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1. INTRODUZIONENel corso dell’ultimo anno, le Sezioni Unite sono intervenute con due impor-tantissime pronunce al fine di risolvere i contrasti giurisprudenziali che certo non hanno aiutato a contenere il proliferare delle iniziative giudiziarie.

2. COMMISSIONI DI MASSIMO SCO-PERTO E USURAIn particolare, la questione di diritto at-tinente la rilevanza delle commissioni di massimo scoperto nel calcolo del TEG ai fini dell’usura è stata risolta recente-mente dalle Sezioni Unite con sentenza del 20 giugno 2018 n.16303, le quali han-no espresso il seguente principio: “sino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis d.l. n. 185/2008, recepito nella legge n. 2/2009– il tasso effettivo globale praticato in con-creto e la commissione di massimo scopertoeventualmente applicata vanno comparatiseparatamente con il tasso soglia e con lacommissione soglia, compensandosi poi

l’importo della eventuale eccedenza della c.m.s. in concreto praticata, rispetto a quel-lo della c.m.s. rientrante nella soglia, conil “margine” degli interessi eventualmenteresiduo, pari alla differenza tra l’importodegli stessi rientrante nella soglia di legge equello degli interessi in concreto praticati”.In altre parole, secondo le Sezioni Uni-te, è vero che l’art. 644 c.p. prevede cheanche la c.m.s. venga presa in considera-zione nella verifica del rispetto dei tassisoglia, ma sino al 2009 il confronto deveessere fatto separatamente, atteso chetale onere all’epoca era rilevato a parte enon entrava nel calcolo del Taeg.L’aspetto positivo di tale sentenza è chele SS.UU., mettendo finalmente un pun-to sulla dibattuta questione della rilevan-za o meno delle cms nel calcolo del TEG,evidenziano che il confronto ai fini dell’u-sura va fatto solo tra dati “omogenei”.Infatti, tra le pieghe della motivazionepare evincersi che le SS.UU. ritenganopossibile il confronto con la “soglia”usura solo con riferimento agli oneri che

L’USURA BANCARIA

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costituiscono “corrispettivo” del credito, quali certamente non sono gli interessi di mora. Le Sezioni Unite evidenziano, dunque, che va fatta “una valutazione complessi-va delle condizioni applicate”, in quanto può accadere che le c.m.s. siano sopra “soglia” e gli interessi invece siano sotto “soglia”.

3. USURA SOPRAVVENUTADopo un ventennio di dibattito, la que-stione della configurabilità di una “usurasopravvenuta” è stata finalmente risoltacon l’attesa sentenza n. 24675 dellaCassazione a Sez. Unite, pronunciatasiil 19.10.2017, ponendo così fine a uncontrasto giurisprudenziale sorto all’in-domani dell’entrata in vigore della leggen. 108 del 1996.Le prime reazioni suscitate dalla senten-za della Cass. Sez. Unite, tra gli operatoridel diritto, ne delineano i tratti di unapronuncia “rivoluzionaria”, “dall’esitotutt’altro che scontato”.La fattispecie, infatti, si applica non sol-tanto con riferimento ai contratti stipulatiprima dell’entrata in vigore della legge n.108 del 1996, ma anche con riferimentoa contratti successivi all’entrata in vigoredella legge e recanti tassi inferiori alla so-glia dell’usura, superata poi nel corso delrapporto per effetto della caduta dei tassimedi di mercato, che sono alla base delmeccanismo legale di determinazionedei tassi usurari.La questione si pone, in teoria, con ri-guardo sia ai tassi contrattuali fissi che aquelli variabili, anche se in pratica sonoessenzialmente i primi a fornire le conte-stazioni note, dato che la variabilità con-sente normalmente di assorbire gli effetti

del calo dei tassi medi di mercato.La Suprema Corte ha ritenuto di dar continuità al primo dei due orienta-menti giurisprudenziali richiamati in sentenza (cfr. Cass. Sez. III 26/06/2001, n. 8742; Cass. Sez. I 24/09/2002, n. 13868; Cass. Sez. III 13/12/2002, n. 17813; Cass. Sez. III 25/03/2003, n. 4380; Cass. Sez. III 08/03/2005, n. 5004; Cass. Sez. I 19/03/2007, n. 6514; Cass. Sez. III 17/12/2009, n. 26499; Cass. Sez. I 27/09/2013, n. 22204; Cass. Sez. I 19/01/2016, n. 801) che nega la configu-rabilità dell’usura sopravvenuta: “essen-do il giudice vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamen-te all’art. 1 e all’art. 4), imposta dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, cit.; inter-pretazione della quale la Corte costituzio-nale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame”.

