Tra i due litiganti, spunta il mediatore

6
& Successioni e Protezione Patrimoniale TRIMESTRALE - OTT/DIC 2016 ANNO 2 - NUMERO 4 - 14,00 www.patrimoniaonline.it LEO DE ROSA Russo De Rosa Associati Studio legale e tributario IMPRESE Strumenti per il passaggio PATRIMONIO PROTEZIONE Disabili, famiglia e fisco La globalizzazione del trust Poste Italiane Spa, spedizione in abbonamento postale - 70% LO/MI DONAZIONI Successioni Strumenti Le regole per non sbagliare Un consulente per amico Unit linked: guida all’uso

Transcript of Tra i due litiganti, spunta il mediatore

Page 1: Tra i due litiganti, spunta il mediatore

&Successioni e Protezione PatrimonialeTRIMESTRALE - OTT/DIC 2016ANNO 2 - NUMERO 4 - € 14,00www.patrimoniaonline.it

LEO DE ROSARusso De Rosa AssociatiStudio legale e tributario

IMPRESEStrumenti per il passaggio

PATRIMONIOPROTEZIONEDisabili, famiglia e fisco La globalizzazione del trust

Post

e Ita

liane

Spa

, spe

dizi

one

in a

bbon

amen

to p

osta

le -

70%

LO

/MI

DONAZIONI

Successioni

Strumenti

Le regole per non sbagliare

Un consulente per amico

Unit linked: guida all’uso

Page 2: Tra i due litiganti, spunta il mediatore

OTT/ DIC 201664&

Tribunali intasati, tempi biblici della giustizia ordinaria, ma il contenzioso familiare continua ad aumentare. Da qualche anno però il legislatore ha introdotto tra gli strumenti alternativi per la risoluzione

delle controversie la mediazione obbligatoria. Come funziona e perché conviene, soprattutto nelle successioni. Dove il consulente

QDQ]LDULR�JLRFD�XQ�UXROR�IRQGDPHQWDOH�di Valentina Pignataro

Tra i due litiganti,spunta il mediatore

MediazioneSUCCESSIONI & DONAZIONI

Page 3: Tra i due litiganti, spunta il mediatore

65 &

‘è la sorella che tra-scina in tribunale il fratello accusandolo di averle tirato ad-dosso un mattone di

cemento; c’è il genero che ingiuria la suocera apostrofandola «vipera»; c’è la moglie che abbandona il tetto coniugale trascinandosi dietro i fi-gli minorenni; c’è il marito violen-to che alla veneranda età di 70 anni prende a calci e pugni la moglie... Poi ci sono le liti tra gli eredi che si contendono il cospicuo gruzzo-lo di denaro del defunto genitore; il cuoco accusato di stalking nei confronti della sorella per questio-ni legate all’eredità di un immobi-le di pregio; la badante del nonno nominata erede universale in barba alle aspettative dei nipoti; l’anzia-na signora austriaca che in punto di morte avrebbe letteralmente stracciato banconote e libretti di risparmio per un valore di circa 1 milione di euro pur di non lasciarlo in eredità ai famigliari…

Il boom del contenzioso familiareParenti serpenti, fratelli coltelli. Le cronache dei giornali sono piene zep-pe di storie feroci che si consumano all’interno di una famiglia, spesso banali, spesso drammatiche, che quasi sempre si risolvono dopo tem-pi biblici davanti a un giudice. Con l’effetto collaterale di intasare le aule dei tribunali e rallentare la macchi-na della giustizia. Secondo gli ultimi dati Istat pubblicati il 26 settembre 2016, la quota più elevata di soggetti coinvolti in contenziosi riguardano famiglia (40,5%); se a questo dato si somma quello relativo alle liti per eredità e successioni (5,5%), la con-clusione è presto tratta. Alla mede-sima conclusione è pervenuto a suo tempo anche il legislatore che, ben consapevole del carico di contenzio-so, ha introdotto strumenti alterna-tivi di risoluzione delle controversie (Alternative dispute resolution), anche nell’ambito delle successioni eredita-rie, divisioni e dei patti di famiglia. Per far fronte alle dispute familiari, infatti, il legislatore italiano ha in-trodotto la mediazione obbligatoria, con la quale stabilisce che prima di adire il tribunale è obbligatorio pre-sentarsi davanti ad un mediatore e,

C

dopo aver ottenuto tutte le informa-zioni del caso, valutare se è il caso di procedere con la mediazione e ab-bandonare così l’idea di un conten-zioso giudiziario. Diversamente per la mediazione volontaria dove sono le parti che decidono di affidarsi ad un mediatore senza alcun obbligo legislativo.

