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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di MILANO
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Legislazione d’Impresa
L’applicazione dei Codici di Corporate Governance da parte delle società
spagnole quotate: un’analisi empirica.
Relatore:
Chiar.mo prof. re Massimo BELCREDI
Tesi di Laurea di :
Raffaella RAINA
Matricola N. 3404695
Anno Accademico 2007-2008
2
Alla mia famiglia
“La creación de posibilidades exige de la inteligencia
que invente una arte de eligir bien, que es lo que llamamos ética.”
(José Antonio Marina, 1939- . )
3
Indice
Introduzione……………………………………………………………………..... pag. 12
Capitolo primo
Inquadramento teorico nella letteratura del tema della corporate governance
1. Delimitazione e giustificazione del problema da analizzare: la separazione tra la proprietà
e il controllo............................................................................................................... pag. 16
2. I principali contributi teorici della letteratura riguardanti la corporate governance delle
società quotate........................................................................................................... pag. 21
3. La concezione dell’impresa: la teoria della Property Right e la teoria dell’Agency. Il
Consiglio di Amministrazione come meccanismo di governo societario................. pag. 26
4. La corporate governance come insieme di risorse giuridiche destinate a risolvere l’agency
problem...................................................................................................................... pag. 30
5. Gli “strumenti” della Corporate Governance da una prospettiva di diritto
dell’economia………………………………………………………………...…...... pag. 38
5.1 Gli strumenti di controllo…………………………………………………... pag. 39
5.2 Gli strumenti associativi……………………………………………………. pag. 48
5.3 Gli strumenti di uscita………………………………………………………. pag. 53
5.4 Gli strumenti disciplinari……………………………………………………. pag. 54
Capitolo secondo
L’evoluzione della corporate governance dagli anni 90 ad oggi
1. La riforma della Corporate Governance attraverso codici volontari di autodisciplina e
regolamentazione normativa....................................................................................... pag. 56
1.1 Il panorama europeo dei Codici di condotta per la Corporate Governance.... pag. 61
1.1.1 Raccomandazioni dell’ Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD………………………………………………………. pag. 62
1.1.2 Winter Report………………………………………………………... pag. 63
1.1.3 Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario
nell’Unione europea. Un piano per progredire1…………………………… pag. 64
1 COM 284 (2003).
4
2. Lo sviluppo e l’armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel contesto europeo in tema
di corporate governance: servizi finanziari e modernizzazione del diritto societario... pag. 68
3. Profilo dell’impresa e dei mercati dei valori: origini e funzioni dei Codici per il Buon
Governo………………………………………………………………………………. pag. 75
Capitolo terzo
Lo sviluppo dei codici di condotta per la corporate governante in Spagna e le norme di
diritto societario.
Un confronto tra codici per la corporate governance: Spagna, Italia e Regno Unito
1. Il Código Olivencia e la commissione speciale per lo studio di un Codice etico sui
consiglieri di amministrazione delle società.………………………………………. pag. 79
1.1 Una novità introdotta dalla Commissione Olivencia: il regolamento del Consiglio di
Amministrazione…………………………………………………………………… pag. 84
2. L’Informe Aldama: verso un miglioramento della trasparenza e dell’affidabilità dei mercati
finanziari e delle società quotate……………………………………………………. pag. 88
3. Il Codigo Unificado de Buen Gobierno.................................................................. pag. 91
3.1 Linee guida e principi portanti del Codigo Unificado de Buen Gobierno… pag. 92
3.2 Principali raccomandazioni del Codigo Unificado………………………… pag. 93
3.3 Il Codice di Buon Governo in Spagna oggi nella pratica………………….. pag. 95
4. La legislazione spagnola inerente la Corporate Governance e l’Informe annuale di governo
corporativo delle società quotate………………………………………………….... pag. 97
4.1 Novità sull’ Informe Anual de Gobierno Corporativo……………………. pag. 98
5. Il Regno Unito: il paese pioniere dei codici per la corporate governance……… pag. 99
6. Il caso Italia. Il nuovo codice di Autodisciplina del 2006 in Italia……………... pag. 101
Capitolo quarto
Il Consiglio di Amministrazione come strumento di controllo e le raccomandazioni
principali relative a questo organo
1. Un nuovo modello di Consiglio di Amministrazione e di assemblea degli azionisti… pag. 112
2. Le raccomandazioni dei codici di autodisciplina spagnoli inerenti il Consiglio di
Amministrazione…………………………………………………………………… pag. 115
2.1 La struttura del Consiglio di Amministrazione……………………………. pag. 115
2.2 Composizione del consiglio: rapporto consiglieri esterni e consiglieri interni… pag. 117
5
2.3 Tipologia dei consiglieri…………………………………………………. pag. 117
2.4 I Comitati Esecutivi……………………………………………………… pag. 121
2.5 Comunicazioni di operazioni di amministratori e dirigenti……………... pag. 123
2.6 Restrizioni statutarie…………………………………………………….. pag. 124
Capitolo quinto
Evoluzione delle pratiche di Governo Corporativo: analisi empirica delle pratiche di
Governo Corporativo delle società quotate
1. Metodologia dell’analisi e oggetto dello studio……………………………… pag. 125
2. Il compimento delle norme sulla corporate governance attraverso l’Informe Anual de
Gobierno Corporativo………………………………………………………….. pag. 127
3. Contenuto della relazione annuale sulla corporate governance, Informe Anual de Gobierno
Corporativo……………………………………………………………………... pag. 134
3.1 La responsabilità del consiglio di amministrazione rispetto all’elaborazione della
relazione annuale sulla corporate governance………………………………. pag. 149
3.2 L’Informe Anual de Gobierno Corporativo costituisce già un modello per la Relazione
sulla Corporate Governance Italiana?............................................................. pag. 150
4. L’osservanza delle raccomandazioni di Corporate Governance……………... pag. 153
4.1 Il principio del “Comply or Explain”…………………………………. pag. 153
4.2 Valutazione dell’indipendenza dei Consiglieri………………………... pag. 154
5. Concentrazione del capitale e struttura della proprietà………………………. pag. 156
5.1 La struttura della proprietà delle società quotate spagnole……………. pag. 157
5.2 Il capitale sociale………………………………………………………. pag. 158
6. La distribuzione del capitale sociale delle società quotate analizzate……….. pag. 160
6.1 Grado di concentrazione della proprietà delle società dell’IBEX 35….. pag. 161
6.2 Peculiarità e evoluzione del contesto spagnolo………………………... pag. 162
6.2.1 Il mercato valori spagnolo e la Borsa di Madrid……………….. pag. 164
6.3 Struttura azionaria e creazione di valore………………………………. pag. 165
6.4 Partecipazioni in mano al Consiglio di Amministrazione…………….. pag. 167
6.5 Azionisti significativi non consiglieri………………………………… pag. 169
6.6 Azioni proprie………………………………………………………… pag. 173
6.7 Capitale flottante……………………………………………………… pag. 174
6.8 Un confronto con il capitalismo italiano……………………………... pag. 175
6
6.9 I patti parasociali e azioni concertate………………………………… pag. 177
6.10 I diritti di opzione…………………………………………………... pag. 178
7. La struttura del Consiglio di Amministrazione……………………………. pag. 180
7.1 Dimensioni del Consiglio di Amministrazione……………………… pag. 180
7.2 Tipologie di consiglieri……………………………………………… pag. 183
7.3 Presenza dei consiglieri indipendenti……………………………….. pag. 188
7.3.1 Evoluzione del concetto di indipendenza e dei suoi requisiti…. pag. 193
7.4 Percentuale di Consigliere - donna nel Consiglio di Amministrazione pag. 195
7.5 Partecipazione in diversi Consigli di Amministrazione……………. pag. 197
7.6 Rotazione e dimissioni dei consiglieri……………………………… pag. 198
8. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione……………………….. pag. 200
8.1 Presidente e vicepresidente del consiglio (Presidente-CEO)……….. pag. 200
8.2 Il Segretario del consiglio…………………………………………... pag. 203
8.3 Informazione fornita ai consiglieri………………………………….. pag. 203
8.4 Numero di riunioni e processo di deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione…………………………………………………………….. pag. 204
8.5 Regolamenti interni: regolamento del consiglio, regolamento dell’assemblea e
regolamento interno di condotta…………………………………………. pag. 205
9. Comitati del Consiglio di Amministrazione……………………………… pag. 208
9.1 Comitato Esecutivo………………………………………………… pag. 208
9.2 Comitato per il Controllo Interno………………………………….. pag. 209
9.3 Comitato per le Nomine e per le Retribuzioni……………………... pag. 212
9.4 Comitato per le strategie e per gli investimenti……………………. pag. 216
9.5 Numero di riunioni dei comitati…………………………………… pag. 217
10. Remunerazioni del Consiglio e dell’alta direzione……………………. pag. 218
10.1 Remunerazioni del Consiglio di Amministrazione………………. pag. 221
10.2 Remunerazioni dell’Alta Direzione……………………………… pag. 224
10.3 Linee guida a livello europeo per quanto riguarda le retribuzioni.. pag. 228
11. Assemblea degli azionisti……………………………………………… pag. 231
11.1 Competenze dell’assemblea degli azionisti………………………. pag. 231
11.2 Partecipazione all’assemblea degli azionisti……………………... pag. 232
11.3 Limitazione dei diritti di voto e requisiti per assistere e votare alle assemblee pag. 236
11.4 Voto a distanza attraverso mezzi elettronici……………………... pag. 237
7
Conclusioni………………………………………………………………… pag. 239
Allegato 1…………………………………………………………………... pag. 244
Raccomandazioni del Código Olivencia
Allegato 2…………………………………………………………………… pag. 248
Intervista a Vicente Salas Fumas, membro della commissione Conthe
Bibliografia…………………………………………………………………. pag. 254
Ringraziamenti……………………………………………………………… pag. 265
Appendice…………………………………………………………………… pag. 267
Dati relativi alle società dell’IBEX 35 dell’anno 2005 e 2006 (n°35):
Tabella 1 – 2: Capitale e struttura proprietaria (anno 2005 e 2006)
Tabella 3 – 4: Struttura del Consiglio di Amministrazione e amministratori indipendenti (anno
2005 e 2006)
Tabella 5 – 6: Ruolo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (anno 2005
e 2006)
Tabella 7 – 8: Nomina degli amministratori e Comitato per le Nomine (anno 2005 e 2006)
Tabella 9 – 10: Remunerazione e Comitato per le Remunerazioni (anno 2005 e 2006)
Tabella 11 – 12: Comitato per il Controllo Interno (anno 2005 e 2006)
Tabella 13 – 14: Assemblea degli azionisti (anno 2005 e 2006)
Abbreviazioni
CEO: Chief Executive Officer
CNMV: Comision Nacional de Mercado de Valores
IAGC: Informe Anual de Gobierno Corporativo
LSA: Ley de Sociedades Anonimas
LMV: Ley de Mercados de Valores
UE: Unione Europea
8
Indice delle Tabelle
Tabella 1: Principali teorie dell’impresa.
Tabella 2: Il ruolo del Consiglio di Amministrazione nella Teoria dell’Agenzia.
Tabella 3: Principali codici di condotta per la corporate governance in Europa.
Tabella 4: Capitalizzazione delle società dell’IBEX.
Tabella 5: Grado di concentrazione delle società dell’IBEX.
Tabella 6: Pacchetti azionari posseduti dal consiglio di amministrazione.
Tabella 7: Pacchetti azionari posseduti dal consiglio di amministrazione.
Tabella 8: Partecipazioni incrociate delle società quotate.
Tabella 9: Partecipazioni possedute dalle casse di risparmio.
Tabella 10: Azioni proprie comunicate.
Tabella 11: Pacchetti azionari posseduti dal consiglio di amministrazione.
Tabella 12: Distribuzione dei diritti di opzione tra i consiglieri delle società analizzate.
Tabella 13: Variazione della dimensioni del Consiglio di Amministrazione delle società
dell’IBEX.
Tabella 14: Numero di membri del Consiglio di Amministrazione suddivisi per fasce.
Tabella 15: Tipologia di consiglieri.
Tabella 16: Distribuzione in funzione del peso relativo degli indipendenti.
Tabella 17: Presenza dei consiglieri indipendenti nel Consiglio di Amministrazione.
Tabella 18: Presenza di consigliere – donna nei Consigli di Amministrazione.
Tabella 19: Presenza di Consigliere nelle società dell’IBEX.
Tabella 20: Tipologia di consigliere – donna.
Tabella 21: Anni di carica per tipologia di consigliere.
Tabella 22: Variazioni delle tipologie di consiglieri tra l’esercizio 2005 e 2006.
Tabella 23: Rotazione e dimissioni dei consiglieri per tipologia.
Tabella 24: Presidente e vicepresidente del consiglio.
Tabella 25: Ruolo del vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
Tabella 26: Presenza di vicepresidenti nel Consiglio.
Tabella 27: Consulenza esterna per i consiglieri.
Tabella 28: Cambiamenti nella normativa interna.
Tabella 29: Comitati Esecutive e tipologia di consiglieri.
Tabella 30: Comitati per il Controllo Interno e tipologia di consiglieri.
Tabella 31: Comitati per le Nomine e le Retribuzioni.
9
Tabella 32: Comitati per le Nomine e le retribuzioni e tipologia di consiglieri.
Tabella 33: Comitati per le Strategie e per gli Investimenti.
Tabella 34: Retribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
Tabella 35: Distribuzione delle retribuzioni percepite dall’Alta Direzione.
Tabella 36: Retribuzione del Consiglio di Amministrazione delle società dell’IBEX.
Tabella 37: Retribuzioni dell’Alta Direzione delle società dell’IBEX.
Tabella 38: Partecipazione degli azionisti alle assemblee.
Tabella 39: Partecipazioni all’assemblea degli azionisti.
Indice dei grafici
Grafico 1: Variazione in punti percentuali del capitale flottante delle società dell’IBEX 35 nel
2006 rispetto al 2005 e 2004.
Grafico 2: Distribuzione del capitale.
Grafico 3: Evoluzione dell’IBEX 35 e della sua capitalizzazione. (in milioni di euro)
Grafico 4: Evoluzione storica dell’indice IBEX 35, con e senza dividendi.
Grafico 5: Partecipazioni significative in mano al Consiglio di Amministrazione.
Grafico 6: Rappresentazione degli azionisti significativi non consiglieri.
Grafico 7: Rappresentazione degli azionisti significativi non consiglieri delle società
dell’IBEX.
Grafico 8: Dimensione media del Consiglio di Amministrazione.
Grafico 9: Composizione del Consiglio di Amministrazione per tipologia di consiglieri.
Grafico 10: Composizione del Consiglio di Amministrazione per tipologia di consiglieri delle
sole società dell’IBEX.
Grafico 11: Proporzione tra amministratori dominicales e indipendenti.
Grafico 12: Relazione tra dominicales e indipendenti e la struttura del capitale delle società
dell’IBEX.
Grafico 13: Numero di membri del Consiglio e percentuale di indipendenti nel Consiglio
IBEX. Anno 2006.
Grafico 14: Numero di membri del Consiglio e % di indipendenti nel Consiglio IBEX 35.
Anno 2006, 2005, 2004.
Grafico 15: Distribuzione dei consiglieri indipendenti nel consiglio e nei comitati interni.
Grafico 16: Capitale flottante e percentuale di consiglieri indipendenti nel Consiglio delle
società del IBEX.
10
Grafico 17: Proporzione tra consiglieri dominicales e consiglieri indipendenti in funzione
della relazione esistente tra il capitale integrato da pacchetti azionari significativi e il resto.
Società IBEX. Anno 2006.
Grafico 18: Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo delle società dell’IBEX.
Grafico 19: Percentuale di indipendenti nel consiglio e nel comitato esecutivo delle società
dell’IBEX.
Grafico 20: Percentuale di consiglieri indipendenti all’interno del Consiglio e del Comitato
Esecutivo.
Grafico 21: Amministratori indipendenti e Comitati Esecutivi.
Grafico 22: Percentuale indipendenti nel consiglio e nel Comitato Esecutivo IBEX. Anno
2006.
Grafico 23: Partecipazioni multiple dei consiglieri.
Grafico 24: Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Grafico 25: Numero di riunioni del consiglio.
Grafico 26: Composizione del Consiglio e del Comitato Esecutivo.
Grafico 27: Composizione del Comitato per il Controllo Interno.
Grafico 28: Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo Interno.
Grafico 29: Composizione del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni.
Grafico 30: Consiglio di Amministrazione e Comitato per le Nomine e le Retribuzioni.
Grafico 31: Riunioni annuali dei Comitati Delegati.
Grafico 32: Suddivisione delle retribuzioni per tipologia di consiglieri.
Grafico 33: Tasso di variazione delle retribuzioni per categorie.
Grafico 34: Tasso di variazione delle retribuzioni.
Grafico 35: Importo della remunerazione del Consiglio e % che rappresenta rispetto ai
benefici delle società dell’IBEX. Anno 2006.
Grafico 36: Partecipazione alle assemblee.
Grafico 37: Percentuali di partecipazione all’assemblea attraverso presenza fisica e
rappresentanza.
Grafico 38: Relazione tra presenze medie alle assemblee e il capitale flottante.
Grafico 39: Percentuale di capitale flottante e percentuale di capitale che assiste all’assemblea
ordinaria delle società dell’IBEX. Anno 2004, 2005, 2006.
Grafico 40: Percentuale di capitale flottante e percentuale di capitale che assiste all’assemblea
ordinaria delle società dell’IBEX. Anno 2006.
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Grafico 41: Limiti al diritto ad assistere alle assemblee.
Indice delle figure
Figura 1: Relazioni evidenziate per lo studio della corporate governance.
Figura 2: Relazione di agenzia oggetto di studio.
Figura 3: Modello basico dell’analisi.: relazione CdA - Creazione di Valore.
Figura 4: Rappresentazione del Mercato Valori spagnolo.
Figura 5: Rappresentazione della società che gestisce le borse e i mercati valori spagnoli,
BME.
Figura 6: Rete di proprietà delle società quotate spagnole.
Figura 7: Concentrazione proprietaria delle società italiane quotate in Borsa
Figura 8: Modelli di controllo delle società italiane quotate in Borsa.
Figura 9: Partecipazioni significative nelle società italiane quotate in Borsa.
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Introduzione
L’obiettivo di questa tesi è analizzare il sistema di Corporate Governance delle società
spagnole quotate, inteso principalmente come sistemi di amministrazione e controllo, e
valutare il livello di applicazione delle raccomandazioni dei codici di corporate governance
rivolti alle società quotate.
Per sviluppare questo tipo di ricerca mi sono servita dei dati societari che ho potuto
raccogliere attraverso le relazioni annuali sulla corporate governance, Informes anual de
gobierno corporativo, pubblicati annualmente e depositate presso la CNMV di Madrid e dei
dati reperiti presso la Bolsa de Madrid, oltre a quelli trovati nei databases dell’Università
Complutense di Madrid (tra cui DICO, database delle società spagnole quotate).
Per il lavoro di ricerca mi sono recata personalmente a Madrid dove ho potuto
raccogliere i dati “alla fonte” documentandomi con interviste a professori ed esperti nella
materia ed ottenere documenti e libri che altrimenti sarebbero stati difficilmente reperibili.
Il periodo temporale analizzato copre il triennio 2004-2006 e il campione di società
analizzato comprende 173 società: le 35 società che compongono l’indice IBEX 35 e altre 138
società, suddivise in due gruppi per capitalizzazione, per un totale di 178 società quotate nella
Borsa di Madrid, ma tale suddivisione sarà esposto più analiticamente in seguito. Il centro
dell’analisi sono l’analisi del livello di attuazione delle raccomandazioni dei codici di
corporate governance tra cui le più significative sono ruotate intorno alle variabili
determinanti e caratterizzanti del Consiglio di Amministrazione.
Come primo punto definisco la base teorica per lo studio di tale tema attraverso la
letteratura economica, passando attraverso il problema della separazione tra la proprietà e il
controllo, che determina il conflitto principal-agent, dei conflitti di interessi e dell’asimmetria
informativa tra gli agenti. Queste considerazioni teoriche potranno essere utili nel trattare il
legame tra la struttura proprietaria e il consiglio di amministrazione come meccanismo di
controllo interno.
In questi ultimi anni si è sviluppato un considerevole interesse nella ricerca su questo
tema, tanto che la letteratura scientifica ha raggiunto un importante grado di sviluppo in molti
paesi europei; anche in Spagna il tema è stato approfondito anche dal punto di vista empirico;
tale lavoro intende indagare la particolare situazione delle società spagnole quotate.
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Tale tipo di codici in Spagna partì nel febbraio del 1998 con la pubblicazione del
“Informe Olivencia”2, proseguì nel 2003 con ”Informe Aldama”3 che non sostituì il
precedente, ma che lo affiancò aggiungendo considerazioni e raccomandazioni rispetto al
precedente fino al momento che venne pubblicato nel 2006 il Codigo Unificado de Buen
Gobierno, che voleva essere una sintesi rivista e più completa dei due codici già esistenti.
Questo dibattito, sebbene iniziato con alcuni anni di ritardo rispetto al altri paesi come il
Regno Unito, Francia e Germania, si deve fondamentalmente alla trasformazione della
struttura proprietaria delle società: crescente privatizzazione delle imprese pubbliche e
aumento delle società quotate nella borsa (principalmente società di tipo famigliare); così
come per la presenza di un maggior numero di investitori istituzionali e per la presenza
nell’economia spagnola dello sviluppo maggiore del mercato valori, dovuto ai bassi interessi
presenti esistenti nel mercato. Questi fattori determinano una maggiore dispersione
dell’azionariato delle società quotate.
Per governo d’impresa si intende “l’integrazione dei controlli esterni e interni che
migliorano i conflitti d’interessi tra azionisti e dirigenti risultanti dalla separazione tra la
proprietà e il controllo.” (Baysinger e Hoskisson, 1990) La definizione raccoglie una serie di
controlli tanto esterni come interni, in modo che il consiglio di amministrazione e la struttura
proprietaria si collocano tra i controlli interni.
Tra gli obiettivi di questo lavoro vi sono:
1. Identificare un modello teorico per lo studio sulla separazione tra la proprietà e il controllo
analizzando i risultati della letteratura;
2. Analizzare lo sviluppo dei codici spagnoli di corporate governance nel panorama europeo;
3. Identificare i fattori determinanti della composizione e delle caratteristiche del consiglio di
amministrazione: dimensioni del consiglio, numero e tipologia di consiglieri, comitati
interni;
4. Analizzare il livello di compliance dei Codici di Corporate Governance da parte delle
società quotate nella borsa di Madrid4;
Nel primo capitolo si elencano le basi teoriche dello studio della separazione tra proprietà
e controllo come motivo e giustificazione all’analisi dei meccanismi di governo e in
2 Conosciuto in Spagna come “Código Etico de los Consejos de Administracion de las Sociedades.”3 Conosciuto in Spagna come Ley de Trasparencia.4 Le società sono suddivise in tre categorie: Le 35 società quotate che compongono l’indice IBEX 35; Le 38 società quotate con un capitalizzazione superiore a 1000 milioni di euro; Le 100 società quotate con un capitalizzazione inferiore a 1000 milioni di euro.
14
particolare del consiglio di amministrazione come meccanismo di controllo interno e di
rappresentazione degli interessi degli azionisti. Tra i diversi approcci teorici che permettono
di analizzare i problemi derivanti dalla separazione dei ruoli tra azionisti e dirigenti,
particolare importanza ha la teoria dell’agenzia come supporto teorico al problema della
separazione tra la proprietà e il controllo.
Nel secondo capitolo si analizza l’evoluzione del quadro normativo a livello europeo dagli
anni 90 a partire dalla raccomandazione che è stata emanata dalla Commissione, conosciuta
come Action Plan; elencando poi le successive raccomandazioni. Il terzo capitolo si può
considerare come la continuazione del secondo in quanto, dove aver tracciato le linee generali
che sono state proposte a livello comunitario, si mette in luce l’applicazione in alcuni dei
paesi, Spagna, Regno Unito e Italia; infatti la Commissione propone raccomandazioni
generali che ciascuno dei paesi recepisce secondo le proprie caratteristiche peculiari.
Il quarto capitolo intende descrivere attraverso l’analisi delle relazioni annuali sulla
corporate governance, pubblicate dalle società oggetto del campione di studio, sia il sistema
di corporate governance adottato in Spagna sia quale sia il livello di compliance delle
raccomandazioni del Codice Olivencia e Aldama. Tale analisi è partita dallo studio sia della
struttura proprietaria, come fattore chiave del controllo da parte del consiglio, sia del sistema
societario ed amministrativo del campione di società quotate nella borsa di Madrid scelte,
centrandosi principalmente sulle caratteristiche del consiglio di amministrazione; al fine di
mettere in luce il legame forte che esiste tra la struttura proprietaria e le caratteristiche del
consiglio di amministrazione.
La parte successiva analizza i tratti salienti del Consiglio di Amministrazione: le
dimensioni, la tipologia di consiglieri, la figura e la partecipazione degli indipendenti e dei
dominicales, la rotazione e le dimissioni dei consiglieri, la partecipazione di consigliere;
inoltre si analizza la figura del presidente e del vicepresidente del consiglio e il problema di
cumulo di cariche con il CEO; la presenza di regolamenti interni, come il regolamento del
consiglio di amministrazione e dell’assemblea. All’interno dell’analisi del consiglio di
amministrazione è stata centrale l’analisi dei comitati interni: il comitato esecutivo, il
comitato per il controllo interno, il comitato per le nomine e per le retribuzioni e quello per le
strategie e per gli investimenti: considerando la loro composizione in termini numerici e di
tipologie di membri e il numero delle riunioni. Altro punto chiave è stata l’assemblea degli
azionisti: partecipazione alle riunioni e sistemi di votazione (voto a distanza e possibilità di
delega e frazionamento del voto).
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Nell’ultimo capitolo si espongono le conclusioni dello studio, così come le implicazioni
che hanno avuto sulle caratteristiche del consiglio di Amministrazione, come sulle peculiarità
delle società spagnole, cioè i consiglieri dominicales, anche se
I due allegati riportano: il primo le 23 raccomandazioni del Codice Olivencia e Aldama; il
secondo l’intervista al Professor Salas, membro della commissione Conthe. In allegato ho
riportato i dati raccolti sulle società dell’IBEX 35 relativi agli esercizi 2005 e 2006.
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Capitolo primo
Inquadramento teorico nella letteratura del tema della corporate governance
SOMMARIO: 1. Delimitazione e giustificazione del problema da analizzare: la separazione tra la proprietà e ilcontrollo. - 2. I principali contributi teorici della letteratura riguardanti la corporate governance delle societàquotate. - 3. La concezione dell’impresa: la teoria della Property Right e la teoria dell’Agency. Il Consiglio diAmministrazione come meccanismo di governo societario. - 4. La corporate governance come insieme di risorsegiuridiche destinate a risolvere l’agency problem. - 5. Gli “strumenti” della Corporate Governance da unaprospettiva di diritto dell’economia.
1. Delimitazione e giustificazione del problema da analizzare: la separazione tra la
proprietà e il controllo
L’analisi della relazione tra la struttura del capitale e il valore dell’impresa è il punto di
vista da cui viene rappresentato il processo di creazione del valore.
A partire dalle ricerche di Modiglioni e Miller (1958), la struttura del capitale diviene uno
degli elementi centrali che seguono numerosi studiosi per parlare della determinazione del
valore dell’impresa; mezzo secolo di ricerca sulla struttura del capitale ha cercato di trovare
una struttura del capitale ottima, che potesse ampliare il potenziale valore creabile.
La separazione tra la proprietà e il controllo crea una relazione indiretta tra la struttura del
capitale e il valore della società, firm value, che passa attraverso il sistema di corporate
governance, in quanto la proprietà non si occupa direttamente dell’amministrazione della
società. Per permettere che questa relazione indiretta funzioni correttamente incrementando il
suo valore è necessario che si adottino alcuni strumenti quali: un’attenta conformazione del
Consiglio di Amministrazione che diventa il principale attore della vicenda, una misura
rilevante è la presenza di consiglieri indipendenti al suo interno che si pongano in modo super
partes. L’elemento fondamentale che si è voluto considerare è stato il livello di attuazione del
codice di condotta spagnolo per la corporate governance perché si è ritenuto che attraverso
questo, che non ha strettamente forza di legge, la società possa raggiungere un miglior
equilibrio di governo societario e raggiungere quindi un incremento di valore per gli azionisti
e forse anche per tutti gli stakeholders. Tale ipotesi di lavoro, su cui si basa tutto l’impianto
della tesi, è stata verificata attraverso l’analisi del compimento delle raccomandazioni dei
codici di condotta spagnoli, pubblicati dalla Commissione nazionale spagnola per la borsa
valori, che è resa pubblica annualmente nelle relazioni emesse dalle società quotate.
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Figura 1: Relazioni evidenziate per lo studio della corporate governance.
Fonte: Elaborazione propria basata su uno schema tratto dall’articolo “The influence of corporategovernance on the relation between capital structure and value.”
L’analisi approfondita delle relazioni di controllo permette di far emergere diversi
approcci relativi alla teoria dell’agenzia e considerare il consiglio di amministrazione come un
“meccanismo di controllo interno” che salvaguarda gli interessi dei proprietari rispetto al
comportamento opportunistico degli agenti. L’analisi dello studio della proprietà è
strettamente inserito all’interno dello studio della corporate governance. Sebbene non esista
una definizione unanime, si considera la definizione che lo descrive come “l’insieme dei
mezzi per i quali i proprietari delle imprese cercano di assicurarsi un rendimento rispetto ai
fondi investiti nell’impresa” (Shleifer e Vishny, 1997). Vista questa definizione e dal
momento che la proprietà dell’impresa e la direzione della stessa non sono esercitate dalla
stessa persona, gli obiettivi degli uni e degli altri possono diventare in contrasto. Per questa
divergenza vengono messi in atto alcuni meccanismi atti a favorire il convergere degli
interessi di entrambi; il consiglio di amministrazione può essere considerato uno di questi
meccanismi e collocarsi, grazie a questo punto di vista, tra i sistemi di controllo interno.
Tradizionalmente il problema della separazione tra la proprietà e il controllo è stato
studiato dalla teoria dell’agenzia. Diversi autori5 si sono concentrati sullo studio della
relazione di agenzia tra l’azionista e la direzione. Questa relazione si scinde in due: relazione
esistente tra gli azionisti e i consiglieri (relazione originaria di agenzia) e quella esistente tra i
5 Jensen e Meckling, 1976; Fama e Jensen, 1983.
Code of Conduct
Board of Directors- Independent directors- Internal committee
Principal
Agent
Agency Relation
18
consiglieri e l’organo di direzione, cioè i dirigenti (relazione secondaria di agenzia). La
relazione di agenzia definita tra gli azionisti e i consiglieri appare dovuta al fatto che questi
ultimi sono gli agenti degli azionisti, essendo in ultima analisi l’assemblea degli azionisti 6che
approva la sua nomina. Pertanto, sotto l’analisi classica della separazione tra la proprietà e la
direzione delle società, introduciamo una nuova relazione di agenzia tra i proprietari e i
consiglieri. Lo sdoppiamento della relazione tradizionalmente accettata in due relazioni di
agenzia:
Figura 2: Relazione di agenzia oggetto di studio.
Fonte: Elaborazione propria.
L’esistenza della separazione tra la proprietà e il controllo crea anche una separazione
degli interessi all’interno della società, gli agenti scelgono quelle operazioni che
massimizzano la loro utilità personale nonostante vada a scapito della società. Come scrivono
Berle e Means (1932) “esiste separazione tra coloro che prendono le decisioni e coloro che
sostengono le conseguenze dirette sulle proprie ricchezze di queste scelte”; è necessario
pertanto stabilire controlli e misure che evitino tale discrezionalità e sembra giusto
considerare il consiglio di amministrazione come uno di questi sistemi.
La relazione tra gli azionisti e i consiglieri si studierà attraverso l’analisi dei distinti tipi di
consiglieri: interni7 rispetto ad esterni8. La letteratura privilegia i consiglieri esterni
preferendoli come migliori agenti per la rappresentazione degli interessi degli azionisti. La
relazione tra l’organo di direzione e i consiglieri trova significato nella necessità di una
funzione di controllo sul consiglio di amministrazione per quanto riguarda la gestione delle
operazioni e delle strategie seguite dalla direzione della società, perseguendo il fine di creare
valore per gli azionisti.
La teoria dell’agenzia, basandosi sull’ipotesi di dispersione della proprietà, assume come
ipotesi che i dirigenti possiedano una libertà e un potere considerevole nella società; in
conseguenza, questi perseguiranno gli obiettivi a spese dell’interesse principale degli azionisti
che è fondamentalmente la creazione di valore. Nella relazione di agenzia tra entrambi gli
6 Junta General de Accionistas7 Questi consiglieri sono allo stesso tempo parte dell’organo direttivo della società.8 Al contrario di quelli interni, quelli esterni non possiedono alcun incarico direttivo nella società.
AZIONISTI
DIRIGENTICONSIGLIERI
19
agenti, azionisti e amministratori esecutivi, bisogna tenere in conto un terzo agente intermedio
tra i due precedenti: i consiglieri. I consiglieri sono i veri agenti degli azionisti intervenendo
come intermediari nel compito di vigilanza e controllo sopra la direzione. Pertanto,
considerando il consiglio di amministrazione come un meccanismo di controllo e
supervisione sopra l’organo dirigente, si sostiene la tesi che il controllo sia una delle
responsabilità più importanti dei consiglieri.
Le origini del dibattito si trovano nell’Unione Europea, intorno al 1930, periodo in cui si
generano situazioni di inefficienza e mancanza di responsabilità dei consigli di
amministrazione9. A partire da quel momento, il problema della corporate governance diventa
oggetto di studio da parte della teoria che si concentra sul modo di ridurre i costi di agenzia
derivanti dalle relazioni tra proprietari e dirigenti. In quel momento storico, si può dire che gli
azionisti, al posto di partecipare attivamente alla definizione dei meccanismi che avrebbero
potuto portare alla convergenza degli interessi tra gli agenti, erano diventati passivi e, nei casi
in cui il prezzo delle azioni cadeva per la cattiva gestione, trovavano come soluzione quella di
vendere, secondo quella che è conosciuta come “Wall Street Rule”. Successivamente, a tale
carenza è stato posto rimedio attraverso la pubblicazione di documenti sul governo delle
imprese con il fine proprio di migliorare la pratica di governo corporativo delle società e
dirigerla secondo principi di comportamento riconosciuti come validi dalla pluralità.
In tutta Europa fino ad oggi sono stati pubblicati codici di autodisciplina per la corporate
governance delle società quotate; si avverte un ritardo almeno iniziale della Spagna. Tale
lentezza è dovuta a diversi fattori10, tra i quali si possono elencare:
Una cultura molto debole negli investimenti di rischio.
Esistenza di un mercato dei capitali sottosviluppato (fino al 1988 solo un 28,8% delle
attività delle famiglie erano investite nel mercato dei capitali, rispetto al 62% delle famiglie
britanniche).
Prevalenza dello Stato nell’assetto proprietario delle imprese (arrivando a possedere più
della metà del capitale della borsa).
Forte dipendenza delle imprese industriali rispetto al settore bancario.
Esistenza di un mercato per il controllo dove era dato notevole spazio alle relazioni per il
controllo invece che alla concorrenza.
9 Urquijo e Crespo, 1998.10 Cfr. Eguidazu (1999).
20
Orientamento delle strategie e gestione delle imprese verso la dimensione e altri obiettivi
lontani dalla creazione di valore per gli azionisti.
Possiamo mettere in luce i punti di forza che hanno promosso un certo cambiamento:
Trasformazione della struttura della proprietà:
-privatizzazione delle imprese, fatto che ha reso più democratiche le imprese quotate;
-collocazione delle imprese famigliari nella Borsa (tra il 1994 e il 1998 si sono quotate in
borsa circa 17 imprese famigliari).
Diversificazione del portafoglio industriale delle banche.
Maggior presenza degli investitori istituzionali nelle imprese quotate.
Globalizzazione dei mercati e ingresso della Spagna nella zona dell’euro.
Secondo il modello proposto da Zahara e da Pearce (1989), consideriamo l’influenza
diretta della struttura della proprietà sulla composizione e sulle caratteristiche del consiglio
cercando di analizzare le caratteristiche e la composizione del consiglio in funzione delle
diverse strutture della proprietà.
21
2. I principali contributi teorici della letteratura riguardanti la corporate governance
delle società quotate
Gli aspetti teorici riguardanti lo sviluppo del problema della Corporate Governance sono
stati sintetizzati da teorie che studiano il problema della separazione tra la proprietà e il
controllo, che permettono di proteggere gli interessi degli azionisti rispetto ai comportamenti
opportunistici dei dirigenti. La trattazione trae origine dal problema che sorge, quando in una
società esiste separazione tra i soggetti che possiedono la proprietà della società e i soggetti
che esercitano il controllo della stessa e che prendono le decisioni strategiche e
amministrative; per questo motivo diventano necessari meccanismi di controllo tali da
proteggere gli interessi degli azionisti rispetto a comportamenti opportunistici dei dirigenti.
Tale realtà deve tenere originariamente in conto i numerosi interessi interni ed esterni
propri dell’insieme dei soggetti che ne caratterizzano la nascita e la sopravvivenza e dovrebbe
riflettere gli obiettivi dei proprietari del capitale dell’impresa. Le scelte strategiche ed
operative del management diventano strumentali per la conservazione e l’incremento del
capitale sociale; tale fenomeno nelle public company, in cui esiste un azionariato diffuso e
non stabile, permette che il management si senta maggiormente legittimato a esercitare in
modo autonomo le attività tipicamente imprenditoriali, comportando sia l’accentramento nelle
mani di questi ultimi del governo d’impresa sia l’assunzione della responsabilità
dell’andamento delle performance dell’impresa. La natura stessa dell’organizzazione tende a
conformarsi a una prospettiva che sia maggiormente partecipativa e conformabile a strutture
proprietarie più elastiche.
I primi studi sul fenomeno della separazione tra la proprietà e il controllo, che comporta il
potere di governo del management, mettono in discussione l’unicità dell’obiettivo d’impresa,
secondo tale prospettiva si pensa che ciascuno dei soggetti persegua interessi diversi. Tali
teorie presentano e condividono elementi di analisi come la massimizzazione del valore
dell’impresa e l’esistenza di mercati oligopolistici o caratterizzati da concorrenza imperfetta,
che assicurano al management un rilevante potere di mercato. Tali approcci ipotizzano
l’assenza di un gruppo di interesse forte rappresentato dall’azionista di maggioranza che
vincolerebbe maggiormente i dirigenti nell’esercizio delle loro funzioni manageriali e che è
tipico delle strutture proprietarie a carattere famigliare.
L’ipotesi che l’impresa sia caratterizzata dalla separazione tra proprietà e controllo fu
proposta per la prima volta da Berle e Means (1932), dando origine a un filone della
letteratura negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che esaminò gli effetti delle differenti strutture
22
proprietarie e di controllo rispetto ai risultati delle imprese. Tali autori hanno identificato nella
massimizzazione del profitto l’obiettivo dell’impresa e sostengono che i manager condividano
il ruolo di imprenditori, anche se non sono proprietari del capitale investito e non condividono
il rischio di impresa.
L’esistenza di diverse strutture proprietarie e di controllo può avere implicazioni
significative sui risultati dell’impresa in contraddizione con la teoria neoclassica dell’impresa,
la quale vedeva l’impresa come una “cassa nera” capace di operare sotto condizioni
marginalmente rilevanti rispetto agli inputs e agli outputs che però potessero massimizzare i
benefici11.
La natura e la portata dei conflitti tra gli agenti dipende dal grado di separazione tra la
proprietà e il controllo, così come la differenza tra gli obiettivi e gli incentivi tra i dirigenti e
gli azionisti. Per questo motivo, i risultati delle imprese saranno differenti in funzione della
presenza e del rapporto tra la proprietà e il controllo.
Sebbene Berle e Means introducano il problema della separazione tra la proprietà e il
controllo, questi non analizzano le implicazioni che ricadono sul comportamento
dell’impresa. In ogni modo, lo sviluppo delle teorie amministrative porta a definire modelli
basati sulla massimizzazione dell’utilità direttiva e in conseguenza dell’effetto degli obiettivi
nel comportamento dell’impresa.
Nonostante queste teorie trovino il loro oggetto di analisi nelle imprese con una proprietà
diffusa, studi recenti in Spagna, come quello di Salas Fumas (1999), indicano che questo tipo
di indagine possa essere applicato alle imprese con una proprietà concentrata nelle mani di
pochi azionisti, dal momento che tra questi si producono i medesimi conflitti di interesse che
ci sono tra gli azionisti di maggioranza e di minoranza, poiché gli azionisti di maggioranza
possono cercare di espropriare rendite che spetterebbero agli azionisti di minoranza.
Supervisionare la direzione, o nel caso specifico gli azionisti di maggioranza, è un
processo costoso, però diventa ragionevole quando i benefici sperati dalla realizzazione della
supervisione sono superiori ai costi che insorgono, la proprietà si converte in un meccanismo
efficace di supervisione.
La teoria dei costi di transazione è dovuta ad almeno due fattori: la razionalità limitata
dell’individuo e l’opportunismo con cui agisce la natura umana. L’obbiettivo dell’economia
dei costi di transazione non è altro che quello di minimizzare i costi di transazione o di
investimento, in condizioni di efficienza tenendo in conto l’esistenza dell’asimmetria
11 Jensen e Meckling, 1976.
23
informativa. L’orientamento verso il proprio interesse non è un altro che un problema di
informazioni incomplete o distorte. È l’orientamento al proprio interesse, il responsabile delle
condizioni reali o apparenti di asimmetria informativa. L’obiettivo della teoria dei costi di
transazione consiste nel minimizzare i costi di transazione e stabilire un sistema di incentivi
che renda possibile la realizzazione di transazioni o investimenti, in condizioni efficienti e
ottime tenendo in conto l’esistenza dell’asimmetria informativa tra gli agenti e, per tanto, il
modo opportunistico con cui agiscono12. La relazione tra gli azionisti e il mercato è basata
nella compravendita delle azioni delle imprese. Per questi motivi e dato che gli azionisti non
tengono vincolati i propri investimenti ad attività concrete, il consiglio di amministrazione si
configura da un punto di vista teorico come un meccanismo di controllo sopra l’organo
direttivo, per la protezione dei diritti degli azionisti13. In questo modo, Brickley e James
(1987) stabiliscono che il consiglio di amministrazione è un meccanismo di controllo
societario.
La teoria dell’agenzia si basa sullo studio di distinti fattori relativi alle condizioni che
influenzano il processo di contrattazione e le relazioni contrattuali che si originano
nell’impresa. Questi fattori includono l’incertezza, l’informazione asimmetrica, le preferenze
degli agenti, l’intensità di investimento del capitale, il grado di diversificazione delle attività,
l’esistenza di mercati dei capitali, le caratteristiche interne ed esterne del mercato del lavoro e
dei costi di controllo e di supervisione.
Gran parte della letteratura sopra la relazione principale-agente si è soffermata a stabilire
il contratto ottimo, in relazione al conseguimento del risultato, tra il principale e l’agente, dal
momento che l’agente è meno avverso al rischio del principale.
