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IN COLLABORAZIONE CON: UNICO 2016: STUDI DI SETTORE, RAVVEDIMENTO E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI 7 giugno 2016

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IN COLLABORAZIONE CON:

UNICO 2016:STUDI DI SETTORE, RAVVEDIMENTO

E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI

7 giugno 2016

Sede Legale: Via G. e C. Venini, 37 – 20127 MilanoTel. 02 87213184 – Fax 02 66710422

Partita IVA e Codice Fiscale 08428450962

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2016:MODELLI, SCADENZE E PRINCIPALI NOVITÀ

A cura di Sergio Sala

Dichiarazione unificataLa presentazione in forma unificata comporta la trasmissione congiunta della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva. Non è ammessa la presentazione unificata di altre dichiarazioni (Irap, sostituti di imposta). La dichiarazione deve essere presentata in forma unificata se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:- il periodo di imposta coincide con l’anno solare;- l’esercizio sociale ha durata inferiore ai 365 giorni e termina il 31 dicembre.Tutti i contribuenti persone fisiche e società di persone rientrano generalmente nella casistica di presentazione della dichiarazione in forma unificata, ricorrendo ordinariamente le condizioni sopra elencate. Anche le società di capitali e gli enti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare presentano il modello Unico in forma unificata.In assenza di obbligo di presentazione della dichiarazione iva (come nel caso di soggetti non titolari di partita iva) ovvero di autonoma presentazione della stessa, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata in forma autonoma.

Dichiarazione autonomaTutti i contribuenti che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata. Tale è considerato il periodo di imposta di durata superiore a 365 giorni, anche se chiuso al 31 dicembre.Inoltre eccezioni alla previsione di presentazione della dichiarazione in forma unificata sono previste per contribuenti interessati da operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento, eccetera) determinatesi nel corso dell’esercizio e per le persone fisiche in caso di decesso. Parimenti, anche i contribuenti interessati da procedure concorsuali presentano la dichiarazione dei redditi in forma autonoma. In tali casi, e sempre quando l’esercizio sociale ha durata superiore a 12 mesi, il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi in forma autonoma.Per tutti i contribuenti è prevista la facoltà di presentare la dichiarazione iva e/o dei redditi in forma autonoma (e per conseguenza anche la dichiarazione dei redditi). Detta facoltà è stata concessa in conseguenza degli obblighi dichiarativi propedeutici alla compensazione dei crediti di imposte derivanti dalle singole dichiarazioni, introdotti con decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102. La facoltà di presentazione della dichiarazione iva in forma autonoma è concessa anche ai contribuenti che non evidenziano un credito. L’Agenzia delle entrate, con la circolare del 25

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MODELLI, SCADENZE E PRINCIPALI NOVITÀ

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gennaio 2011 n. 1/E, ha modificato il proprio orientamento (espresso con circolare del 15 gennaio 2010 n. 1), concedendo la possibilità per tutti i soggetti passivi Iva di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale in forma autonoma liberandosi così anche dall’onere di presentare la comunicazione annuale dati Iva.

ModulisticaTutti i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2015 il modello Unico 2016. Tale modello viene utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2015 (così detto “esercizio fiscale a cavallo”).Per i contribuenti soggetti ad IRES (società di capitali ed enti) e per le società di persone (novità introdotta dal decreto semplificazioni, art. 17, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2014), per i periodi di imposta chiusi prima del 31 dicembre 2015, anche se iniziati nel corso del 2014 (ad esempio periodo dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2015) si applicano le seguenti regole:• la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO

2015 approvato nel corso del 2015 (se tale modello non consente l’indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2016, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate ed è opportuno che il dichiarante li predisponga in sede di redazione della dichiarazione per esibirli quando richiesto);

• la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2016 (relativo all’anno d’imposta 2015).

In particolare le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare (ad esempio 01.07.2014 – 30.06.2015) devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude, dichiarando i risultati nel modello Unico SP/2016 relativo al periodo d’imposta 01.01.2015 – 31.12.2015 da presentare entro il 30.09.2016. Nel caso invece vi sia coincidenza tra periodo d’imposta e anno solare, il modello IVA può essere presentato in forma unificata (R.M. n. 92/E del 20 settembre 2011).E’ evidente come la data del 31 dicembre, che riguardi la chiusura dell’anno fiscale o che sia ricompresa nell’anno fiscale stesso, rappresenti l’elemento determinante per la scelta della modulistica da utilizzare, considerato che tutti i modelli vengono approvati dall’Agenzia delle Entrate per ogni anno solare.Infatti tutti i periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 2015 o dopo tale data (ad esempio esercizio a cavallo che include la data del 31 dicembre 2015) comportano che in fase di presentazione venga utilizzata la modulistica approvata per l’anno di imposta 2015 (Unico 2016).

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NovitàSocietà non residentiUna importante novità è stata introdotta con riguardo alla modulistica da utilizzare da parte delle società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione, le quali a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015), utilizzano il modello Unico SC anche quando non hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.La novità interessa pertanto gli esercizi fiscali chiusi dopo il 7 ottobre 2015, e comporta la dichiarazione da parte dei soggetti interessati, nel modello Unico SC di tutti quei redditi non attratti nel regime di impresa (ad esempio redditi dei fabbricati, redditi di capitale, di partecipazione, ecc.) che in precedenza erano dichiarati utilizzando il modello Unico ENC. Per tali motivi anche la modulistica di Unico SC è stata integrata prevedendo i quadri di reddito per tale tipologia dichiarativa.

Unico PF precompilatoUna seconda novità riguarda la possibilità di presentare il modello Unico PF mediante gestione della dichiarazione precompilata, predisposta e messa a disposizione, come per il modello 730, dall’Agenzia delle Entrate.L’accesso a tali dichiarazioni è possibile dal 15 aprile 2016, mentre l’invio sarà possibile dal 2 maggio.Nel caso di accesso e utilizzo di Unico PF precompilato non è prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell’Agenzia e la legge non prevede gli stessi vantaggi in termini di controlli previsti per il modello 730 in quanto mancante di altri redditi significativi come quelli di impresa e lavoro autonomo, di capitale e di provenienza estera, da integrare a cura del dichiarante. Si tratta per quest’anno quindi di un’agevolazione nella predisposizione dei dati e nella possibilità di invio telematico.Nella dichiarazione Unico PF precompilata saranno presenti i dati degli oneri detraibili e deducibili trasmessi da terzi, quali le spese sanitarie (esclusi i farmaci da banco), le spese universitarie, le spese funebri, i contributi per la previdenza complementare e le spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, le certificazioni dei sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo, gli interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali, i redditi dei fabbricati e dei terreni, i dati e gli oneri per familiari a carico.

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ModalitàTutti i contribuenti sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni esclusivamente in forma telematica presentando il modello Unico 2016 direttamente o tramite intermediario abilitato, come previsto dal Dpr 22 luglio 1998 n. 322. Devono essere presentate esclusivamente per via telematica anche le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.L’obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, Iva e sostituti d’imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Solo per taluni casi (relativi alle persone fisiche) ed in assenza di obbligo di presentazione telematica della dichiarazione è ammessa la consegna di copia cartacea, in busta chiusa, presso gli uffici postali (servizio gratuito).Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997 (circolare del 19 giugno 2002 n. 54/E). Tale obbligo è escluso, con possibilità quindi di presentazione del modello cartaceo tramite un ufficio postale, unicamente per i contribuenti che:- potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i

quadri RM, RT, RW del modello Unico PF;- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;- posseggono redditi dichiarabili utilizzando il modello 730 ma non possono presentare tale modello

perché non hanno un datore di lavoro, non sono titolari di una pensione, sono privi di sostituti di imposta.

Presentazione telematica direttaIn caso di presentazione telematica diretta da parte del contribuente abilitato, la dichiarazione, da conservare in copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.I contribuenti possono trasmettere direttamente la dichiarazione da essi stessi predisposta, mediante, alternativamente:- il servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti

d’imposta (modello 770 semplificato o ordinario) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;

- il servizio telematico Fisconline, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta ma debbano trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal Dpr 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni. Questo servizio può essere utilizzato ai fini della presentazione della dichiarazione, anche nell’ipotesi in cui il contribuente

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scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

Presentazione tramite intermediari abilitatiQualora il contribuente intenda presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato, deve consegnare allo stesso la propria dichiarazione originale sottoscritta e conservare la stessa recante la propria firma e quella dell’intermediario che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest’ultimo rilasciati.L’intermediario è obbligato a trasmettere per via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica. Come previsto dal citato Dpr 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, l’intermediario abilitato deve:• rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione

dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli sia stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno deve essere datato e sottoscritto dall’intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, deve essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione;

• rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritto dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo, previsto dall’articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate;

• conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dal medesimo articolo 43 del Dpr 600/1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all’intermediario e la sua trasmissione per via telematica, non determinano l’obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 17 giugno 20141.

1 Ministero delle Finanze, “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, D.Lgs. 82/2005”

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Presentazione agli uffici postaliIn caso di presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita nella (sua) busta dedicata in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente, a pena di mancata accettazione da parte degli uffici postali.Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata, da conservare a cura del contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2016.Si ribadisce e rammenta che, nel caso in cui il contribuente obbligato alla presentazione per via telematica presenti le dichiarazioni tramite un ufficio postale, la stessa si considererà come non conforme al modello approvato, con applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 471 (circolare del 19 giugno 2002 n. 54/E).

Dichiarazione presentata dall’esteroLa dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall’estero se il contribuente persona fisica è in possesso del Pin-code. In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo entro il 30 settembre 2016 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.Per ottenere l’abilitazione tali contribuenti devono inoltrare una richiesta via web collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l’Anagrafe Consolare, lo stesso deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pin-code e la relativa password.Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre di detto Pin-code, accedendo al sito di cui sopra. I contribuenti, persone fisiche non residenti, che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può essere recapitata la seconda parte dello stesso; diversamente, se presenti sul territorio nazionale, tali contribuenti possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Fisconline, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo.

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I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non abbiano nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si siano identificati direttamente ai fini Iva, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 35-ter del Dpr 26 ottobre 1973 n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione è rilasciata dal Centro operativo di Pescara contestualmente all’attribuzione della partita Iva, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta.In alternativa, questi contribuenti possono avvalersi di un intermediario abilitato.

I termini di presentazioneLe scadenze non hanno subito variazioni nelle modalità e nei termini rispetto agli anni precedenti.

(1) Contribuenti che:- potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati

utilizzando i quadri RM, RT, RW del modello Unico PF;- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;- posseggono redditi dichiarabili utilizzando il modello 730 ma non possono presentare tale

modello.La presentazione cartacea decorre dal 2 maggio 2016.(2) Contribuenti non rientranti nei casi di cui al precedente punto (1).(3) Con obbligo di redazione del bilancio (da approvare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,

entro il 29 aprile per l’anno 2016), ovvero senza obbligo di redazione del bilancio. (4) Questa scadenza coincide con il 30 settembre 2016 per i soggetti con periodo di imposta che

coincide con l’anno solare.(5) Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 28 giugno per

l’anno 2016), applicando la proroga prevista dall’articolo 2364 del codice civile.

