Traduzione onu 46 119 catterina germano pdf

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Traduzione in italiano di Catterina Verona e Germano Rossini Assemblea generale --------quarantaseiesima sessione 75 esima seduta plenaria 17 dicembre 1991 46/119. Protezione delle persone affette da malattia mentale e miglioramenti delle cure di salute mentale. L’Assemblea generale, Viste le disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, così come quelle degli altri strumenti pertinenti di cui la Dichiarazione dei diritti delle persone portatrici di handicap e l’Insieme dei Principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a una qualsiasi forma di detenzione o di carcerazione, Richiamata la sua risoluzione 33/53 del 14 dicembre 1978, nella quale ha raccomandato alla Commissione dei diritti dell’uomo di chiedere insistentemente che la Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie e per la protezione delle minoranze intraprenda a titolo prioritario lo studio della questione della protezione delle persone detenute per motivi di disturbi mentali al fine di formulare dei principi direttivi, Richiamata pure la sua risoluzione 45/92 del 14 dicembre 1990, nella quale si è complimentata dei progressi che il gruppo di lavoro della Commissione dei diritti dell’uomo aveva realizzato nell’elaborazione di un progetto d’Insieme dei Principi per la protezione delle persone affette da malattia mentale e per il miglioramento delle cure di salute mentale sulla base di un progetto sottoposto alla Commissione dalla Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie e per la protezione delle minoranze, Considerata la risoluzione 1991/46 della Commissione dei diritti dell’uomo del 5 marzo 1991, nella quale la Commissione ha fatto suo il progetto d’Insieme dei Principi che il gruppo di lavoro le aveva sottoposto decidendo di trasmetterne il testo, così come il rapporto del gruppo di lavoro all’Assemblea generale, mediante il Consiglio economico e sociale, Considerata ugualmente la risoluzione 1991/29 del Consiglio economico e sociale del 31 maggio 1991, nella quale il Consiglio ha deciso di sottoporre all’Assemblea generale il progetto d’Insieme dei Principi così come il rapporto del gruppo di lavoro, Considerate inoltre le raccomandazioni fatte dalla Commissione dei diritti dell’uomo nella sua risoluzione 1991/46 e dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione 1991/29 e impegnandosi affinché, dopo l’adozione del progetto d’insieme dei Principi dall’Assemblea generale, il testo integrale sia oggetto della più ampia diffusione possibile e affinché l’introduzione all’Insieme dei Principi sia pubblicata nello stesso tempo in quanto documento d’accompagnamento da portare all’attenzione dei governi e del pubblico,

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Traduzione in italiano di

Catterina Verona e

Germano Rossini

Assemblea generale --------quarantaseiesima sessione

75 esima seduta plenaria

17 dicembre 1991

46/119. Protezione delle persone affette da malattia mentale e miglioramenti delle cure di

salute mentale.

L’Assemblea generale,

Viste le disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del Patto internazionale

relativo ai diritti civili e politici e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e

culturali, così come quelle degli altri strumenti pertinenti di cui la Dichiarazione dei diritti delle

persone portatrici di handicap e l’Insieme dei Principi per la protezione di tutte le persone sottoposte

a una qualsiasi forma di detenzione o di carcerazione,

Richiamata la sua risoluzione 33/53 del 14 dicembre 1978, nella quale ha raccomandato alla

Commissione dei diritti dell’uomo di chiedere insistentemente che la Sottocommissione per la lotta

contro le misure discriminatorie e per la protezione delle minoranze intraprenda a titolo prioritario lo

studio della questione della protezione delle persone detenute per motivi di disturbi mentali al fine di

formulare dei principi direttivi,

Richiamata pure la sua risoluzione 45/92 del 14 dicembre 1990, nella quale si è complimentata dei

progressi che il gruppo di lavoro della Commissione dei diritti dell’uomo aveva realizzato

nell’elaborazione di un progetto d’Insieme dei Principi per la protezione delle persone affette da

malattia mentale e per il miglioramento delle cure di salute mentale sulla base di un progetto

sottoposto alla Commissione dalla Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie e

per la protezione delle minoranze,

Considerata la risoluzione 1991/46 della Commissione dei diritti dell’uomo del 5 marzo 1991,

nella quale la Commissione ha fatto suo il progetto d’Insieme dei Principi che il gruppo di lavoro le

aveva sottoposto decidendo di trasmetterne il testo, così come il rapporto del gruppo di lavoro

all’Assemblea generale, mediante il Consiglio economico e sociale,

Considerata ugualmente la risoluzione 1991/29 del Consiglio economico e sociale del 31 maggio

1991, nella quale il Consiglio ha deciso di sottoporre all’Assemblea generale il progetto d’Insieme

dei Principi così come il rapporto del gruppo di lavoro,

Considerate inoltre le raccomandazioni fatte dalla Commissione dei diritti dell’uomo nella sua

risoluzione 1991/46 e dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione 1991/29 e

impegnandosi affinché, dopo l’adozione del progetto d’insieme dei Principi dall’Assemblea

generale, il testo integrale sia oggetto della più ampia diffusione possibile e affinché l’introduzione

all’Insieme dei Principi sia pubblicata nello stesso tempo in quanto documento d’accompagnamento

da portare all’attenzione dei governi e del pubblico,

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Preso atto della nota del Segretario generale il cui allegato contiene il progetto d’Insieme dei

Principi così come l’introduzione a quell’Insieme,

1. Adotta i Principi per la protezione delle persone affette da malattia mentale e per il

miglioramento delle cure di salute mentale il cui testo è aggiunto in allegato alla presente

risoluzione;

2. Raccomanda al Segretario generale di includere il testo dei Principi così come l’introduzione

nella prossima edizione della pubblicazione intitolata Diritti dell’uomo: Raccolta di

strumenti internazionali;

3. Raccomanda al Segretario generale di dare ai Principi la più ampia diffusione possibile e di

fare in modo che l’introduzione sia pubblicata nello stesso tempo in quanto documento di

accompagnamento da portare all’attenzione dei governi e del pubblico.

75 esima seduta plenaria

17dicembre1991

ALLEGATO

Principi per la protezione delle persone affette da malattia mentale e per il miglioramento delle

cure di salute mentale.

APPLICAZIONE

I presenti Principi saranno applicati senza nessuna discriminazione di sorta fondata sulla disabilità,

la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altro, l’origine nazionale,

etnica o sociale, la situazione giuridica o sociale, l’età, la ricchezza o la nascita.

DEFINIZIONI

Nei presenti Principi:

a) Il termine “consigliere” designa un rappresentante qualificato, legale o altro;

b) L’espressione “autorità indipendente” designa un’autorità competente e indipendente prevista

dalla legislazione nazionale;

c) L’espressione “cure di salute mentale” si riferisce segnatamente all’analisi dello stato

mentale di una persona e alla diagnosi specifica, così come del trattamento, delle cure e del

riadattamento dispensati in caso di malattia mentale o di sospetto di malattia mentale;

d) L’espressione “reparto di salute mentale” designa qualsiasi struttura o qualsiasi unità di una

struttura che si dedica principalmente alle cure di salute mentale;

e) L’espressione “professionista di salute mentale” designa un medico, uno psicologo clinico,

un infermiere (o un’infermiera), un/a lavoratore/trice sociale o qualsiasi altra persona

debitamente formata e qualificata, avente competenze particolari in materia di cure di salute

mentale;

f) Il termine “paziente” designa una persona che riceve cure di salute mentale e si riferisce a

qualsiasi persona che sia ammessa in un reparto di salute mentale;

g) L’espressione “rappresentante personale” designa una persona a cui compete per il diritto, il

dovere di rappresentare gli interessi di un paziente in ogni campo determinato o di esercitare

dei determinati diritti a nome suo, e si riferisce in particolare al parente o al rappresentante

legale di un minore, a meno che la legislazione nazionale ne disponga diversamente;

h) L’espressione “organo di revisione” designa l’organo creato in applicazione del principio 17

al fine di esaminare l’immissione o il ricovero obbligatorio di un paziente in un reparto di

salute mentale.

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CLAUSOLE GENERALI DI RISERVA

L’esercizio dei diritti enunciati nei presenti Principi può essere sottoposto solo alle limitazioni

che sono previste dalla legge e che sono necessarie per proteggere la salute o la sicurezza

dell’interessato o di terzi, o per proteggere la sicurezza, l’ordine, la salute o la moralità pubblici o

le libertà e i diritti fondamentali altrui.

Principio 1

Libertà e diritti fondamentali

1. Ogni persona ha diritto alle migliori cure di salute mentale disponibili nell’ambito del

sistema sanitario e di protezione sociale.

2. Ogni persona affetta da malattia mentale o curata come tale deve essere trattata con umanità

e nel rispetto della dignità inerente alla persona umana.

3. Ogni persona affetta da malattia mentale o curata come tale ha il diritto di essere protetta

contro qualsiasi forma di sfruttamento economico, sessuale o altro, contro i cattivi trattamenti

fisici o altro e contro trattamenti degradanti.

4. Non è ammessa alcuna discriminazione fondata sulla malattia mentale. Con la parola

“discriminazione” si fa riferimento a qualsiasi trattamento differenziato, esclusivo o

preferenziale che ha l’effetto di sopprimere l’uguaglianza dei diritti o di porvi ostacolo. Le

misure speciali che mirano unicamente a proteggere i diritti delle persone affette da malattia

mentale o a migliorare il loro stato non devono essere considerate cause di caratteristiche

discriminatorie. Non c’è discriminazione nel caso di trattamento differenziato, esclusivo o

preferenziale conforme alle disposizioni dei presenti Principi e necessario per proteggere i

diritti fondamentali di una persona affetta da malattia mentale o di qualsiasi altra persona.

