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Roberto Preden - Antonio Preden Valerio Papi

Percento Rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi Software a cura di Antonio Preden e Valerio Papi

Seconda edizione

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Indice

PREMESSA..........................................................................................................XIII

Parte prima INTERESSI E RIVALUTAZIONE

NELL’ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE

1. LE DIVERSE CATEGORIE DI INTERESSI................................................... 3

2. GLI INTERESSI CORRISPETTIVI................................................................. 7

2.1 I REQUISITI DEL CREDITO ......................................................................................7 2.1.1 Esigibilità del credito ..............................................................................7

CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A................................................................................8

INDENNITÀ DI AVVIAMENTO COMMERCIALE ...................................................................8

VARIE FATTISPECIE .........................................................................................................8

2.2 LIQUIDITÀ DEL CREDITO .......................................................................................9

2.3 LA FUNZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI .....................................................9

2.4 LA DISCIPLINA DEI CANONI DELLA LOCAZIONE ...................................................10

2.5 IL SAGGIO DEGLI INTERESSI.................................................................................10 2.5.1 L’originaria determinazione del tasso degli interessi al 5% .................11 2.5.2 La determinazione del tasso nella misura del 10% ...............................11 2.5.3 La riduzione del tasso alla misura originaria del 5% ............................11 2.5.4 L’ulteriore riduzione del tasso al 2,5% .................................................12 2.5.5 Il calcolo degli interessi secondo tassi diversi ......................................12

2.6 GLI INTERESSI CONVENZIONALI ..........................................................................13 2.6.1 Necessità della forma scritta .................................................................13 2.6.2 Contenuto della convenzione ................................................................13 2.6.3 Insufficienza di una dichiarazione unilaterale.......................................14

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VI

2.6.4 Ammissibilità di una convenzione successiva al sorgere dell’obbligazione principale..................................................................14

2.6.5 Fattispecie .............................................................................................15

2.7 ACCESSORIETÀ E AUTONOMIA DELL’OBBLIGAZIONE DI INTERESSI CORRISPETTIVI ....................................................................................................16

2.8 LA PRESCRIZIONE................................................................................................16

2.9 PROFILI PROCESSUALI: LA DOMANDA DI INTERESSI.............................................17

2.10 L’ANATOCISMO...................................................................................................18 2.10.1 La domanda giudiziale..........................................................................18 2.10.2 La convenzione .....................................................................................19 2.10.3 La consistenza almeno semestrale degli interessi scaduti ....................19 2.10.4 Il saggio degli interessi anatocistici ......................................................20 2.10.5 Il calcolo degli interessi anatocistici .....................................................20 2.10.6 Rilevanza degli usi normativi ...............................................................21 2.10.7 Applicabilità dell’anatocismo a tutti gli interessi su crediti

pecuniari ...............................................................................................22 2.10.8 Inapplicabilità dell’anatocismo ai debiti di valore ...............................22

2.11 L’IMPUTAZIONE AGLI INTERESSI NEL PAGAMENTO DEL DEBITO .........................23

3. GLI INTERESSI COMPENSATIVI IN SENSO PROPRIO.......................... 25

3.1 GLI INTERESSI COMPENSATIVI IN SENSO PROPRIO: PRESUPPOSTO E

FUNZIONE............................................................................................................25

3.2 ESTENSIONE DELLA CATEGORIA A TUTTI I CONTRATTI DI SCAMBIO....................27 3.2.1 Gli interessi compensativi sull’indennità di espropriazione .................27

3.3 PROFILI PROCESSUALI: LA DOMANDA .................................................................27

3.4 GLI INTERESSI COMPENSATIVI NEL RISARCIMENTO DEL DANNO: RINVIO............28

4. IL RISARCIMENTO PER L’INADEMPIMENTO DEL DEBITO DI VALUTA......................................................................................................... 29

4.1 L’OBBLIGAZIONE PECUNIARIA ............................................................................29

4.2 LA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE NELL’OBBLIGAZIONE PECUNIARIA ..............30

4.3 IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: PROFILI

GENERALI............................................................................................................31

4.4 GLI INTERESSI MORATORI: PRESUPPOSTI E FUNZIONE .........................................32

4.5 DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DELLA MISURA DEGLI INTERESSI

MORATORI...........................................................................................................33 4.5.1 Interessi moratori convenuti in misura inferiore a quella legale ..........34

4.6 LA PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI ...................................................35

4.7 INTERESSI MORATORI E ANATOCISMO .................................................................35

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VII

4.8 IL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE: L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA ................................................................................................35

4.9 LA PROVA DEL MAGGIOR DANNO PER PRESUNZIONI: LA SENTENZA DELLA

CASSAZIONE N. 2368/1986 .................................................................................37

4.10 LA GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA: COESISTENZA DI INDIRIZZI NON OMOGENEI...........................................................................................................38 4.10.1 Insufficienza della sola appartenenza a una categoria tipica di

creditori.................................................................................................38 4.10.2 Sufficienza dell’appartenenza ad una categoria tipica di

creditori.................................................................................................39

4.11 LE VARIE CATEGORIE RILEVANTI: IL MODESTO CONSUMATORE ..........................40 4.11.1 L’imprenditore commerciale ................................................................42 4.11.2 Società con capitale a partecipazione statale ........................................43 4.11.3 Il farmacista ..........................................................................................43 4.11.4 L’imprenditore agricolo ........................................................................43 4.11.5 Il creditore occasionale .........................................................................44 4.11.6 Crediti della P.A. ..................................................................................45

4.12 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO: COESISTENZA DI INDIRIZZI NON UNIFORMI............................................................................................................46 4.12.1 Adozione di parametri fissi: esclusione ................................................46 4.12.2 Quantificazione del danno secondo parametri fissi ..............................47

4.13 ESCLUSIONE DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CON IL MAGGIOR DANNO DA

SVALUTAZIONE: L’AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO AD OPERA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE....................................................48 4.13.1 Applicazioni dell’indirizzo ...................................................................49

4.14 LA LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR DANNO: LA SVALUTAZIONE RILEVANTE E LA DECORRENZA DEL RISARCIMENTO ..............................................................52

4.15 PROFILI PROCESSUALI: NECESSITÀ DELLA DOMANDA .........................................53 4.15.1 Domanda nuova in appello ...................................................................54 4.15.2 Ultrapetizione .......................................................................................54 4.15.3 Effetti del giudicato ..............................................................................55

4.16 VARIE FATTISPECIE DI CREDITI DI VALUTA..........................................................56 4.16.1 Appalto di opere pubbliche: equo compenso ........................................56 4.16.2 Azione di riduzione del prezzo: obbligo di restituzione di parte

del prezzo..............................................................................................56 4.16.3 Azione revocatoria fallimentare............................................................56 4.16.4 Caparra confirmatoria: restituzione delle somme ricevute ..................57 4.16.5 Clausola penale: somma dovuta............................................................57 4.16.6 Compravendita: obbligazione di pagamento del prezzo .......................58 4.16.7 Comunione ereditaria: rimborso di somme erogate dal coerede ...........58 4.16.8 (segue) Obbligo di rendiconto e restituzione dei frutti .........................58 4.16.9 Condominio: recupero delle spese anticipate da condomino ................59 4.16.10 Contratti agrari: rimborso del prezzo al terzo acquirente nel caso

di riscatto ..............................................................................................59 4.16.11 Contributo per calamità naturali ...........................................................59

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VIII

4.16.12 Divisione ereditaria: retratto successorio e restituzione del prezzo....................................................................................................60

4.16.13 Indennità di espropriazione e di occupazione .......................................60 4.16.14 Locazione: obbligazione di pagamento del canone ..............................61 4.16.15 (segue) Indennità di avviamento ...........................................................61 4.16.16 Mandato: credito del mandatario per rimborso spese ...........................61 4.16.17 Perdita di somma di denaro...................................................................61 4.16.18 R.C.A.: debito dell’assicuratore verso il danneggiato...........................62 4.16.19 Restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza .....................64 4.16.20 Ripetizione di indebito..........................................................................64

IN GENERALE.................................................................................................................64

DECORRENZA DI INTERESSI E MAGGIOR DANNO ............................................................65

FATTISPECIE..................................................................................................................65 4.16.21 Risoluzione per inadempimento e obblighi restitutori ..........................66 4.16.22 Servitù coattiva: indennità ....................................................................68 4.16.23 Società: liquidazione della quota del socio uscente ..............................68

5. INTERESSI E RIVALUTAZIONE NEI CREDITI DI VALORE.................. 69

5.1 IL DEBITO DI VALORE ..........................................................................................69

5.2 L’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DA FATTO ILLECITO..........................................70

5.3 LA RIVALUTAZIONE DEL DEBITO RISARCITORIO..................................................71

5.4 FUNZIONE DELLA RIVALUTAZIONE......................................................................72

5.5 CRITERI DA ADOTTARE PER LA RIVALUTAZIONE .................................................73 5.5.1 Periodo da considerare..........................................................................73 5.5.2 Adeguatezza del coefficiente ................................................................74 5.5.3 Rivalutazione in base agli indici Istat ...................................................74 5.5.4 Scelta dell’indice più adeguato alla fattispecie .....................................75 5.5.5 Specifica indicazione degli indici e delle modalità di calcolo ..............75 5.5.6 Calcolo della rivalutazione ...................................................................75 5.5.7 Provvisionale e calcolo della rivalutazione...........................................76 5.5.8 Danno per spese future .........................................................................76

5.6 GLI INTERESSI COMPENSATIVI: FONDAMENTO E FUNZIONE ................................77 5.6.1 Prescrizione...........................................................................................78 5.6.2 Interessi e rivalutazione: liquidazione cumulativa in via

equitativa...............................................................................................78

5.7 INTERESSI COMPENSATIVI E RIVALUTAZIONE: DISTINZIONE DI FUNZIONI E

COMPATIBILITÀ ...................................................................................................79 5.7.1 Orientamento tradizionale.....................................................................79 5.7.2 La tesi dottrinaria degli interessi moratori ............................................81 5.7.3 La giurisprudenza contraria all’orientamento tradizionale ...................81 5.7.4 Osservazioni e precisazioni...................................................................84 5.7.5 La sentenza delle Sezioni unite n. 1712/1995.......................................84 5.7.6 Osservazioni e riflessioni ......................................................................89

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IX

5.7.7 Il successivo orientamento della giurisprudenza...................................90 5.7.8 Il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato .........................91

5.8 INAPPLICABILITÀ DEL CRITERIO DELL’IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI IN

TEMA DI DEBITI DI VALORE..................................................................................92

5.9 INAPPLICABILITÀ DELL’ANATOCISMO AI DEBITI DI VALORE................................93

5.10 LA CONVERSIONE DEL DEBITO DI VALORE IN DEBITO DI VALUTA ........................93 5.10.1 Conversione giudiziale .........................................................................94 5.10.2 Conversione negoziale ..........................................................................94

5.11 PROFILI PROCESSUALI: OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA DOMANDA RISARCITORIA .....................................................................................................95 5.11.1 Competenza per valore .........................................................................96 5.11.2 La rivalutazione in appello....................................................................96 5.11.3 Preclusione derivante da giudicato nel giudizio di rinvio .....................98 5.11.4 Esclusione della rivalutazione in sede esecutiva...................................98

5.12 RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE (DI OBBLIGAZIONE NON PECUNIARIA). AUTOMATISMO DELLA RIVALUTAZIONE..................................................................................................98 5.12.1 (segue) Fattispecie ................................................................................99 5.12.2 (segue) La conversione del debito ......................................................100 5.12.3 (segue) Il calcolo degli interessi secondo l’orientamento

tradizionale .........................................................................................100 5.12.4 (segue) Adesione all’orientamento accolto dalla sentenza delle

Sezioni unite n. 1712/1995 .................................................................101 5.12.5 (segue) Decorrenza degli interessi: dalla domanda.............................102

5.13 IPOTESI VARIE DI DEBITO DI VALORE.................................................................103 5.13.1 Appalto: responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 cod. civ. ...........103 5.13.2 Appalto pubblico.................................................................................103 5.13.3 Arricchimento senza causa: indennizzo ex art. 2041 cod. civ............104 5.13.4 Assicurazione contro i danni: debito di indennizzo ............................105 5.13.5 (segue) Surrogazione dell’assicuratore ...............................................105 5.13.6 Azione revocatoria fallimentare in generale .......................................106 5.13.7 Azione revocatoria di atto di pagamento ............................................107 5.13.8 Contratti agrari: miglioramenti e addizioni.........................................108 5.13.9 Divisione ereditaria: debito da conguaglio .........................................108 5.13.10 Divorzio: assegno divorzile ................................................................108 5.13.11 Indennizzo ex art. 46 legge n. 2359/1865 ...........................................109 5.13.12 Mandato: responsabilità extracontrattuale del mandatario..................109 5.13.13 Occupazione appropriativa .................................................................110 5.13.14 Possesso: indennità per miglioramenti spettante al possessore..........112 5.13.15 Responsabilità da fatto illecito: danno non patrimoniale ....................112 5.13.16 (segue) Somme erogate dal danneggiato ............................................112 5.13.17 (segue) Spese funerarie .......................................................................113 5.13.18 Risoluzione della compravendita per inadempimento:

restituzione del prezzo ........................................................................113 5.13.19 Trasporto: perdita di cose trasportate..................................................114

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X

6. INTERESSI E RIVALUTAZIONE IN MATERIA DI CREDITI DI LAVORO E PREVIDENZIALI.................................................................... 115

6.1 LA DISCIPLINA DELL’ART. 429, COMMA 3, COD. PROC. CIV.................................115

6.2 NOZIONE DI CREDITO DI LAVORO ......................................................................116

6.3 IRRILEVANZA DELLA MORA...............................................................................118

6.4 DECORRENZA DELLA RIVALUTAZIONE E DEGLI INTERESSI DALLA

MATURAZIONE DEL CREDITO.............................................................................118

6.5 MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE: ESCLUSIVA RILEVANZA DELL’INDICE ISTAT ...........................................................................................118 6.5.1 (segue) Irrilevanza del decorso degli scatti .........................................119

6.6 RAPPORTO TRA RIVALUTAZIONE ED INTERESSI: L’ORIGINARIA PREVISIONE DI CUMULABILITÀ ..........................................................................120 6.6.1 (segue) La soppressione legislativa del cumulo..................................120 6.6.2 (segue) Il calcolo degli interessi .........................................................121

6.7 PROFILI PROCESSUALI: APPLICAZIONE D’UFFICIO DELL’INDICIZZAZIONE E DELLA RIVALUTAZIONE.....................................................................................121 6.7.1 (segue) Contenuto della sentenza di condanna ...................................122 6.7.2 Crediti di lavoro e fallimento..............................................................123

6.8 I CREDITI PREVIDENZIALI: INAPPLICABILITÀ DELL’ART. 429, COMMA 3, COD. PROC. CIV. ................................................................................................124 6.8.1 (segue) Esclusione del cumulo tra interessi moratori e maggior

danno ..................................................................................................124 6.8.2 (segue) L’intervento della Corte costituzionale ..................................125 6.8.3 (segue) Gli effetti della sentenza n. 156/1991 della Corte

costituzionale ......................................................................................126 6.8.4 (segue) L’esclusione legislativa del cumulo .......................................127 6.8.5 (segue) Irretroattività della nuova disciplina.......................................127 6.8.6 (segue) I crediti assistenziali ...............................................................127

7. GLI INDICI ISTAT....................................................................................... 129

7.1 ISTITUZIONE E FUNZIONI DELL’ISTAT................................................................129

7.2 MOLTEPLICITÀ DEGLI INDICI.............................................................................130

7.3 DIVERSITÀ DEI RISULTATI DEI VARI INDICI........................................................130

7.4 INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI: IN

GENERALE.........................................................................................................131 7.4.1 Formazione dell’indice: la scelta del «paniere» ..................................131 7.4.2 La rilevazione dei prezzi .....................................................................132 7.4.3 Indice nazionale e indice provinciale..................................................133 7.4.4 Indici mensili e indice medio annuo ...................................................133 7.4.5 Pubblicazione degli indici e delle variazioni ......................................134

7.5 L’INDICE DELLA SCALA MOBILE........................................................................134

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INDICE

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XI

7.5.1 L’indice della scala mobile quale esclusivo strumento di rivalutazione dei crediti di lavoro .......................................................134

7.5.2 Effetti della soppressione della scala mobile ......................................136

8. LA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108 IN MATERIA DI USURA ............... 137

8.1 CENNI INTRODUTTIVI ........................................................................................137

8.2 LA LEGGE N. 108/1996 NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE ...............................................................................................................139

INDICI ISTAT ..................................................................................................... 145

TABELLA 1 – INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E

IMPIEGATI (FOI) 1947 - APRILE 2000................................................................145

TABELLA 2 – COEFFICIENTI DI RACCORDO PER L’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO FOI...................................................................................................147

TABELLA 3 – INDICI DELLA SCALA MOBILE 1957-1997...............................................148

TABELLA 4 – COEFFICIENTI DI RACCORDO PER L’INDICE DELLA SCALA MOBILE .........149

TASSO UFFICIALE DI SCONTO...................................................................... 150

TABELLA 5 – TASSO UFFICIALE DI SCONTO 1947 - GIUGNO 2000................................150

TASSO DI INTERESSE LEGALE...................................................................... 153

TABELLA 6 – TASSO DI INTERESSE LEGALE.................................................................153

«PRIME RATE» MEDIO INTERBANCARIO ABI ........................................... 154

TABELLA 7 – «PRIME RATE» ABI 1975-1982 .............................................................155

TABELLA 8 – «PRIME RATE» ABI 1983-1990 .............................................................156

TABELLA 9 – «PRIME RATE» ABI 1991-1998 .............................................................157

TABELLA 10 – «PRIME RATE» ABI 1999 - MAGGIO 2000 ...........................................158

RILEVAZIONE DEI TASSI SOGLIA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108 ......... 159

TABELLA 11 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 2° TRIMESTRE 1997 ...................................159

TABELLA 12 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 3° TRIMESTRE 1997 ...................................160

TABELLA 13 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 4° TRIMESTRE 1997 ...................................161

TABELLA 14 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 1° TRIMESTRE 1998 ...................................162

TABELLA 15 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 2° TRIMESTRE 1998 ...................................163

TABELLA 16 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 3° TRIMESTRE 1998 ...................................164

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XII

TABELLA 17 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 4° TRIMESTRE 1998 ...................................165

TABELLA 18 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 1° TRIMESTRE 1999 ...................................166

TABELLA 19 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 2° TRIMESTRE 1999 ...................................167

TABELLA 20 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 3° TRIMESTRE 1999 ...................................168

TABELLA 21 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 4° TRIMESTRE 1999 ...................................169

TABELLA 22 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 1° TRIMESTRE 2000 ...................................170

TABELLA 23 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 2° TRIMESTRE 2000 ...................................171

TABELLA 24 – TASSI MEDI L. 108/1996 - 3° TRIMESTRE 2000 ...................................172

Parte seconda MANUALE D’USO DEL PROGRAMMA «PERCENTO»

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Premessa

In materia di rivalutazione monetaria e di calcolo degli interessi sul capitale si pongono all’operatore pratico due ordini di questioni.

In primo luogo, una questione giuridica, consistente nell’individuare la corret-ta disciplina da applicare al caso concreto, tenuto conto del diritto positivo e dell’elaborazione giurisprudenziale, che non di rado è a sua volta creatrice di norme.

In secondo luogo, una questione pratica, consistente nel procedere ad una corretta applicazione della soluzione giuridica prescelta, avvalendosi di adeguati meccanismi di calcolo.

Scopo essenziale del presente lavoro è quello di fornire un agile strumento che consenta di affrontare tale duplice ordine di operazioni, sovente non privo di difficoltà.

A rendere disagevoli e di incerta soluzione le prime, contribuisce infatti una persistente disarmonia di opinioni sui relativi temi giuridici, sia da parte della dot-trina, sia, e soprattutto, nell’ambito della stessa giurisprudenza.

A rendere difficili le seconde contribuiscono invece, per un verso, la scarsa at-titudine degli operatori giuridici in senso stretto (come gli avvocati e i giudici), in ragione della loro formazione culturale, a misurarsi con le operazioni matemati-che e, per altro verso, la non sempre agevole acquisizione della conoscenza dei meccanismi che regolano il funzionamento degli strumenti di misurazione della svalutazione (per esempio, gli indici Istat).

La consapevolezza di tale diversificato, ma concorrente ordine di problemi, ha indotto gli autori a fornire al lettore-utente sia un succinto manuale teorico-pratico, nel quale viene dato conto delle più accreditate soluzioni giuridiche offerte dalla giurisprudenza ai molteplici problemi che si pongono in tema di rivalutazio-ne monetaria e di interessi, sia un programma informatico, mediante il quale, se-guendo le indicazioni di un’apposita guida alle modalità d’uso, è possibile proce-dere, in maniera sollecita ed agevole, all’applicazione in concreto della soluzione giuridica prescelta.

Gli Autori

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Parte prima INTERESSI E RIVALUTAZIONE

NELL’ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE

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1. Le diverse categorie di interessi

Sotto il profilo economico, gli «interessi» si contrappongono al «capitale», e ven-gono qualificati come corrispettivo per l’uso di un capitale altrui, consistente in de-naro o cose fungibili, prestato sotto forma di periodica corresponsione, per tutta la durata di tale uso, di frazioni predeterminate del bene capitale1.

Sotto il profilo giuridico, gli «interessi» sono correntemente definiti come pre-stazioni accessorie omogenee rispetto alla prestazione principale, avente ad oggetto il «capitale», che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo e che so-no commisurati ad una aliquota della stessa2.

Il codice civile considera distintamente tre categorie di interessi, contrassegna-te da diversa denominazione, e precisamente:

• gli interessi moratori (previsti dall’art. 1224, comma 1, cod. civ.); • gli interessi corrispettivi (regolati dall’art. 1282, comma 1, cod. civ.); • gli interessi compensativi (previsti dall’art. 1499 cod. civ.).

In particolare, dispone l’art. 1224, comma 1, cod. civ., che «nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli inte-ressi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa mi-sura».

A sua volta, l’art. 1282, comma 1, cod. civ., prevede che «i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente».

Infine, l’art. 1499 cod. civ., dettato in tema di compravendita, stabilisce che, «salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile».

In via di prima approssimazione, può quindi affermarsi che gli interessi mora-tori presuppongono la mora, cioè il ritardo colposo del debitore nell’adempimento

1 M. Libertini, Interessi, in «Enc. dir.», vol. XXII, p. 95, nota n. 1. 2 F. Ferrara, Il fallimento, Milano, 1966, p. 291.

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PERCENTO

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dell’obbligazione (pecuniaria); gli interessi corrispettivi sono dovuti indipendente-mente dalla mora, in base al principio generale secondo cui l’utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l’utente al pagamento di una cosa dello stesso genere, proporzionata (e cioè «corrispettiva») al godimento ricavato; gli in-teressi compensativi sono infine quelli dovuti nei contratti di scambio (qual è la compravendita) quando le reciproche prestazioni dei due contraenti devono avveni-re contemporaneamente, e sono così chiamati perché servono a «compensare» il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa, da lui consegnata all’altra parte prima di ricevere da questa la controprestazione (Cass. 26 giugno 1956, n. 2291; Cass. 17 ottobre 1957, n. 3907).

Occorre tuttavia rilevare che la giurisprudenza ha dilatato l’ambito applicativo degli interessi compensativi, originariamente ristretto alla fattispecie regolata dall’art. 1499 cod. civ., in quanto ha ritenuto che la norma sia espressione di un ge-nerale principio di equità, che impone di compensare con l’attribuzione degli inte-ressi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro (Cass. 19 luglio 1977, n. 3216; Cass. 9 settembre 1993, n. 9448; Cass. 17 febbraio 1995, n. 1712).

Gli interessi compensativi sono stati quindi elevati a categoria generale, in un certo senso residuale, nella quale confluiscono tutte le ipotesi in cui la produzione degli interessi avviene indipendentemente dalla mora o anche dalla semplice sca-denza del debito3.

Tale categoria è stata in primo luogo impiegata dalla giurisprudenza per giusti-ficare l’attribuzione degli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, sul rilievo che essi valgono a compensare il pregiudizio subito dal creditore (danneggiato) per la mancata tempestiva disponibilità della somma con la quale viene risarcito il danno, ed è stata inoltre estesa anche ad altri settori, nei quali è stato ravvisato analogo presupposto (va ricordato, ad esempio, che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la giurisprudenza riconosce inte-ressi compensativi, a decorrere dalla data dell’espropriazione, sulla somma liquida-ta, in esito alla stima, a titolo di indennità).

Già questi brevi e necessariamente sommari accenni consentono quindi di rile-vare che la tripartizione degli interessi nelle menzionate categorie degli interessi moratori, corrispettivi e compensativi (riferendo tale denominazione sia agli inte-ressi compensativi in senso stretto, e cioè a quelli regolati dall’art. 1499 cod. civ., sia agli interessi compensativi in senso lato, come categoria generale adottata quale mezzo tecnico di realizzazione dell’integrale risarcimento del danno da fatto illeci-to ed in ulteriori specifiche ipotesi) vale a contrassegnare figure giuridiche che si differenziano nei presupposti (la mora del debitore; la scadenza del debito qualora questo abbia ad oggetto una somma di denaro; la ritardata disponibilità di una somma di denaro attribuita a titolo di risarcimento) e nella funzione (di frutto civile

3 P. Picone, La prestazione di somma di denaro: orientamenti della Corte di cassazione in tema di interessi legali e rivalutazione monetaria, in «Giust. civ.», 1992, II, p. 536.

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LE DIVERSE CATEGORIE DI INTERESSI

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o di risarcimento), e che sono conseguentemente assoggettati ad una differenziata disciplina sostanziale e processuale.

E va altresì osservato che del pari non uniforme è il rapporto che si instaura tra gli interessi dei tre tipi suindicati e la rivalutazione monetaria, e cioè con quella o-perazione mediante la quale si provvede ad ovviare agli effetti della svalutazione monetaria, mediante l’incremento di una somma di denaro nella misura corrispon-dente alla perdita del potere di acquisto della moneta in cui è espressa per effetto dell’inflazione verificatasi in un determinato periodo di tempo.

È sufficiente considerare, al riguardo, che una ormai consolidata giurispruden-za di legittimità esclude, con riferimento all’inadempimento delle obbligazioni pe-cuniarie disciplinato dall’art. 1224 cod. civ., il cumulo degli interessi moratori con il maggior danno da svalutazione monetaria (che viene riconosciuto soltanto per la parte eccedente l’importo degli interessi), e che la stessa giurisprudenza di legitti-mità, secondo un indirizzo pluridecennale (posto in discussione solo di recente, e non su tale specifico aspetto), ritiene compatibili, in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi con la rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento.

Occorre infine notare che il tema degli interessi è strettamente intrecciato alla tradizionale bipartizione (di origine giurisprudenziale) delle obbligazioni in obbli-gazioni di valuta ed obbligazioni di valore, ponendosi in linea di massima gli inte-ressi corrispettivi e moratori in correlazione alle prime, e risultando, per converso, di regola connessi alle seconde gli interessi compensativi (in senso lato).

Da quanto detto emerge con tutta chiarezza che una trattazione che voglia por-re in luce gli aspetti più significativi della disciplina positiva (sia essa di fonte nor-mativa o di origine giurisprudenziale) degli interessi deve affrontare non pochi e non agevoli problemi. Scopo del presente lavoro è quello di fornire una sintesi ra-gionata delle principali questioni sorte in materia, indicando le soluzioni più accre-ditate, o dando conto della persistente vigenza di soluzioni contrastanti, al fine di consentire al lettore di adeguarsi alle prime ovvero di operare una scelta consape-vole tra le seconde.

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2. Gli interessi corrispettivi

Ai sensi dell’art. 1282, comma 1, cod. civ., «i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispon-gano diversamente».

Agli interessi in questione viene comunemente attribuita la denominazione di interessi corrispettivi.

Si rileva infatti che essi costituiscono una sorta di corrispettivo del vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere il denaro dovuto al creditore dopo la scadenza del debito.

Vantaggio che la legge ritiene sussistente in via di presunzione, in ragione del-la naturale fecondità del denaro, e cioè dell’attitudine intrinseca del denaro a pro-durre frutti civili.

2.1 I requisiti del credito I requisiti che il credito di somma di denaro deve possedere ai fini della automatica produzione di interessi corrispettivi consistono nella liquidità e nella esigibilità del credito.

La configurabilità dei suddetti requisiti va ora distintamente considerata, con riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia.

2.1.1 Esigibilità del credito

Il credito è esigibile quando non vi siano ostacoli alla sua riscossione, e sia quindi consentito pretenderne l’adempimento. Non è quindi esigibile il credito sottoposto a condizione sospensiva (art. 1353 cod. civ.), prima del verificarsi dell’evento de-dotto in condizione, così come il credito sottoposto a termine (art. 1183 cod. civ.), prima della scadenza del termine.

La sussistenza del requisito in esame è stata esaminata dalla giurisprudenza con riferimento ad alcune specifiche ipotesi, delle quali è opportuno dare conto.

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PERCENTO

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Crediti nei confronti della P.A. Un risalente orientamento giurisprudenziale riteneva che le norme sulla contabilità pubblica, nella parte in cui fissano una articolata procedura amministrativa per l’adempimento dei debiti pecuniari della P.A. non aventi carattere di spesa fissa fossero integrative e derogatorie della disciplina dettata dal codice, ed affermava conseguentemente che le obbligazioni pecuniarie della P.A. non erano liquide ed esigibili secondo i principi comuni, ma lo diventavano solo all’esito del procedi-mento contabile, con l’emissione del mandato di pagamento (Cass. 30 gennaio 1973, n. 298).

La successiva giurisprudenza ha tuttavia mutato indirizzo. Si è affermato inve-ro che le obbligazioni pecuniarie contrattualmente assunte dalla P.A. divengono li-quide ed esigibili alla scadenza convenuta, indipendentemente dagli atti e dai pro-cedimenti posti in essere in relazione al complesso meccanismo di pagamento della stessa P.A., i quali sono discrezionali, e cioè lasciati alla libera e prudente determi-nazione dell’amministrazione, solo per gli effetti da produrre nell’ambito interno degli enti interessati, ma non per la possibilità di influire unilateralmente sul rap-porto negoziale privato (Cass. 3 aprile 1985, n. 2264).

Il credito pecuniario verso la P.A. diviene quindi liquido ed esigibile, come ogni altro credito verso soggetti privati, in conformità alle comuni regole dettate dal codice civile, quando cioè ne sia determinato l’ammontare e se ne possa ottene-re, alla scadenza, il puntuale adempimento (Cass. 8 giugno 1985, n. 3451).

Indennità di avviamento commerciale Per costante giurisprudenza, il credito per l’indennità di avviamento, dovuta ai sen-si dell’art. 34 della legge n. 392 del 1978 nel caso di cessazione di locazione ad uso non abitativo, diviene esigibile solo nel momento in cui avviene il rilascio dell’immobile, e gli interessi sulla somma dovuta a tale titolo decorrono da tale da-ta (Cass. 22 gennaio 1993, n. 776; Cass. 29 aprile 1993, n. 5016; Cass. 15 maggio 1997, n. 4272).

Varie fattispecie In tema di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., si è statuito che, quando la richiesta della pronuncia della sentenza produttiva degli effetti della programmata traslazione negoziale venga a-zionata dal promittente venditore, l’ulteriore domanda – a questa complementare – di condanna del promissario al pagamento del prezzo concordato, si configura co-me una ordinaria azione di condanna intesa ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro; da ciò consegue che, nell’ipotesi di ravvisata fondatezza ed accoglibilità di tale domanda, gli interessi sulla somma con la stessa rivendicata restano senz’altro dovuti, a mente dell’art. 1282 cod. civ., a titolo corrispettivo, con decorrenza dalla data in cui il credito a-zionato viene riscontrato come divenuto liquido ed esigibile (Cass. 28 marzo 1998, n. 3300).

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GLI INTERESSI CORRISPETTIVI

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2.2 Liquidità del credito Il credito è liquido quando ha ad oggetto una determinata somma di denaro.

All’ipotesi del credito concernente sin dall’origine una precisa somma di dena-ro viene equiparata quella in cui il credito sia di pronta e facile liquidazione: é suf-ficiente quindi che il suo importo sia determinabile mediante calcoli aritmetici (Cass. 22 luglio 1968, n. 2643; Cass. 21 novembre 1971, n. 2474).

A tal fine occorre tuttavia che siano certi e non controversi gli elementi da por-re a base delle operazioni aritmetiche (Cass. 19 maggio 1971, n. 1510; Cass. 1° set-tembre 1990, n. 9084 ha in particolare ritenuto liquida l’obbligazione del preponen-te di pagare all’agente di commercio le provvigioni, in quanto determinabili me-diante semplice operazione contabile).

Il presupposto della automatica produzione di interessi corrispettivi di pieno diritto è quindi la mera scadenza dell’obbligazione pecuniaria liquida (o agevol-mente liquidabile). In ciò gli interessi del tipo qui considerato si contrappongono agli interessi moratori, che postulano invece la mora del debitore, e cioè il colpevo-le ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria (art. 1224, comma 1, cod. civ.).

È infatti utile ricordare che la scadenza dell’obbligazione non determina in o-gni caso l’insorgere della mora, poiché è agevole evincere dal combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, secondo periodo, e 1219, n. 3), cod. civ. che, quando l’obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta presso il domicilio del debitore (così integrando una ipotesi di debito querable, in contrapposizione all’ipotesi normale in cui il debito è portable, dovendo l’adempimento avvenire presso il do-micilio del creditore), il debitore non è in mora per il solo fatto della scadenza.

La figura del debito querable non è di rara configurazione. Sono tali, infatti, i debiti pecuniari della P.A. La S.C. ha avuto modo di precisare che, con riguardo ai debiti pecuniari della P.A., per i quali le norme di contabilità pubblica stabilisco-no, in deroga al principio di cui all’art. 1182, comma 3, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell’amministrazione debitrice, la natura querable dell’obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ex re ai sensi dell’art. 1219, commi 2 e 3, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora mediante l’intimazione scritta di cui al comma 1 del citato articolo, affinché sorga la responsabilità da tardivo a-dempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e del risarcimento dell’eventuale maggior danno (Cass. 28 marzo 1997, n. 2804).

2.3 La funzione degli interessi corrispettivi Per quanto concerne la funzione alla quale adempiono gli interessi corrispettivi, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che tali interessi sono dovuti per il van-taggio che il debitore ritrae dal trattenere presso di sé somme che avrebbe dovuto versare al creditore per crediti liquidi ed esigibili e perciò tali interessi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, senza che sia necessaria

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PERCENTO

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alcuna indagine sulla colpevolezza o meno del ritardo, e senza che occorra, da par-te del creditore, alcun atto di messa in mora (Cass. 29 ottobre 1966, n. 2719).

In altri termini, funzione primaria degli interessi in esame è quella corrispetti-va di frutti civili (art. 820, comma 3, cod. civ.) della somma dovuta, laddove agli interessi moratori si riconosce una funzione risarcitoria in ragione della sussistenza di una mora colpevole del debitore (Cass. 18 agosto 1982, n. 4642).

2.4 La disciplina dei canoni della locazione Per espressa previsione dell’art. 1282, comma 2, cod. civ., «i crediti per fitti e pi-gioni non producono interessi se non dalla data di costituzione in mora».

È tuttavia consentito alle parti convenire, con apposito patto contrario, che i fitti e le pigioni producano interessi sin dal momento della loro scadenza, indipen-dentemente dalla formale intimazione.

2.5 Il saggio degli interessi Con il termine saggio o tasso si indica la misura percentuale degli interessi rispetto alla somma capitale. Per tasso legale si intende la misura percentuale degli interes-si fissata per legge.

È tuttavia consentito alle parti (art. 1284, commi 2 e 3, cod. civ.) di determina-re pattiziamente un tasso convenzionale, anche superiore a quello legale.

Va altresì ricordato che con l’espressione tasso ufficiale di sconto si indica il saggio determinato dalla Banca d’Italia che trova applicazione nelle transazioni tra l’Istituto di emissione e gli istituti di credito per le operazioni di anticipazione e di risconto. Il t.u.s., in quanto vale in definitiva a determinare il costo del denaro per le banche, influenza a sua volta il costo del denaro che queste a loro volta prestano agli operatori commerciali ed ai privati e quindi il saggio degli interessi convenzio-nali. L’andamento del t.u.s. consente di ripercorrere lo svolgimento della vita eco-nomica del Paese, in quanto, di norma, un basso costo del denaro si accompagna a periodi di stabilità e di sviluppo dell’economia, mentre il progressivo elevarsi del costo del denaro vale a caratterizzare epoche di incalzante inflazione e di crisi eco-nomica. Sarà sufficiente ricordare che il t.u.s. è rimasto fermo nella misura del 4% negli anni compresi tra il 1950 e il 1972, caratterizzati da forte sviluppo e da bassa inflazione ; è salito fino al massimo storico del 19% tra gli anni 1973 e 1981, con-trassegnati da crisi economica ed elevata inflazione; è lentamente ridisceso negli anni compresi tra il 1982 e il 1990, ancora contrassegnati da alta inflazione, fino a raggiungere la quota del 10%; ha quindi intrapreso una più decisa riduzione negli anni seguenti, fino al conseguimento del minimo storico del 3%, in coincidenza con l’entrata dell’Italia nell’Europa dell’euro, il 23 dicembre 1998.

La tabella recante l’andamento del t.u.s. è riportata in Appendice Il tasso «prime rate» ABI è quello applicato dalle banche ai clienti di primaria

importanza e solidità per operazioni non garantite: il suo importo è inferiore a quel-

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GLI INTERESSI CORRISPETTIVI

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lo praticato alla normale clientela dagli istituti bancari. Il tasso «top rate» è invece il più alto tasso praticato dalle banche.

Le modalità di rilevazione e la tabella del tasso prime rate ABI sono riportate in Appendice.

2.5.1 L’originaria determinazione del tasso degli interessi al 5%

L’art. 1284, comma 1, cod. civ., fissava il saggio legale degli interessi nella misura del 5% in ragione di anno.

E tale misura del saggio legale degli interessi è successivamente rimasta inva-riata dalla data di entrata in vigore del codice (21 aprile 1942) sino al 15 dicembre 1990.

2.5.2 La determinazione del tasso nella misura del 10%

Il forte divario determinatosi tra la misura degli interessi legali e quella degli inte-ressi effettivamente praticati nelle transazioni economiche ha indotto il legislatore ad aumentare il tasso legale degli interessi.

L’art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, ha quindi modificato l’art. 1284, comma 1, cod. civ., ed ha elevato il saggio degli interessi legali nella misura del 10% in ragione di anno.

La legge suindicata è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 1990, e pertanto il nuovo tasso legale è divenuto operante a decorrere dal 16 di-cembre 1990.

2.5.3 La riduzione del tasso alla misura originaria del 5%

Il legislatore è ancora intervenuto sulla materia con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella quale, all’art. 2, comma 185, ha nuovamente ridotto il tasso legale al 5%, per l’anno 1997, a decorrere dal 1° gennaio, riservando inoltre al Ministro del teso-ro il potere di modificare annualmente la misura del tasso.

Il nuovo testo dell’art. 1284, comma 1, cod. civ. risulta quindi il seguente: «Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione di anno.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui il saggio si riferi-sce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del sag-gio, questo rimane invariato per l’anno successivo».

Per effetto di tale innovazione normativa, la misura del tasso legale può essere quindi modificata annualmente, con riferimento al rendimento dei titoli di Stato ed all’andamento dell’inflazione.

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PERCENTO

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2.5.4 L’ulteriore riduzione del tasso al 2,5%

Il Ministro del tesoro, con decreto 10 dicembre 1998 (in Gazzetta Ufficiale n. 289 dell’11 dicembre 1998) si è, per la prima volta, avvalso del potere, attribuitogli dal-la norma ora riportata, di fissare il saggio legale di interessi in misura diversa dal 5%.

Dispone il citato decreto che «la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 cod. civ. è fissata al 2,5% in ragione di anno, con decorrenza dal 1° gennaio 1999».

2.5.5 Il calcolo degli interessi secondo tassi diversi

Per il calcolo degli interessi legali su un periodo che comprenda tassi diversi è ne-cessario applicare per ogni periodo il tasso corrispondente.

Ad esempio, il calcolo degli interessi legali su una somma di lire 100.000, con decorrenza 31 dicembre 1989, e scadenza 31 dicembre 1998, darà luogo al seguen-te conteggio:

dal 1/1/1990 al 15/1/1990 il tasso di interesse è pari al 5%. Il periodo è di 349 giorni, quindi l’interesse accumulato durante il primo periodo è pari a: 100.000 ✕ 0,05 ✕ 349 : 365 = 4.780 lire

dal 16/12/1990 al 31/12/1996 il tasso di interesse sale al 10%. Il periodo è di 2208 giorni, quindi l’interesse accumulato nel periodo è pari a: 100.000 ✕ 0,10 ✕ 2208 : 365 = 60.493 lire

nell’ultimo periodo, dal 1/1/1997 al 31/12/1998, di 730 giorni, il tasso è nuovamente al 5%, quin-di l’interesse è pari a: 100.000 ✕ 0,05 ✕ 730 : 365 = 10.000 lire.

L’interesse totale è pari alla somma degli interessi maturati nei tre periodi, e

quindi vale: 4.780 + 60.493 + 10.000 = 75.273 lire

Il programma Percento effettua automaticamente questo tipo di calcolo, appli-

cando per ogni periodo il tasso di interesse corretto. Alla fine del calcolo è possibi-le ottenere una stampa con il dettaglio dei tassi applicati per i singoli periodi (v. il Manuale d’uso, par. 5.4).

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2.6 Gli interessi convenzionali L’espressione «interesse legale» non individua una specifica categoria di interessi, bensì soltanto l’individuazione della misura dell’interesse in conformità al tasso le-gale vigente.

La legge consente alle parti di stipulare convenzioni aventi ad oggetto gli inte-ressi: si parla in tal caso di «interessi convenzionali».

2.6.1 Necessità della forma scritta

Il saggio legale degli interessi non è inderogabile. Dispone infatti l’art. 1284, comma 3, cod. civ. che è in facoltà delle parti di prevedere il computo degli inte-ressi (siano essi corrispettivi o moratori) con riferimento ad un tasso superiore a quello legale.

In tal caso la convenzione di interessi deve tuttavia rivestire la forma scritta: in difetto (e cioè nel caso di pattuizione orale) saranno dovuti interessi nella misura legale.

Eguale conseguenza comporta l’omessa determinazione della misura degli in-teressi nella relativa convenzione (art. 1284, comma 2, cod. civ.).

Ha precisato la S.C. che la convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta ad sub-stantiam, è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l’ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con la disciplina legale (Cass. 14 gennaio 1997, n. 280).

2.6.2 Contenuto della convenzione

Circa il contenuto della convenzione di interessi, la giurisprudenza ha precisato che l’obbligo della forma scritta, imposto dall’art. 1284, comma 3, cod. civ., per la pat-tuizione di interessi in misura superiore a quella legale, non postula necessariamen-te che il documento negoziale contenga l’indicazione in cifra del tasso pattuito, ma può essere adempiuto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determi-nabilità dell’oggetto del contratto, contenuto nell’art. 1349 cod. civ., anche median-te il richiamo operato per iscritto dalle parti a prestabiliti criteri o elementi estrinse-ci al documento negoziale, obiettivamente e sicuramente individuabili, che consen-tano la concreta determinazione di quel tasso nel corso del rapporto contrattuale, senza lasciarlo all’arbitrio del creditore (Cass. 7 marzo 1992, n. 2765).

Nel ribadire il principio, si è ancora affermato che l’osservanza dell’art. 1284, comma 3, cod. civ., sulla forma scritta per il patto di interessi in misura ultralegale, non esige che il patto scritto indichi specificamente il maggior saggio, essendo suf-ficiente la determinabilità di esso, anche per relationem, mediante rinvio a dati e-strinseci al contratto, purché individuabili con sicurezza e sottratti all’arbitrio del

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creditore (Cass. 22 maggio 1990, n. 4617; Cass. 25 giugno 1994, n. 6113; Cass. 14 agosto 1997, n. 7627).

Altra decisione ha ancora statuito che il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legal-mente determinata non postula, necessariamente, che la relativa convenzione nego-ziale contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben poten-do essere soddisfatto anche per relationem, attraverso il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, funzionali alla sua concreta determinazione (Cass. 29 novembre 1996, n. 10657; Cass. 10 no-vembre 1997, n. 11042).

Per quanto concerne i contratti bancari, v. infra par. 2.6.5.

2.6.3 Insufficienza di una dichiarazione unilaterale

La convenzione di interessi implica la conclusione di un accordo contrattuale. Si è infatti statuito che, in tema d’inadempimento di obbligazioni pecuniarie,

per la determinazione convenzionale degli interessi moratori in misura superiore al tasso legale da stipularsi per iscritto ai sensi dell’art. 1284 cod. civ. si richiede un accordo contrattuale non essendo sufficiente la sola dichiarazione unilaterale del debitore, salvo che questa non sia utilizzata ed accettata ex adverso al fini del per-fezionamento dell’accordo. Questo, di poi, opera, a norma dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., da preventiva e definitiva liquidazione convenzionale di ogni ulteriore danno che si fosse verificato anche per effetto di svalutazione monetaria (nella spe-cie, la convenzione stipulata per iscritto avente ad oggetto gli interessi moratori maggiorati è stata identificata dai giudici del merito, con decisione confermata dal-la S.C., nella dichiarazione contenuta in apposita deliberazione di una azienda au-tonoma integrata dalla quietanza rilasciata dal creditore) (Cass. 5 novembre 1991, n. 11757).

Altra decisione ha precisato che poiché l’atto scritto concernente la stipulazio-ne degli interessi in misura superiore a quella legale è costitutivo del relativo rap-porto obbligatorio, a norma dell’art. 1284 cod. civ., è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso il debitore faccia ex post (Cass. 14 gennaio 1997, n. 280).

2.6.4 Ammissibilità di una convenzione successiva al sorgere dell’obbligazione principale

Per quanto concerne la relazione cronologica tra patto di interessi ed obbligazione principale, la S.C. ha avuto modo di precisare che gli interessi superiori alla misura legale possono essere stabiliti, con la decorrenza dalla data in cui è sorta l’obbligazione principale, anche con convenzione successiva, purché scritta ed an-teriore alla data di scadenza del debito principale cui gli interessi ineriscono (Cass. 5 agosto 1991, n. 8561).

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2.6.5 Fattispecie

Ad integrazione di quanto ricordato nei precedenti paragrafi in tema di interessi convenzionali, sembra opportuno dare conto di alcune ipotesi particolari venute all’esame della giurisprudenza.

Si è ritenuto che l’indicazione dello scopo del prestito, da apporsi sulla cam-biale agraria, non costituisce integrale ricezione del negozio sottostante, e quindi non sostituisce la clausola scritta richiesta dall’art. 1284 cod. civ. per le indicazioni di interessi in misura superiore a quella legale (Cass. 16 maggio 1997, n. 4349).

In tema di contratti bancari, si è ritenuto che la clausola del contratto di mu-tuo che consente all’istituto bancario mutuante di modificare unilateralmente il tas-so di interessi dandone comunicazione scritta all’altra parte, senza indicare i pre-supposti per l’esercizio di questo potere né i criteri di determinazione del nuovo tasso, non rispetta l’esigenza della forma scritta, ad substantiam, del patto di pa-gamento di interessi in misura ultralegale posta dall’art. 1284, comma 3, cod. civ., che richiede o la indicazione in cifre, sul documento negoziale, del tasso di interes-se o, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 cod. civ.), la specificazione di criteri di determinazione di questo tasso che, ancorché estrinseci, siano ancorati ad elementi di fatto esistenti o sicuramente accertabili, tali da richiedere, per la loro applicazione, una mera opera-zione aritmetica (Cass. 18 giugno 1992, n. 7547).

Circa l’idoneità del rinvio ai «cartelli» o alle «condizioni su piazza» a soddi-sfare l’esigenza delle forma scritta, la giurisprudenza non è uniforme.

Da una parte si è invero affermato che l’osservanza dell’art. 1284, comma 3, cod. civ., sulla forma scritta per il patto di interessi in misura ultralegale, non esige che il patto scritto indichi specificamente il maggior saggio, essendo sufficiente la determinabilità di esso, anche per relationem, mediante rinvio a dati estrinseci al contratto, purché individuabili con sicurezza e sottratti all’arbitrio del creditore, come si verifica, nei contratti bancari, per effetto del rinvio ai cartelli od alle condizioni su piazza, ovvero anche del richiamo dei tassi abitualmente praticati dalla banca contraente per un determinato tipo d’operazione (Cass. 22 maggio 1990, n. 4617).

In senso contrario si è tuttavia espressa una successiva giurisprudenza. Dopo aver confermato il principio secondo cui l’obbligo della forma scritta sancito per la validità della pattuizione di interessi in misura superiore a quella legalmente de-terminata non postula, necessariamente, che la relativa convenzione negoziale con-tenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso il richiamo (per iscritto) a criteri pre-stabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, funzionali alla sua concreta determinazione, la Suprema Corte ha statuito che, al fine dell’assolvimento dell’obbligo suindicato, il riferimento in un contratto di sconto alle «condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza» è da considerarsi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline di saggio fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diver-

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se tipologie di tassi, o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, essendo, in quest’ultimo caso, necessario accertare in concreto il gra-do di univocità della fonte richiamata, per stabilire a quale previsione le parti ab-biano potuto effettivamente riferirsi (Cass. 29 novembre 1996, n. 10657).

In applicazione del richiamato indirizzo, si è affermato che non risulta suffi-cientemente univoca la clausola che si limiti ad un mero riferimento «alle condi-zioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza», così che la sua e-ventuale presenza nel corpo della convenzione negoziale non giustifica la pretesa del pagamento di interessi in misura superiore a quella legale in quanto, posta l’esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano, in concreto, inteso riferirsi (Cass. 10 novembre 1997, n. 11042; Cass. 8 maggio 1998, n. 4696; Cass. 23 giugno 1998, n. 6247).

2.7 Accessorietà e autonomia dell’obbligazione di interessi corrispettivi

L’obbligazione relativa agli interessi riveste carattere di accessorietà rispetto a quella relativa al capitale: è infatti inscindibilmente legata a quest’ultima, nel senso che non può nascere e sussistere senza di questa (Cass. 29 luglio 1963, n. 2116; Cass. 6 maggio 1965, n. 830).

