VI COMMISSIONE PERMANENTE

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VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato. Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. Tabella n. 1: Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2021. Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell’esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 3258 – Relazione favorevole con osservazione su C. 3259) ................................................... 142 ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) ...................................... 154 ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) ...................................... 155 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877. Atto n. 273 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ..................................................................... 143 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/ 2162 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbliga- zioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ............................ 147 RELAZIONI AL PARLAMENTO: Relazione del Ministro dell’economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi. Doc. XXVII, n. 25 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio) ............................... 151 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ............. 152 INTERROGAZIONI: Sulla pubblicità dei lavori .................................................................... 152 Mercoledì 15 settembre 2021 141 Commissione VI

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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2020. C. 3258Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021. C. 3259Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2021.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’annofinanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione)(Seguito dell’esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 3258 – Relazionefavorevole con osservazione su C. 3259) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica ladirettiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e diricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE,nonché per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 chefissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di taluneimprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo dirisoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dalregolamento (UE) 2019/877. Atto n. 273 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, delRegolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbliga-zioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e perl’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto formadi obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274 (Esame,ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione del Ministro dell’economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismodi controllo e di discarico dei crediti non riscossi. Doc. XXVII, n. 25 (Seguito dell’esame, aisensi dell’articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . . . 152

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

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5-06580 Cancelleri: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione deiredditi precompilata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

5-06643 Centemero: Iniziative di carattere normativo per consentire l’ingresso di capitaliprivati in società in house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

5-06630 Fragomeli: Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto Superbonus fiscale per taluniinterventi di ristrutturazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presi-denza del presidente Luigi MARATTIN. –Interviene la sottosegretaria di Stato perl’economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato

per l’esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello

Stato per l’anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell’entrata per

l’anno finanziario 2021.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero del-

l’economia e delle finanze per l’anno finanziario

2021 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione)

(Seguito dell’esame congiunto e conclusione– Relazione favorevole su C. 3258 – Rela-zione favorevole con osservazione su C. 3259).

La Commissione prosegue l’esame con-giunto dei provvedimenti, rinviato nella se-duta del 14 settembre scorso.

Luigi MARATTIN, presidente e relatore,avverte che non sono state presentate pro-poste emendative ai provvedimenti in esame.

Formula quindi una proposta di rela-zione favorevole sul disegno di legge direndiconto per l’anno 2020 (vedi allegato 1)

e una proposta di relazione favorevole conosservazione sul disegno di legge di asse-stamento per il 2021 (vedi allegato 2).

Evidenzia quindi che l’osservazione re-lativa al disegno di legge di assestamentoorigina dalla constatazione che la spesacorrente, al netto della spesa per interessi,registra un aumento di 18 miliardi di eurotra il 2020 e il 2021, arrivando, nel disegnodi legge di assestamento in esame, a 622miliardi di euro. Si rileva come un cosìelevato livello di spesa corrente non possaessere sostenuto per un periodo di tempotroppo superiore alla fine della fase acutadell’emergenza pandemica.

Si chiede pertanto alla Commissione Bi-lancio, competente in sede referente suiprovvedimenti in oggetto, di valutare l’op-portunità di acquisire maggiori elementi inordine alle prospettive di evoluzione nelbreve-medio termine della spesa corrente,al fine di assicurare la sostenibilità strut-turale della stessa.

Nessuno chiedendo di intervenire, laCommissione, con distinte votazioni, ap-prova la proposta di relazione favorevolesul disegno di legge di rendiconto per l’anno2020 e la proposta di relazione favorevolecon osservazione sul disegno di legge diassestamento per il 2021, formulate dalrelatore. Delibera altresì di nominare ildeputato Luigi Marattin quale relatorepresso la V Commissione, ai sensi dell’ar-ticolo 120, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle 14.05.

Mercoledì 15 settembre 2021 — 142 — Commissione VI

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presi-denza del presidente Luigi MARATTIN. –Interviene la sottosegretaria di Stato perl’economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della

direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva

2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di as-

sorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli

enti creditizi e delle imprese di investimento e la

direttiva 98/26/CE, nonché per l’adeguamento della

normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/

2014 che fissa norme e una procedura uniformi per

la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese

di investimento nel quadro del meccanismo di riso-

luzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che

modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come

modificato dal regolamento (UE) 2019/877.

Atto n. 273.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo.

Luigi MARATTIN, presidente, avverte cheper la seduta odierna è consentita la par-tecipazione da remoto in videoconferenzadei deputati e del rappresentante del Go-verno, secondo le modalità stabilite dallaGiunta per il Regolamento nella riunionedel 4 novembre scorso.

Umberto BURATTI (PD), relatore, os-serva che lo schema in esame – del qualela Commissione avvia oggi l’esame ai finidel parere da rendere al Governo – intendedare attuazione alla direttiva (UE) 2019/879 e adeguare la normativa nazionale alledisposizioni del regolamento (UE) 806/2014, come modificato dal regolamento (UE)2019/877.

La direttiva oggetto di recepimento in-tegra e modifica la direttiva 2014/59/UE(Bank Recovery and Resolution Directive –BRRD) che, insieme al regolamento (UE)

n. 806/2014 (Single Resolution MechanismRegulation – SRMR), definisce il sistemaarmonizzato di regole sul risanamento e larisoluzione delle crisi bancarie.

L’articolo 1 dello Schema apporta mo-difiche al decreto legislativo n. 180 del 2015(che ha recepito la direttiva BRRD), volte,in primo luogo ad attuare compitamente ilnuovo assetto istituzionale disciplinato dalRegolamento sul Meccanismo di risolu-zione unico (MRU) esplicitando, in parti-colare, che nell’ambito del Meccanismo ildecreto si applica in quanto compatibilecon le disposizioni europee che lo regolano,quando esse prevedono l’applicazione delladisciplina nazionale di recepimento dellaBRRD. Di conseguenza, anche i poteri at-tribuiti alla Banca d’Italia sono esercitatinei limiti e secondo le modalità stabilitedalle disposizioni del MRU che discipli-nano le procedure, gli strumenti e l’eserci-zio di compiti di risoluzione delle crisibancarie, prevedendo differenti modalità dicooperazione tra il Comitato di risoluzioneunico (Single Resolution Board – SRB) e leautorità nazionali per i soggetti sottopostial regime accentrato di risoluzione e quellinon sottoposti al regime accentrato di ri-soluzione.

Viene inoltre inserito nel Titolo III deldecreto legislativo il nuovo Capo II-bis cherecepisce nell’ordinamento nazionale la ri-forma della disciplina relativa al requisitominimo di fondi propri e passività compu-tabili (Minimum Requirement for own fundsand Eligible Liabilities – MREL) per assi-curarne la piena coerenza con lo standardsulla capacità totale di assorbimento delleperdite (Total Loss Absorbing Capacity –TLAC).

Lo schema introduce poi:

il potere dell’autorità di risoluzione divietare il pagamento dei dividendi e altre« distribuzioni » di risorse patrimoniali ingrado di ridurre la capacità della banca diassorbire le perdite, nel caso di mancatorispetto dei requisiti di capitale stabilitidalla CRD e dal CRR (nuovo articolo 13-bisdel decreto);

il potere dell’autorità di risoluzione diordinare la sospensione degli obblighi di

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pagamento e di consegna, ove necessarioper evitare l’ulteriore deterioramento dellasituazione finanziaria della banca in disse-sto o a rischio di dissesto, stabilendo, tut-tavia, per la Banca d’Italia la possibilità didisporre che i depositanti abbiano accessoa un importo giornaliero di depositi dispo-nibili sino a un massimo di 250 euro;

il potere della Banca d’Italia di costi-tuire per via amministrativa un ente-pontee una società veicolo per la gestione diattività, nonché di adottarne l’atto costi-tuivo e lo statuto, senza svolgere gli adem-pimenti procedurali previsti dalla ordina-ria disciplina societaria in tema di costitu-zione di società per azioni, nonché la pos-sibilità di procedere con trattative individualiper la cessione dell’ente-ponte ove la pro-cedura aperta, trasparente e non discrimi-natoria richiesta dalla normativa non con-senta di pervenire alla cessione.

