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TRIBUTI TRIBUTI ANNO 2013 .................................................................................................... 2 Sentenza n. 153 del 21/06/2013 ..........................................................................................2 ANNO 2012 .................................................................................................... 4 Sentenza n. 02 del 12/01/ 2012 ...........................................................................................4 Sentenza n. 32 del 23/02/2012 .......................................................................................... 6 Sentenza n. 50 del 09/03/2012 .......................................................................................... 8 Sentenza n. 99 del 20/04/2012 ......................................................................................... 10 ANNO 2011.................................................................................................... 12 Sentenza n. 323 del 21/11/2011 ......................................................................................... 12 ANNO 2010 ................................................................................................... 13 Sentenza n. 123 del 26/03/2010 ....................................................................................... 13 Sentenza n. 255 del 15/07/2010 ........................................................................................ 14 ANNO 2008 .................................................................................................. 16 Sentenza n. 168 del 15/04/2008 ....................................................................................... 16 ANNO 2007 ................................................................................................... 18 Sentenza n. 193 del 14/06/2007 ....................................................................................... 18 Sentenza n. 451 del 21/12/2007 ....................................................................................... 20 ANNO 2006 ..................................................................................................22 Sentenza n. 02 del 13/01/2006 ........................................................................................ 22 Sentenza n. 75 del 24/02/2006........................................................................................ 24 Sentenza n. 155 del 24/02/2006 ...................................................................................... 26 ANNO 2005.................................................................................................. 28 Sentenza n. 335 del 27/07/2005 ...................................................................................... 28 Sentenza n. 397del 27/07/2005 ....................................................................................... 30 Sentenza n. 455 del 23/12/2005 ...................................................................................... 32 ANNO 2004 ..................................................................................................34 Sentenza n. 37 del 26/01/2004 ........................................................................................ 34 Sentenza n. 381 del 14/12/2004 ....................................................................................... 36 Sentenza n. 431 del 29/12/2004 ....................................................................................... 37 ANNO 2003.................................................................................................. 38 Sentenza: n. 296 del 26/09/2003 .................................................................................... 38 Sentenza n. 311 del 15/10/2003 ....................................................................................... 40

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TRIBUTI

TRIBUTI

ANNO 2013 .................................................................................................... 2

Sentenza n. 153 del 21/06/2013 ..........................................................................................2

ANNO 2012 .................................................................................................... 4

Sentenza n. 02 del 12/01/ 2012...........................................................................................4Sentenza n. 32 del 23/02/2012 .......................................................................................... 6Sentenza n. 50 del 09/03/2012.......................................................................................... 8Sentenza n. 99 del 20/04/2012.........................................................................................10

ANNO 2011.................................................................................................... 12

Sentenza n. 323 del 21/11/2011 ......................................................................................... 12

ANNO 2010 ................................................................................................... 13

Sentenza n. 123 del 26/03/2010 ....................................................................................... 13Sentenza n. 255 del 15/07/2010........................................................................................ 14

ANNO 2008 .................................................................................................. 16

Sentenza n. 168 del 15/04/2008 .......................................................................................16

ANNO 2007...................................................................................................18

Sentenza n. 193 del 14/06/2007 .......................................................................................18Sentenza n. 451 del 21/12/2007 ....................................................................................... 20

ANNO 2006 ..................................................................................................22

Sentenza n. 02 del 13/01/2006 ........................................................................................ 22Sentenza n. 75 del 24/02/2006........................................................................................ 24Sentenza n. 155 del 24/02/2006 ...................................................................................... 26

ANNO 2005.................................................................................................. 28

Sentenza n. 335 del 27/07/2005 ...................................................................................... 28Sentenza n. 397del 27/07/2005 ....................................................................................... 30Sentenza n. 455 del 23/12/2005 ...................................................................................... 32

ANNO 2004 ..................................................................................................34

Sentenza n. 37 del 26/01/2004 ........................................................................................ 34Sentenza n. 381 del 14/12/2004....................................................................................... 36Sentenza n. 431 del 29/12/2004 .......................................................................................37

ANNO 2003.................................................................................................. 38

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ANNO 2013

Sentenza n. 153 del 21/06/2013

Massima sentenza

Pertanto, non è esatto affermare che le disposizioni censurate abbiano dato luogo adun’integrazione di un tributo statale (IRAP), in assenza di una specifica autorizzazionecontenuta in una legge dello Stato. Proprio l’art. 5, comma 1, dianzi citato, con riferimentoall’IRAP dimostra il contrario, consentendo alle Regioni a statuto ordinario di ridurre lealiquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto deiprincipi nella norma stessa richiamati.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge dellaRegione Toscana 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere evalorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana)1 impugnata dal governo, in quanto laprevisione di un credito d’imposta IRAP (tributo proprio derivato, istituito e regolato daleggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni), avrebbe posto in essere un’integrazionedella disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazionecontenuta in una legge statale la competenza esclusiva statale in materia di sistematributario statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.A tale decisione la Corte perviene prendendo atto dei nuovi margini di intervento regionalenella disciplina dell'Irap consentiti dal legislatore statale e osservando che:- l’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia diautonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché dideterminazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), emanato a seguitodella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, inattuazione dell’art. 119 della Costituzione), stabilisce che «A decorrere dall’anno 2013ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquotedell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle, e disporrededuzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degliorientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea. Resta in ognicaso fermo il potere di variazione dell’aliquota di cui all’articolo 16, comma 3, del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

1 La legge censurata con l’art. 1 spiega le finalità di promozione culturale e organizzativa perseguite, nonchéle agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dall’anno 2013; l’art. 2 indica i soggettidestinatari di dette agevolazioni (in particolare, le persone giuridiche private con sede legale e con una stabileorganizzazione in Toscana), prevedendo anche talune esclusioni; l’art. 3 individua i progetti di interventofinanziabili e i soggetti beneficiari dei finanziamenti; l’art. 4 determina la tipologia e la misura delleagevolazioni, stabilendo che ai soggetti di cui all’art. 2 è riconosciuto un credito d’impostasull’IRAP, pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate a favore dei soggetti di cuiall’art. 3, e disciplina le condizioni e i limiti delle agevolazioni stesse, rinviando per le modalità applicativead un apposito regolamento, che è previsto dall’art. 5; l’art. 6 reca una norma finanziaria diretta a regolare leminori entrate derivanti dall’applicazione dell’art. 4; l’art. 7 detta una clausola valutativa sulle modalità diattuazione della legge; infine, l’art. 8 stabilisce l’efficacia differita per l’entrata in vigore della legge stessa, afar tempo dal 1° gennaio 2013.

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- non è esatto affermare che le disposizioni censurate abbiano dato luogo adun’integrazione di un tributo statale (IRAP), in assenza di una specifica autorizzazionecontenuta in una legge dello Stato. Proprio l’art. 5, comma 1, dianzi citato, conriferimento all’IRAP dimostra il contrario, consentendo alle Regioni a statuto ordinariodi ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nelrispetto dei principi nella norma stessa richiamati;- anche il limite temporale risulta osservato, perché l’art. 8 della legge regionale stabilisceche le disposizioni di essa si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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ANNO 2012

Sentenza n. 02 del 12/01/ 2012

Massima sentenza

Nella specie, i denunciati commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010rispettano le condizioni ed i limiti richiesti dal citato comma 1-bis per l’introduzione, daparte della Provincia autonoma, di agevolazioni fiscali relative ad un tributo erariale. Ledisposizioni impugnate, infatti, nell’introdurre esenzioni dell’addizionale regionaleall’IRPEF: a) hanno ad oggetto un tributo erariale (sentenze n. 193 del 2007, n. 2 del 2006,n. 381 del 2004; ordinanza n. 148 del 2006) il cui gettito è interamente devoluto alleRegioni (ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997) e, quindi, alle Provinceautonome; b) traggono fondamento da una norma statale (il comma 3 dell’art. 50 delmedesimo d.lgs. n. 446 del 1997), che consente a dette Province di maggiorare l’aliquotabase; c) comportano necessariamente una diminuzione del gettito del tributo e, pertanto,rispettano i «limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale».

Scheda descrittiva della sentenza

La Consulta intervenendo in materia di addizionale regionale all’irpef dichiara non fondatele questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano n.15 del 2010, promosse dal governo2 in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e),e 119 della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n.670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto specialeper il Trentino-Alto Adige).Le disposizioni impugnate stabiliscono, rispettivamente, che:a) «A decorrere dal periodo d’imposta 2010, i soggetti aventi un reddito imponibile ai finidell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 12.500,00 euro sono esentati dalpagamento dell’addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 1);

2 Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che tali disposizioni si pongono in contrasto con l’art. 50,comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionaleregionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), il quale attribuisce alle Regioni lafacoltà solo di maggiorare l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF e non quella di introdurre leesenzioni di tale imposta previste dalle disposizioni impugnate. Infatti, il citato art. 50, comma 3, del d.lgs. n.446 del 1997, dopo aver fissato l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale nello 0,50 percento, si limita a stabilire che «Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella GazzettaUfficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce, puòmaggiorare l’aliquota suddetta fino all’1 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piùfavorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale siriferisce l’addizionale». Le suddette aliquote dello 0,50 per cento e dell’1 per cento sono statesuccessivamente elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all’1,4 per cento dall’art. 3, comma 1, del d.lgs.18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’art. 10 della legge 13maggio 1999, n. 133).