La teoria dell’agenzia stabilisce una distinzione chiara tra la condotta e i risultati e si
riferisce alla descrizione delle relazioni all’interno della società usando la metafora di un
contratto14. In questo modo possiamo trovarci in due situazioni differenti15. La prima di
informazione completa, nella quale il contratto basato sulla condotta dell’agente è il più
efficiente, dal momento che il principale possiede le informazioni per verificare le azioni
dell’agente. La seconda situazione, nella quale il principale non possiede le informazioni per
sapere esattamente quello che fa l’agente. Il problema in questo secondo caso, si origina dal
fatto che il principale e l’agente hanno obiettivi diversi e il principale non può verificare
12 Williamson, 1985.13 Cuervo Cazurra, 1997.14 Eisenhardt, 1988.15 Eisenhardt, 1985.
24
esattamente se l’agente esercita una condotta opportunistica. In questo caso il principale ha
due opzioni:
1. scoprire quello che fa l’agente investendo per ottenere informazioni;
2. stringere contratti con l’agente, almeno parzialmente, in base ai risultati che desidera
ottenere.
Per studiare la separazione tra la proprietà e il controllo dal punto di vista della teoria
dell’agenzia si devono analizzare le relazioni che sono presenti nella società, considerata
come il nesso contrattuale (teoria dell’agenzia positiva) e poi analizzare la divergenza tra gli
interessi derivati da tale separazione (teoria del principal-agent), tutto questo con l’obiettivo
di determinare il contratto e i sistemi di controllo e di incentivi per stabilire la convergenza
degli interessi tra gli agenti.
La teoria dei diritti di proprietà si basa sullo studio della distribuzione del potere tra le
parti, in modo che si generino incentivi per investire in modo ottimo. Il potere o proprietà
delle attività si definisce attraverso il possesso dei diritti residuali di decisione sopra gli
stessi16. Questa teoria considera gli azionisti come una fonte di capitale dell’impresa, tra gli
altri finanziatori della stessa. Gli azionisti, per aver investito nell’impresa, ottengono il diritto
di voto che gli permette di salvaguardare il loro investimento17. Il problema si centra sulla
considerazione delle attività generatrici di gran parte del valore dell’impresa che non sono
controllabili.
In questo caso, la letteratura18 ha identificato due sistema di incentivi per allineare gli
interessi degli azionisti con quelli dei proprietari:
1. il debito;
2. il mercato del controllo societario.
Per quanto riguarda il debito, l’aspetto negativo è che aumenta la possibilità di fallimento
con la conseguente minaccia per gli interessi dei dirigenti, in tale maniera obbliga i dirigenti a
far coincidere quanto più possibile i propri interessi con quelli degli azionisti.
Il mercato del controllo societario si configura come un meccanismo di controllo,
pensiamo all’emissione di offerte pubbliche d’acquisto (OPA). Un’OPA presuppone
l’acquisizione di una società mal gestita con il fine di aumentare il valore dell’impresa stessa
attraverso il cambio della gestione della stessa.
16 Grossman e Hart, 1986; Hart e Moore, 1990.17 Hart, 1995.18 Hart, 1995; Jensen, 1986; Shleifer e Vishny, 1997
25
Tabella 1: Principali teorie dell’impresa.
Teoria generale Teoria dell’agenziaEconomia dei
costi ditransazione
Teoria dei diritti diproprietà
Questionetrattata
Separazione tra laproprietà e ilcontrollo.
Disegno del contrattoottimo tra il principale el’agente che minimizzi icosti di agenzia.Incentivi e ripartizionedel rischio.
Sistema dicontrollo ottimodella transazioneche minimizza icosti ditransazione.
Disegno del sistema disuddivisione del potereche aumenti gliincentivi ottimi.
Unità di analisi Impresa. Contratto. Transazione. Diritti sulle attività.
Livellodell’analisi
Impresa.Impresa.
Impresa. Impresa.
Ipotesi sugliindividui
Organismoproduttore di beni eservizi. Inefficienzadel mercato.
Legame contrattuale.Alternativacontrattuale almercato.
Insieme di attività.
Ipotesi sopra leorganizzazioni
Conflitto di interessi.Asimmetrieinformative.Efficienza.
Conflitto di interessi.Asimmetrieinformative.Efficienza.
Asimmetriainformativa.Incertezza.Contrattiincompleti.Relazioniconcorrenziali.Efficienza.
Conflitto di interessi.Asimmetriainformativa.Contratti incompleti.Efficienza.
Ipotesi sopral’ambienteesterno
Tecnologia emercato. Competitivo.
Mercato e altreimprese.(concorrenziale)
Competenza.
Definizione diControlloCorporativo
Separazione tra laproprietà e ilcontrollo delleimprese.
Meccanismi per i qualigli azionisti riescono adottenere un rendimentoai propri investimenti.
Problemi tra idirigenti e piccoliazionisti.
Esercizio del poteredegli azionisti condiritti residuali sopra leattività.
Ruolo deidirigenti
Dirigono l’impresa.Raggiungere gliobiettivi degli azionisti.
Ridurre i costi ditransazione dellasocietà.
Cercare l’uso ottimodelle attività dellesocietà.
Ruolo degliazionisti
Rappresentano laproprietà dellasocietà.
Sopporta il rischio.Fattore diproduzione.Fonte di capitale.
Rappresenta il padronedell’impresa.
Ruolo deglistakeholders
Apportano i fattoriproduttivi.
Apporta i fattori diproduzione.
Apporta i fattori diproduzione.
Apporta i fattori diproduzione.
StudiSignificativi
Berle e Means(1932);
Jensen e Meckling(1976); Fama (1980);Fama e Jensen (1983).
Coase (1937);Williamson (1975,1985)
Grossman e Hart(1986); Hart e Moore(1990); Hart (1995).
Fonte: Cuervo-Cazurra (1997)
26
3. La concezione dell’impresa: la teoria della Property Right e la teoria dell’Agency. Il
Consiglio di Amministrazione come meccanismo di governo societario
Inizialmente il problema della separazione tra proprietà e controllo è stato impostato
facendo riferimento alla necessità di disegnare meccanismi di governo nell’impresa o di
convergenza degli interessi, adesso è utile definire il termine corporate governance19 per
poter poi analizzare il consiglio di amministrazione come uno di questi meccanismi di
controllo.
Sono state coniate numerose definizioni del termine corporate governance:
1. “La forma attraverso al quale le imprese sono dirette e controllate.” In senso stretto, “il
governo dell’impresa si associa alle norme legali che regolano i diritti degli azionisti e le
responsabilità del consiglio di amministrazione.”20
2. “Integrazione dei controlli esterni ed interni che armonizzano il conflitto di interessi tra gli
azionisti e i dirigenti (problema di agenzia) risultante dalla separazione tra la proprietà e il
controllo.”21
3. “Il governo dell’impresa fa riferimento all’organizzazione delle relazioni tra i proprietari e
i dirigenti dell’impresa.”22
4. “Il governo delle imprese deve tenere in considerazione i mezzi attraverso i quali coloro
che forniscono i fondi finanziari si assicurano una retribuzione adeguata ai propri
investimenti.”23
5. “Sistema giuridico e pratico che, mentre contribuisce a migliorare l’efficacia delle imprese
e a massimizzare il valore delle stesse per i suoi azionisti, allo stesso tempo rende
possibile l’equilibrio tra l’impulso imprenditoriale e la responsabilità societaria.” 24
6. “Sistema globale di diritti, processi e controlli stabiliti internamente ed esternamente che
si rivolgono alla direzione dell’impresa con l’obiettivo di proteggere gli interessi di tutti
per la sua sopravvivenza con successo.”25
19 Onado scrive; “Governance deriva dal latino gubernator, timoniere, e indica appunto il modo in cui le impresevengono guidate e in particolare come vengono regolati i rapporti tra i vari soggetti coinvolti: azionisti (a lorovolta, di maggioranza e minoranza), amministratori, dirigenti, finanziatori, lavoratori, fornitori, ecc. e in cuiviene perseguito il fine ultimo dell’azienda.”, ONADO M., Mercati e intermediari finanziari – economia eregolamentazione, Bologna, Il Mulino, 2000.20 Cadbury, 1992; Bengoechea, 1996; Garicano Rojas, 1998.21 Baysinger e Hoskisson, 1990.22 Lannoo, 1996.23 Shleifer e Vishny, 1997.24 Garriges e Fernandez de la Gándara, 1997.25 Masifern, 1997.
27
7. “Insieme di condizioni che configurano la negoziazione a posteriori sulle quasi rendite
generate dall’impresa.26 Questa definizione senza precisare l’origine delle quasi rendite
non esclude la possibilità che provengano da investimenti non finanziari in senso stretto,
ma da altre fonti come i fornitori, i lavoratori. Vale a dire che questa concezione è molto
più ampia e coinvolge non solo i dirigenti e gli azionisti, ma anche tutti gli stakeholders
intesi come l’insieme di tutti i soggetti che hanno interessi nell’organizzazione societaria.”
8. “Processo di supervisione e controllo della direzione di una impresa, attraverso istituzioni
o meccanismi interni e/o esterni la cui finalità è far coincidere quanto più possibile gli
interessi dei gestori con quelli degli azionisti.” 27
9. “Insieme di istituzioni attraverso le quali i differenti proprietari delle risorse che
partecipano all’organizzazione collettiva che chiamiamo impresa, armonizzano interessi
opposti e promuovono l’efficienza organizzativa a breve e a lungo termine.”28
Dall’analisi delle definizioni precedenti possiamo dire che tutte incorporano un doppio
aspetto: quello interno, a livello direttivo, e quello esterno che è rappresentato dall’organo di
controllo. Consideriamo la corporate governance come il meccanismo per il quale le imprese
sono dirette e controllate, considerando questa come la definizione che meglio generalizza
tutte le definizioni citate.
Nella letteratura dell’agenzia, lo studio di governo dell’impresa si è centrato sui problemi
contrattuali derivanti dalla relazione di agenzia tra azionisti e dirigenti, in modo che la
condotta di questi ultimi cerchi la massimizzazione della ricchezza come scopo dei
proprietari. Questo problema di agenzia si basa su quello che Berle e Means (1932)
denominarono separazione tra proprietà e controllo. Per tanto, tenendo presente la premessa
che esiste separazione tra proprietà e controllo, e dal momento che i dirigenti possiedono
obiettivi diversi da quelli degli azionisti, si studiano i meccanismi per ottenere l’allineamento
degli interessi, formando il consiglio di amministrazione e utilizzandolo come un organo per
conseguire questo scopo.
La teoria dell’agenzia ha identificato il consiglio di amministrazione come il meccanismo
di controllo primario per la difesa degli interessi degli azionisti29, come un elemento
potenzialmente effeciente ed efficace di governo corporativo e, in più, di controllo interno30.
Weibasch (1988) descrive il consiglio come il modo preferenziale per difendere i diritti degli
26 Zingales, 1998 in Salas Fumás, 1999.27 Eguidazu Mayor, 1999.28 Salas Fumas, 1999.29 Fama e Jensen, 198330 Baysinger e Hoskisson, 1990
28
azionisti dalla scarsa competenza della gestione. Alcuni autori non considerano il consiglio di
amministrazione come un amministratore effettivo tra le risorse dell’organizzazione31. Altri,
senza dubbio, stabiliscono che è semplicemente un organo di vigilanza e esercita un’influenza
significativa sull’organizzazione.32
Tabella 2: Il ruolo del Consiglio di Amministrazione nella Teoria dell’Agenzia.
RUOLO DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE
TEORIA DELL’AGENZIA
Controllare le azioni degli agenti (dirigenti) per assicurare ilconseguimento degli interessi dei principali (azionisti) e delconseguimento dei propri obiettivi in modo efficace edefficiente.
DEFINIZIONE DEL RUOLO DELCONSIGLIO
Massimizzare la ricchezza degli azionisti.Ridurre i costi di agenzia.Selezionare e retribuire il presidente.Valutare il Presidente e i risultati dell’impresa.Controllare i processi di decisione strategica.
VARIABILI DI INTERESSE DELCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CRITERIO DI VALUTAZIONE DEIRISULTATI
Composizione.Caratteristiche.Aumento della ricchezza.Obiettivi conseguiti.Posizione di mercato
STUDI RAPPRESENTATIVIBaysinger e Burler (1985)Fama e Jensen (1985)Kosnik (1987)
Fonte: Adattata da Zahra y Pearce (1989)
Il consiglio di amministrazione può definirsi come “uno strumento di supervisione e
controllo diretto ad allineare i piani di chi esercita la gestione della società con gli interessi di
chi apporta le risorse e sopporta il rischio imprenditoriale.”33 Questa definizione valuta la
funzione generale di supervisione come la più essenziale del consiglio delle società quotate e
include tre responsabilità fondamentali da parte degli amministratori:
1. orientare la politica della società;
2. controllare le istanze di gestione;
3. servire da collegamento con gli azionisti.
Queste funzioni derivano dai principi che deve osservare il consiglio e che sono:
1. responsabilità verso la normativa in vigore rispetto agli azionisti;
2. trasparenza nel compimento degli incarichi societari dando conto e apportando le
regioni di come si svolge la funzione di supervisione e controllo;
3. efficacia come rappresentante del buon governo, che sia in grado di assicurare la
creazione di valore.
31 Herman, 1981, Mace, 197132 Kosnik, 198733 “Informe Olivencia”, 1998.
29
Figura 3: Modello basico dell’analisi.: relazione CdA - Creazione di Valore.
Fonte: Elaborazione propria.
Consiglio diAmministrazione-composizione:
-qualitativa;-quantitativa;
-caratteristiche:-numero di commissioni;-numero di riunioni;
Creazione di valore
Struttura proprietaria:- Concentrazione/dispersione;- Proprietà del CdA/dominicales;- Azionisti di controllo;- Capitale fisso/capitale flottante;
30
4. La corporate governance come insieme di risorse giuridiche destinate a risolvere
l’agency problem
In questo paragrafo viene messo in luce come le relazioni teoriche evidenziate dalla
letteratura finanziaria trovino un riscontro e un tentativo di soluzione da parte della
legislazione e dei codici di condotta per la corporate governance. Vengono riprese le stesse
relazioni di principal-agent e vengono evidenziate le soluzioni grazie a “strumenti
normativi”.
Un approccio alla realtà della corporate governance intende utilizzare le risorse giuridiche
per risolvere i conflitti di interesse (o agency problem) che esistono tra i principali gruppi di
interessi in una società. Le soluzioni destinate a risolvere i conflitti di interessi tra:
1. i soci e gli amministratori;
2. i soci di maggioranza e i soci di minoranza;
3. la società e i creditori.
Principalmente si possono distinguere quattro definizioni diverse del concetto di corporate
governance.
La prima34 corrente di pensiero concentra la sua attenzione sul controllo del consiglio di
amministrazione e per questo conclude che la corporate governance non è altro che l’arte di
riorganizzare i livelli esecutivi delle società per conseguire un equilibrato ed efficiente
funzionamento della leadership e del controllo.
Un secondo orientamento preferisce concentrarsi sulla direzione e sul controllo della
società in modo che alla fine identifichi la corporate governance, con un concetto più ampio,
con la direzione e il controllo delle attività e decisioni delle società in un’economia di
mercato.
Una terza interpretazione comprende, oltre gli aspetti già indicati, le relazioni tra la società
e i terzi; così si considera che il buon governo societario si riferisce all’organizzazione interna
e alla gerarchia di controllo della società, al funzionamento del suo organo amministrativo,
alla composizione dell’azionariato e alla relazione tra soci, amministratori e terzi interessati
all’andamento della società (stakeholders), in particolare, i creditori e i lavoratori.
Infine possiamo considerare un’altra corrente di pensiero che considera, con un’attenzione
più economica, che il nucleo della corporate governance si può ritrovare nella ricerca di una
adeguata distribuzione delle rendite derivanti dagli investimenti nella società.
34 Peter Böckli: “Corporate Governance: “The Cadbury Report and the Swiss Board Concept of 1991.” 4Schweizerische Zeitschrift fur Wirtschaftsreht 1996, pp. 149-163.
31
Si vuole sottolineare che la trattazione, come anche i Codici di Buon Governo affermano,
si riferisce sempre a società aperte quotate nella borsa. Le raccomandazioni sulla Corporate
Governance sono destinate principalmente a questo tipo di società come risulta chiaro
nell’Informe Olivencia, nell’Informe Aldama e, soprattutto, nel Codigo Unificado, ma
soprattutto a maggior ragione in ambito più globale35, sebbene in alcune occasioni si dica che
il Buon Governo è importante anche per le società non quotate nella borsa valori ufficiale.
Questo si spiega perché le società chiuse non devono affrontare alcuni problemi come: la
dispersione dell’azionariato, un management con un forte potere, disinteresse degli azionisti,
un sistema efficace di liquidazione degli investimento nel mercato secondario, etc.
La trattazione sulla corporate governa che si genera va incontro a due problemi: da un lato
all’esistenza di quelli che vengono definiti agency problems dagli economisti36 e, dall’altro, al
problema della separazione tra proprietà e controllo nelle grandi società.
Il primo problema a cui si è fatto riferimento nasce dal provare che, all’interno di una
società, esiste quella che la dottrina economica chiama agency relation. Per questo basta
ricordare che dentro questa espressione si vogliono raccogliere tutte le situazioni dove il
risultato economico che ottiene un soggetto, denominato principal, e che potrebbe
identificarsi con i soci, dipende dal modo di agire di un altro, conosciuto come agent, e che,
proseguendo con lo stesso esempio è rappresentato dagli amministratori. Un altro esempio è
rappresentato dalla relazione tra il consiglio di amministrazione e il consigliere delegato. Si
deve inoltre considerare che i soggetti agiscono cercando di massimizzare il proprio risultato
a scapito degli altri soggetti in modo opportunistico. Nella generalità dei casi in queste
circostanze si generano situazioni di asimmetria informativa per le quali i principali non
possiedono un’informazione completa per valutare il modo di agire degli agenti e gli agenti, a
volte, non dispongono informazioni complete su quello che realmente vogliono i principali.
Per questo è necessario stabilire meccanismi che evitino che gli agenti devino dall’obiettivo
che i principali avevano dato, attraverso il mandato, agli agenti: si vuole fare in modo che gli
agenti perseguano unicamente e esclusivamente il massimo beneficio economico del
principale. Il meccanismo più evidente per ottenere questo obiettivo si trova nella
supervisione diretta esercitata dal principale su tutti gli atti dell’agente. Questa alternativa
viene scartata senza dubbio per diverse ragioni quali: i costi del suo esercizio, l’asimmetria
informativa, la scarsa capacità per valutare i risultati della supervisione, etc. per questo
35 OCDE Principi di Corporate Governance, 1999 e 2004.36 Michael C. Jensen e William H. Meckling: “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost andOwnership Structure.” 3 Journal of Financial Economics 1976, pp. 305-360
32
bisogna ricorrere ad altri strumenti di motivazione dell’agente che, sotto forma di regole,
siano in grado di incentivarlo a seguire un comportamento corretto.
Il secondo problema, se si può classificare così, è più conosciuto come il fenomeno della
separazione tra la proprietà e il controllo nelle società dovuto alla diffusione delle azioni tra
un elevato numero di investitori. Questa situazione, come è facile immaginare rende più
profondi i problemi relativi al controllo soprattutto se si pensa al disinteresse di molti soci,
che qui svolgono il ruolo di principals, nell’esercitare il ruolo di supervisione sopra gli
amministratori o sui soci di maggioranza; questo disinteresse dei soci si considera come una
forma di apatia razionale. L’insieme di queste due circostanze provoca che nelle società con
un elevato numero di soci si generino, per lo meno, tre tipi di agency problems, o conflitti
societari.
In primo luogo si trova il gruppo di conflitti che sorgono tra i proprietari della società,
cioè gli azionisti, e gli agenti incaricati di gestire le risorse di questi, costoro sono gli
amministratori o managers. Gli esempi di questa categoria di agency problems sono numerosi.
Comportamenti discutibili degli amministratori nei confronti dei soci li troviamo sia
nell’utilizzo da parte degli amministratori di risorse societarie per fini diversi da quelli dei
soci, come può essere lo stabilire autonomamente remunerazioni in natura, premi originali o
ricompense diverse o l’agire per il proprio beneficio e non per quello della società o peggio
nell’appropriarsi in modo diretto di risorse della società. La prassi ci insegna che ci sono casi
in cui gli amministratori utilizzano per scopi privati le risorse della società.
Un’altra questione riguarda i benefici non monetari che possono ricevere gli
amministratori; queste remunerazioni non sono illecite in quanto tali, dal momento che sono
incentivi a migliorare la produttività di coloro che li ricevono. Diventano discutibili quando
sono nascosti ai soci o sono fatti passare con altri nomi. Gli esempi di “premi originali” sono
numerosi. Basta ricordare le remunerazioni straordinarie accordate dall’organo di
amministrazione di una grande banca spagnola a uno dei suoi presidenti37 o, sebbene diverso,
le pratiche illecite realizzate in un’altra grande entità bancaria38 per uguagliare le retribuzioni
dei suoi consiglieri.
Una seconda categoria di conflitti, diversa dalla precedente, è quella che si può generare
tra soci di maggioranza, che qui avranno il ruolo di agents, e soci di minoranza, che saranno i
principals.
37 Caso Botìn – Amusategui - Corcòstegui.38 Caso Ybarra.
33
Le pratiche illecite in questo caso sono numerose sebbene la più diffusa si considera
essere quella per cui i soci di maggioranza si approprino in modo illecito di opportunità di
affari a danno della società o non colgano benefici sociali, come è accaduto nello scandalo
Parmalat. Sembra chiaro che quanto più disperso sarà il capitale sociale, tanto più difficile
sarà che si produca questa seconda classe di conflitti. La situazione opposta si crea quando
nella società esiste un socio che possiede un pacchetto azionario di controllo, ossia quando si
ha una maggiore concentrazione delle azioni; in tali situazioni ci sono maggiori opportunità
che i soci di maggioranza esproprino diritti ai soci di minoranza. Questa circostanza non
esclude il caso che anche gli amministratori si approfittino dei soci di minoranza.
In terzo luogo si devono considerare i conflitti che esistono tra la società e i suoi creditori.
Questi conflitti sono, senza dubbio, un caso particolare, dal momento che molte delle norme
che li regolano provengono dall’ambito del diritto societario.
Le regole, norme e pratiche per risolvere queste tre classi di conflitti costituiscono quello
che è conosciuto come Corporate Governance39. Con altre parole, la corporate governance è
l’insieme delle tecniche giuridiche destinate a risolvere i problemi di agency nelle società per
azioni quotate.
Le soluzioni a tali questioni devono avere un carattere giuridico malgrado è del tutto certo
che esistano altri meccanismi che, in senso lato, si possano ritenere adeguati a dare un
contributo al miglioramento della corporate governance delle società. Mi sto riferendo in
particolare all’attività sviluppata dalla stampa e dai mezzi di comunicazione al momento di
rendere pubblici comportamenti sconsiderati. Molte di queste regole appartengono ai pilastri
del diritto delle società e sono ritrovabili nei testi delle leggi. Inoltre è possibile trovare un
gruppo di numerosi meccanismi giuridici destinati a questo fine che siano di tipo strettamente
contrattuale (per es. patti parasociali, accordi con creditori,…) o incluso, che assumano la
forma di raccomandazioni o che tengano un carattere non obbligatorio (per es. codici di
condotta volontari, raccomandazioni,…)
Adesso non solo si dibatte affinché vengano impiegate concrete risoluzioni (o soluzioni)
per il governo delle società (per es. stabilire un’età di dimissione dei consiglieri,…), ma anche
su quale sia il miglior veicolo per trasmettere queste regole di buon governo, in altre parole,
“quale sia la via migliore per affrontare la riforma.40” Il Codigo Unificado de Buen Gobierno
è la risposta spagnola alla richiesta di un codice unico che tratti il punto di vista normativo
39 F. Barca e M. Becht, The Control of Corporate Europe, Oxford University Press.40 Esteban Velasco: “El Gobierno de las sociedades cotizadas. La experiencia española.”, 35 Cuadernos deDerecho y Comercio 2001, pp. 11-97.
34
della questione; tuttavia è chiaro che questa proposta è fonte di contraddizioni in quanto
giungono critiche da molte parti41. A differenza di quello che succede in ambito più generale a
livello europeo in cui si ritiene che non sia necessario un testo unico valido per tutti gli stati.
Sembra essere chiaro che, di fronte a coloro che considerano l’autoregolamentazione e
l’informazione pubblica sopra il compimento delle raccomandazioni, secondo la regola
“comply or explain”, come il miglior modo per risolvere questi conflitti, esistono grandi
ragioni per considerare che la scomparsa di cattive abitudini si possa raggiungere solo
stabilendo un regime giuridico chiaro42. La regola del “comply or explain” permette di
scegliere tra l’osservanza delle raccomandazioni e la possibilità di dare spiegazioni sulle
specifiche circostanze in cui si trova la società e che non le permettono di seguirla. E’ curioso
considerare che questo sistema di autoregolamentazione nacque in paesi con scarsa
concentrazione dell’azionariato; invece in paesi con la presenza di azionisti di controllo pare
che questo sistema di soft law non funziona altrettanto bene. Questa sembra essere l’opzione
accolta dall’Informe Aldama al momento di riconoscere la necessità di un “supporto
normativo aggiuntivo” alle sue raccomandazioni in una materia così delicata come quella
relativa ai doveri fondamentali di informazione e trasparenza o alla definizione dei doveri di
diligenza e di lealtà. Se le cose stanno davvero così non ci troviamo di fronte a un’alternativa
tra norme imperative e raccomandazioni volontarie quanto davanti a un adeguato uso di
entrambi questi veicoli che dovranno rispettare le caratteristiche del concreto sistema
giuridico in cui operano. Senza dubbio, prima di analizzare tutte queste risorse giuridiche o,
come vengono definite da numerosi autori, strumenti giuridici della corporate governance, è
necessario tracciare il percorso di questa materia.
Il tema della corporate governance possiamo dire che abbraccia molti aspetti del governo
societario, gli studi che sono stati fatti trattano questioni come l’adeguata composizione
dell’organo di amministrazione, la funzione degli amministratori, l’efficacia delle clausole per
evitare OPA ostili nelle società aperte, l’impatto delle retribuzioni degli amministratori, etc.
Questi studi, utilizzando distinti metodi per valutare il rendimento societario43 e per mettere in
relazione diverse variabili44, hanno formato un insieme di norme che, in diverse occasioni
41 S. Sainz: “Las cotizadas se rebelan contra el Codigo Conthe.”, Expansion.com 25 febbraio 2006; “El CodigoConthe llevarà “a la inexistencia del buen gobierno”, segun Blas Calzada” del 31 marzo 2006; A. RecaldeCastells “¿Pero hay un problema de gobierno de las sociedades cotizadas?”, El Pais 6 maggio 2006.42 Recalde Castells: “Los administradores de las sociedades anonimas en un intorno de buen gobierno” 7 RevistaValenciana de Economia y Hacienda 2003 pp. 51-77.43 Es. Q di Tobin, valutazioni contabili, serie storica delle quotazioni.44 Es. Numero di amministratori indipendenti e rendimento economico delle società, età degli amministratori equotazione nella borsa.
35
sono state proposte, come guida affinché il legislatore intraprendesse riforme. Oltretutto si
deve dire che questi primi lavori, in origine, assunsero come unico modello le società widely
dispersed studiate da Berle e Means45; ossia società con un ampio azionariato diffuso in cui
nessun azionista aveva la capacità di controllo effettivo, esisteva un mercato dei capitali molto
attivo, gli amministratori erano prigionieri dell’organo direttivo (managers) e si era creato un
sistema dove questi ultimi erano quelli che possedevano veramente il controllo e dove i soci
per dimostrare il loro disaccordo avevano come unica alternativa quella di vendere le proprie
azioni (secondo quella che viene denominata come Wall Street Rule).
In questa epoca si inizia a diffondere il concetto che una società per essere efficiente deve
possedere alcune caratteristiche ideali. Questi requisiti, che nell’opinione della maggior parte
promuovevano l’efficienza, stabilivano, in primo luogo, che gli amministratori dovessero
perseguire come unico fine il beneficio degli azionisti (regola identificata attraverso
espressioni come “massimizzazione del beneficio del socio”, “creazione di valore per gli
azionisti”). In secondo luogo bisognava tenere in conto che questo obiettivo doveva rispettare
una regola di equità o, in altre parole, che, se si voleva creare un mercato dei valori forte,
bisognava trovare un sistema per proteggere i soci di minoranza.
Questa pratica di elaborare “indici di corporate governance” si conserva da allora sebbene
non come studio accademico sul livello di aggiustamento dei diversi ordinamenti a queste
regole ideali, quanto come guida professionale per l’investimento in certi paesi, per es.
California. Il suo successo è stato così tanto spettacolare che si è proposta la creazione di un
indice sulla reputazione delle società46.
Una seconda scoperta che si ottenne fu frutto di un esame più attento che discendeva
direttamente dalla precedente e dalla comparazione tra questo modello e quello dominante in
altre economie, per es. Giappone. Diversi paesi come Germania, Francia, Belgio, Italia, o
Svezia, paesi asiatici, paesi latinoamericani, apparvero come esempi di sistemi economici
dove le società quotate nella borsa contano su un azionariato rilevante poco disperso e dove la
struttura proprietaria si orienta all’esistenza del controllo da parte di pochi soci e non a molti
come sembrerebbe nelle grandi società esistenti negli Stati Uniti dove, senza dubbio, il
mercato della borsa sembra essere molto sviluppato. Nei fatti, si dubita che il mercato
americano sia così tanto disperso come si è soliti sostenere. Gli ultimi studi dimostrano che si
45 Nell’opera di Berle e Means si dice che, delle 200 prime società quotate americane studiate nel 1932, solo lametà possedevano le caratteristiche del modello widely dispersed corporation. (Berle, Means, The ModernCorporations.46 Karen Cravens, E. Goad Oliver e S. Ramamoorti: “The Reputation Index: Mesuring and Managing Corporatereputation”, 21 European Management Journal, 2003.
36
era già riscontrato da un certo periodo che: “l’azionariato disperso è solo un mito (…) ed è più
un’eccezione che la regola. Attualmente si dice che il 60% delle grandi società dell’unione
europea hanno azionisti di controllo che possiedono almeno il 10% delle azioni, quando il
25% è controllato da una famiglia e circa il 17% è posseduto da un’istituzione finanziaria e,
per questo, si conclude che “la separazione tra proprietà e controllo nelle società
nordamericane mostrata Berle e Means non si realizza che nelle 200 società americane che
furono oggetto del loro studio.” Con valide ragioni si continua a sostenere che il sistema
americano si caratterizza per mantenere il maggior grado di dispersione azionaria esistente.
Alcuni studi posteriori affinarono questa idea e dimostrarono che sia il modello con una
proprietà diffusa tra gli investitori e quindi maggiormente orientato al mercato, market
oriented, sia il modello dove esistono soci di minoranza, ossia orientato al sistema bancario,
bank oriented, si potevano considerare come casi teorici estremi e nella realtà si potevano
incontrare varianti che li combinassero. Infatti esistono sistemi estremi che, per esempio,
essendo perfettamente orientati al mercato conservavano alcune caratteristiche proprie dei
paesi con un’accentuata concentrazione azionaria, come per es. il Regno Unito o, che
appartenendo chiaramente alla categoria dei paesi vincolati dalle leggi civili, avevano
chiaramente un asseto proprietario caratterizzato da piccoli azionisti.
Tradizionalmente si dice che la Spagna si avvicina di più al sistema continentale europeo
che al sistema americano. Senza dubbio sembra che gli ultimi studi mostrino che la tendenza
stia cambiando.
Di fronte a queste considerazioni possiamo fare cenno alla tesi della familias jurìdicas47.
In effetti, secondo i suoi sostenitori, possono crearsi due posizioni una dei paesi della
cosiddetta common law dove vengono protetti i soci di minoranza evitando situazioni di
espropriazione, un altro sistema dei paesi della civil law in cui esiste una maggiore
concentrazione azionaria dovuta al fatto che lo Stato non possieda un’adeguata protezione
legale dei soci.
La ragione della persistenza di queste differenze si spiega bene per il peso della
tradizione di ciascuno di questi paesi, della sua storia particolare e degli elementi culturali che
impediscono la convergenza dei modelli (teoria della path dependency), o meglio della
pressione esercitata dal potere politico dagli azionisti di controllo (teoria dei gruppi di
pressione).
47 La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer, Vishnny: “Law and Finance.” Pag. 1116
37
La teoria della path dependance si può illustrare sinteticamente attraverso tre idee: la
prima48 afferma che le differenze nel regime delle competenze del diritto delle società che,
negli Stati Uniti, corrisponde a quello dei suoi diversi stati, mentre in Europa rimane
centralizzato, comporta una forte volontà per la regolamentazione dei problemi attraverso
soluzioni giuridiche, ossia il regime di competenza statale degli Stati Uniti versus lo spirito
armonizzatore europeo; la seconda idea è che la partecipazione dei lavoratori nell’organo di
amministrazione che, in paesi come la Germania ha una lunga tradizione, in altri ordinamenti
si considera come un’aberrazione; in terzo luogo si pensa all’orientamento ultimo del
comportamento dell’organo amministrativo che, mentre negli Stati Uniti, si considera
essenzialmente diretto alla soddisfazione degli interessi degli azionisti, in altri paesi, come
l’Olanda, sostiene la difesa di altri stakeholders.
La tesi dei gruppi di pressione spiega questa divergenza servendosi di un’altra idea: la
forza esercitata da alcuni gruppi di interessi nel sistema europeo non si è prodotta negli Stati
Uniti. La convergenza funzionale si può risolvere mediante la semplice approssimazione delle
soluzioni a scelte che portino all’assimilazione dei codici e delle raccomandazioni di buon
governo mediante l’incorporazione di amministratori anglo-americani nell’organo di
amministrazione o mediante la coincidenza della prassi, a motivo dell’esistenza di un mercato
globale.
Sebbene sembri che i meccanismi di miglioramento del governo societario non possano
confidare eccessivamente sull’adozione di misure legislative non obbligatorie, ossia solo su
codici di condotta, soprattutto dove la struttura giuridica è complessa. Per chiarire questo
punto basta ricordare che la normativa vigente in Europa e negli Stati Uniti sono totalmente
diverse, la realtà dimostra che esiste un certo grado di armonizzazione degli obiettivi.
48 A. Bebchuck, Mark J. Roe: “A Theory of Path Dependence in Corporate Ownership and Governance.” 52Stanford Law Review 1999, pp. 127-170.
38
5. Gli “strumenti” della Corporate Governance da una prospettiva di diritto
dell’economia
Esistono molte classificazioni degli strumenti che i diversi ordinamenti impiegano per
migliorare il governo delle società. Alcune preferiscono distinguere tra regole di corporate
governance interno, che fanno riferimento alle forze che agiscono all’interno della società
(insider control system), e regole di corporate governance esterno (corporate governance
externo), che si riferiscono agli attori esterni e alle forze di mercato, specialmente il mercato
del controllo; si può aggiungere un livello intermedio che è quello che si riferisce al controllo
esercitato dai consulenti esterni.
Altri preferiscono distinguere tra strumenti contrattuali e strumenti legali, ricorrendo a
una classificazione più ampia basata sui mercati e, infine, distinguere da una parte alcuni
strumenti contrattuali e normativi comuni a qualsiasi tipo di società, regole di corporate
governance comuni, e dall’altra quelli che sono propri solo di quelle società dove esiste un
mercato secondario organizzato, corporate governance relativo alle società quotate. Si deve
osservare che sempre queste suddivisioni teoriche devono ricercare le soluzioni ai problemi
reali per migliorare le pratiche di corporate governance. Possiamo riformulare la
classificazione già esposta vedendola dal punto di vista delle soluzioni che si possono dare
all’agency problem.
Per questo fine, gli strumenti (o risorse) di buon governo societario possono classificarsi
come segue:
1. Strumenti di controllo, ossia meccanismi giuridici che permettano ai soci e ai creditori,
direttamente o indirettamente, di esercitare la supervisione sopra l’organo (o gli organi) di
amministrazione e/o, in alcuni casi, sui soci di maggioranza.
2. Strumenti associativi, o risorse giuridiche che permettano la convergenza degli interessi
tra gli amministratori (e, in alcune occasioni, i soci di maggioranza) e i soci di minoranza e
che, pertanto, pretendono avvicinare gli interessi di questi attraverso promesse di vantaggi
economici (per es.: retribuzioni mediante stock options, prestazioni accessorie, etc.).
3. Strumenti per uscire dalla compagine sociale, o risorse a disposizione dei soci per
liquidare il proprio investimento nella società quando si producono determinate circostanze
(per es.: cambio dell’organo di controllo, modificazione di aspetti sostanziali della società).
4. Strumenti disciplinari, o meccanismi giuridici interni ed esterni posti a disposizione dei
soci (e, in alcuni casi, dei creditori e degli altri soggetti) per correggere ex post situazioni di
39
abuso degli agenti (per es. dimissioni di un amministratore, esclusione di un socio, clausole
penali, etc).
Possiamo ora combinare questi strumenti di buon governo societario per risolvere i
conflitti di agency esposti precedentemente.
5.1 Gli strumenti di controllo
Come è evidente il controllo dei principali (i soci) sugli agenti (gli amministratori o, in
questo caso, i soci di maggioranza), ha un’importanza essenziale sul governo delle società o,
come si dice, costituisce, il nucleo delle soluzioni che fornisce la corporate governance.
Tradizionalmente lo studio di queste tecniche si è sviluppato per risolvere la prima tipologia
di conflitti, cioè quelli che legano i soci (principali) a sopportare le conseguenze delle azioni e
delle omissioni degli amministratori (agenti).
Senza dubbio, non si può dimenticare che queste tecniche possano impiegarsi per
risolvere i conflitti tra i soci maggioritari e minoritari (rispetto al secondo agency problem) e,
in minor misura, per sciogliere il conflitto di interessi della società rispetto ai creditori.
Evidentemente l’esercizio del controllo si basa su una premessa: per esercitare il controllo
devi disporre di informazioni. È per questo che, con una maggiore o minore intensità, tutti
questi rimedi sono strettamente legati all’esistenza di informazione previa sul comportamento
di coloro che sono supervisionati (per es.: informazione a disposizione dei soci prima di
assistere alle assemblee, informazione in mano agli amministratori indipendenti per poter
giudicare la convenienza di alcune operazioni vincolate, informazioni sugli accordi tra i soci
di maggioranza, etc.) e in definitiva la trasparenza sta alla base dell’edificazione di un
controllo stabile.
Il primo conflitto che abbiamo evidenziato è dato dal comportamento che tengono i soci,
come principali, per limitare le azioni e prevenire le omissioni degli agenti, gli
amministratori; esistono meccanismi di buon governo operano internamente o esternamente.
Gli strumenti di controllo interno possono a loro volta suddividersi tra quelli che sono
utilizzati nell’assemblea dei soci, come strumenti di controllo diretto, e quelli che sono
destinati a produrre effetti nell’organo di amministrazione, strumenti di controllo indiretto.
Gli strumenti di controllo esterno sono strettamente legati all’attività svolta da coloro che
svolgono la revisione, ossia dai consulenti indipendenti o dagli organi di supervisione.
A) Le risorse di controllo interno sono in mano ai soci; si suddividono in strumenti di
controllo interno diretto e indiretto.
40
a) Risorse di controllo interno indiretto. Le risorse di controllo interno indiretto sono
esercitate dai soci e producono i loro effetti sull’organo di amministrazione. Premettendo che
il dovere di lealtà nelle relazioni di agency è una costante universalmente accettata, la
necessità di trovare un contrappeso alla figura degli amministratori esecutivi è un idea
abbastanza condivisa nel panorama internazionale. Si è giunti a due tipi di soluzioni per
raggiungere questo obiettivo: da una parte riconoscere la necessità di un numero minimo di
amministratori indipendenti all’interno del consiglio di amministrazione e dall’altra stabilire
un organo di supervisione incaricato del controllo dell’organo esecutivo, questo equivale a
stabilire un organo di amministrazione che si posa su due livelli o con termini più giuridici, un
sistema di amministrazione duale.
A partire dal Cadbury Report (1992) si insiste sull’indipendenza degli amministratori
come uno dei pilastri della corporate governance; questo equivale a dire che l’organo di
amministrazione di un livello deve avere membri indipendenti, ossia membri non esecutivi e
non vincolati ai soci di maggioranza.
Bisogna notare che ci sono marcate differenze nei requisiti richiesti dagli amministratori
indipendenti, nell’organizzazione dei diversi comitati e nella proporzione tra indipendenti ed
esterni nei diversi ordinamenti; nel Codigo Unificado de Buen Gobierno49 si dice che gli
amministratori indipendenti devono essere almeno un terzo del totale dei consiglieri mentre
altri codici esigono un maggior numero di amministratori indipendenti.
Sia la soluzione che suggerisce un consiglio di amministrazione dove siano presenti
amministratori indipendenti, cioè strutturato su un livello, simile al sistema monistico sia il
sistema che presenta l’esistenza di due livelli, ossia dualistico, presentano vantaggi e
svantaggi. Se dobbiamo dire quale dei due è preferibile, esaminando la questione da un punto
di vista teorico, sembrerebbe che dobbiamo sostenere il sistema dualistico a quello monistico,
dal momento che offre vantaggi quali l’automatica separazione dei ruoli tra il presidente del
consiglio e il CEO, l’indipendenza tra gli amministratori di uno e dell’altro livello, la
collaborazione di entrambi degli organi senza che nessuno dei due prevalga, etc.; si deve
pensare che il modello non è perfetto e la dottrina più attenta gli attribuisce difetti di diverso
tipo. Innanzitutto, il sistema dualistico aumenta il numero di organi, peggiorando la
trasmissione delle informazioni tra di essi. Un altro problema, che si produce pure nei sistemi
monistici, conosciuto come “paradosso dell’indipendenza”, consiste nel fatto che, per ottenere
informazioni destinate a controllare gli amministratori esecutivi, i membri dell’organo di
49 Raccomandazione n°13.
41
controllo, o gli amministratori indipendenti, devono ricorrere a coloro che loro stessi
dovrebbero controllare.
La questione si sta smorzando al punto che è stato definito un sistema monistico
rinnovato50 che riconosce non solo l’esistenza di amministratori indipendenti nel consiglio di
amministrazione, ma anche la necessità della separazione dei ruoli del presidente e del CEO
stabilendo de facto un sistema di amministrazione basato su due livelli mediante il ricorso alla
delega delle operazioni ordinarie ad amministratori esecutivi e riservando ad altri
amministratori la supervisione e l’approvazione di altre operazioni attraverso la costituzione
di comitati specifici costituiti solo da parte di quelli amministratori ai quali si incarica la
risoluzione di certe decisioni delicate (per esempio: remunerazione degli amministratori,
proposte di conferimento di incarichi diversi, comitati per il controllo, etc.).
