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per il pagamento rateizzato dei contributi del 2015 Adottato il servizio on line Assemblee condominiali ecco la tabella completa e aggiornata delle maggioranze per deliberare Le regole sui rimborsi ai praticanti e i rapporti di lavoro successivi I temi d'esame e tutti i geometri abilitati nel 2014 il Trian G olo Trian G olo R IVISTA T RIMESTRALE D’ INFORMAZIONE T ECNICO P ROFESSIONALE D EL C OLLEGIO D EI G EOMETRI E D EI G EOMETRI L AUREATI D ELLA P ROVINCIA D I C OMO w 01/ 2015 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Como

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Adottato il servizio on line

Assemblee condominiali ecco la tabella completae aggiornata delle maggioranze per deliberare

Le regole sui rimborsi ai praticantie i rapporti di lavoro successivi

I temi d'esame e tutti i geometri abilitati nel 2014

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> Editoriale Formazione Continua

> Attualità MECI, in edilizia si intravede qualche spiraglio positivo

> Mediazione Il conflitto: definizione, elementi e caratteristiche

> Catasto Il catasto del terzo millennio, dalle origini alla riforma

> Condominio Assemblee condominiali, ecco la tabella completa e aggiornata delle maggioranze per deliberare

> Giurisprudenza La differenza tra varianti in senso proprio, varianti essenziali e minime

> Estimo Matematica finanziaria (Seconda parte)

> Estimo REV, l'indicatore europeo di qualità per il valutatore mobiliare

> Cassa Geometri Adottato il servizio on line per il pagamento rateizzato dei contributi del 2015

> Consiglio Nazionale Le regole sui rimborsi ai praticanti e i rapporti di lavoro successivi

> Vita di Collegio Commissione cultura e sport: eventi organizzati nel corso del 2014

> Cultura e territorio Le foreste come valore attivo del territorio

> Formazione I temi d'esame e tutti i geometri abilitati nel 2014

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ilTriangolo TriangoloEditoriale

di Corrado Mascetti Formazione continuaUn dovere ma soprattutto un opportunità di crescita professionale

Con il 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua, ai sensi del D.P.R. 07/08/2012, deliberato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in data 22/07/2014.Il nuovo regolamento è nato dall’esperienza maturata nel precedente quinquen-nio ed è stato sostanzialmente rivisto in tutti i suoi contenuti.

LA CRESCITA PROFESSIONALE DEL GEOMETRA era e resta il costante concetto fonda-mentale di base per il quale è nato l’obbligo della formazione professionale.Un geometra capace di confrontarsi con sicurezza con il committente e di svolgere con qua-lità e professionalità l’incarico professionale affidatogli ha la certezza che il committente si rivolgerà nuovamente a lui.La qualità e la sicurezza si acquistano e si maturano costantemente nel tempo con l’appro-fondimento e l’aggiornamento di tutte le tematiche legate alla nostra professione e dunque con una continua informazione e formazione.Il Consiglio Direttivo, in questi primi mesi di insediamento, ha organizzato un intenso pro-gramma di seminari e corsi sulle tematiche più varie che comprendono la nostra gamma di competenze professionali.Questo intenso programma è stato sviluppato per poter dare, ad ogni singolo iscritto, la possibilità di scegliere l’argomento verso cui ritiene di doversi maggiormente aggiornare con modi, tempi e costi, visto il momento congiunturale, accessibili a tutti.Al fine di comprendere meglio le motivazioni, i criteri e le linee guida che hanno portato il nostro Consiglio Nazionale ad aggiornare e perfezionare il Regolamento sulla Formazione Continua, i primi giorni di giugno, è in fase di organizzazione un evento, al quale parteciperà un rappresentante del CNG; Il Consigliere Nazionale ci spiegherà perché, un Regolamento all’apparenza così condizionante, possa essere invece considerato come uno sprono ad inve-stire sulla propria preparazione professionale.Pur riconoscendo che, in questo momento, i problemi che tutti noi stiamo affrontando sono più concreti e purtroppo legati ad una diffusa difficoltà legata al “quotidiano” è importante comprendere che per essere presenti e concorrenziali, il geometra deve esprimere “qualità e professionalità” raggiungibili solo con un costante aggiornamento professionale.

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ilTriangolo Triangolo

Formazione continua

AttualitàMECI, in ediliziasi intravede qualchespiraglio positivo

Ormai è diventato un appunta-mento che di anno in anno si conferma punto di riferimen-to per il comparto edilizio. Abbina due elementi. Da un

lato è ricco di contenuti tecnici utili ai profes-sionisti della filiera delle costruzioni dall’altro soddisfa le aspettative dei non-professionisti che vogliono essere aggiornati sulle ultime no-vità del settore. Qui si parla di Meci, la mostra dell’edilizia civile e industriale che si è tenuta, dall’11 al 13 aprile a Lariofiere di Erba. Si è trattato di un’ulteriore occasione per confron-tarsi, informarsi e aggiornarsi a 360° su tutto ciò che riguarda la filiera edilizia grazie alla possibilità di partecipare a workshop, semina-ri e convegni realizzati per l’occasione.Il tema principale è stato la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente come elemento indispensabile per ridare fiato all’economia e al lavoro dell’intero settore, ma soprattutto per innalzare la qualità della vita della città e dei suoi abitanti attraverso interventi mirati, che incrementino l’efficienza energetica degli edi-fici e ne migliorino le caratteristiche acustiche e antisismiche. Il tema ha riguardato aspetti che vanno dalla sicurezza all’efficienza ener-getica, dagli aspetti burocratici a quelli fiscali. Secondo Davide Maspero, a capo del Comi-tato MECI 2015: “Se il settore edile nel lec-chese e nel comasco riesce ancora a resistere, nonostante le enormi difficoltà economiche incontrate nell’ultimo quinquennio, è proprio

Il trend negativo che per anni ha paralizzato il settore sembra affievolirsi. Qualche spiraglio positivo si intravede nel rapporto ANCE dell’11 febbraio 2015 (www.ance.it), secondo il quale “gli investimenti di riqualificazione del patrimonio abitativo dal 2008 al 2014 hanno fatto registrare un aumento dei livelli produttivi del 18,5%, molto probabilmente grazie alla proroga del potenziamento degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie a risparmio energetico

perché il 70% dell’attività delle imprese e del loro fatturato deriva dagli interventi di ri-qualificazione, dall’edilizia scolastica a quella sanitaria, fino alla ristrutturazione delle unità abitative dei privati, i cui lavori di manuten-zione sono legati, nella maggior parte dei casi, all’involucro del fabbricato”. L’edilizia italiana a partire dal 2005, ha subi-to un vero e proprio terremoto. Il trend ne-gativo che per anni ha paralizzato il settore sembra affievolirsi. Qualche spiraglio positivo si intravede nel rapporto ANCE dell’11 feb-braio 2015 (www.ance.it), secondo il quale “gli investimenti di riqualificazione del patri-monio abitativo dal 2008 al 2014 hanno fatto registrare un aumento dei livelli produttivi

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AttuAlità

del 18,5%, molto probabilmente grazie alla proroga del potenziamento degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie a risparmio energetico”. Grazie alle detrazioni IRPEF diventa appetibi-le l’installazione di sistemi di isolamen-to termico, che permettono di limitare i consumi riducendo la dispersione del calore nei mesi invernali e riparando l’abitazione dalla calura estiva. Anche Paolo Valassi, dell’Ance di Lecco, ha confermato: “Ci sono dei timidi se-gnali di ripresa e noi non possiamo perdere l’occasione di migliorare, di farci trovare pronti alle richieste del mercato”.“Il coinvolgimento di tutti i sogget-ti della filiera, dalle imprese edili ai professionisti, dai poli universitari agli amministratori condominiali, dai proprietari agli istituti bancari, è fon-damentale se si vuole “fare rete”, tanto più che il momento di crisi necessita dell’apporto di tutti” ha confermato Davide Maspero. La Meci è promossa da ANCE Como e Lecco in collaborazione con ANIT (As-sociazione Nazionale per l’isolamento termico e acustico), UNITEL (Unione Nazionale dei Tecnici degli Enti Loca-li), gli Ordini Professionali di Architetti e Ingegneri, il Collegio dei Geometri di Como e di Lecco, le associazioni dei Pe-riti industriali, il Politecnico di Milano – Polo Regionale di Lecco - e l’Univer-sità degli Studi dell’Insubria.Sabato 11 aprile, si è parlato di “Retrofit e rigenerazione urbana. Gli edifici col-

lettivi”, in cui sono stati analizzati gli obiettivi, le modalità, le tecniche, i costi e i benefici di un’ottimizzazione energe-tica del patrimonio edilizio preesisten-te, compresi i problemi di obsolescen-za di alcuni edifici, gli aspetti giuridici della convivenza in stabili residenziali collettivi e l’accesso a strumenti di con-trollo agili ed efficaci. Lunedì 13 aprile, invece, il workshop “Progettare il recupero. Principi e tec-nologie”, si è sviluppato su due filoni complementari: la relazione “L’invo-lucro edilizio”, tenuta dal professor Enrico De Angelis del Politecnico di Milano, ha approfondito l’analisi dei materiali e sulle tecniche si isolamento termico, mentre “Comfort degli spazi interni e miglioramento dell’efficien-za impiantistica”, gestito dal professor Niccolò Aste ha esplorato gli aspetti generali dell’impiantistica, il comfort tecnico, le procedure di ventilazione e illuminazione e i sistemi di regolazione dell’acqua. In programma anche il seminario “La rigenerazione dei centri storici”, incen-trato sulla valutazione della tipologia di interventi da attuare da parte degli enti locali e dei privati interessati alla rige-nerazione urbana del centro storico: durante le relazioni, a cura dell’Univer-sità dell’Insubria in collaborazione con AEQUA e UNITEL, sono state prese in considerazione non solo le esigenze di conservazione del patrimonio immo-biliare, ma anche le dinamiche di natu-ra economica.

Fatturazione elettronica obbligatoria dal 31 marzo 2015

La fatturazione elettronica sarà obbligatoria dal 31 marzo 2015 anche per gli enti pubblici non economici. Il Decreto Ministe-riale n.55 del 3 aprile 2013 sta-bilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevi-mento della fattura elettronica.I soggetti che lavorano con gli enti pubblici centrali e locali, ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza devono emettere esclusivamente fattura elettro-nica (FatturaPA).La Fattura PA ha le seguenti ca-ratteristiche:Il contenuto è rappresentato in un file XML (eXtensible Mar-kup Language), secondo il for-mato definito. Questo formato è l’unico accettato dal Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.Il Sistema di Interscambio prov-vede a recapitare la FatturaPA all’ente pubblico attraverso il ca-nale accreditato dall’ente stesso.Il Sistema di Interscambio resta in attesa (massimo 15 giorni) che l’ente pubblico inoltri la ricevuta di accettazione ovvero respingi-mento della fattura utilizzando sempre un file in formato XML.Il cedente riceve la notifica di accettazione o rifiuto.La FatturaPA deve essere con-servata e resa disponibile se-condo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall’Agen-zia per l’Italia Digitale.

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ilTriangolo Triangolo

Il conflitto: definizione, elementi e caratteristiche

Mediazionedi Giusy Marzarida "Il Tecnico Legale"

Il conflitto è parte ordinaria della nostra vita e non possiamo fare a meno che si scateni. Essere coinvolti, spaventa, poiché lo scontro con altre persone è sempre vissuto con grossa fatica e paura di perdere il controllo o il fine prefisso. Per questo motivo è scontato che si tenda a evitarlo. Meno scontata, apparente, è invece la possibilità di cogliere ciò che il conflitto può diventare: una grossa risorsa innovativa di cambiamento.Una nuova opportunità

Perché il conflitto è sempre vis-suto in maniera negativa?Il conflitto è parte ordinaria della nostra vita e non possia-mo fare a meno che si scateni.

Trovarsi “parte” coinvolta in un conflitto spaventa, poiché lo scontro con altre per-sone è sempre vissuto con grossa fatica e paura di perdere il controllo o il fine pre-fisso. Per questo motivo è scontato che si tenda a evitarlo. Meno scontata, apparente, è invece la possibilità di cogliere ciò che il conflitto può diventare: una grossa risorsa innovativa di cambiamento.Contrasto e conflitto sono la stessa cosa?Intuitivamente e secondo il linguaggio comune, le parole contrasto e conflitto sembrerebbero avere lo stesso significato. Eppure tra le due circostanze c’è una diffe-renza sostanziale che, una volta compresa, può modificare i nostri comportamenti e migliorare la qualità della nostra vita.Esistono diverse caratteristiche e tipolo-gie di conflitto?Ne esistono molteplici, tuttavia, caratteri-stiche e tipologie possono essere descritte ma non possono essere “catalogate”. Per la complessità e i processi della mente umana possono coesistere o anche affiancarsi tra loro.Perché è importante conoscere gli ele-menti che caratterizzano il conflitto? Per assumere consapevolezza di ciò che

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MediAzione

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non conosciamo; questa constatazio-ne ci aiuta ad averne meno paura e, non avere paura del conflitto, può tra-sformare lo stesso nella sperata risorsa di cambiamento.

Contrasto o conflitto?La risposta immediata a questa do-manda porta istintivamente a ritenere che gli elementi che caratterizzano e definiscono il contrasto e il conflitto siano preva- lentemente riferiti alla loro “grandezza”; contrasto e conflit-to sono differenziati uno dall’altro in termini di quantità.Facciamo un esempio. Mario e Mi-chele discutono di una questione di lavoro e lo fanno solo per una mat-tina; la loro discussione viene comu-nemente definita contrasto. Ma se la loro discussione prosegue incessan-temente tutte le mattine, per un pe-riodo prolungato, la loro discussione è comunemente definita conflitto. In realtà, per comprendere l’effettiva differenza tra contrasto e conflitto è necessario approfondire le dinamiche della discussione tra i due.Il motivo della discussione tra Mario e Michele è spesso legato a scelte rela-tive a pro- getti che redigono insieme per lo studio di progettazione in cui entrambi lavorano. Siamo di fronte a un contrasto se la loro discussione, anche se si verifica molto spesso e per periodi di lunga durata, si limi-ta esclusivamente a scelte progettuali non condivise. Quando invece nella discussione si inseriscono anche fat-tori legati alla loro relazione (la ri-valsa, il riconoscimento del potere di uno sull’altro ecc.) siamo di fronte a un conflitto.Comprendere la differenza tra con-trasto e conflitto è fondamentale per la ricerca di una soluzione.I contrasti sono più gestibili ma spa-ventano, poiché, essendo il contra-sto comunemente considerato come l’avvio di un conflitto, per il concetto del “non si vuole litigare”, qualsiasi di-vergenza o disagio, anche di minima entità, che qualcuno ci provoca, viene taciuto per il quieto vivere. Questo “non dire” può comportare davve-ro l’inizio di un conflitto, poiché in maniera latente, i disagi provati inne-

scano quei meccanismi psicologici di sacrificio che prima o poi esplodono in inevitabili conflitti. Facciamo un altro esempio. Emilio non sopporta i film horror. Carlo, un suo amico, una sera lo invita al cinema. Una volta giunto al cinema, Emilio constata che il film alla cui visione è stato invitato è l’ultimo di una famosa saga di film horror. Per compiacere l’amico, non dice nulla e accetta comunque di ve-dere il film. Un paio di settimane dopo, Carlo, pensando di aver trovato qualcuno con cui condividere una passione, invita nuovamente Emilio a un ci-neforum di vecchi film dell’orrore. Sebbene a malincuore non dice nulla all’amico e si reca con lui al cinema, rimuginando dentro di sé la convin-zione che Carlo non lo capisca e per-tanto non può essere un buon amico. Da questa convinzione nascono delle incomprensioni che portano a una di-scussione nella quale Emilio rinfaccia di aver accompagnato Carlo più volte al cinema senza che ne avesse vera-mente voglia. Il conflitto è nato! Non in quel momento, ma un po’ alla volta, tutte le volte che Emilio non ha since-ramente spiegato a Carlo che avrebbe preferito vedere altri film. Per non perdere l’amico e non litigare, Emilio, ha taciuto il suo disagio, ha evitato il contrasto. Il risultato è stato però quello di avviare inconsapevolmente tutti quei processi che portano inevi-

tabilmente al conflitto che poi è scop-piato tra i due. Per la convinzione che ciò che non si conosce, spaventa, di seguito indichiamo quegli elementi di “conoscenza” che potrebbero aiutarci a gestire in maniera più consapevole i normali “scontri” che si presentano nel nostro quotidiano.

