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PROPOSTA Regolamento Per la tutela, il benessere e i diritti degli animali in città Sommario TITOLO I – PRINCIPI GENERALI Articolo 1 – Oggetto del Regolamento Articolo 2 – Principi e finalità Articolo 3 – Competenze del Sindaco Articolo 4 – Diritti degli animali TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 5 – Strutture preposte alla tutela degli animali Articolo 6 – Definizioni ed ambito di applicazione Articolo 7 – Custodia adeguata di animali Articolo 8 – Avvelenamento di animali Articolo 9 – Rondini,Rondoni e Falco Grillaio (Falco Naumanni) Articolo 10 – Nutrizione e cura Articolo 11 – Ricovero Articolo 12 – Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata Articolo 13 – Divieti generali Articolo 14 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli Articolo 15 – Abbandono di animali Articolo 16 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, cartellonistica

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PROPOSTARegolamento

Per la tutela, il benessere e i diritti degli animali in cittàSommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del RegolamentoArticolo 2 – Principi e finalitàArticolo 3 – Competenze del SindacoArticolo 4 – Diritti degli animali

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 – Strutture preposte alla tutela degli animaliArticolo 6 – Definizioni ed ambito di applicazioneArticolo 7 – Custodia adeguata di animaliArticolo 8 – Avvelenamento di animaliArticolo 9 – Rondini,Rondoni e Falco Grillaio (Falco Naumanni) Articolo 10 – Nutrizione e curaArticolo 11 – RicoveroArticolo 12 – Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con

altra proprietà privataArticolo 13 – Divieti generaliArticolo 14 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli Articolo 15 – Abbandono di animaliArticolo 16 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento,

cartellonisticaArticolo 17 – Vendita e toelettatura di animali viviArticolo 18 – Inumazione di animaliArticolo 19 – Destinazione di cibo per animali

TITOLO III – CANI

Articolo 20 – DefinizioneArticolo 21 – Identificazione e registrazione dei caniArticolo 22 – Benessere dei cani

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Articolo 23 – Custodia dei caniArticolo 24 – Dimensione dei recintiArticolo 25 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche Articolo 26 – Aree e percorsi destinate ai caniArticolo 27 – Accesso negli esercizi, uffici, locali, mezzi pubblici e istituti scolastici.Articolo 28 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solideArticolo 29 – Animali molestiArticolo 30 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale Articolo 31 – Detenzione dei cani da guardiaArticolo 32 – Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da

parte di caniArticolo 33 – Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercioArticolo 34 – Documenti da portare al seguito

TITOLO IV – GATTI

Articolo 35 – Definizioni inerenti a gatti e colonie felineArticolo 36 – Status e gestione delle colonie feline

Articolo 37 – Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio Articolo 38 – Alimentazione dei gattiArticolo 39 – Detenzione e custodia dei gatti Articolo 40 – CantieriArticolo 41 – Custodia di gatti di proprietà

TITOLO V – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 42 – Fauna selvatica ed esotica

TITOLO VI – AVIFAUNA ED ANIMALI ACQUATICI

Articolo 43 – Detenzione di volatiliArticolo 44 – Dimensioni delle gabbieArticolo 45 – Della popolazione di Columba livia Articolo 46 – Protezione dei nidiArticolo 47 – DivietiArticolo 48 – Detenzione di specie di animali acquatici

TITOLO VII – EQUIDIArticolo 49 – Anagrafe equinaArticolo 50 – Ricovero e cura degli equini

TITOLO VIII – PICCOLA FAUNAArticolo 51 – Tutela della piccola fauna

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TITOLO IX – RODITORI LAGOMORFI MUSTELIDI E SUIDI D’AFFEZIONE - Articolo 52 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie

TITOLO X – ARTROPODIArticolo 53 – Tutela degli artropodi

TITOLO XI – ESPOSIZIONE, SPETTACOLI E COMMERCIO DI ANIMALIArticolo 54 – Requisiti per l’autorizzazione ad esposizione di animaliArticolo 55 – Spettacoli vietatiArticolo 56 – Commercio di animali

TITOLO XII – PET-THERAPYArticolo 57 – Pet-terapia

Titolo XIII – SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 58 – SanzioniArticolo 59 – Definizioni delle sanzioniArticolo 60 – VigilanzaArticolo 61 – Danni al patrimonio pubblicoArticolo 62 – Collaborazione con Associazioni, servizi veterinari e privatiArticolo 63 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

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INTRODUZIONECompetenza del Comune

I Comuni hanno ampie competenze sul benessere degli animali e sui conseguenti interventi a loro beneficio. Ciò vale sia per gli animali selvatici sia per quelli domestici.

Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823 e 826 del Codice civile, esercita la proprietà e la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

In particolare, in applicazione della legge 11/2/1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Nel secondo caso il D.P.R. del 31/3/1979, all’art.3, afferma tra l’altro che “i comuni sono soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio".

Al Sindaco dunque spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.

Il D.P.R. n. 320 dell’8/2/1954 più specificamente per ciò che riguarda gli animali domestici per eccellenza, i cani, stabilisce che “I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani e per l’osservazione di quelli sospetti”.

La legge n. 281 del 14/8/1991, ancor più nel merito, all’articolo 4 stabilisce che “I comuni, singoli o associati e le comunità montane, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione. I servizi comunali e i servizi veterinari delle Asl si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2.”

I Comuni, considerata l’O.M. del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2007, dispongono anche del corpo di Polizia Locale per gli interventi di controllo e repressione dei maltrattamenti.

Sindaci, Assessori e Consigli comunali hanno inoltre la facoltà di proporre ordinanze, delibere e provvedimenti che vanno nella direzione della tutela degli animali e dei loro diritti.

La violazione di un’ordinanza sindacale, al di là delle sanzioni amministrative determinate con l’ordinanza stessa, costituisce reato, il che rappresenta quindi una certa deterrenza.

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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento si richiama: alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, proclama il 15 Ottobre 1978 presso la sede dell’Unesco a Parigi, alla Convenzione Europea per la Protezione degli Animali d’Affezione di Strasburgo il 13 novembre 1987, alla Legge quadro 14 agosto 1991, n.281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), Legge n.189 del 2004 sul maltrattamento degli animali, Legge Regionale n. 12 del 1995 sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione.

Articolo 2 – Principi e finalità

1. Il presente regolamento si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi, e con la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali d’Affezione di Strasburgo il 13 novembre 1987.

2. Il comune di Gravina in Puglia, in base all’art. 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo o associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi d’infanzia e della vecchiaia. Il comune di Gravina in Puglia, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l‘amministrazione comunale promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza.

3. Il Comune di Gravina in Puglia, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

4. Il Comune di Gravina in Puglia, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste, l’A.S.L. della città metropolitana di Bari e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo -animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

5. Il Comune di Gravina in Puglia individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

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6. Il Comune di Gravina in Puglia, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

7. Il Comune di Gravina in Puglia, promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico - culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

8. Il Comune di Gravina in Puglia, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato o soggetti a tale scopo individuati.

9. Al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il comune di Gravina in Puglia, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Pertanto le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

10. Il Comune di Gravina in Puglia incoraggia, nel suo territorio, la Pet Terapy e ogni altra attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l’impiego degli animali, evitandone, tuttavia, sfruttamento e speculazione.