Si deve fare attenzione affinché l’indipendenza degli amministratori non si riduca a
requisiti più formali che sostanziali. In effetti, nella letteratura esiste una corrente molto
scettica sulla capacità degli amministratori indipendenti di controllare effettivamente gli
esecutivi, di svincolarsi dalle minacce che minano la loro indipendenza e, infine, di ricevere
incentivi per dedicare sforzi a questo tipo di controllo e svolgere i loro incarichi in modo
imparziale. Il problema però sta nel fatto che gli incentivi (es: stock options) che li possono
animare a svolgere con dedizione i loro incarichi sono gli stessi che possono minare la loro
indipendenza, incitandoli ad accettare accordi dubbi. Accogliendo l’idea che questi
amministratori indipendenti possano apportare un beneficio alla società, sembra necessario
chiarire la relazione che esiste tra l’esistenza di questi e i miglioramenti dei risultati societari.
La questione è controversa in quanto sembra esistere una prova51 poco convincente dei suoi
effetti positivi.
Se non esiste una relazione chiara tra la composizione del consiglio e i risultati societari,
è possibile apprezzare questa relazione quando adattiamo l’osservazione ad alcune delle sue
variabili. Alcuni studi hanno dimostrato che, quando si aumenta il numero di amministratori
indipendenti, si produce un miglioramento del rendimento societario in alcuni aspetti concreti
come la solidezza del regime contabile, l’elezione e la sostituzione del CEO, etc. sebbene non
in un ambito delicato come l’ambito delle remunerazioni52.
50 Esteban Velasco: “La separacion entre Direccion y Control.”51 R Morck, A. Schleifer, R. W. Vishny: “Management Ownership and Market Valuation. An EmpiricalAnalisis.”, 20 Journal of Financial Economics 1988, pp. 293-315.52 C. Anderson, John M. Biziak: “An Empirical Examination of the Role of the CEO and the CompensationCommittee in Structuring Executive Pay.” 27 Journal of Finance & Banking 2003
42
Infine tra gli altri strumenti di controllo che completano il ruolo degli amministratori
indipendenti nei sistemi monistici è comune includere la convenienza di separare o dividere le
funzioni del presidente e del consigliere delegato, CEO, della società. Questa misura che ha
già avuto successo in molti paesi, sebbene non in Spagna, dove i successivi informes non si
sono pronunciati chiaramente su questa materia, già era stata avanzata dalla dottrina
economica che la considerava come uno strumento necessario per razionalizzare il
funzionamento dell’organo amministrativo e per evitare, secondo quanto dicono alcuni studi
empirici, che la loro ignoranza influenzi negativamente il rendimento della società53.
b) Risorse di controllo interno diretto. Per quanto riguarda gli strumenti che influenzano il
controllo interno in modo diretto, è evidente che l’esercizio del controllo da parte dei soci si
possa ottenere anche potenziando la funzione dei soci nell’assemblea. È per questo motivo
che, come si è detto e ultimamente viene riconosciuto in maggior misura, le riforme di
corporate governance che non potenziano il ruolo dell’assemblea degli azionisti si possono
considerare come “decisioni che terminano nel fallimento54.”
La Spagna è un buon esempio nell’evoluzione dell’interesse mostrato rispetto alla
questione associata all’assemblea degli azionisti. In effetti, di fronte allo scarso interesse che
mostrò, nel 1998, l’Informe Olivencia su questa materia, si passò all’attenzione dell’Informe
Aldama in cui era chiaro che “la Commissione aveva considerato che uno dei primi obiettivi
della corporate governance era potenziare il ruolo dell’assemblea degli azionisti come organo
di decisione e controllo basico per la vita della società e per la tutela dei soci”. Per questo il
Codigo Unificado volle rinnovare l’interesse per il ruolo dell’assemblea tra gli organi
societari, sottolineando alcune circostanze concrete tra cui conviene ricordare: la necessità di
rendere pubbliche informazioni sui nuovi temi che si sottomettano all’approvazione dei soci
(raccomandazione 4), che si adottino metodi di votazione che facilitino l’espressione della
volontà dei soci (per es.: votazione separata per argomenti; raccomandazione 5), che sia
prevista la possibilità del frazionamento del voto (raccomandazione 6).
Potenziare il ruolo dell’assemblea degli azionisti significa abbattere alcune barrire così
come migliorare certi aspetti relativi alle procedure di svolgimento delle riunioni di grande
importanza. Concretamente, già nel programma dei miglioramenti, due sono gli estremi che si
citano con maggiore frequenza. Da una parte, attraverso l’incremento dell’informazione che
53 Q. Judge, Irina Naoumova e Nadejda Koutzevol: “Corporate Governance and Firm Performance in Russia: AnEmpirical Study.” 38 Journal of World Business 2003.54 De Jong, V. Dejong, Mertens, EJ. Wasley : The Role of Self-Regulation in Corporate Governance: Evidenceand Implications from The Netherlands. Simon School of Business Working Paper. Dicembre 2001.
43
viene fornita ai soci prima delle assemblee inclusa, come già si considera una richiesta
comunemente accettata, un’autovalutazione del compimento del Codigo de Buen Gobierno
adottato. Questa pratica, che propone l’autovalutazione nel compimento del Codigo, è
un’esigenza costante nei diversi documenti informativi sul gobierno corporativo
(raccomandazione III.1 dell’Informe Winter, raccomandazione 23 del Codigo Olivencia e del
Codigo Aldama), così come nelle diverse proposte comunitarie; questo tipo di valutazione è
stata richiesta dal legislatore che impone che sia presente nell’Informe Anual del Gobierno
Corporativo (art. 116 LMV).
Nello stesso spirito di dare maggiore spazio all’assemblea degli azionisti, sono stati
proposti miglioramenti che si possano ricondurre a due tipologie di programmi. La prima
tipologia di suggerimenti pretende di eliminare gli ostacoli che impediscano agli azionisti di
partecipare alle riunioni e di votare (per es.: il requisito che impone di possedere un numero
minimo di azioni per esercitare il voto, etc.); la seconda cerca di potenziare le nuove
tecnologie che facilitino la rappresentazione dei soci nell’assemblea, come per esempio dare
maggiore spazio al voto elettronico e alla condivisione delle informazioni tra i soci mediante
la creazione di pagine web in internet sulla situazione corporativa.
Le nuove tecnologie55 iniziano a essere considerate strumenti indispensabili per
incrementare la trasparenza informativa, tanto che sono oggetto di norme legislative. Le
possibilità tecnologiche sono state introdotte come fattore determinante e sono diventate una
risorsa molto sfruttata sia nelle riunioni dell’assemblea sia per i benefici che comportano per
facilitare la comunicazione sia in sede di riunione sia al momento del voto. Un fatto che può
essere considerato rilevante, che il legislatore spagnolo ha recepito molto velocemente,
riguarda la possibilità di assistere alle riunioni grazie a mezzi telematici (art. 97.3 LSA) e la
delegazione o l’esercizio di voto sopra punti compresi nell’ordine del giorno mediante
corrispondenza postale, elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione a distanza,
sempre che si garantisca l’identità del soggetto. (art. 105.4 LSA). Inoltre attraverso l’utilizzo
di pagine web si possono rendere pubbliche notevoli quantità di informazioni, sia tutti i
documenti contabili obbligatori sia qualsiasi tipo di documenti che si vuole che siano
conosciuti.
Inoltre, se si vuole cercare di riattivare il ruolo dell’assemblea degli azionisti, si deve
tenere presente una tipologia di soci che ha un ruolo significativo, cioè gli investitori
55 Josè Luis Gandia Cabedo, Tomas Andres Perez, E-Gobierno Corporativo y trasparencia informative en lassociedades cotizadas españolas: un estudio empirico. CNMV, febbraio 2005.
44
istituzionali (per es.: fondi pensione, fondi investimento, etc.) Effettivamente, il notevole
incremento del portafogli di azioni nelle mani di questa categoria di soci56 sta aumentando
notevolmente; sono al centro di numerosi dibattiti gli incarichi che dovrebbero essere assunti
da questi per migliorare il funzionamento della corporate governance. La principale decisione
adottata in questo campo, rispetto al relativo disinteresse degli investitori istituzionali di
essere coinvolti nella corporate governance delle società dove hanno investito, è stata quella
di facilitare la loro partecipazione alle riunioni e di permettergli di votare per curare gli
interessi dei principali, ossia gli interessi di coloro che hanno investito in tali istituzioni. In
Spagna sembra essere superata parte della dottrina che considerava il voto come
un’obbligazione imprescindibile.
In effetti, le società che gestiscono istituzioni di investimento collettivo devono sostenere
“l’obbligazione ad esercitare con maggiore attenzione il diritto ad assistere e a votare nelle
assemblee degli azionisti, oltre a tutti i diritti amministrativi inerenti57.”
Solo il tempo potrà giudicare se il ruolo che si sta assegnando agli investitori istituzionali
è efficace. Oltretutto non si può dimenticare che per ottenere questo obiettivo non basta
imporlo, soprattutto nei sistemi dove il ruolo delle istituzioni bancarie è forte (per esempio:
Spagna e Germania), è necessario che i gestori di tali fondi abbiano una chiara indipendenza.
L’intervento degli investitori istituzionali non sembra rilevante nel miglioramento della
corporate governance.
B) Risorse di controllo esterno. Per analizzare le risorse di controllo esterno bisogna fare
menzione almeno a due tipi di strumenti di controlli esterni: le revisione degli stati finanzieri
da parte di professionisti indipendenti e dall’altra l’attivazione di organismi di supervisione
statale. Si potrebbero menzionare altri tipi di controlli esterni che hanno un ruolo distinto, per
cui verranno solo menzionati.
Un primo tipo di controlli esterni è quello che proviene dal giudizio di agenzie di
valutazione, come le agenzie di rating. La prima di queste risorse è essenziale per
comprendere l’informazione finanziaria presentata dagli amministratori ai soci che svolge un
ruolo essenziale nel buon governo societario. In questo ambito, cruciale per il funzionamento
societario, ci sono tre aree dove si può agire. In primo luogo, bisogna assicurare il livello di
professionalità di coloro che sono incaricati di realizzare l’incarico di revisione. Bisogna
riconoscere che i requisiti per accedervi e tenere in conto che è necessario seguire
56 E. J. Philip Davis: Institutional Investors, Corporate Governance and the performance of the Corporate Sector.26 Economic Systems 2002.57 Art. 69.6 del Real Decreto 304/2004 de 20 febbraio con il quale si approva il Regolamento dei piani e fondi.
45
periodicamente ad aggiornamenti. Oltre a ciò si deve ricordare che è necessario procedere
all’iscrizione in un registro pubblico e seguire le indicazioni di un organo di vigilanza
professionale che possa valutare obiettivamente il loro lavoro professionale che, nei casi che
lo richiedano, sanzioni i comportamenti sleali. La normativa spagnola riconosce queste
necessità, già presenti nell’ottava direttiva 84/253/CEE; da un lato limitando l’accesso a
questa professione a chi non possiede questi requisiti, art. 7 LAC, che devono essere
periodicamente aggiornati, dall’altro facendo riferimento ad un organismo con potere di
supervisionare e sanzionare il mercato e un registro ufficiale per conoscere coloro che sono
abilitati a svolgere tale funzione.(ROAC)58.
In secondo luogo è necessario che le società abbiano fiducia nell’indipendenza dei revisori
che le controllano. La normativa spagnola è stata revisionata nel 2002 per incrementare i
requisiti di indipendenza richiesti ai revisori. Da un lato per imporre il requisito che il revisore
“sia e sembri indipendente59” (art. 8.1 LAC) e, dall’altro, stabilendo una lista di circostanze
dove si considera che il revisore non “goda di sufficiente indipendenza nell’esercizio dei suoi
incarichi rispetto alla società o all’ente60.”
Gli strumenti per ottenere questo risultato sono vari. Alcune risorse vengono dal potere di
designare i revisori da parte di soggetti terzi. Altri attraverso la valutazione esterna del loro
lavoro e l’incremento della trasparenza sul tema delle retribuzioni che ricevono per lavori
esterni a quelli che sono strettamente di revisione. Inoltre non è vero che mancano le misure
che impongano un sistema di rotazione obbligatoria dei revisori, o la possibilità di creare
comitati di controllo incaricati di indirizzare le relazioni con i revisori esterni per evitare che
siano manovrati dagli amministratori esecutivi.
Questi due ultimi strumenti giuridici meritano un’attenzione particolare. Il primo consiste
nel cambio obbligatorio del revisore dei conti che può imporsi con misure e periodi diversi. In
effetti, si può distinguere tra rotazione esterna, che comporta la periodica sostituzione della
società di revisione, e rotazione interna, dove questo cambio va a modificare solo il capo del
gruppo di revisione e, in alcuni casi, parte del gruppo di revisione. La frequenza del periodo
di rotazione può essere abbastanza diversa a seconda della legislazione. La combinazione
delle due possibilità crea diversi sistemi che oscillano tra più stretti, rotazione esterna dopo un
periodo breve, a più ampi, rotazione interna dentro un periodo più ampio. Tra questi due
58 Registro Oficial de Auditores de Cuentas, Instituto de contabilidad y auditoria de cuentas:http://icac.mineco.es/icac3.htm59 Poiché il requisito dell’indipendenza è intangibile non basta esserlo bisogna anche che appaia nellecircostanze che sono osservabili e comprovabili nelle circostanze ordinarie.60 Art. 8.2.1 Ley de Auditoria de Cuentas.
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estremi, la legislazione spagnola ha preso posizione adottando un tipo di rotazione interna,
che impone la rotazione interna del responsabile e di tutti i membri del gruppo di revisione;
una volta trascorsi i sette anni dal contratto iniziale è necessario che trascorra un periodo di tre
anni perché gli stessi tornino a svolgere l’incarico di revisione nelle stesse società. (art. 8.1.4
LAC).
Il secondo strumento che pretende assicurare l’indipendenza dei revisori consiste
nell’obbligo di creare un comitato di controllo integrato dagli amministratori non esecutivi,
che siano maggiormente indipendenti. La funzione attribuita a questi comitati è doppia: da
una parte, proteggere l’indipendenza del revisore (controllando la sua elezione e
configurandosi come organi in relazione con il revisore) e, dall’altra, l’adeguamento del suo
lavoro (revisione della politica contabile dell’impresa, rispetto dei processi di revisione
interna, approvazione previa di certe operazioni economiche degli amministratori, etc.)61.
Inoltre nella pratica sembra necessario ripensare i regimi di responsabilità dei revisori. Alcune
proposte sono dirette a limitare questo regime di responsabilità, però la questione però rimane
oggetto di dibattito. Alcuni suggeriscono di proporre una classificazione dei revisori per
risorse e esperienze professionali in modo da fere una specie di rating dei revisori, in modo di
impedire che revisori che non godano della sufficiente preparazione assumano incarichi di
revisione.
Attualmente la legge sulla revisione attribuisce responsabilità diretta per le relazioni sul
controllo dei conti a “coloro che le hanno realizzate” (art. 5.1 LAC) rispondendo quando tali
obbligazioni non vengono compiute “secondo le regole generali del diritto privato” (art. 11.1
LAC) con un’eccezione: “quando la revisione dei conti è realizzata da parte di un revisore che
appartenga a una società di revisione, risponderanno in modo solidale sia il revisore che abbia
firmato il documento informativo sia la società che è stata revisionata.” (art. 11.2 LAC)
Per completare il quadro di risorse giuridiche che sono state pensate per migliorare la
corporate governance, non bisogna neppure sottovalutare la portata del controllo che possono
arrivare a esercitare gli organismi di supervisione (per es.: CNMV, Banco de España, etc.)
sugli amministratori delle società, sebbene le loro funzioni solo raggiungano quelle che hanno
rilievo nel settore finanziario. La chiave della loro efficacia sta nell’autonomia di cui godono
e nella possibilità di disporre di informazioni e risorse che li aiutino per svolgere i loro
incarichi di revisione.
61 Tale pratica si trova all’art. 18 nella Ley de Mercado de Valores.
47
I problemi derivanti dal secondo problema societario, cioè dalla relazione che lega i soci
di minoranza ai soci di maggioranza si può risolversi mediante un certe tecniche di controllo.
E’ chiaro che per risolvere i problemi legati a questa questione è necessario compiere una
condizione previa: conoscere quali sono i soci significativi della società e che operazioni di
gestione più “delicate” (per es.: compravendita di azioni con un alto rischio, prestiti a persone
vincolate, investimenti con altri soci di controllo, etc.) o patti parasociali si sono realizzati
durante l’esercizio. Senza informazioni certe su chi sono i soci di maggioranza, che
operazioni sono state portate a termine o che patti hanno tra di loro, difficilmente i soci di
minoranza potranno conoscere si costoro si stanno approfittando della loro condizione per
ottenere rendite private dalla società. La questione iniziale, pertanto, si trova negli schemi
informativi relativi alle informazioni degli azionisti e l’informazione sul titolare reale delle
stesse dal momento che, senza informazione obbligatoria e omologata su queste operazioni,
non può valutarsi la bontà delle stesse. In Spagna l’obbligazione di pubblicare questi
documenti è stata concepita mediante l’obbligo di comunicare alla CNMV, alla società
partecipata e alla società che dirige la Borsa, l’acquisizione o la trasmissione di azioni di
società quotate che comportino di aumentare o di ridurre del 5%, o successivi sottomultipli, il
capitale sociale. Tale informazione sarà pubblicata, a sua volta, nei registri della CNMV e,
soprattutto, nel testo del documento informativo annuale sulla corporate governance (art.
116.4 a) LMV); in secondo luogo, per mezzo di un ampio spazio dedicato alla pubblicità dei
patti parasociali delle società quotate. Infine si esige dai soci di maggioranza lo stesso regime
di responsabilità e lealtà che è richiesto agli amministratori.
Il problema di agenzia coinvolge anche la relazione tra creditori e soci, la corporate
governance propone due grandi soluzioni oltre le norme riconosciute in alcuni paesi, per
esempio stabilire un capitale sociale minimo per garantire la solvibilità. Da una parte, si
propone l’obbligazione di informazione ai creditori sull’andamento della società e, dall’altra,
si impone l’esigenza di avere l’approvazione, implicita o esplicita, per una serie di operazioni.
L’obbligazione di informare i creditori sull’andamento della società e su certe operazioni che
la toccano direttamente, è una costante che si deve considerare universalmente. In effetti il
diritto societario impone alcuni obblighi informativi alla società prima di realizzare alcune
operazioni. In alcuni casi questo passerà attraverso la pubblicazione in quotidiani allo scopo
di permettere ai creditori di conoscere determinati fatti. In altri casi, senza dubbio, queste
comunicazioni servono anche ad altri fini: fargli notare il diritto che vantano ad ottenere una
certa informazione societaria. Nella legislazione spagnola è facile incontrare esempi di
48
entrambi i casi. Un esempio del primo caso può essere sia la pubblicazione di annunci
pubblicitari rispetto all’accordo di cambio di denominazione, domicilio della società o la
sostituzione o modificazione dell’oggetto sociale, come l’obbligazione che sostengono i
liquidatori di far arrivare periodicamente a conoscenza dei creditori, attraverso i mezzi che in
ciascuna circostanza sembrano più efficaci, lo stato della liquidazione (art 273.1 I LSA). La
dimostrazione del secondo gruppo di casi la troviamo nella pubblicazione degli annunci di
accordi di fusioni con la consapevolezza del diritto che corrisponde agli azionisti e ai creditori
di ottenere il testo integrale dell’accordo adottato e del bilancio della fusione.
La seconda esigenza, il conoscenza implicita o esplicita da parte dei creditori di certe
operazioni, ha anche esempi in diversi ordinamenti. Uno dei più significativi si trova
nell’ambito europeo rispetto a certe operazioni societarie che possono provocare una
diminuzione della garanzia dei suoi crediti (per es.: riduzione del capitale, fusioni e scissioni,
etc.): il diritto ad opporsi all’adozione dell’accordo se prima non vengono garantiti i loro
crediti. La legge spagnola societaria riconosce sia il diritto di opposizione dei creditori di
fronte ad alcune operazioni societarie: riduzione del capitale sociale (art. 166.I LSA), fusione
(art. 243.I LSA), scissione (art. 254.I LSA), sia l’esigenza del consenso scritto per la
diminuzione della loro garanzia.
5.2 Gli strumenti associativi
Insieme alle precedenti risorse di controllo il nostro ordinamento riconosce anche altri
strumenti di tipo diverso. Gli strumenti che al posto di porsi l’obiettivo di supervisionare,
preferiscono demandare questo allineamento degli interessi dell’agente a quelli del principale
attraverso la convergenza degli interessi tra gli amministratori (in alcune occasioni i soci di
controllo) e i soci (e, in alcuni casi, i soci di minoranza). Nel primo tipo di relazione di
agency, amministratori vs. soci, gli strumenti giuridici più comuni possono classificarsi in due
tipi di risorse giuridiche di tipo positivo o negativo.
La prima tipologia di strumenti associativi positivi meritano questo nome dal momento
che incentivano direttamente lo sforzo degli agenti trovando la loro espressione più
caratteristica nei sistemi di remunerazione degli amministratori attraverso una retribuzione
associata ai risultati ottenuti da parte della società (per es.: stock options, bonus, etc.). Al
contrario, la seconda categoria di strumenti associativi raggiunge l’obiettivo di far coincidere
gli interessi tra principali e agenti attraverso una tecnica diversa: vincolando il patrimonio
49
degli agenti alle possibili perdite che possono subire i principali. Il loro migliore esempio si
da quando gli agenti possiedono azioni della società.
Gli strumenti associativi positivi vincolano l’interesse degli amministratori con quello dei
soci. La retribuzione mediante incentivi, per esempio opzioni per azioni, è uno stimolo perchè
gli amministratori provochino un aumento del valore di borsa delle azioni o del risultato
annuale prima di esercitare la loro opzione o solo fissino il loro interesse sul valore di borsa a
breve termine delle azioni. Quando buona parte della retribuzione si riceve sotto forma di
incentivo, sotto forma di stock options o bonus, ed quindi sulla base del risultato di esercizio è
molto facile essere tentati di manipolare il risultato verso uno più favorevole.
In verità sono stati escogitate alcune pratiche, per esempio: convertire un esercizio cattivo
in uno pessimo per poter poi rilevare migliorie notevoli, calcolare benefici straordinari ed
altre62; infatti questo rappresenta il vero fattore: manipolare il timing della diffusione delle
informazioni al mercato cercando di ritardare le cattive notizie dopo che si sono ricevuti i
bonus o anticipandole al momento di ricevere le stock options ed è troppo evidente per
negarlo che gli amministratori entrino in tutte queste forme di “manipolazioni” contabili,
spiegate anche buon diritto grazie a principi come quello della prudenza, per essere favoriti.
A questa tecnica di incentivi, che attualmente si trova tra le più studiate dalla dottrina, gli
si attribuiscono altri difetti come per esempio quello di accusare le imprese di sovrapporre in
molte occasioni questo incentivo a retribuzioni precedenti senza riaggiustare gli importi
complessivi63. Queste rimangono comunque delle critiche superficiali e volutamente non si
intende approfondire altri punti come il costo che questo tipo di politiche hanno per i soci, il
carattere aleatorio di questi “premi”64, etc.
In ogni caso sembra che la retribuzione variabile è una tecnica che trova ogni giorno
spazio nella pratica professionale; sembra quindi che gli sforzi debbano dirigersi, più che a
proibirla, solo a controllare e vietare certe pratiche (per esempio: manipolazione del mercato o
dell’informazione, etc.), potenziarne altre (per esempio: vincolare la valutazione ad indici,
etc.) così come promuovere le riforme necessarie per dare maggiore trasparenza a questo
sistema.
62 Bloxham E., The Performance Management, n°24, pagg. 7-11, Corporate Board, 2003.63 Iacobucci E. M., The Effects of Disclosure on Executive Compensation., 48 University of Toronto, LawJournal, pagg. 498-520, 1998.64 Miller J. S., Wiseman R. M., Gomez-Mejia L. R., The fit between CEO compensation design and firm risk.,Academy of Management Journal, n°45, pagg. 745-756, 2002. Baker G., Pay for performance for middlemanagers: causes and consequences., Journal of applied corporate governance finance, n° 3, pagg. 50-61, 1990.
50
Un'altra categoria di strumenti associativi che possono essere utili per controllare gli
agency problems con gli amministratori sono gli strumenti associativi negativi e, come
migliore esempio pratico, l’esigenza che gli amministratori possiedano un numero minimo di
azioni; in un certo modo è evidente che quante più azioni possiedono questi amministratori
tanto più vedranno vincolati i propri interessi a quelli dei soci, facendo in modo che i loro
interessi vengano a coincidere. I codici di buon governo raccomandano che gli amministratori
possiedano azioni come investimento personale e materialmente rilevante nelle società che
amministrano.
La questione non è tanto semplice come a prima vista potrebbe sembrare dal momento
che, tra gli altri aspetti, si deve tenere in conto che gli amministratori non desiderino tenere un
numero molto elevato di azioni della società che amministrano e, in questi casi, costringerli ad
avere un numero determinato di azioni può arrivare ad essere un ostacolo o addirittura ad
ottenere il risultato contrario: rafforzare la loro posizione. Questa partecipazione minima
dovrà essere assunta durante tutto il periodo in cui si esercita l’incarico di amministratore dal
momento che altrimenti questa misura perderebbe di significato. Allo stesso tempo sembra
chiaro che gli amministratori non potranno sfruttare posizioni su derivati per eludere questa
situazione. Senza dubbio questa circostanza e soprattutto il suo rafforzamento porta un effetto
problematico: gli impedisce di disporre di tutto il patrimonio che hanno ottenuto con il loro
lavoro. In alcuni casi, per questo motivo, gli ordinamenti giuridici, che impongono il
mantenimento di una cifra minima di capitale per esercitare l’incarico di amministratore,
finiscono per permettere di eludere questa richiesta; come accade, per esempio, in Francia
dove la richiesta che gli amministratori possiedano delle azioni della società è resa più leggera
dal fatto che la determinazione del numero minimo viene lasciata in mano allo statuto di ogni
società65 e in questo modo questi si limitano a esigere una sola azione66. La legge spagnola67
prevede che si esiga come garanzia agli amministratori di possedere un determinato numero
di azioni per svolgere il loro mandato, anche se tale affermazione per ora non è sostenuta da
studi concreti68 che ne rivelino sia la sua usualità sia la sua redditività.
65 Art. L225-25 e L225-72 CCom.66 Hansmann H., Kraakman R., The basic Governance Structure. The Academy of Corporate Law. Acomparative and functional Approach. Oxford University Press., pagg. 33-70, New York, 2004.67 Art. 123 Ley de Sociedades Anonimas.68 Tale pratica è del tutto comune nella maggior parte degli stati europei come dimostrano gli studi: Cook & Co.,The 2004 stock ownership policies report, Frederick W. Cook & Co, New York, 2004.www.fwcook.com/alert_letters/FWC_Stock_Ownership_09.04.pdf
51
Gli strumenti di natura associativa destinati a risolvere il secondo degli agency problem,
che sarebbe quello che esiste tra i soci di maggioranza e i soci di minoranza, pure sono molti.
Alcuni sono basati sul principio di uguaglianza tra i soci e, come è evidente, cercano di
perseguire un tipo di trattamento che sia uniforme tra entrambi in molti aspetti, come per
esempio: nella distribuzione dei dividendi, nel criterio di ripartire le perdite, etc. Tra questi
strumenti bisogna ricordare il diritto di prelazione che hanno gli azionisti di minoranza, anche
se bisogna dire che l’utilizzo di questo strumento è stato ridotto significativamente negli
ultimi anni, per esempio attraverso la riduzione del periodo in cui si può esercitare facilitando
la sua omissione, etc; nonostante questo si continua a considerare come lo strumento più
significativo per unire gli interessi dei soci di maggioranza con quelli dei soci di minoranza e
per permettere che questi possano continuare a conservare la loro quota di potere e interessi
economici nella società quando ci siano aumenti reali di capitale.
Altri strumenti si basano invece sulla necessità di un determinato quorum rafforzato per
prendere certe decisioni; per esempio per modificare gli statuti sociali o per adottare regole
che permettano la nomina degli amministratori da parte della minoranza.
Infine rispetto al terzo conflitto, in cui si mettono a confronto i diritti dei creditori rispetto
alla società, sembra che gli strumenti per far fronte a queste questioni si debbano ricercare tra
quelli più convenzionali. In effetti i patti di tipo contrattuale, per esempio tra i rappresentanti
dei lavoratori o i creditori e la società, sono quelli che abituano a disciplinare le questioni
relative al governo della società, per esempio basti pensare alla volontà di contrattare che il
cambio degli amministratori debba essere notificato ai creditori o che non si possa ridurre
volontariamente la cifra del capitale sociale o delle riserve esistenti. Esistono senza dubbio
due grosse possibilità: da una parte il regime di partecipazione dei lavoratori nell’organo
amministrativo (cfr. cogestione del modello dualistico) e, dall’altro, il regime informativo e/o
consultivo per i lavoratori che alcune legislazioni impongono nel caso di determinati cambi
strutturali. Il primo è notevolmente conosciuto, sebbene il suo ambito di applicazione sia
molto più ridotto69 e molti si oppongano al suo sviluppo, tra essi ci sono molti operatori, un
importante settore dottrinale anglosassone70 e pure alcuni stati71, che portano anche studi
69 Di fatto in Francia e Italia dove il sistema a doppio livello non è obbligatorio, l’esperienza ci mostra chepoche imprese hanno adottato questo tipo di sistema. Hopt, Common principles of Corporate Governance inEurope?, pagg 177.70 Charny D., The German Corporate system., Columbia Business Law Review., n°1, pagg.145-166, 1998.71 Tra i paesi dell’Unione Europea si è soliti citare il Regno Unito e la Spagna.
52
empirici72. Resta aperto il dibattito se l’attuale modello tedesco abbia influito sullo statuto
delle società di capitali europee o se tale modello di rappresentazione degli interessi dei
lavoratori nel funzionamento interno della società sia superato in vista di un allargamento ad
altri stakeholders attraverso quella che è conosciuta come responsabilità sociale corporativa73.
Le critiche vengono da vari fronti74: da una parte si insiste sulle difficoltà che sorgono
dalle partecipazioni dei lavoratori ad un organo di natura societaria in momenti particolari,
come potrebbero essere quelli di crisi; dall’altro si discute sul problema legato alla
riservatezza delle decisioni. Infine lo si accusa di avere in realtà altri obiettivi, come quello di
evitare takeover ostili75. Bisogna sottolineare che un sistema duale di amministrazione non
comporta necessariamente la successiva adozione del sistema di cogestione dei lavoratori
nell’organo di vigilanza. Questo vincolo non è stato imposto né nello sviluppo storico del
modello duale che nacque in Germania senza associarsi alla cogestione, né nei paesi europei,
come in Francia e in Italia, dove esiste il sistema duale.
In Spagna, nel 1980 venne ritirata la legge 41/1962 sulla partecipazione del personale
nelle imprese che adottano la forma giuridica di società; oggi non esistono obblighi normativi
per i quali i lavoratori debbano essere rappresentati nell’organo di amministrazione delle
società76. Quindi l’unico modo per essere integrati nell’organo di amministrazione delle
società passa attraverso la negoziazione collettiva77.
Il secondo tipo di regime, cioè quello consultivo dei lavoratori rispetto a determinate
modifiche strutturali, senza dubbio è visto con buon occhio dai paesi dell’Unione Europea dal
72 Secondo un documento informativo del Ministro della Finanza Olandese (2000), le società con regime distruttura di doppio livello ottengono risultati peggiori se paragonate con quelle con regime normale, cioè con ununico organo amministrativo.73 Commissione degli stati europei, Libro verde: fomentare un registro europeo per la responsabilità sociale delleimprese , 18 luglio 2001, COM/2001n°366; Comunicazione della Commissione relativa alla responsabilitàsociale delle imprese: un contributo imprenditoriale per uno sviluppo sostenibile. COM/2002 n°347. EstebanVelasco, Interes socia, buen gobierno y responsabilidad social corporativa (algunas consideraciones desde unaperspectiva juridico-societaria), Responsabilidad social corporativa. Aspectos juridico-economicos. Facultad deCiencias Juridica y economicas Juan Carlos III, pagg. 13-62, Castellon, 2005.74 Ferum E., Wagner H., Economics of Labor Codetermination in View of Corporate Governance, ComparativeCorporate Governance, Oxford University Press, pagg. 341-357, New York, 1998.75 In effetti il sistema a doppio livello con partecipazione fissa dei lavoratori offre importanti vantaggi di fronte aun takeover ostile e quindi si usa in alcuni casi per difendersi da acquisizioni ostili. L’esempio più conosciuto èquello della società Gucci che creò una società holdings ad Amsterdam, Olanda, per approfittare dei vantaggiche gli sarebbero derivati dalla legislazione olandese in caso di takeover.76 Esteban Velasco G., Partecipacion de los trabajadores en la empresa y la reforma de las sociedades anonimas.,Instituto de Estudios Sociales del Ministerio de Trabajo, pagg. 86-89, Madrid, 1980.77 Galiana Moreno J. M., Garcia Romero B., La partecipacion y representacion de los trabajadores en la empresaen el modelo normativo español., Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, n°43, pagg. 13-29, 2003.
53
momento che esistono diverse norme comunitarie che hanno applicato questo regime
informativo e di consulta dei lavoratori78.
5.3 Gli strumenti di uscita
Gli strumenti di uscita sono considerati in alcuni paesi come risorse di corporate
governance. Mediante questi strumenti si intende offrire ai soci e, in alcuni casi anche ai
creditori, un veloce disinvestimento nel caso in cui si producano certi fatti. La sua attuazione
è evidente nell’ambito della risoluzione del primo degli agency problem. In effetti davanti alle
condotte degli amministratori che potrebbero arrivare a divergere dagli interessi degli
azionisti è comune affermare che la vendita delle azioni è il meccanismo più efficiente per
risolvere il problema79; si devono solo fare due premesse: la prima che deve esistere un
mercato valori organizzato che permetta di disinvestire senza problemi e in secondo luogo è
sottinteso che l’investimento fatto in una società determinata non sia essenziale per il socio
che potrebbe decidere di investire in modo alternativa in un'altra o in più altre società. L’idea
che l’esistenza di mercati valori permetta un facile disinvestimento e che sono il meccanismo
più agile per risolvere i problemi tra soci e amministratori è tanto diffusa che si può affermare
che le borse si comportano come veri sostituti funzionali della corporate governance.
Inoltre i meccanismi di uscita svolgono un ruolo nella risoluzione della seconda classe di
agency problem. In effetti, in alcuni paesi dell’orbita anglosassone, Regno Unito, Canada80,
Australia o alcuni stati dell’Unione Europea, è riconosciuta la possibilità per cui il socio che si
consideri danneggiato può arrivare a chiedere la liquidazione delle proprie azioni e il
riacquisto da parte degli altri soci di maggioranza81.
Infine, gli strumneti di uscita non hanno alcun ruolo per la risoluzione dei conflitti del
terzo tipo, cioè tra la società e i creditori, tranne per esempio nel caso in cui si decida di
risolvere il contratto con i creditori in modo anticipato.
78 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002/14 CE per la quale si stabilisce unregistro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori all’interno dei paesi dell’UnioneEuropea.79 Wall Street Rule.80 Cheffins B., The oppression remedy in Corporate law: the Canadian experience., University of PennsylvaniaJournal of International Business Law, n°10, pagg. 305-399, 1988.81 Thompson R. B., The shareholder’s cause of action for oppression., Business Lawyer, n°48, pagg. 699-746,1993.
54
5.4 Gli strumenti disciplinari
L’ultimo tipo di risorse di corporate governance si possono considerare come misure
disciplinari dal momento che cercano di risolvere le situazioni attraverso un modo che ha
carattere coattivo.
Rispetto al primo dei conflitti, tra soci e amministratori, le misure disciplinari sono di tre
tipi: interne, di mercato o giuridiche.
Tra le risorse disciplinari interne la più facilmente individuabile è la richiesta di
dimissioni degli amministratori da parte dei soci82. Senza dubbio si deve ricordare che nel
caso di società quotate questa misura è assolutamente eccezionale dal momento che le
dimissioni (cioè il diniego a rinnovare il mandato) di un amministratore sono dovute di più
alla volontà dell’azionista di controllo o del presidente del consiglio che alla volontà della
maggioranza dei soci.
I soci non sono gli unici che possiedono strumenti disciplinari nei confronti degli
amministratori. Nella legislazione spagnola come in quella di altri stati europei hanno la
facoltà di sostituire gli amministratori delle società quotate gli organi di supervisione del
mercato finanziario sebbene solo in determinate circostanze83.
Si devono ricordare, anche se sono un caso limite, le situazioni di dissesto e la
conseguente apertura delle procedure concorsuali e della fase di liquidazione.
Le misure disciplinari hanno il loro massimo successo nel mercato del controllo o in altre
parole nelle offerte di acquisto che gli operatori realizzano sulle altre società. Grazie a questa
idea si è sostenuto che il mercato riesce ad avere una posizione di monitoraggio dell’efficacia
degli amministratori dal momento che, quando questi non raggiungono i risultati sperati, o
esistano problemi all’interno della società, i restanti operatori sono incentivati ad acquisire le
azioni necessarie a riuscire a sostituirli84.
Nonostante ai limitati effetti in molti mercati e le critiche alla loro efficacia reale, sembra
chiaro che in Europa dove l’influenza inglese è stata considerevole85, la nuova direttiva86
finisce per aprire un nuovo campo di sperimentazione. Dovremo aspettare per vedere se
82 Art. 131, 132 e 134 LSA.83 Art.107 LMV, CNMV; Art. 31-38 LDIEC, Banco de España.84 L’inesistenza di controllo da parte dei soci sugli amministratori si raggiunge mediante il mercato del controllo.Manne H. G., Mergers and the Market for Corporate Control., Journal of Political Economy, n°73, pagg. 110-120, 1965.85 Cfr. Principio di neutralità degli amministratori, offerta obbligatoria, etc.86 Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile del 2004 relativa alle offertepubbliche di acquisizione.
55
l’attuale ondata di acquisizioni di società in settori delicati, per esempio quello energetico,
riuscirà a superare le barriere protezionistiche.
Gli strumenti giudiziari sono importanti per risolvere i conflitti tra gli amministratori e i
soci anche se è certo che ci siano differenze tra i diversi ordinamenti. Il riconoscimento di
azioni che facilitino l’esercizio dei diritti delle azioni da parte dei soci nelle grandi società, per
esempio riducendo le soglia di capitale minimo necessario per esercitare un’azione di
responsabilità contro gli amministratori, l’introduzione di associazioni di azionisti o
l’introduzione di un tribunale specializzato sono alcune delle soluzioni proposte per
migliorare la corporate governance da questa prospettiva.
Per quanto riguarda il secondo problema, cioè dei soci di minoranza rispetto ai soci di
maggioranza, la principale risorsa in mano agli azionisti di minoranza è l’impugnazione degli
accordi presi nell’assemblea degli azionisti per danneggiare l’interesse della società a
vantaggio dei soci di maggioranza. Senza dubbio, questa risorsa che è una costante nei diversi
sistemi giuridici, continua a porre numerosi problemi, come per esempio decidere le categorie
di accordi impugnabili, le possibilità di sostituzione per l’assemblea degli accordi impugnati,
dei tempi, etc.
Infine rispetto al terzo al terzo agency problem, tra creditori e soci, le risorse giuridiche
per la protezione del principale,per esempio la legislazione francese a stabilito una legge per
gli amministratori di fatto, grazie alla quale, quando si dimostra che un socio di maggioranza
dirige di fatto la società e si arriva a una situazione di insolvenza, egli stesso dovrà risarcire i
creditori e sottoporsi a un processo per insolvenza.
56
Capitolo secondo
L’evoluzione della corporate governance dagli anni 90 ad oggi
SOMMARIO: 1. La riforma della Corporate Governance attraverso codici volontari di autodisciplina eregolamentazione normativa. – 2. Lo sviluppo e l’armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel contestoeuropeo in tema di corporate governance: servizi finanziari e modernizzazione del diritto societario. - 3. Profilodell’impresa e dei mercati dei valori: origini e funzioni dei Codici per il Buon Governo.
1. La riforma della Corporate Governance attraverso codici volontari di autodisciplina e
regolamentazione normativa
Sono numerosi gli specialisti del settore che sottolineano che il tema della corporate
governance esige, oltre ad un contesto strettamente legale, una struttura etica che garantisca
alcuni valori quali l’equità, il senso della giustizia, il rispetto delle obbligazioni assunte, la
veridicità, la trasparenza, la diligenza e la lealtà. Però questa cornice etica, come ricorda J.
Canals in un recente articolo del 2003 , “non può essere imposta”, e sebbene la legge possa
raggiungere una speciale protezione dei diritti, “l’etica perché sia feconda deve essere vissuta,
posta in pratica lo dica o no la legge. Senza un comportamento etico anche le proposte di
regolamentazione più sofisticate o le abitudini di corporate governance più elaborate non
saranno altro che il mandato a un insieme di amministratori sleali che possono infrangerle
appena gli si presenta l’occasione.” Possiamo pensare che nei casi come quello Enron non
mancassero le leggi quanto codici di condotta.
I meccanismi di controllo sono stati messi in crisi sia da parte del sistema tradizionale
anglosassone sia da parte di sistemi “continentali” lasciando intendere che i punti di forza di
entrambi i modelli elogiati dalla letteratura specializzata hanno, in entrambi i casi, dei limiti.
La prima e più palese conseguenza è stata la sfiducia crescente degli investitori nei metodi di
controllo già esistenti. Infatti si considera che né il mercato di controllo da solo basta, né i
meccanismi interni di controllo sono sufficienti; a questo si aggiunge il controllo esercitato da
una parte dalle società di revisione e dall’altra dagli azionisti stessi. La risposta a questa
situazione è stata il diffondersi di un movimento di riforma della corporate governance tanto
negli Stati Uniti come in Europa e nel resto dei continenti. Il fine principale di questo
movimento è recuperare la fiducia degli investitori-azionisti nella trasparenza e efficacia nel
mercato dei valori e nei sistemi di corporate governance di società quotate. Quindi non solo le
innovazioni legislative sono la risposta, ma anche i numerosi codici di governo societario che
vengono pubblicati e revisionati dal 1998 ad oggi nel contesto europeo. Il dubbio che però
sorge è se ci sia bisogno di leggi più severe oppure se si tratti di veicolare valori e
57
comportamenti etici all’interno della società attraverso codici e raccomandazioni. Queste
considerazioni si possono inserire nel contesto più ampio che si sta dibattendo adesso per
quanto riguarda il piano di responsabilità sociale rispetto agli azionisti e agli altri
stakeholders. Una domanda che sorge quindi quasi spontanea da tale situazione è quale debba
essere da una parte il ruolo della legislazione, dall’altra dell’autoregolamentazione o
dell’assunzione volontaria di raccomandazioni o di codici di autodisciplina. La soluzione si
trova nel definire un equilibrio tra impulso imprenditoriale e responsabilità sociale tale da
creare un sistema giuridico e pratico che contribuisca a migliorare l’efficienza delle società e
a massimizzare il loro valore per gli azionisti.
La questione che è stata dibattuta è se sia necessario aggiornare il sistema giuridico
aggiungendo queste norme di condotta volontaria convertendole in norme legislative di
contenuto imperativo con il fine di tutelare meglio gli investitori e tutti gli interessati. Gli
interessi principali che hanno mosso il legislatore sono i temi di diritto societario “di sempre”,
quali la protezione degli azionisti di minoranza e l’attribuzione delle responsabilità degli
amministratori; tale preoccupazione mette in crisi la sufficienza della disciplina del mercato
valori come controllo valido ed efficace. La questione che contrappone “la soluzione
legislativa” di fronte alla “soluzione finanziaria” mette in realtà di fronte due realtà: quella di
controllo del mercato che si identifica che si identifica nella “soluzione finanziaria” rispetto al
modello continentale che preferirebbe la “soluzione legislativa”.
