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CITTA’ DI BUSCA PROVINCIA DI CUNEO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 OGGETTO: STATUTO E CONVENZIONE DEL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DELLE VALLI GRANA E MAIRA. DETERMINAZIONI. L’anno duemiladieci addì quindici del mese di giugno alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Presente 1. GOSSO Luca - Sindaco 2. GALLO Marco - Vice Sindaco 3. CISMONDI Gianmichele - Assessore 4. DELFINO Giuseppe - Assessore No 5. DEVALLE Fabrizio - Assessore 6. FERRERO Gian Franco - Consigliere 7. MATTIO Davide Giovanni - Consigliere 8. DONADIO Ezio - Consigliere 9. CAMPANA Elio - Consigliere 10. SARTORE Beatrice - Consigliere 11. BRESSI Diego - Consigliere 12. DURANDO Alberto - Consigliere 13. SIMONDI Antonella - Consigliere No 14. AIMAR Piergiorgio - Consigliere No 15. ROMANO Federico - Consigliere No 16. BERARDO Mario - Consigliere 17. SARALE Marco - Consigliere Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 4 Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor SCARPELLO Dr. Giusto il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOSSO Luca in qualità di Sindaco avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto.

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CITTA’ DI BUSCA P R O V I N C I A D I C U N E O

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

OGGETTO:

STATUTO E CONVENZIONE DEL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI DELLE VALLI GRANA E MAIRA.

DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladieci addì quindici del mese di giugno alle ore diciannove e minuti trenta

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio

Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. GOSSO Luca - Sindaco Sì

2. GALLO Marco - Vice Sindaco Sì

3. CISMONDI Gianmichele - Assessore Sì

4. DELFINO Giuseppe - Assessore No

5. DEVALLE Fabrizio - Assessore Sì

6. FERRERO Gian Franco - Consigliere Sì

7. MATTIO Davide Giovanni - Consigliere Sì

8. DONADIO Ezio - Consigliere Sì

9. CAMPANA Elio - Consigliere Sì

10. SARTORE Beatrice - Consigliere Sì

11. BRESSI Diego - Consigliere Sì

12. DURANDO Alberto - Consigliere Sì

13. SIMONDI Antonella - Consigliere No

14. AIMAR Piergiorgio - Consigliere No

15. ROMANO Federico - Consigliere No

16. BERARDO Mario - Consigliere Sì

17. SARALE Marco - Consigliere Sì

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 4

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor SCARPELLO Dr. Giusto il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOSSO Luca in qualità di Sindaco

avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto.

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(Escono Simondi, Aimar e Romano – ore 20.00 – presenti n. 13).

Il Sindaco illustra l’argomento soffermandosi sulle motivazioni della delibera e su alcuni

aspetti specifici e rileva gli aggiornamenti recentemente comunicati dal Consorzio e già

inseriti nel testo dei documenti in approvazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

(come da proposta)

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 73 del 28/11/1996 con cui il Consiglio

Comunale di Busca avanzava proposte di modifica parziale alla bozza di convenzione e

statuto pervenuta dall’associazione dei comuni della ex USSL 59;

Richiamata la successiva deliberazione consiliare n. 76 del 19/12/1996 di adozione della

convenzione e dello statuto del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali delle valli Grana e

Maira successivamente parzialmente modificati con deliberazione n. 5 del 28/01/1997 in

recepimento delle modifiche apportate dal Co.Re.Co. di Cuneo;

Vista la deliberazione dell’assemblea consortile n. 5 del 28/04/2010 relativa all’approvazione

di nuova bozza di statuto consortile e bozza di convenzione;

Atteso che viene richiesto a tutti i comuni facenti parte del consorzio, ai sensi dell’art. 31 del

d.Lgs. 267/2000, di procedere alla formale approvazione consiliare degli atti citati;

Acquisito il parere favorevole tecnico da parte del Responsabile dell’Ufficio Segreteria ai

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con votazione espressa per alzata di mano:

presenti n. 13

favorevoli n. 13

contrari n. //

astenuti n. //

D E L I B E R A

Di approvare le bozze di statuto e della convenzione per il Consorzio per i Servizi Socio

Assistenziali delle Valli Grana e Maira, allegati A) e B) al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale.

Successivamente con separata votazione espressa per alzata di mano:

presenti n. 13

favorevoli n. 13

contrari n. //

astenuti n. //

la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D.Lgs.

267/2000.

*******

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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

GOSSO Rag. Luca

_____________________________________

Il Segretario Comunale

SCARPELLO Dr. Giusto

____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi con decorrenza dal ____________________, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L.

del 18-08-2000 n. 267

Busca, lì ___________________ Il Segretario Comunale

SCARPELLO Dr. Giusto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

E’ stata affissa in copia all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed è

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. del 18-08-2000 n. 267)

Busca, lì ___________________ Il Segretario Comunale

SCARPELLO Dr. Giusto

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Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI Titolo II: ORGANI DEL CONSORZIO Capo I: L'Assemblea

Capo II: Il Consiglio Amministrazione Capo III: Il Presidente Capo IV: Il Direttore Capo V: Il Revisore

Titolo III: PERSONALE Titolo IV: CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Titolo V: RESPONSABILITA' E CONTROLLI Titolo VI: PARTECIPAZIONE Titolo VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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T i t o l o I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (COSTITUZIONE DEL CONSORZIO)

1. E' costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i il Consorzio

denominato

"CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLE VALLI GRANA E MAIRA" tra i Comuni di ACCEGLIO – BERNEZZO – BUSCA – CANOSIO – CARAGLIO – CARTIGNANO – CASTELMAGNO – CELLE MACRA – CERVASCA – DRONERO – ELVA –MACRA – MARMORA – MONTEMALE DI CUNEO – MONTEROSSO GRANA – PRADLEVES – PRAZZO – ROCCABRUNA – SAN DAMIANO MACRA – STROPPO – VALGRANA – VILLAR SAN COSTANZO.

