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RPO CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 1983/2016 - pag. 1 di 19 - R.G.E. N° 1983/2016 CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI SIGNOR GIUDICE DELL’ESECUZIONE DR.SSA C. C CREDITORE PROCEDENTE ISP [rappresentata e difesa dall’Avv. MS] DEBITORE ESECUTATO CF [IMMOBILI IN NICHELINO (TO), VIA BELFIORE N. 12 (già 10 BIS), N. 10] Firmato Da: RANIERI PAMELA OLIMPIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3dbd53caf928fb030fa6dd8ba298c2a4

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RPO

CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 1983/2016

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R.G.E. N° 1983/2016

CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

SIGNOR GIUDICE DELL’ESECUZIONE DR.SSA C. C

CREDITORE PROCEDENTE ISP

[rappresentata e difesa dall’Avv. MS]

DEBITORE ESECUTATO CF

[IMMOBILI IN NICHELINO (TO), VIA BELFIORE N. 12 (già 10 BIS), N. 10]

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SCHEDA RIASSUNTIVA

TORINO, via Belfiore – piena proprietà per l’intero [1/1]:

con accesso dal Condominio di Via Belfiore n. 12 (già n. 10 bis): al piano

quarto (5° f.t.): alloggio ad uso abitazione, composto di ingresso, una

camera, tinello con cucinino e servizi, con annessa cantina al piano

sotterraneo;

con accesso da Via Belfiore n. 10, posto al piano terreno: basso fabbricato

nel cortile ad uso garages.

Agli immobili in oggetto sono da ritenersi ricompresi tutti i diritti, obblighi,

ragioni, azioni, accessori, pertinenze, dipendenze, usi, servitù attive e

passive sullo stesso gravanti, nonché dei diritti sulle parti comuni dello

stabile di cui fa parte, quali sono da ritenersi comuni per legge, uso e

consuetudine, nonché sotto l’osservanza dell’atto di deposito del

Regolamento di Condominio rogito Notaio GG del 23/08/1963 rep. n.

2413/1063, registrato a Vigone il 28/08/1963 al n. 150, trascritto il

10/09/1963 ai nn. 35512/28322.

“Dati catastali”: Catasto Fabbr.: fg. 4 n. 41 sub. 18 (alloggio con cantina)

fg. 4 n. 240 sub. 5 (garages)

“Irregolarità catastali”: Sussistente per l’unità abitativa

“Formalità pregiudizievoli”: - ipoteca volontaria iscritta il 05/03/2014 ai nn. 6764/879 - pignoramento immobiliare trascritto il 30/12/2016 ai nn. 52799/35199

“Stato occupazionale”: unità abitativa con contratto

garages libero da contratto

“Corrispondenza dati ex 567 cpc”: Sussistente.

“Irregolarità edilizie”: Sussistente per l’unità abitativa

“Valore computato”: € 50.000,00= (alloggio con cantina)

€ 12.500,00= (basso fabbricato uso garages)

(applicando coefficienti di adeguamento e correzioni)

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PREFAZIONE, ATTO DI PIGNORAMENTO, OPERAZIONI PERITALI

PREFAZIONE

La sottoscritta POR, geometra, iscritta all'Albo dei Geometri di Torino e

Provincia al n° 00, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso

il Tribunale Ordinario di Torino al n° 00, veniva nominata, dall’Ill.mo Signor

Giudice dell’Esecuzione Dr.ssa CC, esperto nella procedura rubricata al

numero 1983/2016 di R.G.E. con apposito decreto, invitando la scrivente

alla prestazione del giuramento, secondo le attuali modalità, assegnando il

quesito di cui infra per la redazione della presente consulenza. ATTO DI PIGNORAMENTO

Con atto di pignoramento datato 25 ottobre 2016, la “ISP”, con sede in

Torino [codice fiscale 00], sottoponeva ad esecuzione forzata per

espropriazione la proprietà per la quota intera (1/1) in capo al signor CF

[nel prosieguo meglio identificato] sui beni immobili così descritti nella

relativa nota di trascrizione:

“Comune di NICHELINO (TO), Catasto Fabbricati,

Foglio 4, particella 41, sub. 18, via Belfiore n. 10 bis, natura A3

- abitazione di tipo economico, vani 3, piano 4 S1;

Comune di TORINO (TO), Catasto Fabbricati,

Foglio 4, particella 240, sub. 5, via Belfiore n. 10, natura C6

- stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, mq. 13, piano T.

L’atto di pignoramento è stato trascritto presso l'Agenzia delle Entrate,

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 2, in data 30/12/2016 ai numeri

di R.g. 52799 ed R.p. 35199, con giusto riferimento a identificazione

immobili, soggetti e relative quote di possesso. SVOLGIMENTO OPERAZIONI PERITALI

In esecuzione al mandato conferito, la scrivente ha provveduto ad

effettuare i necessari accessi e sessioni presso i seguenti Pubblici Uffici: – Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Torino, Servizi

Catasto Fabbricati di Torino - Comune di Nichelino, per richiesta e ritiro

della documentazione più significativa (planimetrie, visure, estratto,

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ecc…); nonché l’Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubb. Imm.re di Torino

2, per effettuazione ispezione di aggiornamento a carico del soggetto

debitore ed ispezioni note;

– Comune di Nichelino, Servizi Demografici, per accertamento ed

acquisizione certificato;

– Studio Notarile Dott. Valente di Torino per richiesta e ritiro del titolo in

capo al soggetto debitore;

– Archivio Notarile Distrettuale di Torino per ispezione titoli;

– Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 2 et Ufficio Territoriale

di Moncalieri, per accertamenti circa lo stato locativo degli immobili;

– Comune di Nichelino, Archivio Edilizio, per ricerca/ispezione della docu-

mentazione in linea edilizia riguardante il fabbricato et gli immobili de

quibus.