Il menzionato vincolo di accessorietà rispetto all’obbligazione di capitale at-tiene tuttavia soltanto al momento genetico dell’obbligazione di interessi, poiché questa, una volta sorta (in forza delle legge, ai sensi dell’art. 1282, comma 1, cod. civ., o della convenzione, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, cod. civ.), è autonoma rispetto all’obbligazione principale, sicché le sue vicende sono indipendenti da quelle dell’obbligazione di capitale, e possono quindi formare oggetto di separati atti giuridici (Cass. 2 ottobre 1980, n. 5343).

Dalla rilevata autonomia tra obbligazione di interessi e obbligazione principale consegue che l’interruzione della prescrizione rispetto al debito principale non estende i suoi effetti nei confronti del debito di interessi (Cass. 2 ottobre l980, n. 5343).

Del pari si è affermato che, poiché l’obbligazione di pagamento di una somma di denaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell’una senza che ciò implichi anche la rinun-cia a quell’altra (Cass. 30 dicembre 1997, n. 13097).

2.8 La prescrizione Come già rilevato, gli interessi corrispettivi costituiscono frutti civili del capitale. Ai sensi dell’art. 820, comma 3, cod. civ., sono infatti frutti civili quelli che «si ri-traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», e tra que-

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sti vengono espressamente menzionati gli interessi dei capitali (unitamente al corri-spettivo delle locazioni, ai canoni enfiteutici, alle rendite).

Gli interessi, quali frutti civili, presentano la caratteristica della periodicità: si acquistano infatti giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821, comma 3, cod. civ.), e cioè dal momento in cui viene a scadenza l’obbligazione principale produttiva di interessi, fino alla sua estinzione.

Alla caratteristica ora menzionata si richiama l’art. 2248, n. 4), cod. civ., che prevede la prescrizione di cinque anni per gli interessi, accomunandoli «a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

Si è precisato che la prescrizione quinquennale prevista per gli interessi dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. è applicabile, come si desume dall’interpretazione let-terale e dalla ratio della citata disposizione, soltanto nell’ipotesi che la relativa ob-bligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioè nel caso in cui sia – per legge o per contratto – previsto che il creditore possa otte-nerne il pagamento a scadenze annuali (o inferiori), con la conseguenza che, in as-senza di una previsione legale o contrattuale che stabilisca il versamento periodico degli interessi, il diritto a quest’ultimo resta soggetto alla prescrizione ordinaria de-cennale (Cass. 29 gennaio 1999, n. 802).

2.9 Profili processuali: la domanda di interessi Come già rilevato, l’obbligazione di interessi corrispettivi è autonoma rispetto all’obbligazione di capitale alla quale accede, in quanto fondata su diverso titolo, legale o convenzionale, e pertanto la domanda giudiziale relativa a tali interessi non può ritenersi compresa nella domanda avente ad oggetto il capitale, ma deve essere espressamente proposta (Cass. 9 febbraio 1993, n. 1561).

Incorre quindi nel vizio di extrapetizione la sentenza che attribuisca al credito-re di un debito pecuniario gli interessi corrispettivi in difetto di specifica domanda.

Sotto altro profilo si è affermato che la richiesta giudiziale di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all’ottenimento degli interessi corrispettivi (Cass. 18 agosto 1982, n. 4642).

Per quanto concerne il giudizio di appello, poiché l’art. 345, comma 1, secon-da parte, cod. proc. civ. consente di richiedere nel giudizio di secondo grado gli in-teressi maturati dopo la sentenza impugnata, deve ritenersi in tale sede proponibile la domanda avente ad oggetto gli interessi corrispettivi maturati successivamente alla sentenza di primo grado.

È controverso se tale facoltà possa essere riconosciuta – ovviamente nei limiti suindicati – anche se nel giudizio di primo grado il creditore non aveva proposto separata domanda per gli interessi (in senso negativo: Cass. 26 febbraio 1991, n. 2061; in senso positivo: Cass. 15 maggio 1992, n. 5641).

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2.10 L’anatocismo Il debito avente ad oggetto gli interessi ha natura di debito pecuniario ed è pertanto suscettivo di produrre a sua volta interessi, ove concorrano le condizioni previste dall’art. 1282, comma 1, cod. civ.

Gli interessi sugli interessi assumono la denominazione di interessi anatocistici. L’anatocismo è stato tuttavia tradizionalmente considerato con sfavore, in

quanto aggrava la posizione del debitore, ed è stato sottoposto quindi dal legislato-re a precise limitazioni.

Dispone al riguardo l’art. 1283 cod. civ. che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudi-ziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

2.10.1 La domanda giudiziale

La domanda giudiziale avente ad oggetto gli interessi anatocistici non può ritenersi compresa nella generica richiesta di pagamento degli interessi scaduti, ma deve es-sere specificamente e inequivocamente diretta ad ottenere il pagamento degli in-teressi sugli interessi scaduti (Cass. 21 febbraio 1994, n. 1655).

Non è quindi sufficiente la domanda relativa alla corresponsione degli interessi principali (anche se richiesti in misura superiore a quella legale) per far decorrere su di essi gli interessi anatocistici, ma occorre una distinta domanda appositamente diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti (Cass. 20 giu-gno 1982, n. 3612).

La S.C. ha avuto modo di precisare che, poiché l’art. 1283 cod. civ. richiede una specifica domanda giudiziale – in luogo dell’intimazione in mora del debitore – perché gli interessi scaduti possano produrre a loro volta altri interessi, privile-giando il momento della richiesta al giudice rispetto a quello della richiesta notifi-cata al debitore, nella nozione di domanda giudiziale, agli effetti della norma anzi-detta, deve intendersi compresa anche la domanda formulata dal creditore nel ricor-so per decreto ingiuntivo, a nulla rilevando che in tal caso, per la specialità del pro-cedimento ingiunzionale, il contraddittorio del debitore sia posticipato alla pronun-cia del decreto (Cass. 10 settembre 1990, n. 9311).

Va ancora ricordato che la domanda giudiziale menzionata dall’art. 1283 cod. civ. non si identifica con la sola citazione introduttiva della lite, ma comprende an-che l’istanza validamente proposta in corso di causa a norma delle vigenti disposi-zioni processuali (Cass. 14 febbraio 1985, n. 1257). In tal caso, per il riconosci-mento degli interessi anatocistici, resta tuttavia rilevante la data di quest’ultima domanda, non quella anteriore dell’instaurazione del giudizio (Cass. 19 novembre 1987, n. 8500).

Qualora in primo grado siano stati richiesti i soli interessi principali, la do-manda volta ad ottenere gli interessi anatocistici, in quanto domanda autonoma e fondata su diversi presupposti rispetto a quella avente ad oggetto gli interessi prin-

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cipali, non può essere proposta per la prima volta in appello, se non limitatamente agli interessi anatocistici maturati dopo la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 345, comma 1, seconda parte, cod. proc. civ. (Cass. 15 dicembre 1982, n. 6913; Cass. 7 giugno 1995, n. 6373).

Va del pari esclusa la proponibilità della detta pretesa per la prima volta in se-de di rinvio (Cass. 7 giugno 1995, n. 6373).

2.10.2 La convenzione

La convenzione di interessi anatocistici deve essere successiva alla scadenza degli interessi principali, e deve avere ad oggetto un debito di interessi maturati per al-meno sei mesi.

Tale convenzione, in quanto volta a prevedere la corresponsione di interessi superiori a quelli legali, svolge una funzione analoga alla convenzione di interessi prevista dall’art. 1284, comma 3, cod. civ., e deve pertanto essere stipulata per i-scritto a pena di nullità1.

Sarà del pari nulla, in quanto contraria a norma imperativa, una convenzione che (in mancanza di contrari usi normativi) si discosti dai limiti previsti dall’art. 1283 cod. civ., prevedendo, ad esempio, interessi anatocistici su interessi dovuti per un periodo inferiore a sei mesi.

La convenzione deve essere esplicita, nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine all’assunzione del relativo obbligo (Cass. 12 dicembre 1988, n. 6735).

2.10.3 La consistenza almeno semestrale degli interessi scaduti

La norma richiede che gli interessi scaduti debbono essere dovuti per almeno sei mesi (il codice previgente prevedeva il più elevato periodo di un anno).

Si è infatti ritenuto (come si legge nella Relazione) che «con l’importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rilevante che il creditore potrebbe utilizzare come capitale».

Gli interessi principali scadono nel momento in cui divengono esigibili. Al riguardo si è precisato che la norma dettata dall’art. 1283 cod. civ., secondo

la quale possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale solo gli in-teressi scaduti, va interpretata nel senso che gli interessi di un credito certo ma non liquido, pur maturando nel corso del giudizio promosso per la sua liquidazione, scadono in senso tecnico, cioè divengono esigibili, solo con la pronuncia giudiziale e solo da tale data producono interessi anatocistici, nel concorso dei requisiti di legge, e non anche per il periodo precedente (Cass. 11 gennaio 1986, n. 103; Cass. 22 gennaio 1997, n. 658).

1 M. Libertini, op .cit., p. 136.

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Tali interessi possono essere richiesti con apposita domanda formulata in sede di appello, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., sempreché si tratti di debito di inte-ressi semplici dovuti per almeno sei mesi e con decorrenza degli interessi composti dalla domanda medesima, in ragione del principio per cui la durata del processo non deve ritorcersi in danno della parte vittoriosa (Cass. 22 giugno 1997, n. 658).

Va ancora ricordato che l’art. 1283 cod. civ., nello stabilire che gli interessi scaduti possono a loro volta produrre interessi dal giorno della domanda, presup-pone che la domanda venga proposta dopo che gli interessi principali siano scaduti e quindi, in caso di debito di valore, quale è quello derivante da risarcimento del danno, dopo che esso si sia trasformato, per effetto della liquidazione, in obbliga-zione pecuniaria (Cass. 10 marzo 1990, n. 1983).

Altra decisione ha avuto modo di puntualizzare che, per il congiunto disposto degli artt. 1194 e 1283 cod. civ., se il creditore consente che il pagamento della somma corrispondente a quanto dovuto per capitale sia imputato al capitale piutto-sto che prima agli interessi, gli interessi già maturati per un periodo inferiore al semestre non sono produttivi a suo favore di ulteriori interessi (Cass. 17 luglio 1991, n. 7960 ).

2.10.4 Il saggio degli interessi anatocistici

Si è precisato che il saggio degli interessi anatocistici è quello legale (art. 1284, comma 1, cod. civ.), salvo che diversamente prevedano – fissando i detti interessi in misura superiore a quella legale – gli usi normativi, ovvero la convenzione po-steriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano (Cass. 10 settembre 1990, n. 9311).

2.10.5 Il calcolo degli interessi anatocistici

Per il calcolo degli interessi anatocistici bisogna tenere conto del fatto che l’interesse maturato durante un periodo si va ad aggiungere al capitale, e quindi contribuisce alla maturazione di un ulteriore interesse per il periodo successivo.

La durata del periodo al termine del quale l’interesse viene capitalizzato è tipi-camente trimestrale, semestrale o annuale.

Ad esempio, il calcolo dell’interesse legale su una somma di lire 100.000, dal 31 dicembre 1992 al 31 dicembre 1995, con capitalizzazione annuale dell’interesse, darà luogo al seguente conteggio.

• Per il primo anno (dal 1/1/1993 al 31/12/1993) la somma su cui calcolare

l’interesse è quella iniziale, pari a 100.000 lire; il tasso di interesse è del 10% annuo, quindi al termine dell’anno l’interesse accumulato è di lire 10.000.

• L’interesse accumulato nel periodo precedente si va ad aggiungere al capi-tale, quindi, per il secondo anno (dal 1/1/1994 al 31/12/1994) il capitale su

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cui calcolare l’interesse è pari a lire 110.000; l’interesse maturato alla fine del periodo è pari al 10% della somma, quindi 11.000 lire.

• Nel terzo ed ultimo periodo (dal 1/1/1995 al 31/12/1995) il capitale su cui calcolare l’interesse è pari al capitale nel periodo precedente più l’interesse maturato, quindi 121.000 lire; l’interesse su questa somma con il tasso annuo del 10% produce un interesse di lire 12.100.

• L’interesse complessivo è la somma degli interessi maturati nei tre periodi ed è quindi pari a:

10.000 + 11.000 + 12.100 = 33.100 lire.

Il programma Percento consente il calcolo dell’anatocismo per gli interessi le-

gali e convenzionali, con capitalizzazione trimestrale, semestrale o annuale (v. il Manuale d’uso, par. 5.4.2).

2.10.6 Rilevanza degli usi normativi

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che gli usi che consentono l’anatocismo, richiamati dall’art. 1283 cod. civ., sono usi normativi, in quanto ope-rano sullo stesso piano di tale norma secundum legem come espressa eccezione al principio generale ivi affermato, onde essi hanno l’identica natura delle norme det-tate dal legislatore ed il giudice può applicarli attingendone comunque la cono-scenza, in virtù del principio iura novit curia, con la conseguenza che anche in sede di legittimità è ammessa una indagine diretta sugli usi in questione, onde porli a fondamento della decisione (Cass. 15 dicembre 1981, n. 6631; Cass. 6 giugno 1988, n. 3804; Cass. 1° settembre 1995, n. 9227).

Di particolare rilievo sono gli usi bancari. La giurisprudenza è stata per lungo tempo costante nel riconoscere a detti usi la qualità di uso normativo, e la conse-guente attitudine a prevedere l’anatocismo anche in difetto dei presupposti di cui all’art. 1283 cod. civ. (Cass. 19 agosto 1983, n. 5409; Cass. 5 giugno 1987, n. 4920; Cass. 1° settembre 1995, n. 9227; Cass. 17 aprile 1997, n. 3296).

Si è invero rilevato che, nell’ambito delle operazioni tra istituti di credito e clienti, l’anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati, che si caratterizzano per il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, e presentano sia i caratteri obbiettivi della costanza, gene-ralità e durata, sia il carattere soggettivo della opinio iuris che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati, salva la diversa disposi-zione contrattuale ai sensi dell’art. 1374 cod. civ. (Cass. 5 giugno 1987, n. 4920).

Ne consegue che, in virtù della norma generale di cui all’art. 8 delle preleggi, il quale stabilisce che nelle materie regolate da leggi o regolamenti gli usi normati-vi hanno efficacia in quanto da essi richiamati, e dell’art. 1283 cod. civ., il quale disciplina la materia dell’anatocismo in mancanza di usi contrari, gli usi normativi bancari possono apportare deroga alla disciplina dettata dal citato art. 1283, che

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consente agli interessi scaduti di produrre interessi solamente dal giorno della do-manda o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi (Cass. 5 giugno 1987, n. 4920; Cass. 20 giugno 1992, n. 7571).

In ragione dei menzionati usi bancari, è stata pertanto riconosciuta legittima la deroga alla consistenza almeno semestrale degli interessi principali scaduti (Cass. 30 maggio 1989, n. 2644).

In senso contrario si è peraltro espressa la più recente giurisprudenza. Si è in-fatti affermato che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consue-tudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374).

Altra decisione ha ribadito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della ca-pitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale per iniziativa dell’ABI nel 1952 e non essendo connota-ta la reiterazione del comportamento dall’opinio iuris ac necessitatis (Cass. 30 marzo 1999, n. 3096).

2.10.7 Applicabilità dell’anatocismo a tutti gli interessi su crediti pecuniari

La giurisprudenza è costante nell’affermare che la disposizione dettata dall’art. 1283 cod. civ. – che stabilisce quando gli interessi sui crediti pecuniari possono produrre interessi – si riferisce non soltanto agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi moratori (Cass. 24 maggio 1986, n. 3500; Cass. 10 settembre 1990, n. 9311).

2.10.8 Inapplicabilità dell’anatocismo ai debiti di valore

Coerentemente con quanto rilevato nel precedente paragrafo, la giurisprudenza ri-tiene invece che l’art. 1283 cod. civ., il quale contempla i casi in cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo), riguarda solo le obbligazioni di valuta (o pecuniarie) e, pertanto, non è estensibile al debiti di va-lore, quali sono quelli derivanti da responsabilità risarcitoria (Cass. 19 marzo 1990, n. 2296; Cass. 7 maggio 1992, n. 5423 ).

Nel ribadire il principio, si è ancora statuito che la disposizione che ammette l’anatocismo, dettata dall’art. 1283 cod. civ. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazio-ne, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di va-

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GLI INTERESSI CORRISPETTIVI

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lore, quali quelli costituiti dalle somme dovute dalla P.A. per l’occupazione illegit-tima di un fondo destinato all’espropriazione per pubblica utilità (Cass. 7 giugno 1994, n. 5506; Cass. 29 luglio 1994, n. 7082).

2.11 L’imputazione agli interessi nel pagamento del debito

Ai sensi dell’art. 1193, comma 1, cod. civ., chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfa-re. In mancanza di tale dichiarazione, il comma 2 del citato articolo indica i criteri in base al quale occorre procedere all’imputazione del pagamento, disponendo che questo deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti a quello meno garantito; tra debiti ugualmente garantiti a quello più oneroso per il debitore; tra debiti ugualmente onerosi al più antico; e prevedendo, infine, che, qualora non soc-corrano i suddetti criteri, deve effettuarsi una imputazione proporzionale.

A sua volta, l’art. 1194 cod. civ. stabilisce, nel comma 1, che il debitore non può imputare il pagamento che esegue al capitale, piuttosto che agli interessi ed al-le spese, senza il consenso del creditore. E dispone, nel comma 2, che il pagamento fatto in conto di capitale e di interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Al riguardo, la S.C. ha avuto modo di precisare che, in tema di imputazione di pagamento, la disposizione prevista dall’art. 1194 cod. civ., secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità sia del credito per capitale che del credito accessorio (per interes-si o per spese), sicché fino a quando sia incerto od illiquido il credito accessorio il debitore non è soggetto al divieto di imputare il pagamento al capitale (Cass. 18 ot-tobre 1991, n. 11014; Cass. 26 giugno 1997, n. 5707).

Altra decisione ha affermato che, per il congiunto disposto degli artt. 1194 e 1283 cod. civ., se il creditore consente che il pagamento della somma corrispon-dente a quanto dovuto per capitale sia imputato al capitale piuttosto che prima agli interessi, gli interessi già maturati per un periodo inferiore al semestre non sono produttivi a suo favore di ulteriori interessi (Cass. 17 luglio 1991, n. 7960).

È utile ricordare, infine, che il rilascio di una quietanza per il capitale fa pre-sumere il pagamento degli interessi (art. 1199, comma 2, cod. civ.).

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3. Gli interessi compensativi in senso proprio

3.1 Gli interessi compensativi in senso proprio: presupposto e funzione

Una specifica ipotesi di interessi espressamente denominati compensativi è previ-sta, in tema di compravendita, dall’art. 1499 cod. civ., in virtù del quale, salvo di-versa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frut-ti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.

Tale categoria di interessi si distingue, nei presupposti sia dagli interessi mora-tori, disciplinati dall’art. 1224, comma 1, cod. civ. sia dagli interessi corrispettivi, previsti dall’art. 1282, comma 1, cod. civ.: gli interessi compensativi di cui all’art. 1499 cod. civ. prescindono infatti dalla mora e non postulano l’esigibilità del credi-to.

Del pari diversa risulta, rispetto ai suddetti interessi, la funzione, che non è quella di risarcire il danno da ritardo colposo, come negli interessi moratori, né quella di fungere da corrispettivo del vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere nella sua cassa, dopo al scadenza del debito, un bene naturalmente fruttifero, qual è il denaro, come avviene negli interessi corrispettivi.

La funzione comunemente riconosciuta agli interessi compensativi in senso proprio è infatti quella di ristabilire l’equilibrio economico tra i contraenti nei con-tratti di scambio.

Al riguardo si è osservato, in dottrina, che mentre negli interessi corrispettivi il fatto rilevante è la disponibilità, da parte del debitore, di una somma di denaro pro-duttiva – per presunzione assoluta – di un’utilità ed il parallelo depauperamento del patrimonio del creditore rispetto a questa utilità, negli interessi compensativi, anche se l’interesse è riferito al prezzo, in quanto in base a questo si calcola, la rottura dell’equilibrio tra i soggetti è valutata esclusivamente in rapporto alla cosa oggetto della vendita, considerando cioè l’appropriazione dei frutti e dei proventi da parte

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del compratore che non ha ancora pagato il prezzo ed il corrispettivo depaupera-mento del venditore-creditore che non ha ricevuto il pagamento1.

La decorrenza degli interessi è infatti subordinata alla avvenuta consegna della cosa, mentre il prezzo rileva soltanto ai fini della quantificazione dell’importo dell’obbligazione di interessi, la cui essenza genetica e funzionale va quindi ricer-cata nella prestazione della cosa (Cass. 23 marzo 1991, n. 3184).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, al riguardo, che gli interessi compensativi di cui all’art. 1499 cod. civ. non sono ancorati né alla mora del debi-tore, e cioè al colpevole ritardo, né alla scadenza della relativa obbligazione, e cioè alla liquidità ed esigibilità del credito: sono invece dovuti per esigenze equitative, al fine di ristabilire l’equilibrio economico tra i contraenti, per compensare cioè il venditore-creditore del prezzo del mancato godimento dei frutti della cosa venduta da lui consegnata al compratore prima di ricevere la controprestazione (Cass. 23 marzo 1991, n. 3184).

Nel momento in cui il prezzo diviene esigibile, ed il compratore ritardi colpo-samente il pagamento, si è ritenuto che gli interessi compensativi si convertono in interessi moratori, da calcolare allo stesso tasso, eventualmente superiore a quello legale, stabilito convenzionalmente dalle parti (Cass. 5 aprile 1976, n. 1201).

Va precisato che la disposizione in esame trova applicazione soltanto nel caso in cui le reciproche prestazioni di consegnare la cosa e di pagare il prezzo siano previste originariamente come contemporanee (Cass. 25 febbraio 1980, n. 1322).

Non sono per converso dovuti gli interessi compensativi qualora le parti ab-biano espressamente previsto che le reciproche prestazioni sarebbero avvenute in tempi diversi. Al riguardo la S.C. ha infatti statuito che gli interessi compensativi non decorrono nel caso in cui la consegna della cosa venduta o promessa in vendi-ta, con anticipata attribuzione del relativo godimento e dei frutti prodotti dalla cosa stessa, sia avvenuta prima del pagamento del prezzo in esecuzione di una specifica clausola contrattuale, atteso che si deve ritenere in tale ipotesi che le parti, nell’ambito di una libera valutazione dei rispettivi interessi, abbiano considerato l’anticipata attribuzione della res vendita come componente della regolamentazione convenzionale degli interessi medesimi, rimanendo questi dovuti, ove il pagamento sia stato convenuto per una certa data o correlato ad un determinato evento (ad e-sempio, nel caso di promessa di vendita, la stipula del contratto definitivo) succes-sivi alla consegna del bene all’acquirente, dal momento in cui, con la scadenza del-la data o il verificarsi dell’evento, il credito della somma capitale o del residuo prezzo sia divenuto, oltre che liquido, anche esigibile, in funzione di corrispettivo del vantaggio che il debitore ritrae (Cass. 10 novembre 1989, n. 4775).

1 P. Picone, op. cit., p. 536.

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GLI INTERESSI COMPENSATIVI IN SENSO PROPRIO

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3.2 Estensione della categoria a tutti i contratti di scambio

La giurisprudenza ha esteso l’applicabilità della categoria di interessi in esame nell’ambito di tutti i contratti di scambio.

Al riguardo si è invero affermato che lo scopo della norma di cui all’art. 1499 cod. civ. – che consiste nello stabilire un equilibrio economico tra le reciproche prestazioni, ove il compratore gode dei frutti della cosa ed il venditore è compensa-to dal correlativo mancato godimento dei medesimi con l’accumulo in suo favore degli interessi che gli saranno corrisposti all’atto del pagamento totale o residuo – ricorre anche nel contratto preliminare di vendita, al quale la menzionata dispo-sizione è applicabile in via analogica (Cass. 23 dicembre 1995, n. 13104).

3.2.1 Gli interessi compensativi sull’indennità di espropriazione

Per costante giurisprudenza, in materia di espropriazione, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuta all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l’espropriante deve corrispondere su detta maggiore somma gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno della espropriazione – poiché questa data segna contemporaneamente il momento del trasferimento della proprietà, il tempo cui va riferita la determinazione dell’indennità ed il termine entro il quale l’indennizzo doveva essere corrisposto – e fino alla data del deposito della somma (Cass. 20 febbraio 1984, n. 1197; Cass. 27 aprile 1991, n. 4669; Cass. 9 marzo 1996, n. 1873; Cass. 6 febbraio 1997, n. 1113; Cass. 3 ottobre 1997, n. 9662; Cass. 3 luglio 1998, n. 6528).

L’espropriante sarà invece obbligato, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., a corri-spondere gli interessi moratori e l’eventuale maggior danno solo dal momento della sua costituzione in mora, coincidente con la proposizione della domanda di opposizione alla stima (Cass. 6 febbraio 1997, n. 1113; Cass. 9 gennaio 1998, n. 128).

3.3 Profili processuali: la domanda Gli interessi, siano essi moratori, compensativi o corrispettivi, hanno un fondamen-to autonomo rispetto all’obbligazione pecuniaria cui accedono e possono, pertanto, essere attribuiti dal giudice solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte (interessi di pieno diritto o ex lege) e la misura (Cass. 7 aprile 1987, n. 3364; Cass. 10 novembre 1998, n. 11310).

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3.4 Gli interessi compensativi nel risarcimento del danno: rinvio

La categoria degli interessi compensativi è stata largamente utilizzata dalla giuri-sprudenza ai fini del risarcimento dei danni da fatto illecito, in funzione integrativa della rivalutazione della somma attribuita a titolo di risarcimento.

Con orientamento che ben poteva dirsi consolidato, la Corte di cassazione rite-neva infatti che la rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento di danni e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l’evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa: conseguentemente essi sono giuridicamente compati-bili con la rivalutazione, e pertanto sulla somma risultante dalla rivalutazione deb-bono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (fra le tante: Cass. 16 giugno 1987, n. 5287).

L’indirizzo è stato tuttavia posto in discussione, non tanto sotto il profilo della compatibilità tra rivalutazione della somma attribuita a titolo di risarcimento del danno ed interessi compensativi attribuiti al fine di risarcire il pregiudizio subito dal danneggiato per la mancata tempestiva disponibilità della somma, quanto in re-lazione all’individuazione della base di calcolo degli interessi, non più identificata nella somma risultante dalla rivalutazione, bensì sugli importi della somma origina-ria via via rivalutata (Cass. 20 giugno 1990, n. 6209; Cass. 20 novembre 1991, n. 12432; Cass., Sez. unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).

Ed in questo ultimo senso risulta ormai orientata la prevalente giurisprudenza. Il tema, di notevole complessità, sarà oggetto di specifico e più approfondito

esame nel Capitolo 5.

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4. Il risarcimento per l’inadempimento del debito di valuta

4.1 L’obbligazione pecuniaria I debiti pecuniari o debiti di valuta sono quelli che hanno ad oggetto sin dall’origine una somma di denaro.

Dispone l’art. 1277, comma 1, cod. civ., che i «debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo va-lore nominale».

La citata disposizione si ispira al principio nominalistico, in virtù del quale risultano irrilevanti le variazioni, in aumento o in diminuzione, del potere di acqui-sto della quantità di moneta dedotta quale obbligazione del debitore, il quale, per-tanto, si libera mediante la consegna di una quantità di denaro identica a quella convenuta e per il suo esatto e corrispondente valore nominale.

In forza del principio nominalistico, i debiti di valuta divengono quindi insen-sibili alle oscillazioni del valore della moneta, in quanto nella determinazione della somma di denaro che il debitore deve offrire in pagamento non occorre avere ri-guardo al valore di scambio della moneta, ossia al suo potere di acquisto (sempre mutevole) e quindi alle oscillazioni che esso può subire nel corso del tempo, bensì al valore nominale portato dalla moneta, che si assume costante tra il tempo della conclusione del contratto e quello del pagamento1.

Il principio nominalistico, vigente per i debiti di valuta, non è tuttavia indero-gabile, sicché è consentito alle parti di apportarvi correttivi, nell’esplicazione della loro autonomia contrattuale, prevedendo apposite clausole di salvaguardia, desti-nate a conservare l’equivalenza economica tra prestazione e controprestazione.

Tra le più comuni clausole di salvaguardia vanno ricordate la clausola-oro e la clausola-merci. In materia di locazioni di immobili urbani larga applicazione ha trovato la clausola ISTAT, mediante la quale viene assicurato l’adeguamento del canone in riferimento alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 1 A. Di Majo, Obbligazioni pecuniarie, in «Enc. Dir.», Milano, 1979, vol. XXIX, p. 234.

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Ai debiti di valuta si contrappongono i debiti di valore, caratterizzati dal fat-to che in essi il denaro non costituisce l’oggetto originario della prestazione, ma è sostitutivo di una attività o di una cosa diversa dalla moneta. I debiti di valore sono esenti dal principio nominalistico.

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l’oggetto diretto ed originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene so-stitutivo di una prestazione con diverso oggetto, mentre sono di valuta le obbliga-zioni aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro, a nulla rilevando l’eventuale indeterminatezza della prestazione pecuniaria, suscettibile di esatta quantificazione solo all’esito dell’operazione di liquidazione (Cass. 20 gennaio 1995, n. 634).

4.2 La responsabilità del debitore nell’obbligazione pecuniaria

Per le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro (obbligazioni pe-cuniarie), il debitore assume una responsabilità incondizionata, atteso che non è configurabile, alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1256 cod. civ., una impossibilità sopravvenuta della prestazione, poiché il denaro, quale cosa ap-partenente ad un genere, è sempre reperibile (genus numquam perit).

Né può giovare al debitore la sua contingente situazione di impotenza finanzia-ria, dal momento che la sua responsabilità patrimoniale ha carattere permanente, dovendo egli rispondere per le sue obbligazioni, ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Potrà eventualmente ipotizzarsi solo un ritardo incolpevole, qualora ricorrano circostanze eccezionali, come quelle derivanti da un sequestro di persona e dal connesso blocco dei beni, ovvero quando difetti ogni violazione delle regole della diligenza nel puntuale adempimento.

L’obbligazione pecuniaria appare quindi ispirata da un criterio di favore verso il debitore, sotto il profilo del suo svolgimento fisiologico, nel senso che il debitore si libera pagando la somma pattuita, nel suo valore nominale, indipendentemente delle oscillazioni del potere di acquisto della moneta.

Per converso, nella eventuale fase patologica dell’inadempimento, assume maggior rilievo la posizione del creditore, che è garantito dalla responsabilità in-condizionata e permanente del debitore2.

2 A. Di Majo, op. cit., p. 288.

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IL RISARCIMENTO PER L’INADEMPIMENTO DEL DEBITO DI VALUTA

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4.3 Il risarcimento del danno nelle obbligazioni pecuniarie: profili generali

Il risarcimento del danno nel caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie è disciplinato dall’art. 1224 cod. civ.

La citata disposizione appare ispirata all’esigenza di assicurare piena tutela al creditore a fronte dell’inadempimento del debitore. A tal fine vengono predisposte due forme di tutela.

Il comma 1 stabilisce che «nelle obbligazioni che hanno per oggetto una som-ma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto al-cun danno.» E prevede inoltre, nel secondo periodo, che «se prima della mora era-no dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura».

Viene così delineata una ulteriore categoria di interessi: gli interessi moratori. Essi presuppongono che il debitore sia in mora (ritardo colpevole) e svolgono una prevalente funzione risarcitoria, in quanto integrano una liquidazione forfettaria del danno derivante dal ritardo, la cui esistenza, nei limiti coperti dalla misura legale degli interessi, è presunta.

Si distinguono, quindi, per presupposti e funzioni, dagli interessi corrispettivi di cui all’art. 1282, comma 1, cod. civ., che presuppongono esclusivamente la li-quidità ed esigibilità del credito, senza richiedere la mora, e che svolgono funzione di corrispettivo del godimento dei frutti (presunti) del denaro trattenuto dal debitore dopo la scadenza del debito, e non di risarcimento.

Si differenziano altresì dagli interessi compensativi di cui all’art. 1499 cod. civ., che non presuppongono la mora (in quanto dovuti anche se il prezzo della co-sa fruttifera venduta e già consegnata non è ancora esigibile), e che hanno la fun-zione di riequilibrare sotto il profilo economico le posizioni del venditore-creditore e del compratore-debitore.

Il comma 2 dell’art. 1224 cod. civ., a sua volta dispone che «al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori».

Dettando tale disposizione, il legislatore ha tenuto conto dell’eventualità che l’interesse legale non sia sufficiente a reintegrare il creditore dell’intero danno su-bito, per effetto del ritardato adempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte del debitore, ed ha conseguentemente stabilito che, in tal caso, può essere richiesto il maggiore danno, fornendo la prova della sua esistenza.

Ciò non può avvenire, peraltro, qualora sia stata convenuta la misura degli in-teressi moratori, poiché la relativa convenzione svolge una funzione corrispondente a quella di una clausola penale, con effetti di anticipata liquidazione del danno e di limitazione del suo importo.

In difetto di una convenzione sugli interessi, il creditore, con l’osservanza dell’onere probatorio che vige anche in tema di responsabilità contrattuale circa il danno, potrà conseguire un indennizzo integrale ed effettivo.

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Le diverse modalità del risarcimento (forfettario, in virtù dell’attribuzione de-gli interessi moratori, o commisurato all’effettivo pregiudizio, in ragione dell’attribuzione del maggiore danno) del danno da ritardo nelle obbligazioni pecu-niarie appaiono quindi ricollegate ad una scelta del creditore sul piano processuale, sotto il profilo della diversa intensità dell’onere probatorio: egli potrà avvalersi dell’esenzione dalla prova del danno, limitandosi a richiedere l’indennizzo nella misura forfettaria assicurata dagli interessi legali moratori, ovvero potrà porsi su un piano di eguaglianza con ogni altro creditore di obbligazioni non pecuniarie e chie-dere l’intero risarcimento del danno, fornendo di questo la prova, secondo le regole comuni.

4.4 Gli interessi moratori: presupposti e funzione Gli interessi moratori sono così denominati in quanto presuppongono la mora del debitore, e cioè il colpevole ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria.

L’obbligazione pecuniaria deve essere esigibile, in quanto l’inesigibilità esclu-de la mora del debitore.

Tuttavia non vi è sempre coincidenza tra esigibilità del debito e mora del debi-tore. Siffatta coincidenza si verifica infatti se l’obbligazione pecuniaria è portable. Ed infatti, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3), cod. civ., quando la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, il debitore è costituito in mora, sen-za necessità della intimazione fatta per iscritto (prevista in linea generale dal com-ma 1), sin dal momento in cui è scaduto il termine (e cioè sin dal momento in cui il debito è divenuto esigibile).

Qualora invece l’obbligazione pecuniaria sia querable, e cioè debba essere a-dempiuta presso il domicilio del debitore (ipotesi considerata dall’art. 1182, com-ma 3, cod. civ., da coordinare con il già richiamato comma 2, n. 3, dell’art. 1219 cod. civ.), la scadenza del termine rende il debito esigibile, ma il debitore non è in mora nel pagamento, se non dal momento in cui questo gli viene richiesto.

Non è invece necessaria la liquidità del debito. Ciò si desume con tutta chia-rezza dal tenore dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., il quale dispone che gli interessi moratori sono dovuti anche se non erano dovuti precedentemente. La norma va in-fatti intesa nel senso che gli interessi moratori sono dovuti anche se in precedenza il debito non era produttivo di interessi ad altro titolo, e cioè di interessi corrispetti-vi. E tale ipotesi ricorre appunto qualora il debito abbia ad oggetto una somma di denaro non determinata. Il debito pecuniario illiquido non produce infatti interessi ai sensi dell’art. 1282, comma 2, cod. civ.

Qualora il debito inadempiuto sia invece produttivo di interessi corrispettivi, nel concorso dei requisiti previsti dall’art. 1282, comma 2, cod. civ., o di interessi compensativi, ai sensi dell’art. 1499 cod. civ., si ritiene che, dal momento della co-stituzione in mora del debitore, gli interessi richiesti dal creditore non hanno più la

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IL RISARCIMENTO PER L’INADEMPIMENTO DEL DEBITO DI VALUTA

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originaria natura di interessi corrispettivi o compensativi, bensì di interessi morato-ri: ne risulta quindi mutato il titolo costitutivo3.

Va ancora ricordato che l’art. 1224, comma 1, seconda parte, cod. civ., dispone che se prima della mora sono dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori vanno corrisposti anche successivamente nella stessa misura: la norma si riferisce alla disciplina contrattuale dell’obbligazione di interessi, che, così, si perpetua anche dopo la scadenza (Cass. 20 giugno 1992, n. 7571).

Gli interessi moratori sono dovuti anche nel caso in cui l’illiquidità del debito sia riferibile alla condotta del debitore. Al riguardo la S.C. ha invero affermato che anche in mancanza della liquidità del credito sussiste la mora del debitore, e cioè il ritardo colpevole del predetto ad adempiere, quando la mancata o ritardata liquida-zione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore stesso, quale il suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contesta-to in radice la propria obbligazione. In tal caso legittimamente la sentenza che li-quida l’obbligazione inadempiuta stabilisce la decorrenza degli interessi (e, quindi, anche del maggior danno) dalla data della citazione introduttiva (interpellatio) (Cass. 27 agosto 1991, n. 9158).

4.5 Determinazione convenzionale della misura degli interessi moratori

Le parti possono convenzionalmente determinare la misura degli interessi moratori. In tal caso resta preclusa per il creditore la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ.

Secondo la giurisprudenza, il patto circa la misura degli interessi moratori im-plica, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., che il creditore non può reclamare il risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria: non rileva a tal fine che gli interessi medesimi vengano richiesti in giudizio solo al tasso legale (Cass. 17 luglio 1991, n. 7955).

La menzionata preclusione non è tuttavia insuperabile, in quanto può essere esclusa da una espressa convenzione. Ha infatti ritenuto la S.C. che l’art. 1224, comma 2, cod. civ., il quale stabilisce, con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, che se le parti predeterminano la misura degli interessi moratori non è dovuto al creditore l’ulteriore risarcimento, non preclude all’autonomia privata di stabilire che se il danno sia maggiore spetti al creditore anche l’ulteriore risarcimento, ope-rando eventualmente di questo una liquidazione predeterminata mediante clausola penale (Cass. 7 aprile 1992, n. 4251).

Per quanto concerne la forma del patto di interessi, la S.C. ha statuito che, in tema d’inadempimento di obbligazioni pecuniarie, per la determinazione conven-zionale degli interessi moratori in misura superiore al tasso legale da stipularsi per iscritto ai sensi dell’art. 1284 cod. civ. si richiede un accordo contrattuale non es-

3 P. Picone, op. cit., p. 546.

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sendo sufficiente la sola dichiarazione unilaterale del debitore, salvo che questa non sia utilizzata ed accettata ex adverso al fine del perfezionamento dell’accordo. Questo, poi, opera, a norma dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., da preventiva e de-finitiva liquidazione convenzionale di ogni ulteriore danno che si fosse verificato anche per effetto di svalutazione monetaria (nella specie, la convenzione stipulata per iscritto avente ad oggetto gli interessi moratori maggiorati è stata identificata dai giudici del merito, con decisione confermata dalla S.C., nella dichiarazione contenuta in apposita deliberazione di una azienda autonoma integrata dalla quie-tanza rilasciata dal creditore) (Cass. 5 novembre 1991, n. 11757).

Va ancora ricordato che, poiché l’atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale è costitutivo del relativo rapporto ob-bligatorio, a norma dell’art. 1284 cod. civ., è privo di rilevanza giuridica il ricono-scimento che di esso il debitore faccia ex post (Cass. 14 gennaio 1997, n. 280).

Con riferimento ai contratti bancari, si è ritenuto che, quando il contratto di conto corrente bancario prevede, sulle esposizioni debitorie del cliente, la corre-sponsione di interessi ultralegali in misura variabile riferita ai tassi usualmente pra-ticati dalla banca, l’obbligo dei maggiori interessi contrattualmente pattuiti conti-nua anche per il periodo successivo al recesso della banca perché l’art. 1224, com-ma 1, seconda parte, cod. civ., nel disporre che se prima della mora sono dovuti in-teressi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori vanno corrisposti anche successivamente nella stessa misura, si riferisce alla disciplina contrattuale dell’obbligazione, che, così, si perpetua anche dopo la scadenza, e non al tasso di interesse ultralegale dovuto all’atto della scadenza dell’obbligazione (Cass. 20 giu-gno 1992, n. 7571).

4.5.1 Interessi moratori convenuti in misura inferiore a quella legale

La clausola penale con cui le parti, nell’esercizio della libertà di autodeterminazio-ne patrimoniale loro riconosciuta dall’ordinamento (art. 1322 cod. civ.), fissino la misura degli interessi moratori al di sotto di quella legale, non è affetta da nullità per contrarietà all’ordine pubblico economico, prevedendo l’art. 1284 cod. civ. la possibilità di stabilire in misura convenzionale il saggio degli interessi, salvo che per effetto di tale clausola il risarcimento del danno da inadempimento si riveli in ogni caso a tal punto irrisorio da escludere o limitare, in sostanza, la responsabilità del debitore in caso di dolo o di colpa grave (nella specie, trattavasi di una clausola di una convenzione tra la Regione Lazio ed una casa di cura, la quale prevedeva che sui pagamenti effettuati oltre i 120 giorni dalla ricezione della contabilità men-sile la regione avrebbe dovuto corrispondere la maggiorazione della diaria nella misura del due per cento) (Cass. 2 giugno 1992, n. 6716).

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4.6 La prescrizione degli interessi moratori Per quanto concerne il termine di prescrizione, si è osservato in dottrina4 che non sembra applicabile agli interessi moratori la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., atteso che tali interessi non sono frutti civili che si acquistano periodicamente (come dispone l’ultimo comma dell’art. 821 cod. civ.), ma hanno natura e funzione di risarcimento del danno da inadempimento, sicché dovrebbe ad essi applicarsi la ordinaria prescrizione decennale.

Sul punto la giurisprudenza non è uniforme. Secondo alcune decisioni, anche gli interessi moratori sono compresi nella previsione dell’art. 2948, n. 4), cod. civ., e soggetti quindi alla prescrizione quinquennale (Cass. 11 aprile 1987, n. 338).

Altra pronuncia ha ritenuto che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4), cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità.

La disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, nel pagamento del saldo del compenso revisionale, ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700 e dell’art. 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, da versarsi in unica soluzione (Cass. 6 marzo 1998, n. 2498).

Quanto alla decorrenza della prescrizione, occorre aver riguardo alla data del-la costituzione in mora, che segna il momento genetico dell’obbligazione di inte-ressi moratori (così come di quella avente ad oggetto il maggior danno) (Cass. 27 giugno 1990, n. 6527).

4.7 Interessi moratori e anatocismo La giurisprudenza è costante nell’affermare che la disposizione dettata dall’art. 1283 cod. civ. – che stabilisce quando gli interessi sui crediti pecuniari possono produrre interessi – si riferisce non soltanto agli interessi corrispettivi, ma agli inte-ressi moratori (Cass. 24 maggio 1986, n. 3500; Cass. 10 settembre 1990, n. 9311).

4.8 Il maggior danno da svalutazione: l’evoluzione della giurisprudenza

Una risalente giurisprudenza affermava che il creditore il quale ritenesse l’interesse legale non sufficiente a reintegrarlo dell’intero danno, causatogli dal colpevole ri-tardo del debitore nel pagamento, e volesse conseguire il risarcimento del danno maggiore, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., doveva fornire la prova del maggiore danno effettivamente subito per la mancata disponibilità della somma

4 P. Picone, op. cit, p. 550.

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con riferimento a quanto previsto dall’art. 1223 cod. civ., e cioè sia come lucro cessante, per la mancata realizzazione di proficui investimenti, sia come danno emergente, per la perdita conseguente a vendite o a prestiti onerosi imposti dall’esigenza di procurarsi quel denaro che il debitore non aveva tempestivamente versato (Cass. 12 aprile 1980, n. 2335).

Si trattava, con tutta evidenza, di una prova di estrema difficoltà, e ciò rendeva di fatto scarsamente fruibile, per il creditore, la tutela aggiuntiva prevista dall’art. 1224, comma 2, cod. civ. nel caso di mora del debitore.

Né si riteneva consentito al creditore di fondare la pretesa volta a conseguire il danno maggiore sulla sola deduzione della svalutazione monetaria intervenuta tra il momento della scadenza del debito e la sua effettiva soddisfazione.

Ed infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la svalutazione monetaria non costituisce, in se stessa, un danno, ma soltanto causa e occasione di danno, in quanto, inserendosi come evento esterno nella fattispecie produttiva di danno (consistente, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., nel danno emergente e nel lu-cro cessante costituenti conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del debitore), concorre ad aggravare il pregiudizio derivante dall’inadempimento col-pevole, che deve essere provato secondo le regole generali. Pertanto, il risarcimen-to dei danni dipendenti dalla svalutazione monetaria è dovuto solo quando il credi-tore dimostri di aver risentito di un particolare pregiudizio, superiore a quello co-perto dagli interessi moratori, per non aver potuto, a tempo opportuno, disporre della somma dovutagli, della quale, se tempestivamente riscossa, avrebbe fatto un impiego capace di sottrarla agli effetti della svalutazione, o per aver dovuto, in mancanza di quelle somma, privarsi di beni dotati di valore intrinseco, o assumere obbligazioni a condizioni particolarmente onerose (Cass. 17 marzo 1978, n. 1352).

Tale orientamento mostrò tuttavia tutta la sua intima iniquità di fronte all’incalzare di una inflazione sempre più elevata, largamente superiore al 10%, ed al corrispondente incremento della remunerazione del denaro offerta sia dai titoli di Stato che dai comuni depositi bancari. In tale contingenza economica, risultava in-fatti palesemente insufficiente il risarcimento forfettario assicurato dagli interessi moratori applicabili nella misura legale del 5% (in ragione di una determinazione assunta dal legislatore in epoca in cui il tasso di mercato era prossimo a tale livello).

Inoltre, data l’estrema difficoltà, per il creditore, di fornire la prova del mag-gior danno, il debitore di somma di denaro veniva a trovarsi in una singolare con-dizione di privilegio finanziario, poiché gli era sufficiente ritardare il pagamento del debito per lucrare la differenza tra gli interessi legali, dovuti nella misura del 5%, e la remunerazione assai superiore che il mercato riservava agli impieghi del denaro5.

Di una situazione siffatta non poteva non tenere conto la giurisprudenza della S.C., che, pur senza aderire alla più drastica soluzione, propugnata dai giudici di merito, di procedere alla automatica rivalutazione del debito, in ragione della sua

5 R. Pardolesi, Interessi moratori e maggior danno da svalutazione: appunti di analisi economica del diritto, in «Foro. it.», 1979, I, p. 2627.

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conversione, dal momento della mora, in un debito di valore6, ritenne di operare sul piano dell’onere della prova, attenuando il rigore dell’onere probatorio del danno maggiore. La soluzione prescelta fu quella di consentire al creditore di invocare, fornendo gli opportuni elementi di valutazione, presunzioni fondate sulle sue condizioni e qualità personali (in tal senso: Cass., Sez. unite, 4 luglio 1979, n. 3776).

4.9 La prova del maggior danno per presunzioni: la sentenza della Cassazione n. 2368/1986

Con la fondamentale sentenza n. 2368/1986, le Sezioni unite della Corte di Cassa-zione, nel ribadire l’indirizzo suindicato, hanno dettato i criteri ai quali attenersi in materia di prova del maggior danno.

Hanno invero statuito che, con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, il feno-meno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell’ammontare del de-bito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre gli interessi, del maggior danno che sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evi-tare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l’inflazione produce a ca-rico di tutti i possessori di denaro. Al fine dell’individuazione e quantificazione di tale danno, il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza non può tradursi nell’applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici Istat o dal tasso corrente degli interessi bancari, né può im-plicare l’esonero dal suddetto onere di allegazione e prova, ma deve ritenersi con-sentito soltanto in stretta correlazione con le qualità e condizioni della categoria cui appartiene il creditore, atteso che, esclusivamente alla luce di tali dati personalizza-ti, che l’interessato deve fornire, sussistono i presupposti per una valutazione, se-condo criteri di probabilità e normalità, delle modalità di utilizzazione del denaro, e, quindi, degli effetti nel caso concreto della sua ritardata disponibilità. In partico-lare, e sempre nei limiti degli elementi forniti dal danneggiato, il suddetto principio può comportare, in favore del creditore esercente attività imprenditoriale, la consi-derazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della neces-sità di avvalersi del prestito bancario, e quindi il calcolo forfettario del danno in questione, rispettivamente, alla luce dei proventi medi dell’attività imprenditoriale o del costo del prestito bancario; in favore del risparmiatore abituale, cioè di quello che sistematicamente investe in impieghi di risparmio il residuo non assorbito dal consumi, l’utilizzazione come parametro dell’investimento che è solito effettuare; in favore del creditore occasionale, cioè di chi beneficia una tantum di una somma

6 In tal senso: App. Milano 6 ottobre 1978, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 1978, p. 811; Pret. Roma 28 febbraio 1977, in «Giust. civ.», 1978, I, p. 1369.

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di un certo rilievo per la quale debba escludersi la destinazione al consumo, il raf-fronto con gli investimenti che si presentino più probabili, ivi incluso il deposito bancario; in favore del modesto consumatore, cioè di chi abitualmente spende il denaro per bisogni personali e familiari, il ricorso al criterio degli indici inflattivi, in quanto idonei ad evidenziare il maggior esborso per quei beni di consumo che non ha potuto acquistare, per la inadempienza del debitore, alla data di scadenza dell’obbligazione7.

4.10 La giurisprudenza successiva: coesistenza di indirizzi non omogenei

All’orientamento sopra richiamato non si è sempre puntualmente uniformata la successiva giurisprudenza della S.C. Dall’esame della copiosa produzione giuri-sprudenziale formatasi sull’argomento è infatti agevole rilevare la coesistenza di non omogenei indirizzi circa l’intensità dell’onere probatorio gravante sul credito-re, al fine di conseguire il risarcimento del maggior danno da svalutazione ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ.

A decisioni più liberali, in punto di prova sulla esistenza e sull’entità del dan-no, si contrappongono altre pronunce ispirate a maggior rigore.

Di tali indirizzi è opportuno fornire sintetica rassegna.

