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Midwifery applicata al management sanitario – Prof. Lopresti L’ostetrica nel DMI. Area di competenza e responsabilità. Le origini della figura dell’ostetrica sono antichissime, da sempre è stata la figura che ha accompagnato la donna durante la gravidanza ed il parto. Nell’arco del tempo e in particolare nell’ultimo secolo, nella nostra società, la professionalità dell’ostetrica ha subito grandi cambiamenti. All’ostetrica è affidato il compito di individuare le situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l’intervento del medico con capacità di definire i confini che delimitano l’andamento fisiologico della gravidanza, del travaglio e del parto. Viene così riscoperta e riattivata l’area dell’autonomia dell’ostetrica. Organizzazione dipartimentale Il concetto di dipartimento si è sviluppato negli USA, a partire dagli anni ’60, per poi diffondersi nel UK, dove nel 1967, con il Cogwheel Report, entra nel mondo sanitario europeo. Il report proponeva l’istituzione di division, e cioè dipartimenti con unità e servizi con comuni interessi scientifici ed assistenziali. In Italia, il concetto di dipartimento è stato introdotto, per la prima volta, con la legge 132/68 (successivo D.P. R. attuativo 128/69) richiamato più volte in successivi provvedimenti legislativi. Infatti, il D. lgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni prevede che le varie Regioni si attivino in merito alla riorganizzazione dei vari presidi ospedalieri in dipartimenti, tenuto conto anche dell’articolo 4 della legge 412/91. In particolare, gli ARNAS devono avere un’organizzazione di tipo dipartimentale. Il modello dipartimentale deve essere in grado di “consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo di risorse finanziarie” e deve essere costituito da “unità operative omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e sono

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L’ostetrica nel DMI. Area di competenza e responsabilità.

Le origini della figura dell’ostetrica sono antichissime, da sempre è stata la figura che ha accompagnato la donna durante la gravidanza ed il parto. Nell’arco del tempo e in particolare nell’ultimo secolo, nella nostra società, la professionalità dell’ostetrica ha subito grandi cambiamenti. All’ostetrica è affidato il compito di individuare le situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l’intervento del medico con capacità di definire i confini che delimitano l’andamento fisiologico della gravidanza, del travaglio e del parto. Viene così riscoperta e riattivata l’area dell’autonomia dell’ostetrica.

Organizzazione dipartimentale

Il concetto di dipartimento si è sviluppato negli USA, a partire dagli anni ’60, per poi diffondersi nel UK, dove nel 1967, con il Cogwheel Report, entra nel mondo sanitario europeo. Il report proponeva l’istituzione di division, e cioè dipartimenti con unità e servizi con comuni interessi scientifici ed assistenziali. In Italia, il concetto di dipartimento è stato introdotto, per la prima volta, con la legge 132/68 (successivo D.P. R. attuativo 128/69) richiamato più volte in successivi provvedimenti legislativi. Infatti, il D. lgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni prevede che le varie Regioni si attivino in merito alla riorganizzazione dei vari presidi ospedalieri in dipartimenti, tenuto conto anche dell’articolo 4 della legge 412/91. In particolare, gli ARNAS devono avere un’organizzazione di tipo dipartimentale. Il modello dipartimentale deve essere in grado di “consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo di risorse finanziarie” e deve essere costituito da “unità operative omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Le unità operative costituenti il dipartimento sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa gestionale, volta a fornire risposte unitarie, tempestive, razionali ai compiti assegnati e, a tal fine, adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-legale ed economico”. Il punto di riferimento normativo più importante riguardante i criteri e le modalità organizzative del dipartimento, rimane comunque il D.M. 8 novembre del 1976 che elenca all’art. 1 gli obiettivi del dipartimento:

la convergenza di competenze e di esperienze scientifiche, tecniche e assistenziali di gruppi e di singoli operatori sanitari, per consentire l’assistenza completa al malato; l’incremento della ricerca e del collegamento tra la didattica e l’assistenza, secondo la legislazione sanitaria ospedaliera;il miglioramento delle tecniche sanitarie a livello interdisciplinare;

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l’aggiornamento e il perfezionamento professionale di ogni livello, ai fini dell’assistenza sanitaria sempre più qualificata e paritaria per tutti i cittadini;il superamento delle disfunzioni che determinano tempi lunghi o inutili di degenza;l’umanizzazione dei rapporti tra strutture sanitarie, operatori sanitari, utenti del SSN e loro familiari;i collegamenti tra le competenze ospedaliere e quelle di altre istituzioni e strutture socio-sanitarie del territorio.