Elementi e caratteristiche del conflittoPer approfondire la conoscenza del conflitto è importante analizzare ogni elemento che lo compone.I soggettiProtagonisti principali: coloro che sono direttamente coinvolti. Sono persone che dichiarano la loro to-tale estraneità con l’avversario, anzi lo accusano della causa della lite. Si sentono autorizzate a “rispondere” nel medesimo modo in cui si sen- tono “aggredite”. Nonostante questa appa-rente divergenza di interessi, le per-sone in conflitto desiderano lo stesso bene e sono pertanto molto simili.Protagonisti secondari: le persone coinvolte indirettamente nel conflitto, ma che hanno il potere di influenzar-ne l’andamento, assumendo il ruolo di confidenti, testimoni, spettatori alleati dei protagonisti principali, a seconda del grado di coinvolgimento assunto.

Le tipologieI conflitti possono essere di diversa natura e tipologia. Considerato che

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è difficile “catalogare” le diverse tipo-logie di conflitto, soprattutto perché ogni conflitto può essere composto da più tipologie e diverse e innumerevoli caratteristiche, elenchiamo di segui-to le risultanze di studi effettuati da esperti in dinamiche del conflitto:• oggettivi: causati da informazioni scarse o errate, dalla differente valu-tazione di ciò che è importante e dalla diversa interpretazione dei dati;• di interessi: quando esiste una con-correnza concreta o presunta tra gli interessi reali (contenuto) e gli aspetti psicologici (relazione);• di rapporto: che riguardano i senti-menti forti, percezioni errate o stereo-tipi, comportamenti negativi o comu-nicazione carente o sbagliata;• di valori: dovuti a criteri diversi di valutazione delle idee o dei compor-tamenti;• di struttura: che nascono da modelli di comportamento distruttivo, da rap-porti di possesso o ridistribuzione di risorse non uguali.In riferimento a quanto sopra, i con-flitti possono ulteriormente caratte-rizzarsi nelle seguenti tipologie:• veri e propri: che esistono nella realtà e sono effettivamente percepiti;• contingenti: che possono essere facil-mente composti modificando alcune condi- zioni, anche se nessuna delle parti interessate ha mai ipotizzato tale soluzione;• manifesti, esteriori, soprattutto “spo-stati”: sono quelli in cui le parti litiga-no per la cosa sbagliata (per esempio, una coppia che discute sul luogo in cui trascorrere le vacanze quando in-vece il conflitto non dichiarato riguar-da la loro relazione sessuale);• attribuiti in modo non corretto: quando avviene tra le parti sbagliate e di con- seguenza per l’oggetto sba-gliato. Questa attribuzione è spesso inconsapevole (per esempio, un bam-bino ripreso per un comportamento che è stato insegnato dai genitori);• latenti: che può svilupparsi o meno, per diverse ragioni: perché represso, perché spostato o attribuito ad altri, perché il soggetto non ne è ancora consapevole;• falsi: dovuti a un’errata percezione o fraintendimento.

Il comportamentoPer comportamento si intende l’in-sieme delle azioni con cui le persone coinvolte intendono condurre il con-flitto al fine di conseguire il proprio obiettivo e/o impedire all’avversario di conseguire il proprio. Si possono differenziare diversi tipi di compor-tamento adottato da chi è coinvolto in un conflitto:• divergenza: azione che dovrebbe es-sere coordinata e cooperativa, men-tre è diretta a obiettivi differenti (per esempio, marito e moglie che deside-rano tra- scorrere insieme le vacanze, ma una al mare e l’altro in montagna);• concorrenza: azione diretta verso un obiettivo conteso (per esempio, auto-mo- bilisti che desiderano parcheg-giare nello stesso spazio);

• “ostacolamento”: azione diretta nei confronti dell’altro per impedirgli di rag- giungere il suo obiettivo;• aggressione: azione diretta contro l’avversario. In questo caso non ricor-rerebbe più il termine “conflitto” ma il termine “violenza”, poiché l’azione di aggressione è diretta alla negazio-ne della relazione e produce un danno irreversibile.

Le regoleNonostante il conflitto appaia come l’espressione meno controllata di emotività e irrazionalità, la dinami-ca di un conflitto è caratterizzata da regole inconsce e istintive condivise dagli avversari, in merito al livello di scontro da tenere, al campo nel quale compiere le azioni conflittuali, al tono

consentito e alla modalità degli scon-tri, alla natura delle argomentazioni da trattare, al coinvolgimento di terzi e agli strumenti di reazione che pos-sono essere accettati. Qualora uno dei due avversari violi una di queste rego-le, l’altro di conseguenza accetterà il cam- biamento e di contro si sentirà autorizzato a tenere il medesimo com-portamento.

Lo spazioIn genere un conflitto rispetta una precisa organizzazione degli spazi. Si delineano i luoghi in cui è possibile che le parti si “scontrino”, nei quali cercare i propri soste- nitori e i luoghi definiti “di sicurezza” dove studiare le strategie e riprendere le forze.

Il tempoDi rilievo in termini di tempo in un conflitto è il senso di mancanza di esso che le parti sentono, tanto da avere ne-cessità impellente di reagire. Le parti di fronte a ciò che ciascuno percepi-sce come un’aggressione, un attacco dell’avversario, sentono di dover im-mediatamente rispondere. La risposta immediata, senza adeguata riflessio-ne, non permette di valutare le riper-cussioni che poi inevitabilmente si manifestano e provocano pentimento riguardo al gesto intrapreso.È anche notevole come, alla descrizio-ne delle cause che hanno provocato il conflit- to, le persone coinvolte, oltre a attribuire la responsabilità all’altro, ricostruiscono gli eventi scatenanti collocandoli in momenti differenti.

La naturaLa natura del conflitto è composta da diversi elementi che si intersecano tra loro e molto difficilmente può essere ridotto a un modello semplice.In relazione agli elementi che la carat-terizzano si stabilisce che può essere: complessa, polisemica (assume vari significati e può manifestarsi attraver-so diversi segnali e simboli), dialogica (ha origine dalla contrapposizione di forze, volontà, bisogni ma tra sogget-ti in reciproca relazione), ambivalente (conflitto evolutivo o regressivo, libe-ratorio e opprimente, arricchente o depauperante).

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ilTriangolo TriangoloCatasto

di Corrado Monti

Secondo quanto conosciuto, il catasto ha origini remote. Shulgi, re di Ur, nell'ambito dell'opera di centraliz-zazione dello Stato ideò il catasto generale, usato per calcolare le tasse

e le imposte del regno. Il catasto può definirsi come l’inventario dei beni immobili esistenti in un territorio, nato con lo scopo di misurare, stimare e fissare i limiti delle proprietà immo-biliari, e come la sua stessa natura etimologica indica: “il capitastrum” o inventario per capi (per testa cioè per proprietà) fu eseguito da gromatici veteres o antichi agrimensori. È stato

Il catasto del terzomillennio, dalle originialla riforma Uno degli aspetti delle nuove norme è il coinvolgimento diretto dei Comuni, delle unioni o delle associazioni di Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili, i quali dovranno fornire all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli edifici e che non potranno essere reperiti direttamente, quali l’esposizione, l’affaccio, lo stato di manutenzione. Si tenderà inoltre a valorizzare e stabilizzare il decentramento delle attività catastali verso i Comuni, in modo da meglio adattare le rendite ai diversi territori

anche accertato che stime dei terreni erano ef-fettuate in Egitto, all'epoca dei faraoni. Un ca-tasto era presente anche nell'Atene di Solone. In Italia il Catasto si può far risalire all’epoca romana e si basava sostanzialmente su due tipi di intervento, il tracciamento dei lotti, il conseguente picchettamento, che si effettua-vano in campagna, la stesura in mappa dei rilievi e la valutazione fiscale, che avvenivano a tavolino.Il territorio agrario veniva sottoposto a centu-riazione, ossia alla sua suddivisione in unità quadrate di circa 710 m di lato (centurie) tra-mite strade rettilinee intersecantesi ad angolo retto e chiamate decumani e cardi.Le nuove terre erano al tempo stesso ripar-tite in lotti e rese raggiungibili attraverso un sistema viario reticolare avente il fulcro nei due assi principali, il decumano massimo e il cardo massimo.La centuriazione veniva effettuata indipen-dentemente dalla proprietà della terra e ser-viva come strumento di organizzazione fon-diaria di nuovi territori entrati a far parte dei possessi di Roma.Ogni centuria era indicata sulla base della sua posizione rispetto al sistema di riferimento cardo–decumano più prossimo e con l’utiliz-zo di sigle di due lettere. Per l’assegnazione delle terre si procedeva ad un’ulteriore ripartizione dei terreni già cen-turiati: le centurie venivano suddivise in lotti rettangolari tramite i limites intercisivi duran-

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la probatorietà, ma la rispondenza dello stato di fatto a quello di diritto, che comportava complesse procedure nella riesecuzione delle terminazioni e nella rielaborazione dei punti fissi, non fu ottenuta per difetto organizza-tivo degli enti preposti. Il catasto clas-sico rimane pertanto non probatorio.Nel 1901 nasce nell'ambito del Mini-stero delle Finanze la Direzione Gene-rale del Catasto e dei Servizi Tecnici. Con la legge n. 321/1901 fu introdot-to il "tipo di frazionamento". Venne poi approvato con R.D. n. 1572 dell'8 ottobre 1931 il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, seguito dal rego-lamento di cui al R.D. n. 2153 dell'8 dicembre 1938 (regolamento per la conservazione del catasto terreni). Con essi fu introdotta la separazione tra catasto terreni e catasto fabbricati.Il catasto dei fabbricati, istituito con la legge n. 652 del 11 settembre 1939, modificata dal decreto legge n. 514 dell'8 aprile 1948, è entrato in vigo-re con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 1142 del 01/12/1949 - il Nuovo Catasto Edilizio Urbano

te le operazioni di strigatio (suddivi-sione lungo la direzione principale della centuriazione) e scamnatio (sud-divisione in direzione ortogonale alla precedente).Il territorio veniva rappresentato come detto su mappe in genere chia-mate formae e conservate in duplice copia a Roma e nel capoluogo della provincia sede della centuriazione.Le operazioni di aggiornamento delle mutazioni erano assai difficoltose e spesso trascurate: il “catasto romano” prevedeva una fase di formazione complessa e articolata ma, di contro, una fase di conservazione del tutto insufficiente, senza diventare perciò uno strumento veramente aggiornato e utile ai fini fiscali o giuridici. Con gli Arabi sarebbe stato introdotto in Sicilia, verso il X sec., un sistema di classificazione fatto con registri detti defetari, che i Normanni avrebbero ripreso nel Catalogo baronum. In Inghilterra nel secolo XI Guglielmo il Conquistatore fece preparare un ca-tasto generale: il Domesday Book.Riforme catastali furono effettuate nel XVIII secolo in vari stati italiani ed europei durante il periodo del dispo-tismo illuminato e poi durante l'età di Napoleone Bonaparte. In particolare Maria Teresa d'Austria introdusse innovazioni destinate ad essere riprese nelle catastazioni del se-colo XIX. In particolare si distingueva per realità e territorialità dell'imposta, presentazione grafica del terreno me-diante mappe particellari, imposizio-ne commisurata al reddito medio or-dinario determinato col metodo delle qualità, classi e tariffe, estimo stabile e determinazione degli elementi ca-tastali con minuziosa procedura che consentisse al privato la difesa dei propri interessi.In Italia i catasti comunali o estimi del Medioevo stabilivano che i cittadini avessero iscritti in essi i loro beni mo-bili e immobili. C'erano spesso grandi differenze tra gli Stati. Con l'Impero napoleonico i funzionari applicarono un modello comune.Solo con l'unità d'Italia ci fu una gran-de rielaborazione dei catasti, poiché i sistemi in uso negli stati preunitari differivano ancora fra loro per meto-

CAtAsto

È la avviata riforma a prevedere il percorso di rinnovamento delle

mappe. Per quanto concerne il catasto dei terreni, viene espresso

per la prima volta, un chiaro richiamo a un percorso destinato

al rinnovamento delle attuali mappe catastali, che infatti risultano

essere attualmente alquanto imprecise ed obsolete

[[do ed evidenze; alcuni erano geome-trici, altri descrittivi, qualcuno man-cava di triangolazioni, di misurazioni, di scale e di diverse basi.La prima norma dell'Italia unita al ri-guardo, la legge n. 1831 del 14 luglio 1864, detta poi "legge sul conguaglio provvisorio", poiché doveva durare fino al 1867, tentò di definire l'imposta fondiaria nel neonato regno. I risultati furono pessimi anche per via dell'im-posizione, che si basava sulle superfici anziché sulla loro redditività.Il 1º marzo 1886 fu emanata la legge n. 3682, detta legge Messedaglia, sulla perequazione fondiaria. Essa ordina-va l'istituzione di un catasto allo scopo di calcolare le imposte, con l'adozione del sistema di rappresentazione car-tografica di Cassini-Soldner. La legge non riuscì a superare la differente gestione, che in alcune zone del nord Italia aveva reso non avvicendabile il cosiddetto "catasto tavolare": esso è tuttora in uso nelle province di Trie-ste, Trento, Bolzano e Belluno.Con tale legge si intendeva promuo-vere una normazione che consentisse

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(NCEU) e in conservazione il 1º gen-naio 1962. Occorrerà un trentennio per gettarne le basi, a seguito di un lavoro preliminare di accertamento, e per procedere alle successive ope-razioni di qualificazione, di classifi-cazione e di formazione delle tariffe.Nel 1940 fu adottato il sistema di rappresentazione Gauss-Boaga, ini-zialmente per alcune registrazioni geodetiche locali, poi per la cartogra-fia generale. Con la legge n. 1043 del 17 agosto 1941 il catasto conosce una delle prime e innumerevoli riforme che si sono succedute nel corso degli anni: infatti la legge n. 68 del 2 feb-braio 1960 ammise l’amministrazione del catasto negli organi cartografici dello Stato e con la legge n. 679 del 1º ottobre 1969 fu introdotto il "tipo mappale".Negli anni ottanta il materiale carta-ceo del vecchio catasto venne infor-matizzato e digitalizzato. Le mappe catastali esistenti su fogli enormi, spesso sciupati, vennero scansionate da scanner di formato ultragrande, ripulite dalle macchie, dalle righe do-vute alle pieghe e dallo sporco.Il progetto che durò alcuni anni, a cura della Sogei che aveva vinto la gara, portò alla installazione sul ter-ritorio nazionale di 93 centri di elabo-razione dati, (uno per ogni capoluogo di provincia) contenenti le mappe e le informazione relative alla provincia.Negli anni 2000 l'accesso alle infor-

mazioni è stato reso possibile via in-ternet, sia per soggetti istituzionali (geometri, enti) che per i privati.

Caratteristiche del catasto italianoIl catasto terreni italiano è a fini fiscali, per questo motivo vengono calcolati per ogni immobile due redditi, reddi-

to dominicale e reddito agrario.Il catasto vigente in Italia è, come re-cita il primo articolo della sua legge istitutiva, "geometrico", particellare e non "probatorio": le sue registrazioni, sebbene contengano in parte le mu-tazioni di proprietà dei beni censiti, non hanno valore di piena prova della proprietà, ai sensi della definizione nella norma del 1886. Il passaggio di proprietà, per acquisto o successione, di un terreno o immobile viene regi-strato subito alla locale conservatoria, e successivamente al catasto.

GestioneIl catasto e i servizi relativi, nonché quelli geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, sono gestiti dall'Agenzia delle entrate che dal 1º dicembre 2012 ha incorporato l'Agenzia del territo-rio e dai comuni che hanno scelto di esercitare le funzioni catastali loro at-tribuite da apposite convenzioni.

La riforma del Catasto Con la pubblicazione della legge n° 23 dell’11/03/2014 sulla delega fiscale avvenuta in Gazzetta Ufficiale n° 59 del 12/03/2014, parte ufficialmente la riforma del catasto.L’articolo 2 di tale legge, riguarda espressamente la riforma del catasto dei fabbricati ed alcuni elementi ine-renti il catasto dei terreni.Uno degli aspetti della riforma è il coinvolgimento diretto dei Comuni,

Il 1º marzo 1886 fu

emanata la legge n. 3682,

detta legge Messedaglia,

sulla perequazione

fondiaria

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Il materiale cartaceo del

vecchio catasto venne

informatizzato

e digitalizzato

negli anni Ottanta

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delle unioni o delle associazioni di Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili, i quali dovranno fornire all’Agenzia delle Entrate i dati relati-vi agli immobili e che non potranno essere reperiti direttamente, quali l’esposizione, l’affaccio, lo stato di manutenzione etc. Si tenderà inoltre a valorizzare e stabilizzare il decen-tramento delle attività catastali verso i Comuni, in modo da meglio adattare le rendite ai diversi territori.Per quanto concerne il catasto dei terreni, viene espresso per la prima volta, un chiaro richiamo ad un per-corso destinato al rinnovamento delle attuali mappe catastali. Tali mappe infatti risultano essere attualmente alquanto imprecise ed obsolete. E’ quanto mai apprezzabile per le cate-gorie professionali una tanto auspica-ta ed attesa rappresentazione molto più fedele e realistica del territorio. E’ previsto inoltre l’istituzione di una classificazione per i terreni edificabili.La rendita catastale nel Nuovo Catasto verrà calcolata assumendo come base i valori di locazione annui espressi al metro quadrato ricavati dalla Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).La nuova rendita scaturirà dal valore di locazione come sopra determina-to, moltiplicato la superficie dell’unità immobiliare e corretto da coefficien-ti che tengano conto delle spese di manutenzione, adeguamenti tecnici

previsti dalla normativa, assicurazio-ni etc. E’ previsto inoltre l’individua-zione di idonei parametri di adegua-mento periodico delle rendite.Nel caso in cui gli edifici di pregio storico ed artistico non siano utiliz-zati ai fini commerciali, manterranno le agevolazioni e benefici di cui go-

dono ad oggi. Per quelli che invece producono un reddito commerciale verranno applicate idonee misure di adeguamento.

Oltre alla rendita catastale, viene in-trodotto il nuovo elemento nei dati catastali degli immobili, rappresen-tato dal valore patrimoniale. Anche per tale dato, si assumerà come base il valore OMI al metro quadrato, corretto con i coefficienti che tenga-no conto dell’affaccio, riscaldamento autonomo o centralizzato, anno di costruzione, presenza o mancanza ascensore, etc, il tutto moltiplicato poi per la superficie dell’unità immobilia-re. Come per le rendite anche per il valore patrimoniale, vale la previsio-ne di adeguamento periodico.Per quanto riguarda la determinazio-ne della rendita e del valore patrimo-niale, il Consiglio Nazionale Geome-tri e Geometri Laureati, ha elaborato una proposta di metodologia per la determinazione dei valori base, in funzione a puntuali indagini di mer-cato, opportunamente corretti in base alla localizzazione, alle caratteristiche costruttive, tecnologiche, architetto-niche, paesaggistiche etc.Tale metodologia permetterebbe anche di sfruttare più fonti di dati ed informazioni presenti nel merca-to immobiliare, oltre al bagaglio in-formativo proprio dei professionisti operanti sul territorio.Sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13

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gennaio 2015 è stato pubblicato il de-creto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 relativo alla Composizione, attri-buzioni e funzionamento delle com-missioni censuarie, che si distinguono in commissioni censuarie locali (pro-vinciali) e la commissione censuaria centrale.Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una com-petente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima at-tuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Le commissioni censuarie locali, in materia di catasto terreni, avranno il compito di esaminare ed approvare, i quadri delle qualita' e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione. Concor-reranno alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni. Le commissioni censuarie locali, in materia di catasto edilizio urbano, esamineranno ed approveranno, i prospetti integrativi dei quadri tarif-fari per le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizio-ne, concorreranno alle operazioni di revisione e di conservazione del cata-sto edilizio urbano. Provvederanno in ordine alla validazione delle funzioni statistiche determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

La commissione censuaria centrale e' composta dal presidente e da venti-cinque componenti effettivi e ventuno supplenti. Si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di cata-sto terreni e due competenti in mate-ria di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializ-zata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. In materia di catasto terreni, la com-missione censuaria centrale, deciderà sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria mag-giormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, ricorsi pro-mossi contro le decisioni delle com-

missioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la pe-requazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale. Prov-vederà alla ratifica ovvero alle varia-zioni delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, da parte degli uffici competenti. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale svolgerà il medesimo compito assolto per il catasto terreni, riferito in questo caso, al quadro delle categorie e delle classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.Con la legge di riforma, viene dato ampio potere al governo di interve-nire con decreti legislativi adeguati, al fine di apportare quegli elementi correttivi, in grado di garantire il più possibile, una equità di valutazione comparativa con i dati di mercato nei rispettivi ambienti territoriali. Viene dato inoltre mandato all’Agen-zia di attivarsi nella predisposizione di apposite convenzioni con ordini e collegi professionali, al fine di acqui-sire quelle rilevazioni, informazioni e dati sugli immobili, necessari alla determinazione delle nuove rendite e valori patrimoniali.

CAtAsto

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Prima di cominciare qualche avver-tenza. Nell'articolo si fa riferimen-to alla seguente nomenclatura:• criterio per teste: si basa sul conteggio dei condomini o degli

intervenuti, senza riguardo alle rispettive quote millesimali;• criterio per valore: si basa sul conteggio delle quote millesimali dei condomini intervenuti.I due criteri devono essere entrambi veri-ficati, secondo quanto riportato in tabella, affinché la delibera si possa considerare vali-damente assunta.Occorre premettere che molte fattispecie possono facilmente prestarsi a differenti interpretazioni sia in dottrina che in giuri-sprudenza, dunque quanto segue va utilizza-to come un orientamento, da confron tare poi con l'analisi del caso concreto e delle eventua-li variabili che lo stesso presenta.

Quorum costitutivoLe maggioranze riportate in tabella sono quelli necessarie per deliberare validamen-te; quanto invece al quorum costitutivo,

quello cioè necessario affinché l'assemblea possa dirsi validamente costituita, l'art. 1136,commi 1 e 3, del Codice civile, prevede i seguenti:prima convocazione:• criterio per teste: maggioranza condomini;• criterio per valore : 667 millesimi;seconda convocazione:• criterio per teste: 1/3 condomini;• criterio per valore: 334 millesimi.

ilTriangolo TriangoloCondominiodi Dino De Paolisda LegislazioneTecnica

Assemblee condominiali,ecco la tabella completa e aggiornata delle maggioranze per deliberareQuesto articolo riporta, anche alla luce della riforma della legislazione in materia condominiale attuata con la L. 220/2012 e con le successive modifiche introdotte dal D.L. 145/2013 (conv. L. 9/2014) e delle conseguenti prime interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali una tabella esaustiva ed aggiornata di tutte le maggioranze necessarie per la valida espressione della volontà assembleare, in prima o in seconda convocazione .In calce all'articolo i riferimenti normativi riportati in ciascuna riga della tabella per il rapido riscontro

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CondoMinio

Prima convocazione Seconda convocazioneOggetto Criterio Criterio Criterio Criterio per teste per valore per teste per valore AMMINISTRATORE - Nomina e revoca maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimi(art. 1136, comma 4, Codice civile) intervenuti intervenutiAMMINISTRATORE - Determinazione del compenso maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimi(art. 1735, comma 7, Codice civile) intervenuti intervenutiAMMINISTRAZIONE ORDINARIA - Atti di ordinaria amministrazione (es. affidamento appalti per pulizie,sostituzione cassette postali, nomina consiglio di condominiio,disciplina turnaria dei parcheggi, ripartizione spese in conformità maggioranza 500 millesimi maggioranza 334 millesimialla legge, ecc.) e atti per i quali non sono espressamente previste intervenuti intervenutimaggioranze specifiche (art. 1136, commi 2 e 3, Codice civile)AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino maggioranza 667 millesimi maggioranza 667 millesimipregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti intervenuti intervenuti(art. 1108, comma 2, Codice civile)BARRIERE ARCHITETTONICHE - Eliminazione (art 1120 maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimicomma 2, Codice civile intervenuti intervenutiIMPIANTI/RICEZIONE - Impianti centralizzati di ricezioneradiotelevisiva (anche satellitare) (art. 1120, comma 2, Codice maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimicivile - art. 2bis, comma 13, D.L. 5/2001 intervenuti intervenutiIMPIANTI/RICEZIONE E FONTI RINNOVABILI - Impiantinon centralizzati di ricezione radiotelevisiva o impianti diproduzione energetica da fonti rinnovabili, se comportanti maggioranza 667 millesimi maggioranza 667 millesimimodifiche alle parti comuni - delibere che impongano particolari intervenuti intervenuticautele o modalità alternative di esecuzione (anche satellitare)(art. 1122-bis, comma 3, Codice civile)IMPIANTI/RISCALDAMENTO - Interventi per l'installazione di maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimisistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore intervenuti intervenuti(art. 26, comma 5, L. 7017991)IMPIANTI/RISCALDAMENTO/DISTACCO - Distacco da impianto di riscaldamento centralizzato che comporti notevoli unanimità 1000 millesimi unanimità 1000 millesimisquilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini (art. 1118, comma 4, Codice civile)IMPIANTI/RISPARMIO ENERGETICO - Interventi su impianti finalizzati al risparmio energetico individuati tramite un attestato maggioranza 334 millesimi maggioranza 334 millesimidi prestazione energetica o una diagnosi redatta da un tecnico intervenuti intervenutiabilitato (art. 26, comma 2, L. 7017991)IMPIANTI/VIDEOSORVEGLIANZA - Impianto di maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimi videosorveglianza in area condominiale intervenuti intervenuti(art. 1122-ter, comma 4, Codice civile)IMPIANTI/RICARICA VEICOLI ELETTRICI - Opere edilizie maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimi per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica intervenuti intervenutidei veicoli in edifici (art. 17-quinquies, comma 2, D.L. 8312012)INNOVAZIONI - Innovazioni migliorative (uso più comodo, maggioranza 667 millesimi maggioranza 667 millesimimiglioramento o maggior rendimento delle cose comuni) intervenuti intervenuti(art. 1120, comma 1, Codice civile)INNOVAZIONI - Opere per il miglioramento della sicurezza maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimie salubrità di edifici ed impianti intervenuti intervenuti(art. 1120, comma 2, Codice civile)INNOVAZIONI - Opere che rendano talune parti comuni unanimità 1000 millesimi unanimità 1000 millesimidell'edificio inservibili al godimento anche da parte di un solo condomino(art. 1120, comma 3, Codice civile)

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Prima convocazione Seconda convocazioneOggetto Criterio Criterio Criterio Criterio per teste per valore per teste per valore INNOVAZIONI/FIBRA OTTICA - Innovazioni condominiali maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimirelative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio intervenuti intervenutidei cavi in fibra ottica (art. 7, comma 7, L. 6912009)INNOVAZIONI/RISPARMIO ENERGETICO - Opere e interventiper il contenimento del consumo energetico degli edifici, maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesiminon individuati tramite un attestato di prestazione energetica intervenuti intervenutio una diagnosi redatta da un tecnico abilitato(art. 1120, comma 3, Codice civile) (1)INTERNET - Attivazione di sito internet del condominio checonsenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimiin formato digitale dei documenti previsti dalla delibera intervenuti intervenutiassembleare(art. 71-ter; Disp. att. del Codice civile)LAVORI/MANUTENZIONE - Lavori di manutenzione ordinaria maggioranza 500 millesimi maggioranza 334 millesimi(art. 1136, commi 2 e 3, Codice civile) intervenuti intervenutiLAVORI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA/RICOSTRUZIONE - maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimiRicostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole intervenuti intervenutientità (art. 1136, comma 4, Codice civile)LAVORI/PROGRA MMI TERRITORIALI DI RISANAMENTO -Partecipazione a programmi territoriali promossi dalle istituzioni o da privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, maggioranza 500 millesimi maggioranza 334 millesimiricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire intervenuti intervenutiil recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato (art. 1135, comma 3, Codice civile) (2)LAVORI/RECUPERO - Interventi di recupero relativi ad un maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimiunico immobile composto da più unità immobiliari intervenuti intervenuti(art. 30, comma 2, L. 45711978)LAVORI/RICOSTRUZIONE - Ricostruzione dell'edificio in caso maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimidi suo perimento in misura inferiore ai 3/4 del valore intervenuti intervenuti(art.1128, comma 2, Codice civile) (3)LAVORI/RICOSTRUZIONE - Ricostruzione dell'edificio in caso unanimità 1000 millesimi unanimità 1000 millesimi di suo perimento in misura totale o comunque superiore ai 3/4del valore (art. 1128, comma 1, Codice civile)LITI - Liti attive e passive relative a materie che esorbitano maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimidalla competenza dell'amministratore intervenuti intervenuti(art. 1136, comma 4, Codice civile)LOCAZIONI - Locazioni ultranovennali unanimità 1000 millesimi unanimità 1000 millesimi(art. 1108, comma 3, Codice civile)MEDIAZIONE - Delibera che legittima l'amministratore a maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimipartecipare alla procedura di mediazione intervenuti intervenuti(art. 71-quater; comma 3, Disp. att. del Codice civile)

(1) La differenza tra questa categoria di interventi, e quella regolata invece dall'art. 26, comma 2, della L. 10/1991 (trattata in altra parte della tabella),che prevede maggioranze inferiori, sembra essere rappresentata esclusivamente dalfatto che gli stessi siano o meno individuatida un attestato di prestazione energetica o da una diagnosi energetica redatta da un tecnico abilitato. Permangono tuttavia dubbi sulle reale portata della differenza tra le due fattispe-cie, che potranno essere chiarite unicamente dalla Giurisprudenza . Per un approfondimento sul tema si rimanda al lavoro «Le modifiche alla legge di riforma del condominio dopo la conversione del D.L. 14512073 Destinazione Italia", a cura di Stefano Baruzzi,pubblicato sul Bollettino di Legislazione Tecnica n. e disponibile online (Fast Find AR844).(2) Riteniamo che la maggioranza in questione vada intesa unicamente riferita alla delibera che autorizza l'amministratore a parte cipare ai programmi ed alle iniziative indicate dall'art . 1135, comma 3, del Codice civile, ma che poi le decisioni relative alla esecuzione o meno dei lavorivadano prese con le ordinarie maggioranze, secondo quanto prescritto in base alla tipologia di interventi da effettuare.(3) Nulla è specificato dall'art. 1128, comma 2, del Codice civile, riquardo alle maggioranze necessarie in talioccorrenze; riteniamoquindi che si possano applicare quelle ordinariamente previste pe·r i lavori di recupero dall'art. 30, comma 2, della L. 457/1978.

