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Arch. Aida Morelli via Magazzini Posteriori, 41 – 48122 Ravenna (RA)
TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA
ALL’ILLUSTRISSIMO GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 299/2016 R.G.E.
PROMOSSO DA
-------------------
CONTRO
-------------------
RELAZIONE DI ACCERTAMENTO PERITALE
TECNICO INCARICATO:
ARCH. AIDA MORELLI
via Magazzini Posteriori, 41 – 48122 Ravenna (RA)
Tel. 0544/35345 - Fax 0544/35345
Mail [email protected] - PEC [email protected]
Ravenna, novembre 2017
Procedimento di esecuzione immobiliare n.299/2016 R.G.E.
------------------- contro -------------------1/24 Relazione di accertamento peritale
Arch. Aida Morelli via Magazzini Posteriori, 41 – 48122 Ravenna (RA)
TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA
GIUDICE DELL’ESECUZIONE DR. ROBERTO SERENI LUCARELLI
* * *
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 299/2016 R.G.E.
Promosso da:
PROCEDENTE ------------------- (avv. -------------------)
contro
ESECUTATO -------------------
* * *
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
Il bene oggetto di pignoramento risulta essere un appartamento al piano primo e sottotetto con
magazzino/cantina a piano terra inserita in un fabbricato risalente al dopoguerra ed oggetto di interventi
di ampliamenti/ristrutturazione/manutenzione nel corso del tempo, costituito da due piani fuori terra e
sottotetto, a destinazione residenziale/direzionale/commerciale per 3 abitazioni, un'unità direzionale (già
filiale bancaria) ed una commerciale ed area cortilizia comune.
L'immobile è situato in Comune di Cervia, località Tagliata, in via Sicilia n. 58, con accesso dalla strada, nel
centro della località, in zona a destinazione prevalentemente residenziale (ma con diverse attività
commerciali e ricettive), in prossimità delle spiagge della località.
L'unità abitativa, con accesso dalla strada attraverso l'area cortilizia comune, è costituita da: a piano primo,
accessibile attraverso scala esterna di uso esclusivo, da soggiorno/pranzo, n. 1 camera da letto, bagno,
servizio, ampio terrazzo; a piano secondo (sottotetto), accessibile da scala interna, da un vano ad uso
sottotetto (deposito occasionale), bagno (autorizzato come deposito occasionale) e disimpegno. A piano
terra, cantina/magazzino con WC e ripostiglio.
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Lo stato di conservazione è buono, connesso ai recenti interventi e all'utilizzo come abitazione affittata per
brevi periodi nei mesi estivi. Sono presenti difformità e necessita di regolarizzazione edilizio-urbanistica.
Superficie reale: abitazione circa 104 mq, di cui mq 51 di sottotetto; terrazzo mq 79; cantina mq 17.
Superficie commerciale: circa 106 per l'abitazione.
Rimandando anche alla documentazione fotografica redatta e prodotta in allegato, le caratteristiche del
fabbricato possono riportarsi come segue, per quanto rilevabili durante il sopralluogo:
• struttura del fabbricato:
◦ struttura presumibilmente in muratura;
◦ solai presumibilmente in latero cemento;
◦ scala esterna presumibilmente in cemento armato, interna in arredo;
◦ copertura in legno, con manto di copertura in laterizio;
• finiture esterne del fabbricato e dell'unità immobiliare:
◦ elementi verticali in muratura intonacata e tinteggiata;
◦ infissi esterni in PVC con vetrocamera e scuri esterni in legno;
◦ parapetti nelle finestre in ferro verniciato, nei balconi in ferro verniciato ovvero in muratura
intonacata;
◦ pavimentazione dei balconi in gres da esterni
◦ area esterna (comune) con masselli autobloccanti;
◦ soglie e davanzali in pietra chiara, tipo Trani;
◦ canali di gronda e pluviali in rame;
• finiture e caratteristiche interne:
◦ pareti intonacate al civile e tinteggiatura in bianco;
◦ porte interne in legno tamburato di colore scuro
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◦ portoncino di ingresso di sicurezza, con citofono
◦ pavimentazione e rivestimenti nei bagni in ceramica;
◦ pavimentazione nelle camere in ceramica;
◦ pavimentazione nei rimanenti vani in ceramica;
◦ scala interna con montante in metallo e gradini a vista in legno;
◦ bagni/WC dotati di sanitari e rubinetterie standard, con doccia;
◦ impianto di riscaldamento autonomo con caldaia murale e caloriferi in acciaio verniciato nei
vani, di cui il futuro acquirente dovrà verificare la conformità alle vigenti normative (non è
stata reperita dichiarazione di conformità); impianto di condizionamento con split e
macchine esterne;
◦ impianto elettrico sottotraccia, di cui il futuro acquirente dovrà verificare la conformità alle
vigenti normative (non è stata reperita dichiarazione di conformità);
• caratteristiche magazzino/cantina:
◦ esternamente intonacato e tinteggiato;
◦ apertura con porta in alluminio anodizzato
◦ copertura apparentemente in pannello sandwich;
◦ pavimento in ceramica;
◦ dotato di impianto idrosanitario e elettrico;
◦ sussistono evidenti infiltrazioni da verificare e risolvere dal futuro acquirente;
• considerazioni generali:
◦ lo stato di manutenzione è buono relativamente all'appartamento, da riprendere rispetto al
magazzino/cantina.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
La documentazione fotografica (effettuata durante i sopralluoghi del 05/10/2017 e del giorno 07/11/2017)
viene allegata alla presente perizia, anche per la completa descrizione dell'immobile.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Alla data del 09/07/2017, i beni immobili oggetto di stima risultavano così identificati al Catasto Fabbricati
del Comune di Cervia:
• beni intestati a:
◦ ------------------- con sede in -------------------, C.F. ------------------- – in proprietà per 1000/1000
• dei seguenti beni:
◦ Sezione urbana --, Foglio 75, Particella 970, Sub. 9, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 15
m2, Superficie catastale: 17 m2, Rendita € 58,10 in viale Sicilia n. 58, piano T
◦ Sezione urbana --, Foglio 75, Particella 970, Sub. 11, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 4
vani, Superficie catastale: totale 80 m2, totale escluse aree scoperte 67 m2, Rendita € 402,84 in
viale Sicilia n. 58, piano T-1-2
Le unità immobiliari insistono, unitamente ad altre, sull'area distinta al Catasto Terreni del
Comune di Cervia:
◦ Foglio 75, Particella 970, Qualità Ente Urbano, Superficie 449
CONFINI
------------------- (sub. 10), -------------------/------------------- (sub. 12), ------------------- (sub. 13), corte comune (part. 787),
varie proprietà (part. 969), salvi altri apparenti alle planimetrie al Catasto Terreni o Fabbricati o variazioni
intervenute.