Acquisita la documentazione necessaria, previa comunicazione trasmessa

alla residenza del soggetto debitore, secondo le modalità di cui al quesito,

in data 13/07/2017 la scrivente tentava un primo sopralluogo

sull’immobile. Con successivi ed ulteriori sessioni in situ, solamente in data

21/07/2017 a decorrere dalle ore 19.45, il soggetto qualificatosi come

occupante dell’unità abitativa (nel prosieguo meglio generalizzato),

consentiva alla scrivente l’accesso all’interno dell’abitazione de qua per

effettuare i rilievi tecnici, metrici e fotografici del caso.

Nel medesimo giorno, previe informative verbali intercorse con alcuni

soggetti condomini dello stabile de quo, alla presenza di altro soggetto

terzo (meglio identificato nel prosieguo), alla scrivente veniva altresì

concesso l’accesso all’interno del basso fabbricato in oggetto, effettuando

dunque i relativi rilievi tecnici, metrici e fotografici del caso. Sulla base di analitiche e ponderate analisi compiute, nonché dalle

risultanze emerse dalle attività peritali sopra citate, con specifico

riferimento anche a quanto accertato in sede dei sopralluoghi, dagli

elementi acquisiti ed a quelli presenti in atti, la scrivente ha potuto

procedere alla redazione della presente consulenza estimativa (il tutto come

meglio dettagliato nell’indice espositivo di cui alla pagina 2).

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“L’ESPERTO, “OMISSIS”: A) IDENTIFICHI GLI IMMOBILI PIGNORATI, INDICANDONE UBICAZIONE, TIPOLOGIA, CONSISTENZA, DATI CATASTALI E CONFINI, PROVVEDENDO ALTRESÌ A PRESENTARE LE DENUNCE CATASTALI EVENTUALMENTE MANCANTI;

IDENTIFICAZIONE IMMOBILI1

IDENTIFICAZIONE, TIPOLOGIA, COERENZE Gli immobili in oggetto risultano ubicati nel Comune di Nichelino (TO):

nel fabbricato condominiale edificato ad inizio anni ‘60, elevato a cinque

piani fuori terra, oltre piano sotterraneo, con accesso dal Condominio di

Via Belfiore n. 12 (già n. 10 bis) [cfr. allegato 1]:

- al piano quarto (5° f.t.): alloggio ad uso abitazione, composto di ingresso,

una camera, tinello con cucinino e servizi, posto alle seguenti coerenze,

salvo più esatte: cortile comune, altro alloggio del piano, la Via Belfiore,

altro alloggio del piano e vano scala; - al piano sotterraneo: un locale ad uso cantina, posto alle seguenti

coerenze, salvo più esatte: altra cantina, corridoio comune e la Via

Belfiore;

con accesso da Via Belfiore n. 10, posto al piano terreno [cfr. allegato 2]:

- basso fabbricato nel cortile ad uso garages, quale meglio risulta distinto

con la lettera “e” e colorato in ocra chiaro nella pianta del relativo piano

allegata al regolamento di condominio di cui infra, posto alle seguenti

coerenze, salvo più esatte: cortile a due lati, basso fabbricato “d” e

proprietà NS od aventi causa.

All’immobile in oggetto sono da ritenersi ricompresi tutti i diritti, obblighi,

ragioni, azioni, accessori, pertinenze, dipendenze, usi, servitù attive e

passive sullo stesso gravanti, nonché dei diritti sulle parti comuni dello sta-

bile di cui fa parte, quali sono da ritenersi comuni per legge, uso e

consuetudine, nonché sotto l’osservanza dell’atto di deposito del

Regolamento di Condominio rogito Notaio GG del 23/08/1963 rep. n.

2413/1063, registrato a Vigone il 28/08/1963 al n. 150, trascritto il

10/09/1963 ai nn. 35512/28322.

1Allegato 01: planimetria e visura storica (alloggio - sub. 18), [agg. al 05/09/2017];

Allegato 02: planimetria e visura storica (autorimessa - sub. 5), [agg. al 05/09/2017];

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DESCRIZIONE, CRONISTORIA, REGOLARITÀ CATASTALE2 Dalle visure storiche effettuate presso il Catasto Fabbricati entrambe le

unità risultano intestate al soggetto debitore esecutato, con i seguenti dati: Unità abitativa [piano quarto (5° f.t.)]: Foglio 4 particella 41 subalterno 18, categoria A/3, classe 2, consistenza

vani 3, superficie catastale totale mq. 51, rendita € 278,89, Via Martiri di

Belfiore n. 10BIS, piano S1-4.

