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Riassunti di diritto penale parte speciale tratti da: Manuale di Diritto Penale (Parte speciale) ed. Simone Approfondimenti a cura di PLURIS/UTET 2016 Riassunti a cura di GOMMALACCA MN8 Fiandaca Musco Pagliaro Marinucci e Dolcini Ultimi aggiornamenti : decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016 (depenalizzazione) L. n. 133/2016 (intr. reato di Frode in processo penale e depistaggio) L. 41/2016 (Omicidio stradale) Autore: Avv. Davide Tutino , dottore di ricerca, Università degli Studi di Catania Con la collaborazione della dott.ssa Graziella Sangrigoli Dottoressa in Giurisprudenza Impaginazione e revisione a cura di Ester Arrigo Capitolo 1 | I delitti contro la personalità dello Stato Sezione Prima Considerazioni Generali 1. Inquadramento sistematico ed interesse tutelato 1

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Riassunti di diritto penale parte specialetratti da:

Manuale di Diritto Penale (Parte speciale) ed. Simone

Approfondimenti a cura di PLURIS/UTET 2016Riassunti a cura di GOMMALACCA MN8Fiandaca MuscoPagliaroMarinucci e Dolcini

Ultimi aggiornamenti : decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016 (depenalizzazione)

L. n. 133/2016 (intr. reato di Frode in processo penale e depistaggio)L. 41/2016 (Omicidio stradale)

Autore: Avv. Davide Tutino, dottore di ricerca, Università degli Studi di CataniaCon la collaborazione della dott.ssa Graziella Sangrigoli – Dottoressa in Giurisprudenza

Impaginazione e revisione a cura di Ester Arrigo

Capitolo 1 | I delitti contro la personalità dello Stato

Sezione Prima – Considerazioni Generali

1. Inquadramento sistematico ed interesse tutelato2. Nozioni di: << cittadino>>, <<militare>>, <<Stato in guerra>>, e <<segreto di

Stato>>

Sezione Seconda – Delitti contro la personalità internazionale dello Stato

1. Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (art. 241)2. Cittadino che porti le armi contro lo Stato italiano (art. 242)3. Intelligenze e relazioni illecite con gli stranieri (artt. 243-246)4. Favoreggiamento del nemico (artt. 247-2509)

4.1 Favoreggiamento bellico (art 247)4.2 Somministrazione al nemico di provvigioni (art. 248)4.3 Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249)4.4 Commercio col nemico (art. 250)

5. Inadempienze e frodi nelle forniture in tempo di guerra (artt. 251 e 252)1

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5.1 Inadempimento e frodi nelle forniture in tempo di guerra (art. 251)5.2 Frode in fornitura in tempo di guerra (art. 252)

6. Attività di sabotaggio o di manomissione di cose concernenti la sicurezza dello Stato6.1 Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 253)6.2 Agevolazione colposa (art. 254)6.3 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la

sicurezza dello Stato (art. 255)7. Attività di spionaggio a danno dello Stato

7.1 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256)7.2 Spionaggio in senso stretto (artt. 257 e 258)7.3 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di

spionaggio (art. 260)8. Il cd. disfattismo (artt. 265 e 267)

8.1 Disfattismo politico (art. 265)8.2 Disfattismo economico (art. 267)

9. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266)10. Associazioni sovversive (art. 270)11. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione

dell’ordine democratico (art. 270bis)11.1 Nozione e interesse tutelato11.2 Struttura oggettiva e soggettiva della fattispecie11.3 Pena e istituti processuali

12. Assistenza agli associati (art. 270ter)13. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater)

13.1 Nozione ed interesse tutelato13.2 Fondamento e struttura oggettiva della fattispecie13.3 Momento consumativo ed elemento soggettivo13.4 Pena ed istituti processuali

Sezione Terza - Delitti contro la personalità interna dello Stato

1. Delitti contro il Presidente della Repubblica2. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280)

2.1 Nozione ed interesse tutelato2.2 Struttura oggettiva e finalità di terrorismo o di eversione2.3 Fattispecie circostanziale2.4 Pene ed istituti processuali

3. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280bis)3.1 Nozione ed interesse tutelato3.2 Struttura oggettiva, momento consumativo e configurabilità del tentativo3.3 Elemento soggettivo3.4 Fattispecie circostante

4. Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283)5. Insurrezione armata (art. 284)6. Devastazione, saccheggio e strage (art. 285)7. Altri delitti contro i poteri dello Stato (artt. 286-289)

7.1 Guerra civile (art. 286)7.2 Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287)

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7.3 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (art. 288)

7.4 Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289)

8. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis)8.1 Nozione ed interesse tutelato8.2 Struttura oggettiva e soggettiva e rapporti con il sequestro di persona a scopo di

estorsione8.3 Pene ed istituti processuali

9. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290)

10. Altre figure di vilipendio (artt. 291-292)10.1 Vilipendio alla nazione italiana (art. 291)10.2 Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art.

292)11. Attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294).

Sezione Quarta - Reati contro gli Stati esteri

1. Profili essenziali dei reati di cui agli artt. 295-299.1.1 Attentato contro i capi di stato esteri (art. 295)1.2 Offesa alla libertà dei capi di stato esteri (art. 296)1.3 Abrogazione degli artt. 297 e 2981.4 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (art. 299)

Sezione Quinta - Attività preparatorie punibili

1. Generalità2. Istigazione a commetter delitti contro la personalità dello Stato (art. 302),

abrogazione dell’art. 3033. Intese per commettere delitti contro la personalità dello Stato

3.1 Cospirazione politica mediante accordo (art. 304)3.2 Cospirazione politica mediante associazione (art. 305)

4. Segue: La banda armata (art. 306)5. L’assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307)6. Casi di non punibilità

Capitolo 2 | I delitti contro la Pubblica Amministrazione

Sezione Prima - Concetti generali e disposizioni comuni

1. Generalità sui reati contro la P.A. 2. Nozione di <<pubblico ufficiale>>

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3. La duplice configurazione del requisito dell’abuso di ufficio nel codice penale4. Il concetto di <<persona incaricata di un pubblico servizio>>

4.1 La nozione legislativa (art. 358)4.2 La posizione della dottrina e della giurisprudenza

5. Il concetto di <<persona esercente un servizio di pubblica necessità>>6. Pubblico ufficiale e persona incaricata di un pubblico servizio 7. Rapporti tra qualifica e fatto

Sezione Seconda - I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

1. Peculato (artt. 314 e 324bis)1.1 Nozione e bene – interesse tutelato1.2 Soggetto attivo ed oggetto materiale1.3 Il possesso del P.U. o dell’incaricato di pubblico servizio1.4 La condotta <<appropriativa>>1.5 L’abrogazione del cd. peculato per distrazione1.6 Il peculato d’uso (art. 314, 2° comma)1.7 Peculato e consenso dell’avente diritto1.8 Consumazione e tentativo1.9 Elemento soggettivo1.10 Circostanze1.11 Pena ed istituti processuali

2. L’abrogazione dell’art. 315 (malversazione a danno di privati) e le sue conseguenze

3. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (artt. 316 e 323bis)3.1 Nozione e scopo della norma3.2 Elemento materiale ed elemento soggettivo

4. Malversazione a danno dello Stato (artt. 316bis e 323bis)5. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter)6. Concussione (artt. 317 e 323bis)

6.1 Nozione e interesse tutelato6.2 Elementi del reato: il soggetto attivo e l’abuso di ufficio6.3 Il costringimento6.4 La dazione o la promessa indebita per sé o per altri6.5 Il denaro o altra utilità6.6 Consumazione e tentativo6.7 Elemento soggettivo e circostanza ex art. 323bis6.8 Pene ed istituti processuali

7. La corruzione in generale7.1 Interesse tutelato7.2 Natura del reato7.3 Le diverse tipologie di corruzione

8. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318)8.1 Nozione: la nuova corruzione <<impropria>>8.2 Oggetto giuridico e soggetto attivo8.3 Elemento materiale: il mercimonio della funzione8.4 Segue: il <<compenso>> per l’atto corruttivo8.5 Consumazione, tentativo ed elemento soggettivo8.6 Pena ed istituti processuali

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9. Corruzione propria antecedente (artt. 319, 1° comma, 320, 321 e 323bis)9.1 Nozione9.2 Elemento materiale ed elemento soggettivo9.3 Circostanze aggravanti speciali ed attenuanti ex art. 323bis9.4 Pene ed istituti processuali

10. Corruzione propria susseguente (artt. 319, 320, 321 e 323bis)10.1 Nozione ed elementi del reato

11. Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter)11.1 Nozione11.2 Pena ed istituti processuali

12. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater)12.1 La concussione <<per induzione>>, dopo la legge anticorruzione12.2 Elementi strutturali oggettivi12.3 Consumazione, tentativo, elemento soggettivo e circostanze12.4 Pena ed istituti processuali

13. Istigazione alla corruzione impropria (art. 322, 1° comma e 323bis)14. Istigazione alla corruzione propria (artt. 322, 2° comma e 323bis)

14.1 Nozione14.2 Elementi del reato14.3 Pena ed istituti processuali

15. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ( cfr. art. 322bis)

16. L’abuso d’ufficio (art. 323)16.1 Nozione e bene giuridico tutelato16.2 Elementi del reato16.3 Consumazione e tentativo16.4 Elemento soggettivo16.5 Pena e istituti processuali

17. Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325)18. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326)

18.1 Nozione e scopo della norma18.2 Elemento materiale ed elemento soggettivo18.3 Pene ed istituti processuali

19. Abrogazione dell’art. 32720. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328)

20.1 Il rifiuto di atti qualificati (art. 328, 1° comma)20.2 L’omissione di atti non qualificati o qualificati ma che possono essere ritardati

(art. 328, 2° comma)20.3 Elemento soggettivo di entrambe le figure20.4 Pene ed istituti processuali

21. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329)

22. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331)23. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso

di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 334)23.1 Nozione e scopo della norma23.2 Il soggetto attivo del reato23.3 La condotta criminosa: in particolare la sottrazione

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23.4 Oggetto materiale della condotta ed elemento soggettivo

Sezione Terza - I delitti dei privati contro la P.A.

1. Profili generali2. La reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, dopo il cd. Pacchetto

sicurezza (art. 393bis)3. Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (artt. 336, 339)

3.1 Nozione e scopo della norma3.2 Elemento materiale ed elemento soggettivo

4. Resistenza ad un pubblico ufficiale (art. 337) 4.1 Nozione e scopo della norma4.2 Elemento soggettivo

5. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337bis)6. Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347)7. Abusivo esercizio di una professione (art. 348)

7.1 Nozione e scopo della norma7.2 Natura della norma7.3 Elemento materiale7.4 Elemento soggettivo

Capitolo 3 | I reati contro l’amministrazione della giustizia

1. Calunnia2. Autocalunnia3. False informazioni al pubblico ministero4. Falsa testimonianza5. Frode processuale, depistaggio6. Delitti di favoreggiamento

6.1 Favoreggiamento personale6.2 Favoreggiamento reale

Capitolo 4 | I delitti contro l’ordine pubblico

1. Premessa2. Delitti di Istigazione e apologia

2.1 Istigazione a delinquere2.2 Apologia di delitti2.3 Istigazione a disobbedire alle leggi2.4 Istigazione all'odio tra le classi sociali

3. Associazione per delinquere

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4. Associazione di tipo mafioso5. Scambio elettorale politico-mafioso

Capitolo 5 | I delitti contro la fede pubblica(fonte: I I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, relazione di Cino Augusto Cecchini ( dirigente polizia locale di Padova))

1. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 476 c.p.).

2. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) 3. Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Capitolo 6 | I delitti contro il patrimonio

1. Furto1.1 Furto di capi di bestiame1.2 Furto di armi, munizioni ed esplosivi1.3 Furto in abitazione e furto con strappo

2. Art. 316ter3. Appropriazione indebita4. Rapina

4.1 Rapina propria4.2 Rapina impropria

5. Truffa5.1 Truffa comune

5.1.1 Tipologia di reato5.1.2 Bene tutelato5.1.3 Condotta incriminata

5.2 Artifici o raggiri5.3 Induzione in errore 5.4 Atto dispositivo5.5 Danno (patrimoniale) e profitto ingiusto per sé o per altri

6. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche6.1 Ratio di tutela6.2 Profili sistematici 6.3 Condotta Incriminata 6.4 Oggetto6.5 Rapporto con le altre figure di reato

7. Frode informatica7.1 Bene Tutelato7.2 Condotta incriminata7.3 Elemento soggettivo7.4 Consumazione

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7.5 Circostanze aggravanti7.6 Rapporto con l’art. 615ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o

telematico8. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

8.1 Bene tutelato8.2 Soggetto attivo8.3 Condotta incriminata8.4 Differenza col riciclaggio (art. 648bis)8.5 Elemento soggettivo8.6 Circostanze

9. Usura9.1 Bene tutelato/Oggetto giuridico9.2 Condotta incriminata9.3 Elemento soggettivo9.4 Consumazione e tentativo9.5 Circostanze9.6 Sanzioni

10. Mediazione usuraria11. Ricettazione

11.1 Profilo storico-sistematico11.2 Bene tutelato e ratio.11.3 Soggetto attivo.11.4 Condotta incriminata. 11.5 Elemento psicologico.11.6 Momento di consumazione e tentativo.11.7 Circostanze.11.8 Rapporto con altri reati.

12. Riciclaggio 12.1 Bene tutelato.12.2 Soggetto attivo. 12.3 Condotta incriminata.12.4 Elemento soggettivo.12.5 Momento di consumazione e tentativo. 12.6 Circostanze.

13. Infedeltà patrimoniale e corruzione privata.13.1 Bene tutelato. 13.2 Soggetti attivi.13.3 Soggetto passivo.13.4 Fatto tipico. 13.5 Elemento soggettivo.13.6 Consumazione e tentativo.13.7 Rapporto con altri reati.

14. Art. 2635 cp: Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (c.d. corruzione privata)14.1 Bene tutelato. 14.2 Soggetti attivi. 14.3 Fatto tipico. 14.4 Elemento soggettivo. 14.5 Circostanze. 14.6 Questioni processuali.

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Capitolo 7 | La nuova depenalizzazione

1. La nuova depenalizzazione: illeciti civili e non solo amministrativi2. Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili

Capitolo 8 | I delitti contro la persona1

1. Omicidio.2. Percosse.3. Lesione Personale.4. Omicidio preterintenzionale.5. Rissa.6. Omicidio colposo.7. Omicidio stradale. 8. Lesioni personali colpose.9. Atti persecutori.

~Capitolo 1 | I delitti contro la personalità dello Stato

Sezione PrimaConsiderazioni generali

1. Inquadramento sistematico ed interesse tutelato

Il nostro codice, al titolo I del libro II, distingue tali delitti in cinque capi:Capo I Delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275).Capo II Delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293).Capo III Delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294).Capo IV Delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti o emblemi

(artt. 295-300).Capo V Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 301-313).

1 Tratto da : C. Coratella, Diritto penale, Delitti Contro la vita e l'incolumità personale, ILSOLE24ORE, 20169

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I delitti contro la personalità dello Stato sono i delitti che offendono un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.

Per personalità dello Stato si intende tutto quel complesso di interessi politici fondamentali di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità.

Il legislatore considera la personalità dello Stato sotto un duplice profilo: 1) Come personalità esterna, attinente ai rapporti internazionali 2) Come personalità interna, relativa ai rapporti con i cittadini.

Secondo Antolisei gli interessi interni e quelli internazionali spesso interferiscono tra di loro, di conseguenza non è facile una distinzione fra le due classi.

2. Nozioni di: << cittadino>>, <<militare>>, <<Stato in guerra>>, e <<segreto di Stato>>

Il cittadino è colui il quale ha la cittadinanza nello Stato italiano.Quanto ai militari si distinguono :

quelli in servizio quelli che prestano effettivo servizio alle armi i militari in congedo, i quali, non essendo in servizio alle armi, non hanno tuttavia

cessato di appartenere alle forze armate.

Per alcuni reati commessi da militari l’applicabilità delle disposizioni è subordinata all’esistenza di uno stato di guerra.

Per stato di guerra si intende non solo quello di effettiva belligeranza, ma anche il tempo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita (art. 310 c.p.).

Quanto al segreto di Stato sono coperti da segreto, gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

Sezione SecondaDelitti contro la personalità internazionale dello Stato

1. Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (art. 241)

L’art. 241 c.p. sanziona penalmente chiunque compie atti violenti diretti e idonei: A sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato

straniero; A menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato.

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Sono oggetto della tutela giuridica della norma:1) L’integrità (intesa come fisionomia territoriale)2) L’indipendenza (intesa come assenza di vincoli di soggezione ad altro Stato) e 3) L’unità dello Stato (intesa come unità ed indivisibilità dello Stato, quale

espressamente e solennemente proclamata dall’art. 5 della Costituzione).

Quanto alla condotta, trattandosi di fattispecie di attentato, viene punito qualunque atto (violento) diretto e concretamente idoneo a porre in pericolo uno dei beni tutelati dalla norma.

L’elemento soggettivo richiesto nell’agente è il dolo generico, essendo sufficiente a coscienza e volontà di porre in essere uno dei fatti incriminati dalla norma.

Trattandosi di una fattispecie tipizzata come reato di attentato, esso è a consumazione anticipata e, dunque, non è configurabile il tentativo, di per sé già idoneo a perfezionare il reato.

La pena è la reclusione non inferiore a dodici anni, aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercito di funzioni pubbliche. Si procede d’ufficio e la competenza spetta alla Corte d’Assise. L’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo è consentito.

2. Cittadino che porti le armi contro lo Stato italiano (art. 242)

L’art. 242 punisce il fatto del cittadino (o dell’ex cittadino) che porti le armi contro lo Stato o presti servizio militare nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano.È un reato di mera condotta a carattere permanente.Non è punibile chi trovandosi durante le ostilità nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.È sufficiente il dolo generico.La pena prevista è l‘ergastolo; la competenza è la Corte d’Assise e si procede d’ufficio; sono applicabili le misure cautelari personali; l’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito.

3. Intelligenze e relazioni illecite con gli stranieri (artt. 243-246)

L’art. 243 sanziona chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano ovvero commetta altri fatti diretti a tale scopo. Il bene giuridico specificamente tutelato è l’interesse al mantenimento della pace.Per intelligenza si intende intese o accordi di qualunque genere.Il reato è aggravato se sia seguita guerra o ostilità a seguito di tali intelligenze. Il dolo richiesto è specifico. Per il reato semplice la pena è della reclusione non inferiore a 10 anni; per quello aggravato la pena è l’ergastolo. La competenza è della Corte d’Assise; si procede d’ufficio.

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Possono applicarsi le misure cautelari personali; l’arresto in flagranza è obbligatorio e il fermo è consentito.

L’art. 244 punisce chiunque, senza l’approvazione del governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di guerra. Reato di pericolo. Il delitto è aggravato se la guerra avviene.

L’art. 245 punisce chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità o della dichiarazione di guerra.

L’art. 246 sanziona il fatto del cittadino che si lasci corrompere dallo straniero accettando danaro o altra utilità o la semplice promessa di danaro o utilità, per compiere atti contrari all’interesse nazionale.

4. Favoreggiamento del nemico (artt. 247-2509)

Il codice prevede quattro ipotesi di favoreggiamento

4.1 Favoreggiamento bellico (art 247)

Commette tale reato chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi.

Il delitto è aggravato se va a buon fine il favoreggiamento o il nocumento che l’autore si era prefisso; da ciò si deduce che il reato è di pericolo, pertanto per la sua consumazione è sufficiente tenere le intelligenze o compiere gli altri fatti previsti dalla norma.

Il dolo richiesto è specifico in quanto il fatto deve essere commesso al fine di favorire e operazioni militari del nemico o nuocere a quelle dello Stato italiano.La pena per l’ipotesi semplice è della reclusione non inferiore a dieci anni; per quella aggravata è dell’ergastolo. Possono applicarsi le misure cautelari personali; l’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito. Si procede d’ufficio se il reato è in danno allo Stato italiano; su autorizzazione del Ministero della Giustizia se è in danno di uno Stato estero (313, 2° comma).

4.2 Somministrazione al nemico di provvigioni (art. 248)

L’art. 248 punisce chi in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano.

4.3 Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249)

La fattispecie punisce chi, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relativi.

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Il dolo richiesto generico . Il reato si consuma con la partecipazione.La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

4.4 Commercio col nemico (art. 250)

Commette il delitto in esame il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato che in tempo di guerra, e fuori dei casi indicati nell’art. 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico.Il delitto si consuma quando l’atto di commercio è stato concluso, indipendentemente dalla consegna della cosa commerciata Il dolo generico.La pena è della reclusione da 2 a 10 anni e la multa pari al quintuplo della merce e, comunque, non inferiore a 1.032 euro.

5. Inadempienze e frodi nelle forniture in tempo di guerra (artt. 251 e 252)

Il codice prevede due distinte figure criminose.