In merito alla delimitazione delle aree e delle unità immobiliari, si precisa che dovrà essere cura del futuro
acquirente la verifica dei confini e di eventuali discordanze nella loro materializzazione in sito.
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PROPRIETÀ
Come detto, da un punto di vista catastale, l'immobile risultava alla data del 09/07/2017 intestato a:
• ------------------- con sede in -------------------, C.F. ------------------- – in proprietà per 1000/1000
Nella certificazione notarile redatta su incarico del procedente dal Notaio Antonacci di Bologna in data
18/11/2016 (ma riferita al 17/11/2016), ovvero nell'atto di provenienza (scrittura privata autenticata Notaio
Giunchi del 27/11/1999, Rep. 118.634/37.833), la proprietà (ancorché rispetto ad una diversa consistenza)
veniva individuata analogamente.
PROVENIENZA DEL BENE
Nel la certificazione notarile del Notaio Antonacci di Bologna in data 18/11/2016 (ma riferita al
17/11/2016), redatta su incarico del procedente, viene riportato:
“Al 01/10/1996 gli immobili in oggetto, se pur con diversa consistenza, risultavano di proprietà della
società «-------------------», con sede in -------------------, in virtù di giusti e legittimi titoli ultraventennali;
- in data 12 dicembre 1998, con atto di conferimento in società a rogito del Notaio Paolo Giunchi di
rep. n. 113506, trascritto a Ravenna il 5 gennaio 1999 all'art. 100 ed in rettifica il 5 febbraio 1999
all'art. 1148, essi diventavano della società «-------------------», con sede in -------------------, per la piena
proprietà;
- in data 27 novembre 1999, con atto autenticato dal Notaio Paolo Giunchi di rep. n. 118634, trascritto
a Ravenna il 22 novembre 1999 all'art. 12636, la predetta società modifica la propria denominazione
sociale assumendo quella attuale di «-------------------», all'epoca con sede in -------------------.
Dichiaro inoltre che, per gli immobili in oggetto, non esistono passaggi per donazione nei venti anni e
non esistono successioni aperte nell'ultimo decennio.”
Quale più prossimo titolo d'acquisto, si riporta in allegato l'atto di conferimento in società a rogito del
Notaio Paolo Giunchi di rep. n. 113506, con cui il bene divenne di proprietà della società «-------------------»,
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con sede in -------------------, nonché come atto di provenienza, l'atto autenticato dal Notaio Paolo Giunchi di
rep. n. 118634, trascritto a Ravenna il 22 novembre 1999 all'art. 12636, la predetta società modifica la
propria denominazione sociale assumendo quella attuale di «-------------------».
ATTI PREGIUDIZIEVOLI
Nel la certificazione notarile del Notaio Antonacci di Bologna in data 18/11/2016 (ma riferita al
17/11/2016), redatta su incarico del procedente, viene riportato:
“Sugli immobili in oggetto gravano le seguenti iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli:
ISCRIZIONI
- Ipoteca volontaria iscritta a Ravenna il 13/05/2011 al n. 1715 particolare e n. 8718 generale, per Euro
560.000,00, in favore di -------------------, con sede in ------------------- (Domicilio ipotecario eletto presso la
propria -------------------), a carico della società «-------------------», a garanzia dell'originario debito di Euro
280.000,00, contratto con mutuo a rogito Notaio P.M. Plessi in data 04/05/2011 Repertorio n. 85833.
TRASCRIZIONI SEQUESTRI E PIGNORAMENTI
- Pignoramento immobiliare trascritto a Ravenna in data 8/11/2016 all'art. 11833 in favore di
«-------------------» con sede in -------------------, Codice Fiscale: -------------------, a carico della società «-------------------»,
in forza di verbale di pignoramento dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Ravenna in data
19/10/2016 rep. n. 3502/2016.”