ART. 2 (NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO)

1. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica.

ART. 3

(SEDE DEL CONSORZIO)

1. Il Consorzio ha sede legale e fisica in Dronero, Via Pasubio n. 7, presso i locali di proprietà dell’A.S.L. CN 1 e sede del Distretto Sanitario di Dronero appositamente concessi in convenzione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il trasferimento della sede fisica del Consorzio purché nell’ambito del territorio del Comune di Dronero.

ART. 4

(SCOPO DEL CONSORZIO)

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni e ne garantisce l’ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio esercita le funzioni che la Legge 8 novembre 2000, n. 328

attribuisce ai Comuni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali in materia.

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3. Il Consorzio si propone di assicurare l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali nell'ambito del territorio dei Comuni associati uniformando la propria attività ai seguenti principi:

prevenzione delle situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale

volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;

svolgimento di interventi sociali volti con priorità a sostenere la famiglia, considerata come istituzione idonea a favorire lo sviluppo della personalità;

superamento della logica di assistenza differenziata per categoria di

assistiti mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;

superamento del concetto di istituzionalizzazione, con il privilegiare servizi

ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dell' assistito nella vita familiare, scolastica, lavorativa e sociale;

integrazione dei servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi,

scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;

apertura al concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà espresse dal volontariato, dall'associazionismo e dalla cooperazione;

partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli

obiettivi, alla formulazione dei piani e programmi ed al controllo sull'efficienza e sulla efficacia dei servizi".

4. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo il Consorzio svolge l'attività

socio-assistenziale mediante interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, nonché mediante interventi di sostituzione, anche temporanea, del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili. In particolare si svolge sotto forma di:

– servizio sociale professionale – servizio di assistenza economica (continuativa, "una tantum", temporanea,

integrazioni rette) – servizio di assistenza domiciliare

– interventi di assistenza socio-educativa territoriale – assistenza alla persona disabile ex art. 9 Legge n. 104/1992 – affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare – interventi per minori e/o incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità

Giudiziaria

– inserimenti in Centri Diurni socio-assistenziali

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– inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali – interventi previsti dall'art. 23 del D.P.R. n. 616/1977 – gestione dei presidi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali – interventi mirati alla prevenzione del disagio giovanile (in collaborazione

con i soggetti preposti) – interventi mirati alla tutela della popolazione anziana e dei disabili (in

collaborazione con i soggetti preposti)

– gestione di ulteriori attività in campo sociale, educativo, culturale e ricreativo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali e umane necessarie fatta salva l'autonomia gestionale dei singoli Comuni per singoli progetti

– interventi d’intesa con Enti competenti in altri settori: sanitario, scolastico, previdenziale, giudiziario, penitenziario

– gestione di centri diurni socio-assistenziali per soggetti portatori di handicap e minori;

– gestione presidi socio-assistenziali residenziali per autosufficienti – gestione di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti

Locali con legge dello Stato – interventi assegnati dalla vigente normativa in materia di immigrazione

– ogni altra eventuale funzione e competenza assegnata agli Enti Gestori delle funzioni socio – assistenziali da leggi di settore.

5. Il Consorzio esercita inoltre:

– le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario relative ai disabili ed agli anziani non autosufficienti;

– le attività inerenti la tutela materno infantile e dell'età evolutiva sulla base di apposita convenzione con l'A.S.L. CN 1.

6. Il Consorzio esercita altresì le attività delegate e subdelegate dalla Regione.

7. Eventuali altri servizi richiesti da almeno 2/3 dei Comuni rappresentati saranno

considerati di carattere generale.

ART. 5 (SERVIZI AGGIUNTIVI)

1. Il Consorzio può erogare servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito,

aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli stessi.

2. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

ART. 6 (DURATA DEL CONSORZIO, RECESSO, AMMISSIONE DI NUOVI ENTI)

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1. La durata del Consorzio, il recesso e l’ammissione di nuovi Enti sono disciplinati dagli articoli 4, 5, 6 della Convenzione.

ART. 7

(ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO)

1. Lo Statuto unitamente alla Convenzione è approvato dai Consigli Comunali degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto proposto e adottato dall’Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

2. Le modifiche che riguardano i fini, la durata, i rapporti finanziari e il regime

contabile, gli obblighi e le garanzie, l'organizzazione e le funzioni degli Organi consortili, la responsabilità in Assemblea dei rappresentanti degli Enti sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati, con le modalità di cui al primo comma, su proposta adottata dall’Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

3. Ogni altra modifica dello Statuto è deliberata dall'Assemblea a maggioranza

assoluta dei componenti.

T i t o l o II

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 8 (GLI ORGANI)

1. Sono Organi del Consorzio:

a) l'Assemblea b) il Consiglio di Amministrazione c) il Presidente d) il Direttore

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CAPO I

L'ASSEMBLEA

ART. 9 (COMPOSIZIONE )

1. L’Assemblea Consortile è l’organo istituzionale del Consorzio e rappresenta la

diretta espressione degli Enti aderenti. 2. L’Assemblea è composta dal Sindaco, o suo delegato, di ciascun Comune

aderente al Consorzio. Essa non ha termini di durata rinnovandosi automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli Enti consorziati.

3. La delega e la revoca di un proprio rappresentante da parte del Sindaco componente di diritto dell’Assemblea devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al Presidente dell’Assemblea. La delega può anche essere espressa in via permanente per la durata della carica di Sindaco, fatta salva la possibilità di revoca della medesima. La delega, sia temporanea che permanente, può essere conferita esclusivamente ad un componente della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale purché questi non rivesta già la carica di Consigliere di Amministrazione del Consorzio.

