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Silvia Ceraolo ©
Università degli Studi di Bergamo
lezione 7-8
TERMINI DI RESA NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI:
GLI INCOTERMS®
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• obbligo di consegna• spedizioniere / vettore• consegna• Incoterms®
– significato– tipologie
• Incoterms® 2010
i n t r oduz i one
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art. 1470 c.c.
La vendita è il contratto che ha per
oggetto il trasferimento della proprietà
di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto verso il corrispettivo di un prezzo
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
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art. 1476 co. 1 n.1Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1. consegnare la cosa al compratore
2. fargli acquistare la proprietà
3. garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa
� questo testo ci ricorda qualcosa?
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
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art. 1510 co 2Luogo della consegna
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta
deve essere trasportata da un luogo all’altro il
venditore si libera dall’obbligo della consegna
rimettendo la cosa
al vettore o allo spedizioniere
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
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art. 1878 c.c.
Col contratto di trasporto il vettore
si obbliga, verso corrispettivo,
a trasferire persone o cose
da un luogo all’altro
VETTORE
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• esegue il trasferimento fisico delle merci,utilizzando mezzi propri o altrui (ad es.noleggiati)
• risponde dell'integrità del carico• quindi è il vettore che risponde del risultato
finale del trasporto = risponde dellaconsegna delle merci a destino
• poiché è contrattualmente obbligato atrasferire le merci, è tenuto ad unaobbligazione di risultato
VETTORE
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art. 1737 c.c.
Il contratto di spedizione è un mandato col
quale lo spedizioniere assume l’obbligo di
concludere, in nome proprio e per conto
del mandante, un contratto di trasporto e di
compiere le operazioni accessorie
SPEDIZ IONIERE
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• è l’intermediario che organizza l'interaspedizione
• è tenuto unicamente ad un’ obbligazione dimezzi = compimento di atti giuridici
SPEDIZ IONIERE
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• è incaricato con un mandato = opera su precisoincarico affidatogli del mandante committente o, inmancanza di istruzioni, “nel migliore interesse delmedesimo” (art. 1739 c.c.).
• agisce quindi come mandatario dell’azienda,stipulando in nome proprio ma per contodell’azienda un contratto di trasporto con un vettore
• si occupa dell'evasione del reperimento dei mezzi ditrasporto più idonei e di tutte le praticheburocratiche necessarie
SPEDIZ IONIERE
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• deve compiere tutte le operazioni accessorie allaspedizione = tutti gli atti materiali, giuridici eformali strumentali o conseguenti alla conclusionedel negozio di trasporto, tra cui:− l’assicurazione delle merci (se prevista dalle parti o dagli usi o dalle
norme)
− gli accertamenti peritali
− la custodia della merce, il deposito, il magazzinaggio, il carico e loscarico, la pesatura della merce
− il ritiro della merce dal cliente e la consegna al trasportatore
− tutte le operazioni necessarie o utili al trasporto (es. trasbordo dellamerce negli scali intermedi, scorta della merce, riscossione deicrediti se così concordato, ecc)
• deve avere propri corrispondenti esteri
SPEDIZ IONIERE
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• = doganalista
• è una tipologia particolare di spedizioniere, acui l’impresa delega la rappresentanza diretta(= in nome e per conto) dell’azienda perl’espletamento delle pratiche doganali
• per esercitare deve superare un esame diStato per l’ottenimento dell’autorizzazione(patentino) e l’iscrizione all’Albo degliSpedizionieri Doganali
• sono gli unici abilitati ad operare c/o la Dogana
SPEDIZIONIERE DOGANALE
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VETTORE / SPEDIZIONIEREVETTORE
• esegue il trasferimento fisico delle merci, con mezzi propri o altrui
• risponde dell'integrità del carico
• risponde della consegna delle merci a destino)
• ha un’obbligazione di risultato
SPEDIZIONIERE
• organizza l'intera spedizione
• è mandatario dell’azienda, stipulando in nome proprio ma per conto dell’azienda un contratto di trasporto con un vettore
• esegue le operazioni accessorie alla spedizione (ad es. spedizioniere doganale)
• ha un’obbligazione di mezzi
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art. 30
