TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Esecuzione Immobiliare n...

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1 TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Esecuzione Immobiliare n. 449/2011 Promossa da Meliorbanca Spa, oggi CAF Spa G.E. Dott.ssa Silvia Bianchi Delegato e Custode Avv. Tania Busetto AVVISO DI VENDITA SINCRONA MISTA Presso la SAT 2.0 – Sala Venezia - Sala Aste Telematiche sita in via Torino 151/B Mestre-Venezia, avanti al Professionista Delegato alle operazioni di vendita Avv. Tania Busetto, con studio in Spinea (Ve) in via Volturno n. 3, tel. 041/5085259, mail: [email protected] è stata fissata il giorno 16 maggio 2019 alle ore 15.30 la vendita telematica con modalità sincrona mista ai sensi dell’articolo 573 c.p.c. dei seguenti beni immobili analiticamente descritti nelle perizie redatte dall’Architetto Attilio Santagostino e dall’Architetto Daniele Varisco ed allegate al fascicolo della esecuzione, che dovranno essere consultate dall’eventuale offerente ed alle quali si fa espresso rinvio per tutto ciò che concerne la descrizione e individuazione dell’immobile, nonché l’esistenza di eventuali pesi, oneri, difformità edilizie e urbanistiche a qualsiasi titolo gravanti sui beni. Della vendita è data pubblicità: - sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it; - nella sezione “vendite giudiziarie” del sito ufficiale del Tribunale di Venezia e sui siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it e www.rivistaastegiudiziarie.it; - sul quindicinale “La Rivista delle Aste Giudiziarie” Edizione Nazionale e tramite il servizio di geo-localizzazione dell’immobile attraverso la App per smartphone Gps Aste; - sul free press specializzato Rivista Aste Giudiziarie – Edizione Nord Est, nonché sul servizio di “Postal Target” oltre alla diffusione a rotazione sui siti commerciali previsti dal servizio Gestionale Aste; - su uno dei seguenti quotidiani: Il Gazzettino di Venezia, La Nuova Venezia, Il Corriere del Veneto;

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TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Esecuzione Immobiliare n. 449/2011

Promossa da Meliorbanca Spa, oggi CAF Spa

G.E. Dott.ssa Silvia Bianchi

Delegato e Custode Avv. Tania Busetto

AVVISO DI VENDITA SINCRONA MISTA

Presso la SAT 2.0 – Sala Venezia - Sala Aste Telematiche sita in via Torino 151/B

Mestre-Venezia, avanti al Professionista Delegato alle operazioni di vendita Avv. Tania

Busetto, con studio in Spinea (Ve) in via Volturno n. 3, tel. 041/5085259, mail:

[email protected]

è stata fissata

il giorno 16 maggio 2019 alle ore 15.30 la vendita telematica con modalità

sincrona mista ai sensi dell’articolo 573 c.p.c. dei seguenti beni immobili

analiticamente descritti nelle perizie redatte dall’Architetto Attilio Santagostino e

dall’Architetto Daniele Varisco ed allegate al fascicolo della esecuzione, che dovranno

essere consultate dall’eventuale offerente ed alle quali si fa espresso rinvio per

tutto ciò che concerne la descrizione e individuazione dell’immobile, nonché

l’esistenza di eventuali pesi, oneri, difformità edilizie e urbanistiche a qualsiasi

titolo gravanti sui beni.

Della vendita è data pubblicità:

- sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia:

https://portalevenditepubbliche.giustizia.it;

- nella sezione “vendite giudiziarie” del sito ufficiale del Tribunale di Venezia e sui siti

internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it e

www.rivistaastegiudiziarie.it;

- sul quindicinale “La Rivista delle Aste Giudiziarie” Edizione Nazionale e tramite il

servizio di geo-localizzazione dell’immobile attraverso la App per smartphone Gps

Aste;

- sul free press specializzato Rivista Aste Giudiziarie – Edizione Nord Est, nonché sul

servizio di “Postal Target” oltre alla diffusione a rotazione sui siti commerciali previsti

dal servizio Gestionale Aste;

- su uno dei seguenti quotidiani: Il Gazzettino di Venezia, La Nuova Venezia, Il

Corriere del Veneto;

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-su IlSole24Ore (per gli immobili di particolare pregio e/o di valore superiore ad €

500.000,00).

*

LOTTO UNICO:

prezzo base d’asta di € 41.309,60 (quarantunomilatrecentonove/sessanta)

rilancio minimo di € 500,00 (cinquecento/00)

offerta minima di € 30.982,20 (trentamilanovecentoottantadue/venti)

cauzione minima 20% del prezzo offerto

termine per il saldo prezzo: massimo 120 giorni dall’aggiudicazione

Oggetto: Il compendio immobiliare di cui alla presente procedura è costituito da un

fabbricato elevato due piani fuori terra e composto da più unità immobiliari, oltre ad

un immobile catastalmente ad uso negozio, concessionato ad uso magazzino e

relativo scoperto ad uso parcheggio.

Sito nel Comune di Venezia, in via Rielta n. 71/A, angolo via San Donà.

Diritto: piena proprietà per la quota di 1/1

Identificazione catastale:

- CATASTO FABBRICATI COMUNE DI VENEZIA SEZIONE DI MESTRE: SEZIONE

URBANA FV, FOGLIO 14, PARTICELLA 221, SUBALTERNO 9, ZONA CENS. 9, VIA

RIELTA N. 71/A, PIANO T-1, CAT. A/3, CL. 4, CONS. 5,5 VANI, RENDITA € 537,14;

- CATASTO FABBRICATI COMUNE DI VENEZIA SEZIONE DI MESTRE: SEZIONE

URBANA FV, FOGLIO 14, PARTICELLA 221, SUBALTERNO 1, ZONA CENS. 9, VIA

SAN DONÀ N. 274, CAT. C/1, CL. 7, CONS. 14 mq, RENDITA € 245,11;

Confini: L’immobile è ubicato in via Rielta n. 71/A, angolo via San Donà, in zona

periferica rispetto al centro urbano di Mestre e all’area centrale di Carpenedo, in

direzione della frazione di Favaro.