11. Il Comune di Gravina, nel realizzare le finalità del presente Regolamento, fa riferimento alle seguenti fonti normative: a. L.R. 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del

randagismo – e successive modifiche ed integrazioni;b. L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12 – Interventi per la tutela degli animali d'affezione e

prevenzione del randagismo;c. L.R. Puglia 9 agosto 2006, n. 26 – “Interventi in materia sanitaria” come modificata dalla L.R.

Puglia 2 dicembre 2006, n. 34; d. Regolamento Regionale 25 settembre 2003 n.11 - Allevamenti e detenzione della fauna a scopo

alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia ; L. 12 giugno1913, n. 611 – Provvedimenti per la protezione degli animali – e successive modifiche ed integrazioni;

e. L. Legge 20 luglio 2004, n.189 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

f. Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e successivo Regolamento (CE) N. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 recante le modalità di applicazione;

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g. L. 150/1992 e D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi).h. Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti della

Commissione Scientifica CITES del Ministero per l’Ambiente del 2006;i. Tutte le altre fonti, esterne, nazionali, regionali o locali anche successive, che tutelano gli

animali e i loro habitat e che regolano i rapporti uomo – animale.

Articolo 3 – Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull’osservanza dei regolamenti generali e locali riguardanti la protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi, quali, ad esempio, l’emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali.

2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, nell’ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune

3. Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, può adottare specifiche ordinanze per affrontare situazioni non previste dal presente regolamento, previa consultazione di personale qualificato tipo veterinari e Asl locale.

4. In particolare il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, ai sensi della Legge n.883/78, art. 13, :

a) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d’affezione siano posti in osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico - sanitaria e del benessere animale.

b) dispone, ai sensi dell’art. 86 del Regolamento di Polizia Veterinaria, l’osservazione di cani morsicatori al fine di scongiurare la trasmissione di infezione da virus della rabbia alle persone morsicate.

c) emana, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 08 febbraio 1954 n.320, ordinanze di conferma e distruzione di carcasse animali.

d) autorizza l’alpeggio e la transumanza del bestiame proveniente da altri pascoli ai sensi dell’art. 41 del Regolamento di polizia Veterinaria.

e) rilascia, tra l’altro, a seguito delle intervenute leggi di deleghe dirigenziali (dalla Legge Bassanini, la n. 59/97 e sue s.m.i., all’attuale D.lgs. n.267/2000, art. 107), per il tramite dei competenti Servizi Comunali, in particolare tramite il Servizio Ambiente e Sanità del Settore Manutenzione Urbana, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 320/54 per il funzionamento dei canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o addestramento.

Articolo 4 – Diritti degli animali

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1. Il Comune di Gravina in Puglia, si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti (Legge 281/91, alla Legge 189/2004), denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

2. Il comune di Gravina in Puglia, in base alle proprie competenze, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute, il benessere e l’ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche, etologiche e comportamentali, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono, ed ogni forma di limitazione dei diritti degli animali.

3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali ed afferma la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 – Strutture preposte alla tutela degli animali

1. Il Comune, tramite Propri uffici che saranno individuati, la Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell’A.S.L., le associazioni, le Guardie zoofile e le altre Forze dell’Ordine controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l’attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sull’attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo gli uffici preposti operano in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana e con le Guardi zoofile. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari competente per territorio, con le Istituzioni dell’area Metropolitana di Bari e Regionali e ogni altra struttura possa essere coinvolta.

3. Gli uffici comunali possono avvalersi, della collaborazione, a titolo gratuito, delle associazioni animaliste e ambientali e di altre personalità esperte in settori di cui si necessita il parere per progetti specifici. A detti uffici, inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la promozione della divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Gravina in Puglia nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Articolo 6 – Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati da affezione e non, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà che si trovano o dimorano stabilmente o temporaneamente in tutto il territorio del comune di Gravina in

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Puglia ad eccezione:a) delle attività economiche inerenti all’allevamento di animali da reddito (bovini, suini, equini, ecc.) o ad esso connesse, con esclusione degli allevamenti di animali da affezione;b) al prelievo di vertebrati ed invertebrati regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare all’esercizio della caccia e della pesca;c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

2. Alle suddette attività si applicano, in ogni caso, le norme specifiche previste dalla normativa vigente a tutela degli animali, della sicurezza e della salute pubblica.

3. Il Comune, in relazione a tali attività, esercita rigorosamente i poteri e i compiti assegnatigli dalla legge, in particolare quelli di vigilanza e controllo.

4. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Articolo 7 – Custodia adeguata di animali

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza.

2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

3. È vietato detenere animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, sdraiata e seduta.

4. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d’igiene.

5. Chiunque detenga, a qualunque titolo, un animale deve impegnarsi a: -informarsi, anche tramite gli uffici preposti dal comune e dall’ASL territoriale sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite; -impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata; deve, infatti, dimostrare agli organi di vigilanza (polizia municipale e guardie zoofile) di avere certezza dell’affidamento dei cuccioli a persone che ne abbiano fatta espressa richiesta e che siano in grado di prestare cura agli animali. Se i cuccioli vengono ceduti a nuovo detentore all’interno del territorio comunale, gli organi di vigilanza sono tenuti a sorvegliare sulle loro condizioni ed hanno facoltà di sanzionare, oltre che il nuovo detentore, anche il proprietario della cagna qualora i cuccioli non siano affidati e gestiti secondo le indicazioni del presente regolamento.

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6. In riferimento ai commi sopra citati è obbligatorio consultare l’ufficio ASL territoriale.

Articolo 8 – Avvelenamento di animali

1. Ai sensi della vigente normativa in materia, in particolare vista l’Ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero della Salute e successive modifiche e integrazioni “è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati” o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze velenose dovrà segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione nelle aree pubbliche devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo le altre specie animali e con la pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi efficaci e tempestivi diramati con le opportune modalità nelle zone interessate. Il comune, in ogni caso, a cura dell’assessorato competente, si impegna a ricercare e attuare metodi di disinfestazione più naturali e meno pericolosi per la salute delle persone, delle piante e degli altri animali presenti sul territorio, anche con la collaborazione delle associazioni ambientaliste.

4. Si richiama l’art. 4 dell’Ordinanza 18/12/08 del Ministero della Salute per quanto concerne i compiti in capo al Sindaco che, a seguito di segnalazione pervenuta dal medico veterinario in merito a diagnosi di sospetto avvelenamento di un animale, dispone l’immediata apertura di un’indagine in collaborazione con le altre autorità competenti e, accertata la violazione, attiva le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata.

5. Il Sindaco, su indicazione dei medici veterinari dell’A.S.L. o libero professionista, indica i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistica, venatoria e pastorale svolte nell’area interessata e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall’avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie Zoofile.

Articolo 9 – Rondini, Rondoni e Falco grillaio (Falco Naumanni)

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l’esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.