Vengono abrogate le disposizioni rela-tive al Fondo di risoluzione unico (Titolo Vdel decreto) e la disciplina viene riformatamediante l’inserimento del nuovo articolo78-bis che adegua le disposizioni nazionalial SRMR, disciplinandone gli aspetti attua-tivi. I Fondi nazionali di risoluzione hannocessato di operare per gli Stati aderentiall’Unione Bancaria, essendo confluiti nelFondo di risoluzione unico gestito dal SRBe le regole sul funzionamento del Fondonazionale sono pertanto già superate dalledisposizioni del SRMR.

Lo schema provvede anche ad adeguareil quadro sanzionatorio e a sopprimerediversi rinvii alla normativa secondaria dellaBanca d’Italia quando non più necessari,stante il fatto che la disciplina si presentanel decreto, come risultante dalle modifi-che in esame, interamente ricondotta alrango primario.

L’articolo 2 apporta al TUB le modi-fiche necessarie per il recepimento dellaBRRD come modificata dalla direttiva (UE)2019/879. Oltre ad adeguare il testo unicoal rinnovato assetto istituzionale del MRUe alle procedure, gli strumenti e l’eserci-zio di compiti di risoluzione delle crisibancarie previsti dal SRMR, viene intro-

dotto nel TUB il nuovo articolo 12-ter intema di tutela degli investitori non pro-fessionali nell’ambito della distribuzionedegli strumenti finanziari emessi dagli enticreditizi e dalle imprese di investimento.In particolare, viene previsto un tagliominimo differenziato applicabile rispetti-vamente alle obbligazioni (emesse dopol’entrata in vigore della norma) subordi-nate (« junior »), pari a 200.000 euro, ealle obbligazioni rappresentative di debitochirografario di secondo livello (« seniornon-preferred »), le quali sono postergaterispetto alle prime nella gerarchia dellepassività che regola l’assorbimento delleperdite in caso di fallimento, pari a 150.000euro. La definizione di un taglio minimoelevato deriva dalla volontà di limitarel’accesso a tali tipologie di investimenti daparte dei piccoli investitori, in ragione delloro grado di rischio.

Vengono inoltre aggiornati i rinvii aldecreto legislativo n. 180 del 2015 alla lucedelle modifiche apportate dallo schema.

L’articolo 3 apporta al TUF le modifichenecessarie per il recepimento della BRRDcome modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. La principale riguarda l’inserimentonel testo unico del nuovo articolo 25-quaterche estende alle imprese di investimento ladisciplina in tema di tutela degli investitorinon professionali disposta dalla BRRD, pre-vedendo il rinvio al neo articolo 12-terTUB.

L’articolo 4 apporta modifiche al de-creto di attuazione della disciplina euro-pea sulla definitività degli ordini immessiin un sistema di pagamento o di regola-mento titoli. In particolare, vengono ag-giornate le definizioni di « controparte cen-trale » e di « partecipante » (al sistema dicompensazione) previste all’articolo 1 deldecreto legislativo n. 201 del 2001, in fun-zione delle modifiche proposte dallo schemaai testi legislativi precedentemente citati.

L’articolo 5 abroga il comma 1105 del-l’articolo 1 della legge n. 205 del 2017(legge di bilancio 2018), che prevede untaglio minimo per gli strumenti di debitochirografario di secondo livello di 250.000euro. Tale valore viene ridotto a 150.000

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euro dalle modifiche proposte all’articolo12-ter del TUB dallo schema in esame.

L’articolo 6 interviene sul novello codicedella crisi di impresa, in particolare sul-l’articolo 369 che ha modificato l’articolo82 del TUB. Le modifiche proposte sonovolte a correggere dei rinvii erronei conte-nuti in tale articolo 369. La Relazione il-lustrativa del Governo chiarisce che le mo-difiche sono apportate al codice della crisidi impresa e non al TUB in quanto ledisposizioni del codice, comprese le modi-fiche che esso arreca al testo unico, nonsono ancora in vigore.

L’articolo 7 stabilisce che, in linea conquanto previsto dalla BRRD, il termine perla costituzione da parte degli enti creditizie delle imprese di investimento del nuovorequisito MREL a regime sia fissato al2024, ma l’autorità di risoluzione potràdifferire questo termine su base indivi-duale. Inoltre, è previsto che entro il 2022debba essere rispettato un obiettivo inter-medio fissato dall’autorità di risoluzione inmodo da consentire l’entrata a regime delrequisito secondo una progressione lineare.La Relazione illustrativa specifica che lafinalità di tale regime transitorio è quelladi permettere al settore bancario un ade-guamento graduale ai più stringenti requi-siti di capitale.

L’articolo 8 dispone che sono applicabilisolo a partire dalla data di entrata in vigoredelle norme contenute nello schema inesame:

l’obbligo di richiedere alle proprie con-trollate con sede legale in Stati terzi l’in-serimento nei contratti finanziari da esseconclusi di una clausola che riconosca l’e-sercizio da parte dell’autorità di risolu-zione dei poteri di sospensione degli obbli-ghi di pagamento e di consegna (articolo68-bis del decreto legislativo n. 180 del2015, come modificato dallo schema inesame);

la nuova disciplina relativa al tagliominimo degli strumenti finanziari (articolo12-ter TUB, come modificato dallo schemain esame);

le nuove ipotesi sanzionatorie intro-dotte nei testi legislativi citati.

Viene inoltre chiarito che le disposizionidel Titolo V del decreto legislativo n. 180del 2015 che disciplinano il Fondo di riso-luzione, di cui lo schema propone l’abro-gazione, continuano ad applicarsi fino allaconclusione delle procedure di risoluzioneavviate dalla Banca d’Italia prima delladata di entrata in vigore del presente de-creto o delle operazioni da esse derivanti oad esse connesse. Alla conclusione dellestesse il fondo di risoluzione istituito dallaBanca d’Italia è liquidato; l’eventuale resi-duo attivo è ripartito tra le banche ade-renti.

L’articolo 9 dispone che dall’attuazionedelle norme sinora descritte non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

La delega per l’adozione del presenteprovvedimento è contenuta nella legge didelegazione europea 2019-2020 (legge n. 53del 2021): in particolare i principi e criteridirettivi per l’attuazione della delega sonodettati dall’articolo 11 della legge citata.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo11 della legge n. 53 del 2021 specifica cheil Governo è delegato ad apportare allanormativa vigente e, in particolare, a quelladi recepimento della direttiva BRRD, con-tenuta nei decreti legislativi n. 180 del 2015e n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi inmateria bancaria e creditizia – TUB) en. 58 del 1998 (Testo unico delle disposi-zioni in materia di intermediazione finan-ziaria – TUF), le modifiche e le integra-zioni necessarie al corretto e integrale re-cepimento della direttiva (UE) 2019/879,nonché all’applicazione del regolamento(UE) n. 806/2014 (SRMR), come modifi-cato dal regolamento (UE) 2019/877, e dellepertinenti norme tecniche di regolamenta-zione e di attuazione, tenendo conto degliorientamenti dell’Autorità bancaria euro-pea – ABE.

La lettera b) specifica che il Governoè chiamato a garantire la coerenza tra ladisciplina nazionale di recepimento delladirettiva e il quadro normativo dell’U-nione europea in materia di vigilanzabancaria, gestione delle crisi e tutela deidepositanti.

Mercoledì 15 settembre 2021 — 145 — Commissione VI

La lettera c) prevede il ricorso, per l’at-tuazione della normativa europea, alla di-sciplina secondaria adottata dalla Bancad’Italia, la quale dovrà tener conto degliorientamenti emanati dalle Autorità ban-caria europea.