5. Ogni persona affetta da malattia mentale ha il diritto di esercitare tutti i diritti civili, politici,

economici, sociali e culturali riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nel

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nel Patto internazionale

relativo ai diritti civili e politici e altri strumenti pertinenti come la Dichiarazione dei diritti

delle persone handicappate e l’Insieme dei Principi per la protezione di qualsiasi persona

sottoposta a una qualsiasi forma di detenzione o di carcerazione.

6. Ogni decisione secondo la quale, in ragione della sua malattia mentale, una persona non ha

più la capacità di agire giuridicamente e ogni decisione secondo la quale, in conseguenza di

questa incapacità, sarà nominato un rappresentante personale, sarà presa solo dopo che il

procedimento sarà stato considerato equo da un tribunale indipendente e imparziale istituito

dalla legislazione nazionale. La persona la cui capacità è contestata in un procedimento ha il

diritto di essere rappresentata da un consigliere. Se la persona di cui la capacità è contestata

in un procedimento non si assicura essa stessa i servizi di un tale rappresentante, questo

rappresentante sarà messo a sua disposizione senza spese nella misura in cui essa non abbia i

mezzi sufficienti per retribuire l’operato del rappresentante. Il consigliere non deve

rappresentare nello stesso procedimento un servizio di salute mentale o un suo componente e

non deve nemmeno rappresentare un membro della famiglia della persona la cui capacità è

contestata in un procedimento, a meno che il tribunale non abbia la convinzione che non ci

siano conflitti d’interesse. Le decisioni concernenti la capacità e la necessità di un

rappresentante personale devono essere riesaminate a intervalli di tempo ragionevoli

prescritti dalla legislazione nazionale. La persona di cui la capacità è contestata in un

procedimento e all’occorrenza, il suo rappresentante personale e qualsiasi altra persona

interessata avranno il diritto di contestare le decisioni in questione davanti a un organo

giudiziario superiore.

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7. Quando un tribunale o un altro organo giudiziario competente constata che una persona

affetta da una malattia mentale è incapace di gestire i suoi stessi affari, dovranno essere prese

delle misure per tutelare i suoi interessi per quanto sia giudicato necessario e appropriato

tenendo conto dello stato di questa persona.

Principio 2

Protezione dei minori

Ai fini dei presenti Principi e nell’ambito delle disposizioni di diritto interno relative alla

protezione dei minori, è il caso di prestare attenzione a tutelare i diritti dei minori e di designare in

particolare, se necessario, un rappresentante legale diverso da un componente della famiglia.

Principio 3

Vita in seno alla società

Ogni persona affetta da malattia mentale ha, nella misura del possibile, il diritto di vivere e di

lavorare in seno alla società.

Principio 4

Attribuzione di malattia mentale

1. Si può decidere che una persona sia affetta da malattia mentale solo conformemente alle

regole mediche accettate sul piano internazionale.

2. L’attribuzione di malattia mentale non deve mai fondarsi su considerazioni politiche,

economiche o di condizione sociale, né di appartenenza a un gruppo culturale, razziale o

religioso, né su qualsiasi altra considerazione non avente rapporto diretto con lo stato della

salute mentale.

3. I conflitti famigliari o professionali o la non conformità ai valori morali, sociali, culturali o

politici o alle convinzioni religiose prevalenti nella società a cui una persona appartiene non

devono mai essere fattori determinanti nella diagnosi di malattia mentale.

4. Il fatto che una persona sia stata precedentemente curata o ricoverata non può, per questo

stesso precedente, giustificare una diagnosi presente o futura di malattia mentale.

5. Nessun individuo o autorità può classificare una persona come affetta da malattia mentale, né

può indicare che questa persona sia affetta da una specifica malattia mentale, se non per fini

direttamente legati alla malattia mentale o alle sue conseguenze.

Principio 5

Visita medica

Nessuno potrà essere costretto a subire una visita medica per determinare se è affetto o meno da

malattia mentale, se non in base a una procedura autorizzata dalla legislazione nazionale.

Principio 6

Riservatezza

Il diritto alla riservatezza delle informazioni concernenti tutte le persone alle quali si applicano i

presenti Principi deve essere rispettato.

Principio 7

Ruolo della società e della cultura

1. Ogni paziente ha, nella misura del possibile, il diritto a essere trattato e curato nell’ambiente

in cui vive.

2. Quando il trattamento è dispensato in un reparto di salute mentale, ogni paziente ha il diritto,

ogni volta che sia possibile, di riceverlo nelle vicinanze del suo domicilio o del domicilio di

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componenti della sua famiglia o di amici e di tornare il più presto possibile nell’ambiente in

cui vive.

3. Ogni paziente ha diritto a un trattamento adeguato al suo ambiente culturale.

Principio 8

Regole di cura

1. Ogni paziente ha diritto a ricevere cure e una protezione sociale appropriate ai bisogni della

sua salute e a ricevere cure e trattamenti conformemente alle stesse regole riferite agli altri

malati.