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Prima convocazione Seconda convocazioneOggetto Criterio Criterio Criterio Criterio per teste per valore per teste per valore MEDIAZIONE - Approvazione della proposta conciliativa maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimi(art. 71-quater, comma 5, Disp. att. del Codice civile) intervenuti intervenutiPARCHEGGI - Realizzazione di parcheggi sotterranei o al piano maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimiterreno, o comunque al servizio delle unità immobiliari intervenuti intervenuti(art. 1120, comma 2, Codice civile - art. 9, comma 3, L. 12211989)PARTI COMUNI - Costituzione o trasfer imento di diritti reali unanimità 1000 millesimi unanimità 1000 millesimi(art. 1108, comma 3, Codice civile)PARTI COMUNI - Costituzione di ipoteca allo scopo digarantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per maggioranza 667 millesimi maggioranza 667 millesimiil miglioramento della cosa comune intervenuti intervenuti(art. 1108, comma 4, Codice civile)PARTI COMUNI/DESTINAZIONI D'USO - Modifiche alle maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimidestinazioni d'uso delle parti comuni per soddisfare esigenze intervenuti intervenutidi interesse condominiale (art. 1117-ter, comma 1, Codice civile)PARTI COMUNI/DESTINAZIONI D'USO - Modifiche alledestinazioni d'uso non necessarie a soddisfare esigenze di interesse unanimità 1000 millesimi unanimità 1000 millesimicondominiale (art. 1117-ter, comma 1, Codice civile)PARTI COMUNI/DESTINAZIONI D'USO - Tutela delle destinazioni d'uso - Delibere rivolte a far cessare la violazione maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimiin caso di attività che incidono negativamente e in modo intervenuti intervenutisostanziale sulle destinazioni d'uso (art. 1117-quater, Codice civile)PORTIERE - Istituzione, modificazione o eliminazione del servizio maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimidi portierato (se il servizio non è previsto dal Regolamento) (4) intervenuti intervenutiPORTIERE - Istituzione, modificazione o eliminazione del servizio maggioranza 500 millesimi maggioranza 334 millesimidi portierato (se il servizio è previsto dal Regolamento) (4) intervenuti intervenutiPREVENTIVO E RENDICONTO - Approvazione maggioranza 500 millesimi maggioranza 334 millesimi(art. 1135, comma 1, Codice civile) intervenuti intervenutiREGOLAMENTO - Approvazione e modifiche maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimi(art. 1138, comma 3, del Codice civile) intervenuti intervenutiREGOLAMENTO - Variazioni ai diritti soggettivi su cose comuni o sul potere di disporre delle parti di proprietà esclusiva unanimità 1000 millesimi unanimità 1000 millesimi(art. 1138, comma 4, del Codice civile)RENDICONTO/REVISIONE - Nomina di un revisore che verifichi maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimi la contabilità del condominio intervenuti intervenuti(art. 1130-bis, comma 1, Codice civile)SCIOGLIMENTO - Con opere per la sistemazione diversa dei maggioranza 667 millesimi maggioranza 667 millesimi locali o delle dipendenze tra i condomini intervenuti intervenuti(art. 62 Disp. att. del Codice civile)SCIOGLIMENTO - Senza opere per la sistemazione diversa maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimidei locali o delle dipendenze tra i condomini intervenuti intervenuti(art. 61 Disp. att. del Codice civile)SOPRAELEVAZIONE - Sopraelevazione che pregiudica l'aspettoarchitettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente unanimità 1000 millesimi unanimità 1000 millesimil'aria o la luce dei piani sottostanti (art. 1127, comma 2, Codice civile) (5)TABELLE MILLESIMALI - Revisione/modifica unanimità 1000 millesimi unanimità 1000 millesimi(art. 69 Disp. att. del Codice civile)TABELLE MILLESIMALI - Revisione/modifica in conseguenza di errori o mutamenti nelle condizioni dell'edificio che alterino maggioranza 500 millesimi maggioranza 500 millesimiper più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobilian intervenuti intervenutianche di un solo condomino(art. 69 Disp. att. del Codice civile)

(4) In assenza di indicazioni esplicite nelle norme di legge, alcune interpretazioni tendono a considerare le modifiche al servizio di portierato come «innovazioni» rientranti nel regime di cui all'art. 1120, comma 1 del Codice civile, e soggette dunque alle maggio ranze ivi previste (maggioranza intervenuti/ 667 millesimisia in prima che in seconda convocazione).(5) I lavori di sopraelevazione non possono ovviamente maiessere eseguiti qualora le condizioni statiche dell'edificio non la consen tano.

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Per quanto riguarda le c.d. varian-ti in senso proprio, deve rilevar-si che non tutte le modifiche alla progettazione originaria posso-no definirsi varianti e che queste

si configurano solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elabora-to.La nozione di variante deve, cioè, ricol-legarsi a modificazioni qualitative o quan-titative di non rilevante consistenza rispetto al progetto originario, e gli ele-menti da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesisten-te, sono la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonché le caratteristiche funzio-nali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato.Il nuovo provvedimento – da rilasciarsi col medesimo procedimento previsto per il rilascio del permesso di co-struire – rimane in posizione di sostanziale collegamento con quello originario, e in questo rapporto di complementarità e di accessorietà deve ravvisarsi la caratteristica distintiva del permesso di costruire in va-riante, che giustifica, tra l'altro, le peculia-rità del regime giuridico cui esso soggiace sul piano sostanziale e procedimentale (in particolare, restano salvi tutti i diritti que-siti, e ciò specialmente a fronte di una con-

trastante normativa sopravvenuta, che, se non fosse ravvisata l'anzidetta situazione di continuità, potrebbe rendere irrealizzabile l'opera).b) Costituisce, poi, c.d. variante essenziale ogni modifica incompatibile col disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, sia sotto l'aspetto qualitativo sia sotto l'aspetto quantitativo.Ai fini della configurazione dell'ambito di tale istituto, soccorre la definizione di va-riazione essenziale enunciata dall’art. 32 del d.p.r. n. 380/2001, la quale ricomprende

ilTriangolo TriangoloGiurisprudenzadi Enrico Michetti da "www.gazzettaammi-nistrativa.it"

La differenza tra varianti in sensoproprio, varianti essenziali e minimeLe sentenze utili alla professione. La vigente normativa edilizia riconosce la possibilità di assentire varianti al progetto approvato. La giurisprudenza distingue, in proposito, tra varianti in senso proprio, varianti essenziali e varianti minime (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007 n. 1572; Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2010 n. 24236; 25 settembre 2012 n. 49290).a)

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il mutamento della destinazione d'uso implicante alterazione degli standards, l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi, il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito e la violazione delle norme vigenti in materia antisismica, mentre non ri-comprende le modifiche incidenti sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.Le do-mande di esecuzione di varianti es-senziali sono, dunque, come tali, da considerarsi sostanzialmente volte al rilascio di un nuovo ed autonomo permesso di costruire e, conseguen-temente, assoggettate alle disposi-zioni vigenti nel momento in cui sono presentate, non trattandosi, con esse, solo di modificare il pro-getto iniziale, ma di realizzare un'o-pera diversa, nelle sue caratteristi-che essenziali, rispetto a quella originariamente assentita.c) Carat-teri peculiari presentano, infine, le c.d. varianti minori.In proposito, l’art. 22, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 prevede che sono subordi-nate a d.i.a. (ora s.c.i.a.) le varianti a permessi di costruire che non inci-dono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, non violano le prescrizioni even-

tualmente contenute nel permesso di costruire. In tali ipotesi, la d.i.a. costituisce "parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento prin-cipale" e può essere presentata prima della dichiarazione di ultima-zione dei lavori: la formulazione dell'art. 22 consente, pertanto, la possibilità di dare corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori, purché si tratti – come si è visto – di ‘varianti leggere’....In altri termini, una volta accertato che gli interventi edilizi erano difformi dal paradigma normativo (art. 22 del d.p.r. n. 380/2001), l’amministrazio-ne comunale, anche dopo la scaden-za del termine fissato dall’art. 23, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001, è rimasta nella condizione di esercita-re i poteri di vigilanza e sanzionato-ri previsti dall’ordinamento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2005 n. 3498; 12 settembre 2007 n. 4828; 18 dicembre 2008 n. 6378; 12 febbra-io 2010 n. 781) e, più in generale, i poteri di controllo sulle attività edi-lizie per il quale l’art. 27 del d.p.r. n.

380/2001 cit. non prevede alcun ter-mine decadenziale (cfr. TAR Cam-pania, Napoli, Sez. VII, 4 ottobre 2007 n. 8951).Ciò posto, essendosi riscontrate variazioni essenziali ex art. 32 del d.p.r. n. 380/2001, i pote-ri anzidetti si sono correttamente incanalati nell’alveo naturale e vin-colato del ripristino dello stato dei luoghi.L'irrogazione di una sanzio-ne diversa da quella ripristinatoria non è, infatti, contemplata dall’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, cui – come accennato – risulta senz’altro ricon-ducibile la fattispecie in esame (opere eseguite con variazioni es-senziali rispetto al rilasciato per-messo di costruire) (cfr. TAR Cam-pania, Napoli, sez. VI, 7 settembre 2009, n. 4899); laddove, invece, la sanzione pecuniaria è prevista uni-camente per le diverse ipotesi di opere di ristrutturazione eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire ovvero di opere di nuova costruzione eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire ovvero di opere minori eseguite in assenza o in difformità dalla prescritta d.i.a. (ora s.c.i.a.).“Il dirigente o il responsabile del com-petente ufficio comunale, – recita il comma 2 del richiamato art. 31 – ac-certata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale diffor-mità dal medesimo, ovvero con va-riazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'a-buso la rimozione o la demolizione,

GiurisprudenzA

L’ordinanza di demolizione,

per la sua natura

di atto urgente dovuto

e rigorosamente

vincolato

[[

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GiurisprudenzA

indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”: nello schema giuridi-co delineato dal legislatore, non vi è, cioè, spazio per apprezzamenti di-screzionali sulla sanzione da irroga-re, atteso che l'esercizio del potere repressivo dell'abuso edilizio costi-tuisce atto dovuto, per il quale è ‘in re ipsa’ l'interesse pubblico alla sua rimozione (TAR Campania, Napoli, sez. II, 27 gennaio 2009, n. 443; sez. VIII, 11 ottobre 2011, n. 4645).2. I superiori approdi – quanto, preci-puamente, al mancato consolida-mento degli effetti delle d.i.a. pre-sentate per interventi esulanti dal relativo regime abilitativo e, quindi, quanto alla diretta irrogabilità della sanzione reale, senza l’intermedia-zione delle garanzie dell’autotutela, operanti in esito al prodursi degli effetti anzidetti (cfr. art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990) – inducono a ripudiare anche i motivi di impu-gnazione intesi a denunciare, da un lato, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e, d’altro lato, l’omessa ponderazione tra l’in-teresse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e il confliggente af-fidamento dei privati nella conser-vazione delle opere eseguite.2.1. Sotto il primo profilo, deve osser-varsi che, l’ordinanza di demolizio-ne, per la sua natura di atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discre-zionali, ma risolventesi in meri ac-certamenti tecnici, fondato, cioè, su

un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo dell’interes-sato, non richiede apporti parteci-pativi di quest’ultimo, il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, con-templante la preventiva contestazio-ne dell'abuso, ai fini del ripristino di sua iniziativa dell'originario assetto dei luoghi, viene, in ogni caso, posto in condizione di interloquire con l'amministrazione prima di ogni de-finitiva statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive; tanto più che, in relazione ad una simile tipologia provvedimentale, può tro-vare applicazione l’art. 21 octies della l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell’atto adottato in violazione delle norme su proce-dimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo con-tenuto dispositivo non avrebbe po-tuto essere diverso da quello concre-tamente enucleato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2007, n. 1021; sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5050; 10 agosto 2011, n. 4764; TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 luglio 2007, n. 5968; TAR Campania, Napoli,

sez. IV, 17 gennaio 2007, n. 357; sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 961; sez. IV, 22 marzo 2007, n. 2725; sez. VII, 9 maggio 2007, n. 4859; 8 giugno 2007, n. 6038; Salerno, sez. II, 13 agosto 2007, n. 900; Napoli, sez. IV, 6 novembre 2007, n. 10676; 6 no-vembre 2007, n. 10679; sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16226; sez. IV, 17 dicembre 2007, n. 16316; sez. VII, 28 dicembre 2007, n. 16550; sez. IV, 24 gennaio 2008, n. 367; 21 marzo 2008, n. 1460; sez. VII, 21 marzo 2008, n. 1474; 4 aprile 2008, n. 1883; sez. III, 16 aprile 2008, n. 2207; sez. IV, 18 aprile 2008, n. 2344; sez. VI 18 giugno 2008, n. 5973; TAR Umbria, Perugia, 26 gennaio 2007, n. 44; TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 8 febbraio 2007, n. 52; TAR Molise, Campobasso, 20 marzo 2007, n. 178; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 20 aprile 2007, n. 709; sez. VII, 9 mag-gio 2007, n. 4859; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 16 febbraio 2008, n. 33; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 26 febbraio 2008, n. 454; 13 marzo 2008, n. 605; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 20 settembre 2008, n. 2651).2.2. Sotto il secondo profilo, occorre ri-marcare che la gravata misura re-pressivo-ripristinatoria rimane af-francata dalla ponderazione discrezionale dell’interesse privato al mantenimento in loco della res, in quanto costituisce – come più volte evidenziato – atto dovuto e rigoro-samente vincolato, dove il premi-nente interesse pubblico risiede in re ipsa nell’eliminazione dell’abuso

Si può interloquire con

l'amministrazione prima

di ogni definitiva

rimozione d'ufficio

delle opere abusive

[[

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GiurisprudenzA

e, stante il carattere permanente di quest’ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscetti-bile di ingenerare affidamenti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 11 gen-naio 2011, n. 79; sez. IV, 4 maggio 2012, n. 2592; TAR Campania, sez. VI, 6 settembre 2010, n. 17306; sez. VII, 3 novembre 2010, n. 22291; sez. VIII, 5 gennaio 2001, n. 4; 6 aprile 2011, n. 1945; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 10 settembre 2010, n. 1962; 9 novembre 2010, n. 2631; TAR Pie-monte, Torino, sez. I, 19 novembre 2010, n. 4164; TAR Lazio, Roma, sez. II, 6 dicembre 2010, n. 35404; TAR Liguria, Genova, sez. I, 21 marzo 2011, n. 432).3. I ricorrenti lamentano, infine, che l’impugnata ordinanza di demolizione n. 10 del 18 febbraio 2014 non sarebbe stata notificata ad altri proprietari delle unità immobiliari da essa riguarda-te.Una simile doglianza è inammis-sibile, oltre che infondata nel meri-to.a) Inammissibile per carenza di interesse ad agire, in quanto l’omes-sa notificazione del provvedimento monitorio sarebbe censurabile esclusivamente dai soggetti nel cui interesse la comunicazione stessa è posta (nella specie, gli altri proprie-tari dei sottotetti contestati), e non da quelli che l’hanno regolarmente ricevuta (nella specie, i nominativi in epigrafe), stante la funzione dell’istituto, consistente nella esi-genza di portare a conoscenza dell’atto il suo destinatario onde ot-tenerne la personale collaborazione procedimentale (cfr. TAR Lazio, La-tina, 3 gennaio 2008, n. 1).b) Infon-data, altresì, in quanto la mancata notificazione ai terzi proprietari non inficia, di per sé, la fase di for-mazione, e, quindi, la legittimità del provvedimento impugnato, bensì incide, semmai, sulla relativa fase integrativa dell’efficacia, e, quindi, sulla sua conoscibilità da parte degli interessati (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 25 marzo 2009, n. 1607): ed invero, ai fini della legittimità dell’iter procedimentale posto in es-sere dall’amministrazione per il ri-pristino dei valori giuridici offesi

dalla realizzazione di un opera abu-siva, il proprietario pretermesso, da un lato, può, comunque, autonoma-mente gravarsi nei confronti del provvedimento sanzionatorio, fa-cendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'ingiunzione, e, d’al-tro lato, mantiene appieno tutelata la propria posizione, dacché l'acqui-sizione gratuita dell’immobile in sua titolarità per abusi edilizi non potrebbe verificarsi, ove non gli

fosse stata notificata la previa in-giunzione di demolizione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 19 otto-bre 2006, n. 8673; sez. VI, 4 ottobre 2007, n. 8921; 12 febbraio 2008, n. 742; sez. II, 18 novembre 2008, n. 19800; sez. VIII, 24 giugno 2009, n. 3503; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 17 gennaio 2007, n. 34; TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 luglio 2007, n. 5968; TAR Abruzzo, Pescara, 5 luglio 2007, n. 672; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 25 giugno 2009, n. 1171).

