Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

57
SEMINARIO CORSO DI INFORMATICA GIURIDICA AVANZATA A.A. 2013-2014 Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte Dott. Alessandro Rodolfi 3 Aprile 2014 1

Transcript of Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Page 1: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

SEMINARIO CORSO DI INFORMATICA GIURIDICA AVANZATA

A.A. 2013-2014

Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte

Dott. Alessandro Rodolfi

3 Aprile 2014

1

Page 2: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

2

#1 - Il whistleblowing#2 - I whistleblowers#3 - Protezione dei dati e della fonte#4 - Tecnologie di whistleblowing

Page 3: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

3

#1Il whistleblowing

Page 4: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Cos’è il whistleblowing?

• Il termine anglossassone whistleblowing identifica l’istituto giuridico e le attività di regolamentazione volte a disciplinare le procedure che incentivano e proteggono le persone che segnalano illeciti oppure irregolarità

4

Page 5: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Altre definizioni

• The reporting by employees or former employees of illegal, irregular, dangerous or unethical practices by employers (International Labour Organization - I.L.O.)

• Protection from discriminatory or disciplinary action public and private sector employees who report in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities (Anti-Bribery Recomm. OECD 2009)

• Any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention (UNCAC 2005)

• Employees who have reasonable grounds to suspect corruption and who report in good faith their suspicion to responsible persons or authorities (Council of Europe Civil Law Convention on Corruption 1999)

5

Page 6: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Normativa italiana: P.A.

• D.Lgs. n. 165/2001- “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

• Art. 54-bis - “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” introdotto dalla L. n.190/2012 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

6

Page 7: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Art. 54-bis (1)

• 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia

• 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

7

Page 8: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Art. 54-bis (2)

• 3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere

• 4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni

8

Page 9: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Riassumendo...

• SI’ > segnalazione illeciti conosciuti in ragione del rapporto di lavoro

• SI’ > tutela contro atti di ritorsione, licenziamento, sanzioni e discriminazioni

• SI’ > ricezione segnalazioni da parte dell’autorità giudiziaria, della Corte dei Conti, e dei superiori gerarchici

• No > Non viene comunque riconosciuta dall’ordinamento una protezione per segnalazioni calunniose, diffamatorie, o che causano una responsabilità extracontrattuale

9

Page 10: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

10

Page 11: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Piano Nazionale Anticorruzione

• “Ciascuna amministrazione deve prevedere al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3). Inoltre, occorre prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto”

11

Page 12: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

P.N.A e riservatezza• “Nell’ambito del P.T.P.C. debbono essere previsti obblighi

di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al presente P.N.A. debbono essere effettuate; considerato che la violazione delle norme contenute nel P.T.P.C. comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale responsabilità civile e penale dell’agente”

12

Page 13: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

P.N.A e sistemi informatici di segnalazione

13

Page 14: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

P.N.A e obiettivi

14

Page 15: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

15

Page 16: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Gennaio 2014 proposta di legge M5S

16

Page 17: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Normativa italiana: organizzazioni private• D.Lgs. n. 231/2001- “Disciplina della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

• L’Art. 6, secondo comma, lettera c) prevede obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli

17

Page 18: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Organizzazioni quotate al NYSE

• Serbanes Oxley Corporate Reform Act

• Sezione 301: obbligo di adottare “procedure per la ricezione, l’archiviazione e il trattamento di denunce ricevute dalla società e riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni e la revisione contabile, nonché per la presentazione in via confidenziale o anche anonima di segnalazioni da parte di dipendenti in merito a pratiche contabili o di revisione censurabili”

18

Page 19: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Garante Privacy 2009• Segnalazione al Parlamento e al Governo sull’individuazione, mediante sistemi di

segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell'organizzazione aziendale

• Individuare i presupposti di liceità del trattamento effettuato per il tramite dei citati sistemi di segnalazione, in particolare delineando una base normativa che definisca, innanzi tutto, l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina e le finalità che si intendono perseguire

• Valutare in particolare, nel processo di perimetrazione sul piano soggettivo della disciplina, se estenderla a ogni tipo di organizzazione aziendale ovvero, per esempio, riferirla alle sole società ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati

• Definire la portata del diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice da parte del soggetto al quale si riferisce la segnalazione (interessato), con riguardo ai dati identificativi dell'autore della segnalazione (denunciante)

• Stabilire l'eventuale ammissibilità dei trattamenti derivanti da segnalazioni anonime

19

Page 20: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Varie• C.P. Art. 361: omessa denuncia di reato da parte del

pubblico ufficiale

• C.C. Art. 2408: segnalazione del socio al collegio sindacale

• D.L. n. 8/1991: norme per la protezione dei testimoni di giustizia

• D.Lgs. n. 81/2008: segnalazione dei lavoratori sui pericoli e il rispetto delle norme di sicurezza

• D.Lgs. n. 231/2007: antiriciclaggio

• Codice Autodisciplina Borsa Italiana, CONSOB, Corte dei Conti...