Mi sembra che questa contrapposizione abbia assunto tinte più sfumate grazie a vari
fattori. Da una parte con l’approvazione negli Stati Uniti nel 2002 della Sarbanes Oxley Act
che tratta di questioni che erano già regolate dalla legislazione come il funzionamento dei
comitati di controllo, ma che sono state regolate in modo più severo e la responsabilità degli
amministratori e dirigenti che ha dato al quadro legale maggiore completezza. Dall’altra, il
diffondersi dell’elaborazione di codici di condotta volontari nei paesi europei negli anni
novanta ha aperto una nuovo modo di affrontare le questioni di corporate governance fuori
dall’ambito strettamente legale. Tutto questo ha portato a un netto avvicinamento, quasi una
complementarietà, tra i due tipi di soluzioni che all’inizio sembravano in contrapposizione.
Inoltre bisogna aggiungere che non è possibile dare una soluzione che sia universale tra le due
in quanto ogni realtà deve tenere in conto il suo contesto culturale e la sua tradizione. Per
questo motivo come sottolinea Guerra Martín87 quello che in Europa si cerca di introdurre
87 Guerra Martín, El gobierno de las sociedades cotizadas estadounidenses. Su influencia en el movimento dereforma del Derecho europeo., Ed. Aranzadi, Navarra, 2003.
58
sotto forma di autoregolamentazione, negli Stati Uniti era già stato regolato per le società
quotate in via legislativa. In questo modo nei codici europei sono state incluse
raccomandazioni che negli Stati Uniti già formavano parte delle norme imperative. Un
esempio è la delega di voto o la maggior informazione che deve fornire una società quotata.
L’ambito dell’autoregolamentazione o “soluzione finanziaria” viene portato avanti dai
codici per la corporate governance attraverso un insieme di norme etiche che rivestono
tecnicamente la forma di raccomandazioni e che non sono sottoposte a controlli giuridici
formali e neppure a sanzioni penali. Questo tipo di raccomandazioni sono emanate da comitati
di esperti, professionisti legati al mercato valori, professionisti del settore, rappresentanti degli
investitori, di organizzazioni pubbliche. Questi codici lungi dall’essere imperativi sono di
volontaria accettazione da parte dei suoi destinatari. Negli ultimi quindici anni, si può dire
dalla pubblicazione del Cadbury Report88 nel 1992, sono stati pubblicati numerosi codici non
solo nei paesi dell’Europa continentale, ma anche in stati come Brasile, Russia, Turchia o
Svizzera89. Sebbene si sia detto che l’adozione di tali codici sia volontaria, il non compimento
non può essere lasciato ingiustificato, cioè la dichiarazione di non compliance deve essere
seguita dalla spiegazione e la sua mancanza, nel caso di alcune raccomandazioni, si ripercuote
direttamente sulla reputazione della società. La mancanza di compimento verrà giudicata dal
mercato valori e questo senza dubbio avrà una ripercussione sul valore della quotazione nella
borsa delle azioni.
In questo modo, le forze del mercato acquisiscono un nuovo protagonista come sistema di
controllo, soprattutto in contesti di tradizione continentale, dove l’elaborazione di questi
codici è stata significativa, tale fattore viene chiamato anche capital reputacion, per esempio
ci si riferisce alla raccomandazione che riguarda la presenza degli amministratori indipendenti
nel consiglio che è presente nella maggior parte dei codici attuali. L’aumento degli
amministratori indipendenti permette di mandare il messaggio ai mercati che la società verrà
sottoposta a controlli più stretti e che i costi di agenzia verranno ridotti. Come prima
conseguenza la reputazione della società sarà rafforzata soprattutto in un mercato guidato da
investitori istituzionali che recepiranno il messaggio che la società in questione sta adottando
una struttura organizzativa più aperta e trasparente. Come conseguenza finale, tutti questi
fattori avranno una ripercussione sul valore delle azioni, tanto da poter affermare come
88 Cadbury A., Report of the Committee on the financial aspects of corporate governance. The code of BestPractice., Committee Cadbury, Unite Kingdom, 1992.89 Coombes P., Yong S., Why codes of governance work., The McKinsey Quarterly, n°2, pagg. 48-53, 2004.
59
conseguenza ultima che i codici di condotta per la corporate governance sono in grado di
creare valore per gli azionisti de quelle società che sono compliance.
In controtendenza alla diffusione nel contesto europeo di quello che viene sempre più
conosciuto come market for corporate control, ci sono vari esperti90 nell’ambito giuridico
spagnolo che hanno messo in dubbio l’idoneità dei codici di condotta per la corporate
governance come principale strumento per procedere a riformare il sistema di corporate
governance spagnolo. Questi specialisti non dibattono solo sul contenuto della riforma, ma
anche sul modo attraverso cui raggiungerla; infatti richiederebbe di sottoporre all’autonomia
volontaria questioni che molti specialisti pensano dovrebbero essere imperative. Per esempio
si può dire che questo dibattito si è riflesso dietro la pubblicazione dell’Informe Aldama91 che
è stato giudicato da alcuni come equilibrato in quanto a livello di raccomandazioni e
obbligazioni che suggerisce come imperative; rispetto ad altri che hanno l’opinione che siano
poche le migliorie che introduce, lasciando molte questione all’autonomia. Altri specialisti
come Cuervo Cazurra92 sottolineano invece che sebbene questi codici cerchino di colmare le
mancanze di protezione legale agli azionisti, non riescono però a raggiungere questo fine se
continuano ad avere carattere volontario. Per questo Cuervo Cazurra sostiene che in ambito
“continentale” si dovrebbe rafforzare e espandere il sistema di controllo del mercato e non il
proliferare dei codici di buon governo. In quanto al contenuto di questi codici di corporate
governance si può affermare che tutti trattano in modo più o meno uniforme delle stesse
questioni prefissate. Le raccomandazioni sul consiglio di amministrazione sono di solito la
parte centrale: dualità della figura presidente-CEO, numero di riunioni, composizione dei
membri, tipologie di consiglieri, età, retribuzione e nomine, importanza dei consiglieri
indipendenti. Pure gli azionisti hanno acquisito un ruolo nei codici più recenti; un esempio è
90 Guerra Martín, El gobierno de las sociedades cotizadas estadounidenses. Su influencia en el movimento dereforma del Derecho europeo., Ed. Aranzadi, Navarra, 2003.; Fernandez de la Gandara, El debate actual sobre elgobierno corporativo: aspectos metodologicos y de contenido, in Esteban Velasco pag. 70, 1999; AlonsoLedesma El papel de la junta general en el Gobierno Corporativo, in Estaban Velasco ed., 1999.91 Ci sono stati dibattiti dietro la valutazione dell’Informe Aldama. Argandoña A., La autorregolaciòn de lasempresas., Expansion, 16 dicembre 2002; Ariño Ortiz G. & De Castro L., Gobierno corporativo, regulacionempresarial y mercado de valores., Fundacion de Estudios de Regulacion, Madrid, 2003; Per quanto riguarda unaposizione contrapposta si veda anche l’articolo dell’Expansion “Aldama y Olivencia: frente a fente. 22 gennaio2003.92 Cuervo Cazurra, Corporate Governance Mechanisms: a play for less code of good governance and moremarket control., Corporate Governance, vol.10, n°2, pp. 84-93, April 2002.
60
l’Informe Aldama in Spagna, il Codice Higgs93 nel Regno Unito all’interno del quale viene
dedicato il 14° capitolo al ruolo che questi ricoprono.
Tabella 3: Principali codici di condotta per la corporate governance in Europa.
Paesi dell’UE Codici di Autodisciplina Anno di pubblicazione
1. Spagna Codigo Olivencia 1998
Codigo Aldama 8 Gennaio 2003Codigo Unificado de Gobierno
Corporativo(Commissione Conthe)
22 Maggio 2006
2. Italia Codice Preda Ottobre 1999
Codice di Autodisciplina dellesocietà quotate rivisitato
Luglio 2002
Codice di Autodisciplina Marzo 2006
3. Regno Unito Codice Cadbury I 1992
Codice Cadbury II 1994Codice Greenbury I 1995
Codice Hampel 1998Codice Turnbull 1999
Codice Higgs and Smith 2003Combined Code 2006
4. SvizzeraSwiss Code of Best Practice for
corporate governance2002
5. Francia Rapporto Vienot I 1995
Rapporto Vienot II 1999Rapporto Bouton 2002
6. Germania German CG Code (as amended) 14 Giugno 2007
Amendment to the German CGCode - The Cromme Code
Maggio 2003
German corporate governanceCodex
2002
Fonte: Elaborazione propria.
Coombes e Yong94 identificano quattro questioni fondamentali che appaiono a loro
avviso in modo ricorrente nei diversi codici analizzati: uguaglianza e imparzialità nel modo di
considerare tutti gli azionisti, responsabilità del Consiglio di Amministrazione, trasparenza
informativa e maggior considerazione degli azionisti di minoranza e degli altri stakeholders;
da questi essi individuano anche tre possibili rischi che possono sorgere. Il primo pericolo nel
quale si potrebbe cadere è quello di rendere questi codici talmente dettagliati e formati da un
numero eccessivo da renderli quasi simili alle norme legislative, tali codici dovrebbero
lasciare spazio ad essere adattabili alla complessità di situazioni diverse. Il secondo rischio
93 Cfr. Chapter 15 Relationships with shareholders. “15.1 The role of the non-executive director includes animportant and inescapable relationship with shareholders. The Higgs Report: Review of the role and effectivenessof non-executive directors. Gennaio 2003.94 Coombes P., Yong S., Why codes of governance work., The McKinsey Quarterly, n°2, pagg. 48-53, 2004.
61
consiste nell’estremizzazione del principio “comply or explain” che permette di non compiere
le raccomandazioni che non si ritengano adeguate alla propria società, ma che obbliga a
spiegare le motivazioni della scelta; il rischio che le società dichiarino sempre di essere
formalmente compliant perché vedono con diffidenza la soluzione di motivare la propria
scelta, cadendo nel “comply or ignore”, cioè scartando a priori la soluzione di portare le
proprie ragioni e questo a scapito della trasparenza. Infine sembra altrettanto pericoloso un
eccessivo conformismo tra i codici di paesi diversi che hanno contesti socioculturali e
tradizioni molto diverse: la convergenza sembra un valore, ma un eccessiva omologazione
sembra un pericolo, per ora solo ipotetico, in quanto, al punto in cui si è, non si è raggiunto un
punto di convergenza totale, sebbene gli investitori istituzionali continuino a indicare
l’armonizzazione come la strada su cui procedere per migliorare. Questi codici quindi cercano
di raccogliere raccomandazioni e best practices adatte a ciascun contesto e cultura
imprenditoriale in modo flessibile, proprio perché un modello di comportamento efficace in
un contesto potrebbe non esserlo in un altro.
1.1 Il panorama europeo dei Codici di condotta per la Corporate Governance
In ambito europeo sono stati elaborati numerosi Reports e codici per la corporate
governance95. Spiccano, tra gli altri studi, quelli elaborati su richiesta dell’OCDE,
Organisation for Economic Co-operation and Development, e la Commissione Europea.
Questi senza dubbio hanno avuto una grossa ripercussione sulle proposte realizzate nei diversi
stati dell’Unione Europea.
Non esiste all’interno dell’Unione Europea un codice di condotta unificato per la
corporate governance valido per tutti gli stati europei, sebbene si sia provata a proporre la
convenienza che ne deriverebbe. Su questo punto la Commissione Europeo incaricò nel 2001
l’elaborazione di uno studio comparativo dei principali codici di corporate governance, che fu
realizzato da Gotshal e Manges (2002) e si concluse nel 2002. la conclusione di questo studio
fu “che non era auspicabile che l’Unione Europea dedichi tempo ed energia all’elaborazione
95 Sono stati realizzati alcuni studi comparative in ambito europeo sui diversi codici: Gotshal W. & MangesL.L.P. “Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and its memberstate.”, in collaborazione con European Corporate Governance Services e European Association of SecuritiesDealers, Final Report, elaborato su richiesta della Commissione Europea gennaio 2002; “Corporate Governancein Europe.”, KPMG Indagine 2001; “Is your Board fit for the global challenge?”, Corporate Governance inEurope, Indagine Heidrick & Struggle, 2003.
62
di un codice sul governo societario.96” Su questa proposta la Commissione concluse che
l’approvazione di un codice unico europeo non avrebbe garantito un’informazione completa e
applicabile alle società di tutta Europa e neppure, dal momento che queste sono soggette ai
diversi regimi giuridici nazionali, ma neppure avrebbe portato un miglioramento della pratica
di corporate governance, dal momento che le consuetudini di best practice sono diverse in
ciascuno stato. Nonostante questa valutazione si ritiene importante che sia l’Unione Europea
quella che guida, attraverso direttive e raccomandazioni, un processo di unificazione giuridica
e pratica in tema di corporate governance.
1.1.1 Raccomandazioni dell’ Organisation for Economic Co-operation and Development,
OECD
I principi del OECD per la governance societaria 1999 avevano come finalità offrire
direttive e suggerimenti per il miglioramento sia del quadro legale sia delle pratiche di tutte le
parti coinvolte all’interno del contesto europeo, concentrandosi sulle imprese quotate. Il
documento è diviso in due parti: la prima è un elenco dei principi suddivisi in cinque
capoversi e la seconda è composta da un insieme di commenti complementari.
I principi della prima parte sono così raggruppati:
a) I diritti degli azionisti: riferiti alla protezione dei diritti fondamentali degli azionisti, tra i
quali partecipare e votare all’assemblea degli azionisti, eleggere gli amministratori e
partecipare agli utili della società;
b) Il trattamento equo degli azionisti: il diritto di uguaglianza di tutti gli azionisti della stessa
categoria, il dovere di lealtà e i conflitti di interessi e devono essere sanzionate e proibite
le transazioni che usufruiscono di transazioni privilegiate. I consiglieri sono obbligati a
comunicare qualsiasi conflitto di interessi che ci sia;
c) La funzione dei gruppi di interesse all’interno della società;
d) Comunicazioni e trasparenza informativa;
e) Responsabilità del Consiglio;
Nel maggio 2004, la OECD ha pubblicato i principi di corporate governance rivisti e li ha
resi disponibili sulla pagina web. Questo è il risultato di un processo di ulteriore revisione
aperto alla consultazione pubblica svoltasi durante il 2003 e conclusasi nel febbraio del 2004
durante il quale l’organizzazione ricevette almeno 70 suggerimenti. Dopo questo periodo si
96 “Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione Europea. – Un piano perprogredire.” Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo., COM (2003), 284 final,Bruxelles, 21.05.2003, pag. 12.
63
arrivò a una prima bozza che venne pubblicata nuovamente e infine alla versione attuale, che
segue lo stesso ordine e schema del 1999.
Tra le novità vale la pena ricordare che, nel capitolo sui diritti degli azionisti e diritti della
proprietà, si raccomanda la partecipazione degli azionisti nel processo di nomina, elezione e
dimissioni dei membri del consiglio di amministrazione. È significativa anche la trattazione
sulla trasparenza informativa e, in modo speciale, per quanto riguarda gli investitori
istituzionali e le pubblicazioni delle politiche di voto adottate. Inoltre è lasciato un ampio
spazio alla gestione delle relazioni con i diversi gruppi di interesse (o stakeholders); in questo
senso si stabiliscono meccanismi che prevedano la partecipazione degli impiegati alla
gestione della società. Nel 2006, l’OECD approvò un documento chiamato “Metodologia per
valutare l’attuazione dei principi OECD sulla corporate governance” il cui obiettivo è fornire
agli stati uno strumento di analisi che permetta di valutare il loro sviluppo effettivo. Nel
marzo 2005, l’IOSCO97 pubblicò un documento intitolato “Rafforzamento dei mercati dei
Capitali contro le frodi finanziarie” dove si sottolineava l’importanza delle norme di corporate
governance per dirigere e gestire in modo efficiente le società e assicurare il corretto
funzionamento dei mercati valori. Il Comitato Tecnico dell’IOSCO costituì nell’ottobre del
2005, insieme all’OECD, un gruppo di lavoro speciale – “Task Force on Corporate
Governance” – con l’obiettivo di affrontare le regole di indipendenza dei Consigli di
Amministrazione delle società quotate.
Infine, nel febbraio 2007, il Comitato Tecnico dell’IOSCO approvò il documento
informativo “Board Independence of Listed Companies” dove si descrive l’applicazione del
Principio VI di corporate governance dell’OECD che propone che i Consigli di
Amministrazione “debbano essere capaci di esporre un giudizio indipendente e obiettivo sulle
questioni societarie.” Questo documento riprende le diverse forme di applicazione del
principio di indipendenza dei Consigli di Amministrazione e il ruolo che dovrebbero giocare
gli amministratori indipendenti dentro il Consiglio in stati con norme societarie diverse.
1.1.2 Winter Report
Il Winter Report (2002)98 della Commissione Europea affronta numerose questioni sul
tema di corporate governance e altri temi relazionati, tra le altre si sofferma in modo speciale
sugli azionisti e sul diritto di intervento e di dibattito in assemblea che potrebbe essere anche
97 International Organisation for Securities Commissions .98 “Report of the High level group of company law experts on a modern regulatory framework for company lawin Europe”, commission directed by Winter J., Bruxelles, November 2002.
64
facilitato attraverso strumenti tecnologici quali attraverso il voto a distanza (cross-border
voting) e l’importanza di pubblicare le informazioni necessarie attraverso la pagina web
(proxy materials and proxy forms).
Inoltre considera che gli investitori istituzionali dovrebbero rendere pubbliche le proprie
politiche di investimento, dichiarando le percentuali di capitale posseduto, e le proprie
strategie per quanto riguarda i diritti di voto durante le assemblee degli azionisti alle quali
partecipano.
L’altra grossa questione affrontata riguarda i consigli di amministrazione in cui si lascia
libertà di decisione tra il modello monastico (unitary board structure) e quello dualistico
(two-tier board structure), la trattazione si suddivide sostanzialmente in tre temi: nomina e
designazione dei consiglieri, remunerazioni e revisione e controllo dei conti; molta
importanza è data al ruolo dei consiglieri indipendenti affermando che hanno una posizione
importante di supervisione della gestione e controllo della revisione e della contabilità, questo
si traduce nella presenza della maggior parte di consiglieri indipendenti nei comitati per le
nomine, remunerazione e controllo interno.
A conclusione del documento, viene riportato un piano di azione per avanzare nel
processo di unificazione del diritto societario nell’Unione Europea e trasformare in pratica
molte delle raccomandazioni in questo contenute. Per questo motivo si aprì, nel maggio del
200399, un processo di consultazione sulla modernizzazione del diritto societario e i
miglioramenti in tema di corporate governance in ambito europeo.
1.1.3 Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione
europea. Un piano per progredire100
La commissione europea si propone due obiettivi principali in questo piano di azione per
modernizzare e armonizzare i quadri legali di ciascuno stato europeo: il primo riguarda la
necessità di rafforzare i diritti degli azionisti e la tutela dei terzi e il secondo la promozione
dell’efficienza e della competitività delle società. La questione di qualsiasi politica in materia
di diritto delle società ruota, quindi, intorno all’importanza di tutelare gli azionisti ed i terzi in
primo luogo per garantire un’elevata fiducia nelle relazioni commerciali e per rafforzare la
99 Cfr. Modernising company law and enhancing corporate governance in the European Union - a plan to moveforward., Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Brussels,21.5.2003 Com (2003) 284 final.100 COM 284 (2003).
65
stabilità dei mercati dei capitali in un contesto di azionariato diversificato all’interno dell’UE.
La Commissione ha adottato alcune linee su cui procedere per punti seguenti:
1. Maggiore trasparenza in materia di governo societario; questo punto si suddivide in due
capoversi: dichiarazione annuale sul governo societario e informazioni sul ruolo degli
investitori istituzionali.
1.1 Per quanto riguarda il contenuto che come minimo dovrebbero avere i documenti
informativi annuali di governo corporativo vengono elencati:
a) il funzionamento dell’assemblea generale degli azionisti e i suoi principali poteri, nonché
la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio;
b) la composizione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati;
c) gli azionisti che detengono partecipazioni importanti, i loro diritti di voto e di controllo ed
i principali accordi;
d) le altre relazioni dirette ed indirette tra gli azionisti che detengono partecipazioni
importanti e la società;
e) le operazioni di una certa importanza con parti collegate;
f) l’esistenza e la natura di un sistema di gestione del rischio;
g) un riferimento ad un codice di governo societario, valido a livello nazionale, al quale la
società si conforma o in relazione al quale giustifica i comportamenti che se ne discostano.
La Commissione considerò la presentazione di una proposta di direttiva contenente i
principi applicabili ad una simile dichiarazione annuale sul governo societario, che dovrebbe
figurare con il dovuto rilievo tra i documenti annuali pubblicati dalle società quotate, una
priorità a breve termine, così da permettere rapidamente alle pressioni del mercato di essere
più efficaci.
1.2 Le informazioni relative agli investitori istituzionali. Essi dovrebbero essere tenuti a
informare sulla loro politica in materia di investimenti e sulla loro politica in materia di
esercizio di voto nelle società nelle quali investono, inoltre dovrebbero informare i loro
beneficiari, su loro richiesta, di come tali diritti sono stati utilizzati in ogni caso particolare.
2. Rafforzamento dei diritti degli azionisti; anche questo punto è diviso in capoversi:
2.1 Accesso all’informazione: gli azionisti devono disporre di mezzi elettronici che gli
permettano di accedere all’informazione necessaria in occasione di ogni assemblea generale
degli azionisti. Questo aspetto è trattato nella proposta di direttiva sulla trasparenza che
autorizza l’uso di mezzi elettronici per informare gli azionisti.
66
2.2 Altri diritti degli azionisti: si riferisce a diritti come quello di intervenire in assemblea
degli azionisti, di presentare risoluzioni, di votare senza essere presenti all’assemblea
generale, per via elettronica. Anche se queste proposte rappresentano solo un primo timido
passo.
2.3 Democrazia degli azionisti: il rafforzamento dei diritti degli azionisti si deve basare
essenzialmente: a) sulla disponibilità di informazioni esaurienti sui diversi diritti esistenti e
sulle modalità del loro esercizio e b) sulla messa a punto dei meccanismi che garantiscono
l’effettivo esercizio dei diritti esistenti.
3. Modernizzazione del Consiglio di Amministrazione: questo obiettivo risulta suddiviso in
tre punti:
3.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione: nelle principali aree che possono
generare conflitti di interessi per gli amministratori con incarichi esecutivi, le decisioni nelle
società quotate dovrebbero essere prese esclusivamente dagli amministratori senza incarichi
esecutivi o dai membri del consiglio di sorveglianza, per la maggior parte indipendenti,
soprattutto su argomenti come le nomine e il controllo interno. Per quanto riguarda la
responsabilità degli amministratori da nominare all’interno del comitato per le nomine
dovrebbero esserci anche degli amministratori esecutivi che conoscano meglio le
problematiche che deve affronatre la società. È inoltre utile riflettere sulle ripercussioni del
cumulo di incarichi (interlocking directorship) sull’indipendenza degli amministratori. Tale
raccomandazione, oltre alla composizione del consiglio in senso stretto, da indicazioni sulla
composizione dei comitati per le nomine e le remunerazioni e del comitato per il controllo
interno.
3.2 Remunerazione degli amministratori: su questo punto, a cui sono specialmente
sensibili gli azionisti, si considera che debba esistere una relazione tra i risultati della società e
i salari. Per la trasparenza si prevede che si includano nei conti annuali le informazioni
necessarie suddivise in 4 punti fondamentali: informazioni sulla politica in materia di
remunerazione, informazioni sulla composizione dettagliata della remunerazione dei singoli
amministratori, approvazione preventiva da parte dell’assemblea degli azionisti, dei regimi
che prevedono l’attribuzione agli amministratori di azioni o di opzioni sulle azioni e adeguata
considerazione dei costi sostenuti dalla società in relazione a tali regimi di incentivazione.
3.3 La responsabilità degli amministratori: considera opportuno che la responsabilità
collettiva di tutti i membri del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il bilancio ed
i principali documenti non finanziari sia confermata come un aspetto di diritto comunitario;
67
già questo aspetto era stato incluso nel Report Winter del 2002 sottoforma di diritto di
indagine speciale per quanto riguarda gli affari della società, era stata introdotta una norma
sulla negligenza sanzionabile (wrongful trading) in base alla quale gli amministratori
sarebbero considerati personalmente responsabili delle conseguenze del fallimento di una
società e, infine, l’imposizione di un’interdizione dell’incarico di amministratore nell’intera
UE quale sanzione nei confronti degli amministratori per la presentazione di informazioni
ingannevoli, finanziarie e non, e di altre forme di cattiva gestione.
4. Coordinamento degli sforzi degli stati membri per migliorare il governo societario: la
Commissione condivide l’opinione del gruppo ad alto livello secondo cui l’UE dovrebbe
coordinare attivamente gli sforzi degli stati membri per migliorare il governo societario
attraverso il loro diritto delle società, la loro legislazione sui valori mobiliari, le disposizioni
relative alla quotazione, i codici o altri strumenti. Inoltre ciascuno Stato membro dovrebbe
adottare un codice unico sul governo societario, valido a livello nazionale, al quale le società
quotate soggette alla loro giurisdizione devono conformarsi ed in relazione al quale devono
giustificare i comportamenti che se ne discostano. Gli Stati membri dovrebbero partecipare al
processo di coordinamento avviato dall’UE, ma il processo stesso dovrebbe restare volontario
e non vincolante. Lo studio comparativo dei principali codici applicabili nell’UE aveva
concluso che i codici presentavano un sorprendente grado di convergenza. Per tali ragioni la
Commissione ritiene importante incoraggiare il coordinamento e l’avvicinamento dei codici
nazionali mediante riunioni regolari ad alto livello del Forum europeo sul governo societario.
Nel giugno del 2007, fu approvata la Direttiva 2007/36/CE sull’esercizio di determinati
diritti degli azionisti delle società quotate. Questa direttiva persegue l’obiettivo che qualsiasi
azionista, a prescindere dal suo paese di provenienza, disponga di vie adeguate per poter
partecipare in modo attivo all’assemblea degli azionisti. Tra le altre misure progettate, si
eliminano gli ostacoli che rendono difficile l’accesso degli azionisti non residenti
all’informazioni sulle assemblee e all’esercizio dei diritti di voto a distanza.
Dietro allo sforzo normativo degli ultimi anni, la Commissione Europea ha aperto un
dibattito pubblico sui futuri sviluppi del Piano di modernizzazione del diritto societario, i cui
risultati sono stati positivi in quanto la maggior parte concordava sulla bontà delle misure già
approvate. A partire dai commenti ricevuti dai diversi partecipanti in una riunione di
consultazione sulle priorità del piano, che si concluse nel marzo 2006, la Commissione
europea ha reso chiara la necessità di semplificare la normativa in materia di corporate
governance, contabilità e revisione dei conti.
68
2. Lo sviluppo e l’armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel contesto europeo in
tema di corporate governance: servizi finanziari e modernizzazione del diritto societario
In Europa la società di capitali è delineata da una regolazione generale, sia in una visione
della società contrattuale come istituzionale, possiamo vederla come un organismo nel quale
confluiscono diversi interessi meritevoli di protezione101. L’idea che lo sviluppo economico si
debba ripercuotere sul beneficio della società in generale e che la società abbia un
componente sociale è stata presente in modo maggiore o minore in tutti i paesi dell’Europa
occidentale dalla fine della seconda guerra mondiale; nei diversi paesi dell’Unione europea
troviamo ordinamenti giuridici che sono influenzati dal contesto sociale. Prima di procedere
però è utile pensare a come si delineano gli azionisti delle società europee e quali
caratteristiche hanno. Le società di capitali in Europa presentano un azionariato molto più
concentrato che quelle statunitensi, fenomeno causato dal potere delle banche sulle industrie,
dall’incapacità nello sviluppo storico del mercato valori di attrarre i piccoli azionisti e
dall’intervento dello stato nell’economia servendosi di alcune società che sarebbero private.
Malgrado la liberazione dei mercati in Europa e l’unione Monetaria, i grandi azionisti o
azionisti di blocco si vantano di possedere partecipazioni azionarie importanti nelle società
quotate, esercitano il loro potere attraverso di società, fondo di investimento e attraverso il
possesso di deleghe di voto depositate presso le banche. Questa concentrazione del capitale
azionario non fa sparire i problemi di agenzia e fedeltà tra azionisti e amministratori, neppure
di realtà opposte come gli Stati Uniti, però obbliga a rafforzare i controlli degli azionisti di
maggioranza rispetto agli azionisti di minoranza. Il diritto societario è di competenza propria
degli stati membri dell’unione europea; nonostante questo dagli anni 60 varie direttive
andarono spianando il cammino dell’armonizzazione dei diversi ordinamenti, basandosi sulla
libertà di organizzazione e sul desiderio di non discriminazione tra persone giuridiche dei
diversi stati, principi già stabiliti tra quelli base dell’Unione europea. Già nel 1968 i membri
“dell’Europa dei 6” firmarono un Accordo per il riconoscimento mutuo delle persone
101 Per alcuni versi si può ritenere che il modello europeo sia più orientato alla protezione degli interessi degliazionisti che quelli di tutti gli stakeholders. Alcuni autori pensano che questa è una caratteristica che permane nelpresente e si riflette nello scetticismo che dimostra il conteso europeo rispetto alla configurazione del modelloduale in cui intervengono anche i lavoratori con un potere di codecisione. Cfr. Silacuse J. W. Corporategovernance, culture and convergence., Europea Business Law Review, pagg. 471-175, 2003. Pure nel RegnoUnito, che presenta lineamenti molto simili agli altri paesi europei, molti autori hanno raccomandato ilriconoscimento di interessi esterni a quelli degli azionisti. Giron, Las grandes empresas, Valladolid, 1965. Senzadubbio man mano che si sviluppano i mercati valori europei, in special modo dagli anni 80, prende forza l’ideadella società come il luogo dove massimizzare il valore delle azioni. Ferrarini G., Shareholder value and theModernisation of the European Corporate Law. cfr. relazione al Convegno di Siena sulla “Company Law andCapital Market Law”, 30-31 Marzo 2000.
69
giuridiche, che non arrivò ad entrare in vigore perché uno dei paesi contraenti, i Paesi Bassi,
non lo firmò. Le istituzioni comunitarie sono andate avanti approvando norme di
armonizzazione su aspetti precisi come la trasparenza e l’informazione102, il capitale
sociale103, fusioni104, scissioni105, contabilità della società106, bilanci consolidati107, etc.
L’armonizzazione del diritto societario concerne in modo diretto la configurazione del
mercato interno del mercato interno ed è risultata particolarmente complessa in casi come la
definizione della strutturazione della società per azioni108 o il trasferimento della sede sociale.
In Europa si sta anche producendo un’importante trasformazione motivata in buona
misura perché durante gli anni 90 i mercati valori europei raggiunsero maggior sviluppo, sia
per il numero di società quotate, sia per la maggior presenza di azionisti privati. L’impatto
dello sviluppo dei mercati valori sta avvicinando la società al modello in cui sono presenti
pochi amministratori forti capaci di massimizzare il valore di mercato delle azioni, in modo
simile a ciò che accade negli Stati Uniti. Questa nuova situazione obbliga a rafforzare i
controlli sulla gestione societaria, sulla protezione degli azionisti e a migliorare
l’armonizzazione e la cooperazione tra il legislatore e la supervisione nazionale. Il dibattito
sulla corporate governance che in Europa è cominciato relativamente recentemente, si può
dire che inizia con lo scandalo Polly Peck nel Regno Unito.
Nel 1992, dopo 18 mesi dallo scandalo venne pubblicato il Codice Cadbury i cui principi
si basavano sulle funzioni di controllo e reporting del consiglio di Amministrazione e sul
ruolo degli Auditors. Tali principi, denominati come code of best practice, vennero
riconosciuti anche dal London Stock Exchange che annunciava che tutte le società quotate
dovevano affermare se osservavano tali raccomandazioni oppure no e in caso perché. Lungo
tutti gli anni 90 sono stati adottati Codici di Condotta che presentano caratteristiche
abbastanza somiglianti tra loro109. I codici di condotta europei della fine degli anni 90 e dei
primi anni del XXI secolo si concentrano sul ruolo e sulla struttura del Consiglio di
Amministrazione, sull’informazione finanziaria che deve essere trasmessa agli investitori, sia
nella relazione della società di revisione sia nell’assemblea degli azionisti, e inoltre anche se
102 Direttiva 68/151/CEE.103 Direttiva 77/91/CEE.104 Direttiva 78/855/CEE.105 Direttiva 82/891/CEE.106 Direttiva 78/660/CEE.107 Direttiva 83/349/CEE.108 Proposta della V direttiva.109 Una rassegna dei principali codici è già stata riportata nella tabella 1. Lo studio comparato sui codici dicondotta europei elaborato su richiesta della commissione Europea da Weil, Gotshal e Manges concluso nelmarzo 2001 è una eccellente fonte per consultare le caratteristiche dei diversi codici europei.
70
più genericamente nel procedimento per prendere decisioni in senso più ampio. Il movimento
di dibattito sulla corporate governance in Europa si è ripercossa sul funzionamento sul
funzionamento del Consiglio di Amministrazione in Spagna attraverso l’introduzione di
comitati interni, di un maggior controllo sui conflitti di interesse e di misure per la protezione
degli azionisti di minoranza110.
Malgrado tutti i tentativi di armonizzazione fino a pochi anni fa il nucleo del tema della
corporate governance sembrava costituire un terreno proprio degli stati membri dell’Unione
Europea. Il fallimento dell’approvazione europea di alcune iniziative comunitarie, in
particolare della V Direttiva comunitaria, disincentivava altri tentativi in questa linea. Questa
situazione iniziò a cambiare negli ultimi anni del secolo XX e verosimilmente da circostanze
concrete che vanno dalla difficoltà per armonizzare i diversi ordinamenti, all’impatto degli
scandali finanziari111 americani ed europei, allo sviluppo dei mercati valori europei, il rifiuto
del parlamento europeo della proposta della direttiva sulle OPA nel giugno 1999 o ancora al
crollo del gruppo Enron negli stati Uniti nel novembre del 2001 che ebbe “un effetto domino”
creando un clima di allerta. Come conseguenza del rifiuto della direttiva sulle OPA, la
Commissione europea costituì un gruppo di esperti presieduto del Professor Winter,
conosciuto come High Level Group of Company Law Experts (HLG o Gruppo Winter), per
consultarsi sulle misure da prendere per poter affrontare le crisi112. In risposta allo scandalo
Enron l’Unione Europea rese pubblico un documento annunciando misure per evitare scandali
simili, dando particolare enfasi all’importanza di rafforzare l’informazione finanziaria, alla
necessità della revisione e del controllo dei conti, alla corporate governance, alla trasparenza
del sistema finanziario internazionale e all’attività degli analisti finanziari e ruolo delle
agenzie di rating113. Un poco dopo la riunione informale dell’Ecofin di Oviedo dell’aprile
110 Communication from the Comision to the Council and the European Parliament on Preventing andCombating Corporate and Financial Malpractice. COM (2004) 611 final.111 Il caso Parmalat in Italia, il caso Baneto in Spagna e il caso Deutsche Bank in Germania, per citarne soloalcuni del contesto europeo. Questi sono in ultima analisi in buona parte fallimenti dei meccanismi di controllodelle società. Tapia Hermida “El papel de los grandes accionistas en el gobierno de las grandes corporaciones:reflexiones a la luz de algunas crisis financieras.”, AA. VV. El poder de decision en las grandes sociedades,evolucion y perspectivas, VI Jornadas de la Especialidad Juridico Economica. Universidad de Deusto, Bilbao,1995, pagg. 99-113.112 Report of High Level Group of Company Law Experts on Issues related to takeover bids. Il resoconto finalevenne pubblicato nel gennaio 2002.113
Consiglio Ecofin di Oviedo del 12 e 13 aprile 2002. Oggetto:Comunicazione: “Una prima risposta dell'unioneeuropea alle questioni politiche sollevate dal caso Enron.” Pubblicato sul sito dell’Unione Europeawww.europa.eu.int. “Il crack della Enron è un'ulteriore dimostrazione di come un buon governo societario siaessenziale per il funzionamento corretto dei mercati finanziari e la qualità dell'informativa finanziaria. L'UE nonha ancora trattato in modo sistematico le questioni inerenti al governo societario. Il Piano d'azione per i servizifinanziari includeva l'efficienza del governo societario tra le condizioni fondamentali per lo sviluppo dei mercatifinanziari europei. Uno studio comparativo completato di recente fornisce alla Commissione un quadro globale
71
2002 estese l’incarico al HLG per la Corporate Governance delle società, per questo motivo
pubblicò un nuovo documento informativo nel novembre dello stesso anno, report Winter II;
questo fu elaborato sulla base delle osservazioni, suggerimenti e raccomandazioni formulate
dalle società (circa il 10% del totale), associazioni e agenzie pubbliche (8%), università (8%),
professionisti (7%), e organizzazioni non governative (2,5%) sul documento della
Commissione Winter che era stato reso pubblico nell’aprile del 2002 e raccomandava una
serie di misure in tema di Corporate Governance che erano raggruppate nel capitolo terzo114.
In buona parte si ritiene che le raccomandazioni del HLG costituiscono la base delle riforme
che sono state introdotte attraverso il processo legislativo incorso in Europa; sono incluse
considerazioni anche sui mercati finanziari.
Un altro passo importante della Comunità Europea che ha avuto un forte impatto sul
processo di armonizzazione in tema di Corporate Governance è l’ Action Plan per i servizi
finanziari115 della commissione pubblicato nel 1999 che propose l’approvazione di misure
direttamente relazionate con il mercato finanziario, che riguardano l’aumento della
trasparenza dei mercati, la regolazione dei conflitti d’interesse, la sospensione della
negoziazione di azioni con informazioni privilegiate, etc. considerando la complessità e
l’ampiezza delle 42 misure che propone si può considerare come un grande successo della
Commissione che nel giugno del 2004 si raggiunse l’approvazione e si iniziò a metterne in
pratica il 93% delle stesse116. Inoltre la stesse dinamica di sviluppo di tale documento ha
generato nuove proposte che non erano state considerate nella bozza iniziale che, però, alla
fine vennero considerate complementari e quindi raccomandabili. Inoltre in modo relazionato
con lo sviluppo di tale documento la Commissione Europea fece altre consultazioni per
verificare se si rendeva concreta l’osservanza di tali raccomandazioni in tema di Corporate
Governance. In modo particolare diede l’incarico a Weil Gothsal & Menges di fare uno studio
in cui si arrivò a concludere che, nonostante le ampie differenze esistenti tra le legislazioni
di tutti i codici di governo societario esistenti nell'UE, delle loro disposizioni principali e delle loro modalità diapplicazione. Lo studio è attualmente all'esame del Gruppo ad alto livello di esperti in materia di dirittosocietario presieduto dal Professor Winter. Il Gruppo sta inoltre esaminando le priorità politiche in materia digoverno societario e presenterà una relazione entro il luglio 2002. In linea con le conclusioni del Consiglio diBarcellona, la Commissione estenderà il mandato di questo Gruppo ad altre questioni inerenti al governosocietario, tra cui il ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi e del consiglio di sorveglianza; laremunerazione dei direttori e la loro responsabilità per la preparazione dell'informativa finanziaria.” Appunti delConsiglio.114 Report High Level Group of Company Law (HLG) A Modern Regulatory Framework for Company Law inEurope, Brussels 4 November 2002.115 Financial Services: Implementing the framework for financial markets: Action plan. Communication of theCommission, COM(1999)232, 11.05.99116 Commissione Europea, Financial Services, Turning the point, preparing the challenge of the next phase ofEuropean capital market integration, 10th Report, 2 giugno 2004.
72
societarie degli stati membri, esiste una buona similitudine tra i vari Codici di Condotta117
approvati negli stati europei e che quindi non era necessario che la Commissione procedesse
all’armonizzazione di questi testi.
Nel 2003, la Commissione Europea rese pubblico l’Action Plan118 per modernizzare il
diritto societario nel quale entra definitamene nell’ordinazione del tema della corporate
governance delle società europee e da risposta alle impostazioni che erano già contenute nel
Report Winter II. La Commissione espone la necessità di avanzare verso il conseguimento di
una governance europea approfittando quindi dei vantaggi del mercato interno che si stavano
consolidando, così come dell’integrazione dei servizi finanziari. Tra gli obiettivi che si
proponevano c’era la protezione degli azionisti e dei terzi. L’adozione delle sue iniziative fu
preceduta da consultazioni pubbliche e consultazioni con esperti. Inoltre raccomanda che
almeno le società quotate includano nella loro relazione annuale sulla gestione dati relativi
alle loro pratiche di corporate governance come quelli relativi al funzionamento
dell’assemblea degli azionisti, alla composizione e al funzionamento del Consiglio di
Amministrazione e dei suoi Comitati interni, ai suoi principali azionisti, ai loro diritti di voto
e accordi, così come agli altri vincoli esistenti tra i principali azionisti e la società,
all’esistenza di un sistema di gestione dei rischi e all’osservanza di codici di condotta per la
governance. Anticipa che a breve termine sarebbe stata presentata un’iniziativa di Direttiva
sul contenuto dell’accordo nel quale sarebbero state tenute in conto le obbligazioni che già
erano state imposte con altri strumenti legislativi119.
Nel 2004 venne creato il Foro Europeo per la Corporate Governance composto da una
serie di esperti nazionali per favorire lo scambio di informazioni e di best practices tra gli stati
membri e per consultarsi su questioni controverse.
L’action Plan segue le linee che erano state intraprese negli anni 90, un’altra recente
comunicazione sulla prevenzione e lotta contro le frodi societarie e finanziarie si aggiunge al
programma di riforme sulla corporate; la Commissione europea avanza un altro documento120
117 “Lo studio comparativo dei codici applicabili nell’UE ha concluso un anno fa che i codici presentano unsorprendente grado di convergenza.” COM (2003) 284.118 Modernising company law and enhancing corporate governance in the European Union - a plan to moveforward., Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Brussels,21.5.2003 Com (2003) 284 final.119 Direttiva 2001/34/CE. L’Anual Report of Corporate Governance verrà introdotto attraverso una modificadella IV direttiva in materia di diritto societario e della VII direttiva, proposta di direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio attraverso cui si modificano le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, COM (2004)0177.120 Brussels, 27.09.2004, COM(2004)611 final communication from the Commission to the Council and theEuropean Parliament on preventing and combating Corporate and Financial Malpractice.
73
per affrontare il problema sul controllo sulle cattive pratiche in tema di legislazione societaria
e regolamentazione dei mercati finanziari.
