VENDITE - Camera di commercio di Torino | vendite straordinarie e sancisce i principi generali ad...

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VENDITE STRAORDINARIE PIU PROTETTI PIU INFORMATI GUIDE AI DIRITTI

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VENDITESTRAORDINARIE

VENDITESTRAORDINARIE

PIU PROTETTIPIU INFORMATI

PIU PROTETTIPIU INFORMATI

Il volume fa parte della collana “Guide ai diritti” che la Camera di commercio pubblica nell’ambito della sua attività di regolazione del mercato, prevista dalla Legge 580/93. L’obiettivo è quello di diffondere, attraverso uno strumento chiaro e semplice, la conoscenza delle norme basilari a tutela del mercato, af�nché consumatori e imprese possano instaurare delle relazioni corrette e consapevoli dei propri diritti, sui temi di maggior discussione.

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VENDITESTRAORDINARIE

PIU PROTETTIPIU INFORMATI

Direzione scientifica della collana Guide ai diritti

Raffaele Caterina, Sergio Chiarloni, Lucia Delogu – Docenti del Di-

partimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino,

componenti della Commissione di regolazione del mercato, Camera

di commercio di Torino

Questo volume è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attri-

buzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0

Autore: Alberto Verde

Coordinamento editoriale

Claudia Savio, Carla Russo, Arianna Bortolotti – Settore Sanzioni e

Regolazione del mercato, Camera di commercio di Torino

Coordinamento grafico: Comunicazione esterna e URP, Camera di

commercio di Torino

Ideazione Grafica copertina: Art Collection Snc

Impaginazione e stampa: Zaccaria srl - Napoli

Finito di stampare: marzo 2015

Stampa su carta ecologica certificata

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Indice

Introduzione

Le fonti normative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Capitolo primo

Le vendite straordinarie nella prospettiva degli operatori

commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Capitolo secondo

Vendite di fine stagione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1 Nozione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2 Adempimenti, permessi e comunicazioni . . . . . . . . . 13

2.3 Periodi e durata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.4 Prezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Capitolo terzo

Vendite di liquidazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.1 Nozione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2 Adempimenti amministrativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.3 Durata e altre prescrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Capitolo quarto

Vendite promozionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Capitolo quinto

Vendite sottocosto

5.1 Nozione e differenze con le vendite promozionali . 25

5.2 I destinatari della disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Indice

5.3 Requisiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.4 Adempimenti amministrativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.5 Limiti di durata e quantitativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.6 Esenzioni dal rispetto degli adempimenti

amministrativi e dei limiti temporali e quantitativi 33

5.7 Pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.8 Altri adempimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Capitolo sesto

I comportamenti da osservare e da evitare per

un corretto svolgimento delle operazioni di vendita . . . . . 37

Capitolo settimo

La garanzia legale e convenzionale in rapporto

con le vendite straordinarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

7.1 Garanzia legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

7.2 Garanzia convenzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Capitolo ottavo

Le possibili sanzioni per gli operatori commerciali . . . . . . . 53

8.1 Sanzioni amministrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8.2 Responsabilità amministrativa per pubblicità

ingannevole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8.3 Responsabilità risarcitoria per concorrenza sleale . 64

Capitolo nono

Consigli e suggerimenti per i consumatori . . . . . . . . . . . . . . . 67

Sitografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Introduzione

Note

5

Introduzione

Le fonti normative

Quella di vendite straordinarie è una nozione assai ampia

che, in buona sostanza, ricomprende fattispecie il cui minimo

comun denominatore è rappresentato dal fatto che “l’eser-

cente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effet-

tive, di acquisto di propri prodotti”1.

Il legislatore italiano – a differenza di quelli di altri Paesi,

anche geograficamente e culturalmente assai prossimi al no-

stro – ha, per un lungo periodo, trascurato il fenomeno delle

vendite straordinarie, risalendo la prima normativa riguar-

dante la materia in esame al 19802.

Il secondo intervento legislativo riguardante le vendite

straordinarie è rappresentato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.

114 (c.d. legge sul commercio), attualmente in vigore, che

individua quattro tipologie di vendite straordinarie concreta-

mente praticabili:

1) le vendite di liquidazione

2) le vendite di fine stagione (c.d. saldi)

3) le vendite promozionali

4) le vendite sottocosto.

1 Tale definizione è contenuta all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo

1998, n. 114 (cd. decreto Bersani).2 Il primo intervento normativo risale alla Legge 19 marzo 1980, n. 80.

Detta normativa è stata, poi, successivamente completa-

ta, con l’introduzione di una disciplina specifica (D.P.R. 6

aprile 2001, n. 218) per le vendite sottocosto.

Accanto a quella statale, esiste una normativa regionale

che, per espresso rimando da parte della legge statale (art.

15, comma 6, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), ha il compito

di definire le modalità di svolgimento delle vendite straordi-

narie, le modalità di pubblicizzazione delle medesime, i pe-

riodi e la durata in cui è possibile svolgerle.

Nella Regione Piemonte la normativa di riferimento è rap-

presentata dalla L.R. 12 novembre 1999, n. 28, come modi-

ficata, per il profilo che qui interessa, dalla L.R. 18 ottobre

2004, n. 27, dalla L.R. 27 luglio 2011, n. 13 e dalla L.R. 18

dicembre 2012, n. 15, che espressamente estende la disci-

plina contenuta nella L.R. del 1999 anche alle vendite con

denominazione outlet, come definite dalla stessa legge3.

6

Introduzione

Note

3 L’art. 5 della L.R. Piemonte 18 dicembre 2012, n. 15 aggiunge alla L.R.

12 novembre 1999, n. 28 l’art. 14 ter, secondo il quale per vendite con la

denominazione outlet si intende: “la vendita diretta di beni di produzione

propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di

produzione” [art. 14 ter, comma 1 lett. a)]; “la vendita al dettaglio, da parte

di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non

alimentari che siano stati prodotti almeno 12 mesi prima dell’inizio della

vendita, dimostrabili da idonea documentazione relativa alla merce, che

siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino

lievi difetti non occulti di produzione, effettuate in esercizi commerciali, a ciò

appositamente individuati” [art. 14 ter, comma 1, lett. b)]; “la vendita al

dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali

di prodotti alimentari limitatamente alla dimensione degli esercizi di vicinato

di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 114/1998” [art. 14 ter, comma 1, lett. c)].

La normativa regionale piemontese, al pari di quanto av-

viene in altre Regioni italiane, demanda a sua volta ai Co-

muni il compito di definire ulteriori aspetti di dettaglio riguar-

danti la fattispecie in esame.

Infine, merita rilevare come il D.L. 4 luglio 2006, n. 223,

convertito in legge con la L. 4 agosto 2006, n. 248, in una

prospettiva di liberalizzazione, ha sancito, all’art. 3, l’abro-

gazione di tutte le norme che pongono divieti in ordine alle

vendite promozionali, al di fuori di quelli prescritti dal diritto

comunitario. Quest’ultimo intervento ha posto a carico delle

Regioni (che eventualmente non l’avessero già fatto) l’onere

di modificare la disciplina di dettaglio riguardante le vendite

promozionali, abrogando tutti i limiti che non trovassero ri-

ferimento nel diritto europeo.

Come, dunque, si può constatare, esiste attualmente una

normativa piuttosto stratificata che disciplina le vendite

straordinarie e rappresentata:

l dal diritto europeo

l dalla legge statale, che, come detto, individua quattro tipi

di vendite straordinarie e sancisce i principi generali ad

esse applicabili

l dalla normativa regionale, che integra e completa quella

nazionale

l dalla normativa comunale, che, a propria volta, disciplina

ulteriori aspetti di dettaglio.

È necessario a questo punto definire più precisamente i

diversi tipi:

1. le vendite di liquidazione consistono nelle vendite a

condizioni vantaggiose, finalizzate a terminare la merce

presente nell’esercizio commerciale in breve tempo, in se-

7

Introduzione

guito alla necessità di chiudere lo stesso per cessazione

dell’attività di impresa, cessione di azienda, trasferimento

in altro locale, trasformazione o rinnovo locali4

2. le vendite di fine stagione (c.d. saldi), ovverosia ven-

dite a condizioni vantaggiose, che “riguardano i prodotti

di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole

deprezzamento, se non vengono venduti entro un certo

periodo di tempo”5

3. le vendite promozionali consistono nell’offerta a con-

dizioni favorevoli di tutti i prodotti merceologici o di parte

di essi6 appartenenti ad un operatore commerciale

4. le vendite sottocosto, infine, sono le vendite al pubblico

di uno o più prodotti effettuate ad un prezzo inferiore al

prezzo d’acquisto, maggiorato dell’imposta sul valore ag-

giunto (IVA) e di altre imposte o tasse connesse alla na-

tura del prodotto, al netto, tuttavia, di eventuali sconti

documentati riconducibili al prodotto7.

8

Introduzione

Note

4 Cfr. art. 15, comma 2, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.5 Cfr. art. 15, comma 3, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.6 Cfr. art. 15, comma 4, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.7 Cfr. art. 15, comma 7, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Le vendite straordinarienella prospettiva deglioperatori commerciali

Le vendite di liquidazione rappresentano, nella maggior

parte dei casi, uno strumento ricollegato ad una situazione

di crisi di impresa; le altre tipologie di vendite, viceversa,

possono inserirsi indifferentemente in situazioni di crisi di im-

presa o, viceversa, di espansione economica.

Ma, in concreto, quali operatori commerciali possono ri-

correre allo strumento delle vendite straordinarie?

L’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114,

nel proporre una definizione generale di vendite straordina-

rie, si riferisce espressamente ai venditori al dettaglio.

Il D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, a sua volta, che disciplina

le vendite sottocosto, escluderebbe oltre i venditori all’in-

grosso, anche i venditori che effettuano le vendite negli

spacci interni (a favore di dipendenti di enti o imprese pub-

bliche o private, nelle scuole o negli ospedali), a mezzo di

apparecchi automatici, per corrispondenza, tramite televisio-

ni o altri mezzi di comunicazione (ivi compreso il commercio

elettronico), presso il domicilio dei consumatori e, infine, gli

esercenti il commercio su aree pubbliche8. Resta ovviamente

9

Note

Capitolo I

8 Così affermato dalla Circolare ministeriale 24 ottobre 2001, n. 3528/C

(art. 1, commi 3, 4 e 5). In particolare, l’esclusione dell’applicazione della

inteso che questi operatori commerciali hanno certamente la

possibilità di esercitare le altre vendite straordinarie, diverse

da quelle sottocosto.

È tuttavia importante tener conto che anche i venditori al-

l’ingrosso ed i particolari venditori al dettaglio a cui – come vi-

sto – non risulta applicabile la disciplina in materia di vendite

sottocosto, potranno naturalmente ricorrere, nell’attività com-

merciale, a eventuali sconti o agevolazioni, nel rispetto ovvia-

mente della disciplina generale sulla concorrenza sleale previ-

sta all’art. 2598 del codice civile (d’ora in poi abbreviato c.c.)9.

La disciplina in esame pone a carico dei venditori al det-

taglio l’obbligo di assolvere ad:

l adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo,

che – come si vedrà – si sostanziano principalmente nel

10

Capitolo I

Note

disciplina speciale alle vendite a mezzo di apparecchi automatici, per corri-

spondenza, tramite televisioni o altri mezzi di comunicazione discende dal

richiamo operato nel divieto sancito dall’art. 1, comma 2, del decreto presi-

denziale del 2001 (D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218) al parametro della superficie

dell’esercizio commerciale (parametro, dunque, che presuppone l’esistenza

materiale di un esercizio commerciale). L’esclusione, invece, degli esercenti

su aree pubbliche è espressamente contenuta all’art. 9, comma 1 del decreto

presidenziale n. 218. Infine – ha cura sempre di precisare la Circolare mini-

steriale – l’esclusione degli spacci interni deriverebbe dall’espressa previsione

contenuta all’art. 15, comma 7 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 (oltre

che all’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 218), che individua quali destinatari

della normativa i venditori al pubblico (previsione questa che, dunque, esclu-

de implicitamente la vendita effettuata negli spacci interni).9 Oltre che – come si dirà meglio nel prosieguo – della disciplina

sull’antitrust (Legge 10 ottobre 1990, n. 287), della disciplina relativa alle

pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 17 e ss. del Codice del

Consumo e quella sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145).

dovere di comunicare all’ente comunale, con modalità

specificamente determinate, il proprio intendimento di ef-

fettuare una vendita straordinaria e sono chiaramente

volti a consentire agli enti territoriali competenti di vigilare

sul corretto svolgimento di siffatte vendite

l altre norme comportamentali, poste a tutela degli acqui-

renti-consumatori a garanzia di un corretto svolgimento

della concorrenza (ad esempio, come si vedrà, le prescri-

zioni in materia di indicazione dello sconto praticato o le

prescrizioni in materia di pubblicità delle iniziative promo-

zionali).