5.1 Inadempimento e frodi nelle forniture in tempo di guerra (art. 251)

Consiste nel fatto di chiunque, in tempo di guerra, non adempie, in tutto o in parte, gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con una impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione.

5.2 Frode in fornitura in tempo di guerra (art. 252)

Risponde di tale delitto chiunque commette, in tempo di guerra, frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente.

6. Attività di sabotaggio o di manomissione di cose concernenti la sicurezza dello Stato

6.1 Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 253)

L’art. 253 punisce chiunque distrugge o rende inservibile, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi ed altre opere militari o adibite al servizio delle Forze Armate dello Stato.Il dolo richiesto è quello generico.Il delitto è aggravato:1º Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;2º Se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le

operazioni militari.

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La pena per l’ipotesi semplice è della reclusione non inferiore ad 8 anni; per l’ipotesi aggravata è dell’ergastolo.

6.2 Agevolazione colposa (art. 254)

Tale fattispecie sanziona colui il quale essendo in possesso o avendo la custodia o la vigilanza delle cose indicate nell’articolo precedente, per colpa rende possibile o anche agevola soltanto la commissione del delitto indicato nell’articolo precedente.

6.3 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato (art. 255)

L’art. 255 punisce chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato.

7. Attività di spionaggio a danno dello Stato

Queste fattispecie tutelano il segreto nei confronti di notizie che hanno particolare rilevanza per la sicurezza dello Stato.Caratteristiche comuni di questi reati sono:

Il poter esser commessi sia in tempo di pace che in tempo di guerra; Il poter essere soggetto attivo sia il cittadino, sia lo straniero, ovunque esso dimori.

7.1 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256)

L’art. 256 punisce chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete.Le notizie sono di due categorie:

– Notizie segrete (comunemente detti <<segreti di Stato>>): sono quelle che devono rimanere celate a tutti, tranne ai depositari delle stesse e ad una stretta cerchia di persone qualificate che hanno il dovere o la facoltà do conoscerle;

– Notizie riservate : quelle cioè che, pur a conoscenza di un numero determinato di individui, non possono essere divulgate per espresso divieto dell’autorità.

7.2 Spionaggio in senso stretto (artt. 257 e 258)

Il primo articolo (<<spionaggio politico o militare>>) riguarda il procacciamento a fine di spionaggio di segreti di Stato; il secondo (<<spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione>>) concerne il procacciamento, sempre a fine di spionaggio, di notizie riservate.

7.3 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio (art. 260)

La fattispecie sanziona chiunque si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato;

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oppure è colto all’interno o in prossimità di detti luoghi in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti previsti dagli articoli precedenti.Il delitto è aggravato se commesso in tempo di guerra.Il dolo previsto è generico.

7.4 Rivelazione di segreti di Stato (art. 261) e di notizie riservate (art. 262)

Commette il primo reato chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto ;commette il secondo chiunque rivela notizie delle quali l’autorità competente ha vietato la divulgazione Soggetto attivo può essere chiunque, cittadino o straniero.L’elemento materiale del reato consiste nel rendere note, mediante comunicazione o pubblicazione.

Utilizzazione di segreti si Stato (v. art. 263)

Infedeltà in affari di Stato (v. art. 264)

8. Il cd. disfattismo (artt. 265 e 267)

Sono previsti due reati che possono essere commessi soltanto in tempo di guerra.

8.1 Disfattismo politico (art. 265)

L’art. 265 sanziona chi, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose che possono destare pubblico allarme o deprimere lo spirito o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico o svolge, comunque, attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali.

8.2 Disfattismo economico (art. 267)

Figura speciale di aggiotaggio, l’art. 267 sanziona chi, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico.

9. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266)

L’art. 266 c.p. punisce chi istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio Stato, ovvero fa ai militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari.

L’istigazione può commettersi tanto in pubblico che in privato.Il delitto si consuma quando l’istigazione è percepita dal primo dei militari cui è rivolta; è irrilevante, ai fini della commissione del reato, che tale istigazione venga o meno accolta.Il tentativo è ammissibile.

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Per militari si intende coloro che, sia in servizio, sia in congedo illimitato. Facciano parte delle

10. Associazioni sovversive (art. 270)

Ai sensi dell’art. 270 c.p. è punito chiunque, nel territorio dello Stato:

– Promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato;

– Partecipa alle predette associazioni.

La fattispecie configura un reato di pericolo presunto. Il dolo richiesto è specifico.

11. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270bis)

11.1 Nozione e interesse tutelato

La dottrina tradizionale oggetto della tutela è duplice:1) da un lato, l’interesse relativo alla personalità dello Stato 2) dall’altro, l’ordine pubblico, leso per effetto del programma di violenza che deve

connotare il sodalizio.

11.2 Struttura oggettiva e soggettiva della fattispecie

Perché sussista associazione è sufficiente quel minimo di organizzazione, anche soltanto rudimentale, idonea ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira; è irrilevante, inoltre, il carattere duraturo o temporaneo, aperto o segreto dell’associazione stessa.

Il delitto si consuma nel momento in cui si promuove, si costituisce, si organizza etc., l’associazione o vi si aderisce.

Per Fiandaca e Musco <<il tentativo non sembra ammissibile perché ciò che potrebbe costituirlo è già sufficiente per la consumazione>>.

Il dolo richiesto è quello specifico,

11.3 Pena e istituti processuali

La pena prevista per chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia l’associazione è della reclusione da 7 a 15 anni; Per chi partecipa soltanto a tali associazioni è della reclusione da 5 a 10 anni.

12. Assistenza agli associati (art. 270ter)

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L’art. 270ter sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o d favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articolo 270 e 270bis.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di dare rifugio, fornire il vitto, ecc. ad una persona che si sa esser membro di una associazione per delinquere. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

13. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater)

13.1 Nozione ed interesse tutelato

Oggetto giuridico di tale fattispecie è la personalità dello Stato

13.2 Fondamento e struttura oggettiva della fattispecie

La norma sanziona penalmente, in via sussidiaria, l’arruolamento di una o più persone finalizzato al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

Quanto alla condotta circa la nozione di arruolamento rilevante, parte della dottrina ha rilevato che il legislatore, nel descriverne i caratteri, ha utilizzato il verbo <<arruolare>>, dal significato più ampio e generico rispetto al verbo <<reclutare>>, la qual cosa da ritenere che assuma rilievo qualunque condotta diretta a far proseliti per le finalità indicate dalla norma.

13.3 Momento consumativo ed elemento soggettivo

La fattispecie, costituisce reato di pericolo, si consuma nel momento in cui viene effettuato l’arruolamento, a prescindere dal successivo compimento dei programmati atti criminosi.Dolo specifico

13.4 Pena ed istituti processuali

La pena è la reclusione da 7 a 15 anni. Si procede d’ufficio e la competenza spetta alla Corte d’Assise. L’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo è consentito.

Sezione Terza - Delitti contro la personalità interna dello Stato

1. Delitti contro il Presidente della Repubblica

Essi sono: Attentato contro il Presidente della Repubblica. Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica.

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Offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica.

2. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280)

2.1 Nozione ed interesse tutelato

Commette tale delitto chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita o alla incolumità di una persona.Interesse tutelato è la personalità interna dello Stato.Se l’autore del fatto è uno straniero nei suoi confronti trova applicazione la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato prevista dall’art. 312 c.p.

2.2 Struttura oggettiva e finalità di terrorismo o di eversione

Il fatto deve essere commesso per finalità di terrorismo o di eversione. occorre in ogni caso che esso sia compiuto con l’impiego di una coazione fisica o morale su persone o su cose.

Tale fatto deve essere idoneo a cagionare la morte o la lesione.

2.3 Fattispecie circostanziale

Il delitto, è aggravato: Se è commesso in danno di persone che esercitano funzioni giudiziarie, o

penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni (3° comma).

Se dal fatto deriva la morte della persona (4° comma) ovvero lesione grave o gravissima (2° comma). Poiché l’attentato è un reato a consumazione anticipata, la morte della vittima, sia nel caso di attentato alla vita che in quello di attentato all’incolumità, è prevista come circostanza aggravante del reato stesso.

2.4 Pene ed istituti processuali

Il delitto di attentato alla vita è punito, nella ipotesi semplice, con la reclusione non inferiore a 20 anni.Se dal fatto deriva la morte della vittima si applica l’ergastolo.

3. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280bis)

3.1 Nozione ed interesse tutelato

Risponde di tale reato chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.Trattasi di delitto a carattere sussidiario.

Si configura solo ove il fatto non costituisca più grave reato.

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Interesse tutelato: personalità dello Stato, ma anche tutela del patrimonio dei privati cittadini, dell’incolumità pubblica, nonché dell’economia nazionale.

3.2 Struttura oggettiva, momento consumativo e configurabilità del tentativo

Compimento di qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui. Delitto di attentato.Difatti, la soglia penalmente rilevante, arretra al compimento di qualunque atto diretto a danneggiare, a prescindere dall’effettivo conseguimento dello scopo lesivo.

Delitto a consumazione anticipata tentativo non è configurabile.Come accennato in precedenza, il delitto è configurabile solo ove il fatto non costituisca più grave reato.

3.3 Elemento soggettivo

Dolo specifico occorre la cosciente e volontaria realizzazione della condotta deve affiancarsi la finalità di terrorismo.

3.4 Fattispecie circostante

Il delitto è aggravato, se:a) Se diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee

legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali:

b) Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale.

4. Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283)

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La fattispecie è stata modificata con l. 24 febbraio 2006, n.85, che ha fatto venire meno l'originario riferimento ai "mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale", quindi sostituito con l'inciso atti violenti e idonei.

Tale cambiamento si giustifica alla luce della considerazione che l'ordinamento democratico non deve vincolare i fini politici, ma è tenuto ad essere inflessibile sui mezzi utilizzati per conseguire tali obbiettivi.

5. Insurrezione armata (art. 284)

È punito sia colui che promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato, sia chi partecipa all’insurrezione, senza averla promossa.

Il delitto si consuma col compimento di atti idonei a promuovere l’insurrezione armata.Il tentativo non è configurabile.

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Il dolo richiesto è specifico occorrendo il fine di operare contro i poteri dello Stato.

6. Devastazione, saccheggio e strage (art. 285)

Risponde di tale delitto chiunque, al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in parte di esso.Anche questo è un delitto di attentato.

7. Altri delitti contro i poteri dello Stato (artt. 286-289)

7.1 Guerra civile (art. 286)

L’art. 286 punisce qualunque <<fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato>>. Pena ergastolo.

7.2 Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287)

Consiste nel fatto di chi usurpa un potere politico e persiste nell’esercitarlo indebitamente ovvero assume indebitamente un altro comando militare. Occorre l’autorizzazione del Ministro della Giustizia per procedere (art. 313).

7.3 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (art. 288)

Viene punito chi, nel territorio dello Stato e senza approvazione del governo, arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero.

7.4 Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289)

L’art. 289 sanziona penalmente, in via sussidiaria, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

Al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

Alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

Bene giuridico tutelato libero esercizio delle funzioni espletate dagli organi costituzionali dello Stato (Presidente della Repubblica, Governo, Assemblee legislative, Corte costituzionale) e dalle Assemblee regionali.

8. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis)

8.1 Nozione ed interesse tutelato

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Commette tale delitto chiunque sequestra una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Reato plurioffensivo : è finalizzato a tutelare:

libertà individuale, la sicurezza dello Stato e dell’ordinamento costituzionale da fatti rivolti alla loro

destabilizzazione.

8.2 Struttura oggettiva e soggettiva e rapporti con il sequestro di persona a scopo di estorsione

L’elemento oggettivo è identico a quello del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630).

Tuttavia, qui lo scopo avuto di mira dall’agente (o dagli agenti) è un fine di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Il fatto è commesso a fine di terrorismo quando l’agente o gli agenti hanno inteso, col privare della libertà personale la vittima, attuare il loro metodo di lotta politica fondato sul sistematico ricorso alla violenza.

Il fatto commesso a fine di eversione dell’ordine democratico quando l’agente o gli agenti, col privare della libertà la vittima, si prefiggono di attuare un piano che mira a sovvertire l’ordinamento democratico dello Stato.Fiandaca e Musco ha evidenziato che tale fattispecie ha una funzione meramente simbolica, censurando l’anticipazione della soglia della punibilità da essa realizzata, e la difficoltà, per il giudice, di accertare la sussistenza del fine terroristico in base a parametri oggettivi.

8.3 Pene ed istituti processuali

La pena per l’ipotesi base è della reclusione da 25 a 30 anni; Per l’ipotesi aggravata dalla morte non voluta della reclusione di 30 anni; Per l’ipotesi aggravata dall’omicidio del sequestrato dell’ergastolo.

9. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290)

La norma punisce chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l’Ordine giudiziario oppure le Forze Armate dello Stato e quelle della liberazione.

Vilipendere = disprezzare, tenere a vile, ricusare qualsiasi valor etico, sociale o politico delle istituzioni protette dalla norma.

10. Altre figure di vilipendio (artt. 291-292)

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10.1 Vilipendio alla nazione italiana (art. 291)

Commette tale delitto chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana.

Nazione Italiana è la comunità degli italiani, uniti dalla comunanza di storia, di lingua, di memoria, di costumi e di aspirazioni.

10.2 Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 292)

L’art. 292 c.p. sanziona penalmente: Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro

emblema dello Stato; Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora,

rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato.

11. Attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294)

L’art. 294 punisce chiunque, con violenza, minaccia od inganno, impedisce, in tutto o in parte, l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno ad esercitarlo in senso difforme alla sua volontà.

Per diritti politici si intendono i diritti, spettanti ai cittadini, di partecipare alla vita politica concorrendo all’organizzazione ed a funzionamento dello Stato (elettorato attivo e passivo, referendum etc.).

Il fatto materiale consiste nell’impedire, in tutto o in parte, l’esercizio di un diritto politico ovvero nel determinare il soggetto passivo ad esercitarlo in senso difforme alla sua volontà; sia l’impedimento che al determinazione debbono avvenire con violenza, minaccia o inganno.Il dolo richiesto è generico.

Per la consumazione occorre che il risultato sia realizzato.Tentativo ammissibile.

Sezione Quarta - Reati contro gli Stati esteri

1. Profili essenziali dei reati di cui agli artt. 295-299

Per la punibilità dei delitti in questione occorre che: Il fatto sia commesso nel territorio dello Stato; Esista reciprocità di tutela penale; Venga fatta richiesta al Ministero della Giustizia (eccetto per le ipotesi di cui all’art.

295 c.p.)

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1.1 Attentato contro i capi di stato esteri (art. 295)

Consiste nel fatto di chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, all’incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero.Il delitto è aggravato se dal fatto deriva la morte del capo di Stato estero.

1.2 Offesa alla libertà dei capi di stato esteri (art. 296)

Consiste nel fatto di chiunque nel territorio dello Stato, fuori dai casi di attentato di cui all’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero.La libertà di cui parla la norma è la libertà morale.

1.3 Abrogazione degli artt. 297 e 298

Gli artt. 297 (offesa all’onore dei Capi di Stato esteri) e 298 (offesa contro i rappresentanti di Stato esteri) sono stati abrogati dalla l. 205/99.

1.4 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (art. 299)

Risponde penalmente chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto dello Stato italiano.

La pena è l’ammenda da 100 a 1.000 euro. Competenza Tribunale monocratico, la procedibilità presuppone la richiesta del Ministro della Giustizia, arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.

Sezione Quinta - Attività preparatorie punibili

1. Generalità

Le attività preparatorie punibili possono dividersi in due gruppi: le istigazioni e gli accordi o intese per compiere reati contro la personalità dello Stato.

2. Istigazione a commetter delitti contro la personalità dello Stato (art. 302), abrogazione dell’art. 303

In deroga a quanto sancito dall’art. 115 c.p. (secondo il quale l’istigazione non accolta non è punibile):

l’art. 302 punisce chi istiga taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo ..

L’istigazione è un’azione diretta a far sorgere o rafforzare in altri un proposito criminoso;

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La condotta, riguardata ex ante deve essere idonea a determinare il soggetto a commettere uno dei delitti indicati dalla norma;

Se l’istigazione è accolta l’istigatore non risponderà del reato in questione bensì di concorso nel reato oggetto dell’istigazione.

3. Intese per commettere delitti contro la personalità dello Stato

3.1 Cospirazione politica mediante accordo (art. 304)

Il reato si realizza quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302 e il delitto non è commesso.

3.2 Cospirazione politica mediante associazione (art. 305)

Tale reato si configura quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302.

Per i promotori ed organizzatori la pena è aggravata; Per tutti i componenti il reato è aggravato se l’associazione tende a commettere due o più delitti anzidetti.

Sul punto è stato precisato in dottrina e giurisprudenza che: Il numero dei cospiratori è di 3; Basta, per la sussistenza del reato, un apparato organizzativo anche rudimentale,

purché a carattere stabile; Scopo dell’organizzazione deve essere quello di promuovere una insurrezione

armata contro i poteri dello Stato; Non è necessario, per la sussistenza del reato, che tale scopo sia in concreto per

commettere il delitto avuto di mira dagli associati

4. Segue: La banda armata (art. 306)

Il codice distingue tra formazione e partecipazione alla banda armata.

Il primo comma dell’art. 306 punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano una banda armata, con il dolo – specifico – di commettere uno dei delitti previsti dall’art. 302;

Il secondo comma invece prevede, come autonoma e distinta fattispecie, la partecipazione dalla banda.Oggetto giuridico è la personalità dello Stato, in relazione al pericolo della formazione di bande armate finalizzate alla commissione dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato.

La banda è un gruppo organizzato di più persone che, con attività e volontà oggettivamente e soggettivamente distinte, tendono al perseguimento di un fine comune.

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5. L’assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307)

La norma punisce chiunque dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda.Per taluni cenni sulla struttura oggettiva della fattispecie e sulle innovazioni disciplinati

6. Casi di non punibilità

Per quanto riguarda i reati di cospirazione (artt. 304, 305, 307), non sono punibili coloro che, prima della commissione del delitto:

Disciolgono o determinano lo scioglimento dell’associazione; Se non sono fra promotori o capi, recedono dall’accordo; Impediscono l’esecuzione del delitto.

Per quanto riguarda la banda armata (artt. 306-307) non sono punibili coloro che, prima del delitto, prima della ingiunzione allo scioglimento o, immediatamente dopo tale ingiunzione:

Disciolgono o determinano lo scioglimento della banda; Non essendo promotori o capi si ritirano dalla banda oppure si arrendono senza

opporre resistenza o consegnando o abbandonando le armi.

Non sono comunque punibili coloro che impediscono l’esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

Capitolo 2 | I delitti contro la Pubblica Amministrazione

Sezione Prima - Concetti generali e disposizioni comuni

1. Generalità sui reati contro la P.A.

Il titolo II del libro II del codice penale è dedicato all’esame dei delitti contro la pubblica amministrazione. Il titolo in esame è diviso in tre capi:

Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314- 335bis)

Capo II Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (artt. 336-356).Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 357-360).

2. Nozione di <<pubblico ufficiale>>

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Ex art. 357 c.p. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Dalla definizione legislativa si deduce che l’elemento che caratterizza il pubblico ufficiale è l’esercizio di una funzione pubblica.

3. La duplice configurazione del requisito dell’abuso di ufficio nel codice penale

Il requisito dell’<<abuso di ufficio>> ha assunto, nel codice del 1930, una duplice configurazione, essendo stato riferito o alla soggettività dell’ufficio (abuso della qualità) o alla oggettività di esso (abuso dei poteri).

4. Il concetto di <<persona incaricata di un pubblico servizio>>

4.1 La nozione legislativa (art. 358)

Ex art. 358 Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

4.2 La posizione della dottrina e della giurisprudenza

Diverse opinioni in dottrina e in giurisprudenza:

DOTTRINA: Per Manzini pubblico servizio è l’attività non autoritaria connessa o accessoria

ad una pubblica funzione, come pure l’attività monopolistica della P.A., diretta a fini sociali, che non sono caratteristicamente essenziali dello Stato, esercitate immediatamente o a mezzo di concessionari privati per cui <<incaricato di un pubblico servizio>> è chi esercita una tale attività.

Secondo Antolisei e Pannain la categoria degli incaricati di un pubblico servizio ha carattere residuale e comprende coloro che non sono né pubblici ufficiali né esercenti un servizio di pubblica necessità.

GIURISPRUDENZA: Il pubblico servizio è un’attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al

contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della

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pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà (Cass. Sez. Un. 11-7-1992, n. 7958).

5. Il concetto di <<persona esercente un servizio di pubblica necessità>>

Per l’art. 359: <<agli effetti della legge penale, sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità:

I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione>>.