4. La cessazione della funzione di Sindaco comporta l’automatica decadenza dalla funzione di componente l’Assemblea.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea Consortile nel suo seno e rimangono in carica per tutta la durata del proprio mandato amministrativo. Alla scadenza naturale del proprio mandato, gli stessi restano in carica fino al nuovo provvedimento di nomina da parte dell’Assemblea e comunque non oltre 45 giorni.

6. A ciascun Ente associato aderente al Consorzio è attribuita una quota di partecipazione al voto fissata dalla Convenzione e conseguentemente in tale misura esercita il voto in Assemblea.

ART. 10

(COMPETENZE)

1. L’Assemblea ha autonomia organizzativa, è la diretta espressione degli Enti consorziati, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nel cui seno sono rappresentati gli interessi relativi alle funzioni ed i servizi di competenza del Consorzio.

2. L'Assemblea:

a) elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea, con votazione palese, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione;

b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra questi il Presidente ed il Vice Presidente, con votazione palese a maggioranza assoluta delle quote di

partecipazione; c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione

nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;

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d) delibera in merito alle indennità a favore dei propri componenti, entro i limiti dettati dalle leggi

e) nomina il Revisore e determina il compenso;

f) nomina il Segretario e stabilisce l’emolumento; g) definisce gli indirizzi per le nomine di competenza del Consorzio secondo quanto

previsto dall'art. 42, comma 2, lettera m) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

3. L’Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

a) i programmi, il Bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il Rendiconto, l'importo dei trasferimenti annuali a carico degli Enti aderenti

b) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi c) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di

mutui e prestiti obbligazionari d) le convenzioni previste dallo Statuto e) l’aggiornamento delle quote millesimali di cui all’art. 7 della Convenzione.

4. Gli atti di competenza dell'Assemblea sono atti fondamentali e vengono

trasmessi agli Enti consorziati secondo quanto stabilito dall’art. 9 della Convenzione.

ART. 11 (FUNZIONAMENTO)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l’ordine

del giorno.

2. L’avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'Assemblea almeno 5 giorni dall'adunanza. Per gli argomenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 10 dello Statuto l'avviso di convocazione è notificato ai componenti dell'Assemblea almeno 15 giorni dalla adunanza. E’ ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire anche telegraficamente, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno, l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo la data fissata per la prima convocazione. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio della Sede consortile e dei Comuni consorziati. Gli atti relativi all'ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea, depositandoli presso la Segreteria del Consorzio almeno 3 giorni prima dalla data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.

3. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio

preventivo e del Conto consuntivo e negli altri casi previsti dallo Statuto.

4. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione

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o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti, nel qual caso la convocazione deve essere effettuata in tempo utile a far riunire l’Assemblea entro venti giorni dalla richiesta, notificando l’ordine del giorno almeno due giorni prima ed inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

5. Per la validità delle sedute dell'Assemblea, in prima convocazione, occorre che

i partecipanti rappresentino la maggioranza assoluta delle quote. La seduta sarà dichiarata deserta qualora dopo quarantacinque minuti dall'ora fissata non sia stato raggiunto il numero legale; del fatto sarà steso verbale. Per la validità delle sedute in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea. Nelle sedute in seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della prima convocazione. La seconda convocazione non potrà avvenire prima di 24 ore dalla prima seduta dichiarata deserta e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Vanno calcolati, invece nel numero dei votanti le schede bianche ed i voti non validi. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall'aula prima della votazione. Per le deliberazioni concernenti variazioni delle quote capitarie è richiesta la maggioranza assoluta delle quote e dei componenti.

6. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto

favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione dei presenti all'atto della votazione, salvo maggioranze qualificate richieste dalla legge o dallo statuto.

7. Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese.

8. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei

relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente.

9. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.

ART. 12 (INDENNITA' E RIMBORSO SPESE)

1. L'indennità ed i rimborsi spese per i componenti l'Assemblea vengono

determinati dall’Assemblea nei limiti previsti dalla normativa vigente con apposita deliberazione annuale dell'Assemblea.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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ART. 13

(COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA)

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dall'Assemblea nella sua prima

adunanza e si compone di 7 Consiglieri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, esterni all'Assemblea, di cui:

n. 2 (due) dei Comuni ad alta marginalità, (1 per vallata) n. 2 (due) dei Comuni di media e moderata marginalità, (1 per vallata)

n. 1 (uno) del Comune di Busca n. 1 (uno) del Comune di Caraglio,

n. 1 (uno) del Comune di Dronero.

(Per le condizioni di marginalità si fa riferimento alla L.R. 2 luglio 1999, n. 16 e successive modificazioni).

Il Consiglio di Amministrazione viene comunque rieletto qualora la maggioranza degli Enti

aderenti venga rinnovata a seguito di elezioni amministrative.

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea nella sua prima adunanza, gli eletti devono avere i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali, nonché: -competenza tecnico amministrativa -studi compiuti -funzioni disimpegnate presso Aziende e/o Istituzioni sia pubbliche che private.

3. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a

maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza con tre separate successive votazioni.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino

all'insediamento dei loro successori. I Consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione decade dalle sue funzioni a seguito di dimissioni della maggioranza assoluta dei componenti; esse diventano efficaci e irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procederà all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

5. I componenti che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute

consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea Consortile.

6. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

ART. 14

(REVOCA)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza, e ciascun componente del Consiglio stesso, compreso il Presidente, possono essere revocati a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno

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due quinti dei componenti l’Assemblea, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000 ed approvata dall’Assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti .

2. Nella stessa seduta, e comunque entro 15 giorni, l’Assemblea elegge il nuovo

Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza, o i singoli componenti dello stesso, compreso il Presidente, secondo le modalità previste dall’art. 13.

