WORKSHOP: LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA PER LAGRICOLTURA BIOLOGICA Cosa cambia e quali prospettive per...

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WORKSHOP: LA NUOVA NORMATIVA WORKSHOP: LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA PER L’AGRICOLTURA EUROPEA PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA BIOLOGICA Cosa cambia e quali Cosa cambia e quali prospettive per gli operatori prospettive per gli operatori italiani: il campo di italiani: il campo di applicazione applicazione R. Setti – FederBio R. Setti – FederBio 17 novembre 2008 – Corte 17 novembre 2008 – Corte Benedettina Benedettina

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WORKSHOP: LA NUOVA WORKSHOP: LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA PER NORMATIVA EUROPEA PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICAL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Cosa cambia e quali prospettive Cosa cambia e quali prospettive per gli operatori italiani: il campo per gli operatori italiani: il campo

di applicazionedi applicazione

R. Setti – FederBioR. Setti – FederBio

17 novembre 2008 – Corte 17 novembre 2008 – Corte BenedettinaBenedettina

Legnaro (PD)Legnaro (PD)

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2R. Setti - FederBio

Il campo di applicazione => Il campo di applicazione => oggettooggetto

Reg. 834/2007-Reg. 834/2007- a art.1.1rt.1.1 sviluppo sostenibile dell’Agricoltura Biosviluppo sostenibile dell’Agricoltura Bio efficace funzionamento del mercato internoefficace funzionamento del mercato interno concorrenza leale, fiducia dei consumatori e loro concorrenza leale, fiducia dei consumatori e loro

tutelatutelaIl presente regolamento…..Il presente regolamento…..stabilisce obiettivi e stabilisce obiettivi e

principi per rafforzare le norme … concernentiprincipi per rafforzare le norme … concernenti:: tutte le fasi della produzione, preparazione, tutte le fasi della produzione, preparazione,

distribuzione di prodotti bio, nonché il loro distribuzione di prodotti bio, nonché il loro controllocontrollo

l’uso delle indicazioni bio nell’etichettatura e l’uso delle indicazioni bio nell’etichettatura e nella pubblicitànella pubblicità

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Reg. 834/2007-Reg. 834/2007- art. 1.2) si applica ai seguenti art. 1.2) si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, prodotti provenienti dall’agricoltura, inclusa inclusa l’acquacoltural’acquacoltura::

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati (ex. a) prodotti agricoli vivi o non trasformati (ex. art.1.a)art.1.a)

b) prodotti agricoli trasformati destinati ad b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (ex. art.1.b)essere utilizzati come alimenti (ex. art.1.b)

c) mangimi (ex. art.1.c)c) mangimi (ex. art.1.c)

d) materiale di propagazione vegetativa e d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione (ex. art. 6)sementi per la coltivazione (ex. art. 6)

Il campo di applicazione => Il campo di applicazione => prodottiprodotti

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Il campo di applicazione => Il campo di applicazione => prodottiprodotti

Reg. 834/2007-Reg. 834/2007- si applica ai lieviti utilizzati si applica ai lieviti utilizzati come alimenti e come mangimi come alimenti e come mangimi (art.1.2-(art.1.2-new).new).

Comprende inoltre:Comprende inoltre: le attività di raccolta di vegetali selvatici le attività di raccolta di vegetali selvatici

(art.12.2 – ex.all.I.4)(art.12.2 – ex.all.I.4) la raccolta e la coltivazione di alghe la raccolta e la coltivazione di alghe

(art.13-new)(art.13-new) le produzioni animali dell’acquacoltura le produzioni animali dell’acquacoltura

(art. 15-new)(art. 15-new)

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Il campo di applicazione => Il campo di applicazione => prodottiprodotti

La nuova regolamentazione continua a non La nuova regolamentazione continua a non applicarsi ai prodotti della caccia e della pesca applicarsi ai prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici (= al Reg. 2092, tale divieto di animali selvatici (= al Reg. 2092, tale divieto si trovava nelle definizioni di prodotti animali si trovava nelle definizioni di prodotti animali ex.art.4), ci sono però delle ex.art.4), ci sono però delle novitànovità nell’etichettatura (cfr.art.23.4.c.)nell’etichettatura (cfr.art.23.4.c.)