La lettera d) delega il Governo ad avva-lersi della facoltà, prevista dalla direttiva(UE) 2019/879, volta alla tutela dei titolaridi depositi esclusi dai relativi schemi digaranzia, in caso di sospensione degli ob-blighi di pagamento e di consegna, nelcorso di una risoluzione o prima del suoavvio.

La lettera e) delega il Governo ad avva-lersi delle facoltà, previste dall’articolo 44-bis della direttiva BRRD, allo scopo diassicurare la tutela degli investitori al det-taglio nell’ambito della disciplina sulla com-mercializzazione degli strumenti finanziaricomputabili nel requisito minimo di passi-vità soggette ad opzioni di salvataggio in-terno (bail-in), in grado di determinarne lasvalutazione o la conversione in capitale.

La lettera f) delega il Governo ad avva-lersi della facoltà di imporre, alle societàitaliane capogruppo di un gruppo bancario,l’obbligo di richiedere alle proprie control-late, con sede legale in Stati terzi, l’inseri-mento, nei contratti finanziari da esse con-clusi, di una clausola che riconosca l’eser-cizio, da parte dell’autorità di risoluzione,dei poteri di sospensione degli obblighi dipagamento e di consegna, di limitazionedell’escussione di garanzie e di sospensionedei meccanismi terminativi, previsti dalladirettiva BRRD.

La lettera g) delega il Governo ad ap-portare alla normativa di cui alla prece-dente lettera a) ogni altra modifica e inte-grazione volta a chiarire la disciplina ap-plicabile e ad assicurare maggiore efficaciaed efficienza alla gestione delle crisi di tuttigli intermediari ivi disciplinati, anche te-nendo conto di quanto previsto dal codicedella crisi d’impresa e dell’insolvenza, dicui al decreto legislativo n. 14 del 2019, edelle esigenze di celerità delle relative pro-cedure.

La lettera h) delega il Governo ad ap-portare al citato decreto legislativo n. 180del 2015 e al TUB le modifiche e le inte-

grazioni necessarie ad assicurare la coe-renza con il regolamento SRMR, come mo-dificato dal regolamento (UE) 2019/877.

La lettera i) specifica, infine, che il Go-verno dovrà coordinare la disciplina dellesanzioni previste dal decreto legislativon. 180 del 2015 e dal TUB, con quantoprevisto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 delSRMR.

Conclude manifestando l’opportunità disvolgere un approfondito esame dell’attoin oggetto in relazione alla rilevanza dellequestioni da questo disciplinate. Cita inparticolare la previsione, recata dall’arti-colo 2 dello Schema, che introduce ilnuovo articolo 12-ter del TUB, relativa alvalore del taglio minimo delle obbliga-zioni subordinate e di quelle rappresen-tative di debito chirografario di secondolivello, fissato per limitare l’accesso a talitipologie di investimenti da parte dei pic-coli investitori, in ragione del loro gradodi rischio. A tale proposito segnala comealtri Paesi dell’Unione europea abbianofissato soglie di differente importo. Inoltrechiede un chiarimento su quanto emersodalla consultazione pubblica svolta nelmese di maggio 2021.

In ragione di quanto testé evidenziato,chiede alla rappresentante del Governo diconcedere alla Commissione un maggiorlasso di tempo per l’espressione del pareredi propria competenza.

Luigi MARATTIN, presidente, ricordacome questa richiesta fosse già stata for-mulata alla sottosegretaria Guerra, la qualeaveva confermato la disponibilità del Go-verno ad attendere i pareri della Commis-sione anche oltre i termini originariamentefissati.

La sottosegretaria Alessandra SAR-TORE conferma che la collega Guerraaveva acconsentito a una proroga del ter-mine per l’espressione dei pareri sugliSchemi di decreto legislativo fino al pros-simo 26 settembre. Assicura quindi lapropria disponibilità a fornire nel piùbreve tempo possibile la documentazioneche dovesse essere necessaria per l’appro-fondimento di questo atto e degli altri atti

Mercoledì 15 settembre 2021 — 146 — Commissione VI

trasmessi al Parlamento nel mese di ago-sto.

Umberto BURATTI (PD), relatore, ri-tiene che sarebbe opportuno posticiparealla settimana che va dal 4 all’8 ottobre iltermine per l’espressione del parere sul-l’atto in oggetto.

La sottosegretaria Alessandra SARTOREsi riserva di valutare la richiesta di posti-cipo dell’onorevole Buratti. Conferma quindila disponibilità a fornire qualsiasi elementoutile alla valutazione del provvedimento.

Luigi MARATTIN, presidente, invitaquindi il collega Buratti a indicare quantoprima nel dettaglio la documentazione cheritiene opportuno acquisire dal Governoper approfondire l’esame del provvedi-mento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiede seil breve tempo a disposizione della Com-missione per l’espressione del parere siadovuto a motivi tecnici o di natura politica.

La sottosegretaria Alessandra SARTOREevidenzia come siano in scadenza i terminiper l’esercizio della delega. Si riserva co-munque di verificare ulteriormente, ancheconsultando sul punto la SottosegretariaGuerra, che ha sinora seguito l’esame del-l’Atto, la possibilità di uno spostamento deltermine a una data successiva al 26 set-tembre 2021.

Umberto BURATTI (PD), relatore, riba-disce l’importanza del provvedimento e lanecessità di avere informazioni precise sullescelte operate dagli Stati membri in meritoalla fissazione delle soglie di cui al nuovoarticolo 12-ter del TUB, onde evitare che irisparmiatori italiani siano svantaggiati ri-spetto a quelli degli altri Paesi.

Sottolinea quindi la necessità di cono-scere approfonditamente la materia perdeliberare correttamente.

Luigi MARATTIN, presidente, auspica chel’esame del provvedimento possa avvenirein maniera approfondita e in tempi rapidi

e, a tal fine, invita il collega Buratti arichiedere la documentazione che ritieneutile acquisire.

Indi, nessun altro chiedendo di interve-nire, rinvia il seguito dell’esame ad altraseduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per

l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa

all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza

pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica

la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e

per l’adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che

modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto

riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni

garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

Atto n. 274.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo.

Luigi MARATTIN, presidente, interve-nendo in sostituzione del relatore Ungaro,illustra i contenuti dello schema di de-creto legislativo in titolo, che la Commis-sione Finanze è chiamata ad esaminare aifini del parere da rendere al Governo. Ilprovvedimento è volto a recepire nell’or-dinamento interno la direttiva (UE) 2019/2162, relativa all’emissione di obbligazionigarantite e alla vigilanza pubblica delleobbligazioni garantite e ad adeguare lanormativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) 2019/2160 per quantoriguarda le esposizioni sotto forma diobbligazioni garantite. A tal fine sonoapportate modifiche alla legge n. 130 del1999, recante disposizioni sulla cartola-rizzazione dei crediti.

Ricorda innanzitutto che le obbligazionibancarie garantite (OBG) sono titoli di de-bito emessi da enti creditizi e garantiti daattività di copertura sulle quali i titolaridelle obbligazioni possono rivalersi diret-tamente in qualità di creditori privilegiatiin caso di default dell’emittente. Questoduplice diritto di credito nei confronti del-

Mercoledì 15 settembre 2021 — 147 — Commissione VI

l’aggregato di copertura e dell’emittente èdenominato meccanismo di doppia rivalsa.

Come chiarito dal Governo nella rela-zione illustrativa dello Schema di decreto,fino ad ora, la disciplina delle OBG si èfondata principalmente sulla normativa na-zionale. A livello europeo, infatti, è man-cata una disciplina organica in questo am-bito.