2. Ogni paziente deve essere protetto da danni che potrebbero essere causati in particolare da

medicine inappropriate, trattamenti lesivi causati da altri pazienti, dal personale del reparto o

da altre persone, o da altri atti idonei a provocare una sofferenza mentale o fisica.

Principio 9

Trattamento

1. Ogni paziente ha diritto ad essere trattato in un ambiente che sia il meno restrittivo possibile

e secondo la modalità la meno restrittiva possibile o che non leda l’integrità del paziente

medesimo, rispondendo ai suoi bisogni di salute e alla necessità di assicurare la sicurezza

fisica dei terzi.

2. Il trattamento e le cure dispensate al paziente devono basarsi su un programma individuale

concordato con lui, periodicamente verificato, modificato all’occorrenza e applicato da

personale specializzato e qualificato.

3. Le cure di salute mentale devono sempre essere dispensate conformemente alle norme di

etica applicabile ai professionisti della salute mentale, includendo le norme accettate sul

piano internazionale come i Principi di etica medica applicabili al ruolo del personale

sanitario, in particolare dei medici, nella protezione dei prigionieri e dei reclusi contro la

tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottati dall’Assemblea

generale delle Nazioni Unite. In nessun caso si dovrà fare un uso indebito delle conoscenze e

dei metodi di cura di salute mentale.

4. Il trattamento di ogni paziente deve tendere a preservare e a rinforzare la sua autonomia

personale.

Principio 10

Medicinali

1. I medicinali devono rispondere al meglio ai bisogni di salute del paziente, essere dispensati

esclusivamente a fini terapeutici e di diagnosi e mai a titolo di castigo o per la convenienza di

terzi. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 15 del principio 11 sotto riportato, i

professionisti di salute mentale devono prescrivere esclusivamente medicinali la cui efficacia

è conosciuta o dimostrata.

2. Tutti i medicinali devono essere prescritti da una professionista di salute mentale, abilitato

dalla legislazione e il cui nome sia scritto nella cartella clinica del paziente.

Principio 11

Consenso al trattamento

1. Nessun trattamento dovrà essere somministrato a un paziente senza che egli abbia dato il suo

consenso informato, a esclusione dei casi previsti ai paragrafi 6, 7, 8, 13 e 15 del presente

Principio.

2. Per consenso informato s’intende il consenso liberamente dato in assenza di minacce o

persuasioni indebite e dopo spiegazioni sufficienti e comprensibili date al paziente sotto una

forma e un linguaggio che gli sono comprensibili riguardo a:

a) Il metodo diagnostico;

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b) Lo scopo, i metodi, la durata probabile e i benefici previsti dal trattamento proposto;

c) Gli altri modi di trattamento possibili, compresi i modi di trattamento meno invasivi per

l’integrità del paziente;

d) I dolori e gli effetti indesiderati che possono scaturire dal trattamento, i suoi eventuali rischi e

gli effetti secondari.

3. Il paziente può chiedere la presenza di una persona o di più persone di sua scelta nel corso

della procedura richiesta per la concessione del consenso.

4. Il paziente ha il diritto di rifiutare il trattamento o di porvi fine, a esclusione dei casi previsti

ai paragrafi 6, 7, 8, 13, 15 del presente Principio. Le conseguenze di questo rifiuto o di quella

interruzione devono essergli spiegate.

5. Il paziente non deve mai essere invitato o incoraggiato a rinunciare al diritto di dare il suo

consenso in modo informato. Se il paziente manifesta l’intenzione di rinunciare a questo

diritto, gli sarà spiegato che il trattamento non può essere somministrato senza il suo

consenso dato in modo informato.

6. Eccetto i casi previsti ai paragrafi 7, 8, 12, 13, 14 e 15 del presente Principio, il trattamento

proposto può essere somministrato al paziente senza un suo consenso informato se sono

soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Il paziente non sia un paziente volontario al momento considerato per l’effettuazione del

trattamento.

b) Un’autorità indipendente, in possesso di tutti gli elementi d’informazione necessari, compresi

gli elementi indicati al paragrafo 2 del presente Principio, abbia la convinzione che il

paziente non abbia, al momento preso in considerazione, la capacità di dare o di rifiutare il

suo consenso in modo consapevole al trattamento proposto o, se la legislazione nazionale lo

preveda, che, riguardo alla sicurezza del paziente o a quella di terzi, il paziente rifiuti

irragionevolmente il suo consenso.

c) L’autorità indipendente abbia la convinzione che il trattamento proposto corrisponda al

meglio rispetto ai bisogni della salute del paziente.

7. Il paragrafo 6 sopra riportato non si applica a un paziente che abbia un rappresentante

personale autorizzato dalla legge a consentire al trattamento in nome suo, intendendo

comunque che nei casi previsti ai paragrafi 12, 13, 14 e 15 del presente Principio, il

trattamento può essere somministrato al paziente senza il suo consenso dato in modo

informato se il suo rappresentante personale, dopo aver avuto conoscenza degli elementi

d’informazione indicati al paragrafo 2 del presente Principio, ne dà il consenso in nome suo.