Occupazione: l’immobile risulta occupato dagli esecutati.

Regolarità edilizia-catastale:

Quanto al sub 9:

La costruzione è stata edificata in forza dei seguenti provvedimenti

autorizzativi rilasciati dal Comune di Venezia:

- Concessione in sanatoria prot. n. 26258 rilasciata il 29.03.2007, via San Donà n.

274 sez. Favaro F,14 mapp. 221 sub. 1 – 9, consistente in ampliamento e modifiche

non planivolumetriche ad uso commerciale.

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- Permesso di costruire in sanatoria prot. n. 2007/422338 p.g. - prot. Gen.

2008/312557 - fascicolo 2007.XII/2/2.3815 rilasciato il 22.07.2008, lavori via Rielta

71 e via San Donà 272, opere cambio di destinazione d’uso parziale da negozio a

magazzino e variazioni forometriche.

- Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, delle opere edili abusive eseguite in

via Rielta n. 71/A, accertate le seguenti opere abusive: 1. Ristrutturazione con

modifiche prospettiche e cambio d’uso da commerciale a residenziale (di cui alla DIA

2004/29549 annullata con provvedimento del 31.03.2006) con ricavo di locale

soggiorno e una camera al piano terra privi dei requisiti igienico sanitari per carenza

delle altezze minime (h mt 2,48/2,20 soggiorno e h 2,12 camera); 2. Opere interne al

piano primo consistenti nel ricavo di un locale bagno cieco di ml 1,09 x 3,61 e

posizionamento di una tramezza di suddivisione del disimpegno con ricavo di una

stanza di ml 3,18 x 2,71.

Il fabbricato nei confronti del titolo legittimante non presenta difformità se ripristinato

quanto indicato dall’Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino emessa dal

Comune di Venezia ad esclusione della posizione della porta nella cucina che collega

con l’esterno.

Nell’atto di compravendita all’art. 6 riporta che “è stata presentata al Comune di

Venezia D.I.A. in data 27.07.2007 prot. 2007/319411 per variazione di destinazione

d’uso da commerciale a residenziale, che all’atto essa non è in contrasto con la vigente

normativa edilizia”, da accertamento presso il Comune di Venezia la pratica edilizia

sopracitata è stata presentata con domanda di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) in data

27.07.2007 prot. 2007/319411 PG e rigettata dal Comune di Venezia perché non

conforme alle vigenti normative.

Per la Concessione in sanatoria e il Permesso di costruire in sanatoria non risultano

rilasciati i certificati di abitabilità/agibilità.

L’alloggio non è dotato di attestato di certificazione energetica ai sensi del D.lgs.

26.06.2009.

Quanto al sub 1:

Relativamente all’edificio in cui è alloccata l’unità immobiliare in analisi sono state

presentate le seguenti pratiche edilizie:

• Concessione in sanatoria prot. n. 26258, rilasciata in data 29-03-2007, relativa a

“ampliamento e modifiche non planivolumetriche ad uso commerciale”.

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• DIA prot. 319411 presentata in data 27-07-2007, rigettata.

• Permesso di costruire in sanatoria prot. n. 312557, rilasciato in data 22-07-2008,

relativo a “cambio di destinazione d’uso parziale da negozio a magazzino e variazioni

forometriche”.

Non risultano rilasciati certificati di agibilità/abitabilità.

Lo stato attuale dell’immobile in esame non è conforme agli elaborati planimetrici

concessionati.

Infatti, non risultano ancora eseguite le lavorazioni richieste con il suddetto permesso

di costruire in sanatoria relative alla modifica delle forometrie esterne.

Destinazione urbanistica.

Dal certificato di destinazione urbanistica, allegato in originale alla presente

relazione, risulta che il mappale 221 del foglio 14 ha la seguente destinazione

urbanistica, “per la maggior parte come “Zona territoriale omogenea B – sottozona B3

residenziale di completamento in ambito soggetto alla riprogettazione del paesaggio

urbano” come tessuto a bassa densità, la restante parte come “Attrezzature di scala

urbana e territoriale, mobilità – Viabilità ..”.

Vincoli e oneri:

Quanto al sub 9

Non sono state riscontrate domande giudiziali e sequestri, convenzioni matrimoniali.

Per i vincoli ed oneri giuridici che potranno essere cancellati con il decreto di

trasferimento, presso l’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di

Venezia aggiornata al 20.12.2011, sopra l’immobile descritto (Catasto Fabbricati

Comune di Venezia, sezione urbana FV, foglio 14, particella 221 sub. 9) e a carico

della ditta intestata risultano prese le seguenti formalità pregiudizievoli.

Trascrizioni:

- 22.08.2011 nn. 28654/18432, pignoramento immobiliare a favore di Meliorbanca

spa con sede in Milano.

Iscrizioni:

- 03.09.2007 nn. 36446/9460, ipoteca derivante da concessione a garanzia di

mutuo a favore di Banca Meliorbanca Spa con sede a Milano.

- 15.04.2009 nn. 12489/ 2607, ipoteca legale a favore di Equitalia Polis Spa.

Quanto al sub 1

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Da visura eseguita tramite dispositivo meccanizzato e su supporto cartaceo,

effettuata presso l’Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare – Ufficio

Provinciale del Territorio di Venezia, aggiornata alla data del 04-02-2013, è emerso

quanto segue.

Provenienza.