Un altro intervento della Commissione europea in materia di corporate governance che è
già entrato in vigore consiste nell’approvazione dello Statuto della società europea, che era
stata già pianificata dalla dottrina all’inizio del XX secolo121 e formulato tra gli anni 50 e 60
nel tentativo di stabilire un regime soprannazionale per le Società Europee. Quel idea non
poté diventare realtà perché incontro numerose e insormontabili difficoltà; una delle principali
fu che prevedeva un regime di amministrazione con una configurazione dualistica del
consiglio e una partecipazione obbligatoria dei dipendenti al Consiglio di Sorveglianza, che
avrebbero dovuto eleggere un terzo degli amministratori, mentre buona parte degli stati
europei avevano adottato un regime di amministrazione monista. Le proposte iniziali di uno
statuto europeo furono criticate perché sembravano eccessivamente lontane rispetto al
modello nordamericano e eccessivamente rigide tanto da poter mettere in crisi le relazioni con
gli stati come il Regno Unito, l’Irlanda e altri paesi della Common Law che erano entrati a far
parte dell’Unione Europea dal 1975. Dopo un lungo cammino a partire dal momento in cui la
proposta della V direttiva era stata abbandonata e si era cercato uno statuto europeo, le
difficoltà avevano dovuto essere superate in forma di compromesso nel Consiglio europeo di
Nizza del 2000122. In questo processo, che fu più lungo di quanto ci si potesse attendere, si
perse in parte la uniformità e la congruenza delle prime proposte e sebbene si sia giunti
all’approvazione di uno statuto societario europeo che in origine favoriva la mobilità delle
società all’interno degli stati dell’UE è stata lasciato tanto spazio all’intervento del legislatore
nazionale che già allora sembrava difficile l’applicazione uniforme di norme di tale
organizzazione amministrativa.
Indovinare quale sarà il futuro della corporate governance in Europa non è facile né per
quanto riguarda la società per azioni nazionali né per quanto riguarda la società europea che si
costituiranno; si possono iniziare a valutare gli sforzi per raggiungere misure di maggiore
trasparenza e di maggior protezione degli investitori, che dovrebbero contribuire ad attrarre
capitali verso i mercati valori europei e di conseguenza verso le società che operano al loro
interno favorendo in ultima analisi la dispersione dell’azionariato. Pensando che questo
processo continui uguale si può dire che l’Europa potrebbe seguire un processo di
121 Gli studi sull’idea di società europea sono datati; tra i primi testi si possono segnalare le conclusioni delle 34Conferenze di giuristi tedeschi del 1926 (Duetscher Juristentag), riuniti a Colonia.122 Esteban Velasco G., Una aproximacion a la estructura organica de la Sociedad Europea., Revista de EstudiosEuropeos, n°29, pagg. 65-102, settembre-dicembre 2001.
74
armonizzazione e di creazione di mercati analogo a quello che seguì il legislatore degli Stati
Uniti anni 1930123, mettendo da parte le differenze di tempo, di luogo, di ordinamento, etc.
L’armonizzazione del diritto societario propriamente detto si sta sviluppando più
lentamente rispetto a quanto avrebbero previsto le riforme contenute dallo sviluppo
dell’Action Plan della commissione europea. La globalizzazione dei mercati di capitali
richiede l’applicazione dei principi di Corporate Governance generali, preferibilmente
uniformi e che corrispondano a un modello la cui efficacia sia riconosciuta da coloro che
apportano capitali sia in forma diretta sia attraverso i mercati valori delle borse. In ultima
analisi la fiducia nelle società che ricorrono ai mercati dei capitali è giudicato dal criterio
degli investitori e dei loro intermediari. I recenti scandali finanziari, l’utilizzo di tecnologie
migliori per rendere le informazioni riguardanti la gestione più trasparenti e l’informazione
che si diffonde tra gli azionisti e il mercato stanno provocando riflessioni profonde sul modo
di operare dell’assemblea, sul ruolo e sul valore della revisione e del controllo dei conti e
sulla necessità di ristrutturazione degli organi amministrativi.
L’influenza della regolamentazione del mercato valori sul diritto societario che in Europa
sta diventando una realtà sempre tangibile potrebbe ricordare quanto è avvenuto negli Stati
Uniti a partire dagli anni 30 prendendo origine dalla crisi del 1929. La redazione di codici di
condotta negli stati europei che malgrado la loro diversa genesi rispondono a principi
equivalenti e presentano raccomandazioni simili potrebbero avere un effetto unificante simile
a quello del Model Business Corporation Act; inoltre è tra gli interessi delle società sia
europee sia americane attrarre gli investitori e rafforzare i mercati valori tanto da operare
come il più grosso incentivo per l’avvicinamento tra i sistemi di corporate governance.
123 Securities Act 1933 e Securities Exchange Act 1934.
75
3. Profilo dell’impresa e dei mercati dei valori: origini e funzioni dei Codici per il Buon
Governo
La quotazione in borsa di una società porta intrinsecamente la necessità
dell’incorporazione all’interno della sua struttura proprietaria di persone fisiche e giuridiche
che, nella maggior parte dei casi, considerano l’acquisto di azioni della società come una
stretta operazione di investimento finanziario, rinunciando a qualsiasi diritto amministrativo
ad esse relativo. Gli azionisti che controllano la gestione di una società attraverso il 100% del
capitale continueranno esercitando il controllo anche dopo la quotazione nella borsa, sebbene
con una partecipazione azionaria inferiore. I flussi finanziari che si ricevono in cambio delle
azioni che si vendono al mercato può essere destinato ad altri investimenti cercando una
migliore diversificazione del patrimonio e per questo una migliore gestione del rischio.
Attraverso la quotazione in borsa le società si trovano in condizioni migliori per affrontare
progetti di maggior importanza e con un rischio più alto, senza mettere in pericolo il
patrimonio personale dell’imprenditore che sarà giustamente diversificato.
La società quotata godrà di vantaggi rispetto a quelle non quotate per affrontare progetti
sempre più innovativi, dal momento che l’innovazione comporta sempre rischio e la
quotazione permette di condividerlo, riducendo la ripercussione sul costo del capitale
attraverso una minor peso del rischio. In aggiunta, la variazione del prezzo delle azioni prima
dell’annuncio di progetti e iniziative imprenditoriali da parte della società quotata permette di
disporre di una valutazione esterna degli stessi, che sarebbe molto difficile da raggiungere in
altro modo soprattutto quando si tratta di progetti molto innovativi che si allontanano da quelli
già valutati. Non ci si deve stupire che nei paesi in cui esiste un mercato valori molto
sviluppato si abbia anche una maggiore capacità di innovazione, soprattutto di innovazioni
con un più alto contenuto tecnologico.
L’azionista che investe nella borsa cerca di comprare azioni per ottenere redditività dai
suoi risparmi, essere titolare di azioni della società significa, oltre al diritto a vendere
liberamente l’azione a chi si preferisce, il diritto ad incassare un dividendo qualora la società
decida di pagarlo. La titolarità di un’azione comporta possedere alcuni diritti amministrativi
per intervenire nell’assemblea degli azionisti e cercare di influenzare le decisioni della
società. Senza dubbio l’azionista che desidera solo avere un investimento ad alto rendimento,
qualora i costi per esercitare tale diritto diventino molto alti, preferirà non esercitare tali
diritti. La situazione è diversa quando si tratta di un azionista significativo o di controllo, con
un pacchetto azionario sufficientemente grande per avere un posto nel consiglio di
76
amministrazione e influire sulla gestione ordinaria della società. La possibilità di influire sulla
gestione della società equivale a occupare una posizione che permetta di sorvegliare
direttamente l’uso dei fondi investiti nella società e quindi proteggere il valore
dell’investimento; l’azionista, in cambio, vede limitate le possibilità di investimento di
diversificazione del portafoglio personale. L’azionista che compra azioni per investire e
quindi in quantità limitate è nelle condizioni per approfittare al massimo delle opportunità di
diversificazione del rischio però perde il controllo sul capitale che investe nella società e
rimane esposto a possibili azioni sconsiderate di coloro che controllano la società perdendo
buona parte dell’investimento realizzato.
La relazione tra i piccoli azionisti e gli azionisti di controllo o gruppo direttivo della
società quotata passa attraverso condizioni di informazione asimmetrica che distorcono le
possibilità di diversificazione del rischio e fomentano l’innovazione che offre il mercato dei
valori. Coloro che decidono di uscire dalla borsa devono fissare un prezzo di uscita e
ovviamente ci si deve aspettare che fissino il prezzo più alto. Coloro che desiderano
acquistare sanno molto meno di coloro che vendono su quale sia il vero valore intrinseco della
società. Una volta che è stata quotata, quando il gruppo di controllo deve spiegare i risultati
ottenuti sa molto meglio degli investitori se ai risultati ottenuti corrisponde realmente una
buona gestione.
La situazione di vantaggio dei soggetti interni alla società quotata rispetto a quelli esterni
non passerà inosservata a questi che la terranno in conto al momento di fissare il prezzo che
sono disposti a pagare per le azioni che gli offrono. In condizioni generali, le imperfezioni e
asimmetrie informative che toccano la relazione tra piccoli azionisti e di controllo,
pregiudicano soprattutto i secondi soprattutto al momento della quotazione attraverso un
importante sconto nel prezzo che gli acquirenti sono disposti a pagare per le azioni che gli si
offrono. Il risultato finale dovrebbe essere che solo gli azionisti disposti a comprare pacchetti
significativi di azioni e per tanto con l’intenzione di agire come azionisti attivi,
comprerebbero azioni della società oppure potrebbe succedere che, davanti a questa
possibilità di perdere tutto o parte del controllo effettivo sulla società, l’imprenditore decida di
non quotarsi.
La complessità delle operazioni che comporta la quotazione di una società è stata sempre
adeguatamente tenuta in conto, però il valore sociale di disporre di un meccanismo privato di
distribuzione dei rischi attraverso la diversificazione del patrimonio personale ha iniziato a
trovare formulazioni che diano agli investitori minori una relativa sicurezza in ciò che si
77
riferisce al rischio morale nel quale si imbattono come risultato di azioni interessate ci chi
vende le azioni e continua con il controllo effettivo delle attività della società.
La regolazione dei mercati dei valori e le leggi mercantili e societarie in generale cercano
di offrire questa sicurezza all’acquirente affinché il venditore possa conseguire gli obiettivi di
diversificazione del rischio a un prezzo non eccessivo.
Le crisi di mancanza di fiducia, pienamente giustificate dopo alcuni episodi di
speculazione e di frode, nei mercati dei valori in quanto alla capacità di proteggere gli
investitori finanziari senza penalizzare eccessivamente gli imprenditori che ricorrono al
mercato per rendere liquido il patrimonio accumulato con i loro sforzi, ha incoraggiato
riforme sotto forma di leggi e di creazioni di organismi regolatori in tutti i paesi sviluppati. La
regolazione pubblica dei mercati dei valori e delle società quotate rimane molto necessaria
anche come auto regolamentazione; pensando che basti che le relazioni tra interni ed esterni
siano dirette solo dal mercato liberamente regolamentato è chiaramente inefficiente. Senza
dubbio la regolamentazione pubblica ha i suoi effetti negativi in quanto si tratti di norme di
compimento obbligatorio per tutte le società e per tanto a volte impedisce di trattare in modo
adeguato la maggior parte delle situazioni che possono prodursi. Un’eccessiva
regolamentazione porta a imporre a tutte le società, che possono essere molto diverse per
forma e dimensioni, un vestito con taglia unica.
In questo contesto di ricerca di molti obiettivi spesso contradditori come offrire sicurezza
agli investitori finanziari, fomentare l’attività imprenditoriale, preservare la diversificazione e
la flessibilità delle società, etc. emerge l’iniziativa di contemplare la regolazione formale dei
mercati dei valori attraverso l’elaborazione di codici di buon governo. Questi codici formano
parte di quella che si chiama autoregolamentazione per il fatto che sono di compimento
volontario; la società che li adotta si impone alcune restrizioni comportamentali che vanno
oltre a quello che gli impone strettamente la normativa legale e in questo senso si può
affermare che si tratta di autoregolamentazione. Per questo motivo, le società possono
incorporare nel proprio modello di governo una parte delle raccomandazioni del codice e
escluderne altre; nel senso che si vuole dire che un codice di buon governo che si propone
come punto di riferimento per un paese o per una comunità di imprese non implica accettare
tutto o rifiutare in blocco senza una lista di quelle che meglio si adattano alla realtà di
ciascuna società.
Sembra una contraddizione affermare che serva un codice quando ciascuna società finisce
per scegliere quello che ritiene più adeguato alla sua situazione adattando alla propria
78
situazione concreta. Il motivo si può spiegare dicendo che il codice si può proposto come
modello teorico generale permette agli investitori/azionisti di disporre di uno standard di
riferimento su quello che può essere un insieme di “buone pratiche” nel senso di dare
sicurezza rispetto a condotte che potrebbero permettere ad alcuni soggetti di approfittarsene
degli interessi degli interni e stimolare le decisioni sull’uso delle attività che rende massimo il
suo valore economico. La formulazione di uno standard aiuta a concretare le aspettative di
redditività su cui si basano i prezzi da pagare per i diritti di decisione sulle attività e
sull’appropriazione delle rendite che generano.
In un senso più ampio il codice salvaguardia interessi collettivi, come per esempio la
fiducia nei mercati finanziari e nelle istituzioni che li regolano e li tutelano. Il codice è
necessario nella misura in cui risulta complicato o molto costoso per gli invertitori
individualmente e per altri gruppi di interesse, conoscere da se stessi quali siano le forme che
si dimostrano più efficaci e efficienti per organizzare i diritti per decidere sull’uso dei flussi
finanziari della società in situazioni dove la proprietà formale e il controllo effettivo sia
separato. È inoltre necessario come esercizio di benchmarking che serva di riferimento alla
società che vogliano stabilire un sistema di governo che si sia dimostrato effettivo per altre
imprese simili. Rendendo pubblico il risultato di questo lavoro di comparazione e sintesi
attraverso di un “codice” si risparmia nei costi per ripetere molte comparazioni e si fomenta
una certa coordinazione che facilita le operazioni che sono necessarie per far convergere le
aspettative.
Dall’altra parte la autoregolamentazione che permette di compiere alcune
raccomandazioni della serie che propone il codice però di tralasciarne altre, porta con se il
dovere di spiegare pubblicamente le ragioni per le quali l’impresa considera che la soluzione
che adotta nel proprio sistema di governo, non compiendo il codice, sia giustificata.
L’esistenza del codice permette di comprendere meglio la vera portata e effettività delle
proposte di modello di governo che propone un’impresa determinata. Disporre di un codice
di riferimento e adottarlo sotto il principio di “comply or explain”, lascia un grande flessibilità
alle società al momento di stabilire il proprio sistema di governo che si adatta alle proprie
caratteristiche peculiari. Allo stesso tempo, il codice facilita la comprensione delle spiegazioni
su quello che non si compie da parte degli investitori e da maggiore credibilità alle stesse.
79
Capitolo terzo
Lo sviluppo dei codici di condotta per la corporate governante in Spagna e le norme di
diritto societario
Un confronto tra codici per la corporate governance: Spagna, Italia e Regno Unito
SOMMARIO: 1. Il Código Olivencia e la commissione speciale per lo studio di un Codice etico sui consiglieri
di amministrazione delle società. - 2. L’Informe Aldama: verso un miglioramento della trasparenza edell’affidabilità dei mercati finanziari e delle società quotate. – 3. Il Codigo Unificado de Buen Gobierno. – 4. Lalegislazione spagnola inerente la Corporate Governance e l’Informe annuale di governo corporativo delle societàquotate. – 5. Il Regno Unito: il paese pioniere dei codici per la corporate governance. – 6. Il caso Italia. Il nuovocodice di Autodisciplina del 2006 in Italia.
1. Il Código Olivencia e la commissione speciale per lo studio di un Codice etico sui
consiglieri di amministrazione delle società.
Nel 1997, il governo spagnolo incaricò il professore di diritto commerciale, Manuel
Olivencia, di presiedere una commissione di esperti che elaborasse un codice di autodisciplina
sui consigli di amministrazione delle società (Codice Olivencia), che fu terminato nel febbraio
dell’anno successivo, 1998. Il risultato di questo lavoro non fu messo in pratica dai dirigenti
delle società immediatamente, che preferirono aspettare ad attuare le raccomandazioni che
proponeva.
Nell’introduzione al documento informativo, la Commissione speciale incaricata del
Codice sui consigli di amministrazione per le società quotate chiarisce che quello che
permette alle società quotate di mettere in pratica e adeguare alle proprie caratteristiche il
regime legale dell’amministrazione sociale, stabilito nel diritto spagnolo nei tratti generali, è il
principio dell’autonomia totale dell’adesione.
Sebbene tale documento non sia diretto solo alle società quotate, la stessa commissione
afferma che per le sue speciali caratteristiche, le raccomandazioni di tale codice sono dirette
in particolar modo alle società che prendono risorse dai mercati finanziari poiché sono
fortemente segnate da una pluralità di interessi all’interno della società stessa. Queste società
esigono una maggiore regolamentazione degli organi sociali al loro interno per la presenza nel
loro azionariato di numerosi risparmiatori e investitori privati che, insieme ad altri azionisti di
maggioranza, o titolari di partecipazioni significative, rappresentano interessi degni di essere
tutelati.
In linea generale possiamo affermare che il documento elaborato dalla Commissione
Olivencia ruota intorno a tre punti fondamentali: l’indipendenza dei consiglieri, l’aumento del
controllo e la trasparenza informativa. Questi punti ruotano intorno ad un fine comune:
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aumentare la fiducia degli investitori e l’efficacia in modo da creare maggior valore per gli
azionisti.
Si deve ricordare anche il metodo adottato dalla commissione per l’elaborazione di tale
documento è di tipo consultivo e non ottenuto attraverso l’imposizione dello stesso da parte
dei suoi membri alle società a cui è destinato. Gli incaricati si consultarono a lungo con i
destinatari di tale codice prima di giungere al testo finale, curando sempre di rispettare la
libera autonomia delle società nella propria gestione, intesa come capacità di
autoregolamentazione.
La missione fondamentale di tutti i Consigli di amministrazione deve essere la
supervisione della gestione, insieme alla direzione strategica della società.
Il documento informativo della Commissione spiega che, con sempre maggiore frequenza,
ci si riferisce al consiglio di amministrazione come ad un vero organo di gestione, la cui
funzione è quella di dirigere la gestione ordinaria della società.
Senza dubbio, nelle società che superano una certa dimensione, tra le quali sono incluse
quelle quotate in borsa, le funzioni di gestione stanno fondamentalmente nelle mani
dell’organo direttivo, che opera sotto la supervisione del CEO. Così deve essere
necessariamente, dal momento che il consiglio, per il fatto che si riunisce in modo
discontinuo, che prende decisioni in modo maggioritario, non è l’organo idoneo ad
amministrare le società.
All’interno della funzione di supervisione si possono distinguere tre diverse responsabilità
fondamentali: orientare la politica della società, controllare le condizioni (instancias) della
gestione e servire da collegamento con gli azionisti. Viene inoltre sottolineata la realtà di
collaborazione che deve esistere tra l’organo direttivo e il Consiglio.
La Commissione inoltre raccomanda che il Consiglio assuma le seguenti responsabilità
“indelegabili” oltre quelle che sono proprie:
1. approvazione delle strategie generali non delegabili della società;
2. nomina, retribuzione e, nel caso, dimissione dei più alti dirigenti della società;
3. controllo e valutazione dell’attività di gestione dei dirigenti;
4. identificazione dei principali rischi della società e sviluppo di un sistema di controllo
interno e di informazione adeguata;
5. determinazione delle politiche di informazione e comunicazione agli azionisti, ai mercati
e all’opinione pubblica.
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La Commissione considera che quella che è chiamata “soluzione finanziaria” è la più
adeguata perché si abbia un esercizio effettivo e preciso del principio di responsabilità e
quella che meglio risponde alle aspettative degli investitori, che sono coloro ai quali bisogna
rendere conto e ragione della gestione. Per questo, il criterio che deve presiedere il modo di
agire del consiglio di amministrazione quello di perseguire l’incremento del valore
dell’impresa che deve tradursi in altri termini, nella “creazione di valore per gli azionisti.”
La Commissione si incarica anche di chiarire una questione molto importante alla luce del
“caso Enron”, che questa creazione di valore non deve essere conseguita a qualsiasi prezzo
quanto deve essere sottoposta a una serie di norme etiche che siano ragionevoli e appropriate
per la conduzione degli affari della società.
Da questo punto di vista, la principale raccomandazione della commissione è
l’introduzione della figura del “consigliere indipendente” la cui missione principale consiste
nel far valere all’interno del Consiglio gli interessi del capitale flottante, degli azionisti di
minoranza, ossia azioni che stanno nelle mani di azionisti anonimi per il mercato della borsa.
Secondo la Commissione Olivencia sono consiglieri indipendenti quelli che non sono
vincolati dall’organo di gestione né agli azionisti di maggioranza. Questo non significa,
chiarisce l’Informe, che il consigliere indipendente debba essere estraneo al capitale sociale,
ne che bastano queste caratteristiche che lo rendono senza vincoli rispetto al capitale sociale
per definire la sua figura. Si deve specificare, però, che queste caratteristiche devono essere
completate da: esperienza, competenza e prestigio professionale.
Da questa prospettiva, non sembra logico parlare di un consigliere neutrale o indipendente
quanto di un consigliere diligente nello svolgere i suoi incarichi. In questo stesso senso pare
andare la raccomandazione di questo stesso codice quando dice che: “…parlare di consiglieri
indipendenti non significa parlare di persone estranee al capitale sociale…”. Per questo
l’indipendenza deve essere dagli azionisti di controllo.
La commissione crede che è necessario identificare le varie classi di consiglieri che
devono formare il Consiglio di Amministrazione. In questo senso dice che si deve
raggiungere un equilibrio ragionevole. Per questa ragione considera che sia molto conveniente
che formino il consiglio di amministrazione le persone più significative dell’organo direttivo
e, specialmente, il CEO della società. Poiché il CEO potrebbe influenzare la neutralità o
imparzialità del Consiglio di Amministrazione, influendo sulla sua indipendenza, si
raccomanda che questo mantenga una distanza sufficientemente amplia per poter esaminare il
lavoro dei dirigenti della società. Questa è la ragione per la quale si consiglia che una buona
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maggioranza dei membri del consiglio siano consiglieri esterni, in altre parole non esecutivi,
soprattutto in quelle società non partecipate da una persona che detenga una quota
maggioritaria, un gruppo famigliare o un gruppo di imprese. All’interno di questa categoria di
consiglieri esterni la Commissione distingue, da una parte, i consiglieri indipendenti e,
dall’altra, quelli che denomina consiglieri dominicali che rappresentano i titolari di pacchetti
azionariali della società che possono esercitare un influenza notevole da soli o attraverso
accordi con altri, nel controllo della società, come azionisti di riferimento, significativo o
“nuclei forti”.
La Commissione giudica conveniente che la composizione del gruppo di consiglieri
esterni sia soggetta a certe regole che possano assicurare un debito equilibrio tra gli
indipendenti e i dominicali. Rispetto a ciò, avverte sulle possibili difficoltà previste dalla
Legge spagnola per le società anonime124, a partire dal fatto che possano servire come criterio
orientativo. Secondo la Commissione, la relazione tra i consiglieri indipendenti e quelli
dominicali deve stabilirsi tenendo in conto la proporzione nell’azionariato delle società della
società tra il capitale nelle mani degli azionisti di minoranza e azionisti anonimi (capitale
flottante) e il capitale fisso. Non si tratta di stabilire una regola matematica quanto una regola
prudenziale il cui obiettivo è assicurare che i consiglieri indipendenti abbiano un peso
sufficiente nella formazione delle decisioni del consiglio. Il carattere ragionevole e flessibile
di questa regola permetterà di amministrarla in funzione delle circostanze di ciascun tipo di
società.
La commissione stima che i Consigli debbano analizzare le sue dimensioni per aggiustare
le sua composizione. Però allo stesso tempo riconoscere che non è possibile offrire una
indicazione eccessivamente precisa in questa materia per due motivi principali: da una parte,
perché le supposizioni considerate sotto il nome generico di società quotate sono molto
diverse in funzione della struttura del suo azionariato, della composizione di diversi gruppi di
maggioranza o di circostanze congiunturali. Dall’altra parte, perché l’efficacia nel prendere le
decisioni non deve essere l’unico criterio per giudicare le decisioni come ottime. Nonostante
questa considerazione, giudica prudente indicare come minimo cinque amministratori e come
massimo quindici membri e raccomanda che le società quotate che abbiano consigli di
amministrazione composti da un numero eccessivo di consiglieri si vadano adeguando a
questa indicazione.
124 Ley de las Sociedades Anonimas.
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La struttura del consiglio, secondo la commissione, deve essere coerente con il suo
obiettivo, che è quello di supervisione. Questo ha implicazioni dirette sulla struttura del
consiglio come possono essere l’introduzione di organi che funzionano come contrappesi alla
forza di maggioranza.
Secondo la commissione, la figura del presidente del consiglio riveste una gran
importanza tanto che da questa dipende, in ultima analisi l’efficacia del consiglio. Il
presidente non solo deve convocare l’assemblea, formulare l’ordine del giorno e dirigere le
riunioni, ma deve anche sorvegliare che i membri del consiglio ricevano le informazioni
necessarie, partecipino in modo attivo e si impegnino nei loro incarichi. L’esperienza insegna
che quando il presidente non esercita debitamente il suo ruolo di leadership, i consiglieri
smettono di svolgere il proprio ruolo originario e si dedicano ad attività di secondo ordine. In
questo ambito, l’aspetto più delicato pare essere la questione che decide se accumulare o
separare il ruolo di presidente con quello di CEO della società. Entrambi le ipotesi hanno
vantaggi e svantaggi.
Tra i vantaggi dell’accumulazione degli incarichi si trova quello di esercitare una
direzione che sia quanto più possibile unitaria nell’ambito interno e in quello esterno e
facilitare la scelta delle persone più competenti per dirigere le società quotate. Tra gli
svantaggi si trova quello di dover concentrare tutto il potere nelle mani di un’unica persona e
la confusione di incarichi e responsabilità qualitativamente diverse come sono quella di
dirigere il consiglio e quella di CEO.
Tra le misure che la Commissione suggerisce per evitare questa confusione, nonostante
cerchi di anticipare le difficoltà di segnare una direttrice generale, si trova quella di nominare
un vicepresidente coordinatore tra i consiglieri indipendenti, includere nuovi punti nell’ordine
del giorno, fornire informazioni ai consiglieri e, in generale, farsi incarico delle sue
preoccupazioni. In ogni caso, continua la Commissione, pare consigliabile completare queste
raccomandazioni con la pianificazione di una relazione annuale del lavoro del Presidente.
Il segretario deve favorire il buon svolgimento delle sessioni del consiglio, occupandosi di
presentare ai consiglieri tutte le informazioni necessarie, conservare la documentazione,
lasciare traccia nei libri degli atti dello sviluppo delle riunioni.
Secondo la Commissione, i consiglieri, come tali, non hanno assegnata alcuna funzione
specifica all’interno della struttura del consiglio. Tutti devono partecipare alle delibere e
decisioni collegiali del consiglio e devono assumersi la responsabilità di queste.
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Senza dubbio, seguendo il criterio adottato dalla commissione del Consiglio, ci si aspetta
da loro il contributo previsto. C’è bisogno che i consiglieri apportino l’informazione
necessaria per prendere le decisioni. Tra i consiglieri esterni (non dominicali), ci si aspetta che
siano indipendenti, che esercitino con diligenza la loro funzione di supervisione, che abbiano
la capacità di valutare in modo critico e con autorità tanto da evitare i conflitti di interesse.
Tutto questo non deve condurre a una divisione del Consiglio, quanto a una maggiore unità di
criterio e di responsabilità.
1.1 Una novità introdotta dalla Commissione Olivencia: il regolamento del Consiglio di
Amministrazione
Quando il governo conferì alla commissione Olivencia l’incarico di scrivere il codice gli
dette un doppio incarico: da una parte, la redazione di una nota informativa sulla problematica
dei consigli d’amministrazione delle società che fanno appello al mercato dei capitali e,
dall’altro, l’elaborazione di un Codice Etico di Buon Governo che potesse essere adottato
volontariamente da parte di queste società125, informe che si pubblicò nel 1998.
La direttiva del governo era “dare risposta ad una gran domanda, che da settori
professionali e dai mercati stessi viene considerata come una delle maggiori quote di
efficacia, agilità, responsabilità e trasparenza nel governo delle società che fanno ricorso al
mercato dei capitali, per raggiungere così, in definitiva, una più alta cedibilità e una migliore
difesa degli interessi degli azionisti.” 126
Secondo l’informe, tra le cause di questa riforma se ne trovava una di fondo. La
separazione tra la proprietà e la gestione. “Sebbene questa separazione potesse produrre
vantaggi, come la specializzazione delle funzioni finanziarie, ma anche introdurre il rischio di
conflitti di interesse…insieme agli azionisti significativi, il crescente numero di piccoli
azionisti e il peso sempre maggiore delle istituzioni sono fattori che introducono tensioni
interne nella proprietà delle società.” 127 In altre parole nello sviluppo del lavoro richiesto alla
commissione, in una prima fase, si realizzò un inchiesta sulle società che allora formavano
l’indice IBEX-35, sopra la struttura proprietaria azionaria e dei consiglieri di
amministrazione, ottenendo una percentuale di risposta del 100%.
Dopo si realizzò una seconda inchiesta sulla situazione per raccogliere le opinioni e i
suggerimenti dei contenuti che doveva abbracciare il documento informativo. Con le
125 Informe Olivencia, 1998126 Informe Olivencia, 1998127 Informe Olivencia, 1998
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informazioni precedenti, “si celebrarono quarantadue sessioni plenarie della commissione con
più di duecento ore di deliberazioni, separate dalle riunioni del gruppo di redazione.” 128
Nel 1998, la CNMV pubblicò un regolamento tipo del Consiglio di Amministrazione
combinato al Codice di Buon Governo, di cui il compimento da parte di tutte le società
quotate dovrebbe fare riferimento. Nel caso del mancato adempimento, si dovrà spiegare la
situazione dell’impresa in questione per ciascuno degli articoli nel regolamento tipo e, nel
caso di mancato compimento, dare spiegazione dettagliata delle sue cause.
Il regolamento tipo consta di 44 articoli divisi in 10 capitoli che esaminiamo di seguito:
- Preliminari (Capitolo 1). In questo primo capitolo si articola la finalità, interpretazione,
modificazione e diffusione di tale codice. Il regolamento si propone di analizzare i principi
basici di azione del consiglio di amministrazione, sentendosi d’accordo alla necessità di
regolamentazione presente in questa materia. Il regolamento dovrà essere conosciuto e
compiuto dai consiglieri e direttivi, diffuso senza pregiudizio tra gli azionisti e il pubblico
degli investitori in generale. La modificazione del regolamento approvato dalle società si
otterrà apportando documenti giustificativi all’attenzione del Presidente e di tre consiglieri o
all’attenzione del comitato di controllo e compimento.
- Missione del consiglio (Capitolo 2). La funzione generale del consiglio di
amministrazione è quella di supervisionare la gestione generale dell’impresa, cercando di
ottenere l’obiettivo di massimizzare la creazione di valore per gli azionisti, senza che ciò
implichi un pregiudizio ai restanti agenti dell’impresa.
- Composizione del consiglio (Capitolo 3). Per quanto riguarda la composizione del
consiglio di amministrazione si possono distinguere due categorie: una qualitativa e una
quantitativa. Considerando l’aspetto quantitativo, si stabilisce che il numero totale dei
consiglieri dovrà essere quello che determina l’assemblea degli azionisti restando all’interno
del numero fissato dallo statuto della società. L’aspetto qualitativo fa riferimento all’esistenza
di due tipi di consiglieri: i consiglieri denominati interni o esecutivi e quelli denominati
esterni. Tra questi ultimi è necessario distinguere tra i consiglieri dominicali o rappresentanti
del capitale all’interno del consiglio e quelli indipendenti. Si raccomanda che le proporzioni
delle due categorie di esterni siano proporzionalmente rappresentative del rapporto tra capitale
fisso e capitale flottante.
- Struttura del consiglio (Capitolo 4). In questo capitolo si affronta ciascuna delle funzioni
dei diversi incarichi esistenti nel consiglio, così come l’esistenza di commissioni delegate:
128 “Informe Olivencia”, 1998
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esecutiva, di controllo e di compimento, e relativa alle nomine e alle retribuzioni. Rimane da
dire che relativamente alla composizione qualitativa delle commissioni, ristabiliscono alcuni
punti.
1. la commissione esecutiva dovrà riflettere in modo ragionevole la composizione del
consiglio e l’equilibrio in questo organo tra i consiglieri esecutivi, dominicali e indipendenti;
2. il comitato di controllo dovrà essere formato esclusivamente da consiglieri esterni,
riflettendo in modo proporzionale il numero dei consiglieri indipendenti e dominicali esistenti
nel consiglio.
3. la commissione per le nomine e per le retribuzioni dovrà essere formata esclusivamente
da consiglieri esterni, riflettendo una relazione ragionevole tra la proporzione degli
indipendenti e dei dominicali esistenti nel consiglio.
- Funzionamento del consiglio (Capitolo 5). Le riunioni ordinarie si dovranno tenere
mensilmente come minimo, fissando per iniziativa del Presidente quelli in più che ritiene
opportune.
- Nomina e fine dell’incarico di consigliere (Capitolo 6). Si stabilisce il processo di nomina,
rielezione e fine dell’incarico di consigliere. Per quanto riguarda l’elezione dei consiglieri, si
raccomanda di scegliere candidati che non siano vincolati all’impresa facendo speciale
attenzione a quelli che vengono eletti in qualità di indipendenti. Allo stesso modo si stabilisce
un età per la quale è preferibile che siano dimessi dall’incarico che corrisponde all’età di 70
anni in linea generale, eccezion fatta per il presidente, il vicepresidente e per l’amministratore
delegato che sarà di 65 anni.
- Informazioni riportate al consiglio (Capitolo 7). In questo capitolo si indicano le
informazioni che devono essere rese note dal parte del consiglio, così come dagli ausiliari
esperti sopra problemi di un certo rilievo e complessità che si presentino.
- Retribuzione del consiglio (Capitolo 8). Si riconosce il diritto alla retribuzione dei
consiglieri, però, allo stesso tempo, si esige che questa sia completamente trasparente e
dettagliata per ciascuno. Questo capitolo fa particolare menzione alla retribuzione dei
consiglieri esterni, esigendo che questa funzione sia proporzionale all’impegno che li
dedicano, calcolata in modo che possa offrire incentivi per aumentare il loro impegno e
migliorare la loro condotta e che rimanga esclusa dai piani finanziari previsti dalla società.
- Doveri dei consiglieri (Capitolo 9). Capitolo con il maggior numero di articoli, tra i quali
viene menzionato il dovere di lealtà e la necessità di evitare i conflitti di interessi che sorgono
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quando si devono prendere decisioni all’interno del consiglio di amministrazione che
coinvolgano i loro interessi personali.
- Relazione del consiglio (Capitolo 10). Si propongono misure che migliorino la
comunicazione all’interno della società sia con gli azionisti individuali tanto che con quelli
istituzionali, sottolineando che in nessun caso si creeranno situazioni per le quali gli
investitori istituzionali si troveranno in una posizione di privilegio rispetto agli altri azionisti.
Per ultimo, si stabiliscono le relazioni con i membri del comitato di controllo in modo che
questi possano essere mediatori tra il consiglio e l’organo di controllo esterno.
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2. L’Informe Aldama: verso un miglioramento della trasparenza e dell’affidabilità dei
mercati finanziari e delle società quotate
Nel luglio del 2002 venne composta la Commissione speciale per lo sviluppo della
trasparenza e della sicurezza dei mercati finanziari e delle società quotate presieduta dal
Enrique Aldama, che aveva l’incarico di elaborare proposte per il miglioramento della
corporate governance delle società spagnole a partire dall’analisi della situazione attuale.
L’Informe Aldama ha seguito la linea delle raccomandazioni seguite dall’Informe
Olivencia, combinando una regolamentazione orientata alla protezione degli azionisti e
riconoscendo un ampio margine di autoregolamentazione delle società a cui si dirigeva. Il suo
contenuto si orienta in modo che le società possano, in virtù del proprio potere di
autoregolamentazione, incorporare al loro regime di corporate governance le raccomandazioni
che ritengano utili e nella misura che ritengano più convenienti unendola alle società
sottoforma di Codice o principi di governance, o ancora stabilendo regolamenti specifici per
l’Assemblea e per il Consiglio di Amministrazione.
Tra le altre raccomandazioni sono sottolineati i doveri di base per quanto riguarda
l’informazione e la trasparenza in materia corporate governance, compreso l’obbligo di dare
una spiegazione ragionata degli eventuali di scostamenti, da parte delle società stesse, rispetto
alle raccomandazioni o ai principi che in questa materia sono stati adottati; la definizione dei
doveri di lealtà e diligenza oltre quelli attuali di “un ordinato imprenditore e di un
rappresentante legale”129.
L’informe Aldama è strutturato in diverse sezioni: la sezione I raccoglie le considerazioni
generali su diversi aspetti preliminari, la sezione II e III sono dedicate all’analisi dei problemi
relativi all’applicazione dei principi di trasparenza e al dovere di lealtà, la sezione IV si
riferisce agli organi societari, la sezione V ai fornitori dei servizi professionali per l’impresa
tipo revisori e consulenti esterni e la sezione VI contiene un insieme di riflessioni sulla portata
e l’applicazione delle raccomandazioni proposte.
Sezione II: Il principio di trasparenza e il dovere di informazione.
I. La trasparenza.
La trasparenza è il principio fondamentale per il quale si trasmette al mercato tutta
l’informazione: rilevante per gli investitori, corretta e veritiera,in modo simmetrico e uguale e
in tempo utile.
129 Art. 127 Ley de Sociedades Anonimas.
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Per informazione completa si intende che è necessario non solo aver accesso alle
informazioni contabili della società, ma anche a dati che nei mercati attuali hanno una
rilevanza sempre più importante tra i quali spiccano quelli relativi al governo societario.
A niente servono le informazioni se non è possibile garantire che siano anche corrette; i
procedimenti che garantiscono la loro correttezza devono estendersi a tutti gli aspetti delle
informazioni che vengono fornite dalle società quotate. L’informazione deve essere trasmessa
al mercato in modo simmetrico: le società devono fornire agli azionisti e investitori, in
generale, il contenuto di quelle che vengono date alle banche, agli analisti, agli azionisti
significativi e a tutti coloro che ne facciano richiesta dal momento in cui tale informazione è
disponibile al mercato.
II. Il dovere di informazione.
1. Contenuto delle informazioni che devono essere rese pubbliche da parte delle società
quotate sulla propria struttura di governo.
La Commissione raccomanda che il dovere di trasparenza sui seguenti aspetti sulla
struttura e sulle pratiche di governo societario:
a) Struttura della proprietà delle società: rendere pubblica la struttura del capitale delle
società e indicare le percentuali di partecipazione e le relazioni di tipo familiare, commerciale,
contrattuale o societario che esistono.
b) Struttura dell’amministrazione della società: i mercati devono conoscere la
composizione, le regole organiche di organizzazione e funzionamento del Consiglio di
Amministrazione e dei suoi comitati;
c) Operazioni con parti correlate e operazioni all’interno del gruppo: la legge sulle misure
di Riforma del sistema finanziario, del 22 novembre 2002, ha stabilito il dovere di informare
sulle operazioni con i propri azionisti, amministratori e alto direttivi (art. 37 della legge
44/2002).
d) Sistema di controllo dei rischi: rendere pubblici i sistemi di controllo stabiliti per
valutare i principali rischi della società.
e) Funzionamento dell’assemblea degli azionisti: l’informazione pubblica deve
estendersi anche alle regole di funzionamento dell’assemblea e alle relazioni che mantenga
aperta la società con i propri azionisti.
2. Gli strumenti di informazione sulla corporate governance.
L’informazione rilevante in questa materia si dovrebbe raccogliere in un documento a
parte chiamato “Informe anual de gobierno corporativo.”
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a) L’Informe anual de gobierno corporativo: si raccomandava che ogni società
pubblicasse annualmente un rapporto sulla struttura proprietaria e sulle pratiche di governo
corporativo.
b) La pagina web della società: si devono utilizzare in modo regolare i mezzi elettronici
di comunicazione e internet; sarà compito del consiglio definire le informazioni minimi da
rendere pubbliche nel sito.
3. Garanzia della qualità dell’informazione: il principio del “comply or explain”.
Si tratta di introdurre tra le pratiche abituali quella del principio conosciuto come “comply
or explain”; quando si allontanano dallo standard delle pratiche raccomandate nei codici,
devono offrire una spiegazione dettagliata delle proprie decisioni perché i mercati possano
valutarle.
Sezione III: Il principio di sicurezza e il dovere di lealtà. Le responsabilità degli
amministratori.
I. La sicurezza.
La Commissione ha il parere su questo punto che sarebbe conveniente un intervento
legislativo per supplire la debolezza dei meccanismi disciplinari del mercato nei casi in cui si
scontrano gli interessi sociali e quelli personali.
II. La responsabilità degli amministratori: doveri di lealtà e diligenza.
1. Il dovere di lealtà nei conflitti di interesse.
La Commissione considera che sarebbe necessario separare la creazione di valore e
benefici nella società, dalla distribuzione di questo valore per distinguere il dovere di
diligenza e di lealtà tra i doveri fiduciari a cui sono chiamati gli amministratori.
2. Specificazione dei doveri di lealtà.
Dovrebbero contemplarsi almeno i seguenti doveri di lealtà degli amministratori:
- evitare i conflitti di interesse tra gli amministratori;
- non svolgere incarichi in società concorrenti;
- non utilizzare per fini privati, informazioni che sarebbero riservate della società;
- non fare uso indebito delle attività della società;
- non approfittarsi delle opportunità di affari;
- mantenere private informazioni della società anche dopo le proprie dimissioni.
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3. Il Codigo Unificado de Buen Gobierno
Il Consiglio della Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV) ha approvato,
in data 22 maggio 2006, come “documento unico delle raccomandazioni di Corporate
Governance, secondo quanto disposto nel paragrafo primo f) dell’ordine ECO/3722 del 26
dicembre”, il Código Unificado de Buen Gobierno che risulta essere l’Allegato 1 dell’Informe
del 19 maggio 2006 del Gruppo speciale di lavoro sul governo corporativo delle società
quotate; inoltre volendo garantire una maggiore trasparenza fu reso immediatamente pubblico
attraverso la pagina web.
Il “nuovo codice unificato di buon governo” merita una valutazione positiva nella misura
in cui è stato capace di sintetizzare una serie di pratiche internazionali riconosciute come
proprie della best practice di governo corporativo e include anche alcune novità rilevanti
rispetto ai precedente codice “Olivencia” e “Aldama”. Non si tratta semplicemente di una
buona sintesi dei due codici precedenti che, per ragioni di contenuto coesistevano, e neppure
di una semplice rilettura delle recenti Raccomandazioni della Commissione europea del 14
dicembre 2004, relativa agli amministratori indipendenti, e del 15 febbraio 2005, relativa agli
amministratori non esecutivi. Nonostante questo codice non sia esente da critiche,
probabilmente si può considerare come uno dei codici di governo corporativo meglio costruiti
tra quelli approvati negli ultimi anni.