6. Pubblico ufficiale e persona incaricata di un pubblico servizio

Sono assimilati ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio:

I membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

I funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

Le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

I membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

Coloro che, nell’abito di altri Stati membri dell’Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Il novero dei soggetti equiparati ai pubblici ufficiali, agli effetti anzidetto, è stato esteso:- Ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte

penale internazionale

7. Rapporti tra qualifica e fatto

La semplice qualifica, nell’agente o nella vittima, di pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità non basta perché un determinato fatto possa considerarsi rientrante tra le fattispecie criminose previste nel titolo secondo; spesso, infatti, occorre un particolare rapporto tra la qualifica e il fatto, rapporto che può essere di:

a) Contestualitàb) Finalitàc) Causalità, nel senso che il fatto deve verificarsi <<a causa>> dell’esercizio della

funzione o servizio.

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Sezione Seconda - I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

1. Peculato (artt. 314 e 324bis)

1.1 Nozione e bene – interesse tutelato

Commette il delitto di peculato il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Oggetto della tutela penale: tutela del regolare funzionamento e del prestigio degli enti pubblici impedire danni patrimoniali alla P.A.

Secondo recentissima giurisprudenza non sussiste il delitto di peculato in assenza di intrinseco rilievo economico dell’oggetto dell’appropriazione e di concreta incidenza di quest’ultima sulla funzionalità dell’ufficio o del servizio ( Cass. 18-10-2013, n. 42836).

1.2 Soggetto attivo ed oggetto materiale

Soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, non anche l’esercente un servizio di pubblica necessità.

Oggetto materiale del delitto è il denaro o altra cosa mobile.

La nuova formulazione dell’art. 314 c.p. non prescrive più che il denaro o la cosa mobile, oggetto del delitto, debba appartenere alla P.A., ma esige solo che essa si trovi nel possesso o nella disponibilità del soggetto attivo. Conseguenza è l’abrogazione del delitto di malversazione, già previsto dall’art. 315

1.3 Il possesso del P.U. o dell’incaricato di pubblico servizio

Di tale denaro o di tale cosa mobile il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio deve avere il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.

1.4 La condotta <<appropriativa>>

Il fatto materiale consiste nell’appropriarsi il denaro o la cosa mobile posseduti per ragione dell’ufficio o del servizio.

Appropriarsi significa comportarsi nei confronti della cosa <<uti dominus>>, esercitando su di essa atti di dominio incompatibili con il titolo che ne giustifica il possesso, come ad esempio alienarla, distruggerla, ritenerla per sé senza restituirla, usarla in modo che si consumi etc.

1.5 L’abrogazione del cd. peculato per distrazione

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Il legislatore del ’90 anche se ha abolito la fattispecie del peculato per distrazione ha fatto in modo che tale ipotesi delittuosa confluisse nella disciplina dell’abuso di ufficio di cui all’art. 323 c.p. .

1.6 Il peculato d’uso (art. 314, 2° comma)

Si ha quando l’agente si è appropriato della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisca immediatamente.

La giurisprudenza ha precisato che il peculato d’uso costituisce un reato autonomo, non un’attenuante del peculato.

L’espressione <<uso momentaneo>> non va intesa come sinonimo di uso istantaneo, bensì , cioè protratto per un tempo limitato, così da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale, tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione .

1.7 Peculato e consenso dell’avente diritto

Discusso è il problema se il peculato possa essere scriminato dal consenso dell’avente diritto.In dottrina prevale in genere la tesi negativa.

La giurisprudenza si è talvolta pronunciata nel senso dell’ammissibilità del consenso come scriminante del delitto di peculato;

1.8 Consumazione e tentativo

Il delitto si consuma quando il soggetto inizia a comportarsi nei confronti della cosa uti dominus. Non è richiesto anche il verificarsi di un danno per la P.A.È ammissibile il tentativo.

1.9 Elemento soggettivo

Il dolo generico nel peculato.Nel peculato d’uso dolo specifico (allo scopo di farne uso momentaneo).

1.10 Circostanze

Non sono ipotizzabili per il delitto di peculato le aggravanti di cui ai nn. 9 e 11 dell’art. 61.

Si configura invece l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 61 (danno patrimoniale di rilevante gravità).

Il reato è attenuato se il fatto è di particolare tenuità (art. 323bis).

1.11 Pena ed istituti processuali

Per la pena bisogna distinguere:

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Peculato: reclusione da 4 a 10 anni ; Peculato d’uso: reclusione da 6 mesi a 3 anni: non sono consentite misure cautelari,

fermo e arresto.

Il reato è attenuato se di particolare tenuità (323bis).

2. L’abrogazione dell’art. 315 (malversazione a danno di privati) e le sue conseguenze

La maggioranza delle ipotesi prima previste dall’art. 315, e cioè quelle di malversazione per appropriazione, sono trasmigrate sotto la più ampia previsione dell’art. 314. Le ipotesi di malversazione per distrazione, invece, rientrano, per lo più, nella figura dell’abuso di ufficio.

3. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (artt. 316 e 323bis)

3.1 Nozione e scopo della norma

È punito il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità.

Reato plurioffensivo

3.2 Elemento materiale ed elemento soggettivo

Il delitto in esame è in sostanza una forma attenuata di peculato.

Presupposto del reato è l’errore sul dovuto (sull’an o sul quantum) da parte di colui che effettua il pagamento al P.U. o all’incaricato del pubblico servizio;

Tale errore non deve essere provocato dolosamente dal funzionario, altrimenti ricorre il reato di concussione.

Il dolo previsto è generico.

4. Malversazione a danno dello Stato (artt. 316bis e 323bis)

Commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A., distragga dalle finalità cui erano destinate somme di danaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee destinate a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Reato comune, in quanto può commetterlo <<chiunque>>.

Il bene-interesse tutelato dalla norma buon andamento dell’ente erogatore.

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La condotta è costituita dalla <<distrazione>>, cioè dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello cui era finalizzato.

Il reato è attenuato se il fatto è di speciale tenuità (art. 323bis).

5. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter)

Reato comune, in quanto può commetterlo <<chiunque>>.

La condotta commissiva può consistere nell’utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;

quella omissiva consiste nell’omettere informazioni dovute che sono quelle che, ai sensi delle norme procedimentali riguardanti il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all’autorità procedente.

Il dolo richiesto è specifico.

Il delitto si consuma col conseguimento indebito del beneficio (contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione) sempreché lo stesso superi 3.999 euro e 96 centesimi. Il tentativo è configurabile.

Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi il fatto costituisce soltanto illecito amministrativo e non reato.

6. Concussione (artt. 317 e 323bis)

6.1 Nozione e interesse tutelato

Ai sensi dell’art. 317 del codice penale risponde penalmente il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

L’interesse tutelato : imparzialità, buon andamento della P.A., tutela del privato contro le sopraffazioni e i danni subiti a causa degli abusi dei pubblici funzionari;

6.2 Elementi del reato: il soggetto attivo e l’abuso di ufficio

Soggetto attivo solo un pubblico ufficiale;

soggetti passivi del reato sono, contemporaneamente, la P.A. e la persona che subisce il danno derivante dall’abuso.

Il delitto di concussione richiede:un abuso dell’ufficio che può estrinsecarsi come abuso della qualità o come abuso dei poteri;

Presupposto dell’abuso è la legittimità della qualifica. (solo il p.u.)

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Si ha abuso della qualità quando il soggetto si avvale della sua qualità per costringer altri a dare o promettere, indipendentemente dalla correlazione con atti del proprio ufficio.

L’abuso dei poteri, presuppone la capacità di esercitarli legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della competenza, e consiste nell’esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per cui la legge gliel’ha conferita.

6.3 Il costringimento

La costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di <<metus>>, derivante dall’esercizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest’ultimo.

La costrizione, derivata dalla posizione soggettiva del P.U., deve porre il soggetto privato in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di danaro o altra utilità.

6.4 La dazione o la promessa indebita per sé o per altri

Dazione è l’effettiva consegna della cosa in modo definitivo;

Promessa è l’impiego ad eseguire una futura prestazione, comunque assunta (sono irrilevanti le forme ed i modi dell’impegno, poiché, si ricordi, il relativo patto, essendo un negozio illecito, è nullo).

Indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, per legge o per consuetudine, all’agente in quanto tale;

6.5 Il denaro o altra utilità

Oggetto della dazione o promessa deve essere il denaro o altra utilità.

6.6 Consumazione e tentativo

In relazione al momento consumativo il reato di concussione si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione del pubblico ufficiale.

Tentativo ammissibile .

6.7 Elemento soggettivo e circostanza ex art. 323bis

Il dolo previsto è generico.

L’errore sul carattere indebito della dazione o promessa esclude il dolo. Il delitto è attenuante se il fatto è di particolare tenuità (art. 323bis).

6.8 Pene ed istituti processuali

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La pena reclusione da 6 a 12 anni + interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se per effetto di attenuanti, è stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre

anni, l’interdizione è temporanea (art. 317bis).

7. La corruzione in generale

Corruzione un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

7.1 Interesse tutelato

Interesse della P.A. all’imparzialità, correttezza e probità dei propri funzionari ed, in particolare, l’interesse a che gli atti d’ufficio non siano oggetto di compravendita privata.

7.2 Natura del reato

Reato plurisoggettivo o meglio reato a concorso necessario: del reato di corruzione rispondono tanto il corrotto che il corruttore (art. 321).

7.3 Le diverse tipologie di corruzione

Distinzioni: Corruzione passiva : è l’agente pubblico che riceve la dazione o accetta la promessa Corruzione attiva : è il privato che dà o promette Corruzione propria : il mercimonio riguarda un atto contrario ai doveri d’ufficio

(forma più grave) Corruzione impropria : il mercimonio ha per oggetto un atto conforme ai doveri

d’ufficio (forma meno grave) Corruzione antecedente : il corrispettivo è pattuito prima del compimento dell’atto (più

grave, anche se il legislatore del ‘90 ha unificato la corruzione propria antecedente e susseguente

Corruzione susseguente : il corrispettivo concerne un atto già compiuto (reato ostativo)

8. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318)

8.1 Nozione: la nuova corruzione <<impropria>>

Ex art. 318 c.p., risponde penalmente il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La L. 190/2012, ha sostituito il previgente art. 318 sanzionante la cd. corruzione impropria.

Ha soppresso la corruzione susseguente.

8.2 Oggetto giuridico e soggetto attivo

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L’oggetto giuridico interesse della P.A. all’imparzialità, correttezza e probità dei propri funzionari ed in particolare che la funzione pubblica esercitata non siano oggetto di mercimonio.

Soggetto attivo la corruzione costituisce un reato necessariamente plurisoggettivo, in quanto, ai sensi dell’art. 321 c.p., di tale delitto rispondono tanto il corrotto, quanto il corruttore (privato cittadino).

8.3 Elemento materiale: il mercimonio della funzione

Condotta oggetto dell’accordo criminoso è l’esercizio della funzione o del potere nel senso voluto dal corruttore, funzione che diviene, dunque, oggetto di mercimonio .

8.4 Segue: il <<compenso>> per l’atto corruttivo

La Cassazione ha affermato che il nuovo testo dell’art. 318 cod. pen., così come integralmente riscritto dalla c.d. legge anticorruzione, ha esteso l’area di punibilità, configurando una fattispecie di onnicomprensiva monetizzazione del <<munus>> pubblico, sganciata da una logica di formale sinallagma (Cass. 3-5-2013, n. 19189).

Concetto di <<altra utilità>> è da intendersi per la giurisprudenza qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente.

8.5 Consumazione, tentativo ed elemento soggettivo

Consumazione il delitto di corruzione viene commesso con due essenziali attività: 1) l’accettazione della promessa ed 2) il ricevimento dell’utilità

Elemento soggettivo dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere il compenso e del funzionario di accettarlo, per le finalità indicate, con la consapevolezza che tale compenso non è dovuto, ma funzionale all’esercito della funzione nel senso voluto dal corruttore.

8.6 Pena ed istituti processuali

La pena è la reclusione da 1 a 5 anni.

Ante riforma 2012, si distingueva, sul piano sanzionatorio, fra corruzione impropria antecedente (comma 1) sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e corruzione impropria susseguente (comma 2), sanzionata con la reclusione fino a 1 anno.

9. Corruzione propria antecedente (artt. 319, 1° comma, 320, 321 e 323bis)

9.1 Nozione

Rispondono di corruzione propria antecedente, in concorso necessario tra loro, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve,

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per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, nonché colui che dà o promette il danaro o l’altra utilità al P.U. o all’incaricato di pubblico servizio per uno dei fini suddetti.

9.2 Elemento materiale ed elemento soggettivo

Soggetti attivi corruttore e il P.U. o l’incaricato di un pubblico servizio che si lascia corrompere.

Dolo specifico in quanto gli agenti devono compiere il fatto per il fine indicato nella norma.

9.3 Circostanze aggravanti speciali ed attenuanti ex art. 323bis

Il delitto è aggravato se dal fatto deriva il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze ecc..

Tali aggravanti riguardano soltanto il delitto commesso dal pubblico ufficiale e non anche quello commesso dall’incaricato di un pubblico servizio (art. 320, 2° comma).

Il reato è attenuato se il fatto è di particolare tenuità (art. 323bis).

Tentativo non configurabile.

9.4 Pene ed istituti processuali

Pena la reclusione da 4 a 8 anni (prima della riforma del 2012 era da 2 a 5 anni).

Se ricorrono le aggravanti previste dal 319bis le pene suddette sono aumentate fino ad un terzo.

10. Corruzione propria susseguente (artt. 319, 320, 321 e 323bis)

10.1 Nozione ed elementi del reato

Commettono tale reato, in concorso necessario tra loro, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, nonché colui che ha dato il denaro o l’utilità al P.U. o all’incaricato del pubblico servizio che ha agito contro i doveri del suo ufficio o ha ritardato od omesso un atto d’ufficio.

a) Non è sufficiente la promessa, ma occorre la dazione;b) L’accordo deve riguardare un’omissione o un ritardo di atti di ufficio o l’emanazione di

un atto illegittimo già compiuto.

Dolo generico non è richiesto alcun fine.

Il reato è attenuato se il fatto è di particolate tenuità (art. 323bis).

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11. Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter)

11.1 Nozione

Ricorre tale reato quando i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

11.2 Pena ed istituti processuali

La pena, per l’ipotesi base, è la reclusione da 4 a 10 anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni;

Se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

12. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater)

12.1 La concussione <<per induzione>>, dopo la legge anticorruzione

Risponde penalmente il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Ad essere tutelato è il regolare funzionamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

12.2 Elementi strutturali oggettivi

Soggetto attivo P.U. e incaricato di p. servizio.

Le condotte sanzionate abuso della qualità o abuso di poteri, finalizzati a convincere mediante attività dialettica (cd. induzione) la vittima a dare o promettere senza alcun titolo (indebitamente) denaro o altra utilità.

12.3 Consumazione, tentativo, elemento soggettivo e circostanze

Il delitto si consuma con la dazione o la promessa (l’eventuale dazione successiva alla promessa sposta in avanti il momento consumativo). Il tentativo è configurabile (es. promessa con riserva mentale di non adempiere).

Dolo generico consistente nella cosciente e volontaria realizzazione della condotta, con la consapevolezza del carattere indebito della dazione o promessa.

Il delitto è attenuato se il fatto sia di particolare tenuità (art. 323bis).

12.4 Pena ed istituti processuali

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La pena è la reclusione da 3 a 8 anni per colui che induce, mentre è la reclusione fino a 3 anni per chi è indotto.

Le pene sono ridotte fino ad un terzo in presenza di fatti di particolare tenuità, ex art. 323bis c.p.).

13. Istigazione alla corruzione impropria (art. 322, 1° comma e 323bis)

Commette tale delitto chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Scopo della norma proteggere il retto funzionamento ed il prestigio della P.A.

Elemento psicologico dolo specifico dato che la norma richiede che l’agente agisca di volta in volta per un fine individuato.Il reato è attenuato se il fatto è di particolare tenuità (art. 323bis).

14. Istigazione alla corruzione propria (artt. 322, 2° comma e 323bis)

14.1 Nozione

Commette tale delitto chiunque offre o promette danaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo ad omettere o a ritardare un atto dell’ufficio o del servizio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

14.2 Elementi del reato

Valgono le considerazioni relative all’istigazione alla corruzione impropria.Anche qui è prevista l’attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 323bis).

14.3 Pena ed istituti processuali

La pena è quella stabilita nell’art. 319 c.p. (la reclusione da quattro a otto anni), ridotta di un terzo.

15. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ( cfr. art. 322bis)

16. L’abuso d’ufficio (art. 323)

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16.1 Nozione e bene giuridico tutelato

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui i vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

16.2 Elementi del reato

Soggetto attivo è sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di un pubblico servizio.

Il reato infatti deve realizzarsi nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Per aversi abuso occorre soggetto abusi della funzione o del servizio.

Per aversi punibilità l’abuso deve estrinsecarsi nella violazione di norme di legge o di regolamento o dell’obbligo giuridico di astenersi .

Ingiusto è quel danno o quel vantaggio che senza l’abuso, e quindi rispettando le norme concretamente violate dall’agente, non si sarebbe realizzato.

16.3 Consumazione e tentativo

Il delitto si consuma con il verificarsi del vantaggio o del danno che costituiscono difatti l’evento del reato.

Tra la violazione di legge o di regolamento, posta in essere dall’agente, e l’evento deve sussistere un nesso di derivazione causale o concausale:

il delitto di abuso di ufficio va, dunque, considerato come <<reato causalmente orientato>>.

16.4 Elemento soggettivo

Dolo generico.Il reato è aggravato nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

In giurisprudenza si afferma che tale aggravante abbia carattere di specialità rispetto a quella comune, di analogo contenuto, per cui deve escludersi che quest’ultima possa concorrere con l’altra.

Ai sensi dell’art. 323bis il reato è attenuato se i fatti sono di speciale tenuità.

16.5 Pena e istituti processuali

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La pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

17. Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325)

Risponde di tale delitto il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosce per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete.

Il bene interesse tutelato: imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;

18. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326)

18.1 Nozione e scopo della norma

L’art. 326 prevede tre distinte figure di reato: Commette il primo reato il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un

pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza (art. 326, 1° comma);

Commette il secondo il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che per colpa agevola la conoscenza dei segreti suddetti (art. 326, 2° comma);

Commette il terzo reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete.

18.2 Elemento materiale ed elemento soggettivo

Oggetto materiale del delitto di rivelazione di segreti d’ufficio sono : solo le notizie d’ufficio coperte da segreto

Elemento materiale del delitto doloso consiste nel portare a conoscenza di persona non autorizzata a riceverla la notizia d’ufficio destinata a restare segreta ovvero nel tenere un comportamento, positivo o negativo, che comunque faciliti a non autorizzato la cognizione della notizia.

Si tratta di un reato di pericolo effettivo, non presunto

elemento soggettivo dolo generico nell’ipotesi di cui al 1° comma specifico nell’ipotesi contemplata al 3° comma.

18.3 Pene ed istituti processuali

Per l’ipotesi dolosa la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni, mentre per quella colposa della reclusione fino ad un anno.

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Se il profitto è di natura non patrimoniale ovvero se lo scopo è di cagionare ad altri un danno ingiusto si applica la pena della reclusione fino a 2 anni

19. Abrogazione dell’art. 327

L’art. 327 (eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità) è stato abrogato dall’art. 18, 1° comma, della L. 25 giugno 1999, n. 205.

20. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328)

20.1 Il rifiuto di atti qualificati (art. 328, 1° comma)

È punito il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

Formalmente rifiuto è il diniego di compiere un atto dovuto ed espressamente richiesto.

Oltre che manifestato, in modo espresso tacito, il rifiuto deve anche essere <<indebito>>.

È <<indebito>> il rifiuto che non trova giustificazione nella legge o in una disposizione ella pubblica autorità.

Il rifiuto di atti d’ufficio è un reato di pericolo.

Dolo generico

20.2 L’omissione di atti non qualificati o qualificati ma che possono essere ritardati (art. 328, 2° comma)

Commette tale delitto il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, fuori dai casi previsti dal primo comma, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Questa figura riguarda gli <<atti non qualificati>> e gli <<atti qualificati>> che possono essere ritardati.

La condotta punita è, in questo caso, l’omissione, e cioè il mancato compimento dell’atto dovuto.

Viene considerato reato il <<non compiere l’atto e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo>>.

Per sottrarsi alla responsabilità penale esporre le ragioni del ritardo.

20.3 Elemento soggettivo di entrambe le figure

Dolo generico cioè la coscienza e volontà di omettere, ritardare o rifiutare l’atto che il P.U. sapeva di dover compiere.

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Nessuna rilevanza hanno i motivi che hanno spinto l’agente.

20.4 Pene ed istituti processuali

La pena è nella prima ipotesi da 6 mesi a 2 anni; nella seconda ipotesi della reclusione fino ad 1 anno o della multa fino a 1.032 euro. La condanna importa interdizione temporanea dai pubblici uffici.

21. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329)

Risponde di tale delitto il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’autorità competente nelle forme stabilite dalla legge.

22. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331)

È punito chi, esercitando imprese di servizio pubblico o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Soggetto attivo esercente imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità.si tratta di un’ipotesi di reato proprio, potendo essere realizzato soltanto da un imprenditore per cui ove il soggetto attivo non sia tale si configura il diverso reato di cui all’art. 340 c.p. (Cass. 13-6-1996, n. 5994).

Interrompere il servizio significa romperne la continuità, in modo che non si svolga più regolarmente.

Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l’attività.

Il dolo previsto è generico ed implica la coscienza e volontà sia dell’interruzione o sospensione che del turbamento della regolarità del servizio.

23. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 334)

23.1 Nozione e scopo della norma

I tre commi dell’art. 334, prevedono tre distinte ipotesi delittuose:1ª Commette la prima chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o determina

una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa;

2ª Commette la seconda il proprietario della cosa che ne sia stato nominato anche custode e la sottragga, sopprima, distrugge etc.;

3ª Commette la terza il proprietario della cosa sottoposta al sequestro di cui si è detto e non affidata alla sua custodia che la sottrae, sopprime etc.

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Interesse tutelato dalla norma è il buon andamento della Pubblica Amministrazione:

23.2 Il soggetto attivo del reato

Le tre figure criminose pertanto si differenziano per il soggetto attivo che è:1º Nel primo reato, il custode non proprietario;2º Nel secondo il proprietario-custode;3º Nel terzo il proprietario non custode.Per l’acquisto della qualità di <<custode>> occorrono:

La capacità di acquistare tale qualità; La nomina o un qualsiasi altro atto equivalente.

Chi riceve la cosa in custodia privata dal custode incaricato dall’autorità non può commettere il reato. Si ritiene inoltre che il reato sia escluso anche in caso di nullità o inesistenza dell’incarico al custode.Se il reato è commesso in concorso tra il proprietario ed il custode, entrambi risponderanno della figura delittuosa più grave prevista dal primo comma, salva la facoltà per il giudice di diminuire la pena per il proprietario.

23.3 La condotta criminosa: in particolare la sottrazione

La condotta criminosa consiste nel sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o deteriorare.

23.4 Oggetto materiale della condotta ed elemento soggettivo

Oggetto materiale dell’azione criminosa deve essere una <<cosa>> sottoposta a sequestro penale o amministrativo.Il reato è escluso se l’atto di sequestro è inesistente.

La condotta criminosa può consistere:a) Nel cagionare, per colpa, la distruzione o la dispersione della cosa;b) Nell’agevolare, per colpa, la soppressione o la sottrazione.

Il fatto può esser commesso sia con una azione che con una omissione.

Sezione Terza - I delitti dei privati contro la P.A.

1. Profili generali

L’offesa agli interessi della P.A. non proviene dall’interno dell’amministrazione stessa ma dall’esterno.

2. La reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, dopo il cd. Pacchetto sicurezza (art. 393bis)

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Ai sensi dell’art. 393bis c.p., neointrodotto dalla L. 15-7-2009, n. 94 (cd. Pacchetto sicurezza), <<Non si applicano le disposizioni degli articolo 336, 337, 338, 339, 341bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni>>.

3. Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (artt. 336, 339)

3.1 Nozione e scopo della norma

L’art. 336 prevede due distinte ipotesi delittuose : Commette la prima chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o

ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contraria ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio (1° comma);

Commette la seconda chiunque usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di lui (2° comma).

RATIO DELL’INCRIMINAZIONE la necessità di proteggere la libera formazione della volontà dello Stato e degli altri enti pubblici, evitando che questa sia menomata da pressioni violente o minacciose esercitate da estranei sui pubblici funzionari.

3.2 Elemento materiale ed elemento soggettivo

La condotta consiste nell’usare violenza o minaccia su un P.U. o su un incaricato di un pubblico servizio.

Violenza è l’impiego di energia fisica, sulla persona e sulle cose, per vincere un ostacolo reale o supposto.

Minaccia è la prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante;

perché sussista la minaccia basta l’uso di una qualsiasi coazione, anche morale, o anche una minaccia indiretta.

Sia la violenza che la minaccia deve essere finalizzata contro un’azione futura del P.U. Ne deriva che non è necessario che il P.U. si trovi nell’esercizio delle sue funzioni

nel momento in cui il fatto è commesso.

Il reato si consuma con l’uso della violenza o minaccia; non è richiesto che l’agente raggiunga lo scopo prefissosi.

Dolo specifico.

4. Resistenza ad un pubblico ufficiale (art. 337)

4.1 Nozione e scopo della norma

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È punito chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.

La norma tutela la libertà d’azione del pubblico ufficiale.

4.2 Elemento soggettivo

Il dolo è specifico e si concreta nel fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto,

5. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337bis)

A norma dell’art. 337bis è punito chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia, nonché chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da consentire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia.

Elemento soggettivo dolo generico

6. Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347)

Si distinguono due ipotesi delittuose: Commette la prima chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni

inerenti ad un pubblico impiego (1° comma); Commette la seconda il pubblico ufficiale o impiegato, il quale avendo ricevuto

partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni continua ad esercitarle (2° comma).

Scopo della norma è quello di assicurare il buon andamento della P.A., tutelando che sia riservato agli organi competenti della Pubblica Amministrazione il potere esclusivo di disporre della titolarità dell’esercizio delle pubbliche funzioni e dei pubblici servizi.

Elemento soggettivoIn entrambe le ipotesi il dolo è generico e si concreta nella coscienza e volontà di esercitare arbitrariamente le funzioni e le attribuzioni; è necessaria, comunque, la consapevolezza nell’agente dell’arbitrarietà del proprio comportamento.

L’errore sulla natura esecutoria dell’atto amministrativo, nella seconda ipotesi, esclude il dolo.

7. Abusivo esercizio di una professione (art. 348)

7.1 Nozione e scopo della norma

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È punito chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Scopo della norma è la tutela dell’interesse pubblico concernente il normale funzionamento della P.A., che esige che determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso di una speciale abilitazione amministrativa, al fine di garantire ai cittadini i requisiti di idoneità e di capacità in colui che l’esercita.

7.2 Natura della norma

La disposizione dell’art. 348 ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l’esistenza di norme giuridiche speciali che vietino l’esercizio di determinate professioni senza una speciale abilitazione dello Stato;

7.3 Elemento materiale

La condotta consiste nell’esercitare la professione abusivamente, e cioè senza aver ottenuto la speciale abilitazione.

7.4 Elemento soggettivo

Il dolo previsto è generico, e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere l’atto di esercizio della professione, con la consapevolezza di esercitare indebitamente la professione.

Capitolo 3 | I reati contro l’amministrazione della giustizia

1. Calunnia

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

L'art. 368, benché tuteli l'interesse della persona incolpata, è previsto innanzitutto a tutela dell'interesse dello Stato a non instaurare processi penali contro innocenti.

Esistono una Calunnia formale e una calunnia materiale.

La Calunnia formale è quella fatta attraverso un’informazione diretta all'Autorità45

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giudiziaria.

Oggetto della Calunnia dev'essere un reato specifico, o un reato più grave di quellodi fatto commesso dal calunniato.

Assumono rilevanza tutti i comportamenti obiettivamente idonei (anche impliciti) a far scattare un procedimento penale a carico di un innocente:

La calunnia ha una forma libera e la struttura di un reato di pericolo.

Sia la causa di estinzione o di depenalizzazione del reato falsamente attribuito non escludono la calunnia se avvenute dopo la denuncia.

La Calunnia materiale consiste nella simulazione di tracce di un reato a carico di uninnocente.

Il reato è escluso se la falsa incolpazione sfoci in declaratorie di improcedibilità.

Il dolo consiste nella consapevolezza dell'innocenza seguita dalla volontà dell'incolpazione, ecco perché nei casi di dubbio il reato è escluso se il denunciante lo ha manifestano all’Autorità competente; al contrario si ha calunnia se la forma dubitativa della denunzia è maliziosa e tende all'incolpazione in maniera subdola.

Inoltre il dolo è escluso qualora si crede per errore che l'incolpato abbia commesso un reato: e non solo quando l'errore cade su una norma extrapenale in senso stretto, ma una diffusa interpretazione in bonam partem dell'art. 47 considera “extrapenale” anche la norma penale diversa da quella che disciplina il caso di specie.

Si ha pluralità di calunnia se con un’azione si denunciano più persone, o una stessa persona per più reati.

Non vi può essere concorso tra calunnia e falsa testimonianza: se quest'ultima segue la calunnia va applicato l'art. 384 sui casi di non punibilità; se è concomitante si applica il principio della consunzione.

Recentissima giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini della configurabilità della calunnia (reato di pericolo) non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; (C., Sez. VI, 22.1.2014, n. 10282).

2. Autocalunnia

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

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A differenza della calunnia in questo art. 369 l'agente incolpa se stesso, consapevole della sua innocenza.

Questo sottolinea ulteriormente la preminenza dell'interesse dello Stato, anche quando il reato sia diretto a scopi altruistici.

E' esclusa l'autocalunnia materiale.

Si prospettano problemi interpretativi riguardo al concorso di persone nel reatoe al concorso di reati.

Quando più persone attribuiscono ad una di esse un reato (che non ha commesso), si prospettano quattro soluzioni teoriche: 1ª Tutti colpevoli di Autocalunnia ;2ª Tutti colpevoli di Calunnia ; 3ª Tutti colpevoli di entrambi i reati ; 4ª L’incolpato colpevole di Autocalunnia e gli altri di Calunnia. Quest’ultima ipotesi pare

preferibile se non vi è stato accordo tra le parti; la prima se tale accordo c’è stato.

Quando invece l’autocalunniatore, oltre a sé, incolpa anche altri (Calunnia), o aiuta il colpevole ad eludere le investigazioni (Favoreggiamento personale), si pone il problema se vi sia o meno un concorso di reati.

In giurisprudenza si è affermato che il delitto di autocalunnia, a differenza dal delitto di calunnia che tutela anche l'onore e la libertà dell'incolpevole, non è reato plurioffensivo, poiché lo scopo della incriminazione è solo quello di evitare che sia turbato il regolare funzionamento della giustizia (C., Sez. III, 13.5.1968).

L'autocalunnia è reato di pericolo; per la sua consumazione è sufficiente che la falsa accusa sia idonea a provocare l'inizio di un procedimento penale (C., Sez. VI, 7.3.1970).

Di recente ha chiarito C., Sez. VI, 16.7.2013, n. 30830 che non è punibile per i reati di falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia, ai sensi dell'art. 384, il testimone che ribadisca nel processo le dichiarazioni autoaccusatorie e accusatorie precedentemente rese, non essendo tenuto a modificare le false affermazioni originariamente riferite.

3. False informazioni al pubblico ministero

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

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Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391 bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

L'art. 371-bis costituisce una delle risposte alle stragi di Palermo, è quindi orientato a combattere il fenomeno mafioso, in particolare negli ostacoli che esso crea contro la corretta amministrazione della giustizia.

La ragione di tale aggiunzione normativa si deve alla diffusa convinzione che, nel nuovo c.p.p., il P.M. assume il ruolo di parte.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il soggetto danneggiato che ha presentato denunzia per il delitto di false dichiarazioni al P.M., nel quale persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività (C., Sez. VI, 16.6.2009; C., Sez. VI, 27.5.2008).

La condotta, nel delitto in esame, risulta modellata su quella tradizionalmente propria della Falsa Testimonianza ex art. 372, cui si rinvia.

Il fatto deve essere commesso «nel corso di un procedimento penale»: dunque, resta ad esempio escluso il procedimento di prevenzione.

Si esclude generalmente l'applicabilità della norma all'attività di polizia giudiziaria, neppure se questa assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini a seguito di delega del P.M.

Anche la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità della norma in esame alle false dichiarazioni alla polizia giudiziaria (CASS., Sez. V, 14.7.2010).

E’ un reato “proprio” del soggetto a cui sono richieste informazioni utili alle indagini preliminari secondo le forme stabilite, il delitto è escluso se le informazioni comporterebbero un’autoaccusa, per via del principio del nemo tenetur se detegere.

4. Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Secondo la dottrina prevalente, il delitto di falsa testimonianza tenderebbe a garantire, mediante la tutela della veridicità e completezza della testimonianza, il corretto funzionamento dell'attività giudiziaria .

Reato di pericolo (Cass, Sez. VI, 10.1-29.1.2013, n. 4299). Reato “proprio”. Dolo Generico.

l'art. 372 ha visto ampliato l'oggetto della propria tutela, che ora comprende anche il corretto esercizio della giurisdizione penale internazionale.

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L'art. 372 descrive tre diverse condotte in grado di integrare il reato: il testimone può affermare il falso, negare il vero o tacere, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato

Criterio di riferimento non è la verità oggettiva, ma quella soggettiva, ciò che il teste hapercepito coi propri sensi.E’ falso il teste che ha riferito di aver visto un fatto realmente accaduto ma non vi ha assistito.

Se il teste non si rende conto di travisare i fatti, per errore o dimenticanza, in questi casi il dolo è escluso.

E' necessario che il teste abbia falsato fatti rilevanti per la causa e che la falsità sia idonea a trarre in inganno il giudice.

Dunque per la consumazione è sufficiente che il fatto, oggetto della deposizione testimoniale, sia comunque pertinente alla causa e suscettibile di portare un contributo, sia pure astratto, alla decisione giudiziale.

Secondo la dottrina, il delitto de quo si consuma nel momento nel quale l'esame testimoniale sia stato portato a compimento con l'esaurimento delle domande poste al testimone

Persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività, e ciò in base alla considerazione che la fattispecie descritta dall'art. 372 non contempla tipicamente altre vittime del reato.

Il tentativo non è configurabile.

5. Frode in processo penale e depistaggio.

La L. n. 133/2016 interviene sul codice penale introducendo il nuovo art. 375 c.p. che contiene le seguenti disposizioni:

verrà punito con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che per impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

intervenga per mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;

affermi il falso o neghi il vero oppure taccia in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

Il reato si considera aggravato quando: il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento,

danneggiamento, in tutto o in parte, oppure formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.

In questo caso la pena sarà aumentata da un terzo alla metà;

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il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici gravi reati (tra cui terrorismo, attentato al Presidente della Repubblica e contro la Costituzione, traffico di armi).

La pena prevista per questi casi è da 6 a 12 anni.

Tuttavia:Se l'autore del fatto :

si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;

evita che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione

del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

la pena sarà diminuita, dalla metà a due terzi.

In caso di reclusione superiore a 3 anni, è prevista la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

6. Delitti di favoreggiamento

Tre requisiti accumunano le due forme di Favoreggiamento previste dal codice: 1) l'aiuto, 2) la preesistenza di un reato, 3) l’assenza di concorso nel reato-preesistente.

Non può essere considerato favoreggiatore bensì “concorrente” chi ha arrecato un contributo, materiale o morale, al reato-preesistente.

6.1 Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il favoreggiamento personale protegga l'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento delle investigazioni e delle ricerche finalizzate ad un procedimento penale.

Dottrina e giurisprudenza riconosco che il favoreggiamento personale sia reato di pericolo.

Il favoreggiamento personale è reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.

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In giurisprudenza si è affermato che commette il reato di favoreggiamento personale colui che tace il nome dell'autore di un furto da lui subito o comunque non palesa le circostanze che gli hanno permesso il recupero della refurtiva

In giurisprudenza si è appunto affermato che il reato di favoreggiamento presuppone la commissione o di un delitto o di una contravvenzione e non d'un mero illecito amministrativo (C., Sez. VI, 3.12.1987).

Si è poi precisato che il delitto di favoreggiamento non è configurabile se manca del tutto o è dubbia la prova della sussistenza obiettiva del reato presupposto;

ma quando il dubbio cade soltanto sull'autore di questo reato, è configurabile il reato di favoreggiamento nei confronti di chi, con il suo comportamento, abbia intralciato il corso dell'attività giudiziaria (C., Sez. VI, 10.4.1986).

In dottrina si è sostenuto che in presenza di cause di giustificazione (o elementi negativi) viene meno il presupposto del favoreggiamento personale e dunque lo stesso delitto.

Nozione di aiuto è necessaria e sufficiente la idoneità della condotta a realizzare l'evento.

Deve consistere in un aiuto teso a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Eludere le investigazioni dell'Autorità significa impedire che le indagini si svolgano regolarmente, pervenendo al risultato cui erano dirette .

Sottrarsi alle ricerche significa rendere vane le attività dirette alla coercizione personale, cioè il fermo, l'arresto, la cattura o l'accompagnamento.

La giurisprudenza è dell'opinione che il reato di favoreggiamento possa commettersi anche prima di un procedimento penale, essendo sufficiente la possibilità di investigazioni o probabile l'inizio delle ricerche tese alla esecuzione di un atto di coercizione .

Le investigazioni devono però essere chiaramente immaginabili dall'agente sulla base degli elementi concreti a sua conoscenza.

Dolo generico.

Il favoreggiamento personale si consuma nel momento nel quale è stato prestato l'aiuto ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Per delimitare meglio l’area di tutela del Favoreggiamento personale rispetto ad altri reati di contenuto affine (per es. la Falsa testimonianza), si è precisato che esso tende ad impedire modifiche dei contesti materiali esterni che ostacolano le attività investigative urgenti.

Si ha Tentativo quando l’aiuto non è portato a termine (per es., messaggi non potuti recapitare).

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6.2 Favoreggiamento reale

Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Nel delitto di favoreggiamento reale la condotta consiste nell'aiutare taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Sul concetto di aiutare taluno vale quanto detto per l’ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale.

Dolo Generico.Il delitto si consuma nel momento e nel luogo nel quale l'agente ha posto in essere il comportamento nel quale si concreta l'aiuto

In giurisprudenza si è affermato che il favoreggiamento reale si consuma nel momento nel quale si fornisce l'aiuto, indipendentemente dal fatto che il favoreggiato riesca effettivamente a conseguire il prodotto, il profitto o il prezzo del reato

Il tentativo è generalmente ammesso.

Capitolo 4 | I delitti contro l’ordine pubblico

1. Premessa

Oggetto di tutela sfuggente e indeterminato, spesso richiamato nell’ambito della legislazione c.d. d’emergenza.

Due accezioni fondamentali:1ª Ordine pubblico in senso materiale: condizione di convivenza pacifica, priva di

disordine o violenza: sicurezza collettiva o buon ordine esteriore -> nozione accolta dalla dottrina prevalente

ragioni: la legge penale può limitare le libertà fondamentali solo per tutelare beni meritevoli di tutela (cfr. supra, art. 21 Cost. e principio di offensività)

2ª Ordine pubblico ideale o normativo: ordine legale costituito: complesso di principi o istituzioni fondamentali, dalla cui esistenza dipende la sopravvivenza dell’ordinamento

2. Delitti di Istigazione e apologia

2.1 Istigazione a delinquere

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Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.

Bene tutelato : ordine pubblico/beni tutelati dalle norme che prevedono i reati scopo

Tipo di reato e condotta: reato causalmente orientato/a forma libera reato di pericolo concreto (e non astratto, malgrado l’orientamento della Cassazione

almeno fino agli anni ‘80)

L'art. 414 contempla due ipotesi distinte: 1ª L'istigazione a delinquere e 2ª L'apologia di reato.

E' necessario che l'istigazione, in base a quanto previsto dal 4° comma dell’art. 266: avvenga in pubblico; sia idonea nel contesto concreto; deve avere ad oggetto un delitto o una contravvenzione sufficientemente

determinati nei loro elementi di fatto, altrimenti si configura il diverso reato di cui all'art. 415.

Il delitto si consuma a prescindere dalla successiva commissione del reato istigato e, secondo una tesi minoritaria, anche se la istigazione è percettibile dal pubblico ma non percepita.

Si può configurare concorso di reati in capo all'istigatore se ha contribuito in modo penalmente apprezzabile alla commissione del delitto oggetto dell'istigazione.

2.2 Apologia di delitti

L’apologia non è definita dal codice Rocco.La giurisprudenza tradizionale ritiene definire l’apologia come quel discorso tendente a persuadere un gran numero di persone mediante l’uso di un linguaggio suggestivo, senza che sia necessaria un’esaltazione diretta del fatto criminoso.

Sulla base della Sent. Corte cost. n. 65/1970 l'apologia rileva se genera il serio pericolo del compimento, nell'immediato contesto spazio/temporale, di reati da parte di terzi.

2.3 Istigazione a disobbedire alle leggi

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L'art. 415 colpisce la istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, sempre se fatta in pubblico."Legge di ordine pubblico" è un concetto di difficile determinazione:

Alcuni vi comprendono tutte le norme imperative Altri escludono da queste quelle penali in quanto rientranti nell’art. 414, nonostante

ciò il concetto rimane ampio ed indefinito.

