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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE 2
Giudice: Dr.ssa Scalia
RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
CAUSA N°: 21109/08 [...] S.p.A. c/ [...] S.p.A..
Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via [...] 15, nominato
C.T.U. relativamente alla causa in epigrafe, è comparso all’udienza del 4
maggio 2011 nel corso della quale sono stati formulati i quesiti che si
riportano di seguito:
“provveda il C.T.U., previo accertamento in forza delle produzioni
documentali curate dall’attrice (da doc. 56 a doc. 58) sulla natura delle
attività svolte dalla RTI [...] in virtù del contratto di appalto ed in
particolare sulla circostanza che le stesse costituiscano attività di
redazione della progettazione definitiva dei lavori oggetto di appalto, a
dare quantificazione alle pretese fatte valere dall’attrice verificando se le
prestazioni per cui è domanda (progettazione viadotto [...], revisione
geometria del tracciato ai fini di adeguamento alle “Norme Funzionali e
Geometriche per la Costruzione di Strade” di cui al D.M. 5.11.2001;
modifica dell’organizzazione degli svincoli; progettazione delle tipologie
delle strutture della S.S. 106; rilievi topografici e delle interferenze;
indagini geognostiche; indagini ambientali e rilievi del traffico; rilievi
aerofotogrammetrici) possano dirsi non ricompresi nell’oggetto
dell’incarico o meglio nell’offerta formulata dall’appaltatrice in fase di
gara o se le stesse rivestano natura di prestazioni extracontrattuali,
provvedendo in questa ultima ipotesi, a dare congrua stima delle stesse
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lavorazioni.”
Il termine entro il quale trasmettere la relazione alle parti è il 21.10.2011;
il termine per ricevere eventuali osservazioni dalle parti è il 21.11.2011;
il termine per il deposito in cancelleria della relazione è il 21.12.2011.
il C.T.U. ha ritenuto opportuno eseguire più riunioni secondo la seguente
tempistica:
il giorno 24 maggio 2011 alle ore 16:30 in Roma, via [...], presso il
proprio studio;
il giorno 8 giugno alle ore 17.00 in Roma, presso gli uffici della [...]
Progetti, luogo di conservazione delle copie degli elaborati
progettuali;
il giorno 14 giugno alle ore 17.00 in Roma, presso gli uffici della
[...] Progetti, luogo di conservazione delle copie degli elaborati
progettuali;
il giorno 5 luglio alle ore 17.00 in Roma, presso gli uffici della [...]
Progetti, luogo di conservazione delle copie degli elaborati
progettuali.
CIO' PREMESSO
il C.T.U. esaminati i documenti e gli atti della causa, sentite le parti presenta
la:
RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
Lo scrivente C.T.U., nel corso della riunione presso il proprio studio e delle
successive di cui sopra, alla presenza delle parti indicate nei rispettivi
verbali, ha potuto prendere visione dei luoghi, essere edotto sugli
avvenimenti pertinenti la causa in oggetto fino a tale data. Al termine di
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ciascuna riunione è stato redatto un verbale sottoscritto dai presenti che si
allega alla corrente relazione per farne parte integrante e sostanziale. I
presenti hanno chiesto di consegnare allo scrivente una memoria tecnica in
merito al quesito posto dal Giudice. Quanto ricevuto è stato preso
debitamente in esame ed è allegato alla presente relazione.
A seguito della nota ex art. 92 att. c.p.c. depositata dall’attrice, all’udienza
del 13.7.2011 il Giudice ha esteso l’indagine peritale anche alla
documentazione indicata dalla medesima attrice in tale istanza.
1.0 Descrizione dell’oggetto del bando di gara pubblicato il 15.1.2003.
Il bando di gara del 15.1.2003 per cui è causa prevedeva l’affidamento
dell’incarico di servizi di supporto al gruppo di progettazione [...] per
l’adeguamento e per il completamento della progettazione definitiva
(comprensiva di indagini per lo studio di impatto ambientale), il tutto
relativo all’ammodernamento della nuova sede stradale della S.S. 106
Jonica (dal km 178,350 al km 191,500) e a lavori di ammodernamento e
prolungamento della S.S. 280 “Dei Due Mari” fino al congiungimento della
S.S. 106 a Catanzaro Lido.
L’estensione presunta dell’intervento è di 27 km e il luogo di prestazione
del servizio è la provincia di Catanzaro.
Il corrispettivo previsto dal bando per il servizio descritto è di € 1 mil (al
netto di IVA e di altri oneri di Legge) ed il termine per l’espletamento
dell’incarico è di 120 giorni dalla consegna.
Le singole prescrizioni in merito agli argomenti oggetto di contestazione
saranno esaminate nel successivo paragrafo concernente la definizione di
natura del rapporto di servizio intercorso tra le parti.
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2.0 Descrizione dell’oggetto dell’offerta formulata dall’appaltatrice.
L’offerta del raggruppamento ATI [...] (cfr. doc. 8 convenuta) riguarda
sinteticamente il progetto necessario alla realizzazione (cfr. punto A.2 pag.
9 doc. citato) dell’opera oggetto del bando di gara.
In tale documento viene chiaramente indicato che “un progetto costituisce
la prefigurazione di un’opera da realizzare e la specificazione di mezzi e
strumenti per la guida e il controllo della sua realizzazione.”
L’offerta indica un monte ore stimato in complessive 16.060 h nel periodo
di 120 giorni di esecuzione del servizio, indicando nominativamente n° 66
persone (tecnici qualificati) e n° 3 servizi di supporto (CAD, EDP,
Archivio, Assistenza procedure operative CIPE e VIA, assistenza successiva
all’approvazione del progetto, il cui monte ore stimato è complessivamente
pari a 2.100 ore).
L’offerta [...] (poi risultata aggiudicataria) è consistita in un ribasso del
21,77% per l’importo complessivo di € 782.340,00.
I dati dell’offerta consentono di calcolare la media dell’ora / uomo come segue:
doc. 8 conv monte ore offerta 16.060 ore
di cui servizi di supporto 2.100 ore
importo offerta 782.340,00 €
CTU rapporto medio €/h/uomo 48,71 €/h
In tale documento di offerta, uno specifico paragrafo viene dedicato al
progetto definitivo istruttorio, il quale tra l’altro, identifica (cfr. doc. 8
conv., pag. 1 relazione tecnico-metodologica) i nuovi tracciati che saranno
oggetto di approfondimento in occasione del completamento del progetto
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definitivo:
1. SS 106 - inserimento svincolo Squillace più a monte rispetto al progetto
preliminare per salvaguardare colture di pregio;
2. SS 106 - studio plano altimetrico sovrappasso viadotto Corace (lotto 2)
relativo alla nuova linea ferroviaria;
3. SS 106 - variazione planimetria tracciato tra lotto 4 e 5 per evitare
interferenze con edifici esistenti;
4. SS 280 - attribuzione di un un’unica tipologia stradale al tracciato
(corrispondente al tipo B di strada extra urbana principale);
5. SS 280 - soppressione svincolo Darcino;
6. SS 280 e SS106 – studio svincolo Germaneto (lotto 2).
Anche i questo caso, il documento di offerta della [...] contiene numerosi
riferimenti agli argomenti oggetto della corrente contesa, i quali saranno
commentati in rispettivi paragrafi.
3.0 Descrizione dell’oggetto del contratto di appalto [...] – [...] del
13.11.2003.
Il contratto stipulato in data 13.11.2003 per l’importo di € 782.340,00 ha
per oggetto (art. 2) l’attività tecnica di supporto al gruppo di progettazione
dell’[...] per l’adeguamento e il completamento della progettazione
definitiva comprensiva delle indagini necessarie allo studio di impatto
ambientale relativi a lavori di ammodernamento delle indicate porzioni
della SS 106 e dell’indicato prolungamento della SS 280, il tutto da
completare in 120 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori sottoscritto in
data 21.7.2003. Occorre precisare che le attività relative allo studio di
impatto ambientale non sono oggetto di domanda relativa al corrente
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procedimento.
Il contratto richiama esplicitamente (art. 3 e art. 5) tra l’altro l’offerta della
[...] del 7.4.2003 (doc. 8 conv.), il capitolato d’oneri (doc. 3 conv.) e le
norme richiamate nei documenti contrattuali.
L’art. 5 in merito al corrispettivo dell’appalto indica che il prezzo (€
782.340,00) è fisso, invariabile nonché comprensivo di ogni onere e spesa
per l’esecuzione del servizio.
Ai fini che riguardano il corrente procedimento il rapporto intercorso tra le parti può essere esemplificato con la seguente tabella:
rif. data
atti Tipo
citaz p. 1 bando di gara 15-gen-03
importo base gara 1.000.000,00
periodo ultimazione servizio (giorni) 120
data aggiudicazione 9-lug-03
importo aggiudicazione 782.340,00
termine ultimazione (giorni) 120
consegna lavoro 21-lug-03
stipula polizza fideiussoria 07-ago-03
stipula contratto 13-nov-03
CTU ultimazione contrattuale servizio 18-nov-03
citaz p. 11 ultimazione effettiva incarico 1-apr-04
CTU Ritardo 135
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rif. data
atti Tipo
att.doc.36 verbale di ultimazione incarico 9-feb-05
att.doc.39 completamento collaudo 24-lug-04
att.doc.42 svincolo parziale fideiussione 21-apr-04
Citaz. corrispettivo contrattuale calcolato a tariffa 11.164.857,87
cit p.32 prestazioni extra contratto calcolate a tariffa 5.481.580,88
cit p.32 prestazioni extra contratto calcolate a prezzi contrattuali 769.547,30
oneri fideiussione DE0119120 n.q.
doc. 8 conv monte ore offerta (h) 16.060
di cui servizi di supporto 2.100
importo offerta (€) 782.340,00
CTU rapporto medio h/uomo (€/h) 48,71
4.0 Natura delle prestazioni per cui è domanda.
La struttura della corrente relazione consiste nell’esame della domanda
dell’attrice e della relativa risposta della convenuta, il tutto come da
produzione in atti per ciascuno degli argomenti indicati nel quesito posto
dal Giudice. Al termine di ciascun argomento verrà fornito il riscontro dello
scrivente e la relativa motivazione.
La parte attrice rivendica che le attività concretamente svolte dal
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) aggiudicatario in virtù del
contratto non costituiscono un mero supporto alla progettazione bensì
risultano ascrivibili ad attività di progettazione vera e propria (cfr. pag.
14 e 15 citazione, accertamento accordo simulatorio). In sostanza l’attrice
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rileva che il servizio svolto non ha riguardato il supporto alla progettazione,
bensì la redazione del progetto definitivo articolato secondo le prescrizioni
dell’art. 25 comma 2 del DPR 554/99 e dell’art. 16 della L. 109/94 e per
questo motivo deve essere remunerato in base alla tariffa professionale il cui
calcolo comporta onorari per complessive € 11.947.197,87 (escluso IVA e
contributo Inarcassa).
A tale riguardo l’attrice cita (cfr. pag. 18 citaz.) le statuizioni dell’Autorità
di Vigilanza LL. PP. (determinazione n. 3 del 21.4.2004) secondo le quali:
le attività di supporto alla progettazione si concretizzano in mere indagini,
ispezioni, ricognizioni e localizzazioni non originali, di natura materiale e
ripetitiva.
La medesima Autorità classifica tra le attività di progettazione quelle che
comprendono le opere dell’ingegno con caratteristiche creative ed originali
di contenuto complesso con cui si estrinseca e viene rappresentata l’idea del
progettista. A tale classificazione – sempre secondo le precisazioni
dell’Autorità di Vigilanza citate dall’attrice – consegue la differente
valorizzazione del servizio di progettazione da remunerare secondo la tariffa
degli ingegneri / architetti, mentre il servizio di supporto alla progettazione
da remunerare con corrispettivi a corpo, con le consuete procedure di
evidenza pubblica.
