Tribunale di Reggio Calabria, Ordinanza Mammoliti+6

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N. 1400/12 R.G.N.R. D.D.A. N. 491/12 R. G.I.P. N. 69/12 O.C.C . TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - - :;:: ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE __ '=- Il giudice per le indagini preliminari, dotto VINCENZO PEDONE, Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto a carico di: l. MAMMOLITI Saverio, nato a Oppido Mamertina il 13.01.1942; 2. ANASTASI Caterina, nata a Oppido Mamertina il 16.03.1966, ivi residente in Via Provinciale n. 19; 3. CARPINELLI Danilo, nato a Oppido Mamertina il 05.10.1984, ivi residente in Via Provinciale n. 19; 4. FRISINA Francesco, nato a Palmi il 11.09.1950, ivi residente in Contrada San Filippo n. 30; 5. CIPRI Maria, nata a Palmi il 30.09.1959, ivi residente in Contrada San Filippo n. 30; 6. MAMMOLITI Antonino, nato a Taurianova il 24.08.1989, reso a Oppido Mamertina Fraz. Castellace, via Buzzano nr.45; 7. AUDDINO Marcello nato a Polistena (RC) il 28/07/1960 ivi residente Via Immacolata 59; INDAGATI MAMMOLITI Saverio, ANASTASI Caterina, CARPINELLI Danilo, FRISINA Francesco e CIPRI Maria A) reato p e p. dagli artt. 110-81 cpv., 61 n. 2- 629 comma 2, 423 c.p. e 7 L.n.203/1991, per avere - in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per le persone offese - costretto SCARCELLA Rosa Concetta e FIORlLLO Giancarlo. a sottoscrivere, prima, in data 22 gennaio 2010, una scrittura privata, poi, in data 21 aprile 2011, un verbale di conciliazione di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria (rep. 122 cron n. 1314, reg. a Reggio Calabria il 28 giugno 2011 e trascritto presso la Conservatoria di Reggio Calabria il 12 agosto 2011 al n. 11063), con i coniugi FRISINA Francesco e CIPRI Maria, atti con cui a questi ultimi - in realtà prestanome di MAMMOLITI Saverio ed ANASTASI Caterina, i quali, a loro volta, divenivano formali proprietari dei terreni in data 18 ottobre 20 II - veniva riconosciuto il diritto di proprietà dei fondi, siti in contrada Pietro sa del Comune di Palmi, contrassegnati dalle particelle 19,20,21, 27, 29 e 159, dietro il corrispettivo di 22.000,00, somma del tutto incongrua rispetto al reale valore dei terreni. estesi su una superficie di mq 28500 circa; invero, il predetto verbale di conciliazione riguardava la causa civile pendente in grado di appello proposto dai coniugi FRlSINA/CIPRl .. t? "' il

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atti giudiziari

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  • N. 1400/12 R.G.N.R. D.D.A. N. 491/12 R. G.I.P. N. 69/12 O.C.C .

    TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI -

    - :;::

    ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

    __ ====================~AR~TT~.~2~72~E~S~EG~G~.~,2~9~2~c~.~p~.P~.======================~ '=-

    Il giudice per le indagini preliminari, dotto VINCENZO PEDONE,

    Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto a carico di: l. MAMMOLITI Saverio, nato a Oppido Mamertina il 13.01.1942; 2. ANASTASI Caterina, nata a Oppido Mamertina il 16.03.1966, ivi residente in

    Via Provinciale n. 19; 3. CARPINELLI Danilo, nato a Oppido Mamertina il 05.10.1984, ivi residente in

    Via Provinciale n. 19; 4. FRISINA Francesco, nato a Palmi il 11.09.1950, ivi residente in Contrada San

    Filippo n. 30; 5. CIPRI Maria, nata a Palmi il 30.09.1959, ivi residente in Contrada San Filippo n.

    30; 6. MAMMOLITI Antonino, nato a Taurianova il 24.08.1989, reso a Oppido

    Mamertina Fraz. Castellace, via Buzzano nr.45; 7. AUDDINO Marcello nato a Polistena (RC) il 28/07/1960 ivi residente Via

    Immacolata 59;

    INDAGATI

    MAMMOLITI Saverio, ANASTASI Caterina, CARPINELLI Danilo, FRISINA Francesco e CIPRI Maria

    A) reato p e p. dagli artt. 110-81 cpv., 61 n. 2- 629 comma 2, 423 c.p. e 7 L.n.203/1991, per avere - in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per le persone offese - costretto SCARCELLA Rosa Concetta e FIORlLLO Giancarlo. a sottoscrivere, prima, in data 22 gennaio 2010, una scrittura privata, poi, in data 21 aprile 2011, un verbale di conciliazione di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria (rep. 122 cron n. 1314, reg. a Reggio Calabria il 28 giugno 2011 e trascritto presso la Conservatoria di Reggio Calabria il 12 agosto 2011 al n. 11063), con i coniugi FRISINA Francesco e CIPRI Maria, atti con cui a questi ultimi - in realt prestanome di MAMMOLITI Saverio ed ANASTASI Caterina, i quali, a loro volta, divenivano formali proprietari dei terreni in data 18 ottobre 20 II - veniva riconosciuto il diritto di propriet dei fondi, siti in contrada Pietro sa del Comune di Palmi, contrassegnati dalle particelle 19,20,21, 27, 29 e 159, dietro il corrispettivo di 22.000,00, somma del tutto incongrua rispetto al reale valore dei terreni. estesi su una superficie di mq 28500 circa; invero, il predetto verbale di conciliazione riguardava la causa civile pendente in grado di appello proposto dai coniugi FRlSINA/CIPRl

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  • UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palmi, in data 11.09.2006, aveva riconosciuto la propriet delle suddette particelle a FIORILLO Giorgio. padre del FIORILLO Giancarlo e marito di SCARCELLA Rosa Concetta, che divenivano, a loro volta, proprietari dei terreni, a seguito della morte del FIORILLO Giorgio avvenuta il lO aprile 2008; il tutto con le condotte di seguito descritte, poste in essere, la prima, quella del giugno 2009, dal CARPINELLI Danilo - figlio di primo letto di ANAST ASI Caterina, moglie del MAMMOLITI dal 27 aprile 2009 - le altre da persone non identificate, su richiesta degli indagati e, comunque, in accordo con gli stessi:

    - in data 22.06.2009, veniva appiccato il fuoco su uno dei terreni contrassegnati dalle particelle sopra indicate;

    - in data 28.10.2009, veniva incendiata l'autovettura Citroen C3 targata CX681HH di propriet di SCARCELLA Rosa Concetta, madre di FIORILLO Giancarlo;

    - in data 2.11.2009, FIORILLO Giancarlo riceveva due telefonate minatorie in cui l'ignoto interlocutore riferiva testualmente: "vedi di tornare a Palmi e dammi quello che mi devi dare, altrimenti ilprossimo sei tu";

    - in data 16.12.2009, durante la notte, ignoti si introducevano nell'abitazione di FIORILLO Giancarlo sita in contrada Pietrosa di Palmi, provocando un incendio che ne distruggeva il piano rialzato;

    - nei giorni immediatamente antecedenti il 4.01.2010, veniva dato alle tiamme il piano-terra dell'abitazione di cui al punto che precede e, sulla recinzione dell'immobile, veniva posto un cartello con la scritta "VENDESI";

    Condotte pluriaggravate, quelle di incendio, perch commesse al fine di eseguire l'estorsione, nonch tutte, perch poste in essere con metodo mafioso, sfruttando la capacit intimidatoria del MAMMOLITI Saverio, soggetto condannato quale capo di organizzazione di stampo mafioso operante in Oppido Mamertina ed in collegamento con gli altri sodalizi della piana di Gioia Tauro e per altri gravi delitti anche di omicidio.

    Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITI Saverio.

    Condotta avuta inizio in Palmi il 22 giugno 2009 e consumatasi in Reggio Calabria il 21 aprile 20 Il, data del verbale di conciliazione davanti alla Corte d'Appello.

    MAMMOLITI Saverio, FRISINA Francesco e CIPRI Maria:

    B) reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 12 quinquies L. 7 Agosto 1992 n. 306, perch MAMMOLITI Saverio attribuiva fittiziamente ai coniugi FRISINA - CIPRI la titolarit dei fondi contrassegnati dalle particelle, 17 e 18, e 19, 20, 21, 27. 29, 159 del foglio di mappa 26 NCT del Comune di Palmi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale.

    Condotta aggravata perch posta in essere al fine di agevolare le attivit del sodalizio di tipo matioso, operante in Oppido Mamertina, capeggiato dal MAMMOLITI.

    Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITI Saverio.

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    ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLITI SAVERIO ED Al.TRI I f-

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    In Palmi, cDndotta, quanto alle particelle 17-18, iniziata il 7.02.1995 e protrattasi sino al 15.07.2009 (data in cui venivano intestate ad ANASTASI Caterina), quanto alle particelle 19,20,21,27,29 e 159, dal 7.02.1995 all'I 1.09.2006, nonch dal 21 aprile al18 novembre 2011.

    MAMMOLITI Saverio, MAMMOLITI Antonino e AUDDINO Marcello

    C) reato p e p. dagli artt. 110-81 cpv., 61 n. 2, 56-629 comma 2 c.p. e 7 L.n.203/1991, per avere -in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per le persone offese - posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere i soci della Cooperativa "Valle del Marro - Libera Terra" a non accettare l'assegnazione, da parte dello Stato, in comodato d'uso gratuito di fondi siti in loc. Don Fedele, nella frazione di Castellace di Oppido Mamertina, confiscati alla famiglia MAMMa LITI con decreto nr. 333/92 RGMP e nr. 126/08 Mod. Patr. datato 22.09.2010 del Tribunale di Reggio Calabria, garantendosi, in tal modo, l'effettivo possesso e godimento dei fondi medesimi, su cui alla suddetta Cooperativa era gi stata riconosciuta la possibilit di passaggio per poter accedere ad altro fondo confiscato a loro gi assegnato; in particolare, AUDDINO Marcello, previo accordo con MAMMOLITI Saverio ed il figlio MAMMOLITI Antonino, mandava dipendenti della ditta di cui era titolare, tra i quali Lengyel Adalbert, Aron Viorel Cosmin e Boncut Vasice Felician, cittadini rumeni, sui terreni suddetti, fornendoli delle necessarie motoseghe, con l'incarico, dagli stessi eseguito, di effettuare il taglio di complessivi oltre 600 alberi secolari di ulivo, nonch la successiva asportazione del legname ricavatone, cosa, quest'ultima, riuscita solo in parte per l'intervento dei carabinieri che, avvisati, si portavano sul terreno e rinvenivano buona parte del legname accatastato, pronto per essere portato VIa.

