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Doc. XXIIIN. 5

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTASUL FENOMENO DELLE MAFIE

E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI,ANCHE STRANIERE

(istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87)

(composta dai deputati: Bindi, Presidente, Attaguile, Segretario, Bianchi,Bossa, Bruno Bossio, Carfagna, Dadone, Di Lello, Segretario, D’Uva, Faraone,Fava, Vicepresidente, Garavini, Magorno, Manfredi, Mattiello, Naccarato,Nuti, Piepoli, Sarro, Sarti, Scopelliti, Taglialatela e Vecchio; e dai senatori:Albano, Bilardi, Bonfrisco, Bruni, Buemi, Bulgarelli, Capacchione, Consiglio,De Cristofaro, Di Maggio, Esposito, Fazzone, Gaetti, Vicepresidente, Giar-russo, Giovanardi, Lumia, Mineo, Mirabelli, Molinari, Moscardelli, Perrone,

Ricchiuti, Tomaselli, Torrisi e Vaccari)

RELAZIONE SULLE DISPOSIZIONI PER UNA REVISIONE ORGANICA DEL CODICEANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLA-

TIVO DEL 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

(Relatrice: On. Rosy Bindi)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 22 ottobre 2014

Comunicata alle Presidenze il 20 novembre 2014ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 19 luglio 2013, n. 87

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

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La legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissioneparlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, anche straniere,per la durata della XVII legislatura, le affida come primo compito,all’articolo 1, comma 1, lettera a), quello di « verificare l’attuazionedella legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafiae delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materiadi documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi delParlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre prin-cipali organizzazioni criminali ».

Sin dall’avvio dei propri lavori, pertanto, la Commissione haimmediatamente individuato il tema della gestione dei beni sequestratie confiscati come assolutamente prioritario all’interno della propriaattività di inchiesta.

È stata quindi svolta un’ampia istruttoria mediante audizioni,sopralluoghi e approfondimenti a carattere specifico, con il coinvol-gimento di soggetti ai massimi livelli istituzionali, amministrativi edella società civile, sia nella sede parlamentare sia direttamente sulterritorio nazionale, in ossequio a una funzione di inchiesta parla-mentare in cui i peculiari poteri attribuiti alla Commissione dallalegge in base all’articolo 82 della Costituzione sono legislativamenteorientati, così come la collocazione sistematica del medesimo articolo,inserito nella Parte seconda della Costituzione, Titolo I, sezione II, « Laformazione delle leggi », lascia del resto intendere e suggerire.

In tale quadro, sono stati convocati in audizione, o incontrati nelcorso delle missioni, i Ministri della giustizia e dell’interno, numerosimagistrati, giudicanti e requirenti, che operano nei distretti piùimpegnati nell’attività di contrasto patrimoniale alla criminalità or-ganizzata (dalla Direzione Nazionale Antimafia alle Direzioni Distret-tuali Antimafia, alle sezioni dei diversi tribunali incaricate dellemisure di prevenzione), i vertici di Polizia, Carabinieri, Guardia difinanza, i direttori pro tempore dell’Agenzia nazionale per i benisequestrati e confiscati (a più riprese), i presidenti delle due com-missioni ministeriali istituite con il compito di approfondire la materiadella legislazione antimafia, i prefetti delle città più coinvolte dallaproblematica della gestione dei beni, i componenti delle Commissioniistituite presso i Consigli di alcune Regioni particolarmente coinvolte,gli esponenti di enti locali, gli amministratori giudiziari di compendipatrimoniali particolarmente rilevanti, i presidenti di importantiassociazioni di categoria come Confindustria e Confcommercio, gliesponenti di cooperative sociali con esperienze nella gestione dei beniconfiscati a livello nazionale e locale.

La Commissione parlamentare di inchiesta antimafia si è perciòrivelata, in questo come in altri casi, una sede particolarmente idoneaper mettere a confronto, in modo pubblico e trasparente, gli orien-tamenti dei diversi soggetti, istituzionali e non, operanti nel campodelle misure di prevenzione e della gestione dei beni sequestrati econfiscati nell’ottica della loro composizione in una sintesi politicacondivisa, da porre all’attenzione del Parlamento, il quale è e deveessere sempre il luogo e la forma della sovranità popolare, in ossequio

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ai valori costituzionali e all’idea della democrazia come « poterevisibile ».

All’esito di tale istruttoria, la Commissione parlamentare diinchiesta antimafia ha approvato all’unanimità, nella seduta del 9aprile 2014, una « relazione sulle prospettive di riforma del sistemadi gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organiz-zata ».

Tale relazione è stata inserita nel calendario dei lavori d’Aula siaalla Camera sia al Senato, dando luogo alla circostanza del tuttoeccezionale del pronunciamento da parte di entrambe le Camere sullarelazione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

La discussione, che ha registrato un’ampia e concorde parteci-pazione da parte dei gruppi parlamentari, si è svolta nelle sedute del16 e 18 giugno alla Camera dei deputati e del 17 giugno al Senato dellaRepubblica, e si è conclusa con l’approvazione all’unanimità di duerisoluzioni di identico contenuto in cui ciascuna Camera « fa propriala Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-meno delle mafie, anche straniere, sulle prospettive di riforma delsistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitàorganizzata, ed impegna il Governo, per quanto di propria compe-tenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere lequestioni e i problemi evidenziati nella citata Relazione » (Risoluzioni6-00055 n. 1 del 17 giugno 2014 del Senato e 6-00075 del 18 giugnodella Camera).

Alla luce degli orientamenti delle due Camere, in attuazione delcompito di verificare l’attuazione « del codice delle leggi antimafia edelle misure di prevenzione » e degli « indirizzi del Parlamento »,assegnati dalla legge istitutiva, la Commissione ha quindi ritenutoopportuno assumere su di sé l’onere non solo dell’indicazione deiprincipi e criteri direttivi per una riforma del sistema, già contenutinella relazione approvata il 9 aprile 2014 e fatti propri dalla Camerae dal Senato, ma anche di sviluppare e tradurre tali principi in uncomplesso di disposizioni organiche, di cui si auspica l’introduzionenell’ordinamento giuridico allo scopo di migliorare l’efficacia delleprocedure di prevenzione patrimoniale e l’incisività economica esociale del sequestro e della confisca dei beni e delle aziende.

A questo fine la Commissione ha elaborato un articolato nor-mativo (Allegati 1 e 2) che vuole sottoporre al dibattito politico eparlamentare, proponendosi di trovare anche un punto di sintesi trale diverse altre proposte di riforma già contenute nel documento della« Commissione Fiandaca » istituita presso il Ministero della giustizia,nella relazione conclusiva della Commissione istituita presso laPresidenza del Consiglio dei Ministri e nei diversi disegni di leggerelativi alla medesima materia, presentati in Parlamento. Nella ricercadi questa sintesi, tuttavia, verranno comunque privilegiati i principi ele direttive contenuti nella relazione approvata il 9 aprile 2014, chegià hanno raccolto il consenso della Camera e del Senato.

Il primo ambito di intervento, più ampio e significativo, riguardaproprio il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, che contiene ladisciplina di riferimento dell’aggressione patrimoniale alla criminalitàorganizzata.

Limitando al minimo le modificazioni del testo vigente del codiceantimafia, la Commissione propone di trasformarne i meccanismiprocedurali rendendoli più snelli e fluidi, e soprattutto più aderentialle dinamiche reali dei procedimenti di prevenzione, alle esigenze di

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gestione dei beni e delle aziende in sequestro, alle non sempreprevedibili situazioni del mercato in cui convivono economie lecite edeconomie illecite.

Le scelte tecniche dell’articolato vogliono conseguire i seguentiobiettivi:

1) la semplificazione della normativa del codice antimafia,superando alcune imprecisioni che rendono difficile ricollegare ladisciplina delle misure di prevenzione ai sistemi processuali vigenti,ma anche optando per soluzioni che operativamente consentano la piùagevole applicazione delle norme ai casi concreti;

2) il recepimento dei correttivi alle criticità della disciplinavigente, ricavabili dalle migliori prassi delle sezioni misure di pre-venzione dei tribunali più impegnati sul territorio nazionale, acquisiteed elaborate durante le attività conoscitive della commissione anti-mafia;

3) il contemperamento delle esigenze della giurisdizione chepermeano il giudizio di prevenzione e che pertanto richiedono laformalizzazione di scansioni procedurali garantite e rigide, con leesigenze operative della gestione dei beni in sequestro, poco compa-tibili con la procedimentalizzazione stringente di ogni passaggiodecisionale che toglierebbe ossigeno alla vita dell’impresa in sequestro,astraendola dalle concrete dinamiche del mercato in cui opera ecomportandone una sorta di morte per asfissia.

Al fine di modernizzare l’assetto complessivo del codice antimafia,i pur numerosi e significativi interventi di modifica, che di seguito siillustreranno, si fanno carico di tutte le esigenze avvertite nei diversidisegni di legge sinora già elaborati, pur pregevoli, ma hannoprivilegiato un approccio eccessivamente prudente. In questa prospet-tiva, si rinuncia a creare nuovi ambiti di disciplina o a dettagliarneulteriormente i contenuti, e anzi ci si vuole ispirare all’antico monitosecondo il quale la legge penale è un’opera d’arte, nella quale, comein ogni specie dell’arte, è richiesta prima di tutto la misura.

Il disegno complessivo che ispira l’articolato si può così sintetiz-zare:

L’aggiornamento delle ipotesi di « pericolosità sociale ». L’elencodei soggetti destinatari della proposta di applicazione delle misureviene reso più completo rispetto alle condotte criminali che oggisuscitano il maggiore allarme sociale (articolo 4 del codice antimafia):e così si aggiungono gli indiziati dei reati di cui all’articolo 416-ter c.p.,di cui all’articolo 418 c.p., nonché le persone che risultino dedite allacommissione di reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica inoccasione di manifestazioni sportive (non solo coloro che agevolanogruppi violenti, visto che il D.L. n. 119/2014 ha esteso la possibilitàdi applicare la misura di prevenzione personale a coloro che violanoreiteratamente il c.d. « Daspo »). Vengono aggiunti gli indiziati didelitti contro la pubblica amministrazione, sempreché risulti che sianodediti abitualmente a traffici illeciti o vivano abitualmente, anche inparte, dei proventi di tali delitti.

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Il coordinamento tra i soggetti che promuovono le misure diprevenzione e la specializzazione dei giudici che le decidono. Siintroducono scansioni processuali che agevolano il coordinamento deisoggetti legittimati alla proposta, ai quali si aggiunge anche per lemisure personali il procuratore nazionale antimafia (articolo 17 delcodice antimafia); al contempo si creano sezioni specializzate distret-tuali per la trattazione delle misure di prevenzione, fatta salva lacreazione di sezioni distaccate per i tribunali circondariali cherisultano avere carichi di lavoro particolarmente rilevanti per speci-fiche ragioni territoriali ed ambientali (come Trapani e Santa MariaCapua Vetere) (articolo 5 del codice antimafia e conseguenti modifichedell’ordinamento giudiziario); per garantire il coordinamento, vistoche, tra i soggetti titolari della proposta, la procura distrettuale saràquella chiamata a seguire il procedimento nella fase giurisdizionale,oltre che un espresso richiamo al « previo coordinamento » delprocuratore circondariale con quello distrettuale nell’articolo 5, oltreall’obbligo di comunicazione della proposta da parte degli altri soggettilegittimati al procuratore distrettuale, introdotto con il nuovo articolo81, viene inserito anche il nuovo articolo 5-bis che stabilisce chequando gli altri soggetti legittimati non depositano la loro propostacongiuntamente con il procuratore distrettuale, prima della fissazionedell’udienza, il tribunale trasmette la copia della proposta al procu-ratore distrettuale perché formuli un proprio parere e, se lo ritiene,integri gli atti o segnali la pendenza di procedimenti connessi.

Sempre nell’ottica del coordinamento, ma stavolta tra l’ufficiorequirente di procura che segue il giudizio di prevenzione in primogrado e quello di procura generale che lo segue in secondo grado, siprevede la regola della trasmissione degli atti investigativi sopravvenutie rilevanti per il procedimento di prevenzione al procuratore generaleche sostiene l’accusa in appello, stabilendo anche che tali atti sianoposti tempestivamente a disposizione della difesa (articolo 27, comma4-bis).

Maggiori garanzie per le parti del procedimento. Vengono resipiù effettivi i diritti di difesa in un procedimento che ha oramaiun’incontestabile connotazione giurisdizionale; in particolare si pre-vede che il soggetto nei cui confronti viene formulata la proposta neconosca i contenuti già in occasione della notifica del decreto difissazione della prima udienza e che la partecipazione del detenutofuori dal circondario sia sempre consentita quantomeno nelle formedella videoconferenza (cfr. modifiche all’articolo 7 e connesse modi-fiche all’artt. 146 disp. Att. c.p.p.); in un’ottica di garanzia si collocaanche la modifica dell’articolo 31, comma 3, che prevede la possibilitàdi rateizzare la cauzione che il tribunale può porre a carico dellaparte sottoposta a procedimento di prevenzione.

Semplificazione e tempi certi del procedimento di prevenzione.Si rende più agevole la trattazione del procedimento disciplinatodall’articolo 8, consentendo di sentire le persone informate sui fattianche a mezzo videoconferenza, fissando dei precisi sbarramenti allaproponibilità delle eccezioni di competenza, regolando anche gli effettidelle pronunce sulla competenza in grado di impugnazione (articolo

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27), stabilendo tempi certi per il deposito dei provvedimenti, per ladurata del sequestro e per la cause di sospensione di questo terminetutte da ricollegare ad esigenze di difesa (proposta di istanza diricusazione, legittimo impedimento del difensore, integrazione delcontraddittorio: articolo 24), nonché stabilendo delle precise regole nelcaso in cui la misura di prevenzione personale non venga eseguita ola sua esecuzione venga sospesa per la sopravvenuta detenzione delproposto.

Interventi necessari per una più efficace aggressione ai patri-moni: morte del proposto, evasione fiscale, accesso alle banche dati.Si incide sugli ambiti di concreta operatività delle misure di preven-zione patrimoniale, estendendo la possibilità di confisca anche in casodi morte del proposto non solo nei confronti degli eredi ma anche neiconfronti delle persone fisiche che risultano avere convissuto con ildefunto nell’ultimo quinquennio o delle persone giuridiche del cuipatrimonio il defunto risultava poter disporre anche indirettamente(articolo 18); escludendo che la disponibilità di beni possa esseregiustificata con proventi di evasione fiscale (articolo 24); estendendole fonti investigative con l’accesso alle banche dati istituzionalidell’Agenzia delle entrate.

Nuove e più flessibili misure di contrasto alle infiltrazionimafiose nel mercato: il controllo giudiziario. Si introducono alcunistrumenti più flessibili per contrastare le infiltrazioni mafiose nelmercato, senza ricorrere alle misure più invasive già consacrate dallavigente disciplina: tali strumenti sono stati già predisposti nellaproposta della Commissione Fiandaca, sul punto integralmente rece-pita dalla Commissione parlamentare antimafia e dai due rami delParlamento, e si identificano nell’amministrazione giudiziaria e nelcontrollo giudiziario, istituto quest’ultimo del tutto innovativo eparticolarmente adatto alle ipotesi più attenuate di agevolazione daparte dell’impresa all’attività di persone nei cui confronti è stataproposta misura di prevenzione (artt. 34 e 34-bis); il controllogiudiziario viene concepito anche come strumento di controllo infavore dell’impresa che, a seguito di mancato rilascio di certificazioneantimafia, voglia sottoporsi alla verifica del proprio percorso diaffrancamento dai rischi derivanti dalle contiguità e ottenere così lavalidazione della propria opera di riorganizzazione e di bonifica inprospettiva di recupero della legalità; conseguentemente dall’introdu-zione del controllo giudiziario deriva la necessità di raccordare il testodella disciplina in materia di documentazione antimafia e tutte le altrenorme che riguardano ambiti sui quali il nuovo istituto è destinato adincidere.

La scelta degli amministratori giudiziari. Vengono fissati criteriper la scelta dell’amministratore giudiziario in via del tutto generale,stabilendo che della loro applicazione concreta nei singoli casi debbaessere dato conto in un provvedimento motivato del tribunale checonferisce l’incarico; si vogliono così evitare criteri e meccanismi diselezioni rigidi e inadeguati alle esigenze imprevedibili di ciascunaprocedura ma al contempo rendere trasparenti e verificabili le sceltedegli uffici giudiziari; dal canto suo prima di assumere l’incarico

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l’amministratore deve depositare apposita dichiarazione sugli altriincarichi che sta ancora eseguendo.

L’organizzazione del lavoro degli amministratori giudiziari.Viene introdotta la previsione in base alla quale gli amministratorigiudiziari di aziende, nei casi più complessi, devono articolarepreventivamente un ufficio di coadiuzione indicandone i componentie gli oneri, così da sottoporlo all’autorizzazione (previa) del giudice(articolo 35).

Il superamento definitivo della concezione del ruolo dell’am-ministratore giudiziario come mero custode e la continuità dellagestione. Vengono riscritte le norme che ancora fanno riferimento allapersona cui sono affidati i beni definendola custode, con particolareriguardo all’articolo 30 nella parte relativa al ruolo dell’amministra-tore giudiziario nominato nell’ambito del procedimento penale ordi-nario, dove ancora rimanevano margini di equivoco. Nella visione piùdinamica dei compiti di gestione, nel procedimento penale ordinario,si stabilisce che deve essere sempre lo stesso giudice delegato adoccuparsi di sovrintendere alle attività di amministrazione, anchequando il procedimento transiti in una fase successiva o in un altrogrado (appello e cassazione) in modo da assicurare la continuità digestione in tutti i casi in cui la competenza si trasferisca ad ufficidiversi. In questa logica si iscrivono anche tutte le norme cheprevedono l’intervento dell’Agenzia nazionale per la destinazione deibeni confiscati solo alla fine del procedimento, nonché quelle chemirano a garantire la continuità della gestione sia con la condivisionedel piano di prosecuzione dell’azienda approvato dal tribunale ancheda parte dell’Agenzia fin dal suo avvio, sia con la previsione in basealla quale gli stessi soggetti mantengano i compiti di gestione anchedopo il passaggio di competenza all’Agenzia, salvo espresso e motivatoprovvedimento di sostituzione da parte della stessa Agenzia (cfr. artt.35 ss.).

Una nuova prospettiva gestionale per il tribunale e per l’am-ministratore giudiziario, senza incertezze nella gestione del credito. Lamodifica degli articoli 36 e 41 disegna il contenuto generale dellarelazione particolareggiata dei beni sequestrati con una specifica e inparte differenziata disciplina della relazione richiesta all’amministra-tore che si immette in possesso di aziende. Anzitutto va sin d’orarichiamata la nuova centralità che questa proposta vuole dare allanorma di cui all’articolo 37, comma 5, sulla contabilità separata deibeni e delle aziende sequestrate in relazione ai vari soggetti o entiproposti, norma già presente nel testo vigente ma mai adeguatamenterichiamata negli snodi fondamentali dell’attività dell’amministratoregiudiziario. La relazione dell’amministratore giudiziario dovrà porrele condizioni di questa gestione separata, distinguendo le aziende e ipatrimoni di riferimento, nonché i patrimoni individuali, i benipersonali, i beni astrattamente riconducibili a terzi dei quali si assumenel giudizio che siano intestatari fittizi. Questo comporta che l’am-ministratore in caso di sequestro che ricomprenda beni personali ebeni di aziende può essere chiamato a relazioni particolareggiate dicontenuto diverso.

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L’articolato propone un diverso binario anche sui termini diredazione per la relazione riguardante le aziende (articolo 41). Datala complessità dell’analisi e delle valutazioni che essa può comportare,si è mantenuto il termine di sei mesi; tuttavia è stato stabilito cheentro trenta giorni l’amministratore deve depositare un primo docu-mento di analisi e di proposta sulla base del quale il giudice delegatolo autorizza – in via provvisoria e salvo le valutazioni che svolgeràil tribunale sulla relazione completa depositata entro la scadenza deltermine semestrale – a proseguire l’attività o a sospenderla. Sianticipano così in via provvisoria e urgente le eventuali autorizzazioniche deriveranno dall’approvazione del programma di prosecuzione.

Alla scadenza dei sei mesi deve essere depositata la relazione.Rispetto al programma di prosecuzione si propone in via innovativache l’amministratore predisponga un elenco separato dei creditorititolari di un rapporto giuridico pendente (cioè con prestazioni ancoranon eseguite, anche solo parzialmente), dei creditori con i qualil’azienda intrattiene rapporti commerciali essenziali alla prosecuzionee dei creditori i cui diritti afferiscano a rapporti esauriti, incerti o nonessenziali alla prosecuzione dell’azienda; non si è ritenuto necessarioprecisare – perché tale profilo è già implicito e connotativo perun’azienda in sequestro, quasi un vero e proprio core business – cheessenziali alla prosecuzione dell’azienda possono essere i rapportipienamente informati a principi e prassi di legalità e di trasparenza.

Per le prime due tipologie, fatte salve anche le valutazioni diopportunità da parte del tribunale, la prosecuzione dei rapporti el’adempimento dei debiti pregressi possono essere autorizzati anche aprescindere dalla verifica di buona fede del credito in base allacomplessa procedura prevista dagli articoli 52 e seguenti che rimaneriservata ai crediti afferenti rapporti di incerta origine, esauriti o nonessenziali all’azienda. Si evita così la « fuga dei fornitori » che, nellaprospettiva della defatigante attesa della procedura di ammissione alpassivo, sono spesso scoraggiati dal proseguire i rapporti commercialicon l’amministrazione giudiziaria. Si fornisce altresì uno strumento diverifica « allo stato degli atti » da parte del tribunale con l’ausiliodell’amministratore per gestire insieme all’azienda anche la suaesposizione debitoria, destinata altrimenti a rimanere un fardello chegraverà sulle sorti della destinazione dei beni. In questa prospettivaviene anche ridefinita la disciplina dei rapporti pendenti e vieneintrodotta la possibilità di autorizzare l’amministratore giudiziario arinegoziare il debito o ad attivare procedure di concordato alternativealla messa in liquidazione dell’azienda.

Tutte queste valutazioni dovranno essere incanalate nei binari diciascuna gestione separata come emergente dai criteri di contabilitàseparata fissati dall’articolo 37, comma 5. E tali binari delimiterannoanche attività separate di verifica dei crediti di buona fede ai sensidegli articoli 52 e seguenti.

La gestione dei rapporti di lavoro e la partecipazione deisindacati. Il nuovo articolato prevede espressamente che l’ammini-stratore, in occasione della prima relazione sulle aziende sequestrate,operi un dettagliato censimento dei rapporti di lavoro, reali e fittizi,regolari e irregolari, con le connesse problematiche in ordine allacorretta tenuta della contabilità e all’adempimento degli oneri fiscali

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e previdenziali. In relazione a tale verifica e al piano di prosecuzioneda proporre l’amministratore offrirà al tribunale tutti gli elementi divalutazione necessari per regolare in una prospettiva di legalità irapporti di lavoro esistenti e reali. Si applicheranno – e questa è laragione della rinuncia ad una specifica e differenziata disciplina dainserire nel codice antimafia – le norme di sistema del diritto dellavoro, non solo con riguardo alle tutele ma anche con riguardo alleipotesi di licenziamento per giusta causa ricorrenti nei casi di rapportidi lavoro fittizio, nei casi di soggetti fidelizzati al proposto o allacriminalità organizzata cui fa capo l’azienda e in ogni altro caso diincompatibilità o di infedeltà rispetto alla gestione dell’amministratoregiudiziario.

All’amministratore si fa carico anche di verificare se e qualiorganizzazioni sindacali siano presenti nell’azienda e ne sente ilparere sul programma di prosecuzione da proporre al tribunale. Altreforme di partecipazione del sindacato alle attività di gestione dei benisequestrati e confiscati sono previste con la partecipazione di proprirappresentanti al Comitato consultivo e di indirizzo dell’Agenzia.

Concentrare l’impegno dell’Agenzia nelle attività di destinazionedei beni confiscati. L’articolo 38 fissa i compiti dell’Agenzia limitandoquelli di amministrazione giudiziaria alla fase e alle attività piùimmediatamente connesse alla destinazione del bene, quindi dopo laconfisca definitiva di prevenzione o dopo l’irrevocabilità della confiscadisposta con sentenza nel procedimento penale ordinario. Nella fasedel procedimento giurisdizionale l’Agenzia svolge funzioni di ausilio epuò conoscere gli atti dell’amministrazione giudiziaria, anche al finedi formulare proposte e osservazioni. Particolarmente significativo ilsuo ruolo nella fase dell’approvazione del programma di prosecuzioneo di ripresa dell’azienda. Tale approvazione, secondo la proposta diriforma dell’articolo 41, deve avvenire a seguito di udienza della qualedevono essere avvisati anche il pubblico ministero e l’Agenzia, chepossono interloquire sul piano, se compaiono. Questo momento dicondivisione del piano da parte dell’Agenzia pone le premesse per unafutura attività (informata e, ove l’Agenzia lo ritenga necessario,costante) di ausilio all’amministratore giudiziario e al tribunale. Ed èaltresì coerente con la continuità della gestione che viene stabilitaespressamente anche con riguardo al momento in cui i compiti diamministrazione giudiziaria passeranno in capo all’Agenzia e l’am-ministratore nominato dal tribunale diverrà, salvo revoca, suo ausi-liario. Inoltre, alla luce della ridefinizione delle competenze, diventavieppiù urgente la riscrittura delle norme di organizzazione e fun-zionamento dell’Agenzia. A tal fine la sede principale dell’Agenziaviene trasferita a Roma sotto la vigilanza della Presidenza delConsiglio al fine di rendere più efficace il coordinamento delle attivitàche coinvolgono la partecipazione di più istituzioni e che riguardanotutto il territorio nazionale. Viene mantenuta, come sede vicaria, la giàesistente sede di Reggio Calabria per esigenze di continuità e per laprossimità della medesima ai territori tradizionalmente e maggior-mente interessati dalla presenza delle organizzazioni criminali. Inol-tre, con apposita delega al governo, si demanda la emanazione di undecreto legislativo integrativo che, abrogando l’articolo 113-bis delcodice antimafia, si faccia carico di strutturare l’Agenzia con una

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dotazione di personale adeguata e proporzionata rispetto al rilevan-tissimo numero di beni e aziende attualmente in sequestro o giàconfiscate e da troppo tempo in attesa di destinazione. La Commis-sione intende così porre con urgenza il tema del superamento di unadisposizione, come quella in atto vigente, che prefigurando uncontingente di sole 30 unità complessive in pianta stabile, di 100 intemporaneo distacco o comando e, comunque, selezionate indipen-dentemente dalle specifiche professionalità di volta in volta necessarieper l’assolvimento dei suoi delicati compiti, ha suscitato le più chegiustificate critiche unanimi della dottrina e degli operatori nonchél’altrettanto giustificato disagio dei pur valenti funzionari che si sonoavvicendati al servizio della Agenzia. Infine si interviene sull’articolo112, comma 3, stabilendo che i nuclei di supporto istituiti presso leprefetture diventino uno snodo essenziale di raccordo tra l’Agenzia el’autorità giudiziaria territorialmente competente ai fini della attivitàdi ausilio alla gestione dei beni in sequestro, nonché rappresentino unbraccio operativo per la stessa Agenzia con riguardo alle attivitàprodromiche alla destinazione. A tal fine si stabiliscono criterispecifici di selezione dei suoi componenti.

L’intervento delle parti per l’immediata verifica del valore distima se contestato. L’articolo 36, comma 4, fissa la regola dell’osten-sibilità della relazione particolareggiata dell’amministratore giudizia-rio alle parti, limitatamente ai contenuti inerenti la determinazionedel valore di stima. Per converso, pertanto, ne discende che, in viaordinaria e salvo specifica autorizzazione, gli altri atti dell’ammini-stratore giudiziario trasmessi al giudice non sono accessibili alle partiprivate. Si evitano così rischi di ingerenza e di condizionamentodell’impresa da parte dei soggetti cui è stata sottratta e si tutela lariservatezza delle scelte aziendali dell’impresa in sequestro, che puòessere esposta – come anche le cronache recenti dimostrano – allaconcorrenza sleale degli esponenti della criminalità economica ope-rante nello stesso mercato di riferimento.

A fronte di questa scelta di tutela della riservatezza degli atti diinterlocuzione tra l’amministratore giudiziario e l’autorità giurisdi-zionale, il controllo delle parti è comunque garantito in sede didiscussione sul rendiconto, momento conclusivo della gestione primadel trasferimento del bene in capo all’Agenzia, nonché nella faseiniziale quando con la determinazione del valore l’amministratoregiudiziario pone un parametro di riferimento essenziale per tutte levalutazioni successive. Per rendere effettiva la partecipazione degliinteressati a questa fase, si prevedono il deposito della parte dellarelazione relativa al valore, l’avviso della cancelleria alle parti, lapossibilità di formulare le contestazioni, una previa valutazione diammissibilità da parte del giudice, l’eventuale procedimento di ac-certamento in contraddittorio nelle forme della perizia. Il tutto peròsenza fermare la gestione che viene affidata al prudente apprezza-mento del giudice delegato, il quale valuterà nelle sue decisioni qualerilievo dare alle contestazioni ancora soggette a verifica peritale.

La semplificazione del procedimento di verifica dei crediti nelprocedimento di prevenzione. Modifiche significative sono state in-

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trodotte al procedimento di accertamento dei crediti e all’impugna-zione dei provvedimenti ammessi o esclusi dal passivo. Si è stabilitoche si procede alla verifica dei crediti dopo l’emanazione delprovvedimento di confisca di primo grado, ancorché non definitiva; ciòin quanto la conoscenza del dato effettivo dell’indebitamento, dellasua origine e del suo ammontare è possibile, anche con riguardo alleconnessioni del debito con l’attività illecita, solo dopo la conclusionedell’istruttoria di primo grado. Per altro verso, iniziando la verificamentre possono essere in corso i giudizi di impugnazione, è possibileun intervento mirato al perseguimento delle finalità proprie dellaprocedura, rendendo possibile per un verso la prosecuzione del-l’azienda, per altro verso l’anticipazione dell’eventuale censimento deicrediti di buona fede da onorare prima della definitività dellaconfisca.

Le modifiche introdotte incidono sensibilmente sulla fase delprocedimento di verifica, privilegiando quegli aspetti del procedimentoche si sono rivelati in grado di garantire una maggiore tempestivitànelle formazione dello stato passivo, anticipando la fase di istaura-zione del contraddittorio tra i creditori ed organi della procedura aduna fase antecedente all’udienza di verifica.

L’articolo 57 prevede che l’amministratore formi l’elenco nomina-tivo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi i creditiritenuti strategici per la ripresa e la prosecuzione dell’attività di impresae per la conservazione del valore economico e sociale dell’aziendasequestrata, di cui al nuovo articolo 54-bis. Tali ultimi crediti pur esclusidal procedimento di verifica di cui all’articolo 58, in quanto già soddi-sfatti, ove il giudice ne abbia autorizzato il pagamento in ragione dellariscontrata essenziale strumentalità, devono essere comunque inseritidall’amministratore nell’elenco dei creditori, per consentire a tutti glialtri creditori la verifica dei presupposti del trattamento preferenzialericevuto e la conseguente possibilità di impugnare il provvedimento delgiudice che ne ha autorizzato il pagamento, nei modi e nei terminiprevisti all’articolo 59, comma 6, per le impugnazione dei crediti am-messi o esclusi dal passivo.

Il procedimento delineato prevede che il giudice delegato assegniai creditori il termine perentorio di sessanta giorni, per il depositodelle istanze di accertamento dei loro diritti e con lo stesso decretofissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giornisuccessivi (articolo 57, comma 2). È stato previsto, come elemento dinovità, che l’amministratore giudiziario provveda a redigere unprogetto di stato passivo, che deve depositare prima dell’udienza diverifica in un tempo utile da consentire ai creditori di prendereconoscenza delle conclusioni rassegnate e di interloquire nel merito,attraverso osservazioni scritte ed integrazioni probatorie fino a cinquegiorni prima dell’udienza, termine che è stato previsto a pena didecadenza per consentire al giudice di avere a disposizione in udienzatutti gli elementi utili per la decisione. La preventiva verifica delledomande ad opera dell’amministratore giudiziario, così come lapossibilità per i creditori di controdedurre alle conclusioni rassegnatee di produrre nuovi documenti, agevola l’attività del giudice in udienzagarantendo la speditezza della trattazione e riducendo i tempi

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dell’accertamento definitivo dei crediti, limita le ipotesi di un rinviodell’udienza per esigenze istruttorie connesse e/o conseguenti allanecessità di produzioni documentali, e agevola soluzioni condivise trale parti, nei limiti della disponibilità dei diritti, atte a ridurre le ipotesidi impugnazioni.

Non è stata prevista per la fase della verifica dinanzi al giudicedelegato la difesa tecnica, obbligatoria invece in ogni caso di impu-gnazione dinanzi al tribunale. Nel giudizio di impugnazione non sonoammesse prove nuove se non sopravvenute.

Il regime delle domande tardive è stato, del pari, oggetto dirivisitazione, prevedendosi la possibilità di presentarle solo entro illimite temporale di un anno dal decreto di esecutorietà dello statopassivo emanato all’esito della verifica delle domande tempestive.L’ammissibilità della domanda tardiva presuppone che il creditoreprovi di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente percausa a lui non imputabile nel termine assegnato.

La fase della vendita e del riparto viene devoluta integralmenteall’Agenzia perché avrà luogo solo dopo la confisca irrevocabile. Vieneribadito il criterio di sussidiarietà della vendita dei beni al solo casoin cui la liquidità di cui si dispone risulti insufficiente a garantire lasoddisfazione dei creditori. Al fine di evitare che si verifichinosituazioni in cui si procede alla vendita di beni di consistente valorea fronte di crediti insoddisfatti di importo complessivamente modesto,è stata prevista la possibilità che l’Agenzia possa differire la venditaad un momento successivo ove confidi di reperire le risorse necessariedalla gestione del patrimonio. Si prevede che l’Agenzia predisponga unprogetto del piano dei pagamenti, da sottoporre all’attenzione deicreditori ai quali viene riconosciuta la facoltà di presentare osserva-zioni sia sulla graduazione, sia sulla collocazione dei crediti, nonchésul valore dei beni o delle aziende confiscati. L’Agenzia, tenuto ancheconto delle osservazioni, predispone il piano di pagamento che puòessere impugnato dai creditori dinanzi al giudice civile. Si tratta infattidell’accertamento di un diritto, che, se pur trova il suo presuppostonel procedimento di prevenzione, prescinde da esso, inserendosi nelrapporto tra l’Agenzia, tenuta al pagamento, ed il creditore che inragione della titolarità del credito ammesso al passivo vanta ora unapretesa creditoria direttamente nei confronti dello Stato, non già dellaprocedura di prevenzione. Per effetto dell’opposizione si instaura ungiudizio di natura civile, che si svolge con rito camerale nelle formedel procedimento sommario di cui all’articolo 702-bis e ss c.p.c.dinanzi alla corte d’appello del distretto di competenza del giudiziopresupposto (di prevenzione o penale).

In presenza di somme contestate, queste vanno accantonate,procedendosi all’assegnazione di quelle non controverse. Ove non siapossibile procedere all’accantonamento la proposta opposizione so-spende l’esecutività dei pagamenti.

La semplificazione delle regole sulle eventuali interferenze traprocedimento di prevenzione e procedure esecutive. Viene precisatoche l’eventuale processo esecutivo sul singolo bene sottoposto asequestro non possa essere iniziato (regola fissata già dal testo vigente)e, se iniziato, rimanga sospeso (il testo vigente in maniera equivocaafferma che non poteva essere proseguito ma non precisava che sorti

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potesse avere il procedimento in caso di dissequestro del bene). Dallasospensione la possibilità di riassunzione in caso di dissequestro,facendo salvi gli effetti prodottosi prima della sospensione in favoredel creditore.

Quanto ai rapporti con il fallimento si sfoltisce la disciplina di cuiagli articoli 63 e 64: si esclude che il giudice del fallimento debbaprocedere alla verifica di buona fede dei crediti, come previsto da unanorma vigente ma unanimemente criticata da dottrina e operatori siadel diritto fallimentare sia del diritto di prevenzione; si stabilisce chei beni sottoposti a sequestro, sia nell’ipotesi di fallimento dichiaratoprima del sequestro sia nell’ipotesi di fallimento dichiarato dopo ilsequestro, sono esclusi dalla massa attiva del fallimento ed inconseguenza i crediti connessi a diritti su di essi gravanti non possonoessere conosciuti dal giudice del fallimento, ma possono solo esserefatti valere davanti al giudice delegato della prevenzione nel proce-dimento di verifica della buona fede, ai sensi degli articoli 52 eseguenti. I crediti esclusi dall’accertamento del passivo in sedefallimentare si identificano in quelli che realizzano cause legittime diprelazione sui beni sottoposti a sequestro (in particolare diritti realidi garanzia o privilegi speciali).

Accanto a questo articolato, la Commissione propone un separatotesto di legge che ha ad oggetto la specifica tematica della tutela deilivelli occupazionali all’interno delle aziende in sequestro, nonché leproblematiche inerenti l’accesso al credito ed il finanziamento dellariorganizzazione delle aziende sottratte alla criminalità.

Gli obiettivi della legge delega possono così sintetizzarsi:

prevedere strumenti che consentano all’azienda sequestrata econfiscata – dotata di una reale capacità economica – di neutraliz-zare, o attutire, l’incidenza negativa del venire meno, al momento delsequestro, di volani illeciti che fino a quel momento avevano garantitoe agevolato la presenza di quell’azienda sul mercato (ampio accessoa liquidità di incerta o illecita provenienza, abbattimento dei costidella legalità per la sistematica violazione delle norme in materiafiscale, tributaria, di tutela previdenziale, delle norme sulla sicurezzadei luoghi di lavoro, impiego di manodopera irregolare, capacità diacquisire spazi di mercato non in forza di capacità imprenditoriale magrazie alla caratura criminale del proposto);

prevedere che le misure e gli strumenti di sostegno alle aziendesequestrate o confiscate abbiano applicazione limitata nel tempo, finoalla destinazione delle aziende;

prevedere che la richiesta di accesso alle misure e agli strumentidi sostegno alle imprese sia formulata solo ove sia approvato daltribunale il programma di prosecuzione o ripresa dell’impresa;

in considerazione della presumibile contrazione, dopo il seque-stro, del fatturato dell’azienda, del presumibile aumento dei costi incaso di emersione di lavoro irregolare, nonché dei costi necessari pergarantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, prevedere la possibilità chel’impresa sequestrata abbia accesso, ove necessario, alla cassa inte-

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grazione e alle altre forme di ammortizzatori sociali previste per leaziende sottoposte a procedure concorsuali;

escludere dall’accesso a tali forme di ammortizzatori sociali ilavoratori portatori di un’autonoma pericolosità sociale (i dipendentioggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazionemafiosa o a reati aggravati ex articolo 7 del decreto-legge 13 maggio1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,n. 203 e successive modificazioni), il proposto, nonché i familiari(coniuge, parenti, affini e persone conviventi) che abbiano avuto unruolo concreto nella gestione dell’azienda e non si siano limitati aun’attività meramente esecutiva nonché coloro che hanno svoltoattività di gestione e che, dunque, avevano un rapporto fiduciario conil proposto;

prevedere che i datori di lavoro che diano opportunità dioccupazione ai dipendenti delle aziende sequestrate o confiscate, il cuirapporto di lavoro sia stato risolto per ragioni diverse dalla giustacausa o dal giustificato motivo e non rientrino tra i lavoratori per iquali è escluso l’accesso agli ammortizzatori sociali, fruiscano di sgravicontributivi;

prevedere che coloro i quali effettuino acquisti dalle aziendesequestrate o confiscate fruiscano di una riduzione dell’aliquota IVA;

prevedere che, nei contratti di appalto, a parità di condizionidell’offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate o lecooperative che le hanno rilevate al fine di creare opportunità per ilavoratori delle aziende sottoposte a gestione giudiziale;

al fine di rimediare alla crisi di liquidità causata dalla frequenterevoca degli affidamenti bancari in conseguenza del sequestro, isti-tuire un fondo di garanzia strutturato in una sezione di garanzia perla continuità e per l’accesso al credito bancario e in una sezione pergli investimenti necessari a tutelare la salute e la sicurezza deilavoratori, a sostenere gli investimenti e gli interventi di ristruttura-zione aziendale, a promuovere misure di emersione del lavoroirregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni dicui all’articolo 43-bis;

prevedere che l’accesso al fondo possa essere richiesto dall’am-ministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato esolo dopo l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell’attività diimpresa previsti dall’articolo 41, commi 1-ter e 1-quater;

prevedere che le condizioni di accesso e di utilizzo deifinanziamenti siano stabilite con decreto del Ministro per lo sviluppoeconomico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

prevedere che il fondo sia costituito ed alimentato, per unaparte, da una quota delle risorse intestate al fondo unico, per altraparte con un contributo a carico degli istituti bancari, per una terzaparte con un contributo della Cassa depositi e prestiti;

prevedere che le somme erogate per il sostegno agli investimentie per la ristrutturazione aziendale siano restituite usufruendo di un

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tasso agevolato e che in ipotesi di revoca del provvedimento disequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l’aventediritto, quale condizione per la restituzione dell’azienda, sia tenuto arimborsare gli importi prelevati dal fondo e che in tal caso l’Erariosia garantito da garanzie reali sui beni aziendali o sui beni delproposto;

prevedere che l’amministratore giudiziario, verificati i contrattidi lavoro, compatibilmente con il piano di prosecuzione o di ripresadell’impresa, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazionedegli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e deipremi assicurativi maturati dopo l’avvio dell’amministrazione giudi-ziaria per i contratti di cui sia stato autorizzata la prosecuzione aisensi dell’articolo 56; che siano previsti sgravi contributivi e un creditodi imposta per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratoriprecedentemente impiegati in modo irregolare indicato nella dichia-razione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale èconcesso; escludere la possibilità di cumulo dei predetti benefici;

prevedere che le risorse da destinare al finanziamento dellemisure di cui si è detto siano reperite nel fondo unico giustiziasecondo termini e modalità la cui determinazione è affidata a undecreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dellavoro;

tracciare una cesura netta fra la gestione giudiziale e quellaprima affidata al proposto, prevedendo che, dopo l’approvazione delpiano di prosecuzione o di ripresa dell’impresa, l’azienda ora abbiatitolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva e che,a decorrere dalla medesima data, non abbiano effetto nei confrontidell’azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati perinadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

prevedere che le cooperative dei lavoratori delle aziende se-questrate e confiscate, che hanno colto l’opportunità connessa allaconfisca di prevenzione, che hanno riconosciuto il valore fortementesimbolico di un gruppo di lavoratori, prima dipendenti di impreseprosperate nell’illegalità, che optano nettamente per lo Stato trasfor-mandosi, a loro volta, in imprenditori nel rispetto della legge, partefieramente attiva nel percorso di reinserimento dell’impresa nelcircuito della legalità e che da questo traggono opportunità di lavoro,di benessere per sé e le loro famiglie, abbiano titolo preferenzialenell’accesso a una serie di contributi ed incentivi economici chepotranno essere meglio specificati nell’articolato di legge.

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ALLEGATO 1

Proposte di modifica per una revisione organica del Codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159.

Decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159

Modifiche proposte

LIBRO I

LE MISURE DI PREVENZIONE

LIBRO I

LE MISURE DI PREVENZIONE

TITOLO I

LE MISURE DI PREVENZIONEPERSONALI

Titolo I

LE MISURE DI PREVENZIONEPERSONALI

CAPO I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSO-NALI APPLICATE DAL QUESTORE

CAPO I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSO-NALI APPLICATE DAL QUESTORE

ART. 1.

(Soggetti destinatari).

ART. 1.

(Soggetti destinatari).

1. I provvedimenti previsti dal presentecapo si applicano a:

Articolo identico.

a) coloro che debbano ritenersi, sullabase di elementi di fatto, abitualmentedediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed iltenore di vita debba ritenersi, sulla base dielementi di fatto, che vivono abitualmente,anche in parte, con i proventi di attivitàdelittuose;

c) coloro che per il loro comporta-mento debba ritenersi, sulla base di ele-menti di fatto, che sono dediti alla com-missione di reati che offendono o mettonoin pericolo l’integrità fisica o morale deiminorenni, la sanità, la sicurezza o latranquillità pubblica.

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ART. 2.

(Foglio di via obbligatorio).

ART. 2.

(Foglio di via obbligatorio).

1. Qualora le persone indicate nell’ar-ticolo 1 siano pericolose per la sicurezzapubblica e si trovino fuori dei luoghi diresidenza, il questore può rimandarvelecon provvedimento motivato e con fogliodi via obbligatorio, inibendo loro di ri-tornare, senza preventiva autorizzazioneovvero per un periodo non superiore atre anni, nel comune dal quale sonoallontanate.

Articolo identico.

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ART. 3.

(Avviso orale).

ART. 3.

(Avviso orale).

1. Il questore nella cui provincia lapersona dimora può avvisare oralmente isoggetti di cui all’articolo 1 che esistonoindizi a loro carico, indicando i motivi cheli giustificano.

Articolo identico.

2. Il questore invita la persona a tenereuna condotta conforme alla legge e redigeil processo verbale dell’avviso al solo finedi dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale è stato fattol’avviso può in qualsiasi momento chie-derne la revoca al questore che provvedenei sessanta giorni successivi. Decorsodetto termine senza che il questore abbiaprovveduto, la richiesta si intende accet-tata. Entro sessanta giorni dalla comuni-cazione del provvedimento di rigetto èammesso ricorso gerarchico al prefetto.