La precedente direttiva 2009/65/CE (ar-ticolo 52, paragrafo 4) contiene una defi-nizione generale di obbligazioni garantite,limitata allo scopo di definire gli strumentiin cui possono investire gli organismi diinvestimento collettivo in valori mobiliari.Altri atti giuridici dell’Unione, tra cui ilregolamento (UE) 575/2013 (Capital Requi-rements Regulation, CRR) e la direttiva2014/59/UE, rinviano alla direttiva 2009/65/CE per l’individuazione delle obbliga-zioni garantite che ricadono nel loro am-bito di applicazione.

Le fonti di cui si prevede il recepi-mento con lo schema in esame mirano aistituire un quadro comune di armoniz-zazione minima in materia di OBG, cheassicuri che le caratteristiche strutturalidi tali titoli in tutta l’Unione europeacorrispondano al profilo di rischio infe-riore che ne giustifica il trattamento pre-ferenziale. Tale obiettivo non può essereconseguito in misura sufficiente dai sin-goli Stati Membri, a motivo della necessitàdi sviluppare ulteriormente il mercato delleobbligazioni garantite e l’Unione dei mer-cati dei capitali e di sostenere gli inve-stimenti transfrontalieri.

In particolare, la direttiva (UE) 2019/2162 è finalizzata ad assicurare un altolivello di protezione degli investitori tra-mite l’adozione di requisiti di armonizza-zione a cui saranno soggette tutte le obbli-gazioni garantite emesse nell’Unione euro-pea. Tali requisiti sono intesi a garantire losviluppo organico e continuo di mercatidelle obbligazioni garantite ben funzio-nanti nell’Unione e a limitare i rischi po-tenziali e le vulnerabilità per la stabilitàfinanziaria.

Il recepimento della normativa europeamira ad assicurare, tra l’altro, 1’adegua-mento alle previsioni di cui al titolo II della

direttiva (UE) 2019/2162, relativo alle ca-ratteristiche strutturali delle obbligazionigarantite, tra cui:

il meccanismo di doppia rivalsa e lasegregazione delle attività di copertura;

i diritti delle controparti ai contrattiderivati specificamente stipulati a prote-zione del programma di emissione;

la non aggredibilità delle obbligazionigarantite, tale per cui in caso di insolvenzao risoluzione della banca emittente gli ob-blighi di pagamento connessi alle obbliga-zioni garantite rispettano le scadenze delprogramma senza subire l’accelerazione au-tomatica dei pagamenti;

le caratteristiche delle attività di co-pertura ammissibili e i requisiti di coper-tura;

gli obblighi in materia di trasparenzae informativa agli investitori;

l’introduzione del requisito di liqui-dità dell’aggregato di copertura, al fine dicoprire i deflussi netti di liquidità a 180giorni dei programmi di obbligazioni ga-rantite con una riserva di attività altamenteliquide.

In coerenza con l’approccio di armoniz-zazione minima, gli Stati Membri dispon-gono di diverse opzioni e discrezionalità,tra cui, a titolo esemplificativo:

la possibilità di disapplicare il requi-sito di liquidità dell’aggregato di coperturalimitatamente al periodo coperto dal requi-sito di liquidità per gli enti creditizi previ-sto dal regolamento delegato (UE) 2015/61della Commissione. Tale opzione consentedi evitare la sovrapposizione tra i due re-quisiti, riducendo di fatto l’orizzonte diapplicazione del requisito di liquidità per iprogrammi di obbligazioni garantite per unperiodo pari a 30 giorni (ossia l’orizzontetemporale del requisito di liquidità per glienti creditizi). L’opzione è stata esercitata

Mercoledì 15 settembre 2021 — 148 — Commissione VI

all’articolo 3, comma 4, dello schema didecreto;

la possibilità di consentire l’emissionedi obbligazioni garantite con strutture dellescadenze estensibili, ossia obbligazioni ga-rantite la cui scadenza prevista può essereposticipata per un periodo di tempo pre-definito nel caso in cui si verifichi undeterminato elemento di attivazione (cfr.criterio LDE articolo 26 comma 1, letterag)). L’opzione è stata esercitata all’articolo7-terdecies dello schema di decreto;

la possibilità di consentire che ilcalcolo del requisito di liquidità dell’ag-gregato di copertura, nel caso di pro-grammi a scadenza estensibile (cfr. arti-colo 7-terdecies dello schema di decreto),sia effettuato prendendo a riferimento ladata di scadenza finale per il pagamentodel capitale, ossia quella prevista nel casoin cui si verifichi l’elemento di attiva-zione. L’opzione è stata esercitata all’ar-ticolo 7-duodecies, comma 4, dello schemadi decreto.

Altre opzioni previste dalla direttiva (es.la possibilità di includere nel cover poolattivi garantiti da collateral assets localiz-zati al di fuori dell’UE o la presenza di uncontrollore dell’aggregato di copertura)erano norme già previste dall’ordinamentoitaliano e quindi confermate (cfr., rispetti-vamente, articolo 7-quinquies, comma 1,lettera i) e articolo 7-sexiesdecies delloschema di decreto).

L’articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162 delega agli Stati Membri la designa-zione di una o più autorità competenti perla vigilanza pubblica delle obbligazioni ga-rantite, deputate allo svolgimento, tra glialtri, dei seguenti compiti:

l’autorizzazione all’avvio di ciascunprogramma di emissione, previa verifica dideterminati requisiti delle banche emit-tenti, secondo quanto previsto dall’articolo19 della direttiva medesima;

il potere di rivedere regolarmente ilprogramma di emissione per valutare la

conformità alle disposizioni del diritto na-zionale di recepimento della direttiva.

In coerenza con il ruolo che la Bancad’Italia già svolge nella regolamentazione enella vigilanza delle obbligazioni garantite,lo Schema di decreto designa la Bancad’Italia quale autorità competente per lavigilanza pubblica delle obbligazioni garan-tite, attribuendole i relativi poteri di vigi-lanza, di indagine e di sanzione, comeindicato all’articolo 22 della direttiva (UE)2019/2162.

Quanto al regolamento (UE) 2019/2160,questo modifica e integra il regolamento(UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Re-gulation – CRR), e in particolare l’articolo129, per quanto riguarda le esposizionisotto forma di obbligazioni garantite.

In particolare, l’articolo 129 CRR disci-plina le condizioni per attribuire un trat-tamento preferenziale per la ponderazionedel rischio di credito derivante da esposi-zioni in obbligazioni garantite, rispetto aquanto previsto per i titoli di debito nongarantiti.

Le modifiche intervenute mirano a raf-forzare i requisiti per la concessione deltrattamento, preferenziale, alle obbliga-zioni garantite.

Tra questi, viene introdotto un livellominimo di eccesso di garanzia pari al 5 percento, definito come livello della garanzialegale, contrattuale o volontaria che eccedeil requisito di copertura di cui all’articolo15 della direttiva (UE) 2019/2162.

Gli Stati Membri possono diminuire lasoglia fino al 2 per cento, o autorizzarele rispettive Autorità competenti a fissaretale livello (articolo 129, par. 3-bis). Ladisposizione di delega prevede che questaopzione sia esercitata dalla Banca d’Italia,quale soggetto tecnicamente più adeguatoa svolgere scelte coerenti con la vigilanzasulle banche. L’opzione sarà esercitata nelledisposizioni di attuazione di cui al nuovoarticolo 7-undecies, comma 3, della leggen. 130 del 1999.

Da ultimo, l’attuazione della direttiva(UE) 2019/2162 costituisce l’occasione utileper apportare alla normativa vigente lemodifiche e le integrazioni necessarie percoordinare con il quadro normativo armo-

Mercoledì 15 settembre 2021 — 149 — Commissione VI

nizzato per le obbligazioni garantite euro-pee anche le disposizioni in materia diobbligazioni garantite da crediti nei con-fronti di piccole medie e imprese.