8. Eccetto i casi previsti ai paragrafi 12, 13, 14 e 15 del presente Principio, il trattamento può

anche essere somministrato a un paziente senza il suo consenso dato in modo informato se un

professionista di salute mentale qualificato, abilitato della legislazione vigente, decide che

questo trattamento è urgente e necessario per prevenire un danno immediato o imminente al

paziente o a terzi. Questo trattamento deve durare solo il tempo strettamente necessario a

ottenere questo scopo.

9. Quando un trattamento è autorizzato senza il consenso di un paziente dato in modo

informato, si dovrà fare tutto quanto è possibile comunque per tentare d’informare il paziente

sulla natura del trattamento e di tutte le altre modalità di trattamento e rendere massimamente

partecipe il paziente circa i modi di applicazione del trattamento.

10. Ogni trattamento dovrà essere immediatamente riportato nella cartella clinica del paziente

con la menzione del carattere volontario o meno del trattamento medesimo.

11. La costrizione fisica o l’isolamento obbligatorio del paziente devono essere utilizzati solo

conformemente ai metodi ufficialmente approvati dalle istituzioni di salute mentale e

solamente se sono gli unici mezzi per prevenire un danno immediato o imminente al

paziente o a terzi. Il ricorrere a queste misure deve durare solo il tempo strettamente

necessario a ottenere questo scopo. Tutte le misure di costrizioni fisiche o d’isolamento

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obbligatorio, le ragioni che le motivano, la loro natura e la loro portata devono essere

riportate nella cartella clinica del paziente. Ogni paziente sottoposto a costrizione fisica o a

isolamento obbligatorio deve beneficiare di condizioni umanamente dignitose ed essere

curato e strettamente sorvegliato con regolarità da personale qualificato. Nel caso di un

paziente che abbia un rappresentante personale, costui sarà avvisato quanto prima,

all’occorrenza, di tutte le misure di costrizione fisica o d’isolamento obbligatorio.

12. La sterilizzazione non deve mai essere applicata come trattamento di malattia mentale.

13. Una persona affetta da malattia mentale può subire interventi medici o chirurgici importanti

solo se la legislazione nazionale lo permette, se si considera che ciò corrisponda all’interesse

superiore del paziente e se costui dà il suo consenso in modo informato; quando il paziente

non è nelle condizioni di dare il suo consenso in modo informato, l’intervento dovrà essere

autorizzato solo dopo una visita medica indipendente.

14. La psicochirurgia e gli altri trattamenti che ledono in maniera irreversibile l’integrità del

paziente, effettuabili in caso di malattia mentale, non devono mai essere applicati a un

paziente sottoposto a un trattamento obbligatorio di un reparto di salute mentale e nella

misura in cui la legislazione nazionale li autorizza, possono essere applicati a un paziente

solo se costui ha dato un suo consenso in modo informato e se un organismo esterno e

indipendente esprime la sua convinzione che il consenso del paziente è stato veramente dato

in modo informato e che questo trattamento risponda all’interesse superiore del paziente.

15. Le prove cliniche e i trattamenti sperimentali non devono mai essere condotti su un paziente

senza il suo consenso dato in modo informato, essendo eppure inteso che un paziente il quale

non sia capace di dare tale consenso può essere oggetto di una prova clinica o di un

trattamento sperimentale particolare ma solo dopo una visita e l’approvazione di un

organismo indipendente e competente costituito per l’occasione a tale fine.

16. Nei casi contemplati ai paragrafi 6, 7, 8, 13, 14 e 15 del presente Principio, il paziente o il

suo rappresentante personale o qualsiasi altra persona interessata hanno, nei confronti di

qualsiasi trattamento al quale il paziente è sottoposto, il diritto di presentare un ricorso presso

un organismo giudiziario o un’autorità indipendente.

Principio 12

Comunicazione dei diritti

1. Subito dopo il ricovero in un reparto di salute mentale, ogni paziente deve essere informato

appena possibile, in una forma e in un linguaggio che può capire, di tutti i suoi diritti

conformemente ai presenti Principi e in virtù della legislazione nazionale, e questa

informazione andrà integrata da una spiegazione di questi diritti e dei mezzi per esercitarli.

2. Se il paziente non è in grado di comprendere queste informazioni e fino a quando questa

condizione durerà, i suoi diritti saranno all’occorrenza portati alla conoscenza del suo

personale rappresentante e della persona o delle persone che sono più adatte a rappresentare i

suoi interessi e sono disposte a farlo.

3. Un paziente che ne ha la capacità, ha il diritto di designare una persona che sarà informata in

sua vece, così come una persona incaricata di rappresentare i suoi interessi presso le autorità

dell’istituzione sanitaria.

Principio 13

Diritti e condizioni di vita nei reparti di salute mentale.