4. Con l’avviso orale il questore,quando ricorrono le condizioni di cui alcomma 3, può imporre alle persone cherisultino definitivamente condannate perdelitti non colposi il divieto di possedere outilizzare, in tutto o in parte, qualsiasiapparato di comunicazione radiotrasmit-tente, radar e visori notturni, indumenti eaccessori per la protezione balistica indi-viduale, mezzi di trasporto blindati o mo-dificati al fine di aumentarne la potenza ola capacità offensiva, ovvero comunquepredisposti al fine di sottrarsi ai controllidi polizia, armi a modesta capacità offen-siva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo,compresi i giocattoli riproducenti armi,altre armi o strumenti, in libera vendita,in grado di nebulizzare liquidi o misceleirritanti non idonei ad arrecare offesa allepersone, prodotti pirotecnici di qualsiasitipo, nonché sostanze infiammabili e altrimezzi comunque idonei a provocare losprigionarsi delle fiamme, nonché pro-grammi informatici ed altri strumenti dicifratura o crittazione di conversazioni emessaggi.

Camera dei Deputati — 20 — Senato della Repubblica

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5. Il questore può, altresì, imporre ildivieto di cui al comma 4 ai soggettisottoposti alla misura della sorveglianzaspeciale, quando la persona risulti defi-nitivamente condannata per delitto noncolposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 èopponibile davanti al tribunale in com-posizione monocratica.

Camera dei Deputati — 21 — Senato della Repubblica

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CAPO II

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSO-NALI APPLICATE DALL’AUTORITÀ GIU-

DIZIARIA

CAPO II

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSO-NALI APPLICATE DALL’AUTORITÀ GIU-

DIZIARIA

SEZIONE I

IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO

SEZIONE I

IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO

ART. 4.

(Soggetti destinatari).

ART. 4.

(Soggetti destinatari).

1. I provvedimenti previsti dal presentecapo si applicano:

1. Identico:

a) agli indiziati di appartenere alleassociazioni di cui all’articolo 416-bis c.p.;

a) identica;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reatiprevisti dall’articolo 51, comma 3-bis, delcodice di procedura penale ovvero deldelitto di cui all’articolo 12-quinquies,comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reatiprevisti dall’articolo 51, comma 3-bis, delcodice di procedura penale, del delitto dicui all’articolo 12-quinquies, comma 1, deldecreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 1992, n. 356 ovvero dei delitti dicui agli artt. 416-ter c.p., 418 c.p.;

c) ai soggetti di cui all’articolo 1; c) identica;

d) a coloro che, operanti in gruppio isolatamente, pongano in essere attipreparatori, obiettivamente rilevanti, di-retti a sovvertire l’ordinamento delloStato, con la commissione di uno deireati previsti dal capo I, titolo VI, dellibro II del codice penale o dagli articoli284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630dello stesso codice nonché alla commis-sione dei reati con finalità di terrorismoanche internazionale;

d) identica;

e) a coloro che abbiano fatto partedi associazioni politiche disciolte ai sensidella legge 20 giugno 1952, n. 645, e neiconfronti dei quali debba ritenersi, per ilcomportamento successivo, che conti-nuino a svolgere una attività analoga aquella precedente;

e) identica;

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f) a coloro che compiano atti pre-paratori, obiettivamente rilevanti, direttialla ricostituzione del partito fascista aisensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del1952, in particolare con l’esaltazione o lapratica della violenza;

f) identica;

g) fuori dei casi indicati nelle lettered), e) ed f), siano stati condannati peruno dei delitti previsti nella legge 2ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 eseguenti della legge 14 ottobre 1974,n. 497, e successive modificazioni,quando debba ritenersi, per il loro com-portamento successivo, che siano proclivia commettere un reato della stessa speciecol fine indicato alla lettera d);

g) identica;

h) agli istigatori, ai mandanti e aifinanziatori dei reati indicati nelle lettereprecedenti. È finanziatore colui il qualefornisce somme di denaro o altri beni,conoscendo lo scopo cui sono destinati;

h) identica;

i) alle persone indiziate di avereagevolato gruppi o persone che hannopreso parte attiva, in più occasioni, allemanifestazioni di violenza di cui all’ar-ticolo 6 della legge 13 dicembre 1989,n. 401, nonché alle persone che, per illoro comportamento, debba ritenersi, an-che sulla base della partecipazione in piùoccasioni alle medesime manifestazioni,ovvero della reiterata applicazione neiloro confronti del divieto previsto dallostesso articolo, che sono dediti alla com-missione di reati che mettono in pericolol’ordine e la sicurezza pubblica, ovverol’incolumità delle persone in occasione oa causa dello svolgimento di manifesta-zioni sportive.

i) alle persone che, per il loro com-portamento, debba ritenersi, anche sullabase della partecipazione attiva in piùoccasioni, alle manifestazioni di violenzadi cui all’articolo 6 della legge 13 di-cembre 1989, n. 401, ovvero della reite-rata applicazione nei loro confronti deldivieto previsto dallo stesso articolo,siano dediti alla commissione di reati chemettono in pericolo l’ordine e la sicu-rezza pubblica ovvero l’incolumità dellepersone in occasione o a causa dellosvolgimento di manifestazioni sportive.

l) ai soggetti indiziati di uno deidelitti contro la pubblica amministrazioneprevisti dal titolo II, Capo I, del codicepenale che rientrino nelle categorie di cuiall’articolo 1, lettere a) e b).

Camera dei Deputati — 23 — Senato della Repubblica

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ART. 5.

(Titolarità della proposta. Competenza).

ART. 5.

(Titolarità della proposta. Competenza).

1. Nei confronti delle persone indicateall’articolo 4 possono essere proposte dalquestore, dal procuratore nazionale anti-mafia, dal procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo di di-stretto ove dimora la persona e dal diret-tore della Direzione investigativa antimafiale misure di prevenzione della sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza e dell’ob-bligo di soggiorno nel comune di residenzao di dimora abituale.

1. Nei confronti delle persone indicateall’articolo 4 possono essere proposte dalquestore, dal procuratore nazionale anti-mafia nell’ambito delle attività di cui al-l’articolo 371-bis, comma 2 e comma 3c.p.p., dal procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo di di-stretto ove dimora la persona e dal diret-tore della Direzione investigativa antimafiale misure di prevenzione della sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza e dell’ob-bligo di soggiorno nel comune di residenzao di dimora abituale. La proposta deveessere depositata presso la cancelleriadelle sezioni specializzate distrettuali dicui al comma 4.

2. Nei casi previsti dall’articolo 4,comma 1, lettera c) e lettera i), le funzionie le competenze spettanti al procuratoredella Repubblica presso il tribunale delcapoluogo del distretto sono attribuite alprocuratore della Repubblica presso iltribunale nel cui circondario dimora lapersona; nei medesimi casi, nelle udienzerelative ai procedimenti per l’applicazionedelle misure di prevenzione le funzioni dipubblico ministero possono essere eserci-tate anche dal procuratore della Repub-blica presso il tribunale competente.

2. Nei casi previsti dall’articolo 4,comma 1, lettera c), lettera i) e lettera l),le funzioni e le competenze spettanti alprocuratore della Repubblica presso iltribunale del capoluogo del distretto sonoattribuite anche al procuratore della Re-pubblica presso il tribunale nel cui cir-condario la persona risulta dimorare, pre-vio coordinamento con il procuratore dellaRepubblica presso il tribunale del capo-luogo del distretto. Nei medesimi casi,nelle udienze relative ai procedimenti perl’applicazione delle misure di prevenzionele funzioni di pubblico ministero possonoessere esercitate anche dal procuratoredella Repubblica proponente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2,nelle udienze relative ai procedimenti perl’applicazione delle misure di prevenzionerichieste ai sensi del presente decreto, lefunzioni di pubblico ministero sono eser-citate dal procuratore della Repubblica dicui al comma 1.

3. Identico.

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4. La proposta di cui al comma 1 èpresentata al presidente del tribunale delcapoluogo della provincia in cui la personadimora.

4. Sono istituite presso il tribunale delcapoluogo del distretto e della corte diappello sezioni specializzate in materia dimisure di prevenzione personali e patri-moniali. Il presidente del tribunale assi-cura che il collegio sia composto damagistrati di specifica esperienza nellamateria o comunque già assegnati a fun-zioni civili, fallimentari e societarie, ga-rantendo la necessaria integrazione dellecompetenze.

5. Sono altresì istituite sezioni distac-cate delle sezioni specializzate in materiadi misure di prevenzione presso il tribu-nale circondariale di Trapani e presso iltribunale circondariale di S. Maria CapuaVetere. Alle predette sezioni distaccate siapplicano le norme riguardanti le sezionispecializzate distrettuali.

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ART. 5-bis.

(Parere del procuratore distrettuale sulleproposte degli altri soggetti legittimati alla

proposta).

1. Il procuratore della Repubblica cir-condariale, il questore e il direttore dellaDirezione investigativa antimafia, titolaridella proposta ai sensi dell’articolo 5,commi 1 e 2, quando non formulano laproposta congiuntamente al procuratoredistrettuale, la depositano presso la can-celleria della sezione specializzata distret-tuale di cui all’articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia dellasola proposta al procuratore distrettualeperché formuli proprio parere entro diecigiorni dalla comunicazione. Il procuratoredistrettuale entro il suddetto termine puòintegrare gli atti già depositati dal diversoorgano proponente, può formulare ulte-riori richieste o proposte al tribunale, puòsegnalare la pendenza di altri procedi-menti connessi e chiederne la riunione aisensi dell’articolo 17 c.p.p.

3. Il presidente fissa l’udienza solodopo avere acquisito il parere del pro-curatore distrettuale o comunque dopoche sia decorso il termine indicato alcomma 2.

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ART. 6.

(Tipologia delle misure e loro presupposti).

ART. 6.

(Tipologia delle misure e loro presupposti).

1. Alle persone indicate nell’articolo 4,quando siano pericolose per la sicurezzapubblica, può essere applicata, nei modistabiliti negli articoli seguenti, la misura diprevenzione della sorveglianza speciale dipubblica sicurezza.

1. Identico.

2. Salvi i casi di cui all’articolo 4,comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianzaspeciale può essere aggiunto, ove le circo-stanze del caso lo richiedano, il divieto disoggiorno in uno o più comuni, diversi daquelli di residenza o di dimora abituale oin una o più Province.

2. Salvi i casi di cui all’articolo 4,comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianzaspeciale può essere aggiunto, ove le circo-stanze del caso lo richiedano, il divieto disoggiorno in uno o più comuni, diversi daquelli di residenza o di dimora abituale oin una o più Regioni.

3. Nei casi in cui le altre misure diprevenzione non sono ritenute idonee allatutela della sicurezza pubblica può essereimposto l’obbligo di soggiorno nel comunedi residenza o di dimora abituale.

3. Identico.

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ART. 7.

(Procedimento applicativo).

ART. 7.

(Procedimento applicativo).

1. Il tribunale provvede, con decretomotivato, entro trenta giorni dalla propo-sta. L’udienza si svolge senza la presenzadel pubblico. Il presidente dispone che ilprocedimento si svolga in pubblicaudienza quando l’interessato ne faccia ri-chiesta.

1. Il tribunale provvede, con decretomotivato, entro trenta giorni dal depositodella proposta o, laddove richiesto, delparere del procuratore distrettuale o deldecorso del termine fissato dall’articolo5-bis, comma 2, per esprimerlo. L’udienzasi svolge senza la presenza del pubblico. Ilpresidente dispone che il procedimento sisvolga in pubblica udienza quando l’inte-ressato ne faccia richiesta.

2. Il presidente del collegio fissa la datadell’udienza e ne fa dare avviso alle parti,alle altre persone interessate e ai difensori.L’avviso è comunicato o notificato almenodieci giorni prima della data predetta. Sel’interessato è privo di difensore, l’avviso èdato a quello di ufficio.

2. Il presidente fissa la data del-l’udienza e ne fa dare avviso alle parti, allealtre persone interessate e ai difensori.L’avviso è comunicato o notificato almenodieci giorni prima della data predetta econtiene la concisa esposizione dei conte-nuti della proposta. Se l’interessato è privodi difensore, l’avviso è dato a quello diufficio.

3. Fino a cinque giorni prima del-l’udienza possono essere presentate me-morie in cancelleria.

3. Identico.

4. L’udienza si svolge con la parteci-pazione necessaria del difensore e delpubblico ministero. Gli altri destinataridell’avviso sono sentiti se compaiono. Sel’interessato è detenuto o internato inluogo posto fuori della circoscrizione delgiudice e ne fa tempestiva richiesta, deveessere sentito prima del giorno del-l’udienza, dal magistrato di sorveglianzadel luogo. Ove siano disponibili strumentitecnici idonei, il presidente del collegiopuò disporre che l’interessato sia sentitomediante collegamento audiovisivo ai sensidell’articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7disp. att. c.p.p.

4. L’udienza si svolge con la parteci-pazione necessaria del difensore e delpubblico ministero. Gli altri destinataridell’avviso sono sentiti se compaiono. Sel’interessato è detenuto o internato inluogo posto fuori della circoscrizione delgiudice e ne fa tempestiva richiesta, lapartecipazione all’udienza è assicurata adistanza mediante collegamento audiovi-sivo ai sensi dell’articolo 146-bis, commi 3,4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p., salvo che ilcollegio ritenga necessaria la presenzadella parte. Solo in caso di indisponibilitàdi mezzi tecnici idonei, il presidente di-spone la traduzione dell’interessato dete-nuto.

5. L’udienza è rinviata se sussiste unlegittimo impedimento dell’interessato cheha chiesto di essere sentito personalmentee che non sia detenuto o internato in luogodiverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Identico.

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6. Ove l’interessato non intervenga edoccorra la sua presenza per essere inter-rogato, il presidente del tribunale lo invitaa comparire e, se egli non ottemperaall’invito, può ordinare l’accompagna-mento a mezzo di forza pubblica.

6. Identico.

7. Le disposizioni dei commi 2, 4,primo, secondo e terzo periodo, e 5, sonopreviste a pena di nullità.

7. Identico.

8. L’esame a distanza dei testimoni puòessere disposto dal presidente del collegionei casi e nei modi indicati all’articolo147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.

8. Qualora il Tribunale debba sentiresoggetti informati su fatti rilevanti per ilprocedimento, il Presidente del collegiopuò disporre l’esame a distanza nei casi enei modi indicati all’articolo 147-bis,comma 2, disp. att. c.p.p.

9. Per quanto non espressamente pre-visto dal presente decreto, si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni conte-nute nell’articolo 666 del codice di proce-dura penale.

9. Identico.

10. Le comunicazioni di cui al presentetitolo possono essere effettuate con lemodalità previste dal decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82.

10. Identico.

11. Le questioni concernenti la compe-tenza per territorio devono essere eccepite,a pena di decadenza, alla prima udienza ecomunque subito dopo l’accertamentodella regolare costituzione delle parti e iltribunale le decide immediatamente. Pos-sono essere altresì rilevate di ufficio con ladecisione di primo grado.

12. Il tribunale, se ritiene la propriaincompetenza, la dichiara con decreto edordina la trasmissione degli atti al procu-ratore distrettuale territorialmente compe-tente; la declaratoria di incompetenza nonproduce l’inefficacia degli elementi già ac-quisiti. Le disposizioni del comma prece-dente si applicano anche qualora la pro-posta sia stata avanzata da soggetti nonlegittimati ai sensi dell’articolo 5.

13. Quando il tribunale dispone ai sensidel comma precedente, il sequestro perdeefficacia se, entro venti giorni dal depositodel provvedimento che pronuncia l’incom-petenza, il tribunale competente non prov-vede ai sensi dell’articolo 20. Il termineprevisto dall’articolo 24, comma 2, decorrenuovamente dalla data del decreto di se-questro emesso dal tribunale competente.

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14. Il decreto di accoglimento, ancheparziale, della proposta pone a carico delproposto il pagamento delle spese proces-suali.

15. Il decreto del tribunale è depositatoin cancelleria entro quindici giorni dallaconclusione dell’udienza.

16. Quando la stesura della motiva-zione è particolarmente complessa, il tri-bunale, se ritiene di non poter depositareil decreto nel termine previsto dal comma15, dopo le conclusioni delle parti, puòindicare un termine più lungo, comunquenon superiore a novanta giorni.

17. Al decreto del tribunale si appli-cano le disposizioni di cui all’articolo 154disp. att. c.p.p.

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ART. 8.

(Decisione).

ART. 8.

(Decisione).

1. Il provvedimento del tribunale sta-bilisce la durata della misura di preven-zione che non può essere inferiore ad unanno né superiore a cinque.

1. Identico.

2. Qualora il tribunale disponga l’ap-plicazione di una delle misure di preven-zione di cui all’articolo 6, nel provvedi-mento sono determinate le prescrizioniche la persona sottoposta a tale misuradeve osservare.

2. Identico.

3. A tale scopo, qualora la misuraapplicata sia quella della sorveglianza spe-ciale di pubblica sicurezza e si tratti dipersona indiziata di vivere con il proventodi reati, il tribunale prescrive di darsi,entro un congruo termine, alla ricerca diun lavoro, di fissare la propria dimora, difarla conoscere nel termine stesso all’au-torità di pubblica sicurezza e di nonallontanarsene senza preventivo avviso al-l’autorità medesima.

3. Identico.

4. In ogni caso, prescrive di vivereonestamente, di rispettare le leggi, e di nonallontanarsi dalla dimora senza preventivoavviso all’autorità locale di pubblica sicu-rezza; prescrive, altresì, di non associarsiabitualmente alle persone che hanno su-bito condanne e sono sottoposte a misuredi prevenzione o di sicurezza, di nonrincasare la sera più tardi e di non uscirela mattina più presto di una data ora esenza comprovata necessità e, comunque,senza averne data tempestiva notizia al-l’autorità locale di pubblica sicurezza, dinon detenere e non portare armi, di nonpartecipare a pubbliche riunioni.

4. Identico.

5. Inoltre, può imporre tutte quelleprescrizioni che ravvisi necessarie, avutoriguardo alle esigenze di difesa sociale; ed,in particolare, il divieto di soggiorno inuno o più Comuni, o in una o più Pro-vince, ovvero, con riferimento ai soggetti dicui all’articolo 1, lettera c), il divieto diavvicinarsi a determinati luoghi, frequen-tati abitualmente da minori.

5. Inoltre, può imporre tutte quelleprescrizioni che ravvisi necessarie, avutoriguardo alle esigenze di difesa sociale ed,in particolare, il divieto di soggiorno inuno o più Comuni o in una o più Regioni.

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6. Qualora sia applicata la misura del-l’obbligo di soggiorno nel comune di resi-denza o di dimora abituale o del divieto disoggiorno, può essere inoltre prescritto:

6. Identico.

1) di non andare lontano dall’abita-zione scelta senza preventivo avviso all’au-torità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all’autorità di pub-blica sicurezza preposta alla sorveglianzanei giorni indicati ed a ogni chiamata diessa.

7. Alle persone di cui al comma 6 èconsegnata una carta di permanenza daportare con sé e da esibire ad ogni richie-sta degli ufficiali ed agenti di pubblicasicurezza.

7. Identico.

8. Il provvedimento è comunicato alprocuratore della Repubblica, al procura-tore generale presso la corte di appello edall’interessato.

8. Identico.

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ART. 9.

(Provvedimenti d’urgenza).

ART. 9.

(Provvedimenti d’urgenza).

1. Se la proposta riguarda la misuradella sorveglianza speciale con l’obbligo oil divieto di soggiorno, il presidente deltribunale, con decreto, nella pendenza delprocedimento di cui all’articolo 7, puòdisporre il temporaneo ritiro del passa-porto e la sospensione della validità ai finidell’espatrio di ogni altro documento equi-pollente.

Articolo identico.

2. Nel caso in cui sussistano motivi diparticolare gravità, può altresì disporreche alla persona denunciata sia imposto,in via provvisoria, l’obbligo o il divieto disoggiorno fino a quando non sia divenutaesecutiva la misura di prevenzione.

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ART. 10.

(Impugnazioni).

ART. 10.

(Impugnazioni).

1. Il procuratore della Repubblica, ilprocuratore generale presso la corte diappello e l’interessato hanno facoltà diproporre ricorso alla corte d’appello, an-che per il merito.

Articolo identico.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivoe deve essere proposto entro dieci giornidalla comunicazione del provvedimento.La corte d’appello provvede, con decretomotivato, entro trenta giorni dalla propo-sizione del ricorso. L’udienza si svolgesenza la presenza del pubblico. Il presi-dente dispone che il procedimento sisvolga in pubblica udienza quando l’inte-ressato ne faccia richiesta.

3. Avverso il decreto della corte d’ap-pello, è ammesso ricorso in cassazioneper violazione di legge, da parte delpubblico ministero e dell’interessato, en-tro dieci giorni. La Corte di cassazioneprovvede, in camera di consiglio, entrotrenta giorni dal ricorso. Il ricorso nonha effetto sospensivo.

4. Salvo quando è stabilito nel pre-sente decreto, per la proposizione e ladecisione dei ricorsi, si osservano inquanto applicabili, le norme del codice diprocedura penale riguardanti la proposi-zione e la decisione dei ricorsi relativiall’applicazione delle misure di sicurezza.

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ART. 11.

(Esecuzione).

ART. 11.

(Esecuzione).

1. Il provvedimento di applicazionedelle misure di prevenzione è comunicatoal questore per l’esecuzione.

Articolo identico.

2. Il provvedimento stesso, su istanzadell’interessato e sentita l’autorità di pub-blica sicurezza che lo propose, può essererevocato o modificato dall’organo dalquale fu emanato, quando sia cessata omutata la causa che lo ha determinato. Ilprovvedimento può essere altresì modifi-cato, anche per l’applicazione del divieto odell’obbligo di soggiorno, su richiesta del-l’autorità proponente, quando ricorronogravi esigenze di ordine e sicurezza pub-blica o quando la persona sottoposta allasorveglianza speciale abbia ripetutamenteviolato gli obblighi inerenti alla misura.

3. Il ricorso contro il provvedimentodi revoca o di modifica non ha effettosospensivo.

4. Nel caso di modificazione del prov-vedimento o di taluna delle prescrizioniper gravi esigenze di ordine e sicurezzapubblica, ovvero per violazione degli ob-blighi inerenti alla sorveglianza speciale, ilpresidente del tribunale può, nella pen-denza del procedimento, disporre con de-creto l’applicazione provvisoria della mi-sura, delle prescrizioni o degli obblighirichiesti con la proposta.

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ART. 12.

(Autorizzazione ad allontanarsi dal comunedi residenza o dimora abituale).

ART. 12.

(Autorizzazione ad allontanarsi dal comunedi residenza o dimora abituale).

1. Quando ricorrono gravi e comprovatimotivi di salute, le persone sottoposteall’obbligo di soggiorno possono essereautorizzate a recarsi in un luogo determi-nato fuori del comune di residenza o didimora abituale, ai fini degli accertamentisanitari e delle cure indispensabili, allon-tanandosi per un periodo non superiore aidieci giorni, oltre al tempo necessario peril viaggio. L’autorizzazione può essere con-cessa, nel medesimo limite temporale, an-che quando ricorrono gravi e comprovatimotivi di famiglia che rendano assoluta-mente necessario ed urgente l’allontana-mento dal luogo di soggiorno coatto.

Articolo identico.

2. La domanda dell’interessato deveessere proposta al presidente del tribunalecompetente ai sensi dell’articolo 5.

3. Il tribunale, dopo aver accertato laveridicità delle circostanze allegate dall’in-teressato, provvede in camera di consigliocon decreto motivato.

4. Nei casi di assoluta urgenza la ri-chiesta può essere presentata al presidentedel tribunale competente ai sensi dell’ar-ticolo 5, il quale può autorizzare il richie-dente ad allontanarsi per un periodo nonsuperiore a tre giorni, oltre al temponecessario per il viaggio.

5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4è comunicato al procuratore della Repub-blica ed all’interessato che possono pro-porre ricorso per cassazione per viola-zione di legge. Il ricorso non ha effettosospensivo.

6. Del decreto è altresì data notiziaall’autorità di pubblica sicurezza cheesercita la vigilanza sul soggiornante ob-bligato, la quale provvede ad informarequella del luogo dove l’interessato deverecarsi e a disporre le modalità e l’iti-nerario del viaggio.

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ART. 13.

(Rapporti della sorveglianza speciale con lemisure di sicurezza e la libertà vigilata).

ART. 13.

(Rapporti della sorveglianza speciale con lemisure di sicurezza e la libertà vigilata).

1. Quando sia stata applicata una mi-sura di sicurezza detentiva o la libertàvigilata, durante la loro esecuzione non sipuò far luogo alla sorveglianza speciale; sequesta sia stata pronunciata, ne cessanogli effetti.

Articolo identico.

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ART. 14.

(Decorrenza e cessazionedella sorveglianza speciale).

ART. 14.

(Decorrenza e cessazionedella sorveglianza speciale).

1. La sorveglianza speciale comincia adecorrere dal giorno in cui il decreto ècomunicato all’interessato e cessa di di-ritto allo scadere del termine nel decretostesso stabilito, se il sorvegliato specialenon abbia, nel frattempo, commesso unreato.

1. Identico.

2. Se nel corso del termine stabilito ilsorvegliato commette un reato per il qualeriporti successivamente condanna e la sor-veglianza speciale non debba cessare, iltribunale verifica d’ufficio se la commis-sione di tale reato possa costituire indicedella persistente pericolosità dell’agente; intale caso il termine ricomincia a decorreredal giorno nel quale è scontata la pena.

2. Identico.

3. L’esecuzione della sorveglianza spe-ciale resta sospesa durante il tempo in cuil’interessato è sottoposto alla misura dellacustodia cautelare. In tal caso, salvoquanto stabilito dal comma 2, il termine didurata della misura di prevenzione conti-nua a decorrere dal giorno nel quale ècessata la misura cautelare.

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4. L’esecuzione della sorveglianza spe-ciale resta sospesa durante il tempo in cuil’interessato è sottoposto a detenzione perespiazione di pena. Dopo la cessazionedello stato di detenzione, se esso si èprotratto per almeno due anni, il tribunaleverifica, anche d’ufficio, la persistenzadella pericolosità sociale dell’interessato,assumendo le necessarie informazionipresso l’amministrazione penitenziaria el’autorità di pubblica sicurezza. Al relativoprocedimento si applica, in quanto com-patibile, il disposto dell’articolo 7. Se per-siste la pericolosità sociale, il tribunaleemette decreto con cui ordina l’esecuzionedella misura di prevenzione, il cui terminedi durata continua a decorrere dal giornoin cui il decreto stesso è comunicatoall’interessato, salvo quanto stabilito dalcomma 2. Se invece la pericolosità socialeè cessata, il tribunale emette decreto concui revoca il provvedimento di applica-zione della misura di prevenzione.

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ART. 15.

(Rapporti dell’obbligo di soggiorno con ladetenzione, le misure di sicurezza e la

libertà vigilata).

ART. 15.

(Rapporti dell’obbligo di soggiorno con ladetenzione, le misure di sicurezza e la

libertà vigilata).

1. Il tempo trascorso in custodia cau-telare seguita da condanna o in espiazionedi pena detentiva, anche se per effetto diconversione di pena pecuniaria, non ècomputato nella durata dell’obbligo delsoggiorno.

Articolo identico.

2. L’obbligo del soggiorno cessa di di-ritto se la persona obbligata è sottoposta amisura di sicurezza detentiva. Se allapersona obbligata a soggiornare è appli-cata la libertà vigilata, la persona stessa viè sottoposta dopo la cessazione dell’ob-bligo del soggiorno.

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TITOLO II

LE MISURE DI PREVENZIONEPATRIMONIALI

TITOLO II

LE MISURE DI PREVENZIONEPATRIMONIALI

CAPO I

IL PROCEIMENTO APPLICATIVO

CAPO I

IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO

ART. 16.

(Soggetti destinatari).

ART. 16.

(Soggetti destinatari).

1. Le disposizioni contenute nel pre-sente titolo si applicano:

Articolo identico.

a) ai soggetti di cui all’articolo 4;

b) alle persone fisiche e giuridichesegnalate al Comitato per le sanzionidelle Nazioni Unite, o ad altro organismointernazionale competente per disporre ilcongelamento di fondi o di risorse eco-nomiche, quando vi sono fondati elementiper ritenere che i fondi o le risorsepossano essere dispersi, occultati o uti-lizzati per il finanziamento di organiz-zazioni o attività terroristiche, anche in-ternazionali.

2. Nei confronti dei soggetti di cuiall’articolo 4, comma 1, lettera i), la mi-sura di prevenzione patrimoniale dellaconfisca può essere applicata relativa-mente ai beni, nella disponibilità dei me-desimi soggetti, che possono agevolare, inqualsiasi modo, le attività di chi prendeparte attiva a fatti di violenza in occasioneo a causa di manifestazioni sportive. Ilsequestro effettuato nel corso di opera-zioni di polizia dirette alla prevenzionedelle predette manifestazioni di violenza èconvalidato a norma dell’articolo 22,comma 2.

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ART. 17.

(Titolarità della proposta).

ART. 17.

(Titolarità della proposta).

1. Nei confronti delle persone indicateall’articolo 16 possono essere proposte dalprocuratore della Repubblica presso iltribunale del capoluogo di distretto ovedimora la persona, dal questore o daldirettore della Direzione investigativa an-timafia le misure di prevenzione patrimo-niali di cui al presente titolo.

1. Nei confronti delle persone indicateall’articolo 16 devono essere proposte dalprocuratore della Repubblica presso iltribunale del capoluogo di distretto ovedimora la persona, dal procuratore nazio-nale antimafia nell’ambito delle attività dicui all’articolo 371-bis, comma 2 e comma3 c.p.p., dal questore o dal direttore dellaDirezione investigativa antimafia le misuredi prevenzione patrimoniali di cui al pre-sente titolo.

2. Quando le misure di prevenzionepatrimoniali sono richieste nei confrontidei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1,lettera c), le funzioni e le competenzespettanti al procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo del di-stretto sono attribuite al procuratore dellaRepubblica presso il tribunale nel cuicircondario dimora la persona; nei mede-simi casi, nelle udienze relative ai proce-dimenti per l’applicazione delle misure diprevenzione le funzioni di pubblico mini-stero possono essere esercitate anche dalprocuratore della Repubblica presso iltribunale competente.

2. Identico.

3. Salvo quanto previsto al comma 2,nelle udienze relative ai procedimenti perl’applicazione delle misure di prevenzionerichieste ai sensi del presente decreto, lefunzioni di pubblico ministero sono eser-citate dal procuratore della Repubblica dicui al comma 1.

3. Identico.

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ART. 18.

(Applicazione delle misure di prevenzionepatrimoniali. Morte del proposto).

ART. 18.

(Applicazione delle misure di prevenzionepatrimoniali. Morte del proposto).

1. Le misure di prevenzione personali epatrimoniali possono essere richieste eapplicate disgiuntamente e, per le misuredi prevenzione patrimoniali, indipenden-temente dalla pericolosità sociale del sog-getto proposto per la loro applicazione almomento della richiesta della misura diprevenzione.

1. Identico.

2. Le misure di prevenzione patrimo-niali possono essere disposte anche in casodi morte del soggetto proposto per la loroapplicazione. In tal caso il procedimentoprosegue nei confronti degli eredi o co-munque degli aventi causa.

2. Identico.

3. Il procedimento di prevenzione pa-trimoniale può essere iniziato anche incaso di morte del soggetto nei confrontidel quale potrebbe essere disposta la con-fisca; in tal caso la richiesta di applica-zione della misura di prevenzione puòessere proposta nei riguardi dei successoria titolo universale o particolare entro iltermine di cinque anni dal decesso.

3. Il procedimento di prevenzione pa-trimoniale può essere iniziato anche incaso di morte del soggetto nei confrontidel quale potrebbe essere disposta la con-fisca; in tal caso la richiesta di applica-zione della misura di prevenzione puòessere proposta nei riguardi dei successoria titolo universale o particolare entro iltermine di cinque anni dal decesso nonchénei riguardi di coloro che nell’ultimo quin-quennio hanno convissuto con il soggettodeceduto e nei confronti delle personefisiche o giuridiche, società, consorzi odassociazioni, del cui patrimonio il soggettodeceduto risultava poter disporre in tuttoo in parte, direttamente o indirettamente.Il tribunale provvede, in tali casi, ai sensidell’articolo 26.

4. Il procedimento di prevenzione pa-trimoniale può essere iniziato o proseguitoanche in caso di assenza, residenza odimora all’estero della persona alla qualepotrebbe applicarsi la misura di preven-zione, su proposta dei soggetti di cuiall’articolo 17 competenti per il luogo diultima dimora dell’interessato, relativa-mente ai beni che si ha motivo di ritenereche siano il frutto di attività illecite o necostituiscano il reimpiego.

4. Identico.

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5. Agli stessi fini il procedimento puòessere iniziato o proseguito allorché lapersona è sottoposta ad una misura disicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

5. Identico.

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ART. 19.

(Indagini patrimoniali).

ART. 19.

(Indagini patrimoniali).

1. I soggetti di cui all’articolo 17,commi 1 e 2, procedono, anche a mezzodella guardia di finanza o della poliziagiudiziaria, ad indagini sul tenore di vita,sulle disponibilità finanziarie e sul patri-monio dei soggetti indicati all’articolo 16nei cui confronti possa essere proposta lamisura di prevenzione della sorveglianzaspeciale della pubblica sicurezza con osenza divieto od obbligo di soggiorno,nonché, avvalendosi della guardia di fi-nanza o della polizia giudiziaria, ad inda-gini sull’attività economica facente capoagli stessi soggetti allo scopo anche diindividuare le fonti di reddito.

1. Identico.

2. I soggetti di cui al comma 1 accer-tano, in particolare, se dette persone sianotitolari di licenze, di autorizzazioni, diconcessioni o di abilitazioni all’esercizio diattività imprenditoriali e commerciali,comprese le iscrizioni ad albi professionalie pubblici registri, se beneficiano di con-tributi, finanziamenti o mutui agevolati edaltre erogazioni dello stesso tipo, comun-que denominate, concesse o erogate daparte dello Stato, degli enti pubblici odell’Unione europea.

2. Identico.

3. Le indagini sono effettuate anche neiconfronti del coniuge, dei figli e di coloroche nell’ultimo quinquennio hanno con-vissuto con i soggetti indicati al comma 1nonché nei confronti delle persone fisicheo giuridiche, società, consorzi od associa-zioni, del cui patrimonio i soggetti mede-simi risultano poter disporre in tutto o inparte, direttamente o indirettamente.

3. Identico.

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4. I soggetti di cui all’articolo 17,commi 1 e 2, possono richiedere, diretta-mente o a mezzo di ufficiali o agenti dipolizia giudiziaria, ad ogni ufficio dellapubblica amministrazione, ad ogni entecreditizio nonché alle imprese, società edenti di ogni tipo informazioni e copia delladocumentazione ritenuta utile ai fini delleindagini nei confronti dei soggetti di cui aicommi 1, 2 e 3. Previa autorizzazione delprocuratore della Repubblica o del giudiceprocedente, gli ufficiali di polizia giudizia-ria possono procedere al sequestro delladocumentazione con le modalità di cui agliarticoli 253, 254, e 255 del codice diprocedura penale.

4. I soggetti di cui all’articolo 17,commi 1 e 2, possono richiedere, diretta-mente o a mezzo di ufficiali o agenti dipolizia giudiziaria, ad ogni ufficio dellapubblica amministrazione, ad ogni entecreditizio nonché alle imprese, società edenti di ogni tipo informazioni e copia delladocumentazione ritenuta utile ai fini delleindagini nei confronti dei soggetti di cui aicommi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere,senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema diinterscambio flussi dati (SID) dell’Agenziadelle entrate e richiedere quanto ritenutoutile ai fini delle indagini. Previa autoriz-zazione del procuratore della Repubblicao del giudice procedente, gli ufficiali dipolizia giudiziaria possono procedere alsequestro della documentazione con lemodalità di cui agli articoli 253, 254, e 255del codice di procedura penale.

5. Nel corso del procedimento per l’ap-plicazione di una delle misure di preven-zione iniziato nei confronti delle personeindicate nell’articolo 16, il tribunale, ovenecessario, può procedere ad ulteriori in-dagini oltre quelle già compiute a normadei commi che precedono.

5. Identico.

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ART. 20.

(Sequestro).

ART. 20.

(Sequestro).

1. Il tribunale, anche d’ufficio, ordinacon decreto motivato il sequestro deibeni dei quali la persona nei cui con-fronti è iniziato il procedimento risultapoter disporre, direttamente o indiretta-mente, quando il loro valore risulta spro-porzionato al reddito dichiarato o all’at-tività economica svolta ovvero quando,sulla base di sufficienti indizi, si hamotivo di ritenere che gli stessi siano ilfrutto di attività illecite o ne costituiscanoil reimpiego.

1. Il tribunale, anche d’ufficio, ordinacon decreto motivato il sequestro dei benidei quali la persona nei cui confronti èstata presentata la proposta risulta poterdisporre, direttamente o indirettamente,quando il loro valore risulta sproporzio-nato al reddito dichiarato o all’attivitàeconomica svolta ovvero quando, sullabase di sufficienti indizi, si ha motivo diritenere che gli stessi siano il frutto diattività illecite o ne costituiscano il reim-piego ovvero dispone le misure di cui agliartt. 34 e 34-bis ove ne ricorrano i pre-supposti ivi previsti.

2. Il sequestro è revocato dal tribunalequando è respinta la proposta di applica-zione della misura di prevenzione oquando risulta che esso ha per oggettobeni di legittima provenienza o dei qualil’indiziato non poteva disporre diretta-mente o indirettamente.

2. Il sequestro è revocato dal tribunalequando risulta che esso ha per oggettobeni di legittima provenienza o dei qualil’indiziato non poteva disporre diretta-mente o indirettamente o in ogni altrocaso in cui è respinta la proposta diapplicazione della misura di prevenzionepatrimoniale. Il tribunale ordina le tra-scrizioni e le annotazioni consequenzialinei pubblici registri, nei libri sociali e nelregistro delle imprese.

3. L’eventuale revoca del provvedi-mento non preclude l’utilizzazione ai finifiscali degli elementi acquisiti nel corsodegli accertamenti svolti ai sensi dell’arti-colo 19.

3. Identico.

4. Il decreto di sequestro e il provve-dimento di revoca, anche parziale, delsequestro sono comunicati, anche in viatelematica, all’Agenzia subito dopo la loroesecuzione.

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ART. 21.

(Esecuzione del sequestro).

ART. 21.

(Esecuzione del sequestro).

1. Il sequestro è eseguito con le mo-dalità previste dall’articolo 104 del decretolegislativo 28 luglio 1989, n. 271. L’uffi-ciale giudiziario, eseguite le formalità ivipreviste, procede all’apprensione materialedei beni e all’immissione dell’amministra-tore giudiziario nel possesso degli stessi,anche se gravati da diritti reali o personalidi godimento, con l’assistenza obbligatoriadella polizia giudiziaria.

1. Il sequestro è eseguito con le mo-dalità previste dall’articolo 104 del decretolegislativo 28 luglio 1989 n. 271. La poliziagiudiziaria, eseguite le formalità ivi previ-ste, procede all’apprensione materiale deibeni e all’immissione dell’amministratoregiudiziario nel possesso degli stessi, anchese gravati da diritti reali o personali digodimento, con l’assistenza, ove occorra,dell’ufficiale giudiziario.

2. Il tribunale, ove gli occupanti non viprovvedano spontaneamente, ordina losgombero degli immobili occupati senzatitolo ovvero sulla scorta di titolo privo didata certa anteriore al sequestro mediantel’ausilio della forza pubblica.

2. Il giudice delegato alla procedura aisensi dell’articolo 35, comma 1, sentitol’amministratore giudiziario, valutate leeventuali istanze degli occupanti, ove que-sti non vi provvedano spontaneamente,ordina lo sgombero degli immobili occu-pati senza titolo ovvero sulla scorta dititolo privo di data certa anteriore alsequestro mediante l’ausilio della forzapubblica.

3. Il rimborso delle spese postali edell’indennità di trasferta spettante all’uf-ficiale giudiziario è regolato dalla legge 7febbraio 1979, n. 59.

3. Identico.

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ART. 22.

(Provvedimento d’urgenza).

ART. 22.

(Provvedimento d’urgenza).

1. Quando vi sia concreto pericolo chei beni di cui si prevede debba esseredisposta la confisca vengano dispersi, sot-tratti od alienati, i soggetti di cui all’ar-ticolo 17, commi 1 e 2 possono, unita-mente alla proposta, richiedere al presi-dente del tribunale competente per l’ap-plicazione della misura di prevenzione didisporre anticipatamente il sequestro deibeni prima della fissazione dell’udienza.Il presidente del tribunale provvede condecreto motivato entro cinque giornidalla richiesta. Il sequestro eventualmentedisposto perde efficacia se non convali-dato dal tribunale entro trenta giornidalla proposta.

1. Quando vi sia concreto pericolo chei beni di cui si prevede debba esseredisposta la confisca vengano dispersi, sot-tratti od alienati, i soggetti di cui all’arti-colo 17, commi 1 e 2 possono, unitamentealla proposta, richiedere al presidente deltribunale competente per l’applicazionedella misura di prevenzione di disporreanticipatamente il sequestro dei beniprima della fissazione dell’udienza. Il pre-sidente del tribunale provvede con decretomotivato entro cinque giorni dalla richie-sta anche in mancanza del parere di cuiall’articolo 5-bis. Il sequestro eventual-mente disposto perde efficacia se nonconvalidato dal tribunale entro trentagiorni dalla proposta previo parere delProcuratore distrettuale ai sensi dell’arti-colo 5-bis.

2. Nel corso del procedimento, a ri-chiesta dei soggetti di cui al comma 1 odegli organi incaricati di svolgere ulterioriindagini a norma dell’articolo 19, comma5, nei casi di particolare urgenza il seque-stro è disposto dal presidente del tribunalecon decreto motivato e perde efficacia senon è convalidato dal tribunale nei diecigiorni successivi. Analogamente si procedese, nel corso del procedimento, anche susegnalazione dell’amministratore giudizia-rio, emerge l’esistenza di altri beni chepotrebbero formare oggetto di confisca.

2. Identico.

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ART. 23.

(Procedimento applicativo).

ART. 23.

(Procedimento applicativo).

1. Salvo che sia diversamente disposto,al procedimento per l’applicazione di unamisura di prevenzione patrimoniale siapplicano, in quanto compatibili, le di-sposizioni dettate dal titolo I, capo II,sezione I.

1. Identico.

2. I terzi che risultino proprietari ocomproprietari dei beni sequestrati, neitrenta giorni successivi all’esecuzione delsequestro, sono chiamati dal tribunale adintervenire nel procedimento con decretomotivato che contiene la fissazione del-l’udienza in camera di consiglio.

2. Identico.

3. All’udienza gli interessati possonosvolgere le loro deduzioni con l’assistenzadi un difensore, nonché chiedere l’acqui-sizione di ogni elemento utile ai fini delladecisione sulla confisca. Se non ricorrel’ipotesi di cui all’articolo 24 il tribunaleordina la restituzione dei beni ai pro-prietari.

3. Identico.

4. Il comma 2 si applica anche neiconfronti dei terzi che vantano diritti realio personali di godimento sui beni in se-questro. Se non ricorre l’ipotesi di cuiall’articolo 26, per la liquidazione deirelativi diritti si applicano le disposizionidi cui al titolo IV.

4. Il comma 2 si applica anche neiconfronti dei terzi che vantano diritti realidi godimento o di garanzia sui beni insequestro. Se non ricorre l’ipotesi di cuiall’articolo 26, per la liquidazione deirelativi diritti si applicano le disposizionidi cui al titolo IV.

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ART. 24.

(Confisca).

ART. 24.

(Confisca).

1. Il tribunale dispone la confisca deibeni sequestrati di cui la persona nei cuiconfronti è instaurato il procedimento nonpossa giustificare la legittima provenienzae di cui, anche per interposta personafisica o giuridica, risulti essere titolare oavere la disponibilità a qualsiasi titolo invalore sproporzionato al proprio reddito,dichiarato ai fini delle imposte sul reddito,o alla propria attività economica, nonchédei beni che risultino essere frutto diattività illecite o ne costituiscano il reim-piego.

1. Il tribunale dispone la confisca deibeni sequestrati di cui la persona nei cuiconfronti è instaurato il procedimento nonpossa giustificare la legittima provenienzae di cui, anche per interposta personafisica o giuridica, risulti essere titolare oavere la disponibilità a qualsiasi titolo invalore sproporzionato al proprio reddito,dichiarato ai fini delle imposte sul reddito,o alla propria attività economica, nonchédei beni che risultino essere frutto diattività illecite o ne costituiscano il reim-piego. In ogni caso il proposto non puògiustificare la legittima provenienza deibeni adducendo che il denaro utilizzatoper acquistarli sia provento o reimpiegodell’evasione fiscale, anche se oggetto dicondono o di definizione anticipata delcontenzioso tributario. Se il tribunale nondispone la confisca può applicare anched’ufficio le misure di cui agli artt. 34 e34-bis ove ne ricorrano i presupposti iviprevisti.

2. Il provvedimento di sequestro perdeefficacia se il tribunale non deposita ildecreto che pronuncia la confisca entro unanno e sei mesi dalla data di immissionein possesso dei beni da parte dell’ammi-nistratore giudiziario. Nel caso di indaginicomplesse o compendi patrimoniali rile-vanti, tale termine può essere prorogatocon decreto motivato del tribunale perperiodi di sei mesi e per non più di duevolte. Ai fini del computo dei terminisuddetti e di quello previsto dall’articolo22, comma 1, si tiene conto delle cause disospensione dei termini di durata dellacustodia cautelare, previste dal codice diprocedura penale, in quanto compatibili. Iltermine resta sospeso per il tempo neces-sario per l’espletamento di accertamentiperitali sui beni dei quali la persona neicui confronti è iniziato il procedimentorisulta poter disporre, direttamente o in-direttamente.