In data 13-03-2000, ai numeri 8299-5753, risulta la trascrizione dell’atto di

compravendita datato 02-03-2000, n. 61487 di repertorio del Notaio Vincenzo Rubino

di Mestre, per mezzo del quale i comproprietari in ragione di 1/2 indiviso ciascuno,

in forza di successione legittima vendevano la piena proprietà della quota indivisa di

1/2 con riserva di usufrutto: “appartamento ai piani terra e primo, con accesso dal

civico 71/A di via Rielta ..“ “mapp. 221 sub. 4” “ negozio al piano terra di mq 31,

costituito da un unico vano al civico n. 272 di Via San Donà ..” “mapp. 221 sub. 2”

“negozio al piano terra di mq 14 … costituito da un unico vano, al civico 274 di via

San Donà (già civico n. 41 della stessa) confinante con scoperto di pertinenza

dell’appartamento a nord, sud ed est, altro negozio sopra descritto ad ovest” “mapp.

221 sub. 1”.

Si precisa che, da visura effettuata anche su supporto cartaceo, non risulta trascritta

la denuncia di successione, citata nell’atto suddetto.

Si segnala, inoltre, che, nella nota di trascrizione, diversamente da quanto risultante

dal titolo, il soggetto contro risulta per la quota di 1/1, mentre, in realtà, i soggetti

contro dovrebbero essere due per la quota di ½ ciascuno.

In data 24-11-2003, ai numeri 44215 – 27925, risulta la trascrizione dell’atto di

cessione di diritti reali, numero 75456 di repertorio del notaio Vincenzo Rubino,

datato 12-11-2003, per mezzo del quale un comproprietario cede all’altro la quota di

1/2 dell’usufrutto, relativamente agli immobili individuati con il mappale 221 sub. 4,

mappale 221 sub. 2, mappale 221 sub. 1.

In data 03-09-2007, ai numeri 21267-36445, risulta la trascrizione dell’atto di

compravendita del 03-08-2007, n. 24061 di repertorio del Notaio Vitantonio Laterza

di Treviso, per mezzo del quale gli odierni proprietari acquistavano .. i seguenti beni

immobili siti in Venezia/Favaro Veneto alla Via San Donà e precisamente: -

appartamento al piano terra composto di sei vani ed accessori, con scoperto

esclusivo, il tutto confinante: via San Donà, via Rielta, sub. 2 dello stesso m.n. 221,

salvo altri; - locale ad uso commerciale di metri quadri 14 (quattordici) circa,

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confinate con: sub. 9 dello stesso m.n. 221 per due lati, altra unità immobiliare, salvo

altri, distinti in C.U come segue: - m.n. 221 sub. 9, via Rielta n. 271/A, piano T-1,

Cat. A/3, cl.4, vani 5,5, rendita Euro 537,14; - m.n. 221 sub. 1, via San Donà n. 274,

piano T, cat. C/1 cl.7,

m.q. 14, rendita Euro 245,11; si precisa che è in corso la variazione di destinazione

d’uso del locale commerciale ove sopra descritto, in uso residenziale come D.I.A. ove

appresso citata”.

Vincoli, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni.

In data 03-09-2007, ai numeri 36446-9460, risulta l’iscrizione di ipoteca volontaria

derivante da concessione a garanzia di mutuo a favore della Banca Meliorbanca spa,

con sede in Milano.

L’immobile colpito risulta esclusivamente: mappale 221 sub. 9.

Si segnala quindi un’incongruenza tra quanto risultante dalla nota d’iscrizione sopra

esaminata e quanto risulta dall’atto di pignoramento immobiliare ove si legge che tali

ipoteca risulta iscritta anche relativamente al mappale 221 sub. 1.

In data 22-08-2011, ai numeri 28654-18432 risulta la trascrizione del verbale di

pignoramento immobiliare a favore di Banca Meliorbanca spa, con sede in Milano.

L’immobile colpito risulta esclusivamente: mappale 221 sub. 9.

In data 14-08-2012, ai numeri 24338-17304 risulta la trascrizione del verbale di

pignoramento immobiliare a favore di Banca Meliorbanca spa, con sede in Milano.

L’immobile colpito risulta esclusivamente: mappale 221 sub. 9.

Non risulta dunque la trascrizione del verbale di pignoramento immobiliare

relativamente al mappale 221 sub. 1

Non risultano:

• Domande giudiziali e sequestri dalla visura effettuata.

• Atti di asservimento urbanistici

• Convenzioni matrimoniali e provvedimenti della casa

coniugale al coniuge;

• Altri pesi o limitazioni di uso.

*

CONDIZIONI DELLA VENDITA

Gli oneri tributari e le spese dell’attività del professionista che il d.m. 15 ottobre 2015,

n. 227 pone a carico dell’aggiudicatario saranno comunicate tempestivamente e

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dovranno essere versate dallo stesso aggiudicatario nel termine previsto per il saldo

prezzo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura.

Le operazioni di vendita ed ogni attività propedeutica e correlata avverranno nelle

forme della vendita sincrona mista di cui all’art. 22 del D.M. 26 febbraio 2015 n.

32.

L’offerta d’acquisto può essere presentata alternativamente in via analogica (ossia

in forma cartacea) mediante deposito presso lo studio del Professionista Delegato

ovvero in via telematica.

Il deposito telematico e analogico delle domande di partecipazione deve avvenire

entro le ore 12 del giorno precedente a quello dell’asta e, per le sole offerte

telematiche, il bonifico relativo alla cauzione deve essere eseguito in tempo utile

affinché la stessa risulti accreditata al momento di apertura delle buste sul conto

corrente intestato alla procedura con generazione, entro l’orario indicato, anche della

ricevuta di consegna.

Al momento dell'offerta, l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio

nel Comune nel quale ha sede il Tribunale; in mancanza, le comunicazioni verranno

fatte presso la cancelleria.

Tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti c.p.c. devono essere

compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o a cura del cancelliere o

del giudice dell'esecuzione sono eseguite dal professionista delegato presso il suo

studio;

Per quanto attiene il sistema delle vendite telematiche ed in particolare le modalità di

presentazione e trasmissione delle offerte, gli interessati possono consultare i

manuali utenti reperibili sul sito https://pvp.giustizia.it e, in particolare, le offerte

criptate debbono essere presentate mediante l’invio all’indirizzo PEC del Ministero

[email protected] utilizzando esclusivamente il modulo Offerta

Telematica scaricabile dal portale ministeriale.

Per quanto non espressamente previsto nell’ordinanza che dispone la vendita, le

modalità della vendita sincrona mista saranno regolate dal D.M. n. 32/2015 anche

per il caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia (cfr.

art. 15).

La richiesta di visita dev’essere formulata al custode mediante il portale delle vendite

pubbliche.

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Il Gestore della vendita telematica è la società Edicom Finance S.r.l. e la

piattaforma utilizzata è www.garavirtuale.it previa registrazione tramite la

funzione “login” in alto a destra.

Coloro che presentano l’offerta con modalità telematiche partecipano alle operazioni

di vendita con le medesime modalità (che verranno di seguito esplicitate), mentre

coloro che presentano l’offerta su supporto analogico partecipano comparendo

innanzi al Professionista Delegato.

A) OFFERTE CON MODALITÀ ANALOGICA

Le offerte analogiche di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso

lo studio del delegato entro le ore 12 del giorno precedente la data della vendita; sulla

busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente

l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del

professionista e la data della vendita sincrona mista; nessuna altra indicazione deve

essere apposta sulla busta e, dunque, né nome delle parti, né numero o nome della

procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro;

L'offerta analogica dovrà contenere:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato

civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà

possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se

l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere

indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta

dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se

l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, deve essere allegato

certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto

di nomina che giustifichi i poteri;

b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c) l'indicazione del prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo base, purché nei

limiti di un quarto, mentre le offerte inferiori saranno giudicate inefficaci;

d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere

superiore al termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione;

e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;

f) all'offerta analogica dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del

documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile

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intestato alla procedura esecutiva per un importo pari almeno al 20 per cento del

prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

B) OFFERTE CON MODALITÀ TELEMATICA

Le offerte criptate dovranno essere conformi a quanto stabilito con Decreto 26.2.2015

n. 32 (artt. 12 e ss.) e depositate secondo le indicazioni riportate nel “Manuale Utente”

pubblicato sul portale delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia.

Esse in particolare devono contenere quantomeno:

a) i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice fiscale o della

partita IVA;

b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;

e) la descrizione del bene;

f) l’indicazione del referente della procedura;

g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;

h) l’importo versato a titolo di cauzione;

l) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della

cauzione pari almeno al 20 per cento del prezzo offerto;

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico

di cui alla lettera l);

n) l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere

l’offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal D.M. n. 32/2015

Per partecipare ad una vendita telematica è necessario presentare l’offerta con

modalità telematiche, accedendo al Portale delle Vendite Pubbliche che si raggiunge

alternativamente ai seguenti indirizzi:

https://pvp.giustizia.it

https://venditepubbliche.giustizia.it

https://portalevenditepubbliche.giustizia.it.

Il Portale delle Vendite Pubbliche è un’area pubblica del portale del Ministero della

Giustizia e costituisce lo strumento messo a disposizione dal Ministero per la

pubblicità di tutti gli immobili posti in vendita nelle esecuzioni immobiliari e nelle

procedure concorsuali pendenti avanti a tutti gli Uffici Giudiziari italiani, per

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prenotare la visita degli immobili in vendita e per presentare le domande di

partecipazione alle vendite telematiche dei beni.

Chi intende partecipare ad una vendita telematica deve essere innanzitutto

identificato in maniera inequivoca.

A tal fine, due sono le modalità previste:

1. utilizzo di una casella PEC identificativa (PEC – ID) rilasciata da un gestore di PEC

iscritto in un apposito registro ministeriale e conforme ai requisiti indicati nell’art. 12

del Regolamento n. 32/2015. La PEC – ID è una particolare casella di PEC che

consente di identificare le persone fisiche e giuridiche che presentano istanze e

dichiarazioni per via telematica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art.

65, comma 1, lettera c – bis del Decreto Legislativo 7.3.2005 n. 82 Codice

dell’Amministrazione Digitale).

2. utilizzo di una qualsiasi casella PEC, anche non identificativa ed anche appartenente

ad un soggetto diverso da chi intende presentare la domanda, purché in tal caso

l’offerente firmi digitalmente tutta la documentazione prima di procedere all’invio.

La persona fisica che compila l’offerta nel sistema è definita presentatore, può

coincidere o meno con uno degli offerenti (persone fisiche e/o rappresentante di

persone giuridiche che propongono l’offerta per lo stesso lotto) ed è il soggetto che

invia l’offerta al Ministero della Giustizia mediante PEC.

Quando l’offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata, anche

in copia per immagine, la procura redatta nelle forme dell’atto pubblico o della

scrittura privata autenticata rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella PEC

identificativa (PEC – ID).

Nel caso di offerta sottoscritta con firma digitale trasmessa tramite PEC non

identificativa formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata, anche in

copia per immagine, la procura redatta nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura

privata autenticata rilasciata dagli altri offerenti a colui che ha sottoscritto l’offerta.

