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RPO
CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 1983/2016
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R.G.E. N° 1983/2016
CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
SIGNOR GIUDICE DELL’ESECUZIONE DR.SSA C. C
CREDITORE PROCEDENTE ISP
[rappresentata e difesa dall’Avv. MS]
DEBITORE ESECUTATO CF
[IMMOBILI IN NICHELINO (TO), VIA BELFIORE N. 12 (già 10 BIS), N. 10]
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SCHEDA RIASSUNTIVA
TORINO, via Belfiore – piena proprietà per l’intero [1/1]:
con accesso dal Condominio di Via Belfiore n. 12 (già n. 10 bis): al piano
quarto (5° f.t.): alloggio ad uso abitazione, composto di ingresso, una
camera, tinello con cucinino e servizi, con annessa cantina al piano
sotterraneo;
con accesso da Via Belfiore n. 10, posto al piano terreno: basso fabbricato
nel cortile ad uso garages.
Agli immobili in oggetto sono da ritenersi ricompresi tutti i diritti, obblighi,
ragioni, azioni, accessori, pertinenze, dipendenze, usi, servitù attive e
passive sullo stesso gravanti, nonché dei diritti sulle parti comuni dello
stabile di cui fa parte, quali sono da ritenersi comuni per legge, uso e
consuetudine, nonché sotto l’osservanza dell’atto di deposito del
Regolamento di Condominio rogito Notaio GG del 23/08/1963 rep. n.
2413/1063, registrato a Vigone il 28/08/1963 al n. 150, trascritto il
10/09/1963 ai nn. 35512/28322.
“Dati catastali”: Catasto Fabbr.: fg. 4 n. 41 sub. 18 (alloggio con cantina)
fg. 4 n. 240 sub. 5 (garages)
“Irregolarità catastali”: Sussistente per l’unità abitativa
“Formalità pregiudizievoli”: - ipoteca volontaria iscritta il 05/03/2014 ai nn. 6764/879 - pignoramento immobiliare trascritto il 30/12/2016 ai nn. 52799/35199
“Stato occupazionale”: unità abitativa con contratto
garages libero da contratto
“Corrispondenza dati ex 567 cpc”: Sussistente.
“Irregolarità edilizie”: Sussistente per l’unità abitativa
“Valore computato”: € 50.000,00= (alloggio con cantina)
€ 12.500,00= (basso fabbricato uso garages)
(applicando coefficienti di adeguamento e correzioni)
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PREFAZIONE, ATTO DI PIGNORAMENTO, OPERAZIONI PERITALI
PREFAZIONE
La sottoscritta POR, geometra, iscritta all'Albo dei Geometri di Torino e
Provincia al n° 00, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso
il Tribunale Ordinario di Torino al n° 00, veniva nominata, dall’Ill.mo Signor
Giudice dell’Esecuzione Dr.ssa CC, esperto nella procedura rubricata al
numero 1983/2016 di R.G.E. con apposito decreto, invitando la scrivente
alla prestazione del giuramento, secondo le attuali modalità, assegnando il
quesito di cui infra per la redazione della presente consulenza. ATTO DI PIGNORAMENTO
Con atto di pignoramento datato 25 ottobre 2016, la “ISP”, con sede in
Torino [codice fiscale 00], sottoponeva ad esecuzione forzata per
espropriazione la proprietà per la quota intera (1/1) in capo al signor CF
[nel prosieguo meglio identificato] sui beni immobili così descritti nella
relativa nota di trascrizione:
“Comune di NICHELINO (TO), Catasto Fabbricati,
Foglio 4, particella 41, sub. 18, via Belfiore n. 10 bis, natura A3
- abitazione di tipo economico, vani 3, piano 4 S1;
Comune di TORINO (TO), Catasto Fabbricati,
Foglio 4, particella 240, sub. 5, via Belfiore n. 10, natura C6
- stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, mq. 13, piano T.
L’atto di pignoramento è stato trascritto presso l'Agenzia delle Entrate,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 2, in data 30/12/2016 ai numeri
di R.g. 52799 ed R.p. 35199, con giusto riferimento a identificazione
immobili, soggetti e relative quote di possesso. SVOLGIMENTO OPERAZIONI PERITALI
In esecuzione al mandato conferito, la scrivente ha provveduto ad
effettuare i necessari accessi e sessioni presso i seguenti Pubblici Uffici: – Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Torino, Servizi
Catasto Fabbricati di Torino - Comune di Nichelino, per richiesta e ritiro
della documentazione più significativa (planimetrie, visure, estratto,
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ecc…); nonché l’Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubb. Imm.re di Torino
2, per effettuazione ispezione di aggiornamento a carico del soggetto
debitore ed ispezioni note;
– Comune di Nichelino, Servizi Demografici, per accertamento ed
acquisizione certificato;
– Studio Notarile Dott. Valente di Torino per richiesta e ritiro del titolo in
capo al soggetto debitore;
– Archivio Notarile Distrettuale di Torino per ispezione titoli;
– Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 2 et Ufficio Territoriale
di Moncalieri, per accertamenti circa lo stato locativo degli immobili;
– Comune di Nichelino, Archivio Edilizio, per ricerca/ispezione della docu-
mentazione in linea edilizia riguardante il fabbricato et gli immobili de
quibus.