In alternativa, questi contribuenti possono avvalersi di un intermediario abilitato.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le scadenze non hanno subito variazioni nelle modalità e nei termini rispetto agli anni precedenti.

Dichiarante Presentazione cartacea

Presentazione telematica

Persone fisiche (1) 30.06.2016 30.09.2016 Persone fisiche (2) non ammessa 30.09.2016 Società di persone non ammessa 30.09.2016 Soggetti Ires (3) non ammessa entro l’ultimo giorno del nono mese

successivo a quello di chiusura dell’esercizio (4)

Soggetti Ires (5) non ammessa entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura

dell’esercizio (4)

(1) Contribuenti che: -­‐ potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati

utilizzando i quadri RM, RT, RW del modello Unico PF; -­‐ devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; -­‐ posseggono redditi dichiarabili utilizzando il modello 730 ma non possono presentare tale

modello.

La presentazione cartacea decorre dal 2 maggio 2016.

(2) Contribuenti non rientranti nei casi di cui al precedente punto (1). (3) Con obbligo di redazione del bilancio (da approvare entro 120 giorni dalla chiusura

dell’esercizio, entro il 29 aprile per l’anno 2016), ovvero senza obbligo di redazione del bilancio.

(4) Questa scadenza coincide con il 30 settembre 2016 per i soggetti con periodo di imposta che coincide con l’anno solare.

(5) Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 28 giugno per l’anno 2016), applicando la proroga prevista dall’articolo 2364 del codice civile.

Le scadenze per le altre dichiarazioni sono le seguenti:

Dichiarazione Presentazione cartacea

Presentazione telematica

Iva separata non ammessa 30.09.2016 Irap (6) non ammessa 30.09.2016 Irap (7) non ammessa entro l’ultimo giorno del nono mese

successivo a quello di chiusura dell’esercizio 770 semplificato non ammessa 01.08.2016 770 ordinario non ammessa 01.08.2016

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Le scadenze per le altre dichiarazioni sono le seguenti:

(6) Relativa ai soggetti Irpef e alle società di persone.(7) Relativa ai soggetti Ires.

Le scadenze per i pagamentiLe scadenze dei pagamenti connesse alle dichiarazioni annuali (saldo e prima rata di acconto) sono le seguenti:

(1) Sono fatte salve proroghe conseguenti a specifici provvedimenti. La scadenza del 16 è posticipata al 18 in quanto il 16 luglio cade di sabato

(2) Con obbligo di redazione del bilancio (da approvare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro il 29 aprile per l’anno 2016), ovvero senza obbligo di redazione del bilancio.

(3) Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 28 giugno per l’anno 2016), applicando la proroga prevista dall’articolo 2364 del codice civile.

(4) In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28 giugno 2016 i versamenti devono comunque essere eseguiti entro il 18 luglio 2016.

In alternativa, questi contribuenti possono avvalersi di un intermediario abilitato.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le scadenze non hanno subito variazioni nelle modalità e nei termini rispetto agli anni precedenti.

Dichiarante Presentazione cartacea

Presentazione telematica

Persone fisiche (1) 30.06.2016 30.09.2016 Persone fisiche (2) non ammessa 30.09.2016 Società di persone non ammessa 30.09.2016 Soggetti Ires (3) non ammessa entro l’ultimo giorno del nono mese

successivo a quello di chiusura dell’esercizio (4)

Soggetti Ires (5) non ammessa entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura

dell’esercizio (4)

(1) Contribuenti che: -­‐ potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati

utilizzando i quadri RM, RT, RW del modello Unico PF; -­‐ devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; -­‐ posseggono redditi dichiarabili utilizzando il modello 730 ma non possono presentare tale

modello.

La presentazione cartacea decorre dal 2 maggio 2016.

(2) Contribuenti non rientranti nei casi di cui al precedente punto (1). (3) Con obbligo di redazione del bilancio (da approvare entro 120 giorni dalla chiusura

dell’esercizio, entro il 29 aprile per l’anno 2016), ovvero senza obbligo di redazione del bilancio.

(4) Questa scadenza coincide con il 30 settembre 2016 per i soggetti con periodo di imposta che coincide con l’anno solare.

(5) Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 28 giugno per l’anno 2016), applicando la proroga prevista dall’articolo 2364 del codice civile.

Le scadenze per le altre dichiarazioni sono le seguenti:

Dichiarazione Presentazione cartacea

Presentazione telematica

Iva separata non ammessa 30.09.2016 Irap (6) non ammessa 30.09.2016 Irap (7) non ammessa entro l’ultimo giorno del nono mese

successivo a quello di chiusura dell’esercizio 770 semplificato non ammessa 01.08.2016 770 ordinario non ammessa 01.08.2016

(6) Relativa ai soggetti Irpef e alle società di persone. (7) Relativa ai soggetti Ires.

LE SCADENZE PER I PAGAMENTI

Le scadenze dei pagamenti connesse alle dichiarazioni annuali (saldo e prima rata di acconto) sono le seguenti:

Dichiarante Senza maggiorazione 0,4%

Con maggiorazione 0,4%

Persone fisiche 16.06.2016 18.07.2016 (1) Società di persone 16.06.2016 18.07.2016 (1) Soggetti Ires (2) entro il giorno 16 del sesto mese

successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

entro i 30 giorni successivi

Soggetti Ires (3) entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione

del bilancio o del termine ultimo di approvazione (4)

entro i 30 giorni successivi

(1) Sono fatte salve proroghe conseguenti a specifici provvedimenti. La scadenza del 16 è posticipata al 18 in quanto il 16 luglio cade di sabato

(2) Con obbligo di redazione del bilancio (da approvare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro il 29 aprile per l’anno 2016), ovvero senza obbligo di redazione del bilancio.

(3) Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 28 giugno per l’anno 2016), applicando la proroga prevista dall’articolo 2364 del codice civile.

(4) In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28 giugno 2016 i versamenti devono comunque essere eseguiti entro il 18 luglio 2016.

Le scadenze dei pagamenti per le altre dichiarazioni sono le seguenti:

Dichiarazione Senza maggiorazione 0,4%

Con maggiorazione 0,4%

Iva separata 16.03.2016 (5) solo se modello unificato (6) Irap 16.06.2016 18.07.2016 770 semplificato non previsti non previsti 770 ordinario non previsti non previsti

(5) Si rammenta che le eventuali scadenze che cadono in giorno festivo determinano l’obbligo di pagamento il primo giorno successivo non festivo, con conseguente proroga dei termini (risoluzione n. 128/E/2007).

(6) In caso di presentazione della dichiarazione Iva unificata il pagamento del saldo può essere eseguito entro il termine dei versamenti di Unico, maggiorando l’importo dello 0,4% per ogni mese o frazione successiva alla scadenza originaria.

APPROFONDIMENTO:DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2016:

MODELLI, SCADENZE E PRINCIPALI NOVITÀ

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

Le scadenze dei pagamenti per le altre dichiarazioni sono le seguenti:

(5) Si rammenta che le eventuali scadenze che cadono in giorno festivo determinano l’obbligo di pagamento il primo giorno successivo non festivo, con conseguente proroga dei termini (risoluzione n. 128/E/2007).

(6) In caso di presentazione della dichiarazione Iva unificata il pagamento del saldo può essere eseguito entro il termine dei versamenti di Unico, maggiorando l’importo dello 0,4% per ogni mese o frazione successiva alla scadenza originaria.

RateizzazioniI versamenti derivanti da modello Unico possono essere ulteriormente rateizzati. I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

(6) Relativa ai soggetti Irpef e alle società di persone. (7) Relativa ai soggetti Ires.

LE SCADENZE PER I PAGAMENTI

Le scadenze dei pagamenti connesse alle dichiarazioni annuali (saldo e prima rata di acconto) sono le seguenti:

Dichiarante Senza maggiorazione 0,4%

Con maggiorazione 0,4%

Persone fisiche 16.06.2016 18.07.2016 (1) Società di persone 16.06.2016 18.07.2016 (1) Soggetti Ires (2) entro il giorno 16 del sesto mese

successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

entro i 30 giorni successivi

Soggetti Ires (3) entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione

del bilancio o del termine ultimo di approvazione (4)

entro i 30 giorni successivi

(1) Sono fatte salve proroghe conseguenti a specifici provvedimenti. La scadenza del 16 è posticipata al 18 in quanto il 16 luglio cade di sabato

(2) Con obbligo di redazione del bilancio (da approvare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro il 29 aprile per l’anno 2016), ovvero senza obbligo di redazione del bilancio.

(3) Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 28 giugno per l’anno 2016), applicando la proroga prevista dall’articolo 2364 del codice civile.

(4) In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28 giugno 2016 i versamenti devono comunque essere eseguiti entro il 18 luglio 2016.

Le scadenze dei pagamenti per le altre dichiarazioni sono le seguenti:

Dichiarazione Senza maggiorazione 0,4%

Con maggiorazione 0,4%

Iva separata 16.03.2016 (5) solo se modello unificato (6) Irap 16.06.2016 18.07.2016 770 semplificato non previsti non previsti 770 ordinario non previsti non previsti

(5) Si rammenta che le eventuali scadenze che cadono in giorno festivo determinano l’obbligo di pagamento il primo giorno successivo non festivo, con conseguente proroga dei termini (risoluzione n. 128/E/2007).

(6) In caso di presentazione della dichiarazione Iva unificata il pagamento del saldo può essere eseguito entro il termine dei versamenti di Unico, maggiorando l’importo dello 0,4% per ogni mese o frazione successiva alla scadenza originaria.

Rateizzazioni

I versamenti derivanti da modello Unico possono essere ulteriormente rateizzati. I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %

1ª 16 giugno 0,00 18 luglio 0,00

2ª 30 giugno 0,16 22 agosto 0,13

3ª 22 agosto 0,49 31 agosto 0,46

4ª 31 agosto 0,82 30 settembre 0,79

5ª 30 settembre 1,15 31 ottobre 1,12

6ª 31 ottobre 1,48 30 novembre 1,45

7ª 30 novembre 1,81

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %

1ª 16 giugno 0,00 18 luglio 0,00

2ª 18 luglio 0,33 22 agosto 0,31

3ª 22 agosto 0,66 16 settembre 0,64

4ª 16 settembre 0,99 17 ottobre 0,97

5ª 17 ottobre 1,32 16 novembre 1,30

6ª 16 novembre 1,65

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

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MODELLI, SCADENZE E PRINCIPALI NOVITÀ

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

I contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.Va infine ricordato che se gli importi a debito emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per ogni singola imposta, non superano euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né compensazioni.Di conseguenza, un credito Irpef inferiore a 12 euro non va computato in compensazione dalle altre imposte o richiesto a rimborso, come, pure, il debito inferiore al minimo non va versato tramite modello F24.

