TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO RICORSO EX ART. 700 C.P.C.-3...turbina a gas modello GE LM2500 +G4 da...

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TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO RICORSO EX ART. 700 C.P.C. nell’interesse di 1. MAURIZIO D'ANDRIA residente in Sora Via Catta- neo, C.f. DNDMRZ60E28D843U in proprio e nella qualità di legale rappresentante di ASS. CINEMA E SOCIETA' - (ALTRI 98 CITTADINI/E) 100. ASS. CINEMA E SOCIETA', con sede in Sora Via C .Cattaneo 91012590609 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, da dell’Avv. Massimiliano Contucci (C.F.CNTMSM70H24I838G; N. fax 0776-824651 ;PEC: [email protected]) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sora (FR) alla via San Giuliano Sura n.2/a giusta procura in calce al presente atto. Ai sensi degli art. 133 – 134 - 136 c.p.c. comma III il difensore chiede che le comunicazioni di Cancelleria vengano effettuate al all’indirizzo PEC: [email protected] - ricorrenti - Contro BURGO GROUP S.P.A , in persona del legale rappresentante p.t con sede in Via Piave 1 Altavilla Vicentina (VI)

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TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

nell’interesse di1. MAURIZIO D'ANDRIA residente in Sora Via Catta-

neo, C.f. DNDMRZ60E28D843U in proprio e nella qualità di legale rappresentante di ASS. CINEMA E SOCIETA'

- (ALTRI 98 CITTADINI/E)

100. ASS. CINEMA E SOCIETA', con sede in Sora Via C .Cattaneo 91012590609

tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

presente atto, da dell’Avv. Massimiliano Contucci

(C.F.CNTMSM70H24I838G; N. fax 0776-824651 ;PEC:

[email protected]) ed

elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sora

(FR) alla via San Giuliano Sura n.2/a giusta procura in

calce al presente atto. Ai sensi degli art. 133 – 134 -

136 c.p.c. comma III il difensore chiede che le

comunicazioni di Cancelleria vengano effettuate al

all’indirizzo PEC:

[email protected]

- ricorrenti -

Contro

BURGO GROUP S.P.A , in persona del legale

rappresentante p.t con sede in Via Piave 1 Altavilla

Vicentina (VI)

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E contro

- COMUNE DI SORA, in persona del Sindaco pro-

tempore, con sede in Corso Volsci, Sora (FR)

- PROVINCIA DI FROSINONE in persona del legale

rappresentante p.t. commissario straordinario con

sede in Frosinone in piazza A. Gramsci, 13.

- REGIONE LAZIO , in persona del Presidente pro-

tempore, con sede in Roma in via della Pisana 1301

- resistenti -

* * *

OGGETTO: azione cautelare in relazione alla

mancata adozione di misure di contenimento

dell ’ inquinamento, per la tutela della salute dei

cittadini

PREMESSA IN FATTO

Nell’anno 2008 La BURGO GROUP S.P.A ha realizzato

presso lo stabilimento di Sora con il dichiarato intento

di sopperire al deficit di produzione rispetto alle

necessità di stabilimento, un impianto di cogenerazione

destinato a integrare il ciclo a vapore esistente e

produzione di energia elettrica, costituito da un nuovo

turbogas funzionante in ciclo combinato con le 2 turbine

a vapore già presenti. La centrale generare il vapore

tecnologico richiesto dalla cartiera, con produzione

elettrica in esubero ceduta in rete.

TRATTASI Una caldaia da 90 t/h, 55 bar, 450 °C. Una

turbina a gas modello GE LM2500 +G4 da 33,3 MW

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(ISO). Una turbina a vapore a contropressione con

portata di ingresso di 26 t/h e pressione di derivazione

3,5 bar, da 3,0 MW. Una turbina a vapore mista da 8,8

MW, con portata di ingresso 56 t/h, esercita

essenzialmente in contropressione a 3,5 bar, con

portata media in condensazione di 3,3 t/h.

La Provincia di Frosinone procedeva come da D.Lgs

59/2005 sull'Autorizzazione Integrata Ambientale

(A.I.A.) ad autorizzare nel gennaio 2009 l'esercizio di

detta turbogas in violazione però di detto D.Lgs, art. 1 e

altri, nel quale è esplicitamente previsto (art. 1) che la

A.I.A. viene concessa alle aziende che nella sostituzione

degli impianti procedano ad una diminuzione o non

aumento delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Invero la Burgo S.p.A. dichiarava (confronto ante e

post operam) notevoli aumenti delle sostanze

inquinanti in atmosfera, quantificate in tonnellate

annue, così indicate: +56,64% per gli ossidi di azoto

(NOx), del +224,56% per il monossido di carbonio

(CO), del +77,37% per l'anidride carbonica (CO2), del

+150% per le polveri sottili PM2,5 e PM10 oltre che per

le altre diverse tipologie di inquinanti emessi, a fronte di

un aumento dei consumi di gas metano che passava da

54 milioni di metri cubi l'anno a più di 84 milioni di

metri cubi l'anno (+64,32%).

In particolare, la stessa General Electric (*) (rif. allegato

articolo Armaroli e Po, rivista “Chimica e Industria”,

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novembre 2003) società produttrice della turbogas in

dotazione alla Cartiera del Sole – Burgo SpA, ha

dichiarato che “ più del 95% delle polveri emesse da

turbogas è del tipo PM2,5” e che dunque, nei

monitoraggi delle polveri emesse bisogna fare

riferimento esclusivamente a queste ed a quelle di

diametro inferiore. Ne consegue che la turbogas in

questione, su dati della Burgo S.p.A., immette nell'aria

di Sora ben 11 tonnellate annue di PM2,5 su 11,5

tonnellate prodotte totalmente.

Tale ricaduta al suolo di dette PM2,5 è poi evidenziato

da stessa Burgo S.p.A. con propria simulazione CALPUFF

come da immagine seguente.

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I due periti nominati dalla Procura della Repubblica di

Cassino in occasione del procedimento penale tutt'ora

in corso avverso 3 dirigenti della Regione Lazio e l'ex

direttore della Cartiera del Sole affermano che : “ i dati

presentati dimostrano incontrovertibilmente che a

livello locale, di area d'impianto, l'emissione di CO2

viene incrementata considerevolmente” (pag. 31)”. E

ancora “ritengo opportuno sottolineare come la

modifica impiantistica introdotta non possa essere

considerata come una modifica di modesta entità ma

anzi implichi un significativo incremento delle emissioni

a livello locale per quanto riguarda il particolato (+

52,8%) e il CO (+99,7%). Si ricorda che nell'area

insistono insediamenti abitativi densamente popolati...”

(pag. 31-32). Ancora: “... emissioni in atmosfera di

sostanze inquinanti pericolose c.d. PM2,5, PM0,1

ritenute dagli esperti fortemente nocive per la salute

pubblica per il loro alto grado di penetrabilità nelle vie

respiratorie e nei polmoni, la Regione Lazio si sarebbe

potuta pronunciare diversamente, esprimendo parere

negativo all'esclusione dalla procedura di V.I.A.... (pag.

46)”.

In ragione della concessione l'A.I.A. nel gennaio 2009 la

turbogas modello GE LM2500+G4 della General Electric

entra ufficialmente in esercizio nel MARZO 2009, senza

che vengano svolti sufficienti monitoraggi ante operam

pure previsti da stessa A.I.A., da confrontarsi con i

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monitoraggi post operam onde individuare l'apporto di

inquinamento prodotto dal nuovo impianto rispetto a

quello pre esistente ed eventualmente intervenire con

prescrizioni tecniche onde garantire la tutela della

salute pubblica. Ad oggi il carico inquinante attribuito al

nuovo impianto cogenerativo/turbogas è quello

dichiarato dalla stessa Burgo Group SpA come sopra

indicato i cui livelli di trend, per le sole micidiali nano

polveri PM2,5 , sono stati evidenziati dai primi 3

monitoraggi della qualità dell'aria svolti da Arpa Lazio

Frosinone nei mesi di febbraio 2012, ottobre 2012 e

febbraio 2013. Di questi primi 3 monitoraggi, quello

intermedio di ottobre 2012 è stato svolto in

CONCOMITANZA con il fermo impianti

cogenerativi/turbogas della Cartiera del Sole, come

correttamente riportato in busta paga della stessa

Burgo SpA di ottobre 2012 (allegata) e da Arpa Lazio

Frosinone per il periodo di monitoraggio svolto. In

breve, in questi primi 3 monitoraggi di Arpa Lazio si

evidenzia questa condizione atmosferica locale: nei

mesi di febbraio 2012 e febbraio 2013 i valori delle

PM2,5 risultano essere pericolosamente e

continuamente molto al di sopra della soglia di

tutela della salute umana fissata per legge a 25

microgrammi per metro cubo d'aria, con picchi fino a 75

microgrammi (+300%) per metro cubo d'aria. Mentre

nel mese di ottobre 2012, intermedio rispetto ai due di

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febbraio, ad impianti cogenerativi / turbogas fermi per

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.), i

valori di dette PM2,5 risultano essere invece sempre

molto al di sotto delle soglie di tutela della salute

umana, con valori medi intorno a 10 microgrammi per

metro cubo d'aria. Da questi monitoraggi deriva

perciò la certezza che chi inquina l'aria di Sora è

proprio la Cartiera del Sole – Burgo Group SpA di

Sora.

