TRIBUNALE PENALE – … memoria conclusiva nell’interesse del ... · 1 stupefacenti TRIBUNALE...

28
www.consulenzapenale.it 1 stupefacenti TRIBUNALE PENALE – (sezione …) udienza del … memoria conclusiva nell’interesse del sig. MARIO BIANCHI processo N. … RG Trib. A. capi … e … (tentato omicidio del sig. Sandro Livi, detenzione e porto dell’esplosivo per questo utilizzato) A1. Gli elementi di responsabilità consistono nelle dichiarazioni dei sig. Clerici e Conti, che lo hanno attribuito ai sig. Dolci e Bianchi. A2. In proposito, la Corte di appello di … (sezione …penale, sentenza del …, che ha riformato quella della … sezione penale del Tribunale di … del …) ha ritenuto trattarsi di una “… chiamata in reità indiretta dato che Clerici non partecipò al reato, né assistette alla realizzazione dello stesso, ma ne fu informato da coloro che gli dissero di averlo commesso. La chiamata in reità indiretta è connotata da una valenza indiziaria che esige la presenza di altri elementi di prova gravi, precisi e concordanti per poter determinare il convincimento della penale responsabilità dell’imputato” (f. …). Ha poi aggiunto che “… i due collaboratori non solo hanno riferito l’episodio sulla base di quanto era stato loro raccontato, ma ignoravano le ragioni del litigio che

Transcript of TRIBUNALE PENALE – … memoria conclusiva nell’interesse del ... · 1 stupefacenti TRIBUNALE...

www.consulenzapenale.it

1

stupefacenti

TRIBUNALE PENALE – …(sezione …)

udienza del …

memoria conclusiva nell’interesse del sig. MARIO BIANCHI

processo N. … RG Trib.

A. capi … e … (tentato omicidio del sig. Sandro Livi, detenzione eporto dell’esplosivo per questo utilizzato)

A1. Gli elementi di responsabilità consistono nelle dichiarazioni dei sig.Clerici e Conti, che lo hanno attribuito ai sig. Dolci e Bianchi.

A2. In proposito, la Corte di appello di … (sezione …penale, sentenza del…, che ha riformato quella della … sezione penale del Tribunale di … del…) ha ritenuto trattarsi di una

“… chiamata in reità indiretta dato che Clerici non partecipò al reato, néassistette alla realizzazione dello stesso, ma ne fu informato da coloro chegli dissero di averlo commesso. La chiamata in reità indiretta è connotatada una valenza indiziaria che esige la presenza di altri elementi di provagravi, precisi e concordanti per poter determinare il convincimento dellapenale responsabilità dell’imputato” (f. …).

Ha poi aggiunto che

“… i due collaboratori non solo hanno riferito l’episodio sulla base diquanto era stato loro raccontato, ma ignoravano le ragioni del litigio che

www.consulenzapenale.it

2

aveva determinato l’attentato ed hanno ricostruito diversamente lemodalità tecniche dell’attentato” (f. …).

Si tratta, sempre a giudizio di questa Corte, di lacune e divergenze che purfornendo

“… l’ennesima dimostrazione della lealtà dei collaboratori …contribuiscono (però) alla minor precisione degli indizi, indebolendo unquadro probatorio intrinsecamente debole” (ivi).

Da ciò l’assoluzione del sig. Dolci per non aver commesso il fatto, ai sensidell’art. 530 co. 2 c.p.p. Decisione definitiva non essendo stata oggetto diricorso.

A3. Esaminiamo dunque, per la posizione del sig. Bianchi, questo“quadro probatorio intrinsecamente debole”.

A4. Riferisce il sig. Clerici di aver appreso tale fatto

“… subito dopo l’attentato. Cioè ma noi ci si frequentava anche se nonavevamo rapporti diretti e continui di lavoro, però ci si confidava suqueste situazioni.PM C’era già un rapporto stretto di fiducia?CP Si. E poi …(al pubblico ministero, f. …).

Circostanza ribadita in dibattimento:

“P.M. – … la ricostruzione delle responsabilità, diciamo, di questoepisodio, come l’ha appresa Lei?”I. Innanzitutto, io ormai con il NERI e DOLCI avevo già un rapporto difiducia, …”(Tribunale, udienza del …, f. …).

A5. Analogamente ha riferito il sig. Conti:

“Furono sia il Bianchi che il Dolci a fornirmi tali indicazioni e ciò grazieagli stretti rapporti che c’erano tra di noi e poi anche perché era beneessere informati di circostanze che potevano coinvolgere un po’ tutto ilgruppo”.(al pubblico ministero, f. …).

A6. In merito, si può osservare, innanzitutto, come appaia scarsamenteverosimile che da un tale rapporto di confidenza, di “stretta fiducia” non

www.consulenzapenale.it

3

sia conseguita – anche per le implicazioni che ne potevano derivare – laconoscenza, anche generica, delle ragioni che, a dire dei sig. Clerici eConti, avrebbero determinato il “litigio”, gli “attriti”, e quindi il tentativodi omicidio del sig. Livi.

A7. Con la precisazione che per il sig. Clerici essi

“riguardavano solamente il Bianchi e il Sandro Livi (che) avevanolitigato fra loro non so per quale ragione”(al pubblico ministero, f. …),

mentre il sig. Conti li riferisce ad entrambi:

“So che avevano degli attriti con il Sandro Livi ed in particolare cel’aveva lui con il Bianchi”(al pubblico ministero, f. …).

A8. Per cui sono sconosciute le ragioni di un contrasto del quale non si èmai, anche altrimenti, avuto alcun elemento non tanto di conferma, quantoche desse conto di una sua qualche esistenza.

A9. Come sconosciute sono anche le “conseguenze poco piacevoli (che)da questa lite” con il sig. Sandro Livi avrebbe avuto il sig. Bianchi (così ilsig. Clerici in dibattimento, udienza del …, f. …).

A10. Un’ulteriore elemento di genericità delle chiamate di cui si trattaviene dall’indicazione delle fonti di conoscenza. Aspetto del tuttoessenziale trattandosi appunto di chiamata indiretta.Il sig. Clerici riferisce due cose certo diverse:

“PM Chi è che glielo ha raccontato questo episodio?CP Ma so che se né parlato lì adesso non ricordo con precisione.PM Lì dove?CP A …, tra i bar che si frequentavano”(al pubblico ministero, f. …).

E quindi, invece

“ I. E’ un episodio che non mi vede come protagonista, però ne sonovenuto a conoscenza da uno dei diretti responsabili, cioè il Dolci ”.(Tribunale, udienza del …, f. …)

www.consulenzapenale.it

4

A11. Così come, in generale, non è nota l’esistenza stessa di collegamentitra i sig. Livi e Bianchi, anche diversi (e minori) da quelli che potevanocondurre ad una decisione omicida.

A12. Altrettanto non conosciute sono le ragioni che avrebbero dato luogoal rapporto di particolare fiducia – e quindi alla confidenza di cui si tratta– che sarebbe intercorso con i sig. Clerici e Conti.Ciò in quanto non vale per il sig. Bianchi il riferimento dato dal sig.Clerici di cui sopra al punto A4. né quello, certo errato, del sig. Conti, peril quale, come detto,

“era bene essere informati di circostanze che potevano coinvolgere un po’tutto il gruppo”(al pubblico ministero, f. …).