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b) «A decorrere dal periodo d’imposta 2010, i soggetti con figli a carico aventi un redditoimponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 25.000,00 euro sonoesentati dal pagamento dell’addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 2).Il problema affrontato dalla Corte risulta pertanto la legittimità dell’introduzione di unaesenzione in materia di addizionale regionale all’irpef.La Consulta ribadisce La Corte, a seguito di ricorso presentato dal governo, dichiaral’illegittimità costituzionale per violazione della competenza esclusiva in materiaambientale, di cui alla lett.s) del comma 2 dell’art. 117, Cost., dell’articolo 1 della legge dellaRegione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica all’art. 2 della L.R. 18 maggio2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale “PinetaDannunziana” e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri».Tale disposizione, introducendo una rilevante modifica (dai 59 ettari originari a 85 ettari)dei confini della riserva naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana”, istituitadalla legge regionale 18 maggio 2000, n. 96 (Istituzione della Riserva Naturale di interesseprovinciale “Pineta Dannunziana”), si pone infatti in contrasto con la disciplina, sia statalesia regionale, che governa il settore e i n particolare con le lett. a) e b) del comma 1 dell’art.22 della legge quadro sulle aeree protette (legge 394/01) secondo cui costituiscono, tra glialtri, princìpi fondamentali, per la disciplina delle aree naturali protette regionali: «lapartecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento diistituzione dell’area protetta», da realizzarsi «attraverso conferenze per la redazione diun documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare aprotezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi daperseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio»;nonché «la pubblicità degli atti relativi all’istituzione dell’area protetta e alla definizionedel piano per il parco di cui all’art. 25».A giudizio della Corte nella disciplina di queste fattispecie il coinvolgimento dei diversienti territoriali interessati rappresenta, dunque, uno snodo procedimentale di essenzialerilievo, trattandosi di una partecipazione tutt’altro che formale, dal momento che essa èvolta a realizzare un compiuto e bilanciato apprezzamento delle varie esigenze e finalitàche la realizzazionedell’area protetta mira a perseguire. Interessante risulta il passaggio in cui la Corteconfigura la violazione di principi fondamentali all’interno della potestà esclusiva statale.In materia ambientale infatti dovendosi ritenere compatibile…la possibilità, per leRegioni, nell’esercizio di proprie competenze, di procedere ad interventi legislativiampliativi della sfera di tutela riservata allo Stato, non può, al contrario, considerarsilegittima l’adozione, da parte degli stessi enti, di modalità procedimentali che – comenella specie – si discostino in peius dai principi fondamentali tracciati dalla legislazionestatale a garanzia dei diritti partecipativi che, in materiadi aree protette, è riconosciuta alle comunità locali e, per esse, agli enticorrelativi.dell’introduzione dell’esenzione da parte di una regione a statuto speciale comeil Trentino Alto Adige che può vantare una più ampia potestà tributaria nella disciplina diquesta fattispecie rispetto a quella delle regioni a statuto ordinario, conformemente aquanto previsto dal comma 1 bis dell’art.73 dello Statuto regionale, secondo il quale adecorrere dal 1° gennaio 2010 Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali loStato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedereesenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dallanormativa statale.

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Sentenza n. 32 del 23/02/2012

Massima sentenza

Ciò, in primo luogo, in punto di «revisione complessiva» di tasse, canoni e imposteregionali (comma 1), perché tale espressione sottintende, in effetti, anche la possibilitàd’incremento dei predetti tributi, così da contravvenire al principio, sancito da questaCorte, secondo cui è vietato alle Regioni di istituire e disciplinare tributi propri con glistessi presupposti dei tributi dello Stato ovvero di legiferare sui tributi esistenti istituiti eregolati da leggi statali (sentenza n. 102 del 2008). Tale principio è stato confermatodall’art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismofiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).Per le medesime ragioni, anche l’adeguamento indifferenziato su base ISTAT di tasse,canoni ed imposte regionali, destinato ad operare in caso d’inerzia della Giunta regionale(comma 2), è lesivo della competenza esclusiva statale in materia tributaria, come puredella riserva di legge ex art. 23 Cost., intermediata dalle previsioni dello Statuto dei dirittidel contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni fiscali (art. 2 della legge n.212 del 2000).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 11, 16 e di parte del comma 3dell’art. 753 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizionifinanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 dellaRegione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011), aventi per oggetto alcune dellemisure con cui la Regione ha affrontato i problemi derivanti dall’emergenza sismica.Per ciò che concerne l’illegittimità dell’art. 11 la Corte osserva che tale disposizione vìola,innanzitutto, l’art. 117, secondo comma, lettere e) e g), Cost., perché, per il suo tramite, illegislatore regionale ha disposto unilateralmente a favore della Regione Abruzzo di sommegià precedentemente attribuite per il perseguimento di determinate finalità ad un’autoritàstatale, qual è il Commissario delegato per la ricostruzione successiva al terremoto. Lanorma regionale in esame finisce, così, per incidere illegittimamente nel sistema contabiledello Stato e nella disciplina della dotazione di un organo della sua amministrazione.La disciplina regionale inoltre facendo gravare gli oneri finanziari dell’utilizzostraordinario del personale in regime di collaborazione coordinata e continuativa sui fondistatali specificamente destinati a fare fronte all’emergenza sismica, viola i princìpifondamentali fissati dallo Stato nella materia di legislazione concorrente della protezionecivile, poiché è evidente che il legislatore regionale ha sovrapposto la propria disciplina aquella dettata, secondo le regole, dalle ordinanze di protezione civile.

3 L’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 viene dichiaratarelativamente alla disposizione di una riduzione della tariffa per i servizi di soccorso sanitario e non sanitarioin favore dei residenti nella Regione Abruzzo ed alla copertura finanziaria del conseguente minor introito inquota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118

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L’art. 164 viola invece la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di sistematributario e contabile dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. e la riserva dilegge in materia tributaria (art. 23 Cost.) in quanto:tale disposizione sottintende, in effetti, anche la possibilità d’incremento dei predettitributi, così da contravvenire al principio, sancito da questa Corte, secondo cui è vietatoalle Regioni di istituire e disciplinare tributi propri con gli stessi presupposti dei tributidello Stato ovvero di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali(sentenza n. 102 del 2008).In merito dichiarazione di illegittimità che investe una parte del comma 3 dell’art.75 dellal.r. 1/01 la Corte osserva che:- l’agevolazione ai residenti nella Regione Abruzzo per i servizi di soccorso (sanitario enon), finanziata, oltre tutto, con risorse del fondo sanitario, configura, infatti, una misuradi assistenza supplementare che si pone chiaramente in contrasto con l’obiettivo dichiaratodel Piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza e lagestione corrente per il perseguimento del pareggio economico nel rispetto dei livelliessenziali di assistenza.Sussiste, dunque, la lesione di un principio fondamentale della materia del coordinamentodella finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., secondo quanto già affermatoda questa Corte in altri casi analoghi di incoerenza della legislazione regionale rispetto agliobiettivi fissati dal Piano di rientro del deficit sanitario, segnatamente con l’introduzione dilivelli essenziali di assistenza aggiuntivi (tra le altre, da ultimo, sentenza n. 163 del 2011).

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4 l’art.16 della l.r. 1/01 recita:“Art. 16 Norme per l'adeguamento di tasse, canoni ed imposte regionali.1. Entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un provvedimentolegislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali.2. In caso di inadempienza si stabilisce, comunque, un adeguamento delle stesse, su base ISTAT.”

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Sentenza n. 50 del 09/03/2012

Massima sentenza

Fino al 2013, dunque, in materia di IRAP le Regioni «non possono modificare le basiimponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l’aliquota, le detrazionie le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni» (art. 1, comma 43, della legge 24dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato – legge finanziaria 2008”).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte, a seguito di ricorso governativo e riconfermando la propria precedentegiurisprudenza in materia di Irap dichiara, per violazione della competenza esclusiva dellegislatore statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato di cui all’art. 117,secondo comma, lettera e), Cost., l’illegittimità dell’art. 5 della legge della Regione Umbrian. 4 del 2011 ((Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate edi spese), che introduce una fattispecie di deducibilità dalla base imponibile di tale impostanon prevista dal legislatore nazionale.L’art. 5 della l.r. 4/11 prevede infatti che «per l’anno di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2010 e per i successivi quattro anni» (comma 4), le imprese chenell’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 abbiano incrementato rispetto al 2010 ilnumero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato possanodedurre dalla base imponibile IRAP il cinquanta per cento – o il settantacinque per cento,nel caso di assunzione di personale dipendente disoccupato da oltre dodici mesi di etàsuperiore ad anni quaranta o di persone di sesso femminile – del costo di ogni nuovodipendente incrementale assunto a tempo indeterminato, con conseguente violazionedell’art. 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzionedell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote edelle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchériordino della disciplina dei tributi locali), che ha invece riconosciuto alle imprese ladeducibilità del costo – per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascunnuovo dipendente – per il personale assunto a tempo indeterminato fino al periodod’imposta in corso al 31 dicembre 2008.Alla dichiarazione di illegittimità la Corte perviene osservando che:- questa Corte ha già precisato che l’IRAP, anche dopo la sua «regionalizzazione», non èdivenuta «“tributo proprio” regionale – nell’accezione di tributo la cui disciplina èliberamente modificabile da parte delle Regioni (o Province autonome) − ma resta untributo disciplinato dalla legge statale in alcuni suoi elementi strutturali e, quindi, inquesto senso, “erariale”», e che lo Stato «continua a regolare compiutamente la materia e acircoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del legislatore regionale» (sentenze n.357 del 2010 e n. 216 del 2009):- fino al 20135, dunque, in materia di IRAP le Regioni «non possono modificare le basi

5 L’ art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delleregioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel

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imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l’aliquota, le detrazionie le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni» (art. 1, comma 43, della legge 24dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato – legge finanziaria 2008”);- la disciplina regionale introducendo una ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAPche non è prevista dalla legislazione statale e che, in quanto riferita agli anni 2011 e 2012, èin contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributarioe contabile dello Stato.

