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Traccia n.1 (Alessandro Feliziani e Rosa Riggi vs. Giampaolo Guarnieri e Andrea Della Casa). Tizio, ricercatore universitario di 32 anni, agisce innanzi il Tribunale di Passo fin dal Bustio, autorità competente, avverso la ASL di zona e l’Ospedale San Romolo Romani, alla prima afferente, al fine di veder tutelati i propri diritti. A fondamento della propria pretesa, Tizio riferisce di soffrire, sin dall’età preadolescenziale, della sindrome nota come B.I.I.D. (Body integrity identity disorders), sindrome riconosciuta dalla maggioranza della comunità scientifica, su cui permane tuttavia discordia se si tratti di un disturbo di tipo psichiatrico o neurologico Tizio afferma che, a cagione di tale sindrome, percepisce come estranea, rispetto alla propria integrità fisica, la gamba sinistra e che la perdurante presenza di tale arto estraneo gli impedisca di svolgere in maniera piena e completa la propria esistenza relazionale. Viene, inoltre, dallo stesso Tizio riferito che la terapia integrata (terapia farmacologica unitamente a terapia psicoterapica), somministrata sin dall’identificazione della patologia, non ha avuto effetti positivi. Sulla mancanza di effetti positivi, come su tutte le affermazioni addotte da Tizio sono allegate apposite perizie e relazioni di specialisti di chiara fama e del medico curante di Tizio. Il senso di disagio permane, inoltre in un recente test a cui Tizio è stato sottoposto presso il centro di disturbi mentali ha indicato in livello 4 su 5 il coefficente di rischio da atti suicidi di Tizio. Viene, ancora, riportato che più volte, inizialmente attraverso i propri genitori, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, e, successivamente, in proprio ha tentato di rivolgersi alle competenti strutture sanitarie al fine di richiedere l’asportazione chirurgica della gamba sinistra dal ginocchio in giù. Tuttavia, ogni volta, di fronte ad una tale richiesta il personale medico-sanitario della struttura si è rifiutato di eseguire l’intervento sollecitato adducendo l’illegittimità dello stesso. Tizio sottolinea, nel proprio atto introduttivo, ripetutamente, come la propria richiesta abbia lo scopo ultimo di consentirgli che il proprio corpo avvertito, nella sua attuale conformazione, come parzialmente estraneo, venga ricondotto ad uno stato da lui percepito come di normalità anatomica.

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Traccia n.1 (Alessandro Feliziani e Rosa Riggi vs. Giampaolo Guarnieri e Andrea Della Casa).

Tizio, ricercatore universitario di 32 anni, agisce innanzi il Tribunale di Passo fin dal Bustio, autorità competente, avverso la ASL di zona e l’Ospedale San Romolo Romani, alla prima afferente, al fine di veder tutelati i propri diritti.

A fondamento della propria pretesa, Tizio riferisce di soffrire, sin dall’età preadolescenziale, della sindrome nota come B.I.I.D. (Body integrity identity disorders), sindrome riconosciuta dalla maggioranza della comunità scientifica, su cui permane tuttavia discordia se si tratti di un disturbo di tipo psichiatrico o neurologico

Tizio afferma che, a cagione di tale sindrome, percepisce come estranea, rispetto alla propria integrità fisica, la gamba sinistra e che la perdurante presenza di tale arto estraneo gli impedisca di svolgere in maniera piena e completa la propria esistenza relazionale. Viene, inoltre, dallo stesso Tizio riferito che la terapia integrata (terapia farmacologica unitamente a terapia psicoterapica), somministrata sin dall’identificazione della patologia, non ha avuto effetti positivi. Sulla mancanza di effetti positivi, come su tutte le affermazioni addotte da Tizio sono allegate apposite perizie e relazioni di specialisti di chiara fama e del medico curante di Tizio. Il senso di disagio permane, inoltre in un recente test a cui Tizio è stato sottoposto presso il centro di disturbi mentali ha indicato in livello 4 su 5 il coefficente di rischio da atti suicidi di Tizio.

Viene, ancora, riportato che più volte, inizialmente attraverso i propri genitori, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, e, successivamente, in proprio ha tentato di rivolgersi alle competenti strutture sanitarie al fine di richiedere l’asportazione chirurgica della gamba sinistra dal ginocchio in giù. Tuttavia, ogni volta, di fronte ad una tale richiesta il personale medico-sanitario della struttura si è rifiutato di eseguire l’intervento sollecitato adducendo l’illegittimità dello stesso.

Tizio sottolinea, nel proprio atto introduttivo, ripetutamente, come la propria richiesta abbia lo scopo ultimo di consentirgli che il proprio corpo avvertito, nella sua attuale conformazione, come parzialmente estraneo, venga ricondotto ad uno stato da lui percepito come di normalità anatomica.