2. Il provvedimento di sequestro perdeefficacia se il tribunale non deposita ildecreto che pronuncia la confisca entro unanno e sei mesi dalla data di immissionein possesso dei beni da parte dell’ammi-nistratore giudiziario. Nel caso di indaginicomplesse o compendi patrimoniali rile-vanti, tale termine può essere prorogatocon decreto motivato del tribunale perperiodi di sei mesi e per non più di duevolte. Ai fini del computo dei terminisuddetti e di quello previsto dall’articolo22, comma 1, si tiene conto delle cause disospensione dei termini di durata dellacustodia cautelare, previste dal codice diprocedura penale, in quanto compatibili. Iltermine resta sospeso per il tempo neces-sario per l’espletamento di accertamentiperitali sui beni dei quali la persona neicui confronti è iniziato il procedimentorisulta poter disporre, direttamente o in-direttamente, per il tempo necessario perla decisione definitiva su istanza di ricu-sazione presentata dal difensore nonchéper il tempo decorrente dalla morte del

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proposto, intervenuta durante il procedi-mento, fino alla identificazione ed allacitazione dei soggetti previsti dall’articolo18, comma 2, e durante la pendenza deltermine per il deposito del decreto con-clusivo del procedimento.

3. Il sequestro e la confisca possonoessere adottati, su richiesta dei soggetti dicui all’articolo 17, commi 1 e 2, quandone ricorrano le condizioni, anche dopol’applicazione di una misura di preven-zione personale. Sulla richiesta provvedelo stesso tribunale che ha disposto lamisura di prevenzione personale, con leforme previste per il relativo procedi-mento e rispettando le disposizioni delpresente titolo.

3. Identico.

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ART. 25.

(Sequestro e confisca per equivalente).

ART. 25.

(Sequestro e confisca per equivalente).

1. Se la persona nei cui confronti èproposta la misura di prevenzione di-sperde, distrae, occulta o svaluta i beni alfine di eludere l’esecuzione dei provvedi-menti di sequestro o di confisca su di essi,il sequestro e la confisca hanno ad oggettodenaro o altri beni di valore equivalente.Analogamente si procede quando i beninon possono essere confiscati in quantotrasferiti legittimamente, prima dell’esecu-zione del sequestro, a terzi in buona fede.

Articolo identico.

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ART. 26.

(Intestazione fittizia).

ART. 26.

(Intestazione fittizia).

1. Quando accerta che taluni beni sonostati fittiziamente intestati o trasferiti aterzi, con il decreto che dispone la con-fisca il giudice dichiara la nullità deirelativi atti di disposizione.

Articolo identico.

2. Ai fini di cui al comma 1, fino aprova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni,anche a titolo oneroso, effettuati nei dueanni antecedenti la proposta della misuradi prevenzione nei confronti dell’ascen-dente, del discendente, del coniuge o dellapersona stabilmente convivente, nonchédei parenti entro il sesto grado e degliaffini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, atitolo gratuito o fiduciario, effettuati neidue anni antecedenti la proposta dellamisura di prevenzione.

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CAPO II

LE IMPUGNAZIONI

CAPO II

LE IMPUGNAZIONI

ART. 27.

(Comunicazioni e impugnazioni).

ART. 27.

(Comunicazioni e impugnazioni).

1. I provvedimenti con i quali il tribu-nale dispone la confisca dei beni seque-strati, la revoca del sequestro ovvero larestituzione della cauzione o la liberazionedelle garanzie o la confisca della cauzioneo la esecuzione sui beni costituiti in ga-ranzia sono comunicati senza indugio alprocuratore generale presso la corte diappello, al procuratore della Repubblica eagli interessati.

1. Identico.

2. Per le impugnazioni contro dettiprovvedimenti si applicano le disposizionipreviste dall’articolo 10. I provvedimentiche dispongono la confisca dei beni se-questrati, la confisca della cauzione ol’esecuzione sui beni costituiti in garanziadiventano esecutivi con la definitività dellerelative pronunce.

2. Identico.

2-bis. La corte di appello annulla ildecreto di primo grado qualora riconoscache il tribunale era incompetente territo-rialmente e l’incompetenza è stata ripro-posta nei motivi di impugnazione ed or-dina la trasmissione degli atti al procura-tore distrettuale competente; la declarato-ria di incompetenza non producel’inefficacia degli elementi già acquisiti. Siapplica l’articolo 7, comma 13.

2-ter. Le disposizioni del comma pre-cedente si applicano anche qualora laproposta non sia stata avanzata dal pro-curatore della Repubblica o dal questore odagli altri soggetti legittimati ai sensi del-l’articolo 5 e l’eccezione sia stata ripropo-sta nei motivi di impugnazione.

2-quater. In caso di conferma ancheparziale del decreto impugnato la corte diappello pone a carico della parte che haproposto l’impugnazione il pagamentodelle spese processuali.

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2-quinquies. Se la corte di appello, inriforma della decisione del tribunale, di-spone il sequestro, si applicano, in quantocompatibili, le norme sulla applicazionedelle misure di prevenzione patrimoniali esull’amministrazione dei beni di cui alpresente decreto.

3. I provvedimenti del tribunale chedispongono la revoca del sequestro diven-gono esecutivi dieci giorni dopo la comu-nicazione alle parti, salvo che il pubblicoministero, entro tale termine, ne chieda lasospensione alla corte di appello. In talcaso, se la corte entro dieci giorni dallasua presentazione non accoglie la richie-sta, il provvedimento diventa esecutivo;altrimenti la esecutività resta sospesa finoa quando nel procedimento di prevenzionesia intervenuta pronuncia definitiva inordine al sequestro. Il provvedimento che,accogliendo la richiesta del pubblico mi-nistero, sospende l’esecutività può esserein ogni momento revocato dal giudice cheprocede.

3. Identico.

3-bis. I provvedimenti della corte diappello che, in riforma del decreto diconfisca emesso dal tribunale, dispongonola revoca del sequestro divengono esecutividieci giorni dopo la comunicazione alleparti, salvo che il procuratore generale,entro tale termine, ne chieda la sospen-sione alla medesima corte di appello. Intal caso, se la corte entro dieci giorni dallasua presentazione non accoglie la richie-sta, il provvedimento diventa esecutivo;altrimenti la esecutività resta sospesa finoa quando nel procedimento di prevenzionesia intervenuta pronuncia definitiva.

4. In caso di impugnazione, il cancel-liere presso il giudice investito del gravamedà immediata notizia al tribunale che haemesso il provvedimento della definitivitàdella pronuncia.

4. Identico.

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4-bis. Il procuratore della Repubblica,senza ritardo, trasmette il proprio fasci-colo al procuratore generale presso lacorte di appello competente per il giudiziodi secondo grado. Al termine del proce-dimento di primo grado il procuratoredella Repubblica forma un fascicolo nelquale vengono raccolti tutti gli elementiinvestigativi e probatori eventualmente so-pravvenuti dopo la decisione del tribunale.Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sonoportati immediatamente a conoscenzadelle parti, mediante deposito nella segre-teria del procuratore generale, salvi i casiin cui il procuratore della Repubblicarichieda, per giustificati motivi, che glistessi rimangano segreti.

5. Dopo l’esercizio dell’azione di pre-venzione, e comunque quando il pubblicoministero lo autorizza, gli esiti delle inda-gini patrimoniali sono trasmessi al com-petente nucleo di polizia tributaria dellaGuardia di finanza a fini fiscali.

5. Identico.

6. In caso di appello, il provvedimentodi confisca perde efficacia se la corted’appello non si pronuncia entro un annoe sei mesi dal deposito del ricorso. Siapplica l’articolo 24, comma 2.

6. Identico.

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CAPO III

LA REVOCAZIONE DELLA CONFISCA

CAPO III

LA REVOCAZIONE DELLA CONFISCA

ART. 28.

(Revocazione della confisca).

ART. 28.

(Revocazione della confisca).

1. La revocazione della decisione defi-nitiva sulla confisca di prevenzione puòessere richiesta, nelle forme previste dal-l’articolo 630 del codice di procedurapenale:

1. La revocazione della decisione defi-nitiva sulla confisca di prevenzione puòessere richiesta, nelle forme previste dagliarticoli 630 e seguenti del codice di pro-cedura penale, in quanto compatibili, allacorte d’appello individuata secondo i cri-teri di cui all’articolo 11 dello stessocodice:

a) in caso di scoperta di prove nuovedecisive, sopravvenute alla conclusione delprocedimento;

a) identica;

b) quando i fatti accertati con sen-tenze penali definitive, sopravvenute o co-nosciute in epoca successiva alla conclu-sione del procedimento di prevenzione,escludano in modo assoluto l’esistenza deipresupposti di applicazione della confisca;

b) identica;

c) quando la decisione sulla confiscasia stata motivata, unicamente o in mododeterminante, sulla base di atti ricono-sciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero diun fatto previsto dalla legge come reato.

c) identica.

2. In ogni caso, la revocazione puòessere richiesta solo al fine di dimostrareil difetto originario dei presupposti perl’applicazione della misura.

2. Identico.

3. La richiesta di revocazione è propo-sta, a pena di inammissibilità, entro seimesi dalla data in cui si verifica uno deicasi di cui al comma 1, salvo che l’inte-ressato dimostri di non averne avuto co-noscenza per causa a lui non imputabile.

3. Identico.

4. Quando accoglie la richiesta di re-vocazione, la corte d’appello trasmette gliatti al tribunale che ha disposto la confiscaaffinché provveda, ove del caso, ai sensidell’articolo 46.

4. Quando accoglie la richiesta di re-vocazione, la corte di appello provvede,ove del caso, ai sensi dell’articolo 46.

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CAPO IV

RAPPORTI CONI PROCEDIMENTI PENALI

CAPO IV

RAPPORTI CONI PROCEDIMENTI PENALI

ART. 29.

(Indipendenza dall’eserciziodell’azione penale).

ART. 29.

(Indipendenza dall’eserciziodell’azione penale).

1. L’azione di prevenzione può essereesercitata anche indipendentemente dal-l’esercizio dell’azione penale.

Articolo identico.

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ART. 30.

(Rapporti con sequestro e confisca dispostiin seno a procedimenti penali).

ART. 30.

(Rapporti con sequestro e confisca dispostiin seno a procedimenti penali).

1. Il sequestro e la confisca di preven-zione possono essere disposti anche inrelazione a beni già sottoposti a sequestroin un procedimento penale. In tal caso lacustodia giudiziale dei beni sequestrati nelprocesso penale viene affidata all’ammini-stratore giudiziario, il quale provvede allagestione dei beni stessi ai sensi del titoloIII. Questi comunica al giudice del proce-dimento penale, previa autorizzazione deltribunale che ha disposto la misura diprevenzione, copia delle relazioni periodi-che. In caso di revoca del sequestro o dellaconfisca di prevenzione, il giudice delprocedimento penale provvede alla no-mina di un nuovo custode, salvo cheritenga di confermare l’amministratore.Nel caso previsto dall’articolo 104-bis disp.att. c.p.p., l’amministratore giudiziario no-minato nel procedimento penale proseguela propria attività nel procedimento diprevenzione, salvo che il tribunale, condecreto motivato e sentita l’Agenzia na-zionale per l’amministrazione e la desti-nazione dei beni sequestrati e confiscatialla criminalità organizzata, di seguito de-nominata « Agenzia », non provveda allasua revoca e sostituzione.

1. Il sequestro e la confisca di preven-zione possono essere disposti anche inrelazione a beni già sottoposti a sequestroin un procedimento penale. In tal caso ibeni sequestrati nel processo penale sonoaffidati all’amministratore giudiziario, ilquale provvede alla gestione dei beni stessiai sensi del titolo III. Questi comunica algiudice del procedimento penale, previaautorizzazione del tribunale che ha dispo-sto la misura di prevenzione, copia dellerelazioni periodiche. In caso di revoca delsequestro o della confisca di prevenzione,il giudice del procedimento penale prov-vede alla nomina di un nuovo ammini-stratore giudiziario, salvo che ritenga diconfermare quello già nominato nel pro-cedimento di prevenzione. Nel caso pre-visto dall’articolo 104-bis disp. att. c.p.p.,l’amministratore giudiziario nominato nelprocedimento penale prosegue la propriaattività nel procedimento di prevenzione,salvo che il tribunale, con decreto moti-vato e sentita l’Agenzia nazionale perl’amministrazione e la destinazione deibeni sequestrati e confiscati alla crimina-lità organizzata, di seguito denominata« Agenzia » non provveda alla revoca.

2. Nel caso previsto dal comma 1,primo periodo, se la confisca definitiva diprevenzione interviene prima della sen-tenza irrevocabile di condanna che di-spone la confisca dei medesimi beni insede penale, si procede in ogni caso allagestione, vendita, assegnazione o destina-zione ai sensi del titolo III. Il giudice, ovesuccessivamente disponga la confisca insede penale, dichiara la stessa già eseguitain sede di prevenzione.

2. Identico.

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3. Se la sentenza irrevocabile di con-danna che dispone la confisca intervieneprima della confisca definitiva di preven-zione, il tribunale, ove successivamentedisponga la confisca di prevenzione, di-chiara la stessa già eseguita in sede penale.

3. Se la sentenza irrevocabile di con-danna che dispone la confisca intervieneprima della confisca definitiva di preven-zione, il tribunale, ove abbia disposto ilsequestro, e sia ancora in corso il proce-dimento di prevenzione, dichiara, con de-creto, che la stessa è stata già eseguita insede penale.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, inogni caso la successiva confisca viene tra-scritta, iscritta o annotata ai sensi dell’ar-ticolo 21.

4. Identico.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e2 si applicano anche nel caso in cui ilsequestro disposto nel corso di un giudiziopenale sopravvenga al sequestro o allaconfisca di prevenzione.

5. Identico.

6. Nel caso previsto dall’articolo 104-bis disp. att. c.p.p., i compiti del giudicedelegato alla procedura di cui al titolo IIIvengono svolti nel corso di tutto il proce-dimento penale dal giudice che ha emessoil decreto di sequestro; se l’autorità giu-diziaria che ha emesso il decreto di se-questro è in composizione collegiale, pro-cede alla nomina di un giudice delegato aisensi e per gli effetti dell’articolo 35,comma 1.

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ART. 30-bis.

(Norme applicabili ai sequestri e alleconfische disposti nell’ambito di procedi-

menti penali).

Nei procedimenti penali nei quali èdisposto il sequestro e la confisca di benio aziende, il giudice che dispone il seque-stro nomina un amministratore giudiziarioai fini della gestione e si applicano lenorme di cui al libro I, titolo III e titoloIV, e di cui al libro III, titolo II.

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CAPO V

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRI-MONIALI DIVERSE DALLA CONFISCA

CAPO V

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRI-MONIALI DIVERSE DALLA CONFISCA

ART. 31.

(Cauzione. Garanzie reali).

ART. 31.

(Cauzione. Garanzie reali).

1. Il tribunale, con l’applicazione dellamisura di prevenzione, dispone che lapersona sottoposta a tale misura versipresso la cassa delle ammende unasomma, a titolo di cauzione, di entità che,tenuto conto anche delle sue condizionieconomiche e dei provvedimenti adottati anorma dell’articolo 22, costituisca un’effi-cace remora alla violazione delle prescri-zioni imposte.

1. Identico.

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9,il tribunale può imporre alla personadenunciata, in via provvisoria e qualora neravvisi l’opportunità, le prescrizioni previ-ste dall’articolo 8, commi 3 e 4. Con ilprovvedimento, il tribunale può imporre lacauzione di cui al comma 1.

2. Identico.

3. Il deposito può essere sostituito, suistanza dell’interessato, dalla presenta-zione di idonee garanzie reali. Il tribunaleprovvede circa i modi di custodia dei benidati in pegno e dispone, riguardo ai beniimmobili, che il decreto con il qualeaccogliendo l’istanza dell’interessato è di-sposta l’ipoteca legale sia trascritto pressol’ufficio delle conservatorie dei registriimmobiliari del luogo in cui i beni mede-simi si trovano. Le spese relative allegaranzie reali previste dal presente commasono anticipate dall’interessato ai sensidell’articolo 39 delle disposizioni di attua-zione del codice di procedura civile ap-provate con R.D. 18 dicembre 1941,n. 1368.

3. Il deposito può essere sostituito, suistanza dell’interessato, dalla presenta-zione di idonee garanzie reali. Il tribunaleprovvede circa i modi di custodia dei benidati in pegno e dispone, riguardo ai beniimmobili, che il decreto con il qualeaccogliendo l’istanza dell’interessato è di-sposta l’ipoteca legale sia trascritto pressol’ufficio delle conservatorie dei registriimmobiliari del luogo in cui i beni mede-simi si trovano. Le spese relative allegaranzie reali previste dal presente commasono anticipate dall’interessato secondo lemodalità stabilite dal tribunale. Il tribu-nale può disporre, in relazione alle con-dizioni economiche della persona sottopo-sta alla misura di prevenzione, che lacauzione sia pagata in rate mensili.

4. Quando sia cessata l’esecuzione dellamisura di prevenzione o sia rigettata laproposta, il tribunale dispone con decretola restituzione del deposito o la libera-zione della garanzia.

4. Identico.

Camera dei Deputati — 63 — Senato della Repubblica

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5. Le misure patrimoniali cautelari pre-viste dal presente articolo mantengono laloro efficacia per tutta la durata dellamisura di prevenzione e non possonoessere revocate, neppure in parte, se nonper comprovate gravi necessità personali ofamiliari.

5. Identico.

Camera dei Deputati — 64 — Senato della Repubblica

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ART. 32.

(Confisca della cauzione).

ART. 32.

(Confisca della cauzione).

1. In caso di violazione degli obblighi odei divieti derivanti dall’applicazione dellamisura di prevenzione, il tribunale disponela confisca della cauzione oppure che siproceda ad esecuzione sui beni costituiti ingaranzia, sino a concorrenza dell’ammon-tare della cauzione. Per l’esecuzione, acura del cancelliere, si osservano le dispo-sizioni dei primi due titoli del libro terzodel codice di procedura civile in quantoapplicabili, ed escluse, riguardo ai benicostituiti in garanzia, le formalità del pi-gnoramento.

Articolo identico.

2. Qualora, emesso il provvedimento dicui al comma 1, permangano le condizioniche giustificarono la cauzione, il tribunale,su richiesta del procuratore della Repub-blica o del questore e con le forme pre-viste per il procedimento di prevenzione,dispone che la cauzione sia rinnovata,anche per somma superiore a quella ori-ginaria.

3. Le spese relative all’esecuzione pre-vista dal comma 1 sono anticipate dalloStato.

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ART. 33.

(L’amministrazione giudiziariadei beni personali).

ART. 33.

(L’amministrazione giudiziariadei beni personali).

1. Nei confronti dei soggetti indicatinell’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e),f), g) ed h) il tribunale può aggiungere aduna delle misure di prevenzione previstedall’articolo 6, quella dell’amministrazionegiudiziaria dei beni personali, esclusiquelli destinati all’attività professionale oproduttiva, quando ricorrono sufficientiindizi che la libera disponibilità dei me-desimi agevoli comunque la condotta, ilcomportamento o l’attività socialmente pe-ricolosa.

Articolo identico.

2. Il tribunale può applicare soltantol’amministrazione giudiziaria se ritieneche essa sia sufficiente ai fini della tuteladella collettività.

3. L’amministrazione giudiziaria puòessere imposta per un periodo non ecce-dente i 5 anni. Alla scadenza può essererinnovata se permangono le condizioni inbase alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento con cui applical’amministrazione giudiziaria dei beni ilgiudice nomina l’amministratore giudizia-rio di cui all’articolo 35.

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ART. 34.

(L’amministrazione giudiziaria dei beniconnessi ad attività economiche).

Art. 34.1

(L’amministrazione giudiziaria dei beniconnessi ad attività economiche e delle

aziende).

1. Quando, a seguito degli accertamentidi cui all’articolo 19 o di quelli compiutiper verificare i pericoli di infiltrazione daparte della delinquenza di tipo mafioso,ricorrono sufficienti indizi per ritenereche l’esercizio di determinate attività eco-nomiche, comprese quelle imprenditoriali,sia direttamente o indirettamente sottopo-sto alle condizioni di intimidazione o diassoggettamento previste dall’articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolarel’attività delle persone nei confronti dellequali è stata proposta o applicata unamisura di prevenzione, ovvero di personesottoposte a procedimento penale per ta-luno dei delitti di cui all’articolo 4, comma1, lettere a) e b), e non ricorrono ipresupposti per l’applicazione delle misuredi prevenzione, il procuratore della Re-pubblica presso il tribunale del capoluogodi distretto ove dimora la persona, ilquestore o il direttore della Direzioneinvestigativa antimafia possono richiedereal tribunale competente per l’applicazionedelle misure di prevenzione nei confrontidelle persone sopraindicate, di disporreulteriori indagini e verifiche, da compiersianche a mezzo della Guardia di finanza odella polizia giudiziaria, sulle predette at-tività, nonché l’obbligo, nei confronti di chiha la proprietà o la disponibilità, a qual-siasi titolo, di beni o altre utilità di valorenon proporzionato al proprio reddito oalla propria capacità economica, di giusti-ficarne la legittima provenienza.

1. Quando, a seguito degli accertamentidi cui all’articolo 19 o di quelli compiutiper verificare i pericoli di infiltrazionemafiosa previsti dall’articolo 92, sussistonosufficienti indizi per ritenere che il liberoesercizio di determinate attività economi-che, comprese quelle a carattere impren-ditoriale, agevoli l’attività di persone neiconfronti delle quali è stata proposta oapplicata una misura di prevenzione per-sonale o patrimoniale previste dagli arti-coli 16 e 24, ovvero di persone sottopostea procedimento penale per taluno deidelitti di cui all’articolo 4, comma 1,lettere a), b) ed l), e non ricorrono ipresupposti per l’applicazione delle misuredi prevenzione patrimoniali di cui al CapoI, il tribunale competente per l’applica-zione delle misure di prevenzione neiconfronti delle persone sopraindicate di-spone l’amministrazione giudiziaria delleaziende o dei beni utilizzabili, diretta-mente o indirettamente, per lo svolgimentodelle predette attività economiche, su pro-posta dei soggetti di cui al comma 1dell’articolo 17.

1 Il testo del nuovo articolo 34 è stato totalmente messo in neretto poiché si intende completamente

sostitutivo di quello vigente, nonostante in alcune disposizioni i testi corrispondano.

Camera dei Deputati — 67 — Senato della Repubblica

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2. Quando ricorrono sufficienti ele-menti per ritenere che il libero eserciziodelle attività economiche di cui al comma1 agevoli l’attività delle persone nei con-fronti delle quali è stata proposta o ap-plicata una misura di prevenzione, ovverodi persone sottoposte a procedimento pe-nale per taluno dei delitti previsti dagliarticoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e648-ter del codice penale, il tribunale di-spone l’amministrazione giudiziaria deibeni utilizzabili, direttamente o indiretta-mente, per lo svolgimento delle predetteattività.

2. L’amministrazione giudiziaria deibeni è adottata per un periodo non supe-riore a un anno e può essere rinnovata persei mesi e per non più di due volte, arichiesta del pubblico ministero o d’ufficio,se permangono le condizioni in base allequali è stata applicata.

3. L’amministrazione giudiziaria deibeni è adottata per un periodo non supe-riore a sei mesi e può essere rinnovata, perun periodo non superiore complessiva-mente a dodici mesi, a richiesta dell’au-torità proponente, del pubblico ministeroo del giudice delegato, se permangono lecondizioni in base alle quali è stata ap-plicata.

3. Con il provvedimento di cui alcomma 1, il tribunale nomina il giudicedelegato e l’amministratore giudiziario, ilquale esercita tutte le facoltà spettanti aititolari dei diritti sui beni e sulle aziendeoggetto della misura. Nel caso di impreseesercitate in forma societaria, l’ammini-stratore giudiziario può esercitare i poterispettanti agli organi di amministrazione eagli altri organi sociali secondo le modalitàstabilite dal tribunale, tenuto conto delleesigenze di prosecuzione dell’attività d’im-presa.

4. Con il provvedimento di cui alcomma 2, il tribunale nomina il giudicedelegato e l’amministratore giudiziario.

4. Il provvedimento di cui al comma 1è eseguito sui beni aziendali con l’immis-sione in possesso dell’amministratore econ l’iscrizione nel registro tenuto dallacamera di commercio presso il quale èiscritta l’impresa. Qualora oggetto dellamisura siano beni immobili o altri benisoggetti a pubblica registrazione, il prov-vedimento di cui al comma 1 deve esseretrascritto presso i pubblici registri.

5. Qualora tra i beni siano compresibeni immobili o altri beni soggetti a pub-blica registrazione, il provvedimento di cuial comma 2 deve essere trascritto presso ipubblici registri a cura dell’amministra-tore giudiziario nominato entro il terminedi trenta giorni dall’adozione del provve-dimento.

5. L’amministratore giudiziario adem-pie agli obblighi di relazione e segnala-zione di cui all’articolo 36, comma 2,anche nei confronti del pubblico mini-stero. Si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni di cui ai Capi I e II delTitolo III.

Camera dei Deputati — 68 — Senato della Repubblica

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6. L’amministratore giudiziario adem-pie agli obblighi di relazione e segnala-zione di cui all’articolo 36, comma 2,anche nei confronti del pubblico mini-stero.

6. Entro la data di scadenza dell’am-ministrazione giudiziaria dei beni o delsequestro di cui al comma 7, il tribunale,qualora non disponga il rinnovo del prov-vedimento, delibera in camera di consigliola revoca della misura disposta ed even-tualmente la contestuale applicazione delcontrollo giudiziario di cui all’articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risul-tino essere frutto dell’attività illecita diagevolazione di cui al comma 1 o necostituiscano il reimpiego. Alla camera diconsiglio partecipano il giudice delegato eil pubblico ministero. Al procedimento siapplicano, in quanto compatibili, le dispo-sizioni previste dal titolo I, capo II, sezioneI. Per le impugnazioni contro i provvedi-menti di revoca con controllo giudiziario edi confisca si applicano le disposizionipreviste dall’articolo 27.

7. Entro i quindici giorni antecedenti ladata di scadenza dell’amministrazione giu-diziaria dei beni o del sequestro, il tribu-nale, qualora non disponga il rinnovo delprovvedimento, delibera in camera di con-siglio, alla quale può essere chiamato apartecipare il giudice delegato, la revocadella misura disposta, ovvero la confiscadei beni che si ha motivo di ritenere sianoil frutto di attività illecite o ne costitui-scano il reimpiego. Per le impugnazionicontro i provvedimenti di revoca con con-trollo giudiziario e di confisca si applicanole disposizioni previste dall’articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo chei beni sottoposti al provvedimento di cui alcomma 1 vengano dispersi, sottratti oalienati o nei casi di confisca di cui alcomma 6, i soggetti di cui all’articolo 17possono richiedere al tribunale di di-sporne il sequestro, osservate, in quantoapplicabili, le disposizioni previste dal pre-sente titolo. Il sequestro è disposto sinoalla scadenza del termine stabilito anorma del comma 2.

Camera dei Deputati — 69 — Senato della Repubblica

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8. Con il provvedimento che dispone larevoca della misura, il tribunale può di-sporre il controllo giudiziario, con il qualestabilisce l’obbligo nei confronti di chi hala proprietà, l’uso o l’amministrazione deibeni, o di parte di essi, di comunicare, perun periodo non inferiore a tre anni, alquestore ed al nucleo di polizia tributariadel luogo di dimora abituale, ovvero delluogo in cui si trovano i beni se si trattadi residenti all’estero, gli atti di disposi-zione, di acquisto o di pagamento effet-tuati, gli atti di pagamento ricevuti, gliincarichi professionali, di amministrazioneo di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altriatti o contratti indicati dal tribunale, divalore non inferiore a euro 25.822,84 o delvalore superiore stabilito dal tribunale inrelazione al patrimonio e al reddito dellapersona. Detto obbligo va assolto entrodieci giorni dal compimento dell’atto ecomunque entro il 31 gennaio di ogni annoper gli atti posti in essere nell’anno pre-cedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo chei beni sottoposti al provvedimento di cui alcomma 2 vengano dispersi, sottratti oalienati, il procuratore della Repubblica, ildirettore della Direzione investigativa an-timafia o il questore possono richiedere altribunale di disporne il sequestro, osser-vate, in quanto applicabili, le disposizionipreviste dal presente titolo. Il sequestro èdisposto sino alla scadenza del terminestabilito a norma del comma 3.

Camera dei Deputati — 70 — Senato della Repubblica

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ART. 34-bis.

(Controllo giudiziario delle aziende).

1. Quando l’agevolazione prevista dalcomma 1 dell’articolo 34 risulta occasio-nale, il tribunale dispone, anche d’ufficio,il controllo giudiziario delle attività eco-nomiche e delle aziende di cui al mede-simo comma 1, se sussistono circostanzedi fatto da cui si possa desumere il peri-colo concreto di infiltrazioni mafiose ido-nee a condizionarne l’attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato daltribunale per un periodo non inferiore aun anno e non superiore a tre anni.

Con il provvedimento che lo dispone, iltribunale può:

a) imporre l’obbligo nei confronti dichi ha la proprietà, l’uso o l’amministra-zione dei beni e delle aziende di cui alcomma 1 di comunicare al questore ed alnucleo di polizia tributaria del luogo didimora abituale, ovvero del luogo in cui sitrovano i beni se si tratta di residentiall’estero, ovvero della sede legale se sitratta di una impresa, gli atti di disposi-zione, di acquisto o di pagamento effet-tuati, gli atti di pagamento ricevuti, gliincarichi professionali, di amministrazioneo di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altriatti o contratti indicati dal tribunale, divalore non inferiore a euro 10.000 o delvalore superiore stabilito dal tribunale inrelazione al reddito della persona o alpatrimonio e al volume d’affari dell’im-presa. Detto obbligo va assolto entro diecigiorni dal compimento dell’atto e comun-que entro il 31 gennaio di ogni anno pergli atti posti in essere nell’anno prece-dente;

b) nominare un giudice delegato e uncommissario giudiziario, il quale riferisceperiodicamente, almeno bimestralmente,gli esiti dell’attività di controllo al giudicedelegato e al pubblico ministero.

Camera dei Deputati — 71 — Senato della Repubblica

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3. Con il provvedimento di cui allalettera b) del comma precedente, il tribu-nale stabilisce i compiti del commissariogiudiziario finalizzati alle attività di con-trollo e può imporre l’obbligo:

1) di non cambiare la sede, la deno-minazione e la ragione sociale, l’oggettosociale e la composizione degli organi diamministrazione, direzione e vigilanza, edi non compiere fusioni o altre trasfor-mazioni, senza l’autorizzazione da partedel giudice delegato;

2) di adempiere ai doveri informatividi cui alla lettera a) del comma precedentenei confronti del commissario giudiziario;

3) di informare preventivamente ilcommissario giudiziario circa eventualiforme di finanziamento della società daparte dei soci o di terzi;

4) di adottare ed efficacemente at-tuare misure organizzative, anche ai sensidegli artt. 6, 7 e 24-ter del decreto legi-slativo 8 giugno 2011, n. 231;

5) di assumere qualsiasi altra inizia-tiva finalizzata a prevenire specificamenteil rischio di tentativi di infiltrazione ocondizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempi-mento degli obblighi di cui al commaprecedente, il tribunale può autorizzare gliufficiali e gli agenti di polizia giudiziariaad accedere presso gli uffici dell’impresa,nonché presso uffici pubblici, studi pro-fessionali, società, banche ed intermediarimobiliari al fine di acquisire informazionie copia della documentazione ritenuteutili. Nel caso in cui venga accertata laviolazione di una o più prescrizioni ovveroricorrano i presupposti di cui al comma 1dell’articolo 34, il tribunale può disporrel’amministrazione giudiziaria dell’impresa.

Camera dei Deputati — 72 — Senato della Repubblica

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5. Il titolare dell’attività economica sot-toposta al controllo giudiziario può pro-porre istanza di revoca. In tal caso iltribunale fissa udienza entro dieci giornidal deposito dell’istanza e provvede nelleforme di cui all’articolo 127 c.p.p. Al-l’udienza partecipano il giudice delegato, ilpubblico ministero e, ove nominato, ilcommissario giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informa-zione antimafia interdittiva ai sensi del-l’articolo 84 possono richiedere al tribu-nale competente per le misure di preven-zione l’applicazione del controllo giudizia-rio di cui alla lettera b) del comma 2 nelleforme previste dal comma precedente.

7. Il provvedimento che dispone l’am-ministrazione giudiziaria prevista dall’ar-ticolo 34 o il controllo giudiziario ai sensidel comma precedente sospende gli effettidi cui all’articolo 94.

Camera dei Deputati — 73 — Senato della Repubblica

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TITOLO III

L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE ELA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUE-

STRATI E CONFISCATI

TITOLO III

L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE ELA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUE-

STRATI E CONFISCATI

CAPO I

L’AMMINISTRAZIONE DEI BENISEQUESTRATI E CONFISCATI

CAPO I

L’AMMINISTRAZIONE DEI BENISEQUESTRATI E CONFISCATI

ART. 35.

(Nomina e revocadell’amministratore giudiziario).

ART. 35.

(Nomina e revocadell’amministratore giudiziario).

1. Con il provvedimento con il qualedispone il sequestro previsto dal capo I deltitolo II il tribunale nomina il giudicedelegato alla procedura e un amministra-tore giudiziario.

1. Con il provvedimento con il qualedispone il sequestro previsto dal capo I deltitolo II il tribunale nomina il giudicedelegato alla procedura e un amministra-tore giudiziario. Qualora la gestione deibeni in sequestro sia particolarmente com-plessa anche avuto riguardo al numero deicomuni ove sono situati i beni immobili oi complessi aziendali o alla natura dellaattività aziendale da proseguire o al valoreingente del patrimonio, il tribunale puònominare più amministratori giudiziari. Intal caso il tribunale stabilisce se essipossano operare disgiuntamente.

2. L’amministratore giudiziario è sceltotra gli iscritti nell’albo nazionale degliamministratori giudiziari.

2. L’amministratore giudiziario è sceltotra gli iscritti nell’albo nazionale degliamministratori giudiziari secondo criteridi trasparenza che assicurano la rotazionedegli incarichi fra gli amministratori; ènominato con decreto motivato. All’attodella nomina l’amministratore giudiziariocomunica al tribunale se e quali incarichianaloghi egli abbia in corso.

Camera dei Deputati — 74 — Senato della Repubblica

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3. Non possono essere nominate lepersone nei cui confronti il provvedimentoè stato disposto, il coniuge, i parenti, gliaffini e le persone con esse conviventi, néle persone condannate ad una pena cheimporti l’interdizione, anche temporanea,dai pubblici uffici o coloro cui sia statairrogata una misura di prevenzione. Lestesse persone non possono, altresì, svol-gere le funzioni di ausiliario o di collabo-ratore dell’amministratore giudiziario.

3. Non possono essere nominate lepersone nei cui confronti il provvedimentoè stato disposto, il coniuge, i parenti, gliaffini e le persone con esse conviventi, néle persone condannate ad una pena cheimporti l’interdizione, anche temporanea,dai pubblici uffici o le pene accessoriepreviste dal regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, o coloro cui sia stata irrogata unamisura di prevenzione o nei confronti deiquali sia stato disposto il rinvio a giudizioper i reati di cui all’articolo 4. Nonpossono altresì essere nominate le personeche abbiano svolto attività lavorativa oprofessionale in favore del proposto odelle imprese a lui riconducibili. Le stessepersone non possono, altresì, svolgere lefunzioni di coadiutore o di diretta colla-borazione dell’amministratore giudiziarionell’attività di gestione.

4. Il giudice delegato può autorizzarel’amministratore giudiziario a farsi coa-diuvare, sotto la sua responsabilità, datecnici o da altri soggetti qualificati. Acostoro si applica il divieto di cui alcomma 3.

4. L’amministratore giudiziario chiedeal giudice delegato di essere autorizzato,ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto lasua responsabilità, da tecnici o da altrisoggetti qualificati. Ove la complessitàdella gestione lo richieda, anche successi-vamente al sequestro, l’amministratoregiudiziario organizza, sotto la sua respon-sabilità, un proprio ufficio di coadiuzionela cui composizione ed il cui assetto in-terno deve essere comunicato al giudicedelegato. Il giudice delegato ne autorizzal’istituzione tenuto conto della natura deibeni e delle aziende in sequestro e deglioneri che ne conseguono.

5. L’amministratore giudiziario rivestela qualifica di pubblico ufficiale e deveadempiere con diligenza ai compiti delproprio ufficio. Egli ha il compito diprovvedere alla custodia, alla conserva-zione e all’amministrazione dei beni se-questrati nel corso dell’intero procedi-mento, anche al fine di incrementare, sepossibile, la redditività dei beni medesimi.

5. L’amministratore giudiziario rivestela qualifica di pubblico ufficiale e deveadempiere con diligenza ai compiti delproprio ufficio. Egli ha il compito diprovvedere alla gestione, alla custodia ealla conservazione dei beni sequestratianche nel corso degli eventuali giudizi diimpugnazione, sotto la direzione del giu-dice delegato, al fine di incrementare, sepossibile, la redditività dei beni medesimi.

6. L’amministratore giudiziario deve se-gnalare al giudice delegato l’esistenza dialtri beni che potrebbero formare oggettodi sequestro di cui sia venuto a conoscenzanel corso della sua gestione.

6. Identico.

Camera dei Deputati — 75 — Senato della Repubblica

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7. In caso di grave irregolarità o diincapacità il tribunale, su proposta delgiudice delegato, dell’Agenzia o d’ufficio,può disporre in ogni tempo la revocadell’amministratore giudiziario, previa au-dizione dello stesso. Nei confronti deicoadiutori dell’Agenzia la revoca è dispo-sta dalla medesima Agenzia.

7. Identico.

8. L’amministratore giudiziario che, an-che nel corso della procedura, cessa dalsuo incarico, deve rendere il conto dellagestione.

8. L’amministratore giudiziario che, an-che nel corso della procedura, cessa dalsuo incarico, deve rendere il conto dellagestione ai sensi dell’articolo 43.

9. Nel caso di trasferimento fuori dellaresidenza, all’amministratore giudiziariospetta il trattamento previsto dalle dispo-sizioni vigenti per i dirigenti di secondafascia dello Stato.

9. Identico.

Camera dei Deputati — 76 — Senato della Repubblica

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ART. 36.

(Relazione dell’amministratore giudiziario).

ART. 36.

(Relazione dell’amministratore giudiziario).

1. L’amministratore giudiziario pre-senta al giudice delegato, entro trentagiorni dalla nomina, una relazione parti-colareggiata dei beni sequestrati. La rela-zione contiene:

1. Identico:

a) l’indicazione, lo stato e la consi-stenza dei singoli beni ovvero delle singoleaziende;

a) identica;

b) il presumibile valore di mercatodei beni quale stimato dall’amministratorestesso;

b) identica;

c) gli eventuali diritti di terzi sui benisequestrati;

c) identica;

d) in caso di sequestro di beni orga-nizzati in azienda, l’indicazione della do-cumentazione reperita e le eventuali dif-formità tra gli elementi dell’inventario equelli delle scritture contabili;

d) identica;

e) l’indicazione delle forme di ge-stione più idonee e redditizie dei beni. Inparticolare, nel caso di sequestro di beniorganizzati in azienda o di partecipazionisocietarie che assicurino le maggioranzepreviste dall’articolo 2359 del codice civile,la relazione contiene una dettagliata ana-lisi sulla sussistenza di concrete possibilitàdi prosecuzione o di ripresa dell’attività,tenuto conto del grado di caratterizza-zione della stessa con il proposto ed i suoifamiliari, della natura dell’attività eserci-tata, delle modalità e dell’ambiente in cuiè svolta, della forza lavoro occupata, dellacapacità produttiva e del mercato di rife-rimento.

e) l’indicazione delle forme di ge-stione più idonee e redditizie dei beni,anche ai fini delle determinazioni chesaranno assunte dal tribunale ai sensidell’articolo 41.

2. La relazione di cui al comma 1indica anche le eventuali difformità traquanto oggetto della misura e quantoappreso, nonché l’esistenza di altri beniche potrebbero essere oggetto di sequestro,di cui l’amministratore giudiziario sia ve-nuto a conoscenza.

2. Identico.

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3. Ove ricorrano giustificati motivi, iltermine per il deposito della relazionepuò essere prorogato dal giudice delegatoper non più di novanta giorni. Succes-sivamente l’amministratore giudiziario re-dige, con la frequenza stabilita dal giu-dice, una relazione periodica sull’ammi-nistrazione, che trasmette anche all’Agen-zia, esibendo, ove richiesto, i relatividocumenti giustificativi.

3. Identico.

4. In caso di contestazioni sulla stimadei beni, il giudice delegato nomina unperito, che procede alla stima dei beni incontraddittorio. Si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni dettate dalcodice di procedura penale in materia diperizia.

4. La cancelleria dà avviso alle partidel deposito della relazione dell’ammini-stratore giudiziario ed esse possono pren-derne visione ed estrarne copia limitata-mente ai contenuti di cui alla lettera b)del comma 1. Ove siano formulate con-testazioni motivate sulla stima dei benientro venti giorni dalla ricezione dell’av-viso, il tribunale, sentite le parti, se nonle ritiene inammissibili, procede all’ac-certamento del presumibile valore dimercato dei beni medesimi nelle formedella perizia ai sensi degli articoli 220 eseguenti c.p.p. Fino alla conclusione dellaperizia, la gestione prosegue con le mo-dalità stabilite dal giudice delegato.

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ART. 37.

(Compiti dell’amministratore giudiziario).

ART. 37.

(Compiti dell’amministratore giudiziario).

1. L’amministratore giudiziario, fermorestando quanto previsto dagli articoli2214 e seguenti del codice civile, tiene unregistro, preventivamente vidimato dal giu-dice delegato alla procedura, sul qualeannota tempestivamente le operazioni re-lative alla sua amministrazione secondo icriteri stabiliti al comma 6. Con decretoemanato dal Ministro della giustizia, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono stabilite le norme perla tenuta del registro.

1. Identico.

2. Nel caso di sequestro di aziendal’amministratore prende in consegna lescritture contabili e i libri sociali, sui qualidevono essere annotati gli estremi delprovvedimento di sequestro.

2. Identico.

3. Le somme apprese, riscosse o rice-vute a qualsiasi titolo dall’amministratoregiudiziario in tale qualità, escluse quellederivanti dalla gestione di aziende, afflui-scono al Fondo unico giustizia di cuiall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133.

3. Le somme apprese, riscosse o ri-cevute a qualsiasi titolo dall’amministra-tore giudiziario in tale qualità, esclusequelle derivanti dalla gestione di aziendee dalla amministrazione dei beni immo-bili, affluiscono al Fondo unico giustiziadi cui all’articolo 61, comma 23, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge6 agosto 2008, n. 133. Con decreto ema-nato dal Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellagiustizia e con il Ministro dell’interno,sono stabilite le norme per la gestionedei ricavi derivanti dall’amministrazionedei beni immobili.

4. Le somme di cui al comma 3 sonointestate alla procedura e i relativi prelievipossono essere effettuati nei limiti e con lemodalità stabilite dal giudice delegato.

4. Identico.

Camera dei Deputati — 79 — Senato della Repubblica

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5. L’amministratore giudiziario tienecontabilità separata in relazione ai varisoggetti o enti proposti; tiene inoltre con-tabilità separata della gestione e delleeventuali vendite dei singoli beni immobilioggetto di privilegio speciale ed ipoteca edei singoli beni mobili o gruppo di mobilioggetto di pegno e privilegio speciale. Egliannota analiticamente in ciascun conto leentrate e le uscite di carattere specifico ela quota di quelle di carattere generaleimputabili a ciascun bene o gruppo di benisecondo un criterio proporzionale. Con-serva altresì i documenti comprovanti leoperazioni effettuate e riporta analitica-mente le operazioni medesime nelle rela-zioni periodiche presentate ai sensi del-l’articolo 36.

5. Identico.

Camera dei Deputati — 80 — Senato della Repubblica

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ART. 38.

(Compiti dell’Agenzia).

ART. 38.

(Compiti dell’Agenzia).

1. Fino al decreto di confisca di primogrado l’Agenzia coadiuva l’amministratoregiudiziario sotto la direzione del giudicedelegato. A tal fine l’Agenzia propone altribunale l’adozione di tutti i provvedi-menti necessari per la migliore utilizza-zione del bene in vista della sua destina-zione o assegnazione. L’Agenzia può chie-dere al tribunale la revoca o la modificadei provvedimenti di amministrazioneadottati dal giudice delegato quando ri-tenga che essi possono recare pregiudizioalla destinazione o all’assegnazione delbene.

1. Fino alla confisca definitiva neiprocedimenti di prevenzione e fino allairrevocabilità della confisca disposta neiprocedimenti penali, l’Agenzia svolge at-tività di ausilio e di supporto all’autoritàgiudiziaria, con le modalità previste dagliarticoli 110, 111 e 112 del presentedecreto legislativo, proponendo altresì altribunale l’adozione di tutti i provvedi-menti necessari per la migliore utilizza-zione del bene in vista della sua desti-nazione o assegnazione.

2. All’Agenzia sono comunicati per viatelematica i provvedimenti di modifica orevoca del sequestro e quelli di autoriz-zazione al compimento di atti di ammi-nistrazione straordinaria.

2. All’Agenzia sono comunicati per viatelematica i provvedimenti di modifica orevoca del sequestro e quelli di autoriz-zazione al compimento di atti di ammi-nistrazione straordinaria. L’Agenzia effet-tua le comunicazioni telematiche con l’au-torità giudiziaria attraverso il proprio si-stema informativo.