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settore sanitario”) prevede infatti che “A decorrere dall’anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, conpropria legge, può ridurre le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino adazzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione europea edegli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea. Resta in ogni caso fermoil potere di variazione dell’aliquota di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446»

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Sentenza n. 99 del 20/04/2012

Massima sentenza

In primo luogo, la norma censurata introduce un onere burocratico che grava sulle Onlusal fine di poter beneficiare di una esenzione dall’IRAP. Una tale determinazione, tuttavia,non rientra nelle competenze regionali. Infatti, come da costante giurisprudenza di questaCorte (ex multis sentenze n. 323 del 2011, n. 241 del 2004 e n. 296 del 2003), l’IRAP,sebbene sia percepita dalle Regioni e dalle Province autonome, è un tributo statale per suanatura, ed è disciplinato dalla legislazione statale. Alle Regioni e alle Province autonomeresiduano soltanto gli spazi normativi espressamente stabiliti dalla legislazione statale –fra tutti, e per quel che qui più interessa, il potere di disporre l’esenzione dal tributo per leOnlus. Al di fuori di quegli spazi, alle Regioni è precluso qualsiasi intervento normativo:non rientra dunque tra le competenze della Regione individuare le modalità con le quali isoggetti beneficiari possono avvalersi delle esenzioni di un tributo erariale.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni della l.r. 12/11 della RegioneSardegna Disposizioni nei vari settori d’intervento), aventi per oggetto l’installazione diimpianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le esenzioni IRAP e lastabilizzazione di lavoratori precari..Alla dichiarazione di illegittimità dell’art. 17, comma 9, della l,.r. 12/11, che limita asoggetti individuati (imprenditori agricoli professionali iscritti da almeno tre anni allaCamera di commercio; giovani imprenditori agricoli; società agricole), la possibilità diesperire una procedura semplificata per la realizzazione e la gestione di impianti digenerazione dell’energia elettrica da biometano e biogas, la Corte perviene osservando che:- il decreto legislativo n. 28 del 2011 reca norme di attuazione della direttiva 2009/28/CEdel 23 aprile 2009, che in materia di procedure di autorizzazione di impianti per laproduzione di energie rinnovabili invita gli Stati membri a preferire procedure semplificatee accelerate, prevedendo tra l’altro forme procedurali meno gravose per i progetti dipiccole dimensioni (art. 13);- a fronte di tale disciplina, europea e nazionale, la legge regionale interviene con unadisposizione restrittiva, che limita sul piano soggettivo il ricorso alla procedurasemplificata, individuando nominativamente i tipi di operatori economici ammessi albeneficio procedurale. In tal modo la legge regionale si pone in contrasto con ladisposizione statale contenuta nell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, considerata tanto nel suotenore testuale, quanto nel principio fondamentale che essa esprime, di favore per lasemplificazione delle procedure necessarie all’installazione di impianti di produzione dienergia da fonti rinnovabili.Alla dichiarazione di illegittimità dell’art. 18, comma 20 della l,.r. 12/11, che impone alleOnlus, per contenere a fruire della esenzione, IRAP concessa loro dalla l.r. 3/03, latrasmissione all’assessorato regionale competente di una comunicazione con la qualeattestano di avere diritto all’esenzione, la Corte perviene osservando che:- per costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis sentenze n. 323 del 2011, n. 241del 2004 e n. 296 del 2003), l’IRAP, sebbene sia percepita dalle Regioni e dalle Provinceautonome, è un tributo statale per sua natura, ed è disciplinato dalla legislazione statale;

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- non rientra dunque tra le competenze della Regione individuare le modalità con le quali isoggetti beneficiari possono avvalersi delle esenzioni di un tributo erariale;- nel disporre che le Onlus devono comunicare all’Assessorato regionale competente lavolontà di avvalersi dell’esenzione, il legislatore regionale ha violato la competenzaesclusiva statale in materia di tributi statali, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, letterae), della Costituzione.La Corte dichiara altresì l’illegittimità dell’ art. 20, comma 2, della l.r. 12/01, che introducei criteri per l’individuazione e specifica le funzioni del personale da inserire nei programmipluriennali di stabilizzazione, la cui previsione era gia stata dichiarata costituzionalmenteillegittimità all’interno della sentenza n. 30 del 2012.Nella stessa materia la Corte perviene alla dichiarazione di illegittimità dell’art. 21 della l.r.12/11, che introduce misure volte al superamento del precariato, attraverso lapredisposizione da parte dell’Amministrazione regionale di un programma mirato agenerare opportunità di lavoro per i lavoratori socialmente utili:- la disciplina regionale si pone infatti in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione,i quali prescrivono la regola del concorso pubblico ed aperto, sia al fine di garantire ilperseguimento del buon andamento nell’azione amministrativa sin dalla selezione del suoruolo, sia allo scopo di garantire a chiunque la possibilità di partecipare all’esercizio dellefunzioni pubbliche (ex multis sentenza n. 293 del 2009);- la circostanza che si tratti di una disposizione volta a favorire i cosiddetti lavoratorisocialmente utili non esime il legislatore regionale dal rispetto delle norme costituzionalisopracitate, le quali chiaramente prescrivono, come già indicato da questa Corte, che sipossa derogare al regime del pubblico concorso o prevedere una riserva di posti solo inpresenza di puntuali requisiti, ossia la peculiarità delle funzioni che il personale devesvolgere o specifiche necessità funzionali dell’amministrazione (da ultimo, sentenze n. 56del 2012 e n. 68 del 2011). Requisiti che in ogni caso dovrebbero rispettare i limiti impostidalla legislazione statale sul punto, la quale ha fissato nel limite del 30 per cento la quota diposti che può essere riservata ai cosiddetti lavoratori socialmente utili.

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ANNO 2011

Sentenza n. 323 del 21/11/2011

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte, ribadendo il possesso da parte della regioni a statuto speciale di una potestàlegislativa tributaria più estesa rispetto a quella delle regioni a statuto ordinario, dichiaranon fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 4, della leggedella Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma diTrento − legge finanziaria provinciale 2011), promossa dal governo in riferimento agli artt.8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unicodelle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all’art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.La disposizione di cui viene confermata la legittimità stabilisce che: «Per il periodo diimposta in corso al 1° gennaio 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passiviche versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al redditosulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, è riconosciuta una detrazionedell’IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell’importo del contributo versato nelcorrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali.La predetta detrazione non può in ogni caso comportare, se cumulata conaltre agevolazioni d’aliquota IRAP spettanti nel periodo d’imposta, un’agevolazione IRAPcomplessiva superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione netta realizzatanel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta provinciale sono inoltreindividuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che dannodiritto alla detrazione d’imposta disciplinata da questo comma».La detrazione dell’IRAP prevista dalla disposizione provinciale impugnata viene ritenutalegittima, in quanto consentita dal comma 1-bis dell’art. 73 dello statuto speciale per ilTrentino-Alto Adige, in base al quale: «Le province, relativamente ai tributi erariali per iquali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote eprevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superioridefinite dalla normativa statale». Tale disposizione statutaria va interpretata – comeevidenziato da questa Corte con la sentenza n. 357 del 2010 – nel senso che, nell’ipotesiin cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle Province, queste, ove lalegge statale consenta loro una qualche manovra sulle aliquote, sulle esenzioni, sulledetrazioni o sulle deduzioni («ne prevede la possibilità»), possono liberamente («in ognicaso») compiere una qualsiasi di tali manovre, purché essa non abbia l’effetto economicodi superare il limite delle «aliquote superiori» fissate dalla legge statale.

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ANNO 2010

Sentenza n. 123 del 26/03/2010

Massima della sentenza

Al di là del nomen juris utilizzato («contributo»), la norma statale denunciata istituisce unprelievo che ha le caratteristiche essenziali dell’imposizione tributaria, e cioè «la doverositàdella prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa» (sentenze n. 64 del2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005). Il «contributo» previsto dal comma 1284 dell’art. 1della legge n. 296 del 2006 va qualificato, pertanto, come “tributo proprio” dello Stato (pertale nozione, ex plurimis, sentenze n. 102 del 2008 e n. 451 del 2007), con la conseguenzache detto comma risulta emanato nell’esercizio della competenza legislativa esclusivastatale in materia di «sistema tributario […] dello Stato», prevista dall’art. 117, secondocomma, lettera e), Cost., senza che sia necessaria alcuna previa intesa con le Regioni.

Scheda descrittiva della sentenza

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ed espressamenteaffermato che: a) in forza del combinato disposto del secondo comma, lettera e), del terzocomma e del quarto comma dell’art. 117 Cost., nonché dell’art. 119 Cost., «non èammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome incarenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamentonazionale» (sentenze n. 102 del 2008 e n. 37 del 2004); b) di conseguenza, fino a quandol’indicata legge statale non sarà emanata, rimane precluso alle Regioni il potere di istituiree disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato e dilegiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali (sentenze n. 102 del 2008; n.75 e n. 2 del 2006; n. 397 e n. 335 del 2005; n. 37 del 2004); c) va considerato statale e nongià “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., il tributo istituito eregolato da una legge statale, ancorché il relativo gettito sia devoluto alla Regione stessa(sentenze n. 298 e n. 216 del 2009); d) la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali èriservata alla legge statale e l’intervento del legislatore regionale è precluso anche solo adintegrazione della disciplina, se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa(sentenze n. 298 e n. 216 del 2009; n. 2 del 2006; n. 397 del 2005).

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Sentenza n. 255 del 15/07/2010

Massima della sentenza

Questa Corte ha costantemente affermato che, in forza dell’evocato parametrocostituzionale, la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali è riservata alla leggestatale e che, pertanto, l’intervento del legislatore regionale su tali tributi è precluso,ancorché diretto soltanto ad integrarne la disciplina, salvo che l’intervento sia consentitodalla stessa legislazione statale (sentenze n. 123 del 2010; n. 298 e n. 216 del 2009; n. 2 del2006; n. 397 del 2005).Ciò vale anche per il cosiddetto «canone di abbonamento» radiotelevisivo, che – come piúvolte rilevato dalla giurisprudenza costituzionale – ha da tempo assunto natura diprestazione tributaria, istituita e disciplinata dallo Stato (sentenze n. 284 del 2002, n. 535del 1988 e n. 81 del 1963; ordinanze n. 499 e n. 219 del 1989), il cui gettito – come chiaritocon la sentenza n. 284 del 2002 – è destinato «quasi per intero (a parte la modesta quotaancora assegnata all’Accademia nazionale di Santa Cecilia) al finanziamento dellaconcessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell’art. 27, comma 8, dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000). Del resto, la natura di tributo stataledell’indicato prelievo è stata riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, in numerosepronunce, cosí da costituire “diritto vivente”.