In aggiunta, l’attrice lamenta la mancata remunerazione di attività extra
contrattuali, elencate nel prosieguo, valorizzate in complessive €
5.481.580,88 in base alla tariffa professionale, oppure in € 769.547,30 in
base ai criteri contrattuali.
In sintesi, la domanda economica dell’attrice (servizio contrattuale e servizi
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extra contrattuali, come dalla medesima attrice definiti) può essere sintetizzata come segue (di seguiti vengono corrette imprecisioni nel computo come da tabella allegata alla corrente relazione, interamente ricalcolata dallo scrivente):
ONORARIO A TARIFFA (A + B + C + D) 12.397.770,0
3
RIDUZIONE 2.698.994,5
4
SPESE 1.934.303,0
5
TOTALE A TARIFFA € 11.633.078,5
4
Di cui servizi extra contrattuali € 5.481.580,88 calcolati a tariffa, ovvero €
769.547,30 calcolati a criteri contrattuali.
Gli importi indicati escludono l’IVA e gli oneri accessori previdenziali di
Legge.
La quantificazione fornita nella relazione del CTP RTI del 4.8.2011, in via
prioritaria pari a € 18.001.740,72 (oltre oneri di legge) e nelle
quantificazioni subordinate (cfr. pag. 63 relazione CTP del 4.8.2011) è
sostanzialmente difforme dalla domanda formulata negli scritti difensionali
dell’attrice e sarà commentata nel prosieguo.
La convenuta rileva che in merito alla natura del rapporto contrattuale il
RTI ha iscritto riserva solamente nel verbale di ultimazione lavori per la
disapplicazione della penale (cfr. pag. 4 comparsa e memoria n. 1 ex art 183
c.p.c.) e per l’applicazione del maggior compenso sulla base dei
corrispettivi contrattuali. Inoltre, la convenuta produce la sentenza del
Tribunale di Roma del 16.4.2007 (cfr. doc. 10) in merito a un contratto di
appalto per un servizio di progettazione, relazione geologica e studio di
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impatto ambientale, in cui viene statuita la derogabilità dei minimi tariffari
professionali e la possibilità per l’ente di affidare lavori di progettazione
con prezzo a corpo.
Appare quindi importante – sotto il profilo strettamente tecnico –
classificare le attività contrattuali e quelle extra contrattuali (ove esistenti ed
ammissibili) secondo le definizioni poc’anzi enunciate al fine riconoscere le
attività con contenuto intellettuale (che presuppongono opera
dell’ingegno) e le attività a carattere esecutivo e ripetitivo.
Occorre rilevare che il bando di gara (cfr. pag. 4 punto II.2.1, all. 1 conv.)
conteneva espliciti riferimenti alla L. 109/94 e al DPR 554/99 in merito allo
svolgimento del servizio richiesto dalla stazione appaltante, medesimi
riferimenti normativi espressamente richiamati dal contratto (cfr. art. 2, all.
2 conv.) stipulato tra le parti, nell’offerta (limitatamente al DM 5.11.2001) e
nel capitolato d’oneri (limitatamente alla L. 109/94 e successive modifiche
e integrazioni).
L’esame degli elaborati prodotti dalla ATI [...] (doc. 59), anche a fronte di
quelli relativi al Progetto Definitivo [...] posto a base di gara (doc. 57), in
merito alle attività contrattuali permette di riconoscere in concreto
molteplici attività ascrivibili ad opere dell’ingegno con caratteristiche
creative ed originali di contenuto complesso con cui si estrinseca e viene
rappresentata l’idea del progettista e parimenti possono essere escluse le
attività con contenuto meramente esecutivo e ripetitivo per i seguenti
motivi:
MOTIVO N° 1
PROFILI STRADALI
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Le attività eseguite dal RTI riferite alle opere contrattuali si concretizzano
principalmente in elaborati grafici e relazioni di calcolo in grado di
rappresentare compiutamente, in adeguato rapporto di scala, in conformità
alla normativa applicabile e con idonei particolari costruttivi il tutto
ascrivibile ad attività di progettazione con contenuto di ingegno
direttamente utilizzabili per la successiva progettazione esecutiva. L’esame
degli elaborati rivela molteplici attività che si discostano significativamente
(sotto il profilo intellettuale ed afferente alle opere dell’ingegno) dalla
progettazione eseguita dalla committente e posta a base di gara per
contenuti sostanziali al fine dell’idonea rappresentazione dell’opera da
realizzare. Motivazioni estranee alla committenza e anche al RTI hanno
imposto una variazione del tracciato, tema che è stato affrontato interamente
dal RTI a fronte di comunicazioni fornite dalla committente, anch’esse
afferenti al concetto di scelte progettuali, cui hanno fatto seguito attività
eseguite dal RTI ancora ascrivibili alla definizione di progettazione
secondo indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali [cfr. anche
punto a) delle conclusioni della nota n. 3/2004 dell’Autorità di Vigilanza].
SVINCOLI
In merito a tale categoria di attività, in concreto il servizio del RTI è
consistito in progettazione vera e propria introducendo contenuti
significativi dell’opera creativa e dell’ingegno recependo le scelte
progettuali del committente, anch’esse afferenti al concetto di
progettazione.
Peraltro, la definizione di progettazione non può essere limitata (come
sostenuto dalla committente per le vie brevi in occasione delle numerose
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riunioni sull’argomento) alla sola attività di scelta progettuale (che può
concretizzarsi anche in un solo documento in formato A4 inviato via fax) e
poi definire quale supporto alla progettazione tutto il restante sviluppo di
tale scelta (necessariamente in capo al committente). Tutta l’attività
contrattuale afferente alla progettazione degli svincoli eseguita dal RTI è
conforme alla definizione di progettazione vera e propria.
PONTI E VIADOTTI
In questo caso la natura del servizio contrattuale svolto dal RTI lascia
spazio a pochi dubbi in considerazione del numero di ponti e viadotti
interamente riprogettati dal medesimo RTI sia per tracciato sia per
consistenza e tipologia delle strutture nonché per le relazioni di calcolo
strutturale prodotte, il tutto afferente a chiara progettazione con rilevante
attività inventiva, priva di qualsiasi elemento esecutivo e ripetitivo.
GALLERIE
In questa categoria di servizio è palese il contenuto di progettazione insito
nelle attività svolte dal RTI, in quanto il progetto definitivo del committente
prevedeva un solo elaborato grafico (con un solo tipo) per tutte le gallerie
del tracciato i cui contenuti sono non esaustivi per il complesso di opere
oggetto della progettazione definitiva poi concretamente realizzata dal RTI.
Il lavoro svolto dal RTI si è concretizzato in una vera e propria
progettazione che ha tenuto conto della geologia e dei litotipi presenti nella
specifica zona oggetto di ciascuna galleria e ha concretamente progettato
ciascun elemento con chiara evidenza di attività con elevato contenuto di
ingegno. In particolare, l’esame delle attività svolte dal RTI (che si
concretizzano nel complesso documentale di cui all’allegato 59 “Progetto
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Definitivo predisposto dal RTI [...] e consegnato ad [...]”) consentono di
riconoscere molteplici attività di carattere creativo, originale ed innovativo,
di contenuto complesso (grafico, relazionale ed espositivo) che consente di
descrivere l’opera compiutamente (vedi anche pagg. 12 e 13 Parere del
Consiglio di Stato del 12.11.2003 n. 1855/2003, doc. citato dall’attrice).
Tali caratteri di originalità, creatività e novità sono tipici dell’opera
dell’ingegno che implicano autonome scelte progettuali individuabili negli
elaborati eseguiti dal RTI in conseguenza del rapporto contrattuale in
esame.
MOTIVO N° 2
Le attività eseguite dal RTI riferite alle opere contrattuali non possono
definirsi come attività di supporto tecnico-amministrativo alla
progettazione. Queste ultime infatti sono in concreto contributi tecnici, che
presuppongono la conoscenza e la preventiva soluzione d'un ventaglio di
questioni attinenti a branche disparate delle conoscenze tecniche e
scientifiche, e che non s'identificano soltanto con l’attività professionale
propria dell'ingegnere o dell'architetto e per questo si risolvono in mere
indagini, ispezioni, ricognizioni, localizzazioni, non originali, di natura
meramente materiale e ripetitiva che, tuttavia, proprio per la complessità
insita nelle loro caratteristiche, richiedono spesso il ricorso a diversificate
professionalità, per la cui acquisizione anche il progettista esterno può
eventualmente ricorrere al subappalto. Il coacervo di tale attività di supporto
non sussiste nelle prestazioni erogate dal RTI afferenti al servizio
contrattuale, né è riconoscibile dalla documentazione versata ritualmente in
atti.
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MOTIVO N° 3
Le comunicazioni eseguite dall’[...], durante lo svolgimento del rapporto
contrattuale, non possono definirsi esaustive al fine della definizione della
progettazione con contenuto intellettuale e creativo, in quanto gli schizzi (a
mero titolo di esempio, quelli evidenziati dall’[...] relativi alle modifiche dei
profili del tracciato) non possono essere considerati la sola attività di
progettazione, asserita dalla medesima [...] quale “vera scelta strategica del
progettista”. Infatti, il committente nel rapporto contrattuale in esame, ha
impartito le varie scelte di indirizzo progettuale, a parziale modifica
dell’originario progetto definitivo posto a base di gara ancorché ascrivibili
alla definizione di progettazione, lungi dall’essere esaustive al fine di
completare l’attività di progettazione che presuppone attività intellettuale,
creativa e discrezionale del progettista eseguita in concreto prevalentemente
dal RTI [...]. Peraltro, le istruzioni impartite da [...] durante il rapporto
contrattuale sono state limitate a decisioni certamente “strategiche”
(variazione del tracciato, variazione degli svincoli, solo per fare alcuni
esempi) il cui contenuto progettuale di carattere intellettuale è stato
demandato in concreto al RTI [...] il quale ha provveduto a definire il
quadro complessivo dell’opera in ciascuna delle categorie di opere in cui si
compone (gallerie, ponti e viadotti, profili stradali, opere d’arte, ecc.) anche
redigendo specifiche relazioni di calcolo (allegate in atti al doc. 59) il tutto
afferente ad attività di progettazione con contenuto di ingegno.
In conclusione, tutte le attività contrattuali svolte dal RTI [...]
afferiscono ad attività di progettazione con contenuto intellettuale che
presuppongono opera dell’ingegno.
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Gli argomenti oggetto di contesa per la parte extra contrattuale (anche definita dall’attrice “ulteriori somme”, cfr. pag. 1 e 7 memoria 183 c.p.c. n° 1) possono essere schematizzati nelle seguenti tabelle: tesi attrice
Descrizione Rif. importo netto importo netto
Servizi atti attrice calcolato % calcolato a
ASSERITI ONERI EXTRA CONTRATTUALI a tariffa ingg. prezzi contratto
1 revisione geometria ex DM 5.11.2001 doc.50 1.366.395,71 24,9% n.d.
2 modifiche organizzazione svincoli doc.51 1.360.788,35 24,8% n.d.
3 progettazione ex novo tipologia strutture doc.52 2.127.107,18 38,8% n.d.
4 progettazione ex novo viadotto [...] doc.53 438.629,64 8,0% n.d.
5 rilievi topografici e interferenze citaz p.24 45.000,00 0,8% n.d.
6 indagini geognostiche citaz p.24 51.660,00 0,9% n.d.
7 indagini ambientali e del traffico citaz p.24 20.000,00 0,4% n.d.
