TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA -...

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Trib. RC Sez. M.P. 1 NN. 71/09 + 66/10 + 133/10 RGMP TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE Il Tribunale di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.: dott.ssa Kate TASSONE, presidente; dott. Antonio SCORTECCI, giudice rel. e est.; dott.ssa Anna Carla MASTELLI; ha emesso il seguente DECRETO nei confronti del PROPOSTO: 1. (omissis) , nato il (omissis) a (omissis), ivi residente in (omissis), presente, difeso di fiducia dagli Avv.ti (omissis) del foro di Cosenza e (omissis) del foro di Reggio Calabria; nonché dei TERZI INTERESSATI: 2. (omissis), nata il (omissis) a (omissis), residente a (omissis) in (omissis), presente, difeso di fiducia dagli Avv.ti (omissis) del foro di Reggio Calabria e (omissis) del foro di Cosenza; 3. (omissis), nata il (omissis) a (omissis), residente a (omissis) in (omissis), difesa dagli Avv.ti (omissis) del foro di Reggio Calabria ed (omissis) del foro di Cosenza; viste le proposte del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria del 13.7.2010, depositata in pari data (proc. 71/09 RGMP), dell‟8.4.2010, depositata

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Trib. RC – Sez. M.P.

1

NN. 71/09 + 66/10 + 133/10 RGMP

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei

sigg.:

dott.ssa Kate TASSONE, presidente;

dott. Antonio SCORTECCI, giudice rel. e est.;

dott.ssa Anna Carla MASTELLI;

ha emesso il seguente

DECRETO

nei confronti del PROPOSTO:

1. (omissis) , nato il (omissis) a (omissis), ivi residente in (omissis),

presente, difeso di fiducia dagli Avv.ti (omissis) del foro di Cosenza e

(omissis) del foro di Reggio Calabria;

nonché dei TERZI INTERESSATI:

2. (omissis), nata il (omissis) a (omissis), residente a (omissis) in (omissis),

presente, difeso di fiducia dagli Avv.ti (omissis) del foro di Reggio

Calabria e (omissis) del foro di Cosenza;

3. (omissis), nata il (omissis) a (omissis), residente a (omissis) in (omissis),

difesa dagli Avv.ti (omissis) del foro di Reggio Calabria ed (omissis) del

foro di Cosenza;

viste le proposte del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria del

13.7.2010, depositata in pari data (proc. 71/09 RGMP), dell‟8.4.2010, depositata

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in pari data (proc. (omissis) RGMP) e dell‟8.6.2010, depositata il 9.6.2009 (proc.

(omissis)) di sottoposizione del nominato (omissis) alla misura della sorveglianza

speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e di sequestro e confisca dei beni di

provenienza illecita a lui riferibili;

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

uditi il P.M. ed i difensori, che hanno concluso come da verbale;

OSSERVA

1. IL PROCEDIMENTO

Con proposta del 13.7.2010 (proc. (omissis) RGMP), il Procuratore della

Repubblica di Reggio Calabria chiedeva l‟applicazione, nei confronti di (omissis)

della misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno ed il

sequestro e la confisca delle quote sociale e dei patrimoni aziendali a lui in

tutto o in parte riconducibili, e cioè:

- l‟intero capitale sociale e l‟intero patrimonio aziendale della (omissis) sas

(punto A decreto di sequestro del 12.8.2009);

- l‟intero capitale sociale e l‟intero patrimonio aziendale della (omissis) srl

(punto B decreto di sequestro);

- il 33% del capitale sociale, intestato ad (omissis), della (omissis) srl

(punto C decreto di sequestro);

- il 33% del capitale sociale, intestato ad (omissis), della (omissis) srl

(punto D decreto di sequestro);

- il 33% del capitale sociale, intestato ad (omissis), della (omissis) srl

(punto E decreto di sequestro);

nonché dei rapporti finanziari (conti correnti, libretti di deposito al portatore o

nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di

deposito, assicurazioni, intestati presso Istituti di Credito pubblici o privati, Casse

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Rurali, Direzioni Provinciali P. T., Società Assicurative, Finanziarie o Fiduciarie,

Società di Intermediazione Mobiliare), rientranti nel patrimonio delle imprese e

società sequestrate o comunque riconducibili al proposto ed ai suoi familiari

conviventi (punto F decreto di sequestro).

In accoglimento della richiesta cautelare, il Tribunale sequestrava i

predetti beni con decreto del 12.8.2009.

Con proposta integrativa dell‟8.4.2010 (proc. (omissis) RGMP) il

Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria chiedeva il sequestro e la

confisca dei credito residuo di (omissis) nei confronti della (omissis) Assett

Management Immobilien K.A.G. e di ogni altro credito vantato dallo stesso nei

confronti di terzi per ragioni attinenti alla sua attività imprenditoriale.

Conseguentemente, il Tribunale disponeva, con decreto del 4.5.2010, il

sequestro della “somma di € 193.253, 33 costituente oggetto di credito da lui

vantato nei confronti della società “Credit Suisse Asset Management Immobilien

K.A.G.” (corrispondente al 33%, del credito complessivo residuo di €. 579.761,00

vantato dai tre soci della (omissis) S.p.A. nei confronti della “Credit Suisse Asset

Management Immobilien K.A.G.”)”.

Inoltre, a seguito della nota della DIA di Reggio Calabria del 24.3.2010, il

Tribunale, con decreto del 22.6.2010, disponeva il sequestro di € 558.042, 65,

parte della maggior somma presente sul c/c vincolato n. (omissis) presso

AAREAL Bank, agenzia di Roma, per essere stata versata dalla CREDIT

SUISSE.

Ancora, con la proposta dell‟8.6.2010 (proc. (omissis)), il Procuratore

della Repubblica di Reggio Calabria chiedeva il sequestro e la confisca degli

immobili nella disponibilità del proposto (intestati a lui o alla moglie) ed in

particolare:

- del fabbricato, sito a (omissis), in località (omissis), a quattro piani

fuori terra (superficie complessiva di circa 3.000 mq), destinato a punto

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vendita e sede legale e degli uffici amministrativi della (omissis), nonché,

nella mansarda con terrazzo, a residenza familiare del proposto;

- della villa a due piani sita a (omissis) in contrada (omissis) , destinata a

seconda abitazione dei coniugi (omissis).

Rispetto a tali beni, tuttavia, in ragione della loro natura e della assenza di

pericolo di dispersione, il Tribunale non emetteva alcun decreto di sequestro.

Nel corso dell‟amministrazione giudiziaria, veniva acquistati, per la

(omissis), due nuovi veicoli dandone in permuta altrettanti usati, sicché, con

distinti provvedimenti del 20.10.2010, il Tribunale disponeva il dissequestro di

questi ultimi (furgone Renault Master targato (omissis), del furgone Fiat

Ducato targato (omissis) e dell‟autovettura Audi Q7 targata (omissis),

rispettivamente punti B4 e B7 del decreto di sequestro del 12.8.2009), ed il

sequestro dei mezzi nuovo così entrati nel patrimonio aziendale della (omissis):

- furgone Fiat Ducato targato (omissis);

- furgone Fiat Ducato targato (omissis).

Analogamente, a seguito di ulteriore permuta conclusa dagli

amministratori giudiziari, con decreto del 20.7.2013, si dissequestrava il furgone

Fiat Ducato targato (omissis), disponendo contestualmente il sequestro del

mezzo nuovo, Fiat Ducato targato (omissis).

Inoltre, gli amministratori giudiziari, in conformità dell‟oggetto sociale

della (omissis), vendevano l‟appartamento sito in (omissis) scala “A”, censito

in catasto al foglio (omissis), part. (omissis), sub (omissis) (punto A8 del

decreto di sequestro del 12.8.2009) al prezzo di € 119.250, 00, oltre IVA; ne

derivava, con provvedimento del Tribunale del 19.1.2011, il dissequestro del

pretto immobile ed il sequestro del prezzo di vendita.

Nel corso del procedimento venivano redatte numerose CCTTPP.

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Si disponeva, quindi, una complessa perizia collegiale – affidata ai dott.ri

commercialisti (omissis), (omissis) ed all‟Arch. (omissis) – diretta ad accertare:

1) epoca e costi di costruzione del fabbricato sito (omissis), località (omissis) di

(omissis) e della villa sita in via (omissis), (omissis), oggetto della proposta

depositata in data 9.6.2010, individuando, ove possibile, la provenienza delle

risorse utilizzate per tali edificazioni; 2) il rapporto tra gli acquisti oggetto delle

proposte summenzionate ed i redditi dichiarati e le attività svolte dai coniugi

(omissis) e (omissis), dal 1982 al provvedimento di sequestro del 12.8.2009; 3) le

risorse utilizzate per gli acquisti oggetto delle proposte; 4) quant‟altro utili a fini

di giustizia.

I periti venivano sottoposti ad esame.

Le parti producevano varia documentazione e, infine, concludevano come

da verbale.

2. LA MISURA PERSONALE

2.1. La pericolosità sociale - Gli indiziati di appartenere alle associazioni

mafiose – Principi giurisprudenziali

Prima di esaminare gli elementi probatori raccolti, occorre precisare che, ai

sensi del 1° comma dell‟art. 117 d.l.vo 159/2011 – c.d. “Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione” –, alle proposte in esame, in quanto

depositate prima della entrata in vigore, il 13.10.2011, del medesimo decreto

legislativo, “continuano ad applicarsi le norme previgenti”, a cominciare dalla

fondamentale legge 575/65.

Conviene, quindi, tracciare i principi regolatori della materia, avendo

particolare riguardo agli eventuali profili di interferenza tra questa sede e quella

della cognizione penale, giacché a carico del proposto, nelle more del presente

procedimento, è intervenuta, con il crisma della irrevocabilità, una importante

sentenza di condanna.

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A tal proposito, è pacifica l‟autonomia del giudizio di prevenzione rispetto

a quello penale anche quando vi è identità di base fattuale e compendio

probatorio: il primo, infatti, ha pur sempre ad oggetto la pericolosità sociale del

proposto, cioè una valutazione prognostica, rispetto al futuro compimento di

determinate tipologie di illeciti penali (punto di riferimento di tutte le categorie

previste dagli artt. 1 l. 1423/56 e 1 l. 575/65, e, ora, artt. 1 e 4 D.L.vo 159/2011), e

globale (non circoscritta all‟analisi dei comportamenti penalmente rilevanti) della

sua personalità; il secondo la commissione di uno specifico fatto-reato, sulla base

di una valutazione retrospettiva e circoscritta all‟analisi della fattispecie penale

descritta nell‟imputazione.

Correlativamente, se il giudizio penale richiede il convincimento, al di là

di ogni ragionevole dubbio (art. 533, 1° comma, 1° periodo, c.p.p.), della

colpevolezza dell‟imputato in ordine al fatto ascrittogli sulla base di prove piene,

dirette o indirette, sottoposte a precise regole probatorie (gravità, precisione e

concordanza degli indizi, art. 192, 2° comma, c.p.p.; necessità, nei casi previsti, di

riscontri estrinseci individualizzanti, art. 192, 3° comma, c.p.p.), il differente

giudizio di prevenzione si regge sugli indizi (cfr. gli artt. 1 l. 1423/56 e 1 l.

575/65, i quali, come gli attuali artt. 1 e 4 D.L.vo 159/2011, descrivono la

maggior parte della categorie di pericolosità sociale in essi contemplate, facendo

riferimento agli “indiziati” di determinati reati e ad “elementi di fatto” indicativi

di determinati abitudini comportamentali penalmente illecite), ossia su elementi

fattuali certi (non necessariamente gravi, precisi e concordanti, né bisognevoli di

riscontri estrinseci individualizzanti, ai sensi dell‟art. 192, 2° e 3° comma, c.p.)

dai quali possa legittimamente farsi discendere – attraverso un giudizio di

ragionevole probabilità (piuttosto che di certezza al di là dei ogni ragionevole

dubbio), sulla base di un ragionamento immune da vizi logici (non sottoposto a

limiti legali) – la pericolosità sociale del proposto1.

1 Cfr. Cass. n. 6613 del 17.1.2008 Carvelli e altri: “ai fini della formulazione del giudizio di

pericolosità, funzionale all'adozione, nei confronti di un determinato soggetto, di misure di

prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia), è legittimo

valersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora

conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente

dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità

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dell'imputato, sempre che gli indizi non abbiano i caratteri della gravità, precisione e

concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., e rappresentino comunque elementi certi,

dai quali legittimamente desumere l'appartenenza del soggetto a un'associazione di tipo mafioso

e, quindi, la sua pericolosità”; Cass. n. 5786 del 21.10.1999 Castelluccia ed altri: “tra il

procedimento di prevenzione ed il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e

strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad

una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente

costituiscono reato; sicché, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del

legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie

sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla

configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e

di economia investigativa contenuta nell'art.23-bis, commi 1 e 2, della legge n.646 del 1982 (v.

Corte cost., sent. n. 275 del 1996). Da tale autonomia deriva che nel procedimento di

prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti

dall'art. 192 cod.proc.pen., mentre le chiamate in correità o in reità - le quali devono essere

sorrette da riscontri esterni individualizzanti per giustificare la condanna - non devono essere

necessariamente munite di tale carattere ai fini dell'accertamento della pericolosità”; Cass. n.

1023 del 16.12.2005, Canino: “in tema di procedimento di prevenzione, la condizione

dell'applicabilità della misura personale, se non può prescindere dalla verifica di una

pericolosità qualificata, anche in rapporto di attualità temporale, del proposto, deve ancorarsi

a un sostrato indiziario che disegni un quadro di ragionevole probabilità dell'appartenenza del

proposto stesso ad associazioni di tipo mafioso. Nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a

tali associazioni, tale condizione va estesa anche a coloro i quali vanno definiti "concorrenti

esterni", inteso il concetto di "appartenenza", in senso lato ben diverso da quello di

partecipazione all'associazione, come inserimento all'interno della struttura associativa

delinquenziale”; Cass. n. 950 del 22.3.1999, Riela e altri: “ai fini dell'applicazione della misure

di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo

mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico

tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti

a un'organizzazione criminosa appartenente al genere indicato nella norma (art. 1 della legge

31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646). A

tale scopo vanno valorizzati i presupposti soggettivi, ponendosi l'accento sul tipo di condotta

che possa apparire sintomatica del collegamento con fenomeni mafiosi e sul modo di

estrinsecazione della personalità del soggetto. Gli indici rivelatori di un contesto indiziario di

tale tipo sono il tenore di vita, la frequentazione con pregiudicati e mafiosi, i precedenti penali e

le altre concrete manifestazioni comportamentali contrastanti con la sicurezza pubblica”; Cass.

n. 1976 del 19.3.1998, Bonventre ed altro: “nel procedimento di prevenzione gli elementi che

sostengono il convincimento del giudice circa l'appartenenza di un soggetto ad una delle

associazione criminose di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575 possono essere

costituiti da un complesso di acquisizioni probatorie le quali, ancorché inidonee a dar luogo ad

un giudizio di certezza ovvero di elevata probabilità dei fatti, consentano tuttavia di giustificare

in termini di normale probabilità l'appartenenza suddetta; ne deriva che ove gli indizi derivino

da una chiamata in correità, non è necessario che questa possegga i requisiti indicati dall'art.

192 cod. proc. pen. in quanto, ove non sia "ictu oculi" inattendibile o smentita da elementi

contrari, costituisce di per sè un elemento che, se pur incapace di fornire la prova della

responsabilità penale del chiamato, è tuttavia idoneo a dimostrare in termini di probabilità il

fatto a lui attribuito in sede di prevenzione”; conf. Cass. n. 23041 del 28.3.2002, Ferrara e altri;

Cass. 20.11. 2000 n. 8922, Marino; Cass. n. 3203 del 5.6.2000, Marrone, Cass. n. 1968 del

31.3.2000, Mannone; Cass. 20.11. 2000 n. 8914, Pugliarelli; Cass., 19.1.1999, Consolato; Cass.

7.4. 1997, Crimi; Cass. n. 6977 del 9.2.2011, Battaglia; Corte Cost. n. 21 del 25.1.2012: “ferma

la ormai acquisita configurazione giurisdizionale del procedimento di prevenzione, che impone

in via di principio l‟osservanza delle regole (come quelle del contraddittorio) coessenziali al

giudizio in senso proprio (sentenza n. 77 del 1995), la giurisprudenza costituzionale ha

rimarcato, per un verso, che «il procedimento di prevenzione, il processo penale e il

procedimento per l‟applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia

sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali»”.

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Tuttavia, l‟insensibilità del giudizio di prevenzione rispetto agli esiti del

giudizio penale incontra – per elementari esigenze di certezza giuridica – il limite

della negazione o affermazione, in sede penale, con pronunce irrevocabili, di

determinati fatti: se, per un verso, l‟affermazione penale irrevocabile di un

determinato fatto rende lo stesso un‟incontestabile base di partenza per il

ragionamento della prevenzione, specularmente, la negazione penale irrevocabile

di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e, quindi, di assumerlo

come elemento iniziale del giudizio di pericolosità sociale2.

Ferme tali regole di giudizio e della prova, oltre che la conseguente

autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, nel caso, che

qui interessa, degli “indiziati di appartenere alle associazioni di cui all‟art. 416

bis c.p.”, ai sensi dell‟art. 4, lettera a), D.L.vo 159/2011 (il quale in parte qua

ricalca, salve lievi modifiche formali, il previgente art. 1 l. 575/65), il giudizio di

prevenzione personale presenta – per scelta legislativa parametrata sulle

peculiarità del fenomeno sociale e criminale delle organizzazioni mafiose –

specifici connotati tradotti nel verbo “appartenere”, come inteso dalla consolidata

giurisprudenza in materia.

Per ius receptum3, infatti, la “appartenenza” ad una delle organizzazioni

criminali previste dall‟art. 416 bis c.p. è concetto, precipuamente preventivo, più

2 Cfr. Cass. n. 40731 dell‟11.7.2006, Magrone: “in tema di misure di prevenzione nei confronti di

indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, è illegittimo il decreto con cui il giudice di

appello confermi la misura della sorveglianza speciale nei confronti del preposto – assolto dal

delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. – omettendo di indicare le concrete circostanze di fatto,

non smentite dalla suddetta sentenza di assoluzione, costituenti indizi a suo carico, considerato

che, ferma l'autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione, la valutazione di

appartenenza ad una associazione mafiosa, ai fini dell'applicazione di una misura di

prevenzione, non può fondarsi su mere ipotesi ma deve essere ancorata a specifici elementi

sintomatici di tale appartenenza al sodalizio criminale qualificato, con la conseguenza che in

assenza di essi la motivazione è mancante o meramente apparente e integra gli estremi della

violazione di legge di cui all'art. 125 cod. proc. pen.”.

3 Cfr. Cass. n. 499 del 21.11.2008, Conversano: “il concetto di "appartenenza" a una associazione

mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una

situazione di "mera contiguità" all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della

struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica”; Cass. n. 7616 del

16.2.2006, Catalano: “in tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una

associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in

una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico

del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso -

risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità

sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale”; conf. Cass. n. 33479 del 4.7.2007,

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ampio e sfumato di quello, specificamente penalistico, di partecipazione alle

medesime consorterie, in quanto comprensivo di forme di contiguità che, seppure

esulino dalla intraneità o dal concorso esterno a tali sodalizi (quali fattispecie

penalmente rilevanti), sono comunque funzionali agli interessi delle associazioni

di riferimento – anche soltanto costituendo una sorta di terreno favorevole

permeato di cultura mafiosa – ed appaiono denotative della pericolosità sociale

sottesa al trattamento delle misure di prevenzione.

Ne deriva che, una volta accertata, secondo le regole di giudizio e della

prova enunciate, l‟attualità dell‟appartenenza del proposto ad una organizzazione

mafiosa, ai fini dell‟applicazione della misura di prevenzione personale, non è

necessaria alcuna ulteriore valutazione di pericolosità sociale, essendo essa

Richichi; Cass. n. 5649 del 16.1.2002, Scarnatelo; Cass. 12.1.2006 n. 1023, Canino, cit.; Cass.

17.3.1997, Prisco; Cass. n. 19943 del 21.2.2012, Stefano: “il concetto di "appartenenza" ad una

associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto

da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato:

quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è

comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di

partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e

costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa”; Cass. n. 3809 del

15.1.2013, Castello, in motivazione: “va anzitutto rilevato come risulti pressoché testualmente

recepita da questa Corte l'affermazione dei giudici a quibus secondo la quale, in tema di misure

di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa vada tenuta distinta

da quello di "partecipazione" risolvendosi in ogni comportamento che - pur senza integrare il

delitto di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno ad essa (reato per il

quale il prevenuto è stato peraltro condannato in primo grado) - sia tuttavia funzionale agli

interessi della struttura criminale, ne assecondi la presenza nel territorio, sviluppando la

cultura mafiosa, e denotando per questa via la pericolosità specifica che giustifica la misura di

prevenzione […]. Questa Corte ha infatti affermato, in una recente occasione, che "il concetto

di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure

di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del

corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio

criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli

estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei

poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa"

(Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2012, Stefano). Al di là del lessico, è peraltro comunque evidente la

differenza di prospettive che sta al fondo delle "qualità" che caratterizzano la condizione di chi

è indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, ai fini della applicazione di una

misura di prevenzione, rispetto a chi è imputato di partecipazione o concorso esterno in

associazione mafiosa, dal momento che i "fatti materiali" che sostanziano le due "qualità"

anzidette, proprio per la diversità dei presupposti normativi che delineano (anche, e forse

soprattutto, probatoriamente) l'ambito della "fattispecie" di prevenzione da quella penale,

impediscono di tracciare profili definitori di tipo nominalistico. Ciò che conta, è che per essere

indiziato di "appartenere" ad una associazione mafiosa è richiesto, appunto, un "indizio" di

appartenenza, vale a dire un contesto di circostanze alla stregua delle quali traspaia la

specifica "vicinanza" del soggetto a quel determinato sodalizio, i cui metodi e le cui finalità

finiscono per essere "soggettivamente" condivisi, attraverso un regime di vita che

conseguentemente legittima il giudizio di pericolosità sociale, che a sua volta giustifica - anche

sul piano della compatibilità costituzionale - l'applicazione della misura di prevenzione”.

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inglobata nella stessa nozione di appartenenza; prima ancora, l‟accertamento

dell‟appartenenza (specie se essa abbia assunto determinate forme qualitative ed

abbia manifestazioni non risalenti nel tempo) può far presumere – con

ragionevole probabilità, sulla base della fenomenologia criminale di tali

organizzazioni e della massima di esperienza (presupposta, sull‟analogo piano

della cautela penale, dall‟art. 275, 3° comma, c.p.p.) secondo cui il legame con

l‟associazione prosegue nel tempo, salvi eventi eccezionali – l‟attualità della

stessa appartenenza mafiosa, a meno che non sia rigorosamente dimostrato, con

onere probatorio, a questo punto, a carico del proposto, uno di tali eventi

eccezionali, ossia la disintegrazione dell‟organizzazione criminale di riferimento o

la recisione del legame del proposto con essa o l‟impossibilità, per il proposto, in

ragione del ruolo effettivamente svolto, di continuare a compiere attività in favore

del medesimo sodalizio, non essendo a tal fine decisivo il mero decorso del tempo

dall‟ultima manifestazione della ravvisata appartenenza mafiosa; in altri termini e

con maggior sintesi, la concreta verifica dell‟appartenenza del proposto ad una

associazione mafiosa, tenuto conto del ruolo coperto, del tempo trascorso dalle

ultime manifestazioni e dei comportamenti tenuti nelle more, può far presumere,

secondo lo schema enunciato, l‟attualità della sua pericolosità sociale qualificata

per persistenza dell‟appartenenza mafiosa4.

4 Cfr. Cass. n. 3809 del 15.1.2013, Castello: “ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei

confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare

motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente

dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta

meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del

tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative” e, in

motivazione, “la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che la

condizione di pericolosità dell'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso risponde

alle caratteristiche della permanenza, giacché lo status che caratterizza quel tipo di "relazione

intersoggettiva" - qualificato dal "modo di essere" e di manifestarsi di quel sodalizio e delle

metodologie impiegate per lo svolgimento delle relative attività - individua una condizione di

pericolosità latente, insita in quella accertata condizione personale. Da qui l'assunto secondo il

quale, per escludere la pericolosità - insita, per quel che si è detto, nel fatto stesse di

"appartenere" a quel tipo di associazioni e, proprio per questo, perdurante nel tempo - è

necessario acquisire la prova del recesso dalla associazione, essendo di per sé non decisivo il

decorso del tempo, ovvero di disintegrazione della associazione stessa, senza che occorra una

specifica motivazione sulla attualità della pericolosità. Si è puntualizzato, infatti, che quando il

giudice della prevenzione abbia fornito adeguata contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto

sussistente il presupposto indiziario della appartenenza ad una associazione mafiosa e non

sussistano elementi - a parte il semplice decorso del tempo, che di per sé, come si è accennato,

non può reputarsi come circostanza dirimente - dai quali poter ragionevolmente desumersi che

l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle

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Ciò vale anche per quelle forme di appartenenza qualificabili penalmente

come concorso esterno, piuttosto che di partecipazione, all‟associazione mafiosa,

giacché tali distinzioni, di stretto rilievo penalistico, si fondano su realtà

fenomenicamente distinguibili, ma ontologicamente sovrapponibili, per non

estemporaneità e presumibile permanenza del vincolo, nella prospettiva, tipica

della prevenzione, della utilità dell‟organizzazione di cui all‟art. 416 bis c.p.5.

ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso, posto che tale

pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso in cui risultino elisi i legami dell'interessato

dalla associazione, alla stregua di positive emergenze, e non rivestendo, come si è accennato,

carattere dirimente il tempo trascorso dalla adesione o l'attività concretamente svolta in

relazione al sodalizio criminoso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 21 novembre 2008,

Conversano; Cass., Sez. 2^, 11 ottobre 2005, Metastasio; Cass., Sez. 6^, 23 novembre 2004,

Camarda)”; da tali principi non si discosta Cass. n. 17932 del 10.3.2010, De Carlo, la quale, nel

ribadire la presunzione di attualità della pericolosità sociale sulla base della appartenenza ad

una associazione mafiosa, precisa che tale presunzione “da un lato può essere legittimamente

evocata soltanto ove si fondi sulla verifica del ruolo o del contributo partecipativo

dell'associato, così da consentire di escludere l'impossibilità di svolgere ancora, in concreto,

un'attività conforme (cfr., mutatis e in generale sulla presunzione di perdurante mafiosità, Cass.

sent. n. 1415 del 28.3.1996; C. cost. n. 133 del 2009); dall'altro deve essere puntualmente

verificata alla luce delle allegazioni difensive e dei comportamenti effettivamente tenuti nel

periodo intercorrente tra il reato accertato e quello in cui si pretende di fare operare la

presunzione. Se può di conseguenza convenirsi con l'affermazione che il tempo trascorso dal

fatto non basta da solo ad escludere la presunzione d'appartenenza, deve ammettersi che tanto

maggiore è il lasso temporale tanto minore è il valore indiziario della presunzione, ed esso

scema in proporzione diretta al protrarsi dell'assenza di manifestazioni concrete che diano

conferma della perduranza del vincolo o alla presenza di comportamenti di tutt'altro tipo e

portata”; analogamente, Cass. n. 17229 del 22.1.2009, Scimeni, in motivazione, “i giudici

hanno anche evidenziato come il mero decorso del tempo dall‟epoca dei fatti addebitati non

possa costituire sintomo di ravvedimento, dal momento che l‟asservimento alle logiche mafiose

che caratterizza il vincolo associativo, sia pure nelle forme del concorso esterno, comporta la

disponibilità del concorrente per le esigenze del sodalizio, indipendentemente dallo specifico

settore di appartenenza e non agevoli forme di distacco da esso. In conclusione, deve

riconoscersi che i giudici, sia di primo che di secondo grado, hanno fatto una corretta

applicazione delle norme denunciate, peraltro sulla base di una consolidata giurisprudenza che

il Collegio ritiene di condividere pienamente”.

5 Cfr., con riferimento ad un caso, analogo a quello in esame, di “la stabilità dei rapporti

intrattenuti” dal proposto con un mafioso, di “cointeressenze economiche con lo stesso”, di

“spregiudicata strumentalizzazione del ruolo politico di opposizione all'interno di una

amministrazione comunale inquinata da pesanti infiltrazioni mafiose”, di “costante ricerca di

appoggi all'interno della consorteria mafiosa per la cura dei propri interessi”, Cass. n. 3809 del

15.1.2013, Castello, ove, in motivazione, si legge: “né è a dirsi, come pretenderebbe il

ricorrente, che il concetto di "appartenenza" assumerebbe connotazioni diversificate ove in

discorso venga, come nella specie, la qualità di "concorrente esterno", le cui peculiarità

impedirebbero di formulare quella presunzione di attualità della pericolosità, altrimenti insita

nella figura del partecipe. Deve infatti essere riaffermato l'orientamento di questa Corte

secondo il quale, in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad

associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità

è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza, opera anche quando

quest'ultima assuma la forma di "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non

estemporaneità del contributo prestato al sodalizio, e, quindi, dalla presunzione di attualità del

pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione

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2.2. La pericolosità sociale di (omissis)

L‟odierno giudizio di pericolosità sociale qualificata è preceduto da una

serie di provvedimenti amministrativi e giudiziari definitivi che, direttamente o

indirettamente, implicitamente o esplicitamente, collocano, in modo stabile e

permanente, (omissis), imprenditore e politico, nell‟area di appartenenza alla

„ndrangheta:

- l‟Avviso Orale del Questore di Reggio Calabria, emesso in data

1.12.2003, ai sensi dell‟art. 4 l. 1423/1956, su proposta dei CC di Gioia

del rapporto (Cass., Sez. 2^, 16 febbraio 2006, Catalano; Sez. 1^, 14 febbraio 2007, Lipari; Sez.

6^, 22 gennaio 2009, Scimeni). D'altra parte, la "intraneità" del soggetto nel sodalizio o il fatto

che concorra alla associazione senza il vincolo di associato, sono realtà fenomenicamente

distinguibili ma "ontologicamente" sovrapponibili, ove riguardate nella prospettiva della

"utilità" che l'associazione mafiosa comunque desume dai diversi ruoli di cooperazione,

rendendo, dunque, del tutto ragionevole un identico apprezzamento in ordine alla pericolosità

di chi un siffatto contributo in varia forma apporta a quel peculiare tipo di sodalizio. Il tutto,

evidentemente, con intuibili riverberi anche sul piano degli "indizi" concernenti la attualità di

una simile "appartenenza," e del relativo scrutinio in punto di pericolosità sociale. In tale

quadro di riferimento, dunque, le considerazioni svolte per il (omissis) in merito alla attualità

della pericolosità, possono valere anche per la posizione del (omissis), posto che, pure nei suoi

confronti, nessun positivo elemento - se non circostanze del tutto ipotetiche e congetturali, quali

quelle poste a fondamento del ricorso - sta a denotare che il prevenuto, all'atto della adozione

del decreto impugnato, avesse integralmente rescisso qualsiasi legame con la consorteria

criminale, dissolvendo il proprio ruolo agevolativo della organizzazione mafiosa e la

conseguente scelta di vita, e facendo così venir meno, in termini di obiettiva apprezzabilità, il

postulato dell'"indizio di appartenenza", nel senso ampio di cui innanzi si è detto.

Puntualmente, dunque, la Corte territoriale, nello scandagliare gli apporti (assai significativi

ed eloquenti) dei dichiaranti (omissis) e (omissis) e delle altre emergenze acquisite

nell'ambito del procedimento che ha portato alla condanna in primo grado del (omissis), ha

conclusivamente sottolineato "la stabilità dei rapporti intrattenuti con il "mafioso" (omissis) e

le cointeressenze economiche con lo stesso, la spregiudicata strumentalizzazione del ruolo

politico di opposizione all'interno di una amministrazione comunale inquinata da pesanti

infiltrazioni mafiose, la costante ricerca di appoggi all'interno della consorteria mafiosa per la

cura dei propri interessi", evidenziando come un siffatto corredo "indiziario" ben si attagliasse

al concetto di "appartenenza" nei sensi già evidenziati, scontando, dunque, quella presunzione

di pericolosità latente ed attuale che la giurisprudenza di questa Corte ha, come si è detto,

reputato insita anche nella figura del cosiddetto concorrente esterno”; Cass. n. 17229 del

22.1.2009, Scimeni, in motivazione, “questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di

misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il

principio secondo cui il requisito dell‟attualità della pericolosità sociale è da considerare

implicito nella ritenuta attualità dell‟appartenenza, opera anche quando quest‟ultima assuma la

forma del “concorso esterno”, caratterizzato da dalla non estemporaneità del contributo

prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi

dai quali possa fondatamente desumersi l‟avvenuta interruzione del rapporto (cfr. Se. VI, 10

aprile 2008, n. 35357, D‟Arrigo, Sez. II, 16 febbraio 2006, n. 7616, Catalano, Sez. II, 16

dicembre 2005, n. 1023, Canino, Sez. VI, 17 marzo 1997, n. 1120, Prisco).

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13

Tauro del 15.4.2002, per le accertate frequentazioni con elementi di spicco

della cosca (omissis) di Rizziconi;

- il decreto prefettizio n. (omissis) del 31.7.2000 di scioglimento del

Consiglio Comunale di Rizziconi, quando era vicesindaco (omissis), per

il pericolo di infiltrazioni della cosca (omissis);

- le informazioni negative della Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi

dell‟art. 10 d.p.r. 252/1998, in data 23.1.2003 per la (omissis) s.p.a.6;

- le informazioni negative della Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi

dell‟art. 10 d.p.r. 252/1998, in data 26.10.2005 per la (omissis) s.r.l.7;

- le informazioni negative della Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi

dell‟art. 10 d.p.r. 252/1998, in data 10.7.2006 per la (omissis) s.a.s.8;

6 Con la nota prot. 275/2002/Inf. Gab. Uff. I del 23.1.2003, la Prefettura di Reggio Calabria

riportava le seguenti informazioni ex art. 10 DPR nr. 252 del 3.6.1998: “In esito alla nota

sopradistinta si comunica che nei confronti dell‟amm.re unico e dei soci non sussistono le cause

di divieto e di decadenza di cui all‟art. 10 della L. 575/95 e successive modifiche ed

integrazioni. Si informa, tuttavia, che un socio dell‟impresa è stato controllato in compagnia di

elementi appartenenti alla criminalità organizzata. Il predetto è, altresì, legato da stretti

rapporti di “comparaggio” con il capo indiscusso della cosca mafiosa operante su quel

territorio ed in atto sorvegliato speciale di P.S.. Il medesimo socio ha anche legami di affinità

con soggetti ritenuti inseriti in una cosca mafiosa operante in un comune della Piana e affine a

persona indicata capo di una nota consorteria criminale operante in zone limitrofe a quella di

attività della società. Alla luce di quanto precede, anche in considerazione del particolare

contesto socio-ambientale, le scelte e gli indirizzi della società possono subire condizionamenti

da parte della criminalità organizzata”.

7 Con la nota nr. 36144 del 26.10.2005 la Prefettura di Reggio Calabria comunicava alla

Europrogetti e Finanza S.p.A. di Roma l‟impossibilità di concedere informazioni liberatorie ex

art. 10 DPR nr. 252/98 in ordine alla richiesta di finanziamento avanzata dalla (omissis) Srl,

poiché si riteneva “sussistente il pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiose nell‟ambito della

società in oggetto volti a condizionarne le scelte”. In ordine ai due soci (i coniugi (omissis) –

(omissis) ) l‟Ufficio Territoriale del Governo riferiva che “ l‟amministratore unico (omissis) è

prossimo congiunto di persona legata a famiglia mafiosa e partecipe di altra cosca mafiosa e

che un socio (omissis), peraltro in atto sottoposto ad avviso orale, è legato da stretti vincoli, sia

pure non parentali, al capo – cosca imperante in Rizziconi e risulta frequentare elementi

controindicanti …”.

8 Con la nota nr. 39006 del 10.7.2006 la Prefettura di Reggio Calabria comunicava alla Efibanca

S.p.A. di Roma l‟impossibilità di concedere informazioni liberatorie ex art. 10 DPR nr. 252/98 in

ordine alla richiesta di finanziamento avanzata dalla (omissis) Sas, poiché si riteneva

“sussistente il pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiose nell‟ambito della società in oggetto

volti a condizionarne le scelte”. In ordine ai due soci (i coniugi (omissis) – (omissis)) l‟Ufficio

Territoriale del Governo riferiva che “il socio accomandatario(omissis), peraltro sottoposto ad

avviso orale, è legato da vincoli, sia pure non parentali, a noto capo – cosca imperante in

Rizziconi e risulta frequentare elementi controindicanti …il socio accomandante ((omissis)) è

prossimo congiunto di persona legata a famiglia mafiosa e partecipe di altra cosca mafiosa...”.

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- la sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Reggio Calabria del

6.12.2010, in parziale riforma della sentenza del GUP di Reggio Calabria

del 18.9.2009, confermata con sentenza della Suprema Corte del

19.12.2011, con la quale (omissis) è stato riconosciuto colpevole per il

concorso esterno alla cosca (omissis).

In particolare, quest‟ultima sentenza, pronunciata nel procedimento n.

(omissis) RGNRDDA, in codice “Operazione (omissis)”, è fonte di una serie di

fatti “certi” – perché muniti del sigillo della irrevocabilità penale – che

costituiscono una solida ed indiscutibile piattaforma indiziaria sulla quale

innestare il tipico ragionamento inferenziale della prevenzione.

È bene ripercorre le tappe di quel procedimento.

Con richiesta depositata il 15.3.2008 la Procura Distrettuale Antimafia di

Reggio Calabria chiedeva al competente Gip la cattura di (omissis), (omissis),

(omissis), (omissis) e (omissis), accusati di far parte della cosca (omissis), operante nel

territorio di Castellace di Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria.

La richiesta era accolta, con ordinanza di custodia cautelare del 6.5.2008,

eseguita il 7.5.2008, nei confronti di (omissis), (omissis) e (omissis), con diversa

qualificazione criminosa per quest‟ultimo quale concorrente esterno e non

intraneo al clan (come invece affermato nella provvisoria imputazione); rigettata

nei confronti di (omissis) per insussistenza di cautele perché all‟epoca in coma in

ospedale (esitato in morte in data 7.5.2008) a causa del terribile attentato subito in

data 26.4.2008 a seguito dell‟esplosione di un ordigno ad alto potenziale collocato

sotto la sua autovettura Mercedes, nel cortile dell‟abitazione di Gioia Tauro.

Con l‟ordinanza emessa dal TDL di Reggio Calabria il 26.5.2008 nei

confronti di (omissis) venivano evidenziati gli elementi, a suo carico, indicativi del

suo concorso esterno alla cosca (omissis), operante a Rizziconi, prima del suo

passaggio alla cosca (omissis).

All‟esito delle indagini preliminari l‟ufficio di Procura esercitava l‟azione

penale, chiedendo il rinvio a giudizio degli odierni imputati, adeguandosi, per la

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posizione di (omissis), alle valutazione del GIP e del TDL (concorso esterno alle

due cosche).

Con sentenza del 18.9.2009 il GUP di Reggio Calabria dichiarava (omissis)

e (omissis) colpevoli del reato di cui all‟art. 416 bis c.p. quali partecipi alla cosca di

stampo mafioso denominata “(omissis)” operante in Castellace ed in particolare

(omissis) per avere promosso e diretto, assieme al defunto (omissis), l‟associazione, e

(omissis) perché, quale imprenditore nel settore delle costruzioni, fungeva da

prestanome per conto di (omissis) e consentiva all‟associazione di partecipare a

pubblici appalti e private commesse (in Castellace di Oppido Mamertina,

Rizziconi ed altre zone della provincia di Reggio Calabria dal 1991 sino al

7.5.2008, data di esecuzione della citata OCC); dichiarava, inoltre, (omissis)

colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., condannandolo alla pena di

5 anni e 4 mesi di reclusione (con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed

interdizione legale per la durata della pena), perché concorreva a decorrere dal

1994 fino al dicembre 2005 nella commissione del reato di associazione mafiosa

con la cosca c.d. „ndrina (omissis) operante in Rizziconi ed in particolare sfruttando

le cariche pubbliche ricoperte offriva il necessario contributo al perseguimento

delle finalità della „ndrina, influendo sull‟attività dell‟amministrazione comunale

di Rizziconi onde trarne ingiusti vantaggi o profitti in termini di provvedimenti

amministrativi, riuscendo ad ottenere il mutamento della destinazione da agricola

ad urbanistica dei terreni di proprietà del clan (omissis) e, quindi, realizzando una

complessa operazione economica consistente nell‟apertura sui terreni suddetti di

un grande centro commerciale denominato “(omissis)”, nell‟ambito del quale

(omissis) operava come imprenditore quale socio della (omissis) s.p.a.;

successivamente, a seguito di inottemperanza degli accordi economici maturati

nella contiguità con la „ndrina (omissis) e sottoposto assieme agli altri soci della

(omissis) spa, (omissis) e (omissis), ad attività estorsiva ad opera della cosca suddetta,

(omissis) a decorrere dal gennaio 2006 fino al 7.5.2008 (data di esecuzione della

citata OCC) concorreva nella commissione del reato di associazione mafiosa c.d.

(omissis) ed in particolare quale imprenditore commerciale ed esponente politico in

Rizziconi operava ai fini dell‟arricchimento e dell‟espansione della „ndrina

(omissis) anche fuori del territorio di Castellane e segnatamente in quello di

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Rizziconi, ove manteneva iniziative imprenditoriali sotto la protezione del clan

(omissis) della quale aveva bisogno per contrastare l‟invadenza della cosca mafiosa

(omissis).

Quindi, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del

6.12.2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva (omissis) e

(omissis) dal reato di partecipazione alla cosca (omissis) e (omissis) dal concorso

esterno nella stessa cosca (perché il fatto non sussiste), confermando la condanna

di quest‟ultimo per il concorso nella cosca (omissis), rideterminando la pena in 3

anni e 4 mesi di reclusione.

Tale sentenza passava in giudicato a seguito del rigetto dal parte della

Corte di Cassazione, in data 19.12.2011, del ricorso delle difese.

Infine, nell‟interesse di (omissis) veniva proposto ricorso straordinario, ai

sensi dell‟art. 625 bis c.p.p., per un asserito errore materiale – avente ad oggetto

l‟individuazione dei terreni dei (omissis) quale area ove far sorgere il centro

commerciale in epoca precedente alle delibere comunali 24 e 25 del 28.6.2000 –,

ma l‟errore dedotto è palesemente insussistente, in quanto la Corte di Appello, da

pagina 85 a pagina 97, ha fornito, sul punto, come espressamente ricordato dalla

stessa Corte di Cassazione nella sentenza del 19.12.2011, una motivazione

“completa e convincente”9.

Scandito l‟iter procedimentale, possono essere enucleati i fatti accertati in

sede penale al di là di ogni ragionevole dubbio, depurandoli da valutazioni

tecniche prettamente penalistiche.

9 Cfr. paragrafo 2.5 della citata sentenza della Suprema Corte: “decisivo è piuttosto, secondo i

ricorrenti, accertare “se l‟individuazione dei terreni dei (omissis), quali terreni su cui avrebbe

dovuto sorgere il centro commerciale, sia stata precedente alle delibere nn. 24 e 25 del 28

giugno 2000 e, soprattutto, se tali terreni sono stati dolosamente inseriti nel nuovo piano

commerciale da (omissis) in virtù di un preventivo accordo politico-mafioso con il boss

(omissis)”. Orbene, proprio a tale decisivo quesito la sentenza offre una risposta affermativa,

completa e convincente, fondata sugli elementi probatori sopra indicati, analizzati

singolarmente nella loro valenza indiziante e valutati complessivamente come univocamente

espressivi del contributo fornito dall‟imputato all‟associazione mafiosa (pagg. 85-97 della

sentenza impugnata). Del resto, che le delibere favorivano la cosca (omissis) e gli interessi di

(omissis) nelle imponenti dimensioni prima indicate e che ciò fu reso possibile dai negozi

giuridici stipulati tra i (omissis) e l‟imputato costituiscono oggettivi dati di fatto, cosicché

risulta del tutto plausibile che i giudici di merito abbiano ritenuto attendibile, anche in questa

parte, le dichiarazioni di (omissis)”.

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Non prima, tuttavia, di avere sottolineato la piena condivisione, da parte

del Collegio, del ragionamento sviluppato Corte d‟Appello di Reggio Calabria per

la ricostruzione dei fatti e l‟elevata affidabilità delle fonti di prova utilizzate:

intercettazioni telefoniche ed ambientali etero ed auto accusatorie; documenti;

dichiarazioni rese dal boss (omissis) e dallo stesso (omissis); relazioni di servizio di

p.g.; dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (omissis) e (omissis) (il primo

intraneo alla cosca (omissis), il secondo alla cosca (omissis)).

Conviene, poi, ricordare che, nel procedimento (omissis), sono confluiti atti

da altri processi collegati:

- n. (omissis) RGNRDDA, c.d. (omissis), avente ad oggetto la cosca (omissis) di

Rizziconi, capeggiata da (omissis) , detto Toro;

- n. (omissis) RGNRDDA, c.d. (omissis) (omissis), avente ad oggetto

l‟estorsione posta in essere da esponenti della cosca (omissis) nei confronti

dei soci della (omissis) spa, (omissis), (omissis) e (omissis) in relazione alla

vicenda del centro commerciale “(omissis)”;

- n. (omissis) RGNRDDA, c.d. (omissis), avente ad oggetto la cosca (omissis) e

la truffa aggravata, commessa da alcuni suoi esponenti, per il

conseguimento di erogazioni pubbliche.

Veniamo, quindi, ai fatti certi, perché, attraverso essi, saranno tracciate la

biografia e la personalità del proposto, spiegando le ragioni di quella che la Corte

di Appello di Reggio Calabria ha definito una “singolare escalation politico-

economica […] che inizia, come lo stesso afferma nell‟interrogatorio reso al Gip,

nel 1982 aprendo un modesto negozio di elettrodomestici in un paesino

dell‟entroterra calabrese, Rizziconi, e culmina nel business del centro

commerciale “(omissis)” (come (omissis) dichiara al Gip:” …molto di più, 35

milioni di euro abbiamo speso”, pag. 31 interr.), nel rapporto con il Credit

Suisse (società tedesca a cui l‟imputato ha venduto il centro commerciale per un

importo indicato nella lettera di intenti di oltre 49 milioni di euro), passando

attraverso una serie di società (per la costruzione dell‟albergo bloccata dalla

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nota negativa della Prefettura, l‟imputato aveva avuto un finanziamento di 4

milioni di euro, come ha dichiarato al Gip, pagg. 30-31 interr.) e

contemporaneamente registra eccellenti successi nella politica non solo

comunale, ma finanche provinciale e regionale con sorprendente facilità di

risultati. Fino a candidarsi nel 2008 al Senato della Repubblica”.

In primo luogo, il tessuto familiare e relazionale nel quale si muove

(omissis).

Questi, imprenditore e politico (consigliere comunale fino allo

scioglimento del Comune di Rizziconi, per infiltrazioni mafiose, in data

31.7.2000; consigliere provinciale, per due legislature consecutive, fino al maggio

2002), ha sposato, il (omissis), (omissis), sorella di (omissis) (deceduto a seguito

dell‟autobomba esplosa il 26.4.2008), genero del boss (omissis) – storicamente a

capo della omonima cosca insediata a Castellace di Oppido Mamertina –, per

averne sposato la figlia (omissis).

Il proposto ha, inoltre, un rapporto di comparatico – i quali (per usare le

parole della Corte di Appello di Reggio Calabria nella citata sentenza del

6.12.2010) “nella cultura „ndranghetistica, costituiscono un forte vincolo ed una

garanzia di affidabile contiguità” – con (omissis), omonimo nipote del boss (omissis)

(perché figlio di (omissis), fratello del nominato capocosca), come evidenziato non

solo dal collaboratore (omissis), ma dallo stesso (omissis) 10

.

Vanta, ancora, numerose e decennali frequentazioni con noti esponenti

della cosca (omissis) – certificate da varie relazioni di servizio – sin dal 1994.

In questo quadro relazionale, si inscrive il fatto più importante, la

realizzazione a Rizziconi del grande centro commerciale “(omissis)”, un affare

costato, a detta dello stesso (omissis) (cfr. interrogatorio davanti al GIP citato a

pagina 81 della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del

6.12.2010), 35 milioni di euro, e valutato (nella lettera d‟intenti dell‟1.8.2006 tra

10 (omissis), davanti al Tribunale di Palmi, all‟udienza del 27.9.2007, nel processo “estorsione

(omissis)”, così riportava le parole di (omissis): <<“… Dice: “Compare – dice - qua possiamo

fare” “Se voi avete questa idea potete fare qualcosa, non possiamo trovare chi lo farà”

“Facciamo un grande centro”, „nc‟issi ieu: “Centro di che cosa?” “Un centro commerciale”>>.

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la (omissis) spa e la CREDIT SUISSE) oltre 49 milioni di euro, ideato e realizzato

nell‟arco di un decennio, quale frutto di uno scellerato patto politico-

imprenditoriale-mafioso che vede quale assoluto protagonista (omissis) .

Egli stesso, interrogato dal GIP di Reggio Calabria, riconosceva di essere

stato l‟ideatore ed il promotore di tale cospicua iniziativa nel 1998; di averne di

averne parlato con (omissis); di essere andato, insieme a lui, a Milano per un

incontro con la società (omissis) presso Hotel (omissis); di avere poi contattato

(omissis).

Due anni dopo, il progetto prendeva corpo, quando, nel 2000, (omissis),

insieme a (omissis) e (omissis), costituiva la (omissis) spa, trasformando in società

per azioni la (omissis) snc, nella quale era stata modificata la “(omissis) s.n.c.”

costituita il (omissis), con sede in Rizziconi, avente ad oggetto la realizzazione di

centri commerciali.

Un così grande affare, però non poteva di certo sfuggire alla cosca (omissis),

che da sempre domina, con metodo mafioso ed in modo capillare, come accertato

con varie sentenze passate in giudicato11

, il territorio di Rizziconi; di certo

(omissis), amico e compare, “vicino” – per usare, come vedremo, le parole del

collaboratore (omissis) – ai (omissis), non poteva ignorarlo.

Che alla base di tale complessa operazione economica vi era l‟accordo

illecito tra (omissis) e la cosca (omissis), guidata dal boss, (omissis) è stato rivelato,

con dovizia di riferimenti, riconosciuti (nel procedimento (omissis)) attendibili ed

ampiamente riscontrati12

, dal collaboratore di giustizia (omissis), il quale da

11 Cfr. le sentenze irrevocabili, specificamente citate nella sentenza della Corte di Appello di

Reggio Calabria del 6.12.2012, nei processi “dei sessanta”, “Mafia delle tre province”,

“Tirreno”, “Pace tra gli ulivi”, oltre alle sentenza, non ancora definitive, pronunciate nei

processi denominati “Paper Mail”, “Estorsione (omissis)” e “Operazione Toro”.

12 Cfr. così la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 6.12.2010: “Sono dunque

molteplici gli elementi di riscontro alle accuse di (omissis): a) l‟iter amministrativo della

pratica e la scansione cronologica degli eventi già descritta; b), l‟anomalia delle scansioni

procedimentali della pratica, rispetto alle comune esperienza; c) il ruolo attivo di (omissis) e

l‟immediato cambio di destinazione dei beni. Elementi questi che da soli bastano a smentire la

tesi difensiva; d) l‟ammontare del guardagno realizzato dai (omissis), il prezzo al mq., l‟esatta

identificazione dei (omissis) proprietari dei terreni; e) la gestione della stazione di servizio del

carburante ai (omissis); f) l‟ulteriore richiesta dei (omissis) di ottenere l‟assunzione di persone

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sempre, sin dall‟età di otto anni, sulla scia del padre, era intraneo alla cosca

(omissis) (anche con il ruolo di killer), fino a divenirne figura di primo piano,

“spalla destra” del boss (omissis), per poi decidere, il 20.10.2003, di costituirsi

presso i CC di Cittanova e di collaborare con la giustizia, al termine di otto anni

di latitanza (sei, sette mesi dei quali trascorso sotto la “protezione” di (omissis) su

richiesta del boss (omissis)), subito dopo avere attentato alla vita proprio del boss

(omissis).

Durante gli anni di latitanza, fino all‟ottobre del 2003, (omissis), nelle

occasioni in cui incontrava il capocosca (omissis), veniva da lui aggiornato sulla

vicenda “(omissis)”.

Secondo gli accordi iniziali, i (omissis), per assicurare ad (omissis) la

realizzazione della sua ambiziosa idea imprenditoriale, avevano preteso plurimi

vantaggi economici: avrebbero immediatamente realizzato la plusvalenza

correlata al mutamento di destinazione (da agricola a commerciale) dei terreni, di

loro proprietà, scelti quale sede della struttura commerciale possibile, grazie

all‟influenza dello stesso (omissis) (quale consigliere comunale e vicesindaco del

Comune di Rizziconi); avrebbero gestito una stazione di carburante da realizzare

accanto al centro commerciale; avrebbero taglieggiato sia l‟impresa che avrebbe

dovuto costruire la struttura commerciale sia i negozianti che avrebbero operato al

suo interno. In tal modo, avrebbero, inoltre, come ovvio effetto secondario,

accresciuto il loro potere mafioso, dando ulteriore dimostrazione di forza,

indiscusso controllo del territorio, elevato prestigio criminale.

Del resto, l‟esistenza di un patto iniziale, in relazione ai terreni ed al

distributore di carburante, è ammesso, sia pur con ovvio corredo di limitazioni e

puntualizzazioni palesemente orientate a sminuirne la portata, dai diretti

interessati: (omissis) 13

e (omissis) 14

.

all‟interno del centro commerciale; g) finanche le affermazioni del boss (omissis); h)

l‟acclarata ingerenza di (omissis) al centro commerciale con un centro scommesse”.

13 Cfr. dichiarazioni di (omissis), davanti al Tribunale di Palmi, processo “estorsione (omissis)”,

all‟udienza del 27.9.2007: <<Dice: “Compare – dice - qua possiamo fare” “Se voi avete questa

idea potete fare qualcosa, non possiamo trovare chi lo farà” “Facciamo un grande centro”,

„nc‟issi ieu: “Centro di che cosa?” “Un centro commerciale”>>, <<Comunque, arrivando a un

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Ma l‟accordo, a monte, tra (omissis) ed i (omissis) veniva registrato anche nel

corso della conversazione dell‟1.1.2007, ore 16.00 (progr. (omissis)), tra (omissis) e

(omissis), generi del boss (omissis), quando nel ripercorrere la vicenda del centro

commerciale sottolineavano l‟ingordigia dei (omissis) 15

.

Tuttavia, dopo meno di un anno dall‟effettivo inizio dei lavori di

edificazione della struttura commerciale (ottobre-novembre 2004, per quanto

dichiarato da (omissis) all‟udienza del 24.9.2009 nel processo “(omissis)”),

nell‟agosto del 2005, il patto scellerato si incrinava: la cosca (omissis) formulava

richieste estorsive (anche se l‟effettiva ragione, al di là di ipotesi plausibili, non è

stata accertata16

) nei confronti dei soci della (omissis) spa, compreso (omissis),

certo, io catti ammalato, insomma, sono andato a finire all‟ospedale, che questa gente non sono

venuti neanche a vedere e a domandare se io ero vivo o morto, poi quando ci siamo incontrati:

“Sapete, non siamo venuti perché lì c‟erano i Carabinieri e non volevamo che ci vedessero che

noi venissimo...”. Come? Vi siete presi la proprietà e non vi siete preoccupato che la venissero

a conoscenza, e che venivano in ospedale si preoccupavano? Era come quelli che volevano

prendere e non essere visti. …>>, <<Le promesse erano una colonnina di benzina, quattro

impieghi di lavoro per la mia famiglia …>>, <<… dato l‟amicizia intrinseca, affettuosa senza

interessi che c‟era tra me, il papà suo e la generazione loro …>>.

