ZUCCONI GIUSEPPE Coordinatore Sezione AIAS Regione Valle dAosta.

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ZUCCONI GIUSEPPE Coordinatore Sezione AIAS Regione Valle d’Aosta

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ZUCCONI GIUSEPPE

Coordinatore Sezione AIAS Regione Valle d’Aosta

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Zucconi GiuseppeTecnico della Sicurezza - Technicien De La Sécurité

SEDE di AOSTA - Centro Direzionale “le Miroir” Località Borgnalle, 10 – 11100 AostaSITO INTERNET: www.sicurezzavda.it

Associazione professionale Italiana Ambiente e SicurezzaSicurezza, Salute, Ambiente ed Energia nei luoghi di lavoro e di vita

Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico,7 - 20121 Milanotel. 02.7600.2015 – 02.7602.2424 – fax 02.7602.0494

sito web: www.aias-sicurezza.it ; e-mail: [email protected]

Sede regionale della Valle d’Aosta

Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori

della Regione Autonoma della Valle d'Aostavia Frutaz, 1 - 11100 Aosta

tel. +39.0165.26.19.87 - fax +39.0165.36.66.97sito web: www.ordinearchitettivda.org ; e-mail: [email protected]

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Prima delega del Governo per l’elaborazione del

Testo Unico Sicurezza conferita nel 1978 con 24

mesi per l’elaborazione.

15 maggio 2008 entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008

- Testo Unico Sicurezza.

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Allegato XIV D.Lgs. 81/2008

Partecipazione a convegni con 100 persone massimo per rilascio

Crediti Formativi.

Per interventi formativi massimo 30/35 persone

Interrogazione Parlamentare per limitare il numero di partecipanti

a seminari o convegni con rilascio di crediti formativi

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Punti irrisolti del D.Lgs. 81/2008

•Linee guida interpretative sugli accordi della formazione

•Criteri per la qualificazione dei docenti

•Accordi interconfederali regolamentanti la formazione e

l’aggiornamento degli RLS e modalità di svolgimento del mandato

•Linee guida per la redazione del DVR per piccole imprese

D.L. 12 maggio 2012 n. 57 rinvio al 31 dicembre 2012

•Come è possibile definire un funzionale rapporto tra ruolo di

Dirigente e processo di prevenzione

•Cosa significa lingua veicolare per corsi a lavoratori stranieri

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D.Lgs. 626/94

ART. 22 Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo

1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute,

con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

2. La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell’assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e

preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi

ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.

-omissis-

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Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 integrato con

Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n° 106

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 21 dicembre 2011Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato:lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.L’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP).Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 21 dicembre 2011Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il suddetto accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

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è parte integrante dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, articolo sanzionato penalmente

disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti

non disciplina l’Addestramento i cui programmi e ore devono essere definiti in base a quanto prevede l’art. 2, comma 1, lettera cc del D.Lgs. 81/08

non riguarda l’informazione ai lavoratori che è disciplinata dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08

collaborazione con gli enti bilaterali o con gli organismi paritetici

In mancanza dell’ente bilaterale o nel caso di mancata risposta dell’ente bilaterale entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta di collaborazione, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla realizzazione dell’attività di formazione da esso prevista

L’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato in data

11 gennaio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n° 8

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Nuove disposizioni

1.Articolazione della durata minima della formazione dei lavoratori e del successivo aggiornamento periodico in funzione della classe di rischio di appartenenza dell’azienda2.Requisiti dei docenti, che devono dimostrare di possedere una specifica esperienza in relazione alle tematiche trattate3.Organizzazione della formazione, prevedendo una serie di figure e di atti documentati e, in particolare la presenza di un soggetto organizzatore e di un responsabile del progetto formativo4.Metodologia di insegnamento/apprendimento, per la quale è richiesto un modello teso a privilegiare l’interattività e la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.5.Utilizzo dell’e-learning per alcune delle attività formative, nel rispetto dei criteri previsti dall’allegato 1 dell’Accordo.6.L’estensione del percorso formativo previsto per i lavoratori anche ai soggetti di cui all’art. 21 (Componenti imprese familiari e lavoratori autonomi)7.Il coinvolgimento nei programmi formativi degli enti bilaterali o degli organismi paritetici, ove esistenti.8.Certificazione della formazione erogata mediante attestati di frequenza e di superamento delle prove di verifica.9.Crediti formativi10.Aggiornamento

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Particolarità del percorso formativo:

1.L’articolazione della formazione dei lavoratori in due blocchi: una formazione generale e una formazione specifica.