Ogni azienda, può modulare, secondo i propri bisogni organizzativi, il suo assetto di aggregazione dipartimentale. La tassonomia di riferimento più utilizzata è la seguente:

aggregazione per intensità e gradualità delle cure (dipartimento di degenza giornaliera; day hospital-surgery); aggregazione per fasce d’età (dipartimento materno-infantile o geriatrico);

aggregazione per settori nosologici (dipartimento cardio-vascolare o di nefro-urologia);

aggregazione per grandi aree specialistiche (dipartimento di diagnostica per immagini o di chirurgia);

aggregazione per organo o apparato (dipartimento osteo-articolare o di gastro-enterologia);

aggregazione che tiene conto del momento di intervento sanitario (dipartimento di emergenza o di riabilitazione);

aggregazione di ogni altro tipo che integri strutture affini, complementari, anche di diversi ospedali o strutture territoriali, purchè finalizzati a obiettivi assistenziali, didattici o territoriali (dipartimento di emergenza, materno-infantile o geriatrico).

Il Progetto Obiettivo Materno-Infantile (POMI)

Il Ministero della Sanità con D.M. 24 aprile 2000 emana il Progetto Obiettivo Materno-Infantile relativo al PSN per il triennio 1998-2000. Il Piano Sanitario Nazionale (P.S.N.) per il triennio 1998 – 2000, sulla base dell’attenta analisi del quadro epidemiologico del Paese, individua gli obiettivi di salute. Tra le aree privilegiate, in quanto riconosciute rappresentative di priorità si colloca l’area materno infantile. Si mira all’integrazione e cooperazione tra i livelli istituzionali, cercando di individuare una effettiva responsabilità di programmazione e di gestione. Per garantire inoltre unità, efficienza e coerenza negli interventi dell’area materno infantile, vista l’afferenza in essa di molteplici discipline tra loro omogenee, affini e complementari, è necessario prevedere l’organizzazione di tutti i fattori produttivi utili alla migliore realizzazione di un sistema integrato di servizi alla persona secondo un modello organizzativo di tipo dipartimentale. Il POMI è costituito da sette allegati:

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1) requisiti e standard di fabbisogno assistenziale indicativi per le unità operative di Ostetricia e di Neonatologia ospedaliera (U.O. di Ostetricia autonoma e aggregata alla U.O. di Pediatria) :

l’assistenza alla gestante è affidata alle U.O. ostetrico-ginecologiche, del livello considerato, ed è soddisfatta da personale specializzato (ostetrico-ginecologico); L’assistenza al neonato è affidata, a seconda del livello considerato, all’Unità Operativa di Neonatologia e Patologia Neonatale (U.O.N. – P.N.) (con o senza U.T.I.N.) o all’Unità Operativa di Pediatria e Assistenza Neonatale (U.O.P. – A.N.)

ed è soddisfatta da personale specializzato (pediatra, neonatologo). Le U.O. ostetriche, con le U.O.N. – P.N. (con o senza T.I.N.) e le U.O.P. – A..N. afferiscono all’organizzazione dipartimentale di appartenenza.

2) requisiti e standard di fabbisogno indicativi per il trasporto materno e neonatale : Il trasporto della gravida e del neonato deve essere considerato una componente essenziale di un piano diregionalizzazione delle cure perinatali. Il Servizio di Trasporto Assistito Materno (S.T.A.M.) deve essere realizzato sulla base di un collegamento funzionale tra strutture territoriali e strutture di ricovero collegate in rete tra loro e con le reti regionali dell’emergenza – urgenza sanitari territoriale (Servizio 118), purché in presenza di ostetrica o medico ginecologo. Il trasporto neonatale rappresenta la cerniera di collegamento tra punto nascita periferico e centro di riferimento di III livello, espletato da personale con comprovata esperienza in UTIN e quindi deve provvedere ad un rapido, efficace e sicuro trasporto dei neonati che hanno bisogno di un livello assistenziale superiore a quello offerto dall'ospedale di nascita.