ART. 15

(COMPETENZE)

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi.

2. Approva il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la

programmazione triennale del fabbisogno del personale, la pianta organica e le relative variazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea gli atti fondamentali di

cui all'art. 10, terzo comma.

4. Adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

5. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

6. Adotta in via d' urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte dell'Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

7. Nomina il Direttore sulla base degli indirizzi dell’Assemblea e in conformità alle

modalità previste dalla legge.

8. Predispone, su proposta del Direttore, i Bilanci di previsione pluriennale ed annuale e il Rendiconto di gestione.

ART. 16

(FUNZIONAMENTO)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di 4 componenti o del Direttore.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la

maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

4. I Consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.

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5. I Consiglieri si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione

di deliberazioni nei casi previsti dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. Il comportamento degli Amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei Dirigenti dell’Ente.

ART. 17

(INDENNITA' E RIMBORSO SPESE)

1. L’indennità ed i rimborsi spese dei componenti il Consiglio di Amministrazione vengono determinati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO III IL PRESIDENTE

ART. 18

(COMPETENZE )

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio, compie tutti gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, coordina l’attività programmatica e di indirizzo dettata dall’Assemblea Consortile con l’attività di amministrazione e di governo del Consiglio di Amministrazione e assicura l’unità dell’attività del Consorzio.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, il Presidente del Consiglio di

Amministrazione procede alle nomine di competenza del Consorzio secondo quanto disposto dall'art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

3. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli

Uffici.

4. Procede alle nomine e al conferimento degli incarichi di cui all'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e in conformità agli artt. 109 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

5. Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l’attività;

sottoscrive le deliberazioni, la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio; ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

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6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto, e se richiesto ha l’obbligo, di assistere alle sedute dell’Assemblea Consortile. Ogni volta che lo richiede deve essere sentito dall’Assemblea Consortile.

7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito, in caso di assenza o

di impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 19 (RIMOZIONE E SOSPENSIONE)

1. Il Presidente del Consorzio e i componenti del Consiglio di Amministrazione

possono essere rimossi e sospesi ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

CAPO IV

IL DIRETTORE

ART. 20 (NOMINA)

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.

2. Il Direttore deve possedere i requisiti previsti dall’art. 33 della L.R. n. 1/2004.

3. La nomina può avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico

o, eccezionalmente di diritto privato nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali. La nomina può altresì avvenire tramite procedura di pubblico concorso con le modalità ed i requisiti previsti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dalle

disposizioni di legge e dai CCNL del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni del comparto Regioni-Enti Locali.

5. Il Direttore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere

confermato.

6. La cessazione dall’incarico del Direttore prima della scadenza del contratto può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

7. In caso di assenza o di impedimento del Direttore le funzioni vicarie vengono

esercitate, su designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal funzionario di livello apicale o subapicale con maggior anzianità di servizio e che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della L. R. n. 1/2004.

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8. Il contratto a tempo determinato del Direttore è risolto di diritto nel caso in cui il Consorzio dichiari il dissesto o si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 242 del D.Lgs. n. 267/2000, salva la facoltà di rinnovare la nomina.

ART. 21

(COMPETENZE)

1. Il Direttore è l’organo preposto alla gestione dell’attività del Consorzio per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea e dal Consiglio

di Amministrazione, secondo principi di efficacia e di efficienza.

3. Il Direttore:

a) esegue le deliberazioni degli Organi collegiali; b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione; c) dirige il personale; d) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per normale ed

ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;

e) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente.

4. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza

diritto di voto.

5. Esprime i pareri tecnici previsti dalla legge, ivi compresi quelli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle materie di propria competenza ovvero in caso di avocazione a sé di atti e materie spettanti ai Responsabili dei servizi.

6. Dirige il personale e irroga i provvedimenti disciplinari.

7. Presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del

personale.

8. Stipula, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti, le convenzioni, gli accordi di cooperazione aventi natura gestionale.

9. Compie atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa.

10. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto

e dai regolamenti.

CAPO V IL REVISORE

ART. 22

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(NOMINA E REVOCA)

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore nominato dall’Assemblea a maggioranza assoluta e scelto fra i soggetti previsti dalla legge. Nell’atto di nomina viene inoltre stabilito il compenso che viene calcolato secondo i criteri previsti dalla legge.

2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto

di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per scioglimento del Consorzio, per impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a 3 mesi.

4. La revoca d’ufficio è deliberata dall’Assemblea dopo formale contestazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione degli addebiti all’interessato al quale è concesso, in ogni caso, un termine di quindici giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

ART. 23

(COMPETENZE)

1. L'attività ed il funzionamento dell'Organo di revisione sono disciplinate dalla legge.

2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla

regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi Uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato al Revisore entro 5 giorni dall'adunanza per le sedute ordinarie e l giorno prima per le sedute urgenti.

3. Il Revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati

contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

TITOLO III

PERSONALE

ART. 24

(ORDINAMENTO DEGLI UFFICI)

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, adotta la dotazione organica del Consorzio e il Regolamento

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sull’ordinamento degli uffici e dei servizi secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato

dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e dei servizi degli Enti consorziati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, mediante incarico.

4. Il personale viene organizzato, secondo le disposizioni di legge, in

osservazione dei principi di buon andamento e imparzialità e secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

5. I lavoratori dipendenti che vengano nominati Amministratori di un Ente

possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Il lavoratore dipendente facente parte di un Organo Collegiale ha diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alla riunione dell’Organo di cui fa parte per la sua effettiva durata. Tale periodo di astensione è comprensivo del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare nel posto di lavoro.

6. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità

di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

7. In caso di scioglimento del Consorzio o recesso dal Consorzio il personale della

Pianta Organica del Consorzio viene attribuita alle dotazioni organiche degli Enti aderenti secondo i criteri determinati dalla Convenzione all'art. 5 comma 6 e all'art. 11 comma 2.

ART. 25

(IL SEGRETARIO)

1. Le funzioni di Segretario del Consorzio sono affidate prioritariamente al Segretario del Comune ove il Consorzio ha sede legale ed è nominato dall'Assemblea.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di

Amministrazione e ne cura la verbalizzazione, roga i contratti, svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa degli Organi del Consorzio.

3. Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo

Statuto e dai regolamenti, o conferita dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

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4. In caso di assenza o di impedimento del Segretario le funzioni vicarie nelle

riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono esercitate dal Direttore.

Titolo IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 26

(PRINCIPI GENERALI)

1. La gestione del Consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, di efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell’ambito delle finalità sociali.

2. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria,

contabile e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

3. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di

consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.

4. Nel Regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto

disposto dall'art. 34, metodologie di analisi e valutazione, nonchè rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del Bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

5. Al Consorzio si applicano le norme sull’Ordinamento finanziario e contabile

degli Enti Locali di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 267/2000.

ART . 27 (BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE)

1. Il Bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-

amministrativa del Consorzio. Nel Bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

2. Il Bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità,

universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definito dall’art. 162, sesto comma, del D.Lgs. n. 267/2000, non può presentare un disavanzo.

3. Il Bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore, corredato di una

Relazione previsionale redatta per programmi, è proposto dal Consiglio di

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Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

4. Le variazioni al Bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre.

Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d' urgenza , salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’Assemblea entro sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5. La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 30

novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di Bilancio al fine di assicurare mantenimento del pareggio di bilancio.

ART. 28

(INFORMAZIONE)

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni la conoscenza del bilancio annuale nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonchè degli allegati.

ART. 29

(PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE)

1. Sulla base del Bilancio di previsione annuale il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore approva il Piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al Responsabile del servizio.

ART . 30

(BILANCIO PLURIENNALE)

1. Il Consorzio allega al Bilancio annuale di previsione un Bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui all'art. 27, escluso quello dell'annualità.

2. Il Bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede

di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

ART. 31 (RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA)

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1. La Relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del Bilancio pluriennale ed allegata al Bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.

2. La Relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con

riferimento a quanto indicato nei Bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuandone le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 32

(CONTROLLO DI GESTIONE)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione

degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obbiettivi.

ART. 33

(RENDICONTO )

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il Rendiconto redatto in conformità alla legge.

2. Lo schema di Rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al

Consiglio di Amministrazione.

3. Lo schema di Rendiconto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

4. Lo schema di Rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei

componenti dell'Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.

5. Il Rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno

successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione del Revisore.

ART. 34

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(PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO)

1. Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.

2. La deliberazione è allegata al Rendiconto dell'esercizio relativo.

ART. 35 (PATRIMONIO)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti

dagli Enti consorziati, nonchè dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.

2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.

3. Gli Enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o comodato beni

mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

ART. 36 (MEZZI FINANZIARI)

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante

trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri Enti pubblici e le altre entrate dovute alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

2. Qualora il Consorzio non riesca a finanziare con le entrate provenienti dalle

quote di partecipazione e dai trasferimenti disposti dalla Regione e/o da altri Enti le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, a carico degli Enti consorziati, in sede di redazione del Bilancio secondo criteri di progressività, in modo tale che sia assicurata una contribuzione più elevata a carico degli Enti consorziati aventi maggiori dimensioni demografiche e che venga attuato un principio di solidarietà in favore degli Enti di minori dimensioni.

ART. 37

(TRASFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI)

1. I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di

partecipazione stabilite in Convenzione, sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

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2. I trasferimenti degli Enti consorziati sono versati alla Tesoreria del Consorzio secondo le modalità previste in Convenzione.

3. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella

misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 38 (SERVIZIO DI TESORERIA)

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito abilitato a svolgere

tale attività in conformità alla legge.

2. L'oggetto del servizio di Tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge.

ART. 39 (CONVENZIONI E CONTRATTI)

1. Il Consorzio esercita le attività socio assistenziali a rilievo sanitario e le attività

inerenti alla tutela materno-infantile e dell’età evolutiva stipulando apposita convenzione con l'A.S.L. CN. 1 in conformità alla legislazione regionale.

2. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della

gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando in via prioritaria, le risorse del territorio.

3. Mediante apposito Regolamento sono disciplinati gli appalti di lavoro, le

forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni.

4. Nel Regolamento di cui al terzo comma sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

T i t o l o V

RESPONSABILITA' E CONTROLLI

ART. 40 (RESPONSABILITA')

1. Agli Amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si

applicano le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile previste dall'Ordinamento delle autonomie locali.

ART. 41

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(CONTROLLO E VIGILANZA)

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dall'art. 140 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

ART. 42

(PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'albo pretorio della Sede consortile e sul sito del Consorzio.

2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste

dall'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

Titolo VI PARTECIPAZIONE

ART. 43

(PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO)

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio

assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un’adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.

3. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; al tal fine

tutti gli atti dell' Ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 44

(FUNZIONE NORMATIVA)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell' ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, dalla

Convenzione e dallo Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

3. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio. I regolamenti

devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che consentano

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l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 45 (SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO)

1. Potrà essere deliberata dall’Assemblea la proposta di scioglimento anticipato

con una maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione al voto e degli Enti aderenti.

ART. 46 (DISPOSIZIONI FINALI)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del

D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed i principi generali dell'Ordinamento giuridico.

