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e Deliberazione ti. 36 120161C8E COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013 Vista la legge 10 dicembre 1993, ti. 515, recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera ed al Senato; vista la legge 6 luglio 2012, ti. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendicinui medesimi. Delega al Governo per t'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'annonizzazione del regime relativo alle detrazioni 97 fiscali , '; visto, altresì, l'art. 14 bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, ti. 13, recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento; visto, l'art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, a. 116), ha successivamente modificato l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, intestando alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge dellè spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14 del 16 giugno 2000, come modificato dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 5 luglio i

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e Deliberazione ti. 36 120161C8E

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI PRESSO LA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013

Vista la legge 10 dicembre 1993, ti. 515, recante disposizioni sulla disciplina

delle campagne elettorali alla Camera ed al Senato;

vista la legge 6 luglio 2012, ti. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei

contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per

garantire la trasparenza e i controlli dei rendicinui medesimi. Delega al Governo

per t'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e

dei movimenti politici e per l'annonizzazione del regime relativo alle detrazioni 97 fiscali ,';

visto, altresì, l'art. 14 bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede

di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, ti. 13, recante modifiche parziali

alla disciplina dei controlli in argomento;

visto, l'art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 11

agosto 2014, a. 116), ha successivamente modificato l'art. 13, comma 6, della

citata legge 6 luglio 2012, n. 96, intestando alle Sezioni regionali di Controllo

della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge dellè spese sostenute

da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei

Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte

dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14 del 16 giugno

2000, come modificato dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 5 luglio

i

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2003 e n. i del 17 dicembre 2004, nonché dalla deliberazione del Consiglio di

Presidenza n. 2291CP/2008 del 19 giugno 2008;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 241

SEZ.AUT/2013/INPR. e n. 12/SEZ.AUT/2014/Q1IIG, contenenti,

rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese

elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli

orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo

stesso alle sopravvenienzc di cui al D.L. n. 14912013 e relativa legge di

conversione;

visto il decreto n.165 del 15 settembre 2014 del Presidente della Sezione di

controllo per la Regione siciliana, con il quale è stato costituito questo Collegio 7 2C

di controllo sulle spese sostenute in occasione delle elezioni, tenutesi nl C f

territorio della Regione siciliana, nel 2013 per il rinnovo dei consigli comunali;.. : omunali; -»

vista la disposizione n. 112014/SEZ.CONTR./SEGR del 14 novembre 2014, cbn\

o la quale, il Direttore della Segreteria amministrativa del Servizio di suppor t'.-

della Sezione di controllo ha provveduto a individuare i Revisori assegnati al

predetto Collegio per l'espletamento dell'attività istruttoria;

vista la delibera n. 19512014/CSE, n.213/20141CSE e n. 7712015/CSE con le

quali questo Collegio si è costituito ed ha avviato l'attività istruttoria; /01 esaminata la documentazione pervenuta in esito all'attività istruttoria;

considerato che, successivamente all'espletamento delle elezioni

amministrative in esame, l'afl. 33, comtna 3, del D.L. 24 giugno 2014, 'i. 91

(convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), ha modificato l'art. 13, comina 6,

della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, limitando la verifica della conformità a

legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per

le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

anziché a quelli con 15.000 abitanti, come previsto dalla precedente

formulazione della norma;

vista la deliberazione n.1712016/CSE del 14 gennaio 2016;

DELIBERA

di approvare l'unito referto sull'esito dei controlli eseguiti sulle spese elettorali

e relative fonti di finanziamento rendicontate dalle formazioni politiche che

t

P1

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hanno preso parte alle consultazioni elettorali del 9 e 10 giugno 2013, per il

rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Catania.

DISPONE che copia della presente deliberazione sia trasmessa, per debita conoscenza, al

Consiglio comunale & Catania, nella persona del Presidente pro-tempore, con

invito a volerne curare la comunicazione ai delegati di lista e la pubblicazione

sul sito istituzionale dell'Ente. -

Ne dispone, altresì, la trasmissione all'Assessore regionale delle Autonomie

locali e della funzione pubblica, nonché al Presidente della Sezione di controllo

della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2016

I componenti del Collegio di controllo

Cons. SttRAGUSA

ConSL Cons. Tommaso

Depositata in Segreteria il 29 SENI 2016

11 Direttore della segreteria

3

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a

BEI

4-

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI PRESSO LA

SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

PER LA REGIONE SICILIANA

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI REI

SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE I

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE

POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 9 E 10 GIUGNO 2013

PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI

CONSIGLIERE COMUNALE

(Art. 12 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato 1 9, dall'art.13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96)

Componenti:

Consigliere Stefano Siragusa;

Consigliere Anna Luisa Carra;

Consigliere Tommaso Brancato.

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Hanno collaborato alla redazione del presente referto:

dott.ssa Loredana Bologna;

dott. Antonio Caruso;

dott.ssa Patrizia Geraci;

sig.ra Antonina Lupo.

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Ss

COMUNE DI CATANIA

PREMESSA

INDICE

PARTE GENERALE

Quadro nonnativo di riferimento

Profili metodologici ed operativi del controllo svolto

10

L'istituzione del Collegio e l'impostazione del controllo 14

Considerazioni conclusive

16

PARTE SPECIALE

Spese e finanziamenti relativi alle elezioni 2013 del Comune il Catania 18

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PREMESSA

11 presente referto espone gli esiti del controllo sulle spese sostenute peri

elettorale relativa alle consultazioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013,

Collegio istituito ai sensi dell'art. 1.3, comma 6, lett. e) e comma 7, della legge 6

'a

si

li. 96, presso la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

La legge n.96 del 2012 recante "Norme in materia di riduzione dei contributipubblici

in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i

controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governa per l'adozione di un testo unico delle leggi

concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del

regime relativo alle detrazioni fiscali", così come successivamente modificata dall'art. 33,

comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge

11 agosto 2014 n. 116), ha innovato la disciplina in materia di rimborsi delle spese elettorali

ai partiti, obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati e controlli da parte dei vari

organi preposti.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito del presente referto, l'art. 13 della legge

citata fissa limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e di tutti i soggetti politici che

partecipano alle elezioni comunali e dispone l'obbligo di rendicontazione delle spese

sostenute per la campagna elettorale, introducendo nell'ordinamento un controllo

qualificato limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Si tratta di una limitazione sostanziale e procedurale che è venuta ad incidere

direttamente, con decorrenza dalla sua entrata in vigore nell'ordinamento giuridico, sulla

competenza di questo Collegio nel corso dell'attività istruttoria, inizialmente intrapresa nei

confronti dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, così come richiesto dalla

precedente disposizione di legge.