[oggetto di: variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di

superficie; variazione in atti e del 11/01/2015 per toponomastica derivante da

aggiornamento ansc; variazione in atti e del 30/09/2014 per g.d.a. codifica piano

incoerente; variazione del 01/01/1994 del quadro tariffario; variazione del

01/01/1992 del quadro tariffario; già di impianto meccanografico del

30/06/1987]. Basso fabbricato nel cortile uso autorimessa [piano terreno]: Foglio 4 particella 240 subalterno 5, categoria C/6, classe 3, consistenza

mq. 13, superficie catastale mq. 15, rendita € 62,44, Via Martiri di Belfiore

n. 10, piano T.

[oggetto di: variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di

superficie; variazione in atti e del 11/01/2015 per toponomastica derivante da

aggiornamento ansc; variazione del 01/01/1994 del quadro tariffario; variazione

del 01/01/1992 del quadro tariffario; già di impianto meccanografico del

30/06/1987].

La rappresentazione grafica planimetrica catastale dell’unità abitativa “sub.

18” risulta congruente con lo stato di fatto accertato in sede di

sopralluogo, ad eccezione della presenza di struttura tipo veranda

realizzata sul balcone del tinello verso cortile interno. Al fine di

regolarizzare tale incongruenza, si prevede la presentazione presso la

competente Agenzia delle Entrate, Servizi Catastali, di una denuncia di

variazione mediante procedura “Docfa” per la realizzazione del citato

balcone verandato. La regolarizzazione viene prevista, in questo ambito

peritale ed in nessun modo vincolante per la scrivente, ad esclusivo carico

et onere della parte aggiudicataria.

2Allegato 01: planimetria e visura storica (alloggio - sub. 18), [agg. al 05/09/2017];

Allegato 02: planimetria e visura storica (autorimessa - sub. 5), [agg. al 05/09/2017]; Allegato 03: estratto di mappa catastale;

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La rappresentazione grafica planimetrica catastale dell’immobile “sub. 5”

risulta congruente con lo stato di fatto accertato in sede di sopralluogo.

[Catasto Terreni] Il fabbricato compendiante l’unità abitativa in oggetto insiste sulla particella

41 del foglio 4 di mappa. Il basso fabbricato de quo insiste sulla particella 240 del foglio 4 di mappa. B) INDICHI I PROPRIETARI DEI BENI ALLA DATA DELLA TRASCRIZIONE DEL

PIGNORAMENTO, NONCHÉ TUTTI I PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTERIORE A TALE DATA E IL PRIMO TITOLO DI ACQUISTO PER ATTO TRA VIVI ANTERIORE AL SUDDETTO VENTENNIO;

TITOLARITÀ, CRONISTORIA E ATTO ANTERIORE AL VENTENNIO3

Alla data di trascrizione dell’atto di pignoramento degli immobili, i

medesimi risultavano in effetti in piena proprietà per la quota intera in

capo al signor debitore esecutato CF (nato a Torino, il 00/00/1964, codice

fiscale CLS), in forza dell’atto di compravendita del 12/02/2014 rogito

Notaio MV rep. n. 71766/21005, trascritto il 05/03/2014 ai numeri

6763/5066, per acquisto dal signor NK (nato a Yokohama (Giappone), il

00/00/1979). Cronistoria unità abitativa [sub. 18]: Con atto di vendita4 del 28/02/1980 rogito Notaio G. G rep. n.

39177/28674, trascritto il 18/03/1980 ai nn. 7719/6349, il signor BS (nato a

Villanova d’Asti, il 00/00/1915) alienava la piena proprietà del bene in

oggetto al signor SA (nato a Taranto, il 00/00/1953). Con successivo atto di rettifica5 dati catastali del 09/11/1982 rogito Notaio

G.G rep. n. 43188/31598, trascritto il 25/11/1982 ai nn. 25292/20401, i

citati signori BS e SA dichiaravano di rettificare l’indicazione dei dati

catastali di cui al succitato atto del 28/02/1980 rogito Notaio G. G rep. n.

3 Allegato 04: ispezione ipotecaria di aggiornamento (04/09/2017) a carico del soggetto debitore e

copia del titolo in capo allo stesso. 4 Nel citato atto veniva erroneamente indicata l’indicazione catastale del bene (con il sub. 19), dato

successivamente rettificato con atto di rettifica dati catastali del 09/11/1982 rogito Notaio G. G rep. n. 43188/31598. 5 Nel medesimo atto veniva evidenziato che risultava indicata erronea anche l’indicazione del

numero delle schede.

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39177/28674, dichiarando quanto segue: “I locali venduti sono censiti al

NCEU alla Partita 1230 (erroneamente intestata) come foglio 4 particella

41 sub. 18. (…) Fermi ed inalterati gli elementi obiettivi di identificazione

risultanti in atto”. Per atto di compravendita del 19/01/2000 rogito Notaio A. R rep. n.

215310/24591, trascritto il 26/01/2000 ai nn. 3192/2134, il citato signor SA

alienava la piena proprietà del bene de quo al predetto signor NK. Cronistoria basso fabbricato nel cortile [sub. 5]: Con atto di compravendita del 20/02/1980 rogito Notaio F. G rep. n.