4.10.1 Insufficienza della sola appartenenza a una categoria tipica di creditori

Nel riaffermare la validità del criterio della suddivisione dei creditori in varie cate-gorie economicamente e socialmente rilevanti, la S.C. ha tuttavia precisato, in al-cune decisioni, che ai fini del riconoscimento del maggior danno da svalutazione non è sufficiente la sola appartenenza a una delle dette categorie di creditori.

Al riguardo si è infatti statuito che, in tema di obbligazioni pecuniarie, ed al fi-ne della risarcibilità, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., del maggior danno derivante da svalutazione monetaria, l’onere probatorio gravante sul creditore non può ritenersi assolto dalla mera dimostrazione di un determinato «status» profes-sionale, non corredata da elementi atti ad evidenziare le sue propensioni economi-che, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria di appartenenza del

7 Cass., Sez. unite, 5 aprile 1986 n. 2368, in «Foro. it.», 1986, I, p. 1265, con nota di A. Amatucci, Svalutazione monetaria, preoccupazioni della Cassazione e principi non ancora enunciati in materia di computo di interessi; ivi, I, p. 1539, con nota di G. Valcavi, Ancora sul risarcimento del maggior danno da mora delle obbligazioni pecuniarie: interessi di mercato o rivalutazione monetaria; «Giust. civ.», 1986, I, p. 1595, con nota di P. Tartaglia, Il risarcimento non automatico del danno da svaluta-zione e le categorie creditorie; «Riv. dir. comm.», 1986, II, p. 221, con nota di G. Alpa, Un nuovo in-terventodella Corte di Cassazione in tema di rivalutazione monetaria; «Riv. lav.», 1986, II, p. 413, con nota di M. Buoncristiano, Obbligazioni pecuniarie e svalutazione al vaglio delle S.U.: primi spunti lavoristici.

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creditore medesimo, e, quindi, giustificare presunzioni circa l’impiego del denaro dovutogli (ove tempestivamente riscosso) (Cass. 1° marzo 1991, n. 2182).

Nello stesso senso si è ancora affermato che, in tema di inadempimento di ob-bligazioni pecuniarie, pur se è ammissibile, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, rispetto a quello coperto dagli interessi legali, il ricorso alla prova presuntiva in correlazione a criteri personalizzati, tenendo conto della categoria economica cui appartiene il creditore (imprenditore, modesto con-sumatore, creditore occasionale, ecc.), tuttavia quest’ultimo non può limitarsi a de-durre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve fornire gli elementi in ba-se ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell’ambito della categoria economica di appartenenza (nella specie, al giudice di merito non era sta-to precisato il periodo durante il quale era stata esplicata l’attività commerciale, che risultava interrotta, né gli era stato richiesto di valutare la possibilità di impiego del danaro non riscosso, in coerenza con la situazione professionale del creditore) (Cass. 16 novembre 1994, n. 9645).

4.10.2 Sufficienza dell’appartenenza ad una categoria tipica di creditori

Al suindicato indirizzo si contrappongono altre pronunce che hanno invece ritenuto sufficiente la sola appartenenza ad una significativa categoria di creditori.

Si è al riguardo affermato che, in caso di inadempimento di obbligazione pe-cuniaria, pur se non compete al creditore l’automatica rivalutazione delle somme dovute, incombendo al medesimo, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., di dimostrare che il pagamento tempestivo lo avrebbe messo in condizione di limitare o evitare gli effetti economici depauperatori che l’inflazione produce per tutti i pos-sessori di denaro, l’appartenenza del creditore ad una delle categorie economiche socialmente significative (quale, per esempio, quella degli imprenditori commer-ciali, dei risparmiatori abituali o dei creditori occasionali) permette di fare uso di criteri presuntivi sia per quanto concerne l’esistenza del danno da ritardo che la sua quantificazione concreta (Cass. 22 marzo 1991, n. 3101).

Altra decisione ha ritenuto che nelle obbligazioni pecuniarie il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, cod. civ. riguardato con riferimento alla svalutazione monetaria, deve essere domandato e dimostrato dal creditore e può provarsi anche mediante presunzioni e dati notori acquisiti dalla comune esperienza desumibili dalle condizioni e qualità personali del creditore medesimo, tenendo presente il principio secondo cui per aversi presunzione giuridicamente valida non è necessa-rio che tra il fatto noto ed il fatto ignoto sussista un rapporto di esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile secondo un criterio di normalità (nella spe-cie, in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha confermato la deci-sione dei giudici del merito che nell’attribuzione del maggior danno avevano fon-dato sulla professione del creditore di dottore commercialista e quindi esperto in operazioni finanziarie la presunzione di proficuo investimento della somma di de-

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naro dovutagli, in guisa da sottrarla alla svalutazione monetaria intervenuta medio tempore) (Cass. 15 ottobre 1992, n. 11283).

4.11 Le varie categorie rilevanti: il modesto consumatore

Tra le varie categorie di creditori economicamente e socialmente tipiche va anzitut-to considerata quella alla quale appartiene il modesto consumatore.

Secondo la giurisprudenza deve essere considerato modesto consumatore colui che abitualmente spende il denaro per bisogni personali e familiari. Si è in partico-lare ritenuto che ricorre la menzionata figura nei seguenti casi.

Ha ritenuto la S.C. che il risarcimento ulteriore, spettante, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., al debitore che alleghi di aver subito un danno maggiore di quello minimo forfettariamente coperto dagli interessi legali, deve necessaria-mente consistere nella differenza tra l’ammontare degli interessi legali, eventual-mente già riconosciuti, e l’entità del dedotto danno da svalutazione monetaria, che, nel caso di modesto consumatore, quale deve ritenersi il beneficiario di un’indennità di disoccupazione, può essere presuntivamente desunto dall’anzidetta qualità personale del creditore e dalla natura previdenziale del credi-to, senza che la proposizione della relativa domanda necessiti di alcun rigoroso formalismo, essendo sufficiente il riferimento alla notoria svalutazione monetaria intervenuta (Cass. 5 maggio 1989, n. 2125).

È modesto consumatore il pensionato titolare di trattamento non elevato. Si è affermato che nelle obbligazioni pecuniarie, per le quali il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento, né costituisce di per sé ragione di danno risarcibile, ma può giustificare il riconoscimento in favore del creditore del mag-gior danno non coperto dagli interessi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., purché il creditore medesimo deduca e dimostri il relativo pregiudizio, il ricorso a fatti notori ed elementi presuntivi, al fine dell’individuazione e quantificazione di detto maggior danno, deve ritenersi consentito solo in correlazione con le qualità e condizioni della categoria di appartenenza del creditore, alla stregua degli elementi da esso forniti. Ciò comporta, con riguardo a crediti previdenziali o similari, che, nel caso di prestazioni di importo non notevole (come i ratei di pensione), il bene-ficiario delle quali vada incluso nella cosiddetta categoria dei piccoli consumatori (spendenti cioè il denaro per esigenze di vita individuale e familiare), il suddetto pregiudizio può essere presuntivamente determinato alla stregua del sopravvenuto aumento dei prezzi dei beni di consumo, secondo gli indici ufficiali compilati in proposito; nel caso invece di prestazioni di rilevante importo (come, in alcuni casi, le indennità di fine rapporto), rispetto alle quali il destinatario sia qualificabile co-me creditore occasionale (in grado cioè di sottrarre al consumo la somma dovuta-gli), può farsi riferimento in via presuntiva alla remuneratività della più comune forma di risparmio, quella del deposito bancario, ove non vengano allegati e prova-ti più vantaggiosi impieghi (Cass. 12 dicembre 1989, n. 5501).

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Si è ancora rilevato che il creditore di somma di denaro che abbia qualità di modesto artigiano – e del quale possa quindi presumersi l’abitudine a spendere il proprio denaro per bisogni personali e familiari –, in caso di inadempimento, non è tenuto a fornire alcuna dimostrazione del maggior danno patito a causa della svalu-tazione monetaria, presupponendosi che questo, inerente all’impiego del denaro per il consumo, corrisponda al maggior costo, in espressione monetaria, dei beni il cui acquisto al tempo della scadenza dell’obbligazione avrebbe sottratto la somma agli effetti dell’inflazione. In tal caso la determinazione della misura del danno deve es-sere eseguita in base agli indici Istat i quali riguardano proprio le variazioni dei prezzi in relazione al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (Cass. 24 settembre 1994, n. 7854).

In caso di ritardato pagamento di un contributo per calamità naturali da parte della P.A. al coltivatore diretto, inquadrabile nella categoria del modesto consu-matore, dotato di capacità di produrre un reddito medio, abbisognevole di reinve-stimento, compete il risarcimento del danno da svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., a decorrere dalla data di messa in mora della P.A. (Cass. 17 luglio 1997, n. 6554).

Ha ribadito la S.C. che, nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, il creditore, il quale intenda ottenere il risarcimento dell’ulteriore danno non assor-bito dal tasso legale degli interessi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., ha l’onere di allegare e provare la propria appartenenza ad una categoria economica (imprenditori, risparmiatori abituali, creditori occasionali, modesti consumatori); in mancanza di tale prova, deve escludersi sinanco la mera rivalutazione del credito in base all’indice di svalutazione elaborato dall’Istat in quanto l’applicazione di tale indice, che è collegato al mero consumo, presuppone la prova anche presuntiva dell’appartenenza almeno alla categoria dei modesti consumatori (Cass. 10 dicem-bre 1995, n. 12422).

Si è ancora statuito che, al fine del riconoscimento, in favore del creditore di somma di denaro, del maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, cod. civ., in re-lazione al fenomeno inflattivo, il ricorso ad elementi presuntivi e fatti di comune esperienza, se non può tradursi nell’applicazione di parametri fissi, né può implica-re l’esonero dell’istante dall’onere di allegazione e prova, deve ritenersi consentito in correlazione con le qualità e condizioni della categoria cui appartiene detto cre-ditore, ove, alla stregua di tali dati «personalizzati», sia permessa una valutazione, secondo criteri di probabilità e normalità, delle modalità di utilizzazione del dena-ro, e, quindi, degli effetti, nel caso concreto, della sua ritardata disponibilità. Per-tanto, al creditore che deduca e dimostri la sua qualità di medio consumatore, l’indicato danno può essere attribuito con riferimento agli indici dell’inflazione, in quanto idonei ad evidenziare il più consistente esborso a lui occorrente per quei beni di consumo non acquistati alla scadenza dell’obbligazione a causa dell’inadempienza del debitore (Cass. 27 novembre 1989, n. 5138).

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4.11.1 L’imprenditore commerciale

La S.C. ha statuito che, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., il quale consente il risarcimento del maggior danno sofferto dal creditore a causa della svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, il giudice può considerare il fe-nomeno inflattivo alla stregua del notorio in relazione indistintamente a qualsiasi creditore, pervenendo all’accertamento del predetto danno con il ricorso ad ele-menti presuntivi od a fatti di comune esperienza, quando sia possibile attraverso le risultanze processuali nonché, pure in base soltanto alle concordi allegazioni delle parti, individuando la categoria di appartenenza del creditore, cui si ricolleghino, secondo una valutazione di probabilità e normalità, determinate modalità di utiliz-zazione del denaro e correlative conseguenze della sua ritardata disponibilità. Per-tanto, quando il creditore, di cui non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito un danno dal ritardo del debitore nell’inadempimento, non è necessario che gli fornisca prova di un danno concreto causalmente ricollegabile alla indisponibilità del credito per effetto dell’inadempimento, ben potendosi dedurre, nell’anzidetta situazione. in base all’id quod plerumque accidit, che se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi (Cass. 23 maggio 1990, n. 4666; Cass. 11 febbraio 1998, n. 1403: nella specie si trattava di socio di una so-cietà di fatto; Cass. 23 aprile 1998, n. 4184).

Altra decisione ha affermato che, in tema di danni nelle obbligazioni pecunia-rie, spetta al creditore, a norma dell’art 1224, c. 2, cod. civ., fornire la prova del ri-chiesto maggior danno (rispetto agli interessi legali). Tale prova può essere ricavata da fatti notori e da presunzioni collegate alla qualità ed alle condizioni personali del creditore da cui possano desumersi, secondo una valutazione di probabilità e normalità, il tipo e le modalità d’impiego del denaro coerenti con tali elementi che, per l’imprenditore, di norma, consistono nell’investimento nel ciclo produttivo: di talché l’esistenza e l’ammontare complessivo del danno possono essere desunti dal-la differenza tra tassi di interesse bancario ed interesse legale, mediante il ricorso ad una valutazione equitativa, la quale è giustificata dalla difficoltà di stima del danno in conseguenza del modo di operare dell’inflazione (Cass. 30 maggio 1995, n. 6066).

Si è ancora deciso che, in tema di obbligazioni pecuniarie, allorché risulti paci-fica in atti l’attività di imprenditore commerciale svolta professionalmente dal cre-ditore e costui deduca di aver subito danno dal ritardo del debitore nell’adempimento, non è necessario che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all’indisponibilita del credito, per effetto dell’inadempimento, ben potendosi dedurre nell’anzidetta situazione ed in base all’id quod plerumque accidit, che se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata impiegata in modo da essere sottratta, in tutto o in par-te, agli effetti del deprezzamento monetario (Cass. 5 aprile 1996, n. 3187).

Ai fini del risarcimento del maggior danno per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., l’onere del

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creditore di allegare la propria qualità di imprenditore, onde fruire delle presunzio-ni che a tale qualità si ricollegano in ordine all’incidenza degli effetti depauperativi dell’inflazione, ben può ritenersi assolto con la stessa attivazione della domanda, quando questa, pur senza contenere una specifica dichiarazione della suddetta qua-lità, presupponga necessariamente nell’attore il possesso della stessa, come allor-quando risulti pacifica in atti l’attività di imprenditore commerciale (nella specie era pacifica la qualità di imprenditore commerciale riferita ad una S.r.l. successi-vamente fallita) (Cass. 17 marzo 1998, n. 2865).

4.11.2 Società con capitale a partecipazione statale

Ha ritenuto la S.C. che, in tema di individuazione e quantificazione del maggior danno subito dal creditore a causa dell’impossibilità di disporre, nel corso della mora del debitore, della somma pecuniaria dovutagli, il principio secondo cui tale danno può essere presuntivamente quantificato, con riguardo ad un imprenditore, alla luce del costo del prestito bancario, non trova applicazione relativamente a so-cietà con capitale a partecipazione statale; queste ultime possono infatti, notoria-mente attingere a finanziamenti pubblici agevolati che evitano loro di ricorrere a mutui al tasso praticato dalle banche alla migliore clientela (c.d. prime rate) (Cass. 7 aprile 1998, n. 3571).

4.11.3 Il farmacista

Al farmacista, in quanto soggetto inquadrabile nella categoria di coloro che svol-gono attività economica, abbisognevole di liquidità, anche se non imprenditore in senso stretto, compete il risarcimento del danno per il ritardato pagamento da parte della Usl del credito maturato per la fornitura di medicinali, nella misura della dif-ferenza tra gli interessi moratori e la svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ.; quest’ultima peraltro, in relazione alla duplice qualità, di im-prenditore e di professionista, di tale soggetto (qualità comportante che le somme di cui egli viene in possesso nello svolgimento della propria attività debbano consi-derarsi solo in parte destinate alla stessa, comprendendo esse anche il guadagno professionale) può essere calcolata dal giudice in via equitativa, facendo ricorso ad indici diversi da quelli dell’Istat, quando non vi siano elementi di prova circa la quota delle somme tardivamente corrisposte da ritenersi riferibile all’attività com-merciale del farmacista (Cass. 4 aprile 1997, n. 2938).

4.11.4 L’imprenditore agricolo

La giurisprudenza di legittimità ha altresì considerato la posizione dell’imprenditore agricolo.

Si è invero statuito che, in ipotesi di azione di restituzione di contributi indebi-tamente versati dal datore di lavoro, il maggior danno (oltre agli interessi) derivato al solvens dall’impossibilità di disporre della somma versata è riconoscibile ai sensi

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dell’art. 1224, comma 2, cod. civ. e con decorrenza, nel caso di buona fede dell’accipiens, dal giorno della domanda (intesa, in senso tecnico-giuridico, come domanda giudiziale) – nei limiti in cui il creditore deduca e dimostri, sia pure me-diante il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza con riguardo alle qualità e condizioni personali, che un tempestivo rimborso lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che l’inflazione pro-duce a carico di tutti i possessori di denaro, essendo esclusa l’applicabilità, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici Istat o dal tasso cor-rente degli interessi bancari. (Nella specie, l’impugnata sentenza, cassata, sul pun-to, dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione secondo gli indici Istat in base alla semplice considerazione della qualità di imprenditore agricolo propria del creditore) (Cass. 2 novembre 1992, n. 11870).

4.11.5 Il creditore occasionale

La giurisprudenza attribuisce la qualità di creditore occasionale al soggetto che be-neficia una tantum di una somma di un certo rilievo per la quale debba escludersi la destinazione al consumo.

In proposito si è ritenuto che, al fine del riconoscimento del maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, cod. civ., è consentito far ricorso alla presunzione di impiego della somma di denaro dovuta nella forma (quanto meno) del deposito bancario riguardo a qualunque creditore occasionale di rilevanti somme pecuniarie: in tal caso, il maggior danno conseguito alla svalutazione monetaria verificatasi du-rante la mora va liquidato alla stregua del tasso di interesse bancario che il credito-re avrebbe percepito dall’istituto di credito, sottraendosi dal maggior tasso che la banca avrebbe applicato a favore del creditore quello corrispondente al saggio lega-le degli interessi già attribuiti e moltiplicando il valore percentuale risultante per la somma originariamente dovuta (nella specie, in applicazione dell’enunciato princi-pio, la suprema corte ha cassato la sentenza del merito che aveva negato il ricono-scimento del maggior danno al creditore di un’ingente somma da risarcimento del danno conseguito all’occupazione illegittima di un suolo edificatorio da parte della P.A. ed alla successiva accessione invertita; in particolare, benché il creditore aves-se prodotto un certificato attestante i tassi di interesse praticati in suo favore da un istituto di credito, la sentenza impugnata aveva affermato che egli, non appartenen-te ad alcuna categoria particolare di creditori, aveva omesso di fornire la prova del danno da svalutazione monetaria subito) (Cass. 17 giugno 1996, n. 5548).

Il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria verificatasi du-rante la mora del debitore non costituisce una conseguenza automatica del fatto no-torio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l’onere dell’allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di de-sumere, in via presuntiva, la sussistenza e l’entità del maggior danno subito dal creditore, il quale, allorquando alleghi la propria condizione di creditore occasiona-le di una somma di importo rilevante a lui spettante per l’espropriazione di un bene di sua proprietà, null’altro è tenuto a dimostrare, essendo tale circostanza sufficien-

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te perché il giudice possa determinare, in via presuntiva, l’ammontare del danno derivante dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispon-dente agli impieghi usuali del denaro che, superando la misura necessaria al soddi-sfacimento delle esigenze di vita quotidiana, venga destinata al risparmio in forme tali da superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell’interesse legale all’epoca applicabile in caso di mora del debitore (Cass. 2 luglio 1998, n. 6467).

Altra pronuncia ha ritenuto, con riferimento all’ipotesi di crediti previdenziali o similari, che, nel caso di prestazioni di rilevante importo (come, in alcuni casi, le indennità di fine rapporto), rispetto alle quali il destinatario sia qualificabile come creditore occasionale (in grado cioè di sottrarre al consumo la somma dovutagli), al fine del riconoscimento del maggior danno da svalutazione può farsi riferimento in via presuntiva alla remuneratività della più comune forma di risparmio, quella del deposito bancario, ove non vengano allegati e provati più vantaggiosi impieghi (Cass. 12 dicembre 1989, n. 5501).

4.11.6 Crediti della P.A.

Il risarcimento del danno subito dalla pubblica amministrazione creditrice, in base ad un rapporto contrattuale (nella specie: di appalto di servizi), di una prestazione pecuniaria, per la mancata tempestiva disponibilità della somma dovutale, a causa del ritardo del debitore nel pagamento, richiede, esclusa ogni automatica applica-zione, a fini rivalutativi, degli indici di inflazione rilevati dall’Istat, la dimostrazio-ne dell’esatto ammontare del pregiudizio subito. Ai fini della quale, tenuto conto che nel caso di mancata tempestiva realizzazione del credito, l’amministrazione non può liberamente disporre delle proprie risorse secondo criteri di opportunità idonei a permetterle di evitare le conseguenze dell’inflazione monetaria né può in-discriminatamente far ricorso al credito per adempiere ai propri compiti istituziona-li, non possono essere utilizzati i criteri, applicabili nei rapporti interprivati, della qualità e delle condizioni della categoria di appartenenza del creditore quali ele-menti di prova presuntiva del ridetto pregiudizio, né può farsi ricorso al fatto noto-rio del ricorso allo strumento del debito pubblico, per giustificare l’applicazione del tasso di svalutazione rilevato dall’Istat, pena un ingiustificato privilegio per la P.A. rispetto ai privati creditori. È invece necessaria, allo scopo sopraindicato, la dimo-strazione da parte dell’amministrazione delle variazioni dei tassi dei titoli del debi-to pubblico con riferimento alle singole annualità durante le quali si è protratta la mora del debitore, onde consentire il calcolo dell’incremento anno per anno del credito originario, per la parte non coperta dalla corresponsione dell’interesse di mora nella misura legale (Cass. 7 luglio 1997, n. 6111).

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4.12 Quantificazione del danno: coesistenza di indirizzi non uniformi

Anche in punto di quantificazione del maggior danno da svalutazione la giurispru-denza della S.C. non ha espresso un orientamento uniforme. L’analisi delle nume-rose pronunce rese in argomento consente invero di riscontrare come ad un indiriz-zo più rigoroso si contrapponga altro orientamento ispirato a criteri di maggior fa-vore verso il creditore.

Di tali contrastanti indirizzi è utile fornire una sintetica rassegna, nella quale si darà conto delle decisioni più significative.

4.12.1 Adozione di parametri fissi: esclusione

Secondo un primo indirizzo della S.C. deve ritenersi preclusa la quantificazione del danno da svalutazione monetaria sulla base di parametri fissi, quali quelli desunti dagli indici Istat o dal tasso degli interessi bancari.

Ha affermato la S.C. che, nel caso di obbligazioni pecuniarie (come quella a-vente ad oggetto la restituzione di contributi assicurativi indebitamente versati), l’attribuzione del risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ. presuppone che il creditore deduca e dimostri che un pagamento tempe-stivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depaupera-tivi propri dell’inflazione, restando escluso, ai fini dell’individuazione e della quan-tificazione di detto danno, che il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza possa tradursi nell’applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici Istat o dal tasso corrente degli interessi bancari, o pos-sa implicare esonero dal suindicato onere di allegazione e di prova, essendo tale ri-corso consentito solo in stretta correlazione con le qualità e condizioni della cate-goria di appartenenza del creditore medesimo, e cioè alla stregua di dati persona-lizzati che debbono essere forniti dall’interessato (Cass. 3 febbraio 1993, n. 1342; Cass. 20 giugno 1997, n. 5517).

Altra decisione ha ribadito che, al fine del riconoscimento in favore del credi-tore di somma di denaro del maggior danno per effetto di svalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., il principio secondo il quale il ricorso ad elementi presuntivi e nozioni di comune esperienza è consentito solo in correlazio-ne di dati personalizzati, cioè attinenti alle particolari condizioni e qualità del credi-tore medesimo, vale anche per la differenza fra gli interessi bancari e la minore en-tità degli interessi legali, la quale non può quindi essere accordata secondo criteri di automatismo, estranei alla previsione della citata norma, ma solo se risultino speci-fiche condizioni economico-sociali del creditore, tali da far presumere che la som-ma dovutagli, ove tempestivamente versata dal debitore, avrebbe ricevuto quel tipo d’impiego (Cass. 25 marzo 1987, n. 2883).

Si è ancora statuito che, nel caso di obbligazioni pecuniarie, l’attribuzione del risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., presup-pone che il creditore deduca che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in

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grado di evitare e ridurre gli effetti economici depauperativi propri dell’inflazione, restando escluso, ai fini dell’individuazione e della quantificazione di detto danno, che il ricorso a elementi presuntivi e a fatti di comune esperienza possa tradursi nell’applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli in-dici Istat o dal tasso degli interessi bancari, prescindendo da una stretta correla-zione con la concreta situazione del creditore medesimo e dalla valutazione di da-ti personalizzati che devono essere forniti dall’interessato (Cass. 23 agosto 1996, n. 7772).

4.12.2 Quantificazione del danno secondo parametri fissi

Dal suindicato indirizzo si discostano altre pronunce della S.C., che ritengono cor-retta la quantificazione del maggior danno secondo alcuni parametri fissi.

Viene in primo luogo ritenuta corretta la liquidazione del maggior danno sulla base del tasso di inflazione. Si è invero statuito che il ritardo nel pagamento dei debiti di valuta comporta, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., l’obbligo a carico del debitore non soltanto di pagare gli interessi legali, ma di risarcire il maggior danno, che, ove si alleghi causato da svalutazione monetaria – costituente fatto notorio e non necessitante, in quanto tale, di una prova specifica – incide sul patrimonio del creditore in misura corrispondente al tasso di inflazione, desumibile dagli indici uf-ficiali sul costo della vita, salva la prova di un danno maggiore incombente sul cre-ditore o la prova contraria dell’inesistenza del danno da svalutazione o di una mi-nore incidenza di esso sul patrimonio interessato, incombente sul debitore (Cass. 17 giugno 1994, n. 5860).

Altra pronuncia ha ribadito che, in tema di obbligazioni pecuniarie, e per il ca-so di ritardo nel pagamento, la liquidazione del danno in misura corrispondente al tasso della svalutazione monetaria non necessita di una prova specifica, costituendo detta svalutazione un dato notorio, non bisognoso, in quanto tale, di dimostrazione neppure con riguardo alla misura della sua incidenza sul patrimonio del creditore (Cass. 26 giugno 1995, n. 7235).

È stato inoltre considerato praticabile il riferimento al tasso degli interessi bancari. Si è invero affermato che, in tema di obbligazioni pecuniarie ed al fine del riconoscimento in favore del creditore del maggior danno derivante dalla so-pravvenuta svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., il giudice, pur in assenza di specifiche prove, ben può utilizzare, oltre il notorio ac-quisito alla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qualità per-sonali del creditore e quantificare il danno alla stregua dei perduti interessi ban-cari, in considerazione del più comune e normale impiego del denaro secondo l’ id quod plerumque accidit (Cass. 24 gennaio 1995, n. 795; Cass. 28 marzo 1997, n. 2762).

Attraverso il programma Percento è possibile calcolare con semplicità ed e-strema precisione il maggior danno da svalutazione nel calcolo degli interessi (cfr. il Manuale d’uso, par. 4.2 e 5.4).

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4.13 Esclusione del cumulo degli interessi con il maggior danno da svalutazione: l’affermazione del principio ad opera delle Sezioni unite della Corte di Cassazione

La giurisprudenza assolutamente prevalente è sempre stata concorde nell’escludere il c.d. cumulo tra interessi moratori e maggior danno.

Si è infatti rilevato che, in tema di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria, gli interessi moratori ed il maggiore danno costituisco-no distinte voci dello stesso danno, determinato da un unico fatto generatore, e cioè dalla mora del debitore (Cass. 27 gennaio 1989, n. 519).

Gli interessi legali di cui al comma 1 dell’art. 1224 cod. civ. integrano infatti un indennizzo forfettario del danno (presunto) da ritardato adempimento, collegato al deprezzamento della moneta, ma, in virtù della disposizione di cui al comma 2 del citato articolo, il creditore ha diritto all’ulteriore risarcimento, ove dimostri di aver subito in concreto un danno maggiore.

Ciò posto, ha affermato la S.C., con la sentenza n. 5299 del 1989, resa a Se-zioni unite, che il comma 2 dell’art. 1224 cod. civ. consente al creditore di ottenere, assolvendo l’onere della prova, il ristoro integrale del pregiudizio cagionatogli dall’inadempimento imputabile al debitore: ma non può disconoscersi, avuto ri-guardo all’inequivoco dato testuale ed alla ratio della norma, che il risarcimento non può avere contestualmente ad oggetto il danno presunto, in ordine al quale il creditore è dispensato dall’onere della prova, ed il danno reale, che deve essere specificamente allegato e provato.

Invero – ha ancora rilevato la S.C. – le espressioni «danno maggiore» ed «ulte-riore risarcimento», che figurano nel comma 2 dell’art. 1224 cod. civ., non possono avere altro termine di paragone che il danno (presunto) ed il risarcimento (legal-mente forfetizzato) di cui al comma precedente, costituendo il danno in questione una categoria concettualmente unitaria. Se poi si considera che agli interessi mora-tori, dovuti ai sensi del comma 1, viene riconosciuta, per opinione generalmente accolta, una funzione anche risarcitoria del danno minimo da ritardo, appare inelu-dibile la conclusione che l’«ulteriore risarcimento» non differisce, per natura e pre-supposti, dal danno liquidato nella misura degli interessi legali e non può avere, pertanto, ad oggetto che l’«eccedenza» rispetto all’indennizzo già coperto dagli in-teressi moratori.

Ne consegue – secondo la sentenza – che ove il creditore, allegando un pre-giudizio superiore all’importo del coacervo degli interessi, ne chieda il risarcimen-to, fornendo elementi (anche solo presuntivi) di prova della propria pretesa, viene meno la ragione di applicare il disposto del comma 1 dell’art. 1224 cod. civ., il quale postula, come già detto, che il creditore limiti la domanda risarcitoria al «mi-nimo» forfettariamente predeterminato dalla legge e comunque dovuto, senza alcun

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onere di prova, e qualora gli interessi siano già stati liquidati o corrisposti, il loro importo, costituendo una forma di parziale risarcimento, deve ritenersi assorbito e deve essere detratto dalla liquidazione del danno, accertato nella sua reale consi-stenza e nella sua globalità, qualunque sia la tecnica a tal fine utilizzata, non esclu-sa quella di far ricorso, in particolari situazioni ed in difetto di prove più specifiche, agli indici ufficiali di variazione dei prezzi elaborati dall’Istat, assumendo in tal ca-so il risultato del calcolo una funzione risarcitoria integrale ed esaustiva (Cass., Sez. unite, 1° dicembre 1989, n. 5299).

4.13.1 Applicazioni dell’indirizzo

Il principio sancito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5299 del 1989 ha trovato costante applicazione da parte della successiva giurispru-denza.

Delle più significative pronunce è ora opportuno fornire una sintetica rassegna. ��A) L’identità della funzione risarcitoria espletata dagli interessi morato-

ri e dall’attribuzione del maggior danno è sottolineata da varie pronunce. Si è affermato che, in tema di ritardo dell’adempimento delle obbligazioni pe-

cuniarie (nella specie, quella avente ad oggetto l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima) gli interessi legali sulle somme dovute, siano essi corrispettivi (ex art. 1282 cod. civ.) o moratori (ex art. 1224 cod. civ.) sono pur sempre strumentali alla reintegrazione del patrimonio del creditore della perdi-ta connessa alla mancata disponibilità tempestiva delle somme medesime, in base alla presunzione di naturale fecondità del danaro e quindi a prescindere dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio. Ne consegue che, assol-vendo entrambi una funzione risarcitoria, ove il creditore deduca e dimostri di avere subito, a causa della svalutazione monetaria, un danno maggiore di quel-lo compensato dalla sola loro liquidazione e ne ottenga l’integrale risarcimen-to, mediante rivalutazione della somma dovuta, l’importo della rivalutazione stessa, che assolve identica funzione risarcitoria, con riguardo al danno effetti-vo e non semplicemente presunto, non è cumulabile né con l’uno né con l’altro tipo di interessi, mentre gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non pos-sono che decorrere dal momento della liquidazione di questa (Cass. 16 aprile 1991, n. 4035; Cass. 17 marzo 1994, n. 2538).

Nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie non è ammissibile il cumulo tra gli interessi e la rivalutazione con la medesima ricorrenza, per cui il danno subito dal creditore (consistente nell’impossibilità di un impiego profi-cuo della somma dovuta o nella necessità di far ricorso al credito per recupe-rarlo) deve considerarsi risarcito integralmente mediante la rivalutazione, se questa è fatta fino al momento della liquidazione, della somma di denaro dovu-ta, giacché l’ulteriore attribuzione degli interessi su quest’ultima si risolvereb-be in una duplicazione di risarcimento del danno stesso (Cass. 24 settembre 1994, n. 7854).

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Quando la liquidazione del danno per l’inadempimento di una obbligazione pecuniaria è effettuata rivalutando la somma dovuta in base agli indici Istat, al danno presunto, costituito dagli interessi moratori al tasso legale, si sostituisce la rivalutazione, quale espressione del danno totale subito in concreto, per cui non è possibile riconoscere sulla somma rivalutata ulteriori interessi. Infatti, gli interessi legali, decorrenti di diritto a carico del debitore in mora (art. 1224, comma 1, cod. civ.), hanno natura e funzione risarcitoria e non sono, quindi, cumulabili all’importo della rivalutazione (art. 1224, comma secondo), che è destinata soltanto al ristoro del danno eccedente quello già coperto dalla liqui-dazione degli interessi stessi (Cass. 13 marzo 1995, n. 2898).

��B) L’attitudine della attribuzione del maggior danno da svalutazione (in

presenza di un tasso di inflazione superiore alla misura degli interessi lega-li) a sostituire il risarcimento del danno forfettario assicurato dagli in-teressi legali è posta in luce da varie pronunce della S.C.

È stato affermato che nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori ac-cordati al creditore dal comma 1 dell’art. 1224 cod. civ. hanno funzione risar-citoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta. Pertanto, qualora, in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, si provveda all’integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali ed è idonea, quale espressione del totale danno in concreto, a coprire l’intera area dei danni subiti dal creditore stesso fino alla data della li-quidazione, con la conseguenza che solo da tale data spettano, sulla somma ri-valutata, gli interessi, verificandosi altrimenti l’effetto che il creditore riceve-rebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se la obbligazione fosse stata tempestivamente adem-piuta (Cass. 7 maggio 1991, n. 5044; Cass. 3 febbraio 1995, n. 1307; Cass. 16 maggio 1997, n. 4359).

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la rivalutazione moneta-ria del credito, ottenibile ai sensi del comma 2 dell’art. 1224 cod. civ. quale ri-sarcimento del danno effettivamente subito dal creditore in sostituzione del ri-storo del danno presunto costituito dagli interessi previsti dal comma 1 dello stesso articolo, copre tutto il danno sofferto dal creditore e non può quindi cu-mularsi agli interessi, i quali spettano sulla somma rivalutata solo dalla data della liquidazione del danno (maggiore degli interessi) da svalutazione mone-taria (Cass. 16 settembre 1993, n. 9542; Cass. 29 marzo 1994, n. 3078).

Nelle obbligazioni pecuniarie qualora in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno, ai sensi del comma 2 dell’art. 1224 cod. civ. si provveda all’integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici del deprezzamento della moneta, tale rivalutazione, coprendo l’intera area dei danni subiti dal creditore stesso fino alla data della liquidazione, non può cumularsi con gli interessi legali dal giorno della mora, con l’ulteriore conse-

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guenza che gli interessi medesimi, sulla somma rivalutata, possono essere ac-cordati solo a partire dalla suddetta liquidazione (Cass. 28 aprile 1993, n. 4998).

Nelle obbligazioni pecuniarie, qualora il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, cod. civ. venga calcolato mediante la rivalutazione del credito attraverso indici di deprezzamento della moneta, l’importo della rivalu-tazione non è cumulabile con gli interessi legali, coprendo detto importo sia il danno già coperto dagli interessi sia il danno «maggiore» (che tale è rispetto alla misura degli interessi), mentre gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata decorrono solo dal momento della liquidazione del danno (Cass. 3 marzo 1994, n. 2129).

In caso di ritardato adempimento di un debito di valuta (nella specie: indenniz-zo assicurativo) ove il giudice rivaluti all’attualità la somma dovuta, non possono essere pretesi sulla somma rivalutata a decorrere dalla mora gli inte-ressi moratori, dovendo questi considerarsi compresi, unitamente al «maggior danno» di cui all’art. 1224 comma 2 cod. civ., in detta liquidazione (Cass. 14 marzo 1995, n. 2930).

In tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del «maggior dan-no», ai sensi dell’art. 1224 cpv. cod. civ., sia effettuata con il sistema della ri-valutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l’intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi (ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazio-ne del danno e fino al giorno dell’effettivo soddisfo del creditore) (Cass. 23 gennaio 1995, n. 725).

��C) Altre sentenze hanno precisato che nel caso in cui siano attribuiti

gli interessi moratori, il maggior danno potrà essere attribuito solo in ragione della differenza tra tasso degli interessi e tasso, più elevato, della svalutazione.

Si è invero statuito che, quando il maggior danno, a norma dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., subito dal creditore, a causa della mora del debitore, nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, è costituito dalla svalutazio-ne monetaria, il relativo ulteriore risarcimento spettante al creditore consiste nella differenza, su base annua, tra il saggio degli interessi legali ed il tasso di svalutazione monetaria con la conseguenza che va riconosciuta la sola rivalu-tazione (con decorrenza dal giorno di inizio della mora e fino al pagamento) ove la relativa entità sia superiore al tasso degli interessi legali, restando in ca-so diverso attribuibili soltanto questi ultimi (Cass. 7 agosto 1990, n. 7967).

Quando il maggior danno subito dal creditore a causa della mora del debitore nell’adempimento di una obbligazione pecuniaria è costituito dalla svalutazio-ne monetaria, il relativo ulteriore risarcimento spettante al creditore consiste nella differenza, su base annua, tra il saggio degli interessi legali ed il tasso di svalutazione monetaria (Cass. 27 ottobre 1995, n. 11183)

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Nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi legali, che, in base all’art. 1224, comma 1, cod. civ., decorrono di diritto a carico del debitore in mora, hanno natura e funzione risarcitoria e perciò non si cumulano all’importo della rivalu-tazione eventualmente attribuita ai sensi del secondo comma della medesima norma, essendo essa destinata soltanto al ristoro del danno eccedente quello già coperto della liquidazione degli interessi stessi (Cass. 15 ottobre 1992, n. 11275; Cass. 28 marzo 1997, n. 2780).

4.14 La liquidazione del maggior danno: la svalutazione rilevante e la decorrenza del risarcimento

Si è precisato che, in tema di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria che a norma dell’art. 1224 comma 2 cod. civ. può assumere rilevanza ai fini dell’attribuzione al creditore del «maggior danno» è soltanto quella che si verifica nel periodo della mora del debitore e a partire dall’inizio di questa, non rile-vando che il credito risalga ad epoca precedente (Cass. 15 ottobre 1992, n. 11283).

La liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, cod. civ.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé; la liquidazione determina la trasformazione dell’obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile sicché sulla somma risultante dalla liquidazione so-no dovuti, dalla data della sentenza gli interessi al saggio degli interessi legali (Cass. 9 gennaio 1996, n. 83)

Per quanto concerne la decorrenza del risarcimento, la giurisprudenza ha avuto modo di statuire che, anche in mancanza della liquidità del credito, sussiste la mora del debitore, e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere, quando la mancata o ri-tardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore stesso, quale il suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso legittimamente la sentenza che liquida l’obbligazione inadempiuta stabilisce la decorrenza degli inte-ressi (e, quindi, anche del maggior danno) dalla data della citazione introduttiva (interpellatio) (Cass. 27 agosto 1991, n. 9158 ).

Altra decisione ha ribadito che, nelle obbligazioni pecuniarie, ed in genere in tutti i crediti di valuta, il danno di cui all’art. 1224, comma 2, cod. civ., poiché è definito dalla norma come maggiore rispetto a quello compensato con gli interessi previsti dal primo comma, ha identità di natura con questi, per cui è comune la de-correnza dell’una e dell’altra voce dalla data di messa in mora del debitore (Cass. 21 marzo 1995, n. 3233).

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4.15 Profili processuali: necessità della domanda Gli interessi moratori, in quanto costituenti oggetto di una obbligazione che é auto-noma rispetto all’obbligazione pecuniaria inadempiuta, e trae fondamento dalla co-stituzione in mora del debitore, debbono formare oggetto di specifica domanda (Cass. 10 novembre 1998, n. 11310).

Al riguardo per costante giurisprudenza, si afferma che, al di fuori dell’ipotesi degli interessi liquidati sulla somma dovuta quale equivalente di un valore a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito (qualificati come compensativi) in tutti gli altri casi – e quindi sia con riferimento agli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., che agli interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ., e moratori ex art. 1224 cod. civ. – gli interessi possono essere attribuiti dal giudice soltanto se la par-te ne abbia fatto richiesta (Cass. 9 febbraio 1993, n. 1561).

Osserva infatti la S.C. che, mentre nella prima ipotesi gli interessi, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore dell’obbligazione risarcitoria, con-temporaneamente ed inscindibilmente, e possono quindi ritenersi compresi nella domanda di risarcimento del danno, negli altri casi, invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi, o compensativi (ex art. 1499 cod. civ.), avendo un fonda-mento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione pecuniaria, possono essere at-tribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura (Cass. 13 feb-braio 1982, n. 894; Cass. 30 luglio 1983, n. 5252; Cass. 7 aprile 1987, n. 3364).

Dall’enunciato principio consegue che la domanda volta a conseguire il paga-mento del debito pecuniario inadempiuto non comprende in sé la domanda di inte-ressi moratori ex art. 1224, comma 1, cod. civ., sicché il giudice che li attribuisca d’ufficio incorre nel vizio di ultrapetizione (Cass. 10 novembre 1998, n. 11310).

A sua volta, deve costituire oggetto di specifica domanda la pretesa dell’ulteriore risarcimento, rispetto a quello forfettario assicurato dagli interessi le-gali, ai sensi del comma 2 del suindicato articolo, poiché si fonda sulla deduzione e dimostrazione di ulteriori elementi atti a comprovare il maggiore danno.

Pertanto, qualora il creditore abbia originariamente richiesto i soli interessi moratori, costituisce domanda nuova, e non già mera emendatio libelli, la richiesta, in primo grado, dell’ulteriore risarcimento a titolo di maggiore danno, poiché in-troduce nel processo temi di indagine nuovi ed ulteriori, in quanto contrassegnata da diversa causa petendi (Cass. 6 maggio 1990, n. 4234).

Per converso, l’originaria richiesta avente ad oggetto il maggior danno da sva-lutazione può ritenersi comprensiva della più limitata pretesa volta ad ottenere l’attribuzione dei soli interessi legali.

In tema di appalto di opere pubbliche, la richiesta degli interessi di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, formulata nel corso del giudizio di primo grado dopo che nell’atto introduttivo è stata chiesta la liquidazione del danno da svalutazione monetaria, non introduce una domanda nuova, atteso che l’attribuzione dei suddetti interessi costituisce una forma di tipizzazione normativa

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della liquidazione del maggior danno prevista dall’art. 1224, comma 2, cod. civ. (Cass. 30 marzo 1994, n. 3150).

4.15.1 Domanda nuova in appello

La domanda volta a conseguire il risarcimento del maggiore danno non può essere proposta per la prima volta in appello, se in primo grado erano stati richiesti i soli interessi moratori, in quanto costituisce domanda nuova, fondata su diversa causa petendi, non consentita dall’art. 345, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. 30 gennaio 1987, n. 889).

È controverso se sia consentito chiedere in appello il maggiore danno verifica-tosi successivamente alla sentenza di primo grado, ai sensi della seconda parte del comma 1 dell’art. 345 cod. proc. civ., qualora in primo grado non sia stata proposta domanda di tale contenuto.

In senso negativo si è statuito che, in tema di crediti pecuniari, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sé alcun risar-cimento automatico che possa essere attuato con la rivalutazione della somma do-vuta, con la conseguenza che il risarcimento dell’eventuale maggior danno, rispetto a quello coperto dagli interessi legali, non può essere liquidato dal giudice in difet-to di specifica domanda, la quale, se omessa in primo grado, non può essere propo-sta per la prima volta in appello, neanche al limitato fine della liquidazione del danno verificatosi successivamente alla decisione impugnata, in quanto l’eccezione che il comma 1 dell’art. 345 cod. proc. civ. reca al principio dell’inammissibilità di domande nuove in appello, per ciò che concerne i frutti naturali o civili ed i danni maturati dopo la sentenza, opera a condizione che in primo grado sia stata proposta analoga domanda per frutti o danni maturati in precedenza (Cass. 26 febbraio 1991, n. 2061).

La soluzione positiva è invece stata accolta da altre decisioni. È stato invero affermato che l’art. 345, comma 1, seconda parte, cod. proc. civ., il quale, in dero-ga al divieto di domande nuove in appello, consente in tale sede di chiedere gli in-teressi, i frutti e gli accessori del credito maturati dopo la sentenza impugnata, non-ché il risarcimento del danno da svalutazione monetaria sofferto dopo la sentenza stessa, trova applicazione, in difetto di un’espressa limitazione, indipendentemente dal fatto che analoghe richieste siano o meno state avanzate nella pregressa fase processuale con riferimento al periodo intercorrente fino alla pronuncia di primo grado (Cass. 26 aprile 1990, n. 3483; Cass. 15 maggio 1992, n. 5641).

4.15.2 Ultrapetizione

Proposta da un creditore una domanda diretta genericamente al ristoro del danno prodotto dalla sopravvenuta svalutazione monetaria con riguardo ad un credito qua-lificato come di valore, non può il giudice il quale invece ritenga la natura pecunia-ria del debito relativo applicare d’ufficio il disposto dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., atteso che la detta domanda non può essere considerata equivalente, o com-

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prensiva, a quella tendente ad ottenere il risarcimento degli ulteriori danni ex art. 1224, comma 2, cod. civ., sia per la oggettiva diversità delle due pretese, sia per la mancata allegazione e prova delle ragioni che giustificano la seconda, in mancanza delle quali il giudice che le determini di sua iniziativa incorre nel vizio di ultrapeti-zione (Cass. 30 luglio 1990, n. 7656).

In materia di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, il riferimento conte-nuto nell’atto introduttivo del giudizio al tasso ufficiale di sconto, va inteso come enunciazione di un possibile criterio di valutazione del pregiudizio del quale si chiede il ristoro. Non incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione la sentenza che liquidi gli interessi nella misura legale, ovvero proceda alla liquidazione, con rife-rimento agli indici Istat, a fronte di una diversa richiesta di una parte (Cass. 21 a-prile 1997, n. 3412).

4.15.3 Effetti del giudicato

L’autonomia dell’obbligazione risarcitoria ex art. 1224 cod. civ. consente di ritene-re che, qualora la domanda volta ad ottenere gli interessi moratori e l’eventuale maggiore danno non sia stata proposta insieme alla domanda di adempimento dell’obbligazione pecuniaria, la pretesa risarcitoria può essere autonomamente a-zionata in un successivo giudizio (Cass. 2 marzo 1978, n. 1047).

Per contro, il giudicato formatosi sulla domanda avente ad oggetto i soli inte-ressi moratori, in quanto costituisce giudicato sul diritto al risarcimento del danno, preclude la successiva proposizione della domanda di risarcimento del maggior danno.

Si è infatti statuito che, nell’ipotesi di ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria, costituendo gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. distinte voci dello stesso danno de-terminato da un unico fatto generatore, il giudicato di condanna al pagamento dei soli interessi preclude la proposizione in separato giudizio della richiesta del risar-cimento del maggior danno, salvo che il danneggiato abbia, nel primo giudizio, precisato di limitare la sua pretesa risarcitoria a quella sola voce del pregiudizio subito, riservandosi di agire separatamente per il ristoro dell’altra, e la controparte non abbia contestato il frazionamento della pretesa risarcitoria (Cass. 27 gennaio 1989, n. 519; Cass. 2 febbraio 1995, n. 1254; Cass. 14 aprile 1995, n. 4277).

In proposito altra decisione ha precisato che la domanda di risarcimento del maggior danno a norma del secondo comma dell’art. 1224 cod. civ. è proponibile anche in un autonomo giudizio, successivo a quello in cui si sia formato il giudica-to sugli interessi legali per il medesimo ritardo nel pagamento di una somma di de-naro, ove nel primo giudizio il creditore abbia fatto espressa riserva di agire in tempo successivo per il maggior danno ed al riguardo il debitore abbia aderito o non abbia fatto opposizione, con la conseguenza che, in tale situazione, il debitore convenuto nel secondo giudizio può correlativamente opporre l’eccezione di pre-scrizione del credito risarcitorio, non azionato nel giudizio precedente (Cass. 18 maggio 1995, n. 5453).

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4.16 Varie fattispecie di crediti di valuta Sembra ora utile fornire una rassegna della giurisprudenza in tema di qualificazio-ne delle obbligazioni in termini di debito di valuta, con conseguente applicabilità, nel caso di inadempimento, dei principi dettati dall’art. 1224 cod. civ. come sopra illustrati.

4.16.1 Appalto di opere pubbliche: equo compenso

In tema di appalto di opere pubbliche, sia l’equo compenso di cui all’art. 18 del Capitolato generale di appalto della Cassa per il Mezzogiorno, che l’equo inden-nizzo di cui all’art. 1664, comma 2, cod. civ., costituiscono debiti di valuta, an-corché quantificati mediante l’utilizzazione del parametro inflattivo al fine di stabi-lirne l’equità; ne consegue che sono astrattamente rivalutabili ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ. una volta liquidati, sempre che il creditore ne abbia fatto domanda espressa e risulti provata la maggior utilità che la somma pagata tempe-stivamente avrebbe dovuto procurare a quest’ultimo (Cass. 27 marzo 1993, n. 3733).

4.16.2 Azione di riduzione del prezzo: obbligo di restituzione di parte del prezzo

In tema di azione di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 cod. civ., l’obbligazione del venditore di restituire una parte del prezzo ricevuto in pagamen-to ha natura di debito di valuta, con la conseguenza che la svalutazione monetaria sopraggiunta durante la mora del debitore non giustifica l’automatico risarcimento del maggior danno per quella svalutazione, potendo quest’ultimo essere eventual-mente dovuto, a norma dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., nel solo caso in cui il creditore ne faccia richiesta e provi di avere subito un pregiudizio patrimoniale (Cass. 6 febbraio l989, n. 724).

4.16.3 Azione revocatoria fallimentare

In tema di azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un pagamento, la giurisprudenza non è uniforme circa la qualificazione del relativo debito restituto-rio.