L’offerta telematica deve contenere tutte le indicazioni di cui all’art. 12 del D.M. 26

febbraio 2015 n. 32 e, specificamente:

il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile,

recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile

intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che presenta l’offerta), il quale dovrà

anche partecipare alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato in

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regime di comunione legale dei beni dovranno essere indicati anche i corrispondenti

dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai

genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare (da allegare alla domanda); se

l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto dovrà essere allegato

certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto

di nomina che giustifichi i poteri; se l’offerente risulta essere extracomunitario dovrà

essere allegato il permesso di soggiorno od un equipollente documento. L’offerta può

essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore legale munito di procura

speciale notarile; i procuratori legali possono presentare anche offerta per persona da

nominare;

l’Ufficio Giudiziario, l’anno e il numero di ruolo della Procedura e il nome del

Professionista Delegato alla vendita;

la data è l’ora fissata per l’inizio della operazioni di vendita;

i dati identificativi e la descrizione del bene per il quale l’offerta è proposta;

l’indicazione del prezzo offerto, che potrà essere inferiore all’offerta a base d’asta

indicata nell’avviso di vendita fino ad 1/4 della stessa - quindi sarà valida l'offerta

che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base - questa circostanza permetterà

tuttavia al Giudice - o al Delegato - di valutare la bontà dell'offerta, nonché decidere

in merito alle istanze di assegnazione eventualmente depositate;

il termine per il pagamento del saldo prezzo e l’importo versato a titolo di cauzione;

la data, l’orario ed il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della

cauzione;

il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitato l’importo versato a titolo di

cauzione;

l’indirizzo della casella PEC utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le

comunicazioni previste dal D.M. 26 febbraio 2015 n. 32;

l’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal D.M.

26 febbraio 2015 n. 32.

L’offerente dovrà pure indicare il codice iban sul quale avverrà la restituzione

mediante bonifico della cauzione al termine della gara in caso di mancata

aggiudicazione, dandosi sin d’ora atto del fatto che il costo del bonifico verrà detratto

dall’importo restituito.

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Quando l’offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il

codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese

di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un

codice di sicurezza sociale od un codice identificativo. In ogni caso, deve essere

anteposto il codice del Paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo

standard ISO 3166 – 1 alpha-2 code dell’International Organization for

Standardization.

Nella compilazione del modulo dell’offerta, si rinverranno n. 6 passaggi, preceduti

dalle informazioni generali per la compilazione e dall’informativa sulla privacy.

Nel primo passaggio, di sola lettura, sono identificati i dati del lotto in vendita per cui

si intende partecipare alla gara.

Nel secondo passaggio, devono essere riportate tutte le generalità ed i riferimenti del

presentatore. Nel sistema è definito presentatore la persona fisica che compila l’offerta

e può coincidere con uno degli offerenti (persone fisiche e/o rappresentante di

persone giuridiche che propongono l’offerta per lo stesso lotto) e che invia l’offerta al

Ministero della Giustizia mediante PEC. La PEC del presentatore deve essere

obbligatoriamente indicata, essendo lo strumento da utilizzarsi per trasmettere

l’offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal D.M. 26 febbraio 2015 n. 32 ed

al quale possono essere inviati i dati per il recupero offerta ed il pacchetto dell’offerta.

Nel terzo passaggio, si devono inserire i dati di tutti gli offerenti, siano essi persone

fisiche o giuridiche oppure enti collettivi. I dati degli offerenti sono a loro volta

suddivisi in sotto–sezioni da compilare tutte a cura del presentatore.

Nel quarto passaggio, vanno indicate le quote – titoli di partecipazione, intendendosi

con queste espressioni l’indicazione, per ciascun offerente, del diritto (proprietà, nuda

proprietà, usufrutto) e della quota (1/1, ½, ecc.) del medesimo diritto con cui

l’offerente intende acquistare nell’ipotesi in cui tale diritto sia già individuato e posto

distintamente in asta, nonché il titolo con cui il presentatore partecipa all’asta per

l’offerente. In tale maschera, si devono inserire tutti i dati di tutti gli offerenti.

Nel quinto passaggio, si inseriscono i dati dell’offerta. Devono essere precisati,

dunque, il prezzo offerto ed il termine di versamento della cauzione, gli estremi della

cauzione (bonifico bancario) ed inseriti gli allegati indispensabili per la validità

dell’offerta (ad esempio, la procura rilasciata dall’offerente al presentatore). Il formato

ammesso è PDF oppure p7m, con dimensione massima totale degli allegati pari a 25

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MB.

Nel sesto passaggio, è contenuto un riepilogo in cui vengono riportate tutte le sezioni

compilate relative all’offerta telematica compilata. Come specificato nel punto

precedente, una volta compilata l’offerta, al termine del riepilogo dei dati, affinché sia

inequivocabilmente individuato chi intende partecipare alla vendita telematica, il

presentatore può procedere in due modi a: 1) confermare direttamente l’offerta

(bottone conferma offerta), in tal caso il sistema invia una mail alla posta ordinaria

(PEO) od alla PEC, come scelto dal presentatore, con i dati (link e chiave) per

recuperare l’offerta inserita e salvata in un’area riservata ed inoltre genera l’Hash

associato all’offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale. 2)

firmare digitalmente l’offerta (bottone firma offerta), prima di confermarla nel caso

non si avvarrà di una PEC – ID per l’invio dell’offerta completa e criptata al Ministero

della Giustizia. In tale ultima ipotesi, il presentatore deve scaricare il documento,

firmarlo digitalmente con il proprio dispositivo (o farlo firmare all’offerente se persona

diversa) e ricaricarlo nel sistema. Le modalità di firma digitale che il presentatore può

scegliere sono due: a) firma su client mediante smart card; b) firma tramite Java Web

Start. L’offerta a questo punto può essere confermata ed inoltrata. Anche in tal caso,

il sistema invia una mail alla posta ordinaria (PEO) o alla PEC, come scelta dal

presentatore, con i dati (link e chiave) per recuperare l’offerta inserita e salvata in

un’area riservata ed inoltre genera l’Hash associato all’offerta stessa necessario per

effettuare il pagamento del bollo digitale. Dopo la conferma dell’offerta, viene

visualizzato l’esito dell’inserimento dell’offerta. In esso si evidenzia che le informazioni

sono state inviate per mail al presentatore ma possono essere anche stampate

mediante il tasto stampa in PDF.

L’ultimo adempimento riguarda il pagamento del bollo digitale.