3. Dopo il decreto di confisca di primogrado, l’amministrazione dei beni è con-ferita all’Agenzia, la quale può farsi coa-diuvare, sotto la propria responsabilità, datecnici o da altri soggetti qualificati, re-tribuiti secondo le modalità previste perl’amministratore giudiziario. L’Agenzia co-munica al tribunale il provvedimento diconferimento dell’incarico. L’incarico hadurata annuale, salvo che non intervengarevoca espressa, ed è rinnovabile tacita-mente. L’incarico può essere conferito al-l’amministratore giudiziario già nominatodal tribunale.

3. Dopo che il provvedimento di con-fisca diviene irrevocabile, l’amministra-zione dei beni è conferita all’Agenzia chene cura la gestione fino alla emissione delprovvedimento di destinazione. L’Agenziasi avvale, per la gestione, di un coadiutoreindividuato nell’amministratore giudiziarionominato dal tribunale salvo che nonricorrano le ipotesi di cui all’articolo 35,comma 7, o che non sussistano altri giustimotivi. L’Agenzia comunica al tribunale ilprovvedimento di conferimento dell’inca-rico. L’incarico ha durata fino alla desti-nazione del bene, salvo che non intervengarevoca espressa.

Camera dei Deputati — 81 — Senato della Repubblica

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4. In caso di mancato conferimentodell’incarico all’amministratore giudiziariogià nominato, il tribunale provvede agliadempimenti di cui all’articolo 42 e al-l’approvazione del rendiconto della ge-stione.

4. L’amministratore giudiziario, dive-nuto irrevocabile il provvedimento di con-fisca, provvede agli adempimenti di cuiall’articolo 42 e all’approvazione del ren-diconto della gestione giudiziale dinanzi algiudice delegato. Per l’attività di ammini-strazione condotta sotto la direzione del-l’Agenzia il coadiutore predisporrà sepa-rato conto di gestione. L’Agenzia provve-derà all’approvazione del nuovo rendi-conto della gestione.

5. Entro sei mesi dal decreto di con-fisca di primo grado, al fine di facilitare lerichieste di utilizzo da parte degli aventidiritto, l’Agenzia pubblica nel proprio sitointernet l’elenco dei beni immobili oggettodel provvedimento.

5. L’Agenzia, entro un mese dalla co-municazione del deposito del provvedi-mento di confisca di primo grado, pub-blica nel proprio sito internet l’elenco deibeni immobili oggetto di confisca al fine difacilitare la richiesta di utilizzo da partedegli aventi diritto.

6. L’Agenzia promuove le intese conl’autorità giudiziaria per assicurare, attra-verso criteri di trasparenza, la rotazionedegli incarichi degli amministratori, lacorrispondenza tra i profili professionali ei beni sequestrati, nonché la pubblicità deicompensi percepiti, secondo modalità sta-bilite con decreto emanato dal Ministrodell’interno e dal Ministro della giustizia.

6. Identico.

7. Salvo che sia diversamente stabilito,le disposizioni del presente decreto rela-tive all’amministratore giudiziario si ap-plicano anche all’Agenzia, nei limiti dellecompetenze alla stessa attribuite ai sensidel comma 3.

7. Identico.

Camera dei Deputati — 82 — Senato della Repubblica

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ART. 39.

(Assistenza legale alla procedura).

ART. 39.

(Assistenza legale alla procedura).

1. L’Avvocatura dello Stato assume larappresentanza e la difesa dell’ammini-stratore giudiziario nelle controversie, an-che in corso, concernenti rapporti relativia beni sequestrati, qualora l’Avvocato ge-nerale dello Stato ne riconosca l’oppor-tunità.

1. Identico.

2. A tal fine, dopo che il giudice dele-gato lo ha autorizzato a stare in giudizio,l’amministratore giudiziario inoltra richie-sta per via telematica all’Avvocatura delloStato. Ove l’Avvocato generale dello Statonon si esprima entro cinque giorni ilgiudice delegato può autorizzare la no-mina di un libero professionista.

Camera dei Deputati — 83 — Senato della Repubblica

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ART. 40.

(Gestione dei beni sequestrati).

ART. 40.

(Gestione dei beni sequestrati).

1. Il giudice delegato impartisce ledirettive generali della gestione dei benisequestrati, anche tenuto conto degli in-dirizzi e delle linee guida adottati dalConsiglio direttivo dell’Agenzia medesimaai sensi dell’articolo 112, comma 4, let-tera a).

1. Il giudice delegato impartisce le di-rettive generali della gestione dei benisequestrati, anche avvalendosi della atti-vità di ausilio e supporto dell’Agenzia aisensi degli articoli 110, 111, e 112.

2. Il giudice delegato può adottare, neiconfronti della persona sottoposta allaprocedura e della sua famiglia, i provve-dimenti indicati nell’articolo 47 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, e succes-sive modificazioni, quando ricorrano lecondizioni ivi previste. Nel caso previstodal secondo comma del citato articolo 47,il beneficiario provvede a sue cure allespese e agli oneri inerenti l’unità immo-biliare ed è esclusa ogni azione di regresso.

2. Identico.

3. L’amministratore giudiziario nonpuò stare in giudizio, né contrarre mutui,stipulare transazioni, compromessi, fi-deiussioni, concedere ipoteche, alienareimmobili e compiere altri atti di straor-dinaria amministrazione anche a tuteladei diritti dei terzi senza autorizzazionescritta del giudice delegato.

3. Identico.

4. Avverso gli atti dell’amministratoregiudiziario compiuti in violazione del pre-sente decreto, il pubblico ministero, ilproposto e ogni altro interessato possonoavanzare reclamo, nel termine perentoriodi dieci giorni, al giudice delegato che,entro i dieci giorni successivi, provvede aisensi degli articoli 737 e seguenti delcodice di procedura civile.

4. Avverso gli atti dell’amministratoregiudiziario compiuti in assenza di auto-rizzazione scritta del giudice delegato, ilpubblico ministero, il proposto e ogni altrointeressato possono avanzare reclamo, neltermine perentorio di quindici giorni dalladata in cui ne hanno avuto effettiva co-noscenza, al giudice delegato che, entro idieci giorni successivi, provvede ai sensidell’articolo 127 del codice di procedurapenale.

5. In caso di sequestro di beni incomunione indivisa, l’amministratore giu-diziario, previa autorizzazione del giudicedelegato, può chiedere al giudice civile diessere nominato amministratore della co-munione.

5. Identico.

Camera dei Deputati — 84 — Senato della Repubblica

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5-bis. I beni mobili sequestrati, ancheiscritti in pubblici registri, possono essereaffidati dal tribunale in custodia giudizialeagli organi di polizia e del Corpo nazionaledei vigili del fuoco che ne facciano richie-sta per l’impiego nelle attività istituzionalio per esigenze di polizia giudiziaria, ov-vero possono essere affidati all’Agenzia, adaltri organi dello Stato, ad enti pubblicinon economici e enti territoriali per fina-lità di giustizia, di soccorso pubblico, diprotezione civile o di tutela ambientale.

5-bis. Identico.

5-ter. Il tribunale, se non deve prov-vedere alla revoca del sequestro ed alleconseguenti restituzioni, su richiesta del-l’amministratore giudiziario o dell’Agen-zia, decorsi trenta giorni dal depositodella relazione di cui all’articolo 36, puòdestinare alla vendita i beni mobili sot-toposti a sequestro se gli stessi nonpossono essere amministrati senza peri-colo di deterioramento o di rilevantidiseconomie. Se i beni mobili sottopostia sequestro sono privi di valore, impro-duttivi, oggettivamente inutilizzabili e nonalienabili, il tribunale può procedere allaloro distruzione o demolizione.

5-ter. Identico.

5-quater. I proventi derivanti dallavendita dei beni di cui al comma 5-teraffluiscono, al netto delle spese sostenute,al Fondo unico giustizia per essere ver-sati all’apposito capitolo di entrata delbilancio dello Stato e riassegnati, neilimiti e con le modalità di cui all’articolo2, comma 7, del decreto-legge 16 settem-bre 2008, n. 143, convertito dalla legge13 novembre 2008, n. 181, nella misuradel 50 per cento secondo le destinazionipreviste dal predetto articolo 2, comma 7,e per il restante 50 per cento allo statodi previsione della spesa del Ministerodell’interno per le esigenze dell’Agenziache li destina prioritariamente alle fina-lità sociali e produttive.

5-quater. Identico.

Camera dei Deputati — 85 — Senato della Repubblica

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5-quinquies. Se il tribunale non prov-vede alla confisca dei beni di cui al comma5-ter, dispone la restituzione all’aventediritto dei proventi versati al Fondo unicogiustizia in relazione alla vendita dei me-desimi beni, oltre agli interessi maturatisui medesimi proventi computati secondoquanto stabilito dal decreto ministeriale30 luglio 2009, n. 127.

5-quinquies. Identico.

Camera dei Deputati — 86 — Senato della Repubblica

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ART. 41.

(Gestione delle aziende sequestrate).

ART. 41.

(Gestione delle aziende sequestrate).

1. Nel caso in cui il sequestro abbia adoggetto aziende, costituite ai sensi degliarticoli 2555 e seguenti del codice civile,l’amministratore giudiziario è scelto nellasezione di esperti in gestione aziendaledell’albo nazionale degli amministratorigiudiziari. In tal caso, la relazione di cuiall’articolo 36 deve essere presentata entrosei mesi dalla nomina. La relazione con-tiene, oltre agli elementi di cui al comma1 del predetto articolo, indicazioni parti-colareggiate sullo stato dell’attività azien-dale e sulle sue prospettive di prosecu-zione. Il tribunale, sentiti l’amministratoregiudiziario e il pubblico ministero, overilevi concrete prospettive di prosecuzionedell’impresa, approva il programma condecreto motivato e impartisce le direttiveper la gestione dell’impresa.

1. Nel caso in cui il sequestro abbia adoggetto le aziende disciplinate dagli arti-coli 2555 e seguenti del codice civile o lepartecipazioni societarie che assicurino lemaggioranze previste dall’articolo 2359 delcodice civile, l’amministratore giudiziario èscelto nella sezione di esperti in gestioneaziendale dell’albo nazionale degli ammi-nistratori giudiziari ed è nominato daltribunale con decreto motivato. In tal caso,la relazione di cui all’articolo 36 deveessere presentata entro sei mesi dallanomina. La relazione contiene, oltre aglielementi di cui ai commi 1 e 2 del predettoarticolo, una dettagliata analisi sulla sus-sistenza di concrete possibilità di prose-cuzione o di ripresa dell’attività, tenutoconto del grado di caratterizzazione dellastessa con il proposto ed i suoi familiari,della natura dell’attività esercitata, dellemodalità e dell’ambiente in cui è svolta,della forza lavoro occupata, della capacitàproduttiva e del mercato di riferimento.Ove non sia possibile predisporre un pro-gramma di prosecuzione o di ripresa,l’amministratore giudiziario propone lamessa in liquidazione dell’impresa.

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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 5

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1-bis. Nella proposta di prosecuzione odi ripresa dell’attività, l’amministratoregiudiziario indica l’elenco nominativo deicreditori e di coloro che vantano dirittireali o personali, di godimento o di ga-ranzia, sui beni ai sensi dell’articolo 57,comma 1, specificando i crediti che origi-nano dai rapporti di cui all’articolo 56,quelli che sono collegati a rapporti com-merciali essenziali per la prosecuzionedell’attività e quelli che riguardano rap-porti esauriti, non provati o non funzionaliall’attività di impresa. L’amministratoregiudiziario indica altresì l’elenco nomina-tivo delle persone che risultano prestare oavere prestato attività lavorativa in favoredell’impresa, specificando la natura deirapporti di lavoro esistenti nonché quellinecessari per la prosecuzione della atti-vità; riferisce in ordine alla presenza diorganizzazioni sindacali all’interno del-l’azienda al momento del sequestro eprovvede ad acquisire loro eventuali pro-poste sul programma di prosecuzione o diripresa dell’attività, che trasmette, conproprio parere, al giudice delegato.

1-ter. In ogni caso, entro trenta giornidalla immissione in possesso, l’ammini-stratore giudiziario viene autorizzato dalgiudice delegato a proseguire l’attività del-l’impresa o a sospenderla con riserva dirivalutare tali determinazioni dopo il de-posito della relazione semestrale. Se ilgiudice autorizza la prosecuzione, conser-vano efficacia, fino all’approvazione delprogramma di cui al comma 1-quater, leautorizzazioni, le concessioni e i titoliabilitativi necessari allo svolgimento del-l’attività, già rilasciati ai titolari delleaziende in sequestro in relazione ai com-pendi sequestrati.

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1-quater. Il tribunale esamina la rela-zione di cui al comma 1 depositata dal-l’amministratore giudiziario, in camera diconsiglio ai sensi dell’articolo 127 c.p.p.con la sola partecipazione del pubblicoministero, dell’Agenzia e dell’amministra-tore giudiziario che vengono sentiti secompaiono. Ove rilevi concrete prospettivedi prosecuzione o di ripresa dell’impresa,il tribunale approva il programma condecreto motivato ed impartisce le direttiveper la gestione dell’impresa.

1-quinquies. Non operano la cause discioglimento delle società sottoposte a se-questro per riduzione o perdita del capi-tale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e2545-duodecies del codice civile dalla datadi immissione in possesso sino alla appro-vazione del programma di prosecuzione oripresa della attività e, per lo stesso pe-riodo, non si applicano gli articoli 2446comma 2 e comma 3, 2447, 2482-biscomma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-terdel codice civile.

2. L’amministratore giudiziario prov-vede agli atti di ordinaria amministrazionefunzionali all’attività economica del-l’azienda. Il giudice delegato, tenuto contodell’attività economica svolta dall’azienda,della forza lavoro da essa occupata, dellasua capacità produttiva e del suo mercatodi riferimento, può con decreto motivatoindicare il limite di valore entro il qualegli atti si ritengono di ordinaria ammini-strazione. L’amministratore giudiziarionon può frazionare artatamente le opera-zioni economiche al fine di evitare ilsuperamento di detta soglia.

2. Identico.

3. Si osservano per la gestione del-l’azienda le disposizioni di cui all’articolo42, in quanto applicabili.

3. Identico.

4. I rapporti giuridici connessi all’am-ministrazione dell’azienda sono regolatidalle norme del codice civile, ove nonespressamente altrimenti disposto.

4. Identico.

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5. Se mancano concrete possibilità diprosecuzione o di ripresa dell’attività, iltribunale, acquisito il parere del pubblicoministero e dell’amministratore giudizia-rio, dispone la messa in liquidazione del-l’impresa. In caso di insolvenza, si applical’articolo 63, comma 1.

5. Se mancano concrete possibilità diprosecuzione o di ripresa dell’attività, iltribunale, acquisito il parere del pubblicoministero e dell’amministratore giudizia-rio, dispone la messa in liquidazionedell’impresa. In caso di insolvenza, siapplica l’articolo 63, comma 1. Con de-creto del Ministro della giustizia di con-certo con il Ministro dello sviluppo eco-nomico e con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono stabilite le modalitàsemplificate di liquidazione o cessazionedell’impresa, in particolare qualora siapriva di beni aziendali, con esenzione diogni onere economico.

6. Nel caso di sequestro di partecipa-zioni societarie che assicurino le maggio-ranze necessarie per legge, l’amministra-tore giudiziario può, previa autorizzazionedel giudice delegato:

a) convocare l’assemblea per la so-stituzione degli amministratori;

b) impugnare le delibere societarie ditrasferimento della sede sociale, di trasfor-mazione, fusione, incorporazione o estin-zione della società, nonché di ogni altramodifica dello statuto che possa arrecarepregiudizio agli interessi dell’amministra-zione giudiziaria.

6. Nel caso di sequestro di partecipa-zioni societarie l’amministratore giudizia-rio esercita i poteri che spettano al socionei limiti della quota sequestrata; prov-vede, ove necessario e previa autorizza-zione del giudice delegato a convocarel’assemblea per la sostituzione degli am-ministratori, ad impugnare le delibere so-cietarie di trasferimento della sede sociale,di trasformazione, fusione, incorporazioneo estinzione della società, nonché ad ap-provare ogni altra modifica dello statutoutile al perseguimento degli scopi dellaimpresa in sequestro.

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ART. 42.

(Disciplina delle spese,dei compensi e dei rimborsi).

ART. 42.

(Disciplina delle spese,dei compensi e dei rimborsi).

1. Le spese necessarie o utili per laconservazione e l’amministrazione deibeni sono sostenute dall’amministratoregiudiziario mediante prelevamento dallesomme riscosse a qualunque titolo ovverosequestrate, confiscate o comunque nelladisponibilità del procedimento.

1. Identico.

2. Se dalla gestione dei beni sequestratio confiscati non è ricavabile denaro suf-ficiente per il pagamento delle spese di cuial comma 1, le stesse sono anticipate dalloStato, con diritto al recupero nei confrontidel titolare del bene in caso di revoca delsequestro o della confisca.

2. Identico.

3. Nel caso sia disposta la confisca deibeni, le somme per il pagamento deicompensi spettanti all’amministratore giu-diziario, per il rimborso delle spese soste-nute per i coadiutori e quelle di cuiall’articolo 35, comma 9, sono inserite nelconto della gestione; qualora la confiscanon venga disposta, ovvero le disponibilitàdel predetto conto non siano sufficientiper provvedere al pagamento delle anzi-dette spese, le somme occorrenti sonoanticipate, in tutto o in parte, dallo Stato,senza diritto al recupero. Se il sequestro ola confisca sono revocati, le somme sud-dette sono poste a carico dello Stato.

3. Identico.

4. La determinazione dell’ammontaredel compenso, la liquidazione dello stessoe del trattamento di cui all’articolo 35,comma 8, nonché il rimborso delle spesesostenute per i coadiutori, sono disposticon decreto motivato del tribunale, surelazione del giudice delegato. Il compensodegli amministratori giudiziari è liquidatosulla base delle tabelle allegate al decretodi cui all’articolo 8 del decreto legislativo4 febbraio 2010, n. 14.

4. La determinazione dell’ammontaredel compenso, la liquidazione dello stessoe del trattamento di cui all’articolo 35,comma 9, nonché il rimborso delle spesesostenute per i coadiutori, sono disposticon decreto motivato del tribunale, surelazione del giudice delegato. Il compensodegli amministratori giudiziari è liquidatosulla base delle tabelle allegate al decretodi cui all’articolo 8 del decreto legislativo4 febbraio 2010, n. 14.

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5. Le liquidazioni e i rimborsi di cuial comma 4 sono fatti prima della re-dazione del conto finale. In relazione alladurata dell’amministrazione e per gli altrigiustificati motivi il tribunale concede, surichiesta dell’amministratore giudiziario esentito il giudice delegato, acconti sulcompenso finale. Il tribunale dispone inmerito agli adempimenti richiesti entrocinque giorni dal ricevimento della ri-chiesta.

5. Identico.

6. I provvedimenti di liquidazione o dirimborso sono comunicati all’amministra-tore giudiziario mediante avviso di depo-sito del decreto in cancelleria e all’Agenziaper via telematica.

6. Identico.

7. Entro venti giorni dalla comunica-zione dell’avviso, l’amministratore giudi-ziario può proporre ricorso avverso ilprovvedimento che ha disposto la liquida-zione o il rimborso. La corte d’appellodecide sul ricorso in camera di consiglio,previa audizione del ricorrente, entroquindici giorni dal deposito del ricorso. Seil provvedimento impugnato è statoemesso dalla corte d’appello, sul ricorsodecide la medesima corte in diversa com-posizione.

7. Identico.

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ART. 43.

(Rendiconto di gestione).

ART. 43.

(Rendiconto di gestione).

1. All’esito della procedura e comunquedopo la confisca di primo grado, l’ammi-nistratore giudiziario presenta al giudicedelegato il conto della gestione.

1. All’esito della procedura e comunquedopo la irrevocabilità del provvedimentodi confisca, l’amministratore giudiziariopresenta al giudice delegato il conto dellagestione, tenuto conto dei criteri fissatidall’articolo 37, comma 5.

2. Il conto della gestione espone inmodo completo e analitico le modalità e irisultati della gestione e contiene, tra l’al-tro, l’indicazione delle somme pagate eriscosse, la descrizione analitica dei cespitie il saldo finale. Al conto sono allegati idocumenti giustificativi, le relazioni perio-diche sull’amministrazione e il registrodelle operazioni effettuate. In caso di ir-regolarità o di incompletezza, il giudicedelegato invita l’amministratore giudizia-rio ad effettuare, entro il termine indicato,le opportune integrazioni o modifiche.

2. Identico.

3. Verificata la regolarità del conto, ilgiudice delegato ne ordina il deposito incancelleria, unitamente ai documenti alle-gati, assegnando in calce allo stesso termineper la presentazione di eventuali osserva-zioni e contestazioni. Del deposito è dataimmediata comunicazione agli interessati,al pubblico ministero e all’Agenzia.

3. Identico.

4. Se non sorgono o non permangonocontestazioni, che debbono a pena diinammissibilità essere specifiche e riferitea singole voci contabili e non possono inogni caso avere ad oggetto i criteri e irisultati di gestione, il giudice delegato loapprova; altrimenti fissa l’udienza di com-parizione dinanzi al collegio, che in esitoa procedimento in camera di consiglioapprova il conto o invita l’amministratoregiudiziario a sanarne le irregolarità conordinanza esecutiva, notificata all’interes-sato e comunicata al pubblico ministero.

4. Identico.

5. Avverso l’ordinanza di cui al comma4 è ammesso ricorso per cassazione entroi dieci giorni dalla notificazione o comu-nicazione.

5. Identico.

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ART. 44.

(Gestione dei beni confiscati).

ART. 44.

(Gestione dei beni confiscati).

1. L’Agenzia gestisce i beni confiscatianche in via non definitiva ai sensi del-l’articolo 20 della legge 23 dicembre 1993,n. 559 e, in quanto applicabile, dell’arti-colo 40, nonché sulla base degli indirizzi edelle linee guida adottati dal Consigliodirettivo dell’Agenzia medesima ai sensidell’articolo 112, comma 4, lettera a). Essaprovvede al rimborso ed all’anticipazionedelle spese, nonché alla liquidazione deicompensi che non trovino copertura nellerisorse della gestione, anche avvalendosi diapposite aperture di credito disposte, aproprio favore, sui fondi dello specificocapitolo istituito nello stato di previsionedella spesa del Ministero dell’economia edelle finanze, salva, in ogni caso, l’appli-cazione della normativa di contabilità ge-nerale dello Stato e del decreto del Pre-sidente della Repubblica 20 aprile 1994,n. 367.

1. L’Agenzia gestisce i beni confiscati invia definitiva nei procedimenti di preven-zione e nei procedimenti penali, ai sensidell’articolo 20 della legge 23 dicembre1993, n. 559, e, in quanto applicabile,dell’articolo 40, nonché sulla base degliindirizzi e delle linee guida adottati dalConsiglio direttivo dell’Agenzia medesimaai sensi dell’articolo 112, comma 4, letteraa). Essa provvede al rimborso ed all’anti-cipazione delle spese, nonché alla liquida-zione dei compensi che non trovino co-pertura nelle risorse della gestione, ancheavvalendosi di apposite aperture di creditodisposte, a proprio favore, sui fondi dellospecifico capitolo istituito nello stato diprevisione della spesa del Ministero del-l’economia e delle finanze, salva, in ognicaso, l’applicazione della normativa dicontabilità generale dello Stato e del De-creto del Presidente della Repubblica 20aprile 1994, n. 367.

2. L’Agenzia richiede al giudice dele-gato il nulla osta al compimento degli attidi cui all’articolo 40, comma 3.

2. Soppresso.

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CAPO III

LA DESTINAZIONEDEI BENI CONFISCATI

CAPO III

LA DESTINAZIONEDEI BENI CONFISCATI

ART. 45.

(Confisca definitiva.Devoluzione allo Stato).

ART. 45.

(Confisca definitiva.Devoluzione allo Stato).

1. A seguito della confisca definitiva diprevenzione i beni sono acquisiti al patri-monio dello Stato liberi da oneri e pesi. Latutela dei diritti dei terzi è garantita entroi limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

1. A seguito della irrevocabilità delprovvedimento di confisca definitiva diprevenzione i beni sono acquisiti al patri-monio dello Stato liberi da oneri e pesi. Latutela dei diritti dei terzi è garantita entroi limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

2. Il provvedimento definitivo di con-fisca è comunicato, dalla cancelleria del-l’ufficio giudiziario che ha emesso il prov-vedimento, all’Agenzia, nonché al prefettoe all’ufficio dell’Agenzia del demanio com-petenti per territorio in relazione al luogoove si trovano i beni o ha sede l’aziendaconfiscata.

2. Identico.

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ART. 46.

(Restituzione per equivalente).

ART. 46.

(Restituzione per equivalente).

1. La restituzione dei beni confiscati, adeccezione dei beni culturali di cui all’ar-ticolo 10, comma 3, del codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e suc-cessive modificazioni, e degli immobili edelle aree dichiarati di notevole interessepubblico ai sensi degli articoli 136 e se-guenti del medesimo codice, e successivemodificazioni, nell’ambito delle risorse di-sponibili a legislazione vigente, può avve-nire anche per equivalente, al netto dellemigliorie, quando i beni medesimi sonostati assegnati per finalità istituzionali e larestituzione possa pregiudicare l’interessepubblico. In tal caso l’interessato nei cuiconfronti venga a qualunque titolo dichia-rato il diritto alla restituzione del bene hadiritto alla restituzione di una sommaequivalente al valore del bene confiscatoquale risultante dal rendiconto di gestione,al netto delle migliorie, rivalutato sullabase del tasso di inflazione annua. In casodi beni immobili, si tiene conto dell’even-tuale rivalutazione delle rendite catastali.

1. La restituzione dei beni confiscati, adeccezione dei beni culturali di cui all’ar-ticolo 10, comma 3, del codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e suc-cessive modificazioni, e degli immobili edelle aree dichiarati di notevole interessepubblico ai sensi degli articoli 136 e se-guenti del medesimo codice, e successivemodificazioni, nell’ambito delle risorse di-sponibili a legislazione vigente, può avve-nire anche per equivalente, al netto dellemigliorie, quando i beni medesimi sonostati assegnati per finalità istituzionali osociali, per fini di giustizia o di ordinepubblico o di protezione civile di cui allelettere a), b) e c) dell’articolo 48, comma3, e la restituzione possa pregiudicarel’interesse pubblico. In tal caso l’interes-sato nei cui confronti venga a qualunquetitolo dichiarato il diritto alla restituzionedel bene ha diritto alla restituzione di unasomma equivalente al valore del beneconfiscato quale risultante dal rendicontodi gestione, al netto delle migliorie, riva-lutato sulla base del tasso di inflazioneannua. In caso di beni immobili, si tieneconto dell’eventuale rivalutazione dellerendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quandoil bene sia stato venduto anche prima dellaconfisca definitiva, nel caso in cui vengasuccessivamente disposta la revoca dellamisura.

2. Il comma 1 si applica altresì quandoil bene sia stato venduto.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, iltribunale determina il valore del bene eordina il pagamento della somma, ponen-dola a carico:

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, iltribunale determina il valore del bene eordina il pagamento della somma, ponen-dola a carico del Fondo unico giustizia.

a) del Fondo unico giustizia, nel casoin cui il bene sia stato venduto;

b) dell’amministrazione assegnataria,in tutti gli altri casi.

Camera dei Deputati — 96 — Senato della Repubblica

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ART. 47.

(Procedimento di destinazione).

ART. 47.

(Procedimento di destinazione).

1. La destinazione dei beni immobili edei beni aziendali è effettuata con deliberadel Consiglio direttivo dell’Agenzia, sullabase della stima del valore risultante dallarelazione di cui all’articolo 36, e da altriatti giudiziari, salvo che sia ritenuta ne-cessaria dall’Agenzia una nuova stima.

1. Identico.

2. L’Agenzia provvede all’adozione delprovvedimento di destinazione entro no-vanta giorni dal ricevimento della comu-nicazione di cui all’articolo 45, comma 2,prorogabili di ulteriori novanta giorni incaso di operazioni particolarmente com-plesse. Nel caso di applicazione delle di-sposizioni di cui al titolo IV, il provvedi-mento di destinazione è adottato entro 30giorni dall’approvazione del progetto diriparto. Anche prima dell’adozione delprovvedimento di destinazione, per la tu-tela dei beni confiscati si applica il se-condo comma dell’articolo 823 del codicecivile.

2. L’Agenzia provvede all’adozione delprovvedimento di destinazione entro no-vanta giorni dal ricevimento della comu-nicazione di cui all’articolo 45, comma 2,prorogabili di ulteriori novanta giorni incaso di operazioni particolarmente com-plesse. Nel caso di applicazione delle di-sposizioni di cui al titolo IV, il provvedi-mento di destinazione è adottato entro 30giorni dalla comunicazione del progetto dipagamento di cui all’articolo 61, comma 4.Anche prima dell’adozione del provvedi-mento di destinazione, per la tutela deibeni confiscati si applica il secondocomma dell’articolo 823 del codice civile.

Camera dei Deputati — 97 — Senato della Repubblica

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ART. 48.

(Destinazione dei beni e delle somme).

ART. 48.

(Destinazione dei beni e delle somme).

1. L’Agenzia versa al Fondo unico giu-stizia:

1. Identico.

a) le somme di denaro confiscate chenon debbano essere utilizzate per la ge-stione di altri beni confiscati o che nondebbano essere utilizzate per il risarci-mento delle vittime dei reati di tipo ma-fioso;

b) le somme ricavate dalla vendita,anche mediante trattativa privata, dei benimobili, anche registrati, confiscati, com-presi i titoli e le partecipazioni societarie,al netto del ricavato della vendita dei benifinalizzata al risarcimento delle vittime deireati di tipo mafioso;

c) le somme derivanti dal recuperodei crediti personali. Se la procedura direcupero è antieconomica, ovvero, dopoaccertamenti sulla solvibilità del debitoresvolti anche attraverso gli organi di poli-zia, il debitore risulti insolvibile, il creditoè annullato con provvedimento del diret-tore dell’Agenzia.

1-bis. L’Agenzia versa il 3 per cento deltotale delle somme di cui al comma 1 alfondo integrativo statale per la conces-sione di borse di studio, di cui all’articolo18 del decreto legislativo 29 marzo 2012,n. 68.

1-bis. Identico.

2. La disposizione del comma 1 non siapplica alle somme di denaro e ai proventiderivanti o comunque connessi ai beniaziendali confiscati.

2. Identico.

3. I beni immobili sono: 3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio delloStato per finalità di giustizia, di ordinepubblico e di protezione civile e, oveidonei, anche per altri usi governativi opubblici connessi allo svolgimento delleattività istituzionali di amministrazionistatali, agenzie fiscali, università statali,enti pubblici e istituzioni culturali di ri-levante interesse, salvo che si debba pro-cedere alla vendita degli stessi finalizzata

a) identica;

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al risarcimento delle vittime dei reati ditipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio delloStato e, previa autorizzazione del Ministrodell’interno, utilizzati dall’Agenzia per fi-nalità economiche;

b) mantenuti al patrimonio delloStato e, previa autorizzazione della Presi-denza del Consiglio, utilizzati dall’Agenziaper finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali osociali, in via prioritaria, al patrimonio delcomune ove l’immobile è sito, ovvero alpatrimonio della provincia o della regione.Gli enti territoriali provvedono a formareun apposito elenco dei beni confiscati adessi trasferiti, che viene periodicamenteaggiornato. L’elenco, reso pubblico conadeguate forme e in modo permanente,deve contenere i dati concernenti la con-sistenza, la destinazione e l’utilizzazionedei beni nonché, in caso di assegnazione aterzi, i dati identificativi del concessiona-rio e gli estremi, l’oggetto e la duratadell’atto di concessione. Gli enti territo-riali, anche consorziandosi o attraversoassociazioni, possono amministrare diret-tamente il bene o, sulla base di appositaconvenzione, assegnarlo in concessione, atitolo gratuito e nel rispetto dei principi ditrasparenza, adeguata pubblicità e paritàdi trattamento, a comunità, anche giova-nili, ad enti, ad associazioni maggiormenterappresentative degli enti locali, ad orga-nizzazioni di volontariato di cui alla legge11 agosto 1991, n. 266, a cooperative so-ciali di cui alla legge 8 novembre 1991,n. 381, o a comunità terapeutiche e centridi recupero e cura di tossicodipendenti dicui al testo unico delle leggi in materia didisciplina degli stupefacenti e sostanzepsicotrope, prevenzione, cura e riabilita-zione dei relativi stati di tossicodipen-denza, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,nonché alle associazioni di protezione am-bientale riconosciute ai sensi dell’articolo13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, esuccessive modificazioni. La convenzionedisciplina la durata, l’uso del bene, lemodalità di controllo sulla sua utilizza-zione, le cause di risoluzione del rapportoe le modalità del rinnovo. I beni nonassegnati possono essere utilizzati daglienti territoriali per finalità di lucro e i

c) trasferiti per finalità istituzionali osociali, in via prioritaria, al patrimonio delcomune ove l’immobile è sito, ovvero alpatrimonio della regione. Gli enti territo-riali provvedono a formare un appositoelenco dei beni confiscati ad essi trasferiti,che viene periodicamente aggiornato.L’elenco, reso pubblico con adeguateforme e in modo permanente, deve con-tenere i dati concernenti la consistenza, ladestinazione e l’utilizzazione dei beni non-ché, in caso di assegnazione a terzi, i datiidentificativi del concessionario e gliestremi, l’oggetto e la durata dell’atto diconcessione. Gli enti territoriali, ancheconsorziandosi o attraverso associazioni,possono amministrare direttamente ilbene o, sulla base di apposita convenzione,assegnarlo in concessione, a titolo gratuitoe nel rispetto dei principi di trasparenza,adeguata pubblicità e parità di tratta-mento, a comunità, anche giovanili, adenti, ad associazioni maggiormente rap-presentative degli enti locali, ad organiz-zazioni di volontariato di cui alla legge 11agosto 1991, n. 266, a cooperative socialidi cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,o a comunità terapeutiche e centri direcupero e cura di tossicodipendenti di cuial testo unico delle leggi in materia didisciplina degli stupefacenti e sostanzepsicotrope, prevenzione, cura e riabilita-zione dei relativi stati di tossicodipen-denza, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,nonché alle associazioni di protezione am-bientale riconosciute ai sensi dell’articolo13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, esuccessive modificazioni e a cooperative amutualità prevalente, senza scopo di lucro.La convenzione disciplina la durata, l’usodel bene, le modalità di controllo sulla suautilizzazione, le cause di risoluzione delrapporto e le modalità del rinnovo. I beninon assegnati possono essere utilizzati da-

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relativi proventi devono essere reimpiegatiesclusivamente per finalità sociali. Se en-tro un anno l’ente territoriale non haprovveduto alla destinazione del bene,l’Agenzia dispone la revoca del trasferi-mento ovvero la nomina di un commissa-rio con poteri sostitutivi. Alla scadenza disei mesi il sindaco invia al Direttore del-l’Agenzia una relazione sullo stato dellaprocedura;

gli enti territoriali per finalità di lucro e irelativi proventi devono essere reimpiegatiesclusivamente per finalità sociali. Se en-tro un anno l’ente territoriale non haprovveduto alla destinazione del bene,l’Agenzia dispone la revoca del trasferi-mento ovvero la nomina di un commissa-rio con poteri sostitutivi. Alla scadenza disei mesi il sindaco invia al direttore del-l’Agenzia una relazione sullo stato dellaprocedura;

d) trasferiti al patrimonio del comuneove l’immobile è sito, se confiscati per ilreato di cui all’articolo 74 del citato testounico approvato con decreto del Presi-dente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309. Il comune può amministrare di-rettamente il bene oppure, preferibil-mente, assegnarlo in concessione, anche atitolo gratuito, secondo i criteri di cuiall’articolo 129 del medesimo testo unico,ad associazioni, comunità o enti per ilrecupero di tossicodipendenti operanti nelterritorio ove è sito l’immobile. Se entroun anno l’ente territoriale non ha prov-veduto alla destinazione del bene, l’Agen-zia dispone la revoca del trasferimentoovvero la nomina di un commissario conpoteri sostitutivi.

d) identica.

4. I proventi derivanti dall’utilizzo deibeni di cui al comma 3, lettera b), afflui-scono, al netto delle spese di conserva-zione ed amministrazione, al Fondo unicogiustizia, per essere versati all’appositocapitolo di entrata del bilancio dello Statoe riassegnati allo stato di previsione delMinistero dell’interno al fine di assicurareil potenziamento dell’Agenzia.

4. Identico.

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5. I beni di cui al comma 3, di cui nonsia possibile effettuare la destinazione o iltrasferimento per le finalità di pubblicointeresse ivi contemplate, sono destinaticon provvedimento dell’Agenzia alla ven-dita, osservate, in quanto compatibili, ledisposizioni del codice di procedura civile.L’avviso di vendita è pubblicato nel sitointernet dell’Agenzia, e dell’avvenuta pub-blicazione viene data altresì notizia nei sitiinternet dell’Agenzia del demanio e dellaprefettura-ufficio territoriale del Governodella provincia interessata. La vendita èeffettuata per un corrispettivo non infe-riore a quello determinato dalla stimaformulata ai sensi dell’articolo 47. Qua-lora, entro novanta giorni dalla data dipubblicazione dell’avviso di vendita, nonpervengano all’Agenzia proposte di acqui-sto per il corrispettivo indicato al terzoperiodo, il prezzo minimo della venditanon può, comunque, essere determinato inmisura inferiore all’80 per cento del valoredella suddetta stima. Fatto salvo il dispo-sto dei commi 6 e 7 del presente articolo,la vendita è effettuata agli enti pubbliciaventi tra le altre finalità istituzionalianche quella dell’investimento nel settoreimmobiliare, alle associazioni di categoriache assicurano maggiori garanzie e utilitàper il perseguimento dell’interesse pub-blico e alle fondazioni bancarie. I beniimmobili acquistati non possono esserealienati, nemmeno parzialmente, per cin-que anni dalla data di trascrizione delcontratto di vendita e quelli diversi daifabbricati sono assoggettati alla stessa di-sciplina prevista per questi ultimi dall’ar-ticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978,n. 59, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 maggio 1978, n. 191. L’Agenziarichiede al prefetto della provincia inte-ressata un parere obbligatorio, da espri-mere sentito il Comitato provinciale perl’ordine e la sicurezza pubblica, e ogniinformazione utile affinché i beni nonsiano acquistati, anche per interposta per-sona, dai soggetti ai quali furono confi-scati, da soggetti altrimenti riconducibilialla criminalità organizzata ovvero utiliz-zando proventi di natura illecita.

5. Identico.

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6. Il personale delle Forze armate e ilpersonale delle Forze di polizia possonocostituire cooperative edilizie alle quali èriconosciuto il diritto di opzione priorita-ria sull’acquisto dei beni destinati allavendita di cui al comma 5.

6. Identico.

7. Gli enti territoriali possono eserci-tare la prelazione all’acquisto dei beni dicui al comma 5. Con regolamento adottatoai sensi dell’articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, e successivemodificazioni, sono disciplinati i termini,le modalità e le ulteriori disposizioni oc-correnti per l’attuazione del presentecomma. Nelle more dell’adozione del pre-detto regolamento è comunque possibileprocedere alla vendita dei beni.

7. Identico.

8. I beni aziendali sono mantenuti alpatrimonio dello Stato e destinati, conprovvedimento dell’Agenzia che ne disci-plina le modalità operative:

8. Identico.

a) all’affitto, quando vi siano fondateprospettive di continuazione o di ripresadell’attività produttiva, a titolo oneroso, asocietà e ad imprese pubbliche o private,ovvero a titolo gratuito, senza oneri acarico dello Stato, a cooperative di lavo-ratori dipendenti dell’impresa confiscata.Nella scelta dell’affittuario sono privile-giate le soluzioni che garantiscono il man-tenimento dei livelli occupazionali. I beninon possono essere destinati all’affitto allecooperative di lavoratori dipendenti del-l’impresa confiscata se taluno dei relativisoci è parente, coniuge, affine o conviventecon il destinatario della confisca, ovveronel caso in cui nei suoi confronti sia statoadottato taluno dei provvedimenti indicatinell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19marzo 1990, n. 55;

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b) alla vendita, per un corrispettivonon inferiore a quello determinato dallastima eseguita dall’Agenzia, a soggetti chene abbiano fatto richiesta, qualora vi siauna maggiore utilità per l’interesse pub-blico o qualora la vendita medesima siafinalizzata al risarcimento delle vittime deireati di tipo mafioso. Nel caso di venditadisposta alla scadenza del contratto diaffitto dei beni, l’affittuario può esercitareil diritto di prelazione entro trenta giornidalla comunicazione della vendita del beneda parte dell’Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi siauna maggiore utilità per l’interesse pub-blico o qualora la liquidazione medesimasia finalizzata al risarcimento delle vittimedei reati di tipo mafioso, con le medesimemodalità di cui alla lettera b).

9. I proventi derivanti dall’affitto, dallavendita o dalla liquidazione dei beni di cuial comma 8 affluiscono, al netto dellespese sostenute, al Fondo unico giustiziaper essere versati all’apposito capitolo dientrata del bilancio dello Stato e riasse-gnati per le finalità previste dall’articolo 2,comma 7, del decreto-legge 16 settembre2008, n. 143, convertito dalla legge 13novembre 2008, n. 181.

9. Identico.

10. Le somme ricavate dalla vendita deibeni di cui al comma 5, al netto dellespese per la gestione e la vendita deglistessi, affluiscono al Fondo unico giustiziaper essere riassegnati, previo versamentoall’entrata del bilancio dello Stato, nellamisura del 50 per cento al Ministerodell’interno per la tutela della sicurezzapubblica e del soccorso pubblico e, nellarestante misura del 50 per cento, al Mi-nistero della giustizia, per assicurare ilfunzionamento e il potenziamento degliuffici giudiziari e degli altri servizi istitu-zionali, in coerenza con gli obiettivi distabilità della finanza pubblica.

10. Identico.

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11. Nella scelta del cessionario o del-l’affittuario dei beni aziendali l’Agenziaprocede mediante licitazione privata ov-vero, qualora ragioni di necessità o diconvenienza, specificatamente indicate emotivate, lo richiedano, mediante tratta-tiva privata. Sui relativi contratti è richie-sto il parere di organi consultivi solo perimporti eccedenti euro 1.032.913,80 nelcaso di licitazione privata euro 516.456,90nel caso di trattativa privata.

11. Identico.

12. I beni mobili, anche iscritti inpubblici registri, possono essere utilizzatidall’Agenzia per l’impiego in attività isti-tuzionali ovvero destinati ad altri organidello Stato, agli enti territoriali o adassociazioni di volontariato che operanonel sociale.

12. Identico.

12-bis. Sono destinati in via prioritariaal Corpo nazionale dei vigili del fuocoautocarri, mezzi d’opera, macchine opera-trici, carrelli elevatori e ogni altro mezzoper uso speciale, funzionali alle esigenzedel soccorso pubblico.

12-bis. Identico.

13. I provvedimenti emanati ai sensidell’articolo 47 e dei commi 3 e 8 delpresente articolo sono immediatamenteesecutivi.

13. Identico.

14. I trasferimenti e le cessioni di cuial presente articolo, disposti a titolo gra-tuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

14. Identico.

15. Quando risulti che i beni confiscatidopo l’assegnazione o la destinazione sonorientrati, anche per interposta persona,nella disponibilità o sotto il controllo delsoggetto sottoposto al provvedimento diconfisca, si può disporre la revoca dell’as-segnazione o della destinazione da partedello stesso organo che ha disposto ilrelativo provvedimento.

15. Identico.

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ART. 49.

(Regolamento).

ART. 49.

(Regolamento).

1. Con decreto del Ministro della giu-stizia, di concerto con i Ministri dell’eco-nomia e delle finanze, dell’interno e delladifesa, è adottato, ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, un regolamento per disciplinare laraccolta dei dati relativi ai beni sequestratio confiscati, dei dati concernenti lo statodel procedimento per il sequestro o laconfisca e dei dati concernenti la consi-stenza, la destinazione e la utilizzazionedei beni sequestrati e confiscati, nonché latrasmissione dei medesimi dati all’Agenzia.Il Governo trasmette ogni sei mesi alParlamento una relazione concernente idati suddetti.

Articolo identico.

2. Il Consiglio di Stato esprime il pro-prio parere sullo schema di regolamentodi cui al comma 1 entro trenta giorni dallarichiesta, decorsi i quali il regolamentopuò comunque essere adottato.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 45,47, 48, nonché di cui al presente articolosi applicano anche ai beni per i quali nonsiano state esaurite le procedure di liqui-dazione o non sia stato emanato il prov-vedimento di cui al comma 1 del citatoarticolo 47.

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ART. 50.

(Procedure esecutive dei concessionaridi riscossione pubblica).

ART. 50.

(Procedure esecutive dei concessionaridi riscossione pubblica).

1. Le procedure esecutive, gli atti dipignoramento e i provvedimenti cautelariin corso da parte della società EquitaliaSpa o di altri concessionari di riscossionepubblica sono sospesi nelle ipotesi di se-questro di aziende o partecipazioni socie-tarie disposto ai sensi del presente decreto.È conseguentemente sospeso il decorso deirelativi termini di prescrizione.

Articolo identico.

2. Nelle ipotesi di confisca dei beni,aziende o partecipazioni societarie seque-strati, i crediti erariali si estinguono perconfusione ai sensi dell’articolo 1253 delcodice civile. Entro i limiti degli importidei debiti che si estinguono per confu-sione, non si applicano le disposizioni dicui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122.

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ART. 51.

(Regime fiscale e degli oneri economici).