Ma che cos’è la mediazione?Per risolvere una controversia non è più necessario rivolgersi al giudi-ce ma è possibile ricorrere a stru-menti, come quello della media-zione, che garantiscono un veloce e trasparente accordo delle parti in lite. Nella mediazione non c’è un terzo che decide ma sono le parti, con le proprie forze e con l’ausilio del mediatore, a risolvere la lite. Secondo Mario Francesco Dotti, mediatore professionista iscritto presso l’Organismo di Concilia-zione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano, «Il ruolo del mediatore è fondamentale perché ha il compito di creare un ambiente

protetto nel quale le parti possono reinnescare un dialogo e lavorare insieme per cercare soluzioni. Il mediatore non fornisce pare-ri giuridici né dispensa soluzioni, ma aiuta le parti a attraversare il conflitto e a gestirlo in modo co-struttivo, facendo emergere ciò che per ciascuna delle parti è davvero importante per risolvere la disputa.Sostanzialmente, la mediazione prevede le seguenti tappe: ascolto dei rispettivi punti di vista e de-finizione del problema; esplora-zione dei bisogni e interessi delle parti e individuazione di ciò che per ciascuna delle parti è impor-tante e prioritario; creazione di più scenari di soluzione; valutazione dei pro e contro dei vari scenari e scelta della soluzione; costruzione dell’accordo».

Chi può fare il mediatore?La legge istitutiva della mediazione prevede l’esistenza di Organismi di mediazione che, in possesso di de-terminati requisiti formali, possono

MediazioneSUCCESSIONI & DONAZIONI

�ůĂďŽƌĂnjŝŽŶĞ�ŐƌĂĮĐĂ ForFinance®&ŽŶƚĞ�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�'ŝƵƐƟnjŝĂ�ϭ�ŐĞŶŶĂŝŽ�Ͳ�ϯϭ�ŵĂƌnjŽ�ϮϬϭϲ

Page 4: Tra i due litiganti, spunta il mediatore

OTT/ DIC 201666&

essere accreditati presso il Ministe-ro della Giustizia. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua attività direttamente dall’Organismo cui appartiene, garantendo traspa-renza, imparzialità e la massima confidenzialità nella gestione della mediazione. Tuttavia, non tutti gli Organismi, seppur accreditati, of-frono la stessa qualità e serietà; il mercato registra infatti «casi di ec-cellenza», come li definisce Dotti, a casi un po’ più improvvisati.

L’iter da seguireLa procedura di mediazione co-mincia con la richiesta di una delle due parti rivolta ad un Organismo di Conciliazione il quale, assegna al singolo mediatore la relativa procedura e fissa una data per il primo incontro. La domanda vie-ne inviata anche alla controparte che ha la possibilità di aderire alla procedura, presentandosi alla data indicata o meno, manifestando in tal caso, l’intenzione di prosegui-re per le vie giudiziarie. Le parti, come conferma anche l’orienta-mento giurisprudenziale, sebbene siano (obbligatoriamente) assisti-te dall’avvocato di fiducia devono presentarsi personalmente all’in-contro, a nulla valendo anche lo scambio epistolare (raccomandate, fax, mail ecc…). Questo sottolinea

Mario F. DottiDĞĚŝĂƚŽƌĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ�ŝƐĐƌŝƩŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ůKƌŐĂŶŝƐŵŽ�Ěŝ��ŽŶĐŝůŝĂnjŝŽŶĞ�ĚĞůůKƌĚŝŶĞ�ĚĞŐůŝ��ǀǀŽĐĂƟ�Ěŝ�DŝůĂŶŽ

MediazioneSUCCESSIONI & DONAZIONI

quanto sia fondamentale in media-zione cercare non ciò che è giusto secondo il diritto, ma ciò che è giu-sto per le parti, in base a quelli che sono i bisogni e gli interessi che stanno dietro le pretese che danno origine alla lite.