Acquisita la documentazione necessaria, previa comunicazione trasmessa
alla residenza del soggetto debitore, secondo le modalità di cui al quesito,
in data 13/07/2017 la scrivente tentava un primo sopralluogo
sull’immobile. Con successivi ed ulteriori sessioni in situ, solamente in data
21/07/2017 a decorrere dalle ore 19.45, il soggetto qualificatosi come
occupante dell’unità abitativa (nel prosieguo meglio generalizzato),
consentiva alla scrivente l’accesso all’interno dell’abitazione de qua per
effettuare i rilievi tecnici, metrici e fotografici del caso.
Nel medesimo giorno, previe informative verbali intercorse con alcuni
soggetti condomini dello stabile de quo, alla presenza di altro soggetto
terzo (meglio identificato nel prosieguo), alla scrivente veniva altresì
concesso l’accesso all’interno del basso fabbricato in oggetto, effettuando
dunque i relativi rilievi tecnici, metrici e fotografici del caso. Sulla base di analitiche e ponderate analisi compiute, nonché dalle
risultanze emerse dalle attività peritali sopra citate, con specifico
riferimento anche a quanto accertato in sede dei sopralluoghi, dagli
elementi acquisiti ed a quelli presenti in atti, la scrivente ha potuto
procedere alla redazione della presente consulenza estimativa (il tutto come
meglio dettagliato nell’indice espositivo di cui alla pagina 2).
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“L’ESPERTO, “OMISSIS”: A) IDENTIFICHI GLI IMMOBILI PIGNORATI, INDICANDONE UBICAZIONE, TIPOLOGIA, CONSISTENZA, DATI CATASTALI E CONFINI, PROVVEDENDO ALTRESÌ A PRESENTARE LE DENUNCE CATASTALI EVENTUALMENTE MANCANTI;
IDENTIFICAZIONE IMMOBILI1
IDENTIFICAZIONE, TIPOLOGIA, COERENZE Gli immobili in oggetto risultano ubicati nel Comune di Nichelino (TO):
nel fabbricato condominiale edificato ad inizio anni ‘60, elevato a cinque
piani fuori terra, oltre piano sotterraneo, con accesso dal Condominio di
Via Belfiore n. 12 (già n. 10 bis) [cfr. allegato 1]:
- al piano quarto (5° f.t.): alloggio ad uso abitazione, composto di ingresso,
una camera, tinello con cucinino e servizi, posto alle seguenti coerenze,
salvo più esatte: cortile comune, altro alloggio del piano, la Via Belfiore,
altro alloggio del piano e vano scala; - al piano sotterraneo: un locale ad uso cantina, posto alle seguenti
coerenze, salvo più esatte: altra cantina, corridoio comune e la Via
Belfiore;
con accesso da Via Belfiore n. 10, posto al piano terreno [cfr. allegato 2]:
- basso fabbricato nel cortile ad uso garages, quale meglio risulta distinto
con la lettera “e” e colorato in ocra chiaro nella pianta del relativo piano
allegata al regolamento di condominio di cui infra, posto alle seguenti
coerenze, salvo più esatte: cortile a due lati, basso fabbricato “d” e
proprietà NS od aventi causa.
All’immobile in oggetto sono da ritenersi ricompresi tutti i diritti, obblighi,
ragioni, azioni, accessori, pertinenze, dipendenze, usi, servitù attive e
passive sullo stesso gravanti, nonché dei diritti sulle parti comuni dello sta-
bile di cui fa parte, quali sono da ritenersi comuni per legge, uso e
consuetudine, nonché sotto l’osservanza dell’atto di deposito del
Regolamento di Condominio rogito Notaio GG del 23/08/1963 rep. n.
2413/1063, registrato a Vigone il 28/08/1963 al n. 150, trascritto il
10/09/1963 ai nn. 35512/28322.
1Allegato 01: planimetria e visura storica (alloggio - sub. 18), [agg. al 05/09/2017];
Allegato 02: planimetria e visura storica (autorimessa - sub. 5), [agg. al 05/09/2017];
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DESCRIZIONE, CRONISTORIA, REGOLARITÀ CATASTALE2 Dalle visure storiche effettuate presso il Catasto Fabbricati entrambe le
unità risultano intestate al soggetto debitore esecutato, con i seguenti dati: Unità abitativa [piano quarto (5° f.t.)]: Foglio 4 particella 41 subalterno 18, categoria A/3, classe 2, consistenza
vani 3, superficie catastale totale mq. 51, rendita € 278,89, Via Martiri di
Belfiore n. 10BIS, piano S1-4.
[oggetto di: variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di
superficie; variazione in atti e del 11/01/2015 per toponomastica derivante da
aggiornamento ansc; variazione in atti e del 30/09/2014 per g.d.a. codifica piano
incoerente; variazione del 01/01/1994 del quadro tariffario; variazione del
01/01/1992 del quadro tariffario; già di impianto meccanografico del
30/06/1987]. Basso fabbricato nel cortile uso autorimessa [piano terreno]: Foglio 4 particella 240 subalterno 5, categoria C/6, classe 3, consistenza
mq. 13, superficie catastale mq. 15, rendita € 62,44, Via Martiri di Belfiore
n. 10, piano T.