Il vino continua a rimanere escluso (ma non è un Il vino continua a rimanere escluso (ma non è un alimento? cfr. c.20 e art. 27.1 del Reg. alimento? cfr. c.20 e art. 27.1 del Reg. 889/2008) => 889/2008) => uve biologiche vs. vino biouve biologiche vs. vino bio, , finché non sarà adottato un nuovo regolamentofinché non sarà adottato un nuovo regolamento

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Il campo di applicazione => Il campo di applicazione => processiprocessi

Le attività riguardano tutte le Le attività riguardano tutte le fasifasi della della produzione, preparazione e distribuzione, produzione, preparazione e distribuzione, ma non la ristorazionema non la ristorazione (art.1 – 834) => vs. (art.1 – 834) => vs. appalti pubblici che prevedono che le mense appalti pubblici che prevedono che le mense siano certificate in conformità al 2092.siano certificate in conformità al 2092.

Art. 1 dell’834: “Art. 1 dell’834: “gli S.M. possono applicare gli S.M. possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private per l’etichettatura ed il norme private per l’etichettatura ed il controllo dei prodotti della ristorazionecontrollo dei prodotti della ristorazione””

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Il campo di applicazione => norme Il campo di applicazione => norme attuativeattuative

Reg. CE 889/2008Reg. CE 889/2008 – art. 1.1 stabilisce norme – art. 1.1 stabilisce norme specifiche per la produzione, l’etichettatura specifiche per la produzione, l’etichettatura ed il controllo dei prodotti di cui all’art.1.2 ed il controllo dei prodotti di cui all’art.1.2 dell’834.dell’834.

Art.1.2.: il Reg. non si applica a:Art.1.2.: il Reg. non si applica a: prodotti dell’acquacoltura e alghe marineprodotti dell’acquacoltura e alghe marine animali di specie diverse da quelle dell’art animali di specie diverse da quelle dell’art

7 (ex.all.I.B)7 (ex.all.I.B) lieviti utilizzati come alimenti o mangimilieviti utilizzati come alimenti o mangimi vino (vedi consid. 20 e art. 27.1)vino (vedi consid. 20 e art. 27.1)

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Il campo di applicazione => norme Il campo di applicazione => norme attuativeattuative

Lo stesso Reg. CE 889, all’art.1.2, recita: “Tuttavia, Lo stesso Reg. CE 889, all’art.1.2, recita: “Tuttavia, il titolo II (norme di produzione, trasformazione, il titolo II (norme di produzione, trasformazione, imballaggio, etc), il titolo III (etichettatura) ed il imballaggio, etc), il titolo III (etichettatura) ed il titolo IV (controlli) si applicano titolo IV (controlli) si applicano mutatis mutandismutatis mutandis ai prodotti ai prodotti dell’acquacolturadell’acquacoltura, alle , alle alghe marinealghe marine ed ed agli agli animali di specie diverseanimali di specie diverse da quelle dell’art. 7 da quelle dell’art. 7 e ai e ai lievitilieviti finché non saranno adottate norme finché non saranno adottate norme specifiche di produzione”.specifiche di produzione”.

Da 1/1/2009, nuove prospettive quindi? (cfr. anche Da 1/1/2009, nuove prospettive quindi? (cfr. anche 834, art. 42: “834, art. 42: “norme nazionali o private, accettate norme nazionali o private, accettate o riconosciute dagli Stati membri”o riconosciute dagli Stati membri” nonché nonché pet-pet-foodfood, cfr. 889-art. 95.5), cfr. 889-art. 95.5)

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Il campo di applicazione => Il campo di applicazione => prospettiveprospettive

Si continua l’attività nei settori storici;Si continua l’attività nei settori storici; Si estende a nuove specie animali (es. Si estende a nuove specie animali (es.

struzzi, conigli, lumache, etc….);struzzi, conigli, lumache, etc….); Si inizia l’attività in nuovi settori (es. Si inizia l’attività in nuovi settori (es.

lieviti, acquacoltura);lieviti, acquacoltura); E’ necessario lavorare per E’ necessario lavorare per

l’emanazione – senza ulteriori ritardi – l’emanazione – senza ulteriori ritardi – di norme specifiche per la ristorazione di norme specifiche per la ristorazione e, perché no, anche dei pet-foode, perché no, anche dei pet-food

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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE