TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

30
1 N (omiss.) RGMP TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE Il Tribunale. composto dai Signori Dottori: Antonio Scortecci - Presidente Alessandra Borselli - Giudice estensore Emanuela Romano Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente DECRETO nei confronti di (omissis), nato a (omissis) il (omissis), DETENUTO- PRESENTE, difeso di fiducia dagli avv. (omissis) e (omissis) del foro di Reggio Calabria, presente il secondo; Letti: - la nota, depositata in data 20.1.2012 con la quale il P.M. ha chiesto l‟applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza nonché il sequestro e la successiva confisca dei beni nella disponibilità diretta ed indiretta del predetto proposto; - il decreto di sequestro nr. (omissis) emesso da questo Tribunale in data 16.2.2012 nonché gli atti della sua esecuzione ed i successivi decreti di precisazione dei beni in sequestro; - il decreto emesso da questo Tribunale in data 11.7.2013 con il quale è stata disposta ai sensi dell‟art. 24 comma 2 del Dlgs 159/2012 la proroga dell‟ efficacia del sequestro per ulteriori mesi sei; - gli atti acquisiti nel corso del procedimento; vista la citazione dei seguenti terzi interessati: 1. (omissis) detenuto - presente - assistito dagli avv. (omissis), assente, e (omissis), presente; 2. (omissis) presente assistita dall‟ Avv, (omissis), presente; 3. (omissis) - assente assistito dall‟ avv. (omissis), presente; 4. (omissis) assente; sentite le conclusioni delle parti nell‟udienza finale del 18.10.2013; OSSERVA Sul piano personale Sul piano personale la proposta è fondata poiché (omissis) deve ritenersi soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell‟art. 4, comma 1, lett. A), del D.lgs. 159/2011 in quanto gravemente indiziato di appartenenza alla ndrangheta. Va preliminarmente evidenziato che al proposto, con decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 5.11.1997, divenuto irrevocabile in data 3.2.2005, è stata già

Transcript of TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

Page 1: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

1

N (omiss.) RGMP

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale. composto dai Signori Dottori: Antonio Scortecci - Presidente Alessandra Borselli - Giudice estensore Emanuela Romano – Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO nei confronti di (omissis), nato a (omissis) il (omissis), DETENUTO- PRESENTE, difeso di fiducia dagli avv. (omissis) e (omissis) del foro di Reggio Calabria, presente il secondo; Letti:

- la nota, depositata in data 20.1.2012 con la quale il P.M. ha chiesto l‟applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza nonché il sequestro e la successiva confisca dei beni nella disponibilità diretta ed indiretta del predetto proposto;

- il decreto di sequestro nr. (omissis) emesso da questo Tribunale in data 16.2.2012 nonché gli atti della sua esecuzione ed i successivi decreti di precisazione dei beni in sequestro;

- il decreto emesso da questo Tribunale in data 11.7.2013 con il quale è stata disposta ai sensi dell‟art. 24 comma 2 del Dlgs 159/2012 la proroga dell‟ efficacia del sequestro per ulteriori mesi sei;

- gli atti acquisiti nel corso del procedimento;

vista la citazione dei seguenti terzi interessati: 1. (omissis) – detenuto - presente - assistito dagli avv. (omissis), assente, e (omissis),

presente; 2. (omissis) – presente – assistita dall‟ Avv, (omissis), presente; 3. (omissis) - assente – assistito dall‟ avv. (omissis), presente; 4. (omissis) – assente;

sentite le conclusioni delle parti nell‟udienza finale del 18.10.2013;

OSSERVA Sul piano personale Sul piano personale la proposta è fondata poiché (omissis) deve ritenersi soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell‟art. 4, comma 1, lett. A), del D.lgs. 159/2011 in quanto gravemente indiziato di appartenenza alla ndrangheta. Va preliminarmente evidenziato che al proposto, con decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 5.11.1997, divenuto irrevocabile in data 3.2.2005, è stata già

Page 2: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

2

applicata la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni due. La nuova richiesta si fonda sulla valutazione di fatti diversi e successivi a quelli che sono stati posti alla base del decreto appena citato. Ed invero, nell‟ambito del procedimento penale nr. (omissis) RGNR DDA convenzionalmente denominato “(omissis)” il (omissis) è stato prima colpito da OCC e poi imputato per il seguente titolo di reato: (unitamente a (omissis), (omissis), (omissis)) del reato p.p. dall‟art. 416 bis, commi 1-2-3-4-5 c.p. per essersi associati tra loro (oltre che con altri soggetti allo stato non identificati ovvero non raggiunti da un quadro indiziario di sufficiente gravità) costituendo, e prendendovi parte, una struttura di tipo mafioso, presente ed operante nel territorio di Reggio Calabria e specificatamente nei quartieri di Condera-Pietrastorta, che ha come scopo quello di acquisire il controllo del detto territorio, di imporre tangenti agli operatori economici della zona, servendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo criminale, nonché della forza persuasiva di minacce e danneggiamenti. In particolare, al (omissis) è stato contestato di aver rivestito all‟ interno di tale sodalizio il ruolo di capolocale. Con l‟aggravante di cui al comma 2 della citata norma per (omissis), per avere diretto l‟associazione;

In Reggio Calabria, quartiere di Condera-Pietrastorta, condotta permanente fino all‟esecuzione dell‟ordinanza di custodia cautelare del 15.12.2005. Con sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 8.2.2010 il predetto per il suddetto titolo di reato è stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione. In data 18.7.2013, la pronuncia di penale responsabilità dell‟imputato per il delitto di cui all‟art. 416 bis c.p. è stata confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che ha, tuttavia, rideterminato la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione. Nell‟ambito di tale procedimento penale, fondato, oltre che sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (omissis) e (omissis) ( i cui passaggi più significativi sono riportati alle pagg. 35 e ss dell‟ informativa allegata alla proposta) anche sugli esiti di attività di osservazione, pedinamento, intercettazioni telefoniche ed ambientali, si è accertato essere pienamente attivo ed operante, almeno fino al 2005, nel quartiere Condera-Pietrastorta un gruppo criminale particolarmente attivo nel settore delle estorsioni ad esercizi commerciali il cui capo indiscusso è stato identificato nell‟ odierno proposto. Così, infatti, scrive il GUP nella sentenza di condanna richiamata, con specifico riferimento alle attività poste in essere dalla cosca e dal proposto:

“In particolare si veniva a conoscenza che le estorsioni che (omissis) imponeva ai titolari dei locali si concretizzavano nell’imposizione di lavori di ristrutturazione non necessari, ovvero nell’obbligo per gli esercenti, che comunque dovevano

ristrutturare, di rivolgersi al (omissis) senza possibilità di assegnare i lavori in questione ad altro soggetto.

Le imposizioni naturalmente avvenivano grazie alla forza intimidatrice derivante dal fatto che (omissis) era posto a capo della cosca mafiosa dominante a Condera-

Pietrastorta ed anche grazie alla vicinanza ad (omissis).

Tra i soggetti presi di mira da (omissis) vi sarebbero stati anche i fratelli (omissis) e (omissis), imprenditori nel campo della ristorazione, titolari di numerosi locali

Page 3: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

3

pubblici siti nel centro cittadino, tutti nel corso degli anni ristrutturati

dall’impresa di cui lo stesso (omissis) era titolare.

A conferma di quanto sopra ipotizzato, si vedrà più avanti come l’imprenditore (omissis) sia stato vittima di richieste estorsive e di un attentato incendiario, di cui si è reso materialmente responsabile un personaggio strettamente collegato a

(omissis), (omissis). Si apprendeva altresì, che al predetto (omissis), che aveva rilevato il servizio di

ristorazione posto all’interno del Palazzo del Consiglio Regionale a Reggio Calabria, era stata imposta l’assunzione in qualità di cassiere di (omissis), odierno

imputato, quest’ultimo legato da stretti vincoli con (omissis) (va, in proposito, sottolineato che da accertamenti esperiti è risultato che effettivamente (omissis) prestava la propria attività lavorativa presso l’esercizio di ristorazione posto all’interno del Palazzo della Regione di cui era all’epoca titolare il prefato (omissis) - allegato 2 informativa principale).

(omissis) nei mesi precedenti l’uccisione di (omissis), avrebbe personalmente

accompagnato presso di lui un professionista di questo centro che sarebbe stato costretto a versare una tangente di 5000 euro (allegato 1 informativa principale).

A conferma e riscontro dell’intensità dei rapporti esistenti tra (omissis) e (omissis), va evidenziato che il (omissis), resosi irreperibile a seguito dell’emissione

dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 18.07.1995 nell’ambito della “operazione (omissis)”, dopo dieci mesi di latitanza, era stato tratto in arresto

a Mantova, dove era stato fermato a bordo di un’autovettura in compagnia proprio di (omissis), in quell’occasione denunciato per il reato di favoreggiamento.

Lo stretto legame tra (omissis) e (omissis) è confermato anche dai alcuni controlli di Polizia (in data 12.12.1999 sulla via Eremo Botte; in data 11.5.2000 sulla via

Aschenez; in data 10.6.2000 sul viale Calabria).

A sostanziare ulteriormente l’accennata contiguità tra la cosca già capeggiata da

(omissis) e quella di pertinenza di (omissis), è altresì utile sottolineare che nell’ambito delle indagini relative al gruppo mafioso facente capo al boss (omissis), su una delle utenze radiomobili in uso a (omissis) (RC 28.09.1971), personaggio ritenuto organico al predetto clan (omissis) e particolarmente vicino a (omissis) (cognato di (omissis)), dal quale riceveva disposizioni, sono stati registrati contatti tra il predetto e il già nominato (omissis) che pur non evidenziando elementi

penalmente rilevanti, hanno dato ulteriore conferma dei rapporti di affari e di amicizia esistenti tra gli affiliati alla cosca (omissis) ed i personaggi vicini al

(omissis) …

In conclusione, sulla base degli elementi sin qui esaminati e commentati, può ritenersi sufficientemente dimostrata sia l’esistenza di una cosca di „ndrangheta

insediata sul territorio di Condera-Pietarstorta, particolarmente vicina sia alla cosca (omissis) di San Giovannello, sia alla cosca (omissis) di Archi, e capeggiata

da (omissis), subentrato al fratello (omissis), ucciso durante la guerra di mafia.

Soggetti certamente inseriti nella predetta organizzazione criminale, in grado di esercitare un controllo assoluto sul territorio di competenza, dispiegando un concreto potere d’intimidazione, sono (omissis) e (omissis), come è dimostrato sia

dalle plurime conversazioni analizzate, sia dai contatti accertati tra i medesimi.

Page 4: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

4

Anche l’episodio dell’estorsione e del danneggiamento ai danni di (omissis), di cui

è stata accertata la responsabilità diretta di (omissis) è riconducibile, per le ragioni evidenziate al precedente capitolo, alle attività criminali della cosa

capeggiata da (omissis).

Le risultanze appena descritte (che comprovano l‟esistenza di una cosca capeggiata da (omissis) almeno sino al 2005) appaiono, del resto, del tutto confermative e rafforzative di altre (costituite soprattutto da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fra cui (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis)) confluite in pregressi procedimenti penali (fra cui, in primis il procedimento cd. Olimpia), dalle quali si poteva già evincere l‟esistenza storica di una consorteria mafiosa facente capo alla famiglia (omissis) egemone nel locale di Condera-Pietrastorta, organizzazione satellite della cosca (omissis) alla quale risultava federata, per risalenti rapporti di alleanza anche la cosca (omissis), le quali tuttavia non si erano rivelate da sole sufficienti a fondare una condanna per il proposto per il delitto di associazione di stampo mafioso. Alle emergenze processuali del procedimento cd (omissis) che - è bene ripeterlo- sono state già ritenute sufficienti a fondare una condanna - ancorchè non definitiva, in ogni caso già confermata in secondo grado - se ne aggiungono altre, di pari rilievo, che avvalorano la perdurante appartenenza alla „ndrangheta ed in particolare alla cosca (omissis) del proposto così contribuendo ad “attualizzare” il giudizio di pericolosità sociale qualificata del proposto. Ed infatti, in tempi più recenti, nell‟ambito del procedimento penale nr. (omissis) convenzionalmente denominato “(omissis)” il proposto è stato raggiunto prima dal fermo della Procura in sede dell‟8.4.2011 e poi dall‟OCC del GIP di Reggio Calabria del 13.4.2011 per i seguenti reati:

A) unitamente a (omissis) per il reato di cui all‟art. 416 bis, commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, C. p., per avere preso parte, con altre persone ancora non individuate, alla associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, operante in Reggio Calabria e provincia ed in altre parti del territorio nazionale, avvalendosi della forza di intimidazione che scaturisce dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva nel citato territorio, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello: 1) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o attraverso la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo; 2) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori; 3) di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi fra organizzazioni omologhe; 4) di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l‟incolumità individuale e in materia di armi; e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità; Più in particolare, per aver fatto parte dell‟articolazione denominata cosca (omissis) dominante sul „locale‟ di Condera – Pietrastorta, il (omissis) quale capo – locale ed il (omissis) quale suo uomo di fiducia.

Page 5: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

5

Con l‟aggravante, dell‟essere l‟associazione armata, per la disponibilità da parte dei componenti del sodalizio criminoso di armi comuni da sparo e da guerra, nonché esplosivi da utilizzare per il conseguimento degli scopi sopraindicati. In Reggio Calabria, dal 15 dicembre ‟05 fino alla data odierna B) unitamente a (omissis) e (omissis) per il reato di cui agli art. 110 c. p., 12 quinquies della L. 356/92 e 7 della L. 203/91, perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, il (omissis) ed il (omissis), per il tramite e con il contributo causale e consapevole del (omissis), intestavano fittiziamente a quest‟ultimo la titolarità formale della carica di socio e le relative quote della (omissis) Srl; Con l‟aggravante d‟aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca „(omissis); Accertato in Reggio Calabria, dal dicembre „06 L‟ ordinanza emessa dal Gip nei confronti del proposto veniva confermata dal Tdl di Reggio Calabria in data 8.6.2011. A seguito di annullamento con rinvio di tale ultima ordinanza da parte della Corte di Cassazione, il Tdl in data 20.6.2012 emetteva nuova ordinanza con la quale confermava l‟ordinanza impugnata annullandola solo con riguardo alle aggravanti di cui ai commi 4 e 5 dell‟art. 416 bis c.p. La Cassazione con sentenza del 19.10.2012 dichiarava inammissibile il ricorso. In ordine ai fatti contestati al proposto si è dunque formato il giudicato cautelare. Nell‟ambito del medesimo procedimento penale il proposto in data 8.11.2011 è stato, infine, nuovamente colpito da OCC nr(omissis) unitamente ad altri soggetti fra cui anche il nipote (omissis) per i seguenti titoli di reato:

A) unitamente a (omissis), (omissis) e (omissis) per il reato di cui all’art. 117 C. p. ed all’art.223, 1° comma, in relazione all’art. 216, 3° comma, della L.267/42 ed all’art. 7 L.203/91, perché, in concorso con (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) – consapevoli della situazione d‟insolvenza da parte della (omissis) Srl, determinavano questi ultimi ad eseguire pagamenti a loro favore, in danno degli altri creditori;

Con l‟aggravante d‟aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di appartenenza alla cosca (omissis) e (omissis) ed allo scopo di favorire le stesse.

In Reggio Calabria, il 4.11.10

B) unitamente a (omissis) per il reato di cui agli artt. 110 C. p., 12 quinquies della L.356/92 e 7 della L. 203/91, perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, il (omissis), per il tramite e con il contributo causale e consapevole di (omissis), intestava fittiziamente a quest‟ultimo la titolarità formale dei seguenti beni immobili/ditte/società:

1. quota di euro 5.355,00 della (omissis) – S.R.L. con sede legale a (omissis) , cap (omissis), C.F. (omissis).

La data inizio attività dell‟impresa è il 16/06/1989, la ditta si occupa di lavori generali di costruzione edifici. Numero di REA: (omissis) Partita Iva: (omissis) Capitale sociale dichiarato: euro 17.850,00

Importo versato da (omissis): euro 12.495,00

Importo versato da (omissis): euro 5.355,00 Proprietà dal 27.03.2009.

Page 6: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

6

2. quota di euro 7.000, 00 della “ (omissis) S.R.L.”, di cui è amministratore unico, con sede in (omissis) avente codice fiscale: (omissis) e numero REA: (omissis) e con sede legale in via (omissis) data iscrizione 11.11.2010

Oggetto sociale: organizzazione e la promozione di attività sportive dilettantistiche e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica.

Capitale sociale: deliberato 10.000,00; sottoscritto 10.000,00 versato 2.500,00.

ELENCO SOCI: 1. (omissis) via (omissis) - quota proprietà 7000,00 euro;

2. (omissis) via (omissis) – quota proprietà 3000,00

3 Impresa individuale con sede in Reggio Calabria alla via (omissis), codice fiscale n. (omissis), numero REA (omissis) iscritta in data 06.02.2008 con la qualifica di piccolo imprenditore. Attività esercitata nella sede: Costruzioni edili e locazione dei relativi immobili.Capitale investito: Euro 5000,00

4. Immobili siti in Reggio Calabria acquistati in data 30.7.03 riportati in catasto: REGGIO DI CALABRIA (RC) (omissis), acquistati in particolare:

immobile cat.D/6 (fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro) sito in Reggio Calabria alla (omissis), riportato in catasto al foglio (omissis) partic. (omissis) rendita catastale Euro: 20.016,00 L.38.756.380;

immobile cat.C/2 (magazzini autorimessa) sito in Reggio Calabria alla via (omissis), piano T riportato in catasto al foglio (omissis) partic. (omissis) zona (omissis) di mq.61 rendita catastale Euro:463,11 L.896.700;

In Reggio Calabria, nelle date indicate

A quanto si rileva dalla documentazione versata in atti sia dal P.M. che dalle difese, l‟ ordinanza emessa nei confronti dell‟ imputato veniva confermata dal TDL. Per i suddetti titoli di reato il proposto risulta attualmente imputato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria ( cfr certificati dei carichi pendenti in atti). Ebbene, rinviando alla parte relativa alla trattazione della richiesta patrimoniale le specifiche questioni inerenti i singoli reati fine, è sufficiente in questa sede evidenziare che il vasto materiale probatorio compendiato negli atti posti all‟ attenzione del Collegio consente senza dubbio di ritenere esistenti elementi obiettivi e concreti non solo in relazione all‟ esistenza ed operatività (anche in epoca posteriore al 2005) della cosca (omissis) ma anche in relazione al ruolo di capo svolto dal proposto all‟ interno di tale sodalizio. Di fondamentale importanza sono, sul punto, le dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia, (omissis) e (omissis) che, giudicate attendibili prima dal Gip e poi dal Tdl e in piena sintonia con quanto già affermato da precedenti collaboratori di giustizia ed, in generale, con quanto emerso dalle risultanze del procedimento penale cd “(omissis)” lasciano emergere ancora una volta l‟ esistenza in Pietrastorta della “cosca (omissis)” al cui vertice si colloca (omissis). Questi che seguono sono gli stralci di maggior rilievo, relativi alle propalazioni dei collaboratori, tratti dall‟ ordinanza emessa nel novembre del 2011 dal Gip nel‟ ambito del procedimento più volte evidenziato.

Page 7: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

7

Stralcio del verbale riassuntivo dell‟interrogatorio reso dal (omissis) in data 17.2.11 in cui fornisce

indicazioni su (omissis):

A d.r.”La foto n.1 corrisponde a (omissis) capo cosca della zona di Condera; ha un centro benessere in via

(omissis) ed è titolare di un ditta edile; non ho avuto a che fare con lui di recente, tuttavia a dire di (omissis)

il gruppo è ancora esistente”;

La foto n.1 corrisponde a (omissis) “

(cfr. allegato n.11)

Per quanto riguarda invece (omissis), allo stesso modo si riportano gli stralci degli interrogatori nel corso dei

quali il (omissis) ha parlato della posizione di (omissis) e (omissis), individuandone attuale posizione e ruolo

nell‟ambito della „ndrangheta cittadina.

a) Estratto dalla trascrizione integrale dell’interrogatorio del 5 ottobre ’10:

(omissis): …tramite, tramite (omissis) con (omissis), con (omissis), (omissis) … con (omissis) , non mi ricordo

se si chiama (omissis), forse il fratello che hanno ammazzato che io so anche chi l’ha ammazzato a

suo fratello.

P.M.1: Questo (omissis) di dove è?

(omissis): Di Pietrastorta, sopra… (omissis) si chiama, diciamo… comunque…

P.M.1: Se si chiama (omissis), di Pietrastorta…

(omissis): …lo conosco, lo conosco, gli hanno ucciso il fratello, gli hanno ucciso…

P.M.1: Come si chiamava il fratello?

(omissis): Un certo (omissis), (omissis) mi pare o (omissis) , (omissis):è lui o (omissis):è l’altro, comunque…

P.M.: Va bene, va bene…

(omissis): …non mi ricordo bene…

P.M.: Poi chi fa parte di questo gruppo?

(omissis): Di questi… no, non sto parlando… sto parlando delle persone che vedevo…

P.M.: Delle persone vicine a (omissis):…

(omissis): …che vedevo sempre ultimamente con loro, dopo insomma questa, questa tipo rottura che c’è stata…

P.M.: Esatto…

(omissis): …e si vedeva insomma…

P.M.: …chiamiamola rottura per farci, per capirci.

(omissis): …sì, bravo.

P.M.: Quindi, (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) di Pietrastorta, poi?

omissis

P.M.: Allora, riapriamo il verbale sono le 11:40. Allora stavamo parlando dei soggetti legati a (omissis)

nel momento in cui diciamo crea un gruppo, possiamo dire così, di fedelissimi…

Page 8: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

8

(omissis) : Sì, sì, di fedelissimi.

P.M.: …e abbiamo indicato: (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) di

Pietrastorta, ce ne sono altri?

(omissis) : Sì c’è qualche, uno praticamente che è sempre un accompagnatore di (omissis) , che non mi ricordo

come si chiama, è uno bassino, biondino che è sempre con lui, gli fa da autista insomma, anche lui

forse è di Pietrastorta, di quelle zone lì… (inc.)

P.M.: Come si chiama, come si chiama, riesce ricordarsi?

(omissis) : No non mi ricordo, però è sempre con lui, attualmente ha una finanziaria questo, lavora con una

finanziaria.

… P.M.: Ah no, aspetti lei ha detto anche uno vicino a (omissis) …

(omissis) : Sì di cui ha una finanziaria questo qui, non mi ricordo, uno bassino, io lo ricor… mi conosce, lo

conosco molto bene, ah…

P.M.: …vicino al (omissis) …

P.M.1: Poi ha detto?

P.M.: Che fa questo qua vicino al (omissis) , che fa nella vita?

(omissis) : Ha una finanziaria, una finanziaria…

P.M.: …titolare di una finanziaria…

P.M.1: Cha fa da autista a…

(omissis): Sì, sempre con lui, sempre insieme…

P.M.: Al (omissis) .

(omissis): …al (omissis) . Il (omissis) è stato anche arrestato ah.

(cfr. allegato n.12 )

b) Estratto dalla trascrizione integrale dell’interrogatorio del 20 ottobre ‘10

1. MR:- I (omissis) , si … avevano avuto sempre questo dubbio, è rimasto questo dubbio qui. Infatti poi non c’è

stato più … già non c’era più prima, come componente …

2. PM1:- Si interruppero i rapporti?

3. MR:- Si, si. completamente … attualmente … (omissis) … (omissis) , che è quello che conosco molto bene …

è convinto che suo padre, insomma … sono stati i (omissis) .

4. PM1:- Però non reagirono.

5. MR:- No, non reagirono perché non … non hanno forza. Loro sono vecchi … poi di suo fratello …

6. PM1:- Quindi rischiavano di rimanere sganciati?

7. MR:- Si, non c’era … due fratelli sono. Tre … o tre o quattro fratelli, non c’è nessuno

8. PM1:- Ma come cosca esistono ancora?

Page 9: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

9

9. MR:- Esiste lui, ma non c’è … non hanno forza, non hanno giovani, non hanno niente. Lui frequenta, sono

sempre insieme con un ragazzo, non mi ricordo come si chiama, che ha una finanziaria …

10. PM1:- Quindi diciamo che sono in caduta, un po’.

11. MR:- Si, si, si. Sicuramente quella zona … sicuramente … i lavori che fanno, qualche lavoro che fanno, i

soldi li prendono loro, eh? In quella zona.

12. PM2:- In quella zona di?

13. MR:- Nella zona di Pietrastorta … Pietrastorta …

(cfr. allegato n.13)

c) Estratto dalla verbalizzazione sintetica dell‟interrogatorio reso in data 18.2.11:

L‟Ufficio dà atto che viene sottoposto in visione al collaboratore un album fotografico predisposto dalla Questura di

Reggio Calabria – Squadra Mobile composto da 24 fotografie.

A d.r.”Conosco il soggetto di cui alla foto n.1, si tratta di (omissis) . E’ il capocosca di Pietrastorta

succeduto al fratello (omissis) ucciso durante la guerra di mafia. Il suo gruppo apparteneva al

sodalizio (omissis) però il (omissis) fu ucciso nell’ambito di un regolamento di conti interno per

questioni economiche. Oggi (omissis) è il capo locale di Pietrastorta. Dopo la morte del fratello e la fine

della guerra di mafia, il (omissis) si avvicinò a (omissis) che all’epoca era in forte ascesa. Dopo la

morte di (omissis) la sua importanza è diminuita per cui rispetto ai capimafia cittadini ha certamente

un ruolo di secondo piano, tuttavia può curarsi liberamente gli affari del suo territorio. Oggi so che

dovrebbe avere una ditta edile e gestisce una finanziaria assieme ad un terzo soggetto che gli fa da

autista e che da sempre è il suo uomo di fiducia. Quest’ultimo sapendo che lavoravo presso la (omissis)

, mi chiese se potevo mandargli dei clienti. Una volta sono stato anche presso gli uffici di questa

finanziaria che dovrebbe essere dalle parti di via Torrione o via Aschenez;

Prima del mio arresto lo vedevo molto spesso soprattutto presso il bar Sarne’. Nel passato, durante la

la guerra di mafia, l’ho incontrato presso casa dei miei zii.

La foto n.1 corrisponde a (omissis)

A d.r.”Conosco il soggetto di cui alla foto n.6 si tratta del fedelissimo di (omissis) di cui ho parlato

prima, anche in relazione alla finanziaria; è l’uomo di fiducia di (omissis) ; l’ho visto anche venire a

parlare con i miei parenti (omissis) , quale portavoce di (omissis) ; il suo ruolo di braccio destro di

(omissis) è attuale, certamente sino al mio arresto”;

La foto n.6 corrisponde a (omissis) ;

(cfr. allegato n.14)

A giudizio del Collegio, le dichiarazioni appena riportate non si limitano a ribadire l‟esistenza della cosca (omissis) e a descrivere il contesto territoriale in cui la stessa esplica i suoi poteri ma ne attestano l‟ effettiva operatività nel momento in cui le predette dichiarazioni vengono rese. A conferma del ruolo svolto dalla cosca (omissis) e, nello specifico, dal proposto nell‟ ambito del panorama delinquenziale cittadino, oltre alle emergenze relative ai reati specifici oggetto di contestazione nel procedimento di merito (che saranno esaminate nella parte relativa alla trattazione della proposta patrimoniale) vi sono, inoltre, una serie di intercettazioni ambientali ben compendiate nei provvedimenti allegati alla proposta o successivamente prodotti anche su supporto informatico che efficacemente descrivono la

Page 10: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

10

condotta prevaricatrice tenuta dal proposto nei confronti dei titolari di esercizi commerciali cittadini (cfr. in merito intercettazioni ambientali del 16.5.2007 progr. (omissis) e del 23.2.2007 progr. (omissis) in riferimento a (omissis) , titolare di una pizzeria sita in Pietrastorta, debitore di (omissis) di una ingente somma di denaro derivante dall‟esecuzione di lavori di ristrutturazione del locale imposti dalla cosca, che ben dimostrano come il (omissis) , in modo tipicamente mafioso, minacci il suo debitore al fine di indurlo a pagare; intercettazioni del 15.02.2008, prog. (omissis) e del 16.02.2008, prog.1316 in relazione alle intimidazioni poste in essere nei confronti dei titolari della pasticceria (omissis) che approfittando di un momento di difficoltà finanziaria il (omissis) si propone di rilevare) . Altamente dimostrative della pericolosità sociale del proposto sono, inoltre, le intercettazioni ambientali confluite prima nel procedimento Pietrastorta e poi, nel procedimento cd (omissis) inerenti i rapporti fra il (omissis) e tale (omissis) . Ed invero nell‟ambito del procedimento (omissis) è stata versata ampia documentazione che attesta in modo inequivocabile come il (omissis) abbia posto in essere pesantissime pressioni per indurre il (omissis) a non dare in locazione un proprio appartamento a tali (omissis) e (omissis) , promotori di un‟ associazione culturale . (cfr Conversazione del 28 Novembre 2004 h. 10.42, prog. (omissis) - autovettura Audi A3 - tra (omissis) e (omissis) ,riportata anche alle pagg. 23 ess dell‟ informativa allegata alla proposta, ma anche verbali di sit e dichiarazioni rese in sede di indagini difensive richiamate nella sentenza emessa dal GUP nel procedimento già citato). Per tali fatti, qualificati dal GUP non già come tentata estorsione ma come violenza privata aggravata è derivata l‟assoluzione dei predetti imputati, fra cui il (omissis) , dal delitto in contestazione e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. L‟attività tecnica espletata nell‟ambito del proc. pen. (omissis) RGNR DDA conseguente alla restituzione degli atti al Pubblico Ministero ha dimostrato come il (omissis) , anche nel periodo successivo alla condanna per il delitto di cui all‟art. 416 bis c.p.,abbia continuato a porre in essere comportamenti minacciosi caratterizzati dal più tipico metus mafioso e lo abbia fatto, ancora una volta, nei confronti del già citato e più volte precedentemente minacciato (omissis) . Si riporta di seguito la trascrizione integrale della conversazione tra presenti intercorsa in data 10.04.2010 e riportata nelle ordinanza del GUP e del TDL che attestano come il (omissis) abbia continuato a rendersi autore ai danni del (omissis) di gravi minacce. Si tratta nello specifico di una conversazione intercorsa fra (omissis) e (omissis) nel corso della quale il primo confidava al secondo di essere stato nuovamente avvicinato da „(omissis)’ e minacciato di gravi ritorsioni nel caso in cui costui avesse dovuto effettivamente subire la pena detentiva comminatagli con la condanna, che veniva addebitata dal (omissis) proprio alle dichiarazioni rese dal (omissis) .

LN 1975

PROGR. (omissis)

DATA 10/04/2

010 ORA

17.20.58

AMB. MERCEDES IN USO A (omissis)

RIT: 437-10 R.G.N.R.: (omissis)

Linea : 1975

TRADUTTORE: OPERATORE: Mar. C.

(omissis) LINGUA:

SINTESI [17:21:20] rumori delle portiere, nessuno sale a bordo. (omissis) si ferma a parlare fuori dal veicolo con (omissis) , ma lascia la portiera aperta. (omissis) : (omissis)

Page 11: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

11

(omissis) : inc... (omissis) :a va beh ma chistu...inc..

(omissis) : inc.. (omissis) : ..e che beniu( è venuto ndr) sulo a Cundera? (omissis) : e ma poi mi ha chiamato. (omissis) : eh? e che voleva?

(omissis) . ..ti ricordi?.....inc...a vinni chillu malato di 'ndrangheta.

(omissis) : tu non hai idea di quanti imbrogli mi scriviru..inc.( le voci si sovrappongono (omissis) esclama e mannaia).tu non hai idea (omissis) : io non ho visto niente...inc.. (omissis) . io l'ho dett...io l'ho dichiarato: io ho...io ho dichiarato. (omissis) . .. sei volte eh.... sapete come è andata a finire? (inc…) ...che (omissis) mi ha chiamato e ni vittimo (e ci siamo visti ndr) a piazza Carmine, pigghiau e mi dissi (e mi ha detto ndr): la devi pagare tu se mi azziccano, mi attaccano intra (mi arrestano ndr) .Ci dissi; vai, vai leggiti i cosi(vai a leggerti le cose ndr)..vai a leggerti i cosi, come ti ho testimoniato tre volte a favore tuo (omissis) : no va beh...non ha senso ...ma io gli ho detto che quando sei venuto tu, gli ho fatto le dichiarazioni per lui, per aiutarlo...lo aiutai. (omissis) : ...eh..la verità (omissis) :...è venuto, è venuto a dirmi, tu, che, che (omissis) si è incontrava ….inc... chi è stacosa? E tu ci dicisti e va bo’, basta finiu u film (le voci sin accavallano) non ti ha minacciato e non ti ha fatto niente.Io gliel'ho detto(le voci si accavallano (omissis) tenta di intervenire)non ti ha minacciato. (omissis) :ascoltate.... (omissis) (omissis) : ti ha minacciato?..no! non ti ha minacciato.! (omissis) : come mi ha domandato ...come mi ha domandato lui, mi hanno

domandato altre 20 persone. (omissis) :..mille....bravo..bravo, esatto ..esatto. (omissis) : non so perché si sono impuntati (inc) (omissis) : no, perchè poi tu mi dicisti di intervenire...c'era una microspia nella macchina di quello storto..che sapevamo noi! eh ..eh capisci chistu u problema fu.. (omissis) : io... (omissis) (omissis) :.perchè se non c'era la microspia...inc...(i due sembrano allontanarsi dal punto di ascolto) [17:22:55] (omissis) :Lo sai che mi ha detto? (inc)...ti a stare zitto (devi stare zitto ndr.)

perchè...inc...(le voci si accavallano (omissis) impreca). Lo sai che hanno trasferito quello della denuncia? (omissis) : ma quelli che sapevano? (omissis) : le dichiarazioni...inc......tu dovevi a fare il campo sportivo là sopra?...inc....a me parroco?...perchè pure io l'avevo fatto....ma scherziamo?...e poi ci scriviru che io iva chiamando (andavo chiamando ndr.) a uno ad uno i cristiani mi nescino i l'associazione!...io? ...ma io...non chiamai a nuddu mai! (non ho chiamato a nessuno mai ndr.) (omissis) : ma quando mai...inc...?!