[oggetto di: variazione del 09/11/2015 per inserimento in visura dei dati di
superficie; variazione in atti e del 11/01/2015 per toponomastica derivante da
aggiornamento ansc; variazione del 01/01/1994 del quadro tariffario; variazione
del 01/01/1992 del quadro tariffario; già di impianto meccanografico del
30/06/1987].
La rappresentazione grafica planimetrica catastale dell’unità abitativa “sub.
18” risulta congruente con lo stato di fatto accertato in sede di
sopralluogo, ad eccezione della presenza di struttura tipo veranda
realizzata sul balcone del tinello verso cortile interno. Al fine di
regolarizzare tale incongruenza, si prevede la presentazione presso la
competente Agenzia delle Entrate, Servizi Catastali, di una denuncia di
variazione mediante procedura “Docfa” per la realizzazione del citato
balcone verandato. La regolarizzazione viene prevista, in questo ambito
peritale ed in nessun modo vincolante per la scrivente, ad esclusivo carico
et onere della parte aggiudicataria.
2Allegato 01: planimetria e visura storica (alloggio - sub. 18), [agg. al 05/09/2017];
Allegato 02: planimetria e visura storica (autorimessa - sub. 5), [agg. al 05/09/2017]; Allegato 03: estratto di mappa catastale;
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La rappresentazione grafica planimetrica catastale dell’immobile “sub. 5”
risulta congruente con lo stato di fatto accertato in sede di sopralluogo.
[Catasto Terreni] Il fabbricato compendiante l’unità abitativa in oggetto insiste sulla particella
41 del foglio 4 di mappa. Il basso fabbricato de quo insiste sulla particella 240 del foglio 4 di mappa. B) INDICHI I PROPRIETARI DEI BENI ALLA DATA DELLA TRASCRIZIONE DEL
PIGNORAMENTO, NONCHÉ TUTTI I PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTERIORE A TALE DATA E IL PRIMO TITOLO DI ACQUISTO PER ATTO TRA VIVI ANTERIORE AL SUDDETTO VENTENNIO;
TITOLARITÀ, CRONISTORIA E ATTO ANTERIORE AL VENTENNIO3
Alla data di trascrizione dell’atto di pignoramento degli immobili, i
medesimi risultavano in effetti in piena proprietà per la quota intera in
capo al signor debitore esecutato CF (nato a Torino, il 00/00/1964, codice
fiscale CLS), in forza dell’atto di compravendita del 12/02/2014 rogito
Notaio MV rep. n. 71766/21005, trascritto il 05/03/2014 ai numeri
6763/5066, per acquisto dal signor NK (nato a Yokohama (Giappone), il
00/00/1979). Cronistoria unità abitativa [sub. 18]: Con atto di vendita4 del 28/02/1980 rogito Notaio G. G rep. n.
39177/28674, trascritto il 18/03/1980 ai nn. 7719/6349, il signor BS (nato a
Villanova d’Asti, il 00/00/1915) alienava la piena proprietà del bene in
oggetto al signor SA (nato a Taranto, il 00/00/1953). Con successivo atto di rettifica5 dati catastali del 09/11/1982 rogito Notaio
G.G rep. n. 43188/31598, trascritto il 25/11/1982 ai nn. 25292/20401, i
citati signori BS e SA dichiaravano di rettificare l’indicazione dei dati
catastali di cui al succitato atto del 28/02/1980 rogito Notaio G. G rep. n.
3 Allegato 04: ispezione ipotecaria di aggiornamento (04/09/2017) a carico del soggetto debitore e
copia del titolo in capo allo stesso. 4 Nel citato atto veniva erroneamente indicata l’indicazione catastale del bene (con il sub. 19), dato
successivamente rettificato con atto di rettifica dati catastali del 09/11/1982 rogito Notaio G. G rep. n. 43188/31598. 5 Nel medesimo atto veniva evidenziato che risultava indicata erronea anche l’indicazione del
numero delle schede.
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39177/28674, dichiarando quanto segue: “I locali venduti sono censiti al
NCEU alla Partita 1230 (erroneamente intestata) come foglio 4 particella
41 sub. 18. (…) Fermi ed inalterati gli elementi obiettivi di identificazione
risultanti in atto”. Per atto di compravendita del 19/01/2000 rogito Notaio A. R rep. n.
215310/24591, trascritto il 26/01/2000 ai nn. 3192/2134, il citato signor SA
alienava la piena proprietà del bene de quo al predetto signor NK. Cronistoria basso fabbricato nel cortile [sub. 5]: Con atto di compravendita del 20/02/1980 rogito Notaio F. G rep. n.
13947/3098, trascritto il 21/03/1980 ai nn. 8002/6583, la signora CC (nata a
Torino, il 00/00/1918) alienava la piena proprietà dell’entità de qua ai signori
GS (nato a Villanova Mondovì (CN), il 00/00/1926) e SM (nata a Villanova
Mondovì (CN), il 00/00/1927). Per atto di vendita del 27/02/2004 rogito Notaio A. M rep. n. 39839/15516,
trascritto il 17/03/2004 ai nn. 12726/8514, i citati signori GS e SM
alienavano la piena proprietà dell’immobile in oggetto al predetto signor
NK.
