Vademecum Pensioni

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Il primo vedemecum sulle pensionirealizzato da sappetimes. Sempre una risposta hai tuoi dubbi in materia di pensioni.

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Sempre più spesso veniamo fermati da colleghi che ci chiedono notizie riferite alla situazione del-

le pensioni, alla luce anche delle ultime disposizio-ne di legge emanate dall’attuale governo Berlusconi.

Ciò perché il futuro delle pensioni si fa sem-pre più incerto e per certi versi minaccioso poi-ché, la disastrata situazione delle casse dello stato non consente più di soddisfare quelle che sono le aspettative dei colleghi, soprattutto per un attività lavo-rativa come la nostra che diventa sempre più faticosa. Le domande sono tante e non sempre può riuscire fa-cile a dare delle risposte che possano esaudire in ma-niera definitiva la voglia di conoscenza dei colleghi.

Proprio per questo abbiamo voluto concepire, sen-za alcuna pretesa, questo piccolo vademecum sulle pensioni, alla luce della vigente normativa in materia.E per farlo in maniera ancora più semplice ed in-tuitiva ci serviamo delle domande che ci ven-gono fatte ed a cui cerchiamo di dare del-le risposte, speriamo complete e convincenti.

Con questo non ci vogliamo certamente sostituire agli Uffici preposti a dare notizie sul sistema pensio-nistico, vedi INPDAP, o DAP, ma dare solo uno stru-mento primario di assistenza necessario per le scel-te di vita futura a cui andranno incontro i colleghi.

Segretario Nazionale S.A.P.PeFederico Pilagatti

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ARGOMENTI TRATTATI

1 - TIPOLOGIE DI PENSIONE;

2 - PERIODI UTILI PER ANDARE IN PENSIONE;

3 - SISTEMI PENSIONISTICI;

4 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLA RENDITA PENSIONISTICA;

5 - INDENNITA’ DI BUONUSCITA E TRATTAMENTO FINE RAPPORTO;

CHE COSA E’ LA PENSIONE?La Pensione è una rendita periodica vitalizia che vie-ne erogata all’atto della cessazione del servizio, ed in caso di decesso a favore dei familiari superstiti.Per il personale di Polizia Penitenziaria con per gli altri lavoratori del pubblico impiego, la pensione è gestita ed erogata dal I.N.P.D.A.P.(Istituto Nazionale di Previ-denza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica).

QUANDO PUO’ ESSERE PRESENTA LA DOMANDA DI PENSIONE?

La domanda non può essere presentata prima di do-dici mesi dalla data della maturazione del diritto alla pensione e deve pervenire almeno cinque mesi prima per mantenere continuità nella prestazione economica.

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA DI PENSIONE?

La domanda di pensione deve essere presentata presso l’Ufficio Segreteria dell’Istituto in cui si è in servizio che provvederà a trasmetterla presso l’Ufficio competente del DAP, nonchè alla sede INPDAP competente per territorio.Importante:la pensione non è pignorabile,sequestrabile,e cedibile se non negli stessi limiti previsti per lo stipendio.

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COSA E’ LA PENSIONE DI VECCHIAIA?La pensione di vecchiaia si ottiene median-te il raggiungimento del limite massimo di età con la conseguente cessazione dal servizio.Per il personale di Polizia Peniten-ziaria il limite massimo è di 60 anni.

QUALI SONO I REQUISITI PER I CONTRIBUTI MINIMI PER LA PENSIONE?

Per quanto riguarda i requisiti minimi contributivi si ap-plicano le disposizioni di cui all’art.2 decreto legislativo 503/92 e successive modificazione , e più precisamente :-15 anni di contributi se i versamen-ti sono iniziati prima del 31 Dicembre 1992-20 anni di contributi per coloro che han-no iniziato i versamenti dal 1 Gennaio 1993;

COSA E’ LA PENSIONE D’ANZIANITA’? La Pensione di anzianità consente di anda-re in pensione prima dei 60 anni e per con-seguirne il diritto sono previste n. 3 ipotesi1 - 40 anni di contribuzione a prescindere dell’età anagrafica;2 - Raggiungimento della massima anzianità con-

tributiva pari all’80% della base pensionabi-le congiuntamente ad un età anagrafica di anni 53.3 - Esclusivamente per i sistemi di calcolo retributivo e misto al raggiungimento di 57 anni di età congiun-tamente ad un anzianità contributiva pari a 35 anni.

