TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO RICORSO EX ART. 700 C.P.C.-3...turbina a gas modello GE LM2500 +G4 da...
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TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
nell’interesse di1. MAURIZIO D'ANDRIA residente in Sora Via Catta-
neo, C.f. DNDMRZ60E28D843U in proprio e nella qualità di legale rappresentante di ASS. CINEMA E SOCIETA'
- (ALTRI 98 CITTADINI/E)
100. ASS. CINEMA E SOCIETA', con sede in Sora Via C .Cattaneo 91012590609
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al
presente atto, da dell’Avv. Massimiliano Contucci
(C.F.CNTMSM70H24I838G; N. fax 0776-824651 ;PEC:
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sora
(FR) alla via San Giuliano Sura n.2/a giusta procura in
calce al presente atto. Ai sensi degli art. 133 – 134 -
136 c.p.c. comma III il difensore chiede che le
comunicazioni di Cancelleria vengano effettuate al
all’indirizzo PEC:
- ricorrenti -
Contro
BURGO GROUP S.P.A , in persona del legale
rappresentante p.t con sede in Via Piave 1 Altavilla
Vicentina (VI)
E contro
- COMUNE DI SORA, in persona del Sindaco pro-
tempore, con sede in Corso Volsci, Sora (FR)
- PROVINCIA DI FROSINONE in persona del legale
rappresentante p.t. commissario straordinario con
sede in Frosinone in piazza A. Gramsci, 13.
- REGIONE LAZIO , in persona del Presidente pro-
tempore, con sede in Roma in via della Pisana 1301
- resistenti -
* * *
OGGETTO: azione cautelare in relazione alla
mancata adozione di misure di contenimento
dell ’ inquinamento, per la tutela della salute dei
cittadini
PREMESSA IN FATTO
Nell’anno 2008 La BURGO GROUP S.P.A ha realizzato
presso lo stabilimento di Sora con il dichiarato intento
di sopperire al deficit di produzione rispetto alle
necessità di stabilimento, un impianto di cogenerazione
destinato a integrare il ciclo a vapore esistente e
produzione di energia elettrica, costituito da un nuovo
turbogas funzionante in ciclo combinato con le 2 turbine
a vapore già presenti. La centrale generare il vapore
tecnologico richiesto dalla cartiera, con produzione
elettrica in esubero ceduta in rete.
TRATTASI Una caldaia da 90 t/h, 55 bar, 450 °C. Una
turbina a gas modello GE LM2500 +G4 da 33,3 MW
(ISO). Una turbina a vapore a contropressione con
portata di ingresso di 26 t/h e pressione di derivazione
3,5 bar, da 3,0 MW. Una turbina a vapore mista da 8,8
MW, con portata di ingresso 56 t/h, esercita
essenzialmente in contropressione a 3,5 bar, con
portata media in condensazione di 3,3 t/h.
La Provincia di Frosinone procedeva come da D.Lgs
59/2005 sull'Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.) ad autorizzare nel gennaio 2009 l'esercizio di
detta turbogas in violazione però di detto D.Lgs, art. 1 e
altri, nel quale è esplicitamente previsto (art. 1) che la
A.I.A. viene concessa alle aziende che nella sostituzione
degli impianti procedano ad una diminuzione o non
aumento delle emissioni inquinanti in atmosfera.
Invero la Burgo S.p.A. dichiarava (confronto ante e
post operam) notevoli aumenti delle sostanze
inquinanti in atmosfera, quantificate in tonnellate
annue, così indicate: +56,64% per gli ossidi di azoto
(NOx), del +224,56% per il monossido di carbonio
(CO), del +77,37% per l'anidride carbonica (CO2), del
+150% per le polveri sottili PM2,5 e PM10 oltre che per
le altre diverse tipologie di inquinanti emessi, a fronte di
un aumento dei consumi di gas metano che passava da
54 milioni di metri cubi l'anno a più di 84 milioni di
metri cubi l'anno (+64,32%).
In particolare, la stessa General Electric (*) (rif. allegato
articolo Armaroli e Po, rivista “Chimica e Industria”,
novembre 2003) società produttrice della turbogas in
dotazione alla Cartiera del Sole – Burgo SpA, ha
dichiarato che “ più del 95% delle polveri emesse da
turbogas è del tipo PM2,5” e che dunque, nei
monitoraggi delle polveri emesse bisogna fare
riferimento esclusivamente a queste ed a quelle di
diametro inferiore. Ne consegue che la turbogas in
questione, su dati della Burgo S.p.A., immette nell'aria
di Sora ben 11 tonnellate annue di PM2,5 su 11,5
tonnellate prodotte totalmente.
Tale ricaduta al suolo di dette PM2,5 è poi evidenziato
da stessa Burgo S.p.A. con propria simulazione CALPUFF
come da immagine seguente.
I due periti nominati dalla Procura della Repubblica di
Cassino in occasione del procedimento penale tutt'ora
in corso avverso 3 dirigenti della Regione Lazio e l'ex
direttore della Cartiera del Sole affermano che : “ i dati
presentati dimostrano incontrovertibilmente che a
livello locale, di area d'impianto, l'emissione di CO2
viene incrementata considerevolmente” (pag. 31)”. E
ancora “ritengo opportuno sottolineare come la
modifica impiantistica introdotta non possa essere
considerata come una modifica di modesta entità ma
anzi implichi un significativo incremento delle emissioni
a livello locale per quanto riguarda il particolato (+
52,8%) e il CO (+99,7%). Si ricorda che nell'area
insistono insediamenti abitativi densamente popolati...”
(pag. 31-32). Ancora: “... emissioni in atmosfera di
sostanze inquinanti pericolose c.d. PM2,5, PM0,1
ritenute dagli esperti fortemente nocive per la salute
pubblica per il loro alto grado di penetrabilità nelle vie
respiratorie e nei polmoni, la Regione Lazio si sarebbe
potuta pronunciare diversamente, esprimendo parere
negativo all'esclusione dalla procedura di V.I.A.... (pag.
46)”.
In ragione della concessione l'A.I.A. nel gennaio 2009 la
turbogas modello GE LM2500+G4 della General Electric
entra ufficialmente in esercizio nel MARZO 2009, senza
che vengano svolti sufficienti monitoraggi ante operam
pure previsti da stessa A.I.A., da confrontarsi con i
monitoraggi post operam onde individuare l'apporto di
inquinamento prodotto dal nuovo impianto rispetto a
quello pre esistente ed eventualmente intervenire con
prescrizioni tecniche onde garantire la tutela della
salute pubblica. Ad oggi il carico inquinante attribuito al
nuovo impianto cogenerativo/turbogas è quello
dichiarato dalla stessa Burgo Group SpA come sopra
indicato i cui livelli di trend, per le sole micidiali nano
polveri PM2,5 , sono stati evidenziati dai primi 3
monitoraggi della qualità dell'aria svolti da Arpa Lazio
Frosinone nei mesi di febbraio 2012, ottobre 2012 e
febbraio 2013. Di questi primi 3 monitoraggi, quello
intermedio di ottobre 2012 è stato svolto in
CONCOMITANZA con il fermo impianti
cogenerativi/turbogas della Cartiera del Sole, come
correttamente riportato in busta paga della stessa
Burgo SpA di ottobre 2012 (allegata) e da Arpa Lazio
Frosinone per il periodo di monitoraggio svolto. In
breve, in questi primi 3 monitoraggi di Arpa Lazio si
evidenzia questa condizione atmosferica locale: nei
mesi di febbraio 2012 e febbraio 2013 i valori delle
PM2,5 risultano essere pericolosamente e
continuamente molto al di sopra della soglia di
tutela della salute umana fissata per legge a 25
microgrammi per metro cubo d'aria, con picchi fino a 75
microgrammi (+300%) per metro cubo d'aria. Mentre
nel mese di ottobre 2012, intermedio rispetto ai due di
febbraio, ad impianti cogenerativi / turbogas fermi per
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.), i
valori di dette PM2,5 risultano essere invece sempre
molto al di sotto delle soglie di tutela della salute
umana, con valori medi intorno a 10 microgrammi per
metro cubo d'aria. Da questi monitoraggi deriva
perciò la certezza che chi inquina l'aria di Sora è
proprio la Cartiera del Sole – Burgo Group SpA di
Sora.
Il quarto monitoraggio di aprile/maggio 2013 è
stato invece duramente contestato nella sua
validità con un esposto alla Procura della
Repubblica di Cassino giacché pur arrivando solo
dopo 1 mese circa dal precedente, a condizioni
ambientali, di traffico e residenziale identiche al
precedente, come pure di posizionamento della
centralina mobile di rilevamento , mostra esso
una impressionante analogia con i risultati di pari
monitoraggio svolto invece da centralina fissa di
Arpa Lazio posta in località Fontechiari (FR)
situata a circa 10 chilometri da Sora , indicata
questa da Arpa Lazio come “quota base” ossia,
registrante i valori degli inquinanti presenti nella
sola aria in circolazione atmosferica essendo il
comune di Fontechiari completamente assente da
industrie e con modesta presenza di traffico
urbano e modesta presenza di residenti.
Insomma, rappresentante per Arpa Lazio la
condizione “zero” su cui monitorare le differenze
ambientali dovute a fattori antropologici, dovuti
cioè all'azione umana. Tanto che la Procura di
Cassino ha inteso inquisire stessa Arpa Lazio per
i valori dichiarati per questo quarto
monitoraggio.