Scheda descrittiva della sentenza

Nella sent. 255/10 la Consulta affronta, a seguito di ricorso governativo, l’esame dellalegittimità della l.r.25/09 di due disposizioni della l.r. 25/09 della Regione Piemonte (ilcomma 1 dell’art. 31 e il comma 2 dell’art. 82 ).La Corte, nel giudicare costituzionalmente legittimo il comma 1 dell’art.3 della l.r.25/09,osserva che:- la normativa statale in materia di sistema integrato delle comunicazioni attiene allamateria della tutela della concorrenza di competenza esclusiva del legislatore statale;- la disposizione regionale impugnata dal governo non attiene alla tutela della concorrenzain quanto la nozione di servizio integrato delle comunicazioni di cui al comma 1 dell’art.3della l.r.25/09 viene utilizzata non già quale strumento operativo per incidere sullaformazione di posizioni dominanti nel settore economico delle comunicazioni, ma – adifferenza della norma statale evocata dal ricorrente quale parametro interposto –esclusivamente al fine di individuare le attività economiche nell’àmbito delle qualipotranno essere adottati, da parte della Regione, gli specifici provvedimenti di sostegnoorganizzativo ed economico delineati nello stesso art. 3, in coerenza con le «disposizionigenerali» contenute negli artt. 1 e 2 (Capo I della legge).- il legislatore regionale si limita a prevedere «forme di sostegno» e «interventi» (art. 3,comma 4), diretti alla «formazione» (art. 2, comma 1, lettera a) e «promozione» (art. 3,comma 2) di un «sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità», al fineesclusivo di favorire: a) «iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali»,nella loro attività di «comunicazione e relazione con il pubblico» (art. 3, comma 2); b) la«realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo e

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la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro,operanti sul territorio regionale» (art. 3, comma 3).La natura, l’oggetto e le finalità di tale «sostegno del sistema integrato delle comunicazionidi pubblica utilità» dimostrano che detti interventi non riguardano la disciplina deimercati ed il contrasto delle posizioni dominanti e che, pertanto, non interferiscono inalcun modo con la normativa statale menzionata nel ricorso, dettata a tutela dellaconcorrenza.La Corte, nel ribadire una assimilazione del canone radiotelevisivo a un normale tributo,dichiara invece l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art.8 della l.r.25/09 inquanto:- il canone di abbonamento» radiotelevisivo, ha da tempo assunto natura di prestazionetributaria, istituita e disciplinata dallo Stato (sent. n. 284 del 2002,…), il cui gettito – comechiarito con la sentenza n. 284 del 2002 – è destinato «quasi per intero (a parte la modestaquota ancora assegnata all’Accademia nazionale di Santa Cecilia) al finanziamento dellaconcessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell’art. 27, comma 8, dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000).- la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali è riservata alla legge statale e che,pertanto, l’intervento del legislatore regionale su tali tributi è precluso, ancorché direttosoltanto ad integrarne la disciplina, salvo che l’intervento sia consentito dalla stessalegislazione statale (sentenze n. 123 del 2010; n. 298 e n. 216 del 2009; n. 2 del 2006; n.397 del 2005).la disposizione regionale impugnata, prevedendo «intese» tra la Regione ed il Ministerodelle comunicazioni per l’utilizzazione di una quota parte del canone di abbonamentoradiotelevisivo, si pone in palese contrasto con la disciplina statale di tale canone, la quale,da un lato, non consente alcun intervento del legislatore regionale al riguardo e, dall’altro,stabilisce espressamente – all’art. 47 del d.lgs. n. 177 del 2005 – che il gettito di dettotributo erariale è destinato alla copertura dei costi del servizio pubblico generaleradiotelevisivo, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di «intese» con la Regione sulladestinazione del gettito del medesimo tributo.

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ANNO 2008

Sentenza n. 168 del 15/04/2008

Massima della sentenza

Al di là del nomen juris utilizzato («contributo»), la norma statale denunciata istituisce unprelievo che ha le caratteristiche essenziali dell’imposizione tributaria, e cioè «la doverositàdella prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa» (sentenze n. 64 del2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005). Il «contributo» previsto dal comma 1284 dell’art. 1della legge n. 296 del 2006 va qualificato, pertanto, come “tributo proprio” dello Stato (pertale nozione, ex plurimis, sentenze n. 102 del 2008 e n. 451 del 2007), con la conseguenzache detto comma risulta emanato nell’esercizio della competenza legislativa esclusivastatale in materia di «sistema tributario […] dello Stato», prevista dall’art. 117, secondocomma, lettera e), Cost., senza che sia necessaria alcuna previa intesa con le Regioni.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 168 depositata il 23 maggio 2008, si è pronunciatasulle questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge 27 dicembre2006. n. 296 (Legge finanziaria 2007), tra cui i commi 362, 363, 364, 365 e 1284 dell’art. 1,sollevate con ricorso in via principale dalla Regione Lombardia in riferimento agli articoli117, 118, 119 della Costituzione, nonché ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di buonandamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e di leale collaborazione (art.120 Cost.).Nel caso prospettato, in ordine alla prima questione, la Regione ricorrente ha impugnato icommi 362, 364 e 365 dell’art. 1, legge n. 296/2006 che prevedono l’istituzione e ladisciplina di un fondo nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppoeconomico, da destinarsi al finanziamento di una pluralità di interventi sia di caratteresociale, da parte dei Comuni, aventi ad oggetto “la riduzione dei costi delle forniture dienergia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili”, sia,limitatamente alla somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, conriguardo a specifiche misure di efficienza energetica indicate dai commi da 353 a 361 delmedesimo articolo 1.Con riguardo alle censure indicate, la Corte Costituzionale ha valutato la legittimità delpredetto fondo di natura unitaria, introdotto con legge statale, destinato alla copertura diinterventi diversi a seconda degli anni di riferimento e, con riguardo a ciascuno dei periodiconsiderati, ha proceduto alla previa individuazione dei diversi ambiti di competenza permateria sulle quali le norme impugnate vanno ad incidere. .Ciò premesso, rilevato che la pluralità e l’eterogeneità delle materie individuate per l’anno2007 e per il biennio 2008-2009 non consente di riscontrare una competenza statale oregionale sicuramente prevalente sulle altre la Corte Costituzionale, in applicazione delprincipio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., in forza del quale la legge stataledeve predisporre strumenti idonei di coinvolgimento delle Regioni, per garantire le lorocompetenze, ha dichiarato:l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1, commi 362, 363, 364 dellalegge n. 296 del 2006, nella parte in cui, in riferimento all’anno 2007, pone il vincolo di

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destinazione specifica del Fondo per gli interventi di riduzione dei costi della fornituraenergetica per finalità sociali e dispone che per il medesimo anno, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sonostabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l’utilizzo della dotazione del fondo stesso;l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 362 della legge n. 296/2006 nella parte incui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l’intesa con le Regioni perdeterminare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del Fondo;l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 364, della legge n. 296/2006 nella parte incui, in riferimento al biennio 2008-2009 non contempla l’intesa con la Conferenzaunificata nell’adozione del decreto sopra menzionato.Venendo poi all’esame della seconda questione promossa dalla Regione Lombardia, laCorte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,comma 1284 della legge n. 296/2006, relativo al fondo di solidarietà istituito presso laPresidenza del Consiglio dei Ministri, “finalizzato a promuovere il finanziamento diprogetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggioraccesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accessoall’acqua a livello universale”.Pertanto, nell’affrontare l’ulteriore questione riguardante il denunciato comma 1284dell’art. 1 della legge 296/2006 che, nel testo originario, istituisce e disciplina il fondo inoggetto, la Corte Costituzionale, analogamente a quanto già delineato per la precedenteipotesi esaminata, ha puntualizzato come anche in questo caso la disciplina previstariguardi una pluralità di materie, attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativastatale e regionale, senza che nessuna di esse possa considerarsi prevalente sulle altre.In conclusione, i giudici hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 1,comma 1284, della legge n. 296/2006 nel testo originario e, conseguentemente nel nuovotesto dello stesso comma come sostituito dall’art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), nella parte in cui prevede che le modalità difunzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono stabilite “Con decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministrodegli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e dellaConferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281”, anziché con lostesso decreto da adottare d’intesa.

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ANNO 2007

Sentenza n. 193 del 14/06/2007

Massima della sentenza

Nel caso oggetto del presente giudizio non viene in rilievo, infatti, la materia di tipoconcorrente indicata dalla ricorrente, bensì la competenza esclusiva statale in materia disistema tributario dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), dellaCostituzione. In attesa della doverosa attuazione dell’art. 119 della Costituzione (sentenzan. 37 del 2004) l’attribuzione alle Regioni, in tutto o in parte, del gettito di imposte statali,non ne altera la natura erariale (quanto all’addizionale IRPEF, sentenza n. 381 del 2004;quanto all’IRAP, sentenze n. 155 del 2006; n. 431 e n. 241 del 2004 e n. 296 del 2003),sicché compete allo Stato (e non alla Regione, se non nei limiti previsti dalla legge statale)la disciplina del tributo, se del caso mediante norme di dettaglio (sentenze n. 431 e n. 241del 2004).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte costituzionale con la sentenza 193/2007 ha dichiarato non fondato il ricorsoproposto in quanto nel giudizio in oggetto non viene in rilievo la materia di tipoconcorrente indicata dalla ricorrente, bensì la competenza esclusiva statale in materia disistema tributario dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), dellaCostituzione. Infatti, nello specifico, l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nelsettore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del serviziosanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e delcontenimento della spesa. L'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) ha recepito in particolare l'Accordo 8agosto 2001 (Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzanorecante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 inmateria sanitaria), sancendo l'obbligo delle Regioni di provvedere alla copertura deglieventuali disavanzi di gestione accertati nel servizio sanitario a livello regionale, potendoperaltro esse a tal fine anche introdurre, in modo cumulativo od alternativo, appositemisure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti, variazionidell'aliquota dell'addizionale IRPEF o altre misure fiscali previste dalla legge, ed infine«altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa la adozione di interventi suimeccanismi di distribuzione dei farmaci».In questo quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità dicontenere i disavanzi del settore sanitario, non potrebbe neppure essere accolta, anchequalora fosse ammissibile, l'ulteriore censura della regione ricorrente, secondo cui ladisposizione impugnata sarebbe «irragionevolmente rigida», poiché quanto meno viavrebbe dovuto essere prevista la possibilità di un "intervento «ancorché tardivo» delPresidente della Giunta regionale al fine di assicurare il necessario equilibrio finanziario",tramite l'adeguamento delle aliquote in ragione delle effettive necessità di risanamento. Lamisura prevista dalla norma oggetto di ricorso sopraggiunge all'esito di una persistenteinerzia degli organi regionali e, in seguito, del Presidente della Giunta quale commissarioad acta, che è indice della volontà di sottrarsi ad un'attività provvedimentale pur imposta

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dalle esigenze della finanza pubblica; da ciò la giustificazione del divieto legislativo diadottare, da parte di un organo già inadempiente, ulteriori misure correttive, rispetto allivello di imposizione fiscale raggiunto ex lege, astrattamente capaci sia di vanificarel'obiettivo di risanamento, ove inadeguate, sia di compromettere la certezza dei rapportitributari, a seguito del compimento del termine del 31 maggio.Sulla base di tali argomentazioni la corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la giàmenzionata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 277, della legge23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevata in riferimento alla «autonomiapolitica» e alla «dignità politica degli organi elettivi della Regione», dalla Regione Emilia-Romagna e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma277, della legge n. 266 del 2005 sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, dellaCostituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

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Sentenza n. 451 del 21/12/2007

Massima della sentenza

Nel caso oggetto del presente giudizio non viene in rilievo, infatti, la materia di tipoconcorrente indicata dalla ricorrente, bensì la competenza esclusiva statale in materia disistema tributario dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), dellaCostituzione. In attesa della doverosa attuazione dell’art. 119 della Costituzione (sentenzan. 37 del 2004) l’attribuzione alle Regioni, in tutto o in parte, del gettito di imposte statali,non ne altera la natura erariale (quanto all’addizionale IRPEF, sentenza n. 381 del 2004;quanto all’IRAP, sentenze n. 155 del 2006; n. 431 e n. 241 del 2004 e n. 296 del 2003),sicché compete allo Stato (e non alla Regione, se non nei limiti previsti dalla legge statale)la disciplina del tributo, se del caso mediante norme di dettaglio (sentenze n. 431 e n. 241del 2004).