3) requisiti e standard di fabbisogno indicativi per le UU. OO. Pediatriche: al Pediatra di libera scelta compete un ruolo importante nell’assistenza primaria con compiti di prevenzione, educazione sanitaria, diagnosi e cura a livello dell’individuo-bambino. In alcune aree, o per carenza numerica , o per situazioni orogeografiche penalizzanti, i P.L.S. non riescono a coprire il fabbisogno della popolazione pediatrica, ogni tentativo di integrazione del P.L.S. col Distretto o con l’ambulatorio – D.H. Ospedaliero deve essere ,quindi, incoraggiato al fine di raggiungere percorsi assistenziali efficaci.

4) requisiti e standard di fabbisogno indicativi per le UU. OO. Pediatriche di altissima specializzazione (malattie croniche e disabilitanti): le funzioni della pediatria di

comunità si esplicano attraverso la realizzazione dei percorsi assistenziali e sociosanitari dedicati ai minori con particolari problemi che per gravità, complessità, durata, ecc., non possono essere lasciati del tutto alla responsabilità del P.L.S., in particolare per i bisogni a carattere socioassistenziale. I bambini con disabilità, con necessità di terapie

riabilitanti, con malattie croniche invalidanti, con problemi scolastici, ad alto rischio sociale, ecc., oppure gli adolescenti con problemi di disagio e di

comportamento deviante sono oggetto di interesse della pediatria di comunità.

5) requisiti e standard di fabbisogno indicativi per l’urgenza e l’emergenza pediatrica di III livello: vi è l’esigenza di identificare in ogni ospedale delle aree (intese come spazi fisici e come competenze pediatriche) a cui accedano, in condizioni di urgenza-emergenza, soggetti in età evolutiva e di attivare in ambito regionale strutture ospedaliere di riferimento per l’urgenza-emergenza pediatrica, nelle quali gli interventi di pronto soccorso

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ospedaliero e di emergenza siano gestiti nell’ambito di una stretta collaborazione e integrazione funzionale con il D.E.A. Nell’ambito dell’ASL il Distretto e il DP dovranno operare in sinergia per un’offerta attiva di strumenti educativi che concorrano nella prevenzione del rischio di incidenti-avvelenamenti e per l’offerta di risposte assistenziali che soddisfino a livello territoriale la maggior parte dei bisogni dell’area dell’urgenza/emergenza pediatrica che oggi afferiscono in gran parte al pronto soccorso ospedaliero.

6) requisiti e standard di fabbisogno indicativi per le UU. OO territoriali, ospedaliere, semi-residenziali e residenziali di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: obiettivi generali sono prevenzione, diagnosi precoce, cura e riabilitazione dei disturbi neurologici, psichiatrici,

psicologici e neuropsicologici dell'età evolutiva. Vi è la necessità di un’organizzazione articolata su diversi livelli, coinvolgendo sul territorio il Dipartimento di Prevenzione ed il Distretto, e prevedendo per l’ambito ospedaliero due livelli.

7) requisiti e standard di fabbisogno indicativi per i consultori familiari: il Consultorio familiare costituisce un importante strumento, all’interno del Distretto per attuare gli interventi previsti a tutela della salute della donna più globalmente intesa e considerata nell’arco dell’intera vita, nonché a tutela della salute dell’età evolutiva e dell’adolescenza, e delle relazioni di coppia e familiari. L’esigenza di integrazione nel modello dipartimentale, e soprattutto la messa in rete dei Consultori Familiari con gli altri servizi sia sanitari che socio-assistenziali degli Enti Locali, impone un loro adeguamento nel numero, nelle modalità organizzative e nell’organico, privilegiando l’offerta attiva di interventi di promozione della salute attraverso la realizzazione di strategie operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di salute da perseguire nel settore materno infantile.

L’obiettivo specifico del POMI è sviluppare un piano d’azioni dirette alla salute delle donne, in tutte le fasi e negli ambienti della vita. Il POMI indica con massima precisione il modello organizzativo e operativo da predisporre per il raggiungimento dell’obiettivo. Il Dipartimento è l’assetto organizzativo ritenuto ideale, data la necessità di forte coordinamento e integrazione sanitari e sociali necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Il modello organizzativo dipartimentale dell’area materno-infantile

Come individuato nel POMI, il modello organizzativo dipartimentale materno-infantile consente il coordinamento di interventi volti alla realizzazione di una continuità assistenziale e al raggiungimento di obiettivi orientati alla promozione e alla tutela della salute della donna, della coppia, della famiglia, attraverso una sinergia tra strutture ospedaliere.