11

Le vendite straordinarie

Vendite di fine stagione

2.1 Nozione

Le vendite di fine stagione hanno ad oggetto quei prodotti

di carattere stagionale o di moda, che sono soggetti a note-

vole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo

di tempo10.

2.2 Adempimenti, permessi e comunicazioni

La Regione Piemonte ha stabilito che le vendite di fine sta-

gione debbano essere precedute dall’invio di una comunica-

zione al Comune in cui ha sede il punto vendita (ovverosia,

l’unità locale). Questa deve contenere le seguenti informa-

zioni:

l l’ubicazione dell’esercizio in cui viene effettuata la vendita

l le date di inizio e fine dei saldi

l le percentuali degli sconti o dei ribassi praticati sui normali

prezzi di vendita

l i testi delle inserzioni pubblicitarie al fine di fornire

un’informazione corretta al consumatore11.

13

Note

Capitolo II

10 Art. 15, comma 3, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.11 Art. 14, comma 1, L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28.

A tal riguardo, v’è da tener presente che molto di frequen-

te i Comuni introducono adempimenti ulteriori rispetto a

quelli indicati, nell’intento di attuare forme di controllo più

incisive sul corretto svolgimento dei saldi di fine stagione.

Il Comune di Torino, ad esempio, ha introdotto una nuova

procedura per l’effettuazione delle vendite di fine stagione,

che va a sostituire l’obbligo di preventiva comunicazione pre-

visto dalla Regione Piemonte e che è attualmente in vigore.

Detta procedura è stata introdotta nel 2008, con delibe-

razione della Giunta Comunale12, in via sperimentale per gli

anni 2009 e 2010 e poi prorogata anche per gli anni succes-

sivi.

La procedura prevede che ciascun operatore commerciale

affigga, all’interno di ogni esercizio commerciale, un decalo-

go (conforme al modello allegato alla delibera comunale)

contenente le regole generali e fondamentali a tutela del

consumatore, in conformità delle quali le vendite di fine sta-

gione devono essere svolte.

L’affissione del decalogo sostituisce l’obbligo di preventiva

comunicazione al Comune.

La ragione sottesa a tale scelta è – come espressamente

indicato nella delibera comunale – quella di garantire un

controllo più penetrante, coinvolgendo il consumatore, il

quale evidentemente, attraverso la lettura del decalogo, ha

la possibilità di acquisire una maggior consapevolezza dei

propri diritti ed, eventualmente, segnalare alle autorità com-

14

Capitolo II

Note

12 Deliberazione Giunta Comunale del 16 dicembre 2008 mecc. 2008 –

09464/016.

petenti comportamenti scorretti ed elusivi della normativa

in vigore.

Inoltre, al pari di quanto previsto per le vendite di liqui-

dazione e promozionali, è rigorosamente vietato l’impiego

della dizione “vendite fallimentari” in qualsiasi comunicazio-

ne pubblicitaria, interna e/o esterna al punto vendita e, in

ogni caso, il riferimento a procedure fallimentari o esecutive

(pignoramenti mobiliari, immobiliari o presso terzi)13, allo

scopo di non ingenerare equivoci con le altre e diverse ven-

dite previste dalla legge fallimentare o dal codice di proce-

dura civile.

2.3 Periodi e durata

Il compito di stabilire i periodi in cui possono essere ef-

fettuati i saldi invernali ed estivi è demandato alle Regioni.

La Regione Piemonte prevede che la Giunta Regionale, in

attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, fissi

annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione.

I Comuni, a loro volta, a partire dalle date individuate dalla

Giunta Regionale del Piemonte, devono fissare annualmente

la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo

di otto settimane (eventualmente anche non continuative)

per ciascun periodo14.

15

Note

Vendite di fine stagione

13 Art. 15, comma 3, L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28.14 Per un totale annuale di 16 settimane (vedi articolo 14, comma 2, L.R.

Piemonte n. 28 del 1999).

La Conferenza Stato-Regioni, in sede interistituzionale,

in data 24 marzo 2011, ha concordato di rendere omogenea

su tutto il territorio nazionale la data di inizio dei saldi, in-

dividuando come date iniziali il primo giorno feriale an-

tecedente l’Epifania per l’inizio dei saldi invernali e il

primo sabato del mese di luglio per l’inizio di quelli

estivi.

2.4 Prezzi

In relazione all’indicazione dei prezzi, come previsto an-

che per le altre vendite straordinarie, il venditore ha l’ob-

bligo di indicare il prezzo di origine del prodotto, la percen-

tuale di sconto apportato e il risultante prezzo finale appli-

cato alla cassa15; tutti i prodotti ovunque collocati (in vetri-

na o, all’interno del negozio, sugli scaffali o sui manichini)

devono indicare il prezzo di vendita in modo chiaro, me-

diante l’uso di un cartello o con altri mezzi idonei. Tali pro-

dotti, inoltre, devono essere tenuti separati da quelli ven-

duti a prezzo pieno.

Se l’esercizio commerciale è costituito da due stanze,in una possono essere collocati tutti i prodotti soggetti aisaldi, mentre nell’altra tutti quelli a prezzo pieno. Se, in-vece, l’esercizio commerciale è costituito da un’unicastanza, dovranno destinarsi uno o più scaffali esclusiva-

16

Capitolo II

Note

15 Art. 15, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

mente ai prodotti offerti in promozione, concentrando tuttigli altri prodotti venduti a prezzo normale in altri e distintiscaffali.

RICAPITOLANDO…

ADEMPIMENTI A CARICO DI UN OPERATORE COMMER-

CIALE:

l rispettare i tempi stabiliti per lo svolgimento delle vendite

e della durata previsti dal Comune

l inviare al Comune in cui ha sede il punto vendita una pre-

ventiva comunicazione, che deve contenere inderogabil-

mente l’indicazione dell’ubicazione dell’esercizio in cui

viene effettuata la vendita, delle date di inizio e fine dei

saldi, delle percentuali degli sconti o dei ribassi praticati

sui normali prezzi di vendita, dei testi delle inserzioni pub-

blicitarie

l verificare che il Comune di appartenenza non abbia pre-

visto particolari adempimenti (come, ad esempio, il Co-

mune di Torino), che integrino o sostituiscano la

comunicazione prevista dalla normativa regionale

l indicare il prezzo d’origine del prodotto, la percentuale

dello sconto apportato, il prezzo finale applicato alla

cassa, mediante l’uso di cartelli dal significato univoco e

chiaramente intelligibile

l separare, all’interno dell’esercizio commerciale, i prodotti

in saldo da quelli venduti a prezzo pieno

l non impiegare nelle comunicazioni pubblicitarie interne

e/o esterne al negozio la locuzione “vendite fallimentari”

17

Vendite di fine stagione

e, comunque, evitare qualsiasi riferimento a procedure

fallimentari o esecutive (pignoramenti mobiliari, immobi-

liari, presso terzi).

18

Capitolo II

Vendite di liquidazione

3.1 Nozione

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in

qualsiasi momento dell’anno per terminare in breve tempo

tutta la merce presente nell’esercizio commerciale in seguito

alla necessità di chiudere lo stesso per cessazione dell’atti-

vità commerciale, cessione di azienda, trasferimento in altro

locale, trasformazione o rinnovo locali16.

Il ricorso ad una vendita di liquidazione è consentito

esclusivamente in presenza dei motivi indicati, la cui elen-

cazione ha, dunque, carattere tassativo e non meramente

esemplificativo.

Le vendite di liquidazione devono necessariamente avere

ad oggetto tutta la merce presente nel negozio.

3.2 Adempimenti amministrativi

L’esercente deve preventivamente inviare una comunica-

zione al Comune in cui ha sede il punto vendita17, specifi-

cando18:

Note

Capitolo III

16 Art. 15, comma 2, D.Lgs. 6 aprile 2001, n. 114.17 Art. 13, comma 1, L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28.18 Art. 13, comma 2, L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28.

19

l l’ubicazione dell’esercizio in cui viene effettuata la liqui-

dazione

l le date di inizio e quelle di fine della vendita

l le motivazioni per le quali viene effettuata la liquidazione

l l’indicazione delle merci poste in vendita, distinte per voci

merceologiche, con l’indicazione della quantità, della qua-

lità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria

e di quelli che saranno praticati nella stessa

l i testi delle comunicazioni pubblicitarie riguardanti la ven-

dita di liquidazione, che devono essere chiari e corretti in

modo da informare il consumatore compiutamente e non

indurlo in errore.

Nei depliant pubblicitari deve essere specificato che sitratta di una vendita di liquidazione e per quale motivoviene effettuata (“Vendita di liquidazione per rinnovo lo-cali”).

Nelle comunicazioni pubblicitarie (interne ed esterne alpunto vendita) è rigorosamente vietato l’impiego della lo-cuzione “vendite fallimentari” o, comunque, qualsiasi ri-ferimento alle procedure fallimentari e/o esecutive19.

Alla comunicazione devono, inoltre, essere allegati gli atti

amministrativi che attestino la ricorrenza di uno dei presup-

posti per poter procedere alla vendita di liquidazione20 (co-

municazione di cessazione di attività commerciale; docu-

mentazione attestante la cessione di azienda; S.C.I.A., in ca-

Capitolo III

Note

19 Art. 15, comma 3, L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28.20 Art. 13, comma 3, L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28.

20

so di trasferimento di esercizio commerciale, descrizione dei

lavori da effettuare e relativo preventivo, in caso di rinnovo

locali).

Le amministrazioni comunali, come ad esempio il Comune

di Torino, effettuano, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, idonei controlli anche a campione e in tutti i

casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichia-

razioni sostitutive presentate.

Nella maggior parte dei casi, come ad esempio avvienenel Comune di Torino, all’atto della presentazione delladomanda devono essere corrisposti i diritti di istruttoria,allegando alla pratica l’attestazione dell’avvenuto versa-mento dei diritti dovuti, oppure mediante pagamento del-l’importo previsto effettuato con denaro contante all’attodella presentazione della pratica agli sportelli.

3.3 Durata e altre prescrizioni

La durata massima delle vendite di liquidazione è stabilita

dai singoli Comuni; nella Regione Piemonte non può comun-

que superare il termine di tre mesi21.

La vendita di liquidazione può essere iniziata decorsi tren-

ta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui s’è dato

conto da parte del Comune22.

Note

Vendite di liquidazione

21 Art. 13, comma 5, L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28.22 Art. 13, comma 1, L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28.

21

Capitolo III

Note

23 Art. 13, comma 6, L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28.24 Art. 15, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

22

Durante lo svolgimento delle vendite di liquidazione, èfatto divieto di introdurre nei locali ulteriori merci23.

Se nella comunicazione al Comune viene indicato chesi procede alla liquidazione di 30 felpe di una determinatamarca, il cui prezzo intero è di € 50,00 e quello scontatoè di € 25,00; di 50 t-shirt di altra marca, il cui prezzo ori-ginario è di € 20,00 e quello scontato è di € 10,00 e di100 paia di jeans di altra marca ancora, al prezzo interodi € 100,00 e a prezzo scontato di € 50,00, l’esercentenon potrà comprendere nelle vendite giubbotti, abbiglia-mento da mare e da piscina, abiti da cerimonia.