La tesi del debito di valuta è stata accolta da una decisione della S.C., secon-do la quale, in tema di fallimento, il negozio che costituisce la fonte dell’atto revo-cabile (nella specie, un contratto di fornitura ed il conseguente atto di pagamento della relativa obbligazione pecuniaria) è dotato di causa lecita ed è idoneo a deter-minare la produzione di effetti del tutto legittimi, così come del pari legittimo, nell’ipotesi di cui all’art. 67, comma 2, della legge fallimentare, deve astrattamente considerarsi l’atto di pagamento di un corrispettivo al momento in cui sia posto in essere, la successiva declaratoria della sua inefficacia essendo una conseguenza

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(solo eventuale) dell’esperimento dell’azione revocatoria da parte del curatore. La pronuncia sull’inefficacia del pagamento eseguito dall’imprenditore prima del fal-limento nel c.d. periodo sospetto riguarda, pertanto, un atto giuridico lecito avente ad oggetto una somma di denaro, alla cui natura di debito di valuta, per la massa fallimentare, è correlato il solo obbligo (di natura non risarcitoria) di restituzione, da parte dell’originario creditore del fallito, del tantundem e degli interessi al sag-gio legale, salva la prova del diritto al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., commisurato alla perdita patrimoniale subita ed alla necessità di compensare il danno prodotto (Cass. 24 gennaio 1998, n. 690).

La tesi del debito di valore era invece affermata da un precedente orientamen-to. Alcune decisioni hanno invero affermato che l’obbligazione restitutoria conse-guente all’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare ha natura di debito di valore anche quando suo oggetto sia il pagamento di una somma di denaro, in con-siderazione della funzione indennitaria dell’azione, tendente ad elidere le conse-guenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori, e della quali-ficabilità dell’obbligazione restitutoria come obbligazione nascente da fatto illeci-to, il cui elemento oggettivo è la sottrazione di beni della massa e quello soggettivo la consapevolezza di violare le regole della par condicio creditorum. Ne consegue l’assoggettamento del debito restitutorio alla rivalutazione monetaria, al fine di as-sicurare la corrispondenza tra valore sottratto e valore restituito, mentre la compu-tabilità degli interessi legali sulla somma rivalutata deriva dalla necessità di com-pensare specificamente il danno da ritardo (Cass. 4 aprile 1997, n. 2936; in senso conforme: Cass. 10 novembre 1992, n. 12091).

4.16.4 Caparra confirmatoria: restituzione delle somme ricevute

L’obbligazione di restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmato-ria, determinata dal venir meno della causa giustificatrice dell’attribuzione patri-moniale a seguito della risoluzione del contratto, è debito di valuta. Ne consegue che la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore può integra-re quel «maggior danno» previsto dall’art. 1224, comma 2, cod. civ., sempreché il creditore deduca e dimostri, sia pure con presunzioni, che se avesse ricevuto tem-pestivamente la somma di denaro avrebbe evitato gli effetti pregiudizievoli dell’inflazione (Cass. 11 novembre 1992, n. 12124).

4.16.5 Clausola penale: somma dovuta

La penale di cui all’art. 1382 cod. civ. costituisce debito di valuta e non di valore. Consegue che ove la prestazione oggetto della penale non sia eseguita o sia esegui-ta in ritardo, per essa sono dovuti, ricorrendone le rispettive condizioni, gli interessi moratori e l’eventuale maggior danno di cui all’art. 1224 cod. civ., a ciò non ostan-do l’effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazio-ne promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, atteso che

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la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all’inadempimento o al ritardato adempimento dell’obbligazione principale (Cass. 8 aprile 1998, n. 3641).

La clausola penale (art. 1382 cod. civ.) ha lo scopo di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita e, qualora questa consista nell’obbligazione di pagare una somma di denaro predeterminata, il relativo debito è di valuta – non già di valore – non incidendo su di esso la svalutazione monetaria sopravvenuta, salva l’applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, dell’art. 1224, comma 2, cod. civ. (Cass. 10 aprile 1995, n. 4126).

Poiché la pattuizione della clausola penale, a norma dell’art. 1382 cod. civ., ha l’effetto di limitare la risarcibilità del danno nascente dall’inadempimento, ove non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, non può essere pronunciata la condanna del debitore inadempiente anche al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, cod. civ. (Cass. 9 luglio 1991, n. 7603).

4.16.6 Compravendita: obbligazione di pagamento del prezzo

L’obbligazione del pagamento del prezzo della compravendita costituisce debito di valuta, con la conseguenza che, soltanto per effetto del ritardo colpevole e dalla data della costituzione in mora decorrono gli interessi (art. 1224, secondo comma, cod. civ.) rendendo possibile al giudice di tenere conto della svalutazione moneta-ria, se il creditore dimostri di aver subito dal ritardo un danno maggiore (Cass. 18 novembre 1996, n. 10069).

4.16.7 Comunione ereditaria: rimborso di somme erogate dal coerede

L’obbligo di rimborso posto a norma dell’art. 1115 cod. civ. a carico dei parteci-panti ad una comunione ereditaria nei confronti del coerede che abbia estinto ob-bligazioni contratte per la cosa comune costituisce debito di valuta e non di valo-re, in quanto fin dal momento della estinzione del debito solidale sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma di denaro proporzionale all’entità delle quote di partecipazione degli altri coeredi, determinabile con un semplice calcolo aritmetico. Tale debito, pertanto, resta soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti ed alle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 1224 cod. civ. (Cass. 7 febbraio 1991, n. 1299; Cass. 13 agosto 1998, n. 7954).

4.16.8 (segue) Obbligo di rendiconto e restituzione dei frutti

L’obbligo di uno dei coeredi, nell’ambito del rendiconto con gli altri coeredi (art. 724, comma 2, cod. civ.), di restituire in tutto o parte i frutti civili prodotti da un bene in comunione, integra ab origine un debito di valuta, e, pertanto, ancorché

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difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenome-no inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., sempre che ne ricorrano i presupposti (inclusa la colpe-volezza del ritardato pagamento) (Cass. 17 dicembre 1991, n. 13595).

4.16.9 Condominio: recupero delle spese anticipate da condomino

Il credito del condomino nei confronti degli altri per il recupero delle spese di ripa-razione della cosa comune da lui legittimamente anticipate ha per oggetto sin dall’origine una somma di denaro e, essendo soggetto al regime dei crediti di valu-ta, non è, quindi, automaticamente rivalutabile ma può dar luogo, in caso di mora, solo ad una pretesa risarcitoria che, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., si esaurisce nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, salvo la prova del maggior danno (Cass. 26 agosto 1996, n. 7834).

4.16.10 Contratti agrari: rimborso del prezzo al terzo acquirente nel caso di riscatto

In caso di esercizio del diritto di riscatto agrario da parte del coltivatore diretto del fondo, il prezzo che questi è tenuto a rimborsare al terzo acquirente costituisce un debito, non di valore, ma di valuta, come tale non suscettibile di aumento per ef-fetto della svalutazione monetaria, in quanto, con l’esercizio del diritto suindicato, il retraente subentra, nella posizione del compratore, nello stesso contratto di com-pravendita stipulato tra l’alienante e il terzo retrattato, né su tale prezzo sono dovuti interessi, giacché, mentre, in caso di contestazione, la legge consente che esso sia versato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dirit-to, d’altra parte non è configurabile un obbligo di corresponsione di interessi com-pensativi sulla base dell’art. 1499 cod. civ., perché fino al conseguimento del dirit-to di proprietà il coltivatore detiene il fondo in forza del rapporto agrario e non in base ad un titolo dominicale (Cass. 2 marzo 1990, n. 1655).

4.16.11 Contributo per calamità naturali

Si è statuito che il contributo per calamità naturali erogato dalla Regione Calabria non rappresenta né un corrispettivo né tantomeno un indennizzo per il sacrificio di un diritto soggettivo autoritativamente imposto dallo Stato ovvero allo stesso impu-tabile, ma consiste in un’erogazione di fondi assegnata alla Regione Calabria per ragioni di odine sociale, ed è da qualificarsi come debito di valuta (Cass. 17 luglio 1997, n. 654).

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4.16.12 Divisione ereditaria: retratto successorio e restituzione del prezzo

In contrasto con l’indirizzo che ritiene necessaria espressa domanda per l’attribuzione degli interessi, si è ritenuto che l’accoglimento della domanda di re-tratto successorio ex art. 732 cod. civ., che, con effetto retroattivo, toglie causa alle attribuzioni patrimoniali del contratto, comporta, come effetto naturale del suo ca-rattere restitutorio, che il retrattato ha diritto di ottenere, anche se non li ha richie-sti, gli interessi legali ex art. 1282 cod. civ. sul prezzo – costituente debito di valuta – che il retraente deve corrispondergli: pertanto, non è domanda nuova quella for-mulata dal retrattato, per la prima volta in appello, per la corresponsione di tali in-teressi (Cass. 9 aprile 1997, n. 3049).

4.16.13 Indennità di espropriazione e di occupazione

L’indennità di espropriazione e quella di occupazione legittima, sia per la parte o-riginariamente fissata nel provvedimento ablatorio, sia per quella ulteriore, even-tualmente liquidata nel giudizio di opposizione alla stima, costituiscono debiti di valuta non suscettibili di automatica rivalutazione in relazione al deprezzamento della moneta, il quale può solo giustificare, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., il rico-noscimento, in aggiunta agli interessi, del maggior danno causato dalla mora del debitore, per la cui liquidazione il potere-dovere del giudice di far ricorso, in difet-to di prove specifiche, ad elementi presuntivi in ordine alla possibilità di impiego del denaro coerenti con la situazione personale e professionale del creditore o alla prevedibile collocazione nella forma del deposito bancario, postula che il creditore medesimo non si limiti soltanto a dedurre il detto maggior danno, ma fornisca con-creti elementi che permettano di individuare e valutare siffatte situazioni (Cass. 9 aprile 1993, n. 4344).

Con riguardo all’indennità di espropriazione – che integra un debito di valuta anche per la maggior somma riconosciuta in esito al giudizio di opposizione alla stima – la svalutazione monetaria, intervenuta durante il colpevole ritardo del debi-tore, non giustifica un adeguamento automatico, ma può costituire solo ragione di ulteriore danno risarcibile, a norma dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., in aggiunta a quello coperto dagli interessi, e, quindi, esclusivamente nei limiti in cui il creditore deduca e dimostri il pregiudizio patrimoniale subito. Tale prova può essere anche desunta da fatti notori ed elementi presuntivi, purché strettamente correlati alle qualità del singolo creditore o, comunque, della categoria alla quale questi appar-tiene (sulla base di tali principi, la S.C. ha annullato la sentenza con la quale, in esi-to al giudizio di opposizione alla stima, il danno da svalutazione monetaria, non avendo il creditore nulla provato né allegato sul punto, era stato calcolato con crite-ri meramente automatici e senza alcun riferimento alle qualità personali dell’espropriato) (Cass. 4 novembre 1993, n. 10926).

Rispetto ai debiti di valuta (nella specie: indennità di espropriazione), la riva-lutazione monetaria costituisce una delle possibili modalità di determinazione del maggior danno, risarcibile a norma dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., sempreché

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non si operi, in relazione al medesimo periodo di tempo, un’indebita duplicazione, cumulando detta rivalutazione con gli interessi legali, i quali spettano, invece sulla somma rivalutata, dal giorno della pronuncia giudiziale fino al pagamento (Cass. 16 dicembre 1994, n. 10796).

4.16.14 Locazione: obbligazione di pagamento del canone

L’obbligazione del pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di va-luta, onde il creditore non può addurre a fondamento della richiesta di risarcimento ex art. 1224, comma 2, cod. civ. soltanto il fatto notorio del fenomeno inflattivo, ma deve dedurre e provare il maggior danno derivatogli dall’impossibilità di di-sporre della somma di denaro durante il periodo della mora (Cass. 2 febbraio 1995, n. 1239).

4.16.15 (segue) Indennità di avviamento

Il debito del locatore per l’indennità di avviamento commerciale dovuta al condut-tore ai sensi dell’art. 34 della legge n. 392 del 1978, essendo espresso, per legge, in una somma di denaro pari ad un certo numero di mensilità del canone ha natura di debito di valuta e deve ritenersi pertanto soggetto al principio nominalistico (Cass. 7 maggio 1993, n. 5265).

4.16.16 Mandato: credito del mandatario per rimborso spese

Il credito del mandatario verso il mandante per il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del mandato, avendo ad oggetto sin dalla sua origine una somma di danaro, ha natura di credito di valuta, come tale non soggetto ad automatica ri-valutazione in caso di inadempimento (Cass. 28 ottobre 1989, n. 4514).

4.16.17 Perdita di somma di denaro

Il risarcimento dei danni da fatto illecito non ha contenuto diverso o più ampio di quello dovuto per la inadempienza contrattuale, per cui – in entrambi i casi, solo quando il danno da risarcire si riferisca a cosa diversa dal denaro, il dovuto risar-cimento sostanzia un debito di valore, mentre allorché il danno consiste nella perdi-ta di una somma di denaro, il debito di risarcimento è e rimane debito di valuta soggetto al principio nominalistico ed alla regolamentazione di cui all’art. 1224 cod. civ. con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, la svalutazione monetaria sopravvenuta non può costituire titolo autonomo di danni, salva la possibilità per il creditore di allegare e dimostrare di aver risentito un concreto maggior pregiudizio derivante dalla variazione del potere di acquisto della moneta (Cass. 4 febbraio 1994, n. 1161).

Quando un illecito contrattuale determina la perdita di una somma di denaro, il relativo debito risarcitorio rappresenta un debito di valuta. In tema di inadempi-

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mento delle obbligazioni pecuniarie il risarcimento del maggior danno da svaluta-zione monetaria postula che il creditore, escluso ogni automatismo fondato sugli indici Istat, deduca e dimostri il pregiudizio in concreto da lui subito, avvalendosi di ogni mezzo di prova, con riferimento anche alla categoria economica di apparte-nenza. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva determi-nato il maggior danno del creditore attraverso l’aumento del 2% del tasso degli in-teressi legali nel periodo in cui questo era stabilito nel 5% l’anno, mentre dopo che quel saggio è stato elevato al 10% l’anno ex art. 1, legge 26 novembre 4990, n. 353, aveva ritenuto che il maggior danno fosse interamente compreso nel nuovo saggio; Cass. 21 giugno 1995, n. 7024).

Quando un illecito contrattuale determina la perdita di una somma di denaro, il relativo debito risarcitorio rappresenta un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico e alla disciplina di cui all’art. 1224 cod. civ. Conseguentemente la sopravvenuta svalutazione monetaria rileva solo se il creditore allega e dimostra che la stessa gli ha arrecato un danno maggiore di quello compensato degli interes-si legali. (Nella specie il danno era rappresentato dal corrispettivo di merce vendu-ta, rimasto inesigibile per negligenza del dipendente incaricato della vendita; Cass., Sez. lavoro, 9 giugno 1995, n. 6537).

4.16.18 R.C.A.: debito dell’assicuratore verso il danneggiato

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir-colazione dei veicoli e dei natanti, il debito dell’assicuratore nei confronti del dan-neggiato, il quale ha natura pecuniaria e trova limite nel massimale di polizza, può superare tale limite, per interessi e rivalutazione monetaria, solo in applicazio-ne della disciplina fissata dall’art. 1224 cod. civ., e, pertanto, a titolo, oltre che di interessi moratori, di risarcimento del maggior danno di cui al comma 2 del citato articolo (a partire dalla scadenza dello spatium deliberandi di sessanta giorni dopo la richiesta del danneggiato), sempreché si deduca e dimostri un ingiustificato comportamento dilatorio dell’assicuratore medesimo (Cass. 7 giugno 1984, n. 3428).

Nella disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri-vante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, a seguito del sinistro sorge a carico del danneggiante un debito aquiliano e a carico dell’assicuratore un debito indennitario ex lege nei confronti del danneggiato, sicché mentre il dan-neggiante è costituito in mora dalla data del fatto illecito, l’assicuratore lo diventa soltanto dal momento dell’inutile decorso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dalla richiesta del danneggiato, che rende operante un’accessoria e coordina-ta obbligazione avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., gli interessi mo-ratori ed il maggior danno costituito dalla sopravvenuta svalutazione monetaria (nella specie, alla stregua del ribadito principio, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere, anche nei confronti dell’assicuratore, gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria del giorno dell’evento dannoso) (Cass. 16 agosto 1988, n. 4950).

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni cau-sati dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo direttamente al danneggiato, che ha natura di debito di valuta, insor-ge nel momento del verificarsi dell’evento, non alla scadenza dello spatium delibe-randi previsto dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e, pertanto, inclu-de, nei limiti del massimale di polizza, gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito risarcitorio a partire dalla data del fatto illecito. Il superamento di detta sca-denza, peraltro, ove ricollegabile a colposo ritardo dell’assicuratore nell’adempimento, implica l’insorgere a suo carico dell’obbligazione, di natura ac-cessoria e svincolata dall’indicato massimale, di corrispondere gli interessi di mora, nonché il maggior danno per sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ. (Cass. 11 maggio 1989, n. 2150).

Nella disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri-vante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l’assicuratore, direttamente obbligato ex lege verso il danneggiato per il danno da costui subito, lasci trascorrere il periodo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta rivolta-gli ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, o comunque un perio-do di tempo congruo dal momento in cui la richiesta stessa abbia assunto, con l’integrazione del suo contenuto originario, significato di costituzione in mora, ri-tardando o rifiutando senza giustificato motivo la prestazione indennitaria, è tenuto a corrispondere, anche al di là del massimale, gli interessi moratori, di cui all’art. 1224 cod. civ., a far tempo dalla scadenza del predetto spatium deliberandi e non dalla data dell’evento lesivo (Cass. 22 maggio 1990, n. 4599).

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni cau-sati dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo direttamente al danneggiato, insorgente nel momento in cui si verifica l’evento ed includente, nei limiti del massimale di polizza, gli interessi e la rivalu-tazione monetaria del credito risarcitorio a partire dalla data del fatto illecito, è del tutto distinto dalla obbligazione ricollegabile al colposo ritardo dello stesso assicu-ratore nell’adempimento, per il superamento della scadenza dello spatium delibe-randi previsto dall’art. 22 della legge 29 dicembre 1969, n. 990, che ha per oggetto la prestazione degli interessi di mora e del maggior danno per sopravvenuta svalu-tazione monetaria, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.; ne consegue che il giudice non può condannare l’assicuratore a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti del massimale quando la responsabilità per i danni della mora colpevole dell’assicuratore non sia stata fatta valere dal danneggiato con specifica domanda (Cass. 30 dicembre 1994, n. 11329; Cass. 6 febbraio 1998, n. 1285).

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora la società assicuratrice, con-venuta con azione diretta, debba rispondere, oltre il limite del massimale di polizza, anche di interessi, rivalutazione e spese, in relazione ad un suo comportamento processuale defatigatorio, la successione ope legis dell’impresa designata dal fondo di garanzia, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di detta so-cietà ovvero dell’impresa cessionaria ex art. 4, D.L. 26 settembre 1978, n. 576 si

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verifica anche con riguardo alle indicate obbligazioni accessorie, e per esse non opera il limite di risarcibilità contemplato dall’art. 21 ultimo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, attinente soltanto al debito principale d’indennizzo (Cass. 14 gennaio 1989, n. 135).

La natura sociale della normativa, contenuta negli artt. 19 e seguenti della leg-ge n. 990/1969 in materia di risarcimento dovuto dal fondo di garanzia per le vitti-me della strada, non comporta alcuna diversità di trattamento rispetto a qualsiasi al-tro assicuratore in relazione alla disciplina posta dall’art. 1224 cod. civ. per la ipotesi di ritardo colpevole nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento dell’indennizzo, atteso che il limite del massimale fissato dall’articolo 21 della citata legge trova appli-cazione con riguardo soltanto all’obbligazione principale a carico del fondo e, per esso, dell’impresa cessionaria o designata (cioè per l’importo capitale dell’indennizzo), non anche agli ulteriori danni costituiti dagli interessi moratori e dalla svalutazione mo-netaria, che trovano causa distinta ed autonoma nel colposo comportamento dell’impresa medesima, al di fuori dello schema dell’indennizzo alle vittime della strada, il quale soltanto ha connotato di socialità (Cass. 7 febbraio 1989, n. 775).

4.16.19 Restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza

Le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente e-secutiva, che in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice di appel-lo debbano essere restituite, costituiscono debito di valuta, avendo l’obbligazione di re-stituzione per oggetto una somma di denaro ben determinata, con la conseguenza che trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l’obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo, oltre gli interessi legali, il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., tuttavia tale risarcimento non può formare og-getto di domanda allo stesso giudice di appello, comportando violazione del princi-pio del doppio grado di giudizio (Cass. 16 giugno 1990, n. 6056).

L’obbligo di pagamento degli interessi sulle somme da restituire perché rice-vute in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente rifor-mata decorre dalla data dell’effettiva percezione delle dette somme (Cass. 23 mag-gio 1992, n. 6224).

4.16.20 Ripetizione di indebito

In generale Nel caso di azione di ripetizione d’indebito ex art. 2033 cod. civ., spetta al creditore oltre agli interessi legali sulla somma riconosciuta come dovutagli anche l’ulteriore risarcimento ex art. 1224, comma 2, cod. civ., conseguente a svalutazione moneta-ria ove risulti provato anche con presunzioni il pregiudizio patrimoniale del mede-

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simo subito, con la precisazione che in tal caso sia gli interessi legali sia il danno ulteriore decorrono dalla data della proposizione della domanda giudiziale e non già dalla mera richiesta dell’indebito, a meno che il creditore non provi la malafede del debitore (Cass. 13 giugno 1991, n. 6702).

In tema di ripetizione dell’indebito oggettivo, la mora dell’accipiens, in quanto debitore di un’obbligazione pecuniaria, comporta anche l’applicabilità dell’art. 1224 cod. civ. Spetta perciò al solvens, oltre agli interessi legali sulla somma dovu-tagli in restituzione, anche l’ulteriore risarcimento correlato e conseguente alla sva-lutazione monetaria (art. 1224, comma 2) che, quale fatto notorio, non necessita di una prova specifica, incidendo sul patrimonio del creditore in misura corrisponden-te al tasso di inflazione desumibile degli indici Istat sul costo della vita, salva la prova, a carico del creditore stesso o del debitore, di un danno maggiore ovvero – rispettivamente – di un danno minore o dell’inesistenza di alcun danno (Cass. 27 dicembre 1994, n. 11177).

Decorrenza di interessi e maggior danno In caso di pagamento non dovuto (art. 2033 cod. civ.), al diritto di ripetere quanto pagato si accompagna il diritto agli interessi moratori ed all’ulteriore risarcimento, ex art. 1224, comma 2, cod. civ. (compresi i danni da svalutazione monetaria), ove ne ricorrano i presupposti di applicabilità. La circostanza che la somma di denaro sia stata ricevuta in base ed un titolo giudiziale poi cassato (sentenza d’appello ese-cutiva) non incide sulla qualificazione dell’obbligazione di restituzione (che è ob-bligazione pecuniaria), ma, eventualmente, soltanto sulla valutazione dell’elemento soggettivo attribuibile al percettore – se di buona o di mala fede – ai fini della decorrenza del dies a quo di interessi e danni da svalutazione monetaria (Cass. 23 gennaio 1995, n. 722).

Fattispecie Nell’ipotesi di ripetizione di somme indebitamente versate all’ente previdenziale a titolo di contributi assicurativi, la restituzione, costituendo l’oggetto di un’obbligazione pecuniaria di fonte legale ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., è as-soggettata alla disciplina propria di tale obbligazione ed in particolare alla norma dell’art. 1224 cod. civ. in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per ritardo nell’adempimento; in detta ipotesi gli interessi legali decorrono non dalla domanda giudiziale ma dalla domanda amministrativa, che costituisce il primo atto del procedimento che deve essere preventivamente esperito al fine di far valere la pretesa in via giudiziale (Cass., Sez. lavoro, 22 gennaio 1994, n. 596).

In relazione al credito per il rimborso dell’eccedenza contributiva versata in re-lazione alla mancata applicazione di sgravi contributivi, si configura un’ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, per cui il diritto del creditore agli interessi ex art. 2033 cod. civ. (assimilabili agli interessi moratori di cui all’art. 1224, comma 1, cod. civ.) non esclude il risarcimento del maggior danno (inteso come danno ulte-riore rispetto agli interessi legali) ex art. 1224, comma 2, cod. civ., norma

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quest’ultima che, essendo inclusa nella disciplina delle obbligazioni in generale è applicabile anche all’obbligazione pecuniaria di ripetizione di indebito, sempre che sussista il generale presupposto dell’obbligazione risarcibile (Cass., Sez. lavoro, 25 maggio 1995, n. 5757).

Nell’azione di ripetizione dell’indebito (quale quella per la restituzione di con-tributi previdenziali non dovuti dal datore di lavoro avente diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione), trova applicazione il principio nominalistico, se-condo cui l’obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della me-desima quantità di moneta, salvo ex art. 1224 cod. civ., il riconoscimento degli in-teressi moratori in misura legale quale danno presunto (con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di restituzione, costituente nella indicata ipotesi condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria) nonché il risarcimento del dan-no maggiore che il creditore provi di aver subito in conseguenza della mora, ivi compreso il danno da svalutazione monetaria ma solo per la parte eccedente rispet-to a quella risarcita con gli interessi legali (Cass. 20 dicembre 1996, n. 11440).

Il locatore che deve restituire al conduttore somme di denaro non dovute è ob-bligato a risarcire anche il maggior danno da svalutazione monetaria, dimostrato dal fatto notorio e ravvisabile in re ipsa, se liquidata in base al tasso di interesse non molto tempo dopo – nella specie due anni – riconosciuto dal legislatore modi-ficando l’art. 1284 con l’art. 1 della legge n. 353/1990 (Cass. 16 dicembre 1997, n. 12718).

4.16.21 Risoluzione per inadempimento e obblighi restitutori

In argomento la giurisprudenza ha seguito orientamenti contrastanti. Alcune deci-sioni si sono infatti pronunciate nel senso che si verte in tema di debito di valuta.

Si è al riguardo ritenuto che, a seguito della risoluzione del contratto, le som-me spettanti a titolo di restituzione del prezzo pagato dalla parte inadempiente pro-ducono soltanto gli interessi compensativi, ma non possono essere rivalutate in ca-so di sopravvenuta svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, né il de-bitore, inadempiente, essendo egli stesso in colpa, può pretendere alcun risarcimen-to del danno neppure sotto il profilo previsto dal comma 2 dell’art. 1224 cod. civ., per le obbligazioni pecuniarie, atteso che detta norma è dettata a tutela del creditore adempiente, allorché il danno da lui sofferto non è risarcito in misura adeguata dal-la semplice liquidazione degli interessi moratori (Cass. 5 luglio 1990, n. 7052).

Un diverso orientamento aveva invece ritenuto che l’obbligo restitutorio, se gravante sulla parte inadempiente, doveva essere qualificato come debito di valore.

Si era invero affermato che l’obbligo di restituzione di una somma di denaro conseguente alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1458 cod. civ., la quale ha effetto retroattivo, configura un debito di valuta quando grava sulla parte incol-pevole e costituisce, invece, un debito di valore allorché obbligata alla restituzione è la parte che, con la propria inadempienza, ha causato la risoluzione del contratto, con la conseguenza che la somma dovuta dev’essere rivalutata in ragione della so-pravvenuta svalutazione monetaria (Cass. 24 aprile 1990, n. 3439).

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IL RISARCIMENTO PER L’INADEMPIMENTO DEL DEBITO DI VALUTA

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Il contrasto è stato composto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno aderito al primo indirizzo, e cioè alla tesi del debito di valuta.

Si è invero statuito che, con riguardo alla risoluzione del contratto per inadem-pimento, l’obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispet-tivo costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, per l’indisponibilità della somma anticipata – la cui restituzione, peraltro, deve av-venire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la fun-zione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa – eventuali ulteriori danni, e perciò anche di quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne chieda il risarcimento (Cass., Sez. unite, 4 di-cembre 1992, n. 12942).

La successiva giurisprudenza si è uniformata, come risulta dalle decisioni che seguono.

L’obbligazione del venditore di restituire al compratore la somma ricevuta a ti-tolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per ina-dempimento, configura un debito di valuta, avente per oggetto l’originaria presta-zione pecuniaria, del tutto distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all’adempiente. Non può, dunque, procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta in restituzione, ma della svalutazione monetaria dovrà tenersi conto nella liquidazione dei danni derivanti dalla mancata disponibilità di quella somma (Cass. 23 gennaio 1995, n. 725).

Le restituzioni a favore della parte adempiente in caso di risoluzione del con-tratto non ineriscono ad un’obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione della causa delle reciproche obbli-gazioni e quando attengono a somma di danaro danno luogo a debiti non di valore ma di valuta non soggetti a rivalutazione monetaria (Cass. 20 maggio 1997, n. 4465).

Qualora, in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento, nella impossibilità di restituzione della prestazione già eseguita, la parte inadem-piente venga condannata a corrispondere alla parte non in colpa il corrispettivo pattuito con la rivalutazione dello stesso fino alla data della decisione, la maggior somma riconosciuta per la svalutazione monetaria costituisce una forma di liquida-zione del danno per il mancato pagamento e quindi va considerata ai fini della li-quidazione del danno complessivo in modo da evitare che, tramite la liquidazione di altre voci di danno, si concretizzi una duplicazione (o, comunque, una sovrappo-sizione) che comporti per il contraente fedele un arricchimento ingiustificato e cioè più di quanto avrebbe conseguito dal contratto, se fosse stato regolarmente eseguito (Cass. 20 gennaio 1995, n. 625).

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4.16.22 Servitù coattiva: indennità

L’indennità per la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, da determinarsi con riferimento alle condizioni ed al valore del fondo al momento dell’imposizione della servitù medesima, integra un credito pecuniario, e, pertanto, a partire da quella data, non è suscettibile di rivalutazione automatica in dipendenza della so-pravvenuta inflazione, potendo questa essere fatta valere dal creditore solo quale ragione di maggior danno, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1224, comma 2, cod civ. (Cass. 23 aprile 1992, n. 4892; Cass. 22 agosto 1998, n. 8334).

4.16.23 Società: liquidazione della quota del socio uscente

Il credito di cui all’art. 2289 cod. civ., relativo alla liquidazione della quota del so-cio uscente, avendo fin dall’origine ad oggetto una somma di danaro, è un credito di valuta ed è soggetto, quindi, al principio nominalistico di cui all’art. 1227 cod. civ.; nondimeno la svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l’adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall’ultimo comma dell’art. 2289, diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conse-guente alla mora del debitore (Cass. 10 giugno 1994, n. 5647).

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5. Interessi e rivalutazione nei crediti di valore

5.1 Il debito di valore La distinzione tra debiti di valore e debiti di valuta – di origine giurisprudenziale – risponde all’esigenza di mantenere fermo, per un verso, il principio nominalistico accolto dall’art. 1277, comma 1, del codice civile del 1942 per le obbligazioni pe-cuniarie (e cioè per i debiti di valuta), e, per altro verso, di evitarne le conseguenze in relazione ad altre obbligazioni, con la cui intima essenza il principio suddetto contrasta (qualificate appunto come obbligazioni di valore).

La creazione del debito di valore muove dalla obbiettiva considerazione che vi sono rapporti obbligatori (quali sono quelli appartenenti al secondo tipo) che si e-stinguono con la corresponsione di una somma di denaro che costituisce tuttavia soltanto l’espressione in moneta di un valore intrinseco da liquidare in un momento necessariamente successivo rispetto al sorgere dell’obbligazione. In tali rapporti (il cui paradigma è costituito dall’obbligazione risarcitoria da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.), l’obbligo della prestazione concerne un valore astratto, che dovrà tradur-si, mancando un criterio prestabilito al quale ancorare la quantificazione, in una de-terminata somma di denaro all’esito di una operazione di liquidazione1.

Le obbligazioni di questo tipo vengono appunto qualificate come obbligazioni di valore e si caratterizzano per il fatto che non hanno come oggetto originario ed immediato della prestazione il denaro, poiché questo viene solo a sostituirsi, in un secondo momento, ad una prestazione avente un diverso oggetto.

La configurazione della specifica categoria del debito di valore rappresenta, in definitiva, il mezzo tecnico con il quale si tende a neutralizzare l’incidenza della svalutazione monetaria in tutte le ipotesi in cui sussiste una dissociazione tra il momento in cui va riferita la stima di un determinato valore ed il momento nel qua-

1 P. Picone, op. cit., Parte II, p. 586.

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le si procede alla liquidazione, sorgendo in tal caso l’esigenza di tenere conto delle oscillazioni della moneta verificatesi nell’intervallo2.

Volendo formulare, quindi, una sintetica definizione del debito di valore, può dirsi, con riferimento alla costante giurisprudenza, che le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l’oggetto diretto ed originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro, a nulla rilevando l’eventuale in-determinatezza della prestazione pecuniaria, suscettibile di esatta quantificazione solo all’esito dell’operazione di liquidazione (Cass. 20 gennaio 1995, n. 634).

Il debito di valore si caratterizza, quindi, per avere originariamente ad oggetto un bene diverso dal denaro, con conseguente illiquidità della prestazione: una volta avvenuta la liquidazione, con l’espressione in termini monetari del valore del bene, con la sentenza (definitiva) o in virtù di convenzione, il debito di valore si trasfor-ma tuttavia in debito di valuta, e rimane soggetto al regime di quest’ultimo (tra le tante: Cass. 25 novembre 1992, n. 12540).

Si è acutamente osservato, in proposito, che, per le obbligazioni di valore, na-turalmente illiquide, la liquidazione della prestazione determina un mutamento dell’oggetto della prestazione, in quanto al bene o valore intrinseco si sostituisce il denaro. Per converso, nelle obbligazioni pecuniarie eventualmente illiquide (ipotesi ricorrente in tutti i casi in cui la prestazione in denaro non sia originariamente de-terminata, ma solo determinabile, mediante mero calcolo, ovvero mediante arbi-traggio o in forza di sentenza o convenzione), la liquidazione non muta la natura dell’oggetto della prestazione, che è sempre una somma di denaro3.

5.2 L’obbligazione risarcitoria da fatto illecito Nell’ambito della generale categoria dei debiti di valore, particolare rilievo assume l’obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. (e cioè a titolo di responsabilità extracontrattuale): è con riferimento alla disciplina dettata dal codice per tale obbligazione che è stata infatti costruita la categoria dei debiti di valore, caratterizzati dalla sottrazione al principio nominalistico.

E va subito chiarito che del ruolo preminente dell’obbligazione risarcitoria si terrà conto nell’esposizione che segue, che sarà quindi incentrata su di essa, doven-dosi ritenere estesi i relativi principi a tutti i debiti di valore, salve le precisazioni che saranno svolte nell’esaminare alcune specifiche ipotesi di debiti di tal genere (v., in particolare, per l’obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, infra par. 5.11; un’ampia casistica dei debiti di valore non derivanti da illecito è ri-portata infra par. 5.12).

2 Ascarelli, Obbligazioni pecuniarie, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Libro quarto. Delle obbligazioni, Bologna-Roma, 1963, p. 455; A. Di Majo, op. cit., p. 262. 3 P. Picone, op. cit., Parte II, p. 587, nota n. 7.

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INTERESSI E RIVALUTAZIONE NEI CREDITI DI VALORE

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Il fondamento di diritto positivo della sottrazione dei debiti di valore al princi-pio nominalistico (esenzione che vale a contrapporre i debiti di valore a quelli di valuta, e giustifica quindi la differenziazione) è stato rinvenuto dalla giurispruden-za nell’art. 2058 cod. civ., che attribuisce al creditore, quando ciò sia possibile, il potere di chiedere in ogni tempo l’esecuzione in forma specifica dell’obbligazione di risarcimento.

Si è invero osservato che la diversa disciplina dell’obbligazione pecuniaria ri-spetto a quella di valore, specie quando si tratta di risarcimento dei danni, è giusti-ficata dall’opportuno richiamo all’art. 2058 cod. civ., in base al quale il danneggia-to, qualora sia possibile, può chiedere l’esecuzione in forma specifica. Ed infatti, potendo il creditore scegliere tra reintegrazione specifica ed integrazione per equi-valente usque ad ultimum diem, codesto equivalente, per essere tale, deve corri-spondere ai valori correnti al momento della decisione. Da ciò discende che il valo-re accertato con riferimento alla natura e consistenza che aveva al tempo dell’insorgenza dell’obbligazione (aestimatio) deve essere ragguagliato al tempo della decisione (taxatio) (Cass. 20 giugno 1990, n. 6209; Cass. 24 ottobre 1985, n. 5231; Cass. 12 gennaio 1977, n. 123).

In altri termini, dall’art. 2058 cod. civ. può trarsi il principio che l’adempimento di un’obbligazione siffatta è esatto solo quando la prestazione pe-cuniaria corrisponde al valore da riversare nel patrimonio del creditore con riguar-do al tempo della liquidazione4.

5.3 La rivalutazione del debito risarcitorio La prevalente giurisprudenza ritiene che l’adeguamento dell’obbligazione risarcito-ria ai valori monetari correnti al momento della liquidazione vada effettuato tenen-do conto del coefficiente di svalutazione monetaria (Cass. 12 aprile 1990, n. 3125; Cass. 23 aprile 1990, n. 3368).

Con riferimento all’ipotesi in cui il danno consista nella perdita di un bene, era stato alternativamente proposto il criterio fondato sul riferimento al valore di scambio del bene al momento della liquidazione (Cass. 4 febbraio 1986, n. 687; Cass. 22 aprile 1986, n. 2830; Cass. 16 marzo 1990, n. 2195).

Tale soluzione alternativa è stata tuttavia respinta dalle Sezioni unite della S.C., che, componendo il contrasto, hanno statuito che, al fine della liquidazione del danno, dovuto al proprietario del fondo che ha perduto il diritto dominicale a seguito dell’illegittima occupazione e della irreversibile acquisizione del bene per effetto della realizzazione di un’opera pubblica, occorre fare riferimento al valore del bene medesimo all’epoca del fatto illecito, esprimendolo poi in termini moneta-ri che tengano conto del fenomeno inflattivo fino alla data della decisione, non al valore di mercato all’epoca della decisione stessa, atteso che, vertendosi in tema di illecito istantaneo, il risarcimento deve tradursi nel ripristino della perdita patrimo-

4 Vignale, L’assetto attuale dell’espropriazione per pubblica utilità, Napoli, 1991, p. 333.

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niale prodottasi alla data del suo verificarsi, senza che possano andare a vantaggio o nocumento del danneggiato le vicende del mercato immobiliare nel periodo suc-cessivo al giorno in cui egli ha perduto il diritto di proprietà (Cass., Sez. unite, 26 febbraio 1992, n. 2383).

La tesi accolta trova consenziente la dottrina5.

5.4 Funzione della rivalutazione In materia di debiti di valore e, in particolare, in tema di obbligazione risarcitoria (sia essa derivante da illecito extracontrattuale che da inadempimento di obbliga-zione contrattuale non pecuniaria: v., sul punto, infra par. 5.12), la rivalutazione costituisce l’operazione mediante la quale si procede a commisurare il danno origi-nario ai nuovi valori della moneta correnti in cui viene effettuata la liquidazione del danno.

La rivalutazione non attribuisce quindi al danneggiato utilità ulteriori, ma co-pre soltanto l’originario danno. Al riguardo insegna la S.C. che, quando la quantifi-cazione del danno venga adeguata al mutato valore della moneta, ciò vale soltanto a rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, poiché la mag-gior somma attribuita non rappresenta il risarcimento di un maggior danno, ma sol-tanto una diversa espressione numerica (in moneta) del danno medesimo, restando inalterata l’entità reale del risarcimento (Cass. 14 ottobre 1979, n. 2016).

Risulta quindi chiara la diversa funzione della rivalutazione nelle obbligazioni di valore – in relazione alle quali rappresenta, in presenza del fenomeno inflattivo, la commisurazione del danno originario ai nuovi valori della moneta – e nelle ob-bligazioni pecuniarie – in relazione alle quali, se inadempiute, il fenomeno inflatti-vo si pone come eventuale causa di maggior danno (rispetto a quello coperto dagli interessi legali moratori), da risarcire tenendo conto del coefficiente di svalutazione.

La distinzione risulta lucidamente precisata dalla S.C. in una pronuncia nella quale viene rilevato che la domanda di rivalutazione automatica di una somma di denaro di cui si chiede il pagamento, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell’importo di tale somma ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta correlati al fenomeno inflattivo, costituisce una pretesa concettual-mente diversa da quella in cui, in relazione al dedotto inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, si chieda, in aggiunta agli interessi legali di mora, di-retti a compensare il danno presuntivamente connesso a quell’inadempimento, il ri-storo dell’asserito ulteriore, e maggiore, pregiudizio causato dal ritardato soddisfa-cimento delle proprie ragioni creditorie; ne consegue che, stante le differenze di presupposti e di contenuto fra le due domande, la proposizione dell’una domanda non equivale alla proposizione dell’altra, per cui, ove venga promossa una contro-versia per il riconoscimento ed il pagamento di un credito pecuniario nella quale non venga richiesto il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, com- 5 P. Picone, op. cit., Parte II, p. 588; G. Valcavi, Il tempo di riferimento della stima del danno, in «Riv. dir. civ.», 1987, II, p. 31; Vignale, op. cit., p. 327.

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INTERESSI E RIVALUTAZIONE NEI CREDITI DI VALORE

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ma 2, cod. civ. quest’ultima domanda è proponibile successivamente in separata sede, senza che rilevi che, nella precedente causa, sia stata avanzata e respinta un’istanza di adeguamento del credito al sopravvenuto deprezzamento della mone-ta, attesa l’inidoneità del giudicato di rigetto formatosi su quest’ultima domanda ad interferire sull’esperibilità dell’altra (Cass. 27 marzo 1995, n. 3607).

5.5 Criteri da adottare per la rivalutazione La S.C. ha avuto modo di precisare che l’obbligazione risarcitoria del responsabile di fatto illecito, prima di convertirsi in debito di valuta per effetto della pronuncia che ne determina l’ammontare, ha natura di debito di valore, e, come tale, deve es-sere liquidata tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della decisione, con l’attribuzione poi, sulla somma complessiva, degli inte-ressi compensativi dalla data dell’evento. Questo principio resta rispettato dal giu-dice del merito tanto mediante una stima del danno con riferimento all’epoca dell’evento, con successivo adeguamento di essa ai valori della moneta in atto al momento della decisione, quanto mediante un diretto riferimento ai valori attuali della moneta, tenendo presente che l’uno o l’altro criterio di calcolo può rendersi necessario in relazione alle singole componenti del danno medesimo (come nel ca-so della perdita di redditi futuri, da riferirsi alla data della loro insorgenza e non a quella anteriore del fatto illecito) (Cass. 26 maggio 1984, n. 3249).

5.5.1 Periodo da considerare

Insegna la S.C. che, nella rivalutazione dei crediti di valore, il giudice deve tener conto del diminuito potere di acquisto verificatosi dal momento del sorgere del credito fino al momento in cui, provvedendo alla liquidazione, emette la sua pro-nuncia, senza possibilità di considerare anche eventi futuri e ipotetici, quali l’eventuale ritardo nell’esecuzione della sua decisione ed il verificarsi, nel frattem-po, di una svalutazione monetaria ulteriore (Cass. 13 ottobre 1980, n. 5484).

Nel ribadire il principio, si è ancora affermato che, nella liquidazione dei debiti di valore, il giudice deve tenere conto dell’eventuale diminuito potere di acquisto della moneta disponendo la relativa rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio di-viene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta, mentre non può tenere conto anche di eventi futuri ed ipotetici successivi alla pro-nuncia esecutiva, dato che il ritardo nella esecuzione di questa, concretando l’inadempimento di una obbligazione pecuniaria, può comportare, a norma dell’art. 1224 cod. civ., il diritto agli interessi ed al risarcimento del maggior danno, che è fondato su presupposti del tutto diversi da quelli della rivalutazione automatica del debito di valore (Cass. 26 ottobre 1992, n. 11616; Cass. 2 febbraio 1995, n. 1256).

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5.5.2 Adeguatezza del coefficiente

In tema di risarcimento del danno, il giudice di merito, quando procede alla rivalu-tazione di un debito di valore è tenuto a motivare la sua valutazione, corredandola delle indicazioni necessarie al controllo del processo logico-formativo del suo con-vincimento; e ciò al fine di stabilire se tra il coefficiente posto a base della rivaluta-zione e l’indice reale della svalutazione monetaria, relativo al periodo preso in con-siderazione, esista, eventualmente, un divario, economicamente apprezzabile, di misura tale da frustrare il concreto ripristino della situazione patrimoniale del dan-neggiato, anteriore al fatto illecito (Cass. 11 ottobre 1990, n. 9992).

In proposito si è ancora rilevato che, in tema di liquidazione del danno da fatto illecito, la scelta dei criteri di adeguamento del credito risarcitorio al mutato valore della moneta deve cadere su quello che, meglio di ogni altro, permette al danneg-giato di conseguire un ristoro patrimoniale pari o, il più possibile, vicino all’effettivo pregiudizio subito; a tal fine correttamente il giudice del merito può ri-ferirsi, anche a titolo puramente orientativo, a rilevazioni o a calcoli statistici uffi-ciali, in specie agli indici Istat (Cass. 25 maggio 1995, n. 5789).

5.5.3 Rivalutazione in base agli indici Istat

Ai fini del calcolo della rivalutazione, il criterio più corretto al quale far riferimento è rappresentato dal ricorso agli indici ufficiali comunicati dall’Istat (i vari tipi di indice e le relative modalità di applicazione saranno oggetto di specifico esame nel Capitolo 7).

Al riguardo, ha ritenuto la S.C. che, nella determinazione del danno da svalu-tazione monetaria, il giudice del merito non è tenuto a motivare i criteri adottati nel caso in cui faccia riferimento a calcoli statistici ufficiali quali gli indici Istat (Cass. 19 ottobre 1995, n. 10884).

Per converso, nel caso di mancata utilizzazione degli indici Istat, il giudice de-ve adeguatamente motivare le ragioni della sua scelta.

La giurisprudenza è infatti uniforme nell’affermare che la misura della svalu-tazione, ai fini della determinazione del danno fatto illecito è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Qualora egli però non riten-ga di avvalersi degli indici Istat, il diverso criterio deve essere sorretto da sufficien-te motivazione, la quale non può esaurirsi nella mera asserzione della ritenuta equi-tà della valutazione adottata, senza l’indicazione di elementi specifici che consen-tano il controllo in sede di legittimità (Cass. 16 giugno 1990, n. 6056; Cass. 28 giugno 1995, n. 7267).

Nel ribadire il principio, si è statuito che, nella liquidazione del danno da atto illecito, il giudice può compiere la consueta operazione di taxatio finalizzata ad e-sprimere in moneta attuale l’ammontare del danno anche non avvalendosi degli in-dici Istat. In questo caso, tuttavia, egli è tenuto a sufficientemente motivare il crite-rio adottato per procedere alla rivalutazione del credito risarcitorio, non essendo idoneo a tal fine un mero richiamo all’equità (Cass. 28 maggio 1996, n. 4909).

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5.5.4 Scelta dell’indice più adeguato alla fattispecie

La scelta dei criteri di adeguamento del credito risarcitorio al mutato valore della moneta deve cadere su quello che, meglio di ogni altro, permetta al danneggiato di conseguire un ristoro patrimoniale pari o il più possibile vicino all’effettivo pregiu-dizio subito. (Nella specie alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel liquidare il danno cagionato al concessionario di derivazione d’acqua da arbitraria sottensione di utenza, aveva ritenuto idoneo il criterio di rivalutare le somme spettanti secondo gli indici Istat per il costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, in luogo degli indici Istat per gli incrementi dei volumi delle produzioni industriali, applicati dal primo giudice) (Cass. 18 marzo 1992, n. 3352).

Nel caso in cui sia domandato il risarcimento per equivalente pecuniario del danno conseguente alla perdita di prodotti (nella specie della terra), la rivalutazione monetaria di detto danno va riconosciuta non in ragione del valore monetario ag-giornato (prezzo) dei prodotti perduti come se il danneggiato dovesse acquistare al momento della liquidazione quei medesimi prodotti bensì con l’attribuzione al danneggiato della differenza in moneta tra la situazione patrimoniale in cui si sa-rebbe trovato senza il danno e quella nella quale versa in conseguenza del danno (id quod interest). Ai fini di detto conteggio il ricorso agli indici Istat ottenuti fa-cendo la media tra i prezzi di prodotti diversi consente di attingere, con ragionevole approssimazione e nella generalità dei casi, il tasso di svalutazione relativo al sin-goli periodi di tempo considerati (Cass. 4 aprile 1989, n. 1620).

5.5.5 Specifica indicazione degli indici e delle modalità di calcolo

Con riguardo alla rivalutazione di somme liquidate a titolo risarcitorio, è viziata da difetto di motivazione la sentenza che applichi un determinato coefficiente di riva-lutazione ricavato dagli indici Istat, senza alcuna indicazione circa i passaggi e i calcoli che hanno portato alla determinazione di quel coefficiente, sì da non con-sentire di verificare la correttezza del procedimento logico seguito (Cass. 27 marzo 1992, n. 3801).

Si è tuttavia ritenuto, in altra decisione, che, in tema di rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il giudice del merito è tenuto a richiamare espressamente i dati Istat, ovvero a giustificare perché da essi even-tualmente si discosti, soltanto se l’interessato abbia prodotto le relative certifica-zioni ufficiali (Cass. 25 giugno 1985, n. 3814).

5.5.6 Calcolo della rivalutazione

Per rivalutare una somma con gli indici Istat è necessario individuare tre valori: l’indice del mese di decorrenza, l’indice del mese di scadenza e il coefficiente di raccordo fra la base del mese di decorrenza e la base del mese di scadenza. Se gli indici dei due mesi sono calcolati sulla stessa base, allora il coefficiente di raccordo è pari ad 1, e può essere omesso dal calcolo.

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L’indice della rivalutazione si ottiene dividendo l’indice del mese di scadenza per l’indice del mese di decorrenza, e moltiplicando per il coefficiente di raccordo. Il capitale rivalutato si ottiene moltiplicando il valore così ottenuto per il capitale iniziale.

Ad esempio, per calcolare la rivalutazione su una somma di lire 100.000 dal dicembre 1994 al dicembre 1997 sulla base dell’indice del costo della vita FOI, è necessario innanzitutto individuare gli indici e il coefficiente di raccordo sulle ta-belle: l’indice di dicembre 1994 risulta pari a 110,3, l’indice di dicembre 1997 è 106,5, infine il coefficiente di rivalutazione è 1,141.