La scrivente ha quindi proceduto alla verifica presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ulteriori atti pregiudizievoli trascritti o iscritti relativamente all'immobile in oggetto
successivamente alla certificazione notarile. Dalle ispezioni svolte alla data del 19/11/2017 non risultano
ulteriori trascrizioni ed iscrizioni sui beni oggetto del pignoramento.
Fermo restando ogni controllo e verifica a cura del rogitante, gli atti pregiudizievoli che dovranno essere
oggetto di cancellazione e/o annotamento sono quindi le seguenti:
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• iscrizione n. 8.718/1.715 del 13/05/2011
• trascrizione n. 18.272/11.833 del 08/11/2016
PLANIMETRIA E DATI CATASTALI
Le planimetrie catastali sono state reperite dall'esperto presso l'Agenzia dell'Entrate e allegate alla
relazione peritale. I dati catastali sono stati riportati al paragrafo “Identificazione catastale”.
Relativamente alla conformità allo stato di fatto, si segnalano alcune difformità tra le planimetrie e lo stato
dei luoghi, meglio descritte nel paragrafo “Regolarità edilizia e urbanistica ed agibilità”, che potranno
essere aggiornate a cura del futuro acquirente anche in relazione agli adempimenti necessari per la
regolarizzazione amministrativa, in seguito indicati.
OMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI
Posto che i beni in oggetto sono pervenuti all'esecutato attraverso atto di compravendita e non per via
successoria, come indicato nella certificazione notarile redatta su incarico del procedente dal Notaio
Antonacci di Bologna in data 18/11/2016 (ma riferita al 17/11/2016), ovvero nell'atto di provenienza
(scrittura privata autenticata Notaio Giunchi del 27/11/1999, Rep. 118.634/37.833) e nel più prossimo
titolo d'acquisto (atto di conferimento in società a rogito del Notaio Paolo Giunchi di rep. n. 113506)
rimandando ogni ulteriore controllo a cura del rogitante, non risultano in riferimento omissioni
fiscalmente rilevanti connesse a provenienza per via successoria.
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE E DI POSSESSO DEL BENE
Sulla base del sopralluogo svolto in data 07/11/2017 alla presenza del l.r. della società esecutata sig.
------------------- e del custode giudiziario rag. Ida Mazzoni, l'immobile risultava occupato dalla società
-------------------, con sede a ------------------- (--), C.F. -------------------.
Sulla base delle informazioni acquisite anche attraverso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro,
l'immobile risulta essere oggetto di un contratto di locazione stipulato il 15/06/2017, registrato in via
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telematica all'Ufficio del Registro di Ravenna il 30/06/2017 al n. 3.956, serie 3T, identificativo telematico
TGZ17T003956000OF, tra la società -------------------, con sede in ------------------- (--), C.F. -------------------, e la
società -------------------, con sede in ------------------- (--), C.F. -------------------.
Relativamente alla data di registrazione del contratto, questa risulta posteriore alla trascrizione del
pignoramento del 08/11/2016.
Il contratto inerisce “le unità immobiliari site in Cervia (RA) Via Sicilia n. 58 censite al N.C.E.U. del
Comune di Cervia:
a) Foglio 75 part. 970 sub. 9 cat. C/2 cl. 2 mq 15 rendita 58,10
b) Foglio 75 part. 970 sub. 11 cat. A/3 cl. 2 vani 4 rendita 402,84”.
Viene inoltre definito che:
• la durata della locazione è di anni 4 (quattro) a partire dalla data del 15/06/2017 e scadenza al
14/06/2021, rinnovabile tacitamente per la stessa durata salvo disdetta ai sensi dell'art. 3, c. 1 della
L. 431/1998, da effettuarsi almeno 12 mesi prima della scadenza;
• il canone di locazione è pari a € 4.500,00 annui, con la precisazione che i canoni di locazione si
intendono percepiti fino al 18/11/2018, dandone col contratto quietanza.
Il contratto precisa inoltre che questo si rendeva necessario in quanto:
“In data 19/11/2014 era stato sottoscritto un contratto di locazione fra le medesime parti,
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ravenna in data 17/12/2014 al n. 5819 serie T,
comprendente, oltre agli immobili oggetto del presente contratto, anche degli immobili venduti
successivamente. Si è reso quindi necessario effettuare il recesso dal contratto originario per gli
immobili non più di proprietà della ------------------- e la prosecuzione della locazione attraverso il
presente contratto, in accordo tra le parti.
Essendo il canone di locazione pattuito nel precedente contratto già integralmente percepito per
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l'intera durata della locazione, se ne tiene conto nel presente contratto come anticipo di
locazione.”
• il contratto contemplava la possibilità di sublocazione o di comodato per il conduttore, previa
comunicazione al locatore
• il contratto prevedeva inoltre il diritto di prelazione nella vendita a favore del conduttore.
Riguardo alla congruità del canone di locazione ai prezzi di mercato, si segnala che, sulla base delle
superfici commerciali in seguito determinate, l'applicazione dei valori di riferimento O.M.I.
determinerebbe in termini indicativi un canone annuo minimo pari a € 7.350,00 circa e un canone annuo
massimo pari a € 10.800,00 circa. Appare dunque (a meno delle considerazioni rispetto al fatto che il
canone era stato corrisposto anticipatamente) che il canone vigente si debba considerare leggermente
sottostimato rispetto alle potenzialità dell'immobile.