2.4 Istigazione all'odio tra le classi sociali

La Corte cost. sent. n. 108/1974 ha riformulato la parte in questione dell'art. 415ritenendo che la suddetta istigazione non è punibile di per sé, ma solo se pericolosa perla pubblica tranquillità.

3. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la

reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600,

601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato viene indicato in dottrina per lo più come reato di pericolo concreto.

Ponendo attenzione alla lesione della pace sociale che l'organizzazione criminale comporta in se stessa, il reato è definibile di danno.

L'associazione per delinquere è in sé e per sé considerata in grado di esprimere un autonomo significato lesivo.

Nell'associazione per delinquere vi è un preventivo accordo di carattere generale e continuativo fra almeno tre persone, diretto alla attuazione di una serie di delitti, non

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singolarmente individuati, cioè di un programma criminoso che di regola permane anche dopo la commissione di uno o più delitti, sicché esso costituisce di per sé un pericolo per l'ordine pubblico.

ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria: la predisposizione di un'organizzazione strutturale

sia pure minima, di uomini e mezzi

funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio

durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune.

E’ irrilevante, ai fini della sussistenza del reato associativo, che i delitti programmati non vengano in tutto o in parte realizzati.

L'associazione per delinquere è un reato plurisoggettivo necessario, permanente.

L'associazione per delinquere si distingue dal concorso nel reato: per la natura tendenzialmente stabile del vincolo, destinato a durare anche dopo la

realizzazione del o dei delitti programmati, e per l'indeterminatezza del programma, che può contemplare delitti (e non

contravvenzioni) di natura diversa o della stessa specie, senza limitazioni di categoria, anche procedibili a querela;

il concorso è invece caratterizzato dalla occasionalità e circoscritto a fatti determinati.

La condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 perché implica l'esistenza del pactum sceleris, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata;

ne consegue che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata.

Il dolo è specifico in quanto “si associano allo scopo di commettere delitti”, consiste nellacoscienza e volontà di contribuire all’attuazione di un programma criminale.

Occorre inoltre la consapevolezza che almeno due altre persone condividono il medesimo scopo.

Non risponde del delitto colui che partecipi alla commissione di uno solo o di più reati qualora ignori l'esistenza dell'associazione.

Mentre nell'ipotesi in cui sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio, risponderà del reato associativo.

I soggetti attivi del reato:

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Promotori sono coloro che assumono l'iniziativa circa la costituzione dell'associazione; essi potrebbero teoricamente, esaurito il loro ruolo promozionale, non partecipare alla associazione.

Costitutore è chi materialmente e concretamente crea l'associazione e perciò, a differenza del promotore, vi partecipa necessariamente, almeno nella fase iniziale.

Organizzatore è chi garantisce l'idoneità della struttura alla sopravvivenza dell'associazione, ricoprendo un ruolo di estrema importanza e di carattere autonomo nel suo ambito.

I partecipi sono una categoria residuale, tuttavia il loro ruolo non può essere meramente passivo ma deve contribuire al mantenimento dell'associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che ben diverso è contribuire alla associazione o contribuire alla realizzazione dei delitti-scopo.

4. Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.]

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

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Riguardo agli interessi protetti l'art 416-bis (dal 1982) lascia trasparire un reato plurioffensivo:

contro l’ordine pubblico, le libertà di mercato, di iniziativa economica, quelle civili, ecc.

La tipologia mafiosa di una associazione viene descritta in base a fini e mezzi.

Anche l'associazione mafiosa (come quella per delinquere) postula il requisito dell'organizzazione, nel senso che è necessaria l'esistenza stabile e permanente di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, sì da essere del tutto autonoma rispetto all'attività preparatoria ed esecutiva dei delitti/fine.

Tra i mezzi, oltre all’organizzazione, si annoverano: La forza di intimidazione del vincolo associativo.

È al contempo strumento primario per l'affermarsi della mafia nel contesto storico/sociale e requisito fondamentale della fattispecie, che ne fa una figura speciale rispetto all'associazione per delinquere comune;

La condizione di assoggettamento (sottomissione psicologica) ed omertà (rifiuto a collaborare con la giustizia) che ne derivano.

Sul piano degli scopi, più eterogenei rispetto al “programma criminale” dell’art. 416 in rapporto alternativo:

commettere delitti, come nell'art. 416 appunto, ma anche acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di

attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici.

Questo tende a delineare il nuovo volto imprenditoriale della mafia, e i termini gestione e controllo vanno intesi nel senso più lato riconducibile a situazioni di fatto;

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri

(nel 1992), tramite intimidazioni anche implicite.

La liceità di alcuni degli scopi summenzionati ha sollevato dubbi di incompatibilità con l’art. 18 Cost. (sulla libertà di associazione), risolti rinviando alla illiceità dei mezzi sufficiente ad inficiare tutta la condotta.

L’8° e ultimo comma dell’art. 416-bis ne stende l’applicazione alla camorra ed a tutte le altre associazioni del tipo di quella mafiosa altrimenti denominate.

Sono previste circostanze aggravanti, e come pena accessoria la confisca obbligatoria di tutti i beni pertinenti al reato.

Elemento soggettivo: dolo generico: coscienza e volontà di partecipare ad un’associazione avente certe

caratteristiche (cd affectio societatis) dolo specifico: effettiva volontà di perseguire i fini dell’associazione

Secondo alcuni autori il dolo va modulato diversamente secondo i vari ruoli delineati dal legislatore

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Secondo alcuni autori la sufficienza della consapevolezza e della volontà di apportare un contributo ad un’associazione dotata dei caratteri previsti rischi di indurre ad un dolo presuntivo/in re ipsa .

Consumazione e tentativo:consumazione: momento in cui si costituisce l’associazione

L’associazione si costituisce con l’accordo tra tre o più persone, accompagnato dalla costituzione, contestuale o anche successiva, di una struttura organizzativa, anche rudimentale, volta alla commissione di una pluralità indeterminata di reati.

Momento dell’ingresso del partecipe nell’associazione

Il reato si consuma a prescindere dalla concreta attuazione del programma criminoso.

Tentativo:non configurabile (opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza): nei reati associativi vi è già un’anticipazione della tutela/è un reato di pericolo

(atti idonei diretti in modo non equivoco a costituire un’associazione mafiosa integrano già il reato, perché il bene tutelato è esposto a pericolo)

Secondo la giurisprudenza può aversi vincolo di continuazione ex art. 81 co.

5. Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

La norma è stata integralmente riformulata dalla L 17.4.2014, n. 62, entrata in vigore il 18.4.2014.

La condotta del reato è ora descritta quale accettazione della promessa di procurare voti con le modalità mafiose (1° co.) e quale promessa di procurare voti con le modalità mafiose (2° co.).

L'oggetto dello scambio è individuato nell'erogazione o nella promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La pena originariamente prevista (reclusione da 7 a 12 anni) è stata ridotta nella reclusione da 4 a 10 anni.

L'art. 416 ter prende in diretta considerazione la relazione tra il candidato alle elezioni e l'associazione criminale, punendo, tra i vari possibili accordi che possono intercorrere tra essi, esclusivamente l'accordo in cui i termini del sinallagma siano erogazione di denaro versus promessa di voti.

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Soltanto l'erogazione di denaro a favore del sodalizio mafioso concretizza, per il legislatore, un disvalore di azione e di evento tale da richiedere la così severa sanzione penale prevista dall'art. 416 bis.

L'art. 416 ter, limitando la punibilità esclusivamente al sinallagma erogazione di denaro versus promessa di voti, esclude in modo certo la punibilità di ogni altro tipo di accordo elettorale, non soltanto ai sensi dell'art. 416 ter, ma altresì dell'art. 416 bis.

E’ evidente che l'ordinamento non punisce accordi di tipo diverso dall'erogazione di denaro versus promessa di voti.

Né è ammissibile utilizzare la figura del concorso esterno in associazione mafiosa per raggiungere il risultato che la legge non consente di realizzare attraverso l'art. 416 ter.

Soggetto attivo del reato è un uomo politico candidato in una competizione elettorale o persona che lo sostenga.

La formulazione della norma esclude dal novero dei comportamenti punibili il versamento di denaro in un momento successivo all'avvenuta elezione, a titolo di ricompensa o di ringraziamento.

Elemento soggettivo è evidente la necessità che il candidato alle elezioni scambi volontariamente denaro contro promessa di voti con la consapevolezza di perfezionare il sinallagma con persona che agisce per conto di un sodalizio di tipo mafioso.

Capitolo 5 | I delitti contro la fede pubblica(fonte: I I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, relazione di Cino Augusto Cecchini ( dirigente polizia locale di Padova))

Nella categoria dei delitti contro la fede pubblica, sono ricompresi quattro tipi di falsità:1º Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;2º Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento;3º Falsità in atti4º Falsità personali.

La dottrina prevalente, partendo dal dato testuale del titolo VII del codice penale - «Dei delitti contro la fede pubblica» -, individua l'interesse tutelato nel "bene categoria" fede pubblica, definita come la fiducia che la collettività ripone nella genuinità e veridicità di determinati contrassegni rilevanti per la vita sociale (monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, biglietti di pubbliche imprese di trasporto) ed ai quali l'ordinamento giuridico riconosce certezza e valore probatorio per la particolare funzione economica che svolgono nelle relazioni giuridiche pubbliche e private.

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Secondo la tesi della plurioffensività della falsità in atti, per la configurazione dei reati è necessario che, oltre al pregiudizio arrecato alla fede pubblica, si verifichi la lesione dei singoli interessi garantiti dal documento.

A favore della natura di reato plurioffensivo si è ormai decisamente orientata la giurisprudenza secondo cui i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (C., S.U., 25.10.2007, n. 46982; C., Sez. V, 1.6-3.10.2011, n. 35774).

Il documento può essere definito “ogni scrittura riportata sopra un mezzo idoneo, promanante da un determinato autore, contenente una esposizione di fatti o dichiarazioni di volontà, idoneo a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante”.

Si può stilare un elenco di requisiti minimi di un documento per essere tale, e cioè: la forma scritta; la riconoscibilità dell'autore o comunque della provenienza del documento; un contenuto giuridicamente rilevante; infine alcuni documenti richiedono la necessità dell’ apposizione della data.

S’intendono documenti: Atti pubblici Certificati o autorizzazioni amministrative Copie e attestati Scritture private Documenti informatici

Distinzione tra falsità materiale e ideologica:Secondo una originaria distinzione il Falso Materiale concernerebbe una alterazione esteriore del documento, mentre il Falso Ideologico la non conformità al vero del suo contenuto.

Dunque mentre nel falso materiale il documento viene falsificato nella sua essenza materiale, ovvero non è genuino, nel falso ideologico, il documento è falsificato solamente nella sostanza, e cioè nel suo contenuto ideale, e quindi non è veritiero.

Il falso materiale può essere elaborato in due modi: tramite la contraffazione, ovvero quando il documento è posto in essere da una

persona diversa da quella che sembra essere l’autore; tramite l’alterazione, quando da colui che appare essere l’autore sono state apportate

modificazioni di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature) successive alla sua conclusione e perfezionamento.

La falsità materiale, pertanto, riguarda tre elementi: l’autore, il luogo e la data di formazione dell’atto. Il falso ideologico, invece, sussiste ogni qualvolta un documento che non sia stato né alterato, né contraffatto, contenga delle dichiarazioni menzognere;

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il legislatore ha opportunamente usato la locuzione “attesta falsamente che” ogni qualvolta ha ritenuto di punire una condotta per falso ideologico.

1. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 476 c.p.).

L’articolo 476 c.p. prevede il caso del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero.

Il soggetto attivo può essere solamente un pubblico ufficiale;

se il fatto è commesso da un privato ricorrerà il delitto previsto e punito dall’articolo 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato).

L’articolo richiede che il pubblico ufficiale sia nell’esercizio delle sue funzioni;

Tale inciso lascia intendere che la falsificazione deve essere compiuta nei confronti di un atto che rientri nella competenza funzionale e territoriale del pubblico ufficiale.

2. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) Commette tale delitto il pubblico ufficiale che:

Riceve o forma un atto nell’esercizio delle sue funzioni attestando falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza;

Attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese; Omette o altera dichiarazioni da lui ricevute; Attesta comunque falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

3. Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) L’articolo 485 punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e poi ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso.

Al secondo comma l’articolo afferma sono considerate alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa è stata definitivamente formata.

Formare una scrittura privata equivale a dire “contraffare”, creando con ciò un documento che non proviene dall’autore apparente.

Alterare una scrittura privata vera, invece, significa apporre delle aggiunte o produrre delle modificazioni dopo la sua formazione. Si tratta, inoppugnabilmente, di una figura di falso materiale.

L’uso necessario alla consumazione del reato si ha quando la scrittura privata falsa esce dalla sfera di disponibilità dell’agente, producendo i suoi effetti giuridici all’esterno nei confronti di terzi;

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trattandosi di un reato di pericolo, per la consumazione è irrilevante il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale.

L’elemento psicologico del reato è il dolo specifico, in quanto l’agente non deve solamente volere la falsificazione, con la coscienza e volontà di offendere gli interessi protetti, ma deve avere l’intenzione di procurare a sé un vantaggio o di cagionare ad altri un danno di qualsiasi natura, sia di natura morale che patrimoniale.

Capitolo 6 | I delitti contro il patrimonio

Il legislatore del 1930 ha raggruppato nel titolo XIII i "delitti contro il patrimonio" distinguendo nel capo I quelli commessi con violenza alle cose o alle persone e nel capo II quelli commessi mediante frode.

Esaminando i "delitti contro il patrimonio" occorre definire l'ambito operativo delle nozioni di possesso e di detenzione.

C’è possesso quando esiste un :rapporto soggetto con una cosa avente come contenuto l'esercizio di un potere sulla cosa corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale, autonomo nei confronti del titolare di un potere giuridico maggiore e indipendentemente sia dall'animus rem sibi habendi, sia dalla liceità o no della situazione possessoria;

C’è detenzione ogni qualvolta si è in presenza di un mero rapporto materiale con la cosa, quale che sia l'animus che ispira l'agente, se questi si trova nell'ambito della sfera di controllo del titolare di un potere giuridico maggiore.

Concetto di altruità della proprietà, del possesso, della cosa, ecc.

Si è affermato che la nozione di "altruità" applicabile in sede di interpretazione di tutte le fattispecie contenute nel titolo XIII è quella di "non proprietà del bene", intesa come requisito negativo di soggettività.

Per quanto riguarda il problema della natura necessariamente patrimoniale del danno, da ritenersi secondo alcuni autori comunque requisito implicito dei delitti contemplati nel titolo XIII, con conseguente irrilevanza penale del fatto "innocuo" o comunque giudicato insignificante dai consociati.

1. Furto

Il furto in diritto penale è un reato contro il patrimonio previsto dall'art. 624 c.p.

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Interesse protetto dalla norma è l'interesse di ciascuno che nulla gli sia illecitamente sottratto, sia che la cosa abbia valore patrimoniale, sia che l'interesse alla sua conservazione venga ritenuto rilevante secondo il comune sentire dei consociati.Dunque non protegge solo la “proprietà.

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il soggetto passivo del reato potrà essere chiunque, esclusi casi di incapacità parziale-relativa previsti dall'art. 649.

Soggetto passivo della condotta e soggetto passivo del reato (titolare solo quest'ultimo della facoltà di proporre querela e di costituirsi parte civile nel procedimento penale, nonché del diritto al risarcimento del danno) possono non coincidere:

si pensi al furto posto in essere in un grande magazzino nel quale persona offesa-danneggiata dal reato è il proprietario, e soggetto passivo della condotta è il commesso al quale la cosa viene sottratta.

L'oggetto tutelato dall'ordinamento e proprio del reato in questione, è il possesso di una cosa mobile altrui.

Sia il legislatore, parlando di spossessamento, sia la maggioranza della dottrina ravvisano una lesione dell'interesse del possessore, a parte qualche autore dell'idea che il furto sia una violazione della proprietà: tuttavia il reato non sempre comporta uno svantaggio per il proprietario, specialmente quando questi non è contemporaneamente il possessore.

Al possessore spetta, pertanto, il diritto di querela.L'oggetto materiale dell'azione del furto è necessariamente una cosa mobile.

Come tale si intende ogni entità che presenti i caratteri della definitezza spaziale e dell'esistenza autonoma, e sia idonea a soddisfare un bisogno umano sia morale che materiale e formare oggetto di diritti patrimoniali.

Tale cosa deve essere suscettibile di valore di scambio (pecuniario o affettivo).

Tra le cose mobili vengono inserite anche le energie naturali (energia elettrica, gas, energia termica), purché costituiscano una sottrazione ad altri soggetti.

Le onde radio in chiaro, che possono essere percepite da tutti, non possono costituire oggetto di furto;

I beni immobili non rientrano nell'ambito di applicazione di questo reato, ma sono disciplinati da altri istituti giuridici.

La condotta incriminata, è l'impossessamento del bene altrui: questo impossessamento deve essere seguito senza minaccia o violenza, per non

trapassare nell'ipotesi di rapina.

Stabilire quando si verifica l'impossessamento ha creato varie correnti di pensiero storiche:

Porre la mano sulla cosa altrui;

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Spostamento della cosa altrui dal luogo in cui si trova (teoria dell'amotio); Asportazione della cosa altrui fuori dalla sfera di custodia del possessore (teoria

dell'ablatio); Trasporto da parte del ladro della cosa rubata nel luogo prestabilito (teoria

dell'illazione).

L'attuale codice, all'art. 624, parla esplicitamente di sottrazione e impossessamento.

La sottrazione presuppone la mancanza di possesso da parte del ladro e il dissenso del possessore.

Elemento soggettivo:Il coefficiente psicologico è il dolo specifico, il che significa che l'agente deve essere consapevole dell'altruità della cosa mobile e volerne la sottrazione e l'impossessamento.

L’agente deve avere inoltre, lo scopo di ricavarne un profitto per sé o per altri;

Se è necessaria la coscienza che la cosa sia di altri, l'autore che ritenga per un errore di fatto oppure per un errore nell'interpretazione di disposizioni non penali, di vantare un diritto sul bene, non commette furto

L'idea di profitto comprende qualsiasi tipo di vantaggio per l'agente.

Circostanze aggravanti:Uso della violenza sulla cosaLa ragione dell'aggravante (cosiddetta "effrazione") sta nella maggiore pericolosità che l'agente dimostra servendosi della violenza e nella riduzione della difesa del bene, prodotta dall'uso di un mezzo di aggressione più efficace del normale.

Usare violenza sulla cosa significa danneggiarla, trasformarla oppure destinarla ad una finalità diversa da quella che ha originariamente;

il significato del termine "danneggiare" viene fornito dal delitto di danneggiamento, il quale stabilisce che danneggiare un bene significa distruggerlo, disperderlo, deteriorarlo o renderlo inservibile.

La violenza deve essere operata prima o compiendo il reato, dunque non è rilevante ai fini del furto che la cosa sia stata fatta oggetto di violenza dopo il fatto;

La cosa sulla quale si rivolge la violenza deve presentare una sufficiente capacità difensiva, altrimenti non emerge l'aggressività dell'agente.

L'oggetto della violenza deve essere necessariamente la cosa, poiché l'uso della violenza contro la persona è elemento oggettivo del reato di rapina.

L'aggravante è incompatibile con la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli poiché l'uso di tali strumenti è strumentale alla commissione del furto e dunque il relativo possesso è giustificato.

Uso di mezzi fraudolenti:

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L'aggravante è prevista in quanto l'uso di mezzi fraudolenti evidenzia una maggiore aggressività da parte dell'agente e genera una diminuzione della difesa del bene a causa dell'insidiosità del mezzo.

Per mezzo fraudolento si intende uno strumento oppure uno stratagemma diretto a superare l'ostacolo che l'avente diritto abbia posto a difesa del bene.

L'ostacolo può essere materiale o personale: i mezzi tradizionali per aggirare l'ostacolo materiale sono la chiave e la scalata

Per l'ostacolo personale è il raggiro.

La chiave è uno strumento fraudolento sia quando è falsa sia quando è autentica, ma in questo secondo caso il ladro deve esserne venuto in possesso illegittimamente;

La scalata consiste invece nell'introdursi all'interno di un luogo con modalità differente da quella ordinaria.

Il raggiro deve avere lo scopo di facilitare la sottrazione della cosa e non di farsela consegnare dal soggetto passivo, altrimenti si configura il reato di truffa, dove l'artificio è finalizzato ad ottenere l'atto di disposizione patrimoniale da parte dell'offeso.

1.1 Furto di capi di bestiame

Il furto che abbia ad oggetto capi di bestiame prende il nome di abigeato. La pena è aumentata se vengono sottratti almeno tre esemplari da un insieme omogeneo di animali di taglia minuta o media (gregge, mandria), oppure anche un solo esemplare qualora bovino od equino.