QUANDO POTRO’ ANDARE IN PENSIONE?A seguito delle nuove norme introdotte dalla Leg-ge 122 del 30.07.2010, art.12, l’accesso alla pensio-ne di vecchiaia e di anzianità sarà possibile de-corsi 12 mesi dalla maturazione del requisito.Con si sposta la data della pensione ad un anno dalla data di maturazione del diritto(esempio diritto maturato il 31 gennaio 2011 decorrenza della pensione 1 febbraio 2012).E’ importante sottolineare che tale disposizione non si applica per coloro che hanno maturato i re-quisiti minimi per l’accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2010 o che abbiano presentato pre-avviso di pensionamento entro il 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento en-tro la data di cessazione del rapporto di lavoro.

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SE MI RIFORMANO COSA SUCCEDE?La principale prerogativa per poter svolgere l’attività di Poliziotto Penitenziario è quella di possedere dei requi-siti psico – attitudinali previsti dalla vigente normativa.Quando questi requisiti vengono meno e quindi si viene dispensati dal servizio per infermità dipendente o non da causa di servizio (anche per invalidità che non com-portano inidoneità assoluta ai compiti d’istituto) si ha diritto al trattamento pensionistico sempre che si abbia maturato una contribuzione minima di almeno 15 anni. Comunque la pensione verrà calcolata sulla base della an-zianità contributiva maturata al momento della riforma.Resta inteso che la persona dispensata dai ser-vizi d’Istituto può optare in funzione del gra-do di infermità accertata,anche per il transito in alòtri ruoli della pubblica Amministrazione.

COSA E’ LA PENSIONE PRIVILEGIATA?La pensione privilegiata consiste in un trattamento di natura economico che spetta a chi viene riformato per infermità dipedente da causa o concausa di servizio.Ciò a prescindere dalla durata effettiva del servizio prestato e dalla relativa entità dei contributi versati.Si potrà ottenere la pensione privilegiata ordi-naria solamente a condizione di aver ottenuto

il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una infermità non suscettibile di mi-glioramento ed ascrivibile almeno alla Tabella A. Qualora la menomazione in questione sia migliorabi-le spetta un assegno rinnovabile della durata di 2 o 4 anni. Alla scadenza di tale durata se l’infermità non è migliorabile spetta la pensione in maniera duratura.Se invece in tale periodo la menomazione è risul-tata migliorabile e quindi ascrivibile a categoria B, spetta un indennità una tantum oppure un secon-do assegno per un periodo non superiore ai 4 anni.Il calcolo della pensione privilegiata si basa sul grado di in-fermità riconosciuta dipendente da causa di servizio,sulla durata del servizio,e sul relativo trattamento economico.

COSA E’ LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’?La pensione di reversibilità viene destina-ta ai legittimi superstiti a carico del lavorato-re allorquando avviene il decesso dello stesso.

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CHI HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’?

Hanno diritto a fruire della pensione di rever-sibilità, il coniuge, i figli minori di anni diciotto. Per gli altri familiari o assistiti il diritto è subor-dinato alla prova che il lavoratore provvedeva per il loro sostentamento in maniera continuativa.Per quanto riguarda figli a carico la pensione spet-ta oltre ai minori di 18 anni, anche per quelli stu-denti media o professionale e per tutta la durata del corso fino al raggiungimento del 21° anno di età e comunque non oltre il 26° se studenti universitari.La rendita varia dal 60% al 100% a seconda del numero dei figli e alla presenza o meno del coniuge superstite.Infine qualora la morte si dovuta ad infortunio o malattia professionale le legge attribuisce ai su-perstiti una rendita ragguagliata al 100% della re-tribuzione annua effettiva goduta dal defunto.