(omissis) : ma ti rendi conto?..questo qua...(le voci si accavallano) (omissis) : ..ma io, (omissis) , non vo....inc....(tratto inc...)[17:23:41] là c'era la

Page 12: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

12

parola del Carabiniere...poi inc...ora a me...inc....(le voci si accavallano) (omissis) : ..ma... ma.. me (inc) ca chisti su in giro...inc... (omissis) : .... (omissis) .me va sa face in 'nto culo.inc..(le voci si accavallano) (omissis) : ma (omissis) è un porcaruso. (omissis) :...ia 'nte (omissis) ( è andato da (omissis) ndr)...inc..perchè doveva vedere i verbali..( le voci di accavallano) tratto inc..... [17:24:09] (omissis) : (incom) l‟avvocato di (incom) mi ha dato una copia del verbale di...inc.. (omissis) :...la causa di tutto... la causa di tutto quando sapiti ...inc... poi tratto non comprensibile

Tutto ciò premesso, le risultanze che si sono sin qui esposte appaiono a giudizio del Collegio più che sufficienti a supportare un giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell‟art. 4 comma 1 lett. A del Dlgs 159/2011 per essere il (omissis) gravemente indiziato di appartenenza alla ndrangheta. Indipendentemente dal raggiungimento della piena prova in ordine alle specifiche contestazioni allo stesso elevate ( non essendo ancora divenuta irrevocabile la sentenza di condanna per il delitto di cui all‟art. 416 c.p. accertato fino al 2005 ed essendo le restanti contestazioni per le quali al proposto è stata applicata la massima misura custodiale ancora al vaglio del Tribunale in primo grado) che, stante la nota autonomia fra procedimento penale e procedimento di prevenzione, non è indispensabile ai fini del giudizio in tema di pericolosità sociale qualificata, non può non evidenziarsi che dal compendio probatorio appena descritto sono senz‟altro emersi fatti obiettivi e concreti che consentono di ritenere non solo la perdurante esistenza della cosca (omissis) ma anche che al suo interno il proposto abbia svolto, anche in tempi recenti, un ruolo di primissimo piano rendendosi autore, come comprovato dalle risultanze delle operazioni di captazione disposte nel corso di più di un procedimento penale di comportamenti minacciosi ed altamente intimidatori certamente espressivi del potere di sopraffazione tipico del capocosca. Dalle prove raccolte nei procedimenti sin qui richiamati sono emersi elementi obiettivi e concreti che consentono di ritenere che (omissis) , pienamente inserito all‟ interno dell‟omonima cosca con ruolo di primissimo piano, sia riuscito abilmente ad inserirsi nel settore produttivo cittadino, imponendo proprie ditte per lavori di ristrutturazione, sfruttando la situazione di difficoltà degli imprenditori, imponendo tangenti, costituendo società fittiziamente intestate ad altri ma allo stesso indirettamente riconducibili e sfruttando la minaccia e l‟ intimidazione derivante dalla diretta appartenenza al sodalizio sia così riuscito a realizzare ingenti quanto illeciti introiti, certamente riuscendo ad incutere timore all‟ interno del contesto territoriale in cui esplica i suoi affari. La capacità intimidatoria del (omissis) e della cosca di riferimento è del resto ben testimoniata dal tenore delle dichiarazioni rese dai vari soggetti coinvolti nelle vicende richiamate e, perfino, dai comportamenti assunti dal parroco della zona. E‟ bene evidenziare che il giudizio di prevenzione è del tutto autonomo rispetto a quello penale. Esso richiede il solo positivo accertamento di indizi di appartenenza (comprensiva di forme di contiguità funzionali agli interessi associativi e denotative della pericolosità

Page 13: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

13

sociale) e non la prova della partecipazione all‟associazione mafiosa (cfr. Cass. n. 499 del 21.11.2008, Conversano: “il concetto di "appartenenza" a una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di "mera contiguità" all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica”; Cass. n. 7616 del 16.2.2006, Catalano: “in tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale”; conf. Cass. n. 33479 del 4.7.2007, Richichi; Cass. n. 5649 del 16.1.2002, Scarnatelo; Cass. 12.1.2006 n. 1023, Canino, cit.; Cass. 17.3.1997, Prisco). E‟ poi noto che nel procedimento di prevenzione gli indizi utilizzabili non debbono avere i caratteri di cui all'art. 192 c.p.p., mentre le chiamate in correità (o in reità) non debbono essere confermate da riscontri esterni individualizzanti (anche dopo l'introduzione del comma 1 bis nell'art. 273 c.p.p.) ai fini dell'accertamento della pericolosità, che si basa essenzialmente su condotte sintomatiche (V. Cass. Sez. 5^, 13/4/2002, Battaglia) diversamente da quanto richiesto, invece, per supportare una condanna penale (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 37946 del 2004, Cass. Sez. 6, n. 1525/97). Infatti, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente della S.C. (cfr. Cass., sez. VI, 10.09.92 Longorgo), “Il giudizio in tema di applicazione delle misure di prevenzione ha per oggetto la pericolosità sociale del soggetto e non la sua responsabilità penale; nulla impedisce, tuttavia, che tale giudizio sia fondato su elementi di prova o indicazioni utilizzate o utilizzabili nel processo penale. L‟autonomia del giudizio di prevenzione da quello di cognizione consente, inoltre, l‟utilizzazione degli indizi anche quando questi non siano gravi, precisi e concordanti, essendo sufficiente che essi siano sintomatici della pericolosità sociale della persona e non siano contrastati da elementi diversi processualmente rilevanti”. Sono, dunque, legittimamente utilizzabili elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato sempreché il giudizio finale in termini di pericolosità sociale si impianti su elementi certi. Tali emergenze non possono non essere considerate quanto meno indici rivelatori di un‟ appartenenza alla cosca nell‟ accezione appena descritta non potendo non evidenziarsi che le stesse emergono non solo da intercettazioni ambientali ma anche da dichiarazioni di moltissimi collaboratori di giustizia che hanno reso, per quel che concerne l‟ operatività della cosca e la sua egemonia dei quartieri Condera-Pietrastorta oltre che la centralità del ruolo del proposto dichiarazioni precise e tra loro del tutto compatibili. Per questi motivi, alla luce di quanto sopra evidenziato – ancor più in ragione della maggiore ampiezza del concetto di appartenenza e del minore standard probatorio richiesto ai fini della prevenzione, rispetto al concetto di partecipazione ed al relativo standard valevoli nella cognizione penale (Cass. n. 499 del 21.11.2008, Conversano; Cass. n. 33479 del 4.7.2007, Richichi; Cass. 17.3.1997, Prisco; Cass. 16.1.2002, Scarnatelo, Cass. 12.1.2006 n. 1023, Canino; Cass. 16.2.2006 n. 7616, Catalano; Cass. n. 16783 del 7.4.2010, Profilo ed altri; Cass. 28.3.2002 n. 23041, Ferrara; Cass. 20.11. 2000 n. 8914, Pugliarelli; Cass. 20.11. 2000 n. 8922, Marino; Cass. n. 5786 del 21.10.1999 Castelluccia ed altri; Cass., 19.1. 1999, Consolato; Cass. 7.4. 1997, Crimi; Cass. n. 1976 del 19.3.1998, Bonventre) il proposto deve ritenersi soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell‟art. 4 comma lett. A del Dls 159/2011.

Page 14: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

14

In ordine all‟attualità della pericolosità sociale, è sufficiente ribadire quell‟orientamento giurisprudenziale, ampiamente prevalente e condiviso dal Collegio, (cfr., ad esempio, Cass., Sez. 6, Sentenza n. 499 del 21/11/2008 Cc., dep. 09/01/2009; Cass., Sez. I, 27 gennaio 1998, La Rocca; Sez. I, 20 novembre 1998, Iorio), secondo il quale il requisito della attualità della pericolosità deve considerarsi necessariamente implicito nella riconosciuta appartenenza del soggetto proposto ad una consorteria mafiosa. La presunzione di mancato recesso dall‟organizzazione può essere dunque vinta solo da prove contrarie che dimostrino o il venir meno della stessa associazione o il distacco del soggetto dal sodalizio criminoso. E‟ evidente che, anche tenuto conto della gravità e non risalenza nel tempo dei fatti in contestazione, nessuna prova in tal senso è stata fornita. Tenuto conto del ruolo di primo piano assunto all‟ interno del sodalizio al (omissis) deve essere applicata la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per il periodo che appare congruo di anni quattro con le conseguenti prescrizioni di legge fra cui l‟obbligo di versare la cauzione di € 4.000, 00. Ciò posto, può ora passarsi all‟ esame della proposta patrimoniale. In punto di diritto, come noto, una volta accertato il presupposto soggettivo della pericolosità sociale del proposto, occorre passare all‟accertamento degli ulteriori indefettibili presupposti per l‟applicazione della misura di prevenzione della confisca ed in particolare:

La titolarità o disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o oltre utilità;

La sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati dalla persona pericolosa socialmente o alle attività economiche svolte dal medesimo o la loro provenienza o reimpiego da attività illecite;

La mancata giustificazione da parte della persona pericolosa socialmente della provenienza dei beni.

Ebbene, con decreto emesso in data 16.2.2012 questo Tribunale, in sede cautelare, ha accolto la richiesta avanzata dal proponente, disponendo il sequestro dei seguenti beni poiché ritenuti nella diretta e indiretta disponibilità di (omissis) :

1. capitale sociale e patrimonio aziendale (comprensivo di conti correnti e rapporti finanziari di qualunque importo) della (omissis) srl – P.I. (omissis) ;

2. capitale sociale e patrimonio aziendale (comprensivo di conti correnti e rapporti finanziari di qualunque importo) della (omissis) srl – P.I. (omissis) ;

3. immobile sito a Reggio Calabria, via(omissis) , loc. (omissis) , censito nel Catasto al foglio (omissis) , particella (omissis) , sub. (omissis) , intestato a (omissis) ;

4. quote sociali nella titolarità di (omissis) , del valore nominale di € 7.000 e corrispondente parte del patrimonio aziendale (comprensivo di conti correnti e rapporti finanziari di qualunque importo) della (omissis) a s.r.l., con sede a Reggio Calabria via (omissis) – P.I. (omissis) ;

5. patrimonio aziendale (comprensivo di conti correnti e rapporti finanziari di qualunque importo) dell‟impresa individuale di (omissis) , con sede a Reggio Calabria in via (omissis) – P.I. (omissis) ;

Page 15: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

15

6. immobile sito a Reggio Calabria in via (omissis) , censito nel Catasto al foglio (omissis) , particella (omissis) , sub (omissis) , zona (omissis) ;

7. immobile sito a Reggio Calabria in via (omissis) , censito nel Catasto al foglio (omissis) , particella (omissis) , sub (omissis) , zona ;

8. conti correnti, libretti di deposito al portatore o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, intestati presso Istituti di Credito pubblici o privati, Casse Rurali, Direzioni Provinciali P. T., Società Assicurative, Finanziarie o Fiduciarie, Società di Intermediazione Mobiliare, con saldo attivo superiore ad € 1000, 00, comunque riconducibili al proposto, al coniuge, ai figli ed a coloro che nell‟ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto;

Con successivo decreto emesso da questo Tribunale in data 17.4.2012 veniva precisato che devono intendersi sottoposti a sequestro, giusta decreto nr. (omissis) come parte del patrimonio aziendale delle società in sequestro:

1. l‟autovettura NISSAN R20 TERRANO, targata (omissis) , quale parte del patrimonio aziendale della (omissis) srl;

2. l‟autocarro IVECO FIAT targato (omissis) , quale parte del patrimonio aziendale dell‟impresa individuale di (omissis) .