L'aggravante trova la propria ratio nel particolare allarme sociale che, specie in aree rurali, il furto in esame comporta.

1.2 Furto di armi, munizioni ed esplosivi

Il furto è aggravato se ad essere rubati sono armi, munizioni o esplosivi che si trovano in un'armeria, in un deposito o in un qualsiasi altro luogo la cui funzione sia il loro stoccaggio; l'aumento della pena per tali circostanze si giustifica in quanto si tratta di beni particolarmente pericolosi.

1.3 Furto in abitazione e furto con strappo

Recentemente il Legislatore, facendosi interprete della preoccupazione generale per la sicurezza pubblica ha introdotto il reato autonomo del furto in abitazione e del furto con strappo (art. 624 bis).

Si ha furto in abitazione allorquando il furto è consumato introducendosi in edificio od altro luogo destinato in tutto od in parte a privata dimora ovvero nelle pertinenze della stessa.

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Si ha furto con strappo allorché la sottrazione del bene avviene strappando la cosa alla persona (non con violenza rivolta verso la persona perché in tal caso si integrerebbe il reato di rapina).

2. Art. 316ter

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee (innovazione del 1992) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Ratio e interesse protetto:lotta alle captazioni abusive di sovvenzioni pubbliche, anche a livello sovranazionale (comunità europee)

interesse protetto: corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica

Soggetto attivo è un privato estraneo alla p.a. anche persone giuridiche ex art. 24 d. lgs. 231/2001

Condotta incriminataforma commissiva: mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere

falsità: sia materiale sia ideologica e pertinente all’an o al quantum dell’erogazione

forma omissiva: ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute l’omissione ha rilevanza penale solo se vi è un obbligo giuridico di informazione

previsto dalla normative in tema di erogazioni pubbliche

Elemento soggettivoDolo generico: rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti, cui deve aggiungersi la volontà di utilizzarli al fine della percezione di indebito; nella versione omissiva è necessaria la consapevolezza e la volizione della mancata informativa o dell’incompletezza dei dati forniti, dirette a conseguire l’indebito

Consumazione e tentativo

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consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene conseguita l’indebita erogazione

tentativo: ammissibile (e sono configurabili anche il recesso attivo e la desistenza volontaria)

3. Appropriazione indebita

La differenza principale dal Furto sta nella mancanza della sottrazione.

Presupposto necessario (collegato alla mancanza di sottrazione) è il possesso preesistente e persistente fino all’appropriazione: non si configura questo reato quando vi è coincidenza tra possesso e appropriazione.

Il possesso dev’essere fondato su un titolo qualsiasi (legge, contratto, altra causa) purché lecito.

La condotta incriminata consiste nella mutazione del possesso in appropriazione, nella volontà di conseguire un dominio definitivo sulla cosa di cui si era semplice possessore (in senso penalistico).

Difficile è accertare il reato quando il possesso avviene su cose fungibili come il denaro, perché il possederle equivale all’averne la proprietà con l’obbligo di restituirne la stessa somma.

Tuttavia, nel diritto penale il concetto di altruità non coincide con quello civilistico di proprietà bensì con l’interesse a mantenere un vincolo di destinazione del bene che altri non deve violare, per es. spendendo per scopi diversi il denaro in suo possesso.

Il dolo specifico consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.Il tentativo è difficilmente configurabile per la stessa difficoltà di accertamento del mutamento psicologico nel possessore.

4. Rapina.

La Rapina è considerata un reato complesso ex art. 84, composto da furto e violenza privata.

Per effetto dell’art. 581 la violenza nella rapina può consistere nelle sole percosse, ogni violenza più grave comporterà un concorso di reati.

L’art. 628 equipara la Rapina propria, in cui con violenza o minacce ci si impossessa della cosa mobile altri, alla Rapina impropria commessa subito dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa o l’impunità: il sottoporle ad un medesimo regime sanzionatorio viene messo in discussione per la maggior gravità del secondo comportamento.

4.1 Rapina propria

La violenza (fisica) solo su persone e la minaccia (violenza psichica) su cose o persone, possono ricadere sul possessore del bene o su terzi ad esso congiunti:

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esse devono essere state realizzate dal soggetto attivo, altrimenti chi si approfitta di uno stato di paura, indotto da altri, commette il diverso reato di Furto.

La Rapina è considerato un reato plurioffensivo: della proprietà, della libertà di autodeterminazione, della integrità fisica.

Anche nella Rapina, la sottrazione (o spossessamento) ed impossessamento rimangono distinti, ma a differenza del furto non è necessario per l’impossessamento che venga meno il potere di sorveglianza dell’originario possessore sulla cosa, in quanto violenza e minaccia rendono superflua la sua presenza.

Altra differenza dal furto si ha nel concetto di detenzione che non è più considerata come disponibilità potenziale sulla cosa bensì come disponibilità materiale per la necessaria vicinanza fisica dei beni in questa tipologia di reato.

Come nel furto non si ha rapina se il vantaggio che ne consegue non ha natura economica, il profitto dev’essere ingiusto.

L’uso momentaneo della cosa sottratta esclude il reato di Rapina.Sono previste tre aggravanti specifiche.

4.2 Rapina impropria

La minaccia o la violenza devono avvenire “immediatamente dopo la sottrazione” per assicurare la contestualità e unicità del fatto.

In particolare quando il fine specifico del dolo consiste nel “assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta” la condotta coercitiva si collocherà tra sottrazione e definitivo impossessamento della refurtiva.

Se il dolo è commesso per uno scopo diverso da quelli espressi dalla norma non si ha reato di Rapina.

E’ pacifica la configurazione del tentativo di Rapina impropria quando dopo la sottrazione, con l’uso di violenza o minaccia non si è conseguito lo scopo previsto.

5. Truffa

5.1 Truffa comune

Art. 640 c.p.: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

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Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

5.1.1 Tipologia di reato

Fattispecie a cooperazione artificiosa della vittima (non vi è solo un’aggressione unilaterale da parte dell’agente [es. furto], ma è necessario che il soggetto passivo cooperi alla produzione del danno)

5.1.2 Bene tutelato

Solo patrimonio (Fiandaca-Musco -> l. 689/1981: procedibilità a querela; tutela civilistica contro il dolo)

Solo libertà del consenso Patrimonio, ma anche libertà della vittima di disporre delle sue risorse senza

fraudolente interferenze altrui (dottrina e giurisprudenza prevalenti) -> ma cfr. infra Patrimonio (e libertà di disporne), ma anche buona fede della vittima Buona fede del pubblico in generale -> critica: profilo pubblicistico -> incompatibile

con la perseguibilità a querela introdotta con la l. 689/1981

5.1.3 Condotta incriminata

Reato di evento a forma vincolata: Artifici o raggiri Induzione in errore Atto dispositivo Danno (patrimoniale) e profitto ingiusto per sé o per altri

5.2 Artifici o raggiri

Artificio: manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata attraverso la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistentiRaggiro: attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero.

5.3 Induzione in errore

Errore: falsa o distorta rappresentazione di circostanze di fatto, capace di incidere sul processo di formazione della volontà -> deve essere generato dagli artifici o raggiri (non rileva lo sfruttamento dell’errore preesistente, ma rileva il rafforzamento dell’errore).Rileva il dubbio insuperabile/indeterminato, mentre non rileva il dubbio superabile/concreto, cioè sorretto da elementi concreti, tali che il soggetto potrebbe indagare al fine di prevenire da solo di cadere in errore -> qui non c’è reato perché la vittima potrebbe autotutelarsi (mentre il diritto penale è solo l’extrema ratio)

soggetto indotto in errore:- Induzione in errore di “taluno” -> può trattarsi anche di un soggetto diverso

(vittima o soggetto passivo dell’azione) dal soggetto passivo del reato, titolare del bene tutelato (sempre che, ovviamente, l’ingannato si trovi in un situazione tale da

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poter compiere atti produttivi di effetti pregiudizievoli del patrimonio del soggetto passivo, es. rappresentante).

- Il soggetto indotto in errore deve essere determinato (es. truffa in incertam personam: pubblicità fraudolente, giochi truffaldini: il reato si configura solo se l’inganno cade di fatto su uno o più soggetti individuati).

- Non rileva che sia incapace di obbligarsi civilmente.

5.4 Atto dispositivo

caratteri dell’atto (Fiandaca-Musco):- Atto di disposizione patrimoniale non in senso civilistico, bensì in senso ampio:

non solo atti attributivi, ma anche comportamenti materiali patrimonialmente rilevanti (es. eliminazione di un oggetto raro di cui esistono solo due esemplari, con conseguente aumento di valore dell’esemplare dell’agente), comportamenti meramente esecutivi, atti abdicativi, atti estintivi, persino un non facere (prescrizione, decadenza, ritardo).

Se la vittima è inconsapevole dell’atto di disposizione (o, secondo qualche autore, dei suoi effetti; es. Tizio induce fraudolentemente Caio a regalargli un vestito, sapendo che questi vi ha dimenticato dentro dei soldi) si avrà un reato di aggressione unilaterale.

5.5 Danno (patrimoniale) e profitto ingiusto per sé o per altri

Danno:Il danno richiesto ai fini della configurabilità della truffa deve comportare una effettiva diminuzione del patrimonio, nella forma del danno emergente o del lucro cessante, accertabile sulla base di valutazioni di mercato. La ratio è costituita dal fatto che la truffa è un delitto contro il patrimonio.

La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo.

Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre, mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione, la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata. (Cass. Pen., SS. UU., 16-12-1998 (dep. 19-01-1999), n. 17, Cellammare).

Ingiusto profitto: Va accertato indipendentemente dal danno. Anche mancata diminuzione del patrimonio. Sul carattere patrimoniale o meno del profitto due sono le tesi:

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1) Tale elemento ha natura non necessariamente patrimoniale e si sostanzia anche nel soddisfacimento di un interesse psicologico o morale, (dottrina e giurisprudenza dominanti, Marinucci-Dolcini).

2) E’ necessaria la natura patrimoniale, ci deve essere, cioè, almeno una mancata diminuzione della ricchezza (es. l’agente evita con un raggiro di pagare un servizio) (tesi Sostenuta da Fiandaca-Musco)

Ingiustizia del profitto procurato a sé o ad altri, che comporta: Contrasto con una norma giuridica; Mancanza di causa: se vi è un titolo (ad es. il soggetto ottiene con la frode il

pagamento di un credito liquido ed esigibile) non vi è truffa.

Elemento soggettivo del reatoDolo generico: l’agente deve rappresentarsi e volere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, cioè gli artifizi o raggiri, l’induzione in errore, l’atto dispositivo della vittima, il danno o il profitto, prima dell’azione o contemporaneamente ad essa (non successivamente) NO dolo specifico: danno e profitto sono eventi che devono verificarsi e non sono

solamente gli scopi cui l’azione criminosa deve tendere; SI anche dolo eventuale.

Momento di consumazione e tentativo:La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre, mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione, la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata. (Cass. Pen., SS. UU., 16-12-1998)

Circostanze aggravanti.1) Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico:- lo Stato o l’ente pubblico deve essere soggetto passivo (vittima può essere poi un

soggetto qualificato o meno);- nozione di ente pubblico -> giurisprudenza: ente che persegue finalità pubbliche

o svolge funzioni di interesse pubblico (incluse le Comunità europee). In tale circostanza aggravante:a) Si ha danno anche quando vi è una semplice frustrazione degli scopi perseguiti

con le erogazioni pubbliche;b) Spesso non si ha atto dispositivo (es. falsificazione del bollo di circolazione);c) L’attitudine ingannatrice della condotta va considerata alla luce del fatto che lo

Stato ha un obbligo di controllo (altrimenti si amplierebbe troppo l’ambito applicativo della norma e si finirebbe per piegarla a scopi di tutela dell’inefficienza della p.a.).

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2) Se il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.- Conferma della rilevanza della truffa in atti illeciti (cfr. supra);- Ratio: tutela dell’immagine della p.a.;- Scarsa applicazione;- Concorso apparente di norme con il millantato credito.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina sussiste tale aggravante anche nel caso in cui chi ha pagato aveva diritto, per legge, all’esonero dal servizio militare.

3) Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.- Ratio: particolare insidiosità della condotta dell’agente;- Concorso apparente di norme con l’estorsione [e con la concussione] (nel caso di

truffa il timore non deriva da una minaccia, bensì dal comportamento fraudolento dell’agente);

- “Persona offesa” dottrina: lettura estensiva: applicabilità anche se il soggetto passivo dell’azione e del reato sono diversi.

N.B. Concorso di circostanze: Le varie circostanze possono concorrere, trattandosi di disposizione a più norme (e

non di norma a più fattispecie) (Fiandaca-Musco); Si applica solo la circostanze più grave e si può aumentare la pena ex art. 63 co. 4

Fatto commesso in presenza della circostanza di cui all’art 61, numero 5 (“Pacchetto sicurezza” legge 15/07/2009 n. 94): L’aggravante richiamata è quella comunemente denominata “minorata difesa” configurabile nel caso in cui il reo, nel perpretare la fattispecie di reato abbia profittato delle circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa .

Rapporto con altre figure di reato Concorso apparente di norme con :

1) Estorsione: assorbimento della truffa nell’estorsione se coesistono la violenza/minaccia e gli artifizi/raggiri;

2) Concussione: nella truffa la vittima ha l’erronea convinzione di agire a proprio vantaggio, mentre nella concussione è consapevole di effettuare una dazione indebita;

3) Furto, minaccia, appropriazione indebita e altri reati di aggressione unilaterale: si ha truffa se si ha cooperazione della vittima;

4) Indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito o di pagamento: rapporto di specialità e unitarietà della ratio incriminatrice.

Concorso di reati con: 1) Bancarotta fraudolenta -> si tutelano beni diversi;2) Millantato credito -> si tutelano beni diversi (ma Fiandaca-Musco ritengono

che operi invece il principio del ne bis in idem sostanziale);3) Corruzione -> nella corruzione non si ha induzione in errore ma “libera

contrattazione”;4) Falso -> diversità del bene giuridico tutelato;5) False comunicazioni sociali -> diversità della condotta.

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6. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Art. 640 bis, introdotto con la l. 55/1990 lotta al fenomeno della captazione abusiva di erogazioni pubbliche (c.d. beni prestazione).Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 bis riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

6.1 Ratio di tutela

Insufficienza del sistema di repressione delle frodi nel conseguimento di erogazioni pubbliche;

Presenza di un elevato numero di frodi, specie in relazione alle sovvenzioni comunitarie; Necessità di tutelare le erogazioni comunitarie; Necessità di reprimere fenomeni dotati lesività particolare: non vi è solo una lesione del

patrimonio dell’ente erogatore, ma anche dell’interesse al raggiungimento degli obiettivi di politica economica (sviamento di risorse) -> critica: la truffa non è una figura adeguata, perché qui non si lede solo il patrimonio, ma anche l’interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

6.2 Profili sistematici

Natura giuridica : Il reato in questione configura un’aggravante.La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640 bis c.p. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di prescrizione pronunciata dal giudice di merito previa concessione di attenuanti equivalenti alla circostanza aggravante). Cass. Pen., SS. UU., n. 26351/2002. Il bene protetto è diverso rispetto alla truffa comune: patrimonio pubblico quale insieme di risorse destinato a fini specifici. Criterio di imputazione:

criterio soggettivo di imputazione ex art. 59: l’agente deve conoscere la circostanza o ignorarla per colpa (differenza ancora più evidente prima del ‘90: applicazione oggettiva delle circostanza). Il reato autonomo doloso: ogni elemento costitutivo deve essere abbracciato dal dolo, dunque è necessaria la piena conoscenza.

6.3 Condotta Incriminata

Richiamo all’art. 640.Particolarità (cfr. aggravante ex art. 640 co. II n. 1):1ª Secondo la giurisprudenza si ha danno anche quando vi è un semplice sviamento rispetto

agli scopi perseguiti con le erogazioni pubbliche (c.d. lesione del valore d’uso del bene);2ª Secondo alcune sentenze, come per l’art. 640 co. II n. 1, l’attitudine ingannatrice della

condotta va considerata alla luce del fatto che l’ente erogatore ha un obbligo di controllo

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(altrimenti si amplierebbe troppo l’ambito applicativo della norma e si finirebbe per piegarla a scopi di tutela dell’inefficienza della p.a.).

6.4 Oggetto

Contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee:

Contributi e sovvenzioni: a fondo perduto; Finanziamenti: concessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi

determinati; Mutui agevolati: si differenziano dai finanziamenti per la maggiore ampiezza dei

termini di restituzione; Altre erogazioni…: difetto di tassatività.

6.5 Rapporto con le altre figure di reato

Rapporto con l’art. 640 co. II n. 1: problema: l’art. 640bis si applica solo casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive/solo a erogazioni concesse per il raggiungimento di determinate finalità? La giurisprudenza maggioritaria e dottrina prevalente danno parere positivo, in questo caso erogazioni non concesse per specifiche finalità legate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico (es. indennità previdenziale per le lavoratrici madri, reddito minimo di inserimento, etc.) rientreranno nell’ambito applicativo dell’art. 640 co. II.

Rapporto con l’art. 316bis: l’art. 316bis sanzione una condotta successiva, perché punisce la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all’ottenimento dell’erogazione se il soggetto prima ottiene le risorse pubbliche con artifici e raggiri e poi non realizza il fine per cui l’erogazione è stata concessa non si ha concorso di reati, ma concorso apparente di norme, per il principio del ne bis in idem sostanziale o di assorbimento del disvalore dell’un reato nell’altro (Fiandaca-Musco, Romano)

Rapporto con i delitti di falso ideologico ex art. 483: Concorso di reati.

La pena per il reato in questione è data dalla reclusione da uno a sei anni, si procede d’ufficio e la competenza è del Tribunale Monocratico. Le misure cautelari personali sono consentite; l’arresto in flagranza è facoltativo; il fermo non è consentito.

7. Frode informatica.

Art. 640ter:“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

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La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Introdotto con la l. 547/1993 -> esigenza di reprimere l’illecito arricchimento conseguito mediante l’impiego “fraudolento” di un sistema informatico -> in passato ricondurre questa ipotesi alla truffa era difficile e comportava delle forzature di disciplina. Oggi la fattispecie si applica quando non è applicabile l’art. 640, cioè quando la condotta si rivolge ad una macchina e non ad un uomo

7.1 Bene Tutelato

Patrimonio (Marinucci-Dolcini); ragione: è una figura di truffa;

Anche regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici (Fiandaca-Musco)

7.2 Condotta incriminata

Con tale fattispecie si intende reprimere la condotta dei cd. Hachers, pirati dell’informatica. Pur essendo molteplici le modalità possibili per configurare il reato, la miglior dottrina ha elaborato tre tipi di condotta:

L’alterazione o l’immissione di dati; L’alterazione del cd. “software” finalizzata alla frode; L’alterazione delle informazioni (intese come correlazione fra dati)

7.3 Elemento soggettivo

Dolo generico Non è necessaria la volontà di indurre in errore o ingannare

7.4 Consumazione

L’art. 640 ter prevede, ai fini della sua consumazione, la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

7.5 Circostanze aggravanti

Costituiscono circostanze aggravanti:1) Il fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far

esonerare taluno dal servizio militare;2) Il fatto commesso con l’abuso della qualità di operatore del sistema;3) Il fatto commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o

più soggetti.

7.6 Rapporto con l’art. 615ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

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L’articolo in questione incrimina un reato di mero pericolo ed ha funzione di tutela anticipata degli interessi patrimoniali che dalla frode informatica, viceversa, trovano effettiva lesione. Giurisprudenza e dottrina:

Cassazione: i due reati concorrono perché beni giuridici tutelato/condotta/elemento soggettivo sono diversi;

Alcuni autori: non concorrono, perché l’accesso abusivo è un mero ante factum non punibile.

Il delitto di cui all’art. 640 ter cp è punibile a querela di parte e nelle ipotesi aggravate perseguibili d’ufficio.

8. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Art. 648-ter “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La norma introdotta con la l. 55/1990 (reato privo di precedenti in altre legislazioni), è stata così modificata con la l. 328/1993

8.1 Bene tutelato

Patrimonio ratio: impedire che si possano rimettere in circolazione capitali illegalmente

acquisiti; Ordine economico -> tutela della concorrenza e/o degli investimenti; evitare l’utilizzo

di metodi illeciti nell’ambito dell’attività finanziaria; evitare il travolgimento delle regole del mercato, con approvvigionamento del capitale a costo zero, etc.

Ordine pubblico: impedire lo sviluppo e il rafforzamento della criminalità organizzata;

Reato ostativo scoraggiare la commissione dei reati presupposto.

8.2 Soggetto attivo

Chiunque: reato comune salvo autore o concorrente del/nel delitto presupposto.

8.3 Condotta incriminata

Fuori dei casi di concorso nel reato e fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis (clausola di riserva):

chi impiega i capitali di provenienza illecita deve averne la disponibilità, dunque normalmente ha commesso il reato presupposto o ha già realizzato i presupposti della ricettazione o del riciclaggio.