8 rilievi aerofotogrammetrici citaz p.24 72.000,00 1,3% n.d.
fotoinserimenti ed elaborati appr. Ambientale
TOTALE 5.481.580,88 769.547,30
Il riscontro della convenuta è il seguente: tesi convenuta
Descrizione Prevista all.1 all.8 all.3 Rif.
Servizi in rif. rif. rif. atti
ASSERITI EXTRA CONTRATTUALI contratto bando offerta capitolato
1 revisione geometria ex DM 5.11.2001 SI II.2.1 p.5
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tesi convenuta
Descrizione Prevista all.1 all.8 all.3 Rif.
Servizi in rif. rif. rif. atti
ASSERITI EXTRA CONTRATTUALI contratto bando offerta capitolato
2 modifiche organizzazione svincoli SI 1.2 p.5
3 progettazione ex novo tipologia strutture SI § 2.11 § 3 p.6
4 progettazione ex novo viadotto [...] SI § 2.11 p.5
5 rilievi topografici e interferenze p.6
6 indagini geognostiche SI p.6
7 indagini ambientali e del traffico impresa non ha fornito elaborati (p.6 comp.)
8 rilievi aerofotogrammetrici SI § 3.2 e 3.3 p.6
fotoinserimenti ed elaborati appr. Ambientale SI § 7.2 p.6
Esaminiamo ora ciascuno dei temi oggetto della corrente analisi.
4.1 Revisione tracciato per adeguamento D.M. 5.11.2001 (€
1.366.395,71 - ASSERITI ONERI EXTRA CONTRATTUALI.
La parte attrice (cfr. pag. 5 citazione) lamenta maggiori oneri conseguenti il
recepimento nella progettazione definitiva delle disposizioni del D.M.
5.11.2001 e segnala che (cfr. pag. 3 memoria ex art. 183 c.p.c. n° 1) tale
normativa:
non era espressamente indicata nel bando di gara;
non era recepita dal progetto posto a base di gara;
è derogabile dall’[...].
La parte convenuta rileva che l’adeguamento del tracciato stradale alla
norma (DM 5.11.2001) era espressamente prevista al punto II.2.1 del bando,
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essendo indicato che il servizio deve far riferimento alla normativa italiana
vigente in materia.
Preliminarmente occorre osservare che il DM 5.11.2001 (Norme Funzionali
e Geometriche per la Costruzione delle Strade) è stato pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2002,
ben anteriore al 15.1.2003 data di pubblicazione del bando di gara poi
aggiudicato dalla [...].
L’esame del punto II.2.1 del bando (doc. 1 conv.) rivela che l’attività di
supporto alla progettazione deve essere espletata in conformità alle norme
vigenti per la progettazione di opere stradali e autostradali.
Il DM 5.11.2001 rientra in tale categoria di norme e per questo motivo è
compreso nei criteri cui deve riferirsi l’attività di supporto alla
progettazione oggetto del rapporto contrattuale in esame.
Non rileva – a giudizio di questa analisi - che il progetto posto a base di
gara non recepiva le indicazioni del DM 5.11.2001, in quanto il contratto
era proprio rivolto all’ausilio alle complesse attività di redazione di
elaborati grafici e descrittivi idonei a tradurre in vero un progetto. Peraltro,
gli scritti dell’attrice non precisano quali sono gli elementi carenti nella
progettazione eseguita dall’[...] posta a base di gara e quale sia stata la loro
incidenza sulla causazione delle pretese richieste nel corrente
procedimento.
L’esame degli elaborati a base di gara evidenziano l’esplicito riferimento al
DM 5.11.2001, come ad esempio la Relazione Generale prot. 1454 del
1.8.2002 (cfr. elaborato A1, punto 3.2 pag. 12, doc. 84 faldone n° 1 degli
allegati convenuta).
C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 17 di 57
La circostanza che il DM 5.11.2001 sia derogabile dall’[...] appare generica
e priva di qualsiasi precisazione idonea al suo accoglimento. Peraltro, i
documenti contrattuali non citano tale deroga, né più in generale in alcuno
dei documenti contrattuali si manifestano possibilità da parte della stazione
appaltante di ordinare l’esecuzione di tutto o parte del servizio di ausilio alla
progettazione definitiva, in deroga a specifiche norme.
L’offerta del RTI (cfr. doc. 8 conv., punto 2.1) prevede esplicitamente il
riferimento alla Normativa Italiana vigente in materia dove viene
espressamente citato il DM 5.11.2001. Quest’ultimo aspetto, a giudizio di
questa analisi, è dirimente e consente di rigettare le pretese della parte
attrice.
Infine, occorre osservare che la norma prevede (cfr. premesse del testo del
Decreto) l’esclusione dalla sua applicazione solamente dei progetti definitivi
già redatti alla data (al più tardi quella di pubblicazione, 4.1.2002) del DM
in commento, al fine di evitare il blocco di opere già progettate e finanziate,
fattispecie nella quale palesemente non ricade il servizio in esame.
In conclusione, gli oneri conseguenti al recepimento nella progettazione
definitiva delle disposizioni del D.M. 5.11.2001 sono attività contrattuali.
Nel complesso, l’esame degli atti di causa permette di riconoscere la natura
contrattuale di tale categoria di opere progettate dal RTI, attività con
contenuto di progettazione di carattere intellettuale e originale, la cui
remunerazione trova riscontro negli importi indicati dalla medesima attrice
(doc. 49 e seguenti) con le precisazioni che saranno rese ai successivi
paragrafi 5.0 e 6.0.
4.2 Modifica organizzazione svincoli (€ 1.360.788,35) - ASSERITI
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ONERI EXTRA CONTRATTUALI.
La parte attrice chiede il ristoro degli oneri sostenuti per la modifica
dell’organizzazione degli svincoli necessari per:
ottemperare le prescrizioni delle Amministrazioni competenti in
materia ambientale;
sopraggiunti nuovi input progettuali della committente ([...]).
Nella memoria 183 n. 1 l’attrice evidenzia inoltre che le offerte attività di
miglioramento e adeguamento del progetto definitivo si sono trasformate in
attività ideative dell’opera e redazione completa del progetto definitivo.
L’attrice su tale argomento a titolo esemplificativo cita:
4.2.1 lo svincolo di Squillace (SS 106) , nel progetto definitivo istruttorio
posto a base di gara interessava interamente la regione fluviale del
torrente Alessi con una rotatoria sotto l’omonimo viadotto, mentre
a seguito delle indicazioni dell’[...] il progetto redatto dal RTI è
consistito nell’eliminazione della rotatoria, nella progettazione di
uno svincolo posizionato a sinistra del torrente Alessi e della
progettazione della rampa di uscita sud e della rampa di entrata
sud, originariamente non previste;
4.2.2 lo svincolo di Germaneto (SS 106 / SS 280) , la cui configurazione
finale (progettata dal RTI) prevede funzionalità superiori per
garantire l’interscambio con la SS 280 e con le complanari,
laddove il progetto di gara prevedeva solamente l’entrata e l’uscita
dalla SS106;
4.2.3 lo svincolo di Santa Maria , la cui modifica sostanziale viene
descritta nel punto dedicato al viadotto [...] (cfr. pag. 5 doc. cit.).
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La parte convenuta fa rilevare che l’impresa si era impegnata al punto 1.2
dell’offerta a studiare soluzioni alternative per gli svincoli di :
- Squillace (SS 106);
- Università (SS 280);
- Germaneto (SS 106 / SS 280);
- Viadotto Corace (SS 106);
- Tracciato tra IV e V lotto SS 106.
La convenuta indica che sono stati apportati adattamenti solo allo svincolo
di Germaneto nel rispetto della soluzione già prevista nel progetto a base di
gara.
Nel complesso, l’esame degli atti di causa permette di riconoscere la natura
contrattuale di tale categoria di opere progettate dal RTI, attività con
contenuto di progettazione di carattere intellettuale e originale, la cui
remunerazione trova riscontro negli importi indicati dalla medesima attrice
(doc. 49 e seguenti) con le precisazioni che saranno rese ai successivi
paragrafi 5.0 e 6.0.
4.3 Progettazione tipologie strutture S.S. 106 (€ 2.127.107,18) -
ASSERITI ONERI EXTRA CONTRATTUALI.
La parte attrice chiede il ristoro degli oneri sostenuti per la progettazione ex
novo delle strutture delle “opere d’arte” (presumibilmente pile, pulvini,
archi, muri, ecc. …) della S.S. 106, non sviluppate nel progetto istruttorio
predisposto da [...], a seguito di specifiche richieste formulate dall’[...] per
uniformare tipi e scansione delle opere d’arte (cfr. pag. 6 memoria 183 n.
1).
La parte convenuta fa rilevare che non ha chiesto alcuna ridefinizione delle
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opere d’arte, attività tutte comprese nel capitolato d’oneri e tra quelle
indicate nel paragrafo “Ponti e Viadotti” della propria offerta.
L’esame della documentazione in atti ha permesso di accertare – in concreto
– l’esecuzione delle attività rivendicate dal RTI, tutte contenute nel Progetto
Definitivo commissionato dall’[...] e tutte attività che presuppongono opera
dell’ingegno con contenuti creativi e non ripetitivi.
Anche per questa categoria di attività l’esame degli atti di causa permette di
riconoscere la natura contrattuale di tale categoria di opere progettate dal
RTI, attività con contenuto di progettazione di carattere intellettuale e
originale, la cui remunerazione trova riscontro negli importi indicati dalla
medesima attrice (doc. 49 e seguenti) con le precisazioni che saranno rese ai
successivi paragrafi 5.0 e 6.0.
4.4 Progettazione viadotto [...] - ASSERITI ONERI EXTRA
CONTRATTUALI.
La parte attrice chiede il ristoro degli oneri sostenuti per la progettazione ex
novo del viadotto [...] a seguito della richiesta di sviluppare una tipologia
con maggiore valenza estetica.
La parte convenuta fa rilevare che l’assistenza allo studio architettonico e
conseguente progettazione del Viadotto [...] rientrava nelle attività di cui al
punto 2.11 dell’offerta tecnico metodologica (armonizzazione dell’opera
con le caratteristiche dei luoghi e dell’ambiente) e per questo remunerata
nel corrispettivo contrattuale.
L’analisi della documentazione prodotta ha evidenziato che la tipologia del
viadotto [...] è sostanzialmente differente rispetto alla tipologia indicate
negli elaborati del Progetto Definitivo [...] posto a base di gara (doc. 56 e
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57). Le attività in concreto svolte dal RTI sono ascrivibili ad attività di
progettazione che presuppone attività dell’ingegno, di carattere innovativo e
non ripetitivo con significativi contenuti creativi.
La natura contrattuale delle attività è riconoscibile dal richiamato art. 2.11
dell’offerta tecnico metodologica e dagli articoli del disciplinare tecnico
In definitiva, anche in questo caso l’esame degli atti di causa permette di
riconoscere la natura contrattuale di tale categoria di opere progettate dal
RTI, attività con contenuto di progettazione di carattere intellettuale e
originale, la cui remunerazione trova riscontro negli importi indicati dalla
medesima attrice (doc. 49 e seguenti) con le precisazioni che saranno rese ai
successivi paragrafi 5.0 e 6.0.
4.5 Cartografia, rilievi topografici e delle interferenze (€ 152.000,00
oppure € 45.000,00) - ASSERITI ONERI EXTRA
CONTRATTUALI.
La parte attrice chiede il ristoro degli oneri sostenuti per attività di
cartografia, rilievi topografici e delle interferenze. Gli importi di cui viene
chiesto il ristoro economico sono significativamente differenti se si
confronta la citazione (pag. 24) e il documento di dettaglio del calcolo
allegato alla prima (doc. 49 e 54, qui ci si riferisce all’elenco allegato alla
citazione, trovandosi difformità di numerazione tra i documenti cartacei e la
numerazione del CD consegnato dal RTI).