Nell’ambito del riassetto complessivonella normativa, le disposizioni relative allec.d. obbligazioni bancarie collateralizzate(OBC), già oggetto di disciplina nell’ambitodella legge novellata, sono inserite nel nuovoTitolo e ad esse viene conseguentementeestesa, nei limiti della compatibilità, la di-sciplina delle OBG.

Rammenta poi che la delega per l’ado-zione del presente provvedimento è recatadalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

L’articolo 26, comma 1, della legge didelegazione europea per il 2019-2020, allalettera a) specifica che il Governo dovràapportare alla normativa vigente e, in par-ticolare, al decreto legislativo n. 385 del1993, recante il Testo unico delle leggi inmateria bancaria e creditizia – TUB, e allalegge n. 130 del 1999, recante disposizionisulla cartolarizzazione dei crediti, le mo-difiche e le integrazioni necessarie al cor-retto e integrale recepimento della direttiva(UE) 2019/2162, incluso l’eventuale eserci-zio delle opzioni ivi previste.

Le lettere b) e c) impongono di indivi-duare nella Banca d’Italia l’autorità com-petente a esercitare la vigilanza pubblicadelle obbligazioni garantite e attribuendoalla stessa i relativi poteri.

La lettera d) prevede il ricorso alla di-sciplina secondaria adottata dalla Bancad’Italia, la quale dovrà tenere conto degliorientamenti emanati dalle Autorità di vi-gilanza europee.

La lettera e) reca criteri specifici relativialla modifica dell’impianto sanzionatorioconnesso alla disciplina delle obbligazionigarantite.

La lettera f) prevede che il Governo siavvalga della facoltà relativa al requisitoper la riserva di liquidità dell’aggregato dicopertura. Per « aggregato di copertura » ladirettiva intende l’insieme chiaramente de-finito di attività che garantiscono gli obbli-ghi di pagamento collegati alle obbligazionigarantite, che sono segregate dalle altre

attività possedute dall’ente creditizio emit-tente.

La lettera g) prevede che il Governo siavvalga della facoltà relativa all’emissionedi obbligazioni garantite con strutture dellescadenze estensibili.

La lettera h) prevede che il Governoattribuisca all’autorità competente per lavigilanza pubblica delle obbligazioni garan-tite la facoltà di esercitare l’opzione difissare per le obbligazioni garantite un li-vello minimo di eccesso di garanzia infe-riore al livello fissato dall’articolo 1 delladirettiva.

La lettera i) prevede infine che il Go-verno apporti alla normativa vigente lemodifiche e le integrazioni necessarie percoordinare le disposizioni in materia diobbligazioni garantite da crediti nei con-fronti di piccole medie e imprese con ilquadro normativo armonizzato per le ob-bligazioni garantite europee.

Quanto infine alla struttura dello Schemadi decreto, ricorda che l’articolato si com-pone di 4 articoli.

L’articolo 1 reca le modifiche alla leggen. 130 del 1999 necessarie al recepimentodella normativa europea.

L’articolo 2 reca l’abrogazione degli ar-ticoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della leggen. 130 del 1999, del regolamento di cui aldecreto del Ministero dell’economia e dellefinanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e deldecreto d’urgenza del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, Presidente del Comi-tato Interministeriale per il Credito e ilRisparmio, del 12 aprile 2007, n. 213.

L’articolo 3 disciplina l’entrata in vigoree il regime transitorio delle disposizioninovellate.

L’articolo 4 reca la clausola di inva-rianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-via il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presi-denza del presidente Luigi MARATTIN. –

Mercoledì 15 settembre 2021 — 150 — Commissione VI

Interviene la sottosegretaria di Stato perl’economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.15.

Relazione del Ministro dell’economia e delle finanze

sui criteri per la revisione del meccanismo di con-

trollo e di discarico dei crediti non riscossi.

Doc. XXVII, n. 25.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 124,comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame dellarelazione in oggetto, rinviato nella sedutadel 9 settembre scorso.

Luigi MARATTIN, presidente, avverte cheper la seduta odierna è consentita la par-tecipazione da remoto in videoconferenzadei deputati e del rappresentante del Go-verno, secondo le modalità stabilite dallaGiunta per il Regolamento nella riunionedel 4 novembre scorso.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), premet-tendo che l’esame della relazione in og-getto non è svolto congiuntamente da partedelle Commissioni Finanze della Camerae del Senato, manifesta comunque l’op-portunità di procedere politicamente inmaniera uniforme e chiede pertanto diacquisire gli elementi già richiesti dal se-natore Fenu, relatore del documento pressola Commissione Finanze del Senato as-sieme al senatore Bagnai.

In particolare evidenzia che, per avereuna visione più chiara della composizionedel magazzino fiscale, sarebbe opportunoacquisire informazioni relative:

alla distinzione, all’interno dei ruoliinclusi nel magazzino e dei ruoli iscritti opresi in carico annualmente dall’agente perla riscossione, tra crediti derivanti da avvisidi accertamento e attività di controllo ecrediti da riscossione « fisiologica » da li-quidazione ordinaria;

alla specificazione, nell’ambito dei cre-diti iscritti a ruolo annualmente (80 mi-liardi di euro), della percentuale di crediti

riconducibili a soggetti con crediti già iscrittia ruolo (magazzino), in particolare soggettititolari di crediti difficilmente recuperabili;

alla specificazione per fascia di im-porto dei contribuenti debitori e non solodei singoli crediti iscritti a ruolo.

Luigi MARATTIN, presidente, invita larappresentante del Governo a fornire i datirichiesti dall’onorevole Martinciglio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore,evidenzia che, pur essendo l’esame del do-cumento svolto separatamente dai due ramidel Parlamento, è in corso una collabora-zione tra i relatori presso la CommissioneFinanze della Camera e i relatori presso laCommissione Finanze del Senato, senatoriFenu e Bagnai, al fine di predisporre unabozza di risoluzione condivisa, che potràtenere conto anche delle informazioni ri-chieste dalla collega Martinciglio.

Auspica di poter presentare già la pros-sima settimana una proposta di risolu-zione, snella e sintetica nelle premesse eche rechi una parte dispositiva precisa edettagliata, al fine di affrontare in terminipuntuali le tematiche dell’organizzazionedelle Agenzie, del magazzino fiscale edella riforma della riscossione a regimeper far fronte al flusso di cartelle che sigenera annualmente. La proposta verràquindi sottoposta al giudizio dei gruppiparlamentari e in qualità di relatore sidichiara sin d’ora disponibile al più am-pio confronto, anche in via informale, coni colleghi.

Luigi MARATTIN, presidente, esprimeapprezzamento per la disponibilità dei re-latori al più ampio confronto tra gruppi sutematiche che rivestono particolare rilievo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) chiedeinformazioni in ordine alla trasmissionedei contributi scritti richiesti dalla Com-missione sui contenuti della Relazione.

Luigi MARATTIN, presidente, segnala cheè stato richiesto ai soggetti interpellati di

Mercoledì 15 settembre 2021 — 151 — Commissione VI

trasmettere i propri contributi entro laserata di domani, giovedì 16 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia quindi il seguito dell’esame ad altraseduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle14.20 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presi-denza del vicepresidente Alberto LuigiGUSMEROLI. – Interviene la sottosegreta-ria di Stato per l’economia e le finanze,Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente,ricorda che è stato chiesto che la pubblicitàdei lavori sia assicurata anche mediante gliimpianti audiovisivi a circuito chiuso. Nonessendovi obiezioni, ne dispone l’attiva-zione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna,non essendo previsto che la Commissionesvolga votazioni, è consentita la partecipa-zione da remoto in videoconferenza deideputati e del rappresentante del Governo,secondo le modalità stabilite dalla Giuntaper il Regolamento nella riunione del 4novembre scorso.

Avverte altresì che l’interrogazione Can-celleri n. 5-06580 è stata sottoscritta dalladeputata Martinciglio.