In merito alla opponibilità alla procedura esecutiva del contratto di affitto, posto che l'anteriorità della
trascrizione del pignoramento alla registrazione del contratto indurrebbe la scrivente a ritenere
l'inefficacia della locazione, lo scrivente si rimette ad ogni decisione in merito dell'Illustrissimo Giudice e
del Professionista Delegato, anche con riferimento alla precedente locazione (registrata anteriormente alla
trascrizione del pignoramento) espressamente citata nel contratto.
Pertanto, a fini estimativi, la scrivente opererà sia nel caso di immobile da liberarsi al decreto di
trasferimento (dunque libero da contratti di locazione) che in caso di efficacia del contratto di
locazione.
FORMALITÀ, VINCOLI E ONERI (ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE)
In merito alle formalità ipotecarie (trascrizioni, iscrizioni, annotamenti, ecc.) si rimanda al paragrafo “Atti
pregiudizievoli”, in cui vengono indicati anche quelli oggetto di futura cancellazione.
In merito ai vincoli urbanistici e/o paesistici, idrogeologici, forestali, storico-artistici, di prelazione dello
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stato, si rimanda al paragrafo “Destinazione urbanistica”. Tali vincoli rimarranno in capo anche al futuro
acquirente.
In merito ad oneri di natura condominiale, secondo le informazioni assunte dal l.r. della società esecutata,
non risulta nominato un amministratore condominiale né prodotto un regolamento di condominio, per
cui si demanderà a quanto previsto dal Codice Civile. Di fatto, il fabbricato (insistente con le pertinenze su
più particelle catastali) è composto da due unità commerciali/direzionali a piano terra e da tre unità
abitative a piano primo e dunque non assoggettabile a specifica amministrazione condominiale.
Si riporta che nel più prossimo titolo d'acquisto (atto di conferimento in società a rogito del Notaio Paolo
Giunchi di rep. n. 113.506, con cui il bene divenne di proprietà della società «-------------------», con sede in
-------------------), veniva segnalato che il conferimento in società avveniva “con tutti i relativi diritti,
accessori, inerenti quanto in oggetto, nulla escluso od eccettuato, assumendo la società scissa, come
rappresentata, tutte le garanzie di legge da evizione e molestie e per la libertà di quanto trasferito da
ipoteche e da ogni trascrizione comunque pregiudizievole...” Tali oneri resteranno a carico
dell'acquirente.
Nelle planimetrie catastali viene indicato che la particella 787 sia corte comune alle unità. La stessa unità
immobiliare è distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Cervia, Foglio 75, Particella 787, Sub. 1, come
bene comune non censibile dal 11/03/1989.
Di fatto, tale area cortilizia può configurarsi anche come una servitù passaggio (e ragionevolmente anche
di condutture) a favore delle unità sulla retrostante particella 969, che prospetta con un cancello carrabile
sulla corte stessa nonché alcuni armadi contatori. Peraltro, sulla stessa limitrofa particella 969 (di proprietà
di terzi) è presente un passaggio pedonale di limitata larghezza che collega via Sicilia a viale Città
Gemellate anche attraverso la particella 787 in questione.
In merito, la scrivente ha proceduto alla verifica delle note di trascrizioni delle compravendite precedenti
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(sino al 1977), riportando in particolare che nella nota di trascrizione n. 3.114/2.498 del 23/03/1977 (della
scrittura privata autenticata del Notaio Pasi del 03/03/1977, Rep. 39.943/1.734), avente oggetto la vendita
di “porzione di fabbricato urbano posto in Tagliata di Cervia, nella via Sicilia n. 58 e precisamente la
porzione costituita al piano terra da un vano-bar, da due salette, da due retri e da accessori”, veniva
indicato che “alla suddetta porzione di immobile va unita in piena ed assoluta proprietà l'area
cortilizia distinta nel Catasto Terreni del Comune di Cervia al foglio 75, con la particella frazionata
n. 787 di mq 256 [corrispondente all'attuale consistenza].”
Il futuro acquirente si intenderà edotto di questa situazione nonché di tutte le possibili azioni
conseguenti, compresa ogni eventuale costituzione di servitù, se ed in quanto legittima.
SPESE FISSE DI GESTIONE E MANUTENZIONE E SPESE CONDOMINIALI
Come già specificato, secondo le informazioni assunte dal l.r. della società esecutata, non presenti
targhette indicative del condominio in loco, non risulta nominato un amministratore condominiale né
prodotto un regolamento di condominio.
Non è quindi al momento possibile indicare le spese annuali di amministrazione ordinaria relative
all’abitazione oggetto della presente perizia, né risultano determinate spese condominiali e/o eventuali
insoluti ovvero riferibili spese condominiali di natura straordinaria.
Infine, non risulta possibile determinare specificamente un importo relativo alle spese fisse di gestione
dell'immobile, dipendendo questo anche dalle modalità di utilizzo, al regime fiscale e patrimoniale del
futuro acquirente.
DESTINAZIONE URBANISTICA ED EVENTUALE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Secondo la Tavola dei Vincoli del R.U.E. del Comune di Cervia (in adozione), l'area e il fabbricato non
risultano oggetto di vincolo.