2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe alla rimozione di nidi solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero sia tra il 15 settembre e il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti, del parere di un esperto faunista e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

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3. Il Comune di Gravina in Puglia ospita una delle colonie urbane più grandi di Falco grillaio (Falco naumanni) e promuove il Progetto LIFE “Un Falco per Amico” con lo scopo di proteggere e tutelare il Grillaio. Il ritrovamento di esemplari di Falco grillaio e di eventuali altre specie appartenenti alla fauna selvatica in difficoltà e non autonomi va tempestivamente segnalato al comando della Polizia Locale il quale, in collaborazione con la LIPU, provvederà ad individuare e indicare il Centro di recupero per animali selvatici più vicino a cui consegnare gli esemplari per il loro soccorso, recupero, riabilitazione e rilascio; i cittadini potranno, anche consegnare ai medesimi enti eventuali esemplari ritrovati in difficoltà.

Articolo 10 – Nutrizione e cura

1. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione abbondante acqua fresca in recipienti puliti e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie previa consultazione del medico veterinario.

2. Il proprietario o il detentore controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e l’efficienza delle strutture che usa ed elimina immediatamente i difetti riscontrati.

3. Il proprietario o il detentore deve provvedere affinché animali feriti o malati ricevano immediatamente un trattamento appropriato previa consultazione di un medico veterinario.

4. Qualunque cittadino ha il dovere di segnalare animali vaganti feriti e/o bisognosi di cure.

5. È dovere della Polizia Municipale e/o guardie zoofile e del Servizio Veterinario della ASL intervenire prontamente in seguito alla segnalazione dei cittadini di animali vaganti, abbandonati, feriti e/o bisognosi di cure.

6. È consentito disporre ciotole d’acqua fresca e pulita accanto alle abitazioni e agli esercizi commerciali per gli animali vaganti sul territorio.

7. È dovere dei cittadini che nutrono cani vaganti e di quartiere ripulire le zone di sosta dove nutrono o assistono gli animali.

Articolo 11 – Ricovero

1. Il proprietario o il detentore di animali a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, deve provvedere al loro ricovero in rapporto alle condizioni climatiche e alle necessità della specie in modo da non compromettere il benessere.

2. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano stazionare in posizione retta, sedersi e sdraiarsi in modo naturale, e devono essere costruiti in modo da non costituire pericolo per la loro sicurezza.

3. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze

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sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, 8 volte superiori all’apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.

4. È vietato custodire i pesci in vasche con capienza inferiore ai (10) litri per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto.

5. Nei locali chiusi adibiti alla custodia di animali, l’afflusso d’aria deve essere assicurato anche nel caso di guasto dell’impianto d’aereazione.

6. I pavimenti delle strutture utilizzate per la custodia degli animali devono poter essere tenuti puliti agevolmente, in modo che la superficie non sia scivolosa e dreni in modo adeguato i liquidi.

7. È vietato tenere animali in gabbie con la pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in merito della normativa vigente. Tale divieto si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%.

Articolo 12 – Detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 13 – Divieti generali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. È vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa ed eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo che deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e dotato di tetto impermeabilizzato; Dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotato di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

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5. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. È vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. è vietato l’uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte,collari a strozzo ecc.) per l’addestramento di qualsiasi tipo di animale.È vietato l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.

8. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con la normativa vigente nazionale e regionale, ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

10. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie ed intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario. La norma di cui al seguente comma e al comma precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all’Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione.

11. È vietata su tutto il territorio comunale la colorazione degli animali ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l’utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell’alimentazione.

12. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l’abitacolo.

13. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio

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d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

14. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

15. È vietato condurre o far correre cani o altri animali legati al guinzaglio da qualsiasi veicolo cosi come riportato nell’articolo 182 comma 3 del codice della strada.

16. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l’inserimento del microchip.

17. È vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

18. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali, procurare in qualunque modo menomazioni agli animali da compagnia per facilitarne la detenzione, come la resezione dei denti e degli artigli; tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia; . Il Comune promuove le manifestazioni che, a scopo di sensibilizzazione, escludano i partecipanti con amputazioni del corpo (con o senza certificazioni mediche) soprattutto per quelle razze i cui standard prevedano tali menomazioni (ad esempio: pitbull, dobermann).

19. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

20. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Gravina in Puglia, la vendita, il trasporto, l’uso e il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l’interno.

21. È vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

22. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente è vietato esercitare la pratica dell’accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l’altrui pietà

23. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al comando della Polizia Municipale, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano ed ottengono qualsiasi tipo di animali per l'alimentazione, che a loro volta istituiranno un registro apposito consultabile dalle guardie zoofile, veterinari e da

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chiunque ne abbia le competenze. Consapevoli dell’importanza di tutelare l’animale in quanto soggetto “debole” e al tempo stesso desiderando salvaguardare la relazione animale-uomo anche nei casi di grave disagio sociale, le situazioni rientranti nelle previsioni di cui al presente comma saranno di volta in volta valutate dagli organi di vigilanza e dagli operatori zoofili certificati.

24. È vietato, su tutto il territorio del Comune di Gravina in Puglia, detenere animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti.

25. Secondo le disposizioni dettate dal Ministero della Salute (ordinanza del 03/03/2009 in particolare articolo 4, e della nuova ordinanza del 6 agosto 2013) le razze socialmente pericolose non possono essere detenuti per chi ha avuto a che fare con la legge in questi casi sotto dettati:a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi È sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermita' di mente.I precedenti comma non sono considerati per i seguenti articoli nelle ordinanze ministeriali sopra citate.

Articolo 14 – Trasporto di animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all’animale: -areazione del veicolo;-in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell’animale.

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

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Articolo 15 – Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico , sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodite con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

6. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Articolo 16 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversa mento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.

2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

3. Nel caso in cui sia reso necessario dalle caratteristiche delle specie interessate all’attraversamento, saranno predisposte apposite barriere anti attraversamento stradale per impedire l’accesso degli animali alla carreggiata.

4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza delle specie animali e del rispetto delle loro esigenze biologiche, la presenza di animali in aree pubbliche, quali giardini, ville storiche, parchi, ecc.., deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica, indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire o evitare ed eventuali divieti in vigore.

Articolo 17 – Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di

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vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta. Per i pesci, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto. Fatte salve specifiche esigenze legate alle dimensioni ed alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. Le voliere per uccelli devono avere le tre (3) dimensioni minime pari a otto (8) volte l’apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. È comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.

5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.

6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l’isolamento per il periodo necessario all’espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.

7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio, hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell’acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

8. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l’animale al

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momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni 2 dal venditore ed esibita alle autorità competenti.

9. È vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all’interno del negozio.

10. È vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Articolo 18 – Inumazione di animali

1. Oltre all’incenerimento, negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento della carcassa dell’animale da compagnia, in terreni privati o in aree individuate allo scopo dal Comune e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili all’uomo ed agli animali ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009, previa certificazione del Veterinario Libero Professionista di fiducia.

Articolo 19 – Destinazione di cibo per animali

2. Ai sensi del Reg. CE 1069/2009 le associazioni animaliste protezioniste e zoofile e quelle a carattere nazionale e regolarmente iscritte all’Albo regionale e soggetti privati che gestiscono strutture di ricovero per animali d’affezione e colonie feline, nonché centri di recupero di fauna selvatica, possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all’alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

TITOLO III – CANI

Articolo 20 – Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Articolo 21 – Identificazione e registrazione dei cani

1.Il proprietario, possessore o detentore di cane con età superiore a 2 mesi, anche temporaneo, è tenuto ad iscrivere all’anagrafe canina il proprio cane entro 30 giorni dall’inizio del possesso o entro sessanta giorni dalla nascita, in conformità alle disposizioni adottate dalla Regione ed alla ordinanza del 6 agosto 2008 e del 14 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina.

