Ultimo aggiornamento: Luglio 2014 TESTO COORDINATO … · TESTO COORDINATO D.P.R. n. 412/93 e...

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Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n° 633 e successivi aggiornamenti e-training srl consulenza e formazione tecnico-normativa Via B. Crespi 70, 20159 Milano T. 02 69901252 F. 02 69901400 [email protected] www.e-trainingsrl.it 1 Articolo 5, Comma 9, D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii. TESTO COORDINATO LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale - in vigore dal 4 agosto 2013) (G.U. n. 181 del 03/08/2013 Art. 17-bis (Requisiti degli impianti termici) [...] [...] DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 " Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - in vigore dal 19 luglio 2014) (G.U. n. 165 del 18/07/2014 Art. 14 (Servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza energetica) [...] [...] [...] [...] Art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici) D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti (GU n. 142 del 14-10-1993 - Supplemento Ordinario n. 96 - in vigore dal 1° agosto 1994) [...] [...] LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione il legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2002, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" - in vigore dal 19 dicembre 2012) " (GU n. 294 del 18-12-2012 - Supplemento Ordinario n. 208 Art. 34, comma 53 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) [...] [...] Art. 2 del D.P.R. 551/99 (Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi) D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia" (GU n. 81 del 06-04-2000 - in vigore dal 21 aprile 2000) TESTO COORDINATO ILLUSTRATO: Ultimo aggiornamento: Luglio 2014

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90“

"

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione

europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale - in vigore dal 4 agosto 2013)(G.U. n. 181 del 03/08/2013

Art. 17-bis(Requisiti degli impianti termici)

[...]

[...]

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102“

"Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e

2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE- in vigore dal 19 luglio 2014)(G.U. n. 165 del 18/07/2014

Art. 14(Servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza energetica)

[...]

[...]

[...]

[...]

Art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93(Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412“

termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10"

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti

(GU n. 142 del 14-10-1993 - Supplemento Ordinario n. 96 - in vigore dal 1° agosto 1994)

[...]

[...]

LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221Conversione il legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2002, n. 179, recante ulteriori misure

urgenti per la crescita del paese"- in vigore dal 19 dicembre 2012)

"

(GU n. 294 del 18-12-2012 - Supplemento Ordinario n. 208

Art. 34, comma 53(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i

comuni)

[...]

[...]

Art. 2 del D.P.R. 551/99(Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi)

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento

dei consumi di energia"(GU n. 81 del 06-04-2000 - in vigore dal 21 aprile 2000)

TESTO COORDINATO ILLUSTRATO:

Ultimo aggiornamento: Luglio 2014

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93(Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)

TESTO COORDINATO

ESEMPI DI QUOTE DI SBOCCO(Rif. UNI 7129:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione -

Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione)

Quota di sbocco di un tetto piano in presenza di ostacolo o edificiocon aperture (Rif. figura 32)

Quota di sbocco di un tetto piano in presenza di ostacolo o edificioprivo di aperture (Rif. figura 31)

"AL TETTO"

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Art. 5, comma 9

- Nuove installazioni di impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013, anche se al servizio delle singole unità immobiliari

Tipo C(UNI 7129)

Tipo C(UNI 7129)

Tipo C(UNI 7129)

Tipo C(UNI 7129)

Tipo B1(UNI 7129)

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

"AL TETTO"

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Art. 5 Comma 9

COMPRESE LE:- Trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali

Tipo B1(UNI 7129)

Tipo C(UNI 7129)

Tipo C(UNI 7129)

Tipo C(UNI 7129)

"AL TETTO"

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Art. 5 Comma 9

E GLI:- Impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco

dall'impianto centralizzato

Tipo C(UNI 7129)

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

Rif. LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 - "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"

[...]

Art. 3.1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 1118 - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni)"Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma".

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

"NON AL TETTO"

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Art. 5 Comma 9

- Sostituzioni di generatori di calore individuali installati antecedentementeal 31 agosto 2013 con scarico a parete o in canna collettiva ramificata

Generatori a camera stagna (standard) con h > a quelli previsti dal D.P.R. n. 59/2009[art. 4, comma 6, lettera a)]

Tipo B1(UNI 7129)

Tipo C(UNI 7129)

Tipo B1(UNI 7129)

Tipo C(UNI 7129)

[...]

[...]

[...]

Art. 4.Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti

Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia - )(G.U. n. 132 del 10-6-2009 in vigore dal 25 giugno 2009

6. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni:

.

a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

.

