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FEBBRAIO 2013 PARTE I

FISCO

In evidenza

CUD, l’analisi di Assonime pag. 2Via libera definitivo ai modelli UNICO pag. 3Gestori di moneta elettronica: nuova proroga dello Spesometro pag. 3

LAVORO

In evidenza

Colf: i contributi dovuti per il 2013 pag. 3Artigiani e commercianti alla cassa pag. 4Apprendistato: come opera la "stabilizzazione" nel caso di cicli stagionali? pag. 5

IMPRESA

In evidenza

Sisma 2012, per la ricostruzione contributi fino al 100% pag. 6Sisma Emilia: società di capitali, bilanci al 30 settembre 2013 pag. 7Cessione di ramo d’azienda, obbligo della forma scritta anche per le piccole imprese pag. 8

SCADENZARIO MARZO 2013

In evidenza

Proroga della scadenza della comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativiai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari pag. 11

ADEMPIMENTI Opzione per l’IVA di gruppo pag. 12

GUIDE OPERATIVE STP: pronte le norme per iscrizione all’albo e regime disciplinare pag. 15In vigore le nuove procedure standardizzate per le imprese fino a 50 dipendenti pag. 18IVA 2013: le novità per i nuovi regimi agevolati pag. 21

FOCUSIRAP 2013: cosa c'è di nuovo? pag. 23

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FISCO

Intercettazioni: utilizzo ad ampio raggioLe intercettazioni telefoniche legittimamente assunte nel processo penale sono utilizzabili nell’ambito di quello tributario. Non opera nel contenzioso fiscale il divieto - previsto dal Codice di procedura penale - di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte; nemmeno si ravvisa, a parere della Suprema Corte, violazione della disposizione in base alla quale nel processo tributario “non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”.Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 7/2/2013, n. 2916

Nessuna ritenuta sulle provvigioni a banche e intermediariAnche banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane, laddove svolgano attività di intermediazione assicurativa nei confronti di imprese di assicurazione, possono fruire dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto prevista sulle provvigioni degli agenti e mediatori di assicurazione. La condizione necessaria per beneficiare dell’esenzione è l’iscrizione di tali soggetti nell’apposito Registro unico degli intermediari assicurativi.Agenzia delle Entrate, risoluzione 7/2/2013, n. 7/E

CUD, l’analisi di AssonimeAssonime esamina le principali modifiche e integrazioni apportate, rispetto al modello dello scorso anno, al CUD 2013 che i sostituti d’imposta devono rilasciare entro il 28 febbraio 2013. Attenzione puntata sulle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei “cervelli” e sulla detassazione dei premi di produttività.Assonime, circolare 6/2/2013, n. 3

Alle Direzioni regionali la competenza sull’imposta sulle assicurazioniL’Agenzia delle Entrate rivede le competenze degli uffici in materia di imposta sulle assicurazioni, estendendo anche a tale imposta la competenza delle Direzioni regionali nei confronti dei “grandi contribuenti” . La nuova ripartizione di competenza decorre dal 1° gennaio 2013.Agenzia delle Entrate, provvedimento 5/2/2013, n. 2013/14723

Sisma 2012: dalle Entrate il tracciato per gli enti che erogano il finanziamento agevolatoI crediti riconosciuti alle banche che hanno erogato finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 2012 possono essere recuperati anche mediante la cessione del credito, prevista dall’art. 1260 c.c., che deve essere sempre indicata nella dichiarazione dei redditi del cessionario.Agenzia delle Entrate, provvedimento 4/2/2013, n. 2013/14607

Il condono del sostituto non ha effetti sul sostituitoLa definizione della controversia nei confronti della società, in forza di una norma di condono, ha natura soggettiva (e quindi incide soltanto sulla posizione del sostituto e definisce la controversia soltanto in relazione agli obblighi gravanti su di lui) e non può riflettersi sugli obblighi di altri soggetti (nella specie il sostituito). Lo ha ribadito la CTC di Napoli, secondo la quale la decisione della controversia nei confronti della società non implica un accertamento in fatto di cui possa beneficiare il contribuente. Né il condono della società può estendersi al contribuente che avrebbe potuto a sua volta accedere al condono, se avesse ritenuto di contestare tempestivamente l’accertamento.Commissione tributaria centrate Napoli, sez. I, sentenza 1/2/2013, n. 598

Riscossione coattiva in dogana applicabile dal 28 marzoL’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha differito al 28 marzo 2013 l’effettiva applicazione delle disposizioni sulla nuova procedura esecutiva di riscossione dei diritti doganali. La norma è entrata in vigore il 28 gennaio, ma la sua applicazione risulta pertanto temporaneamente sospesa fino al 28 marzo.

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Agenzia delle Dogane, nota 1/2/2013, n. 12035/RU

L’IVA indicata in fattura è sempre dovutaL’IVA indicata in fattura è dovuta a prescindere dall’esistenza effettiva di una operazione imponibile. Lo affermano due sentenze gemelle depositate il 31 gennaio 2013 dalla Terza Sezione della Corte U,E la quale ritiene legittimo il diniego della detrazione dell’IVA a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente della fattura, l’IVA dichiarata dal destinatario non sia stata rettificataCorte Giust. CE, sez. III, sentenze 31/1/2013, C-642/11 e C-643/11

Dove si paga l’IVA per lo stoccaggio delle merci?In quale luogo si paga l’IVA per lo stoccaggio di beni? Nel luogo del deposito o nel paese del committente? Secondo l’Avvocato generale Kokott, le prestazioni di servizi di stoccaggio di merci si considerano servizi relativi a beni immobili se la custodia delle merci è l’elemento principale di una prestazione di servizi unitaria ed è collegata ad un diritto d’uso di un determinato bene immobile o di una parte di esso. Sussistendo tali requisiti, la prestazione sarebbe soggetta all’IVA nel luogo del deposito.Avvocato generale, conclusioni 31/1/2013, C-155/12

Via libera definitivo ai modelli UNICOTutto pronto per la campagna fiscale 2013. L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva dei modelli che ancora mancavano all’appello, vale a dire quelli per dichiarare i redditi conseguiti nel 2012 da parte delle persone fisiche (UNICO PF e UNICO Mini), delle società di persone e di capitali e degli enti non commerciali. Disponibile inoltre la modulistica per la dichiarazione IRAP e per la redazione del consolidato nazionale e mondiale.Agenzia delle Entrate, provvedimenti 31/1/2013, n. 2013/13125, n. 2013/13136, n. 2013/13141, n. 2013/13140, n. 2013/13138 e n. 2013/13133

Gestori di moneta elettronica: nuova proroga dello SpesometroCon un Provvedimento direttoriale emanato il 31 gennaio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha disposto una nuova proroga del termine entro cui i gestori di moneta elettronica dovranno trasmettere l’elenco delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio 31 dicembre 2011. La predetta comunicazione dovrà essere inviata entro il 3 luglio 2013.Agenzia delle Entrate, provvedimento 31/1/2013