1. Ogni paziente ammesso in un reparto di salute mentale ha diritto, in particolare, a che siano

rispettate pienamente le seguenti condizioni:

a) Il riconoscimento in diritto di essere persona in ogni circostanza;

b) La vita privata;

c) La libertà di comunicazione, in modo particolare con altre persone nel reparto; la libertà di

spedire e di ricevere comunicazioni private senza nessuna censura; la libertà di ricevere visite

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private di un consigliere o di un rappresentante personale e, ogni qual volta questo sia

possibile, di ricevere altre visite; e la libertà di accedere ai servizi postali e telefonici così

come ai giornali, alla radio e alla televisione;

d) La libertà di religione o di credo.

2. L’ambiente naturale e le condizioni di vita nei reparti di salute mentale devono essere simili

quanto più possibile alla vita normale delle persone secondo la loro età e in modo particolare

comprendere:

a) Delle strutture per i momenti di svago;

b) Dei mezzi di educazione;

c) Delle possibilità di comperare o di ricevere articoli necessari alla vita quotidiana, ai momenti

di svago e alla comunicazione;

d) Dei mezzi che permettano al paziente di dedicarsi a occupazioni attive adattate al suo

contesto sociale e culturale, degli incoraggiamenti a utilizzare questi mezzi e delle misure di

riadattamento professionale in modo di facilitare la sua reintegrazione nella società.

Dovrebbero essere previsti a questi fini dei servizi di orientamento e di formazione

professionale così come di collocamento per permettere ai pazienti di trovare o di conservare

un impiego nella società.

3. In nessun caso, il paziente potrà essere sottoposto a un lavoro forzato. Nella misura in cui i

bisogni del paziente e le esigenze dell’amministrazione delle strutture lo permettano, un

paziente può scegliere il tipo di lavoro al quale egli desidera dedicarsi.

4. Il lavoro effettuato da un paziente in un’istituzione di salute mentale non deve dare luogo a

sfruttamento. Ogni paziente ha il diritto, per ogni lavoro da egli stesso svolto, alla stessa

remunerazione che un’altra persona esterna riceverebbe per un lavoro identico secondo le

leggi o le usanze del paese in cui vive. Il paziente ha in ogni circostanza il diritto di ricevere

una giusta quota di remunerazione che sia stata versata all’istituzione di salute mentale per il

suo lavoro.

Principio 14

Risorse dei reparti di salute mentale

1. I reparti di salute mentale devono disporre dello stesso livello di risorse di qualsiasi altra

struttura sanitaria, in modo particolare:

a) Di personale medico e di personale specializzato e qualificato in numero sufficiente e uno

spazio sufficiente per rispettare la vita privata dei pazienti e offrir loro terapie appropriate e

attive.

b) Di dotazione idonea alla diagnosi e alla cura dei pazienti;

c) Di cure specializzate appropriate,

d) Di mezzi di trattamento adeguati, regolari e completi, comprensivi della somministrazione di

medicinali.

2. Ogni reparto di salute mentale deve essere ispezionato dalle autorità competenti con una

frequenza sufficiente per vigilare adeguatamente sulle condizioni di vita e di trattamento dei

pazienti e sulle cure che vengono loro erogate in modo che siano conformi ai presenti

Principi.

Principio 15

Principi di collocamento

1. Se un paziente ha bisogno di essere curato in un reparto di salute mentale, tutto deve essere

fatto perché non vi sia collocato d’ufficio.

2. L’ammissione in un reparto di salute mentale deve essere amministrata nella stessa maniera

dell’ammissione in un qualsiasi altro reparto per una qualsiasi altra malattia.

3. Ogni paziente che non è collocato d’ufficio in un reparto di salute mentale ha il diritto di

lasciarlo in qualsiasi momento, a meno che non si concretizzino delle condizioni che ne

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giustifichino il suo collocamento d’ufficio, come previsto al principio 16 sotto riportato e

deve essere informato di questo diritto.

Principio 16

Collocamento d’ufficio

1. Una persona può essere collocata d’ufficio in un reparto di salute mentale o, essendo già stata

ammessa volontariamente in un reparto di salute mentale, può esservi tenuta d’ufficio

solamente con l’unica condizione che un professionista di salute mentale qualificato e

abilitato a questo scopo dalla legge decida, conformemente al principio 4 sopra riportato, che

questa persona soffra di una malattia mentale e consideri:

a) Che, in ragione di questa malattia mentale, c’è un rischio concreto di danno immediato o

imminente per questa persona o per i terzi;

b) Che, nel caso di una persona sofferente di una grave malattia mentale il cui giudizio sia

compromesso, il fatto di non immettere o ricoverare obbligatoriamente questa persona

costituirebbe per ciò stesso un grave pregiudizio del suo stato o impedirebbe di

somministrale un trattamento adeguato il quale può essere somministrato solo tramite un

ricovero in un reparto di salute mentale conformemente al principio della soluzione meno

restrittiva possibile.

Nel caso preso in considerazione al punto b, un secondo professionista di salute mentale

rispondente agli stessi requisiti del primo e indipendente da costui sarà interpellato ove questo sia

possibile. Se questa visita ha luogo, l’immissione o il ricovero obbligatorio del paziente possono

essere effettuati solo con il consenso di questo secondo professionista.

