Trasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitrale

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Trasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitrale: nuove disposizioni Dall’11 novembre 2014, le controversie di lavoro pendenti in primo grado o in appello (se la causa non è stata ancora assunta in decisione) e vertenti su diritti che trovano nel contratto collettivo la propria fonte esclusiva, possono essere trasferite in sede arbitrale. Tale facoltà può essere esercitata solo se il contratto collettivo, sul quale si fondano le domande, prevede e disciplina la soluzione arbitrale. Instaurazione del procedimento arbitrale Le parti chiedono, con istanza congiunta, di promuovere un procedimento arbitrale (art. 806 c.p.c.). Una volta ricevuta l’istanza, il giudice verifica la sussistenza delle condizioni sopra indicate e trasmette il fascicolo al presidente dell’Ordine degli avvocati del circondario in cui ha sede il Tribunale o la Corte d’appello, per la nomina di: - un collegio arbitrale, per le cause di valore superiore a € 100.000; - un arbitro, per le cause di valore inferiore a € 100.000 (se richiesto concordemente dalle parti). Il trasferimento della causa alla sede arbitrale non sana le decadenze e le preclusioni già maturate, e restano fermi gli effetti processuali e sostanziali prodotti dalle domande giudiziali. Nomina e requisiti degli arbitri Gli arbitri sono nominati, su accordo delle parti o per decisione del presidente del consiglio dell’Ordine, tra gli avvocati che: - sono iscritti nell’albo dell’Ordine circondariale da almeno 5 anni; - non hanno subito, negli ultimi 5 anni, condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo; - hanno reso una dichiarazione di disponibilità al consiglio dell’Ordine, prima della trasmissione del fascicolo. 1) L’incarico di arbitro è incompatibile con la funzione di consigliere dell’Ordine degli avvocati. Tale incompatibilità si estende ai consiglieri uscenti, per l’intera durata della consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato. 2) Possono essere stabilite, con DM, riduzioni dei compensi spettanti agli arbitri e criteri per l’assegnazione degli arbitrati, fra i quali: - le competenze professionali degli arbitri, anche in relazione alla materia oggetto di controversia; - il principio di rotazione nell’assegnazione degli incarichi, con l’ulteriore previsione di sistemi di assegnazione automatica. Svolgimento e conclusione del procedimento Il procedimento trasferito prosegue davanti all’arbitro o al collegio, il lodo ha i medesimi effetti della sentenza. Quando la trasmissione alla sede arbitrale è disposta in grado d’appello e il lodo non viene pronunciato entro 120 giorni dall’accettazione della nomina da parte del collegio, il processo deve essere riassunto in sede giudiziale entro il termine perentorio dei successivi 60 giorni. Quando il processo è stato riassunto, il lodo non può più essere pronunciato. In caso di mancata riassunzione, il processo si estingue e la sentenza impugnata passa in giudicato (art. 338 c.p.c.). 1) Gli arbitri possono chiedere, previo accordo fra le parti, che il termine di 120 giorni per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori 30 giorni. 2) Se il lodo pronunciato entro il termine di 120 giorni o entro la scadenza del termine per la riassunzione viene dichiarato nullo (art. 830 c.p.c.), il processo deve essere riassunto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. art. 1 DL 132/2014 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162: GU 10 novembre 2014 n. 261

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Trasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitrale: nuove disposizioniTrasferimento di controversie giudiziarie in sede arbitrale: nuove disposizioni Dall’11 novembre 2014, le controversie di lavoro pendenti in primo grado o in appello (se la causa non è stata ancora assunta in decisione) e vertenti su diritti che trovano nel contratto collettivo la propria fonte esclusiva, possono essere trasferite in sede arbitrale. Tale facoltà può essere esercitata solo se il contratto collettivo, sul quale si fondano le domande, prevede e disciplina la soluzione arbitrale. Instaurazione del procedimento arbitrale Le parti chiedono, con istanza congiunta, di promuovere un procedimento arbitrale (art. 806 c.p.c.). Una volta ricevuta l’istanza, il giudice verifica la sussistenza delle condizioni sopra indicate e trasmette il fascicolo al presidente dell’Ordine degli avvocati del circondario in cui ha sede il Tribunale o la Corte d’appello, per la nomina di: - un collegio arbitrale, per le cause di valore superiore a € 100.000; - un arbitro, per le cause di valore inferiore a € 100.000 (se richiesto concordemente dalle parti).

Il trasferimento della causa alla sede arbitrale non sana le decadenze e le preclusioni già maturate, e restano fermi gli effetti processuali e sostanziali prodotti dalle domande giudiziali.

Nomina e requisiti degli arbitri Gli arbitri sono nominati, su accordo delle parti o per decisione del presidente del consiglio dell’Ordine, tra gli avvocati che: - sono iscritti nell’albo dell’Ordine circondariale da almeno 5 anni; - non hanno subito, negli ultimi 5 anni, condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo; - hanno reso una dichiarazione di disponibilità al consiglio dell’Ordine, prima della trasmissione del fascicolo.

1) L’incarico di arbitro è incompatibile con la funzione di consigliere dell’Ordine degli avvocati. Tale incompatibilità si estende ai consiglieri uscenti, per l’intera durata della consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato. 2) Possono essere stabilite, con DM, riduzioni dei compensi spettanti agli arbitri e criteri per l’assegnazione degli arbitrati, fra i quali: - le competenze professionali degli arbitri, anche in relazione alla materia oggetto di controversia; - il principio di rotazione nell’assegnazione degli incarichi, con l’ulteriore previsione di sistemi di assegnazione automatica.

Svolgimento e conclusione del procedimento Il procedimento trasferito prosegue davanti all’arbitro o al collegio, il lodo ha i medesimi effetti della sentenza. Quando la trasmissione alla sede arbitrale è disposta in grado d’appello e il lodo non viene pronunciato entro 120 giorni dall’accettazione della nomina da parte del collegio, il processo deve essere riassunto in sede giudiziale entro il termine perentorio dei successivi 60 giorni. Quando il processo è stato riassunto, il lodo non può più essere pronunciato. In caso di mancata riassunzione, il processo si estingue e la sentenza impugnata passa in giudicato (art. 338 c.p.c.).

1) Gli arbitri possono chiedere, previo accordo fra le parti, che il termine di 120 giorni per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori 30 giorni. 2) Se il lodo pronunciato entro il termine di 120 giorni o entro la scadenza del termine per la riassunzione viene dichiarato nullo (art. 830 c.p.c.), il processo deve essere riassunto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

art. 1 DL 132/2014 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162: GU 10 novembre 2014 n. 261