Imposta di bollo virtuale, proroga della dichiarazione al 31 marzo 2013Per Poste italiane s.p.a., per le banche e per gli altri enti e societa' finanziari il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, riferita all'anno 2012 e' prorogato fino al 31 marzo 2013.Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 21/1/2013 (G.U. 31/1/2013, n. 26)

Per le sanzioni, favor rei applicabile dai giudici anche d'ufficio Nel caso di mutamento normativo relativo alle sanzioni amministrative tributarie, occorre considerare il principio del favor rei, applicabile dai giudici anche in assenza di apposita richiesta di parte. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013.Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 24/1/2013, n. 1656

Cessioni intraUE: non imponibili solo se si prova che i beni lasciano il territorio nazionaleLa cessione intracomunitaria di beni può beneficiare del regime di non imponibilità IVA solo se il cedente fornisce “con qualsiasi mezzo” la prova che gli stessi hanno lasciato il territorio nazionale.Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 24/1/2013, n. 1670

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LAVORO

Gli ostacoli all'occupazione secondo i CdlNella circolare n. 1 del 2013 la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza gli ostacoli che si frappongono ad un pieno sviluppo dell'occupazione con particolare attenzione alle norme introdotte dalla Legge Fornero.Fondazione Studi CDL, circolare 11/2/2013, n. 1

Colf: i contributi dovuti per il 2013L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 è risultata del 3,00%. Su tale base l'Inps ha provveduto a determinare le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici. L'Inps illustra in modo dettagliato anche i riflessi prodotti dalla Riforma Fornero sulla gestione contributiva delle posizioni dei domestici. In particolare, l'Inps ritiene che non sia dovuto dal datore di lavoro il contributo in caso di cessazione del rapporto domesitco.INPS, circolare 9/2/2013, n. 5

Limite minimo di retribuzione giornaliera: aggiornamento valori INPSL'Inps pubblica la circolare recante il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori utili per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Destinatari delle istruzioni sono i datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens, coloro che sono tenuti alla presentazione della denuncia mensile analitica Uniemens – Lista PosPA (Gestione ex Inpdap) e quelli tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex Enpals. Sono altresì in corso di predisposizione le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2013. Le stesse saranno pubblicate con apposito messaggio.INPS, circolare 8/2/2013, n. 22

"Salvaguardati": al via le operazioni InpsL'Inps informa che sono state avviate le operazioni di inoltro delle comunicazioni ai soggetti interessati alla salvaguardia di cui all’art. 24, commi 14 e 15, della legge 214/2011: il lavoratore viene così informato della possibilità (o meno) di accedere alla pensione con il beneficio in argomento, e quindi sulla base della normativa vigente prima della riforma di cui all’art. 24 della legge 214/2011.INPS, messaggio 8/2/2013, n. 2526

Artigiani e commercianti alla cassaUltimata la spedizione dei prospetti INPS da utilizzare per il versamento dei contributi in scadenza il 18 febbraio 2013 da parte di artigiani e commercianti. Entro tale data dovranno essere versati i contributi relativi al quarto trimestre 2012 in riferimento al minimale di reddito e alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi qualora dovuti. INPS, messaggio 7/2/2013, n. 2455

Fondo tesoreria INPS, come presentare la domanda in via telematica?I dati presenti attualmente nei modelli cartacei FTES01 e FTES02 saranno unificati e l'inoltro della domanda di erogazione diretta del TFR a carico del Fondo di Tesoreria avverrà telematicamente. E' previsto comunque un periodo transitorio di 6 mesi durante il quale sarà possibile utilizzare gli attuali, tradizionali canali di trasmissione.INPS, circolare 7/2/2013, n. 21

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Certificazione ISEE per gli anni 2012 e 2013Con determinazione del Presidente 18 dicembre 2012, n. 233, l’Istituto ha approvato lo schema di convenzione tra l’INPS e i CAF per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2012 e 2013 (schema di convenzione ISEE).INPS, messaggio 5/2/2013, n. 2277

Settore dello spettacolo: quando è consentito il lavoro intermittente?Con particolare riferimento a talune figure professionali operanti nel settore dello spettacolo chiarisce il Ministero che il ricorso al lavoro intermittente è possibile anche in assenza di fini didattici.Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 5/2/2013, n. 7

Ammesso il contratto di apprendistato anche se il CCNL non lo disciplinaIn linea con la scelta del Legislatore di favorire l’apprendistato quale principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, il Ministero del lavoro ritiene che si possa far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto, laddove non esista un CCNL applicabile in materia.Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 5/2/2013, n. 4

Quali accordi sono validi per la detassazione?Il Ministero del lavoro chiarisce i rapporti tra detassazione e contrattazione: occorre avere riguardo al criterio della rappresentatività sindacale. Come esplicitato dal Legislatore per l’anno 2012 le somme correlate agli incrementi di produttività sono oggetto di previsione negli “accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". La problematica appare invece più complessa nell’ipotesi di accordi aziendali. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 5/2/2013, n. 8

Dimissioni volontarie nel periodo "protetto": per quanto tempo spetta la disoccupazione?L’estensione temporale dell’istituto della convalida delle dimissioni - operata dalla riforma Fornero - non esplica alcun effetto sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie (nel caso della lavoratrice madre o del padre lavoratore): l'indennità può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 5/2/2013, n. 6

Apprendistato: come opera la "stabilizzazione" nel caso di cicli stagionali?Il Ministero del lavoro nega la compatibilità tra le previsioni di ordine generale sulla “stabilizzazione” degli apprendisti in relazione alle attività stagionali. Come ci si deve regolare, invece, nel caso di discipline contrattuali che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore?Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 5/2/2013, n. 5

Lavoro all'estero: regolarizzazione entro il 16 maggio Con riferimento alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori operanti all’estero l'INPS, nel riepilogare gli adempimenti, comunica che è possibile per le aziende che non hanno applicato i nuovi valori 2013 regolarizzare la propria posizione - senza aggravio di oneri aggiuntivi - entro il giorno 16 maggio 2013.INPS, circolare 5/2/2013, n. 17

Aziende agricole, più tempo per chiedere il ricalcolo contributivoCCNL operai agricoli tradizionali e florovivaisti: concessa una proroga ai datori di lavoro per richiedere all'INPS il ricalcolo contributivo. L'INPS comunica che le parti firmatarie del CCNL hanno siglato un avviso

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comune dal quale si evince l’interpretazione autentica delle norme contrattuali relative all’orario di lavoro e della relativa retribuzione con importanti riflessi sull’individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e da prendere a riferimento per le prestazioni temporanee e per la posizione assicurativa ai fini delle prestazioni non temporanee.INPS, messaggio 4/2/2013, n. 2126

Ministero del Lavoro: individuati i parametri oggettivi per l'autorizzazione della CIGSPubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2013 il DM 4 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua, ai fini della concessione della CIGS, i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 4/12/2012 (G.U. 2/2/2013, n. 28)