Con ulteriore decreto nr. (omissis) emesso in data 12.12.2012 si precisava che devono, inoltre, intendersi sottoposti a sequestro in base al decreto emesso da questo Tribunale in data 16.2.2012 nei confronti di (omissis) i seguenti beni: - conto corrente nr. (omissis) acceso presso la BNL con sede in Reggio Calabria in data 22.9.2008 intestato alla (omissis) s.r.l. - conto corrente nr. (omissis) acceso presso Banca Nuova con saldo pari ad € - 816,24 intestato alla (omissis) S.r.l. - conto corrente nr. (omissis) acceso presso la Banca Nuova con saldo pari ad € 13.455,73 intestato alla S.r.l.; - fondo comune di investimento – rapporto (omissis) acceso presso Aletti Gestielle SGR. Rapporto con intestatario principale (omissis) nata a Reggio Calabria il 16.3.1947 rinumerato in (omissis) con saldo di € 193,51 sul fondo Gestielle Obiettivo risparmio e saldo di € 3.432,58 sul fondo Gestielle Obiettivo Italia.

****************** Così inquadrato l‟ambito oggettivo della richiesta e dei beni attualmente in sequestro occorre, a questo punto, passare all‟ accertamento dell‟ esistenza dei presupposti per la loro confisca cominciando da quello della disponibilità in capo al proposto. Sul punto si impone una premessa metodologica di ordine generale poiché non tutti i beni oggetto di richiesta risultano direttamente intestati al proposto. L‟onere di dimostrare che un determinato bene, sebbene intestato a terzi è, in realtà, nella disponibilità del proposto grava, per principio processuale generale, su chi sostiene tale ipotesi, ossia sul proponente (cfr. Cass. n. 43046 del 15.10.2003 Andronico e altri: “in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto […]” negli stessi termini: Cass. n. 6977 del 9.2.2011, Battaglia e altri).

Page 16: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

16

In particolare, nel caso in cui non soccorrano presunzioni legislative di disponibilità, come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, non è possibile utilizzare la metodologia tipica del giudizio di pericolosità, e, quindi utilizzare le presunzioni connesse a tale giudizio, ma è necessario un accertamento rigoroso, intenso ed approfondito, che, nel caso di prova indiretta, non può accontentarsi di semplici circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma deve basarsi su elementi fattuali connotati dai requisiti della

gravità, precisione e concordanza (cfr. Cass. n. 43046 del 15.10.2003 Andronico e altri: “in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento "uti dominus" del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare”; negli stessi termini Cass. n. 35628 del 23.6.2004, Palumbo ed altri, Cass. n. 39799 del 20.10.2010, Fiorisi e altri, Cass. n. 6977 del 9.2.2011, Battaglia e altri, Cass. n. 6279 del 10.11.1997, Faraone ed altri). E‟ noto che le prove della fittizia intestazione posso essere dirette o indirette. In assenza di prove dirette della disponibilità del bene in capo al proposto (ad es. intercettazioni telefoniche o ambientali, dichiarazioni di testimoni o di collaboratori di giustizia) o, comunque, in aggiunta alle stesse possono essere valorizzati in quanto certamente indiziari di fittizia intestazione particolari relazioni tra il terzo ed il proposto, l‟ incongruità della condizione economica e professionale del terzo rispetto all‟acquisto del bene, le anomalie dell‟atto di acquisto del bene etc. Ma la condizione del terzo interessato deve essere esaminata anche in ordine al bene oggetto di verifica. Il fatto che il terzo non ha risorse economiche o anche soltanto competenze professionali congrue con l‟operazione che ha portato all‟acquisizione del bene fa ritenere verosimile che non sia il reale dominus del bene. E‟ certo però che il requisito dell‟ indisponibilità economica non è l‟ unico elemento utile per effettuare un giudizio ponderato in ordine all‟ effettiva disponibilità ma deve essere analizzato unitamente a tutti gli altri elementi appena richiamati. Ebbene operate queste premesse di carattere generale, a giudizio del Collegio, l‟ organo proponente, nel presente procedimento, ha prodotto elementi oggettivi certamente dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, che consentono di ritenere che non solo l‟ immobile formalmente intestato al proposto ma anche, con le eccezioni che saranno esaminate, i restanti beni di cui si chiede la confisca debbano ritenersi nella sua integrale disponibilità. Ciò vale, certamente, per le società ed i beni immobili in tutto o in parte intestati a

(omissis) , nipote del proposto di seguito indicati: 1. capitale sociale e patrimonio aziendale (comprensivo di conti correnti e

rapporti finanziari di qualunque importo) della (omissis) srl – P.I. (omissis) ;

Page 17: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

17

2. quote sociali nella titolarità di (omissis) , del valore nominale di € 7.000 e corrispondente parte del patrimonio aziendale (comprensivo di conti correnti e rapporti finanziari di qualunque importo) della S. r.l., con sede a Reggio Calabria via (omissis) – P.I. (omissis) ;

3. patrimonio aziendale (comprensivo di conti correnti e rapporti finanziari di qualunque importo) dell‟impresa individuale di (omissis) , con sede a Reggio Calabria in via (omissis) – P.I. (omissis) ;

4. immobile sito a Reggio Calabria in via (omissis) , censito nel Catasto al foglio (omissis) , particella (omissis) , sub (omissis) , zona (omissis) ;

5. immobile sito a Reggio Calabria in via (omissis) , censito nel Catasto al foglio (omissis) , particella (omissis) , sub (omissis) , zona (omissis) ;

A sostegno di tale convincimento depongono le risultanze del procedimento penale convenzionalmente denominato “(omissis)” nell‟ ambito del quale proposto e terzo interessato sono attualmente imputati per i delitti di intestazione fittizia relativi ai medesimi beni di cui alla proposta. Vengono, in primo luogo, in rilevo una nutrita serie di intercettazioni ambientali e

telefoniche che attestano come all‟ interno delle società appena richiamate il proposto sia stato il vero e proprio dominus assumendo le più importanti decisioni e relegando il nipote a gestire semplici mansioni esecutive e come, nonostante il nipote fosse il formale intestatario degli immobili all‟ interno dei quali è stata poi aperta la palestra e di parte delle quote sociali della neo costituita (omissis) s.r.l. e dei relativi contratti di locazione, le trattative, le decisioni e i contatti con banche e fornitori in ordine all‟esecuzione dei lavori sono state sempre assunte dal proposto. Queste le intercettazioni di maggior rilievo relative alle diverse società oggetto di richiesta. ….(omissis)….

Si tratta di una serie di intercettazioni dal contenuto non equivoco: espliciti sono i riferimenti alla “palestra”, ai finanziamenti e alle autorizzazioni finalizzate alla sua apertura dal cui contenuto complessivo appare evidente che il progetto della palestra sia del proposto che si occupa direttamente della sua buona riuscita curandone gli aspetti di maggior rilievo intrattenendo in prima persona i rapporti con gli istituti bancari e premurandosi anche attraverso la collaborazione dell‟ architetto e del legale di avere le necessarie autorizzazioni. Numerosissime sono poi le intercettazioni che si riferiscono alla contrattazione relativa alla stipulazione della locazione avente ad oggetto gli immobili di Via (omissis) a (omissis) e (omissis) di cui vi è ampia traccia nella documentazione in atti ed in quella prodotta dalla difesa che documentano, ancora una volta, come ancorchè i locali fossero intestati a (omissis) ed anche il contratto di locazione ( in atti) fosse stato fatto a nome di quest‟ ultimo l‟ unico interlocutore dei due conduttori è sempre stato il proposto.

….(omissis)....

Pienamente confermativa del quadro appena delineato è la conversazione che di seguito si riporta tra il proposto e la sua commercialista (omissis) intercettata in data 27.9.2007.

…(omissis)…..

Page 18: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

18

Quelle che di seguito si riportano sono conversazioni altrettanto significative che si riferiscono all‟ attività esercita dalla (omissis) s.r.l. ( si parla, infatti, di lavori edili). Non vi è dubbio che (omissis) svolga all‟ interno della predetta società un ruolo ma è altrettanto vero che si tratta di un ruolo meramente esecutivo. Il tenore delle conversazioni, infatti, lascia chiaramente intendere che i rapporti e la selezione dei clienti venga gestita dal proposto e che il nipote agisca sotto le direttive dello zio con il quale si interfaccia per la risoluzione di ogni problema.

…(omissis)…

Seguono altre intercettazioni in cui il ruolo di subordinazione del nipote rispetto allo zio in tutte le attività che dovrebbero essere, invece, in tutto o in parte allo stesso riferibili appare in tutta la sua evidenza.

…(omissis)…

Ad avvalorare il convincimento in ordine alla effettiva disponibilità dei beni in capo al proposto sono le seguenti intercettazioni di dialoghi nel corso dei quali elementi oggettivi e quanto mai concreti in ordine all‟ assunto della fittizia intestazione discendono dalla viva voce dello stesso (omissis) . (omissis) A conferma delle risultanze delle intercettazioni appena richiamate vi sono poi le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (omissis) il quale, nel riferire in ordine al proposto, nell‟ interrogatorio reso in data 17.2.2011 ha espressamente affermato: “A d.r.”La foto n.1 corrisponde a (omissis) capo cosca della zona di Condera; ha un centro benessere in via (omissis) ed è titolare di un ditta edile”; Ancora, a conferma di quanto esposto in ordine alle integrale disponibilità dei beni in capo al proposto depongono le dichiarazioni rese da (omissis) e (omissis) ( cfr. verbali di sit rese in data 15.11.2011 prodotte dal P.M.) in ordine alle trattative per la locazione dei locali da adibire a palestra dalle quali è emerso: - che le trattative vennero effettuate sempre con il proposto; - che il proposto si curò anche di aiutarli ad ottenere una fideiussione mettendolo in contatto con il direttore della Banca Popolare di Lodi ( dott. (omissis) , amico di infanzia del (omissis) per come si evince dalle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di SIT in data 14.3.2012 anch‟ esse prodotte dal P.M.); - che il proposto si occupò di mettere i conduttori in contatto con talune delle ditte per l‟esecuzione di lavori; - che solo all‟ atto della stesura del contratto definitivo (dopo mesi di contrattazioni durante le quali i soldi sino ad allora corrisposti vennero dati al proposto) i conduttori si resero conto che i locali erano di proprietà di (omissis) il quale “si limitava a fare l‟operaio alle dipendenze della ditta dello zio. Inoltre, vengono in rilievo gli esiti delle operazioni di perquisizione domiciliare effettuate in data 7.2.2011 presso l‟abitazione del proposto nel corso della quale sono state, tra l‟altro,