ART. 51.

(Regime fiscale e degli oneri economici).

1. I redditi derivanti dai beni seque-strati continuano ad essere assoggettati atassazione con riferimento alle categorie direddito previste dall’articolo 6 del testounico delle Imposte sui Redditi approvatocon decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917 con lemedesime modalità applicate prima delsequestro.

1. Identico.

2. Se il sequestro si protrae oltre ilperiodo d’imposta in cui ha avuto inizio, ilreddito derivante dai beni sequestrati, re-lativo alla residua frazione di tale periodoe a ciascun successivo periodo intermedioè tassato in via provvisoria dall’ammini-stratore giudiziario, che è tenuto, nei ter-mini ordinari, al versamento delle relativeimposte, nonché agli adempimenti dichia-rativi e, ove ricorrano, agli obblighi con-tabili e quelli a carico del sostituto d’im-posta di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Se il sequestro si protrae oltre ilperiodo d’imposta in cui ha avuto inizio, ilreddito derivante dai beni sequestrati, re-lativo alla residua frazione di tale periodoe a ciascun successivo periodo intermedioè determinato ai fini fiscali in via provvi-soria dall’amministratore giudiziario, che ètenuto, nei termini ordinari, al versamentodelle relative imposte, nonché agli adem-pimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agliobblighi contabili e quelli a carico delsostituto d’imposta di cui al decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600.

3. In caso di confisca la tassazioneoperata in via provvisoria si consideradefinitiva. In caso di revoca del sequestrol’Agenzia delle Entrate effettua la liqui-dazione definitiva delle imposte sui red-diti calcolate in via provvisoria nei con-fronti del soggetto sottoposto alla misuracautelare.

3. Identico.

3-bis. Gli immobili sono esenti da im-poste, tasse e tributi durante la vigenza deiprovvedimenti di sequestro e confisca ecomunque fino alla loro assegnazione odestinazione. Se la confisca è revocata,l’amministratore giudiziario ne dà comu-nicazione all’Agenzia delle entrate e aglialtri enti competenti che provvedono allaliquidazione delle imposte, tasse e tributi,dovuti per il periodo di durata dell’ammi-nistrazione giudiziaria, in capo al soggettocui i beni sono stati restituiti.

3-bis. Identico.

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3-ter. Qualora sussista un interesse dinatura generale, l’Agenzia può richiedere,senza oneri, i provvedimenti di sanatoria,consentiti dalle vigenti disposizioni dilegge delle opere realizzate sui beni im-mobili che siano stati oggetto di confiscadefinitiva.

3-ter. Identico.

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TITOLO IV

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTICON LE PROCEDURE CONCORSUALI

TITOLO IV

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTICON LE PROCEDURE CONCORSUALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 52.

(Diritti dei terzi).

ART. 52.

(Diritti dei terzi).

1. La confisca non pregiudica i diritti dicredito dei terzi che risultano da attiaventi data certa anteriore al sequestro,nonché i diritti reali di garanzia costituitiin epoca anteriore al sequestro, ove ricor-rano le seguenti condizioni:

1. La confisca non pregiudica i diritti dicredito dei terzi che risultano da attiaventi data certa anteriore al sequestro,nonché i diritti reali di garanzia costituitiin epoca anteriore al sequestro, ove ricor-rano le seguenti condizioni:

a) che l’escussione del restante patri-monio del proposto sia risultata insuffi-ciente al soddisfacimento del credito, salvoper i crediti assistiti da cause legittime diprelazione su beni sequestrati;

a) che il proposto non disponga dialtri beni sui quali esercitare la garanziapatrimoniale idonea al soddisfacimentodel credito salvo per i crediti assistiti dacause legittime di prelazione su beni se-questrati;

b) che il credito non sia strumentaleall’attività illecita o a quella che ne costi-tuisce il frutto o il reimpiego, a meno cheil creditore dimostri di avere ignorato inbuona fede il nesso di strumentalità;

b) identica;

c) nel caso di promessa di pagamentoo di ricognizione di debito, che sia provatoil rapporto fondamentale;

c) identica;

d) nel caso di titoli di credito, che ilportatore provi il rapporto fondamentale equello che ne legittima il possesso.

d) identica.

2. I crediti di cui al comma 1 devonoessere accertati secondo le disposizionicontenute negli articoli 57, 58 e 59.

2. I crediti di cui al comma 1 devonoessere accertati secondo le disposizionicontenute negli articoli 57, 58 e 59 econcorrono al riparto sul valore dei benio dei compendi aziendali ai quali si rife-riscono in base alle risultanze della con-tabilità separata di cui all’articolo 37,comma 5.

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2-bis. Gli interessi convenzionali, mo-ratori e a qualunque altro titolo dovuti suicrediti di cui al comma 1 sono ricono-sciuti, nel loro complesso, nella misuramassima comunque non superiore al tassocalcolato e pubblicato dalla Banca d’Italiasulla base di un paniere composto daibuoni del tesoro poliennali quotati sulmercato obbligazionario telematico (REN-DISTATO).

2-bis. Identico.

3. Nella valutazione della buona fede, iltribunale tiene conto delle condizioni delleparti, dei rapporti personali e patrimonialitra le stesse e del tipo di attività svolta dalcreditore, anche con riferimento al ramodi attività, alla sussistenza di particolariobblighi di diligenza nella fase precontrat-tuale nonché, in caso di enti, alle dimen-sioni degli stessi.

3. Identico.

4. La confisca definitiva di un benedetermina lo scioglimento dei contrattiaventi ad oggetto un diritto personale digodimento, nonché l’estinzione dei dirittireali di godimento sui beni stessi.

4. Identico.

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma4, spetta in prededuzione un equo inden-nizzo commisurato alla durata residua delcontratto o alla durata del diritto reale. Seil diritto reale si estingue con la morte deltitolare, la durata residua del diritto ècalcolata alla stregua della durata mediadella vita determinata sulla base di para-metri statistici. Le modalità di calcolodell’indennizzo sono stabilite con decretoda emanarsi dal Ministro dell’economia edelle finanze e del Ministro della giustiziaentro centoottanta giorni dall’entrata invigore del presente decreto.

5. Identico.

6. Se sono confiscati beni di cui vienedichiarata l’intestazione o il trasferimentofittizio, i creditori del proposto sono pre-feriti ai creditori chirografari in buonafede dell’intestatario fittizio, se il lorocredito è anteriore all’atto di intestazionefittizia.

6. Identico.

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7. In caso di confisca di beni in co-munione, se il bene è indivisibile, ai par-tecipanti in buona fede è concesso dirittodi prelazione per l’acquisto della quotaconfiscata al valore di mercato, salvo chesussista la possibilità che il bene, in ra-gione del livello di infiltrazione criminale,possa tornare anche per interposta per-sona nella disponibilità del sottoposto, ditaluna delle associazioni di cui all’articolo416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Siapplicano le disposizioni di cui all’articolo48, comma 5, sesto e settimo periodo.

7. Identico.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 nonesercitano il diritto di prelazione o nonsi possa procedere alla vendita, il benepuò essere acquisito per intero al patri-monio dello Stato al fine di soddisfare unconcreto interesse pubblico e i parteci-panti hanno diritto alla corresponsione diuna somma equivalente al valore attualedella propria quota di proprietà, nell’am-bito delle risorse disponibili a legislazionevigente.

8. Identico.

9. Per i beni appartenenti al demanioculturale, ai sensi degli articoli 53 e se-guenti del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, la vendita non può esseredisposta senza previa autorizzazione delMinistero per i beni e le attività culturali.

9. Identico.

Camera dei Deputati — 111 — Senato della Repubblica

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ART. 53.

(Limite della garanzia patrimoniale).

ART. 53.

(Limite della garanzia patrimoniale).

1. I crediti per titolo anteriore al se-questro, verificati ai sensi delle disposi-zioni di cui al capo II, sono soddisfattidallo Stato nel limite del 60 per cento delvalore dei beni sequestrati o confiscati,risultante dalla stima redatta dall’ammi-nistratore o dalla minor somma eventual-mente ricavata dalla vendita degli stessi.

1. I crediti per titolo anteriore al se-questro, verificati ai sensi delle disposi-zioni di cui al capo II, sono soddisfattidallo Stato nel limite del 60 per cento delvalore dei beni sequestrati o confiscati,risultante dal valore di stima o dallaminor somma eventualmente ricavatadalla vendita degli stessi.

Camera dei Deputati — 112 — Senato della Repubblica

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ART. 54.

(Pagamento di crediti prededucibili).

ART. 54.

(Pagamento di crediti prededucibili).

1. I crediti prededucibili sorti nel corsodel procedimento di prevenzione che sonoliquidi, esigibili e non contestati, non deb-bono essere accertati secondo le modalitàpreviste dagli articoli 57, 58 e 59, e pos-sono essere soddisfatti, in tutto o in parte,al di fuori del piano di riparto, previaautorizzazione del giudice delegato.

Articolo identico.

2. Se l’attivo è sufficiente e il paga-mento non compromette la gestione, alpagamento di cui al comma 1 provvedel’amministratore giudiziario mediante pre-lievo dalle somme disponibili. In casocontrario, il pagamento è anticipato dalloStato. Tuttavia, se la confisca ha ad og-getto beni organizzati in azienda e iltribunale ha autorizzato la prosecuzionedell’attività, la distribuzione avviene me-diante prelievo delle somme disponibilisecondo criteri di graduazione e propor-zionalità, conformemente all’ordine asse-gnato dalla legge.

3. Il giudice delegato, con il decreto diautorizzazione di cui al comma 1, indicail soggetto tenuto al pagamento del creditoprededucibile.

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ART. 54-bis.

(Pagamento di debitianteriori al sequestro).

1. L’amministratore giudiziario puòchiedere al giudice delegato di essere au-torizzato al pagamento, anche parziale orateale, dei crediti per prestazioni di benio servizi, sorti anteriormente al provvedi-mento di sequestro, nei casi in cui taliprestazioni siano collegate a rapporti com-merciali essenziali per la prosecuzionedell’attività.

2. Nel programma di prosecuzione oripresa dell’attività di cui all’articolo 41, iltribunale può autorizzare l’amministratoregiudiziario a rinegoziare le esposizionidebitorie dell’impresa ed a provvedere aiconseguenti pagamenti.

Camera dei Deputati — 114 — Senato della Repubblica

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ART. 55.

(Azioni esecutive).

ART. 55.

(Azioni esecutive).

1. A seguito del sequestro non possonoessere iniziate o proseguite azioni esecu-tive. I beni già oggetto di esecuzione sonopresi in consegna dall’amministratore giu-diziario.

1. Identico.

2. Le esecuzioni sono riassunte entroun anno dalla revoca definitiva del seque-stro o della confisca. In caso di confiscadefinitiva, esse si estinguono.

2. Le procedure esecutive già pendentisono sospese sino alla conclusione delprocedimento di prevenzione. Le proce-dure esecutive si estinguono in relazione aibeni per i quali interviene decreto diconfisca definitiva. In caso di dissequestro,la procedura esecutiva deve essere iniziatao riassunta entro il termine di un annodalla irrevocabilità del provvedimento cheha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggettodi domande giudiziali precedentementetrascritte, aventi ad oggetto il diritto diproprietà ovvero diritti reali o personali digodimento sul bene, il terzo, che sia partedel giudizio, è chiamato ad intervenire nelprocedimento di prevenzione ai sensi degliarticoli 23 e 57.

3. Se il sequestro riguarda beni oggettodi domande giudiziali precedentementetrascritte, aventi ad oggetto il diritto diproprietà ovvero diritti reali o personali digodimento o di garanzia sul bene, il terzo,che sia parte del giudizio, è chiamato adintervenire nel procedimento di preven-zione ai sensi degli articoli 23 e 57; ilgiudizio civile è sospeso sino alla conclu-sione del procedimento di prevenzione.

4. In caso di revoca definitiva delsequestro o della confisca per motivi di-versi dalla pretesa originariamente fattavalere in sede civile dal terzo chiamato adintervenire, il giudizio civile deve essereriassunto entro un anno dalla revoca.

4. Identico.

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ART. 56.

(Rapporti pendenti).

ART. 56.

(Rapporti pendenti).

1. Se al momento dell’esecuzione delsequestro un contratto relativo al bene oall’azienda sequestrata è ancora ineseguitoo non compiutamente eseguito da en-trambe le parti, l’esecuzione del contrattorimane sospesa fino a quando l’ammini-stratore giudiziario, previa autorizzazionedel giudice delegato, dichiara di suben-trare nel contratto in luogo del proposto,assumendo tutti i relativi obblighi, ovverodi risolvere il contratto, salvo che, neicontratti ad effetti reali, sia già avvenuto iltrasferimento del diritto.

1. Se al momento dell’esecuzione delsequestro un contratto relativo all’aziendasequestrata o stipulato dal proposto inrelazione al bene in sequestro debba es-sere in tutto o in parte ancora eseguitol’esecuzione del contratto rimane sospesafino a quando l’amministratore giudizia-rio, previa autorizzazione del giudice de-legato, dichiara di subentrare nel contrattoin luogo del proposto, assumendo tutti irelativi obblighi, ovvero di risolvere ilcontratto, salvo che, nei contratti ad effettireali, sia già avvenuto il trasferimento deldiritto. La dichiarazione dell’amministra-tore giudiziario deve essere resa nei ter-mini e nelle forme di cui all’articolo 41,comma 1-bis e comma 1-ter, e, in ognicaso, entro sei mesi dalla immissione inpossesso.

2. Il contraente può mettere in moral’amministratore giudiziario, facendosi as-segnare dal giudice delegato un terminenon superiore a sessanta giorni, decorso ilquale il contratto si intende risolto.

2. Identico.

3. Se dalla sospensione di cui al comma1 può derivare un danno grave al bene oall’azienda, il giudice delegato autorizza,entro trenta giorni dall’esecuzione del se-questro, la provvisoria esecuzione dei rap-porti pendenti. L’autorizzazione perde ef-ficacia a seguito della dichiarazione pre-vista dal comma 1.

3. Identico.

4. In caso di scioglimento, il contraenteha diritto di far valere nel passivo ilcredito conseguente al mancato adempi-mento secondo le disposizioni previste alcapo II del presente titolo. Si applicano, inquanto compatibili, gli articoli da 72 a 83del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. La risoluzione del contratto in forzadi provvedimento del giudice delegato fasalvo il diritto al risarcimento del dannonei soli confronti del proposto ed il con-traente ha diritto di far valere nel passivoil credito conseguente al mancato adem-pimento secondo le disposizioni previste alcapo II del presente titolo.

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5. In caso di scioglimento del contrattopreliminare di vendita immobiliare, tra-scritto ai sensi dell’articolo 2645-bis delcodice civile, l’acquirente ha diritto di farvalere il proprio credito secondo le dispo-sizioni del capo II del presente titolo egode del privilegio previsto nell’articolo2775-bis del codice civile a condizione chegli effetti della trascrizione del contrattopreliminare non siano cessati anterior-mente alla data del sequestro. Al promis-sario acquirente non è dovuto alcun ri-sarcimento o indennizzo.

5. Identico.

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CAPO II

ACCERTAMENTODEI DIRITTI DEI TERZI

CAPO II

ACCERTAMENTODEI DIRITTI DEI TERZI

ART. 57.

(Elenco dei crediti. Fissazionedell’udienza di verifica dei crediti).

ART. 57.

(Elenco dei crediti. Fissazionedell’udienza di verifica dei crediti).

1. L’amministratore giudiziario allegaalle relazioni da presentare al giudicedelegato l’elenco nominativo dei creditoricon l’indicazione dei crediti e delle rispet-tive scadenze e l’elenco nominativo dicoloro che vantano diritti reali o personalisui beni, con l’indicazione delle cose stessee del titolo da cui sorge il diritto.

1. L’amministratore giudiziario allegaalle relazioni da presentare al giudicedelegato l’elenco nominativo di tutti i cre-ditori anteriori al sequestro ivi compresiquelli di cui all’articolo 54-bis, l’indica-zione dei crediti e delle rispettive scadenzee l’elenco nominativo di coloro che van-tano diritti reali o personali sui beni, conl’indicazione delle cose stesse e del titoloda cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, anche prima dellaconfisca, assegna ai creditori un termineperentorio, non superiore a novantagiorni, per il deposito delle istanze diaccertamento dei rispettivi diritti e fissa ladata dell’udienza di verifica dei creditientro i trenta giorni successivi. Il decretoè immediatamente notificato agli interes-sati, a cura dell’amministratore giudizia-rio.

2. Il giudice delegato, dopo il depositodel decreto di confisca di primo grado,assegna ai creditori un termine perentorio,non superiore a sessanta giorni, per ildeposito delle istanze di accertamento deirispettivi diritti e fissa la data dell’udienzadi verifica dei crediti entro i sessantagiorni successivi. Il decreto è immediata-mente notificato agli interessati, a curadell’amministratore giudiziario.

3. Il giudice delegato fissa per l’esamedelle domande tardive di cui all’articolo58, comma 6, un’udienza ogni sei mesi,salvo che sussistano motivi d’urgenza.

3. Il giudice delegato fissa per l’esamedelle domande tardive di cui all’articolo58, comma 5, un’udienza ogni sei mesi,salvo che sussistano motivi d’urgenza.

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ART. 58.

(Domanda del creditore).

ART. 58.

(Domanda del creditore).

1. I creditori di cui all’articolo 52presentano al giudice domanda di ammis-sione del credito.

1. Identico.

2. La domanda di cui al comma 1contiene:

2. Identico.

a) le generalità del creditore;

b) la determinazione del credito dicui si chiede l’ammissione allo stato pas-sivo ovvero la descrizione del bene su cuisi vantano diritti;

c) l’esposizione dei fatti e degli ele-menti di diritto che costituiscono la ra-gione della domanda, con i relativi docu-menti giustificativi;

d) l’eventuale indicazione del titolo diprelazione, nonché la descrizione del benesul quale la prelazione si esercita, sequesta ha carattere speciale.

3. Il creditore elegge domicilio nel co-mune in cui ha sede il tribunale proce-dente. È facoltà del creditore indicare,quale modalità di notificazione e di co-municazione, la trasmissione per postaelettronica o per telefax ed è onere dellostesso comunicare alla procedura ogni va-riazione del domicilio o delle predettemodalità; in difetto, tutte le notificazioni ele comunicazioni sono eseguite mediantedeposito in cancelleria.

3. Identico.

4. La domanda non interrompe la pre-scrizione né impedisce la maturazione ditermini di decadenza nei rapporti tra ilcreditore e l’indiziato o il terzo intestata-rio dei beni.

4. Identico.

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5. La domanda è depositata, a pena didecadenza, entro il termine di cui all’ar-ticolo 57, comma 2. Successivamente, ecomunque non oltre il termine di un annodalla definitività del provvedimento diconfisca, le domande relative ad ulterioricrediti sono ammesse solo ove il creditoreprovi, a pena di inammissibilità della ri-chiesta, di non aver potuto presentare ladomanda tempestivamente per causa a luinon imputabile.

5. La domanda è depositata, a pena didecadenza, entro il termine di cui all’ar-ticolo 57, comma 2. Successivamente, ecomunque non oltre il termine di un annodal deposito del decreto di esecutivitàdello stato passivo, le domande relative adulteriori crediti sono ammesse solo ove ilcreditore provi, a pena di inammissibilitàdella richiesta, di non aver potuto presen-tare la domanda tempestivamente percausa a lui non imputabile. Al procedi-mento si applica l’articolo 59.

6. L’amministratore giudiziario esa-mina le domande e redige un progetto distato passivo rassegnando le proprie mo-tivate conclusioni sull’ammissione o sul-l’esclusione di ogni singola domanda.

7. L’amministratore giudiziario depo-sita il progetto di stato passivo venti giorniprima dell’udienza fissata per la verificadei crediti. I creditori e i titolari dei dirittisui beni oggetto di confisca possono pre-sentare osservazioni scritte e depositaredocumentazioni aggiuntive, a pena di de-cadenza, fino a cinque giorni prima del-l’udienza.

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ART. 59.

(Verifica dei crediti.Composizione dello stato passivo).

ART. 59.

(Verifica dei crediti.Composizione dello stato passivo).

1. All’udienza il giudice delegato, conl’assistenza dell’amministratore giudiziarioe con la partecipazione facoltativa delpubblico ministero, assunte anche d’ufficiole opportune informazioni, verifica le do-mande, indicando distintamente i creditiche ritiene di ammettere, con indicazionedelle eventuali cause di prelazione, e quelliche ritiene di non ammettere, in tutto o inparte, esponendo sommariamente i motividella esclusione.

1. All’udienza fissata per la verifica deicrediti il giudice delegato, con l’assistenzadell’amministratore giudiziario e con lapartecipazione facoltativa del pubblico mi-nistero, assunte anche d’ufficio le oppor-tune informazioni, verifica le domande,indicando distintamente i crediti che ri-tiene di ammettere, con indicazione delleeventuali cause di prelazione, e quelli cheritiene di non ammettere, in tutto o inparte, esponendo succintamente i motividella esclusione.

2. All’udienza di verifica gli interessatipossono farsi assistere da un difensore.L’Agenzia può sempre partecipare per iltramite di un proprio rappresentante,nonché depositare atti e documenti.

2. Identico.

3. Terminato l’esame di tutte le do-mande, il giudice delegato forma lo statopassivo e lo rende esecutivo con decretodepositato in cancelleria e comunicatoall’Agenzia. Del deposito l’amministratoregiudiziario dà notizia agli interessati nonpresenti a mezzo di raccomandata conavviso di ricevimento. Nel caso previstodall’articolo 58, comma 3, secondo pe-riodo, la comunicazione può essere ese-guita per posta elettronica o per telefax.

3. Identico.

4. I provvedimenti di ammissione e diesclusione dei crediti producono effettisolo nei confronti dell’Erario.

4. Identico.

5. Gli errori materiali contenuti nellostato passivo sono corretti con decreto delgiudice delegato su istanza dell’ammini-stratore giudiziario o del creditore, sentitoil pubblico ministero, l’amministratoregiudiziario e la parte interessata.

5. Identico.

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6. Entro trenta giorni dalla comunica-zione di cui al comma 3, i creditori esclusipossono proporre opposizione mediantericorso al tribunale che ha applicato lamisura di prevenzione. Ciascun creditorepuò impugnare nello stesso termine e conle stesse modalità i crediti ammessi.

6. Entro trenta giorni dalla comunica-zione di cui al comma 3, i creditori esclusipossono proporre opposizione mediantericorso al tribunale che ha applicato lamisura di prevenzione. Ciascun creditorepuò impugnare nello stesso termine e conle stesse modalità i crediti ammessi. Tuttii creditori possono impugnare nello stessotermine e con le stesse modalità i creditiammessi, ivi compresi quelli di cui all’ar-ticolo 54-bis.

7. Il tribunale tratta in modo congiuntole opposizioni e le impugnazioni fissandoun’apposita udienza in camera di consi-glio, della quale l’amministratore giudizia-rio dà comunicazione agli interessati.

7. Identico.

8. All’udienza ciascuna parte può svol-gere, con l’assistenza del difensore, leproprie deduzioni, chiedere l’acquisizionedi ogni elemento utile e proporre mezzi diprova. Nel caso siano disposti d’ufficioaccertamenti istruttori, ciascuna parte puòdedurre, entro un termine perentorio fis-sato dal giudice, i mezzi di prova che sirendono necessari.

8. All’udienza ciascuna parte può svol-gere, con l’assistenza del difensore, leproprie deduzioni e produrre documentinuovi solo se prova di non esserne venutoin possesso tempestivamente per causa alei non imputabile.

9. Esaurita l’istruzione, il tribunale fissaun termine perentorio entro il quale leparti possono depositare memorie e, neisessanta giorni successivi, decide con de-creto ricorribile per cassazione nel terminedi trenta giorni dalla sua notificazione.

9. All’esito il tribunale decide con de-creto ricorribile per cassazione nel ter-mine di trenta giorni dalla sua notifica-zione.

10. Anche dopo la confisca definitiva,se sono state presentate domande di am-missione del credito ai sensi dell’articolo57, il procedimento giurisdizionale per laverifica e il riparto dei crediti proseguedianzi al tribunale che ha applicato lamisura di prevenzione.

10. Soppresso.

Camera dei Deputati — 122 — Senato della Repubblica

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ART. 60.

(Liquidazione dei beni).

ART. 60.

(Liquidazione dei beni).

1. Conclusa l’udienza di verifica, l’am-ministratore giudiziario effettua la liqui-dazione dei beni mobili, delle aziende orami d’azienda e degli immobili ove lesomme apprese, riscosse o comunque ri-cevute non siano sufficienti a soddisfare icreditori utilmente collocati al passivo.

1. Dopo la irrevocabilità del provvedi-mento di confisca, l’Agenzia procede alpagamento dei creditori ammessi al pas-sivo in ragione delle distinte masse nonchédell’ordine dei privilegi e delle cause le-gittime di prelazione sui beni trasferiti alpatrimonio dello Stato. L’Agenzia ove lesomme apprese, riscosse o comunque ri-cevute non siano sufficienti a soddisfare icreditori utilmente collocati al passivoprocede alla liquidazione dei beni mobili,delle aziende o rami d’azienda e degliimmobili. Ove ritenga che dalla redditivitàdei beni si possano conseguire risorsenecessarie al pagamento dei crediti,l’Agenzia può ritardare la vendita deglistessi non oltre un anno dalla irrevocabi-lità del provvedimento di confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall’am-ministratore giudiziario, previa autorizza-zione del giudice delegato, adottando pro-cedure competitive, sulla base del valore distima risultante dalla relazione di cuiall’articolo 36 o utilizzando stime effet-tuate da parte di esperti.

2. Le vendite sono effettuate dall’Agen-zia con procedure competitive sulla basedel valore di stima risultante dalle rela-zioni di cui agli articoli 36 e 41 o utiliz-zando stime effettuate da parte di esperti.

3. Con adeguate forme di pubblicità,sono assicurate, nell’individuazione del-l’acquirente, la massima informazione epartecipazione degli interessati. La venditaè conclusa previa acquisizione del parereed assunte le informazioni di cui all’arti-colo 48, comma 5, ultimo periodo.

3. Identico.

4. L’amministratore giudiziario può so-spendere la vendita non ancora conclusaove pervenga offerta irrevocabile d’acqui-sto migliorativa per un importo non infe-riore al dieci per cento del prezzo offerto.

4. L’Agenzia può sospendere la venditanon ancora conclusa ove pervenga offertairrevocabile d’acquisto migliorativa per unimporto non inferiore al dieci per centodel prezzo offerto.

5. L’amministratore giudiziario informail giudice delegato dell’esito della vendita,depositando la relativa documentazione.

5. Soppresso.

Camera dei Deputati — 123 — Senato della Repubblica

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ART. 61.

(Progetto e piano di pagamento dei crediti).

ART. 61.

(Progetto e piano di pagamento dei crediti).

1. Nei sessanta giorni successivi allaformazione dello stato passivo, ovvero neidieci giorni successivi all’ultima vendita,l’amministratore giudiziario redige un pro-getto di pagamento dei crediti. Il progettocontiene l’elenco dei crediti utilmente col-locati al passivo, con le relative cause diprelazione, nonché l’indicazione degli im-porti da corrispondere a ciascun creditore.

1. Dopo la irrevocabilità del provvedi-mento di confisca l’Agenzia redige il pro-getto di pagamento dei crediti. Il progettocontiene l’elenco dei crediti utilmente col-locati al passivo, con le relative cause diprelazione, nonché l’indicazione degli im-porti da corrispondere a ciascun creditore.

2. I crediti, nei limiti previsti dall’arti-colo 53, sono soddisfatti nel seguente or-dine:

2. Identico.

1) pagamento dei crediti prededuci-bili;

2) pagamento dei crediti ammessi conprelazione sui beni confiscati, secondol’ordine assegnato dalla legge;

3) pagamento dei creditori chirogra-fari, in proporzione dell’ammontare delcredito per cui ciascuno di essi è statoammesso, compresi i creditori indicati aln. 2), per la parte per cui sono rimastiinsoddisfatti sul valore dei beni oggettodella garanzia.

3. Sono considerati debiti prededucibiliquelli così qualificati da una specificadisposizione di legge, e quelli sorti inoccasione o in funzione del procedimentodi prevenzione, incluse le somme antici-pate dallo Stato ai sensi dell’articolo 42.

3. Identico.

4. Il giudice delegato apporta al pro-getto le variazioni che ritiene necessarieod opportune e ne ordina il deposito incancelleria, disponendo che dello stesso siadata comunicazione a tutti i creditori.

4. L’Agenzia, predisposto il progetto dipagamento, ne ordina il deposito dispo-nendo che dello stesso sia data comuni-cazione a tutti i creditori.

5. Entro dieci giorni dalla comunica-zione di cui al comma 4 i creditori pos-sono presentare osservazioni sulla gradua-zione e sulla collocazione dei crediti, non-ché sul valore dei beni o delle aziendeconfiscati.

5. Identico.

Camera dei Deputati — 124 — Senato della Repubblica

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6. Decorso il termine di cui al comma5, il giudice delegato, tenuto conto delleosservazioni pervenute, sentito l’ammini-stratore giudiziario, il pubblico ministero el’Agenzia, determina il piano di paga-mento.

6. L’Agenzia, decorso il termine di cuial comma 5, tenuto conto delle osserva-zioni ove pervenute, determina il piano dipagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunica-zione del piano di pagamento, i creditoripossono proporre opposizione avverso ildecreto dinanzi al tribunale della preven-zione. Si applica l’articolo 59, commi 6, 7,8 e 9.

7. Entro dieci giorni dalla comunica-zione del piano di pagamento, i creditoripossono proporre opposizione dinanzi allasezione civile della corte di appello deldistretto della sezione specializzata o delgiudice penale competente ad adottare ilprovvedimento di confisca. Si procede incamera di consiglio e si applicano gliarticoli 702-bis e seguenti del codice diprocedura civile. Le somme contestatesono accantonate. Ove non sia possibileprocedere all’accantonamento, i pagamentisono sospesi fino alla decisione sull’oppo-sizione.

8. Divenuto definitivo il piano di paga-mento, l’amministratore giudiziario pro-cede ai pagamenti dovuti entro i limiti dicui all’articolo 53.

8. Divenuto definitivo il piano di paga-mento, l’Agenzia procede ai pagamentidovuti entro i limiti di cui all’articolo 53.

9. I pagamenti effettuati in esecuzionedei piani di pagamento non possono essereripetuti, salvo il caso dell’accoglimento didomande di revocazione.

9. Identico.

10. I creditori che hanno percepitopagamenti non dovuti, devono restituire lesomme riscosse, oltre agli interessi legalidal momento del pagamento effettuato aloro favore. In caso di mancata restitu-zione, le somme sono pignorate secondo leforme stabilite per i beni mobili dal codicedi procedura civile.

10. Identico.

Camera dei Deputati — 125 — Senato della Repubblica

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ART. 62.

(Revocazione).

ART. 62.

(Revocazione).

1. Il pubblico ministero, l’amministra-tore giudiziario e l’Agenzia possono in ognitempo chiedere la revocazione del prov-vedimento di ammissione del credito alpassivo quando emerga che esso è statodeterminato da falsità, dolo, errore essen-ziale di fatto o dalla mancata conoscenzadi documenti decisivi che non sono statiprodotti tempestivamente per causa nonimputabile al ricorrente. La revocazione èproposta dinanzi al tribunale della pre-venzione nei confronti del creditore la cuidomanda è stata accolta. Se la domanda èaccolta, si applica l’articolo 61, comma 10.

Articolo identico.

Camera dei Deputati — 126 — Senato della Repubblica

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CAPO III

RAPPORTI CON LEPROCEDURE CONCORSUALI

CAPO III

RAPPORTI CON LEPROCEDURE CONCORSUALI

ART. 63.

(Dichiarazione di fallimentosuccessiva al sequestro).

ART. 63.

(Dichiarazione di fallimentosuccessiva al sequestro).

1. Salva l’iniziativa per la dichiarazionedi fallimento assunta dal debitore o dauno o più creditori, il pubblico ministero,anche su segnalazione dell’amministratoregiudiziario che ne rilevi i presupposti,chiede al tribunale competente che vengadichiarato il fallimento dell’imprenditore icui beni aziendali siano sottoposti a se-questro o a confisca.

1. Identico.

2. Nel caso in cui l’imprenditore di cuial comma 1 sia soggetto alla procedura diliquidazione coatta amministrativa conesclusione del fallimento, il pubblico mi-nistero chiede al tribunale competentel’emissione del provvedimento di cui al-l’articolo 195 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267 e successive modificazioni.

2. Identico.

3. Il pubblico ministero segnala allaBanca d’Italia la sussistenza del procedi-mento di prevenzione su beni appartenentiad istituti bancari o creditizi ai fini del-l’adozione dei provvedimenti di cui altitolo IV del decreto legislativo 1o settem-bre 1993, n. 385.

3. Identico.

4. Quando viene dichiarato il falli-mento, i beni assoggettati a sequestro oconfisca sono esclusi dalla massa attivafallimentare.

4. Quando viene dichiarato il falli-mento, i beni assoggettati a sequestro oconfisca sono esclusi dalla massa attivafallimentare. La verifica dei crediti e deidiritti inerenti i rapporti relativi ai sud-detti beni viene svolta dal giudice delegatodel tribunale di prevenzione nell’ambitodel procedimento di cui agli articoli 52 eseguenti.

Camera dei Deputati — 127 — Senato della Repubblica

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5. Nel caso di cui al comma 4, il giudicedelegato al fallimento provvede all’accer-tamento del passivo e dei diritti dei terzinelle forme degli articoli 92 e seguenti delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ve-rificando altresì, anche con riferimento airapporti relativi ai beni sottoposti a se-questro, la sussistenza delle condizioni dicui all’articolo 52, comma 1, lettere b), c)e d) e comma 3 del presente decreto.

5. Soppresso.

6. Se nella massa attiva del fallimentosono ricompresi esclusivamente beni giàsottoposti a sequestro, il tribunale, sentitoil curatore ed il comitato dei creditori,dichiara chiuso il fallimento con decreto aisensi dell’articolo 119 del regio decreto 16marzo 1942, n. 267. Si applicano in talcaso le disposizioni degli articoli 52 eseguenti del presente decreto.

6. Se nella massa attiva del fallimentosono ricompresi esclusivamente beni giàsottoposti a sequestro, il tribunale, sentitoil curatore ed il comitato dei creditori,dichiara chiuso il fallimento con decreto aisensi dell’articolo 119 del regio decreto 16marzo 1942, n. 267.

7. In caso di revoca del sequestro odella confisca, il curatore procede all’ap-prensione dei beni ai sensi del capo IV deltitolo II del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267. Se la revoca interviene dopo lachiusura del fallimento, il tribunale prov-vede ai sensi dell’articolo 121 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, anche suiniziativa del pubblico ministero.

7. In caso di revoca del sequestro odella confisca, il curatore procede all’ap-prensione dei beni ai sensi del capo IV deltitolo II del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267. Il giudice delegato al fallimentoprocede alla verifica dei crediti e dei dirittiin relazione ai beni per i quali è interve-nuta la revoca del sequestro o della con-fisca. Se la revoca interviene dopo lachiusura del fallimento, il tribunale prov-vede ai sensi dell’articolo 121 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, anche suiniziativa del pubblico ministero ancorchésia trascorso il termine di cinque annidalla chiusura del fallimento. Il curatoresubentra nei rapporti processuali in luogodell’amministratore giudiziario.

8. L’amministratore giudiziario pro-pone le azioni disciplinate dalla sezione IIIdel capo III del titolo II del regio decreto16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti dicui all’articolo 70 del medesimo decreto,ove siano relative ad atti, pagamenti ogaranzie concernenti i beni oggetto disequestro. Gli effetti del sequestro e dellaconfisca si estendono ai beni oggetto del-l’atto dichiarato inefficace.

8. Identico.

Camera dei Deputati — 128 — Senato della Repubblica

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9. L’amministratore giudiziario, ovesiano stati sequestrati complessi aziendalie produttivi o partecipazioni societarie dimaggioranza, prima che intervenga la con-fisca definitiva, può, previa autorizzazionedel tribunale ai sensi dell’articolo 41, pre-sentare al Tribunale fallimentare compe-tente ai sensi dell’articolo 9 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, in quantocompatibile, domanda per l’ammissione alconcordato preventivo, di cui agli artt. 160e seguenti del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, nonché accordo di ristrut-turazione dei debiti ai sensi dell’articolo182-bis del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, o predisporre un piano attestato aisensi dell’articolo 67 del regio decreto 16marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato agarantire la salvaguardia dell’unità pro-duttiva ed il mantenimento dei livelli oc-cupazionali, il piano di ristrutturazionepuò prevedere la alienazione dei benisequestrati anche fuori dei casi di cui alprecedente articolo 48.

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ART. 64.

(Sequestro successivoalla dichiarazione di fallimento).

ART. 64.

(Sequestro successivoalla dichiarazione di fallimento).

1. Ove sui beni compresi nel fallimentoai sensi dell’articolo 42 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267 sia disposto seque-stro, il giudice delegato al fallimento, sen-tito il curatore ed il comitato dei creditori,dispone con decreto non reclamabile laseparazione di tali beni dalla massa attivadel fallimento e la loro consegna all’am-ministratore giudiziario.

1. Identico.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7,i crediti ed i diritti vantati nei confrontidel fallimento, compresi quelli inerenti irapporti relativi ai beni sottoposti a se-questro, sono sottoposti, nelle forme degliarticoli 92 e seguenti del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, alla verifica dellecondizioni di cui all’articolo 52, comma 1,lettere b), c) e d), e comma 3 del presentedecreto. Il giudice delegato al fallimentofissa una nuova udienza per l’esame dellostato passivo nel termine di novanta giornidal disposto sequestro. Sono esclusi dallaverifica di cui al primo periodo i crediti ei diritti che non siano stati ammessi alpassivo.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7,i crediti ed i diritti inerenti i rapportirelativi ai beni sottoposti a sequestro,ancorché già verificati dal giudice delfallimento, vanno ulteriormente verificatidal giudice delegato del tribunale di pre-venzione ai sensi degli articoli 52 e se-guenti.

3. Alla stessa verifica sono soggetti icrediti ed i diritti insinuati nel fallimentodopo il deposito della richiesta di appli-cazione di una misura di prevenzione.

3. Soppresso.

4. Se sono pendenti i giudizi di impu-gnazione di cui all’articolo 98 regio de-creto 16 marzo 1942, n. 267 e viene di-sposto sequestro, il tribunale fallimentareprovvede d’ufficio alla verifica di cui alcomma 2, assegnando alle parti termineperentorio per l’integrazione degli atti in-troduttivi.

4. Se sono pendenti, con riferimento aicrediti ed ai diritti inerenti i rapportirelativi per cui interviene il sequestro, igiudizi di impugnazione di cui all’articolo98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, iltribunale fallimentare, sospende il giudiziosino all’esito del procedimento di preven-zione. Le parti interessate, in caso direvoca del sequestro, dovranno riassumereil giudizio.

5. Alle ripartizioni dell’attivo fallimen-tare concorrono, secondo la disciplina delcapo VII del titolo II del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, i soli creditori am-messi al passivo fallimentare ai sensi delledisposizioni che precedono.

5. Soppresso.

Camera dei Deputati — 130 — Senato della Repubblica

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6. Nei limiti di cui all’articolo 53, icreditori di cui al comma 5 sono soddi-sfatti sui beni oggetto di confisca secondoil piano di pagamento di cui all’articolo 61.Il progetto di pagamento redatto dall’am-ministratore giudiziario tiene conto delsoddisfacimento dei crediti in sede falli-mentare.

6. I crediti di cui al comma 2, verificatiai sensi degli articoli 53 e seguenti dalgiudice delegato del tribunale di preven-zione, sono soddisfatti sui beni oggetto diconfisca secondo il piano di pagamento dicui all’articolo 61.

7. Se il sequestro o la confisca diprevenzione hanno per oggetto l’interamassa attiva fallimentare ovvero, nel casodi società di persone, l’intero patrimoniopersonale dei soci illimitatamente respon-sabili, il tribunale, sentito il curatore ed ilcomitato dei creditori, dichiara la chiusuradel fallimento con decreto ai sensi dell’ar-ticolo 119 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267 e si applicano le disposizionidegli articoli 52 e seguenti del presentedecreto.

7. Se il sequestro o la confisca diprevenzione hanno per oggetto l’interamassa attiva fallimentare ovvero, nel casodi società di persone, l’intero patrimoniopersonale dei soci illimitatamente respon-sabili, il tribunale, sentito il curatore ed ilcomitato dei creditori, dichiara la chiusuradel fallimento con decreto ai sensi dell’ar-ticolo 119 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267.

8. Se il sequestro o la confisca inter-vengono dopo la chiusura del fallimento,essi si eseguono su quanto eventualmenteresidua dalla liquidazione.

8. Identico.

9. Si applica l’articolo 63, comma 8, edove le azioni siano state proposte dalcuratore, l’amministratore lo sostituiscenei processi in corso.

9. Identico.

10. Se il sequestro o la confisca sonorevocati prima della chiusura del falli-mento, i beni sono nuovamente ricompresinella massa attiva. L’amministratore giu-diziario provvede alla consegna degli stessial curatore, il quale prosegue i giudizi dicui al comma 9.

10. Identico.

11. Se il sequestro o la confisca sonorevocati dopo la chiusura del fallimento,si provvede ai sensi dell’articolo 63,comma 7.

11. Identico.

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ART. 65.

(Rapporti del controllo giudiziario e del-l’amministrazione giudiziaria con il falli-

mento).

ART. 65.

(Rapporti del controllo giudiziario e del-l’amministrazione giudiziaria con il falli-

mento).

1. Il controllo e l’amministrazione giu-diziaria non possono essere disposti subeni compresi nel fallimento.

Articolo identico.

2. Quando la dichiarazione di falli-mento è successiva all’applicazione dellemisure di prevenzione del controllo ovverodell’amministrazione giudiziaria, la misuradi prevenzione cessa sui beni compresi nelfallimento. La cessazione è dichiarata daltribunale con ordinanza.

3. Nel caso previsto al comma 2, se allachiusura del fallimento residuano beni giàsottoposti alle anzidette misure di preven-zione, il tribunale della prevenzione di-spone con decreto l’applicazione della mi-sura sui beni medesimi, ove persistano leesigenze di prevenzione.

Camera dei Deputati — 132 — Senato della Repubblica

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TITOLO V

EFFETTI, SANZIONIE DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO V

EFFETTI, SANZIONIE DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

EFFETTI DELLE MISUREDI PREVENZIONE

CAPO I

EFFETTI DELLE MISUREDI PREVENZIONE

ART. 66.

(Principi generali).

ART. 66.

(Principi generali).

1. L’applicazione delle misure di pre-venzione di cui al libro I, titolo I, importagli effetti previsti dal presente capo, non-ché gli effetti dalla legge espressamenteindicati.

Articolo identico.

2. L’applicazione delle misure di pre-venzione di cui al libro I, titolo II,importa gli effetti dalla legge espressa-mente indicati.

Camera dei Deputati — 133 — Senato della Repubblica

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ART. 67.

(Effetti delle misure di prevenzione).

ART. 67.

(Effetti delle misure di prevenzione).

1. Le persone alle quali sia stata ap-plicata con provvedimento definitivo unadelle misure di prevenzione previste dallibro I, titolo I, capo II non possonoottenere:

Articolo identico.

a) licenze o autorizzazioni di poliziae di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche ediritti ad esse inerenti nonché concessionidi beni demaniali allorché siano richiesteper l’esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e ge-stione di opere riguardanti la pubblicaamministrazione e concessioni di servizipubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appalta-tori o di fornitori di opere, beni e serviziriguardanti la pubblica amministrazione,nei registri della camera di commercio perl’esercizio del commercio all’ingrosso e neiregistri di commissionari astatori presso imercati annonari all’ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione pereseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti acontenuto autorizzatorio, concessorio, oabilitativo per lo svolgimento di attivitàimprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutuiagevolati ed altre erogazioni dello stessotipo, comunque denominate, concessi oerogati da parte dello Stato, di altri entipubblici o delle Comunità europee, per losvolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e portod’armi, fabbricazione, deposito, vendita etrasporto di materie esplodenti.

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2. Il provvedimento definitivo di appli-cazione della misura di prevenzione de-termina la decadenza di diritto dalle li-cenze, autorizzazioni, concessioni, iscri-zioni, attestazioni, abilitazioni ed eroga-zioni di cui al comma 1, nonché il divietodi concludere contratti pubblici di lavori,servizi e forniture, di cottimo fiduciario erelativi subappalti e subcontratti, compresii cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo ele forniture con posa in opera. Le licenze,le autorizzazioni e le concessioni sonoritirate e le iscrizioni sono cancellate ed èdisposta la decadenza delle attestazioni acura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di pre-venzione, il tribunale, se sussistono motividi particolare gravità, può disporre in viaprovvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2e sospendere l’efficacia delle iscrizioni,delle erogazioni e degli altri provvedimentied atti di cui ai medesimi commi. Ilprovvedimento del tribunale può essere inqualunque momento revocato dal giudiceprocedente e perde efficacia se non èconfermato con il decreto che applica lamisura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previstoall’articolo 68, dispone che i divieti e ledecadenze previsti dai commi 1 e 2 ope-rino anche nei confronti di chiunque con-viva con la persona sottoposta alla misuradi prevenzione nonché nei confronti diimprese, associazioni, società e consorzi dicui la persona sottoposta a misura diprevenzione sia amministratore o deter-mini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.In tal caso i divieti sono efficaci per unperiodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni dipolizia, ad eccezione di quelle relative allearmi, munizioni ed esplosivi, e per gli altriprovvedimenti di cui al comma 1 le de-cadenze e i divieti previsti dal presentearticolo possono essere esclusi dal giudicenel caso in cui per effetto degli stessiverrebbero a mancare i mezzi di sosten-tamento all’interessato e alla famiglia.