    Condotte pluriaggravate perch poste in essere con metodo mafioso, sfruttando la capacit intimidatoria del MAMMa LITI Saverio, soggetto condannato quale capo di organizzazione di stampo matioso operante in Oppido Mamertina ed in collegamento con gli altri sodalizi della piana di Gioia Tauro e per altri gravi delitti anche di omicidio.

    Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITI Saverio.

    In Oppido Mamertina, tra il29 ed il31 gennaio 2012

    MAMMOLITI Saverio, MAMMOLITI Antonino e AUDDINO Marcello

    D) reato p e p. dagli artt. 110-81 cpv., 61 n. 2, 56-629 comma 2 c.p. e 7 L.n.203/1991, per avere -in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per le persone otfese - posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere GERMANO' Maria Rosa a cedere loro il fondo di cui alla particella 126 di mappa, sito in loc. Don Fedele, nella frazione di Castellace di Oppido Mamertina; in particolare, AUDDINO Marcello, previo accordo con MAMMOLITI Saverio ed il figlio MAMMOLITI Antonino, mandava dipendenti della ditta di cui era titolare, tra cui Lengyel Adalbert, Aron Viorel Cosmin e Boncut Vasi ce Felician, cittadini rumeni, sui terreni suddetti, fornendoli della necessarie motoseghe, con l'incarico, dagli stessi eseguito, di effettuare il taglio di complessivi oltre 600 alberi secolari di ulivo, circa 500 di cui presenti sui fondi di propriet della GERMANO', nonch la successiva asportazione del legname ricavatone, cosa, quest'ultima, che riuscita solo in parte per l'intervento dei carabinieri che, avvisati, si portavano sul terreno e rinvenivano buona parte del legname accatastato, pronto per essere portato via; successivamente, MAMMOLITI Saverio, previo accordo con il figlio MAMMa LITI Antonino, mandava una lettera alla GERMANO' Maria Rosa, con cui la sollecitava a cedere la propriet del terreno alla sua famiglia, a seguito della ricezione della quale, il MAMMa LITI

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    ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOI.ITI SA VERIO W ALTRI t /

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    Antonino provvedeva a contattare personalmente la GERMANO' per comprendere se la stessa avesse compreso il messaggio e si fosse convinta a cedere il terreno; evento non ancora verificatisi per cause indipendenti dalla volont dei correi.

    Condotte pluriaggravate perch poste in essere con metodo mafioso, sfruttando la capacit intimidatoria del MAMMOLITI Saverio, soggetto condannato quale capo di organizzazione di stampo mafioso operante in Oppido Mamertina ed in collegamento con gli altri sodalizi della piana di Gioia Tauro e per altri gravi delitti anche di omicidio.

    Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITl Saverio.

    In Oppido Mamertina dal 29 gennaio al2 marzo 2012 (data di invio della missiva)

    MAMMOLITI Saverio, MAMMOLITI Antonino e AUDDINO Marcello

    E) reato p e p. dagli artt. 110-81 cpv., 61 n. 2, 624, 625 nn.2, 5 e 7, perch, in concorso tra loro, al fine di trame profitto, con le condotte descritte ai capo C) e D) della rubrica, si impossessavano di (parte di) oltre 600 alberi secolari di ulivo, sottraendoli ai detentori, da individuarsi in GERMANO' Maria Rosa e nello Stato.

    Condotte pluriaggravate, entrambe, perch poste in essere al fine di eseguire le estorsioni di cui ai capi Cl e D) della rubrica nonch con metodo mafioso, sfruttando la capacit intimidatoria del MAMMOLITI Saverio, soggetto condannato quale capo di organizzazione di stampo mafioso operante in Oppido Mamertina ed in collegamento con gli altri sodalizi della piana di Gioia Tauro e per altri gravi delitti anche di omicidio; quella di furto, altres, perch commessa con violenza sulle cose, da tre o pi persone e su cose sequestrate e destinate a pubblica utilit, nonch, quella di danneggiamento, perch commessa su boschi.

    Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITl Saverio.

    In Oppido Mamertina, tra il29 ed il 31 gennaio 2012

    MAMMOLITI Saverio, MAMMOLITI Antonino e AUDDINO Marcello

    F) reato p e p. dagli art!. 110-81 cpv., 61 n. 2, 635 commi l e 2 n.5, 7 L. n.203/1991, perch, in concorso tra loro, con le condotte descritte ai capo C) e D) della rubrica, impossessandosi di oltre 600 alberi secolari di ulivo che sottraevano ai detentori, da individuarsi in GERMANO' Maria Rosa e nello Stato, distruggevano i rispettivi fondi boschivi.

    Condotte pluriaggravate, entrambe, perch poste in essere al fine di eseguire le estorsioni di cui ai capi Cl e D) della rubrica nonch con metodo mafioso, sfruttando la capacit intimidatoria del MAMMOLITI Saverio, soggetto condannato quale capo di organizzazione di stampo mafioso operante in Oppido Mamertina ed in collegamento con gli altri sodalizi della piana di Gioia Tauro e per altri gravi delitti anche di omicidio; quella di furto, altres, perch commessa con violenza sulle cose, da tre o pi persone e su cose sequestrate e destinate a pubblica utilit, nonch, quella di danneggiamento, perch commessa su boschi.

    Con recidiva specifica e reiterata per MAMMOLITI Saverio.

    In Oppido Mamertina, tra il29 ed il31 gennaio 2012

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    I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

    Con riferimento alla posizione degli indagati MAMMOLITI SAVERlO, CARPINELLI DANILO, MAMMOLITI ANTONINO e AUDDINO MARCELLO nei cui confronti stata richiesta dall'Ufficio di Procura Distrettuale l'applicazione della misura cautelare di massimo rigore in relazione ai reati meglio descritti nella rubrica imputativa, di seguito si riporteranno gli elementi d'accusa' - evidenziati nella richiesta custodiale versata in atti e che qui si richiama per relationem2 - alla stregua dei quali questo giudice tenuto ad esprimere, a mente dell'art. 273 c.p.p., il giudizio di gravit indiziaria che costituisce, in relazione agli addebiti cautelari in esame, il primo dei presupposti necessari per l'applicazione di una misura coercitiva di carattere personale, in costanza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p ..

    *

    Orbene, con la richiesta cautelare in esame si segnala, in relazione ai capi A) e B) della provvisoria imputazione, quanto segue:

    Le risultanze procedimentali comprovano pienamente le condotte delittuose contestate, riconducibili - seppur in concorso con altri soggetti, non tutti allo stato identiicati, tra i quali il figlio MAMMOLITI Antonino ed il figliastro (figlio della seconda moglie) CARPINELLI Danilo - a MAMMOLITI Saverio, condannato per diversi omicidi, gi reggente della cosca di 'ndrangheta MAMMOLITI-RUGOLO operante a Castellace di Oppido Mamertina (Re) ed in tutta la piana di Gioia Tauro (Re), il quale, bench divenuto collaboratore di giustizia, ha continuato ad agire con lo stesso modus operandi che lo aveva contraddistinto ai tempi in cui reggeva la cosca suddetta, finalizzato a garantirsi l'effettivo, seppur non formale, possesso di fondi, intimidendone i relativi proprietari, fondi che, nel procedimento de qua, sono siti, non solo in Oppido Mamertina, ma anche in Palmi. Prima di esaminare le vicende che formano specifico oggetto del presente procedimento, necessario soffermarsi sulla figura criminale del citato MAMMOLITI Saverio. La pi recente tra le sentenze divenute definitive, sul punto, la n.1I07, emessa dalla Corte d'Assise di Palmi in data 21 febbraio 2007, con cui il MAMMOLITI Saverio stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p., condotta iniziata nel 1986 e protrattasi sino

    Ilo materia di misure cautelari, non nulla per difetto assoluto di motivazione l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva in cui risulti trasfusa integralmente ed alla lettera la richiesta del P.M., sempre che risulti che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto incorporato, ritenendo le coerenti alla sua decisione. (Sez. 2, Sentenza n. 13385 del 16/02/20 Il, Soldano; Sez. I, Sentenza n. 14830 del 28/0312012)

    2 La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendo le coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Sez. 4, Sentenzan. 4181 del 14/11/2007, Benincasa).

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    all'aprile 1992, di concorso, quale mandante, in rapine aventi ad oggetto fucili, commesse tra il 90 ed il 92, nonch del duplice omicidio IEROANNINIZZA e dell'omicidio di FANTUZZI Antonio, commessi, rispettivamente, il3 ed il14 giugno 1990 (vedi sentenza in atti).

    Trattasi di sentenza che ha riguardato parte della sanguinosa faida di Oppido Mamertina tra famiglie rivali e che ha avuto nel MAMMOLITI Saverio un protagonista di primo piano, quale capo dell' omonima consorteria nata nella frazione Castellace di Oppido, ma sostanzialmente egemone in tutto il territorio.

    Lo stesso era gi divenuto collaboratore di giustizia e, come tale, stato sentito anche nel suddetto processo, ove ha ripercorso la sua carriera criminale.

    La parte pi significativa della sentenza - ai fini che qui maggiormente interessano - quella relativa al suo ruolo di capo-cosca, che si estrinsecava soprattutto nella compravendita dei terreni" .... "nel senso che gli esponenti delle famiglie mafiose della zona imponevano ai vellditori. nOli solo gli acquirenti. ma allclle il prezzo .. :" ulla propriet. se la vuole lui 1I0n se la compra un altro" (cfr. pagg. 142 e 143 sento cit.).

    Quest'ultima affermazione fotografa plasticamente quanto accadeva: era Saro MAMMOLITI a decidere se un terreno andava venduto, chi doveva o poteva comprarlo ed a quale prezzo.

    Addirittura l'omicidio FANTUZZI ha una causale di tale tipologia (il passo dell'ordinanza cautelare):

    Il 14/06/1990, in localit Mazzanova di Oppido lvfamertina, venivano esplosi numerosi culpi d'arma dafuoco al! 'indirizzo di FANTUZZI Antonio classe 1937, che ne pruvocavano la murte. Il mandallte di tale omicidio da ritenersi il MAMMOL1TI Saverio, che avrebbe telltato. invano, di farsi svendere dal F ANTUZZI i lussureggianti uliveti e agrumeti di cui quest'ultimo era proprietario in localit Mazzanova di Oppido Mamertina, gli stessi sui quali il FANTUZZI veniva ucciso. E' noto altres che il FANTUZZI Antonio, negli anni precedenti, era stato costretto a cedere ai RUGOLO, parenti del MAMMOLITI Saverio, l'avviatissimo ristorante denominato "GATTO NERO", sito in localit Pie/renere di Palmi.

    Le vicende oggetto del presente procedimento disvelano un MAMMOLITI che, bench sottoposto a programma di protezione, ha continuato e continua a mantenere condotte del tutto analoghe, impossessamento di fondi avvalendosi di quella caratura delinquenziale che gli deriva dalle azioni delittuose eseguite - per come detto anche diversi omicidi - e dal ruolo storicamente mantenuto nel contesto della ndranglleta.

    Iniziamo con le condotte di cui ai capi A) e B) della rubrica, aventi ad oggetto vicende relative ad un vasto fondo, di oltre 28.500 mq, sito in Palmi alla Contrada Pietrosa, con vista sul mare e sulle isole Eolie, individuabile con le particelle n. 17, 18, 19,20,21,27,29 e 159 del foglio di mappa 26 N.C.T. (all,l inf. CC Palmi).

    E' opportuno prendere le mosse dai dati formali che riguardano le particelle suddette:

    a. le particelle n, 17 e 18:

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    fino al 14.04.1973 sono state di propriet di GENTILUOMO Domenico); - dal 14.04.1973 al 25.03.1993 sono state di propriet di Societ Investimenti turistici

    Santa Tecla S.p.A.4; dal 25.03.1993 al 07.02.1995 sono state di propriet per l/l di GENTILUOMO Domenico che ne ha acquistato la propriet per risoluzione vendita per risarcimento danni; dal 07.02.1995 al 15.07.2009 risultano intestate a FRISINA Francesco, che ne ha fonnalmente acquistato la propriet per compravendita; il 15.07.2009 i terreni venivano acquistati daANASTASI Cat~rina coniugata in seconde nozze, avvenute in data 27.04.2009, con MAMMOLITI Saverio, nonch madre convivente di CARPINELLI Danilo.

    ,~--

    b. le particelle n.19, 20, 21, 27, 29 e 159, hanno, sino all' Il settembre 2006, un percorso identico alle precedenti:

    - fino al 14.04.1973 sono state di propriet di GENTILUOMO Domenico>; - dal 14.04.1973 al 25.03.1993 sono state di propriet di Societ Investimenti turistici

    Santa Tecla S.p.A.6; dal 25.03.1993 al 07.02.1995 sono state di propriet per l/l di GENTILUOMO Domenico che ne ha acquistato la propriet per risoluzione vendita per risarcimento danni;

    - dal 07.02.1995 al 11.09.2006 sono state intestate a FRISINA Francesco che ne ha fonnalmente acquistata la propriet per compravendita;

    - dall'I1.09.2006 sino al 22.01.2007 sono state di propriet di FIORILLO Giorgio7, a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Palmi l' 11 settembre 2006, che ne riconosceva l'avvenuta usucapione in suo favore ed in danno, evidentemente, del FRISINA;

    - il lO aprile 2008, alla morte di FIORILLO Giorgio, subentravano nel diritto di propriet, quali eredi, il figlio FIORILLO Giancarlo e la moglie SCARCELLA Rosa;

    - il 12 agosto 20 Il i cOlliugi FRISINA - CIPRI ridiventavano proprietari dei terreni, a seguito della trascrizione, presso la Conservatoria di Reggio Calabria, del verbale di conciliazione redatto, in data 21 aprile 2011, davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, con cui il FIORILLO e la SCARCELLA rinunciavano a resistere rispetto all'impugnazione proposta dai FRISINA avverso la sentenza di primo grado che, per come detto, aveva riconosciuto la propriet al FIORILLO;

    - il 18 ottobre 20 Il i terreni venivano venduti dai coniugi FRISINA - CIPRI ad ANAST ASI Caterina, moglie, per come detto, di MAMMOLITI Saverio, atto che, per cos dire, chiudeva il cerchio.

    3 GENTILUOMO Domenico, nato a Rizziconi il 25.04.1930. 4 S. Tecla S.p.A. avente sede legale a Milano in Via Fiori Scuri n. 9, costituita il 23.08.196Ied avente come oggetto

    sociale il compimento di operazioni immobiliari in genere. L'Amministratore unico si individuava in ZIBETTI Ottorino, nato a Cremona il 27.04.J896.

    5 GENTILUOMO Domenico, nato a Rizziconi il 25.04.1930. 6 S. Tecla S.p.A. avente sede legale a Milano in Via Fiori Scuri n. 9, costituita il 23.08.J96Ied avente come oggetto

    sociale il compimento di operazioni immobiliari in genere. L'Amministratore unico si individuava in ZIBETTI Ottorino, nato a Cremona il 27.04.1896.

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    Dunque, il 7 febbraio 1995, FRiSINA Francesco acquistava formalmente la propriet dei fondi contrassegnati dalle particelle, 17 e 18, e 19,20,21, 27, 29,159 del foglio di mappa 26 NCT del Comune di Palmi, ma lo stesso era solo un prestanome di MAMMOLITI Saverio, il quale, in quel momento, era perfettamente conscio del fatto che tutti i beni a lui intestati sarebbero, verosimilmente, stati sottoposti a sequestro (posizione di mafioso).

    Passato del tempo, il MAMMOLITI, nel frattempo accreditatosi come collaboratore di giustizia, avrebbe, anche formalmente, intestato i beni a s o, comunque, ad un proprio stretto congiunto.

    Infatti, oltre 15 anni dopo, il 15.07.2009, i terreni di cui alle particelle 17 e 18 venivano acquistate da ANAST ASI Caterina, madre convivente di CARPINELLI Danilo, divenuta, da circa 3 mesi, la moglie di MAMMOLITI Saverio.

    Sul punto della fittiziet dell 'intestazione si avr, comunque, modo di ritornare, trattandosi di condotta che forma oggetto di uno specifico capo d'imputazione.

    Il progetto del MAMMOLITI veniva, per, disturbato dalla famiglia FIORILLO, che intentava -vincendola in primo grado - una causa volta ad ottenere l'acquisto per usucapione dei fondi contrassegnati dalle particelle n.19, 20, 21, 27, 29 e 159, dunque la parte di gran lunga pi consistente della propriet.

    La famiglia FIORILLO andava, dunque, costretta a cedere i terreni al MAMMOLITI, obiettivo che veniva raggiunto tra l'aprile ed il novembre 2011, con l'utilizzo della minaccia e della violenza.

    Invero, la gravit e la pluralit delle intimidazioni patite dai FIORILLO, analiticamente descritte in rubrica, parla da s, ma sul punto si torner da qui ad un momento.

    Che il FRiSINA Francesco sia sempre stato solo formalmente proprietario dei fondi di cui in rubrica, su cui, al pi, ha lavorato per conto del MAMMOLITI e della sua famiglia, comprovato da una serie di risultanze, che andremo di seguito ad esaminare:

    a) missiva inviata da MAMMOLITI Saverio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria;

    b) dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio da SPERANZA Giovanni;

    c) costante presenza sui terreni di contrada Pietrosa, di CARPINELLI Danilo, figliastro del MAMMOLITI in quanto figlio della sua seconda moglie;

    d) condizioni economiche della famiglia FRISINA nel 1995 e negli anni precedenti.

    Missiva inviata da MAMMOLITI Saverio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.

    MAMMOLITI Saverio, con lettera scritta di suo pugno in data 06.05.2008 ed indirizzata al Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria, chiedeva di essere sentito come parte lesa nella causa civile relativa alla propriet del terreno che era della Santa Teela (riferimento indiscutibile ai terreni della Contrada Pietro sa, atteso che gli stessi, per come visto, sono stati effettivamente nella propriet della societ Santa Tecla).

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    Dunque, in tale miSSiva, il MAMMOLITI affenna di essere parte lesa nel procedimento , linguaggio certamente poco tecnico, ma dal significato inequivoco, in ordine al fatto che, pur non avendo mai avuto la formale titolarit delle particelle, ne stato l'effettivo proprietario dal momento in cui le stesse risultavano, formalmente, ai coniugi Frisina.

    II MAMMOLITI continua, definendo il FRISINA un uomo che ha vissuto di solo lavoro e niente altro, soccombente davanti all'arroganza di un certo avvocato che tentava di appropriarsi illegittimamente del terreno; ribadiva, invero, che ci che vuole dimostrare l'avvocato non pu corrispondere a verit poich, se c' una persona che ha coltivato il terreno questi tale SPERANZA che "!ta messo Il/i per sila richiesta negli anni novanta". (AlI. 9 inf. 28 giugno 2011)

    Tale frase emblematica: il controllo di quel territorio era in mano sua gi negli anni novanta e FRISINA era solo ed esclusivamente un suo prestanome.

    Il riferimento temporale agli anni novanta importante, in quanto, per come visto, il 17 febbraio 1995 che FRISINA Francesco e CIPRI Maria acquistano, fonnalmente, la propriet di tutte le particelle che contraddistinguono ilfondo Pietrosa.

    Trattasi, pertanto, di dichiarazioni di elevatissima portata probatoria rispetto ai fatti-reato di cui ai capi a) e b), peraltro pienamente convergenti con le dichiarazioni di quel tale SPERANZA menzionato dal MAMMOLITL

    Dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio da SPERANZA Giovanni.

    SPERANZA Giovanni , invero, il soggetto che ha, per molti anni, lavorato sui fondi suddetti, circostanza, questa, provata, sia nel processo civile tra le parti FRISINAICIPRA-FIORILLO, che nel processo penale, pendente davanti al Tribunale di Palmi, che lo vede imputato del reato di tentata estorsione per avere tentato di indurre FIORILLO Giancarlo a cedergli un immobile, nel rispetto di un accordo che sarebbe intervenuto con il di lui padre deceduto, in forza del quale la cessione sarebbe stata il corrispettivo della dichiarazione, resa nel procedimento civile, secondo cui lo SPERANZA avrebbe sempre coltivato il fondo nell'interesse della famiglia FIORILLO; in caso di mancato rispetto di tale accordo, lo SPERANZA minacciava il FIORILLO - da cui la contestazione di tentata estorsione - con il fatto che avrebbe, davanti alla Corte d'Appello, riferito di aver dichiarato il falso nel processo di primo grado quanto alla circostanza che il padre aveva avuto il possesso del fondo, cosa effettivamente avvenuta.

    Lo Speranza Giovanni, nel verbale di interrogatorio reso il 09.11.2009 davanti al G.i.p. del Tribunale di Palmi nel procedimento n. 3726/09 R.g.n.r, dichiarava:

    "[ ... ] sono stato avvicinato dal padre del Frisina che mi disse che il terreno era di Saverio Mammoliti di Castel/ace. Il Frisina mi disse che era amministratore delegato di tulfo il fndo. lo gli dissi di chiedere (/[ Mammoliti se potevo coltivare. Dopo un po' il Frisina torn e mi disse che il Mammoliti mi f(/ceva coltivare ma voleva che gli firmassi IIna carta e cos feci. [ ... ] A fne Agosto il Frisina ha venduto il terreno alla moglie di Mammoliti (particelle 17 e 18). Da allora non sono pi sceso alla Pietrosa perch sapevo chi erano i Mammoliti. [ ... ] Veniva sul fondo un certo "D(/nilo" che era il figlio della moglie di Mammoliti. Fu lui che mi avvert di un incendio. Danilo il figlio della seconda moglie di }I/ammoliti Saverio e mi diceva di essere amico intimo di Frisina. ".

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    Tali dichiarazioni - rese da soggetto imputato in procedimento connesso/collegato e come tali, valutabili ex art. 192 comma 3 c.p.p. - sono elementi pienamente convergenti con le risultanze di altra natura esaminate nel presente capitolo della richiesta e, in particolare, con quanto affermato dallo stesso MAMMOLITI nella missiva suddetta.

    Interessanti le dichiarazioni dello SPERANZA anche con riferimento alla "stabile presenza sul fondo "di un certo DANILO, figlio della seconda moglie del MAMMOLIT/", vale a dire il CARPINELLI Danilo odierno indagato, il quale, guarda caso, lo aveva avvertito di un incendio.

    Costante presenza sui terreni di contrada Pietrosa, di CARPINELLI Danilo, figliastro del MAMMOLITI in quanto figlio della sua seconda moglie;

    Il dato, riferito dallo SPERANZA, della presenza costante del CARPINELLI sul fondo di localit Pietrosa o nelle immediate vicinanze, trova conferma nella annotazioni allegate alle informative in atti (vedi nota n. 8/83-11-2009 datata 25.04.2012 dei Carabinieri di Palmi), da cui si evince che, fermato, riferiva ai carabinieri che si stava recando su quei terreni per coltivare i terreni di FRISINA.

    Sul punto, va evidenziato anche quanto riferito da FERRARO Mario in un verbale s.i.t del 17 tebbraio 20 lO, circa la stabile presenza, sui terreni del FRISINA, del CARPINELLI, un ragazzo che a lui si era presentato come "MAMMOLITI DI CASTELLACE'.

    Trattasi di dichiarazioni importanti, non solo perch ulteriormente confermative di un fatto - la stabile presenza, sui terreni del FRISINA, del CARPINELLI - significativo del controllo esercitato dallo stesso, per conto del MAMMOLITI, sul fondo, ma anche sotto altro protlo; invero, il suddetto CARPINELLI avverte l'esigenza, al fine di far capire a tutti chi sia il vero proprietario e di evitare ogni problema, di presentarsi con il nome del patrigno, ben conosciuto da tutte le persone del luogo, quale esponente storico di primo piano di una importante cosca matosa.

    Particolarmente significativo , poi, il fatto che, in data 23.06.2009, i militari della Stazione di Palmi, intervenuti in contrada Pietrosa dove vi era stato un incendio, notavano la presenza di CARPINELLI Danilo e tale CERCEA 10an Flavius.

    Con riguardo a tale incendio - da individuarsi come il primo degli atti intimidatori relativi all'azione estorsiva di cui al capo al della rubrica - il suddetto SPERANZA ha cos riferito in sede di interrogatorio:

    "A Danilo avevo dato il mio numero di telefonico, su sua richiesta. Fu lui ad avvertirmi dell'incendio; bruciarono 20000 metri di rete. Secondo me sono stati loro, Danilo ed un extracomunitario ad appiccare l'incendio perch erano l a pulire delle erbacce ed da l che part il fuoco, come mi confermarono i Vigili del Fuoco. [. . .] Danilo mi disse che le reti me le avrebbe pagate il Fiorillo. Il fuoco era stato appiccato sul terreno del Frisina, nel posto dove stavamo parlando. Lui probabilmente non voleva bruciare le reti, ma essendo inesperto e soffiando un (orte vento, non riuscito a controllare il fwco".

    SPERANZA Giovanni, da un lato, dunque, attribuisce l'incendio che ha danneggiato soprattutto i terreni dell'avv. FIORILLO, al CARPINELLI, dall'altro cerca di salvarlo, ipotizzando la natura col posa del gesto.

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    In realt, la sola presenza del CARPINELLI Danilo al momento e sul luogo del fatto, dato che -valutato nell'unitario complesso probatorio - da considerarsi come significativo della riconducibilit allo stesso, ed al MAMMOLITI come mandante, dell'incendio, che sar solo il primo di una IUllga serie di atti illtimidatori subiti dall'avv. FIORlLLO e da sua madre nell'arco di appena sei mesi e che porteranno gli stessi a cedere i terreni agli odierni indagati.

    Fermo restando che sulla condotta estorsiva si torner da qui ad un momento, per ora, va sottolineato come il dato della presenza costante del CARPINELLI sul fondo di localit Pietrosa o nelle immediate vicinanze, sia ulteriormente confermativo del fatto che i terreni intestati ai coniugi FRlSINA fossero, da sempre, nella effettiva disponibilit del MAMMOLITI Saverio.

    Condizioni economiche della famiglia FRISINA nel 1995 e negli anni precedenti.

    Ultimo, non certo per ordine di importanza, elemento probatoriamente significativo della jittiziet dell'illtestaziolle in capo ai coniugi FRISINA-CIPRI, quello relativa alla loro situazione economica negli anni precedenti all'acquisto di tutte le particelle, avvenuta nel febbraio 2005.

    Invero, per come evincesi dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, il reddito annuale del FRISINA stato di poco pi di 5000 euro negli anni 1994 e 1996, e pari a zero nel 1995; la CIPRI negli stessi anni non ha avuto alcun reddito (cfr. nota Compagnia G.d.F. Palmi del 21 giugno 2012, allegata a nota CC Palmi del 22 giugno 2012).

    Dunque, una situazione economica del tutto incompatibile con l'acquisto dei fondi nel febbraio 1995, avvenuto con l'utilizzo del denaro del MAMMOLITI, a quell'epoca nel piello dell'attivit criminosa riconducibile al sodalizio dallo stesso capeggiato.

    Dunque, le risultanze procedimentali non lasciano dubbi circa la configurabilit del reato di cui al capo b) della rubrica.

    Quanto alla condotta estorsiva di cui al capo a), va, in primo luogo, evidenziato come la conclusione appena riportata, dispieghi la sua effIcacia probatoria anche riguardo al tale fattispecie criminosa, perch consente di individuare nel MAMMOLITI Saverio il soggetto realmente interessato a riavere i fondi.

    Circa le modalit con cui tale obiettivo stato perseguito, suciente analizzare il mero succedersi degli accadimenti:

    - in data 22.06.2009, veniva appiccato il fuoco sui terreni la cui propriet era passata, per effetto della sentenza del Tribunale di Palmi, alla famiglia FIORILLO;

    - in data 28.10.2009, veniva incendiata l'autovettura Citroen C3 targata CX681HH di propriet di SCARCELLA Rosa Concetta, madre di FIORILLO Giancarlo, comproprietaria del fondo;

    - in data 2.11.2009, FIORILLO Giancarlo, trasferitosi a Roma, riceveva due telefonate minatorie in cui l'ignoto interlocutore riferiva testualmente: "vedi di tornare a Palmi e dammi quello che mi devi dare, altrimenti il prossimo sei tu";

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    - in data 16.12.2009, durante la notte, ignoti si introducevano nell'abitazione di FIORILLO Giancarlo sita in contrada Pietro sa di Palmi, provocando un incendio che ne distruggeva il piano rialzato;-

    - nei giorni immediatamente antecedenti il 4.01.2010, veniva dato alle fiamme il piano-terra dell' abitazione di cui al punto che precede e, sulla recinzione dell' immobile, veniva posto un cartello con la scritta "VENDESI".

    Le due ultime azioni criminose tolgono ai FIORILLO ogni, possibile, residuo dubbio: piano terra e piano rialzato dell 'abitazione sita sui fondi di contrada Pie/rosa vengono dati alle fiamme e viene anche indicata l'unica strada da percorrere per evitare cose ancora pi gravi: vendere quei terreni!!!! !

    Il messaggio viene compreso benissimo dall'avv. FIORILLO, il quale, appena 15 giorni dopo, in data 22 gennaio 2010, ha gi sottoscritto una scrittura privata di cessione delle particelle contese, ai coniugi FRISINA , i quali, regolarizzata la procedura anche davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria - in data 21 aprile 2011, sottoscrivendo un verbale di conciliazione di giudizio (rep. 122 crono n. 1314, reg. a Reggio Calabria il 28 giugno 2011) - e presso la Conservatoria di Reggio Calabria (trascrizione i112 agosto 2011 al n. 11063), cedono, a loro volta, per come visto, il fondo-contrassegnato dalle particelle 19, 20, 21, 27, 29 e 159 - a MAMMOLITI Saverio, dal 1995 il reale proprietario.

    Dunque, terreni, per cui la famiglia FIORILLO affronta e vince una causa civile durata diversi anni in primo grado, vengono, in pratica, ceduti, con rinuncia a proseguire la causa stessa in appello, dietro il corrispettivo di 22.000,00, somma sulla cui palese incongruit superfluo soffermarsi, trattandosi di fondo esteso su una superficie di mq 28500 circa, con vista sul mar Tirreno, non a caso acquistata, negli anni 70, dalla Societ Investimenti turistici Santa TecIa S.p.A.

    Nell'informativa la p.g. ha evidenziato che, da una stima analitica fatta sul posto, sulla base di informazioni fornite da soggetti che possiedono appezzamenti nella stessa zona. si avuto modo di apprendere che il valore di quelle terre si aggira intorno ai 20 - 25 e a mq; inoltre la presenza di un fabbricato allo stato rustico e la collocazione del terreno che. sebbene di natura agricola. ha una posizione geografca particolarmente interessante soprattutto per la costruzione di strutture di carattere ricettivo - ricreativo (era questo il progetto della Santa Tec/a che poi non si realizzato per la mancata approvazione del progetto), fanno s che il valore sia superiore a quello con cui si conclusa la transazione tra le due parti.. ".

    In buona sostanza, quel fondo, per posizione, consistenza e per la presenza di un fabbricato, vale, a dir poco, il quadruplo dei 22.000 euro ricevuti - almeno formalmente - dal FIORILLO e da sua madre.

    Privo di valenza sarebbe l'argomento che, potenzialmente, la Corte d'Appello, ribaltando la sentenza di primo grado. avrebbe potuto riconoscere la titolarit dei fondi in capo ai FRISINA; l'unico fallO nuovo era costituito dalle dichiarazioni di un soggetto - SPERANZA Giuseppe - il quale, nel premettere di aver detto cose non vere davanti al Tribunale di Palmi, veniva ad accusarsi, subito, della commissione di un reato!!!

    Il cerchio si chiudeva in data 18 ottobre 20 Il, data in CUI - a distanza di pochi mesi dalla trascrizione del suddetto verbale di conciliazione - I coniugi MAMMOLITI Saverio ed

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    ANAST ASI Caterina divengono formali proprietari dei terreni, perch ceduti gli dai coniugi FRISINA.