Il quinto monitoraggio invece è stato svolto nel
mese di novembre 2013, successivo cioè
all'esposto di agosto del dott. Maurizio D'Andria e
all'azione della Procura di Cassino, tant'è che i
valori registrati da Arpa Lazio tornano a mostrare
valori assoluti e trend assolutamente simili (e
pericolosamente al di sopra della soglia di tutela
della salute pubblica fissata a 25 microgrammi
per metro cubo d'aria) a quelli di febbraio 2012 e
febbraio 2013 con turbogas in esercizio .
La turbogas è andata a sostituire la caldaia MONEGO da
60 MW utilizzata con altre 2 di minore potenza fino alla
introduzione di detta turbogas. Il nuovo impianto “ciclo
combinato/cogenerativo” costituito dalla turbogas più
le due caldaie pre esistenti – dichiarato per 45,1 MW
elettrici, poi di 48 MW elettrici o di 33 MW elettrici come
da perizia giurata di parte Burgo SpA risulta essere in
verità di potenza elettrica superiore ai 67MW elettrici,
pari cioè al 55% del potere termico dichiarato per 123-
127 MW.
Un sistema di cogenerazione quale quello della Cartiera
del Sole, consente elevatissimi rapporti di scambio tra il
potere termico e potere elettrico, superiori al 50%
sempre e comunque.
La Burgo Group S.p.A. ha perciò messo in “RISERVA
FREDDA” detta caldaia Monego e non dismessa o
eliminata ma momentaneamente esclusa dal processo
lavorativo, cioè, ferma e perfettamente funzionante e
utilizzabile in caso di necessità, come per il periodo di
manutenzione della turbogas previsto per 15 giorni
l'anno).
I danni connessi all ’ inquinamento atmosferico: il
danno alla salute e all ’ ambiente
I dati monitorati da Arpa Lazio sezione di Frosinone
nelle 6 rilevazioni effettuate dal febbraio 2012 al
gennaio 2014 (circa 2 anni) mostrano una presenza
costante, quotidiana e abnorme delle nano polveri
PM2,5 nell'aria di Sora. Tali concentrazioni di PM2,5
nell'aria hanno raggiunto valori medi giornalieri
superiori a 75 microgrammi per metro cubo
d'aria, per un incremento percentuale fino al +300%
sul valore di riferimento di salvaguardia della salute
pubblica fissato al 2012 a 22 – 25 microgrammi per
metro cubo d'aria. I monitoraggi di Arpa Lazio hanno
dimostrato che tali abnormi concentrazioni di PM2,5
nell'aria di Sora sono quotidiane, essendosi ripetute con
superamenti delle soglie massime di tutela della salute
umana anche 25 giorni su 25 di monitoraggio
effettuato (100%) o in misura minore per 16 giorni su
20 di monitoraggio (80%). Proiettando questi valori
su base anno, constateremmo il superamento
delle soglie di tutela della salute umana anche
per 300 /365 giorni l'anno. Si ricorda che per le più
grossolane e meno invasive PM10 i giorni di
superamento delle soglie di tutela della salute pubblica
ammessi per legge sono fissati in 35 giorni anno .
Questo dato non ha la sua evidenza empirica soltanto a
causa dell'assenza di un monitoraggio continuo della
qualità dell'aria di Sora svolto a mezzo di centralina
fissa di cui Sora è “stranamente” sprovvista. Centraline
fisse di monitoraggio della qualità dell'aria sono invece
presenti nei seguenti comuni : Alatri, Anagni,
Cassino, Ceccano, Ferentino, Fontechiari e
Frosinone. Va invece sottolineato come nei
monitoraggi effettuati a Sora in modo discontinuo, cioè
con centralina mobile ma con copertura temporale pari
a 2 anni, i valori delle PM2,5 siano sempre molto oltre la
soglia di tutela della salute pubblica fissata a 22- 25
microgrammi per metro cubo d'aria. Si ricorda che
negli Stati Uniti tale limite per le PM2,5 posto a soli 12
microgrammi mentre la UE prevede il suo valore
massimo entro i 20 microgrammi per il 2015. Tuttavia,
si ritiene che per le PM2,5 non esista un “limite
accettabile” per la salute umana bastando anche poche
particelle a scatenare malattie e tumori. A Sora invece,
si registrano picchi medi giornalieri superiori ai 70
microgrammi per metro cubo d'aria, valori questi di
assoluta emergenza sanitaria che per la loro
costanza temporale, per giorni, mesi ed anni,
diventano di assoluto pericolo per la salute umana
di circa 26.000 residenti sorani completamente
investiti dalle ricadute al suolo di dette PM2,5 e
conseguente inalazione, 24 ore su 24 per mesi ed anni
passati, presenti e futuri. Nano polveri PM2,5 che
ricadendo al suolo vengono anche assorbite tramite
l'acqua dalla vegetazione e dagli animali e dunque
entrano nella alimentazione umana, cioè, entrano nella
catena alimentare umana con conseguenti danni anche
all'apparato digerente.
Le PM2,5 hanno un diametro pari ad 1/56° del diametro
delle PM10. Sono così piccole che sono visibili solo al
microscopio elettronico e capaci di entrare negli alveoli
polmonari e dunque nel sangue e per questa via,
interessare con patologie tumorali, oltre che
cardiorespiratorie, tutti gli organi umani e non
solo i polmoni. Queste le principali malattie a carico
del sistema cardiorespiratorio: asma, bronchite,
tosse, allergie, ictus, infarti, attacchi cardiaci e di
angina. Si ricorda che queste PM2,5 sono anche non
bio degradabili e la loro presenza nell'organismo
umano provoca l'insorgenza e/o l'accentuazione di
patologie cardio respiratorie e tumorali. Inoltre, dopo
aver tenuto conto di diversi altri fattori di rischio, tra cui
altre malattie, fumo e caratteristiche socio-economiche
delle persone sotto osservazione, i ricercatori hanno
calcolato che un aumento di 5 micron/m3 di
PM2,5 era associato a un +13% del rischio di
eventi coronarici, mentre con un aumento di 10
micron/m3 di PM10 il pericolo saliva del 12%. Ancora
più allarmante è il fatto che sono state rilevate
associazioni al di sotto dell'attuale limite europeo
annuale di 25 micron/m3 per il Pm2,5 e al di sotto di 40
micron/m3 per il Pm10
Una loro definizone : PM10 e PM2,5 PM (Particulate
Matter) è la definizione generale con cui si definisce un
mix di particelle solide e liquide (particolato) che si
trovano in sospensione nell'aria. Con i termini PM10 e
PM2,5 si indicano le frazioni di particolato aerodisperso
aventi diametro aerodinamico inferiore rispettivamente
a 10 e a 2,5 µm. Tali sostanze possono avere origine sia
da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo,
incendi boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran
parte, da attività antropiche, in particolar modo da
traffico veicolare e processi di combustione. Inoltre,
esiste un particolato di origine secondaria dovuto alla
compresenza in atmosfera di altri inquinanti come
l'NOX e l'SO2 che, reagendo fra loro e con altre
sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla formazione
di solfati, nitrati e sali di ammonio. Si stima che in
alcuni contesti urbani più del 50% del particolato sia di
origine secondaria. I maggiori componenti del PM sono
il solfato, il nitrato, l'ammoniaca, il cloruro di sodio, il
carbonio, le polveri minerali e l'acqua. A causa della sua
composizione, il particolato presenta una tossicità
intrinseca, che viene amplificata dalla capacità di
assorbire sostanze gassose come gli IPA (idrocarburi
policiclici aromatici) e i metalli pesanti, di cui alcuni
sono potenti agenti cancerogeni. Inoltre, le dimensioni
così ridotte (soprattutto per quanto riguarda le frazioni
minori di particolato) permettono alle polveri di
penetrare attraverso le vie aeree fino a raggiungere il
tratto tracheo-bronchiale. In particolare si evidenzia
come dal confronto tra i monitoraggi di febbraio 2012,
ottobre 2012 e febbraio 2013 risulti quale fonte di
produzione predominante di PM2,5 la Cartiera del
Sole – Burgo Group SpA - di Sora. Questa responsabilità
si evidenzia empiricamente dal fatto che mentre per i
monitoraggi di febbraio 2012 (sotto abbondantissima
nevicata non riscontrata invece nel raggio di 1 km
dall'industria dove invece della neve è caduta soltanto
pioggia) e febbraio 2013 le PM2,5 risultavano essere
molto oltre la soglia di tutela della salute umana,
nell'ottobre 2012 (centrale rispetto al periodo in
questione) il monitoraggio mostrava valori delle PM2,5
assolutamente molto al di sotto di tale soglia di
tolleranza. Cosa ha causato tale differenza di valori ad
ottobre 2012? Semplicemente la chiusura della Cartiera
del Sole e sua turbogas per cassa integrazione
guadagni ordinaria (C.I.G.O.), ferma nella stessa
settimana di svolgimento del monitoraggio di
Arpa Lazio, come dimostrato da busta paga della
stessa Burgo S.p.A. già allegata all'esposto del
28/08/2013 inoltrato alla Procura della Repubblica di
Cassino dal Dott. Maurizio D'Andria. D'altronde è
certificato che la turbogas in questione brucia più di
84 milioni di metri cubi di gas metano l'anno. Circa
10.000 metri cubi di metano l'ora. Il camino E300 della
turbogas emette fumi pari a 290.000 metri cubi l'ora
ma autorizzata in A.I.A. per circa 241.000 metri cubi
ora. La turbogas produce 11,5 tonnellate di
polveri all'anno di cui, secondo la General
Electric*, più del 95% sono costituite da
particolato del tipo PM2,5 cioè ben 11 tonnellate
l'anno. La simulazione CALPUFF prodotta dalla società
Burgo Group SpA, di ricaduta al suolo delle polveri
prodotte dalla turbogas, mostra una area interessata
superiore ai 10 km di raggio dalla Cartiera del Sole –
Burgo SpA laddove, a minore distanza dall'impianto
industriale, la ricaduta delle nano polveri PM2,5 è
massima e decrescente all'aumentare delle distanze.