Scheda descrittiva della sentenza

Con sentenza 21 dicembre 2007 n. 451 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n.23 (Disposizioni in materia tributaria), in relazione all’allegato 1, tariffa C, del D.P.R. 5febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successivemodificazioni, nella parte in cui stabilisce che “rientrano nella classificazione previstanell’allegato 1, tariffa C, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasseautomobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza dicircolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto”.L’impugnato articolo 5 della citata legge regionale estende a tutti gli autoveicoli adibiti ascuola guida l’agevolazione tributaria prevista dal suddetto allegato 1, tariffa C, del D.P.R.39/1953 per le sole autovetture adibite allo stesso scopo.Quest’ultima consente di applicare la suddetta agevolazione fiscale solo alle autovettureadibite a scuola guida e cioè ai veicoli a motore, destinati a tale scopo, con almeno quattroruote e diversi dai motoveicoli, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo noveposti, compreso quello del conducente (art. 54, comma 1, lettera a, del nuovo codice dellastrada).La norma regionale, invece, estende l’agevolazione a tutti gli autoveicoli adibiti a scuolaguida, anche se diversi dalle autovetture quali definite dal codice della strada (e quindi, adesempio, anche agli autobus, agli autoveicoli per trasporto promiscuo, agli autocarri, aitrattori stradali, agli autotreni ed altro).Con tale estensione della suddetta agevolazione a casi non previsti dalla normativa statale,la disposizione regionale eccede i limiti fissati in materia dal legislatore statale allegislatore regionale, il quale, pertanto, avrebbe esercita una potestà normativa che non glicompete, cosí incorrendo nella violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e) e 119Cost.Nella pronuncia in rassegna, il giudice delle leggi ribadisce quanto già espresso inprecedenza, ovvero che, in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti latassa automobilistica regionale, il legislatore statale, “pur attribuendo alle Regioni adautonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell’importooriginariamente stabilito, oltre che l’attività amministrativa concernente la riscossione, i

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rimborsi, il recupero della tassa stessa e l’applicazione delle sanzioni, non ha tuttaviadevoluto a dette Regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo”.Pertanto, in tale quadro normativo, la tassa automobilistica non può definirsi come“tributo proprio della Regione”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quartocomma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito della tassa è stato“attribuito” alle Regioni, ma la disciplina di detto tributo non rientra nella competenzalegislativa residuale alle stesse riservata dall’art. 117, quarto comma, Cost.La sentenza conferma, quindi, il principio, costantemente affermato dalla Corte, per cui“allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nellacompetenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali” ai sensi dell’art. 117, secondocomma, lettera e), della Costituzione (sentenze n. 455 del 2005; n. 311, n. 297 e n. 296 del2003).Secondo la Corte la norma regionale impugnata interviene, dunque, su aspetti delladisciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

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ANNO 2006

Sentenza n. 02 del 13/01/2006

Massima della sentenza

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ripartizione delle competenzelegislative concernenti la cosiddetta tassa automobilistica regionale, il legislatore statale,pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitatopotere di variazione dell’importo originariamente stabilito, oltre che l’attivitàamministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa el’applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altrielementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassaautomobilistica non può oggi definirsi come “tributo proprio della Regione” ai sensidell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata“attribuita” alle Regioni, ma non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesseai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Si deve quindi confermare il principio,costantemente affermato da questa Corte, per cui «allo stato della vigente legislazione, ladisciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato inmateria di tributi erariali», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), dellaCostituzione (sentenze numeri 311, 297 e 296 del 2003).

Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime,perché invasive della esclusiva competenza dello Stato, norme regionali che disponevanoesenzioni dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003), o che modificavano ladisciplina dei termini per l’accertamento del tributo (sentenze numeri 296, 297 e 311 del2003).

Scheda descrittiva della sentenza

Con sentenza 13 gennaio 2006 n. 2 la Corte costituzionale ha dichiarato non sono fondatele questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge della RegioneMarche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionaleregionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attivitàproduttive) e dell’annessa tabella A.Il ricorrente aveva sollevate due questioni di legittimità costituzionale del combinatodisposto del citato art. 1, comma 7, e dell’annessa tabella A: la prima, in riferimento agliartt. 117, c. 2, lett. e), e 119, c. 2 Cost.; la seconda, in riferimento anche agli artt. 3, 16, 41, 53e 120 della Costituzione.La prima questione concerneva le censurate disposizioni nella parte in cui prevedono, perl’anno 2003, la stessa addizionale regionale all’IRPEF determinata per l’anno 2002 in unimporto superiore all’1,4 % del reddito imponibile. Secondo il ricorrente la previsione diun’addizionale di tale importo per gli anni successivi e, quindi, anche per l’anno 2003avrebbe violato gli evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera e, e119, secondo comma, Cost.), per contrasto con la norma statale interposta di cui all’art. 50,comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che pone ildivieto di superare, nella determinazione dell’addizionale, l’indicato limite dell’1,4 % delreddito imponibile.

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La seconda questione concerneva le medesime disposizioni della suddetta legge regionale,nella parte in cui determinano la misura dell’addizionale all’IRPEF in ragione di quattroaliquote, sulla base di una “modulazione diversa e crescente per scaglioni di reddito”. Per ilrimettente, tale previsione di aliquote progressive sarebbe illegittima perché:- contrasterebbe con il testuale riferimento ad un’unica “aliquota” contenuto nell’art.50 del decreto legislativo n. 446/1997;- aggiungerebbe, conseguentemente, senza alcun coordinamento con i princípi dellafinanza pubblica e del sistema tributario, ulteriori elementi di progressività ad un tributo(l’IRPEF) a struttura già di per sé fortemente progressiva, pregiudicando i princípi diequità e ragionevolezza che debbono improntare il sistema tributario. Si determinerebbe,inoltre, una grave disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella RegioneMarche e quelli residenti in altre regioni.La Costituzione, ad avviso della Corte, non stabilisce una riserva esclusiva di competenzalegislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi; al contrario, ai sensi dell’art. 53,secondo comma, Cost., “la progressività è principio che deve informare l’intero sistematributario ed è, quindi, legittimo che anche le Regioni, nell’esercizio del loro autonomopotere di imposizione, improntino il prelievo a criteri di progressività in funzione dellepolitiche economiche e fiscali da esse perseguite”.La sentenza ha specificato che, nella specie, la scelta del legislatore regionale di articolarel’addizionale all’IRPEF secondo scaglioni crescenti di reddito non solo rispetta i limiti diimposizione posti dalla legge statale, ma sviluppa coerentemente, a livello regionale, lastruttura tipicamente "progressiva"di detta imposta erarialeLa Corte ha chiarito che l’addizionale regionale in questione, in quanto istituita edisciplinata dalla legislazione statale, è da considerarsi – secondo la costantegiurisprudenza costituzionale – tributo statale e non “proprio” della Regione (nel senso dicui al vigente art. 119 Cost.), senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alleRegioni ed alle Province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionaledal citato decreto legislativo.Ne consegue, pertanto, che la disciplina della misura di tale addizionale rientra nellacompetenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, letterae), Cost., e che è precluso alle Regioni integrare detta disciplina, se non nei limiti stabilitidalla legislazione statale.

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Sentenza n. 75 del 24/02/2006

Massima della sentenza

L'imposta comunale sugli immobili non è istituita dalla Regione e, quindi, non è un tributoregionale ai sensi dello statuto. È, invece, un tributo erariale, istituito dalla legge delloStato (art. 1 del citato d.lgs. n. 504 del 1992) e da questa disciplinato (v., ex plurimis, lesentenze numeri 37, 381 del 2004 e n. 397 del 2005), salvo quanto espressamente rimessoall'autonomia dei Comuni (art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1992 e art. 59 del d.lgs. 15 dicembre1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisionedegli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionaleregionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»). Ne consegueche l'impugnato art. 27 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2005,nell'introdurre casi di esenzione dall'ICI, interviene su materia non attribuita dallo statutoalla competenza del legislatore regionale e si pone, perciò, in contrasto con l'evocato art. 5dello statuto medesimo.

Scheda descrittiva della sentenza

E’ stata dichiarata illegittima la disposizione della legge della Regione Friuli Venezia Giulia4/2005 che prevedeva l’esenzione dal pagamento dell’Ici (imposta comunale sugliimmobili), se gli immobili erano destinati a fini di pubblico interesse, per i consorzi disviluppo industriale e per l’ente per la zona industriale di Trieste.La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 75/2006 ha dichiarato illegittimol’articolo 27 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 4/2005 recante “Interventi peril sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese”Il Governo aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui lanorma prevedeva che i Csi (consorzi di sviluppo industriale) e l’Ezit (ente per la zonaindustriale di Trieste) potessero essere esentati dai Comuni dal pagamento dell’Ici relativaalle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivicomprese le aree acquisite dall’ente gestore per cederle successivamente alle impreseinteressate.Il ricorrente ravvisava la violazione:- dell’articolo 117 della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva alegiferare in materia di “ sistema tributario e contabile dello Stato”;- degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale di autonomia del Friuli Venezia Giulia che – adavviso del ricorrente - escludono del tutto la competenza legislativa della Regione inmateria tributaria.La Consulta nel dichiarare fondata la questione ha dichiarato che la norma regionalecensurata interviene su una materia che non è attribuita alla potestà legislativa dellaregione : l’Ici, infatti, non è un’imposta regionale, ma un tributo erariale istituito istituitodalla legge dello Stato (art. 1 del citato D.Lgs 504/92) e da questa disciplinato (v., explurimis, le sentenze numeri 37, 381 del 2004 e n. 397/05), salvo quanto espressamenterimesso all’autonomia dei Comuni (art. 4 del D.Lgs 504/92 e art. 59 del D.Lgs 446/97,recante «Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degliscaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionaleregionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali». Pertanto l’art.