Le attribuzioni previste dalla legge - con la tecnica del rinvio alla normativa di

carattere nazionale - presentano caratteri di analogia rispetto ai controlli già da tempo

intestati alla Corte dei conti in materia di spese per l'elezione alla Camera dei deputati e al

Senato della Repubblica, disciplinati dall'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993,

n. 515.

La citata n. 96 del 2012, nel richiamare l'applicazione degli obblighi di trasparenza

e di rendicontazione previsti per le campagne inerenti alle elezioni politiche, ha fissato ex

D7

4

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novo limiti alle spese elettorali per il rinnovo dei consigli degli enti locali, mantenendo ferma

in tal modo la distinzione, agli effetti del regime dei controlli, tra spese elettorali dei singoli

candidati e spese elettorali & partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

La normativa opera, pertanto, una netta separazione tra l'obbligo di

rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi

controlli a due organi distinti.

Va precisato, infatti, che il controllo sui rendiconti presentati dalle

politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato dalla iifi

apposito Collegio di tre magistrati della Corte dei conti1 , istituito presso ciasàna Sezore

regionale di controllo; la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati, iìvec

affidata dalla legge alla Corte di Appello del capoluogo di regione ed è esercitata da un

apposito "Collegio regionale di garanzia elettorale".

Più in particolare, il comina 6 dell'an. 13 della legge n. 96 del 2012 citata, rinvia

alle seguenti disposizioni della legge n. 51511993:

- art. 7, Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati, commi 2, 3. 4, 6. 7 e 8;

- art. 11, Tipologia delle spese elettorali;

- art. 12, Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi

di candidati, commi i e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;

- art. 13, Collegio regionale di garanzia elettorale;

- art. 14, Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati;

- art. 15, Sanzioni, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma

15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Il presente referto, redatto ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge n.96 del 2012 e

delI'art.12 della legge n. 515 del 1993, si compone di una pane generale, nella quale sono

illustrate le tematiche relative all'applicazione della normativa e gli indirizzi operativi

seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica, seguita da una parte speciale,

nella quale vengono sinteticamente descritti, per ciascuna entità controllata, i contenuti

'Omologhi a quelli previsti dall'ari. 12, comma 2, della legge, n. 51511993, per le elezioni di Camera e Senato della Repubblica ma operantipresso le Sezioni regionali.

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dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e le valutazioni in ordine

all'esito del controllo eseguito.

"

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a

PARTE GENERALE

Quadro normativo di riferimento

Nel contesto normativo delineato dalla legge 6 luglio 2012, n.96, che prevede la

riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché

misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti, disposizioni specifiche sono

dedicate alle elezioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere delle

Amministrazioni comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Le disposizioni principali che interessano ai fini del presente controllo riguardano i

seguenti profili:

-Limiti massimi delle spese elettorali dei partiti, movimenti o liste (art. 13, eonuhd 5

"Nei comuni con popolazione superi-ore a 30,000 abitanti, le spese per la campagna lefJr:aI.e'j'

di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai

singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la

somma risultante dal prodotto dell'importo di curo i per il numero dei cittadini iscritti nelle liste

elettorali comunali".

-Tipologia delle spese elettorali (&rt. 11 della legge n.515193, così come richiamato dall'art.

13, comina 6, della legge n.9612012)

"9. Per spese relative alla canipagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alta produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

6) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) compresa

l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema

e nei teatri;

e) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al

pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

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'9

d) atta stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e

all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste

elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna

elettorale. -

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e

postali, noncM gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfeuaria. in percentuale fissa del 30

per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. 2

- Rendicontazione delle spese elettorali (art. 12, comma 1 della legge n.515/93 così ié7',.

richiamato ilall'art. 13, comma 6, della legge n.9612012 e successivamento"didCJ\

dall'art. 14 bis del D. L. n. 14912013) I CY_'L.?-YBL

"I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentarùtllit .'Y,

dei conti, entro quarantaciiujuo giorni dall'insediamento, il consuntivo relativo alle spese per la

campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento."

-Controlli sui rendiconti (art. 12, comma 2, conuna 3, primo e secondo periodo e comina 3

bis della legge n.515193 così come richiamato dalI'art. 13, comma 6, della legge n.9612012)

"Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al cornina 1, ferma restando l'attuale

dotazione organica, è istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti

competente per territorio un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i

consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario

necessario. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese

sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese

2 Il compito seguente (terzo) prevede che: "La disposizioni di cui all'articolo 95 dei testo unico delle leggi recenti nonne per L'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 3957, si. 3612, non si applicano nei caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ed attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Aifini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli ogge tti pubblicitari di valore vile di uso corrente. "Il testo dell'an. 95 D.P.R. n.36111957 è il seguente: "Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tra a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000,000".

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CI

stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte

dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine

ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti cura la pubblicità del

referto di cui al comma 3."

-Sanzioni (art. 13, comma 7, della legge ti. 96/2012, come modificato dall'art.14 bis del

d.1.28 dicembre 2013, n.149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.13; art. 15, commi

15, 16 e 19 della legge n.515193, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge

n.96/2012)

(Art. 13): "In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte

movimenti politici e liste, è assegnato alla Sezione regionale di controllo della Corte

compito di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria do curo 50.000 a curo

(Art. 15): "In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle

fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa di cui al comma 5 dell'ari. 13 della legge 6

luglio 2012, n. 96, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una

sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo

dell'importo eccedente il limite previsto.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si

applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e Il del capo I della legge 24

novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della

medesima legge n. 689 del 1981."

RI

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AP

Profili metodologici ed operativi del controllo svolto

L'attività attribuita dalla legge al Collegio si esplica nella forma del controllo

successivo di regolarità su rendiconti, limitati alle spese relative alla campagna elettorale

e alle risorse che la finanziano; è volto alla verifica della conformità alla legge delle spese

sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle spese

stesse. Gli esiti dell'accertamento hanno natura dichiarativa e, laddove ne ricorrano i

presupposti, di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Va sottolineato che il nuovo controllo non riguarda l'erogazione di

bensì la regolarità dell'attività gestionale svolta da soggetti privati

irrogazione di sanzione, non avente finalità di recupero.

Il controllo assegnato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di

finalizzato ad accertare:

- il rispetto degli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute per le singole

campagne elettorali da ogni partito, movimento o lista che vi partecipa;

- 11 contenimento delle spese elettorali entro i limiti fissati dal legislatore in

rapporto al numero di elettori chiamati ad esprimere i propri rappresentanti;

- la regolarità delle spese dichiarate, sotto i profili della corrispondenza alle finalità

di legge e della validità della documentazione probativa di supporto.