il venditore si impegna, alle condizioni previste dal
contratto e dalla convenzione, a consegnare le
merci, a trasferirne la proprietà e a consegnare tutti i
relativi documenti
IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA
stipulata nel 1980, ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765 in vigore dal 1º gennaio 1988
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L’obbligo di consegna deve essere adempiuto:
• nel luogo concordato e secondo i termini di consegna definiti
• alla data pattuita nel contratto o determinabile in base al contratto o comunque entro un periodo ragionevole
• secondo le modalità di trasporto (via mare, via aerea, via terra o con una combinazione di queste = trasporto intermodale o multimodale) definite contrattualmente;
• stipulando, se obbligato da una norma pattizia o di legge, un'assicurazione sulla merce per coprire i rischi di perdita o danneggiamento del carico;
• consegnando merce conforme (per quantità, qualità e tipo) alle caratteristiche pattuite, senza difetti, idonea all'uso e adeguatamente confezionata ed imballata
IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA
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L’obbligo di consegna deve essere adempiuto:
a. nel luogo concordato e secondo i termini diconsegna definiti
b. alla data pattuita nel contratto o determinabile inbase al contratto o comunque entro un periodoragionevole
c. secondo le modalità di trasporto (via mare, viaaerea, via terra o con una combinazione di queste= trasporto intermodale o multimodale) definitecontrattualmente;
d. stipulando, se obbligato da una norma pattizia o dilegge, un'assicurazione sulla merce per coprire irischi di perdita o danneggiamento del carico
IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA
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e. consegnando merce conforme per quantità, qualitàe tipo alle caratteristiche pattuite, senza difetti,idonea all'uso e adeguatamente confezionata edimballata
f. consegnando merce libera da diritti o pretese diterzi (salvo, in caso contrario, il consenso delcompratore) ed in regola coi diritti di proprietàindustriale e intellettuale (= brevetti, marchi,licenze)
g. fornendo al cliente tutte le informazioni necessarieper il ritiro della merce
h. consegnando i documenti relativi alla merce allecondizioni (forma, momento e luogo) pattuiti
i. trasferendo la proprietà della merce secondoquanto previsto dalla legge nazionale applicabile alcontratto
IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA
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Deve:• pagare il prezzo fissato nel contratto, nella
valuta contrattualmente pattuita, con lemodalità concordate (bonifico bancario,credito documentario, ecc.) nel luogo e neitempi previsti (in via posticipata e/oanticipata)
• prendere in consegna la merce e adempierealle eventuali procedure necessarie al suoritiro (liberando in tal modo il venditore dalsuo obbligo principale)
IL COMPRATORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA
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Diventa allora fondamentale definire esattamente il momento della
CONSEGNA DELLA MERCE
• adempimento del principale obbligo del venditore (e del correlato obbligo del compratore)
• danni del trasporto
• decorrenza della garanzia
• risoluzione delle controversie
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• possono riguardare quantità (cali, perdite), qualità,confezione e imballaggio della merce
⇒
• può risultare compromessa la conformità del bene allespecifiche contrattuali
DANNI DEL TRASPORTO
i vizi e i difetti conseguenti al trasporto del bene dal luogo di consegna al
luogo di destinazione sono a carico del compratore
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Convenzione di Viennaart. 39
In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere
un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi
entro un termine di due anni a partire dalla data alla
quale le merci gli sono state effettivamente consegnate
a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di
una garanzia contrattuale
DECORRENZA DELLA GARANZIA
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Regolamento Roma Iart. art. 5, lett. b) punto 1
il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in
giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in
cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere
consegnati in base al contratto
DECORRENZA DELLA GARANZIA
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è quindi fondamentale definire con lacontroparte:1. come e dove avviene la consegna?2. chi paga il trasporto e gli altri oneri
accessori?3. chi si assume le responsabilità e si fa
carico dei rischi connessi al trasporto?4. chi effettua le operazioni doganali di
export/import e ne sostiene i relativi costi?
