MAGAZZINI GENERALI RACCORDATI DI CESENA SRL
SEDE E MAGAZZINI IN CESENA (FC)
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO 100.000 EURO
REGOLAMENTO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI –
Art. 1 – AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO
I Magazzin i General i Raccordat i di Cesena Srl , con sede in Cesena, Via Cavalcavia 157, e con
local i di deposito a Cesena nel la medesima Via Cavalcavia 157, autor izzat i con D.M. 16 LUGLIO
1968 n. 192 DEL 30 LUGLIO 1968, vengono gest i t i sotto l ’osservanza del le leggi vigent i e del
presente regolamento, i l quale è appl icabi le anche al le succursa l i del lo stabi l imento pr inc ipale .
Per quanto r iguarda in part ico lare l ’ introduzione in deposito, la custodia, la conservaz ione e
l ’estraz ione del le merc i estere, naz ional i e nazional izzate, saranno osservate le norme e
disposiz ioni vigent i in mater ia doganale e quel le su i magazz in i general i , disposiz ioni che
debbono intenders i qui integralmente r iportate.
S i intendono qui r iportate tutte le disposiz ioni del codice c iv i le dal l ’art . 1787 al l ’art . 1797
r iguardant i i l deposito nei magazz in i general i .
Art. 2 – SCOPO E FUNZIONI DEL MAGAZZINO
I Magazz in i r icevono in deposito, nei l imit i dei local i disponib i l i e del la potenz ia l i tà dei propr i
impiant i , le merci naz ional i , nazional izzate ed estere, soggette a dir i t t i doganal i o comunal i ,
oppure esent i da tr ibut i .
Art. 3 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE
I MMGG, i deposi tant i , i possessori di fedi di deposi to ed i concessionar i di magazz in i pr ivat i ,
di cui al capo I I , devono osservare le disposiz ioni previste dal le leggi e dai regolament i anche
in mater ia sanitar ia e tr ibutar ia in genere.
I depositant i , i possessor i del le fedi di deposito ed i concess ionar i dei loca l i di deposito
pr ivat i , hanno l ’obbl igo di prendere prevent iva conoscenza del presente regolamento che s i
intende pienamente conosc iuto ed accettato per effetto del l ’ introduzione del la merce in
magazz ino.
Art. 4 – MERCI ESCLUSE
I MMGG non accettano in deposito mater ia l i esplodent i o in quals ias i modo per icolos i per la
sa lute o l ’ incolumità del le persone. Le merci inf iammabi l i possono essere accettate soltanto se
i MMGG dispongono di local i adeguatamente attrezzat i ed sono in possesso del la prevent iva
autorizzaz ione del l ’autor i tà competente (VV.FF) . E’ quindi in facoltà dei MMGG r i f iutare in
deposi to:
Merci che cost ituiscano pericolo di danno per i local i o per altre merci depositate;
Merci in catt ivo stato di conservaz ione, o male condiz ionate, o di catt ivo odore, a meno che i l
deposi tante non r i lasc i una dichiaraz ione scr it ta con la quale esoner i i MMGG da quals ias i
responsabi l i tà ;
Merci gravate di assegnoo, spese di trasporto, ed in genere quel le per i l cui r icev imento
occorra un esborso quals ias i ;
Merci confez ionate in col l i di peso indiv is ib i le super iore ai 150 kg, o di lunghezza anche in un
solo lato superiore a 4,00 m;
Merci gravate da priv i leg io agrar io o da altr i vincol i od oner i che ne l imitano la l ibera
disponib i l i tà .
I MMGG possono fare al lontanare dai local i ta l i merci anche se già introdotte, a spese e a
r ischio del l ’ intestatar io, sa lvo sempre la facoltà di cui al l ’art . 43.
Art. 5 – DOMANDA DI OPERAZIONI
Per c iascuna operaz ione che s i r ichiede ai MMGG deve essere presentata domanda scr itta .
La domanda puo’ essere fatta anche tramite lettera, fax o e ‐mail , purché contenga tutte le
indicaz ioni previste dal corr ispondente modulo dei MMGG.
E’ in facoltà dei MMGG di dar corso a domande oral i e te lefoniche, che però devono essere
confermate dal depositante entro i c inque giorn i success iv i . Dopo questo termine i MMGG
avranno la facoltà di sottoporre proposta di contratto al deposi tante f issandone i termini di
accettaz ione.
La domanda di deposito deve contenere espressamente l ’accettaz ione del la competenza
del l ’autor i tà giudiz iar ia del luogo ove hanno sede i MMGG. Per tutte le eventual i controversie
che potessero sorgere f ra MMGG e i l depositante.
Art. 6 – IDENTIFICAZIONE DI FIRME E PERSONE
I MMGG hanno obbl igo di ident i f icare le persone interessate al compimento del le operaz ion i
r ichieste.
Art. 7 – DELEGHE
I l deposi tante può, mediante dichiaraz ione scr i t ta, resa personalmente ai MMGG, o mediante
mandato autent icato, delegare altra persona, in via permanente o per s ingol i att i ,
al l ’adempimento del le operaz ioni a lu i consent i te su l le merci depositate, compreso i l r i t i ro
del le merci stesse.
I MMGG non r ispondono di att i che i l delegato, ammesso nei local i di deposito, compie sul le
merci ancorché dovessero esorbitare dai l imit i del la delega.
Art. 8 – OPERAZIONI DI ENTRATA E USCITA
I MMGG s i incar icano del le operaz ioni di entrata e di uscita del le merc i nazional i , comunitar ie
ed estere, in importaz ione, esportaz ione, trans i to, sosta e trasbordo.
Sono operaz ioni di entrata quel le occorrent i per prendere le merc i dal c ig l io del le banchine
prospic ient i i local i di deposito, dal la sogl ia dei loca l i stess i , dai vincol i di quals ias i genere
post i in pross imità di ess i , ed immagazz inar le .
Sono operaz ioni di usc ita quel le inverse, esc luse le prestaz ioni occorrent i per st ivare le merc i
sui mezzi di trasporto.
Art. 9 – OPERAZIONI FACOLTATIVE
In forza del contratto di deposito i MMGG non sono tenut i a compiere altre operaz ioni oltre
quel le previste dal l ’art icolo precedente, e quel le rese necessar ie dal la custodia del le merc i .
I MMGG compiono a r ich iesta del depositante e a sue spese le altre operaz ioni previste dal la
tar i f fa, comprese quel le sanitar ie , e quel le re lat ive al la imposta di consumo, ed eventualmente
anche operaz ioni non previste dal la tar i f fa stessa.
La r ich iesta del compimento del le operazioni doganal i , sanitar ie e quel le re lat ive al l ’ imposta di
consumo deve essere fatta per i scr i t to in calce al la domanda di introduzione o con apposto
mandato spec if ico o generico.
I MMGG non assumono responsabi l i tà né c iv i le , né amministrat iva per le eventual i
dichiaraz ioni incomplete erronee o fa lse forn ite dal depositante i dai suoi delegat i .
Art. 10 – OPERAZIONI PER CONSERVARE LA MERCE
I MMGG possono compiere di loro in iz iat iva tutte le operaz ioni che reputano necessar ie per
esigenze di serv iz io, per la conservaz ione del le merci , a spese del depositante, sa lvo che ta l i
operaz ioni s iano rese necessar ie da fatto imputabi le ai MMGG stess i .
I MMGG devono compiere inoltre le operaz ioni che venissero r ich ieste dal competente uff ic io
doganale o da altre autor ità, sa lvo l ’eventuale dir it to di r imborso del le spese nei confront i del
deposi tante o del possessore del la fede di deposito.
Art. 11 – IMPIEGO DEL PERSONALE INTERNO
Le operaz ioni di entrata e di usc i ta del le merci , nei l imit i previst i dal l ’art . 5, le operaz ioni di
vent i laz ione e di conservaz ione, ed ogni altra operaz ione da compiers i al l ’ interno dei loca l i di
deposi to, sono curate dai MMGG, i qual i hanno dir itto di serv irs i per i re lat iv i lavor i di
facchinaggio, di per4sonale al le proprie dipendenze, avent i c ioè con i magazz in i rapport i di
carattere cont inuat ivo. Per le operaz ioni di cui al comma precedente sono dovut i ai MMGG i
compensi previst i da tar i f fa , o quel l i convenut i consensualmente per le operazioni non previste
dal la tar i f fa stessa.
I depositant i o i possessor i del la fede di deposito possono tuttavia essere autor izzat i dai
MMGG a compiere, a loro r ischio e pericolo, operazioni di carattere spec ia le, esc luse quel le di
facchinaggio, sempre nei l imit i consent it i dal la legge e dai regolament i , e nel l ’osservanza di
tutte le prescr i tte formal i tà .