Stante che tutto l'abitato di Sora (per 26.000 abitanti)
è posto al massimo nel raggio di 2 km dalla Cartiera del
Sole, ne consegue che tutta Sora (e buona parte del
comune di Isola del Liri) è soggetta pesantissimamente
dalla ricadute al suolo di queste micidiali PM2,5. Si
sottolinea che la fonte di questi dati è la stessa
Burgo SpA. Le emissioni descritte, hanno contribuito a
determinare una grave forma di inquinamento, definito
dalla letteratura vigente come l ’ a l terazione
d e ll ’ a m biente n a turale d a p a rte d e ll ’ u o mo m e diante
l ’ i n troduzione d i q u antitativi d i s o stanze c a paci d i
c a usare d a nno o r i schio p e r l a s a lute u m ana, p e ricolo
p e r l e a l tre s p ecie, d a nno a g li e c osistemi. Il pregiudizio
determinato all’ambiente naturale si ripercuote
peraltro, direttamente, sulla diminuita fruizione della
città da parte dei cittadini e sulla loro qualità della
vita
È a partire dalla metà degli anni ’ 70 , infatti, che sono
stati pubblicati i primi articoli scientifici che mettono in
relazione i livelli giornalieri degli inquinanti con effetti
negativi sulla salute umana, quali la mortalità o i
ricoveri ospedalieri . Questo effetto, che è stato valutato
sia nel momento in cui si è verificato un aumento degli
inquinanti, sia nei giorni immediatamente successivi,
viene denominato “effetto a breve termine”.
L’interpretazione di questi indicatori richiede alcune
precisazioni.
L’aumento di mortalità conseguente ad un aumento di
PM10 e PM2,5 non rappresenta che una semplice
anticipazione di decessi che, si sarebbero comunque
verificati nell’arco di pochi giorni. Anche se è evidente
che gli effetti letali dell’inquinamento si manifestano a
carico delle persone con le condizioni di salute più
compromesse, è anche dimostrato che, se
l ’ inquinamento non avesse precipitato queste
condizioni, le stesse persone avrebbero continuato a
vivere più a lungo 1 .
Gli effetti che sono stati misurati, in altre parole, sono
effetti netti , e il numero di decessi osservato
rappresenta il numero di decessi che non si sarebbero
verificati in un anno se l’inquinamento, nel suo valore
medio annuale, fosse stato pari a quello degli scenari
1 SCHWARTZ J. Is there harvesting in the association of airborne particles with daily deaths and hospital admission?. Epidemiology 2001;12(1):55-61
cui ha fatto riferimento lo studio MISA2. Non solo. E’
ormai nota l’associazione fra inquinamento e patologie
di tipo respiratorio nei bambini esposti a un ambiente
insalubre. Studi condotti negli ultimi anni hanno poi
dimostrato quello che potremmo definire
impropriamente un “ sottosviluppo polmonare ” nei
bambini cresciuti in aree inquinate , circostanza questa
che, fra l’altro, li espone a frequenti e prolungate
infezioni delle vie respiratorie. Per quanto concerne i
bambini sono poi noti gli effetti a lungo termine
dell’esposizione massiccia, nei primi anni di età, a un
ambiente così gravemente inquinato: la letteratura
scientifica, peraltro, mette in guardia circa i gravissimi
rischi in tal senso. Infine, bisogna menzionare l'ultima
ricerca internazionale in materia di smog e salute
pubblicata sulla rivista medica specialistica
internazionale “The Lancet Oncology”* del 9/07/2013
effettuata su un campione di più di 300.000 persone
tenute sotto osservazione per 13 anni il cui responso
clinico è riassumibile così: l'inquinamento
atmosferico è diretta causa di mortalità e di
malattie tumorali. Secondo le risultanze del citato
rapporto “The Lancet Oncology”.... a Sora dovremmo
aspettarci un aumento del rischio di mortalità e
malattie per cause tumorali dovute al PM2,5 e PM10
superiori al 100% . “(cit) ... I risultati sono allarmanti: lo
studio ha mostrato che, per ogni incremento di 10
microgrammi di Pm10 per metro cubo presenti
nell’aria, il rischio di tumore al polmone aumenta di
circa il 22% ” . Parallelamente, per ogni aumento di 5
mcg/m3 di Pm2.5 il rischio aumenta del 18%. Questa
percentuale sale al 51% per una particolare tipologia di
tumore, l’adenocarcinoma, unico tumore che si sviluppa
in un significativo numero di non fumatori lasciando
quindi più spazio a cause non legate alle sigarette di
espletare il loro effetto cancerogeno.
Ancora : “i ricercatori hanno calcolato che un
aumento di 5 micron/m3 di Pm2,5 era associato a
un +13% del rischio di eventi coronarici” (*)
http://www.ecoseven.net/ambiente/inquinamento/lo-smog-
fa-male-al-cuore-ancora-altre-conferme
Visto il livello di PM2,5 presente nell'aria di Sora
ricaviamo come valore minimo che :- da 25 microgrammi a 30 = + 18%;- da 30 microgrammi a 40 = + 36%;- da 40 microgrammi a 50 = + 36%;- da 50 microgrammi a 60 = + 36%;- da 60 microgrammi a 70 = + 36%; + 162% E ancora...
“(cit) ...Essere stanziali in città con smog da record non aiuta. Si è visto che, se nell’arco del periodo di osservazione una persona non si è mai spostata dal luogo di residenza iniziale dove si è registrato un alto tasso di inquinamento, il rischio di tumore al polmone raddoppia. E triplica quello di adenocarcinoma”.
La relazione tra il valore di PM10 e ancor più del PM2,5 e
gli effetti sulla salute è di tipo proporzionale e ben
approssimabile da una relazione lineare. Ciò significa
che qualsiasi miglioramento capace di incidere sui livelli
medi di inquinamento, produrrà un effetto
proporzionale sul miglioramento stesso sulla salute
delle persone esposte .
L ’ inquinamento atmosferico costituisce inoltre un
importante determinante di effetti a lungo termine .
Questi effetti sono stati studiati osservando per lungo
tempo gruppi di persone esposte a livelli differenti di
inquinamento e tenendo conto degli altri fattori, quali
fumo di sigaretta ed esposizioni professionali,
determinanti per le patologie studiate. Anche in questo
caso i risultati sono stati espressi per una differenza di
10 ug/m3 di PM10.
Segue: il danno morale da inquinamento e il
danno esistenziale.
Connessi e conseguenti ai pregiudizi indicati, i ricorrenti
lamentano un danno morale da inquinamento ,
derivante dal “disagio” per l’esposizione ad agenti
inquinanti, anche in assenza immediata di pregiudizi
alla salute: ciò a seguito della nota sentenza n° 2515
del 21.2.2002, con cui la Cassazione Civile a Sezioni
Unite ha di fatto decretato l’autonoma risarcibilità del
danno morale, anche in assenza di un danno biologico o
di altro evento produttivo di danno patrimoniale. Nel
caso specifico, il danno esistenziale indotto si manifesta
sotto forma di danno da immissioni , che può essere
riconosciuto, ai sensi dell’art. 844 c.c., anche in
presenza di attività regolarmente autorizzate e di
emissioni che non superano i limiti di legge2.
Ma non solo. La giurisprudenza più recente ha infatti
riconosciuto la risarcibilità di danni connessi a
immissioni intollerabili che attengono alla sfera emotiva
e psichica delle persone3: si tratta di danni che
determinano una compromissione della personalità
dell’individuo che si manifesta in un’alterazione
sostanziale dei suoi rapporti con l’ambiente esterno,
familiare e sociale. È stato anzi affermato che
“l’immissione sussumibile nella previsione dell’art. 844
c.c. è non soltanto quella che lede immediatamente, …
ma anche quella che comporti elementi di rischio”4.
L’evidente complessità del fenomeno descritto e la sua
stretta interdipendenza con altre fonti inquinanti
costituiscono un serio ostacolo alla sua gestione: d’altra
parte, la gravità dei rischi cui la cittadinanza è esposta
impone scelte tempestive ed efficaci. La soluzione del
problema, infatti, non può rimanere circoscritta alla
gestione delle emergenze, ma richiede un forte
impegno di lungo periodo, che deve coinvolgere in
primis la fonte principale di tali immissioni inquinanti e
poi tutti i livelli istituzionali.
2 Cass., 29 novembre 19993 Corte App. Milano, 29 novembre 1991; Trib. Milano, 25 giugno 1998 4 Trib. Como, ord. 20 gennaio 2002
È certo, infatti, che, se l'azienda e le Amministrazioni
oggi convenute avessero adempiuto, sin dal momento
in cui la problematica è stata resa nota e, quando già le
informazioni scientifiche nonché le norme di tutela
esistevano, agli obblighi imposti, come l'adozione delle
Migliori Tecnologie Disponibili /B.A.T. produttive e di
abbattimento del particolato ultra fine, tecnologie
queste già lungamente presenti sul mercato
industriale/tecnologico internazionale (vedasi
www.emerachem.com), avrebbero impedito l’attuale
degrado ambientale della città e l’odierna emergenza.