14 Cfr. interrogatorio di (omissis) il 9.5.2008 davanti al GIP di Reggio Calabria: <<GIUDICE-

Dunque, lei dice “Io ho partecipato a questa delibera” , (omissis) –“Sì”, GIUDICE –“Ecco,

però lei sapeva che poi, insomma volevate realizzare su quei terreni il centro commerciale” ,

(omissis) “Sì, però non… non è che avevo titoli di proprietà o altro io in quel momento, anche

perché non sapevamo quale terreno dovevamo acquistare ”…. …. “…Siccome alcuni di questi

terreni sono di proprietà di persone che sono molto vicine alla mafia, anzi sono all‟interno di

organizzazioni malavitose … Gli accordi con i (omissis) erano limitati solo all‟acquisto del

terreno. … >>, <<c‟aveva chiesto che lui voleva fare all‟interno di questo centro commerciale

un distributore di benzina e in più ci aveva chiesto due posti di lavoro. Noi in quel momento

siccome sapevamo con chi avevamo da fare, abbiamo detto :”Si, non vi preoccupate”, questo è

stato il discorso>>.

15 Cfr. “(omissis): … lo sapevi che là … vi siete messi d‟accordo…”, “(omissis): hanno avuto un

pozzo di soldi ed ancora vai a vedere quale cazzo di forno fuma...”, “(omissis): l'ingordigia….

(omissis):...con quella ... con quella terra.. gliel'hai presa per quattro soldi... l'hai venduto

quanto hai voluto ...”.

16 La ragione di tali richieste estorsive non è stata accertata nel processo (omissis) anche se la

Corte di Appello di Reggio ha formulato varie ipotesi plausibili: “acclarato che (omissis),

(omissis) e (omissis) hanno ricevuto richieste estorsive dai (omissis), sull‟individuazione

puntuale e precisa delle cause che hanno determinato il contrasto, secondo la Corte sono

prospettabili varie opzioni. 1) si potrebbe concordare col Gup, che ha valorizzato una frase

riferita da (omissis) e ipotizzato un disegno truffaldino organizzato dai (omissis) ai danni dello

Stato secondo lo schema disvelato nel processo cd (omissis); 2) si potrebbe tenere conto della

versione di (omissis) al Gip nell‟interrogatorio del 9 maggio 2008: (pag. 55: GIUDICE: Lei si è

domandato perché i (omissis) a un certo punto abbiano alzato il loro livello di pressione? Cioè,

secondo lei si collega questa loro richiesta (la successiva estorsione – n.d.e.) con, forse, l‟idea

di realizzare quello che hanno fatto in un altro procedimento, (omissis) … cioè di riottenere i

terreni dopo aver avuto il pagamento? – (omissis): Io questo l‟ho pensato, per dire la sincerità.

Ho pensato .. in un certo senso ho pensato quando loro hanno visto che sono iniziati i lavori,

loro sono diventati matti completamente – GIUDICE: Quindi loro non volevano che venissero

fatti i lavori – (omissis): Secondo me, no – GIUDICE: Volevano riavere i terreni? – (omissis):

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mentre questi, attraverso il cognato (omissis), da un alto, consegnava il boss

(omissis) all‟Autorità Giudiziaria, dall‟altro si poneva sotto la protezione mafiosa

del boss (omissis); in cambio, (omissis), tramite (omissis), entrava nell‟affare del

centro commerciale, acquisendo, in modo occulto, il 16% del capitale sociale

della (omissis) spa.

Proseguiva, quindi, l‟accordo politico-imprenditoriale-mafioso, con

(omissis) immutato protagonista, assoluto e spregiudicato, mentre cambiava il suo

interlocutore mafioso, capace di garantirgli “protezione” ed effettiva realizzazione

dell‟iniziativa commerciale, da ultimo individuato in (omissis), forte del legame

familiare con (omissis).

Non mancavano drammatici epiloghi.

Può ora riportarsi la cronologia degli eventi.

Invero, il 28.6.2000 il Consiglio Comunale di Rizziconi – che appena un

mese dopo (il 31.7.2000) sarebbe stato sciolto per infiltrazioni mafiose e di cui

facevano parte il proposto, (omissis) (nella qualità di vice sindaco) e (omissis) (nella

qualità di Sindaco), altro personaggio ritenuto intraneo alla cosca (omissis) –

approvava le delibere nn. 24 e 25 aventi ad oggetto l‟individuazione del “Piano

di sviluppo e valorizzazione della rete commerciale” e la “Variante del

Programma di fabbricazione comunale”, contenente il mutamento della

destinazione d‟uso (da agricola ad area destinata ad insediamenti industriali e

commerciali) dei terreni dei (omissis) sui quali sarebbe stato edificato il centro

commerciale (omissis).

Si. Secondo me volevano la non realizzazione del centro commerciale e riprendersi i terreni);

3) si potrebbe ritenere la richiesta estorsiva a titolo di tangente collegata alla costruzione e alla

successiva gestione del centro commerciale (omissis); 4) oppure ipotizzare, diversamente dal

primo giudice, che i (omissis) hanno avanzato pretese estorsive quando si sono resi conto che il

business era di più ampia portata, che il guadagno di (omissis) e soci era notevole, di gran

lunga superiore (€ 49.025.000,00 il prezzo di vendita del centro commerciale dalla (omissis) al

Credit Suisse: ctr. lettera d‟intenti stipulata il 1° agosto 2006) al loro guadagno (4 miliardi e

mezzo di lire ). Ma resta comunque un tema che è oggetto dei relativi capi di imputazione di

un‟altra vicenda processuale (estorsione (omissis))”.

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In quella famigerata seduta, dopo la relazione del sindaco (omissis) e

l‟illustrazione dei contenuti tecnici da parte dell‟arch. (omissis), non si registrava

nessun intervento da parte dei consiglieri comunali, a parte quello di (omissis) che

sottolineava l‟importanza di quella scelta politica per il territorio di Rizziconi;

nessuno dei consiglieri si alzava per interloquire su una decisione così delicata e

complessa; tutto filava liscio e tranquillo.

Il 30.6.2000, appena due giorni dopo l‟adozione dei predetti atti

deliberativi (prima ancora che la Regione Calabria approvasse il 7.8.2000 la

variante al programma di fabbricazione), la (omissis) s.p.a. (appositamente costituta

da tre soci, con uguale partecipazione azionaria, (omissis), (omissis) e lo stesso

(omissis)) presentava un‟istanza per l‟apertura di un grande centro commerciale,

denominato “(omissis)” in area del Comune di Rizziconi non specificamente

indicata.

Solo il 5.7.2000, però, la (omissis) spediva le missive ai proprietari dei

terreni prescelti per saggiarne la disponibilità alla vendita.

Il 12.7.2000 la (omissis) presentava la dichiarazioni di disponibilità dei

terreni che, invece, ai sensi dell‟art. 7 della l.r. 11.6.1999 n. 17, doveva già essere

allegata alla domanda di apertura del centro commerciale.

Nella relazione del settore tecnico urbanistico e del settore commercio

del Comune di Rizziconi del 17.7.2000 si prendeva atto che l‟area destinata alla

realizzazione del centro commerciale era già nella disponibilità della (omissis),

mentre nella realtà i rogiti notarili di acquisto sarebbero stati stipulati nel

successivo mese di agosto, senza essere preceduti da alcun preliminare.

Il 22.7.2000, il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di (omissis) – il

quale, pertanto, non si asteneva, neppure dopo gli atti formali compiuti dalla

(omissis) –, approvava la delibera n. 29, recependo le osservazioni del C.U.R. in

merito alla variante del piano di fabbricazione.

Gli atti notarili di acquisto venivano redatti il 9.8.2000 dal Notaio

(omissis) di Palmi.

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Tutto aveva luogo in un mese ed undici giorni, senza alcun intoppo, senza

uno straccio di trattativa, senza contratti preliminari, senza alcuna difficoltà

burocratica, nonostante l‟ingente entità e l‟obiettiva complessità dell‟affare, nel

territorio sottoposto al capillare dominio mafioso dei (omissis).

La parte più consistente di questi terreni che, attraverso la modifica di

destinazione ed il successivo acquisto della (omissis), aveva portato al realizzo di

importanti plusvalenze, erano di (omissis), detto “u malandrinu” (parente prossimo

del boss (omissis)), di (omissis) (figlio del boss (omissis)) e di (omissis) (cognata dello

stesso capocosca).

In particolare, i terreni acquistati da (omissis) per un valore di 45 milioni

delle vecchie lire dai proprietari (omissis) e (omissis), venivano rivenduti alla (omissis)

per la somma di lire 415 milioni; i terreni comprati da (omissis), sempre da (omissis)

e (omissis), per un valore di 38 milioni, venivano rivenduti alla (omissis) per 197

milioni; i terreni acquistati da (omissis) da (omissis), per un valore di 120 milioni,

venivano rivenduti alla (omissis) per 500 milioni.

In definitiva, fino a quel momento, l‟operazione condotta da (omissis)

aveva fruttato alla cosca (omissis) un guadagno netto ufficiale, sulla base del

solo confronto tra i prezzi dichiarati, di oltre un miliardo di lire.

In realtà, il prezzo effettivo di acquisto dei terreni da parte della

(omissis) era di molto maggiore, in quanto comprendeva una quota “in nero”,

pari a 3, 3 miliardi di lire, integralmente corrisposta nel settembre del 2004

(cfr. conversazione del 16.12.2005 tra (omissis) e (omissis)).

Successivamente, per quanto risulta dalle intercettazioni telefoniche in atti

(al di là di un frammento di dialogo evidenziato dalla difesa ma

condivisibilimente ritenuto insignificante dalla Corte di Appello e dalla

Cassazione), ad agosto 2005, iniziavano le richieste estorsive, pari nel

complesso ad 800.000 euro (cfr. intercettazione dell‟8.12.2005), dei (omissis) nei

confronti dei soci della (omissis).

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25

Sebbene la ragione di tale estorsione correlata alla realizzazione del

“(omissis)” non sia stata accertata nel procedimento (omissis) 17

, è stato ivi

nondimeno acclarato, attraverso le pertinenti intercettazioni, che nell‟agosto del

2005 aveva luogo il primo incontro per definire i termini dell‟imposizione dei

(omissis). Sempre dall‟attività di ascolto risulta che, scaduto il termine del

pagamento, i (omissis) reclamavano il pagamento integrale o, comunque, il

versamento di un acconto. Seguivano gli accordi tra i (omissis) e i soci (omissis) per

la riscossione del “pizzo”. Quindi, la Polizia di Stato, che stava ascoltando tutto,

procedeva all‟arresto di (omissis) il 19.12.2005 mentre riceveva dai soci (omissis)

la somma richiesta. Seguiva, sempre nel dicembre del 2005, l‟ordinanza di

custodia cautelare nei confronti del padre, il boss (omissis) e del fratello,

(omissis), i quali si davano alla latitanza (dalle conversazioni intercettate si

evinceva, infatti, che (omissis) agiva in nome e per conto dei predetti congiunti).

Su (omissis) e soci si alzava, quindi, un velo di terrore, per le possibili

reazioni della cosca all‟arresto in flagranza di (omissis) ed all‟OCC nei confronti di

(omissis) e (omissis).

Non è un caso se nella conversazione del 12.1.2006 (a meno di una

settimana dall‟OCC nei confronti di (omissis) e (omissis)), ore 11.48, progressivo n.

228, sull‟utenza n. (omissis), tra (omissis) “u malandrinu” ed un soggetto non

identificato, (omissis) veniva additato esplicitamente come oggetto di progetti

omicidiari della cosca (omissis) (<<Uomo: “ …razza di cornuto….se (omissis)

…mettete un killer….lo appostate…non costava niente!”// (omissis): Eh,

eh….(rideva)>>).

Poi, in data 8.6.2006, venivano recapitate a (omissis) ed a (omissis) due

missive anonime dall‟inequivocabile minatorio, esplicitamente collegate

all‟estorsione ed alla necessità di non collaborare con l‟Autorità Giudiziaria (“non

17 Naufragio della truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, progettata dai

(omissis) secondo lo schema ipotizzato nel processo (omissis); effettivo avvio della costruzione

del centro commerciale e, quindi, impossibilità per i (omissis) di riottenere, come avrebbero

voluto, i medesimi terreni; comprensione, da parte dei (omissis), che il business legato al centro

commerciale era molto più ampio di quello che immaginavano e che, quindi, aveva tratto un

guadano sproporzionato a quello di (omissis) e soci).

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pagasti ma se parli a paghi cara”, messaggio indirizzato a (omissis); “non pagasti

se parli mori”, rivolto ad (omissis)).

A seguito di queste ulteriori intimidazioni (omissis) e (omissis) decidevano di

denunciare il fatto alle autorità. Iniziava la collaborazione di (omissis) con le forze

di polizia che si concludeva il 2.7.2006 con l‟arresto – “guidato” da (omissis) , con

l‟ausilio di (omissis) – di (omissis) nella masseria di Castellace mentre stava

pranzando con il boss (omissis) ed altri (cfr. conversazioni del 2.7.2006, delle ore

11.48 progr. 7276 tra (omissis) e (omissis) e, subito dopo, alle ore 11.57 progr. 7277

tra (omissis) ed il dr. (omissis) della Squadra Mobile di Reggio Calabria, seguite, alle

ore 12.11, progr, 7278, dal SMS di (omissis) sul cellulare del dr. (omissis) contenente

l‟indirizzo ove avrebbero trovato intorno alle 13.30 il boss (omissis); mentre le

conversazioni del 2.7.06, ore 13.44 progr. 7292 e delle 14.30 progr. 7313, tra

(omissis) ed (omissis) evidenziano la collaborazione anche di quest‟ultimo, in grado

di precisare le caratteristiche dell‟edificio in cui in quel momento si trovava

l‟anziano boss, nell‟operazione diretta alla sua cattura).

(omissis), infatti, per liberarsi dei (omissis), aveva contestualmente percorso

la strada mafiosa e si era rivolto al cognato (omissis), genero del boss (omissis),

che, in quel periodo, stava curando la latitanza di (omissis).

In cambio di tale contributo, (omissis) aveva ottenuto sia da (omissis) e sia

da (omissis) il 8%, della (omissis) spa, in modo da detenere, in modo occulto,

complessivamente il 16% del capitale sociale di quella società; tuttavia, mentre

(omissis) aveva preteso una adeguata contropartita economica (cioè il

riconoscimento di una plusvalenza del 10% del valore delle proprie quote cedute),

(omissis) non aveva chiesto alcunché al cognato; ne era derivato, per il (omissis), un

guadagno complessivo, stimato dallo stesso (omissis), in un milione e cento mila

euro18

.

18 Cfr. la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 6.12.2010: “che tale

partecipazione societaria sia stato il riconoscimento per l‟arresto di Crea Teodoro, risulta

chiaramente dalle richieste che (omissis) ha avanzato ad (omissis) e che quest‟ultimo riferisce

alla moglie nella conversazione del 23 luglio 2006 (p. 185-186 sentenza): “… a me mi dovete

dare qualcosa, ora che vi ho cacciato a questo dai piedi … … Voi vi siete salvati per me..voi vi

siete salvati per me. Lo sapete. Perché sennò vi avevano ammazzato …Qua voi mi dovete dare

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L‟arresto del boss (omissis), aveva, poi, consentito ad (omissis) e soci, ormai

liberi da richieste estorsive, di portare a termine l‟operazione economica relativa

al (omissis) con la vendita della (omissis) spa – che contestualmente cambiava

denominazione e forma sociale in (omissis) srl e sede in Milano –, unitamente al

detto centro commerciale, alla Credit Suisse, in data 16.8.2007, al prezzo

dichiarato di € 11.635.509, 22, dopo la lettera d‟intenti del 1.8.2006 ed il

preliminare del 18.12.2006.

Ma era prevista e fortemente temuta la reazione dei (omissis).

qualche cosa…”. E‟ utile fare attenzione alla data, è il 23 luglio 2006, qualche settimana dopo

l‟arresto di (omissis). Sono importantissimi tutti gli altri passaggi del dialogo riguardante, al

solito, l‟iniziativa commerciale del (omissis), quando la moglie dell‟imputato prontamente gli

ricorda l‟impegno preso in precedenza col fratello (“ma tu, ma tu non avevi detto… una parte

a lui, ora no?“) ed (omissis) ribatte che quelli erano accordi di un tempo (“…una parte,a i

tempi che furono all‟epoca, ora non più. Ora non mi serve a me (omissis), (omissis)”). La

conversazione poi va collegata, come fa giustamente il Gup a differenza delle Difese che

cercano di frammentare i dati desumibili dalle intercettazioni, con le successive del 21.9.06 tra i

coniugi (omissis) -(omissis) e del 23.9.06 tra (omissis) ed il cognato (omissis). Dalla prima

risulta che (omissis) ed il suo socio (omissis) hanno concesso l‟ingresso di (omissis) nella

(omissis) S.p.A.; la quota totale acquisita dal (omissis) sarebbe stata del 16 %, costituita da

azioni cedute in misura eguale dai soci (omissis) e (omissis) (cioè l‟8% ciascuno); (omissis) ha

chiesto un‟adeguata contropartita economica (cioè il riconoscimento di una plusvalenza del

10% del valore delle proprie quote cedute), (omissis) invece ha ceduto la propria quota senza

pretendere alcun guadagno; con un ritorno economico di notevole entità per (omissis), che lo

stesso (omissis) quantificava in 1.000.000 di euro (“(omissis): il 5%, il 10% gli ha chiesto di

guadagno; tuo fratello .... incomprensibile .... a tuo fratello gli rimane un milione di euro di

guadagno, hai capito? Con una operazione di sei sette mese, dove cazzo li trovava questi soldi

(ndr. nel senso di guadagno); se poi glielo riduce al 5% ci guadagna un milione e cento

(1.100.000,00 euro), tutto qua… ”: cfr. intercettazione a pag. 188-189 sentenza). La seconda

chiarisce i termini contrattuali dell‟ingresso nella (omissis) S.p.A. del (omissis), risultando

dalla viva voce di (omissis) la richiesta al cognato di una mediazione per far diminuire la

pretese economiche del socio (omissis),soprattutto in considerazione del fatto che (omissis)

avrebbe ceduto l‟8% delle sue partecipazioni senza pretendere alcuna plusvalenza.. In

particolare, (omissis) rivela che (omissis), per la cessione della propria quota, oltre al

corrispettivo del valore dell‟8 % della quota da cedere al (omissis), pretende anche il 30%

dell‟utile lordo su 1.100.000 euro di guadagni futuri, che ammonterebbe a 340.000 euro. Si

riporta il passaggio in questione : A Il cinque è centotrentacinque. Chiudila tu quanto la devi

chiudere. Gli devi dire: ma… e… Rosario, eh…. Mio cognato sa che si sta prendendo questa

quota, che io …. Ca …. E …. Io non mi sto prendendo niente e fa un mix! Gli devi dire. Hai

capito? E… perché mio cognato era convinto che con qualche centomila euro di bonus eh….

Gli va bene. Ora dimmi a quanto la devo chiudere che gli dico io a mio cognato a quanto la

chiudo e mattina di venerdì vai e ti prendi i mezzi soldi e gli altri te li prendi durante la

settimana. // P Perfetto! Ma tu devi dargli contanti …(incomprensibile)… // A Ma tu sai che

cosa devi dirgli? Gli devi dire: (omissis), eh…. Il cinque per cento di bonus è

centotrentacinquemila euro. Tu ci…. Tu gli hai cercato il dieci e due e settanta, il cinque è

centotrentacinque…. Le ulteriori intercettazioni del 24.9.06 confermano l‟attiva mediazione di

(omissis) su (omissis), che riesce ad ottenere a (omissis) uno sconto (“no,no, si sta

ammorbidendo assai”.

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(omissis) aveva, per questo, chiesto ed ottenuto, tramite il cognato (omissis),

la “protezione mafiosa” di (omissis) (cfr. la conversazione del 18.11.2006, progr.

565, tra (omissis) e (omissis)), il quale di contro aveva invitato il genero a prendere le

distanze dai due soci di (omissis).

(omissis) aveva conseguentemente dato chiare indicazioni, in perfetta logica

mafiosa, ad (omissis) attraverso (omissis); gli aveva chiesto cioè di cessare ogni

forma di collaborazione con la giustizia e, in particolare di non deporre nel

processo che si stava celebrando a Palmi per l‟estorsione dei (omissis) ai soci della

(omissis), anche a costo di essere condannato per testimonianza reticente (cfr.

conversazione del 26.1.2007, nella quale (omissis) dice ad (omissis) con riferimento

a (omissis)“che si faccia pure la galera, per dimostrargli ...... quello che è giusto”).

In effetti, all‟udienza del 5.7.2007, dinanzi al Tribunale di Palmi, nel

processo Estorsione (omissis), tutti i soci della (omissis) s.p.a., (omissis), (omissis) e

(omissis), sentiti ai sensi dell‟art. 210 c.p.p., si avvalevano della facoltà di non

rispondere19

.

19 Cfr. la sentenza della Corte d‟Appello di Reggio Calabria del 6.12.2010: “la conversazione del

18.11.2006 (Intercettazione di conversazioni fra presenti a bordo dell‟autovettura MERCEDES

CL targata (omissis). Progressivo 565 del giorno 18.11.2006 ore 09.44‟27” della durata di

41‟7”) in cui (omissis) è molto preocupato e (omissis) garantisce la protezione rappresenta,

secondo la tesi accusatoria condivisa dal Gup, il documento ufficiale del passaggio di (omissis)

sotto la protezione della cosca (omissis), perché evidenzia come il problema di (omissis) di

superare le più che probabili ritorsioni da parte della cosca (omissis) venga risolto non

rivolgendosi alle istituzioni pubbliche, ma ponendosi sotto l‟ala protettiva di (omissis). Le

Difese contestano questa lettura, minimizzando il significato dell‟aiuto e riconducendolo ai

rapporti familiari intercorrenti tra (omissis) e (omissis) e tra questi e (omissis), ma il limite

fondamentale dei ricorsi d‟appello nella lettura delle numerose intercettazioni è quello di

frammentare il materiale indiziario, senza una visione d‟insieme, estrapolando singole frasi dal

dialogo intercettato oppure leggendo la singola intercettazione senza tenere conto del

complessivo contesto fattuale e probatorio, volutamente dimenticando che quella telefonata,

quella conversazione e quel dialogo non sono affatto isolati ma si inseriscono all‟interno di un

tessuto relazionale quotidiano e continuo che sottende rapporti di natura illecita. Gli imputati

insomma propongono una lettura parziale delle carte processuali, in violazione delle note

regole di valutazione della prova nel procedimento indiziario. Varie argomentazioni portano a

ritenere corretta l‟interpretazione data dalla sentenza appellata. Il dialogo fotografa il contesto

in cui gli imputati si muovono, sottende chiaramente la questione del centro commerciale, rivela

gli interessi in gioco. E‟ evidente il riferimento alla testimonianza che (omissis) deve fare nel

processo per l‟estorsione alla (omissis) il 5 luglio 2007 (P: (omissis), loro pretendono che io

vado e faccio la testimonianza ...(incomprensibile)... noo… P: Assolutamente! lasciali stare...,

N: No, ma senti che ti dico io. Noi la troviamo la soluzione. Perchè noi abbiamo la possibilità ...

), come pure l‟inequivoca indicazione di (omissis) a non andare a testimoniare, a non seguire la

strada della legalità e affidarsi al concreto e risolutivo intervento di tutta la “famiglia” (“e noi

questo problema te lo risolviamo”). Quali fossero, poi, le logiche e le metodiche, il modo di

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Ciononostante, il 4.5.2007, (omissis) riceveva l‟ennesimo plico anonimo

contenente due cartucce per pistola calibro 9X21 ed un foglio a quadri

riportante una frase minacciosa in relazione alla sua collaborazione con la p.g.

(“se continui u parli t‟ammazamu a tia e tutta a famiglia).

pensare e di risolvere le controversie da parte della “famiglia”, lo si è visto nell‟episodio

dell‟escavatore appena richiamato. A maggior ragione, in presenza di continue e concrete

minacce ricevute da (omissis), dopo la rottura dei rapporti coi (omissis) e l‟ulteriore eclatante

arresto dell‟anziano boss, l‟intervento della “famiglia” trova logica spiegazione solo

all‟interno della prospettazione accusatoria. Sempre a proposito della testimonianza di

(omissis), vanno ricordate le indicazioni dettate (“che si faccia pure la galera, per dimostrargli

...... quello che è giusto”) dal boss (omissis). E‟ la conversazione del 26.1.2007 tra (omissis) e

(omissis), nel corso della quale l‟anziano boss inizialmente invita il genero (omissis) a prendere

le distanze dai soci della (omissis) (… tu li devi abbandonare e te ne devi andare! Li devi

lasciare fottere!), in quanto qualcuno di loro, evidentemente per manifestare all‟esterno un

senso di appartenenza, spende il suo nome (.... Perchè qualcuno di loro parla di te. Perché il

Maestro della sera sei tu…). Su insistenza del genero, l‟anziano (omissis) promette la sua

protezione, ma manda subito a dire ad (omissis) che dovrà seguire alcune regole (… A me

interessa di tuo cognato, che si faccia pure la galera, per dimostrargli ....(incomprensibile).....

quello che è giusto. Degli altri due non mi interessa niente a me! …), che sono quelle tipiche

dell‟omertà e del rifiuto di collaborare con la Giustizia, essendo sempre preferibile la

“galera”. Ed in effetti all‟udienza del 5.7.07 dinanzi al Tribunale di Palmi tutti i soci della

(omissis) s.p.a., (omissis) e (omissis) si avvalevano della facoltà di non rispondere e i relativi

verbali venivano acquisiti dal Tribunale ai sensi dell‟art. 500 comma 4 c.p.p. La versione

difensiva che questa linea processuale sarebbe stata “concordata” coi funzionari di Polizia, dr.

(omissis) e (omissis), è stata palesemente smentita dai suddetti funzionari, sentiti dal Gup in

sede di integrazione probatoria cui (omissis) ha condizionato la richiesta di abbreviato. Anche

gli altri passaggi di questo dialogo sono conferenti con l‟assunto accusatorio, quando Rugolo

ribadisce un punto di vista conforme alle regole di “rispetto” con riguardo alle pretese

economico-estorsive dei (omissis) (“…Per i soldi non voglio sapere niente, se la vedono

loro”), oppure chiama in gioco il ruolo suo e della “famiglia” (Perchè, lo sai perchè fanno

perno su di te e su tuo cognato? Perchè dice: qua solo (omissis) può fare qualche cosa

attraverso i suoi generi! ), ribadendo la sua capacità di mediare e di trattare con personaggi

del suo spessore (R Ma lascia stare quello che dicono! Non vogliono soldi (omissis) sull'onore

di mia moglie! Ci sono io ...(incomprensibile).... Abbiamo preso, gliel'ho detto io a

...(incomprensibile).... gliel'ho detto io a (omissis) 19

. Ho detto: compare lasciamo stare questo

problema che se lo vedono loro che se vogliono morire in galera che vanno

...(incomprensibile).... se glieli hanno dati che gli cercano? Il cazzo! Ma smettila, gli ho detto io.

Che ci lascino in pace a noi altri, a tutti. Gli ho detto: guarda che interessa a (omissis). Noi

pare che ci siamo impegnati! E gli ho detto: (omissis) 19

((omissis)) però io vedi..... io di

Castellace sono .... Ma tu ti pare che non voglio vedermela, per chi mi debbo impegnare ...coso

è del paese. Ed io che cazzo so. Ma quelli mi dicono: ma tu hai a tuo genero ad a tuo... e quello

è suo cognato. In questo contesto probatorio va letta anche la conversazione tra (omissis) e

(probabilmente il cognato) (omissis) del 16.6.07 (pagg. 233-234 sentenza), in cui si riporta il

convincimento espresso da un terzo di un intervento ai più alti livelli, da parte di un

personaggio carismatico come (omissis) (…Può, questo problema, risolverlo compare

(omissis) …). Altri colloqui [n.d.e., in particolare le conversazioni nn. 3342 e 3343 dell‟8.5.2007

in relazione alle cartucce ricevute da (omissis) il 4.5.2007] dimostrano come l‟anziano boss di

Castellace si è dato da fare, fornendo ad (omissis) assistenza nei momenti in cui lo stesso si

trova ad affrontare personaggi della criminalità organizzata”.

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Per questo, l‟8.5.2007 (cfr. conversazioni progrr. 3342 e 3343 tra (omissis) e

(omissis)), (omissis) e (omissis) si recavano insieme presso un terzo personaggio

mafioso per discutere dell‟occorso20

.

Ma i drammatici epiloghi mafiosi non tardavano: (omissis) moriva, dopo

un‟agonia di giorni, a seguito della esplosione di un‟autobomba il 26.4.2008,

mentre (omissis) subiva, il 5.12.2009, l‟uccisione del giovane figlio (omissis), che,

nel luglio del 2007, era già stato accoltellato da (omissis), nipote di (omissis).

20 Cfr. la Corte di Appello di Reggio Calabria del 6.12.2010: “il 4 maggio 2007 (omissis) riceve

l‟ennesimo plico anonimo contenente due 2 cartucce per pistola calibro 9X21 ed un foglio a

quadri riportante una frase minacciosa (“se continui u parli t‟ammazamu a tia e tutta a

famiglia). Dopo ciò, (omissis), si rivolge alla Stazione CC di Rizziconi per sporgere denuncia;

ma contestualmente si rivolge al cognato, (omissis), per chiedere l‟intervento del boss (omissis),

il quale si attiva immediatamente per reperire negli ambienti malavitosi le notizie opportune al

fine di individuare l‟autore del plico anonimo, come risulta dall‟attività di intercettazione e

dagli incontri ad hoc fissati. Alle ore 14.15 dell‟ 8 maggio 2007 circa (omissis) ed il suocero

(omissis) si recano insieme da un terzo personaggio per discutere. Ciò emerge da due

conversazioni ambientali registrate il giorno successivo del già citato incontro tra i due cognati

(omissis) e (omissis): le conversazioni in argomento vengono captate la prima alle ore 14,15

(prog. 3342), nel corso della quale i due interlocutori si accordano su cosa dire al personaggio

che stavano per incontrare ((omissis): „… vedi che prima parlo io e glielo dico, vedete che mio

genero è venuto qua, ed è giusto che... queste sono cose che vanno discusse tra noi altri

familiari; se corrispondono a verità... questo te la vedi tu; mio genero non viene... omissis…‟);

nella seconda (progr. 3343) discutono riguardo qualcuno che ha parlato male del cognato di

(omissis) (verosimilmente (omissis)) nei confronti del quale avrebbe rivolto delle „battute‟. I

due sono andati a chiedere ragioni delle minacce ricevute da (omissis) di cui quest‟ultimo ha

riferito al cognato: ciò si ricava dalla seguente affermazione che (omissis) rivolge al suocero:

“…. Suocero io dico la verità; allora no, vi sto dicendo... Perché ho visto ieri sera che me lo

hanno detto... ed io questa mattina vado a glielo dico …”. E la sera precedente (omissis) si era

incontrato, appunto, con (omissis), il quale, vista l‟urgenza della situazione, ha atteso il rientro

del cognato da Lamezia. A smentire le deduzioni difensive degli appellanti e quindi ad optare

per la tesi accusatoria in relazione alla protezione data ad (omissis) da (omissis) e (omissis)

subentrano altre considerazioni, che tengono conto del business connesso all‟iniziativa

commerciale e dello scenario criminoso che sta sullo sfondo. Invero, quali fossero gli interessi

economico-finanziari in gioco, lo si è detto ripetutamente richiamando il prezzo di vendita al

Crediti Suisse del centro commerciale. Quale fosse il contesto criminoso di riferimento dei soci

(omissis), oltre alle dichiarazioni di (omissis) ed al tenore oggettivo delle minacce contro

(omissis) (sia quelle ricevute sia quelle captate dagli inquirenti), lo si apprende dalla viva voce

di una donna in lacrime (verosimilmente la sorella di (omissis)) nella telefonata con

quest‟ultimo del 26.7.06 ore 22.51: Progressivo 9477 del giorno 26.07.2006 ore 22.51‟33”.

Squilli…. In sottofondo si sente una donna, sembra la sorella (omissis), che piangendo dice a

(omissis) Donna: Vedi che tu mi stai facendo piangere (omissis). Vedi che a me mi stai

distruggendo. Va bene? (omissis): Ancora. Donna: Non è vero …(incomprensibile)… (omissis):

Ah, pensavo…. Donna: …(incomprensibile)… che te la prendi con tua moglie e poi che dice ….

Che ci ammazzano quelli dei mafiosi, quelli ci stanno distruggendo, che se ci ammazzano …

basta che muore uno o della famiglia mia o della famiglia tua …(incomprensibile)… possono

sparare pure a loro …(incomprensibile)… e moriamo tutti. E si mettono pure

…(incomprensibile)… (sembra dire i negozi)…. Queste voci ci sono in giro. L‟amicizia non

la potete rompere e non è giusto. Tenete l‟amicizia perché vi porta a …(incomprensibile)… a

rubare, non mi dire che io …(incomprensibile)… (omissis): A me… Donna: Ti osservano tutti,

ti osservano tutti. Porco! Cazzone!”.

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La vicenda del (omissis), per complessità, valore economico e durata nel

tempo, è certamente l‟affare di una vita, che non nasce per caso ed è, per questo,

altamente paradigmatico delle scelte di vita del proposto.

Ma altri fatti – analoghi, anche se meno importanti – sono indicativi dello

stesso modo di agire, altamente spregiudicato e socialmente pericoloso, di

(omissis), come imprenditore e politico strettamente colluso con la „ndrangheta.

In particolare, nei mesi di novembre e dicembre del 2002 – quando il

pactum sceleris con i (omissis) per la realizzazione del centro commerciale era

concluso ed in fase di attuazione ed ottimi erano i rapporti con la cosca di

Rizziconi – (omissis) u malandrinu, esponente di primo piano della omonima

consorteria mafiosa, secondo l‟organigramma tracciato da (omissis), effettuava

diversi viaggi a Roma perché aveva un grosso affare tra le mani (conv. delle ore

19:35 del 2.12.2002, progr. 156), identificato dalla p.g. nella realizzazione di

acquisti immobiliari in zone centrali della Capitale; in questo contesto, il

6.12.2002 (conv. delle 12.42, progr. 22), (omissis) aveva un appuntamento, presso

il bar (omissis), con (omissis), all‟epoca consigliere provinciale, probabilmente

accompagnato (per quanto ipotizzato dallo stesso (omissis)), dal Presidente della

Provincia, (omissis), sicché, nella prospettiva di tale importante incontro, chiedeva

a (omissis) di procurarsi dei biglietti per lo stadio da offrire all‟(omissis) (cfr.

informativa Squadra Mobile di Reggio Calabria del 10.2.2004).

Altro episodio emerge da una conversazione intercettata il 15.1.2003:

(omissis) – imputato assieme ai (omissis) nel processo c.d. (omissis) come intraneo alla

medesima associazione mafiosa – veniva dapprima escluso da una riunione

politica organizzata presso l‟oleificio di (omissis), per poi essere inserito

nuovamente nell‟elenco degli invitati su espressa richiesta di (omissis) al fine di

non causare inutili risentimenti in un momento delicato della sua campagna

elettorale. Del resto, il (omissis) aveva cointeressenze nella società (omissis) s.n.c. di

(omissis) e nella (omissis) s.r.l. di (omissis) (informativa DIA 20.4.2004).

Ancora, l‟incidente occorso, nel dicembre del 2002, ad (omissis) – figlio

di (omissis), fratello di (omissis), e di (omissis), socio accomandatario della (omissis) –

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mentre lavorava per la costruzione dell‟albergo della (omissis) sas di (omissis) (cfr.

l‟informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria del 10.2.2004), ha

innanzitutto dimostrato che i detti lavori, nonostante fossero stati appaltati alle

imprese “(omissis) s.r.l.” e “(omissis) s.r.l.” erano di fatto affidati alla(omissis), società

riconducibile ai (omissis), coinvolta nello scandalo degli appalti truccati del

Comune di Rizziconi, quale “impresa ombra” che svolgeva di fatto lavori

aggiudicati ad altre imprese.

Per altro, dalle conversazioni intercettate il 5 ed il 7.12.2002 risulta che

all‟operaio (omissis) era stato proposto di rilasciare false dichiarazioni presso il

nosocomio di Gioia Tauro per evitare di attirare controlli indesiderati sul cantiere:

il che evidenzia la disinvoltura con cui, nell‟intreccio affaristico-criminale che

caratterizza la storia di (omissis), viene organizzata la falsa versione dei fatti,

dissimulando la presenza della „ndrangheta accanto ai sui interessi personali.

In effetti, proprio gli stretti legami e le frequentazioni con i (omissis), oltre

che i legami familiari con (omissis) e, quindi, il boss (omissis), portavano alla

risposta negativa, da parte della Prefettura di Reggio Calabria – con nota del

10.07.2006, prot. (omissis) (all. nr. 65), ribadita il 21.03.2007 con nota nr. (omissis)

(all. nr. 66) – alle informazioni antimafia richieste ex art. 10 DPR 252/98 sul

conto della (omissis) s.a.s. ed al conseguente blocco dei finanziamenti pubblici

(come si evince anche dalla conversazione del 14.8.2006, quando ad un ignoto

interlocutore, (omissis) rivela che non poteva ancora completare i lavori per

l‟albergo, in quanto gli avevano sospeso l‟erogazione di finanziamenti pubblici

perché era sospettato di essere mafioso e prestanome di terzi soggetti).

Inoltre, in una conversazione dell‟11.3.2007 (progr. 103 delle ore 11.57),

(omissis) – tutt‟altro che pentitosi delle modalità (tra le quali, un mirato ed

“interessato” cambiamento di destinazione dei terreni prescelti) che gli avevano

consentito di realizzare il (omissis) – si vantava, nei confronti di un interlocutore

rimasto sconosciuto all‟esito delle indagini (ma indicato dallo stesso (omissis), in

sede di interrogatorio, in tale (omissis)), di potere influire in modo decisivo per

l‟adozione di provvedimenti per la variazione di destinazione d‟uso degli

immobili ricadenti nel comune di Rizziconi. Infatti, mentre i due transitavano

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nei pressi di alcuni terreni ricadenti nel Comune di Gioia Tauro, anche se in zona

prossima al Comune di Rizziconi (come precisato dallo stesso (omissis) in sede di

interrogatorio il 9.5.2008 davanti al GIP di Reggio Calabria), l‟anonimo

interlocutore li indicava ad (omissis), dicendo di esserne proprietario, mentre

(omissis) ribatteva, qualificando il suo interlocutore come un soggetto “sfortunato”,

in quanto tali terreni non erano compresi nel Comune di Rizziconi; se così fosse

stato (omissis) non avrebbe avuto alcuna difficoltà a “fargli la variazione”

(<<(omissis): Tu sei nel Comune di Gioia... tu sei sfortunato perchè stai nel

Comune di Gioia sennò ti avevo fatto fare la variazione io!... Hai capito?”>>).

Per altro, anche le vicende edilizia relative al fabbricato a quattro piani

fuori terra di località (omissis) a Rizzoni ed alla villa di Palmi – che saranno

analizzati nella parte dedicata alle proposte patrimoniali – sono caratterizzate,

come vedremo, da dichiarazioni false e, verosimilmente, da compiacenze

amministrative, funzionali all‟ottenimento delle sanatorie degli abusi commessi.

Infine, nonostante la crisi dei rapporti con i (omissis) e le continue minacce,

(omissis) insieme ad (omissis) stava progettando un‟altra ed ancora più grande

iniziativa imprenditoriale. Infatti, nella conversazione ambientale registrata in

data 16.6.200721

, (omissis) – in auto con due uomini (docenti del corso di

addestramento al personale che dovrà essere assunto presso il “(omissis)”), dopo

una breve discussione amichevole e di lavoro relativa all'espansione della

"(omissis) " in Calabria, dinnanzi alla richieste di notizie circa l'attività della sorella

((omissis)) – parlava di un progetto che avrebbe avviato, insieme a (omissis), subito

dopo l'apertura del “(omissis)”: un altro e più grande centro commerciale su

Reggio Calabria da realizzare, secondo la ricostruzione investigativa, attraverso

la trasformazione delle dismesse Officine Grandi Riparazioni site in (omissis) di

Montebello Ionico.

21 N: ... guardi, noi... eee... finita questa... apertura, abbiamo già in cantiere un'operazione un

20% più grande di questa... su Reggio Calabria! // U: un altro negozio? // N: Non un altro

negozio, un'altra... un altro centro commerciale! // U: Ah, un altro centro commerciale! // N:

Si!... Ma perchè qua, il centro commerciale eee... non so se lei lo sa, anche mio cognato è

socio della... della proprietà che ha costruito il centro! // U: Il marito di sua sorella? // N: Il

marito della sorella, perfetto!... E adesso noi stiamo già eee... preparando tutto per fare

un'operazione intorno ai 45.000 metri di coperto su Reggio Calabria dove già... stiamo già...

inc... quasi tutto! // U: ... inc... // N: Quindi sicuramente andremo a fare una bella iniziativa! //

U: Quindi anche sua sorella? // N: Si, insieme!... (tossisce)”.

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Nel complesso, i fatti sopra illustrati storicizzano ampiamente la

qualificazione che il collaboratore di giustizia, (omissis), attribuisce a (omissis): non

un vero e proprio affiliato alla cosca (omissis), ma persona ad essa “vicina”

(“(omissis) – (omissis) e (omissis) non erano affiliati, erano vicini alla nostra cosca. //

PRESIDENTE– Eh, vicini che vuol dire? // (omissis) – Gente di fiducia, persone di

fiducia”22

).

In particolare, per quanto riferito dal predetto collaboratore, i (omissis)

appoggiavano sistematicamente (omissis) nelle sue campagne elettorali per il

Comune, la Provincia e la Regione (“PRESIDENTE– Sì. Mi scusi, giusto per

completare quel discorso sulle varie candidature di (omissis). Cioè lei mi sta

dicendo che (omissis) e lei lo avete appoggiato, nel senso che avete trovato voti? ,

(omissis) – Sì, sì, PRESIDENTE– Ma stabilmente questo avveniva, oppure nel

corso di una singola campagna elettorale?, (omissis) – No, puntualmente, da

quando lui era consigliere comunale a quando poi è salito, diciamo, di grado

politico. // PRESIDENTE– Ah! Quindi facevate campagna elettorale per lui

sempre.., (omissis) – Certo., PRESIDENTE- ...tutte le volte che si presentava voi lo

appoggiavate., (omissis) – Sì, sì, il Sindaco... lo decidevamo io, (omissis) e (omissis)

chi doveva fare il Sindaco a Rizziconi., (omissis) – … quando c‟è stata l‟elezione

del Sindaco di Rizziconi si è concordato insieme; giustamente quando c‟era una

compravendita di terreno sul territorio riguardante Rizziconi si concordava, si

parlava, si discuteva insieme, e si discuteva se io mi dovevo spostare o meno dal

territorio, se dovevo chiudermi per necessità perché c‟erano le forze dell‟ordine

22 <<“PRESIDENTE– Bene. Sa se oltre a questi rapporti di comparato per le ragioni che ci ha

detto esistesse, diciamo, una vicinanza più stretta? Tanto per intenderci sa se per esempio

fossero o meno, che ne so, affiliati alla cosca o comunque fosse gente considerata vicina alla

cosca? // (omissis) – (omissis) e (omissis) non erano affiliati, erano vicini alla nostra cosca. //

PRESIDENTE– Eh, vicini che vuol dire? // (omissis) – Gente di fiducia, persone di fiducia. //

PRESIDENTE– Cioè possiamo intendere come quel passaggio che lei ha fatto prima, cioè …

una persona che viene considerata affidabile, su cui si può fare conto? Ecco, ci precisi lei. //

(omissis) - Benissimo. (omissis) era affidabilissimo, tant‟è vero che c‟ha appoggiato nella

latitanza sia a me che a (omissis), nel suo oleificio, nel suo stabilimento... // PRESIDENTE– Sì.

// (omissis) - ...dove noi avevamo un appartamento nella proprietà dei fratelli (omissis), proprio

lì in Rizziconi, e di fronte c‟era il suo oleificio, e (omissis) ci appoggiava in questo, (omissis)

appoggiava pure l‟illecito di (omissis), diciamo l‟illecito... sarebbe la lavorazione e la molitura

delle olive, olio di oliva, la compravendita, „ste cose qua, e l‟illecito, la fatturazione, diciamo,

dell‟olio di oliva, e lui gestiva sempre con la vedova (omissis), (omissis) gestiva. Quindi... //

PRESIDENTE– Cioè una persona su cui si poteva... // (omissis) – ...più affidabilissimo di

(omissis) in questo (omissis) non aveva, poi dal lato di persona (omissis), (omissis) …>>.

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che perlustravano costantemente il territorio …. // (omissis) – Quando c‟è stata

l‟elezione del Sindaco, si è concordato pure quello, perché... PUBBLICO

MINISTERO – In che termini? (omissis) – Nei termini dei voti, no?”).

Tale appoggio trova parziali e inattese conferme – unitamente ad ovvie

smentite – nelle stesse dichiarazioni del boss (omissis) e di (omissis), come

correttamente intese dalla Corte di Appello di Reggio Calabria23

.

In effetti, come evidenziato dalla Corte d‟Appello di Reggio Calabria,

(omissis) ha avuto una “sorprendente” carriera politica, con un rallentamento solo

nel 2008, in piena crisi di rapporti con i (omissis), quando si era candidato al Senato

nelle fila dell‟UDC.

Resta da esaminare la posizione di (omissis) rispetto alla cosca (omissis). Nel

processo (omissis), come detto, il proposto è stato assolto dal reato di concorso

esterno rispetto a tale consorteria – così come (omissis) e (omissis) in relazione alla

imputazione di partecipazione a tale associazione – con la formula “perché il fatto

non sussiste”.

23 Cfr. sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 6.12.2010: <<Quanto alle

dichiarazioni di (omissis), non è esatto che ha smentito il collaborante perché l‟anziano boss ha

confermato che (omissis) ha richiesto il suo sostegno elettorale, pur ovviamente negando

qualsiasi ingerenza nella politica da parte della sua “famiglia” e di conseguenza qualsiasi

contributo all‟appellante ( … Rilevanza no, ma che lo (omissis) pretendeva da me e io andavo

bussando porta per porta sì, e io non l‟ho fatto, non l‟ho fatto per nessuno e non lo farò mai per

nessuno, perché io non ero.. a me non mi interessava la politica di chi andava e chi non andava,

perché io non vivevo di politica, io alla mia famiglia, infatti i figli abbiamo vissuto di lavoro e

non come si dice di illecito provento, di illecito provento la mia famiglia non ha mai vissuto,

anche se sono stato coinvolto in processi purtroppo di questo genere, ma posso giurare, non ho

avuto mai vantaggi, sono stato purtroppo coinvolto innocentemente e come innocentemente sto

pagando ...”). Ma un ulteriore indizio dell‟ingerenza della cosca (omissis) nella politica e dei

contatti specifici con l‟imputato si evince dalle dichiarazioni di quest‟ultimo nell‟interrogatorio

al Gip il 9 maggio 2008, quando non ha negato la pesante ingerenza del clan (omissis) nel

contesto politico-elettorale, fin dalla fase di presentazione della lista dei candidati, anzi ha

ammesso espressamente la circostanza, ovviamente escludendo una sua diretta partecipazione:

<<Nel febbraio del ‟98 ho avuto un‟opportunità, perché noi avevamo fatto l‟adesione al CCD,

ho avuto l‟opportunità da parte del mio partito di candidarmi alle provinciali… ho deciso e

sono andato a firmare questa candidatura. Che è successo? Qua vi voglio raccontare un

particolare molto importante, molto importante. Un giorno io mi trovavo in un funerale, prima

della presentazione delle liste e sono stato avvicinato, cosa strana che con me non si avvicinava

mai,da questo signor (omissis) dicendomi: <<Ma voi vi siete candidato? E con quale permesso

vi siete candidato?>> Perché me lo ha chiesto il partito. <<E voi vi candidate senza

permesso?>> Me lo ha chiesto il partito e mi sono candidato. Non ho risposto altro. >> (ctr.

trascrizione interr. (omissis)). Dunque, (omissis) sostiene che (omissis) lo ha contattato per un

sostegno politico ma lui si è rifiutato, (omissis) afferma il ruolo rilevante del boss nel contesto

delle elezioni ma assume di non avere utilizzato questo canale!>>.

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Si è, tuttavia, trattato, secondo la eloquente definizione della Suprema

Corte, proprio nella sentenza che ha definito il processo (omissis), di una

“assoluzione tecnica […], per mancanza del numero minimo di associati del

gruppo (omissis)” che “non muta la sostanza degli avvenimenti e delle “alleanze”

realizzate” da (omissis) “con i predetti gruppi criminali”, (omissis) e (omissis).

Un‟assoluzione tecnica conseguenza della applicazione di regole

probatorie della cognizione penale che non hanno cittadinanza nel giudizio di

prevenzione e che non hanno impedito alla stessa Corte di Cassazione, nella stessa

sede penale, nello stesso processo, di esprimersi sulla “sostanza degli avvenimenti

e delle “alleanze”” e di riconoscere l‟esistenza di due “gruppi criminali” – i

(omissis) ed i (omissis) – con i quali (omissis), accecato dalla sue ambizioni lucrative,

è sceso a patti.

Del resto, la Corte di Appello di Reggio Calabria dopo avere descritto la

logica, i comportamenti, le dinamiche e le interazioni – chiaramente ed

esplicitamente di „ndrangheta – di (omissis), (omissis) e (omissis), tra di loro e rispetto

ad altri, si è fermata per l‟assenza di riscontri estrinseci individualizzanti alle

dichiarazioni del collaboratore (omissis) in relazione alla partecipazione associativa

di (omissis); l‟assoluzione di quest‟ultimo si è, poi, trascinata quelle di (omissis) ed

(omissis) (mentre, lo si ricorda, (omissis) era deceduto), per mancanza del numero

minimo di associati (giacché sarebbero residuati, quali partecipi, solo (omissis) e

(omissis), in quanto (omissis) era imputato di concorso esterno).

In tal modo, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede penale, ha

fatto, innanzitutto, applicazione della regola probatoria di cui al 3° comma

dell‟art. 192 c.p.p. (necessità di riscontri estrinseci individualizzati per le chiamate

in correità), come detto, non estensibile al giudizio della prevenzione; si è, poi,

attenuta alla contestazione di concorso esterno mossa ad (omissis) (qualificazione

penalistica non vincolante nel giudizio della prevenzione); ed infine ha verificato,

secondo logica e schemi penalistici, ben diversi da quelli della prevenzione,

l‟esistenza della cosca (omissis) ritenendo di poterla riconoscere solo attraverso

l‟accertamento della penale partecipazione ad essa di almeno tre persone, piuttosto

che mediante l‟incrocio tra le dichiarazioni dei due collaboratori, (omissis) e

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(omissis), unitamente alla sentenza irrevocabile emessa nel processo denominato

“Pace tra gli ulivi” ed al decreto applicativo della misura di prevenzione nei

confronti di (omissis), in aggiunta alle vicende concrete emerse per (omissis),

(omissis), (omissis) e (omissis).

Non vi è stato, quindi, un accertamento effettivo sulla inesistenza della

cosca (omissis), ma un assenza di accertamento per i limiti di giudizio connaturati

alle regole della cognizione penale, come intesi dalla Corte di Appello.

Pertanto, non si è prodotto alcun vincolo per l‟odierno giudizio di

prevenzione, che, anzi, in tali situazioni, trova il terreno d‟elezione della propria

autonomia.

In questa sede di prevenzione, deve, invece, essere affermata, sulla

base degli elementi raccolti nel processo (omissis), la persistente operatività

della cosca (omissis) e, comunque l‟adesione di (omissis) e (omissis) alla

„ndrangheta unitariamente intesa.

Invero, la cosca (omissis) è storicamente radicata a Castellace di Oppido

Mamertina, con a capo il boss (omissis), come accertato in modo definitivo con la

sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria del 22.5.1995, nel procedimento

(omissis) RGNRDDA (denominato “Pace tra gli Ulivi”), relativo all‟omicidio del

barone CORDOPATRI, nonché con il decreto di questo Tribunale del 5.6.1993

(proc. n. (omissis) RGMP), applicativo della sorveglianza speciale di pubblica

sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti, tra gli altri, di (omissis) e (omissis).

Successivamente a tale accertamento penale, non solo non si sono avuti

segnali di disgregazione di tale consorteria mafiosa, ma sono stati acquisiti

plurimi elementi probatori che – almeno ai fini della prevenzione, secondo

categorie sostanziali, standard e schemi probatori propri e diversi da quelli penali

– consentono di riconoscerne la persistente operatività.

In tale senso depongono, innanzitutto, le convergenti dichiarazioni dei

collaboratori di giustizia (omissis) e (omissis) e, se quest‟ultimo ha certamente titolo

per parlare della cosca (omissis) per avervi fatto parte attraverso la propria

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“famiglia” e lo fa senza sbavature di ordine logico, il primo può, con pari ed

elevata attendibilità, raccontare di avere trascorso sei o sette mesi della sua

latitanza sotto l‟egida di (omissis), nel “suo” territorio di Oppido Mamertina, su

richiesta diretta del boss (omissis), nella perfetta logica „ndranghetistica di alleanze

tra cosche e di ausilio agli „ndranghetisti latitanti.

Ma vi è di più, molto di più. Anche su questo tema le dichiarazioni dei

collaboratori di giustizia si storicizzano attraverso i fatti concreti emersi nel

processo (omissis).

La vicenda Porto degli Ulivi, come ricostruita in termini definitivi in sede

penale, è, come detto, la storia di un politico-imprenditore, l‟odierno proposto

(omissis), che, pressato dalle crescenti pretese economiche della cosca (omissis) con

la quale aveva concluso il patto scellerato a monte, decide di sfruttare ad un tempo

l‟azione dello Stato attraverso la polizia giudiziaria e quella della „ndrangheta

attraverso (omissis) e (omissis), pensando, con estrema spregiudicatezza, di potere

strumentalizzare e controllare queste due forze opposte.

La stessa sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria contiene

numerosi dialoghi – in correlazione alla vicenda del (omissis) o per altri episodi –

che scolpiscono, come esplicitamene affermato nella stessa pronuncia di secondo

grado, lo stile, l‟agire e le personalità mafiose di (omissis) e (omissis) 24

.