Le dichiarazioni delle società in presenza di operazioni straordinarieLa gestione dell’adempimento dichiarativo in presenza di operazioni straordinarie realizzate da parte di società è ora uniforme indipendentemente dalla natura giuridica delle società partecipanti alle operazioni. Tale adempimento è stato normato dal Dlgs 175/2014 (cosiddetto “semplificazioni”), articolo 17, che ha modificato:a) il Dpr 322/1998, con riguardo alle modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai

fini di imposte sui redditi e Irap: è stato infatti eliminato il riferimento ai soli soggetti Ires per consentire l’utilizzo dei modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare, nel quale si chiude l’esercizio sociale, anche alle società di persone ed enti equiparati con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;

b) il Dpr 435/2001, con riguardo alle operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione; si tratta delle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del Dpr 22 luglio 1988 n. 322) che coinvolgono società di persone o associazioni: è stato infatti previsto che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell’Irap venga effettuato

Rateizzazioni

I versamenti derivanti da modello Unico possono essere ulteriormente rateizzati. I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %

1ª 16 giugno 0,00 18 luglio 0,00

2ª 30 giugno 0,16 22 agosto 0,13

3ª 22 agosto 0,49 31 agosto 0,46

4ª 31 agosto 0,82 30 settembre 0,79

5ª 30 settembre 1,15 31 ottobre 1,12

6ª 31 ottobre 1,48 30 novembre 1,45

7ª 30 novembre 1,81

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %

1ª 16 giugno 0,00 18 luglio 0,00

2ª 18 luglio 0,33 22 agosto 0,31

3ª 22 agosto 0,66 16 settembre 0,64

4ª 16 settembre 0,99 17 ottobre 0,97

5ª 17 ottobre 1,32 16 novembre 1,30

6ª 16 novembre 1,65

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

APPROFONDIMENTO:DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2016:

MODELLI, SCADENZE E PRINCIPALI NOVITÀ

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Già con effetto dal 2014 è stato introdotto un termine mobile per il versamento del saldo dovuto, con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella Irap, da parte delle società semplici ed equiparate, coinvolte in operazioni straordinarie, uniformandolo per tutte le società interessate da tali operazioni. Infatti, nel caso di società di persone che si è trasformata in Srl con effetto dal 30 aprile 2015 gli adempimenti dichiarativi della società di persone, per il periodo ante trasformazione, sono ora così stabiliti2:

L’uniformità di termini e scadenze risulta ancor più evidente se la data di effetto dell’operazione è riferita ai primi mesi dell’anno, come nel caso di società di persone che si trasforma in Srl con effetto dal 1 marzo 2015:

La circolare delle Entrate del 19 febbraio 2015 n. 6/E, al punto 11.1, ha precisato che il termine di versamento rimane sempre fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione anche nel caso in cui la dichiarazione venga presentata prima. Le modifiche introdotte nel 2014, sicuramente positive per la gestione delle operazioni straordinarie, potevano essere completate razionalizzando anche il termine di versamento degli acconti d’imposta, per il quale invece permangono criticità operative.

2 Gli stessi termini sono applicabili anche in caso di trasformazione omogenea regressiva (da società di capitali a società di persone).

Va infine ricordato che se gli importi a debito emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per ogni singola imposta, non superano euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né compensazioni.

Di conseguenza, un credito Irpef inferiore a 12 euro non va computato in compensazione dalle altre imposte o richiesto a rimborso, come, pure, il debito inferiore al minimo non va versato tramite modello F24.

Le dichiarazioni delle società in presenza di operazioni straordinarie

La gestione dell’adempimento dichiarativo in presenza di operazioni straordinarie realizzate da parte di società è ora uniforme indipendentemente dalla natura giuridica delle società partecipanti alle operazioni. Tale adempimento è stato normato dal Dlgs 175/2014 (cosiddetto “semplificazioni”), articolo 17, che ha modificato:

a) il Dpr 322/1998, con riguardo alle modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini di imposte sui redditi e Irap: è stato infatti eliminato il riferimento ai soli soggetti Ires per consentire l'utilizzo dei modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare, nel quale si chiude l'esercizio sociale, anche alle società di persone ed enti equiparati con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;

b) il Dpr 435/2001, con riguardo alle operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione; si tratta delle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del Dpr 22 luglio 1988 n. 322) che coinvolgono società di persone o associazioni: è stato infatti previsto che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'Irap venga effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Già con effetto dal 2014 è stato introdotto un termine mobile per il versamento del saldo dovuto, con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella Irap, da parte delle società semplici ed equiparate, coinvolte in operazioni straordinarie, uniformandolo per tutte le società interessate da tali operazioni. Infatti, nel caso di società di persone che si è trasformata in Srl con effetto dal 30 aprile 2015 gli adempimenti dichiarativi della società di persone, per il periodo ante trasformazione, sono ora così stabiliti2:

Presentazione della dichiarazione (articolo 5, comma 1, del Dpr 322/1998)

31 gennaio 2016 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di

effetto della trasformazione)

Versamento delle imposte (articolo 17, comma 1, del Dpr 435/2001)

16 febbraio 2016 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di

scadenza del termine di presentazione della dichiarazione)

                                                                                                                       2  Gli  stessi  termini  sono  applicabili  anche  in  caso  di  trasformazione  omogenea  regressiva  (da  società  di  capitali  a  società  di  persone).  

 

L’uniformità di termini e scadenze risulta ancor più evidente se la data di effetto dell’operazione è riferita ai primi mesi dell’anno, come nel caso di società di persone che si trasforma in Srl con effetto dal 1 marzo 2015:

Presentazione della dichiarazione (articolo 5, comma 1, del Dpr 322/1998)

31 dicembre 2015 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di

effetto della trasformazione) Versamento delle imposte (articolo 17, comma 1, del Dpr 435/2001)

16 gennaio 2016 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di

scadenza del termine di presentazione della dichiarazione)

La circolare delle Entrate del 19 febbraio 2015 n. 6/E, al punto 11.1, ha precisato che il termine di versamento rimane sempre fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione anche nel caso in cui la dichiarazione venga presentata prima.

Le modifiche introdotte nel 2014, sicuramente positive per la gestione delle operazioni straordinarie, potevano essere completate razionalizzando anche il termine di versamento degli acconti d’imposta, per il quale invece permangono criticità operative.

L’acconto delle imposte va versato in due rate, salvo i limiti minimi previsti per le differenti imposte, come statuito dall’articolo 17, comma 3, del Dpr 435/2001:

1. la prima rata entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente (che per le operazioni straordinarie coincide con quello ante operazione stessa);

2. la seconda rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.

In caso di trasformazione progressiva con effetto dal gennaio 2016, i modelli Unico e Irap relativi al periodo ante trasformazione dovranno essere inviati entro il 31 ottobre 2016 (nono mese successivo a quello di effetto dell’operazione), utilizzando i modelli 2016. Il versamento del saldo Irap dovrà essere effettuato entro il 16 novembre 2016 (giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Il termine di versamento del primo acconto per il 2016 è correlato a quello di versamento del saldo del 2015, ed è quindi il 16 giugno 2016, mentre il secondo acconto scadrà il 30 novembre 2016.

Si evidenzia così l’anomalia della norma in vigore, in quanto il termine di versamento del saldo relativo al periodo ante operazione straordinaria (16 novembre 2016) è posteriore a quello di versamento del primo acconto (16 giugno 2016), mentre il secondo acconto andrà versato entro il 30 novembre 2016, con l’effetto che in sede di pagamento del saldo si scomputerà solamente il primo acconto pagato.

Nel caso invece di analoga operazione eseguita con effetto dal primo dicembre 2015, i modelli Unico e Irap relativi al periodo ante trasformazione dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2016 (nono mese successivo a quello di effetto dell’operazione), utilizzando i modelli 2016. Il versamento del saldo Irap dovrà essere effettuato entro il 17 ottobre 2016 (giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, posticipato al lunedì essendo il giorno 16

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MODELLI, SCADENZE E PRINCIPALI NOVITÀ

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

L’acconto delle imposte va versato in due rate, salvo i limiti minimi previsti per le differenti imposte, come statuito dall’articolo 17, comma 3, del Dpr 435/2001:1. la prima rata entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione

relativa al periodo d’imposta precedente (che per le operazioni straordinarie coincide con quello ante operazione stessa);

2. la seconda rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.In caso di trasformazione progressiva con effetto dal gennaio 2016, i modelli Unico e Irap relativi al periodo ante trasformazione dovranno essere inviati entro il 31 ottobre 2016 (nono mese successivo a quello di effetto dell’operazione), utilizzando i modelli 2016. Il versamento del saldo Irap dovrà essere effettuato entro il 16 novembre 2016 (giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Il termine di versamento del primo acconto per il 2016 è correlato a quello di versamento del saldo del 2015, ed è quindi il 16 giugno 2016, mentre il secondo acconto scadrà il 30 novembre 2016.Si evidenzia così l’anomalia della norma in vigore, in quanto il termine di versamento del saldo relativo al periodo ante operazione straordinaria (16 novembre 2016) è posteriore a quello di versamento del primo acconto (16 giugno 2016), mentre il secondo acconto andrà versato entro il 30 novembre 2016, con l’effetto che in sede di pagamento del saldo si scomputerà solamente il primo acconto pagato.Nel caso invece di analoga operazione eseguita con effetto dal primo dicembre 2015, i modelli Unico e Irap relativi al periodo ante trasformazione dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2016 (nono mese successivo a quello di effetto dell’operazione), utilizzando i modelli 2016. Il versamento del saldo Irap dovrà essere effettuato entro il 17 ottobre 2016 (giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, posticipato al lunedì essendo il giorno 16 ottobre domenica), contestualmente al primo acconto per il periodo successivo (2 dicembre-31 dicembre 2015), il cui saldo però è scaduto il 16 giugno 2016.Nessun acconto dovrà essere versato dalla società di persone trasformata, mentre la società di capitali verserà gli acconti per il 2016 con riferimento ad un esercizio di durata superiore a 12 mesi (dal 2 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016).

APPROFONDIMENTO:DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2016:

MODELLI, SCADENZE E PRINCIPALI NOVITÀ

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

SCHEMI DI SINTESI: NOVITÀ DICHIARAZIONI REDDITI PER IL 2015

(UNICO 2016)

NOVITÀ DICHIARAZIONI REDDITI PER IL 2015(UNICO 2016)

A cura di Sergio Sala

FRONTESPIZIO

sezione “Tipo di dichiarazione” - casella “Dichiarazione integrativa”: deve essere compilata indicando il codice 2 nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione (art. 1, commi 634 -636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

2

FRONTESPIZIO sezione “Firma della dichiarazione” - casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”: indicazione della richiesta del contribuente che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634 -636, della legge n. 190 del 2014) e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, siano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione.