    L'avv. FIORILLO - da tempo a Roma, ritornato ad occuparsi dei terreni di famiglia solo dopo la morte del padre - fino a quando ha creduto di avere a che fare solo con i FRISINA e con lo SPERANZA, ha resistito, sia davanti al giudice civile, che denunciando penalmente le condotta dello SPERANZA.

    Resosi conto - ,aseguito delle pesanti intimidazioni suddette - di chi fosse realmente interessato al fondo, ha co;;preso che non aveva altra scelta: non poteva permettersi di contrastare il boss MAMMOLITI Saverio.

    Vi un altro dato significativo dell'estorsione patita daIl'avv. FIORILLO e da sua madre.

    Invero, in data 16.02.2010, nel rendere dichiarazioni dinnanzi al Pubblico Ministero, il FIORILLO Giancarlo affermava di non aver pi avuto contatti con il FRISINA dal settembre 2009, guarda caso, data antecedente l'intensificarsi delle intimidazioni; ugualmente la madre SCARCELLA Rosa Concetta, in data 17.02.20 I O, riferiva di non aver avuto rapporti con il FRISINA; trattasi, all'evidenza, di dichiarazione smentite dalla scrittura privata del 22.01.2010 di cui si detto.

    evidente che il FIORILLO e la SCARCELLA, solo da poco avevano capito che dietro i FRISINA c'era il MAMMOLlTI, soggetto realmente interessato ai terreni, il quale aveva dato ampia prova di tale interesse, danneggiando gravemente i beni delle parti lese e facendo loro, al contempo, comprendere, che sarebbe presto passato alla loro incolumit.

    Trattasi di emergenze che, complessivamente valutate, non lasciano dubbi circa la contigurabilit dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica e delle relative responsabilit, a diverso titolo, di MAMMOLlTI Saverio. ANASTASI Caterina, CARPINELLl Danilo, FRISINA Francesco e CIPRI Maria.

    LA VALUTAZIONE DEL G.I.P.

    Alla stregua delle suindicate emergenze probatorie, deve convenirsi con la pubblica Accusa che sussistono a carico degli indagati Mammoliti Saverio, Anastasi Caterina, Carpinelli Danilo, Frisina Francesco e Cipri Maria gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati ai medesimi ascritti ai capi A) e B) della rubrica imputativa; indizi che, a mente dell'art. 273 c.p.p., giustificano l'emissione di titolo custodiale nei confronti di Mammoliti Saverio e Carpinelli Danilo, unici soggetti indagati per i quali stata richiesta l'applicazione della misura cautelare di massimo rigore.

    Ed invero, con la test richiamata richiesta cautelare sono stati puntualmente scanditi le modalit e !'iter attraverso cui i vasti terreni di contrada Pietrosa di Palmi sono stati, da ultimo, trasferiti ad Anastasi Caterina dai fittizi proprietari, cio dai coniugi Frisina-Cipri che, in realt, erano dei meri prestanome di Mammoliti Saverio, marito della prima;

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    inoltre, stata ampiamente delineata la propedeutica attivit minatoria subta da Scarcella Rosa Concetta e Fiorillo Giancarlo, i quali, per tale ragione, si sono disfatti dei terreni ricadenti in detta contrada, ereditati dal rispettivo marito e padre, cedendoli, per un irrisorio prezzo, ai predetti prestanome del Mammoliti.

    I requirenti hanno altres messo in rilievo il ruolo giocato nella vicenda estorsiva, descritta al capo A) della rubrica, da Carpanelli Danilo, quale esponente in loco del patrigno e diretto interessato, per evidenti ragioni parentali, essendo figlio di primo letto dell'Anastasi, attuale moglie di Mammoliti Saverio, all'acquisizione con qualsiasi mezzo, lecito e/o illecito, dei predetti terreni appartenuti in passato alla societ Santa Tecla, e poi, in buona parte, usucapiti dal defunto aw. Giorgio Fiorillo. Al Carpinelli, infatti, era affidato il compito di controllare i terreni sui cui, da tempo, il patrigno esercitava per il tramite dei coniugi Frisina-Cipri, fittizi intestatari, il reale controllo.

    Le indagini svolte (di cui danno ampio conto le informative di reato in data 28.6.2011 e 2542012 dei Carabinieri della Compagnia di Palmi) hanno registrato, attraverso le acquisite fonti di prova di natura dichiarativa e documentale, l'immanente e risalente presenza sui terreni, appartenuti in origine alla societ Santa Tecla, di Mammoliti Saverio che, sin dal lontano 1995, ne era il reale dominus attraverso la fattiva opera di affidabili prestanome: nella specie, Frisina Francesco (e la di lui moglie, Cipri Maria) il quale, in data 7 febbraio 1995, aveva acquistato, in regime di comunione legale, da Gentiluomo Domenico i terreni di contrada Pietrosa, e cio le particelle n. 17, 18, 19,20,21,27, 29 e 159 del foglio di mappa 26 del N.C.T. del Comune di Palmi (cfr. il relativo rogito a fol. 35 dell'informativa del 25-4.2102 dei Carabinieri di Palmi). Peraltro, emerso che il Frisina aveva permesso, con il consenso e l'approvazione del Mammoliti, che Speranza Giovanni coltivasse il suddetto fondo, per come si evince dalle sinergiche emergenze probatorie esaminate in precedenza: nella specie, le dichiarazioni rese al G.i.p. del Tribunale di Palmi dallo Speranza, che era stato tratto in arresto, in data 6 novembre 2011, per i delitti di tentata estorsione in danno dell'aw. Giancarlo Fiorillo (cfr. fol. 126 e segg. dell'informativa del 28.6.2011 dei Carabinieri di Palmi); la missiva autografa, redatta in data 6 maggio 2008 da Mammoliti Saverio (cfr. ibidem, fol. 150 e segg.) ed inviata al Sig. Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria al fine di essere esaminato nel giudizio civile per usucapione, instaurato dai coniugi Frisina-Cipri e da Speranza Giovanni contro gli eredi dell'aw. Giorgio Fiorillo (cfr. informative di reato dei Carabinieri della Compagnia di Palmi in data 28.6.2011 e 30.5.2012); la costante presenza sui terreni in questione di Carpinelli

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    Danilo; le modeste condizioni economiche dei coniugi Frisina, da sempre fittizi intestatari dei terreni di contrada Pietrosa.

    pur vero che nell'intricata vicenda dei terreni di contrada Pietrosa, appartenuti alla fallita societ Santa Tecla, si sono registrati diversi e distinti interessi che si sono intersecati con gli ambigui rapporti che hanno visto come protagonisti il defunto avv. Giorgio Fiorillo e Speranza Giovanni, inquisito per i reati di tentata estorsione e danneggiamento (cfr. O.C.C. emessa in data 3 novembre 2009 dal G.i.p. del Tribunale di Palmi); tuttavia, la coesistenza di divergenti, quanto concomitanti, illeciti appetiti (di cui d ampio conto l'informativa di reato in data 28.6.2011 dei Carabinieri di Palmi, fol. 83 e segg.) su quella cospicua parte di terreni usucapiti dal defunto avv. Giorgio Fiorillo ha visto, da ultimo, prevalere gli interessi dei coniugi Mammoliti-Anastasi e l'abbandono del campo da parte degli altri protagonisti della vicenda: ci si riferisce, in particolare, a Scarcella Rosa Concetta e Fiorillo Giancarlo, eredi dell'avv. Fiorillo, i quali hanno ceduto la loro cospicua porzione di terreno (nella specie le particelle 19, 20, 21, 27, 29, 159, giacch le altre, cio la 17 e 18 erano gi state acquisite dall'Anastasi, sin dal 15 luglio 2009 con apposito rogito; cfr. fol. 43 dell'informativa del 25.4.2012 dei Carabinieri di Palmi) ai coniugi Frisina-Cipri, entrambi prestanome di Mammoliti Saverio che, all'evidenza, ha fatto valere il proprio peso specifico di boss mafioso, riconosciutogli anche dal sottomesso Speranza Giovanni.

    La tambureggiante azione minatoria subta dagli eredi Fiorillo, proprietari di circa 28.550 mq. di terreno, avvenuta sotto la vigile e interessata presenza del Carpinelli, che stazionava sui fondi di contrada Pietrosa, spacciandosi, tra l'altro, come un "Mammo/iti di Castellace", per rivendicarne il diretto controllo, attraverso le condotte delittuose descritte al capo A) della rubrica, ha consentito di ottenere da parte degli indagati lo scopo prefissatosi; scopo raggiunto, da ultimo, con la stipulazione del rogito (cfr. !'informativa di reato in data 2504.2012 dei Carabinieri di Palmi, fol. 51) con cui, in data 18 ottobre 2011, l'Anastasi, moglie del Mammoliti, diveniva formale proprietaria, ovviamente anche per conto e nell'interesse di quest'ultimo, dei suddetti cespiti, acquistandoli dai coniugi Frisina-Cipri, fittizi intestatari, ai quali erano pervenuti dagli eredi Fiorillo. Tale criminoso disegno si realizzato attraverso la studiata sinergia di strumenti legali e metodi intimidatori che riconducono indubbiamente, secondo massime di comune esperienza e criteri logici (tra cui il sempre valido criterio del "cui prodest", che nel caso di specie supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante), ai predetti indagati. Alcun rilievo assume poi nella vicenda la circostanza che una rilevante quota dei danneggiamenti e minacce, perpetrati nei confronti degli eredi Fiorillo, sia stata addebitata

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    in passato al solo Speranza, il quale, per come gi detto, era stato tratto in arresto per i delitti di tentata estorsione, a seguito di O.C.C. emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data 3 novembre 2009 (cfr. !'informativa di reato in data 28.6.2011 dei Carabinieri di Palmi, foI. 126 e segg.), giacch non solo il predetto soggetto si era installato sul fondo di contrada Pietrosa per "gentile concessione" di Mammoliti Saverio, che ne ha rivendicato la decisione, alla stregua della citata missiva inviata al Sig. Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, ma il susseguirsi delle ulteriori condotte minatorie - puntualmente descritte al capo A) della rubrica - in danno degli eredi Fiorillo ha conseguito il fine ultimo di "ammorbidirli" e indurli ad abbandonare definitivamente il campo a favore dei coniugi Frisina-Cipri, entrambi prestanome del Mammoliti, ai quali la Scarcella e il Fiorillo vendevano, per un prezzo vile, la suddetta cospicua porzione di terreni, loro pervenuti dal defunto marito e padre che li aveva a sua volta acquisiti per usucapione.