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Il Dipartimento funzionale materno infantile è la struttura identificata per il raggiungimento degli obiettivi per l'area materno-infantile sia nell’ambito territoriale sia in quello ospedaliero.Il dipartimento è costituito dall’aggregazione di strutture complesse e semplici affini ed omologhe che perseguono comuni finalità ed hanno come obiettivo l’ottimizzazione delle politiche assistenziali destinate a specifiche categorie di pazienti attraverso il miglioramento dell’efficacia d della qualità dell’assistenza stessa.Le attività del dipartimento sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

L’integrazione di tutte le unità operative territoriali e ospedaliere nonché il coordinamento e l’integrazione delle attività proprie di ciascuna componente sia ospedaliera sia territoriale coinvolta nella salvaguardia della salute delle donne in età fertile a dei soggetti in età pediatrica inclusa l'assistenza psichiatrica in età evolutiva.

L’attivazione e l'integrazione tra l'attività dei consultori, servizi IVG e i servizi sociali dei Comuni, al fine di incentivare la contraccezione responsabile.

La riduzione della mortalità perinatale a livelli tendenzialmente vicini ai migliori livelli europei, miglioramento della funzionalità dei servizi di diagnosi prenatale a dei percorsi di nascita adeguati sotto il profilo organizzativo, strutturale e tecnologico;

La promozione della salute del neonato e la diagnosi precoce delle anomalie congenite a delle malattie genetiche e/o rare come chiave di volta per la prevenzione degli handicap;

La predisposizione di quanto è necessario per lo svago, per la formazione e per la continuità dei rapporti con la famiglia;

La promozione della salute della donna con interventi volti alla diagnosi tempestiva della patologia neoplastica (tumori del collo dell'utero e della mammella, per cui è documentata l'efficacia d'interventi di screening) e della osteoporosi in menopausa;

L’umanizzazione dell'assistenza;

L’assistenza alla maternità e paternità responsabile fra attività di counseling preconcezionale e prevenzione della talassemia, prevenzione dell'handicap e delle malattie genetiche, prevenzione della gravidanza a rischio e delle gravidanze nelle adolescenti, della consulenza, orientamento e supporto in gravidanza parto, puerperio e prima anno di vita del bambino;

L’attività di promozione della salute degli adolescenti, prevenzione oncologica apparato genitale femminile e della mammella, prevenzione disturbi climaterici, oltre alla prevenzione agli abusi e al maltrattamento, nonché il sostegno per chi li ha subiti con consulenze psico-sociali;

Il coordinamento delle attività delle UU.OO. ospedaliere e delle strutture territoriali nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi del progetto materno-infantile;

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Il coordinamento con l’attività dei pediatri di libera scelta;

Il coordinamento dei servizi consultoriali in condivisione con le linee di attività socio-sanitarie dei Distretti.

Le funzioni di assistenza sanitaria garantite dal dipartimento Maternità ed Infanzia sono:1. Ricovero di elezione e d’urgenza (emergenze ostetrico-ginecologiche);2. Day hospital;3. Day surgery e one day surgery;4. Attività ambulatoriale: visita, esami diagnostici, pre-ricovero (pap test, CTG ecc);5. Esercizio dell’attività libero professionale (attività intra-moenia)

Aspetti giuridici, area di competenza e responsabilità della professione ostetrica

Nel complesso cammino legislativo che ha caratterizzato la professione ostetrica, le recenti disposizioni normative hanno inteso eliminare quell’ancillarità che in precedenza caratterizzava l’esercente una professione sanitaria “ausiliaria” a favore di un ruolo del tutto diverso dal passato conferendo nuove prerogative, maggiore autonomia, più ampi e globali obiettivi e più serie responsabilità a coloro che svolgono questa professione.Una vera svolta alla legislazione si ebbe con il D.M. 14 settembre