5-06580 Cancelleri: Chiarimenti in ordine agli oneri

documentali relativi alla dichiarazione dei redditi

precompilata.

La sottosegretaria Alessandra SARTORErisponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Vita MARTINCIGLIO (M5S) segnala chel’obiettivo dell’interrogazione era quello difacilitare il rapporto tra cittadini e inter-mediari nella compilazione della dichiara-zione dei redditi, in relazione a dati già inpossesso dell’amministrazione finanziaria,poiché si tratta di pagamenti effettuati conmezzi tracciabili. Auspica che il Governo siravveda su questo punto, in modo tale cheil fisco diventi davvero « amico » del con-tribuente e siano ridotte le incombenze acarico di quest’ultimo.

5-06643 Centemero: Iniziative di carattere normativo

per consentire l’ingresso di capitali privati in società

in house.

La sottosegretaria Alessandra SARTORErisponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Giulio CENTEMERO (Lega), ringraziandoper la complessa risposta, che si riserva diesaminare nel dettaglio, rileva una chiu-sura all’ipotesi di quotazione in borsa an-che di una partecipazione minoritaria deiprivati alle società in house. Ritiene chequesta chiusura costituisca un paradosso afronte della maggiore collaborazione trapubblico e privato che sarà necessaria perl’attuazione del PNRR.

Esprime comunque soddisfazione perquanto evidenziato in ordine alla volontàdel Governo di farsi parte attiva al fine diverificare la possibilità di implementarel’ingresso di capitali privati nelle società inhouse.

5-06630 Fragomeli: Chiarimenti sull’applicazione del

cosiddetto Superbonus fiscale per taluni interventi di

ristrutturazione.

La sottosegretaria Alessandra SARTORErisponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringraziaper la risposta e si dichiara soddisfatto deichiarimenti ricevuti, che consentono di fu-gare dubbi su possibili difformità di trat-tamento nell’applicazione dell’agevolazione.

Mercoledì 15 settembre 2021 — 152 — Commissione VI

È quindi importante il chiarimento relativoalla possibilità di accedere al bonus anchese uno dei comproprietari ne ha già godutoper altri immobili. Importante anche che laquestione dei condomini sia stata chiaritaufficialmente mediante la risposta all’inter-rogazione in titolo.

Sottolinea infine il grande successo chesta riscuotendo il Superbonus e per talemotivo è importante che tutti i suoi aspettiapplicativi siano ben chiari. Auspica in-

fine che anche la questione dell’assimila-zione del servoscala ai montacarichi e agliascensori possa presto trovare una solu-zione positiva da parte dell’Agenzia delleentrate.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente,dichiara concluso lo svolgimento delle in-terrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

Mercoledì 15 settembre 2021 — 153 — Commissione VI

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’eserciziofinanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria com-petenza, il disegno di legge C. 3258, appro-vato dal Senato, recante il Rendiconto ge-nerale dell’Amministrazione dello Stato perl’esercizio finanziario 2020,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE.

Mercoledì 15 settembre 2021 — 154 — Commissione VI

ALLEGATO 2

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’annofinanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario2021.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria com-petenza, il disegno di legge C. 3259, appro-vato dal Senato, recante l’assestamento delbilancio dello Stato e dei bilanci delle Am-ministrazioni autonome per l’anno finan-ziario 2021,

evidenziato innanzitutto che le varia-zioni proposte con il disegno di legge diassestamento per l’anno 2021 determinanoun peggioramento del saldo netto da finan-ziare rispetto alle previsioni iniziali dellalegge di bilancio pari a circa 39,4 miliardidi euro, imputabile per 40,7 miliardi dieuro alle variazioni per atto amministra-tivo, compensate da un miglioramento di1,3 miliardi proposto dal disegno di legge inesame;

osservato come il peggioramento de-terminato dalle variazioni apportate peratti amministrativi discenda essenzialmentedagli effetti dei decreti-legge adottati perfronteggiare l’emergenza epidemiologica daCOVID-19, per i quali il Parlamento haautorizzato il ricorso all’indebitamento;

rilevato inoltre come il disegno di leggedi assestamento rechi, dal lato della spesa,una previsione assestata per il 2021 di 815miliardi di euro rispetto agli 840 miliardi dieuro di spese finali a consuntivo per l’anno2020; tale apparente riduzione corrispondetuttavia a un aumento della spesa corrente,al netto della spesa per interessi, dai 604miliardi di euro del 2020 ai 622 miliardi

dell’assestamento 2021, a fronte di un’ef-fettiva riduzione della sola spesa in contocapitale da 169 miliardi per il 2020 a 114miliardi per il 2021;

considerato che l’elevato livello dellaspesa corrente raggiunto nell’anno 2020 èstato la risposta alla straordinaria situa-zione derivante dalla pandemia in atto eche certamente l’esercizio 2021 sconta ungiustificato effetto di trascinamento;

rilevato come, in ogni caso, non ap-paia sostenibile mantenere un così elevatolivello di spesa corrente per un periodo ditempo troppo superiore alla fine della faseacuta dell’emergenza pandemica, risulta op-portuno comprendere meglio, nell’immi-nenza della sessione di bilancio 2021-2023,le dinamiche di possibile inerzialità perquanto concerne il livello di spesa correnteprevisto per l’anno 2021 anche al fine diassicurare un ordinato tapering dello sti-molo di spesa corrente effettuato durante il2020,

DELIBERA DI RIFERIREFAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’op-portunità di acquisire maggiori elementi inordine alle prospettive di evoluzione nelbreve-medio termine della spesa corrente,al fine di assicurare la sostenibilità strut-turale della stessa.

Mercoledì 15 settembre 2021 — 155 — Commissione VI

ALLEGATO 3

5-06580 Cancelleri: Chiarimenti in ordine agli oneri documentalirelativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l’Onorevoleinterrogante, nell’evidenziare come con ildecreto legislativo n. 175 del 21 novembre2014 sia stata data attuazione alla delega inmateria di semplificazioni fiscali, conte-nuta nella legge n. 23 del 2014, rappre-senta che tra le semplificazioni introdotte èricompresa la messa a disposizione delladichiarazione precompilata (modello 730)sul cassetto fiscale di ogni contribuente,potendo quest’ultimo accettare i dati tra-smessi con la precompilata oppure modi-ficarli, rettificandoli o inserendo ulterioriinformazioni. In alternativa, il contribuentepuò delegare il proprio sostituto d’imposta(se presta assistenza fiscale), un centro diassistenza fiscale o un professionista abili-tato.

L’Onorevole interrogante osserva, poi,come, nel caso in cui la dichiarazione (mo-dello 730) venga presentata, con o senzamodifiche, tramite CAF o professionisti abi-litati, questi ultimi siano tenuti all’apposi-zione del visto di conformità sui dati delladichiarazione, compresi quelli messi a di-sposizione dei contribuenti con la dichia-razione precompilata, richiedendo per taleragione la documentazione contabile ai pro-pri assistiti.

Tanto premesso, l’Onorevole segnala chel’articolo 1, comma 679, della legge 27dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio2020) ha previsto a decorrere dal periododi imposta 2020, la possibilità di effettuaredetrazioni dall’imposta lorda nella misuradel 19 per cento degli oneri indicati nel-l’articolo 15 del TUIR solo a condizione chel’onere sia tracciabile, e, pertanto, chiede disapere se non ritenga « opportuno assu-mere le iniziative di competenza, anche ditipo normativo, al fine di evitare il rinnovodella richiesta, in caso di variazione 730 odi invio tramite Caf e professionisti, della

documentazione relativa alle spese sanita-rie, considerata l’obbligatorietà della trac-ciabilità e dell’uso della tessera sanitaria, icui dati sono già in possesso dell’Agenziadelle entrate ».

Al riguardo, sentiti i competenti Ufficidell’Agenzia delle entrate, si rappresentaquanto segue.