La parte convenuta non risponde su tale argomento, infatti non si trovano
argomenti a riguardo nella comparsa, né nelle memorie ex art. 183 c.p.c..
Nel merito, i diretti interessati hanno indicato che tali attività non sono state
svolte direttamente dal personale del RTI con proprie attrezzature, ma sono
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stati svolti con sub contraenti a prezzo concordato (questo spiega l’importo
arrotondato al migliaio di euro).
Su tale argomento non emerge alcun ordine del committente [...], né viene
prodotta ritualmente in atti a supporto alcuna documentazione di natura
contrattuale (con eventuali sub fornitori) né amministrativa che siano in
grado di giustificare economicamente la spesa eventualmente sostenuta.
Peraltro, in merito al corrispettivo dell’appalto l’art. 5 del contratto del
13.11.2003 indica che il prezzo (€ 782.340,00) è fisso, invariabile nonché
comprensivo di ogni onere e spesa per l’esecuzione del servizio.
Salvo diverso avviso del Giudice, si considerano inammissibili le
produzioni allegate alla memoria del CTP attrice del 4.8.2011 (cfr. all. M).
In conclusione, tale voce deve essere ritenuta generica, sprovvista di
qualsiasi prova necessaria per il suo accoglimento e priva di qualsiasi
autorizzazione del committente al suo svolgimento e per questo motivo
deve essere rigettata. In considerazione della natura “a forfait” del contratto
stipulato tra le parti, tale attività deve comunque essere classificata tra gli
oneri contrattuali.
4.6 Indagini geognostiche (€ 114.000,00 oppure 51.660,00) - ASSERITI
ONERI EXTRA CONTRATTUALI.
La parte attrice chiede il ristoro degli oneri sostenuti per attività di indagine
geognostica. Anche in questo caso gli importi di cui viene chiesto il ristoro
economico sono significativamente differenti se si confronta la citazione
(pag. 24) e il documento di dettaglio del calcolo allegato alla prima (doc. 49
e 54, qui ci si riferisce all’elenco allegato alla citazione, trovandosi
difformità di numerazione tra i documenti cartacei e la numerazione del CD
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consegnato dal RTI).
La parte convenuta fa rilevare che le indagini geognostiche sono previste
contrattualmente ed indicate nel Capitolato d’Oneri (all. 3 convenuta).
Anche in tale categoria di attività extra contratto l’attrice non esplicita quale
attività in concreto sia stata eseguita, chi l’abbia effettivamente eseguita, la
necessità della sua esecuzione. Inoltre in atti non si trovano documenti in
grado di suffragare la richiesta dell’attrice, da ritenere generica e sprovvista
di qualsiasi prova documentale.
Inoltre, l’esame del Capitolato d’Oneri rivela che le prove geotecniche in
situ sono previste (cfr. par. 5.2), come pure sono previste – tra l’altro – nei
capitoli 6 “Geologia ed Idrogeologia” le relazioni e le carte geologiche
relative all’intervento.
Non rilevano le produzioni allegate alla memoria del CTP attrice del
4.8.2011 per il motivo già indicato al precedente paragrafo.
Per questi motivi la richiesta dell’attrice è da rigettare e le relative attività
devono essere classificate tra quelle contrattuali.
4.7 Indagini ambientali e rilievi del traffico (€ 30.000,00 oppure €
20.000,00) - ASSERITI ONERI EXTRA CONTRATTUALI.
La parte attrice chiede il ristoro degli oneri sostenuti per generiche attività
di tipo ambientale e rilievi del traffico.
La parte convenuta fa rilevare che su tale argomento non sono stati prodotti
documenti.
L’esame della documentazione versata ritualmente in atti rivela l’assenza di
documentazione probatoria a riguardo sia sotto il profilo sostanziale (come
contestato dalla convenuta), sia sotto il profilo economico amministrativo
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(fatture, lettere di incarico, contratti, ordine del committente, ecc.). Salvo
diverso avviso del Giudice, si considerano inammissibili le produzioni
allegate alla memoria del CTP attrice del 4.8.2011 (cfr. all. I).
Per questi motivi la richiesta è da rigettare e le relative attività devono
essere classificate tra quelle contrattuali.
4.8 Rilievi aerofotogrammetrici (€ 72.000,00) - ASSERITI ONERI
EXTRA CONTRATTUALI.
La parte attrice chiede il ristoro degli oneri sostenuti per generici rilievi
aerofotogrammetrici (p. 24 citaz.) dei quali si precisa nella memoria ex art.
183 c.p.c. n° 1 (cfr. pag. 8) – peraltro genericamente per “indagini e rilievi”
– che oggetto di domanda è la sola quantità necessaria ed eseguita sul posto,
conseguente alle modifiche consistenti alla progettazione e alla natura delle
opere.
La parte convenuta fa rilevare che i rilievi aerofotogrammetrici sono
contrattualmente previsti e disciplinati dai paragrafi 3.2 e 3.3 del Capitolato
d’Oneri (all. 3 convenuta).
L’esame del documento citato consente di riconoscere che tali attività sono
esplicitamente previste al paragrafo 3.2 del medesimo Capitolato.
Non rilevano le produzioni allegate alla memoria del CTP attrice del
4.8.2011.
Per questi motivi la richiesta è da rigettare e le relative attività devono
essere classificate tra quelle contrattuali.
Appare quindi utile fornire il riepilogo della classificazione delle attività eseguite dal RTI:
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classificazionetipo CTU
asserite prestazioni extra contratto prestazioni extra contratto - revisione geometria tracciato contrattualeprestazioni extra contratto - modifica organizzazione svincoli contrattualeprestazioni extra contratto - progettazione ex novo tipi strutturali contrattualeprestazioni extra contratto - progettazione ex novo viadotto [...] contrattualeprestazioni extra contratto - cartografia e rilievi topografici contrattualeprestazioni extra contratto - indagini geognostiche contrattualeprestazioni extra contratto - indagini ambientali e rilievo del traffico contrattualeprestazioni extra contratto – rilievi aerofotogrammetrici contrattuale
5.0 Stima economica delle lavorazioni contrattuali.
Il quadro delineato in merito alle attività contrattuali eseguite dal RTI
consentono di ascrivere la relativa quantificazione economica alla Tariffa
professionale degli ingegneri e architetti (Legge 2 marzo 1949 n° 143,
Decreto Ministeriale 4 aprile 2001), in quanto attività con contenuto
intellettuale che afferiscono propriamente all’oggetto della norma in
questione.
In particolare, la natura delle attività in concreto svolte dal RTI è ascrivibile
all’attività di progettazione e per questo motivo deve essere retribuita in
base all’art. 1 del Decreto 4 aprile 2001 con il metodo di calcolo indicato
dall’art. 5 lettera b) del medesimo Decreto afferente alla Progettazione
Definitiva.
Il calcolo si basa sull’importo lavori indicato nel capitolato speciale lavori
per € 539.500.000,00, importo non contestato tra le parti, diviso nelle
diverse categorie previste dalla tariffa, la cui classificazione invece non è
condivisa tra le parti.
Analizziamo ora i principali componenti del calcolo, anche in
considerazione dei rilievi espressi dal CTP [...] ing. [...] con la relazione del
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13.7.2011 (allegata al corrente documento).
Il commento al calcolo approntato dal CTP attrice con la relazione del
4.8.2011 (€ 18.001.740,72) sarà reso successivamente.
DISTRIBUZIONE IMPORTO LAVORI AL FINE DEL CALOLO DELLA
TARIFFA
Il RTI ritiene la distribuzione indicata nel capitolato speciale non corretta e
per questo fonda il suo calcolo su una differente valorizzazione delle singole
categorie di lavori al fine del computo della tariffa, specifica consegnata
durante le operazioni peritali.
L’[...] ritiene che la distribuzione dei lavori deve essere quella indicata nel
capitolato speciale, documento peraltro presentato dalla stessa attrice (cfr.
pagg. 37 e 62 relazione ing. [...] del 13.7.2011 allegata al corrente
documento).
Il risultato di tale differente distribuzione degli importi lavori è un
significativo incremento del valore della prestazione oggetto della corrente
contesa.
La situazione è la seguente: Importo lavori Importo lavori
categoria Oggetto Capitolato RTI 1g Costruzioni edilizie 168.198.172,91 42.424.647,09 3c Impianti Generali 33.501.760,46 33.504.467,66 6a Strade ordinarie 93.407.267,17 6.115.469,78 6b Strade con difficoltà 0,00 78.594.499,56 9b Ponti in ferro 0,00 73.528.027,33 9c Gallerie 244.392.799,46 305.332.888,58
TOTALE 539.500.000,00 539.500.000,00
Il CTU ritiene corretta la distribuzione degli importi lavori (utili per il
calcolo della tariffa) indicate nel capitolato speciale in quanto detti importi
C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 27 di 57
sono conformi sia a quelli prodotti da [...] (doc. 61 file n. 1319) e posti a
base di gara per l’affidamento, come risulta dagli atti, anche tenuto conto
della mancanza di più precise indicazioni nel capitolato asserito prodotto da
RTI (doc. 59, CD n° 2, file T00_CT00_TAM_ET01_A.pdf; all. n° 1323),
anche in assenza di specifiche motivazioni alla distribuzione degli importi
in base alle tabelle prodotte dal RTI nel corso delle operazioni peritali, da
considerare generiche e non valutabili – con le seguenti ulteriori
precisazioni:
STRADE devono essere considerate della categoria 6a “strade ordinarie”
in quanto si tratta di strade afferenti alla descrizione di strade in
pianura e collina e non certo alla descrizione di strade di
montagna come indicato dalla tariffa, per questo motivo si
adotta l’importo indicato nel capitolato lavori;
PONTI la tariffa prevede un’apposita categoria per quantificare la
parcella della progettazione dei ponti in ferro, che necessitano di
un impegno più gravoso per le verifiche delle unioni (chiodate o
bullonate che tali strutture prevedono). Nel caso di specie i ponti
sono in ferro-cemento, tranne il [...] (la cui campata centrale è
realizzata con lastre ortotrope, mentre le campate di riva sono in
acciaio calcestruzzo) e tranne il “viadotto università” progettato
in cassoni in cemento armato prefabbricato. Le strutture così
progettate, a giudizio dello scrivente, afferiscono al criterio della
tariffa “costruzioni edilizie”, in quanto è prevalente il contenuto
tipico della progettazione delle strutture in cemento armato e
residuale o del tutto assente il contenuto di progettazione dei
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“ponti in ferro”.
Per quanto non espressamente indicato ci si riporta alla valorizzazione dei
lavori indicata nel capitolato speciale.
In sostanza il RTI non spiega nel dettaglio l’articolazione dei costi secondo
la distribuzione indicata nel relativo computo (vedi tabella precedente),
sfornita di qualsiasi aderibile motivazione e per questo motivo da rigettare
(cfr. anche relazione CTP attrice del 4.8.2011, pag. 47 e seguenti, in cui si
limita a citare il computo metrico estimativo ex allegato C nel quale sarebbe
puntualmente appurata la classificazione delle opere da utilizzare per il
calcolo della tariffa).
In conclusione, il CTU ritiene valido ed efficace al fine del calcolo della
tariffa la distribuzione degli importi lavori indicati nel Capitolato
Speciale D’Affidamento (cfr. pag. 7 del file 1319.pdf del 24.3.2004
relativo all’all. 61 Progetto Definitivo [...] relativo alla D.G. 21-04).