I MMGG hanno facoltà di delegare, a spese del r ich iedente un proprio f iduc iar io per ass istere
al le operaz ioni medesime.
Art. 12 – EMISSIONE POLIZZE DI CARICO
Per le merci naz ional izzate ed estere da trasportars i per via maritt ima, i MMGG, previo
accordo col vettore, possono emettere a nome di quest i , i document i e le pol izze di car ico
secondo i l codice del le leggi su l la navigaz ione.
Art. 13 – ORARIO DI LAVORO
I local i di deposito sono apert i soltanto nei giorni fer ia l i e secondo l ’orar io f i ssato dal la legge e
dal le autor ità competent i . I MMGG per esigenze eccez ional i possono tuttavia, su domanda
del l ’ interessato, compiere operaz ioni in giorni fest iv i o in orar io diverso da quel lo prescr i tto.
Per i l compimento di ta l i operaz ioni sono dovute le maggioraz ioni del le tar i f fe doganal i ,
ferroviar ie e sa lar ia l i ed una tassa specia le .
Art. 14 – INFORTUNI AL PERSONALE ESTERNO
I MMGG sono responsabi l i di eventual i in fortuni danni al le persone o al le cose, furt i subit i dal
deposi tante, dai suoi incar icat i , o dal possessore del la fede di deposito, durante la permanenza
nei local i di deposito e nei rec int i , quando ta l i fatt i s i ver i f icano durante i l compimento di
operaz ioni autorizzate.
Art. 15 – DIVIETI PER IL DEPOSITANTE
E’ vietato ai depositant i , ai possessor i del le fedi di deposito, ai loro incar icat i e dipendent i , di
ingombrare con veicol i o con merci i rec int i dei MMGG, più del tempo necessar io per i l
compimento del le operaz ioni c i car ico e scar ico. E’ altres ì vietato fumare, accendere lumi o
altra mater ia in f iammabi le entro i local i di deposito.
Art.16 ‐ RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITANTE
I depositant i ed i possessor i del le fedi di deposito sono responsabi l i dei danni arrecat i ai
Magazz in i per colpa di loro incar icat i e dipendent i .
Art.17 – DIVIETO DI MANCE
È vietato ai depositant i , ai possessor i del le fedi di deposito e ai loro incar icat i di dare
compensi non previst i dal la tar i f fa al personale dipendente dai Magazz in i e di r ich iedere al lo
stesso personale prestaz ioni che non s iano state previamente autor izzate dai Magazz in i Stess i .
Art.18 – DOMICILIO DEL DEPOSITANTE
Tutte le comunicaz ioni e not if iche, anche di eventual i att i giudiz iar i , al depositante o al
possessore del la fede di deposito che abbia comunicato i l suo ind ir izzo, sono fatte dai
Magazz in i al l ’ indir izzo ind icato nel la domanda di deposito o successivamente per i scr it to.
Art.19 – SEGRETO DI UFFICIO
Salvo i cas i previst i dal la legge, i Magazz in i hanno l ’obbl igo di mantenere i l massimo r iserbo
sul le operaz ioni compiute dai depositant i , dai possessor i del le fedi di deposito o loro
incar icat i .
I c l ient i non potranno entrare nei magazz in i promiscui senza regolare permesso scr it to del la
Direz ione, e nessun estraneo sarà ammesso a vis itare la merce se non autor izzato anche
del l ’ intestatar io .
Capo I I – DEI LOCALI DI DEPOSITI PRIVATI ‐
Art.20 – DEPOSITI PRIVATI
I Magazz in i possono concedere loca l i di deposito o spazi copert i o scopert i separat i , in uso
esc lusivo, sa lvo quanto è disposto dal le vigent i norme su i Magazz in i general i . Per ottenere la
concess ione in uso dei local i di deposito o spaz i pr ivat i , deves i presentare domanda per
i scr it to ai Magazz in i , ind icando i l genere del le merci che s i intendono introdurre ed i l per iodo
per cui è r ich iesta la concess ione.
I l corr ispett ivo per la concess ione dei loca l i o spaz i suddett i è computato in re laz ione al la
durata del la concess ione stessa, e deve essere pagato ant ic ipatamente.
Art.21 – SORVEGLIANZA DEL CONCESSIONARIO
La sorvegl ianza del le merc i depositate nei local i o spaz i di cui al l ’art ico lo precedente, anche se
s i tuat i nel rec into dei Magazz in i , è eserc itata dal concess ionar io, restando esclusa quals ias i
responsabi l i tà dei Magazz in i stess i per eventual i furt i , manomiss ioni o danni in genere, sa lvo
nel caso di sua negl igenza o colpa.
I l concess ionar io è responsabi le dei danni arrecat i agl i immobi l i ed impiant i dei Magazzini ed
al le merci e beni di terz i , in conseguenza di eventual i incendi ver i f icat is i nei local i o spaz i in
concess ione.
Art.22 – DIVIETO DI SUBCONCEDERE
È Vietato al concess ionar io di subconcedere in tutto o in parte i local i o spaz i di deposito
pr ivat i , e di introdurv i merci di proprietà di terz i o di genere diverso da quel lo indicato nel la
domanda di concess ione.
Nei local i o spaz i di deposito suddett i non può eserc i tars i la vendita al minuto. Sul le merc i
deposi tate nei loca l i o spaz i di deposito privat i non possono essere emesse fedi di deposito o
note di pegno.
Art.23 – VIGILANZA NEI DEPOSITI PRIVATI
In presenza del concess ionar io o di persona di sua f iducia e, in caso di part icolare urgenza,
anche senza ta le presenza, i Magazz in i hanno facoltà di procedere in ogni momento al le
ver i f iche dei local i e spaz i di deposito privat i che r i terrà opportune.
I local i e spaz i suddett i sono altres ì soggett i , in conformità al le disposiz ioni vigent i , al la
vig i lanza del le autor ità doganal i , del l ’Uff ic io del le Imposte di Consumo, del la Camera di
Commercio, Industr ia e Agricoltura e del Ministero del l ’ Industr ia e del Commercio.
Art.24 – FACCHINAGGIO NEI DEPOSITI PRIVATI
Le operaz ioni di facchinaggio inerent i al l ’entrata e al l ’usc ita del le merci nei loca l i o spazi di
deposi to privat i , nonché quel le di cess ione del le merci iv i esistent i , possono essere eseguite
soltanto previa r ich iesta fatta ai Magazz in i e dietro pagamento ant ic ipato dei compensi
stabi l i t i dal la tar i f fa . Nel l ’ interno dei loca l i o spaz i pr ivat i i l concess ionar io può, previa
autorizzaz ione dei Magazz in i , serv irs i di personale proprio.
I Magazz in i possono tuttavia impedire l ’accesso o la permanenza nei local i o spaz i medesimi
al le persone che abbiano vio lato alcuna del le disposiz ioni del presente regolamento o la cui
presenza s ia reputata inopportuna dai Magazz in i .
Art.25 – MANUTENZIONE DEI LOCALI
I l concess ionar io ha l ’obbl igo di curare la pul iz ia e la buona conservaz ione dei local i o spaz i di
deposi to privat i in uso e di r iconsegnar l i nel la stesse condiz ioni in cui l i ha r icevut i . Egl i è
tenuto al r isarc imento dei danni ver i f icates i per colpa sua, dei suoi dipendent i o del le persone
entrate nei local i o spaz i suddett i con sua autor izzaz ione.
Non potrà essere eseguito nei local i medesimi o negl i impiant i alcun lavoro, innovazione,
modif ica senza la prevent iva autor izzaz ione scr i t ta dei Magazzin i .
Art.26 – OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO
In quanto appl icabi l i , debbono osservars i anche per i loca l i o spaz i di deposito privat i , le
disposiz ioni del presente regolamento e in part icolare quel le che concernono le merci esc luse
o di accettaz ione condiz ionata, l ’orar io del le operaz ioni e la responsabi l i tà del le prescr iz ioni
impart ite dal le autor ità competent i .
Ogni in fraz ione da parte del concess ionar io al le disposiz ioni di questo Regolamento od ai patt i
part ico lar i che i Magazz in i r i terranno di inser i re nel contratto, importa la r iso luz ione del
rapporto, sa lvo i l r isarc imento degl i eventual i danni .
Capo I I I – DEL COLLOCAMENTO E DELLA CONSERVAZIONE DELLA MERCE ‐
Art.27 – CONTI DI DEPOSITO
Per c iascuna part i ta di merce introdotta i Magazz in i aprono a nome del depositante un conto di
deposi to dal quale debbono r isu ltare la spec ie , la qual i tà e la quantità del le merc i introdotte, e
nel quale debbono essere di volta in volta annotat i tutt i gl i esbors i e le spese a car ico del le
merci , gl i eventual i r icav i a favore del depositante, nonché le merc i estratte.