2. La misura dell’immissione o del ricovero obbligatorio sarà presa inizialmente per un breve

periodo previsto dalla legislazione nazionale ai fini di osservazione e di trattamento

preliminare, aspettando che la decisione d’immissione o di ricovero obbligatorio del paziente

sia esaminata dall’organo di revisione. Le ragioni dell’immissione o del ricovero obbligatorio

sono comunicate senza ritardo al paziente, così come l’immissione o il ricovero obbligatorio

e le ragioni che le motivano sono comunicate anche queste senza ritardo all’organo di

revisione, al rappresentante personale del paziente se ne ha uno e, salvo obiezione del

paziente, alla famiglia di costui.

3. Un reparto di salute mentale può ricevere pazienti ricoverati in modo obbligatorio solo se è

stato designato per questo scopo da un’autorità competente prevista dalla legislazione

nazionale.

Principio 17

Organo di revisione

1. L’organo di revisione consiste in un organo giudiziario o altro organo indipendente e

imparziale istituito secondo la legislazione nazionale e funzionante in accordo con le

procedure fissate dalla legislazione medesima. L’organo di revisione prende le sue decisioni

con l’assistenza di uno o più professionisti di salute mentale qualificati e indipendenti e tiene

conto dei loro pareri.

2. Come prescritto al paragrafo 2 del principio 16 sopra riportato, l’organo di revisione procede

all’esame iniziale di una decisione di immissione o di ricovero obbligatorio di un paziente

appena possibile, dopo l’approvazione di questa decisione e secondo procedure snelle e

rapide fissate dalla legislazione nazionale.

3. L’organo di revisione esamina periodicamente i casi dei pazienti sottoposti a ricovero

obbligatorio a intervalli ragionevoli fissati dalla legislazione nazionale.

4. Ogni paziente sottoposto a ricovero obbligatorio può presentare all’organo di revisione una

richiesta di dimissione dal reparto o di permanenza volontaria a intervalli ragionevoli fissati

dalla legislazione nazionale.

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5. A ogni riesame, l’organo di revisione valuta se le condizioni che hanno portato al ricovero

obbligatorio elencate al paragrafo 1 del principio 16 sopra riportato sono ancora soddisfate o,

in caso contrario, il paziente dovrà essere dimesso dal reparto psichiatrico.

6. Se, in ogni momento, il professionista di salute mentale, incaricato del caso, stima che le

condizioni per mantenere una persona in ricovero obbligatorio non sono più soddisfate, egli

prescrive che sia posto termine al ricovero obbligatorio di questa persona.

7.Un paziente o il suo rappresentante personale o ogni altra persona interessata ha diritto di

fare appello davanti a un organo superiore su una decisione relativa a un’immissione o un

ricovero obbligatorio di un paziente in un reparto di salute mentale.

Principio 18

Garanzie di procedure

1. Il paziente ha il diritto di scegliere e di designare un consigliere per rappresentarlo in quanto

tale e per rappresentarlo in qualsiasi procedura di querela o di ricorso. Se il paziente non può

permettersi tali servizi, un consigliere sarà messo a sua disposizione senza costi per lui nella

misura in cui non abbia mezzi sufficienti per remunerarlo.

2. Il paziente ha anche diritto all’assistenza, se necessario, di un interprete e dei suoi servizi. Se

ha bisogno di tali servizi e non può permetterseli, questi saranno messi a sua disposizione

senza spese nella misura in cui non abbia i mezzi sufficienti per retribuirli.

3. Il paziente e il suo consigliere possono richiedere e produrre a ogni udienza una relazione

stilata da uno specialista indipendente della salute mentale e qualsiasi altra relazione ed

elemento di prova verbale, scritto e altro che sia pertinenti e ammissibile.

4. Copie della cartella clinica del paziente e di tutti i rapporti e documenti che devono essere

presentati devono essere forniti al paziente e al consigliere del paziente, salvo casi speciali in

cui si ritenga che la rivelazione di un determinato dato del paziente nuocerebbe gravemente

alla salute del paziente medesimo o comprometterebbe la sicurezza di terzi. Nel caso in cui la

legislazione nazionale lo permetta e se la riservatezza possa essere garantita, ogni documento

che non è fornito direttamente al paziente dovrebbe essere reso noto al rappresentante e al

consigliere del paziente. Quando una parte qualsiasi di un documento non sia resa nota a un

paziente, il paziente o il consigliere del paziente, all’occorrenza deve essere avvertito della

non comunicazione e delle ragioni che la motivano e la decisione di non avvenuta

comunicazione potrà essere riesaminata dal tribunale.

5. Il paziente, il rappresentate personale e il consigliere del paziente hanno il diritto di assistere

e partecipare a ogni udienza e di essere ascoltati personalmente.