Il primo titolo di acquisto per atto tra vivi anteriore l’ultimo ventennio
rispetto la data di trascrizione del pignoramento de quo, risulta essere
rappresentato dai seguenti atti: (i) atto di vendita del 28/02/1980 rogito
Notaio G. G rep. n. 39177/28674, trascritto il 18/03/1980 ai nn.
7719/6349; (ii) atto di rettifica dati catastali del 09/11/1982 rogito Notaio
G. G rep. n. 43188/31598, trascritto il 25/11/1982 ai nn. 25292/20401; (iii)
atto di compravendita del 20/02/1980 rogito Notaio F. G rep. n.
13947/3098, trascritto il 21/03/1980 ai nn. 8002/6583.
C) INDICHI L’ESISTENZA DI FORMALITÀ, DEI VINCOLI, DEGLI ONERI E DEI PESI DI CUI AI N. 4, 5 E 8 DELL’ART. 173 BIS DISP. ATT. C.P.C., SPECIFICANDO, PER QUELLI CHE SARANNO CANCELLATI, SE COLPISCANO SOLO I BENI PIGNORATI O ANCHE ALTRI BENI E, QUINDI, SE SIANO DA CANCELLARE TOTALMENTE O PARZIALMENTE;
FORMALITÀ IPOTECARIE DI PREGIUDIZIO GRAVANTI SULL’IMMOBILE Dalla ispezione della certificazione notarile in atti, nonché dalla ispezione
aggiornata, sulla proprietà della quota intera degli immobili in oggetto,
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risultano gravare le seguenti formalità di pregiudizio da cancellare
totalmente e limitatamente ai bene trasferiti [cfr. allegato 4]:
- ipoteca volontaria iscritta in data 05/03/2014 ai numeri Rg. 6764 ed
Rp. 879, derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario emesso
con atto del 12/02/2014 a rogito Notaio M. V rep. n. 71767/21006, a
favore della ISP (con sede in Torino), contro il signor CF; - pignoramento immobiliare trascritto in data 30/12/2016 ai numeri Rg.
52799 ed Rp. 35199, derivante da atto esecutivo del 10/12/2016
emesso dal Tribunale di Torino - Ufficiale Giudiziario, rep. n.
32543/2016, a favore della ISP (con sede in Torino), contro il signor CF.
DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI, CONDOMINIO, VINCOLI E ONERI La vendita dei beni immobili è da ritenersi sotto l’osservanza dei patti,
clausole, condizioni, vincoli e servitù contenute o richiamate, oltre quanto
sopra indicato: - nell'atto di compravendita del 12/02/2014 rogito Notaio Marco
VALENTE rep. n. 71766/21005, trascritto il 05/03/2014 ai numeri
6763/5066; - nell’atto di deposito di Regolamento di Condominio rogito Notaio GG del
23/08/1963 rep. n. 2413/1063, registrato a Vigone il 28/08/1963 al n. 150,
trascritto il 10/09/1963 ai nn. 35512/28322.
Presso l’Archivio Notarile Distrettuale di Torino è stato ispezionato il
contenuto del citato Regolamento [cfr. allegato 5] e, dal relativo esame non
sembrerebbero essere emersi particolari vincoli e/o limitazioni all'utilizzo
dell'unità immobiliare, tuttavia, si evidenziano: “(…) 1 - Forma oggetto della
presente regolamentazione lo stabile sito in Nichelino, via Belfiore 10 e 10 bis
(presunti) costituito da terreno sup. mq. 496 con entrostante casa elevata a
cinque piani fuori terra, oltre piano sotterraneo a cantine, cortile, otto bassi
fabbricati nel cortile non facenti parte del condominio come infra specificato
(…). 3 – Disposizioni diritti Società Nichelino di S G. e C. snc (…). 4 - I bassi
fabbricati nel cortile formano una proprietà a sé stante e non partecipano al
condominio; i relativi proprietari avranno la proprietà del suolo su cui
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insistono e della soletta che li ricopre, della metà interna dei muri perimetrali
trasversali compresi fra i muri longitudinali che saranno comunque fra i
proprietari dei locali da essi divisi; a favore dei bassi fabbricati suddetti è
costituita ad ogni effetto e nel più ampio dei modi servitù di passaggio per
l’accesso e recesso sia pedonale che carraio attraverso l’androne carraio e il
cortile comune di proprietà del condominio, nonché ogni occorrente servitù
di stillicidio e scolo delle acque, luce e veduta. I detti bassi fabbricati
parteciperanno al 50% (restando il residuo 50% a carico del condominio) alle
spese ordinarie e straordinarie relative al detto cortile ed al detto androne
carraio. (…) 11 – (…) È fatto divieto di vendere cantine a terzi che non siano
comproprietari dello stabile. (…)”; richiamando, comunque in toto il relativo
contenuto.
Compatibilmente a quanto emerso dagli accertamenti esperiti, non si
ravvisa la sussistenza di elementi da cui possa risultare che i beni pignorati
siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da
tali pesi.