Il quarto monitoraggio di aprile/maggio 2013 è

stato invece duramente contestato nella sua

validità con un esposto alla Procura della

Repubblica di Cassino giacché pur arrivando solo

dopo 1 mese circa dal precedente, a condizioni

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ambientali, di traffico e residenziale identiche al

precedente, come pure di posizionamento della

centralina mobile di rilevamento , mostra esso

una impressionante analogia con i risultati di pari

monitoraggio svolto invece da centralina fissa di

Arpa Lazio posta in località Fontechiari (FR)

situata a circa 10 chilometri da Sora , indicata

questa da Arpa Lazio come “quota base” ossia,

registrante i valori degli inquinanti presenti nella

sola aria in circolazione atmosferica essendo il

comune di Fontechiari completamente assente da

industrie e con modesta presenza di traffico

urbano e modesta presenza di residenti.

Insomma, rappresentante per Arpa Lazio la

condizione “zero” su cui monitorare le differenze

ambientali dovute a fattori antropologici, dovuti

cioè all'azione umana. Tanto che la Procura di

Cassino ha inteso inquisire stessa Arpa Lazio per

i valori dichiarati per questo quarto

monitoraggio.

Il quinto monitoraggio invece è stato svolto nel

mese di novembre 2013, successivo cioè

all'esposto di agosto del dott. Maurizio D'Andria e

all'azione della Procura di Cassino, tant'è che i

valori registrati da Arpa Lazio tornano a mostrare

valori assoluti e trend assolutamente simili (e

pericolosamente al di sopra della soglia di tutela

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della salute pubblica fissata a 25 microgrammi

per metro cubo d'aria) a quelli di febbraio 2012 e

febbraio 2013 con turbogas in esercizio .

La turbogas è andata a sostituire la caldaia MONEGO da

60 MW utilizzata con altre 2 di minore potenza fino alla

introduzione di detta turbogas. Il nuovo impianto “ciclo

combinato/cogenerativo” costituito dalla turbogas più

le due caldaie pre esistenti – dichiarato per 45,1 MW

elettrici, poi di 48 MW elettrici o di 33 MW elettrici come

da perizia giurata di parte Burgo SpA risulta essere in

verità di potenza elettrica superiore ai 67MW elettrici,

pari cioè al 55% del potere termico dichiarato per 123-

127 MW.

Un sistema di cogenerazione quale quello della Cartiera

del Sole, consente elevatissimi rapporti di scambio tra il

potere termico e potere elettrico, superiori al 50%

sempre e comunque.

La Burgo Group S.p.A. ha perciò messo in “RISERVA

FREDDA” detta caldaia Monego e non dismessa o

eliminata ma momentaneamente esclusa dal processo

lavorativo, cioè, ferma e perfettamente funzionante e

utilizzabile in caso di necessità, come per il periodo di

manutenzione della turbogas previsto per 15 giorni

l'anno).

I danni connessi all ’ inquinamento atmosferico: il

danno alla salute e all ’ ambiente

I dati monitorati da Arpa Lazio sezione di Frosinone

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nelle 6 rilevazioni effettuate dal febbraio 2012 al

gennaio 2014 (circa 2 anni) mostrano una presenza

costante, quotidiana e abnorme delle nano polveri

PM2,5 nell'aria di Sora. Tali concentrazioni di PM2,5

nell'aria hanno raggiunto valori medi giornalieri

superiori a 75 microgrammi per metro cubo

d'aria, per un incremento percentuale fino al +300%

sul valore di riferimento di salvaguardia della salute

pubblica fissato al 2012 a 22 – 25 microgrammi per

metro cubo d'aria. I monitoraggi di Arpa Lazio hanno

dimostrato che tali abnormi concentrazioni di PM2,5

nell'aria di Sora sono quotidiane, essendosi ripetute con

superamenti delle soglie massime di tutela della salute

umana anche 25 giorni su 25 di monitoraggio

effettuato (100%) o in misura minore per 16 giorni su

20 di monitoraggio (80%). Proiettando questi valori

su base anno, constateremmo il superamento

delle soglie di tutela della salute umana anche

per 300 /365 giorni l'anno. Si ricorda che per le più

grossolane e meno invasive PM10 i giorni di

superamento delle soglie di tutela della salute pubblica

ammessi per legge sono fissati in 35 giorni anno .

Questo dato non ha la sua evidenza empirica soltanto a

causa dell'assenza di un monitoraggio continuo della

qualità dell'aria di Sora svolto a mezzo di centralina

fissa di cui Sora è “stranamente” sprovvista. Centraline

fisse di monitoraggio della qualità dell'aria sono invece

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presenti nei seguenti comuni : Alatri, Anagni,

Cassino, Ceccano, Ferentino, Fontechiari e

Frosinone. Va invece sottolineato come nei

monitoraggi effettuati a Sora in modo discontinuo, cioè

con centralina mobile ma con copertura temporale pari

a 2 anni, i valori delle PM2,5 siano sempre molto oltre la

soglia di tutela della salute pubblica fissata a 22- 25

microgrammi per metro cubo d'aria. Si ricorda che

negli Stati Uniti tale limite per le PM2,5 posto a soli 12

microgrammi mentre la UE prevede il suo valore

massimo entro i 20 microgrammi per il 2015. Tuttavia,

si ritiene che per le PM2,5 non esista un “limite

accettabile” per la salute umana bastando anche poche

particelle a scatenare malattie e tumori. A Sora invece,

si registrano picchi medi giornalieri superiori ai 70

microgrammi per metro cubo d'aria, valori questi di

assoluta emergenza sanitaria che per la loro

costanza temporale, per giorni, mesi ed anni,

diventano di assoluto pericolo per la salute umana

di circa 26.000 residenti sorani completamente

investiti dalle ricadute al suolo di dette PM2,5 e

conseguente inalazione, 24 ore su 24 per mesi ed anni

passati, presenti e futuri. Nano polveri PM2,5 che

ricadendo al suolo vengono anche assorbite tramite

l'acqua dalla vegetazione e dagli animali e dunque

entrano nella alimentazione umana, cioè, entrano nella

catena alimentare umana con conseguenti danni anche

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all'apparato digerente.

Le PM2,5 hanno un diametro pari ad 1/56° del diametro

delle PM10. Sono così piccole che sono visibili solo al

microscopio elettronico e capaci di entrare negli alveoli

polmonari e dunque nel sangue e per questa via,

interessare con patologie tumorali, oltre che

cardiorespiratorie, tutti gli organi umani e non

solo i polmoni. Queste le principali malattie a carico

del sistema cardiorespiratorio: asma, bronchite,

tosse, allergie, ictus, infarti, attacchi cardiaci e di

angina. Si ricorda che queste PM2,5 sono anche non

bio degradabili e la loro presenza nell'organismo

umano provoca l'insorgenza e/o l'accentuazione di

patologie cardio respiratorie e tumorali. Inoltre, dopo

aver tenuto conto di diversi altri fattori di rischio, tra cui

altre malattie, fumo e caratteristiche socio-economiche

delle persone sotto osservazione, i ricercatori hanno

calcolato che un aumento di 5 micron/m3 di

PM2,5 era associato a un +13% del rischio di

eventi coronarici, mentre con un aumento di 10

micron/m3 di PM10 il pericolo saliva del 12%. Ancora

più allarmante è il fatto che sono state rilevate

associazioni al di sotto dell'attuale limite europeo

annuale di 25 micron/m3 per il Pm2,5 e al di sotto di 40

micron/m3 per il Pm10

Una loro definizone : PM10 e PM2,5 PM (Particulate

Matter) è la definizione generale con cui si definisce un

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mix di particelle solide e liquide (particolato) che si

trovano in sospensione nell'aria. Con i termini PM10 e

PM2,5 si indicano le frazioni di particolato aerodisperso

aventi diametro aerodinamico inferiore rispettivamente

a 10 e a 2,5 µm. Tali sostanze possono avere origine sia

da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo,

incendi boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran

parte, da attività antropiche, in particolar modo da

traffico veicolare e processi di combustione. Inoltre,

esiste un particolato di origine secondaria dovuto alla

compresenza in atmosfera di altri inquinanti come

l'NOX e l'SO2 che, reagendo fra loro e con altre

sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla formazione

di solfati, nitrati e sali di ammonio. Si stima che in

alcuni contesti urbani più del 50% del particolato sia di

origine secondaria. I maggiori componenti del PM sono

il solfato, il nitrato, l'ammoniaca, il cloruro di sodio, il

carbonio, le polveri minerali e l'acqua. A causa della sua

composizione, il particolato presenta una tossicità

intrinseca, che viene amplificata dalla capacità di

assorbire sostanze gassose come gli IPA (idrocarburi

policiclici aromatici) e i metalli pesanti, di cui alcuni

sono potenti agenti cancerogeni. Inoltre, le dimensioni

così ridotte (soprattutto per quanto riguarda le frazioni

minori di particolato) permettono alle polveri di

penetrare attraverso le vie aeree fino a raggiungere il

tratto tracheo-bronchiale. In particolare si evidenzia

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come dal confronto tra i monitoraggi di febbraio 2012,

ottobre 2012 e febbraio 2013 risulti quale fonte di

produzione predominante di PM2,5 la Cartiera del

Sole – Burgo Group SpA - di Sora. Questa responsabilità

si evidenzia empiricamente dal fatto che mentre per i

monitoraggi di febbraio 2012 (sotto abbondantissima

nevicata non riscontrata invece nel raggio di 1 km

dall'industria dove invece della neve è caduta soltanto

pioggia) e febbraio 2013 le PM2,5 risultavano essere

molto oltre la soglia di tutela della salute umana,

nell'ottobre 2012 (centrale rispetto al periodo in

questione) il monitoraggio mostrava valori delle PM2,5

assolutamente molto al di sotto di tale soglia di

tolleranza. Cosa ha causato tale differenza di valori ad

ottobre 2012? Semplicemente la chiusura della Cartiera

del Sole e sua turbogas per cassa integrazione

guadagni ordinaria (C.I.G.O.), ferma nella stessa

settimana di svolgimento del monitoraggio di

Arpa Lazio, come dimostrato da busta paga della

stessa Burgo S.p.A. già allegata all'esposto del

28/08/2013 inoltrato alla Procura della Repubblica di

Cassino dal Dott. Maurizio D'Andria. D'altronde è

certificato che la turbogas in questione brucia più di

84 milioni di metri cubi di gas metano l'anno. Circa

10.000 metri cubi di metano l'ora. Il camino E300 della

turbogas emette fumi pari a 290.000 metri cubi l'ora

ma autorizzata in A.I.A. per circa 241.000 metri cubi

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ora. La turbogas produce 11,5 tonnellate di

polveri all'anno di cui, secondo la General

Electric*, più del 95% sono costituite da

particolato del tipo PM2,5 cioè ben 11 tonnellate

l'anno. La simulazione CALPUFF prodotta dalla società

Burgo Group SpA, di ricaduta al suolo delle polveri

prodotte dalla turbogas, mostra una area interessata

superiore ai 10 km di raggio dalla Cartiera del Sole –

Burgo SpA laddove, a minore distanza dall'impianto

industriale, la ricaduta delle nano polveri PM2,5 è

massima e decrescente all'aumentare delle distanze.

