Tribunale di Spoleto sentenza del 24 maggio 1995, n.91

8
TRIBUNALE DI SPOLETO SENTENZA DEL 24 MAGGIO 1995, N.91 Fabiana Alfano Stefania Napoli Sonia Natasha Rizzo

description

Tribunale di Spoleto sentenza del 24 maggio 1995, n.91. Fabiana Alfano Stefania Napoli Sonia Natasha Rizzo . MASSIMA. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Tribunale di Spoleto sentenza del 24 maggio 1995, n.91

Page 1: Tribunale di Spoleto sentenza del  24 maggio 1995, n.91

TRIBUNALE DI SPOLETOSENTENZA DEL 24

MAGGIO 1995, N.91

Fabiana Alfano Stefania Napoli

Sonia Natasha Rizzo

Page 2: Tribunale di Spoleto sentenza del  24 maggio 1995, n.91

MASSIMA“La prenotazione alberghiera è un contratto

innominato, fonte di obbligazioni per il solo albergatore, che rimane obbligato alla conclusione del contratto definitivo, libera rimanendo l’altra parte di prestare o meno ad esso il proprio consenso. Qualora alla prenotazione si accompagni la corresponsione di una somma di denaro, comunque sia essa denominata, a favore dell’albergatore, si deve ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto preliminare, fonte di obbligazioni per entrambe le parti.”

Page 3: Tribunale di Spoleto sentenza del  24 maggio 1995, n.91

LE PARTII soggetti coinvolti:

Gestore dell’albergo Albornoz, Agenzia di affari e servizi in Spoleto

Tulli Edilizia s.r.l.

Overseas s.a.s.

Page 4: Tribunale di Spoleto sentenza del  24 maggio 1995, n.91

I FATTI Marzo 1993: l’agenzia di affari e servizi Overseas s.a.s.

incaricata di organizzare un convegno in Spoleto, contratta con la Tulli per la fornitura di servizi alberghieri.

22 marzo 1993: Overseas effettua prenotazione di n.80 camere alla Tulli; quest’ultima accetta, con scritto di versare una somma di lire 3 milioni, che viene da Overseas versata.

23 aprile 1993: richiesta da parte di Overseas di ridurre il n. delle camere a 50 e di adeguare alla stessa cifra il n. dei coperti per la cena di gala; la Tulli rifiuta.

In effettivo: utilizzo di soli 16giorni/camera e n.44 coperti alla cena di gala.

Tulli emette fattura per 27.179.800 lire (coprenti i servizi oggetto della prenotazione); Overseas paga solo i servizi effettivamente utilizzati per 5.269.800 (comprensivi della somma precedentemente versata).

Page 5: Tribunale di Spoleto sentenza del  24 maggio 1995, n.91

La Tulli chiede la condanna della Overseas al pagamento della restante parte pattuita al momento della prenotazione.

Lire 27.179.800 – 5.269.800 = 21.910.000

Overseas si rifiuta affermando che :

- il contratto di prenotazione alberghiera crea obblighi solo da parte dell’albergatore

-il pagamento dei servizi pagati ma non fruiti da luogo a un ingiusto arricchimento.

ACCUSA E DIFESA

Page 6: Tribunale di Spoleto sentenza del  24 maggio 1995, n.91

SENTENZA DEL GIUDICEIl giudice confuta la posizione della Overseas asserendo che, attraverso la corresponsione iniziale di un deposito cauzionale pari a 3 milioni di lire, l’originale contratto di prenotazione, avente caratteristiche del contratto preparatorio(con obblighi solo per l’albergatore), si trasforma automaticamente in un contratto preliminare, comportando obblighi ad entrambe le parti.

• È opportuno esaminare la natura giuridica della prenotazione alberghiera, contratto innominato che genera obblighi solo a carico dell’albergatore,si tratta quindi di un preliminare unilaterale.

Page 7: Tribunale di Spoleto sentenza del  24 maggio 1995, n.91

Questa interpretazione non è però coerente alla volontà manifestata dalle parti, qualora alla prenotazione si accompagni una somma di denaro (anticipo,caparra,deposito) in tali casi deve perciò ritenersi che le parti abbiano inteso stipulare un preliminare bilaterale.

Non avendo rispettato i termini del contratto preliminare, la Overseas viene condannata a risarcire una somma a titolo di inadempimento, che non è desumibile dalla differenza di 27.179.800 e 5.269.800, ma solamente dai costi variabili sostenuti a vuoto, pari a 15 milioni.

Page 8: Tribunale di Spoleto sentenza del  24 maggio 1995, n.91

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai sensi del codice civile:

Art. 1322 Autonomia contrattualeLe parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Art. 1351 Contratto preliminareIl contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).