L’articolo 1, comma 689, della leggen. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hareso obbligatoria la tracciabilità dei paga-menti sostenuti per le spese indicate dal-l’articolo 15 del TUIR e suscettibili di de-trazione fiscale, pur se con qualche distin-guo relativo alle spese mediche.

Il legislatore, con la disposizione citata,ha inteso identificare l’autore del paga-mento mediante il monitoraggio del flussofinanziario dal soggetto che sostiene la spesaal soggetto beneficiario della detrazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, conla circolare 7/E del 25 giugno 2021, hachiarito che possono ritenersi tracciabilitutti quegli strumenti che garantiscono l’i-dentificazione dell’autore del pagamento alfine di facilitare gli eventuali controlli daparte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il requisito richiesto dalla norma circal’obbligatorietà della tracciabilità del paga-mento per accedere alle agevolazioni nonha modificato i presupposti stabiliti dall’ar-ticolo 15 del TUIR e dalle altre disposizioninormative ai fini della detraibilità deglioneri e del successivo controllo.

Nello specifico, si evidenzia come l’arti-colo 4, comma 3, lettera c), del decretolegislativo n. 175 del 2014 prevede che, nelcaso in cui la dichiarazione precompilatasia presentata tramite CAF o professionistaabilitato, deve essere prodotta da parte delcontribuente anche la relativa documenta-zione così che si possa verificare la con-formità dei dati esposti nelle dichiarazioni

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con quanto contenuto nella documenta-zione contabile ai sensi dell’articolo 34,comma 3, lettera c), del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241.

Lo stesso decreto legislativo n. 175 del2014, all’articolo 5, comma 3, stabilisce che« Nel caso di presentazione della dichiara-zione precompilata, anche con modifiche,effettuata mediante CAF o professionista, ilcontrollo formale è effettuato nei confrontidel CAF o del professionista, anche conriferimento ai dati relativi agli oneri, fornitida soggetti terzi, indicati nella dichiara-zione precompilata ».

Alla luce di quanto rappresentato, pereffetto del combinato disposto degli articoli4 e 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014,anche a seguito dell’introduzione del nuovo

obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti,resta confermato in capo al CAF e al pro-fessionista abilitato che appone il visto diconformità, l’onere di richiedere la docu-mentazione contabile in fase di trasmis-sione della dichiarazione precompilata alfine di verificare la corrispondenza conquanto riportato in dichiarazione.

Ciò posto, si rappresenta che eventualimodifiche normative volte ad evitare lapresentazione della documentazione rela-tiva alle spese sanitarie in caso di varia-zione 730 o di invio tramite Caf e profes-sionisti, dovranno essere valutate anche inconsiderazione delle necessarie esigenze dicontrollo sulla spettanza della detrazioneindicata nel Modello 730.

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ALLEGATO 4

5-06643 Centemero: Iniziative di carattere normativo per consentirel’ingresso di capitali privati in società in house.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto l’affidamento in house rap-presenta una modalità, alternativa all’ap-plicazione della disciplina dell’Unione eu-ropea in materia di appalti e servizi pub-blici, in forza della quale una pubblicaamministrazione si avvale, al fine di repe-rire determinati beni e servizi ovvero pererogare alla collettività prestazioni di pub-blica utilità, di soggetti sottoposti al suocontrollo. Si tratta, in pratica, di un mo-dello organizzativo per mezzo del quale lapubblica amministrazione reperisce presta-zioni a contenuto negoziale al proprio in-terno, servendosi di un ente strumentale,da essa distinto sul piano formale, ma nonanche alla stregua di una valutazione so-stanziale.

L’assenza di effettiva terzietà del sog-getto affidatario rispetto al soggetto affi-dante, unitamente alla possibilità di ricon-durre il primo alla veste di promanazioneorganizzativa del secondo, valgono ad esclu-dere in radice l’applicazione della norma-tiva unionale in tema di procedure ad evi-denza pubblica.

L’articolo 5, comma 1, del decreto legi-slativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il« Codice dei contratti pubblici », mutuatodall’articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva2014/24/Ue del 26 febbraio 2014, stabilisceche l’affidamento in house è ammesso ovesussistano le tre seguenti condizioni: i) l’am-ministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiu-dicatore esercita sulla persona giuridicaaffidataria un controllo analogo a quelloesercitato sui propri servizi (elemento strut-turale del rapporto in house); ii) oltre l’80per cento delle attività della persona giu-ridica controllata è effettuata nello svolgi-mento dei compiti ad essa affidati dall’am-ministrazione aggiudicatrice controllante oda altre persone giuridiche da questa con-trollate (elemento funzionale del rapporto

in house); iii) nella persona giuridica con-trollata non è presente alcuna partecipa-zione diretta di capitali privati, ad ecce-zione di forme di partecipazione di capitaliprivati previste dalla legislazione nazionale,in conformità dei Trattati, che non eserci-tano un’influenza determinante sul sog-getto controllato. Pertanto, la normativaitaliana già prevede forme di partecipa-zione da parte di capitali privati alle so-cietà in house, in conformità alle direttiveeuropee nn. 23, 24 e 25 del 2014, a condi-zione che ciò non sia in contrasto con gliobiettivi dei Trattati, che non comporti l’e-sercizio, da parte del privato, di un’in-fluenza dominante sulla società controllatae che sia prescritta dalla legge (articoli 5del Codice dei Contratti pubblici e 16 delTUSP). A ciò si aggiunga che l’assenza, sulpiano sostanziale, di una distinzione traamministrazione affidante, in cui sono in-cardinati i poteri di controllo analogo esoggetto affidatario determina una delega-zione interorganica tra articolazioni in-terne di uno stesso plesso amministrativo.Riguardo a tale ultimo profilo, relativo al-l’esigenza di una giuridica preordinazione,posta da una fonte di normazione primariainterna, ad una eventuale partecipazione dicapitali privati a società riconducibili allaqualificazione di soggetti in house, nonsembra potersi rinvenire alcun difetto dicoordinamento tra le disposizioni poste al-l’articolo 5, comma 1, del decreto legisla-tivo 18 aprile 2016, n. 50 e all’articolo 16,comma 1, del decreto legislativo 19 agosto2016, n. 175, (recante il « Testo unico inmateria di società a partecipazione pub-blica »), nell’ambito delle quali le locuzioniricorse dal legislatore per conferire ade-guata connotazione a tale tratto, pur ap-parentemente distinte sul piano letterale,sono tali da dover necessariamente essere

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ricondotte alla medesima portata interpre-tativa ed applicativa. E ciò non solo per leragioni già esposte ma anche in forza dellaprevalenza della specifica disposizione po-sta dal TUSP rispetto a quella collocata neldecreto legislativo n. 50 del 2016, in quantoposta da una fonte (il TUSP per l’appunto)equiordinata al Codice dei contratti pub-blici e ad esso, tuttavia, temporalmenteposteriore.