Tutti i patti, vincoli e condizioni riportati o richiamati nei citati titoli, restano
a carico della parte aggiudicataria.
D) ACCERTI LO STATO DI POSSESSO DEI BENI AI SENSI DEL N. 3 DELL’ART. 173 BIS DISP. ATT. C.P.C., INDICANDO ANCHE, SE OCCUPATI DA TERZI, LA SCADENZA DEL TITOLO E IL CORRISPETTIVO PATTUITO; 6
Dalle ispezioni effettuate a carico del soggetto debitore, dapprima presso
l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Torino 2 (per l’accertamento di
eventuali contratti) e, successivamente sempre presso l’Ufficio Territoriale di
Moncalieri, è emerso quanto segue.
Sono stati rilevati n. 3 contratti di locazione e, segnatamente (con la
precisazione che, il competente Ufficio di Moncalieri ha riferito che tali
contratti, poiché registrati telematicamente, non dispongono di esemplare
cartaceo e che, pertanto, sono state solamente prodotte le relative
interrogazioni):
6 Allegato 05: ispezione tributaria debitore esecutato, con accluse interrogazioni rapporti contratti.
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- Contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 11/11/2014 al n.
5983, serie 3T, presso l’Ufficio Territoriale di Moncalieri, da cui si rileva
che il soggetto locatore indicato con codice fiscale CLS (ovvero il
soggetto debitore) concedeva in locazione al conduttore indicato con
codice fiscale RGS, i beni catastalmente individuati come foglio 4
particella 41 sub. 18 et foglio 4 particella 240 sub. 5; la durata della
locazione viene indicata dal 01/11/2014 al 28/02/2015.
- Contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 14/05/2015 al n.
3170, serie 3T, presso l’Ufficio Territoriale di Moncalieri, da cui si rileva
che il soggetto locatore indicato con codice fiscale CLS (ovvero il
soggetto debitore) concedeva in locazione al conduttore indicato con
codice fiscale RMN, l’immobile catastalmente individuato come foglio 4
particella 41 sub. 18; la durata della locazione viene indicata dal
15/04/2015 al 14/04/2019; risolto in data 31/05/2015.
- Contratto di locazione agevolato di immobile ad uso abitativo
registrato in data 23/06/2016 al n. 4039, serie 3T, presso l’Ufficio
Territoriale di Moncalieri, da cui si rileva che il soggetto locatore
indicato con codice fiscale CLS (ovvero il soggetto debitore) concedeva
in locazione al conduttore indicato con codice fiscale LHJ, l’immobile
catastalmente individuato come foglio 4 particella 41 sub. 18; la durata
della locazione viene indicata dal 01/06/2016 al 31/05/2022; il canone
annuo di locazione viene indicato in € 3.600,00. Si evidenzia che la registrazione di tale contratto è avvenuta in epoca
antecedente rispetto sia la data di notifica che di trascrizione del
pignoramento de quo.
Al sopralluogo effettuato sui beni immobili oggetto di pignoramento è
risultato quanto segue.
Il sopralluogo sull’unità abitativa è avvenuto alla presenza del signor
qualificatosi come EH “N”, il quale acconsentiva l’accesso ai locali,
dichiarando verbalmente di occupare il bene mediante contratto di
locazione registrato nell’anno 2016.
Il sopralluogo sul basso fabbricato è avvenuto alla presenza del signor
qualificatosi come RD, il quale acconsentiva l’accesso al bene, dichiarando
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verbalmente di occupare il bene in assenza di titolo.
E) DESCRIVA I BENI PIGNORATI, ANCHE MEDIANTE PLANIMETRIE E FOTOGRAFIE;
UBICAZIONE E CONTESTO7 La via Belfiore rappresenta un tratto viario che diparte dalla importante via
XXV Aprile, nelle immediate vicinanze del “Parco Boschetto” e, dunque in
zona periferica rispetto il concentrico cittadino di Nichelino.
Le principali strade vicinorie sono la citata via XXV Aprile, la via Torricelli, la
via Stupinigi, la via Mughetti, la via Debouché e la via Cacciatori.
Il tessuto edilizio è costituito da insediamenti di tipologia a quello di specie,
nonché da attività di tipo produttivo/manifatturiero; la zona dispone di
non molti servizi, tuttavia dalla via XXV Aprile è raggiungibile sia
concentrico cittadino sia l’imbocco per la tangenziale della Città di Torino. DESCRIZIONE IMMOBILE8 Il corpo di fabbricato è attestante la via Belfiore, elevato a cinque piani
fuori terra, oltre piano sotterraneo; risulta dunque un fabbricato edificato
nei primi anni ‘60. Le caratteristiche costruttive ed esterne dello stabile appaiono: struttura
portante di tipo tradizionale in conglomerato cementizio armato, tampo-
namenti perimetrali in muratura di mattoni rifiniti con mattoni ad effetto
pietra-travertino, con aperture e balconi rigorosamente accolonnati; tetto
protetto da tegole. La facciata su interno cortile è rifinita con tinteggiatura
in sufficienti condizioni.
Dal portoncino pedonale con sopraluce, si accede all’andito che immette
nel vano scala, quest’ultimo protetto da ringhiera e mancorrente; il
rivestimento del vano scala risulta tipo tinteggiato; il tutto in buone
condizioni.