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

"NON AL TETTO"

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Art. 5, comma 9

- Incompatibilità con norme di tutela degli edifici(esempio centri storici sottoposti a vincoli di tipo conservativo)

Generatori a condensazione a basso NOx (non > 70 mg/kWh)

NOx: 1 ppm = 1,76 mg/kWh - (ppm = parti per milione)

Classi di NOxConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G20 metano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G20 metano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G30 butano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G31 propano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G31 propano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G30 butano)

CLASSI NOxUNI EN 297UNI EN 483

UNI EN 15502

70 39,8 91 51,7 84 47,75

ASSOCIAZIONENAZIONALECOMUNIITALIANI

Generatore acondensazionea basso NOx

Generatori acondensazionea basso NOx

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;

"NON AL TETTO"

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Art. 5, comma 9

- Il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sboccosopra il colmo del tetto

Generatori a condensazione a basso NOx (non > 70 mg/kWh)

NOx: 1 ppm = 1,76 mg/kWh - (ppm = parti per milione)

Classi di NOxConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G20 metano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G20 metano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G30 butano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G31 propano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G31 propano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G30 butano)

CLASSI NOxUNI EN 297UNI EN 483

UNI EN 15502

70 39,8 91 51,7 84 47,75

Generatori acondensazionea basso NOx

Tipo C(UNI 7129)

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

"NON AL TETTO"

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Art. 5, comma 9

- Ristrutturazioni di impianti termici individuali in stabili plurifamiliari che nondispongono di camini/canne fumarie/sistemi di evacuazione dei p.d.c. con sbocco soprail tetto dell’edificio funzionali e idonei o non adeguabili agli apparecchi a condensazione

Generatori a condensazione a basso NOx (non > 70 mg/kWh)

NOx: 1 ppm = 1,76 mg/kWh - (ppm = parti per milione)

Classi di NOxConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G20 metano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G20 metano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G30 butano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G31 propano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G31 propano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G30 butano)

CLASSI NOxUNI EN 297UNI EN 483

UNI EN 15502

70 39,8 91 51,7 84 47,75

Tipo B1(UNI 7129)

Generatori acondensazionea basso NOx

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

[...]

[...]

Art. 4.Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti

Rif. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia - )(G.U. n. 132 del 10-6-2009 in vigore dal 25 giugno 2009

NOx: 1 ppm = 1,76 mg/kWh - (ppm = parti per milione)

Classi di NOxConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G20 metano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G20 metano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G30 butano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in mg/kWh(G31 propano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G31 propano)

ConcentrazioneLimite di NOx

in ppm(G30 butano)

CLASSI NOxUNI EN 297UNI EN 483

UNI EN 15502

70 39,8 91 51,7 84 47,75

"NON AL TETTO"

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Art. 5 Comma 9

- Installazione di generatori ibridi compatti composti da almeno una caldaia acondensazione e da una pompa di calore dotati di certificazione di prodotto

Generatori a condensazione con h > a quelliprevisti dal D.P.R. n. 59/2009 [art. 4, comma 6, lettera b)]

a basso NOx (non > 70 mg/kWh) e pompe di calore

Pompa di calore

Generatore acondensazione

a basso NOx

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

...

- Sostituzioni di generatori di calore individuali installati antecedentementeal 31 agosto 2013 con scarico a parete o in canna collettiva ramificata

Vedere Pag. 5

Generatori a camera stagna (standard) con h > a quelli previsti dal D.P.R. n. 59/2009[art. 4, comma 6, lettera a)]

ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

..

Vedere

Generatori a condensazione a basso NOx (non > 70 mg/kWh)

Pag. 6 - Incompatibilità con norme di tutela degli edifici(esempio centri storici sottoposti a vincoli di tipo conservativo)

Vedere Pag. 7

Generatori a condensazione a basso NOx (non > 70 mg/kWh)

- Il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare losbocco sopra il colmo del tetto

Vedere Pag. 8

Generatori a condensazione a basso NOx (non > 70 mg/kWh)

- Ristrutturazioni di impianti termici individuali in stabili plurifamiliari che nondispongono di camini/canne fumarie/sistemi di evacuazione dei p.d.c. con sbocco soprail tetto dell’edificio funzionali e idonei o non adeguabili agli apparecchi a condensazione

iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

- Installazione di generatori ibridi compatti composti da almeno una caldaiaa condensazione e da una pompa di calore dotati di certificazione di prodotto

Vedere

Generatori a condensazione a basso NOx ( e pompe di calore con h > a quelliprevisti dal D.P.R. n. 59/2009 [art. 4, comma 6, lettera b)]

Pag. 9

non > 70 mg/kWh)

b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, h, riferito u

all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;

.

[...]

6. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni:

.

[...]

4.4.4 Posizionamento dei terminali di scarico per apparecchi di tipo B muniti di ventilatoreNei prospetti che seguono sono riportate le distanze minime di posa e le zone di rispetto entro cui i terminali di scarico non possono essere posizionati, in particolare:- nel prospetto 4, nel caso si voglia installare il terminale nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto (vedere figura 10);[...].Nelle figure citate sono raffigurate le zone di rispetto, ovvero quelle zone in cui non può essere posizionato il terminale di scarico.Nota I prospetti 4 e 5 sono da utilizzare anche per apparecchi di tipo C e C muniti di ventilatore.6

Rif. UNI 7129:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione. Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.[...]Punto 4.5.6 Posizionamento dei terminali di scarico[...]Per gli apparecchi di tipo C a tiraggio forzato (muniti di ventilatore) si applica il punto 4.4.4 (che unitamente alla figura 10 e il prospetto 4 sono di seguito riportati).