La merce non coperta , al momento del deposito, da documenti attr ibut iv i del la proprietà,
viene introdotta al l ’ord ine.
Art.28 – INTRODUZIONE DELLA MERCE
Al l ’atto del l ’ introduz ione nei local i di deposi to, i Magazzin i procedono al la r icogniz ione del la
merce, prendendo nota del numero dei col l i , del genere di imbal laggio, dei marchi e
contrassegni , del le condiz ioni esterne, e di ogni dato atto ad agevolare i l r iconosc imento del la
merce stessa: ed al la pesatura globale o s ingola secondo la qual i tà del la merce e le necessi tà
di control lo .
Le re lat ive annotaz ioni debbono essere r iportate sul bol lett ino di entrata, e, successivamente,
sul la fede di deposito e su l la nota di pegno, nel caso vengano emess i .
Art.29 – VERIFICA DEI COLLI
Su espressa r ich iesta del deposi tante, i Magazz in i procedono al la veri f ica interna dei col l i .
Al lorquando dal le operaz ioni di r icogniz ione di cui al l ’art ico lo precedente, non r isu l t i accertato
i l genere, la qual i tà e la quant ità del le merci depositate, e i l depositante non ne chieda la
ver i f ica ai sens i del comma precedente, sul bol lett ino di entrata, su l la fede di deposito e sul la
nota di pegno, ove emesse, al l ’ ind icazione del le merci verrà aggiunta la dic i tura “senza
garanz ia” .
Art.30 – PERIZIA DELLE MERCI
Su r ich iesta, e a spese del depositante, i Magazz in i provvedono per mezzo di per it i
regolarmente i scr it t i nel ruolo del la competente Camera di Commercio, Industr ia e Agricoltura
e designat i anno per anno dal Tr ibunale del luogo, al la st ima del le merci depositate.
I l genere, la qual ità, la quantità ei valore accertat i vengono annotat i sul bol lett ino di entrata,
sul la fede di deposito e sul la nota di pegno, con l ’ indicaz ione del nome del per ito e del la data
del la per iz ia .
I l valore del le merc i estere è ind icato senza computare l ’ importo del daz io doganale.
Art.31 – RISERVE SULLO STATO DELLA MERCE
Durante le operaz ioni di r icogniz ione di cui al l ’art .29 i Magazz in i , ove lo r i tengano necessar io a
scar ico del la propria responsabi l i tà , possono avanzare r iserve in ordine al lo stato o al
condiz ionamento del la merce e dei re lat iv i imbal laggi , e possono fare eseguire, a spese del
deposi tante, ver i f iche e per iz ie del le merc i stesse.
Del le suddette r iserve, nonché degl i eventual i accertamenti , è fatta menzione nel bol lett ino di
entrata e, success ivamente, nel la fede di deposi to e nel la nota di pegno.
Art.32 – DICHIARAZIONI FALSE
Qualora le merci introdotte in deposito non r isu lt ino per genere, qual i tà e quanti tà,
corr ispondent i al le dichiaraz ioni del deposi tante, quest i è tenuto al pagamento del l ’eventuale
differenza di tar i f fa, e, in caso di malafede, di una penale par i al doppio del la dif ferenza
stessa, sa lvo sempre i l dir it to dei Magazz in i di cui al l ’art .4 .
Art.33 CERTIFICATI DI PESO
Le r ich ieste di cert i f icat i e dist inte di peso debbono essere accompagnate dal pagamento dei
dir it t i stabi l i t i dal la tar i f fa.
Art.34 – DEPOSITO MERCI ESTERE
Nel caso che i Magazz in i dispongono di local i di deposito per merci estere a reg ime di deposito
f ranco, reparto doganale o magazz ino a chiusura uff ic ia le , i l depositante può chiedere
l ’ immiss ione del la merce estera in dett i local i , producendo la prescr i tta documentazione e
indicando i l reparto nel quale la merce dovrà essere introdotta.
In mancanza di designaz ione, i Magazzin i introducono le merci estere nel reparto che r i t iene
più conveniente e che ass icur i al le merci stesse i l trattamento doganale più favorevole.
Art.35 – PAGAMENTO ONERI FISCALI
Le merci estere conservano presso i Magazz in i la condiz ione doganale accertata al l ’atto del la
introduzione, f inché non ne s ia operato lo sv incolo nei modi prescr it t i .
I l depositante è tenuto al pagamento dei dir it t i doganal i secondo le legg i ed i regolament i e di
ogni onere di carattere f i sca le di cui i Magazzin i dovessero essere chiamati a r ispondere in
conseguenza del la introduzione e del la detenzione del le merci .
Art.36 – COLLOCAZIONE DELLA MERCE
Salvo quanto è disposto dal l ’art ico lo 34, la col locaz ione del le merci nei local i di deposito è
fatta dai Magazzin i nel modo e nel luogo che ess i r i tengono più conveniente, tenendo separate
le s ingole part i te secondo la descr iz ione r isu ltante dai documenti e per ordine di domanda, in
modo da rendere sempre fac i le i l r iscontro del le part ite .
Non s i t iene conto del l ’ord ine di precedenza nel caso che la merce al l ’atto del la domanda non
s ia pronta per l ’ immediata introduzione.
I Magazz in i s i r iservano la facoltà di trasfer ire le merci da una ad un’altra campata, o da un
locale di deposito ad un altro, dandone, ove s ia poss ib i le , prevent ivo avviso al depositante.
Art.37 – REGISTRAZIONE DELLA MERCE
Le merci introdotte vanno contrassegnate con un numero d’ordine con r i fer imento al la
campata o al locale di deposito ove sono col locate.
Le suddette ind icaz ioni debbono essere annotate per c iascuna part i ta nel conto di deposi to di
cui al l ’art ico lo precedente.
Art.38 – RITARDI DI ENTRATA ED USCITA DELLE MERCI
I Magazz in i non r ispondono dei r i tard i che possono ver i f icars i s ia nel r icev imento s ia
nel l ’usc i ta del la merce, per eccez ionale straordinar ia aff luenza di r ich ieste, per def ic ienza di
mezzi di trasporto, per mancanza di energia elettr ica, per fatto dipendente dal la dogana, dal le
ferrovie e da altra autor ità, o per altre cause di forza maggiore.
Qualora per mancato preavviso, o per fatto del le ferrovie , o per contemporaneo arr ivo di più
part ite di merci nel la stessa giornata, un quant itat ivo di merce s ia super iore al la potenz ia l i tà
di scar ico e di entrata dei Magazz in i , le eventual i spese di sosta ferroviar ia sono a car ico del
deposi tante.
Art.39 – DEPOSITO IN COMUNE ALLA RINFUSA
Quando vi s ia i l consenso dei r ispett iv i depositant i , le merc i omogenee, fac i lmente def in ib i l i
per t ipo e per qual i tà , possono essere messe in deposito in comune al la r infusa, sa lvo i dir i tt i
doganal i prees istent i .
Art.40 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Le operaz ioni di manutenzione straordinar ia, non necessar ie per operaz ioni dogana, di daz io
consumo e per ver i f iche sanitar ie , s i eseguono soltanto su r ich iesta del depositante o del
possessore del la fede di deposito e secondo le i s truz ioni .
Art.41 – ALTERAZIONE DELLA MERCE
Nel caso in cui i Magazz in i r iscontr ino segni di alteraz ione nel la merce deposi tata , deve darne
immediato avviso al depositante, e, nei cas i di urgenza, può eseguire, a spese del medesimo, le
operaz ioni di manutenzione straordinar ia che r i t iene necessar ie per la conservaz ione del la
merce stessa.
I Magazzin i sono tenut i a darne avviso anche ai terz i , verso cui s ia eventualmente obbl igato i l
deposi tante, sempre che quest i abbia dato ai Magazz in i stess i prevent iva not iz ia degl i obbl ighi
assunt i e del nominat ivo e ind ir izzo del terzo interessato.
Art.42 – COLAGGI E SPANDIMENTI
Nel caso in cui s i ver i f ich ino colagg i e spandiment i di rec ip ient i , i l deposi tante, o chi per esso,
r icevutone l ’avv iso, deve nel più breve tempo poss ib i le provvedere al le opportune r iparaz ioni ,
avvalendosi di personale al l ’uopo autor izzato dai Magazz in i .
In caso di urgenza i Magazz in i possono provvedere al le r iparaz ioni , a spese del depositante.
Art.43 – PERICOLO DI DANNO PER ALTRE MERCI
Nel caso in cui l ’a l teraz ione del la merce deposi tata s ia ta le che dal l ’u l ter iore permanenza nei
local i di deposito possa derivarne i l deper imento o pericolo di danno per altre merci , i
Magazz in i possono dif f idare mediante lettera raccomandata con r icevuta di r i torno, i l
deposi tante ad asportare la merce entro un congruo termine.