Non vi sono ulteriori vincoli apparenti, salvo quanto espresso dagli strumenti urbanistici vigenti.
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In particolare, il PRG classifica l'area in zona “B3 - Area residenziale estensiva - satura o di
completamento (ART. 25)”.
In particolare, il PSC attualmente in adozione classifica l'area in “ambiti consolidati a prevalente funzione
abitativa”. Si rimanda agli elaborati dello strumento urbanistico per previsioni di maggiore dettaglio.
In particolare, il RUE attualmente in adozione classifica l'area in “tessuti residenziali di rigenerazione
urbana”. Si rimanda agli elaborati dello strumento urbanistico per previsioni di maggiore dettaglio.
Per la tipologia di immobile in questione (abitazione con cantina), ai sensi della L. 47/85, il trasferimento
della proprietà non necessita del certificato di destinazione urbanistica.
REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA ED AGIBILITÀ
Sulla base di quanto fornito ed esaminato presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cervia,
nonché quanto riportato nel titolo d'acquisto, sussistono i precedenti amministrativi relativi all'immobile
oggetto di esecuzione (ovvero al fabbricato in cui questo insiste):
• licenza edilizia n. 71/1967 prat. 135 per ampliamento e sistemazione bar-pizzeria
• licenza edilizia n. 481/1967 prat. 205 per variante al bar-pizzeria
• licenza edilizia n. 391/1970 prat. 531 per variante al progetto approvato per fabbricato ad uso bar-
pizzeria
• dichiarazione di abitabilità n. 30 del 02/02/1971 (riferita anche ai vani a piano primo)
• domanda di licenza edilizia del 15/05/1971, prot. 10598 per sopraelevazione di fabbricato ad uso
civile abitazione, oggetto di sospensione da parte del Comune di Cervia in data 24/06/1971;
• domanda di autorizzazione del 06/07/1984, prot. 23763 per la costruzione di recinzione
antistante, oggetto di parere negativo del Comune di Cervia in data 17/09/1984
• autorizzazione n. 955 del 28/11/1988 per manutenzione del fabbricato sito in via Sicilia n. 58 e
denominato Condominio Silvia (non risulta possibile, stante l'assenza di grafici, accertare
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l'effettivo riferimento della pratica al fabbricato oggetto di accertamento, ovvero all'effettiva
costituzione del condominio, anche rispetto a quanto detto nel paragrafo specifico)
• concessione edilizia in sanatoria n. 2583 del 05/07/1994, prot. 3162 a seguito di domanda di
condono n. 32537 del 30/08/1986 per cambio d'uso in abitazione al primo piano, ampliamento e
realizzazione di vano utile in sottoscala, variazioni esterne ed interne ai locali del bar
• domanda del certificato di abitabilità del 24/04/1996, prot. 9780, oggetto di richiesta di
integrazione del 22/11/1996 (di cui non risulta adempimento)
• denuncia di inizio attività del 07/02/2000, prot. 4174, per opere di ristrutturazione
(manutenzione)
• denuncia di inizio attività del 30/03/2000, prot. 12812, per realizzazione di agenzia bancaria in
variante a precedente DIA
• comunicazione di fine lavori del 03/08/2000, prot. 32368 della precedente DIA
• concessione edilizia n. 161/753 del 12/06/2000 per realizzazione di nuova copertura in un
fabbricato (riferita oggetto di rilascio di certificato di conformità edilizia e agibilità)
• certificato di agibilità n. 38 del 09/02/2001, prot. 9888 relativo all'agenzia bancaria
• denuncia di inizio attività del 13/03/2001, prot. 10212, n. 360/F, per varianti alla concessione n.
161/753
• comunicazione di fine lavori del 22/06/2001, prot. 26172 della DIA n. 360/F
• denuncia di inizio attività del 28/01/2011, prot. 3863, n. 54/F, per recupero di sottotetto ad uso
deposito occasionale.
Fermo restando ogni verifica – anche conseguente ad un rilievo di dettaglio – ed approfondimento a cura
del futuro acquirente con proprio tecnico incaricato e e di concerto con lo Sportello Unico per l'Edilizia
dell'Unione del Comune di Cervia, rispetto ai grafici allegati alle pratiche citate (denuncia di inizio attività
Procedimento di esecuzione immobiliare n.299/2016 R.G.E.
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del 28/01/2011, prot. 3863, n. 54/F ovvero pratiche precedenti), durante il sopralluogo si verificavano le
seguenti difformità:
• nel magazzino, non appare corretta l'effettiva posizione del muro di divisione con l'unità limitrofa
(per quanto correttamente rappresentato catastalmente) e non era rappresentata nella pratica
edilizia la corretta dimensione del WC, oltre a indicare anche un secondo accesso al sottoscala;
• a piano primo, non appare corretta la posizione del tramezzo di separazione tra servizio e letto
nonché risultava assente il tramezzo che definiva l'antibagno (obbligatorio secondo il vigente
regolamento edilizio comunale)
• l'attuale scala risulta di larghezza inidonea (circa pari a 65 cm) a vani con funzione abitativa né a
sottotetti a destinazione a deposito, a meno della sua trasformazione in scala retrattile;
• lo stesso sottotetto risulta avere altezza maggiore (di circa 30 cm alla gronda e di circa 22 cm al
colmo) a quella indicata nelle pratiche edilizie, ottenendo dunque un'altezza media superiore;
• uno dei vani a sottotetto (deposito occasionale) risulta essere trasformato in bagno, destinazione
comunque non ammissibile in ragione della limitata larghezza della scala di accesso;
• inoltre, la denuncia di inizio attività del 28/01/2011, prot. 3863, n. 54/F, non risulta essere stata
oggetto di richiesta di conformità edilizia e agibilità.
