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DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

15 del 4 marzo 2009

APPLICAZIONE

NELLE UNIVERSITÀ

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COSA PREVEDE LA VALUTAZIONE:

• l’utilizzo del sistema premiante secondo rigorosi criteri di valorizzazione del merito;

• il rendiconto dei risultati raggiunti da inviare ai competenti Organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati e agli utenti attraverso la relazione annuale a consuntivo dell’anno precedente.

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I CONTRATTI NAZIONALI ESPLICITO RIFERIMENTO ALL’INTESA SEPARATA

SUL MODELLO CONTRATTUALE;

IL CONTRATTO COLLETTIVO NON HA PIÙ L’ESCLUSIVITÀ DELLA DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO;

LA LEGGE È INDEROGABILE, SI INTERROMPE IL PROCESSO DI DELEGIFICAZIONE;

SI RIDUCE FORTEMENTE L’ISTITUTO DELLA PARTECIPAZIONE SINDACALE;

RIDUZIONE DEGLI AMBITI NORMATIVI DELLA CONTRATTAZIONE;

I COMPARTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE SONO STATI RIDOTTI (2 o 4 in totale).

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IL SISTEMA DI VALUTAZIONEDEFINITO DA UNA LEGGE NAZIONALE

A seguito di valutazione del dirigenteil personale viene suddiviso in 3 fasce:

(1) - FASCIA DI MERITO ALTA:COMPRENDE IL 25% DEL PERSONALE• ad esso verrà corrisposto il 50% di tutto il

“salario accessorio”;• il 5% del personale avrà il bonus annuale di

eccellenza;• la collocazione nella fascia di merito alta per

almeno 3 anni consecutivi, o per 5 anni non consecutivi, è titolo prioritario per le progressioni economiche e di carriera;

• partecipa a percorsi di alta formazione.

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(2) - FASCIA DI MERITO INTERMEDIA:• COMPRENDE IL 50% DEL PERSONALE al quale verrà corrisposto il 50% salario

accessorio.

(3) - FASCIA DI MERITO BASSA:• COMPRENDE IL 25% DEL PERSONALE esso NON avrà salario accessorio legato

alla performance;• la collocazione è criterio di demerito e di

insufficiente rendimento ai fini delle progressioni economiche e di carriera.

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Margini della Contrattazione di Ateneo:

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

FASCIA DI MERITO ALTA:deroghe al 25% nella misura massima del 5% - con conseguente spostamentodelle risorse.

FASCIA DI MERITO INTERMEDIA E BASSA:deroghe alla composizione percentuale e alla distribuzione delle risorse.

IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PROVVEDE AL MONITORAGGIO DELLE DEROGHE PER VERIFICARE IL RISPETTODEI PRINCIPI DI SELETTIVITÀ E DI MERITOCRAZIA!!!

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LA LEGGE STABILISCE LE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO LEGATE AL MERITO

BONUS ANNUALE DELLE ECCELLENZE: assegnato solo al 5% di quanti sono inseriti nella fascia

alta (il cui valore viene stabilito nel CCNL); PREMIO ANNUALE PER L’INNOVAZIONE: assegnato ad un solo progetto realizzato (parteciperà al premio nazionale per l’innovazione); PROGRESSIONI ECONOMICHE: sono attribuite selettivamente ad una quota limitata di

dipendenti a seguito di valutazione; ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E RESPONSABILITÀ: assegnati a seguito di valutazione.

INCENTIVI FINANZIATI DALLE RISORSE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

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PREMIO DI EFFICIENZA

Una quota fino al 30% dei risparmi sui costi derivanti da processi di Riorganizzazione è destinata ad incrementare il salario accessorio:

• fino a 2/3 a premiare il personale direttamente coinvolto nel processo di Riorganizzazione;

• 1/3 incrementa le somme del salario accessorio.