L’asportaz ione del la merce non esime i l depositante dal pagamento dei dir it t i di magazz inaggio
e degl i oner i gravant i sul la merce, a meno che l ’a l teraz ione non possa attr ibuirs i a colpa dei
magazz in i .
Nel caso in cui i l depositante non provveda al r i t i ro del la merce nel termine assegnatogl i , i
Magazz in i previo ulter iore avviso, procedono al la vendita del la merce a norma del l ’art .1789
codice c iv i le e con le modal ità previste al capo VI I del presente regolarmente. Resta sa lva
l ’az ione di r iva lsa per i danni che fossero eventualmente der ivat i ad altre merc i e salvo i l
dir it to di r imborso di tutte le spese gravant i sul la merce stessa, eventualmente non coperte
dal r icavo del la vendita, e di tutte quel le sostenute per la distruz ione tota le o parz ia le del la
merce, in seguito ad ingiunz ione del l ’uff ic io sanitar io o di altra autor ità competente.
Art.44 – IMBALLAGGIO
Gl i imbal laggi non asportat i dai loca l i di deposito subito dopo i l recupero sono soggett i ai
dir it t i di magazz inaggio.
Per i mater ia l i d’ imbal lagg io inserv ib i l i o superf lu i , gl i scart i ed i r i f iut i di manipolaz ione non
asportat i , a cura del depositante, dai local i di deposito entro tre giorni , i Magazzin i
provvederanno al la re lat iva asportaz ione e distruz ione, o comunque el iminaz ione a spese del
deposi tante, restando esonerat i da quals ias i responsabi l i tà .
Le operaz ioni di dis imbal laggio o di imbal laggio, possono essere effettuate nei Magazzin i solo
col permesso del la Direz ione e solo nel posto da essa eventualmente predisposto.
Capo IV – DEL BOLLETTINO DI ENTRATA, DELLA FEDE DI DEPOSITO E DELLA NOTA DI PEGNO ‐
Art.45 – BOLLETTINO DI ENTRATA
Per c iascuna part i ta di merce introdotta nei local i di deposi to, i Magazzin i r i lasc iano al
deposi tante, o al la persona da lu i incar icata, a r ichiesta, un bol lett ino di entrata, contenente
la descr iz ione del la merce depositata e i l peso.
I l bol lett ino di entrata non cost itu isce t i to lo rappresentat ivo e quindi non può essere in nessun
modo trasmesso, né comunque ceduto.
Art.46 – SMARRIMENTO DEL BOLLETTINO DI ENTRATA
In caso di smarr imento del bol lett ino di entrata i l depositante deve farne denuncia ai
Magazz in i che provvedono, a spese del deposi tante stesso, al la pubbl icaz ione del l ’avv iso di
smarr imento nel Fogl io Annunzi legal i del la provincia, al l ’af f iss ione nel l ’a lbo del la Camera di
Commercio, Industr ia e Agricoltura, e al la porta del la sede dei Magazz in i .
Decors i diec i giorni da ta l i pubbl icaz ioni ed aff iss ioni , i Magazz in i r i lasc iano al depositante un
dupl icato del bol lett ino stesso.
Art.47 – VINCOLI E DIRITTI SULLE MERCI
La cess ione dei dir i t t i sul le merci deposi tate e la cost i tuz ione di vincol i , nel caso che non s ia
stata ancora emessa la fede di deposi to, è fata mediante r i lasc io ai Magazz in i di una
dichiaraz ione scr it ta dal depositante, accompagnata dal bol lett ino di entrata, se emesso.
I Magazz in i inoltre possono r ichiedere i l pagamento dei dir it t i e del le spese dovute s ino al
momento del la cess ione, o del la cost ituz ione del vincolo.
Art.48 – MANCATA RESTITUZIONE BOLLETTINO DI ENTRATA
I l bol lett ino di entrata, non rest i tu ito al l ’atto del r i lasc io del la fede di deposito e del la
r iconsegna tota le o parz ia le del la merce, s i intende annul lato o proporz ionalmente r idotto.
Art.49 – CONTENUTO DEI WARRANTS
La fede di deposi to e la nota di pegno debbono contenere le ind icaz ioni previste dal l ’art ico lo
1790 del codice c iv i le .
Art.50 – MANCATO RILASCIO WARRANTS SU MERCI VINCOLATE
La fede di deposito e la nota di pegno non possono essere r i lasc iate se non r isu ltano annul lat i
o revocat i gl i eventual i sequestr i , pignorament i , pr iv i leg i agrar i o altr i vincol i gravant i la
merce.
Art.51 – EFFICACIA DELLE CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO
Non hanno eff icac ia nei confront i dei Magazz in i le condiz ioni spec ia l i inser ite eventualmente
nel le c lausole di trasfer imento.
Art.52 – GIRATA DEI WARRANTS
I Magazz in i non sono tenut i ad accertare l ’autent ic ità del le girate del le fedi di deposito e del le
note di pegno; ess i s i l imitano a costatarne la regolar i tà secondo le norme di legge su i t i to l i
al l ’ordine.
I l presentatore dei t i to l i suddett i deve comprovare la propr ia ident ità personale.
Art.53 – SOVVENZIONE SUI WARRANTS
I Magazz in i possono concedere sovvenz ioni sul le fedi di deposito e su l le note di pegno da ess i
emesse, a condiz ioni da convenirs i , in conformità al le dispos iz ioni di legge in mater ia .
Art.54 – SMARRIMENTO DI WARRANTS
In caso di smarr imento, sottraz ione o distruz ione del le fedi di deposito e del le note di pegno,
s i appl icano le disposiz ioni di legge re lat ive al l ’ammortamento dei t i to l i di credito al l ’ordine.
Art.55 – EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI DI ARRIVO
La domanda di introduzione del le merci e, in mancanza di essa, i document i di arr ivo, fanno
prova contro i l depositante per quanto concerne la consistenza del le merci depositate.
Le indicaz ioni sul la consistenza del le merci contenute nel bol lett ino di entrata, nel la fede di
deposi to e nel la nota di pegno, se non accompagnate dal la dic itura “senza garanz ia”, sono
pienamente probator ie .
Art.56 – ANNOTAZIONE CAMBIAMENTO NELLO STATO DELLE MERCI
Sul la fede di deposi to e su l la nota di pegno deve fars i annotaz ione del prelevamento dei
campioni e di quals ias i operazione che import i cambiamento nel la cons istenza o nel le
condiz ioni del le merci depositate.
Capo V – DELL’ASSICURAZIONE INCENDIO E DELLA RESPONSABILITA’ DEL MAGAZZINO ‐
Art.57 – ASSICURAZIONE INCENDIO MERCI
I Magazz in i provvedono nel l ’ interesse dei depositant i , al la ass icuraz ione globale contro i danni
d’ incendio di tutte le merci depositate.
I depositant i ed i concess ionar i dei local i di deposito pr ivat i possono tuttavia , al l ’atto del
deposi to o del la concess ione, dichiarare per i scr i t to di voler provvedere direttamente
al l ’ass icuraz ione del le merci , o di non voler ass icurare le merci stesse.
Tale facoltà non è ammessa al lorché le merc i depositate s iano gravate di dir it t i doganal i , dazi
comunal i , imposte di fabbricaz ione o altra spec ie di tr ibut i .
I depositant i e i concess ionar i dei local i di deposito pr ivat i non possono in nessun caso agire
contro i Magazz in i per r isarc imento di danni derivant i da incendio, sa lvo colpa dei magazzin i
stess i .
Art.58 – ASSICURAZIONE NEI DEPOSITI PRIVATI
I deposi tant i ed i concess ionar i dei local i di deposito pr ivat i , che non s i s iano vals i del la facoltà
di cui al secondo comma al l ’art ico lo precedente, hanno dir it to di prendere prevent iva
conoscenza del le condiz ioni del la pol izza di ass icuraz ione globale st ipulata dai Magazz in i
contro i danni d’ incendio.
In nessun caso essi possono addurre l ’ ignoranza del le condiz ioni suddette.
Art.59 – VALORE ASSICURATIVO DELLE MERCI
I deposi tant i e i concess ionar i di local i di deposi to pr ivat i che non s i s iano vals i del la facoltà di
cui al secondo comma del l ’art .57, devono, al l ’atto del la introduzione del la merce, dichiararne
i l valore ai f in i del l ’ass icuraz ione globale contro i danni d’ incendio.
In mancanza di ta le dichiaraz ione, i l valore del la merce ai f in i predett i è f i ssato dai magazz in i ,
restando ess i l iber i da ogni responsabi l i tà per l ’eventuale non r ispondenza del valore f i ssato
con quel lo effett ivo.