Questo perché l’appartenenza al c.d. gruppo Neri dei sig. Clerici e Conti ècerto successiva a questo tentato omicidio (…), come risulta da quanto sidirà in seguito, ai punti B6. e B7., dove si tratta della contestataappartenenza del sig. Bianchi al c.d. gruppo Neri.

A13. Per quanto riguarda poi le citate affermazioni del sig. Conti, bastiricordare, in senso del tutto opposto, quanto da lui risolutivamente dettoqui, ed in generale per ciò che egli sa del nostro imputato:

“Conosco bene il Bianchi, ma con lui non ho mai avuto rapporti diretti.Capitava, infatti, che quando io ero detenuto lui era in libertà eviceversa”(al pubblico ministero, f. …).

A14. Pertanto, anche alla luce della citata decisione della Corte di appello,la ritenuta debolezza del quadro probatorio esistente nei confronti del sig.Dolci non può che ritenersi estesa anche al sig. Bianchi, essendo (ilquadro) esattamente lo stesso per entrambi.Anche perché non pare veramente possibile scindere il contenuto didichiarazioni accusatorie che, come si è visto, accomunano questi ultimidue.Anzi, come si è detto sopra, ai punti A4. e A10., il sig. Clerici ha riferitodi un rapporto con il solo sig. Dolci.

A15. Per quanto detto, si chiede che il sig. Bianchi venga assolto per nonaver commesso il fatto.

www.consulenzapenale.it

5

B. capo … (l’associazione per il traffico di stupefacenti, c.d. gruppoNeri)

B1. In proposito, è necessario innanzitutto precisare l’aspetto temporaledi una partecipazione, quella del sig. Bianchi, che è contestata “dagli inizidel …, o epoca prossima sino ad epoca prossima al …”. Ricordando cheil sig. Bianchi è stato detenuto, per altri fatti, dal … al … e dal … al …,come sempre risulta dai documenti a parte allegati.

B2. In tal senso va, pertanto, rettificato il periodo dell’eventualepartecipazione.

B3. A proposito di questa associazione, nella sentenza del Tribunale di…, si parla di

“… una massa di informazioni su tale organizzazione di davvero inusitataconsistenza … “ (f. … s.).

B4 . Diciamo subito, che tale prospettazione di carattere veramentegenerale non può essere riferita, per quanto si dirà, alla posizione del sig.Bianchi. Per il quale valgono le sole dichiarazioni dei sig. Clerici e Conti,ripetutamente generiche e perciò carenti di ogni (necessario) specificoriferimento confermativo.

B5. Che di genericità si tratti risulta da quanto segue. Il sig. Clerici:

- “ … nei primi anni…, si veniva formando il primo nucleo del ‘gruppoNERI’ relativo al traffico di droga. In particolare si era venuto acostituire un nucleo formato da NERI, DOLCI, ROSSI e BIANCHI …Costoro trattavano sia eroina che hashish, ma non so dire in quelperiodo da chi si rifornivano”(al pubblico ministero, f. …).

- “CP … ricordo che … il NERI aveva iniziato assieme a ROSSI eBIANCHI …PM Già dal …?CP Si, BIANCHI, DOLCI detto … avevano iniziato a muoversi sullavia dello stupefacente e muovevano i primi passi praticamente”(ivi, f. …).

- “PM Allora NERI era sempre con ROSSI, BIANCHI?CP Si, si loro hanno sempre lavorato per tanti anni assieme …”(ivi, f. …).

- “PM Si era venuto a costituire un nucleo formato da: NERI ……

www.consulenzapenale.it

6

PM ROSSI E BIANCHI ……CP BIANCHI …”(ivi, f. …).

- “I. - … Gruppo NERI, che a quei tempi muoveva già i primi passi cheera formato dal NERI, ROSSI, BIANCHI e un certo …”(Tribunale, udienza del …, f. …).

B6. Tal quale il sig. Conti

“… il Neri aveva già organizzato un proprio gruppo, dedito al commerciodi droga, composto da lui, da Dolci, da Rossi, e Bianchi”(in dibattimento, come si legge a f. … della sentenza del Tribunale),

dopo essere però stato ancor più generico nell’interrogatorio reso alpubblico ministero:

“Circa la ‘ditta’ posso precisare come segue la sua composizione:inizialmente era formata da NERI, DOLCI,, ROSSI e, per sentito dire, dalBIANCHI. Preciso che della originaria partecipazione del ROSSI avevosolo sentito parlare, così come per il BIANCHI, e solo verso il … ebbiriscontro diretto circa la partecipazione del ROSSI. Ci furono, poi, comemi pare di avere già detto, gli ingressi miei, del CLERICI, NERI, e VERDIper un ambito limitato di tempo (quest’ultimo)” (f. … s.).

Con la precisazione fatta del sig. Conti, secondo cui

“… verso il … accadde, poi, che su pressioni del Clerici accettai diformare una società con il Neri ed il Dolci ”(al pubblico ministero, f. …).

B7. La circostanza è, in questo caso, sufficientemente precisa, specie secollegata a quella, analoga, data dal sig. Clerici che, come ora vedremo,presenta quei riferimenti temporali che consentono di avere – stando aquesto punto di vista – una qualche certezza al discorso. Afferma il sig.Clerici

“I. - … vengono arrestati il ROSSI e il …, però rimane in libertà il NERI,il DOLCI e il BIANCHI, e vanno avanti loro per un po’ di tempo. Quindipoi viene arrestato il BIANCHI e si trovano soli il NERI e il DOLCI ed è lìche nel … poi propongono a me quella famosa gestione previo ilversamento di un … di … euro al mese per poter rilevare i loro clienti…”(Tribunale, udienza del …, f. …)

www.consulenzapenale.it

7

B8. Il combinarsi di queste due ultime indicazioni, comporta chel’ingresso dei sig. Clerici e Conti nel c.d. gruppo Neri è successivoall’arresto del sig. Bianchi.

B9. Per cui, in sintesi e naturalmente con riguardo al sig. Bianchi, siamoin presenza di indicazioni – oltretutto, fornite da chi di quel gruppo nonfaceva ancora parte – o talmente generiche da risultare non utili (quelle delsig. Clerici) o che addirittura riferiscono un sentito dire da parte di chi (ilsig. Conti) con il sig. Clerici strettamente operava.

B10. La genericità di quanto detto dal sig. Clerici risulta anche allorchécerca una qualche precisione, che sarebbe stata idonea per le necessarieconferme:

- “Costoro trattavano sia eroina che hashish, ma non so dire in quelperiodo da chi si rifornivano. Io stesso curai nei loro confronti un paiodi consegne di eroina da circa un etto ciascuna”(al pubblico ministero, f. …);

- con la precisazione“CP No, era nel … sempre perché io facevo le macchine e loroiniziavano i primi passi…”(ivi, f. …);

- da allora nient’altro:“A.D.R. Il ‘gruppo Neri’ aveva scelto … come base operativa per losmercio della droga. Io non ho mai visto, tuttavia, attività di smerciodirettamente posta in essere dai predetti. Solo nel prosieguo ebbi adintrattenere rapporti diretti, per la droga, con le persone del ‘gruppoNeri’”(ivi, f. …).

B11. Quanto ora esposto, trova conferma in quanto si dirà per leimputazioni che seguono, relative alle singole condotte di trafficoattribuite agli appartenenti al c.d. gruppo Neri.

B12. Si chiede perciò che il sig. Bianchi sia assolto per non avercommesso il fatto.