1994 n° 740, che individua ancora oggi il profilo professionale dell’ostetrica.Il legislatore in questo caso si astiene in modo assoluto da porre limiti all’attività dell’ostetrica, descrivendo invece gli ambiti in cui la competenza professionale può e deve esprimersi con le funzioni esercitate e l’opera prestata. Per notare il radicale mutamento intervenuto nella concezione della funzione professionale dell’ostetrica è sufficiente soffermarsi sulla diversa logica del profilo professionale totalmente contrapposta a quella del “mansionario” rigidamente basata su un elenco tassativo di compiti e attribuzioni a cui attenersi e limitarsi essendo “ogni altro intervento manuale o strumentale severamente vietato o comunque di stretta pertinenza del medico”. Ciò non significa che non esistano attività di pertinenza non ostetrica, ma sarebbe stato fuori luogo indicarlo nel profilo professionale, poiché si sarebbe posta enfasi sulle attività non ammesse piuttosto che su quelle doverose.Per delineare l’inquadramento delle competenze e delle responsabilità dell’ostetrica occorre esaminare le innovazioni apportate dalla legge n.42 del 26 febbraio 1999, che introduce tre concetti cardine: responsabilità, attività e competenze. Inoltre un aspetto in trascurabile è il contenuto dell’art. 1 che, al primo comma, stabilisce l’abolizione della denominazione “professione sanitaria ausiliaria” sostituendola con l’espressione “esercente la professione sanitaria”, valorizzandone il ruolo e rimuovendone il limite della subordinazione. Il secondo comma sancisce l’abolizione del mansionario e stabilisce che il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie è determinato:- dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei profili professionali;- dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diplomi universitari e di formazione post-base;- dagli specifici codici deontologici nel rispetto reciproco delle rispettive competenze;

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La responsabilitàLa parola responsabilità ha un duplice significato: non solo quello di attitudine ad essere chiamati a rispondere ad una qualche autorità di una condotta professionale riprovevole, ma anche quello di impegno per mantenere un comportamento congruo e corretto. Di tali due aspetti delle responsabilità, quello indicato per primo corrisponde ad un concetto che può essere indicato come “negativo”, in contrapposizione a quello “positivo” del secondo aspetto, quello dell’essere responsabili, dell’assumersi cioè la responsabilità che l’esercizio professionale comporta.

OTTICA POSITIVA OTTICA NEGATIVACoscienza degli obblighi connessi con lo

svolgimento di un incaricoEssere chiamati a rendere conto del proprio

operato; colpevolezza

Impegno dell’operatore sanitario ex-ante Valutazione da parte di un giudicante ex-post

I due aspetti della responsabilità non rappresentano una banale alternativa semantica; sono piuttosto i principi ispiratori di due stili di agire professionale.

OTTICA POSITIVA OTTICA NEGATIVACONNESSI PRINCIPI ISPIRATORI DELLA CONDOTTA

PROFESSIONALECONNESSI PRINCIPI ISPIRATORI DELLA CONDOTTA

PROFESSIONALECentralità del paziente Centralità dell’ostetrica

Obiettivo: tutela della salute Prevenzione di sanzioni

Conoscenze scientifiche aggiornate come guida Sentenze della magistratura come guida ed appiattimento della cultura scientifica

Professione ispirata alla solidarietà col paziente Professione espletata in modo difensivoValorizzazione degli aspetti sostanziali Esasperazione dei formalismi

In generale, si può dire che la condotta professionalmente responsabile discende dal rispetto di quanto indicato nei tre punti seguenti:

1. Presupposti scientifici delle attività e delle funzioni proprie della professione;2. Valori etici condivisi ed indicazioni che derivano dalla coscienza personale;3. Norme giuridiche e deontologiche che disciplinano la professione.

In breve i principi globalmente richiamati possono corrispondere all’adagio del comportarsi secondo scienza e coscienza. Ciò significa che la concezione di responsabilità richiamata dalla legge 42 è quella del comportarsi in modo consono ai doveri connessi alla professione ed all’interesse di salute dell’assistita, non già quella di ricordare al professionista che, comportandosi in modo scorretto, può essere chiamato a rispondere in giudizio del suo operato. In ogni caso, il fatto che il codice deontologico sia indicato quale norma di riferimento per delineare il campo proprio di responsabilità consente di collegare le fonti di riferimento specifiche con quelle generali.

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“2.7 L’ostetrica/o assume responsabilità sulla base delle competenze professionali acquisite anche avvalendosi dell’eventuale ed opportuna consulenza di altri professionisti, al fine di garantire le cure adeguate alla persona in relazione a specifici obiettivi di salute.”

Pur intendendo valorizzare il significato positivo dei termini di responsabilità nella reale accezione del legislatore tesa ad incoraggiare singole condotte professionali corrette ed adeguate, un cenno deve essere fatto alla responsabilità di natura giuridica civile, penale, amministrativa, disciplinare.Sotto il profilo civilistico è ormai consolidato l’orientamento della Cassazione, che ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità sia dell’ente pubblico ospedaliero sia dell’operatore sanitario suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione. L’accordo che il cliente stipula con il professionista è considerato dalla legge un contratto tipico di “prestazione d’opera intellettuale” disciplinato dagli artt. 2229-2238 del Codice Civile.