Q:\amministrativi\Direttore\STATUTO\STATUTODefinitivo.doc

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L'anno duemiladieci il giorno ___________ del mese di _____________

t r a

l’Ente Comune di Acceglio, con sede legale in Acceglio, Borgo Villa n. 1 , Partita IVA n. 00481380046 , rappresentato dal Sig. Benvegnù Riccardo in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Bernezzo, con sede legale in Bernezzo, Via Umberto I n. 97, Partita IVA n. 00479150047, rappresentato dal Sig. Chesta Elio in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Busca, con sede legale in Busca, Via Cavour n. 28, Partita IVA n. 00371290040, rappresentato dal Sig. Gosso Luca in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Canosio, con sede legale in Canosio, Via Provinciale n. 3 , Partita IVA n. 00506090042 , rappresentato dal Sig. Colombero Roberto in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Caraglio, con sede legale in Caraglio, Piazza Giolitti n. 5, Partita IVA n. 00468880042, rappresentato dal Sig. Lerda Giorgio in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Cartignano, con sede legale in Cartignano, Via Paschero n. 24/a, Partita IVA n. 00513830042, rappresentato dal Sig. Einaudi Diego in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. ____ in data __________;

e

l'Ente Comune di Castelmagno, con sede legale in Castelmagno, Piazza dei Caduti n. 1, Partita IVA n. 00478910045, rappresentato dal Sig. Giaminardi Maurizio in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

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e

l'Ente Comune di Celle Macra, con sede legale in Celle Macra, B.ta Chiesa n. 1 , Partita IVA n. 00478050040 , rappresentato dal Sig. Cucchietti Marco in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. ____ in data __________;

e

l'Ente Comune di Cervasca, con sede legale in Cervasca, Via Roma n. 1, Partita IVA n. 00527900047, rappresentato dal Sig. Serale Aldo in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Dronero con sede legale in Dronero, Via Giolitti n. 47, Partita IVA n. 00183100049, rappresentato dal Sig. Reineri Pier Giuseppe in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Elva, con sede legale in Elva, Borgata Serre n. 1 , Partita IVA n. 00628850042 , rappresentato dal Sig. ___________________ in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Macra, con sede legale in Macra, P.zza Marconi n. 1 , Partita IVA n. 00478030042 , rappresentato dal Sig. Bressy Franco in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Marmora, con sede legale in Marmora, Borgata Vernetti n. 30 , Partita IVA n. 00483290045 , rappresentato dal Sig. Ponzo Emanuele in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. ____ in data __________;

e

l'Ente Comune di Montemale, con sede legale in Montemale, Via Roma, Partita IVA n. 00518300041, rappresentato dal Sig. Virano Oscar in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Monterosso Grana, con sede legale in Monterosso Grana, Via Mistral n. 22, Partita IVA n. 00517680047, rappresentato dal Sig. Martini Mauro in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

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e

l'Ente Comune di Pradleves, con sede legale in Pradleves, Via Roma n. 4, Partita IVA n. 00521420042, rappresentato dal Sig. Marino Marco in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Prazzo, con sede legale in Prazzo, P.zza Roma n. 3 , Partita IVA n. 00481360048, rappresentato dal Sig. Einaudi Osvaldo in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Roccabruna, con sede legale in Roccabruna, Str. Dei Cafari n. 6 , Partita IVA n. 00471620047, rappresentato dal Sig. Garnero Claudio in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. ____ in data __________;

e

l'Ente Comune di San Damiano Macra, con sede legale in San Damiano Macra, Via Roma n. 2/d, Partita IVA n. 00521810044, rappresentato dal Sig. Garnero Michele in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Stroppo, con sede legale in Stroppo, F.ne Paschero n. 12 , Partita IVA n. 00478010044, rappresentato dal Sig. Rovera Davide in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Valgrana, con sede legale in Valgrana Via Roma n. 38, Partita IVA n. 00521310045, rappresentato dal Sig. Arlotto Albino in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

e

l'Ente Comune di Villar San Costanzo, con sede legale in Villar San Costanzo, P.zza Giolitti n. 1, Partita IVA n. 00483270047 , rappresentato dal Sig. Ellena Gianfranco in qualità di Sindaco all'uopo autorizzato, con provvedimento n. _____ in data ___________;

Visto l'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

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ART. 1 DENOMINAZIONE

1. Gli Enti stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione di

"CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLE VALLI GRANA E MAIRA".

ART. 2 SCOPO DEL CONSORZIO

4. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e

dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni e ne garantisce l’ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

5. Il Consorzio esercita le funzioni che la Legge 8 novembre 2000, n. 328

attribuisce ai Comuni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali in materia.

6. Il Consorzio si propone di assicurare l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali

nell'ambito del territorio dei Comuni associati uniformando la propria attività ai seguenti principi:

prevenzione delle situazioni di bisogno nel quadro di una politica generale

volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;

svolgimento di interventi sociali volti con priorità a sostenere la famiglia, considerata come istituzione idonea a favorire lo sviluppo della personalità;

superamento della logica di assistenza differenziata per categoria di

assistiti mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;

superamento del concetto di istituzionalizzazione, con il privilegiare servizi

ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dell' assistito nella vita familiare, scolastica, lavorativa e sociale;

integrazione dei servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi,

scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;

apertura al concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà espresse dal volontariato, dall'associazionismo e dalla cooperazione;

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partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione dei piani e programmi ed al controllo sull'efficienza e sulla efficacia dei servizi".

4. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo il Consorzio svolge l'attività

socio-assistenziale mediante interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, nonchè mediante interventi di sostituzione, anche temporanea, del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili.