L’offerta, nel frattempo, è temporaneamente salvata, in un area riservata, priva di

bollo.

A questo punto, il presentatore deve dichiarare di essere esente dal pagamento del

bollo, oppure di provvedere in autonomia a pagarlo e di allegarlo alla mail unitamente

all’offerta.

Nella normalità dei casi, il bollo digitale dovrà essere pagato; è comunque consentito

presentare l’offerta anche priva di bollo, benché in tal caso si incorra in procedure di

recupero coatto, aggravi e sanzioni.

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Una volta generata l’offerta secondo i passaggi sopra descritti, il modulo web offerta

telematica produce l’Hash del file offertaIntegrale.xml (impronta informatica generata

mediante l’algoritmo SHA 256) da utilizzare per il pagamento della marca da bollo

digitale.

Il presentatore dell’offerta dovrà richiedere al modulo web offerta telematica di essere

reindirizzato al sistema dei pagamenti sul Portale Servizi Telematici del Ministero

della Giustizia (PST) e qui potrà compilare la form di pagamento ed effettuare

materialmente il pagamento del bollo mediante gli strumenti messi a disposizione dal

PST.

La ricevuta del pagamento che verrà inviata tramite mail dovrà essere allegata

all’offerta. Non sarà ammesso a partecipare alla gara l’offerente la cui cauzione non

risulti non risulti accreditata e quindi verificabile dal Delegato sul conto della

Procedura almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per lo svolgimento della gara.

Il presentatore, quindi, recupera l’offerta completa (in formato p7m) e la trasmette

all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero

[email protected] entro le ore 12.00 del terzo giorno precedente la

data fissata per la vendita, si precisa, in proposito, che se il termine si tre giorni

precedenti cadesse di sabato, di domenica o festivo, il termine viene anticipato al

venerdì o diverso giorno non festivo precedente.

L’offerta si intende depositata correttamente solo dopo che sia stata generata

la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero

della Giustizia, ricevuta che il presentatore ha diritto di richiedere ai sensi dell’art.

12, comma 4, del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32, e tempestiva solo nel momento in

cui tale ricevuta di avvenuta consegna sarà generata entro le ore 12.00 del terzo

giorno precedente l’esperimento di vendita.

Una volta trasmessa la busta digitale contenente l’offerta non sarà più possibile

modificare o cancellare l’offerta e la relativa documentazione, che saranno acquisite

definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto.

L’offerta per la vendita telematica ritualmente depositata viene automaticamente

decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l’orario

fissato per l’inizio delle operazioni di vendita e quindi trasmessa al gestore incaricato

della vendita il quale, almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni di

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vendita, invia all’indirizzo PEC indicato nell’offerta, un invito a connettersi al proprio

portale.

Un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita viene

trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile fornito nell’offerta,

ai sensi dell’art. 16 del D.M. 26.2.2015 n. 32.

Il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle Vendite Telematiche con le

credenziali ricevute, può visualizzare i documenti anonimi depositati da tutti i

presentatori e partecipare alle operazioni di vendita relative all’esperimento di vendita

per cui ha presentato l’offerta.

Ai sensi dell’art. 15 del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32, nei casi programmati (e

comunicati dal Ministero al gestore della vendita telematica) di mancato

funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia, ne sarà data notizia sui

siti del gestore della vendita telematica e sui siti internet ove è eseguita la pubblicità

di cui all’art. 490 c.p.c.. In tal caso, l’offerente potrà presentare l’offerta su supporto

analogico con le modalità previste per tale tipo di offerta. Non prima del giorno

precedente l’inizio delle operazioni di vendita, il gestore ritirerà le offerte formulate

dall’Ufficio Giudiziario.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non

programmati o non comunicati dal Ministero o dal gestore, l’offerta si intende

depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del

gestore di posta elettronica certificata del mittente ed il gestore è tenuto a permettere

la partecipazione alle operazioni di vendita dell’offerente che documenta la tempestiva

presentazione dell’offerta tramite la predetta ricevuta di accettazione.

Maggiori informazioni verranno fornite dal gestore della vendita telematica presso la

sala d’asta all’indirizzo sopra indicato (tel. 041.5229809). Si rinvia, altresì, alle

informazioni dettagliate contenute nel manuale utente per la presentazione dell’offerta

telematica, disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (e consultabile utilizzando

il seguente link:

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_presentazio

ne_Offerta_telematica_PVP.pdf).

All’offerta telematica dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità

dell’offerente in corso di validità e del codice fiscale, nonché la documentazione

attestante il versamento (copia della contabile) effettuato tramite bonifico bancario

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sul conto corrente della Procedura (IBAN IT42 P087 4936 3300 4001 0041 874 –

Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia - Filiale di Spinea) della

cauzione di importo pari al 20% del prezzo offerto (e non del prezzo base),

specificando nella causale del bonifico “Trib. Venezia – E.I. n. 449/2011”: in caso di

mancata aggiudicazione, l’importo verrà restituito mediante bonifico all’IBAN indicato

dall’offerente nella domanda al netto degli oneri bancari. Nessuna somma sarà

richiesta in questa fase quale fondo spese.

L’offerta telematica presentata è irrevocabile. Saranno considerate valide solo le

offerte per le quali, al momento di apertura della gara la somma versata a titolo di

cauzione risulterà effettivamente disponibile sul conto corrente della Procedura, con

onere, quindi, a carico dell’offerente di verificare con la propria Banca le tempistiche

del bonifico.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le offerte criptate contenenti le domande di partecipazione per la vendita sincrona

mista trasmesse secondo le modalità sopra descritte saranno aperte ed esaminate

unitamente a quelle analogiche esclusivamente il giorno fissato per l’asta tenuta dal

Delegato ed alla presenza degli offerenti on-line e di quelli comparsi personalmente o

per delega avanti al delegato.