Nel valore del le merc i di cui al terzo comma del l ’art .57, deve essere compreso, ai f in i
del l ’ass icuraz ione incendio, l ’ importo dei dir i t t i doganal i , dei dazi comunal i , del le imposte di
fabbr icaz ione e di ogni altro tr ibuto gravante sul le merc i stesse.
L ’ indicaz ione del valore dichiarato o attr ibuito ai sensi del secondo comma del presente
art icolo, non cost itu isce presunzione di st ima prevent iva nei r iguardi del l ’ impresa di
ass icuraz ione.
I deposi tant i ed i concess ionar i di local i di deposito sono tenut i , per le merci coperte dal la
ass icuraz ione globale, al pagamento di una quota premio in rapporto al valore del la merce da
c iascuno depositata e al la durata del deposito.
Art.60 – ASSISTENZA DEL DEPOSITANTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di s in istro i l depositante è tenuto a forn ire , a sua spese, ai Magazz in i , tutt i i document i
r ichiest i dal l ’ impresa ass icuratr ice, in base al le condiz ioni di pol izza.
I l depositante deve altres ì , su r ich iesta e a spese del l ’ impresa di ass icuraz ione, prestare la
propria adesione a tutt i gl i att i che l ’ impresa stessa r i terrà necessar io compiere per la r iva lsa
contro i presunt i responsabi l i dei danni .
Art.61 – MERCI GIA’ ASSICURATE
Le merci che al l ’atto del l ’ introduzione r isu lt ino già ass icurate i danni d’ incendio, anche presso
i Magazzin i General i , e per un valore comprensivo anche del l ’ammontare dei dir it t i doganal i e
di ogni altro onere f isca le, sono esent i dal l ’obbl igo del la ass icuraz ione globale, f ino al lo
scadere del la corr ispondente pol izza .
Ove l ’ass icuraz ione non preveda i l r ischio der ivante dal deposito presso Magazz in i General i e
non s i estenda al l ’ammontare dei dir it t i ed oner i predett i , i l deposi tante può, pr ima
del l ’ introduz ione del le merci , st ipulare a ta l f ine una pol izza supplet iva.
Art.62 – ASSISTENZA DEL MAGAZZINO IN CASO DI SINISTRO
Quando le merci sono ass icurate ai sensi del l ’art ico lo precedente, i Magazzin i , in caso di
s in istro, hanno l ’obbl igo di darne immediato avviso al depositante e di coadiuvar lo , per quanto
è di sua competenza, nel la prova del le modal i tà e del l ’ent i tà del s in istro.
Art.63 – RESPONSABILITA’ DEI MAGAZZINI
Ai sensi del l ’art .1787 C.C. , s i considerano der ivant i da caso fortu ito le avar ie causate da furto,
da infestaz ione di topi , oppure anche dagl i agent i atmosfer ic i , se le merc i sono depositate
al l ’aperto per la loro natura, per r ich iesta del depositante o per ordine del l ’autor i tà
competente.
I Magazz ini non r ispondono dei danni nel caso che la merce s ia stata col locata in luogo
in idoneo in conseguenza di erronea o fa lsa dichiaraz ione del deposi tante.
Art.64 – RILIEVI SULLE MERCI IMBALLATE
Per le merci depositate imbal late, e rest i tu ito con involucro intatto, i Magazzin i , al l ’atto del la
r iconsegna, non r i spondono del loro contenuto, sa lvo i l caso che s i s ia proceduto al la st ima a i
sensi del l ’art .30 o che s ia sopravvenuto uno scondiz ionamento imputabi le ai Magazz in i stess i .
Quals ias i r i l ievo sul la consistenza e su l le condiz ioni del la merce deve essere fatto non oltre i l
momento del r i t i ro del la merce stessa.
I l r i t i ro del la merce da parte del deposi tante, o del la persona da lu i incar icata, senza alcuna
r iserva, l ibera i Magazz in i da quals ias i responsabi l i tà in ordine al la cons istenza e al la stato
del la merce r i t i rata.
Art.65 – INTERVENTO DEI MAGAZZINI ALLE VERIFICHE
I Magazz in i hanno facoltà di presenz iare al le ver i f iche al la merce depositata, anche eseguite ,
con l ’ass istenza di per i t i , dal depositante, dal l ’ impresa di ass icuraz ione o da altr i avent i
dir it to.
L’ intervento dei Magazz in i non impl ica in alcun modo né r iconosc imento di responsabi l i tà né
accettaz ione dei r isu ltat i del l ’accertamento.
Art.66 – MANCANZA DI MERCE
In caso di mancanza di col l i o di merci i Magazz in i hanno i l termine di sei mesi , generalmente
accordato per le re lat ive r icerche dal le condiz ioni general i del le pol izze di car ico.
Art.67 – MERCI INTRODOTTE ABUSIVAMENTE
I Magazz in i non assumono nessuna responsabi l i tà per le merci od oggett i in genere che s i
trovassero abusivamente nei propri rec int i .
Art.68 – CONDIZIONI PER RICHIEDERE I DANNI
I l depositante non può presentare domanda di danni contro i Magazzin i se, al l ’atto del r i t i ro
del la merce, non ha, in contradditor io con i Magazz in i stess i , proceduto al la constataz ione
del la perdita, del caso o del l ’avar ia .
In caso di divergenza su l la cons istenza e su l le condiz ioni del la merce al l ’atto del r i t i ro, potrà
ammetters i , su i s tanza di una del le part i , l ’ intervento di un per ito scelto dal le part i stesse, o,
in caso di loro disaccordo, nominato dal la Camera di Commercio, Industr ia e Agricoltura nel la
cui giur isd iz ione i Magazz in i s i trovano.
Art.69 – DOMANDA DI INDENNIZZO
La domanda di indennizzo per danni deve essere presentata ai Magazz in i nel termine di 180
giorno dal la data del la constataz ione di cui al l ’art ico lo precedente, sotto pena di decadenza.
Art.70 – MISURA DELL’ INDENNIZZO
L’accertamento del valore del la merce mancante va r i fer i to al giorno del r i t i ro. Se la merce ha
un prezzo stabi l i to per atto del la pubbl ica autor ità, ovvero r isu ltante da l i st in i di borsa o da
mercur ia l i , la misura del l ’ indennizzo s i determina in base al suddetto prezzo.
Art.71 – INDENNIZZO PER AVARIA
La misura del l ’ indennizzo per avar ia , sa lvo che non s ia concordata amichevolmente, è calcolata
da un periodo designato, su i stanza di una del le part i , dal la Camera di Commercio, Industr ia e
Agricoltura competente.
Per la misura del l ’ indennizzo s i appl icano i cr iter i stabi l i t i nel l ’art ico lo precedente.
Capo VI – DELLA ESTRAZIONE DELLE MERCI ‐
Art.72 – LIMITAZIONE DEL DEPOSITO
È facoltà dei Magazz in i di l imitare la durata del deposito, al momento del r icevimento del le
merci .
In mancanza del l ’uso prevent ivo di ta le facoltà , i Magazz in i possono l imitare i l deposito ad un
periodo di tempo in fer iore ai se i mesi e sempre che diano al depositante comunicaz ione del
provvedimento almeno con tre mesi di ant ic ipo.
Art.73 – ESTRAZIONE DELLE MERCI
L ’estraz ione del le merci è fatta su domanda del depositante o del possessore del la fede di
deposi to.
Al la domanda deve essere al legato i l bol lett ino di entrata, se emesso, o la fede di deposito con
l ’annessa nota di pegno.
L ’estraz ione può essere anche parz ia le , in ta l caso i Magazz in i devono fare annotaz ioni del le
merci estratte a tergo dei t i to l i prodott i .
Art.74 ‐ ESTRAZIONE PARZIALE
Nel caso di estraz ione parz ia le di merce per la quale non s iano state ancora emesse la fede di
deposi to e la nota di pegno, e che non s i trovi in stato di perfetta conservaz ione, i l r ichiedente
deve spec i f icare quale parte di essa intende r i t i rare.
In mancanza di ta le indicaz ione, i Magazz in i procedono nel modo che r i tengono più
conveniente, restando esonerat i da quals ias i responsabi l i tà per ogni danno che potrà
derivarne.
Le disposiz ione dei due comma precedent i s i appl icano anche quando la r ichiesta di estraz ione
è fatta dal possessore del la fede di deposi to dal la quale non s ia stata ancora distaccata la nota
di pegno.
Nel caso invece in cui r ichieda estraz ioni parz ia l i i l possessore del la sola fede di deposi to, la
scelta è effettuata, sotto la propr ia responsabi l i tà dai Magazz in i i qual i possono avvalers i
del l ’opera di un per ito nominato dal la competente Camera di Commercio, Industr ia e
Agricoltura.