Page 19: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

19

rinvenute tre copie di assegni del Banco di Napoli rispettivamente di €12.000,00, €12.180,00 e €12.180,00 intestati a (omissis) a firma di (omissis) per (omissis) s..n. A tali elementi, che già di per sé sarebbero sufficienti a ritenere raggiunta la prova in ordine alla integrale disponibilità dei beni in capo al proposto, se ne aggiungono altri che ineriscono più specificamente alle capacità professionali ed economiche del terzo intestatario. Ed invero, non può non evidenziarsi che nel momento in cui vengono acquistati gli immobili (operazione certamente funzionale alla realizzazione della palestra e, dunque, dell‟ attività imprenditoriale della (omissis) s.r.l.) (omissis) aveva appena ventiquattro anni e non aveva maturato ( a differenza del proposto ) alcuna significativa esperienza nel capo dell‟ imprenditoria. Ciò vale anche nel momento in cui lo stesso entra a far parte della (omissis) s.r.l. e costituisce l‟ impresa individuale allo stesso intestata. Basta ricordare quanto dichiarato dalla (omissis) e dallo (omissis) in sede di sit nella parte in cui questi ultimi hanno riferito che il predetto durante il lungo lasso di tempo in cui si svolsero le trattative relative alla palestra si limitò a svolgere compiti di operaio presso l‟ impresa edile dello zio. Di notevole rilievo sul punto è anche quanto dichiarato da (omissis) , all‟epoca dei fatti direttore della filiale di Reggio Calabria della Banca Popolare di Lodi e amico del proposto, in sede di sit ( prodotte dal P.M.) il quale, nel riferire in ordine all‟apertura del mutuo ipotecario nei confronti del terzo interessato, ha dichiarato “ricordo che la pratica relativa al finanziamento venne trattata direttamente con (omissis) ; infatti anche se (omissis) era presente ai nostri colloqui costui era un ragazzo piuttosto sprovveduto che non aveva la competenza per comprendere e quindi dialogare sui temi connessi alla concessione del mutuo”. Da ultimo va evidenziato che, a dispetto di quanto ritenuto dalla difesa, il terzo intestatario non aveva le capacità economiche per sostenere tutti gli acquisti e gli investimenti formalmente effettuati nel lasso di tempo preso in considerazione dalla DIA. Depongono in tal senso le verifiche in ordine alla condizione reddituale del terzo

intestatario condotte dalla Dia, riportate alle pagg. 26-52 dell‟ informativa del 21.11.2011 allegata alla proposta, che attestano che il predetto non aveva lecita capacità reddituale per poter autonomamente far fronte a tali ingenti investimenti. La DIA ha, in particolare, preso in considerazione i redditi del nucleo familiare del terzo intestatario (composto, oltre che da se stesso, dalla madre (omissis) ) in un arco temporale che va dal 1993 al 2009 e, dopo aver effettuato una comparazione fra le entrate lecite e le uscite - ivi comprese le spese per il mantenimento del predetto nucleo - con ausilio dei parametri ISTAT, ha accertato l‟esistenza per ciascun anno fino al 2008 di una notevolissima sperequazione fra le predette entrate e le uscite per come emerge dalle tabelle che di seguito di riportano. 1) Redditi dichiarati da (omissis)

Anno Reddito Fonte TOTALE Note

Page 20: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

20

1998 4069,16 U60 4069,16

1999 312,97 U60 312,97

2000 NON PRESENTATA = NON PRESENTATA

2001 4.826

770

4.826

2002 35,00 UNICO 35,00

2003 0 UNICO 0

2004 3062,00 UNICO 3062,00

2005 3062,00 UNICO 3062,00

2006 3058,00 UNICO 3058,00

2007 5740,00 UNICO 5740,00

2008 76105,00 UNICO 76105,00

2009 48209,00 UNICO 48209,00

2) Redditi dichiarati dalla madre (omissis)

Anno Reddito Fonte TOTALE Note

1993 3.901,31

740

3.901,31

di cui € 710,12 redditi da fabbricati

1994 4955,92 740 4955,92 di cui € 1571,06

redditi da fabbricati

1995 5092,26 740 5092,26 di cui € 1571,06

redditi da fabbricati

1996 5256,49 740 5256,49 di cui € 1571,06

redditi da fabbricati

1997 3450,96 770s 3450,96

1998

4593,88

Unico 6670,55

Reddito imponile da lav.dip.

1649,56 Con redditi da fabbricati per €

1649,56

1999

4684,26

Unico 6760,93

Reddito imponile da lav.dip.

Con redditi da fabbricati per €

1649,56 1649,56

2000

4684,26

Unico 6796,05

Reddito imponile da lav.dip.

1863,37 Con redditi da

Page 21: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

21

fabbricati per € 1863,37

2001

4747,78

Unico 10477,87

Reddito imponile da lav.dip.

Con redditi da fabbricati €

5481,67 5481,67

2002

5105,00

Unico 10588,00

Reddito imponile da lav.dip.

5626,00 Con redditi da fabbricati per €

5626,00

2003

4734,00

Unico 10730,00

Reddito imponile da lav.dip.

5646,00 Con redditi da fabbricati per

5646,00

2004

4876,00

Unico 10841,00

Reddito imponile da lav.dip.

5646,00 Con redditi da fabbricati per

5626,00

2005 5005

Unico 10943,00

Reddito imponile da lav.dip.

Con redditi da fabbricati per

5626,00 5626

2006

5167,00

770

11071,00

Reddito imponile da lav.dip.

5626,00 Con redditi da fabbricati per

5626,00

2007 5669,00

770

11429,00

Reddito imponile da lav.dip.

Con redditi da fabbricati per €

5760,00 5760,00

2008

5661,00

Unico 11473,00

Reddito imponile da lav.dip.

Con redditi da fabbricati per €

5760,00 5760,00

2009

5956,00

Unico 11669,00

Reddito imponile da lav.dip

5661,00 Con redditi da fabbricati €

5661,00

3) Totale dei redditi imponibili lordi dichiarati dall’ intero nucleo familiare

A N N O REDDITI IMPONIBILI LORDI

Page 22: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

22

. RIEPILOGO DELLO SVILUPPO PATRIMONIALE

4) Sperequazione fra entrate e uscite (tenuto conto della spesa media annua per il mantenimento di un nucleo familiare composto da due persone e le entrate e le uscite effettuate dai predetti per come risultanti dalla documentazione acquisita e visionata dalla DIA riportata nell‟ informativa in precedenza richiamata). X

(omissis)

(omissis) TOTALE

(Interessato) (Madre)

1993 = 3.901,31 3.901,31

1994 = 4955,92 4955,92

1995 = 5092,26 5092,26

1996 = 5256,49 5256,49

1997 = 3450,96 3450,96

1998 4069,16 6670,55 10739,71

1999 312,97 6760,93 7073,52

2000 NON

PRESENTATA 6796,05

6796,05

2001 4.826

10477,87

15303,87

2002 35,00 10588,00 10623,00

2003 0 10730,00 10730,00

2004 3062,00 10841,00 13903,00

2005 3062,00 10943,00 14005,00

2006 3058,00 11071,00 14129,00

2007 5740,00 11429,00 17169,00

2008 76105,00 11473,00

87578,00

2009 48209,00 11669,00 59878,00

A B C D E

AN

NO

Totale Redditi

Imponibili Lordi (R.A.)

Spesa familiare

media annua

(S.F.A.)

R.A.-S.F.A.

VENDITE ED ALTRI

PROVENTI POSITIVI

ACQUISTI ED ALTRI

ELEMENTI NEGATIVI

RISULTATO D=(A+B-C)

SALDO "A SCALARE"

1993 3.901,31 13.293,00 -

10201,69

- € 53195,06 - 63396,75 - 63396,75

1994 4955,92 13.609,44 -8653,52 -8653,52 -72050,27

1995 5092,26 13.584,72 -8492,46 -8492,46 -80542,73

1996 5256,49 14.469,36 -9212,87 - 89755,6

1997 3450,96 14.648,40 - qqqqA - 10106,13 - 99861,73

Page 23: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

23

A fronte del quadro probatorio appena riassunto, prodotto dal proponente a sostegno della diretta riconducibilità dei beni al proposto, a giudizio del Collegio, nessun pregio assumono le argomentazioni difensive. La difesa del terzo interessato ha, infatti, prodotto ampia documentazione tesa a contrastare quanto dimostrato dal proponente in ordine alla riconducibilità dei beni al proposto. Ha, in merito, dedotto che (omissis) , al momento dell‟ acquisto dell‟ immobile di via (omissis) aveva le disponibilità economiche necessarie per far fronte a tale investimento e che tali disponibilità gli derivavano dalla vendita della quota parte di un terreno e di un‟ immobile in parte ereditato dal padre (omissis) ed in parte acquistato dalla madre in data 3.7.2003. Ritiene, tuttavia, il Collegio che la documentazione prodotta dalla difesa non sia in alcun grado idonea a dimostrare la disponibilità in capo al (omissis) di una somma sostanzialmente corrispondente al prezzo corrisposto per il suddetto acquisto. Ed invero, dalla documentazione prodotta è emerso quanto segue. Con atto pubblico del 3.7.2003 (registrato il 22.7.2003) (omissis) , (omissis) , (omissis) o, (omissis) (madre del terzo intestatario) hanno venduto alla (omissis) spa un immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria identificato nella part. (omissis) sub (omissis) di mq 317 e un terreno ad esso pertinenziale di circa mq 50 al prezzo dichiarato di € 371.848,97 ( di cui € 10.000,00 per il terreno) ciascuno per le rispettive quote. Nel citato atto di compravendita si legge:

- che il terreno sul quale sorge il fabbricato è stato acquistato nel 1983 da (omissis) , (omissis) e (omissis) ;

- che nel 1984 una cospicua porzione del terreno venne venduto a tale (omissis) ; - che i quattro proprietari del terreno hanno in seguito costruito l‟ immobile

identificato con la particella (omissis) sub (omissis);

11197,44

1998 10739,71 14.726,04 -3986,33 +€ 968,35 - 3017,98 - 102879,71

1999 7073,52

19.604,52 -

12531,00 +€ 1032,00

- 11499,00 - 114378,71

2000 6796,05

20.290,68 -

13494,63

-13494,63 - 127873,34

2001 15303,87

19.876,80 -4572,93

-4572,93 - 132446,27

2002 10623,00 20.449,80 -9826,8 -9826,8 - 142273,07

2003 10730,00

20.238,84 -9508,84

+€ 163014,33

-€ 334977,00 - 181471,51 - 323744,58

2004 13903,00 19.557,96 -5654,96 -5654,96 - 329399,54

2005 14005,00 21.256,68 -7251,68 -7251,68 - 336651,22

2006 14129,00

25.161,48 -

11032,48

-11032,48 - 347683,7

2007 17169,00

26.478,96 -9309,96

€ +120.000,00

-€ 5355,00 + 105335,04 - 242348,66

2008 87578,00

26.592,00 +

60986,00 €

+318.890,00

+ 379876.00 +137627,34

2009 59878,00

27.447,96

+ 32430,04

+ 32430,04 +

170057,38

Page 24: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

24

- che nel 1990, deceduto (omissis) , la quota del predetto ( del terreno e dell‟ immobile) veniva ereditata in parti uguali dalla di lui moglie (omissis) e dal figlio (omissis) .