24 A tal proposito, conviene riportare proprio il passo della sentenza della Corte di Appello di

Reggio Calabria del 6.12.2010 che spiega le ragioni delle assoluzioni: “non si ravvisa in questo

sodalizio il numero minimo degli associati. Sono soltanto tre i soggetti identificati come affiliati

al clan e già questo segna un limite della prospettazione accusatoria, giustamente dedotto nei

motivi di gravame. Un numero davvero esiguo di associati, che è sintomatico di un vuoto

investigativo. L‟ipotesi accusatoria dell‟attuale operatività della cosca (omissis) - la cui

esistenza nel panorama della „ndrangheta calabrese è stata acclarata con sentenza passata in

giudicato (è il processo c.d. Pace tra gli ulivi, collegato all‟omicidio del barone (omissis)) - era

interessante e registrava agli atti una serie concreta di risultati investigativi dotati di valenza

accusatoria. In questa direzione sono importanti le intercettazioni telefoniche e quelle

ambientali sull‟autovettura Mercedes di (omissis) (quella stessa auto in cui sarà collocato

l‟ordigno esplosivo che cagionerà la morte del cognato di (omissis)) e sull‟autovettura

Mercedes in uso ad (omissis). Da questa costante attività di ascolto sono emersi il ruolo

dell‟anziano boss (omissis), che offre protezione al latitante (omissis) nell‟ambito dei rapporti

di reciproca solidarietà con la cosca (omissis); l‟affronto subito come personale dal (omissis)

nella vicenda dell‟allontanamento dell‟escavatore del genero (omissis) da un cantiere e il

successivo personale interessamento dell‟anziano boss presso il clan degli (omissis), secondo i

canoni tipici della mentalità mafiosa; l‟ambizione ed il dinamismo di (omissis) che si lamenta

continuamente del modo tradizionale, non moderno, del suocero di gestire la “famiglia”, tanto

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(omissis), inoltre – tutt‟altro che un mafioso pentito o un mafioso in

pensione – ha il carisma e la forza di interloquire ad un livello superiore di

„ndrangheta, anche se il fidato genero (omissis) gli rimproverava di avere una

visione arcaica dell‟organizzazione criminale di appartenenza ed era impegnato a

disegnare, per la cosca, un nuovo, dinamico e moderno, “volto imprenditoriale”.

Come detto, ancora, (omissis) assicura per sei o sette mesi latitanza di

(omissis) perché è lo stesso (omissis) a chiederlo.

E quando, nel gennaio del 2007, un escavatore di suo genero, (omissis),

viene allontanato dal cantiere a Rizziconi da uno dei nipoti di (omissis), (omissis) si

reca, con il piglio di un mafioso di calibro, da (omissis), alleato con i (omissis), per

riportare l‟ordine „ndranghetisco25

.

da additare l‟anziano boss come l‟“anello debole”. Un‟ambizione ed un protagonismo di

(omissis) che sono senz‟altro sintomatici del suo modo moderno e dinamico di gestire i fatti di

„ndrangheta, tanto da intuire perfettamente il business del centro commerciale, guadagnarci

oltre un milione di Euro, ottenendo finanche l‟apertura di uno spazio (centro scommesse)

all‟interno del “(omissis)”, attivarsi a procurare la protezione dei (omissis) al cognato,

attivarsi a fare arrestare il latitante (omissis). A riprova della raffinata intelligenza criminale

del (omissis), il cui ruolo nelle strategie del clan ha trovato ampia e persuasiva conferma nelle

acquisite emergenze probatorie. Ma finendo col dimostrarsi così iperattivo e lucido da pagare

con la vita. Ad avviso della Corte, le posizioni probatorie di (omissis) e (omissis) evidenziano

un quadro di elementi idonei a rigettare il ricorso di (omissis), mentre del tutto debole è

l‟accusa a carico di (omissis), tutta costruita sul ruolo di prestanome del suocero e della cosca

(omissis) nel settore degli appalti. Come bene rilevato dal P.G., c‟è uno scarto, uno iato tra il

periodo oggetto di contestazione della cosca (omissis), ben 17 anni dal 1991 al 2008, e le prove

che dimostrano solo due o tre appalti ottenuti dal (omissis) e addirittura vi sono dialoghi

captati in cui l‟imputato si lamenta col cognato (omissis) della mancanza di lavoro (“a chi mi

devo rivolgere?”; ….. “ non si batte chiodo” (conv. 26.3.2007). L‟inconsistenza di questa terza

posizione accusatoria fa venire meno, in presenza di una imputazione che individua come capo

del sodalizio l‟anziano (omissis) e come altro partecipe soltanto il deceduto (omissis), la

possibilità di riscontrare l‟attuale operatività del clan mafioso”.

25 la Corte di Appello di Reggio Calabria del 6.12.2010: “la circostanza dell‟allontanamento

dell‟escavatore emerge dal contenuto di due conversazioni ambientali delle ore 21,23 e 21,30

(progr. 1906 e 1907, all. 133 e 134) captate sull‟autovettura di (omissis) che ha accompagnato

il suocero a San Procopio presso l‟abitazione di (omissis) (per come identificato dagli

inquirenti) con il quale (omissis) deve parlare dell‟episodio. In tal senso depone non solo il

contenuto dei predetti dialoghi ma anche la rilevazione delle celle agganciate, dalle 20,00 alle

22,00 del 26.1.2007 dalla scheda telefonica n. (omissis), associata all‟intercettazione

ambientale dell‟autovettura (omissis) in uso al (omissis), risultate compatibili con San

Procopio, contrada Casetta n. 2 ossia con l‟indirizzo di (omissis), luogo dove (omissis) ed il

suocero (omissis) sono diretti. Nel corso della prima conversazione ambientale intercettata, alle

ore 20,46 del 26.1.2007 (prog. 1905-all. 74), tra (omissis) e (omissis), dapprima i due si

soffermano sulle vicende del centro commerciale di Rizziconi e sulla protezione che il ricorrente

intende assicurare ad (omissis) rispetto a possibili ritorsioni da parte dei (omissis); poi

(omissis) accenna all‟episodio verificatosi presumibilmente il 24.1.2007 dell‟allontanamento ad

opera dei (omissis) dell‟escavatore di (omissis): “…l‟altro ieri sono andati a mandargli via

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E di nuovo, quando, nel maggio 2007, (omissis) gli comunica l‟ennesima

minaccia di morte patita da (omissis), (omissis) invoca l‟intervento di altro, non

identificato, personaggio della „ndrangheta, ben addestrando il genero che lo

accompagna a tale incontro sul modo di parlare e comportarsi davanti all‟autorità

mafiosa che si sarebbero trovati innanzi.

Senza dimenticare che (omissis) siede allo stesso tavolo del latitante (omissis)

quando questi viene arrestato.

V‟è da chiedersi – retoricamente – quale sia la natura di tali “stanze di

compensazione”; se il quisque de populo possa essere ammesso ad esse; se in

solitudine o in compagnia di un genero si possa avere idonea “forza” di

interlocuzione ed esigere “rispetto”; se sia logico pensare che (omissis) affidi la

latitanza del suo “braccio destro” e addirittura la propria latitanza ad un solitario e

sprovveduto vecchietto ((omissis)); se sia minimamente logico pensare che (omissis),

l‟escavatore a (omissis) …”. Che questa bruciante vicenda per il ricorrente costituisca la

ragione sottesa al viaggio verso a San Procopio per discuterne con (omissis), lo si desume dalla

conversazione delle ore 21,23 avendo (omissis) fatto riferimento ad un nipote di (omissis),

chiamato confidenzialmente con il diminutivo di “(omissis)” come l‟autore del grave affronto

nei confronti di (omissis): “Sei miserabile. Se lo sa (omissis),, tuo zi……ti ammazza come un

cornuto.. di (omissis), gli ha detto, (omissis) è LA CORONA DI (omissis), GLI HA

DETTO…”. L‟allontanamento dell‟escavatore è dato fattuale storicamente certo, ribadito da

(omissis) nell‟ambito di una conversazione avuta in data 16.2.2007 col dr. (omissis). Che sia

stato (omissis) a subire tale imposizione si evince dalla medesima conversazione quando

(omissis) il quale ammette che il cognato (omissis) ha “””… ha abbandonato un lavoro l'altro

giorno per un problema …””. E che l‟autore dell‟allontanamento dei mezzi di (omissis) dal

cantiere sia stato un nipote di (omissis) detto (omissis), risulta dalle parole testuali di (omissis):

“””… se lo sa (omissis) tuo zio … ti… (incomprensibile)… ti ammazza come un

cornuto…”””. E (omissis) è nipote25

di (omissis). Persuasiva e convincente appare l‟esegesi

delle conversazioni che evidenziano il tono deciso ed imperioso di (omissis), perfettamente

coerente con il ruolo di capomafia attribuitogli e l‟atteggiamento rispettoso di (omissis) che si

impegna per i (omissis), alla stregua delle espressioni concilianti che gli attribuisce l‟imputato:

“Dovete dire che sto tran…rispondo con la mia vita… Gli dovete dire a vostro genero che mi

assumo io tutte le responsabilità. Sull‟onore di (omissis)”. Sotto altro profilo vanno richiamate

le espressioni di sfida pronunciate dall‟appellante, quali ad esempio “Andate a dirgli che

(omissis) non si spaventa di lui e non faccio un‟azione bella pulita che sei parente di (omissis).

Sennò glielo dimostravo io se se ne andava l‟escavatore. L‟ho cacciato io l‟escavatore!” ed

ancora”glielo dite che …che l‟ho cacciato da la… sennò andava a lavorare, andava e mi

cacava il cazzo. Che tu puoi pensare Diteglielo se mi vuole chiamare, mi chiama. Che tu puoi

pensare che io mi spavento di fare le cose. Io mi spavento neanche dei demoni sull'onore di mio

figlio…”; “Vai a dirgli a quell‟infame che (omissis) viene…Compare me ne sono andato per

(omissis), sennò per lui mandavo altri due escavatori. E.. e lo sfidavo se.. se… che mi sfidasse

gli ho detto io….”. […] Ed anche l‟appellante (omissis) nell‟ interrogatorio di garanzia, pur

ribadendo di non avere mai ricevuto esplicite minacce o pressioni per ritirarsi dai lavori, ha

dovuto ammettere che in effetti a monte della vicenda dell‟escavatore poteva esserci una

volontà di costringerlo ad allontanarsi dai lavori”).

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Trib. RC – Sez. M.P.

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preoccupato per le minacce di morte ricevute per sé ed i suoi familiari, si rivolga

allo stesso solitario e sprovveduto vecchietto per avere salva la vita, sua e dei suoi

familiari.

Le risposte, anzi la risposta pare al Collegio – alla luce della esperienza

giudiziaria della „ndrangheta e di analoghe forme di criminalità organizzata –

unica e scontata: (omissis), con accanto il genero (omissis), non è solo, ha un

“gruppo” alle spalle, fa parte di un‟organizzazione mafiosa; la sua “forza” è la

forza d‟intimidazione che deriva dalla sua partecipazione associativa; il suo

“rispetto” è la soggezione mafiosa; il suo “rango” è di primo piano, tale da

consentirgli interazioni dirette con personaggi di „ndrangheta di pari livello.

La posta di interessi in gioco, la drammaticità degli eventi e lo spessore

criminale dei soggetti coinvolti non danno spazio ad ipotesi alternative: non si

possono neppure ipotizzare ragioni ludiche oppure adesioni ad associazioni

folkloristiche o, quand‟anche segrete, non illecite o non mafiose, giacché il modo

di parlare e di agire di (omissis) e di (omissis) è quello tipico degli „ndranghetisti.

Per altro, deve essere ricordato che, dopo il fermo emesso dalla locale

Procura nel procedimento n. (omissis) RGNRDDA, denominato “(omissis)”, i

Tribunali del distretto di Reggio Calabria, ma anche il Tribunale di Milano in noti

procedimenti collegati, così come la Corte di Cassazione intervenuta nel

procedimenti incidentali de libertate, sono ormai orientati a riconoscere

l‟unitarietà della organizzazione criminale, di tipo mafioso, denominata

„ndrangheta, governata da un organismo di vertice, denominato “PROVINCIA”, a

sua volta articolata in tre sub strutture di coordinamento (cc.dd. Mandamenti), con

il compito di coordinare, dirigere e propiziare la coesione interna delle plurime

cellule base, denominate “locali”, esercitanti un‟autonoma egemonia sul territorio

su cui sono insediati e non di rado storicamente entrati in conflitti cruenti (come

nel caso delle cosche (omissis) e (omissis)).

Sulla scia di tale notorio fatto giudiziario, il Tribunale, Sez. M.P., di

Reggio Calabria ha già riconosciuto la pericolosità sociale qualificata, per

appartenenza alla „ndrangheta, di (omissis), con decreto di confisca dell‟11.6.2012,

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nei confronti di (omissis) e degli eredi di (omissis), nel procedimento n. (omissis)

RGMP, proprio sulla base degli atti del processo (omissis).

In questo ben definito ambiente criminale, si muove con spregiudicatezza

smisurata (omissis), capace di vestire, a seconda delle circostanze, ma sempre in

funzione di propri interessi ed ambizioni – unica accecante bussola del suo agire –

i panni del soggetto che denuncia i soprusi subiti, che collabora con l‟autorità

giudiziaria, ossequiosamente prono alle leggi dello Stato, se non paladino della

legalità, e, nello stesso tempo, il “compare” dei (omissis), persona a loro “vicina” e

per loro altamente affidabile, loro politico di riferimento, imprenditore colluso,

pronto, però, quando il vento cambia e gli amici mafiosi diventano (come spesso

avviene) mafiosi oppressori ed i suoi interessi economici rischiano di naufragare,

a chiedere l‟aiuto di altro “gruppo mafioso” (per usare il sintagma impiegato dalla

Suprema Corte per qualificare i (omissis) ed i (omissis)).

Conviene allora ricordare le analoghe valutazioni di pericolosità sociale

espresse dal TDL con l‟ordinanza del 26.5.2008, quando ha ritenuto, per la

posizione di (omissis), la “esistenza di una contiguità […] con la cosca (omissis)

prima e con quella (omissis) poi, nello stile di un soggetto che da sempre appare in

bilico tra legalità e mafiosità, tra lecito ed illecito, tra il ricorso alle vie legali e

lecite di fronte al malaffare ed alle estorsioni dei (omissis) e la strada più efficace

ed immediata del ricorso all‟aiuto della cosca, nell‟ottica dei reciproci vantaggi”,

riconoscendo (omissis) come “imprenditore colluso che aveva usufruito di una

protezione attiva stabilendo con la cosca (omissis) prima e con quella dei (omissis)

poi un rapporto di reciproco vantaggio”, ravvisando “sistematicità, continuità e

reiterazione della condotta collusiva posta in essere da (omissis), soggetto aduso

ad un cosciente approccio nei confronti di contesti mafiosi ed all‟offerta di favori

per l‟una (prima (omissis)) o l‟altra cosca (poi (omissis)), a seconda del vantaggio

che voglia trarne e della protezione di cui di volta necessiti”, per concludere che

“è proprio la sistematicità della condotta dunque che qualifica a parere del

Collegio la pericolosità sociale dell‟indagato, rendendo temibile il suo

comportamento, al di là dell‟episodio specifico in contestazione realizzatosi per il

tramite di un correo, oggi tragicamente scomparso. Da qui anche la valutazione

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di attualità e pregnanza delle esigenze cautelari, non superate dalla sola

scomparsa del principale trait ‟union tra l‟indagato e la cosca (omissis) nell‟affare

“(omissis)”, ma confermate dalle riconosciute abilità strategiche dell‟indagato

nell‟individuare, cercare ed ottenere protezioni ed appoggi dalle cosche in

cambio di favoritismi e collusioni, in concreto attuabili grazie alla sua posizione

sociale ed apparente estraneità a contesti e modalità criminali”.

All‟esito del giudizio di merito, la valutazione è stata ancor più severa, in

quanto persino la categoria di imprenditore colluso è stata considerata ristretta per

qualificare la posizione di (omissis) dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con

motivazione condivisa dalla Suprema Corte nella citata sentenza del 19.12.2011:

“La Corte territoriale ha condivisibilmente evidenziato che il quadro probatorio

posto a fondamento della condanna abbracciava attività che andavano al di là

dell‟ambito imprenditoriale, per cui del tutto fuorviante risulta la riproposizione

del dilemma suo ruolo di vittima o di colluso dell‟imprenditore. Le condotte prese

in esame riguardano insieme le attività imprenditoriali e quelle politico-

amministrative dell‟(omissis), nell‟intreccio di affari economici e interessi

speculativi in cui gli atti amministrativi del Comune […] costituirono l‟occasione

per accrescere il proprio interesse economico, in un quadro di alleanze che

includeva diversi interlocutori, tra cui anche i gruppi criminali e mafiosi”

(ritorna, anche in tale passo, la valutazione della Cassazione in merito alla

operatività di più “gruppi mafiosi” nella vicenda (omissis)).

L‟odierna valutazione di attuale pericolosità sociale qualificata di (omissis)

non può che porsi in linea con tali condivise affermazioni.

Il proposto, nei suoi rapporti familiari ed amicali, nella sua vita di

relazione, quale imprenditore e come politico, da sempre gravita attorno alla

„ndrangheta.

Almeno dal 1994, secondo quanto attestato dalle prime relazioni di

servizio redatte dalla p.g. a suo carico ed accertato nel processo (omissis), era

“vicino” ai (omissis), con i quali è entrato in rotta, per ragioni economiche,

nell‟agosto del 2005; ha allora cercato di sfruttare l‟Autorità Giudiziaria,

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porgendogli il boss (omissis) per liberarsi di lui e, al contempo, ha abbracciato,

tramite il cognato (omissis), i (omissis).

Negli anni, ha sporto varie denunce all‟Autorità Giudiziaria, le quali nulla

tolgono alla contiguità di (omissis) con la „ndrangheta, sia perché momenti di

fibrillazione, più o meno temporanea, più o meno drammatici, non sono affatto

rari né in seno né accanto alla criminalità organizzata, sia perché la storia di

(omissis) dimostra come questi ricorra all‟Autorità Giudiziaria quando lo ritenga

conveniente per i propri esclusivi interessi, sia perché tali denunce appaiono

comunque funzionali alla costruzione di un volto, un abito, un nome spendibile

nella società, nella politica e nell‟azione imprenditoriale, mentre sottobosco si

tramano intrecci perversi con la „ndrangheta.

Dal processo (omissis) emergono vari elementi indicativi della strategica

cura di (omissis) nel costruire e mantenere la propria immagine di estraneo ad

ambienti criminali, anche ad onta dei provvedimenti amministrativi e giudiziari

che subiva. Solo a titolo esemplificativo si ricorda, ancora, l‟irritazione di (omissis)

per il fatto che, durante un suo ricovero in ospedale, (omissis), nonostante il

comparatico e la risalente amicizia, non gli aveva fatto visita per timore di essere

visto dai CC26

.

Nulla valgono, ancora, le “referenze”, sottoforma di indagini difensive,

degli ex Presidenti della Provincia di Reggio Calabria, (omissis) (il quale definisce

il proposto “collaboratore prezioso, perché sensibile a tutte le legittime necessità

del territorio della Provincia di Reggio Calabria”, “un politico molto impegnato”,

spingendosi fino ad esprimere rammarico perché “il povero (omissis)”, in quanto

“in galera” non aveva potuto presenziare all‟inaugurazione di una piscina

completata grazie al suo impegno politico, nonché ad auspicare l‟emulazione del

politico (omissis), esclamando “magari facessero tutti attività politica come la

26 Cfr. dichiarazioni di (omissis), davanti al Tribunale di Palmi, all‟udienza del 27.9.2007:

“…comunque, arrivando a un certo, io catti ammalato, insomma, sono andato a finire

all‟ospedale, che questa gente non sono venuti neanche a vedere e a domandare se io ero vivo o

morto, poi quando ci siamo incontrati: “Sapete, non siamo venuti perché lì c‟erano i

Carabinieri e non volevamo che ci vedessero che noi venissimo...”. Come? Vi siete presi la

proprietà e non vi siete preoccupato che la venissero a conoscenza, e che venivano in ospedale

si preoccupavano? Era come quelli che volevano prendere e non essere visti. …”

.

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faceva lui”) e dott. (omissis) (il quale ha definito il proposto “persona appassionata

sui temi della politica, stimata anche dagli altri consiglieri provinciali, nonché

molto impegnato nella costruzione di prospettive politiche”, “una persona molto

corretta”).

Ancora una volta, anzi, deve essere ribadita la non comune capacità di

dissimulare di (omissis), di parlare più lingue, di agire su più piani, di giocare su

più tavoli, di apparire rispettoso della legalità, scendendo a patti con la

„ndrangheta, tutto sempre nel proprio interesse, sua unica bussola.

Dal gennaio del 2006, come detto, (omissis) si pone sotto l‟egida mafiosa

dei (omissis). Conseguentemente – su comando di (omissis) e (omissis) – il proposto,

come (omissis) e (omissis), non racconta, all‟udienza del 5.7.2007, nel processo

celebratosi a Palmi, l‟estorsione patita ad opera dei (omissis), non collabora più con

la giustizia, ma tace, rientra nei ranghi mafiosi, si mostra di nuovo – ma questa

volta in modo visibile ed eclatante – ossequioso alla „ndrangheta, ligio alla sua

prima regola: l‟omertà.

Nello stesso tempo, nonostante le persistenti minacce dei (omissis), è

sempre pronto per nuove corse politiche, imprenditoriali, mafiose, sempre più

ambiziose: un nuovo centro commerciale a Reggio Calabria, ancora più grande

del (omissis), insieme ad (omissis); il Senato della Repubblica, perché troppo anguste

sono orami diventate le sale del Comune di Rizziconi o della Provincia di Reggio

Calabria.

A fermarlo, temporaneamente, nel maggio del 2008, l‟arresto in

esecuzione dell‟OCC emessa nel procedimento (omissis) e la prosecuzione della

detenzione fino alla sentenza di secondo grado; nelle more, anche i sequestri di

prevenzione che lo hanno privato delle sue risorse imprenditoriali e la provvisoria

applicazione dei divieti e delle sospensioni previste dall‟art. 10 l. 575/65.

A quel punto deve difendere i suoi interessi rispetto alla possibile confisca

del suo intero patrimonio; deve mostrarsi nuovamente integerrimo collaboratore

con la Giustizia; e, nel processo c.d. (omissis), davanti al Tribunale di Palmi,

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all‟udienza del 24.9.2009, riferisce l‟estorsione (omissis) dopo che era aliunde

inequivocabilmente emersa.

In definitiva, per quanto detto, l‟appartenenza mafiosa di (omissis),

imprenditore e politico contiguo alla „ndrangheta, è penalmente accertata dal

1994 fino al 7.5.2008, data di esecuzione dell‟OCC emessa nel procedimento

(omissis).

Il ruolo concretamente ravvisato, di politico ed imprenditore colluso

con la „ndrangheta, ed il lungo arco temporale considerato, quasi tre lustri

interrotti solo con l‟esecuzione di una ordinanza cautelare, consentono di

ritenere tale appartenenza profondamente radicata, fortemente voluta e

persino cercata (tanto in relazione ai (omissis), con la promozione dell‟iniziativa

politico-imprenditoriale-criminale “(omissis)”, quanto ai (omissis), per liberarsi di

(omissis) prima e per proteggersi dalla reazione della cosca dopo), capace di

spregiudicati cambiamenti di copertura mafiosa, e comunque intimamente

compenetrata nella piena condivisione di subcultura, logiche, comportamenti

di „ndrangheta.

I cinque anni trascorsi dal maggio del 2008 appaiono, allora, una parentesi

forzosa, una pausa apparente, un dato insignificante ai fini della valutazione della

attualità della sua pericolosità sociale qualificata perché il suo status di sottoposto

a custodia cautelare (per gran parte di questo arco temporale) e, dopo la

definizione del processo (omissis), di condannato e, a seguito del decreto del

12.8.2009, di soggetto provvisoriamente sottoposto ai divieti ed alle sospensioni

di cui all‟art. 10 l. 575/65 – unitamente alla condizione giuridica delle sue aziende

sottoposte a sequestro di prevenzione – lo hanno forzosamente privato, solo per il

momento, della possibilità di realizzare nuove iniziative, politiche o

imprenditoriali, accanto alla „ndrangheta.

In questo periodo, inoltre, non vi è stato il minimo segno di ravvedimento,

la minima traccia di abiura, nulla che possa essere positivamente apprezzato anche

come semplice indizio di una presa di distanza dal contesto criminale di

appartenenza.

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Si è già detto che le numerose denunce sporte nel tempo da (omissis) e,

persino la sua collaborazione per la cattura di (omissis) altro non erano se non

tasselli della sua strategia criminale di dissimulazione della propria appartenenza

mafiosa e di eliminazione dell‟amico mafioso divenuto mafioso oppressore

((omissis)) nel proprio esclusivo interesse, perché contemporaneamente il proposto

stringeva nuovi patti con i (omissis) e, sulla base di tale nuova protezione, tornava

obbediente alla regola dell‟omertà nel processo (omissis).

Una volta rimesso in libertà, poi, (omissis) è tornato a casa sua, alla base, a

(omissis), nello stesso territorio che ha fatto ben più che da sfondo alle sue vicende

criminali.

È, quindi, elevatissima la probabilità che (omissis), se non fosse sottoposto

al regime della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno –forte di

una apparente riabilitazione giudiziale derivante dall‟eventuale rigetto della

richiesta della misura di prevenzione, a fronte della reale appartenenza mafiosa,

dello sbandierato credito che incredibilmente gli è rimasto negli ambienti politici,

delle sue sperimentate capacità di pensare e realizzare (a qualunque costo) idee

imprenditoriali –continuerebbe, tra denunce e campagne per la legalità, ad

appartenere sottotraccia alla „ndrangheta ed a promuovere e realizzare, accanto ad

essa, nuove iniziative imprenditoriali.

Del resto in passato, né l‟Avviso Orale per le sue dimostrate relazioni

mafiose né le varie interdittive antimafia per sue aziende e neppure lo

scioglimento del Consiglio Comune di (omissis) per infiltrazioni mafiosi legale alla

sua presenza gli hanno impedito di realizzare progetti politici ed imprenditoriali

accanto alla „ndrangheta, continuando a trovare credito in partiti e personalità

politiche, pronti gli uni a candidarlo, le altre a certificarne le positive qualità

apprezzate.

Alla luce di quanto sopra, per la cospicua pericolosità sociale qualificata

ravvisata, appare congruo applicare a (omissis) la misura della sorveglianza

speciale di pubblica sicurezza per il periodo di 3 anni e 6 mesi, con l‟obbligo

di soggiorno e le ulteriori prescrizioni indicate in dispositivo.

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Devono, poi, essere confermati i divieti e le limitazioni di cui all‟art. 10

l. 575/65, già disposti in via provvisoria con il decreto del 12.8.2009.

Per la pericolosità del proposto e la sua situazione economica, appare

adeguata una cauzione di € 5.000, 00.

3. LA MISURA PATRIMONIALE

3.1.1. I beni nella disponibilità del proposto. Principi giurisprudenziali

L‟accertamento della pericolosità sociale qualificata di (omissis) – persino,

ai sensi del comma 6 bis dell‟art. 2 bis l. 575/65 (ora 1° comma art. 18 d.l.vo

159/2011), nel caso in cui non fosse stata affermata la sua attualità – consente di

esaminare le proposte patrimoniali.

In merito, occorre innanzitutto procedere alla ricognizione dei beni nella

disponibilità, ai sensi dell‟art. 2 ter della l. 575/65, di (omissis), previa

enunciazione dei pertinenti principi giurisprudenziali.

La condizione di disponibilità ricorre ogni qual volta il proposto agisca uti

dominus su un determinato bene, a prescindere dalla sua formare appartenenza a

soggetti diversi27

; richiede, cioè l‟esplicazione di poteri fattuali corrispondenti al

contenuto del diritto di proprietà, tali da consentire autonome determinazioni in

ordine alla destinazione, all‟impiego ed al godimento del bene, e, quindi,

l‟esercizio della signoria di fatto sulla res, indipendentemente ed al di fuori delle

categorie delineate dal diritto privato, anche se appare accostabile al possesso

nella definizione che ne dà l‟art. 1140 c.c.28

.

27 Cfr. Cass. n. 43046 del 15.10.2003 Andronico e altri, Cass. n. 35628 del 23.6.2004, Palumbo ed

altri, Cass. n. 6977 del 9.2.2011, Battaglia e altri, Cass. n. 6279 del 10.11.1997, Faraone ed altri,

Cass. n. 4604 del 2.12.1991, Carpinteri ed altro, Cass. n. 204 del 30.1.1989, Vernengo, tutte

decisioni che sviluppano il significato della citata locuzione legislativa facendo riferimento a

concreti comportamenti uti dominus.

28 Cfr. Cass. 9.3.2005 n. 11732, De Masi, Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 25.9.2000, Vergano ed

altri, Cass. n. 3091 del 23.10.2001, Biscardi, che illustrano l‟identica espressione contenuta

nell‟art. 12 sexies d.l. 306/92, utilizzando il sintagma “signoria di fatto”; Cass. n. 6977 del

9.2.2011, Battagli e altri, Cass. n. 6613 del 17.1.2008, Carvelli, e Cass. n. 274 del 28.1.1999,

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La disponibilità può, inoltre, essere diretta o indiretta (cfr. artt. 2 bis, 3

comma, e 2 ter, 2° comma, l. 575/65, mentre il 3° comma del citato articolo 2 ter

usa l‟equivalente espressione “a qualsiasi titolo”), nel senso che gli autonomi

poteri fattuali del proposto sul bene possono manifestarsi attraverso la sua

immediata relazione sul bene, ovvero mediante il godimento di altri sul medesimo

bene, purché esso ricada nella sfera economica del proposto29

.

Nel caso, poi, di quote sociali e patrimoni aziendali, il dominio del

proposto su tali peculiari res può assumere varie conformazioni a seconda delle

caratteristiche obiettive dell‟azienda e, più in generale, del sistema economico

realizzato e delle complessità gestionali che lo connotano, della forma sociale

prescelta, dei reali interessi del proposto, delle sue intenzioni di nascondersi dietro

paraventi più o meno sofisticati.

In particolare, i superiori poteri fattuali del proposto possono esercitarsi,

con modalità di decrescente visibilità, attraverso una sua costante presenza nella

sede operativa ed una effettivo disbrigo delle problematiche quotidiane con ruolo

sovraordinato rispetto ad ogni altro soggetto; interventi periodici con funzioni di

direzione, coordinamento e controllo rispetto alla gestione quotidiana affidata ad

altri; il compimento, in tutto o in parte, di atti gestionali a rilevanza esterna o di

natura straordinaria; la limitata ed eccezionale adozione di decisioni strategiche; il

compimento di un solo atto purché di speciale importanza per la vita dell‟impresa;

il compimento di atti per esclusive finalità personali, cioè del tutto al di fuori dalle

ragioni aziendali, nella compiacenza o comunque in assenza di opposizione del

titolare formale.

Sul piano probatorio, l‟onere di dimostrare che un determinato bene,

sebbene intestato a soggetto diverso dal proposto, è, in realtà, nella sua

Sartor, le quali, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, rinviano, sia pur per

approssimazione, alla nozione civilistica di “possesso”.

29 Cfr. Cass. n. 6977 del 9.2.2011, Battagli e altri: "il concetto di disponibilità […] non può

ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma deve essere esteso, al

pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene medesimo

ricada nella sfera degli interessi economici del soggetto, anche se costui eserciti il proprio potere

su esso per il tramite di altri che pure ne godano direttamente”; negli stessi identici termini:

Cass. n. 6613 del 17.1.2008, Carvelli, e Cass. n. 274 del 28.1.1999, Sartor.

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disponibilità grava, per principio processuale generale (onus probandi incumbit ei

qui dicit), su chi sostiene tale ipotesi, ossia sul proponente30

.

Fanno eccezione alcune presunzioni iuris tantum di appartenenza di

determinati beni, al di là della loro formale intestazione, al proposto (cfr. artt. 2

bis, 3° comma, prima parte, e 2 ter, 14° comma, l. 575/65): in tali ipotesi –

secondo la valutazione tipica compiuta dal legislatore, sulla base di corrispondenti

massime di esperienza, per il rapporto di stretta familiarità tra il titolare formale

ed il proposto (art. 2 bis, 3° comma, prima parte, l. 575/65), o per la prossimità

dell‟atto di trasferimento oneroso del bene dal proposto ad un suo familiare

rispetto al tempo della proposta (cfr. art. 2 ter, 14° comma, lett. a, l. 575/65), o per

la prossimità del trasferimento gratuito del bene rispetto alla formulazione della

proposta (cfr. art. 2 ter, 14° comma, lett. b, l. 575/65) – è probabile che un

soggetto che è o è stato socialmente pericoloso abbia utilizzato suoi fiduciari per

effettuare intestazioni o trasferimenti fittizi di propri beni, sicché grava sul titolare

formale del bene l‟onere di provare di esserne l‟effettivo proprietario.

In particolare, per quanto d‟interesse, ai sensi dell‟art. 2 bis, 3° comma,

prima parte, della l. 575/65, come inteso da giurisprudenza consolidata, si

presume che i beni del coniuge, dei figli e di coloro che hanno convissuto

nell‟ultimo quinquennio con il proposto siano nella sua effettiva disponibilità, sul

presupposto che un soggetto indiziato di appartenere ad organizzazioni di tipo

mafioso normalmente si avvale delle persone di maggior fiducia per intestare loro

formalmente i propri beni31

.

30 Cfr. Cass. n. 43046 del 15.10.2003 Andronico e altri: “in tema di provvedimenti di natura

patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di

dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi,

l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di

detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in

questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto […]”; negli stessi

termini: Cass. n. 6279 del 10.11.1997, Faraone ed altri; Cass. n. 35628 del 23.6.2004, Palumbo

ed altri; Cass. n. 6977 del 9.2.2011, Battaglia e altri.

31 Cfr. Cass. n. 2960 del 7.12.2005, Nangano: “in materia di misure di prevenzione patrimoniale,

l'art. 2-ter L. n. 575 del 1965 autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona

sottoposta a procedimento di prevenzione (di cui all'art. 3 L. 27 dicembre 1956, n. 1423) risulta

poter disporre direttamente od indirettamente e fra questi rientrano per presunzione di legge,

sia pure relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, soggetti nei cui confronti

devono essere sempre disposte le indagini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 bis, comma

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Inoltre, dal punto di vita della struttura logica del ragionamento, la prova

della disponibilità dei beni in capo al proposto, come per ogni altro tema, può

essere diretta o indiretta, nel senso che l‟assunto da provare potrà essere ricavato,

per rappresentazione (c.d. prova diretta) o per inferenza (c.d. prova indiretta o

indiziaria), dall‟elemento probatorio acquisito nel procedimento.

Quanto, infine, allo standard probatorio, la Suprema Corte ha da tempo

affermato che per ritenere un bene nella disponibilità di fatto del proposto,

nonostante la formale riferibilità ad altri, non è possibile utilizzare la metodologia

tipica del giudizio di pericolosità, e, quindi utilizzare le presunzioni connesse a

tale giudizio, ma è necessario un accertamento rigoroso che, nel caso di prova

indiretta, non può accontentarsi di semplici circostanze dotate di spessore

indiziario, ma deve basarsi su elementi fattuali connotati dai requisiti della

gravità, precisione e concordanza32

.

terzo, della stessa legge; il legislatore presuppone, infatti, che l'indiziato di appartenere ad

associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano

formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggior fiducia, ossia i conviventi,

sui quali grava pertanto l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo

alla confisca”; Cass. n. 39799 del 20.10.2010, Fiorisi e altri: “in materia di misure di

prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge,

dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità

facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui

quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla

confisca”; Cass. n. 4916 del 5.12.1996, Liso: “in tema di misure di prevenzione patrimoniale, la

"disponibilità" dei beni - che costituisce il presupposto per la confisca in capo alla persona

pericolosa di quelli di cui si sospetta la provenienza illecita - non deve necessariamente

concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto

utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario; e

nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi siffatta disponibilità è presunta, senza

necessità di specifici accertamenti, dal momento che l'art. 2 bis legge 31 maggio 1965 n. 575

considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui

interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova”; Cass. n. 6977 del

9.2.2011, Battaglia e altri, in motivazione.

32 Cfr. Cass. n. 43046 del 15.10.2003 Andronico e altri: “in tema di provvedimenti di natura

patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di

dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi,

l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di

detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in

questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui

sussistenza, caratterizzata da un comportamento "uti dominus" del medesimo proposto, in

contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa,

intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta

interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma

di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei,

pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare”; negli stessi termini

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52

Nella prassi giurisprudenziale – in assenza di prove diretta della

disponibilità del bene in capo al proposto (ad es. intercettazioni telefoniche o

ambientali, dichiarazioni di testimoni o di collaboratori di giustizia) o accanto ad

esse – gli elementi necessari per ritenere la fittizia intestazione del bene sono

normalmente tratti da particolari relazioni tra il terzo ed il proposto, dalla

incongruità della condizione economica e professionale del terzo rispetto

all‟acquisto del bene, da anomalie dell‟atto di acquisto del bene (la prossimità al

tempo della proposta o del sequestro, la gratuità in assenza di ragionevoli

circostante concrete giustificative, l‟esiguità del prezzo dichiarato rispetto al

valore di mercato del bene, la notevole entità di somme di denaro corrisposte con

modalità non indicate nell‟atto, né documentate da movimenti bancari), da

peculiarità dello stato di fatto e dal valore del bene, dalla riconducibilità al

proposto delle spese prevalenti ed assorbenti rispetto al valore del bene33

, dalla

presenza di manovre elusive e meccanismi di mimetizzazione della effettiva

titolarità o, addirittura, di un vero e proprio sistema occulto di accaparramento e

gestione di attività economiche tramite fiduciari.

Cass. n. 35628 del 23.6.2004, Palumbo ed altri, Cass. n. 39799 del 20.10.2010, Fiorisi e altri,

Cass. n. 6977 del 9.2.2011, Battaglia e altri, Cass. n. 6279 del 10.11.1997, Faraone ed altri; in

precedenza, analogamente, Cass. n. 2531 del 16.4.1996, Biron e altri: “nell'ipotesi di beni

intestati a terzo, ma che si assume siano nella disponibilità di persona sottoposta a misura di

prevenzione personale (in quanto indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso) e,

come tali, soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall'interessato la legittima provenienza,

l'indagine al fine di disporre la misura di prevenzione reale deve essere rigorosa, tanto più se il

terzo intestatario sia un estraneo che non abbia vincoli "lato sensu" di parentela o di

convivenza con il proposto nell'ultimo quinquennio. Ed invero, non è senza significato la

distinzione che fa il terzo comma dell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 fra persone che

hanno vincoli con il proposto, sicché è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più

probabile l'effettiva disponibilità da parte del medesimo, e persone diverse dal coniuge, dai figli

e dai conviventi infraquinquennali. Ciò, in quanto in tali situazioni la confisca investe (o può

investire) beni che in tutto o in parte sono (o possono essere) di soggetto che non è indiziato di

appartenenza ad associazione di tipo mafioso, sicché manca nei suoi confronti la misura di

prevenzione personale e non lo si può, quindi, gravare di quella patrimoniale, imputandogliela

in proprio con metodologia in punto di prova tipica del giudizio di pericolosità, e cioè sulla

base delle presunzioni connesse a tale giudizio”.

33 Cfr. Cass. n. 47983 del 27.11.2012, D'Alessandro: “in tema di confisca di beni intestati a terzi,

l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente

pericoloso in direzione di un cespite formalmente ed anche sostanzialmente di proprietà di un

terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare

l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte

rispetto al valore del bene. (Fattispecie in cui il bene, acquistato formalmente dalla moglie del

proposto in epoca antecedente al matrimonio, era stato oggetto di spese di ristrutturazione da

parte di quest'ultimo in costanza del rapporto coniugale)”.

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53

3.1.2. I beni oggetto delle proposte

Resi questi chiarimenti generali, le proposte patrimoniali de quibus,

riguardano cinque società ((omissis) sas, (omissis) srl, (omissis) srl, (omissis) srl,

(omissis) srl) – la cui storia si intreccia con un‟altra società venduta ((omissis) spa)

ad una società estranea ((omissis)) ed un‟azienda individuale ((omissis)) acquistata

da una società oggetto di proposta ((omissis) srl) –, due immobili (fabbricato di

quattro piani fuori terra in località (omissis) e villa di due piani fuori terra in località

(omissis)) e vari rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 26

milioni di euro (se, alla prudenziale stima degli amministratori giudiziari, si

aggiungono i costi di realizzazione dei predetti immobili di Rizziconi e Palmi).

In particolare, la (omissis) sas è una società immobiliare costituita in data

16.1.1990 tra (omissis), socio accomandatario titolare del 50% del capitale sociale,

e (omissis), socio accomandante titolare del 50% del capitale sociale, il quale, in

data 13.11.1995, ha ceduto la sua quota a (omissis).

La prima azienda operativa, dal 31.5.1982, è, però, quella individuale

intestata a (omissis), con sede a (omissis), dapprima in (omissis), trasferitasi, dal

3.12.1988, nel fabbricato – anch‟esso oggetto di proposta patrimoniale – di

(omissis) (cfr. visura storica in atti). Dal 30.12.1982, ha assunto la forma di

impresa familiare ai sensi dell‟art. 230 bis c.c., con riconoscimento di pari quote

di partecipazione agli utili in capo alla titolare ed al coniuge “collaboratore”

(omissis). Infine, con atto pubblico del 19.2.2009, è stata ceduta alla (omissis) srl.,

società costituita, sempre per il commercio di elettrodomestici, il 25.11.2004, tra

(omissis) (40% del capitale sociale), (omissis) (40% del capitale sociale) e la (omissis)

sas (20% del capitale sociale), anche se attualmente, a seguito del recesso, nel

marzo del 2009, di (omissis) e della (omissis) sas, unico socio è rimasto (omissis).

La (omissis) spa è stata, invece, costituita nel 2000 (attraverso la

trasformazione della “(omissis) s.n.c.” sorta due anni prima), da (omissis), Rosario

(omissis) e (omissis) per la realizzazione del centro commerciale “(omissis)” e,

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raggiunto tale obiettivo nel giugno del 2007, è stata subito ceduta, il 18.8.2007,

alla (omissis), che ne ha modificato il nome in (omissis), spostandone la sede a

Milano.

Nell‟ambito dell‟operazione di cessione della (omissis), come vedremo, gli

stessi (omissis), (omissis) e (omissis), hanno appositamente costituito, assumendo pari

quote, ben tre società – la (omissis) srl in data 14.5.2007, la (omissis) srl in data

18.9.2007 e la (omissis) srl in data 18.7.2007 – la cui attività è legata al detto centro

commerciale.

Dalla stessa complessa operazione di cessione della (omissis) spa, anche la

(omissis) srl ha ottenuto un ampio spazio commerciale all‟interno del “(omissis)”.

Inoltre, tra i due immobili oggetto di proposta patrimoniale, la villa a due

piani sita a (omissis) , via (omissis), destinata a seconda abitazione dei coniugi

(omissis), censita in catasto al foglio (omissis), part. (omissis), sub (omissis) (come se si

trattasse di due distinte unità immobiliari), è formalmente intestata solo a (omissis),

alla luce del principio civilistico della accessione, ai sensi dell‟art. 934 c.c., in

virtù della scrittura privata (non autenticata né registrata), datata 20.8.1980, di

acquisto del terreno sui cui è stata successivamente costruita.

Ancora, il fabbricato, sito a (omissis), a quattro piani fuori terra,

integralmente rifinito (per una superficie complessiva di circa 3.000 mq),

destinato, nei primi tre piani, a punto vendita e sede legale e degli uffici

amministrativi della (omissis) srl, e, nella mansarda con terrazzo, a residenza

familiare del proposto, è il risultato finale di vari interventi edilizi stratificati nel

tempo, ai quali non è seguito un corretto accatastamento, atteso che dalla

documentazione catastale risultano ancora parti in corso di costruzione.

Le originarie strutture sono state formalmente comprate da (omissis) il

20.1.1986 (unità immobiliari censite al foglio (omissis), part. (omissis), sub (omissis))

ed il 28.11.1992 (unità immobiliari censite al foglio (omissis), part. (omissis), sub

(omissis) e part. (omissis), sub (omissis), mentre alle successive sopraelevazioni,

ritenendole ancora “in corso di costruzione” sono stati catastalmente assegnati i

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sub (omissis)), nonché da (omissis) in comunione legale con la moglie il 28.9.1992

(unità immobiliari censite al foglio (omissis), part. (omissis), sub (omissis)).

Conseguentemente, in catasto, le unità immobiliari censite al foglio

(omissis), part. (omissis), sub (omissis) e part. (omissis), sub (omissis) sono intestate a

(omissis), mentre quelle censite al foglio (omissis), part. (omissis), sub (omissis) sono

intestate, in pari quota, ad entrambi i coniugi.

Quanto, infine, ai rapporti finanziari in sequestro – per un valore

complessivo di circa 1.800.000 euro (compreso il credito sequestro con decreto

del 4.5.2010 e la somma sequestra il 22.6.2010) –, la maggior parte sono intestati

a (omissis) o comunque direttamente ed immediatamente derivati dalla cessione

delle sue azioni della (omissis) alla (omissis), il resto appartiene formalmente alla

moglie (omissis), ad esclusione del libretto a risparmio nominativo n. (omissis)

presso (omissis) Spa di (omissis), con saldo attivo al momento del sequestro di €

1.984, 95, che è nella titolarità di (omissis), nonché del libretto a risparmio

nominativo n. (omissis) presso (omissis) Spa di (omissis), con saldo attivo di € 9.002,

75, ancora intestato al figlio deceduto, (omissis).

In conclusione, i beni oggetto delle proposte, così come quelli (azienda

(omissis) o (omissis) spa) utilizzati per giungere alla attuale configurazione

patrimoniale, sono intestati a (omissis) oppure a suoi prossimi congiunti – in primis

la moglie, (omissis), in limitata misura, ai figli conviventi –, per i quali vale la

presunzione iuris tantum di appartenenza al proposto, oppure, infine, ad altri

soggetti ((omissis) e (omissis)) per i quali correttamente neppure il proponente ha

ipotizzato il ruolo di fittizi intestatari di beni di (omissis) non essendovi in tal senso

indizi gravi, precisi e concordanti.

3.1.3. I beni intestati in tutto o in parte alla moglie del proposto. La (omissis)

sas

I beni formalmente acquisiti a titolo oneroso da (omissis) sono, in realtà,

nella disponibilità, diretta o indiretta, del proposto.

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Non vi è dubbio che la (omissis) sas è gestita dal solo (omissis), socio

accomandatario.

Rispetto a tale evidenza, nella CTP a firma del dott. (omissis), non si

contesta il ruolo di mera finanziatrice della (omissis), ma si sostiene che ciò sia

compatibile con le sue risorse, conforme alla sua qualità socio accomodante, e,

quindi, costituisca una circostanza neutra ai fini della dimostrazione del requisito

della disponibilità, in capo ad (omissis), anche delle quote formalmente intestate

alla (omissis).

L‟obiezione difensiva non convince per una pluralità di motivi.

In primo luogo, per effetto della presunzione di cui al 3° comma dell‟art. 2

bis della l. 575/65, spetta al prossimo congiunto, in questo caso alla moglie

convivente, dimostrare che i beni a lei intestati non sono nella disponibilità del

proposto.

Tale prova contraria difetta nel caso di specie, perché non solo, come

vedremo, i redditi di (omissis) (insignificanti o comunque inferiori a 10.000 euro

fino al 1988, successivamente per circa 20.000 euro l‟anno) tratti dall‟impresa

individuale a lei intestata – in assenza di ulteriori risorse adeguatamente dedotte –

sono del tutto insufficienti a giustificare i suoi apporti finanziari (a titolo di

capitale sociale o comunque di finanziamenti) nella (omissis) (per oltre 2.185.000

euro, anche attraverso l‟azienda di (omissis), fino al 2007), ma soprattutto è

pacifico il totale disinteresse della (omissis) rispetto alla vicende della (omissis).

In altri termini, in questa società il dominus assoluto è (omissis), ben più di

un socio accomodante, mentre del tutto passiva è la posizione della (omissis), ben

meno di un socio accomodante. Ella non fa nulla e non si interessa di nulla. Tutto

è gestito esclusivamente da (omissis), che si comporta come se la (omissis) fosse, per

intero, cosa propria, al punto da utilizzare, il 22.8.2000 – senza alcuna finalità

sociale e senza alcun disappunto da parte del socio accomodante – il capitale della

società, nella cospicua misura di oltre 900 milioni di lire, dopo averlo fatto

transitare sul proprio conto corrente personale, per finanziare l‟acquisto, da parte

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della (omissis) spa (della quale, si ricordi sono soci, in pari quota, (omissis), (omissis)

e (omissis) ), dei terreni destinati alla edificazione del (omissis).

Piuttosto, tale esclusiva gestione “personale” della (omissis) da parte di

(omissis), a fronte del totale disinteresse della (omissis) ed in spregio alle regole e

finalità sociali, costituisce, unitamente alle insussistenza di risorse adeguate della

(omissis), circostanza di assoluto conforto alla presunzione legislativa.

3.1.4. L‟azienda individuale (omissis)

Più complessa è la valutazione dell‟azienda individuale (omissis).

Dalla sua visura storica risulta che l‟attività d‟impresa – commercio di

elettrodomestici – ha avuto inizio il 31.5.1982, anche se la relativa licenza è stata

rilasciata dal Comune di Rizziconi solo il 28.10.1982 (come attestato nell‟atto

pubblico del 19.2.2009, di cessione dell‟azienda alla (omissis)); all‟epoca, e già da

due anni, la (omissis) era fidanzata con (omissis) (cfr. dichiarazioni di (omissis), madre

di (omissis)), che avrebbe sposato nel dicembre dello stesso anno; in quello stesso

mese, il 30.12.1982, l‟azienda ha assunto la forma dell‟impresa familiare ai sensi

dell‟art. 230 bis c.c. con riconoscimento di pari quote di partecipazione agli utili

in capo alla apparente titolare ed al coniuge “collaboratore” (omissis); infine, con

atto pubblico del 19.2.2009, è stata ceduta alla (omissis) (omissis) srl., società

costituita, sempre per il commercio di elettrodomestici, il 25.11.2004, tra (omissis)

(40% del capitale sociale), (omissis) (40% del capitale sociale) e la (omissis) sas

(20% del capitale sociale), anche se attualmente, a seguito del recesso, nel marzo

del 2009, di (omissis) e della (omissis) sas – quindi, dopo l‟arresto del proposto

nell‟ambito dell‟Operazione (omissis) – unico socio è rimasto (omissis).

Ebbene, il formale avvio dell‟attività d‟impresa nel periodo di

fidanzamento dei coniugi (omissis) ed in data prossima al loro matrimonio,

unitamene alla costituzione dell‟impresa familiare subito dopo, consentono

l‟operatività, per tale azienda, della presunzione di appartenenza al proposto ai

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sensi del 3° comma dell‟art. 2bis della l. 575/65, non smentita da risultanze

istruttorie di segno contrario.

Anzi, nella sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del

6.12.2010, a pagina 81, è affermato che (omissis) “inizia, come lo stesso afferma

nell‟interrogatorio reso al Gip, nel 1982 aprendo un modesto negozio di

elettrodomestici in un paesino dell‟entroterra calabrese, (omissis)”; pertanto,

secondo le valutazioni della Corte, munite del crisma della irrevocabilità penale,

l‟azienda di (omissis) è di fatto del marito, sulla base delle dichiarazioni dello stesso

(omissis).

Nello stesso senso depongono le trascrizioni – acquisite nel presente

procedimento – della deposizione di (omissis), all‟udienza del 24.9.2009, nel

processo c.d. (omissis), davanti al Tribunale di Palmi; in tale occasione, il proposto,

parlando di sé e della sua storia imprenditoriale, si è definito: “imprenditore […] a

(omissis) dal 1982 […]. La ragione sociale della mia ditta è ditta (omissis)”,

aggiungendo che le proprie “difficoltà economiche nascono per una

programmazione di investimenti della mia azienda, parlo di (omissis) oggi

(omissis)”.

In effetti, dall‟analisi delle movimentazioni di denaro dell‟azienda (omissis)

– che oltre saranno analizzate – si ricava che cifre rilevantissime sono state

spostate, senza alcuna ragione funzionale alla stessa azienda individuale, verso la

(omissis) sas e la (omissis) spa, la prima dominata dal solo (omissis), la seconda da

(omissis) insieme a (omissis) e (omissis). In questo quadro, l‟azienda (omissis) è la

cassa dalla quale (omissis) attinge liberalmente per finanziare le sue attività, a

cominciare dalla operazione (omissis).

In definitiva, le concrete emergenze procedimentali inducono a ritenere

che l‟azienda intestata a (omissis) ricade nella esclusiva fera di interessi del

proposto. E si è visto come ciò concreti la nozione di disponibilità indiretta in

capo al titolare del centro d‟interessi, al di là del soggetto che, avendo la titolarità

dell‟impresa ed i poteri di rappresentanza, si interfaccia effettivamente, senza

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essere una mera testa di legno, all‟esterno, nelle relazioni commerciali o nei

rapporti di lavori.

In altri termini, se è vero che, all‟interno di tale azienda, (omissis) ha

certamente operato, come risulta dalle dichiarazioni rese ai difensori di vari

soggetti che hanno avuto relazioni commerciali con essa o dai suoi lavoratori (cfr.

investigazioni difensive in atti), non è men vero che le risorse dell‟azienda di

(omissis) sono utilizzate da (omissis) come se fossero cosa esclusiva del proposto,

distraendole delle finalità dell‟impresa medesima e che lo stesso (omissis), nelle

citate dichiarazioni giudiziali, ha espressamente qualificato come propria

l‟azienda formalmente intestata alla moglie.

3.1.5. La (omissis) srl

Dalla riconosciuta disponibilità indiretta, in capo a (omissis), dell‟azienda

individuale intestata a (omissis) discende, inoltre, la piena conferma, anche per la

(omissis) srl, della presunzione (ai sensi del 3° comma dell‟art. 2 bis l. 575/65) di

appartenenza al proposto delle quote, pari al 40% del capitale sociale, intestate a

(omissis): se l‟azienda individuale a lei intestata, come visto, è di fatto del marito,

lo è anche la società, la (omissis) srl, che ha assorbito l‟azienda individuale ad un

prezzo – € 515.000, 00 – inferiore a quello reale, in quanto ottenuto (come si

ricava dall‟atto di cessione e dall‟allegato stato patrimoniale) attraverso la

semplice somma algebrica di attività (€7.313.472, 28) e passività (€6.799.253,

97), come se non vi fosse alcun avviamento commerciale.

Inoltre, la (omissis) rientra tra le società che hanno beneficiato

dell‟operazione (omissis) – nella quale nessun ruolo né formale né sostanziale ha

avuto (omissis) – ottenendo, prima della cessione della (omissis) spa, la possibilità di

operare all‟interno del centro commerciale; il che rimarca ancora una volta il peso

di (omissis) nelle strategie della società e la reale sfera d‟interessi in cui essa ricade.

Ancora, un importante punto vendita, la sede legale e gli uffici

amministrativi della (omissis) continuano ad essere dislocati su tre dei quattro piani

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del fabbricato di località (omissis) (per circa 1.800 mq), anch‟esso nella totale

disponibilità di (omissis). Ebbene tali locali sono utilizzati dalla (omissis) senza alcun

titolo formale, perché di fatto appartengono allo stesso soggetto.

Tutto ciò non fa che confermare la presunzione di cui al 3° comma dell‟art.

2bis della l. 575/65, operativa anche per la (omissis) srl.

In conclusione, tale società è in toto nella disponibilità del proposto, anche

con riferimento alle quote formalmente intestate a (omissis).

3.1.6. Gli immobili

A questo punto deve essere valutata l‟appartenenza al proposto dei due

immobili di (omissis) e (omissis).

La villa di Palmi è, infatti, intestata a (omissis) perché costei ha acquistato,

con scrittura privata datata 20.8.1980, il terreno su cui l‟immobile è stato

costruito.

Nella prospettazione difensiva, il rustico del primo piano, sarebbe stato

edificato sine titulo a spese di (omissis), nonna di (omissis), come risulterebbe da

vari atti dei procedimenti scaturiti dall‟accertamento dell‟abuso edilizio accertato;

mentre solo la restante attività edilizia sarebbe stata sostenuta dai coniugi (omissis)-

(omissis).