Fermo restando ogni verifica – anche conseguente ad un rilievo di dettaglio – ed approfondimento cura
del futuro acquirente con proprio tecnico incaricato e di concerto con lo Sportello Unico per l'Edilizia
Comune di Cervia, dovrà procedersi ai seguenti adempimenti:
• regolarizzazione delle difformità rilevate a piano terra e primo mediante presentazione di CILA in
sanatoria per la regolarizzazione delle difformità evidenziate. Questa dovrà essere preceduta
dall'esecuzione dei ripristini per la conformazione ai regolamenti edilizi, quali in particolare la
realizzazione dell'antibagno;
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• regolarizzazione delle difformità rilevate a piano sottotetto mediante rimozione dell'attuale scala
in arredo e sostituzione con scala retrattile di larghezza superiore a 65 cm e rimozione dei sanitari
realizzanti il bagno a piano sottotetto. Dovrà inoltre procedersi alla regolarizzazione della
maggiore altezza interna mediante richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria art. 15 della
L.R. 23/2004 (ovvero altra pratica che vorrà presentare il futuro acquirente secondo le proprie
modalità di utilizzo del bene) con relativa oblazione, sempreché accoglibile da parte del Comune
di Cervia e fermo restando l'attuale destinazione d'uso a deposito occasionale
• a perfezionamento di quanto sopra, previo anche aggiornamento delle planimetrie catastali, dovrà
procedersi alla richiesta di conformità edilizia ed agibilità.
Sulla base di quanto sopra detto, in via forfettaria ed indicativa (fermo restando le incertezze e le
indeterminatezze che potranno essere risolte solo progettualmente), può indicarsi un importo
complessivo di € 15.000,00 per le spese tecniche, diritti ed eventuali oblazioni connessi alla presentazione
delle necessarie pratiche edilizie e catastali, compresa anche la presentazione di segnalazione certificata di
conformità edilizia ed agibilità, nonché l'esecuzione degli interventi di ripristino e di rimozione sopra
detti.
In generale, l’aggiudicatario potrà comunque, ricorrendone le condizioni di legge, accedere ad eventuali
sanatorie per violazioni anche non rilevate, ai sensi del T.U. di cui al DPR n.380/01 e della L.47/85 e
successive modificazioni.
GRAVAMI PER CENSO, LIVELLO OD USO CIVICO
Fermo restando ogni controllo e verifica a cura del rogitante, secondo quanto indicato nella certificazione
notarile redatta su incarico del procedente dal Notaio Antonacci di Bologna in data 18/11/2016 (ma riferita
al 17/11/2016), ovvero nell'atto di provenienza (scrittura privata autenticata Notaio Giunchi del
27/11/1999, Rep. 118.634/37.833) e nel più prossimo titolo d'acquisto (atto di conferimento in società a
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rogito del Notaio Paolo Giunchi di rep. n. 113506), il diritto del debitore esecutato era di proprietà e non
derivante da censo, livello od uso civico e i beni non risultavano gravati da tali pesi.
EVENTUALE ACCATASTAMENTO
Le unità immobiliari oggetto di stima risultano essere censiti al Catasto Fabbricato secondo gli identificativi
sopra riportati e le planimetrie allegate.
Non appare pertanto necessario procedere all'accatastamento ex-novo, per quanto sussistano alcune
difformità tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali, che potranno essere regolarizzate a cura e spese
del futuro acquirente.
SEGNALAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI COLTURALI O CAMBI D'USO
Non sussistono variazioni colturali (non pertinenti rispetto alla tipologia del bene) o cambi d'uso,
permanendo la destinazione delle unità ad abitazione e a magazzino/cantina.
CONSISTENZA COMMERCIALE
Le superfici commerciali delle unità immobiliari sono state computate, al lordo delle murature, sulla base
dell'ultimo progetto rinvenuto in Comune e sulla base delle planimetrie catastali:
• Appartamento (piano primo): circa mq 53 di superficie (pari anche alla superficie ragguagliata)
• Deposito occasionale (piano sottotetto): circa mq 51 di superficie, pari a mq 25,50 di superficie
ragguagliata
• Terrazzo/scala (piano primo): circa mq 79 di superficie, pari a mq 12,90 di superficie
ragguagliata
• Cantina (piano terra): circa mq 17 di superficie, pari a mq 4,25 di superficie ragguagliata.
Complessivamente quindi la superficie commerciale è di mq 95,65 per l'abitazione.
Per superficie ragguagliata si intende la consistenza vendibile del bene, considerando il 50% della
superficie del sottotetto (vani accessori a servizio indiretto dei vani principali comunicanti con i vani
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principali), il 30% (sino a 25 mq) ed il 10% (per la superficie rimanente) della superficie dei balconi,
terrazze e simili, di pertinenza esclusiva e il 25% (vani accessori a servizio indiretto dei vani principali non
comunicanti con i vani principali) della superficie dell'area cortilizia.