Edilizia: sì al rilascio della concessione edilizia in presenza di contratto di comodato La vicenda giunta innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato riguarda il ricorso proposto da un'associazione contro gli atti ammini-strativi in forza dei quali è stata assentita l'edificazione di due edifici (da adibire, l’uno a bar, tavola calda e market e l'altro a reception) realizzati a servizio di un'area (situata in zona di protezione naturalistica) facente parte di un campeggio preesistente, da questo scorporata, al fine di realiz-zare altro campeggio, e data in comodato al richiedente la concessione in

argomento.Il primo giudice ha osser-vato che il contratto di comodato (in-tervenuto tra il proprietario dell’area ed il concessionario) “instaura una relazione stabile (detenzione) con il bene oggetto del medesimo, suffi-ciente, come quella del locatario, per richiedere ed ottenere la concessione edilizia”. L'associazione contesta que-sto orientamento, argomentando che l’art. 4 delle legge n.10/1977 non pre-vede tra i titoli legittimanti il grado di parentela e che il comodatario non avrebbe titolo idoneo per innovare il bene ricevuto e pertanto non può es-sere destinatario di una concessione

edilizia. Il Consiglio di Stato sul punto ha affermato che il grado di pa-rentela non ha alcuna rilevanza nella specie, poiché la concessione è stata assentita non sulla base di relazione familiare, bensì in base di verifica del titolo per richiederla, secondo la disposizione dell’art. 4 della legge n. 10/1977, ricordata dalla stessa appellante.L’altro assunto urta col rilievo che da tempo la giurisprudenza formatasi in relazione a detta disposizio-ne di legge, ha affermato il principio per cui la concessione edilizia può essere rilasciata al soggetto che dimostri di avere la disponibilità dell’area di riferimento in base a diritto reale o di obbligazione (v. ad es., Cass., Sez. III, sent. n. 6005 del 15-03-2007). E non v’è dubbio che, quanto al comoda-to, si tratta di contratto che attribuisce la detenzione del bene, posizione che, analogamente alla locazione, costituisce una forma di disponibilità del medesimo sufficiente ad ottenere il titolo edilizio (salva l’opposizione del proprietario).

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Nella matematica finanziaria, sono tre le variabili che si prendono

in considerazione: Capitale, Interesse e Tempo.

Matematica finanziaria (Seconda parte)

ilTriangolo TriangoloEstimodi Oscar Mella

Nel precedente articolo ho ricordato le prin-cipali formule di matematica finanziaria, vi avevo lasciati con l'impegno in questo articolo di trattare Il V.A.N. valore attuale netto, i flussi di cassa, il tasso di rendimento

interno, con l'intento di iniziare quella parte dell'estimo che prende il nome di "Estimo finanziario".Per entrare nel vivo degli argomenti ci dobbiamo porre il problema di come rappresentare in termini economici i movimenti finanziari che riguardano un bene.Una qualsiasi operazione finanziaria è una operazione che prevede lo scambio di capitali riferiti a periodi temporali diversi. Questi scambi prendono il nome di:• Prestazioni sono i movimenti finanziari che dal soggetto A vanno verso il soggetto B• Controprestazioni sono invece movimenti finanziari che vanno dal soggetto B verso il soggetto A.Il periodo di tempo in cui si svolgono le operazioni finan-ziarie prende il nome di orizzonte temporale o più sem-plicemente orizzonte.Per poter effettuare i calcoli che ci permettono di sommare o sottrarre i capitali in un orizzonte temporale più o meno grande dobbiamo far ricorso alla matematica finanziaria o a quelli che più comunemente chiamiamo calcoli finan-ziari, ecco perchè nella prima parte ho ricordato tutte le formule che utilizzeremo.Per un bene capace di fornire un reddito si dovranno pre-vedere sia poste attive, Entrate (Affitto, PLV, ecc.) sia poste passive Uscite ( Imposte, Amministrazione, Spese varie ecc.); nasce l'esigenza inoltre di come rappresentarle in un arco temporale, per questo scopo vengono utilizzati quelli che più comunemente si chiamano Flussi di Cassa. Vediamo ora come si rappresentano i flussi di cassa.

Flusso di cassaIl flusso di cassa (cash flow) è ottenuto come differenza tra l’insieme delle entrate monetarie (poste attive) e l’insieme delle uscite monetarie (poste passive) relative generate da un immobile in un determinato arco temporale.Il flusso di cassa può essere rappresentato in tre modi:1) sull'asse dei tempi

2) Con il VAN ( valore attuale netto) attraverso lo sconto al saggio i delle poste attive e passive al momento 0:

3) Con una tabella nella quale sono riportati nelle varie colonne le scadenze, i ricavi, i costi e l'importo netto:

Se il flusso di cassa viene rappresentato con la funzione del VAN consente di effettuare i passaggi del calcolo fi-nanziario.

Valore attuale netto.Il VAN è la somma algebrica dei flussi di cassa originati da un immobile, attualizzati ad un tasso di sconto, in un arco di tempo definito.Il flusso di cassa si può presentare con diverse situazioni finanziarie:1) Investimento tipo point input – point output (p.i.p.o.) che prevede un investimento iniziale C e un ricavo finale R al tempo n. il Van è rappresentato dalla seguente formula:

Esempio, l’acquisto e la successiva rivendita di terreni.2) Investimento tipo point input – continous output (p.i.c.o.) a rate variabili e investimento iniziale. Flusso di cassa che prevede un costo iniziale Co e una serie di ricavi annuali variabili Rt (con t=1,2....., wn) per la durata di n anni il valore attuale netto è pari a:

-

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4) Investimento tipo continous input – continous output (c.i.c.o.) a costi e rate variabili con investimento iniziale.Flusso di cassa che prevede un costo iniziale Co e una serie di costi variabili Ct (con t=1,2.....,m) e una serie di ricavi variabili Rt (con t=m+1,m+2.....,n)il valore attuale netto è pari a:

Il flusso di cassa di una concessione della durata di 11 anni (n=11) comprende il costo iniziale di 95.000 € e i seguenti dati:• ricavo al primo anno 22.500 €/anno• costo al primo anno 6.900 €/annoIndicizzazione dei ricavi 0,015 indicizzazione dei costi 0,019. Saggio di sconto annuo non convertibile è fissato pari al 5,8%.

Saggio di rendimento internoIl Tasso Interno di Rendimento (TIR) è il tasso di sconto che rende nullo il valore attuale netto dei flussi di cassa generati da un progetto d’investimento. Esso esprime il rendimen-to implicito di un progetto d’investimento, ovvero il costo massimo della raccolta affinché permanga la convenienza economica dell’investimento.

VAN(x)=0

Nel caso in cui un investimento prevede un costo iniziale Co e una serie di costi variabili Ct (con t=1,2.....,m) e una serie di ricavi variabili Rt (con t=m+1,m+2.....,n), il saggio di rendimento interno si calcola nel seguente modo:

estiMo

3) Investimento tipo point input – continous output (p.i.c.o.) a rate variabili e investimento iniziale e rivendita finale.Flusso di cassa che prevede un costo iniziale Co e una serie di ricavi annuali variabili Rt (con t=1,2....., n) e un ricavo di rivendita finale En dopo n anni, il valore attuale netto è pari a:

+

+

Nei flussi di cassa la funzione del VAN è una funzione decrescente rispetto al saggio.

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estiMo

Nel flusso di cassa dell'esempio visto in precedenza, pren-diamo il costo iniziale e i ricavi netti

La ricerca del saggio di rendimento si può fare per iterazioni o con il calcolo automatico. L'equazione del saggio di ren-dimento è la seguente:

VAN(X=0)=-95.000+15.600 (1+X)-1+ 15.806,40 (1+x)-2 ........... +17.552 (1+x)-10+ 17.783,21 (1+x)-11

Mettiamo in pratica l'equazione e proviamo con un is = 11%

e ora con un is = 12%

e ancora con un is= 13%

Il tasso rendimento interno è compreso tra il 12% e il 13%.

Il tasso di rendimento interno è pari al 12.60%. Verifichiamo:

Utilizzando la formula dell'in-terpolazione lineare possiamo calcolare il valore del tasso di rendimento interno

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Passiamo ora ad analizzare un flusso di cassa caratterizzato dalla presenza di un finanziamento attraverso un mutuo. Il flusso di cassa con un investimento parzialmente finan-ziato con un prestito presenta una posta negativa iniziale costituita dalla frazione autofinanziata del valore di mercato dell'immobile, una serie di poste negative costituite dalle quote d'ammortamento del mutuo, una serie di poste posi-tive derivanti dai redditi erogati e da una posta finale dovuta alla rivendita. Se indichiamo con m gli anni di durata del mutuo e n gli anni di durata dell'investimento, si possono verificare due casi:1) il caso in cui il periodo di disponibilità è inferiore alla durata del mutuo quindi m > n2) nel caso in cui il periodo di disponibilità è uguale o mag-giore alla durata del mutuo m ≤ nRicordiamo la formula che ci permette di calcolare la quota d'ammortamento:

La formula del debito residuo. (Attualizzazione all'anno n delle quote d'ammortamento residue)

Con questo ultimo esempio ho rappresentato una panora-mica di casi che ci permetteranno dia affrontare in modo sostanziale la capitalizzazione finanziaria.

Bibliografia:Marco Simonotti -Metodi di stima immobiliare - Dario Flaccovio Editore Stefano Amicabile - Nuovo corso di economia ed estimo - Hoepli Editore

estiMo

Il tasso di rendimento interno si può calcolare anche diret-tamente con excel, utilizzando la funzione TIR

m>n

Calcoliamo il Tir:

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ilTriangolo TriangoloEstimodi Matteo Negrida "IL GEOMETRA BRESCIANO" N.1 2015

La Direttiva europea 2014/17/ EU del 4 febbraio 2014, il Re- gola-mento (EU) n. 575/2013 del Parla-mento Europeo e il Regola- mento della BCE sull’Asset Quality Revue

(AQR), impongono che le valutazioni siano svolte da periti competenti, in grado di ese-guire valutazioni professionali imparziali ed obiettive.Nello specifico il manuale della BCE (AQR – Phase 2 Manual al Capitolo 5 “Collateral and real estate valuation”) richiede che le valuta-zioni immobiliari a garanzia delle esposizioni creditizie siano effettuate in linea con gli EVS 2012 (European Valuation Standards) o dello standard nazionale se questo assume valori estimativi maggiormente prudenziali.Eseguire un rapporto di valutazione immo-biliare secondo la best practice è importante, ma non sufficiente a garantire valutazioni affidabili.È necessario anche che il perito abbia le ne-cessarie competenze (vedasi Norma UNI 11558) e che queste siano certificate.A tal fine il TeGoVa, di cui il CNGeGL è full member, ha elaborato un indicatore europeo di qualità che attesta le capacità e le c immo-biliare onoscenze del valutatore: il REV _ Re-cognised European Valuer.Il titolo REV è quindi garanzia di un elevato standard di qualità e di esperienza dei valu-tatori dei Paesi membri.Il REV assicura quindi alla clientela e al mer-cato immobiliare in generale, valutazioni che rispettino a pieno le linee guida, le regole, le metodologie e le procedure definite dagli EVS. Chi è in possesso del titolo di REV può utilizzare in una qualsiasi sua valutazione il logo rilasciato da TEGoVA, marchio che lo accredita e lo contraddistingue come valu-tatore riconosciuto in tutto il mercato della Comunità Europea.

REV, l'indicatore europeo di qualità per il valutatore mobiliare

I requisiti per conseguire il Titolo di REV sono esplicitati in dettaglio nel sito internet del CNGeGL all’indirizzo www.rev. cng.it.In sintesi il geometra dev’essere iscritto all’Albo da almeno due anni, deve aver matu-rato altrettanti anni di esperienza professio-nale nel campo delle valutazioni immobiliari ed aver eseguito almeno venti valutazioni conformi agli standard valutativi Dopo la verifica della completezza della documenta-zione prodotta nella domanda di iscrizione, le abilità, le conoscenze e le competenze del geometra valutatore, saranno compro- vate dal superamento di un esame istituito dalla Commissione REV, nominata dal Consiglio del CNGeGL.Anche il Collegio dei Geometri della Pro-vincia di Como, come quello di Brescia, attraverso la propria commissione estimo, intende divulgare questa importantissima opportunità di crescita professionale pro-mossa dal CNGeGL, attraverso circolari ed informative rivolte a tutti gli iscritti, nonché promuovere corsi di formazione scientifici che possono facilitare l’apprendimento delle diverse e complesse tematiche valutative.

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ilTriangolo TriangoloCassa Geometri I chiarimenti

della Cassasulle prestazioni occasionali

N egli ultimi mesi sono perve-nute numerose segnalazioni da parte di Collegi ed iscritti in merito alla ricostruzione delle prestazioni occasiona-

li effettuata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI- nota n. 448 del novembre 2014), secondo la quale l'iscrit-to all'Albo professionale potrebbe svolgere, senza obbligo di apertura della partita IVA, collaborazioni definite "occasionali", per le quali non è richiesto il rispetto né del limite temporale (30 giorni), né di quello economi-co (pari a 5.000) .

Tale ricostruzione, non aderente al dettato normativo, ha ingenerato confusione sui princìpi che regolano la materia e sui conse-guenti obblighi previdenziali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota protocollo n. 4594 del 25 febbraio 2015, ha fornito i necessari chiarimenti che riportano la materia alla corretta impostazione fin qui seguita dalla CIPAG.Nella nota del MEF, attraverso una completa ricostruzione, viene chiarito che qualora l'at-tività svolta dal soggetto rientri tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'Albo, i relativi com-pensi sarebbero considerati come redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina fiscale e previdenziale.Da ciò deriva pertanto che, per poter svol-gere un'attività professionale per la quale è richiesta l'iscrizione al relativo Albo, è neces-sario adempiere a tutti gli obblighi fiscali e previdenziali, come l'apertura di una partita IVA e l'iscrizione alla rispettiva Cassa di ap-partenenza.Infatti, come è stato già asserito in passato dalla CIPAG, qualora un iscritto all'Albo svolga un'attività professionale riconducibile a quella di Geometra, la stessa non può esse-re ricompresa tra le prestazioni occasionali escluse dalla normativa vigente riguardante le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali sia richiesta l'iscrizione all'Albo.

Qualora un iscritto ali'Albo svolga un'attività professionale riconducibile a quella di Geometra, la stessa non può essere ricompresa tra le prestazioni occasionali escluse dalla normativa vigente riguardante le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali sia richiesta l'iscrizione all'Albo.