Tuttavia, non solo la data (come vedremo tutt‟altro che certa) della

scrittura privata di acquisto del terreno si colloca nel periodo di fidanzamento di

(omissis) e (omissis), ma l‟intero intervento edilizio, nel quale si risolve il valore del

bene e, quindi, il bene stesso, è stato realizzato in costanza di matrimonio (si

vedano, al riguardo, in quanto presuppongo il principio secondo cui il bene è nella

disponibilità di chi ha sostenuto le maggiori spese, Cass. n. 47983 del 27.11.2012,

D'Alessandro, Cass. n. 49479 del 25.9.2009, Graziano, Cass. n. 25558 del

16.4.2009, Di Salvo).

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Conseguentemente, è pienamente operativa la presunzione di appartenenza

al proposto ai sensi del 3° comma dell‟art. 2 bis l. 575/65, non smentita da

contrarie risultanze.

Invero (come vedremo oltre più diffusamente), nulla in atti è

concretamente indicativo della provenienza da (omissis) delle risorse utilizzate per

il rustico, né a tale fine è sufficiente invocare la giovane età di (omissis), mentre e,

più in generale, l‟assenza di risorse in capo a costei, perché proprio tale carenza

(come si dirà meglio in seguito) rafforza la presunzione legislativa, in quanto

spinge a ritenere che il dominus sia la persona che le sta accanto, il suo coniuge

convivente, latore di pericolosità sociale qualificata.

Neppure vale citare alcuni atti emessi nel procedimento penale relativo

all‟abuso edilizio nei confronti della (omissis) perché non sono stati prodotti né

dedotti gli elementi che hanno giustificato l‟emissione di tali atti nei confronti

della citata (omissis) (anche su questo punto si rinvia alla maggiore analisi che sarà

compiuta in seguito).

Quanto al fabbricato di (omissis) (località (omissis)) – adibito, per i primi tre

piani fuori terra, a punto vendita e sede della (omissis) srl, e, nella mansarda con

terrazza, a residenza familiare del proposto – esso, al di là delle risultanze catastali

non del tutto corrispondenti alla situazione reale, è il risultato di tre acquisti (uno

nel 1986 e due nel 1992) e di vari interventi edilizi avvenuti durante il

matrimonio.

Vale, quindi, anche in questo caso, la presunzione di appartenenza al

proposto anche delle parti intestate alla moglie, la quale, come si vedrà in seguito,

non aveva le risorse per sostenere né gli acquisti né le edificazioni stratificate.

Non è un caso se, nella stessa prospettazione difensiva, le “fonti” di

(omissis) sarebbero alcune donazioni della madre, la cui dimostrazione è, però,

affidata al ricordo interessato della stessa (omissis).

Tuttavia, in quasi tutti i procedimenti di prevenzione il difetto di congruità

tra risorse ed acquisizioni patrimoniali è apparentemente colmato con il ricordo di

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prossimi congiunti, ma tali dichiarazioni, per costante giurisprudenza di merito

(non censurata dalla Suprema Corte), sono ritenute di per sé inidonee a dimostrare

l‟esistenza delle fonti lecite riferite, ove non siano sostenute almeno da minime

tracce documentali o da altri, più affidabili, elementi di conforto.

Pertanto, anche in relazione a tale immobile, al di là degli interessati e,

quindi, sospetti ricordi della (omissis), non vi è alcun documento indicativo degli

asseriti passaggi di denaro da costei alla figlia (omissis), ma solo alcune matrici di

assegni, di nessuna affidabilità, con il nome del beneficiario ((omissis) o (omissis)) e

comunque per piccoli importi, nonché una contabile bancaria dimostrativa della

percezione di una determinata somma da parte della (omissis), ma non anche del

suo parziale trasferimento alla (omissis) (anche tali dati saranno meglio analizzati

nella parte dedicata allo sviluppo patrimoniale del proposto).

Ancora, la stessa (omissis) non ha neppure saputo descrivere una

condizione reddituale e patrimoniale capace di sostenere le riferite donazioni alla

figlia (omissis) ed un equilibrato trattamento degli altri figli.

Infine, una quota delle spese per l‟edificazione, pari a circa 270 mila euro,

è stata fatturata a nome dell‟azienda intestata a (omissis) ed annotata nei relativi

registri IVA, ma proprio tale azienda individuale è, come detto, per presunzione

legislativa confermata da elementi fattuali, nella disponibilità indiretta del

proposto, sicché anche le spese “visibili” del fabbricato di Rizziconi sono

riconducibili, sia pur attraverso l‟azienda di (omissis), a (omissis).

3.1.7. I rapporti finanziari

Resta da esaminare la disponibilità dei rapporti finanziari in sequestro

(compreso il credito sequestro con decreto del 4.5.2010, e la somma sequestra il

22.6.2010), per un valore complessivo di circa 1.800.000 euro.

La maggior parte sono intestati a (omissis) o comunque direttamente ed

immediatamente derivati dalla cessione delle sue azioni della (omissis) alla (omissis)

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(a tale proposito si rinvia integralmente ai citati decreti di sequestro integrativo del

4.5.2010 e del 22.6.2010), sicché è palese la riconducibilità al proposto.

Il resto (con due sole eccezioni) è nella formale titolarità della moglie

(omissis), ma deve ritenersi nella disponibilità indiretta di (omissis) sulla base della

presunzione di cui al 3° comma dell‟art. 2 bis della l. 575/65 non smentita da

risultanze di segno contrario.

Invece, per i summenzionati libretti a risparmio intestati ai figli del

proposto, la stessa presunzione legislativa appare in concreto superata dalle entità

non cospicua delle somme risparmiate (circa 2.000 e 9.000 euro), dalla forma dei

beni (libretti destinati al risparmio), dalle dichiarazioni (acquisite tramite

investigazioni difensive) del nonno paterno, (omissis), in merito a sue elargizioni ai

nipoti in occasioni di ricorrenze effettivamente conformi alla diffusa pratica di

piccole donazioni in denaro, da parte dei nonni, in favore dei nipoti.

In definitiva, alla luce delle circostanze evidenziate, appare credibile che

sui citati libretti si trovino realmente i risparmi dei figli del proposto accumulati

grazie a regalie del nonno paterno o di altri familiari, mentre è altamente

improbabile che il proposto – il quale, come visto, ha movimentato milioni di euro

e raggiunto un patrimonio di oltre 26 milioni di euro, senza mai coinvolgere nelle

sue operazioni economiche i figli – si sia avvalso di essi per intestare fittiziamente

l‟importo complessivo di circa 11.000 euro, certamente tutt‟altro che cospicuo se

confronto con le movimentazioni ed i beni di (omissis).

Pertanto, i libretti di deposito intestata a (omissis) ed a (omissis) devono

essere dissequestrati e restituiti agli aventi diritto in quanto non rientrano

nella disponibilità, diretta o indiretta, del proposto.

3.2.1. La provenienza illecita. Principi giurisprudenziali

A questo punto, deve essere valutata la provenienza illecita dei beni

ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta del proposto.

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Anche a tal fine, conviene preliminarmente illustrare i principi che saranno

applicati.

Il Tribunale, ai sensi del 2° comma dell‟art. 2 ter della l. 575/65, dispone il

sequestro dei beni del proposto “quando il loro valore risulti sproporzionato al

reddito dichiarato o all‟attività svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti

indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne

costituiscano il reimpiego”, e, ai sensi del 3° comma del medesimo articolo,

“dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è

instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza […] in

valore sproporzionato al proprio reddito, o alla propria attività economica,

nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il

reimpiego”.

Pertanto, ai fini della confisca, come del sequestro, occorre dimostrare che

il valore del singolo bene sia sproporzionato al reddito dichiarato o all‟attività

economica del proposto, o che, per altre ragioni, quel bene sia frutto di attività

illecite o ne costituisca il reimpiego.

La sproporzione, da un lato, e il frutto o reimpiego illecito, dall‟altro, sono

presupposti pacificamente alternativi: per valutazione legale tipica, l‟incongruità

del valore del bene rispetto ai redditi dichiarati ed all‟attività economica del

proposto costituisce sufficiente indice della provenienza illecita del bene del

proposto34

.

In nessun luogo è, poi, previsto che l‟illiceità della provenienza del bene

sia manifestazione della specifica pericolosità sociale del proposto e, quindi, nel

34 Cfr.., ex multis, Cass. n. 228 del 12.12.2007, Campione: “ai fini dell'applicabilità della misura

della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad

associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i

redditi denunciati dal proposto […]”; Cass. n. 35628 del 23.6.2004, Palumbo ed altri, Cass. n.

3809 del 15.1.2013, Castello; Cass. n. 27228 del 21.4.2011, Cuozzo, ove, in motivazione, si

legge che l‟art. 2 ter l. 575/65 "non consente dubbi in ordine all'assoggettabilità a confisca sia

dei beni il cui valore risulti sproporzionato alla capacità reddituale del proposto sia dei beni

che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il perspicuo tenore

letterale non consente una lettura combinata, nel senso, cioè, che il parametro della

sproporzione debba coesistere con la rilevata provenienza illecita degli stessi beni”.

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caso di specie, della appartenenza alla „ndrangheta (c.d. nesso di

pertinenzialità)35

.

Neppure si vedono ragioni sistematiche o costituzionali che dovrebbero

indurre ad introdurre tale requisito in aggiunta a quelli formalmente tipizzati,

giacché non appare affatto contrastante con i principi delle misure di prevenzione

o con quelli della Costituzione la scelta legislativa – funzionale all‟obiettivo di

sottrarre alla criminalità organizzata i suoi beni di provenienza illecita – di

presumere l‟illecita accumulazione patrimoniale, da parte di un soggetto

appartenente ad una associazione mafiosa, per il solo fatto di avere beni di valore

sproporzionato alle sue risorse lecite36

.

35 Cfr., ad es., Cass.. n. 27228 del 21.4.2011, Cuozzo, in motivazione: “Il legislatore non ha

prescritto per la confisca da prevenzione alcun nesso di pertinenzialità con una determinata

tipologia di illecito, ma ha consentito una generalizzata apprensione di beni solo che sia

accertato il presupposto della pericolosità sociale del proposto, siccome appartenente ad

organizzazione delinquenziale, sulla base di un dato presuntivo che quei beni, in valore

sproporzionato, non siano stati legittimamente acquisiti”; Cass. n. 36762 del 27.5.2003, Lo

Iacono e altro: “in tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla

confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo

mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza

distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non rileva, nel provvedimento ablativo,

l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito

profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati,

qualunque essa sia (in applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimità del

provvedimento di confisca dei beni appartenenti al prevenuto che ne aveva giustificato il

possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi)”;

Cass. n. 2181 del 6.5.1999, Sannino: “in tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le

disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a

sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il

reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo,

nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta

condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita

provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. Ne consegue che è legittimo il

provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di

averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; ne'

assume rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell' "iter"

amministrativo previsto dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413 (c.d. condono "tombale") le

somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del

prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è

procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca”; Cass. n. 705 del 26.1.1998,

Corsa: “in tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca

mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso

tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ai fini della sua

applicazione non è necessario distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, essendo

sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia ed

anche se essi costituiscono il reimpiego di proventi dell'evasione fiscale”.

36 Cfr., sia pur in tema di 12 sexies d.l. 306/1992, Cass. S.U. n. 920 del 17.12.2003; Cass. n.

21357 del 13.5.2008, Esposito; Corte Cost. n. 18 del 22.1.1996 e, in termini generali, Cass. n.

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10153 del 18.10.2012, Coli: “le scelte di politica criminale sottese agli interventi operati dal

legislatore con le novelle del 2008 e del 2009 incidono sulla sfera dei diritti, costituzionalmente

tutelati, di proprietà e di iniziativa economica, il cui ambito di applicazione, tuttavia, ben può

essere limitato nell'interesse delle esigenze di sicurezza e dell'utilità generale (art. 41 Cost.,

comma 2), nonché della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost., comma 2), secondo

contenuti e finalità le cui concrete modulazioni non possono che definirsi nell'ambito della

discrezionalità propriamente riservata al legislatore, tenuto conto dell'esigenza, generalmente

condivisa e più volte posta in luce dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (v., ad es., la

su citata pronuncia resa da Sez. Un., n. 18 del 03/07/1996), di sottrarre i patrimoni accumulati

illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima

provenienza”, Cass. n. 27228 del 21.4.2011, Cuozzo, ove si legge, con riferimento alla confisca

di prevenzione, che “si tratta, certamente, di misura draconiana, la cui severità si giustifica,

però, in ragione delle precipue finalità della legislazione antimafia, e specialmente

dell'obiettivo strategico di colpire, anche con evidenti finalità deterrenti, l'intero patrimonio -

ove di ritenuta provenienza illecita - degli appartenenti a consorterie criminali, posto che

l'accumulo di ricchezza costituisce, comunemente, la ragione primaria - se non esclusiva - di

quell'appartenenza. Il limite di operatività della detta misura, che la rende compatibile con i

principi costituzionali, segnatamente con il rispetto del valore della proprietà privata,

presidiato dall'art. 42 Cost., e con la normativa comunitaria, è costituito dalla riconosciuta

facoltà per il proposto di fornire la prova della legittima provenienza dei suoi beni. Il sistema

resta così affidato alla dinamica di una presunzione, temperata, nondimeno, dalla facoltà della

controprova, che attribuisce al meccanismo presuntivo la connotazione della relatività,

rendendolo così del tutto legittimo nel quadro di una interpretazione costituzionalmente

orientata”; Corte EDU 5.1. 2010, Buongiorno contro Italia: “42. La Corte constata che la

confisca controversa ha sicuramente costituito un‟ingerenza nel godimento del diritto dei

ricorrenti al rispetto dei loro beni. La Corte osserva inoltre che, anche se la misura in questione

ha comportato una privazione di proprietà, quest‟ultima rientra in una normativa sull‟uso dei

beni ai sensi del secondo comma dell‟articolo 1 del Protocollo n° 1, che lascia agli Stati il

diritto di adottare «quelle leggi che giudicano necessarie per disciplinare l‟uso dei beni in

relazione all‟interesse generale» (vedi Arcuri e tre altri c. Italia (dec.), no 52024/99, 5 luglio

2001; Riela e altri c. Italia (dec.), no 52439/99, 4 settembre 2001). 43. Per quanto riguarda il

rispetto delle condizioni di questo comma, la Corte constata anzitutto che la confisca dei beni

dei ricorrenti è stata ordinata conformemente all‟articolo 2 ter della legge del 1965, e quindi si

tratta di un‟ingerenza prevista dalla legge. 44. Inoltre, la Corte constata che la confisca

controversa mira ad impedire un uso illecito e pericoloso per la società di beni la cui

provenienza lecita non è stata dimostrata. Essa ritiene quindi che l‟ingerenza che ne segue miri

a raggiungere uno scopo che corrisponde all‟interesse generale ((Arcuri ed altri tre c. Italia

succitata; Riela ed altri c. Italia succitata; Raimondo c. Italia del 22 febbraio 1994, serie A no

281-A, p. 17, § 30). 45. Resta però da verificare se quest‟ingerenza sia sproporzionata al

legittimo scopo perseguito. In proposito, la Corte sottolinea che la misura controversa rientra

nell‟ambito di una politica di prevenzione della criminalità e ritiene che, nell‟attuazione di tale

politica, il legislatore debba avere un ampio margine di manovra per pronunciarsi sia

sull‟esistenza di un problema di interesse pubblico che richiede una normativa che sulla scelta

delle modalità applicative di quest‟ultima. Tra l‟altro, la Corte osserva che il fenomeno della

criminalità organizzata ha raggiunto, in Italia, dimensioni davvero preoccupanti. I guadagni

smisurati che le associazioni di stampo mafioso ricavano dalle loro attività illecite danno loro

un potere la cui esistenza mette in discussione la supremazia del diritto nello Stato. Quindi, i

mezzi adottati per combattere questo potere economico, ed in particolare la confisca

controversa, possono risultare indispensabili per poter efficacemente combattere tali

associazioni (vedi Arcuri ed altri tre c. Italia, succitata). 46. La Corte non può quindi ignorare

le circostanze specifiche che hanno ispirato l‟azione del legislatore italiano, ma le spetta

comunque il compito di garantire che i diritti tutelati dalla Convenzione siano, in ogni caso,

rispettati. 47. La Corte constata che nella fattispecie, l‟articolo 2 ter della legge del 1965

prevede, in presenza di «indizi sufficienti», la presunzione che i beni della persona sospettata di

appartenere ad un‟associazione per delinquere siano il frutto di attività illecite o ne

costituiscano il reimpiego. Questa stessa norma prevede espressamente la possibilità che i beni

oggetto della misura di prevenzione, pur essendo in realtà a disposizione della persona

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Di contro, ove si ritenesse necessaria tale pertinenzialità, l‟effettivo ambito

di applicazione delle misure patrimoniali, in netto contrasto con le finalità di

politica criminale perseguite, sarebbe drasticamente ridotto, in gran parte

sovrapponibile alle confische penali previste dagli artt. 240 c.p., 416 bis, 7°

comma, c.p., e 644, 6° comma, c.p., e, per il resto, relegato ad ipotesi di

riconoscimento della pericolosità sociale qualificata nonostante gli epiloghi penali

assolutori. Persino l‟autonoma rilevanza del presupposto della “sproporzione” si

annullerebbe se comunque dovesse essere accertata la derivazione del bene dalla

specifica pericolosità sociale del proposto.

Ma se non è richiesta la pertinenzialità del bene rispetto pericolosità

sociale specifica del proposto, non vi sono neppure ragioni per introdurre, al posto

di tale requisito, suoi surrogati al solo fine di mantenere un collegamento, anche

soltanto cronologico, tra la pericolosità del proposto e l‟illiceità del bene. Non

occorre, quindi, neppure la c.d. correlazione temporale tra l‟acquisto e la

pericolosità sociale, ossia la loro collocazione in uno stesso periodo37

.

sospettata di appartenere all‟associazione per delinquere, appartengano formalmente a terzi.

48. Ogni sistema giuridico prevede presunzioni di fatto o di diritto. Evidentemente, la

Convenzione non vi si oppone in linea di principio (vedi, mutatis mutandis, Salabiaku c.

Francia, sentenza del 7 ottobre 1988, serie A no 141-A, § 28). Il diritto dei ricorrenti al rispetto

dei loro beni implica, tuttavia, l‟esistenza di un‟effettiva garanzia giurisdizionale. 49. In

proposito, la Corte constata che la procedura relativa all‟applicazione delle misure di

prevenzione si è svolta in contraddittorio dinanzi a tre successive giurisdizioni: tribunale, corte

d‟appello e Corte di cassazione. In particolare, i ricorrenti hanno avuto la possibilità, tramite il

loro avvocato di fiducia, di sollevare le eccezioni e di presentare i mezzi di prova da loro

ritenuti necessari per la tutela dei propri interessi, il che prova che i diritti della difesa sono

stati rispettati. Inoltre, la Corte osserva che le giurisdizioni italiane non potevano basarsi su

semplici sospetti. Esse hanno accertato e valutato obiettivamente i fatti esposti dalle parti, e

nulla nel fascicolo fa pensare che abbiano valutato arbitrariamente gli elementi che sono stati a

loro sottoposti. Le giurisdizioni si sono basate sulle informazioni raccolte su S.B. ed hanno

valutato la situazione finanziaria dei ricorrenti e la natura del loro rapporto con quest‟ultimo.

50. Tra l‟altro, la Corte osserva che nei loro ricorsi in appello ed in cassazione, i ricorrenti

avevano contestato la confisca dei beni. Le loro argomentazioni sono state quindi esaminate

anche dalle giurisdizioni nazionali. 51. In questa situazione, tenuto conto della discrezionalità

che hanno gli Stati quando disciplinano «l‟uso dei beni conformemente all‟interesse generale»,

soprattutto nell‟ambito di una politica criminale che mira a combattere il fenomeno della

grande criminalità, la Corte conclude che l‟ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei

loro beni non è sproporzionata rispetto al legittimo scopo perseguito”.

37 Cfr., ad es., dopo le S.U. n. 920 del 17.12.2003, per la giurisprudenza maggioritaria, Cass. n.

39798 del 20.10.2010, Stagno e altro (“in materia di misure di prevenzione antimafia, sono

sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in

epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, quando essi

risultino sproporzionati al reddito e non ne sia provata la legittima provenienza”), Cass. n. 4702

del 15.1.2010, Quartararo (“è legittima la confisca dei beni acquistati dal sottoposto alla misura

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Trib. RC – Sez. M.P.

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di prevenzione della sorveglianza speciale anche in periodo antecedente all'inizio della sua

appartenenza al sodalizio mafioso, purché i beni medesimi costituiscano presumibile frutto

d'attività' illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero il loro valore risulti sproporzionato

rispetto al reddito o alla attività economica svolta dal prevenuto”); Cass. n. 35175 del 4.6.2009,

Sicolo e altri (“è legittima la confisca di beni acquistati dal sottoposto alla misura di

prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. anche prima dell'inizio della sua appartenenza

all'associazione mafiosa, in quanto la norma, nei limiti della ragionevolezza, non obbliga alla

correlazione temporale con la contestazione associativa per i beni di cui la persona non possa

giustificare la legittima provenienza e disponga in valore sproporzionato al proprio reddito”);

Cass. n. 20906 del 22.4.2009 (“in tema di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e

confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca

antecedente a quella a cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, perché l'unico

presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l'inizio di un

procedimento d'applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di persona

pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito, e di cui non sia

provata la legittima provenienza”); Cass. n. 25558 del 16.4.2009, Di Salvo (“è legittima la

confisca, disposta ai sensi dell'art. 2-ter della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la

mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. anche in epoca

anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità soggettiva, trattandosi di misura

di sicurezza atipica, con la preminente funzione di togliere dalla circolazione quei beni che, al

di là del dato temporale, sono stati acquisiti al patrimonio del prevenuto in modo illecito”);

Cass. n. 21717 del 8.4.2008, Failla e altro: “in tema di misure di prevenzione antimafia, sono

sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in

epoca antecedente a quella a cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, perché l'unico

presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l'inizio di un

procedimento d'applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di persona

pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito, e di cui non sia

provata la legittima provenienza”); Cass. n. 47798 del 11.12.2008, Cangialosi: “è legittima la

confisca, disposta ai sensi dell'art. 2-ter della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la

mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale

anche prima dell'inizio dell'appartenenza al sodalizio mafioso, purché i beni stessi costituiscano

presumibile frutto d'attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”; Cass. n. 35481 del

5.10.2006, Gashi ed altri; Cass. n. 6977 del 9.2.2011, Battaglia e altri; Cass., Sez. V, n. 27228

del 21.4.2011, Cuozzo: “per quanto riguarda il dato temporale, è ius receptum, alla stregua di

consolidata interpretazione di questo giudice di legittimità, che siano soggetti a confisca anche i

beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si

riferisce l'accertamento della pericolosità, purché risulti una delle condizioni anzidette, ossia la

sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia

tipologia di reato […]. È vero, dunque, che per dettato normativo la pericolosità sociale del

proposto finisce con l'estendersi al suo patrimonio; ciò in quanto l'accertata appartenenza a

consorteria organizzata riflette uno stile di vita la cui origine non si è ritenuto che possa farsi

coincidere con la data del riscontro giudiziario, essendo, evidentemente, maturato - per precise

scelte esistenziali - anche in epoca antecedente, sia pure non determinata. Si tratta, certamente,

di misura draconiana, la cui severità si giustifica, però, in ragione delle precipue finalità della

legislazione antimafia, e specialmente dell'obiettivo strategico di colpire, anche con evidenti

finalità deterrenti, l'intero patrimonio - ove di ritenuta provenienza illecita - degli appartenenti

a consorterie criminali, posto che l'accumulo di ricchezza costituisce, comunemente, la ragione

primaria - se non esclusiva - di quell'appartenenza. Il limite di operatività della detta misura,

che la rende compatibile con i principi costituzionali, segnatamente con il rispetto del valore

della proprietà privata, presidiato dall'art. 42 Cost., e con la normativa comunitaria, è

costituito dalla riconosciuta facoltà per il proposto di fornire la prova della legittima

provenienza dei suoi beni. Il sistema resta così affidato alla dinamica di una presunzione,

temperata, nondimeno, dalla facoltà della controprova, che attribuisce al meccanismo

presuntivo la connotazione della relatività, rendendolo così del tutto legittimo nel quadro di una

interpretazione costituzionalmente orientata”; anche se non mancano posizioni opposte

minoritarie, espresse dalla Sez. V (n. 5365 del 25.11.1997, Damiani, n. 24778 del 13.6.2006,

Cosoleto e n. 18822 del 23.3.2007, Cangialosi: “è illegittimo il provvedimento con cui il giudice

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Del resto, tale requisito cronologico si scontrerebbe con la difficoltà di

attribuire sicuri contorni temporali al giudizio di pericolosità sociale, il quale è

fondato su insieme di fatti e situazioni, non necessariamente di rilievo penale, che

si svolgono nel tempo e si manifestano nei più svariati modi; esso, inoltre,

frustrerebbe la finalità legislativa di togliere dalla circolazione perversa il bene

che, al di là del dato temporale, è pervenuto in modo comunque illecito nel

patrimonio di un soggetto socialmente pericoloso.

Sul piano probatorio, l‟onere dimostrativo incombe, per regola generale,

sempre sul proponente, tuttavia, lo standard richiesto è quello, precipuo della

prevenzione (personale e patrimoniale) degli indizi, ossia degli elementi fattuali

certi dai quali possa legittimamente farsi discendere, attraverso un giudizio di

dispone la confisca sui beni del preposto senza verificare se essi siano entrati nella sua

disponibilità successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio

criminoso, considerato che, a tali fini, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere

personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una

latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale tra tale

pericolosità e l'acquisto di detti beni”), superate dalla già citata sentenza n. 27228 del 21.4.2011,

Cuozzo della stessa Sez. V (anche se da ultimo, sia pur incedentamente e senza motivazione

nella sentenza n. 10153 del 18.10.2012, Coli, si legge che: “il bene, pertanto, viene colpito non

solo se ricorrono gli ordinari presupposti dell'illecita provenienza, ma anche se è stato

acquistato da persona che era, all'epoca, pericolosa. Il mero decorso del tempo, o comunque la

cessazione della pericolosità del soggetto (ovvero, qualunque ragione che non consenta di

applicare la misura di prevenzione), non possono avere l'effetto positivo di rendere lecito il

possesso del bene da parte di colui che lo ha illecitamente acquisito (quando era pericoloso) o

ne trae la conseguente utilità, sia pure di riflesso, quale successore a titolo universale o

particolare”), oppure tesi intermedie, che rinviano a ragionevoli valutazioni di merito in caso di

importante “iato temporale”, formulate in Cass. n. 3809 del 15.1.2013, Castello (“se non può,

dunque, essere richiesto un accertato positivo di rigorosa coincidenza cronologica tra

l'accumulo patrimoniale e le concrete manifestazioni di "appartenenza" del proposto al

sodalizio mafioso, è pur sempre necessario postulare che tra l'acquisizione dei beni e la

condizione di "appartenenza" non sia ravvisabile uno iato temporale di dimensioni tali da

"scardinare" la correlabilità tra la condizione soggettiva di indiziato di "mafiosità" con l'intima

ragion d'essere di quella presunzione di illecita accumulazione di beni di cui si è detto, giacché,

altrimenti, i due parametri di "sospetto" (quello della condizione soggettiva, e quello

riguardante l'origine dei beni) cesserebbero di essere requisiti "concorrenti" ai fini della

applicazione della misura, per diventare condizioni indipendenti e logicamente scoordinate fra

loro. Il problema del dato temporale finisce dunque per refluire appieno sul terreno del

"merito" e, in particolare, su quello degli apprezzamenti che debbono essere condotti alla luce

delle deduzioni e allegazioni del proposto circa l'origine dei beni, nel quadro - giova ribadirlo -

degli specifici canoni di apprezzamento "probatorio" che caratterizzano la tematica delle

misure di prevenzione”) ed in Cass. n. 2634 del 11.12.2012, Capano (“in tema di sequestro

preventivo di beni di cui è possibile la confisca, la presunzione di illegittima acquisizione degli

stessi da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale,

dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un

periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest'ultimo”).

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ragionevole probabilità, sulla base di un ragionamento immune da vizi logici,

l‟illiceità dell‟acquisto.

Una volta raggiunta tale soglia probatoria, grava sul proposto il c.d. onere

di deduzione, quello cioè di fornire una spiegazione specifica e circostanziata

della liceità dell‟acquisto38

.

A quel punto spetta al proponente confutare la deduzione del proposto.

Come anticipato, gli indizi devono avere “valenza reale”, ossia esprimere

efficacia dimostrativa in ordine alle singole res. È, quindi, necessario verificare,

per ogni bene, se il suo valore – rectius, il costo sostenuto per la sua acquisizione

–, al tempo dell‟acquisizione, sia sproporzionato al reddito dichiarato o all‟attività

economica svolta dal proposto nello stesso periodo, ovvero se, per altre ragioni,

sia frutto o reimpiego dell‟attività illecita del proposto39

.

Tale meccanismo probatorio non è mutato dopo le novelle del 2008 e del

2009 e, neppure dopo, il decreto legislativo 159/2011.

Pur nella riconosciuta autonomia dalle misure personali, il sequestro e la

confisca di prevenzione continuano a poggiarsi sulla pericolosità sociale del

proposto (ancorché non necessariamente attuale), la quale costituisce il

ragionevole fondamento della c.d. presunzione di illecita accumulazione

patrimoniale che innesca l‟illustrata semplificazione probatoria.

38 Cfr. Cass. n. 228 del 12.12.2007, Campione: “ai fini dell'applicabilità della misura della

confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad

associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i

redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i

beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e

che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per

l'acquisto di tali beni. Ne deriva che al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere

della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza

dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è

idonea a superare quella presunzione”; Cass. n. 35628 del 23.6.2004, Palumbo ed altri; Cass. n.

13797 del 18.3.2002, Augugliaro; Cass. n. 932 del 17.2.1998, Petruzzella G ed altro; Cass. n.

5218 del 28.11.1996, Brodella.

39 Cfr. Cass. n. 37166 del 17.9.2008, Nirta e altri: “in tema di misure di prevenzione patrimoniale

nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, l'accertamento dell'illecita provenienza

dei beni ai fini dei provvedimenti di sequestro e confisca va compiuto in relazione a ciascun

bene suscettibile della misura e non all'intero patrimonio”; Cass. n. 1365 del 9.5.1988, Raffa.

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Secondo il legislatore, infatti, sussiste la ragionevole probabilità – per

massima di esperienza secondo cui gli esponenti della criminalità organizzata

sono soliti accumulare risorse illecite – che, per quanto d‟interesse, chi appartiene

alla categoria prevista dall‟art. 1 l. 575/65 abbia accumulato capitali illeciti, sicché

è possibile applicargli le misure di prevenzione patrimoniali, accontentandosi del

raggiungimento del descritto standard probatorio non elevato in punto di illecita

provenienza dei singoli beni. Rispetto a tale massima d‟esperienza ed al

meccanismo che sorregge, nessun incidenza ha la possibile collocazione della

pericolosità sociale del proposto in epoca diversa da quella decisione: ciò che

interessa, per fondare la presunzione legislativa di illecita accumulazione

patrimoniale, è che costui sia indiziato di appartenere ad una associazione

mafiosa, non l‟attualità della sua militanza criminale.

Nondimeno, secondo un indirizzo dottrinale, l‟uso del verbo “risultare”,

nel vigente 3° comma dell‟art. 2 ter, con riferimento alla provenienza illecita dei

beni, sarebbe espressione della precisa scelta del legislatore di innalzare, ai fini

della confisca, lo standard probatorio sul tema della illiceità dei beni fino a

raggiungere lo stesso livello richiesto (impiegando, non a caso, il medesimo verbo

“risultare”) per il requisito della disponibilità. Il sequestro, invece, continuerebbe

ad essere emesso sulla base di “sufficienti indizi” di provenienza illecita (cfr. art. 2

ter, 2° comma, l. 575/65).

Tuttavia, sul piano strettamente letterale, “risultare” – come “accertare”,

“dimostrare”, “ritenere” e sinonimi – non contiene alcuno specifico riferimento al

quantum di prova necessaria per una positiva decisione giudiziale.

Non appare, a tale scopo, decisiva neppure la evidenziata relazione di

identità o contrapposizione con altre espressioni del medesimo articolo o dello

stesso testo legislativo.

Infatti, l‟elevata soglia probatoria richiesta per affermare che un bene, al di

là della sua formale intestazione, rientra nella disponibilità del proposto non

dipende dal significato probatorio specifico del verbo “risultare”, ma

dall‟esigenza costituzionale di tutela dei diritti reali e di difesa di un soggetto

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terzo, coinvolto in un procedimento di prevenzione senza essere socialmente

pericoloso.

Inoltre, nello stesso codice antimafia, il verbo “risultare” è impiegato al 3°

comma dell‟art. 2 bis della l. 575/65 (ora 3° comma dell‟art. 19 d.l.vo 159/2011)

per individuare i destinatari delle indagini patrimoniali nei possibili intestatari

fittizi di beni del proposto, senza che nessuno abbia mai sostenuto che tali

indagini possano essere svolte solo dopo l‟accertamento, al di là di ogni

ragionevole dubbio, della fittizietà dell‟intestazione.

Ancora, sia il 7° comma dell‟art. 2 ter l. 575/65 (ora 4° comma dell‟art. 18

d.l.vo 159/2011) in relazione a proposte patrimoniali nei confronti di soggetti

assenti o residente o dimoranti all‟estero, sia il 2° comma dell‟art. 3 quinquies l.

575/65 (ora 7° comma dell‟art. 34 d.l.vo 159/2011) con riferimento alla confisca

susseguente alla sospensione temporanea dall‟amministrazione dei beni utilizzano

l‟analogo verbo “ritenere” nell‟ambito della più ampia espressione “si ha motivo

di ritenere”, originariamente impiegata dal 2° comma dell‟art. 2 ter l. 575/65;

analogamente, il 1° ed il 2° comma dell‟art. 3 quater (ora 1° e 2° comma dell‟art.

34 d.l.vo) inseriscono lo stesso verbo “ritenere” in una perifrasi – “sufficienti

indizi per ritenere” – che contiene l‟esplicito riferimento alla sufficienza

indiziaria, il quale appare, sul piano letterale, indicativo di uno standard

probatorio inferiore a quello della cognizione penale.

Invero, il legislatore, quando sceglie di graduare le soglie probatorie

attraverso espressioni di univoco significato, contrappone ai “sufficienti indizi”,

mantenendo tipologia di sintagma, i “gravi indizi”.

Sotto altro profilo, quello sistematico, non appare possibile sostenere che

l‟autonomia della misure patrimoniale da quella personale, o l‟assenza di vincolo

di pertinenzialità o di correlazione temporale impongano – per una sorta di

compensazione tra livelli di garanzie su presupposti differenti – in tema di

proporzione e provenienza illecita, lo standard probatorio della cognizione penale,

perché i predetti principi, pur spingendo sempre più in avanti le ragioni di difesa

sociale, non hanno intaccato la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale

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che connota il sistema della prevenzione patrimoniale né il correlato peculiare

ragionamento probatorio40

.

Piuttosto, vi è una ragione sistematica che, invece, depone per la

persistenza del meccanismo probatorio semplificato in tema di provenienza

illecita (per sproporzione o per altri motivi).

Se la sproporzione continua ad essere elemento sufficiente a dimostrare la

provenienza illecita dei beni vuol dire che il legislatore, in relazione a tale

40 Cfr., da ultimo, Cass. n. 3809 del 15.1.2013, Castello, che ha ribadito, anche sul versante

patrimoniale, la <<peculiare scansione "probatoria">> delle misure di prevenzione, <<fondate

su paradigmi ricostruttivi che si discostano dalla regola dell'accertamento "al di là di ogni

ragionevole dubbio" che invece caratterizza il giudizio penale di "responsabilità">>, precisando

che – dopo la conquistata autonomia delle misure patrimoniali da quella personale e delle

consolidate esclusioni del vincolo di pertinenzialità e della correlazione temporale – la

pericolosità, in ambito patrimoniale, si connota come “pericolosità relazionale” tra bene e

proposto (<<Una pericolosità, dunque, che pare trasferirsi dalla persona in quanto tale, alla

specifica relatio che correla l'"indiziato" a fenomeni di accumulazione economica che non

trovano spiegazioni congrue circa la loro lecita e "trasparente" origine; una pericolosità, per

così dire "relazionale", che dunque impone la rescissione di quel vincolo, non diversamente da

come la misura personale tende a rescindere i legami "personali" con il sodalizio di

riferimento>>); Cass. 10153 del 18.10.2012, “È manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così

come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui consente

l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal requisito della

pericolosità attuale del proposto, in relazione agli art. 41 e 42 della Costituzione, in quanto i

diritti costituzionalmente tutelati di proprietà ed iniziativa economica possono essere limitati

rispettivamente in funzione sociale (art. 42, comma secondo, Cost.) e nell'interesse delle

esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma secondo, Cost.) secondo contenuti le

cui concrete modulazioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, tenuto conto della

necessità di perseguire un'esigenza generalmente condivisa di sottrarre i patrimoni accumulati

illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima

provenienza”; Corte Cost. 21/2012: “la giurisprudenza costituzionale ha rimarcato, per un

verso, che «il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per

l‟applicazione delle /misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno

processuale che nei presupposti sostanziali» e, per altro verso, che «le forme di esercizio del

diritto di difesa [possono] essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di

ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione»

(sentenza n. 321 del 2004). Le peculiarità del procedimento di prevenzione devono, infine,

essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una ratio che, come ha

affermato questa Corte, da un lato, «comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione

consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al “circuito economico” di origine, per

inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo» e,

dall‟altro, «a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là

dell‟esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque

la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso» (sentenza n. 335 del 1996).

Le «profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione»

(ordinanza n. 275 del 1996) e le peculiarità di quest‟ultima, particolarmente significative

quando, come nel caso della confisca, la sede sia funzionale all‟applicazione di misure destinate

ad incidere non già sulla libertà personale della parte, ma sul suo patrimonio, in uno con la

considerazione della ratio dell‟istituto, confermano l‟infondatezza della questione”.

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presupposto, ha continuato a fare uso della c.d. presunzione di illecita

accumulazione patrimoniale, del meccanismo di semplificazione probatoria che ne

deriva e di uno standard inferiore alla certezza della cognizione penale.

Conseguentemente non è venuto meno il loro fondamento razionale, né la volontà

legislativa di utilizzarli per contrastare la criminalità organizzata. Non si

comprende, allora, perché, lo stesso legislatore, avrebbe dovuto rinunciarvi con

riferimento alla dimostrazione della provenienza illecita dei beni, per ragioni di

diverse dalla sproporzione.

Per altro, deve essere sottolineato che il confronto, a ben vedere, non è tra

due standards probatori, preventivo e penale, isolatamente considerati, ma tra due

ragionamenti probatori, giacché, mentre quello penale si chiude con il

raggiungimento della soglia dell‟al di là di ogni ragionevole dubbio senza porre

alcun tipo di onere in capo alla difesa, quello della prevenzione non termina con la

ragionevole probabilità della sproporzione o comunque della provenienza illecita

(altrimenti dimostrata) del bene ma prosegue spostandosi sul c.d. onere di

deduzione in capo al proposto, sicché l‟effetto finale di certezza, sufficiente per

pronunciare una confisca di prevenzione, non è lo standard che determina il

sorgere dell‟onere di deduzione del proposto, ma quello rafforzato che, al

raggiungimento della soglia impositiva dell‟onere di allegazione, aggiunge il

mancato assolvimento del detto onere.

Ancora, con specifico riguardo alla sproporzione tra redditi dichiarati ed

acquisizioni patrimoniali, non è sufficiente, per contrastarla, provare l‟esistenza

della disponibilità di determinate somme di denaro, ma occorre dimostrarne la

lecita provenienza41

.

Infine, l‟illustrato precipuo ragionamento probatorio della prevenzione non

è precluso né modificato dal tempo trascorso dai fatti oggetto dell‟accertamento

patrimoniale, altrimenti “confondendosi, nella sua formulazione, l'onere di

41 Cfr., in termini espliciti, in relazione allo stesso requisito della sproporzione in tema di 12

sexies l. 359/1992, Cass. n. 45700 del 20.11.2012, Di Marzio, in motivazione, “non basta

documentare – attraverso gli estratti conto – la disponibilità di somme su c/c laddove non se ne

dimostri la lecita provenienza per superare la presunzione di illecita accumulazione che assiste

il sequestro disposto L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, posta l'acclarata insufficienza

all'uopo dei redditi denunciati rispetto al momento di acquisto dei titoli”.

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conservazione della documentazione entro la scadenza dei relativi termini fissati

dalla normativa civile e fiscale con l'onere della prova in merito alla

contestazione della effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilità della

misura patrimoniale oggetto della richiesta, onere, questo, il cui assolvimento

non è soggetto ad alcuna restrizione o limitazione di ordine temporale. Ne

discende che il fatto di non essere obbligata a conservare il materiale

documentale relativo ad atti e rapporti stipulati o instaurati in epoca risalente ad

oltre dieci anni dalla proposta dal P.M. formulata, di certo non esonera, in sé e

per sé, la parte che vi è tenuta dall'onere, sulla stessa incombente per legge, di

contestare, allegando idonei elementi di prova, l'insussistenza dei presupposti di

applicabilità della richiesta misura di prevenzione patrimoniale, ricadendo

esclusivamente in suo danno il fatto di non essere in condizione di dimostrare, per

tale ragione, l'origine lecita delle proprie disponibilità economiche”42

.

3.2.2. Le risorse lecite del proposto ed il suo sviluppo patrimoniale

3.2.2.1. Premessa

Resi i dovuti chiarimenti generali con riferimento al requisito della

provenienza illecita, conviene innanzitutto ricostruire le risorse lecite del proposto

ed il suo sviluppo patrimoniale, per porre le basi del giudizio di sproporzione.

Sia nella originaria ricostruzione della DIA di Reggio Calabria che nella

perizia (omissis) -(omissis) le risorse lecite di (omissis) sono state individuate

partendo dalle dichiarazioni fiscali del proposto e dalla moglie.

Dal 2000 in poi, inoltre, da quando cioè sono disponibili le scritture

contabile dell‟azienda individuale (omissis), così come successivamente per le

società che sarebbero state costituite, si è tenuto conto anche degli effettivi flussi

monetari dai coniugi alle aziende e viceversa.

42 Cass. n. 10153 del 18.10.2012, Coli, in motivazione.

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Il criterio seguito ha subito una duplice censura da parte dei CCTTPP Prof.

(omissis) e dott. (omissis) (in vari scritti a loro firma): costoro, infatti, hanno

sostenuto, da un lato, che una ricostruzione attendibile dovrebbe essere

integralmente basata sul c.d. “cash flow”, cioè sul flusso di disponibilità

monetaria netta, dall‟altro lato, che la considerazione tanto di dati provenienti

dalle dichiarazioni fiscali, quanto di dati monetari effettivi sarebbe

scientificamente scorretta, sul piano statistico, in quanto creerebbe una indebita

commissione tra valori disomogenei.

Tali obiezioni, tuttavia, non convincono.

Ogni giudizio si regge sugli elementi di prova disponibili, di tipo diretto o

indiretto, e, attraverso essi, giunge a determinate conclusioni nel rispetto dei

richiesti standard probatori.

Ove vi fossero elementi probatori dimostrativi di tutta l‟effettiva

movimentazione di denaro del proposto – ipotesi che mai si avvera in alcun

procedimento di prevenzione, anche quando il periodo oggetto di accertamento è

inferiore – sarebbero considerati solo questi dati.

Il legislatore – ben consapevole che nessun giudice avrebbe avuto dinnanzi

un materiale cognitivo così completo e, soprattutto, di non potere raggiungere la

verità assoluta, ma decisioni razionali dotate di certezza relativa – ha

prudentemente valutato come affidabili, ai sensi dell‟art. 2 ter l. 575/65 (ora 20 e

24 d.l.vo 159/2011), in prima battuta, i redditi dichiarati ai fini fiscali, richiedendo

l‟integrazione di tali dati con la considerazione delle “attività economiche svolte”.

Il metodo composito seguito dalla DIA e, sulla sua scia, dai periti è,

quindi, rispettoso della scelta legislativa, oltre che razionalmente fondato (si

ricordi che, come rilevato dai periti, “la dottrina aziendalista ha sempre ritenuto

coincidente l‟aspetto economico (costi e ricavi) con l‟aspetto monetario (entrate e

uscite) per il lungo periodo o per l‟intera durata della vita dell‟azienda”).

In effetti, la considerazione, per il periodo in cui è stato possibile, cioè dal

2000, dei flussi monetari effettivi provenienti dalle aziende e di quelli ivi immessi,

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consente di valutare le “attività economiche svolte”, arricchendo la piattaforma

probatoria al fine di giungere il più possibile ai dati reali, ma non per questo

inficia il ragionamento probatorio relativo al periodo precedente, che pure sconta

– di certo non per scelta del proponente né del Collegio (si ricordi che solo dopo

la perizia le difese hanno prodotto i registri IVA dell‟impresa di (omissis) di anni

precedenti al 1990 o altri documenti, come quelli attestanti il prelievo di (omissis)

di 200.000 euro dalla cassa dell‟azienda di (omissis) il giorno del deposito del

decreto di sequestro) – la presenza parziale delle scritture contabili dell‟azienda di

(omissis).

La scelta legislativa, non irragionevole, è, quindi, nel senso di ancorare il

giudizio di prevenzione patrimoniale ai redditi dichiarati, integrando tale

valutazione, nei limiti del possibile e del dimostrato, con altre risorse lecite.

L‟individuazione delle movimentazioni monetarie, da quando è possibile,

cioè dal 1990 in poi, consente di verificare se esse siano compatibili con i redditi

dichiarati dal proposto e dalla moglie.

3.2.2.2. I redditi

Ciò premesso, I coniugi (omissis) -(omissis) hanno complessivamente

dichiarato, dal dicembre del 1982 (data del loro matrimonio) all‟agosto del 2009

(data del primo provvedimento di sequestro di prevenzione), redditi per €

1.114.629, 14, annualmente ripartiti come da prospetto che segue:

ANNO (omissis) (omissis) TOTALE REDDITI

1982 € 117,71 € 0,00 € 117,71

1983 € 1.608,25 € 3.136,45 € 4.744,70

1984 € 1.878,36 € 2.065,83 € 3.944,19

1985 € 3.492,80 € 3.430,83 € 6.923,63

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1986 € 7.132,78 € 4.783,43 € 11.916,21

1987 € 6.897,29 € 5.921,70 € 12.818,99

1988 € 9.602,49 € 9.388,16 € 18.990,65

1989 € 13.097,87 € 13.710,39 € 26.808,26

1990 € 14.882,23 € 14.136,98 € 29.019,21

1991 € 17.061,68 € 15.146,65 € 32.208,33

1992 € 16.092,80 € 14.713,35 € 30.806,15

1993 € 24.014,22 € 16.221,92 € 40.236,14

1994 € 20.943,88 € 14.861,05 € 35.804,93

1995 € 15.983,31 € 20.168,68 € 36.151,99

1996 € 22.030,51 € 18.608,46 € 40.638,97

1997 € 19.239,06 € 21.738,71 € 40.977,77

1998 € 16.005,00 € 24.106,15 € 40.111,15

1999 € 20.930,97 € 31.143,91 € 52.074,88

2000 € 13.646,86 € 24.969,66 € 38.616,52

2001 € 19.335,63 € 36.480,97 € 55.816,60

2002 € 18.767,00 € 35.776,00 € 54.543,00

2003 € 16.156,00 € 40.204,00 € 56.360,00

2004 € 18.173,00 € 43.289,00 € 61.462,00

2005 € 27.098,00 € 53.366,00 € 80.464,00

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79

2006 € 44.230,00 € 60.011,00 € 104.241,00

2007 € 46.416,00 € 55.527,00 € 101.943,00

2008 € 55.236,00 -€ 605,00 € 54.631,00

2009 € 42.681,00 -€ 422,84 € 42.258,16

TOT

ALE € 532.750,70

581.878,44 € 1.114.629,14

I redditi suindicati sono stati determinati dai periti al netto delle imposte

dovute (IRPEF, Addizionali Regionali e Comunali IRPEF e IRAP) e dei

contributi previdenziali INPS, ma considerando le c.d. “riprese fiscali” – quelle

variazioni in aumento e in diminuzione del risultato economico d‟esercizio fissato

secondo le regole civilistiche, per adeguarlo alle norme tributarie in materia di

reddito d‟impresa – ammontanti, per la posizione di (omissis) dal 1994 al 2008, ad

€ 391.246, 3943

(mentre, nel periodo precedente, dal 1982 al 1993 non vi sono

state “riprese fiscale”).

43

ANNO VARIAZIONI

AUMENTO

VARIAZIONI

DIMINUZIONE

DIFFERENZA

VARIAZIONI AUMENTO

DIMINUZIONE

1994 € 20.511,61 € 3.873,43 € 16.638,18

1995 € 7.732,40 € 0,00 € 7.732,40

1996 € 18.190,13 € 0,00 € 18.190,13

1997 € 23.719,32 € 0,00 € 23.719,32

1998 € 18.159,66 € 1.273,07 € 16.886,59

1999 € 13.677,85 € 0,00 € 13.677,85

2000 € 29.547,02 € 3.873,43 € 25.673,59

2001 € 33.840,33 € 0,00 € 33.840,33

2002 € 28.393,00 € 0,00 € 28.393,00

2003 € 30.881,00 € 0,00 € 30.881,00

2004 € 21.777,00 € 0,00 € 21.777,00

2005 € 9.027,00 € 0,00 € 9.027,00

2006 € 55.425,00 € 7.020,00 € 48.405,00

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80

Per gli anni 1993, 1995, 1996 e 1997 si è anche tenuto conto, in

diminuzione delle imposte personali e, quindi, in aumento dei redditi, dei crediti

d‟imposta riportati in dichiarazione dei redditi che non risultano imputati tra i

componenti positivi del conto economico e tra le variazioni fiscali in diminuzione.

Per l‟anno 1982 è stato considerato soltanto un dodicesimo dei redditi

dichiarati poiché i signori (omissis) -(omissis) si sono sposati nel dicembre di

quell‟anno, così come, per il 2009, i redditi dichiarati sono stati proporzionati alla

frazione di anno (1.1.2009-12.8.2009, pari a 224 giorni) segnata dal primo

sequestro. Naturalmente anche le spese familiari, che nel prosieguo saranno

analizzate, sono state considerate dai periti per lo stesso arco temporale e, in

particolare, solo per in mese in relazione al 1982.

Il metodo di calcolo dei redditi seguito dai periti non è stato contestato

dalla difesa ed appare corretto, salvo per quanto riguarda le c.d. riprese fiscali,

che, in quanto variazioni nominali, non costituiscono risorse effettive e, pertanto,

vanno detratte dal computo dei periti. La pertinente formula utilizzata dal

legislatore nell‟art. 2 ter l. 575/65, come detto, non si limita al reddito “dichiarato

ai fini delle imposte sul reddito” ma comprende la “propria attività economica”: il

che, se dà indubbio rilievo al dato fiscale, impone, al contempo, com‟è logico che

sia, il suo superamento ove le concrete emergenze consentano di giungere ai

valori reali al di là di quelli erroneamente o falsamente o figurativamente

dichiarati ai fini fiscali.

A tale proposito, le riprese fiscali, in quanto variazione non reali ma

figurative dei redditi, per effetto dell‟applicazione di speciali regimi fiscali che

danno luogo a disallineamenti rispetto ai dati scaturiti dall‟applicazione della

normativa civilistica, non hanno comportato alcun effettivo aumento delle risorse

del proposto e, quindi, non possono essere computate ai fini della determinazione

2007 € 23.207,00 € 0,00 € 23.207,00

2008 € 73.198,00 € 0,00 € 73.198,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 407.286,32 € 16.039,93 € 391.246,39

.

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81

della sua capacità di spesa. Il totale dei redditi dichiarati, al netto delle c.d.

riprese fiscali, scende, quindi, ad € 723.382, 75.

Infine, tali redditi dichiarati – se, già in questa consistenza ed unitamente

alle altre risorse dimostrate, non fossero sproporzionati rispetto al valore dei beni

nella disponibilità del proposto negli anni della sua attività politica – sarebbero

dovuti essere decurtarti in misura pari agli importi ricevuti da (omissis) quale

consigliere comunale, assessore e vicesindaco del Comune di Rizziconi,

nonché consigliere provinciale, da qualificare come frutti illeciti in quanto

ottenuti grazie ai voti della cosca (omissis). A tal riguardo è sufficiente ricordare

le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (omissis) in merito al sistematico

appoggio dei (omissis) per tutte le campagne elettorali di (omissis), unitamente alla

ascesa politica di (omissis) interrotta solo dopo la crisi del suo legame con i

(omissis), come riconosciuto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria ed

affermato in questo stesso provvedimento nella parte dedicata alla proposta

personale.

Le valutazioni appena rese sono già sufficienti per mettere subito in risalto

che (omissis), pur avendo raggiunto un patrimonio stimato in circa 26 milioni di

euro, ha dichiarato redditi, insieme alla moglie, per circa 723 mila euro, i quali,

specie se ulteriormente ridotti dei suoi compensi politici, superano di poco o di

nulla le spese familiari, pari, nello stesso periodo, a circa 588 mila euro.

3.2.2.3. Le movimentazioni finanziarie

Nondimeno, (omissis) ha realizzato, almeno per quanto è stato possibile

accertare dal 2000 al 2009, cospicue movimentazioni finanziarie, la cui analisi

ha consentito di appurare che ha versato nelle sue aziende circa sei milioni di

euro in più di quanto hanno prelevato.

Tali movimentazioni dei coniugi (omissis) -(omissis), dell‟impresa familiare

(omissis) e delle società del proposto sono confluite nella tabella di sintesi dei periti

ad esclusione di quelle risultanze (utile o perdita d‟esercizio) comprese nelle

rispettive dichiarazioni dei redditi dei coniugi e, quindi, già valutate in sede di

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82

esame dei redditi fiscalmente dichiarati (onde evitare indebite duplicazioni di

voci).

In particolare, l‟azienda individuale (omissis) è stata costituita nel 1982 per

il commercio di elettrodomestici, con forma giuridica di impresa familiare ed il

coniuge (omissis), quale collaboratore. Per la ricostruzione delle movimentazioni

finanziarie del proposto e della moglie verso tale l‟azienda individuale sono stati

analizzati i mastrini disponibili dall‟anno 2000 (Capitale netto, Anticipi del

titolare, Titolare c/ant.prel., Collaboratore c/anticipi e prelievi) ed è emerso che i

predetti coniugi hanno versato nella citata azienda oltre due milioni di euro in

più di quanto prelevato da essa ((omissis) € 1.381.121, 09 e (omissis),

apparentemente semplice collaboratore, € 687.530,37)44

.