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27 della legge in rassegna, nell’introdurre casi di esenzione dall’ICI, interviene su materianon attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale e si pone, perciò, incontrasto con il citato art. 5 dello statuto medesimo.

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Sentenza n. 155 del 24/02/2006

Massima della sentenza

Non è contestato neppure dalla ricorrente che la disciplina dei tributi (IRAP ed IRE) su cuihanno inciso le norme denunciate appartenga alla competenza legislativa esclusiva delloStato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che tale competenza possaessere esercitata anche per il tramite di norme di dettaglio, senza che ciò implichiviolazione dell’autonomia tributaria delle Regioni (ex plurimis: sentenze n. 2 del 2006, n.455 del 2005, n. 397 del 2005).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 155 del 14 aprile 2006, ha dichiaratoinammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 348, della legge30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), sollevata, in riferimento agli artt. 3,primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 49 e 63 dellalegge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - VeneziaGiulia), dalla Regione Friuli - Venezia GiuliaNella medesima sentenza la Corte costituzionale ha altresì dichiarato non fondata laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 347, 349, 350 e 352, della citatalegge 30 dicembre 2004, n. 311, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119,quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), dalla RegioneFriuli - Venezia Giulia.Tutti i profili di censura, sollevati dalla ricorrente, pur evocando con varie argomentazionila violazione di parametri diversi, sono tra loro essenzialmente legati da un unico e comunemotivo di doglianza e cioè dal rilievo che le norme oggetto di denuncia abbiano alterato ilrapporto tra finanza statale e finanza regionale, con conseguente lesione dell’autonomiaregionale – garantita dagli artt. 49 e seguenti dello statuto speciale di cui alla leggecostituzionale n. 1 del 1963 – quanto alla capacità di finanziare i propri compiti. In talecontesto deve essere letta anche la dedotta violazione dell’art. 3, primo comma, Cost.;censura che non assume autonomo rilievo rispetto alle altre e che la Corte Costituzionaleritiene ammissibile proprio perché l’argomentazione che la sorregge intende far valere unvulnus alla sfera di competenza della Regione in ambito finanziario.La tesi che sostanzia le censure della ricorrente è, in sintesi, quella per cui il legislatorestatale, nell’esercizio della sua potestà esclusiva in materia tributaria, in forza dell’art. 117,secondo comma, lettera e), Cost., avrebbe dovuto contemplare, a fronte di misure, qualiquelle dettate dalle disposizioni denunciate, che riducono il gettito fiscale derivante daimposte dirette (IRAP ed IRE), anche misure compensative in favore della Regione che suquel gettito fa affidamento per finanziare la realizzazione dei propri compiti. Un siffattointervento correttivo si sarebbe reso ancor più necessario in ragione del fatto che la stessalegge n. 311 del 2004 ha ritenuto di compensare la diminuzione delle predette entratefiscali attraverso l’aumento del gettito di numerose imposte indirette, di ciò beneficiando,però, soltanto lo Stato.

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La Corte Costituzionale nella sentenza in esame non ha accolto questa tesi affermando chela disciplina dei tributi (nella specie si trattava dell'IRAP e dell'IRE) appartiene allacompetenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, letterae), Cost., e tale competenza può essere esercitata anche per il tramite di norme di dettaglio,senza che ciò implichi violazione dell’autonomia tributaria delle Regioni, come già ribaditodalla sentenza n. 431/2004.Infatti, nell’esercizio della potestà esclusiva dello Stato in materia di tributi, non puòreputarsi che ogni intervento, modificativo di un tributo il quale, in ragione di siffattamodificazione, comporti un minor gettito per le Regioni, debba essere accompagnato damisure compensative per la finanza regionale, la quale – diversamente – verrebbe adessere depauperata. Ciò in quanto deve escludersi che possa essere effettuata unaatomistica considerazione di isolate disposizioni modificative del tributo, senzaconsiderare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione,ben potendosi verificare che, per effetto di plurime disposizioni, contenute nella stessalegge finanziaria oggetto di impugnazione principale o in altre leggi, il gettito complessivodestinato alla finanza regionale non subisca riduzioni.A tal proposito si ricorda che la Corte ha affermato più volte (si vedano, tra le tante, lesentenze n. 437 e n. 337 del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del 1999) che, a seguito dimanovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilitàfinanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrioincompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendanoinsufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l’adempimento deipropri compiti (così la citata sentenza n. 431 del 2004, nonché le sentenze n. 381, n. 29 e n.17 del 2004).Infine la Corte Costituzionale, come già accennato, ha dichiarato non fondata la questionedi legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119,quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia) - dell’art. 1,commi 347, 349, 350 e 352, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), sotto ilprofilo che tali norme, nel disciplinare due tributi (IRAP ed IRE), prevedendo ladeducibilità dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e perl'assunzione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, avrebberoalterato il rapporto tra finanza statale e finanza regionale, con conseguente lesionedell’autonomia regionale – garantita dagli artt. 49 e seguenti dello statuto speciale di cuialla legge costituzionale n. 1 del 1963 – quanto alla capacità di finanziare i propri compiti.

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ANNO 2005

Sentenza n. 335 del 27/07/2005

Massima della sentenza

L'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito il tributo speciale per ildeposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), con devoluzione dello stesso alle regioni(comma 27) ed ha stabilito che l'ammontare dell'imposta è fissato, entro determinati limiti,con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo (comma 29).

Tale tributo, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, è da considerarsistatale e non proprio della Regione, senza che rilevi, in contrario, la devoluzione delrelativo gettito alle regioni (in questo senso, ex plurimis, sentenze n. 241, n. 381, n. 431 del2004, in tema di IRAP; sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in tema di c.d. tassaautomobilistica), con la conseguenza che, salvi i casi previsti dalla legge statale, si devetuttora ritenere preclusa la potestà delle Regioni di legiferare sui tributi esistenti e regolatida leggi statali (cfr. sentenza n. 37 del 2004).

E' pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), dellaCostituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia disistema tributario e contabile dello Stato, la disposizione impugnata che attribuisce ladeterminazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché allalegge regionale.

Scheda descrittiva della sentenza

Con la sentenza n. 335 del 27 luglio 2005, il giudice delle leggi ha accolto solo parzialmenteil ricorso proposto dal Governo avverso gli artt. 44, c. 3, e 47 della legge della RegioneEmilia - Romagna n. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche edintegrazioni a leggi regionali”). La Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, c. 3,per violazione dell'art. 117, c. 2, lett. e), Cost., in relazione all'art. 3, c. 29, della legge n.549/1995 (Misure in tema di razionalizzazione della finanza pubblica), mentre ha giudicatoinammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale delcitato art. 47, sollevata dal governo in riferimento all’art. 117, commi 2, lett. m), e 3, Cost.,in relazione all'art. 13, c. 3, della legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorseidriche).In particolare, la prima delle norme denunciate disciplina il tributo per il deposito indiscarica dei rifiuti, mentre la seconda regola la tariffa concernente il servizio idricointegrato e la gestione dei rifiuti.Con riguardo al menzionato art. 44, stante l’istituzione del tributo in questione mediantelegge statale, lo Stato ricorrente ha giudicato l’intervento della Regione Emilia - Romagnaindebitamente invasivo della propria sfera di competenza legislativa esclusiva in materiatributaria, per aver rimesso a deliberazione della Giunta, anziché alla legge regionale, comeprevisto dalla legislazione nazionale in materia, il metodo di fissazione del tributo per ildeposito in discarica dei rifiuti.In contrasto con le prescrizioni statali, che prevedono la devoluzione del tributo specialealle Regioni e la determinazione dell’ammontare dell’imposta, entro determinati limiti,mediante legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, la normativa

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della Regione Emilia - Romagna delega, invece, la definizione dell’entità del tributoall’organo di governo regionale.La resistente, in sede di difesa, ha giustificato tale scelta sia con la natura provvedimentaledell'intervento sia con la frequenza annuale con cui si deve operare sia adducendo ragionidi semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, sostenendo, altresì, che loStato non può indicare alla Regione gli atti con i quali essa debba svolgere una funzioneconferitale dallo Stato stesso.Il presupposto da cui muove il giudice delle leggi per dirimere la questione, anche inconsiderazione della costante giurisprudenza della Corte, è che quella di cui si verte è lamateria dei tributi erariali attribuiti alla Regione e non già di tributi propri di quest’ultima.Nella fattispecie, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è da ritenersistatale e non proprio della Regione, in quanto istituito con legge statale. A nulla rileva lacircostanza della devoluzione del relativo gettito alle Regioni, con la conseguenza che, adeccezione dei casi contemplati dalla legge nazionale, è da ritenersi esclusa, ad avviso dellaCorte, la potestà degli enti regionali di legiferare nell’ambito dei tributi previsti e regolatida leggi statali.Per questi motivi, il giudice delle leggi, che non ha condiviso l’assunto dell’Emilia -Romagna in base al quale, nella fase di determinazione della misura del tributo, la Giuntaregionale non esercita alcuna discrezionalità, visti i parametri ristrettissimi e i criteri dicalcolo a cui essa è necessariamente vincolata dalla citata legge n. 549/1995, ha statuitol’incostituzionalità dell’art. 44, c. 3, della legge regionale n. 7/2004, per invasione dellasfera di competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria, trattandosi di tributoistituito con legge statale.Riguardo alla seconda norma contestata (art. 47), che demanda a decreto del Presidentedella Giunta il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio pubblicointegrato e alla gestione dei rifiuti, la Corte ha respinto la tesi governativa di una dupliceinvasione della sfera di competenza legislativa statale da parte della norma regionale inesame. L’ingerenza riguarderebbe, per il governo, sia l’ambito delle potestà legislativeesclusive, e precisamente i livelli essenziali di prestazioni da garantire su tutto il territorionazionale, sia quello della legislazione concorrente, in materia di governo del territorio.Per quanto attiene al primo aspetto, l’Emilia Romagna ha evidenziato come la legge statalepur prevedendo la fissazione dei livelli minimi essenziali dei servizi da garantire in ciascunambito territoriale ottimale, definiti a livello centrale, non contenga alcun richiamo almetodo per la determinazione della tariffa. Per di più il metodo tariffario stabilito a livelloregionale non risulta in contrasto con la legge statale, posto che ne ricalca in pieno i criteri,precisandone i principi, in funzione della finalità dell'equilibrio finanziario. Inoltre, comeha commentato la resistente, quello dei livelli minimi essenziali è un tema collegato allapianificazione e all’organizzazione del servizio e non alla determinazione del metodotariffario oggetto d'impugnazione.Né, con riguardo al secondo aspetto, la Regione ha ritenuto condivisibile il rinvio alparametro del governo del territorio, considerato che la legge regionale non solo siconforma ai criteri stabiliti dalla legge statale, ma punta addirittura ad un più elevatolivello di salvaguardia ambientale. Inoltre, al di fuori degli aspetti che attengono alla tuteladella concorrenza, la disciplina di determinazione della tariffa è incardinata nelladisciplina dei servizi pubblici locali, che non può che rientrare, per la resistente, fra lecompetenze regionali di natura residuale.In ogni caso, la Corte non ha accolto i rilievi dello Stato in relazione all’impugnato art. 47 estante l'assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati dalricorrente, si è pronunciata per l’inammissibilità della relativa questione di legittimitàcostituzionale.