C. capo … (le condotte di traffico relative al c.d. gruppo Neri)

C1. Anche questa contestazione è di quelle proprio ampie, poichéindistintamente riferita a tutti coloro che, pur in modi e tempi diversi,

www.consulenzapenale.it

8

avrebbero fatto parte di questa associazione (“acquistavano o ricevevanodalle persone sub … (cd ‘gruppo Neri’)” .

C2. Contestazione che distingue le condotte di acquisto e cessione dellesostanze.Per quanto riguarda le prime, il rinvio è ai fatti di cui ai capi …. Oltre cheal capo …, relativo ai rapporti con il gruppo dei sig. … e … (di cui siritiene facessero parte i sig. …), contestato solo ai sig. Neri, Clerici eMosca, ed accaduto in un giorno (“… detenevano per l’arco di unagiornata … In … in epoca antecedente e prossima al …”), nel quale,come noto, il sig. Bianchi era detenuto.

C3. Per quanto riguarda le cessioni, il rinvio è ai fatti di cui ai capi……….

C4. Per tutti questi, va detto subito come il riferimento al sig. Bianchi siacontenuto solo in quelli n. ….

C5. Per gli altri è utile comunque richiamare il dato temporale, laddoveesclude la presenza del sig. Bianchi con riguardo al suo periodo didetenzione:

- capo …, cessioni “da epoca prossima al … sino ad epoca prossima al…”, come risulta dall’imputazione;

- capo .., cessioni “da epoca prossima al …, sino ad epoca prossima al…”, come risulta dall’imputazione;

- capo …, acquisti “da epoca prossima al … sino ad epoca prossima al…”, come risulta dall’imputazione;

- capo …, cessioni “da epoca prossima al …, sino ad epoca prossima al…”, come risulta dall’imputazione;

- capo …, per la parte relativa agli acquisti effettuati “nei periodicompresi fra il … e la fine del …” (come risulta dalla modificaall’imputazione richiamata a f. … della sentenza della Corte diappello);

- capo …, cessioni effettuate “in epoca antecedente e prossima al …”,come risulta dall’imputazione;

- capo …, acquisti “da epoca prossima al … sino ad epoca prossima al…”, come risulta dall’imputazione;

- capo …, acquisti “da epoca prossima al … sino ad epoca prossima al…”, come risulta dall’imputazione. Poi rettificata nel periodo … (v.sentenza del Tribunale, f. …);

- capo …, acquisti “da epoca prossima al … sino ad epoca prossima al…, escluso il periodo compreso tra il … ed il …”, come risulta

www.consulenzapenale.it

9

dall’imputazione. Poi rettificata nel periodo … (v. sentenza delTribunale, f. …);

- capo …, acquisti “da epoca prossima al … sino ad epoca prossima al…”, come risulta dall’imputazione. Poi rettificata nel periodo … (v.sentenza del Tribunale, f. …);

- capo …, acquisti “tra il … ed epoca antecedente e prossima al …”,come risulta dall’imputazione. Poi rettificata nel periodo fra il … edepoca antecedente e prossima al … (v. sentenza del Tribunale, f. …);

- capo …, acquisti “da epoca prossima al … sino ad epoca prossima al…”, come risulta dall’imputazione;

- capo …, acquisti “da epoca prossima al … sino ad epoca prossima al…”, come risulta dall’imputazione;

- capo …, acquisti “da epoca prossima al … sino ad epoca prossima al…”, come risulta dall’imputazione. Dei due coimputati, uno è statogiudicato con rito abbreviato e condannato anche in appello, mentrel’altro è stato ritenuto colpevole, con sentenza della Corte di appello (f.…), limitatamente ai fatti commessi nel periodo compreso fra il … edil ….

C6. E’ utile altresì richiamare, l’esito del processo laddove sono statepronunciate sentenze (anche parziali, come si indicherà) di assoluzione:

- capo … (parziale, f. … della sentenza di primo grado);- capo … (f. … della sentenza di appello);- capo … (f. … di appello);- capo … (parziale, f. … di primo grado);- capo … (parziale, f. … di appello);- capo … (f. … di appello);- capo … (parziale, f. … di primo grado);- capo … (f. … di appello);- capo … (f. … di primo grado, f. … di appello);- capo … (parziale, f. … di primo grado);- capo … (parziale, f. … di appello);- capo … (f. … di appello);- capo … (f. … di appello);- capo … (f. … di primo grado);- capo … (f. … di primo grado);- capo … (f. … di appello).

C7. Venendo alle sole tre imputazioni riferite al sig. Bianchi – la cuiassoluta limitatezza riteniamo dia già conto dell’insussistenza dellacontestata partecipazione associata – possiamo dire quanto segue.Per quanto riguarda il capo …, il sig. Bianchi è indicato solo perché qui –diversamente da tutte le altre imputazioni – non viene dato il solito

www.consulenzapenale.it

10

riferimento alle “persone sub … (cd ‘gruppo Neri’)”, bensì vengono fatti inomi di quelli che il sig. Clerici ha indicato come gli originari appartenenti(i sig. Neri, Rossi, Bianchi e Dolci).Per cui, possiamo dire che anche in questo caso il riferimento è in realtàgenerico al gruppo.Si tratta delle due consegne di cui si è detto sopra al punto B10. per lequali, a parte ogni altra considerazione, risulta testualmente l’incertezzasulla persona che in effetti ha ricevuto la sostanza:

“Le consegne di questi etti le feci io personalmente a mani o del NERI o diqualcun’altro del suo gruppo di quell’epoca.Non posso essere ora sicuro della persona che eseguì il ritiro ma è certoche trattai quelle vendite con il NERI e con le altre persone sopramenzionate”(così il sig. Clerici al pubblico ministero, f. …).

C8. In merito al capo … possono essere fatte le seguenti osservazioni.Da una parte, anche qui, la sola e generica indicazione del sig. Clerici

“CP Ma sarà stato nel … o qualcosa del genere; ma lui era già cliente diNERI, e di BIANCHI ancora prima”.(al pubblico ministero, f. …).

Dall’altra, la prossimità e la sovrapposizione della contestazione rispettoal periodo di detenzione del sig. Bianchi.Ed anche il fatto che il sig. … ha confermato soltanto di aver “conosciutoCLERICI proprio tramite NERI” (v. sentenza Tribunale, f. …), senzaperciò alcun riferimento al sig. Bianchi.

C9. Per il capo … vale ancora il tempo, specie a seguito della precisazione(di cui a f. …della sentenza della Tribunale) con la quale si sono limitatitali fatti al periodo ….Durante il quale il sig. Bianchi si trovava in carcere o – per stareall’ipotesi di accusa – non faceva più certamente parte del c.d. gruppoNeri.

C10. Per tali capi si chiede che il sig. Bianchi venga assolto per non avercommesso il fatto.

D. capo … (traffico di sostanze stupefacenti in concorso con i sig.Falco e Rossi)

www.consulenzapenale.it

11

D1. Va premesso che si tratta ancora di un’imputazione di particolaregenericità, che dà subito conto dell’altrettanto quadro probatorio. L’accusaè nei termini di

“acquistavano o ricevevano quantitativi di eroina, cocaina ed hascish nonpuntualmente specificabili e, comunque, sicuramente anche di ingenteconsistenza (*) che, quindi, detenevano e vendevano o cedevano adacquirenti gravitanti nelle zone di … e zone limitrofe”.

Per cui non si dice quanto, quando, da chi ed a chi.Mancanza ancor più significativa quando si consideri l’ampio arcotemporale (dal … al …) in cui questi fatti sarebbero accaduti.