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6. Salvo che si tratti di provvedimentidi rinnovo, attuativi o comunque conse-guenti a provvedimenti già disposti, ovverodi contratti derivati da altri già stipulatidalla pubblica amministrazione, le licenze,le autorizzazioni, le concessioni, le eroga-zioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicatenel comma 1 non possono essere rilasciateo consentite e la conclusione dei contrattio subcontratti indicati nel comma 2 nonpuò essere consentita a favore di personenei cui confronti è in corso il procedi-mento di prevenzione senza che sia datapreventiva comunicazione al giudice com-petente, il quale può disporre, ricorren-done i presupposti, i divieti e le sospen-sioni previsti a norma del comma 3. A talfine, i relativi procedimenti amministrativirestano sospesi fino a quando il giudicenon provvede e, comunque, per un periodonon superiore a venti giorni dalla data incui la pubblica amministrazione ha pro-ceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presen-tazione delle liste e dei candidati e finoalla chiusura delle operazioni di voto, allepersone sottoposte, in forza di provvedi-menti definitivi, alla misura della sorve-glianza speciale di pubblica sicurezza èfatto divieto di svolgere le attività di pro-paganda elettorale previste dalla legge 4aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiu-dizio di candidati partecipanti a qualsiasitipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 siapplicano anche nei confronti delle per-sone condannate con sentenza definitiva o,ancorché non definitiva, confermata ingrado di appello, per uno dei delitti di cuiall’articolo 51, comma 3-bis, del codice diprocedura penale.

Camera dei Deputati — 136 — Senato della Repubblica

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ART. 68.

(Divieti e decadenzenei confronti dei conviventi).

ART. 68.

(Divieti e decadenzenei confronti dei conviventi).

1. Il tribunale, prima di adottare al-cuno dei provvedimenti di cui al comma 4dell’articolo 67, chiama, con decreto mo-tivato, ad intervenire nel procedimento leparti interessate, le quali possono, anchecon l’assistenza di un difensore, svolgere incamera di consiglio le loro deduzioni echiedere l’acquisizione di ogni elementoutile ai fini della decisione. Ai fini deirelativi accertamenti si applicano le dispo-sizioni dell’articolo 19.

Articolo identico.

2. I provvedimenti previsti dal comma4 dell’articolo 67 possono essere adottati,su richiesta del procuratore della Repub-blica di cui all’articolo 17, commi 1 e 2,del direttore della Direzione investigativaantimafia, o del questore, quando ne ri-corrano le condizioni, anche dopo l’appli-cazione della misura di prevenzione. Sullarichiesta provvede lo stesso tribunale cheha disposto la misura di prevenzione, conle forme previste per il relativo procedi-mento e rispettando la disposizione di cuial precedente comma.

3. Si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 27, commi 1 e 2.

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ART. 69.

(Elenco generale degli entie delle amministrazioni).

ART. 69.

(Elenco generale degli entie delle amministrazioni).

1. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei Ministri, d’intesa con tutti iMinistri interessati, è costituito un elencogenerale degli enti e delle amministrazionilegittimati a disporre le licenze, le conces-sioni e le iscrizioni e le attestazioni, non-ché le autorizzazioni, le abilitazioni e leerogazioni indicate nell’articolo 67, comma1. Con le stesse modalità saranno effet-tuati gli aggiornamenti eventualmente ne-cessari.

Articolo identico.

2. Le cancellerie dei tribunali, dellecorti d’appello e della Corte di cassazionedebbono comunicare alla questura nellacui circoscrizione hanno sede, non oltre icinque giorni dal deposito o, nel caso diatto impugnabile, non oltre i cinque giornidalla scadenza del termine per l’impugna-zione, copia dei provvedimenti emanati aisensi degli articoli 7 e 10, nonché deiprovvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7dell’articolo 67, e all’articolo 68, comma 2.Nella comunicazione deve essere specifi-cato se il provvedimento sia divenuto de-finitivo.

3. I procuratori della Repubblica, nelpresentare al tribunale le proposte perl’applicazione di una delle misure di pre-venzione, provvedono a darne contestualecomunicazione, in copia, alla questuranella cui circoscrizione ha sede il tribunalestesso.

4. I questori dispongono l’immediataimmissione nel centro elaborazione dati dicui all’articolo 8 della legge 1o aprile 1981,n. 121, sia delle comunicazioni previstenei commi 2 e 3, sia delle proposte che essistessi abbiano presentato per l’applica-zione di una delle misure di prevenzioneindicate nel capoverso che precede. Leinformazioni predette sono contestual-mente trasmesse alle prefetture attraversoi terminali installati nei rispettivi centritelecomunicazione.

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5. Le prefetture comunicano tempe-stivamente agli organi ed enti indicati daldecreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al comma 1 e dai suc-cessivi decreti di aggiornamento, che ab-biano sede nelle rispettive province, iprovvedimenti esecutivi concernenti i di-vieti, le decadenze e le sospensioni pre-viste nell’articolo 67. Per i provvedimentidi cui al comma 5 dell’articolo 67 lacomunicazione, su motivata richiesta del-l’interessato, può essere inviata anche adorgani o enti specificamente indicati nellamedesima.

6. Ai fini dell’applicazione delle normein materia di qualificazione degli esecutoridei lavori pubblici, la comunicazione va,comunque, fatta dalla prefettura di Romaal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti e all’Autorità per la vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e for-niture, entro e non oltre cinque giornidalla ricezione del dato; dell’informativadebbono costituire oggetto anche le pro-poste indicate nei commi 3 e 4.

Camera dei Deputati — 139 — Senato della Repubblica

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CAPO II

LA RIABILITAZIONE

CAPO II

LA RIABILITAZIONE

ART. 70.

(Riabilitazione).

ART. 70.

(Riabilitazione).

1. Dopo tre anni dalla cessazione dellamisura di prevenzione personale, l’inte-ressato può chiedere la riabilitazione. Lariabilitazione è concessa, se il soggetto hadato prova costante ed effettiva di buonacondotta, dalla corte di appello nel cuidistretto ha sede l’autorità giudiziaria chedispone l’applicazione della misura diprevenzione o dell’ultima misura di pre-venzione.

Articolo identico.

2. La riabilitazione comporta la cessa-zione di tutti gli effetti pregiudizievoliriconnessi allo stato di persona sottopostaa misure di prevenzione nonché la cessa-zione dei divieti previsti dall’articolo 67.

3. Si osservano, in quanto compatibili,le disposizioni del codice di procedurapenale riguardanti la riabilitazione.

4. Quando è stata applicata una mi-sura di prevenzione personale nei con-fronti dei soggetti di cui all’articolo 4,comma 1, lettera a) e b), la riabilitazionepuò essere richiesta dopo cinque annidalla cessazione della misura di preven-zione personale.

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ART. 71.

(Circostanza aggravante).

ART. 71.

(Circostanza aggravante).

1. Le pene stabilite per i delitti previstidagli articoli 336, 338, 353, 377, terzocomma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435,513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611,612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636,637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, delcodice penale, sono aumentate da un terzoalla metà e quelle stabilite per le contrav-venzioni di cui agli articoli 695, primocomma, 696, 697, 698, 699 del codicepenale sono aumentate nella misura di cuial secondo comma dell’articolo 99 delcodice penale se il fatto è commesso dapersona sottoposta con provvedimento de-finitivo ad una misura di prevenzionepersonale durante il periodo previsto diapplicazione e sino a tre anni dal mo-mento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Articolo identico.

2. In ogni caso si procede d’ufficio equando i delitti di cui al comma 1, per iquali è consentito l’arresto in flagranza,sono commessi da persone sottoposte allamisura di prevenzione, la polizia giudizia-ria può procedere all’arresto anche fuoridei casi di flagranza.

3. Alla pena è aggiunta una misura disicurezza detentiva.

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ART. 72.

(Reati concernenti le armi e gli esplosivi).

ART. 72.

(Reati concernenti le armi e gli esplosivi).

1. Le pene stabilite per i reati concer-nenti le armi alterate nonché le armi e lemunizioni di cui all’articolo 1 della legge18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate equelle stabilite per i reati concernenti learmi e le munizioni di cui all’articolo 2,commi primo e secondo, della stessa leggesono aumentate nella misura in cui alterzo comma dell’articolo 99 del codicepenale, se i fatti sono commessi da per-sona sottoposta con provvedimento defi-nitivo ad una misura di prevenzione per-sonale durante il periodo previsto di ap-plicazione e sino a tre anni dal momentoin cui ne è cessata l’esecuzione.

Articolo identico.

Camera dei Deputati — 142 — Senato della Repubblica

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ART. 73.

(Violazioni al codice della strada).

ART. 73.

(Violazioni al codice della strada).

1. Nel caso di guida di un autoveicoloo motoveicolo, senza patente, o dopo chela patente sia stata negata, sospesa orevocata, la pena è dell’arresto da sei mesia tre anni, qualora si tratti di persona giàsottoposta, con provvedimento definitivo, auna misura di prevenzione personale.

Articolo identico.

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ART. 74.

(Reati del pubblico ufficiale).

ART. 74.

(Reati del pubblico ufficiale).

1. Il pubblico amministratore, il fun-zionario o il dipendente che, intervenutala decadenza o la sospensione di cuiall’articolo 67, non dispone, entro trentagiorni dalla comunicazione, il ritiro dellelicenze, autorizzazioni, abilitazioni o lacessazione delle erogazioni o concessioniovvero la cancellazione dagli elenchi, èpunito con la reclusione da due a quattroanni.

Articolo identico.

2. Le stesse pene si applicano in caso dirilascio di licenze, concessioni, autorizza-zioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e diattestazioni di qualificazione nonché diconcessione di erogazioni in violazionedelle disposizioni di cui all’articolo 67.

3. Il pubblico amministratore, il fun-zionario o il dipendente dello Stato o dialtro ente pubblico ovvero il concessiona-rio di opere e di servizi pubblici nonché ilcontraente generale che consente alla con-clusione di contratti o subcontratti inviolazione dei divieti previsti dall’articolo67, è punito con la reclusione da due aquattro anni.

4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3è commesso per colpa, la pena è dellareclusione da tre mesi ad un anno.

Camera dei Deputati — 144 — Senato della Repubblica

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ART. 75.

(Violazione degli obblighi inerentialla sorveglianza speciale).

ART. 75.

(Violazione degli obblighi inerentialla sorveglianza speciale).

1. Il contravventore agli obblighi ine-renti alla sorveglianza speciale è punitocon l’arresto da tre mesi ad un anno.

Articolo identico.

2. Se l’inosservanza riguarda gli obbli-ghi e le prescrizioni inerenti alla sorve-glianza speciale con l’obbligo o il divieto disoggiorno, si applica la pena della reclu-sione da uno a cinque anni ed è consentitol’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Nell’ipotesi indicata nel comma 2 gliufficiali ed agenti di polizia giudiziariapossono procedere all’arresto anche fuoridei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altredisposizioni di legge, il sorvegliato specialeche, per un reato commesso dopo il de-creto di sorveglianza speciale, abbia ripor-tato condanna a pena detentiva non infe-riore a sei mesi, può essere sottoposto alibertà vigilata per un tempo non inferiorea due anni.

Camera dei Deputati — 145 — Senato della Repubblica

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ART. 76.

(Altre sanzioni penali).

ART. 76.

(Altre sanzioni penali).

1. La persona che, avendo ottenutol’autorizzazione di cui all’articolo 12, nonrientri nel termine stabilito nel comune disoggiorno obbligato, o non osservi le pre-scrizioni fissate per il viaggio, ovvero siallontani dal comune ove ha chiesto direcarsi, è punita con la reclusione da duea cinque anni; è consentito l’arresto anchefuori dei casi di flagranza.

1. Identico.

2. Chiunque violi il divieto di cui al-l’articolo 3, commi 4 e 5, è punito con lareclusione da uno a tre anni e con lamulta da euro 1.549 a euro 5.164. Glistrumenti, gli apparati, i mezzi e i pro-grammi posseduti o utilizzati sono confi-scati ed assegnati alle Forze di polizia, sene fanno richiesta, per essere impiegati neicompiti di istituto.

2. Identico.

3. Il contravventore alle disposizioni dicui all’articolo 2, è punito con l’arresto dauno a sei mesi. Nella sentenza di con-danna viene disposto che, scontata lapena, il contravventore sia tradotto alluogo del rimpatrio.

3. Identico.

4. Chi non ottempera, nel termine fis-sato dal tribunale, all’ordine di depositodella cauzione di cui all’articolo 31, ovveroomette di offrire le garanzie sostitutive dicui al comma 3 della medesima disposi-zione, è punito con la pena dell’arresto dasei mesi a due anni.

4. Identico.

5. La persona a cui è stata applicatal’amministrazione giudiziaria dei beni per-sonali, la quale con qualsiasi mezzo, anchesimulato, elude o tenta di eludere l’esecu-zione del provvedimento è punita con lareclusione da tre a cinque anni. La stessapena si applica a chiunque anche fuori deicasi di concorso nel reato, aiuta la personaindicata a sottrarsi all’esecuzione del prov-vedimento. Per il reato di cui al commaprecedente si procede in ogni caso congiudizio direttissimo.

5. Identico.

Camera dei Deputati — 146 — Senato della Repubblica

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6. Chi omette di effettuare entro itermini indicati le comunicazioni previsteper l’amministrazione giudiziaria all’arti-colo 34, comma 8, è punito con la reclu-sione da uno a quattro anni. Alla con-danna segue la confisca dei beni acquistatie dei pagamenti ricevuti per i quali è stataomessa la comunicazione.

6. Chi omette di effettuare entro itermini indicati le comunicazioni previsteper l’amministrazione giudiziaria all’arti-colo 34, comma 8, lettera b), e comma 9n. 2), è punito con la reclusione da uno aquattro anni. Alla condanna segue la con-fisca dei beni acquistati e dei pagamentiricevuti per i quali è stata omessa lacomunicazione.

7. Chiunque, essendovi tenuto, omettedi comunicare entro i termini stabilitidalla legge le variazioni patrimoniali in-dicate nell’articolo 80 è punito con lareclusione da due a sei anni e con lamulta da euro 10.329 a euro 20.658. Allacondanna segue la confisca dei beni aqualunque titolo acquistati nonché delcorrispettivo dei beni a qualunque titoloalienati. Nei casi in cui non sia possibileprocedere alla confisca dei beni acquistatiovvero del corrispettivo dei beni alienati,il giudice ordina la confisca, per unvalore equivalente, di somme di denaro,beni o altre utilità dei quali i soggetti dicui all’articolo 80, comma 1, hanno ladisponibilità.

7. Identico.

8. Salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, il contravventore al divieto dicui all’articolo 67, comma 7 è punito conla reclusione da uno a cinque anni. Lastessa pena si applica al candidato che,avendo diretta conoscenza della condi-zione di sottoposto in via definitiva allamisura della sorveglianza speciale di pub-blica sicurezza, richiede al medesimo disvolgere le attività di propaganda eletto-rale previste all’articolo 67, comma 7 e sene avvale concretamente. L’esistenza delfatto deve risultare anche da prove diversedalle dichiarazioni del soggetto sottopostoalla misura di prevenzione.

8. Identico.

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9. La condanna alla pena della reclu-sione, anche se conseguente all’applica-zione della pena su richiesta delle parti anorma dell’articolo 444 del codice di pro-cedura penale, per il delitto previsto dalcomma 8, comporta l’interdizione dai pub-blici uffici per la durata della pena de-tentiva. A tal fine la cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza trasmettecopia dell’estratto esecutivo, chiusa inpiego sigillato, all’organo o all’ente di ap-partenenza per l’adozione degli atti dicompetenza. Nel caso in cui il condannatosia un membro del Parlamento, la Cameradi appartenenza adotta le conseguenti de-terminazioni secondo le norme del proprioregolamento. Dall’interdizione dai pubbliciuffici consegue l’ineleggibilità del condan-nato per la stessa durata della pena de-tentiva. La sospensione condizionale dellapena non ha effetto ai fini dell’interdizionedai pubblici uffici.

9. Identico.

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CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 77.

(Fermo di indiziato di delitto).

ART. 77.

(Fermo di indiziato di delitto).

1. Nei confronti dei soggetti di cuiall’articolo 4 il fermo di indiziato di delittoè consentito anche al di fuori dei limiti dicui all’articolo 384 del codice di procedurapenale, purché si tratti di reato per ilquale è consentito l’arresto facoltativo inflagranza ai sensi dell’articolo 381 delmedesimo codice.

Articolo identico.

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ART. 78.

(Intercettazioni telefoniche).

ART. 78.

(Intercettazioni telefoniche).

1. Il procuratore della Repubblica delluogo dove le operazioni debbono essereeseguite, può autorizzare gli ufficiali dipolizia giudiziaria ad intercettare comuni-cazioni o conversazioni telefoniche o tele-grafiche o quelle indicate nell’articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenganecessario al fine di controllare che isoggetti nei cui confronti sia stata appli-cata una delle misure di prevenzione dicui al libro I, titolo I, capo II non conti-nuino a porre in essere attività o compor-tamenti analoghi a quelli che hanno datoluogo all’applicazione della misura di pre-venzione.

Articolo identico.

2. Si osservano, in quanto compatibili,le modalità previste dall’articolo 268 delcodice di procedura penale.

3. Gli elementi acquisiti attraverso leintercettazioni possono essere utilizzatiesclusivamente per la prosecuzione delleindagini e sono privi di ogni valore ai finiprocessuali.

4. Le registrazioni debbono essere tra-smesse al procuratore della Repubblicache ha autorizzato le operazioni, il qualedispone la distruzione delle registrazionistesse e di ogni loro trascrizione, sia pureparziale.

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ART. 79.

(Verifiche fiscali, economiche e patrimonialia carico di soggetti sottoposti a misure di

prevenzione).

ART. 79.

(Verifiche fiscali, economiche e patrimonialia carico di soggetti sottoposti a misure di

prevenzione).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli25 e 26 della legge 13 settembre 1982,n. 646, a carico delle persone nei cuiconfronti sia stata disposta, con provvedi-mento anche non definitivo, una misura diprevenzione, il nucleo di polizia tributariadel Corpo della guardia di finanza, com-petente in relazione al luogo di dimoraabituale del soggetto, può procedere allaverifica della relativa posizione fiscale,economica e patrimoniale ai fini dell’ac-certamento di illeciti valutari e societari ecomunque in materia economica e finan-ziaria, anche allo scopo di verificare l’os-servanza della disciplina dei divieti auto-rizzatori, concessori o abilitativi di cuiall’articolo 67.

Articolo identico.

2. Le indagini di cui al comma 1 sonoeffettuate anche nei confronti dei soggettidi cui all’articolo 19, comma 3, e all’arti-colo 67, comma 4. Nei casi in cui ildomicilio fiscale, il luogo di effettivo eser-cizio dell’attività, ovvero il luogo di dimoraabituale dei soggetti da sottoporre a veri-fica sia diverso da quello delle persone dicui al comma 1, il nucleo di poliziatributaria può delegare l’esecuzione degliaccertamenti di cui al presente comma aireparti del Corpo della guardia di finanzacompetenti per territorio.

3. Copia del provvedimento di applica-zione della misura di prevenzione è tra-smessa, a cura della cancelleria compe-tente, al nucleo di polizia tributaria indi-cato al comma 1.

4. Per l’espletamento delle indagini dicui al presente articolo, i militari delCorpo della guardia di finanza, oltre aipoteri e alle facoltà previsti dall’articolo 2del decreto legislativo 19 marzo 2001,n. 68, si avvalgono dei poteri di cui al-l’articolo 19, comma 4, nonché dei poteriattribuiti agli appartenenti al nucleo spe-ciale di polizia valutaria ai sensi del de-creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

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5. La revoca del provvedimento con ilquale è stata disposta una misura diprevenzione non preclude l’utilizzazione aifini fiscali degli elementi acquisiti nelcorso degli accertamenti svolti ai sensi delcomma 1.

6. Ai fini dell’accertamento delle impo-ste sui redditi e dell’imposta sul valoreaggiunto, ai dati, alle notizie e ai docu-menti acquisiti ai sensi del comma 4 siapplicano le disposizioni di cui all’articolo51, secondo comma, numero 2), secondoperiodo, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, e all’articolo 32,primo comma, numero 2), secondo pe-riodo, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, esuccessive modificazioni.

7. Tutti gli elementi acquisiti in occa-sione delle indagini di cui al presentearticolo, e comunque le variazioni patri-moniali superiori a euro 10.329,14 inter-venute negli ultimi tre anni, con riguardosia ai conferenti sia ai beneficiari, devonoessere comunicati anche ai sensi dell’arti-colo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121.

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ART. 80.

(Obbligo di comunicazione).

ART. 80.

(Obbligo di comunicazione).

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30della legge 13 settembre 1982, n. 646, lepersone già sottoposte, con provvedimentodefinitivo, ad una misura di prevenzione,sono tenute a comunicare per dieci anni,ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleodi polizia tributaria del luogo di dimoraabituale, tutte le variazioni nell’entità enella composizione del patrimonio concer-nenti elementi di valore non inferiore adeuro 10.329,14. Entro il 31 gennaio diciascun anno, i soggetti di cui al periodoprecedente sono altresì tenuti a comuni-care le variazioni intervenute nell’annoprecedente, quando concernono comples-sivamente elementi di valore non inferioread euro 10.329,14. Sono esclusi i benidestinati al soddisfacimento dei bisogniquotidiani.

Articolo identico.

2. Il termine di dieci anni decorre dalladata del decreto ovvero dalla data dellasentenza definitiva di condanna 3. Gliobblighi previsti nel comma 1 cessanoquando la misura di prevenzione è aqualunque titolo revocata.

Camera dei Deputati — 153 — Senato della Repubblica

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ART. 81.

(Registro delle misure di prevenzione).

ART. 81.

(Registro delle misure di prevenzione).

1. Presso le segreterie delle procuredella Repubblica e presso le cancellerie deitribunali sono istituiti appositi registri,anche informatici, per le annotazioni re-lative ai procedimenti di prevenzione. Neiregistri viene curata l’immediata annota-zione nominativa delle persone fisiche egiuridiche nei cui confronti sono dispostigli accertamenti personali o patrimonialida parte dei soggetti titolari del potere diproposta. Il questore territorialmentecompetente e il direttore della Direzioneinvestigativa antimafia provvedono a dareimmediata comunicazione alla procuradella Repubblica competente per territoriodella proposta di misura personale e pa-trimoniale da presentare al tribunale com-petente. Le modalità di tenuta, i tipi deiregistri, le annotazioni che vi devono es-sere operate, sono fissati con decreto delMinistro della giustizia.

1. Presso le segreterie delle procuredella Repubblica e presso le cancellerie deitribunali sono istituiti appositi registri,anche informatici, per le annotazioni re-lative ai procedimenti di prevenzione. Neiregistri viene curata l’immediata annota-zione nominativa delle persone fisiche egiuridiche nei cui confronti sono dispostigli accertamenti personali o patrimonialida parte dei soggetti titolari del potere diproposta. Il procuratore della repubblicacircondariale, il questore territorialmentecompetente e il direttore della Direzioneinvestigativa antimafia provvedono a darecontestuale comunicazione alla procuradella Repubblica distrettuale della propo-sta di misura personale o patrimoniale dadepositare presso la cancelleria della se-zione specializzata distrettuale ai sensidegli articoli 5 e 5-bis allegandone copia.Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, leannotazioni che vi devono essere operate,sono fissati con decreto del Ministro dellagiustizia.

2. Non possono essere rilasciate a pri-vati certificazioni relative alle annotazionioperate nei registri.

2. Identico.

3. I provvedimenti definitivi con i qualil’autorità giudiziaria applica misure diprevenzione o concede la riabilitazione dicui all’articolo 70, sono iscritti nel casel-lario giudiziale secondo le modalità e conle forme stabilite per le condanne penali.Nei certificati rilasciati a richiesta di pri-vati non è fatta menzione delle suddetteiscrizioni. I provvedimenti di riabilitazionesono altresì comunicati alla questura com-petente con l’osservanza delle disposizionidi cui all’articolo 69.

3. Identico.

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LIBRO II

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIADI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

LIBRO II

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIADI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

CAPO I

DISPOSIZIONIDI CARATTERE GENERALE

CAPO I

DISPOSIZIONIDI CARATTERE GENERALE

ART. 82.

(Oggetto).

ART. 82.

(Oggetto).

1. Il presente Libro disciplina la docu-mentazione antimafia ed i suoi effetti,istituisce la banca dati nazionale unicadella documentazione antimafia, di seguitodenominata « banca dati nazionale unica »,e introduce disposizioni relative agli entilocali i cui organi sono stati sciolti ai sensidell’articolo 143 del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo identico.

Camera dei Deputati — 155 — Senato della Repubblica

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ART. 83.

(Ambito di applicazionedella documentazione antimafia).

ART. 83.

(Ambito di applicazionedella documentazione antimafia).

1. Le pubbliche amministrazioni e glienti pubblici, anche costituiti in stazioniuniche appaltanti, gli enti e le aziendevigilati dallo Stato o da altro ente pubblicoe le società o imprese comunque control-late dallo Stato o da altro ente pubblicononché i concessionari di opere pubbliche,devono acquisire la documentazione anti-mafia di cui all’articolo 84 prima di sti-pulare, approvare o autorizzare i contrattie subcontratti relativi a lavori, servizi eforniture pubblici, ovvero prima di rila-sciare o consentire i provvedimenti indi-cati nell’articolo 67.

Articolo identico.

2. La disposizione di cui al comma 1 siapplica ai contraenti generali di cui all’ar-ticolo 176 del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, di seguito denominati « con-traente generale ».

3. La documentazione di cui al comma1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pub-blici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pub-blici di cui alla lettera a) ed altri soggetti,anche privati, i cui organi rappresentativie quelli aventi funzioni di amministra-zione e di controllo sono sottoposti, perdisposizione di legge o di regolamento, allaverifica di particolari requisiti di onora-bilità tali da escludere la sussistenza diuna delle cause di sospensione, di deca-denza o di divieto di cui all’articolo 67;

c) per il rilascio o rinnovo delleautorizzazioni o licenze di polizia di com-petenza delle autorità nazionali e provin-ciali di pubblica sicurezza;

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d) per la stipulazione o approvazionedi contratti e per la concessione di ero-gazioni a favore di chi esercita attivitàagricole o professionali, non organizzate informa di impresa, nonché a favore di chiesercita attività artigiana in forma di im-presa individuale e attività di lavoro au-tonomo anche intellettuale in forma indi-viduale;

e) per i provvedimenti gli atti, icontratti e le erogazioni il cui valorecomplessivo non supera i 150.000 euro.

Camera dei Deputati — 157 — Senato della Repubblica

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CAPO II

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

CAPO II

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

ART. 84.

(Definizioni).

ART. 84.

(Definizioni).

1. La documentazione antimafia è co-stituita dalla comunicazione antimafia edall’informazione antimafia.

Articolo identico.

2. La comunicazione antimafia consistenell’attestazione della sussistenza o menodi una delle cause di decadenza, di so-spensione o di divieto di cui all’articolo 67.

3. L’informazione antimafia consistenell’attestazione della sussistenza o menodi una delle cause di decadenza, di so-spensione o di divieto di cui all’articolo 67,nonché, fatto salvo quanto previsto dal-l’articolo 91, comma 6, nell’attestazionedella sussistenza o meno di eventuali ten-tativi di infiltrazione mafiosa tendenti acondizionare le scelte e gli indirizzi dellesocietà o imprese interessate indicati nelcomma 4.

4. Le situazioni relative ai tentativi diinfiltrazione mafiosa che danno luogo al-l’adozione dell’informazione antimafia in-terdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongonouna misura cautelare o il giudizio, ovveroche recano una condanna anche non de-finitiva per taluni dei delitti di cui agliarticoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644,648-bis, 648-ter del codice penale, deidelitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis,del codice di procedura penale e di cuiall’articolo 12-quinquies del decreto-legge8 giugno 1992, n. 306 convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,n. 356;

b) dalla proposta o dal provvedi-mento di applicazione di taluna delle mi-sure di prevenzione;

Camera dei Deputati — 158 — Senato della Repubblica

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c) salvo che ricorra l’esimente di cuiall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981,n. 689, dall’omessa denuncia all’autoritàgiudiziaria dei reati di cui agli articoli 317e 629 del codice penale, aggravati ai sensidell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio1991, n. 152, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, daparte dei soggetti indicati nella lettera b)dell’articolo 38 del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, anche in assenza neiloro confronti di un procedimento perl’applicazione di una misura di preven-zione o di una causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dalprefetto anche avvalendosi dei poteri diaccesso e di accertamento delegati dalMinistro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 ottobre1982, n. 726, ovvero di quelli di cui al-l’articolo 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi inaltra provincia a cura dei prefetti compe-tenti su richiesta del prefetto procedenteai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi so-ciali, nella rappresentanza legale della so-cietà nonché nella titolarità delle impreseindividuali ovvero delle quote societarie,effettuate da chiunque conviva stabilmentecon i soggetti destinatari dei provvedimentidi cui alle lettere a) e b), con modalità che,per i tempi in cui vengono realizzati, ilvalore economico delle transazioni, il red-dito dei soggetti coinvolti nonché le qualitàprofessionali dei subentranti, denotinol’intento di eludere la normativa sulladocumentazione antimafia.

Camera dei Deputati — 159 — Senato della Repubblica

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4-bis. La circostanza di cui al comma 4,lettera c), deve emergere dagli indizi abase della richiesta di rinvio a giudizioformulata nei confronti dell’imputato edeve essere comunicata, unitamente allegeneralità del soggetto che ha omesso lapredetta denuncia, dal procuratore dellaRepubblica procedente alla prefetturadella provincia in cui i soggetti richiedentidi cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hannosede ovvero in cui hanno residenza o sedele persone fisiche, le imprese, le associa-zioni, le società o i consorzi interessati aicontratti e subcontratti di cui all’articolo91, comma 1, lettere a) e c) o che sianodestinatari degli atti di concessione o ero-gazione di cui alla lettera b) dello stessocomma 1.

Camera dei Deputati — 160 — Senato della Repubblica

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ART. 85.

(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia).

ART. 85.

(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia).

1. La documentazione antimafia, se sitratta di imprese individuali, deve riferirsial titolare ed al direttore tecnico, oveprevisto.

Articolo identico.

2. La documentazione antimafia, se sitratta di associazioni, imprese, società,consorzi e raggruppamenti temporanei diimprese, deve riferirsi, oltre che al diret-tore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha lalegale rappresentanza;

b) per le società di capitali ancheconsortili ai sensi dell’articolo 2615-ter delcodice civile, per le società cooperative, diconsorzi cooperativi, per i consorzi di cuial libro V, titolo X, capo II, sezione II, delcodice civile, al legale rappresentante eagli eventuali altri componenti l’organo diamministrazione, nonché a ciascuno deiconsorziati che nei consorzi e nelle societàconsortili detenga una partecipazione su-periore al 10 per cento oppure detengauna partecipazione inferiore al 10 percento e che abbia stipulato un patto pa-rasociale riferibile a una partecipazionepari o superiore al 10 per cento, ed ai socio consorziati per conto dei quali le societàconsortili o i consorzi operino in modoesclusivo nei confronti della pubblica am-ministrazione;

c) per le società di capitali, anche alsocio di maggioranza in caso di società conun numero di soci pari o inferiore aquattro, ovvero al socio in caso di societàcon socio unico;

d) per i consorzi di cui all’articolo2602 del codice civile e per i gruppieuropei di interesse economico, a chi neha la rappresentanza e agli imprenditori osocietà consorziate;

e) per le società semplice e in nomecollettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita sem-plice, ai soci accomandatari;

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g) per le società di cui all’articolo2508 del codice civile, a coloro che lerappresentano stabilmente nel territoriodello Stato;

h) per i raggruppamenti temporaneidi imprese, alle imprese costituenti il rag-gruppamento anche se aventi sede al-l’estero, secondo le modalità indicate nellelettere precedenti;

i) per le società personali ai socipersone fisiche delle società personali o dicapitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal pre-cedente comma 2, per le associazioni esocietà di qualunque tipo, anche prive dipersonalità giuridica, la documentazioneantimafia è riferita anche ai soggetti mem-bri del collegio sindacale o, nei casi con-templati dall’articolo 2477 del codice ci-vile, al sindaco, nonché ai soggetti chesvolgono i compiti di vigilanza di cuiall’articolo 6, comma 1, lettera b) deldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all’estero,prive di una sede secondaria con rappre-sentanza stabile nel territorio dello Stato,la documentazione antimafia deve riferirsia coloro che esercitano poteri di ammini-strazione, di rappresentanza o di direzionedell’impresa.

Camera dei Deputati — 162 — Senato della Repubblica

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2-quater. Per le società di capitali di cuialle lettere b) e c) del comma 2, conces-sionarie nel settore dei giochi pubblici,oltre a quanto previsto nelle medesimelettere, la documentazione antimafia deveriferirsi anche ai soci persone fisiche chedetengono, anche indirettamente, una par-tecipazione al capitale o al patrimoniosuperiore al 2 per cento, nonché ai diret-tori generali e ai soggetti responsabili dellesedi secondarie o delle stabili organizza-zioni in Italia di soggetti non residenti.Nell’ipotesi in cui i soci persone fisichedetengano la partecipazione superiore allapredetta soglia mediante altre società dicapitali, la documentazione deve riferirsianche al legale rappresentante e agli even-tuali componenti dell’organo di ammini-strazione della società socia, alle personefisiche che, direttamente o indirettamente,controllano tale società, nonché ai diret-tori generali e ai soggetti responsabili dellesedi secondarie o delle stabili organizza-zioni in Italia di soggetti non residenti. Ladocumentazione di cui al periodo prece-dente deve riferirsi anche al coniuge nonseparato.

3. L’informazione antimafia, oltre cheai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-tere 2-quater, deve riferirsi anche ai familiariconviventi.

4. L’informazione antimafia deve rife-rirsi anche ai familiari conviventi di mag-giore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2,2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nelterritorio dello Stato.

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ART. 86.

(Validità della documentazione antimafia).

ART. 86.

(Validità della documentazione antimafia).

1. La comunicazione antimafia, acqui-sita dai soggetti di cui all’articolo 83,commi 1 e 2, con le modalità di cuiall’articolo 88, ha una validità di sei mesidalla data dell’acquisizione.

Articolo identico.

2. L’informazione antimafia, acquisitadai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1e 2, con le modalità di cui all’articolo 92,ha una validità di dodici mesi dalla datadell’acquisizione, salvo che non ricorranole modificazioni di cui al comma 3.

2-bis. Fino all’attivazione della bancadati nazionale unica, la documentazioneantimafia, nei termini di validità di cui aicommi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoieffetti anche in altri procedimenti, diversida quello per il quale è stata acquisita,riguardanti i medesimi soggetti.

3. I legali rappresentanti degli organi-smi societari, nel termine di trenta giornidall’intervenuta modificazione dell’assettosocietario o gestionale dell’impresa, hannol’obbligo di trasmettere al prefetto, che harilasciato l’informazione antimafia, copiadegli atti dai quali risulta l’intervenutamodificazione relativamente ai soggetti de-stinatari di verifiche antimafia di cui al-l’articolo 85.

4. La violazione dell’obbligo di cui alcomma 3 è punita con la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria da 20.000 euro a60.000 euro. Per il procedimento di ac-certamento e di contestazione dell’infra-zione, nonché per quello di applicazionedella relativa sanzione, si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni dellalegge 24 novembre 1981, n. 689. La san-zione è irrogata dal prefetto.

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5. I soggetti di cui all’articolo 83,commi 1 e 2, che acquisiscono la comu-nicazione antimafia, di data non anteriorea sei mesi, o l’informazione antimafia, didata non anteriore a dodici mesi, adottanoil provvedimento richiesto e gli atti con-seguenti o esecutivi, compresi i pagamenti,anche se il provvedimento o gli atti sonoperfezionati o eseguiti in data successivaalla scadenza di validità della predettadocumentazione antimafia.

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CAPO III

COMUNICAZIONI ANTIMAFIA

CAPO III

COMUNICAZIONI ANTIMAFIA

ART. 87.

(Competenza al rilasciodella comunicazione antimafia).

ART. 87.

(Competenza al rilasciodella comunicazione antimafia).

1. La comunicazione antimafia è ac-quisita mediante consultazione della bancadati nazionale unica da parte dei soggettidi cui all’articolo 97, comma 1, debita-mente autorizzati, salvo i casi di cui al-l’articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis.

Articolo identico.

2. Nei casi di cui all’articolo 88, commi2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia èrilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cuile persone fisiche, le imprese, le associa-zioni o i consorzi risiedono o hanno lasede legale ovvero dal prefetto della pro-vincia in cui è stabilita una sede secon-daria con rappresentanza stabile nel ter-ritorio dello Stato per le società di cuiall’articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cuii soggetti richiedenti di cui all’articolo 83,commi 1 e 2, hanno sede per le societàcostituite all’estero, prive di una sede se-condaria con rappresentanza stabile nelterritorio dello Stato.

3. Ai fini del rilascio della comunica-zione antimafia le prefetture usufruisconodel collegamento alla banca dati nazionaleunica di cui al successivo capo V.

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ART. 88.

(Termini per il rilasciodella comunicazione antimafia).

ART. 88.

(Termini per il rilasciodella comunicazione antimafia).

1. Il rilascio della comunicazione anti-mafia è immediatamente conseguente allaconsultazione della banca dati nazionaleunica quando non emerge, a carico deisoggetti ivi censiti, la sussistenza di causedi decadenza, di sospensione o di divietodi cui all’articolo 67. In tali casi, la co-municazione antimafia liberatoria attestache la stessa è emessa utilizzando il col-legamento alla banca dati nazionale unica.

Articolo identico.

2. Quando dalla consultazione dellabanca dati nazionale unica emerge lasussistenza di cause di decadenza, di so-spensione o di divieto di cui all’articolo 67,il prefetto effettua le necessarie verifiche eaccerta la corrispondenza dei motivi osta-tivi emersi dalla consultazione della bancadati nazionale unica alla situazione ag-giornata del soggetto sottoposto agli ac-certamenti.

3. Qualora le verifiche effettuate aisensi del comma 2 diano esito positivo, ilprefetto rilascia la comunicazione antima-fia interdittiva ovvero, nel caso in cui leverifiche medesime diano esito negativo, ilprefetto rilascia la comunicazione antima-fia liberatoria attestando che la stessa èemessa utilizzando il collegamento allabanca dati nazionale unica.

3-bis. Il prefetto procede alle stesseverifiche quando la consultazione dellabanca dati nazionale unica è eseguita perun soggetto che risulti non censito.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, ilprefetto rilascia la comunicazione antima-fia entro quarantacinque giorni dal rice-vimento della richiesta. Quando le verifi-che disposte siano di particolare comples-sità, il prefetto ne dà comunicazione senzaritardo ai soggetti richiedenti di cui all’ar-ticolo 83, commi 1 e 2, e fornisce lacomunicazione antimafia entro ulterioritrenta giorni.

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4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e3-bis, il prefetto rilascia la comunicazioneantimafia entro trenta giorni dalla datadella consultazione di cui all’articolo 87,comma 1.

4-bis. Decorso il termine di cui alcomma 4, i soggetti di cui all’articolo 83,commi 1 e 2, procedono anche in assenzadella comunicazione antimafia, previa ac-quisizione dell’autocertificazione di cui al-l’articolo 89. In tale caso, i contributi, ifinanziamenti, le agevolazioni e le altreerogazioni di cui all’articolo 67 sono cor-risposti sotto condizione risolutiva e isoggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2,revocano le autorizzazioni e le concessionio recedono dai contratti, fatto salvo ilpagamento del valore delle opere già ese-guite e il rimborso delle spese sostenuteper l’esecuzione del rimanente, nei limitidelle utilità conseguite.

4-ter. La revoca e il recesso di cui alcomma 4-bis si applicano anche quando lasussistenza delle cause di decadenza, disospensione o di divieto di cui all’articolo67 è accertata successivamente alla stipuladel contratto, alla concessione di lavori oall’autorizzazione al subcontratto.

4-quater. Il versamento delle erogazionidi cui all’articolo 67, comma 1, lettera g),può essere in ogni caso sospeso fino allaricezione da parte dei soggetti richiedentidi cui all’articolo 83, commi 1 e 2, dellacomunicazione antimafia liberatoria.

4-quinquies. La comunicazione antima-fia interdittiva è comunicata dal prefetto,entro cinque giorni dalla sua adozione,all’impresa, società o associazione interes-sata, secondo le modalità previste dall’ar-ticolo 79, comma 5-bis, del decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163.

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ART. 89.

(Autocertificazione).

ART. 89.

(Autocertificazione).

1. Fuori dei casi in cui è richiestal’informazione antimafia e salvo quantoprevisto dall’articolo 88, comma 4-bis, icontratti e subcontratti relativi a lavori,servizi o forniture dichiarati urgenti ed iprovvedimenti di rinnovo conseguenti aprovvedimenti già disposti, sono stipulati,autorizzati o adottati previa acquisizionedi apposita dichiarazione con la qualel’interessato attesti che nei propri con-fronti non sussistono le cause di divieto, didecadenza o di sospensione di cui all’ar-ticolo 67. La dichiarazione deve esseresottoscritta con le modalità di cui all’ar-ticolo 38 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo identico.

2. La predetta dichiarazione è resadall’interessato anche quando gli atti e iprovvedimenti della pubblica amministra-zione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regimeautorizzatorio, che possono essere intra-prese su segnalazione certificata di inizioattività da parte del privato alla pubblicaamministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla di-sciplina del silenzio-assenso, indicate nellatabella C annessa al regolamento appro-vato con decreto del Presidente della Re-pubblica 26 aprile 1992, n. 300, e succes-sive modificazioni.

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ART. 89-bis.

(Accertamento di tentativi di infiltrazionemafiosa in esito alla richiesta di comuni-

cazione antimafia).

ART. 89-bis.

(Accertamento di tentativi di infiltrazionemafiosa in esito alla richiesta di comuni-

cazione antimafia).

1. Quando in esito alle verifiche di cuiall’articolo 88, comma 2, venga accertata lasussistenza di tentativi di infiltrazione ma-fiosa, il prefetto adotta comunque un’infor-mazione antimafia interdittiva e ne dà co-municazione ai soggetti richiedenti di cuiall’articolo 83, commi 1 e 2, senza emetterela comunicazione antimafia.

Articolo identico.

2. L’informazione antimafia adottata aisensi del comma 1 tiene luogo della co-municazione antimafia richiesta.

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CAPO IV

INFORMAZIONI ANTIMAFIA

CAPO IV

INFORMAZIONI ANTIMAFIA

ART. 90.

(Competenza al rilasciodell’informazione antimafia).

ART. 90.

(Competenza al rilasciodell’informazione antimafia).

1. L’informazione antimafia è rilasciatadal prefetto della provincia in cui i soggettirichiedenti di cui all’articolo 83, commi 1e 2, hanno sede ovvero in cui hannoresidenza o sede le persone fisiche, leimprese, le associazioni, le società o iconsorzi interessati ai contratti e subcon-tratti di cui all’articolo 91, comma 1,lettere a) e c) o che siano destinatari degliatti di concessione o erogazione di cui allalettera b) dello stesso comma 1 ed èconseguita mediante consultazione dellabanca dati da parte dei soggetti di cuiall’articolo 97, comma 1, debitamente au-torizzati.

Articolo identico.

2. Nei confronti dei soggetti aventiresidenza o sede all’estero, l’informazioneantimafia è rilasciata dal prefetto dellaprovincia dove ha inizio l’esecuzione deicontratti e dei subcontratti di lavori, ser-vizi o forniture pubblici nonché delle at-tività oggetto dei provvedimenti indicatinell’articolo 67.

3. Ai fini del rilascio dell’informazioneantimafia le prefetture usufruiscono delcollegamento alla banca dati nazionaleunica di cui al capo V.

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ART. 90.

(Competenza al rilasciodell’informazione antimafia).

ART. 90.

(Competenza al rilasciodell’informazione antimafia).

1. L’informazione antimafia è conse-guita mediante consultazione della bancadati nazionale unica da parte dei soggettidi cui all’articolo 97, comma 1, debita-mente autorizzati, salvo i casi di cui al-l’articolo 92, commi 2 e 3.

Articolo identico.

2. Nei casi di cui all’articolo 92, commi2 e 3, l’informazione antimafia è rilascia-ta: a) dal prefetto della provincia in cuile persone fisiche, le imprese, le associa-zioni o i consorzi risiedono o hanno lasede legale ovvero dal prefetto della pro-vincia in cui è stabilita una sede secon-daria con rappresentanza stabile nel ter-ritorio dello Stato per le società di cuiall’articolo 2508 del codice civile; b) dalprefetto della provincia in cui i soggettirichiedenti di cui all’articolo 83, commi 1e 2, hanno sede per le società costituiteall’estero, prive di una sede secondaria conrappresentanza stabile nel territorio delloStato.

3. Ai fini del rilascio dell’informazioneantimafia le prefetture usufruiscono delcollegamento alla banca dati nazionaleunica di cui al capo V.

Camera dei Deputati — 172 — Senato della Repubblica

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ART. 91.

(Informazione antimafia).

ART. 91.

(Informazione antimafia).