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TRIBUTI

Sentenza n. 397del 27/07/2005

Massima della sentenza

L'art. 3 della citata legge statale n. 549 del 1995 istituisce e disciplina il tributo speciale peril deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito alle regioni edalle province (comma 27) e stabilendo che l'ammontare dell'imposta sia fissato, entrodeterminati limiti, mediante legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'annosuccessivo, con l'ulteriore precisazione che, «in caso di mancata determinazionedell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, siintende prorogata la misura vigente» (comma 29). Si tratta dunque di un tributo che,secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va considerato statale e non già“proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrariorilevino né l'attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioniespressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenza n. 335 del2005, concernente lo stesso tributo speciale oggetto del presente giudizio; v.,analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431, n.381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresí, in generale, le sentenze n.37 e n. 29 del 2004). Ne consegue che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttoranella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e),Cost., e che è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delleregioni di legiferare su tale imposta.

Scheda descrittiva della sentenza

Con la sentenza n. 397 del 25 ottobre 2005, la Corte Costituzionale ha dichiaratol'illegittimità dell'art. 6, c. 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1(Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiutisolidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall'art. 1 dellal.r. molisana 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per ildeposito in discarica dei rifiuti solidi”), nella parte in cui prevede un aumento del tributospeciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005. LaCorte ha altresì dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, laquestione di legittimità costituzionale del novellato art. 6, c. 2, lett. a), n. 1, della citatalegge n. 1/2003, nella parte in cui fissa l'importo del tributo speciale per il deposito indiscarica dei rifiuti solidi, sollevata in riferimento agli artt. 117, c. 2, lett. e), e 119 Cost. Peril governo, la disposizione censurata violerebbe il disposto dell'art. 3, c. 29, della l. n.549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) a causa del mancato rispettosia dei termini temporali stabiliti dalla disciplina nazionale ai fini della determinazione daparte della legislazione regionale della misura dell’imposta (il 31 luglio di ogni anno perl'anno successivo, salvo proroga della misura vigente) sia dei valori massimi perl’individuazione degli incrementi dell’importo del tributo speciale con riguardo ai rifiutielencati in apposito decreto ministeriale e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settoriminerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (€ 0,0103 fissato dal governo contro€ 0,0106 stabilito dalla norma regionale

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TRIBUTI

Condividendo l’assunto del ricorrente, ad avviso del quale il tributo di cui trattasi, inquanto istituito da una legge statale, non costituisce un “tributo proprio” della Regione, nelsenso di cui al vigente art. 119 Cost., la Corte ha giudicato fondata la prima questione,concernente il superamento del limite temporale fissato dalla citata legge statale.Richiamata la consolidata giurisprudenza costituzionale, il giudice delle leggi ha infattiprecisato che la devoluzione del gettito alle regioni ed alle province (art. 3, c. 27) e ledeterminazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla normativa nazionale intema di fissazione, entro determinati limiti, dell'ammontare dell'imposta e delle relativemodalità di adozione (art. 3, c. 29) non modificano la natura statale del tributo, con laconseguenza che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra nella competenza esclusivadello Stato, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. e), Cost., e che è preclusa, se non nei limitiriconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare in materia.La norma censurata (l’art. 1 della l.r. 18/2004, promulgata il 31 agosto 2004), stabilisce,nella nuova formulazione, che il nuovo ammontare del tributo speciale decorre dal 1°gennaio 2005, in evidente contrasto con il già evocato c. 29 dell'art. 3 della l. n. 549/1995,per il quale il superamento del limite temporale del 31 luglio nella promulgazione dellalegge regionale comporta, invece, la proroga per tutto l'anno solare successivo del«vigente» importo dell'imposta.Ne discende, per i giudici costituzionali, l'illegittimo esercizio da parte della RegioneMolise della propria potestà legislativa in una materia in cui lo Stato ha competenzalegislativa esclusiva, dovendosi pertanto dichiarare l'illegittimità costituzionale dellanorma contestata, nella parte in cui prevede l’aumento del tributo speciale per il depositoin discarica dei rifiuti solidi a far data dal 1° gennaio 2005, anziché dal 1° gennaio 2006.La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse laseconda questione, relativa al superamento del tetto massimo del tributo fissato dalmenzionato art. 3, c. 29, con riguardo ai rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio,lapideo e metallurgico.Infatti, stante l'accoglimento della prima questione, l’impugnata disposizione regionaleacquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006. Ma allora non sarà più vigente il contenutodella norma statale evocata nel ricorso come norma interposta, in quanto nelle more delgiudizio di legittimità costituzionale l'originario enunciato dell'art. 3, c. 29, primo periodo,della legge statale n. 549/1995, è stato sostituito - con effetto dal 12 maggio 2005 - dall'art.26 della l. n. 62/2005, che ha modificato i limiti quantitativi del tributo speciale(riducendoli ad € 0,01 per chilogrammo di rifiuti ammissibili al conferimento in discarica)nonché le stesse categorie dei rifiuti di riferimento, sostituendole con la diversa categoriadei «rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti di cui all'articolo 2del decreto ministeriale 13 marzo 2003».

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TRIBUTI

Sentenza n. 455 del 23/12/2005

Massima della sentenza

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ripartizione delle competenzelegislative concernenti la cosiddetta tassa automobilistica regionale, il legislatore statale,pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitatopotere di variazione dell’importo originariamente stabilito, oltre che l’attivitàamministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa el’applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altrielementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassaautomobilistica non può oggi definirsi come “tributo proprio della Regione” ai sensidell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata“attribuita” alle Regioni, ma non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesseai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Si deve quindi confermare il principio,costantemente affermato da questa Corte, per cui «allo stato della vigente legislazione, ladisciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato inmateria di tributi erariali», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), dellaCostituzione (sentenze numeri 311, 297 e 296 del 2003).Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perchéinvasive della esclusiva competenza dello Stato, norme regionali che disponevanoesenzioni dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003), o che modificavano ladisciplina dei termini per l’accertamento del tributo (sentenze numeri 296, 297 e 311 del2003).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2005 n. 445, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n.31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma3, della Costituzione) il quale prevede che le operazioni referendarie di cui all’art. 123,terzo comma, Cost., iniziate prima del giudizio della Corte costituzionale sulladeliberazione statutaria impugnata dal Governo, perdano efficacia «qualora vengapronunciata l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciatal’illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano conl’oggetto della richiesta referendaria».Il giudice delle leggi ha limitato la dichiarazione di illegittimità alle parole “e le partidichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”, chedanno erroneamente per ammissibile l’ipotesi di una richiesta referendaria limitata adalcune delle disposizioni contenute nella deliberazione statutaria.La sentenza dichiara che il referendum previsto dall’art. 123, 3° comma, Cost. si riferiscealla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti. Ne consegue che glieffetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo direferendum da una eventuale sentenza della Corte costituzionale di accoglimento dei rilievidi costituzionalità sollevati dal Governo con il ricorso ex art. 123, comma 2 della Cost. nonpossono subire alcuna differenziazione a seconda dell’ampiezza della dichiarazione diillegittimità costituzionale.

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TRIBUTI

La norma impugnata, quindi, contrasta con l’art. 123, terzo comma, Cost., il quale disponeche il referendum ivi previsto abbia ad oggetto soltanto l’intera delibera statutaria e nonsingole norme o parti di essa.La Corte ha invece ritenuto esente da profili di illegittimità il riferimento - contenuto nellostesso comma 3 dell’art. 3 della legge regionale in questione - alla dichiarazione diillegittimità costituzionale solo di parte della deliberazione statutaria, dal momento cheanch’essa determina la necessità che venga considerato inefficace il precedenteprocedimento di richiesta referendaria, in quanto concernente un testo statutario diversoda quello risultante dalla pronuncia di accoglimento della Corte.

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TRIBUTI

ANNO 2004

Sentenza n. 37 del 26/01/2004

Massima della sentenza

Così che oggi non si danno ancora, se non in limiti ristrettissimi, tributi che possanodefinirsi a pieno titolo "propri" delle Regioni o degli enti locali (cfr. sentenze n. 296 del2003 e 297 del 2003), nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestàimpositiva, e quindi possano essere disciplinati dalle leggi regionali o dai regolamentilocali, nel rispetto solo di principi di coordinamento, oggi assenti perché "incorporati", percosì dire, in un sistema di tributi sostanzialmente governati dallo Stato. Anche i tributi dicui già oggi la legge dello Stato destina il gettito, in tutto o in parte, agli enti autonomi, eper i quali la stessa legge riconosce già spazi limitati di autonomia agli enti quanto alla lorodisciplina – e che perciò la stessa legislazione definiva talora come "tributi propri" delleRegioni, nel senso invalso nella applicazione del previgente art. 119 della Costituzione –sono istituiti dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvo che per i soliaspetti espressamente rimessi all’autonomia degli enti territoriali…Da ciò consegue che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, poiché non èammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome incarenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamentonazionale, si deve tuttora ritenere preclusa alle Regioni (se non nei limiti ad esse giàespressamente riconosciuti dalla legge statale) la potestà di legiferare sui tributi esistenti,istituiti e regolati da leggi statali (cfr. ancora sentenze n. 296 del 2003 e 297 del 2003); eper converso si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettarenorme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti.