D2. Il che trova conferma nella modifica operata su tale imputazione nelcorso del giudizio davanti al Tribunale di … (all’udienza del …), con laseguente aggiunta:

* (tra i quali e sino ad epoca prossima al …del … quantitativi di eroinapari a circa … kg. la volta che ritiravano da esponenti del c.d. gruppoNeri).

D3. Modifica conseguente al fatto che (come si legge a f. … di questasentenza) i sig. Gatti e Clerici dai quali “proviene la maggior parte deglielementi probatori a carico dei prevenuti” (come si legge sempre a f. …)sono stati arrestati rispettivamente il … ed il ….

D4. A seguito di tale definizione, risulta possibile valutare i relativielementi di prova.

D5. Per ciò che attiene i fatti di tal genere successivi al …, si rinvia aquello che si dirà a proposito dell’altro contestato anche al sig. Bianchi.

D6. Restiamo dunque al periodo (…) che qui interessa, avendo riguardoalle chiamate in correità di cui si è detto.

D7. A proposito delle quali si legge quanto segue, a f. … della sentenzadella Corte di appello:

“Il riscontro più forte della loro attendibilità specifica in ordine a questavicenda è ravvisabile nella concatenazione degli episodi dell’omicidio diCosta …, dei tentativi dei ‘killers’ inviati da … di uccidere il Rossi e delsuccessivo tentativo di uccidere Bianchi. … i tentativi reiterati dieliminare fisicamente il Rossi ed i loro collaboratori dimostra in modonon equivoco che effettivamente costoro mettevano in pericolo i guadagni

www.consulenzapenale.it

12

dell’associazione dedicandosi attivamente e concretamente al traffico disostanze stupefacenti nella stessa zona”.

D8. Vediamo se questo in effetti si ricava dalle dichiarazioni rese da questicollaboratori. Il discorso è, naturalmente, del tutto connesso con quellorelativo al tentato omicidio del sig. Bianchi, eseguito dal sig. Clerici, nellapiena conoscenza (ma forse non solo) che di ciò, stando alle suedichiarazioni, aveva il sig. Gatti:

“GATTI. – Sì. Sono partiti dal bar. Noi sapevamo che dovevano uccidereBianchi lì perché era stato progettato questo. Io il giorno prima avevodato a PAOLO CLERICI una pistola …, proprio perché lui volevaucciderlo ….P.M. – Quindi è stato lei che gli ha procurato quest’arma.GATTI – Sì”(Tribunale, udienza del …, f. …).

D9. Situazione questa che dà in assoluto conto dell’esistenza di una grave(di più non si può) inimicizia che intercorreva tra loro ed il sig. Bianchi,da cui la necessità di utilizzare criteri di giudizio particolarmente rigorosiin merito all’affidabilità che, anche da questo punto di vista, può esseredata ai sig. Clerici e Gatti.Esamineremo poi le altre dichiarazioni, quelle dei sig. Conti e Cavalli, allostesso proposito citate a f. … e … della sentenza della Corte di appello.

D10. Vediamo dunque se l’affermazione contenuta in questa sentenzacorrisponde da un lato all’effettivo contenuto delle dichiarazioni di cui sitratta, e dall’altro se risulti congrua rispetto alla situazione di fatto alloraesistente con i sig. Rossi e Bianchi e tra quest’ultimo ed i sig. Clerici eGatti.

D11. Cominciamo dalla prima per verificare se, come detto,

“… effettivamente costoro mettevano in pericolo i guadagnidell’associazione dedicandosi attivamente e concretamente al traffico disostanze stupefacenti nella stessa zona”.

D12. Innanzitutto l’essenziale aspetto temporale, come si ricava dairiferimenti contenuti a f. … della sentenza della Corte di appello:

- il sig. Rossi viene arrestato nel … e scarcerato il …;- nel medesimo processo, quello deciso con sentenza della Corte di

appello di … del …, è stato imputato anche il sig. Falco, entrambicondannati alla pena di anni … di reclusione;

www.consulenzapenale.it

13

- il sig. Falco è stato scarcerato il …;- a sua volta, il sig. Bianchi viene arrestato il …, per fatti non relativi a

sostanze stupefacenti, e scarcerato il ….

D13. Nel frattempo, stando alle imputazioni, il c.d. gruppo Neri hacontinuato ad operare, “rafforzato” dall’ingresso dei sig. Clerici, Conti eGatti. Tanto che

“Neri … aveva manifestato più volte il proposito di non riammetterli (isig. Rossi e Falco) come soci alla pari una volta che fossero usciti diprigione, dicendo che lo sviluppo dei traffici che il gruppo avevaraggiunto erano il frutto esclusivo della sua capacità”(così a f. … della sentenza della Corte di appello, con riferimento alledichiarazioni del sig. Clerici).

D14. Ancora sull’aspetto temporale.Sappiamo che i sig. Falco e Bianchi vengono scarcerati all’inizio del … eche il tentativo di omicidio di quest’ultimo è del successivo ….E’ anche vero però che il relativo progetto, stando alle dichiarazioni di chiha collaborato, è di molto precedente, in quanto collegato all’omicidio delsig. Costa, avvenuto il ….

D15. Per cui avremmo i seguenti passaggi nel periodo …:

- l’uscita dal carcere dei sig. Falco e Bianchi;- l’inizio e lo sviluppo dell’

“… attività del nuovo sodalizio (che) provocò una notevole riduzionedegli affari del gruppo Neri, dato che operava nelle medesime zone di… e dei centri limitrofi”(così la sentenza della Corte di appello, f. …);

- “La concorrenza nell’attività di spaccio, che si aggiungeva allaconcorrenza che già faceva l’organizzazione dei Verdi, determinò – adire di Clerici – la decisione del Neri di eliminare il Rossi e il Falco”(ivi);

- “Neri si recò in … allo scopo specifico di chiedere di inviare a … duepersone per uccidere il Rossi e il Falco” (ivi);

- “Al ritorno dalla sua missione Neri convocò una riunione – a cuiparteciparono Neri, Clerici e Dolci – in cui comunicò che i … avevanoaccolto la richiesta di aiuto, ma avevano chiesto in cambio che primail gruppo Neri eliminasse il Costa” (ivi);

www.consulenzapenale.it

14

- l’organizzazione di questo omicidio che, a sua volta, ha comportato:

l’accertamento del luogo in cui il sig. Costa lavorava (ivi); l’osservazione dei suoi movimenti all’interno di tale luogo,

davanti al quale fu per questo posteggiato, “almeno per tre oquattro volte”, l’auto poi utilizzata per l’esecuzione (ivi, f. …)

- successivamente

“arrivarono due sicari incaricati di uccidere Rossi e Falco ” (ivi);

- la predisposizione del relativo piano, eseguito in due distinte occasioni,non andate a “buon” fine (ivi, f. …);

- questo nell’arco di

“una settimana, 10 giorni, (quando) cioè i killer venuti da …, (…)vanno via perché non avevano concluso”(così il sig. Gatti, Tribunale, udienza del …, f. …);

- “… Quindi circa un mese dopo NERI e CLERICI pensano dieliminare BIANCHI …”P.M. – Chiedo scusa, ‘un mese dopo circa’ dall’omicidio COSTA odalla partenza di queste due persone?GATTI. – Sì, siamo lì perché dopo l’omicidio COSTA, dopo massimouna settimana, i due killer sono arrivati, quindi …” (ivi).