Successioni, vince la mediazioneSecondo i dati del Ministero di Giustizia, dal 1° gennaio al 31 mar-zo 2016 le materie delle successioni ereditarie, delle divisioni e dei patti di famiglia registrano un notevole incremento della mediazione.Il primato spetta alle successioni che con il 60,1% delle compari-zioni segnala quanto sia forte la volontà di comporre la lite con il proprio fratello o cugino. Successo che si manifesta poi anche nell’esi-to della procedura: ben il 25% dei procedimenti in materia successo-ria si chiudono con l’accordo. In tempi decisamente molto più rapi-di, rispetto a quelli della giustizia ordinaria. Secondo gli ultimi dati – ricorda Dotti - un procedimento giurisdizionale dura in media 902 giorni; in mediazione scendiamo a 103 e addirittura a 80 giorni nel 1° trimestre 2016. Sarà anche l’effet-to dell’obbligatorietà imposta dalla legge, «perché è comunque indi-spensabile che le parti siano “ob-bligatoriamente” informate sull’e-

sistenza di una alternativa anche più celere rispetto al tribunale. «Sono dati che dimostrano quan-to sia vincente la scelta di ricorrere alla mediazione», afferma Dotti mediatore a tempo pieno con 16 anni di esperienza, sottolineando quanto sia importante per le parti cercare soluzioni alla loro lite e nel contempo puntare a salvaguarda-re la loro relazione. Chi arriva in mediazione soprattutto in materia successoria si trova in un momento di crisi molto forte, in cui la perdi-

�ůĂďŽƌĂnjŝŽŶĞ�ŐƌĂĮĐĂ ForFinance®&ŽŶƚĞ�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�'ŝƵƐƟnjŝĂ�ϭ�ŐĞŶŶĂŝŽ�Ͳ�ϯϭ�ŵĂƌnjŽ�ϮϬϭϲ

Page 5: Tra i due litiganti, spunta il mediatore

67 &

ta di un genitore spesso innesca il crollo della relazione famigliare con la riemersione di liti non risolte e dissidi mai sopiti. Lo stesso discor-so vale anche per le divisioni eredi-tarie assai frequenti tra fratelli.

La consulenza patrimoniale al tavolo della mediazioneIl mediatore tra le parti, il consulen-te per le parti. Soprattutto in sede successoria e di divisione l’oggetto della disputa, e quindi della media-zione, è un patrimonio. Un com-plesso di beni (immobili, mobili, materiali, immateriali) sul quale le parti devono prendere delle deci-sioni, cercando soluzioni che sod-disfino le aspettative di ciascuno e che siano anche efficienti sul piano fiscale e finanziario. Qui può entra-re in gioco il consulente finanziario come figura di supporto tecnico per le parti al tavolo di mediazione. In cosa può essere importante la fi-gura del consulente finanziario in un procedimento di mediazione? Il consulente finanziario può esse-re un valido aiuto, per esempio per valutare i beni e l’asse ereditario. Oppure nel fornire pareri tecnici, utili alle parti per avere un quadro completo degli aspetti di natura fi-scale o finanziaria di cui tener conto nel prendere le loro decisioni. Ma il consulente puà anche suggerire

MediazioneSUCCESSIONI & DONAZIONI

idee e spunti creativi. Dapprima nella fase di creazione delle op-zioni di soluzione, laddove, grazie alla sua esperienza quotidiana nel-la gestione di asset patrimoniali, il consulente può offrire un ventaglio di possibili soluzioni, accorgimenti e strategie più ampio di quanto sia normalmente a conoscenza di par-ti non addette ai lavori. E poi nella fase di scelta della soluzione, che deve essere la più efficiente e cor-retta sul piano finanziario e fiscale. Le parti che intendano coinvolgere un consulente come figura tecnica di supporto alla mediazione hanno due possibilità: rivolgere la richiesta all’organismo che, sulla base dell’e-lenco dei CTU presente in tribuna-le, nominerà il consulente; oppure, e anche preferibilmente, individua-re il consulente di comune accordo.