Fra gli elementi di fatto viene anche riferito come Tizio, da ultimo, a fronte dei numerosi rifiuti, abbia tentato da solo di amputarsi l’arto mediante immersione nel ghiaccio secco e uso di una sega chirurgica, causandosi un’estesa ustione terzo grado alla gamba sinistra ed un’importante lesione che non ne ha tuttavia compromesso la funzionalità biologica. A seguito di tale episodio, interrotto dal trasporto di urgenza di Tizio in stato incosciente al pronto soccorso per intervento dei vicini di casa, il personale medico e sanitario interveniva per suturare la ferita (lunga 30 cm e profonda 5 cm, è solo grazie all’azione emostatica del ghiaccio secco che Tizio non è deceduto per dissanguamento) e trattare l’ustione, rifiutandosi, nuovamente, di procedere con l’amputazione dell’arto sinistro.

Alla luce di quanto sopra, Tizio agisce in giudizio affinché il Giudice accerti il proprio diritto ad essere operato dalla struttura sanitaria convenuta.

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Parla per prima la squadra che sostiene occorra procedere all’intervento.

Traccia n. 2 (Mario Filice e Sabrina Tranquilli vs. Laura Fracassa e Martina Motta).

Viene sottoposta all’attenzione della competente Commissione Parlamentare per gli Affari Costituzionali il compito di decidere sull’opportunità di inserire una norma, l’art. 78-bis nella parte seconda della Carta Costituzionale, che preveda e disciplini la legge sulla dichiarazione del c.d. stato d’eccezione, definito come una situazione tale da attentare all'integrità dello Stato o alla sicurezza nazionale, ed in cui vi sia la assoluta necessità di ricorrere a mezzi straordinari.

La legge sullo Stato di necessità deve essere adottata dal Parlamento riunito di urgenza in seduta comune, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Sulla legge di istituzione dello Stato di eccezione è previsto un controllo di costituzionalità preventivo e con procedura di urgenza da parte della Corte costituzionale, su domanda di almeno un terzo dei membri di ciascuna Camera. La legge sullo stato di eccezione può limitare i diritti e le libertà contenute negli artt. 13-28 della Costituzione per un periodo di un anno (rinnovabile con medesima procedura) e conferisce al governo i poteri necessari.

Parla per prima la squadra contraria all’introduzione della norma.

Traccia n. 3 (Angela Di Padova e Chiara Di Mattia vs. Martina Bassotti e Marco Vacirca).

Si richiede allo Stato Italiano di fornire un parere preventivo e motivato, relativo alla posizione dell’Italia, in qualità di Stato membro dell’U.E., riguardo le determinazioni che L’’Unione europea intende assumere in merito al boicottaggio accademico, e, soprattutto, alle modalità dello stesso, della Turchia (A!A!A! ipotesi di fantasia)

Si segnala, a tal proposito, come sia già emersa, in seno alle competenti istituzioni europee, la necessità di un intervento dei paesi membri, a fronte dei fatti che la Turchia, attraverso la propria politica, ha perpetrato, e continua a perpetrare, crimini contro l’Umanità ed atti di genocidio così come accertati e qualificati a più riprese dalle commissioni di indagine delle Nazioni Unite nei confronti delle minoranze etniche e religiose presenti sul territorio Turco a cui è stata sottratta la nazionalità ed i diritti civili e politici.

Si ricorda come la Turchia disponga di un solido e prestigioso sistema di ricerca accademica in tutti campi e di contatti internazionali. Che si ramifica in tutti campi della ricerca e dello sviluppo tecnologico e culturale. Molti centri di ricerca sono collegati in progetti internazionali di ricerca e sviluppo tecnologico, nelle scienze umane, come nelle scienza esatte, nella ricerca pura, come in quella applicata, sia di tipo civile, sia di tipo militare. Si ricorda come la Turchia, pur non facendo parte dell’Unione europea è attualmente Paese invitato a partecipare ai programmi quadro di ricerca europei.

Si ricorda come determinazioni in merito al boicottaggio accademico siano già state assunte a livello globale nel contesto della lotta all’apartheid in Sud Africa, nel periodo compreso tra il 1980 e il 1990. In questa ipotesi il boicottaggio fu assoluto: nè l’Università nè i gruppi di ricerca, nè i singoli ricercatori e gli studenti del Sud Africa

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potevano partecipare a progetti di ricerca, conferenze, seminarii, scambi culturali, periodi di studio ecc. Al contempo era vietato per chiunque andare a tenere conferenze, lezioni, periodi di insegnamento e studio in sud africa. Si ricorda infine come altre ipotesi di boicottaggio accademico sono state discusse rispetto alle università israeliane. Segnatamente sul boicottare i finanziamenti e le collaborazioni per la ricerca, in particolare quelli a potenziale uso militare.

Parla per prima la squadra a favore dell’Introduzione di forme di boicottaggio.