L’indice della rivalutazione è quindi pari a: 106,5 : 110,3 ✕ 1,141 = 1,1017

L’importo della somma rivalutata si ottiene moltiplicando la somma iniziale

per l’indice della rivalutazione: 100.000 ✕ 1,1017 = 110.170 lire

Questo calcolo viene effettuato automaticamente dal programma Percento

(cfr. il Manuale d’uso, par. 4.1 e 5.2).

5.5.7 Provvisionale e calcolo della rivalutazione

Qualora, nel caso di responsabilità da illecito extracontrattuale costituente reato, il giudice penale abbia imposto all’autore del danno il pagamento di una provvisiona-le, il giudice civile, in sede di definitiva liquidazione del risarcimento, non può ri-valutare la somma globalmente dovuta e detrarne quanto già pagato a titolo di provvisionale, ma deve detrarre la cifra versata dall’importo della somma dovuta al tempo del pagamento della provvisionale e operare la rivalutazione monetaria sulla differenza (Cass. 4 maggio 1989, n. 2074).

5.5.8 Danno per spese future

Nella liquidazione dei danni per spese future della parte lesa da un fatto illecito e-xtracontrattuale, il giudice deve prima procedere alla rivalutazione delle somme dal momento in cui il danno è stato stimato alla data della sentenza e poi operare, sulla somma così determinata, la riduzione per l’incidenza della anticipata corresponsio-ne rispetto all’epoca dei relativi esborsi (Cass. 15 febbraio 1994, n. 1484).

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5.6 Gli interessi compensativi: fondamento e funzione

Come già rilevato, la giurisprudenza ha esteso l’ambito applicativo degli interessi compensativi, normativamente previsti in riferimento alla fattispecie regolata dall’art. 1499 cod. civ., ritenendo che tale norma sia espressione di un generale principio di equità, che impone di compensare con l’attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro (Cass. 19 luglio 1977, n. 3216; Cass. 9 settembre 1993, n. 9448; Cass. 17 febbraio 1995, n. 1712).

Gli interessi compensativi sono stati quindi considerati come categoria genera-le, in un certo senso residuale, nella quale vengono ricomprese tutte le ipotesi in cui la produzione degli interessi avviene indipendentemente dalla mora o anche dalla semplice scadenza del debito.

Significativa, in proposito, è la costante utilizzazione, da parte della giurispru-denza, della categoria degli interessi compensativi in tema di indennità di espro-priazione.

Si afferma invero al riguardo che sul debito dell’espropriante relativo all’indennità di espropriazione, costituente debito di valuta, sono dovuti gli interes-si legali per il fatto stesso che la relativa somma è rimasta a disposizione dell’espropriante, a prescindere quindi da una sua colposa responsabilità per il ri-tardo nel pagamento dell’indennità, e tali interessi, aventi natura compensativa, e non moratoria, decorrono coerentemente dal giorno dell’espropriazione, fino alla data dell’effettivo pagamento dell’indennità (Cass. 6 febbraio 1997, n. 1113; Cass. 3 ottobre 1997, n. 9662). Ed il ricorso agli interessi compensativi trova piena giu-stificazione nella specie, poiché è agevole osservare il credito avente ad oggetto l’indennità di espropriazione non è liquido, poiché diviene tale solo all’esito del procedimento amministrativo o giudiziale di determinazione della giusta indennità, e che l’espropriante fino al momento in cui l’indennità non è liquidata, non versa in mora debendi (nel caso di esito positivo del giudizio di opposizione alla stima, gli effetti della mora operano peraltro sin dalla data di introduzione di tale giudizio: Cass. 27 aprile 1991, n. 4669; Cass. 9 gennaio 1998, n. 128).

La categoria degli interessi compensativi è stata tuttavia in primo luogo impie-gata dalla giurisprudenza della S.C. per giustificare l’attribuzione degli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, in base al-la considerazione che essi valgono a compensare il pregiudizio subito dal creditore (danneggiato) per la mancata tempestiva disponibilità della somma con la quale viene risarcito il danno.

In materia di debito risarcitorio, avente natura di debito di valore, non è infatti configurabile, in ragione della sua naturale illiquidità, l’attribuzione di interessi corrispettivi, postulando questi, ai sensi dell’art. 1282, comma 1, cod. civ., la liqui-dità del credito; né è consentito far ricorso agli interessi moratori, dal momento che tale categoria di interessi è espressamente prevista dall’art. 1224, comma 1, cod. civ. per le sole obbligazioni pecuniarie, e cioè in relazione ai soli debiti di valuta, e

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considerando altresì che l’art. 2056 cod. civ., nel disciplinare la determinazione del danno da fatto illecito, non richiama l’art. 1224 cod. civ.

Un ulteriore ampliamento dell’ambito applicativo degli interessi compensativi è stato poi determinato dall’estensione giurisprudenziale della disciplina dell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito a tutte le ipotesi di debito di valore non originate da un fatto illecito (per un’ampia casistica di tale categoria v., infra, par. 5.12).

5.6.1 Prescrizione

Per quanto concerne la prescrizione, va rilevato che, per le obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, la pretesa avente ad oggetto l’adeguamento monetario e quella concernente gli interessi non sono autonome rispetto alla principale pretesa risarci-toria, atteso che sia la rivalutazione che gli interessi costituiscono componente del danno. Ne consegue che la prescrizione opera unitariamente in relazione al com-plessivo credito risarcitorio (Cass. 27 marzo 1970, n. 834).

Si è tuttavia rilevato, in dottrina, che il principio suindicato non vale per le ob-bligazioni di valore non risarcitorie (come, ad esempio, quella derivante da arric-chimento senza causa ex art. 2041 cod. civ.), nelle quali non vi è coincidenza tra insorgenza del debito e mora del debitore, come avviene invece per le obbligazioni da fatto illecito, nelle quali opera la mora ex re ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 1), cod. civ.

Consegue che, per le obbligazioni di valore non risarcitorie, nelle quali la pre-tesa al risarcimento per il ritardo è distinta da quella alla prestazione adeguata, si avrà diversa decorrenza della prescrizione, dovendosi aver riguardo, per la secon-da, all’insorgere del debito, e per la prima alla costituzione in mora6.

5.6.2 Interessi e rivalutazione: liquidazione cumulativa in via equitativa

La S.C. ha ritenuto che, nell’ambito della valutazione equitativa del danno, è con-sentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione princi-pale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condi-zioni di cui all’art. 1226 cod. civ., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass. 13 marzo 1995, n. 2910).

La liquidazione equitativa del danno è informata a criteri di prudente apprez-zamento e in quanto consegue all’impossibilità o quantomeno alla notevole diffi-coltà di una precisa quantificazione sulla base di elementi di sicura efficacia ben può essere effettuata stabilendo un importo globale che ricomprenda l’intero am-montare del risarcimento con svalutazione ed interessi, non potendo gli elementi u-tilizzati specificamente esprimere un’incidenza numerica sulla misura del danno (Cass. 19 ottobre 1994, n. 8517).

6 P. Picone, op. cit., Parte II, p. 594.

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5.7 Interessi compensativi e rivalutazione: distinzione di funzioni e compatibilità

La compatibilità tra rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito ed attribuzione degli interessi compensativi (nell’accezione sopra ricordata) ha costituito, e costituisce ancora oggetto di vivace dibattito, sia in giurisprudenza che nella dottrina.

Dello sviluppo di tale questione è quindi opportuno dare conto, sintetizzando-ne i vari passaggi.

5.7.1 Orientamento tradizionale

La giurisprudenza della S.C. ha per vari decenni affermato, con orientamento che ben poteva dirsi consolidato, che, in materia di risarcimento del danno da fatto ille-cito (e, più in generale, in tema di debiti di valore, ai quali la giurisprudenza ten-denzialmente estende il regime dell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito), oltre alla rivalutazione della somma liquidata spettano al danneggiato gli interessi compensativi, da calcolare, a decorrere dalla data del fatto illecito, sulla somma rivalutata.

Si riteneva, infatti, che in tema di debiti di valore, la rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento dei danni e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patri-moniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l’evento dannoso non si fosse ve-rificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che sulla somma risultante dalla ri-valutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (Cass. 19 luglio 1977, n. 3216; Cass. 13 novembre 1989, n. 4791; Cass. 7 maggio 1993, n. 5263; Cass. 9 settembre 1993, n. 9448; Cass. 28 dicembre 1994, n. 11257; Cass. 22 febbraio 1995, n. 1952).

Si affermava, inoltre, che la ravvisata cumulabilità tra interessi e rivalutazione per i debiti di valore, non era sospettabile di illegittimità costituzionale a fronte del diverso trattamento riservato ai debiti di valore.

In proposito, la S.C. ha infatti avuto modo di rilevare che, in tema di debito di valore (quale è quello per l’indennizzo previsto dall’art. 2041 cod. civ.) la rivaluta-zione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato qual era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l’evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono es-sere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso. La questione di illegittimità costituzionale di siffatta disciplina, in riferi-mento all’art. 3 Cost. ed alla diversa disciplina dei crediti pecuniari, per i quali non

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opera il principio della cumulabilità della rivalutazione e degli interessi, è manife-stamente infondata, poiché il credito di una somma di denaro ha natura diversa del credito di risarcimento del danno e, pertanto, i rispettivi creditori non versano nella medesima situazione di fatto che imporrebbe identità di tutela (Cass. 7 marzo 1995, n. 2656).

Tale indirizzo giurisprudenziale traeva fondamento essenziale dalla considera-zione che, all’esito della rivalutazione della somma, liquidata con riferimento alla data dell’illecito (ovvero alla data di insorgenza del diritto) ed adeguata ai nuovi valori monetari correnti al momento della decisione, risulta determinato solo il danno originariamente cagionato, ma che occorre compensare anche il pregiudizio subito per la mancata tempestiva disponibilità della somma atta a risarcire il danno: a questa funzione, diversa ed autonoma, provvedono gli interessi compensativi.

In altri termini, corresponsione della somma capitale, anche se rivalutata, e corresponsione degli interessi costituiscono adempimento di due distinte obbliga-zioni corrispondenti a due distinti danni da risarcire: a) l’obbligazione (principale) di risarcire il danno della perdita patrimoniale cagionata dall’evento dannoso al pa-trimonio-capitale del danneggiato; b) l’obbligazione (accessoria ma autonoma) di risarcire il danno derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione sub a), e cioè dalla circostanza di non aver risarcito il danno immediatamente, nel momen-to stesso in cui si è verificata la perdita patrimoniale.

Se, quindi, alla corresponsione degli interessi si riconosce la funzione di com-pensare lo specifico danno da ritardo, anche il debito relativo (debito accessorio), in quanto avente ad oggetto un danno, deve essere rivalutato così come viene riva-lutato il debito derivante dalla perdita patrimoniale (debito principale).

Il ricorso agli interessi, per determinare la somma da attribuire a titolo di risar-cimento del danno da ritardo, costituisce invero soltanto uno strumento di liquida-zione di tipo equitativo di un danno, ma il relativo debito ha pur sempre ad oggetto un danno ( ed è quindi debito di valore), e non già un vero e proprio debito di inte-ressi (avente natura di debito di valuta). Consegue che tale somma, ancorché risul-tante dall’applicazione degli interessi, deve essere rivalutata al pari di quella eroga-ta per risarcire il danno da perdita7.

A ciò provvede la tecnica di calcolo adottata dalla giurisprudenza, consistente nell’individuare la base di calcolo del debito accessorio (per il danno da ritardo), come sopra liquidato ( e cioè mediante il ricorso agli interessi), nella somma risul-tante dalla rivalutazione del debito principale (per la perdita patrimoniale), con de-correnza dal giorno del verificarsi dell’evento dannoso (o dell’insorgere del debito).

Per la proprietà associativa della moltiplicazione è infatti matematicamente indifferente calcolare gli interessi sulla somma attribuita a titolo di risarcimento del danno da perdita nella sua originaria espressione monetaria e rivalutarli quindi

7 In tal senso, in dottrina, De Martini, Rivalutazione del danno da fatto illecito e danno per ritar-dato pagamento, in «Giur. compl. Cass. civ.», 1951, III, p. 1619; Picone, op. cit., Parte II, p. 592; Pu-gliese, Adeguamento monetario del danno da fatto illecito ed obbligo di corrispondere gli interessi, in «Giur. compl. Cass. civ.», 1951, p. 975.

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secondo lo stesso coefficiente applicato per rivalutare tale somma, ovvero calcolare gli interessi sulla somma già rivalutata.

5.7.2 La tesi dottrinaria degli interessi moratori

In senso radicalmente critico all’opinione tradizionale della giurisprudenza si è so-stenuto, in dottrina, ed in particolare dal Valcavi, in vari scritti8, che nel vigente or-dinamento non è configurabile la categoria dei debiti di valore, creata al tempo in cui operava il principio in illiquidis non fit mora; che in materia di risarcimento non opera la categoria degli interessi compensativi, prevista dall’art. 1499 cod. civ. in riferimento a credito liquido ma non esigibile, laddove il credito risarcitorio è illiquido ma esigibile sin dal momento del verificarsi dell’evento dannoso ex art. 1219, comma 2, n. 1), cod. civ.; che nella liquidazione del debito risarcitorio occor-re far riferimento al momento in cui si è verificato l’evento dannoso; che il credito avente ad oggetto la somma in tal modo determinata, in quanto debito pecuniario, è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 1224 cod. civ., ed è quindi produttivo di in-teressi moratori, salvo l’eventuale maggiore danno costituito dallo scarto tra tasso legale degli interessi e tasso di mercato ottenibile mediante l’investimento della somma, qualora il creditore ne avesse subito disposto.

Tale opinione risulta tuttavia in contrasto con il dato normativo, atteso che l’art. 2056 cod. civ., che disciplina i criteri di determinazione del risarcimento del danno da fatto illecito, non richiama l’art. 1224 cod. civ., dettato in materia di ob-bligazioni aventi sin dall’origine per oggetto una somma di denaro.

E la giurisprudenza è concorde nel ritenere insuperabile tale ostacolo.

5.7.3 La giurisprudenza contraria all’orientamento tradizionale

L’orientamento tradizionale è stato posto in discussione da alcune pronunce della S.C., non già sotto il profilo della compatibilità tra rivalutazione e attribuzione de-gli interessi compensativi, che veniva invece ribadito, bensì sotto il più limitato a-spetto dell’individuazione della base di calcolo degli interessi compensativi.

In base a tale difforme indirizzo si è infatti affermato che gli interessi compen-sativi non devono essere calcolati sulla somma rivalutata, bensì prima sulla somma base e poi sui progressivi adeguamenti corrispondenti alla sopravvenuta svaluta-zione9.

8 Riflessioni sui c.d. debiti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse, in «Foro. it.», 1980, I, p. 2112; Il tempo di riferimento della stima del danno, in «Riv. dir. civ.», 1987, II, p. 31; In tema di indennizzo e di lucro del creditore, in «Foro. it.»., 1988, I, p. 2318; A proposito del lucro del creditore nel risarcimento del danno, ivi, 1989, p. 1988. 9 Per l’adozione di tale metodo si erano espressi, in dottrina, vari Autori: Favara, Incidenza della svalutazione monetaria sul debito di interessi, in «Foro. it.», 1951, I, p. 1332; Vignale, op. cit., p. 336; in senso critico, v. tuttavia De Martini, op. cit.

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La S.C., con la sentenza n. 6209/1990 (resa in tema di illegittima occupazione di suolo privato con opera pubblica irreversibile), ha svolto, a sostegno del nuovo indirizzo, le considerazioni che di seguito si sintetizzano:

��«La rivalutazione monetaria rappresenta soltanto l’attualizzazione della misura del debito di valore, così che nel caso di inadempimento e di de-terminazione giudiziale del valore del bene perduto, la rivalutazione mo-netaria, adempie alla funzione tecnica di determinare esattamente, in re-lazione al valore dovuto, l’oggetto della prestazione inadempiuta di cui il creditore chiede il soddisfacimento. Ed infatti, la natura di debito di valo-re, comporta che il denaro rilevi solo come espressione del potere di ac-quisto e non come oggetto della prestazione e, secondo un noto brocardo, come mensura e non come mensuratum. Diverso è il problema degli interessi legali che si chiedono per il ritardo con il quale l’ente pubblico adempie alla sua prestazione, stante la piena autonomia sia sotto il profilo concettuale che nella diversa disciplina po-sitiva del ritardo rispetto all’inadempimento. L’inapplicabilità dell’art. 1224 alle obbligazioni di valore non comporta però che il creditore sia privo di tutela per il ritardo nell’adempimento. La diversa disciplina dell’obbligazione pecuniaria rispetto a quella di va-lore, specie quando si tratta di risarcimento dei danni, è giustificata dall’opportuno richiamo all’art. 2058 cod. civ., in base al quale, il dan-neggiato, qualora sia possibile, può chiedere l’esecuzione in forma speci-fica. Ed infatti, potendo il creditore scegliere tra reintegrazione specifica e reintegrazione per equivalente usque ad ultimum diem, codesto equiva-lente, per essere tale, deve corrispondere ai valori correnti al momento della decisione. Nella stessa logica si muove una parte della giurispru-denza e una qualificata dottrina, secondo cui per i crediti di valore occor-re distinguere tra la aestimatio rei, e cioè la valutazione del bene perduto, dalla taxatio che rappresenta la liquidazione dello stesso con il ricono-scimento dell’eventuale svalutazione monetaria. Ma la possibilità di chiedere la reintegrazione in forma specifica – salvo che il giudice di-sponga il risarcimento per equivalente ove la reintegrazione risulti ecces-sivamente onerosa per il debitore – conferma che il danno da inadempi-mento, che può essere liquidato in forma specifica, va distinto dal danno da ritardo che, di regola, è liquidato separatamente, come, del resto può ricavarsi dalla disposizione dell’art. 1223 cod. civ. che prevede il risar-cimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo adoperando un’espressione avente un chiaro significato disgiuntivo e non aggiuntivo. Tenendo distinti inadempimento e ritardo, l’equivalente pecuniario nei debiti di valore, ove non sia possibile il risarcimento in forma specifica, realizza l’integrale soddisfacimento del credito per il bene perduto, ma non anche per il ritardo con il quale riceve e quindi può godere il contro-valore del bene che gli apparteneva. Poiché nel nostro sistema il risarci-mento per equivalente costituisce il principale strumento per la reintegra-zione del patrimonio leso, la liquidazione dell’obbligazione di valore, po-trebbe teoricamente assicurare la soddisfazione anche per gli eventuali danni conseguenti al ritardo non attraverso una valutazione forfettizzata, ma piuttosto attraverso un esame articolato della specifica lesione arreca-ta, aggiungendo un’altra componente di danno a quella presa in esame sotto il profilo dell’inadempimento. Questa posta di danno per il ritardo

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si sostanzia nella diseconomia conseguente all’aver sofferto, da parte del creditore per un determinato lasso di tempo un’ingiusta diminuzione pa-trimoniale. In altre parole consiste nella perdita di quella utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma originariamente dovuta al posto del bene perduto, più strettamente legata al concetto di mora, che consiste nel ritardo frapposto dal debitore alla reintegrazione del patrimonio nel lasso di tempo tra la perdita del bene e la corresponsione del controvalo-re, rivalutato all’attualità. Questa perdita, non essendo di agevole determinazione è di solito liqui-data equitativamente in misura corrispondente agli interessi legali sull’ammontare spettante al creditore, ma si tratta pur sempre di danno da ritardo e non di attribuzione di interessi moratori. La diseconomia, che grava sul creditore per il mancato tempestivo godi-mento dell’equivalente di denaro del bene leso, va liquidata con riferi-mento non al valore corrente al momento della liquidazione, ma al valore del bene così come è stato stimato nel momento del verificarsi della fatti-specie acquisitiva-estintiva, cioè nel momento in cui è sorto per il privato il diritto al controvalore del bene perduto. Il ritardo, a carico del debitore, non può che rapportarsi al momento in cui il controvalore avrebbe dovuto essere spontaneamente pagato dall’ente pubblico. Se così non è stato, in mancanza di altri elementi pro-batori, il ritardo va liquidato nella misura degli interessi legali, rapportati inizialmente al valore del bene al momento della fattispecie acquisitiva. In mancanza di fenomeni inflattivi, non si porrebbero altri problemi, poi-ché il valore del bene perduto con la realizzazione dell’opera pubblica rimarrebbe inalterato. Quando, invece, il potere di acquisto della lira vie-ne a ridursi, per cui occorre più denaro come mensura del debito di valo-re (cfr. Cass. n. 1464 del 1993), gli interessi legali vanno rapportati non al momento finale della taxatio, ma ai successivi mutamenti del potere di acquisto della moneta fino al momento della decisione, nel senso che l’interesse legale, liquidato come compenso corrispondente al ritardo nel-la corresponsione del controvalore, va calcolato in funzione del detto po-tere di acquisto. In altri termini, l’utilitas perduta dal creditore, come de-bito di valore, assume una misura crescente per effetto della sopravvenu-ta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi, non è costante, ma aumenta in relazione all’aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E la difficoltà di accerta-re i vari progressivi mutamenti del potere d’acquisto della moneta, trat-tandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando in-dici annuali medi di svalutazione».

Lo stesso orientamento è stato successivamente seguito anche da Cass. n. 12432/1991, secondo cui gli interessi sulla somma dovuta vanno calcolati non già sull’importo rivalutato della stessa, corrispondente al valore finale, bensì rappor-tandoli inizialmente al valore del bene al momento della fattispecie acquisitiva ille-cita e quindi ai successivi mutamenti del potere di acquisto della moneta, in quanto l’utilità perduta dal creditore per effetto del ritardo nell’adempimento e compensata dagli interessi non è pari né a tale valore né a quello iniziale, ma subisce un incre-mento via via crescente per effetto dell’inflazione, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non può essere costante.

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5.7.4 Osservazioni e precisazioni

Va rilevato che le richiamate decisioni muovono dalla constatazione che oltre alla perdita patrimoniale occorre risarcire il danno da ritardo, consistente nel mancato conseguimento dell’utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma, se tempe-stivamente versata; considerano che tale ulteriore perdita, non essendo di agevole determinazione, è di solito liquidata equitativamente in misura corrispondente agli interessi legali sull’ammontare spettante al creditore; rilevano, conclusivamente, che si tratta tuttavia pur sempre di danno da ritardo e non di attribuzione di veri e propri interessi moratori.

Ma se di danno si tratta, dovrebbe trarsi la conseguenza che, vertendosi in te-ma di debito di valore, le somme attribuite sui progressivi incrementi della somma capitale, avvalendosi del ricorso agli interessi come mezzo tecnico di liquidazione del danno, dovrebbero essere rivalutate anche esse.

Sul punto le decisioni in esame non si pronunciano, ma è chiaro che, avendo esse respinto la tesi del calcolo degli interessi sulla somma rivalutata, risulta impli-citamente esclusa anche la rivalutazione degli importi progressivamente attribuiti.

Infatti, occorre considerare che è del tutto indifferente calcolare distintamente gli interessi sui singoli incrementi del capitale via via rivalutato per poi rivalutarli e sommare le varie poste, ovvero calcolare gli interessi sulla somma capitale già riva-lutata: con entrambi i procedimenti il risultato non cambia10. Per un’esemplifcazione vedi infra 5.7.8.

5.7.5 La sentenza delle Sezioni unite n. 1712/1995

Il secondo orientamento (v. retro, par. 5.7.3) è stato accolto, componendo il con-trasto di giurisprudenza, dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sen-tenza n. 1712/1995.

Afferma tale decisione che, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata «per equivalente», con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può es-sere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed e-quitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmen-

10 De Martini, op. cit.; Montel, Rivalutazione dei debiti e decorso degli interessi, in «Foro pada-no», 1951, I, p. 311.

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te, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio11.

L’importanza delle pronuncia induce a riportarne la parte più rilevante della motivazione. La S.C. ha osservato quanto segue:

��«Per quanto concerne il calcolo degli interessi, la corte d’appello ha se-guito l’orientamento (allora assolutamente prevalente: cfr. fra le molte conformi, Cass. 13 novembre 1989 n. 4791) secondo cui, in tema di ri-sarcimento del danno da fatto illecito, la rivalutazione della somma liqui-data e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione pa-trimoniale anteriore all’illecito, mentre gli interessi hanno natura com-pensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti sulla somma rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso. A parte la critica alla categoria giurisprudenziale degli «interessi com-pensativi», si è da più parti osservato che, con la suddetta forma di liqui-dazione, il creditore riceve di più del danno effettivamente subito, perché anche gli interessi (concessi nella misura legale, che ai sensi dell’art. 1 legge n. 353/1990 è ormai raddoppiata, rispetto alla misura esistente all’epoca in cui quella giurisprudenza si è formata) vengono rivalutati, in ragione dei deprezzamento del valore intrinseco della moneta, di guisa che anche gli interessi vengono a ricadere nella categoria dei debiti di va-lore, senza alcuna base legale (il debito di interessi è, per sua natura, de-bito pecuniario, e cioè stabilito in misura fissa ed estinto con la entità di moneta corrispondente a detta misura). Si avrebbe un sorta di anatoci-smo, all’infuori dei casi previsti dall’art. 1283 (cfr. Cass., Sez. unite, 1° ottobre 1992 n. 11065). In accoglimento parziale di dette critiche, si sono avute pronunce secon-do cui gli interessi legali vanno calcolati non sulla somma risultante dalla rivalutazione monetaria della liquidazione dei credito, ma sul capitale o-riginario (valore del bene al momento dell’illecito che lo ha sottratto al patrimonio del creditore), peraltro rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat (Cass. 20 giugno 1990, n. 6209; Cass. 7 aprile 1994, n. 3290). Il Collegio osserva che, in effetti, si impone una revisione del tradiziona-le orientamento, pur nel quadro della conservazione del principio della risarcibilità dei due tipi di danno: il valore del bene perduto (danno e-mergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo otteni-mento dell’equivalente pecuniario del bene predetto (coesistenza che non è contestata dal ricorrente, di guisa che essa è riaffermata in questa sede soltanto per completezza di discorso). L’art. 2056 richiama l’art. 1223, che – a sua volta – riguarda il risarcimento del danno «per l’inadempimento o per il ritardo» con una formula che ben si adatta an-

11 Cass., Sez. unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, in «Arch. Civ.», 1995, 667, con nota di A. Segreto, Gli «interessi» nei debiti di valore; «Assicurazioni», 1995, II, p. 81, con nota di G. Tricoli, Debito di valore, rivalutazione monetaria e interessi; «Corriere giur.», 1995, p. 462, con nota di A. De Majo, Interessi e debiti di valore; «Foro. it.», 1995, I, p. 1470, con nota di G. De Marzo, Debiti di valore e overcomprensation; ivi, con nota di G. Valcavi, A proposito della teoria dei crediti di valore, della ri-valutazione e degli interessi monetari nel risarcimento del danno; «Guida al diritto», n. 11/1995, p. 48, con nota di E. Sacchettini, Il nuovo procedimento di liquidazione esclude l’applicazione di inte-ressi compensativi.

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che al debito da risarcimento del danno da fatto illecito. Questo può essere liquidato in forma specifica, ma se è liquidato per e-quivalente, deve comprendere sia l’equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l’equivalente del mancato godimento di quel be-ne e dei suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi (allargando la fattispecie regolata dall’art. 1499 cod. civ.) che prescindo-no dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all’art. 1282 cod. civ. Invero, nell’ambito dell’art. 1499 cod. civ., nel giuoco fra arricchimento di una parte e depauperamento dell’altra parte, si valuta la cosa che è og-getto della vendita, e cioè si ha riguardo all’appropriazione dei frutti e proventi da parte del compratore che non ha ancora pagato il prezzo ed al corrispondente depauperamento a carico di chi non ha ricevuto ancora il prezzo, pur avendo consegnato la cosa, il che genera appunto l’obbligazione degli interessi (Cass. 23 marzo 1991, n. 3184). Può quindi dubitarsi dell’esattezza della qualifica degli interessi da ritar-do nell’adempimento dell’obbligazione di risarcimento del danno extra-contrattuale, come compensativi, dal momento che la cosa potrebbe esse-re distrutta (come nel il caso di specie) e quindi i suoi proventi potrebbe-ro non entrare nel patrimonio del danneggiante. Tuttavia, si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l’attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere dei credito, della disponibilità di una somma di denaro; somma che arricchisce il pa-trimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità. L’art. 1219, com-ma 2, n. 1), che regola la mora ex re nelle obbligazioni da fatto illecito rende avvertiti che il suddetto ritardo va «compensato», così come viene risarcito il danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie (ai sensi dell’art. 1224, che in questa materia non può applicarsi, senza peraltro precludere la ricerca di meccanismi analoghi di reintegrazione dei danno da ritardo). L’equivalente pecuniario (nei debiti di valore) soddisfa il credito per il bene perduto, ma non anche il mancato godimento delle utilità che a-vrebbe potuto dare il bene, se fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente. Detto mancato godimento, nel tempo, concreta un danno da ritardo: danno che deve essere provato, e – salvo casi particolari, oggetto di specifica prova – non consiste nei frutti del bene, e cioè in un valore che deve essere liquidato in moneta rivaluta-ta, ma soltanto nei frutti della somma di denaro equivalente al valore del bene al momento del fatto, di cui il debitore ha ritardato il pagamento. Invero, il ritardo a carico del debitore deve rapportarsi al momento in cui il controvalore avrebbe dovuto essere spontaneamente pagato. La prova, in proposito, può essere data anche mediante presunzioni semplici e fa-cendo ricorso all’art. 1226 cod. civ. (criteri equitativi) e, quindi, in questo ambito di equo apprezzamento (art. 2056 cod. civ.) il lucro cessante può essere liquidato col criterio degli interessi, senza dovere necessariamente fare ricorso al tasso degli interessi legali (Cass. 1° dicembre 1992, n. 12839). Nell’ambito della suddetta valutazione equitativa può tenersi conto, so-prattutto quando l’intervallo di tempo fra l’illecito ed il suo risarcimento

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è cospicuo e l’inflazione è ragguardevole, del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell’arco del suddetto ritardo; oppure calcolando indici medi di rivalutazione. Quel che deve escludersi è che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazio-ne, se gli interessi vengono fatti decorrere – come consente il sistema – dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto; invero, gli interessi non co-stituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all’epoca del fatto, era – per definizione – non rivalutata. Col criterio tradizionale (attribuzione degli interessi legali dalla data dei fatto, sulla somma rivalutata al momento della liquidazione) si assegne-rebbe al debito di valore costituito dal risarcimento del danno il ruolo di fonte dell’obbligazione di interessi, a sensi dell’art. 1173 cod. civ., e cioè il debito di interessi sarebbe un accessorio del debito principale (risarci-torio). Ciò non corrisponde al sistema. Il fatto illecito obbliga, in modo unitario, al risarcimento del danno, che è dovuto dal momento del fatto stesso (art. 1219, comma 2, n. 1 cod. civ.), nel senso che l’autore di esso é in mora (non essendo sancita la regola in illiquidis non fit mora); e, tuttavia, non è applicabile l’art. 1224 cod. civ., e cioè dalla situazione di mora non sca-turisce il diritto agli interessi legali moratori, come avviene per le obbli-gazioni originariamente pecuniarie. Si deve fare ricorso ai criteri dettati dall’art. 2056 e quindi il debitore in mora deve risarcire il danno subito dal creditore per il ritardo col quale ottiene la disponibilità dell’equivalente pecuniario dei debito di valore. Non si tratta di danno presunto per legge (art. 1224, comma 1), ma di danno che deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presun-tivi e mediante l’utilizzo di criteri equitativi (comma 2 dell’art. 2056). Tra detti criteri può utilizzarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non deve essere necessariamente quello legale, perché l’equità potrebbe far ritenere eccessivo un interesse del 10%, quale è quello attua-le. Non può condividersi la tesi che, essendo il danno un tutto unitario, la sua liquidazione tramite la tecnica propria dei debiti di valore esaurirebbe ogni sua componente (anche tenendo conto della più recente giurispru-denza secondo cui, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, non è consentito il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria). Invero, come si è già rilevato, il diritto positivo, nel sancire la responsabilità dei debitore tanto per l’inadempimento che per il ritardo, stabilisce che non è integra-le risarcimento l’attribuzione della somma corrispondente al danno e-mergente, dovendo essere risarcito il lucro cessante, rappresentato dal mancato godimento della cosa perduta (o danneggiata) o del suo equiva-lente in denaro. D’altra parte, è pure vero che (non applicandosi l’automatismo di cui al comma 1 dell’art. 1224) l’attribuzione degli interessi quale lucro cessan-te, costituisce solo una modalità di liquidazione equitativa (salva prova diversa) e non un’obbligazione accessoria di un’obbligazione di valore. Se quest’ultima potesse essere attribuita in forma specifica (art. 2058 cod. civ.), il lucro cessante si potrebbe individuare nella mancata perce-zione dei vantaggi derivanti dal possesso del bene; vantaggi che, a loro volta, si potrebbero distinguere in frutti naturali o frutti civili. Soltanto

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nel primo caso l’obbligazione risarcitoria correlativa alla loro mancata percezione, avendo ad oggetto una res diversa dal denaro, può essere ri-valutata (cfr. Cass. n. 2082/62; n. 2783/1971) secondo la tecnica propria dei crediti di valore. Nel secondo caso, detta obbligazione – avendo fin dall’origine per oggetto una somma di denaro – non corrisponde ad un credito di valore e non può rivalutarsi. Pertanto, nel caso di risarcimento per equivalente, e cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale, ma che – una volta fìs-sato – non è suscettibile di rivalutazione, perché fin dall’origine essi co-stituiscono una somma di denaro, e cioè un debito di valuta (Cass. n. 1423/1977). Resta salva la possibilità di dare la prova concreta di un danno diverso e maggiore. Gli effetti della rivalutazione potranno aversi solo indirettamente, e cioè tramite il riferimento al capitale che, nel tem-po, si incrementa nominalmente, per l’applicazione degli indici periodici di svalutazione (periodicità da fissarsi con apprezzamento di tutte le cir-costanze del caso). Il giudice potrà tener conto, in via equitativa, dei suc-cessivi aumenti nominali dei capitale, corrispondenti alla graduale pro-gressione della svalutazione. Sulla somma finale liquidata (che si conver-te in debito di valuta) saranno dovuti i normali interessi legali (ex art. 1282 cod. civ.). A questa tesi è stato, da tempo, opposto che la base del conteggio degli interessi rapportata ai diversi periodi intercorrenti fra l’illecito e la sua li-quidazione sarebbe costituita da somme che il debitore non è obbligato a versare, perché sarebbero determinate in via puramente teorica e fittizia, al solo fine di calcolare gli interessi. La misurazione in moneta del danno (come debito di valore) avviene soltanto con la liquidazione finale e quelle «fittizie» intermedie non possono costituire la base di calcolo del lucro cessante, perché si avrebbe l’incongruenza di far decorrere interessi su una somma di denaro non ancora determinata. Il Collegio ritiene che si tratti di una critica basata su un eccessivo forma-lismo. Il problema pratico da risolvere è quello di ristabilire – a favore del creditore danneggiato – quella posizione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato, senza l’illecito e senza che fosse stato frapposto ritardo nel risarcimento. Si tratta, pertanto, di due danni diversi, che, in linea di principio, vanno provati entrambi; ma il sistema conosce tecniche proba-torie e di liquidazione di carattere presuntivo e/o «tipizzate», purché sia-no motivate con riguardo alla natura dei danno, alla qualità del danneg-giato, all’importo della somma liquidata a titolo di capitale, e ad ogni al-tra circostanza concreta. Non vi è dubbio che, nell’ambito del secondo ti-po di danno, rileva il mancato guadagno derivante dal mancato godimen-to del bene o del suo equivalente in denaro: utilizzazione economica che ha come componente essenziale il tempo e cioè l’intervallo fra il momen-to del danno e la sua liquidazione, nel corso del quale il creditore può da-re (ed il giudice può riconoscere) la prova della possibilità di sottrarre l’impiego del denaro dagli effetti negativi della svalutazione monetaria. Se questa prova non fosse data o il giudice la disconosca (per esempio, per effetto dell’andamento dei tassi di impiego del denaro, correnti nel periodo considerato), potrebbe essere attribuito l’interesse fissato soltan-to e sempre sulla somma corrispondente al valore del bene al momento del fatto illecito».

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5.7.6 Osservazioni e riflessioni

La S.C. ribadisce quindi che il danno da ritardo costituisce distinto e ulteriore dan-no rispetto al danno da perdita (danno emergente), e si identifica nel lucro ces-sante, e cioè nel mancato conseguimento dell’utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma, se tempestivamente versata (cioè, in tesi, subito dopo il verificarsi del fatto illecito); considera tuttavia che tale ulteriore danno non è di facile determina-zione, sicché può procedersi ad una valutazione equitativa sotto forma di interessi, precisando che tali interessi costituiscono soltanto una modalità tecnica di liquida-zione del danno, non devono essere necessariamente applicati secondo il tasso le-gale, e possono essere calcolati, onde adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, sia sulle frazioni di capitale via via rivalutate, sia sulla somma origi-naria rivalutata secondo un indice medio di inflazione, sia sempre e soltanto sulla somma originaria non rivalutata. In relazione alle premesse da cui muove la deci-sione, nei suoi riguardi potrebbero essere riproposte le osservazioni e le riflessioni svolte nel precedente paragrafo.

Se di danno si tratta, dovrebbe conseguirne che, vertendosi in tema di debito di valore, le somme attribuite sui progressivi incrementi della somma capitale, avva-lendosi del ricorso agli interessi solo come mezzo tecnico di liquidazione del dan-no, dovrebbero essere rivalutate anche esse. Ma, a ben vedere, il procedimento suggerito dalla S.C., se correttamente inteso, resiste a tale rilievo.

Emerge dalla decisione la determinante considerazione che, stante la difficoltà di quantificare il danno da lucro cessante, l’unica via percorribile, in conformità al disposto dell’art. 2056, comma 2, cod. civ. (secondo il quale «il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso»), è quella di una liquidazione con criteri equitativi.

In tale ambito, l’adozione degli interessi costituisce soltanto un parametro al quale riferire la determinazione del danno da ritardo nel conseguimento della somma capitale: parametro sicuramente congruo, dovendosi compensare il manca-to godimento di un bene dotato di naturale fecondità qual è il denaro, ma nel con-tempo duttile, poiché la S.C. ha avuto cura di sottolineare che degli interessi, as-sunti quale parametro di liquidazione del lucro cessante, il giudice potrà graduare il tasso, anche in misura difforme da quella legale, in relazione alle circostanze del caso concreto, e variare, per analoghe esigenze, la base di calcolo.

Quest’ultima, infatti, può essere alternativamente individuata nella somma ca-pitale non rivalutata, nelle frazioni di capitale via via rivalutate secondo le cadenze temporali e gli indici più opportuni, o, infine, nella somma base rivalutata secondo l’indice medio di inflazione del periodo compreso tra il verificarsi del fatto illecito e la data della decisione.

La determinazione del danno da lucro cessante, condotta secondo i suindicati criteri, risulterà quindi una liquidazione essenzialmente equitativa, necessariamente legata alle peculiarità del caso concreto, ed in quanto tale suscettiva di risarcire per equivalente il danno da ritardo, sicché il relativo importo non dovrà essere soggetto a sua volta a rivalutazione.

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Rivalutazione, si badi bene, che non è esclusa in ragione della natura del debi-to – questo non è infatti debito di valuta in quanto determinato con riferimento agli interessi, poiché questi costituiscono soltanto un parametro indicativo di calcolo – ma in ragione delle modalità della liquidazione secondo criteri equitativi, che sono idonee a ricomprenderla nel dato finale con il quale viene espresso in moneta il danno da lucro cessante.

5.7.7 Il successivo orientamento della giurisprudenza

La successiva giurisprudenza di legittimità si è uniformata all’orientamento accolto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Tra le tante si ricordano le seguenti pronunce. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liqui-

dazione viene effettuata per equivalente e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, espresso poi in termini moneta-ri che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il danno da ritardo e cioè il lu-cro cessante provocato dal ritardato pagamento di detta somma, che deve essere provato dal creditore; tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l’attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze o-biettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godi-mento nel tempo del bene e del suo equivalente in denaro; e se il giudice adotta come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli inte-ressi fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per il capitale rivalutato definitiva-mente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momen-ti, da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso, con riguardo ai qua-li la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio (Cass. 17 gennaio 1996, n. 339; Cass. 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. 19 novembre 1997, n. 11502; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2217).

In tema di risarcimento di danni da atto illecito, il giudice di merito che abbia disposto la rivalutazione monetaria alla data della decisione della somma equiva-lente al valore del bene perduto, non può aggiuntivamente disporre la correspon-sione degli interessi su tale somma dalla data dell’illecito al saldo, dovendo il dan-no da ritardato pagamento della somma anzidetta essere provato dal creditore an-che mediante il ricorso a mezzi presuntivi; pertanto, il giudice, ove adotti come cri-terio di risarcimento del danno anzidetto quello degli interessi, fissandone il tasso, ha facoltà di calcolare detti interessi con riferimento ai singoli momenti da deter-minarsi in concreto, secondo le circostanze del caso, con riguardo ai quali la som-ma equivalente al danno si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio (Cass. 25 settembre 1996, n. 8459) .

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In materia di responsabilità aquiliana, pur potendo il risarcimento del mancato guadagno del danneggiato, provocato dal ritardato pagamento della somma rivalu-tata dovutagli, essere riconosciuto dal giudice con l’attribuzione degli interessi, il relativo tasso va stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso e la relativa decorrenza, escluso che possa farsi risalire alla data del fatto e sulla somma liquidata, definitivamente rivalutata, può essere determinata con rife-rimento ai singoli momenti da stabilirsi in concreto secondo le circostanze del caso, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto sì incrementa nomi-nalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio (Cass. 4 ottobre 1996, n. 8717).

Gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno de-corrono di diritto ed il giudice può attribuirli d’ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, quando questa ab-bia chiesto il risarcimento integrale del danno. Detti interessi, avendo natura com-pensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalu-tazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell’arco di tempo compreso tra l’evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997, n. 2745) .

Il danno da ritardato conseguimento delle somme liquidate per debiti di valore, come il danno da inadempimento contrattuale o da illecito extracontrattuale, deve essere determinato computando gli interessi prima sull’originario equivalente pe-cuniario del bene perduto e quindi sui progressivi adeguamenti del medesimo in corrispondenza della sopravvenuta inflazione, secondo scadenze temporali fisse, ovvero mediante l’utilizzazione in via equitativa di indici annuali medi di svaluta-zione, restando escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell’illecito o da quella della domanda giudiziale sull’intera somma rivalutata defi-nitivamente (Cass. 28 marzo 1997, n. 2780) .

5.7.8 Il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato

Per calcolare gli interessi legali sul capitale via via rivalutato è necessario rivaluta-re la somma anno per anno, e calcolare gli interessi legali sulla somma così rivalu-tata.

Ad esempio il calcolo della rivalutazione e dell’interesse legale sulla somma di lire 100.000, dal 31/12/1992 al 31/12/1995 dovrà essere effettuato come segue.

• Nel primo periodo (dal 1/1/1993 al 31/12/1993) il capitale su cui calcolare

rivalutazione ed interessi è di lire 100.000. Su questa somma si matura un interesse legale di lire 10.000. L’indice della rivalutazione dal gennaio 1993 al dicembre 1993 è 1,0399 (v. supra 5.5.6), quindi la somma rivalu-tata al dicembre 1993 è pari a 103,990 lire.

• Il capitale su cui calcolare gli interessi per il secondo periodo è pari al ca-pitale del periodo precedente rivalutato, ovvero lire 103.990; su questa

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somma l’interesse al tasso legale del 10% è pari a 10.399 lire. Il capitale va poi rivalutato per il periodo gennaio 1994-dicembre 1994: l’indice cor-rispondente è 1,0406, e quindi il capitale rivalutato è pari a lire 108.207.

• Nel terzo periodo (1/1/1995 - 31/12/1995) l’interesse va calcolato sul ca-pitale del periodo precedente rivalutato, pari a lire 108.207: l’interesse al tasso legale del 10% corrisponde a lire 10.821. Il capitale va ulteriormente rivalutato fino al dicembre 1995, moltiplicando per il coefficiente 1,0580 si ottiene la somma rivalutata di lire 114.485.

• Alla fine del conteggio la somma rivalutata è pari a lire 114.485, e l’interesse corrispondente è pari alla somma degli interessi calcolati nei singoli periodi:

10.000 + 10.399 + 10.821 = 31.220

È da notare che se si fosse calcolato l’interesse legale sulla somma non rivalutata per lo stesso periodo di tre anni si sarebbe ottenuto un risultato inferiore:

100.000 ✕ 0,10 ✕ 3 = 30.000 lire

Se invece l’interesse legale fosse stato calcolato sulla somma interamente rivalutata l’interesse legale sarebbe stato maggiore:

114.485 ✕ 0,10 ✕ 3 = 34.345 lire

Attraverso il programma Percento è possibile calcolare in modo semplice l’interesse legale sulla somma via via rivalutata, con rivalutazione mensile o annua-le, utilizzando l’indice del costo della vita FOI o l’indice della scala mobile (v. Manuale d’uso, par. 5.2.2).

5.8 Inapplicabilità del criterio dell’imputazione dei pagamenti in tema di debiti di valore

Per costante giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli interessi non essendo applicabile il criterio previsto dall’art. 1194 cod. civ., che presuppone la esistenza di un debito pecuniario, inesi-stente fino alla liquidazione del danno, con la conseguenza che i detti versamenti devono imputarsi al capitale e, riducendo l’ammontare del danno, vanno parallela-mente rivalutati perché elidono il fenomeno della svalutazione rispetto ad una parte del danno medesimo, mentre gli interessi devono essere calcolati sull’intero impor-

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to liquidato con decorrenza dalla data dell’evento dannoso fino alla data di corre-sponsione dei singoli acconti (Cass. 10 marzo 1990, n. 1982).

Altra decisione ha ribadito che, poiché l’art. 1194 cod. civ. (il quale prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi, e quindi al capitale) è stato dettato con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, esso non trova applicazione in materia di risarcimento del danno da fatto illecito (Cass. 14 marzo 1996, n. 2115).

5.9 Inapplicabilità dell’anatocismo ai debiti di valore La S.C., con orientamento costante, afferma che l’art. 1283 cod. civ., il quale con-templa i casi in cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi (cosid-detto anatocismo), riguarda solo le obbligazioni di valuta (o pecuniarie) e, per-tanto, non è estensibile al debiti di valore, quali sono quelli derivanti da responsabi-lità risarcitoria (Cass. 19 marzo 1990, n. 2296; Cass. 7 maggio 1992, n. 5423).

Si è ancora statuito che la disposizione che ammette l’anatocismo, dettata dall’art. 1283 cod. civ. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un prin-cipio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quali quelli co-stituiti dalle somme dovute dalla P.A. per l’occupazione illegittima di un fondo de-stinato all’espropriazione per pubblica utilità (Cass. 7 giugno 1994, n. 5506).

Si è in particolare precisato che la sentenza, che liquidi il danno per fatto illeci-to, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costi-tuisce un’obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno dirit-to previsti dall’art. 1282 cod. civ. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di dena-ro, anche con riguardo all’importo rappresentato dai detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo de-bito di interessi, e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell’art. 1283 cod. civ. in tema di anatocismo (Cass. 14 dicembre 1991, n. 13508 ).

5.10 La conversione del debito di valore in debito di valuta

Per comune opinione, il debito di valore, una volta liquidato, si converte in debito di valuta con conseguente applicazione della relativa disciplina.

Per quanto concerne gli interessi, il creditore, in ragione della liquidità ed esi-gibilità del credito, potrà chiedere gli interessi corrispettivi ex art. 1282, comma 1, cod. civ., ovvero, sussistendo altresì la mora nell’adempimento del debito ormai divenuto pecuniario, gli interessi moratori ex art. 1224, comma 1, cod. civ., salva l’ulteriore richiesta del maggior danno ai sensi del comma 2.

La conversione del debito di valore in debito pecuniario può essere determina-ta da una sentenza ovvero da un atto negoziale.

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5.10.1 Conversione giudiziale

La giurisprudenza è ferma nello statuire che, per effetto della liquidazione operata dalla sentenza di condanna al risarcimento del danno, il debito di valore si converte in debito di valuta il cui importo si somma a quello dell’obbligazione rimasta ina-dempiuta ed al pari di questa ultima è produttivo di interessi legali corrispettivi con decorrenza dalla data della liquidazione (Cass. 6 novembre 1996, n. 9648).

Una volta liquidato ed espresso in termini monetari, il debito di valore assume i connotati dell’obbligazione pecuniaria e rimane soggetto al principio nominalisti-co. Tuttavia, perché tale conversione si verifichi, nel caso di liquidazione operata con sentenza, occorre che questa sia definitiva, operando, in ipotesi diversa, la re-gola per cui la svalutazione monetaria, intervenuta dopo la sentenza di primo gra-do, può essere accertata e liquidata d’ufficio dal giudice di appello (Cass. 25 no-vembre 1992, n. 12540).

Il debito di valore si converte con il passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione del danno in debito di valuta, come tale non suscettibile ex se di ulteriore rivalutazione (Cass. 17 maggio 1995, n. 5412).

Con la liquidazione dei danni conseguenti all’inadempimento della obbliga-zione il debito di valore si converte in debito di valuta, il cui ritardato pagamento, concretando inadempimento di una obbligazione pecuniaria, può comportare il di-ritto agli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno solo se ricorrono i presupposti dell’art. 1224 cod. civ. (Cass. 13 luglio 1996, n. 6356).

Il credito risarcitorio per inadempimento contrattuale si trasforma in credito pecuniario per effetto e dal momento della quantificazione giudiziale. Ne consegue che la sua estinzione per compensazione, in ragione di coesistenza con credito pe-cuniario del danneggiante verso il danneggiato, può verificarsi, ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., esclusivamente alla data di detta liquidazione giudiziale e con rife-rimento alla somma da essa risultante, rimanendo preclusa ogni possibilità di far retroagire in compensazione medesima a data anteriore (con perdita per l’avente di-ritto della computabilità della svalutazione monetaria successivamente sopravvenu-ta) (Cass. 1° febbraio 1995, n. 1114).