Oggetto dell'attività di controllo è, dunque, il consuntivo relativo alle spese per la

campagna elettorale e alle connesse fonti di finanziamento, di ciascun partito, movimento,

lista e gruppo di candidati presente alle elezioni del Comune. Tali spese, secondo quanto

disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge n. 96 del 2012, non possono superare la

somma risultante dal prodotto dell'importo di curo i per il numero dei cittadini iscritti

nelle liste elettorali comunali.

Secondo quanto precisato dalla Sezione Autonomie, tale controllo accerta in base alla

tipologia dette spese elettorali ammissibili indicate ai commi I e 2 art. 11 legge 515 del 1993, la

sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo

un principio di in.erenza e congruitd anche sotto il profilo temporale".

L'attività istruttoria di questo Collegio di controllo, insediatosi - con deliberazione n.

19512014/CSE del 14novembre 2014 - si è preliminarmente concretizzata nell' individuazione

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dei soggetti tenuti alla rendicontazione e nell' acquisizione dei consuntivi presso gli uffici

comunali competenti. Successive richieste istruttorie di informazioni e chiarimenti integrativi

sono state rivolte per il tramite dei Presidenti dei Consigli comunali e, in taluni casi,

direttamente alle formazioni politiche interessate, laddove erano emerse carenze documentali.

Dell'istruttoria svolta e delle caratteristiche della rendicontazione delle spese il

Collegio ha inteso darne conto, oltre che in questa parte, nella pane speciale dedicata

controllo espletato sui singoli conti delle liste presenti nella campagna elettorale dei

interessati, evidenziandone le eventuali criticità e le valutazioni specifiche.

I soggetti passivi e il termine per la presentazione del rendiconto

I rappresentanti dei partiti, movimenti e liste partecipanti alle elezioni

amministrative devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna

elettorale e alle correlate fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni

dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, della legge n. 515 del

1993 nel testo riformato dall'art. 14 bis del decreto legge n. 149 del 2013, come richiamato

dall'an. 13, comma 6, della legge n. 96 del 2012).

A seguito della modifica apportata dal decreto legge n.149 del 2013, convertito dalla

legge a. 13 del 2014, il Collegio si è uniformato all'indirizzo interpretativo della modifica

legislativa nei termini formulati dalla Sezione Autonomie 3. Pertanto, ha ritenuto che il -

Collegio di controllo sia divenuto destinatario diretto della trasmissione dei rendiconti delle

spese elettorali, senza il tramite del Presidente del Consiglio comunale.

In relazione al termine ultimo per la presentazione del rendiconto si osserva che lo

stesso decorre dall'insediamento del Consiglio comunale 4 .

3 La Sezione delle Autonomie ha ritenuto che il disposto normativo possa essere inquadrato nel contesto della disciplina relativa ai controlli sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore (allora) a 15.000 abitanti, in quanto funzionale al miglior perseguimento delle relative finalità. Pertanto, l'individuazione della Corte dei conti quale diretto destinatario della trasmissione dei rendiconti da pane delle formazioni politiche, eliminando un passaggio procedurale intermedio, rende più sollecita la trasmissione degli atti all'organo di controllo competente e consente l'immediata verifica del Spetto del termine di adempimento, rilevante soprattutto ai fui dell'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie nelle ipotesi di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali (deliberazione n. 12/SEZAUT12014IQMIG). ' Sul punto, la Sezione Autònomie ha affermato (deliberazione a. 12/SEZAUT/2014/QMIG) che "il termine di 45 giorni deve intendersi riferito al periodo temporale compreso fra la data dell'insediamento del Consiglio comunale e t'ultimo giorno utile affinché i rappresentanti dei movimenti politici presenti alle elezioni comunali possano depositare presso la Sezione regionale di controllo il consuntivo". -

Il

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In questa prima fase applicativa, tenuto conto delle incertezze interpretative e della

novità della disciplina, il Collegio ha ritenuto di qualificare come ordinatorio il suddetto

termine, verificandone il Spetto, caso per caso, attraverso il controllo della data di

trasmissione o di deposito brevi manu del conto, salvo il puntuale accertamento volto ad

identificare una violazione dell'obbhgo di legge al deposito del rendiconto (soggetta a

specifica sanzione) rispetto ad un mero ritardo. In tal senso, infatti, la Sezione delle

Autonomie ha rimesso ogni la valutazione circa la qualificazione del mancato invio dei

rendiconti - se dipendente o meno da mero ritardo- all'apposita attività istruttoria del

Collegio, ai fini dell'applicazione dell'eventuale sanzione. 5

Il contenuto del rendiconto - -

Il rendiconto riporta l'indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale,

nonché delle fonti di finanziamento correlate (art.12 della legge n. 515 del 1993) che devono

trovare riscontro nella documentazione contabile allegata.

Il Collegio ha ritenuto di dover acquisire una formale, specifica comunicazione, nelle

ipotesi in cui il soggetto obbligato a rendere il conto non abbia sostenuto autonomamente

"Spetta al Collegio verificare se l'eventuale mancato invio del consuntivo alla scadenza del termine di 45 giorni

sia dipeso da moro ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente all'inoiternperanza a formale atto di

contestazione" (deliberazione n. 24ISE7-AIJT/2013(INPR). Va anche riferito che in sede di "giurisprudenza pretoria" risultano adottate, da altri Collegi, varie soluzioni tutte tendenti ad ammettere la regolarizzazione degli atti in sede istruttoria anche oltre il termine di 45 giorni, purché entro il medesimo siano stati assolti obblighi minimi di informazione o anche in assenza di ogni elemento embrionale di riferimento (cfr. Collegio presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte delib.n.63I2014ISRCPIE/CSE):"I1 Collegio, dando la prevalenza del dato sostanziale su quello formale ed in considerazione del fatto che spesso gli statuti comunali c/o i regolamenti dei Consigli comunali prevedono la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva sull'ammontare delta spese sostenute ( ... ) ha ritenuto rispettato il termine di trasmissione anche quando è stato presentato un semplice principio di rendicontazione. Peraltro la stessa deliberazione n. 2412013 della Sezione delle Autonomie laddove afferma che la Sezione regionale prima di irrogare la sanzione accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da moro ritardo, lascia intravedere la possibilità di considerare giustificato il ritardo nel deposito dei rendiconti." Il Collegio presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 6612014/CSE, ha ritenuto (seguendo l'orientamento del Collegio di controllo sulle Elezioni Politiche 2006) che siano da considerarsi utilmente presentati i conti consuntivi pervenuti prima dell'irrogazione della relativa sanzione. Nello stesso termine i citati conti possono essere rettificati e/o integrati. Peraltro il Collegio presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha ritenuto, invece, (delib.n.6312014/SRCPIE/C5E) "di non poter far tesoro dei risultati raggiunti nei referti sulle elezioni politiche e regionali perché in queste elezioni il mancato rispetto del termine comporta conseguenze diverse, secondo il diritto della formazione politica a percepire il contributo statale, mentre nelle elezioni comunali non è previsto alcun contributo ma è applicabile soltanto la sanzione prevista dall'an. 13, comma 7, della legge n. 9612012, in base al quale "in caso di mancato deposito dei eonsuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da curo 50.000 a curo 500.000".