Non viene considerata la superficie del sottoscala a piano terra mentre viene considerata interamente la
superficie del sottotetto in ragione della sua fruibilità e della percentuale di ragguaglio applicata.
STIMA DEL BENE
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto dei singoli beni, della loro
destinazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle risultanze delle indagini di mercato
esperite anche presso gli operatori settoriali di Cervia, la sottoscritta ritiene di poter indicare il più
probabile valore commerciale dei beni in argomento, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
trovano, stimati a corpo ma considerando quanto riportato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell'Agenzia del Territorio, 1° Semestre 2017, per la fascia periferica, zona Pinarella-Tagliata Zona centrale
e balneare, codice di zona D1, Microzona 0, riportante i prezzi:
• delle abitazioni di tipo economico in stato conservativo normale (min/max):
€/mq 2.000,00/2.900,00
Ciò stante, si assume il seguente prezzo unitario, considerando in particolare la posizione dell'immobile,
le caratteristiche intrinseche ed estrinseche e quant'altro d'interesse per la stima:
• abitazione €/mq 2.200,00
DEPREZZAMENTI
Al valore così ottenuto, anche secondo quanto previsto dall'art. 568 c.p.c., si opereranno le previste
detrazioni, qualora pertinenti.
Relativamente allo stato d'uso e di manutenzione, nonché alle stesse particolari caratteristiche
dell'immobile, occorre osservare che queste possano ritenersi comprese nello stato conservativo normale
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a cui si riferiscono i valori di riferimento assunti, in ragione in particolare delle finiture, delle
caratteristiche e della vetustà del bene (ovvero della recente ristrutturazione e del ridotto utilizzo
dell'immobile).
Relativamente allo stato di possesso, ai vincoli e agli oneri giuridici non eliminabili nel corso del
procedimento esecutivo, stante la previsione di liberare l'immobile al decreto di trasferimento e potendo
ritenere le servitù sopradescritte comunque elementi ormai intrinsechi al bene e fermo restando che
l'immobile sarà in ogni caso trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, non si opereranno
ulteriori specifiche detrazioni.
Nell'ipotesi di efficacia del contratto di locazione (con scadenza al 14/06/2021), si applicherà invece una
detrazione del 15% in ragione della indisponibilità del bene (vincolo locativo), valore desunto da
letteratura estimativa ma anche correlabile all'ammontare dei canoni annui prevedibili da una locazione
dell'immobile (ottenuti come valore medio tra i minimi e massimi basati sui riferimenti O.M.I.).
Relativamente agli oneri per la regolarizzazione urbanistica, non essendo state rilevate difformità
sostanziali rispetto alle pratiche amministrative e/o catastali, così come segnalato nello specifico paragrafo,
sarà valutato forfettariamente ed indicativamente un deprezzamento di € 15.000,00 per le spese tecniche,
diritti ed eventuali oblazioni connessi alla presentazione delle necessarie pratiche e catastali.
Relativamente infine alle eventuali spese condominiali insolute, così come detto nei paragrafi precedenti,
non si ritengono pertinenti eventuali detrazioni.
Relativamente all'assenza di garanzia per vizi del bene venduto (nonché anche per le stesse modalità di
vendita), verrà infine operata una detrazione del 10% del valore.
CONTEGGI DI STIMA.
In ipotesi di inefficacia del contratto di locazione, il più probabile valore del bene oggetto di stima
sopra descritto viene pertanto determinato come segue.
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valore dell'abitazione mq 95,65 x €/mq 2.200,00 € 210.430,00
sommano € 210.430,00
detrazioni per stato d'uso e di manutenzione e particolari caratteristiche dell'immobile 0,00% € 0,00
restano € 210.430,00
detrazioni per regolarizzazione edilizio-urbanistica e/o catastale -€ 15.000,00
restano € 195.430,00
detrazioni per stato di possesso, ai vincoli e agli oneri giuridici non eliminabili 0,00% € 0,00
restano € 195.430,00
detrazioni per spese condominiali insolute € 0,00
restano € 195.430,00
detrazioni per assenza di garanzia per vizi e per le modalità di vendita del bene -10,00% -€ 19.543,00
restano € 175.887,00
valore da inserire nel bando1 € 176.000,00
In ipotesi di efficacia del contratto di locazione, il più probabile valore del bene oggetto di stima sopra
descritto viene pertanto determinato come segue.
valore dell'abitazione mq 95,65 x €/mq 2.200,00 € 210.430,00
sommano € 210.430,00
detrazioni per stato d'uso e di manutenzione e particolari caratteristiche dell'immobile 0,00% € 0,00
restano € 210.430,00
detrazioni per regolarizzazione edilizio-urbanistica e/o catastale -€ 15.000,00
restano € 195.430,00
detrazioni per stato di possesso, ai vincoli e agli oneri giuridici non eliminabili -15,00% -€ 31.564,50
restano € 163.865,50
detrazioni per spese condominiali insolute € 0,00
restano € 163.865,50
detrazioni per assenza di garanzia per vizi e per le modalità di vendita del bene -10,00% -€ 16.386,55
1 Valore approssimato alle migliaia di Euro inferiori o superiori
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restano € 147.478,95
valore da inserire nel bando2 € 147.000,00
NOMINATIVO DEI COMPROPRIETARI
Come precedentemente descritto, non esistono comproprietari non esecutati e non sussiste il
pignoramento di singole quote.