ESISTE ANCHE UNA PENSIONE PER LE VITTIME DEL DOVERE?

In favore delle Forze dell’Ordine che subiscono una invalidità permanente non inferiore ad un quarto delle capacità lavorative, per effetto di ferite o lesio-ni in conseguenza di atti di terrorismo o della cri-

minalità organizzata, può esser elargito un assegno vitalizio. Tale diritto spetta anche alle Forze dell’Or-dine riconosciute vittime del dovere in quanto in at-tività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di Istituto hanno subito una invalidità permanente .

COME VIENE CALCOLATO IL SERVIZIO UTILE PER ANDARE IN PENSIONE?

Per poter andare in pensione si devono prendere in con-siderazione tutta una serie di periodi lavorativi svolti nell’intero arco della vita e più precisamente sono :

- Il SERVIZIO EFFETTIVO;- IL SERVIZIO MILITARE; - I PERIODI RICONGIUNTI;- I RISCATTI; AUMENTI FIGURATIVI

COSA E’ IL SERVIZIO EFFETTIVO?Il servizio effettivo si intende quale periodo che intercorre dalla data di arruolamento sino alla cessazione del servizio.

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COME VIENE CALCOLATO IL SERVIZIO MILITARE?

Il servizio militare ai fini pensionistici è considera-to al pari del servizio effettivo. Per quanto riguar-da invece la buonuscita possono essere riscattati.

COSA SONO I PERIODI RICONGIUNTI?La ricongiunzione permette di riunire tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari, figurativi versa-ti a diversi enti previdenziali in un unico trattamen-to di pensione. La ricongiunzione perciò non può comportare ulteriori oneri a carico del lavoratore.

COSA E’ IL PERIODO RISCATTATO?Il riscatto serve soprattutto per aumentare la base con-tributiva su cui verrà calcolata la pensione o per rag-giungere il numero degli anni necessari per arrivare a ciò. Attraverso i l riscatto si possono valutare periodo o servizi non coperti dalla contribuzione obbligatoria .

QUALI SONO I PERIODI O SERVIZI RISCATTABILI?

Sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell’interessato i seguenti periodi e servizi: Dura-ta legale corsi universitari;Diploma universitario;

Diploma di Laurea; Diploma di specializzazio-ne; Dottorato di ricerca;Lauree brevi; Corsi spe-cializzazione successivi al diploma di scuola media;Servizio prestato in qualità di dipendente sta-tale non di ruolo senza iscrizione INPS; Periodi di lavoro all’estero che non siano ricongiungibili; Con-gedo per formazione di cui all’art20 DPR 164/2002.

COSA SONO GLI AUMENTI FIGURATIVI?Al personale di Polizia Penitenziaria sono ricono-sciuti automaticamente degli aumenti figurativi ai fini della contribuzione previdenziale. Tali perio-di si vanno a sommare a quelli effettivamente pre-stati e non possono superare , a partire dal 1 gennaio 1998, i 5 anni.Gli aumenti di servizio eccedenti i 5 anni maturati prima del 31 Dicembre 1997 restano va-lidi, ma non possono essere ulteriormente aumentati.

COME VENGONO CALCOLATI GLI AUMENTI FIGURATIVI?

Per i Poliziotti Penitenziari che accedono alla pensione con il sistema retributivo gli aumen-ti figurativi sono validi sia ai fini della matura-zione del diritto che della misura della pensione.Per chi si vede applicato il sistema di calcolo mi-

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sto della pensione, gli aumenti figurativi sono uti-li ai fini del diritto, mentre ai fini della misura della pensione, incidono esclusivamente sulle anzia-nità contributive maturate entro il 31 Dicembre 1995.Per coloro invece che vanno in pensione con il sistema di calcolo contributivo, le maggiorazioni sono valide ai soli fini del calcolo dell’anzianità contributiva, ma non hanno effetto sulla determinazione della misura della pensione.

COSA E’ LA MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE?