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

FRONTESPIZIO

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QUADRO RF

variazioni in diminuzione - rigo RF50, colonna 1: va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

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SCHEMI DI SINTESI: NOVITÀ DICHIARAZIONI REDDITI PER IL 2015

(UNICO 2016)

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

QUADRO RF

variazioni in diminuzione - rigo RF52: aggiunta la colonna 1 per indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 110 del TUIR, eccedenti il valore normale.

6

QUADRO RF Altre variazioni in diminuzione – nuovi codici:

codice 40, per indicare l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Patent box”); codice 47, per indicare la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR; codice 50, per indicare, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR (art. 1, commi 91 e 92, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

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SCHEMI DI SINTESI: NOVITÀ DICHIARAZIONI REDDITI PER IL 2015

(UNICO 2016)

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QUADRO RF

Sono stati eliminati i prospetti: “per la rideterminazione del reddito imputato ex art. 115 del TUIR” per i soci di società aderenti al regime di tassazione per trasparenza e “per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del TUIR” per le società controllate partecipanti alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale), ai fini dell’applicazione della norma transitoria prevista dal citato art. 128 del TUIR.

8

UNICO SC: QUADRI RA/RB/RL/RT

NOVITA’ obbligo presentazione modello Unico SC (modulistica): a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015), anche le società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito “TUIR”), nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che non hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione utilizzano il modello UNICO SC.

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NOVITA’

SCHEMI DI SINTESI: NOVITÀ DICHIARAZIONI REDDITI PER IL 2015

(UNICO 2016)

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QUADRO RS prospetto “Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”: inserita una casella al rigo RS116 “Imposta sul reddito – società non operativa” da compilare insieme alle caselle “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica”, “IRAP” e “IVA” al fine di segnalare l’eventuale accoglimento dell’interpello disapplicativo, la mancata presentazione dell’istanza di interpello o la mancata risposta positiva all’interpello in presenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina di cui al comma 4-bis dell’art. 30 della Legge n. 724 del 1994 (art. 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156).

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QUADRO RS prospetto “Deduzione per capitale investito proprio (ACE)”: inserito il rigo RS115, per indicare gli elementi conoscitivi, previsti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che il contribuente, che intende fruire dell’agevolazione, deve fornire al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell’agevolazione, qualora non sia stata presentata l’istanza di interpello prevista dell’art. 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ovvero, nel caso sia stata presentata, non sia stata ricevuta risposta positiva dall’Agenzia delle entrate (art. 7, comma 13, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156).

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SCHEMI DI SINTESI: NOVITÀ DICHIARAZIONI REDDITI PER IL 2015

(UNICO 2016)

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

QUADRO RQ

Eliminate: ü la sezione dedicata all’imposta sostitutiva sul riallineamento

derivante dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza (art. 1, comma 49, legge 24 dicembre 2007, n. 244);

ü la sezione dedicata all’imposta addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica (art. 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015.

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QUADRO RQ

aggiunte sezioni: contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali; affrancamento del saldo attivo di rivalutazione o della riserva da riallineamento tramite applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali (art. 1, commi da 889 a 897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208); assegnazione e/o cessione beni, trasformazione in società semplice.

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SCHEMI DI SINTESI: NOVITÀ DICHIARAZIONI REDDITI PER IL 2015

(UNICO 2016)

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

QUADRO RE

RE7 e RE8: inserita la colonna 1 per indicare la maggiore quota di ammortamento e la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, meglio note come “super ammortamento”.

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QUADRO RE

spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - rigo RE15: eliminata l’indicazione delle spese integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura (art. 10, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175).

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SCHEMI DI SINTESI: NOVITÀ DICHIARAZIONI REDDITI PER IL 2015

(UNICO 2016)

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

QUADRO RG “Altri componenti positivi” - rigo RG10: le varie voci di componenti positivi sono state codificate per un maggior dettaglio. Analogamente sono state codificate le varie componenti negative del rigo RG22 “Altri componenti negativi” – in tali righi vanno gestite le variazioni extracontabili significative per la determinazione del reddito.

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UNICO SP: QUADRO RN

“Oneri detraibili” - RN17: aggiunte due nuove colonne (colonne 10 e 11) per indicare le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 47, della legge n. 190 del 2014).

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SCHEMI DI SINTESI: NOVITÀ DICHIARAZIONI REDDITI PER IL 2015

(UNICO 2016)

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

UNICO PF: FRONTESPIZIO

Indicazione della scelta di destinare il 2 per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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QUADRO RB

Introdotto il nuovo campo "codice identificativo del contratto” la cui compilazione, in caso di assoggettamento a cedolare secca dei canoni di locazione, è alternativa a quella del campo “estremi di registrazione del contratto”.

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SCHEMI DI SINTESI: NOVITÀ DICHIARAZIONI REDDITI PER IL 2015

(UNICO 2016)

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

QUADRO RC

Elevato da euro 6.700 a euro 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo (la L. 190/2014) Riconosciuta un’esenzione fino al limite di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. Tali dati vanno indicati nel quadro RC, rigo RC 5.

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QUADRI CR/CE

Quadro CR: sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, in quanto l’intera disciplina che regolamenta tale credito è stata oggetto di revisione da parte del decreto internazionalizzazione (decreto legislativo n. 147/2015) che ha esteso a tutti i contribuenti le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano solo particolari tipologie di redditi. I contribuenti che intendono avvalersi della relativa agevolazione sono tenuti a compilare il quadro CE presente nel fascicolo 3.

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(UNICO 2016)

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QUADRO CR

In caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta (rigo CR16) commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro.

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QUADRI RN/RV

Quadro RN: nel caso in cui si intenda correggere o integrare una precedente dichiarazione presentata con modello Unico 2016, nel rigo RN42 è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito Irpef chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata. Quadro RV: nel caso in cui si intenda correggere o integrare un precedente dichiarazione presentata con modello Unico 2016, nei righi RV6 (addizionale regionale) e RV14 (addizionale comunale) è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata.

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SCHEMI DI SINTESI: NOVITÀ DICHIARAZIONI REDDITI PER IL 2015

(UNICO 2016)

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

QUADRO RX

Aggiunti i righi RX37 e RX38, per la gestione delle specifiche imposte sostitutive da quadro RQ: Sezione XXIII-A: rivalutazione dei beni e delle partecipazioni Sezione XXIII-B: riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni Sezione XXIII-C: affrancamento

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(UNICO 2016)

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

UNICO 2016: PROCEDURE E TERMINI

A cura di Sergio Sala

UNICO 2016: MODELLO UNIFICATO

  Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che: −  hanno un periodo di imposta coincidente con l’anno solare e −  sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi,

e dell’IVA.

  È considerato periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 gg., a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita l’1.7.2015, ed il cui primo esercizio abbia termine il 31.12.2015).

UNICO 2016: MODELLO UNIFICATO

  La dichiarazione IVA può essere presentata informa autonoma

  I curatori fallimentari non possono presentare la dichiarazione unificata

  Non fanno parte della dichiarazione unificata i modelli   770/Ordinario   770/Semplificato   IRAP

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

UNICO 2016: MODELLO UNIFICATO

  Il periodo di imposta oggetto di dichiarazione coincide sempre con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) con riferimento a:

 Modello 770 (ordinario o semplificato)  Modello IVA  Modello CU  Comunicazione annuale dati IVA  Modello Unico PF

  Il periodo di imposta può essere diverso dall’anno solare (es. 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015) con riferimento a:

 Modello Unico SC  Modello Unico ENC  Modello Unico SP  Modello IRAP

  Trasmissione: deve avvenire entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

  E’ un termine mobile in presenza di talune tipologie soggettive.   Non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio.   Ad esempio, una società di capitali: −  con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: UNICO

2016 + IRAP 2016, entro il 30.9.2016; −  con periodo d’imposta 1.7.2015 - 30.6.2016: Redditi 2016 +

IRAP 2016, entro il 31.3.2017.   Le dichiarazioni presentate entro 90 gg. dalla scadenza dei

termini ordinari sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni.

UNICO 2016: TERMINI TRASMISSIONE

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

UNICO 2016: TERMINI TRASMISSIONE Dichiarante   Presentazione

cartacea  Presentazione

telematica  Persone fisiche (1)   30.06.2016   30.09.2016  Persone fisiche (2)   non ammessa   30.09.2016  Società di persone   non ammessa   30.09.2016  Soggetti Ires (3)   non ammessa   entro l’ultimo giorno del nono mese

successivo a quello di chiusura dell’esercizio (4)  

Soggetti Ires (5)   non ammessa   entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura

dell’esercizio (4)  

(1)  Contribuenti che: -­‐  potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri RM, RT, RW del

modello Unico PF; -­‐  devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; -­‐  posseggono redditi dichiarabili utilizzando il modello 730 ma non possono presentare tale modello.

La presentazione cartacea decorre dal 2 maggio 2016.

(1)  Contribuenti non rientranti nei casi di cui al precedente punto (1). (2)  Con obbligo di redazione del bilancio (da approvare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro il 29 aprile per l’anno

2016), ovvero senza obbligo di redazione del bilancio. (3)  Questa scadenza coincide con il 30 settembre 2016 per i soggetti con periodo di imposta che coincide con l’anno solare. (4)  Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 28 giugno per l’anno 2016), applicando la proroga

prevista dall’articolo 2364 del codice civile.

UNICO 2016: TERMINI TRASMISSIONE

Dichiarazione   Presentazione cartacea  

Presentazione telematica  

Iva separata   non ammessa   30.09.2016  Irap (6)   non ammessa   30.09.2016  Irap (7)   non ammessa   entro l’ultimo giorno del nono mese

successivo a quello di chiusura dell’esercizio  

770 semplificato   non ammessa   01.08.2016  770 ordinario   non ammessa   01.08.2016  

(6) Relativa ai soggetti Irpef e alle società di persone. (7) Relativa ai soggetti Ires.

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

  I versamenti (F24 telematico) del saldo 2015 (anche IRAP) e del primo acconto 2016, vanno effettuati entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

  I versamenti possono essere effettuati nel “termine lungo”, ovvero entro il 30°giorno successivo al termine sopra indicato, maggiorando saldo e prima rata di acconto dello 0,40%.

  Nell’ipotesi in cui sia dovuta un’imposta maggiore rispetto a quella versata nel “termine lungo”, detto versamento non è da considerarsi tardivo “tout court”, ma semplicemente insufficiente. La sanzione si calcola sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (imposta più maggiorazione); in questo senso, cfr. C.M. 27/E/2013.