Stante che tutto l'abitato di Sora (per 26.000 abitanti)

è posto al massimo nel raggio di 2 km dalla Cartiera del

Sole, ne consegue che tutta Sora (e buona parte del

comune di Isola del Liri) è soggetta pesantissimamente

dalla ricadute al suolo di queste micidiali PM2,5. Si

sottolinea che la fonte di questi dati è la stessa

Burgo SpA. Le emissioni descritte, hanno contribuito a

determinare una grave forma di inquinamento, definito

dalla letteratura vigente come l ’ a l terazione

d e ll ’ a m biente n a turale d a p a rte d e ll ’ u o mo m e diante

l ’ i n troduzione d i q u antitativi d i s o stanze c a paci d i

c a usare d a nno o r i schio p e r l a s a lute u m ana, p e ricolo

p e r l e a l tre s p ecie, d a nno a g li e c osistemi. Il pregiudizio

determinato all’ambiente naturale si ripercuote

peraltro, direttamente, sulla diminuita fruizione della

città da parte dei cittadini e sulla loro qualità della

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vita

È a partire dalla metà degli anni ’ 70 , infatti, che sono

stati pubblicati i primi articoli scientifici che mettono in

relazione i livelli giornalieri degli inquinanti con effetti

negativi sulla salute umana, quali la mortalità o i

ricoveri ospedalieri . Questo effetto, che è stato valutato

sia nel momento in cui si è verificato un aumento degli

inquinanti, sia nei giorni immediatamente successivi,

viene denominato “effetto a breve termine”.

L’interpretazione di questi indicatori richiede alcune

precisazioni.

L’aumento di mortalità conseguente ad un aumento di

PM10 e PM2,5 non rappresenta che una semplice

anticipazione di decessi che, si sarebbero comunque

verificati nell’arco di pochi giorni. Anche se è evidente

che gli effetti letali dell’inquinamento si manifestano a

carico delle persone con le condizioni di salute più

compromesse, è anche dimostrato che, se

l ’ inquinamento non avesse precipitato queste

condizioni, le stesse persone avrebbero continuato a

vivere più a lungo 1 .

Gli effetti che sono stati misurati, in altre parole, sono

effetti netti , e il numero di decessi osservato

rappresenta il numero di decessi che non si sarebbero

verificati in un anno se l’inquinamento, nel suo valore

medio annuale, fosse stato pari a quello degli scenari

1 SCHWARTZ J. Is there harvesting in the association of airborne particles with daily deaths and hospital admission?. Epidemiology 2001;12(1):55-61

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cui ha fatto riferimento lo studio MISA2. Non solo. E’

ormai nota l’associazione fra inquinamento e patologie

di tipo respiratorio nei bambini esposti a un ambiente

insalubre. Studi condotti negli ultimi anni hanno poi

dimostrato quello che potremmo definire

impropriamente un “ sottosviluppo polmonare ” nei

bambini cresciuti in aree inquinate , circostanza questa

che, fra l’altro, li espone a frequenti e prolungate

infezioni delle vie respiratorie. Per quanto concerne i

bambini sono poi noti gli effetti a lungo termine

dell’esposizione massiccia, nei primi anni di età, a un

ambiente così gravemente inquinato: la letteratura

scientifica, peraltro, mette in guardia circa i gravissimi

rischi in tal senso. Infine, bisogna menzionare l'ultima

ricerca internazionale in materia di smog e salute

pubblicata sulla rivista medica specialistica

internazionale “The Lancet Oncology”* del 9/07/2013

effettuata su un campione di più di 300.000 persone

tenute sotto osservazione per 13 anni il cui responso

clinico è riassumibile così: l'inquinamento

atmosferico è diretta causa di mortalità e di

malattie tumorali. Secondo le risultanze del citato

rapporto “The Lancet Oncology”.... a Sora dovremmo

aspettarci un aumento del rischio di mortalità e

malattie per cause tumorali dovute al PM2,5 e PM10

superiori al 100% . “(cit) ... I risultati sono allarmanti: lo

studio ha mostrato che, per ogni incremento di 10

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microgrammi di Pm10 per metro cubo presenti

nell’aria, il rischio di tumore al polmone aumenta di

circa il 22% ” . Parallelamente, per ogni aumento di 5

mcg/m3 di Pm2.5 il rischio aumenta del 18%. Questa

percentuale sale al 51% per una particolare tipologia di

tumore, l’adenocarcinoma, unico tumore che si sviluppa

in un significativo numero di non fumatori lasciando

quindi più spazio a cause non legate alle sigarette di

espletare il loro effetto cancerogeno.

Ancora : “i ricercatori hanno calcolato che un

aumento di 5 micron/m3 di Pm2,5 era associato a

un +13% del rischio di eventi coronarici” (*)

http://www.ecoseven.net/ambiente/inquinamento/lo-smog-

fa-male-al-cuore-ancora-altre-conferme

Visto il livello di PM2,5 presente nell'aria di Sora

ricaviamo come valore minimo che :- da 25 microgrammi a 30 = + 18%;- da 30 microgrammi a 40 = + 36%;- da 40 microgrammi a 50 = + 36%;- da 50 microgrammi a 60 = + 36%;- da 60 microgrammi a 70 = + 36%; + 162% E ancora...

“(cit) ...Essere stanziali in città con smog da record non aiuta. Si è visto che, se nell’arco del periodo di osservazione una persona non si è mai spostata dal luogo di residenza iniziale dove si è registrato un alto tasso di inquinamento, il rischio di tumore al polmone raddoppia. E triplica quello di adenocarcinoma”.

La relazione tra il valore di PM10 e ancor più del PM2,5 e

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gli effetti sulla salute è di tipo proporzionale e ben

approssimabile da una relazione lineare. Ciò significa

che qualsiasi miglioramento capace di incidere sui livelli

medi di inquinamento, produrrà un effetto

proporzionale sul miglioramento stesso sulla salute

delle persone esposte .

L ’ inquinamento atmosferico costituisce inoltre un

importante determinante di effetti a lungo termine .

Questi effetti sono stati studiati osservando per lungo

tempo gruppi di persone esposte a livelli differenti di

inquinamento e tenendo conto degli altri fattori, quali

fumo di sigaretta ed esposizioni professionali,

determinanti per le patologie studiate. Anche in questo

caso i risultati sono stati espressi per una differenza di

10 ug/m3 di PM10.

Segue: il danno morale da inquinamento e il

danno esistenziale.

Connessi e conseguenti ai pregiudizi indicati, i ricorrenti

lamentano un danno morale da inquinamento ,

derivante dal “disagio” per l’esposizione ad agenti

inquinanti, anche in assenza immediata di pregiudizi

alla salute: ciò a seguito della nota sentenza n° 2515

del 21.2.2002, con cui la Cassazione Civile a Sezioni

Unite ha di fatto decretato l’autonoma risarcibilità del

danno morale, anche in assenza di un danno biologico o

di altro evento produttivo di danno patrimoniale. Nel

caso specifico, il danno esistenziale indotto si manifesta

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sotto forma di danno da immissioni , che può essere

riconosciuto, ai sensi dell’art. 844 c.c., anche in

presenza di attività regolarmente autorizzate e di

emissioni che non superano i limiti di legge2.

Ma non solo. La giurisprudenza più recente ha infatti

riconosciuto la risarcibilità di danni connessi a

immissioni intollerabili che attengono alla sfera emotiva

e psichica delle persone3: si tratta di danni che

determinano una compromissione della personalità

dell’individuo che si manifesta in un’alterazione

sostanziale dei suoi rapporti con l’ambiente esterno,

familiare e sociale. È stato anzi affermato che

“l’immissione sussumibile nella previsione dell’art. 844

c.c. è non soltanto quella che lede immediatamente, …

ma anche quella che comporti elementi di rischio”4.

L’evidente complessità del fenomeno descritto e la sua

stretta interdipendenza con altre fonti inquinanti

costituiscono un serio ostacolo alla sua gestione: d’altra

parte, la gravità dei rischi cui la cittadinanza è esposta

impone scelte tempestive ed efficaci. La soluzione del

problema, infatti, non può rimanere circoscritta alla

gestione delle emergenze, ma richiede un forte

impegno di lungo periodo, che deve coinvolgere in

primis la fonte principale di tali immissioni inquinanti e

poi tutti i livelli istituzionali.