13947/3098, trascritto il 21/03/1980 ai nn. 8002/6583, la signora CC (nata a

Torino, il 00/00/1918) alienava la piena proprietà dell’entità de qua ai signori

GS (nato a Villanova Mondovì (CN), il 00/00/1926) e SM (nata a Villanova

Mondovì (CN), il 00/00/1927). Per atto di vendita del 27/02/2004 rogito Notaio A. M rep. n. 39839/15516,

trascritto il 17/03/2004 ai nn. 12726/8514, i citati signori GS e SM

alienavano la piena proprietà dell’immobile in oggetto al predetto signor

NK.

Il primo titolo di acquisto per atto tra vivi anteriore l’ultimo ventennio

rispetto la data di trascrizione del pignoramento de quo, risulta essere

rappresentato dai seguenti atti: (i) atto di vendita del 28/02/1980 rogito

Notaio G. G rep. n. 39177/28674, trascritto il 18/03/1980 ai nn.

7719/6349; (ii) atto di rettifica dati catastali del 09/11/1982 rogito Notaio

G. G rep. n. 43188/31598, trascritto il 25/11/1982 ai nn. 25292/20401; (iii)

atto di compravendita del 20/02/1980 rogito Notaio F. G rep. n.

13947/3098, trascritto il 21/03/1980 ai nn. 8002/6583.

C) INDICHI L’ESISTENZA DI FORMALITÀ, DEI VINCOLI, DEGLI ONERI E DEI PESI DI CUI AI N. 4, 5 E 8 DELL’ART. 173 BIS DISP. ATT. C.P.C., SPECIFICANDO, PER QUELLI CHE SARANNO CANCELLATI, SE COLPISCANO SOLO I BENI PIGNORATI O ANCHE ALTRI BENI E, QUINDI, SE SIANO DA CANCELLARE TOTALMENTE O PARZIALMENTE;

FORMALITÀ IPOTECARIE DI PREGIUDIZIO GRAVANTI SULL’IMMOBILE Dalla ispezione della certificazione notarile in atti, nonché dalla ispezione

aggiornata, sulla proprietà della quota intera degli immobili in oggetto,

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risultano gravare le seguenti formalità di pregiudizio da cancellare

totalmente e limitatamente ai bene trasferiti [cfr. allegato 4]:

- ipoteca volontaria iscritta in data 05/03/2014 ai numeri Rg. 6764 ed

Rp. 879, derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario emesso

con atto del 12/02/2014 a rogito Notaio M. V rep. n. 71767/21006, a

favore della ISP (con sede in Torino), contro il signor CF; - pignoramento immobiliare trascritto in data 30/12/2016 ai numeri Rg.

52799 ed Rp. 35199, derivante da atto esecutivo del 10/12/2016

emesso dal Tribunale di Torino - Ufficiale Giudiziario, rep. n.

32543/2016, a favore della ISP (con sede in Torino), contro il signor CF.

DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI, CONDOMINIO, VINCOLI E ONERI La vendita dei beni immobili è da ritenersi sotto l’osservanza dei patti,

clausole, condizioni, vincoli e servitù contenute o richiamate, oltre quanto

sopra indicato: - nell'atto di compravendita del 12/02/2014 rogito Notaio Marco

VALENTE rep. n. 71766/21005, trascritto il 05/03/2014 ai numeri

6763/5066; - nell’atto di deposito di Regolamento di Condominio rogito Notaio GG del

23/08/1963 rep. n. 2413/1063, registrato a Vigone il 28/08/1963 al n. 150,

trascritto il 10/09/1963 ai nn. 35512/28322.

Presso l’Archivio Notarile Distrettuale di Torino è stato ispezionato il

contenuto del citato Regolamento [cfr. allegato 5] e, dal relativo esame non

sembrerebbero essere emersi particolari vincoli e/o limitazioni all'utilizzo

dell'unità immobiliare, tuttavia, si evidenziano: “(…) 1 - Forma oggetto della

presente regolamentazione lo stabile sito in Nichelino, via Belfiore 10 e 10 bis

(presunti) costituito da terreno sup. mq. 496 con entrostante casa elevata a

cinque piani fuori terra, oltre piano sotterraneo a cantine, cortile, otto bassi

fabbricati nel cortile non facenti parte del condominio come infra specificato

(…). 3 – Disposizioni diritti Società Nichelino di S G. e C. snc (…). 4 - I bassi

fabbricati nel cortile formano una proprietà a sé stante e non partecipano al

condominio; i relativi proprietari avranno la proprietà del suolo su cui

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insistono e della soletta che li ricopre, della metà interna dei muri perimetrali

trasversali compresi fra i muri longitudinali che saranno comunque fra i

proprietari dei locali da essi divisi; a favore dei bassi fabbricati suddetti è

costituita ad ogni effetto e nel più ampio dei modi servitù di passaggio per

l’accesso e recesso sia pedonale che carraio attraverso l’androne carraio e il

cortile comune di proprietà del condominio, nonché ogni occorrente servitù

di stillicidio e scolo delle acque, luce e veduta. I detti bassi fabbricati

parteciperanno al 50% (restando il residuo 50% a carico del condominio) alle

spese ordinarie e straordinarie relative al detto cortile ed al detto androne

carraio. (…) 11 – (…) È fatto divieto di vendere cantine a terzi che non siano

comproprietari dello stabile. (…)”; richiamando, comunque in toto il relativo

contenuto.