    Non va poi sottaciuto che la relativa vicenda giudiziaria, attinente all'usucapione delle particelle 19, 20, 21, 27, 29 e 159, che all'epoca era ancora sub iudice (cfr. informativa di reato in data 28.6.2011 dei Carabinieri della Compagnia di Palmi; foI. 83 e segg.), venne definita tra le parti con le singolari modalit transattive, meglio descritte al capo A) della provvisoria imputazione.

    quindi di tutta evidenza che gli incendi e le ulteriori condotte minatorie, attuate nei confronti di Scarcella Rosa Concetta e Fiorillo Giancarlo (le cui reticenti dichiarazioni, rese in data 16 e 17 febbraio 2010 innanzi al P.m. di Palmi, in relazione ai contatti avuti con il Frisina, sono oggettivamente sintomatiche delle pressioni subte), hanno avuto l'evidente finalit di renderli arrendevoli - si fa per dire - alle richieste dei soggetti realmente interessati a impossessarsi, attraverso la descritta metodologia mafiosa, dei fondi siti in contrada Pietrosa del Comune di Palmi; terreni che da sempre erano stati nella sostanziale disponibilit di Mammoliti Saverio che, con la citata missiva inviata al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, li aveva rivendicati per il tramite dei coniugi Frisina-Cipri, formali, quanto fittizi, proprietari, contestando altres la condotta poco ortodossa di un "avvocato", cio dell'avv. Giorgio Fiorillo, che, a suo dire, si era appropriato "di cose non sue", ovverossia di una rilevante quota dei suddetti terreni, la cui estensione era pari a circa mq. 28.550.

    Tale condotta integra il delitto di estorsione aggravata, ascritto agli indagati al capo A) della rubrica imputativa, giacch "nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno implicito

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    nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute pi confacenti ed opportune." (Sez. 6, Sentenza n. 46058 del 14/11/2008, Russo).

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    Per come si osservato in precedenza, i terreni di contrada Pietrosa di Palmi, in realt, erano stati da sempre nell'esclusiva disponibilit di Mammoliti Saverio, noto boss mafioso, asseritamente pentitosi e divenuto collaboratore di Giustizia. Il Mammoliti, infatti, sin dal 1995 ne aveva attribuita fittiziamente la titolarit a Frisina Francesco, che li aveva acquistati, in regime di comunione legale col coniuge Cipri Maria, da Gentiluomo Domenico, all'evidente fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

    Tale condotta riconducibile all'ipotesi criminosa8, prevista e punita dall'art. 12 quinquies, D.L. n. 306/1992, che stata contestata al capo B) della rubrica a Mammoliti Saverio, Frisina Francesco e Cipri Maria.

    Il reato in esame si caratterizza come una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarit o della disponibilit di denaro o altre utilit, al fine di eludere, tra le altre, le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali cui il Mammoliti era ed stato passibile, per come documentato dal significativo certificato penale in atti.

    A tal proposito, stato chiarito che, sebbene la dizione letterale della rubrica, "trasferimento fraudolento di valori", faccia pensare a un "passaggio" di titolarit di beni da un soggetto ad un altro con modalit fittizie o simulatorie, di modo che sembrerebbe necessario accertare in primo luogo se tale passaggio vi sia stato, e, in secondo luogo, se esso rivesta carattere fittizio, la fattispecie di reato in esame va esattamente individuata attraverso il contenuto precettivo della disposizione normativa e alla luce della sua ratio, che consiste nell'intento di impedire l'elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero l'agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita. Pertanto, !'impiego dei termini "disponibilit" e "titolarit", inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario,

    8 Il delitto di trasferimento fraudolento di valori un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione tittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. (Sez. 2. Sentenza n. 23197 deI20/0412012)

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    risponde all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; inoltre, il termine "attribuzione" prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalit della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti, ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso l'accertamento che denaro, beni od altre utilit, che appaiono nella "titolarit o disponibilit" di un soggetto, in realt siano riconducibili ad un soggetto diverso. (Cass. Peno Sez. 2, 4 ottobre 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo ed altri). Il fatto-reato nella sua struttura consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarit o disponibilit del bene, difforme dalla realt, e nel realizzare consapevolmente e volontariamente tale situazione (Cass. Pen., sez. 3, 15.7.1993 - 23.9.1993, n. 1665, Lai). Il disvalore della condotta pertanto dato dalle finalit che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa a eludere misure di prevenzione patrimoniali: sul punto la Suprema Corte ha precisato che il delitto previsto dall'art. 12 quinquies, comma primo, D.L. 306/1992 possa essere commesso anche da chi non sia sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilit del dolo specifico previsto dalla citata norma, che !'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio (Cass. Sez. 1, n. 19537 del 27-4.2004 rv. 227969 ric. Ciarlante e altri). A tale modalit di interposizione fittizia, penalmente rilevante, vanno ricondotte, a parere di questo giudice, le condotte indicate al capo B) della provvisoria imputazione. Difatti, gli elementi probatori emersi dalle indagini preliminari consentono di ritenere che i coniugi Frisina-Cipri [soggetti assolutamente incapienti dal punto di vista economico in quanto privi di adeguate fonti di reddito proprie, per come le indagini patrimoniali hanno ampiamente evidenziato; cfr. in tal senso !'informativa dei Carabinieri della Compagnia di Palmi in data 25.6.2012 e allegata nota della G.d.F. di Palmi] siano stati il consapevole strumento attraverso cui Mammoliti Saverio [nel timore di poter essere oggetto di provvedimenti ablativi del patrimonio accumulato illecitamente, a causa delle vicende giudiziarie, connesse al suo ruolo di spicco nell'ambito dell'omonima consorteria mafiosa operante in Castellace di Oppido Mamertina, che lo hanno visto nel tempo inquisito e condannato] si sia avvalso, nel passato e di recente, al fine di eludere le conseguenze nascenti in suo danno dall'esito di un'eventuale procedura di prevenzione, rammentando,

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    altres, che, "ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, non occorre la prova della appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose. , infatti, sufficiente - in base al disposto dell'art. 1 della stessa legge - la sussistenza di semplici indizi di tale appartenenza. Gli indizi possono essere costituiti dai precedenti penali e giudiziari, dal tenore di vita, dal tipo di amicizia e, in generale, dalle informazioni fornite dagli organi di polizia sulla base degli accertamenti esperiti, che non risultino contraddetti o smentiti dagli elementi di convincimento forniti dal proposto" (Cass., Sez. l, n. 1056 del 17.5.1982, Cimino). Non ignora questo giudice che il delitto di trasferimento fraudolento di vlori un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. La consumazione del delitto, infatti, coincide unicamente con l'attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilit, cio con il conferimento di un'apprezzabile signoria sulla l'es, sicch il "permanere della situazione antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenta un dato "non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile" (cfr. Sez. Un., 24 maggio 2001, n. 8, Ferrarese). Ne consegue, pertanto, che !'intestazione fittizia dei terreni acquistati, nel lontano febbraio del 1995, da Frisina Francesco (in regime di comunione legale con la moglie Cipri Maria), per conto e nell'interesse di Mammoliti Saverio, condotta delittuosa ormai priva di rilievo penale, trattandosi di reato estinto per prescrizione, a mente del novellato art. 157 c. p., da applicarsi in ossequio al principio del favor rei; e ci in linea con la citata giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il delitto previsto dall'art. 12 quinquies, L. n. 356 del 1992, integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione giuridica conseguente alla condotta criminosa.

    Sulla base degli indicati criteri ermeneutici, deve altres escludersi ogni rilievo giuridico, dal punto di vista penale, a quelle situazioni conseguenti alla fittizia attribuzione dei beni, che consistono in condotte meramente passive, finalizzate cio al semplice mantenimento dell'illecito status quo, inteso come un passivo godimento degli effetti permanenti del delitto. Tuttavia, qualora a una prima condotta fittizia di attribuzione di beni o di utilit seguano - come nel caso di specie - operazioni dirette ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilit agli stessi o a diversi soggetti, deve escludersi che si sia in presenza di un "postfatto" non punibile, specialmente se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di

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    eludere le disposizioni normative cui si riferisce l'art. 12 quinquies della L. n. 356 del 1992. Diversamente opinando, proprio le condotte elusive pi insidiose, collegate a operazioni di ripetute fittizie intestazioni, resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente aggirata.

    A tal proposito la Suprema Corte ha evidenziato che, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralit di attribuzioni fittizie, il delitto in esame si consuma nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23266 del 28/05/2010; Martiradonna; Sez. 2, Sentenza n. 39756 del 05/10/2011; Ciancimino), sicch da escludersi, per le intestazioni fittizie successive all'anno 1995, !'improcedibilit dell'azione penale, in quanto tali condotte addebitate ai coniugi Frisina-Cipri, oltre che a Mammoliti Saverio, non sono coperte da prescrizione.

    Orbene, in tale situazione versano i predetti indagati, con riferimento alle successive cessioni dei terreni di contrada Pietrosa che hanno visto come protagonisti negoziali, da un lato, i citati coniugi Frisina-Cipri, e, da ultimo, Anastasi Caterina, moglie di Mammoliti Saverio. Si tratta, in particolare, della cessione delle particelle 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29 e 159 che, in data 7 febbraio 1995, erano state acquistate Frisina Francesco e dalla di lui moglie Cipri Maria, con formale atto di compravendita, stipulato dal procuratore speciale di Gentiluomo Domenico (cfr. informativa dei Carabinieri di Palmi in data 25-4.2012, follo 35 e segg.). Mentre le particelle 17 e 18, con apposito rogito stipulato in data 15 luglio 2009, sono state cedute dai fittizi intestatari [che le possedevano senza soluzione di continuit sin dal 1995, sicch la relativa condotta coperta da prescrizione, in quanto trattasi di un "postfatto non punibile"] ad Anastasi Caterina, soggetto rimasto estraneo all'addebito di cui al capo B) della rubrica (cfr. informativa dei Carabinieri di Palmi in data 25-4.2012, fol. 43 e segg.), le residue particelle (19, 20, 21, 27, 29 e 159), invece, hanno subito una diversa sorte in quanto, i predetti coniugi Frisina-Cipri ne avevano, medio tempore, perso la formale propriet [acquisita nel febbraio del 1995 dal Frisina e dalla di lui moglie] a favore dell'avv. Giorgio Fiorillo, per poi riacquistarla e cederla alla predetta Anastasi, a seguito delle vicende descritte al capo A) della rubrica imputativa. In particolare, le particelle 19, 20, 21, 27, 29 e 159,

    dal 7 febbraio 1995 all'n settembre 2006 permanevano in propriet di Frisina Francesco e Cipri Maria che le aveva formalmente acquistate nel 1995, sicch la relativa condotta d'intestazione fittizia, ascritta agli indagati al capo B) della rubrica,

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    da ritenersi ampiamente prescritta, in conformit con la richiamata giurisprudenza di legittimit;

    dall'll settembre 2006 sino al 22 gennaio 2007, le particelle in questione venivano acquisite per usucapione dall'avv. Giorgio Fiorillo, e, poi, trasmesse ai suoi eredi, Scarcella Rosa Concetta e Fiorillo Giancarlo;

    in data 28 giugno 2011, tali beni venivano acquisiti in propriet, con le modalit sopra riferite, dai coniugi Frisina-Cipri, per conto e nell'interesse di Mammoliti Saverio di cui erano e sono stati la longa manus; il che integra, per le ragioni espresse in precedenza, la condotta delittuosa in esame;

    i coniugi Frisina-Cipri, con apposito rogito stipulato !il data 18 ottobre 2011, cedevano i suddetti cespiti alla solita Anastasi Caterina, moglie del Mammoliti, che anche in questo caso rimasta estranea alla contestazione di cui al capo B) della rubrica (ibidem, fol. 51 e segg.).