Riconducibilità all’art. 648 ter di casi in cui:

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l’agente prima ricetta o ricicla i beni e solo in un secondo momento decide di reimpiegarli;

l’agente ha solo continuato una catena di passaggi che aveva a monte un ricettatore o un riciclatore, cioè la sua condotta è successiva alla “ripulitura” del capitale (ovviamente con la consapevolezza della provenienza delittuosa) (Trib. Lecce, 06-06-2003);

l’agente non ha contatto con il denaro o i beni di provenienza delittuosa; il comportamento non costituisce ostacolo all’identificazione della provenienza

delittuosa del bene criterio non accettabile se si ritiene, come fa Grasso, che l’inciso sia qui requisito implicito;

il delitto presupposto è colposo opinione minoritaria: secondo la dottrina prevalente il fatto che la norma non dica “delitti non colposi” è dovuto ad una mera svista (anche perché tali reati non presentano prezzo/prodotto/profitto);

l’agente conosce la provenienza delittuosa successivamente alla ricezione.

8.4 Differenza col riciclaggio (art. 648bis)

La fattispecie in esame, si differenzia dell’ipotesi di riciclaggio poiché mentre quest’ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l’impiego in attività economiche o finanziarie. Il legislatore, ha voluto punire, cioè, anche quelle attività mediate che non costituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti ma che comunque contribuiscono alla ripulitura degli illeciti capitali, colpendo così una serie di attività di investimento apparentemente legali. I settori di investimento possono essere i più vari: dagli appalti, al commercio, alle concessioni e persino all’assistenza sanitaria

8.5 Elemento soggettivo

Dolo generico, è cioè sufficiente che colui che impiega il danaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengano da un delitto.

8.6 Circostanze

Comma II: aggravante: La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di Comma III: attenuante: La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 attenuante del fatto di particolare tenuità

9. Usura

Art. 644 cp:“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 643, si fa dare o promettere , sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.(Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario -> autonomo delitto di mediazione usuraria)La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle

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concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o

artigianale;5) se il reato è commesso da una persona sottoposta con provvedimento definitivo alla

misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”

9.1 Bene tutelato/Oggetto giuridico

Patrimonio della vittima; Reato plurioffensivo: anche regolarità del mercato del credito/economia pubblica; Reato plurioffensivo: anche la liberà morale della vittima o il suo diritto

all’autodeterminazione.L’oggetto giuridico della norma è costituito, pertanto dall’inviolabilità del patrimonio oltre che dalla libertà di autodeterminazione negoziale dell’individuo.

Soggetto attivo.Trattasi di reato comune -> persona fisica ma anche persona giuridica

9.2 Condotta incriminata

Abrogata la normativa precedente che presupponeva, per la configurabilità del reato, l’esistenza contemporanea del vantaggio usuraio, di un obiettivo stato di bisogno e della consapevolezza da parte dell’agente di tale stato e quindi del suo approfittamento. Il nuovo articolo 644 cp modificato con la legge 7-03-1996 n. 108 z+. fuori dei casi preveduti dall'articolo 643 (circonvenzione di persona incapace):

Farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri interessi o altri vantaggi usurari : prestazione usuraia;

Procurare a taluno una somma di danaro o altra utilità facendo dare o promettere, a se o ad altri per la mediazione usuraia, un compenso usuraio: mediazione usuraia.

9.3 Elemento soggettivo

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Il dolo del reato di usura è costituito dalla coscienza e volontà di percepire interessi, vantaggi o compensi usurai, non è più necessario l’approfittamento dello stato di bisogno.

Il consenso dell’avente diritto non scrimina, perché la manifestazione di volontà della vittima è elemento della fattispecie, anche se si tratta di volontà viziata. Affinché sussista il delitto di usura è necessario che gli interessi , i vantaggi o i compensi dati siano usurari rispetto alla prestazione di dare o procurare danaro o altra utilità.

Ai sensi dell’art 2 della legge 108/96 modificato e convertito in legge 12/07/2011 n.106 il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usuari è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali . La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

La formulazione dell’art. 644 cp è stata costruita dal legislatore sotto forma di norma penale in bianco in cui una parte del precetto è rinvenibile nell’articolo mentre per l’altra parte (determinazione del tasso limite) deve farsi riferimento ad una fonte esterna diversa (il provvedimento amministrativo costituito dalla rilevazione del Ministero del Tesoro).

9.4 Consumazione e tentativo

L’art. 644ter (introdotto con la l. 108/1996): La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale. La norma non è univoca: l’unico elemento che emerge chiaramente dall’art. 644ter è che il reato deve considerarsi unico in presenza di plurimi versamenti di interessi (e anche se siano intervenute modifiche delle condizioni), purché non si abbia la prestazione di un nuovo capitale ( ipotesi di reato continuato). La conseguenza è che allo stato accogliersi la tesi che il delitto in questione sia un reato permanente.

Il Tentativo:Configurabile per parte della dottrina, secondo altri, invece, il tentativo non è configurabile trattandosi di reato a consumazione anticipata.

9.5 Circostanze

Comma V: aggravanti (ampliate con la riforma del 1996):Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

Se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

Se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

Se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; Se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o

artigianale; Se il reato è commesso da una persona sottoposta con provvedimento definitivo alla

misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

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9.6 Sanzioni

Il Comma IV dell’art. 644 cp prevede, nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca obbligatoria:(1) dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato (2) ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. Confisca (cfr. art. 240 c.p.):

1) Obbligatoria;2) Anche nel caso di patteggiamento;3) Non solo per il prezzo del reato, ma anche per il profitto;4) Anche per equivalente;5) Anche presso terzi (non si richiede che il terzo sia a conoscenza del reato o vi abbia

partecipato -> scarso rispetto del principio di colpevolezza [Marinucci-Dolcini]) ratio: privare l’usuraio di qualunque beneficio sul versante economico

n.b. applicabile anche a fatti commessi prima del 1996, perché la confisca è una misura di sicurezza sottoposta alla regola dell’art. 200 c.p. e non all’art. 2 c.p.

10. Mediazione usuraria

Art. 644 co. II“Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario”.

Profilo sistematico.È un reato autonomo rispetto all’usura.

Condotta incriminataFuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma (usura) chiunque procura a taluno una somma di danaro o altra utilità facendo dare o promettere, a se o ad altri per la mediazione usuraia, un compenso usuraio.

Elemento soggettivoDolo generico

ConsumazioneMomento in cui il soggetto passivo riceve la somma di denaro o altra utilità frutto dell’opera di mediazione .

Circostanze aggravantiLe medesime del reato di usura.

11. Ricettazione.

Art. 648

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Ricettazione.Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

11.1 Profilo storico-sistematico

Il Codice Rocco ha autonomizzato il delitto di ricettazione rispetto al c.d. delitto presupposto nel diritto romano, nel diritto intermedio, nella dottrina del primo Novecento e ancora in parte nel Codice Zanardelli (che collegava la pena a quella del delitto presupposto) non si trattava di una figura autonoma, bensì di una forma di auxilium post delictum o di concorso accessorio dopo il delitto -> finzioni giuridiche.

11.2 Bene tutelato e ratio.

Reato plurioffensivo:1) Tutela del patrimonio;

ratio: tutelare il patrimonio rispetto al mantenimento della situazione lesiva

derivante dalla consumazione del delitto presupposto ( reato di pericolo astratto [Fiandaca-Musco]);

evitare la commissione di delitti contro il patrimonio (reato ostativo) critica: l’osservazione non vale nel caso di acquisto del bene derivante da reato da parte di soggetti che non sono ricettatori abituali;

2) Tutela dell’amministrazione della giustizia; ratio:

evitare la dispersione dei beni provenienti da delitti (opinione tradizionale): la collocazione tra i delitti contro il patrimonio è inopportuna critica: la circolazione favorisce la scoperta dei delitti.

(Vi sono poi tesi minori e secondo alcuni è un reato senza offesa).

11.3 Soggetto attivo.

Reato comune ma c.d. reato a soggettività ristretta infatti sono esclusi: I concorrenti del reato presupposto clausola di riserva (cfr. infra); Il danneggiato del reato riacquista la cosa che gli appartiene; Il proprietario della cosa (che conservi la disponibilità della cosa da altri

legittimamente posseduta, es. pegno) esercita un suo diritto (Fiandaca-Musco; punto controverso);

soggetti ex art. 649 (causa di non punibilità)

11.4 Condotta incriminata.

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Reato a forma vincolata.fuori dei casi di concorso nel reato (c.d. delitto presupposto);

secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti:a) Si ha concorso nel delitto presupposto se si ha un contributo anteriore alla

commissione del reato, anche sotto forma di accordo dotato di efficacia causale in merito all’acquisto del futuro prodotto del reato;

b) si ha ricettazione quando si ha un comportamento successivo alla commissione del delitto presupposto o un comportamento antecedente privo di efficacia causale (caso del c.d. omnimodo facturus).

Ricettazione vera e propria.Acquista, riceve od occulta.

Acquistare:a) Interpretazione ampia (orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza):

ogni attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, che produce l’effetto giuridico di far entrare la cosa nella sfera giuridico-patrimoniale dell’agente, attribuendogli il possesso uti dominus;

b) Interpretazioni restrittive: solo la compravendita (orientamento diffuso) o i negozi a titolo oneroso (orientamento isolato).

Ricevere: Ogni acquisizione della cosa che comporti materiale trasferimento della detenzione, anche temporaneo -> nozione residuale rispetto all’acquisto:

a) Tutte le forme di conseguimento del possesso non uti dominus, es. acquisto a titolo di diritto reale di godimento (opinione prevalente);

b) Acquisto del possesso in tutti i modi diversi dalla compravendita (orientamento tradizionale) o mediante negozi a titolo gratuito (opinione isolata)

Occultare:Azione di nascondere la cosa implica la disponibilità: secondo molti autori è pleonastico (Fiandaca-Musco)

a) Denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto; Denaro: carta moneta e moneta metallica avente corso legale in Italia o

all’estero; Cose:

Problema 1: le mere utilità (es. prestazioni di servizi). Giurisprudenza: divisa (favorevole la più risalente); Dottrina prevalente: contraria (Fiandaca-Musco) (ma secondo alcuni

sarebbero possibile oggetto di ricettazione i beni immateriali, come le fonti di energia).

Problema 2: i beni immobili: Compresi secondo parte della dottrina lettera della norma; Non compresi secondo altra parte della dottrina (Fiandaca-Musco) i

beni immobili hanno un sistema di circolazione che li garantisce maggiormente.

Provenienti da qualsiasi delitto: delitto e non contravvenzione/illecito civile/illecito amministrativo (opinione

dominante);

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(opinione minoritaria: anche contravvenzioni: esigenze di tutela; utilizzo del termine “reato” nella clausola di riserva; etc.)

delitto anche non contro il patrimonio (es. delitto contro la p.a., falso, delitti previsti da legge speciali);

provenienza

Legame con il reato: Interpretazione ampia (dottrina e giurisprudenza dominanti): tutto ciò che si

ricollega al delitto: profitto, prezzo, prodotto, cose che servirono a commettere il reato (profitto del reato: vantaggio di natura economica che deriva causalmente dal reato; prezzo del reato: compenso dato per indurre taluno a commettere il reato/utile pattuito e conseguito da un soggetto determinato come corrispettivo dell’esecuzione di un illecito; prodotto del reato: cosa materiale che si origina dal reato medesimo/risultato empirico dell’esecuzione del reato);

Interpretazione restrittiva (dottrina minoritaria, Fiandaca-Musco): la norma fa riferimento alla “provenienza” e non alla generica “attinenza”: solo i beni ottenuti mediante il reato.

Provenienza diretta o indiretta: Solo diretta (dottrina risalente) evitare la propagabilità ad infinitum; Anche indiretta (dottrina e giurisprudenza dominanti) possono anche esservi

intermediari, purché l’acquirente sia consapevole della provenienza delittuosa; Al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Dolo specifico, cfr. infra.Intermediazione nella ricettazione o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.NO intermediazione civilistica vi rientra qualsiasi attività idonea a mettere in contatto dell’autore del reato con un terzo possibile acquirente, di buona o mala fede (a prescindere dal raggiungimento dello scopo).

Comma III: Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.conseguenza: la ricettazione è accessoria rispetto al delitto presupposto, dunque:

a) si configura quando con riferimento al delitto presupposto sussiste: una situazione di inimputabilità; una causa personale di non punibilità; la mancanza di condizione di procedibilità; la mancanza di una condizione obiettiva di punibilità: una causa di estinzione del reato (art. 170 c.p.: quando un reato è il presupposto di

un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato -> però se il reato presupposto si estingue _prima_ della commissione della ricettazione non si configurerà quest’ultimo reato [causa: uso del verbo “estendersi”])

b) non si configura quando non si realizza il reato presupposto per: mancanza di antigiuridicità (causa di giustificazione); mancanza di colpevolezza (difetto di elemento psicologico, errore rilevante [punto

controverso, ad es. in tema di favoreggiamento, cfr.]); abolitio criminis ma cfr.:

modifica degli elementi normativi della fattispecie criminosa.

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Problema della applicabilità dell’art. 2 (co. 2) in caso di modifica indiretta o mediata della fattispecie incriminatrice, realizzata attraverso la modifica degli elementi normativi della fattispecie (elementi della fattispecie comprensibili solo sotto la logica presupposizione di una norma), anche extragiuridici:

a) orientamento restrittivo (prevalente in dottrina [Romano, Marinucci-Dolcini] e diffuso in giurisprudenza): non si ha abolitio criminis perché la modifica non fa mutare il contenuto di disvalore della fattispecie.►Cass. Pen., n. 36218/2003: il disvalore della fattispecie di ricettazione non muta se viene abolito il reato presupposto.

b) orientamento intermedio (Grasso; parte della giurisprudenza): si ha abolitio criminis se si tratta di norme integratrici vere e proprio suscettibili di incidere sul disvalore astratto della fattispecie (es. concetto di arma), mentre non si ha abolitio criminis nel caso di mutamento di semplici norme di qualificazione richiamate (es. concetto di “moneta avente corso legale nello Stato”).

c) orientamento estensivo (Fiandaca-Musco): l’art. 2 co. 2 si applica a tutte le ipotesi di modifica degli elementi normativi, in quanto essi sono incorporati nella fattispecie incriminatrice.

Dichiarazione di illegittimità costituzionale (anche se alcune sentenze sono attestate in senso contrario, in quanto l’art. 2 co. 2 non si applicherebbe alle mutazioni degli elementi esterni della fattispecie)

N.B. delitti commesso all’estero: per alcuni autori è richiesta la punibilità/procedibilità ex artt. 7-10 cioè: quello che rileva è, malgrado alcune oscillazioni dottrinali, che vi sia un reato “completo” sotto il profilo “oggettivo”, con irrilevanza del profilo “soggettivo”

Profili processuali: Secondo la giurisprudenza non si richiede che il delitto presupposto sia stato accertato

con sentenza passata in giudicato, né che siano stati individuati gli autori: è sufficiente che dagli atti del processo l’esistenza del reato risulti con certezza (dunque può anche esservi stata una sentenza di proscioglimento con riguardo al delitto presupposto).

Se il procedimento per il delitto presupposto è in corso si avrà riunione o sospensione.

N.B. nella prassi giudiziaria si tende censurabilmente a contestare la ricettazione quando non si riesce a provare con certezza il reato presupposto e l’imputato si trovi in possesso di cose di provenienza illecita critica: è necessaria l’esistenza certa di un delitto presupposto.

11.5 Elemento psicologico.

1º Dolo generico : volontà di acquistare/ricevere/occultare ovvero di intromettersi nel fare acquistare/ricevere/occultare il denaro o la cosa mobile che si sa essere di provenienza delittuosa. problema: la consapevolezza della provenienza delittuosa:

deve sussistere al momento dell’acquisto o della ricezione (non rileva il dolo superveniens);

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necessità della rappresentazione del fatto nella sua materialità (ma non è necessario che il soggetto conosca le precise circostanze di tempo, modo e luogo del delitto presupposto) possibile rilievo dell’errore sul fatto;

necessità della rappresentazione della qualificazione giuridica del fatto si ritiene sia sufficiente la conoscenza parallela nella sfera laica possibile rilievo dell’errore sulla norma penale che prevede il fatto presupposto.

Cfr. errore su elementi del fatto dovuto ad errore su legge extrapenale: art. 47 co. 3 norma penale richiamata dalla norma incriminatrice (es. calunnia) rilevante per la dottrina maggioritaria (il concetto di “norma extrapenale” include le norme penali diversa da quella incriminatrice) la giurisprudenza però lo riconduce all’art. 5

dubbio sulla provenienza delittuosa: Dolo eventuale (parte della dottrina e giurisprudenza più recente) il dubbio in

campo penale esclude in generale la buona fede; si ha dolo eventuale se il soggetto si è anche soltanto posto il quesito circa l’illecita provenienza del bene e ha accettato il rischio.

Il dubbio equivale ad ignoranza rileva solo il dolo diretto (parte della dottrina; Fiandaca-Musco; opinione prevalente in giurisprudenza) nel caso di dubbio si ha incauto acquisto ex art. 712.

N.B. secondo la giurisprudenza la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro o delle cose può trarsi dagli elementi considerati “sospetti” dall’art. 712 in tema di incauto acquisto (qualità delle cose, condizione di chi le offre, entità del prezzo) o da altri elementi (es. comportamento di chi offre le cose) cioè: si presume la conoscenza della provenienza delittuosa in presenza di indizi così gravi ed univoci che una persona di media levatura intellettuale non poteva, secondo la comune esperienza, non avere la certezza del loro illegittimo possesso in capo a chi deteneva le cose o le offriva

2º Dolo specifico : fine di procurare a sé o ad altri un profitto. problema: natura del profitto:

necessariamente economico-patrimoniale; di qualunque natura (Marinucci-Dolcini)

problema: ingiustizia del profitto: sì (parte della dottrina, Fiandaca-Musco) altrimenti non si giustificherebbe

l’incriminazione; no (altra parte della dottrina) argomento letterale (salvo che il profitto si

concretizzi in un vantaggio per l’autore del delitto presupposto, perché in questo caso si avrebbe favoreggiamento reale).

11.6 Momento di consumazione e tentativo.

Consumazione:Reato istantaneo ad effetti permanenti;

Ricettazione vera e propria: secondo la dottrina prevalente (Marinucci-Dolcini) si consuma nel momento in cui è raggiunto l’accordo tra chi trasferisce e chi acquisisce la cosa proveniente da delitto, secondo le regole civilistiche (senza che siano necessari il conseguimento del profitto, che è solo l’oggetto del dolo specifico, né la traditio o il pagamento del prezzo, anche se alcune sentenze recenti richiedono l’ottenimento del possesso);

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Intermediazione nella ricettazione: si consuma col compimento del primo atto di mediazione e non è necessario il perfezionamento dell’accordo (né il conseguimento del profitto, che è solo l’oggetto del dolo specifico).

Tentativo:configurabile non nel caso di intermediazione (giurisprudenza costante).

11.7 Circostanze.

Comma II: attenuante del fatto di particolare tenuità (introdotta con la l. 152/1975). simile all’art. 323bis e diversa dall’art. 62 n. 4 (“danno patrimoniale di speciale

tenuità”) qui va considerato il fatto nel suo complesso: danno + profitto + altri elementi ex art. 133 c.p.

giurisprudenza: possibile concorso con le attenuanti generiche ma se la speciale tenuità del danno è già stata considerata per concedere l’attenuante di cui al co. II la circostanza di cui all’art. 62 n. 4 resterà assorbita.

11.8 Rapporto con altri reati.

Incauto acquisto.Art. 712.Acquisto di cose di sospetta provenienza.

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a 10 euro.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Dottrina e giurisprudenza dominanti: differenza: elemento psicologico: ricettazione: conoscenza certa della provenienza delittuosa (o dolo eventuale,

per coloro che lo ammettono, cfr. supra). incauto acquisto: mancato accertamento colposo della provenienza con l’uso

della diligenza propria dell’uomo comune, in base agli elementi indizianti indicati nella norma (o mero dubbio nel caso di chi ammette il dolo eventuale nella ricettazione, cfr. supra).

Favoreggiamento reale.Art. 379Favoreggiamento reale.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da 51 euro a 1.032 euro se si tratta di contravvenzione (…)

Criterio distintivo: ricettazione: l’agente mira ad un profitto per sé o altri (persona diversa dall’autore

del reato presupposto) (dolo specifico);

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favoreggiamento reale: l’agente intende far conseguire all’autore del reato i vantaggi economici dell’illecito (dunque non agisce con dolo specifico di conseguire un profitto, bensì a solo vantaggio dell’autore del reato presupposto).

nel caso di concorso prevale la ricettazione, per via della clausole di riserva che apre l’art. 379 (il favoreggiamento è sussidiario).