Compatibilmente a quanto emerso dagli accertamenti esperiti, non si

ravvisa la sussistenza di elementi da cui possa risultare che i beni pignorati

siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da

tali pesi.

Tutti i patti, vincoli e condizioni riportati o richiamati nei citati titoli, restano

a carico della parte aggiudicataria.

D) ACCERTI LO STATO DI POSSESSO DEI BENI AI SENSI DEL N. 3 DELL’ART. 173 BIS DISP. ATT. C.P.C., INDICANDO ANCHE, SE OCCUPATI DA TERZI, LA SCADENZA DEL TITOLO E IL CORRISPETTIVO PATTUITO; 6

Dalle ispezioni effettuate a carico del soggetto debitore, dapprima presso

l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Torino 2 (per l’accertamento di

eventuali contratti) e, successivamente sempre presso l’Ufficio Territoriale di

Moncalieri, è emerso quanto segue.

Sono stati rilevati n. 3 contratti di locazione e, segnatamente (con la

precisazione che, il competente Ufficio di Moncalieri ha riferito che tali

contratti, poiché registrati telematicamente, non dispongono di esemplare

cartaceo e che, pertanto, sono state solamente prodotte le relative

interrogazioni):

6 Allegato 05: ispezione tributaria debitore esecutato, con accluse interrogazioni rapporti contratti.

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- Contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 11/11/2014 al n.

5983, serie 3T, presso l’Ufficio Territoriale di Moncalieri, da cui si rileva

che il soggetto locatore indicato con codice fiscale CLS (ovvero il

soggetto debitore) concedeva in locazione al conduttore indicato con

codice fiscale RGS, i beni catastalmente individuati come foglio 4

particella 41 sub. 18 et foglio 4 particella 240 sub. 5; la durata della

locazione viene indicata dal 01/11/2014 al 28/02/2015.

- Contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 14/05/2015 al n.

3170, serie 3T, presso l’Ufficio Territoriale di Moncalieri, da cui si rileva

che il soggetto locatore indicato con codice fiscale CLS (ovvero il

soggetto debitore) concedeva in locazione al conduttore indicato con

codice fiscale RMN, l’immobile catastalmente individuato come foglio 4

particella 41 sub. 18; la durata della locazione viene indicata dal

15/04/2015 al 14/04/2019; risolto in data 31/05/2015.

- Contratto di locazione agevolato di immobile ad uso abitativo

registrato in data 23/06/2016 al n. 4039, serie 3T, presso l’Ufficio

Territoriale di Moncalieri, da cui si rileva che il soggetto locatore

indicato con codice fiscale CLS (ovvero il soggetto debitore) concedeva

in locazione al conduttore indicato con codice fiscale LHJ, l’immobile

catastalmente individuato come foglio 4 particella 41 sub. 18; la durata

della locazione viene indicata dal 01/06/2016 al 31/05/2022; il canone

annuo di locazione viene indicato in € 3.600,00. Si evidenzia che la registrazione di tale contratto è avvenuta in epoca

antecedente rispetto sia la data di notifica che di trascrizione del

pignoramento de quo.

Al sopralluogo effettuato sui beni immobili oggetto di pignoramento è

risultato quanto segue.

Il sopralluogo sull’unità abitativa è avvenuto alla presenza del signor

qualificatosi come EH “N”, il quale acconsentiva l’accesso ai locali,

dichiarando verbalmente di occupare il bene mediante contratto di

locazione registrato nell’anno 2016.

Il sopralluogo sul basso fabbricato è avvenuto alla presenza del signor

qualificatosi come RD, il quale acconsentiva l’accesso al bene, dichiarando

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verbalmente di occupare il bene in assenza di titolo.

E) DESCRIVA I BENI PIGNORATI, ANCHE MEDIANTE PLANIMETRIE E FOTOGRAFIE;

UBICAZIONE E CONTESTO7 La via Belfiore rappresenta un tratto viario che diparte dalla importante via

XXV Aprile, nelle immediate vicinanze del “Parco Boschetto” e, dunque in

zona periferica rispetto il concentrico cittadino di Nichelino.

Le principali strade vicinorie sono la citata via XXV Aprile, la via Torricelli, la

via Stupinigi, la via Mughetti, la via Debouché e la via Cacciatori.

Il tessuto edilizio è costituito da insediamenti di tipologia a quello di specie,

nonché da attività di tipo produttivo/manifatturiero; la zona dispone di

non molti servizi, tuttavia dalla via XXV Aprile è raggiungibile sia

concentrico cittadino sia l’imbocco per la tangenziale della Città di Torino. DESCRIZIONE IMMOBILE8 Il corpo di fabbricato è attestante la via Belfiore, elevato a cinque piani

fuori terra, oltre piano sotterraneo; risulta dunque un fabbricato edificato

nei primi anni ‘60. Le caratteristiche costruttive ed esterne dello stabile appaiono: struttura

portante di tipo tradizionale in conglomerato cementizio armato, tampo-

namenti perimetrali in muratura di mattoni rifiniti con mattoni ad effetto

pietra-travertino, con aperture e balconi rigorosamente accolonnati; tetto

protetto da tegole. La facciata su interno cortile è rifinita con tinteggiatura

in sufficienti condizioni.