La protezione dell’ambiente, del resto, si configura non
solo come un diritto fondamentale dell’uomo, ma anche
come dovere verso le future generazioni, secondo le più
avanzate interpretazioni del principio dello sviluppo
sostenibile5.
I provvedimenti tecnici assunti dalla azienda
Burgo Group S.p.A. – Cartiera del Sole di Sora
A fronte di questa gravissima e delicata situazione
ambientale e sanitaria l'azienda, nonostante le evidenti
rilevazioni empiriche derivanti dai monitoraggi
effettuati da ARPA LAZIO e le continue e documentate
segnalazioni dell'associazione “Cinema & Società” per
mezzo del suo presidente dott. Maurizio D'Andria,
effettuate anche a mezzo di numerosi esposti rivolti alla
5 Nel 1987, la commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo ha definito tale concetto come il processo che “soddisfa i bisogni del presente senza compromette-re la possibilità per le generazioni future di soddisfare i loro”
stessa Burgo Group SpA e alle autorità competenti: dal
Ministero dell'Ambiente, alla Regione Lazio, alla
Provincia di Frosinone e Comune di Sora, l'azienda non
ha inteso adottare alcun sistema M.T.D./B.A.T. di
abbattimento delle nano polveri PM2,5 prodotte
in quantità veramente “industriali” (circa 11,5
tonnellate l'anno) dalla turbogas in esercizio nella
Cartiera del Sole.
L'azienda è soggetta ad attenersi a quanto previsto
nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
rilasciata dalla Provincia di Frosinone in data
20/01/2009.
La Provincia di Frosinone è competente ai sensi della L.
R. n. 14 del 06.08.99 modificata dalla L.R. n.16 del
16.12.2011 “Norme in materia ambientale e di
fonti rinnovabili”, nonché dell'art. 10 delle “Norme di
Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità
dell'Aria” approvato con D.C.R. n. 66 del 10.12.2009. In
proposito, il summenzionato art. 10 dispone che “la
Provincia di Frosinone, in considerazione della
situazione di criticità ambientale registrata dalla
rete di rilevamento di inquinamento atmosferico
deve, anche con il supporto di Arpa Lazio, (la cui
attività è dettagliatamente disciplinata dall'art.
26 delle Norme di Attuazione) effettuare controlli
delle emissioni su tutti gli impianti industriali
insistenti sul proprio territorio ai fini della
verifica del rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii ….” e disciplina la serie di
azioni che la Provincia stessa deve porre in
essere per rimuovere le cause, eventualmente
rilevate, di inquinamento atmosferico. Ai sensi
della vigente normativa, la Regione, per quanto di
competenza, ha ribadito, in merito all'anzidetta A.I.A.,
che il presupposto essenziale per il rilascio della
stessa, fosse la verifica che le nuove emissioni
non concorressero ad incrementare
significativamente i livelli di concentrazione degli
inquinanti nel territorio. “Pertanto, la scrivente
Area (Regione Lazio) ha richiesto già in
precedenza alla Provincia di Frosinone di
effettuare controlli nel Comune di Sora e zone
limitrofe necessari a verificare i valori emissivi in
atmosfera dell'impianto Cartiera del Sole, nonché
il rispetto delle prescrizioni A.I.A. e dei Piani
Regionali di Tutela ambientale, in particolare del
Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria...” .
(Regione Lazio, lettera prot. 051568 del
29/01/2014). In particolare: La Provincia di
Frosinone delegata al rilascio, controllo e alla revisione
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A. e
conseguenti provvedimenti, già in sede di
conferenza dei servizi (nel 2008, in cui furono assenti 3
volte su 3 sia Arpa Lazio, sia AUSL, sia i Vigili del Fuoco)
venne fortemente contestata per violazione del D.Lgs
59/2005 (A.I.A.). Infatti, il nuovo impianto
cogenerativo/turbogas anziché ridurre o stabilizzare le
emissioni nocive già prodotte dagli impianti pre
esistenti (art. 1 - ante e post operam) le AUMENTA
TUTTE (allegato), con percentuali impressionanti. Si
riporta il testo dell'art. 1 del D. Lgs 59/2005 (A.I.A.).
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'azienda, vista la tipologia di impianti
“esistenti” e “nuovi” è anche e soprattutto
soggetta al rispetto del D.P.R. del 12 aprile 1996
in materia di Valutazione di Impatto Ambientale,
di cui risulta essere soccombente in base agli
allegati A, B, e D.
I provvedimenti amministrativi assunti dal
Comune di Sora
A fronte di questa gravissima e delicata situazione, da
un lato l’Amministrazione comunale – pur disponendo di
specifici poteri straordinari – ha omesso per anni di
adottare qualsiasi provvedimento. Provvedimenti
ribaditi da stessa Regione Lazio nella lettera citata prot.
051568 del 29/01/2014 nella quale si ribadisce quanto
segue: “ Si vuole rilevare, altresì, che le misure
adottate per il contenimento dell'inquinamento sono
soggette a verifica della loro effettiva efficacia e che, se
i provvedimenti risultassero insufficienti, è individuata
nei Comuni la competenza a predisporre ulteriori
misure di contenimento dell'inquinamento, misure che
potranno interessare i tre principali settori responsabili
delle maggiori sorgenti emissive, ovverosia, il traffico
veicolare, l'industria, e il riscaldamento civile”. Ciò ha
contribuito ad aggravare il danno alla salute degli
odierni ricorrenti. Sebbene in tale ambito le
Amministrazioni godano di ampia discrezionalità, il
continuo e persistente superamento dei limiti di
emissione previsti dalla normativa di settore, mette in
luce – con estrema nitidezza – la necessità di adottare
efficaci politiche ambientali, mai adottate. (il fallimento
delle politiche ambientali adottate a Sora e nel
comprensorio). Tali considerazioni hanno indotto i
ricorrenti a rivolgersi alla magistratura, ritenendo che
questa sia ormai l’unica sede in cui rivendicare la tutela
immediata e urgente del proprio diritto a vivere in un
ambiente salubre e in cui chiedere che le istituzioni
competenti adempiano al loro dovere di tutela
dell’ambiente e della salute.
Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni
IN DIRITTO:
Il fumus boni iuris
I valori limite individuati dalla legislazione
ambientale di settore e il diritto all ’ ambiente
salubre
1.1. La normativa di settore in materia di inquinamento
atmosferico pone innanzitutto dei valori di accettabilità
(fissati su medie annuali) che rappresentano limiti
massimi invalicabili di concentrazione degli
inquinanti, il cui superamento determina con certezza
danni alla salute umana. In particolare
1) i limiti massimi - attualmente vigenti – sono imposti
dal D.P.R. 203/88 e dal D.lgs. 351/99;
2) il D.M. 163/1999 pone degli obiettivi che avrebbero
dovuto essere raggiunti entro il 2005;
3) il D.M. 60/2002, invece, riguarda limiti di inquinamento
da raggiungere, in parte entro il 2005 e solo in parte
entro il 2010.4) La normativa vigente in materia di qualità dell’aria,
rappresentata dal testo unico D.Lgs n. 155 del 13/08/2010,
impone il rispetto di valori limite di concentrazione in
atmosfera degli inquinanti considerati CO, NO2, SO2,
PM10, PM2,5, C6H6, O3, Benzo(a)pirene.
5) D.Lgs 59/2005 (A.I.A.)
6) Regione Lazio – Piano dell'Aria: Parere espresso dalla
Regione Lazio, prot. n. 13009 del 26/01/2009 allorché si
ribadisce “Inoltre, si ricorda che, presupposto essenziale
per il rilascio dell'AIA è la verifica che le nuove emissioni
non concorrano a incrementare significativamente i livelli
di concentrazione degli inquinanti nel territorio, ai sensi
dell'art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dell'aria il
cui schema è stato approvato con D.G.R. 448 del
23/07/2008”. In base a tale Piano dell'aria risulta che il
Comune di Sora sia già catalogato in fascia B ossia, città
con elevata presenza di almeno un inquinante oltre misura
e per cui è indispensabile effettuare politiche ambientali
idonee per rientrare nei valori normati. Accanto a questi, i
livelli di attenzione costituiscono soglie anticipate di tutela
della salubrità dell’aria, rispetto ai valori massimi di
accettabilità delle concentrazioni in atmosfera di alcune
sostanze. Essi sono stati individuati dal D.M. 20.5.1991
(che attribuisce alle Regioni il compito di individuare le
zone del territorio in cui possono verificarsi episodi acuti di
inquinamento) e confermati prima da D.M. 12.11.1992 e
D.M. 15.4.1994, che indica le “norme tecniche in materia
di livelli e di stati di attenzione e allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane”. Il superamento di tali valori
mette comunque a rischio la salute dell’uomo e impone
l’adozione di provvedimenti urgenti di contenimento
dell’inquinamento: in un’ottica di effettiva prevenzione e
tutela della salute e dell’ambiente, dunque, il rispetto di
tali parametri si impone al di là di episodi acuti di
inquinamento sebbene nel nostro caso, ci si trovi di fronte
ad una situazione di cronicità dell'inquinamento
atmosferico come documentato dai continui, prolungati ed
elevatissimi superamenti delle soglie di tutela della salute
pubblica. Da ultimo, il D.M. 60/20026, indica anche le soglie 6 Come indicato, il D.M. 60/2002 prevede una Fase II in cui le emissioni di PM10
devono essere ridotte proporzionalmente nei 12 mesi successivi al 1° gennaio
di allarme di alcune sostanze, quantitativamente più
elevate e pericolose per la salute umana. Va peraltro
rilevato che, anche a prescindere dagli specifici valori
limite, individuati dalla legislazione di settore, la
giurisprudenza ha ormai annoverato il diritto all ’ ambiente
salubre quale diritto fondamentale dell ’ uomo : a partire
dagli anni ’70, prima la Corte di Cassazione e poi la stessa
Corte Costituzionale, partendo dal presupposto che
l’ambiente costituisce un “bene immateriale unitario”,
hanno affermato l’esistenza di un diritto soggettivo
all’ambiente salubre, fondato su un’interpretazione
estensiva degli artt. 2, 3 e 32 Cost.7.Più recentemente, la
Cassazione ha aggiunto che “per ambiente deve intendersi
il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più
significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché la
loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno
sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione, oltre
che unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse
naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal
diritto comunitario”8.