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LE MATERIE ESCLUSE PER LEGGEDALLA CONTRATTAZIONE:

• l’organizzazione degli uffici;• le materie oggetto di partecipazione sindacale;• le materie afferenti alle prerogative dirigenziali (le misure

inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e le determinazioni inerenti l’organizza-zione degli uffici);

LE MATERIE NELLE QUALI LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA È CONSENTITA NEI LIMITI ESCLUSIVI DELLA LEGGE:

• sanzioni disciplinari (rimprovero verbale);• valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione

del trattamento accessorio;• mobilità;• progressioni economiche e di carriera.

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I TEMPI: i contratti nazionali stabiliscono i termini delle sessioni decentrate.

LE RISORSE: sono definite dal contratto nazionale sulla base di una graduatoria su tre livelli

di merito. Vengono indicati minimi e massimi (o il valore massimo di spesa).

• Il superamento, in sede decentrata, dei vincoli e limiti definiti nei contratti nazionali determina la nullità dei contratti integrativi.

• Ogni contratto integrativo deve essere corredato da una “relazione finanziaria tipo”, elaborata dal MEF e dal DFP.

I CONTROLLI: i verbali dei Revisori dei Conti devono essere trasmessi, alla Ragioneria

Generale dello Stato e alla Funzione Pubblica. Solo dopo tale controllo si può procedere alla firma.

• ogni anno si deve inviare al MEF una relazione relativa alle risorse impiegate per la contrattazione integrativa, alla loro distribuzione, che dovrà essere improntata a criteri di premialità, merito e selettività nelle progressioni economiche;

• valutazione dei contratti da parte dell’utenza a mezzo di apposito modello.

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CONTRATTO NAZIONALE UNIVERSITÀCOSA VIENE MODIFICATO DALLA LEGGE:

LA DURATA: triennale; MATERIE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E

PARTECIPAZIONE SINDACALE – RINVIO ELEZIONI RSU;

NORME DI TUTELA: Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (è previsto il licenziamento) – trasferimenti;

SISTEMA DI VALUTAZIONE; PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (premio);

PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI; CODICE DISCIPLINARE;

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CONTRATTO INTEGRATIVO

Art. 40, comma 3, ter: 3-ter dlgs 165/01 (come modificato dal dlgs Brunetta) qualora non si raggiunga l’accordo per la stipula di un contratto collettivo integrativo, l’Amministrazione può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo o contratto, fino alla successiva sottoscrizione;

I contratti integrativi VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO cessano di avere efficacia dal 1° gennaio 2011 se non adeguati alle nuove norme!

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LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI E IL SALARIO ACCESSORIO.

Progressioni economiche:• diventano rigidamente selettive e riservate a

pochi;• le Università non potranno più mettere risorse

aggiuntive, pena la nullità del C.C.I.

Salario accessorio:• le risorse andranno a finanziare il merito; • rischia di decadere anche l’indennità mensile

perché generalizzata; • l’istituzione del premio di efficienza vanifica il

comma 2 dell’art. 87 (attivazione di nuovi servizi).

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PROGRESSIONI VERTICALI

• Si torna al CONCORSO PUBBLICO con riserva di posti non superiore al 50 % ;

• Il personale interno deve essere in possesso del TITOLO DI STUDIO richiesto per l’accesso dall’esterno;

• “Per l’accesso alle POSIZIONI ECONOMICHE APICALI, nell’ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 % da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione”.

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Il D.Lgs Brunetta, recentemente approvato dal C.d.M.,entrerà in vigore dal momento della pubblicazione in G.U.

SCHEDE SU DECRETO BRUNETTA

Il Decreto interviene su alcune questioni principali che intrecciano anche il nostro dibattito contrattuale

- Divide il personale;- Riduce gli spazi negoziali;- Interviene sul sistema premiale;- Sulle progressioni di carriera;- Le RSU e la Rappresentatività Sindacale;- Riduce il numero dei Comparti;- Modifica i Contratti Integrativi

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per RICERCATORI degli EPR rinvia ad un successivo DPCM l'applicazione delle norme;

per TECNICI ed AMMINISTRATIVI il Decreto si applica da subito.