Non vi è dubbio che, come sostenuto dalla difesa, una quota pari al 77/1000 del bene immobile oggetto di compravendita sia di provenienza ereditaria. Ci si deve ora soffermare sulla restante parte che, come ha cercato di dimostrare la difesa, sarebbe stata comprata dalla (omissis) - guarda caso- pochi giorni prima della vendita alla (omissis) spa e poco prima dell‟ acquisto dell‟ immobile sito in Via (omissis) . Ed invero, nel contratto di compravendita con la (omissis) spa si da, altresì, atto che “ in data 23.6.2003 la signora (omissis) vendeva alla signora (omissis) i diritti ad essa spettanti pari a 769/1000 del locale oggetto della presente vendita “. La dimostrazione che si sia trattato di un acquisto fittizio, fatto, a giudizio del Collegio, al solo scopo di far apparire che (omissis) avesse la disponibilità di risorse per realizzare l‟ investimento di Via (omissis) deriva dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa. Ed invero, tra la cospicua documentazione prodotta in data 5.6.2013 vi è, tra l‟altro:

- un contratto datato 21.11.1986 sottoscritto da (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) con il quale, ad appena due anni dall‟ acquisto del terreno per la superficie di are 8 dai (omissis) , la (omissis) “cede e trasferisce a titolo di permuta ai signori (omissis) , il terreno descritto in premessa così come pervenutole con il suiindicato atto notarile. I fratelli (omissis) , a uguale titolo di permuta, si impegnano a trasferire alla signora (omissis) che altresì accetta uno dei due appartamenti che saranno realizzati al secondo piano…la consegna alla signora (omissis) di quanto dovutole in base a questo contratto avverrà appena possibile; mentre i signori (omissis) sono immessi sin da ora nel giuridico e materiale possesso del terreno.”;

- un atto di transazione (redatto nella stessa data in cui viene rilasciata procura notarile di cui si dirà e, dunque, in data 2.5.2003) tra (omissis) e la (omissis) con il quale, dato atto della permuta, del fatto che “i signori (omissis) hanno costruito un edificio difforme da quello di cui al progetto allegato all‟atto di permuta” che quest‟ ultima non ritiene più di suo gradimento, volendo risolvere la questione bonariamente convengono che “la signora (omissis) rilascia in data odierna procura notarile a vendere per atto di notaio (omissis) rep. (omissis) al signor (omissis) l‟area di sua proprietà e tutto quanto ivi esistente così come meglio descritto nella citata procura” e “ il signor (omissis) versa in proprio e a nome di tutti i fratelli e aventi causa la somma di euro 25.823.00 a saldo e stralcio di ogni obbligazione nascente dalla scrittura di permuta in data 21.11.1986 e con la firma della presente la Signora (omissis) ne rilascia ampia e liberatoria quietanza;

- una quietanza a firma della (omissis) con la quale la predetta dichiara di aver ricevuto da (omissis) la somma di € 25.823,00 per la vendita dei cespiti riportati, giusta procura fatta a (omissis) e di non aver “null‟ altro a pretendere”.

- Un assegno della Banca Popolare di Lodi della somma corrispondente datato 2.5.2003;

- Una procura speciale (allegata all‟ atto pubblico del 23.6.2003) con la quale la (omissis) nomina suo procuratore speciale (omissis) affichè ”in suo nome vece e conto venda a chicchessia al prezzo di € 25.823,00” i diritti alla stessa spettanti sui beni di cui sopra;

- un atto pubblico datato 23.6.2003 con il quale (omissis) in nome e per conto della signora (omissis) vende alla madre (omissis) (che, peraltro, sulla base delle dichiarazioni di redditi in atti non aveva, a quella data, alcuna disponibilità

Page 25: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

25

economica) al prezzo di € 147.600,00, tra l‟altro, i 769/1000 indivisi a lei spettanti del fabbricato a tre piani fuori terra che sarebbe stato poi di li a pochi giorni ceduto alla (omissis) spa;

E‟ evidente che la ricostruzione delle principali vicende che hanno interessato la vendita del fabbricato, effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dalla stessa difesa, in base alla quale si sostiene che (omissis) avrebbe avuto la disponibilità economica per far fronte all‟acquisto dell‟ immobile di via (omissis) suscita non poche perplessità. Da tale ricostruzione dovrebbe ritenersi, infatti, che i tre fratelli (omissis) , dopo aver comprato un terreno e dopo averne ceduto una parte alla (omissis) , appena due anni dopo, ne riottengono la disponibilità dando in permuta un immobile, in relazione al quale a distanza di circa 20 anni (ma pochi giorni dalla vendita alla (omissis) ) la (omissis) non manifesta più gradimento. Ciò che lascia ancora più perplessi è che la stessa, dopo aver stipulato la transazione con (omissis) ed avere dallo stesso ricevuto la somma di circa € 25.000,00, (del cui esborso a differenza di quello fatto dalla (omissis) vi è piena prova proprio perché, a giudizio del Collegio è l‟unico pagamento fatto all‟alienante) si impegna a rilasciare non già al proposto ( che, di fatto, aveva sostenuto l‟ unico effettivo esborso documentato) ma al nipote la procura per vendere il bene. E‟ evidente allora che la cronologia degli eventi che ha interessato il fabbricato dalla cui vendita il (omissis) avrebbe trovato la disponibilità per far fronte all‟ investimento della palestra suscita perplessità (tali da necessitare un approfondimento da parte dell‟ ufficio del P.M. al quale gli atti vanno trasmessi) da non consentire al Collegio di poter ritenere assolto dalla difesa l‟ onere di allegazione in punto di disponibilità del denaro da parte del predetto. Anzi, lascia emergere più di un elemento confermativo della piena disponibilità in capo al proposto ( l‟unico ad aver effettivamente versato denaro per “l‟ acquisto” della quota della (omissis) ) degli immobili di cui si chiede la confisca. Né è altrimenti sostenibile ritenere, come argomentato dalla difesa, che (omissis) , dopo aver acquistato l‟immobile, avrebbe effettuato gli ingentissimi lavori di costruzione della palestra con denaro derivante dal mutuo concessogli dalla filiale della Banca popolare di Lodi. Appaiono, in merito, del tutto condivisibili le argomentazioni spese dal TDL nell‟ ordinanza del 27.2.2013 ( in atti) nella parte in cui afferma che (omissis) , che non aveva redditi sufficienti, non avrebbe potuto pagare le rate del mutuo con il corrispettivo derivante dai canoni di locazione dell‟ immobile per l‟ ovvio rilievo che, mentre il mutuo gli viene concesso nel marzo del 2007, il canone locatizio è stato corrisposto solo a far data dal gennaio 2008. Si tratta di argomentazioni condivise anche dalla Cassazione nella sentenza prodotta dalla difesa all‟ udienza del 18.10.2013. La S.C., infatti, nel pronunciarsi in merito al ricorso avanzato dalla difesa di (omissis) avverso l‟ ordinanza del TDL di Reggio Calabria, pur escludendo la sussistenza dell‟ aggravante dell‟ art. 7 della L. 203/1990 e la gravità indiziaria in relazione alla contestazione di cui all‟art. 416 bis c.p, conferma in toto la sussistenza della gravità indiziaria in relazione all‟ ipotesi di intestazione fittizia da parte di (omissis) al nipote dei beni di cui alla richiesta di sequestro e confisca nell‟ ambito del medesimo procedimento. Per concludere, i singoli episodi di intestazione fittizia dei beni immobili ubicati alla Via (omissis) , della (omissis) s.r.l. e della ditta individuale (omissis) , tutti formalmente

Page 26: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

26

riferibili al nipote del proposto, episodi il cui esame non può essere parcellizzato dovendo essere letti unitariamente, appaiono evidentemente ciascuno parte di una operazione complessiva ideata dal proposto al fine di mantenere la piena disponibilità di beni e società apparentemente riconducibili ad uno stretto congiunto e, dunque, a persona di piena fiducia al fine di realizzare il progetto imprenditoriale avente ad oggetto la realizzazione e la gestione della palestra. Ciò vale, quindi, anche con riguardo alla ditta individuale formalmente riconducibile al nipote del proposto che si è costituita nel 2008 il cui principale campo di attività, per come risulta dalla relazione a firma degli amministratori giudiziari del 3.4.2012, è quello legato alla gestione degli immobili siti in Via (omissis) di Reggio Calabria. Occorre ora passare all‟ accertamento delle disponibilità da parte del proposto della (omissis) srl – P.I. (omissis) ; A quanto emerso dalla documentazione in atti (vedi anche atto costitutivo prodotto dalla difesa) la suddetta società si è costituita in data 27.3.2002 per atto pubblico tra i soci (omissis) , di professione ragioniera (per la quota del 30% pari inizialmente ad € 3000,00) e (omissis) , pensionato ( per la quota del 70% pari inizialmente ad € 7.000,00). Il capitale sociale, passato da € 10.000,00 ad € 30.000,00 nel 2008, è stato dai soci integralmente sottoscritto e versato. La suddetta società ha avuto ad oggetto l‟ attività di consulenza aziendale ed elaborazione dati per conto terzi e, dall‟ 11.6.2002, anche quello di “mediazione creditizia”. All‟ atto del sequestro, a quanto risulta dalla relazione a firma degli amministratori, la società era sostanzialmente inattiva. Per quel che concerne il requisito della integrale indiretta disponibilità da parte del proposto della suddetta società vengono in rilievo essenzialmente le risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale disposte nell‟ ambito del procedimento penale nr. (omissis) R.G.N.R. D.D.A. Durante l‟ arco temporale oggetto di intercettazione (che copre diversi mesi del 2007) è emersa la costante presenza negli uffici della (omissis) s.r.l. di (omissis) , come si è visto, uomo di stretta fiducia di (omissis) . Dal contenuto complessivo delle intercettazioni che di seguito si riportano emerge che il rapporto fra il (omissis) ed il (omissis) non era di mera subordinazione (come, invece, prospettato dalla difesa della (omissis) nella memoria difensiva). Si è trattato, invece, di un rapporto alla pari ove il (omissis) non ha mancato di dare direttive al (omissis) . Sintomatico di un rapporto non di mera subordinazione è la circostanza che in plurime occasioni (senza che emerga un atteggiamento scherzoso) il (omissis) si sia rivolto al (omissis) chiamandolo socio o capo.

(omissis)

Vi sono poi una nutrita serie di intercettazioni che attestano in più occasioni un‟ ingerenza del (omissis) il quale ha anche fornito al (omissis) della direttive adoperandosi per far ottenere alla s.r.l. (nella quale non ha mai assunto alcun ruolo formale) nuovi clienti sfruttando propri importanti canali e conoscenze ( come nel caso della (omissis) che all‟ epoca dei fatti vantava circa 400 dipendenti). Queste le intercettazioni alle quali si è fatto riferimento che risultano compendiate nell‟ OCC allegata alla proposta.

Page 27: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

27

(omissis)

Sulla scorta di tali risultanze così argomentava il Tribunale in sede di sequestro: “In particolare, la (omissis) srl, che ha sede in via (omissis) e svolge attività di consulenza

aziendale, elaborazione dati e mediazione creditizia, è formalmente nella titolarità di (omissis) e

(omissis) .

Nondimeno, nelle pertinenti intercettazioni vi è ampia traccia delle continue ingerenze, in tale

attività, di (omissis) , il quale non ha alcun titolo formale all‟interno della società.

Tuttavia, a ben vedere – sia per il ruolo associativo del (omissis) di luogotenente del capocosca

(omissis) , sia perché questi è intervenuto, con effettivo potere sovraordinato al (omissis) , nella

problematica manifestata da (omissis) in relazione ai contratti di finanziamento stipulati dai

dipendenti del detto (omissis) , sia perché il proposto ha gestito un affare particolarmente

importante per la società (quello relativo alla stipula di una convenzione con i dipendenti della

(omissis) ), tenuto altresì conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (omissis) – appare

evidente che la (omissis) , in ultima istanza, ricade nella sfera d‟interessi del proposto, il quale

vanta un effettivo e superiore potere decisionale.