All’atto della cessazione dal servizio, si ha dirit-to ad una maggiorazione della base pensionabile.Per il personale in regime di sistema retributivo , in aggiunta alla base pensionabile sono attribu-iti 6 scatti ciascuno del 2.50% da calcolarsi sullo sti-pensi e sulla retribuzione individuale di anzianità.Invece per chi va in pensione con il sistema con-tributivo isei scati vengono trasformati in un in-cremento figurativo pari al 15% dello stipen-dio su cui viene calcolata la contribuzione.Comunque gli aumenti periodici sono ri-valutati in base agli incrementi spettan-ti nel biennio in cui si è cessati dal servizio.Infine per coloro che terminano il servizio per

anizianità(escluso quindi la pensione di vecchiaia, o la riforma)la maggiorazione della base pensionabile può essere attribuita previo pagamento di una speci-fica contribuzione che viene calcolata in relazione ai limiti di età massima previsti per la qualifica rivestita.

COSA E’ LA TOTALIZZAZIONE?La Totalizzazione dà la possibilità di cumula-re i contributi versati presso uno o più enti pre-videnziali per ottenere un’unica pensione.

QUANDO LA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE PUO’ ESSERE PRESENTATA?

La domanda di totalizzazione può essere presen-tata purchè siano presenti almeno tre anni di con-tribuzione nelle varie gestioni e che per ciascuna di esse, sia stata versata la contribuzione minima.Gli enti interessati provvederanno a calcolare cia-scuno la loro parte di pensione in relazione ai pe-riodi maturati ed al trattamento applicabile.

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E’ ONEROSO RICHIEDERE LA TOTALIZZAZIONE?

La totalizzazione è sempre gratuita ed è incom-patibile con la ricongiunzione dei contributi. Chi presenta domanda di ricongiunzione dei perio-di assicurativi accreditati presso altro ente dopo il 3 marzo 2006 perde il diritto alla totalizzazione.

CHE DIFFERENZA C’E’ TRA TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE?

Per la totalizzazione vengono sommate le con-tribuzioni e le relative rendite pensionistiche degli enti interessati, mentre per la ricongiun-zione si provvede a trasferire la contribuzione effet-tuata in un solo ente per ottenere un’unica pensione.

COSA E’ IL SISTEMA RETRIBUTIVO?Il sistema retributivo prevede la commisurazione della pensione all’anzianità di lavoro ed alle ulti-me retribuzioni. Per semplificare si può dire che il calcolo per determinare la pensione viene fatto fa-cendo una media delle retribuzioni percepite ne-gli ultimi anni di lavoro e dell’anzianità di servizio.

A CHI SI APPLICA IL SISTEMA RETRIBUTIVO?Il sistema retributivo si applica a tutti coloro che alla data del 31.12.1995(legge Dini), hanno maturato un anzianità contributiva uguale o superiore a 18 anni.

COSA E’ L’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA?L’anzianità contributiva consente di raggiungere il livello più alto della pensione che ha come aliquota di rendimento pari all’ 80% della base pensionabile.

E SE SI VA IN PENSIONE PRIMA DEL LIVELLO DI RENDIMENTO MASSIMO?

Quando si fa va in pensione prima del raggiun-gimento dell’aliquota massima di rendimento dell’80% si avrà diritto ad una pensione proporziona-le all’effettiva percentuale di rendimento maturata.Comunque anche nel caso contrario in cui i servizi utili comportino un superamento dell’aliquota di rendimen-to dell’80%, questa soglia non potrà essere aumentata ulteriormente.(esempio oltre 40 anni di contributi utili)

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CHE COSA E’ IL SISTEMA CONTRIBUTIVO?Il sistema contributivo prevede che venga effettuato il calcolo attraverso l’accantonamento annuale dei contri-buti pari al 33% della retribuzione imponibile.La som-ma dei singoli importi annuali accantonati,rivalutabili annualmente sulla base delle variazioni medie del prodotto interno lordo nel quinquennio precedente. L’importo annuale della pensione si ottiene così mol-tiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente determinato dalla legge, che varia in fun-zione dell’età in cui è stato chiesto il pensionamento.