L A C O N S E G N A
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Venditore e compratore sono liberi di concordarecontrattualmente tali aspetti come meglio credono.Tuttavia – data la varietà di norme, usi e consuetudiniin vigore nei diversi Paesi e considerate anche ledifferenze culturali, linguistiche e operative – èpreferibile affidarsi a modelli unificati a contenutopredeterminato
Esigenza di codificare in un set di normestandardizzate le più diffuse prassi commercialiinternazionali.Obiettivo: minimizzare il rischio di incomprensioni,imprecisioni ed ambiguità⇒ evitare controversie
L A C O N S E G N A
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GLI INCOTERMS
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G L I I N C O T E R M S ®
INTERNATIONALCOMMERCIAL
TERMS
o termini di resa (dal venditore al compratore)
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set di regole convenzionali che sintetizzano in
una sigla di 3 lettere le pattuizioni
commerciali comunemente usate nei contratti
di compravendita, al fine di individuare la
ripartizione delle responsabilità, delle spese e
dei rischi connessi alla consegna della merce
G L I I N C O T E R M S ®
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• la Camera di Commercio Internazionale (ICC)www.iccwbo.org, organizzazione privata fondata nel1919 per la rappresentanza a livello mondiale di tutti isettori economici – si fece interprete dell’esigenza dicertezza degli operatori e da subito si propose di definiresigle standard a contenuto pre-definito da richiamare(facoltativamente) nei contratti
• 1923: pubblicazione dell’opuscolo "Trade Terms"contenente la codificazione di 6 termini
• aggiornamento e revisione nel 1953, 1967, 1980, 1990,2000 e infine 2010, per seguire l'evoluzione dellepratiche commerciali e le innovazioni dei trasporti
genes i s t o r i c a
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• si applicano alle compravendite di benimobili
• non sono norme di legge ⇒ non siapplicano automaticamente ai contratti
• hanno carattere pattizio ⇒ sono efficaci evincolanti per le parti solo se e nei limiti incui sono espressamente richiamati dalcontratto
G L I I N C O T E R M S ®
®
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• permettono di definire il momento della
consegna, cioè il tempo ed il luogo in cui
avviene il trasferimento dal venditore al
compratore dei rischi del trasporto, nonché
degli obblighi (e relativi costi) delle
operazioni accessorie
G L I I N C O T E R M S ®
®
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• determinano, cioè, con precisione:−il luogo della consegna−il momento del passaggio dei rischi di
danneggiamento e/o perdita della merce−su chi gravi l’obbligo di stipulare il contratto di
trasporto−su chi gravi l’eventuale obbligo di stipulare il
contratto di assicurazione−a chi competa il pagamento dei dazi−la ripartizione delle altre spese che derivano dal
trasporto
G L I I N C O T E R M S ®
®
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• sono largamente usati nel commerciointernazionale, ma possono essere utilizzati anchenelle compravendite interne
• se correttamente utilizzati, definiscono leresponsabilità di acquirente e venditore in modosemplice, eliminando le ambiguità e riducendo ilrischio di controversie
• aiutano a definire il prezzo del bene venduto, poiché permettono di stabilire senza ambiguità la ripartizione tra venditore e compratore dei costi di trasporto e dei costi accessorisu chi gravano effettivamente questi costi?
G L I I N C O T E R M S ®
®
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• sono pubblicati in inglese e in edizione bilingue ininglese e altre 31 lingue
• la scelta del termine di resa deve essere coerentecon il mezzo di trasporto presceltoes. FOB (franco a bordo) non si può applicare ad untrasporto ferroviario …
• nell’indicazione del termine bisogna semprespecificare il luogo ove avverrà l’attuazione delcontenuto del termine
• poiché il contenuto varia leggermente tra le diverserevisioni, è opportuno accompagnare il termineprescelto con l’edizione di riferimentoes. CIF Genova as per Incoterms 2010®
G L I I N C O T E R M S ®
®
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• non servono a stabilire il momento di passaggio diproprietà delle merci
• non regolano i rapporti che si instaurano con le altreparti coinvolte nella spedizione internazionale (ades. contratto di trasporto, di spedizione, diassicurazione, ecc.) � ordinamento interno e/ospecifiche convenzioni internazionali
• non regolano le obbligazioni delle parti perl’imballaggio, lo stoccaggio e lo stivaggio all’internodel container
G L I I N C O T E R M S ®
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• non sostituiscono il contratto. Ad es:− obbligazioni di pagamento del compratore
(luogo, tempo, modalità)− violazioni del contratto e loro conseguenze− garanzie contrattualmente offerte dal venditore− ritardi o consegne parziali− esoneri da responsabilità− legge applicabile − risoluzione delle controversie
G L I I N C O T E R M S ®
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• non sostituiscono il contratto. Ad es: perchè nonregolano tutti gli aspetti dell’operazione dicompravendita. Ad es.:– norme e responsabilità dei documenti di esportazione e
importazione (licenze, autorizzazioni,ecc)– spese di imballaggio, di testing, di marcatura delle
merci– obblighi reciproci di consegne documentali– assunzione delle spese supplementari per ritardo nella
consegna delle merci o nella loro ricezione– prove dell’esecuzione del contratto– norme sulla responsabilità del produttore
G L I I N C O T E R M S ®
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• necessità di aggiornamento periodico.