UNICO 2016: TERMINI VERSAMENTI

  Se gli importi a debito emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per ogni singola imposta, non superano euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né compensazioni.

  Di conseguenza, un credito Irpef inferiore a 12 euro non va computato in compensazione dalle altre imposte o richiesto a rimborso, come, pure, il debito inferiore al minimo non va versato tramite modello F24.

  Conseguenti effetti in termini di controllo e di riporto dei crediti.

UNICO 2016: TERMINI VERSAMENTI

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

UNICO 2016: TERMINI VERSAMENTI

Dichiarante   Senza maggiorazione 0,4%  

Con maggiorazione 0,4%  

Persone fisiche   16.06.2016   18.07.2016 (1)  Società di persone   16.06.2016   18.07.2016 (1)  Soggetti Ires (2)   entro il giorno 16 del sesto mese

successivo a quello di chiusura del periodo di imposta  

entro i 30 giorni successivi  

Soggetti Ires (3)   entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione

del bilancio o del termine ultimo di approvazione (4)  

entro i 30 giorni successivi  

(1)  Sono fatte salve proroghe conseguenti a specifici provvedimenti. La scadenza del 16 è posticipata al 18 in quanto il 16 luglio cade di sabato

(2)  Con obbligo di redazione del bilancio (da approvare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro il 29 aprile per l’anno 2016), ovvero senza obbligo di redazione del bilancio.

(3)  Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 28 giugno per l’anno 2016), applicando la proroga prevista dall’articolo 2364 del codice civile.

(4)  In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28 giugno 2016 i versamenti devono comunque essere eseguiti entro il 18 luglio 2016.

UNICO 2016: TERMINI VERSAMENTI

Dichiarazione   Senza maggiorazione 0,4%  

Con maggiorazione 0,4%  

Iva separata   16.03.2016 (5)   solo se modello unificato (6)  Irap   16.06.2016   18.07.2016  770 semplificato   non previsti   non previsti  770 ordinario   non previsti   non previsti  

(5) Si rammenta che le eventuali scadenze che cadono in giorno festivo determinano l’obbligo di pagamento il primo giorno successivo non festivo, con conseguente proroga dei termini (risoluzione n. 128/E/2007). (6) In caso di presentazione della dichiarazione Iva unificata il pagamento del saldo può essere eseguito entro il termine dei versamenti di Unico, maggiorando l’importo dello 0,4% per ogni mese o frazione successiva alla scadenza originaria.

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

NOVITA’ DLGS 471/97

Art. 15, come modificato dal DLgs. 158/2015   Co. 2-bis. “Per l’omessa presentazione del modello di

versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”.

  Effetti: la sanzione è diminuita, passando dai precedenti € 154 a € 100.

MODELLO F24 A SALDO ZERO

  È possibile rateizzare saldo e primo acconto, al massimo in 7 rate (giugno – novembre).

  Le rate devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese.

  Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi del 4% annuo, da calcolarsi tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata, fino alla data di scadenza della seconda.

  Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

  Gli interessi da rateazione si versano separatamente dal tributo.

UNICO 2016 E IRAP: RATEAZIONE

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi.

I contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi.

UNICO 2016 E IRAP: RATEAZIONE

La rateazione per i soggetti non titolari di partita IVA

UNICO 2016 E IRAP: RATEAZIONE

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %  

1ª 16 giugno 0,00 18 luglio 0,00  

2ª 30 giugno 0,16 22 agosto 0,13  

3ª 22 agosto 0,49 31 agosto 0,46  

4ª 31 agosto 0,82 30 settembre 0,79  

5ª 30 settembre 1,15 31 ottobre 1,12  

6ª 31 ottobre 1,48 30 novembre 1,45  

7ª 30 novembre 1,81  

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.  

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

La rateazione per i soggetti titolari di partita IVA

UNICO 2016 E IRAP: RATEAZIONE

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %  

1ª 16 giugno 0,00 18 luglio 0,00  

2ª 18 luglio 0,33 22 agosto 0,31  

3ª 22 agosto 0,63 16 settembre 0,64  

4ª 16 settembre 0,99 17 ottobre 0,97  

5ª 17 ottobre 1,32 16 novembre 1,30  

6ª 16 novembre 1,65  

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.  

Il metodo “storico” assume quale parametro di riferimento l’imposta liquidata per il precedente periodo d’imposta (2015).

Ai fini della determinazione della base di calcolo non rilevano: -  Proventi noleggio occasionale imbarcazioni da diporto -  Rivalutazione terreni (invariata salvo CD e IAP che non

devono applicare rivalutazioni) -  Deduzioni esercenti impianti distribuzione carburanti -  Ammortamenti maggiorati (140%) -  Agevolazione sospensione procedura esecutiva di sfratto

(solo irpef).

ACCONTI: STORICO O PREVISIONALE

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

NOVITA’

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2016, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto dell’art. 1 co. 91 e 92 della L. 208/2015 (Stabilità 2016), in materia di “maxi ammortamenti” (140%), per investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15.10.2015.

ACCONTI: STORICO O PREVISIONALE

  Il metodo “previsionale”, da un lato espone le imprese al rischio di sanzioni per insufficiente versamento (previsioni errate), dall’altro offre l’opportunità di tener conto, già in sede di acconti 2016, delle innovazioni che assumeranno efficacia, per la prima volta, in tale periodo d’imposta.

  Non rilevano le rettifiche della base di calcolo previsteper il metodo storico.

  Soggetti IRES che godono di ACE: qualora determinino gli acconti 2016 con il metodo “previsionale”, possono utilizzare, per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio, l’aliquota percentuale prevista per il 2016, pari al 4,75%.

ACCONTI: STORICO O PREVISIONALE

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

  La compensazione “orizzontale”, ove attuata per importi superiori a € 15.000, è subordinata all’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui sono indicati i crediti relativi alle imposte sui redditi, e all’IRAP, utilizzati in compensazione (art. 1 co. 574 della L. 147/2013).

  Il limite di € 15.000, superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, non si si applica alla compensazione “verticale”, ancorché questa venga evidenziata in maniera esplicita all’interno della delega di versamento (cfr. C.M. 28/E/2014).

  Il limite è aumentato ad € 50.000 se il visto riguarda utilizzi di imposte di start-up innovative.

VISTO DI CONFORMITÀ: € 15.000

All’interno del frontespizio del modello “UNICO 2016” e della dichiarazione “IRAP 2016”: sezione “visto di conformità”. Considerando che all’interno del modello UNICO è presente anche la dichiarazione IVA, nell’ambito della sezione sopra richiamata, la casella “visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del DLgs. 241/97 relativo a Redditi/IVA” va compilata indicando uno dei seguenti codici:

1.  se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi; 2.  se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA; 3.  se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

VISTO DI CONFORMITÀ: UNICO

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

VISTO DI CONFORMITÀ: UNICO

1.  se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi; 2.  se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA; 3.  se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

NOVITA’

  È possibile integrare la dichiarazione per apporre il visto di conformità.

  In questo senso, cfr. C.M. 35/E/2015 (in merito ai rimborsi IVA).   “Nel caso in cui la mancata apposizione del visto di conformità

… sia stata frutto di errore o di omissione, … è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante presentazione di una dichiarazione integrativa”, entro i termini previsti dall’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

VISTO DI CONFORMITÀ: UNICO

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

NOVITA’

  RM 26/2016 del 14.4.2016: visto di conformità anche per professionisti soci di STP – assimilazione a associazione professionale/studio associato/professionista + società di servizi

  Il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una STP può rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita iva della società, abilitata alla trasmissione telematica.

  È il singolo professionista abilitato al rilascio del visto, mentre è la società (di servizi o stp)/associazione professionale ad essere abilitata alla trasmissione telematica.

VISTO DI CONFORMITÀ: UNICO

Il professionista abilitato: −  deve stipulare una polizza di assicurazione, con massimale

adeguato al numero di contribuenti assistiti, e dei visti rilasciati, con una soglia minima di € 3.000.000 (in passato, il massimale era di 1.032.913,80);

−  deve adeguare il massimale della polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la vecchia polizza non sia ancora scaduta (cfr. C.M. 7/E/2015);

−  per il 730, deve estendere la copertura assicurativa, nel caso di infedeltà del visto, al pagamento di una somma pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente, ex art. 36-ter del DPR 600/73.

VISTO DI CONFORMITÀ: POLIZZA

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

Decreto 31.5.99 n. 164   Art. 22 co. 2-bis, inserito dall’art. 1 co. 951 lett. a) della L.

208/2015 (Stabilità 2016), a decorrere dall’1.1.2016.   “In luogo della polizza …, la garanzia può essere prestata sotto

forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie”.

VISTO DI CONFORMITÀ: FIDEIUSSIONE

  I controlli sono quelli previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, per evitare errori materiali e di calcolo relativi a imponibili, imposte e ritenute, nonché al riporto delle eccedenze.

  I chiarimenti della C.M. 28/E/2014, in merito ai controlli relativi al periodo d’imposta 2013, possono essere osservati anche per le annualità successive (cfr. C.M. 7/E/2015), ovvero verifica di: −  duplicazioni di versamento; −  errato versamento di ritenute; −  crediti d’imposta; −  imposte sostitutive; −  eccedenze anno precedente (esposizione credito nella

relativa dichiarazione).

VISTO: CONTROLLI UNICO E IRAP

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

  In caso di cessione delle eccedenze IRES, ai sensi dell’art. 43-ter del DPR 602/73, il visto di conformità deve essere apposto, in primis, sulla dichiarazione dei redditi del soggetto cedente (cfr. C.M. 28/E/2014).

  Il cessionario, a sua volta, sarà tenuto anch’esso ad adempiere l’onere procedimentale in esame, qualora utilizzi in compensazione “orizzontale” il credito ricevuto per un importo superiore a € 15.000 e, in tale caso, il controllo da effettuarsi in sede di apposizione del visto avrà ad oggetto il mero riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.

VISTO PER ECCEDENZE INFRAGRUPPO

1.  Esistenza libri contabili e fiscali obbligatori. 2.  Regolarità libri contabili e fiscali obbligatori. 3.  Riscontro risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili. 4.  Corrispondenza delle rettifiche fiscali alle variazioni in aumento/

diminuzione indicate nel quadro RF e alla relativa documentazione.

5.  Controllo documentale delle detrazioni. 6.  Controllo documentale dei crediti d’imposta. 7.  Riscontro eccedenza d’imposta emergente da UNICO

precedente. 8.  Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno. 9.  Controllo delle ritenute d’acconto. 10.  Controllo versamenti in acconto e a saldo. 11.  Controllo perdite pregresse.

VISTO PER UNICO SC: CHECK LIST

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

  L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli relativamente alle dichiarazioni dei redditi (UNICO SC) e IRAP comporta l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.582.

  In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei professionisti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione amministrativa sopra richiamata.