Le comunicazioni di variazione pervenute alle Prefetture vanno trasmesse all’INPS per l’emissione dei MAVIl Ministero dell’Interno invita gli Sportelli Unici per l’Immigrazione a trasmettere con tempestività all’INPS le eventuali comunicazioni ricevute di modifiche dei contenuti contrattuali del rapporto di lavoro dei domestici, oggetto di emersione, al fine di consentire l’emissione dei MAV relativi al 2013.Ministerro dell’Interno, circolare 31/1/2013, n. 619

Imprese fino a 10 dipendenti: autocertificazione fino al 31 maggio 2013Il Ministero del Lavoro ha chiarito che i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti possono effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione fino al 31 maggio 2013. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 31/1/2013, n. 2583

Indennizzabile l’infortunio occorso al marittimo vittima durante un’azione di pirateriaL’INAIL ritiene che sia indennizzabile l’infortunio occorso al marittimo vittima dell’evento lesivo nel corso di un’azione di pirateria, sia la patologia dallo stesso contratta o sviluppata a causa di tale azione; conseguentemente il rischio pirateria adesso rientra nell’ambito dei rischi coperti dal premio ordinario.INAIL, circolare 31/1/2013, n. 9

ENPAIA, online l'iscrizione alla gestione ordinariaENPAIA informa che dal 1° febbraio 2013 le iscrizioni alla Gestione ordinaria (Tfr, fondo di previdenza,infortuni) si effettuano solo on line. Al termine della procedura sarà comunque possibile stampare copia del modello contrassegnato da un numero di protocollo.ENPAIA, circolare 30/1/2013, n. 1

Gestione separata: indennità di maternità nel caso di adozioni e affidamentiL'INPS affronta, alla luce della sentenza di Corte Costituzionale del novembre 2011 n. 257, il caso in cui l'iscritto alla Gestione Separata proceda all'adozione/affidamento riconoscendo il relativo trattamento economico.INPS, messaggio 30/1/2013, n. 1785

IMPRESA

Sisma 2012, per la ricostruzione contributi fino al 100%Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che aggiorna la misura dei contributi che possono essere concessi per la ricostruzione degli immobili – sia abitativi, sia destinati ad uso produttivo - e degli impianti, nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, fino alla misura massima del 100% del costo ammesso e riconosciuto.

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D.P.C.M. 8/2/2013 (G.U. 11/2/2013, n. 35)

Agenti in attività finanziaria: i requisiti per l’iscrizione nella sezione specialeCon regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato condizioni e requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.Ministero Economia e finanze, D.M. 28/12/2012, n. 256 (G.U. 11/2/2013, n. 35)

CONSOB: contributo di vigilanza 2013Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le delibere della CONSOB che definiscono il regime dei contributi dovuti per il 2013, unitamente alle modalità e ai termini di versamento degli stessi.CONSOB, delibere 21/12/2012 n. 18426, n. 18427 e n. 18428 (G.U. 8/2/2013, n. 33)

Soluzioni concordate alla crisi d’impresa: il punto di AssonimeIn materia fallimentare, le principali novità introdotte dal D.L. n. 83/2012 riguardano l’istituto del concordato preventivo. La novità più significativa è rappresentata dalla possibilità di attivare la procedura con una “domanda incompleta”, con riserva di deposito della documentazione necessaria e del piano entro un termine fissato dal giudice.Assonime, circolare 7/2/2013, n. 4

Sisma Emilia: società di capitali, bilanci al 30 settembre 2013Prorogato al 30 settembre 2013 il termine per la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 delle società di capitali che hanno subito danni dal sisma del maggio 2012.Consiglio dei Ministri, delibera 31/1/2013 (G.U. 4/2/2013, n.29)

In G.U. le linee guida per la pubblicazione degli oneri per le impreseE’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento che fissa i criteri per la “rendicontazione” degli oneri informativi introdotti o eliminati da regolamenti ministeriali o da provvedimenti amministrativi, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto delle imprese.D.P.C.M. 14/11/2012, n. 252 (G.U. 2/2/2013, n. 29)

Da Bankitalia gli indicatori di anomaliaCon provvedimento n. 61 del 30 gennaio 2013, Banca d’Italia ha individuato i nuovi indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. Segnalazioni di operazioni sospette anche in caso di dimissioni o di revoca dell’incarico.Banca d'Italia, delibera 30/1/2012, n. 61

Intermediazione finanziaria: ordine per l’acquisto di titoli: può essere impartito a voceMentre i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento devono essere redatti per iscritto, invece la forma dei singoli ordini è rimessa alla volontà delle parti e, normalmente, è indicata all’interno dello stesso contratto quadro.Corte di Cassazione, sentenza 30/1/2013, n. 2185

È nullo il mutuo con concessione di ipoteca solo per garantire una precedente esposizioneIl motivo perseguito, ossia la costituzione di un’ipoteca per debiti preesistenti non scaduti, è chiaramente illecito in quanto volto a ledere la par condicio creditorum munendo di garanzia ipotecaria un precedente creditoCorte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 28/1/2013, n. 1807

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Green economy: un’opportunità di occupazione e sviluppo economicoPubblicato il bando a valere sul Fondo per l’occupazione giovanile, rivolto alle aziende (anche quelle tra cui è stato stipulato un contratto di rete) che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di progetti e interventi nella green economy e nella messa in sicurezza dal rischio sismico ed idrogeologico.Circolare 18/1/2013, n. 5505 (G.U. 25/1/2013, n. 21)

Imprenditore individuale: sede e residenza possono coincidereL’imprenditore individuale può indicare come sede della propria impresa il luogo di residenza? Al quesito, posto dalla CCIAA di Potenza, il Ministero dello Sviluppo economico dà risposta positiva: nel caso delle imprese individuali che svolgono la propria attività senza l'imprescindibile necessità di appositi locali appare probabile, anche se non necessario, che sede dell'impresa individuale e residenza del titolare coincidano.Ministero dello Sviluppo economico, risoluzione 14/1/2013, n. 5095

Cessione di ramo d’azienda, obbligo della forma scritta anche per le piccole impreseCon la risoluzione n. 4421 del 2013, il Ministero dello Sviluppo economico è tornato a pronunciarsi circa i requisiti di forma, nella specie dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai fini della validità di un contratto di trasferimento di ramo d’azienda.Ministero Sviluppo economico, risoluzione 11/1/2012, n. 4421

Deposito bilancio e istanza di cancellazione: si applica il diritto più elevato“Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato”. La previsione si applica anche nel caso in cui - contestualmente al deposito del bilancio finale di liquidazione - la società presenti anche istanza di cancellazione dal registro delle imprese.Ministero dello Sviluppo economico, nota 10/1/2013, n. 3289

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SCADENZARIO MARZO 2013

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Venerdì 1

Comunicazione opzione per la determinazione del valore della produzione netta Termine per la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Lunedì 4

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensileI contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registroI soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23.