12

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spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute

direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da

essi.

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento è stato quello di ritenere

che debbano essere indicate sia le fonti esterne (vale a dire i finanziamenti erogati da terzi)

che le fonti interne (proprie o già corrisposte ad altro titolo dal partito)6 .

Sul pulito, la Sezione delle Autonomie (cfr, deliberazione n. 24 del 2013 )ha 'r',cisátò

che "il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fond amen P, Z4ikj assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettoralkt(ìrtura -

f delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita

strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruziol'

finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo ... si estenderà

soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."

Con riguardo alle spese, va rilevato che l'art. 13, comma 5, della legge n. 96 del 2012

pone, innanzitutto. il limite massimo di i curo moltiplicato per il numero dei cittadini

iscritti nelle liste elettorali comunali e, i'art. il, comma 1, della legge a. 51.5 del 93 precisa

le tipologie di spese che possono considerarsi riferibili alla campagna elettorale, ovvero

quelle relative a:

a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;

b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. o), compresa

l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private,

cinema e teatri;

e) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al

pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento

di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

Con riguardo alle fonti di finanziamento la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento

con "mezzi propri" è sufficiente a provare la copertura delle spese. Per quanto riguarda i finanziamenti erogati da società, l'arti della legge n. 19511974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

13

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ít

e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna

elettorale.

Le suddette voci possono essere inserite nel rendiconto per il loro intero ammontare,

in quanto per loro natura strettamente connesse alla campagna elettorale.

Il secondo comina del predetto art. 11, prevede inoltre che: "Le spese relative ai locali

per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi,

sono calcolati in misura forfeuaria, in percentuale fissa del 30 per cento

complessivo delle spese ammissibili e documentate."

Restano escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica

consigliere comunale.

Le verifiche concernenti le spese dichiarate hanno riguardato

conformità alle finalità di propaganda elettorale, così come individuate

attraverso l'esame della documentazione di supporto (scontrini e/o fatture), nonché il

rispetto dei limiti di spesa calcolato per ciascun Comune ai sensi della norma sopra

richiamata.

L'istituzione del Collegio e l'impostazione del controllo.

Il Collegio si è insediato in data 14 novembre 2014. Per l'espletamento dell'attività

istruttoria si è avvalso di tre revisori appositamente designati dal direttore della Segreteria

del Servizio di supporto della Sezione di controllo 8 .

Nella fase pro - istruttoria, si è proceduto all'individuazione dell'ambito oggettivo

del controllo, ovverosia dei Comuni interessati alla consultazione elettorale in argomento.

In tale contesto, avvalendosi anche dei dati trasmessi dall'Assessorato delle

autonomie locali e della funzione pubblica Dipartimento autonomie locali, si è proceduto,

altresì, all'individuazione del numero degli aventi diritto al voto e la popolazione legale,

per ciascun ente, riportato nel prospetto che segue:

No i Comune Pro'. Pop. Legale N° elettori

i LICATA AC- 38.125 41.949

7 C&. deliberazione n. 195/20J4ICSE. 8 Cfr. disposizione e. 11201 4/SEZ.CONTR./SEGR.

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2 PALMA DI MONTECHIARO AG 23.643

ACI SANT'ANTONIO CT 17.270 14.430

4 ADRANO CT 35.549 35.017

5 BELPASSO CT 26.378 22.207

6 BIANCAVILLA CT 23.703 21.339

7 CATANIA CT 293.902 267.701

F GIARRE CT 28.114 24.908

9 GRAVINA DI CATANIA CT 26543 22.

10 MASCALUCIA CT 29.984

11 SCORDIA CT 17.185 [JiÌ4t 12 PIAZZA ARMERINA EN 22.196

E PARTINICO l'A 31.401

14 MESSINA ME 243.262 201.13T

15 COMISO RG 29.184 25.972

16 MODICA RG 53.959 46.680

ÌY CAELENTINI SR 17.958 15.866

18 1 ROSOLJNI SR 21.526 19.632

19 SIRACUSA SR 118.385 103.718

La successiva fase di acquisizione degli atti si è svolta attraverso l'interlocuzione

con i Presidenti dei Consigli Comunali, al fine dell'acquisizione dei rendiconti ovvero delle

dichiarazioni sostitutive; l'esame della relativa documentazione ha evidenziato, nella

maggior parte dei casi, contenuto incompleto e disomogeneo ovvero incertezza in ordine

alla data di deposito e, pertanto, il Collegio ha provveduto a formalizzare specifiche

richieste di ulteriore documentazione e solleciti.

I risultati e gli esiti di tale attività sono riportati nella parte successiva del referto

riferito a ciascun comune.

Considerato che, successivamente all'espletamento delle elezioni amministrative in

esame, l'an. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge il agosto

2014, n. 116), ha modificato l'an. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96,

limitando la verifica della conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti,

/

twv'.

15

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liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore

a 30+000 abitanti anziché a quelli con 15.000 abitanti, come previsto dalla precedente

formulazione della norma, il Collegio, con deliberazione n. 1712016/CSE ha disposto il non

luogo a provvedere in ordine ai rendiconti riferiti ai comuni con popolazione inferiore a

30.000 abitanti.

L'art. 12. comma 3, della legge n. 515 del 1993, applicabile al controllo di questo

Collegio in forza del rinvio operato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96 del 2019Jia.

fissato in sei mesi, prorogabili con motivata delibera per ulteriori tre mesi, il "

y J2:11 concludere il procedimento di controllo. Il Collegio, in conformità J.ilft4'ai?kz&o. interpretativo consolidato (formatosi con riferimento all'attività di controllo dia4

collegi istituiti in sede centrale ai sensi delle disposizioni normative soprarichiatna1e),M.

ritenuto di individuare il dics a quo per l'inizio dell'attività di controllo nel giorno i

presentazione, da parte dei soggetti partecipanti alla competizione elettorale, dell'ultimo

rendiconto completo di tutti gli allegati giustificativi.