Conseguentemente, la giurisprudenza ha sottolineato
l ’ obbligo per le p.a. di adottare le misure necessarie ad
evitare un aumento anche temporaneo dell ’ inquinamento 9.
2) La normativa di carattere generale in materia
20057 Cfr.sentenza Cass. Sez. Un. n° 5172 del 1979; sentenze n° 210/1987 e
641/1987: “n el nostro ordinamento giuridico la protezione dell ’ ambiente è imposta da precetti costituzionali (art. 9, 32 Cost.) e assurge a valore primario ed assoluto”.
8 Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 1993, n° 97279 Cass. S.U., 31 gennaio 2002, n°3798; Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n° 2441
igienico-sanitaria:
obblighi e responsabilità del Comune,
Un risultato diverso poteva e doveva essere raggiunto:
sia il Comune di Sora che la Provincia di Frosinone che
la Regione Lazio ne avevano infatti tutti gli strumenti
normativi (oltre che politici e finanziari).
Innanzitutto, infatti - a prescindere dalle disposizioni
contenute nella normativa di settore che si esaminerà
nel dettaglio - il Sindaco ha l’obbligo di tutelare la salu-
te dei propri cittadini, quale ufficiale di governo e quale
rappresentante della collettività che lo ha eletto.
2.2. In particolare, il D.lgs. 267/2000 – T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli E.L. – prescrive, all’art. 50
comma 5, che “… in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale ”10.
10 Già in precedenza, si richiama:l’art. 38 della L. 142/1990 attribuisce al Sindaco competenza in materia di
“provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, … al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini” (art. 38).Più recentemente, il Titolo III del D.lgs. 112/1998 conferisce alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di territorio, ambiente e infrastrutture, attraverso la suddivisione in 9 Capi, dei quali i primi 4 di notevole interesse per le interdipendenze con la tutela ambientale. Ulteriori competenze sono state trasferite alle Regioni e agli Enti Locali dall’art. 73 del D.lgs. 112/1998, a seguito della soppressione del Programma triennale per la tutela dell’ambiente: si tratta, in sostanza, di funzioni attinenti alla determinazione delle priorità dell’azione ambientale, al coordinamento degli interventi ambientali e alla ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per i diversi interventi. Il comma 2 dell’art. 73, in particolare, conferisce alle Regioni il compito di predisporre e attuare Programmi regionali di tutela dell ’ ambiente . Ai sensi del successivo art. 74, poi, le Regioni hanno il compito di individuare le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici, nei corpi idrici, nell’atmosfera, nel suolo, che comportano rischi per la salute e per l’ambiente. Tali aree devono essere classificate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” e essere oggetto di uno specifico piano di risanamento che individuasse le misure
L’art. 54 fa poi riferimento ai provvedimenti finalizzati
alla prevenzione che minacciano l’incolumità dei
cittadini.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha di recente statuito che
“l’esistenza di un’apposita disciplina che regoli, in via
ordinaria, determinate situazioni non preclude
l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente
– nella specie previsto dall’art. 50 D.lgs. 267/2000 per
le ipotesi di emergenza sanitaria e di igiene pubblica –
quando la necessità di provvedere con efficacia e
immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge
indicato sia tanto urgente da non consentire il
tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti
dall’ordinamento”11.
2.3. Altri specifici poteri derivano all’Amministrazione
comunale da altre fonti normative di carattere generale:
1) innanzitutto, già l’art. 104 del D.P.R. 616/1977
attribuiva “ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti: il controllo dell’inquinamento atmosferico
proveniente da impianti termici; il controllo in sede di
circolazione, dell’inquinamento atmosferico o acustico
prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il
urgenti per l’eliminazione del rischio e il ripristino ambientale. Il D.lgs. 112/1998 è stato attuato in Lombardia attraverso la L.R. 1/2000: l’art. 3, in particolare, disciplina la materia relativa a territorio, ambiente e infrastrutture, assegnando alle Regioni le funzioni relative a:a) individuazione di aree regionali in cui le emissioni o la qualità dell’aria
sono soggette a limiti o valori più restrittivi;b) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e
risanamento atmosferico del territorio regionale;c) fissazione degli obiettivi di qualità dell’aria.
11 Cons. St., 15 aprile 2004, n°2144
controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle
emissioni sonore”.
2) L ’ art. 217 T.U.L.S. n° 1265/34, prevede poi la
possibilità di emettere ordinanze ordinarie al fine di
prevenire o impedire il danno o il pericolo per la salute
pubblica determinati da vapori, gas o altre esalazioni .
3) Anche la L. 833/1978 – che istituisce il Servizio
Sanitario Nazionale - impone al sindaco il dovere di
adottare interventi immediati a tutela della salute della
popolazione, in ragione della accertata e attuale
pericolosità delle emissioni inquinanti (art. 32).
1. D.Lgs. 231 per i reati ambientali , art. 733 bis:
danneggiamento di habitat. Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale
2. Direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985
Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati
progetti pubblici e privati.
3. Direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale
dell’ambiente. Responsabilità amministrativa degli
enti. La Direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela
penale dell’ambiente;
4. Decreto Legislativo 7 luglio 2011 , n. 121 - G.U.
n.177 del 1/8/2011 Attuazione della direttiva
2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente,
nonche' della direttiva 2009/123/CE;
In giurisprudenza vi è da registrare un significativo
orientamento secondo cui: “il sindaco è tenuto a
eliminare le situazioni di pericolo per l’incolumità degli
utenti le quali siano inevitabili con l’uso della normale
diligenza. In tal caso devono essere apprestate le
adeguate misure di protezione e le opportune cautele.
La violazione di tali obblighi, in quanto in contrasto con
l’esigenza che il Sindaco garantisce la sicurezza del
territorio, è fonte di responsabilità penale”12. Più
recente, la pronuncia del Tribunale di Messina: “il
sindaco, tanto in virtù della normativa relativa alla
gestione del traffico urbano, quanto in virtù della
normativa in materia ambientale, quanto, infine, in
qualità di ufficiale del Governo cui compete il potere di
emanare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela
dell’incolumità pubblica, assume una posizione di
garanzia con riferimento alla tutela dell’aria-ambiente
dalle emissioni inquinanti da traffico urbano”13.
Per quanto attiene alla Provincia di Frosinone essa è
soggetta a quanto previsto dal D.Lgs 59/2005 (A.I.A.).
"Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa
alla prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento"
Per quanto attiene alle Regioni, invece, il nuovo art. 117
Cost. attribuisce loro competenze in materia di tutela
della salute, governo del territorio, protezione civile,
valorizzazione dei beni ambientali, ricerca scientifica e
12 Cass. pen., sez. IV, 18 novembre 199713 Trib. Messina, sez. II, 8 ottobre 2002, n° 2175 (confermata in Cassazione con
provvedimento del 18.06.2004 depositata 29.09.2004 Relatore Fiale
tecnologica.
L’ambiente è infatti un valore costituzionalmente
protetto, una materia di scopo, in ordine alla quale si
manifestano competenze diverse: mentre spettano allo
Stato funzioni unificanti14, le Regioni possono anche , in
ragione della propria competenza concorrente,
prevedere discipline più rigorose rispetto ai limiti fissati
dal legislatore, dirette ad assicurare un più elevato
livello di garanzia per le popolazioni e il territorio
interessato. Tale interpretazione è peraltro confermata
anche dal disegno di legge AS3519, che intende dare
attuazione all’art. 117 Cost.15.
3) Le competenze specifiche in materia di
inquinamento atmosferico, ai sensi della
normativa di settore
3.1. Le strategie normative finalizzate a contenere, in
particolare, il degrado dell’ambiente atmosferico sono
numerose: complessivamente, la materia è regolata da
25 trattati, convenzioni e protocolli internazionali, 50
norme comunitarie e 80 nazionali. Tra queste, occorre
innanzitutto menzionare la direttiva 96/62/CE 16,
normativa quadro in materia di valutazione e gestione
della qualità dell’aria. (e più recenti) e Decreto
Legislativo 7 luglio 2011 , n. 121 - G.U. n.177 del
1/8/2011 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla
14 Corte Cost., 26 luglio 2002, n° 40715
16 E delle direttive figlie 99/30/CE e 2000/69/CE
tutela penale dell'ambiente, nonché' della direttiva
2009/123/CE. Nel nostro ordinamento, tre sono le leggi
fondamentali che definiscono l’assetto delle
competenze amministrative in materia di inquinamento
atmosferico
Innanzitutto, va menzionato il D.P.R. del 12 aprile 1996
sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Atto di
indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40,
comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale. Procedura d'impatto ambientale ai
progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio
85/337/CEE. Ambito di applicazione. 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
che l'attuazione della procedura di valutazione di
impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati
A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della
direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel
presente atto.
Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria – Regione
Lazio. Il Piano di risanamento della qualità dell'aria è lo
strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio
da applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva madre
"in materia di valutazione e di gestione della qualità
dell'aria ambiente" e alle successive direttive
integrative. Art. 1 Finalità 1. Il Piano di Risanamento
della Qualità dell’aria della Regione Lazio stabilisce
norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli
effetti dannosi per la salute umana e per
l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla
dispersione degli inquinanti in atmosfera. 2. Il presente
Piano è redatto, ai sensi d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351,
conformemente ai criteri stabiliti dal decreto del
Ministero dell’Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002,
n. 261.
3.3 Il D.P.R. del 203/1988.
Ai sensi dell’art. 4 – fatte salve le competenze dello
Stato – la tutela dell ’ ambiente dall ’ inquinamento
atmosferico compete alle Regioni , cui spetta, tra l’altro:
1) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,
conservazione e risanamento del proprio territorio17;
2) la fissazione dei valori di qualità dell’aria, nell’ambito
dei piani di protezione ambientale per zone
determinate, in cui è necessario assicurare una speciale
protezione dell’ambiente;
3) la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per
specifiche esigenze di tutela ambientale, nell’ambito dei
piani di cui al punto 1), di valori limite di emissioni più
restrittivi dei valori minimi definiti nelle linee guida;
17 I criteri per la redazione di tale documento sono definiti dal D.M. 261/2002. In particolare, la Regione è tenuta a: formulare piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, alla luce di quanto disposto nel D.P.R. 203/1988; sviluppare piani di protezione ambientale per zone specifiche. La predisposizione del piano – che deve essere aggiornato ogni 3 anni - comprende poi: l’individuazione delle aree o dei settori produttivi e civili oggetto del piano, attraverso l’analisi delle caratteristiche del territorio e l’elaborazione delle informazioni disponibili., l’indicazione, in ciascuna area e/o settore degli interventi per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria lo sviluppo degli strumenti di controllo dell’attuazione del piano.
4) l’indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e
di rilevazione degli inquinanti atmosferici e
l’organizzazione dell’inventario regionale delle
emissioni (cfr. art. 3 direttiva 96/62/CE).
I Comuni, invece, hanno competenze soprattutto in
materia di rilascio di autorizzazione ed espressione dei
pareri nei confronti della Provincia. Poiché, tuttavia,
scopo ultimo di tale disciplina è la tutela della salute e
dell’ambiente salubre, l ’ autorità amministrativa locale è
investita altresì di compiti più generali e di funzioni
repressive , che devono essere esercitati con
tempestività e congruità .
A prescindere, comunque, dalle diverse competenze, la
legge esprime chiaramente un concetto, costituente
norma di azione per l ’ operato della p.a .: il
perseguimento del più elevato grado possibile di
protezione ambientale e della salute umana. La
discrezionalità amministrativa è dunque
condizionata al raggiungimento di tale obiettivo e
all’applicazione della migliore tecnologia disponibile.
3.3. Il D.lgs. 351/1999, invece, in attuazione della
direttiva 96/62, impone alle amministrazioni l’obbligo di
“mantenere la qualità dell ’ ambiente, laddove è buona,
e migliorarla negli altri casi ” (art. 1).
Il conseguimento di tale obiettivo deve avvenire
attraverso un approccio integrato per la protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo (art. 3).
In particolare, le Regioni devono:
1. effettuare indagini al fine di valutare preliminarmente
la qualità dell’aria e individuare le zone nelle quali i
livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
2. in tali zone, definire i piani d'azione contenenti le
misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto
il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie
di allarme;
3. indicare una lista di zone e di agglomerati nei quali: a)
i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite
aumentato del margine di tolleranza; b) Sora rientra in
questa casistica : i livelli di uno o più inquinanti sono
compresi tra il valore limite ed il valore limite
aumentato del margine di tolleranza;
4. nelle zone e negli agglomerati di cui al punto 1,
adottare un piano o un programma per il
raggiungimento dei valori limite entro i termini
stabiliti18;
5. adottare, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli
degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da
non comportare il rischio di superamento degli stessi,
un piano di mantenimento della qualità dell'aria , al fine
di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei
valori limite.
In attuazione del D.lgs. 351/1999, è stato emanato il
18 I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico
D.M. 1.10.2002 n° 261, che definisce le modalità di va-
lutazione preliminare della qualità dell'aria e i criteri per
la stesura dei programmi di miglioramento e di mante-
nimento della stessa. In particolare, all'art. 4, vengono
individuati, quale principale strumento conoscitivo per
la redazione dei programmi di miglioramento, gli inven-
tari delle sorgenti di emissione, e nell'Allegato 2 vengo-
no riportati i criteri per la redazione degli inventari, che
devono essere seguiti in modo da garantire un adegua-
to livello di attendibilità e di uniformità ai dati raccolti.
La responsabilità civile connessa alla mancata tu -
tela dell ’ ambiente e della salute umana
La responsabilità dei resistenti in ordine all ’ inadempi -
mento degli obblighi di tutela dell ’ ambiente e della sa -
lute umana – anche a prescindere dalla normativa di
settore indicata – deve essere riconosciuta in base ai
principi generali del codice civile e di quello penale, in-
terpretate alla luce degli artt. 32 (in tema di diritto alla
salute) e 9 (in relazione alla tutela dell’ambiente) della
Costituzione. Per quel che attiene, innanzitutto, la disci-
plina civilistica, la responsabilità delle Amministrazioni
resistenti discende direttamente dal combinato disposto
degli artt. 2043 c.c.19 e 32 Cost.: “la responsabilità della
P.A. per il risarcimento dei danni cagionati da una con -
dotta omissiva sussiste non soltanto in caso in cui que -
sta concreti violazione di una specifica norma istitutiva
19 Cass. civ., sez. un., 5 agosto 1994, n. 7266
dell'obbligo inadempiuto, ma anche quando detta con -
dotta si ponga come violazione del principio generale di
prudenza e diligenza, di cui è espressione l'art. 2043
c.c.”20.
Ebbene, nel caso sottoposto al Tribunale, la Burgo
Group S.p.A il Comune di Sora, la Provincia di Frosinone
e la Regione Lazio non hanno tutelato in modo
adeguato la salute e l ’ ambiente dei cittadini sorani ,
diritti non suscettibili di affievolimento, sia operando
attraverso atti amministrativi inidonei, sia, più in
generale, attraverso una condotta gravemente
omissiva21:si tratta dunque di una fattispecie che rientra
nella previsione dell’art. 2043 c.c.
Sotto il profilo soggettivo, la colpa della p.a. consiste sia
nella violazione delle regole di comune prudenza, che
ha dato luogo ad attività provvedimentale negligente o
imprudente, sia nella violazione di leggi di settore alla
cui osservanza essa è vincolata , dovendo osservare i
principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento
prescritti dall'art. 97 Cost.22.
Con riferimento, poi, al danno ingiusto determinato
dalle Amministrazioni resistenti, si precisa che –
quand’anche i livelli di sostanze inquinanti
(particolarmente per le PM2,5) non fosse tanto
palesemente superiore a tutti i limiti fissati dalla
20 Cass. civ., sez. I, 12 agosto 1992, n. 955021 Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 1992, n. 209222 Cass. civ., sez. I, 24 maggio 1991, n. 5883
normativa di settore – essi sarebbero certamente
superiori alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.
La norma, infatti, sanziona le immissioni di fumi e simili
propagazioni che – a prescindere dai limiti individuati
dalla normativa di settore – producono effetti nocivi e
molesti per le persone.
7.3. Uno sguardo al codice penale induce a ritenere
altresì configurabile, innanzitutto, la responsabilità di
carattere generale ex art. 40 c.p. per non aver impedito
il superamento dei limiti di emissione previsti dalla
vigente normativa e il conseguente danno alla salute
dei cittadini, pur avendo l’obbligo giuridico di farlo,
secondo la normativa indicata.
Proprio in relazione alla responsabilità di cui all’art. 40
c.p., la giurisprudenza ha precisato che: “del bene della
vita l'elemento tempo costituisce una componente
essenziale, con la conseguenza che ogni fatto
imputabile che ne determini l'anticipata cessazione,
influenzando un fattore patogenetico già esistente e
costituente la causa clinica del decesso, non può
considerarsi mera occasione, ma concausa, rompendo
quell'equilibrio precario nella salute del soggetto, che,
per quanto con prognosi infausta per il futuro, si era
generato. In siffatte fattispecie, quindi, il nesso di
causalità va esaminato, secondo i principi della
regolarità causale, non solo fra fatto ed evento letale,
ma anche tra fatto e accelerazione dell'evento morte.