Venerdì 15

Annotazione separata nel registro corrispettiviTermine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Denuncia infortuni settore estrattivoDenuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo

Fatturazione differitaEmissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Lunedì 18

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Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevuteI soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

Denuncia e versamento contributi CasagitVersamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

Inail - Denuncia delle retribuzioniTrasmissione all'Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all'anno precedente.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenteVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di TesoreriaVersamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Liquidazione e versamento IVA annuale Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale dalla quale risulti un'imposta dovuta per l'anno solare precedente complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche, devono effettuare il versamento dell'imposta a saldo esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile Versamento dell'IVA dovuta per il mese di febbraio (per il mese di gennaio nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Operazioni di conguaglioVersamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioniII soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registriVersamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri.

Versamento contributi EnpalsVersamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

Versamento contributi Inps lavoro dipendenteVersamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

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Versamento contributi Inps operai agricoliVersamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali

Versamento contributi Inps pescatori autonomiVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedenteVersamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.

Versamento imposta di produzione e consumoVersamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimonialeVersamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimentoVersamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento relativa al 2013.

Versamento imposta unicaL'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2012 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° ottobre 2011 – 30 settembre 2012. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 17 aprile 2013 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazioneVersamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

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Mercoledì 20

Imballaggi - Denuncia mensileDenuncia mensile imballaggi del mese precedente

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestraleI contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento contributi al FASCVersamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

Lunedì 25

Denuncia e versamento contributi EnpaiaDenuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Enpals - Denuncia contributiva mensile unificataPresentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensilePresentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/CigsPresentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro

Domenica 31

Adempimenti di fine meseTermine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari Scadenza prorogata ex Provvedimento 17 settembre 2012.Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei familiari dell’imprenditore o dei soci che hanno in godimento beni dell'impresa o che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente nonché gli elementi identificativi dei beni.

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Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage Termine per effettuare l’opzione per il periodo d’imposta 2013 per i soggetti che intendono usufruire della determinazione forfetaria in tema di tonnage tax.

Relazione annuale rifiuti biossido di titanioRelazione annuale sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti dell'industria del biossido di titanio prodotti e/o scaricati o stoccati nell'anno solare precedente

Relazione sui quantitativi di zolfo utilizzatoRelazione sui quantitativi e sul tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante utilizzato nell'anno solare precedente

Sostanze che riducono lo strato di ozonoComunicazione dei dati relativi alle quantità di sostanze che riducono lo strato di ozono utilizzate nell'anno solare precedente

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ADEMPIMENTI

Lunedì 18 febbraioOPZIONE PER L’IVA DI GRUPPOEmiliano Ribacchi

Entro il 18 febbraio 2013, i soggetti che intendono aderire al regime dell’IVA di gruppo devono inviare la relativa opzione in via telematica. Non è consentito l’esercizio dell’opzione attraverso il c.d. comportamento “concludente”; in caso di omissione nella trasmissione del modello IVA 26, può tuttavia operare la remissione in bonis, così come da ultimo ricordato dall’Agenzia delle Entrate con la n. 38/E/2012.

Scade il 18 febbraio 2013 (posto che il giorno 16 coincide con un sabato) il termine per aderire al regime dell’IVA di gruppo. Sebbene non operi il c.d. comportamento concludente in assenza della relativa opzione, l’omesso invio del modello IVA 26 rientra comunque tra le fattispecie che possono essere successivamente regolarizzate ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012 (c.d. remissione in bonis).

IVA di gruppo e trasmissione dell’opzione

Il regime dell’IVA di gruppo prevede che i versamenti periodici e il conguaglio IVA di fine anno vengano effettuati dalla società controllante, ovvero dal soggetto tenuto alla determinazione dell’imposta da versare o del credito di gruppo. Ne consegue che le risultanze periodiche derivanti dalle liquidazioni delle singole società sono da queste trasferite al gruppo e formano oggetto di compensazione. La liquidazione di gruppo è possibile per le società di capitali che detengono una percentuale superiore al 50% del capitale delle società controllate; tale quota di partecipazione deve sussistere dall’inizio dell’anno solare precedente a quello nel quale si esercita l’opzione. Il regime non è applicabile per le società di persone (sia controllanti che controllate).

Al fine di aderire al regime de quo è necessario trasmettere, entro il 18 febbraio 2013 in relazione all’annualità IVA 2013 in corso, il modello IVA 26 (l’opzione viene infatti esercitata per l’anno in corso). L’unica modalità prevista per l’invio del modello è in ogni caso quella telematica.

Le società che entrano per la prima volta nella liquidazione dell’IVA di gruppo non possono trasferire alla capogruppo il credito dell’anno precedente posto che il relativo credito può essere soltanto richiesto a rimborso od utilizzato in compensazione dalla società stessa.

In ordine ai riferimenti normativi, giova ricordare che la procedura in questione è disciplinata dall’art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 mentre l’attuazione della normativa è contenuta nel D.M. 13 dicembre 1979.

L’art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72 disciplina infatti la sopra descritta modalità di versamento del tributo per le società appartenenti ad uno stesso gruppo, al fine di consentire la compensazione delle relative liquidazioni periodiche e risultanze annuali; l’art. 3, comma 1 del D.M. 13 dicembre 1979, attuativo del predetto art. 73, stabilisce che al fine di aderire alla disciplina in discorso deve essere presentata un’apposita dichiarazione, ovvero, in assenza della prossima pubblicazione di altri e diversi modelli necessari ai fini dell’opzione, il modello IVA 26.

Come dianzi accennato, non è consentito l’esercizio dell’opzione attraverso il c.d. comportamento “concludente”. L’opzione vincola le società aderenti al regime per l’intero anno solare.

Sia l’Assonime nella circolare n. 33 del 3 dicembre 2012 (cfr. “IVA 26 omesso o tardivo: si può regolarizzare entro il 31 dicembre”, il Quotidiano IPSOA del 4 dicembre 2012) che l’Agenzia delle Entrate attraverso la

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circolare 28 settembre 2012, n. 38/E (cfr. S.Cinieri, “Remissione in bonis: primi chiarimenti dalle Entrate”, il Quotidiano IPSOA del 1° ottobre 2012) hanno fornito i chiarimenti in ordine alle conseguenze dell’omessa o tardiva presentazione del modello IVA 26. L’Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto che tra le fattispecie che possono essere sanate per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 rientra anche l’omessa presentazione del modello IVA 26.

In passato, è utile ricordare, l’Amministrazione Finanziaria, nella risoluzione n. 69/E/97, aveva diversamente ritenuto che dalla mancata presentazione del modello nei termini previsti derivassero conseguenze sostanziali; pertanto, in ragione di questa interpretazione, la mancata presentazione comportava anche violazione dell’obbligo di versamento, posizione successivamente confermata nella risoluzione n. 221/E/2002.