1. I soggetti di cui all’articolo 83,commi 1 e 2, devono acquisire l’informa-zione di cui all’articolo 84, comma 3,prima di stipulare, approvare o autoriz-zare i contratti e subcontratti, ovveroprima di rilasciare o consentire i provve-dimenti indicati nell’articolo 67, il cuivalore sia:

1. Identico.

a) pari o superiore a quello determi-nato dalla legge in attuazione delle diret-tive comunitarie in materia di opere elavori pubblici, servizi pubblici e pubbli-che forniture, indipendentemente dai casidi esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per leconcessioni di acque pubbliche o di benidemaniali per lo svolgimento di attivitàimprenditoriali, ovvero per la concessionedi contributi, finanziamenti e agevolazionisu mutuo o altre erogazioni dello stessotipo per lo svolgimento di attività impren-ditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l’au-torizzazione di subcontratti, cessioni, cot-timi, concernenti la realizzazione di opereo lavori pubblici o la prestazione di servizio forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il fra-zionamento dei contratti, delle concessionio delle erogazioni compiuto allo scopo dieludere l’applicazione del presente arti-colo.

2. Identico.

3. La richiesta dell’informazione anti-mafia deve essere effettuata attraverso labanca dati nazionale unica al momentodell’aggiudicazione del contratto ovverotrenta giorni prima della stipula del sub-contratto.

3. Identico.

4. L’informazione antimafia è richiestadai soggetti interessati di cui all’articolo83, commi 1 e 2, che devono indicare:

4. Identico.

Camera dei Deputati — 173 — Senato della Repubblica

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a) la denominazione dell’amministra-zione, ente, azienda, società o impresa cheprocede all’appalto, concessione o eroga-zione o che è tenuta ad autorizzare ilsubcontratto, la cessione o il cottimo;

b) l’oggetto e il valore del contratto,subcontratto, concessione o erogazione;

c) gli estremi della deliberazione del-l’appalto o della concessione ovvero deltitolo che legittima l’erogazione;

d) le complete generalità dell’interes-sato e, ove previsto, del direttore tecnico o,se trattasi di società, impresa, associazioneo consorzio, la denominazione e la sede,nonché le complete generalità degli altrisoggetti di cui all’articolo 85.

5. Il prefetto competente estende gliaccertamenti pure ai soggetti che risultanopoter determinare in qualsiasi modo lescelte o gli indirizzi dell’impresa. Per leimprese costituite all’estero e prive di sedesecondaria nel territorio dello Stato, ilprefetto svolge accertamenti nei riguardidelle persone fisiche che esercitano poteridi amministrazione, di rappresentanza odi direzione. A tal fine, il prefetto verifical’assenza delle cause di decadenza, disospensione o di divieto, di cui all’articolo67, e accerta se risultano elementi daiquali sia possibile desumere la sussistenzadi tentativi di infiltrazione mafiosa, ancheattraverso i collegamenti informatici di cuiall’articolo 98, comma 3. Il prefetto, anchesulla documentata richiesta dell’interes-sato, aggiorna l’esito dell’informazione alvenir meno delle circostanze rilevanti aifini dell’accertamento dei tentativi di in-filtrazione mafiosa.

5. Il prefetto competente estende gliaccertamenti pure ai soggetti che risultanopoter determinare in qualsiasi modo lescelte o gli indirizzi dell’impresa. Per leimprese costituite all’estero e prive di sedesecondaria nel territorio dello Stato, ilprefetto svolge accertamenti nei riguardidelle persone fisiche che esercitano poteridi amministrazione, di rappresentanza odi direzione. A tal fine, il prefetto verifical’assenza delle cause di decadenza, disospensione o di divieto, di cui all’articolo67, e accerta se risultano elementi daiquali sia possibile desumere la sussistenzadi tentativi di infiltrazione mafiosa, ancheattraverso i collegamenti informatici di cuiall’articolo 98, comma 3.

5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedereall’aggiornamento dell’interdittiva suistanza motivata dell’interessato, entro glistessi termini e l’eventuale proroga previstidal comma 4 dell’articolo 88. Il termine èsospeso in caso di richiesta di informa-zioni o di integrazione documentale.

Camera dei Deputati — 174 — Senato della Repubblica

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5-ter. Qualora l’istanza di cui al pre-cedente comma 5-bis prospetti misure or-ganizzative adottate dall’istante allo scopodi prevenire infiltrazioni o condiziona-menti mafiosi, anche ai sensi degli artt. 6e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001,che possono eventualmente incidere sul-l’esito dell’aggiornamento, il prefetto puòaltresì disporre, avvalendosi ove occorradei gruppi interforze di cui al comma 1dell’articolo 93, accessi e accertamentipresso l’impresa interessata, volti a veri-ficare l’idoneità e l’effettività delle predettemisure organizzative, e, ove necessario,comunica senza ritardo all’istante la pro-roga del termine di cui al comma 4dell’articolo 88 estendibile a sessantagiorni. Il prefetto mantiene il suddettopotere di accesso e di accertamento sullemisure organizzative anche a seguito del-l’esito favorevole dell’istanza di aggiorna-mento.

5-quater. Il prefetto, comunicandonel’esito all’interessato, provvede d’ufficio al-l’aggiornamento con immediatezza ovevengano meno le circostanze rilevanti aifini dell’accertamento dei tentativi di in-filtrazione mafiosa ed in ogni caso entro24 mesi dalla data di emissione dell’inter-dittiva o dalla data dell’ultimo aggiorna-mento, d’ufficio o su istanza di parte,confermativo dell’interdittiva.

6. Il prefetto può, altresì, desumere iltentativo di infiltrazione mafiosa da prov-vedimenti di condanna anche non defini-tiva per reati strumentali all’attività delleorganizzazioni criminali unitamente aconcreti elementi da cui risulti che l’atti-vità d’impresa possa, anche in modo in-diretto, agevolare le attività criminose oesserne in qualche modo condizionata,nonché dall’accertamento delle violazionidegli obblighi di tracciabilità dei flussifinanziari di cui all’articolo 3 della legge13 agosto 2010, n. 136, commesse con lacondizione della reiterazione prevista dal-l’articolo 8-bis della legge 24 novembre1981, n. 689. In tali casi, entro il terminedi cui all’articolo 92, rilascia l’informa-zione antimafia interdittiva.

6. Identico.

Camera dei Deputati — 175 — Senato della Repubblica

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7. Con regolamento, adottato con de-creto del Ministro dell’interno, di con-certo con il Ministro della giustizia, conil Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti e con il Ministro dello sviluppoeconomico, ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge n. 400 del 1988,sono individuate le diverse tipologie diattività suscettibili di infiltrazione ma-fiosa nell’attività di impresa per le quali,in relazione allo specifico settore d’im-piego e alle situazioni ambientali chedeterminano un maggiore rischio di in-filtrazione mafiosa, è sempre obbligatorial’acquisizione della documentazione indi-pendentemente dal valore del contratto,subcontratto, concessione, erogazione oprovvedimento di cui all’articolo 67.

7. Identico.

7-bis. Ai fini dell’adozione degli ulte-riori provvedimenti di competenza di altreamministrazioni, l’informazione antimafiainterdittiva, anche emessa in esito all’eser-cizio dei poteri di accesso, è tempestiva-mente comunicata anche in via telematica:

7-bis. Identico.

a) alla Direzione nazionale antimafiae ai soggetti di cui agli articoli 5, comma1, e 17, comma 1;

b) al soggetto di cui all’articolo 83,commi 1 e 2, che ha richiesto il rilasciodell’informazione antimafia;

c) alla camera di commercio delluogo dove ha sede legale l’impresa oggettodi accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l’ac-cesso, ove sia diverso da quello che haadottato l’informativa antimafia interdit-tiva;

e) all’osservatorio centrale appaltipubblici, presso la direzione investigativaantimafia;

Camera dei Deputati — 176 — Senato della Repubblica

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f) all’osservatorio dei contratti pub-blici relativi ai lavori, servizi e fornitureistituito presso l’Autorità per la vigilanzasui contratti pubblici, ai fini dell’inseri-mento nel casellario informatico di cuiall’articolo 7, comma 10, del decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163, e nellaBanca dati nazionale dei contratti pubblicidi cui all’articolo 62-bis del decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) all’Autorità garante della concor-renza e del mercato per le finalità previstedall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gen-naio 2012, n. 1, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture etrasporti;

i) al Ministero dello sviluppo econo-mico;

l) agli uffici delle Agenzie delle en-trate, competenti per il luogo dove ha sedelegale l’impresa nei cui confronti è statorichiesto il rilascio dell’informazione anti-mafia.

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ART. 92.

(Termini per il rilascio delle informazioni).

ART. 92.

(Termini per il rilascio delle informazioni).

1. Il rilascio dell’informazione antima-fia è immediatamente conseguente allaconsultazione della banca dati nazionaleunica quando non emerge, a carico deisoggetti ivi censiti, la sussistenza di causedi decadenza, di sospensione o di divietodi cui all’articolo 67 o di un tentativo diinfiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,comma 4. In tali casi l’informazione an-timafia liberatoria attesta che la stessa èemessa utilizzando il collegamento allabanca dati nazionale unica.

Articolo identico.

2. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 91, comma 6, quando dalla con-sultazione della banca dati nazionaleunica emerge la sussistenza di cause didecadenza, di sospensione o di divieto dicui all’articolo 67 o di un tentativo diinfiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,comma 4, il prefetto dispone le necessarieverifiche e rilascia l’informazione antima-fia interdittiva entro trenta giorni dalladata della consultazione. Quando le veri-fiche disposte siano di particolare com-plessità, il prefetto ne dà comunicazionesenza ritardo all’amministrazione interes-sata, e fornisce le informazioni acquisitenei successivi quarantacinque giorni. Ilprefetto procede con le stesse modalitàquando la consultazione della banca datinazionale unica è eseguita per un soggettoche risulti non censito.

2-bis. L’informazione antimafia inter-dittiva è comunicata dal prefetto, entrocinque giorni dalla sua adozione, all’im-presa, società o associazione interessata,secondo le modalità previste dall’articolo79, comma 5-bis, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adot-tata l’informazione antimafia interdittiva,verifica altresì la sussistenza dei presup-posti per l’applicazione delle misure dicui all’articolo 32, comma 10, del decre-to-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014, n. 114, e, in caso positivo, neinforma tempestivamente il Presidentedell’Autorità nazionale anticorruzione.

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3. Decorso il termine di cui al comma2, primo periodo, ovvero, nei casi di ur-genza, immediatamente, i soggetti di cuiall’articolo 83, commi 1 e 2, procedonoanche in assenza dell’informazione anti-mafia. I contributi, i finanziamenti, leagevolazioni e le altre erogazioni di cuiall’articolo 67 sono corrisposti sotto con-dizione risolutiva e i soggetti di cui all’ar-ticolo 83, commi 1 e 2, revocano le auto-rizzazioni e le concessioni o recedono daicontratti, fatto salvo il pagamento delvalore delle opere già eseguite e il rim-borso delle spese sostenute per l’esecu-zione del rimanente, nei limiti delle utilitàconseguite.

4. La revoca e il recesso di cui alcomma 3 si applicano anche quando glielementi relativi a tentativi di infiltrazionemafiosa siano accertati successivamentealla stipula del contratto, alla concessionedei lavori o all’autorizzazione del subcon-tratto.

5. Il versamento delle erogazioni di cuiall’articolo 67, comma 1, lettera g), puòessere in ogni caso sospeso fino alla rice-zione da parte dei soggetti richiedenti dicui all’articolo 83, commi 1 e 2, dell’in-formazione antimafia liberatoria.

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ART. 93.

(Poteri di accesso e accertamentodel prefetto).

ART. 93.

(Poteri di accesso e accertamentodel prefetto).

1. Per l’espletamento delle funzionivolte a prevenire infiltrazioni mafiose neipubblici appalti, il prefetto dispone accessied accertamenti nei cantieri delle impreseinteressate all’esecuzione di lavori pub-blici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppiinterforze di cui all’articolo 5, comma 3,del decreto del Ministro dell’interno 14marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

1. Identico.

2. Ai fini di cui al comma 1 sonoimprese interessate all’esecuzione di lavoripubblici tutti i soggetti che intervengono aqualunque titolo nel ciclo di realizzazionedell’opera, anche con noli e forniture dibeni e prestazioni di servizi, ivi compresiquelli di natura intellettuale, qualunquesia l’importo dei relativi contratti o deisubcontratti.

2. Identico.

3. Al termine degli accessi ed accerta-menti disposti dal prefetto, il gruppo in-terforze redige, entro trenta giorni, larelazione contenente i dati e le informa-zioni acquisite nello svolgimento dell’atti-vità ispettiva, trasmettendola al prefettoche ha disposto l’accesso.

3. Identico.

4. Il prefetto, acquisita la relazione dicui al comma 3, fatta salva l’ipotesi di cuial comma 5, valuta se dai dati raccoltipossano desumersi, in relazione all’im-presa oggetto di accertamento e nei con-fronti dei soggetti che risultano poter de-terminare in qualsiasi modo le scelte o gliindirizzi dell’impresa stessa, elementi re-lativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dicui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo91, comma 6. In tal caso, il prefettoemette, entro quindici giorni dall’acquisi-zione della relazione del gruppo inter-forze, l’informazione interdittiva, previaeventuale audizione dell’interessato se-condo le modalità individuate dal succes-sivo comma 7.

4. Il prefetto, acquisita la relazione dicui al comma 3, fatta salva l’ipotesi di cuial comma 5, valuta se dai dati raccoltipossano desumersi, in relazione all’im-presa oggetto di accertamento e nei con-fronti dei soggetti che risultano poter de-terminare in qualsiasi modo le scelte o gliindirizzi dell’impresa stessa, elementi re-lativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dicui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo91, comma 6. In tal caso, il prefettoemette, entro quindici giorni dall’acquisi-zione della relazione del gruppo inter-forze, l’informazione interdittiva, previaaudizione dell’interessato secondo le mo-dalità individuate dal successivo comma 7.

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5. Qualora si tratti di impresa aventesede in altra provincia, il prefetto che hadisposto l’accesso trasmette senza ritardogli atti corredati dalla relativa documen-tazione al prefetto competente, che prov-vede secondo le modalità stabilite nelcomma 4.

5. Identico.

[Comma 6 abrogato dall’ articolo 5, comma 1,lettera b), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.]

7. Il prefetto competente al rilasciodell’informazione, ove lo ritenga utile,sulla base della documentazione e delleinformazioni acquisite invita, in sede diaudizione personale, i soggetti interessati aprodurre, anche allegando elementi docu-mentali, ogni informazione ritenuta utile.

7. Il prefetto competente al rilasciodell’informazione, sulla base della docu-mentazione e delle informazioni acquisiteinvita, in sede di audizione personale, isoggetti interessati a produrre, anche al-legando elementi documentali, ogni infor-mazione ritenuta utile.

8. All’audizione di cui al comma 7, siprovvede mediante comunicazione formaleda inviarsi al responsabile legale dell’im-presa, contenente l’indicazione della data edell’ora e dell’Ufficio della prefettura ovedovrà essere sentito l’interessato ovveropersona da lui delegata.

8. Identico.

9. Dell’audizione viene redatto appositoverbale in duplice originale, di cui unoconsegnato nelle mani dell’interessato.

9. Identico.

10. I dati acquisiti nel corso degliaccessi di cui al presente articolo devonoessere inseriti a cura della Prefettura dellaprovincia in cui è stato effettuato l’accesso,nel sistema informatico, costituito pressola Direzione investigativa antimafia, pre-visto dall’articolo 5, comma 4, del citatodecreto del Ministro dell’interno in data 14marzo 2003.

10. Identico.

11. Al fine di rendere omogenea laraccolta dei dati di cui al precedentecomma su tutto il territorio nazionale, ilpersonale incaricato di effettuare le atti-vità di accesso e accertamento nei cantierisi avvale di apposite schede informativepredisposte dalla Direzione investigativaantimafia e da questa rese disponibiliattraverso il collegamento telematico diinterconnessione esistente con le prefet-ture – uffici Territoriali del Governo.

11. Identico.

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ART. 94.

(Effetti delle informazioni del prefetto).

ART. 94.

(Effetti delle informazioni del prefetto).

1. Quando emerge la sussistenza dicause di decadenza, di sospensione o didivieto di cui all’articolo 67 o di untentativo di infiltrazione mafiosa, di cuiall’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91,comma 6, nelle società o imprese interes-sate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi1 e 2 cui sono fornite le informazioniantimafia, non possono stipulare, appro-vare o autorizzare i contratti o subcon-tratti, né autorizzare, rilasciare o comun-que consentire le concessioni e le eroga-zioni.

Articolo identico.

2. Qualora il prefetto non rilasci l’in-formazione interdittiva entro i terminiprevisti, ovvero nel caso di lavori o for-niture di somma urgenza di cui all’articolo92, comma 3 qualora la sussistenza di unacausa di divieto indicata nell’articolo 67 ogli elementi relativi a tentativi di infiltra-zione mafiosa di cui all’articolo 84, comma4, ed all’articolo 91 comma 6, siano ac-certati successivamente alla stipula delcontratto, i soggetti di cui all’articolo 83,commi 1 e 2, salvo quanto previsto alcomma 3, revocano le autorizzazioni e leconcessioni o recedono dai contratti fattosalvo il pagamento del valore delle operegià eseguite e il rimborso delle spesesostenute per l’esecuzione del rimanente,nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all’articolo 83,commi 1 e 2, non procedono alle revocheo ai recessi di cui al comma precedentenel caso in cui l’opera sia in corso diultimazione ovvero, in caso di fornitura dibeni e servizi ritenuta essenziale per ilperseguimento dell’interesse pubblico,qualora il soggetto che la fornisce non siasostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e3 si applicano anche nel caso in cuiemergano elementi relativi a tentativi diinfiltrazione.

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ART. 95.

(Disposizioni relative ai contratti pubblici).

ART. 95.

(Disposizioni relative ai contratti pubblici).

1. Se taluna delle situazioni da cuiemerge un tentativo di infiltrazione ma-fiosa, di cui all’articolo 84, comma 4, edall’articolo 91, comma 6, interessa un’im-presa diversa da quella mandataria chepartecipa ad un’associazione o raggruppa-mento temporaneo di imprese, le cause didivieto o di sospensione di cui all’articolo67 non operano nei confronti delle altreimprese partecipanti quando la predettaimpresa sia estromessa o sostituita ante-riormente alla stipulazione del contratto.La sostituzione può essere effettuata entrotrenta giorni dalla comunicazione delleinformazioni del prefetto qualora essepervengano successivamente alla stipula-zione del contratto.

Articolo identico.

2. Le disposizioni del comma 1 siapplicano anche nel caso di consorzi nonobbligatori.

3. Il prefetto della provincia interessataall’esecuzione dei contratti di cui all’arti-colo 91, comma 1, lettera a) è tempesti-vamente informato dalla stazione appal-tante della pubblicazione del bando digara e svolge gli accertamenti preliminarisulle imprese locali per le quali il rischiodi tentativi di infiltrazione mafiosa, nelcaso di partecipazione, è ritenuto mag-giore. L’accertamento di una delle situa-zioni da cui emerge un tentativo di infil-trazione mafiosa, di cui all’articolo 84,comma 4, ed all’articolo 91, comma 6,comporta il divieto della stipula del con-tratto, nonché del subappalto, degli altrisubcontratti, delle cessioni o dei cottimi,comunque denominati, indipendentementedal valore.

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CAPO V

BANCA DATI NAZIONALE UNICADELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

CAPO V

BANCA DATI NAZIONALE UNICADELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

ART. 96.

(Istituzione della banca dati nazionaleunica della documentazione antimafia).

ART. 96.

(Istituzione della banca dati nazionaleunica della documentazione antimafia).

1. Presso il Ministero dell’interno, Di-partimento per le politiche del personaledell’amministrazione civile e per le risorsestrumentali e finanziarie è istituita labanca dati della documentazione antima-fia, di seguito denominata « banca datinazionale unica ».

Articolo identico.

2. Al fine di verificare la sussistenza diuna delle cause di decadenza, di sospen-sione o di divieto di cui all’articolo 67 o diun tentativo di infiltrazione mafiosa di cuiall’articolo 84, comma 4, la banca dati ècollegata telematicamente con il Centroelaborazione dati di cui all’articolo 8 dellalegge 1o aprile 1981, n. 121.

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ART. 97.

(Consultazione dellabanca dati nazionale unica).

ART. 97.

(Consultazione della banca dati).

1. Ai fini del rilascio della documen-tazione antimafia, la banca dati nazionaleunica può essere consultata, secondo lemodalità di cui al regolamento previstodall’articolo 99, da:

Articolo identico.

a) i soggetti indicati dall’articolo 83,commi 1 e 2, del presente decreto;

b) le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura;

c) gli ordini professionali;

c-bis) l’Autorità per la vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e for-niture, per le finalità di cui all’articolo6-bis del codice di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163.

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ART. 98.

(Contenuto dellabanca dati nazionale unica).

ART. 98.

(Consultazione della banca dati).

1. Nella banca dati nazionale unicasono contenute le comunicazioni e le in-formazioni antimafia, liberatorie ed inter-dittive.

Articolo identico.

2. La banca dati nazionale unica, tra-mite il collegamento al sistema informa-tico costituito presso la Direzione investi-gativa antimafia di cui all’articolo 5,comma 4, del decreto del Ministro dell’in-terno in data 14 marzo 2003, consente laconsultazione dei dati acquisiti nel corsodegli accessi nei cantieri delle impreseinteressate all’esecuzione di lavori pubblicidisposti dal prefetto.

3. La banca dati nazionale unica, tra-mite il collegamento ad altre banche dati,può contenere ulteriori dati anche prove-nienti dall’estero.

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ART. 99.

(Modalità di funzionamentodella banca dati nazionale unica).

ART. 99.

(Consultazione della banca dati).

1. Con uno o più regolamenti ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro seimesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, su proposta del Ministrodell’interno, di concerto con i Ministridella pubblica amministrazione e dell’in-novazione, della giustizia, dello sviluppoeconomico e delle infrastrutture e deitrasporti, sentito il Garante per la prote-zione dei dati personali, sono disciplinatele modalità:

Articolo identico.

a) di funzionamento della banca datinazionale unica;

b) di autenticazione, autorizzazione edi registrazione degli accessi e delle ope-razioni effettuate sulla banca dati nazio-nale unica;

c) di accesso da parte del personaledelle Forze di polizia e dell’Amministra-zione civile dell’interno;

d) di accesso da parte della Direzionenazionale antimafia per lo svolgimento deicompiti previsti dall’articolo 371-bis delcodice di procedura penale;

e) di consultazione da parte dei sog-getti di cui all’articolo 97, comma 1;

f) di collegamento con il Centro Ela-borazione Dati di cui all’articolo 96.

2. Il sistema informatico, comunque,garantisce l’individuazione del soggetto cheeffettua ciascuna interrogazione e con-serva la traccia di ciascun accesso.

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2-bis. Fino all’attivazione della bancadati, e comunque non oltre dodici mesidalla data di pubblicazione nella GazzettaUfficiale del primo dei regolamenti di cuial comma 1, i soggetti di cui all’articolo 83,commi 1 e 2, acquisiscono d’ufficio tramitele prefetture la documentazione antimafia.A tali fini, le prefetture utilizzano il col-legamento informatico al Centro elabora-zione dati di cui all’articolo 8 della legge1o aprile 1981, n. 121, al fine di verificarela sussistenza di una delle cause di deca-denza, di sospensione o di divieto di cuiall’articolo 67 o di un tentativo di infil-trazione mafiosa di cui all’articolo 84,comma 4, e all’articolo 91, comma 6,nonché i collegamenti informatici o tele-matici, attivati in attuazione del decretodel Presidente della Repubblica 3 giugno1998, n. 252. In ogni caso, si osservano peril rilascio della documentazione antimafiai termini di cui agli articoli 88 e 92.

2-ter. Con uno dei regolamenti di cui alcomma 1 possono essere disciplinate lemodalità con le quali la banca dati na-zionale unica acquisisce, attraverso l’Ana-grafe nazionale della popolazione resi-dente di cui all’articolo 62 del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, i datianagrafici dei soggetti di cui all’articolo 85,comma 3, e li raffronta con quelli delCentro elaborazione dati di cui all’articolo8 della legge 1o aprile 1981, n. 121.

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ART. 99-bis.

(Mancato funzionamento della banca datinazionale unica della documentazione an-

timafia).

ART. 99-bis.

(Mancato funzionamento della banca datinazionale unica della documentazione an-

timafia).

1. Qualora la banca dati nazionaleunica non sia in grado di funzionareregolarmente a causa di eventi eccezionali,la comunicazione antimafia è sostituitadall’autocertificazione di cui all’articolo 89e l’informazione antimafia è rilasciata se-condo le modalità previste dall’articolo 92,commi 2 e 3. Nel caso in cui la comuni-cazione antimafia è sostituita dall’autocer-tificazione, i contributi, i finanziamenti, leagevolazioni e le altre erogazioni di cuiall’articolo 67 sono corrisposti sotto con-dizione risolutiva e previa presentazione diuna garanzia fideiussoria di un importopari al valore del contributo, finanzia-mento, agevolazione o erogazione.

Articolo identico.

2. Il Ministero dell’interno, Diparti-mento per le politiche del personale del-l’amministrazione civile e per le risorsestrumentali e finanziarie, pubblica imme-diatamente l’avviso del mancato funziona-mento della banca dati nazionale unica sulproprio sito istituzionale, nonché sui sitidelle Prefetture.

3. Con le modalità di cui al comma 2viene data notizia del ripristino del fun-zionamento della banca dati nazionaleunica. Il periodo di mancato funziona-mento della banca dati nazionale unica èaccertato con decreto del capo del pre-detto Dipartimento ovvero di altro diri-gente appositamente delegato. Il decreto èpubblicato sul sito istituzionale del Mini-stero dell’interno nella sezione « Ammini-strazione trasparente ».

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CAPO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ENTILOCALI SCIOLTI AI SENSI DELL’ARTI-COLO 143 DEL DECRETO LEGISLATIVO

18 AGOSTO 2000, N. 267

CAPO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ENTILOCALI SCIOLTI AI SENSI DELL’ARTI-COLO 143 DEL DECRETO LEGISLATIVO

18 AGOSTO 2000, N. 267

ART. 100.

(Obbligo di acquisizione della documenta-zione antimafia nel quinquennio successivoallo scioglimento ai sensi dell’articolo 143del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267).

ART. 100.

(Obbligo di acquisizione della documenta-zione antimafia nel quinquennio successivoallo scioglimento ai sensi dell’articolo 143del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267).

1. L’ente locale, sciolto ai sensi dell’ar-ticolo 143 del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267 e successive modificazioni,deve acquisire, nei cinque anni successiviallo scioglimento, l’informazione antimafiaprecedentemente alla stipulazione, all’ap-provazione o all’autorizzazione di qual-siasi contratto o subcontratto, ovvero pre-cedentemente al rilascio di qualsiasi con-cessione o erogazione indicati nell’articolo67 indipendentemente dal valore econo-mico degli stessi.

Articolo identico.

Camera dei Deputati — 190 — Senato della Repubblica

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ART. 101.

(Facoltà di avvalersidella stazione unica appaltante).

ART. 101.

(Facoltà di avvalersidella stazione unica appaltante).

1. Salvo che la legge disponga diversa-mente, l’ente locale, i cui organi sono statisciolti ai sensi dell’articolo 143 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-cessive modificazioni, può deliberare diavvalersi, per un periodo determinato, co-munque non superiore alla durata in ca-rica della commissione straordinaria perla gestione dell’ente, della stazione unicaappaltante per lo svolgimento delle pro-cedure di evidenza pubblica di compe-tenza del medesimo ente locale.

Articolo identico.

2. Gli organi eletti in seguito allo scio-glimento di cui all’articolo 143 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 e suc-cessive modificazioni, possono deliberaredi avvalersi, per un periodo determinato,comunque non superiore alla durata incarica degli stessi organi elettivi, dellastazione unica appaltante per lo svolgi-mento delle procedure di evidenza pub-blica di competenza del medesimo entelocale.

Camera dei Deputati — 191 — Senato della Repubblica

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LIBRO III

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTI-GATIVE NELLA LOTTA CONTRO LACRIMINALITÀ ORGANIZZATA. AGENZIANAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONEE LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUE-STRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINA-

LITÀ ORGANIZZATA

LIBRO III

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTI-GATIVE NELLA LOTTA CONTRO LACRIMINALITÀ ORGANIZZATA. AGENZIANAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONEE LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUE-STRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINA-

LITÀ ORGANIZZATA

TITOLO I

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTI-GATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

TITOLO I

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTI-GATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

CAPO I

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIAE DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

CAPO I

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIAE DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

ART. 102.

(Direzione distrettuale antimafia).

ART. 102.

(Direzione distrettuale antimafia).

1. Per la trattazione dei procedimentirelativi ai reati indicati nell’articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedurapenale il procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo del di-stretto costituisce, nell’ambito del suo uf-ficio, una direzione distrettuale antimafiadesignando i magistrati che devono farneparte per la durata non inferiore a dueanni. Per la designazione, il procuratoredistrettuale tiene conto delle specificheattitudini e delle esperienze professionali.Della direzione distrettuale non possonofare parte magistrati in tirocinio. La com-posizione e le variazioni della direzionesono comunicate senza ritardo al Consigliosuperiore della magistratura.

Articolo identico.

Camera dei Deputati — 192 — Senato della Repubblica

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2. Il procuratore distrettuale o un suodelegato è preposto all’attività della dire-zione e cura, in particolare, che i magi-strati addetti ottemperino all’obbligo diassicurare la completezza e la tempestivitàdella reciproca informazione sull’anda-mento delle indagini ed eseguano le diret-tive impartite per il coordinamento delleinvestigazioni e l’impiego della polizia giu-diziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratoredistrettuale designa per l’esercizio dellefunzioni di pubblico ministero, nei proce-dimenti riguardanti i reati indicati nell’ar-ticolo 51, comma 3-bis, del codice diprocedura penale, i magistrati addetti alladirezione.

4. Salvo che nell’ipotesi di prima co-stituzione della direzione distrettuale an-timafia la designazione dei magistrati av-viene sentito il procuratore nazionale an-timafia. Delle eventuali variazioni nellacomposizione della direzione, il procura-tore distrettuale informa preventivamenteil procuratore nazionale antimafia.

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ART. 103.

(Direzione nazionale antimafia).

ART. 103.

(Direzione nazionale antimafia).

1. Nell’ambito della procura generalepresso la Corte di cassazione è istituita laDirezione nazionale antimafia.

Articolo identico.

2. Alla Direzione è preposto un magi-strato che abbia conseguito la quinta va-lutazione di professionalità, scelto tra co-loro che hanno svolto anche non conti-nuativamente, per un periodo non infe-riore a dieci anni, funzioni di pubblicoministero o giudice istruttore, sulla base dispecifiche attitudini, capacità organizza-tive ed esperienze nella trattazione diprocedimenti relativi alla criminalità or-ganizzata. L’anzianità nel ruolo può esserevalutata solo ove risultino equivalenti irequisiti professionali.

3. Alla nomina del procuratore nazio-nale antimafia si provvede con la proce-dura prevista dall’articolo 11, terzocomma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.L’incarico ha durata di quattro anni e puòessere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, qualisostituti, magistrati che abbiano conse-guito la terza valutazione di professiona-lità, nominati sulla base di specifiche at-titudini ed esperienze nella trattazione diprocedimenti relativi alla criminalità or-ganizzata. Alle nomine provvede il Consi-glio superiore della magistratura, sentito ilprocuratore nazionale antimafia. Il procu-ratore nazionale antimafia designa uno opiù dei sostituti procuratori ad assumerele funzioni di procuratore nazionale anti-mafia aggiunto.

5. Per la nomina dei sostituti, l’an-zianità nel ruolo può essere valutata soloove risultino equivalenti i requisiti pro-fessionali.

6. Al procuratore nazionale antimafiasono attribuite le funzioni previste dall’ar-ticolo 371-bis del codice di procedurapenale.

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7. Prima della nomina disposta dalConsiglio superiore della magistratura, ilprocuratore generale presso la Corte dicassazione applica, quale procuratore na-zionale antimafia, un magistrato che pos-segga, all’epoca dell’applicazione, i requi-siti previsti dal comma 2.

Camera dei Deputati — 195 — Senato della Repubblica

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ART. 104.

(Attribuzioni del procuratore generalepresso la Corte di cassazione in relazioneall’attività di coordinamento investigativo).

ART. 104.

(Attribuzioni del procuratore generalepresso la Corte di cassazione in relazioneall’attività di coordinamento investigativo).

1. Il procuratore generale presso laCorte di cassazione esercita la sorveglianzasul procuratore nazionale antimafia esulla relativa Direzione nazionale.

Articolo identico.

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ART. 105.

(Applicazione di magistrati del pubblicoministero in casi particolari).

ART. 105.

(Applicazione di magistrati del pubblicoministero in casi particolari).

1. Per la trattazione dei procedimentirelativi ai delitti indicati nell’articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedurapenale, il procuratore nazionale antimafiapuò, quando si tratta di procedimenti diparticolare complessità o che richiedonospecifiche esperienze e competenze pro-fessionali, applicare temporaneamente alleprocure distrettuali i magistrati apparte-nenti alla Direzione nazionale antimafia equelli appartenenti alle direzioni distret-tuali antimafia nonché, con il loro con-senso, magistrati di altre procure dellaRepubblica presso i tribunali. L’applica-zione è disposta anche quando sussistonoprotratte vacanze di organico, inerzia nellaconduzione delle indagini, ovvero specifi-che e contingenti esigenze investigative oprocessuali. L’applicazione è disposta condecreto motivato. Il decreto è emesso sen-titi i procuratori generali e i procuratoridella Repubblica interessati. Quando sitratta di applicazioni alla procura distret-tuale avente sede nel capoluogo del me-desimo distretto, il decreto è emesso dalprocuratore generale presso la corte diappello. In tal caso il provvedimento ècomunicato al procuratore nazionale an-timafia.

Articolo identico.

2. L’applicazione non può superare ladurata di un anno. Nei casi di necessitàdell’ufficio al quale il magistrato è appli-cato, può essere rinnovata per un periodonon superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è imme-diatamente esecutivo ed è trasmesso senzaritardo al Consiglio superiore della magi-stratura per l’approvazione, nonché al Mi-nistro della giustizia.

4. Il capo dell’ufficio al quale il magi-strato è applicato non può designare ilmedesimo per la trattazione di affari di-versi da quelli indicati nel decreto diapplicazione.

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ART. 106.

(Applicazione di magistratiin materia di misure di prevenzione).

ART. 106.

(Applicazione di magistratiin materia di misure di prevenzione).

1. Il procuratore nazionale antimafiapuò disporre, nell’ambito dei poteri attri-buitigli dall’articolo 371-bis del codice diprocedura penale e sentito il competenteprocuratore distrettuale, l’applicazionetemporanea di magistrati della Direzionenazionale antimafia alle procure distret-tuali per la trattazione di singoli procedi-menti di prevenzione patrimoniale. Si ap-plica, in quanto compatibile, l’articolo 105.

Articolo identico.

2. Se ne fa richiesta il procuratoredistrettuale, il Procuratore generale pressola Corte d’appello può, per giustificatimotivi, disporre che le funzioni di pub-blico ministero per la trattazione dellemisure di prevenzione siano esercitate daun magistrato designato dal Procuratoredella Repubblica presso il giudice compe-tente.

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CAPO II

CONSIGLIO GENERALE PER LA LOTTAALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI-REZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CAPO II

CONSIGLIO GENERALE PER LA LOTTAALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI-REZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

ART. 107.

(Consiglio generale per la lottaalla criminalità organizzata).

ART. 107.

(Consiglio generale per la lottaalla criminalità organizzata).

1. Presso il Ministero dell’interno èistituito il Consiglio generale per la lottaalla criminalità organizzata, presieduto dalMinistro dell’interno quale responsabiledell’alta direzione e del coordinamento inmateria di ordine e sicurezza pubblica. IlConsiglio è composto:

Articolo identico.

a) dal Capo della polizia – Direttoregenerale della pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale del-l’Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale delCorpo della guardia di finanza;

d) dal Direttore dell’Agenzia informa-zioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell’Agenzia informa-zioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione inve-stigativa antimafia.

2. Il Consiglio generale per la lotta allacriminalità organizzata provvede, per lospecifico settore della criminalità organiz-zata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi perle linee di prevenzione anticrimine e per leattività investigative, determinando la ri-partizione dei compiti tra le forze dipolizia per aree, settori di attività e tipo-logia dei fenomeni criminali, tenuto contodei servizi affidati ai relativi uffici e strut-ture, e in primo luogo a quelli a carattereinterforze, operanti a livello centrale eterritoriale;

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b) individuare le risorse, i mezzi e leattrezzature occorrenti al funzionamentodei servizi e a fissarne i criteri per razio-nalizzarne l’impiego;

c) verificare periodicamente i risultaticonseguiti in relazione agli obiettivi stra-tegici delineati e alle direttive impartite,proponendo, ove occorra, l’adozione deiprovvedimenti atti a rimuovere carenze edisfunzioni e ad accertare responsabilità einadempienze;

d) concorrere a determinare le diret-tive per lo svolgimento delle attività dicoordinamento e di controllo da parte deiprefetti dei capoluoghi di regione, nell’am-bito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana appositedirettive da attuarsi a cura degli uffici eservizi appartenenti alle singole forze dipolizia, nonché della Direzione investiga-tiva antimafia.

4. All’Ufficio per il coordinamento e lapianificazione delle forze di polizia delDipartimento della pubblica sicurezzasono attribuite le funzioni di assistenzatecnico-amministrativa e di segreteria delConsiglio.

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ART. 108.

(Direzione investigativa antimafia).

ART. 108.

(Direzione investigativa antimafia).

1. È istituita, nell’ambito del Diparti-mento della pubblica sicurezza, una Dire-zione investigativa antimafia (D.I.A.) con ilcompito di assicurare lo svolgimento, informa coordinata, delle attività di investi-gazione preventiva attinenti alla crimina-lità organizzata, nonché di effettuare in-dagini di polizia giudiziaria relative esclu-sivamente a delitti di associazione di tipomafioso o comunque ricollegabili all’asso-ciazione medesima.

Articolo identico.

2. Formano oggetto delle attività diinvestigazione preventiva della Direzioneinvestigativa antimafia le connotazionistrutturali, le articolazioni e i collegamentiinterni ed internazionali delle organizza-zioni criminali, gli obiettivi e le modalitàoperative di dette organizzazioni, nonchéogni altra forma di manifestazione delit-tuosa alle stesse riconducibile ivi compresoil fenomeno delle estorsioni.

3. La Direzione investigativa antimafianell’assolvimento dei suoi compiti opera instretto collegamento con gli uffici e lestrutture delle forze di polizia esistenti alivello centrale e periferico.

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4. Tutti gli ufficiali ed agenti di poliziagiudiziaria debbono fornire ogni possibilecooperazione al personale investigativodella D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di poliziagiudiziaria dei servizi centrali e interpro-vinciali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito inlegge 12 luglio 1991, n. 203, devono co-stantemente informare il personale inve-stigativo della D.I.A., incaricato di effet-tuare indagini collegate, di tutti gli ele-menti informativi ed investigativi di cuisiano venuti comunque in possesso e sonotenuti a svolgere, congiuntamente con ilpredetto personale, gli accertamenti e leattività investigative eventualmente richie-sti. Il predetto personale dei servizi cen-trali e interprovinciali della Polizia diStato, dell’Arma dei carabinieri e delCorpo della guardia di finanza, a decor-rere dal 1o gennaio 1993, è assegnato allaD.I.A., nei contingenti e con i criteri e lemodalità determinati con decreto del Mi-nistro dell’interno, di concerto con i Mi-nistri della difesa e delle finanze.

5. Al Direttore della Direzione Investi-gativa Antimafia è attribuita la responsa-bilità generale delle attività svolte dallaD.I.A., delle quali riferisce periodicamenteal Consiglio generale di cui all’articolo 107,e competono i provvedimenti occorrentiper l’attuazione, da parte della D.I.A., delledirettive emanate a norma del medesimoarticolo 107.

6. Alla D.I.A. è preposto un direttoretecnico-operativo scelto fra funzionari ap-partenenti ai ruoli della Polizia di Stato,con qualifica non inferiore a dirigentesuperiore, e ufficiali di grado non inferiorea generale di brigata dell’Arma dei cara-binieri e del Corpo della guardia di fi-nanza, che abbiano maturato specificaesperienza nel settore della lotta alla cri-minalità organizzata. Il direttore dellaD.I.A. riferisce al Consiglio generale di cuiall’articolo 107 sul funzionamento dei ser-vizi posti alle sue dipendenze e sui risultaticonseguiti.

7. Con gli stessi criteri indicati alcomma 6 è assegnato alla D.I.A. un vicedirettore con funzioni vicarie.

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8. La D.I.A. si avvale di personale deiruoli della Polizia di Stato, dell’Arma deicarabinieri e del Corpo della guardia difinanza, nonché del Corpo di polizia pe-nitenziaria e del Corpo forestale delloStato. Il personale dei ruoli del Corpo dipolizia penitenziaria e del Corpo forestaledello Stato opera nell’ambito delle artico-lazioni centrali e periferiche della D.I.A.per le esigenze di collegamento con lestrutture di appartenenza, anche in rela-zione a quanto previsto dal comma 3,nonché per l’attività di analisi sullo scam-bio delle informazioni di interesse all’in-terno delle strutture carcerarie e di quelleconnesse al contrasto delle attività orga-nizzate per il traffico illecito di rifiuti eagli altri compiti di istituto. Con decretodel Ministro dell’interno, di concerto con iMinistri della giustizia, delle politiche agri-cole alimentari e forestali e dell’economiae delle finanze sono definiti i contingentidi personale del Corpo di polizia peniten-ziaria e del Corpo forestale dello Stato cheopera nell’ambito della D.I.A., nonché lemodalità attuative di individuazione, diassegnazione e di impiego del medesimopersonale.

9. Il Ministro dell’interno, sentito ilConsiglio generale di cui all’articolo 107,determina l’organizzazione della D.I.A. se-condo moduli rispondenti alla diversifica-zione dei settori d’investigazione e allaspecificità degli ordinamenti delle forze dipolizia interessate, fermo restando che inogni caso, nella prima fase, l’organizza-zione è articolata come segue:

a) reparto investigazioni preventive;

b) reparto investigazioni giudiziarie;

c) reparto relazioni internazionali aifini investigativi.

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10. Alla determinazione del numero edelle competenze delle divisioni in cui siarticolano i reparti di cui al comma 9 siprovvede con le modalità e procedureindicate nell’articolo 5, settimo comma,della legge 1o aprile 1981, n. 121, e suc-cessive modificazioni e integrazioni. Con lestesse modalità e procedure si provvedealla preposizione ed assegnazione del per-sonale ai reparti e alle divisioni, secondoprincipi di competenza tecnico-professio-nale e con l’obiettivo di realizzare neiconfronti dei titolari degli uffici predetti dipari livello una sostanziale parità edequiordinazione di funzioni, anche me-diante il ricorso al criterio della rotazionedegli incarichi.

Camera dei Deputati — 204 — Senato della Repubblica

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ART. 109.

(Relazione al Parlamento).

ART. 109.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro dell’interno riferisce, ognisei mesi, al Parlamento sull’attività svoltae sui risultati conseguiti dalla Direzioneinvestigativa antimafia e presenta, unita-mente con la relazione di cui all’articolo113 della legge 1o aprile 1981, n. 121, unrapporto annuale sul fenomeno della cri-minalità organizzata.

Articolo identico.

Camera dei Deputati — 205 — Senato della Repubblica

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TITOLO II

L’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINI-STRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEIBENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

TITOLO II

L’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINI-STRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEIBENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 110.

(L’Agenzia nazionale per l’amministrazionee la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalità organizzata).

ART. 110.

(L’Agenzia nazionale per l’amministrazionee la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalità organizzata).

1. L’Agenzia nazionale per l’ammini-strazione e la destinazione dei beni seque-strati e confiscati alla criminalità organiz-zata ha personalità giuridica di dirittopubblico ed è dotata di autonomia orga-nizzativa e contabile, ha la sede principalein Reggio Calabria ed è posta sotto lavigilanza del Ministro dell’interno.

1. L’Agenzia nazionale per l’ammini-strazione e la destinazione dei beni seque-strati e confiscati alla criminalità organiz-zata ha personalità giuridica di dirittopubblico ed è dotata di autonomia orga-nizzativa e contabile, ha la sede principalein Roma, la sede secondaria in ReggioCalabria ed è posta sotto la vigilanza dellaPresidenza del Consiglio.

