. DIRITTO URBANISTICO Docente: Prof. Antonino Longo Orario di
ricevimento: mer. 11-14 Email:
[email protected]@dau.unict.it Luogo di ricevimento:
D.A.U., piano III Corso di Laurea: Edile-Architettura Anno di
corso: I Semestre: I Numero totale dei crediti: 5 cfu
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. CONTENUTO DEL CORSO (testo Urbani) Parte I: principi,
funzioni, soggetti. I.Nozioni generali II.Evoluzione e fonti del
diritto urbanistico III.Attori pubblici e funzioni urbanistiche
IV.La funzione di salvaguardia V.La funzione di disciplina
sostanziale Parte II: la funzione precettiva VI. I procedimenti di
pianificazione urbanistica e territoriale. Profili generali VII.
Gli strumenti urbanistici comunali Sezione I: il piano regolatore
generale Sezione II: la funzione di gestione Sezione III: la
riconversione urbana VIII. Le convenzioni urbanistiche IX. La
pianificazione sovracomunale e di coordinamento e gli interesse
differenziati X. La propriet XI. Le opere pubbliche XII.
Lurbanistica consensuale. Parte III: Controllo dellattivit edilizia
XIV. La funzione sanzionatoria
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. CONTENUTO DEL CORSO (Testo Longo) Capitolo I La riforma del
Titolo V della Costituzione rilancia la territorialit quale fattore
unificante dei governi Capitolo II Il consenso interistituzionale e
la pianificazione territoriale Capitolo III La tutela nazionale
degli interessi territoriali sul piano collaborativo e sussidiario
Capitolo IV I percorsi di cooperazione territoriale in Europa
Capitolo V Limiti dei moduli concertativi nellordinamento italiano
Capitolo VI La necessit ineludibile di una legge di principi
Capitolo VII Alcune considerazioni finali
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TESTI DI RIFERIMENTO URBANI P., CIVITARESE S., Diritto
Urbanistico, Torino, Giappichelli, 2010. LONGO A., Governo del
territorio, Milano, Giuffr, 2009. Slides, dispense ed altro
materiale didattico saranno resi disponibili durante lo svolgimento
delle lezioni
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MODALITA DESAME Durante lo svolgimento delle lezioni saranno
raccolte le firme attestanti la presenza. Controappelli saranno
effettuati per verificare leffettiva frequenza degli studenti.
Saranno effettuate verifiche scritte o colloqui orali in itinere
sulla preparazione conseguita dagli studenti frequentanti ad
integrazione dellesame finale. Lesame finale consister in una prova
orale
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UOMO E DIRITTO Ubi societas, ibi ius una locuzione latina che
significa "dove c' una societ (civile), l vi il diritto". Ogni
societ non pu che fondarsi sul diritto, non pu esservi alcuna
societ (civile) che non avverta l'esigenza di regolamentarsi. "Ubi
homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius".
Principio di origine romanistica che sta ad indicare come l'uomo
abbisogni necessariamente di regole giuridiche per poter vivere.
Difatti se l'uomo un "animale sociale" per usare una espressione di
Aristotele, ossia necessariamente deve vivere con altri uomini e si
relaziona costantemente con altri uomini. Per poter fare tutto
questo necessaria la creazione di regole.
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DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO Il termine diritto, nella
sua pi nota accezione, identifica l'insieme ed il complesso
sistematico delle norme che regolano la vita dei membri della
comunit di riferimento. Due concetti del diritto: naturale e
positivo. Una delle concezioni pi risalenti la c.d. teoria del
diritto naturale, o giusnaturalismo. Tale teoria postula lesistenza
di una serie di princpi eterni e immutabili, inscritti nella natura
umana. Il diritto positivo (cio il diritto effettivamente vigente)
non sarebbe altro che la traduzione in norme di quei princpi. Il
metodo adottato dal legislatore , dunque, un metodo deduttivo: da
princpi universali si ricavano (per deduzione) le norme
particolari.
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LE NORME Per norma giuridica si intende la regola di condotta,
dotata dei caratteri della generalit e dellastrattezza, avente la
capacit di determinare, in maniera tendenzialmente stabile,
l'ordinamento giuridico generale (ossia il diritto oggettivo). Una
norma una proposizione volta a stabilire un comportamento condiviso
secondo i valori presenti all'interno di un gruppo sociale. Essa
finalizzata a regolare il comportamento dei singoli appartenenti al
gruppo, per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire i fin i
che lo stesso ritiene preminenti. La generalit consiste nella
ripetuta applicabilit della stessa ogni qual volta si presentino le
condizioni prescritte. Lastrattezza si riferisce al fatto che la
norma giuridica non deve essere ricondotta ad un caso specifico, ma
deve riferirsi ad un situazione astratta, ci per garantire
l'applicabilit ad una molteplicit di casi concreti.
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COATTIVITA DELLE NORME GIURIDICHE La norma giuridica viene
assimilata ad un comando, che impone all'individuo un determinato
comportamento. Il carattere "coattivo" della norma giuridica ,
dunque, imprescindibile. Questo elemento centrale della norma
giuridica contribuisce, in modo determinante, a differenziarla da
altri tipi di norme, come quelle morali o religiose, che
appartengono ad una sfera non coattiva. L'individuo libero o meno
di assecondare un comando religioso o morale. Pu sentirsi perfino
obbligato a farlo ma tale obbligo non generalizzabile. Affini alle
norme giuridiche vere e proprie possono considerarsi quelle
deontologiche, che appartengono pi alla sfera morale, ma che,
quando sono inserite in disciplinari di ordini professionali o di
associazioni di produttori, possono prevedere anche sanzioni in
caso di violazione.
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CARATTERISTICHE DELLE NORME GIURIDICHE Le caratteristiche di
una norma sono: la generalit, l'astrattezza, la novit,
l'imperativit o coazione. A parte generalit ed astrattezza di cui
si detto innanzi, la novit intesa nel senso che ogni norma viene
emanata per regolare un comportamento che fino a ieri si riteneva
che non dovesse essere regolato, oppure allo scopo di modificare un
gi esistente regolamento di quel tale comportamento. L'imperativit
(o coazione) consiste nel fatto che, accanto ad una norma che
contiene un precetto, esiste una norma che prevede la sanzione. Gli
atti o fatti da cui scaturiscono le norme giuridiche costituiscono
le fonti del diritto, e, pi esattamente, le fonti di produzione
normativa o normogenetiche.