Dal portoncino pedonale con sopraluce, si accede all’andito che immette

nel vano scala, quest’ultimo protetto da ringhiera e mancorrente; il

rivestimento del vano scala risulta tipo tinteggiato; il tutto in buone

condizioni.

Lo stabile non dispone di impianto di ascensore.

All’unità abitativa posta al piano quarto (5° f.t.) del fabbricato si accede

mediante porta in legno.

7 Allegato 06: estratto toponomastico ed orto-foto della zona.

8 Allegato 07: rilievo fotografico dei beni.

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L’unità è risultata composta da ingresso che disimpegna una camera, il

tinello con cucinino ed il bagno; presenta balcone accessibile dalla camera

verso lato strada, nonché balcone risultato tipo verandato accessibile dal

tinello verso cortile interno.

Le finiture interne appaiono: pavimentazione dei locali di differente

fattura, tipo scagliette e scaglie di graniglia, ad eccezione dei servizi che

risultano pavimentati con piastrelle ceramiche; la finitura delle pareti di

tutti i locali è realizzata con tinteggiatura per interni, ad eccezione delle

pareti nel cucinino e nel bagno che risultano parzialmente rivestiti con

piastrelle ceramiche; il bagno è risultato accessoriato di lavabo, tazza,

bidet, piatto doccia, attacco della lavatrice, il tutto di fattura ordinaria; le

porte interne sono in legno e vetro ed i serramenti sono in legno con vetri

semplici o in alluminio e vetro, protetti da avvolgibili; il tutto di modesta

fattura. Il balcone verso cortile interno risulta tipo verandato mediante

struttura in alluminio e vetri. Gli impianti a servizio dell’unità abitativa sono apparsi: idro-sanitario,

impianto elettrico sottotraccia, caldaia posta nel balcone verandato;

impianto di riscaldamento di tipo centralizzato, distribuito da radiatori tipo

in ghisa dotati di valvola termostatica. In merito alla conformità degli

impianti a corredo dell’immobile, non è stato possibile verificare, né sono

state fornite relative documentazioni. La cantina pertinenziale l’alloggio è posta al piano sotterraneo del

fabbricato. Al piano sotterraneo si accede mediante porta dal sottoscala.

Stante la riferita indisponibilità delle chiavi di accesso all’interno del locale

cantina pertinenziale l’immobile, non è stato possibile accedere e

verificarne né la relativa corrispondenza né l’occupazione della stessa.

Descrizione basso fabbricato Dal portone carraio, si accede a relativo androne che sfocia nel cortile

interno del fabbricato civile.

Il basso fabbricato, di conformazione tipo rettangolare, dispone di una

modesta superficie per l’alloggiamento di una vettura; dotato di apertura

con serranda manuale, risulta pavimentato con battuto di cemento e rifinito

con tinteggiatura.

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Complessivamente lo stato di conservazione e manutenzione generale

delle unità ispezionate è apparso in apparenti buone condizioni.

F) VERIFICHI LA REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA DEI BENI AI SENSI DEL N. 6 DELL’ART. 173 BIS DISP. ATT. C.P.C., FORNENDO, IN CASO DI OPERE ABUSIVE, LE INFORMAZIONI DI CUI AL N. 7; G) DICA SE GLI IMMOBILI PIGNORATI SIANO DOTATI DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA;

SITUAZIONE EDILIZIA

L'edificazione del fabbricato et basso fabbricato compendianti

rispettivamente gli immobili oggetto di pignoramento è iniziata in data

anteriore al 01 settembre 1967.

Dalla ricerca effettuata dall’Archivio Edilizio Comunale è emerso quanto

segue9: (i) nulla osta n. 294 rilasciato il 19/06/1962 per nuova costruzione

di fabbricato a quattro piani fuori terra in via Belfiore; (ii) nulla osta n. 477

rilasciato il 07/09/1962 per la sopraelevazione della casa di civile

abitazione (ove non sono risultati reperibili gli elaborati progettuali acclusi

al citato titolo); (iii) nulla osta n. 125 rilasciato il 09/05/1963 per la

costruzione di bassi fabbricati uso garage.

Nella banca dati dell’Archivio Edilizio di Torino non è emersa la licenza di

abitabilità/occupazione.

Si evidenzia che nel fascicolo fornito dall’Archivio Edilizio inerente la pratica

di nulla osta n. 477 del 07/09/1962 (per la sopraelevazione del quinto piano

fuori terra del fabbricato) sono risultati non reperibili gli elaborati

progettuali ad esso acclusi; mentre nella pratica del nulla osta n. 294 del

19/06/1962 (per la edificazione di fabbricato a quattro piani fuori terra),

ancorché reperiti gli elaborati progettuali ad esso acclusi, dalla relativa

ispezione, con riferimento alla rappresentazione indicativa della “pianta

cantina”, purtroppo, non risulta essere graficamente indicata la suddivisione

9 In data 30/10/2001 con prot. n. 369/01 è stata presentata dal Condominio, per il tramite del

relativo Amministratore, richiesta di “autorizzazione per destinare parte di area condominiale a posti auto scoperti a servizio dei residenti del predetto stabile”, alla quale è seguita comunicazione prot. n. 4854/02 del 29/01/2002 redatta dalla Città di Nichelino - Servizio Urbanistica, nella quale, con riferimento alla richiesta de qua, veniva segnalato quanto segue: “Si esprime parere negativo trattandosi di intervento su area privata assoggettata ad uso pubblico”.