2 Cass., 29 novembre 19993 Corte App. Milano, 29 novembre 1991; Trib. Milano, 25 giugno 1998 4 Trib. Como, ord. 20 gennaio 2002

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È certo, infatti, che, se l'azienda e le Amministrazioni

oggi convenute avessero adempiuto, sin dal momento

in cui la problematica è stata resa nota e, quando già le

informazioni scientifiche nonché le norme di tutela

esistevano, agli obblighi imposti, come l'adozione delle

Migliori Tecnologie Disponibili /B.A.T. produttive e di

abbattimento del particolato ultra fine, tecnologie

queste già lungamente presenti sul mercato

industriale/tecnologico internazionale (vedasi

www.emerachem.com), avrebbero impedito l’attuale

degrado ambientale della città e l’odierna emergenza.

La protezione dell’ambiente, del resto, si configura non

solo come un diritto fondamentale dell’uomo, ma anche

come dovere verso le future generazioni, secondo le più

avanzate interpretazioni del principio dello sviluppo

sostenibile5.

I provvedimenti tecnici assunti dalla azienda

Burgo Group S.p.A. – Cartiera del Sole di Sora

A fronte di questa gravissima e delicata situazione

ambientale e sanitaria l'azienda, nonostante le evidenti

rilevazioni empiriche derivanti dai monitoraggi

effettuati da ARPA LAZIO e le continue e documentate

segnalazioni dell'associazione “Cinema & Società” per

mezzo del suo presidente dott. Maurizio D'Andria,

effettuate anche a mezzo di numerosi esposti rivolti alla

5 Nel 1987, la commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo ha definito tale concetto come il processo che “soddisfa i bisogni del presente senza compromette-re la possibilità per le generazioni future di soddisfare i loro”

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stessa Burgo Group SpA e alle autorità competenti: dal

Ministero dell'Ambiente, alla Regione Lazio, alla

Provincia di Frosinone e Comune di Sora, l'azienda non

ha inteso adottare alcun sistema M.T.D./B.A.T. di

abbattimento delle nano polveri PM2,5 prodotte

in quantità veramente “industriali” (circa 11,5

tonnellate l'anno) dalla turbogas in esercizio nella

Cartiera del Sole.

L'azienda è soggetta ad attenersi a quanto previsto

nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

rilasciata dalla Provincia di Frosinone in data

20/01/2009.

La Provincia di Frosinone è competente ai sensi della L.

R. n. 14 del 06.08.99 modificata dalla L.R. n.16 del

16.12.2011 “Norme in materia ambientale e di

fonti rinnovabili”, nonché dell'art. 10 delle “Norme di

Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità

dell'Aria” approvato con D.C.R. n. 66 del 10.12.2009. In

proposito, il summenzionato art. 10 dispone che “la

Provincia di Frosinone, in considerazione della

situazione di criticità ambientale registrata dalla

rete di rilevamento di inquinamento atmosferico

deve, anche con il supporto di Arpa Lazio, (la cui

attività è dettagliatamente disciplinata dall'art.

26 delle Norme di Attuazione) effettuare controlli

delle emissioni su tutti gli impianti industriali

insistenti sul proprio territorio ai fini della

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verifica del rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii ….” e disciplina la serie di

azioni che la Provincia stessa deve porre in

essere per rimuovere le cause, eventualmente

rilevate, di inquinamento atmosferico. Ai sensi

della vigente normativa, la Regione, per quanto di

competenza, ha ribadito, in merito all'anzidetta A.I.A.,

che il presupposto essenziale per il rilascio della

stessa, fosse la verifica che le nuove emissioni

non concorressero ad incrementare

significativamente i livelli di concentrazione degli

inquinanti nel territorio. “Pertanto, la scrivente

Area (Regione Lazio) ha richiesto già in

precedenza alla Provincia di Frosinone di

effettuare controlli nel Comune di Sora e zone

limitrofe necessari a verificare i valori emissivi in

atmosfera dell'impianto Cartiera del Sole, nonché

il rispetto delle prescrizioni A.I.A. e dei Piani

Regionali di Tutela ambientale, in particolare del

Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria...” .

(Regione Lazio, lettera prot. 051568 del

29/01/2014). In particolare: La Provincia di

Frosinone delegata al rilascio, controllo e alla revisione

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A. e

conseguenti provvedimenti, già in sede di

conferenza dei servizi (nel 2008, in cui furono assenti 3

volte su 3 sia Arpa Lazio, sia AUSL, sia i Vigili del Fuoco)

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venne fortemente contestata per violazione del D.Lgs

59/2005 (A.I.A.). Infatti, il nuovo impianto

cogenerativo/turbogas anziché ridurre o stabilizzare le

emissioni nocive già prodotte dagli impianti pre

esistenti (art. 1 - ante e post operam) le AUMENTA

TUTTE (allegato), con percentuali impressionanti. Si

riporta il testo dell'art. 1 del D. Lgs 59/2005 (A.I.A.).

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

L'azienda, vista la tipologia di impianti

“esistenti” e “nuovi” è anche e soprattutto

soggetta al rispetto del D.P.R. del 12 aprile 1996

in materia di Valutazione di Impatto Ambientale,

di cui risulta essere soccombente in base agli

allegati A, B, e D.

I provvedimenti amministrativi assunti dal

Comune di Sora

A fronte di questa gravissima e delicata situazione, da

un lato l’Amministrazione comunale – pur disponendo di

specifici poteri straordinari – ha omesso per anni di

adottare qualsiasi provvedimento. Provvedimenti

ribaditi da stessa Regione Lazio nella lettera citata prot.

051568 del 29/01/2014 nella quale si ribadisce quanto

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segue: “ Si vuole rilevare, altresì, che le misure

adottate per il contenimento dell'inquinamento sono

soggette a verifica della loro effettiva efficacia e che, se

i provvedimenti risultassero insufficienti, è individuata

nei Comuni la competenza a predisporre ulteriori

misure di contenimento dell'inquinamento, misure che

potranno interessare i tre principali settori responsabili

delle maggiori sorgenti emissive, ovverosia, il traffico

veicolare, l'industria, e il riscaldamento civile”. Ciò ha

contribuito ad aggravare il danno alla salute degli

odierni ricorrenti. Sebbene in tale ambito le

Amministrazioni godano di ampia discrezionalità, il

continuo e persistente superamento dei limiti di

emissione previsti dalla normativa di settore, mette in

luce – con estrema nitidezza – la necessità di adottare

efficaci politiche ambientali, mai adottate. (il fallimento

delle politiche ambientali adottate a Sora e nel

comprensorio). Tali considerazioni hanno indotto i

ricorrenti a rivolgersi alla magistratura, ritenendo che

questa sia ormai l’unica sede in cui rivendicare la tutela

immediata e urgente del proprio diritto a vivere in un

ambiente salubre e in cui chiedere che le istituzioni

competenti adempiano al loro dovere di tutela

dell’ambiente e della salute.

Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni

IN DIRITTO:

Il fumus boni iuris

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I valori limite individuati dalla legislazione

ambientale di settore e il diritto all ’ ambiente

salubre

1.1. La normativa di settore in materia di inquinamento

atmosferico pone innanzitutto dei valori di accettabilità

(fissati su medie annuali) che rappresentano limiti

massimi invalicabili di concentrazione degli

inquinanti, il cui superamento determina con certezza

danni alla salute umana. In particolare

1) i limiti massimi - attualmente vigenti – sono imposti

dal D.P.R. 203/88 e dal D.lgs. 351/99;

2) il D.M. 163/1999 pone degli obiettivi che avrebbero

dovuto essere raggiunti entro il 2005;

3) il D.M. 60/2002, invece, riguarda limiti di inquinamento

da raggiungere, in parte entro il 2005 e solo in parte

entro il 2010.4) La normativa vigente in materia di qualità dell’aria,

rappresentata dal testo unico D.Lgs n. 155 del 13/08/2010,

impone il rispetto di valori limite di concentrazione in

atmosfera degli inquinanti considerati CO, NO2, SO2,

PM10, PM2,5, C6H6, O3, Benzo(a)pirene.

5) D.Lgs 59/2005 (A.I.A.)

6) Regione Lazio – Piano dell'Aria: Parere espresso dalla

Regione Lazio, prot. n. 13009 del 26/01/2009 allorché si

ribadisce “Inoltre, si ricorda che, presupposto essenziale

per il rilascio dell'AIA è la verifica che le nuove emissioni

non concorrano a incrementare significativamente i livelli

di concentrazione degli inquinanti nel territorio, ai sensi

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dell'art. 10 delle Norme di attuazione del Piano dell'aria il

cui schema è stato approvato con D.G.R. 448 del

23/07/2008”. In base a tale Piano dell'aria risulta che il

Comune di Sora sia già catalogato in fascia B ossia, città

con elevata presenza di almeno un inquinante oltre misura

e per cui è indispensabile effettuare politiche ambientali

idonee per rientrare nei valori normati. Accanto a questi, i

livelli di attenzione costituiscono soglie anticipate di tutela

della salubrità dell’aria, rispetto ai valori massimi di

accettabilità delle concentrazioni in atmosfera di alcune

sostanze. Essi sono stati individuati dal D.M. 20.5.1991

(che attribuisce alle Regioni il compito di individuare le

zone del territorio in cui possono verificarsi episodi acuti di

inquinamento) e confermati prima da D.M. 12.11.1992 e

D.M. 15.4.1994, che indica le “norme tecniche in materia

di livelli e di stati di attenzione e allarme per gli inquinanti

atmosferici nelle aree urbane”. Il superamento di tali valori

mette comunque a rischio la salute dell’uomo e impone

l’adozione di provvedimenti urgenti di contenimento

dell’inquinamento: in un’ottica di effettiva prevenzione e

tutela della salute e dell’ambiente, dunque, il rispetto di

tali parametri si impone al di là di episodi acuti di

inquinamento sebbene nel nostro caso, ci si trovi di fronte

ad una situazione di cronicità dell'inquinamento

atmosferico come documentato dai continui, prolungati ed

elevatissimi superamenti delle soglie di tutela della salute

pubblica. Da ultimo, il D.M. 60/20026, indica anche le soglie 6 Come indicato, il D.M. 60/2002 prevede una Fase II in cui le emissioni di PM10