Truffa e falsità in atti. concorso di reati ammissibile (?)

Trasferimento fraudolento di valori ex art. 12quinquies d.l. 306/1992, convertito dalla l. 356/1992 (contrasto alla criminalità mafiosa):

Co. II: Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.

problema: se ricorre la situazione prevista dalla norma il soggetto ha già la disponibilità dei beni e dunque verosimilmente si è già commessa ricettazione/riciclaggio/reimpiego, ma la norma si apre con una clausole di riserva, dunque sembrerebbe che la disposizione dell’art. 12quinquies non possa mai trovare applicazione in realtà la norma si applica a condotte che potrebbero dirsi di “autoricettazione”/“autoriciclaggio”/“autoreimpiego”, cioè alle ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dei beni di provenienza delittuosa è l’autore del reato presupposto, situazione in cui, a causa delle clausole di riserva “ fuori dai casi di concorso nel reato presupposto” che aprono gli artt. 648,6 48bis e 648ter, non può configurarsi la ricettazione, né il riciclaggio o l’impiego;

inoltre, quanto ai beni provenienti da reati commessi da altri e dunque potenziali oggetto di ricettazione/riciclaggio/reimpiego, va notato che la disposizione di cui all’art. 12 quinquies tende ad essere applicata al caso in cui non si riesca a provare la provenienza delittuosa dei beni, mentre i reati di cui agli artt. 648, 648bie e 648ter richiedono che sia provato il reato presupposto.

(Per approfondimenti cfr.“Sanzioni patrimoniali”, confisca ex art. 12sexies d.l. 306/1992, convertito dalla l. 356/1992)

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N.B. il comma in questione è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost., n. 48/1994, ma di ciò non vi è traccia né nelle note dei codici, né, pare, nella lezione del prof. Grasso (cfr. invece il cenno fatto in “Sanzioni patrimoniali”)

12. Riciclaggio

Art. 648bisRiciclaggio.“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

12.1 Bene tutelato.

Reato plurioffensivo: patrimonio ma la tutela di questo bene giuridico è secondaria e un danno

patrimoniale potrebbe anche mancare; amministrazione della giustizia volontà di impedire che vi siano ostacoli alla

ricostruzione dell’origine illecita dei beni; ordine economico tutela della concorrenza e/o del risparmio; evitare l’utilizzo di

metodi illeciti nell’ambito dell’attività finanziaria; evitare il travolgimento delle regole del mercato, con approvvigionamento del capitale a costo zero, etc.

ordine pubblico impedire lo sviluppo e il rafforzamento della criminalità organizzata;

reato ostativo scoraggiare la commissione dei reati presupposto.

12.2 Soggetto attivo.

Chiunque: reato comune salvo autore o concorrente del/nel delitto presupposto.

12.3 Condotta incriminata.

Fuori dei casi di concorso nel reato (c.d. delitto presupposto), se il concorrente del delitto presupposto ricicla il denaro si ha un mero post factum non punibile (in altri termini, non si può configurare “l’autoriciclaggio”) , la condotta incriminata consiste in:

A. Sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; Trasferirli; Compiere altre operazioni in relazione ad essi;

B. In modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

12.4 Elemento soggettivo.

Dolo generico: volontà di compiere l’attività di sostituzione/trasferimento/ostacolo, con la consapevolezza della provenienza dei beni da delitto non colposo.

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12.5 Momento di consumazione e tentativo.

Il delitto si consuma con la sostituzione o il trasferimento del danaro, dei beni o delle utilità indicate ovvero col compimento di una qualsiasi altra operazione tendente ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.Il tentativo è configurabile in quanto nella fattispecie vigente, il delitto in questione, non è costruito come delitto a consumazione anticipata (Cass. n.17694/2010).

12.6 Circostanze.

Comma II: aggravante.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale -> individuazione dell’“attività professionale”.Attenuante: La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

ratio: presunzione di minore gravità.

L’art 71 del D.Lgs n.159/2011, le pene previste dal reato di riciclaggio sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. Si procede d’ufficio quando il delitto è commesso da persone sottoposte a misure di prevenzione. Alla pena è sempre aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

13. Infedeltà patrimoniale e corruzione privata.

Art. 2634 CPInfedeltà patrimoniale

“Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa”.

13.1 Bene tutelato.

patrimonio sociale (anche beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi);

tutela indiretta dei soci

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13.2 Soggetti attivi.

Reato proprio -> amministratori, direttori generali e liquidatori

N.B. il socio può concorrere con l’intraneus nel reato proprio.

13.3 Soggetto passivo.

La società o i terzi i cui beni erano amministrati dalla società.

13.4 Fatto tipico.

I soggetti attivi avendo un interesse (anche per conto di terzi, elemento non specificato dalla norma)  in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali o beni di terzi amministrati dalla società ; tale condotta attiva, cagiona un danno alla società; si tratta di reato di evento. Volontaria esclusione dei fatti omissivi (rischio di eccessivo ampliamento della fattispecie).

13.5 Elemento soggettivo.

Dolo specifico: i soggetti attivi agiscono per al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio. Il fatto che il vantaggio o il profitto sia anche a vantaggio di altri, diversi dai soggetti attivi, comporta che il conflitto di interessi può essere generato anche da un intesse di terzi, per conto dei quali gli amministratori agiscono.

Precisazione: il terzo comma dispone, con presunzione assoluta, che  non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La pena è da sei mesi a tre anni, si tratta allora di delitto, e si procede a querela della persona offesa. 

13.6 Consumazione e tentativo.

Consumazione: reato di evento: momento e luogo in cui si cagiona il danno patrimonialeTentativo: configurabile (possibilità desistenza volontaria e recesso)

13.7 Rapporto con altri reati.

Appropriazione indebita: per la giurisprudenza l’art. 2634 è norma speciale (a volte si parla di specialità

reciproca): elementi specializzanti: reato proprio; conflitto di interessi; condotta; danno patrimoniale; dolo intenzionale; per alcuni autori (Musco), invece, l’introduzione dell’art. 2634 indica la volontà del legislatore di punire in ambito societario le sole condotte di appropriazione tipiche ai sensi di questa norma -> quindi rispetto ai fatti commessi in ambito societario astrattamente riconducibili all’art. 646 ma non all’art. 2634 si è avuta un’abolitio criminis con l’introduzione di quest’ultima disposizione;

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omessa comunicazione del conflitto di interessi ex art. 2629bis nuovo testo: parziale sovrapponibilità: concorso apparente di norme: non c’è una clausola di sussidiarietà espressa (critica): principio di consunzione (applicazione del solo art. 2629bis);

art. 223 l. fall.: se il fatto ha cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società si ha bancarotta impropria ex art. 223 l. fall.

14. Art. 2635 cp: Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (c.d. corruzione privata)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

14.1 Bene tutelato.

a) Buon andamento della società/dovere di correttezza dei soggetti obbligati verso la società;

b) Patrimonio della società ma il danno può non essere patrimoniale -> comunque è tutelato indirettamente;

c) Tutela indiretta della concorrenza

14.2 Soggetti attivi.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; Si tratta, dal lato passivo di reato proprio.Soggetto passivo: la società.

14.3 Fatto tipico.

Il soggetto attivo, o i soggetti attivi in seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

L'art. 2365 c.c. si occupa solo della corruzione susseguente, e il reato si può realizzare con una azione o un'omissione.

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Si tratta, comunque, di reato di evento. La condotta deve aver cagionato anche un nocumento alla società, termine più esteso di danno, volendo far ricomprendere un qualsiasi danno subito dalla società, non escluso un danno di immagine presso il pubblico.

14.4 Elemento soggettivo.

Dolo specifico: i soggetti attivi devono essere coscienti di accettare il denaro o altra utilità per una condotta che viola gli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

14.5 Circostanze.

Comma IV: La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

14.6 Questioni processuali.

Comma V: Si procede a querela della persona offesa (la querela presentata nei confronti del soggetto qualificato si estende anche agli extranei).

problema dell’individuazione della persona offesa: cfr. art. 2634 cc

N.B. il terzo danneggiato dall’atto antidoveroso non è persona offesa (non è titolare del bene tutelato), dunque non può presentare querela, ma può agire per ottenere il risarcimento dei danni.

Capitolo 7 | La nuova depenalizzazione

1. La nuova depenalizzazione: illeciti civili e non solo amministrativi

I decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016 hanno operato una profonda depenalizzazione.

La novità di tale riforma, consiste nell'aver trasformato alcuni reati in illeciti civili accanto a quelli amministrativi, e sempre con sanzioni pecuniarie.

Sono stati depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, compresi quelli che nelle ipotesi aggravate prevedono la pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria.

La depenalizzazione non si applica ai reati previsti dal codice penale tranne per i seguenti reati:

art. 527 c.p. (Atti osceni);

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art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) ove la rilevanza penale rimane solo nelle ipotesi di cui al comma 3;

art. 652 c.p. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto); art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare); art. 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive); art. 726 c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza).

La depenalizzazione non si applica altresì in materia di: edilizia ed urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e funzionamento dei partiti; proprietà intellettuale ed industriale.

Le disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), salvo sentenza o decreto penali oramai irrevocabili.

2. Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili

Il D.Lgs. n. 7 dispone, l'abrogazione delle seguenti disposizioni: art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata); art. 486 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco); art. 594 c.p. (Ingiuria); art. 627 c.p. (Sottrazione di cose comuni); art. 647 c.p. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore

o caso fortuito).

Sono state sostituite, modificate, ed integrate altre disposizioni del codice penale, quali ad es. in materia di altre falsità del foglio firmato in bianco, uso di atto falso, danneggiamento ecc..

Il decreto dispone che se i fatti sono dolosi, obbligano, oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno, secondo le leggi civili, anche il pagamento della sanzione civile ivi stabilita, nell'osservanza dell'art. 2947, comma 1, c.c., che stabilisce la prescrizione in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Il giudice civile è tenuto ad osservare determinati criteri per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie, e precisamente:

Gravità della violazione; Reiterazione dell'illecito; Arricchimento del soggetto responsabile; Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze

dell'illecito; Personalità dell'agente;

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Condizioni economiche dell'agente.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'illecito, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria per esso stabilita.

Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice civile competente per il risarcimento del danno e al procedimento si applicano nel disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Il giudice può stabilire il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili (da 2 a 8 e non inferiori a euro 50 cadauna) in considerazione delle condizioni economiche del condannato.

Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredi, e il relativo provento, è devoluto in favore della Cassa delle ammende.

Capitolo 8 | I delitti contro la persona2

I delitti contro la persona sono disciplinati nel titolo XII del libro II del Codice Penale.

In esso sono compresi tutti quei fatti che ledono o comunque mettono in pericolo i beni fondamentali dell’individuo, cioè la vita, l’integrità, l’onore, la libertà ecc.

Per “persona” s’intende non solo quella umana ma anche quella giuridica in senso lato.

1. Omicidio.

Il delitto di omicidio, previsto e punito dall'art. 575 c.p., tutela la vita umana.

In dottrina si ritiene che il concetto di vita umana non deve essere inteso solo come diritto di esclusiva pertinenza del singolo, ma come diritto appartenente alla collettività intera.

Il reato di omicidio è un reato di danno.

Il soggetto attivo può essere chiunque, pertanto si tratta di reato comune.

Il soggetto passivo è la persona umana vivente. La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la qualità di uomo viene acquisita

dal momento in cui avviene il distacco del feto dall'utero materno, anche se non è ancora avvenuta l'espulsione definitiva dal corpo della madre.

2 Tratto da : C. Coratella, Diritto penale, Delitti Contro la vita e l'incolumità personale, ILSOLE24ORE, 201694

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L'art. 575 c.p. punisce chiunque provochi la morte di un uomo. Trattasi di reato a forma libera, in quanto è indifferente le modalità con le quali si realizzi l'evento morte. Può trattarsi, pertanto, anche di condotta omissiva.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, la giurisprudenza richiede il dolo generico.

Il delitto si consuma nel momento in cui si verifica l'evento morte.

Nessun dubbio sulla configurabilità del tentativo.

La pena prevista per il reato di cui all'art. 575 c.p. è la reclusione non inferiore a anni 21.

L’articolo 576 C.P, prevede una serie di circostanze che aggravano la pena prevista dal reato di omicidio.In tal caso, la pena prevista per il reo, è l’ergastolo.

La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.

Inoltre, le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Il delitto è procedibile d'ufficio e l’autorità giudiziaria competente a giudicare è la Corte d'Assise.Nel caso di tentativo di omicidio, competente a decidere è il Tribunale in composizione collegiale.

2. Percosse.

Il delitto di percosse tutela l'incolumità individuale.

E’ un reato di pericolo e appartiene al novero dei reati comuni.

L'art. 581 c.p. punisce chiunque percuota taluno, se dal fatto non derivi una malattia nel corpo o nella mente.

La fattispecie prevista dall’art. 581 è solo sussidiaria, in quanto non trova applicazione quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Per la consumazione del reato di percosse è richiesto il dolo generico.E’ configurabile il tentativo.

La pena prevista per il reato di cui all'art. 581 c.p. è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

La procedibilità per tale reato è la querela della parte offesa, e competente a giudicare è il Giudice di Pace.

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3. Lesione Personale.

Il delitto di lesione personale, come quello di percosse, tutela l'incolumità individuale.E’ un reato di danno, e appartiene al novero dei reati comuni.

L'art. 582 c.p. punisce chiunque cagioni a taluno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Il reato di lesione personali è a forma libera, essendo irrilevante le modalità della condotta.

Per malattia, si intende, qualsiasi alterazione traumatica, anche temporanea, del sistema nervoso o dell'organismo in generale, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali.

E’ richiesto il dolo generico e il reato si consuma nel momento in cui si verifica la malattia.

Dottrina e giurisprudenza ammettono il tentativo.

La pena prevista è la reclusione da tre mesi a tre anni.

La lesione si considera grave e la reclusione è da 3 anni a 7 anni se ricorre una delle circostanze previste dagli art. 583, e cioè se:

dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione si considera gravissima e la reclusione è da sei a dodici anni se dal fatto derivi: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, o la perdita

dell'uso di un organo o della capacità di procreare, o una grave e permanente difficoltà nella favella;

la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Le pene sono aumentate se le lesioni sono cagionate ad un pubblico ufficiale o se ricorre una delle circostanze previste dall’art. 585 c.p.

La procedibilità per il reato di lesioni personali è d'ufficio, salvo per l’ipotesi di cui al 2° comma, in cui la procedibilità è a querela di parte.

4. Omicidio preterintenzionale.

Il delitto di omicidio preterintenzionale, è un reato di danno.Si tratta di un reato comune e tutela la vita umana.

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In dottrina si ritiene che la vita umana non deve essere considerata come di esclusiva pertinenza del singolo, ma come diritto appartenente alla collettività intera.

Il soggettivo attivo può essere “chiunque”, trattandosi di reato comune.

Il soggetto passivo è la persona umana vivente.

Per quanto concerne l’elemento oggettivo: l'art. 584 c.p. punisce chiunque, con atti diretti a commettere il delitto di percosse o di lesione, cagioni la morte di un uomo.

Nel reato di omicidio preterintenzionale si attribuisce la responsabilità per l'evento morte di una persona, all'autore di un atto meno grave, quale appunto la lesione o la percosse.

Per tali ragioni, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento deve essere accertato dal giudice, con particolare rigore.

Il nesso di causalità deve essere escluso qualora siano intervenuti fattori eccezionali e imprevedibili, da soli sufficienti a determinare l'evento.

Per quanto concerne invece, l’elemento soggettivo: è richiesta la volontà di realizzare la percosse o la lesione, alle quali, però, segue la morte della vittima come evento non voluto neanche nella forma del dolo eventuale .

In particolare, ai sensi dell'art. 43 c.p. "il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente".

Il delitto si consuma nel momento in cui si verifica l'evento morte.

Non è configurabile il tentativo.

La pena prevista per il reato di cui all'art. 584 c.p. è la reclusione da 10 a 18 anni.

La pena è aumentata da 1/3 alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576 c.p..

La pena è aumentata fino a 1/3, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577 c.p. o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive o da persona travisata o da più persone riunite.

Il delitto è procedibile d’ufficio, e l’autorità competente a giudicare è la Corte di Assise.

5. Rissa.

Il delitto di rissa, ex art. 588 c.p., tutela la vita umana e l'incolumità individuale.

E’ un reato di pericolo, essendo punita la mera partecipazione ad una rissa.

Il delitto di rissa è un reato comune e plurisoggettivo, richiedendo la necessari partecipazione di più persone.

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Il soggetto passivo è la persona umana vivente.

Per quanto concerne l’elemento oggettivo: l'art. 588 c.p. punisce chiunque partecipi ad una rissa. Con rissa si deve intendere una mischia tra persone che compiano atti di violenza con l'intento di recare offesa alle parti avversarie e contemporaneamente di difendersi dalle offese di costoro.

Gli elementi che caratterizzano la fattispecie di rissa sono: l'uso della violenza e la reciprocità delle offese la partecipazione di almeno 3 persone

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, la giurisprudenza ritiene che occorra il dolo generico.

Il delitto si consuma nel momento in cui si attua la partecipazione alla rissa.

Il tentativo non è configurabile.

La pena prevista è la multa fino a euro 309.

Tuttavia, la pena è della reclusione da 3 mesi a 5 anni, se nella rissa rimanga ucciso qualcuno o se riporti una lesione personale.

La procedibilità per questo tipo di reato è d'ufficio e competente a decidere è il Tribunale monocratico.

6. Omicidio colposo.

L’articolo 589 c.p., prevede il reato di omicidio colposo.La norma in esame tutela la vita umana, che deve essere intesa non solo come diritto di esclusiva pertinenza del singolo, ma come diritto appartenente alla collettività intera.

E’ reato di danno, e può essere commesso da chiunque.

La condotta incriminatrice, è descritta dall’art. 589 c.p., che punisce chiunque provochi per colpa, la morte di un uomo.

Il reato è dunque, punito a titolo di colpa e si consuma nel momento in cui si verifica la morte di una persona.

Il tentativo non è configurabile, trattandosi di reato colposo.La pena prevista per questo reato è la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da 2 a 7 anni.

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Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.

7. Omicidio stradale.

La legge n. 41/2016, ha inserito nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

In particolare: è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da

conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è

sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);

è invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati. La pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato

dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.

La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

E' poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo

attuale è di 15 anni).

E' stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga.

In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

8. Lesioni personali colpose.

Il delitto di lesione personale, previsto e punito dall'art. 590 c.p., tutela l'incolumità individuale.

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E’ un reato di danno e può essere commesso da chiunque.

L'art. 590 c.p. punisce chiunque cagioni a taluno, per colpa, una lesione personale.

Tale reato è punito, dunque, solo a titolo di colpa, e si consuma nel momento in cui si verifica la malattia.

La pena prevista per il reato di cui all'art. 590 c.p. è la reclusione fino a 3 mesi o la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619;

Se la lesione è gravissima la pena è della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

La procedibilità è a querela di parte, salvo per le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 590 c.p..

L’autorità giudiziaria competente è il Giudice di pace limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte.

Sono escluse però, quelle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia di durata superiore ai 20 giorni. In tal caso competente è il Tribunale monocratico, così come per le ipotesi

aggravate.

9. Atti persecutori.

Il delitto di atti persecutori, comunemente detto anche “Stalking”, è previsto e punito dall'art. 612-bis c.p..La norma tutela la libertà morale e psichica dell'individuo. E’ un reato di danno e può essere commesso da chiunque.

L'art. 612-bis c.p. punisce chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti qualcuno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva o da costringere lo stesso a modificare le proprie abitudini di vita.

Si tratta di un reato necessariamente abituale, dovendo le condotte di minaccia o molestia essere qualificate dal requisito della reiterazione.

La minaccia consiste nella prospettazione di un male futuro ingiusto, il cui verificarsi dipende dalla volontà del soggetto agente.

La minaccia può essere esplicita o implicita, diretta o indiretta, reale o simbolica, purché sia idonea a intimorire il soggetto passivo.

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La molestia consiste in qualsiasi comportamento atto ad alterare dolorosamente e in modo inopportuno l'atteggiamento psichico di una persona.

Il delitto si consuma nel momento in cui il le condotte reiterate di minaccia o di molestia determinino nel soggetto passivo uno degli eventi previsti dalla norma e cioè il perdurante e grave stato di ansia o di paura; il timore per l'incolumità propria o di persone care; il costringimento ad alterare le proprie condizioni di vita.E’ richiesto il dolo generico.

La pena prevista per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. è la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di:1) un minore , 2) di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, o 3) con armi o da persona travisata.

Il reato è procedibile a querela di parte; E’ procedibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di persona con disabilità o quando il fatto è connesso ad altro reato per il quale si deve procedere d'ufficio.

E’ competente a decidere i fatti previsti dall’art. 612-bis, il Tribunale in composizione monocratica.

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