Anche in questo caso, l’operatore commerciale avrà l’ob-

bligo di indicare sui prodotti venduti il prezzo di origine del

prodotto, la percentuale di sconto apportato e il risultante

prezzo finale applicato alla cassa24.

Vendite promozionali

Le vendite promozionali hanno ad oggetto tutti i prodotti

dell’esercizio commerciale o parte di essi, purché riconduci-

bili al medesimo genere merceologico.

In un ipotetico negozio di elettrodomestici, la venditapromozionale può riguardare o tutti i prodotti presentinell’esercizio commerciale, oppure una particolare tipologiadi prodotti, quali potrebbero essere, in via del tutto esem-plificativa, i televisori, i frigoriferi, i forni a microonde.

In concreto, dette vendite vengono nella prassi effettuate

dal commerciante per incoraggiare con sconti o ribassi di va-

rio genere l’acquisto di merce di nuova produzione o di arti-

coli che potrebbero essere considerati con una certa indiffe-

renza da parte dei consumatori per la loro novità, o ancora

per promuovere un nuovo esercizio commerciale o per altre

ragioni promozionali.

La vendita promozionale deve necessariamente

avere una durata temporale limitata25. Il legislatore, in-

fatti, pur non avendo indicato, a differenza rispetto alle altre

vendite straordinarie, un limite massimo di durata delle ven-

dite promozionali, ha stabilito che debbano essere effettuate

per un limitato periodo di tempo.

È consentito, inoltre, dare corso a vendite promozionali

23

Note

Capitolo IV

25 Art. 15, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

ad ore o a tempo, ovverosia solamente in alcuni giorni, o an-

che in alcuni orari.

Un operatore commerciale può certamente, durante unlasso di tempo limitato (ad esempio 3 mesi), prevedere ilriconoscimento di promozioni solo in alcuni giorni dellasettimana (ad esempio, il sabato), o solo in alcuni orari.La durata, infatti, della vendita promozionale deve esserelimitata, ma non necessariamente continuativa.

L’operatore commerciale, in questo caso, non è tenuto a

comunicare al Comune di appartenenza il proprio intendi-

mento di effettuare una vendita promozionale.

Le Regioni possono, poi, prevedere ulteriori limiti.

Il legislatore regionale piemontese26 ha previsto che,nei trenta giorni che precedono l’inizio delle vendite di finestagione, non possono essere effettuate vendite promo-zionali su qualsiasi tipo di prodotto di carattere stagionaleo di moda.

Anche in questo caso, l’operatore commerciale avrà l’ob-

bligo di indicare sui prodotti esposti in vendita il prezzo di

origine del prodotto, la percentuale di sconto apportato e il

risultante prezzo finale applicato alla cassa27 e dovrà rigoro-

samente evitare di impiegare, in tutte le comunicazioni pub-

blicitarie, l’impiego della locuzione “vendite fallimentari” e,

più in generale, ogni riferimento a procedure fallimentari e/o

esecutive28.

24

Capitolo IV

Note

26 Art. 14 bis, comma 2, L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28.27 Art. 15, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. 28 Art. 15, comma 3, L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28.

Vendite sottocosto

5.1 Nozione e differenze con le vendite promozionali

Con l’espressione vendite sottocosto si intendono quelle

effettuate al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo in-

feriore al prezzo d’acquisto, maggiorato dell’imposta sul va-

lore aggiunto (IVA) e di altre imposte o tasse connesse alla

natura del prodotto, al netto, tuttavia, di eventuali sconti do-

cumentati riconducibili al prodotto29.

Le vendite sottocosto si distinguono dalle vendite pro-

mozionali, in quanto hanno ad oggetto singole referenze

(ovverosia prodotti) dell’esercizio commerciale.

In un ipotetico negozio di elettrodomestici, le venditesottocosto potrebbero riguardare, ad esempio, i televisoriappartenenti ad una determinata marca, mentre tutti glialtri televisori presenti nell’esercizio commerciale conti-nuerebbero ad essere venduti a prezzo pieno.

5.2 I destinatari della disciplina

I destinatari della speciale disciplina normativa riguardan-

te le vendite sottocosto sono esclusivamente i venditori al

dettaglio e neppure tutti, dovendo ritenersi esclusi i venditori

25

Note

Capitolo V

29 Art. 15, comma 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

26

Capitolo V

Note

30 Così chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Economia 24 ottobre

2001, n. 3528/C (art. 1, commi 3, 4 e 5).31 Art. 1, comma 2, D.P.R. 6 aprile 2011, n. 118.32 Cfr. art. 4, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

che effettuano le vendite negli spacci interni (a favore di di-

pendenti di enti o imprese pubbliche o private, nelle scuole

o negli ospedali), a mezzo di apparecchi automatici, per cor-

rispondenza, tramite televisioni o altri mezzi di comunicazio-

ne (ivi compreso il commercio elettronico), presso il domicilio

dei consumatori e, infine, gli esercenti il commercio su aree

pubbliche30.

Vi è, poi, un’ipotesi, normativamente prevista31 in cuiil ricorso alle vendite sottocosto è completamente vie-

tata: si tratta della vendita sottocosto effettuata da unesercizio commerciale che, da solo o congiuntamente conaltri, detenga una quota superiore al 50% della superficiedi vendita complessiva esistente nel territorio della pro-vincia in cui ha sede l’esercizio medesimo, con riferimentoal settore merceologico di appartenenza.

Attraverso tale divieto, il legislatore mira evidentemente ad

evitare che le grandi realtà imprenditoriali possano ricorrere

alle vendite sottocosto, per conseguire forme di monopolio.

Ciò premesso, la superficie di vendita dell’esercizio com-

merciale dovrà essere determinata, tenendo conto dell’area

destinata alla vendita, compreso lo spazio occupato da ban-

chi, scaffali e simili e con l’esclusione di magazzini, depositi,

locali di lavorazioni, uffici e servizi32.

Al fine del computo della superficie di vendita nel casodi supermercati o di negozi non specializzati che vendanoprodotti appartenenti a diversi settori merceologici, biso-gna calcolare solo la superficie che in concreto viene de-stinata alla vendita del prodotto oggetto di vendita sotto-costo.

Se in un supermercato vengono offerti sottocosto solo gli

elettrodomestici, dovrà essere calcolata solo l’area comples-

siva del reparto corrispondente e non tutta l’area del locale

commerciale.

Inoltre, in presenza di imprese facenti parte del medesimo

gruppo societario o anche solo legate da contratti di franchi-

sing o di associazione in partecipazione, dovrà essere com-

putata la superficie di tutti i punti vendita presenti nella Pro-

vincia appartenenti alle società del gruppo, oppure legate tra

loro dai contratti di franchising o di associazione in parteci-

pazione.

Se 10 punti vendita siti nella Provincia legati tra loroda contratto di franchising intendano ricorrere ad unavendita sottocosto, dovrà essere computata la superficiecomplessiva di tutti i 10 punti vendita.

Una volta, comunque, effettuato tale computo, attenen-

dosi ai criteri indicati, sarà evidentemente necessario deter-

minare la superficie complessiva di vendita nell’ambito pro-

vinciale relativa al medesimo settore merceologico di appar-

tenenza.

Per operare tale determinazione, dovrà, innanzitutto, as-

sumersi come riferimento il relativo settore merceologico,

27

Vendite sottocosto

ovverosia il settore merceologico alimentare (se la vendita

sottocosto ha ad oggetto ovviamente prodotti alimentari),

oppure quello non alimentare (se la vendita ovviamente ha

ad oggetto prodotti diversi da quelli alimentari)33.

Una volta determinato il settore merceologico di riferimen-

to, dovrà consultarsi la Camera di commercio del capoluogo

di provincia, al fine di acquisire il dato numerico della super-

ficie di vendita complessiva del settore merceologico di rife-

rimento esistente nel territorio provinciale, alla data del primo

giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale vie-

ne effettuata la comunicazione al Comune competente34.

Compiute tali operazioni, sarà, dunque, possibile eseguire

il confronto e, quindi, stabilire se esiste la possibilità di fare

ricorso a tale tipologia di vendita.

5.3 Requisiti

La vendita sottocosto si caratterizza per l’offerta in ven-

dita al pubblico di prodotti ad un prezzo inferiore a quello

d’acquisto.

Pertanto, per valutare se ricorrono i presupposti di una

vendita sottocosto occorre eseguire un raffronto tra il prezzo

28

Capitolo V

Note

33 La nozione di “settore merceologico” è contenuta all’art. 5, comma 1,

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che distingue unicamente tra due macroset-

tori merceologici: quello alimentare e quello non alimentare.34 La precisazione della data di riferimento del calcolo è contenuta all’art.

2, comma 3, della Circolare del Ministero dell’Economia 24 ottobre 2001, n.

3528/C.

di acquisto del prodotto praticato dal distributore al venditore

ed il prezzo di vendita al pubblico.

Il prezzo di acquisto è quello risultante dalle fatture di ac-

quisto maggiorato dell’IVA e di ogni altra imposta o tassa

connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali

sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo,

purché documentati35.

Tali sconti o contribuzioni – è stato chiarito36 – sono sia

quelli risultanti in fattura, sia quelli fuori fattura, riconducibili

al prodotto specifico per espresso e preventivo accordo tra

fornitore e distributore, purché documentati.

In buona sostanza, deve esistere un documento scritto

(che potrà essere rappresentato dalla fattura commerciale,

o anche dal contratto intercorso tra il distributore ed il forni-

tore), da cui risulti espressamente che lo sconto praticato

dal distributore al venditore al dettaglio si riferisce espres-

samente al singolo prodotto offerto “sottocosto”.

Inoltre, sempre ai fini della determinazione del prezzo ef-

fettivo d’acquisto – secondo l’interpretazione proposta dal

Ministero dell’Economia – “non possono essere considerati

gli sconti c.d. condizionati, ovverosia quelli che normalmente

si realizzano alla fine dell’anno dopo il raggiungimento di un

certo fatturato, non riferibili al singolo prodotto”37, nonché

29

Note

Vendite sottocosto

35 Art. 1, comma 1, D.P.R. 6 aprile 2001, n. 118.36 Art. 1, comma 6, Circolare Ministero dell’Economia 24 ottobre 2001,

n. 3528/C.37 Art. 1, comma 6, Circolare Ministero dell’Economia 24 ottobre 2001,

n. 3528/C.

“gli sconti o le contribuzioni collegati all’acquisto da parte del

fornitore di spazi privilegiati nei punti vendita o connessi a

forme di cooperazione commerciale fra fornitori e distribu-

tori, a meno che non siano stati considerati riconducibili al

prodotto nell’accordo fra fornitore e distributore”38.

Analogamente, “non si possono definire sottocosto quegli

sconti praticati sugli acquisti dei consumatori in relazione

all’ammontare dello scontrino, in quanto non sono ricondu-

cibili anch’essi al singolo prodotto”39.

Non può essere qualificata come vendita sottocostoquella in cui il venditore effettui una promozione, con laquale applica al consumatore uno sconto del 10% sui pro-dotti di cosmesi, ogni € 100,00 di spesa, indipendente-mente dalla tipologia dei prodotti acquistati.

Chiarito, dunque, come deve essere determinato il prezzo

di acquisto del prodotto praticato dal distributore al venditore

al dettaglio, il prezzo di vendita al pubblico (ovverosia il prez-

zo rispetto al quale deve essere effettuato il raffronto, al fine

di verificare se si è in presenza di una vendita sottocosto)

coincide, invece, con il prezzo effettivamente praticato alle

casse, in quanto esso potrebbe essere diverso da quello indi-

cato o pubblicizzato sul prodotto40 (si pensi, ad esempio, alle

30

Capitolo V

Note

38 Così chiarito dall’art. 1, comma 6, della Circolare del Ministero dell’E-

conomia 24 ottobre 2001, n. 3528/C.39 Art. 1, comma 7, della Circolare del Ministero dell’Economia 24 ottobre

2001, n. 3528/C.40 Art. 1, comma 8, della Circolare del Ministero dell’Economia 24 ottobre

2001, n. 3528/C.

offerte 3 X 2: in tal caso, il prezzo indicato al pubblico non è

quello praticato alle casse, in quanto l’acquirente, grazie al-

l’offerta, non pagherà il prezzo di uno dei prodotti comprati).