- La preparazione dell’omicidio del sig. Bianchi, per il quale il sig.Clerici ha detto di avere aspettato

“il momento che il Bianchi mi offrisse l’occasione, non sono andato ioa cercarlo”(al pubblico ministero, f. …),

anche per la difficoltà di colpirlo sotto casa, in quanto

“… il Bianchi non aveva orari, era, diciamo, disordinato nei suoimovimenti, non aveva un orario fisso che entrava in casa, magari erafacile che non si ritirava, quindi non potevano stare lì sotto casa dellepersone per ore ed ore ad aspettare lui, anche perché lui abitava in unpunto del paese …. Quindi allora la decisione era ormai diventataufficiale: eliminare il Bianchi! E allora c’era un’insistenza e uncaldeggiamento particolare a questa idea. Un giorno Bianchi sipresenta al …”

www.consulenzapenale.it

15

(Tribunale, udienza del …, f. …).

D16. Stando a queste versioni, pare del tutto chiaro che le tempisticherisultano sfasate rispetto ai due riferimenti certi, nel mese cioè cheintercorre fra l’omicidio del sig. Costa e quello tentato del sig. Bianchi.Ma non è questo che in particolare interessa.

D17. Rileva invece per quanto riguarda la fondatezza dellaconsiderazione, già analogamente riferita secondo cui

“… l’attività concorrenziale di narcotraffico posta in essere dal terzettofosse davvero cospicua e di quanto parallelamente seria e concreta fossel’intenzione del NERI di sterminarli”(così la sentenza del …, f. …).

D18. Se cioè consideriamo tutto quanto si è detto sopra, al punto D15., inmerito agli accadimenti che precedono l’omicidio del sig. Costa, avremmoun’attività del c.d. gruppo Rossi che nell’arco di al massimo due mesiavrebbe raggiunto una capacità concorrenziale tale da condurre addiritturaalla decisione di “sterminarli”. Il che sembra particolarmente difficile,specie nel rapporto con i precedenti anni di operatività, per comecontestati, del c.d. gruppo Neri.

D19. Ciò trova ulteriore conferma in quanto segue:

“P.M. - … Ma son bastate queste tre persone a ‘ridimensionare’ – comeLei ha detto – le attività del Gruppo? Cioè tenuto conto che sono uscitidopo … anni di carcere, se non ho capito male.I. – Ma anche di più.P.M. – Come mai queste tre persone che escono dal carcere dopo lungadetenzione vi portano via una fetta cospicua, sembrerebbe, di clientela?I. – Ma guardi, il pezzo forte di quel gruppo era senza dubbio il Bianchi.Era un ragazzo molto abile, sveglio e molto intraprendente e quindi era,diciamo, la motrice trainante del Gruppo. Era quello che riusciva amuoversi molto bene e riusciva a reperire stupefacente in giro e nellostesso tempo riusciva ad acquisire i clienti, quindi il Gruppo si erainserito molto bene. Il Bianchi. Certo se fosse venuto meno il Bianchi ilGruppo si sarebbe ridimensionato”(così l’esame del sig. Clerici, Tribunale, udienza del …, f. …).

Inutile dire che sul punto relativo al dislivello assoluto intercorrente fra idue gruppi, oggetto di specifica domanda, il sig. Clerici ha del tutto elusola risposta.

www.consulenzapenale.it

16

D20. A ben leggere le dichiarazioni di quest’ultimo, la causale del tentatoomicidio in questione emerge in termini certo diversi:

- “… avevano deciso di mettersi in proprio con il traffico di stupefacenti… e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”(al pubblico ministero, f. …);

- “… han deciso, onde evitare scontri in futuro, di mettersi in proprio equesta cosa il NERI non l’ha digerita.P.M. : Ma perché non l’hanno digerita? Perché il ROSSI aveva unvolume d’affari appetibile o … dava prestigio?C.P. : Ma no dava prestigio, … perché il BIANCHI si sarebbeaffiancato al ROSSI, il BIANCHI è un ottimo procacciatore di clientidi eroina, e naturalmente mettendosi in proprio portavano via lavoroal NERI ” (ivi).

D21. Per cui non una – materialmente impossibile – attività sviluppata econcorrenziale, bensì la sola decisione “di mettersi in proprio”, di per séidonea a ledere il prestigio degli altri.Oltretutto, nella previsione che il sig. Bianchi “si sarebbe affiancato alRossi”.Stando ad una terminologia attuale, un intervento preventivo.

D22. Movente che non risulta per nulla eccessivo, naturalmenteconsiderando quelli degli altri omicidi ….

D23. Per cui, la preparazione dell’omicidio dei sig. Rossi e Falco ed iltentativo nei confronti del sig. Bianchi sarebbero, al più, da ricondurre alladecisione dei primi di predisporre un autonomo canale di traffico, cuiavrebbe poi potuto partecipare il sig. Bianchi.E siamo così al ….

D24. Ora – a parte che a seguito di ciò il sig. Bianchi viene arrestato per…, per una detenzione che durerà fino al … - risulta francamenteimpossibile, pur considerando “di cosa sia capace certa culturacriminale” (così la sentenza del Tribunale, f. …), ritenere che il sig.Bianchi possa aver tenuto rapporti con chi lo stava uccidendo …. A tuttoc’è veramente un limite.Qui non si trattava di avere un qualche sospetto, quanto la tangibilecertezza di ciò che il sig. Bianchi aveva direttamente subito.

D25. Questo discorso è immediatamente estendibile al sig. Gatti. Leragioni di timore nei suoi confronti erano anche precedenti al tentativo diomicidio, per l’esecuzione del quale il sig. Clerici ha detto quanto segue:

www.consulenzapenale.it

17

“P.M. - Quindi portarsi il MOSCA era una sorta di garanzia che siandava a fare qualcosa di tranquillo?I. – Certo, se non mi fossi portato il MOSCA sicuramente il BIANCHInon sarebbe forse venuto, ecco”(Tribunale, udienza del …, f. …).

D26. Tanto che il sig. Gatti non fa mai riferimento al sig. Bianchi, se nonper ragioni lecite, fatta salva la fornitura di armi di cui al capo ….Dunque:

- “… anche dopo l’attentato al Bianchi abbiamo avuto uno scambio ditraffici, cioè noi abbiamo consegnato a loro e loro hanno consegnato anoi anche dopo l’attentato al Bianchi.P.M. – Ho capito. Quindi cioè i rapporti … cioè scambio di che cosa?GATTI– Scambio di eroina.P.M. – Scambio di eroina.GATTI. – Sì.P.M. – Cioè quindi avete continuato …GATTI – Abbiamo continuato. Ma questo sa perché? Perché il ROSSIe il FALCO erano sicuri in quanto si erano avvicinati al GruppoVERDI”(Tribunale, udienza del …, f. …);

- “P.M. – Ho capito. Ecco, senta Lei ha detto che con il ROSSI e ilFALCO avete intrattenuto rapporti sia per scambio di droga sia ancheper forniture di armi sia prima che dopo il ferimento del BIANCHI,giusto?GATTI– Sì.P.M. – Ecco, innanzitutto io le chiedo se può precisare quali scambiavete avuto, di che entità e di che tipo di sostanze?GATTI – Guardi, loro hanno ritirato da noi dell’eroina. Iopersonalmente avrò già consegnato al ROSSI 6 o 7 volte.P.M. – Al ROSSI …GATTI – Al ROSSI. Un’altra volta il ROSSI insieme al FALCO èvenuto nei pressi del … (…)P.M. – Ho capito. Senta, le forniture che ha fatto Lei al ROSSI doveavvenivano?GATTI – Nei pressi del … quasi sempre”(ivi, f. …);