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza

incanto è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche

qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del

bene nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015

al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di

trasferimento. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente

comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Le somme a qualunque

titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli

oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di

pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni

saranno cancellate a cura e spese della procedura.

Salvo quanto di seguito indicato, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la

cauzione prestata) e delle spese, dovrà essere versato, entro il termine massimo di

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giorni 120 dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato

nell'offerta, mediante bonifico sul conto della procedura, i cui estremi, ed in

particolare l'IBAN, saranno comunicati all' aggiudicatario dal professionista delegato.

Atteso che tra i creditori muniti di titolo esecutivo vi è un credito fondiario e che lo

stesso, a mezzo del legale, ha fatto espressa istanza di applicazione della normativa

speciale, l’aggiudicatario avrà facoltà – sempreché ne ricorrano le condizioni – di

subentrare nel contratto di finanziamento fondiario stipulato dal debitore con l’istituto

fondiario, assumendo gli obblighi relativi, ove provveda, nel termine di 15 giorni

dall’aggiudicazione, al pagamento allo stesso delle rate scadute, accessori e spese (art.

41 co.5 D. Lgs. 1/09/1993, n. 385 TU leggi in materia bancaria e creditizia). Ove non

intenda profittare del mutuo e sia stata formulata istanza di pagamento anticipato, è

necessario che il creditore fondiario precisi il proprio credito, in linea capitale, interessi

e spese, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della aggiudicazione, avendo cura

di inviare la precisazione del credito al professionista delegato e, per conoscenza e

completezza del fascicolo, al G.E.. Il delegato, una volta controllata la correttezza della

precisazione del credito, comunicherà all’aggiudicatario la parte del saldo prezzo che lo

stesso dovrà versare direttamente al creditore fondiario, con la specificazione che, in

ogni caso, detto versamento non potrà essere superiore all’80% del prezzo di

aggiudicazione, al lordo della cauzione; la parte residua del prezzo, comprensiva degli

oneri di trasferimento, dovrà essere versata alla procedura secondo le modalità sopra

descritte.

In caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo

del prezzo sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato nell'offerta, il giudice

dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la

decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione.

Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte

criptate o analogiche presentate in modo non conforme a quanto disposto in questa

ordinanza.

La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità:

IN CASO DI OFFERTA UNICA CRIPTATA O ANALOGICA

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica

offerta criptata o analogica pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

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Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta criptata o analogica sia

inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria

possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato

dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore

tentativo di vendita alle stesse condizioni (e dunque sincrona mista e con identico

prezzo base);

qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto

istanza di assegnazione dell’immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello

base, il bene è assegnato al creditore;

qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto

istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta criptata o

analogica sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:

qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile,

necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene

è aggiudicato all'unico offerente.

IN CASO DI PLURALITÀ DI OFFERTE CRIPTATE O ANALOGICHE

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte criptate o

analogiche valide, si procederà a gara sincrona mista sulla base della offerta criptata

o analogica più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta criptata o analogica in

aumento, da effettuarsi nel termine stabilito preventivamente dal delegato, non potrà

essere inferiore al rilancio minimo, di € 500,00.

Se la gara sincrona mista non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti,

il professionista delegato dispone la aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto

la offerta criptata o analogica più vantaggiosa (nell'individuare la offerta più

vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà prescelta la

offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile, ovvero, in

subordine, quella cui sia allegata la cauzione di maggiore entità).

Quando all'esito della gara sincrona mista tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata

adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, la offerta

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criptata o analogica più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene

è senz'altro aggiudicato.

Se l'offerta criptata o analogica più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile,

necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

- qualora ora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il

bene è aggiudicato al miglior offerente.

*

In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine

per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello sopra indicato

ovvero quello minore indicato nell' offerta dall’aggiudicatario.

Non verranno prese in considerazione offerte criptate o analogiche pervenute dopo la

conclusione della gara.

Nell'ipotesi in cui l’avvocato abbia effettuato l'offerta criptata o analogica e sia rimasto

aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni

successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando

originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale,

rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato,

nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del

quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne

profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti

comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il

trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla

presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un

contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'

immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione

l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo

le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante

mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art.

585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà

la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento

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del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di

da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del rep. .............. e che le parti

mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado

a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a

quanto disposto dall'art. 585 C.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri

Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di

trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui

all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno

restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la

procedura.

*

Le buste saranno aperte alla data, ora e luogo fissati per l’esame delle offerte, alla

presenza degli offerenti ove comparsi ed ivi ammettendo la presenza di coloro che si

dichiarano offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte in esame.

Ai sensi dell’art. 20 del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32, alle operazioni di vendita senza

incanto possono prendere parte, con modalità telematiche, il Giudice, il Delegato ed

il Cancelliere.

Con le medesime modalità, possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal

Giudice o dal Delegato.

Nel giorno e l’ora della gara l’offerente che ha formulato l’offerta in via analogica deve

presentarsi presso la SAT 2.0 – Sala Venezia - Sala Aste Telematiche sita in via Torino

151/B Mestre-Venezia.

Il Delegato Avv. Tania Busetto provvederà per le offerte analogiche ad aprire le buste

precedentemente depositate e custodite presso lo studio del Delegato stesso.

Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui

offerte sono state ritenute valide, nonché gli offerenti presenti personalmente presso

il luogo della vendita sopra indicato.

L’offerta non è valida se perviene oltre il termine stabilito, se è inferiore di oltre un

quarto al prezzo base ovvero se l’offerente presta cauzione in misura inferiore al

decimo del prezzo da lui proposto.

La gara, che si svolge in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle

operazioni di esame delle offerte, dopo l’eventuale dichiarazione di inammissibilità

delle domande non idonee e la eventuale comunicazione di modifiche relative allo

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stato di fatto o di diritto del bene che tempestivamente, saranno comunicate dal

celebrante a tutti gli offerenti on line e presenti personalmente ammessi alla gara

sincrona mista.