Art.75 ‐ RITIRO MERCE PREVIO PAGAMENTO DIRITTI
I l r i t i ro del la merce non è consenti to se pr ima non s iano stat i pagat i i dir i tt i doganal i , i dir i t t i
comunal i e gl i altr i oneri f isca l i , nonché le somme dovute ai Magazz in i per magazz inaggio,
manutenzione, facchinaggio o a quals ias i altro t i to lo.
Art.76 ‐ USCITA DELLE MERCI
L’usc i ta del le merci avviene di regola secondo l ’ord ine di presentaz ione del le domande di
estraz ione.
Le operaz ioni di estraz ione hanno luogo nel le ore di serv iz io .
I Magazz in i non r ispondono degl i eventual i r i tard i dipendent i dal compimento del le operaz ioni
doganal i o concernent i l ’ imposta di consumo, o da vis ite sanitar ie . Non r isponde neppure dei
r i tardi causat i da motiv i di forza maggiore, compresa la mancata concess ione, da parte del le
ferrovie del lo Stato, dei carr i necessar i .
Art.77 – ASPORTAZIONE DELLA MERCE
La merce estratta o consegnata deve essere, a cura dei r ich iedent i , asportata fuor i del rec into
dei local i di deposito i l giorno stesso.
In caso di r i tardo i Magazz in i possono re introdur la in deposi to a spese del r ich iedente, i l quale
è altres ì tenuto a corr ispondere i dir i t t i di deposito come merce di nuova introduz ione.
Art.78 – MERCE PER PRONTO CARICO
L’ introduz ione del le merci nel rec into dei Magazz in i per i l pronto car ico, senza procedere al
deposi to, è ammessa soltanto per le merc i nazional i e nazional izzate.
Art.79 – MANCATO CARICO DELLE MERCI
L ’ incar ico confer i to ai Magazzin i di provvedere al le operazioni di car ico del le merci , non
comporta l ’ impegno di car icare le merc i stesse sul mezzo di trasporto prescelto.
I Magazz in i , sa lvo i l caso di colpa o negl igenza, non r ispondono del col locamento del le merci
sul mezzo di trasporto prescelto, né assume responsabi l i tà per mancato car ico, tota le o
parz ia le, del le merc i , né per eventual i r i tardi nel l ’espletamento del le operaz ioni suddette.
CAPO VII ‐ DELLA VENDITA DELLA MERCE ‐
Art.80 – VENDITA DELLA MERCE
I Magazz in i possono procedere al la vendita del la merce su r ichiesta di chi ne dispone
l iberamente.
La domanda di vendita deve essere fatta per i scr it to e deve contenere l ’ indicaz ione del prezzo
e del le altre modal i tà .
Al la domanda deve essere al legato l ’eventuale bol lett ino di entrata, o la fede di deposito e la
nota di pegno.
Art.81 – MODALITA’ DI VENDITA
Se i l venditore di cui al l ’art icolo precedente non abbia altr iment i ind icato, s i osserveranno per
le vendite le modal ità stabi l i te dal l ’art .1515 del Codice Civ i le e le seguent i disposiz ioni :
- chiunque intende adire al l ’asta, deve depositare ai Magazz in i , prima del l ’apertura del le
operaz ioni , i l diec i per cento del prezzo base, ovvero prestare congrua f idejuss ione
bancar ia;
- appena avvenuta l ’agg iudicaz ione, l ’agg iudicatar io deve versare i l prezzo al
rappresentante dei Magazz in i che presenzia al la vendita;
- in caso di mancato versamento immediato s i procede, poss ib i lmente nel la stessa seduta,
ad una nuova sta;
- l ’agg iudicatar io inadempiente al l ’obbl igo del versamento immediato del prezzo, perde i l
deposi to del diec i per cento versato, che, dedotte le spese d’asta, è aggiunto al r icavato
del la vendita;
- i concorrent i al l ’asta , non r imast i aggiudicatar i , possono r i t i rare immediatamente i l
deposi to versato;
- sul r icavato del la vendita i Magazzin i prelevano, oltre l ’ importo del le spese d’asta, un
compenso;
- i daz i , i dir i t t i e le tasse gravant i sul le merci , dovut i al lo Stato o al Comune, sono a
car ico del l ’acquirente;
- la merce aggiudicata deve essere r i t i rata entro 24 ore dal l ’agg iudicaz ione; in caso
diverso, decorrono da ta le termine le spese ed i dir it t i di magazzinaggio a car ico
del l ’agg iudicatar io .
-
Art.82 – REVOCA DELLA DOMANDA DI VENDITA
Nel caso in cui i l r ich iedente la vendita del la merce disd ica tempest ivamente la sua domanda, i
Magazz in i hanno dir itto, oltre al r imborso del le spese sostenute, ad un compenso di
commiss ione par i al l ’uno per cento del prezzo o del prezzo base d’asta r isu ltante dal la
domanda, non in fer iore in ogni caso a £.10.000.
La revoca del la domanda non è ammessa dopo l ’ in iz io del le operaz ioni di vendita al l ’asta .
Art.83 – INSUFFICIENTE RICAVO DI VENDITA
Nel caso di vendita chiesta dal possessore del le nota di pegno, qualora i l prezzo r icavato dal la
vendita s ia suff ic iente a copr ire i dir it t i di deposi to, le spese pr iv i leg iate ed i l capita le
r isu ltante dal la nota e re lat iv i accessor i , i l pagamento parz ia le è annotato su l la nota di pegno,
che viene rest i tui ta al possessore a prova del credito res iduale.
Art.84 – RIPARTIZIONE DEL RICAVO D’ASTA
I l prezzo r icavato dal la vendita è versato ai Magazz in i , i qual i , dopo avere incamerato quanto
gl i è dovuto per spese e dir it t i , nonché le spese del la vendita, ed i l dir it to d’asta del 2% sul
prezzo netto con un minimo di £.10.000 entro due giorni al la r ipart iz ione agl i avent i dir i tto.
Nel caso di merce la cui fede di deposito non s ia accompagnata dal la nota di pegno, i
Magazz in i , effettuate le r i tenute di cui al 1° comma, versa al possessore del la nota di pegno i l
controvalore del credito e degl i accessor i , e mette l ’eventuale res iduo a disposiz ione del
possessore del la fede di deposito.
CAPO VII I – DEI COMPENSI E DELLE SPESE ‐
Art.85 – TARIFFE DEI MAGAZZINI
I compensi spettant i ai Magazz in i per le operaz ioni previste dal presente regolamento, sono
f i ssat i dal la tar i f fa approvata dal la autori tà competente.
I dir it t i di magazz inaggio possono essere calcolat i , secondo la natura del le merci , in rapporto o
al la superf ic ie occupata, o al la qual i tà o al peso del la merce, o al numero dei col l i , o al la
durata del deposito.
L’ammontare dei dir i t t i dovut i per c iascuna operaz ione non può r isu ltare in nessun caso
infer iore a £.10.000.
Per le operaz ioni r iguardant i deposit i di notevole ent i tà o durata, i Magazz in i possono
prat icare r iduz ioni od agevolaz ioni su i compensi previst i dal la tar i f fa .
Per le operaz ioni non previste dal la tar i f fa , i compensi sono determinat i dal l ’accordo f ra le
part i .
Ove s ia consent ita di laz ione al pagamento dei dir i tt i e del le spese è dovuto ai Magazz in i
l ’ interesse del 2% in più del tasso uff ic ia le di sconto, in rag ione di anno.
Le r ich ieste dei prezz i , di impegno di spaz io ecc . . e le i s truz ioni per spediz ioni , trapass i , vincol i
o sv incol i di merci o altr i serviz i , dovranno essere fatte direttamente o per i scr i t to al la
Direz ione dei Magazz in i , che non terranno in alcun conto quel le che le pervenissero tramite i l
proprio personale dipendente.
La Direz ione dei Magazz in i , perc iò, s i r iserva i l dir it to di non dare corso ad i struz ioni o
comunicaz ioni te legraf iche o te lefoniche, e nel caso che le stesse venissero accolte, s i r i t iene
sol levata nel modo più assoluto da ogni responsabi l i tà der ivante da errata interpretaz ione o da
i r regolare trascr iz ione, disguid i , r i tard i ecc…
Art.86 – OPERAZIONI DISDETTATE
Per le operaz ioni disdette oltre le 24 ore dal la r ich iesta , o comunque dopo che s iano state
in iz iate, è dovuto ai magazz in i i l r imborso del le spese sostenute, nonché un compenso par i al
25% del dir it to previsto dal la tar i f fa per le operaz ioni stesse.
L’amministraz ione dei Magazzin i avrà i l dir i t to di r ich iedere un compenso specia le , da
convenirs i , per le operaz ioni doganal i , daziar ie e ferroviar ie che dovrà eseguire per conto e
spese degl i interessat i e cos ì pure per l ’uso di raccordo ferroviar io.