Lo stabile non dispone di impianto di ascensore.
All’unità abitativa posta al piano quarto (5° f.t.) del fabbricato si accede
mediante porta in legno.
7 Allegato 06: estratto toponomastico ed orto-foto della zona.
8 Allegato 07: rilievo fotografico dei beni.
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L’unità è risultata composta da ingresso che disimpegna una camera, il
tinello con cucinino ed il bagno; presenta balcone accessibile dalla camera
verso lato strada, nonché balcone risultato tipo verandato accessibile dal
tinello verso cortile interno.
Le finiture interne appaiono: pavimentazione dei locali di differente
fattura, tipo scagliette e scaglie di graniglia, ad eccezione dei servizi che
risultano pavimentati con piastrelle ceramiche; la finitura delle pareti di
tutti i locali è realizzata con tinteggiatura per interni, ad eccezione delle
pareti nel cucinino e nel bagno che risultano parzialmente rivestiti con
piastrelle ceramiche; il bagno è risultato accessoriato di lavabo, tazza,
bidet, piatto doccia, attacco della lavatrice, il tutto di fattura ordinaria; le
porte interne sono in legno e vetro ed i serramenti sono in legno con vetri
semplici o in alluminio e vetro, protetti da avvolgibili; il tutto di modesta
fattura. Il balcone verso cortile interno risulta tipo verandato mediante
struttura in alluminio e vetri. Gli impianti a servizio dell’unità abitativa sono apparsi: idro-sanitario,
impianto elettrico sottotraccia, caldaia posta nel balcone verandato;
impianto di riscaldamento di tipo centralizzato, distribuito da radiatori tipo
in ghisa dotati di valvola termostatica. In merito alla conformità degli
impianti a corredo dell’immobile, non è stato possibile verificare, né sono
state fornite relative documentazioni. La cantina pertinenziale l’alloggio è posta al piano sotterraneo del
fabbricato. Al piano sotterraneo si accede mediante porta dal sottoscala.
Stante la riferita indisponibilità delle chiavi di accesso all’interno del locale
cantina pertinenziale l’immobile, non è stato possibile accedere e
verificarne né la relativa corrispondenza né l’occupazione della stessa.
Descrizione basso fabbricato Dal portone carraio, si accede a relativo androne che sfocia nel cortile
interno del fabbricato civile.
Il basso fabbricato, di conformazione tipo rettangolare, dispone di una
modesta superficie per l’alloggiamento di una vettura; dotato di apertura
con serranda manuale, risulta pavimentato con battuto di cemento e rifinito
con tinteggiatura.
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Complessivamente lo stato di conservazione e manutenzione generale
delle unità ispezionate è apparso in apparenti buone condizioni.
F) VERIFICHI LA REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA DEI BENI AI SENSI DEL N. 6 DELL’ART. 173 BIS DISP. ATT. C.P.C., FORNENDO, IN CASO DI OPERE ABUSIVE, LE INFORMAZIONI DI CUI AL N. 7; G) DICA SE GLI IMMOBILI PIGNORATI SIANO DOTATI DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA;
SITUAZIONE EDILIZIA
L'edificazione del fabbricato et basso fabbricato compendianti
rispettivamente gli immobili oggetto di pignoramento è iniziata in data
anteriore al 01 settembre 1967.
Dalla ricerca effettuata dall’Archivio Edilizio Comunale è emerso quanto
segue9: (i) nulla osta n. 294 rilasciato il 19/06/1962 per nuova costruzione
di fabbricato a quattro piani fuori terra in via Belfiore; (ii) nulla osta n. 477
rilasciato il 07/09/1962 per la sopraelevazione della casa di civile
abitazione (ove non sono risultati reperibili gli elaborati progettuali acclusi
al citato titolo); (iii) nulla osta n. 125 rilasciato il 09/05/1963 per la
costruzione di bassi fabbricati uso garage.
Nella banca dati dell’Archivio Edilizio di Torino non è emersa la licenza di
abitabilità/occupazione.
Si evidenzia che nel fascicolo fornito dall’Archivio Edilizio inerente la pratica
di nulla osta n. 477 del 07/09/1962 (per la sopraelevazione del quinto piano
fuori terra del fabbricato) sono risultati non reperibili gli elaborati
progettuali ad esso acclusi; mentre nella pratica del nulla osta n. 294 del
19/06/1962 (per la edificazione di fabbricato a quattro piani fuori terra),
ancorché reperiti gli elaborati progettuali ad esso acclusi, dalla relativa
ispezione, con riferimento alla rappresentazione indicativa della “pianta
cantina”, purtroppo, non risulta essere graficamente indicata la suddivisione
9 In data 30/10/2001 con prot. n. 369/01 è stata presentata dal Condominio, per il tramite del
relativo Amministratore, richiesta di “autorizzazione per destinare parte di area condominiale a posti auto scoperti a servizio dei residenti del predetto stabile”, alla quale è seguita comunicazione prot. n. 4854/02 del 29/01/2002 redatta dalla Città di Nichelino - Servizio Urbanistica, nella quale, con riferimento alla richiesta de qua, veniva segnalato quanto segue: “Si esprime parere negativo trattandosi di intervento su area privata assoggettata ad uso pubblico”.