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Con delibera n. 21/2015 il Consiglio di Amministra-zione, come richiesto dal Comitato dei Delegati, ha stabilito l'attivazione di

un'ulteriore modalità di pagamento on- line della contribuzione 2015 dovuta dagli iscritti obbligatori, consentendo la possi-bilità di rateizzare l'importo in 10 rate a partire da settembre 2015 fino a giugno 2016.Gli iscritti avranno quindi la possibilità per il pagamento della contribuzione del 2015 di scegliere tra due alternative di pagamento:

Adottato il servizio on line per il pagamentorateizzato dei contributidel 2015Consentita la possibilità di rateizzare l'importo in 10 rate a partire dal prossimo settembre fino a giugno 2016

I chiarimenti della Cassasulle prestazioni occasionali

• quella ordinaria tramite delega F24, in unica soluzione o a rate con stesse sca-denze e modalità previste per i versamenti relativi ad Unico PF 2015 con possibilità di compensazione totale o parziale dei crediti erariali;• quella dilazionata in dieci rate da attivare sul Portale dei pagamenti, con scadenze da settembre 2015 fino a giugno 2016 con l'applicazione della maggiorazione allo 0,40%, come previsto per il pagamento tramite F24, e degli interessi di rateazione (4% su base annua) effettuando i relativi pagamenti a mezzo bollettini di incasso postale domiciliato , ovvero con carta di

credito. Per usufruire di tale nuovo servizio di rateazione, l'interessato dovrà anticipare su apposita area del sito Cipag i dati red-dituali da dichiarare nel mod. Unico PF 2015 - Quadro RR - che comunque dovrà essere presentato entro la scadenza pre-vista - e generare i pagamenti rateizza-ti. L'utilizzo di tale agevolazione rateale esclude la possibilità di compensare i cre-diti con l'erario con i contributi da versa-re a CIPAG. Qui di seguito, un prospetto riepilogativo delle modalità di pagamen-to della contribuzione 2015 dovuta dagli iscritti, corredato da alcuni esempi.

CAssA

GeoMetri

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CAssA

GeoMetri

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Il modello di dichiarazione della TASI, la tassa sui servizi comunali, deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale.Lo ha confermato il Dipartimento delle Finanze che, con un documento pubblicato lo scorso 25 marzo 2015, fa chiarezza in merito alla dichiarazione relativa alla tassa sui servizi indivisibili (TASI), dovuta dal possessore e dall'u-tilizzatore dell'immobile.Dopo le richieste di chiarimento giunte dai Comuni per conoscere le modalità da seguire nella predisposizione dei modelli, il Ministro dell’economia e delle finanze ha evidenziato la necessità di disporre di un unico modello

TASI, per la tassa sui servizi comunali arriva il modello unico nazionale

CAssA

GeoMetri

di dichiarazione valevole per l’intero territorio nazionale.Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che al Comune è demandato esclusivamente l’onere di mettere a disposizio-ne il modello ma non anche di predisporlo: infatti, la legge stabilisce espressamente che “ai fini della dichiarazione re-lativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU”.Pertanto, al fine di rendere omogenee le informazioni da indicare nei singoli modelli ed evitare che ogni Comune produca un modello proprio, il modello da utilizzare per la dichiarazione dovrà essere quello approvato con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

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ilTriangolo TriangoloConsiglio Nazionale

In seguito ad alcune richieste pervenute da alcuni Collegi, il Consiglio Nazio-nale Geometri ha fornito indicazioni in merito a:a) disciplina fiscale applicabile al rim-

borso spese previsto per i praticanti;b) tipologie di rapporto di lavoro instaurabili con i geometri ex praticanti, successivamente al compimento del tirocinio;c) collaborazioni stabili di iscritti all'Albo con studi e/o strutture di terzi.

Rimborso spese ai praticantiPer quanto riguarda il rimborso spese ai pra-ticanti, il Collegio ha evidenziato che l'art.9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. l, coor-dinato con la legge di conversione 24 marzo 2012 n.27, recita:• al comma 6, prima parte: "La durata del

tirocinio previsto per l'accesso alle professio-ni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi";• al comma 4 ultima parte: ''Al tirocinante è ri-conosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio".L'inquadramento fiscale del "rimborso spese forfettariamente concordato" , ha fatto sorgere alcuni dubbi interpretativi in ordine al corret-to modo di operare da parte del professionista affidatario.L'art. 50, comma 1, lettera ''c" del TUIR, re-cita:"Sono assimilati ai redditi di lavoro dipenden-te:OMISSISe) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento profes-

Le regole sui rimborsiai praticanti e i rapportidi lavoro successiviPer continuare la collaborazione, per esempio, l'ex praticante potrà essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo le norme che disciplinano tale tipologia di rapporto di lavoro oppure munirsi di partita Iva

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ConsiGlio

nAzionAle

sionale , se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante."L'argomento, tra l'altro, è stato oggetto in passato di specifico interpello, che ha originato la risoluzione n. 95/E del 21 marzo 2002.Nella citata risoluzione, la tesi dell'A-genzia dell'Entrate è la seguente:"L'art.1, comma 2, del D.l 5 marzo 1998, n.142, recante norme di attua-zione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orien-tamento, enuncia espressamente che "i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati" per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento "non costituiscono rapporti di lavoro".Tenuto conto del disposto della suddetta norma, questa Agenzia ritiene che le somme percepite dai "tirocinanti", per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, siano fiscalmente qualifica-bili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed in particolare che rientrino nell'ipotesi prevista dall 'art. 47, comma 1, lett. C), del Tuir. (ora art. 50 c.I . lett. e)".Pertanto, si ritiene non si possa elude-re la disposizione prevista dall'art. 50, comma 1, lettera "c" del TUIR sopra riportata e, dunque, tra il professioni-sta dante pratica ed il tirocinante non si instaura un rapporto di lavoro, ma il rimborso spese corrisposto al tiro-cinante è assoggettato agli stessi ob-blighi previsti per il reddito da lavoro dipendente.

Geometri ex praticantiIn ordine alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro instaurabili con i geometri ex praticanti dopo il com-pletamento del tirocinio, si fornisco-no, di seguito, alcuni criteri di riferi-mento. Per quanto riguarda il periodo compreso fra il termine del tirocinio e l'iscrizione all'Albo professionale, si evidenzia che, terminato il periodo di pratica di diciotto mesi, il praticante perde tale qualifica e, pertanto, l'ulte-riore frequentazione dello studio del professionista affidatario fino all'i-scrizione all'Albo, non è qualificabile come continuazione della pratica.

Per continuare la frequenza, l'ex prati-cante potrà, ad esempio, essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo le norme che disciplinano tale tipologia di rap-porto di lavoro.L'ex praticante potrà, in alternativa, munirsi di partita IVA attinente all'at-tività da svolgere (ad esempio, dise-gnatore) ed emettere fattura al titolare dello studio, in qualità di lavoratore autonomo.In ordine all'ultima ipotesi, si deve però prestare attenzione alla L. 92/2012, così come modificata dalla L. 134/2012, che introduce tre presupposti che modifi-cano la natura del rapporto di lavoro, in mancanza di prova contraria.

I presupposti sono:• una durata del rapporto superiore agli otto mesi annui, nel corso di due anni solari consecutivi; la riconduci-bilità ad un soggetto o centro di imputazione di interessi di un co-nispettivo superiore al1'80% del red-dito prodotto dal lavoratore autono-mo (ex praticante) in due anni solari consecutivi;

• una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.Se il rapporto di lavoro presenta alme-no due dei tre presupposti previsti, si ritiene sussistere una collaborazione coordinata e continuativa che, in as-senza di un progetto specifico, si tra-sformerebbe in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.A margine, si segnala che la presun-zione non opera - D.M. 20.12.2012 - quando le prestazioni sono svolte da professionista iscritto ad un ordine o collegio professionale.

Collaborazioni stabili con studi e/o strutture di terziPer quanto riguarda, infine, I'ipotesi delle stabili collaborazioni di iscritti all'Albo con studi e/o strutture di terzi, si evidenzia quanto segue.I compensi derivanti da tali collabo-razioni , spesso, non sono corrisposti dal cliente finale, ma dal professionista o dalla struttura con i quali si colla-bora stabilmente, senza distinguere le singole prestazioni professionali effet-tuate. Di conseguenza, il compenso viene stabilito in misura forfetaria, non risultando effettivamente legato alla tipologia ed alla quantità di lavoro prestato.In tale ipotesi, evidentemente, non opera la presunzione - segnalata al precedente punto b), D.M. 20-12-2012 - atteso che il collaboratore è un professionista iscritto al Collegio dei Geometri.

In un allegato vanno indicati, per ciascun

lavoratore, la formazione e l'addestramento

ricevuti

[[

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In vigore il protocollod'intesa tra notaie geometriIn particolare, i geometri sono chiamati a redigere una perizia tecnica a supporto dell'attività dei notai ed a garanzia delle parti, fi nalizzata a verifi care la conformità catastale allo stato di fatto e la regolarità edilizio-urbanistica degli immobili oggetto di trasferimento

ilTriangolo TriangoloConsiglio Nazionale

Come annunciato nell 'Assem-blea dei Presidenti, tenutasi lo scorso 10 dicembre, è entrato in vigore il Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale dei

Geometri e il Consiglio Nazionale del No-tariato che ha come obiettivo la promozione della collaborazione tra le rispettive categorie professionali, al fi ne di rendere, valorizzando le rispettive competenze, gli atti di trasferi-mento immobiliari in linea con i più elevati standard di sicurezza nell'interesse della col-lettività.In particolare, i geometri sono chiamati a re-digere una perizia tecnica a supporto dell'at-tività dei notai ed a garanzia delle parti, fi na-lizzata a verifi care la conformità catastale allo

stato di fatto e la regolarità edilizio-urbanisti-ca degli immobili oggetto di trasferimento.A tale proposito, il Protocollo d'intesa pre-vede che la redazione di tale perizia avvenga a seguito di incarico da parte del soggetto titolare del diritto reale sull'immobile da tra-sferire; ciò, tuttavia, non preclude una diversa pattuizione fra i contraenti.Attesa l'importanza della fi nalità sopra ri-portata, il Consiglio Nazionale dei Geometri raccomanda ai professionisti di redigere la perizia nel rispetto della Specifi ca P08 -punto 5.2.3.2 degli standard di qualità approvati dallo stesso Consiglio, integrandola con gli ulteriori elementi specifi camente riportati nel Protocollo d'intesa nonché con eventuali ulteriori elementi richiesti dal Notaio.

Il testo del documentoProtocollo d'intesa tra

Consiglio Nazionale del Notariato, con sede in Roma, Via Flaminia n. 160, Codice Fisca-le 80052590587, in persona del legale rappresentante, Presidente pro-tempore, Notaio Dott. Maurizio D'Errico, (di seguito "CNN");

eConsiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 361, Codice Fiscale 80053430585 in persona del legale rappresentante, Presidente pro- tempore, Geom. Maurizio Savoncelli, (di seguito "CNGeGL");

PREMESSO CHE• il CNN e il CNGeGL sono organismi di rappresentanza istituzionale a livello nazionale della categoria professionale dei Notai e dei Geometri e Geometri Laureati, svolgono un ruolo di primaria importanza nel sostenere e sviluppare l'attività degli stessi promuovendo iniziative con altre categorie professionali anche al fi ne di assicurare alla collettività prestazioni profes-sionali sempre più affi dabili e qualitativamente elevate;

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ConsiGlio nAzionAle

• il CNN ed il CNGeGL intendono promuovere la colla-borazione fra le categorie rispettivamente rappresentate, nell'ambito delle attività che vengono svolte dai notai e dai geometri liberi professionisti in relazione agli atti di trasfe-rimento immobiliare; si conviene quanto segue:

TUTTO CIÒ PREMESSO Art. 1 - (Oggetto)Il presente Protocollo si propone di definire le modalità di collaborazione tra le categorie professionali dei notai e dei geometri e geometri laureati per una sinergia che contribui-sca a rendere, valorizzando le rispettive competenze, gli atti di trasferimento immobiliari in linea con i più elevati stan-dard di sicurezza nell'interesse della collettività e quindi:- nell'interesse dei soggetti che sono parti delle negoziazioni immobiliari, assicurando agli stessi non solo un trasferi-mento sicuro sotto il profilo della commerciabilità dei beni immobili come sino ad oggi garantito ma anche sotto un profilo sostanziale della verifica e della regolarità urbani-stica, edilizia e della agibilità;- nell'interesse dello Stato assicurando un'ancora minore in-cidenza del contenzioso e delle procedure amministrative di sanatoria nell 'ambito delle irregolarità urbanistico-edilizio e della agibilità, il tutto secondo il principio della sussidia-rietà realizzato dalle categorie professionali interessate ed in particolare secondo la funzione preventiva delle controver-sie propria del sistema notariato.In particolare, il CNN ed il CNGeGL intendono raggiun-gere le finalità suddette favorendo l'utilizzo di una perizia tecnica, redatta da un geometra libero professionista, nella quale risulti l'esatta descrizione degli immobili, la conformi-tà catastale allo stato di fatto e l'esame edilizio e urbanistico degli stessi, a supporto dell'attività del notaio, redatta nel rispetto della Specifica P08 "Consulenza tecnica all'atto di compravendita" di cui allo standard di qualità approvato dal CNGeGL in data 02/10/2012 .A tale scopo, il CNN si impegna, attraverso i Collegi Nota-rili, a diffondere il contenuto del presente Protocollo per un adeguato utilizzo della suddetta perizia tecnica, nell'ambito degli atti di trasferimento immobiliare.Il CNGeGL si impegna, attraverso i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, a raccomandare ai geometri liberi professionisti , che siano chiamati ad operare a supporto dell'attività del notaio nell'ambito degli atti di trasferimento immobiliare, di redigere la suddetta perizia tecnica con il

seguente contenuto minimo (Specifica P08 - punto 5.2.3.2):• l'indicazione degli accertamenti svolti, compresa la data di accesso e i rilievi dell'immobile;• descrizione dell'immobile oggetto di trasferimento, conse-guente all'accesso ed ai rilievi di cui sopra, mediante :individuazione dell'ubicazione ;• spiegazione delle modalità di accesso partendo dalla pub-blica viabilità;• descrizione della consistenza: per i fabbricati specificando la destinazione d'uso e le caratteristiche - natura e situazione - dell'unità immobiliare; per i terreni la destinazione urba-nistica, la conformazione, la morfologia e l'estensione reale;• la specificazione delle proprietà confinanti (almeno tre) che delimitano il bene immobile;• l'attestazione circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie;• l'esame e la descrizione urbanistica ed edilizia degli immo-bili, con reperimento dei relativi titoli abilitativi compresi - quando rilasciati - quelli relativi alla agibilità degli stessi e la dichiarazione della corrispondenza dello stato di fatto agli elaborati di progetto e, in mancanza di certificazione di abitabilità o agibilità, l'accertamento dei requisiti di agibilità degli stessi. Nell 'ipotesi di difformità rispetto agli elaborati di progetto, le loro descrizioni e l'indicazione dei possibili rimedi.Su richiesta del notaio possono essere indicati gli elementi utili per l'identificazione degli aventi diritto a prelazione per i terreni agricoli nonché per l'accertamento di eventuali vincoli di culturalità.La redazione della perizia avverrà in conseguenza di inca-rico da parte del soggetto titolare del diritto reale sull'im-mobile da trasferire secondo le specifiche indicazioni e ri-chieste ricevute dal notaio incaricato della stipula dell'atto di trasferimento dei diritti sugli immobili, eventualmente anche diversamente modulando il contenuto della perizia in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto.Il CNGeGL si impegna, infine, a divulgare il presente Pro-tocollo d'Intesa alle categorie aderenti alla Rete delle Pro-fessioni Tecniche anche al fine di consentirne la eventuale adesione.

Art. 2 - (Durata)Il presente Protocollo ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato, in as-senza di richiesta formale di risoluzione avanzata entro la scadenza dal CNN o dal CNGeGL.