• evoluzioni del commercio internazionale (controlli anticontraffazione, trasporti materiali pericolosi,…)
• accresciute esigenze di sicurezza dei traffici (normeantiterrorismo, prenotifiche di arrivo, comunicazioni elettronichetra dogane, …)
• adozione anche degli USA, che hanno cancellato le loroR.A.F.T.D (Revised American Foreign Trade Definitions)
G L I I N C O T E R M S ®
INCOTERMS 2010®
I N C O T E R M S ® 2 0 1 0
• in vigore dal 1° gennaio 2011possono essere usate le versioniprecedenti?
• ICC ITALIA – Comitato Nazionaleitaliano della Camera di CommercioInternazionale www.cciitalia.org consede a Roma – ha predispostol'edizione ufficiale bilingue italiano-inglese dei nuovi Incoterms® 2010
• le traduzioni non ufficiali non sonoriconosciute
• acquistabile on line o consultabilegratuitamente c/o la Camera diCommercio
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INCOTERMS® 2010: LE NOVITÀ• espressa possibilità di utilizzare gli Incoterms anche
nei contratti di compravendita fra operatori stabilitiall'interno di Stati appartenenti ad aree prive dibarriere doganali (UE, Stati Uniti, ecc)
• parità di valore tra comunicazioni elettroniche ecartacee (ove convenuto)
• indicazione precisa delle informazioni che devonoessere fornite in materia di assicurazione dellamerce
• obbligo di inserire informazioni sui requisiti disicurezza del carico
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I N C O T E R M S ® 2 0 1 0• contiene 11 termini codificati, di cui 2 radicalmente nuovi
e ne sono stati cancellati 4 dei 13 codificati nell’edizione precedente (2000), ovvero- DAF (Delivered At Frontier) - DES (Delivered Ex Ship)- DEQ (Delivered Ex Quay) - DDU (Delivered Duty Unpaid)
• ogni termine è preceduto da una sintetica premessaesplicativa
• per ogni termine, sono dettagliatamente esposte in 10punti le obbligazioni del venditore (contrassegnate dallalettera A) e del compratore (lettera B), presentate inmodo corrispondente e speculare
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I N C O T E R M S ® 2 0 1 0Obbligazioni delle parti:
A1 - B1 Obblighi generali del venditore/compratore
A2 - B2 Licenze, autorizzazioni, adempimenti di sicurezza
A3 - B3 Contratto di trasporto ed assicurazione
A4 - B4 Consegna
A5 - B5 Trasferimento dei rischi
A6 - B6 Ripartizione delle spese
A7 - B7 Comunicazioni al compratore/venditore
A8 - B8 Documento di consegna/prova della consegna
A9 - B9 Controllo, imballaggio, marcatura/ispezione merce
A10 - B10 Assistenza per informazioni e relative spese
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I N C O T E R M S ® 2 0 1 0
I termini di resa si suddividono in 2 gruppi:
• i termini del 1° gruppo si applicano aqualsiasi modalità di trasporto (compresoquello intermodale)
• i termini del 2° gruppo sono applicabiliunicamente al trasporto per via d’acqua(marittimo, lacuale o fluviale)
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GLI INCOTERMS 2010®
1° gruppoEXW Franco fabbrica
FCA Franco vettore
CPT Trasporto pagato fino a
CIPTrasporto e assicurazione pagati fino a
DAT Reso al terminal convenuto
DAPReso al luogo di destinazione convenuto
DDPReso sdoganato al luogo di destinazione convenuto
GLI INCOTERMS 2010®
2° gruppo
FAS Franco lungo bordo
FOB Franco a bordo
CFR Costo e nolo
CIF Costo, assicurazione e nolo NOTA: per queste 3 rese la consegna si perfeziona con l’avvenuto carico a bordo della nave.E il punto di consegna è sempre un porto…
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RESE DI PARTENZA
1. EXW… (place of delivery)
2. FCA … (place of delivery)
3. CPT… (place of destination)
4. CIP … (place of destination)
5. FAS … (port of shipment)
6. FOB … (port of shipment)
7. CFR … (port of destination)
8. CIF … (port of destination)
RESE DI ARRIVO
1. DAT … (terminal at port or place of destination)
2. DAP (place of destination)
3. DDP (place of destination)
G L I I N C O T E R M S ® 2 0 1 0
I L L U O G O C O N V E N U T O• va indicato con la massima precisione in ogni
termine di resa, al fine di evitare incomprensioni econtestazioni
• nei termini che iniziano con “C” il luogo convenutonon corrisponde al luogo di consegna ma solo alluogo fino al quale il trasporto è pagato; in questicasi il venditore adempie all’obbligazioneeffettuando la consegna al vettore
• in tutte le altre rese indica il luogo di consegna, apartire dal quale il rischio si trasferisce dal venditoreal compratore
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L E R E S E D I P A R T E N Z A
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• è il termine FRANCO FABBRICA, molto amato dalle imprese
italiane
• il venditore si libera dall’obbligo di consegna della merce