Devono, quindi, essere sequestrati il capitale sociale ed il patrimonio aziendale della (omissis) .

La difesa della (omissis) , nella memoria difensiva (corroborata da copiosa documentazione) ha contestato l‟ assunto del proponente in ordine alla integrale disponibilità della società in capo al (omissis) evidenziando:

- che il (omissis) ha prestato la propria attività all‟ interno della (omissis) s.r.l. quale semplice procacciatore di affari essendo munito della iscrizione U.I.C.( cfr. documentazione in atti) per un arco temporale piuttosto limitato procacciando solo pochi clienti;

- che non è stato evidenziato alcun collegamento fra la (omissis) ed il (omissis) .

La difesa del (omissis) , dal canto suo, ha prodotto documentazione attestante che il terzo interessato nel 2008 aveva disponibilità economiche sufficienti derivanti dalla stipulazione di un mutuo. Entrambe le difese, in generale, hanno sostenuto che i formali soci nel 2002 avevano le disponibilità economiche per far fronte all‟ investimento. A parere del Collegio, anche alla luce della documentazione prodotta dalla difesa, non sono emersi, in primo luogo, elementi idonei a dimostrare che le quote della (omissis) siano state nella indiretta disponibilità del (omissis) . Del resto, anche in sede penale la contestazione ex art. 12 quinquies della L. 356/1992 investe solo il proposto, il (omissis) ed il (omissis) . Quanto alle restanti quote (pari al 70% del capitale sociale) formalmente intestate al (omissis) , non vi è dubbio che nell‟arco temporale caduto sotto la lente di ingrandimento della Procura della Repubblica (che abbraccia buona parte dell‟ anno 2007) siano stati documentati comportamenti gestori da parte del (omissis) , in quel periodo certamente uomo di fiducia del (omissis) , ed è altresì provato che quest‟ ultimo abbia concretamente favorito il (omissis) consentendogli la conclusione di importanti contratti ma ciò, a giudizio del Collegio, non basta a ritenere provato che il (omissis) fosse socio occulto e che il (omissis) fosse un suo mero prestanome. Nello specifico, il dato - certamente indiziario- che nell‟ anno 2007 il contratto con la (omissis) sia stato procurato dal (omissis) attraverso il (omissis) , non è idoneo, in assenza di altri elementi, ad assurgere a prova di un potere gestorio da parte del (omissis) avendo la difesa dimostrato che tale convenzione, ancorchè di un certo rilievo (non foss‟altro che per il numero dei dipendenti)

Page 28: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

28

sia stata una tra le moltissime che nel corso della non breve vita della società sono state concluse e in ordine alle quali non vi è prova dell‟ ingerenza del proposto. Quanto appena evidenziato è già sufficiente ad escludere la sussistenza dei presupposti per disporre la confisca del capitale sociale e del patrimonio aziendale della (omissis) s.r.l. Fatte queste preliminari considerazioni in punto di disponibilità dei beni di cui si chiede la confisca in capo a (omissis) , occorre adesso procedere alla valutazione della sussistenza dei restanti presupposti cominciando da quello della proporzionalità fra gli investimenti dallo stesso effettuati e le sue risorse lecite. Deve evidenziarsi in merito che nel periodo preso in considerazione dalla DIA ( che va dal 1997 al 2009) il (omissis) non ha mai dichiarato alcun reddito ad eccezione dell‟ anno 2008 (in cui ha dichiarato € 15.148,00) e dell‟ anno 2009 (in cui ha dichiarato € 10.951,00). La coniuge (omissis) in pendenza della convivenza con il proposto (dal 1997 al 2004) ha dichiarato redditi modestissimi e del tutto inidonei a far fronte anche alle più elementari spese di sostentamento. La tabella redatta dalla DIA e riportata a pag. 76 dell‟ informativa dell‟ 8.7.2011 che contiene il raffronto fra le entrate (oltre ai redditi anche le vendite e gli altri proventi positivi) e le uscite ( oltre alle spese di mantenimento anche gli acquisti e gli altri elementi negativi) riporta una sperequazione costante che si verifica ogni anno per importi considerevoli. A fronte della macroscopica sproporzione fra le entrate lecite e le uscite appena segnalata è evidente che il (omissis) non poteva in alcun modo far fronte agli investimenti effettuati nel corso degli anni con le sole risorse lecite dichiarate. La difesa in merito nulla ha dedotto in ordine alla lecita provenienza di tali beni se non con riguardo all‟ acquisto dell‟ unico bene immobile oggetto di richiesta che risulta intestato al (omissis) ossia quello sito a (omissis) censito nel Catasto al foglio (omissis) , particella (omissis) , sub. (omissis) . Trattasi di un immobile (costituito all‟ atto dell‟ acquisto da un vano deposito al rustico sito al piano terra della superficie di circa 180 mq in corso di costruzione) che risulta essere stato acquistato con atto pubblico trascritto in data 23.10.2009 al valore dichiarato di € 25.738,00 che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto in data anteriore al 4.7.2006 (per cui non necessita dell‟ indicazione analitica delle modalità di pagamento ai sensi dell‟art. 1 comma 49 della legge 27.12.2006 nr. 296). La difesa ha affidato la prova della provenienza lecita del denaro impiegato per l‟acquisto a dichiarazioni rese in data 30.5.2013 dalla sorella del proposto (omissis) , innanzi al difensore di fiducia del predetto (prodotte dalla difesa unitamente ad altra documentazione non indicizzata in Cancelleria in data 5.6.2013) che, a parere del Collegio, appaiono del tutto inidonee ad assolvere all‟onere di allegazione incombente sul proposto. Ed invero, secondo le dichiarazioni rese dalla (omissis) , l‟ immobile sarebbe stato acquistato dalla madre del predetto alla fine degli anni ‟90 per poi essere registrato solo nel 2009. La madre ed il padre del proposto si accordarono verbalmente con la venditrice per il pagamento rateale, che avvenne in contanti. A sostegno di quanto dedotto è stato fornito un estratto conto che, tuttavia, non contiene alcuna indicazione, ancorchè induttiva, dell‟ effettivo versamento delle somme alla (omissis) .

Page 29: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

29

A fronte della genericità ed implausibilità di tale versione non è stato prodotta neppure una quietanza di pagamento da parte della venditrice. Sulla scorta di tutto quanto si è sin qui detto deve certamente ritenersi sussistente il requisito della sproporzione fra i beni immobili e le società nella diretta e indiretta disponibilità del proposto. Quanto alla (omissis) s.r.l. accanto alle argomentazioni appena esposte se ne aggiungono altre a sostegno della sua confiscabilità. La suddetta impresa deve essere qualificata come “impresa mafiosa”. Ed invero, come evidenziato in sede di cautela, “ la relativa impresa sembra essere esercitata

da (omissis) con metodo mafioso: essa appare lo strumento imprenditoriale attraverso il quale la

cosca controlla il territorio e si accaparra profitti che altrimenti non avrebbe e le attività che intende

acquisire.

Paradigmatiche a tal proposito sono le vicende (omissis) e (omissis) descritte nell‟OCC del

2.11.2011 o l‟estorsione compiuta da (omissis) nell‟interesse della cosca (omissis) nei confronti

del fratello del proposto, (omissis) (cfr. sentenza (omissis)), tutte accumunate dall‟effettivo

svolgimento di attività edilizie da parte di (omissis) in favore degli esercizi commerciali di volta in

volta attenzionati nell‟ambito delle finalità associative”.

Quanto ai rapporti finanziari, va, infine, disposto il dissequestro del fondo comune di investimento – rapporto (omissis) acceso presso Aletti Gestielle SGR. Rapporto con intestatario principale (omissis) nata a Reggio Calabria il 16.3.1947 rinumerato in (omissis) con saldo di € 193,51 sul fondo Gestielle Obiettivo risparmio e saldo di € 3.432,58 sul fondo Gestielle Obiettivo Italia non essendo certa la riconducibilità dello stesso al (omissis) .

P.Q.M.

Visti gli artt. 4 e ss. della D. Lgs. 159/2011

SOTTOPONE (omissis) alla sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, prescrivendo allo stesso:

- di versare la cauzione di € 4.000,00 entro dieci giorni dall‟inizio dell‟esecuzione della predetta misura di prevenzione;

- di eleggere il suo domicilio nel Comune di sua residenza o dimora abituale; - di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non allontanarsi dalla sua dimora o

abitazione per periodi superiori alle 24 ore senza preventivo avviso all‟autorità preposta alla sorveglianza alla quale dovrà presentarsi la domenica di ogni settimana ed ogniqualvolta tale autorità richiederà la sua presenza;

- di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o che sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;

- di non uscire la mattina prima delle ore sei e di non rincasare la sera dopo le ore diciannove e dopo le ore venti nel periodo tra il primo maggio ed il trenta settembre, senza comprovata necessità e previa autorizzazione della locale Autorità di Pubblica Sicurezza;

- di non detenere o portare armi, non trattenersi abitualmente in esercizi pubblici, non partecipare alle pubbliche riunioni;

- di portare sempre con sé la carta precettiva o di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza o della polizia giudiziaria.

Page 30: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE MISURE DI …

30

Visti gli artt. 16 e ss. del D.Lgs. 159/2011,

Dispone la confisca dei seguenti beni in sequestro:

1. 100% delle quote sociali e patrimonio aziendale (comprensivo di conti correnti e rapporti finanziari) della (omissis) srl – P.I. (omissis) ;

2. immobile sito a (omissis) censito nel Catasto al foglio (omissis) , particella (omissis) , sub. (omissis) , intestato a (omissis) ;

3. quote sociali nella titolarità di (omissis) , del valore nominale di € 7.000 e corrispondente parte del patrimonio aziendale (comprensivo di conti correnti e rapporti finanziari di qualunque importo) della S.r.l., con sede a Reggio Calabria via (omissis) – P.I. (omissis) ;

4. patrimonio aziendale (comprensivo di conti correnti e rapporti finanziari di qualunque importo) dell‟impresa individuale di (omissis) , con sede a Reggio Calabria in (omissis) – P.I. (omissis) ;

5. immobile sito a Reggio Calabria in via (omissis) , censito nel Catasto al foglio (omissis) , particella (omissis) , sub (omissis) , zona (omissis) ;

6. immobile sito a Reggio Calabria in via (omissis) censito nel Catasto al foglio (omissis) , particella (omissis) , sub (omissis) , zona (omissis) ;

Si rigetta, nel resto, la proposta patrimoniale. Ordina l‟iscrizione del presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso la Camera di Commercio territorialmente competenti. Conferma, quali amministratori dei suddetti beni, l‟avv. (omissis) e il dott. (omissis) loro demandando il compimento delle attività necessarie per l‟attribuzione al Fondo Unico Giustizia e per esso ad EQUITALIA GIUSTIZIA SPA delle somme di denaro ovvero dei proventi quali definiti dall‟art. 2 del D.L. 143/2008 convertito nella L. 181/2008; Nomina Giudici Delegati alla presente procedura le dott.sse (omissis) e (omissis) . Dispone trasmettersi gli atti al P.M. in sede per quanto indicato in parte motiva. Manda alla Cancelleria per tutti gli altri adempimenti consequenziali. Reggio Calabria, 18.10.2013 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Alessandra BORSELLI Dott. Antonio Scortecci