2.L’inquadramento delle aziende in tre tipologie o classi di rischio ( a rischio basso, medio, elevato) in funzione dei rischi riferiti al comparto o settore di appartenenza.

3.La durata minima della formazione generale di 4 ore per tutti i settori e riguardante i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

4.La durata minima della formazione specifica in funzione della classe di rischio cui appartiene l’azienda determinata in base al Macro settore ATECO dell’azienda.

5.Contenuti e durata della formazione specifica subordinati all’effettiva presenza dei rischi nell’attività aziendale ed all’esito della valutazione dei rischi.

6.L’indicazione dell’Addestramento come attività a parte. Esso, pertanto, non è compreso nella durata minima della formazione.

7.L’obbligo di aggiornamento periodico.

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Ateco è la classificazione italiana tipo delle attività economiche produttive.

Un’attività economica può essere definita tale quando le risorse utilizzate per il suo svolgimento

(beni d’investimento, lavoro, tecniche industriali o prodotti intermedi) si combinano per produrre

beni o servizi specifici; quindi un’attività economica ha come requisiti la presenza di fattori di

produzione, il processo produttivo e i risultati della produzione (beni o servizi).

L’attività fin qui definita può consistere in un processo semplice (quale ad esempio, la tessitura)

o articolarsi in una varietà di sottoprocessi, ognuno dei quali richiamato in diverse categorie

della classificazione (per esempio, la produzione di macchine consiste in diverse attività

specifiche come la colatura, la fucinatura, la saldatura, l’assemblaggio, la pittura eccetera). Nel

caso in cui il processo produttivo sia caratterizzato da una serie integrata di attività elementari

all’interno di una stessa unità statistica, tutta la sequenza produttiva sarà considerata come una

sola attività.

Ateco non prevede categorie per specifici tipi di unità statistiche: le unità possono svolgere

diverse attività economiche e possono essere definite in modi diversi in base alle loro

caratteristiche peculiari.

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Settori ATECO: Datori di lavoro non sono

informati

sull’appartenenza

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ORGANIZZAZIONE CORSI:

4 ore Formazione generale Non si rilevano difficoltà

Formazione specifica Difficoltà di identificare la materia “specifica” da trattare

Addestramento Non nella formazione specifica in quanto effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro (non in aula)

Formazione generale: modulo interaziendale

Formazione specifica: lavoratori di settori omogenei

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Per tutte le aziende:Formazione Generale

4 ore

Formazione specificaRischio Basso 4 ore

Commercio ingrosso e dettaglio, Artigianato, Alberghi e ristoranti, Assicurazioni, Attività immobiliari, Informatica, Associazioni culturali e sportive, Servizi domestici, Organizzazioni extraterritoriali

Formazione specificaRischio Medio 8 ore

Agricoltura, Pesca, Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni, Assistenza sociale non residenziale Pubblica Amministrazione, Istruzione.

Formazione specificaRischio Alto 12 ore

Estrazioni minerali, Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Editoria, Lavorazione Metalli, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Plastica, Sanità, Assistenza sociale residenziale

AGGIORNAMENTO6 ore quinquennali per tutti i

Macro settori di rischio

Formazione dei lavoratori

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F COSTRUZIONI

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

42 INGEGNERIA CIVILE

42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE

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D.Lgs. 81/2008

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Comma 12La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Organismi paritetici o Enti Bilaterali?Obbligatoriamente coinvolti nella formazione Obbligo non sanzionato

ART. 20 D.Lgs. 626/94 Organismi paritetici1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

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Formazione minima prevista per i lavoratori in funzione del macrosettore di rischio

Formazione particolare aggiuntiva di 8 ore per tutti i macrosettori di rischio.

Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test

Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica

Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti i macrosettori di rischio

Formazione dei preposti

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Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4

Giuridico - normativoGestione e

organizzazione della sicurezza

Individuazione e valutazione dei rischi

Comunicazione, formazione e consultazione

Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test

Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica

Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore

Formazione dei dirigenti

Formazione minima della durata di 16 ore strutturata in 4 moduli formativi

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Formazione dei datori di lavoro

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre

differenti livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore

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DIRIGENTE DATORE DI LAVORO

• sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

• gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;

• soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;

• delega di funzioni;• la responsabilità civile e penale e la

tutela assicurativa;• la "responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

• i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

• il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

• la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità

• giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

• il sistema istituzionale della prevenzione;

• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita';

• il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 1GIURIDICO-NORMATIVO

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DIRIGENTE DATORE DI LAVORO

• modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);

• gestione della documentazione tecnico amministrativa;

• obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;

• organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;

• modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n.81/08;

• ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

• i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;

• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;

• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;

• il documento di valutazione dei rischi;• i modelli di organizzazione e gestione della

sicurezza;• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o

d'opera o di somministrazione;• il documento unico di valutazione dei rischi

da interferenza;• la gestione della documentazione tecnico

amministrativa;• l'organizzazione della prevenzione incendi,

del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

MODULO 2GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

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DIRIGENTE DATORE DI LAVORO

• criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;

• il rischio da stress lavoro-correlato;• il rischio ricollegabile alle differenze di

genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;

• il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;

• le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;

• la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;

• i dispositivi di protezione individuale;• la sorveglianza sanitaria;

• i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

• il rischio da stress lavoro-correlato;• i rischi ricollegabili al genere, all'età e

alla provenienza da altri paesi;• i dispositivi di protezione individuale;• la sorveglianza sanitaria;

MODULO 3INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

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DIRIGENTE DATORE DI LAVORO

• competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;

• importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;

• tecniche di comunicazione;• lavoro di gruppo e gestione dei

conflitti;• consultazione e partecipazione dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

• l'informazione, la formazione e l'addestramento;

• le tecniche di comunicazione;• il sistema delle relazioni aziendali e

della comunicazione in azienda;• la consultazione e la partecipazione

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

MODULO 4

COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

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Requisiti dei docenti e dell’organizzazione della formazione.

I corsi devono essere tenuti da docenti (interni o esterni all’azienda) che possono dimostrare di possedere un’esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Allo stato attuale non è presente ulteriore definizione dei requisiti docenti.

Per quanto riguarda l’organizzazione della formazione, per ciascun corso si deve prevedere:

a)Un soggetto organizzatore del corso, che può essere lo stesso datore di lavoro;

b)Un responsabile del progetto formativo (e quindi un progetto formativo), che può essere il docente stesso;

c)I nominativi dei docenti;

d)Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;

e)Il registro di presenza dei partecipanti;

f)L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;

g)La declinazione dei contenuti, tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché i contenuti connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

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Attestati

Al termine di ciascun corso sono rilasciati appositi attestati:

a)Attestati di frequenza per i lavoratori qualora la presenza al corso abbia riguardato almeno il 90% delle ore previste;

b)Attestati di frequenza e superamento della prova di verifica per i dirigenti ed i preposti

Gli attestati devono prevedere:

Indicazione del soggetto organizzatore del corso

Normativa di riferimento

Dati anagrafici e profilo professionale del corsista

Specifica tipologia del corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto organizzatore del corso.

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Crediti formativi, disposizioni transitorie e riconoscimento formazione pregressa

L’Accordo prevede le seguenti condizioni:

a) Il modulo di formazione generale (4 ore) di lavoratori e preposti, costituisce credito formativo permanente;

b) Sono riconosciuti crediti formativi nei casi di: costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con aziende dello stesso settore produttivo di quella di provenienza del lavoratore; la formazione specifica già effettuata nel caso di svolgimento di mansioni riconducibili ad un settore a maggiore rischio. La formazione specifica deve essere completata con un modulo formativo integrativo attinente ai nuovi rischi.

c) Nel caso di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie o sostanze o preparati pericolosi, è riconosciuto come credito formativo la sola formazione generale.

d) La formazione particolare e aggiuntiva dei preposti e la formazione per i dirigenti sono riconosciute come credito formativo permanente;

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Da T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza

di Raffaele Guariniello

Condanne ai Datori di Lavoro - sentenze di cassazione per omessa o non corretta formazione dei Lavoratori o dei loro Rappresentanti

Cass. pen., sez. IV - sent. n. 1225 del 18 gennaio 2011

Cass. pen., sez. IV - sent. n. 1226 del 18 gennaio 2011

Cass. pen., sez. IV - sent. n. 39964 del 13 ottobre 2009

Cass. pen., sez. IV - sent. n. 15009 del 7 aprile 2009

Cass. pen., sez. IV - sent. n. 10312 del 6 marzo 2009

Cass. pen., sez. IV - sent. n. 6195 del 12 febbraio 2009

Cass. pen., sez. IV - sent. n. 39888 del 23 ottobre 2008

Cass. pen., sez. IV - sent. n. 34772 del 8 settembre 2008

Cass. pen., sez. III - sent. n. 4063 del 28 gennaio 2008

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Zucconi GiuseppeZucconi Giuseppe

Tecnico della Sicurezza • Technicien de la SécuritéTecnico della Sicurezza • Technicien de la Sécurité

Grazie dell’attenzione

e arrivederci!