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dei distinti locali cantina del fabbricato; ed, alla luce di quanto sopra, risulta

dunque quanto segue:

- dal mero raffronto tra la planimetria catastale in atti e l'attuale stato di

fatto dell’unità abitativa al piano quarto (5°f.t.) riscontrato in sede di

ispezione peritale, non si rileva la sussistenza di sostanziali irregolarità

edilizie caratterizzanti l’immobile in oggetto, salvo la presenza di una

struttura tipo veranda realizzata sul balcone del tinello verso cortile

interno in assenza di idoneo titolo;

- dal mero raffronto tra la planimetria catastale in atti e l'attuale stato dei

luoghi al piano sotterraneo riscontrato in sede di ispezione peritale,

rimarcando la riferita indisponibilità delle chiavi di accesso all’interno del

locale cantina pertinenziale l’immobile da parte del soggetto occupante

l’entità abitativa, non è stato possibile accedere e dunque verificarne la

relativa corrispondenza.

Per quanto inerente il basso fabbricato uso garage nel cortile interno, dal

raffronto tra quanto assentito in linea edilizia e lo stato di fatto riscontrato

in sede di ispezione peritale non si sono rilevate sostanziali irregolarità.

Al fine di regolarizzare le difformità sopra riscontrate per quanto inerente

l’unità abitativa, in questa sede peritale, è dunque confacente prevedere la

presentazione, presso il competente Sportello Unico per l'Edilizia di Torino,

di una istanza volta all’ottenimento di un permesso edilizio in sanatoria ai

sensi dell’art. 13 legge n. 47/85 e succ. modif. ed integr., per la

conservazione delle opere realizzate in difformità ai permessi sopra citati,

consistenti in trasformazione di balcone in vano ad uso non abitativo

mediante installazione di veranda; con contestuale indicazione grafica del

locale cantina pertinenziale l’alloggio. L'entità del costo afferente la

formazione delle pratiche in oggetto [incidenze professionali, oneri

amministrativi, eventuali sanzioni, ecc.] può presuntivamente stimarsi, in via

meramente indicativa e in nessun modo vincolante per la scrivente, salvo

più corretta determinazione all'atto della relativa presentazione, in un

importo che oscilla intorno a circa € 2.500,00=, il tutto previsto ad esclusivo

carico ed onere della parte aggiudicataria.

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Risulta sussistente l'attestato di certificazione energetica n. 2013 207228

0079 (con scadenza 09/03/2023) da cui si rileva che la "classe energetica

globale" corrisponde alla "F" [Cfr. all. 4].10

H) VERIFICHI LE SPESE E I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI CUI AL N. 9 DELL’ART. 173

BIS DISP. ATT. C.P.C.;

Dalla ispezione ipotecaria di aggiornamento, non sembrerebbero essere

emersi procedimenti giudiziari pendenti sul soggetto debitore esecutato.

In ordine agli oneri di natura condominiale gravanti sull’immobile oggetto

di pignoramento, la scrivente riferisce quanto segue.11

Con prima istanza del 14/07/2017 la scrivente trasmetteva all’indirizzo di

posta elettronica dello Amministratore dello stabile de quo, così come

indicato sulla bacheca del vano scala del fabbricato in oggetto, un’istanza

volta all’ottenimento delle informative di cui allo specifico quesito.

Nonostante ripetute esortazioni telefoniche, nonché solleciti sempre a

mezzo di posta telematica et a mezzo telefax, la scrivente provvedeva a

trasmettere un’ultima ulteriore istanza di sollecito in data 04/08/2017 per

il tramite di posta elettronica certificata alla quale, purtroppo, a tutt’oggi

comunque non si è ricevuto alcun riscontro scritto in merito.

I) DETERMINI IL VALORE DI MERCATO DEI BENI, SPECIFICANDO LE VOCI DI CUI ALL’ART. 568, COMMA 2, C.P.C.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONE IMMOBILIARE

La stima del più probabile valore di mercato degli immobili di cui alla

presente procedura, verrà effettuata mediante il metodo del confronto di

mercato, ovvero, confrontando i beni oggetto di stima, con un insieme di

beni ad essi simili, applicando coefficienti di adeguamento e correzioni di

stima al valore di mercato al metro quadrato in condizioni di ordinarietà

per il metro quadrato della superficie lorda commerciale, quale parametro

per la relativa comparazione.

10

Materialmente accluso al titolo in capo al soggetto debitore. 11

Allegato 08: nota ultima di sollecito al nominativo dell’Amministratore rilevato in sede di sopralluogo e ricevuta di accettazione.

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Dalle ricerche di mercato condotte presso operatori del settore, tenuto

conto anche delle caratteristiche similari ai beni in oggetto, si è rilevato un

valore in libero mercato, ovvero in condizioni di ordinarietà dei beni (per

unità abitativa) di €/mq 1.110,00; (per box) di €/mq 930,00.