devono essere ridotte proporzionalmente nei 12 mesi successivi al 1° gennaio

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di allarme di alcune sostanze, quantitativamente più

elevate e pericolose per la salute umana. Va peraltro

rilevato che, anche a prescindere dagli specifici valori

limite, individuati dalla legislazione di settore, la

giurisprudenza ha ormai annoverato il diritto all ’ ambiente

salubre quale diritto fondamentale dell ’ uomo : a partire

dagli anni ’70, prima la Corte di Cassazione e poi la stessa

Corte Costituzionale, partendo dal presupposto che

l’ambiente costituisce un “bene immateriale unitario”,

hanno affermato l’esistenza di un diritto soggettivo

all’ambiente salubre, fondato su un’interpretazione

estensiva degli artt. 2, 3 e 32 Cost.7.Più recentemente, la

Cassazione ha aggiunto che “per ambiente deve intendersi

il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più

significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché la

loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno

sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione, oltre

che unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse

naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal

diritto comunitario”8.

Conseguentemente, la giurisprudenza ha sottolineato

l ’ obbligo per le p.a. di adottare le misure necessarie ad

evitare un aumento anche temporaneo dell ’ inquinamento 9.

2) La normativa di carattere generale in materia

20057 Cfr.sentenza Cass. Sez. Un. n° 5172 del 1979; sentenze n° 210/1987 e

641/1987: “n el nostro ordinamento giuridico la protezione dell ’ ambiente è imposta da precetti costituzionali (art. 9, 32 Cost.) e assurge a valore primario ed assoluto”.

8 Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 1993, n° 97279 Cass. S.U., 31 gennaio 2002, n°3798; Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n° 2441

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igienico-sanitaria:

obblighi e responsabilità del Comune,

Un risultato diverso poteva e doveva essere raggiunto:

sia il Comune di Sora che la Provincia di Frosinone che

la Regione Lazio ne avevano infatti tutti gli strumenti

normativi (oltre che politici e finanziari).

Innanzitutto, infatti - a prescindere dalle disposizioni

contenute nella normativa di settore che si esaminerà

nel dettaglio - il Sindaco ha l’obbligo di tutelare la salu-

te dei propri cittadini, quale ufficiale di governo e quale

rappresentante della collettività che lo ha eletto.

2.2. In particolare, il D.lgs. 267/2000 – T.U. delle leggi

sull’ordinamento degli E.L. – prescrive, all’art. 50

comma 5, che “… in caso di emergenze sanitarie o di

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal

sindaco, quale rappresentante della comunità locale ”10.

10 Già in precedenza, si richiama:l’art. 38 della L. 142/1990 attribuisce al Sindaco competenza in materia di

“provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, … al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini” (art. 38).Più recentemente, il Titolo III del D.lgs. 112/1998 conferisce alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di territorio, ambiente e infrastrutture, attraverso la suddivisione in 9 Capi, dei quali i primi 4 di notevole interesse per le interdipendenze con la tutela ambientale. Ulteriori competenze sono state trasferite alle Regioni e agli Enti Locali dall’art. 73 del D.lgs. 112/1998, a seguito della soppressione del Programma triennale per la tutela dell’ambiente: si tratta, in sostanza, di funzioni attinenti alla determinazione delle priorità dell’azione ambientale, al coordinamento degli interventi ambientali e alla ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per i diversi interventi. Il comma 2 dell’art. 73, in particolare, conferisce alle Regioni il compito di predisporre e attuare Programmi regionali di tutela dell ’ ambiente . Ai sensi del successivo art. 74, poi, le Regioni hanno il compito di individuare le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici, nei corpi idrici, nell’atmosfera, nel suolo, che comportano rischi per la salute e per l’ambiente. Tali aree devono essere classificate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” e essere oggetto di uno specifico piano di risanamento che individuasse le misure

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L’art. 54 fa poi riferimento ai provvedimenti finalizzati

alla prevenzione che minacciano l’incolumità dei

cittadini.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha di recente statuito che

“l’esistenza di un’apposita disciplina che regoli, in via

ordinaria, determinate situazioni non preclude

l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente

– nella specie previsto dall’art. 50 D.lgs. 267/2000 per

le ipotesi di emergenza sanitaria e di igiene pubblica –

quando la necessità di provvedere con efficacia e

immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge

indicato sia tanto urgente da non consentire il

tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti

dall’ordinamento”11.

2.3. Altri specifici poteri derivano all’Amministrazione

comunale da altre fonti normative di carattere generale:

1) innanzitutto, già l’art. 104 del D.P.R. 616/1977

attribuiva “ai Comuni le funzioni amministrative

concernenti: il controllo dell’inquinamento atmosferico

proveniente da impianti termici; il controllo in sede di

circolazione, dell’inquinamento atmosferico o acustico

prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il

urgenti per l’eliminazione del rischio e il ripristino ambientale. Il D.lgs. 112/1998 è stato attuato in Lombardia attraverso la L.R. 1/2000: l’art. 3, in particolare, disciplina la materia relativa a territorio, ambiente e infrastrutture, assegnando alle Regioni le funzioni relative a:a) individuazione di aree regionali in cui le emissioni o la qualità dell’aria

sono soggette a limiti o valori più restrittivi;b) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e

risanamento atmosferico del territorio regionale;c) fissazione degli obiettivi di qualità dell’aria.

11 Cons. St., 15 aprile 2004, n°2144

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controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle

emissioni sonore”.

2) L ’ art. 217 T.U.L.S. n° 1265/34, prevede poi la

possibilità di emettere ordinanze ordinarie al fine di

prevenire o impedire il danno o il pericolo per la salute

pubblica determinati da vapori, gas o altre esalazioni .

3) Anche la L. 833/1978 – che istituisce il Servizio

Sanitario Nazionale - impone al sindaco il dovere di

adottare interventi immediati a tutela della salute della

popolazione, in ragione della accertata e attuale

pericolosità delle emissioni inquinanti (art. 32).

1. D.Lgs. 231 per i reati ambientali , art. 733 bis:

danneggiamento di habitat. Decreto Legislativo 3

aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale

2. Direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985

Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati

progetti pubblici e privati.

3. Direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale

dell’ambiente. Responsabilità amministrativa degli

enti. La Direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela

penale dell’ambiente;

4. Decreto Legislativo 7 luglio 2011 , n. 121 - G.U.

n.177 del 1/8/2011 Attuazione della direttiva

2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente,

nonche' della direttiva 2009/123/CE;

In giurisprudenza vi è da registrare un significativo

orientamento secondo cui: “il sindaco è tenuto a

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eliminare le situazioni di pericolo per l’incolumità degli

utenti le quali siano inevitabili con l’uso della normale

diligenza. In tal caso devono essere apprestate le

adeguate misure di protezione e le opportune cautele.

La violazione di tali obblighi, in quanto in contrasto con

l’esigenza che il Sindaco garantisce la sicurezza del

territorio, è fonte di responsabilità penale”12. Più

recente, la pronuncia del Tribunale di Messina: “il

sindaco, tanto in virtù della normativa relativa alla

gestione del traffico urbano, quanto in virtù della

normativa in materia ambientale, quanto, infine, in

qualità di ufficiale del Governo cui compete il potere di

emanare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela

dell’incolumità pubblica, assume una posizione di

garanzia con riferimento alla tutela dell’aria-ambiente

dalle emissioni inquinanti da traffico urbano”13.

Per quanto attiene alla Provincia di Frosinone essa è

soggetta a quanto previsto dal D.Lgs 59/2005 (A.I.A.).

"Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa

alla prevenzione e riduzione integrata

dell'inquinamento"

Per quanto attiene alle Regioni, invece, il nuovo art. 117

Cost. attribuisce loro competenze in materia di tutela

della salute, governo del territorio, protezione civile,

valorizzazione dei beni ambientali, ricerca scientifica e

12 Cass. pen., sez. IV, 18 novembre 199713 Trib. Messina, sez. II, 8 ottobre 2002, n° 2175 (confermata in Cassazione con

provvedimento del 18.06.2004 depositata 29.09.2004 Relatore Fiale

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tecnologica.

L’ambiente è infatti un valore costituzionalmente

protetto, una materia di scopo, in ordine alla quale si

manifestano competenze diverse: mentre spettano allo

Stato funzioni unificanti14, le Regioni possono anche , in

ragione della propria competenza concorrente,

prevedere discipline più rigorose rispetto ai limiti fissati

dal legislatore, dirette ad assicurare un più elevato

livello di garanzia per le popolazioni e il territorio

interessato. Tale interpretazione è peraltro confermata

anche dal disegno di legge AS3519, che intende dare

attuazione all’art. 117 Cost.15.