Art. 3 - (Coordinamento)Il CNN ed il CNGeGL si impegnano a dare la massima dif-fusione al presente Protocollo ed a collaborare nella risolu-zione di problematiche di comune interesse che dovessero emergere nell'attuazione dello stesso.

Per ogni comunicazione attinente al presente Protocollo , il CNN ed il CNGeGL precisano rispettivi domicili:Quanto al CNN, Via Flaminia, 160 - 00196 RomaQuanto al CNGeGL, Piazza Colonna, 361 - 00187 Roma.

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ilTriangolo TriangoloVita di Collegio

Nel 2014 sono stati organizzati alcuni eventi ai quali hanno partecipato un buon numero di colleghi oltre ai familiari e simpatizzanti. In aprile abbia-

mo avuto il piacere di visitare Dublino, Ca-pitale dell’Irlanda, con escursione a Belfast e alle scogliere di Moher. Il viaggio, durato 4 giorni, ha avuto una discreta partecipazione e ha ottenuto buona soddisfazione.La visita guidata alla città di Dublino è stata coadiuvata e animata dal nostro collega La Scala, all’epoca operante in città. Il suo ap-poggio ci ha permesso di conoscere edifici di pregio e di valore storico oltre a luoghi evi-denzianti la cultura locale.Il mese di maggio, come ormai tradizione consolidata, è il mese del Geo-motoraduno, giunto alla VI edizione. L’itinerario, preparato e studiato nei minimi particolari dal collega centauro Tagliabue, ci ha visti visitare le valli bergamasche (Val Brembana) e il lago d’Iseo. La partecipazione dei colleghi motociclisti ha entusiasmato ed ha visto la presenza anche di

scooter, di Harley Davidson e a moto d’epoca come la Moto Guzzi 250 cc. degli anni ’50.Il nostro programma, con contenuti naturali-stici molto gradevoli, ci ha condotti nel terri-torio di Oltre il Colle, dove abbiamo visitato il Museo Mineralogico guidati da un compo-nente della Pro Loco, nonché ex minatore.Il percorso espositivo del museo, ha permesso di conoscere l’attività di miniera dai tempi di Leonardo da Vinci, che visitò la vallata pro-prio per questo motivo, fino al 1980, periodo di chiusura degli impianti estrattivi. All’inter-no del museo, sono esposti, oltre ai minerali locali, circa tre mila minerali provenienti da tutto il mondo, fra i quali alcuni fluorescenti. Lo studio dei minerali, inoltre, ci ha permesso di comprendere meglio il rapporto tra uomo e territorio, anche in relazione alla salvaguardia ambientale.Nella strada del rientro abbiamo fatto sosta a Lovere, godendoci lo spettacolo lacustre dalla passeggiata lungolago.Durante il mese di giugno, nella splendida cornice di Villa Olmo, è stata organizzata la visita alla Mostra d’arte contemporanea “Miniartextil”, curata ed allestita dal collega Totaro, il quale, per l’occasione, ci ha accom-pagnati dandoci opportune illustrazioni per meglio comprendere le varie opere.Sempre nel mese di giugno, abbiamo organiz-zato a Bregnano la partita di calcio “In ricordo di Richi e Mario”, che ha visto la partecipazio-ne di circa cento persone tra colleghi e amici.Eventi già previsti per l’anno in corso:- Maggio: VII Geo-motoraduno “Le Valli del Lago Maggiore”;- Giugno: torneo di calcetto a 5; Visita Mostra Miniartextil a Cernobbio; partita di calcio “In ricordo di Richi e Mario” a Bregnano;- Luglio: visita Villa Litta a Lainate; navigare sui Navigli;- Ottobre: visita a Roma.

Commissione cultura e sport: eventi organizzati nel corso del 2014

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ilTriangolo TriangoloCultura e Territoriodi Gianluca ScacchiLe foreste come

elementodi valenza collettivaTrasformazione del bosco e indennizzi correlati nel Piano di Indirizzo Forestale della Provincia

PREMESSANel precedente numero de IL TRIANGOLO si è introdotta la tematica relativa alla gestio-ne forestale illustrando, seppur brevemente, il Piano d’Indirizzo Forestale adottato dalla Provincia di Como. Il P.I.F. quale atto di piani-ficazione territoriale di carattere prescrittivo per gli ambiti boschivi e forestali del territorio di competenza.In questo articolo si approfondiscono alcuni aspetti relativi al valore territoriale, ambien-tale e sociale degli ambiti forestali provinciali.

IL VALORE DEL BOSCO PER LA COLLETTIVITÀIl bosco costituisce sotto il profilo paesaggisti-co ed ambientale un patrimonio collettivo. Ne è conferma il fatto che il Codice dei beni cul-turali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) annove-ra all’art. 142 tra le “aree tutelate per legge” “i territori coperti da foreste e da boschi, ancor-ché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”.Questo vincolo legislativo, introdotto in ori-gine dalla Legge 431/1978, l’assai nota “legge Galasso”, è ribadito nel Codice e trova specifica appli-cazione nella definizione di “bosco” che la norma regionale (cui detta specificazione è delegata) ha definito.La Regione Lombardia nello specifico (riferi-mento L.R. 31/2008) ha adottato la seguente normativa:Art. 42 (Definizione di bosco)1. Sono considerati bosco:a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratte-rizzate simultaneamente dalla presenza di ve-getazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della com-ponente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari

o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;c) le aree già boscate prive di copertura arbo-rea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.2. Sono assimilati a bosco:a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschi-mento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria;b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di uti-lizzazioni forestali, avversità biotiche o abio-tiche, eventi accidentali e incendi;c) le radure e tutte le altre superfici d'estensio-ne inferiore a 2.000 metri quadrati che inter-rompono la continuità del bosco.La suddetta classificazione è riferita all’ogget-tiva situazione del fondo prevalendo quindi su eventuali diverse destinazioni urbanistiche o classamenti catastali.Oltre l’aspetto strettamente legislativo, im-portante ed imprescindibile in termini ope-rativi professionali, è interessante vedere gli elementi di valenza che il Piano d’Intervento Forestale attribuisce alle aree boschive.

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CulturA

e territorio

IMPORTANZA DEL BOSCO PER LA PROTEZIONE DEL SUOLOIl documento Relazione di piano del P.I.F. illustra questo elemento suddividendo l’analisi in due fattori: • L’ETEROPROTEZIONE, intesa come l’importanza della protezione che il bosco esercita sullo stesso territorio, • L’AUTOPROTEZIONE, finalizzata a identificare modalità specifiche di tutela delle superfici forestali.Per quanto concerne l’eteroprotezione il Piano provinciale ha elaborato il seguente schema

ALBERO DELLE CONOSCENZE PER LA FUNZIONE PROTETTIVA DEL BOSCO

e una mappa dettagliata della funzione eteroprotettiva delle superfici boscate secondo una scala crescente a cinque livelli da molto scarsa (valore 0) a molto elevata (1). La mappa è la seguente:

Per quanto concerne l’autoprotezione le considerazioni svolte sono (Relazione di piano, pagina 94) le seguenti:“Le foreste di maggior importanza per la difesa del suolo de-vono essere tutelate per quanto concerne la conservazione dell’assetto forestale del territorio, ma non richiedono neces-sariamente specifiche modalità gestionali. È invece necessario

definire le superfici forestali la cui gestione deve essere condi-zionata dalle esigenze di tutela del territorio.Il parametro guida utilizzato per tale valutazione è la pen-denza, assumendo che nei boschi collocati in condizioni di pendenza superiore all’80% venga meno la possibilità di un utilizzo produttivo, non solo per la difficoltà di operare, ma anche per la crescente fragilità dei soprassuoli”.In sostanza, le foreste poste su suoli con pendenza superiore all’ottanta per cento devono essere preservate dall’azione antropica, pena l’alterazione del precario equilibrio che le caratterizza.Nell’area presa in esame dal P.I.F. (il territorio provinciale al netto del territorio di parchi regionali e comunità montane) tali superfici boscate “si trovano quasi esclusivamente nella parte settentrionale dell’area oggetto di piano, nel comune di Como sul versante della sponda orientale del lago e nel co-mune di Maslianico.”

IMPORTANZA NATURALISTICA DEL BOSCOPer definire l’importanza naturalistica di boschi e foreste nel P.I.F. si sono utilizzati in modo combinato l’assetto (gestio-nale), cui viene attribuito un peso di 1/3 ed il tipo forestale cui viene attribuita la rimanente quota (2/3) nella valuta-zione dell’indice complessivo.Nel dettaglio questi parametri sono stati così caratterizzati:

Per quanto concerne i “tipi” forestali il P.I.F. individua, in ragione delle specie esistenti, oltre trenta casistiche. I pun-teggi (0,25 per ciascun parametro) possono essere sommati e, ad esempio, citando la Relazione del piano “i valori mini-mi (0) vengono quindi assegnati alle formazioni antropogene ed a quelle indifferenziate, per poi aumentare nei castagne-

La “trama” delle aree boscate in un contesto di urbaniz-zazione diffusa

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CulturA

e territorio

ti (0,25), nelle pinete (0,5) e nei querceti e querco-carpineti (0,75), fino ad arrivare al massimo punteggio (1) in alnete, aceri-frassineti.”La sezione dedicata al valore naturalistico nell’area di studio si chiude con queste considerazioni:“i boschi a maggior importanza naturalistica sono nella parte Nord-occidentale del piano, in particolare nel comune di Albiolo in presenza di alnete di ontano nero, e nella parte orientale del piano, dove si trova un grande sistema forestale che parte dal parco della Brughiera Briantea fino al comune di Montorfano, corrispondente a fustaie di pino silvestre. I valori minori sono invece diffusi su tutta l’area di piano, conseguen-za delle grandi estensioni di cedui di robinia”.

ATTITUDINE PRODUTTIVA DEL BOSCOQuesta sezione interessa argomenti maggiormente consueti e, per la sua sinteticità, viene qui riproposta per intero:"Per valutare la produttività forestale dei boschi dell’area di Piano sono stati assegnati dei valori di incremento medio annuo ai diversi tipi forestali in funzione della forma di go-verno preponderante. Tali valori sono stati successivamente normalizzati in un indice di produttività, con valori compresi tra 0 (molto scarso) ed 1 (molto elevato).L’indice di produttività è stato infine classificato in 5 categorie di uguale intervallo, (riferimento pagina 97 della Relazione di piano). La presenza diffusa di robinieti determina un indice di produttività generalmente elevato in tutto il territorio del piano. Valori medi di produttività sono presenti prevalente-mente in corrispondenza delle estese pinete di pino silvestre situate nella porzione orientale dell’area di piano. I valori mi-nimi di produttività sono riscontrabili invece nella zona setten-trionale, nel territorio comunale di Como e di Maslianico, in presenza di orno-ostrieti."

IL VALORE DEL BOSCO TRA ESTIMO RURALE E ESTIMO AMBIENTALEQuesto insieme di considerazioni, senz’altro rilevanti sotto il profilo territoriale ed ambientale, amplia l’insieme tradi-zionale di elementi posti alla base della valutazione estima-tiva dei boschi.Ai tradizionali elementi di estimo rurale e forestale, quali il (più probabile) valore del suolo e del soprassuolo determi-nati, con il corredo di nozioni di dendometria ed auxome-

tria, si aggiungono elementi legati al valore socio-ambien-tale degli ambiti boschivi.Si entra quindi nel campo del cosiddetto estimo ambientale che amplia la disciplina estimativa “classica” a fronte di nuove tematiche.Questa branca della materia ha per oggetto la stima del valore dei beni che costituiscono le risorse del territorio: stima non del loro valore di scambio (compravendita, uso produttivo), ma del loro valore d'uso in funzione sociale.Il P.I.F. approntato dalla Provincia di Como conferma que-sta impostazione nelle parti dedicate alla stima della com-pensazione monetaria dovuta per la rimozione del bosco, rimandando per gli aspetti tecnici alla sezione della Rela-zione di piano dedicata a queste valutazioni ( pagine 156 e seguenti).Qui è importante rilevare che, come previsto al paragra-fo 12.3.6 Definizione del coefficiente di compensazione, il Piano prevede:Il costo di compensazione della trasformazione forestale viene quindi definito in relazione all'entità dell'impatto della trasformazione stessa per le valenze del territorio forestale. Considera quindi:• la boscosità del territorio: il significato della trasformazione è maggiore nelle aree a boscosità inferiore,• l'assetto del sistema forestale: il significato di una trasforma-zione è maggiore se interessa sistemi di modesta dimensione• il valore ambientale dell'area interessata: il significato di una trasformazione è maggiore se interessa formazioni di eccel-lenza, minore se coinvolge boschi degradati.Queste considerazioni aprono nuove ed interessanti pro-spettive sia sotto il profilo urbanistico-territoriale sia nell’ambito strettamente professionale della pratica estima-tiva.

L'architettura in legnosi mette in concorsoSono aperte le iscrizioni al primo “Concorso Architet-tura in Legno Made in Italy”. Promosso da Lignius e In/Arch - Istituto nazionale di architettura, vuole premiare l'eccellenza della progettazione con il legno strutturale. Al concorso possono partecipare, oltre ad architetti e in-gegneri, anche i geometri .Tre sono le sezioni:• Nuovo, per edifici in legno di nuova costruzione con qualsiasi destinazione d’uso realizzati in Italia negli ul-timi 10 anni (dal 1° gennaio 2005) – premio 2.500 euro• Riqualificato, per edifici in legno riqualificati con am-pliamenti e/o sopraelevazioni realizzati in Italia negli ultimi 10 anni (dal 1° gennaio 2005) – premio 2.500 euro• Tesi di laurea - dottorati – Master su Nuove progetta-zioni o riqualificazioni di edifici esistenti discussi negli ultimi 5 anni (dal 1° gennaio 2010) – premio: una borsa di studio a copertura totale del costo di iscrizione al Master In/Arch Progettista di Architetture sostenibili (valore € 6.100 euro)

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ilTriangolo Triangolo

Formazione continua, obbligodi 60 Cfp in tre anni Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione, Formazione a Distanza Qualificata e Curriculum Professionale Certificato. Sono queste le principali novità introdotte dal Regolamento per la formazione professionale continua entrato in vigore il 1° gennaio 2015

Il nuovo Regolamento, emanato dal Con-siglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e stato approvato dal Ministero di Giustizia. Sancisce l'obbligo del costante aggiornamento delle proprie competenze professionali da parte degli iscritti agli Ordini professionali.Per assolvere quest'obbligo, ogni geometra iscritto deve conseguire nel triennio alme-no sessanta Crediti Formativi Professionali (CFP), decidendo autonomamente, secon-do i propri interessi, gli eventi formativi da seguire.Una delle novità riguarda il Sistema Infor-mativo Nazionale sulla Formazione (SINF) che permette di gestire per via informatica gli eventi formativi che saranno organizzati

nel corso del 2015 e l’attribuzione dei relativi Crediti Formativi Professionali (CFP).Il SINF gestirà in ambito nazionale la forma-zione e l'attribuzione dei CFP, uniformando-le sull’intero territorio italiano.Il Regolamento infatti prevede che ogni even-to formativo deve essere registrato, prima della data d’inizio, in un database consulta-bile online attraverso il portale www.geome-trinrete.it. Inoltre sempre in questo registro gli iscritti potranno verificare in tempo reale l’accreditamento sul Registro Personale della Formazione Professionale Continua mentre i soggetti formatori compilare la domanda di autorizzazione allo svolgimento degli eventi.Sono previste anche attività formative a di-stanza, distinguendone due tipologie: la For-mazione a Distanza (FAD) e la Formazione a Distanza Qualificata (FAD-Q), disciplinate da linee guida specifiche, nelle quali posso-no essere previsti anche esami finali, corsi o esami universitari (di laurea, di specializ-zazione, di perfezionamento e di master), seminari, convegni e giornate di studio.Naturalmente sono stati approntati alcuni sistemi per verificare l’effettiva partecipa-zione dell’iscritto e dei test di verifica, con soglia minima di risposte corrette fissata all’80%.É stato anche introdotto il Curriculum Pro-fessionale Certificato (CPC) che evidenzierà le conoscenze e competenze professionali degli iscritti, acquisite e in itinere.Il documento citerà anche gli eventi for-mativi svolti da ciascun iscritto in maniera conforme al Regolamento, la formazione e l’esperienza maturate e infine le qualifiche e

Formazione

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ForMAzione

i titoli professionali acquisiti.Il Presidente Savoncelli, in merito all’introduzione del Curriculum Pro-fessionale Certifi cato ha dichiarato: “È uno degli elementi che maggior-mente qualifi cano il nostro Regola-mento all’interno del mondo delle professioni, connotandolo come uno strumento proiettato verso il futuro e in grado di rivoluzionare il concetto stesso di formazione, che da obbligo normativo si trasforma in standard di qualità”.L’intero impianto del Regolamento è concepito per essere prima di tutto uno strumento di sviluppo della pro-fessione. La formazione alla quale si fa riferimento è pienamente rispon-dente alle richieste del mercato del lavoro attuale il quale, non potendo assorbire integralmente l’off erta di prestazioni professionali, sempre più seleziona quelle ad alto valore aggiun-to in termini di qualità, competenze, conoscenze. La via che porta al lavoro è anche questa: dotarsi degli strumen-ti necessari per essere competitivi.