5.4 Adempimenti amministrativi

L’esercente commerciale che intenda fare ricorso a ven-

dite sottocosto è tenuto a inviare, almeno dieci giorni prima

dell’avvio dell’operazione, al Comune nel quale è ubicato l’e-

sercizio commerciale, una comunicazione41, nella quale de-

vono essere indicate le seguenti informazioni:

l l’ubicazione dell’esercizio commerciale

l la data di inizio della vendita sottocosto

l la durata della vendita

l il numero delle referenze interessate (quindi, la tipologia

di prodotti e il numero o la quantità dei medesimi)

l quante altre volte detta tipologia di vendita sia stata

eventualmente effettuata nel corso dell’anno (nel caso in

cui effettivamente durante l’anno siano state già effet-

tuate vendite sottocosto, il tempo di decorrenza dalla ul-

timazione della medesima42).

31

Note

Vendite sottocosto

41 Art. 1, comma 4, D.P.R. 6 aprile 2001, n. 118.42 Art. 3, Circolare del Ministero dell’Economia 24 ottobre 2001, n.

3528/C.

5.5 Limiti di durata e quantitativi

La legge43 prevede, inoltre, che:

l ciascun esercente possa fare ricorso alle vendite sottoco-

sto al massimo tre volte nel corso dell’anno

l ciascuna vendita sottocosto non possa avere una durata

superiore a dieci giorni consecutivi, da conteggiarsi senza

tener conto dei giorni di effettiva chiusura dell’esercizio

(dovuta a riposo domenicale, a festività, e, ove previste

dal Comune, alle giornate di chiusura infrasettimanale).

Anche in questo caso, è possibile ipotizzare il ricorso a

vendite sottocosto a giorni o ad ore (ad esempio, il sabato

pomeriggio), purché ovviamente la durata di tali vendite

straordinarie non superi il limite massimo dei dieci giorni

l non possa essere iniziata una vendita sottocosto se non

sono decorsi almeno venti giorni dalla precedente, salvo

che per la prima vendita sottocosto dell’anno44 (ai fini,

dunque, del calcolo dei venti giorni, si deve assumere

come riferimento il giorno in cui è terminata la precedente

vendita sottocosto ed il giorno di inizio della nuova vendita

sottocosto)

l il numero delle referenze, oggetto di ciascuna vendita sot-

tocosto, non può essere superiore a cinquanta; a quest’ul-

timo riguardo, è stato precisato45 che il termine “referenza”

deve intendersi come sinonimo di “prodotto”. Nel caso di

32

Capitolo V

Note

43 Art. 1, comma 4, D.P.R. 6 aprile 2001, n. 118.44 Art. 1, comma 5, D.P.R. 6 aprile 2001, n. 118.45 Art. 3, Circolare del Ministero dell’Economia 24 ottobre 2001, n. 3528/C.

referenza preconfezionata, questa deve essere individua-

bile in relazione alla marca, tipologia e quantità (ad esem-

pio, marca di pasta alimentare – spaghetti – 1 Kg), mentre

nel caso di referenze poste in vendita come preincartate o

sfuse, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve es-

sere individuabile in relazione alla tipologia e alla quantità

del medesimo (ad esempio, in presenza di un prodotto

sfuso, quali possono essere caramelle di vari gusti, nella

comunicazione dovrà dirsi: “la vendita sottocosto ha ad og-

getto 10 Kg di caramelle alla menta e 10 Kg di caramelle

al limone”).

In caso di vendite che hanno per oggetto prodotti di-fettosi o usati, o prodotti il cui valore sia diminuito a causadell’innovazione tecnologica, il venditore deve altresì spe-cificare, nelle comunicazioni pubblicitarie, la motivazioneche ne determina la vendita sottocosto46.

5.6 Esenzioni dal rispetto degli adempimenti ammini-

strativi e dei limiti temporali e quantitativi

L’obbligo di preventiva comunicazione al Comune ed i li-

miti temporali e quantitativi di cui s’è dato conto non devono

essere osservati in una serie di situazioni dotate di specifici

connotati.

33

Note

Vendite sottocosto

46 Art. 3, comma 2, D.P.R. 6 aprile 2001, n. 118.

Non richiedono il rispetto degli obblighi e dei limiti in-dicati: i prodotti alimentari freschi e deperibili, i prodottialimentari nel caso in cui manchino tre giorni alla data discadenza o meno di quindici giorni alla data del termineminimo di conservazione, i prodotti tipici delle festivitàtradizionali, quando sia trascorsa la ricorrenza47.

Nuove aperture: le vendite sottocosto possono altresìessere effettuate senza l’osservanza degli adempimenti edei limiti di cui s’è dato conto in occasione della ricorrenzadell’apertura dell’esercizio commerciale con cadenza al-meno quinquennale (in buona sostanza, ogni 5 anni, inderoga al generale limite di frequenza, è possibile porrein essere una vendita sottocosto); nel caso di apertura diun nuovo esercizio commerciale (al fine evidentemente diconsentire all’esercente commerciale di promuovere lapropria attività, presentandola al pubblico come conve-niente dal punto di vista dei prezzi praticati); a seguitodella ristrutturazione totale dei locali (anche se precedutada una vendita di liquidazione); infine, in caso di modifi-che e integrazioni dell’insegna, che incidano sul carattereindividuante della stessa48.

Prodotti non alimentari: possono allo stesso modo es-ser venduti senza necessità di preventiva comunicazionei prodotti il cui valore commerciale sia significativamentediminuito a causa di sostanziali innovazioni tecnologicheapportate agli stessi in seguito alle modifiche della tecno-logia utilizzata per la loro produzione, conseguentementeall’introduzione di nuove norme relative alla produzione o

34

Capitolo V

Note

47 Art. 1, D.P.R. 6 aprile 2011, n. 118.48 Art. 1, D.P.R. 6 aprile 2011, n. 118.

alla commercializzazione; i prodotti non alimentari difet-tati, per i quali sia lecita la vendita e sia garantita la sicu-rezza; i prodotti non alimentari che abbiano subito un par-ziale deterioramento imputabile a terzi o ad agenti natu-rali o a fatti accidentali; i prodotti non alimentari che sianostati concretamente utilizzati prima della vendita per di-mostrazioni, mostre, fiere, prove o altro49.

5.7 Pubblicità

Occorre inoltre prestare particolare attenzione al modo in

cui si pubblicizza la vendita sottocosto.

L’operatore commerciale, infatti, in tutti i casi in cui effet-

tua le vendite sottocosto, deve indicare, nei messaggi pub-

blicitari posti all’interno o all’esterno del locale, in modo chia-

ro e inequivocabile i prodotti, il quantitativo dei prodotti di-

sponibile per ciascuna referenza e il periodo temporale di

vendita50.

Se l’esercente è impossibilitato a rispettare tali condizioni

per l’intero periodo della vendita sottocosto, deve immedia-

tamente rendere pubblica la fine anticipata della stessa con

i medesimi mezzi di comunicazione con cui l’ha pubblicizzata.

Se sussistono oggettive difficoltà ad adempiere tempesti-

vamente a tale obbligo, il commerciante può pubblicizzare in

maniera ben visibile all’esterno e all’interno dell’esercizio

commerciale la fine anticipata della vendita straordinaria.

35

Note

Vendite sottocosto

49 Art. 1, D.P.R. 6 aprile 2001, n. 118.50 Art. 3, comma 1, D.P.R. 6 aprile 2001, n. 118.

5.8 Altri adempimenti

Infine, i prodotti oggetto della vendita sottocosto devono

essere posti all’interno dell’esercizio commerciale in modo

da permettere al consumatore l’inequivocabile identificazione

e, quindi, in modo che non siano confusi con altri prodotti

esclusi dall’offerta51.

È dunque opportuno, al fine di evitare ogni equivoco, che

i prodotti venduti come “sottocosto” siano collocati, all’inter-

no dell’esercizio commerciale, in scaffali autonomi, rispetto

a quelli in cui sono collocati gli altri prodotti venduti a prezzo

pieno.

Inoltre, come per le altre vendite straordinarie, anche in

questo caso deve essere rispettata la regola dell’indicazione

sul prodotto del suo prezzo originario, dello sconto apportato

in percentuale e del prezzo finale di vendita.

36

Capitolo V

Note

51 Art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 6 aprile 2001, n. 118.

I comportamenti da osservare e da evitare

per un corretto svolgimento delle

operazioni di vendita

Le norme comportamentali indicate esauriscono gli accor-

gimenti che i venditori al dettaglio devono osservare nel mo-

mento in cui decidono di ricorrere alle vendite straordinarie?

Un operatore commerciale, nel momento in cui ha rispet-

tato alla lettera le prescrizioni previste dalla normativa spe-

ciale, può ritenersi automaticamente immune da qualsiasi

responsabilità?

In realtà, il rispetto delle prescrizioni contenute nella di-

sciplina speciale (statale e regionale) sulle vendite straordi-

narie è una condizione necessaria ma non sufficiente per un

operatore commerciale, al fine di porsi al riparo da qualsiasi

responsabilità, giacché resta aperta la questione relativa alla

pubblicità delle vendite straordinarie all’interno e/o all’ester-

no dell’esercizio commerciale.

La normativa speciale sulle vendite straordinarie si occupa

specificamente della pubblicità delle sole vendite sottoco-

sto52, ma ciò non significa che la pubblicità delle vendite di

37

Note

Capitolo VI

52 Per quanto concerne le vendite di liquidazione, l’art. 13, comma 2,

lett. e) L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28 si limita genericamente ad

affermare che i testi delle comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite

liquidazione, di fine stagione e promozionali possa in concre-

to realizzarsi al di fuori di qualsiasi regola. Essa deve, al con-

trario, coordinarsi ai principi generali in materia di pubblicità

contenuti:

l nel D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, che si propone di tutelare

i “professionisti”, ovverosia chiunque agisce nell’ambito di

un’attività professionale, dalla pubblicità ingannevole o

comparativa illecita effettuata da altri professionisti

l nel D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha riformato il Codice

del Consumo, inserendo agli articoli 18 e ss. una disciplina

sulle pratiche commerciali scorrette, che, viceversa, si pro-

pone di tutelare i “consumatori” rispetto a pubblicità dal

contenuto ingannevole.

Il legislatore italiano ha operato questa duplicazione della

tutela, muovendo dal presupposto per cui una pubblicità può

ledere gli interessi degli operatori commerciali concorrenti, i

quali vengono evidentemente a subire una concorrenza “fal-

sata” da un messaggio pubblicitario dal contenuto inganne-

vole e ovviamente gli interessi dei consumatori stessi, i quali

possono essere indotti ad acquistare in ragione di un mes-

saggio pubblicitario dal contenuto contrario a verità, omissi-

vo, ingannevole.

In presenza di un messaggio pubblicitario ingannevole,

l’operatore commerciale si vedrà esposto – come si illustrerà

più approfonditamente nel prosieguo – al rischio di:

38

Capitolo VI

Note

di liquidazione devono essere tali da consentire una corretta informazione

del consumatore.

l subire le sanzioni pecuniarie e le procedure inibitorie pre-

viste dal Codice del Consumo e dal D.Lgs. 2 agosto 2007,

n. 145

l risarcire le imprese concorrenti del danno patito per ef-

fetto della pubblicità ingannevole ai sensi dell’art. 2598

c.c.

È quindi necessario prestare un’attenzione massima alle

modalità con cui si intendono pubblicizzare le vendite straor-

dinarie.

Dall’esame degli articoli del Codice del Consumo nonché

del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, emergono alcuni principi

generali in materia di pubblicità che hanno una chiara atti-

nenza con le vendite straordinarie.

In particolare, per il profilo che qui interessa, l’art. 21 del

Codice del Consumo qualifica espressamente come inganne-

vole una pratica commerciale che contenga informazioni non

rispondenti al vero (o che sia anche solo tale da indurre in

errore il consumatore, facendogli assumere una decisione di

natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso) atti-

nente “al prezzo, o il modo in cui questo è calcolato o l’esi-

stenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo”53. Allo

stesso modo, anche nel D.Lgs. n. 145 del 2007 si afferma

chiaramente che il carattere ingannevole di un messaggio

pubblicitario debba essere valutato con riferimento ad alcuni

elementi, tra cui “il prezzo o al modo in cui questo è calcolato

ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti”54.