2. L'adempimento di cui al comma 1, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

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b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.

3. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

4. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata ordinanza ministeriale.

5. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.

6. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

7. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell'animale.

8. Il sindaco è responsabile delle procedure di cui al comma 7.

9. È fatto obbligo alla Polizia locale di munirsi di apposito lettore microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

11. In caso di cessione definitiva, chi cede il cane è tenuto a farne denuncia all’anagrafe canina entro quindici giorni dall’evento.

12. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all’anagrafe canina la morte Dell’animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall’evento.

13. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro 3 giorni successivi al Comando di Polizia Municipale, agli altri Organi di Polizia, al Servizio Veterinario dell’ASL, detentore dell’anagrafe canina.

Articolo 22 – Benessere dei cani

1. Al proprietario o al detentore compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale, prendendo ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi dalle aggressioni.

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2. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

Articolo 23 – Custodia dei cani

1. I cani tenuti in locali, box, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all’aperto.

2. Ogni animale tenuto nei predetti locali deve avere un riparo, rialzato dal suolo e coperto per almeno tre lati oltre il tetto.

3 . È vietato legare permanente i cani.

4. I cani legati devono poter usufruire di una catena con fune di scorrimento o comunque tale da non impedire loro di muoversi agevolmente o di rimanere impigliati inoltre deve essere consentita la possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell’acqua, del cibo ed il riparo.

5. È vietato l’uso del collare a strozzo o di altri collari che possano provocare sofferenza.

Articolo 24 – Dimensioni dei recinti

1. Per i cani di proprietà custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, fatti salvi i canili pubblici e privati, che devono comunque garantire box adeguati alla taglia e alle caratteristiche del cane; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All’esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un’adeguata contenzione dell’animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Se custoditi nei box, questi non dovranno essere di dimensione inferiore ai 9 metri quadrati per cane, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4. Esso dovrà essere opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento ecc), antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell’animale.È vietato realizzare recinti per la detenzione di cani su suolo pubblico.

Articolo 25 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Nei parchi e nei giardini ove sia consentito l’accesso ai cani, gli stessi devono essere condotti al guinzaglio di misura non superiore a mt 1.5 e, se previsto dalle norme vigenti per la tipologia di cane o qualora gli animali possano recare danni o disturbo agli altri frequentatori, anche la

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museruola (rigida o morbida) salvo che negli spazi eventualmente individuati ed appositamente destinati alla loro attività motoria. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso.

2. È vietato l’accesso, eccezione fatta per quelli che accompagnano persona inabili, ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate ed eventualmente segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.

3. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

4. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso.

5. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso.

Articolo 26 – Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico saranno individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani.

2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulita l’area stessa. Art. 27 – Accesso negli esercizi, uffici, locali, mezzi pubblici.

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno accesso secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura, tramite l’affissione di apposito carrello esposto in modo visibile all’ingresso.

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3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura. Ai cani è consentito l’accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola.

4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio a prescindere dalla taglia, tranne se non si trovino in aree verdi preposte o in aree verdi extraurbane.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. 6. I commi del suddetto articolo non valgono per i cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

7. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi, attività e strutture che, presentino comunicazione al Sindaco e al Comando di Polizia Municipale. In tale ipotesi, sarebbe auspicabile la predisposizione di appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all’interno del medesimo esercizio

Articolo 28 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo

2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell’intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento.

3. È vietato lasciare defecare i cani in prossimità delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

4. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di cani e altri animali che si trovano su area pubblica o di uso pubblico di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori per rifiuti solidi urbani, chiuse e non nei cestini per la raccolta della carta o nei contenitori per la raccolta differenziata.

5. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 29 – Animali molesti

1. I cittadini sono dovuti a segnalare alle Autorità preposte (Vigili Urbani / Guardie Zoofile) insistenti, prolungati ed incessanti latrati è guaiti provenienti da abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini al fine di salvaguardare la dignità di qualsiasi animale, in

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quanto latrati è guaiti possono derivare dalla mala gestione di essi.

Articolo 30 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione o dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi. Essi saranno condotti presso le strutture previste dalla L.R. N°12 del 3.4.1995 (Canile Sanitario, Canile Comunale e/o Rifugi) e, restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante, bisognoso di cure, sul territorio comunale deve avvisare prontamente l’ASL, il Canile o la Polizia Municipale per il suo recupero. È fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale, ad eccezione delle Associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato animalista e per il tempo necessario concordato con la ASL per esempio cuccioli da allattare, cane in affido temporaneo.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro 5 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Al proprietario saranno addossate tutte le spese di mantenimento e di eventuali cure supportate dal Comune e/o dalle Associazioni di volontariato. Contestualmente, il Comune di Gravina in Puglia segnala agli Enti competenti (A.S.L. territoriale, comando dei di Polizia Municipale) l’abbandono dell’animale per i provvedimenti di competenza.

4. Le spese addossate al proprietario dal Comune e/o dalle Associazioni di volontariato per il mantenimento e le eventuali cure supportate dovranno essere rendicontate e rese pubbliche sul sito di riferimento dell’ente sopra citato.

5.I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L’affidamento è considerato provvisorio per 90 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione. In mancanza della formalizzazione provvederà d’ufficio la Civica Amministrazione.

6. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali, cosi come previsto dall’Ordinanza Ministeriale del 03/03/2009 Art 4 e successive modifiche. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

7. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

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8. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

9. Il comune di Gravina in Puglia riconosce il/i Cane/i collettivo/i (come da art.7 LR 12/95). Sono cani collettivi quelli che vivono permanentemente per strada, in un giardino, in un caseggiato, in un quartiere o rione. Essi saranno curati assistiti, nutriti da una o più persone che provvederanno al loro benessere. Saranno sterilizzati a spese del Comune che, per eventuali danni, se ne assume la responsabilità, come da L.R. n.26/2006.

10. Il recupero dei cani randagi, la permanenza nel Canile Sanitario e poi nei Rifugi del Comune e/o di Associazioni, la loro profilassi, ed altre attività connesse, sono regolate dalla L.R. N° 12/95 e dalla L.R. N° 26/2006.

11. Il Comune di Gravina e tutte le sue articolazioni preposte sono tenuti, ai fini di una più facile opportunità di affidamento e/o adozione, ad informare le Associazioni di volontariato animalista riconosciute circa:- il ricovero di animali vaganti presso strutture private e/o pubbliche. - le condizioni di salute dell’animale e la probabile degenza.- la dimissione e la sua destinazione.

12. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze dell’Ordine a al Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per territorio. Qualora l’animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l’Azienda Sanitaria Locale può richiedere l’intervento di operatori specificamente autorizzati alla detenzione e all’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità si dovrà procedere all’abbattimento dell’animale.

14.La soppressione degli animali di proprietà è consentita esclusivamente nei casi di grave malattia, di incurabilità o di comprovata pericolosità verificata ed effettuata da un medico veterinario con metodi eutanasici. Il proprietario dovrà trasmettere il certificato di morte al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale, specificando le cause che hanno portato all’abbattimento dell’animale.

