Ufficio Personale Marescialli e Brigadieri, Appuntati e Carabinieri ROMA, 21 LUGLIO 2009.

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Art. 72, commi 1 – 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. decreto Brunetta), convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133

➢➢Circolare n. 10, in data 20.10.2008, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale

➢➢Circolare n. M_D GMIL II 5 1 0088865, in data 18.2.2009, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

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➢➢ consiste nella sospensione dal servizio, per un periodo massimo di 5 anni dalla data di ammissione al beneficio, dei militari con almeno 35 anni di anzianità contributiva, quindi, in linea di massima, con 30 anni di servizio effettivo;

➢➢ può essere richiesto solo negli anni 2009, 2010 e 2011.

ESONEROESONERO

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➢➢ Deve essere presentata entro il 1° marzo dell’anno di riferimento

2009

22 istanze di cui:

‣ 5 Ispettori

‣ 6 Sovrintendenti

‣ 11 Appuntati

➢➢ E’ irrevocabile➢➢ Ha validità solo per l’anno in cui viene

presentata

ISTANZAISTANZA

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ISTANZA DEFINIZIONE

In caso di accoglimento, il personale è collocato in posizione di esonero in una data compresa tra il 1° luglio ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento

C.G.A. APP

D.G.P.M. ISP/SOVR

Previo parere vincolante del C.G.A.

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LIMITIIl personale “esonerato”:

➢➢ può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purché non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati

➢➢ non può instaurare rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici

➢➢ non può essere richiamato in servizio, salvo che per esigenze di mobilitazione

➢➢ non è inserito nelle aliquote di avanzamento

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➢ ➢ ➢➢

permane in servizio permanenteha diritto ad un trattamento economico, che rimane invariato per tutto il periodo, pari al:

‣ 50% di quello goduto all’atto del collocamento nella nuova posizione, se non svolge attività di volontariato

‣ 70% se svolge attività di volontariato

Posizione di stato e trattamento economico

Il personale “esonerato”:

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➢➢ rimane in tale posizione fino alla data di raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni ovvero del limite massimo di età fissato per il grado ed il ruolo di appartenenza, qualora antecedente al raggiungimento della predetta anzianità contributiva

➢➢ al termine, sarà collocato in congedo nella riserva, considerato avvenuto a domanda, con diritto al trattamento pensionistico che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio

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CRITICITA’L’Ufficio Legislativo del M.D., allo scopo di rendere possibile la piena applicazione dell’istituto dell’esonero al personale delle F.A., ha avanzato alcuni quesiti al Dipartimento della Funzione Pubblica.

In particolare, ha chiesto di sapere se:

➢➢ l’esonero può essere assimilato all’aspettativa: in caso positivo, il personale esonerato potrà beneficiare degli eventuali adeguamenti economico/previdenziali che dovessero intervenire nello stesso periodo;

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➢➢ il periodo di esonero può protrarsi fino al raggiungimento dei limiti di età (quindi oltre i 5 anni previsti) per il successivo collocamento in congedo anche in ausiliaria;

➢➢ il personale, all’atto del transito nella riserva, sarà comunque assoggettato, ai fini dell’accesso al trattamento di quiescenza, alle c.d. finestre di uscita ora previste (1° gennaio e 1° aprile dell’anno successivo)

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CONCLUSIONI

Per effetto dei quesiti avanzati dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, potrebbero essere apportati significativi correttivi alla normativa in esame.Pertanto, allo scopo di salvaguardare la posizione giuridica ed il trattamento economico/previdenziale del personale interessato (già informato), la trattazione delle istanze pervenute è subordinata alle decisioni che gli Organi centrali adotteranno al riguardo.

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