VISTO INFEDELE SU UNICO SC: SANZIONI

Verifica: 1.  corrispondenza delle ritenute con quelle certificate; 2.  attestati degli acconti versati o trattenuti; 3.  che le deduzioni e le detrazioni non eccedano i limiti di

legge, e corrispondano alle risultanze della documentazione esibita. In relazione alle spese ripartite su più annualità, il controllo deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere;

4.  che i crediti d’imposta non eccedano le misure previste per legge, e spettino sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione, e dalla documentazione esibita;

5.  dell’ultima dichiarazione presentata, in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

VISTO: CONTROLLI 730 (C.M. 7/E/2015)

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

  In caso di visto infedele, i professionisti sono tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di un importo corrispondente alla somma di imposta, interessi e sanzioni, che sarebbero stati richiesti al contribuente, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73; la responsabilità è esclusa, qualora l’infedeltà del visto sia determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

  La disciplina sanzionatoria sopra richiamata si applica anche in caso di presentazione del mod. 730 con le modalità ordinarie, senza avvalersi della precompilata (cfr. C.M. 7/E/2015).

VISTO INFEDELE SU 730: SANZIONI

  Il limite massimo dei crediti di imposta compensabili in modo “orizzontale”, a partire dall’anno 2014, è di € 700.000 per ciascun anno solare (art. 9 co. 2 del DL 35/2013).

  La compensazione è, però, inibita ai contribuenti che, pur vantando crediti nei confronti dell’erario, risultino nel contempo debitori di imposte erariali (e relativi accessori), per un ammontare superiore a € 1.500, iscritte in ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31 co. 1 del DL 78/2010).

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE: LIMITI

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

  Crediti d’imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi: possono essere utilizzati in compensazione nel limite annuale di € 250.000 (art. 1 co. 53 della L. 244/2007).

  Eccezione: credito di imposta per nuovi investimenti, previsto dal DL 91/2014 (art. 18 co. 1 - 9), al quale non si applica il predetto limite annuale.

COMPENSAZIONE: LIMITI PER RU (1/2)

  Le imprese, qualora siano titolari, sia di crediti soggetti al limite di € 250.000, sia di eccedenze (d’imposta) risultanti dalle dichiarazioni annuali per un importo inferiore all’importo massimo ordinariamente compensabile (700.000), possono utilizzare i crediti d’imposta indicati nel quadro RU anche oltre lo specifico limite di € 250.000, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (700.000).

  In questo senso, cfr. R.M. 9/DF/2008.

COMPENSAZIONE: LIMITI PER RU (2/2)

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

Art. 13 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015   Co. 4. “Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito

d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato”.

  Effetti: viene inserita una norma sanzionatoria specifica per l’utilizzo improprio di un credito esistente.

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (1/6)

Fattispecie sanzionate al 30%: 1.  Compensazione di crediti effettuata in misura superiore al

limite annuale di crediti compensabili, pari a € 700.000 (Cfr. C.M. 8/E/2009).

2.  Utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a € 15.000 senza che sia stato apposto il visto di conformità (cfr. C.M. 28/E/2014 + C.M. 1/E/2010).

3.  Dichiarazione vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità: si ritiene a tutti gli effetti non vistata, con tutte le conseguenze anche in tema di indebita compensazione del credito (cfr. C.M. 7/E/2015).

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (2/6)

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

Art. 13 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015   Co. 5. “Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti

inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/97. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/73, e all'articolo 54-bis del D.P.R. 633/72”.

  Credito inesistente: creazione artificiosa del credito in sede di mod. F24, o redazione di documenti falsi.

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (3/6)

L’abrogato art. 27 co. 18 del DL 185/2008 prevedeva che la sanzione risultasse pari al 200%, quando si utilizzava il credito inesistente per il pagamento delle somme dovute, per un ammontare superiore a € 50.000, per ciascun anno solare.

Non essendo, invece, stati abrogati i commi 16 e 19 del predetto art. 27, le somme derivanti dal recupero dei crediti in esame potranno essere richieste entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito stesso.

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (4/6)

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

Sanzioni penali art. 10-quater del DLgs. 74/2000, come modificato dal DLgs.

158/2015   1. “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque

non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/97, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro”.

  2. “È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/97, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (5/6)

  Cfr. C.M. 28/E/2006. Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità, pari a € 50.000 per singolo periodo d’imposta.

  Cfr. artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000: il ravvedimento operoso, se posto in essere prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, esclude la rilevanza penale dell’indebita compensazione di crediti “non spettanti”, e rappresenta una circostanza attenuante (con riduzione della pena sino alla metà) per le compensazioni di crediti “inesistenti”.

SANZIONI INDEBITE COMPENSAZIONI (6/6)

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

OPERAZIONI STRAORDINARIE: TIPOLOGIA OPERAZIONI

VOLONTARIE   liquidazione   trasformazione   fusione/scissione   conferimento   cessione azienda

OBBLIGATORIE   procedure concorsuali

LIQUIDAZIONE - DATA EFFICACIA

SOCIETÀ DI CAPITALI a)  data di iscrizione nel Registro imprese della dichiarazione degli

amministratori, quando l’accertamento della causa di scioglimento è effettuato dagli stessi;

b)  data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera assembleare di messa in liquidazione della società;

c)  data prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, ove previsto il termine di durata;

d)  data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

TRASFORMAZIONE - TIPOLOGIE

  OMOGENEA (ad es. da snc a sas).   OMOGENEA PROGRESSIVA (da snc/sas a srl/spa/sapa).   OMOGENEA REGRESSIVA (da srl/spa/sapa a snc/sas).

TRASFORMAZIONE - DATA EFFICACIA

  Operazione sempre FISCALMENTE NEUTRA.   Data di EFFICACIA coincide con l’iscrizione dell’atto di

trasformazione al Registro imprese.

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

FUSIONE - TIPOLOGIE

  FUSIONE PER UNIONE (PROPRIA).   FUSIONE PER INCORPORAZIONE.   NEUTRALITÀ FISCALE.   EFFICACIA DALLA DATA DI ISCRIZIONE DELL’ULTIMO

ATTO DI FUSIONE NEL REGISTRO IMPRESE.

SCISSIONE - TIPOLOGIE

SCISSIONE TOTALE proporzionale

non proporzionale

SCISSIONE PARZIALE proporzionale

non proporzionale

  Efficacia dalla data di iscrizione dell’ultimo atto di scissione nel Registro imprese.

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

LA DICHIARAZIONE

La gestione dell’adempimento dichiarativo in presenza di operazioni straordinarie realizzate da parte di società è uniforme indipendentemente dalla natura giuridica delle società partecipanti alle operazioni. Tale adempimento è stato normato dal Dlgs 175/2014 (cosiddetto “semplificazioni”), articolo 17, che ha modificato:

a)  il Dpr 322/1998, con riguardo alle modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini di imposte sui redditi e Irap: è stato infatti eliminato il riferimento ai soli soggetti Ires per consentire l'utilizzo dei modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare, nel quale si chiude l'esercizio sociale, anche alle società di persone ed enti equiparati con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;

b)  il Dpr 435/2001, con riguardo alle operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione; si tratta delle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del Dpr 22 luglio 1988 n. 322) che coinvolgono società di persone o associazioni: è stato infatti previsto che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'Irap venga effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

LIQUIDAZIONE - SOCIETÀ DI CAPITALI (1/2)

Periodi Determinazione reddito

Dichiarazioni Versamenti

Inizio e chiusura

liquidazione nel medesimo

periodo di imposta

In base al bilancio finale di liquidazione.

Dichiarazione periodo ante liquidazione (IRES + IRAP). Dichiarazione periodo liquidazione (IRES + IRAP) – unica dichiarazione dell’operazione straordinaria.

Versamenti relativi al periodo ante liquidazione. Versamenti relativi al periodo di liquidazione.

Liquidazione di durata oltre

il primo esercizio ma entro i cinque

esercizi

Reddito di ogni esercizio determinato in via provvisoria. Reddito dell’intero periodo di liquidazione determinato in via definitiva sulla base dell’unico periodo.

Dichiarazione periodo ante liquidazione (IRES + IRAP). Dichiarazioni periodo liquidazione (IRES + IRAP) – singole dichiarazioni provvisorie per i primi quattro anni e unica dichiarazione finale definitiva dell’operazione straordinaria per l’ultimo anno.

Versamenti relativi al periodo ante liquidazione. Versamenti relativi ai periodi di liquidazione, provvisori per i primi quattro anni e definitivi (conguaglio) per l’ultimo anno.

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

LIQUIDAZIONE - SOCIETÀ DI CAPITALI (2/2)

Periodi Determinazione Reddito

Liquidazione di durata superiore a cinque esercizi

Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, i redditi di ogni esercizio determinati in via provvisoria si considerano definitivi.

TERMINI VERSAMENTO E MODULISTICA

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA SOCIETÀ DI PERSONE CON EFFETTO DAL 10.2.2015

Presentazione della dichiarazione

(art. 5-bis co. 1 del DPR 322/98)

30.11.2015 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di effetto

della trasformazione)

Versamento delle imposte (art. 17 co. 1

del DPR 435/2001)

16.12.2015 (entro il giorno 16 del mese

successivo a quello di scadenza del termine di presentazione

della dichiarazione)

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

TERMINI VERSAMENTO E MODULISTICA

Nel caso di liquidazione, trasformazione, scissione

e fusione: il modello UNICO da utilizzare è quello

relativo al periodo d’imposta precedente

Esempio   Snc trasformata in srl il 10.2.2015   UNICO da presentare entro il 30.11.2015   Modello da utilizzare: UNICO SP 2015

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (art. 17 co. 1 del DLgs. 175/2014), le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31.12.2015 presentano la dichiarazione dei redditi in forma non unificata utilizzando il modello UNICO SP 2015 approvato nel corso del 2015.

QUADRO RV - UNICO SC 2016 – NOVITA’

  Sez. I: evidenzia le differenze tra i valori civili e i valori fiscali dei beni e/o elementi patrimoniali emerse per effetto di talune operazioni (rivalutazioni, conferimenti, ecc.).

  Sez. II: evidenzia i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione di scissione e fusione societaria intervenuta nel periodo di imposta 2015.

SCHEMI DI SINTESI:UNICO 2016:

PROCEDURE E TERMINI

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

UNICO, SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSOA cura di Sergio Sala

I PRINCIPI DELLA RIFORMA DLGS. 158/2015

 Il principio di proporzionalità Le sanzioni amministrative tributarie sono modulate in ragione della gravità della violazione commessa dal contribuente.

 La decorrenza La riforma delle sanzioni amministrative si applica dall’1.1.2017 DDL di stabilità 2016 prevede anticipo all’1.1.2016.

 Il favor rei Sulla base di quanto stabilito dal decreto in termini di decorrenza non può essere esclusa a priori l’applicazione del favor rei.