44 PRELEVAMENTI/VERSAMENTI AZIENDA (omissis)

ANNO

PRELEVAMENTI

TITOLARE (A)

VERSAMENTI

TITOLARE (B)

DIFFERENZA

PRELEVAMENTI

/VERSAMENTI (A-B)

2000 € 17.855,69 € 264.890,74 -€ 247.035,05

2001 € 3.236,89 € 252.289,20 -€ 249.052,31

2002 € 121.995,27 € 402.800,00 -€ 280.804,73

2003 € 8.708,25 € 299.750,00 -€ 291.041,75

2004 € 120.981,19 € 280.680,00 -€ 159.698,81

2005 € 281.304,56 € 200.450,00 € 80.854,56

2006 € 135.380,41 € 567.000,00 -€ 431.619,59

2007 € 116.103,96 € 4.000,00 € 112.103,96

2008 € 84.559,63 € 0,00 € 84.559,63

2009 € 613,00 € 0,00 € 613,00

TOTALE € 890.738,85 € 2.271.859,94 -€ 1.381.121,09

PRELEVAMENTI/VERSAMENTI COLLABORATORE (omissis)

ANNO

PRELEVAMENTI

COLLABORATORE

(A)

VERSAMENTI

COLLABORATORE

(B)

DIFFERENZA

PRELEVAMENTI/

VERSAMENTI (A-B)

2000 € 229.902,69 € 0,00 € 229.902,69

2001 € 45.161,32 € 18.135,68 € 27.025,64

2002 € 351.050,30 € 0,00 € 351.050,30

2003 € 247.903,98 € 0,00 € 247.903,98

2004 € 131.136,06 € 114.400,00 € 16.736,06

2005 € 266.644,77 € 15.000,00 € 251.644,77

2006 € 120.660,26 € 13.700,00 € 106.960,26

2007 € 424.800,93 € 603.000,00 -€ 178.199,07

2008 € 30.000,00 € 1.782.473,90 -€ 1.752.473,90

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83

2009 € 11.918,90 € 0,00 € 11.918,90

TOTALE € 1.859.179,21 € 2.546.709,58 -€ 687.530,37

RIEPILOGO VERSAMENTI TITOLARE E COLLABORATORE

ANNO

VERSAMENTI

TITOLARE

VERSAMENTI

COLLABORATORE

TOTALE VERSAMENTI

IMPRESA FAMILIARE

2000 € 264.890,74 € 0,00 € 264.890,74

2001 € 252.289,20 € 18.135,68 € 270.424,88

2002 € 402.800,00 € 0,00 € 402.800,00

2003 € 299.750,00 € 0,00 € 299.750,00

2004 € 280.680,00 € 114.400,00 € 395.080,00

2005 € 200.450,00 € 15.000,00 € 215.450,00

2006 € 567.000,00 € 13.700,00 € 580.700,00

2007 € 4.000,00 € 603.000,00 € 607.000,00

2008 € 0,00 € 1.782.473,90 € 1.782.473,90

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 2.271.859,94 € 2.546.709,58 € 4.818.569,52

RIEPILOGO PRELEVAMENTI TITOLARE E COLLABORATORE

ANNO

PRELEVAMENTI

TITOLARE

PRELEVAMENTI

COLLABORATORE

(omissis)

TOTALE

PRELEVAMENTI

IMPRESA FAMILIARE

2000 € 17.855,69 € 229.902,69 € 247.758,38

2001 € 3.236,89 € 45.161,32 € 48.398,21

2002 € 121.995,27 € 351.050,30 € 473.045,57

2003 € 8.708,25 € 247.903,98 € 256.612,23

2004 € 120.981,19 € 131.136,06 € 252.117,25

2005 € 281.304,56 € 266.644,77 € 547.949,33

2006 € 135.380,41 € 120.660,26 € 256.040,67

2007 € 116.103,96 € 424.800,93 € 540.904,89

2008 € 84.559,63 € 30.000,00 € 114.559,63

2009 € 613,00 € 11.918,90 € 12.531,90

TOTALE € 890.738,85 € 1.859.179,21 € 2.749.918,06

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI PRELEVAMENTI/VERSAMENTI TITOLARE E

COLLABORATORE

ANNO

PRELEVAMENTI

IMPRESA

FAMILIARE (B)

VERSAMENTI

IMPRESA

FAMILIARE (C)

DIFFERENZA

PRELEVAMENTI/

VERSAMENTI (B-C)

2000 € 247.758,38 € 264.890,74 -€ 17.132,36

2001 € 48.398,21 € 270.424,88 -€ 222.026,67

2002 € 473.045,57 € 402.800,00 € 70.245,57

2003 € 256.612,23 € 299.750,00 -€ 43.137,77

2004 € 252.117,25 € 395.080,00 -€ 142.962,75

2005 € 547.949,33 € 215.450,00 € 332.499,33

2006 € 256.040,67 € 580.700,00 -€ 324.659,33

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84

Secondo i CCTTPP, i periti avrebbe omesso di computare prelievi dei

coniugi (omissis) -(omissis) per circa 368 mila euro derivano da: tre movimenti,

complessivamente di 85 mila euro, nel 2005, i cui mastrini contabili annotano un

accredito né in conto cassa, né in conto banca, ma in conto “000000”; altri

movimenti analoghi negli anni precedenti, complessivamente per circa 11 mila

euro; prelievi per oneri e spese personali dei coniugi (omissis) -(omissis), tramite

Cassa o Banca aziendali, per circa 70 mila euro.

È bene chiarire che tale differenza non appare decisiva, in quanto varrebbe

solo ad abbassare il saldo negativo tra versamenti e prelievi, lasciando invariata la

conclusione nel senso della accresciuta e macroscopica incompatibilità dei redditi

dei coniugi (omissis) -(omissis) con le spese sostenute da quando si considerano le

movimentazioni monetaria, perché i predetti coniugi versano nelle attività

economiche più di quanto prendono da esse.

Nondimeno, per completezza e rigore di ricostruzione, appare opportuno

rimarcare la condivisione del ragionamento dei periti. Movimentazioni monetarie

significative, anche se annotate in mastrini contabili ragionevolmente hanno

lasciato altre tracce e comunque essere comprensibili e plausibili.

Nel caso di specie, il conto “000000” non appare comprensibile e, quindi, i

relativi prelievi non possono essere considerati.

Sono, invece, implausibili prelievi dalla cassa di (omissis) per la cifra

cospicua di 70 mila euro, non per ragioni imprenditoriali, ma per spese personali

dei coniugi. Non si comprende, poi, come tali prelievi siano trattati contabilmente

e come siano stati tradotti nel conto economico e, in particolare, se siano entrati a

far parte degli utili d‟impresa, dei quali si è tenuto conto nell‟ambito dei redditi

dichiarati.

2007 € 540.904,89 € 607.003,60 -€ 66.098,71

2008 € 114.559,63 € 1.782.473,90 -€ 1.667.914,27

2009 € 12.531,90 € 0,00 € 12.531,90

TOTALE € 2.749.918,06 € 4.818.573,12 -€ 2.068.655,06

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Trib. RC – Sez. M.P.

85

La (omissis) sas è stata costituita in data 16.1.1990 con capitale sociale di €

46.481,12. Dal 13.11.1995 la compagine sociale è composta dai coniugi (omissis) -

(omissis) con pari quote. Dai mastrini disponibili dal 2000 in poi (partecipazioni

(omissis) risultanti da contabilità dell‟azienda individuale (omissis); soci c/aumento

capitale sociale dalla contabilità (omissis); finanziamenti infruttiferi soci da

contabilità (omissis); crediti diversi da contabilità (omissis)) emerge che i coniugi

(omissis) -(omissis) hanno effettuato, in tale società, apporti finanziari netti, dal 2000

al 2009 per € 2.108.479, 21, oltre il versamento di € 23.240, 57 nel 1990 a titolo

di capitale sociale (quindi, in tutto € 2.131.719,78)45

.

45 Questa la tabella elaborata dai periti:

RIEPILOGO VERSAMENTI IN (omissis) SAS DA AZIENDA (omissis)

Dati desunti da mastrino (omissis) “(omissis) sas” e da mastrino (omissis) sas “Soci c/aumento

capitale sociale”: i due conti sono stati riconciliati fatta eccezione per quanto riportato in Nota

Bene.

ANNO

VERSAMENTI

NELLA (omissis)

SAS DA AZIENDA

(omissis) (A)

GIRO A

CAPITALE

NETTO

(APPORTO

PERSONALE) (B)

TOTALE VERSAMENTI A

TITOLO DI

APPORTO/FINANZIAMENTO

(A+B)

2000 € 206.582,76 € 406.280,11 € 612.862,87

2001 € 206.582,76 € 0,00 € 206.582,76

2002 € 346.041,38 € 154.937,07 € 500.978,45

2003 € 297.000,00 € 0,00 € 297.000,00

2004 € 118.000,00 € 0,00 € 118.000,00

2005 € 220.000,00 € 0,00 € 220.000,00

2006 € 105.000,00 € 0,00 € 105.000,00

2007 € 126.500,00 € 0,00 € 126.500,00

2008

-€ 50.000,00

(restituzioni) € 0,00 -€ 50.000,00

2009

***-€ 1.000.000,00

(cessione di

partecipazioni) € 0,00 -€ 1.000.000,00

TOTALE € 575.706,90 € 561.217,18 € 1.136.924,08

RIEPILOGO VERSAMENTI IN (omissis) SAS DA SOCIO (omissis)

(dati desunti da mastrino (omissis) sas “Soci c/aumento capitale sociale”).

ANNO

VERSAMENTI

NELLA (omissis) SAS

DA (omissis) (A)

GIROCONTO DA

DELIBERA

ASSEMBLEARE DAL

CONTO

“FINANZIAMENTI

INFRUTTIFERI

SOCI” (B)

TOTALE VERSAMENTI

E GIROCONTI (A+B)

1990

*€ 23.240,57

(capitale sociale versato) € 0,00 € 23.240,57

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Trib. RC – Sez. M.P.

86

1991 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1992 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1993 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1994 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1995 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1996 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1997 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1998 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1999 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2000 € 206.582,75 **€ 383.039,59 € 589.622,34

2001 € 361.519,82 € 0,00 € 361.519,82

2002 € 346.041,38 € 0,00 € 346.041,38

2003 € 297.000,00 € 0,00 € 297.000,00

2004 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00

2005 € 57.400,00 € 0,00 € 57.400,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 40.400,00 € 0,00 € 40.400,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 1.412.184,52 € 383.039,59 € 1.795.224,11

** Il giroconto da delibera assembleare del 07.02.2000 di € 766.079,11 dal conto

“Finanziamenti soci infruttiferi” al conto “Soci c/aumento capitale sociale” è stato

considerato tra gli apporti di mezzi finanziari rilevanti ai fini del quesito per € 383.039,56 (in

misura pari alla percentuale di partecipazione al capitale sociale del 50%) poiché, attesa la

indisponibilità delle scritture contabili antecedenti all‟anno 2000, trattasi con ragionevole

certezza di finanziamenti effettuati dal socio (omissis) negli anni precedenti all‟anno 2000.

RIEPILOGO VERSAMENTI/RESTITUZIONI (omissis) SAS VERSO SOCI (da conto

generico per entrambi i soci)

(dati desunti da mastrini (omissis) sas “Finanziamenti soci infruttiferi”, “Crediti diversi”, “Soci

c/aumento capitale sociale”).

ANNO

VERSAME

NTI

NELLA

(omissis)

SAS DA

SOCI

“Finanziam

enti soci

infruttiferi”

(A)

RESTITUZIO

NE DALLA

(omissis) SAS

“Finanziamenti

soci

infruttiferi” (B)

FINANZIAMEN

TO DA (omissis)

SAS A (omissis) I

“Crediti diversi”

(C )

RESTITUZIO

NE A SOCI

“Soci

c/aumento

capitale

sociale” (D)

TOTALE

(A-B-C-D)

1999 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2001 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2002 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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87

2006 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00

-€

50.000,00

2007 € 24.720,72 € 0,00 € 25.000,00 -€ 279,28

2008 € 21.791,04 € 7.395,41 € 191.360,00

-€

176.964,37

2009 € 2.522,14 € 0,00 € 2.522,14

TOTALE € 49.033,90 € 7.395,41 € 75.000,00 € 191.360,00

-€

224.721,51

PROSPETTO VERSAMENTI/RESTITUZIONI CONIUGI VERSO (omissis) SAS

ANNO

VERSA

MENTI

(omissis)

PER

APPOR

TI

PERSO

NALI

(A)

VERSAME

NTI

(omissis) I

PER

APPORTI

PERSONA

LI (B)

VERSAME

NTI SOCI

INDISTINT

I

“Finanziam

enti soci

infruttiferi”

( C)

TOTALE

VERSAME

NTI

CONIUGI

D=(A+B+C)

RESTITUZI

ONI A

SOCI E

FINANZIA

MENTI DA

(omissis) A

SOCI

“Crediti

diversi”,

“Soci

c/aumento

capitale

sociale” ,

“Finanzia

menti soci

infrutti feri”

(E)

DIFFEREN

ZE

RESTITUZI

ONI

/VERSAME

NTI

CONIUGI

F=(D-E)

1990 € 0,00 € 23.240,57 € 23.240,57 € 0,00 -€ 23.240,57

1991 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1992 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1993 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1994 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1995 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1996 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1997 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1998 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1999 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2000

406.280,

11

589.622,34

995.902,45 € 0,00 -€ 995.902,45

2001 € 0,00

361.519,82

361.519,82 € 0,00 -€ 361.519,82

2002

154.937,

07

346.041,38

500.978,45 € 0,00 -€ 500.978,45

2003 € 0,00

297.000,00

297.000,00 € 0,00 -€ 297.000,00

2004 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 -€ 80.000,00

2005 € 0,00 € 57.400,00 € 57.400,00 € 50.000,00 -€ 7.400,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00

2007 € 0,00 € 40.400,00 € 24.720,72 € 65.120,72 € 0,00 -€ 65.120,72

2008 € 0,00 € 0,00 € 21.791,04 € 21.791,04 € 198.755,41 € 176.964,37

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88

La (omissis) spa è stata costituita nel 1998 nella forma di società in nome

collettivo successivamente trasformata il 9.8.2000 in società per azioni. (omissis) è

titolare di un terzo del capitale sociale. Per la ricostruzione delle movimentazioni

finanziarie dei suddetti coniugi verso la (omissis) spa sono stati analizzati i mastrini

disponibili soltanto dall‟anno 2000 (soci c/sottoscrizione; finanziamento socio

(omissis) infruttiferi; finanziamento socio (omissis) infruttiferi; altri debiti finanziari;

finanziamenti soci infruttiferi; finanziamento soci infruttiferi).

Dall‟analisi del mastrino “Altri debiti finanziari” è emerso che (omissis),

pur non essendo socia della (omissis) spa, ha finanziato la società nell‟anno

2004 per € 60.000,00, nell‟anno 2005 per € 25.000,00 con parziale restituzione

del finanziamento per € 40.000,00 nell‟anno 2006.

Dall‟analisi delle scritture contabili dell‟azienda (omissis) è emerso un

mastrino “Crediti da anticipazioni” le cui movimentazioni si riferiscono ai

rapporti con la (omissis) spa. Pertanto, risultando tali somme prelevate dall'azienda

(omissis) non vengono considerate tra i versamenti rilevanti ai fini della

ricostruzione patrimoniale di sintesi (così come gli apporti dell‟azienda di (omissis)

nella (omissis) sas).

Ancora, dall‟esame della documentazione contabile è emerso che in data

29.07.2005 sul libro giornale della (omissis) spa veniva riportato una finanziamento

infruttifero dei soci per € 587.100,21 con rilevazione in entrata di Banca di Roma

c/c (movimento dare) e in pari data veniva riportato il pagamento all‟Impresa

Vecchio Costruzioni Generali srl di € 587.100,21 tramite Banca di Roma c/c

(movimento avere). In data 31.5.2007 le suddette registrazioni contabili del

29.7.2005 venivano stornate (annullate) per errata registrazione e in data 1.6.2007

veniva effettuata la registrazione contabile, interpretabile quale accollo di un

debito della società da parte dei soci, con imputazione in avere (aumento) dei

conti Finanziamento soci infruttiferi, intestati ai singoli soci, e in dare

2009 € 0,00 € 0,00 € 2.522,14 € 2.522,14 € 0,00 -€ 2.522,14

TOTALE

561.217,

18

1.795.224,1

1 € 49.033,90

2.405.475,1

9 € 273.755,41

-€

2.131.719,78

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89

(diminuzione) del debito verso l‟Impresa Vecchio Costruzioni Generali srl, di €

195.700,10 per ciascun socio (per complessivi € 587.100,21). Pertanto la quota

parte del suddetto accollo del debito della (omissis) spa nei confronti dell‟Impresa

Vecchio Costruzioni Generali srl pari ad € 195.700,10 viene considerata quale

finanziamento del socio (omissis) alla (omissis) spa per l‟anno 2007, nel quale è

avvenuta la restituzione del finanziamento all‟Impresa Vecchio Costruzioni

Generali srl.

Nel complesso (omissis) ha effettuato, nella (omissis) spa, apporti

finanziari netti nel periodo 2000-2009 pari ad € 1.726.736, 3446

.

46

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VERSAMENTI/ RESTITUZIONI CONIUGI (omissis) –

(omissis) VERSO (omissis) SPA

ANN

O

VERSAME

NTI

NELLA

(omissis)

SPA PER

SOTTOSC

RIZIONE

CAP. (A)

FINANZI

AMENTI

ALLA

(omissis)

SPA entro

es.succ.

(B)

FINANZI

AMENTI

ALLA

(omissis)

SPA oltre

es.succ. (

C)

FINANZI

AMENTO

(omissis) A

(omissis)

SPA (D)

RESTITU

ZIONE

FINANZI

AMENTO

DA

(omissis)

SPA A

(omissis)

(E)

DIFFERENZE

RESTITUZIONI/FI

NANZIAMENTI

CONIUGI VS

(omissis) SPA

(A+B+C+D-E)

2000 € 36.148,00

103.291,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 139.439,38

2001 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2002 € 0,00 € 7.901,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 7.901,79

2003 € 0,00

110.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 110.000,00

2004 € 0,00

258.645,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 258.645,41

2005 € 0,00

185.869,64

*€

999.999,93 € 0,00 € 0,00 -€ 1.185.869,57

2006 € 0,00

26.205,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 26.205,88

2007 € 0,00 -€ 1.325,69

**€0, 00 € 0,00 € 0,00 € 1.32, 69

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOT

ALE € 36.148,00

690.588,41

1.195.700,

03 € 0,00 € 0,00 -€ 1.726.736,34

*la somma di € 999.999,93 riportata in colonna C per l‟anno 2005 è stata determinata dalla

somma dei versamenti di € 511.815,00 (effettuato in data 10.03.2005), di € 488.184,93

(effettuato in data 29.07.2005). La somma di € 195.700,10 deriva dal pagamento della quota

parte di debito accollato dal Sig. (omissis) della (omissis) spa nei confronti dell‟Impresa

Vecchio Costruzioni Generali srl (1/3 di € 587.100,21, come chiarito sopra e nel successivo

punto E) d).

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90

La (omissis) srl è stata costituita nel 2004. I coniugi (omissis) -(omissis)

detengono il 40% del capitale sociale cadauno.

Dai mastrini disponibili dal 2005 (soci c/anticipazioni; crediti v/soci per

versamenti ancora dovuti; crediti diversi), risulta che i coniugi (omissis) -(omissis)

hanno effettuato, nella (omissis), apporti finanziari netti, nel periodo 2004-2009,

pari ad € 12.422,7247

.

** è stato eliminato, a seguito della rettifica compiuta dai periti nelle loro controdeduzioni ed

in sede di esame, l‟importo di € 195.700, 1, originariamente riportato in perizia. 47 Questa la tabella elaborata dai periti:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VERSAMENTI/ RESTITUZIONI CONIUGI (omissis) –

(omissis) VERSO (omissis) SRL

ANNO

VERSAMEN

TI NELLA

(omissis) SRL

DA (omissis)

“Crediti

v/soci per

versamenti

ancora

dovuti” (A)

VERSAMEN

TI NELLA

(omissis) SRL

DA (omissis)

“Crediti

v/soci per

versamenti

ancora

dovuti” (B)

VERSAMEN

TI SOCI

(omissis)

“Soci

c/anticipazion

i”

e “Crediti

diversi” (C )

PRELEVAMEN

TI SOCI DA

SOCIETA‟

“Soci

c/anticipazioni”

e “Crediti

diversi” (D)

DIFFERENZA

RESTITUZION

I /

VERSAMENTI

-

ANTICIPAZIO

NI SOCI (D-A-

B-C)

2004 *€ 10.000,00 *€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 -€ 20.000,00

2005 € 0,00 € 25.000,00 € 3.537,46 € 0,00 -€ 28.537,46

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.438,80 € 1.438,80

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 15.577,28 € 10.577,28

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.098,66 € 24.098,66

TOTAL

E € 10.000,00 € 40.000,00 **€ 3.537,46 **€ 41.114,74 -€ 12.422,72

*Per l‟anno 2004, in mancanza delle scritture contabili, si è provveduto a rilevare i

versamenti effettuati dai soci in sede di costituzione della società direttamente dall‟atto

costitutivo ove è riportato che il capitale sociale è pari ad € 100.000,00 e i soci hanno versato

il 25% di legge tramite banca. Dal mastrino della contabilità dell‟azienda (omissis)

intestato a “Partecipazioni (omissis) srl” emerge che il versamento della somma di €

10.000,00, effettuato in sede di costituzione della società, è stato corrisposto con somme

prelevate dal patrimonio personale, poiché il suddetto mastrino risulta movimentato soltanto

dal 2005 per € 30.000,00 il versamento dei decimi residui. Il suddetto versamento di €

30.000,00 non è rilevante ai fini del quesito posto poiché trattasi di versamenti transitati

dall‟azienda (omissis) verso la (omissis) srl.

** Gli importi riportati nelle colonne C e D sono stati determinati dall‟analisi dei movimenti

contabili contenuti nei mastrini “Soci c/anticipazioni” e “ Crediti diversi”. Nei suddetti

mastrini le operazioni contabili non sono imputate specificatamente a ciascun socio ma

riportate in maniera indistinta. Pertanto, le singole movimentazioni sono state imputate ai

soci (omissis) e (omissis) nella misura dell‟80% pari alla loro quota di partecipazione al

capitale sociale nel modo seguente: - “Crediti diversi” anno 2008 € 19.471,59x80%=€

15.778,28; -“Soci c/anticipazioni” anno 2005 saldo di apertura € 4.421,82x80%=€ 3.537,46; -

“Soci c/anticipazioni” anno 2006 € 1.798,50x80%=€ 1.438,80; -“Soci c/anticipazioni” anno

2009 € 2.623,32x80%=€ 2.098,66.

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Trib. RC – Sez. M.P.

91

Nel complesso dall‟analisi compiuta si evince che i coniugi (omissis) -

(omissis), nel periodo 2000-2009, hanno versato nelle loro aziende circa sei milioni

di euro in più di quanto hanno prelevato.

Tuttavia, l‟unico finanziamento significativo documentato – quello,

risalente al 2005, di circa un milione di euro in favore di ciascuno dei soci della

(omissis) spa da parte dell‟impresa (omissis) srl in relazione all‟appalto per la

costruzione del (omissis) ((omissis) ha effettivamente percepito a tale titolo €

511.815, 00 in data 8.3.2005 ed € 488.184, 93 il 27.7.2005) – è stato

integralmente restituito il 26.7.2007, maggiorato di interessi e dell‟accollo di un

debito della (omissis), per un importo complessivo effettivamente versato da

ciascuno socio della (omissis) spa, di € 1.266.666, 67 (corrispondente alla parte di

(omissis), cioè al terzo a suo carico, del bonifico, eseguito dai tre soci della (omissis)

in favore della (omissis), il 26.7.2007, di € 3.800.000, 00, importo pari alla

sommatoria del finanziamento di circa € 3.000.000, 00, degli interessi previsti e

del debito della (omissis) di € 587.100,00 accollato da parte dei tre soci), sicché il

saldo complessivo dell‟operazione è indubbiamente negativo per circa 300.000

euro a carico di ciascuno dei tre soci. Correttamente, quindi, i periti hanno

imputato tra le entrate di (omissis) € 999.999, 93 nel 2005 e, tra le sue uscite del

2007, € 1.266.666, 67.

3.2.2.4. La cessione della (omissis) spa

Quanto al ricavato dalla cessione delle azioni della (omissis), è emerso che

il 25.7.2007 (omissis) ha ricevuto sul suo conto corrente n. (omissis) presso l‟Aareal

Bank di Roma € 2.548.986, 10, di cui ha effettivamente prelevato, tra il settembre

del 2007 ed il maggio del 2008, € 1.693.000, 0048

in favore di (omissis), mentre il

Infine, con riferimento ai prelevamenti effettuati nell‟anno 2009 per € 22.000,00 e risultanti

dal mastrino “Crediti diversi” si precisa che essi sono stati imputati per intero al socio

(omissis), conformemente alla indicazione analitica riportata nel mastrino.

48 Questa la tabella elaborata dai periti:

DATA PRELEVAMENTO BENEFICIARIO

07/09/2007 € 253.000,00 (omissis)

11/02/2008 € 240.000,00 (omissis)

04/03/2008 € 500.000,00 (omissis)

07/04/2008 € 500.000,00 (omissis)

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Trib. RC – Sez. M.P.

92

residuo, maggiorato degli interessi, era ancora sul citato conto corrente ed è stato

posto in sequestro con il decreto del 12.8.2009.

I periti, nella loro ricostruzione di sintesi, hanno conteggiato come entrata

di (omissis) nel 2007 € 2.548.986, 10, ma in realtà il proposto ha potuto utilizzare

per incrementi patrimoniali solo l‟importo prelevato di € 1.693.000, 00.

Potrebbe essere, poi, ricondotto a tale operazione anche il bonifico di

400.000 euro eseguito da (omissis) ad (omissis) il 10.9.2007, che altrimenti sarebbe

privo di causale e, già per questo, non considerabile tra le entrate lecite del

proposto, in quanto resterebbe indimostrata la sua provenienza.

In ogni caso, il prezzo della cessione delle azioni della (omissis), per

quanto della parte dedicata alla misura personale, costituisce uno degli effetti

dell‟accordo politico-imprenditoriale-criminale con i (omissis) prima ed i (omissis)

dopo, alla base della realizzazione del (omissis), sicché è esso stesso frutto di

attività illecita e, come tale, non può essere considerato tra le risorse lecite ai

fini della valutazione della proporzione.

3.2.2.5. La vendita di legname e di fieno

Occorre, poi, valutare le altre risorse dedotte nella CTP del dott.

(omissis): i guadagni tratti della vendita di legname e fieno, nonché le somme

avute da successioni e donazioni.

Innanzitutto, secondo la relazioni e le controdeduzioni a firma

dell‟agronomo (omissis), (omissis) avrebbe guadagnato, per la vendita del legname

dei suoi boschi, € 74.573, 00 tanto nel 1983 quanto nel 1984, nonché € 74.573, 00

nel 1989, mentre avrebbe tratto dalla costante produzione di fieno in un suo

terreno complessivamente, dal 1982 al 1999, £ 33.505.667 e, dal 2000 al 2008, €

7.784,44.

07/05/2008 € 200.000,00 (omissis)

Totale € 1.693.000,00

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Alla base del calcolo presuntivo, vi sono le superfici di alcuni terreni

pervenuti a (omissis) a titolo gratuito (per usucapione o per successione ereditaria

dal padre) e l‟attestazione dell‟8.4.2010 del Corpo Forestale dello Stato,

Comando Provinciale di Reggio Calabria, nella quale si dà atto che, “visti i

registri taglio”, “nella proprietà della Sig.ra (omissis) ricadenti nel Comune di

Cosoleto, dall‟anno 1982 al 2004, sono state effettuate dalla Ditta (omissis),

qualificato come “aggiudicatario”, “lavorazioni boschive” così identificate:

- anno 1983; denominazione del bosco (omissis); superficie Ha

5.00.00 (3.150 polloni); età 80; governo del bosco ceduo

castagno;

- anno 1984; denominazione del bosco (omissis); superficie Ha

5.00.00 (1.218 polloni); età 80; governo del bosco ceduo

castagno;

- anno 1989; denominazione del bosco (omissis); superficie Ha

25.00.00 (3.420 polloni); età 80; governo del bosco ceduo

castagno;

Ben diversa la valutazione compiuta dal dott. (omissis), ausiliario nominato

dai periti (omissis) -(omissis). Questi, infatti, ha indicato i probabili compensi

percepiti dalla (omissis), attraverso l‟utilizzazione boschiva negli anni 1983, 1984 e

1989, rispettivamente in € 68.657,23, € 26.632,69 ed € 51.555,49 e, mediante la

produzione di fieno, in € 138,72 l‟anno dal 1983 al 2001 ed in € 179, 20 l‟anno

dal 2002 al 2008, valori poi importati, nella perizia (omissis) -(omissis), quali

effettive risorse lecite del proposto.

La notevole distanza valutativa tecnica si spiega per le seguenti ragioni:

1) in primo luogo, con la diversa stima in senso stretto del valore di

macchiatico per l‟utilizzazione boschiva (definito dal dott. (omissis) come

“il prezzo di trasformazione del bosco da utilizzare”, pari alla “differenza

tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati (assortimenti legnosi)

all‟imposto, e tutte le spese occorrenti per la trasformazione stessa (taglio,

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allestimento, concentramento smacchio, carico e scarico, assicurazioni,

contributi vari, Direzione, Amministrazione, interessi, spese di perizia,

utile d‟impresa)”) e del reddito netto per la produzione di fieno (pari alla

differenza tra il valore della “produzione lorda vendibile” ed il “costo di

produzione”, dato dalla sommatoria di “quote, lavorazione terreno, noli,

spese varie ed interessi”);

2) in secondo luogo, perché l‟ausiliario dei periti ha limitato l‟estensione dei

boschi e dell‟area potenzialmente destinata alla produzione di fieno ai

terreni effettivamente ed esclusivamente di proprietà di (omissis) (per averli

acquistati per usucapione quando era appena ventenne), ai quali ha

aggiunto, per la parte di superficie indicata nel citato documento del Corpo

Forestale eccedente i terreni usucapiti, un bosco, pervenuto in eredità alla

(omissis) ed ai suoi fratelli dal padre, limitatamente alla quota di un

quindicesimo a lei spettante;

3) in terzo luogo, perché il dott. (omissis) ha considerato i numeri di polloni

indicati nel citato documento del Corpo Forestale corrispondenti alla

quantità di alberi per i quali è stato autorizzato il taglio, mentre secondo il

CTP il detti numeri indicherebbero le piante riservate, cioè da preservare

rispetto all‟utilizzazione boschiva autorizzata.

Su tutti e tre i punti si condividono le ragioni e le conclusioni

dell‟ausiliario dei periti.

Occorre premettere che la richiesta del nominato ausiliario di acquisizione

di ulteriore documentazione presso il Comando di Reggio Calabria del Corpo

Forestale dello Stato non ha portato utili risultati, per “la vetustà delle pratiche”

(cfr. nota di risposta dell‟8.2.2012 del citato Comando Provinciale), mentre la

nota del 5.5.2012, del Dipartimento 6 - Agricoltura, Foreste Forestazione della

Regione Calabria, allegata alle controdeduzioni del dott. (omissis), contiene

affermazioni generali, talvolta persino espresse con formule estremamente

prudenziali, senza riferimenti al caso di specie.

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Nel merito delle rilevate differenze valutative, va, poi, evidenziato che nel

valore di macchiatico il dott. (omissis) ha correttamente considerato, come

elemento negativo, l‟utile di impresa dell‟imprenditore boschivo, che, invece, non

è menzionato nella consulenza del dott. (omissis). In ogni caso, dinnanzi agli

inevitabili margini di discrezionalità di ogni stima in senso, appaiono

maggiormente affidabili – in relazione sia al valore di macchiatico che al reddito

netto da produzione e vendita di fieno – le valutazioni dell‟ausiliario dei periti, il

quale si trova in posizione di imparzialità, rispetto alle quotazioni del CTP, che,

del resto, non ha mosso contestazioni specifiche al riguardo.

In ordine ai terreni interessati, non vi è alcuna prova relativa ad un

imprecisato dedotto accordo, tra gli eredi di (omissis), avente ad oggetto la gestione

esclusiva, in capo a (omissis), di alcuni boschi compresi nell‟asse ereditario. Si

condivide, pertanto la scelta dell‟ausiliario di circoscrivere i boschi oggetto delle

utilizzazioni del 1983, 1984 e 1989 a quelli nella esclusiva proprietà della (omissis)

(perché usucapiti quando era appena ventenne), aggiungendo prudenzialmente,

ma nella sola misura corrispondente alla quota ereditaria di sua spettanza, uno dei

boschi pervenuti in eredità, individuato tenendo conto del numero esiguo di piante

oggetto di autorizzazione nel 1989 e del confronto tra la denominazione del bosco

e la cartografia ufficiale dell‟IGM.

Quanto al terreno ubicato nel Comune di Cosoleto, censito nel Catasto al

foglio 20, particella 19, superficie Ha 1.43.80, acquisito da (omissis) per usucapione

riconosciuta dal Tribunale di Palmi con sentenza del 13.6.1983 ed interessato

dalla dedotta produzione di fieno, il dott. (omissis) ha rilevato che “dal sopralluogo

e dalla sovrapposizione dell‟ortofoto con la planimetria catastale si è potuto

accertare che la destinazione colturale riportata in Catasto (seminativo) non

corrisponde né a quella effettiva né a quella indicata nella perizia redatta dal

Dott. (omissis). Infatti, la superficie è occupata in parte (circa Ha 0.73.80) da una

pineta artificiale di età sicuramente superiore ai trent‟anni, ed in parte (circa Ha

0.70.00) da un terreno potenzialmente destinabile a seminativo, anche se a causa

della spessa coltre nevosa non è stato possibile identificare ulteriori elementi”, ed

ha, quindi, ipotizzato “l‟ordinamento colturale dichiarato nella consulenza del

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Dott. (omissis)” solo sulla superficie “potenzialmente destinabile a seminativo” di

Ha 0.70.00. Le concrete verifiche compiute dal dott. (omissis) costituiscono,

pertanto, una palese smentita delle affermazioni del CTP per gran parte del terreno

interessato, mentre è possibile solo ipotizzare l‟utilizzo, in conformità alle dedotte

coltivazioni di fieno, della residua superficie “potenzialmente destinabile a

seminativo”.

Con riferimento ai polloni menzionati nel citato documento del Corpo

Forestale dello Stato, va premesso che, con la citata nota del 5.5.2012, il

Dipartimento 6 - Agricoltura, Foreste Forestazione della Regione Calabria, ha

precisato, in termini generali, che “i boschi cedui sono formati da polloni, cioè da

piante nate da ceppaie precedentemente tagliate […]. La rinnovazione del bosco,

in tali casi, non avviene, quindi, per germinazione di semi, ma grazie alla

capacità di ricaccio delle ceppaie”. I Pollini, quindi, sono le piante caratterizzate

da un determinata modalità di nascita (da ceppaie) e non da una determinata età.

Nella stessa nota del 5.5.2012 è anche detto che “per un bosco che ha

raggiunto gli 80 anni, si potrebbe ipotizzare che, nel tempo, lo stesso possa

rientrare tra quelli convertibili a fustaia”, ma non per questo si esclude la

possibilità di qualificare, come fa il dott. (omissis), come “polloni invecchiati”,

piante di 80 anni d‟età nate da ceppaie tagliate.

Occorre, poi, rilevare che, sebbene nelle controdeduzioni del dott. (omissis),

si contesti l‟interpretazione del dott. (omissis) del citato documento del Corpo

Forestale dello Stato dell‟8.4.2010, sostenendo che i numeri di polloni indichino

le piante riservate, tuttavia, nella sua consulenza, lo stesso dott. (omissis) individua

le piante riservate sulla base di norme tecniche che conducono a risultati diversi

dai numeri di polloni riportati nella citata attestazione del Corpo Forestale dello

Stato e, quindi, al di là di quanto sostenuto nella sue controdeduzioni, il CTP non

considera affatto i numeri di polloni contenuti nella attestazione dell‟8.4.2010.

Appare, quindi, più ragionevole e rassicurante la lettura proposta dal dott.

(omissis).

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Essa è, inoltre, di maggior favore per il proposto, in quanto consente di

partire da un dato certo, il numero delle piante per le quali è stato autorizzato il

taglio, per risalire ad un ragionevole guadagno del proprietario dei boschi,

(omissis).

Di contro, se fosse vera l‟interpretazione del dott. (omissis), l‟intero

ragionamento, a cominciare dal numero delle piante tagliate, sarebbe puramente

presuntivo in quanto si reggerebbe solo sulla estensione dei terreni (per altro,

individuati, solo per approssimazione), sicché il risultato probatorio conclusivo, in

termini di quantificazione del guadagno della (omissis), sarebbe estremamente

incerto ed opinabile e, quindi, nullo.

Infine, deve essere considerato che non vi è nessuna, neppure la minima

traccia di un‟impresa agricola (omissis).

Infatti, come evidenziato dai periti, (omissis) non ha mai dichiarato

all‟Ufficio IVA lo svolgimento dell‟attività agricola e, conseguentemente, non ha

mai presentato le dichiarazioni IVA per presunti proventi dell‟attività agricola,

così come non risultano la numerazione e conservazioni di fatture e bollette

doganali o la numerazione e conservazione delle c.d. autofatture o contratti di

lavoro o documenti di qualsiasi tipo che menzionino l‟impresa agricola di (omissis).

Al riguardo, deve essere ricordato che, sebbene, ai fini IRPEF, nessun

obbligo dichiarativo dei proventi dell‟attività agricola è previsto dal T.U.I.R., in

quanto le relative imposte sono dovute forfettariamente sulla base dei redditi

fondiari riportati nel Catasto, nondimeno, l‟art. 34 del DPR n. 633/72, prevede, ai

diversi fini IVA, che “i produttori agricoli che nell‟anno solare precedente hanno

realizzato un volume d‟affari non superiore a diecimilioni di lire, costituito per

almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati,

salvo che entro il 5 marzo non abbiano dichiarato all‟ufficio di rinunciarvi, dal

versamento dell‟imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione,

liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l‟obbligo di numerare e

conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle

importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi

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nell‟esercizio di imprese debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini

di cui all‟art.21,indicandovi l‟imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al

primo comma e registrarla a norma dell‟art.25; copia della fattura deve essere

consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma

dell‟art.39” .

In sintesi, gli imprenditori agricoli, che, in un determinato anno realizzano

un volume d‟affari non superiore alla soglia legislativa, usufruiscono, per l‟anno

successivo, del “regime speciale di esonero” – dagli obblighi di fatturazione delle

operazioni di cessione; dagli obblighi di registrazione delle operazioni di cessione,

dagli obblighi di liquidazione e versamento periodici dell‟IVA e dagli obblighi di

dichiarazione annuale IVA – ma continuano ad essere tenuti tanto a numerare e

conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle

importazioni, quanto a numerare e conservare, ai sensi dell‟art.39 del DPR

n.633/72, le c.d. “autofatture” emesse dai cessionari o committenti che

acquistano, nell‟esercizio di imprese, i prodotti agricoli da imprenditori in “regime

speciale di esonero”.

Più specificamente, l‟autofattura emessa dall‟imprenditore professionale di

prodotti agricoli assolve plurime funzioni: consentire al cessionario di poter

detrarre l‟IVA assolta sugli acquisti; permettere al cedente di verificare

l‟eventuale superamento del limite previsto dalla normativa per il “regime

speciale di esonero”; porre l‟amministrazione finanziaria nelle condizioni di

controllare la corretta applicazione della normativa fiscale nella fase

dell‟accertamento tributario.

La soglia rilevante per il regime speciale di esonero è, inoltre, cambiata,

nel periodo d‟interesse, in quanto è passata da € 5.164,57 dal 1982 al 1996, ad €

2.582,29 dal 1997 al 2006, per risalire dal 2007 ad € 7.000.

Pertanto, poiché, secondo la prospettazione difensiva, l‟impresa agricola di

(omissis) nel 1983, anno in cui avrebbe avuto un cospicuo guadagno, avrebbe

goduto del “regime speciale di esonero” previsto dall‟art.34 del DPR n.633/72,

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per il fatto di non avere superato, nell‟anno solare precedente, la soglia legislativa

di volume d‟affari di € 5.164,57.

Tuttavia, l‟art. 35 del DPR n.633/72, nella formulazioni in vigore per

l‟anno 1983, prevedeva, all‟ultimo comma, che i soggetti che intraprendono

l‟esercizio di una impresa, se ritengono di realizzare un volume d‟affari che

comporti l‟applicazione dell‟art. 34, comma 3, devono indicarlo nella

dichiarazione di inizio/variazione attività con determinate modalità.

Inoltre, per i cospicui guadagni asseritamente realizzati nel 1983, ben

superiori alla soglia legislativa di volume d‟affari (€ 5.164,57), l‟impresa agricola

di (omissis) non avrebbe potuto beneficiare, per l‟anno 1984, del “regime speciale

di esonero” e, conseguentemente, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione

annuale IVA.

Analogamente, l‟impresa agricola di (omissis), in ragione dei guadagni

ipotizzati nel 1989, notevolmente superiori alla prevista soglia legislativa di

volume di affari (€ 5.164,57), non avrebbe potuto beneficiare, per il 1990, del

“regime speciale di esonero” e, conseguentemente, nello stesso anno, avrebbe

dovuto presentare la dichiarazione annuale IVA.

Per tutti gli altri anni, nel periodo 1982-2009, l‟impresa agricola di

(omissis), pur beneficando del “regime speciale di esonero” previsto dall‟art.34 del

DPR n.633/72, avrebbe comunque dovuto, ai sensi del combinato disposto degli

artt. 34 e 39 DPR n.633/72, numerare e conservare le fatture e le bollette doganali

relative agli acquisti e alle importazioni, oltre che le c.d. “autofatture”.

A fronte di tutto ciò, a fronte di tutti questi obblighi documentali, a fronte

dell‟ampio periodo di attività dedotto e dei cospicui guadagni asseritamente

ottenuti, l‟impresa (omissis) non ha mai pagato né fatto pagare l‟IVA, non ha mai

assunto formalmente alcun lavoratore e, quindi, non ha pagato alcun contributo,

non ha conservato alcun contratto, alcun documento e nulla è riuscita a reperire al

di là della attestazione del Corpo Forestale dello Stato dell‟8.4.2010.

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Trib. RC – Sez. M.P.

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Su queste basi, è del tutto improbabile, anzi deve escludersi, che vi sia

un‟impresa di (omissis) costantemente dedita alla coltivazione e vendita del

fieno, dal 1983 al 2008.

In tal senso depongono non solo la concreta verifica, da parte del dott.

(omissis), della diversa destinazione di gran parte del terreno indicato dal proposto

come sede della coltivazione del fieno, ma anche la totale ed ingiustificata assenza

di qualsiasi documento (un semplice contratto o le necessarie autofatture)

indicativo di un‟attività che (omissis) – in ipotesi da sola, senza alcun lavoratore di

ausilio – avrebbe svolto, da sempre e fino ad anni recenti.

Resta la citata attestazione del Corpo Forestale dello Stato relativa alle

autorizzazione delle utilizzazioni boschive, da parte dell‟impresa di (omissis), nel

1983, 1984 e 1989, sui terreni della sorella di (omissis), anche se, neanche per tali

vicende, vi sono altri documenti (come il contratto tra i due fratelli o autofatture o

atti di qualsiasi altro tipo).

Eppure, la fonte neutra ed autorevole – della cui attendibilità non vi sono

ragioni per dubitare – di provenienza di tale attestazione, unitamente alla

individuazione dei boschi di (omissis), consente di ritenere ragionevole che vi siano

effettivamente state le utilizzazioni boschive autorizzate e che la proprietaria dei

siti interessati ne abbia tratto dei guadagni.

In tal caso, non solo la notevole risalenza nel tempo di tali utilizzazioni

boschive potrebbe spiegare una oggettiva difficoltà a fornire ulteriori documenti,

ma lo stretto legame familiare tra il proprietario del bosco e l‟imprenditore

boschivo (come detto, (omissis) e (omissis) sono fratelli) fa dubitare persino della

esistenza di contratti diretti a regolamentare i rapporti tra fratelli, ma non anche

della percezione di un qualche guadagno da parte di (omissis).

In altri termini, il legame familiare – di per sé – non appare idoneo ad

avallare l‟ipotesi di una concessione gratuita dei boschi, ma rende improbabile che

l‟aggiudicatario, (omissis) abbia corrisposto alla sorella, (omissis), il prezzo – rectius

valore di macchiatico – di mercato in quegli anni.

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In conclusione, (omissis) ha tratto dalle utilizzazione boschive del fratello

(omissis), nel 1983, nel 1984 e nel 1984, un importo non determinabile, ma

inferiore ai circa 147 mila euro stimati dal dott. (omissis).

Invece, non può essere riconosciuta la percezione di utili (stimati, dal

dott. (omissis), in circa 296 mila euro), da parte di (omissis), in relazione alle

utilizzazioni boschive del 2002 e del 2004, le quali sono state dedotte per la priva

volta (attraverso un‟ulteriore relazione a firma del dott. (omissis) datata 10.4.2012)

solo dopo il deposito, il 21.2.2012, della relazione del dott. (omissis) e, quindi, sono

sfuggite al suo vaglio tecnico.

In tal caso, infatti, nella omologa attestazione del Corpo Forestale dello

Stato, non vi è alcun riferimento al numero di polloni da tagliare ed il CTP si basa

esclusivamente sul ricordo interessato di (omissis), nella ingiustificata assenza di

qualsiasi altro tipo di documentazione (a parte la detta attestazione) relativa ai

rapporti economici tra il proprietario e l‟aggiudicatario o comunque di tipo

bancario, contabile o fiscale, nonostante l‟entità dei valori in gioco (come detto,

quasi 300 mila euro, secondo il dott. (omissis)), i tempi non risalenti delle

utilizzazioni boschive in esame (meno di 10 anni dal provvedimento di sequestro

del 12.8.2009) e l‟estraneità del soggetto aggiudicatario ((omissis)) consentano di

escludere oggettive difficoltà nel reperimento di documenti o informali

regolamentazioni, sul piano delle relazioni familiari, di assai rilevanti atti

economici.

3.2.2.6. Il conto gestione titoli

Un‟ultima considerazione deve essere svolta sempre con riferimento alla

vendita di legname.

Solo dopo il deposito della perizia, le difese hanno documentato

l‟esistenza del conto gestione titoli n. (omissis), intestata a (omissis), costituito, il

30.9.1997, attraverso la sottoscrizione di valori mobiliari per ben 552.000, 00

euro – provenienti da un libretto di deposito postale del 1995 – che, disinvestiti

tra il 2000 e nel 2003, hanno generato una plusvalenza di circa 96.000 euro.

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Occorre, tuttavia, tener presente, come anticipato in sede di esposizione

dei principi generali, che per contrastare la sproporzione tra redditi dichiarati ed

acquisizioni patrimoniali, non è sufficiente provare l‟esistenza della disponibilità

di determinate somme di denaro, se poi non se ne dimostra la lecita provenienza49

.

Ebbene, nella prospettazione difensiva, le somma accumulata sul libretto

di deposito del 1995 deriverebbe dalla vendita del legname dei boschi di (omissis).

Questa ipotesi è, tuttavia, sconfessata dal tempo trascorso dalla percezione

dei guadagni da vendita di legname nel 1983, nel 1984 e nel 1989, dalla obiettiva

sproporzione tra i predetti guadagni (complessivamente meno di 147 mila euro) e

l‟investimento del 1997 (oltre 550 mila euro), nonché dalle ingenti somme spese

medio tempore per la realizzazione della villa di Palmi e del fabbricato di

Rizziconi (oltre 837 mila euro tra il 1986 ed il 1995).

Tali circostanze, infatti, interrompono ogni collegamento logico, oltre che

cronologico, tra i guadagni da vendita di legnami ed i risparmi investiti nel 1997.

Questi ultimo, sono, poi, del tutto sproporzionati alle risorse lecite del

proposto e, quindi, di verosimile provenienza illecita.

Anche se negli anni successivi sono stati smobilizzati e, quindi, non sono

oggetto delle proposte in esame, i detti risparmi confermano il fatto che (omissis),

contiguo alla „ndrangheta, ha costantemente movimentato cospicue somme di

denaro non giustificate dalle sue entrate ufficiali.

In conclusione, la plusvalenza generata dall‟investimento del 1997

costituisce reimpiego di risorse di provenienza illecita e non può essere in

alcun modo considerata tra le entrate lecite del proposto idonee a conseguire

acquisizioni patrimoniali lecite.

49 Cfr., in termini espliciti, in relazione allo stesso requisito della sproporzione in tema di 12

sexies l. 359/1992, Cass. n. 45700 del 20.11.2012, Di Marzio, in motivazione, “non basta

documentare – attraverso gli estratti conto – la disponibilità di somme su c/c laddove non se ne

dimostri la lecita provenienza per superare la presunzione di illecita accumulazione che assiste

il sequestro disposto L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, posta l'acclarata insufficienza

all'uopo dei redditi denunciati rispetto al momento di acquisto dei titoli”.

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103

3.2.2.7. Successioni e donazioni

Altre fonti di risorse lecite sono state individuate dalle difese e dal CTP

dott. (omissis) nelle somme ricevute da (omissis) in eredità dal padre e in donazione

dalla madre ed in quelle elargite gratuitamente a (omissis) dai suoi genitori.

In particolare, dalla denuncia di successione mortis causa, n. (omissis) vol.

(omissis) del 5.8.1983, di (omissis), padre di (omissis) sono stati presenti, quale asse

ereditario, oltre a vari beni immobili che non sono stati alienati, alcuni libretti di

depositi nominativi, per un valore complessivo di € 15.309,71, accesi presso la

Banca Commerciale Italiana di Gioia Tauro e l‟Ufficio Postale di Taurianova.

Conseguentemente i periti hanno considerato tra le entrate lecite della

famiglia del proposto € 2.042,32, cifra ottenuta applicando, sul suindicato importo

complessivo dei libretti di deposito, il 13,34%, pari alla quota ereditaria di

(omissis).

In atti, vi è, inoltre, il libretto al portatore n. (omissis) del 19.11.1982

presso Banca Popolare Cooperativa di Palmi, intestato a (omissis), con saldo, al

9.12.1982, di € 65.073,57, importo considerato dai periti (omissis).

In particolare dal citato libretto al portatore risultano l‟iniziale versamento,

in data 19.11.1982, di € 46.481, 12 (90 milioni di lire) e quello ulteriore, del

9.12.1982, di € 18.592, 45.

Secondo il CTP, dott. (omissis), il primo versamento sarebbe il regalo dei

genitori per le nozze del figlio celebrate il 2.12.1982, come avrebbe dichiarato

(omissis), padre del proposto, in sede di investigazioni difensive; analogamente il

secondo versamento sarebbe la sommatoria delle c.d. “buste” (regali in denaro

contante contenuto in buste) elargite agli sposi dagli invitati secondo la locale

tradizione.

Da tale libretto, sono stati, poi, prelevati € 13.623, 10 il 6.4.1983 ed €

51.645, 69 il 16.8.1984.

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Trib. RC – Sez. M.P.

104

Le ulteriori donazioni non sono state considerate dai periti, perché non

adeguatamente dimostrate.

In particolare, non si è tenuto conto delle due matrici di assegni, per gli

anni 1988 e 1986, intestate a (omissis) e (omissis) rispettivamente di € 11.775, 22 e

di € 14.460, 80, in quanto non sono conoscibili né le causali né i beneficiari.

Analogamente, la contabile bancaria del 8.11.1990 di € 139.443,37

intestata a (omissis), madre di (omissis), non è stata ritenuta dimostrativa l‟ulteriore

dedotto versamento dalla (omissis) alla figlia.

Per tutte le altre donazioni inserite nella CTP del dott. (omissis) – per oltre

210 milioni di lire, tra il 1982 ed il 1992, in favore di (omissis) (£ 60.000.000 nel

1982 da parte del padre; £ 28.000.0000 nel 1986, £ 22.800.000 nel 1988 e £

100.000.000 nel 1992, sempre da parte della madre) e per oltre 50 milioni di lire

in favore di (omissis) tra il 2000 ed il 2005 (£ 25.000.000 nel 2000 ed € 26.500, 00

nel 2005 da parte del padre) – non sono stati ritenute sufficienti le dichiarazioni,

acquisite in sede di indagini difensive, di (omissis) e (omissis), rispettivamente padre

e suocera del proposto.

Se questi sono gli elementi di prova per successioni e donazioni in favore

del proposto e della moglie, ad avviso del Collegio, possono essere considerati

solo € 2.042, 32, correttamente calcolati dai periti, tenendo conto della sola quota

di (omissis), sulla base degli unici beni – i libretti di deposito –, tra quelli presenti

nell‟asse ereditario, agevolmente monetizzabili.

Nessuna donazione, inoltre, può ritenersi adeguatamente dimostrata.

Si è già detto che le dichiarazioni di soggetti indirettamente interessati

all‟esito del presente giudizio, perché prossimi congiunti del proposto, sono dotate

di scarsa affidabilità probatoria. Se poi si considera che avrebbero avuto ad

oggetto cifre cospicue senza lasciare apprezzabili tracce documentati e,

soprattutto, senza la dimostrazione di una congrua capacità di spesa in capo al

donante e di un minimo di equilibrio nel trattamento di tutti i figli, si comprende

come le donazioni inserite nella CTP del dott. (omissis) siano tamquam non essent.

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105

Nessun valore probatorio può essere, infatti, riconosciuto a semplici

matrici di assegni riportanti i nomi di (omissis) e di sua moglie (per altro, senza

alcuna indicazione della causale).

Inoltre, la contabile bancaria dell‟8.11.1990 di (omissis) dimostra che costei

ha percepito circa 140 mila euro, ma non anche il trasferimento di alcunché di

rilevante in favore della figlia (omissis), che se vi fosse stato, anche solo in parte,

avrebbe ragionevolmente seguito la stessa via bancaria.

Anzi, proprio tale contabile bancaria appare paradigmatica della effettiva

possibilità, nel caso di specie, per il proposto, di documentare movimentazioni

bancarie anche risalenti nel tempo, ove effettivamente esistenti e lecite.

Infine, il libretto di deposito del 1982 – così come quello del 1995, da

dove provengono gli oltre 500 mila euro utilizzati per la sottoscrizione di titoli del

1997 – prova la percezione da parte di (omissis) delle somme ivi annotate, ma nulla

dice sulla loro effettiva origine.

Al riguardo, occorre ricordare, come anticipato in sede di esposizione dei

principi generali, che per contrastare la sproporzione tra redditi dichiarati ed

acquisizioni patrimoniali, non è sufficiente provare l‟esistenza della disponibilità

di determinate somme di denaro, se poi non se ne dimostra la lecita provenienza50

.

Ebbene, secondo il CTP, dott. (omissis), 90 milioni di lire sarebbero stati

donati dai genitori del proposto in occasione delle sue nozze, come avrebbe

dichiarato il padre di (omissis).

Tuttavia, nulla del genere ha riferito (omissis) in sede di indagini difensive,

in quanto ha datato la sua donazione di 90 milioni di lire al figlio nel 1990, ben

otto anni dopo il matrimonio ed ha precisato che, in occasione delle dette nozze,

ha sostenuto il 50% delle spese per la festa nuziale e l‟arredamento.

50 Cfr., in termini espliciti, in relazione allo stesso requisito della sproporzione in tema di 12

sexies l. 359/1992, Cass. n. 45700 del 20.11.2012, Di Marzio, in motivazione, “non basta

documentare – attraverso gli estratti conto – la disponibilità di somme su c/c laddove non se ne

dimostri la lecita provenienza per superare la presunzione di illecita accumulazione che assiste

il sequestro disposto L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, posta l'acclarata insufficienza

all'uopo dei redditi denunciati rispetto al momento di acquisto dei titoli”.

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106

In merito, poi, alla capacità di spesa – o, meglio, di “donazioni” – di

(omissis), questi, in sede di indagini difensive, dopo avere chiarito di essere stato un

funzionario delle ferrovie dello Stato, mentre la moglie era insegnante, è

addirittura risalito ai regali in denaro ricevuti in occasione delle proprie nozze,

oltre che alla vendita di un immobile ricevuto in eredità dalla moglie nel 1967 per

5 milioni di lire ed alla vendita alla (omissis) di un terreno acquistato (insieme ad

altri) per la squadra di calcio del paese.