15. La soppressione di cani e gatti randagi e di quelli ospitati presso i canili municipali o convenzionati con il Comune di Gravina, potrà avvenire solo in casi di grave malattia, di incurabilità o di comprovata pericolosità.

Articolo 31 – Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

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3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Articolo 32 – Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi daparte di cani

1. Il Comune di Gravina in Puglia promuove, in accordo con gli Enti competenti, l'istituzione di una Commissione Tecnico Scientifica permanente, composta da un esperto animalista, un educatore cinofilo, un veterinario libero professionista, un veterinario della ASL, con il compito di elaborare a titolo gratuito interventi e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

2. La Commissione Tecnico Scientifica di cui al precedente comma 1. provvedono in particolare a quanto di seguito indicato: -monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio cittadino, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti; -definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone; -individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;-individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione Tecnico Scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente; -individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l’aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.

Articolo 33 – Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare certificazione di provenienza degli animali e una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell’A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. Premesso che è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 già menzionata, i possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo, di età comunque

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non inferiore ai 2 mesi (Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali 06.08.2008) dovrà essere già microchippato.All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 34 – Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell’A.S.L., alle guardie zoofile (vedi art. 15 L/R 12/95) e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 35 – Definizioni inerenti a gatti e colonie feline

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente in un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).

2. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti ed e stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto “tutore di colonie feline”.

5. Per “habitat” di colonia felina s’intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Articolo 36 – Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale.

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1. L’ASL provvede, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, al pronto soccorso ed alla cura dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.

2. L’ASL provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi, previa identificazione e registrati nell’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comune competente per territorio, reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.

3. La cattura dei gatti liberi, potrà essere effettuata sia d a l l e Associazioni di volontariato, che dalle gattare/gattari o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.

Articolo 37 – Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune “patrimonio bio - culturale” e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio veterinario dell’ ASL, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati dal Comune. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle condizioni di salute della colonia.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventualitrasferimenti potranno essere effettuati previa autorizzazione dell’amministrazione comunale e gli uffici preposti ed a seguito di parere e prescrizioni del Dipartimento di prevenzione e sanità e benessere animale dell’ASL ed esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie.

4. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce. ecc.)

5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Gravina in Puglia, che, nel caso di episodi di maltrattamenti, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal codice penale.

Articolo 38 – Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

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Articolo 39 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano perla cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite il Servizio Veterinario dell’ A.S.L. BA/4 corsi di formazione per aspiranti gattari/e, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con le Associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. A seguito dei predetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all’iscrizione all’apposito albo comunale. Il Comune riconosce altresì l’attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.

2. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione all’ ufficio competente nominato dalla civica amministrazione e dell’ A.S.L. Al gattaro/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell’Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Locale e degli altri Enti Pubblici preposti.

3. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto essendo responsabili della pulizia e tenuta decorosa di detti siti.

4. I/le gattari/e devono rendere disponibile l’acqua per l’abbeveraggio dei gatti.

5. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali, previa autorizzazione del l’Amministrazione, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

6. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.

7. Alla /al gattara/o deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale. L’accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo tra le parti e qualora necessario con l’ausilio dell’ufficio nominato dalla civica amministrazione che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc)

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Articolo 40 – Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il comando di Polizia Municipale, collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Articolo 41 – Custodia dei gatti di proprietà.

1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine, senza possibilità di uscita.

2. Al fine di evitare e contenere l’incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall’abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è consigliabile ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

TITOLO V – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 42 – Fauna selvatica ed esotica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3. È vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

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4. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modifiche che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

9. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente preposto che disporrà i provvedimenti del caso.

10. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

11. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l’identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza anche ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e del successivo Regolamento (CE) N. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 recante le modalità di applicazione.

12. Al proprietario o detentore, compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale, prendendo ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

13. Gli animali selvatici o esotici qualora ne sia permessa la custodia ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle stesse condizioni climatiche ed ambientali dei luoghi d’origine; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d’acqua, di posatoi sopraelevati, di dimensioni tali da permettere all’animale di nuotare, di coricarsi e di

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ricavare una tana scavandola. Devono essere comunque rispettate le condizioni previste nel seguente Regolamento.

14. È vietato detenere animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo.

15. È vietato distruggere i nidi di Falco Naumanni (Grillaio) presenti nei e sui fabbricati anche al di fuori del periodo riproduttivo (compreso da marzo ad Agosto) e, ove ciò non sia possibile a seguito di interventi di demolizione e/o ristrutturazione, il proprietario dovrà fare richiesta scritta agli uffici competenti per lo studio di soluzioni che consentano all’animale di ricostruire il nido e/o di posizionare in sostituzione nidi artificiali.

TITOLO VI – AVIFAUNA E ANIMALI ACQUATICI

Articolo 43 – Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.

3. È vietato tenere volatili legati al trespolo, fatte salve le condizioni di incolumità di persone ed altri animali, certificata dal veterinario ed indicante data di inizio e fine della prescrizione.

4. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. È fatto assoluto divieto di:a) lasciare permanentemente all’aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l’intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell’animale; detto certificato segue l’animale nel caso di cessione ad altri.I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possono muoversi comodamente e distendere le ali.Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con la luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. L’alimento e l’acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili disinfettabili e, per le specie che necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

Articolo 44 – Dimensioni delle gabbie.

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l’estensione alare completa almeno in una direzione.

2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il

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fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all’arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell’acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l’acqua.

3. Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto (8) volte l’apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Articolo 45 – Della popolazione di Columba livia

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si potrebbero accumulare eccessive quantità di guano dovute alla presenza del colombo devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi: - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;- segnalazione ( scritta) alla Polizia Municipale dei siti problematici di presenza del colombo di città cui seguirà un sopralluogo effettuato con la ASL Servizio Veterinario per suggerire eventuali soluzioni in collaborazione con la LIPU;- eventuale applicazione di reti, dissuasori o altri dispositivi di allontanamento saranno consentiti dopo valutazione da parte di un esperto in studio e gestione del colombo di cittàOgni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali e dovrà essere effettuato tenendo conto della eventuale presenza nidificante di altre specie quali Grillaio, Rondone, Civetta, Passero, Passera Lagia ecc.

2. È possibile l'alimentazione dei colombi, somministrando loro esclusivamente granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

4. Il Comune, avendo preso in considerazione le eventuali segnalazioni pervenute inerenti i disagi causati dal Colombo, adotterà specifici piani di studio, azione e gestione integrati per contenerne la riproduzione escludendo qualsiasi metodo incruento.

.Articolo 46 – Protezione dei nidi.

1.I nidi di Falco grillaio, rondine, balestruccio, rondone e di ogni altra specie ornitica sono particolarmente protetti e ne è vietata a chiunque la distruzione o l’alterazione.

2.Deroghe sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione degli Assessorati competenti su parere tecnico degli uffici preposti della Città metropolitana di Bari.