2. All’Agenzia sono attribuiti i seguenticompiti:

2. All’Agenzia sono attribuiti i seguenticompiti:

Camera dei Deputati — 206 — Senato della Repubblica

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a) acquisizione dei dati relativi aibeni sequestrati e confiscati alla crimina-lità organizzata nel corso dei procedimentipenali e di prevenzione; acquisizione delleinformazioni relative allo stato dei proce-dimenti di sequestro e confisca; verificadello stato dei beni nei medesimi proce-dimenti; accertamento della consistenza,della destinazione e dell’utilizzo dei beni;programmazione dell’assegnazione e delladestinazione dei beni confiscati; analisi deidati acquisiti, nonché delle criticità rela-tive alla fase di assegnazione e destina-zione;

a) acquisizione, attraverso il propriosistema informativo, dei flussi informativinecessari per l’esercizio dei propri compitiistituzionali: dati, documenti ed informa-zioni oggetto di flusso di scambio, inmodalità bidirezionale, con il sistema in-formativo del Ministero della giustizia,dell’autorità giudiziaria, con le banche datie i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli entiterritoriali, di Equitalia ed Equitalia Giu-stizia, delle agenzie fiscali e con gli am-ministratori giudiziari con le modalitàpreviste dagli artt. 1, 2 e 3 del decreto delPresidente della Repubblica 15 dicembre2011 n. 233; in particolare dei dati relativiai beni sequestrati e confiscati alla crimi-nalità organizzata nel corso dei procedi-menti penali e di prevenzione; acquisi-zione delle informazioni relative allo statodei procedimenti di sequestro e confisca;verifica dello stato dei beni nei medesimiprocedimenti; accertamento della consi-stenza, della destinazione e dell’utilizzodei beni; programmazione dell’assegna-zione e della destinazione dei beni confi-scati; analisi dei dati acquisiti, nonchédelle criticità relative alla fase di assegna-zione e destinazione;

b) ausilio dell’autorità giudiziaria nel-l’amministrazione e custodia dei beni se-questrati nel corso del procedimento diprevenzione di cui al libro I, titolo III;

b) ausilio dell’autorità giudiziaria nel-l’amministrazione e custodia dei beni se-questrati nel corso del procedimento diprevenzione di cui al libro I, titolo III;ausilio finalizzato, a rendere possibile, sindalla fase del sequestro, un’assegnazioneprovvisoria dei beni immobili e delleaziende per fini istituzionali o sociali aglienti, alle associazioni e alle cooperative dicui all’articolo 48, comma 3, ferma re-stando la valutazione del giudice delegatosulla modalità dell’assegnazione;

Camera dei Deputati — 207 — Senato della Repubblica

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c) ausilio dell’autorità giudiziaria nel-l’amministrazione e custodia dei beni se-questrati nel corso dei procedimenti penaliper i delitti di cui agli articoli 51, comma3-bis, del codice di procedura penale e12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356, e successivemodificazioni, e amministrazione dei pre-detti. beni a decorrere dalla data di con-clusione dell’udienza preliminare;

c) ausilio dell’autorità giudiziaria nel-l’amministrazione e custodia dei beni se-questrati nel corso dei procedimenti penalinonché dei beni sequestrati o confiscatidal giudice dell’esecuzione al fine di ren-dere possibile, sin dalla fase del sequestro,una assegnazione provvisoria dei beni im-mobili e delle aziende per fini istituzionalio sociali agli enti, alle associazioni e allecooperative di cui all’articolo 48, comma 3,ferma restando la valutazione del giudicedelegato sulla modalità dell’assegnazione;

d) amministrazione e destinazionedei beni confiscati in esito del procedi-mento di prevenzione di cui al libro I,titolo III;

d) amministrazione e destinazionedei beni definitivamente confiscati in esitodel procedimento di prevenzione di cui allibro I, titolo III;

e) amministrazione e destinazione deibeni confiscati in esito ai procedimentipenali per i delitti di cui agli articoli 51,comma 3-bis, del codice di procedurapenale e 12-sexies del decreto-legge 8 giu-gno 1992, n. 306, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,e successive modificazioni;

e) amministrazione e destinazione deibeni definitivamente confiscati in esito aiprocedimenti penali nonché dei beni de-finitivamente confiscati dal giudice del-l’esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provve-dimenti necessari per la tempestiva asse-gnazione e destinazione dei beni confi-scati, anche attraverso la nomina, ovenecessario, di commissari ad acta.

f) identica.

3. L’Agenzia è sottoposta al controllodella Corte dei conti ai sensi dell’articolo3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,n. 20, e successive modificazioni.

3. Identico.

Camera dei Deputati — 208 — Senato della Repubblica

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ART. 111.

(Organi dell’Agenzia).

ART. 111.

(Organi dell’Agenzia).

1. Sono organi dell’Agenzia e restano incarica per quattro anni rinnovabili peruna sola volta:

1. Sono organi dell’Agenzia e restano incarica per quattro anni rinnovabili peruna sola volta:

a) il Direttore; a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo; b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori. c) il Collegio dei revisori;

d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore è scelto tra i prefetti, ènominato con decreto del Presidente dellaRepubblica, su proposta del Ministro del-l’interno, previa deliberazione del Consi-glio dei Ministri, ed è collocato a dispo-sizione ai sensi dell’articolo 3-bis del de-creto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30dicembre 1991, n. 410.

2. Il Direttore, è scelto tra figure pro-fessionali che abbiano maturato espe-rienza professionale specifica, almenoquinquennale, nella gestione dei beni edelle aziende: prefetti provenienti dallacarriera prefettizia, dirigenti dell’Agenziadel demanio, amministratori di societàpubbliche o private, magistrati che ab-biano conseguito almeno la quinta valu-tazione di professionalità. Il Direttore ènominato con decreto del Presidente dellaRepubblica, su proposta del Presidente delConsiglio, previa deliberazione del Consi-glio dei Ministri, ed è collocato a dispo-sizione ai sensi dell’articolo 3-bis del de-creto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30dicembre 1991, n. 410.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dalDirettore dell’Agenzia ed è composto:

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dalDirettore dell’Agenzia ed è composto:

a) da un magistrato designato dalMinistro della giustizia;

a) da un magistrato designato dalMinistro della giustizia;

b) da un magistrato designato dalProcuratore nazionale antimafia;

b) da un magistrato designato dalProcuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in ma-teria di gestioni aziendali e patrimonialidesignati, di concerto, dal Ministro dell’in-terno e dal Ministro dell’economia e dellefinanze.

c) da due qualificati esperti in ma-teria di gestioni aziendali e patrimonialidesignati, di concerto, dal Ministro dell’in-terno e dal Ministro dell’economia e dellefinanze;

d) da un qualificato esperto in ma-teria di progetti di finanziamenti europei enazionali designato dalla Presidenza delConsiglio dei Ministri o dal ministro de-legato per la politica di coesione.

Camera dei Deputati — 209 — Senato della Repubblica

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4. Il Ministro dell’interno propone alPresidente del Consiglio dei Ministri ildecreto di nomina dei componenti delConsiglio direttivo, designati ai sensi delcomma 3.

4. I componenti del Consiglio direttivo,designati ai sensi del comma 3, sononominati con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri.

5. Il collegio dei revisori, costituito datre componenti effettivi e da due sup-plenti, è nominato con decreto del Mini-stro dell’interno fra gli iscritti nel registrodei revisori contabili. Un componente ef-fettivo e un componente supplente sonodesignati dal Ministro dell’economia edelle finanze.

5. Il collegio dei revisori, costituito datre componenti effettivi e da due sup-plenti, è nominato con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri fra gliiscritti nel registro dei revisori contabili.Un componente effettivo e un componentesupplente sono designati dal Ministro del-l’economia e delle finanze.

5-bis. il Comitato consultivo di indi-rizzo è presieduto dal Direttore dell’Agen-zia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in ma-teria di politica di coesione territoriale,designato dal Dipartimento per lo sviluppoe la coesione economica;

b) da un rappresentante del Mini-stero dello sviluppo economico designatodal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali,designato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi delPON sicurezza, designato dal Ministerodell’interno;

e) da un rappresentante del Mini-stero dell’istruzione, università e ricerca,designato dallo stesso Ministro;

f) da un rappresentante delle regioni,designato dalla Conferenza delle regioni edelle provincie autonome;

g) da un rappresentante dei Comuni,designato dall’ANCI;

h) da un rappresentante delle asso-ciazioni che possono essere destinatarie oassegnatarie dei beni sequestrati o confi-scati, di cui all’articolo 48, comma 3,lettera c), nominato dal Ministro del la-voro e delle politiche sociali sulla base dicriteri di trasparenza, rappresentatività erotazione semestrale, specificati nel de-creto di nomina;

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i) da un rappresentante delle orga-nizzazioni sindacali dei lavoratori, da unrappresentante delle cooperative e da unrappresentante delle associazioni dei da-tori di lavoro, designati dalle rispettiveassociazioni.

6. Alle riunioni possono essere chiamatia partecipare i rappresentanti degli entiterritoriali ove i beni o le aziende seque-strati e confiscati si trovano.

I componenti del Comitato consultivodi indirizzo, designati ai sensi del presentecomma, sono nominati con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri. Aicomponenti non spetta alcun compenso.

6. I compensi degli organi sono stabiliticon decreto del Ministro dell’interno, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, e posti a carico del bilanciodell’Agenzia. Per la partecipazione allesedute degli organi non spettano gettoni dipresenza o emolumenti a qualsiasi titolodovuti.

7. I compensi degli organi sono stabiliticon decreto del Presidente del Consigliodei ministri, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, e posti acarico del bilancio dell’Agenzia. Per lapartecipazione alle sedute degli organi nonspettano gettoni di presenza o emolumentia qualsiasi titolo dovuti.

Camera dei Deputati — 211 — Senato della Repubblica

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ART. 112.

(Attribuzioni degli organi dell’Agenzia).

ART. 112.

(Attribuzioni degli organi dell’Agenzia).

1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume larappresentanza legale, può nominare unoo più delegati anche con poteri di rappre-sentanza, convoca il Consiglio direttivo estabilisce l’ordine del giorno delle sedute.Provvede, altresì, all’attuazione degli indi-rizzi e delle linee guida fissate dal Consi-glio direttivo in materia di amministra-zione, assegnazione e destinazione dei benisequestrati e confiscati e presenta al Con-siglio direttivo il bilancio preventivo e ilconto consuntivo. Il Direttore riferisce pe-riodicamente ai Ministri dell’interno edella giustizia e presenta una relazionesemestrale sull’attività svolta dall’Agenzia,fermo restando quanto previsto dall’arti-colo 49, comma 1, ultimo periodo.

1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume larappresentanza legale, può nominare unoo più delegati anche con poteri di rappre-sentanza, convoca con frequenza periodicail Consiglio direttivo ed il Comitato con-sultivo di indirizzo e stabilisce l’ordine delgiorno delle sedute. Provvede, altresì, al-l’attuazione degli indirizzi e delle lineeguida di cui al comma 4, lettera d),presenta al Consiglio direttivo il bilanciopreventivo e il conto consuntivo. Il Diret-tore riferisce periodicamente alla Presi-denza del Consiglio dei ministri e presentauna relazione semestrale sull’attività svoltadall’Agenzia, fermo restando quanto pre-visto dall’articolo 49, comma 1, ultimoperiodo.

2. L’Agenzia provvede all’amministra-zione dei beni confiscati anche in via nondefinitiva e adotta i provvedimenti di de-stinazione dei beni confiscati per le prio-ritarie finalità istituzionali e sociali, se-condo le modalità indicate dal libro I,titolo III, capo III. Nelle ipotesi previstedalle norme in materia di tutela ambien-tale e di sicurezza, ovvero quando il benesia improduttivo, oggettivamente inutiliz-zabile, non destinabile o non alienabile,l’Agenzia, con delibera del Consiglio diret-tivo, adotta i provvedimenti di distruzioneo di demolizione.

2. L’Agenzia provvede a coadiuvarel’autorità giudiziaria nella gestione finoall’adozione del provvedimento definitivodi confisca, all’amministrazione dei beniconfiscati in via definitiva e adotta i prov-vedimenti di destinazione dei beni confi-scati per le prioritarie finalità istituzionalie sociali, secondo le modalità indicate dallibro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesipreviste dalle norme in materia di tutelaambientale e di sicurezza, ovvero quandoil bene sia improduttivo, oggettivamenteinutilizzabile, non destinabile o non alie-nabile, l’Agenzia, con delibera del Consi-glio direttivo, adotta i provvedimenti didistruzione o di demolizione.

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3. L’Agenzia per le attività connesseall’amministrazione e alla destinazione deibeni sequestrati e confiscati anche in vianon definitiva può avvalersi, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblicadelle prefetture territorialmente compe-tenti. In tali casi i prefetti costituisconosenza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, un nucleo di supporto cuipossono partecipare anche rappresentantidi altre amministrazioni, enti o associa-zioni.

3. L’Agenzia, per le attività di suacompetenza, si avvale delle prefetture ter-ritorialmente competenti. I prefetti costi-tuiscono senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, un nucleo di supportocomposto da funzionari di comprovataesperienza nel settore dei beni confiscati,anche provenienti da altra pubblica am-ministrazione, ed integrato, ove necessario,da rappresentanti di categorie professio-nali, enti o associazioni per questioni dirispettivo interesse. In relazione ai compitidell’Agenzia di ausilio all’autorità giudizia-ria nella gestione dei beni in sequestro, ilprefetto può essere delegato ad accedereagli atti dell’amministratore giudiziario.

4. L’Agenzia con delibera del Consigliodirettivo:

4. L’Agenzia, con delibera del Consigliodirettivo, previo motivato parere del Co-mitato consultivo di indirizzo:

a) adotta gli atti di indirizzo e le lineeguida in materia di amministrazione, as-segnazione e destinazione dei beni seque-strati e confiscati;

a) utilizza i flussi acquisiti attraversoil proprio sistema informativo per facili-tare le collaborazioni tra amministratorigiudiziari e tra coadiutori e favorire, sututto il territorio nazionale, in modo par-ticolare per le aziende, l’instaurazione e laprosecuzione di rapporti commerciali trale imprese sequestrate o confiscate;

b) programma l’assegnazione e ladestinazione dei beni in previsione dellaconfisca;

b) predispone meccanismi di inter-vento per effettuare, ove l’amministratoregiudiziario lo richieda, l’analisi aziendale everificare la possibilità di prosecuzione oripresa dell’attività imprenditoriale ovveroavviare procedure di liquidazione o diristrutturazione del debito;

c) approva piani generali di destina-zione dei beni confiscati;

c) stipula protocolli di intesa con lestrutture interessate e con le associazionidi categoria per la individuazione di pro-fessionalità necessarie per la prosecuzioneo la ripresa dell’attività di impresa ancheavvalendosi dei nuclei territoriali di sup-porto istituiti presso le prefetture;

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d) emana le linee guida interne cheintende seguire sia per fornire ausilioall’autorità giudiziaria, sia per la destina-zione dei beni confiscati: in relazione aibeni aziendali, gli interventi necessari persalvaguardare il mantenimento del valorepatrimoniale ed i livelli occupazionali; inrelazione ai beni immobili, gli interventiutili per incrementarne la redditività e peragevolare la eventuale devoluzione alloStato liberi da pesi ed oneri, anche pre-vedendo una assegnazione provvisoria aisensi dell’articolo 110, comma 2, lettera b);

e) predispone protocolli operativi subase nazionale per concordare con l’ABI econ la banca d’Italia modalità di rinego-ziazione dei rapporti bancari già in esserecon le aziende sequestrate o confiscate;

d) richiede all’autorità di vigilanza dicui all’articolo 110, comma 1, l’autorizza-zione ad utilizzare i beni immobili di cuiall’articolo 48, comma 3, lettera b);

f) richiede all’autorità di vigilanza dicui all’articolo 110, comma 1, l’autorizza-zione ad utilizzare gli immobili di cuiall’articolo 48, comma 3, lettera b);

e) richiede la modifica della destina-zione d’uso del bene confiscato, in fun-zione della valorizzazione dello stesso odel suo utilizzo per finalità istituzionali osociali, anche in deroga agli strumentiurbanistici;

g) identica;

f) approva il bilancio preventivo ed ilconto consuntivo;

h) identica;

g) verifica l’utilizzo dei beni, da partedei privati e degli enti pubblici, confor-memente ai provvedimenti di assegnazionee di destinazione;

i) identica;

h) revoca il provvedimento di asse-gnazione e destinazione nel caso di man-cato o difforme utilizzo del bene rispettoalle finalità indicate nonché negli altri casistabiliti dalla legge;

l) identica;

i) sottoscrive convenzioni e protocollicon pubbliche amministrazioni, regioni,enti locali, ordini professionali, enti edassociazioni per le finalità del presentedecreto;

m) identica;

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l) provvede all’istituzione, in rela-zione a particolari esigenze, di sedi secon-darie nelle regioni ove sono presenti inquantità significativa beni sequestrati econfiscati alla criminalità organizzata;

Soppressa.

m) adotta un regolamento di orga-nizzazione interna.

n) identica.

5. Alle riunioni del Consiglio direttivopossono essere chiamati a partecipare irappresentanti delle amministrazioni pub-bliche, centrali e locali, di enti e associa-zioni di volta in volta interessati e l’auto-rità giudiziaria.

5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui alcomma 4;

b) può presentare proposte e fornireelementi per fare interagire gli ammini-stratori giudiziari delle aziende, ovvero peraccertare, su richiesta dell’amministratoregiudiziario, previa autorizzazione del giu-dice delegato, la disponibilità degli entiterritoriali, delle associazioni e delle coo-perative di cui all’articolo 48, comma 3,lettera c), a prendere in carico i beniimmobili, che non facciano parte di com-pendio aziendale, sin dalla fase del seque-stro;

c) esprime pareri su specifiche que-stioni riguardanti la destinazione e l’uti-lizzazione dei beni sequestrati o confiscatinonché su ogni altra questione che glivenga sottoposta dal Consiglio direttivo,dal Direttore dell’agenzia o dall’autoritàgiudiziaria.

6. Il collegio dei revisori provvede: 6. Identico.

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previ-sione e del conto consuntivo, redigendoapposite relazioni.

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ART. 113.

(Organizzazione e funzionamentodell’Agenzia).

ART. 113.

(Organizzazione e funzionamentodell’Agenzia).

1. Con uno o più regolamenti, adottatiai sensi dell’articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, su propostadel Ministro dell’interno, di concerto coni Ministri della giustizia, dell’economia edelle finanze e per la pubblica ammini-strazione e l’innovazione, sono discipli-nati, entro il limite di spesa di cuiall’articolo 118:

1. Identico.

a) l’organizzazione e la dotazionedelle risorse umane e strumentali per ilfunzionamento dell’Agenzia;

a) l’organizzazione e la dotazionedelle risorse umane e strumentali per ilfunzionamento dell’Agenzia selezionandopersonale con specifica competenza in ma-teria di gestione delle aziende, di accessoal credito bancario e ai finanziamentieuropei;

b) la contabilità finanziaria ed eco-nomico patrimoniale relativa alla gestionedell’Agenzia, assicurandone la separazionefinanziaria e contabile dalle attività diamministrazione e custodia dei beni se-questrati e confiscati;

b) identica;

c) i flussi informativi necessari perl’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzianonché le modalità delle comunicazioni,da effettuarsi per via telematica, tral’Agenzia e l’autorità giudiziaria.

c) identica.

2. Ai fini dell’amministrazione e dellacustodia dei beni confiscati di cui all’ar-ticolo 110, comma 2, lettere d) ed e), irapporti tra l’Agenzia e l’Agenzia del de-manio sono disciplinati mediante appositaconvenzione anche onerosa avente ad og-getto, in particolare, la stima e la manu-tenzione dei beni custoditi, nonché l’avva-limento del personale dell’Agenzia del de-manio.

2. Identico.

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3. Successivamente alla data di entratain vigore del regolamento, ovvero, quandopiù di uno, dell’ultimo dei regolamenti dicui al comma 1, l’Agenzia per l’assolvi-mento dei suoi compiti può avvalersi dialtre amministrazioni ovvero enti pubblici,ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base diapposite convenzioni anche onerose.

3. Identico.

3-bis. Per le esigenze connesse allavendita e alla liquidazione delle aziende edegli altri beni definitivamente confiscati,l’Agenzia può conferire, nei limiti delledisponibilità finanziarie di bilancio, appo-sito incarico, anche a titolo oneroso, asocietà a totale o prevalente capitale pub-blico. I rapporti tra l’Agenzia e la societàincaricata sono disciplinati da un’appositaconvenzione che definisce le modalità. disvolgimento dell’attività affidata ed ogniaspetto relativo alla rendicontazione e alcontrollo.

3-bis. Identico.

4. L’Agenzia è inserita nella Tabella Aallegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,e successive modificazioni.

4. Identico.

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ART. 113-bis.

(Disposizioni volte a garantirela funzionalità dell’Agenzia).

ART. 113-bis.

(Disposizioni volte a garantirela funzionalità dell’Agenzia).

1. La dotazione organica dell’Agenzia èdeterminata in trenta unità complessive,ripartite tra le diverse qualifiche, dirigen-ziali e non, secondo contingenti da definirecon il regolamento adottato ai sensi del-l’articolo 113, comma 1.

Articolo identico.

2. Oltre al personale indicato al comma1, l’Agenzia è autorizzata ad avvalersi diun contingente di personale, militare ecivile, entro il limite massimo di centounità, appartenente alle pubbliche ammi-nistrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, nonché ad enti pubblici economiciripartite tra le diverse qualifiche, dirigen-ziali e non. L’aliquota di personale mili-tare di cui al periodo precedente non puòeccedere il limite massimo di quindiciunità, di cui tre ufficiali di grado nonsuperiore a colonnello o equiparato edodici sottufficiali. Tale personale, fattaeccezione per quello della carriera prefet-tizia che può essere collocato fuori ruolo,viene posto in posizione di comando o didistacco anche in deroga alla vigente nor-mativa generale in materia di mobilità enel rispetto di quanto previsto dall’articolo17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2conserva lo stato giuridico e il trattamentoeconomico fisso, continuativo e accessorio,secondo quanto previsto dai rispettivi or-dinamenti, con oneri a carico dell’Ammi-nistrazione di appartenenza e successivorimborso da parte dell’Agenzia all’ammi-nistrazione di appartenenza dei soli onerirelativi al trattamento accessorio.

4. Fino al 31 dicembre 2013, le asse-gnazioni temporanee di personale al-l’Agenzia possono avvenire in deroga allimite temporale stabilito dall’articolo 30,comma 2-sexies, del citato decreto legisla-tivo n. 165 del 2001.

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5. Fino al 31 dicembre 2016, il Diret-tore dell’Agenzia, nei limiti della dotazioneorganica di cui al comma 1 e delle dispo-nibilità finanziarie esistenti, è autorizzatoa stipulare contratti a tempo determinato,al fine di assicurare la piena operativitàdell’Agenzia.

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ART. 114.

(Foro esclusivo).

ART. 114.

(Foro esclusivo).

1. Per tutte le controversie attribuitealla cognizione del giudice amministrativoderivanti dall’applicazione del presente ti-tolo, la competenza è determinata ai sensidell’articolo 135, comma 1, lettera p), delcodice del processo amministrativo.

Articolo identico.

2. All’Agenzia si applica l’articolo 1 deltesto unico delle leggi e delle norme giu-ridiche sulla rappresentanza e difesa ingiudizio dello Stato e sull’ordinamentodell’Avvocatura dello Stato di cui al regiodecreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

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LIBRO IV

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CO-DICE DI PROCEDURA PENALE E ALLALEGISLAZIONE PENALE COMPLEMEN-TARE. ABROGAZIONI. DISPOSIZIONITRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

LIBRO IV

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CO-DICE DI PROCEDURA PENALE E ALLALEGISLAZIONE PENALE COMPLEMEN-TARE. ABROGAZIONI. DISPOSIZIONITRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

ART. 115.

(Modifiche all’articolo 23-bis della legge13 settembre 1982, n. 646).

ART. 115.

(Modifiche all’articolo 23-bis della legge13 settembre 1982, n. 646).

1. All’articolo 23-bis, comma 1, dellalegge 13 settembre 1982, n. 646, le parole:« territorialmente competente » sono sosti-tuite dalle seguenti: « presso il tribunaledel capoluogo del distretto ove dimora lapersona ».

Articolo identico.

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ART. 116.

(Disposizioni di coordinamento).

ART. 116.

(Disposizioni di coordinamento).

1. Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, i richiami alle disposi-zioni contenute nella legge 27 dicembre1956, n. 1423, ovunque presenti, si inten-dono riferiti alle corrispondenti disposi-zioni contenute nel presente decreto.

Articolo identico.

2. Dalla data di cui al comma 1, irichiami alle disposizioni contenute nellalegge 31 maggio 1965, n. 575, ovunquepresenti, si intendono riferiti alle corri-spondenti disposizioni contenute nel pre-sente decreto.

3. Dalla data di cui al comma 1, irichiami alle disposizioni contenute negliarticoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29ottobre 1991, n. 345, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,n. 410, ovunque presenti, si intendonoriferiti alle corrispondenti disposizionicontenute nel presente decreto.

4. Dalla data di entrata in vigore delledisposizioni del libro II, capi I, II, III e IV,i richiami agli articoli 4 e 5-bis del decretolegislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonchéquelli alle disposizioni contenute nel de-creto del Presidente della Repubblica 3giugno 1998, n. 252 e nel decreto delPresidente della Repubblica 2 agosto 2010,n. 150, ovunque presenti, si intendonoriferiti alle corrispondenti disposizionicontenute nel presente decreto.

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ART. 117.

(Disciplina transitoria).

ART. 117.

(Disciplina transitoria).

1. Le disposizioni contenute nel libro Inon si applicano ai procedimenti nei quali,alla data di entrata in vigore del presentedecreto, sia già stata formulata proposta diapplicazione della misura di prevenzione.In tali casi, continuano ad applicarsi lenorme previgenti.

Articolo identico.

[Comma soppresso dall’ articolo 1, comma189, lett. i), n. 1), L. 24 dicembre 2012,n. 228, a decorrere dal 1o gennaio 2013.]

3. Al fine di garantire il potenziamentodell’attività istituzionale e lo sviluppo or-ganizzativo delle strutture, l’Agenzia, pre-via autorizzazione del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministro perla pubblica amministrazione e l’innova-zione, si avvale di personale provenientedalle pubbliche amministrazioni, dalleAgenzie, compresa l’Agenzia del demanio,e dagli enti territoriali, assegnato all’Agen-zia medesima anche in posizione di co-mando o di distacco, ove consentito dairispettivi ordinamenti, ovvero stipula con-tratti di lavoro a tempo determinato, an-che ricorrendo alle modalità di cui aldecreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276. Tali rapporti di lavoro sono in-staurati in deroga alle disposizioni dell’ar-ticolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, nonché neilimiti stabiliti dall’autorizzazione di cui alprimo periodo del presente comma e dellerisorse assegnate all’Agenzia ai sensi delterzo periodo del presente comma, e nonpossono avere durata superiore al 31 di-cembre 2012. Per tali fini, all’Agenzia sonoassegnati 2 milioni di euro per l’anno 2011e 4 milioni di euro per l’anno 2012.

Camera dei Deputati — 223 — Senato della Repubblica

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4. A decorrere dalla nomina di cuiall’articolo 111, comma 2, cessa l’attivitàdel Commissario straordinario per la ge-stione e la destinazione dei beni confiscatiad organizzazioni criminali e vengonocontestualmente trasferite le funzioni e lerisorse strumentali e finanziarie già attri-buite allo stesso Commissario, nonché,nell’ambito del contingente indicato alcomma 1, lettera a), le risorse umane, cherestano nella medesima posizione già oc-cupata presso il Commissario. L’Agenziasubentra nelle convenzioni, nei protocolli enei contratti di collaborazione stipulati dalCommissario straordinario. L’Agenzia, neilimiti degli stanziamenti di cui all’articolo118, comma 1, può avvalersi di esperti ecollaboratori esterni.

5. Fino alla data di entrata in vigore delregolamento ovvero, quando più di uno,dell’ultimo dei regolamenti previsti dall’ar-ticolo 113, ai procedimenti di cui all’arti-colo 110, comma 2, continuano ad appli-carsi le disposizioni vigenti anteriormentealla data di entrata in vigore del presentedecreto. Le predette disposizioni si appli-cano anche ai procedimenti, di cui almedesimo articolo 110, comma 2, lettereb) e c), pendenti alla stessa data.

6. Al fine di programmare l’assegna-zione e la destinazione dei beni oggetto deiprocedimenti di cui al comma 5, il giudicedelegato ovvero il giudice che procedecomunica tempestivamente all’Agenzia idati relativi ai detti procedimenti e im-partisce all’amministratore giudiziario ledisposizioni necessarie. L’Agenzia puòavanzare proposte al giudice per la mi-gliore utilizzazione del bene ai fini dellasua successiva destinazione.

Camera dei Deputati — 224 — Senato della Repubblica

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7. Qualora gli enti territoriali in cuiricadono i beni confiscati, alla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, abbiano già presen-tato una manifestazione d’interesse al pre-fetto per le finalità di cui all’articolo 48,comma 3, lettera c), l’Agenzia procede alladefinizione e al compimento del trasferi-mento di tali beni immobili a favore deglistessi enti richiedenti. Qualora non siarilevata possibile la cessione dell’interaazienda e gli enti territoriali manifestinointeresse all’assegnazione dei soli beni im-mobili dell’azienda e ne facciano richiesta,l’Agenzia può procedere, valutati i profilioccupazionali, alla liquidazione dellastessa prevedendo l’estromissione dei beniimmobili a favore degli stessi enti richie-denti. Le spese necessarie alla liquidazionedei beni aziendali residui rispetto all’estro-missione dei beni immobili assegnati aglienti territoriali sono poste a carico deglistessi enti richiedenti. Qualora dalla liqui-dazione derivi un attivo, questo è versatodirettamente allo Stato.

8. L’Agenzia può, altresì, disporre, condelibera del Consiglio direttivo, l’estromis-sione di singoli beni immobili dall’aziendaconfiscata non in liquidazione e il lorotrasferimento al patrimonio degli enti ter-ritoriali che ne facciano richiesta, qualorasi tratti di beni che gli enti territorialimedesimi già utilizzano a qualsiasi titoloper finalità istituzionali. La delibera delConsiglio direttivo è adottata fatti salvi idiritti dei creditori dell’azienda confiscata.

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ART. 118.

(Disposizioni finanziarie).

ART. 118.

(Disposizioni finanziarie).

1. Alla copertura degli oneri derivantidall’istituzione e dal funzionamento del-l’Agenzia, ivi compresi quelli relativi allespese di personale di cui all’articolo 117,commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro perl’anno 2010, pari a 4,2 milioni di euro pergli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milionidi euro a decorrere dall’anno 2013, siprovvede, quanto a 3,25 milioni di europer l’anno 2010 e 4 milioni di euro, adecorrere dall’anno 2011 mediante corri-spondente riduzione dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2010, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’interno, nonchéquanto a 150 mila euro per l’anno 2010 e200 mila euro a decorrere dall’anno 2011,mediante corrispondente riduzione del-l’autorizzazione di spesa di cui al decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 303, comedeterminata dalla Tabella C della legge 23dicembre 2009, n. 191 nonché per ulte-riori 1,272 milioni di euro a decorreredall’anno 2013 mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa re-cata dall’articolo 3, comma 151, della legge24 dicembre 2003, n. 350. [74].

Articolo identico.

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2. Agli oneri derivanti dal potenzia-mento dell’attività istituzionale e dallo svi-luppo organizzativo delle strutture ai sensidell’articolo 117, comma 3, pari a 2 mi-lioni di euro per l’anno 2011 e a 4 milionidi euro per l’anno 2012, si provvede me-diante corrispondente riduzione dell’auto-rizzazione di spesa di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, relativa al Fondo per interventistrutturali di politica economica. Il Mini-stro dell’economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.

3. All’attuazione delle disposizioni deltitolo III, capo V, si provvede nei limitidelle risorse già destinate allo scopo alegislazione vigente nello stato di previ-sione del Ministero dell’interno.

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ART. 118-bis.

(Modifiche al decreto legislativo28 luglio 1989, n. 271).

1. Al comma 1-bis dell’articolo 146-bisdel decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, recante norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice diprocedura penale, dopo le parole « e suc-cessive modificazioni » sono inserite le se-guenti: « nonché nel procedimento appli-cativo delle misure di prevenzione perso-nali o patrimoniali, disciplinato dall’arti-colo 7, comma 4, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, e successive mo-dificazioni, quando l’interessato sia dete-nuto o internato in luogo posto fuori dellacircoscrizione del giudice e ne faccia tem-pestiva richiesta ».

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ART. 118-ter.

(Modifiche al regio decreto30 gennaio 1941, n. 12).

1. All’articolo 7-bis del regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, e successive modifi-cazioni, dopo il comma 2-quinquies èinserito il seguente:

« 2-sexies. Sono istituite presso il tri-bunale del capoluogo del distretto e dellacorte di appello sezioni ovvero individuaticollegi che trattano in via esclusiva iprocedimenti previsti dal decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159, e successivemodificazioni. Sono istituite sezioni distac-cate delle sezioni specializzate in materiadi misure di prevenzione presso il tribu-nale circondariale di Trapani e presso iltribunale circondariale di Santa MariaCapua Vetere. A tali collegi o sezioni, aiquali è garantita una copertura prioritariadelle eventuali carenze di organico, è as-segnato un numero di magistrati rispettoall’organico complessivo dell’ufficio parialla percentuale che sarà stabilita condelibera del Consiglio Superiore della Ma-gistratura e comunque non inferiore a trecomponenti. Se per le dimensioni dell’uf-ficio i magistrati componenti delle sezionispecializzate in materia di misure di pre-venzione dovranno svolgere anche altrefunzioni il carico di lavoro nelle altrematerie dovrà essere proporzionalmenteridotto nella misura che sarà stabilita condelibera del Consiglio Superiore della Ma-gistratura.

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ART. 119.

(Entrata in vigore).

ART. 119.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del libro II, capi I, II,III e IV, entrano in vigore decorsi due mesidalla data di pubblicazione nella GazzettaUfficiale del primo decreto legislativo con-tenente le disposizioni integrative e cor-rettive adottate ai sensi degli articoli 1,comma 5, e 2, comma 4, della legge 13agosto 2010, n. 136.

Articolo identico.

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ART. 120.

(Abrogazioni).

ART. 120.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposi-zioni:

Articolo identico.

a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

b) legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;

d) articoli da 18 a 24 della legge 22maggio 1975, n. 152;

e) articolo 16 della legge 13 settembre1982, n. 646;

f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 dellalegge 3 agosto 1988, n. 327;

g) articolo 7-ter della legge 13 dicem-bre 1989, n. 401;

h) articolo 34 della legge 19 marzo1990, n. 55;

i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29ottobre 1991, n. 345, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,n. 410;

l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio1941, n. 12.

2. A decorrere dalla data di cui all’ar-ticolo 119, comma 1, sono abrogate leseguenti disposizioni;

a) decreto legislativo 8 agosto 1994,n. 490;

b) decreto del Presidente della Re-pubblica 3 giugno 1998, n. 252;

c) decreto del Presidente della Re-pubblica 2 agosto 2010, n. 150.

Il presente decreto, munito del sigillo delloStato, sarà inserito nella Raccolta ufficialedegli atti normativi della Repubblica ita-liana. È fatto obbligo a chiunque spetti diosservarlo e di farlo osservare.

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ALLEGATO 2

Proposta di legge recante delega al Governo per l’emanazione dinorme integrative del codice delle leggi antimafia e delle misure diprevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e

successive modificazioni

Art. 1.

(Delega al Governo per l’emanazione dinorme integrative del codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione, dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, e successive modificazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decretolegislativo integrativo del decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159, e successivemodificazioni che, per le imprese seque-strate e confiscate sottoposte ad ammini-strazione giudiziaria e fino alla loro asse-gnazione, introduca incentivi nelle formedella premialità fiscale e contributiva, fa-vorisca l’emersione del lavoro irregolare,consenta, ove necessario, l’accesso all’in-tegrazione salariale e agli ammortizzatorisociali alle medesime condizioni delle im-prese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione dellanormativa vigente in materia di ammor-tizzatori sociali, incentivi per l’emersionedel lavoro irregolare, incentivi alle im-prese;

b) l’armonizzazione e il coordina-mento della normativa di cui alla lettera a)con il decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, e successive modificazioni;

c) l’adeguamento della normativa ita-liana alle disposizioni adottate dall’Unioneeuropea.

3. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo provvede ad inte-

grare la normativa vigente in materia digestione delle imprese sequestrate e con-fiscate coordinando e armonizzando inmodo organico le nuove norme con lemodifiche previste dal disegno di leggeallegato aventi ad oggetto l’intero sistemadi gestione delle imprese sequestrate econfiscate, secondo i seguenti principi ecriteri direttivi:

a) che tutte le misure di sostegno alleimprese sequestrate e confiscate e ai la-voratori nonché quelle volte a favorire, pertali imprese, la regolarizzazione dei rap-porti di lavoro e l’adeguamento della loroorganizzazione e delle loro attività allenorme vigenti, in materia fiscale, contri-butiva e di sicurezza, siano richieste previaelaborazione ed approvazione del pro-gramma di prosecuzione dell’impresa dicui all’articolo 41 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, e successive mo-dificazioni;

b) che dalle misure di sostegno ailavoratori delle imprese di cui alla letteraa) siano esclusi: i dipendenti che sonooggetto di indagini connesse o pertinenti alreato di associazione mafiosa o a reatiaggravati ex articolo 7 del decreto-legge 13maggio 1991, n. 152, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,n. 203, e successive modificazioni; il pro-posto; il coniuge, i parenti gli affini e lepersone con esse conviventi ove risulti cheil rapporto di lavoro sia fittizio o che glistessi si siano concretamente ingeriti nellagestione dell’azienda; i dipendenti che ab-biano concretamente partecipato alla ge-stione dell’azienda prima del sequestro efino all’esecuzione di esso;

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c) che anche ai lavoratori delleaziende sottoposte a sequestro o a confiscaai sensi del decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, e successive modificazioni, siapplichi, ove necessario, la disciplina del-l’intervento straordinario di integrazionesalariale e degli accessi agli ammortizza-tori sociali nelle forme previste per leimprese sottoposte a procedure concor-suali e che tale applicazione sia previstasenza limiti di dimensione e di tipologiadell’unità;

d) che a tal fine l’amministratoregiudiziario eserciti le facoltà attribuite alcuratore, al liquidatore, al commissarionominati in relazione alle procedure con-corsuali e di ristrutturazione del debito;

e) che il Governo fissi i tempi, lemodalità e la copertura della richiesta diintegrazione salariale;

f) che la richiesta di integrazionesalariale riguardi, fatta eccezione per lepersone di cui alla lettera b) del presentecomma, tutti i lavoratori dipendenti giàpresenti nel giornale di cantiere e quelliche intrattengono o hanno intrattenutocon l’azienda un rapporto di lavoro rico-nosciuto con il decreto di approvazione delpiano di prosecuzione o di ripresa del-l’impresa o con altri provvedimenti ancheprecedenti del tribunale o del giudicedelegato;

g) che sia data comunicazione alprefetto per l’attivazione del confrontosindacale, all’INPS e alla relativa commis-sione presso l’Istituto per l’attivazionedelle procedure della CIG per quanto dicompetenza;

h) che i datori di lavoro che assu-mono, con contratto a tempo indetermi-nato, lavoratori delle aziende sottoposte asequestro o a confisca ai sensi del comma1, il cui contratto di lavoro è stato risoltonon per giusta causa o per giustificatomotivo soggettivo, fruiscano di una ridu-zione dell’ aliquota contributiva e assisten-ziale, fatta eccezione per le categorie dilavoratori di cui alla lettera b);

i) che alle aziende sottoposte a se-questro o confisca ai sensi dell’articolo 41,comma 1-bis comma 1, si applichino ledisposizioni di cui all’articolo 5-ter deldecreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-vertito con modificazioni dalla legge 24marzo 2012, n. 27, e successive modifica-zioni prescindendo dai limiti di fatturatoivi previsti e prevedendo una semplifica-zione della procedura di accesso;

j) che chiunque usufruisca di lavori,servizi o forniture erogati dalle aziendesottoposte a sequestro o confisca – finoalla destinazione o alla vendita – possaavvalersi di una riduzione dell’imposta sulvalore aggiunto rispetto all’aliquota previ-sta;

k) che, nei contratti di appalto, aparità di condizioni dell’offerta, siano pre-ferite le aziende sequestrate o confiscate ole cooperative che le hanno rilevate, al finedi creare opportunità per i lavoratori delleaziende sottoposte ad amministrazionegiudiziaria;

l) che sia istituito, presso il Ministerodello sviluppo economico, di concerto conil Ministero dell’economia e delle finanzeun fondo di garanzia per il credito alleaziende sottoposte a sequestro o confiscae sottoposte ad amministrazione giudizia-ria e che il fondo abbia come principaliobiettivi in favore delle predette aziende:

1) la continuità del credito banca-rio e l’accesso al medesimo;

2) la tutela della salute e dellasicurezza dei lavoratori;

3) il sostegno agli investimenti eagli oneri necessari per la ristrutturazioneaziendale;

4) la promozione di misure diemersione del lavoro irregolare, ad esclu-sione dei lavoratori che siano nelle con-dizioni di cui alla lettera b);

m) che il fondo sia articolato in unasezione di garanzia per il credito bancarioe in una sezione per il sostegno agliinvestimenti, per la ristrutturazione azien-dale e per l’emersione alla legalità;

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n) che il Governo fissi le modalità diaccesso al fondo e di utilizzazione deifinanziamenti richiesti dall’amministratoregiudiziario previa autorizzazione del giu-dice delegato e dopo l’adozione dei prov-vedimenti di prosecuzione dell’attività diimpresa previsti dall’articolo 41, commi1-ter e 1-quater;

o) che le spese di funzionamentodelle sezioni del fondo di garanzia sianocoperte, per una parte, da una quota dellerisorse intestate al Fondo unico giustiziaivi comprese le somme di cui all’articolo48, comma 1, lettera b), comma 4 ecomma 9, per una parte con un contributoa carico di tutti gli istituti bancari, per unaparte a carico della Cassa depositi e pre-stiti prevedendo, per la restituzione, untasso agevolato;

p) che in caso di revoca del decretodi sequestro, in qualunque stato e gradodel procedimento, l’avente diritto, qualecondizione per la restituzione dell’azienda,sia tenuto a rimborsare gli importi prele-vati dal fondo, e che, a garanzia dellarestituzione di quanto erogato da parte delfondo medesimo, sia prevista la costitu-zione di pegno o l’iscrizione di ipoteca suibeni mobili o immobili del patrimonioaziendale e\o del proposto a favore del-l’Erario;

q) che, compatibilmente con il de-creto di approvazione del piano di prose-cuzione o di ripresa dell’attività aziendale,l’amministratore giudiziario, verificati icontratti di lavoro in essere, adotti leiniziative necessarie per la regolarizza-zione degli obblighi relativi ai contributiprevidenziali e assistenziali e dei premiassicurativi maturati dopo l’avvio dell’am-ministrazione giudiziaria per i contratti dicui sia stata autorizzata la prosecuzione aisensi dell’articolo 56;

r) che nel percorso di emersione allalegalità delle aziende sequestrate sia rico-nosciuto uno sgravio contributivo e chel’assunzione a tempo indeterminato deilavoratori precedentemente impiegati inmodo irregolare sia incentivata con uncredito di imposta, benefici da determi-

narsi in relazione alla misura dello sti-pendio del lavoratore;

s) che le misure di agevolazione in-dicate alle lettere precedenti non possanoessere cumulate con altri benefici previstida disposizioni vigenti in relazione allemedesime assunzioni;

t) che a seguito del provvedimento diprosecuzione dell’impresa adottato ai sensidell’articolo 41, comma 1-ter e comma1-quater, e dei provvedimenti adottati dal-l’amministratore giudiziario di cui alla let-tera q), l’azienda interessata abbia titolo alrilascio del documento unico di regolaritàcontributiva di cui all’articolo 2, comma 2,del decreto-legge 25 settembre 2002,n. 210, e che, a decorrere dalla medesimadata, non siano opponibili nei confrontidell’amministrazione giudiziaria del-l’azienda sequestrata i provvedimenti san-zionatori adottati per inadempimenti econdotte anteriori al provvedimento di se-questro;

u) che le cooperative costituite dadipendenti di aziende sequestrate e con-fiscate, munite dei requisiti prescritti dallalegge, previa verifica della regolarità dellatenuta delle scritture contabili e dellemodalità di gestione, abbiano titolo pre-ferenziale nell’assegnazione dei contributie degli incentivi previsti dalla legge; chepossano, per un periodo non superiore acinque anni dalla propria costituzione,impiegare personale, già alle dipendenzedell’azienda confiscata, con qualifica diri-genziale, che non rientri tra i casi di cuialla lettera b); che non possano accedereai benefici di cui ai commi precedenti lecooperative che includono fra i soci lepersone di cui alla lettera b) del presentecomma;

v) che le agevolazioni relative al fondodi garanzia e alla regolarizzazione dei rap-porti di lavoro e le agevolazioni per l’emer-sione alla legalità delle aziende sequestratee confiscate si estendano alle imprese coo-perative costituite da ex lavoratori delleaziende confiscate, munite dei requisitiprescritti dalla legge, previa verifica dellaregolarità della tenuta delle scritture conta-

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bili e delle modalità di gestione, che eserci-tano il diritto di prelazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare,entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decretolegislativo integrativo del decreto legisla-tivo 6 settembre 2011, n. 159, e successivemodificazioni che rimoduli la disciplinadell’organizzazione e del funzionamentodell’Agenzia, in armonia con le nuovedisposizioni del decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159, e successive modifi-cazioni, della presente legge e con le nuovefunzioni di destinazione dei beni confiscatie di ausilio alla autorità giudiziaria nellafase della gestione successiva al sequestrosecondo i seguenti principi e criteri diret-tivi:

a) prevedere una dotazione organicaadeguata e proporzionata al numero deibeni e delle aziende in sequestro o già con-fiscate attualmente in carico all’Agenzia;

b) ripartire il personale tra le diversequalifiche, dirigenziali e non, secondo con-

tingenti da definire ai sensi del regola-mento di cui all’articolo 113 e prevedendola selezione di professionalità con specificacompetenza in materia di gestione delleaziende, di accesso al credito bancario e aifinanziamenti europei;

c) prevedere la possibilità di avvalersidi un contingente di personale apparte-nente ad altre pubbliche amministrazionie ad enti pubblici, secondo i criteri di cuialla lettera b) del presente articolo e innumero non superiore al personale di cuialla dotazione organica stabilita ai sensidella lettera a);

d) prevedere che il personale, se pro-veniente da altro ramo dell’amministra-zione, conservi il trattamento economicodel settore di appartenenza.

4. Dalla data di entrata in vigore deldecreto legislativo di cui all’articolo 3 èabrogato l’articolo 113-bis del decreto le-gislativo 6 settembre 2011, n. 159, e suc-cessive modificazioni.

Camera dei Deputati — 235 — Senato della Repubblica

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