Posizionamento dei terminali di scarico nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto figura 10

Nelle zone tratteggiate (variabili, così come indicato nel prospetto 4, a seconda della potenzialità dell’apparecchio munito di ventilatore), non è consentito posizionare il terminale di scarico.

iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n° 633 e successivi aggiornamenti

e-training srl consulenza e formazione tecnico-normativa Via B. Crespi 70, 20159 Milano T. 02 69901252 F. 02 69901400 [email protected] www.e-trainingsrl.it

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

Computazione percorso dei fumi figura 11

Posizionamento dei terminali di scarico (nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto) per apparecchi muniti diventilatore in funzione della loro portata termica

prospetto 4

Posizionamento del terminale Quota Distanze minime (mm)

Apparecchida 4 kW a 7 kW

Apparecchioltre 7 kW fino a 16 kW

Apparecchioltre16 kW fino a 35 kW

300Sotto finestra

)Sotto balcone*

Fianco balcone

Sotto gronda

Dal suolo o da altro piano di calpestio

Da un angolo/rientranza/parete dell’edificio

Da tubazioni o scarichi verticali od orizzontali* )*

Adiacenza ad una finestra

Adiacenza ad una apertura di aerazione/ventilazione

Adiacenza in orizzontale ad un terminale di scarico

Distanza in verticale tra due terminali di scarico

Sotto apertura di aerazione/ventilazione

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600

500

500

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)* I terminali sotto balcone praticabile, devono essere collocati in posizione tale che il percorso dei fumi, dal punto di uscita del terminale al loro sbocco dal perimetro esterno del balcone, compresa l’altezza della eventuale parapetto di protezione (se chiusa), non sia minore di 2 000 mm.Per una corretta computazione del percorso dei fumi vedere figura 11.

Esprimendo il tutto con delle formule:se balaustra chiusa (parapetto): X + Y + Z + W ³ 2 000 mm; con X che deve comunque rispettare la quota D1 indicata nel prospetto 4;se balaustra aperta (parapetto): X + Y + Z ³ 2 000 mm; con X che deve comunque rispettare la quota D1 indicata nel prospetto 4.Nel caso il terminale di scarico sporgesse oltre il balcone, la quota Y deve essere comunque computata come distanza tra il balcone ed il terminale (vedere figura 12). Le formule sono le medesime del caso precedente.

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

Computazione percorso dei fumi con terminale sporgente il balcone figura 12

Posizionamento dei terminali di scarico (nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto) per apparecchi muniti diventilatore in funzione della loro portata termica (Continua)

prospetto 4

)** Nella collocazione dei terminali devono essere adottate distanze non minori di 500 mm da materiali sensibili all’azione dei prodotti della combustione (per esempio, gronde e pluviali di materia plastica, elementi sporgenti di legno, ecc.); per distanze minori adottare adeguate schermature nei riguardi di detti materiali.

) *** In questi casi i terminali devono essere opportunamente protetti per evitare eventuali contatti diretti con persone.Nota Non è consentito scaricare a parete con terminale collocato all’interno di un balcone chiuso su 5 lati (vedere figura 13). Il terminale dovrebbe sporgere oltre il

balcone con però la computazione delle distanze di cui sopra.

Esempi di non corretta evacuazione dei prodotti della combustione all’interno di un balcone chiuso su 5 lati figura 13

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9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis, e 9-ter.

ASSOCIAZIONENAZIONALECOMUNIITALIANI

S O M M A R I O

Roma - Venerdì, 18 luglio 2014

Anno 155° - Numero 165

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102.

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)

La Gazzetta ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

a1 Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)a2 Serie speciale: Comunità europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)a3 Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)a4 Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)a5 Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA

PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:[email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).Nel caso non disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected]

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Articolo 5, Comma 9,D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.TESTO COORDINATO

SCHEMA di SINTESI dell’APPLICAZIONE TEMPORALE dell’articolo 5, comma 9, delDecreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412

(Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)

NB Per ulteriori approfondimenti alle disposizioni legislative riportate nello schema, si rimanda alla lettura integrale dei testi specifici di legge.

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01/08/1994

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04/08/2013

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Scarico a paretecon caldaie a

"condensazione"a basso NOx

Scarico a paretesolo in sostituzione

e con basso NOx nei centri storiciATTENZIONE AI REGOLAMENTI

LOCALI

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19/07/2014

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Scarico a paretein sostituzionecon basso NOxREGOLAMENTI

LOCALI SI ADEGUANO

Scarico a parete insostituzione con scarichi

a parete o in CCRcon caldaie standard

stagne con h > D.P.R. 59/09;negli altri casi a parete

solo con condensazionein classe 5 di NOx

REGOLAMENTILOCALI SI ADEGUANO