Gli ultimi due documenti che sono stati redatti sul tema del governo delle imprese sono
considerati fonti secondarie nel diritto delle società rispetto a quelli che sono stati emessi dalla
Commissione europea, che sono l’informe Winter, documento informativo di un gruppo “di
alto livello” di esperti in diritto delle società intitolato: “Un quadro normativo moderno per il
Diritto delle Società in Europa”, 2002 e 2003, la Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo sulla “Modernizzazione del diritto delle società e
miglioramento del Governo delle imprese dell’Unione Europea- Un piano per avanzare.”del
21 maggio 2003 e anche le raccomandazioni dell’UE, che sono la raccomandazione del 15
febbraio 2005 (2005/162/EC) sui consiglieri esterni e sulle commissioni del consiglio e la
raccomandazione del 14 dicembre 2004 (2004/913/EC) sulle retribuzioni dei consiglieri delle
società quotate. Tale codice porta a compimento molte delle proposte che erano state fatte nei
documenti della commissione europea riuscendo però a unirla a una parte che è più
innovatrice, senza che ci sia disarmonia tra le due parti. È necessario ricordare che tutte le
proposte e raccomandazioni sono rivolte solo alle società per azioni quotate.
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Il movimento internazionale di corporate governance ha il merito di aver aperto una
riforma profonda nel diritto societario in quasi tutti i paesi occidentali, infatti sembra logico
pensare che la riforma è stata la giusta conseguenza agli scandali finanziari che, quasi sempre
dovuti all’abuso di potere e alla mancanza di etica, hanno suggerito in diversi paesi, incluso
in Spagna. Oltre alle riforme legislative che si stanno verificando o che si verificheranno in
diversi paesi, si è riusciti a promuovere una coscienza etica nella gestione della società che
prima non esisteva o che non era sottoposta al controllo pubblico tanto che dipendeva solo dal
senso morale o di responsabilità personale degli amministratori. Solo dieci anni fa non si era
unanimi su istituzioni come il comitato per il controllo esterno indipendente.
3.1 Linee guida e principi portanti del Codigo Unificado de Buen Gobierno
Il Codigo Unificado che è stato approvato come codice generale applicabile alle società
quotate nella borsa spagnola adotta ai principi generali che si era prefissati: potenziare il
mercato dei valori come meccanismo finanziario per le società ad un costo raggiungibile
quando si tratti di dividere e diversificare rischi, proteggere il diritto di gestione degli
amministratori, rispondere alla diversità di situazioni societarie, trovare la complementarietà
ottima tra regolamentazione pubblica e autoregolamentazione da parte delle forze del
mercato.
Il Codigo Unificado include il principio del “comply or explain” lasciando chiaro che
saranno i mercati a valutare l’attendibilità e la capacità di convinzione delle spiegazioni che
danno le imprese su quelle raccomandazioni che non verranno seguite. Questo significa che
nessun organo di vigilanza potrà esercitare il suo potere coercitivo per correggere o per
modificare le spiegazioni delle società, sebbene possa esprimere come tutti gli altri
stakeholders il proprio parere. In secondo luogo, il Codigo Unificado evita di ripetere
raccomandazioni che siano già espresse da leggi in vigore. Per questo motivo bisogna
considerare l’applicazione del codice e dei suoi effetti sugli organi di governo societario,
soprattutto sul consiglio di amministrazione, all’interno del quadro legislativo spagnolo130.
Infine questo codice ha voluto fare un esercizio di trasposizione alla realtà spagnola di
raccomandazioni sulla corporate governance che erano state elaborate all’interno dell’Unione
Europea. Nonostante l’Unione Europea abbia lasciato alla libera iniziativa dei singoli stati la
trasposizione, il gruppo di lavoro che approvò il codice ebbe chiaro dal primo momento di
130 Tenendo in considerazione per esempio la Ley de trasparencia.
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voler mantenere un livello il più esigente possibile in tutto ciò che riguardava la trasparenza e
le responsabilità, in modo da garantire la protezione dei diritti degli investitori. Per questo si
è concesso fino al 2008 per adeguarsi alle raccomandazioni del nuovo codice concedendo un
tempo abbastanza lungo per adeguarsi alla revisione dei nuovi standars. Il nuovo Codice
forma parte di un documento più ampio elaborato dal gruppo di lavoro composto da una
premessa e due allegati, uno è il proprio codice e l’altro contiene raccomandazioni
complementari dirette al Governo. Il nuovo codice a sua volta contiene una lista di 58
raccomandazioni commentate e tra appendici, il primo con norme legislative sul buon
governo, il secondo con la concordanza tra le raccomandazioni del codice e le
raccomandazioni di altri codici, incluso l’Olivencia e l’Aldamae infine la lista dei membri del
gruppo di lavoro. Un paragrafo particolarmente importante del codice unificato è quello delle
“definizioni”. Il principio di “comply or explain” è delimitato dalle definizioni di determinati
che fa il codice, in modo che le società debbano adeguarsi debbano adeguarsi a queste
definizioni quando vogliono fare riferimento a questi concetti. La definizione più importante è
quella che si riferisce ai consiglieri indipendenti, in cui si stabiliscono le che devono
compiersi perché possano essere definiti come tali, in modo che coloro che non hanno i
requisiti elencati non possano essere considerati come indipendenti; quindi la società potrà
non seguire la raccomandazione corrispondente ai consiglieri indipendenti, con la
corrispondente spiegazione, però non potrà non attendersi alla definizione dei requisiti di
indipendenza.
3.2 Principali raccomandazioni del Codigo Unificado
La legislazione spagnola parte dal principio di autonomia di ciascuna società quotata di
seguire oppure no le raccomandazioni di governo corporativo, rimanendo fedele al principio
“comply or explain” che esige che, quando non lo facciano, spieghino i motivi che
giustificano questa decisione per fare in modo che gli azionisti, gli investitori e i mercati in
generale possano valutarli.
Il codice Unificato sottolinea che le società quotate, al momento di dare spiegazione se
compiono o no le raccomandazioni, devono rispettare il significato che attribuisce il Codice ai
concetti che impiega per formularle. La valutazione delle pratiche di governo corporativo
spetta al mercato, benché il grado di compimento non serva da base per eventuali decisioni
della CNMV.
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Da ultimo, il Codice si dirige a tutte le società quotate senza distinzione di dimensioni o
livello di capitalizzazione, benché riconosca che alcune raccomandazioni possano essere
eccessivamente onerose per le società con un minore livello di capitalizzazione.
Le 58 raccomandazioni che sono contenute nel Codice Unificato abbracciano materie
relazionate con lo statuto e l’assemblea degli azionisti, la composizione e il funzionamento
del consiglio e dei suoi organi delegati e le retribuzioni dei consiglieri e dell’alta direzione:
Il codice unificato raccomanda che le società quotate non includano restrizioni statutarie
che rendano difficile prendere decisioni mediante l’acquisizione delle azioni nel mercato. Allo
stesso, consiglia che, quando viene quotato un gruppo, sia la società madre sia la società che
da questa dipendono definiscano pubblicamente le relazioni commerciali all’interno del
gruppo e i meccanismi previsti per risolvere i conflitti di interesse.
Si rafforza il ruolo dell’assemblea come organo di decisione nelle operazioni che
comportano una modifica strutturale della società, sebbene la legge sulle società quotate non
lo esiga. Per favorire la trasparenza e la partecipazione degli azionisti all’assemblea, si
consiglia di facilitare l’informazione previa sulle proposte d’accordo, la votazione separata e
il frazionamento del voto. Inoltre punta sul principio di proporzionalità tra diritti di voto e
azioni possedute, un azione – un voto (one share, one vote).
Il gruppo di lavoro nella stesura del Codice era concorde nel ritenere che le azioni del
consiglio fossero guidate dall’obiettivo di rendere massimo il valore economico della società,
massimizzando il valore delle azioni, volendo intendere che questo l’obiettivo che meglio
rappresenta gli interessi degli azionisti.
Si raccomanda che il consiglio di Amministrazione assuma, nucleo della sua missione,
approvare le politiche e le strategie generali della società, le operazioni vincolate, gli
investimenti o le operazioni importanti e altri temi importanti per la società.
Per quanto riguarda la sua composizione, si consiglia che esista un ampia maggioranza di
consiglieri esterni e che quelli indipendenti rappresentino almeno un terzo del totale, venendo
meno la necessità di ottenere una adeguata diversità di tipi. Si affrontano anche, tra le altre
questioni, quelle relazionate con le nomine, rielezioni e dimissioni dei consiglieri, con la
figura del Presidente e del Segretario o con la preparazione e lo sviluppo delle sedute del
Consiglio.
Le commissioni delegate sono organi di appoggio fondamentali per l’esercizio delle
funzioni di supervisione e controllo del Consiglio. Per questo, si raccomanda che si replichi la
Composizione del Consiglio nella Commissione Esecutiva e che le commissioni di controllo,
95
nomina e retribuzione siano formate esclusivamente da consiglieri esterni e presiedute da
amministratori indipendenti. Al comitato di controllo, in forza della legge, gli tocca di
assicurare l’integrità dell’informazione finanziaria, di supervisionare le funzioni di controllo
interno e di controllare la gestione del rischio. Come novità, il Codice raccomanda che si
stabiliscano riunioni interne alle imprese per fare in modo che gli impiegati possano
denunciare irregolarità.
La commissione per le nomine assume, tra le altre funzioni, l’elaborazione delle proposte
dei nuovi consiglieri e del segretario, e l’organizzazione della successione del Presidente e del
Primo esecutivo dell’organizzazione. La commissione per le retribuzioni propone al Consiglio
la politica di retribuzioni dei consiglieri e alti dirigenti, così come le condizioni dei loro
contratti.
Il Codice considera essenziale la piena trasparenza della politica delle retribuzioni e
raccomanda che si sommetta all’assemblea degli azionisti, con intento consultivo, un
documento informativo sopra la politica delle retribuzioni dei consiglieri, e che nei report dei
conti annuali si includano le remunerazioni individuali di ciascun consigliere. Consiglia anche
che attribuiscano ai consiglieri esecutivi remunerazioni basate sull’andamento della
quotazione delle azioni, eccezion fatta per i consiglieri esterni che rimangono fino alle loro
dimissioni.
Infine il Codice include un insieme di definizioni vincolanti - come per esempio i requisiti
che devono avere i consiglieri per essere qualificati come indipendenti – e una serie di
raccomandazioni complementari al Governo corporativo, per la CNMV e le entità finanziarie.
3.3 Il Codice di Buon Governo in Spagna oggi nella pratica
Le raccomandazioni attualmente vigenti in Spagna in tema di Corporate Governance si
raccolgono nell’Informe Olivencia (1998) e Aldama (2003).
L’esistenza dei due Codici, sebbene complementari tra di loro, non è normale in altri paesi
in cui quelli successivi andavano a sostituire e non ad affiancare i codice precedentemente in
vigore. Infatti l’ordine ministeriale ECO/3722/2003, del 26 di dicembre, sopra il documento
Annuale di Governo Corporativo, segnalava la necessità che la CNMV elaborasse un
documento unico riguardo la Best Practice di Corporate Governance in modo da fondere
entrambi i codici.
Con questo obiettivo, il Consiglio dei Ministri, in una riunione del 29 di luglio del 2005,
dispose la creazione di un gruppo speciale di lavoro che si riunisse per consigliare la CNMV.
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L’accordo del Consiglio dei Ministri sottolineava che il lavoro da sviluppare da parte del
Gruppo Speciale non doveva limitarsi a una mera fusione dei testi precedenti, quanto doveva
tenere in conto gli ultimi avanzamenti a livello internazionale della materia.
I lavori del Gruppo speciale iniziarono nel settembre 2005 e culminarono nel maggio del
2006. Durante il processo di elaborazione del Codice Unificato, il gruppo dispose
dell’opinione di esperti nella materia e, nel gennaio del 2006, sottomise a consulta pubblica il
progetto iniziale, ricevendo numerosi commenti che contribuirono a migliorare il testo finale.
Tra l’approvazione del testo definitivo del Codice Unificato da parte del Consiglio della
CNMV, le società quotate devono prenderlo come riferimento da presentare, nel primo
semestre del 2008, l’informe annuale di Governo Corporativo corrispondente all’esercizio
2007.
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4. La legislazione spagnola inerente la Corporate Governance e l’Informe annuale di
governo corporativo delle società quotate
La normativa spagnola stabilisce diversi requisiti che dovrebbero essere compiuti dalle
società ammesse alla quotazione nei mercati ufficiali in relazione al suo proprio governo
corporativo.
Le principali norme giuridiche a riguardo della materia sono:
- la legge 44/2002, che stabilisce gli organi di informazione sopra operazioni vincolate e
sopra il funzionamento del comitato di controllo;
- la legge 26/2003, che regola l’informazione sopra i patti parasociali e segnala
l’obbligo di elaborazione di un informe annuale di Governo corporativo,
- la legge 62/2003, riguardo a provvedimento fiscali, amministrativi e di ordine sociale,
che raccomanda un organo di controllo interno a tutte le società che emettono valori
nel mercato regolamentato.
Alcune di queste misure cercano di evitare il sorgere di conflitti di interesse tra gli
amministratori delle società e gli azionisti, altre norme pretendono di fomentare l’esercizio dei
doveri di questi ultimi nel governo societario. Da ultimo, molte di quelle norme si dirigono a
incrementare la trasparenza di certe azioni dei consigli, in modo che gli azionisti conservino la
maggiore informazione e possano prendere decisioni che considerino convenienti per i propri
interessi. Durante il 2005, si continuarono gli sforzi per ottenere miglioramenti nel governo
corporativo delle imprese quotate.
La legge sulla trasparenza stabilisce per le società quotate, l’obbligo di pubblicare un
documento informativo, che deve essere comunicato alla CNMV e pubblicato come fatto
rilevante. L’ordine ECO/3722/2003, del 26 dicembre, spiega il contenuto informativo di
ciascuna delle materie segnalate dalla legge.
L’informe di governo corporativo ha come obiettivo quello di facilitare una
comunicazione competa e ragionata delle informazioni di governo corporativo delle società
quotate, per fare in modo che gli investitori e altri che utilizzano queste informazioni possano
formarsi un’idea fondata di questa materia.
La CNMV deve assicurarsi che emissari compiano l’obbligazione di pubblicare
annualmente l’Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) che deve essere comunicato
alla CNMV e pubblicato come atto di rilievo. L’ordine ECO/3722/2003, del 26 dicembre,
sviluppa il contenuto informativo di ciascuna delle materie segnalate nella Legge.
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L’IAGC deve avere come obiettivo facilitare un’informazione completa e ragionevole
sopra la strutture e pratiche di corporate governance delle società quotate, in modo che gli
investitori e altri utenti possano formarsi una opinione fondata di questa materia.
La CNMV deve controllare che gli emissari compiano l’obbligazione di pubblicare
annualmente il IAGC, controllare che contenga i dati necessari e sia conforme alla normativa
vigente. In aggiunta deve realizzare l’osservazione di governo corporativo vigenti, attraverso
le quali potrà ottenere l’informazione che giudica necessaria.
In generale, non si sono prodotti problemi nell’invio e nella ricezione telematica
dell’IAGC. Il lavoro che si vuole svolgere descrive, in termini aggregati e per gruppi di
capitalizzazione borsistica, le principali caratteristiche delle strutture e pratiche di governo
corporativo.
4.1 Novità sull’ Informe Anual de Gobierno Corporativo
La CNMV ha sottoposto a pubblica consultazione, pubblicandolo sulla sua pagina web,
fino al 30 novembre 2007, la bozza del nuovo modello di Informe Anual de Gobierno
Corporativo che sostituisce il precedente che era contenuto nella circolare 1/2004 della
CNMV per adeguare il suo contenuto alle raccomandazioni del nuovo codice, il Codigo
Unificado de Gobierno Corporativo, approvato dal Consiglio della CNMV il 22 maggio
2006. Tale nuovo documento ricalca il precedente meno che per il livello di osservanza alle
raccomandazioni che si riferiscono al nuovo codice, passando da 23 a 58; inoltre viene
aggiunta una nota in fondo relativa ai consiglieri indipendenti e alle possibili cause di
mancanza di tale requisito.
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5. Il Regno Unito: il paese pioniere dei codici per la corporate governance
Mi sembra doveroso fare più che una parentesi sullo sviluppo dei codici di condotta per
la governance nel Regno Unito non per un sentimento anglofilo quanto perché non
sorprendentemente si può considerare come pioniere in materia, soprattutto per la
pubblicazione del Codice Cadbury nel 1992, segno un punto di riferimento per gli altri paesi
europei. L’evoluzione dei codici in questo paese è la seguente:
- Codice Cadbury I 1992
- Codice Cadbury II 1994
- Codice Greenbury I 1995
- Codice Hampel 1998
- Codice Turnbull 1999
- Codice Higgs and Smith 2003
- Combined Code 2003; 2006.
Quasi tutti questi codici concentrano la loro attenzione sui Consigli di Amministrazione,
però realizzano interessanti apporti sul ruolo degli azionisti. Si può affermare che il Regno
Unito, data la sua lunga tradizione di società ad azionariato diffuso, è uno dei paesi più
sviluppati nella comunicazione con gli azionisti e con lo svolgimento delle assemblee degli
azionisti come principale strumento della comunicazione con gli stessi. Di fatto, il Codice
Hampel (1998) raccoglieva, a differenza del precedente Cadbury Report e del contemporaneo
Codigo Olivencia, una serie di misure per organizzare l’assemblea degli azionisti, così come
di una speciale attenzione verso gli investitori istituzionali. Questo documento ha un
paragrafo specifico intitolato “Il ruolo degli azionisti”, che prende come punto di partenza
l’assunzione del fatto che il 60% del capitale sia in mano ad istituzionali di società quotate
britanniche e, in base a queste cifre si intende che il ruolo degli azionisti deve riferirsi a
questo insieme di società eterogeneo, tra le quali i fondo pensione sono i più importanti131.
L’Hampel Report sostiene che l’aumento delle partecipazioni degli investitori istituzionali li
obbliga a coinvolgersi di più nelle pratiche di corporate governance e allontana la possibilità
di una vendita improvvisa. È importante la responsabilità di questi investitori nell’esercitare i
propri diritti di voto, anche se non sempre in modo conforme alle proposte del consiglio di
amministrazione, ma ai propri criteri e a quelli dei loro clienti. Raccomanda inoltre che
131 Hampel Committee, Final Report (January 1998), The role of shareholders., I Background, 5.1 60% of sharesin listed UK companies are held by UK institutions - pension funds, insurance companies, unit and investmenttrusts. Of the remaining 40%, about half are owned by individuals and half by overseas owners, mainlyinstitutions.
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vengano rese pubbliche le loro politiche di voto, anche se non punto per punto perché questo
potrebbe disincentivare l’esercizio di questo diritto; in relazione all’assemblea si mostra
favorevole a sessioni di domande e risposte alle riunioni. Altro punto controverso è quello
relativo al sistema di deleghe così come il cambiamento di alcuni processi nello svolgimento
delle riunioni.
Dopo pochi alcuni mesi della pubblicazione del Hampel Report, nel gennaio del 1998, fu
elaborato dal dipartimento per il commercio e l’industria, un documento sottoposto a
consultazione pubblica chiamato Company General Meetings and Shareholder
Communication132 portato avanti dal gruppo di lavoro, Company law Review Steering Group.
In questo documento si analizzano diverse proposte e questioni relative all’assemblea degli
azionisti e alla comunicazioni con questi, che vengono sottoposte a consultazione pubblica. In
parallelo all’evoluzione della consulta, il gruppo di lavoro realizzò un lavoro di
sistematizzazione dei risultati ottenuti che vennero raccolte in un documento allegato.
Il Rapporto Higgs, del gennaio 2003, include alcune raccomandazioni sul ruolo degli
azionisti e alle assemblee degli azionisti. Secondo le raccomandazioni, tutti i consiglieri
indipendenti e in particolare i presidenti dei comitati più importanti, devono assistere alle
assemblee per discutere i temi che possano presentarsi in relazione, soprattutto alla loro
responsabilità. Viene introdotta pure la figura del “senior independent director” come
posizione intermedia di dialogo tra il consiglio di amministrazione e gli azionisti, dal
momento che deve assistere alle riunioni con i principali azionisti e in ogni caso quando fosse
sollecitato ad intervenire. Le società dovrebbero stabilire i requisiti più adeguati per
assicurarsi che i membri del consiglio e, in particolar modo i consiglieri indipendenti,
ottengano una giusta comprensione dei punti di vista dei principali azionisti.
132 Modern Company Law for a Competitive Economy, Final report, Company General Meetings andShareholder Communication, A consultation document form the Company Law Review Steering Group, ottobre1999.
101
6. Il caso Italia. Il nuovo codice di Autodisciplina del 2006 in Italia
La nuova edizione del codice di Autodisciplina è stata approvata il 14 marzo 2006 dalla
commissione coordinata dal dottor Capuano. Il contesto normativo in cui è stato ripensato tale
codice è profondamente modificato rispetto sia alla prima edizione del 1999 sia a quella
rivista del 2002; si pensi alle innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario del
2003, alle norme contenute nella legge n.262/2005, cd. “Legge sul risparmio”, e alle vicende
Parmalat e Cirio, bisogna tenere anche in conto il valore dell’esperienza maturata negli ultimi
anni dalla best practice delle società quotate in Italia e nelle principali piazze finanziarie
estere. Il nuovo Codice, pur ricalcando, nell’ordine degli argomenti, l’edizione del 2002,
risulta modificato nella suq struttura. Ogni articolo è suddiviso in tre distinte sezioni:
“principi” di carattere generale, “criteri applicativi”, contenenti indicazioni di dettaglio
sull’attuazione dei principi e “commenti”, diretti a chiarire la portata di principi e criteri, con
riferimento ad esempi.
L’adesione volontaria a questo nuovo codice, si tratta sempre di “autodisciplina”, è
prevista entro la fine dell’esercizio che ha inizio nel 2006, momento in cui le società
dovranno riesaminare i propri sistemi di governo societario osservando le raccomandazioni
del Comitato. La sanzione per la mancata o completa adesione al Codice consiste nel giudizio
tendenzialmente negativo del mercato finanziario al quale la società stessa si rivolge, pagando
quindi in termini di reputazione.
Inoltre l’art. 14 della Legge sul risparmio ha inserito nel D.Lgs. n. 58/98 una nuova
sezione titolata “Informazioni sull’adesione a codici di comportamento”133, e che, in base a
queste norme di legge (non in base all’autodisciplina), le società dovranno informare il
pubblico sul proprio “grado” di adesione al nuovo sistema di governance raccomandato dal
Codice, indicando i motivi della eventuale mancata o parziale applicazione (è improprio
parlare di inadempimento in quanto non si tratta di legge), secondo il criterio “Comply or
explain”134135. Il Codice esegue la struttura che aveva quello precedente, è diviso in articoli
133 Si tratta dell’art. 124 bis, che stabilisce l’obbligo per le società quotate di “diffondere annualmente, neitermini e con le modalità stabiliti dalla Consob, informazioni sull’adesione a codici di comportamento promossida società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull’osservanzadegli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento.”; e dell’art. 124 ter, cheattribuisce alla Consob il potere di vigilare “sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degliimpegni assunti, diffuse dai soggetti che abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso diviolazione.”134 Principio Introduttivo del Codice di Autodisciplina: le società dovranno prestare particolare attenzione alprincipio che “in mancanza di diverse indicazioni dell’emittente, si presume che lo stesso vi si sia attenuto.”135 Gli obblighi informativi riguarderanno la ricezione dei “Principi” e dei “Criteri applicativi” contenuti inciascun articolo del nuovo Codice, e non anche le indicazioni contenute nel commento a ciascun articolo, che ha
102
per ciascun argomento; a loro volta gli articoli contengono: i principi, i criteri applicativi e i
commenti ai singoli articoli. I primi tre articoli del codice sono dedicati al Consiglio di
Amministrazione, ribadendo la centralità di tale organo. Il principio 1 fa riferimento alla
nuova disciplina sui gruppi introdotta dalla riforma delle società del 2003136. Il principio
sotteso a tale precisazione rimane sempre la tutela degli azionisti di minoranza e le necessità
di ricordare che pur essendo soggetta all’altrui direzione e coordinamento “l’obiettivo
prioritario [è sempre quello] della creazione di valore per gli azionisti” della società diretta e
coordinanta (Principio 1.P.2 del Codice): quindi gli azionisti della società “terranno conto
delle direttive e delle politiche” di gruppo, ma sempre perseguendo e preservando l’interesse
della società come soggetto autonomo all’interno del gruppo di appartenenza.
Per quanto riguarda le competenze137 del consiglio di amministrazione nel nuovo codice
sono state confermate le raccomandazioni che erano state date nel primo anche se con qualche
modifica e con alcun precisazioni coerenti con le novità legislative degli ultimi anni. Al
consiglio di amministrazione vengono attribuite le seguenti “nuove” competenze: “effettuare,
almeno una volta l’anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul
funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo
orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna”,
criterio applicativo 1.C.1, lett. g; “esprimere il proprio orientamento in merito al numero
massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società [quotate,finanziarie, bancarie,
assicurative o di rilevanti dimensioni], che possa essere considerato compatibile con un
efficace svolgimento dell’incarico di amministratore dell’emittente. A tal fine individuare
criteri generali differenziati in ragione dell’impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere
esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle
società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo
dell’emittente; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati
una portata innanzitutto esplicativa rispetto a questi. Inoltre ai sensi del nuovo art. 192 bis del TUF, introdottodalla Legge sul risparmio, si dice “salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degliorgani di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono lecomunicazioni prescritte dall’art. 124 bis ovvero, nelle stesse o in altra comunicazioni rivolte al pubblico,divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse società a codici dicomportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria deglioperatori, ovvero all’applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria dadiecimila a trecentomila euro.” Le società informeranno il mercato su tal esplicazione nella relazione sul governosocietario del 2007.136 Art. 2497 e ss. c.c. “Gli amministratori, nello svolgimento dell’incarico, tengono anche conto delle direttive epolitiche definite per il gruppo di cui l’emittente è parte nonché dei benefici derivanti dall’appartenenza algruppo medesimo.”137 I criteri sono contenuti nel 1.C.1, 1.C.2, 1.C.3 e 1.C.4 del Codice.
103
costituiti all’interno del consiglio.”, criterio 1.C.3; “qualora l’assemblea…autorizzi in via
generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390…valutare nel
merito ciascuna fattispecie problematica e segnalare alla prima assemblea utile eventuali
criticità.”, criterio 1.C.4.
Le società non potranno limitarsi a una adozione formale del Codice, ma dovranno anche
provvedere alla sua “applicazione” effettiva: pertanto gli organi amministrativi dovranno:
deliberare sul numero massimo di incarichi che amministratori e sindaci possono ricoprire
in altre società che, come raccomanda il Codice, varia a seconda dell’incarico, delle
dimensioni della società nella quale l’incarico sia ricoperto, in alcuni tale relazione può venire
meno138;
esprimersi sulla struttura e sulla composizione del consiglio, intermini di: adeguatezza
del numero di componenti, numero degli amministratori non esecutivi e di quelli indipendenti,
etc. tale valutazione dovrà essere fornita “annualmente” al momento di approvare la relazione
sul governo societario e di verificare le caratteristiche degli amministratori indipendenti,
anche nella medesima riunione;
esprimersi “sulle fattispecie delle problematiche” relative ad amministratori che si
trovino in situazioni di concorrenza, in conflitto d’interessi con la società; il consiglio potrà
acquistare le informazioni del caso dagli amministratori e dare volta per volta un giudizio
sulla circostanza di ciascun amministratore; tale valutazione dovrà essere fatta sia al momento
di accettare la carica sia dovrà essere ripetuta ad ogni modifica rilevante della situazione, in
alcuni casi più critici anche annualmente. Tale considerazione è più evidente per esempio
ricordando che il consiglio di amministrazione “valuta l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile generale dell’emittente e delle controllate aventi
rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al
sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse.139” Il riferimento non è
fatto al gruppo, ma all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle “principali”
società controllate. Tra le vecchie competenze rientrava l’esame e l’approvazione preventiva
138 La decisione del consiglio si deve comunque attenere alle norme dettate dalla Consob relativamente alcumulo degli incarichi dei membri dell’organo di controllo; cfr. nuovo art. 148 bis TUF, introdotto dalla Leggesul risparmio; al momento su tale punto è lasciata autonomia statutaria.139 Criterio applicativo 1.C.1 lett. b, che corrisponde all’art. 1.2 lett. f della precedente versione del Codice: “ilconsiglio di amministrazione “verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo generale dellasocietà e del gruppo predisposto dagli amministratori delegati.”
104
delle operazioni particolarmente significative, tra le quali quelle con parti correlate140.
L’attuale principio 1.C.1 lett. f) prevede espressamente che l’esame e l’approvazione debbano
essere fatte “preventivamente”, concedendo che, in particolari casi di urgenza l’approvazione
preventiva possa essere sostituita da una ratifica posteriore nell’interesse della società e
nell’interesse dell’operatività complessiva del gruppo.
Ogni società ha accettato un “documento quadro” (le cosiddette Linee guida141) che
richiede di fornire ex ante i criteri per la identificazione delle operazioni particolarmente
significative e con parti correlate, di competenza del consiglio di amministrazione quale
organo collegiale: tali organi dovranno essere aggiornati sia per tenere conto delle
raccomandazioni contenute nello stesso Codice, sia per recepire i principi guida che verranno
approvati dalla CONSOB in attuazione dell’art.2391 bis c.c. per assicurare la trasparenza e la
correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.
La nuova versione del Codice presenta delle novità per quanto riguarda le nozioni di
amministratori esecutivi ed indipendenti. Tale concetto è considerato di base in quanto il
consiglio deve essere composto da un numero congruo di amministratori non esecutivi ed
indipendenti; i comitati interni al consiglio di cui il Codice raccomanda la costituzione
devono essere composti in tutto o in parte da amministratori non esecutivi e/o indipendenti.
Nella precedente versione del Codice venivano definiti “esecutivi” gli amministratori ai
quali fosse attribuita una delega di poteri individuale o i dirigenti della società: quindi non era
“amministratore esecutivo” chi, senza avere deleghe individuali, facesse parte del comitato
esecutivo della società. Non erano considerati esecutivi gli amministratori ai quali fossero
conferiti deleghe solo in casi eccezionali. Il Codice del 2002 non faceva riferimento alla
possibilità che ad un amministratore dell’emittente fossero conferite deleghe di poteri in una
società del gruppo: nella prassi era sorto il dubbio se dovessero essere qualificati come
amministratori esecutivi anche gli amministratori investiti di poteri non nella società
emittente, ma in una società controllata dall’emittente.
140 Alle operazioni con parti correlate è dedicato l’articolo 9 del Nuovo Codice, il quale raccomanda che ilconsiglio adotti misure idonee perché tali operazioni vengano compiute con modalità che rispettino i criteri dellatrasparenza, della correttezza sostanziale e correttezza di procedura. Il codice raccomanda tra l’altro di “adottaremisure” che prevedano che le operazioni siano approvate con il supporto del comitato per il controllo interno; e/oche trattative siano affidate a uno o più amministratori indipendenti; e/o che si ricorra a esperti indipendenti.141 L’articolo 89-bis, comma primo, del Regolamento Emittenti – che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 –stabilisce che “Le società con azioni quotate pubblicano annualmente una relazione sull’adesione a codici dicomportamento e sull’osservanza degli impegni a ciò conseguenti. La relazione è redatta secondo i criteristabiliti dal promotore del codice di comportamento e contiene informazioni specifiche:a) sull’adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento;b) sulle motivazioni dell’eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento;c) sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento”.
105
L’edizione 2006 del Codice ha in parte risolto i dubbi interpretativi emersi dalla prassi e
integrato le indicazioni fornite nella precedente edizione. In base all’articolo 2 del nuovo
Codice142, devono essere qualificati come “esecutivi”:
a) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell’emittente” se non è stato
nominato un amministratore delegato o quando la frequenza delle riunioni e l’oggetto delle
delibere comporti “il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente
dell’emittente”;
b) i poteri conferiti possono, in casi concreti e in casi eccezionali, attribuire la qualifica di
amministratore “esecutivo”, ma solo se sono usati “con notevole frequenza”;
c) sono “esecutivi” gli amministratori che, privi di deleghe individuali, siano delegati (o
dirigenti) delle società controllate “aventi rilevanza strategica”, nonché i presidenti se hanno
“uno specifico ruolo nell’elaborazione delle strategie aziendali”;
d) sono “esecutivi” gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella società che
controlli l’emittente, se però l’incarico “riguardi anche l’emittente”. Le nuove precisazioni
impongono di verificare quali società controllate dall’emittente abbiano “rilevanza strategica”
basandosi su criteri non solo dimensionali e anche “qualitativi”.
L’articolo 2 del Codice ha introdotto la figura del Lead Independent Director, proveniente
dalla prassi di alcune società anglosassoni143 e raccomanda che il consiglio designi un
amministratore indipendente quale Lead Independent Director nei casi in cui le figure di
amministratore delegato e presidente si concentrino nella stessa persona oppure quando il
presidente controlli la società, tenendo sempre in conto il principio “comply or explain”. Il
Lead Independet Director144 coordina l’attività degli amministratori non esecutivi per
migliorarne il contributo “all’attività e al funzionamento del consiglio” e collabora con il
presidente per garantire che a tutti gli amministratori siano destinate informazioni complete e
esaustive; inoltre ha il potere di convocare riunioni di soli amministratori indipendenti, “gli
142 2.C.1. Sono amministratori esecutivi:– gli amministratori delegati dell’emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi irelativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano unospecifico ruolo nell’elaborazione delle strategie aziendali;– gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell’emittente o in una società controllata avente rilevanzastrategica, ovvero nella società controllante quando l’incarico riguardi anche l’emittente;– gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell’emittente, quando manchi l’identificazione di unamministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delleriunioni e dell’oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoicomponenti nella gestione corrente dell’emittente.143 La figura era già stata introdotta in Italia per esempio dal codice di Telecom Italia.144 Criterio applicativo 2.C.3 “Il consiglio designa un amministratore indipendente quale lead independentdirector, che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degliamministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti.”
106
amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta l’anno in assenza degli altri
amministratori”, in base al criterio applicativo 3.C.6.
L’articolo 3 del Codice determina i criteri in base ai quali un amministratore può essere
definito “indipendente”145. Le nuove disposizioni sui requisiti degli amministratori
indipendenti introdotte dalla Legge sul risparmio146 suggeriscono un chiarimento preliminare,
infatti si differenzia il caso in cui il consiglio sia composto da più di sette membri per il quale
per legge si stabilisce che almeno uno degli amministratori possegga i requisiti di
“indipendenza” richiesti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, TUF. Tuttavia i requisiti di
indipendenza che sono richiesti ai sindaci della società non sono del tutto uguali a quelli
richiesti dal Codice di Autodisciplina per gli amministratori indipendenti; inoltre la loro
verifica deve essere autonoma rispetto alla verifica che, annualmente, il consiglio deve
effettuare per accertare la sussistenza in capo agli amministratori dei requisiti di cui all’art. 3
del Codice147.
Premesso che non esistono parametri universali e validi in tutti i contesti per definire i
requisiti sull’indipendenza possiamo provare a definire l’atteggiamento con cui
“l’amministratore indipendente” si deve porre rispetto alle questioni, infatti egli
nell’esprimere il proprio giudizio non è condizionabile dall’esistenza di relazioni attuali o
recenti con il gruppo o con la proprietà della società amministrata e/o con gli amministratori
esecutivi. Il Codice articola la soluzione del problema enunciando un principio generale,
secondo il principio del punto 3.P.1, per il quale essi “non intrattengono, né hanno di recente
intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti legati all’emittente,
relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio”; inoltre elenca una serie
di ipotesi “non tassative” e i criteri applicativi per le quali si presume l’assenza di
145 Il Codice conferma alcuni principi: si raccomanda che nel consiglio, tra gli amministratori non esecutivi,siano nominati “in numero adeguato” alcuni amministratori indipendenti; in generale l’indipendenza va intesacome mancanza di relazioni attuali o recenti con la società amministrata, o con soggetti ad essa legati, “tali dacondizionarne attualmente l’autonomia di giudizio” (le ipotesi particolari di presunto difetto di indipendenzasono elencate nei criteri applicativi, nel testo dell’art. 3); l’indipendenza è valutata periodicamente dal consiglio“avendo riguardo più alla sostanza che alla forma”; l’esito delle valutazioni del consiglio è comunicato almercato finanziario. La valutazione del consiglio è effettuata “sulla base delle informazioni fornitedall’interessato o comunque a disposizione dell’emittente”. Nonostante la dichiarazione di indipendenza di unamministratore spetta al consiglio questa potrà essere fatta anche in modo di “autodichiarazione” dal singoloamministratore, a sua volta responsabile della veridicità delle informazioni fornite al consiglio. Il collegiosindacale ha il compito di verificare, secondo il criterio applicativo 3.C.5, la correttezza della procedura diaccertamento dell’indipendenza e dei criteri osservati dal consiglio.146 Art. 147 ter, comma 4, TUF.147 L’art.147 quarter TUF del nuovo testo fa espresso riferimento ai requisiti di indipendenza “previsti da codicidi comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria” e quindianche dal Codice di Autodisciplina.
107
indipendenza. Tali ipotesi sono state riformulate in modo più dettagliato rispetto alla
precedente edizione del Codice e sembrano introdurre parametri più “stringenti” rispetto a
quelli precedentemente previsti nell’edizione del 2002. Il Codice stabilisce in modo espresso
il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, criterio 3.C.1, che era già stato
affermato nella “Guida” per la stesura della Relazione annuale sulla corporate governance del
2004; pertanto, a prescindere dagli aspetti “formali” delle relazioni esistenti, occorre sempre
valutarne l’idoneità concreta a condizionare l’autonomia di giudizio del singolo
amministratore, sia che la fattispecie rientri, sia che la fattispecie non rientri in una di quelle
contemplate del Codice.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma potrebbe quindi funzionare anche
per il caso opposto, quando formalmente non ci siano i requisiti di indipendenza, ma
sostanzialmente tali requisiti sussistano. D’altra parte è implicito che il Consiglio può non
attenersi alle indicazioni del Codice e disattenderle nel caso concreto riportando al mercato
l’esito della sua valutazione e le motivazioni che lo hanno indotto a non osservare rigidamente
i criteri astrattamente proposti148.
I criteri applicativi dell’art. 3 del Codice presumono che non vi sia indipendenza nei casi
di amministratori:
che controllano l’emittente, o sono in grado di esercitare sullo stesso un’influenza
“notevole”, o partecipano a un patto parasociale che consenta ad uno o più soggetti di
controllare o influenzare “notevolmente” l’emittente149;
che sono “esponenti di rilievo” dell’emittente, per tali intendendosi: il presidente, il
rappresentante legale, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche;
che sono “esponenti di rilievo” delle società controllate “aventi rilevanza strategica”,
delle società sottoposte a comune controllo con l’emittente, o della società che controlla o può
influenzare “notevolmente” l’emittente anche attraverso un patto parasociale;
che intrattengano relazioni economiche rilevanti, dirette o indirette e attuali o pregresse,
con l’emittente o con società controllate dall’emittente, o con uno dei relativi esponenti di
rilievo; è necessario che la relazione economica sia “significativa” cioè tale da condizionare
l’autonomia di giudizio dell’amministratore; il Codice non ha volutamente indicato soglie di
rilevanza, come è espressamente detto nello stesso art. 3;
148 Commento all’art. 3 del Codice.149 Cfr. la nozione di influenza notevole espressa, tra l’altro, nel principio contabile internazionale (IAS) n°28.
108
che sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei
precedenti soggetti;
che, anche se non “esponenti di rilievo”del gruppo, ricevono, o hanno ricevuto nei
precedenti tre esercizi, una “significativa remunerazione aggiuntiva” rispetto a quella di
amministratore non esecutivo dell’emittente150;
che sono stati amministratori, anche non esecutivi, dell’emittente per più di nove anni
negli ultimi dodici anni;
che sono amministratori esecutivi in una società nella quale un amministratore esecutivo
dell’emittente sia amministratore;
che sono soci o amministratori di una società o di un ente appartenente alla rete della
società di revisione dell’emittente;
che sono “stretti familiari” di una persona che rientri in una delle fattispecie menzionate
sopra.
L’adeguatezza numerica e le competenze degli amministratori indipendenti, precisa il
criterio applicativo 3.C.3, sono rapportati alle dimensioni del consiglio e all’attività della
società, da un lato; dall’altro, debbono consentire la costituzione dei vari comitati previsti dal
Codice: sotto questo profilo, lo stesso Codice raccomanda che siano in prevalenza
indipendenti i componenti dei Comitati per il controllo interno151, per la remunerazione152, e,
se previsto, per le Nomine153.
L’indipendenza di un amministratore può essere valutata anche in relazione alla funzione
che ha il potere/dovere di esercitare e allo spazio che nelle società dovrebbe esistere perché
egli possa esercitare una funzione utile. Nel commento all’art. 3 si espone una idea già
consolidata che riguarda a cosa in sostanza debbano essere “adeguati” a fare, soprattutto in
base alla best practice esistente a livello nazionale ed internazionale, posto che il problema
più rilevante è la mancanza di allineamento degli interessi di tutti gli azionisti con quelli degli
amministratori esecutivi, nelle società ad azionariato diffuso, e con quelli degli amministratori
esecutivi sia dei soci di controllo, nelle società con proprietà controllata. Gli amministratori
indipendenti, proprio per la loro autonomia rispetto agli esecutivi e al socio di controllo,
possono rappresentare “la soluzione più idonea per garantire la composizione degli interessi
150 Per esempio potrebbero non essere “indipendenti” coloro che, pur senza alcuna delega di gestione all’internodel gruppo, siano amministratori dell’emittente e di alcune società controllate, qualora la remunerazionecomplessiva appaia “significativa”.151 Cfr. Principio 8.P.4.152 Cfr. Principio 7.P.3.153 Cfr. Principio 6.P.2.
109
di tutti gli azionisti, sia di maggioranza sia di minoranza”154. Gli indipendenti, potendo e
dovendo portare nella discussione all’interno del consiglio un contributo e un giudizio non
condizionato né condizionabile dall’amministratore delegato o dal socio di controllo,
dovrebbero quindi fungere da meccanismo di difesa interno alla società per prevenire le
deviazioni dal perseguimento dell’interesse di tutti i soci da parte di chi gestisce
esecutivamente la società stessa, per accertarle tempestivamente e per limitare gli effetti
dannosi, se compiute (anche se di fatto è un compito assai difficile per un amministratore non
esecutivo la scoperta delle frodi organizzate dai vertici delle società, in mancanza
dell’intervento degli organi di controllo, sindaci e revisori). Comunque, tale funzione assolve
al compito di ridare fiducia ai mercati di borsa, sul presupposto che possa godere di una
migliore considerazione sul mercato una società nella quale si ritiene che tale vigilanza venga
svolta con efficacia dagli amministratori indipendenti. Secondo l’art. 3 la proposta di nomina
dell’indipendente può anche essere fatta dall’amministratore di maggioranza; anche un
amministratore scelto da uno o più soci di minoranza dovrà ciò nonostante qualificarsi
indipendente secondo le condizioni delineate per ogni altro amministratore.