5.10.2 Conversione negoziale

In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti devolvano ad arbitri non soltanto la determinazione del valore del pregiudizio sofferto dall’assicurato, ma anche la sua quantificazione in espressione monetaria, con la liquidazione della somma di denaro dovuta dall’assicuratore a titolo d’indennità, l’obbligazione di quest’ultimo si trasforma, per effetto di detta liquidazione, da debito di valore in debito di valuta, in quanto ha ad oggetto una entità pecuniaria certa e determinata, con la conseguenza che la obbligazione medesima non è più soggetta ad automatica rivalutazione monetaria, bensì resta disciplinata dal regime normativo delle obbli-gazioni pecuniarie (Cass. 5 maggio 1989, n. 2105).

Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda la liquidazione del danno ad opera di arbitri il credito indennitario in origine di valore, si trasforma in credito

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di valuta per effetto della liquidazione ad opera degli arbitri, per cui l’importo dell’indennizzo così determinato rimane soggetto al principio nominalistico ed al regime di cui all’art 1224 cod. civ. con il conseguente onere del creditore di dimo-strare che la mora nell’adempimento del debito gli ha cagionato un danno maggiore rispetto a quello risarcibile con gli interessi al tasso legale (Cass. 22 maggio 1992, n. 6147).

In materia di assicurazione contro i danni, la quantificazione monetaria di essi ad opera di terzi – nominati con le modalità previste dal contratto – trasforma l’obbligazione dell’assicuratore da debito di valore in debito di valuta, solo se non è sorta controversia sull’an debeatur, poiché in questo caso, in presenza della con-testazione dell’esistenza stessa del credito, l’attività di liquidazione non determina l’insorgenza dell’obbligo, per l’assicuratore, di pagare una somma determinata, ma realizza solo lo scopo diverso di evitare, da un lato, che l’accertamento dell’entità in termini monetari del danno avvenga a distanza di troppo tempo dal verificarsi dall’evento e dall’altro, di consentire all’assicurato interventi sulla cosa danneggia-ta (ripristino, demolizione o altro), con la conseguenza che la somma così determi-nata, in pendenza della controversia sull’operatività della garanzia, è suscettibile di rivalutazione monetaria al momento della decisione giudiziale ( Cass. 13 gennaio 1997, n. 261).

5.11 Profili processuali: omnicomprensività della domanda risarcitoria

Costituisce principio pacifico che l’adeguamento del debito di valore di natura ri-sarcitoria rispetto ai valori monetari correnti al momento della decisione (da com-piersi mediante la rivalutazione) concerne la quantificazione della pretesa e costi-tuisce perciò questione necessariamente compresa nella cognizione del giudice al quale è stata presentata la domanda avente ad oggetto un debito di valore.

Del pari comune è l’affermazione che anche l’attribuzione degli interessi com-pensativi dovuti a fronte del ritardato conseguimento della disponibilità della som-ma capitale, e costituenti quindi una componente del danno, risulta ricompresa dal-la domanda principale avente ad oggetto l’accertamento del debito di valore e la conseguente condanna.

Consegue che il giudice deve pronunciarsi d’ufficio sia sulla rivalutazione che sugli interessi compensativi, anche in difetto di specifica domanda in tal senso.

La S.C. ha invero al riguardo statuito che l’obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito configura un debito di valore, con la con-seguenza che il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria verificatasi sino alla data della decisione, in quanto l’integrale ed effettiva reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l’evento dannoso, alla quale il risarcimento è preordinato, può essere conseguita solo tenendo conto di tale svalutazione. Sulla somma come liquidata vanno poi accordati gli interessi compensativi che costituiscono una componente

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dell’obbligazione risarcitoria e, come tali, spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un’espressa domanda (Cass. 16 marzo 1995, n. 3072).

Nel ribadire il principio, si è ancora affermato che il risarcimento del danno, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrat-tuale, è volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto dannoso, sicché il relativo credito, che è di valore e non di valuta, va riconosciuto d’ufficio dal giudice nella misura della svalutazione monetaria verificatasi anche dopo la domanda, ed anche in ap-pello, indipendentemente da qualsiasi richiesta, essendo questa compresa nell’iniziale petitum della parte interessata (Cass. 17 gennaio 1989, n. 198).

Con riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta espressa domanda di riva-lutazione, si è ritenuto che, poiché la rivalutazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, per compensare la perdita di valore della moneta verifica-tasi fra il momento della produzione del danno e quello della liquidazione, deve es-sere fatta dal giudice d’ufficio, non sussiste vizio di extrapetizione qualora, tenuto conto della più rilevante incidenza che la svalutazione monetaria ha avuto con rife-rimento agli indici aggiornati al momento della decisione, la rivalutazione venga operata con una percentuale superiore rispetto a quella richiesta dalla parte all’atto della precisazione delle conclusioni (Cass. 28 aprile 1981, n. 2594).

5.11.1 Competenza per valore

Proposta domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma di dena-ro quale risarcimento dei danni, costituisce semplice emendatio libelli la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno del fatto illecito a quello del pagamento, non importando una variazione del fatto giuridico posto a base del-la pretesa, né aggiungendo o sostituendo un diverso oggetto, con la conseguenza che di detti interessi e di quella rivalutazione anteriore alla domanda si deve tenere conto a norma dello art. 10 cod. proc. civ., ai fini della relativa determinazione del-la competenza per valore (Cass. 27 giugno 1990, n. 6541).

Ai fini della competenza per valore, in caso di domanda volta ad ottenere, a ti-tolo di risarcimento, una somma specificamente indicata, l’ulteriore richiesta dell’attore di tener conto, nella liquidazione del quantum, della rivalutazione mone-taria, non comporta che il relativo petitum possa essere considerato di valore inde-terminato quando il suo ammontare può essere agevolmente determinato sulla base di elementi obiettivi quali gli indici Istat (Cass. 23 aprile 1991, n. 4440).

5.11.2 La rivalutazione in appello

Per quanto concerne il giudizio di appello, la S.C., con consolidato indirizzo, af-ferma che l’obbligazione del risarcimento del danno derivante da fatto illecito inte-gra un debito di valore, in quanto tende alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa, nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l’evento dannoso, con la conseguenza che l’adeguamento dell’effettivo valore mo-

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netario al momento della decisione in grado di appello non costituisce mutamento della domanda e può essere compiuto dal giudice d’ufficio anche nell’ipotesi in cui si preceda alla liquidazione con valutazione equitativa, non facendo venir meno quest’ultima l’esigenza di un’effettiva rispondenza del risarcimento all’entità del danno (Cass. 16 marzo 1995, n. 3072).

Il principio risulta ribadito da numerose pronunce. Tra queste le più significa-tive hanno svolto le seguenti considerazioni.

L’obbligazione del risarcimento del danno derivante da fatto illecito integra un debito di valore in quanto tenuto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l’evento dannoso, con la conseguenza che l’adeguamento dell’effettivo valore monetario al momento della decisione in grado di appello non esige alcuna richiesta specifica della parte vittoriosa, dovendo il giudice della impugnazione tenerne conto anche d’ufficio (Cass. 20 marzo 1995, n. 3229).

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l’adeguamento della liqui-dazione alla svalutazione della moneta intervenuta nel periodo compreso tra la sen-tenza di primo e di secondo grado può essere compiuto dal giudice d’appello anche in assenza d’una specifica conclusione in tal senso, perché, a meno che il danneg-giato non abbia espressamente manifestato una volontà contraria, domandando la conferma della liquidazione già compiuta in primo grado e non genericamente la sola conferma della sentenza, la richiesta di tener conto dell’ulteriore svalutazione può esser considerata compresa nella domanda risarcitoria fin dalla sua proposizio-ne (Cass. 28 giugno 1989, n. 3146).

Poiché l’obbligo del risarcimento del danno ha natura di debito di valore, il giudice di appello deve, anche d’ufficio, tenere conto della svalutazione monetaria verificatasi dopo l’emanazione della sentenza di primo grado, eccetto il caso in cui il danneggiato, chiedendo la conferma della liquidazione eseguita dal primo giudi-ce, e non genericamente la sola conferma della sentenza, abbia manifestato una vo-lontà incompatibile con l’inclusione degli effetti della svalutazione monetaria nell’oggetto del riesame (Cass. 5 aprile 1990, n. 2805; Cass. 6 aprile 1998, n. 3551).

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, trattandosi di debito di valo-re che si trasforma in debito di valuta solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione, il giudice d’appello deve adeguare il quantum alla svalutazione monetaria verificatasi nel periodo intercorso tra la sen-tenza di primo grado e quella di appello, anche se il danno sia stato liquidato con criteri equitativi, ove manchi una rinuncia espressa o tacita dell’interessato (Cass. 7 febbraio 1995, n. 1392).

Il credito risarcitorio da illecito aquiliano rimane credito di valore sino alla sua liquidazione definitiva e, quindi, sino alla pronuncia della sentenza in grado d’appello quando l’accertamento del credito sia stato comunque oggetto di cogni-zione a seguito di impugnazione. Conseguentemente, se il giudice di primo grado abbia già liquidato quel credito, il giudice dell’appello dovrà provvedere alla riva-lutazione del relativo importo per il periodo tra la prima e la seconda sentenza, ove

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ciò sia necessario per adeguare la reintegrazione patrimoniale ai valori correnti al momento della liquidazione definitiva, senza che assuma rilievo la circostanza che la sentenza di primo grado sia munita di clausola di provvisoria esecuzione, salva l’ipotesi che il credito, in attuazione di essa, sia stato soddisfatto (Cass. 4 giugno 1985, n. 3315).

In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, il giudice d’appello che elevi alcune voci di danno non può rivalutare la somma globalmente dovuta e de-trarne quanto già pagato dal debitore, ma deve detrarre la cifra versata dall’importo della somma dovuta al tempo del pagamento ed operare la rivalutazione monetaria sulla differenza (Cass. 17 marzo 1995, n. 3119).

5.11.3 Preclusione derivante da giudicato nel giudizio di rinvio

L’incidenza della svalutazione monetaria nella liquidazione del danno da fatto ille-cito deve essere stabilita d’ufficio anche nel giudizio d’appello ed in quello di rin-vio, salvo che sulla questione si sia formato giudicato interno. Ne consegue che, qualora nel giudizio di appello sia mancata una pronunzia sull’ulteriore svalutazio-ne verificatasi dopo la sentenza di primo grado ed a maggior ragione allorché detta rivalutazione sia stata espressamente esclusa e la relativa questione non sia stata ri-proposta in cassazione, resta preclusa al danneggiato la possibilità di chiedere ed ottenere nel giudizio di rinvio la rivalutazione della somma liquidata a titolo di ri-sarcimento del danno in funzione della svalutazione verificatasi dopo la sentenza di primo grado (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2031).

5.11.4 Esclusione della rivalutazione in sede esecutiva

Se il titolo esecutivo non contiene la condanna del debitore al pagamento di quanto spettante al creditore per effetto della svalutazione monetaria, il giudice dell’esecuzione non può procedere alla liquidazione di tale voce in sede di esecu-zione, dovendo la relativa pretesa essere fatta valere nel giudizio di cognizione (Cass. 17 ottobre 1994, n. 8465).

5.12 Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (di obbligazione non pecuniaria). Automatismo della rivalutazione

L’obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale (di obbligazione non pe-cuniaria, poiché per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro vige la specifica disciplina dettata dall’art. 1224 cod. civ.: v. Capitolo 4), è per alcuni a-spetti assimilata all’obbligazione risarcitoria da fatto illecito, mentre se ne discosta sotto altri.

Il regime è invero ritenuto comune in punto di automatismo della rivalutazione in sede giudiziale, e del suo computo con riferimento al periodo compreso tra

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l’insorgere del credito e la data della decisione, mentre ne diverge, secondo un co-spicuo orientamento giurisprudenziale, per quanto concerne la decorrenza degli in-teressi, riferita non già alla data del verificarsi dell’illecito contrattuale (secondo il criterio della mora ex re di cui all’art. 1219, comma 2, n. 1), cod. civ., operante per l’illecito extracontrattuale), bensì alla data di costituzione in mora del debitore me-diante atto di intimazione stragiudiziale o con la domanda introduttiva del giudizio (v., infra, par. 5.11.5).

In punto di rivalutazione, la S.C. afferma invero che, anche in materia di ina-dempimento contrattuale l’obbligo di risarcimento del danno, consistendo nel ripri-stino della situazione patrimoniale del danneggiato anteriore all’inadempimento, costituisce debito di valore soggetto a rivalutazione monetaria fino al momento del-la definitiva liquidazione giudiziale (Cass. 16 ottobre 1995, n. 10772).

Ed infatti, l’obbligazione di risarcimento del danno, ancorché derivante da i-nadempimento contrattuale, configura un debito di valore in quanto diretta a rein-tegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicché resta sottratta al prin-cipio nominalistico e deve essere quantificata dal giudice, anche d’ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass. 10 gennaio 1996, n. 166).

Nel ribadire il principio, si è ancora affermato che il risarcimento del danno, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrat-tuale, è volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto dannoso, sicché il relativo credito, che è di valore e non di valuta, va riconosciuto d’ufficio dal giudice nella misura della svalutazione monetaria verificatasi anche dopo la domanda, ed anche in ap-pello, indipendentemente da qualsiasi richiesta, essendo questa compresa nell’iniziale petitum della parte interessata (Cass. 17 gennaio 1989, n. 198).

Si è ancora precisato che l’obbligazione di risarcimento dei danni da inadem-pimento contrattuale costituisce al pari dell’obbligazione risarcitoria per responsa-bilità extracontrattuale o aquiliana un debito non di valuta ma di valore, sicché de-ve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza necessità che il creditore alleghi e dimostri un danno maggiore ai sensi del comma 2 dell’art. 1224 cod. civ. (Cass. 21 maggio 1994, n. 5002; Cass. 2 febbraio 1995, n. 1251).

5.12.1 (segue) Fattispecie

I suindicati principi hanno trovato applicazione in varie fattispecie. In tema di appalto, si è ritenuto che l’obbligazione di risarcimento del danno

da inadempimento contrattuale (nella specie, inadempimento del contratto di appal-to) costituisce debito di valore, la cui monetizzazione, in quanto sostitutiva della prestazione, è sottratta all’applicazione del principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie (Cass. 19 dicembre 1996, n. 11381) .

In tema di contratto di locazione, si è affermato che nei debiti di valore (nella specie: risarcimento dei danni per ritardato adempimento dell’obbligazione di ri-consegna dell’immobile locato) la rivalutazione della somma liquidata a titolo di

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risarcimento dei danni e gli interessi sulla somma rivalutata hanno funzioni diverse, perché la prima è diretta a ripristinare la situazione anteriore al comportamento il-lecito che ha causato il danno, mentre gli interessi hanno natura compensativa e de-corrono dal giorno in cui il danno si è verificato (Cass. 7 novembre 1994, n. 9217).

In materia di compravendita, si è statuito che l’obbligazione del venditore ina-dempiente configura un debito di valore avente ad oggetto la totale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, cosicché nella determinazione del quantum occorre tener conto sia della svalutazione monetaria intervenuta nelle more, sia degli inte-ressi legali, con decorrenza dal giorno in cui è sorto il credito di capitale, i quali valgono a compensare il pregiudizio subito dal creditore per la mancata tempestiva disponibilità dell’equivalente pecuniario del danno e che si cumulano con la rivalu-tazione (Cass. 27 dicembre 1995, n. 13108).

5.12.2 (segue) La conversione del debito

Il credito risarcitorio per inadempimento contrattuale si trasforma in credito pecu-niario per effetto e dal momento della quantificazione giudiziale. Ne consegue che la sua estinzione per compensazione, in ragione di coesistenza con credito pe-cuniario del danneggiante verso il danneggiato, può verificarsi, ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., esclusivamente alla data di detta liquidazione giudiziale e con rife-rimento alla somma da essa risultante, rimanendo preclusa ogni possibilità di far retroagire in compensazione medesima a data anteriore (con perdita per l’avente di-ritto della computabilità della svalutazione monetaria successivamente sopravvenu-ta) (Cass. 1° febbraio 1995, n. 1114).

5.12.3 (segue) Il calcolo degli interessi secondo l’orientamento tradizionale

La giurisprudenza, seguendo l’orientamento tradizionale (v. retro, par. 5.7.1) era costante nell’affermare che, affinché il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale fosse completo, occorreva tenere conto, anche per gli interessi dovuti dal giorno della mora, dell’intervenuta svalutazione monetaria, sicché i medesimi vanno calcolati con riguardo non alla somma originaria ma a quella rivalutata al momento della decisione (Cass. 17 gennaio 1989, n. 198).

Si riteneva infatti che l’obbligazione di risarcimento dei danni da inadempi-mento contrattuale costituisse – al pari dell’obbligazione risarcitoria per responsa-bilità extracontrattuale ed aquiliana – un debito non di valuta ma di valore, sicché, anche in sede di liquidazione equitativa dei danni predetti, deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore alleghi o dimostri il danno maggiore ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ. (danni nel-le obbligazioni pecuniarie); su tale somma rivalutata decorrono gli interessi atteso che la rivalutazione e gli interessi (sulla somma rivalutata) adempiono funzioni di-verse – poiché mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima dell’evento pregiudizievole, i secondi hanno na-

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tura compensativa – e sono, quindi, giuridicamente compatibili (Cass. 7 dicembre 1994, n. 10493).

Si affermava ancora che l’obbligazione del venditore inadempiente configura un debito di valore avente ad oggetto la totale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, cosicché nella determinazione del quantum occorre tener conto sia della svalutazione monetaria intervenuta nelle more, sia degli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui è sorto il credito di capitale, i quali valgono a compen-sare il pregiudizio subito dal creditore per la mancata tempestiva disponibilità dell’equivalente pecuniario del danno e che si cumulano con la rivalutazione (Cass. 27 dicembre 1995, n. 13108).

5.12.4 (segue) Adesione all’orientamento accolto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 1712/1995

A seguito dell’abbandono dell’opinione tradizionale, conseguente alla decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (v. retro, par. 5.7.5), la giurisprudenza si è adeguata al nuovo orientamento anche con riferimento all’obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale.

Si è infatti statuito che il risarcimento del danno, anche da illecito contrattua-le, ha natura di debito di valore e pertanto se il giudice adotta, come criterio di ri-sarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi fissandone il tasso, è escluso che questi possano essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per il capitale rivalutata definitivamente, ma è consentito di calco-larli con riferimento ai singoli momenti da determinarsi in concreto, secondo le cir-costanze del caso, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio (Cass. 1° luglio 1996, n. 5963).

Il danno da ritardato conseguimento delle somme liquidate per debiti di valore, come il danno da inadempimento contrattuale o da illecito extracontrattuale, de-ve essere determinato computando gli interessi prima sull’originario equivalente pecuniario del bene perduto e quindi sui progressivi adeguamenti del medesimo in corrispondenza della sopravvenuta inflazione, secondo scadenze temporali fisse, ovvero mediante l’utilizzazione in via equitativa di indici annuali medi di svaluta-zione, restando escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell’illecito o da quella della domanda giudiziale sull’intera somma rivalutata defi-nitivamente (Cass. 28 marzo 1997, n. 2780).

Il risarcimento del danno dovuto, a titolo di lucro cessante, al promissario ac-quirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valo-re commerciale del bene medesimo e il prezzo pattuito, differenza da calcolare in riferimento al momento in cui l’inadempimento è divenuto definitivo e da rivaluta-re al tempo della liquidazione, per compensare gli effetti della svalutazione mone-taria intervenuta nelle more del giudizio, mentre il pregiudizio derivante dal ritardo nella reintegrazione del patrimonio del soggetto leso va determinato (come negli

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altri casi di risarcimento di danno da illecito contrattuale), mediante la correspon-sione di interessi computati prima sull’importo originariamente dovuto e quindi sui progressivi suoi adeguamenti in corrispondenza della sopravvenuta inflazione, se-condo scadenze temporali fisse, ovvero mediante l’utilizzazione in via equitativa di indici annuali medi di svalutazione in considerazione della difficoltà di fissare mu-tevoli basi di riferimento (Cass. 22 febbraio 1997, n. 1641).

Già in precedenza alcune pronunce avevano tuttavia affermato che, in tema di risarcimento del danno da illecito contrattuale, il ristoro del pregiudizio derivante dal ritardo subito nella reintegrazione del patrimonio del soggetto leso deve essere determinato computando gli interessi prima sull’importo originariamente dovuto e, quindi, sui progressivi adeguamenti del medesimo in corrispondenza della soprav-venuta inflazione secondo scadenze temporali fisse, ovvero mediante l’utilizzazione in via equitativa di indici annuali medi di svalutazione, in considera-zione della difficoltà di fissare mutevoli basi di riferimento (Cass. 20 giugno 1994, n. 5920).

5.12.5 (segue) Decorrenza degli interessi: dalla domanda

Un consistente indirizzo giurisprudenziale ritiene che il regime dell’obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale diverga da quello dell’obbligazione ri-sarcitoria da illecito extracontrattuale sotto il profilo della decorrenza degli interessi. Si afferma invero che sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (con il computo della svalutazione monetaria soprav-venuta fino alla decisione), gli interessi legali decorrono dalla data della doman-da, o di altro atto idoneo alla costituzione in mora, non dalla data dell’evento dannoso, la quale segna il dies a quo di detti interessi solo nel diverso caso del ri-sarcimento per responsabilità extracontrattuale, ove il fatto illecito pone automati-camente in mora il debitore ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 1), cod. civ. (Cass. 19 maggio 1989, n. 2395).

Altra decisione ha statuito che il principio secondo cui gli interessi sulle som-me liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del verificarsi del danno trova applicazione soltanto in materia di responsabilità aquiliana, mentre quando l’obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, i medesimi inte-ressi decorrono dalla domanda giudiziale quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, anche se a quella data il credito non sia ancora liquido ed esigibile (Cass. 19 marzo 1990, n. 2296; Cass. 27 gennaio 1997, n. 637).

Si rinvengono tuttavia altre pronunce che riconoscono gli interessi con decor-renza dal giorno in cui il danno si è verificato (Cass. 7 novembre 1994, n. 9217), o dal giorno in cui è sorto il credito di capitale (Cass. 27 dicembre 1995, n. 13108).

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5.13 Ipotesi varie di debito di valore Come si è già osservato, la categoria dei debiti di valore è stata creata dalla giuri-sprudenza, che ha di volta in volta individuato ipotesi di obbligazioni in relazione alle quali la vigenza del principio nominalistico risulta contrastante con l’intima es-senza dell’obbligazione, anche in ragione di principi di equità.

L’origine essenzialmente empirica della categoria emerge dall’esame della ampia casistica giurisprudenziale formatasi al riguardo, nella quale non mancano contrastanti opinioni circa l’attribuzione o meno della suindicata qualità a specifi-che ipotesi debitorie.

L’esposizione che segue non ha ovviamente pretese di completezza e di siste-maticità. È sembrata opportuna, per agevolare il compito del lettore, un’organizzazione della materia per istituti, seguendo un ordine alfabetico.

5.13.1 Appalto: responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 cod. civ.

La responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 cod. civ. dà luogo ad un debito di va-lore che va liquidato avuto riguardo al potere di acquisto della moneta alla data del-la decisione. Né l’obbligazione risarcitoria perde la sua natura di debito di valore per il fatto che il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ri-durre le conseguenze del fatto dannoso (Cass. 4 gennaio 1993, n. 13).

5.13.2 Appalto pubblico

Negli appalti pubblici, regolati da leggi speciali o da capitolati generali con effica-cia normativa (concluso, nella specie, tra uno I.A.C.P. e un’impresa per la costru-zione di alloggi popolari), la «consegna dei lavori» all’appaltatore si configura co-me un obbligo della P.A., il cui inadempimento, ancorché disciplinato in modo di-verso rispetto alle norme del codice civile (in particolare, l’appaltatore, ove il ritar-do nella consegna sia rilevante nell’economia del rapporto, può avanzare richiesta di recesso, che è necessaria per non precludergli il diritto al risarcimento, ma sosti-tuisce e rende irrilevante la messa in mora), è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale per l’amministrazione, in quanto il dovere di collaborazione della stes-sa non cessa di essere contrattuale solo perché deriva dalla legge, essendo questa una delle fonti d’integrazione del contratto (art. 1374 cod. civ.). Ne deriva che, ove sussista l’indicato inadempimento, in applicazione dei principi generali sulla re-sponsabilità contrattuale, sulla somma corrispondente al risarcimento soggetta a ri-valutazione monetaria, in quanto debito di valore competono all’appaltatore gli in-teressi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale (o dalla data di altro atto i-doneo di costituzione in mora), non già dalla data dell’evento dannoso (Cass. 18 maggio 1994, n. 4869).

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5.13.3 Arricchimento senza causa: indennizzo ex art. 2041 cod. civ.

L’indennizzo dovuto per arricchimento senza causa a norma dell’art. 2041 cod. civ., in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, configura un de-bito di valore e non di valuta, per cui esso va liquidato alla stregua dei valori mone-tari in atto al momento della pronuncia ed il giudice deve tener conto della svaluta-zione monetaria intervenuta fino al momento della decisione, anche di ufficio, in-dipendentemente dalla prova della sussistenza di un specifico pregiudizio dell’interessato, dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell’indennizzo medesimo. Sulla somma liquidata sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, diretti a coprire e compensare l’ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti, con decorrenza dalla data della perdita del bene e del correlativo verificarsi dell’arricchimento e, quindi, nel caso in cui questo si ricolleghi a esborsi o erogazioni, dalle date di questi (Cass. 16 novembre 1993, n. 11296).

L’indennizzo dovuto per arricchimento senza causa, a norma dell’art. 2041 cod. civ., in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, configura un debito di valore e non già di valuta, anche nel caso in cui l’arricchimento si ri-colleghi ad attività od erogazioni del creditore che abbiano comportato un rispar-mio di spesa per l’obbligato. Tale indennizzo, pertanto, va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia, ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, in-dipendentemente dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell’interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell’indennizzo medesimo. Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale diretti a coprire e compensare l’ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene con decorrenza dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dello arricchimento, e, quindi, nel caso in cui questo si ricolleghi ad esborsi o erogazioni, dalle date di questi (Cass. 18 febbraio 1991, n. 1690).

In tema di arricchimento senza causa (art. 2041 cod. civ.), la sentenza di con-danna al pagamento dell’indennizzo non ha natura costitutiva, in quanto il diritto del depauperato sorge per effetto e dal momento dell’arricchimento altrui, con la conseguenza che a partire da detto momento va operata la rivalutazione del credito e devono decorrere gli interessi legali (Cass. 20 gennaio 1994, n. 517).

L’indennizzo dovuto per arricchimento senza causa (art. 2041 cod. civ.), in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, costituisce un debito di valore, anche qualora l’arricchimento si ricolleghi ad un’attività o erogazione del creditore che abbia comportato un risparmio di spesa per l’obbligato, e, pertanto, va liquidato tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sulla base di criteri oggettivi (quale, nell’ipotesi, il coefficiente Istat), senza che assuma rilievo, al predetto fine, il saggio bancario dell’interesse sulla somma erogata dal depaupe-rato, non trattandosi di debito di valuta e non potendosi, quindi, liquidare, rispetto

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ad esso, il maggior danno previsto per le obbligazioni pecuniarie dall’art. 1224 cod. civ. (Cass. 9 novembre 1993, n. 11061).

Per quanto concerne la decorrenza degli interessi, la prevalente giurisprudenza la individua nel momento in cui si verifica l’arricchimento. Si è invero affermato che in materia di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. la sentenza di condanna non ha natura costitutiva, in quanto il diritto del depauperato sorge per effetto e dal momento dell’arricchimento altrui, con la conseguenza che a partire da detto momento devono decorrere gli interessi legali (Cass. 20 gennaio 1994, n. 517; Cass. 10 dicembre 1997, n. 12493).

Discostandosi dal prevalente orientamento, altra decisione ha invece ritenuto che sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla proposizione della domanda, in quanto il dovere giuridico d’indennizzo sorge sol-tanto quando il titolare dell’azione di arricchimento faccia valere la sua pretesa (Cass. 9 novembre 1993, n. 11061).

5.13.4 Assicurazione contro i danni: debito di indennizzo

Con riguardo all’assicurazione contro i danni, nel cui ambito va ricondotta l’assicurazione contro il furto o la rapina, il debito d’indennizzo dell’assicuratore, ancorché convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, assolvendo la fun-zione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato (Cass. 5 gen-naio 1991, n. 44; Cass. 12 novembre 1994, n. 9549).

5.13.5 (segue) Surrogazione dell’assicuratore

Ha natura di credito di valore quello dell’assicuratore che, dopo avere pagato l’indennizzo all’assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile ex art. 1916 cod. civ.. Detto pagamento attiene infatti al rapporto tra l’istituto assicura-tore ed il danneggiato assicurato, non a quello fra quest’ultimo ed il terzo respon-sabile, la cui obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debi-to di valuta per effetto di quel pagamento; e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell’assicuratore, il quale succede a titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il danneggiato e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio (Cass. 23 dicembre 1994, n. 11112).

La surrogazione legale ex art. 1916 cod. civ. dell’assicuratore il quale abbia pagato l’indennizzo od anche dell’ente che abbia erogato somme per l’assistenza sanitaria a favore del danneggiato opera una particolare forma di successione a tito-lo particolare nel credito dell’assicurato verso il terzo responsabile. Ne consegue che le somme riconosciute e liquidate a favore dell’assicuratore ovvero del detto ente costituiscono, al pari di quelle spettanti all’assistito danneggiato, un debito di

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valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria (Cass. 16 aprile 1988, n. 2996).

Nell’assicurazione contro i danni, all’assicuratore il quale, dopo aver pagato l’indennizzo all’assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1916 cod. civ., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versa-mento considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo partico-lare nel credito dell’assicurato verso il responsabile, avente natura di credito di va-lore, e che su tale natura non può interferire l’avvenuto pagamento dell’indennizzo assicurativo, che opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza tra-sformare l’obbligazione risarcitoria in debito di valuta (Cass. 27 marzo 1990, n. 2477; Cass. 23 gennaio 1991, n. 637).

La surrogazione dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1916 cod. civ. realizza una forma di successione particolare nel credito dell’assicurato-danneggiato che si veri-fica quando l’assicuratore comunica al terzo responsabile l’avvenuto pagamento dell’indennizzo, manifestando così la volontà di avvalersi della surroga, onde da ta-le momento nel caso di danno liquidato dal giudice in favore del danneggiato in misura maggiore dell’indennità pagata dallo assicuratore il diritto dell’assicurato-danneggiato risulta ripartito tra l’assicuratore, nei limiti dell’indennità corrisposta, ed il detto danneggiato, per la parte residua, cosicché ciascuno dei due crediti coe-sistenti è singolarmente rivalutabile per il suo oggetto, con l’ulteriore conseguenza che, effettuato dai danneggiante nei confronti dell’assicuratore il rimborso dell’indennità pagata all’assicurato-danneggiato, il credito dell’assicuratore mede-simo (frazione dell’intero risarcimento) si converte in credito di valuta estinguen-dosi contemporaneamente per effetto del pagamento e non è più soggetto a rivalu-tazione, mentre il credito del danneggiato il quale, se la surroga sia avvenuta prima del giudizio, è carente di legittimazione ad agire per la parte di credito dell’assicuratore continua ad essere di valore e soggetto, quindi, a rivalutazione (Cass. 22 febbraio 1988, n. 1848).

5.13.6 Azione revocatoria fallimentare in generale

In tema di azione revocatoria fallimentare, la S.C. ha avuto modo di statuire che, in caso di accoglimento dell’azione, l’obbligazione avente ad oggetto l’equivalente pecuniario del bene ha natura di debito di valore, attualizzabile al momento della decisione con il meccanismo della rivalutazione monetaria, mentre ad esso non è applicabile la disciplina dettata dall’art. 1224 cod. civ. (Cass. 8 aprile 1998, n. 3651).

Si è ancora ritenuto che, nel caso di revoca di una datio in solutum o di un atto di trasferimento di beni determinati, non restituibili in natura, il soccombente nell’azione revocatoria fallimentare è tenuto a corrispondere l’equivalente pecunia-rio secondo il valore che essi avevano all’atto della stipula o del negozio revocato, e quindi tenendo conto della svalutazione monetaria da quel momento intervenuta, trattandosi di obbligazione di fatto illecito, produttivo di danno per i creditori e,

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quindi, di debito di valore volto, perciò, a ripristinare il patrimonio del fallito nella situazione antecedente al compimento dell’atto revocato (Cass. 27 febbraio 1990, n. 1499).

5.13.7 Azione revocatoria di atto di pagamento

In tema di azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un pagamento, la giu-risprudenza non è uniforme circa la qualificazione del relativo debito restitutorio.

La tesi del debito di valore risulta invero affermata da alcune decisioni della S.C., le quali hanno invero affermato che l’obbligazione restitutoria conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare ha natura di debito di valore anche quando suo oggetto sia il pagamento di una somma di denaro, in considera-zione della funzione indennitaria dell’azione, tendente ad elidere le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori, e della qualificabilità dell’obbligazione restitutoria come obbligazione nascente da fatto illecito, il cui e-lemento oggettivo è la sottrazione di beni della massa e quello soggettivo la consa-pevolezza di violare le regole della par condicio creditorum. Ne consegue l’assoggettamento del debito restitutorio alla rivalutazione monetaria, al fine di as-sicurare la corrispondenza tra valore sottratto e valore restituito, mentre la compu-tabilità degli interessi legali sulla somma rivalutata deriva dalla necessità di com-pensare specificamente il danno da ritardo (Cass. 4 aprile 1997, n. 2936; in senso conforme: Cass. 10 novembre 1992, n. 12091).

In senso contrario, e cioè per la configurabilità di un debito di valuta, si è inve-ce espressa altra pronuncia della S.C., secondo la quale, in tema di fallimento, il negozio che costituisce la fonte dell’atto revocabile (nella specie, un contratto di fornitura ed il conseguente atto di pagamento della relativa obbligazione pecunia-ria) è dotato di causa lecita ed è idoneo a determinare la produzione di effetti del tutto legittimi, così come del pari legittimo, nell’ipotesi di cui all’art. 67, comma 2, della legge fallimentare, deve astrattamente considerarsi l’atto di pagamento di un corrispettivo al momento in cui sia posto in essere, la successiva declaratoria della sua inefficacia essendo una conseguenza (solo eventuale) dell’esperimento dell’azione revocatoria da parte del curatore. La pronuncia sull’inefficacia del pa-gamento eseguito dall’imprenditore prima del fallimento nel c.d. periodo sospetto riguarda, pertanto, un atto giuridico lecito avente ad oggetto una somma di denaro, alla cui natura di debito di valuta, per la massa fallimentare, è correlato il solo ob-bligo (di natura non risarcitoria) di restituzione, da parte dell’originario creditore del fallito, del tantundem e degli interessi al saggio legale, salva la prova del diritto al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., commisurato alla perdita patrimoniale subita ed alla necessità di compensare il danno prodotto (Cass. 24 gennaio 1998, n. 690).

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5.13.8 Contratti agrari: miglioramenti e addizioni

L’art. 17 L. 203/1982 che disciplina il regime dei miglioramenti, addizioni e tra-sformazioni apportati dal conducente o dal coltivatore del fondo rustico oggetto del contratto di affitto, sostituendo l’art. 1633 del cod. civ., che regolava l’identica ma-teria e che è rimasto pertanto abrogato, prevede un debito di valore soggetto a riva-lutazione monetaria, della quale il giudice di merito deve tener conto d’ufficio, in-dipendentemente dalla domanda di parte (Cass. 25 gennaio 1991, n. 754).

5.13.9 Divisione ereditaria: debito da conguaglio

In tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non agevolmente frazionabile (art. 720 cod. civ.) ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche officio iudicis (onde aggiornarlo al diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi in corso di procedimento), se e nei limiti in cui l’eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene, non comportando detto aggiornamento alcuna sostan-ziale immutazione della stima di esso e/o della determinazione dei conguagli in de-naro, bensì configurando un adeguamento monetario di un debito di valore neces-sario affinché la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della di-visione. Competente ad operare tale rivalutazione deve legittimamente ritenersi (ol-tre a quello di appello) anche il giudice del rinvio dopo l’annullamento della sen-tenza di secondo grado da parte della S.C. (nonostante il carattere cosiddetto «chiu-so», del giudizio ex artt. 392 e segg. cod. proc. civ., del quale non è consentito al-cun ampliamento del thema decidendum), atteso che la rivalutazione di un debito di valore, non alterando in alcun modo il petitum, incide esclusivamente sulla sua concreta quantificazione in termini monetari, a condizione che detto giudice indichi compiutamente, in sede di motivazione, gli elementi di fatto posti a fondamento del suo convincimento circa la sussistenza di un reale aumento di valore dell’immobile nelle more del processo, nonché i criteri adottati per la concreta quantificazione dell’incremento di tale valore (Cass. 20 agosto 1998, n. 8243).

5.13.10 Divorzio: assegno divorzile

L’assegno di divorzio configura l’espressione monetaria di un debito di valore, ri-volto, nella sua unitaria consistenza, ad attribuire ad uno degli ex coniugi un appor-to periodico incidente in misura reale sulle sue condizioni di vita, in considerazione delle ragioni dello scioglimento del matrimonio, del contributo dato alla famiglia e della disparità delle situazioni economico-patrimoniali dei divorziati. Pertanto, la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo la liquidazione di detto assegno ne giu-stifica una corrispondente revisione dell’ammontare, per un’erogazione di denaro che mantenga inalterato il valore della prestazione (senza possibilità di distinguere fra i sopraindicati criteri posti a fondamento della sua originaria quantificazione), sempreché non sia intervenuto anche un mutamento delle indicate situazioni eco-

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nomiche dei coniugi, che richieda un adeguamento in termini reali della entità della prestazione stessa (Cass. 20 maggio 1985, n. 3080).

La disposizione dell’art. 5, comma 7, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall’art. 9 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui la sentenza deve stabilire (salvo la motivata ricorrenza di una palese iniquità) anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno di divorzio, «almeno» con riferimento agli indici di svalutazione monetaria imponendo la prefissione necessaria di un si-stema di adeguamento automatico che, in relazione alla funzione assistenziale dell’assegno, valga a mantenere inalterata la condizione economica del coniuge ti-tolare dell’assegno, è diretta a limitare il ricorso a reiterati procedimenti di revisio-ne dell’assegno e quindi a ridurre la conflittualità tra le parti. A tal fine il riferimen-to agli indici ufficiali di svalutazione monetaria costituisce come è dato desumere dal termine «almeno» il criterio minimo di adeguamento garantito, restando al giu-dice un ampio potere di scelta, in relazione alla peculiarità della fattispecie, tra gli altri possibili criteri, in modo da rapportare l’interesse del beneficiario ad una totale conservazione del potere di acquisto dell’assegno al grado di elasticità dei redditi del soggetto obbligato (Cass. 7 agosto 1993, n. 8570).

Nelle obbligazioni relative al pagamento dell’assegno divorzile e del contribu-to per il mantenimento dei figli, come in quelle alimentari, la determinazione mo-netaria della prestazione non è fine a se stessa, ma è legata ad un determinato pote-re di acquisto, che deve essere salvaguardato nonostante il variare del valore in-trinseco della moneta, per non compromettere la funzione delle suddette obbliga-zioni, che consiste nell’attribuire al beneficiario un apporto periodico incidente «in misura reale» sulle sue condizioni di vita. Pertanto, nei confronti di tali obbligazio-ni – che si differenziano dalla obbligazioni cosiddette di valuta, assoggettate al principio nominalistico – si deve tener conto del variare del potere di acquisto della moneta sia ai fini del loro aggiornamento periodico, sia anche ai fini della loro stessa liquidazione specialmente quando intercorre un notevole lasso di tempo tra il momento della liquidazione e l’epoca alla quale le prestazioni sono riferite (Cass. 15 giugno 1995, n. 6737).

5.13.11 Indennizzo ex art. 46 legge n. 2359/1865

Il debito della P.A., per l’indennizzo spettante ex art. 46 legge n. 2359 del 1865 al proprietario d’immobile che abbia subito danni a seguito della realizzazione di un’opera di pubblica utilità, avendo funzione in senso lato risarcitoria, ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione monetaria (anche in di-fetto di specifica deduzione e allegazione del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ.) (Cass. 12 dicembre 1996, n. 11080).

5.13.12 Mandato: responsabilità extracontrattuale del mandatario

Il mandatario che invece di procedere all’acquisto, di cui è incaricato, per conto del mandante, vi provvede in nome e per conto proprio, distraendo a tale scopo il dena-

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ro fornitogli dal mandante per l’esecuzione dell’incarico, incorre oltre che in re-sponsabilità contrattuale per la mancata attuazione dell’obbligo nascente dal man-dato a norma dell’art. 1703 cod. civ., anche in responsabilità extracontrattuale ex delicto, integrando tale illecita appropriazione indebita dei mezzi pecuniari sommi-nistratigli ai sensi dell’art. 1719 cod. civ., con la conseguenza che con riguardo al risarcimento del danno il suo debito per svalutazione monetaria ed interessi com-pensativi va computato con decorrenza non dalla data della domanda bensì da quel-la della detta appropriazione (Cass. 3 aprile 1991, n. 3468).

5.13.13 Occupazione appropriativa

La giurisprudenza è costante nel ravvisare un debito di valore nella somma dovuta a seguito della c.d. occupazione appropriativa.

Secondo alcune decisioni, si tratterebbe di debito di valore di natura non risar-citoria, in quanto l’occupazione non integrerebbe fatto illecito.

Si è infatti statuito che l’obbligazione di corrispondere al privato proprietario il controvalore del suolo acquisito dalla P.A. a titolo originario per irreversibile de-stinazione alla realizzazione dell’opera dichiarata di pubblica utilità costituisce un debito di valore di natura non risarcitoria, con la duplice conseguenza che il correlativo credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e che gli inte-ressi legali sulla somma dovuta vanno calcolati non già sull’importo rivalutato del-la stessa, corrispondente al valore finale, bensì rapportandoli inizialmente al valore del bene al momento della fattispecie acquisitiva e quindi ai successivi mutamenti del potere di acquisto della moneta, in quanto l’utilità perduta dal creditore per ef-fetto del ritardo nell’adempimento e compensata dagli interessi non è pari né a tale valore né a quello iniziale, ma subisce un incremento via via crescente per effetto dell’inflazione, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non può essere costante (Cass. 20 novembre 1991, n. 12432 ).

L’orientamento prevalente è tuttavia nel senso di ravvisare nell’occupazione un fatto illecito, con conseguente qualificazione del debito della P.A. in termini di risarcimento del danno (Cass. 25 gennaio 1989, n. 418; Cass. 20 giugno 1990, n. 6209; Cass. 3 gennaio 1998, n. 13). Al fine dell’adeguamento della somma dovuta, secondo i principi propri del debito risarcitorio, alcune pronunce hanno ritenuto di far ricorso al criterio del valore di mercato del bene alla data della decisione.

Si è affermato, al riguardo, che, al fine del risarcimento del danno per illegit-tima ed irreversibile occupazione di un fondo destinato all’esecuzione di un’opera pubblica, ancorché deve aversi riguardo allo stato di fatto e di diritto del bene al momento dell’occupazione, la liquidazione del danno medesimo dev’essere rappor-tata ai prezzi correnti al momento della decisione e non a quelli dell’occupazione, rivalutati secondo gli indici della svalutazione sopravvenuta, dato che i prezzi degli immobili subiscono variazioni dovute a molteplici fattori di mercato e non correla-te alla sola svalutazione monetaria, ed il relativo calcolo, fuori dei casi in cui è normativamente obbligatoria l’applicazione dei cosiddetti indici Istat, è rimesso al-la prudente discrezionalità del giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabi-

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le, salvo che la parte non formuli un’istanza documentata relativa ai suddetti indici, nel qual caso il giudice è tenuto a fornire una specifica motivazione in ordine alla non applicazione di essi (Cass. 16 marzo 1990, n. 2195).

La prevalente giurisprudenza accoglie tuttavia il criterio della rivalutazione te-nuto conto della sopravvenuta inflazione.

Si è statuito, infatti, che, in tema di occupazione espropriativa, con irreversibi-le trasformazione del fondo per la costruzione di opera pubblica, al privato spetta, a titolo risarcitorio, una somma di denaro che corrisponda al valore del bene al mo-mento del fatto illecito, e sia poi aggiornata, al fine della necessaria attualizzazione dell’espressione monetaria del debito, sulla base dell’inflazione sopravvenuta fino alla data della decisione, ed inoltre spetta il ristoro dell’ulteriore pregiudizio deri-vante dal ritardo subito nella reintegrazione del proprio patrimonio, con la correla-tiva perdita della utilitas del bene. Tale ultimo danno, ove si faccia ricorso al crite-rio degli interessi legali, va determinato computando gli interessi prima sul valore iniziale del bene e poi sui progressivi adeguamenti del valore stesso corrispondenti alla sopravvenuta inflazione, oppure, in considerazione della difficoltà di fissare dette mutevoli basi di riferimento, utilizzando in via equitativa indici annuali medi di svalutazione (Cass. 20 giugno 1990, n. 6209).

Nel caso della cosiddetta accessione invertita, che comporta l’estinzione del diritto di proprietà del privato sul bene occupato nel momento in cui, per effetto dell’intervenuta realizzazione su di esso dell’opera pubblica, ne sia compiuto l’acquisto in capo alla pubblica amministrazione occupante, oggetto dell’obbli-gazione risarcitoria a carico di quest’ultima, relativamente alla suddetta estinzione subita dal privato, è una somma determinata con riferimento al valore del bene in quel momento (aestimatio) e rivalutata, per l’eventuale diminuzione del potere d’acquisto della moneta, fino alla data di liquidazione (taxatio), come in ogni altro caso di debito non originariamente pecuniario; così come il medesimo momento segna il limite temporale fino al quale può essere riconosciuto il diritto dell’espropriato al controvalore del mancato reddito determinato dall’occupazione (Cass. 21 settembre 1990, n. 9639).

Con riguardo al danno dovuto dall’amministrazione al proprietario di un fon-do, a seguito della sua irreversibile acquisizione, nella realizzazione di opera pub-blica, la rivalutazione del credito risarcitorio, in quanto rivolta a rendere effettiva la reintegrazione del patrimonio del danneggiato alla stregua dei valori monetari in at-to, non esclude che al proprietario medesimo vadano riconosciuti, sulla somma ri-valutata, gli interessi compensativi dalla data dell’illecito, inerendo tali interessi all’ulteriore e diverso pregiudizio discendente dal ritardato conseguimento dell’equivalente monetario dei danno (Cass., Sez. unite, 25 gennaio 1989, n. 418).

In tema di cosiddetta occupazione appropriativa, gli interessi legali spettanti al proprietario del terreno sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non devono essere calcolati sulla somma rivalutata alla data della decisione, ma vanno rapportati, inizialmente, al valore del bene al momento della fattispecie acquisitiva e, successivamente, al diverso ammontare del detto controvalore del bene per effet-to dei mutamenti del valore di acquisto della moneta. Trattandosi di liquidazioni

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equitative, possono essere utilizzati indici annuali medi di svalutazione (Cass. 7 a-prile 1994, n. 3290).

5.13.14 Possesso: indennità per miglioramenti spettante al possessore

L’indennità per miglioramenti, spettanti al possessore a norma dell’art. 1150 cod. civ., costituisce debito di valore, e deve essere, pertanto, determinata tendendo conto della svalutazione monetaria verificatasi fino alla data della liquidazione (Cass. 12 febbraio 1993, n. 1784).

L’indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa spettante al possessore a norma dell’art. 1150 cod. civ., anche nella forma del rimborso delle spese sostenute per eseguirli, costituisce un debito di valore e, pertanto, essa deve essere determi-nata dal giudice con riferimento ai valori monetari correnti al momento della liqui-dazione, tenendo conseguentemente conto, anche d’ufficio, della svalutazione mo-netaria verificatasi sino a quel momento (Cass. 8 novembre 1993, n. 11051).

5.13.15 Responsabilità da fatto illecito: danno non patrimoniale

Il ristoro del danno non patrimoniale sostanziandosi nel debito di prestare al dan-neggiato un’utilità sostitutiva che lo compensi dalle sofferenze morali e psichiche subite integra un debito di valore, suscettibile come tale di rivalutazione, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione del danno da fatto illecito, devono esse-re considerate alla stessa stregua tutte le partite che costituiscono il danno risarcibi-le, tenendo conto della svalutazione monetaria anche con riferimento ai danni co-siddetti morali (Cass. 21 giugno 1984, n. 3675).

5.13.16 (segue) Somme erogate dal danneggiato

In tema di responsabilità per fatto illecito, l’obbligazione risarcitoria dell’autore del fatto mantiene la natura di debito di valore anche con riguardo al rimborso di som-me erogate dal danneggiato le quali, di conseguenza, sono suscettibili di rivaluta-zione pecuniaria (Cass. 23 ottobre 1984, n. 5398).

Qualora, verificatosi l’evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l’obbligazione risarcitoria dell’autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, al fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di ri-valutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta (Cass. 28 aprile 1988, n. 3209).

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5.13.17 (segue) Spese funerarie

Le spese funerarie che costituiscono debito di valuta nei rapporti fra committente e l’impresa che si sia occupata delle onoranze funebri, peraltro, allorché se ne rico-nosca la derivazione causale di un illecito, rientrano nell’ambito del danno extra-contrattuale, per cui deve essere loro riconosciuta la natura di debito di valore, come tale soggetto a rivalutazione monetaria (Cass. 12 maggio 1993, n. 5416).

5.13.18 Risoluzione della compravendita per inadempimento: restituzione del prezzo

Sulla questione la giurisprudenza non si è univocamente espressa. Secondo un primo indirizzo, si è ritenuto che, nell’ipotesi di risoluzione della

vendita per inadempimento del venditore, l’obbligo per il medesimo di restituire il prezzo al compratore costituisce debito di valore e non di valuta, data la funzione risarcitoria della restituzione e, pertanto, la somma di danaro da rimborsare a tale titolo deve essere determinata tenendo conto della svalutazione monetaria e degli interessi legali decorrenti dalla data in cui le somme da restituire sono state acquisi-te dal venditore (Cass. 10 febbraio 1990, n. 958).

Si osservava, al riguardo, che l’obbligo di restituzione di una somma di denaro conseguente alla risoluzione di un contratto mentre configura un debito di valuta quando grava sulla parte incolpevole, costituisce invece un debito di valore allor-ché obbligata alla restituzione è la parte che con la propria inadempienza ha causa-to la risoluzione del contratto. Pertanto, poiché l’adempimento di un debito di valo-re postula la reintegrazione effettiva della situazione patrimoniale del creditore, la parte, che, in base al contratto di poi risolto per sua colpa, abbia ricevuto la somma di denaro, è obbligata alla restituzione di detta somma, adeguata alla sopravvenuta svalutazione monetaria (Cass. 27 agosto 1990, n. 8834).