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È quindi priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essen-do superiore, alla data della pattuizione del contratto o di patti successivi, alla soglia dell’usura definita con il procedi-mento previsto dalla legge n. 108 del ‘96, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.Ai fini della qualificazione di un tasso come usurario si deve, dunque, partire dal dato contrattuale e quindi applicare l’art. 644 c. p., perché così impone la norma d’interpretazione autentica, cioè di considerare il “momento in cui gli in-teressi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.Anche la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione nega la configura-bilità dell’usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. V pen. 16/01/2013, n. 8353).Quali pertanto i rimedi sanzionatori ci-vilistici? Seguendo il ragionamento della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgi-mento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposi-zioni della legge 7 marzo 1996 n. 108, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determina-zione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non ecce-dente tale soglia quale risultante al mo-mento della stipula.Secondo, invece, una parte della dottri-na, la pretesa di interessi divenuti suc-cessivamente alla pattuizione usurari violerebbe il principio di buona fede oggettiva nell’esecuzione dei contratti,

di cui all’art. 1375 c. c., perché in quel mo-mento quel tasso non potrebbe essere pro-messo dal debitore e il denaro frutterebbe al creditore molto di più di quanto frutti agli altri creditori in genere.Neppure detta tesi pare convincere la Suprema Corte: “va però osserva-to che la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrat-tuale rilevante ai fini dell’«esecuzione del con-tratto» stesso (art. 1375 cod. civ.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle parti-colari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso”.In conclusione, anche la pretesa di in-teressi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’art. 1375 c. c., ma va escluso che sia da qua-lificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto vali-damente riconosciuto dal contratto. Successivamente alla pronuncia delle Se-zioni Unite, la Sez. VI Civ. della Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sull’argomento, con ordinanza n. 2311 del 30 gennaio 2018, ribadendo come le Sezioni Unite abbiano attribuito rilievo essenziale, ai fini della sussistenza o

Dopo un ventennio di dibatti-to, la questione della configu-rabilità di una “usura soprav-venuta” è stata finalmente risolta con l’attesa sentenza n. 24675 della Cassazione aSez. Unite, pronunciatasi il 19.10.2017, ponendo così fine a un contrasto giurispruden-ziale sorto immediatamente all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.___________________

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meno del carattere usurario dei tassi di interesse, al momento in cui questi sono stati pattuiti, negando ingresso alla con-figurabilità della c.d. usura sopravvenuta. Tale impostazione, alla quale l’odierna pronuncia ha dato continuità, fa sì che acquisti fondamentale importanza l’indi-cazione dei tassi di interesse pattuiti al momento della stipula del contratto. La sentenza delle Sezioni Unite è stata recepita immediatamente dai giudici di merito, i quali, uniformandosi alla pronuncia, hanno rigettato le contesta-zioni dei correntisti o dei mutuatari che sostenevano la configurazione di una usura sopravvenuta e hanno, nelle cause ammesse a CTU contabile, eliminato il quesito relativo alla verifica dell’usura so-pravvenuta, limitando la verifica dei tassi al solo momento della loro pattuizione.Il primo arresto a cui lo Studio ha assisti-to discende dalla Corte d’Appello di Mila-no, con l’ordinanza n. 4862 del 21/12/17, che ha dichiarato inammissibile l’impu-gnazione promossa da una società cor-rentista contro un istituto di credito. Sulla scia delle Sezioni Unite, la Corte d’Appello di Milano ha concluso per la non configurabilità dell’usura soprav-venuta, ritenendo che qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svol-gimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposi-zioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clau-sola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anterior-mente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successi-vamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di

riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qua-lificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