Il contributo degli amministratori non esecutivi, in virtù della loro “estraneità alla gestione
operativa”, viene ritenuto particolarmente utile nelle operazioni potenzialmente in conflitto di
interessi, cioè quelle “in cui l’interesse degli amministratori esecutivi e quello degli azionisti
potrebbe non coincidere , quali la remunerazione degli stessi amministratori esecutivi ed il
sistema di controllo interno” (art. 2 del Codice, commento); il secondo principio prevede che
gli amministratori non esecutivi debbano presentare “particolare cura alle aree in cui possono
manifestarsi conflitti di interesse”.
Il concetto è coerente con la Raccomandazione della Commissione europea sul ruolo degli
amministratori non esecutivi delle società quotate del 15 febbraio 2005, secondo cui tale ruolo
assume particolare importanza sia in funzione di vigilanza nei confronti degli amministratori
con poteri di gestione sia, in particolare, per la “risoluzione di situazioni che comportano
conflitti di interesse”, con il fine di ridare fiducia ai mercati finanziari. Tra gli amministratori
non esecutivi, soprattutto quelli indipendenti, in quanto liberi da qualsiasi conflitto di interessi
rilevante con chi conduce la società, saranno i soggetti idonei nel consiglio a svolgere tale
ruolo di vigilanza nell’interesse di tutti gli azionisti e dei terzi coinvolti.
154 Cfr Raccomandazione della UE n°2005/162/CE sul ruolo degli amministratori non esecutivi, in G.U.C.E. 15febbraio 2005.
110
Sempre per quanto riguarda gli interessi protetti, il nuovo codice precisa che tutti gli
amministratori decidono in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, a prescindere
della qualifica di indipendenti, di cui all’art. 3, “nell’interesse della generalità degli azionisti”
e con l’obiettivo della “creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio/lungo
periodo” (commento al 1 Principio). Da un lato, il Codice, indicando un orizzonte di
medio/lungo periodo, pare prescindere dalle divergenti aspettative di profitto a breve o a
lungo termine, tradizionalmente attribuite a ciascuna categoria di soci.
Il Codice contiene ulteriori novità e revisioni rispetto all’edizione del 2002 su cui non ci si
intende soffermare in modo esclusivo, ma si rimanda alla letteratura specifica in quanto si
preferisce dare maggiore spazio solo alle novità relative al ruolo e alla composizione del
consiglio di amministrazione.
Per quanto riguarda le parti correlate, l’art. 9 del Codice raccomanda la predisposizione di
misure idonee a garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni, con alcune precise
indicazioni155 alle quali le società potranno fare riferimento nell’aggiornare i propri
documenti/quadro inerenti le operazioni significative e con parti correlate156.
Per quanto riguarda la nomina e la remunerazione degli amministratori. Il procedimento di
nomina degli amministratori è stato modificato in modo rilevante dalla Legge sul risparmio e
anche dopo ulteriormente, infatti aveva prescritto l’obbligo per le società quotate di introdurre
negli statuti il meccanismo del voto di lista (per garantire alle minoranze azionarie una
rappresentanza in consiglio) e inoltre aveva stabilito che le votazioni si svolgessero con
scrutinio segreto. Il Codice all’art. 6, “pur nel rispetto di quanto imposto dalla legge in ordine
alla modalità di votazione per la nomina degli amministratori (scrutinio segreto)” ritiene
legittimo che, anche su invito del presidente dell’assemblea, i soci possano spontaneamente
dichiarare il proprio voto e renderlo palese. Il Codice lascia espressamente il consiglio di
amministrazione la valutazione se sia utile costruire un comitato per le nomine, composto in
maggioranza da amministratori indipendenti, riconoscendo che tale comitato ha una ragion
d’essere soprattutto nelle società ad azionariato diffuso, mentre in quelle a proprietà
concentrata avrà soprattutto un ruolo consultivo (commento al principio n°6). In ogni caso le
liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima
dell’assemblea, erano dieci nel codice del 2002.
155 Cfr. criteri 9.C.1 e 9.C.2156 In conformità ai principi che verranno adottati dalla Consob in attuazione dell’art. 2391 bis c.c.
111
L’art. 7 ridefinisce i criteri raccomandati per la remunerazione degli amministratori,
articolandoli in tre concetti fondamentali:
la remunerazione degli amministratori esecutivi (oltre che dei dirigenti) è allineata
all’obiettivo della “creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio/lungo
periodo” e, parte “significativa” della stessa, è legata al raggiungimento dei risultati
economici o degli obiettivi prefissati;
la remunerazione degli amministratori non esecutivi non è invece legata ai risultati (se non
in misura non significativa), né essi possono essere destinatari di piani di stock options,
salvo motivata decisione dei soci;
il consiglio di amministrazione costituisce il comitato per le remunerazioni, che è
composto esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (il
Codice 2002 prevedeva solo la prevalenza dei non esecutivi).
Per quanto riguarda i comitati interni al consiglio (controllo interno, remunerazione,
nomine), il Codice dedica per la prima volta un articolo, il numero 5, all’istituzione ed al
funzionamento dei comitati in generale, stabilendo tra l’altro che i comitati debbano di regola
essere composti da almeno tre membri; che i comitati abbiano la facoltà di accedere
direttamente alle informazioni e funzioni aziendali, nei limiti necessari allo svolgimento dei
compiti dei comitati stessi; che la società metta a disposizione dei comitati risorse adeguate
all’espletazione dei propri compiti e che i comitati possano avvalersi di consulenti esterni (cfr.
criterio applicativo 5.C.1).
Per quanto riguarda il comitato per il controllo interno, come nel testo precedente del
codice, esso deve essere composto esclusivamente da amministratori non esecutivi, in
maggioranza indipendenti, ma se la società è controllata da un’altra società quotata,
esclusivamente da amministratori indipendenti; inoltre, in tutti i casi, almeno un componente
del comitato per il controllo interno deve essere esperto in materia contabile e finanziaria. Il
Codice ha inoltre ridefinito la nozione di sistema di controllo interno, tenuto conto
dell’evoluzione della best practice internazionale (art. 8); rafforzato le garanzie di
indipendenza dei sindaci, estendendone i compiti (art. 10); rielaborato le raccomandazioni
dirette a promuovere la partecipazione degli azionisti alle assemblee, a rendere più agevole
l’accesso alle informazioni concernenti la società e l’esercizio dei diritti sociali (art. 11).
112
Capitolo quarto
Il Consiglio di Amministrazione come strumento di controllo e le raccomandazioni
principali relative a questo organo
SOMMARIO: 1. Un nuovo modello di Consiglio di Amministrazione e di assemblea degli azionisti. – 2. Leraccomandazioni dei codici di autodisciplina spagnoli inerenti il Consiglio di Amministrazione.
1. Un nuovo modello di Consiglio di Amministrazione e di assemblea degli azionisti
L’architettura giuridica sulla corporate governance è stata costruita sulla
contrapposizione dei rischi descritti dalla teoria dell’agenzia e sulla necessità di prevenire i
possibili abusi dei consiglieri esecutivi; di conseguenza è stata progettata sui rischi che
derivano dalle deleghe di potere agli amministratori da parte degli azionisti di controllo.
Questo è dovuto al fatto che la concezione originaria del movimento di corporate governance
si è sviluppata in mercati dove gli azionisti significativi, titolari del 5% o di più del capitale, e
quelli rilevanti, che possiedono più dell’1% del capitale, sono infrequenti.
Senza dubbio i conflitti tra gli azionisti di maggioranza e quelli di minoranza non hanno la
stessa importanza dei conflitti che coinvolgono la proprietà e la gestione, che viene definito
rischio di agenzia in senso stretto. Gli amministratori esecutivi non dovrebbero avere
concentrato nelle loro mani tutto il potere di direzione della società né accaparrarsi il
consenso degli organi di governo della stessa né stabilire barriere di protezione delle loro
posizioni e interessi rispetto agli azionisti, il potere di decisione deve essere diviso tra gli
amministratori che devono rispondere della propria gestione alla società.
Il rischio che una maggioranza di azionisti o di un gruppo di azionisti qualificati violi i
diritti degli azionisti di minoranza deve essere risolto attraverso la struttura giuridica della
società, non è una questione di amministrazione, ma di configurazione adeguata dei diritti dei
soci. La concezione del consiglio di amministrazione come organo misto di supervisione e
controllo integrato da “gestori e specialisti” e da cui rimarrebbero fuori gli azionisti.
Sembra ottimo che nel Codigo Unificado, il consiglio di amministrazione sia visto come
un “consiglio di amministrazione gestore” senza limitare le proprie facoltà alla supervisione e
al controllo; inoltre che il capitale si comprometta direttamente con la gestione societaria e
che il consiglio di amministrazione si configuri, nella misura del possibile, come un
“consiglio di amministrazione di azionisti” facilitando, quindi, l’ingresso degli azionisti
significativi o di chi li rappresenta. Si ricorda che in Spagna questo tipo di consigliere è
113
rappresentato dai dominicales, che sono definiti come i consiglieri naturali di una società di
capitali.
Nell’ordinamento spagnolo, la proprietà ha il diritto di nominare in modo diretto i propri
rappresentanti nel consiglio a differenza dei sistemi in cui vige il principio maggioritario in
modo esclusivo. Anche se la figura della rappresentazione proporzionale157 sia stata poco
utilizzata, nella realtà della vita delle grandi società, vige la filosofia dell’agenzia, in virtù
della quale gli amministratori rappresentano gli azionisti a causa di un vincolo patrimoniale
che neppure la maggioranza dell’assemblea potrebbe ignorare in determinate circostanze.
Soprattutto nella realtà spagnola il consiglio di amministrazione si manifesta come un
organo congiunto di azionisti e gestori delle società e non una riunione di professionisti
dell’amministrazione imprenditoriale. Come organo che è di rappresentanza degli azionisti, il
consiglio è legittimato e preparato per esercitare alcune delle funzioni attribuite
tradizionalmente all’assemblea degli azionisti; in questo senso i consiglieri sono tutti
dominicales perchè tutti, in un modo o nell’altro, rappresentano il capitale sociale sia la
maggioranza sia una minoranza qualificata di azionisti. Delle società dell’IBEX il consiglio di
amministrazione possiede mediante il 17,7% del capitale azionario nel 2006. De Ros Cerezo
(2007) afferma che la società di capitali non è un affare di gestione di capitali per conto altrui
nel quale alcuni gestori approfittano dello sfruttamento delle risorse apportate da altri che non
intervengono, come in un contratto senza partecipazione. Si tratta di un sistema di gestione
dei propri interessi da parte dei proprietari del capitale a cui la legge da il potere di nominare
gli amministratori. L’assemblea dovrebbe trasformarsi in un organo di rappresentanza degli
azionisti rilevanti per l’adozione di decisioni sulle operazioni di maggior rilevanza per la
società con un metodo proporzionale. La tutela degli azionisti di minoranza dovrebbe
consistere nel diritto all’informazione piuttosto che nel diritto al voto che nel caso dei piccoli
azionisti non sarà significativo. Si dovrebbe riconoscere agli azionisti significativi il diritto ad
accedere al consiglio di amministrazione in funzione della titolarità di una percentuale
determinata del capitale sociale con indipendenza dei posti vuoti che si creino nel tempo. Tale
concetto si materializza nella figura degli amministratori dominicales, che sono chiamati tali
in quanto possiedono una percentuale di capitale. Tale meccanismo in generale permette di
superare la dicotomia che si era creata e facendo convergere gli interessi in una figura che
abbia entrambi i ruoli.
157 Art. 137 LSA
114
Questo diritto di preferenza degli azionisti significativi a essere nominati amministratori
al posto di possibili consiglieri senza partecipazioni nel capitale sociale sorge come un diritto
naturale dei proprietari della società, che la legge e le norme interne di ciascuna società
moduleranno e limiteranno nei modi ammessi, che non potranno ignorarsi al momento di
riorganizzare la società. I conflitti tra amministratori esecutivi versus rappresentanti di
azionisti di minoranza e minoranze qualificate di azionisti, così come i conflitti tra
amministratori indipendenti e amministratori dominicales o minoranze qualificate di azionisti
si possono risolvere solo riconoscendo la priorità degli azionisti qualificati.
È illusoria l’idea di configurare il consiglio di amministrazione come un organo
eterogeneo nel quale agiscono in modo coordinato e in modo paritario consiglieri messi
insieme dalla società, altri che sono stati nominati solo per la loro condizione professionale di
indipendenza e coloro che rappresentano gli azionisti di minoranza, come se il grado di
dedizione e di potere effettivo di tutti quelli fosse uguale. Tale situazione sembra essere
irreale, in quanto quello che si crea più spesso nella realtà è la presenza di amministratori i cui
interessi hanno come denominatore comune la coincidenza con quelli dei soci che gli hanno
eletti e nella maggior parte dei casi di quelli di maggioranza.
115
2. Le raccomandazioni dei codici di autodisciplina spagnoli inerenti il Consiglio di
Amministrazione
2.1 La struttura del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione deve avere come occupazione essenziale quella di
supervisione generale, che comprende la definizione delle strategie generali della società, il
controllo della società nelle operazioni ordinarie e la comunicazione con gli azionisti della
società.
Il Còdigo Unificado insiste, seguendo le indicazioni che venivano fornite nel Codigo
Aldama e Olivencia, affinché tutti i consiglieri, con l’indipendenza della propria condizione,
svolgano i propri incarichi con unità di obiettivi, definendo in ciascun momento “l’interesse
sociale”, inteso come l’interesse comune a tutti gli azionisti, e sviluppino una politica
orientata alla massimizzazione del valore economico in modo stabile, rappresentando gli
interessi degli altri, stakeholders, rappresentati nella società e quelli rappresentati dal gruppo
di appartenenza.
Le raccomandazioni dell’Informe Olivencia e Aldama sono le seguenti:
1. Si raccomanda che il Consiglio di Amministrazione aggiusti la sua dimensione per
raggiungere un funzionamento più efficace e partecipativo. In generale le dimensioni
adeguate potrebbero oscillare tra 5 e 15 membri. Il Consiglio di Amministrazione dovrà avere
un numero ragionevole di membri per assicurare la sua operatività e la partecipazione di ogni
consigliere.
2. Si raccomanda che nella composizione del Consiglio, i consiglieri esterni (dominicales e
esterni) costituiscano un ampia maggioranza rispetto agli esecutivi e che la proporzione tra
dominicali e indipendenti si stabilisca tenendo in conto la relazione esistente tra il capitale
raggruppato da pacchetti significativi e il resto. Il Consiglio di Amministrazione attraverso i
consiglieri rappresenta la maggior percentuale di capitale possibile.
3. Si raccomanda che si integrino nel Consiglio di Amministrazione un numero ragionevole
di consiglieri indipendenti, tenendo in conto la struttura azionariale e il capitale rappresentato
nel consiglio. I consiglieri indipendenti sono quelli che possono apportare la loro esperienza e
le loro conoscenze al governo corporativo della società e che, non essendo né esecutivi né
dominicales, risultano eletti in quanto tali.
4. Inoltre viene raccomandato che il profilo dei consiglieri indipendenti risponda a persone
di prestigio professionale svincolate dal gruppo direttivo e dagli azionisti significativi.
116
5. Si richiede che l’intervento del Consiglio nella nomina e nella rielezione dei suoi membri
sia conforme a un processo formale e trasparente a partire da una proposta ragionata della
Commissione per le Nomine e le Retribuzioni.
Raccomandazioni del Codigo Unificado:
1. Si raccomanda che il Consiglio comprenda, come nucleo della propria missione,
l’approvazione delle strategie e dell’organizzazione affinché queste vengano messe in pratica.
2. Si raccomanda che il consiglio si riservi pienamente la competenza di approvare: le
politiche e strategie generali della società, la nomina e l’eventuale dimissione dell’alta
direzione, la retribuzione dei consiglieri, l’informazione che deve essere pubblicata
periodicamente, gli investimenti e le operazioni straordinarie di grandi dimensioni, le
operazioni che la società realizza con i consiglieri, con gli azionisti significativi o con i
rappresentanti nel consiglio, o con le persone vincolate a questi;
3. Si raccomanda che se esiste alcun consigliere esterno che non possa essere considerato
né dominicale né indipendente, la società spieghi tale circostanza e i suoi legami con la
società, con l’alta direzione o con i suoi azionisti.
4. Il criterio di proporzionalità tra consiglieri dominicali e indipendenti potrà essere
attenuato in modo tale che il peso dei consiglieri dominicali sia maggiore di quello che
corrisponderebbe alla percentuale di capitale che rappresentano: 1. società con elevata
capitalizzazione con scarse o nulle partecipazioni significative, ossia quando esistono
azionisti con pacchetti azionari di elevato valore assoluto; 2. se esiste una pluralità di azionisti
rappresentati nel Consiglio che non hanno legami tra loro.
5. Si devono adottare a livello nazionale un certo numero di criteri per valutare
l’indipendenza degli amministratori.
6. Si raccomanda che i consiglieri indipendenti siano nominati attraverso un mandato
determinato, soggetto ad rielezioni individuali, di una durata massima determinata a livello
nazionale.
7. Si raccomanda che il numero dei consiglieri indipendenti rappresentino almeno un terzo
del totale dei consiglieri. (raccomandazione 13)
8. Si deve indicare la tipologia di ciascun consigliere e deve essere spiegata da parte del
consiglio davanti all’assemblea degli azionisti che deve effettuare o approvare la loro nomina;
si conferma o, revisiona annualmente nella relazione sulla corporate governance, dopo la
verifica da parte del Comitato per le Nomine.
117
9. Si raccomanda che il numero delle consigliere non sia nullo o scarso, in tali casi si
spieghi il motivo e si indichino le iniziative adottate per correggere tale situazione.
10. Si raccomanda che i consiglieri indipendenti siano nominati con un mandato determinato,
passabile di rielezione individuale, con una durata massima determinata a livello nazionale.
2.2 Composizione del consiglio: rapporto consiglieri esterni e consiglieri interni
La letteratura sopra il governo dell’impresa considera, fondamentalmente, due aspetti
all’interno dell’analisi del consiglio di amministrazione: la composizione e la struttura
strategica di leadership. La composizione fa riferimento tanto alla distinzione tra membri
interni e membri esterni al consiglio, dal momento che si era cercato sempre un rapporto
proporzionalmente ottimo tra i diversi membri, come al numero totale dei consiglieri o alle
dimensioni del consiglio.
La dimensione del consiglio dovrà essere quella che “permetta la rappresentazione della
base degli azionisti, delle diverse opinioni, dell’adozione delle decisioni in modo collegiale
così come nello svolgimento del suo funzionamento a livello ordinario.”158
Indipendentemente dal tipo di consiglieri, i consigli di amministrazione numerosi sono meno
efficienti dal punto di vista dell’agilità nel prendere le decisioni e nella capacità di rispondere
a situazioni complesse, diventando classificati come maggiormente onerosi no guadagnando
molto dal punto di vista dell’efficacia. Si deve tenere presente che un consiglio di
amministrazione numeroso può includere un maggior numero di punti di vista e una migliore
capacità critica sulle questioni trattate, in modo che i risultati legati alle decisioni prese
migliorino e in tale modo anche la qualità della gestione dell’impresa in senso lato159.
2.3 Tipologia dei consiglieri
I consiglieri possono classificarsi secondo diversi criteri. Forse il più intuitivo e
importante secondo la maggior parte degli autori è quello che funziona indagando le tipologie
di incarichi e le responsabilità di governo che ragionevolmente si assumono i consiglieri, le
modalità con cui vanno migliorando lo svolgimento dei loro compiti e valutando;
distinguendosi da coloro che si limitano a compiere determinate formalità legali come dovere,
non apportando nessun valore aggiunto da loro stessi.
158 Eguidazu mayor, 1999.159 Fernández Méndez, 2000.
118
Juan Fernandez Arresto, ex Presidente della Commissione Nazionale del mercato dei valori ,
CNMV in un articolo pubblicato sul giornale Expansion, il 28 maggio 2002 sul problema dei
conflitti di interesse faceva la seguente affermazione: “Gli amministratori sono eletti e
sospesi, mediante una libera elezione, a cui partecipano la collettività degli azionisti. Però tale
elezione non legittima coloro che sono stati eletti ad adottare qualsiasi condotta opportunistica
diretta all’inefficienza ne si da la possibilità che, qualora vengano assunti comportamenti
pregiudizievoli per la società, tali amministratori vengano in quel caso sospesi
automaticamente. La ragione è molto semplice: si tirano indietro, preferiscono vendere la
propria azione che immischiarsi nella gestione. I dirigenti e coloro che sono chiamati con un
eufemismo azionisti di riferimento sono coloro che esercitano realmente il controllo. I
consiglieri non sono eletti dagli azionisti eletti dagli azionisti, ma proposti dal presidente
attraverso il meccanismo della cooptazione.”
La realtà mostra che il Presidente e gli altri consiglieri esecutivi, appoggiati da un gruppo
di azionisti permanenti, assumono il controllo, e che esiste un rischio che gestiscano la società
cercando solo il proprio interesse.
La tipologia dei consiglieri presenti dipende in primo luogo dal diritto commerciale di
ciascun paese. In Europa è presente il modello dualistico composto da Consiglio di Vigilanza
e dal Comitato per la gestione, adottato prevalentemente nell’area germanica e in via
opzionale in Francia e da qualche anno anche in Italia, e il modello monastico, che è
predominante nel Regno Unito e anche in altri paesi come l’Italia. Il modello dualistico
corrisponde alle caratteristiche tedesche e difficilmente si adatta ad altre realtà. In Italia il
modello dualistico è stato adottato grazie alla riforma del 2004 del diritto societario come
alternativo a quello tradizionale e a quello monastico e solo adesso si comincia a valutare la
sua efficacia rispetto alle società italiane.
La distribuzione della proprietà è un elemento determinante dello stile del consiglio di
amministrazione, riflettendo lo stato degli azionisti della società. Per esempio una società
posseduta dallo stato, già ne rimangono poche, dovrà avere un consiglio di amministrazione
composto prevalentemente da consiglieri statali, mentre un impresa famigliare sarà diretta
prevalentemente da membri della stessa famiglia, anche se in entrambi sono necessari
consiglieri indipendenti.
La dimensione dell’impresa rappresenta un altro elemento che influisce notevolmente la
struttura dell’organo di governo. Una piccola impresa può svilupparsi con un consiglio di
amministrazione ridotto o con un amministratore unico, soprattutto se la proprietà è
119
concentrata. Una impresa di dimensioni maggiori deve nominare tutte le tipologie di
consiglieri e, forse, è in questo tipo di situazioni dove è maggiormente necessario fare
attenzione a quegli equilibri che si creano nei consigli.
Lo stile del consiglio dipenderà dalle personalità dei consiglieri e dalla motivazione del
loro leader, che deve esercitare la presidenza. La presenza esplicita di una missione da
raggiungere, di una visione del futuro che si vede come obiettivo e di alcuni valori da
condividere, devono segnare l’organizzazione dell’organo collettivo responsabile del governo
d’impresa.
A partire dagli anni si sviluppo nel Regno Unito un movimento che promuoveva la
presenza di consiglieri non esecutivi. Con l’intento di separare le funzioni della direzione da
quelle del management e dotare i consiglieri di una maggiore responsabilità e indipendenza.
L’idea, già provata nell’UE, era quella di dotare i consigli di persone non esecutive vincolate
alla gestione, con una propria autonomia, indipendenza e una capacità professionale. I
consigli di amministrazione, secondo questa linea di pensiero, potevano essere costituiti o
solo da consiglieri esecutivi, oppure unicamente da consiglieri non esecutivi, oppure ripartiti
tra esecutivi e non esecutivi, sebbene la tendenza era quella di porre sempre più consiglieri
non esecutivi. L’informe Cadbury fu il frutto di questa linea di pensiero che venne scritto
sotto forma di raccomandazioni a cui in caso di incupimento si deve dare motivazione.
Il primo informe fu accolto dal mercato inglese in modo positivo, tanto che la dimissione
di un consigliere non esecutivo è un tema che ebbe ampie ripercussioni sull’opinione pubblica
e sui mercati.
Durante il passato decennio tutti i paesi europei hanno pubblicato raccomandazioni che
seguivano queste e che procedevano sulla stessa linea, fino al punto che già sono stati redatti
più di trenta codici. In generale, l’idea di un maggior controllo dei consiglieri esecutivi e di
una specializzazione troppo esagerata delle funzioni di governo va diminuendo; in Spagna, al
livello delle più grandi società quotate, si stava dimostrando poco entusiasmo ad accogliere
tali raccomandazioni, anche se oggi le cose sono notevolmente cambiate. Non ci si deve
stupire del fatto che il gruppo Popular stia studiando la possibilità di investire per studiare un
modo per dotare di forza legale il compimento di dette raccomandazioni di buon governo.
La figura del consigliere indipendente si può considerare come una sfumatura della
categoria dei consiglieri non esecutivi. Il punto più critico, almeno nella realtà spagnola, è
quello di dare un contenuto alla figura degli amministratori indipendenti in modo che siano
veramente degni di essere chiamati tali, non solo per quanto riguarda una maggiore
120
informazione, ma ancora di più per il nucleo reale di potere che viene a trovarsi
pericolosamente nelle loro mani. L’aneddoto che viene attribuito a Drucker racconta: “Un
consigliere indipendente di solito è amico del presidente del consiglio dai tempi del collegio,
l’ho sentito più di una volta sulla bocca di alcuni consiglieri o di alcuni giuristi affermati.”
Il grande apporto fornito dall’informe Olivencia è senza alcun dubbio quello di
valorizzare il carattere di indipendenza del nuovo tipo di consigliere rappresentante diretto o
indiretto del capitale, denominato con il pittoresco nome di “dominicale”.
Esecutivi, indipendenti e dominicali sono la tipologia di consiglieri che ha delineato la
CNMV, e così continuano ad essere chiamati i consiglieri nei documenti informativi
obbligatori spagnoli, cioè nelle memorie annuali e nei documenti informativi trimestrali, che
devono essere riportati all’organo di vigilanza.
Ci sono consiglieri dominicali, consiglieri esecutivi e consiglieri indipendenti. La borsa
di New York autorizza e raccomanda riunioni separate dei consiglieri indipendenti che
costituiscano la chiave della riforma del consiglio di amministrazione. Dal punto di vista della
classificazione dei consiglieri, a volte difficile dal punto di vista della classificazione perché
ci possono essere casi in cui ci sono consiglieri che abbiano caratteristiche di tutti e tre i tipi,
le società devono informare la CNMV sopra le proprie caratteristiche di esecutivi, dominicali
o indipendenti.
Una degli studi più interessanti che sono stati fatti negli ultimi anni è stato quello di
mettere in relazione il numero dei consiglieri indipendenti con la percentuale di azioni quotate
che non sono rappresentate nel consiglio. Il consigliere indipendente, il cui dovere necessita
di essere analizzato attentamente, rappresenta quelli azionisti che non sono già rappresentati
nel consiglio di amministrazione, cioè le azioni le azioni libere e il capitale flottante nel
mercato. La proporzione degli azionisti indipendenti deve approssimarsi alla proporzione di
capitale flottante, in modo che il consigliere non esecutivo, dotato di professionalità e
indipendenza si trasformi in una specie di difensore dell’azionista di minoranza, cioè di quel
azionista che possiede le azioni come investimento, il cui unico interesse è l’aumento del
valore del sua azione.
Il ruolo dei consiglieri dominicali deriva direttamente dal numero di azioni possedute in
misura pari almeno al totale del numero delle azioni diviso tra il numero dei consiglieri. La
frazione rappresentata all’interno del consiglio di amministrazione è inversamente
proporzionale alla dimensione del consiglio e direttamente proporzionale al numero di azioni
accreditate per persona fisica o giuridica. In imprese grandi questa rappresentazione è limitata
121
dalla dimensione della compagnia e aperta di conseguenza a tutta la tipologia di consiglieri
che abbiamo visto: esecutivi, maggioritari e indipendenti. In imprese di piccole dimensioni,
gli esecutivi e gli indipendenti hanno la capacità a svolgere attività che coinvolgono anche la
dispersione del capitale e la dimensione raccomandabile del consiglio, la prassi dimostra
anche che ci sono possibilità per esecutivi e indipendenti per inserirsi in consigli di
amministrazione senza sorpassare il numero di consiglieri raccomandabile.
Indipendentemente dalla convenienza o no della presenza di esecutivi nel consiglio, il
consiglio rimane l’organo di governo che ha il potere di aggiungere valore all’impresa e, a
differenza dell’assemblea degli azionisti, non è un organo il cui fine è principalmente la
rappresentanza; i consiglieri dominicali rimangono responsabili delle proprie azioni in modo
personale e solidale. Il ruolo degli amministratori esecutivi è fatto per incarichi direttivi, ma
anche per esercitare funzioni di governo.
La suddivisione della tipologia di consiglieri dipende strettamente dalle dimensioni della
società. In imprese famigliari saranno maggioritari i consiglieri dominicali. In imprese quotate
converrà che ci siano più consiglieri indipendenti, in funzione del capitale flottante.
2.4 I Comitati Esecutivi
La legge delle società anonime spagnole (LSA) attribuisce al Consiglio di
Amministrazione ampie facoltà per la creazioni di organi delegati che li sostituiscano e
aiutino nello svolgimento dei loro incarichi.
Secondo il parere della Commissione, i comitati esecutivi possono in alcuni casi prendere
eccessivo protagonismo nei consigli delle società quotate. Questo non significa che si
sconsigli la loro esistenza quanto che la loro esistenza dovrebbe scomparire quanto più si
adottino le raccomandazioni dell’Informe, soprattutto quelle relative alle dimensioni del
consiglio e alla frequenza delle riunioni.
In ogni caso, la Commissione raccomanda che la composizione dei comitati esecutivi
riflettano fedelmente la composizione del Consiglio e riproducano al loro interno l’equilibrio
tra i diversi tipi di consiglieri (indipendenti e dominicali).
Secondo la Commissione, la tradizionale struttura del Consiglio di Amministrazione deve
completarsi con altri organi delegati, come organi d’appoggio, che cominciano ad apparire
nella pratica societaria.
La Commissione considera che la funzione generale di supervisione del Consiglio dipende
in buona misura dalla presenza di organi delegati.
122
I compiti del Comitato per il controllo interno consistono fondamentalmente nel valutare
il sistema di verifiche contabili della società, nel sorvegliare l’indipendenza del revisore
esterno e revisionare il sistema per il controllo interno. La funzione originaria del Comitato
per le Nomine è preoccuparsi dell’integrità del processo di selezione dei consiglieri e alti
esecutivi della società, facendo in modo che le candidature ricadano su persone che si
aggiustino al profilo dei posti vaganti. Il comitato per le retribuzioni ha come missione quella
di vigilare che si compiano le regole di governo della società, revisionare periodicamente i
suoi risultati e sottoporre al consiglio le proposte di decisione.
Il comitato per il compliance ha come incarico quello di vigilare che si dia concreta
attuazione alle regole del sistema di governo, revisionare periodicamente i suoi risultati e
portare al consiglio le proposte di riforma. In generale, il dovere di questi comitati è
fondamentalmente informativo e consultivo , sebbene gli si possano attribuire facoltà di
decisione.
Si incarica di rendere noto che non è necessario creare una comitato delegato per ciascun
area di responsabilità (controllo, nomina, compimento e retribuzioni) e neppure che i membri
di uno non possano integrare un’altro. Nonostante questo, eccezione per circostanze
particolari, raccomanda che non si unifichino tutte queste aree in uno solo comitato. Per lo
meno devono esistere due diverse: una per il controllo e compimento delle norme e un’altra
per le nomine e le retribuzioni. Per permettere il suo funzionamento collegiale, la
Commissione raccomanda che il suo numero sia almeno di tre.
La periodicità delle riunioni del consiglio è vitale per il buon andamento della società.
Studi in questa materia hanno mostrato che una dedicazione ragionevole sarebbe di almeno
cento ore alla settimana. La Commissione di esperti non impone una direttrice generale in
questo senso, quanto che la decisione di questo dipenda dall’attività stessa del Consiglio, in
questo modo le attività programmate dipenderanno dal Consiglio; per questo, raccomanda un
piano di attività ordinarie e la disposizione di una serie di attività riservate alla loro
conoscenza con il fine di assicurare il suo controllo sul governo della società. La
Commissione si impegna a seguire le raccomandazioni in relazione con il presidente del
Consiglio.
Secondo la Commissione di esperti, una adeguata preparazione delle sessioni convocate
dal Consiglio di Amministrazione deve compiere due raccomandazioni: relative
all’informazione e al tempo. Per quanto riguarda l’informazione, questa deve essere precisa e
si deve evitare che sia scarsa come che sia eccessiva. Deve essere elaborata in modo
123
conveniente. E’ importante che i consiglieri non ricevano solo l’informazione storica o
finanziaria, ma anche informazioni di tipo qualitativo e revisionale. Il consiglio deve disporre
di quelle informazioni che gli permettano di valutare le attività intangibili, conoscere le
tendenze del mercato, il prodotto, il grado di soddisfazione del cliente e di tutti quelli altri
elementi che gli permettano di giudicare la strategia adeguata e dei negozi che sta attuando la
società.
La politica di informazione del Consiglio costituisce una responsabilità primaria del
presidente, assistito dal segretario. La Commissione di esperti mette in luce l’importanza dello
sviluppo delle sessioni di lavoro, dal momento che da esse dipende l’efficace delle decisioni.
Il consiglio di Amministrazione come tutti gli organi collegiali ha il dovere di mettere in
atto le sue deliberazioni e decisioni.
2.5 Comunicazioni di operazioni di amministratori e dirigenti
L’11 novembre si approvò il Decreto Reale 1333/2005, grazie al quale si sviluppava la
legge 24/1988, del 28 luglio, del mercato dei valori , in materia di abuso di mercato.
Con la sua promulgazione, si trasferisce all’ordinamento giuridico spagnolo la direttiva
2003/124/CE della Commissione riguardante la definizione e rivelazione pubblica delle
informazioni e definizione sopra la manipolazione del mercato; la direttiva 2003/125/CE della
Commissione sopra la presentazione imparziale delle raccomandazioni di investimento e
rivelazione dei conflitti di interesse e la Direttiva 2004/72/CE della Commissione sopra le
pratiche accettate dal mercato, sopra le operazioni effettuate dai dirigenti e sopra la
notificazione di operazioni sospette. Queste tre direttive, insieme con il regolamento della CE
2273/2003 sulle esenzioni per programmi di riacquisto e la determinazione di strumenti
finanziari, sviluppano e completano la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del
consiglio a riguardo dell’abuso di mercato.
L’articolo 9.1 del reale decreto 1333/2005 stabilisce l’obbligo di comunicare alla CNMV
tutte le operazioni sulle azioni delle società quotate che realizzano i propri amministratori e
dirigenti, incluse quelle effettuate da persone con le quali l’amministratore o dirigente
mantenga un vincolo stretto. La comunicazione al supervisore e al mercato delle operazioni
realizzate sopra azioni dell’emissario, da parte dei dirigenti delle società quotate, costituisce
una informazione di grande importanza per i partecipanti al mercato, una volta che
contribuiscono al lavoro di supervisione dei mercati esercitata dalle autorità competenti.
124
Il punto 2 dell’articolo menzionato sopra segnala che “si intenderà per dirigente qualsiasi
responsabile di alto livello che abbia abitualmente accesso alle informazioni privilegiate
relative, in modo diretto o indiretto, all’emissario e che, eserciti un influenza sullo sviluppo
futuro e sulle prospettive impresarie dell’emissario.”
Il punto 3 dell’articolo 9 considera che un amministratore o dirigente mantiene un vincolo
stretto con tutta la persona giuridica nella quale esercita un incarico direttivo o siano incaricati
nella sua gestione con quelle persone giuridiche che siano direttamente o indirettamente
controllate dall’amministratore o dirigente o i cui interessi economici siano creati per il suo
beneficio.
2.6 Restrizioni statutarie
Alcune società quotate stabiliscono nei propri statuti restrizioni che rendono difficile
prendere il controllo della società mediante acquisizioni ostili delle sue azioni nel mercato.
Tra queste restrizioni si trova la limitazione del numero di voti che un azionista può esercitare
nell’assemblea generale, la fissazione di un numero minimo di azioni per poter assistere
all’assemblea degli azionisti, l’esigenza di una maggioranza rafforzata per determinate
decisioni, tanto nel consiglio di amministrazione quanto nell’assemblea, o la determinazione
di requisiti specifici per occupare incarichi nel consiglio di amministrazione.
Per rafforzare la trasparenza di questo tipo di restrizioni e in modo che gli investitori
possano valutarle adeguatamente, la normativa del mercato dei valori stabilisce la
obbligazione fornire dettagli di queste misure nell’Informe Annuale di Governo Corporativo.
125
Capitolo quinto
Evoluzione delle pratiche di Governo Corporativo: analisi empirica delle pratiche di
Governo Corporativo delle società quotate
SOMMARIO: 1. Metodologia dell’analisi e oggetto dello studio. – 2. Il compimento delle norme sulla corporategovernance attraverso l’Informe Anual de Gobierno Corporativo. – 3. Contenuto della relazione annuale sullacorporate governance, Informe Anual de Gobierno Corporativo. – 4. L’osservanza delle raccomandazioni diCorporate Governance. – 5. Concentrazione del capitale e struttura della proprietà. – 6. La distribuzione delcapitale sociale delle società quotate analizzate. – 7. La struttura del Consiglio di Amministrazione. – 8.Funzionamento del Consiglio di Amministrazione. – 9. Comitati del Consiglio di Amministrazione. – 10.Remunerazioni del Consiglio e dell’alta direzione. – 11. Assemblea degli azionisti.
1. Metodologia dell’analisi e oggetto dello studio
Nella seguente analisi sono stati elaborati i dati contenuti negli Informe Anual de
Gobierno Corporativo, IAGC, cioè nelle Relazioni Annuali sulla Corporate Governance che
le società quotate nella borsa spagnola sono obbligate a depositare presso la CNMV, alla
chiusura di ogni esercizio, secondo quanto stabilito dall’art. 116 della Legge sul Mercato
Valori160.
Il campione delle società quotate scelte per svolgere l’analisi è il seguente:
- le 35 società che compongono l’indice IBEX;
- altre 38 società con una capitalizzazione superiore a 1000 milioni di euro;
- inoltre 100 società con una capitalizzazione inferiore a 1000 milioni di euro.
Il totale delle società analizzate è di 173 società quotate nella borsa di Madrid.
Il campione del 2005 e del 2004 è leggermente diverso a causa della variazione
dell’IBEX, infatti sono state incluse nell’IBEX anche le società Banesto, Mapfre e Fadesa in
sostituzione di Arcelor, TPI e Telefonica Moviles. La modifica della composizione dell’IBEX
non ha segnato in modo significativo i risultati dell’analisi degli IAGC.
Per definire il livello di attuazione dei codici di condotta spagnoli per la corporate
governance, le osservazioni che sono state ottenute vengono confrontate con le
raccomandazioni raccolte nel Codice Olivencia e nell’Informe Aldama in vigore fino
all’esercizio 2006; dall’esercizio 2007, che verrà pubblicato a febbraio 2008, si utilizzerà
come punto di riferimento il nuovo Codigo Unificado de Gobierno Corporativo.
L’arco di tempo che si è tenuto in considerazione è il triennio compreso dal 2004 al 2006;
però nella sostanza si analizza l’esercizio 2006 e a questo si confrontano in modo
retrospettivo l’esercizio 2005 e 2004.
160 Ley de Mercado de Valores, LMV.
126
Gli IAGC hanno come obiettivo fornire agli investitori e a tutti gli operatori finanziari
un’informazione completa e ragionata sulle strutture e pratiche di corporate governance delle
società quotate in modo da garantire la trasparenza informativa e l’efficienza del mercato
valori. Gli IAGC seguono una traccia rigida e schematica che cambierà sensibilmente a
partire dal prossimo esercizio del 2007 per adeguarsi al nuovo Codice e che ora è stata
sottoposta a pubblica consultazione. Infatti il Consiglio della Commissione Nazionale del
Mercato Valori, nella riunione del 22 maggio 2006, ha approvato il Codigo Unificado de
Buen Gobierno che sostituisce i codici precedenti, Olivencia e Aldama, e apporta una
modernizzazione delle raccomandazioni, tenendo in conto gli ultimi progressi in questa
materia a livello internazionale. Per questo motivo si può dire, senza dubbio, di essere in una
situazione di transizione.
Secondo quanto riportato dalla CNMV si è rilevato che, per quanto riguarda gli obblighi
formali, nel 2006, tutte le società dell’IBEX hanno depositato gli IAGC nei limiti di tempo
stabiliti e tutti gli IAGC sono stati approvati dall’unanimità dei membri dei rispettivi Consigli
di Amministrazione. Inoltre, nel processo di revisione degli IAGC si sono prodotti i seguenti
avvenimenti:
A causa di errori e omissioni scoperti in alcuni IAGC, 8 società (22,9% dell’Ibex)
dovettero inviare un secondo IAGC corretto: 5 delle quali modificarono determinati dati sulla
struttura della proprietà; 3 società corressero l’informazione sulla struttura del Consiglio e 2
società cambiarono l’informazione sulle remunerazioni del Consiglio. In tutti i casi tali
modifiche furono rilevate in modo relativamente rapido161.
Le discrepanze osservate tra l’informazione contenuta negli IAGC e nel Registro delle
partecipazioni rilevanti non implicano l’obbligo di attualizzare i dati comunicati.
È stato richiesto a 3 società di mandare chiarimenti relativi ad alcuni consiglieri qualificati
come indipendenti, chiedendo ulteriori spiegazioni per quanto riguardava il modo in cui
questi compivano i requisiti stabiliti all’interno della società per classificarsi come tali.
Una delle 10 società che modificarono il Regolamento del Consiglio mandò alla CNMV il
nuovo testo riformulato. Inoltre, 4 delle 26 società che modificarono il Regolamento delle
Assemblee non lo inviarono alla CNMV nei termini stabiliti. In tutti i casi si richiese alle
società coinvolte che procedessero al suo invio per poterlo rendere pubblico.
161 Tali modifiche sono segnalate negli IAGC depositati presso la CNMV.
127
2. Il compimento delle norme sulla corporate governance attraverso l’Informe Anual de
Gobierno Corporativo
L’articolo 116162 della Ley de Mercados de Valores è espressamente dedicato alla
redazione e alla pubblicazione dell’Informe Anual del Gobierno Corporativo e stabilisce il
contenuto informativo minimo che tale documento deve avere. L’IAGC vuole essere un
mezzo affinché si possa controllare se la società compie le norme legali, quelle relative ai
codici di autodisciplina e quelle altre che essa stessa si sia data in modo volontario per il
potere di autoregolamentazione. Infatti, se è vero che si può ritenere che la corporate
governance è inerente al modo in cui le società sono efficacemente controllate e
amministrate163, l’Informe Anual è un mezzo di controllo pubblico, elaborato dal Consiglio di
Amministrazione, del compimento delle raccomandazioni di autodisciplina relative alla
corporate governance.
Uno studio comparato a livello europeo di questi codici dimostra che esiste una speciale
preoccupazione per il funzionamento di meccanismi volti a controllare il grado della loro
osservanza164.
I meccanismi che si utilizzano per conseguire questo scopo sono fondamentalmente due.