RICONOSCIMENTO ALIQUOTE PER CALCOLO “DISCIPLINARE ELEMENTI
TECNICI” – TABELLA B DELLA TARIFFA.
Il CTP [...] fa rilevare (cfr. pag. 37 relazione 13.7.2011) che negli elaborati
prodotti dall’attrice non si trova alcun “Disciplinare Elementi Tecnici”, né
alcun documento riconducibile a tale elaborato e, per questo motivo, le
relative aliquote devono essere azzerate nel computo della tariffa.
La parte attrice fino a questo momento non ha esplicitato le modalità di
calcolo della tariffa, da ritenersi generiche, né fornisce in atti elementi
idonei a supportare la procedura di calcolo per tale categoria di attività.
Né l’esame degli allegati ritualmente versati in atti consente di riconoscere
attività per “Disciplinare elementi tecnici” in grado di accordare all’attrice il
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relativo compenso.
In tali condizioni, il CTU ritiene la domanda generica ed esclude tale
categoria di attività dal computo dell’onorario.
RICONOSCIMENTO ALIQUOTE PER STUDIO DI INSERIMENTO
URBANISTICO.
Il CTP [...] fa rilevare (cfr. pag. 37 relazione 13.7.2011) che nel progetto
redatto dal RTI non vi sono documenti riconducibili ad uno studio di
inserimento urbanistico, né altri documenti riconducibili a tale attività. Gli
elaborati prodotti dal RTI consistono in una serie di documenti denominati
“Riepiloghi degli Strumenti Urbanistici” che consistono nella riproduzione
in scala differente della serie degli elaborati “Mosaico dei Piani Regolatori”,
già redatti da [...] nello studio di impatto ambientale (SIA) del Progetto
Definitivo Istruttorio.
La parte attrice fino a questo momento non ha esplicitato le modalità di
calcolo, da ritenersi generiche, né fornisce in atti elementi idonei a
supportare la procedura di calcolo per tale categoria di attività.
L’esame degli allegati ritualmente versati in atti consente di riconoscere
l’assenza di attività per “Studio di inserimento urbanistico” in grado di
accordare all’attrice il relativo compenso.
In tali condizioni, il CTU ritiene la domanda generica ed esclude tale
categoria di attività dal computo dell’onorario.
RICONOSCIMENTO ALIQUOTE PER SCHEMA DI CONTRATTO,
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.
Il CTP [...] fa rilevare (cfr. pag. 37 relazione 13.7.2011) che il RTI non ha
redatto il capitolato né il contratto. A suffragio di tale tesi, il CTP evidenzia
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che non sussistono differenze tra il capitolato redatto da [...] distinto con il
file 1319.pdf del 24.3.2004 relativo all’all. 61 Progetto Definitivo [...]
relativo alla D.G. 21-04 e quello asserito redatto dal RTI con nome
T00_CT00_TAM_ET01_A.pdf (doc. 59, CD n° 2).
La parte attrice produce il documento poc’anzi citato all’allegato 59 e non
fornisce indicazioni a riguardo.
I due documenti si compongono di due parti, una prima parte testuale dove
vengono specificate le condizioni e le procedure da osservare per la
realizzazione dei lavori e delle attività ad essi propedeutiche e una seconda
parte di tabelle in cui sono stimate le quantità di ciascuna categoria di
lavori.
L’esame comparativo dei due documenti consente di fornire le seguenti
indicazioni:
la prima parte – relativa alla descrizione delle procedure e dei requisiti da
osservare per l’esecuzione delle opere– consente di riconoscere la
sostanziale differenza sia in termini di contenuti, sia in termini di
esposizione delle prescrizioni volte a descrivere “la procedura ed i criteri
da osservare per la stesura dei programmi d’esecuzione, le prescrizioni e la
tempistica da osservare ai fini della gestione del controllo dell’avanzamento
lavori” (cfr. doc. T00_CT00_TAM_ET01_A; pag. 2 punto 1), per la
realizzazione dell’opera progettata;
la seconda parte – relativa alle tabelle con cui vengono indicate le quantità
stimate per l’esecuzione dei lavori – “Indicazioni delle prestazioni” rivela
che i prezzi delle singole voci sono identici per i due documenti citati.
In particolare, tali tabelle (denominate anche “Costi Elementari”)
C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 31 di 57
rappresentano la maggior parte di ciascun corposo documento. Per quello
redatto dal RTI si parte da pag. 44 a pag 168 (sul totale di 396 pagine
dell’intero documento), cui segue identici “Capitolati Generali per
l’esecuzione dei lavori” e uguali capitolati per lavori a misura e ulteriore
documentazione standard di [...].
È quindi eccessivo riconoscere per intero il coefficiente previsto per tale
attività dalla tariffa (Tabella B1 – aliquota integrativa - schema di contratto,
capitolato speciale d'appalto). In prima approssimazione, anche in mancanza
di più precisi criteri offerti dalle parti in causa, il rapporto tra la consistenza
delle pagine differenti dei due documenti (circa 40) e di quelle uguali (circa
400), consente di applicare una riduzione del 90% all’aliquota della tariffa;
tale coefficiente di riduzione è congruo anche in relazione all’effettivo
lavoro svolto dal RTI, come si desume dalla produzione documentale
ritualmente versata in atti.
In conclusione, il CTU ritiene che l’attività di redazione del capitolato
speciale deve essere riconosciuta parzialmente al RTI; si applica quindi
la riduzione dei rispettivi coefficienti del 90% anche in considerazione
del relativo lavoro svolto.
RICONOSCIMENTO ALIQUOTE IN MATERIA DI SICUREZZA (TABELLA B2
della tariffa)
Il CTP [...] fa rilevare (cfr. pag. 38 relazione 13.7.2011) che l’elaborato
“Linee guida per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento”
disattende i contenuti di legge e che non c’è stata alcuna assunzione di
responsabilità da parte del RTI a riguardo. Inoltre il CTP rileva l’abnorme
costo per pagina dell’elaborato prodotto (18.750,00 €/pagina).
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Il CTU rileva che il CTP convenuto non precisa quali contenuti di legge
sono disattesi dal documento dell’attrice. In merito alla mancata assunzione
di responsabilità e sulla mancata sottoscrizione degli elaborati prodotti dal
RTI si tratterà al successivo paragrafo. Non rileva – a giudizio della
corrente analisi – l’elevato importo per pagina calcolato dal CTP, in quanto
la norma prevede il calcolo della tariffa rapportata all’importo dei lavori e
non alla consistenza del documento (qui non deve riconoscersi
contraddizione rispetto al criterio adottato al precedente paragrafo, in
quanto si tratta di un’attività interamente svolta del RTI).
Peraltro, occorre segnatamente osservare che alcuna contestazione era stata
mossa da [...] al RTI in merito alla mancata rispondenza ai contenuti di
legge di tale documento.
In conclusione, il CTU ritiene che l’attività di redazione del documento
in materia di sicurezza deve essere remunerata secondo la tariffa, anche
in mancanza di tempestive e più circostanziate contestazioni della
convenuta.
RICONOSCIMENTO ALIQUOTE IN MATERIA DI ESPROPRIO (TABELLA B5
della tariffa)
Il CTP [...] fa rilevare (cfr. pag. 39 relazione 13.7.2011) che i servizi del
RTI sono consistiti nella riproduzione a scala differente del piano
particellare di esproprio già compreso nel Progetto Definitivo [...].
Il CTP non specifica in quali elaborati del Progetto Definitivo [...] (all. 57)
si trova il piano particellare di esproprio.
In assenza di più precise indicazioni da parte di [...], occorre riconoscere
l’attività svolta dal RTI.
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Successivamente, con le note autorizzate del 18.11.2011 il CTP ha fornito
precise indicazioni a riguardo. Il relativo commento è fornito al successivo
paragrafo 7.0.
In conclusione, il CTU ritiene che non possono essere riconosciute le
attività in materia di esproprio da remunerare secondo la tariffa, anche
considerate le indicazioni della convenuta.
RIDUZIONE PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO
Il CTP [...] fa rilevare (cfr. pag. 36 punto 1.49; pag. 40 relazione 13.7.2011)
che il RTI non ha firmato il progetto che ha redatto e che conseguentemente
non ha assunto la responsabilità professionale, né ha sopportato gli oneri
connessi alla polizza assicurativa del progettista (L.109/94 art. 30 comma 5;
DPR 554/99 art. 105).
In concreto la prestazione del RTI, come abbiamo già visto, è consistita in
attività ascrivibili alla progettazione vera e propria ed il cui risultato (all.
59) è un progetto che conta n° 1.325 documenti (file T00-EG01-GEN-
RE00_A.xls in allegato 59 CD n° 2) sottoscritti da [...] – Ing. Massimo
Averardi; Geol. Stefano Serangeli, oltre il “Gruppo di Progettazione”, il
responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Barilà e il responsabile di
itinerario Ing. Carlo [...].
Il CTP [...] conclude che la mancata sottoscrizione del progetto comporta la
riduzione del 50% dell’onorario calcolato in base alla tariffa.
Tale fattispecie (redazione in concreto di attività di progettazione da parte di
un soggetto che non sottoscrive il progetto medesimo) non è codificata dalla
normativa, volta a quantificare solamente (per quanto ovvio) l’onorario del
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progettista che assume gli oneri e le relative responsabilità per il periodo di
prescrizione legale.
A giudizio della corrente analisi, per il caso in esame è applicabile
un’aliquota di riduzione che tiene conto la mancata assunzione di
responsabilità professionale e dei conseguenti oneri per il periodo di
prescrizione.
La quantificazione di tale aliquota è affetta da elevata soggettività, in quanto
sono difficilmente riconoscibili parametri oggettivi che permettono di
ancorare ad elementi probatori in atti il relativo computo, né le parti fino a
questo momento ne approntano alcuno.
Salvo diverso avviso del Giudice, tale aliquota deve essere significativa e
può essere portata in conto nel 50% dell’onorario, in conformità alla
proposta della convenuta.
Pertanto, al solo fine di completare il calcolo e salvo diverso
apprezzamento del Giudice, lo scrivente CTU applica il coefficiente del
50% di riduzione dell’onorario per la mancata sottoscrizione del progetto da
parte del RTI.
Al fine di fornire un riscontro più ampio al quesito posto e per consentire al
Giudice di adottare un diverso apprezzamento di tale circostanza, in allegato
si trova il calcolo (filename: “21109 DOPO OSSERVAZIONI no riduzione
mancata firma progetto.xls”) che azzera l’applicata decurtazione del 50%
dell’onorario (con conseguente impatto sulle spese, calcolo non suggerito
dallo scrivente). In assenza di tale decurtazione per mancata sottoscrizione
del progetto, la quantificazione delle pretese fatte valere dall’attrice
assommerebbe complessivamente a € 8.232.454,41 (escluso IVA, oneri
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previdenziali e assistenziali, e altri oneri di legge ove applicabili);
quest’ultimo importo viene indicato a mero titolo esemplificativo.
RIDUZIONE PER RIPETITIVITÀ DELLA PROGETTAZIONE
Il CTP [...] fa rilevare (cfr. pag. 39 punto 1.53 relazione 13.7.2011) che
deve essere applicata la riduzione per ripetitività delle opere, tutte simili tra
loro e ottenute attraverso una monotona e ripetitiva riproduzione di elementi
modulari e standard.
L’esame del lavoro svolto dal RTI non consente di riconoscere quanto
evidenziato dal CTP. In particolare, la progettazione eseguita dal RTI
evidenzia significative differenze tra le molteplici opere appartenenti alla
medesima categoria (ponti, viadotti, gallerie, profili stradali, ecc.) tutti di
natura sostanzialmente differente l’uno dall’altro e necessari di specifica
progettazione. Nel complesso, l’esame degli elaborati prodotti dal RTI
evidenzia la progettazione dettata dall’analisi particolare dei luoghi che
necessita di studi ed esami via via differenti al fine di giungere ad un
prodotto (il progetto) direttamente applicabile al territorio ed in grado di
garantire il risultato attesto in termini di infrastruttura viaria.