mettendola a disposizione del compratore nei propri locali o altro
proprio luogo convenuto (magazzino, stabilimento, ecc), senza
neppure l’obbligo di carico
• il venditore non ha nessun altra obbligazione, né deve sostenere
alcun costo
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E X WE X W O R K S … ( p l a c e o f d e l i v e r y )
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• rappresenta il livello minimo di obbligazioni e di
costi a carico del venditore
• è appropriato per il commercio nazionale…
…ma siamo sicuri che sia la soluzione migliore in
un contesto complesso come quello di una
spedizione internazionale???
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E X WE X W O R K S … ( p l a c e o f d e l i v e r y )
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E X WE X W O R K S … ( p l a c e o f d e l i v e r y )
i l vendi tore non può contro l lare at t iv i tà
(e qu ind i r isch i) che s i r i f le t tono
d i re t tamente su l la propr ia operat iv i tà e
pos iz ione
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E X WE X W O R K S … ( p l a c e o f d e l i v e r y )
Rischi pratici:
• impossibilità di verificare il rispetto della corrispondenzatra massa e peso del carico e caratteristichedell’automezzo
• vettore magari sconosciuto• norme di legge sui trasporti merci pericolose
(documentazioni e istruzioni)• responsabilità amministrative e penali (es. reato
contrabbando) legate agli adempimenti doganali; difficoltào impossibilità di ottenere documenti export necessari afini fiscali o nelle procedure di pagamento (ad es. lettera dicarico)
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E X WE X W O R K S … ( p l a c e o f d e l i v e r y )
Rischi commerciali:
• minore percezione di costi di trasporto e accessori alla vendita ⇒ maggiori difficoltà di gestire politiche di prezzo e trattative commerciali (trasporto sovrastimato rispetto all’effettiva incidenza)
• riduzione dei margini di trattativa nella negoziazione
• possibilità di negoziare contratti di trasporto e di assicurazione alle condizioni più adatte al proprio caso, magari fruendo delle minori tariffe che le società di trasporto e le compagnie di assicurazione normalmente riservano agli acquirenti abituali
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E X WE X W O R K S … ( p l a c e o f d e l i v e r y )
Adatto solo ad esportatori piccoli od occasionali:
• impresa non preparata a gestire efficacemente leoperazioni internazionali
• assenza di personale dotato in grado di intrattenererapporti continuativi con gli spedizionieri-vettori, conl’assicuratore, con gli uffici doganali e fiscali
• volume di scambi commerciali con l’estero tale da nonconferire all’impresa potere contrattuale con spedizionieri,vettori e assicuratori
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F C AF R E E C A R R I E R … (place of delivery)
• resa FRANCO VETTORE
• il venditore effettua la consegna rimettendo la merce alvettore (o altra persona designata dal compratore) presso ipropri locali o in altro luogo convenuto specificato conprecisione
• il venditore è però tenuto ad effettuare lo sdoganamento inesportazione (non in entrata a destino)
• la pluralità dei soggetti operanti nel trasporto rendono avolte difficoltoso identificare esattamente il luogo in cui ilvettore contrattuale prende in carico la merce
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CPTCARRIAGE PAID T O… (named place of destination)
• resa TRASPORTO PAGATO FINO A.. • come per tutti i termini del gruppo C, il venditore adempie
all’obbligazione di consegna con la rimessa al vettore• il venditore deve:
− stipulare il contratto di trasporto− sdoganare la merce in uscita− consegnare la merce al vettore− sostenere i costi di trasporto fino al luogo concordato
luogo di consegna passaggio del rischio luogo concordato trasferimento delle spese
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C I PCARRIAGE AND INSURANCE PAID TO…
(named place of destination)• resa TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A.. • il venditore deve:
− stipulare il contratto di trasporto− provvedere alla copertura assicurativa minima
(valore di fattura + 10%) per perdita o danni alcarico nel trasporto
− sdoganare la merce in uscita− consegnare la merce al vettore nel luogo di
destinazione concordato− sostenere i costi di trasporto fino a tale punto
luogo di consegna ≠ luogo di destinazione
passaggio del rischio ≠ trasferimento delle spese
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F A SFREE ALONGSIDE SHIP… (named port of shipment)
• resa FRANCO LUNGO BORDO
• il venditore effettua la consegna rimettendo la mercesottobordo alla nave (ad es. sulla banchina o su unachiatta) designata dal compratore; in tale luogo sitrasferiscono rischi e oneri successivi