Nel caso in ispecie, la decorrenza del termine di sei mesi è stata individuata nella data in

cui è pervenuto l'ultimo atto richiesto in sede istruttoria a completamento degli elementi

di valutazione del relativo rendiconto, ovvero dal 9 novembre 2015.

Pertanto, questo Collegio non si è avvalso di alcuna proroga.

Considerazioni conclusive.

L'esame dei rendiconti presentati dalle formazioni politiche partecipanti alla

competizione elettorale nella maggior parte dei casi si è rivelato privo di elementi sufficienti

a consentire un adeguato controllo, essendo emerse incongruenze, imprecisioni se non

addirittura omissioni.

Il Collegio ha rilevato, infatti, l'assenza di elementi di dettaglio concernenti le fonti

di finanziamento delle spese elettorali, ovvero la sezione del rendiconto relativa

all'esposizione delle entrate. In particolare, il Collegio ha rilevato che i rappresentanti delle

formazioni che hanno partecipato alle elezioni in questione si sono limitati ad inviare mere

dichiarazioni con le quali hanno asserito di non aver percepito finanziamenti esterni.

9 Dichiarazione da parte di rappresentante della Lista civica "Siracusa Democratica".

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Fu

Pertanto, il Collegio, in assenza di normativa di dettaglio e in carenza di appositi

mezzi istruttori per la verifica aliunde delle fonti di finanziamento, ha dovuto ritenere

sufficiente - almeno fino alla emanazione di diversi indirizzi applicativi - le dichiarazioni

rese dagli stessi soggetti sopposti a controllo.

Sul versante della spesa, l'attività di controllo è stata esercitata sulla

documentazione presentata (nei casi in cui sono state dichiarate spese) ovvero prendendo

atto, anche in questo caso, delle dichiarazioni negative dei soggetti sottoposti a controllo.

Per le considerazioni suesposte e per le difficoltà applicative emerse anche per

l'inottemperanza dei soggetti sottoposti a controllo a recepire adeguat,a r$

disposizioni concernenti questa nuova forma di controllo, il Collegio ha dovut&hi ( ij 4h! • • 1

la sussistenza di limiti e criticità sull'effettività degli esiti di siffatta funzioni&4jto'

fortemente compressa dall assenza di strumenti, m capo al medesimo CollegI4_,4d1eya' 'NCt 'TTh-t)

consentire riscontri di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dagli stessi interessa

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PARTE SPECIALE

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-p

4':

Consultazioni del 9 e 10 giugno 2013 nel Comune di CATANIA

Pop. Legale: 293.902

Elettori: 267.701

Liste elettorali: 15

Limite di spesa per lista: C 267.701,00

Spese complessivamente dichiarate: £ 168.152,40

Attività istruttoria

L'attività di accertamento e di controllo relativa al Comune di Catania

rivolta alla verifica della legittimità dei profili esposti nella parte generale e si evolLa

seguendo, anche, gli orientamenti e le linee guida contenuti nelle deliberazioni della Sezione

Autonomie della Corte (in particolare, le n. 2412013 e n. 12/2014), che hanno risolto

questioni interpretative, in considerazione del susseguirsi non sempre ordinato e

sistematico delle disposizioni normative ed in carenza di prassi consolidate.

Il Presidente del Consiglio Comunale, con le note prot. n. 110989 del 2 aprile 2014, n.

135370 dei 23 aprile 20144, n. 146803 del 6 maggio 2014, n. 162733 del 19maggio 2014, n.

207618 del 25giugno 2014, n. 215639 del 2 luglio 2014, n. 224344 del 9luglio 2014, n. 72876

del 5 marzo 2015, n. 161018 del 12 maggio 2015 e n. 185322 del 29 maggio 2015 (acquisite

al protocollo della Sezione rispettivamente con il n. 3294 del 9 aprile 2014, n. 4050 del 6

maggio 2014, n. 44.06 del 14 maggio 2014, n. 4619 del 23 maggio 2014, n. 5927 del 9 luglio

2014, n. 5996 del 16 luglio 2014, n. 6000 dei 16 luglio 2014. n. 1790 del 9 marzo 2015, a.

4198 del 18 maggio 2015 e n. 4654 del 1 giugno 2015), ha inoltrato alla Sezione regionale di

controllo per la Sicilia, a seguito di specifiche richieste di quest'ultima (nota prot. 626 del

21 gennaio 2014, nota prot. 2272 del 14 marzo 2014, nota 855 del 5 febbraio 2015. nota

prot. 2707 del 13 aprile 2015 e nota prot. 2709 del 13 aprile 2015), la rendicontazione

riferibile alle liste che hanno partecipato alla campagna elettorale 2013, così come da

queste prodotta presso il Consiglio medesimo. -

Per effetto di tale attività di interlocuzione è stato possibile acquisire agli atti

documentazione utile per i controlli ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 6,

19

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e:

della legge n. 51511993 e dell'art. 13, comina 6, della legge n. 9612012 per le n. 15 liste che

hanno preso parte alla campagna elettorale.

La disamina di detta documentazione, ha consentito a questo Collegio di accertare che

nell'ambito delle n. 15 liste partecipanti alle consultazioni elettorali del 09 e 10 giugno

2013, solamente n, 7 liste hanno dichiarato di aver speso per la campagna elettorale, gli

importi di seguito riportati, che ammontano complessivamente, a euro 168.152,40.

LISTA SPESE 1 MEGAFONO LISTA CROCEVIA € 3.000,00

2 POPOLO DELLE LIBERTA' £45.333,46

3 GRANDE CATANIA €43.298,95

4 CATANIA BENE COMUNE IANNITTI SINDACO

e 286

5 ARTICOLO 4 £ 6.13$i'

6 PER CATANIA MAURIZIO CASERTA € 6S0

7 AGGIUSTA CATANIA € 3.06

Di seguito vengono evidenziati, analiticamente per ciascuna lista, i dati accei

irregolarità verificate, con annesse valutazioni individualizzate.

1) IL MEGAFONO CROCETTA

Data deposito presso il Consiglio Comunale: 2 luglio 2014

ENTRATE: non prodotta nessuna dichiarazione e documentazione giustificativa.

SPESE

Importo: £ 3.000,00

Tipologia: iniziativa a sostegno della lista.

Documentazione giustificativa: non prodotta.