In conclusione, il CTU ritiene che non devono essere applicate le
riduzioni e possono essere riconosciute le attività in materia di
esproprio da remunerare secondo la tariffa, anche in mancanza di
puntuali indicazioni della convenuta.
RIDUZIONE DEL 20% DELLA PARCELLA.
Il CTP [...] fa rilevare che (cfr. pag. 41 relazione 13.7.2011 e successiva
mail esplicativa del 22.87.2011) la tariffa per il calcolo del compenso deve
essere ulteriormente ridotta del 20% in osservanza dell’art. 4, comma 12
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bis, D.L. 2-3-1989 n. 65 [Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato
e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche
o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico
dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non
può superare il 20 per cento].
Tale comma è stato aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n.
155 e poi abrogato dal comma 1 dell'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dalla lettera zz) del
comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.O.).
Il bando di gara è stato pubblicato il 15.1.2003 ed il contratto è stato
stipulato in data 13.11.2003.
Poiché l’abrogazione della norma in commento è successiva ai fatti in
esame, tale riduzione massima del 20% è applicabile al rapporto intercorso
tra le parti.
La norma in commento è stata oggetto di ampi commenti e dissertazioni
sull’applicazione di deroghe ai minimi tariffari per i servizi di
progettazione, come è possibile riconoscere dall’ampia letteratura
disponibile nel periodo della sua contestata applicazione. Come abbiamo già
dimostrato, il caso in esame riguarda il periodo transitorio, precedente
all’abrogazione di tale riduzione massima.
Il CTP convenuta chiede l’applicazione di tale norma in modo non
condivisibile, anche tenuto conto che già l’attrice ha applicato all’onorario
la riduzione del 21,77%, pari all’aliquota di ribasso applicato in fase di
gara.
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Recependo quest’ultima decurtazione della medesima attrice, il calcolo non
può prevedere l’ulteriore decurtazione del 20% ex art. art. 4, comma 12 bis,
D.L. 2-3-1989 n. 65, inammissibile e non pertinente al computo; anche in
considerazione degli effetti del D. Lgs. 31.7.2007 n. 113, che solo nel 2007
ha abrogato la norma che esclude il ribasso d’asta per le spese di
progettazione.
In conclusione, il CTU ritiene che non deve essere applicata la riduzione
fino al 20% ex art. 4, comma 12 bis, D.L. 2-3-1989 n. 65, in aggiunta alla
decurtazione del 21,77% già introdotta nel calcolo dall’attrice.
Al fine del calcolo della tariffa, l’attrice incorre in un errore segnalato anche
dal CTP [...] per cui le spese sono erroneamente calcolate sull’onorario
intero e non giustamente su quello ridotto, provocando così un’abnorme
importo, peraltro errato anche sotto il profilo dell’applicazione della tariffa.
La tabella allegata alla corrente relazione in merito al calcolo della tariffa
(file 21109_2 DOPO OSSERVAZIONI.xls cartella ‘CTU oneri
contrattuali’) rimuove tali errori e fornisce la quantificazione delle attività
contrattuali computate secondo la tariffa professionale per i servizi di
ingegneria relativi agli appalti pubblici.
Il dettaglio del calcolo è fornito in allegato, qui viene riportata una sintesi
per motivi di impaginazione:
categoria calcolo tariffa calcolo tariffa tariffa Oggetto RTI (*) CTU (**)
1g Costruzioni ed. 610.509,33 620.103,13 3c Impianti Gen. 637.559,98 184.929,30 6a Strade ordinarie 88.236,62 319.593,28
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categoria calcolo tariffa calcolo tariffa tariffa Oggetto RTI (*) CTU (**)
6b Strade con difficoltà 1.315.034,91 - 9b ponti in ferro 1.270.798,26 - 9c Gallerie 5.754.947,98 1.381.693,84 espropri 21.688,41 -
TOTALE servizi 9.698.775,49 2.506.319,55 di cui servizi extra contratto 5.588.939,33 -
Spese 1.934.303,05 375.947,93 altri oneri 296.000,00 - TOTALE GENERALE 11.929.078,54 2.882.267,48
NOTA: * qui viene trascritto l'importo indicato dall'attrice e ricalcolato dal
CTU rimuovendo gli errori aritmetici - (doc. 54 att.), le
prestazioni contrattuali calcolate dall'attrice sono ottenute per
differenza, in quanto non indicate esplicitamente;
** importi così modificati dopo le osservazioni dei CTP del
novembre 2011 relative alle Note Autorizzate.
La quantificazione fornita nella relazione del CTP RTI del 4.8.2011, in via
prioritaria pari a € 18.001.740,72 (oltre oneri di legge) e nelle
quantificazioni subordinate (cfr. pag. 63 relazione CTP del 4.8.2011), è
sfornita di qualsiasi aderibile motivazione, è sostanzialmente difforme dalla
domanda formulata negli scritti difensionali dell’attrice, non è condivisibile
per i motivi tutti indicati nella corrente relazione e per questo motivo è da
rigettare.
Gli importi sopra indicati sono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali
e assistenziali ove applicabili.
6.0 Stima economica delle spese relative alle lavorazioni
extracontrattuali.
Come già commentato ai precedenti paragrafi, sulla base della
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documentazione ritualmente prodotta in atti non sono riconoscibili spese
relative ad attività extra contratto.
7.0 Commenti alle note autorizzate.
Il CTP [...], con nota del 18.11.2011 formula le osservazioni alla relazione
preliminare CTU cui sarà fornito il riscontro citando ciascun argomento e la
rispettiva posizione nel documento di parte.
Pag. 2 e seguenti – prive di pregio le affermazioni del CTP in merito al
tempo asserito dedicato alle riunioni. Tutte le contestazioni formulate dal
CTP devono essere rigettate fermamente in quanto irrealistiche. Tutta la
documentazione versata in atti è stata analizzata, compresa la 1° memoria
tecnica del CTP [...] esplicitamente menzionata e puntualmente commentata
e valutata nella corrente relazione, unitamente a tutta la documentazione
grafica e a tutti gli altri documenti prodotta nel corso del corrente
procedimento. È del tutto irrealistico considerare che l’esame della
documentazione si sia esaurito in 9 ore, come erroneamente definito dal
CTP. Peraltro, il CTP non indica di quante ore necessiterebbe l’esame della
documentazione versata in atti.
Tutta la documentazione è stata attentamente esaminata, peraltro, lo
scrivente CTU dispone di tutti gli elaborati grafici in formato CD forniti nel
corso delle operazioni peritali ed esaminati compiutamente durante le
riunioni in contraddittorio e nel corso della redazione del corrente
documento.
Sulla natura della prestazione, la posizione tecnica del CTP non fornisce
motivazioni nuove rispetto a quelle già espresse in atti, né considerazioni
aderibili (motivi nn°1, 2, 3 e 4) per disconoscere il requisito accertato di
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prestazione con contenuto intellettuale svolta dal RTI [...]. A nulla rileva
(pag. 6) che la richiamata determinazione dell’Autorità di Vigilanza n° 3 del
21.4.2004 si riferisce ad una progettazione preliminare, perché qui si tratta
di riconoscere nelle attività svolte (qualunque esse siano, preliminare,
definitiva, esecutiva) solamente la sussistenza o meno del requisito di
prestazione con contenuto intellettuale che afferisce alla remunerazione
prevista dalla tariffa.
La mancanza del timbro del progettista (pag. 7) è stata tenuta in debita
considerazione, contrariamente a quanto indicato dal CTP, proponendo al
Giudice una decurtazione del 50% dell’onorario.
Si contesta fermamente la circostanza che la durata delle operazioni peritali
possa essere messa in relazione alla completezza del lavoro svolto, la cui
parte maggiormente onerosa è stata eseguita presso il mio studio avendo a
disposizione tutti gli elaborati prodotti in formato CD, il tutto allegato alla
corrente relazione. Il lavoro di cui alla corrente analisi è stato molto
impegnativo (per quanto non risulti ovvio) e non riguarda certo il solo
tempo dedicato alle operazioni peritali. Peraltro, il CTP fornisce indicazioni
generiche su quali dovessero essere gli elaborati oggetti di approfondita
analisi in contraddittorio, né il CTP [...] ha formulato istanze nel corso delle
operazioni peritali per analizzare specifici argomenti prima del termine di
emissione della relazione provvisoria CTU.
La contestata completezza dell’esame è da rigettare fermamente (pag. 9).
La natura delle attività svolte in virtù del contratto di appalto (pag. 9) si
concretizzano con quelle già descritte e afferenti al contenuto di
progettazione con contenuto intellettuale. Il CTP anche su questo argomento
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fornisce indicazioni generiche, in quanto la corrente analisi ha accertato le
attività svolte in concreto dal RTI [...] a seguito del richiamato contratto di
appalto e dei relativi allegati. Inoltre, il CTP cade in contraddizione quando
cita le opere asserite extra contrattuali da controparte e stralciate dallo
scrivente in quanto ricadenti nelle previsioni contrattuali.
Allora, il CTU il contratto lo ha considerato oppure no?
Il CTP [...] fornisce versioni contraddittorie ovvero, secondo il CTP, il CTU
ha ben considerato il contratto solo quando conviene alla parte che il
medesimo CTP rappresenta.
Pag. 11 – calcolo dell’onorario. Il CTU riconosce l’indebita aliquota della
tabella B per “disciplinare elementi tecnici” e provvede a correggere il
relativo computo azzerando tale voce, di cui si è già fornito commento a
pag. 29. Pertanto, il nuovo file con gli importi corretti è nominato “21109_2
DOPO OSSERVAZIONI.xls” e supera e annulla il precedente.
Il CTP lamenta (pag. 12) una duplicazione degli oneri riconosciuti per gli
elaborati economici prodotti dalla parte attrice (doc. 59 e doc. 61). Tali
circostanze non erano espresse nella relazione del CTP del 13.7.2011. I
documenti citati dal CTP (NG09, NG12 e NG13) non sono riconoscibili tra
quelli allegati in atti.
La circostanza è stata esplicitamente commentata nella corrente relazione a
pag. 30, in conformità a quanto indicato a pag. 37 della 1° memoria del
CTP [...], differentemente da quanto indicato a pag. 12 delle osservazioni.
L’osservazione del CTP deve considerarsi generica e per questo il CTU
conferma la valorizzazione della relativa voce della tariffa.
Aliquote sulla sicurezza – pag. 13. Privo di pregio il criterio del CTP che
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rapporta al numero di pagine al valore del documento prodotto in quanto
nessuna norma stabilisce un compenso per pagina (tantomeno la norma per
il calcolo dei compensi degli ausiliari del Giudice, erroneamente assimilata
alla tariffa, in quanto come è noto i compensi CTU sono limitati dal tetto di
€ 516.459,90).
Espropri (pag. 14) – il CTP fa ora riferimento al disegno “_C29-30-
31_Cat_ras_vett.dwg”, dimensione 206 kB, Allegato 57, Progetto
Definitivo [...], mentre in precedenza nessun riferimento si trovava a
sostegno di tale tesi.
La comparazione con il disegno avente il medesimo nome (_C29-30-
31_Cat_ras_vett, dimensione 206 kB) contenuto nell’allegato 59, Progetto
Definitivo RTI [...], evidenzia che i due elaborati coincidono.