• è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione(non in entrata a destino)
• specificare esattamente il luogo (oneri di movimentazione)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal dicarico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA
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F O BFREE ON BOARD… (named port of shipment)
• resa FRANCO A BORDO
• il venditore effettua la consegna rimettendo la mercea bordo della nave designata dal compratore; in taleluogo si trasferiscono rischi e oneri successivi
• il venditore è tenuto ad effettuare lo sdoganamento inesportazione (non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminaldi carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata èFCA
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• resa COSTO E NOLO
• il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore (�trasferimento del rischio) ma sostiene le spese fino al porto di destinazione
• definire contrattualmente, oltre al luogo di destino, il porto di imbarco, nonché il punto del porto di destinazione convenuto (oneri di movimentazione ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore)
• il venditore è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal dicarico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA
C F RCOST AND FREIGHT (named port of destination)
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• resa COSTO ASSICURAZIONE E NOLO• come CFR, ma il venditore, in aggiunta, deve
stipulare una copertura assicurativa minima (valore difattura + 10%) per perdita o danni derivanti daltrasporto
• il venditore è tenuto ad effettuare lo sdoganamento inesportazione (non in entrata a destino)
NOTA: solitamente i container si consegnano al terminaldi carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata èFCA
C I FCOST INURANCE AND FREIGHT …
(named port of destination)
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L E R E S E D I A R R I V O
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• RESO AL TERMINAL (novità 2010)
• il venditore effettua la consegna mettendo la merce adisposizione del compratore dopo averla scaricata alterminal convenuto (es magazzino, piazzale percontainer, ecc) nel porto o luogo di destinazione;sostiene rischi e spese fino a questo punto
• specificare chiaramente il terminal e, se possibile, unpunto specifico dello stesso ⇒ stipulare contrattocorrispondente con il vettore
• è tenuto ad effettuare lo sdoganamento inesportazione (non in entrata a destino)
D A TDELIVERED AT TERMINAL…
(named terminal at port or place of destination)
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• RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE (novità 2010)
• il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo nel luogo di destinazione, pronta da scaricare; sostiene rischi e spese fino a questo punto
• specificare chiaramente il punto del luogo convenuto ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore
D A PDELIVERED AT PLACE… (named place of destination)
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• RESO SDOGANATO
• il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo nel luogo di destinazione, pronta da scaricare e ha l’obbligo di sdoganare (direttamente o indirettamente) in esportazione e in importazione, pagando i relativi diritti doganali, nonché (salvo patto contrario) l’IVA e tasse simili
• specificare chiaramente il punto del luogo convenuto ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore
D D PDELIVERED DUTY PAID…(named place of destination)
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UN TRUCCHETTO PER MEMORIZZARE…
se il termine inizia con
E il venditore non ha obblighi; il compratore prende incarico la merce e sostiene i costi di trasporto fino adestinazione
C il venditore sostiene i costi di trasporto fino al luogoconvenuto ≠ dal luogo di consegna (= passaggiodel rischio)
F il venditore sostiene le spese di carico, mentre iltrasporto e gli altri oneri accessori sono a carico delcompratore
D il venditore sostiene tutti i costi (che possonoincludere anche il pagamento dei dazi) fino al luogoconvenuto
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Q U A L È I L T E R M I N E D I
R E S A M I G L I O R E ?
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12/03/2014
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• dimensioni e struttura aziendale
• fatturato export
• politiche commerciali
• tipologia di merce
• caratteristiche dell’operazione
• caratteristiche del cliente
• ………
D I P E N D E !
Domande?
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