4. SOMMATORIA DEI TASSINegata la rilevanza e l’ammissibili-tà dell’usura sopravvenuta, nel corso dell’anno 2017 non sono mancate le note contestazioni, già trattate in IusTrend- Diritto Bancario, in punto di usura o“interpretazioni fantasiose” dell’usura da parte dei correntisti o dei mutuatari. Come già evidenziato nello scorso IusTrend, le cause bancarie continuano a crescere, nonostante le numerose pro-nunce dei giudici sfavorevoli alle azioni dei correntisti o dei mutuatari, soprattut-to nelle cause di mutuo con riferimento al “tasso sommatoria” fra voci totalmen-te eterogenee.Come era avvenuto con la nota sentenza della Cass. 350/2013 conosciuta come “sommatoria” dei tassi, che continua aessere posta a fondamento delle conte-stazioni bancarie nonostante numerosecondanne ai sensi dell’art. 96 c.p.c., an-che l’ordinanza della Cass. n. 23192 del4.10.2017 è stata oggetto di un’interpre-tazione alquanto inverosimile.A seguito della suddetta pronuncia, sonostati pubblicati numerosi articoli tesi afar intendere che la Suprema Corte, conla recente ordinanza n. 23192 del 4 otto-bre u.s., avrebbe riconosciuto la legitti-mità del cumulo tra interessi corrispettivied interessi moratori, ai fini della verificadel rispetto del tasso soglia. Non solo:secondo alcuni, i giudici di legittimitàavrebbero affermato che, qualora a se-

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guito del cumulo la soglia risultasse su-perata, allora si verificherebbe un’ipotesi di usura originaria, con la conseguenza che nessun interesse sarebbe dovuto. Nella motivazione dell’ordinanza n. 23192/17 la Corte di Cassazione – dopo aver riportato il testo dell’art. 1815, com-ma 2, c.c. – si è limitata a richiamare una precedente ordinanza (ord. 5598/2017), nella quale i giudici di legittimità avevano ritenuto errata la decisione di un tribuna-le che aveva escluso il superamento del tasso soglia “in maniera apodittica (…) solo perché non sarebbe consentito cumula-re gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del tetto soglia”, trascurando il fatto che – a parere della Suprema Corte – l’usura riguarde-rebbe anche gli interessi moratori.Il clamore suscitato dalla pronuncia in commento, però, non ha trovato acco-glimento nelle aule di giustizia. Secondo il Tribunale di Bologna, conformemente alla migliore giurisprudenza, l’opera-zione contabile di addizione tra tasso di mora e corrispettivo è certamente

scorretta e si pone in linea con la giuri-sprudenza di merito maggioritaria, con-corde “nell’escludere, ai fini del calcolo del TEG per valutarne l’eventuale usurarietà, la possibilità, in caso di mora debendi, di procedere ad una sommatoria tra il tasso contrattualmente pattuito per gli interessi corrispettivi e quello stabilito per gli interes-si di mora” (Trib. Bologna, sentenza del 2 ottobre 2017, n. 20846).Anche secondo il Tribunale di Bergamo la verifica dell’usura va condotta secon-do criteri di coerenza logica e giuridica. Il Tribunale, aderendo all’orientamento maggioritario, ritiene non condivisibile l’assunto, in quanto la c.d. “sommatoria” rappresenta un non tasso o un tasso cre-ativo, quale percentuale relativa ad inte-ressi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (Trib. Bergamo, sent. del 5 dicembre 2017). Ancora sulla sommatoria, per il Tribunale di Pavia è infondata la pretesa di somma-re al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi il tasso concordato per gli interessi moratori, in quanto in caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, infatti, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corri-spettivi, anche là dove, come frequente-mente avviene, le parti avessero deter-minato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggioritaria rispetto al tasso di interesse corrispettivo (Trib. Pavia, sent. del 31 ottobre 2017, n. 1668).