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dei distinti locali cantina del fabbricato; ed, alla luce di quanto sopra, risulta
dunque quanto segue:
- dal mero raffronto tra la planimetria catastale in atti e l'attuale stato di
fatto dell’unità abitativa al piano quarto (5°f.t.) riscontrato in sede di
ispezione peritale, non si rileva la sussistenza di sostanziali irregolarità
edilizie caratterizzanti l’immobile in oggetto, salvo la presenza di una
struttura tipo veranda realizzata sul balcone del tinello verso cortile
interno in assenza di idoneo titolo;
- dal mero raffronto tra la planimetria catastale in atti e l'attuale stato dei
luoghi al piano sotterraneo riscontrato in sede di ispezione peritale,
rimarcando la riferita indisponibilità delle chiavi di accesso all’interno del
locale cantina pertinenziale l’immobile da parte del soggetto occupante
l’entità abitativa, non è stato possibile accedere e dunque verificarne la
relativa corrispondenza.
Per quanto inerente il basso fabbricato uso garage nel cortile interno, dal
raffronto tra quanto assentito in linea edilizia e lo stato di fatto riscontrato
in sede di ispezione peritale non si sono rilevate sostanziali irregolarità.
Al fine di regolarizzare le difformità sopra riscontrate per quanto inerente
l’unità abitativa, in questa sede peritale, è dunque confacente prevedere la
presentazione, presso il competente Sportello Unico per l'Edilizia di Torino,
di una istanza volta all’ottenimento di un permesso edilizio in sanatoria ai
sensi dell’art. 13 legge n. 47/85 e succ. modif. ed integr., per la
conservazione delle opere realizzate in difformità ai permessi sopra citati,
consistenti in trasformazione di balcone in vano ad uso non abitativo
mediante installazione di veranda; con contestuale indicazione grafica del
locale cantina pertinenziale l’alloggio. L'entità del costo afferente la
formazione delle pratiche in oggetto [incidenze professionali, oneri
amministrativi, eventuali sanzioni, ecc.] può presuntivamente stimarsi, in via
meramente indicativa e in nessun modo vincolante per la scrivente, salvo
più corretta determinazione all'atto della relativa presentazione, in un
importo che oscilla intorno a circa € 2.500,00=, il tutto previsto ad esclusivo
carico ed onere della parte aggiudicataria.
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Risulta sussistente l'attestato di certificazione energetica n. 2013 207228
0079 (con scadenza 09/03/2023) da cui si rileva che la "classe energetica
globale" corrisponde alla "F" [Cfr. all. 4].10
H) VERIFICHI LE SPESE E I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI CUI AL N. 9 DELL’ART. 173
BIS DISP. ATT. C.P.C.;
Dalla ispezione ipotecaria di aggiornamento, non sembrerebbero essere
emersi procedimenti giudiziari pendenti sul soggetto debitore esecutato.
In ordine agli oneri di natura condominiale gravanti sull’immobile oggetto
di pignoramento, la scrivente riferisce quanto segue.11
Con prima istanza del 14/07/2017 la scrivente trasmetteva all’indirizzo di
posta elettronica dello Amministratore dello stabile de quo, così come
indicato sulla bacheca del vano scala del fabbricato in oggetto, un’istanza
volta all’ottenimento delle informative di cui allo specifico quesito.
Nonostante ripetute esortazioni telefoniche, nonché solleciti sempre a
mezzo di posta telematica et a mezzo telefax, la scrivente provvedeva a
trasmettere un’ultima ulteriore istanza di sollecito in data 04/08/2017 per
il tramite di posta elettronica certificata alla quale, purtroppo, a tutt’oggi
comunque non si è ricevuto alcun riscontro scritto in merito.
I) DETERMINI IL VALORE DI MERCATO DEI BENI, SPECIFICANDO LE VOCI DI CUI ALL’ART. 568, COMMA 2, C.P.C.
CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONE IMMOBILIARE
La stima del più probabile valore di mercato degli immobili di cui alla
presente procedura, verrà effettuata mediante il metodo del confronto di
mercato, ovvero, confrontando i beni oggetto di stima, con un insieme di
beni ad essi simili, applicando coefficienti di adeguamento e correzioni di
stima al valore di mercato al metro quadrato in condizioni di ordinarietà
per il metro quadrato della superficie lorda commerciale, quale parametro
per la relativa comparazione.
10
Materialmente accluso al titolo in capo al soggetto debitore. 11
Allegato 08: nota ultima di sollecito al nominativo dell’Amministratore rilevato in sede di sopralluogo e ricevuta di accettazione.
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Dalle ricerche di mercato condotte presso operatori del settore, tenuto
conto anche delle caratteristiche similari ai beni in oggetto, si è rilevato un
valore in libero mercato, ovvero in condizioni di ordinarietà dei beni (per
unità abitativa) di €/mq 1.110,00; (per box) di €/mq 930,00.