- GATTI – Mi ricordo che io avevo parlato di … chili che mancavanonel ….P.M. – Sì, quelli fatti a pallone.GATTI – Sì, che il NERI aveva consegnato nel mese di …. Perché ilferimento del BIANCHI se non ricordo male è avvenuto a …, quindinoi abbiamo consegnato anche nel mese di … a loro”

www.consulenzapenale.it

18

(ivi, f. …);- “P.M. – Senta, le consegne che vi hanno fatto invece il ROSSI e il

FALCO dove avvenivano?GATTI – La prima che è venuto il Rossi e il Falco al … c’era unaborsa contenente circa … chili, ho già detto, … Altra volta, se nonricordo male, loro hanno consegnato al NERI, questo perché dico cheio quella roba lì, l’eroina, l’ho avuta nelle mani solo quando sonoandato a mischiarla con altra eroina meno buona, che era la nostra, eho saputo che ce l’avevano fornita loro.P.M. – Ho capito. Senta, Lei sa quale prezzo praticavano il ROSSI e ilFALCO per la droga che vendevano?GATTI – No, trattava direttamente il NERI.P.M. – Ho capito. E trattava con chi in particolare?GATTI – Con il ROSSI(ivi, f. …);

- “P.M. – … Ecco. Lei l’ha più rivisto il BIANCHI da quando è statoscarcerato?GATTI – Sì, certo che l’ho rivisto, è venuto anche al …, sì. E’ venutoanche al … e ricordo un particolare che è venuto a portarmi dei soldi,perché noi avevamo venduto tre automobili al ROSSI, ed è venutoBIANCHI a portarmi i soldi di un’auto, perché una l’aveva compratalui in società con il ROSSI e due il FALCO”(ivi).

D27. Per quanto riguarda poi il riferimento al sig. Conti (di cui a f. …della sentenza della Corte di appello) quale prova del reato in questione, èsemplice richiamare le sue, ben diverse, dichiarazioni che ne escludonoogni rilievo:

“Appresi poi in seguito che il ROSSI, assieme al FALCO e al BIANCHIaveva dato vita ad un gruppo autonomo, ma si tratta di voci dal carcere”(al pubblico ministero, f. …).

D28. A sua volta il sig. Cavalli (menzionato a f. … della sentenza dellaCorte di appello) nulla aggiunge nei termini di dovuta precisazione ecertezza:

“PM Ecco, ma il BIANCHI per chi lavorava?CAV E il BIANCHI, penso che lavorava con il ROSSI. Con il ROSSI e ilFALCO …PM Pensa oppure lo sapeva, lo ha constatato o son cose notorie?CAV Son cose notorie, almeno a quei livelli lì di gruppi, più pesanti pensoche, si sapeva che quelle batterie era quella, che batteria era questa”(al pubblico ministero, f. … s.).

www.consulenzapenale.it

19

D29. Per quanto esposto si chiede che l’imputato venga assolto per nonaver commesso il fatto.

E. capo … (acquisto di sostanze stupefacenti dal sig. Volpi in concorsocon i sig. Rossi e Falco)

E. capo … (acquisti di sostanza stupefacente dai sig. Volpi e … ed unacessione al primo)

E. capo … (acquisto di sostanza stupefacente dal sig. Volpi)

E1. Si tratta di imputazioni il cui dato comune è rappresentato dalla fontedi prova, appunto le dichiarazioni del sig. Volpi.L’esame del capo … (essendo stati gli altri due separati in quanto relativial solo sig. Bianchi) è contenuto a f. … della sentenza della Tribunale di… ed a f. … di quella di appello.

E2. Con quest’ultima i sig. Rossi e Falco sono stati assolti per non avercommesso il fatto, ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p. in quanto:

“Le dichiarazioni di Volpi – che sono attendibili perché si presentanoprecise, coerenti e connotate di serietà, dato il contenuto ancheautoaccusatorio – sono tuttavia sfornite di riscontri esterni specifici, lacui acquisizione è necessaria, ai sensi dell’art. 192 c.p.p., per completarela prova relativa al concorso di Falco e di Rossi nel traffico di ingentiquantitativi di hashish.Si deve sottolineare che il collaboratore ha parlato del coinvolgimento delRossi e del Falco nel traffico di sostanza stupefacente (hashish) di tipodiverso da quelle a cui si riferiscono tutti gli altri traffici contestati aglistessi imputati (eroina e cocaina) e che tali diversi tipi di sostanzecorrispondono spesso a reti di distribuzione ed a mercati diversi, sicchésarebbe stato necessario un riscontro esterno più forte per ritenereraggiunta la prova della responsabilità” (f. …).

Argomenti e conclusione che identicamente si richiamano per la posizionedel sig. BianchiE3. Qualche rilievo in merito ai capi … e …, che si fondano sempre sulleindicazioni del sig. Volpi.

E4. Cominciamo con l’assoluta genericità nell’individuazione del sig.Bianchi:

“Giuseppe dovrebbe avere … anni, … , capelli … abita a …, non so dove;

www.consulenzapenale.it

20

Rossi, invece, dovrebbe avere una … d’anni, capelli …, abitava a … econosco più o meno l’ubicazione della sua casa.… Bianchi, invece, credosia ampiamente noto agli organi di Polizia”(al pubblico ministero, …, f. …).

La diversità pare sufficientemente chiara.Con la precisazione dell’errore su cui è, sul punto, incorsa la Corte quandoha affermato (a f. …) che il sig. Bianchi era conosciuto dal sig. Volpi“come ‘Giuseppe’ – soprannome confermato anche da altri collaboratori(v. ad es. CLERICI e stesso GATTI)”.Il che non risulta vero sia in generale – nessuno infatti conosce il Bianchicome Giuseppe – che in particolare:“Io invece ho conosciuto di vista il Giuseppe ed ho avuto diretti rapporti,come dirò, con il ROSSI ed il BIANCHI”(così il sig. Volpi al pubblico ministero, ivi).

E5. Ma quello che più rileva sono le indicazioni che il sig. Volpi dà, chedovrebbero essere specifiche per il sig. Bianchi. Del tutto diverse, però, daquelle che conosciamo. Così

- il “contatto con proprie fonti di approvvigionamento, in parte operantiin zona …” (al pubblico ministero, …, f. …);

- ancora con un altro riferimento alla zona di …, appunto mai venuta inalcun modo in considerazione:

“allorquando mi rivolsi a lui per ottenere un kg. di cocaina, dellaquale ero temporaneamente sprovvisto e che mi fu consegnata a …”(ivi, f. …);

- nel medesimo senso:

“In quanto privo di fornitori specifici , ed in attesa di attivare propriautonomi canali francesi, il Bianchi mi chiese allora di rifornirlo …”(ivi, f. …).

In proposito, si deve rilevare la diversa indicazione contenuta nellasentenza della Corte di appello (a f. …), dove invece lo stesso riferimentoè dato per il sig. Volpi

“… gli aveva presentato il Bianchi affinché diventasse il suo fornitore dihashish, che Volpi riceveva a sua volta da fornitori francesi”.