VALUTAZIONI

Le spese dichiarate per la campagna elettorale risultano contenute entro i limiti fissati dal comma 5 dell'art. 13 della Legge n.96 del 2012. Il rendiconto si presenta formalmente incompleto, poiché non è stata indicata la fonte di finanziamento inerente le entrate, né trasmessa la documentazione riguardante la spese. Il rendiconto, pertanto, viene dichiarato irregolare.

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2) POPOLO DELLA LIBERTA'

Data deposito presso il Consiglio Comunale: 14 settembre 2013

ENTRATE

Importo £ 34.887,28

Tipologia dichiarata:

I. parziale utilizzo dei fondi incassati a titolo di rimborso elettorale corrisposto dallo Stato nell'anno 2012 ai sensi della legge 3giugno 1999, n. 157 e s.in. e i. (€7.627,28);

2. debiti verso fornitori il cui pagamento avverrà successivamente alla data di presentazione del rendiconto (€ 27.260,00).

Documentazione giustificativa: elenco analitico dei debiti residui ver 27.260,00).

SPESE

Importo: € 34.887,28+€ 10.446,18

Tipologia dichiarata:

1. produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaga

2. distribuzione e diffusione di materiali e mezzi per la propaganda (€ 3.'wv,UtJ);

3. organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche di carattere sociale, culturale e sportivo (€ 20.589,80);

4. stampa e distribuzione dei moduli, autenticazione firme (€ 34,28);

5. personale per servizio inerente la campagna elettorale (€ 10.564,00);

6. 30% a forfait dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate a art. 11, comma 2, della legge 1011211993, n. 515 (€ 10.466,18).

Documentazione giustificativa: fattura del 4 giugno 2013 per € 239,20, fattura del 18 giugno 2013 per € 520,00, fattura del 9 luglio 2013 per € 4.961,00 con specificato l'importo per attività di volantinaggio per Catania in € 2.420,00, fattura del 7 giugno 2013 per £ 520,00, fattura del 25 maggio 2013 per € 280,00, fattura dell' 8 giugno 2013 per € 500,00 3 fattura dell'8 giugno 2013 per € 500,00,fattura del 5 giugno 2013 per £ 624,00, fattura del 23 maggio 2013 per € 3.600,00, fattura del 2 luglio 2013 per € 6.864,00, fattura del 31 maggio 2013 per € 1.164,80, fattura del 22 aprile 2013 per £ 1.573,00,fattura del 28 giugno 2013 per € 3.300,00, fattura del 17 maggio 2013 per £ 1.352,00, fattura del 7 giugno 2013 per € 832,00, fattura del 7 maggio 2013 per € 600,00 con importo pro quota per Catania di £ 34,28, fattura del 30 maggio 2013 per £ 2.600,00, fattura del 30maggio 2013 per £ 900,00, fattura del 4 giugno 2013 per € 484,00, fattura del 10 luglio 2013 per £ 4.680,00, fattura del 30maggio per € 2.500,00

per un TOTALE COMPLESSIVO di £ 34.887,28.

21

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VALUTAZIONI

Le spese dichiarate per la campagna elettorale risultano contenute entro i limiti fissati dal

comma 5 dell'an. 13 della Legge n.96 del 2012. Le fonti di finanziamento indicate rientrano nella categoria dei fondi propri del partito e i

debiti v/fornitori sono presumibihnente da considerarsi come contributi in beni e servizi. Alla luce dell'attività espletata, pertanto, il Collegio ritiene di non dover formulare

specifiche osservazioni.

3) GRANDE CATANIA

Data deposito presso il Consiglio Comunale: 21 marzo 2014

Rendiconto presentato dal tesoriere federale del "Movimento per le Autonomie"

ENTRATE

Importo: € 43.298,95

Tipologia dichiarata: movimento per le autonomie (risorse proprie).

Documentazione giustificativa: bonifici come ordinante il movimento delle

SPESE

Importo: € 43.298,95

i,

e,

Tipologia dichiarata:

1. produzione, acquisto di materiali e mezzi perla propaganda (€ 36.420,80);

2. organizzazione di manifestazioni di propaganda (€ 560,00); 3. spese per il personale utilizzato perla propaganda (€4.200,00);

4. altre spese per le sedi elettorali, viaggi, soggiorni, telefoniche, postali ecc. 2.118,15).

Documentazione giustificatiiva:

fattura del 10 maggio 2013 per € 1.040,00 fattura del 18 giugno 2013 per € 35.256,00 fattura del 15 luglio 2013 per £ 124,80

per un TOTALE COMPLESSIVO di £36.420,30.

bonifici del movimento per l'autonomia:

del 13 maggio 2013 per € 1.210,00

del 12 settembre 2013 per € 5.000,00

del 11 settembre 2013 per £ 5.000,00 del 16settembre 2013 per £ 5.000,00 del 18 settembre 2013 per € 20.256,00 del 18settembre 2013 per £ 124,80

per un TOTALE COMPLESSIVO di £ 36.590,80.

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fattura del 19maggio 2013 per € 560,00;

bonifico del movimento per l'autonomia del 1° luglio 2013 per € 560,00;

dichiarazione di prestazione di lavoro autonomo, occasionale per £ 1.200,00, al netto della ritenuta d'acconto per € 500,00, assegno bancario del movimento per £ 1.200,00;

dichiarazione di prestazione di lavoro autonomo, occasionale per £ 1.200,00, al netto della ritenuta d'acconto per € 500,00, assegno bancario del movimento per € 1.200,00;

dichiarazione di prestazione di lavoro autonomo, occasionale per € 1.000,00 al netto della ritenuta d'acconto per € 200,00,, assegno bancario del movimento per € 1.000,00;

per un TOTALE COMPLESSIVO di spesa € 4.200,00.

fattura del 2 maggio 2013 per € 5.200,00, bonifico del movimento per l'autonomia del 8 maggio 2013 per €5.200,00.

fatture telecom:

del 6 giugno 2013 per €91,00

del 6 giugno 2013 per € 89,00

del 6 giugno 2013 per € 58,00

del 6 giugno 2013 per €99,50

del 6 giugno 2013 per «56,00

del 6 giugno 2013 per « 254,50

del 6giugno 2013 per € 1.212,50

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per un TOTALE COMPLESSIVO di £ 11160,50.

VALUTAZIONI

Il rendiconto si presenta formalmente completo anche se le spese documentate, rientranti nelle tipologie di legge e non eccedenti il limite di legge, risultano superiori a quelle dichiarate. La dichiarazione che le fonti di finanziamento utilizzate dalla lista "Grande Catania" sono risorse proprie del "Movimento Per le Autonomie", in assenza di altri ulteriori elementi chiarificatori, non consente di accertare con ragionevole certezza la provenienza delle medesime e rende pertanto impossibile ogni altra specifica valutazione di merito.