39

Note

I comportamenti da osservare e da evitare

53 Art. 21, comma 1, lett. d) del Codice del Consumo.54 Art. 3, comma 1, lett. b) D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145.

L’indicazione del prezzo e degli eventuali sconti o promo-

zioni praticate assurge, quindi, a elemento fondamentale del

messaggio pubblicitario, quasi ad elemento di discrimine del-

la liceità del messaggio pubblicitario stesso.

E così è stato statuito55 che la scelta di enfatizzare, in un

messaggio pubblicitario, un prezzo base che non corrisponde

al prezzo finale ed effettivo può indurre in errore il consu-

matore, quando non si accompagni a modalità di presenta-

zione del messaggio complessivo che consentano una preci-

sa ed immediata percezione del prezzo reale.

In applicazione di tale principio, è stato ritenuto, quin-di, ingannevole un volantino pubblicitario riguardante unpacchetto turistico di uno o più settimane che indichi uncosto complessivo, quando in realtà ad esso il consuma-tore sia tenuto ad aggiungere costi ulteriori relativi, adesempio, a servizi di mezza pensione ed altri servizi ob-bligatori legati al soggiorno.

È dunque necessario, ove sussista un prezzo base a cui

devono necessariamente essere aggiunte ulteriori spese per

servizi aggiuntivi fondamentali, indicarlo chiaramente in

qualsiasi messaggio pubblicitario.

Con riferimento, più nello specifico, alle vendite straordi-

narie, è assolutamente doveroso evitare iniziative pubblicita-

rie dal contenuto generico e indeterminato, che possano in-

40

Capitolo VI

Note

55 Cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. I, 21 febbraio 2011, n. 1590 in www.giu-

stizia-amministrativa.it.

generare l’equivoco che gli sconti o le agevolazioni praticate

riguardino anche prodotti in realtà venduti a prezzo pieno.

Un volantino pubblicitario nel quale campeggi la scrit-ta: “venerdì 29 ottobre -20% sui mobili da bagno” e chesul retro, a caratteri sensibilmente ridotti ed in manierapoco leggibile, rechi l’avvertimento che gli sconti non siapplicano a determinati prodotti è una pubblicità ingan-

nevole56.

L’operatore commerciale deve indicare in maniera precisa

nei messaggi pubblicitari la tipologia di prodotti interessati

dagli sconti, evitando messaggi equivoci o ambigui.

Un corretto messaggio pubblicitario può essere:“sconto del 20% su tutti i prodotti bagno, ad eccezione deiprodotti che vengano consegnati a domicilio”, a condizioneovviamente che sia attribuito sostanzialmente il medesimorisalto grafico allo sconto e alle sue limitazioni.

Anche la grafica di un’inserzione pubblicitaria può assu-

mere particolare importanza ai fini di una corretta veicola-

zione del messaggio pubblicitario.

Nel Codice del Consumo emerge anche un’altra dispo-sizione, che ha chiare attinenze con la materia delle venditestraordinarie: il messaggio pubblicitario deve indicare chia-

41

Note

I comportamenti da osservare e da evitare

56 Cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 21 marzo 2012,

n. 23423.

42

Capitolo VI

Note

57 Art. 23, comma 1, lett. e) del Codice del Consumo.58 Art. 23, comma 1, lett. g) del Codice del Consumo.59 Cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 8 gennaio 2009,

n. 19394, in Boll. 16 febbraio 2009, n. 4.

ramente “l’esistenza di ragionevoli motivi che il professio-nista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornireo di far fornire da un altro professionista quei prodotti oprodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e inquantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità dellapubblicità fatta del prodotto o al prezzo offerti”57; il mes-saggio pubblicitario non può indicare, contrariamente al ve-ro, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo ditempo limitato o a condizioni particolari58.

Ove il messaggio pubblicitario non rispetti i principi so-

praindicati, esso è da ritenersi senz’altro ingannevole.

Conseguentemente, ingannevole è da ritenersi il messag-

gio pubblicitario posto in essere da una grande catena di di-

stribuzione, che faccia riferimento a vendite sottocosto di un

determinato prodotto, senza, tuttavia, contenere un riferi-

mento esplicito all’indisponibilità dei suddetti prodotti in al-

cuni punti vendita per insufficiente spazio o assortimento, o

comunque al numero limitato degli stessi59.

È dunque opportuno che gli operatori commerciali della

grande distribuzione diano espressamente conto nelle inser-

zioni pubblicitarie dell’indisponibilità (o anche della limitata

disponibilità) del prodotto in alcuni punti vendita specifica-

mente indicati.

Peraltro, in nessun caso l’operatore commerciale (della

grande distribuzione, così come della piccola) può ricorrere

all’impiego di formule di “stile” quali: “fino ad esaurimento

scorte”; l’operatore commerciale dovrà, infatti, dare atto del-

la limitata disponibilità del prodotto, indicando possibilmente

il numero preciso dei prodotti (ad esempio: “sconto del 30%

su 20 computers della marca x al prezzo y”), o comunque,

ove ciò sia difficile (ad esempio, nelle grandi catene di distri-

buzione può essere particolarmente arduo indicare il numero

dei prodotti disponibili in tutti i punti vendita), indicando

chiaramente il carattere limitato dell’offerta, attraverso for-

mule che non diano adito ad alcun dubbio circa la disponibi-

lità limitata del prodotto. In questo modo, l’operatore com-

merciale si porrà al riparo da qualsiasi responsabilità.

D’altro canto, nessuna responsabilità potrà essere ascritta

all’operatore commerciale, quando l’insufficiente disponibilità

di scorte non sia prevedibile, poiché connessa a ragioni di

forza maggiore (mancato approvvigionamento dipendente

da scioperi, calamità, eventi atmosferici).

Con riferimento, invece, alla prescrizione sub b), essa im-

pone all’operatore commerciale di evitare le pubblicità “ci-

vetta”, ovverosia le inserzioni che facciano riferimento, con-

trariamente al vero, ad un numero limitato di prodotti.

Come illustrato, un siffatto messaggio pubblicitario è con-

siderato – dal Codice del Consumo – in ogni caso inganne-

vole, in quanto induce il consumatore ad assumere una scel-

ta commerciale immediata e non ponderata circa l’acquisto

del prodotto.

È stata ritenuta ingannevole una pratica commercialeconsistita nel vendere sottocosto un prodotto (un note-book) per un determinato periodo, indicando nelle inser-

43

I comportamenti da osservare e da evitare

44

Capitolo VI

Note

60 Cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 15 gennaio

2009, n. 19419, in Boll. 16 febbraio 2009, n. 4.61 Cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 15 gennaio

2009, n. 19469, in Boll. 16 febbraio 2009, n. 4.

zioni pubblicitarie la disponibilità limitata del prodotto (20pezzi) e poi, a distanza di pochissimi giorni, promuovereun’ulteriore vendita sottocosto sul medesimo prodotto adun prezzo ancora inferiore, senza alcuna limitazione di di-sponibilità60. Tale condotta, infatti, è indicativa del fattoche, contrariamente a quanto indicato nel volantino pub-blicitario, il prodotto non era affatto soggetto a disponibi-lità limitata.

In tale previsione, rientrano, comunque, più in generale,

i comportamenti consistenti nella promozione di vendite sot-

tocosto, in realtà non suscettibili di essere qualificate come

tali, dal momento che tale pratica evoca nei suoi destinatari

l’idea dell’esistenza di limitazioni di tempo e di disponibilità

previste dalla legge, inducendo gli stessi ad assumere una

decisione immediata e così privandoli della possibilità o del

tempo sufficiente per assumere una decisione consapevole.

È stata, ad esempio, ritenuta scorretta e ingannevolel’inserzione pubblicitaria di un operatore commerciale che,nella promozione di una vendita sottocosto, aveva indicato29 tipologie di prodotti oggetto della vendita sottocosto, 4delle quali, invece – come successivamente acclarato –non erano vendute in realtà ad un prezzo inferiore rispettoa quello d’acquisto61.

Dai principi in succinto riassunti, è possibile formulare

quelli cardine che devono orientare i comportamenti degli

operatori commerciali nella pubblicizzazione delle vendite

straordinarie.

L’operatore commerciale deve indicare precisamente in

ogni inserzione pubblicitaria:

l la tipologia dei prodotti oggetto della vendita, prestando

la massima attenzione a non ingenerare equivoci e, ove

possibile, il quantitativo degli stessi (obbligatorio in ma-

teria di vendite sottocosto62)

l la tipologia di vendita straordinaria (di liquidazione, di fine

stagione, promozionale o sottocosto)

l la precisa percentuale di sconto praticata sul prezzo chia-

ramente indicato (in particolare, i cartellini contenuti al-

l’interno del negozio, come detto, dovranno indicare il

prezzo di origine del prodotto, la percentuale di sconto ap-

portato e il risultante prezzo finale applicato alla cassa)

l la durata della vendita straordinaria

l gli eventuali prodotti esclusi dalla promozione, rientranti

nella medesima tipologia oggetto della vendita straordina-

ria, attribuendo a tali esclusioni un risalto grafico sostan-

zialmente equivalente (o, comunque, non eccessivamente

45

Note

I comportamenti da osservare e da evitare

62 Cfr. Tribunale di Roma, 24 aprile 2002 (ord.), in Giur. Dir. Ind., 2002,

p. 851. Detto provvedimento, in particolare, ha censurato il comportamento

di un grande supermercato che, in un messaggio pubblicitario riguardante

una vendita sottocosto, aveva omesso l’indicazione tipologica e quantitativa

dei prodotti interessati dalla vendita sottocosto, rinviando, per tale

identificazione, ad un non meglio precisato volantino.

difforme) rispetto a quello attribuito all’indicazione dei pro-

dotti scontati (ad esempio, come accennato, “sconto del

20% su tutti i prodotti bagno, ad eccezione di quelli og-

getto di consegna a domicilio”)

l l’eventuale numero limitato dei prodotti in offerta (ad

esempio, corretto è un messaggio pubblicitario in cui si

dice: ”attenzione: disponibili solo 30 paia di…”, quando ov-

viamente tale annuncio è conforme a verità)

l per le vendite di liquidazione, l’indicazione della precisa

ragione della vendita (ad esempio: “vendita per cessa-

zione d’attività”), facendo ben attenzione – come visto –

a non impiegare la locuzione “vendite fallimentari”, o co-

munque, qualsiasi riferimento alle vendite effettuate nel-

l’ambito di procedure fallimentari e/o esecutive. Il ricorso

a detta locuzione e a siffatti riferimenti è, allo stesso

modo, rigorosamente precluso anche nelle vendite di fine

stagione e promozionali.

Al contrario, l’operatore commerciale deve rigorosa-

mente evitare:

l l’impiego di formule troppo generiche (ad esempio:

“sconto del 20% su tutti i prodotti alimentari” quando, in-

vece, vi sono prodotti alimentari esclusi dallo sconto)

l l’impiego di formule di stile (“fino ad esaurimento scorte”)

l l’impiego di grafia poco leggibile per illustrare elementi

dell’offerta

l il riferimento alla disponibilità limitata del prodotto quando,

invece, così non è (l’osservanza di questa prescrizione è

importantissima).

46

Capitolo VI

La garanzia legale e convenzionale in rapporto

con le vendite straordinarie

L’operatore commerciale, anche quando organizza una

vendita straordinaria, è tenuto ad osservare le previsioni del

Codice del Consumo, in materia di garanzia di conformità dei

beni venduti.

L’eventuale esistenza di promozioni collegate a una ven-

dita straordinaria non esime l’operatore commerciale dall’ob-

bligo di vendere prodotti funzionanti e conformi a quelli pro-

messi in vendita, né in qualche modo attenua tale obbligo

generale.