Perché possa escludersi il nesso causale, e possa
parlarsi di mere occasioni, e cioè di fatto coincidente
ma privo di qualunque forza causativa, occorre, quanto
meno nel caso di lesione del bene «vita» (ma il discorso
vale certamente anche per il bene «salute»), che esso
non solo non abbia causato l'evento di danno, ma non
l'abbia neppure minimamente accelerato”23. Anche in
questo settore, è bene precisare che la nozione di
danno deve essere interpretato in un’accezione ampia –
che prescinde dai limiti di emissione indicati dalla
normativa di settore. Ciò discende dall’applicabilità,
anche nel settore del diritto dell’ambiente, dell’art. 674
c.p.24.: Così, la giurisprudenza ha statuito che “in tema
di emissioni nell'atmosfera, è stata ritenuta la loro
capacità offensiva, in considerazione della indubbia
idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle
persone, dovendosi fare rientrare nel concetto di
"molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio,
disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e
della quiete", che producono "un impatto negativo,
anche psichico, sull'esercizio delle normali attività
quotidiane di lavoro e di relazione” ... In tale
prospettiva è stato affermato che può costituire
"molestia" anche il semplice arrecare alle persone
preoccupazione ed allarmi generalizzati circa eventuali
danni alla loro salute per l'esposizione ad emissioni
23 Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2000, n. 596224 Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2005, n° 19898
atmosferiche inquinanti. Deve ricordarsi, inoltre, in
proposito, che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod.
pen. costituisce reato di pericolo, per cui non è
necessario che sia determinato un effettivo nocumento
alle persone, essendo sufficiente l'attitudine concreta
delle emissioni ad offenderle o molestarle nel senso
sopra indicato”25.
Con altra recentissima sentenza, abbandonando la
teoria della “legalità formale”, la Cassazione si é
appunto pronunciata sulla sussistenza di tale reato,
anche a prescindere dal superamento dei limiti di
immissione stabiliti dalla legge, essendo sufficiente
l ’ offensività della condotta 26 . In questo caso: “le
molestie, per essere rilevanti ai fini dell’art. 674 c.p.
devono risultare, secondo il disposto dell’art. 844 c.c.,
“superiori alla normale tollerabilità”. A tal fine è
necessario verificare se le emissioni rivestono
effettivamente un carattere molesto, cioè sgradevole o
fastidioso e come tale avvertibile da un numero di
cittadini”27. Sotto questo profilo, la disciplina penalistica
è del tutto affine a quella di cui all’art. 844 c.c.: “in
tema d’inquinamento atmosferico, i “casi non consentiti
dalla legge” di emissioni di gas, vapori o fumi rilevanti
25 Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2004, n. 38297Cfr. anche: Cass., Sez. 1^: 15.11.1993, n. 10336, Grandoni; 17.12.1994, n. 12428, Montini; 4.12.1995, n. 11868, Balestra ed altro; 21.1.1998, n. 739, P.M. in proc. Tilli; 14.1.2000, n. 407, Samengo; nonché Cass., Sez. 3^, 21.3.1998, n. 3531, Terrile
26 Cass. pen., 24 ottobre 2005, n° 3893627 Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2004, n° 26649
ai sensi dell’art. 674 c.p. possono essere quelli di
qualunque genere che “superano la normale
tollerabilità”, evincibili, a contrario, dal disposto c.p.,
dell’art. 844 c.c. …. Sicchè, la tutela civilistica contro le
immissioni intollerabili, che compete non solo al
proprietario del fondo contiguo ma alla generalità dei
cittadini potenzialmente danneggiati ( “ avendo il
principio dettato dall ’ art. 844 c.c. evidente portata
generale ” ), non solo non esclude la tutela penalistica di
cui all ’ art. 674 c.p. ma, ponendo uno specifico divieto,
ne costituisce presupposto ”28.
Questo tipo di responsabilità può certamente essere
addebitata alle Amministrazione resistenti: come ha
chiarito alcuni anni fa la Cassazione, infatti, il diritto
soggettivo alla salute deve essere protetto anche
nei confronti della p.a .29: E ssa, infatti, non ha il
potere di rendere insalubre l ’ ambiente neppure
in ragione di pretesi interessi pubblici di
particolare rilevanza e, dunque, di autorizzare
attivi suscettibili di determinare tale insalubrità,
senza l ’ impiego di idonee cautele atte a
scongiurare il pericolo 30.
Il tribunale di Bologna ha di recente affermato che
“nessun potere discrezionale viene concesso alla p.a.
[in materia di contenimento dell ’ inquinamento
28 Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2004, n° 26649; . Cfr. anche Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2004, n° 9757; Cass. pen., sez. III. 28 settembre 2005, n° 38936
29 Cass. civ, sent. N°5172/197930 Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 1992, n° 2092
atmosferico], ma solo una valutazione circa la
possibilità o meno di superamento dei livelli di
attenzione o degli obiettivi di qualità , basata però non
solo sui dati delle emissioni, intesi come media
annuale, ricavati dalle centraline fisse in un numero
ridottissimo di postazioni, ma anche di quelli rilevati …
dal mezzo mobile, dai campionatori passivi e da ogni
altro idoneo sistema di rilevamento, poiché solo così è
possibile avere una corretta e completa valutazione
della qualità dell’aria e poiché così ha voluto il decreto
Ronchi”31. In effetti, se le p.a. convenute si fossero
comportate secondo le regole di buona
amministrazione, gli odierni attori avrebbero
effettivamente conseguito l’utilità sperata, ossia il
miglioramento della salubrità dell’ambiente e un minor
pregiudizio al bene della vita32.
Il periculum in mora
1. Alla luce di quanto esposto, non può che concludersi
asserendo che la situazione di Sora e del comprensorio ,
con riguardo all’inquinamento atmosferico connesso
alle immissioni della centrale di cogenerazione -
turbogas, è gravemente critica e impone, da un lato
l’applicazione di provvedimenti urgenti che evitino
l’aggravarsi dei danni già subiti dai cittadini sorani;
dall’altro, la pianificazione di strategie di lungo termine
che consentano alla città di Sora di non superare i limiti
31 Trib. Bologna, dott. Ciccone, 6 settembre 200132 Corte App. Firenze, 20 maggio 2001
previsti dalla legge a tutela dell’ambiente e della salute.
La condotta del Sindaco di Sora e dell’Amministrazione
provinciale e regionale – che avevano il dovere di
proteggere i cittadini e il potere di intervenire con
efficacia - è stata sino ad ora gravemente carente e
inadempiente in relazione a entrambi i profili.
Ciò ha determinato, per i cittadini e in particolare per gli
odierni ricorrenti, un grave danno alla salute: il nesso
causale tra esposizione a emissioni inquinanti indicate e
patologie cardiache, respiratorie e tumorali è, infatti,
stato da tempo accertato e recentissimamente
confermato (2013) in sede scientifica.
È altrettanto certo che l ’ applicazione effettiva e
reiterata dei provvedimenti amministrativi indicati dalla
normativa di settore avrebbe consistentemente
diminuito tale rischio .
Si rileva, dunque, l’urgenza di un intervento di Codesto
Tribunale, volto alla cessazione immediata degli effetti
dannosi derivanti dalla condotta della azienda Cartiera
del Sole – Burgo Group SpA e delle Amministrazioni
resistenti.
2. La legittimità e la fondatezza di tale richiesta appare
fondata anche alla luce della più recente
giurisprudenza. In generale, infatti, la Cassazione ha
precisato che il diritto alla salute non deve trovare
tutela solo in via successiva, attraverso il risarcimento
del danno, ma anche in via preventiva, attraverso il
riconoscimento del diritto all ’ eliminazione dei fattori
potenzialmente dannosi per la salute : “non è
necessario che il danno si sia verificato, perché il
titolare del diritto possa reagire contro la condotta
altrui, se essa si manifesta in atti suscettibili di
provocarlo…la protezione apprestata dall’ordinamento
al titolare del diritto si estrinseca prima nel vietare agli
altri consociati di tenere comportamenti che
contraddicano il diritto e poi nel sanzionare gli effetti
lesivi della condotta illecita, obbligando il responsabile
al risarcimento del danno. Con specifico riferimento al
diritto alla salute sarebbe contraddittorio affermare che
esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in
discussione l’integrità e ammettere che alla persona sia
data la sola tutela del risarcimento del danno e non
anche quella preventiva”33.
La legittimazione attiva dei ricorrenti
1. I ricorrenti sono tutti cittadini che, ben prima di
rivolgersi a Codesto Tribunale, si sono adoperati –
attraverso lettere, segnalazioni, manifestazioni
pubbliche, esposti – al fine di sollecitare un intervento
della società Burgo Group SpA e delle Amministrazioni
competenti a tutela della loro salute e di quella dei loro
figli.
Essi hanno deciso di intraprendere la presente azione
legale nella convinzione che – allo stato delle cose – non
33 Cass. civ., 27 luglio 2000, n° 9893
vi sia altra strada per denunciare le gravi condizioni
ambientali e sanitarie in cui, da troppi anni, sono
costretti a vivere come argomentato, infatti, il diritto
alla salute e quello a un ambiente salubre sono, infatti,
diritti fondamentali dei cittadini, cui corrispondono
precisi doveri in capo alle p.a. .
I ricorrenti si rivolgono dunque a Codesto Tribunale per
ottenere l’immediata imposizione di alcuni specifici
provvedimenti, ritenuti efficaci dagli esperti del settore
e in gran parte già adottati dalle Amministrazioni
resistenti, al fine di impedire l’aggravarsi dei danni
biologici, esistenziali e patrimoniali che hanno subito e
che continuano a subire ogni giorno.