“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave”.

Attesi i costanti orientamenti giurisprudenziali sul punto, poiché la natura della responsabilità dell’ostetrica che opera in una struttura ospedaliera è di tipo contrattuale, si opera un’inversione dell’onere della prova e l’assistita che addebiti l’evento lesivo prodottosi all’imprudente, negligente, imperita prestazione dell’ostetrica dovrà provare in giudizio solo il verificarsi dell’evento, incombendo all’ostetrica/o l’onere della prova del fatto a sé non imputabile o dovuto a caso fortuito o di forza maggiore; in difetto sarà tenuta a risarcire il danno.

In ambito penale, essendo l’ostetrica un’esercente della professione sanitaria, in caso di errore professionale colposo (per negligenza, imprudenza ed imperizia) e ricorrendo un rapporto causale tra l’evento lesivo e la condotta attiva o omissiva tenuta, saranno applicabili gli stessi principi e gli stessi criteri a cui normalmente dottrina e giurisprudenza ricorrono per ascrivere la responsabilità ad un medico, in relazione a prestazione dell’area di competenza. Non può infatti più invocarsi per l’attenuazione o l’esenzione da responsabilità “la dipendenza” dal medico, se si tratta di atto proprio ed inerente alla sua

funzione ancorché non medico, proprio perché dotato di autonoma professionalità e competenza.Occorre ricordare che i delitti ipotizzabili a carico dell’ostetrica/o sono costituiti da: - lesioni personali colpose (art. 590 C.P.)- lesioni personali dolose (art. 582 C.P.)- omicidio colposo (art. 589 C.P.)- omicidio preterintenzionale (art. 584 C.P.)- aborto colposo (art. 17, legge 194/78)Oltre al danno, per ritenere la condotta negligente, imprudente ed imperita penalmente rilevante è sempre necessario che sia raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra detta condotta e l’evento verificatosi.

L’autonomia professionale

L’art. 1 della legge 10 agosto 2000 n° 251 richiama per la prima volta esplicitamente il concetto dell’autonomia della professione ostetrica.

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“ 1.1 Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”.

Nella legittima estrinsecazione di un’autonomia funzionale professionale normativamente sancita l’ostetrica/o (D.M. del 2 aprile 2001; D.M. 740/1994) può condurre a termine il parto eutocico fisiologico senza l’intervento del medico, assistendo la partoriente ed il neonato. Se il quadro clinico diventa complesso o patologico, l’ostetrica/o è tenuta a sollecitare

tempestivamente l’intervento del medico, pena la possibile censura per esercizio abusivo della professione (art. 348 C.P.). Nel caso in cui l’ostetrica/o si trovi ad affrontare un’emergenza/urgenza nella reale impossibilità di reperire il medico, non è punibile qualora compia atti medici per salvare la donna o il feto/neonato da un grave danno o pericolo di vita poiché si trova in “stato di necessità” (art. 54 C.P.)Una distinzione fra gli aspetti dell’autonomia dell’ostetrica/o va comunque operata, perché in tal senso orienta lo stesso D.M. 740 art. 1, in base al quale si può parlare di “autonomia assoluta” e di “autonomia nella partecipazione”. L’autonomia assoluta consiste nell’assistere e consigliare la donna nel periodo della gravidanza, parto e nel puerperio, condurre e portare a termini parti eutocici e prestare assistenza al neonato oltre che l’individuazione di situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l’intervento medico. L’autonomia nella partecipazione consiste in:

interventi di educazione sanitaria e sessuale nell’ambito della famiglia e nella comunità; preparazione psicoprofilattica al parto; preparazione ed assistenza ad interventi ginecologici;prevenzione ed accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;programmi di assistenza materna e neonatale;formazione del personale di supporto.

Viene lamentato che l’autonomia dell’ostetrica sia condizionata dal fatto che le siano inibite attività quali:

prescrizione diretta di esami ematochimici e strumentali per il controllo della gravidanza fisiologica;prescrizione o esecuzione o refertazione sia di ecografia ostetrica di primo livello sia di indagini CTG;esecuzione di episiorrafia;prescrizione di esami ematochimici per controllo neonatale.