�ůĂďŽƌĂnjŝŽŶĞ�ŐƌĂĮĐĂ ForFinance®

�ůĂďŽƌĂnjŝŽŶĞ�ŐƌĂĮĐĂ ForFinance®

&ŽŶƚĞ�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�'ŝƵƐƟnjŝĂ�ϭ�ŐĞŶŶĂŝŽ�Ͳ�ϯϭ�ŵĂƌnjŽ�ϮϬϭϲ

&ŽŶƚĞ�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�'ŝƵƐƟnjŝĂ�ϭ�ŐĞŶŶĂŝŽ�Ͳ�ϯϭ�ŵĂƌnjŽ�ϮϬϭϲ

Page 6: Tra i due litiganti, spunta il mediatore

OTT/ DIC 201668&

ADR, ISTRUZIONI PER L’USO

La sigla ADR sta per Alternative Dispute resolution, ossia strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Il legislatore italiano, sulla scorta delle esperienze oltre confine, ha inserito nel nostro ordinamento nuovi stru-menti tra i metodi di risoluzione delle controversie, spin-to soprattutto dalla necessità di deflazionare il carico dei procedimenti giudiziari.Tra i metodi alternativi rientrano la mediazione, la nego-ziazione assistita, l’arbitrato. Per quanto riguarda la me-diazione (introdotta con il d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successivamente modificata) si distingue tra volontaria e obbligatoria; la legge infatti prevede che per determi-nate materie, le parti debbano essere preliminarmente e obbligatoriamente informate sulla mediazione. In questo caso la parte ricorrente ha l’onere di rivolgersi ad un Or-ganismo di Mediazione (accreditato al Ministero della Giustizia) che nomina il mediatore e fissa il primo in-contro. L’altra parte, debitamente informata, può o meno aderire. Dell’esito della procedura viene redatto processo verbale. Se l’accordo viene raggiunto e sottoscritto dalle parti esso costituisce titolo esecutivo al pari di una sentenza. Per quanto riguarda i costi, senza dubbio sono nettamente inferiori rispetto a quelli di un normale contenzioso. La parte istante deve versare da un minimo di 40 euro ad un massimo di 80 euro in relazione al valore della contro-versia. Anche le spese della procedura in sé variato da un minimo di 172 euro ad un massimo di 9.200 euro.Inoltre il legislatore ha previsto una serie di benefici fi-scali come l’esenzione dall’imposta di registro per il ver-bale di conciliazione. Nel complesso tutta la normativa ha la finalità di incentivare l’adesione a queste procedure.

Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano: le ragioni di un successo

Simbolo di eccellenza è senza dubbio l’Or-ganismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Milano attivo dal 2009 e che registra quasi 5 mila procedure all’anno e che nel 2015 ha visto un esito positivo di ben 500 mediazioni. Carmelo Ferraro, dirigente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, mostra a Patrimonia & Consulenza i dati dei proces-si di mediazione svolti dall’Organismo: «Le mediazioni mostrano un trend in salita sia per le procedura attivate sia per quelle concluse positivamente: ben 167 i procedimenti iscritti nel 2014 saliti nel 2016 a 192 per l’area suc-cessione. Trend peraltro replicato nelle altre aree di mediazione obbligatoria». Le ragioni di questa crescita sono senza dubbio di origine culturale, prosegue Ferraro, ma anche qualita-tiva: «corsi di formazione organizzati dall’Or-ganismo, aggiornamenti sulle stesse tecniche di mediazione consentono di arrivare a questi ottimi risultati».

iscritti

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

dal 01/01/2015 al 31/12/2015

DIVISIONE

PATTI DI FAMIGLIASUCCESSIONI EREDITARIE

135

167

1

1°INCONTROAderente comparso:

si prosegueiscritti

1°INCONTROAderente comparso:

si prosegue

20

31

0

153192

3

34591

ADR, UN CASO DI SUCCESSO

Dal 2014 al 2015 è cresciuto notevolmente il numero di procedure iscritte presso l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli avvocati di Milano. Stesso incremento si registra anche nella prosecuzione della mediazione.

Carmelo Ferraro

MediazioneSUCCESSIONI & DONAZIONI