Si reintroduce così una divisione del personale, più volte tentata per via legislativa, con l'intento di intervenire nelle progressioni economiche per fasce di anzianità

SCHEDE SU DECRETO BRUNETTA

1 – LA DIVISIONE DEL PERSONALE

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Si riducono, fin quasi ad annullarsi, gli spazi di contrattazione nazionale ed integrativa.

Vengono tolte, infatti, dalla contrattazione, importanti materie quali: - mobilità; - organizzazione del lavoro;- carriere;- pieno utilizzo delle risorse del fondo per il salario accessorio.

Inoltre le Amministrazioni potranno assegnare unilateralmente quote di salario venendo meno, così, il principio dell'esclusività della contrattazione nella determinazione della retribuzione.

SCHEDE SU DECRETO BRUNETTA

2 – LA RIDUZIONE DEGLI SPAZI NEGOZIALI

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Il nuovo sistema "premiale" utilizzerà la gran parte delle risorse del salario Accessorio, con esclusione di quelle legate a indennità per particolari attività, (turni, straordinario etc.) attraverso la definizione di graduatorie del personale.

Le graduatorie di Ateneo, redatte sulla base delle relazioni fatte dai dirigenti delle singole unità, dovranno individuare:

- il 25% del personale a cui assegnare il 50% delle risorse disponibili;- il 50% del personale a cui assegnare il rimanente 50% delle risorse disponibili; - il 25% del personale che non avrà accesso alle risorse del salario accessorio.

La contrattazione integrativa potrà solo intervenire per spostare fino ad un massimo del 5% di personale tra le suddette fasce.

Il Ministero verificherà che la contrattazione non superi tale vincolo.

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3 - IL SISTEMA PREMIALE

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Le progressioni verticali saranno consentite solo attraverso procedure concorsuali pubbliche. Fino ad un massimo del 50% dei posti disponibili sarà riservato al personale interno in possesso del titolo di studio necessario per la partecipazione al concorso dall'esterno

Le progressioni economiche orizzontali dovranno avere obbligatoriamente carattere di selettività e non potranno quindi riguardare la generalità del personale T.A.

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4 - LE PROGRESSIONI DI CARRIERA

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Viene proposto il rinvio delle elezioni RSU e la modifica del calcolo della rappresentatività in relazione alla definizione dei nuovi comparti contrattuali.

SCHEDE SU DECRETO BRUNETTA

5 - LA RSU E LA RAPPRESENTATIVITA‘

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Si riducono a 4 gli attuali 10 comparti di contrattazione:

- due su base territoriale (Sanità - Regioni ed Enti Locali);

- due per le altre Amministrazioni.

La CGIL propone la costituzione di un'area contrattuale della conoscenza, all'interno della quale prevedere autonome sezioni per scuola, università, ricerca e AFAM.

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6 - La riduzione dei Comparti

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Il D.Lvo Brunetta interviene sulla contrattazione integrativa in corso, vincolando le Parti ad adeguare entro il 31/12/2010 i Contratti Integrativisottoscritti in precedenza alle norme previste dal D.Lvo in merito a:

- premialità; - carriere;- materie delegate alla contrattazione.

È Comunque previsto che su queste materie i Contatti Integrativi già sottoscritti cessino la loro efficacia a partire dal 1° gennaio 2011.

Non si potranno più sottoscrivere Contratti Integrativi con le vecchie regole.

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7 - Adeguamento dei Contratti Integrativi

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Le piattaforme contrattuali della FLC CGIL si pongono l'obiettivo di

contrastare l'applicazione di queste norme, rivendicando la piena titolarità negoziale sulle materie oggetto del Decreto.

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LE PIATTAFORME DELLA FLC CGIL

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