E’ opinabile che detti limiti oggi esistano in quanto le attività sopra indicate possono rientrare nelle funzioni di assistenza alla donna nella gravidanza, nel parto e nel puerperio, o nella conduzione di parti eutocici o nell’assistenza al neonato.

Ambiti operativi

Viste le normative europee e la normativa italiana, nel dettaglio le competenze riconosciute all’Ostetrica/o in ambito assistenziale sono:

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Ambito ostetrico

GravidanzaControllo della gravidanza fisiologica ( in autonomia); Valutazione dello stato di benessere materno/fetale; Diagnosi di eventi patologici ( individuazione precoce dei fattori di rischio materno-fetale e di anomalie); Sostegno/supporto alla coppia nel processo della maternità e paternità; Informazione educazione sanitaria e counselling alla gestante; Gestione dei corsi di preparazione al parto; Informazione e consulenza riguardo alla maternità e paternità responsabile ( counsellig- ed. sessuale); Assistenza/cura alla gestante affetta da patologia ostetrica; Collaborazione con lo specialista in caso di patologie della gravidanza Partecipazione ai programmi di assistenza materna e neonatale Pratica delle inderogabili misure di emergenza in assenza del medico.

PartoAssistenza/cura al parto spontaneo (in autonomia); Pratica dell’episiotomia e della sutura; Relazione di aiuto alla partoriente; Competenze giuridico amministrative relative al riconoscimento del figlio (legittimo e naturale); Assistenza al parto podalico;Diagnosi tempestiva delle anomalie del travaglio di parto e richiesta dell’intervento del medico; Collaborazione con lo specialista negli interventi ostetrici nelle distonie del parto; Pratica delle inderogabili misure di emergenza in assenza del medico. Assistenza pre - intra e post-operatoria negli interventi ostetrici;

PuerperioAssistenza/cura della puerpera nel post-partum e in puerperio; Diagnosi precoce delle anomalie a carico della puerpera. Collaborazione con il medico in caso di patologie del puerperio; Sostegno alla donna nell'allattamento; Informazione/Educazione in merito alle cure da prestare al neonato.

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Ambito neonatale

Individuazione precoce delle eventuali anomalie (diagnosi) e richiesta dell’intervento medico; Sostegno alla famiglia (garantire il legame madre-bambino-padre); Pratica delle inderogabili misure di emergenza in assenza del medico (rianimazione primaria del neonato).

Ambito ginecologico

Prevenzione primaria e secondaria dei tumori dell’apparato genitale femminili; Ed. sanitaria e sessuale alla persona,alla coppia,alla famiglia e alla collettività; Recupero delle funzioni della zona pelviperineale; Ed. sanitaria alla donna in menopausa; Consulenza alla donna su problemi in ambito ginecologico compresi quelli inerenti la sessualità; Assistenza/cura alla donna con patologie ginecologiche; Assistenza preoperatoria, intraoperatoria e post-operatoria; negli interventi ginecologici; Assistenza alla donna con patologie infettive dell’apparato genitale; Relazione di aiuto alla donna con problemi ginecologici.

In conclusione, certamente i temi centrali della responsabilità e dell’autonomia evocati dal legislatore nella vigente regolamentazione dell’esercizio della professione di ostetrica/o hanno provocato un’evoluzione del modo stesso di intendere la professione. La serenità nell’esercizio dell’attività sanitaria non può essere conseguente ad una sostanziale garanzia di impunità o di esenzione da ogni censura in caso di errore colpevole, né la donna può essere vista come una possibile minaccia alla propria serenità professionale, una possibile fonte di guai, la risposta della crescente domanda di efficienza, trasparenza da parte del cittadino utente, non può prevenire che da una maggiore professionalità che coniughi competenza con la volontà di fornire un servizio adeguato nell’interesse del singolo e della collettività e nel rispetto dei valori umani.

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Bibliografia e SitografiaDaniele Rodriguez – Professione ostetrica/o. Aspetti di medicina legale e responsabilità - Eleda ed.Miriam Guana et al. – La disciplina ostetrica – McGraw-HillCollegio Provinciale Ostetrici Palermo – Codice deontologico (19 giugno 2010) – Tip. De LucaLuca Benci – Raccolta normativa e deontologica delle professioni sanitarie – Cedipros

www.asrabruzzo.itwww.aspag.itwww.asmen.re.itwww.policlinico.pa.itwww.collegioostetrici.pa.it