Nulla ha, però, detto delle sue spese per l‟acquisto del detto terreno (per

finalità non lucrative) o di altri immobili.

Ha, invece, parlato genericamente di lavori secondari, che sembrerebbe

avere svolto “in nero”, come il montaggio di antenne o l‟attività prestata nel punto

vendita di Parcheria.

Per altro, già dal 1995 lo stesso (omissis) e la moglie sono pensionati e, per

quanto riferito dallo stesso (omissis), avrebbero percepito, come trattamento di fine

rapporto, rispettivamente 60 e 18 milioni di lire.

Ebbene, sulla base di tali risorse – non cospicue, ma soprattutto in gran

parte tutt‟altro che certe (anche per l‟omessa considerazione delle spese) – (omissis)

avrebbe concesso gratuitamente a (omissis), unitamente alla sua famiglia, una

propria abitazione fino al 1998, lo di averlo fatto pranzare e cenare a casa propria,

gli avrebbe comprato a 18 anni una Lancia A112 nuova, avrebbe sostenuto il 50%

delle spese per il matrimonio e l‟arredamento, gli avrebbe donato – senza che

risulti alcuna traccia documentale – 90 milioni di lire nel 1990, 25 milioni di lire

nel 2000 e 25.500 euro nel 2005; il tutto, incredibilmente, “senza trascurare gli

altri figli”, stando alle sue parole.

In altri termini, (omissis) sarebbe riuscito a fare per i figli (di cui non dice

neppure il numero) ciò che appare impossibile per un normale nucleo familiare

con redditi da ferroviere e insegnate. Il suo racconto è, quindi, talmente

inverosimile che persuade nel senso esattamente opposto a quello chiaramente e

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Trib. RC – Sez. M.P.

107

comprensibilmente voluto dal dichiarante: questi non aveva la possibilità di

effettuare le donazione dichiarate per (omissis) e per gli altri suoi figli.

Altrettanto improbabili sono le donazioni in favore di (omissis) dichiarate,

in sede di indagini difensive, dalla madre, (omissis).

La moglie del proposto avrebbe, infatti, ricevuto dal padre 60 milioni di

lire nel 1982 per aprire un negozio di elettrodomestici. Se, ormai, è superfluo

ricordare come non v‟è alcuna traccia documentale di tale elargizione, è bene

sottolineare che ad essa corrisponderebbe una uscita di uguale importo per la

costituzione dell‟azienda intestata a (omissis), mentre né i periti né i CCTTPP

hanno conteggiato alcun costo per l‟apertura di tale attività in quanto nulla è

emerso al riguardo.

Analogamente, al di là dell‟interessato ricordo della (omissis) non vi è

alcuna prova di 200 milioni di lire in BOT che il padre di (omissis) avrebbe lasciato

nell‟asse ereditario.

Ancora, la stessa (omissis), pur essendo una semplice bracciante agricola e

madre di famiglia numerosa, sarebbe riuscita a donare a (omissis), senza

scontentare gli altri figli, 60 milioni di lire nel 1982, 28 milioni di lire nel 1986 e

poco meno di 23 milioni di lire nel 1988.

Anche in tal caso, quindi, l‟intrinseca implausibilità delle dichiarazioni

depone per l‟insussistenza di risorse compatibili con le donazioni dedotte.

Nessun elemento probatorio, infine, al di là del dato cronologico, consente

di ipotizzare, in modo plausibile, che la rilevante cifra versata il 9.12.1982, pari ad

oltre € 18 mila euro, sia la sommatoria dei regali di nozze ricevuti in denaro

contante dai coniugi (omissis) -(omissis).

3.2.2.8. La residua cassa dell‟azienda (omissis)

Ancora – con riferimento ad altra entrata dedotta dalle difese solo dopo il

deposito della perizia – (omissis), il 12.8.2009, avrebbe prelevato € 200.000, 00,

dalla cassa dell‟azienda di (omissis).

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108

Il dato – ritenuto dai periti inverosimile, per l‟entità dell‟operazione

imputata alla “cassa” di una azienda ceduta – se fosse vero, sarebbe, ad un tempo,

inquietante ed irrilevante.

Sarebbe inquietante, non solo perché il 12.8.2009, nella cassa

dell‟azienda di (omissis), sarebbero rimasti addirittura 200.000, 00 euro, nonostante

la cessione dell‟azienda alla(omissis) circa sei mesi prima (con atto pubblico del

19.2.2009), ma soprattutto perché il 12.8.2009 è proprio la data del deposito del

primo decreto di sequestro, che sarebbe stato eseguito due giorni dopo, il

14.8.2009, senza riuscire a trovare traccia dei predetti 200.000,00 euro.

Sarebbe irrilevante, perché dal 12.8.2009 non è stato effettuato alcun

acquisito che costituisca oggetto delle proposte in esame e possa essere ritenuto

proporzionale ai predetti 200.000,00 euro, i quali non possono di certo servire per

porre limite alla sproporzione registrata negli anni precedenti.

3.2.2.9. La spesa familiare

Deve, poi, essere considerata, quale elemento negativo ai fini della

determinazione delle risorse lecite disponibili per le acquisizioni patrimoniali del

proposto, la sua spesa familiare per l‟intero periodo oggetto di accertamento.

A tal riguardo, i periti hanno utilizzato le pubblicazioni dell‟ISTAT

contenenti dati sui “Consumi delle famiglie” negli anni dal 1982 al 2009, distinti

per: a) tipologia di reddito (lavoro dipendente o impresa) prodotto dalla cosiddetta

“persona di riferimento”, corrispondente all‟intestatario della scheda di famiglia in

anagrafe (quello che con terminologia desueta veniva indicato come “capo

famiglia”); b) regione o area geografica (meridione) di residenza; c) ripartizione

dei consumi tra le varie categorie di spesa ( consumi alimentari e non, spese per

abitazioni ed altro); d) numero medio dei componenti il nucleo familiare in

relazione alla situazione reddituale (dipendente, professionista, imprenditore o

disoccupato)della “persona di riferimento” .

In via preliminare è stato necessario individuare la tipologia di reddito

della “persona di riferimento” del nucleo familiare (dal 1982 al 1986 n.2

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109

persone, dal 1987 al 1990 da n.3 persone, dal 1991 al 1997 da n.4 persone, dal

1998 al 2009 da n.5 persone), in quanto da ciò sarebbero derivate differenze di

consumi medi e di numero di componenti il nucleo familiare. I periti hanno,

pertanto, guardato alla tipologia del reddito maggiore dichiarato dai componenti

della famiglia. Conseguentemente, poiché il maggior reddito, per gli anni 1983 e

1984 è stato quello prodotto dal (omissis) quale lavoratore dipendente mentre per

gli anni successivi quello d‟impresa, è stata utilizzata la tavola della spesa media

mensile riferita al reddito d‟impresa ad eccezione degli anni 1983 e 1984 per i

quali è stata utilizzata la tavola della spesa media mensile riferita al reddito da

lavoro dipendente.

È stata, poi, considerata la composizione del nucleo familiare del

proposto negli anni d‟interesse. Infatti, nelle pubblicazioni ISTAT Il numero

medio dei componenti il nucleo familiare è strettamente connesso alla tipologia di

reddito prodotto dalla “persona di riferimento” ed alla regione di residenza, nel

senso che è maggiore per l‟imprenditore/professionista rispetto al lavoratore

dipendente/disoccupato ed inoltre è maggiore nelle regioni meridionali rispetto

alle altre regioni.

È stato, quindi, rilevato che il numero medio dei componenti il nucleo

familiare residente in Calabria e con “persona di riferimento” imprenditore,

considerato nelle tabelle ISTAT dal 1997, è pari a 3,5. Tale spesa media mensile è

stata, poi, ponderata, con riferimento al caso di specie, in relazione a due fattori:

a) le variazioni intervenute nel numero dei componenti il nucleo familiare (omissis)

-(omissis) nel periodo 1982-2009 (dal 1982 al 1986 n.2 persone, dal 1987 al 1990

da n.3 persone, dal 1991 al 1997 da n.4 persone, dal 1998 al 2009 da n.5 persone);

b) la diversa incidenza (in misura non proporzionale) sulla spesa media mensile

dell‟incremento di componenti il nucleo familiare. A tal proposito, l‟ISTAT nel

2009 ha pubblicato i dati relativi alla c.d. “scala di equivalenza”, in base alla quale

viene data espressione numerica alla incidenza, in termini di maggiore spesa

familiare, delle unità aggiuntive di componenti il nucleo familiare, tenendo conto

dell‟effetto delle economie di scala che si realizzano in ambito familiare.

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110

Nel caso che ci occupa è stata determinata la scala di equivalenza di una

famiglia di ampiezza di 3,5 componenti, in 1,4835 (media aritmetica tra 1,335 e

1,632: (1,335+1,632):2). A tal punto è stato possibile individuare una relazione

diretta tra la “scala di equivalenza” e il numero effettivo di componenti il nucleo

familiare del proposto, utilizzando con “valore base” di componenti nucleo

familiare 3,5 persone51

. Invece, poiché dal 1982 al 1996 poiché i dati ISTAT sui

consumi delle famiglie si riferiscono alla spesa media mensile “pro-capite” è stata

individuata una relazione diretta tra la “scala di equivalenza” e il numero effettivo

di componenti il nucleo familiare del proposto, utilizzando come “valore base”

una famiglia con un componente52

.

È stato così ricostruita la spesa familiare annuale pari, nell‟intero periodo

(1982-2008) ad € 840.258,5553

.

51 Questa la tabella elaborata dai periti:

Ampiezza f. Scala

equivalenza

variazione

assoluta

rispetto al

valore base

variazione %

rispetto al valore

base

fattore di equivalenza

(1-variazione % )

es.1 - 0,5963=

0,4037

1 0.599 -0,8845 -0,5963 0,4037

2 1 -0,4835 -0,3260 0,6740

3 1,335 -0,1485 -0,1002 0,8998

3,5 1,4835 valore base valore base valore base

4 1,632 +0,1485 +0,1002 1,1002

5 1,905 +0,4215 +0.2842 1,2842

52 Questa la tabella elaborata dai periti:

Ampiezza f. Scala

equivalenza

variaz. assoluta variaz. % su valore

base

fattore di equivalenza

1 0.599 valore base valore base valore base

2 1 +0,4010 +0,6695 1,6695

3 1,335 +0,7360 +1,2288 2,2288

3,5 1,4835 +0,8845 +1,4767 2,4767

4 1,632 +1,033 +1,7246 2,7246

5 1,905 +1,306 +2,1804 3,1804

53 Questa la tabella elaborata dai periti:

ANNO

SPESA

MEDIA

MENSILE

NUCLEO

FAMILI

ARE

FATTORE

EQUIVALE

NZA

SPESA

MEDIA

MENSI

LE

(BxD)

SPESA

MEDIA

ANNUA

CAPO

FAMIG

LIA

TIPOLO

GIA

REDDIT

O

1982

284,56 2 1,6695 € 475,07 € 475,07 (omissis) impresa

1983

209,68 2 1,6695 € 350,06

4.200,73 (omissis)

dipendent

e

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111

1984

234,98 2 1,6695 € 392,30

4.707,59 (omissis)

dipendent

e

1985

401,80 2 1,6695 € 670,81

8.049,66 (omissis) impresa

1986

401,80 2 1,6695 € 670,81

8.049,66 (omissis) impresa

1987

401,80 3 2,2288 € 895,53

10.746,3

8 (omissis) impresa

1988

682,23 3 2,2288

1.520,55

18.246,6

5 (omissis) impresa

1989

595,47 3 2,2288

1.327,18

15.926,2

0 (omissis) impresa

1990

645,57 3 2,2288

1.438,85

17.266,1

6 (omissis) impresa

1991

702,38 4 2,7246

1.913,70

22.964,4

5 (omissis) impresa

1992

691,01 4 2,7246

1.882,73

22.592,7

1 (omissis) impresa

1993

675,00 4 2,7246

1.839,11

22.069,2

6 (omissis) impresa

1994

754,02 4 2,7246

2.054,40

24.652,8

3 (omissis) impresa

1995

741,15 4 2,7246

2.019,34

24.232,0

5 (omissis) impresa

1996

769,00 4 2,7246

2.095,22

25.142,6

1 (omissis) impresa

1997

2.770,57 4 1,1002

3.048,18

36.578,1

7 (omissis) impresa

1998

3.061,01 5 1,2842

3.930,95

47.171,3

9 (omissis) impresa

1999

2.544,81 5 1,2842

3.268,05

39.216,5

4 (omissis) impresa

2000

3.178,15 5 1,2842

4.081,38

48.976,5

6 (omissis) impresa

2001

3.024,53 5 1,2842

3.884,10

46.609,2

2 (omissis) impresa

**2002

2.736,62 5 1,2842

3.514,37

42.172,4

1 (omissis) impresa

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112

Inoltre, i periti hanno preso atto che i dati sui consumi delle famiglie

pubblicati dall‟ISTAT dal 1982 al 2009 contengono una ripartizione della spesa

media mensile delle famiglie, in base alla tipologia di reddito prodotto dalla

“persona di riferimento”, tra spesa alimentare e non alimentare e che, in

quest‟ultima è ricompresa la spesa per abitazione, composta da spesa per

manutenzioni ordinarie e straordinarie, condominiale e per fitto figurativo.

Conseguentemente, poiché i coniugi (omissis) nel periodo 1982-2009 hanno vissuto

in abitazione di proprietà, per riportare il dato stimato alla situazione effettiva, è

stato necessario sottrarre dalla spesa media mensile della famiglia l‟importo

riferibile al fitto figurativo. A tal fine è stato estrapolato dai dati ISTAT il fitto

figurativo mensile della famiglia riferito alla situazione di “persona di

riferimento” imprenditore, dal 1997 al 2003, mentre, per il periodo precedente, è

stato deflazionato, in base ai dati ISTAT sugli indici nazionali prezzi al consumo

FOI, il fitto figurativo del 1997, così come, per il periodo successivo, è stato

rivalutato, in base ai dati ISTAT sugli indici nazionali prezzi al consumo FOI, il

fitto figurativo del 200354

.

**2003

2.804,64 5 1,2842

3.601,72

43.220,6

2 (omissis) impresa

**2004

3.624,00 5 1,2842

4.653,94

55.847,2

9 (omissis) impresa

**2005

3.657,00 5 1,2842

4.696,32

56.355,8

3 (omissis) impresa

**2006

3.857,00 5 1,2842

4.953,16

59.437,9

1 (omissis) impresa

**2007

3.624,00 5 1,2842

4.653,94

55.847,2

9 (omissis) impresa

**2008

3.607,00 5 1,2842

4.632,11

55.585,3

1 (omissis) impresa

**2009

2.952,00 4 1,1002

3.247,79

23.917,9

7

TOTALE

71.711,6

6

840.258,

55

54 Questa la tabella elaborata dai periti:

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Trib. RC – Sez. M.P.

113

Infine, poiché dall‟analisi comparativa dei dati ISTAT sui consumi medi

delle famiglie risulta un diverso consumo medio mensile delle famiglie in

relazione alla regione o area geografica di residenza, seppure nelle tavole della

spesa media mensile delle famiglie relative alla “persona di riferimento”

imprenditore non vi sia alcuna una suddivisione territoriale (a parte alcuni anni

che prevedono il riferimento al “meridione”), i periti hanno adeguato al caso in

esame gli indici ISTAT individuando il “fattore territoriale” – della residenza in

Calabria, a Rizziconi, del proposto – nel rapporto tra la spesa media mensile della

Regione Calabria e la spesa media mensile su base nazionale55

, ad eccezione delle

Anno Fitto

figurativo

mensile

Fitto

figurativo

annuo

Anno

Fitto

Figurativo

mensile

Fitto

figurativo

annuo

1982 € 153,94 € 153,94 1996 € 372,64 € 4.471,68

1983 € 177,04 € 2.124,48 1997 € 378,98 € 4.547,76

1984 € 195,80 € 2.349,60 1998 € 345,28 € 4.143,36

1985 € 212,64 € 2.551,68 1999 € 354,10 € 4.249,20

1986 € 225,61 € 2.707,32 2000 € 352,70 € 4.232,40

1987 € 235,99 € 2.831,88 2001 € 410,37 € 4.924,44

1988 € 247,79 € 2.973,48 2002 € 401,77 € 4.821,24

1989 € 264,15 € 3.169,80 2003 € 413,54 € 4.962,48

1990 € 280,26 € 3.363,12 2004 € 421,77 € 5.061,24

1991 € 298,20 € 3.578,40 2005 € 428,98 € 5.147,76

1992 € 314,30 € 3.771,60 2006 € 437,56 € 5.250,72

1993 € 327,50 € 3.930,00 2007 € 445,09 € 5.341,08

1994 € 340,27 € 4.083,24 2008 € 459,52 € 5.514,24

1995 € 358,65 € 4.303,80 2009 € 462,96 € 3.409,42

TOTALE € 9.317,40

107.969,36

55 Questa la tabella elaborata dai periti (con la precisazione che per gli anni contraddistinti con la

parola “meridione” non è stato calcolato alcun fattore territoriale poiché i dati ISTAT sono

riferiti all‟area geografica “meridione”, e il dato della spesa media mensile della regione

Calabria non si discosta da quello riferito al meridione):

Anno Fattore

Territoriale

Anno Fattore

Territoriale

1982 0,7739 1996 0,7714

1983 0,7585 1997 Meridione

1984 0,7378 1998 Meridione

1985 0,6606 1999 Meridione

1986 0,6606 2000 Meridione

1987 0,6606 2001 Meridione

1988 0,6864 2002 0,6882

1989 0,6084 2003 Meridione

1990 0,6614 2004 0,7661

1991 0,6786 2005 0,745

1992 0,722 2006 0,6866

1993 0,7103 2007 0,7195

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114

annualità per le quali gli indici ISTAT tengono conto della spesa nel “meridione”

e non si registra alcun variazione statistica significativa tra la spesa generale per il

“meridione” e quella specifica calabrese.

In conclusione, la spesa media familiare per il proposto, nel periodo 1982-

2009, tenuto conto anche dell‟area geografica di residenza, è stata stimata in €

587.948,78, come da tabella che segue:

ANNO

SPESA

MEDIA

ANNUA

(A)

FITTO

ANNUO

(B)

SPESA

MEDIA

ANNUA

NETTO

FITTO (A-

B)

FATTORE

TERRITORIALE

SPESA

MEDIA

ANNUA CON

FATTORE

TERRIT.

(ExF)

1982

475,07

153,94

321,13 0,7739

248,52

1983

4.200,73

2.124,48

2.076,25 0,7585

1.574,84

1984

4.707,59

2.349,60

2.357,99 0,7378

1.739,73

1985

8.049,66

2.551,68

5.497,98 0,6606

3.631,97

1986

8.049,66

2.707,32

5.342,34 0,6606

3.529,15

1987

10.746,38

2.831,88

7.914,50 0,6606

5.228,32

1994 0,6851 2008 0,7143

1995 0,6538 2009 0,7351

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115

1988

18.246,65

2.973,48

15.273,17 0,6864

10.483,50

1989

15.926,20

3.169,80

12.756,40 0,6084

7.760,99

1990

17.266,16

3.363,12

13.903,04 0,6614

9.195,47

1991

22.964,45

3.578,40

19.386,05 0,6786

13.155,37

1992

22.592,71

3.771,60

18.821,11 0,722

13.588,84

1993

22.069,26

3.930,00

18.139,26 0,7103

12.884,32

1994

24.652,83

4.083,24

20.569,59 0,6851

14.092,23

1995

24.232,05

4.303,80

19.928,25 0,6538

13.029,09

1996

25.142,61

4.471,68

20.670,93 0,7714

15.945,56

1997

36.578,17

4.547,76

32.030,41 meridione

32.030,41

1998

47.171,39

4.143,36

43.028,03 meridione

43.028,03

1999

39.216,54

4.249,20

34.967,34 meridione

34.967,34

2000

48.976,56

4.232,40

44.744,16 meridione

44.744,16

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116

2001

46.609,22

4.924,44

41.684,78 meridione

41.684,78

2002

42.172,41

4.821,24

37.351,17 0,6882

25.705,08

2003

43.220,62

4.962,48

38.258,14 meridione

38.258,14

2004

55.847,29

5.061,24

50.786,05 0,7661

38.907,19

2005

56.355,83

5.147,76

51.208,07 0,745

38.150,01

2006

59.437,91

5.250,72

54.187,19 0,6866

37.204,92

2007

55.847,29

5.341,08

50.506,21 0,7195

36.339,22

2008

55.585,31

5.514,24

50.071,07 0,7143

35.765,77

2009

23.917,97

3.409,42

20.508,55 0,7351

15.075,84

TOTALE

840.258,52

107.969,36

732.289,16

587.948,78

Tuttavia, i CCTTPP, rifacendosi ad una nota del Prof. (omissis)

appositamente redatta, hanno sostenuto che il modello utilizzato dai periti sarebbe

congruo per la valutazione prospettica dei consumi familiari ma non per la loro

determinazione retrospettiva.

Nonostante la fonte autorevole dell‟osservazione, essa non appare

ragionevole. Le tabelle ISTAT sono state elaborate attraverso l‟acquisizione

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117

annuale di dati tratti da campioni rilevanti di famiglie. È ovvio che nel tempo

mutano le esigenze, le risorse e le spese delle famiglie. Ne deriva che le tabelle

ISTAT di un dato anno ci dicono quanto presuntivamente spende una famiglia,

con date caratteristiche, nello stesso periodo e non quanto spenderà negli anni a

venire.

Inoltre, i CCTTPP hanno sostenuto che i dati Istat non sarebbero dei valori

fissi ma avrebbero una implicita variabilità consistendo in una media tra valori

minimi e massimi.

Ciò non toglie che correttamente i periti hanno utilizzato i valori medi, i

quali, in quanto tali (e non a caso riportati nelle tabelle di sintesi dell‟ISTAT),

possiedono una maggiore forza inferenziale rispetto ai limiti, massimi e medi, tra

cui si pongono.

Ancora, i CCTTPP, sulla base di una nota del dott. (omissis) (redatta su loro

richiesta), hanno fatto presente che non esistono dati ISTAT riferiti a famiglie di

cinque persone.

In effetti, i periti non hanno utilizzato tabelle riferite a famiglie di cinque

persone, ma hanno fatto applicazione di criteri, scientifici e condivisi, di

adeguamento dei dati ISTAT riferiti a famiglie predeterminate alla famiglia

(omissis) nel numero di componenti variato nel tempo.

Infine, i CCTTPP hanno contestato che i periti non avrebbero considerato

le tabelle dei consumi familiari riferite alla Calabria, preferendo

irragionevolmente i dati generali nazionali.

Invece, i periti hanno considerati le tabelle per la Calabria per gli anni in

cui erano disponibili, tenendo conto di tutti gli elementi di specifici del caso,

mentre per gli altri anni – in termini, non solo ragionevoli ma preferibili rispetto

alla prospettazione dei CCTTPP – hanno comunque tenuto conto del fattore

territoriale.

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118

Nel complesso, infatti, i periti hanno considerato tutti i fattori rilevanti (tra

i quali, quello territoriale), mentre i CCTTPP hanno optato per il fattore

territoriale, trascurandone altri, in primis l‟attività imprenditoriale del proposto.

3.2.2.10. Epoca e costi di costruzione degli immobili

Infine, per la completa ricostruzione delle spese sostenute dal proposto, è

necessario procedere ad una analitica valutazione dell‟epoca e dei costi di

costruzione dei due immobili – il fabbricato di (omissis) e la villa di (omissis) –

oggetto di accesi contrasti tra il perito ed i vari consulenti di parti.

Sul piano metodologico, il perito ha proceduto alla datazione degli

immobili sulla base delle relative concessioni edilizie ed ha stimato i costi di

costruzione moltiplicando i costi base di produzione al mq di edifici di civile

abitazione ai sensi della legge 27.7.1978 n. 392 – come riepilogati, anno per anno,

da apposito documento elaborato dall‟Ordine degli Ingegneri di Ancona –, previa

riduzione del 40% nel caso di destinazione commerciale dell‟immobile, per le

superfici indicate negli atti concessori, quindi senza considerare in alcun modo le

superfici esterne, salvo che per la residenza familiare, valutata in relazione alla

c.d. superficie commerciale.

Il CTP, Ing. (omissis), nelle sue controdeduzioni, ha contestato il metodo

seguito dall‟Arch. (omissis), per più ragioni:

- il metodo parametrico adottato dal perito sarebbe scientificamente meno

affidabile del computo metrico;

- in ogni caso, il citato documento redatto dall‟Ordine degli Ingegneri di

Ancona, sarebbe inidoneo persino ad una corretta applicazione del metodo

parametrico in quanto fa riferimento ai costi base di produzione ai diversi

e specifici fini della disciplina del c.d. equo canone e, comunque perché

tiene conto solo genericamente delle regioni meridionali, senza valutare la

particolare realtà calabrese o, meglio, di Rizziconi;

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119

- applicherebbe in maniera indebita il valore parametrico alle superfici

commerciali, le quali invece sono funzionali alla differente stima del

valore di mercato degli immobili.

Tuttavia, il Collegio condivide e tiene fermo il metodo seguito dal perito

nei limiti appresso indicati.

Le concessioni edilizie costituiscono uno elemento importante, ma non

sempre esclusivo per la datazione delle costruzioni, in quanto va raccordato con le

altre risultanze probatorie.

Inoltre, il metodo parametrico, come è notorio, è comunemente accettato

dalla comunità scientifica ed è quello di regola seguito nelle perizie giudiziali,

specie se hanno ad oggetto costruzioni risalenti nel tempo, in quanto è

praticamente impossibile, oltre che soggetto all‟elevato rischio di pervenire a

risultati significativamente erronei, individuare tutti i materiali utilizzati ed i

lavori eseguiti per giungere ad una data costruzione. Non è un caso se lo stesso

Ing. (omissis) abbia applicato un metodo misto, eseguendo un computo metrico per

il costo delle strutture allo stato rustico, per poi valutare il costo complessivo,

tenendo conto della normale corrispondenza del costo delle strutture ad un terzo

del costo complessivo.

Ancora, i costi base di produzione al mq di edifici di civile abitazione ai

sensi della legge 27.7.1978 n. 392, ancorché elaborati ai fini della disciplina

dell‟equo canone, non mutano natura: sono sempre e comunque costi di

produzione, utilizzabili per giungere, con metodo parametrico, alla stima dei costi

complessivi di realizzazione di un immobile, per ogni possibile finalità ulteriore,

anche diversa da quella legislativa d‟origine. Essi, presentano, poi, il notevole

vantaggio di essere il portato di una valutazione tecnica altamente qualificata, a

livello interministeriale, in quanto sono determinati annualmente con un decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, di

concerto con quello di giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri; sono, cioè, valori

il più possibile oggettivi, frutto di cristallizzate valutazioni della comunità

scientifica di riferimento, che, tra l‟altro, tengono adeguatamente conto del fattore

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120

territoriale, nei limiti in cui la stessa comunità scientifica lo ha considerato

rilevante, distinguendo due macroregioni, quelle centrosettentrionali e quelle

meridionali.

Infine, come detto, l‟Arch. (omissis), al di là della costante indicazione della

superficie commerciale, ha, in concreto utilizzato, per giungere ai costi di

costruzione, le superfici oggetto delle concessioni edilizie (e non le superfici

commerciali), con la sola eccezione rappresentata dalla residenza familiare, dotata

di ampio terrazzo, e delle villa di Palmi, circondata da ampio giardino.

Con queste premesse metodologiche, può iniziare l‟analisi delle unità

immobiliari censite, una al piano (omissis), foglio (omissis), particella (omissis), sub

(omissis), cat. (omissis) di vani 4, l‟altra al piano (omissis), censito al catasto al foglio

(omissis), particella (omissis), sub (omissis), cat. (omissis) di vani 5, come se fossero

due distinte abitazioni, entrambe intestate a (omissis), corrispondenti di fatto alla

villa sita in (omissis), Contrada (omissis), a (omissis), destinata a seconda abitazione

dei coniugi (omissis) -(omissis).

Essa, secondo la incontestata descrizione contenuta nella perizia (omissis), è

circondata su tutti e quattro i lati da un giardino; il piano terra è composto da

cucina (mq 25,16), soggiorno (mq 34,81), bagno (mq 4,79); il primo piano, al

quale si accede da una scala interna, è, invece, diviso in 3 camere da letto (mq

17,95, mq 18,51, mq 11,59), 2 bagni (mq 8,15 e mq 9,76) e corridoio (mq 13,91).

Dai rilievi fotografici allegati alla perizia si ricava, inoltre, che la villa, ben

rifinita ed in ottime condizioni, al piano terra ha due porticati (uno, coperto dalla

soletta della superiore veranda, pavimentato e dotato di muretti e pilastri rivestiti,

l‟altro, anch‟esso pavimentato coperto con tettoia e pilastri di legno); al primo

piano vi è un ampio balcone, mentre il giardino è abbellito da piante, ben curato e

dotato di alta recinzione (di muratura, con elementi di legno, sormontata da

tegole); all‟interno, l‟abitazione è arricchita da un camino in muratura, una scala

di marmo, una cucina in muratura.

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121

Nel complesso, la superficie commerciale (pari alla sommatoria del 100%

delle superfici calpestabili, del 100% delle superfici occupate in pianta da pareti

divisorie interne e pareti perimetrali, del 25% dei balconi e terrazze scoperte, del

35% dei patii e porticati, del 10% dei giardini, del 60% delle verande) corrisponde

a mq 258, 73.

In relazione a tale immobile, il Comune di Palmi ha rilasciato, in data

3.5.2007, due concessioni edilizie in sanatorie (protocolli nn. (omissis) e (omissis)

del 1994), una in favore di (omissis), su sua richiesta del 31.3.1995, “per le opere

abusive relative alla costruzione del piano terra del maggiore fabbricato in c.a. di

maggiore consistenza, sito località (omissis), nel N.C.E.U. al foglio di mappa

(omissis) particella (omissis) sub (omissis)”, l‟altra in favore di (omissis) (definito

“proprietario dell‟immobile”), su sua richiesta sempre del 31.3.1995, “per le

opere abusive relative alla costruzione del primo piano di un fabbricato in c.a.

già ad un piano f.t. sito località Scinà, nel N.C.E.U. al foglio di mappa (omissis)

particella (omissis) sub (omissis)”.

La stessa villa, secondo l‟Arch. (omissis), è stata accatastata su domanda di

(omissis) del 5.5.1995 (anche se in sede di esame il perito ha chiarito che, a ben

vedere, a quel tempo, vi era stata solo una richiesta di variazione catastale e non di

primo accatastamento).

Se ne è dedotta, da parte dell‟Arch. (omissis), la realizzazione dell‟intero

immobile tra il 1994 ed il 1995.

Il medesimo perito ha poi ritenuto congruo, quale valore parametrico da

utilizzare per la stima richiesta, quello fissato in £ 1.250.000 (€ 645/57) a mq, per

le regioni meridionali, nel 1994, dal Decreto Ministeriale del 30.1.1997.

Ha, quindi, valutato i costi di costruzione, esclusi quelli di acquisto del

terreno, in € 167.028, 00, applicando il citato valore parametrico sull‟intera

superficie commerciale (“valore di costruzione = 645,57 euro/mq x 258,73 mq =

167.028,00 euro”).

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122

Rispetto a tali conclusioni, l‟Ing. (omissis) (nei suoi scritti ed attraverso le

domande formulate in sede di esame del perito) ha obiettato (in aggiunta alle

contestazioni metodologiche già esaminate) che il perito non avrebbe considerato

la scrittura privata del 20.8.1980, riconosciuta con sentenza del Tribunale di Palmi

del 3.12.1990, di acquisto, da parte di (omissis), al prezzo dichiarato di £ 5.600.000,

del terreno di 560 mq ove è sorta la villa, né gli atti sottostanti alle concessioni in

sanatoria, né gli atti del procedimento penale (omissis) RG Pretura di Palmi relativo

all‟abuso edilizio sanato ed avrebbe impropriamente scambiato la semplice

variazione catastale del 1995 con l‟originario accatastamento, così giungendo ad

una datazione errata della costruzione.

Piuttosto, secondo l‟Ing. (omissis), dalla lettura delle pratiche di condono

edilizio e dagli atti del procedimento penale che ne è derivato, si evincerebbe che:

- il piano terra era esistente, quanto meno al rustico, nel 1983, per essere

stato realizzato ragionevolmente nel 1982;

- tale rustico è stato edificato da (omissis), nonna di (omissis);

- l‟intera villa, come appare oggi, è stata completata da (omissis) tra il 1986

ed il 1989.

In particolare il CTP trae i suoi convincimenti dalle seguenti circostanze.

Al momento dell‟acquisto del terreno, nel 1980, (omissis) era appena

diciottenne e non aveva risorse proprie.

Il nulla osta in sanatoria del Genio Civile del 4.11.1986, il verbale di

sequestro dei CC di Palmi dell‟11.10.1986, l‟ordinanza di demolizione del

Sindaco di Palmi del 20.10.1986 sono tutti atti emessi formalmente nei confronti

di (omissis).

Ancora, nell‟atto di notorietà del 23.12.1986, ben quattro persone hanno

giurato che “la casa a piano terra che la Sig.ra (omissis) ha costruito in località

(omissis), a fine gennaio 1983, risultava già realizzata nelle pilastrature, soletta e

tamponatura delle mura perimetrali senza intonaci. I lavori di costruzione della

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Trib. RC – Sez. M.P.

123

casa dalla data sopra indicata a tutt‟oggi risultano sospesi non avendo la sig.ra

(omissis) più ripreso gli stessi”.

Nella denuncia per il primo accatastamento, all‟epoca del piano terra allo

stato rustico, presentata, per conto di (omissis) e (omissis) (venditore del terreno) in

data 11.2.1987, dal geometra (omissis), l‟anno di costruzione indicato è il 1983.

Nella domanda di sanatoria presentata da (omissis), l‟anno di ultimazione

dei lavori indicato è sempre il 1983 (nello stesso atto l‟oblazione è calcolata in £

2.832.000).

Dal verbale della Polizia Municipale di Palmi del 25.9.1986 risulta un

fabbricato abusivo di cemento armato di 120 mq, completo di “pilastratura,

soletta e tamponamento perimetrale in relazione al primo piano fuori terra”.

Infine, l‟esistenza di fatture di energia elettrica dal luglio del 1989 ed il

verbale di posa di contatore per l‟acqua da parte del consorzio acquedotto “Vina”

in data 4.7.1989 dimostrerebbero l‟effettivo uso abitativo e, quindi, il

completamento dell‟immobile in quell‟anno.

Quanto alla stima, secondo l‟Ing. (omissis), dovrebbe essere utilizzata la

tariffa dei prezzi della Regione Calabria, Assessorato dei Lavori Pubblici, Ufficio

del Genio Civile in vigore dall‟1.12.1985 (anno di mezzo, all‟interno del periodo

dal 1983 al 1989 di esecuzione dei lavori), avendo riguardo alla superficie del

piano terra di 87 mq, oltre 74 di portico, e del primo piano di 108 mq, oltre 21 mq

di verande.

In base al computo metrico eseguito, le sole strutture avrebbero avuto un

costo di £ 68.699.588, che dovrebbe essere decurtato del 23% in quanto i lavori

sarebbero stati eseguiti in economia, per giungere al valore di £ 52.898.683.

Infine, valutata l‟incidenza del costo delle strutture sul costo totale nella

misura di un terzo, è stato stimato quest‟ultimo in £ 158.696.049 (pari £

52.898.683 x 3), equivalente ad € 81.959, 00, che aumentato del prezzo di

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acquisto del terreno (€ 2.892, 00) e degli oneri di concessione (€ 3.027, 27),

conduce ad un costo complessivo di circa € 87.878, 00.

All‟esito dei chiarimenti dell‟Arch. (omissis) e del suo esame, ritiene il

Collegio che le contestazioni formulate dall‟Ing. (omissis) nei confronti della

perizia (omissis) siano parzialmente fondate, ma non per questo possono

condividersi le conclusioni dello stesso CTP.

Prima di sviluppare il ragionamento su tale punto, occorre, infatti,

completare l‟analisi degli elementi probatori disponibili, sottolineando che:

- nelle due richieste di concessione in sanatoria del 27.2.1995 (una firmata

da (omissis), quale “proprietario”, per una superficie, al primo piano, di 96,

75 mq, l‟altra da (omissis), quale “proprietaria”, per una superficie, al

piano terra, di 118, 08 mq), la data ultimazione dei lavori è il 31.12.1990

(allegati 2 e 3 all‟informativa della DIA del 31.3.2010);

- nelle correlate dichiarazioni sostitutive di notorietà di (omissis) e (omissis)

(allegati 6 e 7 informativa DIA del 31.3.2010), è riportata la stessa data di

ultimazione lavori (31.12.1990);

- nella dichiarazione sostitutiva di notorietà del 25.2.1999 (resa su richiesta

di (omissis)), (omissis) e (omissis) hanno dichiarato che “il fabbricato di

proprietà dei coniugi (omissis) n. a (omissis) il (omissis) e (omissis) nata a

(omissis) il (omissis), sito in (omissis), composto da n. 2 piani fuori terra di

cui alle pratiche di condono edilizio n. (omissis) e (omissis) prot. (omissis) e

(omissis) in catasto edilizio urbano alla partita foglio (omissis) p. (omissis)

del Comune di Palmi, è stato realizzato in epoca antecedente

all‟1.10.1983” (allegato 4 informativa DIA del 31.3.2010);

- nella perizia giurata del 22.2.1995 del geometra (omissis), relativa alla

costruzione abusiva a due piani fuori terra sita in località (omissis),

particella (omissis), foglio (omissis), è precisato che tale opera abusiva è stata

realizzata dai coniugi (omissis) -(omissis), “nella qualità di proprietari”, “nel

periodo ante 31.12.1993”.

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Orbene, l‟Arch. (omissis) è pervenuto alla datazione della costruzione della

villa di (omissis) limitando il suo esame alle concessioni in sanatoria del 1995; a

sua volta l‟Ing. (omissis) non ha neppure menzionato le dichiarazioni di

conclusione dei lavori fornite dagli stessi coniugi (omissis) -(omissis), né la perizia

giurata del loro tecnico di fiducia, geometra (omissis) (atti da ultimo ricordati).

Per ricostruire la vicenda edilizia in esame, occorre partire dal dato certo,

incontestabilmente accertato dalla Polizia Municipale di Palmi il 25.9.1986: a

quella data, era stato realizzato, al rustico (pilastratura, soletta e tamponamento

perimetrale), un fabbricato abusivo di cemento armato, ad un piano fuori terra, di

120 mq, nel tempo divenuto la villa de qua.

Ne scaturiva un procedimento penale nei confronti dei coniugi (omissis) e

(omissis), della di lei nonna (omissis) e di colui che, secondo la Polizia Municipale

(cfr. ordinanza di demolizione in atti), continuava ad essere il proprietario del

terreno ((omissis)), ma non si conosce l‟epilogo procedimentale per tutti e quattro

gli indagati.

Al contempo, (omissis), chiedeva il rilascio di una concessione in sanatoria

ai sensi della l. 47/1985 e, a seguito di apposito ricorso, otteneva l‟ordinanza

cautelare del TAR di Reggio Calabria del 5.6.1987 di sospensione dell‟ordine di

demolizione del Comune di Palmi, ma non si conoscono neppure gli esiti di tali

procedimenti (amministrativo e giudiziario).

La difesa ed il CTP hanno estrapolato dai citati procedimenti gli atti

d‟interesse, senza offrire una visione d‟insieme e senza neppure dare conto della

tenuta definitiva di decisioni parziali e provvisorie (giacché non è comprensibile,

perché privo di riferimenti al numero di procedimento ed agli indagati, oltre che

dell‟intestazione, il decreto di archiviazione del 22.9.1993 presente al foglio 2

dell‟allegato 3 della consulenza (omissis), mentre la richiesta di archiviazione per

prescrizione, di cui all‟ultimo foglio dello stesso allegato 3, riguarda la sola

(omissis)).

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Ancora, nelle more, (omissis) faceva sottoscrivere, in data 23.12.1986, un

atto di notorietà a quattro persone, attestante la realizzazione dell‟immobile

rustico da parte di (omissis) “a fine gennaio 1983” e l‟assenza di ulteriore attività

edilizia da quella data, mentre (omissis) proponeva ricorso, notificato il 10.1.1987,

nei confronti di (omissis) per il riconoscimento giudiziale delle firme in calce alla

scrittura priva di compravendita del terreno del 20.8.1980.

In questo quadro, il ruolo di (omissis) è tutt‟altro che chiaro.

Sebbene alcuni atti (il nulla osta in sanatoria del Genio Civile del

4.11.1986, il verbale di sequestro dei CC di Palmi dell‟11.10.1986, l‟ordinanza di

demolizione del Sindaco di Palmi del 20.10.1986) sia stati emessi formalmente

nei confronti di (omissis) ed altri atti siano stati compiuti da lei personalmente (la

richiesta di concessione in sanatoria ed il ricorso al TAR per la sospensiva) ed

ancora il procedimento penale relativo all‟abuso sia stato anche a suo carico,

tuttavia, non è dato sapere sulla base di quali elementi probatori la realizzazione

del rustico de quo sia ascrivibile alla nominata (omissis).

È possibile che gli atti citati siano stati orientati dalle dichiarazioni degli

stessi soggetti interessati, la (omissis) ed i coniugi (omissis) -(omissis), legati tra loro

da stretti vincoli familiari, o degli altri soggetti (familiari o amici) cui lo stesso

(omissis) ha chiesto di rendere dichiarazioni giurate (si tenga presente che tra i

quattro firmatari della dichiarazione giurata del 23.12.1986, vi sono (omissis), già

citato nella parte dedicata alla misura personale, e (omissis), padre del proposto);

nel qual caso, ai fini del presente procedimento, tali dichiarazioni ed il loro

portato probatorio sarebbero privi di affidabilità, per l‟abituale illiceità dell‟azione

del proposto (con specifico riguardo all‟ambito amministrativo), non potendosi

escludere la sua scelta di dirottare gli effetti penali ed amministrativi dell‟abuso su

una persona anziana (la nonna di (omissis)), senza particolari prospettive ed

ambizioni.

Infatti, nella stessa consulenza (omissis) si utilizza un argomento logico che,

nel quadro della pericolosità sociale qualificata di (omissis), depone in senso affatto

diverso: la giovane età della (omissis) e l‟assenza di sue risorse personali lasciano,

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infatti, presumere, piuttosto che una donazione indiretta della nonna, l‟utilizzo di

somme di denaro, verosimilmente di origine illecita, del proposto.

Devono allora evidenziarsi alcune anomalie emergenti dagli atti (parziali)

prodotti.

La l. 47/1985 prevedeva, all‟art. 31, 1° comma, la possibilità di ottenere la

concessione in sanatoria, per i proprietari di opere ultimate entro il 1° ottobre

1983, chiarendo, al 2° comma, che “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia

stato eseguito il rustico e completata la copertura”.

Nella vicenda edilizia in esame, tutto comincia dopo l‟accertamento da

parte della Polizia Municipale della realizzazione di un primo piano, allo stato

rustico, di circa 120 mq, su un terreno in località (omissis) intestato a (omissis).

Solo a quel punto, (omissis), si ricorda di fare autenticare la scrittura privata

di acquisto del 1980, citando in giudizio lo stesso (omissis), coindagato nel

procedimento penale relativo all‟abuso; (omissis), altro coindagato nello stesso

procedimento, fa sottoscrivere l‟atto di notorietà del 23.12.1986 a ben quattro

persone (tra i quali, come detto, il già citato (omissis) e (omissis), padre del

proposto), che hanno giurato l‟avvenuta realizzazione del rustico, ad opera di

(omissis), a fine gennaio del 1983, senza spiegare perché tale attività edilizia

dovesse attribuirsi alla sola (omissis), né le regioni di un ricordo così preciso;

(omissis) presenta, il 25.9.1986, una domanda di sanatoria, sostenendo di avere

avuto il possesso del terreno in forza di un contratto di “comodato”.

Non si conoscono l‟esito di questo procedimento amministrativo né la

conclusione di quello giurisdizionale per l‟annullamento dell‟ordine di

sospensione del comune e neppure la motivazione della provvedimento cautelare

emesso dal TAR di Reggio Calabria (in quanto è stato prodotto il solo

dispositivo), ma è evidente che (omissis) ha presentato la richiesta di sanatoria

senza averne titolo, in quanto non è mai stata “proprietaria” e neppure non vi è

prova di un effettivo contratto di comodato (né sono indicate le ragioni per le

quali la (omissis) avesse dovuto detenere il detto terreno in forza di un comodato).

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La sanatoria, sarebbe, inoltre, legittima solo in caso di effettivo

completamento del rustico, con tamponatura completa ed assenza di segni di

prosecuzione della costruzione per un altro piano, ma, a tal proposito, la mancanza

degli allegati fotografici alla domanda di sanatoria e lo stato delle fotocopie degli

allegati fotografici al sequestro della Polizia Municipale, non consentono di

esprimere puntuali valutazioni, anche se, sul piano logico, la particolare attenzione

di (omissis) ad ammantare di apparente legalità le sue azioni illecite (dimostrata

nella parte relativa alla misura personale), unitamente alla puntualità del proposto

nel presentare domande di condono quando l‟abuso è già realizzato, rende

davvero improbabile che, per un opera risalente al 1983, abbia atteso il

sopralluogo della Polizia Municipale del 1986, per presentare l‟istanza di

sanatoria.

Per altro, (omissis) ha proseguito nell‟attività edilizia abusiva, e, appena

reso possibile dall‟art. 39 l. 724/1994 – si considerai a riguardo, la puntualità del

proposto – con istanze del 27.2.1995, l‟ha formalmente sanata insieme alla

moglie, dichiarando il completamento della villa a due piani fuori terra,

nell‟attuale configurazione, in data 31.12.1990, ben prima del termine ultimo, del

31.12.1993, previsto dal 1° comma del citato art. 39.

Non appare corretto, poi, il frazionamento dell‟intera opera, una villa a due

piani, in due unità abitative per le quali sono state presentate due diverse istanze

si sanatoria, una a nome di (omissis), l‟altra di (omissis).

Correlativamente, la stessa villa è stata irregolarmente accatastata come se

si trattasse di due unità abitative. Al riguardo, è verosimile che il frazionamento

dell‟opera sia funzionale ad abbattere il tetto complessivo di volumetria sanata,

consentendo a (omissis) ed a (omissis) di dichiarare, nei rispettivi atti di notorietà del

27.2.1995 (allegati 6 e 7 dell‟informativa della DIA di Reggio Calabria del

31.3.2010), volumetrie inferiori, per ciascuna unità abitativa, inferiori alla soglia

di 450 metri cubi che avrebbe reso necessario ulteriore documentazione (in

particolare, il certificato di idoneità statica).

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Ancora, i predetti coniugi sono riconosciuti comproprietari e responsabili

dell‟abuso nella perizia giurata del 22.2.1995 da parte del loro tecnico di fiducia e

nella dichiarazione giurata del 25.2.1999 di (omissis) e (omissis), mentre l‟unico

titolo formale di proprietà deriva dalla citata scrittura privata datata 20.8.1980,

con la quale (omissis) ha acquistato il terreno in seguito edificato.

Neppure in questo caso, il dato è irrilevante, in quanto ai sensi dell‟art. 31.

1° comma, l. 47/85, solo il proprietario, e non il committente dell‟opera edilizia

abusiva, era legittimato a presentare l‟istanza di sanatoria.

Ebbene, nonostante le anomalie rilevate, tutto è filato liscio per il proposto.

Vi è ancora la possibilità di mettere in risalto una ulteriore “stranezza”:

(omissis), come se non sapesse dell‟accertamento della Polizia Municipale del 1986

del solo rustico del piano terra, e neppure della propria dichiarazione di

realizzazione della costruzione completa il 31.12.1990, si fa dichiarare, in

sostituzione di atto di notorietà, in data 25.2.1999, da (omissis) e da (omissis) che il

fabbricato di “n. 2 piani fuori terra di cui alle pratiche di condono edilizio n.

(omissis) e (omissis) prot. (omissis) e (omissis) in catasto edilizio urbano alla partita

foglio (omissis) p. (omissis) del Comune di Palmi, è stato realizzato in epoca

antecedente all‟1.10.1983” (allegato 4 informativa DIA del 31.3.2010), prima

cioè del predetto accertamento del solo rustico da parte della Polizia Municipale

di Palmi.

Nella successione delle falsità riscontrate, appare ragionevole mettere

ordine, ai fini della prevenzione, nei seguenti termini.

Il rustico del piano terra, per 120 mq, è stato costruito prima del settembre

1986, ma non si sa esattamente quando.

In mancanza di dati certi – poiché appaiono inattendibili le dichiarazioni

rese dagli interessati e persino le dichiarazioni giurate (di amici e parenti) in

quanto dirette ad ottenere la sanatoria di cui alla legge 47/1985 e comunque

determinati epiloghi del processo penale (cioè l‟estinzione del reato per

prescrizione) – prevalgono due argomenti logici: da un lato, se il rustico fosse

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stato realizzato nel 1983, (omissis) non si sarebbe lasciato sfuggire la possibilità di

sanarlo ben prima dell‟accertamento della Polizia Municipale del 1986; dall‟altro,

non è emersa alcuna ragione che faccia ritenere plausibile uno scarto temporale

significativo tra la realizzazione del rustico e l‟accertamento della Polizia

Municipale, tenuto conto della ripresa dei lavori non appena ritornava la calma e

della contestuale attività edilizia abusiva di (omissis) in relazione al fabbricato di

Rizziconi.

Appare, quindi, ragionevole datare la realizzazione del rustico proprio

al 1986, in data prossima, cioè, all‟accertamento della Polizia Municipale, unico

elemento affidabile ai fini della individuazione dell‟epoca di costruzione.

L‟intera villa è stata completata non prima del 31.12.1990, come

dichiarato dagli stessi coniugi (omissis) -(omissis) nelle richieste di sanatoria ai sensi

della l. 724/1994. In linea con tale valutazione si pongono la fatture elettriche ed il

verbale di posa del contatore per l‟acqua solo dal luglio 1989, le quali sono ben

compatibili con un uso parziale di un immobile non del tutto edificato o rifinito.

Da quanto affermato discende che la villa è stata realizzata per intero dopo

il matrimonio tra (omissis) e (omissis), su suolo formalmente intestato a (omissis).

Al di là della dubbia veridicità della data della scrittura privata di acquisto

del terreno da parte di (omissis) (risalente al periodo di fidanzamento con (omissis)),

secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di misure di prevenzione,

l‟immobile appartiene a chi ha sostenuto le spese per la sua costruzione anche se

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l‟area di sedime è di diverso soggetto56

o comunque, nel caso di ristrutturazione,

le spese prevalenti ed assorbenti57

.

Nel caso in esame, non vi è alcun elemento serio che consenta di ritenere

che le spese per la costruzione della villa sia sostenute da (omissis) o addirittura da

sua nonna, (omissis) (neppure citata nella scrittura privata del 20.8.1980).

Il compimento dell‟attività edilizia durante il matrimonio rende operativa,

ai sensi del 3° comma dell‟art. 2 bis l. 575/65, la presunzione, non smentita da

contrarie risultanze, di appartenenza al proposto del bene intestato alla moglie.

Invero, non vi è alcuna fattura, alcun contratto, alcun documento (non

strumentale ai citati procedimenti penale e amministrativo) che porti a soggetti

diversi del proposto.

Questi, anzi, in più atti è indicato e si è indicato come responsabile almeno

di parte dell‟abuso ed è il soggetto che la utilizza effettivamente, come seconda

residenza familiare.

La villa è, pertanto, nella disponibilità di (omissis).

Quanto alla stima dei costi, superate le obiezioni metodologiche, deve

aggiungersi che la tariffa di prezzi utilizzata nella consulenza (omissis) è allegata

56 Cfr. Cass. n. 49479 del 25.9.2009, Graziano: “in tema di misure di prevenzione, è legittima la

confisca di un fabbricato realizzato con denaro di provenienza illecita su terreno di provenienza

lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale, devono essere valutati

unitariamente e non sono suscettibili di una valutazione separata in conformità agli scopi della

disciplina di prevenzione preordinata a colpire investimenti, anche se leciti, di risorse

finanziarie prodotte da attività illecite”; Cass. n. 25558 del 16.4.2009, Di Salvo: “è legittima la

confisca di un fabbricato realizzato con l'impiego di ricchezze illecite da persona sottoposta alla

sorveglianza speciale di p.s., nonché del terreno sul quale esso insista, a nulla rilevando la

provenienza lecita di quest'ultimo, data la non separabilità o comunque la non separata

fruibilità dei due beni”.

57 Cfr. Cass. n. 47983 del 27.11.2012, D'Alessandro: “in tema di confisca di beni intestati a terzi,

l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente

pericoloso in direzione di un cespite formalmente ed anche sostanzialmente di proprietà di un

terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare

l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte

rispetto al valore del bene. (Fattispecie in cui il bene, acquistato formalmente dalla moglie del

proposto in epoca antecedente al matrimonio, era stato oggetto di spese di ristrutturazione da

parte di quest'ultimo in costanza del rapporto coniugale)”.

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nella sola copertina, sicché non è minimamente verificabile l‟attendibilità del

computo metrico del citato CTP.

Lo stesso Consulente, inoltre, ha erroneamente indicato gli oneri pagati per

l‟oblazione, corrispondenti in realtà a circa € 12.000 per le concessioni in

sanatoria di (omissis) e (omissis) (per (omissis), oblazione di £ 13.008.000, oneri

concessori di £ 3.249.362, diritti segreteria di £ 300.000; per (omissis), oblazione di

£ 10.785.000, oneri concessori di £ 2.612.250, diritti segreteria di £ 300.000) e £

1.400.000 per (omissis).

Occorre, invece, procedere, per le ragioni già illustrate, con il metodo

parametrico, sulla base dei costi di produzione ai sensi della l. 392/78.

Metà della struttura, cioè il solo piano terra, è stata realizzata, allo

stato rustico, nel 1986, per 120 mq. Le fonti scientifiche citate e documentate

dall‟Ing. (omissis) consentono di ritenere i costi di struttura pari a circa un terzo di

quelli complessivi.

Pertanto, applicando un terzo del valore parametrico, per il meridione, del

1986, alla superficie abusivamente edificata di 120 mq, otteniamo i costi di tale

struttura pari ad € 17.559, 53 (£850.000:3x120, pari a £33.999, 60).

La villa è stata completata nel dicembre del 1990, ma le prime fatture

elettriche e la posa del contatore dell‟acqua risalgono al settembre del 1989,

sicché, per prudenza, conviene utilizzare il valore parametrico (£ 1.010.000), in

relazione al meridione, del 1989, per l‟intera superficie sanata di 214, 83 mq.

Naturalmente devono essere sottratti i costi di metà struttura – cioè del

rustico del solo piano terra accertato nel 1986 –, corrispondenti ad un sesto del

totale, posto che, in generale, per quanto detto, i costi strutturali sono

approssimabili ad un terzo dell‟intero.

Possono, allora, riconoscersi, per il 1989, l‟assunzione di costi di

costruzione pari ad € 93.022, 50 euro (£ 1.010.000:6x5x214, pari a £180.116.666,

66).

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Nel complesso la villa di (omissis) è stata, quindi, costruita, tra il 1986

ed il 1990, con un esborso complessivo di circa € 110.582, 00.