3) Le competenze specifiche in materia di

inquinamento atmosferico, ai sensi della

normativa di settore

3.1. Le strategie normative finalizzate a contenere, in

particolare, il degrado dell’ambiente atmosferico sono

numerose: complessivamente, la materia è regolata da

25 trattati, convenzioni e protocolli internazionali, 50

norme comunitarie e 80 nazionali. Tra queste, occorre

innanzitutto menzionare la direttiva 96/62/CE 16,

normativa quadro in materia di valutazione e gestione

della qualità dell’aria. (e più recenti) e Decreto

Legislativo 7 luglio 2011 , n. 121 - G.U. n.177 del

1/8/2011 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla

14 Corte Cost., 26 luglio 2002, n° 40715

16 E delle direttive figlie 99/30/CE e 2000/69/CE

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tutela penale dell'ambiente, nonché' della direttiva

2009/123/CE. Nel nostro ordinamento, tre sono le leggi

fondamentali che definiscono l’assetto delle

competenze amministrative in materia di inquinamento

atmosferico

Innanzitutto, va menzionato il D.P.R. del 12 aprile 1996

sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Atto di

indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40,

comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146,

concernente disposizioni in materia di valutazione di

impatto ambientale. Procedura d'impatto ambientale ai

progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio

85/337/CEE. Ambito di applicazione. 1. Le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano assicurano

che l'attuazione della procedura di valutazione di

impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati

A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della

direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel

presente atto.

Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria – Regione

Lazio. Il Piano di risanamento della qualità dell'aria è lo

strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio

da applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva madre

"in materia di valutazione e di gestione della qualità

dell'aria ambiente" e alle successive direttive

integrative. Art. 1 Finalità 1. Il Piano di Risanamento

della Qualità dell’aria della Regione Lazio stabilisce

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norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli

effetti dannosi per la salute umana e per

l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla

dispersione degli inquinanti in atmosfera. 2. Il presente

Piano è redatto, ai sensi d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351,

conformemente ai criteri stabiliti dal decreto del

Ministero dell’Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002,

n. 261.

3.3 Il D.P.R. del 203/1988.

Ai sensi dell’art. 4 – fatte salve le competenze dello

Stato – la tutela dell ’ ambiente dall ’ inquinamento

atmosferico compete alle Regioni , cui spetta, tra l’altro:

1) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,

conservazione e risanamento del proprio territorio17;

2) la fissazione dei valori di qualità dell’aria, nell’ambito

dei piani di protezione ambientale per zone

determinate, in cui è necessario assicurare una speciale

protezione dell’ambiente;

3) la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per

specifiche esigenze di tutela ambientale, nell’ambito dei

piani di cui al punto 1), di valori limite di emissioni più

restrittivi dei valori minimi definiti nelle linee guida;

17 I criteri per la redazione di tale documento sono definiti dal D.M. 261/2002. In particolare, la Regione è tenuta a: formulare piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, alla luce di quanto disposto nel D.P.R. 203/1988; sviluppare piani di protezione ambientale per zone specifiche. La predisposizione del piano – che deve essere aggiornato ogni 3 anni - comprende poi: l’individuazione delle aree o dei settori produttivi e civili oggetto del piano, attraverso l’analisi delle caratteristiche del territorio e l’elaborazione delle informazioni disponibili., l’indicazione, in ciascuna area e/o settore degli interventi per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria lo sviluppo degli strumenti di controllo dell’attuazione del piano.

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4) l’indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e

di rilevazione degli inquinanti atmosferici e

l’organizzazione dell’inventario regionale delle

emissioni (cfr. art. 3 direttiva 96/62/CE).

I Comuni, invece, hanno competenze soprattutto in

materia di rilascio di autorizzazione ed espressione dei

pareri nei confronti della Provincia. Poiché, tuttavia,

scopo ultimo di tale disciplina è la tutela della salute e

dell’ambiente salubre, l ’ autorità amministrativa locale è

investita altresì di compiti più generali e di funzioni

repressive , che devono essere esercitati con

tempestività e congruità .

A prescindere, comunque, dalle diverse competenze, la

legge esprime chiaramente un concetto, costituente

norma di azione per l ’ operato della p.a .: il

perseguimento del più elevato grado possibile di

protezione ambientale e della salute umana. La

discrezionalità amministrativa è dunque

condizionata al raggiungimento di tale obiettivo e

all’applicazione della migliore tecnologia disponibile.

3.3. Il D.lgs. 351/1999, invece, in attuazione della

direttiva 96/62, impone alle amministrazioni l’obbligo di

“mantenere la qualità dell ’ ambiente, laddove è buona,

e migliorarla negli altri casi ” (art. 1).

Il conseguimento di tale obiettivo deve avvenire

attraverso un approccio integrato per la protezione

dell’aria, dell’acqua e del suolo (art. 3).

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In particolare, le Regioni devono:

1. effettuare indagini al fine di valutare preliminarmente

la qualità dell’aria e individuare le zone nelle quali i

livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di

superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

2. in tali zone, definire i piani d'azione contenenti le

misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto

il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie

di allarme;

3. indicare una lista di zone e di agglomerati nei quali: a)

i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite

aumentato del margine di tolleranza; b) Sora rientra in

questa casistica : i livelli di uno o più inquinanti sono

compresi tra il valore limite ed il valore limite

aumentato del margine di tolleranza;

4. nelle zone e negli agglomerati di cui al punto 1,

adottare un piano o un programma per il

raggiungimento dei valori limite entro i termini

stabiliti18;

5. adottare, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli

degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da

non comportare il rischio di superamento degli stessi,

un piano di mantenimento della qualità dell'aria , al fine

di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei

valori limite.

In attuazione del D.lgs. 351/1999, è stato emanato il

18 I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico

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D.M. 1.10.2002 n° 261, che definisce le modalità di va-

lutazione preliminare della qualità dell'aria e i criteri per

la stesura dei programmi di miglioramento e di mante-

nimento della stessa. In particolare, all'art. 4, vengono

individuati, quale principale strumento conoscitivo per

la redazione dei programmi di miglioramento, gli inven-

tari delle sorgenti di emissione, e nell'Allegato 2 vengo-

no riportati i criteri per la redazione degli inventari, che

devono essere seguiti in modo da garantire un adegua-

to livello di attendibilità e di uniformità ai dati raccolti.

La responsabilità civile connessa alla mancata tu -

tela dell ’ ambiente e della salute umana

La responsabilità dei resistenti in ordine all ’ inadempi -

mento degli obblighi di tutela dell ’ ambiente e della sa -

lute umana – anche a prescindere dalla normativa di

settore indicata – deve essere riconosciuta in base ai

principi generali del codice civile e di quello penale, in-

terpretate alla luce degli artt. 32 (in tema di diritto alla

salute) e 9 (in relazione alla tutela dell’ambiente) della

Costituzione. Per quel che attiene, innanzitutto, la disci-

plina civilistica, la responsabilità delle Amministrazioni

resistenti discende direttamente dal combinato disposto

degli artt. 2043 c.c.19 e 32 Cost.: “la responsabilità della

P.A. per il risarcimento dei danni cagionati da una con -

dotta omissiva sussiste non soltanto in caso in cui que -

sta concreti violazione di una specifica norma istitutiva

19 Cass. civ., sez. un., 5 agosto 1994, n. 7266

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dell'obbligo inadempiuto, ma anche quando detta con -

dotta si ponga come violazione del principio generale di

prudenza e diligenza, di cui è espressione l'art. 2043

c.c.”20.

Ebbene, nel caso sottoposto al Tribunale, la Burgo

Group S.p.A il Comune di Sora, la Provincia di Frosinone

e la Regione Lazio non hanno tutelato in modo

adeguato la salute e l ’ ambiente dei cittadini sorani ,

diritti non suscettibili di affievolimento, sia operando

attraverso atti amministrativi inidonei, sia, più in

generale, attraverso una condotta gravemente

omissiva21:si tratta dunque di una fattispecie che rientra

nella previsione dell’art. 2043 c.c.

Sotto il profilo soggettivo, la colpa della p.a. consiste sia

nella violazione delle regole di comune prudenza, che

ha dato luogo ad attività provvedimentale negligente o

imprudente, sia nella violazione di leggi di settore alla

cui osservanza essa è vincolata , dovendo osservare i

principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento

prescritti dall'art. 97 Cost.22.

Con riferimento, poi, al danno ingiusto determinato

dalle Amministrazioni resistenti, si precisa che –

quand’anche i livelli di sostanze inquinanti

(particolarmente per le PM2,5) non fosse tanto

palesemente superiore a tutti i limiti fissati dalla

20 Cass. civ., sez. I, 12 agosto 1992, n. 955021 Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 1992, n. 209222 Cass. civ., sez. I, 24 maggio 1991, n. 5883

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normativa di settore – essi sarebbero certamente

superiori alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.

La norma, infatti, sanziona le immissioni di fumi e simili

propagazioni che – a prescindere dai limiti individuati

dalla normativa di settore – producono effetti nocivi e

molesti per le persone.

7.3. Uno sguardo al codice penale induce a ritenere

altresì configurabile, innanzitutto, la responsabilità di

carattere generale ex art. 40 c.p. per non aver impedito

il superamento dei limiti di emissione previsti dalla

vigente normativa e il conseguente danno alla salute

dei cittadini, pur avendo l’obbligo giuridico di farlo,

secondo la normativa indicata.

Proprio in relazione alla responsabilità di cui all’art. 40

c.p., la giurisprudenza ha precisato che: “del bene della

vita l'elemento tempo costituisce una componente

essenziale, con la conseguenza che ogni fatto

imputabile che ne determini l'anticipata cessazione,

influenzando un fattore patogenetico già esistente e

costituente la causa clinica del decesso, non può

considerarsi mera occasione, ma concausa, rompendo

quell'equilibrio precario nella salute del soggetto, che,

per quanto con prognosi infausta per il futuro, si era

generato. In siffatte fattispecie, quindi, il nesso di

causalità va esaminato, secondo i principi della

regolarità causale, non solo fra fatto ed evento letale,

ma anche tra fatto e accelerazione dell'evento morte.