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5. USURA E TASSO DI MORAIn ordine, invece, all’individuazione dellasoglia relativa agli interessi di mora, sievidenzia una pronuncia del Tribunale diMantova, secondo il quale pare corretto,in assenza di una previsione legislativa,fare riferimento ai risultati della rilevazio-ne effettuata dalla Banca d’Italia nel IIItrimestre 2001: “per evitare il confrontotra tassi disomogenei (TEG applicato aisingoli clienti, comprensivo della moraeffettivamente pagata e tasso soglia cheesclude la mora), i decreti trimestrali ri-portano i risultati di un’indagine per cuila maggiorazione stabilita contrattual-mente per i casi di ritardo pagamento èmediamente pari al 2,1 punti per poi de-terminare la soglia su tale importo” (Trib.Mantova, sent. del 20 dicembre 2017, n.1185).Il Tribunale osserva, altresì, che i TEGmedi rilevati dalla Banca d’Italia (cheincludono il tasso nominale e tutti glioneri connessi all’erogazione del credito)non comprendono gli interessi di mora,come espressamente indicato nei Decre-ti trimestrali del Ministero dell’Economiae delle Finanze e chiarito dalla Bancad’Italia.Infatti, essendo gli interessi moratori piùalti (al fine di compensare la Banca delmancato adempimento), qualora inclusinel TEG medio essi potrebbero deter-minare un eccessivo innalzamento dellesoglie, in danno della clientela. Tale im-postazione è coerente con la disciplinacomunitaria sul credito al consumo, cheesclude dal TAEG le somme pagate perl’inadempimento di un qualsiasi obbligocontrattuale, inclusi gli interessi di mora.Ciò che non appare obiettivamenteopinabile, come sostenuta dalla giuri-sprudenza maggioritaria, è da un lato

la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse mo-ratorio, integrando il primo la remune-razione concordata per l’attuazione del programma contrattuale, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente pre-determinato per l’eventuale inadempi-mento, dall’altro lato, la conseguente, ma correlata autonomia delle pattuizioni contrattuali relativi all’uno ed altro tipo di interesse.Ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell’interesse di mora è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo.

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6. CONCLUSIONINonostante l’orientamento giurispru-denziale sia - oramai - consolidato nell’e-scludere rilevanza alla “sommatoria” dei tassi, tale “fantasiosa” teoria continua a essere posta a fondamento delle conte-stazioni bancarie, attraverso l’escamota-ge di alcuni periti di usare la formula del TEG aggiungendo addendi non previsti, al fine di ottenere l’usura, essendo evi-dente in matematica che se aggiungo un addendo in una formula che non lo comprende ottengo un risultato eviden-temente distorto.Indiscussa è, invece, la portata dirimente ed esplicativa degli interventi delle Se-zioni Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017 e n. 16303 del 20 giugno 2018 che si prefiggono di porre fine ad un contrasto giurisprudenziale che dura da oltre un ventennio. Le sentenze recano con sé un grande potenziale, potendo esse sor-tire l’ulteriore effetto di deflazionare un contenzioso bancario dai numeri ancora assai elevati, nonché di ridurre le conte-stazioni meramente pretestuose solleva-te dai correntisti e mutuatari.

Nonostante l’orienta-mento giurisprudenziale sia - oramai - consolidato nell’escludere rilevanza alla “sommatoria” dei tassi, tale “fantasiosa” teoria continua a essere posta a fondamento delle contestazioni bancarie___________________

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Direttore Responsabile Giuseppe La Scala

Direttore Editoriale Luciana Cipolla

Redattori Simona Daminelli (Capo), Francesco Concio (Vice), Tiziana Allievi,

Sabrina Galmarini

Ha collaborato a questo supplemento Carolina Baietta

Segreteria di Redazione Ewelina Melnarowicz, Ilaria Turrini

Contatti: [email protected]

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Supplemento a Iusletter del 30/10/2018

Testata registrata il 24.09.2001, presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.Proprietà di LA SCALA SOCIETA’ TRA AVVOCATI PER AZIONI

Numero chiuso il 26 ottobre 2018