3. È vietato danneggiare e/o distruggere i siti di nidificazione di tutte le specie selvatiche (uccelli e mammiferi), durante tutte la fasi del periodo riproduttivo: costruzione del sito, deposizione di uova,

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allevamento e svezzamento dei nidiacei e dei In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi sia presso il comando della Polizia Municipale che presso l’ASL Servizio Veterinario i quali interpelleranno personale esperto in conservazione di fauna selvatica per l’opportuna consulenza del caso

4. È vietata l’opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli tranne nei casi di assoluta necessità. Il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi al Comando di Polizia Municipale, ed anche in questo caso dovrà essere interpellato personale esperto in conservazione di fauna selvatica.

5.Per il Falco grillaio si stabilisce quanto segue:gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti e dei sottotetti, delle facciate, delle nicchie e degli anfratti con presenza di nidificazione in corso possono essere realizzati solo nel periodo che va da agosto a marzo (e non da marzo ad agosto). Soltanto in casi specifici e di evidente carattere di urgenza gli interventi dovranno comunque essere effettuati solo dopo l’involo dei giovani;devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione della specie o, in alternativa, devono essere posizionati sulla struttura edilizia nidi artificiali di modelli già utilizzati con successo dalla LIPU nella quantità di uno ogni 15 mq di sottotetto sottratto indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001);i proprietari di immobili interessati dalla presenza storica di coppie di Grillaio nel caso in cui tali immobili necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo che va da Marzo ad Agosto) devono produrre, ad integrazione del progetto di ristrutturazione o di risanamento edilizio presentato al Comune, adeguata documentazione e relazione tecnico-faunistica, redatta da un esperto di conservazione della specie al fine di tutelare, al momento le eventuali coppie nidificanti e la tutela dei siti di nidificazioni anche dopo gli interventi edilizi. è vietato abbattere esemplari arborei utilizzati come dormitori dai Falchi grillai, tranne nei casi di pericolo.

Articolo 47 – Divieti

1. È fatto assoluto divieto di:a) lasciare permanentemente all’aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e subtropicali o migratrici;b) amputare le ali o altri arti, strappare, tagliare le penne salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o cause di forza maggiore, nel qual caso, deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell’animale. Detto certificato segue l’animale in caso di cessione dello stesso ad altri;c) mantenere i volatili legati al trespolo;d) distruggere, limitare l’accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente nuocere, anche momentaneamente, agli animali, che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;e) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione presso il comando della Polizia Municipale;f) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o animali nel periodo riproduttivo;g) esporre volatili che abitualmente vivono allo stato selvatico;h) usare dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal sopraccitato Ufficio Comunale.

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i) I divieti indicati nel presente articolo non si applicano agli autorizzati centri di Recupero per animali selvatici

48 – Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

2. Il Comune di Gravina, relativamente alla fauna ittica metterà in atto tutto quanto possibile a tutela della fauna autoctona; farà divieto di realizzare sul proprio territorio opere che ostacolino la risalita dei pesci, fatto salvo che vengano realizzate contemporaneamente idonee rampe di risalita; il Comune tutelerà i propri diritti naturalistici in tutte le sedi affinché, laddove esistano sbarramenti sui fiumi che impediscano la risalita delle specie ittiche migratorie sino al proprio territorio, vengano realizzate a spese dei responsabili idonee rampe di risalita.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta litri d’acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VII – EQUIDI

Art.49 – Anagrafe equina

1. Chiunque detiene un equino, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverlo all'Anagrafe Equina tramite denuncia da fare entro 10 giorni al Servizio Veterinario dell'A.S.L. Il servizio veterinario provvede, anche avvalendosi di veterinari liberi professionisti, a contrassegnare l'equino mediante inoculazione di un microchip di identificazione ed a rilasciare un documento dal quale risultino gli estremi identificativi dello stesso, del proprietario e del detentore quando diverso dal proprietario, e dal quale risulti il luogo di custodia dell'equino. Il proprietario deve notificare al Servizio Veterinario ASL eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equino in altra sede e la nascita di puledri, entro dieci giorni. Ogni caso di morte deve essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario che procede ai dovuti accertamenti. (Questo comma fa riferimento al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del maggio 2006 in base al quale l'anagrafe equina sarebbe entrata in vigore a partire dal gennaio 2007).

Art. 50 – Ricoveri e cura degli equini

1. Gli equidi ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. Si stabilisce una misura minima per box di metri quadri 3 x 3 per equidi non adibiti alla riproduzione e di mq. 4x5 per stalloni e fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua fresca, e di lettiera con materiale idoneo (paglia, trucioli, torba o altri materiali simili) sufficientemente spessa e da pulire quotidianamente. Le

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scuderie devono essere spaziose e ben aerate.

2. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche e sufficientemente ampia da contenere tutti gli animali nel rispetto delle dimensioni stabilite dal comma precedente; essi devono disporre sempre di acqua cambiata regolarmente.

3. I terreni del paddock devono essere adeguatamente drenati in modo da non formare pozzanghere o fango e consentire un'adeguata sgambatura agli equini.

4. Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi o pesi eccessivi. Non devono essere montati o sottoposti a fatica equini anziani, malati o fiaccati.

5. È proibito tenere gli equini in poste, costantemente legati sia in box che all'aperto, con le pastoie agli arti e tenerli esposti troppo al sole o alle intemperie tanto da metterne in pericolo lo stato di benessere. Se ricoverati in box i cavalli devono essere condotti fuori ogni giorno e lasciati in paddock o in idonei recinti.Qualora il proprietario fosse impossibilitato in tal senso, deve delegare altra persona a farlo in sua vece, ovvero deve delegare un detentore.

6. I proprietari e/o detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia ed il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.

7. I puledri non possono essere separati dalle madri prima del compimento dell’ottavo mese di vita.

8. È vietato mozzare la coda ai cavalli, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura “a fuoco”, nonché all'intervento di nefrectomia e degli interventi che recano menomazioni agli stessi animali.

9. Sono proibiti metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici sia di tipo fisico che psichico, nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. È abolito l'uso di frustino o nerbo, pungoli o puntali, speroni ed imboccature che producano o possano produrre lesioni o sofferenze.

10. È vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano mirati a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

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11. La soppressione degli equini, non destinati ad alimentazione umana, è consentita soltanto in caso di malattia grave ed incurabile, che procuri agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo, il quale è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Veterinario ASL competente le motivazioni che l'hanno resa necessaria, entro 48 ore dalla soppressione.

12. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellatiquando non lavorano.

13. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse e all’attività ippica in genere, non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e deve essere tutelato nella sua integrità psico-fisica e nel suo benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

14. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del proprietario o per mancata idoneità all’abilitazione non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione, pena la revoca della licenza al titolare.

15. Il Comune autorizzerà lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati solo nel caso in cui:a) la pista delle corse sia costituita da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno che non potrà essere asfaltato o cementato o in pavé;b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta e da garantire la sicurezza delle persone che assistono;c) il Servizio Veterinario dell’A.S.L. avrà verificato lo stato di salute e l’identità degli animali.

16. L’utilizzo dei cavalli a fini espositivi sarà valutato e autorizzato di volta in volta dal Comune che, attraverso i propri servizi e quelli dell’A.S.L., verificherà che la detenzione degli animali sia regolare e che le modalità e le condizioni dell’evento siano conformi alla normativa vigente e tali da non arrecare danno alla salute e al benessere degli animali.