Pertanto, le indicazioni originariamente generiche fornite dal CTP [...]
permettono ora di aderire alla tesi della convenuta ed escludere la voce
“esproprio” dall’onorario, in quanto non emergono dagli atti significative
attività svolte dal RTI, che ha riprodotto un documento facente parte già del
Progetto Definitivo [...]. Come già detto tali modifiche al calcolo della
tariffa sono indicate in un nuovo file chiamato “21109_2 DOPO
OSSERVAZIONI.xls”.
Riduzione per ripetitività (pag. 15) – nel complesso non è condivisibile il
concetto di ripetitività enunciato dal CTP sia perché il PD [...] prevedeva un
solo disegno per le gallerie (all.57 file _C35_Sez_gall.dwg) sia perché il
progetto redatto dal RTI prevede ben più corposi elaborati grafici e testuali
che non consentono di identificare una sola tipologia costruttiva suscettibile
di molteplici applicazioni in serie icastica e con minime differenze, tali da
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poter riconoscere la riduzione invocata.
Per gli impalcati, il CTP si riferisce ai disegni indicati a pag. 16 della sua
relazione in commento (peraltro, il CTP definisce tale elenco non esaustivo,
quindi occorre chiedersi quando tale esame diventerà definitivo per il CTP
[...]), pur tuttavia, l’esame di tale documentazione non permette di
riconoscere il requisito di ripetitività. Gli elaborati grafici in esame
evidenziano differenze anche sostanziali e pur nell’unitaria tipologia degli
impalcati, dispongono di differenze significative al fine del calcolo della
tariffa.
Riduzione del 20% (pag. 16) – Il CTP produce argomentazioni già valutate
analiticamente a pag. 36 della corrente relazione; il CTP non adduce nuove
motivazioni o altri elementi oggetto di valutazione.
Errori materiali (pag. 17) Il CTP segnala che nella categoria 3c l’aliquota
delle spese è superiore a quella massima stabilita dal D.M. 4.4.2001.
La nuova versione del conteggio dell’onorario (file “21109_2 DOPO
OSSERVAZIONI.xls”) recepisce tale indicazione.
Importo lavori e sua distribuzione al fine del calcolo della tariffa (pag. 18) –
Il CTP indica che l’importo lavori preso a base per il calcolo della parcella
(€ 549.500.000,00) si riferisce all’importo delle opere del progetto
successivamente l’adeguamento e il completamento del RTI [...]; invece, il
CTP asserisce che l’importo per il calcolo della parcella avrebbe dovuto
essere quello originario delle opere (€ 383.956.516,42) prima delle attività
progettuali eseguite dal RTI attore.
Occorre sottolineare che tale importo non trova riscontro nei documenti in
atti, né in atti si trova la sua distribuzione in categorie di lavori per il calcolo
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della tariffa, né il CTP si riferisce ad alcuno dei documenti ritualmente
prodotti. Peraltro, l’importo dei lavori (549.500.000,00) relativi all’opera
progettata dal RTI è stato preso a base del calcolo anche dal medesimo CTP
[...] nella sua relazione del 13.7.2011.
Come il Giudice può rilevare, il nuovo inferiore importo a base di calcolo
non trova riscontro in atti, né l’attrice – fino a questo momento – ne ha
avuto cognizione, né è stato attivato il contraddittorio su questo argomento,
né la parte su cui incombe l’onere della prova ha fornito ritualmente tale
documento, ovvero ha indicato dove si trova in atti tale struttura degli
importi dei lavori a base del calcolo della tariffa.
Peraltro, su tale argomento lo scrivente CTU aveva sollecitato le parti in
occasione delle riunioni (per quanto ovvio, il calcolo corretto deve
originarsi da importi esatti).
Tali elementi appaiono sufficienti a questa analisi per rigettare l’istanza.
Pur tuttavia, al solo fine di fornire un riscontro più ampio al Giudice, e
senza che questo implichi acquiescenza alla tesi sostenuta dal CTP
convenuta, si riporta il relativo calcolo in base a tali nuove somme,
riprendendo le medesime categorie del CTP [...] indicate a pag. 19 e
sviluppate nel calcolo nel file “21109_3.xls”, anch’esso allegato alla
corrente relazione, (tale computo recepisce le correzioni già indicate nel
correte paragrafo in materia di spese 15%; espropri e disciplinare tecnico).
Nelle conclusioni di pag. 22, il CTP [...] propone un calcolo che non può
essere accettato (il tutto già analizzato e motivato nella corrente relazione,
salvo diverso avviso del Giudice) perché:
si origina da importi (il cui totale è € 383.956.301,94) che non
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trovano riscontro in atti,
applica erroneamente la doppia riduzione per ribasso d’asta (-
21,77%) e per sconto P.A. ex art. 4, comma 12 bis, D.L. 2-3-1989
n. 65;
applica la riduzione per ripetitività (-74,14%) non condivisibile;
non considera attività della tabella B1 invece riconoscibili dai
documenti prodotti.
Inoltre il prospetto delle riduzioni opera la sequenza (ribasso -21,77% /
mancata firma -50% calcolati sull’onorario intero; sconto P.A. -20% /
ripetitività -74,14% / completamento -54,40% calcolati sull’onorario
ridotto) computando le ultime tre diminuzioni sugli importi ridotti,
procedura non codificata dalla norma ed errata sotto il profilo aritmetico.
Tale metodo di calcolo (riduzioni calcolate in sequenza sugli importi ridotti)
è condiviso dal CTP attrice (cfr. pag. 5 della memoria del 10.11.2011 in
commento nel prosieguo), ma il CTP [...] nel documento del 18.11.2011
produce un ordine di calcolo delle riduzioni differente rispetto a quanto
indicato nella relazione del 13.7.2011.
Occorre osservare che sotto il profilo aritmetico tale procedura di calcolo
adottata dal CTP [...] è errata perché:
1. cambiando l’ordine nella sequenza di calcolo delle riduzioni (come
detto non codificate dalla normativa, nè le parti producono alcuna
documentazione a riguardo) cambia l’importo dell’onorario ridotto;
2. calcolare riduzioni sugli onorari ridotti comporta applicare aliquote
differenti rispetto a quella indicate in diminuzione dell’onorario
intero (a mero titolo esemplificativo, per quanto ovvio, la riduzione
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del 50% per mancata firma del progetto calcolata sull’onorario
ridotto è significativamente inferiore alla riduzione del 50%
calcolata sull’onorario intero!).
Il CTP [...] opera le prime due riduzioni (-21,77% e -50%) sull’onorario
intero mentre le successive riduzioni sono applicate sull’onorario ridotto in
sequenza (solo questa procedura di calcolo sarebbe sufficiente per
decretarne il rigetto, anche in mancanza di qualsiasi riferimento normativo
per i motivi già indicati) e le spese sono calcolate sull’onorario ridotto (-
50% e -20%).
Pertanto, al solo fine di fornire al Giudice un riscontro più ampio e ferme
restando tutte le precedenti considerazioni, il CTU procede al calcolo della
tariffa (onorario e spese) con l’ordine di sequenza indicata dal CTP [...]; il
relativo conteggio si trova nel “file 21109_3 sequenza CTP [...].xls”
allegato alla corrente relazione.
Come è agevole notare, in questo caso particolare la tariffa non cambia
perché lo scrivente CTU ha ritenuto applicabili le due sole riduzioni
dell’onorario (-21,77% e -50%) che anche CTP [...] calcola ora
sull’onorario intero e perché le spese sono calcolate ora anche dal CTP [...]
sull’onorario ridotto solo al netto del 21,77% e del 50%, in palese
difformità dal metodo di calcolo adottato nella sua relazione del 13.7.2011
(cfr. pag. 41).
Come è agevole riconoscere, il CTP cade in contraddizione ed applica la
procedura di calcolo dello scrivente CTU ovvero quella da lui erroneamente
adottata solamente quando gli conviene.
In definitiva, il CTU conferma il calcolo indicato nel file “21109_2 DOPO
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OSSERVAZIONI.xls” che comporta l’onorario ridotto per complessive €
2.506.319,55 cui sommano spese per € 375.947,93 e così un totale tariffa €
2.882.267,48 (= 2.506.319,55 + 375.947,93).
Il CTP RTI [...], con nota del 10.11.2011 formula le osservazioni alla
relazione preliminare CTU cui sarà fornito il riscontro citando ciascun
argomento e la rispettiva posizione nel documento di parte.
Pag. 1 - eccessiva semplificazione della distribuzione degli importi adottati
per il calcolo della tariffa.
Non emergono argomenti in grado di modificare il criterio di calcolo
adottato, tenuto conto delle argomentazioni dei CTP già espresse. In
particolare, il CTP attrice ritiene di dover applicare la categoria 6b (strade
con difficoltà) per importi ben superiori a quelli indicati nel documento
contrattuale lavori (tutti elementi già analizzati anche in termini
differenziali, rispetto alle posizioni delle parti nel documento 21109_2.xls,
già allegato alla relazione preliminare) perché il tracciato ha comportato
l’inserimento (cfr. pag.2) 14 viadotti, 10 gallerie naturali e gallerie artificiali
per 2.775 m. A giudizio dello scrivente tale circostanza non è pertinente alla
classificazione proposta dall’attrice, in quanto tali opere dispongono di
un’autonoma valutazione (nel capitolato lavori) e sono rispettivamente
remunerate secondo ciascuna delle relative aliquote.
Pertanto, il CTU conferma la distribuzione degli importi lavori utilizzati per
calcolo della tariffa.
Pag. 3 – categoria onorario impalcati con struttura mista.
Il CTP attrice ritiene di dover calcolare l’onorario della progettazione dei
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viadotti con impalcati in struttura mista (cfr. pag. 3) con la categoria 9b
(ponti in ferro), anziché con la categoria 1g. Il medesimo CTP evidenzia
che non c’è alcuna classe della tariffa nella quale rientrano gli impalcati a
struttura mista e poi si esprime in modo dubitativo (5° capoverso pag. 3).
Pertanto, non emergono dall’analisi del CTP elementi in grado di
modificare la categoria adottata per il calcolo della tariffa.
Pag. 4 – riduzione per mancata sottoscrizione del progetto.
Su questo argomento il CTP fornisce argomenti assolutamente non
condivisibili sui quali è bene fare chiarezza al fine di non confondere il
Giudice.
Occorre dire sin da ora che il calcolo eseguito dallo scrivente CTU è esatto,
non contiene errori aritmetici, è conforme alla normativa tariffaria
applicabile ed è esente da vizi logici per la parte del calcolo non
espressamente prevista dalla norma.
Inoltre, il criterio eseguito dallo scrivente è coerente con il calcolo delle
spese conteggiate sull’onorario maggiorato e non sull’onorario base. Infine,
il CTP non indica quale norma di Legge o regolamento o altra formale
indicazione da parte di qualsiasi competente autorità codifica e stabilisce la
successione di calcolo delle riduzioni dell’onorario e su quale importo
devono essere computate le spese (onorario base, onorario intero, onorario
ridotto oppure onorario parzialmente ridotto).
È palesemente errato calcolare il 50% dell’importo 8.232.454,41 ed ottenere
4.116.247,20 (importi estratti dal documento del CTP) che rappresenta
erroneamente la tariffa (onorario e spese) nell’ipotesi di riduzione
dell’onorario per la mancata sottoscrizione del progetto, perché si riducono
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erroneamente del 50% le spese e perché si riduce anche la decurtazione
applicata per ribasso d’asta.