E6. Anche per questi due ultimi capi di imputazione deve perciò ritenersi,come per l’altro, la mancanza di riscontri esterni che diano “un preciso

www.consulenzapenale.it

21

contributo dimostrativo della attribuzione … del reato contestato” (cosìCass. 13.6.2001, n. 29679).Da cui la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste.

processo N. … RG Trib.

F. capo … (associazione per il traffico di stupefacenti, con i sig.Rossi, Bova e Leoni)

F1. Si tratta di un’imputazione sulla quale si è pronunciata la … sezionedel Tribunale penale di …, con sentenza del …, relativa ai coimputati sig.Rossi e Leoni. Definitiva per tale capo, non essendo stato tra quelliesaminati in sede di appello, con sentenza della … Corte del ….

F2. Sentenza – quella del Tribunale, che ha assolto i sig. Rossi e Leoni –alla quale si rinvia per la parte in cui ha escluso l’esistenza diun’associazione tra venditori ed acquirenti. Ciò in quanto la chiamata incorreità del sig. Bova ha

“… evidenziato la sussistenza di una continuità di forniture, sulla base,peraltro, di accordi che di volta in volta gli acquirenti LEONI e BOVAerano obbligati a prendere con i venditori ROSSI e BIANCHI: ladichiarata necessità di prendere accordi puntuali con riferimento allesingole consegne, nonché le stesse modalità di pagamento, che avveniva‘in contanti per tutto il tempo in cui è durata la società con LEONI’ (cfr.dichiarazioni del BOVA a seguito delle contestazioni della difesa: pag.…), non consentono di ritenere con tranquillizzante certezza la sussistenzadi una ‘affectio societatis’, ossia di un vincolo stabile da parte dei quattroprevenuti con la consapevolezza da parte di tutti di far parte di un gruppoorganizzato.Infatti, in un gruppo organizzato, solidale, consapevole e finalizzato allarealizzazione di un comune programma criminoso, i soci- acquirenti nonhanno bisogno di contattare di volta in volta i soci-venditori perprocurarsi lo stupefacente da immettere sul mercato, ma, al contrario,devono poter contare sul fatto di reperirli stabilmente e continuativamenteal fine di assecondare le richieste dei singoli clienti-consumatori.Inoltre, in un gruppo avente le caratteristiche della associazione i soci-acquirenti non hanno bisogno di pagare in contanti per potere ricevere lostupefacente dai soci-venditori, ma, al contrario, proprio perchéappartenenti ad un unico sodalizio criminoso, devono poter godere della

www.consulenzapenale.it

22

fiducia degli associati e pagare anche ‘in conto vendita’ o comunque nona scadenze predeterminate” (f. …).

F3. Con l’aggiunta – relativa a quanto si dirà al punto H4. – che gliulteriori argomenti sviluppati dal Tribunale (a f. …) con riguardo alledichiarazioni rese dal sig. Pavoni non sono riferite al sig. Bianchi.

F4. Da ciò la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste.

G. capo … (detenzione di sostanze stupefacenti, in concorso con i sig.Rossi, Bova e Leoni)

G1. Anche su questa imputazione si sono pronunciati il Tribunale equindi la Corte di appello, con le sentenze indicate al punto che precede,sempre relative ai medesimi coimputati.

G2. Per meglio esaminarne il contenuto, è utile muovere dalledichiarazioni del sig. Bova, su cui l’accusa si fonda.

G3. Cominciamo a definirne l’ambito temporale:

“AVV. … - … Innanzitutto io le chiedo per quanto tempo è durato questoapprovvigionamento di stupefacenti presso Bianchi?”I.R.C. – Un annetto e qualcosa.AVV. … – Possiamo circoscrivere meglio l’arco temporale, in che anno?I.R.C. – …”.(Tribunale, udienza del …, f. …),

così anche

“P.M. – Per quanto tempo è andata avanti la società con Leoni?I.R.C. – Un annetto, …”(ivi, udienza del …, f. …),

e quindi

“I.R.C. – Quando lavoravo con Leoni ho detto che pagavamo in contanti;poi, quando ho rotto la società con Leoni, Bianchi me l’ha data anche acredito”(ivi, udienza del …, f. …),

così anche

www.consulenzapenale.it

23

“I.R.C. – No, ho continuato nel … da solo con Bianchi”(ivi, udienza del …, f. …).

G4. Con l’importante precisazione del rapporto esclusivo che sarebbeintercorso con il sig. Bianchi:

“AVV. …- … Senta, io le domando ancora questo: in quel periodo Lei siriforniva anche da altre persone?I.R.C. – No.AVV. …– Si riforniva soltanto da Bianchi?I.R.C. – Sì.(ivi, udienza del …, f. …).

G5. Ed inoltre, sempre stando ai tempi:

“AVV. ...– Senta, i rapporti sono durati circa un annetto, ci può dire perquale ragione si sono interrotti, perché non si è più approvvigionato?I.R.C. – Eh, perché se non sbaglio Bianchi fu arrestato.P. – Però è una cosa un po’ … siccome è una cosa non di tutti i giornicambiare o smettere di prendere forniture da una persona quel ‘mi pare’… è sicuro o no che il motivo fu l’arresto di Bianchi?I.R.C. – Sì, fu che mi pare che lo hanno arrestato” (ivi).

Il che non è vero.

G6. Come abbiamo visto, un rapporto esclusivo lungo un tempoconsiderevole ma anche, stando sempre a quanto riferito dal sig. Bova,particolarmente frequente, ed in più, per quantità di sostanza certosignificative:

“P.M. – Ogni quanto facevate il rifornimento dei quantitativi che ha dettoda Bianchi e da Rossi? Ogni quanti giorni?I.R.C. – ogni … giorni, dipende come andavano le vendite. In quelperiodo che andavano bene ogni … giorni ritiravano”(ivi, udienza del …, f. …, ed anche a f. …).

G7. Se questo è, a dire del sig. Bova, il livello del rapporto con i sig. Rossie Bianchi, pare difficilmente comprensibile la genericità delle indicazionida lui fornite.Anzi, non solo generiche, quanto anche scarse e, per quanto abbiamo vistoal punto G5., anche errate.

G8. Il discorso è veramente ridotto al minimo:

www.consulenzapenale.it

24

“P.M. – E può illustrare in che termini lavora con Leoni ?I.R.C. – Sì, prendevamo roba da Bianchi a … ogni dieci giorni, … chilo,pagamento in contanti.(ivi, udienza del …, f. …)…P.M. – E le risulta che Bianchi lavorasse con altre persone?I.R.C. – Sì, Rossi.P.M. – E Bianchi dov’è che svolgeva la sua attività negli stupefacenti?I.R.C. – A ….P.M. – C’era un posto particolare?I.R.C. – Sì, si chiamava ….(ivi, f. …)…P.M. – Può illustrare al Tribunale come avvenivano le consegne e dunquei ritiri dell’eroina?I.R.C. – Sì, ci presentavamo io e Leoni, c’era Bianchi, Rossi e c’era unterzo uomo che non ho saputo riconoscere. Mandavano ‘sto terzo uomo,caricavano la macchina, noi lasciavamo la macchina coi soldi dentro, civeniva riportata con la roba dentro.P.M. – E gli accordi come li prendevate, a voce, per telefono?I.R.C. – No, lo trovavamo direttamente al ….P.M. – Nel senso che Bianchi era sempre reperibile al ….I.R.C. – Sì, …(ivi, f. …)…P.M. – Senta, Lei ha detto che Bianchi sostanzialmente era sempre inquesto …. Anche Rossi era reperibile al …?I.R.C. – Sì, se non c’erano in cinque minuti venivano avvisati non so dachi, da uno che non ricordo chi era venivano avvisati e arrivavano subito.(ivi, f. …)P.M. – Lei sa dove custodisce lo stupefacente Bianchi?I.R.C. – Eh, io penso in qualche …”.(ivi, f. …).

