Ufficio Circondariale Marittimo - Sanremo

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11°° Maresciallo Np. INGROSSO GianlucaMaresciallo Np. INGROSSO Gianluca

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Commerciale

Orata

Scientifica

Sparus aurata

Allegato A, D.M. 27/03/02 (e successive integrazioni)

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In tutte le fasi della commercializzazione la zona può essere indicata con il nome per esteso (All. 1, Circolare MIPAAF 27/05/2002 n. 1329) o con il numero corrispondente. Nella vendita al dettaglio l’indicazione non deve ingenerare confusione nel consumatore, pertanto non basta il numero, ma occorre che sia chiara l’indicazione della zona di provenienza.

Se la zona di origine è FAO 27 o FAO 37, occorre specificare anche la sottozona o divisione di pesca ovvero occorre precisare un’indicazione geografica più specifica.

Esempio: 37.1.3 Mar Mediterraneo Occidentale o Divisione Sardegna (Golfo del Tigullio)

Normativa di riferimento

Normativa generale

D.Lgs. 109/1992 - Etichettatura dei prodotti alimentari

D.Lgs. 110/1992 – Alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana

D. Lgs. 190/2006 – Tracciabilità dei prodotti alimentari

Reg. (UE) 1169/2011 – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

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Normativa speciale sul PRODOTTO ITTICO

Reg. (CE) 1224/2009 e Reg. (UE) 404/2011che regolamentano il regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (applicabile solo ai prodotti non trasformati)

Reg. (UE) 1379/2013 che prevede disposizioni sull’informazione dei consumatori per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

D. Lgs. 4/2012 (come mod. da L. 154/2016) –misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

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Quando un prodotto è “congelato”?Se parliamo di “congelato” parliamo di un processo tecnologico che permette di abbassare la temperatura del nostro alimento fino alla sua congelazione ma in maniera molto lenta e graduale; di norma a temperature che arrivano intorno a -15°C. Tale processo non velocissimo, richiede sicuramente alcune ore e permette di congelare tutti i tipi di cibo, sia crudi sia cotti, quindi già pronti per il consumo.

Il grosso svantaggio di questa operazione è che durante il congelamento negli alimenti si formano grossi cristalli di ghiaccio che possono danneggiare la struttura molecolare degli alimenti e durante le operazioni di scongelamento possono portare ad una perdita dei valori nutrizionali.

Quando un prodotto è “surgelato”?Parliamo di surgelato invece quando l’alimento è portato a perdere temperatura in brevissimo tempo, solitamente parliamo di processi di tipo industriale che con apparecchiature ad hoc permettono di raggiungere temperature di -18°C e anche inferiori in brevissimo tempo.

Il vantaggio di questo tipo di lavorazione è che si formano cristalli di ghiaccio di ridottissime dimensioni negli alimenti e quindi il cibo non perde le sue caratteristiche organolettiche.Tipicamente quindi vengono surgelati prodotti freschi perché questo tipo di lavorazione ne mantiene la freschezza e le caratteristiche. Però, per garantire questa freschezza è necessario mantenere “la catena del freddo”, quindi gli alimenti devono essere sempre mantenuti a temperature inferiori ai 18° C.

Quando un prodotto è “abbattuto”?L’abbattimento è un procedimento invece che viene utilizzato principalmente per il pesce e che permette di abbassare la temperatura degli alimenti in tempi brevi.

Grazie a questo procedimento di abbattimento possiamo bonificare ed eliminare i possibili batteri contenuti nel pesce fresco.

L’abbattitore permette in poche ore di portare un alimento da 0°C a -40°C senza danneggiare l’alimento stesso. Diventa quindi fondamentale se vogliamo servire del pesce fresco sicuro al consumo ma senza perdere le sue caratteristiche organolettiche.

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* TMC in Italia non è richiesto per i prodotti sfusi, ma solo per i prodotti preconfezionati

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A - Denominazione commercialeTutte le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale sono elencate nell’Allegato A del D.M. 27/03/2002 e succ. mod. (art. 37 Reg. (UE) 1379/2013)

Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento può essere denominata «pesce», purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano specifico riferimento ad una particolare specie. (RIF: All. 1 D.Lgs 109/92)

PREPARAZIONIPREPARAZIONI

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B - Metodo di produzione

Pescato

Pescato in acque dolci

Allevato

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NOTA: Il numero della zona FAO non è sufficiente/necessario.

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Tutte le categorie di attrezzi da pesca sono elencate nella prima colonna dell’Allegato III del Reg. (UE) 1379/2013

C – Attrezzi di pesca

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D – Prodotto scongelatoLa dicitura «prodotto scongelato» è:OBBLIGATORIA nel caso di prodotti NON trasformati.NON OBBLIGATORIA nel caso di:

• prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria;

• prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di questi processi;

• ingredienti presenti nel prodotto finito;• alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase

tecnologicamente necessaria del processo di produzione.

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Qualora il prodotto sia stato glassato, deve essere

chiaramente distinto il peso netto del prodotto

sgocciolato, escludendo il peso della glassa.

Il prezzo è fissato per unitàdi peso, al netto della tara

(e della glassa).

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Oltre a tutte le informazioni ex art. 35 Reg. UE 1379/2013, sono richiesti:

Etichetta impermeabileData di imballaggio

Termine minimo di conservazione oppure la dicitura «questi animali

devono essere vivi al momento dell’acquisto»

Centro di spedizione

(Reg. (CE) 853/2004)

NOTA per la vendita al dettaglio: se il contenuto dell’imballaggio del prodotto sfuso

viene frazionato, bisogna conservare l’etichetta apposta su ogni imballaggio per

almeno 60 giorni.

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Articolo 2

Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari.

1.L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:

a)non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;

b)non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

c)non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

d)non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2.I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

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Articolo 3Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati 1.Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a)la denominazione di vendita; b)l'elenco degli ingredienti; c)la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; d)il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e)il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; f)la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g)il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h)una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i)le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto. m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8. 2.Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie. ((2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.)) 3.Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore. 4.Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura. 5.Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento. 5-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).