La garanzia di conformità prevista dal Codice del Consumo

(artt. 128 e ss.) tutela il consumatore in caso di acquisto da

venditori professionali di prodotti difettosi, che funzionano

male o non rispondono all’uso dichiarato o al quale quel bene

è generalmente destinato, riconoscendogli alcuni diritti fon-

damentali, che compongono la c.d. garanzia legale, che sa-

ranno sinteticamente illustrati nel paragrafo che segue.

Inoltre, il venditore può riconoscere in favore del consu-

matore diritti ulteriori rispetto a quelli rientranti nella garan-

zia legale, ovverosia – secondo la dizione dello stesso legi-

slatore - una garanzia convenzionale, che va ad aggiungersi

e a integrare quella legale.

47

Capitolo VII

7.1 Garanzia legale

Gli artt. 129 e ss. del Codice del Consumo impongono al

venditore l’obbligo di consegnare beni conformi al contratto,

ovverosia funzionanti e conformi alle caratteristiche previste

dal contratto o alle “dichiarazioni pubbliche sulle caratteri-

stiche specifiche dei beni fatti al riguardo dal venditore, dal

produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare

nella pubblicità o sull’etichettatura” (salvo che il venditore

dimostri che non era a conoscenza della dichiarazione pub-

blica e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza, op-

pure che la dichiarazione pubblica è stata rettificata prima

della conclusione del contratto o, infine, che l’acquisto da

parte del consumatore non è stato influenzato da essa).

Ove, dunque, il venditore consegni uno o più prodotti che

non risultino conformi al contratto, il Codice del Consumo

riconosce all’acquirente-consumatore il diritto di richiedere

al venditore (e solo a quest’ultimo, non dunque al produt-

tore) la riparazione del prodotto venduto o la sua sostitu-

zione; se tali rimedi non siano materialmente possibili o sia-

no eccessivamente onerosi per il venditore, l’acquirente po-

trà ottenere un’adeguata riduzione del prezzo o la risolu-

zione del contratto (soluzione questa che implica, in buona

sostanza, lo scioglimento del contratto, con conseguente

restituzione da parte del venditore del corrispettivo ricevuto

e, da parte del compratore, del prodotto “non conforme”)63.

48

Capitolo VII

Note

63 Per maggiori approfondimenti sulla garanzia per difetti di conformità,

consultare il volume “Acquisti e garanzie? Vai sul sicuro” della collana edi-

Per il profilo che qui interessa, occorre tener presente che

i diritti, che compongono la garanzia legale in favore del

consumatore sono inderogabili: è giuridicamente nulla, in-

fatti, qualsiasi previsione contrattuale che escluda o anche

solo limiti preventivamente i diritti del consumatore in ma-

teria di conformità del bene venduto.

Ecco perché è preclusa a un operatore commerciale la

possibilità di dare corso a vendite straordinarie che, in forza

degli sconti o agevolazioni praticate, prevedano una diminu-

zione dei diritti dei consumatori in materia di conformità del

bene venduto.

7.2 Garanzia convenzionale

L’art. 133 del Codice del Consumo attribuisce all’operatore

commerciale la possibilità di riconoscere ai propri clienti for-

me maggiori di tutela (c.d. garanzia convenzionale) rispetto

alla garanzia legale.

L’esempio più ricorrente di garanzia convenzionale è il di-

ritto al cambio merce: gli operatori commerciali possono

attribuire ai propri clienti il diritto “a cambiare idea” dopo

l’acquisto e ottenere, quindi, in ogni caso (sia in presenza di

difetti della merce venduta, sia al di fuori da tali situazioni)

la sostituzione di quanto comprato con altri prodotti, o anche

la riconsegna del prodotto, dietro restituzione del prezzo cor-

49

Note

La garanzia legale e convenzionale

toriale Guide ai diritti pubblicato dalla Camera di commercio di Torino e sca-

ricabile gratuitamente dal sito http://www.to.camcom.it/guidadiritti.

risposto. Senza, infatti, uno specifico riconoscimento del

venditore, la legge – ad eccezione di alcune situazioni parti-

colari (contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commer-

ciali) – non attribuisce ai consumatori il diritto a ottenere la

sostituzione dei prodotti acquistati: non esiste, in buona so-

stanza, un generale diritto al ripensamento dopo l’acquisto.

Le garanzie convenzionali sono suscettibili di deroghe, li-

mitazioni ed esclusioni preventive: l’operatore commerciale

può, ad esempio, escludere o limitare, durante il periodo del-

le vendite straordinarie, le garanzie convenzionali che è so-

lito riconoscere in favore dei propri clienti, limitandosi al ri-

conoscimento dei diritti inderogabili che compongono la ga-

ranzia legale.

Si pensi, ad esempio, ad un operatore commerciale che è

solito riconoscere espressamente ai propri clienti il diritto a

sostituire la merce comprata con altri prodotti entro un certo

numero di giorni dall’acquisto, nonostante la legge non pre-

veda affatto tale diritto in favore dei consumatori.

Ebbene, questo operatore commerciale ha certamente la

possibilità di escludere il diritto alla sostituzione della merce

durante lo svolgimento di una vendita straordinaria, ad

esempio nel periodo dei saldi di fine stagione.

Fondamentale però è che se l’operatore commerciale in-

tende escludere o limitare le garanzie convenzionali durante

le vendite straordinarie o, comunque, con riguardo ai pro-

dotti sottoposti agli sconti o agevolazioni, lo enunci chiara-

mente in tutte le comunicazioni pubblicitarie riguardanti le

promozioni e agevolazioni che lo stesso intende praticare;

ove, infatti, ciò non avvenisse, il messaggio pubblicitario sa-

rebbe qualificabile come una pratica commerciale scorretta

50

Capitolo VII

dovuta ad un’omissione ingannevole, ai sensi dell’art. 22 del

Codice del Consumo, essendo idonea ad indurre il consuma-

tore ad assumere una decisione commerciale che non avreb-

be altrimenti preso.

Allo stesso modo, è assolutamente necessario guardarsi

bene dal promuovere iniziative pubblicitarie, che “spaccino”

come promozioni il riconoscimento in favore dei consumatori

dei diritti rientranti nella garanzia legale (si pensi, ad esem-

pio, ad un depliant pubblicitario, che descriva come un gran-

de vantaggio il fatto che il prodotto – si tratti di un telefonino

o di un paio di scarpe – sia garantito per “ben due anni”),

potendo un’iniziativa pubblicitaria di tal genere integrare i

presupposti della pratica commerciale scorretta dovuta ad

azione ingannevole ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. g)

del Codice del Consumo, con tutte le conseguenze sul piano

sanzionatorio e inibitorio derivanti per l’operatore commer-

ciale.

51

La garanzia legale e convenzionale

Le possibili sanzioni pergli operatori commerciali

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui s’è dato conto

nei precedenti paragrafi può esporre l’operatore commerciale

a sanzioni e responsabilità di diversa natura.

In generale, l’operatore commerciale, ove non dia corso

alle vendite straordinarie nel rispetto delle prescrizioni di leg-

ge, può incorrere:

l in sanzioni di natura amministrativa

l nella responsabilità amministrativa prevista dal Codice del

Consumo (artt. 27 e ss.), conseguente a pratiche com-

merciali scorrette e dal D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, in

materia di pubblicità ingannevole

l nella responsabilità risarcitoria prevista dagli artt. 2598

c.c. e 2600 c.c., conseguente ad una condotta di concor-

renza sleale.

Alcune condotte illecite possono dar luogo all’applicazione

di una sola delle sanzioni/responsabilità sopraindicate; altre,

viceversa, possono comportare l’applicazione di più di esse,

se non di tutte.

Ad esempio, una comunicazione pubblicitaria riguardante

una vendita sottocosto che non indichi i prodotti interessati

dalla vendita promozionale ed il quantitativo disponibile in

violazione di quanto prescritto dalla legge64, può esporre l’o-

53

Note

Capitolo VIII

64 Art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 6 aprile 2001, n. 223.

54

Capitolo VIII

Note

65 Art. 5, comma 1, D.P.R. 6 aprile 2001, n. 223. 66 Art. 6, D.P.R. 6 aprile 2001, n. 223.

peratore commerciale all’obbligo di pagare una sanzione am-

ministrativa pecuniaria, oltre che, in caso di particolare gra-

vità o recidiva, alla sanzione amministrativa accessoria della

sospensione dell’attività sino a venti giorni65 e anche a tutte

le altre conseguenze giuridiche sopraindicate, come espres-

samente chiarito dal legislatore66.

Viceversa, un operatore commerciale che effettui una

vendita di fine stagione, senza preventivamente inviare al

Comune la comunicazione prescritta dalla legge (ove ovvia-

mente l’Amministrazione comunale preveda tale incomben-

za), certamente può incorrere nella sanzione pecuniaria di

tipo amministrativo, ma di per sé tale condotta, in assenza

di altri elementi, non pare integrare i presupposti di un atto

di concorrenza sleale o una pratica commerciale scorretta.

È opportuno, dunque, soffermarsi più approfonditamente

sulle singole sanzioni/responsabilità in cui possono incorrere

gli operatori commerciali.

8.1 Sanzioni amministrative

Art. 22, comma 3, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (c.d.legge di riforma del commercio): “Chiunque viola le di-sposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5,del presente decreto è punito con la sanzione amministra-tiva del pagamento di una somma da € 516,00 a €3.098,00”.

In tutta la Regione Piemonte il mancato rispetto delle pre-

scrizioni previste dalla normativa speciale in materia di ven-

dite straordinarie può esporre l’operatore commerciale:

l al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria

entro i limiti indicati dall’art. 22, comma 3, della legge di

riforma del commercio (da € 516,00 a € 3.098,00)67

l alla sospensione (sino a trenta giorni in caso di vendite di

fine stagione, di liquidazione e promozionali68 e sino a

venti giorni in caso di vendite sottocosto69) dell’esercizio

dell’attività nel caso in cui l’operatore commerciale sia già

incorso in una o più sanzioni nel corso dell’anno (recidiva),

oppure in casi di particolari gravità.

Il fatto illecito accertato con processo verbale deve essere

oggetto di contestazione o di notifica al trasgressore entro

novanta giorni dall’accertamento70.

A seguito della ricezione del verbale di accertamento del-

l’illecito, il presunto trasgressore può alternativamente:

l effettuare, entro sessanta giorni dalla data della conte-

stazione dell’illecito o da quella della ricezione della noti-

ficazione del verbale, un pagamento in misura ridotta pari

55

Note

Le possibili sanzioni per gli operatori

67 In forza del richiamo operato dall’art. 15, L.R. Piemonte 12 novembre

1999, n. 28.68 In forza della specifica previsione contenuta all’art. 15, L.R. Piemonte

12 novembre 1999, n. 28.69 In forza del rimando all’art. 22, comma 2, della legge di riforma del

commercio operato dal D.P.R. 6 aprile 2001 (art. 6) che disciplina le vendite

sottocosto.70 Art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689.

al doppio dell’ammontare minimo della sanzione (€

516,00), per un totale, quindi, di € 1.032,0071

l presentare, entro trenta giorni dalla data della contesta-

zione o da quella della ricezione della notificazione del

verbale, scritti difensivi all’Autorità competente per ma-

teria (nel caso di specie, l’Amministrazione Comunale

stessa), che in caso di rigetto delle deduzioni contenute

nelle difese presentate, emette ordinanza con cui – ai

sensi dell’art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689 – in-

giunge l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, deter-

minando la somma dovuta72.

Se l’operatore commerciale non provvede al pagamento

della sanzione in misura ridotta entro il termine di sessanta

giorni, o alla presentazione degli scritti difensivi entro il ter-

mine di trenta giorni, l’Amministrazione comunale notificherà

al presunto trasgressore un’ordinanza di ingiunzione, con cui

viene ribadito l’accertamento dell’illecito e può essere irro-

gata anche una sanzione pecuniaria in misura diversa da

quella originariamente dovuta.

Con il medesimo provvedimento verrà anche adottata, se

ve ne sono i presupposti, l’eventuale sanzione amministrati-

va accessoria (sospensione dell’esercizio dell’attività).