L’introduzione del Curriculum Pro-fessionale Certifi cato e del concetto di Standard di qualità della professione del Geometra e Geometra Laureato affi anca altri importanti provvedi-menti come il rilascio del Recognised

European Valuer (REV), il riconosci-mento europeo per il valutatore di beni immobili, nonché l’approvazione della Norma UNI 11558 che defi nisce i re-quisiti di conoscenza, abilità e compe-tenza del valutatore immobiliare.

I prossimi corsi e i seminari organizzati dal Collegio di Como

DATA PROMOTORE TEMA TIPOLOGIA DURATA CREDITI

04/05/06/2015 COOPERATIVA Master Topografi a Corso 50h 50 16/04/15 AGEFIS Le agevolazioni Corso 8h 8 fi scali in edilizia08-15-22/05/2015 AFOR Riqualifi cazione Corso 24h 24 Energetica Edifi ci21/05/15 AGEFIS Le successioni Corso 8h 8 30/04 COOPERATIVA Docfa Corso 9h 9 7-14/05/201520/04/15 UNICA NETWORK Gree Energy Tour Seminario 4h 2 01-27/04/2015 PROFIRE Aggiornamento in materia Corso 16h 16 di prevenzione incendi25/05/15 PROFIRE Aggiornamento in materia Corso 8h 8 di prevenzione incendi22/09/15 PROFIRE Aggiornamento in materia Corso 8h 8 di prevenzione incendi10/11/15 PROFIRE Aggiornamento in materia Corso 8h 8 di prevenzione incendi10/12/15 PROFIRE Aggiornamento in materia Corso 8h 8 di prevenzione incendi27-28-29 GEOCAM Corso Comunicazione Corso 24h 24 05/06/15 CNG Formazione professionale Seminario 4h 2

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ilTriangolo TriangoloFormazione I temi d'esame

e tutti i geometriabilitati nel 2014 Si terrà il prossimo 5 novembre 2015, alle ore 8,30 la prima prova scritto-grafica riservata ai candidati all'abilitazione per l'esercizio della professione di Geometra. Il 6 dello stesso mese lo svolgimento della seconda prova scritta. Il giorno successivo sarà reso pubblico l'elenco degli ammessi all'orale

Nelle scorse settimane sono state rese note le date per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra. Avran-no inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgeranno secondo il calendario:•3 novembre 2015, ore 8,30: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle Commissioni medesime;• 4 novembre 2015, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;• 5 novembre 2015, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritto-grafica;• 6 novembre 2015, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritto-grafica;L’elenco e le votazioni dei candidati ammes-si a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affis-sione all’Albo dell’Istituto sede degli Esami ed a quello della sede del competente Col-legio, al quale spetta, in ogni caso, di effet-tuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 12, comma 6, Regolamen-to). Gli Esami hanno carattere specifica-tamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale.Entro lil 20 ottobre 2015, i Collegi provve-deranno alla consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici ai quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scola-stici di quegli Istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione.I candidati dovranno presentarsi alle ri-

spettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scrit-to-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. Durante le prove saranno consentite soltanto la consultazione di ma-nuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti.Non sono previste prove suppletive e, per-tanto, i candidati che risultino, per qualsia-si motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche saranno esclusi dalla relativa sessione di esami. Coloro che, per comprovati e documentati motivi non po-tranno sostenere la prova orale nel giorno stabilito potranno essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del calendario di Esami.

Intanto è stato reso noto l'elenco degli abili-tati alla sessione 2014 del Collegio di Como.

Tutti gli abilitati della sessione 2014Ardenghi SabrinaBello AndreaCannata MattiaCerasa FabioChille' GiacomoCocchiararo FabrizioCorrado Samuel FrancoFava RiccardoFumagalli LorenzoGalazzi MatteoGiovanetti DavideLattuada DanieleLorefice AndreaLuchetti SimoneMauri Gabriele

norMAtiVA

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I temi d'esame e tutti i geometriabilitati nel 2014

Moiana PaoloNadj MirkoOrlandi WilliamPacello RoccoPaganelli FrancescoPozzi Gabriele MariaPrato SimoneRadaelli ClaudioRigamonti StefanoRiva AndreaSacco AndreaSantomasi BarbaraTaborelli MatiaZaff aroni Federico

La loro età è compresa fra i 22 e i 35 anni.. Per l'abilitazione hanno superato due prove scritte e una orale. La prima prova scritta ha riguardato il quesito:Un lotto di terreno, come indicato e quotato negli stralci planimetrici fuori scala, insiste in zona B del PRG del Comune con indice territoria-le, t=0,65 mc./mq., altezza massima degli edifi ci, 10 ml, distanze dai con-fi ni, 5,00 ml, distanze dai confi ni con le strade pubbliche, 7,00 ml.Il candidato esegua il progetto di mas-sima di un edifi cio di civile abitazio-ne plurifamiliare e delle sistemazioni esterne, tenendo conto che il piano in-terrato è destinato anche a parcheggio da verifi care secondo la legge 122/89 (Legge Tognoli). Gli elaborati da ese-guire sono: Pianta delle sistemazioni esterne, e coperture del fabbricato in scala 1:500; Pianta PT, Piano tipo,

Questa è la traccia della seconda prova scritta.Dalla particella pentagonale ABCDE, con lati a pendenza costante, sono note le coordinateplano altimetriche dei vertici, rispetto ad un sistema di

La seconda prova scritta

coordinate cartesiane ortogonali.Il candidato, dopo aver calcolato le di-stanze e le quote dei vertici A,B,C,D,E, dia del terreno una rappresentazione a curve di livello con equidistanza.di 1m. Successivamente progetti un

collegamento stradale tra il punto A e il punto E utilizzando una penden-za massima del 5%, disegnandone la planimetria e il profi lo longitudinale ed esegua il computo metrico relativo alla strada da realizzare.

Prospetti e almeno una sezione in scala 1:200Legge 1221 89 (Legge Tognoli)Art. 1(omissis)... Art. 2 (omissis)....L'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942 a. 1150 è sostituito dal seguente: «Art. 41-sexies. - Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in

misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione».Artt. da 3 a 8 (omissis).... Art. 9-1. «I proprietari di immobili possono rea-lizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immo-biliari, anche in deroga agli strumenti urbanisti-ci ed ai regolamenti edilizi vigenti.»

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ilTriangolo TriangoloNotizie in breve Il Consiglio di Stato

estende la Cassa integrazione in deroga, anche agli studi professionaliAnche i liberi professionisti potrebbero be-neficiare dei trattamenti di cassa integrazio-ne in deroga. Lo si evince da un'ordinanza la 1108/2015 emessa dal Consiglio di Stato poche settimane fa.I giudici del Consiglio di Stato hanno ac-colto un ricorso cautelare proposto in ap-

pello da Confprofessioni per l’ottenimento degli ammortiz-zatori sociali in deroga anche per i dipendenti di studi pro-fessionali. La confederazione degli ordini professionali si era schierata contro un'ordinanza del Tar Lazio che conferma-va le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale del primo agosto 2014, con il quale il governo escludeva gli studi professionali dal tratta-

mento di Cassa integrazione in deroga.. In particolare, il provvedimento dei magistrati del Consiglio di Stato sottolinea come l'e-sclusione rappresenti una discriminazione nei confronti della categoria dei liberi pro-fessionisti e del personale che lavora presso di loro. Anche il Ministero del lavoro aveva confermato la non applicabilità della Cassa integrazione agli studi professorali.Invece, tenuto anche conto dei vincoli co-munitari in materia di definizione di im-presa, i giudici di Palazzo Spada hanno dato torto a Tar e Ministero e hanno imposto la sospensione dell'ordinanza del Tribunale amministrativo e l’annullamento del Decre-to laddove esclude i dipendenti degli studi professionali dalla Cassa integrazione in deroga.

POS professionisti e imprese, in arrivo sanzioni per chi non si mette in regola

Sanzioni fino a 1.500 euro e, addirittura, sospensione dell’attività. Sono queste le sanzioni previste a carico di professionisti e commercianti che non si adegueranno all’utilizzo del POS. Sono previste da un disegno di legge in discussione al Senato

e destinato a suscitare molte polemiche.L’obbligo di utilizzo del POS per imprese, professionisti, arti-giani e commercianti è scattato lo scorso 30 giugno 2014. Sino

a oggi, per i trasgressori non era prevista alcuna sanzione.Per ovviare alla questione, è stato presen-tato un disegno di legge in discussione al Senato,che da un lato prevede un mec-canismo che premia chi si adeguerà alla normativa con la possibilità di detrarre dal proprio imponibile il costo percentuale di ciascuna transazione eseguita trami-te strumenti di pagamento tracciabile. Dall'altro lato prevede una ammenda di 500 euro per chi è sprovvisto di POS.Pagata la sanzione, si avranno 30 giorni per adeguarsi e 60 giorni per comunicare alla Guardia di Finanzia l’avvenuta instal-lazione. In caso di mancato adeguamento scatta una ammenda di 1.000 euro.Sarà la Guardia di Finanza ad effettuare i controlli e a irrogare le sanzioni.

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VitA

di ColleGio

Tutti gli aggiornamentidell’albo professionaleA

lbo

Seduta del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2014

Iscrizioni n Albo30253026Cancellazioni12702745253426111076

Praticanti n Registro2352 23372338Praticanti

NominativoRIZZI SIMONE PACELLO ROCCO

ARMITANO MARCO POZZOLI DANIELEBONFRISCO MARCOFUSETTI IVANCOLOMBO ANTONIO

IscrizioniNominativoCOSTANTINO DAVIDE CENTOLANZA PAOLOSCIAINI ANDREA Cancellazioni

ResidenzaAlbavillaLurago Marinone

ComoNovedrateVilla GuardiaLimido ComascoFenegrò

ResidenzaBinagoLipomoSorico

2329 VOLONTE’ SARA Cirimido Seduta del Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2015

Iscrizionin Albo Nominativo Residenza3027 LUCHETTI SIMONE Pianello Lario3028 CRIPPA MARCO Lambrugo3029 CONTI ALBERTO Cabiate3030 CANNATA MATTIA AlbavillaCancellazioni1908 VILLA LUCIANO Carbonate2923 ABATERUSSO GIOVANNI Bellagio2889 GUGLIELMETTI VINCENZO Veniano2908 DELLA CORTE FABIO Como1047 MONTI CARLO Cermenate747 BARILI ATT. CELESTINO Tremezzina1612 CROSTA VENANZIO Pianello del Lario1712 DEL BONO EMILIO Valbrona2103 RESTELLI ADALBERTO Turate2778 GIGLIOTTI GIUSEPPE Cadorago1034 CARRUS ELISEO Brenna2320 FASANI MARCO Alzate Brianza558 CRIPPA LUCIANO Porlezza1364 ANTONUCCI GUIDO Como2556 SINISGALLI SAMUELA Cantu’1580 LONGO GIANFRANCO Cernobbio2617 LIBONI PAOLO Lomazzo

2861 FASOLI MAURO Tremezzina283 RUMI MATTIA San Siro

Praticanti Iscrizionin Registro Nominativo Residenza 2353 NOTARO NICHOLAS Longone al Segrino2354 MASCETTI RICCARDO Olgiate Comasco

Seduta del Consiglio Direttivo del 5 febbraio 2015 Iscrizionin Albo Nominativo Residenza3031 GIOVANETTI DAVIDE Albese con Cassano3032 GRIMOLDI STEFANO Lurago Marinone3033 NEGRI DANILO Casnate con Bernate3034 LOREFICE ANDREA Tremezzina3035 PRATO SIMONE Sormano3036 SOZZI FEDERICO Rovello Porro3037 POZZI GABRIELE M. Menaggio3038 RIGAMONTI STEFANO CantùCancellazioni2769 MERCURI PASQUALE Fino Mornasco1289 POZZI EUGENIO Mariano Comense

Praticanti iscrizionin Registro Nominativo Residenza2355 ALLODIO NICOLO Caslino D’Erba

Seduta del Consiglio Direttivo del 19 marzo 2015 Iscrizionin Albo Nominativo Residenza3044 SANTOMASI BARB. Castelmarte3043 FAVA RICCARDO Colverde Loc. ParèCancellazioni2812 MELDI LARA Pianello del Lario1269 BELLONI MARIO E. Olgiate Comasco

Praticanti iscrizionin Registro Nominativo Residenza2361 CANINO ARMANDO Cantù2359 MAURI DANIELE Capiago Intimiano2360 POZZOLI GIANLUCA ComoCancellazioni2303 PIATTI ANNA CHIARA Bulgarograsso

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notizie utili

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it ilTriangolo TriangoloIL TRIANGOLO Rivista trimestrale d’informazione tecnico - professionale del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di ComoNumero 1/2015

Autorizzazione del tribunale di Comon. 204 del 26 ottobre 1968

Spedizione con posta elettronica certificata

RedazioneVia Recchi 2 - 22100 Comotel. 031/261298 - fax 031/271287E-mail: [email protected]: [email protected]

Direttore responsabileGeom. Oscar Mellae-mail: [email protected]

Direttore di stampaGeom. Walter Albertie-mail: [email protected]

Coordinatore Commissione StampaGeom. Rachele Bonettie-mail: [email protected]

Commissione stampaGeom. Alberti Walter – Geom. Bonetti Rachele Geom. Mella Oscar – Geom. Pagani Mascia Geom. Scacchi Gianluca

Hanno inoltre collaboratoElena Barezzani - segreteria del Collegio

Coordinamento giornalistico e impaginazioneSEM - Servizi Editoriali & MultimedialiVia Volta 18 - 20090 Corsico (Mi)tel. 02 4583153 - fax 02 4583369www.servizieditorialiemultimediali.itinfo@servizieditorialiemultimediali.it

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Linea direttaPer comunicazioni durante gli orari di chiusura della Segre-teria è attivo 24 ore su 24 il fax: 031/271287oppure gli indirizzi mail: [email protected], PEC: [email protected]. 031/261298 - www.collegio.geometri.co.it

AppuntamentiPresidente geom. Corrado Mascetti e Segretario Geom. Oscar Mella ricevono su appuntamento il martedì pome-riggio, il Presidente è inoltre in sede il venerdì mattinaPer fissare un incontro contattare la Segreteria del Collegio: tel. 031/261298 - fax 031/271287

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SEZIONE DISTACCATA DI COMOC/O COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI COMO

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