In questo senso, si chiede al Tribunale civile di imporre
alla Burgo Group SpA di adottare gli opportuni
accorgimenti tecnici (imposizione dell'installazione dei
filtri anti PM2,5 agli impianti di cogenerazione/turbogas,
come facilmente riscontrabili in commercio, come
visibili, ad esempio, al sito web www.emerachem.com )
presso la Cartiera del Sole di Sora volti a tutelare il
diritto alla salute dei cittadini sorani , e di prescrivere al
Comune di Sora, alla Provincia di Frosinone e alla
Regione Lazio che adempiano agli obblighi di risultato
imposti dalla legislazione ambientale . Non ultimo,
l'installazione di una centralina fissa di monitoraggio
della qualità dell'aria di Sora così come presenti in altre
città della provincia di Frosinone.
Ciò posto, i ricorrenti – con l’ausilio di esperti nel campo
scientifico e urbanistico – hanno enucleato alcune
indicazioni che ritengono possano essere utili a
selezionare i provvedimenti idonei a impedire che il
comportamento illecito delle parti resistenti continui.
2. Per le ragioni esposte, la legittimazione dei ricorrenti
non può essere posta in dubbio.
Essi vantano, per l’appunto - non un mero interesse -
bensì di un diritto soggettivo assoluto ,
costituzionalmente garantito e azionabile in via
ordinaria.
A partire dalla sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite n° 5172/1979 e dal leading case costituito
dall’ordinanza del Pretore di Taranto, in tema di tutela
inibitoria del diritto alla salute34, la giurisprudenza ha
offerto un’ampia conferma di tale principio, anche con
riferimento al caso specifico dell’inquinamento
atmosferico e acustico determinato dall'impianto
di cogenerazione-turbogas della Cartiera del Sole
– Burgo Group SpA di Sora Sotto altro profilo, il
ricorso denuncia situazioni lesive in danno di soggetti
determinati, qualificati da una specifica relazione con il
territorio, che ben possono essere tutelate attraverso
provvedimenti d’urgenza35. In particolare, secondo la
34 Ord. 28 luglio 197635 E. DINI, G. MAMMONE, “I provvedimenti d’urgenza”, Giuffrè Editore, pag. 381. In
giurisprudenza, ex plurimis, cfr: Pret. Monza 15 gennaio 1976; Pret. Verona, 12 novembre 1987; Trib. Chieti, 28 giugno 1993 (con cui è stato ordinato al Comune di eseguire i lavori necessari per eliminare il deflusso delle acque nere della fogna comunale); Pret. Modica, 31 luglio 1990; Pret. To, 19 luglio 1988; Cass. Sez.
Suprema Corte è possibile ottenere dal Giudice
ordinario la condanna a un facere della p.a. ogni
qualvolta il comportamento di quest’ultima sia
riconducibile a comportamenti materiali, come
l’inosservanza delle comuni cautele necessarie a
evitare danni a terzi.
Dello stesso parere la dottrina, secondo cui “la tutela
d’urgenza può trovare, anche in materia ambientale,
applicazione ideale”36.
* * *
Tutto ciò premesso, con riserva di ogni azione in ordine
al risarcimento dei danni subiti e subendi, i ricorrenti,
come sopra rappresentati e difesi,
CHIEDONO
che l’Ill.mo Giudice, ritenuti sussistenti gli estremi di cui
agli artt. 700 c.p.c. e ss., esaminati gli atti, valutata
l’urgenza e assunte ove ritenuto necessario sommarie
informazioni, voglia emettere, con decreto inaudita
altera parte ovvero previa fissazione di udienza di
comparizione delle parti, i provvedimenti necessari e
sufficienti perché cessi immediatamente l’illecito
perpetrato dai resistenti tutto ciò al fine di impedire
l’aggravarsi del danno alla salute dei ricorrenti. In
particolare, chiedono che il Tribunale di Cassino:
Un., 6 ottobre 1979, n° 5172 36 E. DINI, G. MAMMONE, op. cit. LANDI, “La tutela processuale dell’ambiente”,
Padova 1991. POSTIGLIONE, “Lo spazio giuridico di informazione, partecipazione e azione del cittadino e delle associazioni in relazione all’ambiente”, in AA.VV. “La qualità della vita e dell’ambiente”, atti del Convegno svoltosi a Viterbo dal 27 al 29 maggio 1998
1) Ingiunga alla resistente Migliore Tecnologie
Disponibili / B.A.T. specificatamente ad uso di
abbattimento delle emissioni inquinanti (PM2,5, PM10,
NOx, SO2, CO, solfato, nitrato, cloruro di sodio,
carbonio, polveri minerali, ...) in atmosfera da impianto
cogenerativo-turbogas
2)Imponga il fermo immediato dell'impianto
cogenerativo-turbogas, con apposizione dei sigilli, fin
tanto che l'azienda Burgo SpA non termini i lavori di
adeguamento dell'impianto cogenerativo con
l'apposizione di filtri anti particolato fine PM2,5 e altre
sostanze principalmente inquinanti e lesive della salute
umana e dell'ambiente (M.T.D./B.A.T.) come quelli
indicati in esempio. All’uopo rilevando che l'azienda
Cartiera del Sole – Burgo Group SpA di Sora dispone
funzionalmente degli impianti tecnologici/produttivi “di
riserva” (caldaia Monego) tale che, un fermo della
turbogas per le migliorie tecnologiche dovute, non
comporterebbe il fermo della produzione e delle
lavorazioni proprie, potendo optare immediatamente
per una configurazione produttiva pari a quella
preesistente all'adozione di tale turbogas. Stessa
configurazione che adotta ogni anno.in circostanza della
manutenzione della turbogas in questione.
3)Imponga alla Regione Lazio l'installazione di una
centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria di
Sora come presenti anche in città “minori” della
provincia di Frosinone.
4)Ordini alle Amministrazioni resistenti l’adozione di
tutti i provvedimenti contingenti ed urgenti necessari e
sufficienti al raggiungimento del risultato di
contenimento delle soglie di inquinamento nei limiti di
legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede volersi disporre Consulenza Tecnica d’ufficio
affinché il consulente incaricato
α) Accerti i carichi emissivi di inquinanti dell'impianto di
cogenerazione – turbogas in esercizio massimo e/o
potenziale (particolarmente per le cancerogene
PM2,5) sia “al camino” che “fuori camino” con il
controllo diretto di ARPA LAZIO e funzionari di P.G. e li
confronti con l'inquinamento atmosferico presente
normalmente nell'aria di Sora in condizione di fermo
lavorativo di stesso impianto cogenerativo-turbogas
onde determinarne senza alcun margine di errore il
carico inquinante.
β) Verifichi il potenziale elettrico di stesso impianto
cogenerativo-turbogas e se questo risulti essere
superiore ai 50 MW elettrici o inferiore;
χ) verifichi la disponibilità in commercio di Migliore
Tecnologie Disponibili / B.A.T. specificatamente ad
uso di abbattimento delle emissioni inquinanti
(PM2,5, PM10 NOx, SO2, CO, … solfato, nitrato,
cloruro di sodio, carbonio, polveri minerali, ...) in
atmosfera da impianto cogenerativo-turbogas.
δ) verifichi la disponibilità in seno alla azienda Cartiera
del Sole della caldaia modello “Monego” da 60 MW in
“riserva fredda” e delle due minori da 16 MW
cadauno ancora in esercizio e la loro disponibilità
immediata ad operare funzionalmente e
tecnicamente in sostituzione dell'impianto
cogenerativo-turgogas che ha sostituito appunto la
precedente configurazione tecnica-produttiva
costituita da nr. 3 caldaie come sopra ricordate;
ε) Accerti un fermo della turbogas per lavori di
adozione delle B.A.T. / M.T.D. (filtri anti PM2,5 alla
turbogas) non determinerebbe il fermo impianti
produttivi potendo essere impiegata tale riserva
fredda (caldaia Monego)
φ) Accerti che tale ripristino della configurazione ante
turbogas consentirebbe perciò il normale
svolgimento della produzione di carta con il solo
limite della minore produzione di energia elettrica,
per la parte che la Burgo spa vende al Gestore (enel),
incidendo così solo o prevalentemente sul fatturato
derivante dalla vendita di energia elettrica, stimata
per un importo superiore a 25 milioni di euro l'anno
( al prezzo di 50 euro per Mw elettrico/ora).
Si chiede ai sensi e per gli effetti dell’art. 210c.p.c.
che il Giudice adito acquisisca la perizia CTU di
nomina della Procura della Repubblica di Cassino,
come agli atti del procedimento penale nr 1064/08
RGPM e altra documentazione ivi prodotta, quale il
Parere 325/2009 del Ministero dell'Ambiente e Parere
dell'ISPRA del 19/06/2009 già presentati in quella
sede, nonché del parere espresso dalla Commissione
Tecnica nominata dal Comune di Sora già consegnata
alla Provincia di Frosinone.
Si chiede formalmente che il Giudice adito acquisisca
da febbraio 2012 a gennaio 2014 i monitoraggi
dell’ARPA LAZIO..
Si depositano i documenti analiticamente indicati
nell’indice del fascicolo di parte. Con riserva di ulteriori
richieste istruttorie in ragione della avverse difese dei
ricorrenti
DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO
UNIFICATO
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 si
dichiara che il valore della causa è indeterminato.
Cassino, 04/03/2014 Avv. MASSIMILIANO
CONTUCCI