Se l’operatore commerciale ha motivo di ritenere che l’or-

dinanza ingiunzione (emessa a seguito del procedimento

amministrativo dallo stesso promosso, o anche semplice-

mente dopo il decorso dei 60 giorni senza che sia avvenuto

56

Capitolo VIII

Note

71 Art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689.72 Art. 18, L. 24 novembre 1981, n. 689.

il pagamento in misura ridotta) sia ingiusta, ha la possibilità

di contestarla avanti il Giudice di Pace del luogo in cui è stata

commessa la violazione o, nel caso in cui alla sanzione si ac-

compagni la sanzione accessoria della sospensione dell’eser-

cizio dell’attività commerciale, il Tribunale73.

In concreto, per impugnare l’ordinanza ingiunzione è ne-

cessario depositare un ricorso presso il Giudice di Pace ter-

ritorialmente competente o il Tribunale74.

Il ricorso deve essere depositato, a pena di inammissibi-

lità, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della no-

tifica dell’ordinanza ingiunzione (sessanta giorni se il desti-

natario della sanzione risiede all’estero)75.

Il deposito del ricorso non sospende l’esecutività del prov-

vedimento, nel senso che l’Amministrazione Comunale può

prendere il pagamento dell’ordinanza anche in pendenza del

giudizio, a meno che, concorrendo gravi motivi, il Giudice,

su specifica istanza del ricorrente, non abbia disposto la so-

spensione dell’esecutività in via provvisoria.

A seguito del deposito tempestivo del ricorso, viene fis-

sata l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al

ricorso e viene ordinato all’Autorità che ha emesso il prov-

vedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci gior-

ni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti

relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notifi-

cazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati,

a cura della cancelleria, all’opponente (o, nel caso abbia no-

57

Note

Le possibili sanzioni per gli operatori

73 Art. 6, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.74 Art. 6, comma 6, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.75 Art. 6, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

minato un legale, a quest’ultimo), e all’Autorità che ha emes-

so l’ordinanza76.

Nel corso del giudizio il giudice assume le testimonianze

che eventualmente ritiene necessarie e, appena terminata

l’istruttoria, invita le parti a precisare le conclusioni e a pro-

cedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pro-

nunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del di-

spositivo. Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposi-

zione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedi-

mento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l’ordinan-

za o modificandola anche limitatamente all’entità della san-

zione dovuta.

A fronte di una sanzione amministrativa, prima di assu-

mere qualsiasi iniziativa, è opportuno consultarsi con un le-

gale.

8.2 Responsabilità amministrativa per pubblicità ingan-

nevole

Nel caso in cui un operatore commerciale, nell’esercizio di

una vendita straordinaria, diffonda messaggi pubblicitari ri-

guardanti la promozione o lo sconto praticato dal contenuto

ingannevole può incorrere:

l nella responsabilità prevista all’art. 27 del Codice del Con-

sumo, in materia di pratiche commerciali scorrette ai danni

dei consumatori

58

Capitolo VIII

Note

76 Art. 6, comma 8, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

l nella responsabilità prevista all’art. 8 del D.Lgs. 2 agosto

2007, n. 145 in materia di pubblicità ingannevole, ai danni

di altri professionisti.

I provvedimenti sanzionatori e inibitori previsti dal

Codice del Consumo

Nel caso in cui l’operatore commerciale ponga in essere

una pratica commerciale scorretta ai danni dei consumatori,

può incorrere in un procedimento avanti l’Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato disciplinato, oltre che dal

Codice del Consumo (art. 27), da un regolamento interno

dell’Autorità approvato dalla medesima con deliberazione 8

agosto 2012, n. 23788 (“Regolamento Agcom”)77.

Tale procedimento avanti l’Autorità può essere avviato o

per iniziativa della stessa o su “istanza di ogni soggetto o or-

ganizzazione che ne abbia interesse”78.

L’Autorità, ricevuta una segnalazione o avviato d’ufficio il

procedimento, per il tramite del responsabile del procedi-

mento, provvede a svolgere la c.d. fase preistruttoria, ac-

quisendo ogni elemento utile e richiedendo, se lo ritiene ne-

cessario, informazioni o documenti a qualsiasi soggetto pub-

blico o privato, al fine di individuare colui al quale debba es-

sere ricondotta la pratica. Se, a seguito di un sommario esa-

me, giudichi scorretta la pratica, ma non di particolare gra-

vità, deve invitare, per iscritto, il professionista a rimuovere

i profili di scorrettezza79. L’ottemperanza da parte dell’ope-

59

Note

Le possibili sanzioni per gli operatori

77 Pubblicata in G.U. 28 agosto 2012, n. 200.78 Art. 27, comma 2, Codice del Consumo.79 Art. 4, comma 5, del Regolamento Agcom.

ratore commerciale delle prescrizioni di rimozione comporta

l’archiviazione del procedimento iniziato nei suoi confronti.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Agcom, la fase prei-

struttoria, in caso di esito favorevole per il professionista,

può concludersi con un provvedimento di:

l irricevibilità della richiesta per mancanza degli elementi

essenziali

l archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza

dei presupposti richiesti dalla legge

l archiviazione per manifesta infondatezza, in caso di as-

senza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori ac-

certamenti

l archiviazione per l’avvenuta rimozione da parte del pro-

fessionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceità

di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una

pratica commerciale

l archiviazione per manifesta inidoneità del messaggio pub-

blicitario o della pratica a falsare in misura apprezzabile il

comportamento economico del consumatore medio al

quale è diretta, anche in ragione della dimensione

minima della diffusione di un messaggio o della lo-

calizzazione circoscritta di una pratica

l non luogo a provvedere per sporadiche richieste di inter-

vento relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra

le priorità di intervento dell’Autorità, in ragione degli

obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità

dell’azione amministrativa.

Viceversa, se l’Autorità intende procedere, comunicherà

l’avvio del procedimento al professionista e ai soggetti che

60

Capitolo VIII

abbiano presentato richiesta di intervento80 e, eventualmen-

te, potrà adottare la misura cautelare della sospensione

provvisoria della pubblicità o della pratica commerciale81, che

può essere disposta con atto motivato, anche d’ufficio, in ca-

so di particolare urgenza.

La misura cautelare deve essere immediatamente esegui-

ta dal professionista che ne dà comunicazione alla stessa Au-

torità entro 5 giorni e l’eventuale ricorso avverso il provve-

dimento non sospende l’esecuzione dello stesso.

Durante la fase istruttoria, l’Autorità potrà richiedere

informazioni e/o documenti a enti o persone che ne siano in

possesso, disporre ispezioni, al fine di controllare i documenti

aziendali e prenderne copia, anche avvalendosi della colla-

borazione di altri organi dello Stato, disporre perizie e analisi

economiche e statistiche, consultare esperti in ordine a qual-

siasi elemento rilevante82, nonché ordinare al professionista

di fornire prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla

pratica commerciale83, se tale esigenza risulta giustificata

dalle peculiarità del caso specifico.

In questa fase, è riconosciuta al professionista la possibi-

lità di accedere ad una sorta di patteggiamento84: il soggetto

nei cui confronti viene avviata un’istruttoria ha la possibilità,

entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimen-

61

Note

Le possibili sanzioni per gli operatori

80 Art. 6, comma 3, del Regolamento Agcom.81 Art. 8 del Regolamento Agcom.82 Art. 11 Regolamento Agcom.83 Art. 12 Regolamento Agcom.84 Art. 9 Regolamento Agcom.

to, di formulare per iscritto una dichiarazione, con cui si im-

pegna a porre in essere tutti gli atti necessari a far venire

meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica

commerciale a fronte della chiusura anticipata dell’istruttoria

senza l’effettivo accertamento della presunta infrazione, evi-

tando in tal modo una possibile pronuncia di condanna.

L’Autorità deve valutare gli impegni presentati dal profes-

sionista e successivamente:

l qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la

loro accettazione rendendoli obbligatori per il professio-

nista e chiudendo il procedimento

l qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine

per un’eventuale integrazione

l nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceità e in

caso di inidoneità degli impegni è tenuta a rimuovere i

profili contestati nell’avvio dell’istruttoria, deliberando il

rigetto degli stessi e comunicandolo tempestivamente alla

parte.

A prescindere, comunque, dall’ipotesi del patteggiamento,

l’istruttoria si può concludere con un provvedimento di riget-

to dell’istanza o, viceversa, con un provvedimento di acco-

glimento della stessa, che assume la forma:

l del divieto di diffondere la pratica commerciale scorretta

e, eventualmente, di continuarne la promozione, ove que-

sta sia stata già avviata85

l di condanna a una sanzione pecuniaria dell’importo com-

preso tra € 5.000 ed € 5.000.00086.

62

Capitolo VIII

Note

85 Art. 27, comma 8, Codice del Consumo.86 Art. 27, comma 9, Codice del Consumo.

Il provvedimento di accoglimento dell’istanza può essere

impugnato dal professionista, con ricorso da proporsi entro

60 giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo

al giudice amministrativo, individuato, ai sensi dell’art. 135

lett. b) del Codice del Processo Amministrativo, nel Tar del

Lazio, sede di Roma, al quale, in materia, viene riconosciuta

la giurisdizione esclusiva.

I provvedimenti dell’Autorità sono sindacabili da parte del

giudice amministrativo solamente per motivi di legittimità,

ma non di merito (il sindacato del giudice amministrativo è,

infatti, in tale materia, definito di natura debole): ciò implica

che, se durante il procedimento sono stati acquisiti e valutati

correttamente e in modo completo tutti gli elementi di fatto

rilevanti, il provvedimento sarà immune da censure, salvo

ovviamente il piano della ragionevolezza e congruità.

Ove in un determinato Comune le Associazioni di cate-goria abbiano elaborato codici di condotta riguardanti levendite straordinarie ai sensi dell’art. 27 bis Codice del Con-sumo, il professionista, ai sensi dell’art. 28 Codice del Con-sumo, potrà altresì essere convocato dal consumatore peruna procedura conciliativa avanti un organismo di autodi-sciplina, previsto nei suddetti codici. Il ricorso avanti l’or-ganismo di autodisciplina, qualunque sia l’esito della pro-cedura, non pregiudica il diritto del consumatore di avviareun procedimento avanti l’Autorità Garante della Concorren-za e del Mercato ai sensi dell’art. 27 Codice del Consumo.

Diffide e sanzioni previste dall’art. 8 del D.Lgs. 2 ago-

sto 2007, n. 145

Un messaggio pubblicitario dal contenuto ingannevole può

essere lesivo non solo dei diritti dei consumatori, ma anche

63

Le possibili sanzioni per gli operatori

di quelli di altri professionisti concorrenti rispetto al respon-

sabile della violazione.

Attraverso un procedimento amministrativo, anch’esso

composto da una fase preistruttoria e, eventualmente, da

una istruttoria, l’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato, in presenza di comunicazioni pubblicitarie inganne-

voli che ledano gli interessi di professionisti, può adottare un

provvedimento con cui:

l inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pub-

blicità ingannevole e comparativa illecita

l applica, unitamente al provvedimento di inibizione, una

sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a €

5.000,000, tenuto conto della gravità e della durata della

violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare

un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili

di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o

adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000

euro.

Anche tali provvedimenti sono suscettibili di impugnazio-

ne avanti il Tar del Lazio, sede di Roma.

8.3 Responsabilità risarcitoria per concorrenza sleale

Art. 2598 c.c.: “Ferme le disposizioni che concernonola tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compieatti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione

con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usatida altri, o imita servilmente i prodotti di un concorren-te, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a

64

Capitolo VIII

creare confusione con i prodotti e con l’attività di unconcorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’at-tività di un concorrente, idonei a determinare il discre-dito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresadi un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altromezzo non conforme ai principi della correttezza pro-fessionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Un operatore commerciale che assume di aver subìto la con-

correnza sleale di un altro imprenditore, per effetto di una ven-

dita straordinaria non esercitata correttamente, può promuo-

vere un’azione avanti il giudice civile per ottenere il risarcimen-

to del danno subìto per effetto dell’illecito concorrenziale.

Un esercente commerciale che prolunghi i saldi di finestagione oltre il limite di legge, oltre a compiere un illecitoamministrativo passibile di sanzione amministrativa, po-trà ovviamente arrecare un danno anche agli operatoricommerciali concorrenti, i quali potrebbero subire unacontrazione del volume delle vendite, per effetto dellacondotta illecita.