A CHI SI APPLICA IL SISTEMA CONTRIBUTIVO?Il sistema di calcolo contributivo è stato introdotto dalla legge 335/95(Legge Dini) e viene applicato a chi è stato assunto successivamente al 1 gennaio 1996

COSA E’ IL SISTEMA MISTO?Con il sistema misto il calcolo della pensione avviene pro quota, ovvero con sistema retributivo relativamente all’anzianità maturità prima del 31.12.1995, e con il sistema contributivo per le contribuzioni successive tale periodo.

A CHI SI APPLICA IL SISTEMA MISTO?Il sistema di calcolo misto deve essere appli-cato a tutti quelli che alla data del 31.12.1995 pur avendo iniziato la contribuzione, non ave-vano ancora maturato 18 anni di contributi.

COSA VUOL DIRE PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLA PENSIONE?

La legge prevede che le pensioni vengano aumen-tate automaticamente con cadenza annuale sul-la base del solo adeguamento del costo della vita.L’aumento automatico spetta però per intero soltanto per le pensioni che non superano il triplo del trattamento mi-nimo. Per i casi in cui il valore della pensione va da tre a cinque volte il trattamento minimo spetta il 90%, mentre scende al 75% nei casi in cui il valore della pensione su-pera di cinque volte il trattamento pensionistico minimo.

COSA E’ L’INDENNITA’ DI BUONUSCITA?L’indennità di buonuscita è una som-ma di denaro che viene corrisposta una tan-tum, all’atto della cessazione dal servizio.

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COME SI DETERMINA LA BUONUSCITA?Per determinare la buonuscita si moltiplica gli anni utili(servizio effettivamente reso o servizi riscattati) per l’80% dell’ultima retribuzione mensile, a cui va aggiunto un rateo di un dodicesimo della tredicesima mensilità, in pratica ciò corrisponde a circa una mensilità.Le frazioni superiori a sei mesi sono considerate come anno intero.

COSA E’ IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO?Il trattamento di fine rapporto è stato introdotto dall’ art.12 c.10 della legge 122 del 30.7.2010 che ha effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011 e che nella pratica sostituisce la buonuscita.

COME SI DETERMINERA’ IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O T.F.R?

Il T.F.R. si determinerà accantonando per cia-scun anno una quota pari al 6.91% della retribu-zione lorda, la quale verrà rivalutata annualmen-te ad un tasso pari all’1,5% più il 75% dell’indice ISTAT relativo alla variazione dei prezzi al consumo.

CHI ANDRA’ IN PENSIONE IN FUTURO COSA PRENDERA’?

Per il personale di Polizia Penitenziaria che andrà in pensione dopo il 2011, e può vantare una contribu-zione utile ai fini della buonuscita maturata prima del Dicembre 2010, al momento della cessazione del servizio prenderà una somma costituita da due importi. Il primo importo verrà calcolato con le mo-dalità previste dalla buonuscita sull’anzianità deter-minata al 31.12.2010, mentre il secondo importo verrà calcolato in base alle nuove norme sul T.F.R. a partire dal 1 gennaio 2011 e sino alla cessazione del servizio.

QUALI SERVIZI POSSONO ESSERE RISCATTIBILI PER BUONUSCITA E T.F.R.?

Possono essere riscattati ai fini dell’indennità di buonusci-ta e del Trattamento di Fine Rapporto i seguenti periodi:Servizi statali non di ruolo;diploma assisten-te sociale;corso accademia militare;congedo per la formazione di cui all’art.20 DPR 164/2002 ecc.ecc.(le altre situazioni non interessano più di tanto.

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QUALI ALTRI SERVIZI POSSONO ESSERE RISCATTATI PER BUONUSCITA E TFR?

Sono inoltre riscattabili, sempre ai fini dell’indennità di buonuscita e T.F.R. quei servizi che vengono definiti spe-ciali in quanto prestati in condizioni di particolare disagio:Indennità impiego operativo;maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio, ecc.ecc. (le altre situazioni non interessano più di tanto).

Normativa di riferimento utilizzata per l’estensione della presente dispensa:

art.2 Dlg 503/92;

art.6 c.2 Dlg 165/1997

Impaginazione e realizzazione grafica:Girone Giannicola