In caso di offerte presentate su supporto digitale, il portale del gestore della vendita

telematica assicura l’accesso degli offerenti al documento informatico contenente i

dati delle offerte e sostituisce i nominativi con pseudonimi od altri elementi distintivi

in grado di assicurarne l’anonimato.

In caso di pluralità di offerte telematiche e/o analogiche valide si procederà con la

gara tra tutti gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell’offerta

più alta.

In ogni caso il rilancio non potrà essere inferiore all’importo indicato nel presente

avviso di vendita; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il

rilancio più alto.

Tra un’offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di 60

secondi.

Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti o per loro

assenza, l’aggiudicazione sarà disposta in favore del maggiore offerente. Se non possa

individuarsi un maggior offerente perché tutte le offerte risultino di eguale importo,

il bene verrà aggiudicato a chi abbia versato la cauzione maggiore, ovvero, in caso di

parità di prezzo e di importo della cauzione, a chi abbia offerto di pagare il saldo

prezzo nel minor tempo possibile.

Ove le offerte siano tutte equivalenti, l’aggiudicazione avverrà a favore di chi risulterà

aver trasmesso per primo l’offerta in base alle risultanze telematiche e cartacee

acquisite.

Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente o al

primo offerente, anche se non comparso, ove si tratti di offerente in via analogica o,

off line, se offerente in via telematica.

La gara sincrona mista sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo

massimo senza che vi siano state offerte telematiche o analogiche migliorative rispetto

all’ultima offerta valida.

L’offerente che avrà fatto l’ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario del

bene.

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In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito

della gara tra gli offerenti non sia stata raggiunta un’offerta pari al prezzo base d’asta,

il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art. 588 c.p.c..

L’offerta benché irrevocabile non dà di per sé diritto all’acquisto.

In caso di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell’art. 579, III comma,

c.p.c. l’avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le

generalità del soggetto a cui l’immobile deve essere definitivamente intestato.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE

Salvo quanto di seguito indicato, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la

cauzione prestata) e delle spese, dovrà essere versato, entro il termine massimo di

giorni 120 dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato

nell'offerta, mediante bonifico sul conto della procedura, i cui estremi, ed in

particolare l'IBAN, saranno comunicati all' aggiudicatario dal professionista delegato.

Atteso che tra i creditori muniti di titolo esecutivo vi è un credito fondiario e che lo

stesso, a mezzo del legale, ha fatto espressa istanza di applicazione della normativa

speciale, l’aggiudicatario avrà facoltà – sempreché ne ricorrano le condizioni – di

subentrare nel contratto di finanziamento fondiario stipulato dal debitore con

l’istituto fondiario, assumendo gli obblighi relativi, ove provveda, nel termine di 15

giorni dall’aggiudicazione, al pagamento allo stesso delle rate scadute, accessori e

spese (art. 41 co.5 D. Lgs. 1/09/1993, n. 385 TU leggi in materia bancaria e

creditizia). Ove non intenda profittare del mutuo e sia stata formulata istanza di

pagamento anticipato, è necessario che il creditore fondiario precisi il proprio credito,

in linea capitale, interessi e spese, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della

aggiudicazione, avendo cura di inviare la precisazione del credito al professionista

delegato e, per conoscenza e completezza del fascicolo, al G.E.. Il delegato, una volta

controllata la correttezza della precisazione del credito, comunicherà

all’aggiudicatario la parte del saldo prezzo che lo stesso dovrà versare direttamente al

creditore fondiario, con la specificazione che, in ogni caso, detto versamento non

potrà essere superiore all’80% del prezzo di aggiudicazione, al lordo della cauzione;

la parte residua del prezzo, comprensiva degli oneri di trasferimento, dovrà essere

versata alla procedura secondo le modalità sopra descritte.

Il Giudice, su istanza dell'offerente, solo nell'ipotesi di giustificati motivi può disporre

il versamento rateale del prezzo entro un termine non superiore a 12 mesi.

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L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul

medesimo immobile oggetto della vendita, rivolgendosi agli Istituti di Credito di cui

all'elenco pubblicato sul sito www.asteannunci.it.

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le

eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.

La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar

luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o

mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente

l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri

di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla

eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali

dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi

motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia,

non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,

essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia,

l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno

2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro

120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Il bene verrà consegnato privo dell’attestato di certificazione energetica.

L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di

pignoramenti, che saranno cancellate a cura e spese della procedura. Salvo che

l’aggiudicatario non lo esenti, la liberazione dell’immobile occupato dal debitore o da

terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del Custode Giudiziario, con spese a carico

della procedura sino all’approvazione del progetto di distribuzione.

La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le

visure ipotecarie e catastali.

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge, ivi compreso

l’art. 2, VII d.m. 227/2015.

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Maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della

procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia

interesse. Gli interessati potranno esaminare l’immobile posto in vendita facendone

richiesta al Custode Giudiziario Avv. Tania Busetto, con studio in Spinea (VE in via

Volturno n. 3, telefono 041.5085259, e-mail [email protected], pec

[email protected], che provvederà ad accompagnare gli interessati

medesimi presso l’immobile suddetto. Le richieste di visita dell’immobile dovranno

essere trasmesse tramite il Portale delle Vendite Pubbliche e la visita si svolgerà

entro i successivi 15 giorni.

Maggiori informazioni possono essere fornite dalla Cancelleria delle Esecuzioni

Immobiliari, dal Custode-Delegato Avv. Tania Busetto, sul Portale delle Vendite

Pubbliche all’indirizzo https://portalevenditepubbliche.giustizia.it e sui siti internet

www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.corteappello.venezia.it.

Venezia, 8 febbraio 2019

Il Delegato

Avv. Tania Busetto