17.Si dovrà dotare ogni Equino in circolazione nel centro abitato su strada asfaltata o mattonato tipo quelle del centro storico, di apposite scarpette anti scivolo.

TITOLO VIII – PICCOLA FAUNA

Art. 51 – Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979, recepita con Legge 06.08.1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992, recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni, nonché nella Legge n.157/92, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

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2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela sono:

a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;

b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;

c) tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, anorma dell’art. 2.2 della Legge 157/92;

d) tutti i crostacei di specie autoctone;

e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

È tutelato, inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietatodetenere chirotteri di specie autoctone.

3. Sono vietate l’uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto , fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle specie sopra elencate.

4. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento,individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta dainviare all’Ufficio competente per la tutela degli animali.

TITOLO IX – RODITORI LAGOMORFI MUSTELIDI E SUIDI D’AFFEZZIONE

Art. 52 – Modalità e misura delle gabbie

1. Conigli.I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l’uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell’animale, con altezza tale da permettere all’animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell’animale stesso.È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito uncongruo numero di uscite giornaliere.La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq, con un’altezza non inferiore a 40 cm, aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

2. FurettiLe gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri,

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con un’altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari e dotati di un giaciglio angusto e totalmente buio.È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite unnumero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli roditoriLe gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di0,24 metri quadri, con un’altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all’animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche. Tutte le gabbie devono essere dotate di accessori e di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.

TITOLO X – ARTROPODI

Art. 53 – Tutela degli artropodi

Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale dell’equilibrio ecologico del territorio, in giardini e parchi, è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali. La loro presenza va segnalata ai cittadini ed agli educatori affinché siano rispettati e venga rafforzata la consapevolezza della loro importanza. A tal fine il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

TITOLO XI – ESPOSIZIONE, SPETTACOLI E COMMERCIO DI ANIMALI

Articolo 54 – Requisiti per l’autorizzazione ad esposizione di animali

1. È consentito su tutto il territorio comunale utilizzare animali per lo spettacolo e il pubblico divertimento, solamente nel rispetto delle norme stabilite a garanzia del benessere degli animali, oltre che della sicurezza, della salute e dell’igiene pubblica. Devono essere, in particolare, rigorosamente osservate le norme di cui alla L.150/92 e ss.mm. ii., al Regolamento CE 338/97 e ss.mm.ii., al Regolamento CE n.739/2005 e le norme definite nella C.I.T.E.S. (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione), così come chiarite e specificate dalla Commissione Scientifica CITES c/o il Ministero dell’Ambiente nelle Linee Guida del 2006 “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”; queste ultime vengono recepite in ogni sua parte (Criteri 1 -8 e relativa appendice; All.1 – protocollo operativo; All.2 Scheda informativa) dal presente Regolamento, di cui entrano integralmente a far parte.

2. Potrà essere concesso l’uso del suolo pubblico dal Comune di Gravina per gli spettacoli circensi, le mostre itineranti e qualunque altro spettacolo che utilizzi animali addestrati e/o tenuti

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in cattività a qualunque specie appartengano, secondo quanto stabilito nella normativa citata al 1° comma del presente articolo, solamente previo nulla osta del Servizio Veterinario dell’A.S.L. al quale il rappresentante legale dell’impresa richiedente dovrà presentare, per il tramite del Comune, una scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali redatta secondo il modello CITES e corredata dalla documentazione prevista, compresa l’autorizzazione prefettizia richiesta di cui alla L.150/92 e relative planimetrie, descrizioni, verbali, ecc.. Nella scheda informativa deve essere necessariamente indicato il nominativo del medico veterinario responsabile del benessere degli animali e l’elenco del personale addetto alla cura degli animali.

3. Il Servizio veterinario dell’A.S.L. verifica la conformità ai criteri CITES di quanto dichiarato e risultante dai documenti presentati e, se sussistono i presupposti, esprime parere positivo. Qualora dovesse rilevarsi che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai suindicati Criteri, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che ne darà comunicazione scritta al Ministero dell’Ambiente, Servizio Conservazione della Natura.

4. Il Comune verificherà che lo spazio concesso, oltre ad essere dotato di quanto necessario per attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile, ecc.. ), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.

5. A seguito dell’attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l’attività di controllo e vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali, regionali e locali in materia. L’Amministrazione pubblica dovrà aver avvertito degli accessi e potrà partecipare agli stessi tramite un suo componente incaricato e/o un membro delle associazioni animaliste accreditate presso il Comune.

6. Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture e le condizioni di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, il Servizi veterinario, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune un’ordinanza di sospensione dell’attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per “Dichiarazione mendace” o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

7. Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all’atto del rilascio dell’Autorizzazione ad esercitare l’attività circense il divieto o l’autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

8. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l’idoneità.

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9. L’autorizzazione di circhi o di mostre di animali è permessa solo a coloro che auto dichiarano di non aver mai subito condanne per la violazione alle norme vigenti in materia di tutela degli animali. Le dichiarazioni che risulteranno essere false comporteranno, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.

10. Nel caso di più richieste, saranno preferiti in primis i circhi che non utilizzano animali e, in secundis, quelli iscritti ad un ente professionale qualificato, quale ad esempio l’Ente Nazionale dei Circhi.

11. Le richieste di autorizzazione per l’esposizione di animali, per circhi equestri e per spettacoli viaggianti con animali devono essere inoltrate ai competenti uffici secondo la normativa vigente.

12. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, devono essere preceduti da comunicazione scritta agli uffici competenti almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’evento.

13. Le mostre sono disciplinate dal DPR 320/54 e dal DPCM 2003 oltre che dalle varie Ordinanze M i n i s t e r i a l i , nonché da disposizioni prefettizie p e r l’ordine pubblico, come per la festa della SS. Madonna della Bruna di Matera.

Esempi:a) Utilizzo di equidi in cortei e sfilate

Dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/luglio/2011 art. 1 comma 1, le mostre, le sfilate ed i cortei sono esclusi.

Prescrizioni minime essenziali: Possesso del certificato sanitario ASL; Possesso del certificato di provenienza; Esclusione degli animali visibilmente gravidi, in allattamento da almeno 2

mesi o in calore, minore di 4 anni maggiore di 20 anni; Presenza palafreniere per eventuali necessità di abbeveraggio e di conduzione

dell'animale; Abbeveraggio in contenitori singoli, anche durante la sfilata o corteo; Calzari antiscivolo o ferri gommati; Veterinario libero professionista per l'assistenza veterinaria continua; Divieto di utilizzo di sostanze dopanti;

b) Presepi viventi / riprese cinematografichePrescrizioni minime essenziali: Definizione dell'orario di rappresentazione; Presenza di animali non insudiciati; Possibilità di esprimere un comportamento naturale: muoversi liberamente; libertà di stazione eretta e di decubito. Uso eventuale di corde piatte per il tempo necessario; Animali liberi da pesi e da ogni coercizione; Assenza di timore. Presenza dei proprietari o loro rappresentanti negli spostamenti paesaggistici ed eventualmente negli ambienti a loro destinati. Debita distanza dagli spettatori;

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Ambienti puliti ed adeguati alla specie, ben aerati ed illuminati, anche artificialmente, per il tempo necessario alla rappresentazione. Idonea lettiera; Presenza di acqua e alimenti negli ambienti scenografici; Pulizia da deiezioni e urina; Trasporto con automezzi registrati; Certificato di possesso e provenienza; Convenzione con Veterinario Libero Professionista per l'assistenza veterinaria continua.