Qualunque onere in dipendenza dei regolament i o del le tar i f fe doganal i , daz iar ie e ferroviar ie ,
sarà a car ico dei c l ient i , e cos ì pur le multe eventual i , qualunque ne s ia la causa o i l motivo,
anche se ver i f icates i in seguito ad errore o colpa del personale dei Magazzin i , poiché le
concess ioni doganal i , dazia l i o ferroviar ie vengono fatte bensì in nome dei Magazz in i , ma per
conto del la c l ientela .
Art.87 – GARANZIE SUL CREDITO DEI MAGAZZINI
I l credito dei Magazz ini per dir i tt i e spese è garant ito dal le merc i depositate, con pr iv i leg io.
Qualora r isu l t i che i l valore del le merci depositate s ia insuff ic iente a copr ire i l credito dei
Magazz in i , quest i inv i tano i l depositante o i l possessore del la fede di deposi to che abbia
not i f icato i l suo indir izzo, a provvedere al pagamento del detto credito entro un congruo
termine.
Trascorso in fruttuosamente ta le termine, i Magazz ini possono procedere al la vendita del le
merci depositate con le modal ità stabi l i te dal l ’art .2797 del Codice Civ i le .
Art.88 – PAGAMENTO DIRITTI E SPESE
Perdurando i l deposi to anche parz ia le del le merci , i l depositante ha l ’obbl igo di eseguire i l
pagamento dei dir it t i e del le spese i base al le corr ispondent i fatture.
In caso di inosservanza di ta le obbl igo i Magazz ini , previo avviso dato con lettera
raccomandata con r icevuta di r i torno, al deposi tante o al possessore del la fede di deposito che
abbia not if icato i l propr io indir izzo, può, trascors i diec i giorni dal la data del la r icez ione del la
lettera raccomandata, procedere al la vendita, con le modal ità di cui al l ’art ico lo 2797 Codice
Civ i le , del la parte del la merce deposi tata, suff ic iente a copr i re la somma spettante.
Le spese del la vendita sono prelevate dal r icavato. L’eventuale residuo, dopo che s ia stato
pagato i l credito dei Magazz in i , è posto in un conto in frutt i fero intestato al depositante.
Art.89 – MODIFICHE ALLA TARIFFA
I Magazz in i sono tenut i a comunicare ai depositant i , mediante lettera raccomandata con
r icevuta di r i torno, le modif iche del la tar i f fa .
Le modif iche hanno effetto, per le merci già deposi tate, con i l pr imo del mese success ivo, a
quel lo in cui è stata fatta la comunicaz ione.
Art.90 – DEPOSITO INFRUTTIFERO DI SOMME
Sul le somme depositate presso i Magazz in i , a quals ias i t i to lo , dal depositante del le merci , o dal
possessore del la fede di deposito, o da terz i , non è corr isposto dai Magazz in i alcun interesse.
Art.91 – DIRITTO DI RITENZIONE SULLE MERCI
In caso di contestaz ione su l l ’ammontare dei dir i tt i o del le spese dovute, i Magazzin i hanno
dir it to di r i tenere parte del le merci in misura suff ic iente a garant i re la somma contestata s ino
al la def in iz ione del la controvers ia , sa lvo che i l depositante o i l possessore del la fede di
deposi to non prefer isca versare, a garanz ia, una eguale somma presso i Magazzin i o un I st i tuto
di credito, oppure prestare f idejuss ione bancar ia per detta somma.
CAPO IX – CONTENZIOSO – VARIE ‐
Art.92 – CONTROVERSIA SULLE TARIFFE
Sul le controvers ie che potranno sorgere far i Magazz in i ed i depositant i , o i possessor i del le
fedi di deposito, nel l ’appl icaz ione del la tar i f fa , decide la giunta del la Camera di Commercio,
Industr ia e Agricoltura del la Provinc ia in cui hanno sede i Magazz in i , quale arbitro amichevole
compositore.
Contro le decis ioni del la Giunta è ammesso r icorso al Ministero per l ’ Industr ia e Commercio, i l
quale deciderà inappel labi lmente.
Art.93 – COMPOSIZIONE DELLE LITI
Tutte le norme, regolament i e condiz ioni general i sopra trascr i tt i s i intendono pienamente
conosc iuto ed accettat i integralmente dal l ’utente per i l solo fatto del la introduz ione del la
merce nei Magazz in i .
Tutte le quest ioni che possono sorgere su l la interpretaz ione ed esecuzione dei patt i stabi l i t i ,
sa lvo quanto previst i dal l ’art ico lo 92, sono devolute al giudiz io di tre arbitr i , nominat i uno da
c iascuna del le part i ed i l terzo, in mancanza di accordo f ra le part i stesse, dal Pres idente del
Tr ibunale di For l ì .
Qualora la parte int imata non provveda al la nomina del l ’arb itro nel termine di 10 giorni o in
quel maggior termine che venga ind icato nel l ’ is tanza di arbitrato, anche la nomina del l ’arb itro
di parte sarà fatta dal Pres idente del Tr ibunale di For l ì .
Gl i arbitr i decidono nel termine di trenta giorni dal l ’accettaz ione del l ’u l t imo di ess i , con i
poter i degl i amichevol i compositor i .
Art.94 – FORO COMPETENTE
Unico Foro competente: For l ì .
Art.95 – AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO
Copia del presente regolamento resta permanentemente aff issa, a disposiz ione del pubbl ico,
negl i uff ic i e nei loca l i di deposito dei Magazz in i .
REGOLAMENTO AGGIUNTIVO PER IL MAGAZZINO FRIGORIFERO
CAPO X – DEL MAGAZZINO FRIGORIFERO ‐
Art.96 – MERCI DEPERIBILI
Le merc i di natura deperib i le, vengono introdotte nei Magazz in i f r igor i fero al le condiz ioni
general i e part icolar i di cui agl i art ico l i seguenti .
Art.97 – REFRIGERAZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE
I l f r igor i fero provvede, a r ichiesta, al la refr igeraz ione del le merci e derrate negl i apposit i local i
condiz ionat i .
La refr igeraz ione può avvenire anche in magazz in i e armadi f r igor i fer i di c l ient i mediante
specia l i accordi e col pagamento di un dir i tto f i sso di al lacc iamento e di un canone a forfa i t da
stabi l i rs i caso per caso.
Art.98 – VALUTAZIONE DELLE FRIGORIE E TARIFFE
Al solo f ine di valutare la quant ità del le f r igor ie che la merce dovrà assorbire durante la
refr igeraz ione, l ’utente deve dichiarare i seguent i dat i :
a) i l tempo (data di in iz io e scadenza del contratto di refr igeraz ione) ;
b) i l peso (per la tar i f fa a peso) o i l volume (per la tar i f fa a spaz io) del la merce
refr igerabi le ;
c) la temperatura cui la merce deve essere assoggettata.
I l tempo deve essere determinato, per poter appl icare la tar i f fa secondo la durata o la
stagione.
La tar i f fa a peso (a quinta le per mese o f raz ione di mese o a kg. Per giorno) s i appl ica sul peso
lordo al l ’atto del la introduzione, solo quando la merce è messa in magazz in i fr igor i fer i ove già
s i trovino merci di altr i c l ient i , e la merce estratta dal f r igor i fero deve nuovamente pagare se
s i vogl ia r iassoggettar la al la refr igeraz ione.
Se invece i l Cl iente chiede di refr igerare un determinato spaz io (gabbia, cel letta , magazz ino
f r igor i fero) per merce di qual ità determinata o dichiarata, convenientemente disposta, s i
appl ica la tar i f fa a spaz io (per mq. e mc. refr igerato) .
L ’appl icaz ione del la tar i f fa a spazio, non confer isce al l ’ intestatar io alcun dir i tto spec ia le o
diverso dagl i altr i consumator i di f r igor ie . I l Cl iente può però chiedere con chiave propr ia la
gabbia , cel la o magazz ino fr igor i fero, sa lvo l ’obbl igo di apr ire a ogni r ich iesta motivata del la
Direz ione, ed i l Magazzino s i dis interessa del la quantità del la merce introdotta od estratta,
sa lva l ’osservanza di tutte le norme regolamentar i e contrattual i da parte del depositante.
Art.99 – SCADENZA DEL CONTRATTO
Al la scadenza i l contratto di refr igeraz ione r isolve senza obbl igo di disdetta ant ic ipata.
Nel caso la merce rest i nel fr igor i fero oltre i l termine f issato, i l Magazzino ha la facoltà di
addebitamento al Cl iente l ’ importo del la refr igeraz ione per un altro mese, al le condiz ioni di
tar i f fa . Nel la tar i f fa a peso, i l r innovo viene addebitato sul peso totale dei col l i r imast i in
f r igor i fero tenendo per base i l peso medio dei col l i accertato al l ’atto del l ’ introduzione.