In particolare si svolge sotto forma di:

– servizio sociale professionale – servizio di assistenza economica (continuativa, "una tantum", temporanea,

integrazioni rette)

– servizio di assistenza domiciliare – interventi di assistenza socio-educativa territoriale – assistenza alla persona disabile ex art. 9 Legge n. 104/1992 – affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare – interventi per minori e/o incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità

Giudiziaria – inserimenti in Centri Diurni socio-assistenziali

– inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali – interventi previsti dall'art. 23 del D.P.R. n. 616/1977 – gestione dei presidi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali – interventi mirati alla prevenzione del disagio giovanile (in collaborazione

con i soggetti preposti)

– interventi mirati alla tutela della popolazione anziana e dei disabili (in collaborazione con i soggetti preposti)

– gestione di ulteriori attività in campo sociale, educativo, culturale e ricreativo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali e umane necessarie fatta salva l'autonomia gestionale dei singoli Comuni per singoli progetti

– interventi d’intesa con Enti competenti in altri settori: sanitario, scolastico, previdenziale, giudiziario, penitenziario

– gestione di centri diurni socio-assistenziali per soggetti portatori di handicap e minori;

– gestione presidi socio-assistenziali residenziali per autosufficienti – gestione di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti

Locali con legge dello Stato

– interventi assegnati dalla vigente normativa in materia di immigrazione – ogni altra eventuale funzione e competenza assegnata agli Enti Gestori

delle funzioni socio – assistenziali da leggi di settore. 5. Il Consorzio esercita inoltre:

– le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario relative ai disabili ed agli

anziani non autosufficienti;

– le attività inerenti la tutela materno infantile e dell'età evolutiva sulla base di apposita convenzione con l'A.S.L. CN 1.

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6. Il Consorzio esercita altresì le attività delegate e subdelegate dalla Regione.

7. Eventuali altri servizi richiesti da almeno 2/3 dei Comuni rappresentati saranno

considerati di carattere generale.

ART. 3 SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Il Consorzio può erogare servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4 dello Statuto, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli stessi.

2. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

ART. 4 DURATA DEL CONSORZIO

1. Gli Enti stipulanti convengono che il Consorzio durerà fino al 31 dicembre 2016 ed è prorogabile previa deliberazione da adottarsi da parte di tutti gli Enti consorziati almeno 12 mesi prima della scadenza.

ART. 5 RECESSO DAL CONSORZIO

1. Il recesso dal Consorzio è possibile e deve essere comunicato all'Assemblea Consortile, che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Nel caso in cui il preavviso di recesso venga comunicato nel secondo semestre dell’esercizio finanziario ed è dovuto all’adesione da parte dell’Ente consorziato ad un altro Ente Territoriale facente parte di un diverso Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali, l’Assemblea Consortile può concederlo dal 1° luglio dell’anno successivo previa adozione di apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta di componenti e delle quote di partecipazione.

3. Successivamente gli Enti consorziati approvano la modifica della presente Convenzione

e dello Statuto.

4. La richiesta di recesso può essere presentata decorsi almeno 3 anni dalla costituzione del Consorzio.

5. L'Ente recedente rimane comunque obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, per le obbligazioni relative ai mutui assunti prima della presentazione dell'istanza di recesso.

6. L'Ente che recede dal Consorzio non può avanzare pretese sul patrimonio mobiliare ed

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immobiliare del Consorzio che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione.

7. Il personale che opera nel territorio dell'Ente che recede sarà trasferito dalla pianta organica del Consorzio alla pianta organica dell'Ente recedente in base alla quota di partecipazione.

ART. 6 AMMISSIONE AL CONSORZIO DI NUOVI ENTI

1. Qualora nuovi Enti intendessero aderire al Consorzio, la relativa domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno antecedente l'ammissione.

2. L'ammissione di nuovi Enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta di componenti e delle quote di partecipazione, previa relazione del Consiglio di Amministrazione in merito.

3. Di regola l’ammissione deve avvenire entro il mese di marzo affinchè abbia effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo; l’Assemblea può, tuttavia derogare, per casi specifici e con provvedimento adeguatamente motivato, ai suddetti limiti temporali.

4. Gli Enti ammessi non trasferiscono al Consorzio debiti e crediti maturati antecedentemente alla data di inserimento nel Consorzio e rimborseranno al Consorzio i danni emergenti in tempi successivi da contratti o rapporti giuridici in genere nei quali il Consorzio sia subentrato.

5. L’Assemblea, contestualmente alla decisione di ammissione di un nuovo Ente, esprime discrezionalmente l’assunzione in carico o meno delle singole strutture socio assistenziali, anche a valenza socio sanitaria; l’assunzione in carico avviene a titolo gratuito, previa presentazione di relazione tecnico-finanziaria.

6. Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica della presente Convenzione e dello Statuto.

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ART. 7 TRASFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione del Consorzio.

2. I trasferimenti degli Enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con la seguente modalità:

- il 50% sulla base del bilancio preventivo d'esercizio entro il mese di marzo;

- il saldo entro il mese di luglio.

3. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.

4. Ogni Ente aderente partecipa al Consorzio in rapporto alle quote stabilite dal comma 5 del presente articolo espresse in millesimi e correlate alla popolazione residente al 1° gennaio 2010 e alla diversa possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini. La revisione delle quote di partecipazione avverrà ogni 4 anni.