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Perché possa escludersi il nesso causale, e possa

parlarsi di mere occasioni, e cioè di fatto coincidente

ma privo di qualunque forza causativa, occorre, quanto

meno nel caso di lesione del bene «vita» (ma il discorso

vale certamente anche per il bene «salute»), che esso

non solo non abbia causato l'evento di danno, ma non

l'abbia neppure minimamente accelerato”23. Anche in

questo settore, è bene precisare che la nozione di

danno deve essere interpretato in un’accezione ampia –

che prescinde dai limiti di emissione indicati dalla

normativa di settore. Ciò discende dall’applicabilità,

anche nel settore del diritto dell’ambiente, dell’art. 674

c.p.24.: Così, la giurisprudenza ha statuito che “in tema

di emissioni nell'atmosfera, è stata ritenuta la loro

capacità offensiva, in considerazione della indubbia

idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle

persone, dovendosi fare rientrare nel concetto di

"molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio,

disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e

della quiete", che producono "un impatto negativo,

anche psichico, sull'esercizio delle normali attività

quotidiane di lavoro e di relazione” ... In tale

prospettiva è stato affermato che può costituire

"molestia" anche il semplice arrecare alle persone

preoccupazione ed allarmi generalizzati circa eventuali

danni alla loro salute per l'esposizione ad emissioni

23 Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2000, n. 596224 Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2005, n° 19898

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atmosferiche inquinanti. Deve ricordarsi, inoltre, in

proposito, che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod.

pen. costituisce reato di pericolo, per cui non è

necessario che sia determinato un effettivo nocumento

alle persone, essendo sufficiente l'attitudine concreta

delle emissioni ad offenderle o molestarle nel senso

sopra indicato”25.

Con altra recentissima sentenza, abbandonando la

teoria della “legalità formale”, la Cassazione si é

appunto pronunciata sulla sussistenza di tale reato,

anche a prescindere dal superamento dei limiti di

immissione stabiliti dalla legge, essendo sufficiente

l ’ offensività della condotta 26 . In questo caso: “le

molestie, per essere rilevanti ai fini dell’art. 674 c.p.

devono risultare, secondo il disposto dell’art. 844 c.c.,

“superiori alla normale tollerabilità”. A tal fine è

necessario verificare se le emissioni rivestono

effettivamente un carattere molesto, cioè sgradevole o

fastidioso e come tale avvertibile da un numero di

cittadini”27. Sotto questo profilo, la disciplina penalistica

è del tutto affine a quella di cui all’art. 844 c.c.: “in

tema d’inquinamento atmosferico, i “casi non consentiti

dalla legge” di emissioni di gas, vapori o fumi rilevanti

25 Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2004, n. 38297Cfr. anche: Cass., Sez. 1^: 15.11.1993, n. 10336, Grandoni; 17.12.1994, n. 12428, Montini; 4.12.1995, n. 11868, Balestra ed altro; 21.1.1998, n. 739, P.M. in proc. Tilli; 14.1.2000, n. 407, Samengo; nonché Cass., Sez. 3^, 21.3.1998, n. 3531, Terrile

26 Cass. pen., 24 ottobre 2005, n° 3893627 Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2004, n° 26649

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ai sensi dell’art. 674 c.p. possono essere quelli di

qualunque genere che “superano la normale

tollerabilità”, evincibili, a contrario, dal disposto c.p.,

dell’art. 844 c.c. …. Sicchè, la tutela civilistica contro le

immissioni intollerabili, che compete non solo al

proprietario del fondo contiguo ma alla generalità dei

cittadini potenzialmente danneggiati ( “ avendo il

principio dettato dall ’ art. 844 c.c. evidente portata

generale ” ), non solo non esclude la tutela penalistica di

cui all ’ art. 674 c.p. ma, ponendo uno specifico divieto,

ne costituisce presupposto ”28.

Questo tipo di responsabilità può certamente essere

addebitata alle Amministrazione resistenti: come ha

chiarito alcuni anni fa la Cassazione, infatti, il diritto

soggettivo alla salute deve essere protetto anche

nei confronti della p.a .29: E ssa, infatti, non ha il

potere di rendere insalubre l ’ ambiente neppure

in ragione di pretesi interessi pubblici di

particolare rilevanza e, dunque, di autorizzare

attivi suscettibili di determinare tale insalubrità,

senza l ’ impiego di idonee cautele atte a

scongiurare il pericolo 30.

Il tribunale di Bologna ha di recente affermato che

“nessun potere discrezionale viene concesso alla p.a.

[in materia di contenimento dell ’ inquinamento

28 Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2004, n° 26649; . Cfr. anche Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2004, n° 9757; Cass. pen., sez. III. 28 settembre 2005, n° 38936

29 Cass. civ, sent. N°5172/197930 Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 1992, n° 2092

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atmosferico], ma solo una valutazione circa la

possibilità o meno di superamento dei livelli di

attenzione o degli obiettivi di qualità , basata però non

solo sui dati delle emissioni, intesi come media

annuale, ricavati dalle centraline fisse in un numero

ridottissimo di postazioni, ma anche di quelli rilevati …

dal mezzo mobile, dai campionatori passivi e da ogni

altro idoneo sistema di rilevamento, poiché solo così è

possibile avere una corretta e completa valutazione

della qualità dell’aria e poiché così ha voluto il decreto

Ronchi”31. In effetti, se le p.a. convenute si fossero

comportate secondo le regole di buona

amministrazione, gli odierni attori avrebbero

effettivamente conseguito l’utilità sperata, ossia il

miglioramento della salubrità dell’ambiente e un minor

pregiudizio al bene della vita32.

Il periculum in mora

1. Alla luce di quanto esposto, non può che concludersi

asserendo che la situazione di Sora e del comprensorio ,

con riguardo all’inquinamento atmosferico connesso

alle immissioni della centrale di cogenerazione -

turbogas, è gravemente critica e impone, da un lato

l’applicazione di provvedimenti urgenti che evitino

l’aggravarsi dei danni già subiti dai cittadini sorani;

dall’altro, la pianificazione di strategie di lungo termine

che consentano alla città di Sora di non superare i limiti

31 Trib. Bologna, dott. Ciccone, 6 settembre 200132 Corte App. Firenze, 20 maggio 2001

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previsti dalla legge a tutela dell’ambiente e della salute.

La condotta del Sindaco di Sora e dell’Amministrazione

provinciale e regionale – che avevano il dovere di

proteggere i cittadini e il potere di intervenire con

efficacia - è stata sino ad ora gravemente carente e

inadempiente in relazione a entrambi i profili.

Ciò ha determinato, per i cittadini e in particolare per gli

odierni ricorrenti, un grave danno alla salute: il nesso

causale tra esposizione a emissioni inquinanti indicate e

patologie cardiache, respiratorie e tumorali è, infatti,

stato da tempo accertato e recentissimamente

confermato (2013) in sede scientifica.

È altrettanto certo che l ’ applicazione effettiva e

reiterata dei provvedimenti amministrativi indicati dalla

normativa di settore avrebbe consistentemente

diminuito tale rischio .

Si rileva, dunque, l’urgenza di un intervento di Codesto

Tribunale, volto alla cessazione immediata degli effetti

dannosi derivanti dalla condotta della azienda Cartiera

del Sole – Burgo Group SpA e delle Amministrazioni

resistenti.

2. La legittimità e la fondatezza di tale richiesta appare

fondata anche alla luce della più recente

giurisprudenza. In generale, infatti, la Cassazione ha

precisato che il diritto alla salute non deve trovare

tutela solo in via successiva, attraverso il risarcimento

del danno, ma anche in via preventiva, attraverso il

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riconoscimento del diritto all ’ eliminazione dei fattori

potenzialmente dannosi per la salute : “non è

necessario che il danno si sia verificato, perché il

titolare del diritto possa reagire contro la condotta

altrui, se essa si manifesta in atti suscettibili di

provocarlo…la protezione apprestata dall’ordinamento

al titolare del diritto si estrinseca prima nel vietare agli

altri consociati di tenere comportamenti che

contraddicano il diritto e poi nel sanzionare gli effetti

lesivi della condotta illecita, obbligando il responsabile

al risarcimento del danno. Con specifico riferimento al

diritto alla salute sarebbe contraddittorio affermare che

esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in

discussione l’integrità e ammettere che alla persona sia

data la sola tutela del risarcimento del danno e non

anche quella preventiva”33.

La legittimazione attiva dei ricorrenti

1. I ricorrenti sono tutti cittadini che, ben prima di

rivolgersi a Codesto Tribunale, si sono adoperati –

attraverso lettere, segnalazioni, manifestazioni

pubbliche, esposti – al fine di sollecitare un intervento

della società Burgo Group SpA e delle Amministrazioni

competenti a tutela della loro salute e di quella dei loro

figli.

Essi hanno deciso di intraprendere la presente azione

legale nella convinzione che – allo stato delle cose – non

33 Cass. civ., 27 luglio 2000, n° 9893

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vi sia altra strada per denunciare le gravi condizioni

ambientali e sanitarie in cui, da troppi anni, sono

costretti a vivere come argomentato, infatti, il diritto

alla salute e quello a un ambiente salubre sono, infatti,

diritti fondamentali dei cittadini, cui corrispondono

precisi doveri in capo alle p.a. .