    Si , quindi, in presenza, con riferimento ai suddetti cespiti, appartenuti medio tempore agli eredi Fiorillo, di ulteriori trasferimenti, successivi al 1995, che hanno visto l'Anastasi quale definitiva proprietaria dei terreni di contrada Pietrosa, fittiziamente intestati ai coniugi Frisina-Cipri da parte del regista e dominus dell'intera vicenda, cio Mammoliti Saverio.

    Le condotte in esame, per le su esposte ragioni, integrano sia il delitto di estorsione aggravata, ascritto al capo A) della rubrica a Mammoliti Saverio, Anastasi Caterina, Carpinelli Danilo, Frisina Francesco e Cipri Maria, ancorch il trasferimento dei terreni in questione abbia assunto delle forme apparentemente legali9 (scrittura privata e verbale di conciliazione), sia il delitto di cui all'art. 12 quinquies, D.L. n. 306/1992, meglio descritto al capo B) della rubrica imputativa, ascritto a Mammoliti Saverio, Frisina Francesco e Cipri Maria.

    I reati in questione risultano all'evidenza posti in essere con modalit tipicamente mafiose, e, quindi, riconducibili alla previsione normativa di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, per come ampiamente evidenziato dai requirenti con la richiesta cautelare alla quale sul punto si fa espresso (cfr. pago 44 e segg.).

    9 Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di l di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione de!l'altrui volont assume "ex se" i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (Sez. 6, Sentenza n. 41365 del 28/10/2010, Stratce)

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    Tale norma richiede che i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attivit di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o pi persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libert e tranquillit - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della pi grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entit ontologicamente presente nella realt fenomenica; essa pu essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalit che la distinguono, sia gi di per s tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso.

    La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attivit di un'associazione di tipo mafioso, invece, implica necessariamente l'esistenza reale, e non pi semplicemente supposta, di un'associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (Sez. 1, 18 marzo 1994, n. 1327). L'aggravante in questione, in entrambe le forme in cui pu atteggiarsi, applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei (Sez. Un. 22 gennaio 2001, n. 10; Sez. 1, 23 maggio 2006, n. 20228). Non va, poi, sottaciuto al riguardo che "la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, ha natura oggettiva, riguardando una modalit dell'azione rivolta ad agevolare un'associazione di tipo mafioso, e si trasmette a tutti i concorrenti nel reato, ivi compreso il soggetto affiliato all'organizzazione criminale, che risulti essere stato favorito dalla condotta agevolatrice. (Sez. 6, Sentenza n. 19802 del 22/01/2009, Napolitano) Alla stregua delle considerazioni che precedono, va emessa, in costanza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., la misura custodiale di massimo rigore richiesta dalla pubblica Accusa nei confronti di MAMMOLITI SAVERIO e CARPINELLI DANILO, sussistendo a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di cui ai

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    capi A) e B) della rubrica imputativa, tenuto, altresi, conto che "la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, pu trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), in quanto l'occultamento giuridico di un'attivit imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un 'attivit economica." (Sez. 6, Sentenza n. 9185 del 25/01/2012; Biondo).

    LA RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO

    La pubblica Accusa, alla stregua delle indicate emergenze probatorie, che hanno consentito di ritenere sussistente un grave quadro indiziario a carico degli indagati, in relazione ai capi A) e B) della rubrica imputativa, ha richiesto il sequestro preventivo dei fondi di contrada Pietrosa contrassegnati dalle particelle 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 159 del foglio di mappa 26 N.C.T. del Comune di Palmi.

    A tal proposito, stato evidenziato dai requirenti che "trattasi di terreni attualmente anche formalmente nella propriet del Mammoliti Saverio e della sua seconda moglie Anastasi Caterina, acquistati nel 1995. allorch il primo era uno degli esponenti di maggiore livello della ndrangheta reggina, unica fonte di reddito della sua famiglia; trattasi di fondi che, per le ragioni sopra esposte, sono stati formalmente intestati ai coniugi Frisina-Cipri proprio per eludere l'applicazione delle misure di prevenzione.

    A ci va aggiunto che le particelle 19. 20. 21. 27. 29. 159. sono anche state oggetto dell'estorsione di cui al capo A) della rubrica."

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    Tanto premesso e ritenuto, osserva il decidente che, ai sensi dell'articolo 321, comma 1, c.p.p., il giudice pu disporre il sequestro delle cose pertinenti al reato per cui si procede qualora accerti l'esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera disponibilit delle cose medesime. Tra le condizioni legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, non prevista la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", atteso che l'articolo 273, comma 1, c.p.p. disposizione che concerne le sole misure cautelari personali, bens il fumus commissi de/icti e il periculum in mora. Pertanto, l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo

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    non deve motivare sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ma sull'ipotizzabilit in astratto della sussistenza del reato, rilevabile attraverso la pendenza del procedimento penale e la sussistenza di una preliminare imputazione, senza alcuna possibilit d'apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa e alla possibilit di una pronuncia sfavorevole per !'indagato (cfr. Sez. Un., 25 marzo 1993, n. 4). In altre parole, requisito indispensabile per l'ammissione del provvedimento la sola "astratta configurabilit del reato", espressione riferentesi a una fattispecie tipica, ipotizzabile non soltanto in base ad un eventuale successivo sviluppo delle indagini, ma a una teorica possibilit, pur sempre collegata con elementi processuali gi acquisiti in atti (cfr. Sez. 3, 14 dicembre 1991, Graziuso). A identica conclusione interpretativa pervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza del 17 febbraio 1994, n. 48 con la quale ha dichiarato infondata una questione di legittimit costituzionale degli articoli 321 e 324 c.p.p., sollevata proprio traendo spunto dall'anzidetto orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

    Orbene, le emergenze probatorie sopra riportate consentono di affermare, senza tema di smentita, che gli indagati Mammoliti Saverio, Frisina Francesco e Cipri Maria si sono resi responsabili, nei termini precisati, delle condotte delittuose in esame.

    Difatti, i fondi contrassegnati dalle particelle. 17 e 18. nonch quelli concernenti le particelle 19. 20. 21. 27. 29 e 159 del foglio di mappa 26 N.C.T. del Comune di Palmi, sono attualmente e formalmente nella esclusiva propriet di Anastasi Caterina, moglie di Mammoliti Saverio. Trattasi di fondi che, per le ragioni sopra esposte, erano stati, nel lontano febbraio 1995, formalmente intestati a Frisina Francesco e alla di lui moglie proprio per consentire a Mammoliti Saverio di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione. Tuttavia, la condotta concernente la fittizia intestazione delle particelle. 17 e 18 in capo ai coniugi Frisina-Cipri, per come gi rilevato, coperta da prescrizione, per cui i beni in questione non possono essere sottoposti al richiesto provvedimento ablativo, e ci in ossequio al principio, secondo cui " illegittimo il sequestro preventivo di un bene, anche se finalizzato alla confisca, in caso di intervenuta prescrizione del reato ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, rilevando tale aspetto, sotto il profilo della mancanza delfumus del reato, anche in sede di riesame." (Sez. 3, Sentenza n. 24162 del 06/04/2011, Vitale). A diversa conclusione conduce, invece, la vicenda attinente alle particelle 19, 20. 21, 27. 29 U5.9. poich le stesse sono state sia provento dell'estorsione di cui al capo A) della rubrica,

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    sia oggetto d'intestazione fittizia, a far data da! 22 gennaio 2010, in capo ai coniugi Frisina-Cipri, i quali, a loro volta, le hanno trasferite alla predetta Anastasi Caterina.

    di tutta evidenza che Mammoliti Saverio, attinto da gravi indizi di colpevolezza in relazione a! delitto indicato in epigrafe al capo A) della rubrica, ha potuto attuare tale illecita condotta perch si avvalso di affidabili prestanome che strumentalmente gli hanno consentito di disporre dei terreni in parola, con le modalit ampiamente descritte dai requirenti con la richiesta cautelare.

    Nel caso di specie, oltre aljmus commissi delicti, in relazione ai reati meglio descritti ai capi A) e B) della rubrica, comunque ravvisabile il periculum in mora che, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., legittima il richiesto provvedimento ablativo.

    A ci si aggiunga che legittimo il sequestro preventivoto dei beni indicati nell'art. 12 quinquies, comma secondo, della legge 7 agosto 1992 n. 356, allorch si proceda per il reato previsto in detta norma, sia perch la libera disponibilit di cose pertinenti al reato pu aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, sia perch di quei beni obbligatoria la confisca.

    Pertanto, va accolta la richiesta di provvedimento ablativo, nei termini indicati in dispositivo, atteso che la nozione di cosa pertinente al reato, che delinea l'ambito operativo del sequestro preventivo, comprende anche il corpo del reato, mentre le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, a mente dell'art. 324, comma 7, c.p.p ..

    Capi C), D), E) ed F) della rubrica

    ESTORSIONE TENTATA IN DANNO DELLA COOPERATIVA VALLE DEL MARRO ESTORSIONE TENTATA IN DANNO DI GERMAN ROSA, CL. 29

    In relazione a,i residui capi d'impufazione, si legge nella richiesta cautelare quanto segue:

    Passiamo ora alla seconda vicenda, descritta nei capi C) e D) della rubrica.