In forza delle modifiche normative intervenute, le disposizioni contenute nel D.L. 16/2012 hanno invece stabilito che le violazioni di adempimenti formali non precludono la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali a condizione che: vi siano i requisiti sostanziali richiesti dalla norma; la violazione non sia ancora stata contestata; l’adempimento richiesto venga comunque eseguito entro il termine di presentazione della prima

dichiarazione utile, versando in via contestuale la sanzione prevista nella misura minima di € 258.

Pertanto, in mancanza dell’invio del modello nel termine suindicato, le società potranno comunque beneficiare della suesposta remissione in bonis.

Con riferimento alla compilazione del modello IVA 26, si segnala che lo stesso è formato da un frontespizio, riservato ai dati dell’ente o della società controllante, e da un modulo, costituito dal quadro A, che riassume le informazioni relative alle società che partecipano al presente regime; nel quadro B si indicano i dati delle società che appartengono alla medesima catena di controllo ma non partecipano all’IVA di gruppo.

Nello specifico, il modello è composto come segue: Frontespizio: deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società controllante e si rende

necessario indicare l’adesione al regime dell’IVA di gruppo o le variazioni intervenute nella compagine sociale.

Periodo di riferimento: annualità per la quale si opta per il regime IVA di gruppo. Quadro A: indicazione dei dati relativi alle società che optano per tale regime. In particolare, nel Rigo

A1 sono indicati i dati della società che possiede la maggioranza della società controllante e che non prende parte al regime de quo. Nei Righi da A2 ad A5 sono elencati i dati delle società controllate e la data a partire dalla quale, e senza interruzioni, è iniziato il relativo possesso. Nei campi successivi sono indicati i dati e la percentuale di possesso del soggetto che detiene la maggioranza delle azioni o quote delle società.

Quadro B: vengono riportati i dati relativi ai soggetti nei confronti dei quali non opera l’opzione.

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GUIDE OPERATIVE

STP: PRONTE LE NORME PER ISCRIZIONE ALL’ALBO E REGIME DISCIPLINARERiccardo Patimo

Con il regolamento di attuazione ormai prossimo alla pubblicazione, la possibilità di costituire società tra professionisti sembra non avere più ostacoli. Una parte significativa delle norme sono dedicate ai requisiti e alle modalità di iscrizione della società presso l’ordine o collegio di riferimento e alle regole di assoggettamento al regime disciplinare della relativa professione. Viene inoltre precisata la procedura che gli ordini o collegi dovranno seguire in caso di diniego delle domande di iscrizione.

La possibilità di costituire le prime società tra professionisti sembra ormai a portata di mano. Dovrebbe, infatti, essere imminente la pubblicazione del regolamento di attuazione, approvato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previsto dall’art. 10, comma 10, legge n. 183/2011.

Una parte significativa della norme in esso contenute (5 articoli su un totale di 12) è dedicata al regime disciplinare delle STP e alle modalità da seguire per ottenerne l’iscrizione presso gli ordini o i collegi professionali di appartenenza dei soci professionisti. Per la verità l’obbligo di iscrizione agli albi di riferimento non viene imposto direttamente dalla legge n. 183/2011 ma si ricava dall’art. 10, comma 4, in cui si prevede che se la partecipazione dei soci professionisti si riduce al punto tale che non viene loro assicurata la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci “[…] il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.

Il regolamento di attuazione stabilisce che la società professionale venga iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

Poiché ai sensi dell’art. 10, comma 7, è ammessa anche la costituzione di società professionali con soci provenienti da professioni diverse (ad esempio, avvocati e commercialisti), viene previsto che, per stabilire presso quale ordine professionale la società vada iscritta, occorre riferirsi all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. Sembrerebbe di capire che nessun rilievo possa assumere la quota di partecipazione detenuta da ogni singola categoria professionale rappresentata nella società e che, invece, spetti esclusivamente alla volontà dei soci scegliere quale tra le attività professionali che verranno svolte costituirà il core business e quale invece assumerà un ruolo complementare.

L’individuazione dell’ordine o collegio cui la STP deve iscriversi è di fondamentale importanza perché permette di sapere quali saranno le regole deontologiche da seguire e a quale ordine sarà soggetta la società da un punto di vista disciplinare. L’art. 12 del regolamento stabilisce, infatti, che “[…] la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta”.

Ciò non elimina affatto la responsabilità personale del socio professionista che continuerà ad essere sanzionabile individualmente. Inoltre, il comma 2 dell’art. 12 introduce una responsabilità concorrente della società nel caso in cui la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, risulti ricollegabile a direttive impartite della STP. In pratica, i comportamenti di società e soci potranno avere, ai fini disciplinari, sia rilevanza autonoma che congiunta.

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Una volta individuato l’ordine professionale di riferimento, la procedura di iscrizione è abbastanza semplice. Occorre, infatti, presentare apposita domanda al consiglio dell’ordine o collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP e allegando: atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; certificato di iscrizione nel registro delle imprese; certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso

l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Per le società semplici, in luogo dell’atto costitutivo o dello statuto, è ammesso allegare alla domanda di iscrizione una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetta l’amministrazione della società.

Il consiglio dell’ordine o collegio professionale, dopo aver verificato, sulla base della suddetta documentazione, l’osservanza delle disposizioni del regolamento attuativo, procede all’iscrizione della società nella sezione speciale appositamente istituita evidenziando (art. 9, comma 3, del regolamento attuativo): la ragione o denominazione sociale; l’oggetto professionale, unico o prevalente; la sede legale; il nominativo del legale rappresentante; i nomi dei soci iscritti distinguendo, tra questi, quelli eventualmente iscritti presso albi o elenchi di altre

professioni.

L’art. 10 del regolamento attuativo contiene, inoltre, la procedura che i consigli degli ordini o collegi devono adottare in caso di diniego dell’iscrizione per mancanza dei requisiti previsti.

Per prima cosa, il consiglio dell’ordine deve comunicare tempestivamente al rappresentante legale della società che sussistono delle ragioni che non consentono di accogliere la domanda. La società ha poi 10 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni scritte e documenti idonei a dimostrare che i motivi del diniego non sussistono o che le cause ostative all’iscrizione sono state rimosse.

Se, nonostante ciò, il consiglio dell’ordine ritiene comunque di non poter accogliere la domanda di iscrizione, tale decisione viene comunicata al rappresentante legale della società con apposita lettera di diniego. Quest’ultima può tuttavia essere impugnata secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. Rimane comunque salva la possibilità di far valere le ragioni della società innanzi all’autorità giudiziaria.

Una volta ottenuta l’iscrizione presso l’albo professionale, il rappresentante legale della società provvede a farla annotare nella sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle STP.

Caratteristiche peculiari delle società professionali sono l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci e il fatto che i soci professionisti debbano possedere una maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Ogni variazione di questi elementi può quindi potenzialmente far perdere alla società il requisito della professionalità e determinarne la cancellazione dall’ordine. Per tali motivi, l’art. 9 del regolamento rende obbligatorio comunicare all’ordine o collegio presso il quale la società è iscritta:

1) le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo;

2) le deliberazioni che importino modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

3) le modifiche del contratto sociale che importino variazioni nella composizione sociale.