20

Page 21: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

21

ISO/TR 31004:2013

Risk management -- Guidance for the implementation of ISO 31000

Page 22: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

22

#2I whistleblowers

Page 23: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Chi é un whistleblower?

• Un delatore?

• Una talpa?

• Una spia?

• Un informatore?

• Una gola profonda?

• Un infame?

23

Page 24: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

1777 Marven-Shaw

• Figure chiave nell’approvazione della prima legge sul whistleblowing approvata negli Stati Uniti

• Durante la Guerra d’Indipendenza, i due ufficiali di marina hanno denunciato la tortura di prigionieri di guerra britannici da parte del Commodoro Hopkins, il comandante in capo della Marina

• Il Congresso ha promulgato la legge sulla protezione dei whistleblower il 30 Luglio 1778 con voto unanime, e ha dichiarato che gli Stati membri avrebbero difeso i due contro la causa per diffamazione intentata da Hopkins

24

Page 25: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

1971 Daniel Ellsberg• Ellsberg era un analista militare quando nel 1967, cominciò a

fotocopiare un dossier di 7000 pagine coperto da segreto di stato che rivelava le strategie del governo americano in merito alla guerra in Vietnam

• Nel 1971 consegnò questo materiale al New York Times sotto il nome di Pentagon Papers, dando vita a una controversia politica nazionale. La pubblicazione di estratti del documento da parte del quotidiano sfociò in un’ingiunzione richiesta dal presidente Nixon, tesa a bloccarne le pubblicazioni

• Nel frattempo il Washington Post cominciò a sua volta a riportare i contenuti del documento e la vicenda finì in corte suprema dove venne bloccata l'ingiunzione e ribadito il diritto alla libertà di stampa

25

Page 26: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

1971 Franck Serpico• Figlio di due emigrati italiani si arruola nell’esercito statunitense a 18 anni

ed entra in polizia a 23 anni

• Serpico non lavora in uniforme ma in borghese per il disgusto causati dal riscontro quotidiano di una corruzione organizzata e sistematica all’interno dei distretti a cui lo avevano assegnato

• Viene così continuamente trasferito e numerosi sono i suoi tentativi di denunciare la situazione ai suoi superiori, compreso l’allora sindaco di New York John Lindsay

• Al rientro da un viaggio in Europa, il pesante interrogatorio a cui viene sottoposto da parte della polizia doganale lo convince a rivolgersi al New York Times, che rende pubbliche le informazioni sulla corruzione nel dipartimento di polizia, suscitando un notevole scalpore, tanto che John Lindsay è costretto a incaricare il giudice Whittmann Knapp di presiedere un’apposita commissione d'inchiesta

26

Page 27: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

1972 Mark Felt

• Il 31 maggio 2005 rivelò di essere stato la “Gola Profonda” nello scandalo Watergate che portò alla richiesta di impeachment e alle dimissioni dell’allora Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon

27

Page 28: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

1979 Karen Silkwood

• Ha pagato le sue inchieste all’interno dell’impianto nucleare della compagnia Kerr-McGee con la sua stessa vita

• Il caso Silkwood esce alla ribalta quando il padre di porta in tribunale la compagnia in cui la figlia lavorava, a 5 anni dalla sua morte avvenuta a causa di un misterioso incidente stradale

28

Page 29: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

1996 Jeffrey Wigand

• Era stato recentemente licenziato (era vice presidente R&D presso Brown & Williamson Tobacco) quando ha dichiarato alla CBS che la società ha volutamente manipolato il livello di nicotina nelle sigarette per creare dipendenza

• Wigand sostiene che è stato successivamente molestato e ha ricevuto minacce di morte anonime

29

Page 30: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

30

2002

Page 31: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

2007 Bradley Birkenfeld (104 milioni di $ di ricompensa!!!)

31

Page 32: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

2009 Hervè Falciani

32

Page 33: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

2010 Bradley Manning (Wikeleaks)

33

Page 34: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

2012 Paolo Gabriele (Vatileaks)

34

Page 35: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

2013 Edward Snowden

• imgres

35

Page 36: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Casi italiani (1)• L’onorevole Francesca Businarolo presenta un’interrogazione sul caso del whistleblower

dell'Agenzia Spaziale Italiana minacciato di morte dall’ex presidente Enrico Saggese

• La vicenda di Tommaso Gastaldi, docente che ha subito atti di ritorsioni per aver denunciato dei brogli in relazione a dei concorsi

• La vicenda del giovane ginnasta Riccardo Zillio, sospeso per aver denunciato presunti brogli

• La vicenda di Eugenia Addorisio, ispettrice per la sicurezza sul lavoro della Asl di Foggia, che denunciò il "funzionamento" delle ispezioni sul lavoro. La sua funzione è stata modificata, ora fa l'infermiera in un consultorio (trascrizione della trasmissione televisiva Report)

• Il caso Montepaschi in cui un dipendente denunciò lo schema di frodi Alexandria ma il suo allarme fu inascoltato