5. Ogni Ente stipulante partecipa al Consorzio secondo le quote di cui alla presente tabella, determinate sulla base dei parametri di cui al comma precedente:

COMUNI Residenti %

Residenti +

percentuale

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1 ACCEGLIO 176 3,97

2 BERNEZZO 3.663 12,50 4.121 93,03

3 BUSCA 9.986 15,79 11.563 261,02

4 CANOSIO 90 2,03

5 CARAGLIO 6.779 15,79 7.849 177,18

6 CARTIGNANO 188 4,24

7 CASTELMAGNO 90 2,03

8 CELLE MACRA 106 2,39

9 CERVASCA 4.727 12,50 5.318 120,25

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10 DRONERO 7.333 15,79 8.491 191,67

11 ELVA 101 2,28

12 MACRA 56 1,28

13 MARMORA 80 1,81

14 MONTEMALE DI

CUNEO 218 4,92

15 MONTEROSSO

GRANA 547 12,35

16 PRADLEVES 279 6,3

17 PRAZZO 185 4,18

18 ROCCABRUNA 1.583 12,50 1.781 40,2

19 SAN DAMIANO

MACRA 460 10,38

20 STROPPO 113 2,55

21 VALGRANA 815 18,4

22 VILLAR SAN COSTANZO

1.486 12,50 1.672 37,74

TOTALE 39.061 44.299 1.000,00

ART. 8 NOMINE E COMPETENZE DEGLI ENTI CONSORZIATI

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede alle nomine di competenza del Consorzio secondo quanto disposto dall'art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

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ART. 9 TRASMISSIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI

1. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, trasmette a cura del Segretario agli Enti consorziati gli atti fondamentali previsti dallo Statuto e adottati da parte dell'Assemblea entro 60 giorni dalla loro esecutività. (Atti fondamentali - comprensivi di allegati: deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione; deliberazione di approvazione del Conto consuntivo; deliberazione di programmi socio assistenziali; deliberazioni di approvazione di atti che comportano impegni di spesa pluriennali).

ART. 10 RESPONSABILITÀ' DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CONSORZIATI

1. I rappresentanti degli Enti consorziati hanno responsabilità in Assemblea secondo quanto stabilito dallo Statuto.

ART. 11 SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

1. Potrà essere deliberata dall’Assemblea la proposta di scioglimento anticipato con una maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione al voto e degli Enti aderenti.

2. In caso di scioglimento del Consorzio il personale verrà ripartito su ciascun Ente aderente in misura direttamente proporzionale alle quote di partecipazione al Consorzio degli Enti stessi.

ART. 12 CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea od il Consiglio di Amministrazione devono chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, ove lo richiedano almeno 5 Enti consorziati. Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato in senso favorevole.

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ART. 13 PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni inerenti la partecipazione e il diritto di accesso previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. Il Consorzio può attivare, con le modalità previste dallo Statuto, forme di consultazione popolare e di collaborazione con associazioni di volontariato.

ART. 14 GARANZIE

1. La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti associati.

2. Si conviene che ciascun Ente consorziato può sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte, e problematiche attinenti l'attività consortile. La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 15 GESTIONE

1. La costituzione del Consorzio si perfeziona al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi del personale e degli uffici dei Comuni associati, previo accordo con le Amministrazioni interessate, mediante incarico.

3. Gli accordi stabiliti nella presente Convenzione trovano più ampia definizione nello Statuto del Consorzio. Tale Statuto viene allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale ed approvato contestualmente da ciascuno dei Consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

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ART. 16 MODIFICA DELLA CONVENZIONE

1. Le modifiche alla presente Convenzione sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

COMUNE di ACCEGLIO IL SINDACO __________________

COMUNE di BERNEZZO IL SINDACO __________________

COMUNE di BUSCA IL SINDACO __________________

COMUNE di CANOSIO IL SINDACO __________________

COMUNE di CARAGLIO IL SINDACO __________________

COMUNE di CARTIGNANO IL SINDACO __________________

COMUNE di CASTELMAGNO IL SINDACO __________________

COMUNE di CELLE MACRA IL SINDACO __________________

COMUNE di CERVASCA IL SINDACO __________________

COMUNE di DRONERO IL SINDACO __________________

COMUNE di ELVA IL SINDACO __________________

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COMUNE di MACRA IL SINDACO __________________

COMUNE di MARMORA IL SINDACO __________________

COMUNE di MONTEMALE DI CUNEO IL SINDACO __________________

COMUNE di MONTEROSSO GRANA IL SINDACO __________________

COMUNE di PRADLEVES IL SINDACO __________________

COMUNE di PRAZZO IL SINDACO __________________

COMUNE di ROCCABRUNA IL SINDACO __________________

COMUNE di SAN DAMIANO MACRA IL SINDACO __________________

COMUNE di STROPPO IL SINDACO __________________

COMUNE di VALGRANA IL SINDACO __________________

COMUNE di VILLAR S. COSTANZO IL SINDACO __________________

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COMUNE DI DRONERO

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera i) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attesto che

le sopraestese firme sono state apposte in mia presenza dai:

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita

Benvegnù Riccardo Acceglio 10.11.1947

Chesta Elio Bernezzo 19.09.1947

Gosso Luca Cuneo 31.03.1968

Colombero Roberto Cuneo 04.03.1976

Lerda Giorgio Cuneo 09.07.1967

Einaudi Diego Cuneo 30.04.1971

Giaminardi Maurizio Torino 11.12.1966

Cucchietti Marco Rivoli 26.01.1976

Serale Aldo Cuneo 31.05.1960

Reineri Pier-Giuseppe Dronero 27.10.1939

Lacopo Laura Montoggio (Ge) 25.06.1961

Bressy Franco Acceglio 13.01.1953

Ponzo Emanuele Cuneo 28.10.1973

Virano Oscar Dronero 25.08.1967

Martini Mauro Caraglio 10.08.1967

Marino Marco Cuneo 25.08.1965

Einaudi Osvaldo Cuneo 19.03.1954

Garnero Claudio Cuneo 16.10.1962

Garnero Michele San Damiano Macra 01.05.1943

Rovera Davide Torino 03.10.1963

Arlotto Albino Valgrana 15.10.1952

Ellena Gianfranco Cuneo 10.10.1959

personalmente conosciuti.

Dronero, lì___________________

IL SEGRETARIO

Dott. MASILLO VINCENZO

SOGGETTO A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

(ART. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634)