LA DECORRENZA DELLE NUOVE SANZIONI - DLGS. 158/2015

Art. 32 “Le disposizioni………si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2017”.

Ddl. di stabilità 2016 (art. 11 co. 11) Anticipa la decorrenza della riforma delle sanzioni all’1.1.2016.

Problema: si applica l’art. 3 del DLgs. 472/97 (favor rei?)

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

Le nuove regole sul ravvedimento operoso si applicano anche alle violazioni che alla data del 1.1.2015 siano già stata constatate dall’ufficio ma non siano ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.

In virtù del principio del favor rei è possibile ravvedere le violazioni constatate prima di tale data, fermo restando la mancata notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 relative alle violazioni oggetto di regolarizzazione.

DECORRENZA NUOVE RIDUZIONI CIRC. 6/E/2015

MODELLO UNICO E SANZIONI (1/6)

RIEPILOGANDO

 Per eventuali violazioni relative a UNICO 2016 si applicano le disposizioni contenute nel DLgs. 158/2015

 Le disposizioni sono in vigore dall’1.1.2016

 Non solo per le violazioni commesse dall’1.1.2016 ma anche per quelle antecedenti che non si siano rese definitive in termini di pagamento delle sanzioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4/2016)

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

MODELLO UNICO E SANZIONI (2/6)

Principali tipologie di violazione dichiarativa

DICHIARAZIONE INFEDELE

si tratta della mancata dichiarazione di un reddito ovvero della indicazione di un componente negativo non spettante. La violazione comporta che l’atto da notificare sia un avviso di accertamento e non un “avviso bonario”

nella sostanza emerge dalla dichiarazione accertata un maggiore reddito, una maggiore imposta o un minor credito

INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 15 DEL DLGS. 158/2015

Art. 7 DLgs. 472/97

“Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.

Applicabile anche alle violazioni dichiarative?

Se sì:

 entro 30 ottobre ravvedo pagando 1/10 di € 125 (50% di € 250);

 nei successivi ed entro il 29.12 1/10 di € 250.

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 15 DEL DLGS. 158/2015

Sanzione Base: dal 90% al 180% (oggi 100%-200%)

Aumento 50% (135%) in caso di falso, operazione inesistente, frode

Riduzione a 1/3 (30%) se la maggiore imposta accertata è < 3% imposta dichiarata (soglia € 30.000) o nel caso di errore

nella competenza

Nessun danno per Erario SANZIONE € 250

INFEDELE DICHIARAZIONE ART. 15 DEL DLGS. 158/2015

“Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di clementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250”.

RAVVEDIMENTO POSSIBILE SULLA MISURA RIDOTTA?

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

30.9.2016 30.9.2017 31.12.2019 30.9.2015

ENTRO 90GG

RIDUZIONE 1/9

RIDUZIONE 1/8

RIDUZIONE 1/7

RIDUZIONE 1/6

Esempio: UNICO 2015 infedele presentato il 30.9.2015

DICHIARAZIONE INFEDELE: RIDUZIONE SANZIONI

MODELLO UNICO E SANZIONI (3/6)

DICHIARAZIONE OMESSA la dichiarazione è valida se presentata entro 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria. In questo caso sanzione di € 250. Col ravvedimento operoso ridotta a un decimo. Eventuali imposte sono sanate con la sanzione da omesso versamento: il principio è che se la dichiarazione è valida non può essere infedele se presentata oltre i 90 giorni la sanzione è dal 120 al 240% delle imposte o del credito. Minimo di € 250. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da € 250 a € 1000 se presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva la sanzione è ridotta alla metà a condizione che non siano iniziate attività di accertamento sanzioni fisse possono essere raddoppiate nei confronti dei titolari di scritture contabili

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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OMESSA DICHIARAZIONE ART. 15 DEL DLGS. 158/2015

Presentazione della dichiarazione omessa entro il termine dichiarazione successiva ma prima dell’inizio di un’attività di controllo e/o di accertamento:

Sanzione ridotta al 50%, quindi:

  dal 60% al 120% imposte dovute (invece delle ordinarie 120%/240%);

  se non sono dovute imposte: sanzione fissa da € 150 a € 500.

MODELLO UNICO E SANZIONI (4/6)

DICHIARAZIONE OMESSA E IRREGOLARE introdotta una nuova ipotesi nell’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 salvo quanto disposto dalle singole leggi di imposta, se la dichiarazione viene presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà per la dichiarazione nella quale viene effettuata una correzione dei quadri la sanzione da corrispondere è quella relativa alla violazione formale ridotta a un decimo (quindi € 25) a condizione che ciò avvenga entro 90 giorni (ad esempio reddito non dichiarato). Le corrispondenti imposte vanno versate con la sanzione prevista per omesso versamento.

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

MODELLO UNICO E SANZIONI (5/6)

 Per la dichiarazione omessa viene introdotto il principio del comportamento attivo del contribuente: la dichiarazione, pur rimanendo omessa, viene presentata a fronte di un comportamento spontaneo

 Principio valido anche per le violazioni precedenti (favor rei)

DICHIARAZIONE TARDIVA

Non cambia nulla RAVVEDIBILE ENTRO 90 giorni Si applica la lett. c) dell’art. 13 DLgs. 472/97.

COMPILAZIONE DEL MOD. F24: occorre indicare: codice tributo 8911 e anno di riferimento 2015 (anno in cui si è commessa la violazione di tardiva presentazione). La sanzione ridotta si applica per ciascuna “dichiarazione” (redditi/IVA/IRAP) a prescindere dalla presentazione in forma unificata delle stesse (C.M. 54/2002).

Sanzione fissa 258 : 10 = 25,80

Dichiarazione tardiva

Sanzione base 30% : 8 = 3,75% (se si regolarizza prima c’è la possibilità di effettuare ravvedimento sprint o breve).

Imposte non versate

p.168

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

MODELLO UNICO E SANZIONI (6/6)

Violazioni relative al principio di competenza

dichiarazione è infedele, in assenza di comportamenti fraudolenti per errore della imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito: si applicano le sanzioni ridotte (dal 60 al 120%) condizioni: il componente positivo deve aver concorso alla formazione del reddito in un periodo di imposta precedente a quello accertato se non vi è danno per l’erario la sanzione è pari a € 250

RAVVEDIMENTO OPEROSO Articolo 13 DLgs. 472/97 e sanatoria versamenti

1/10 del 30 % se il versamento, anche in acconto, viene effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza (o 1/20) 3% (o 1,5%) 1/9 del 30% se il versamento anche in acconto viene effettuato nei 90 giorni successivi alla scadenza (o 1/18) 3,33% (o 1,67%) New: sanzioni per omesso versamento sono ridotte alla metà se i pagamenti sono effettuati entro 90 giorni dalla scadenza 1/8 del 30% se entro il termine di dichiarazione successiva (ad esempio saldo UNICO 2015 entro 30.9.2016) 3,75% 1/7 del 30 % se entro il termine della seconda dichiarazione successiva (ad esempio saldo UNICO 2014 entro 30.9.2016) 4,29% 1/6 del 30 % se entro il termine di accertamento del periodo di imposta (ad esempio saldo UNICO 2013 entro il 31.12.2017) 5%

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

RAVVEDIMENTO OPEROSO ravvedimento «sprint» - pagamento dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo

TRIBUTO + SANZIONE 0,1% per ogni giorno di ritardo + INTERESSI LEGALI

ravvedimento «breve» - pagamento dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza

TRIBUTO + SANZIONE 1,5% + INTERESSI LEGALI

ravvedimento «medio» - pagamento dopo il 30°giorno di ritardo fino al 90° giorno

TRIBUTO + SANZIONE 1,67% + INTERESSI LEGALI

ravvedimento «lungo» - pagamento oltre i 90 giorni ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

TRIBUTO + SANZIONE 3,75% + INTERESSI LEGALI

NB: dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)

MODELLO UNICO E SANZIONI (1/4)

La sanzione del 30 per cento si applica su: -  somme a debito esposte in dichiarazione e non versate,

tardivamente versate o parzialmente versate -  sono quelle somme dovute che l’Agenzia delle Entrate potrebbe

contestare con la comunicazione di irregolarità -  le sanzioni da ravvedimento operoso si riducono ulteriormente

se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni: riduzione della sanzione di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo ( 0,1% per giorno di ritardo)

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

MODELLO UNICO E SANZIONI (2/4)

Accertamenti di maggiori imposte e perdite pregresse

-  dall’accertato è possibile scomputare le perdite pregresse -  presentazione di apposita istanza (novità: modulistica

approvata) -  rideterminazione dell’imposta dovuta in base all’accertamento

MODELLO UNICO E SANZIONI (3/4)

Violazioni relative alla applicazione degli studi di settore -  viene meno la maggiorazione della sanzione del 10% nei casi di

accertamento per infedele dichiarazione quando la stessa dipende dalla omessa od infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi che non sono sussistenti

-  viene meno l’ulteriore maggiorazione del 50% quando l’infedeltà della dichiarazione deriva da mancata presentazione del modello per gli studi di settore anche a seguito di invito

-  norme di favore applicabili anche al passato

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

STUDI DI SETTORE ART. 15 DEL DLGS. 158/2015

Soppressa la sanzione amministrativa maggiorata nel caso di errori significativi.  Chi omette di presentare il modello studi anche a seguito di

specifico invito delle Entrate (art. 8 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97) sanzione fissa in misura massima (€ 2.065);

 nel caso di omessa presentazione del modello e dall’elaborazione dello studio emerge un maggior reddito accertabile superiore al 10% rispetto al dichiarato, la sanzione variabile è maggiorata del 50%;

 se il modello studi è presentato con dati non corretti o è indicata una causa di esclusione o di inapplicabilità non sussistente e dall’elaborazione dello studio emerge un maggior reddito accertabile superiore al 10% rispetto al dichiarato, la sanzione per infedele dichiarazione è maggiorata del 10%.

STUDI DI SETTORE ART. 15 DLGS. RIFORMA DELLE SANZIONI Resta però il rischio dell’induttivo puro (art. 39 co. 2 DPR 600/73)

I presupposti che legittimano l’utilizzo dell’accertamento induttivo da parte dell’ufficio

Omessa presentazione del modello studi di

settore

Omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli

per la comunicazione dei dati rilevanti ai

fini dell'applicazione degli studi di settore

Indicazione di cause di esclusione o di

inapplicabilità degli studi di settore non

sussistenti

I maggiori ricavi/compensi devono superare di più del 15% o di € 50.000 quelli del Gerico originario.