Nel ribadire il principio, si rilevava che il carattere risarcitorio proprio della re-stituzione di somme di danaro versate in forza di un contratto dichiarato risolto per inadempimento della parte che le ha ricevute è direttamente desumibile dall’efficacia retroattiva della risoluzione (art. 1458 cod. civ.) per effetto della qua-le le parti devono, innanzi tutto, salva sempre l’azione di danni ex art. 1453 cod. civ., essere rimesse, nei limiti del possibile, nella stessa situazione in cui si trova-vano prima della conclusione del contratto. Pertanto il detto debito di restituzione deve essere qualificato come debito di valore e non come debito di valuta, stante l’identità della sua funzione con quella propria di ogni obbligazione risarcitoria e atteso che la ratio dell’automatismo della rivalutazione in tema di obbligazioni di valore sta proprio nella necessità che il risarcimento sia integrale e completo (Cass. 2 agosto 1990, n. 7705). Un diverso orientamento era tuttavia seguito da altre deci-sioni della S.C., che ravvisavano la sussistenza di un debito di valuta.

Si osservava al riguardo che, a seguito della risoluzione del contratto, le som-me spettanti a titolo di restituzione del prezzo pagato dalla parte inadempiente pro-ducono soltanto gli interessi compensativi, ma non possono essere rivalutate in ca-

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so di sopravvenuta svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, né il de-bitore, inadempiente, essendo egli stesso in colpa, può pretendere alcun risarcimen-to del danno neppure sotto il profilo previsto dal comma 2 dell’art. 1224 cod. civ., per le obbligazioni pecuniarie, atteso che detta norma è dettata a tutela del creditore adempiente, allorché il danno da lui sofferto non è risarcito in misura adeguata dal-la semplice liquidazione degli interessi moratori (Cass. 5 luglio 1990, n. 7052). Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno accolto la tesi del debito di valuta.

Si è invero statuito che, con riguardo alla risoluzione del contratto per inadem-pimento, l’obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo del corri-spettivo costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale al feno-meno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere ri-sentito, per l’indisponibilità della somma anticipata – la cui restituzione, peraltro, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della som-ma stessa – eventuali ulteriori danni, e perciò anche di quello sofferto in conse-guenza della svalutazione monetaria, e ne chieda il risarcimento (Cass., Sez. unite, 4 dicembre 1992, n. 12942).

A norma del combinato disposto degli artt. 1453 e 1458 cod. civ., la parte a-dempiente che chiede la risoluzione del contratto di compravendita per inadempi-mento dell’altra ha diritto sia alla restituzione della somma pagata in conto prezzo, in virtù dell’efficacia retroattiva della risoluzione, sia al risarcimento del danno, comprensivo anche del pregiudizio costituito dal deprezzamento della somma pa-gata, con la conseguenza che tale somma, pur essendo oggetto di una obbligazione pecuniaria, avendo per oggetto il prezzo corrisposto dalla parte adempiente, deve essere restituita con la rivalutazione monetaria perché solo in tal modo quest’ultima parte è reintegrata nella posizione in cui era al momento della conclusione del con-tratto (Cass. 26 febbraio 1993, n. 2456).

Ulteriori pronunce sull’argomento sono riportate nel Capitolo 4, par. 4.16.21.

5.13.19 Trasporto: perdita di cose trasportate

Il risarcimento del danno derivante dalla perdita di cose trasportate deve essere considerato come debito di valore, avendo la funzione di ristabilire l’equilibrio economico turbato dallo inadempimento del vettore e di porre il creditore nella stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l’inadempimento; ne consegue che il relativo credito si sottrae al principio di cui all’art. 1277 cod. civ. ed è soggetto a rivalutazione monetaria, con liquidazione de-gli interessi legali sulla somma rivalutata (Cass. 29 agosto 1987, n. 7116).

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6. Interessi e rivalutazione in materia di crediti di lavoro e previdenziali

6.1 La disciplina dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. Dispone l’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. che «il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventual-mente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condan-nando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della matura-zione del credito».

A sua volta, l’art. 150 disp. att. cod. proc. civ. prevede che: «Ai fini del calcolo di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l’indice dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile dei lavoratori dell’industria».

Si è osservato al riguardo, in giurisprudenza, che, con la suindicata norma, di sicura derivazione storica e concettuale dall’art. 1224 cod. civ., il legislatore, pur senza trasformare i crediti di lavoro in debiti di valore, li ha tuttavia svincolati dal generale assoggettamento delle obbligazioni pecuniarie al principio nominalistico della moneta, attraverso l’introduzione di un meccanismo inteso a salvaguardare il potere di acquisto della retribuzione dagli effetti della svalutazione monetaria ed operante indipendentemente dalla sussistenza di una mora, sicché la disciplina in esame non coincide con quella stabilita, in coerenza con il principio nominalistico ed in riferimento al presupposto della mora, dall’art. 1224 cod. civ. (Cass. 12 mar-zo 1979, n. 1540).

È stata inoltre sottolineata la natura sostanziale, e non già meramente proces-suale, della norma in esame, sul rilievo che essa delinea una nozione composita della retribuzione, costituita da due elementi, uno dei quali contrattualmente stati-co-nominalistico (la retribuzione-base), e l’altro dinamico-funzionale (l’incremento indicizzato del credito base), attuato con il riferimento al sistema di scala mobile, inderogabilmente richiamato dalla norma di completamento dettata dall’art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, e tale da operare automaticamen-

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te per forza propria, al fine di salvaguardare la funzione alimentare della retribu-zione e di impedirne la sterilizzazione in caso di ritardo nel pagamento (Cass. 16 febbraio 1984, n. 1146).

Da tale ricostruzione consegue che le somme attribuite a titolo di rivalutazione ed interessi, ai sensi dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., costituiscono redditi di lavoro dipendente anche ai fini del regime fiscale (in tal senso, tra le tante, Cass. 11 aprile 1990, n. 3067; Cass. 21 luglio 1989, n. 3481).

6.2 Nozione di credito di lavoro La giurisprudenza ha accolto una nozione assai ampia del credito di lavoro.

In primo luogo, al credito di lavoro del lavoratore dipendente è stato assimilato quello del lavoratore autonomo, nei casi della c.d. parasubordinazione. Si è infatti statuito che la rivalutazione monetaria prevista dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. è applicabile anche ai rapporti di cosiddetta parasubordinazione menzionati dall’art. 409, n. 3), dello stesso codice (Cass. 22 luglio 1992, n. 8838).

Altra decisione ha precisato che, nel rapporto di cosiddetta parasubordinazio-ne, contemplato dall’art. 409, n. 3), cod. proc. civ., trova applicazione la disciplina dettata per le controversie individuali di lavoro e pertanto anche il disposto del comma 3 dell’art. 429 cod. proc. civ. circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma riguarda, in difetto di espresse limitazioni, tutti i rapporti elencati nel suddetto art. 409, e che la sua interpretazione conforme ai canoni di legittimità costituzionale ne postula l’operatività sia nel lavoro subordina-to che in quello autonomo, quando abbia i requisiti stabiliti dall’art. 409 cit. (Cass. 21 febbraio 1986, n. 1061).

Si è ancora affermato che la disposizione in esame trova applicazione con ri-guardo a tutti i rapporti di lavoro contemplati dall’art. 409 cod. proc. civ., ivi inclu-si, pertanto, quelli di collaborazione continuativa e coordinata di cui al n. 3) di tale norma, restando irrilevante che detta collaborazione (relativa, nella specie, a prestazioni di medico convenzionato con una Usl) abbia per oggetto prestazioni di natura professionale o che di essa sia beneficiario un ente pubblico non economico (Cass. 7 gennaio 1995, n. 205).

Del pari si è statuito che la disposizione contenuta nell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti contemplati dall’art. 409 cod. proc. civ. e, quindi, anche ai crediti dell’affittuario coltivatore diretto per le somme corrisposte al concedente in misura superiore a quella del canone le-galmente dovuto, poiché tali somme fanno parte sostanzialmente del reddito che l’affittuario coltivatore diretto ha ricavato dalla propria attività lavorativa svolta nell’ambito di un rapporto agrario e, quindi, costituiscono parte del suo reddito di lavoro (Cass. 4 gennaio 1995, n. 96).

Va altresì ricordato che la giurisprudenza della S.C. ha ritenuto comprese nell’ambito dei crediti di lavoro di somme dovute al lavoratore a titolo risarcitorio o indennitario.

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Ha invero statuito la S.C. che il disposto del comma 3 dell’art. 429 cod. proc. civ., che riconosce al lavoratore il maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito, trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell’importo delle mensilità di retribuzione attribuite, a norma dell’art. 18, comma 2, dello Statuto dei lavoratori a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quan-to anche tale credito del prestatore di lavoro, ancorché non sinallagmaticamente collegato con una prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l’utilità economi-ca che da questo il lavoratore avrebbe conseguito ove l’espletamento dell’attività lavorativa non gli fosse stato impedito dall’illegittimo licenziamento (Cass., Sez. unite, 29 aprile 1985, n. 2762; Cass. 1° settembre 1987, n. 7167 ).

Si è altresì affermato che la norma di cui al comma 3 dell’art. 429 cod. proc. civ., in materia di rivalutazione dei crediti di lavoro e di interessi sui medesimi, trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell’importo della retribuzione at-tribuita al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da ingiustificato recesso del datore di lavoro, verificatosi prima della scadenza del rapporto di lavoro subordi-nato a termine: anche tale credito, infatti, rappresenta l’utilità economica che il la-voratore avrebbe percepito ove la prestazione lavorativa non fosse stata impedita dall’atteggiamento del datore di lavoro (Cass. 7 marzo 1986, n. 1530).

Sul rilievo che l’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. non fa alcuna distinzione fra natura retributiva o risarcitoria del credito stesso, si è ribadito che la rivaluta-zione è dovuta e può essere liquidata, anche di ufficio, non solo quando la somma oggetto della condanna costituisca il corrispettivo di prestazione di lavoro, ma an-che quando essa abbia natura risarcitoria e rappresenti (come nel caso di una pena-le convenzionale ricollegata al licenziamento ante tempus in un rapporto a tempo determinato) un’utilità economica comunque, pur se indirettamente, riferibile al rapporto di lavoro (Cass. 28 aprile 1987, n. 4104).

Analoga tutela è stata riconosciuta al lavoratore protetto, avviato obbligato-riamente al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968, riconoscendogli il diritto, nell’ipotesi in cui ne sia stata illegittimamente rifiutata l’assunzione da parte del datore di lavoro onerato, all’integrale risarcimento dei danni conseguenti alla man-cata assunzione, la cui quantificazione deve essere commisurata a tutto il pregiudi-zio patrimoniale risentito dal lavoratore durante il periodo di inosservanza dell’obbligo di assunzione, pregiudizio che è rappresentato dai salari o dagli sti-pendi che avrebbe percepito il lavoratore se fosse stato costituito il rapporto e che, in quanto costituente credito di lavoro, è suscettibile di rivalutazione automatica ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ. (Cass. 20 dicembre 1989, n. 5732; Cass. 17 gen-naio 1990, n. 216).

Coerentemente all’indirizzo in esame si è ancora affermato che il credito da ri-sarcimento dei danni per omesso (o irregolare) versamento dei contributi previ-denziali da parte del datore di lavoro costituisce un’obbligazione di valore che trae origine dal rapporto di lavoro, per cui, una volta accertatone l’importo, si deve te-ner conto della modificazione del valore d’acquisto della moneta secondo il para-metro indicato dall’art. 150 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. 13 dicembre 1989, n. 5559).

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Ed altra decisione ha statuito che nell’ampia accezione di credito di lavoro, cui è applicabile la norma dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., in tema di rivaluta-zione monetaria ed interessi, è compreso anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure ne-cessarie a tutelare l’integrità fisica dei dipendenti (art. 2087 cod. civ.), essendo tale danno di origine anche contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. 6 luglio 1990, n. 7101).

6.3 Irrilevanza della mora Ai sensi dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., per i crediti di lavoro, il danno da svalutazione monetaria va risarcito indipendentemente dall’imputabilità della mora e dalla prova di un concreto pregiudizio sofferto dal creditore, mentre gli interessi decorrono dalla data di maturazione del credito, indipendentemente dalla pronuncia di condanna al relativo pagamento, dalla mora e dalla liquidità del credito medesi-mo (Cass. 24 gennaio 1984, n. 602).

6.4 Decorrenza della rivalutazione e degli interessi dalla maturazione del credito

La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 533/1973, va determinata con de-correnza dalla data di maturazione dei crediti, e non dalla data della domanda giu-diziale (Cass. 22 marzo 1989, n. 1427).

Si è tuttavia precisato – dopo aver ribadito che la rivalutazione dei crediti pe-cuniari del lavoratore deve essere effettuata dal giudice anche d’ufficio ed è appli-cabile anche ai crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 533/1973, e che gli interessi legali sui crediti anzidetti devono computarsi non già dalla data della domanda o della sentenza bensì dalla scadenza dei singoli crediti e fino alla pubblicazione della sentenza ed al saldo effettivo, sulle frazioni di capi-tale via via rivalutato in base agli indici Istat – che, qualora il giudice abbia prov-veduto ad adeguare la retribuzione del lavoratore ai sensi dell’art. 36 Cost., gli inte-ressi compensativi sulle somme così determinate decorrono solo dal giorno della domanda, in quanto i crediti del lavoratore non erano originariamente liquidi ed e-sigibili, diventando tali solo per effetto dell’accertamento giudiziale sull’an e sul quantum (Cass. 26 gennaio 1984, n. 622).

6.5 Modalità di calcolo della rivalutazione: esclusiva rilevanza dell’indice Istat

La giurisprudenza ha costantemente affermato che la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., nel testo introdot-

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to dalla legge n. 533/1973, va determinata, con decorrenza dalla data di maturazio-ne dei crediti, esclusivamente alla stregua del criterio stabilito dall’art. 150 delle di-sposizioni di attuazione, nel testo introdotto dalla stessa legge, e, quindi, con esclu-sivo riferimento agli indici dei prezzi calcolati dall’Istat per la scala mobile dei la-voratori dell’industria, senza possibilità di ricorso al criterio di valutazione equita-tiva, che l’art. 432 cod. proc. civ. prevede solo per l’ipotesi di oggettiva impossibi-lità di determinare la somma dovuta (Cass. 10 febbraio 1984, n. 1037; Cass. 22 marzo 1989, n. 1427).

Si è ancora ribadito che la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, previ-sta dal comma 3 dell’art. 429 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 533/1973, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 150 disp. att. cod. proc. civ. con esclusivo riferimento agli indici dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile per i lavoratori dell’industria, dando adeguato conto dell’analitico calcolo effettua-to sulla base dei diversi indici successivi, con riferimento alla data di maturazione dei singoli crediti di lavoro accertati, in modo da consentire alle parti il controllo dell’esattezza dei risultati di detto calcolo; ne consegue l’impossibilità di ricorso al criterio di valutazione equitativa, che l’art. 432 cod. proc. civ. prevede solo per l’ipotesi di oggettiva impossibilità di determinare la somma dovuta (Cass. 7 dicem-bre 1984, n. 6462).

Il riferimento all’indice della scala mobile deve tuttavia ritenersi ormai venuto meno, a seguito della soppressione dell’istituto. Nella prassi si tende ad applicare il diverso indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6.5.1 (segue) Irrilevanza del decorso degli scatti

Con riferimento al sistema incentrato sull’indice della scala mobile, la giurispru-denza aveva ritenuto che la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., deve essere determinata a norma dell’art. 150 disp. att. cod. proc. civ., in base all’indice dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile per i lavoratori dell’industria, ma prescindendo dalla trimestralità (o semestralità, ex lege 38/1986) degli scatti di contingenza e dalla stessa operati-vità della scala mobile; detta rivalutazione, pertanto, va riconosciuta anche nel caso in cui il ritardo del debitore non oltrepassi il termine per i suindicati scatti, in quan-to deve essere correlata al periodo di tempo anche infratrimestrale (o infrasemestra-le) trascorso dalla maturazione dei credito al suo soddisfacimento, applicandosi in tale ipotesi non l’indice rilevato alla fine dei periodo trimestrale (o semestrale) sca-duto prima, ma l’indice del mese del pagamento medesimo (Cass. 20 novembre 1993, n. 11462; Cass. 23 giugno 1992, n. 7672).

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6.6 Rapporto tra rivalutazione ed interessi: l’originaria previsione di cumulabilità

Per quanto concerne il rapporto tra rivalutazione ed interessi, nell’ambito della di-sciplina dettata dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., emerge dal tenore della norma medesima che le due voci sono tra loro cumulabili.

In tal senso si è sempre espressa anche la giurisprudenza. Si è invero affermato che la rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., costituisce una componente essenziale del credito di lavoro tardivamente soddisfatto ed è – in quanto tale ed a differenza del risarcimento del danno da svalutazione liquidato ai sensi della disciplina comune di cui all’art. 1224 cod. civ. – cumulabile con gli in-teressi legali, da computare, appunto, sulle somme rivalutate (Cass. 12 febbraio 1993, n. 1771). Sotto tale profilo, i crediti di lavoro si differenziavano, quindi, da-gli ordinari crediti pecuniari, per i quali, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., come in-terpretato dalla dominante giurisprudenza, non sono cumulabili interessi moratori e maggior danno (v. Capitolo 4, par. 4.13).

E la giurisprudenza ha altresì ritenuto che su tale peculiare disciplina dei credi-ti di lavoro non ha inciso l’elevazione della misura degli interessi legali al 10% di-sposta dalla legge n. 353/1990.

Si è invero affermato che anche dopo il predetto intervento normativo sul tasso legale degli interessi resta fermo il principio del cumulo, non potendosi diversa-mente argomentare dall’entrata in vigore dell’art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che, nel dettare il nuovo testo dell’art. 1284 cod. civ., si è limitato ad accre-scere al 10% annuo il saggio degli interessi medesimi, senza, con ciò, determinare alcun mutamento del regime fondato sull’automatismo dell’attribuzione della riva-lutazione dei crediti suddetti e dei relativi interessi, nonché sulla cumulabilità di ta-li prestazioni ai sensi della norma speciale e senza comportare, di per sé, alcun pro-blema di disparità di trattamento del titolare di un credito comune rispetto al titola-re di un credito di lavoro, operando quell’accrescimento per l’uno come per l’altro, mentre il privilegio insito in siffatta cumulabilità solo al secondo, trova ampia e ra-gionevole giustificazione nella peculiare valenza costituzionale del credito di lavo-ro, resa palese dall’art. 36 Cost. (Cass. 12 febbraio 1993, n. 1771).

6.6.1 (segue) La soppressione legislativa del cumulo

Il principio del cumulo di interessi e rivalutazione è tuttavia venuto meno a seguito di specifico intervento legislativo.

L’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha infatti escluso la cumulabilità, mediante il richiamo all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dettato in tema di crediti previdenziali.

Tale ultima disposizione prevede infatti che «gli enti gestori di forme di previ-denza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda. L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in

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detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito».

Ora, il citato art. 22, comma 36, ha appunto stabilito che l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pen-sionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione en-tro il 31 dicembre 1994, spettanti a dipendenti sia pubblici che privati in attività di servizio o in quiescenza.»

Consegue che, per i crediti maturati in data anteriore al 31 dicembre 1994, continua ad applicarsi, fino al saldo, la disciplina dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., e quindi la congiunta attribuzione di rivalutazione e interessi (v. retro, par. 6.6). Per i crediti successivamente maturati, per contro, sarà applicabile solo la ri-valutazione, se il relativo coefficiente risulterà superiore a quello degli interessi le-gali, ovvero i soli interessi, nel caso inverso.

6.6.2 (segue) Il calcolo degli interessi

La prevalente giurisprudenza, con riferimento al previgente regime, ha accolto il principio secondo il quale gli interessi vanno calcolati sulle frazioni di capitale via via rivalutate.

Il credito di capitale e quello di interessi, previsti dal comma 3 dell’art. 429 cod. proc. civ., costituiscono due entità distinte, aventi specifica ed autonoma fun-zione, anche se tra loro in rapporto di accessorietà: il credito di lavoro è infatti assi-stito dalla progressiva rivalutazione commisurata agli indici di svalutazione deter-minati per la scala mobile dei lavoratori dell’industria, mentre gli interessi costitui-scono una prestazione accessoria, periodica e proporzionale, che si aggiunge al ca-pitale per effetto del decorso del tempo, secondo l’aliquota commisurata al tasso legale. Ne consegue che gli interessi legali debbono computarsi non già dalla data della sentenza o della domanda, bensì dalla data di scadenza dei singoli crediti sulle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fi-no alla pubblicazione della sentenza e al saldo effettivo, poiché solo così si realizza un effettivo rapporto di accessorietà tra capitale e interessi, con il rispetto del prin-cipio di produttività del reddito non goduto e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale (Cass. 14 dicembre 1982, n. 6885; Cass. 3 febbraio 1989, n. 688).

Attraverso il programma Percento è possibile calcolare in modo semplice l’interesse legale sulla somma via via rivalutata, con rivalutazione mensile o annua-le, utilizzando l’indice della scala mobile (cfr. il Manuale d’uso, par. 4.2).

6.7 Profili processuali: applicazione d’ufficio dell’indicizzazione e della rivalutazione

Costituisce principio pacifico che la rivalutazione del credito di lavoro e l’attribuzione degli interessi deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio ed

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anche in grado di appello, salva una espressa o tacita volontà contraria dei lavoratore (Cass. 1° settembre 1987, n. 7167).

Sul rilievo che l’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. non fa alcuna distinzione fra natura retributiva o risarcitoria del credito stesso, si è statuito che la rivalutazio-ne è dovuta e può essere liquidata, anche di ufficio, non solo quando la somma og-getto della condanna costituisca il corrispettivo di prestazione di lavoro, ma anche quando essa abbia natura risarcitoria e rappresenti (come nel caso di una penale convenzionale ricollegata al licenziamento ante tempus in un rapporto a tempo de-terminato) una utilità economica comunque, pur se indirettamente, riferibile al rap-porto di lavoro (Cass. 28 aprile 1987, n. 4104).

6.7.1 (segue) Contenuto della sentenza di condanna

Insegna la S.C. che la pronuncia dei giudice del merito che riconosca il maggior danno spettante al lavoratore per effetto del diminuito valore del suo credito, ai sensi dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., e 150 disp. att. cod. proc. civ., non può ritenersi viziata da omessa od incompleta determinazione del danno medesimo per il fatto della mancata quantificazione del relativo importo, ove contenga l’indicazione del credito e della sua decorrenza, derivandone l’agevole determina-zione dell’importo così dovuto in base ad un semplice calcolo aritmetico (Cass. 6 novembre 1990, n. 10652).

Si è ancora statuito che l’omesso riferimento nella sentenza di condanna al pa-gamento di spettanze retributive con valutazione ed interessi agli indici Istat di cui all’art. 150 disp. att. cod. proc. civ. non rileva ai fini della determinazione del cre-dito, giacché per tali voci, comprese ex lege nell’oggetto della domanda, il criterio di computo non può che essere quello oggetto della cennata disposizione, sicché, una volta indicati il credito originario e la sua decorrenza, l’importo dovuto è de-terminabile in base ad un semplice calcolo aritmetico (Cass. 15 ottobre 1992, n. 11332).

La natura indicizzata dei crediti di lavoro consente che la condanna al paga-mento di rivalutazione ed interessi legali, determinabili in base a semplici calcoli aritmetici, prescinda dalla determinazione del loro importo e quindi anche che il giudice effettui la quantificazione di tali componenti solo fino ad una determinata data (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito a-veva operato la quantificazione solo per il periodo considerato nella consulenza tecnica) (Cass. 21 aprile 1995, n. 4519).

La tutela prevista dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. opera per i crediti di lavoro anche dopo il loro accertamento e liquidazione nella sentenza di condanna, con l’attribuzione di interessi e rivalutazione monetaria, nell’ipotesi di ritardato pa-gamento, tal che dell’importo così liquidato spettano al creditore gli ulteriori inte-ressi e danni da svalutazione monetaria per il periodo successivo a detta pronuncia fino al loro pagamento da parte del datore di lavoro (Cass. 19 agosto 1992, n. 9669).

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6.7.2 Crediti di lavoro e fallimento

L’art. 55 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) prevede che la di-chiarazione di fallimento sospende la decorrenza degli interessi nei confronti dei creditori chirografari.

A sua volta, l’art. 59 della stessa legge, disponendo che i crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in denaro determinata con riferimento ad altri valori (e cioè i crediti non pecuniari) concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento, pone, a contrario, il principio della cristallizza-zione del credito pecuniario alla data della dichiarazione di fallimento, e quindi la sua non rivalutabilità, in conformità alle regole del principio nominalistico.

Di tale regime è stata posta in dubbio la legittimità costituzionale, in relazione ai crediti di lavoro.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 300 del 1986, ha dichiarato costitu-zionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 36, comma primo, Cost. il combinato disposto degli artt. 59 della legge fallimentare, richiamato dall’art. 169 della stessa legge, e 429, comma 3, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la ri-valutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di con-cordato preventivo.

Ha statuito la Corte che, richiamando l’art. 59, in base al quale (secondo la in-terpretazione giurisprudenziale) la rivalutazione dei crediti di lavoro resta paraliz-zata per il periodo posteriore alla apertura della procedura concorsuale, l’art. 169 della stessa legge fallimentare cristallizza il valore dei medesimi crediti, in caso di concordato preventivo, al momento di presentazione della domanda di ammissione da parte del debitore, ma la mancata (piena) applicazione della regula iuris dettata dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. (che assegna alla svalutazione monetaria de-gli anzidetti crediti diretta rilevanza causale di danno presunto, imponendone la ri-valutazione ope iudicis indipendentemente dalla costituzione in mora) contrasta, per un verso, con l’art. 36, comma primo, Cost., in quanto può privare il lavoratore della retribuzione proporzionale e sufficiente e, per altro verso, con l’art. 3 Cost., perché impone al lavoratore, il cui datore fruisce del beneficio del concordato pre-ventivo, una limitazione di diritti della quale non soffrono i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non fruisce.

Con la successiva sentenza n. 204 del 1988, la Corte costituzionale ha esteso il suindicato principio al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento. La Cor-te ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 59 della legge fallimen-tare, anche in relazione all’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo all’apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene defini-tivo.

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6.8 I crediti previdenziali: inapplicabilità dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ.

Per costante giurisprudenza, si è ritenuto che i crediti previdenziali (e assistenziali) non sono assoggettati alla disciplina dettata dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., sia con riferimento all’automaticità della rivalutazione, sia con riferimento alla di-sciplina degli interessi (Cass. 18 marzo 1983, n. 1926; Cass. 28 gennaio 1984, n. 703; Cass. 7 aprile 1987, n. 3382; Cass. 17 febbraio 1988, n. 1680).

Al riguardo la S.C. ha invero affermato che il credito avente carattere previ-denziale si sottrae alla disciplina dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tanto con riguardo alla rivalutazione automatica, quanto con riguardo alla disciplina degli interessi, trattandosi di norma riferita ai crediti di lavoro, né produce interessi cor-rispettivi prima dell’emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità ed esigibilità), ma comporta l’obbligo dell’amministrazione di pagare gli interessi moratori a partire dallo scadere del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto dell’assicurato, atteso che, in difetto di diversa specifica previsione, trova applicazione la regola generale posta dall’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in base alla quale, dopo l’inutile decorso di detto termine dalla richiesta dell’assicurato in sede amministra-tiva, ovvero, se questa non sia prescritta, dalla maturazione del credito, si verifica l’automatica costituzione in mora, derivante dalla volontà del debitore di non a-dempiere (Cass., Sez. unite, 4 marzo 1988, n. 2261).

Veniva tuttavia fatto salvo il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., in considerazione dell’incidenza della svaluta-zione monetaria in rapporto alle condizioni e qualità personali del creditore (Cass. 18 maggio 1989, n. 2381), assimilato ad un modesto consumatore (Cass. 25 otto-bre 1979, n. 5572; Cass. 18 maggio 1989, n. 2381 riconosceva tale qualità solo ai creditori aventi la qualifica di operai, impiegati, quadri, e non anche ai dirigenti).

6.8.1 (segue) Esclusione del cumulo tra interessi moratori e maggior danno

Circa l’ammissibilità del cumulo tra interessi moratori e maggior danno, la giuri-sprudenza non era uniforme: a decisioni che lo riconoscevano (Cass. 9 settembre 1988, n. 5135) se ne contrapponevano altre che lo escludevano (Cass. 14 gennaio 1988, n. 260). Il contrasto venne risolto dalle Sezioni unite della S.C. nel senso del-la esclusione del cumulo. Si affermò infatti che, con riguardo a credito pecuniario di natura previdenziale, che venga pagato in ritardo dall’ente debitore, deve ricono-scersi all’assicurato il diritto di ottenere, a partire dalla data di costituzione di mora, gli interessi moratori al tasso legale del 5 per cento, quale risarcimento minimo e forfettario, fissato dall’art. 1224, comma 1, cod. civ. indipendentemente da qualsia-si prova circa il danno. Peraltro, qualora detto creditore, anche alla stregua della sua qualità di pensionato e della non rilevante entità dei credito, deduca e dimostri la sua appartenenza alla categoria dei modesti consumatori, al fine di conseguire, a

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norma dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., il risarcimento del maggior danno deri-vante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora, e tale risarcimento gli venga accordato con il sistema della rivalutazione del credito previdenziale in base agli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo, il relativo importo copre l’intera area del danno, fino al momento della sua liquidazione, e non può essere cumulato con i menzionati interessi, i quali, pertanto, se già attribuiti o corrisposti, devono essere detratti dal risarcimento quantificato con l’anzidetto sistema (ferma poi restando la spettanza degli interessi legali a partire dal giorno della pronuncia giudiziale di liquidazione del danno fino al giorno dell’effettivo soddisfacimento del creditore) (Cass., Sez. unite, 1° dicembre 1989, n. 5299).

6.8.2 (segue) L’intervento della Corte costituzionale

La legittimità costituzionale di una disciplina siffatta, che derivava dall’inapplicabilità ai crediti previdenziali dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., e dalla loro riconducibilità nell’ambito dell’art. 1224 cod. civ., è stata posta in dubbio dalla S.C. La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente la sua appli-cazione ai crediti per prestazioni previdenziali, perché, individuata la ratio della norma nella necessità di difendere il potere d’acquisto del reddito dei lavoratori ri-spetto al fenomeno della svalutazione, la medesima ratio appare estensibile anche alla suddetta categoria di crediti, destinati, al pari di quelli di lavoro, ad alimenti e perciò ugualmente abbisognevole di una protezione che, come quella apprestata dalla medesima norma ed improntata alla tecnica risarcitoria propria dei crediti di valore, consenta l’integrale rimozione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte, durante la mora del debitore, dal menzionato fenomeno (attraverso il cumulo della rivalutazione con gli interessi sulle somme rivalutate, decorrenti dal dì della matu-razione del diritto), in luogo della meno efficace tutela ex art. 1224 cod. civ. (alla stregua del quale è da escludere siffatto cumulo); e perché il mancato consegui-mento di tale risultato impinge sulla garanzia di adeguatezza delle prestazioni pre-videnziali, emergente dal combinato disposto dei citati artt. 38 e 36 Cost., doven-dosi, in particolare, intendere quest’ultimo come concernente anche dette presta-zioni, quali retribuzione differita (Cass., ord. 7 febbraio 1990, n. 74).

La Corte costituzionale dichiarò tuttavia inammissibile la questione, sul rilie-vo che la lamentata inapplicabilità dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., ai crediti previdenziali deriva dalla interpretazione assegnata dalla Cassazione all’art. 442 cod. proc. civ., e non all’art. 429 (Corte cost. 20 luglio 1990, n. 350).

La Corte di Cassazione ripropose la questione, riferendola questa volta, tenuto conto del «suggerimento» del giudice delle leggi, all’art. 442 cod. proc. civ. Riten-ne invero che tale disposizione fosse lesiva degli artt. 3 e 38, comma 2, Cost., nella parte in cui non include nel rinvio da esso operato alle disposizioni del capo primo dello stesso titolo anche la norma dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., relativa-mente al pagamento di somme di denaro per crediti previdenziali in favore di sog-

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getti definibili come modesti consumatori, tenuto conto che tali creditori previden-ziali, pur trovandosi in una condizione sostanzialmente identica a quella dei titolari di crediti di lavoro, fruiscono di una tutela meno vantaggiosa (non essendo loro as-sicurato, oltre l’adeguamento dell’entità della prestazione alla variazione dei valore della moneta, anche un ristoro del pregiudizio subito per la mancata disponibilità della somma fin dal giorno della maturazione dei diritto), con la conseguente lesio-ne della garanzia al trattamento previdenziale fissato dal legislatore al livello rite-nuto idoneo ad assicurare all’interessato mezzi adeguati di vita (Cass., ord. 7 no-vembre 1990, n. 890).

��La questione, così precisata, è stata ritenuta fondata dalla Corte costitu-zionale, che ha quindi dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l’art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve de-terminare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno even-tualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credi-to, applicando l’indice dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile del settore industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell’istituto o ente debitore per il ritardo nel pagamento (Corte costituzionale 12 aprile 1991, n. 156).

6.8.3 (segue) Gli effetti della sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale

Gli effetti della sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale sono stati lucida-mente precisati dalla S.C., che ha posto in rilievo come l’applicabilità dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. ai crediti previdenziali non fosse integrale.

Si è invero affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, anche per i crediti per prestazioni previdenziali – ai quali, avendo essi la funzione di surrogare o integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto, sono esten-sibili, per il tramite e nella misura dell’art. 38, comma 2, Cost., i principi di ade-guatezza dall’art. 36 Cost., di cui costituisce una modalità di attuazione l’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. – vigono sia l’automatismo e l’applicabilità d’ufficio, an-che in appello, del citato art. 429, quanto a rivalutazione ed interessi, sia la cumu-labilità dell’una con gli altri (dapprima ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.), con la precisazione che rivalutazione e interessi, stante la comples-sità delle procedure dell’ente previdenziale, decorrono non dal giorno della ma-turazione dei diritti ma solo dalla data del provvedimento di rigetto della doman-da di pensione (ove questo sia stato emesso entro centoventi giorni dalla medesi-ma) o (in caso di silenzio dell’istituto) dopo centoventi giorni dalla presentazione di detta domanda (Cass. 6 marzo 1992, n. 2747).

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6.8.4 (segue) L’esclusione legislativa del cumulo

La cumulabilità di interessi moratori e maggior danno è stata tuttavia espressa-mente esclusa da un successivo provvedimento legislativo.

L’art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha infatti stabilito: «Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli in-

teressi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previ-sto per l’adozione del provvedimento sulla domanda. L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito».

La disciplina conseguente è pertanto caratterizzata dall’alternatività delle due forme risarcitorie rispettivamente assicurate dagli interessi legali, in misura forfet-taria, e dalla rivalutazione, in misura corrispondente all’effettivo pregiudizio deri-vante dalla svalutazione monetaria. Saranno in pratica dovuti solo gli interessi lega-li, qualora il relativo tasso ecceda quello della svalutazione, mentre sarà applicabile soltanto la rivalutazione qualora il tasso di inflazione superi quello degli interessi legali.

L’esclusione del cumulo è stata successivamente estesa anche ai crediti di la-voro con l’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

6.8.5 (segue) Irretroattività della nuova disciplina

La S.C. ha ritenuto che l’art. 16 della legge n. 412/1991, recante il divieto di cumu-lo di interessi e rivalutazione non ha efficacia retroattiva. Si è invero rilevato che la citata disposizione non é norma d’interpretazione autentica, e pertanto è applicabile alle sole liquidazioni effettuate dagli enti gestori di previdenza successivamente al-la data della sua entrata in vigore e non ha alcun rilievo nel caso di sentenza ante-riore che, con riguardo a credito previdenziale e con giudizio rivelatosi corretto alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, abbia riconosciuto la cumulabilità, ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., di interessi e rivalutazione (Cass. 7 luglio 1992, n. 8264; Cass. 11 giugno 1992, n. 7214).

6.8.6 (segue) I crediti assistenziali

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 196/1993, ha esteso ai crediti assisten-ziali il regime già assicurato ai crediti previdenziali.

��Ha invero dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l’art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronunzia sentenza di condanna al pagamento di somme di dena-ro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, deb-ba applicare il medesimo regime riservato a prestazioni di previdenza so-ciale, in ordine al computo cumulativo di interessi legali e maggior dan-no da svalutazione monetaria.

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7. Gli indici Istat

7.1 Istituzione e funzioni dell’Istat L’istituto centrale di statistica (Istat) fu istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, che affidò al detto Istituto l’elaborazione degli indici dei costo della vita secondo i criteri di rilevazione successivamente stabiliti dal R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 222.

Sulla base di tale decreto, l’Istituto emanò poi le prime norme tecniche da ap-plicare per la costituzione dei primi indici che vennero quindi elaborati con uni-formità di criteri e di metodo.

Le modificazioni intervenute nella struttura economica della società, per effet-to della seconda guerra mondiale, determinarono la revisione dei primi indici ela-borati su base 1° giugno 1928, che furono, pertanto, variati e calcolati sulla nuova base 1938 = 100.

Nell’anno 1949 venne modificato il complesso degli elementi rispetto ai quali rilevare e calcolare gli indici.

Le variazioni intervenute, con il trascorrere degli anni, nelle condizioni eco-nomiche e sociali della collettività, che muta continuamente la sua propensione nei riguardi di beni e consumi, hanno successivamente provocato l’elaborazione di sempre nuove basi, affinché queste fossero realmente rappresentative ed adeguate alle variazioni effettive rispetto al complesso tipo preso come base di riferimento per le rilevazioni periodiche1.

Il mutamento della base comporta, ai fini dell’applicazione degli indici, l’uso di appositi coefficienti di raccordo.

Per le concrete modalità di calcolo mediante gli indici, vedi Manuale d’Uso, par. 5.2.

1 R. Preden-N. Izzo, L’aggiornamento ISTAT del canone di locazione, Milano, 1980, pp. 113 e segg.

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7.2 Molteplicità degli indici L’Istituto centrale di statistica calcola numerosi indici a seconda del particolare fe-nomeno che si vuole prendere in esame e della variazione che si vuole conoscere. Detti indici sono diversi per struttura e funzione.

Quelli di uso più comune sono costituiti dagli indici dei prezzi, tra i quali van-no ricordati gli indici dei prezzi all’ingrosso, gli indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale, gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di o-perai e impiegati.

Di largo uso sono anche gli indici del costo della vita, utilizzati ai fini dell’applicazione della scala mobile dei salari (c.d. indice sindacale) e l’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

È utile fornire, per i diversi tipi di indici sopra menzionati, una sommaria de-scrizione della loro funzione.

L’indice dei prezzi all’ingrosso misura le variazioni nel tempo dei prezzi ri-scossi dal venditore nelle transazioni commerciali tra operatori economici.

L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale è espressione delle variazioni nel tempo dei prezzi delle merci e servizi scambiati tra gli operatori economici e le famiglie.

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati misura, invece, i prezzi al dettaglio dei beni e servizi che una famiglia di operai e impiegati acquista correntemente.

L’indice sindacale, o indice della scala mobile per i lavoratori dell’industria, rileva le variazioni dei prezzi intervenute in relazione ad un com-plesso di beni e servizi individuato in base ad un accordo tra le associazioni degli imprenditori industriali ed i sindacati dei lavoratori, al fine di elaborare indici uti-lizzabili per l’applicazione degli scatti della scala mobile (fino al 31 dicembre 1991, data in cui l’Istituto ha cessato di operare).

7.3 Diversità dei risultati dei vari indici I suindicati indici sono elaborati in base ad elementi diversi, e pertanto ciascuno di essi conduce a risultati diversi, idonei a rappresentare un peculiare aspetto dell’andamento dei prezzi (all’ingrosso, al consumo per l’intera collettività ovvero per determinate categorie di consumatori ecc.).

Ne consegue che, a seconda dell’indice che in concreto viene utilizzato, si avrà una variazione percentuale diversa della base da aggiornare.

È quindi manifesta l’importanza della scelta dell’indice ai fini della rivaluta-zione di una somma di denaro.

Nelle ipotesi di rivalutazione legale, l’adozione di un indice in luogo di un al-tro influisce sull’entità della ridistribuzione della ricchezza, e si ricollega, quindi, a concreti indirizzi di politica economica.

Nelle forme di valorismo contrattuale, libere da vincoli, il contraente più forte cercherà di richiamare nella clausola di salvaguardia l’indice più conveniente.

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GLI INDICI ISTAT

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Infine, ove si proceda a rivalutazione giudiziale del credito, il giudice, sempre-ché non sussista una norma di legge che impone l’adozione di uno specifico indice (come avviene, ad esempio, per i crediti di lavoro, per i quali l’art. 150 disp. att. cod.proc.civ. rinvia all’indice calcolato dall’Istat per la scala mobile per i lavoratori dell’industria), dovrà riferirsi all’indice che appare più adeguato alla ricostituzione del potere di acquisto dello specifico credito di cui si controverte2.

Nella prassi, per i crediti comuni, l’indice più frequentemente utilizzato è l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Di tale indice e di quello della scala mobile, in ragione della loro più diffusa applicazione, è quindi opportuno fornire brevi cenni illustrativi.

7.4 Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati: in generale

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati segue l’andamento dei prezzi al dettaglio di determinati beni e servizi, al fine di fornire una (approssimativa) misura delle variazioni del potere di acquisto di una determi-nata collettività, e cioè di quel settore della comunità nazionale rappresentato dalle famiglie di operai e impiegati.

L’Istat, attraverso le sue pubblicazioni ufficiali, ha cura di segnalare che l’indice in questione non può essere correttamente assunto per misurare le effettive variazioni del costo della vita, in quanto esso si riferisce ad un complesso struttura-le fisso di beni e consumi, considerato per l’anno base, che non risente delle varia-zioni del costo della vita provocate dalle modificazioni che intervengono nella quantità e qualità dei beni e servizi acquistati e al maggiore o minore consumo di alcuni beni, durante il periodo in cui non si muta la base di riferimento.

Inoltre, il predetto indice può essere espressione della variazione dei prezzi soltanto in relazione ad una famiglia tipo di operai e impiegati, con esclusione quindi dei lavoratori agricoli e dei dirigenti, di tal che non hanno portata generale.

7.4.1 Formazione dell’indice: la scelta del «paniere»

La formazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-gati postula una selezione di alcuni prodotti e servizi, tra tutti quelli presenti sul mercato. Infatti, poiché sarebbe praticamente impossibile, per il calcolo delle va-riazioni dei prezzi che si verificano nel tempo, rilevare i prezzi di tutti i beni e ser-vizi esistenti sul mercato e la loro diversa e mutevole incidenza, si provvede a pre-sceglierne alcuni che, per la loro frequenza nella spesa delle famiglie di operai e impiegati, possano risultare rappresentativi del potere di acquisto della famiglia ti-po. In tal modo si forma il c.d. «paniere».

2 R. Preden-N. Izzo, op. cit., p. 120.

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Il termine «paniere» identifica normalmente il coacervo dei beni, servizi, pro-dotti e consumi che vengono prescelti per costituire quel complesso unitario che sia il più rappresentativo ed attendibile possibile in relazione alle variazioni dei prezzi.

Va tuttavia rilevato che il termine «paniere» può essere usato in senso proprio solo per il c.d. indice sindacale, mentre per gli indici dei prezzi deve adoperarsi l’espressione «composizione merceologica della base» che adempie l’identica fun-zione, ma è più rispettosa dei termini tecnici convenzionali fissati per i diversi indi-ci costruiti.

I beni ed i servizi prescelti vengono raggruppati in categorie, a loro volta ac-corpate in capitoli, per ciascuno dei quali viene fissata l’incidenza percentuale (o peso) rispetto alla spesa globale della famiglia-tipo.

Questo complesso rappresenta la composizione merceologica della base, che deve essere mutata con il trascorrere degli anni a causa del mutamento dei consu-mi, della variazione della loro incidenza rispetto al complesso unitario ed, infine, della scomparsa e della comparsa di alcuni di essi. Esso costituisce la base rispetto alla quale verranno effettuate le rilevazioni e il calcolo dell’indice. Per la determi-nazione della base vengono considerati gli indici elementari dei prezzi di ciascun prodotto o servizio, calcolati con riferimento alla media dei prezzi mensili relativi all’anno scelto per base3.

In particolare, secondo le informazioni fornite dall’Istat, gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) sono calcolati con riferimento ai seguenti dati: a) una popolazione costituita dalle sole famiglie di lavoratori di-pendenti extra-agricoli, con capofamiglia in posizione professionale di operaio o impiegato presenti in Italia; b) un territorio limitato alle 20 città capoluogo di re-gione, per quanto riguarda la rilevazione dei prezzi; c) un paniere fisso di beni e servizi rappresentativo dei principali consumi delle famiglie di operai e impiegati, nell’anno scelto come base; nel paniere è compresa anche la voce «tabacchi» che, invece, è esclusa dal calcolo dell’indice avente effetti giuridici ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 81; d) una struttura di pesi corrispondenti all’importanza di cia-scun prodotto o gruppo di prodotti nei consumi della popolazione di riferimento e per ciascuna regione (Fonte Istat).

Gli indici calcolati dall’Istat, con base 1995, sono fondati su un paniere costi-tuito da 554 prodotti, raggruppati in 290 voci, 47 categorie e 10 capitoli di spesa. I pesi di ciascuna voce di prodotto, per ciascuna regione, sono stati stabiliti sulla ba-se di specifiche rilevazioni e delle stime di contabilità nazionale aventi per oggetto i consumi delle famiglie, per gli anni 1994 e 1995 (Fonte Istat).

7.4.2 La rilevazione dei prezzi

La rilevazione dei dati necessari al calcolo degli indici è unica e generalmente svol-ta dagli uffici di statistica dei comuni capoluogo di regione, presso un campione di esercizi rappresentativo delle tipologie di vendita più frequentemente utilizzate dai

3 R. Preden-N. Izzo, op. cit., p. 116.

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GLI INDICI ISTAT

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consumatori per i loro acquisti; in totale circa 13.000 punti di vendita e ogni tre mesi circa 4.000 abitazioni per la rilevazione degli affitti. Per i prodotti aventi prezzo unico sull’intero territorio nazionale la rilevazione è svolta direttamente dall’Istat.

In complesso, per il calcolo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, vengono rilevate mensilmente circa 140.000 quotazioni di prez-zo (Fonte Istat).

7.4.3 Indice nazionale e indice provinciale

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati vengono cal-colati non solo su scala nazionale, ma anche per ciascun capoluogo di provincia.

Occorre, quindi, distinguere tra indici provinciali, che esprimono la variazione relativa al singolo capoluogo di provincia considerato, ed indice generale naziona-le, che esprime la variazione riferita all’intero territorio nazionale, e si ottiene dalla sintesi degli indici nazionali dei cinque capitoli, che a loro volta sono ottenuti come medie ponderate dei corrispondenti indici di 20 capoluoghi di provincia, uno per ciascuna regione.

Il primo indice è particolarmente idoneo a rappresentare l’andamento dei prez-zi su base locale, mentre il secondo, rappresentando una media, desunta oltretutto da un numero ridotto di indici, è meno aderente alle realtà locali4.

7.4.4 Indici mensili e indice medio annuo

Un’ulteriore distinzione va compiuta tra gli indici mensili e l’indice annuale. I primi accertano le variazioni dei prezzi che si verificano rispetto all’anno ba-

se di mese in mese (ad esempio, l’indice del mese di gennaio 1998, su base 1995 = 100, è pari a 106,8, ed indica che, in relazione al punto preso come base di riferi-mento, vi è stata una variazione percentuale in aumento del 6,8%), e consentono, posti in rapporto tra loro, di individuare la variazione percentuale intervenuta nel lasso di tempo intermedio (ad esempio, il rapporto tra l’indice di dicembre 1995, pari a 116,7, e l’indice di dicembre 1994, pari a 110,3, fornisce la variazione inter-venuta nel periodo intermedio, che è nella specie pari a 6,4%.

L’indice annuale è invece ottenuto mediante media aritmetica dei dodici indici mensili accertati nel corso di un anno, che vengono sommati e divisi per dodici, in modo da fornire l’indice medio di svalutazione. Si tratta, quindi, di un lato globale e sintetico, idoneo a rappresentare l’andamento costante della variazione dei prezzi nel corso di un anno.

Ovviamente, il valore medio sarà più elevato rispetto all’indice dei primi mesi dell’anno, e più basso dell’indice degli ultimi mesi (ad esempio, per l’anno 1995, su base 1992 = 100, l’indice di gennaio è 110,7, quello di dicembre è 116,7 e l’indice medio è 114,1).

4 R. Preden-N. Izzo, op. cit., p. 120.

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7.4.5 Pubblicazione degli indici e delle variazioni

L’Istat pubblica periodicamente i dati relativi all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (come quelli concernenti gli altri indici di cui già abbiamo parlato), avvalendosi del Bollettino mensile di statistica e del Notiziario mensile Istat, onde consentire ai soggetti interessati di apportare le necessarie va-riazioni al contenuto di obbligazioni pecuniarie legate, per legge o in virtù di clau-sola di salvaguardia, all’andamento di tale specifico indice.

Dalle suddette pubblicazioni è possibile conoscere l’indice generale mensile e quello medio annuale (non appena viene calcolato), nonché le variazioni percentua-li sul mese precedente e sul corrispondente mese dell’anno precedente, come risulta dalla tabella riportata in appendice.

7.5 L’indice della scala mobile L’indice della scala mobile si distingue dall’indice dei prezzi al consumo per fami-glie di operai e impiegati per struttura ed origine.

Va anzitutto rilevato che, per quanto concerne la formazione del «paniere», la sua individuazione non è affidata all’Istat, ma deriva da un accordo tra le associa-zioni degli imprenditori industriali ed i sindacati dei lavoratori.

I prodotti sono raggruppati in cinque classi (alimentazione; abbigliamento; elet-tricità e combustibili; abitazione; beni e servizi), ma il numero dei prodotti è note-volmente inferiore a quello dei prodotti presi in considerazione dall’Istat ai fini della elaborazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Risulta altresì diverso il peso ponderale attribuito a ciascun prodotto e, conse-guentemente, alle varie classi.