È palesemente errato calcolare le riduzioni sugli importi ridotti (come
erroneamente indicato a pag. 6), adottando una sequenza non indicata dalla
normativa; basti pensare che variare la sequenza delle decurtazioni
(ripetitività, sconto 20% per P.A., mancata firma 50%, e ribasso gara
21,77%) consente di ottenere risultati differenti! Inoltre, il CTP fa
riferimento (cfr. pag. 6) a generiche previsioni dell’Ordine degli Ingegneri
ed Architetti, ben sapendo che i due ordini professionali sono distinti e
separati e senza citare (ovviamente) la provincia di riferimento (anche
perché l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti non esiste!). Tali
indicazioni sono affette dal requisito di genericità e per questo motivo non
possono essere accolte.
Il calcolo eseguito dallo scrivente CTU ottiene prima al valore
dell’onorario (8.878.213,06), cui si devono applicare le riduzioni
(1.932.786,98 per 21,77% per ribasso gara, nonché 4.439.106,53 per
mancata sottoscrizione del progetto, ciascun importo calcolato sull’onorario
indicato 8.878.213,06) per ottenere l’importo dell’onorario ridotto
(2.506.319,55). A quest’ultimo importo si devono sommare le spese
(375.947,93 calcolate sull’onorario ridotto) per ottenere il complessivo
importo di € 2.882.267,48.
Semplificando il calcolo più complesso interamente indicato nella tabella
allegata alla corrente relazione (file 21109_2 DOPO OSSERVAZIONI -
CTU oneri contrattuali.xls), i dati corretti sono quelli già indicati nel
corrente paragrafo e qui riprodotti per comodità di consultazione:
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A ONORARIO INTERO € 8.878.213,06
B riduzione per ribasso gara 21,77% di A € 1.932.786,98
C riduzione per mancata firma progetti 50,00% di A € 4.439.106,53
A-B-C Totale onorario RIDOTTO € 2.506.319,55
D SPESE (calcolate sull'onorario ridotto) € 375.947,93
A-B-C+D TOTALE A TARIFFA € 2.882.267,48
Pag. 9 – aliquota riduzione mancata firma progetto
La circostanza che RTI [...] non ha firmato il progetto perché non è stato
richiesto da [...] è un argomento non pertinente perché [...] ha asserito di
aver chiesto un supporto alla progettazione e non una progettazione vera e
propria.
Parimenti, non pertinente la richiamata mancata previsione della tariffa
professionale per l’omessa firma, proprio perché la corrente contesa
riguarda – tra l’altro – l’accertamento della prestazione con contenuto
professionale invece dell’asserita prestazione di servizi di mero supporto
alla progettazione.
Pertanto, ritenute da rigettare le prime considerazioni contenute nel
paragrafo in esame, passiamo ad esaminare il criterio di riduzione proposto
dal CTP basato sull’incidenza (su cosa non è indicato) della prestazione
professionale del collaudatore statico.
In sostanza, il CTP attrice assimila la responsabilità del progettista che non
sottoscrive il progetto alla responsabilità del collaudatore strutturale che pur
non avendo progettato l’opera medesima, né diretto i relativi lavori assume
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una responsabilità nell’esaminare il progetto e nel collaudare l’opera.
Il CTP ritiene che l’incidenza della tariffa spettante al collaudatore (rispetto
a quella relativa alla progettazione) può costituire un valido riferimento per
stabilire l’aliquota di riduzione da applicare alla mancata sottoscrizione del
progetto del RTI [...]. In tal senso il CTP mette in rapporto la parcella
(virtuale) del collaudatore (1.833.867,37), con quella da lui calcolata
(8.232.454,41) per l’attività di progettazione ottenendo un’aliquota del
22,3% (gli importi sono quelli estratti dalla relazione del CTP). Tale
aliquota rappresenta secondo il CTP la decurtazione da applicare
all’onorario intero delle attività di progettazione eseguite dal RTI [...] per la
mancata firma del progetto.
Sotto il profilo strettamente tecnico, il criterio adottato afferisce ad una
fattispecie (collaudatore / progettista) alquanto differente dal caso in esame
(progetto eseguito e non sottoscritto). È vero che il collaudatore esamina
anche il progetto dell’opera, ma non può certo incidere sulle scelte già
attuate del progettista (perché l’opera è già eseguita) né può assumersi
responsabilità estranee alla sua sfera d’influenza (la rispondenza dell’opera
alle prescrizione tecniche alle leggi e regolamenti che riguardano la
rispondenza alle caratteristiche di prestazione previste dai documenti
contrattuali). Il collaudatore può certamente prescrivere modifiche al
progetto (ovvero alla costruzione realizzata). In sostanza, è apprezzabile lo
sforzo del CTP di offrire un criterio per calcolare oggettivamente l’aliquota
di riduzione per mancata sottoscrizione del progetto considerando un
argomento contiguo, ma a parere dello scrivente le due fattispecie esaminate
possiedono caratteristiche e requisiti troppo differenti per essere paragonate
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e assimilate.
Ripartendo dai dati ritenuti validi dallo scrivente dopo l’esame delle
osservazioni addotte dai CTP (onorario intero 8.878.213,06), al solo fine di
fornire un riscontro più ampio al Giudice in merito all’aliquota di
decurtazione (-22,3%) proposta dal CTP per mancata firma del progetto, di
seguito si riporta il relativo conteggio:
A ONORARIO INTERO € 8.878.213,06
B riduzione per ribasso gara 21,77% di A € 1.932.786,98
C riduzione per mancata firma progetti 22,30% di A 1.979.841,51
A-B-C Totale onorario RIDOTTO 4.965.584,56
D SPESE (calcolate sull'onorario ridotto) 744.837,68
A-B-C+D TOTALE A TARIFFA 5.710.422,25
Tale conteggio non costituisce acquiescenza per la tesi sostenuta dal CTP.
Pertanto, si confermano le considerazioni già espresse nella corrente
relazione e il computo ritenuto valido dallo scrivente CTU, analiticamente
contenuto nel file “21109_2 DOPO OSSERVAZIONI.xls”, il cui totale a
tariffa è € 2.882.267,48.
Pag. 14 – oneri extra “progettuali”
Preliminarmente, il titolo “oneri extra progettuali” non è pertinente la
domanda che invece riguarda oneri extra contrattuali.
Tale circostanza da sola permetterebbe di escludere l’argomento. In ogni
caso, al solo fine di fornire un riscontro più ampio al Giudice il CTU
procede all’analisi delle osservazioni prodotte dal CTP attrice.
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Tali oneri vengono definiti “sostenuti” senza che però ci sia traccia in atti
dei pagamenti eseguiti, dei relativi giustificativi fiscali e in capo a quale
soggetto sono eventualmente stati emessi, delle attività svolte in concreto,
ed infine della specifica autorizzazione emessa dalla committente a fronte
delle condizioni previste dalla normativa.
Tali circostanze permettono di definire il riconoscimento economico
indicato nel documento del CTP attrice del 10.11.2011 generico, infondato
e sfornito di qualsiasi prova, come risulta dagli atti.
Peraltro, il contratto in essere tra le parti è un contratto a forfait.
Infine, la norma in esame (Decreto 4.4.2001 art. 3 comma 2) prevede
esplicitamente che nel caso l’entità dei rimborsi spese e dei compensi
accessori superi gli importi minimi, devono essere prodotti i giustificativi di
spesa per l’intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori,
giustificativi non prodotti ritualmente in atti.
In definitiva, il CTU conferma il calcolo indicato nel file “21109_2 DOPO
OSSERVAZIONI.xls” che comporta l’onorario ridotto per complessive €
2.506.319,55 cui sommano spese per € 375.947,93 e così un totale tariffa €
2.882.267,48 (=2.506.319,55 + 375.947,93).
8.0 Conclusioni.
La visita effettuata presso i luoghi oggetto di causa e il conseguente studio
del caso in esame, anche tenuto conto della documentazione prodotta nel
corso della CTU hanno permesso di rispondere ai quesiti posti che
sinteticamente si riportano di seguito:
8.1 tutte le attività contrattuali svolte dal RTI [...] afferiscono ad attività
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di progettazione con contenuto intellettuale che presuppongono
opera dell’ingegno;
8.2 le prestazioni per cui è domanda (progettazione viadotto [...],
revisione geometria del tracciato ai fini di adeguamento alle “Norme
Funzionali e Geometriche per la Costruzione di Strade” di cui al D.M.
5.11.2001; modifica dell’organizzazione degli svincoli; progettazione
delle tipologie delle strutture della S.S. 106; rilievi topografici e delle
interferenze; indagini geognostiche; indagini ambientali e rilievi del
traffico; rilievi aerofotogrammetrici; progettazione ex novo tipi
strutturali, progettazione ex novo viadotto [...]; cartografia e rilievi
topografici; indagini geognostiche; rilievi aerofotogrammetrici) sono
ricompresi nell’oggetto dell’incarico o meglio nell’offerta
formulata dall’appaltatrice in fase di gara; per quanto riguarda le
indagini ambientali e rilievo del traffico, l’esame della
documentazione versata in atti rivela l’assenza di documentazione
probatoria a riguardo sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo
economico amministrativo;
8.3 sulla base della documentazione ritualmente prodotta in atti non sono
riconoscibili spese relative ad attività extra contratto.
8.4 la quantificazione economica delle attività svolte dal RTI [...] deve
essere eseguita sulla base della tariffa professionale degli ingegneri e
architetti (Legge 2 marzo 1949 n° 143, Decreto Ministeriale 4 aprile
2001); in particolare, l’attività di progettazione deve essere retribuita
in base all’art. 1 del Decreto 4 aprile 2001 con il metodo di calcolo
indicato dall’art. 5 lettera b) del medesimo Decreto afferente alla
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Progettazione Definitiva; in base a tali norme, la quantificazione delle
pretese fatte valere dall’attrice è pari complessivamente a €
2.882.267,48 (escluso IVA, oneri previdenziali e assistenziali, e altri
oneri di legge ove applicabili);
8.5 l’importo sopra indicato (€ 2.882.267,48) incorpora la riduzione
dell’onorario del 50% in considerazione della mancata sottoscrizione
del progetto da parte del RTI (tesi sostenuta dallo scrivente); il
Giudice può adottare un diverso apprezzamento di tale circostanza,
fino ad azzerare l’applicata decurtazione del 50% dell’onorario (con
conseguente impatto sulle spese); pertanto, in assenza di tale
decurtazione la quantificazione delle pretese fatte valere dall’attrice
assommerebbe complessivamente a € 7.987.239,99 (escluso IVA,
oneri previdenziali e assistenziali, e altri oneri di legge ove
applicabili); infine, qualora fosse applicabile l’aliquota del 22,3% per
la riduzione per mancata sottoscrizione del progetto, come sostenuto
dal CTP attrice, la quantificazione delle pretese fatte valere
dall’attrice assommerebbe a complessive € 5.710.422,25; questi
ultimi importi (tutti escluso IVA e altri oneri) vengono indicati a
mero titolo esemplificativo.
9.0 Elenco degli allegati.
8.1 Allegato 1 - Verbali di accesso
8.2 Allegato 2 - Tabelle di calcolo CTU
8.3 Allegato 3 - Documenti prodotti dalle parti
8.4 Allegato 4 - n° 6 CD contenenti le produzioni documentali
delle parti e del CTU
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FUORI FASCICOLO
8.5 Allegato 5 - contratto 13.11.2003 in versione integrale
prodotto da [...]
Il sottoscritto CTU deposita tutta la documentazione raccolta o consegnata
dalle parti nel corso delle attività relative all’incarico assegnato, unitamente
alla presente relazione, ai relativi allegati.
Con la presente relazione, costituita da 57 pagine dattiloscritte e 5 allegati,
lo scrivente C.T.U. ritiene di avere assolto completamente il mandato
assegnatogli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Roma, [...].
Il C.T.U. – Ing. Alberto Botti
Iscritto al n° 17036 dell’albo degli Ingegneri della provincia di Roma
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