Quanto al fabbricato sito in via Provinciale snc, in località (omissis), a

(omissis) – utilizzato ai piani terra, primo e secondo come sede dell‟attività

commerciale della (omissis) e al terzo come abitazione familiare di (omissis) – ricade

sulle particelle 405, 408 e 23 del foglio di mappa 23, N.C.E.U. del Comune di

Reggio Calabria, Sezione Censuaria di Rizziconi, ancorché l‟attuale

accatastamento non corrisponde alla situazione di fatto dell‟immobile.

Secondo l‟incontestata descrizione contenuta nella perizia (omissis),

all‟attività commerciale si accede da un accesso collocato sulla facciata principale

dell‟edificio che consente di raggiungere gli altri due livelli superiori, sempre

destinati all‟attività commerciale e deposito; il piano terra del fabbricato

comprende uno spazio destinato alla esposizione e vendita per una superficie utile

complessiva pari a circa mq 865,00; il piano secondo è pure destinato alla vendita

per una superficie utile complessiva pari a mq 895,00; il terzo livello è destinato a

uffici, vendita e deposito per una superficie utile complessiva pari a mq 950,00;

l‟ultimo livello comprende l‟abitazione per una superficie calpestabile pari a

310,00 mq circa e una terrazza di mq 695,00, equivalenti ad una superficie

commerciale complessiva pari a 550,35 mq.

La perizia dell‟Arch. (omissis) è, per il fabbricato in esame, come vedremo,

in larga parte fondata, perché utilizza dati (sostanzialmente riconosciuti anche dai

CCTTPP) estrapolati dalle pertinenti concessioni edilizie (alcune in sanatoria).

Non contiene, tuttavia, alcuno sforzo ricostruttivo d‟assieme del

complesso, stratificato e progressivo intervento edilizio che ha portato all‟attuale

configurazione del fabbricato.

A tal proposito, l‟unica versione – seppure non esaustiva, ma incontestata

e ben compatibile con i contenuti dei documenti ufficiali in atti – proviene dai

CCTTPP del proposto (Ing. (omissis), Ing. (omissis)) o dal suo tecnico di fiducia,

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Arch. (omissis) (il quale si è espresso, nel presente procedimento, su richiesta della

DIA).

Secondo costoro, il fabbricato, a quattro piani fuori terra, oggetto della

proposta del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, si compone

strutturalmente di quattro corpi, tre dei quali formano un rettangolo, mentre il

quarto è disposto, rispetto agli altri, in modo da costituire il lato corto di una “L”.

L‟originario piano terra del primo corpo di fabbrica (descritto in alcuni atti

come piano seminterrato), che apparteneva ad un unico proprietario, (omissis), è

stato suddiviso e ceduto da costui a (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e

(omissis).

Ciascuno di tali acquirenti ha dichiarato di avere commesso abusi edilizi

che sono stati sanati ai sensi della l. 47/1985 su domande presentate tra il gennaio

e l‟aprile del 1986.

I coniugi (omissis) -(omissis) hanno nel tempo acquistato, in comunione

legale (come risulta espressamente dall‟atto del 28.9.1992, senza che risultino

differenti regimi patrimoniali familiari in precedenza o successivamente), tutti i

corpi di fabbrica e realizzato ulteriori interventi edilizi.

Dagli atti di acquisto prodotti si evince che:

- il 20.1.1986 (omissis) ha acquistato dal (omissis) la proprietà di un vano

magazzino di 167 mq circa con cortile antistante e retrostante di mq

rispettivamente di mq 65 e 64 e lastrico solare di copertura, al prezzo

dichiarato di € 7.746, 85 (£ 15.000.000);

- il 28.9.1992 (omissis) ha acquistato da (omissis), (omissis), (omissis), (omissis),

un magazzino a due elevazioni fuori terra con sovrastante lastrico solare di

copertura, con cortile retrostante di mq 240 circa e antistante di mq 110,

foglio (omissis), particella (omissis), sub (omissis) al prezzo dichiarato di €

67.139, 40 (£ 130.000.000);

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135

- infine, il 28.11.1992, attraverso due compravendite contestuali, (omissis) ha

acquistato, da un lato, il fabbricato sito in (omissis) distinto in catasto al

foglio (omissis), particella (omissis), al prezzo dichiarato di £ 50.000.000,

dall‟altro, il lastrico solare di un fabbricato distinto in catasto al foglio

(omissis), particella (omissis) al prezzo dichiarato di £ 7.000.000, per un

esborso complessivo dichiarato di € 29.438, 04;

Dalla documentazione edilizia acquisita risulta, inoltre, che:

- nel 1988 venivano rilasciate due concessioni edilizie in sanatoria, n.

(omissis) del 31.8.1988 e n. (omissis) del 24.10.1988, rispettivamente a

favore di (omissis) e (omissis), sulla base delle loro distinte domande del

30.4.1986 e dell‟ulteriore istanza di (omissis) del 31.3.1987, in relazione

complessivamente ad una superficie utile complessiva di 920, 34 mq (al 2°

piano fuori terra, mq 292, 64, al 3° piano f.t. 314, 56 mq, al 4° piano f.t.

313, 14 mq);

- il 15.2.1991 (omissis) riceveva la concessione edilizia n. (omissis) per una

superficie utile di 468, 18 mq;

- il 22.4.1994 (omissis) otteneva la concessione n. (omissis) per 313, 75 mq;

- il 21.3.1995 veniva rilasciata la concessione n. (omissis) allo stesso (omissis)

per 316, 40 mq;

- infine, con permesso a costruire n. (omissis) del 25.11.2004 (omissis) era

autorizzata ad eseguire lavori di ristrutturazione del punto vendita sui

tre livelli di fabbricato, per una superficie complessiva di mq 2.711, 53.

Allegate alla CTP (omissis) vi sono, inoltre, le fatture, intestate all‟azienda

individuale (omissis), relative, nella prospettazione difensiva, ai lavori eseguiti per

realizzare l‟attuale fabbricato, dal febbraio del 1987 ad ottobre del 1998, per un

importo complessivo di circa 300.000 euro. Dopo l‟espletamento della perizia

(omissis) -(omissis), le difese hanno prodotto i registri IVA della citata azienda che

riportano annotazioni corrispondenti alle prodotte fatture, anche alcune di tali

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fatture, per un valore di circa 30.000 euro non sono riferibili a materiale o attività

edile (cfr. esame dei periti (omissis) -(omissis)).

Mentre, allegate alla CTP (omissis) in controdeduzione alla perizia (omissis),

vi sono le fatture intestate alla (omissis) srl, nel 2007 e nel 2008, per € 41.475, 88,

asseritamente concernenti la ristrutturazione del punto vendita assentita con il

permesso a costruire del 2004.

Da segnalare, infine, che:

- (omissis), con dichiarazione giurata del 24.11.1986 (tra i documenti inseriti

nell‟allegato 26 dell‟informativa della DIA di Reggio Calabria del

31.3.2010), chiariva lo stato dell‟opera abusiva da lui realizzata nei

seguenti termini: “Piano 2°-3° e 4° in corso di costruzione con la sola

esecuzione della struttura in c.a. ed il tamponamento esterno” (sub

allegato (omissis) informativa DIA del 31.3.2010);

- con successiva dichiarazione giurata del 24.8.1988, (omissis) chiariva

ulteriormente di avere “realizzato in proprio la costruzione abusiva degli

ultimi due piani del fabbricato in contrada (omissis)”, mentre “il 1° piano è

stato realizzato abusivamente dalla sig.ra (omissis) in ampliamento al

piano terra già esistente”, sicché chiedeva il rilascio di una concessione in

sanatoria a nome di (omissis) per il piano terra ed il primo piano, ed un‟altra

concessione in sanatoria a nome del medesimo (omissis) per il secondo e

terzo piano (sub allegato 26 informativa DIA del 31.3.2010);;

- nella “perizia stragiudiziale” del 21.11.1986, a cura del geometra (omissis),

nell‟interesse di (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), si

dava atto che “al momento degli accertamenti risultavano eseguite tutte le

strutture in c.a. dei piani in sopraelevazione, nonché i solai di piano in

cemento armato e laterizi ed inoltre risultavano eseguite tutte le murature

di tamponamento; conseguentemente l‟opera realizzata allo stato attuale è

incompleta” (sub allegato 25 informativa DIA del 31.3.2010);

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- allo stesso modo, in altra “perizia stragiudiziale”, sempre del 21.11.1986,

a cura del geometra (omissis), nell‟interesse del solo (omissis), si dava atto

che “al momento degli accertamenti risultavano eseguite tutte le strutture

in c.a. (pilastri e travi) dei piani in sopraelevazione, nonché i solai di

piano e di copertura in cemento armato e laterizi, nonché risulta

completata la muratura di tamponamento; conseguentemente l‟opera

realizzata allo stato attuale è incompleta” (sub allegato 26 informativa

DIA del 31.3.2010);;

- nella “perizia giurata” dell‟Ing. (omissis), nell‟interesse di (omissis), si dava

atto che “alla data del sopralluogo del 21/05/86 del fabbricato risulta

ultimato il piano terra mentre il primo piano è realizzato il solaio e la

tamponatura” (sub allegato 25 informativa DIA del 31.3.2010);

Se questi sono gli atti fondamentali disponibili ai fini della decisione, il

perito Arch. (omissis) – utilizzando, quali valori parametrici, i costi di produzione

previsti dalla legge 392/1978 per le civili abitazioni, con una riduzione del 60%

per i locali destinati ad attività commerciale, in relazioni agli anni ed alle superfici

risultanti dalle pratiche edilizie acquisite – ha stimato i costi complessivi del

fabbricato, a suo avviso realizzato tra il 1986 ed il 2005, in 1.446.836,00 euro.

In particolare – in aggiunta al costo dei tre acquisti (uno nel 1986 e gli

altri due nel 1992), per un totale di 104.324, 00 euro – ha datato al 1986 (anno di

presentazione delle domande di condono) l‟attività edilizia sanata con le

concessioni n. (omissis) e (omissis) e, adottando un costo un costo parametrico pari a

255, 00 euro, per una superficie complessiva di 920, 34 (così divisa: piano 2°

fuori terra, mq 292, 64; piano 3° fuori terra, mq 314, 56; piano 4° fuori terra, mq

313, 14), ha calcolato in 234.687, 00 euro i costi di costruzione sostenuti in

quell‟anno (“Valore di costruzione = 255,00 euro/mq x 920,34 mq = 234.687,00

euro”).

Analogamente, ha datato al 1990 l‟attività edilizia (“sopraelevazione a due

piani fuori terra di un fabbricato da adibire ad attività commerciale per una

superficie utile complessiva pari a mq 468, 18”) relativa alla concessione n.

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(omissis) e, adottando un costo parametrico pari a euro 276, 31, per la superficie

complessiva utile di 468, 18 mq, ha calcolato in 129.362, 00 euro i costi di

costruzione sostenuti in quell‟anno (“valore di costruzione = 276,31 euro/mq x

468,18 mq = 129.362,00 euro”).

Ha, poi, datato al 1993 l‟attività edilizia (“costruzione di un fabbricato in

c.a. a due piani fuori terra (garage e deposito) per una superficie utile

complessiva pari a mq 102,92”) relativa alla concessione n. (omissis) e, adottando

un costo parametrico pari a euro 313,75, per la superficie complessiva utile di

102, 92 mq, ha calcolato in 32.291, 00 euro i costi di costruzione sostenuti in

quell‟anno (“valore di costruzione = 313,75 euro/mq x 102,92 mq = 32.291,00

euro”).

Ha, inoltre, datato al 1993 l‟attività edilizia (“sopraelevazione di un piano

per un fabbricato in c.a. ad un piano fuori terra da destinare ad attività

commerciale per una superficie utile complessiva pari a mq 316, 40”) relativa alla

concessione n. (omissis) e, adottando un costo parametrico pari a euro 313,75, per

la superficie complessiva utile di 316, 40 mq, ha calcolato in 99.270, 00 euro i

costi di costruzione sostenuti in quell‟anno (“valore di costruzione = 313,75

euro/mq x 316,40 mq = 99.270,00 euro”).

Ha, ancora, datato tra il 2002 ed il 2005 l‟attività edilizia

(“ristrutturazione e ampliamento del complesso riguardante tre livelli per una

superficie pari a: primo livello: 863,60 mq; secondo livello: 894,54 mq; terzo

livello: 953,39 mq”) di cui al permesso di costruire n. (omissis) e, adottando un

costo parametrico pari a 141, 57 euro (dato direttamente estrapolato, a differenza

degli altri valori parametrici, dalla tabella allegata al permesso di costruire ai sensi

dell‟art. 16, 3° comma, d.p.r. 380/2001), per la superficie totale di 2.711, 53 mq,

ha calcolato i costi di ristrutturazione e ampliamento in 383.871, 00 euro (“costo

di ristrutturazione e ampliamento = 141,57 euro/mq x 2.711,53 mq = 383.871,00

euro”).

Infine, “per quanto riguarda l‟abitazione, considerati i materiali e gli alti

livelli di finitura e considerato che, anche per questo livello si tratta di lavori di

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ristrutturazione e ampliamento”, il perito ha utilizzato il valore base dell‟anno

1997, pari, per il meridione, a £ 1.346.000 (euro 695,15), adeguandolo, attraverso

i coefficienti Istat, per “lavori riferibili al periodo 2002-2005”, in euro 841, 34,

rispetto ad una superficie di 550, 35 mq (ottenuta sommando il 100% delle

superfici calpestabili, il 100% delle superfici occupate in pianta da pareti divisorie

interne e pareti perimetrali, il 25% dei balconi e terrazze scoperte, il 60% delle

verande), così stimando i costi complessivi in 463.031, 00 euro (“valore di

costruzione = 841,34 euro/mq x 550,35 mq = 463.031,00 euro”).

Ben diverse le altre stime in atti.

L‟Arch. (omissis), tecnico di fiducia dei coniugi (omissis) -(omissis) che ha

curato la progettazione e la direzione dei lavori di diversi interventi relativi al

fabbricato in esame, ha, invece, stimato – su richiesta della DIA di Reggio

Calabria – i costi di costruzione in € 425.918, 00 tra il 1983 ed 1998 (con punte

di spesa, nel 1983, di € 26.340, 00, nel 1986, di € 13.551, 31, nel 1988, di €

7.545, 95, nel 1992, di € 121.227, 44, nel 1993, di € 24.650, con oscillazioni, nel

periodo 1994- 1998, tra 46.000 e 70.000), oltre il prezzo degli atti di acquisto del

1986 e del 1992 (pari complessivamente a 104.324, 00 euro) e quelli di

ristrutturazione del punto vendita, calcolati in € 26.000 nel 2004, per un totale di

556.242, 00 euro.

Tuttavia, non ha enunciato – né comunque si comprendono – i criteri e gli

elementi utilizzati per la sua consulenza.

Da sottolineare, che in tale stima, compaiono costi per opere (campo di

calcetto e pavimentazione del cortile esterno) che non sembrano essere stati

considerati dal perito, Arch. (omissis) (la quale, come detto, ha valutato le sole

superfici oggetto di condono o di concessione edilizia):

- 8.000 euro, nel 1998, per un “campo di calcetto realizzato con dimensioni

non regolamentari, con tappeto verde non regolamentare e con rete di

protezione e qualche attrezzatura”;

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- 7.500 euro, sempre nel 1998, per “pavimenti esterni del cortile esterno

realizzati in lastre di porfido compreso cemento e mano d‟opera”.

Infine, deve essere messo in risalto che, nella relazione dell‟Arch. (omissis),

si colloca nel 1983 l‟attività edilizia sanata nel 1988, facendo riferimento al solo

“costo del rustico compreso i muri esterni di tamponatura” – confermando,

quindi, la realizzazione, fino al momento delle istanze di sanatoria, solo del

rustico (in linea con la dichiarazione di (omissis) e delle perizie giurate sopra citate

e, con la CTP (omissis), di seguito analizzata), mentre si datano tra il 1990 ed il

1998 i costi di completamento del detto rustico senza menzionare, al riguardo,

alcuna autorizzazione edilizia.

Invece, il CTP Ing. (omissis) ha stimato i costi di costruzione, per i coniugi

(omissis) -(omissis), tra il 1983 ed il 1998 – escluse, quindi, le spese di acquisto e

quelle di ristrutturazione di cui al permesso di costruire del 2004 – in complessivi

375.044, 68 euro.

È pervenuto a tale risultato, facendo generico riferimento ai “prezzi di

vendita”, piuttosto che ai costi di costruzione, “di alloggi in edilizia

convenzionata o sovvenzionata, che sono imposti da enti regionali o statali” – per

poi variarli (in aumento o diminuzione) sulla base di determinate percentuali,

senza mai produrre le fonti delle sue valutazioni, che, quindi, restano del tutto

incontrollabili, oltre che errate nella evidente confusione tra prezzi di vendita e

costi di produzione.

Ha, in particolare, fissato apoditticamente, in relazione al periodo 1983-

1992, il costo medio di costruzione in £ 350 a mq, riducendolo del 60% (per utile

d‟impresa e svolgimento dei lavori in economia) per giungere al valore

parametrico di £ 140.000 (pari ad € 72, 30) a mq, mentre, con riferimento al

periodo 1993-1998, ha aumentato del 40% il valore parametrico utilizzato in

relazione al 1983-1992, arrivando al diverso valore parametrico di € 101, 00 a mq.

Ha poi sommato ai valori di costruzione delle strutture, allo stato rustico,

nel 1983 (come da sanatorie in atti), pari ad € 26.403, 00 e, dal 1992 al 1998, pari

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ad € 39.011, 52, il valore delle fatture prodotte (relative al periodo dal 1987 al

1998, e divise, secondo lo stesso CTP, in un gruppo, dal valore complessivo di €

158.153, 08, concernente il primo intervento edilizio fino al 1992 ed un altro

gruppo, dal valore complessivo di € 151.477, 08, riguardante il secondo intervento

edilizio, eseguito tra il 1993 ed il 1998).

Infine, è da sottolineare che, anche nella consulenza (omissis) – in linea con

la dichiarazione di (omissis) e delle perizie giurate sopra citate, oltre che con la

analizzata relazione dell‟Arch. (omissis) –, si considera pacifica la realizzazione, al

rustico, delle opere oggetto delle sanatorie del 1988 (pag. 17: “nell‟anno 1983 la

sig.ra (omissis) avendo la disponibilità del lastrico solare del secondo livello del

fabbricato indicato con il n.1 della superficie di mq 325, realizzava al rustico su

di esso un primo piano, un secondo piano ed un terzo piano per complessivi mq

975 di superficie coperta”).

Ancora, il CTP Ing. (omissis) ha stimato i costi di costruzione, tra il 1983

ed il 2009, in € 485.150, 88 (compresi i prezzi di acquisto degli immobili).

Egli è pervenuto a tale risultato, con il seguente metodo composito:

- computo metrico relativo alla sola struttura dell‟intervento edilizio del

1983, sulla base del prezziario della Regione Calabria del 1985 (decurtato

del 15, 30% per devalutarlo all‟anno di esecuzione dei lavori, del 13%

quali spese generali e del 10% quale utile di impresa perché i lavori

sarebbero avvenuti “in economia”), moltiplicato per 3 al fine di

considerare i lavori di completamento e rifinitura (tenendo conto della

valutazione approssimativa dei costi del rustico nella misura di un terzo

del totale), giungendo alla stima complessiva di € 160.435, 00 (come se

nel 1983 fosse stata addirittura completata e rifinita l‟opera che nelle

relazioni allegate alle pratiche di condono e nella stessa dichiarazione di

(omissis) del 1986 è descritta allo stato rustico);

- analogamente, computo metrico relativo alla sola struttura dell‟intervento

di cui alla concessione del 15.2.1991, sulla base del prezziario della

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Regione Calabria del 1993 (decurtato del 23% per lo svolgimento dei

lavori in economia), moltiplicato per 3 al fine di considerare i lavori di

completamento e rifinitura, giungendo alla stima complessiva di € 82.221,

00;

- computo metrico relativo alla struttura dell‟intervento di cui alla

concessione del 21.3.1995, sulla base del prezziario della Regione

Calabria del 1993 (aumentato del 12, 90% per rivalutarlo al 1995 e

decurtato del 23% per lo svolgimento dei lavori in economia), poi

moltiplicato per 3 al fine di considerare i lavori di completamento e

rifinitura, giungendo alla stima complessiva di € 59.943, 00;

- computo metrico relativo alla struttura dell‟intervento di cui alla

concessione del 22.4.1994, sulla base del prezziario della Regione

Calabria del 1993 (aumentato del 10, 10% per rivalutarlo al 1995;

decurtato del 23% per lo svolgimento dei lavori in economia e di un

ulteriore 60% trattandosi di garage e deposito), poi moltiplicato per 3 al

fine di considerare i lavori di completamento e rifinitura, giungendo alla

stima complessiva di € 23.702, 00;

- sommatoria delle fatture intestate alla (omissis) srl, dal 2006 al 2009, per

€ 41.475, 88, con il computo metrico (€ 13.050, 00), sulla base del

prezziario della Regione Calabria del 2003 (aumentato dell‟8, 2 % per

rivalutarlo al 2007 e decurtato del 23% per lo svolgimento dei lavori in

economia), delle opere edili relative alla ristrutturazione assentita nel

2004, per un totale di € 54.525, 88.

Orbene, sulla base degli atti disponibili e già evidenziati, non appare

credibile che gli abusi edilizi sanati nel 1988 su istanze del 1986 siano stati

effettivamente realizzati, come dichiarato dagli stessi interessati ((omissis) -

(omissis)), nel 1983, prima ancora dell‟acquisto del fabbricato interessato.

Invero, la scelta di dichiarare, nelle pratiche di condono, quale anno di

costruzione, il 1983 non era affatto indifferente per il buon esito delle procedure

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amministrative avviate, in quanto, ai sensi dell‟art. 31, 1° comma, della l.

47/1985, erano sanabili solo le opere completate entro il 1° ottobre 1983.

A fronte di tale dichiarazione “interessata”, né nell‟atto d‟acquisto del

20.1.1986 né altrove vi è la minima traccia di un anticipato possesso, da parte dei

coniugi (omissis) -(omissis), dell‟immobile oggetto di compravendita e di abusi

edilizi asseritamente commessi nel 1983. In particolare l‟atto di acquisto del

20.1.1986 avrebbe descritto un bene diverso da quello asseritamente esistente per

effetto degli abusi edilizi collocati, nella prospettazione difensiva, al 1983.

Si tenga, poi, presente che le più risalenti fatture prodotte sono del 1987,

mentre per il periodo precedente non risulta alcuna fattura o documento di

trasporto o di altro tipo che possa datare, ad di là delle dichiarazioni dei diretti

interessati ((omissis) -(omissis)), con un minimo di attendibilità, l‟esecuzione di

interventi edilizi in epoca anteriore alla compravendita del gennaio del 1986.

Appare allora ragionevole, in assenza di indici diversi – non potendosi

ritenere credibili le dichiarazione di (omissis) e (omissis) nelle richieste di sanatoria,

anche in ragione della ravvisata pericolosa personalità del proposto (incline ad

ammantare di apparente liceità le sue condotte illecite) – collocare la

realizzazione degli abusi sanati nel 1988 nel periodo che va dalla data della

citata compravendita (20.1.1986) alla presentazione delle due richieste di

condono del 30.4.1986 (seguite dalla ulteriore istanza di sanatoria formulata da

(omissis) il 31.3.1987), sulla base della regola legale e di esperienza secondo cui il

possesso dell‟immobile passa all‟acquirente al momento dell‟atto di acquisto e

della veridica descrizione del bene compravenduto con l‟atto pubblico del 1986.

Sul versante opposto, quello del completamento dell‟intervento edilizio in

esame, occorre rilevare che tanto le relazioni tecniche inserite nelle pratiche di

condono, quanto le dichiarazioni di (omissis), come visto, rappresentato la

realizzazione, al momento delle istanze di condono, della sola struttura allo stato

rustico delle opere sanate nell‟agosto e nell‟ottobre del 1988.

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Coerentemente con tale dato, la sede dell‟azienda individuale (omissis) –

come si evince dalla relativa visura storica – viene spostata da (omissis) al

fabbricato di località (omissis) solo il 3.12.1988, mentre la famiglia di (omissis)

trasferisce la propria residenza all‟ultimo piano del medesimo immobile solo nel

1998 (cfr. dichiarazioni di (omissis), padre del proposto, acquisite dalla difesa),

sicché appare molto improbabile che prima del dicembre del 1988 siano stati

completati i locali destinati all‟esercizio commerciale e che prima del 1998 sia

stata completata la residenza familiare.

Anche in relazione a tale vicenda edilizia emergono notevoli anomalie.

Non appare, inoltre, verosimile, per quanto già detto, l‟effettiva datazione

dell‟opera (oggetto delle concessioni in sanatoria del 1988) nel 1983. Il suo

compimento successivamente all‟altro termine perentorio fissato con la stessa

legge, per il completamento degli abusi condonabili, il 1° ottobre 1983, rende

l‟opera edilizia de qua insuscettibile di sanatoria.

Non appare corretto neppure il frazionamento dell‟opera in ben tre

richieste di concessione (escludendo quelle degli altri aventi causa da (omissis)), in

quanto afferenti ad un intervento complessivamente unitario.

Ancora, l‟attività edilizia di completamento sia dei locali commerciali che

dell‟abitazione si è svolta in assenza di qualsiasi titolo edilizio, con conseguente

commissione del reato di cui all‟art. 44 lett. b) del d.p.r. 380/01.

Infatti, non vi è alcuna concessione relativa al completamento delle

strutture sanate nel 1988 e, comunque, della residenza familiare del proposto,

mentre della realizzazione della struttura del quarto piano (destinato all‟abitazione

di (omissis)) si parla nelle relazioni tecniche attinenti alle sanatorie del 1988.

Per altro, della esecuzioni di tali lavori di completamento vi è verosimile

traccia nelle fatture prodotte dal 1987 al 1990, che altrimenti resterebbero prive di

spiegazione, in quanto gli altri interventi edilizi sul medesimo fabbricato sono

stati compiuti, in virtù di concessioni edilizie, successivamente al loro rilascio, il

15.2.1991, 22.4.1994, 21.3.1995 e 25.11.2004.

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Trib. RC – Sez. M.P.

145

Ancora, se, come dedotto dalla difesa, le fatture intestate all‟azienda

(omissis) fossero riferibili anche ai lavori relativi alla residenza familiare del

proposto, il proposto avrebbe indebitamente ottenuto importanti vantaggi fiscali

(in termini di recupero di IVA) dalla imputazione di tali costi ad un‟attività

d‟impresa.

In conclusione, in merito alla datazione degli interventi edilizi de quibus:

- nel 1986 è stata realizzata solo la struttura della soprelevazione di tre

piani;

- i locali commerciali sono stati completati nel 1988, mentre l‟abitazione

nel 1998;

- gli altri interventi edilizi devono, in mancanza di diversi elementi,

ritenersi avvenuti dopo e in conformità alle relative concessioni del

15.2.1991, 22.4.1994, 21.3.1995 e 25.11.2004.

Conseguentemente, per i mq 920, 34 di rustico realizzati nel 1986 appare

congruo utilizzare come valore parametrico un terzo di quello relativo allo stesso

anno per le regioni meridionali, ossia € 146, 33 (pari a £ 283.333, risultato di £

850.000/3), sul duplice presupposto che i costi di struttura sono approssimabili ad

un terzo del totale e che non vi sono apprezzabili differenze di costi tra la struttura

al rustico di tre piani in sopraelevazione, due destinati a locale commerciale e

l‟ultimo ad abitazione ed i costi della stessa struttura al rustico destinata per intero

ad abitazione. Nel 1986 (omissis) ha, quindi, sostenuto costi di costruzione pari ad €

134.673, 35 (pari ad € 164, 33 x 920, 34 mq).

I locali commerciali sono, poi, stati completati tra il 1987 (data in cui

risalgono le prime fatture) ed il 1988 (data di trasferimento dell‟attività

commerciale).

Per prudenza, può utilizzarsi come valore parametrico il 60% (percentuale

contenuta nella perizia dell‟Arch. (omissis)) del costo di costruzione (trattandosi di

locali commerciali), per le regioni meridionali, nel 1987, ridotto di un terzo

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(perché il rustico era già stato realizzato), cioè € 183, 86 (pari a £ 356.000,

equivalenti a 2/3 del 60% di £ 890.000), che, applicati sul totale della superficie

dei due piani di sopraelevazione destinati a locale commerciale, cioè mq 607, 2

(sommatoria di mq 292, 64 per il 2° piano fuori terra e di mq 314, 56 per il 3°

piano fuori terra), conducono a costi di costruzioni ammontanti ad € 111.639, 79.

L‟abitazione è stata, invece, completata nel 1998.

Per prudenza può assumersi il valore parametrico dei costi di civile

abitazione, per il meridione, nel 1997, ridotto di un terzo perché la struttura della

residenza di (omissis) era stata realizzata nel 1986, ossia € 463, 43 (pari a £

897.333, equivalenti a 2/3 di £ 1.346.000), che, sulla superficie commerciale di

mq 550, 35, portano a costi di costruzione per € 255.048, 70.

L‟intervento edilizio assentito nel 1991 corrisponde a mq 468, 18.

Per prudenza, ipotizzando che il lavori siano stati eseguiti in quello stesso

anno, si può assumere il 60% del valore parametrico, per il meridione, nel 1991,

cioè € 359, 45 (pari a £ 696.000, equivalenti al 60% di £ 1.160.000), i quali, sulla

predetta superficie, fanno ritenere costi di costruzione per € 168.287, 30.

L‟intervento edilizio assentito nel 1994 corrisponde a mq 102, 92.

Per prudenza, ipotizzando che il lavori siano stati eseguiti in quello stesso

anno, si può assumere il 60% del valore parametrico, per il meridione, nel 1994,

cioè € 387, 34 (pari a £ 750.000, equivalenti al 60% di £ 1.250.000), i quali, sulla

predetta superficie, fanno ritenere costi di costruzione per € 39.865, 03.

L‟intervento edilizio assentito nel 1995 corrisponde a mq 316, 40.

Per prudenza, ipotizzando che il lavori siano stati eseguiti in quello stesso

anno, si può assumere il 60% del valore parametrico, per il meridione, nel 1995,

cioè € 397, 88 (pari a £ 770.400, equivalenti al 60% di £ 1.284.000), i quali, sulla

predetta superficie, fanno ritenere costi di costruzione per € 168.287, 30.

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I costi di ristrutturazione dei locali commerciali sono stati, invece,

correttamente stimati dal perito in € 383.871.

Al riguardo è bene precisare che nella consulenza (omissis) si sostiene che i

lavori effettivamente svolti sono inferiori a quelli assentiti con il permesso a

costruire del 2004. Tale affermazione è, tuttavia, prima di elementi probatori di

supporto e non vale a superare la presunzione di corrispondenza, per massima di

esperienza, dei lavori svolti con quelli autorizzati. Per altro, il perito, Arch.

(omissis), in sede di esame, ha dichiarato di avere effettivamente riscontrato che i

lavori eseguiti sui tre livelli del punto vendita di località (omissis) erano tutti quelli

descritti nel progetto autorizzato, senza suscitare alcuna obiezione da parte

dell‟Ing. (omissis) (“CTP (omissis) – Quindi, Lei ha verificato che i lavori previsti in

progetto e di cui alla relazione tecnica allegata sono stati eseguiti tutti quanti.

TESTE (omissis) – Si. CTP (omissis) – Va bene”, pag. 27 trascrizione esame perito).

Ne deriva che il costo totale del fabbricato di (omissis) – compresi i

dichiarati prezzi di acquisto – è stimabile in € 1.323.598, 40.

3.2.3. Le conclusioni. Gli immobili

Come visto, la villa di (omissis) è stata costruita tra il 1986 ed il 1990, con

un esborso di € 110.582, 00.

Tra il 1982 ed il 1990, il proposto ha dichiarato redditi, in surplus rispetto

alle spese familiari, per € 71.891, 06.

Poteva, inoltre, contare sul guadagno dalla vendita di legname ottenuto dai

boschi della moglie (per una cifra inferiore a 146.845, 41 euro stimati dal dott.

(omissis)) e sulla ulteriore somma di € 2.042, 32, ricevuta, in via ereditaria, dalla

stessa (omissis).

Non ricorre, quindi, con riferimento a tale bene, alcuna sproporzione tra

costi di acquisizione e risorse lecite del proposto.

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La valutazione non muta se si pensa che (omissis), nei medesimi anni, ha

sostenuto spese, per il fabbricato di (omissis), pari ad € 254.060, 00, giacché queste

ulteriori uscite non cancellano la liceità delle entrate appena evidenziate e la loro

congruità rispetto ai costi di realizzazione della Villa di (omissis).

Tale immobile, quindi, non può essere confiscato.

Viceversa, ricorre una macroscopica sproporzione in relazione al

fabbricato di (omissis)., che ha richiesto costi di costruzione – pari ad € 1.323.598,

40 – di gran lunga superiori alla villa di (omissis), abbracciando un arco temporale

molto più ampio, almeno tra il 1986 ed il 2004 (data dell‟ultimo permesso a

costruire).

Invero, tra il 1982 ed il 2004 il proposto ha dichiarato redditi che, decurtati

della spesa familiari e delle riprese fiscali (pari tra il 1994 ed il 2004 ad € 237.409,

39), ammontano ad € 68.269, 56.

Dovrebbero, ancora, essere sottratti, per le ragioni già enunciate (frutti

illeciti), i compensi politici, i quali però non sono stati calcolati.

Occorre, invece, considerare, tra le entrate lecite, € 2.042, 37 pervenuti a

titolo ereditario ed i guadagni da vendita di legname per un importo significativo,

anche se inferiore a € 146.845, 41.

A fronte di ciò, nello stesso periodo, il proposto, oltre che per fabbricato di

Rizziconi, ha speso € 110.582, 00 per la villa di (omissis) (tra il 1986 ed il 1990), €

23.240, 57 per il capitale sociale della (omissis) (nel 1990) ed € 20.000 per il

capitale sociale della (omissis) (nel 2004).

Inoltre, tra il 2000 ed il 2004, ha effettuato cospicue movimentazioni

monetarie, versando complessivamente nell‟azienda (omissis), nella (omissis) e nella

(omissis) spa, ben € 3.106.401, 00 in più di quanto prelevato.

In conclusione, comunque si combinino i dati enunciati e per quanto si

possano intendere prudenzialmente in senso favorevole al proposto, non si riesce a

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comprendere come abbia potuto sostenere gli elevati costi – pari ad € 1.323.598,

40 – di realizzazione del fabbricato di (omissis).

Tale vistosa sproporzione non cambierebbe neppure se dovessero essere

considerati circa 310 mila euro di fatture rilasciate all‟azienda di (omissis) ed alla

(omissis), le quali, ad avviso del Collegio, non vanno computate.

Infatti, se è vero che il deposito, solo dopo la perizia, di parte della

contabilità dell‟azienda di (omissis), ha consentito di appurare che nei suoi registri

IVA sono stati effettivamente riportate le fatture depositate e che le stesse sono

riferibili, per l‟importo di circa 270 mila euro, a lavori edili eseguiti, dal febbraio

1987 all‟ottobre del 1998, con riferimento al fabbricato di (omissis), ciò, tuttavia,

non appare sufficiente a considerare tale spesa di provenienza illecita.

Invero, l‟inserimento delle fatture nei registri IVA non è sufficiente a

dimostrare effettive disponibilità economiche nell‟azienda nel periodo in cui sono

state sostenute tali spese. Non è un caso se le difese abbiano tentato di individuare

le risorse necessarie in due leasing, del 1993 e del 2007, i quali, tuttavia, non

appaiono pertinenti, in quanto il primo riguarda “arredi per negozio” e non

attività o materiali edili, mentre il secondo – per altro, solo dedotto, in quanto è

stato allegata una semplice stampa di un piano di ammortamento – supera di circa

un decennio le ultime fatture instate all‟azienda di (omissis) e, quindi, non può

avere alcuna relazione con esse.

Per altro, le fatture dal febbraio del 1997 al febbraio 1991 (data della prima

concessione edilizia), per quanto detto, si riferiscono ad attività edilizia sine titulo,

dando luogo a frutti di attività penalmente illecita, cioè le opere edilizie così

realizzate e mai sanata.

Ancora, è stata fiscalmente illecita ed ha dato luogo ad indebiti vantaggi

tributari per il proposto, l‟imputazione all‟azienda (omissis), tramite parte delle

predette fatture, dei costi relativi all‟abitazione del proposto, che non ha alcuna

connessione con l‟attività economica della predetta impresa individuale.

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Quanto alle fatture instate alla (omissis) srl, nel 2007 e nel 2008, per €

41.475, 88, esse non solo sono del tutto sproporzionate ai costi – stimati in €

383.871, 00 – dei lavori (assentiti con permesso a costruire del 2004) di

ristrutturazione ed ampliamento del punto vendita di contrada (omissis) di (omissis),

ma non appaiono neppure ragionevolmente riferibili ad essi, solo si consideri

che, all‟epoca, l‟azienda (omissis) era operativa in quei locali, ben poteva

contabilizzare le fatture del suo punto vendita ed è stata espressamente nominata

nella relazione tecnica illustrativa dell‟istanza di permesso a costruire (ove si

legge: “la società committente del presente progetto è la ditta (omissis) con sede a

(omissis) (RC) Località (omissis), Partita I.V.A. n. (omissis)”), mentre la (omissis)

svolgeva la sua attività altrove (all‟interno dei centri commerciali “(omissis)” a

(omissis), “(omissis)” a (omissis) e “(omissis)” a (omissis)) e solo in data 19.2.2009

avrebbe acquistato l‟azienda di (omissis).

Del resto, correttamente tali fatture non sono neppure menzionate nelle

consulenze a firma dell‟Arch. (omissis) e dell‟ing. (omissis), mentre compaiono, per

la prima volta, nelle controdeduzioni dell‟Ing. (omissis).

Ma il fabbricato di contrada (omissis) deve essere confiscato anche per

un‟altra autonoma ragione, cioè perché frutto di attività penalmente illecita.

Come detto, infatti, le tre sopraelevazioni, realizzate abusivamente al

rustico nel 1986, sono state illegittimamente sanate nel 1988, in quanto il condono

previsto, ai sensi dell‟art. 31, 1° comma, l. 47/1985, riguardava solo le costruzioni

completate entro il 1° ottobre 1983.

Ancora, il loro completamento, tanto nella parte destinata a punto vendita,

quanto in quella adibita a residenza familiare, è avvenuto sine tituto e non è stato

oggetto di alcuna sanatoria.

Ciò significa che gran parte del fabbricato di (omissis) è frutto di abusi

edilizi, penalmente rilevanti, illegittimamente sanati o mai sanati, che

costituiscono espressione specifica di aspetti rilevanti della emersa

pericolosità sociale di (omissis), il quale, come detto, da sempre si muove, con

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estrema spregiudicatezza, in bilico tra lecito ed illecito, proteso a mascherare con

parvenza di liceità la sua azione illecita, sfruttando compiacenze, se non

complicità, amministrative, oltre che dichiarazioni di comodo di parenti o amici.

Non possono, allora, non tornare in mente la vicenda del (omissis), passata

attraverso una decisiva variazione urbanistica o la conversazione dell‟11.3.2007

(progr. (omissis) delle ore 11.57), durante la quale il proposto si vantava, con tale

(omissis), di potere influire in modo decisivo per l‟adozione di provvedimenti per la

variazione di destinazione d‟uso degli immobili ricadenti nel comune di (omissis)

(<<(omissis): Tu sei nel Comune di (omissis)... tu sei sfortunato perchè stai nel

Comune di (omissis) sennò ti avevo fatto fare la variazione io!... Hai capito?”>>).

3.2.4. La (omissis) sas

Quanto alla (omissis) sas, è da confiscare, nell‟intero capitale sociale e

patrimonio aziendale, per sproporzione tra le somme immesse da (omissis) e le sue

risorse lecite, nonché, limitatamente all‟albergo che rientra nel patrimonio

aziendale, perché frutto illecito.

La (omissis) sas – sequestrata nell‟intero capitale sociale e patrimonio

aziendale con decreto del 12.8.2009 – è una società immobiliare58

costituita in

data 16.1.1990 tra (omissis), socio accomandatario con una quota di £ 45.000.000

58 Il suo oggetto sociale è “costruire, acquistare, vendere, permutare, locare,gestire ed

amministrare sia in proprio che per conto terzi, sia in italia che all'estero, cantieri, aree,

officine, edifici per uso industriale, agricolo, commerciale e civile, automezzi, impianti,

macchinari, attrezzature, progettazioni industriali, agricole, di servizi, turistiche, immobiliari,

la realizzazione di opere speciali in cemento armato. industria della ristorazione. la gestione di

alberghi e motels (anche con ristorante), villaggi – alberghi, residenze turistico - alberghiere,

sale per convegni, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro - turistici, esercizi di affittacamere,

case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventu', ristoranti, trattorie,

pizzerie, osterie e birrerie con cucina, ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo,

discoteche, sale da ballo, "night clubs" e simili, sale da gioco e da biliardo, piscine, campi da

tennis, impianti polivalenti, impianti sportivi, palestre, self service, bar, caffe' e gelaterie anche

con intrattenimento e spettacolo. la societa' assumendo partecipazioni in altre societa' aventi

oggetto analogo, complementare, strumentale, affine al proprio potra' effettuare finanziamenti

alle societa' partecipate; la societa' potra' concedere fidejussioni e garanzie ipotecarie

nell'interesse delle societa' partecipate medesime e di altri. potra' infine compiere tutte le

operazioni immobiliari, mobiliari, bancarie, commerciali o industriali e finanziarie ritenute utili

o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale”.

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pari al 50% del capitale sociale, e (omissis), socio accomandante con una quota di

£ 45.000.000 pari al 50% del capitale sociale, il quale, in data 13.11.1995 ha

ceduto la sua quota a (omissis).

Tale società, con scrittura privata autenticata del 27.6.2007, ha avuto in

affitto dalla (omissis) spa un primo ramo di azienda, all'interno del centro

commerciale v, per lo svolgimento di attività di fastfood, ad un canone annuo pari

al 6% del volume di affari con un canone minimo annuo di € 33.000, 00, contratto

che è stato ceduto, in data 29.4.2008 alla (omissis) srl.

Con seconda scrittura privata autenticata dello stesso giorno, 27.6.2007 la

(omissis) sas ha ricevuto in affitto, dalla (omissis) spa, un ulteriore ramo di azienda,

sempre all'interno del centro commerciale (omissis), per lo svolgimento di attività

di libreria, ad un canone annuo pari al 7% del volume di affari con un canone

minimo annuo di € 24.000, 00, che, tuttavia, al momento del sequestro non

risultava attivo.

Con altra scrittura privata, tre giorni dopo, il 29.6.2007, la (omissis) spa ha

ottenuto in affitto, dalla (omissis) spa, un diverso ramo di azienda, sempre

all'interno dello stesso centro commerciale, per lo svolgimento di attività di

abbigliamento, ad un canone annuo pari al 7% del volume di affari con un canone

minimo annuo di € 72.743, 40, anche se circa un mese dopo, il 20.7.2007, il

contratto veniva consensualmente risolto dalle stesse parti.

Non risulta, tuttavia, che la (omissis) abbia mai effettivamente svolto attività

commerciale all‟interno del (omissis).

Il patrimonio aziendale è costituito – oltre che dal conto corrente n. 51550

presso la Carime S.p.a., filiale di (omissis), con saldo attivo, alla data del sequestro,

di € 21.187, 83 – dai seguenti immobili:

- appartamento (A3) sito in (omissis) via (omissis) piano 5° sesto catastale

int. (omissis), distinto nel N.C.E.U. alla partita (omissis) al foglio (omissis),

particella (omissis) sub (omissis) (punto A-1 decreto di sequestro del

12.8.2009); composto da tre vani più accessori, di circa mq. 65, facente

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parte di un maggiore complesso immobiliare a più piani F.T.; è stato

acquistato dalla (omissis). il 12.4.1996 da (omissis), con atto di

compravendita per Notar (omissis) di Roma, Rep. N. (omissis) Fasc. n.

(omissis) per il prezzo dichiarato di lire 150.000.000, oltre IVA;

- magazzini siti in (omissis) via (omissis), nel N.C.E.U. al foglio (omissis),

particella (omissis) sub (omissis) (punto A-2 decreto di sequestro);

consistono in due unità immobiliari, trovati comunicanti al momento del

sequestro, più corte di pertinenza, ubicate al primo piano f.t. di un

fabbricato di maggior consistenza, della superficie complessiva, esclusa la

corte, di mq. 520,00, attualmente adibite a deposito della (omissis) srl; sono

state acquistate dalla (omissis). in data 30.12.1997 dalla (omissis) s.a.s. con

atto di compravendita per Notar (omissis) di Palmi, per un prezzo dichiarato

di lire 220.0000.0000, oltre IVA;

- terreno sito in (omissis) loc. (omissis), in C.T. al foglio (omissis) particelle

(omissis) e (omissis) e sovrastante fabbricato censito al N.C.E.U al foglio

(omissis) part. (omissis) (punto A-3 decreto di sequestro); è stato acquistato

in data 5.6.1998 dalla Sig.ra (omissis), vedova (omissis), anche in nome e per

conto della figlia (omissis), con atto di compravendita per Notar (omissis),

ove sono riportate la superficie complessiva di mq. 29.880, la natura

(seminativo irriguo) ed il prezzo complessivo di lire 62.000.000 (di cui lire

20.000.000 per il fabbricato censito alla particella (omissis)); l‟attuale stato

dei luoghi, rilevato al momento dell‟esecuzione del sequestro, è

notevolmente mutato, giacché non vi era più il rudere di mq. 200, mentre

sul terreno insiste il rustico, tamponato e coperto, di una realizzanda

struttura alberghiera consistente in un piano seminterrato ed in tre

piani fuori terra, per una superficie coperta complessiva di mq. 2.100

circa, realizzata facendo ricorso a contributi pubblici previsti dalla legge

488/199259

;

59 Cfr. informativa DIA allegata alla prima proposta: La (omissis), “a seguito della richiesta di

finanziamento ex Lege nr. 488/92 - numero di domanda (omissis), risulta aver ottenuto un

contributo a fondo perduto complessivo di 4.092.269.991 di vecchie lire, per la realizzazione di

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- terreno sito in (omissis) loc. (omissis), in C.T. al foglio (omissis) particelle

(omissis) e (omissis) (punto A- 4 decreto di sequestro); è stato acquistato da

(omissis) in data 8.1.1999 con atto di compravendita per Notar (omissis) di

Palmi, ove sono riportati la superficie complessiva di mq. 8.282 ed un

prezzo dichiarato di lire 9.000.000;

- appartamento (A3) sito in (omissis) via (omissis) n.12 nel N.C.E.U. al

foglio (omissis), particella (omissis) sub (omissis), in seguito alla

soppressione delle particelle (omissis) e (omissis) (punto A- 5 decreto di

sequestro); è un fabbricato indipendente a due piani fuori terra,

recentemente ristrutturato, di mq. 82 circa a piano, complessivi mq. 164,

originariamente diviso in due unità immobiliari, acquistate separatamente

il 7.10.1999 ed il 19.5.2000 da (omissis) e (omissis) con atti di compravendita

per Notar (omissis) di Palmi, , per un prezzo dichiarato di lire 29.000.000

complessivi;

- appartamento (A2) sito in (omissis) via (omissis) n. (omissis) nel N.C.E.U. al

foglio (omissis), particella (omissis) sub (omissis), in seguito alla

soppressione della particella (omissis) (punto A-6 decreto di sequestro);

è un fabbricato indipendente a due piani fuori terra, in pessime condizioni,

di mq. 50 circa a piano, per complessivi mq. 100; acquistato in data

30.12.2003, da (omissis) con atto di compravendita per Notar (omissis) di

Palmi, per un prezzo dichiarato di € 39.858, 00;

- magazzini siti in (omissis), Strada (omissis), nel N.C.E.U. al foglio (omissis),

particella (omissis) sub (omissis) (punto A-7 decreto di sequestro);

consistono in un locale (di mq. 164), destinato ad attività commerciale,

più corte di pertinenza (di mq. 100), ubicato al primo piano fuori terra di

un fabbricato di maggior consistenza; sono stati acquistati in data

11.11.1999 da (omissis) con atto di compravendita per Notar (omissis) di

Palmi, per un prezzo dichiarato di lire 101.500.000; il resto del

un albergo in (omissis). L‟investimento complessivamente preventivato ammontava a

9.841.000.000 di vecchie lire, a fronte del quale i soci avrebbero dovuto dimostrare di apportare

mezzi propri per L. 6.690.000.000 (€ 3.455.096,65) La (omissis) Sas ha ottenuto esclusivamente la

prima quota a titolo di anticipazione ammontante ad € 704.493, 69”.

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fabbricato, composto da quattro piani fuori terra (di cui i primi tre

piani interamente utilizzati dalla (omissis) srl, mentre l‟ultimo è destinato

alla residenza familiare del proposto), di circa mq 800 per piano, è

interamente intestato a (omissis) ed a sua moglie;

- un appartamento (venduto nel corso dell‟amministrazione giudiziaria e,

quindi, dissequestrato con decreto del 19.1.2011) e tre magazzini siti,

nello stesso fabbricato recentemente costruito alla (omissis), in (omissis)

via (omissis) snc (appartamento, previsto al punto A-8 del decreto di

sequestro, censito nel N.C.E.U. al foglio (omissis), particella (omissis), sub

(omissis), posto al primo piano fuori terra, della superficie di mq. 170 circa;

magazzino, previsto al punto A-9 del decreto di sequestro, censito nel

N.C.E.U. al foglio (omissis), particella (omissis), sub (omissis), della superficie

di mq. 297 circa, adibito a deposito (omissis); magazzino, di cui al punto A-

10 del decreto di sequestro, censito nel N.C.E.U. al foglio (omissis), part.

(omissis), sub (omissis), posto al piano terra rialzato, dotato di nove serrande

e destinato a negozio, della superficie di mq. 245 circa; magazzino,

previsto al punto A-11 del decreto di sequestro, censito nel N.C.E.U. al

foglio (omissis), particella (omissis) sub (omissis), della superficie di mq. 320

circa, adibito a deposito (omissis)).

Nella perizia (omissis) -(omissis), la differenza tra i versamenti eseguiti da

(omissis) -(omissis) ed i loro prelievi, dal 2000 al 2009, ammonta ad € 2.131.719,

78.

Nonostante ciò, l‟attività d‟impresa della (omissis) si è risolta, dal 1990 ad

oggi, nella realizzazione del rustico di un albergo con contributi pubblici e nella

costruzione del fabbricato di via (omissis) a (omissis).

Infatti, i risultati di esercizio, al di là della perdita del 2008, evidenziano

utili modestissimi, tanto da permettere agli amministratori giudiziari di affermare

che la (omissis) è “assolutamente priva di avviamento” (cfr. relazione degli

amministratori giudiziari del 13.10.2009).

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Per lo più, si tratta, quindi, di un mero contenitore nella quale (omissis) fa

confluire il suo patrimonio immobiliare al fine di ottenere vantaggi fiscali.

È, inoltre, entrata strumentalmente nel giro di denari che ha condotto alla

realizzazione del centro commerciale. Infatti, il 22.8.2000 è registrato il

versamento di un assegno di £ 902.700.000 della (omissis) sul conto corrente

personale di (omissis), poi transitato nel conto corrente della (omissis) spa ed

effettivamente destinato all‟acquisto, da parte della (omissis) spa, dei terreni sui

quali sarebbe stato edificato il (omissis). Dall‟analisi delle movimentazioni del

conto corrente della (omissis) di quel periodo si ricava che il predetto importo della

(omissis) proveniva da versamenti in conto capitale dei suoi soci come necessario ai

fini dell‟ottenimento dei richiesti contribuiti pubblici ai sensi della l. 488/9260

per

la realizzazione dell‟albergo della (omissis), versamenti in conto capitale che,

pertanto, in parte qua, venivano distratti verso altre finalità61

.

60 Cfr. informativa DIA allegata alla prima proposta: La (omissis), “a seguito della richiesta di

finanziamento ex Lege nr. 488/92 - numero di domanda (omissis) risulta aver ottenuto un

contributo a fondo perduto complessivo di 4.092.269.991 di vecchie lire, per la realizzazione di

un albergo in (omissis). L‟investimento complessivamente preventivato ammontava a

9.841.000.000 di vecchie lire, a fronte del quale i soci avrebbero dovuto dimostrare di apportare

mezzi propri per L. 6.690.000.000 (€ 3.455.096,65) La (omissis) Sas ha ottenuto esclusivamente

la prima quota a titolo di anticipazione ammontante ad € 704.493, 69”.

61 Cfr. informativa DIA allegata alla prima proposta: “Quanto appena esposto veniva confermato

anche dalla esiti delle “Relazioni Contabili” allegate al fascicolo di indagine ed elaborate dai

CC.TT.UU. nominati da queste Procura della Repubblica DDA. Gli elaborati in questione,

partendo dall‟analisi delle movimentazioni finanziarie poste in essere dalla (omissis) S.p.A. per

l‟acquisto dei terreni della cosca (omissis), hanno fornito il completo accertamento della

provenienza delle somme impiegate. La prima relazione concerne le movimentazioni del conto

corrente intestato alla (omissis) S.p.A. presso la Banca di Roma di Gioia Tauro, utilizzato per

l‟acquisto dei terreni su cui doveva sorgere il più volte citato Centro Commerciale di (omissis). Si

rileva, a tal proposito, che nel periodo in cui si è conclusa la trattativa in argomento, il mese di

agosto 2000, la (omissis) S.p.A. non possedeva la provvista necessaria all‟operazione finanziaria

in questione, ammontante ad oltre un miliardo del vecchio conio. Tale importo, secondo quanto

evidenziato dall‟elaborato in esame, è stato ottenuto attraverso l‟anticipazione in conto capitale di

somme da parte dei soci, da versamenti degli stessi in conto anticipazioni, nonché, in particolare,

da un finanziamento ricevuto dalla società (omissis) S.A.S. pari a £. 902.700.000 (€ 466.205,64).

Quest‟ultima è una delle altre società (omissis), operante nel settore immobiliare.

L‟approfondimento degli accertamenti sul citato c/c della DEVIN S.p.A. ha consentito di rilevare

che la somma conferita dalla predetta (omissis) S.A.S. era stata preventivamente versata su altro

conto corrente intestato ad (omissis) presso la stessa Banca di Roma di Gioia Tauro (RC), il c/c

nr. (omissis). Da tale rapporto risultano tratti due assegni, rispettivamente di £ 351.350.000 e £.

551.350.000, successivamente versati nel sopra indicato conto corrente intestato alla (omissis)

S.p.A. Di seguito si propone stralcio della relazione afferente le descritte operazioni.

Risorse finanziarie versate nel conto (omissis) S.P.A. Banca di Roma.

A) Aumento del Capitale Sociale 3 Soci

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• (omissis) £ 40.200.000 Assegno personale

• (omissis) £ 40.200.000

giroconto c/c (omissis)

• (omissis) £ 40.200.000

Assegno personale

TOTALE £ 120.600.000

B) Anticipazione Soci

• (omissis) £ 200.000.000

giroconto conto personale

c/c (omissis)

• (omissis) £ 200.000.000

Assegno personale

TOTALE £ 400.000.000

C) Debiti V/altri finanziatori

(omissis) £ 902.700. 000

(Assegno (omissis) c/c (omissis))

(omissis) c/c (omissis) Banca di Roma

Movimentazioni Finanziarie rilevanti nel periodo 13/07/00 – 31/03/01

08/08/00 – giroconto £ 40.200.000 (aumento Capitale Sociale (omissis))

09/08/00 – giroconto £ 200.000.000 sul c/c (omissis) (anticipo soci)

18/08/00 – giroconto £ 250.000.000 sul c/c (omissis) (aumento Capitale Sociale L.488/92)

22/08/00- Versamento di assegno di £ 902.700.000 emesso dalla (omissis) (Quota parte per

acquisto terreni (omissis))

22/08/00 - Emissione assegni di £ 351.350.000 e 551.350.000

(quota parte per acquisto terreni) a favore della (omissis) S.p.A..