DIVISIBILITÀ
Come precedentemente descritto, non esistono comproprietari non esecutati e non sussiste il
pignoramento di singole quote.
In ogni caso, stante la natura del compendio e il valore dello stesso, non risulta opportuna o realizzabile
una comoda divisibilità del bene.
ATTI PREGIUDIZIEVOLI SULL'INTERO IMMOBILE
Come precedentemente descritto, non esistono comproprietari non esecutati e non sussiste il
pignoramento di singole quote.
Si rimanda pertanto a quanto espresso nel paragrafo “Atti pregiudizievoli”.
DESCRIZIONE SINTETICA DEI BENI
Rimandando alla precedente più completa descrizione, il bene oggetto di pignoramento risulta essere un
appartamento al piano primo e sottotetto con magazzino/cantina a piano interrato inserita in un
fabbricato risalente al dopo guerra ed oggetto di interventi di ampliamenti/ristrutturazione/manutenzione
nel corso del tempo, costituito da tre piani fuori terra, a destinazione residenziale/direzionale/commerciale
per 3 abitazioni, un'unità direzionale (già filiale bancaria) ed una commerciale ed area cortilizia comune.
L'immobile è situato in Comune di Cervia, località Tagliata, in via Sicilia n. 58, con accesso dalla strada, nel
2 Valore approssimato alle migliaia di Euro inferiori o superiori
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centro della località, in zona a destinazione prevalentemente residenziale (ma con diverse attività
commerciali e ricettive), in prossimità delle spiagge della località
L'unità abitativa, con accesso dalla strada attraverso l'area cortilizia comune, è costituita da: a piano primo,
accessibile attraverso scala esterna di uso esclusivo, da soggiorno/pranzo, n. 1 camera da letto, bagno,
servizio, ampio terrazzo; a piano secondo (sottotetto), accessibile da scala interna, da un vano ad uso
sottotetto (deposito occasionale), bagno e disimpegno. A piano terra, cantina/magazzino con WC e
ripostiglio.
Lo stato di conservazione è buono, connesso ai recenti interventi e all'utilizzo come abitazione affittata per
brevi periodi nei mesi estivi.
Sono presenti difformità e necessita di regolarizzazione edilizio-urbanistica.
Superficie reale: abitazione circa 104 mq, di cui mq 51 di sottotetto; terrazzo mq 79; cantina mq 17.
Superficie commerciale: circa 106 per l'abitazione.
FORMAZIONE IN LOTTI
Stante la natura del compendio e il valore dello stesso, non risulta opportuna o realizzabile una comoda
divisibilità del bene.
CODICE FISCALE DEL DEBITORE ESECUTATO
Sulla base di quanto indicato nelle visure catastali, il codice fiscale del debitore esecutato è il seguente:
• -------------------: -------------------
STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE DEL DEBITORE ESECUTATO
Essendo esecutata una società, non si ritiene pertinente.
CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA DEGLI OCCUPANTI
Come detto, l'immobile risulta dato in locazione attraverso un contratto di locazione registrato
successivamente al pignoramento ad altra società di cui si allega visura camerale.
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PENDENZA DI CAUSE RELATIVE ALLE EVENTUALI DOMANDE GIUDIZIALI
Secondo quanto indicato nella certificazione notarile redatta su incarico del procedente dal Notaio
Antonacci di Bologna in data 18/11/2016 (ma riferita al 17/11/2016), e quanto risultante dalle successive
verifiche presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare, non risultano trascritte
domande giudiziali sull'immobile oggetto di pignoramento.
EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Essendo esecutata una società, non si ritiene pertinente.
[OMISSIS]
CONCLUSIONI
Il valore dell'immobile da inserire nel bando viene quindi determinato come segue:
Abitazione di tipo economico e cantina
Valore degli immobili (in ipotesi di inefficacia del contratto di locazione) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, siti a Cervia, località Tagliata (RA), viale Sicilia n. 58, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cervia, Foglio 75, Particella 970, Sub. 9 e 11 € 176.000,00
Abitazione di tipo economico e cantina
Valore degli immobili (in ipotesi di efficacia del contratto di locazione) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, siti a Cervia, località Tagliata (RA), viale Sicilia n. 58, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cervia, Foglio 75, Particella 970, Sub. 9 e 11 € 147.000,00
Ravenna, 20 novembre 2017
Con Osservanza
Il Consulente Tecnico
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ALLEGATI
1. Documentazione catastale
2. Documentazione planimetrica
3. Documentazione fotografica
4. Certificazione notarile prodotta dal procedente
5. Nota di trascrizione dell'atto di pignoramento
6. Titolo d'acquisto (atto Notaio Giunchi del 12 dicembre 1998, rep. 113506)
7. Atto di provenienza (atto Notaio Giunchi del 27 novembre 1999, rep. 118634)
8. Documentazione ipotecaria (integrativa alla certificazione notarile)
9. Stralcio degli strumenti urbanistici
10. Documentazione amministrativa
11. Valori di riferimento
12. Riscontro dell'Agenzia dell'Entrate in merito a contratti di locazione (e relativi contratti di
locazione)
13. Visura camerale della società esecutata
14. Visura camerale della società conduttrice dell'immobile
15. Allegato “A”
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