4) CATANIA BENE COMUNE IANNInI SINDACO

Data deposito presso il Consiglio Comunale: 10 aprile 2014

ENTRATE:

Importo: £ 280,86

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i Tipologia dichiarata: contributi individuali liberi e volontari incassati in denaro.

Documentazione giustificativa: non prodotta.

SPESE

Importo: € 280,86

Tipologia dichiarata:

1, fornitura straordinaria energia elettrica per comizio (€ 128,85);

2. spillette con contrassegna elettorale (€ 57,41);

3. striscione recante nome della lista (€ 93,60).

Documentazione giustificativa:

fattura del 24 maggio 2013 per € 57,41;

bollettino postale ENEL pagato il 3 giugno 2013 per € 129,85;

fattura del 2 maggio 2013 per € 93,60.

VALUTAZIONI

Le spese dichiarate per la campagna elettorale risultano contenute entro i limiti fissati dal

comma 5 dell'art. 13 della Legge n.96 del 2012. Il rendiconto si presenta incompleto, in quanto è stata omessa la produzione di elementi probativi di supporto con riferimento ai contributi volontari versati dai sostenitori/candidati/simpatizzanti. Alla luce dell'attività espletata, pertanto, il Collegio dichiara l'irregolarità del rendiconto.

5) ARTICOLO 4

Data deposito presso il Consiglio Comunale: 24 aprile 2014

ENTRATE

Importo: viene indicato l'importo totale di € 8.300,00 di entrate riferibili alla campagna elettorale della provincia di Catania (comuni con popolazione superiore a 15.000,00

abitanti).

Tipologia: somme incassate in denaro.

Documentazione giustificativa: elenco di tutti i movimenti del conto corrente bancario

intestato alla lista e elenco con le generalità dei contribuenti e importo del contributo.

SPESE Importo: £ 6.357,13 (l'importo complessivo delle spese per tutti i Comuni della provincia

di Catania è stato di € 8.137,54).

Documentazione giustificativa:

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• fatture Enel, intestate al movimento c/o Corso delle province, 170 - Catania del 0910612013, del 0810812013, del 1311012013 e del 2611112013 per un totale di € 530,01; fattura del 30110/2013 per € 2.000,01, fattura del 01/06/2013 per £ 1.560,00, fattura del 04/0612013 per £ 1.040,00, fattura del 05/06/2013 per £ 364,00, fattura del 1010612013 per £ 728,00, fattura del 3010612013 per € 1.349,28, fattura del 0511012013 per € 1.040,00 e fattura del 2410912013 per € 900,00 per un totale di £8.981,29

per un TOTALE COMPLESSIVO di £ 9.511.30.

Tipologia: Spese per stampa e affissioni manifesti elettorali, acquisti di materiale pubblicitario, fornitura di energia elettrica, spese notarili per atto costi associazione. Documentazione giustificativa: prodotta per tutta la provincia di Catania.

VALUTAZIONI

Le spese dichiarate per la campagna elettorale risultano contenute entro i limiti comina 5 dell'an. 13 della Legge n.96 del 2012. Alla luce dell'attività espletata, pertanto, il Collegio ritiene di non dover formulare specifiche osservazioni.

6) PER CATANIA MAURIZIO CASERTA

Data deposito presso il Consiglio Comunale: 21 giugno 2014

ENTRATE

Importo: £ 66.880,00

Tipologia dichiarata: somme incassate sotto forma di donazioni.

Documentazione giustificativa: elenco con importo, nominativo e modalità di versamento (bonifico o contanti), anche se molti dei versamenti sono a nome del candidato sindaco.

SPESE Importo: £ 65.955,57

Documentazione giustificativa: intestazione "comitato per un'azione politica" e candidato sindaco.

• fattura del 28112/2012 per £ 7.269,08 e bonifico di pari importo del 27/03/2013; • fattura del 1810112013 per € 90,75 e bonifico di pari importo del 18/0112013; • fattura del 412/2013 per € 7.850,00 e bonifico di pari importo del 28102/2013; • fattura del 912113 per £ 165,00 e bonifico di pari importo del 28/0212013; • contratto di locazione con canone pattuito per n. 3 mesi € 900,00;

ricevuta di registrazione contratto di € 96,24;

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4

j

proroga contratto locazione per n. 2 mesi e bonifico del 810312013 per canone di locazione e spese di registrazione (€ 1.060,00);

• bollettini di pagamento Enel di £ 85,87 scadenza 2510312013, pagamento in contanti, di £ 31,65 scadenza del 24104/2013, pagamento in contanti, di € 43,87 scadenza del 25/0612013, pagamento in contanti e di € 16,68 scadenza del 2210812013 pagamento in Contanti;

• fattura del 1810212013 per € 23,78; • fattura del 2110412013 per € 1.824,08 e bonifico di pari importo del 1810412013 • bollettini di pagamento di c/c postale per registrazione marchio d'impresa per un

totale di € 144,00 del 2510312013, pagamento in contanti; • bollettini di pagamento di c/c postale per registrazione marchio d'impresa per un

totale di £ 144,00 del 1910412013, pagamento in contanti; • fattura del 2910312013 per € 5.824,00 e bonifico di pari importo del 2010312013r' • fattura del 0410412013 per € 2.600,00 e bonifico di pari importo del 0810512013; • fattura del 15/0412013 per € 2.500,00 e bonifico di pari importo del 1710412013; • fattura del 1510612013 per € 528,85 e bonifico di pari importo del 061081203; • fattura del 1710412013 per € 500,00 e bonifico di pari importo del 16104113;.. • fattura del 1810412013 per € 242,00 e bonifico di pari importo del 21105/2Ò13; • fattura del 1910412013 per 96,80 e bonifico di pari importo del 3010412013; • fattura del 19/0412013 per £ 1.815,00 e bonifico di pari importo del 1310612013; • fattura del 2210412013 per £ 520,00 e bonifico di pari importo del 21/0512013; • fattura del 2610412013 per £ 230,00 c bonifico di pari importo del 1910612013; • fattura del 03105/2013 per € 182,00 e bonifico di pari importo del 0810512013; • fattura del 0810512013 per € 998,40 e bonifico di pari importo del 2310512013; • fattura del 1510512013 per 187,20 e bonifico di pari importo del 2210512013; • fattura del 1.510512013 per 180,00, pagata in contanti; • fattura del 1.7105/2013 per €2.000,00 e bonifico di pari importo dei 1910512013; • fattura del 1510712013 per £ 2.000,00 e bonifico di pari importo del 1010712013; • fattura del 21/05/2013 per € 6200 e bonifico di pari importo del 2310512013; • ricevuta di pagamento del 21/0512013 per « 136,00 e bonifico di € 86,00, più