23/08/00 – storno degli Assegni e del Versamento di cui ai punti precedenti

28/09/00 – Versamento di £ 230.000.000 (assegni circolari)

Sono tratti sulla Banca Commerciale Italiana filiale di Gioia T. nei confronti di (omissis) .

Il preposto alla filiale (Banca Intesa) ha dichiarato che l‟ordine di emissione di A/C è stato

disposto da (omissis) su un c/c acceso presso la filiale.

Nell‟estratto conto, si evince che la somma di £ 902.700.000, anticipata successivamente dalla

(omissis), era stata versata dal socio (omissis) (conto personale) con n. 2 assegni in data

22/08/2000 stornati il giorno successivo.

[…] Risulta accertato che la somma utilizzata dalla società (omissis) S.A.S. per la menzionata

erogazione in favore della (omissis) S.p.A. (£ 902.700.000) era parte di una più consistente

provvista creata dai soci (omissis) e dalla moglie (omissis) per l‟aumento del capitale sociale

richiesto nell‟ambito di una pratica di finanziamento ex lege 488/92, per il successivo accredito di

una quota pari ad oltre un miliardo di vecchie lire. Lo studio delle movimentazioni del conto

corrente nr. (omissis) intestato alla prefata (omissis) S.A.S. presso la Banca di Roma di Gioia

Tauro ha consentito di rilevare che, nel periodo in cui si era perfezionata la citata operazione

finanziaria realizzata dalla (omissis) S.p.A. (il mese di agosto 2000), la (omissis) S.A.S. aveva

beneficiato di versamenti in conto capitale da parte dei soci per oltre 700.000.000 di vecchie lire.

Di seguito, si riporta il dettagliato resoconto della movimentazione del citato conto corrente,

rilevato all‟interno della seconda perizia contabile esaminata.

(omissis) SAS C/C (omissis) Banca di Roma

Movimentazioni Finanziarie rilevanti nel periodo

31/07/00 – 28/02/02

18/08/00 – Versamento assegno circolare di £ 85.000.000 (non documentato)

18/08/00 – Bonifico da parte di (omissis) di £ 400.000.000 (quale aumento Capitale Sociale per

L.488/92- prog.n°1928/99)

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Ciò, tuttavia, non consente di qualificare la società come frutto di attività

illecita ai sensi dell‟art. 2 ter l. 575/65 perché, nella descritta operazione, la

(omissis), nelle mani di (omissis), è stata solo uno strumento – per altro circoscritto –

funzionale alla realizzazione del (omissis), che, come visto, ha lasciato altrove i

suoi frutti. In altri termini, non è emersa la derivazione, in capo alla (omissis),

dall‟operazione (omissis), di alcun utile suscettibile di confisca di prevenzione.

È, invece – ex se – frutto di attività illecita l‟albergo che rientra nel

patrimonio aziendale della (omissis).

Esso, infatti, è stato interamente costruito con contributi pubblici che, per

la contiguità di (omissis) alla „ndrangheta, non avrebbero dovuto essere erogati e,

per questo, sono stati revocati e chiesti in restituzione dall‟ente pubblico

competente.

18/08/00 – Bonifico da parte di (omissis) di £ 250.000.000 (quale aumento Capitale Sociale per

L.488/92- prog.n°(omissis)) 22/08/00 - Versamento assegni (omissis) di £ 50.000.000 (quale aumento Capitale Sociale per

L.488/92- prog.n°(omissis))

23/08/00 - Assegno emesso a favore della (omissis) S.p.A. di £ 902.700.000 (quale quota parte

per acquisto terreni)

30/08/00 – Versamento contanti o A/C 100.000.000 (non documentati)

22/11/00 – Versamento contanti o A/C 100.000.000 (assegno circolare richiesto da (omissis) su

conto Carime)

03/01/01 – Bonifico erogazione I quota di Contributo L.488/92 £ 1.364.090.000

06/02/01 – Sottoscrizione quote £ 900.000.000 (svincolo il 03/12/01 con accredito di €

480.826,52 )

L‟elaborato in questione riconduceva, quindi, l‟entità della provvista che aveva consentito

l‟acquisto dei terreni della (omissis) S.p.A. ai finanziamenti effettuati dal proposto e dal coniuge

in favore della (omissis) S.A.S. per beneficiare del contributo ex lege 488/92. […] Si deduce che ai

sensi della vigente normativa in tema di erogazioni di contributi pubblici, la somma versata a

titolo di aumento del capitale sociale non poteva essere altrimenti destinata, pena la mancata

erogazione, ovvero la sospensione, del beneficio in parola. Tuttavia, contrariamente a

qualsivoglia norma contabile e giuridica, tale provvista era stata versata a sua volta sui conti

della (omissis) S.p.A., riservando per il prescritto aumento del capitale sociale della (omissis)

S.A.S. un mero artificio contabile. […] Procedendo ad una più approfondita disamina della

relazione in questione, si è rilevato che tutti i finanziamenti effettuati dai soci in favore della

prefata (omissis) S.A.S., che - nel periodo compreso tra l‟anno 2000 e l‟anno 2003 -

ammontavano ad oltre 1,5 miliardi di vecchie lire, provengono dall‟impresa individuale intestata

al coniuge del proposto, (omissis), una delle aziende leader nel settore degli elettrodomestici

(concessionaria per la Calabria del marchio “(omissis)”), all‟interno della quale l‟(omissis)

riveste, ufficialmente, la qualifica di “collaboratore”, preposto, tra l‟altro, alla movimentazione

dei relativi conti correnti. In tale veste quest‟ultimo è risultato, nel tempo, beneficiario di

erogazioni di denaro a titolo di “anticipi e prelievi“ per alcune centinaia di migliaia di euro”.

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Ma l‟intero capitale sociale ed il patrimonio aziendale della (omissis),

già sequestrati, devono essere confiscati in quanto le immissioni di denaro

riconducibili a (omissis) sono del tutto sproporzionate alle sue entrate illecite.

Invero, dalla ricostruzione, sopra effettuata, dello sviluppo patrimoniale

del proposto, si ricava che tra il 1982 ed il 1990, (omissis), insieme alla moglie, ha

dichiarato redditi superiori alle spese familiari dello stesso periodo, per

complessivi 71.891, 06 euro, ai quali devono aggiungersi 2.042, 32 euro per la

quota di depositi postali ricevuta in eredità da (omissis), nonché meno di 146.845,

41 euro per i guadagni da vendita di legname della stessa (omissis), sicché ha avuto

la disponibilità, nel complesso e prudenzialmente, di circa 220 mila euro.

Tuttavia, nel medesimo arco temporale, ha sostenuto costi di costruzione

(sia per la villa di (omissis) che per il fabbricato di (omissis)) per oltre 364 mila

euro.

Conseguentemente, nel 1990, il proposto non aveva risorse lecite

disponibili per effettuare il versamento di € 23.240, 57 per la costituzione della

(omissis).

Ma soprattutto, come detto dal 2000 – da quando cioè i documenti in atti

hanno consentito la ricostruzione dei flussi monetari – fino al 2009, (omissis) ha

versato nella (omissis) ben € 2.131.719, 78 in più di quanto prelevato, pur avendo

avuto, nello stesso periodo, un surplus di redditi (tenuto conto della detrazione di

€ 294.401, 17 per le riprese fiscali ma non anche quella, non calcolabile sulla base

degli elementi in atti, per compensi politici) rispetto alle spese familiari di poco

più di 4 mila euro.

Naturalmente tale sproporzione non può che crescere se si considerano le

ulteriori uscite del proposto, sempre dal 2000 al 2009, per un importo

complessivo che sfiora i 4.384.000 euro (quale sommatoria tra 4.003.514, 20

euro, versati da (omissis) nelle sue aziende in più di quanto prelevato da esse, e

383.871, 00 euro, per la ristrutturazione del punto vendita di contrada (omissis) a

(omissis)).

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3.2.5. La(omissis) srl

Può ora esaminarsi la (omissis) srl., sequestrata per l‟intero capitale sociale

e per l‟intero patrimonio aziendale con decreto del 12.8.2009.

Essa è stata costituita in data 25.11.2004, con capitale sociale di 100.000

euro (effettivamente versato nella misura di 25.000 euro), tra (omissis), con una

quota di € 40.000, 00 pari al 40% del capitale sociale, (omissis), con una quota di €

40.000,00 pari al 40% del capitale sociale e la (omissis) sas, con una quota di €

20.000,00 pari al 20% del capitale sociale; successivamente, nel marzo del 2009, a

seguito del recesso di (omissis) e della (omissis) sas, unico socio è rimasto (omissis).

L‟anno dopo, il 2005, il proposto versa altri 28.537, 46 euro (cfr. flussi

monetari descritti nella perizia (omissis) -(omissis)), per poi riottenere, dal 2006 al

2009, 36.114, 74 euro.

Conseguentemente, nel complesso, tra il 2004 ed il 2009, il saldo tra i

versamenti ed i prelievi è negativo per 12.422, 72 euro (cfr perizia (omissis) -

(omissis)).

L'attività sociale consiste nel commercio al minuto di elettrodomestici ed

altri beni, con l'insegna “(omissis)”, in quattro punti vendita, e precisamente:

nel fabbricato sito in (omissis) in contrada (omissis) (ove si trovano uffici

amministrativi e la sede legale), parte nella titolarità della (omissis), per il

resto intestato ai coniugi (omissis) -(omissis);

presso il centro commerciale “(omissis)” a (omissis);

presso il centro commerciale “(omissis)” a (omissis);

presso il centro commerciale “(omissis)” a (omissis).

In particolare, con scrittura privata autenticata del 21.6.2005 (omissis) S.r.l.

(società con sede in (omissis), oggi fallita, proprietaria del Centro Commerciale

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(omissis) di (omissis)), ha affittato un ramo di azienda, all'interno di detto centro

commerciale, alla (omissis), per lo svolgimento di attività di vendita di beni con

insegna (omissis) , ad un canone annuo, allo stato, pari al 2,5% del volume di affari

con un canone minimo annuo di € 90.183,20.

Con seconda scrittura privata autenticata del 27.6.2007 la (omissis) spa,

proprietaria del Centro Commerciale “(omissis)” di (omissis), ha affittato un ramo di

azienda, all'interno di detto centro commerciale, alla (omissis), per lo svolgimento

di attività di vendita di beni con insegna (omissis), ad un canone annuo, allo stato,

pari al 2,5% del volume di affari con un canone minimo annuo di € 190.000,00.

Con una terza scrittura privata autenticata del 27.11.2007 (omissis) S.p.a.,

società con sede in (omissis) locataria del(omissis) di (omissis)), ha affittato un ramo

di azienda, all'interno di detto centro commerciale, alla (omissis), per lo

svolgimento di attività di vendita di beni con insegna (omissis), ad un canone

annuo, allo stato, pari al 3, 00% del volume di affari con un canone minimo annuo

di € 261.630,00.

Infine, con atto pubblico del 19.2.2009 (omissis), nella qualità di titolare

della omonima ditta individuale, ha ceduto la propria azienda alla (omissis), per lo

svolgimento di attività di vendita di beni con insegna (omissis) in (omissis) contrada

(omissis) (nell'immobile ove sono ubicati i magazzini di cui al punto A–7 del

decreto di sequestro), ad un prezzo complessivo di € 515.000,00 per il cui

pagamento era stato testualmente pattuito che “detto prezzo verrà pagato senza

interessi dalla società acquirente alla parte cedente in rate mensili da

quantificare di comune accordo tra le parti e comunque entro e non oltre 12

(dodici) mesi dalla data odierna”; dalle scritture contabili della (omissis) risulta che

detta società, prima del sequestro in atto, aveva provveduto al pagamento, in

favore di (omissis), della somma di € 194.658,62 in acconto sul prezzo della

cessione della sua azienda.

In tali punti vendita, al momento del sequestro, lavoravano 50 dipendenti.

Alla stessa data i conti correnti della (omissis) erano i seguenti:

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162

c/c n. (omissis) acceso presso la BNL S.p.a. di Reggio Calabria, con saldo a

debito di € 1.117, 80;

c/c n. (omissis) acceso presso il Banco di Napoli S.p.a. di Gioia Tauro, con

saldo a credito, al 14.8.2009, di € 509.647, 10 e, al 30.9.2009, di €

856.585, 42;

c/c n. (omissis) acceso presso la Carime S.p.a. di Rizziconi, con un saldo a

credito, il 14.8.2009, di € 684.318, 58 e, al 30.9.2009, di € 1.384.610, 42;

c/c n. (omissis) acceso presso la Carime S.p.a. di Rizziconi, con saldo a

credito, al 14.8.2009, di € 977, 77.

Sempre alla data di esecuzione del sequestro, le merci in rimanenza,

risultanti presso i punti vendita ed i depositi della società, presentavano un valore

complessivo contabilizzato, al netto dell'Iva, di € 5.132.457, 00, stimato al ribasso

prudenzialmente dagli amministratori giudiziari in circa € 3.800.000 euro62

.

La (omissis), inoltre, al momento del sequestro era proprietaria dei seguenti

veicoli:

- Fiat Ducato trg. (omissis), acquistato nel 2005, il cui valore attuale è stato

stimato dagli amministratori giudiziari in euro 10.000 (B1 del decreto di

sequestro 12.8.2009, dissequestrato con decreto del 20.10.2010);

62 Cfr. relazione degli amministratori giudiziari del 13.10.2009: “alla data di esecuzione del

sequestro, le merci in rimanenza, risultanti presso i punti vendita della società nonché presso i

suoi depositi, presentavano un valore complessivo, al netto dell'Iva, di € 5.132.457,00 . La

predetta valutazione del magazzino della (omissis) S.r.l. è stata eseguita, dal software in uso

alla società, sulla base del criterio F.I.F.O. (first in – first out) che presuppone che le merci

acquistate per prime nel tempo sono quelle ad essere, sempre per prime, ad essere vendute.

Questo criterio presuppone, quindi, che la merce venga valutata all'ultimo prezzo di acquisto

che, ovviamente, è sempre più alto dei precedenti. Nella fattispecie che ci occupa, per seguire

criteri di prudenza e tenuto conto che gran parte di questa merce (per circa € 1.875.000,00)

derivava dall'acquisto dell'azienda di (omissis), è stato seguito, per la determinazione del

valore di magazzino alla data del sequestro, il criterio della media ponderata degli acquisti.

Alla luce dell'applicazione di tale criterio, si può affermare che il valore di magazzino della

(omissis) S.r.l., alla data del 14.8.2009, era pari € 3.849.343, 12”.

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Trib. RC – Sez. M.P.

163

- Volkswagen D cabrio trg. (omissis), acquistato nel anno 2006, il cui valore

attuale è stato stimato dagli amministratori giudiziari in € 14.000, 00 (B2

del decreto di sequestro);

- Ciclomotore Chatenet trg. (omissis), acquistato nel 2006, il cui valore

attuale è stato stimato dagli amministratori giudiziari in € 5.000, 00

(B3 del decreto di sequestro);

- Audi Q7 3.0 td trg. (omissis), acquistato il 2.1.2007 al prezzo di € 67.500,

00 (B4 del decreto di sequestro, dissequestrato con decreto del

20.10.2010);

- Fiat 500 benzina trg. (omissis), acquistata il 30.7.2007, al prezzo di €

11.633, 34 (B5 del decreto di sequestro);

- Fiat Ducato 2.3 jtd Van trg. (omissis), acquistato in data 8.8.2007, al

prezzo di € 23.323, 96 (B6 del decreto di sequestro, dissequestrato con

decreto del 20.7.2013);

- Renaul Master Van trg. (omissis), acquistato il 10.11.2005 al prezzo di €

23.250, 00 (B7 del decreto di sequestro, dissequestrato con decreto del

20.10.2010).

Nel corso dell‟amministrazione giudiziaria sono stati invece acquistati e

posti in sequestro i seguenti mezzi:

- furgone Fiat Ducato targato (omissis) (decreto del 20.10.2010);

- furgone Fiat Ducato targato (omissis) (decreto del 20.10.2010);

- Fiat Ducato targato (omissis) (decreto del 20.7.2013).

Nel complesso, secondo gli amministratori, che hanno fatto uso di noti

criteri aziendalistici, la (omissis) ha un valore di oltre 18 milioni di euro63

.

63 Cfr. relazione degli amministratori giudiziari del 13.10.2009: “La valutazione dell'azienda.

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Trib. RC – Sez. M.P.

164

Il valore globale di una azienda è dato dalla somma del valore dei beni materiali e

dell'avviamento. Si avrà quindi:

Vg = Vp + Va

Dove:

Vg è il valore globale;

Vp è il valore patrimoniale dei beni e delle attività;

Va è il valore di avviamento.

Da cui può desumersi che:

Va = Vg – Vp

Il valore dell‟avviamento è dato, quindi, dalla differenza tra il valore globale dell‟azienda ed il

valore patrimoniale corrente dei suoi beni e attività.

Laddove il valore globale dell‟azienda sia maggiore del suo valore patrimoniale si avrà un

avviamento positivo (o goodwill); in presenza, invece, di un valore globale d‟azienda inferiore

al suo valore patrimoniale si avrà un avviamento negativo (o badwill).

La stima dell‟avviamento parte dalla determinazione presuntiva dei redditi conseguibili

dall‟azienda nel prossimo futuro.

Una azienda priva di avviamento riesce a produrre un reddito normale ovvero un reddito tale

da remunerare il capitale investito ed il rischio corso dall‟imprenditore.

L‟azienda avviata, invece, produce un surplus di reddito rispetto al suo reddito normale ed è

proprio tale surplus di reddito che determina un valore globale dell‟azienda superiore al suo

valore patrimoniale.

Il surplus di reddito è perciò la base per la determinazione del valore di avviamento.

Nella valutazione di una azienda la considerazione del suo reddito prospettico ha rilevanza

fondamentale. Ma la valutazione di un reddito futuro non può prescindere dalla considerazione

dei redditi prodotti in passato.

Va ricordato, altresì, che il surplus di reddito derivante dai beni immateriali dell‟azienda

(avviamento) dura generalmente per un periodo limitato, difficilmente superiore ai 7/8 anni.

Ai fini della valutazione del valore di avviamento dell‟azienda gestita dalla (omissis) S.r.l.

verranno utilizzati tre criteri comunemente accettati dalla dottrina e dalla prassi aziendalistica

e più precisamente:

criterio del valore di avviamento determinato dalla capitalizzazione del reddito

prospettico;

criterio del valore medio tra il 50% del valore ottenuto con la capitalizzazione del

reddito prospettico ed il 50% del valore patrimoniale corrente dell‟azienda;

criterio della durata ridotta del surplus di reddito.

Dal bilancio (omissis) S.r.l. alla data di esecuzione del sequestro (14.8.2009) risulta quanto

segue:

Immobilizzazioni materiali (al netto degli ammortamenti)

€ 900.764,00

Immobilizzazioni immateriali

€ 843.793,00

Attivo circolante

rimanenze in magazzino: € 3.949.343,00

crediti: € 8.191.081,00

disponibilità liquide: € 1.854.944,00

Valore del patrimonio aziendale al 14.8.2009: € 15.739.925,00

Valutazione dell‟avviamento secondo il criterio del valore di capitalizzazione del reddito

prospettico.

Sulla base del criterio in esame, il valore globale di un‟azienda è dato dalla capitalizzazione del

suo reddito prospettico.

In simboli si avrà:

Vg = R/i

Dove Vg è il valore globale, R è il reddito futuro prospettico considerato costante e di durata

illimitata, i è il tasso di capitalizzazione.

Il tasso di capitalizzazione deve consentire la remunerazione del capitale investito e del rischio

corso.

Per cui si avrà:

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165

tasso capitalizzazione = tasso base + maggiorazione rischio

Considerando, per prudenza, un tasso base del 1,10%, pari alla media 2009 del TUS, e una

maggiorazione per il rischio del 1,00%, avremo un tasso di capitalizzazione del 2,10%.

L‟analisi dei bilanci (omissis) S.r.l. al 31.12.200663

, 31.12.200763

, 31.12.200863

e 14.8.2009 ha

dato modo di constatare il seguente andamento dei ricavi aziendali negli ultimi esercizi:

esercizio 2006: volume dei ricavi: € 2.648.758,00;

esercizio 2007: volume dei ricavi: € 8.089.226,00;

esercizio 2008: volume dei ricavi: € 16.752.538,00;

esercizio 2009: volume dei ricavi (ragguagliati ad anno): €

17.355.906,00.

con il conseguimento dei seguenti risultati operativi:

esercizio 2006: utile operativo: € 28.079,00;

esercizio 2007: utile operativo: € 92.079,00;

esercizio 2008: utile operativo: € 142.425,00;

esercizio 2009: utile operativo (ragguagliato ad anno): €

1.052.098,00;

Ai fini della nostra analisi, considerando per prudenza un reddito prospettico costante e pari

alla media dei risultati operativi ottenuti negli ultimi tre esercizi, avremo:

Vg = € 428.867,00/0,021

Da cui Vg = € 20.422.238,00

Considerato che il valore di avviamento è dato dalla differenza tra il valore globale

dell‟azienda ed il suo valore patrimoniale corrente, avremo:

avviamento = 20.422.238,00 - 15.739.925,00 = € 4.682.313,00

Alla luce di quanto affermato si può concludere che il valore attuale della (omissis) S.r.l.

calcolato con il criterio della capitalizzazione del reddito prospettico è risultato pari ad €

20.422.238,00.

Valutazione dell‟avviamento secondo il criterio del valore medio tra il 50% del valore ottenuto

con la capitalizzazione del reddito prospettico ed il 50% del valore patrimoniale corrente

dell‟azienda

Sulla base di detto criterio, il valore globale di una azienda è dato dal 50% del suo valore

patrimoniale corrente sommato al 50% del valore di capitalizzazione del suo reddito

prospettico.

In simboli avremo:

Vg = 0,50 . Vp + 0,50 . R/i

Da cui:

Vg = 0,50 x 15.739.925,00 + 0,50 x 20.422.238,00 = 18.081.082,00

Considerato che il valore di avviamento è dato dalla differenza tra il valore globale

dell‟azienda ed il suo valore patrimoniale corrente, avremo:

avviamento = 18.081.082,00 - 15.739.925,00 = 2.341.157,00

Alla luce di quanto affermato si può concludere che il valore attuale della (omissis) S.r.l.,

calcolato con il criterio del valore medio tra il patrimonio corrente e la capitalizzazione del

reddito prospettico è risultato pari ad € 18.081.082,00.

Valutazione dell‟avviamento secondo il criterio della durata ridotta del surplus di reddito

I precedenti criteri adottati per la determinazione del valore di avviamento dell‟azienda in

oggetto sono detti indiretti.

In effetti, con entrambi i sistemi si è ottenuto il valore di avviamento quale differenza tra il

valore globale dell‟azienda ed il suo valore patrimoniale corrente.

Il terzo criterio utilizzato è, invece, definito sistema diretto per la valutazione dell‟avviamento.

Sulla base del criterio in esame il valore di avviamento è dato dal prodotto tra il surplus di

reddito ed i periodi per i quali si prevede che detto surplus di reddito debba spiegare i suoi

effetti nell‟azienda.

Da Cui

Va = Rs . n

A sua volta, il surplus di reddito è dato dalla differenza tra il reddito totale ed il reddito

normale dell‟impresa, per cui:

Rs = Rt – Rn

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166

Anche le quote sociali ed il patrimonio aziendale della (omissis) srl

devono essere confiscati in quanto sproporzionati rispetto alle risorse lecite di

(omissis) e, comunque di provenienza illecita.

Invero, tra il 2004 ed il 2005, (omissis) ha versato nella (omissis) € 48.537,

46, ma, a quel tempo, non disponeva di congrue risorse lecite, giacché dal 1982 al

2005 ha costruito i due immobili di (omissis) e (omissis) con un esborso di €

1.434.180, 00, ed ha effettuato, tra il 2000 ed il 2005, versamenti nelle sue aziende

(esclusa la (omissis)) per € 4.105.902 in più di quanto prelevato, sicché nel

complesso ha speso oltre 6 milioni di euro, pur avendo dichiarato, dal 1982 al

2005, redditi, al netto delle c.d. riprese fiscali e delle spese familiari (senza

considerare l‟ulteriore detrazione per i compensi politici), per € 101.556, 94, cui

devono aggiungersi € 2.042, 32 ricevuti in eredità ed una cifra indeterminata ma

inferiore ad € 146.845, 41 per il guadagnato dai boschi, sicché, nel complesso ed

in via prudenziale, avuto disponibilità lecite per meno di 269 mila euro, oltre un

milione di euro percepito, a titolo di finanziamento (dall‟impresa (omissis)) come

Dove:

Rs è il surplus di reddito;

Rt è il reddito totale;

Rn è il reddito normale.

Considerato che, per prudenza, il reddito totale prospettico annuo dell‟azienda sia dato pari

alla media dei risultati operativi conseguiti negli ultimi tre esercizi (€ 428.867,00) e che, sempre

per prudenza, il reddito normale sia dato dalla remunerazione del patrimonio corrente ad un

tasso base del 1,10%, pari alla media 2009 del TUS, avremo:

Rt = 428.867,00

Rn = 15.739.925,00 . 0,011 = 173.139,00

Da cui Rs = Rt – Rn = 255.728,00.

Abbiamo sopra ricordato che il surp-lus di reddito derivante dai beni immateriali dell‟azienda

(avviamento) dura generalmente per un periodo limitato, difficilmente superiore ai 7/8 anni.

Ai fini della determinazione del valore di avviamento sulla base del criterio in esame, avremo

perciò:

Va = Rs .8

Da cui:

Va = 255.728,00 . 8 = 2.045.824,00

Alla luce di quanto affermato si può concludere che il valore attuale della (omissis) S.r.l.,

calcolato con il criterio della durata ridotta del surplus di reddito, è risultato pari ad €

17.785.749,00 ( 2.045.824,00 + 15.739.925,00).

Considerati i risultati conseguiti con i tre sistemi di calcolo sopra adottati e maggiormente

utilizzati e riconosciuti dalla dottrina e dalla prassi aziendalistica, si ritiene di potere attribuire

alla (omissis) s.r.l. un valore medio rispetto a quelli ottenuti con i predetti criteri di calcolo.

Sulla base delle suesposte premesse, si ritiene che il valore corrente della (omissis) S.r.l. sia

pari a € 18.754.023,00”.

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167

socio della (omissis) spa nel 2005, ma restituito nel 2007 nella misura, maggiorata

degli interessi, € 1.266.666, 67.

In conclusione, per la macroscopica sproporzione rilevata, (omissis) non

aveva risorse lecite per effettuare quell‟investimento di circa 48 mila euro, tra il

2004 ed il 2005, nella (omissis), che ha avuto l‟effetto – strabiliante – di farle

raggiungere, nel giro di un lustro, l‟attuale valore aziendale di circa 18 milioni

di euro.

Deve poi aggiungersi che il suo principale punto vendita, presso il

(omissis), mutua da tale centro commerciale la propria genesi illecita.

Ancora, l‟altro fondamentale punto vendita di località (omissis), la sede

legale e gli uffici amministrativi della società occupano – senza alcun titolo –

tre piani del fabbricato di località (omissis) di (omissis), come detto, di

provenienza illecita. Anche sotto questi aspetti la (omissis) ha fruito di risorse

illecite e si è sviluppata grazie ad esse.

L‟immissione, all‟interno di un bene complesso, unitario e dinamico, come

un‟azienda, di componenti illecite in misura così importante in termini di chance

commerciali, come nel caso di specie, contamina l‟intero patrimonio aziendale,

all‟interno del quale non è più possibile distinguere i singoli elementi e la loro

eventuale provenienza lecita, giacché l‟azienda nella sua configurazione

patrimoniale attuale e nella sua realtà imprenditoriale è ormai il portato dei

significativi frutti illeciti immessi, senza i quali non sarebbe come oggi si

presenta.

Per tale ragione, non appare neppure possibile scorporare dalla (omissis) i

rami di azienda che non sono stati coinvolti nella operazione (omissis) o che non

hanno sede nel fabbricato di località (omissis), e, cioè, i punti vendita di (omissis) e

(omissis), in quanto – a prescindere dal fatto che la sede legale e gli uffici

amministrativi della società sono ubicati nel detto fabbricato in località (omissis) –

tutti i punti vendita (nessuno dei quali ha sede in locali di proprietà della (omissis))

fanno parte di un insieme aziendale unitario, all‟interno del quale si giovano delle

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Trib. RC – Sez. M.P.

168

fisiologiche reciproche interazioni, sicché stanno in piedi ed hanno raggiunto le

attuali configurazioni patrimoniali ed imprenditoriali proprio perché stanno

insieme, all‟interno di un‟unica azienda, la (omissis) srl.

L‟azienda è, infatti, è il risultato combinato di capitali, beni strumentali,

forza lavoro ed altre componenti, giuridicamente inglobati ed accomunati nel

perseguimento del fine rappresentato dall'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.); in

tale insieme unitario, costituente autonoma realtà economico-sociale rispetto alle

sue componenti, proprio perché i vari fattori interagiscono finalisticamente e si

integrano vicendevolmente dando luogo ad un'entità autonoma, non è possibile

discernere l'apporto riferibile a componenti illecite da altre (cfr. Cass. n. 17988 del

30.1.2009, Barratta; Cass. n. 5640 dell‟8.2.2007, Schimmenti; nonché, sia pur in

tema di sequestro preventivo, Cass. 7.11.2007 n. 6444, Donvito).

Anche tale valutazione di provenienza illecita è idonea a sorreggere la

confisca della (omissis) nell‟intero capitale sociale e patrimonio aziendale

autonomamente, cioè al di là della sproporzione, che pure, come visto, sussiste.

Deve, infine, essere osservato che il 20% del capitale sociale della

(omissis) appartiene formalmente alla (omissis), sicché è confiscato per il sol fatto

di far parte del patrimonio aziendale della (omissis), società integralmente

confiscata.

3.2.6. La (omissis) spa

Dai fatti accertati nella parte dedicata alla misura personale – e, prima

ancora, nel processo (omissis), al di là di ogni ragionevole dubbio – discendono,

infine, ineludibili conseguenze sul versante patrimoniale con riferimento alle

aziende legale alla vicenda del (omissis).

È stato, infatti, affermato che tale centro commerciale è il “frutto” di uno

scellerato patto politico-imprenditoriale-mafioso tra (omissis) e, prima, la cosca

(omissis), poi, i (omissis), è, cioè, il “frutto di attività illecite” – per ripetere la

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formula dell‟art. 2 ter l. 575/65 (ora artt. 20 e 24 d.l.vo 159/2001) –, diretta

espressione della appartenenza del proposto alla „ndrangheta.

Correlativamente, quanto è derivato dal medesimo centro commerciale

costituisce “reimpiego” – per ripetere nuovamente la seconda parte della formula

dell‟art. 2 ter l. 575/65 (ora artt. 20 e 24 d.l.vo 159/2001) – di tale “frutto” illecito.

In particolare, come detto l‟idea imprenditoriale del (omissis) sorge in

(omissis) nel 1998, anno di nascita della “(omissis) s.n.c.”, trasformata, nel 2000 –

periodo in cui il progetto prende effettivo avvio con le citate delibere comunali e

l‟acquisto dei terreni dei (omissis) –, nella (omissis) spa64

.

La struttura denominata (omissis), di proprietà della (omissis) spa, sarà

completata nel giugno del 2007 e subito ceduta, attraverso la vendita dell‟intero

capitale della (omissis) spa, alla (omissis) in data 16.8.2007 per il prezzo dichiarato €

11.635.509, 22 sulla base del preliminare del 18.12.2006, preceduto dalla lettera

d‟intenti del 1.8.2006 (nella quale, invero, il valore era riconosciuto in oltre 47

milioni di euro). Una volta nelle mani della (omissis) la (omissis) cambierà forma,

denominazione e sede sociale trasformandosi in (omissis) S.r.l., con sede a (omissis)

alla Via (omissis).

La verifica del volume d‟affari della (omissis) spa (già (omissis)) – pari a zero

nel 1998 e nel 1999, prima cioè del concreto avvio della progetto del (omissis) –

consente di affermare che la sua unica iniziativa imprenditore, fino a che è stata

nella mani di (omissis), (omissis) e (omissis), è stata la realizzazione del detto centro

commerciale. Con il compimento dell‟opera, i predetti soci cederanno, infatti,

l‟intero capitale sociale.

64 La (omissis) veniva costituita il 6.2.1998 da (omissis), (omissis) e (omissis) (iscritta dal

19.02.1998 presso la CCIAA di Reggio Calabria al nr. Rea (omissis)), sotto la denominazione

“(omissis)”, con sede in (omissis) al Viale (omissis), avente, per oggetto sociale, l‟acquisto,

vendita, costruzione e gestione di immobili in genere e, in particolare, fabbricati civili ed

industriali, centri commerciali; successivamente il 19.5.2000 assumeva il nome (omissis) e, con

determinazione del 9.8.2000, diveniva una società per azioni, con conseguente aumento del

capitale sociale fino a 210.000.000 di lire; infine, dal 27.12.2007, veniva a cancellata dalla

C.C.I.A.A. di Reggio Calabria, per il trasferimento della sede nella città di Milano, a seguito alla

cessione in favore della (omissis) K.A.G. in data 16.8.2007, e cambiava denominazione, forma e

sede sociale in (omissis) S.r.l., con sede a Milano alla Via (omissis) da (omissis).

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170

Dal 1998 all‟agosto del 2007, quindi, sorge e si realizza l‟idea

imprenditoriale del (omissis) attraverso la costituzione e la cessione della (omissis)

spa (cessione decisa ancora prima del completamento della struttura

commerciale).

Non vi è dubbio, pertanto, che la (omissis) spa e quanto da essa derivato

costituisce frutto o reimpiego di attività illecite.

3.2.7. Il ricavato della cessione della (omissis) spa

È, quindi, indubbiamente frutto di attività illecite e, come tale deve essere

confiscato, l‟intero ricavato dalla cessione delle azioni della (omissis) spa, e,

specificamente:

- la somma di € 193.253, 33, sequestrata con decreto di questo

Tribunale del 4.5.2010 – pari alla quota (effettivamente riscossa nel corso

dell‟amministrazione giudiziaria) di (omissis) del credito residuo vantato dai

soci della (omissis) spa nei confronti della CREDIT SUISSEE Asset

Management Immobilien K.A.G. a seguito del contratto di cessione del

capitale sociale della (omissis) spa in data 16.8.2007;

- l‟importo di € 558.042, 65, presente nel conto corrente vincolato n.

(omissis) presso l‟AREAL BANK, Agenzia di Roma, sequestrato con

decreto di questo Tribunale del 22.6.2010, corrispondente alla parte

riferibile ad (omissis) di maggior somma versato dalla CREDIT SUISSEE

sul detto conto corrente vincolato secondo le previste modalità di

pagamento del prezzo di acquisto della (omissis) spa;

- la somma detenuta (pari, in data 21.10.2009, ad € 51.315, 97) sul conto

corrente n. (omissis) (acceso proprio per la cessione delle azioni (omissis)

spa) presso filiale di Roma della Aareal Bank AG, intestato a (omissis),

quale residuo del maggior importo di € 2.548.986, 10 versato dalla

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171

CREDIT SUISSEE (posta in sequestro ai sensi della lettera F del decreto

di sequestro del 12.8.2009).

3.2.8. Le società satellite: (omissis) srl - (omissis) srl - (omissis) srl

Inoltre, (omissis) e soci, nel giugno e nel luglio del 2007, quando ancora

detenevano formalmente la (omissis) spa – anche se si erano assunti l‟obbligo della

vendita sin dal dicembre del 2006 (con la conclusione del preliminare), ma erano

sul punto di stipulare il contratto definitivo, come sarebbe avvenuto nell‟agosto

2007, in quanto proprio nel giugno di quell‟anno avevano completato la

costruzione della struttura (completamento posta a condizione della stipula del

rogito) – si precostituivano il diritto di operare all‟interno del centro

commerciale stipulando alcune locazioni con proprie società, alcune delle

quali appositamente costituite.

In particolare, la (omissis) srl posta in sequestro al punto D del decreto del

12.8.2009 nella misura delle quote, pari al 33% del capitale sociale, nella

titolarità del proposto e nella corrispondente quota del patrimonio aziendale – è

stata costituita in data 14.5.2007, con un capitale sociale di € 10.500, 00 versato

per € 2.625, 00, tra (omissis), che è anche amministratore unico, con una quota di

partecipazione pari a 1/3 del capitale, (omissis) con una quota di partecipazione pari

a 1/3 del capitale, e (omissis), con una quota di partecipazione pari a 1/3 del

capitale; successivamente, con atto del 22.5.2009, (omissis) ha ceduto le proprie

quote a (omissis).

Tale società, con scrittura privata autenticata del 27.6.2007, ha affittato,

dalla (omissis) spa un ramo di azienda, all'interno del centro commerciale (omissis),

per lo svolgimento di attività di somministrazione bar – pizzeria - ristorante, ad

un canone annuo pari al 6% del volume di affari con un canone minimo annuo di

€ 39.000, 00, che tuttora esercita sotto l‟insegna (omissis).

Ha poi ricevuto dai soci finanziamenti per complessivi € 88.568, 00.

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Trib. RC – Sez. M.P.

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Al momento del sequestro aveva un attivo patrimoniale di circa €

260.000 euro e, sul conto corrente n. (omissis) intestatole presso la Carime S.p.a. di

(omissis), un saldo attivo, di € 1.104, 63.

Pertanto, tale società esiste perché (omissis) ha realizzato il (omissis),

rientrando nella complessa operazione economica concernente il detto centro

commerciale. È, quindi, affetta dalla medesima genesi illecita.

Conseguente deve essere confiscata nella parte, già in sequestro, nella

disponibilità del proposto.

Stesse valutazioni ed identico esito spetta alla (omissis) srl ed alla (omissis)

srl, le quali anche nel nome riportano il loro marchio d‟origine ((omissis)),

La (omissis) srl – posta in sequestro al punto D del decreto del 12.8.2009

nella misura delle quote, pari al 33% del capitale sociale, nella titolarità del

proposto e nella corrispondente quota del patrimonio aziendale – è stata costituita

in data 18.9.2007, con un capitale sociale di € 10.000, 00, versato per € 2.500, 00,

tra (omissis), con una quota di partecipazione pari a 1/3 del capitale, (omissis), con

una quota di partecipazione pari a 1/3 del capitale, e (omissis), che è anche

amministratore unico della società, con una quota di partecipazione pari a 1/3 del

capitale; successivamente, con atto del 22.5.2009, (omissis) ha ceduto le proprie

quote a (omissis).

Con scrittura privata autenticata del 29.4.2008, tale società ha acquisito

dalla (omissis) sas, altra società di (omissis), il contratto di affitto di ramo di

azienda da essa stipulato il 27.6.2007 con la (omissis) spa, per lo svolgimento,

all‟interno del centro commerciale (omissis) di (omissis), ad un canone annuo pari al

6% del volume di affari con il minimo garantito di € 33.000, 00, dell‟attività di

fastfood, che tuttora esercita sotto l‟insegna (omissis).

Al momento del sequestro aveva un attivo patrimoniale di circa 10.000

euro e, sul conto corrente n. (omissis) intestatole presso la Carime S.p.a. di (omissis),

un saldo attivo di € 1.186, 76.

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Le quote di tale società, unitamente alla corrispondete parte di

patrimonio aziendale, riferibili a (omissis), già sequestrate, devono essere

confiscate in quanto derivate dalla illecita operazione economica (omissis).

La (omissis) srl – posta in sequestro al punto C del decreto del 12.8.2009

nella misura delle quote, pari al 33% del capitale sociale, nella titolarità del

proposto e nella corrispondente quota del patrimonio aziendale – è stata costituita

in data 18.7.2007, con un capitale sociale di € 10.500, 00, versato per € 2.625, 00,

tra (omissis), che è anche amministratore unico, con una quota di partecipazione

pari a 1/3 del capitale, (omissis), con una quota di partecipazione pari a 1/3 del

capitale, (omissis), con una quota di partecipazione pari a 1/3 del capitale.

Ha poi ricevuto dai soci finanziamenti per complessivi € 14.953, 00.

Tale società, cinque giorni dopo la sua costituzione, ha acquistato dalla

(omissis) spa – con atto del 23.7.2007 per notar (omissis), al prezzo complessivo

dichiarato di € 218.208, 00 (Iva inclusa) da corrispondersi entro il 30.7.2007 – un

terreno confinante con il centro commerciale (omissis) di (omissis), contraddistinto

nel NCT al foglio(omissis), particella (omissis), avente per destinazione l'esercizio di

attività di area giochi.

Lo stesso giorno, il 23.7.2007, ha concesso in locazione tale terreno, per

l'esercizio di attività di area giochi, alla (omissis) S.r.l., con sede in (omissis) (AV),

Via (omissis) , al canone di € 55.000,00, oltre Iva, per il primo anno, € 60.000,00

annui, oltre Iva, per il secondo anno, € 70.000, 00, oltre Iva, per il terzo anno, €

70.000, 00, rivalutati al 75%, degli indici Istat, oltre Iva, dal quarto anno in poi.

Al momento del sequestro, aveva un attivo patrimoniale di circa 640.000

euro e, sul conto corrente n. (omissis) intestatole presso la Carime S.p.a. di

Rizziconi, un saldo attivo di € 15, 34.

Pertanto, anche tale società nasce nell‟ambito dell‟operazione illecita

(omissis): essa è costituita dai soci della (omissis) dopo il completamento del centro

commerciale e prima della cessione di tutte le loro quote alla CREDIT SUISSE,

insieme alle altre società esaminate; nello stesso periodo, prima della cessione alla

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174

CREDIT SUISSE ha ottenuto dalla (omissis) parte del terreno che era stato

acquistato per la realizzazione del centro commerciale, contiguo alla struttura

effettivamente edificata; trae i propri redditi, sia pur attraverso locazioni, da tale

contiguità al centro commerciale, in quanto sul proprio terreno sorge un‟area

destinata giochi utilizzata prevalentemente dai clienti del (omissis).

È, quindi, una società geneticamente illecita, perché frutto dell‟operazione

(omissis) e, come tale, deve essere confiscata nella parte – di quote sociali e

patrimonio aziendale –, già in sequestro, nella disponibilità di (omissis).

3.2.9 I rapporti finanziari

Quanto ai rapporti finanziari in sequestro – specificamente indicati in

dispositivo –, aventi saldo attivo, devono essere confiscati (con la sole

eccezioni, di cui si è già detto, dei depositi a risparmio intestati ai figli del

proposto) per la obiettiva sproporzione rispetto alle risorse lecite di (omissis), come

si ricava dal fatto che negli ultimi anni le spese da lui sostenute sono di gran lunga

superiori alle sue fonti lecite (cfr. tabella riepilogativa della perizia (omissis) -

(omissis)).

Va, invece, dissequestro e restituito all‟avente diritto il conto corrente

n. 566, intestato a (omissis), presso Carime Spa di Rizziconi, in quanto – per il con

saldo negativo (-€6.788, 42) che presentava al momento del sequestro – non è un

bene suscettibile di essere valutato in termini di sproporzione e, quindi, di essere

confiscato.

P.Q.M.

Vista la legge 575/65, così provvede:

A) sottopone (omissis), alla sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di

soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, per anni 3 e mesi

6, prescrivendogli:

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175

di eleggere domicilio nel comune di sua residenza o di

dimora abituale;

di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare

ragione di sospetti, di non andare lontano dalla dimora o

abitazione senza preventivo avviso all‟Autorità preposta

alla sorveglianza alla quale dovrà presentarsi la domenica

di ogni settimana ed ogniqualvolta tale Autorità richiederà

la sua presenza;

di non associarsi abitualmente alle persone che hanno

subito condanne o che sono sottoposte a misure di

prevenzione o di sicurezza;

di non uscire la mattina prima delle ore sei e di non

rincasare la sera dopo le ore diciannove e dopo le ore venti

nel periodo tra il primo maggio ed il trenta settembre, senza

comprovata necessità e previa autorizzazione della locale

Autorità di Pubblica Sicurezza;

di non detenere o portare armi, non trattenersi abitualmente

in esercizi pubblici, non partecipare alle pubbliche riunioni;

di portare sempre con sé la carta precettiva o di permanenza

e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti della

Pubblica Sicurezza o della Polizia Giudiziaria;

B) prescrive a (omissis) di versare la cauzione di € 5.000, 00, entro dieci giorni

dall‟inizio dell‟esecuzione della predetta misura di prevenzione;

C) conferma, a carico di (omissis) e (omissis), fino alla definitività del presente

provvedimento, il divieto:

di ottenere licenze ed autorizzazioni di polizia e di commercio;

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176

di ottenere concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti

nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per

l‟esercizio di attività imprenditoriali;

di ottenere concessione di costruzioni, nonché di costruzione e

gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e

concessione di servizi pubblici;

di ottenere iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere,

beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell‟albo

nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di Commercio

per l‟esercizio del commercio all‟ingrosso e nei registri dei

commissionari astatori presso i mercati annonari all‟ingrosso;

di ottenere altre iscrizioni e provvedimenti a contenuto

autorizzatorio, concessorio o abilitativi per lo svolgimento di

attività imprenditoriali, comunque denominati;

di ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque determinate, concessi o

erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità

Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura

di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e

relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a

caldo e le forniture con posa in opera.

D) dispone, fino alla definitività del presente provvedimento, la sospensione

dell‟efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti

ed atti sopra specificati alla lettera C).

E) dispone la confisca dei seguenti beni in sequestro:

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1. patrimonio aziendale ed intero capitale sociale della (omissis) s.a.s.,

c.f. (omissis), con sede in (omissis) alla (omissis), compresi i conti

correnti, qualsiasi altro rapporto finanziario ed i seguenti beni

immobili:

1.1 Appartamento sito in (omissis) alla via (omissis) nr.

(omissis), censito presso il N.C.E.U. al foglio (omissis)

part. (omissis) sub (omissis);

1.2 Magazzini siti in (omissis) alla Via (omissis), censiti

presso il NCEU al foglio (omissis) part. (omissis) sub

(omissis);

1.3 Terreni siti in (omissis) loc. (omissis), censiti presso il

C.T. al foglio (omissis) part.lle (omissis) e (omissis) e

sovrastante fabbricato censito al N.C.E.U. al foglio

(omissis) particella (omissis);

1.4 Terreno sito in(omissis) loc. (omissis), presso il C.T. al

foglio (omissis) part.lle (omissis) e (omissis);

1.5 Appartamento sito in (omissis) alla via (omissis) nr.

(omissis) censito presso il N.C.E.U. al foglio (omissis)

particella (omissis) sub (omissis) (originato dalla

soppressione delle particelle (omissis) e (omissis) del

medesimo foglio (omissis));

1.6 Appartamento sito in (omissis) alla via (omissis) nr.

(omissis) censito presso il N.C.E.U. al foglio (omissis)

part. (omissis) sub (omissis) (originato dalla soppressione

della particella (omissis) del medesimo foglio (omissis));

1.7 Magazzini siti in (omissis), Strada (omissis) censiti presso

il N.C.E.U. al foglio (omissis) part. (omissis) sub (omissis);

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1.8 Magazzino sito in (omissis), via (omissis), Scala A, piano

(omissis), censito presso il N.C.E.U. al foglio (omissis)

part. (omissis) sub (omissis), cat. (omissis), consist. 297 mq;

1.9 Magazzino sito in (omissis) , via (omissis), Scala (omissis),

piano (omissis), censito presso il N.C.E.U. al foglio

(omissis) part. (omissis) sub (omissis), cat. (omissis),

consist.245 mq;

1.10Magazzino sito in (omissis), via (omissis), Scala (omissis),

piano (omissis), censito presso il N.C.E.U. al foglio

(omissis) part. (omissis) sub (omissis), cat. (omissis),

consist. 320 mq;

2. patrimonio aziendale ed intero capitale sociale della (omissis) S.r.l.,

P.Iva nr (omissis), con sede in (omissis) alla (omissis) , compresi i conti

correnti, qualsiasi altro rapporto finanziario ed i seguenti mezzi:

2.1 Autovettura mod. Volkswagen new 1.9 T, targato

(omissis);

2.2 Ciclomotore mod. Chatenet ch 24, targato (omissis);

2.3 Autovettura Fiat, targata (omissis);

2.4 Furgone Fiat Ducato targato (omissis);

2.5 Furgone Fiat Ducato targato (omissis);

2.6 Fiat Ducato targato (omissis);

3. quote pari al 33% del capitale sociale della (omissis) S.r.l., P.Iva nr.

(omissis), con sede in (omissis) al Viale (omissis) nr. (omissis), e

corrispondente parte del patrimonio aziendale (compresi i conti

correnti e qualsiasi altro rapporto finanziario);

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4. quote pari al 33% del capitale sociale della (omissis) S.r.l., P.Iva nr.

(omissis), con sede in Rizziconi (RC) al viale (omissis), e

corrispondente parte del patrimonio aziendale (compresi i conti

correnti e qualsiasi altro rapporto finanziario);

5. quote pari al 33% del capitale sociale della (omissis) S.r.l., P.Iva nr.

(omissis), con sede in (omissis) al Viale (omissis), e corrispondente

parte del patrimonio aziendale (compresi i conti correnti e qualsiasi

altro rapporto finanziario);

6. somma di € 193.253, 33 costituente oggetto di credito vantato da

(omissis) nei confronti della società “Credit Suisse Asset

Management Immobilien K.A.G.”;

7. somma di € 558.042, 65, parte della maggior importo presente sul

c/c vincolato n. (omissis) presso AAREAL Bank, agenzia di Roma;

8. rapporti finanziari (conti correnti, libretti di deposito al portatore o

nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni,

obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, intestati presso

Istituti di Credito pubblici o privati, Casse Rurali, Direzioni

Provinciali P. T., Società Assicurative, Finanziarie o Fiduciarie,

Società di Intermediazione Mobiliare, …), aventi saldo attivo,

intestati a (omissis) o a (omissis), attualmente in sequestro, e, in

particolare:

8.1 Rapporto n. (omissis), intestato a (omissis), presso la

Società di Gestione Prima SGR SPA (ex MPS Asset

Management Sgr Spa), relativo a n.4.110,325 quote del

fondo Ducato Mix;

8.2 Polizza Life Fund n. (omissis), intestata a (omissis), presso

la Banca Mediolanum;

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Trib. RC – Sez. M.P.

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8.3 Conto corrente n. (omissis), intestato a (omissis), presso la

Banca Mediolanum;

8.4 Rapporto n. (omissis), intestato a (omissis), presso la

società di gestione Euromobiliare Asset Management

Sgr, relativo a quote di fondi diversi;

8.5 Conto titoli n. (omissis), cointestato a (omissis) e (omissis),

presso la Carime Spa di (omissis), avente un saldo attivo

di € 1.922,78;

8.6 Conto titoli n. (omissis), cointestato a (omissis) e (omissis),

presso la Carime Spa di Rizziconi relativo a n. 2000

azioni della Juventus avente un controvalore pari ad €

1.788, 00;

8.7 Conto Corrente n. (omissis) intestato a (omissis) presso il

Banco Napoli Spa Intesa di Gioia Tauro;

8.8 Conto Corrente n. (omissis), intestato a (omissis), presso il

Banco Napoli Spa Intesa di Gioia Tauro;

8.9 Conto corrente n. (omissis) (acceso per la cessione delle

azioni (omissis) Spa), intestato a (omissis), presso filiale di

Roma della Aareal Bank AG;

8.10 Titoli giacenti nel dossier titoli n. (omissis) intestato a

(omissis);

F) dispone il sequestro e la confisca dell‟intero fabbricato, con relative

pertinenze, sito a Rizziconi, in località (omissis), via (omissis) , a quattro

piani fuori terra, destinato, nei primi tre piani, a punto vendita e sede

legale e degli uffici amministrativi della (omissis) srl, e, nella mansarda con

terrazzo, a residenza familiare del proposto, attualmente censito, in

Catasto, al foglio (omissis), part. (omissis), sub (omissis) e part. (omissis), sub

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Trib. RC – Sez. M.P.

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(omissis) , tutti intestati a (omissis), nonché al foglio (omissis), part. (omissis),

sub (omissis) intestati a (omissis) e (omissis);

G) dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei seguenti

beni:

1. Libretto a risparmio nominativo n. (omissis), presso la Banca

Carime s.p.a. di Rizziconi, intestato a (omissis);

2. Libretto a risparmio nominativo n. (omissis), presso la Banca

Carime s.p.a. di Rizziconi, intestato a (omissis);

3. Conto Corrente n. (omissis) presso Carime Spa di Rizziconi

intestato a (omissis) avente un saldo negativo di € -6.788,42;

H) rigetta la richiesta di sequestro e confisca della villa a due piani fuori

terra sita in (omissis), censita, in Catasto, al foglio (omissis), particella

(omissis), sub (omissis) e sub (omissis), intestati a (omissis);

I) ordina l‟iscrizione del presente decreto presso la Conservatoria dei

Registri Immobiliari di Reggio Calabria;

J) conferma, quali amministratori dei suddetti beni, l‟Avv. (omissis) ed il dott.

(omissis);

K) conferma, quale Giudice Delegato, la dott.ssa (omissis).

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Reggio Calabria, 5.10.2012

Il Giudice estensore Il Presidente

dott. Antonio SCORTECCI dott.ssa Kate TASSONE

INDICE

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L‟INTESTAZIONE…………………………………………………………… 1

1. IL PROCEDIMENTO……………………………………………………… 2

2. LA MISURA PERSONALE

2.1. La pericolosità sociale -

Gli indiziati di appartenere alle associazioni mafiose -

Principi giurisprudenziali…………………………………………… 5

2.2. La pericolosità sociale di (omissis) ……………………......................12

3. LA MISURA PATRIMONIALE

3.1.1. I beni nella disponibilità del proposto.

Principi giurisprudenziali………………………………………….50

3.1.2. I beni oggetto delle proposte………………………………55

3.1.3. I beni intestati in tutto o in parte alla moglie del proposto.

La (omissis) sas………………………………………….......58

3.1.4. L‟azienda individuale (omissis) …………………..…….......59

3.1.5. La (omissis) srl………………………………………………61

3.1.6. Gli immobili……………………………………………….62

3.1.7. I rapporti finanziari………………………………………...65

3.2.1. La provenienza illecita.

Principi giurisprudenziali………………………………………….66

3.2.2. Le risorse lecite del proposto ed il suo sviluppo patrimoniale

3.2.2.1. Premessa………………………………………………78

3.2.2.2. I redditi………………………………………………..80

3.2.2.3. Le movimentazioni finanziarie……………………..84

3.2.2.4. La cessione della (omissis) spa………………………93

3.2.2.5. La vendita di legno e legname……………………..94

3.2.2.6. Il conto gestione titoli……………………………...103

3.2.2.7. Successioni e donazioni……………………………105

3.2.2.8. La residua cassa dell‟azienda (omissis) ………….110

3.2.2.9. La spesa familiare…………………………………110

3.2.2.10. Epoca e costi di costruzione degli immobili…120

3.2.3. Le conclusioni. Gli immobili……………………………..150

3.2.4 La (omissis) sas……………………………………………..153

3.2.5 La (omissis) srl……………………………………...………162

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Trib. RC – Sez. M.P.

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3.2.6 La (omissis) spa…………………………………………….171

3.2.7 Il ricavato della cessione della (omissis) spa……………….173

3.2.8 Le società satellite:

(omissis) srl -

(omissis) srl -

(omissis) srl……………………….………………………..173

3.2.9 I rapporti finanziari………………………………………..177

IL DISPOSITIVO……………………………………………………………178