Ciò posto, pur prendendo atto dei di-stinti orientamenti talvolta emersi in senoalle diverse Sezioni del Consiglio di Statosull’ammissibilità o meno di affidamentidiretti a beneficio di organismi poi parte-cipati — seppur in forza di norme di legge– da soggetti privati (Consiglio di Stato,Sezione II, Sentenza 30 gennaio 2015, n. 298;Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 26maggio 2015, n. 2660) e con riserva diulteriori possibili approfondimenti in or-dine alla definizione dei contorni, più omeno ampi, entro cui dovrebbe essere ri-condotto l’intervento pubblico nell’econo-mia per non contravvenire ai paradigmiconcorrenziali sanciti dai Trattati europei,si ritiene tuttavia che ogni valutazione fun-zionale ad una eventuale introduzione dimisure tese a mitigare i limiti e i vincoliall’apertura del capitale di società in houseai privati debba essere oggetto di adeguatatrattazione nei competenti consessi internie dell’UE, al fine di evitare l’insorgere difonti di palese contrasto: i) con le disposi-zioni legislative interne sopra richiamate,di recepimento di Direttive dell’Ue; ii) conuna ormai consolidata giurisprudenza dellaCorte di Giustizia europea (si ricorda Cortedi Giustizia europea, Sentenza 13 ottobre2005, causa C-458/03; Sentenza 10 novem-bre 2005, causa C-29/04), secondo cui, inparticolare, per la sussistenza del controlloanalogo da parte dell’ente pubblico parte-cipante/affidante, l’impresa non deve poteracquisire una vocazione commerciale, pro-filo questo che emergerebbe in tutta la suainterferenza ove l’apertura del capitale dellasocietà avvenisse sotto forma di una quo-tazione in borsa dei titoli azionari; iii) conun autorevole punto di arresto giurispru-

denziale interno (in particolare: Consigliodi Stato, Adunanza Plenaria del 3 marzo2008, n. 1), secondo il quale la partecipa-zione, pur se minoritaria, di una impresaprivata al capitale di una società cui par-tecipi anche l’amministrazione aggiudica-trice vale da sé ad escludere, in ogni caso,che tale amministrazione possa esercitaresulla medesima società un controllo ana-logo a quello che essa svolge sui propriservizi.

Non può non considerarsi, inoltre, cheappare difficile consentire con norma dilegge la partecipazione di privati a societàin house, destinate per loro natura ad ope-rare nell’interesse e sotto l’egida dell’am-ministrazione pubblica, senza pregiudicarel’interesse delle altre imprese a non vedersidiscriminate nelle procedure di scelta delcontraente privato. A sostegno di tali per-plessità, infatti, sembrano militare le argo-mentazioni sostenute dal Consiglio di Statonel parere n. 1389/2019, secondo cui, fa-cendo leva su quanto espressamente pre-visto nel « Considerando » n. 32 della Di-rettiva appalti e n. 46 della Direttiva con-cessioni, muovendo dalla distinzione se-mantica tra « partecipazione prescritta » e« partecipazione semplicemente prevista »,ogni valutazione concernente la conformitàai Trattati di un affidamento diretto a so-cietà in house partecipate anche da sociprivati non può, in alcun modo, prescin-dere da una valutazione, ad opera del le-gislatore nazionale, da cui emerga l’obbli-gatorietà della presenza di capitali privatinell’assetto proprietario (in relazione allastretta connessione tra un assetto così con-formato ed il perseguimento delle finalitàaffidate alle cure della società medesima) enon la mera facoltatività.

Conclusivamente ed alla luce del quadronormativo e giurisprudenziale dinanzi ri-costruito, il Governo si riserva di appro-fondire ulteriormente la problematica evi-denziata dagli onorevoli interroganti al finedi verificare la possibilità di implementarel’ingresso di capitali privati nelle società inhouse.

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ALLEGATO 5

5-06630 Fragomeli: Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto Su-perbonus fiscale per taluni interventi di ristrutturazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onore-voli interroganti, fanno riferimento alla di-sciplina introdotta dall’articolo 119 del de-creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77 (cosiddetto Superbonus), segna-lando come alcuni aspetti di detta norma-tiva necessitino di chiarimenti al fine direndere più agevole l’applicazione della di-sposizione in oggetto con particolare rife-rimento a specifiche fattispecie. Ciò al finedi evitare possibili richieste di restituzionedell’indebita fruizione da parte dell’Ammi-nistrazione finanziaria.

Al riguardo, sentiti i competenti Ufficidell’Amministrazione finanziaria, si rappre-senta quanto segue.

Gli Onorevoli interroganti chiedono inprimis di sapere « se, in caso di demolizionee ricostruzione di un immobile, un soggettoproprietario al 50 per cento che ha giàutilizzato l’agevolazione del Superbonus perla riqualificazione energetica di altri dueimmobili, possa aver comunque diritto al-l’agevolazione per la riqualificazione ener-getica di un ulteriore immobile ovvero sel’altro proprietario al 50 per cento possacomunque cumulare l’agevolazione, al finedi non perdere la possibilità di fruire delbeneficio ».

In proposito, il comma 10 dell’articolo119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,prevede che per le persone fisiche il Su-perbonus si applichi limitatamente agli in-terventi di efficienza energetica realizzatisu un numero massimo di due unità im-mobiliari. Tale limitazione non opera, in-vece, con riferimento alle spese sostenuteper gli interventi finalizzati al risparmioenergetico effettuati sulle parti comuni del-l’edificio, nonché per gli interventi antisi-smici.

Si precisa che la predetta limitazionenon è correlata agli immobili oggetto degliinterventi, bensì ai contribuenti interessatidall’agevolazione. Pertanto, nel caso rap-presentato di un soggetto che ha già utiliz-zato l’agevolazione per la riqualificazioneenergetica di due immobili, lo stesso nonpotrà fruire del Superbonus con riferi-mento ad interventi di riqualificazione ener-getica realizzati su un altro immobile di cuiè comproprietario al 50 per cento.

L’altro comproprietario potrà fruire delSuperbonus, in relazione alle spese soste-nute, qualora non abbia, a sua volta, giàfruito dell’agevolazione per interventi diefficienza energetica realizzati su altre dueunità immobiliari.

In ordine al quesito concernente la pos-sibilità di applicare il Superbonus, ai sensidei commi 2 e 4 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle spese so-stenute per l’installazione di montascale, siosserva che le predette norme richiamano,ai fini dell’individuazione degli interventiagevolabili, l’articolo 16-bis, comma 1, let-tera e), del Testo Unico delle imposte di-rette, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917(TUIR). Si tratta, tra gli altri, degli inter-venti finalizzati alla eliminazione delle bar-riere architettoniche, aventi ad oggettoascensori e montacarichi.

Per effetto di tale richiamo, gli inter-venti in questione sono ammessi al Super-bonus a condizione che rispettino le carat-teristiche tecniche previste dalla specificanormativa di settore applicabile ai fini del-l’eliminazione delle barriere architettoni-che.

Uno specifico chiarimento in tal sensosarà contenuto in una circolare dell’Agen-zia delle entrate in corso di predisposizionecon la quale saranno forniti ulteriori criteri

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interpretativi per l’applicazione del Super-bonus.

Gli Onorevoli interroganti chiedono poichiarimenti in merito alla possibilità diaccedere al beneficio del Superbonus perun condominio provvisto di concessioneedilizia e di titolo abitativo, costruito indifformità dal progetto originario, insana-bile da un punto di vista urbanistico, mareso alienabile con il ravvedimento dei con-domini dopo aver pagato la relativa san-zione prevista dal comune di appartenenza(come previsto dall’articolo 206-bis dellalegge regione Toscana n. 65 del 2014 re-cante la sanzione pecuniaria pari al doppiodel costo di produzione stabilito in basealla legge 27 luglio 1978, n. 392).

A tale riguardo, si evidenzia che il comma13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, da ultimo modificatodal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,convertito con modificazioni, dalla legge 29luglio 2021, n. 108, prevede che gli inter-

venti oggetto del Superbonus sono realiz-zabili mediante comunicazione di iniziolavori asseverata (CILA) e che la presenta-zione della CILA non richiede l’attestazionedello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis,comma 1-bis, del testo unico delle disposi-zioni in materia edilizia di cui al decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno2021, n. 380.

In merito al chiarimento se nei massi-mali di spesa previsti per i pannelli solaripossano essere ricomprese anche le speseper le sonde geotermiche, si fa presente chetra gli interventi cosiddetti « trainanti » og-getto del Superbonus rientrano anche quellidi sostituzione degli impianti di climatiz-zazione invernale esistenti con impianti cen-tralizzati dotati di pompe di calore e si-stemi ibridi assemblati in fabbrica anchecon sonde geotermiche ed eventualmenteabbinati all’installazione di impianti foto-voltaici e relativi sistemi di accumulo.

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