L’art. 2600 c.c. prevede il risarcimento del danno per

gli atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa.

In particolare, l’operatore commerciale che assume di

aver subìto un atto di concorrenza sleale può ottenere il ri-

sarcimento del:

l danno emergente, che viene individuato per lo più nella

perdita delle informazioni e delle tecniche acquisite da

un’impresa in anni di ricerche e studi

65

Le possibili sanzioni per gli operatori

l lucro cessante, che viene di solito individuato nella sot-

trazione di clientela, o nell’utile che l’impresa avrebbe po-

tuto conseguire da vendite effettuate in sua vece dal

concorrente sleale.

Per poter promuovere un’azione civile nei confronti diun operatore commerciale che abbia posto in essere unavendita straordinaria in maniera illecita, è necessario aversubìto un danno concretamente apprezzabile.

Ove, infatti, l’illecito concorrenziale non abbia in concreto

arrecato alcun pregiudizio alle imprese concorrenti, il profes-

sionista responsabile potrà essere sottoposto ad un procedi-

mento ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 in materia

di pubblicità ingannevole, oppure ai sensi della legge anti-

trust, con conseguente possibile applicazione nei suoi con-

fronti di sanzioni pecuniarie e inibitorie, ma non sarà eviden-

temente tenuto a risarcire le imprese concorrenti ai sensi de-

gli artt. 2598 c.c. e 2600 c.c.

66

Capitolo VIII

Consigli e suggerimentiper i consumatori

Dall’esame della normativa speciale riguardante le vendite

straordinarie emerge l’esistenza di alcuni diritti fondamentali

dei consumatori, su cui gli stessi sono tenuti a vigilare molto

attentamente.

È opportuno, dunque, soffermarsi sui principali diritti dei

consumatori desumibili dalla legge.

L’operatore commerciale è tenuto a esporre separatamen-

te, all’interno del proprio esercizio commerciale, i prodotti

oggetto di vendite sottocosto o di saldi di fine stagione ri-

spetto ai prodotti non interessati dalle suddette vendite

straordinarie.

Si tratta di una prescrizione molto importante: si pensi,

infatti, ad un supermercato, in cui eventualmente, all’interno

dello stesso contenitore, siano riposti prodotti in saldo e altri

venduti a prezzo normale. L’acquirente-consumatore potreb-

be essere indotto ad acquistare l’articolo venduto a prezzo

ordinario, ritenendo che lo stesso sia soggetto alla stessa

percentuale di sconto applicabile agli altri prodotti.

Nel caso di articoli esposti in contenitori voluminosi, nei

quali sono presenti prodotti sottoposti a promozioni e/o

sconti, è opportuno, dunque, verificare, prima di procedere

all’acquisto, se anche l’articolo prescelto benefici della pro-

mozione.

Nei saldi di fine stagione, l’operatore commerciale è te-

nuto ad indicare, nei cartellini apposti sugli articoli venduti,

67

Capitolo IX

il prezzo d’origine, la percentuale di sconto applicata ed il

prezzo finale.

Anche tale prescrizione è fondamentale, in quanto serve

a consentire all’acquirente di comprendere se sia stata ef-

fettivamente praticata sul prodotto una qualche forma di

sconto. Senza tale indicazione, potrebbe, infatti, accadere

che un consumatore, durante la stagione dei saldi, proceda

all’acquisto di un prodotto a un prezzo ipotetico di € 50,00,

ritenendo che allo stesso sia applicato uno sconto pari al

30% e che, dunque, venga normalmente venduto a un prez-

zo di € 65,00.

Da informazioni, tuttavia, successivamente acquisite, il

consumatore potrebbe venire a conoscenza del fatto che l’ar-

ticolo acquistato, in realtà, viene normalmente venduto al

prezzo di € 50,00.

In presenza, pertanto, di cartellini che non rispettino tali

prescrizioni, è opportuno richiedere espressamente al ven-

ditore l’indicazione del prezzo di origine, della percentuale di

sconto applicata e il prezzo finale, al fine di evitare ogni pos-

sibile equivoco.

Tutte le comunicazioni pubblicitarie riguardanti le vendite

di fine stagione devono indicare esattamente la durata della

vendita stessa.

È necessario prestare attenzione ai messaggi pubblicitari,

nei quali non è in alcun modo indicata la durata dello sconto

o della promozione praticata.

Tale comunicazione potrebbe indurre il consumatore a ri-

tenere che la vendita straordinaria non sia soggetta a limi-

tazione di tempo, con l’effetto, pertanto, di indurlo a recarsi

nell’esercizio commerciale e magari procedere all’acquisto,

68

Capitolo IX

69

Consigli e suggerimenti per i consumatori

confidando ingenuamente di beneficiare della promozione,

in realtà già terminata.

Bisogna, pertanto, tener bene a mente che qualsiasi

vendita straordinaria è sottoposta necessariamente a

un limite temporale e regolarsi di conseguenza.

La pubblicità della vendita straordinaria deve essere veri-

tiera e corretta, tale da non ingenerare equivoci sul carattere

dello sconto applicato e sul prezzo finale praticato, né tale

da indurre, con stratagemmi di qualsiasi genere o natura, il

consumatore all’acquisto.

Una pubblicità ingannevole o equivoca può avere una for-

te capacità attrattiva nei confronti dei consumatori.

Ben può accadere che, attraverso messaggi pubblicitari

volutamente non chiari, il consumatore sia indotto a ritenere

che un determinato prodotto sia venduto ad un determinato

prezzo, quando invece il prezzo effettivo di vendita è ben di-

verso.

Alcuni operatori commerciali, infatti, spesso enfatizzano,

in violazione di quanto previsto dal combinato disposto degli

artt. 13 e 21, comma 1, lett. d) Codice del Consumo, nelle

comunicazioni pubblicitarie, un prezzo base che non corri-

sponde al prezzo finale ed effettivo, giacché a quello base

sono da aggiungersi costi ulteriori, magari indicati nel volan-

tino con meno risalto grafico.

Si pensi, ad esempio, al depliant pubblicitario riguar-dante un pacchetto turistico di uno o più settimane cheindichi un costo complessivo, quando in realtà ad esso ilconsumatore sia tenuto ad aggiungere costi ulteriori re-lativi a servizi di mezza pensione e/o altri servizi obbliga-tori legati al soggiorno.

È, dunque, opportuno che il consumatore non si limiti ad

una lettura superficiale dei depliant, focalizzandosi esclusi-

vamente sulle scritte poste graficamente in risalto.

Allo stesso modo, è necessario prestare particolare atten-

zione alle promozioni delle grandi catene industriali riguar-

danti prodotti merceologici indicati in maniera molto ampia e

generica (ad esempio, “venerdì 29 ottobre -20% sui mobili da

bagno”). Spesso, infatti, nel volantino potrebbero nascondersi

alcune precisazioni circa particolari limitazioni dello sconto.

Anche per tale ragione, è necessario leggere molto atten-

tamente le pubblicità e, comunque, quand’anche nel mes-

saggio pubblicitario non fossero indicate limitazioni, è oppor-

tuno chiedere espressamente al personale dipendente della

grande distribuzione l’esistenza di eventuali prodotti rien-

tranti nel medesimo genere merceologico di quelli soggetti

allo sconto, sottratti, tuttavia, alla promozione.

Inoltre ancora, è opportuno che il consumatore prenda

quanto mai “con il beneficio del dubbio” le comunicazioni

pubblicitarie che rechino espressioni del tipo “prodotto sog-

getto a disponibilità limitata”.

In alcuni casi, infatti, gli operatori commerciali ricorrono

abusivamente a inserzioni che fanno riferimento, contraria-

mente al vero, a una disponibilità limitata del prodotto, allo

scopo di indurre il consumatore a procedere all’acquisto, in

maniera affrettata e poco ponderata.

Tale comportamento è specificamente considerato una

pratica commerciale “in ogni caso” ingannevole dal Codice

del Consumo [art. 23, comma 1, lett. g].

È necessario, dunque, non farsi prendere dall’affanno, al-

lorché si legga, in comunicazioni pubblicitarie, il riferimento

70

Capitolo IX

alla presunta limitata disponibilità del prodotto, evitando,

dunque, in tutti i modi di assumere decisioni affrettate.

La garanzia di due anni in caso di merce difettosa o “non

conforme” vale anche per gli acquisti in saldo; se il prodotto

risulta difettoso il commerciante ha il dovere di sostituirlo (o

ripararlo, se possibile) entro un termine ragionevole e senza

costi aggiuntivi (per provare l’acquisto è necessario conser-

vare lo scontrino).

Infine, il consumatore deve tenere bene a mente che l’e-

ventuale esistenza di promozioni collegate a una vendita

straordinaria non esime l’operatore commerciale dall’obbligo

di vendere prodotti funzionanti e conformi a quelli promessi

in vendita, né in qualche modo attenua tale obbligo generale.

Il Codice del Consumo, infatti, riconosce al consumatore

diritti indisponibili e inderogabili, che vanno a comporre quel-

lo che il legislatore stesso chiama garanzia legale.

In questa sede, è opportuno mettere in guardia il consu-

matore dal non riconoscere alcun valore a eventuali tentativi

di operatori commerciali di sottrarsi dagli obblighi previsti dal

Codice del Consumo durante la ricorrenza di una vendita

straordinaria.

Si pensi ad un venditore che comunichi alla propriaclientela che, durante il periodo dei saldi, il limite tempo-rale della garanzia sulle merci vendute è ridotto da dueanni a un anno: ebbene, è importante essere consapevoliche una comunicazione di tal genere non ha alcun valoregiuridico, in quanto il limite temporale della garanzia

legale non è suscettibile di riduzioni da parte del

venditore-professionista, neppure nel periodo dei

saldi.

71

Consigli e suggerimenti per i consumatori

Viceversa, se un venditore è solito riconoscere ai propri

clienti diritti ulteriori rispetto a quelli rientranti nella ga-

ranzia legale, ben può, durante lo svolgimento di una ven-

dita straordinaria, limitarsi a riconoscere i diritti rientranti

nella garanzia legale, a condizione che tale limitazione sia

enunciata chiaramente in tutte le comunicazioni pubblici-

tarie (collocate all’interno e all’esterno dell’esercizio com-

merciale).

Si pensi a un operatore commerciale che è solito rico-noscere a tutti i propri clienti il diritto ad ottenere la so-stituzione della merce comprata entro un determinato nu-mero di giorni dall’acquisto. Un operatore che ricorre a ta-le politica commerciale ha la possibilità di sospendere ildiritto al cambio merce durante lo svolgimento di unavendita straordinaria, ad esempio, durante i saldi di finestagione.

Il consumatore deve quindi informarsi molto attentamente

su tutte le limitazioni alle garanzie convenzionali eventual-

mente applicate durante le vendite straordinarie.

In talune situazioni, alcuni operatori commerciali cer-cano di far credere alla clientela che, durante lo svolgi-mento delle vendite straordinarie, non sia possibile paga-re a mezzo bancomat (o carta di credito o assegno), comese, dunque, lo sconto o la promozione fossero in qualchemodo condizionati al pagamento in contanti.

È necessario tenere presente che un ragionamento diquesto genere non ha alcun valore giuridico! Le vendite

straordinarie non hanno alcuna ripercussione sulle

72

Capitolo IX

73

Consigli e suggerimenti per i consumatori

modalità di pagamento: esse non eliminano né elidonoil diritto – e, per i pagamenti superiori ad un determinatoimporto, l’obbligo – del compratore al pagamento a mezzobancomat, carte di credito, assegni e altri mezzi di paga-mento diversi dal contante.

Sitografia

Vengono qui di seguito indicati alcuni siti internet, che è

opportuno tenere periodicamente sotto controllo, allo scopo

di essere aggiornati su tutte le eventuali evoluzioni norma-

tive riguardanti la materia in esame.

www.comune.torino.it/commercio

www.poliziamunicipale.it

www.to.camcom.it

www.ascomtorino.it

www.confesercenti-to.it

www.tuttoconsumatori.org

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