I l r i t i ro ant ic ipato del la merce e la r inunzia al serv iz io di refr igeraz ione, non danno dir i tto a
r iduz ioni di sorta.
Art.100 – AUMENTO TARIFFE
Sarà facoltà del la Direz ione di aumentare le tar i f fe convenute anche durante i l corso dei
contratt i , a seguito di eventual i aument i del costo del l ’energ ia elettr ica, del le mater ie pr ime, e
del la mano d’opera.
Art.101 – CESSIONE DI CONTRATTO
La cess ione del contratto in tutto od in parte, non è ammessa ne ammiss ib i le per alcun t i tolo
se non previo accordo e consenso scr i t to del la Direz ione del Magazz ino; cos ì pure i l Cl iente
non è ammesso a portare merc i di terz i in f r igor i fero.
La merce introdotta abusivamente nel f r igor i fero verrà sequestrata ed i colpevol i verranno
denunciat i per sottraz ione di energ ia refr igerante.
Art.102 – IMPEGNO DI TEMPERATURA
L ’ impegno di forn itura di energ ia refr igerante s i intende soddisfatto, quando i l Magazz ino
mantenga, nel la erogaz ione del f reddo, la temperatura contrattuale , sa lvo i l caso di forza
maggiore.
S i cons iderano casi di forza maggiore, che l iberano i l Magazz ino dal l ’obbl igo di mantenere la
temperatura e da ogni responsabi l i tà , i guast i o quals ias i inconveniente ai macchinar i , al le
tubazioni , agl i impiant i , a fabbr icat i , agl i ambient i di custodia anche per cause dipendent i dal la
loro costruz ione o der ivabi l i dal le condiz ioni degl i ambient i vic in i , la mancanza di forza
motr ice, gl i incendi e le al luv ioni , gl i sc ioper i , le sommosse oltre tutt i i cas i r iconosc iut i dal la
legge.
Art.103 – TEMPERATURA CONTRATTUALE
S i ha la temperatura contrattuale quando nel le cel le o nei magazz in i i l termometro del
f r igor i fero segni la temperatura stabi l i ta in contratto.
I l Magazz ino è tenuto a mantenere la temperatura contrattuale quando le refr igeraz ione s i
effettu i in “reg ime normale” e c ioè solo quando s iano cessate le osci l laz ioni cui danno luogo le
aperture di porte che avvengono s ia durante l ’orar io di accesso stabi l i to , s ia fuor i di detto
orar io o le osci l laz ioni prodotte da introduzioni di merci calde, scongelate, od in quant ità
straordinaria .
Art.104 – SBRINAMENTI
Per mantenere elevato i l coeff ic iente di trasmiss ione del f reddo i Cl ient i dovranno permettere
le necessar ie operaz ioni di sbr inamento e scongelamento dei serpent in i , ogni qualvolta i l
Magazz ino lo r i tenga opportuno.
Art.105 – CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
I l control lo del le temperature viene fatto a cura del Magazz ino mediante la lettura del
termometro del f r igor i fero.
In caso di contrasto f ra le ind icaz ioni del termometro del f r igor i fero e di quel lo eventualmente
insta l lato o usato dal Cl iente, avrà valore l ’ ind icaz ione del termometro del fr igor i fero, salvo i l
dir it to del Cl iente di chiedere la taratura.
Al lo scopo di eventual i rec lami, le r i levaz ioni di temperatura dovranno essere fatte al la
presenza di un rappresentante del Magazz ino e comunicate per i scr i t to al Magazz ino stesso
non oltre 24 ore dal l ’accertata i r regolar i tà .
Art.106 – PENALITA’
Salvo i l caso di var iaz ioni di temperatura che non possono far luogo a rec lamo a senso degl i
art icol i precedent i , qualora venga r i levato nei modi di cui sopra, eccesso o difetto di
temperatura, l ’utente potrà r ich iedere a t i tolo di penale i l r imborso o defa lco di una somma
corr ispondente al l ’ importo dovuto per c iascun giorno nel quale s i s ia ver i f icata l ’ i rregolar i tà .
Art.107 – AVARIA E DEPERIMENTI
Anche quando s ia stato constatato ed accertato eccesso o difetto di temperatura imputabi le al
magazz ino, l ’utente non potrà r ich iedere r isarc imento di danni per avar ie o deperiment i
r iscontrat i nel le merci assoggettate a refr igeraz ione, se non avrà r igorosamente provato che
solo l ’eccesso o i l difetto constatato s ia stato causa diretta e determinante del l ’avar ia con
esclusione di altre poss ib i l i cause di deterioramento, prees istent i o non al la introduzione nel
f r igor i fero.
Art.108 – RESPONSABILITA’
Le merci vengono introdotte in fr igor i fero sotto la esclus iva responsabi l i tà degl i intestatar i ,
qualunque s ia i l r isu ltato su l le medesimi del le somministraz ioni di freddo stabi l i to in
contratto.
I l Magazz ino, pur garantendo la temperatura contrattuale in reg ime normale, non garant isce la
conservaz ione del la merce né l ’esecuzione di altre spec ia l i obbl igaz ioni , se non espressamente
accettate in contratto.
Nel caso di st i l l ic id i , in f i l t raz ioni e s imi l i inconvenient i , non r i levabi l i nel lo stabi l imento i
dipendent i da fatt i da fatt i non constatabi l i mediante la normale vig i lanza e manutenzione, i l
Magazz ino non r isponde del le conseguenze cui dessero luogo, con danno al le merci o con
osci l laz ioni al la temperatura e umidità .
I l Magazz ino non r isponde inoltre verso i Cl ient i dei danni al le merci , qual i ess i s iano,
nemmeno der ivant i da incendio, fu lmine, da esplos ioni , da furt i , da topi , da insett i e larve di
insett i e s imi l i casi come non r isponde dei ca l i natura l i che le merci possono subire giacendo in
f r igor i fero.
Art.109 – DECADENZA
In ogni caso e per ogni effetto la constatazione del l ’avar ia deve essere fatta , a pena di
decadenza, ai sensi del l ’art .64 del presente regolamento.
Art.110 – RICONSEGNA DELLA MERCE
I l Magazz ino effettua la r iconsegna del la merce al portatore del la bol letta di car ico, eccetto
che i l t i to lare non abbia disposto diversamente mediante ordin i scr it t i .
In caso di smistamento o manipolaz ione dei col l i da parte del l ’utente, i l Magazz ino non
r isponderà più del loro numero, salvo accertamenti eseguit i di comune accordo dal le part i ed
annotat i su l la bol letta di introduzione.
Art.111 – SPESE ACCESSORIE
Le spese per immagazz inare e togl iere la merce non sono comprese nel la tar i f fa di
refr igeraz ione.
Art.112 – STIVAGGIO MERCE
Per la buona conservazione del la merce è necessar io che essa s ia ben penetrata dal freddo. I
col l i perc iò devono essere dispost i in modo da lasc iare più superf ic ie poss ib i le a contatto con
l ’ar ia f redda, a ta le scopo le st ive non dovranno toccare ne i muri latera l i , né i l pavimento, ma
posare su support i di legname ben pul i to, provvist i a spese del l ’utente.
Nel caso in cui le st ive s iano cadute o mal fatte o per icolose, la Direz ione del Magazz ino s i
r iserva di provvedere a spese del Cl iente.
La merce deve essere condiz ionata in modo da non recare danno al le altre esistent i nel loca le
stesso, al macchinar io, al le tubaz ioni , al le ret i , agl i i so lant i ecc . .
La Direz ione di r iserva i l dir it to di trasfer i re a proprie spese le merci introdotte nel fr igor i fero
da un loca le ad un altro di egual i condiz ioni di temperatura.
Se c iò avviene su r ich iesta e per fatto del l ’utente, la spesa re lat iva sarà a lu i imputata.
Art.113 – ACCESSO ALLE CELLE
Gl i orar i di accesso ai magazz in i e al le cel le verranno stabi l i t i secondo le esigenze stag ional i e
poss ib i lmente tenendo conto di quel le dei divers i repart i e del la c l ientela .
I Cl ient i non potranno entrare nei magazz in i promiscui senza regolare permesso scr it to del
Magazz ino.
Nessun estraneo sarà ammesso a vis i tare la merce se non autor izzato anche dal l ’ intestatar io.
Art.114 – RESPONSABILITA’ DEI CLIENTI
I Cl ient i , i loro dipendent i o incar icat i ed i loro mezzi di trasporto possono fermars i nel lo
stabi l imento soltanto per i l tempo necessar io al disbr igo del le operaz ioni di car ico e scar ico o
ver i f iche del la merce.
I Cl ient i sono responsabi l i dei danni che ess i o i loro dipendent i o incar icat i arrecheranno al le
attrezzature e agl i impiant i di quals ias i genere.
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