Articolo 55 – Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 luglio 2004 n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) sono vietati gli spettacoli che comportino sollecitazioni da parte del pubblico.

2. È vietata ogni rappresentazione come: combattimenti tra animali, l’uso di animali vivi per alberi da cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride, il lancio delle anitre in acqua, le corse degli asini, e dei suini, delle oche ed altre manifestazioni simili.

3. È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di qualsiasi tipo di cani e di gatti di età inferiori a 4 mesi. È consentita la partecipazione agli animali di età superiore a dette manifestazioni, fatto salo quanto previsto al precedente articolo 49 a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dal servizio Veterinario dell’A.S.L. e per i cani, sia certificata la registrazione all’anagrafe canina.

Articolo 56 – Commercio di animali

1. Il commercio di ogni specie animale deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

TITOLO XII – PET-THERAPY

Articolo 57 – Pet-Therapy

1. Il Comune di Gravina in Puglia, promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza dei malati con l’impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in questa attività non potrà essere conseguita a spese della salute e dell’integrità degli animali.

4. Quanti vogliano avviare o gestire attività di pet-therapy dovranno accreditarsi presso l’ufficio indicato dal Comune che faranno conoscere queste disposizioni e vigileranno sulla loro

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applicazione (D.P.C.M. 28.02.2003).

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di Attività Assistite dagli Animali (AAA) e di Terapie Assistite dagli Animali (TAA) e vietata l’utilizzazione di cuccioli di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l’attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l’animale fatiche o stress psichici o fisici, ne consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e ti TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l’addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni private ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione

8. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l’accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.

9. Il competente Servizio Comunale “Tutela Animale” dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo, attraverso un Veterinario comportamentista del Dipartimento di Prevenzione, Sanità e Benessere animale dell’ A.S.L. o dallo stesso incaricato.

10. Il personale addetto alla pet-therapy, che conduce l’animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno. Il conduttore è il responsabile unico dell'animale ed è colui che gestisce e promuove la relazione paziente-animale, coerentemente con gli obiettivi socio-sanitari o terapeutici del progetto stabiliti nel lavoro di equipe con le altre figure necessarie al caso (educatore, fisioterapista, psicologo, veterinario, ecc). Garantisce, prima, durante e al termine delle sedute il monitoraggio della salute e del benessere dell’animale e deve operare nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie e delle inclinazioni specifiche dell'animale coinvolto, esso sarà considerato a tutti gli effetti un collega. Il conduttore dell'animale deve avere gli strumenti per la comprensione delle esigenze e difficoltà degli utenti coinvolti in seduta ed essere in grado di agire con consapevolezza, di prevenire eventuali imprevisti, di individuare potenzialità da sviluppare, e deve saper monitorare e valutare il benessere/stress dell'animale coinvolto.

TITOLO XIII – SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 58 – Sanzioni

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1. Se le violazioni configurano le fattispecie di uccisione di animali, maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, divieto di combattimenti tra animali, previste rispettivamente dagli artt. 544 bis, del C.P., quella di abbandono di animali prevista dall’art.727 e quella di utilizzo a fini commerciali di cani e gatti per la produzione di pellicce di cui all’art.2 della L.189/2004, si applicano le sanzioni penali previste dalla legge penale. Gli organi comunali, tuttavia, sono impegnati nella vigilanza ai sensi dell’art.60 del presente regolamento, coadiuvando l’autorità giudiziaria e la forza pubblica nell’attività di repressione dei comportamenti illeciti.

2. Tutte le violazioni del presente Regolamento, che non siano punite ai sensi del comma precedente o di altra norma di legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 300 Euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ad eccezione di quanto previsto dal “art. 16 Legge 689/1981 sulle Contravvenzioni “e dal primo comma della legge 24 Luglio 2008, n. 125. La sanzione è proporzionata alla gravità dell’atto e al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

Articolo 59 – Definizioni delle sanzioni

1. Chiunque commette una violazione degli articoli 8, 9, 13, 15, 17, 23, 28, 41, 42 del presente Regolamento, che non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 Novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

2. L’inosservanza dell’art. 54, ovvero mancanza di atto autorizzativo, comporterà l’immediata sospensione o chiusura della manifestazione, e il contravventore ai sensi del DPR n. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 ad euro 1.291,14 così come previsto dall’art. 6 comma 3 della Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

3. Si applicano inoltre a favore della Regione Puglia tutte quelle sanzioni previste dalla Legge Regionale n.12/95 articolo17 commi 1,2,3,4 e 5.

4. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

5. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81, e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede al sequestro ed alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e se individuato, del proprietario responsabile in solido. L’animale sequestrato viene affidato in custodia ad una apposita struttura di accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalla legge e previa convenzione. Dopo la confisca l’animale viene assegnato alla

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stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell’animale.

6. La violazione compiuta nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l’obbligo di sospensione dell’attività fino a che non venga rimossa l’inadempienza e la successiva revoca del titolo abilitativi, qualora l’infrazione permanga oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

7. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle Leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, la Polizia Municipale, con l’ausilio, qualora ritenesse necessario, delle guardie zoofile o delle associazioni animaliste, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

8. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è del Comune in cui si verifica l’infrazione;

9. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo, dovranno servire al finanziamento di attività inerenti la tutela e cura degli animali. Articolo 60 – Vigilanza

1. Il Sindaco cosi come previsto dall’articolo 54 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato alla Legge 125/2008 , il quale Ufficiale del Governo, sovrintende:a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Sono demandanti all’accertamento delle violazioni al presente Regolamento e delle altre norme, generali e locali, relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, ognuno per le rispettive competenze e ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.P.R. 31 marzo 1979, il Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Corpo forestale e gli altri Organi di Polizia del territorio e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, (in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti nell’ambito delle attività di Polizia Giudiziaria, nonché il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali ) del comune di Gravina in Puglia, della città metropolitana di Bari, del Parco Nazionale dell’ Alta Murgia, il servizio Veterinario e il servizio Igiene dell’ Abitato dell’A.S.L. della città Metropolitana di Bari. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche

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convenzioni con la Città. Al fine di esercitare efficacemente la vigilanza il Comune promuove il coordinamento con la Guardia Forestale, la Guardia di Finanza e le altre autorità che si occupano di prevenzione e repressione degli illeciti.

2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato legalmente riconosciute vigilano, sensi dell’art. 13, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1982, n. 532, sulla protezione degli animali durante il trasporto.

3. Il Comandante della Polizia Municipale istituisce un apposito gruppo, che verrà periodicamente aggiornato su etologia e legislazione. Questo gruppo opererà in sinergia con l’Amministrazione Comunale, il Servizio Veterinario dell’A.S.L. ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animaliste e le ONLUS che si accrediteranno presso il Comune.

4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità, il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Articolo 61 – Danni al patrimonio pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l’Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Articolo 62 – Collaborazione con Associazioni, servizi veterinari e privati

1. Per tutti i compiti di propria competenza e per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute operanti sul territorio a livello nazionale e locale, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di benessere degli animali e solo secondariamente secondo il criterio del minor costo.

Articolo 63 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.