TROVARE UN ACCORDO STRAGIUDIZIALE NELLA CRISI CONIUGALE: LA VALIDITÀ DELLE PATTUIZIONI

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STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] TROVARE UN ACCORDO STRAGIUDIZIALE NELLA CRISI CONIUGALE: LA VALIDITÀ DELLE PATTUIZIONI È importante, nella crisi coniugale, riuscire a trovare degli accordi senza dover ricorrere neces- sariamente alla pronuncia del tribunale. Le condizioni della separazione non sono soltanto quelle regole di condotta destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione, bensì anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponi- bilità per una definizione consensuale della crisi coniugale. L’accordo con il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può anche riguardare rapporti non immediatamente riferibili, né collegati in relazione causale al regime di separazione o ai diritti ed agli obblighi del perdurante matrimonio, e pertanto può anche con- sistere in una transazione, ove ne rispecchi i requisiti di forma e di sostanza, e sempre che non comporti una lesione di diritti inderogabili. Le pattuizioni finalizzate a regolare il nuovo assetto di interessi conseguente alla separazione hanno natura contrattuale e sono espressione di autonomia negoziale.

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È importante, nella crisi coniugale, riuscire a trovare degli accordi senza dover ricorrere necessariamentealla pronuncia del tribunale.

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TROVARE UN ACCORDO STRAGIUDIZIALENELLA CRISI CONIUGALE: LA VALIDITÀ DELLE PATTUIZIONI

È importante, nella crisi coniugale, riuscire a trovare degli accordi senza dover ricorrere neces-sariamente alla pronuncia del tribunale.

Le condizioni della separazione non sono soltanto quelle regole di condotta destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione, bensì anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponi-bilità per una definizione consensuale della crisi coniugale.

L’accordo con il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può anche riguardare rapporti non immediatamente riferibili, né collegati in relazione causale al regime di separazione o ai diritti ed agli obblighi del perdurante matrimonio, e pertanto può anche con-sistere in una transazione, ove ne rispecchi i requisiti di forma e di sostanza, e sempre che non comporti una lesione di diritti inderogabili.

Le pattuizioni finalizzate a regolare il nuovo assetto di interessi conseguente alla separazione hanno natura contrattuale e sono espressione di autonomia negoziale.

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Limite per la validità di tali accordi e che gli stessi non incidano su diritti e doveri dalla legge considerati inderogabili. Difatti gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indi-sponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall’art. 160 c. c.

Sono validi ed efficaci gli accordi stipulati dai coniugi a prescindere dall’omologazione del giudice quando non vengano ad incidere su diritti e doveri dalla legge considerati inderogabili (Cass. 22.1.1994, n. 657). Le pattuizioni stipulate fra i coniugi, al di fuori degli accordi omolo-gati, hanno natura integrativa e devono considerarsi valide purché non ledano il contenuto mi-nimo del regime di separazione e sempre che si configurino in termini di maggiore rispondenza all’interesse della famiglia. Le pattuizione intervenute anteriormente o contemporaneamente al decreto di omologazione della separazione consensuale, e non trasfuse nell’accordo omologato, si configurano come contratti atipici, aventi presupposti e finalità diversi sia dalle convenzioni matrimoniali che dagli atti di liberalità, nonché autonomi rispetto al contenuto tipico del regola-mento concordato tra i coniugi, destinato ad acquistare efficacia soltanto in seguito al provvedi-mento di omologazione (Cass. 8.11.2006, n. 23801). Tali pattuizioni sono operanti soltanto se si collocano, rispetto all’accordo omologato, in posizione di non interferenza, perchè riguardano un aspetto che non è disciplinato nell’accordo formale e che è sicuramente compatibile con esso, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero perchè hanno un carattere meramente specificativo (Cass. 9.4.2008, n. 9174). Le modificazioni pattuite dai coniugi, invece, successivamente all’omologazione, trovando fondamento nell’art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento di revisione delle condizioni di separazione disciplinato dagli artt. 710 e 711 c.p.c., quando non superino il limite di derogabilità consentito dall’art. 160 c.c. e quando non interferiscono con l’accordo omologato (Cass. 20.10.2005, n. 20290).

Armando Cecatiello Avvocato, Milanowww.cecatiello.it