Il venir meno di uno dei requisiti fissati dalla legge n. 183/2011 o dal regolamento attuativo non determina l’immediata cancellazione della società dal relativo ordine professionale. Alla STP è infatti concesso un

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termine perentorio di 3 mesi, decorrenti dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, per regolarizzare la propria posizione.

Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera b), legge n. 183/2011, la società ha comunque 6 mesi di tempo per ristabilire la prevalenza dei soci professionisti, il minor termine introdotto con il regolamento è destinato ad operare, in via residuale, in tutti gli altri casi che possono determinare la cancellazione della società dall’ordine o collegio professionale. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di modifica dell’atto costitutivo di società multidisciplinari per effetto della quale venga mutata l’attività originariamente individuata come prevalente.

IN VIGORE LE NUOVE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LE IMPRESE FINO A 50 DIPENDENTIMaurizio Magri

Lo strumento rappresentato dalle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi può essere utilizzato anche da parte delle imprese che occupano fino a 50 dipendenti, in alternativa all’ordinaria valutazione dei rischi. Dal 4 febbraio quindi il datore di lavoro che necessiti di un nuovo DVR o di un aggiornamento al proprio DVR potrà documentare l’avvenuto adempimento agli obblighi di valutazione avvalendosi del modello delle procedure standardizzate allegato al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.

L’idea di guidare le piccole e medie imprese nel percorso di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di aiutarle negli adempimenti documentali a supporto di tale valutazione, non è nuova e non nasce con il “Testo Unico” di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Già il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, così come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, prevedeva all’art. 4, comma 9, che per le piccole e medie aziende sarebbe stato emanato da parte degli ex Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, e della Sanità, sentita la Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, un apposito decreto ministeriale recante le procedure standardizzate per gli adempimenti documentali relativi alla valutazione del rischi presenti sul luogo di lavoro, di cui dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

In attuazione della previsione di legge veniva così predisposto il Decreto Ministeriale 5 dicembre 1996, ad oggetto “Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996. Il decreto stabiliva che le piccole e medie imprese, tenuto conto della natura del rischio, potessero utilizzare il modello allegato al provvedimento, per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.

Per piccole e medie imprese si intendevano quelle di cui all'allegato I del citato decreto “626”, cioè le aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti, le aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti, purché assunti a tempo indeterminato, le aziende della pesca fino a 20 addetti e le altre aziende fino a 200 addetti. Non potevano viceversa adottare le procedure standardizzate, per la particolarità e gravità dei rischi presenti a prescindere dalla dimensione aziendale, le aziende industriali “a rischio d’incidente rilevante”

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sottoposte alla direttiva Seveso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e le altre attività' minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni e le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il modello standardizzato proposto dal Decreto del 1996 era stato messo a punto per agevolare i datori di lavoro esercenti piccole e medie imprese nella redazione del documento di valutazione dei rischi, introdotto per la prima volta nella legislazione italiana a seguito del recepimento delle direttive europee, avendo però chiarito che esso non sostituiva il processo di valutazione dei rischi ma costituiva un riferimento non obbligatorio che il datore di lavoro delle aziende caratterizzate da una bassa incidenza di rischio avrebbe potuto utilizzare come guida alla compilazione del già richiamato documento.

Nelle “vecchie” procedure standardizzate, ora superate dalla “nuove” procedure, era previsto che l'imprenditore che intendeva servirsi del modello avrebbe dovuto compilarlo in tutte le sue parti e corredarlo dalla documentazione di volta in volta necessaria ad illustrare la reale situazione aziendale per tenere sotto controllo i rischi effettivamente presenti, a maggior ragione se il datore di lavoro avesse avuto l’intenzione di assumere personalmente il compito e le responsabilità del servizio di prevenzione e protezione. Veniva così conseguito l’obiettivo di documentare che la valutazione dei rischi fosse stata fatta nel rispetto sia dei criteri formali (coinvolgimento delle persone incaricate o associate, tempi di attuazione, consultazione delle parti interessate, ecc) sia dei criteri sostanziali (concretezza, globalità, congruenza, programmazione delle misure, ecc.) previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i..

L’art. 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede ora, in sostituzione alle vecchie disposizioni del “626”, che i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori (il numero è computato con riferimento all’art. 4 del decreto “81”) possano effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle “nuove” procedure standardizzate, di cui al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.

Infatti con il Comunicato “Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, .il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, sono state approvate le “procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi, reperibili nel sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’interno della sezione “Sicurezza nel lavoro” all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/Lavoro.

Il Decreto del 30 novembre 2012 arriva al termine di un lungo periodo di gestazione e di elaborazione, in quanto solo il 16 maggio 2012 la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro licenziava le “nuove” procedure standardizzate che ricevevano il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 ottobre 2012.

Similmente alle “vecchie” procedure, sono previsti dei casi di esclusione dall’utilizzo delle “nuove” procedure standardizzate, e precisamente per quelle aziende che, pur rientrando nei limiti della consistenza numerica, presentano rischi particolari, quelli cioè, ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., presenti nelle aziende industriali a rischio d’incidente rilevante, nelle centrali termoelettriche, negli impianti ed le installazioni nucleari, nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, nonché nelle aziende in cui si svolgano attività che espongano i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto.

Le procedure standardizzate possono invece essere adottate dalle aziende, ricomprese nel limite dimensionale, che sono soggette al campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (attività

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edili e di genio civile), per la valutazione dei rischi generali d’impresa (resta infatti fermo l’obbligo di elaborazione di uno specifico POS - Piano Operativo di Sicurezza - per ogni cantiere in cui l’azienda andrà ad operare).

La data di entrata in vigore della possibilità di avvalersi delle “nuove” procedure, per imprese fino a 50 dipendenti, è stabilita al 4 febbraio 2013, cioè 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, avvenuto il 6 dicembre 2012. Poiché generalmente, salvo il caso delle imprese di nuova costituzione, le aziende, in regola con gli obblighi di legge, sono già dotate di una propria valutazione “ordinaria” dei rischi e di un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), non è necessaria alcuna operazione di adeguamento con l’entrata in vigore delle “nuove procedure”. Viceversa, nel momento in cui sorgesse, per qualsivoglia ragione, l’occorrenza di un aggiornamento alla valutazione dei rischi, l’impresa potrà procedervi, dal 4 febbraio 2013, o seguendo il modello delle procedure standardizzate o provvedendovi autonomamente secondo i metodi “ordinari” di valutazione che ritenga migliori e più confacenti alle proprie necessità.