Lo stato di consistenza metrica degli immobili, espresso in “superficie lorda
commerciale” è stato desunto sulla base delle rappresentazioni grafiche
della planimetria catastale, dalla documentazione rilevata, nonché dai
rilievi metrici effettuati in situ. Tale entità di superficie è stata ottenuta
dalla sommatoria: (i) della superficie dei vani principali e degli accessori
diretti, comprensiva delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali
(computati per intero, mentre i muri in comunione vengono computati fino
alla misura massima del 50%); (ii) della superficie omogeneizzata delle
pertinenze di uso esclusivo dell’unità immobiliare e, per le pertinenze di
“ornamento”, quali i balconi, nella misura del 30%, mentre per le
pertinenze “accessorie”, quali soffitte, cantine o similari, nella misura del
25%; computata dunque, secondo i criteri di cui sopra, in circa complessivi
(per unità abitativa) “mq. 50,00”; (per garages) “mq. 14,00”.
Al valore di mercato al metro quadrato in condizioni di ordinarietà degli
immobili, dovranno essere interposti diversi aspetti dei beni mediante
l’applicazione di coefficienti; sommariamente, le caratteristiche dei beni
possono essere così suddivise:
- per fattori come l’assenza della garanzia per vizi dei beni venduti, come
pure i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedi-
mento esecutivo, nonché le eventuali spese condominiali insolute, la
peculiare situazione di ordine catastale ed edilizia dell’unità abitativa,
compatibil-mente ai limiti connessi con il presente mandato di natura
tecnica, viene applicato un coefficiente prudenzialmente e
complessivamente stimabile (per unità abitativa) in circa 0,93; (per
garages) in circa 0,97;
- per fattori inerenti le caratteristiche estrinseche, intrinseche,
tecnologiche e produttive del bene e, segnatamente, tra cui, si
evidenziano: tessuto edilizio ed urbanistico della zona, accessibilità
servizi pubblici, accessibilità trasporto pubblico, presenza di servizi
commerciali, contesto sociale, densità edilizia, esposizione, tipologia
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costruttiva, vetustà, distribuzione planimetrica, grado delle finiture,
dotazioni impiantistiche ed eventuale relativo loro adeguamento, la
situazione di possesso dei beni, lo stato complessivo di conservazione e
di manutenzione; il tutto, come nella presente sopra argomentato,
tenuto conto di quanto rilevabile anche in sede di sopralluogo, come da
rilievo fotografico e dagli elementi o documenti emersi, viene applicato
un coefficiente complessivamente stimabile (per unità abitativa) in circa
0,97; (per garages) in circa 0,99.
Il valore degli immobili in oggetto, alla luce delle considerazioni ed
argomentazioni sopra esposte, risulta come segue. In NICHELINO, via Belfiore n. 12 (già 10 bis) et n. 10;
piena proprietà per l’intero di:
- unità abitativa al piano quarto (5° f.t.), con annessa cantina al piano
sotterraneo: [€/mq. 1.110,00 X (0,93*0,97) X mq. 50]= € 50.066,55= che si arrotonda ad € 50.000,00=; - basso fabbricato uso garages al piano terreno:
[€/mq. 930,00 X (0,97*0,99) X mq. 14]= € 12.503,11= che si arrotonda ad € 12.500,00=.
Per l’unità abitativa ed il garage, un complessivo importo di € 62.500,00= La presente valutazione è espressa a corpo e non a misura, nello stato di
fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, con annessi diritti, azioni,
ragioni, vincoli, servitù attive e passive, fissi ed infissi, annessi e connessi,
adiacenze e pertinenze; il tutto come sopra meglio argomentato.
L) INDIVIDUI, PER GLI IMMOBILI SITI FUORI TORINO, I GIORNALI DI INFORMAZIONE LOCALI AVENTI MAGGIORE DIFFUSIONE NELLA ZONA INTERESSATA, QUOTIDIANI, MULTI SETTIMANALI O SETTIMANALI, EDITI DA SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE.
Il giornale più diffuso del capoluogo e della relativa provincia risulta il
quotidiano “La Stampa”; nella zona ove localizzato il bene oggetto di
pignoramento, è stata rilevata altresì la presenza di giornali di
informazione locale quale “Il Mercoledì”.
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CONCLUSIONI ED ALLEGAZIONI
Quanto nella presente relazionato ad espletamento del mandato ricevuto,
compatibilmente agli elementi allo stato a proprie mani, con scrupolo,
obiettività e coscienza, ponendosi a deferente disposizione dell'Ill.mo
Signor Giudice dell'Esecuzione per ogni opportuno chiarimento.
Settimo Torinese, addì 06 settembre 2017.
(RPO)
ALLEGAZIONI
Allegato 01 : Planimetria e visura storica (sub. 18).
Allegato 02 : Planimetria e visura storica (sub. 5).
Allegato 03 : Estratto di mappa catastale.
Allegato 04 : Ispezione ipotecaria e titolo in capo al soggetto debitore.
Allegato 05 : Ispezione tributaria ed interrogazioni rapporti contratti.
Allegato 06 : Estratto toponomastico ed ortofoto della zona.
Allegato 07 : Rilievo fotografico, corredato di n. 40 fotogrammi.
Allegato 08 : Nota ultima di sollecito al nominativo dell’Amministratore
e ricevuta di accettazione.
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