I ricorrenti si rivolgono dunque a Codesto Tribunale per

ottenere l’immediata imposizione di alcuni specifici

provvedimenti, ritenuti efficaci dagli esperti del settore

e in gran parte già adottati dalle Amministrazioni

resistenti, al fine di impedire l’aggravarsi dei danni

biologici, esistenziali e patrimoniali che hanno subito e

che continuano a subire ogni giorno.

In questo senso, si chiede al Tribunale civile di imporre

alla Burgo Group SpA di adottare gli opportuni

accorgimenti tecnici (imposizione dell'installazione dei

filtri anti PM2,5 agli impianti di cogenerazione/turbogas,

come facilmente riscontrabili in commercio, come

visibili, ad esempio, al sito web www.emerachem.com )

presso la Cartiera del Sole di Sora volti a tutelare il

diritto alla salute dei cittadini sorani , e di prescrivere al

Comune di Sora, alla Provincia di Frosinone e alla

Regione Lazio che adempiano agli obblighi di risultato

imposti dalla legislazione ambientale . Non ultimo,

l'installazione di una centralina fissa di monitoraggio

della qualità dell'aria di Sora così come presenti in altre

città della provincia di Frosinone.

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Ciò posto, i ricorrenti – con l’ausilio di esperti nel campo

scientifico e urbanistico – hanno enucleato alcune

indicazioni che ritengono possano essere utili a

selezionare i provvedimenti idonei a impedire che il

comportamento illecito delle parti resistenti continui.

2. Per le ragioni esposte, la legittimazione dei ricorrenti

non può essere posta in dubbio.

Essi vantano, per l’appunto - non un mero interesse -

bensì di un diritto soggettivo assoluto ,

costituzionalmente garantito e azionabile in via

ordinaria.

A partire dalla sentenza della Cassazione a Sezioni

Unite n° 5172/1979 e dal leading case costituito

dall’ordinanza del Pretore di Taranto, in tema di tutela

inibitoria del diritto alla salute34, la giurisprudenza ha

offerto un’ampia conferma di tale principio, anche con

riferimento al caso specifico dell’inquinamento

atmosferico e acustico determinato dall'impianto

di cogenerazione-turbogas della Cartiera del Sole

– Burgo Group SpA di Sora Sotto altro profilo, il

ricorso denuncia situazioni lesive in danno di soggetti

determinati, qualificati da una specifica relazione con il

territorio, che ben possono essere tutelate attraverso

provvedimenti d’urgenza35. In particolare, secondo la

34 Ord. 28 luglio 197635 E. DINI, G. MAMMONE, “I provvedimenti d’urgenza”, Giuffrè Editore, pag. 381. In

giurisprudenza, ex plurimis, cfr: Pret. Monza 15 gennaio 1976; Pret. Verona, 12 novembre 1987; Trib. Chieti, 28 giugno 1993 (con cui è stato ordinato al Comune di eseguire i lavori necessari per eliminare il deflusso delle acque nere della fogna comunale); Pret. Modica, 31 luglio 1990; Pret. To, 19 luglio 1988; Cass. Sez.

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Suprema Corte è possibile ottenere dal Giudice

ordinario la condanna a un facere della p.a. ogni

qualvolta il comportamento di quest’ultima sia

riconducibile a comportamenti materiali, come

l’inosservanza delle comuni cautele necessarie a

evitare danni a terzi.

Dello stesso parere la dottrina, secondo cui “la tutela

d’urgenza può trovare, anche in materia ambientale,

applicazione ideale”36.

* * *

Tutto ciò premesso, con riserva di ogni azione in ordine

al risarcimento dei danni subiti e subendi, i ricorrenti,

come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che l’Ill.mo Giudice, ritenuti sussistenti gli estremi di cui

agli artt. 700 c.p.c. e ss., esaminati gli atti, valutata

l’urgenza e assunte ove ritenuto necessario sommarie

informazioni, voglia emettere, con decreto inaudita

altera parte ovvero previa fissazione di udienza di

comparizione delle parti, i provvedimenti necessari e

sufficienti perché cessi immediatamente l’illecito

perpetrato dai resistenti tutto ciò al fine di impedire

l’aggravarsi del danno alla salute dei ricorrenti. In

particolare, chiedono che il Tribunale di Cassino:

Un., 6 ottobre 1979, n° 5172 36 E. DINI, G. MAMMONE, op. cit. LANDI, “La tutela processuale dell’ambiente”,

Padova 1991. POSTIGLIONE, “Lo spazio giuridico di informazione, partecipazione e azione del cittadino e delle associazioni in relazione all’ambiente”, in AA.VV. “La qualità della vita e dell’ambiente”, atti del Convegno svoltosi a Viterbo dal 27 al 29 maggio 1998

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1) Ingiunga alla resistente Migliore Tecnologie

Disponibili / B.A.T. specificatamente ad uso di

abbattimento delle emissioni inquinanti (PM2,5, PM10,

NOx, SO2, CO, solfato, nitrato, cloruro di sodio,

carbonio, polveri minerali, ...) in atmosfera da impianto

cogenerativo-turbogas

2)Imponga il fermo immediato dell'impianto

cogenerativo-turbogas, con apposizione dei sigilli, fin

tanto che l'azienda Burgo SpA non termini i lavori di

adeguamento dell'impianto cogenerativo con

l'apposizione di filtri anti particolato fine PM2,5 e altre

sostanze principalmente inquinanti e lesive della salute

umana e dell'ambiente (M.T.D./B.A.T.) come quelli

indicati in esempio. All’uopo rilevando che l'azienda

Cartiera del Sole – Burgo Group SpA di Sora dispone

funzionalmente degli impianti tecnologici/produttivi “di

riserva” (caldaia Monego) tale che, un fermo della

turbogas per le migliorie tecnologiche dovute, non

comporterebbe il fermo della produzione e delle

lavorazioni proprie, potendo optare immediatamente

per una configurazione produttiva pari a quella

preesistente all'adozione di tale turbogas. Stessa

configurazione che adotta ogni anno.in circostanza della

manutenzione della turbogas in questione.

3)Imponga alla Regione Lazio l'installazione di una

centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria di

Sora come presenti anche in città “minori” della

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provincia di Frosinone.

4)Ordini alle Amministrazioni resistenti l’adozione di

tutti i provvedimenti contingenti ed urgenti necessari e

sufficienti al raggiungimento del risultato di

contenimento delle soglie di inquinamento nei limiti di

legge.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede volersi disporre Consulenza Tecnica d’ufficio

affinché il consulente incaricato

α) Accerti i carichi emissivi di inquinanti dell'impianto di

cogenerazione – turbogas in esercizio massimo e/o

potenziale (particolarmente per le cancerogene

PM2,5) sia “al camino” che “fuori camino” con il

controllo diretto di ARPA LAZIO e funzionari di P.G. e li

confronti con l'inquinamento atmosferico presente

normalmente nell'aria di Sora in condizione di fermo

lavorativo di stesso impianto cogenerativo-turbogas

onde determinarne senza alcun margine di errore il

carico inquinante.

β) Verifichi il potenziale elettrico di stesso impianto

cogenerativo-turbogas e se questo risulti essere

superiore ai 50 MW elettrici o inferiore;

χ) verifichi la disponibilità in commercio di Migliore

Tecnologie Disponibili / B.A.T. specificatamente ad

uso di abbattimento delle emissioni inquinanti

(PM2,5, PM10 NOx, SO2, CO, … solfato, nitrato,

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cloruro di sodio, carbonio, polveri minerali, ...) in

atmosfera da impianto cogenerativo-turbogas.

δ) verifichi la disponibilità in seno alla azienda Cartiera

del Sole della caldaia modello “Monego” da 60 MW in

“riserva fredda” e delle due minori da 16 MW

cadauno ancora in esercizio e la loro disponibilità

immediata ad operare funzionalmente e

tecnicamente in sostituzione dell'impianto

cogenerativo-turgogas che ha sostituito appunto la

precedente configurazione tecnica-produttiva

costituita da nr. 3 caldaie come sopra ricordate;

ε) Accerti un fermo della turbogas per lavori di

adozione delle B.A.T. / M.T.D. (filtri anti PM2,5 alla

turbogas) non determinerebbe il fermo impianti

produttivi potendo essere impiegata tale riserva

fredda (caldaia Monego)

φ) Accerti che tale ripristino della configurazione ante

turbogas consentirebbe perciò il normale

svolgimento della produzione di carta con il solo

limite della minore produzione di energia elettrica,

per la parte che la Burgo spa vende al Gestore (enel),

incidendo così solo o prevalentemente sul fatturato

derivante dalla vendita di energia elettrica, stimata

per un importo superiore a 25 milioni di euro l'anno

( al prezzo di 50 euro per Mw elettrico/ora).

Si chiede ai sensi e per gli effetti dell’art. 210c.p.c.

che il Giudice adito acquisisca la perizia CTU di

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nomina della Procura della Repubblica di Cassino,

come agli atti del procedimento penale nr 1064/08

RGPM e altra documentazione ivi prodotta, quale il

Parere 325/2009 del Ministero dell'Ambiente e Parere

dell'ISPRA del 19/06/2009 già presentati in quella

sede, nonché del parere espresso dalla Commissione

Tecnica nominata dal Comune di Sora già consegnata

alla Provincia di Frosinone.

Si chiede formalmente che il Giudice adito acquisisca

da febbraio 2012 a gennaio 2014 i monitoraggi

dell’ARPA LAZIO..

Si depositano i documenti analiticamente indicati

nell’indice del fascicolo di parte. Con riserva di ulteriori

richieste istruttorie in ragione della avverse difese dei

ricorrenti

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO

UNIFICATO

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 si

dichiara che il valore della causa è indeterminato.

Cassino, 04/03/2014 Avv. MASSIMILIANO

CONTUCCI