6. Se il paziente, il rappresentante personale o il consigliere del paziente chiedono che una

determinata persona sia presente in udienza, questa persona dovrà essere ammessa, a meno

che non si giudichi che la presenza della persona rischi di essere gravemente pregiudizievole

dello stato di salute del paziente o di compromettere la sicurezza di terzi.

7. Ogni decisione riguardante lo stabilire se un’udienza o una parte di questa debba svolgersi in

pubblico o in privato dovrà tenere conto necessariamente dei desideri del paziente, della

necessità di rispettare la vita privata del paziente medesimo e di altre persone e della

necessità di impedire che venga causato un grave pregiudizio allo stato di salute del paziente

o di evitare di compromettere la sicurezza di terzi.

8. Ogni decisione relativa a un’udienza e le ragioni che la motivano dovranno essere formulate

per iscritto. Copie di detta decisione si produrranno per il paziente, per il suo rappresentante

personale e per il suo consigliere. Al fine di determinare se la decisione deve o non deve

essere pubblicata integralmente o in parte, si dovrà tenere massimamente conto dei desideri

del paziente, della necessità di rispettare sua vita privata e quella di altre persone,

dell’interesse pubblico concernente la trasparenza nell’amministrazione della giustizia e della

necessità di impedire che un grave pregiudizio sia causato alla salute del paziente o di evitare

di compromettere la sicurezza di terzi.

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Principio 19

Accesso all’informazione

1. Un paziente (con questo termine si intende anche un ex paziente secondo il presente

Principio) deve poter accedere alle informazioni che lo riguardano e che si trovano

nelle sue cartelle cliniche o in archivi a lui riferiti detenuti presso l’istituzione

psichiatrica. Questo diritto potrà essere oggetto di restrizioni per impedire che un

grave pregiudizio possa essere causato alla salute del paziente e per evitare di

compromettere la sicurezza di terzi. Nel caso in cui la legislazione nazionale lo

permetta e se la discrezione può essere garantita, le informazioni che non vengono

date al paziente potranno essere date al rappresentante personale e al consigliere del

paziente. Quando una parte delle informazioni non viene comunicata a un paziente, il

paziente o il consigliere del paziente devono essere avvisati della non avvenuta

comunicazione e delle ragioni che la motivano e tale decisione potrà essere oggetto di

un riesame giudiziale.

2. Ogni osservazione scritta del paziente, del suo rappresentante personale o del suo

consigliere dovrà, su richiesta di uno di questi, essere allegata agli archivi riferibili al

paziente.

Principio 20

Delinquenti di diritto comune

1. Il presente Principio si applica alle persone che devono scontare pene detentive per avere

commesso degli illeciti penali o che sono detenute nell’ambito di azioni giudiziarie o di

inchieste avviate contro di loro e delle quali si è stabilito che sono affette da malattie mentali

o delle quale si è giudicato che potrebbero essere affette da una malattia mentale.

2. Tutte queste persone devono poter ricevere le migliori cure di salute mentale disponibili

come previsto al Principio 1 sopra riportato. I presenti Principi saranno loro applicabili nella

massima misura possibile, con le modifiche e le eccezioni che si impongono all’occorrenza.

Nessuna di queste modifiche ed eccezioni dovranno ledere i diritti riconosciuti a queste

persone con gli strumenti contemplati al paragrafo 5 del Principio 1 sopra riportato.

3. La legislazione nazionale potrà autorizzare un tribunale o un’autorità competente, basandosi

su pareri medici specializzati e indipendenti, a ordinare il collocamento di queste persone in

un’istituzione di salute mentale.

4. Il trattamento delle persone di cui si sarà stabilito che sono affette da malattia mentale deve

essere effettuato in qualsiasi circostanza conformemente al Principio 11 sopra riportato.

Principio 21

Querele

Ogni paziente o ex paziente ha il diritto di sporgere querela conformemente alle procedure previste

dalla legislazione nazionale.

Principio 22

Vigilanza e ricorso

Gli stati vigilano per porre in essere i meccanismi appropriati per favorire il rispetto dei presenti

Principi, per il controllo dei servizi di salute mentale, per il deposito, l’istruzione e le procedure

attinenti alla querele e per l’istituzione di procedure disciplinari e giudiziarie adeguate in caso di

colpa professionale o di violazione dei diritti di un paziente.

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Principio 23

Applicazione

1. Gli stati dovranno applicare i presenti Principi adottando misure pertinenti di carattere

legislativo, giudiziario, amministrativo, educativo e di altro tipo che rivedranno

periodicamente.

2. Gli stati accorderanno un’ampia diffusione ai presenti Principi con mezzi attivi e appropriati.

Principio 24

Applicazione dei Principi per quanto riguarda le istituzioni di salute mentale

I presenti Principi si applicano a tutte le persone che sono collocate in un reparto di salute mentale.

Principio 25

Clausola di salvaguardia dei diritti esistenti

I presenti Principi non devono pregiudicare in nessun modo i diritti esistenti dei pazienti, in modo

particolare i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale o internazionale applicabile, anche se i

presenti Principi non riconoscono questi diritti o li riconoscono in misura minore.