pagamento in contanti per € 50,00 effettuato in data 01107/2013; • ricevuta di pagamento del 21/0512013 per € 136,00 e bonifico di € 86 1 001 più

pagamento in contanti per C 50,00 effettuato in data 03107/2013; • fattura del 23/0512013 per £ 795,60 e bonifico di pari importo del 0710612013; • fattura del 27/0512013 per € 780,00 e bonifico di pari importo del 0710612013; • fattura del 2910512013 per €832,00 e bonifico di pari importo del 3010512013; • fattura del 3010512013 per £ 1.834,56 e bonifico di pari importo del 0310612013; • fattura del 31/0512013 per € 499,20 e bonifico di pari importo del 311052013; • fattura del 3110512013 per € 1.040,00 e bonifico di pari importo del 2710512013; • fattura del 31/0512013 per € 1.647 536 e bonifico di pari importo del 31105112013; • fornitura biglietto aereo per € 285,00 e bonifico cli pari importo del 2010612013; • fattura del 0310612013 per € 70,00, pagamento in contanti; • scontrino fiscale per € 67,95, pagamento in contanti; • fattura del 0410612013 per £ 413,82, pagamento in contanti; • fattura del 04106/2013 per €1.572,48 e bonifico di pari importo del 0510612013;

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• fattura del 0410612013 per €1.560,00 e bonifico di pari importo del 0710612013; • fattura del 0410612013 per € 1.352,00 e n. 2 bonifici, del 0710612013 e del 10/0612013,

per un totale di pari importo; • fattura del 04/06/2013 per £ 306,37, pagamento in contanti; • fattura del 04/0612013 per £51,21., pagamento in contanti; • fattura del 0510612013 per £ 2.080,00 e n. 2 bonifici, del 07/0612013 e del 1910612013,

per un totale di pari importo; • fattura del 06/061201.3 per £ 150,02, pagamento in contanti; • fattura del 1110612013 per £988,00 e bonifico di pari importo del 1110612013; • fattura del 1210612013 per £140,40 e bonifico di pari importo del 20106/2013; --'T•

• fattura del 19106/2013 per «63000 e bonifico di pari importo del 25/06/201,3( - • fattura del 1910612013 per € 999,44, pagamento in contanti; • fattura del 2010612013 per « 484,00 e bonifico di pari importo del 251061/2díá • fattura del 0610612013 per € 200,00 e bonifico di pari importo del 01108/2;: • fattura del 10/0612013 per € 416,00 e bonifico di pari importo del 01/08/201q;\t' • fattura del 2410612013 per £ 4.412,00 e bonifico di pari importo del 01108/20-L • fattura del 2310412013 per € 139,15 e bonifico di pari importo del 01108/2013; • fattura del 14105/2013 per €100,00 e bonifico di pari importo del 0110812013; • ricevuta di pagamento del 1910812013 per « 2.000,00 e bonifico di pari importo del

2010812013

per un TOTALE COMPLESSIVO di spesa di £ 5.955,57.

VALUTAZIONI

Il rendiconto si presenta formalmente completo in quanto contenente l'attestazione della copertura delle spese che rientrano nelle tipologie di legge e risultano documentate, anche rispetto alla data degli esborsi e nel loro complesso non eccedono il limite di legge.

7) AGGIUSTA CATAMA

Data deposito presso il Consiglio Comunale: 13maggio 2015

ENTRATE

Importo: £ 3.005,00

Tipologia dichiarata: somme versate sotto forma di contributo.

Documentazione giustificativa: estratto conto.

SPESE Importo: £ 3.005,00

Documentazione giustificativa: estratto conto e fatture.

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fattura del 71612013 per € 1.040,00;

fattura del 3010512013 per € 1.040,00;

fattura dei 0310612013 per € 520,00

ricevuta di £ 300,00 per distribuzione dépliant a domicilio

spese di gestione e chiusura conto £ 105,00

VALUTAZIONI

Il rendiconto si presenta formalmente completo in quanto contenente I copertura delle spese dichiarate con entrate di pari importo complessivo.

Le spese dichiarate, singolarmente rientranti nelle tipologie di legge, son anche rispetto alla data degli esborsi e nel loro complesso, non eccedono il limite di legge.

Liste i cui rappresentanti hanno espressamente dichiarato che nessuna spesa è stata

sostenuta sono le seguenti:

No LISTA DATA DEPOSITO PRESSO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. COMUNALE

I DEMOCRAZIA FEDERALE 23 LUGLIO 2014

2 FORZA CATANIA 28 MARZO 2014

3 TUTTI PER CATANIA 28 MARZO 2014

4 PATTO PER CATANIA P APRILE 2014

I PRIMAVERA PER CATANIA 1 0 APRILE 2014

6 MOVIMENTO CINQUE STELLE

10 APRILE 2014 E 14 MAGGIO 2014

I SINISTRA PER CATANIA 22 APRILE 2014

PARTITO DEMOCRATICO 24 APRILE 2015

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Stante quanto sopra, considerate le problematiche connesse alla prima applicazione delle nuova normativa evidenziate nelle pagine precedenti e tenuto conto dell'esigenza di garantire l'uniformità di trattamento dei soggetti controllati, il Collegio ritiene che l'analisi

complessiva dei rendiconti non ha evidenziato rilevanti profili di difformità rispetto alla

disciplina normativa e che, in ogni caso, le irregolarità riscontrate, in quanto generalizzate o quantitativamente prive di gravità offensiva, non siano passibili di sanzioni.

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CORTE DEI CONTI

Cc -

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto I Il Direttore della Segreteria

Al Consiglio Comunale di Catania nella persona del Presidente pro-tempore - CATANIA

PEC: [email protected] EMAIL: [email protected] (Pres.Cons.Com .)

All'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

PALERMO PEC: assessorato.autonoznieJocaIi.fpcertmaiLregionesicilia.it

Al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana SEDE

Oggetto: Comune di CATAMA - Controllo spese elettorali elezioni amministrative 2013.

- Trasmissione Deliberazione n. 36 I2016ICSE.

Si trasmette, copia della Deliberazione n. 3 G 12016/CSE adottata dalla Sezione &

Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella Camera di consiglio del 26

GENNAIO 2016.

Si prega & dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

[email protected]

Vita Alainia

Q- Viallotarbartolo,n.8 - 90141 Palermol TeLi Fax 091 6267219— 091 6267323 1 [email protected]