Lo stato di consistenza metrica degli immobili, espresso in “superficie lorda

commerciale” è stato desunto sulla base delle rappresentazioni grafiche

della planimetria catastale, dalla documentazione rilevata, nonché dai

rilievi metrici effettuati in situ. Tale entità di superficie è stata ottenuta

dalla sommatoria: (i) della superficie dei vani principali e degli accessori

diretti, comprensiva delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali

(computati per intero, mentre i muri in comunione vengono computati fino

alla misura massima del 50%); (ii) della superficie omogeneizzata delle

pertinenze di uso esclusivo dell’unità immobiliare e, per le pertinenze di

“ornamento”, quali i balconi, nella misura del 30%, mentre per le

pertinenze “accessorie”, quali soffitte, cantine o similari, nella misura del

25%; computata dunque, secondo i criteri di cui sopra, in circa complessivi

(per unità abitativa) “mq. 50,00”; (per garages) “mq. 14,00”.

Al valore di mercato al metro quadrato in condizioni di ordinarietà degli

immobili, dovranno essere interposti diversi aspetti dei beni mediante

l’applicazione di coefficienti; sommariamente, le caratteristiche dei beni

possono essere così suddivise:

- per fattori come l’assenza della garanzia per vizi dei beni venduti, come

pure i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedi-

mento esecutivo, nonché le eventuali spese condominiali insolute, la

peculiare situazione di ordine catastale ed edilizia dell’unità abitativa,

compatibil-mente ai limiti connessi con il presente mandato di natura

tecnica, viene applicato un coefficiente prudenzialmente e

complessivamente stimabile (per unità abitativa) in circa 0,93; (per

garages) in circa 0,97;

- per fattori inerenti le caratteristiche estrinseche, intrinseche,

tecnologiche e produttive del bene e, segnatamente, tra cui, si

evidenziano: tessuto edilizio ed urbanistico della zona, accessibilità

servizi pubblici, accessibilità trasporto pubblico, presenza di servizi

commerciali, contesto sociale, densità edilizia, esposizione, tipologia

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costruttiva, vetustà, distribuzione planimetrica, grado delle finiture,

dotazioni impiantistiche ed eventuale relativo loro adeguamento, la

situazione di possesso dei beni, lo stato complessivo di conservazione e

di manutenzione; il tutto, come nella presente sopra argomentato,

tenuto conto di quanto rilevabile anche in sede di sopralluogo, come da

rilievo fotografico e dagli elementi o documenti emersi, viene applicato

un coefficiente complessivamente stimabile (per unità abitativa) in circa

0,97; (per garages) in circa 0,99.

Il valore degli immobili in oggetto, alla luce delle considerazioni ed

argomentazioni sopra esposte, risulta come segue. In NICHELINO, via Belfiore n. 12 (già 10 bis) et n. 10;

piena proprietà per l’intero di:

- unità abitativa al piano quarto (5° f.t.), con annessa cantina al piano

sotterraneo: [€/mq. 1.110,00 X (0,93*0,97) X mq. 50]= € 50.066,55= che si arrotonda ad € 50.000,00=; - basso fabbricato uso garages al piano terreno:

[€/mq. 930,00 X (0,97*0,99) X mq. 14]= € 12.503,11= che si arrotonda ad € 12.500,00=.

Per l’unità abitativa ed il garage, un complessivo importo di € 62.500,00= La presente valutazione è espressa a corpo e non a misura, nello stato di

fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, con annessi diritti, azioni,

ragioni, vincoli, servitù attive e passive, fissi ed infissi, annessi e connessi,

adiacenze e pertinenze; il tutto come sopra meglio argomentato.

L) INDIVIDUI, PER GLI IMMOBILI SITI FUORI TORINO, I GIORNALI DI INFORMAZIONE LOCALI AVENTI MAGGIORE DIFFUSIONE NELLA ZONA INTERESSATA, QUOTIDIANI, MULTI SETTIMANALI O SETTIMANALI, EDITI DA SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE.

Il giornale più diffuso del capoluogo e della relativa provincia risulta il

quotidiano “La Stampa”; nella zona ove localizzato il bene oggetto di

pignoramento, è stata rilevata altresì la presenza di giornali di

informazione locale quale “Il Mercoledì”.

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CONCLUSIONI ED ALLEGAZIONI

Quanto nella presente relazionato ad espletamento del mandato ricevuto,

compatibilmente agli elementi allo stato a proprie mani, con scrupolo,

obiettività e coscienza, ponendosi a deferente disposizione dell'Ill.mo

Signor Giudice dell'Esecuzione per ogni opportuno chiarimento.

Settimo Torinese, addì 06 settembre 2017.

(RPO)

ALLEGAZIONI

Allegato 01 : Planimetria e visura storica (sub. 18).

Allegato 02 : Planimetria e visura storica (sub. 5).

Allegato 03 : Estratto di mappa catastale.

Allegato 04 : Ispezione ipotecaria e titolo in capo al soggetto debitore.

Allegato 05 : Ispezione tributaria ed interrogazioni rapporti contratti.

Allegato 06 : Estratto toponomastico ed ortofoto della zona.

Allegato 07 : Rilievo fotografico, corredato di n. 40 fotogrammi.

Allegato 08 : Nota ultima di sollecito al nominativo dell’Amministratore

e ricevuta di accettazione.

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