Egualmente non coincidenti sono le basi temporali di riferimento, sicché van-no utilizzati diversi coefficienti di raccordo.

Le suindicate diversità di struttura determinano ovviamente una diversità di ri-sultati, a seconda che si proceda al calcolo della rivalutazione avvalendosi dell’indice della scala mobile, ovvero dell’indice dei prezzi al consumo per la fa-miglie di operai e impiegati.

La scelta tra i due indici è pertanto di estrema rilevanza.

7.5.1 L’indice della scala mobile quale esclusivo strumento di rivalutazione dei crediti di lavoro

L’indice della scala mobile costituiva l’indice normativamente indicato per calcola-re la rivalutazione dei crediti di lavoro.

Va invero ricordato che, ai sensi dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., «il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di de-naro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore

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del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del credito».

E la suindicata disposizione risulta integrata, per quanto concerne le modalità di calcolo della rivalutazione, dall’art. 150 disp. att. cod. proc. civ., secondo il qua-le, «ai fini del calcolo di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice, il giudice ap-plicherà l’indice dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile dei lavoratori dell’industria».

Si tratta di un criterio tassativo ed esclusivo. La giurisprudenza ha infatti costantemente affermato che la rivalutazione mo-

netaria dei crediti di lavoro, prevista dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., nel te-sto introdotto dalla legge n. 533/1973, va determinata, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti, esclusivamente alla stregua del criterio stabilito dall’art. 150 delle disposizioni di attuazione, nel testo introdotto dalla stessa legge, e, quin-di, con esclusivo riferimento agli indici dei prezzi calcolati dall’Istat per la scala mobile dei lavoratori dell’industria, senza possibilità di ricorso al criterio di valuta-zione equitativa, che l’art. 432 cod. proc. civ. prevede solo per l’ipotesi di oggettiva impossibilità di determinare la somma dovuta (Cass. 10 febbraio 1984, n. 1037; Cass. 22 marzo 1989, n. 1427).

Si è ancora ribadito che la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, previ-sta dal comma 3 dell’art. 429 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 533/1973, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 150 disp. att. cod. proc. civ. con esclusivo riferimento agli indici dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile per i lavoratori dell’industria, dando adeguato conto dell’analitico calcolo effettua-to sulla base dei diversi indici successivi, con riferimento alla data di maturazione dei singoli crediti di lavoro accertati, in modo da consentire alle parti il controllo dell’esattezza dei risultati di detto calcolo; ne consegue l’impossibilità di ricorso al criterio di valutazione equitativa, che l’art. 432 cod. proc. civ. prevede solo per l’ipotesi di oggettiva impossibilità di determinare la somma dovuta (Cass. 7 dicem-bre 1984, n. 6462).

Con riferimento al sistema incentrato sull’indice della scala mobile, la giuri-sprudenza aveva ritenuto che la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, previ-sta dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., deve essere determinata a norma dell’art. 150 disp. att. cod. proc. civ., in base all’indice dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile per i lavoratori dell’industria, ma prescindendo dalla trimestralità (o semestralità, ex lege n. 38/1986) degli scatti di contingenza e dal-la stessa operatività della scala mobile; detta rivalutazione, pertanto, va riconosciu-ta anche nel caso in cui il ritardo del debitore non oltrepassi il termine per i suindi-cati scatti, in quanto deve essere correlata al periodo di tempo anche infratrimestra-le (o infrasemestrale) trascorso dalla maturazione dei credito al suo soddisfacirnen-to, applicandosi in tale ipotesi non l’indice rilevato alla fine dei periodo trimestrale (o semestrale) scaduto prima, ma l’indice del mese del pagamento medesimo (Cass. 20 novembre 1993, n. 11462; Cass. 23 giugno 1992, n. 7672).

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7.5.2 Effetti della soppressione della scala mobile

Per effetto del Protocollo sulla politica dei redditi del 31 luglio 1992, concluso tra il Governo e le parti sociali, veniva convenuta la definitiva presa d’atto dell’intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari di cui alla legge 13 luglio 1990, n. 191, già scaduta il 31 dicembre 1991.

L’accordo determinò il venir meno del meccanismo per la determinazione dell’indennità di contingenza sulle retribuzioni (c.d. scala mobile).

L’Istat continuò tuttavia ad elaborare l’indice della scala mobile ai fini di ulte-riori utilizzazioni, e tra queste, essenzialmente, al fine della rivalutazione dei crediti di lavoro inadempiuti ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. dello stesso codice.

L’elaborazione dell’indice è tuttavia in seguito cessata alla data del 31 dicem-bre 1997. L’art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha invero eliminato con decorrenza dal 1° gennaio 1998 l’indice della scala mobile.

La suindicata disposizione dispone quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all’indice del

costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. La Commissione Centrale che svolge fun-zioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell’indice sindacale è soppressa».

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8. La legge 7 marzo 1996, n. 108 in materia di usura

8.1 Cenni introduttivi La legge 7 marzo 1996, n. 108, ha introdotto importanti novità nel panorama legi-slativo in materia di lotta all’usura, tra le quali, innanzitutto, va menzionata la radi-cale modifica della fattispecie del reato d’usura, art. 644 c.p., novellata integral-mente dall’art. 1.

In base alla nuova formulazione è agevole riscontrare, tra le altre novità, come per la consumazione del reato non vi sia più bisogno dell’elemento dello sfrutta-mento dello stato di bisogno della vittima d’usura (come previsto precedentemen-te), ma sia invece sufficiente la promessa o corresponsione, sotto qualsiasi forma, di interessi o altri vantaggi usurari, quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità.

Il terzo comma dell’art. 644 c.p., nuova formulazione, dispone: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»

Ciò significa che il tasso di interesse oltre il quale si verifica la violazione è stabilito in maniera certa, riscontrabile da chiunque e soprattutto, non soggetto ad alcuna interpretazione di sorta.

Ma come avviene la determinazione del tasso usurario? L’art. 2 prevede che il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, effettui trimestralmente una rilevazione del tasso effettivo globale medio annuale – com-prensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse – praticato da banche ed altri intermediari finanziari, per cate-gorie omogenee di operazioni finanziarie (quali mutui, aperture di credito in c/c, leasing, ecc.). Detta rilevazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed ha vigore per il trimestre successivo. Il tasso medio così rilevato deve poi essere aumentato del 50%: il risultato ottenuto corrisponderà al limite oltre il quale si supera il c.d. tasso soglia.

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Il terzo comma dell’art. 644 c.p. prosegue: «Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o

compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

Questo significa che in particolari condizioni, il limite del tasso usurario può essere addirittura ricondotto a limiti inferiori a quelli determinati mediante il mec-canismo appena visto, rimettendo così all’interprete la definizione delle circostanze di fatto nelle quali può essere riscontrata la violazione usuraria.

Il quarto comma dello stesso articolo dispone poi che: «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,

remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».

Per effettuare quindi il riscontro tra tasso soglia e tasso applicato nell’operazione di finanziamento occorrerà tenere conto non solo del tasso nomina-le applicato, ma anche di tutte le commissioni, remunerazioni e spese – e quindi ogni altro onere ricollegato all’operazione, escluse le imposte e le tasse – che con-tribuiscano alla formazione del TEG (tasso effettivo globale) il quale diviene così l’unico parametro di riferimento valido per il raffronto con il tasso soglia.

Al quinto comma inoltre sono previste delle aggravanti speciali, qualora il reo ricopra ruoli determinati, sia sottoposto a sorveglianza speciale, abbia richiesto al-cuni tipi di garanzie oppure la vittima del reato si trovi in particolari condizioni di bisogno ovvero sia un imprenditore, un artigiano o un professionista.

Altra importante novità introdotta con l’art. 4 della L. 108/1996 è la novella dell’art. 1815, comma 2, c.c. in materia di mutuo il quale ora dispone che:

«Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

Con questa norma il legislatore ha voluto aggiungere una sanzione civile – in aggiunta a quella penale – che rende così, di fatto, gratuito il mutuo praticato a tassi usurari.

Di particolare importanza inoltre è l’art. 11 della L. 108/1996 che recita: «Prima dell’articolo 645 del codice penale è inserito il seguente: “art. 644-ter. – (pre-

scrizione del reato di usura). – la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale”».

L’importanza di questo articolo è dovuta al fatto che, in base ad esso, gli inter-preti hanno dovuto mutare radicalmente orientamento circa la definizione del reato d’usura, come precedentemente formulato, con rilevanti ripercussioni anche sotto il profilo civilistico della questione.

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LA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108 IN MATERIA DI USURA

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8.2 La legge n. 108/1996 nella giurisprudenza della Cassazione civile

Come già anticipato, la legge n. 108/1996 ha radicalmente modificato la fattispecie del reato d’usura, stabilendo al contempo criteri certi per la determinazione dei tas-si al di là dei quali si verifica la violazione.

Ebbene, sotto l’aspetto civilistico, se per quanto riguarda la stipula di contratti di finanziamento successivi all’emanazione della legge antiusura non si è posto al-cun dubbio riguardo all’applicabilità della nuova normativa, come orientarsi invece in caso di stipula di un contratto di finanziamento in epoca antecedente l’emanazione della stessa? Debbono essere comunque rispettati i tassi soglia per il periodo susseguente e quindi, in caso di superamento di questi ultimi, è necessario ricondurre le prestazioni dedotte in contratto entro i limiti di legge? E, in caso ne-gativo, si concretizza il reato d’usura? O viceversa, applicando il principio dell’irretroattività della legge, le pattuizioni relative ai tassi di interesse contenute in contratti stipulati precedentemente non possono essere influenzate e modificate da una legge successiva, avendo essa valore solo per l’avvenire?

Il quesito ha suscitato forti contrasti sia in dottrina sia in giurisprudenza, dando luogo in questi anni ad accesi dibattiti dottrinali e pronunce delle corti di merito di tutta Italia dal tenore diametralmente opposto, il tutto rinfocolato dalle aspre pole-miche e scambi di accuse tra le associazioni di categoria dei consumatori e quelle dei soggetti finanziari.

In questo clima di forte contrasto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5286 depositata in data 22 aprile 2000, si è per la prima volta pronunciata sull’applicabilità o meno della normativa introdotta dalla L. 108/1996, in relazione ad un contratto stipulato precedentemente alla sua entrata in vigore: per la precisio-ne trattavasi di un contratto di conto corrente bancario, sul cui scoperto la banca aveva richiesto al debitore interessi al 28% annuo. Ebbene la S.C. ha stabilito che:

«nei rapporti di conto corrente bancario, anche se sorti in epoca anteriore alla legge sull’usura, deve ritenersi illegittima la pretesa di un istituto di credito di riscuotere, a titolo di scoperto, un interesse superiore al tasso soglia stabilito nei vari periodi di riferimento con decreto del ministero del Tesoro. Alla stregua della nuova normativa, infatti, non è più pos-sibile continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria a fronte di un principio introdotto nell’ordinamento con valore generale e di un rapporto non ancora esaurito».

Il ragionamento che ha condotto la Cassazione a decidere in questo senso la dibattuta questione può essere così ricostruito.

I giudici di legittimità, nelle motivazioni della sentenza spiegano che, pur non essendo penalmente rilevante la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia at-tualmente vigente, avvenuta in epoca antecedente l’entrata in vigore della L. 108/1996, non è possibile oggi dare seguito a detta pattuizione, poiché la clausola di previsione di interessi concordati in misura superiore al tasso soglia è da consi-derarsi superata dalla normativa in vigore. Nella motivazione si legge:

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«(…) La corte di merito, invece, avrebbe dovuto considerare che, alla stregua della nuova normativa, gli interessi concordati (in particolare, al tasso del 28%, applicato in sede di condanna da parte del Tribunale, con decorrenza dal 1° ottobre 1982 e sino al soddisfo) erano divenuti usurari: in altri termini, che la nuova normativa aveva travolto la relativa clausola».

È importante tenere presente che questa sentenza, pur avendo ad oggetto rap-porti sorti precedentemente all’entrata in vigore della L. 108/1996, riguarda esclu-sivamente quei negozi che comunque spieghino ancora i loro effetti alla data di en-trata in vigore della stessa, cioè non siano del tutto esauriti:

«(…) Se è vero che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato, in via di prin-cipio, che il giudizio di validità deve essere condotto alla stregua della normativa in vigore al momento della conclusione del contratto, è anche vero che in dottrina è stato posto in ri-lievo come, verificandosi un concorso tra autoregolamentazione pattizia ed eteroregolamen-tazione normativa, si renda insostenibile la tesi che subordina l’applicabilità dell’art. 1419, 2° comma, cod. civ. all’anteriorità della legge rispetto al contratto, poiché l’inserimento ex art. 1339 c.c. del nuovo tasso incontra l’unico limite che si tratti di prestazioni non ancora eseguite (in tutto o in parte)».

Sotto altro profilo, poi, rileva la S.C. che non si pone tanto una questione di re-troattività della normativa antiusura, come paventato da qualcuno, quanto un pro-blema di ultrattività della regolamentazione pattizia precedente, contrastante con essa. Tant’è vero che i giudici richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1997, relativa alla L. 154/1992 in tema di fideiussione, nella quale la Consulta ha stabilito che non si poneva un problema di retroattività di quella legge ma di ef-ficacia nei confronti dei rapporti instaurati precedentemente ad essa e ancora vigen-ti, esattamente come nella sentenza in esame.

Inoltre, i giudici di legittimità in un altro passaggio della sentenza hanno chia-rito un’altra questione, assai dibattuta, circa l’applicabilità dei tassi soglia agli inte-ressi moratori: su questo punto hanno statuito che, ai fini dell’applicabilità della L. 108/1996, non si può distinguere tra interessi moratori, corrispettivi e compensati-vi, poiché l’unico criterio che la legge ha posto ai fini dell’accertamento del carat-tere usurario dell’interesse, è quello posto dal comma 3 dell’art. 1 della legge.

Sotto un ulteriore aspetto c’è da chiedersi come mai se la pattuizione dell’interesse, avvenuta in periodo anteriore è lecita, tuttavia non è possibile la cor-responsione delle somme comprendenti tassi usurari? Al riguardo è da tenere pre-sente che, in base alla precedente normativa riguardante il reato d’usura, la consu-mazione avveniva con la pattuizione degli interessi usurari, mentre la correspon-sione degli stessi rappresentava, di per sé, un post factum non punibile della fatti-specie: in altre parole il reato era considerato come un delitto istantaneo con effetti eventualmente permanenti e in tali termini, nonostante la novella del 1996, alcuni hanno continuato a considerarlo, ritenendo che la corresponsione delle somme a tassi usurari – precedentemente pattuiti legalmente – fosse del tutto legittima.

Come anticipato in precedenza, oggi, per effetto dell’art. 11 della L. 108/1996, che ha introdotto l’art. 644-ter c.p., la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione, sia degli interessi che del capitale: ciò significa che

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LA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108 IN MATERIA DI USURA

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la riscossione, dopo la pattuizione, non è più da ritenersi post factum non punibile, bensì come parte del fatto lesivo penalmente rilevante, dovendosi così considerare il nuovo reato d’usura appartenente alla categoria di reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata.

Tale principio, sancito dalla Sezione I° della Cassazione penale con sentenza n. 11055/1998, è stato richiamato in questa pronuncia al fine di spiegare l’iter logi-co-giuridico che ha condotto i giudici a ritenere di poter applicare il limite statuito dai tassi soglia, non solo al momento della pattuizione ma anche al momento della dazione degli interessi usurari.

In concreto, quindi, pur essendo penalmente irrilevante la pattuizione di inte-ressi superiore ai tassi soglia vigenti tempo per tempo, avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 108/1996, non lo è l’effettiva riscossione degli stessi successiva a quel momento.

I giudici di legittimità hanno quindi deciso che nel caso di specie si fosse in presenza di una nullità parziale sopravvenuta della convenzione relativa agli inte-ressi e, per tale motivo, hanno cassato sul punto la sentenza e rinviato alla corte di merito con la raccomandazione di attenersi ai principi di diritto enunciati.

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Appendice TABELLE INDICI E TASSI

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Indici Istat (Fonte: Istat)

Tabella 1 – Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) 1947 - aprile 2000

BASE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

1947 1961=100 51,68 52,78 54,29 59,15 62,06 66,10 68,23 71,98 75,70 75,49 72,20 69,99

1948 « 68,76 68,03 69,85 70,11 69,21 68,66 65,34 68,05 69,72 68,70 69,16 69,82

1949 « 70,79 70,41 70,72 71,74 71,67 70,86 68,89 69,72 69,38 67,85 68,02 67,50

1950 « 67,24 67,41 66,49 67,48 67,59 68,49 68,50 69,71 71,10 70,24 70,96 71,13

1951 « 72,14 73,43 73,83 75,70 75,59 76,60 76,57 76,30 76,27 76,48 76,95 76,91

1952 « 76,67 77,52 77,75 78,12 78,42 78,94 79,13 79,17 79,74 79,89 79,99 79,69

1953 « 79,57 79,72 79,71 80,49 80,97 81,20 79,99 79,76 80,12 80,43 80,82 80,63

1954 « 80,74 81,08 80,84 81,35 82,39 83,07 83,37 83,29 83,17 83,03 83,41 83,53

1955 « 83,50 83,31 83,50 84,19 84,96 85,53 85,22 85,36 85,10 85,08 85,44 86,01

1956 « 86,61 87,77 88,81 89,35 89,82 89,45 89,25 89,29 89,53 89,04 89,14 89,62

1957 « 90,50 89,96 89,52 89,46 89,78 89,96 90,51 90,59 91,01 91,75 92,40 92,93

1958 « 93,87 93,48 93,61 95,09 96,08 96,73 96,49 96,05 95,74 94,82 94,48 94,01

1959 « 94,38 94,11 93,85 94,02 94,28 94,26 94,15 94,29 94,75 95,38 95,98 96,28

1960 « 97,05 96,66 96,31 96,48 96,89 97,27 97,53 97,37 97,29 97,32 97,77 98,03

1961 « 98,81 98,86 98,92 99,52 99,87 100,03 99,91 100,10 100,40 100,60 101,30 101,80

1962 « 102,70 102,80 103,40 104,70 104,70 105,20 105,60 105,40 105,90 106,30 106,70 107,80

1963 « 109,60 111,60 112,10 112,70 112,70 112,70 112,60 112,80 113,90 115,00 115,00 115,70

1964 « 116,80 117,10 117,60 118,10 118,60 119,70 120,40 120,60 121,10 121,80 122,30 122,80

1965 « 123,40 123,60 123,90 124,20 124,60 124,90 125,30 125,40 125,60 125,70 125,80 126,30

1966 « 126,70 126,70 126,80 127,20 127,50 127,40 127,50 127,40 127,40 127,80 128,20 128,60

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PERCENTO - TABELLE, INDICI E TASSI

PERCENTO06BIS.DOC - Ultimo Agg. : 27/09/00 12.01 - Stampato : 29/09/00 15.46

146

BASE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

1967 1966=100 101,20 101,10 101,30 101,50 101,70 101,90 102,10 102,30 102,70 102,60 102,60 102,60

1968 « 103,00 102,90 103,00 103,20 103,30 103,20 103,10 103,20 103,40 103,50 103,60 104,00

1969 « 104,30 104,30 104,70 105,20 105,40 105,80 106,50 106,80 107,10 107,60 108,00 108,50

1970 « 109,10 109,90 110,20 110,70 111,10 111,30 111,50 111,80 112,70 113,20 113,80 114,30

1971 1970=100 102,80 103,10 103,60 103,90 104,50 104,80 105,20 105,40 106,10 106,60 106,90 107,10

1972 « 107,70 108,30 108,60 108,90 109,60 110,20 110,70 111,30 112,40 113,90 114,70 115,00

1973 « 116,40 117,50 118,50 119,90 121,60 122,40 123,00 123,60 124,20 125,60 127,00 129,10

1974 « 130,80 133,00 136,90 138,60 140,60 143,30 146,80 149,80 154,70 157,90 160,30 161,70

1975 « 163,60 165,50 165,70 168,00 169,10 170,80 171,80 172,70 174,30 176,50 178,00 179,70

1976 « 181,50 184,50 188,40 194,00 197,30 198,20 199,40 201,10 204,70 211,60 216,10 218,80

1977 1976=100 110,00 112,50 114,20 115,40 116,90 118,00 118,90 119,70 121,00 122,30 124,10 124,70

1978 « 125,90 127,20 128,50 129,90 131,30 132,40 133,40 134,00 135,80 137,30 138,50 139,50

1979 « 142,20 144,30 146,10 148,50 150,40 151,90 153,30 154,80 158,60 162,30 164,40 167,10

1980 « 172,60 175,60 177,20 180,00 181,60 183,30 186,40 188,30 192,30 195,60 199,70 202,30

1981 1980=100 110,10 112,10 113,70 115,30 116,90 118,10 119,10 119,90 121,60 124,00 126,10 127,40

1982 « 129,10 130,80 132,00 133,20 134,70 136,00 138,00 140,50 142,50 145,30 147,20 148,20

1983 « 150,30 152,30 153,70 155,30 156,80 157,70 159,20 159,80 161,90 164,60 166,30 167,10

1984 « 169,10 170,90 172,10 173,30 174,30 175,30 175,90 176,40 177,70 179,50 180,60 181,80

1985 « 183,70 185,60 186,90 188,50 189,60 190,60 191,20 191,60 192,40 194,70 196,10 197,40

1986 1985=100 104,00 104,70 105,10 105,40 105,80 106,20 106,20 106,40 106,70 107,30 107,70 108,00

1987 « 108,70 109,10 109,50 109,80 110,20 110,60 110,90 111,20 112,00 113,00 113,30 113,50

1988 « 114,10 114,40 114,90 115,30 115,60 116,00 116,30 116,80 117,40 118,30 119,30 119,70

1989 « 120,60 121,60 122,20 123,00 123,50 124,10 124,40 124,60 125,20 126,40 126,90 127,50

1990 1989=100 103,30 104,00 104,40 104,80 105,10 105,50 105,90 106,60 107,20 108,10 108,80 109,20

1991 « 110,00 111,00 111,30 111,80 112,20 112,80 113,00 113,30 113,80 114,70 115,50 115,80

1992 « 116,70 116,90 117,40 117,90 118,50 118,90 119,10 119,20 119,60 120,30 121,00 121,20

1993 1992=100 102,30 102,70 102,90 103,30 103,70 104,20 104,60 104,70 104,80 105,50 106,00 106,00

1994 « 106,60 107,00 107,20 107,50 107,90 108,10 108,40 108,60 108,90 109,50 109,90 110,30

1995 « 110,70 111,60 112,50 113,10 113,80 114,40 114,50 114,90 115,20 115,80 116,50 116,70

1996 1995=100 102,40 102,70 103,00 103,60 104,00 104,20 104,00 104,10 104,40 104,50 104,80 104,90

1997 « 105,10 105,20 105,30 105,40 105,70 105,70 105,70 105,70 105,90 106,20 106,50 106,50

1998 « 106,80 107,10 107,10 107,30 107,50 107,60 107,60 107,70 107,80 108,00 108,10 108,10

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INDICI ISTAT

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147

BASE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

1999 « 108,20 108,40 108,60 109,00 109,20 109,20 109,40 109,40 109,70 109,90 110,30 110,40

2000 « 110,50 111,00 111,30 111,50 – – – – – – – –

Tabella 2 – Coefficienti di raccordo per l’indice dei prezzi al consumo FOI

1947/

1966

1967/

1970

1971/

1976

1977/

1980

1981/

1985

1986/

1989

1990/

gen 92

feb 92/

dic 92

1993/

1995

1996

1947-1966 1,0000 1,2758 1,4255 2,8747 5,3803 10,2602 12,7432 12,7547 15,1653 17,3036

1967-1970 1,0000 1,1173 2,2531 4,2169 8,0416 9,9877 9,9967 11,8861 13,5620

1971-1976 1,0000 2,0166 3,7743 7,1976 8,9394 8,9474 10,6385 12,1385

1977-1980 1,0000 1,8716 3,5691 4,4328 4,4368 5,2754 6,0192

1981-1985 1,0000 1,9070 2,3685 2,3706 2,8186 3,2160

1986-1989 1,0000 1,2420 1,2431 1,4780 1,6864

1990 - gen 92 1,0000 1,0009 1,1901 1,3579

feb - dic 1992 1,0000 1,1890 1,3566

1993-1995 1,0000 1,1410

1996- 1,0000

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PERCENTO - TABELLE, INDICI E TASSI

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148

Tabella 3 – Indici della scala mobile 1957-1997

BASE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

1957 1956=100 101,17 100,81 100,48 100,59 100,78 100,90 101,42 101,61 102,04 102,71 103,27 103,87

1958 « 104,74 104,56 104,69 105,76 106,54 107,00 106,70 106,29 105,98 105,08 104,63 104,26

1959 « 104,84 104,66 104,51 104,63 104,86 104,76 104,62 104,74 105,14 105,72 106,14 106,54

1960 « 107,45 107,25 106,92 107,10 107,49 107,68 107,91 108,06 108,04 107,98 108,38 108,70

1961 « 109,64 109,67 109,63 110,19 110,57 110,68 110,38 110,54 110,76 110,82 111,62 112,16

1962 « 113,71 114,00 114,76 116,15 116,28 116,92 117,45 117,47 117,93 118,56 119,27 120,53

1963 « 122,97 125,01 125,69 126,50 126,56 126,75 126,73 127,01 128,12 129,44 129,54 130,62

1964 « 132,50 133,00 133,33 133,96 134,92 136,17 137,11 137,15 137,77 138,62 139,35 139,90

1965 « 140,58 140,60 140,83 141,07 141,85 142,73 143,47 143,42 143,74 143,74 144,00 144,88

1966 « 145,36 145,29 145,50 145,94 146,55 146,46 146,59 146,34 146,41 146,62 147,35 147,50

1967 « 148,10 148,15 148,27 148,78 149,16 149,41 149,98 150,05 150,77 150,32 150,35 150,55

1968 « 151,14 151,06 151,13 151,58 151,65 151,79 151,96 152,00 152,18 152,41 152,89 153,43

1969 « 154,06 154,24 154,39 155,27 155,81 156,64 158,12 157,95 158,30 159,09 159,83 160,56

1970 « 161,55 162,17 162,95 163,80 164,32 164,61 165,46 165,48 165,98 166,54 167,63 168,37

1971 « 169,15 169,55 170,74 171,34 171,86 172,73 173,82 174,07 175,50 176,45 177,14 177,75

1972 « 178,23 178,76 179,23 180,00 181,38 183,12 185,29 186,33 188,46 190,31 192,06 193,19

1973 « 195,32 197,22 199,98 203,63 205,83 207,41 209,84 209,88 210,45 211,23 213,94 217,92

1974 « 220,79 224,35 228,50 230,98 233,44 237,60 243,37 247,38 253,51 103,12 104,64 105,73

1975 1974=100 106,95 108,05 108,79 110,40 111,04 111,67 112,74 113,24 114,37 115,56 116,51 117,62

1976 « 118,77 121,17 123,94 127,31 129,90 130,08 131,12 131,80 134,89 138,36 141,22 143,17

1977 « 145,47 147,10 149,05 150,66 152,31 153,96 156,36 156,28 157,58 159,27 160,38 161,88

1978 « 163,48 165,04 167,09 169,15 170,67 172,90 176,75 176,60 177,99 179,47 181,40 182,96

1979 « 186,60 189,75 192,37 195,03 196,78 197,71 200,70 202,01 206,20 209,65 210,88 213,65

1980 « 218,42 223,14 225,96 229,13 231,08 233,89 238,19 240,29 243,72 247,57 251,77 254,50

1981 « 259,87 265,00 269,23 273,54 276,48 278,98 281,95 283,57 287,97 291,68 293,21 297,40

1982 « 301,38 305,13 309,16 313,63 317,79 321,42 327,95 330,05 334,03 101,69 103,23 104,06

1983 1982=100 104,99 105,98 107,18 108,29 109,02 109,71 110,74 110,64 112,00 114,51 115,95 116,76

1984 « 118,03 119,21 120,24 121,38 121,91 122,90 123,74 123,53 123,79 124,99 126,03 126,76

1985 « 128,02 129,52 130,76 132,32 132,74 133,07 133,90 133,65 134,25 135,60 136,08 136,68

1986 « 137,21 137,87 138,70 139,32 140,26 140,61 141,80 141,94 142,06 143,12 143,64 144,31

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INDICI ISTAT

PERCENTO06BIS.DOC - Ultimo Agg. : 27/09/00 12.01 - Stampato : 29/09/00 15.46

149

BASE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

1987 « 145,24 145,64 146,17 146,99 147,54 147,99 149,17 149,10 149,66 151,09 151,78 152,42

1988 « 152,92 153,03 153,62 154,35 154,93 155,34 156,91 157,47 158,22 159,45 160,39 161,27

1989 « 162,05 162,73 163,52 164,64 165,35 166,27 167,17 167,07 167,93 170,07 171,07 171,90

1990 « 173,11 173,91 174,83 175,98 176,82 177,34 178,73 179,66 180,54 182,64 184,36 185,31

1991 « 186,86 187,96 188,22 189,68 190,94 192,22 194,03 194,06 194,54 196,01 196,76 197,49

1992 « 198,24 198,52 199,20 200,47 200,97 201,16 202,22 201,59 202,15 203,16 203,58 203,96

1993 « 204,65 205,16 206,01 207,95 208,75 209,42 211,17 211,45 211,51 213,17 214,23 214,51

1994 « 215,19 215,56 215,82 216,51 217,07 217,75 219,57 219,25 219,93 221,59 222,75 224,38

1995 « 225,67 227,21 229,18 231,20 232,45 233,15 234,46 234,38 234,91 236,42 237,26 237,93

1996 « 239,37 239,97 241,01 243,72 243,76 243,89 244,37 244,53 244,59 245,32 245,30 245,64

1997 « 245,60 245,68 245,78 246,02 246,18 246,49 247,58 247,36 247,63 248,64 249,13 249,33

Tabella 4 – Coefficienti di raccordo per l’indice della scala mobile

1956

set 1974

ott 1974

set 1982

ott 1982

gen 1992

feb 1992

1997

1956 - set 1974 1,0000 2,522 8,4444 8,4520

ott 1974 - set 1982 1,0000 3,3483 3,3513

ott 1982 - gen 1992 1,0000 1,0009

feb 1992 - 1997 1,0000

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Tasso ufficiale di sconto (Fonte: Banca d’Italia)

Tabella 5 – Tasso ufficiale di sconto 1947 - giugno 2000

Decorrenza Tasso

6 settembre 1947 4,00

9 aprile 1949 4,50

6 aprile 1950 4,00

7 giugno 1958 3,50

14 agosto 1969 4,00

9 marzo 1970 5,50

5 aprile 1971 5,00

14 ottobre 1971 4,50

10 aprile 1972 4,00

17 settembre 1973 6,50

20 marzo 1974 9,00

27 dicembre 1974 8,00

28 maggio 1975 7,00

15 settembre 1975 6,00

2 febbraio 1976 7,00

25 febbraio 1976 8,00

18 marzo 1976 12,00

4 ottobre 1976 15,00

13 giugno 1977 13,00

29 agosto 1977 11,50

4 settembre 1978 10,50

8 ottobre 1979 12,00

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TASSO UFFICIALE DI SCONTO

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151

Decorrenza Tasso

6 dicembre 1979 15,00

29 settembre 1980 16,50

23 marzo 1981 19,00

25 agosto 1982 18,00

11 aprile 1983 17,00

16 febbraio 1984 16,00

7 maggio 1984 15,50

4 settembre 1984 16,50

4 gennaio 1985 15,50

8 novembre 1985 15,00

22 marzo 1986 14,00

25 aprile 1986 13,00

27 maggio 1986 12,00

14 marzo 1987 11,50

28 agosto 1987 12,00

26 agosto 1988 12,50

6 marzo 1989 13,50

21 maggio 1990 12,50

13 maggio 1991 11,50

23 dicembre 1991 12,00

6 luglio 1992 13,00

17 luglio 1992 13,75

4 agosto 1992 13,25

4 settembre 1992 15,00

26 ottobre 1992 14,00

13 novembre 1992 13,00

23 dicembre 1992 12,00

4 febbraio 1993 11,50

23 aprile 1993 11,00

21 maggio 1993 10,50

14 maggio 1993 10,00

6 luglio 1993 9,00

10 settembre 1993 8,50

22 ottobre 1993 8,00

18 febbraio 1994 7,50

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PERCENTO - TABELLE, INDICI E TASSI

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152

Decorrenza Tasso

12 maggio 1994 7,00

12 agosto 1994 7,50

22 febbraio 1995 8,25

29 maggio 1995 9,00

24 luglio 1996 8,25

24 ottobre 1996 7,50

22 gennaio 1997 6,75

30 giugno 1997 6,25

24 dicembre 1997 5,50

22 aprile 1998 5,00

27 ottobre 1998 4,00

4 dicembre 1998 3,50

28 dicembre 1998 3,00

14 aprile 1999 2,50

10 novembre 1999 3,00

9 febbraio 2000 3,25

22 marzo 2000 3,50

4 maggio 2000 3,75

15 giugno 2000 4,25

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Tasso di interesse legale

Tabella 6 – Tasso di interesse legale

Decorrenza Tasso

21 aprile 1942 5,00 %

16 dicembre 1990 10,00 %

1° gennaio 1997 5,00 %

1° gennaio 1999 2,50 %

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«Prime rate» medio interbancario ABI (Fonte: ABI)

Dall’aprile 1984 l’ABI ha avviato una sistematica rilevazione mensile, sulla base di idonei criteri statistici, del livello del prime rate medio del sistema bancario, inteso come il tasso nominale contrattuale praticato normalmente alla clientela primaria, al netto di qualsiasi commissione accessoria.

Con decorrenza dal mese di giugno 1989, è stata modificata la periodicità di ri-levazione che ha assunto cadenza quindicinale, in connessione con l’esigenza di fornire una più tempestiva informativa al mercato sull’andamento di questo para-metro.

La metodologia di rilevazione del prime rate medio ABI prevede la segnala-zione a fine mese, da parte degli istituti partecipanti alla rilevazione, di tre dati:

a) il «prime rate» (inteso come il tasso nominale contrattuale praticato nor-malmente alla clientela primaria, al netto di qualsiasi commissione acces-soria) in vigore alla data cui si riferisce la rilevazione;

b) l’ammontare dei crediti utilizzati in conto corrente erogati al prime e a tas-si inferiori, alla fine del mese precedente quello di rilevazione;

c) l’ammontare complessivo dei crediti utilizzati in conto corrente alla fine del mese precedente quello di rilevazione.

In occasione della rilevazione di metà mese le aziende partecipanti alla rileva-zione comunicano solo il dato relativo al punto a), in quanto vengono lasciati inva-riati i valori di ponderazione dei punti b) e c) utilizzati per la rilevazione effettuata alla fine del mese precedente.

Il prime rate medio è calcolato come media aritmetica ponderata – per la voce b) – dei singoli prime rate aziendali. In particolare, è stato stabilito che il valore ri-sultante dall’elaborazione venga arrotondato alla frazione di punto (1/8) più vicina.

Per quanto riguarda le caratteristiche del paniere delle aziende di credito, que-sto è composto da 34 banche con raccolta a breve termine che rappresentano, in termini di impieghi in conto corrente, una quota pari a circa il 70% del totale del si-stema. Ai fini della sua utilizzazione quale parametro di riferimento per gli altri tassi del mercato monetario e finanziario, il prime rate medio ABI esplica la sua ef-

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«PRIME RATE» MEDIO INTERBANCARIO ABI

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155

ficacia nei quindici giorni che intercorrono fra quello della sua rilevazione e quello della rilevazione successiva.

Anche con l’avvio della terza fase del processo di unione monetaria il prime rate medio ABI continuerà ad essere rilevato, permanendo come parametro finan-ziario di indicizzazione.

Tabella 7 – «Prime rate» ABI 1975-1982

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

15 gen – – – – – – – –

31 gen – 12,000 19,500 16,000 15,000 19,500 21,000 22,500

15 feb – – – – – – – –

28 feb – 12,000 19,500 16,000 15,000 19,500 21,000 22,500

15 mar – – – – – – – –

31 mar – 18,000 19,500 16,000 15,000 19,500 21,000 21,750

15 apr – – – – – – – –

30 apr – 18,000 19,500 16,000 15,000 19,500 22,500 21,750

15 mag – – – – – – – –

31 mag 15,000 18,000 19,500 16,000 15,000 19,500 22,500 21,750

15 giu – – – – – – – –

30 giu 14,000 19,500 19,500 16,000 15,000 19,500 22,500 21,750

15 lug – – – – – – – –

31 lug 14,000 19,500 18,500 16,000 15,000 19,500 22,500 21,750

15 ago – – – – – – – –

31 ago 14,000 19,500 18,500 16,000 15,000 19,500 22,500 20,750

15 set – – – – – – – –

30 set 14,000 19,500 17,000 15,000 15,000 19,500 22,500 20,750

15 ott – – – – – – – –

31 ott 12,000 19,500 17,000 15,000 16,500 21,000 22,500 20,750

15 nov – – – – – – – –

30 nov 12,000 19,500 17,000 15,000 16,500 21,000 22,500 20,750

15 dic – – – – – – – –

31 dic 12,000 19,500 16,000 15,000 19,500 21,000 22,500 20,750

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PERCENTO - TABELLE, INDICI E TASSI

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156

Tabella 8 – «Prime rate» ABI 1983-1990 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

15 gen – – – – – – – 14,000

31 gen 20,750 18,500 17,000 15,875 13,000 12,625 13,000 14,000

15 feb – – – – – – – 14,000

28 feb 20,000 18,500 17,000 16,000 12,875 12,625 13,000 14,000

15 mar – – – – – – – 14,000

31 mar 20,000 17,500 17,000 16,000 12,500 12,625 14,000 14,000

15 apr – – – – – – – 14,000

30 apr 19,500 17,500 17,000 15,250 12,500 12,625 14,000 14,000

15 mag – – – – – – – 14,000

31 mag 18,750 17,000 17,000 14,500 12,500 12,500 14,000 13,250

15 giu – – – – – – 14,000 13,000

30 giu 18,750 17,000 17,000 13,500 12,500 12,625 14,000 13,000

15 lug – – – – – – 14,000 13,000

31 lug 18,750 17,000 17,000 13,500 12,500 12,625 14,000 13,000

15 ago – – – – – – 14,000 13,000

31 ago 18,750 17,000 17,000 13,500 12,500 12,875 14,000 13,000

15 set – – – – – – 14,000 13,000

30 set 18,750 18,000 16,000 13,000 13,000 13,000 14,000 13,000

15 ott – – – – – – 14,000 13,000

31 ott 18,750 18,000 16,000 13,000 13,000 13,000 14,000 13,000

15 nov – – – – – – 14,000 13,000

30 nov 18,750 18,000 15,875 13,000 13,000 13,000 14,000 13,000

15 dic – – – – – – 14,000 13,000

31 dic 18,750 18,000 15,875 13,000 13,000 13,000 14,000 13,000

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«PRIME RATE» MEDIO INTERBANCARIO ABI

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157

Tabella 9 – «Prime rate» ABI 1991-1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

15 gen 13,125 13,000 13,625 9,875 9,375 11,500 9,750 8,375

31 gen 13,125 13,000 13,625 9,875 9,375 11,500 9,625 8,250

15 feb 13,500 13,000 12,750 9,875 9,375 11,500 9,500 8,250

28 feb 13,500 13,000 12,750 9,375 10,000 11,500 9,500 8,250

15 mar 13,500 13,000 12,625 9,375 10,125 11,500 9,375 8,250

31 mar 13,500 13,000 12,625 9,375 10,125 11,500 9,375 8,250

15 apr 13,500 13,125 12,625 9,375 10,625 11,500 9,375 8,250

30 apr 13,375 13,125 12,375 9,375 10,875 11,500 9,375 7,875

15 mag 12,875 13,125 12,250 9,125 10,875 11,500 9,375 7,875

31 mag 12,625 13,125 11,875 8,875 11,375 11,500 9,375 7,875

15 giu 12,500 13,500 11,750 8,875 11,625 11,500 9,375 7,875

30 giu 12,500 14,000 11,625 8,875 11,625 11,500 9,375 7,875

15 lug 12,500 14,875 10,875 8,875 11,625 11,500 9,000 7,875

31 lug 12,500 15,750 10,875 8,875 11,500 10,875 9,000 7,875

15 ago 12,500 15,375 10,875 9,125 11,500 10,750 9,000 7,875

31 ago 12,500 15,375 10,875 9,375 11,500 10,750 9,000 7,875

15 set 12,500 17,000 10,375 9,375 11,500 10,750 9,000 7,875

30 set 12,500 17,000 10,375 9,375 11,500 10,750 9,000 7,875

15 ott 12,500 17,000 10,375 9,375 11,500 10,750 9,000 7,875

31 ott 12,500 16,250 10,000 9,375 11,500 10,125 9,000 7,250

15 nov 12,500 15,875 9,875 9,375 11,500 10,000 9,000 6,875

30 nov 12,500 14,750 9,875 9,375 11,500 10,000 9,000 6,875

15 dic 12,625 14,750 9,875 9,375 11,500 10,000 9,000 6,375

31 dic 13,000 14,000 9,875 9,375 11,500 9,875 8,875 6,375

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PERCENTO - TABELLE, INDICI E TASSI

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158

Tabella 10 – «Prime rate» ABI 1999 - maggio 2000

1999 2000

15 gen 5,875 6,750

31 gen 5,875 6,750

15 feb 5,875 6,500

28 feb 5,875 6,500

15 mar 5,875 6,500

31 mar 5,875 6,750

15 apr 5,875 6,750

30 apr 5,750 6,750

15 mag 5,750 7,000

31 mag 5,750 7,000

15 giu 5,750 –

30 giu 5,750 –

15 lug 5,750 –

31 lug 5,750 –

15 ago 5,750 –

31 ago 5,750 –

15 set 5,750 –

30 set 5,750 –

15 ott 5,750 –

31 ott 5,750 –

15 nov 6,750 –

30 nov 6,750 –

15 dic 6,750 –

31 dic 6,750 –

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Rilevazione dei tassi soglia legge 7 marzo 1996, n. 108

La rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura viene pubblicata trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sotto forma di tabelle suddivise per categorie di operazioni e per classi di importo.

Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nelle tabelle seguenti devono essere aumentati del 50%.

Tabella 11 – Tassi medi L. 108/1996 - 2° trimestre 1997

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

16,18% 13,19%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

12,90% 11,25%

Factoring fino a 100 oltre 100

13,88% 11,91%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

16,12%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

28,81% 25,23%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 oltre 50

19,66% 16,19% 12,75%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

32,49% 23,90% 18,18%

Mutui 10,60%

Periodo di applicazione: 2 aprile - 30 giugno 1997. Periodo di riferimento della rilevazione: 1° ottobre - 31 dicembre 1996. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,48 punti percentuali.

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PERCENTO - TABELLE, INDICI E TASSI

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160

Tabella 12 – Tassi medi L. 108/1996 - 3° trimestre 1997

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

15,90% 13,12%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

12,42% 11,20%

Factoring fino a 100 oltre 100

12,91% 11,52%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

15,25%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

29,08% 24,28%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

24,39% 20,66%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

25,56% 16,15% 13,87% 11,52%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

31,55% 23,70% 17,17%

Mutui 10,28%

Periodo di applicazione: 1° luglio - 30 settembre 1997. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° gennaio - 31 marzo 1997. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali.

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RILEVAZIONI DEI TASSI SOGLIA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108

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161

Tabella 13 – Tassi medi L. 108/1996 - 4° trimestre 1997

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

15,05% 12,34%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

12,20% 10,46%

Factoring fino a 100 oltre 100

12,84% 10,65%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

14,20%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

28,82% 21,42%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

22,20% 19,34%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

23,13% 15,07% 12,62% 10,59%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

30,32% 22,67% 15,74%

Mutui 9,39%

Periodo di applicazione:1° ottobre - 31 dicembre 1997. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° aprile - 30 giugno 1997. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali.

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PERCENTO - TABELLE, INDICI E TASSI

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162

Tabella 14 – Tassi medi L. 108/1996 - 1° trimestre 1998

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

15,21% 12,43%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

12,29% 10,39%

Factoring fino a 100 oltre 100

11,88% 10,68%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

15,12%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

27,07% 22,00%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

21,39% 17,97%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

22,39% 14,88% 12,74% 10,42%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

31,27% 22,90% 15,52%

Mutui 9,48%

Periodo di applicazione:1° gennaio - 31 marzo 1998. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° luglio - 30 settembre 1997. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,41 punti percentuali.

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RILEVAZIONI DEI TASSI SOGLIA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108

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163

Tabella 15 – Tassi medi L. 108/1996 - 2° trimestre 1998

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

14,30% 11,52%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

11,16% 9,34%

Factoring fino a 100 oltre 100

11,15% 9,58%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

13,21%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

27,25% 20,20%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

20,97% 17,36%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

23,31% 13,55% 11,39% 8,99%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

29,59% 21,84% 14,48%

Mutui 8,29%

Periodo di applicazione: 1° aprile - 30 giugno 1998. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° ottobre - 31 dicembre 1997. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,41 punti percentuali.

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164

Tabella 16 – Tassi medi L. 108/1996 - 3° trimestre 1998

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

14,19% 11,26%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

10,97% 9,12%

Factoring fino a 100 oltre 100

10,69% 9,32%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

12,99%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

26,96% 19,76%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

20,63% 16,78%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

21,88% 12,88% 10,66% 8,65%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

30,10% 21,34% 14,23%

Mutui 7,84%

Periodo di applicazione: 1° luglio - 30 settembre 1998. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° gennaio - 31 marzo 1998. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali.

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RILEVAZIONI DEI TASSI SOGLIA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108

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165

Tabella 17 – Tassi medi L. 108/1996 - 4° trimestre 1998

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

13,94% 11,07%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

9,97% 8,82%

Factoring fino a 100 oltre 100

10,74% 8,98%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

12,62%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

24,64% 18,70%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

19,06% 16,34%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

17,67% 12,25% 10,20% 8,12%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

29,52% 20,64% 13,69%

Mutui 7,33%

Periodo di applicazione:1° ottobre - 31 dicembre 1998. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° aprile - 30 giugno 1998. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,41 punti percentuali.

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166

Tabella 18 – Tassi medi L. 108/1996 - 1° trimestre 1999

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

12,84% 9,96%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

9,33% 7,66%

Factoring fino a 100 oltre 100

9,15% 7,80%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

11,68%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

24,22% 17,77%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

18,70% 14,51%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

17,62% 10,89% 8,79% 6,85%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

27,47% 18,11% 12,25%

Mutui 5,80%

Periodo di applicazione:1° gennaio - 31 marzo 1999. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° luglio - 30 settembre 1998. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali.

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167

Tabella 19 – Tassi medi L. 108/1996 - 2° trimestre 1999

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

11,94% 9,14%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

8,62% 6,74%

Factoring fino a 100 oltre 100

8,32% 6,87%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

10,68%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

22,91% 16,19%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

17,69% 14,05%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

16,35% 9,68% 7,99% 5,93%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

26,89% 17,61% 11,47%

Mutui 5,09%

Periodo di applicazione: 1° aprile - 30 giugno 1999. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° ottobre - 31 dicembre 1998. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali.

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168

Tabella 20 – Tassi medi L. 108/1996 - 3° trimestre 1999

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

11,72% 8,90%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

8,06% 6,56%

Factoring fino a 100 oltre 100

7,94% 6,58%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

10,33%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

23,56% 16,72%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

17,12% 12,89%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

16,71% 9,33% 7,63% 5,69%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

27,01% 16,59% 11,06%

Mutui 4,92%

Periodo di applicazione: 1° luglio - 30 settembre 1999. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° gennaio - 31 marzo 1999. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,43 punti percentuali.

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RILEVAZIONI DEI TASSI SOGLIA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108

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Tabella 21 – Tassi medi L. 108/1996 - 4° trimestre 1999

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

11,68% 8,93%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

7,90% 6,38%

Factoring fino a 100 oltre 100

7,89% 6,47%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

10,21%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

22,13% 15,67%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

15,89% 12,40%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

16,32% 9,15% 7,51% 5,67%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

25,36% 15,51% 10,70%

Mutui 4,90%

Periodo di applicazione:1° ottobre - 31 dicembre 1999. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° aprile - 30 giugno 1999. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,43 punti percentuali.

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PERCENTO - TABELLE, INDICI E TASSI

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Tabella 22 – Tassi medi L. 108/1996 - 1° trimestre 2000

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

11,78% 9,18%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

7,80% 6,44%

Factoring fino a 100 oltre 100

7,94% 6,44%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

10,62%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

21,56% 15,95%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

17,36% 12,85%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

15,50% 9,43% 7,77% 5,88%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

24,97% 15,46% 10,64%

Mutui 5,34%

Periodo di applicazione:1° gennaio - 31 marzo 2000. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° luglio - 30 settembre 1999. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,44 punti percentuali.

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RILEVAZIONI DEI TASSI SOGLIA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108

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Tabella 23 – Tassi medi L. 108/1996 - 2° trimestre 2000

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

11,90% 9,53%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

7,97% 6,67%

Factoring fino a 100 oltre 100

7,92% 6,81%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

10,65%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

20,99% 16,24%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

17,53% 13,00%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

16,05% 9,97% 8,42% 6,38%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

24,91% 15,72% 10,70%

Mutui 5,82%

Periodo di applicazione: 1° aprile - 30 giugno 2000. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° ottobre - 31 dicembre 1999. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,47 punti percentuali.

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172

Tabella 24 – Tassi medi L. 108/1996 - 3° trimestre 2000

Categorie di operazioni Classi di importo (in milioni di lire)

Tassi medi (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente (*) fino a 10 oltre 10

12,18% 9,82%

Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (*)

fino a 10 oltre 10

8,25% 7,04%

Factoring fino a 100 oltre 100

8,36% 7,10%

Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche

10,95%

Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (*)

fino a 10 oltre 10

21,18% 16,57%

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 10 oltre 10

17,58% 12,63%

Leasing fino a 10 da 10 a 50 da 50 a 100 oltre 100

14,87% 10,31% 8,84% 6,89%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10

24,36% 15,65% 10,97%

Mutui 6,29%

Periodo di applicazione: 1° luglio - 30 settembre 2000. Periodo di riferimento della rilevazione : 1° gennaio - 31 marzo 2000. (*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,47 punti percentuali.

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Finito di stampare nel mese di settembre 2000 presso

Legoprint S.p.A. via G. Galilei, 11 - 38015 Lavis (TN)