Scheda descrittiva della sentenza

La Consulta si è pronunciata sui ricorsi promossi dalle Regioni Basilicata ed Emilia -Romagna contro gli articoli 10, comma 1, lettere a, b e c, 27, commi 8, 9, 10 e 11, e 25,commi 1 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002).La Consulta si èpronunciata sui ricorsi promossi dalle Regioni Basilicata ed Emilia - Romagna contro gliarticoli 10, comma 1, lettere a, b e c, 27, commi 8, 9, 10 e 11, e 25, commi 1 e 5, della legge28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002). Le disposizioni impugnate riguardanonorme incidenti sul sistema tributario degli enti locali. La Regione Basilicata ed EmiliaRomagna nel ricorso sostengono che le disposizioni in questione sono “esasperatamente indettaglio”, poiché riguardano tributi locali. La Corte Cost. non condivide questaimpostazione in quanto il sistema finanziario e tributario degli enti locali è sì oggettodell'art. 119 Cost. ma richiede come necessaria premessa l'intervento del legislatorestatale, pur trattandosi di tributi locali. Inoltre la Corte mette in evidenza come la modificadel titolo V della Cost. richiede la definizione di una disciplina transitoria per passaredall'attuale sistema a quello in cui le autonomie locali avranno più spazio. Pertanto laCorte, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali relative agli artt.3, 5, 114, 117 e 119 Cost, in quanto non si può negare al legislatore statale, a cui fa tuttora

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TRIBUTI

capo la disciplina legislativa, anche del tributo dell'addizionale, la potestà di regolare lafase di transizione dall'attuale assetto normativo al nuovo.

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Sentenza n. 381 del 14/12/2004

Massima della sentenza

Va, infatti, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale lo Stato può disporre inmerito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia dispettanza regionale (sentenza n. 311 del 2003), purchè non sia alterato il rapporto tracomplessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, circostanza, quest’ultima,non emersa nel giudizio (sentenze n. 29 del 2004 e n. 337 del 2001)….A prescindere dal fatto che la definizione è enunciata “ai fini delle disposizioni del presentearticolo” (scilicet: art. 13) e non è quindi di carattere generale, la stessa è conforme a quellaenunciata da questa Corte con la più recente giurisprudenza, secondo cui sono “tributipropri regionali”, nel senso del nuovo art. 119, quelli stabiliti dalle Regioni con proprialegge e non anche quelli il cui gettito sia “attribuito” alle Regioni, ma siano stati istituiti conlegge statale (v. sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in tema di tassa automobilisticaregionale; sentenze n. 296 del 2003 e n. 241 del 2004, in tema di IRAP; nonché sentenza n.37 del 2004, in tema di imposta sulla pubblicità, di ICI e di addizionale all’IRPEF).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionaledegli art. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 Aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per lariforma del sistema fiscale statale) sollevata, in riferimento agli art. 117 e 119 dellaCostituzione, dalla Regione Toscana.La Corte ha affermato che l'istituzione dell'IRAP con legge statale e l'espressa attribuzionealle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattereattuativo, dimostrano che l'imposta non è un tributo proprio della Regione. La disciplinadell'imposta rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali.Il legislatore statale deve fissare i principi su cui i legislatori regionali devono basarsi edefinire gli spazi entro cui dovrà esplicarsi la potestà impositiva di Stato, Regioni e Entilocali.Spetta tutt'ora al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative della disciplinadei tributi locali esistenti.

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Sentenza n. 431 del 29/12/2004

Massima della sentenza

Non è contestato neppure dalla ricorrente che la disciplina dei tributi (IRAP ed IRE) su cuihanno inciso le norme denunciate appartenga alla competenza legislativa esclusiva delloStato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che tale competenza possaessere esercitata anche per il tramite di norme di dettaglio, senza che ciò implichiviolazione dell’autonomia tributaria delle Regioni (ex plurimis: sentenze n. 2 del 2006, n.455 del 2005, n. 397 del 2005).

Scheda descrittiva della sentenza

La Regione Veneto, con ricorso depositato in data 7 marzo 2004, propone questione dilegittimità costituzionale, tra le altre disposizioni, contro l’art. 19 della legge 289/02(Finanziaria 2003) rilevando un contrasto con gli artt. 114, 117 3° comma, 118 e 119 Cost..La norma impugnata «prevede proroghe di agevolazioni per il settore agricolo con unariduzione dell’aliquota IRAP con riferimento alla competenza 2002 (ed effetti di cassa neidue anni successivi)».Sul presupposto che l’IRAP sia «un’imposta ricadente nell’area del sistema tributarioregionale», la Regione contesta che la disposizione suddetta – nello stabilire «unariduzione del tributo senza peraltro prevedere alcuna forma compensativa per la finanzaregionale» – possa ritenersi «conforme al testo e alla ratio» degli invocati parametricostituzionali.La Consulta con la sentenza n. 431 del 29 dicembre 2004, dichiara non fondata laquestione di legittimità in quanto afferma che la disciplina sostanziale dell’IRAP rientranella competenza dello Stato e pertanto spetta al legislatore statale la potestà di dettarenorme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina di tale tributo.La Corte aggiunge inoltre che deve ritenersi non condivisibile la tesi prospettata dallaRegione ricorrente secondo cui ogni intervento sul tributo che, o per modificazione dellealiquote o per variazioni delle agevolazioni previste, comporti un minor gettito per leRegioni, dovrebbe essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale,la quale – diversamente – verrebbe ad essere depauperata.Non può, infatti, essere effettuata una atomistica considerazione di isolate disposizionimodificative del tributo, senza considerare nel suo complesso la manovra fiscale entro laquale esse trovano collocazione, ben potendosi verificare che, per effetto di plurimedisposizioni, contenute nella stessa legge finanziaria oggetto di impugnazione principale oin altre leggi, il gettito complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni.Né, d’altra parte, risulta dimostrato che l’intervento normativo compiuto sulle aliquotedell’IRAP abbia dato luogo ad una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari adisposizione della Regione Veneto per l’adempimento dei propri compiti.

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ANNO 2003

Sentenza: n. 296 del 26/09/2003

Massima della sentenza

Va al riguardo considerato che l’IRAP è stata istituita, ed è interamente disciplinata, daldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulleattività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef eistituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina deitributi locali). L’art. 15 del suddetto decreto legislativo (sotto la rubrica «Spettanzadell’imposta») individua come destinatarie del tributo le regioni «nel cui territorio il valoredella produzione netta è realizzato». Alle medesime regioni è attribuita una limitata facoltàdi variazione dell’aliquota (art. 16, comma 3) ed il potere di disciplinare, con legge, «nelrispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo,le procedure applicative dell’imposta» (art. 24, comma 1).La circostanza che l’imposta sia stata istituita con legge statale e che alle regioni a statutoordinario, destinatarie del tributo, siano espressamente attribuite competenze di caratteresolo attuativo, rende palese che l’imposta stessa – nonostante la sua denominazione – nonpuò considerarsi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione èadoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio ilriferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con proprialegge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale.Ne discende che, allo stato, la disciplina sostanziale dell’imposta non è divenuta – come lastessa Avvocatura sembra erroneamente ritenere – oggetto di legislazione concorrente, aisensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusivacompetenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117,secondo comma, lettera e).

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tre norme della leggeregionale del Piemonte n. 5 agosto 2002, n. 20 “Legge finanziaria per l'anno 2002”. Lacitata legge regionale prevedeva:- l'esenzione dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici dal pagamento dell'IRAP(art. 1);- l’esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gliautoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con gasmetano all’atto dell’immatricolazione e per gli autoveicoli elettrici (art. 2);- la proroga al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002, fissato per il recuperodelle tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999 (art. 4).La Corte ha ritenuto che tali articoli siano in contrasto con il principio generale diuguaglianza sancito dall'art. 3 poiché si crea un privilegio ingiustificato a favore di un solosoggetto, mentre devono essere assoggettati all’imposta tutti i soggetti, pubblici e privati,che esercitino una attività economica autonomamente organizzata.Le norme regionali sono inoltre in contrasto con l'art. 119 della Carta Costituzionale:infatti la tassa automobilistica e l’IRAP non possono ritenersi “tributi propri della regione”,

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nel senso in cui tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma dellaCostituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributiistituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con ilsistema tributario statale.Inoltre gli articoli citati contrastano con l'art. 117 della Costituzione: non vi è dubbio-afferma la sentenza- che la potestà legislativa concorrente della regione a statuto ordinarioin materia tributaria debba essere esercitata nel rispetto e con l’osservanza dei principifondamentali risultanti dalla legislazione statale. La norma che proroga i termini diriscossione si pone, infatti, in contrasto con il principio fondamentale enunciato nel c.d."Statuto dei diritti del contribuente", secondo il quale i termini di prescrizione e decadenzaper gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati

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Page 40: TRIBUTI ANNO 2013 2 ANNO 2012 4 ANNO 2010 fileall’IRAP dimostra il contrario, consentendo alle Regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre

TRIBUTI

Sentenza n. 311 del 15/10/2003

Massima della sentenza

In proposito, va ricordato che questa Corte ha dichiarato fondata con le sentenze n. 296 e297 del 2003 una questione di legittimità costituzionale del tutto analoga relativa a normesostanzialmente identiche della Regione Piemonte e della Regione Veneto, osservando cheil legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito dellatassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito,nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa,non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi delladisciplina del tributo. In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non puòoggi definirsi come "tributo proprio della regione" ai sensi dell'art. 119, secondo comma,della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata "attribuita" alle regioni, ma non"istituita" dalle regioni.

Scheda descrittiva della sentenza

La Corte Costituzionale con la sentenza in commento ha stabilito che le tasseautomobilistiche sono state attribuite alle regioni ma non sono state istituite dalle stesse;di conseguenza si tratta di tributi erariali e non di tributi propri delle regioni ai sensidell'articolo 119 costituzione.La legge regionale Campania, oggetto dell'impugnazione, è quindi incostituzionale inquanto soltanto il legislatore statale, nell'ambito della sua competenza esclusiva, puòstabilire deroghe o esenzioni dal pagamento di tali tributi.Al pari spetta soltanto allo stato decidere il calendario venatorio che non può essereprorogato dalle regioni in quanto si verte in materia di tutela dell'ambiente, per quantoriguarda, in particolare, la fissazione di standard di tutela uniformi, validi su tutto ilterritorio nazionale.

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