G9. La premessa di genericità e scarsità sembra perciò del tuttoconfermata, con la conseguenza che tali dichiarazioni, per l’appunto, noncorrispondono a quei requisiti di precisione, ripetutamente richiesti in sededi legittimità.

G10. Come detto, non è infatti pensabile che dalla durata, esclusività edimportanza economica del rapporto Bova/Rossi, Bianchi sia derivato per ilprimo un livello di conoscenza così limitato, oltre alle imprecisioni a lui

www.consulenzapenale.it

25

contestate dal pubblico ministero in merito al prezzo ed alle modalità dipagamento (v. Tribunale, udienza del …, f. …).

G11. Il discorso non cambia, anzi si conferma, quando si esaminano gli“elementi di riscontro”, indicati nella citata sentenza di primo grado (a f.… s.), alle affermazioni del sig. Bova.

G12. In proposito, per quanto riguarda le dichiarazioni del sig. Pavoni, sirinvia ancora a quanto si dirà al punto (H4.), dove cioè questi addiritturaesclude di aver conosciuto il sig. Bianchi.Con l’aggiunta, ancora confermativa, data dal fatto che

“Il prevenuto ha puntualmente ricordato che il Tassi in quel periodo – …– si riforniva abitualmente da Bova e Leoni,, i quali a loro voltaacquistavano lo stupefacente da diversi canali di approvigionamento, fra iquali … ROSSI” (ivi, f. …).

Pertanto, nessuna indicazione in merito al sig. Bianchi.

G13. Per quanto riguarda il secondo “elemento di riscontro ( … )rappresentato dal procedimento …”, si rinvia a quanto si dirà al punto chesegue, precisando che in quest’ultimo processo la presenza del sig.Bianchi è limitata ad un singolo episodio di detenzione ed altro.

G14. Lo stesso vale per quanto riferito dal teste … dato che solo conferma“quanto ammesso dal collaboratore Pavoni ”.

G15. A sua volta, quanto riferito dall’ispettore … (f. … della sentenza) inmerito all’individuazione fotografica del sig. Bianchi da parte del sig.Bova, non sposta i termini del problema, dato che si può tranquillamenteescludere il rilievo di una conoscenza a sua volta non sostenuta da piùpertinenti (con l’imputazione) dati di conferma.

G16. Per quanto riguarda poi le autovetture che il sig. Bova ha indicato,nulla rilevano, dato che si tratta di quelle in uso solo a lui ed al sig. Leoni.

G17. La sentenza del Tribunale valuta poi le dichiarazioni dei sig. Volpi eGatti dedotte, in quella sede, quali prove a favore del sig. Rossi.Anche per questo si rinvia alle parti di questa memoria, in cui taliposizioni sono già state considerate.

G18. La richiesta è perciò quella di assoluzione per non aver commesso ilfatto.

www.consulenzapenale.it

26

processo N. … RG Trib.

H. (detenzione ed altro di gr. … di eroina in concorso con i sig. Bova,Tassi e Leoni)

H1. Si tratta di un’imputazione per la quale, naturalmente con riguardoalla posizione dei coimputati, sono state pronunciate le seguenti sentenze:

- Tribunale penale di … (sezione …, …);- Corte di appello di … (sezione …, …);- Corte di cassazione (…);- Corte di appello di … (sezione …, …),

il cui contenuto verrà ora esaminato per valutare quella del sig. Bianchi.

H2. Nella citata sentenza del Tribunale (a f. …), si legge

- della chiamata in correità del sig. Tassi, nei confronti dei sig. Leoni,Bova e Bianchi;

- ancora per il sig. Tassi, della precedente conoscenza del sig. Bianchi,in quanto conosciuto in carcere;

- delle dichiarazioni del sig. Pavoni a proposito di altro ritiro di sostanze.

H3. A conclusione del discorso, il Tribunale (a f. …) ha comunqueritenuto (con riguardo al capo … che è il medesimo ora contestato al sig.Bianchi) di

“escludersi il concorso Bova/Bianchi nella cessione a Pavoni e Leoniatteso il proscioglimento Bova (…) dal correlativo capo ..” (di cui a f. …s. di tale sentenza).

H4. Cui vanno aggiunte le seguenti, confermative, considerazioni:

- il capo … (di cui a f. … della sentenza del Tribunale) non è statocontestato al sig. Bianchi. Si tratta di quello appena citato, comeriferito dal sig. Pavoni;

- per il quale ultimo devono richiamarsi le dichiarazioni rese (qualeimputato in procedimento connesso) nel corso del processo svoltosi

www.consulenzapenale.it

27

davanti alla … sezione del Tribunale penale di …, di cui si è detto alpunto F. e s.):

“P.M. – Ma i ritiri che Lei effettuava da Rossi erano diversi daquelli che effettuava da Bova?I.R.C. – Sì.P.M. – Erano canali diversi di rifornimento?I.R.C. – Sì.P.M. – Cioè da una parte c’era il canale Bova – Leoni e dall’altraparte il canale Rossi?I.R.C. – Sì. Se era più buona quella qualità lì mi rifornivo lì, se nonandava bene quella qualità lì allora andavo da un’altra parte.P.M. – Lei ha mai conosciuto una persona che si chiama Bianchi, ledice niente questo nome?I.R.C. – Sì, mi dice soltanto che adesso non mi viene in mentel’episodio.P.M. – Specifico. Una persona che si chiama Bianchi Mario?I.R.C. – Mario.P.M. – Il cui soprannome era “… ”, le dice nulla?I.R.C. – Non ho mai avuto a che fare con “…”, anche se ne hosentito parlare.P.M. – Non ha avuto a che fare per fatti di stupefacenti?I.R.C. – no, personalmente no.(udienza del …, f . …);

P.M. – Di Bianchi lei ha detto che le risulta questo nome manessun’altra circostanza specifica. Sa che esiste Bianchi Mariochiamato “…” ma nulla sa sulle sue attività, è così?I.R.C. – Non mi ricordo adesso, sono passati …P.M. – Sì, ma le chiedo soltanto: non si ricorda niente inparticolare di questa persona?I.R.C. – Non mi ricordo. Niente di particolare, non mi ricordo.(ivi, f. …).

H5. Infine, va per completezza considerato anche il contenuto della citatasentenza della … sezione della Corte di appello di … (del …), in sede dirinvio, con riguardo al sig. Leoni, naturalmente sempre per l’imputazionedi cui si tratta.In proposito, questa Corte dopo aver elencato le imputazioni a lui relativeper le quali riteneva di confermare la precedente sentenza, ha affermatoche

“A diversa conclusione deve pervenirsi per i reati fine sub …, in ordine aiquali la chiamata in correità non reiterata di Pavoni non trova diretto

www.consulenzapenale.it

28

riscontro, risultando inidoneo a tal fine, secondo il rigoroso e vincolantecriterio valutativo enunciato nella sentenza di annullamento, il datodell’apporto partecipativo accertato, in quanto di natura essenzialmentelogica …” (f. …).

Da cui l’assoluzione di questo imputato per non aver commesso il fatto, aisensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p.

H6. Lo stesso si chiede per il sig. Bianchi.

…avv. …