    IO Poich ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod prac. peno il giudice pu disporre il sequestro delle cose di cui consentita la confisca, il sequestro preventivo dei beni nei confronti di persona indagata per il reato di cui all'art. 12 -"quinquies" della legge n. 356 del 1992 (modificato dalla legge n. 501 del 1994) deve ritenersi pienamente legittimo. qualora si accerti che detti beni siano intestati all'indagato o comunque, rientrino nella sua disponibilit e che lo stesso non sia in grado di giustificarne la provenienza o che il loro valore sia 'sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dall'indagato o rispetto all'attivit di lavoro svolta dallo stesso. (Sez. I, Sentenza n. 4704 del 29/0911995, Flachi)

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    ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE N. 69/12 - MAMMOLITI SAVERIO ED ALTRI

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    Il 30/01/2012, il rappresentante della Cooperativa Valle del Marra Libera Terra, ZAPPIA Giacomo, avvisava telefonicamente la Stazione Carabinieri di Castellace di Oppido Mamertina che in un terreno confiscato, ed a loro in uso, sito in loc. Don Fedele, nella Frazione di Castellace di Oppido Mamertina, ignoti avevano tagliato ed asportato il relativo legname di numerosi alberi d'ulivo; nel tardo, pomeriggio dello stesso giorno, militari di quel Comando, unitarnente al denunciante, si recavano presso la citata localit; ivi giunti, gli agenti operanti potevano quindi constatare la veridicit dell'accaduto, nonch la presenza di legname, ancora a terra, tagliato e pronto per essere portato via.

    Veniva, pertanto, predisposto apposito serv1Zlo di osservazione volto all'individuazione dei responsabili del taglio e del trasporto della legna. Il mattino successivo, alle ore 08.10 circa, gli operanti, giunti nuovamente sul fondo in oggetto, accertavano la presenza di tre persone di sesso maschile impegnate nel taglio, mediante motoseghe, di alberi di ulivo secolari presenti sul fondo confiscato.

    I tre soggetti venivano successivamente identificati (nei loro confronti si proceduto separatamente nel! 'ambito del p.p. 329/12).

    Gli stessi dichiaravano di lavorare per conto della ditta di legnami "Auddillo Marcello ". Appena un'ora dopo, si presentava presso la Stazione Carabinieri di Castellace Mammoliti Antonino, figlio del Mammoliti Saverio, il quale spontaneamente dichiarava di avere lui stesso contattato la ditta di Auddino Marcello e incaricato i tre rumeni, accompagnandoli sul posto. di effettuare, in quella data e nei giorni addietro, il taglio delle piante d'ulivo secolari insistenti sul fondo in questione, precisando di averlo fatto poich riteneva che gli alberi ricadessero nella propriet della signora German Maria Rosa, dalla quale aveva avuto l'autorizzazione al taglio, circostanza che, tuttavia, stata del tutto smentita dalla GERMANO', ma sul punto si avr modo di ritornare (cfr. verbale s.i.!. ali. 1 inf. CC Palmi 30 maggio 2012).

    La condotta del MAMMOLITI Antonino va, da subito, intesa nel giusto verso: sa benissimo che sar indicato dai tre operai rumeni - tratti in arresto in flagranza del reato di furto pluriaggravato -come colui che li ha accompagnati sui terreni, dicendo loro quali e quanti alberi tagliare; dunque, meglio anticipare e far finta di essere in buona fede.

    Nel corso degli accertamenti urgenti svolti sul luogo del reato si constatava il taglio complessivo -avvenuto anche nei giorni precedenti - di circa 300 piante d'ulivo di tipo secolare.

    Da un primo controllo effettuato dalla p.g. operante e da un tecnico comunale (cfr. all.2 inf. ci!.), le piante sembravano essere state tagliate tutte nei terreni ricadenti nelle particelle 141 e 142 foglio 9 di mappa del Comune di Oppido Mamertina, (particelle) che unitamente, ad altre, erano state confiscate con decreto del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione nr. 333/92 RGMP datato 09.12.1992.

    Peraltro, tale decreto stato integrato da un successivo provvedimento dello stesso Tribunale - il n. 126/08 del 22 settembre 2010 - con cui stato chiarito definitivamente come oggetto della confisca sia il terreno (di complessivi ha 12.62.00, compresi i fabbricati) di cui al foglio 9 particelle nn. 139.140-141-142-146-147-148 - 51-52 e 99 (vedi alI. ALLEGATO N. 8 inf. ci!.).

    E' stato inoltre possibile constatare che le particelle 141 e 142 erano state richieste in assegnazione dalla predetta cooperativa che, nelle more della decisione finale, aveva altres

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    richiesto l'autorizzazione al passaggio attraverso le citate particelle, indispensabile per raggiungerne un'altra (la numero 51) gi nella loro disponibilit. Tale richiesta veniva condivisa ed avallata dal Comune di Oppido Mamertina che nell'attesa di risolvere alcuni problemi di carattere catastale, si esprimeva, altres, in senso favorevole per l'assegnazione del fondo alla cooperativa, nonch affinch alla stessa fosse, nelle more, riconosciuta, dall' Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, la possibilit di usarlo come passaggio e di occuparsi della relativa manutenzione (cfr. al!. n. 3 inf. cit.)

    Ad integrazione della comunicazione telefonica intercorsa nella serata 30/01/2012, il signor ZAPPIA veniva invitato a presentarsi presso i locali della Stazione Carabinieri di Oppido Mamertina per formalizzare la denuncia di reato. I! predetto, nel confermare quanto gi esposto, dichiarava:

    " .... ieri mattina, mi sono recato in localit "Don Fedele ", sila in agro del Comune di Oppido Mamertina, frazione Castellace, dove insistono alcuni terreni confIScati affidati in gestione a "Valle del Marro - Libera terra" societ cooperativa sociale di cui sono illegale rappresentante e, appena giunto nella parte pi interna dell 'appezzamento mi sono accorto della presenza di un enorme spazio vuoto, creato dal taglio di svariate piante di ulivo secolare. Quindi ho contattato telefonicamente la Stazione CC di Castellace di O.M e successivamente, nel tardo pomeriggio, mi sono recato nuovamente sul posto in compagnia dei vostri colleghi, con i quali constatavamo che le piante tagliate erano circa 300. Notavamo altres che la legna prodotta dal taglio degli ulivi era stata asportata quasi totalmente, nel contempo notavamo alcuni alberi di ulivo secolari tagliati alla base ma ancora presenti sul terreno ed altri tagliati in parti pi piccole ed atte a farne uso per legna da ardere. Ultimate tali operazioni, alle quali assistevo, venivo invitato a sporgere l'odierna denuncia. L 'area in questione rientra in una pi ampia particella di terreni confiscati, ali 'interno della quale sono presenti dei frazionamenti che nel corso degli anni hanno dato origine ad altre particelle. Tale propriet ci stata consegnata in comodato d'uso gratuito dal Comune di Oppido Mamertina che, a sua volta, la possiede quale patrimonio indisponibile a seguito di confisca definitiva. Su tale area, al momento della consegna, si proposta una problematica dovuta ali 'esatta individuazione delle particelle, tanto che sul verbale di consegna si riportava che l'accesso alla particella 51 era garantito dal solo percorso che attraversava le particelle 125, 141, 142 e 99, per le quali il Comune di Oppido Mamertina, si riservava di chiedere l'autorizzazione ali 'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, in merito alla pulizia e manutenzione della particella interessata nonch al transito di personale e mezzi. In attesa di ricevere una comunicazione ufficiale, in seguito alla nostra richiesta datata 22/09/2010, l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati ci autorizzava, per le vie brevi, alla manutenzione e pulizia, nonch al transito sulle particelle 125,141,142 e 99. Il danno, che non coperto da alcuna assicurazione, ammonta a circa 40.000 euro salvo quantificare esattamente il numero degli alberi tagliati. Mi riservo la costituzione di parte civile nell 'instaurando procedimento penale. Copia del presente verbale viene consegnata ali 'interessato per gli usi consentiti. Per quanto precede .\porgo formale querela nei confronti dei re.\ponsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti e5posti. L',,!i riservo la costituzione di parte civile per il riconoscimento del danno. A norma dell'Art. 107 delle norme di alluazione del c.P.P. - D. L. G. 28.07.1989, 11.271, si rilascia copia della presente per gli usi consentiti dalla legge. Non ho altro da aggiungere n da modificare ....... ".

    Alla luce di quanto sopra esposto si procedeva all'arresto dei cittadini rumeni nonch alla denuncia in stato di libert di MAMMOLITI Antonino, per i reati previsti e puniti dagli articoli 110-624-625 n. 7 e 635 comma 2 n. 5.

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    In data 01.02.2012 i tre arrestati comparivano presso la sede distaccata del Tribunale di Palmi sita in Cinquefrondi ove veniva convalidato l'arresto e veniva applicata agli interessati la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (ALLEGATO N. 4). Successivamente, in data 21.03.2012, i predetti venivano assolti per mancanza di prova in ordine ali' elemento psicologico del reato, non avendo, il giudice, ravvisato elementi significativi della consapevolezza, da parte degli stessi, dell' altruit della cosa (ALLEGATO N. 5).

    Le successive indagini consentivano di comprendere il pi grave e generale contesto delinquenziale in cui andava a collocarsi la condotta dei tre rumeni, effettivamente ad esso (contesto) estranei, esiti investigativi sulla base dei quali veniva ravvisata, dalla Procura di Palmi, l'aggravante mafiosa, valutazione cui conseguiva la trasmissione del fascicolo alla D.D.A. di Reggio Calabria.

    E', comunque, necessario tornare ai dati di generica.

    Il completamento dell'attivit di sopralluogo - durata alcuni giorni sia per le avverse condizioni climatiche che per l'elevatissimo numero di alberi - ha consentito di constatare che nella zona interessata - loc. "Don Fedele" di Castellace - erano stati abbattuti, in totale, mediante taglio c.d. "rasoterra", ben 640 olivi secolari (ALLEGATO N. 6).

    Ci ha reso necessaria una nuova verifica catastale, volta all'individuazione di tutte le particelle interessate nonch degli intestatari delle stesse; tale controllo veniva svolto, su richiesta della p.g., dall'ufficio tecnico del comune di Oppido Mamertina, che, a parziale modifica di quanto comunicato nella mattinata del 31.01.2012, accertava che il taglio in questione riguardava le sottoelencate particelle (ALLEGATO N. 7), intestate alle persone/enti a fianco di ciascuna indicato:

    particella n. 141, numero di piante abbattute: L(intestata ai fratelli VOCISANO, di fatto sottoposta a confisca come da decreto n. 333/92 R.G. M.P. e n. 126/08 Mod. Patr. Tribunale di Reggio Calabria del 22/09/20 l O, gi sopra indicato - ALLEGATO N. 8); particella n. 147, numero di piante abbattute: 138 (intestata a FiNANZE DELLO STATO, anch'essa sottoposta a confisca come da decreto n. 333/92 R.G. M.P. e n. 126/08 Mod. Patr. Del Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione del 22/09/2010 -ALLEGATO N. 9); particella n. 126, numero di piante abbattute: 500 (intestata a GERMANO' Rosa, nata a Taurianova il 15.02.1929 (ALLEGATO N.10).

    La GERMANO' riferiva di non aver mai dato incarico ad alcuno di effettuare il taglio di ulivi nei propri terreni, prec