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

MODELLO UNICO E SANZIONI (4/4)

Nuove sanzioni da interpello in generale, tranne ridotte ipotesi, le istanze di interpello sono divenute facoltative (ad esempio nel caso di società di comodo o CFC) in alternativa all’obbligo, il legislatore ha individuato un obbligo di indicazione in UNICO di

-  mancata presentazione dell’interpello -  presentazione dell’interpello con risposta negativa

In caso di mancata segnalazioni delle situazioni precedenti in UNICO la sanzione va da € 2 a € 20.000

MODELLO UNICO E SANZIONI: INTERPELLO

in colonna 1, il codice 1, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello, o il codice 2, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva;

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

LE ALTRE NOVITÀ DLGS. 158/2015

 sanzioni CU (precompilata): fissato tetto massimo (art. 21);

 credito inesistente se manca il “presupposto costitutivo”: le indebite compensazioni intercettabili con il controllo automatizzato sono sanzionate al 30% (art. 15);

 responsabilità revisori: 30% del compenso e comunque non superiore all’imposta effettivamente accertata (art. 15);

 cessioni e conferimenti di azienda nell’ambito di procedimenti concorsuali e paraconcorsuali: deroga alla responsabilità ex art. 14 del DLgs. 472/97.

ACCERTAMENTI BANCARI DLGS. 158/2015

Resta applicabile l’art. 32 del DPR 600/73.

No sanzione amministrativa (10% - 50% somme) nel caso di omessa indicazione beneficiario.

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

Errori od omissioni rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale

1/9 del 30% = 3,33%

1/8 del 30% = 3,75%

1/7 del 30% = 4,29%

1/6 del 30% = 5%

Sanzione base applicabile 30%

Entro un anno

Entro 90 giorni

Entro due anni

Oltre due anni

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Errori od omissioni non rilevabili in sede di controllo formale

1/9 del 100% = 11,11%

1/8 del 100% = 12,50%

1/7 del 100% = 14,29%

1/6 del 100% = 16,67%

Sanzione base applicabile 100%

Entro un anno

Entro 90 giorni

Entro due anni

Oltre due anni

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

2

2

1

X

2 2 1 1

1

Sia nel riquadro “Tipo di dichiarazione” che nel riquadro “firma della dichiarazione” vanno indicati quali quadri sono stati modificati (codice 2) e/o aggiunti e quali invece quelli non modificati (codice 1).

Esempio: UNICO integrativo presentato per aver omesso una variazione in aumento per costi indeducibili nella dichiarazione originaria che conteneva redditi, studi ed IVA.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRO FISCO

In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa e in tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per la notifica di:

  cartella esattoriale (art. 25 DPR 602/73);   avviso di accertamento (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72)

decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, dall’anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

Il ravvedimento non può essere effettuato se è stato notificata la comunicazione di irregolarità.

Sanzione ridotta a 1/3 (10%) posso rateizzare

(6 o 20 rate trimestrali)

Sanzione ridotta da 1/8 (3,75%) a 1/6 (5%)

non posso rateizzare

Se definisco avviso bonario

Se mi ravvedo

ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI EX ARRTT. 36-BIS DPR

600/73 E 54-BIS DPR 633/72

Il ravvedimento può essere effettuato fino al momento della notifica della comunicazione recante la somme dovute.

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE 36-TER A SEGUITO DI CONTROLLO FORMALE

Se pago comunicazione

Se mi ravvedo

Sanzione ridotta a 2/3 (20%) posso rateizzare

(6 o 20 rate trimestrali)

Sanzione ridotta da 1/8 (3,75%) a 1/6 (5%)

non posso rateizzare

SCHEMI DI SINTESI:UNICO, SANZIONI E

RAVVEDIMENTO OPEROSO

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

NOVITÀ STUDI DI SETTOREA cura di Gian Paolo Ranocchi

Le principali novità modulistica e Sp. Tec. La legge di stabilità 2016 riconosce a imprenditori e professionisti che, a far data dal 15 ottobre 2015, investono in beni materiali strumentali nuovi, una

maggiorazione del 40% del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei

canoni di locazione finanziaria.

La norma non produce effetti “diretti” sugli studi.

ATTENZIONE È previsto un controllo telematico che in fase di trasmissione dello studio verifica la corrispondenza tra il reddito

indicato negli SDS e quello indicato in UNICO (RE, RF o RG)

Gestione «super ammortamento» modelli & controlli 2016

Il rigo F28 deve essere uguale alla differenza tra ricavi [(F01 + (F02-F02 campo 2) + (F07-F07 campo 2) - (F06-F06 campo 2) + F03 + F08 - (F09+F11-F10)] + [(F02 campo 2 +F04+F05) + (F24+F26) - (F25+F27)] e costi [(F12+F06 campo 2) - (F13+F07 campo 2) + (F14+F15 ove presente nella specifica tecnica di riferimento ) + F16 + F17 + F18 + F18 campo 6 + F22 + (F23-F23 campo 2)] + F19 + (F20 + F20 campo 3 + F21) +

(F23 campo 2)

Il rigo G13 deve essere uguale alla differenza tra compensi [(G01 + G02 + G03) + (G04 - G10)] e costi (G05 + G06 + G07 + G08 + G09 + G11 + G11 campo 3 + G12 + G12 campo 2)

SCHEMI DI SINTESI:NOVITÀ STUDI DI SETTORE

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

Super ammortamenti – I PARAMETRI?

LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2016 HA PREVISTO CHE LE DISPOSIZIONI IN ARGOMENTO “NON PRODUCONO EFFETTI SUI VALORI ATTUALMENTE STABILITI PER L'ELABORAZIONE E IL CALCOLO DEGLI STUDI DI SETTORE”;

AL RIGUARDO, NON VIENE FORMULATO ALCUN RIFERIMENTO AI PARAMETRI.

TANTO PREMESSO, NON SONO STATE PREVISTE INTEGRAZIONI DEI MODELLI PARAMETRI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL 40%.

LA PATENT BOX

ATTENZIONE È previsto un controllo telematico che in fase di trasmissione dello studio verifica la corrispondenza tra il reddito indicato nell’allegato SDS e

quello indicato nel quadro di UNICO afferente la tipologia reddituale corrispondente (RE, RF o RG)

Il comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che “i redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare…” Il successivo comma 40 prevede invece che “non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti sia reinvestito…”.

SCHEMI DI SINTESI:NOVITÀ STUDI DI SETTORE

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

Soggetti obbligati a presentare i modelli SDS per il p.i. 2015 Cause di esclusione dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore o inutilizzabilità in

fase di accertamento delle risultanze degli studi di settore

Modelli INE - non più previsti per il p.i. 2015

Il modello INE, fino al p.i. 2014 doveva essere compilato dai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore o che, comunque, non sono tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati.

(L’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) ha previsto che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare).

SCHEMI DI SINTESI:NOVITÀ STUDI DI SETTORE

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UNICO 2016: studi di settore, ravvedimento e gestione degli adempimenti

Gli obiettivi per il p.i. 2016 ridurre le informazioni richieste

nei modelli SDS

L’IPOTESI DI LAVORO

STUDI APPROVATI PER IL P.I. 2016 RICHIEDERE LE SOLE INFORMAZIONI RILEVANTI. I MODELLI DOVREBBERO ESSERE STRUTTURATI PREVEDENDO UN NUMERO MINORE DI INFORMAZIONI RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI

STUDI APPROVATI PER I PP.I. 2014 E 2015 MANTENERE LE SOLE DOVREBBERO ESSERE

MINORE DI INFORMAZIONI INFORMAZIONI RILEVANTI. I MODELLI RISTRUTTURATI MANTENENDO UN NUMERO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI.

Analogamente a quanto effettuato l’anno scorso per i soggetti interessati dalle «comunicazioni» sds, che in dichiarazione (UNICO 2015) hanno barrato l’apposita casella per

quale destinatario in questione,

indicare delle

relativa l’intermediario comunicazioni comunicazione verrà inviata

la (in formato

ridotto) all’intermediario tramite Entratel.

ANOMALIE SDS 2016

SCHEMI DI SINTESI:NOVITÀ STUDI DI SETTORE

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Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore sia inviata all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella “Invio altre comunicazione telematiche all’intermediario”, inserita nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE – comunicazione anomalie

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L’intermediario deve barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del riscontro automatizzato effettuato sulla coerenza dei dati dichiarati nel modello degli studi di settore.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - comunicazione anomalie

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NUOVE TIPOLOGIE di anomalie per l’invio di una comunicazione

63 diverse tipologie di Per il 2016 sono state predisposte comunicazione di anomalie:

-  54 relative esclusivamente alle attività di impresa; -  3 esclusivamente ad attività professionali; -  6 ad entrambe le tipologie di reddito.

anno, sono stati Oltre a riproporre casi già previsti lo scorso individuati ulteriori 9 tipologie di anomalie.

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In particolare i nuovi casi riguardano:

ulteriori ipotesi di soggetti esercenti attività di impresa con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore; soggetti con incongruenze tra dati indicati nello Studio di Settore presentato e dati desumibili dai modelli 770 Semplificati.

E’ stata riformulata rispetto allo scorso anno la tipologia n. 9 – Imprese con incongruenze tra i dati indicati nel quadro F – Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel quadro T – Congiuntura economica. La modifica è conseguente alla definizione della nuova metodologia per il calcolo dei correttivi crisi applicati al periodo d’imposta 2014.

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CORRETTIVI CRISI - LE NOVITÀA cura di Gian Paolo Ranocchi

DECRETO 12 maggio 2016

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2015. (GU Serie Generale n.113 del 16-5- 2016)

Efficienza produttiva

•  Predisposta per 193 studi di settore •  Esclusi 12 studi di settore relativi alle

attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi

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Congruità

•  Correttivi congiunturali di settore •  Correttivi congiunturali territoriali •  Correttivi congiunturali individuali

Correttivi Congiunturali Territoriali

•  coefficienti correttivi congiunturali territoriali, a livello di area territoriale

•  confronto tra i relativi effetti random del periodo d’imposta 2015 rispetto ai relativi effetti random dell’anno di costruzione dello specifico studio

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STUDI DI SETTORE ART. 15 DLGS. RIFORMA DELLE SANZIONI Resta però il rischio dell’induttivo puro (art. 39 co. 2 DPR 600/73)

I presupposti che legittimano l’utilizzo dell’accertamento induttivo da parte dell’ufficio

Omessa presentazione del modello studi di

settore

Omessa o infedele indicazione dei dati

previsti nei modelli per la comunicazione dei

dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore

Indicazione di cause di esclusione o di

inapplicabilità degli studi di settore non

sussistenti

I maggiori ricavi/compensi devono superare di più del 15% o di € 50.000 quelli del Gerico originario.

REGIME PREMIALE - PRESUPPOSTI

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REGIME PREMIALE - FEDELTA’ DEI DATI

REGIME PREMIALE - VANTAGGI

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IN COLLABORAZIONE CON:

UNICO 2016:STUDI DI SETTORE, RAVVEDIMENTO

E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI

7 giugno 2016

Sede Legale: Via G. e C. Venini, 37 – 20127 MilanoTel. 02 87213184 – Fax 02 66710422

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