• Simone Farina, difensore del Gubbio, ha denunciato alle forze dell'ordine il tentativo di corruzione dnei suoi confronti: per 200mila euro in contanti avrebbe dovuto far perdere il Gubbio con molti gol di scarto nella gara di Coppa Italia contro il Cesena

• Un dipendente presso il Viminale invia una segnalazione anonima che conduce all'avvio di un’indagine su appalti truccati che coinvolge il vicecapo della Polizia Nicola Izzo

• La vicenda di un dipendente del Dipartimento comunicazioni-Ispettorato territoriale dell’Emilia-Romagna, che nel 2009 segnalò l'assenteismo di 33 colleghi e da allora subisce continue ritorsioni

36http://www.whistleblowing.it/in_italia.html

Page 37: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Casi italiani (2)• Il caso di Enrico Ceci che è stato licenziato dopo aver denunciato la

gestione irregolare di una filiale del Banco Desio prima presso i vertici aziendali e poi presso la Guardia di Finanza

• Due dipendenti di una società di pulizie chiedono sicurezza sul lavoro denunciando la situazione all'Asl, ai carabinieri e alla Procura: licenziati nel giro di 24 ore

• Si risolve con una riassunzione del ferroviere ingiustamente licenziato la vicenda di Dante De Angelis, il lavoratore che aveva segnalato delle disfunzioni ad alcuni treni ed era stato licenziato per aver danneggiato l'immagine dell'impresa

• La triste vicenda di una funzionaria che, dopo aver denunciato una truffa all'Inps, è ora costretta a vivere sotto scorta per timore di ritorsioni

37http://www.whistleblowing.it/in_italia.html

Page 38: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

...Anche uno studente!• Walter DeNino revealing criminal falsification of scientific data in

grant application. As a student, DeNino brought the frauds of Eric Poehlman to light. Poehlman, a scientist in the field of human obesity and aging, was the first academic in the United States to be jailed for falsifying data in a grant application. In 2004, DeNino filed allegations at the University of Vermont that led to a federal false-claims suit and Department of Justice investigation against Poehlman for misrepresentations made to the National Institutes of Health. The US government secured $180,000 from Poehlman as repayment for the falsifications to the NIH; DeNino is to receive $16,000 to cover his legal fees. Poehlman admitted wrong-doing and pled guilty to a felony charge. In a precedent-setting case, he has been banned for life from receiving federal funds for research in both the United States and Canada and was sentenced to a year in federal prison.

38http://wikileaks.org/wiki/Walter_DeNino

Page 39: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

39

#3Protezione dei dati e

della fonte

Page 40: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo

40

Page 41: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Art. 21 costituzione• Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la

parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione

• La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure

• Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili

• In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto

41

Page 42: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Art. 15 costituzione

• La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili

• La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge

42

Page 43: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Art. 200 c.p.p. - Segreto professionale

• 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

• a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

• b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

• c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

• d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

• 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

• 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

43

Page 44: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Art. 2 Ordinamento della professione di giornalista• E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di

informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori

44

Page 45: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Carta dei doveri del giornalista

• Le fonti Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l’attendibilità e per controllare l’origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti. Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza. In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L’obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto

• In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione

45

Page 46: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Caso reale di tutela della fonte

• Luoghi concordati e sicuri dove lasciare plichi, pennette USB o altre comunicazioni

• “Incontrare fonti, fino a quel momento sconosciute in posti assurdi come tra le carcasse di auto presso un demolitore di Brescia, oppure essere bendato e portato in un appartamento a Trieste per un incontro con un collaboratore di giustizia”

• “Mai mi è capitato di dover gestire silenzi, attese e precauzioni spesso perfino maniacali”

• Pedinamenti e contropedinamenti

• Utilizzo di nomi in codice (Maria!) e di appuntamenti a giorni prestabiliti fissati con grande anticipo

• Abbiamo sempre evitato di lasciare tracce telefoniche o informatiche

46

Page 47: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Raccomandazioni di TI-It (1)

• Il Public Interest Disclosure Act in UK (1998) è considerata la legge modello sul whistleblowing

• Allargamento dei soggetti che possono segnalare (esclusi però i cittadini)

• Determinazione dell’oggetto interesse pubblico

• Tutela della riservatezza + anonimato (solo segnalazioni circostanziate)

• Canale interno + indicazione canali esterni alternativi

47

Page 48: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Raccomandazioni di TI-It (2)

• Diverse mezzi per la segnalazione (telefono, e-mail, software elettronico per garantire anonimato tecnologico)

• Coinvolgimento del segnalante

• Sistema premiale (?)

• Formazione e rapporti periodici sul funzionamento della procedura

48

Page 49: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

49

#4Teconologie di whistleblowing

Page 50: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

50

Page 51: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

51

Page 52: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

52

Page 53: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

53

Page 54: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

54

Page 55: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Approfondimenti

55

Page 56: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

Specializzazioni?!

56

Page 57: Whistleblowing e protezione dei dati e della fonte - Seminario di Informatica Giuridica 2014

e-mail: [email protected]

57www.alessandrorodolfi.org