Scopo della procedura standardizzata è quello di indicare un “percorso” per effettuare la valutazione dei rischi o aggiornare tale valutazione, in modo da individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e di programmare gli interventi da mettere in atto per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La possibilità di utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi è senza dubbio una opportunità, in quanto consente d’avere una traccia metodologica e dei moduli per la descrizione schematica della propria attività, per l’individuazione dei pericoli, per la valutazione dei rischi e per l’impostazione del piano di miglioramento della sicurezza. Tuttavia poiché standardizzate non vuol dire semplificate, dall’analisi del modello proposto emerge il fatto che le procedure sono adatte a una buona parte delle imprese (soprattutto quelle strutturate con una produzione “fissa e stabile”), ma non a tutte le imprese (si pensi al quelle con attività “mobili o itineranti” o con attività mutevoli o con rischi molto particolari).

Si deve ricordare inoltre che la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento, comunque esse siano fatte, sono una responsabilità (penale) del datore di lavoro, che ne risponde in caso di mancata valutazione/elaborazione o errata/parziale valutazione/elaborazione. Pertanto, in caso di accadimento di un evento infortunistico nella propria azienda legato ad una mancata o insufficiente valutazione dei rischi, il datore di lavoro che avesse adottato “pedissequamente” le procedure standardizzate potrebbe non andare esente da colpa in ragione della parziale o inidonea valutazione.

I datori di lavoro pertanto, nel caso in cui elaborassero un “Documento di valutazione dei rischi” secondo le procedure standardizzate, hanno comunque l’obbligo comunque di integrare (se necessario) il DVR in modo da ottenere una valutazione dei rischi completa ed efficace.

Occorre, in conclusione, usare lo strumento delle procedure standardizzate con cautela e attenzione, in modo da tale da riuscire ad individuare tutte le criticità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (anche quelle non esplicitamente indicate nei moduli) e ad adottare le misure correttive che garantiscono la massima sicurezza tecnologicamente fattibile (ex art. 2087 del codice civile, il quale prevede che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro).

La mera redazione scritta di un documento “guidato” non esaurisce certamente l’obbligo preventivo generale e concreto che impone al datore di lavoro il positivo apprestamento di tutti i necessari mezzi idonei ai fini della sicurezza, che, è bene ricordarlo, non sono solo quelli strettamente indicati, a pena di sanzione penale, dalla vigente legislazione prevenzionistica (principalmente nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i) ma anche quelli derivanti dallo stato dell’arte e dalle buone prassi e norme tecniche.

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Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro del 18 marzo 2004, le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza

IVA 2013: LE NOVITÀ PER I NUOVI REGIMI AGEVOLATIEmiliano Ribacchi

In sede di approvazione della dichiarazione IVA riferita all’annualità 2012, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni di compilazione, tenendo conto del nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità e del regime contabile agevolato, entrambi previsti dall’art. 27, D.L. n. 98/2011. Sono stati infatti previsti specifici righi per monitorare le opzioni operate dai contribuenti (potenzialmente) rientranti in tali regimi.

Le istruzioni del modello IVA 2013 (per l’anno 2012) prevedono nel quadro VO i nuovi righi VO33 e VO34 per la comunicazione dell’opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (i.e. nuovi minimi) e del regime contabile agevolato. Si tratta dei regimi disciplinati dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011.

Inoltre, è stato previsto il rigo VO35 riservato ai soggetti che non si sono avvalsi del regime dei minimi (previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007) e che intendono revocare l’opzione per il regime ordinario al fine di potersi avvalere dei suindicati regimi disciplinati dall’art. 27, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 98/2011.

Quadro VO e regimi fiscali agevolati

Come previsto per le precedenti annualità, il quadro VO (“Comunicazione delle opzioni e revoche”) consente ai soggetti IVA di comunicare l’opzione e/o la rinuncia a specifici regimi vigenti nell’ordinamento tributario. In linea con le istruzioni allegate al modello dichiarativo, si segnala che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 442/1997, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, utilizzando esclusivamente il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Qualora il contribuente sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO viene presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi; in questo caso è prevista nel frontespizio del modello UNICO 2013 una specifica casella la cui barratura consente di indicare la presenza del quadro VO compilato dai soggetti in questione.

Il quadro è compilato per comunicare, attraverso la barratura della casella corrispondente, la relativa opzione o revoca delle modalità di determinazione dell’imposta e del correlato regime contabile. Lo stesso è strutturato come esposto nella tabella che segue.

Composizione del quadro VO del modello IVA 2013 – Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA; Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi; Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi; Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti; Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell’IRAP.

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Ai fini che qui interessano, si indicheranno taluni aspetti derivanti dall’applicazione dei regimi rientranti nella sezione 3, avuto riguardo, in particolare, ai righi VO33 (“Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”), VO34 (“Regime contabile agevolato”) e VO35 (“Contribuenti minimi”) per effetto delle novità contenute nel Modello IVA 2013 di recente approvazione.

Con riferimento al regime fiscale dell’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011), la casella 1 del rigo VO33 viene barrata dai contribuenti che, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 27, commi 1 e 2, citati, hanno optato - per l’anno 2012 - per la determinazione dell’imposta e del reddito nelle modalità ordinarie. La casella 2 (aggiunta solo successivamente rispetto alla prima bozza di modello pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate), invece, dovrà essere barrata qualora, sebbene vi siano i requisiti citati dalla suesposta norma, il contribuente ha comunque scelto di non avvalersi del relativo regime ed ha optato, nell’anno 2012, per il regime contabile agevolato di cui all’art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (c.d. regime dei residuali). Per quanto riguarda quest’ultimo regime, si rileva che nel rigo VO34 si rende necessario barrare la casella 1 ove si opti in ogni caso per il regime contabile ordinario nell’anno 2012. Tale opzione, come specificato nelle istruzioni, è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

Infine, in relazione ai contribuenti minimi (ex art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007), è prevista la casella 1 del rigo VO35 per quei contribuenti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno applicato, a partire dall’anno 2012, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità di cui al suindicato art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011.

La casella 2 deve essere barrata dai soggetti che, avendo iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 e pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, non si sono però avvalsi del regime introdotto a decorrere dal 2008; terminato il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario tali soggetti optano, dall’anno 2012, per il regime contabile agevolato di cui sopra menzionato art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011.

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FOCUS

IRAP 2013: COSA C'È DI NUOVO?Andrea Sergiacomo

Il modello IRAP 2013, è destinato ad accogliere le nuove deduzioni per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratrici e under 35, aumentate nel 2012 da 4.600 a 10.600 euro. Peraltro, tale sconto è incrementato da 9.200 a 15.200 euro, se le assunzioni avvengono in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel quadro IR, da utilizzare per la ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta, sono stati introdotti nuovi campi in cui vanno riportate le detrazioni IRAP disposte da leggi regionali. I crediti IRAP ricevuti in seguito a operazioni straordinarie vanno evidenziati in un’apposita sezione del quadro IS, per poi confluire nel quadro IR relativo all’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione.

Il modello IRAP 2013 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2012, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Su questo concetto si potrebbero aprire diversi scenari interpretativi oggetto di molti contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Si precisa che i contribuenti soggetti ad IRES per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2012 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l’anno precedente.

I contribuenti diversi da quelli soggetti ad IRES, per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2012, devono utilizzare il presente modello, sempreché lo stesso sia disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione; in caso contrario deve essere utilizzato il modello approvato l’anno precedente.

In particolare vediamo la compilazione del quadro IC, sezione I, imprese industriali e commerciali.

Il quadro IC va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione relativo all’anno 2012 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 73, comma 1, TUIR, e dalle società e dagli enti commerciali, compresi i trust, non residenti di cui alla successiva lett. d) per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.

Per la compilazione della sezione I, occorre indicare i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del c.c. , occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema.

In particolare nella redazione del modello occorre indicare in maniera attenta e precisa le seguenti tipologie di dato: nel rigo IC1, i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell’attività esercitata

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nel rigo IC2, l’importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;

nel rigo IC3, l’importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione; in caso di valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali) l’importo deve essere preceduto dal segno meno;

nel rigo IC4, gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni; nel rigo IC5, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio; nel rigo IC6, il totale dei componenti positivi indicati nei righi da IC1 a IC5, nel rigo IC7, i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; nel rigo IC8, i costi per servizi; nel rigo IC9, i costi per il godimento di beni di terzi; nel rigo IC10, gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali; nel rigo IC11, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali; nel rigo IC12, l’importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci; in caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l’importo deve essere preceduto dal segno meno;

nel rigo IC13, gli oneri diversi di gestione; nel rigo IC14, il totale dei componenti negativi indicati nei righi da IC7 a IC13.

Tralasciando le sezioni 2 e 3, analizziamo quali tipologie di dato inserire nella sezione IV, di fatto destinata ad accogliere le variazioni in aumento ed in diminuzione sulla relativa base creata rispetto alle sezioni 1,2 3.

Per quanto attiene alle variazioni in aumento: Nei righi da IC41 a IC50, indicare: nel rigo IC41, i componenti negativi indeducibili di cui all’art. 11, comma 1, lettera b), qualora

contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP. In particolare indicare: i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), TUIR; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all’art. 50, TUIR ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), TUIR; i costi per attività commerciali occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lettera i), TUIR.

nel rigo IC42, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria; nel rigo IC43, le perdite e le svalutazioni su crediti; nel rigo IC44, l’imposta municipale propria di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; nel rigo IC45, le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali

per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Si precisa che il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene;

nel rigo IC46, le quote indeducibili dell’ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento. Tali quote sono ammesse in deduzione in misura non superiore a un diciottesimo del costo.

nel rigo IC47, la quota indeducibile degli interessi passivi che non concorre alla formazione del valore della produzione dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. In base a tali disposizioni infatti, gli interessi passivi e gli oneri ad essi assimilati, concorrono alla formazione del valore della produzione dei predetti soggetti nella misura del 96 per cento del loro ammontare;

nel rigo IC48, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali,- in colonna 1, i componenti positivi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico

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complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall’imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI (art. 2, comma 2, ultimo periodo del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011);- in colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, le variazioni in aumento derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 2008

nel rigo IC49, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nella sezione, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:

- le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa, qualora classificate in voci rilevanti ai fini dell’IRAP;- l’importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputato in voci rilevanti ai fini dell’IRAP;- i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all’adeguamento agli studi di settore ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, indicati nella colonna 1 dell’apposito rigo posto all’inizio del presente quadro;- i contributi erogati in base a norma di legge qualora non contabilizzati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile;- le quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, indeducibili ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto-legge n. 223 del 2006; - l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale per le quali è stata applicata, nel periodo d’imposta in corso alla data del 5 agosto 2009, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell’art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2009 e realizzate ai sensi del comma 3 del citato art. 14 nei tre periodi d’imposta successivi;- l’ammontare corrispondente ai maggiori componenti negativi dedotti ovvero dei minori componenti positivi del valore della produzione assoggettati a tassazione per effetto delle ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, TUIR poste in essere dalla società risultante dall’aggregazione ai sensi dei commi da 242 a 249 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 ovvero ai sensi dall’art. 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione ovvero per effetto della cessione dei beni iscritti o rivalutati ai sensi delle predette disposizioni; - i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 157 del codice penale;

- gli oneri finanziari e le spese per il personale sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni, qualora capitalizzati senza transitare nella voce A4 del conto economico

nel rigo IC50, il totale delle variazioni in aumento indicate nei righi da IC41 a IC49.

Per quanto attiene alle variazioni in diminuzione:

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nel rigo IC51, i costi effettivamente sostenuti al verificarsi di eventi per i quali, in precedenti esercizi, sono stati contabilizzati nel passivo dello stato patrimoniale fondi per rischi e oneri, sempreché detti costi rientrino tra quelli rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP. Ovviamente, detti oneri non sono più deducibili qualora siano stati già dedotti nei precedenti esercizi, in sede di iscrizione dei relativi fondi;

nel rigo IC52, le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Si precisa che il valore da assumere ai fini della determinazione delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene;

nel rigo IC53, le quote deducibili dell’ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento nonché, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, del costo degli altri beni immateriali a vita utile indefinita qualora non imputate a conto economico. Tali quote, sono ammesse in deduzione in misura non superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall’imputazione a conto economico.

nel rigo IC54, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali:- in colonna 1, i componenti negativi fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto della altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le suddette disposizioni indipendentemente dall’imputazione al patrimonio netto ovvero ad OCI;- in colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, le variazioni in diminuzione derivanti da divergenze sorte a seguito di operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 2008

nel rigo IC55, colonna 1, le quote dei componenti negativi sostenuti fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina. In colonna 2, va indicata la quota pari a un sesto dell’ammontare complessivo delle quote, di cui al comma 3 dell’art. 111, TUIR, della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni. Ai sensi del comma 51 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, dette quote sono deducibili in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. In colonna 3, vanno indicate, oltre agli importi di colonna 1 e 2, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nella sezione, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:

- l’importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputato in voci rilevanti ai fini dell’IRAP; - il premio di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca, qualora contabilizzato tra i componenti positivi; - gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi nonché la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi; - le insussistenze e le sopravvenienze attive relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; - le indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR, qualora contabilizzate nella voce B9 del conto economico; - le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti

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i limiti fiscalmente ammessi; tali quote sono deducibili a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile, nei limiti dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal d.m. 31 dicembre 1988; - le maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio; - i costi di chiusura e post chiusura delle discariche accantonati nell’esercizio di competenza ad appositi fondi rischi classificati nelle voci B12) o B13) del conto economico;- i costi accantonati dall’affittuario o usufruttuario d’azienda nell’esercizio di competenza ad apposito fondo che consenta il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati nella voce B13) del conto economico.

nel rigo IC56, deve essere indicato il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei righi da IC51 a IC55, colonna 3.

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Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

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