Il primo dà maggior enfasi al carattere volontario dell’informazione sulle pratiche di corporate
governance sottolineando che il loro uso sarà positivamente valutato dal giudizio del marcato;
infatti le società desiderano che si formi un clima di fiducia nei loro confronti e questo è
rafforzato dal compimento delle raccomandazioni di tali codici di autodisciplina. Il secondo
sistema, utilizzato dalle società quotate, si basa sull’informazione pubblica di tale
compimento e si serve del principio “Comply or explain”, riportando le raccomandazioni che
sono state seguite e spiegando le altre che non sono state osservate. Nonostante tale sistema è
stato definito di “coercizione indiretta”, si deve notare che secondo l’articolo 116 della LMV
tutte le società devono pubblicare annualmente la relazione sull’andamento della corporate
governance, tale documento segue un formato rigido in cui l’ultima parte è dedicata
162 Artículo 116 della LMV: “Del informe anual de gobierno corporativo. 1. Las sociedades anónimas cotizadasdeberán hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo. 2. El informe anual de gobiernocorporativo será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acompañando copiadel documento en que conste. La Comisión Nacional del Mercado de Valores remitirá copia del informecomunicado a las respectivas autoridades de supervisión cuando se trate de sociedades cotizadas que estén dentrode su ámbito de competencias.”163 Fernandez de la Gandara L., Codigos de conducta y administracion de sociedades. in AA VVResponsabilidad de consejeros y altos cargos de sociedades de capital (J & A Garrigues, Abogados), Madrid,1996.164 Weil, Gotshal & manges, Comparative Study of corporate governance Code sto the European Union and itsMember States. Final Report, 2002.
128
esclusivamente al grado di osservanza delle raccomandazioni del codice di autodisciplina per
la corporate governance, in tale modo tutte le società sono obbligate a seguire tali
raccomandazioni o a spiegare il perché non lo fanno.
Tale modalità è diventata più stringente grazie alla ristesura del codice, il Codigo
Unificado, e al conseguente adattamento di tale documento, però già il Codigo Olivencia
raccomandava la necessità e la convenienza che il consiglio di amministrazione delle società
quotate includesse nella documentazione che veniva resa pubblica annualmente il grado di
compimento di tali raccomandazioni “dando ragione di quelle società che non si
adeguavano165.”
L’Informe Aldama mise in particolar modo l’accento sulla redazione di questo documento
che denominò Informe anual de gobierno corporativo perchè aveva il compito di dare
informazioni sulla struttura e sulle pratiche di corporate governance della società e perché in
esso si esponeva in modo ordinato i punti che venivano indicati dal comitato che lo redigeva.
Inoltre, affinché questa non restasse come una pura raccomandazione per le società quotate e
dal momento che era chiaro l’esito che tale tipo di relazione aveva avuto, il Comitato Aldama
aggiunse un altro chiarimento: “la struttura di questa relazione sulla corporate governance
(allo stesso modo del bilancio di esercizio) potrebbe essere oggetto di qualche forma di
regolamentazione per quanto concerne la sua presentazione in modo da sviluppare una base
omogenea con lo scopo di facilitare agli investitori la sua valutazione e il suo sviluppo.”
(lettera a, II, 2.2; Informe Aldama pag. 14). Appariva chiaro che il destinatario di tale
raccomandazione non fossero le società quotate, quanto il legislatore. Per valutare
correttamente questa raccomandazione, bisogna fare un passo indietro a un precedente
documento che sicuramente influì su questa relazione, emerge in modo sicuramente
particolare lo Winter Report sulla prima proposta di direttiva sulle OPA, in cui si esprimeva la
necessità di regolare gli obblighi di pubblicità delle società con il fine di raggiungere la
maggior trasparenza possibile sulla struttura del capitale e sul controllo delle società. Su tale
questione insistette anche il secondo Winter report su un “quadro normativo moderno per il
diritto europeo delle società”, sia per quanto riguarda le considerazioni generali sulle
obbligazioni di pubblicità (par.II, 3), come in altri punti dello stesso documento. La
commissione Winter aveva considerato come un elemento chiave la trasparenza informativa
dal momento che rivestiva un’importanza crescente per le decisioni di investimento e per le
decisioni successive degli investitori, facendo notare che una maggioranza assoluta delle
165 Informe Olivencia, paragrafo 12.2 e raccomandazione 23 del codice.
129
risposte si erano pronunciate a favore di una miglior pubblicità delle strutture proprietarie e
delle pratiche di corporate governance delle società quotate.
La direttiva a livello europeo di formulare una relazione annuale sul compimento delle
norme di corporate governance fu raccolta, per esempio, da una riforma della legge tedesca
delle società di capitali, dopo quella effettuata nel 1998 che riguardava in buona parte la
trasparenza delle società e “l’organo di vigilanza” che fu posteriormente completata dalla
“Legge sulla riforma del diritto delle società anonime, del bilancio, della trasparenza e
pubblicità.” del 19 luglio 2002, che entrò in vigore pochi giorni dopo. La quale, tra gli aspetti,
modificò l’articolo 161166 della legge tedesca sulle società di capitali del 1965 nel senso che
impose agli organi di amministrazione delle società quotate il dovere di redigere una relazione
sul compimento o no delle regole del Codice di buon governo tedesco. Allo stesso modo, il
legislatore spagnolo inserì la norma nella Ley de Mercados de valores, conosciuta come
“legge sulla trasparenza”, impose a tutte le società quotate l’obbligo legale di redigere
l’Informe anual.
L’obbligo di rendere pubblico l’Informe anual ha come finalità immediata quella di
informare sul compimento delle norme sulla corporate governance, ma in senso lato tale
obbligazione tende all’informazione e alla trasparenza delle società. Tale preoccupazione per
la trasparenza sulla struttura delle società quotate, si è affrontata anche a livello di diritto
comunitario nel mercato valori; la commissione europeo fece due consultazioni su questa
materia. La prima intitolata “Verso un regime dell'UE riguardante gli obblighi di trasparenza
degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato.” (11 luglio 2001); dopo aver elaborato le risposte a questa consultazione, si
formulò una seconda proposta che aveva lo stesso titolo (2 maggio 2002), con l’attesa di
completare alcuni aspetti della prima. In questa seconda consultazione si chiarì la volontà di
raggiungere un mercato finanziario unico in Europa, tale decisione implicava la necessità di
stabilire un regime praticamente uniforme per quanto riguarda gli obblighi informativi delle
società quotate. Su questa linea e come prima misura per incrementare la qualità e la
comparabilità delle società quotate nella borsa è stato pubblicato il “Regolamento (CE) n.
1606/2002 del parlamento europeo e del consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione
di principi contabili internazionali.” Tali norme non si limitano all’aspetto puramente
166 Art. 161 ley AktG di seguito il testo: “La direzione e il consiglio di vigilanza delle società quotate devonoredigere ogni anno una relazione sull’osservanza delle raccomandazioni del codice sulla corporate governancesulla direzione e sul governo delle società. Questo documento indicherà la lista delle raccomandazioni che sonostate rispettate, quelle che sono sul punto di essere seguite e quelle che non sono state applicate: questodocumento deve essere costantemente a disposizione degli azionisti.”
130
contabile, ma incidono sull’informazione finanziaria, tanto che il consiglio sulle norme
internazionali di contabilità che ha redatto tali norme, ha proposto che si chiamino norme
internazionali di informazione finanziaria. In secondo luogo si auspicava che la commissione
europea procedesse alla codificazione delle diverse direttive esistenti sull’informazione e sulla
trasparenza relativa al regime del mercato valori. Tale lavoro fu fatto in buona parte attraverso
la Direttiva 2001/34/CE167 del 28 maggio 2001 “sull’ammissione di valori negoziabili a
quotazione ufficiale e sull’informazione che si deve pubblicare su questi valori.”; il titolo III,
del capitolo IV è intitolato “Obblighi di informazione al momento dell’acquisizione e della
cessione di una partecipazione rilevante in un a società quotata in borsa”. Per completezza
bisogna ricordare la direttiva 2003/6/CE sull’informazione privilegiata e la Direttiva
2003/71/CE sull’informazione richiesta in caso di OPA o di IPO che modifica la direttiva
2001/34/CE che è uno strumento di pubblicità che contiene informazioni finanziarie e non che
la società mette a disposizione degli investitori.
Tale documento è stato modificato dalla Direttiva 2004/109/CE del parlamento europeo e
del consiglio del 15 dicembre 2004 “sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.”
Su questa linea, l’Informe Aldama dedicò particolare attenzione all’informazione fornita e
alla trasparenza su questo tema delle società quotate e raccomandò che questa trasparenza
avrebbe dovuto proiettarsi su particolari aspetti, come la struttura della proprietà con
particolare attenzione alle partecipazioni rilevanti; l’esistenza di patti parasociali;
l’appartenenza a gruppi; le misure di blindaggio; la struttura amministrativa della società; le
operazioni vincolate e infragruppo; i sistemi di controllo dei rischi, in modo che vengano resi
pubblici i sistemi di controlli interni; il funzionamento dell’assemblea degli azionisti con le
relative regole di funzionamento e i canali aperti per la relazione degli azionisti con la società
(deleghe di voto, assistenza alle riunioni, indicazioni sul loro svolgimento). L’Informe
Aldama suggerì che tutta questa informazione doveva essere raccolta nell’Informe anual de
gobierno corporativo e che, data la sua importanza, doveva essere obbligatorio per tutte le
società quotate (lettera a, par. II, 2.2).
Dopo l’approvazione parlamentare, si emanò la legge 26/2003, che fu denominata “Legge
sulla trasparenza” che assunse l’obbligo di pubblicare il documento dell’Informe anual de
167 La Direttiva 2001/34/CE del 28 maggio 2001 riunì la direttiva 79/279/CEE, la direttiva 80/390/CEE e ladirettiva 88/627/CEE relative al regime informativo da adottare.
131
gobierno corporativo all’articolo 116 della Ley de Mercados de Valores, con il fatto che si
determinò il suo contenuto minimo che doveva essere completata da norme regolamentari
della CNMV e aggiungeva ai punti segnalati dall’Informe Aldama un altro capoverso f)
“Grado di osservanza delle raccomandazioni di corporate governance o, nei casi ammessi, la
spiegazione della mancanza della loro osservanza.” raccogliendo il principio del “Comply or
explain”. L’Informe Aldama spiega tale posizione dicendo che “le società dispongono di un
alto grado di autonomia per strutturare la propria organizzazione e funzionamento dei propri
organi di governo e per adattarli alle proprie necessità, circostanze e preferenze specifiche.
Nonostante che, quando si allontani dagli standard di best practice, sia di quelli stabiliti o
raccomandati a livello generale sia di quelli adattati e pubblicati da ciascuna società, devono
offrire una motivazione dettagliata delle proprie decisioni , perché i mercati possano valutarla
correttamente. Inoltre, in relazione alle pratiche effettivamente seguite, l’esigenza di
motivazione comporta una valutazione costante le pratiche di corporate governance e dare un
giudizio sul loro grado di osservanza, apportando dati e supporti che possano accreditarlo.”
(par. II, Informe Aldama) Il fondamento di questa idea si deve trovare partendo dall’idea
dell’autoregolamentazione delle società quotate. In termini più precisi, dentro i limiti imposti
dal diritto sia nel campo del diritto societario sia del diritto dei mercati finanziari in cui si può
muovere l’autonomia delle società quotate. Un’altra conseguenza dell’autoregolamentazione
si manifesta non solo nelle scelte statutarie, ma anche attraverso i regolamenti dell’assemblea
degli azionisti e del consiglio di amministrazione con la particolarità che è l’assemblea quella
che redige questo documento.
La determinazione del valore vincolante delle raccomandazioni di corporate governance
comporta alcune difficoltà. Per esempio il fatto che le raccomandazioni dell’Informe
Olivencia erano di carattere puramente volontario; invece, l’Informe Aldama mostra che, per
mezzo del principio “Comply or explain” il compimento di tali raccomandazioni può essere
eluso se la società offre “un’esposizione dettagliata delle proprie decisioni, affinché i mercati
possano valutarla.” Questa considerazione, che si trova in un campo “metagiuridico”, dal
momento che l’inosservanza di queste raccomandazioni, dovutamente spiegato, deve essere
giudicato dai mercati finanziari. In ogni modo, sembra un passo in avanti considerevole il
fatto che la redazione dell’ Informe Anual de gobierno corporativo sia diventata obbligatoria
secondo lo schema stabilito per legge, ugualmente lo è il fatto che nell’articolo 116 della
132
LMV alla lettera f168 del quarto punto di questo articolo si chieda di indicare il livello di
osservanza delle raccomandazioni di corporate governance secondo il principio del Comply or
explain bisogna indicare anche “la mancanza di osservanza di queste raccomandazioni”, per
questo si deve capire che la legge confida nella capacità di “giudizio del mercato” e tralascia
di considerare che si è prodotta “l’infrazione di una norma che è considerava non
vincolante”169. Nonostante questo, la supervisione di tali documenti è di competenza della
Commissione nazionale del mercato valori170 che, secondo l’articolo 100, considera le
omissioni o l’inserimento di dati erronei come mancanze gravi. Sembra chiara la funzione di
supervisione o vigilanza della CNMV sul compimento delle norme sulla corporate
governance e la sua facoltà di rendere pubblico quello che consideri rilevante sul “grado
effettivo di compimento”.
Nel 2003 la CNMV si proponeva di “elaborare un documento unico con le
raccomandazioni esistenti, che avrebbe potuto servire come criterio per l’adozione delle
norme di corporate governance da parte delle società, e per la giustificazione o spiegazione
delle norme o pratiche che approvi la società”. In modo certamente ambiguo, questa
raccomandazione, dice che la CNMV dovrà stendere un redigere un “codice di corporate
governance” ispirato alle raccomandazioni allora esistenti, che erano l’Informe Olivencia e
l’Informe Aldama, “che potranno servire come criterio per l’adozione delle norme di
corporate governance da parte delle società”, facendo capire che non solo la CNMV potrà
preferire alcune raccomandazioni rispetto a altre quando non siano coincidenti quelle
osservate, ma anche stabilirne altre nuove. In ogni caso, poiché non esisteva ancora il
“documento unico” (cioè il Codigo Unificado) pubblicato dalla CNMV quando pubblicò la
circolare 1/2004, che ha lasciato indicato, al momento di riferirsi al paragrafo f) dell’Informe
anual, che “mentre il documento unico a cui si riferisce l’Ordine ECO/3722/2003, del 26
dicembre, no sia elaborato, dovranno prendersi come riferimento per completare questo
paragrafo le raccomandazioni dell’Informe Olivencia e Informe Aldama.” Su questo punto mi
sembra importante ricordare che la commissione dell’Unione Europea, seguendo i passi del
Winter report, consiglio che ciascuno stato membro rediga “un codice di corporate
governance”.
168 “Grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo, o, en su caso, la explicación de lafalta de seguimiento de dichas recomendaciones.” (art. 116 LMV lettera f, punto 4)169 Fernando Sanchez Calero, Derecho de sociedades anonimas cotizadas., Edelsa edicion, Madrid, 2006.170 Comision Nacional de Mercado de Valores.
133
In effetti, lo Winter report partì dalla consultazione pubblica che effettuò, sulla
convenienza di redigere un codice europeo di corporete governance; il comitato Winter arrivò
alla conclusione negativa, una volta ricevute le risposte, dal momento che giudicò che le
differenze più rilevanti non stavano nei codici volontari di corporate governance, ma nei
diritto societario degli stati membri. Per questo motivo raccomandò che, senza pregiudicare il
fatto che la Commissione fomentasse la coordinazione tra i numerosi codici, consigliava che
ciascuno stato scegliesse un codice per il proprio paese, ciò infatti faciliterebbe la
coordinazione tra i diversi paesi171. La Commissione europea accolse questa idea e, dopo aver
ribadito che un codice unico avrebbe avuto diversi inconvenienti, propose di “migliorare
l’informazione sulle pratiche di governo societario”, questo significava che le società quotate
avrebbero dovuto redigere, oltre ai documenti contabili annuali, una “dichiarazione annuale di
corporate governance” (Annual Corporate Governance Statement), cioè un documento simile
a quello chiamato dalla LMV, Informe anual de gobierno corporativo, che deve includere i
sette punti, con alcune differenze, che si elencarono nell’articolo 116. La redazione di questo
documento, che insieme a diverse misure che suggerisce la Commissione, segue in generale
lo Winter report, che pretende la modernizzazione del diritto societario degli stati membri. Su
questo punto la Commissione afferma che l’unione europea deve implicarsi attivamente nel
coordinamento di questa materia e indica che “in particolare, ciascuno stato membro dovrebbe
procedere a procedere alla scelta di corporate governance, a livello nazionale, al quale
debbono adeguarsi le società quotate o rispetto al quale devono essere spiegate le deviazioni.
Questa coordinazione, secondo quanto dice il documento, non dovrebbe riferirsi solo
all’elaborazione di questi codici nazionali, ma anche alle procedure scelte per controllare che
gli stati membri applicano tali raccomandazioni e al rispetto degli obblighi informativi.172”
171 Nell’Informe si fa riferimento al voluminoso lavoro realizzato da parte Weil, Gotschal & Menges, 2002, dopola relazione generale, include cinque allegati, che fanno riferimento ai diversi codici negli stati membridell’Unione Europea. La lista di “codici” attualmente è molto più numerosa.172 Il documento della Commissione Europea è una comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo daltitolo “Modernizzare del diritto societario e rafforzare il governo societario nell’Unione europea - Un piano perprogredire.” COM/2003/284.
134
3. Contenuto della relazione annuale sulla corporate governance, Informe Anual de
Gobierno Corporativo
Il contenuto della relazione sulla corporate governance, le cui linee base vengono
enunciate nell’articolo 116 della LMV, viene elencato in modo dettagliato nella legge
ECO/3722/2003, del 26 dicembre, il cui regime, a sua volta, è completato dalla circolare
1/2004, del 17 marzo, della CNMV (in relazione alle Casse di Risparmio, che emettano valori
ammessi a quotazione nel mercato ufficiale è stata pubblicata la legge ECO/354/2004, del 17
febbraio). In questa circolare si elenca in modo dettagliato il contenuto e la struttura della
relazione di governo societario, così come le parti più schematiche che devono essere riempiti
dalle società quotate. Le disposizioni regolamentari hanno stabilito in sei paragrafi il
contenuto della relazione, essendo comunque fedeli al quadro stabilito dalla articolo 116.4
della LMV. Si vuole sottolineare inoltre che la circolare sviluppa nell’allegato I un modello di
relazione, i cui contenuti cercano di essere chiariti in alcune istruzioni che sono raccolte nello
stesso allegato173.
Vale la pena elencare i punti principali delle informazioni che sono richieste:
A. Struttura della proprietà della società
B. Struttura dell’amministrazione della società
C. Operazioni vincolate
D. Sistema di controllo dei rischi
E. Assemblea degli azionisti
F. Grado di osservanza delle raccomandazioni in materia di corporate goverance o, nei
casi richiesti, spiegazione della mancanza di compimento delle raccomandazioni.
A. Struttura della proprietà delle società
La finalità di questo paragrafo è quella di esporre qual è il capitale della società e indicare
l’elenco dettagliato dei suoi proprietari. In tal senso la commissione Aldama suggeriva,
partendo dell’obbligo vigente di pubblicare le partecipazioni significative, di offrire
“un’immagine fedele e aggiornata di coloro che controllano le società, rendendo pubblica la
struttura del capitale.” Per questo segnalava che si doveva tenere in conto non solo le
percentuali delle partecipazioni, dirette o indirette degli azionisti, ma anche quelle che
risultavano dai patti parasociali, dai gruppi societari o di quelle in mano ai membri del
consiglio di amministrazione e delle azioni proprie.
173 In questo si dice “Per migliorare la comprensione del modello e la sua successiva elaborazione, è necessarioleggere le istruzioni che per il suo compimento compaiono alla fine di questo documento.”
135
Queste richieste, che sono raccolte nel diritto spagnolo del mercato valori, sia mediante
disposizioni contenute nella LMV, sia in norme regolamentari174, sono precisate nella legge
ECO/3722/2003 e nella circolare con riferimento non solo a queste disposizioni, ma dando
maggior attenzione alla titolarità delle azioni, alla partecipazione degli amministratori nel
capitale, i patti che tra gli azionisti che toccano i diritti di voto, in modo da dare una visione
d’insieme della struttura del capitale che sia aggiornata alla data di pubblicazione del
documento.
L’informazione richiesta si può elencare nei seguenti punti:
a) Un primo aspetto che deve fornire questo paragrafo è la determinazione della cifra del
capitale sociale, dopo la sua ultima modifica, con l’indicazione del numero delle azioni che lo
compongono, come se tutte le azioni sono uguali o esistono classi di azioni, con il numero
preciso. Si richiede il dettaglio dei titolari diretti o indiretti delle partecipazioni significative:
della loro quantità, della percentuale che rappresentano sul totale del capitale sociale, così
come, nel caso in cui la titolarità è indiretta, l’identità delle persone a cui nome sono le azioni
indicando il numero che corrisponde a ciascuno e la percentuale in relazione al capitale
sociale. Insieme a questo si richiede che nel documento appaia i movimenti più significativi
della struttura azionaria, tra cui: acquisti e vendite delle azioni che sono stati fatti durante
l’esercizio.
Per quanto riguarda l’aspetto della titolarità delle azioni, si richiede che appaiano nella
relazione annuale sulla corporate governance le partecipazioni dirette o indirette, con
l’indicazione del numero delle azioni che possiede ciascuno e la percentuale sul capitale
sociale che rappresentano, quelle che possiedono i membri del consiglio di amministrazione,
precisando non solo la loro identificazione, ma anche la data della loro prima nomina e quella
dell’ultima. Si richiede inoltre che, in caso di partecipazioni indirette possedute da un
consigliere si precisi a nome di chi sono intestate, così come il numero di azioni che
costituiscono queste partecipazioni. Allo stesso tempo si devono evidenziare i diritti
d’opzione che i consiglieri possiedono sulle azioni della società, con l’identità di ciascun
consigliere, il numero dei diritti di opzione di cui dispone, così come le azioni che in
definitiva possa acquisire ciascuno.
b) Un altro aspetto al quale da spazio il documento in questo paragrafo è il riferimento ai
vincoli che possono esistere tra gli azionisti, di carattere famigliare, contrattuale o societario,
174 Principalmente mediante il Decreto Reale 377/1991, del 15 marzo, modificato da parte del Decreto Reale2590/1998, del 7 dicembre, e completato da altre norme; cfr. legge 23 aprile 1991, circolare 2/1991, del 14aprile, Decreto Reale 1370/2000, del 19 giugno, e circolare 4/2000, del 2 agosto.
136
precisando il tipo di vincolo, sempre che si tratti di partecipazioni significative e siano
conosciute dalla società, allegando una descrizione succinta del loro contenuto e dell’identità
del loro titolare. Oltre queste relazioni, devono emergere dal documento i patti parasociali tra
gli azionisti che sono stati comunicati alla società, ai quali si riferisce l’articolo 112 della
LMV, a cui segue la descrizione della natura del patto, così come la percentuale del capitale
che rappresentano. Inoltre dovranno riflettersi nella relazione le azioni concertate175 che
possano esistere tra gli azionisti della società e che questa conosca176.
c) Il controllo della società da parte di una persona è un altro dato che deve essere incluso in
questo documento, nel quale si deve indicare se esiste una persona fisica o giuridica che
eserciti o possa esercitare il controllo sulla società secondo l’articolo 4 della LMV, che offre
una nozione di gruppo di società caratterizzato dalla unità decisionale177.
d) Le ultime informazioni sulla struttura del capitale sociale riguardano la situazione delle
azioni proprie della società. Il documento deve riflettere, in primo luogo, il numero totale e la
percentuale riferita al capitale delle azioni proprie che la società possiede, in modo diretto o
indiretto, dovendo precisare in questo ultimo punto il soggetto che direttamente è titolare delle
azioni e il loro numero. Inoltre bisogna indicare in modo dettagliato le variazioni significative
delle azioni proprie durante l’esercizio, secondo quanto stabilito dal Decreto Reale 377/1991,
e i risultati ottenuti da tali operazioni.
Si devono riassumere in questo paragrafo anche la deliberazione dell’assemblea della
società che autorizza l’acquisizione di azioni proprie, così come le condizioni stabilite nello
stesso, secondo quanto stabilito nell’articolo 75 della LSA178, con indicazione della
sospensione del diritto di voto e dei diritti politici incorporati alle azioni proprie e alle società
controllate; si informerà ugualmente che le azioni proprie si calcolano al momento di
calcolare le quote necessarie per la costituzione e adozione degli accordi nell’assemblea,
secondo l’articolo 79 della LSA
B. Struttura dell’amministrazione della società
Questo aspetto della relazione annuale sulla gestione è di particolare interesse per la
posizione centrale che assume il Consiglio di Amministrazione all’interno della materia della
corporate governance e per quanto è delicata la sua configurazione e la soluzione delle
problematiche che ad esso sono legate.
175 La legge 3722/2003 e la circolare 1/2004 fanno distinzione tra patti o accordi tra azionisti che implicanoun’azione concertata e i patti parasociali.176 Alle azioni concertate si riferisce il Decreto Reale 377/1991.177 Sanchez-Calero Guilarte, Derecho de sociedades anonimas cotizadas., p. 5465, 2002, Madrid.178 Ley de Sociedades Anonimas
137
Partendo dalla legge 26/2003, rispetto al principio dell’autoregolamentazione delle società
quotate, queste, secondo quanto stabilito dall’articolo 115.1 della LMV, sono obbligate a fare
in modo che il Consiglio di Amministrazione approvi un suo regolamento interno che ha il
compito di regolamentare il suo funzionamento interno.
La legge ECO/3722/2003 al punto 4, completata da quanto stabilito nella circolare 1/2004,
dichiara che nella pagina web della società deve apparire, insieme agli altri documenti, il
regolamento del Consiglio di Amministrazione e, nel casi consigliati, anche i regolamenti dei
comitati interni al consiglio, altre alle informazioni relative al numero e all’identità dei
membri del consiglio, così come “alla condizione degli stessi d’accordo con quanto stabilito
nel regolamento del consiglio”. La circolare 1/2004 della CNMV espone singolarmente i
punti che devono essere raccolti nella relazione annuale sulla struttura dell’amministrazione
della società.
a) In relazione alla composizione del consiglio di amministrazione si deve esplicitare il
numero massimo e il numero minimo di consiglieri fissato dallo statuto, la cui deliberazione
si deve effettuare entro i limiti stabiliti dall’assemblea. Il numero totale di consiglieri deve
figurare nel documento annuale, con indicazione della loro identità, se ha ricevuto qualche
mandato all’interno del consiglio, la data della prima nomina e quella dell’ultima, il
procedimento per mezzo del quale sono stati eletti. Se l’amministratore fosse una persona
giuridica, dovrà essere indicato allo stesso tempo il nome del rappresentante che esercita le
funzioni di amministratore della società.
Si deve indicare nella relazione annuale, se ci sono state delle dimissioni di consiglieri
durante l’esercizio, con indicazione del nome e della data.
b) Si devono indicare le diverse classi di consiglieri, che nella circolare 1/2004 appaiono
divise in quattro classi:
I.I consiglieri esecutivi che l’Informe Aldama qualifica anche come “interni”, e in modo
meno preciso li definisce anche come i “consiglieri che possiedono funzioni esecutive o
direttive nella società o in alcuna delle società partecipate, in ogni caso quelli che abbiano una
relazione contrattuale, commerciale o di altro tipo con la società, diversa da quella di
consigliere. Inoltre sono consiglieri esecutivi quelli che abbiano un potere deliberativo in
relazione d alcune parti dell’attività commerciale della società o del gruppo dovuta
principalmente a delegazioni o conferimento di poteri conferito dal consiglio di
amministrazione.” La definizione continua dicendo che “all’opposto non dovrebbe
considerarsi consigliere esecutivo o interno colui che riceva facoltà speciali dall’assemblea o
138
dal consiglio di amministrazione attraverso delegazione, autorizzazione o impossessamento
per un determinato contratto.” (lettera a del paragrafo IV.2.1).
Una definizione di consigliere esecutivo è contenuta nel primo paragrafo della circolare
1/2004 nelle sue “Istruzioni”179. Si potrebbe dire con parole più semplice che un consigliere
esecutivo è un consigliere delegato al quale il consiglio di amministrazione delega in modo
permanente funzioni di direzione e amministrazione ordinaria della società, con il potere di
rappresentanza della stessa nei termini previsti dall’articolo 129.
La circolare stabilisce che, oltre all’identità dei consiglieri esecutivi, appaia anche il
“comitato che ha proposto la sua nomina” e l’incarico all’interno della società.
II. I consiglieri “esterni dominicales” sono delineati come “i consiglieri proposti dagli
azionisti, individualmente o in accordo, in ragione di una partecipazione stabile nel capitale
sociale che, indipendentemente dal fatto che dia o no diritto a un posto nel consiglio di
amministrazione, sia stato stimato sufficientemente significativo dal Consiglio, tenendo in
conto la percentuale di capitale flottante della società, per portare la sua proposta
all’assemblea degli azionisti180.” (lettera b, paragrafo IV, 2.1)
La legge ECO/3722/2003 stabilisce che “l’Informe Anual” sulla corporate governance deve
indicare “i consiglieri che siano stati nominati in rappresentanza di partecipazioni
significative, o la cui nomina sia stata promossa da parte di titolari di partecipazioni
significative, con la specificazione della natura delle relazioni che li vincolano ai titolari delle
partecipazioni significative. Indicazione dell’esistenza e identità di membri del consiglio di
amministrazione che siano, a loro volta, consiglieri di società che ostentano partecipazioni
significative nella società quotata.”
I casi di consiglieri chiamati dominicales offrono una diversità di sfumature che si sono
riflettute nella circolare 1/2004, che dichiara che all’interno della categoria di azionisti esterni
si includeranno i seguenti presupposti:
179 Cfr. cicolare 1/2004, lettera B.1.3 della sezione Istruzioni, definizione di “Consiglieri esecutivi: siintenderanno come tali i consiglieri che possiedano funzioni esecutive o direttive nella società o in alcuna dellesue società controllate, e , in ogni caso, quelli che mantengano una relazione di contrattuale di lavoro,commerciale o di altro tipo con la società, diversa da quella di consiglieri. Sono anche consiglieri esecutivicoloro che abbiano una qualche capacità di decisione in relazione a qualche ambito d’azione della società o delgruppo mediante delegazione o conferimento stabile, conferito dal consiglio di amministrazione o dalla società,rispettivamente.”180 Si deve notare che nel progetto della legge sulla trasparenza presentato al Governo nel marzo 2003 si stabilivache la responsabilità degli azionisti che avessero proposto i consiglieri dominicales, sebbene la formulazione puòsembrare equivoca, nel paragrafo 3° dell’articolo 133 della LSA diceva che “ugualmente risponderanno gliazionisti del danno che causino gli amministratori che nomino attraverso atti contrari alla legge o agli statuti orealizzati ignorando i doveri con i dovrebbero svolgere i propri incarichi.”
139
i. Quando il consigliere è stato nominato dal titolare della partecipazione significativa o da
una società appartenente allo stesso gruppo, esercitando il diritto di rappresentanza
proporzionale181. Presupposto di applicazione certamente poco frequente nelle società
quotate;
ii. Quando i membri nominati del consiglio della società siano, a loro volta consiglieri, alti
dirigenti impiegati, impiegati prestatori non occasionali di servizi rispetto al titolare della
partecipazione significativa o società appartenenti al gruppo;
iii. Quando per l’accordo di nomina siano stati necessari i voti a favore emessi dal titolare
della partecipazione significativa o dalle società appartenenti allo stesso gruppo, o dai membri
dell’organo di amministrazione designati da questo titolo. In questo caso si mescolano due
casi diversi. In primo luogo, quando la nomina del consiglio sia stata effettuata
nell’assemblea, dal momento che non ha senso in altri casi il riferimento ai voti dell’azionista
o delle società del gruppo. In secondo caso, si riferisce al sistema di nomina per cooptazione;
iv. Quando sia lo stesso consigliere il titolare della partecipazione significativa di cui si tratta
o di una società appartenente al suo gruppo. In questo ultimo presupposto pare si debba
intendere che il consigliere è una persona giuridica, caso possibile però non frequente; però in
pratica sembra frequente che quando una società ha una partecipazione significativa in
un’altra società quotata è solita scegliere una persona che si qualifichi come consigliere, ma
che sia una soggetto di fiducia della persona giuridica;
v. Quando nella documentazione della società nella quale avvenga la nomina, il titolare della
partecipazione significativa accetti che il consigliere sia stato designato da tale titolare o che
lo rappresenti o che il consigliere dominicales lo sia grazie alla sua relazione con quello. È
frequente in Spagna che l’azionista di maggioranza nel momento in cui si rende conto del
fatto che esiste un posto vacante all’interno del consiglio della società, proponga al Presidente
la designazione di un consigliere attraverso di un sistema che diventa di cooptazione.
III. Il terzo punto che tratta la circolare è quello riguardante i “consiglieri indipendenti
esterni”. Il report Olivencia aveva dedicato una speciale attenzione ai consiglieri indipendenti,
indicando nella seconda raccomandazione del suo codice, che nella composizione del
consiglio doveva integrarsi un numero ragionevole di consiglieri indipendenti, il cui profilo
rispondesse a persone di prestigio professionale che non avessero vincoli con l’alte direzione
e neppure con gli azionisti significativi. In questo documento si rendeva chiara l’importanza
181 Si fa riferimento al sistema di nomina del consigliere seguendo il sistema regolato dall’articolo 137 della LSAe decreto reale 821/1991.
140
della qualifica professionale degli indipendenti182. Il documento Aldama cerca di
concretizzare le condizioni che garantiscano la sua imparzialità e obiettività di criteri, in modo
indicativo, nel modo seguente: “1. Non avere o non aver avuto recentemente, una relazione di
lavoro, commerciale o contrattuale, diretta o indiretta, e di carattere significativo con la
società, i suoi dirigenti, i consiglieri dominicales o società del gruppo i cui interessi
azionariali siano rappresentati da questi, inoltre aziende di credito con una posizione rilevante
per quanto riguarda il finanziamento della società o organizzazioni che ricevano sovvenzioni
significative dalla società. 2. Non essere consigliere di un’altra società quotata che abbia
consiglieri dominicales nella società di cui si tratta. 3. Non avere una relazione di parentela
con i consiglieri esecutivi, dominicales o con i membri dell’alta direzione della società.”
(lettera c, par. IV, 2.1)
Il Codigo Unificado rende ancora più severa tale norma indicando che un terzo dei membri
del consiglio debbano essere indipendenti.
Lo Winter Report affermava che ciò che è rilevante per avere una connotazione
d’indipendenza è l’assenza di vincoli con la società e consigliava la convenienza di fare una
lista di casi che possano compromettere la loro indipendenza. Tale lista dovrebbe includere le
persone impiegate nella società o che lo siano state durante un periodo inferiore a cinque anni
dalla sua nomina come consiglieri; coloro che ricevono benefici particolari o dei suoi dirigenti
per il loro lavoro o per la loro consulenza; coloro che ricevono remunerazioni vincolate ai
risultati della società; coloro che nella condizione di amministratori esterni (o membri del
consiglio di vigilanza) abbiano la stessa condizione in un’altra società vincolata, coloro che da
soli o congiuntamente con altri siano azionisti di maggioranza della società o i suoi
rappresentanti. (Informe Winter, lettera b, par. III, 4.1)
La circolare 1/2004, tralasciando riferimenti alle qualifiche che dovrebbero avere gli
indipendenti, fa riferimento a questi con particolari sfumature, si debbono considerare
consiglieri esterni indipendenti coloro che abbiano un riconosciuto prestigio professionale,
che possano apportare la loro esperienza e le loro conoscenze al governo societario e che, non
essendo né esecutivi né dominicales, siano eletti come tali e abbiano le condizioni che
assicurino la loro imparzialità e obiettività di giudizio.” La circolare inoltre richiede che sia
182 Lo stesso documento Olivencia non nascondeva la difficoltà ha trovare tali requisiti: “la nostra impressione èche tra i mezzi finanziari si stia diffondendo un’interpretazione un poco leggera di quello che è un consigliereindipendente, più attenta alla forma che alla sostanza della denominazione.” Tali opinioni si possono trovareraccolte i n Morillas Jarillo, Las normas de conducta de los administradores de las sociedades de capital, Madrid,2002, pag. 495 e seg.
141
fornita una descrizione del loro profilo professionale al comitato per le nomine del consiglio
al momento della loro proposta.
IV. La circolare 1/2004, seguendo le indicazioni della commissione Aldama, fa riferimento ad
altri consiglieri esterni che non abbiano né la condizione di dominicales né di indipendenti,
senza specificare ulteriormente la loro categoria, chiedendo solamente l’indicazione della loro
identità e del comitato che ha proposto la loro nomina.
V. L’informe Anual, dopo aver raccolto le proposte delle diverse classi di consiglieri e
chiedere che si indichi se la classificazione degli stessi si aggiusta alla distribuzione prevista
nel regolamento del Consiglio, richiede che si elenchino, con l’identificazione corrispondente,
una serie di dati che in gran parte cercano di incettare gli eventuali conflitti di interessi con la
società, e nei quali affiora anche la preoccupazione per il dovere di fedeltà e di lealtà. Per
questo si deve indicare: 1. i membri del consiglio che assumano incarichi di amministrazione
o di dirigenti in altre società che formano parte del gruppo della società quotata, identificando
tali società così come l’incarico che occupano in quelle; 2. se i membri del consiglio lo sono
anche di altre società quotate in Spagna, esterne al gruppo, indicando il nome di queste
società e l’incarico che svolgono; 3. se i membri del consiglio sono titolari di partecipazioni
significative di altre società, siano o no del gruppo, con indicazione della partecipazione e
della società; 4. se i membri del consiglio hanno relazioni rilevanti, diverse dalle
partecipazioni significative, con azionisti importanti o altre società del gruppo, indicando il
nome dell’azionista significativo e descrivendo la matura di questa relazione; 5. se i membri
del consiglio hanno partecipazioni nel capitale di un’altra società che abbia lo stesso, analogo
o complementare genere di attività di cui costituisce l’oggetto sociale, sia della società sia del
gruppo e che siano state comunicate alla società183, si deve indicare nell’Informe anual, oltre
all’identità del consigliere e dell’altra società, l’importo della partecipazione e se occupa un
incarico in questa società184.
VI. La remunerazione dei consiglieri è oggetto di speciale attenzione da parte della circolare
1/2004 che richiede il resoconto dettagliato, suddiviso per tipologia, sia di quanto ricevono
dalla società, come per esempio i consiglieri e gli alti dirigenti della società del gruppo, sia in
altre società. Informazione che non si riferisce a ciascun consigliere singolarmente, ma che
rappresenta il dato finale aggregato. In questi dati si deve indicare la percentuale che
rappresenta il totale di queste cifre rispetto all’utile della società, così come se esistono
183 Dovere di comunicazione imposto al consigliere. Art. 127 ter, par. 4 LSA.184 Dovere di diligenza degli amministratori, cfr. Rodriguez Artigas, F., Cosejeros delegados, comisionesejecutivas y consejos de administracion, Madrid, 1971.
142
clausole di garanzia o di blindaggio per il caso di dimissioni o di presa di controllo da parte di
altre società. L’omissione della relazione annuale di dare l’informazione relativa di quanto sia
la parte percepita da ciascun consigliere, è rilevante perchè questo è un dato che è stato
richiesto da diversi codici di autodisciplina. Infatti il Codice Olivencia raccomandava
un’informazione individualizzata della retribuzione di ciascun membro del consiglio di
amministrazione, però il codice Aldama non seguì sulla stessa linea, ritendo migliore
un’informazione globale. Il Codice Winter, che espose il quadro di riferimento sulla
regolamentazione per un diritto societario europeo moderno, fece alcune considerazioni su
questa materia mastrandosi ampiamente a favore di un’informazione che fosse individuale per
ciascun consigliere.
Al lato di questo punto, il codice Winter si era mostrato critico sui sistemi di retribuzione
che vincolano l’ottenimento delle azioni della società da parte dei consiglieri all’aumento
della quotazione185.
In ogni caso, la retribuzione degli amministratori è uno dei temi dove il rischio di conflitti
di interessi è particolarmente presente, dal momento che gli interessi degli amministratori e
quelli degli azionisti sono vincolati in parte. Nei sistemi moderni una possibilità è far
dipendere la quantità di tali remunerazioni dai risultati della società. Questi sistemi, non
sopprimono totalmente i rischi di conflitti d’interesse e presentano determinati inconvenienti,
nella misura che permettono una realizzazione di benefici risultanti dagli aumenti a breve
termine della quotazione dell’azione, ciò incita gli amministratori a mostrare risultati positivi
secondo il calendario da cui dipende la loro retribuzione. Inoltre queste forme di retribuzione
implicano un incentivo al trasferimento agli amministratori dei diritti di controllo degli
azionisti. Dal momento che la quotazione dell’azione è vincolata ai risultati finanziari
annunciati dalla società, gli amministratori che sono incaricati di redigere il bilancio annuale,
si possono sentire spinti a sopravvalutare questi risultati. Il comitato Winter, sebbene
suggerisca di non proibire totalmente questo tipo di retribuzione, considera necessaria una
attenta regolamentazione dei sistemi di retribuzione sotto forma di azioni e stock options, in
modo che possano contribuire positivamente ad allineare gli interessi degli amministratori con
quelli degli azionisti.
VII. La relazione annuale sulla corporate governance richiede che si risponda ad alcune
domande sul funzionamento del consiglio di amministrazione, come per esempio se è stata
introdotta qualche modifica al regolamento del consiglio di amministrazione e quali siano
185 Report Winter, par. III, 4.2.
143
state; sui procedimenti seguiti nelle nomine, rielezioni, valutazione e rimozione di consiglieri;
se il presidente ricopre anche la carica di CEO della società e le misure adottate per evitare i
rischi di concentrazione del potere; se il presidente ha diritto di voto “privilegiato”; se nel
consiglio sono richieste maggioranze rafforzate, diverse da quelle legali, per alcune decisioni;
se esiste un limite d’età per i consiglieri esecutivi e per il resto dei consiglieri; che venga
indicato il numero delle riunioni del consiglio e dei comitati durante l’esercizio.
Si deve indicare se il bilancio d’esercizio è stato certificato da una società di revisione o da un
revisore esterno, indicando anche la sua identità.
VIII. La circolare 1/2004 esige che compaiano anche alcuni dati sulla revisione dei conti,
partendo dai sistemi adottati dalla società per mantenere l’indipendenza della revisione, come
per esempio accertandosi che la società di revisione scelta non svolga anche altri lavori
società diversi da quello di revisione. Inoltre vengono messi in atto meccanismi affinché si
eviti di presentare all’assemblea un bilancio che abbia un giudizio con rilievi, come per
esempio secondo l’articolo 219 LSA non può essere altro il meccanismo se non quello di
sottoporlo nuovamente alla società di revisione. Per quanto riguarda questo punto che è di
grande importanza si preferisce rimandare ad altre trattazioni specifiche; l’unico riferimento
che sembra rilevante a livello europeo è la Proposta di direttiva relativa alla revisione legale
dei conti annuali e dei bilanci consolidati,COM 144/2004 che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE.
IX. Un altro aspetto della struttura del consiglio di amministrazione che si deve descrivere
nella relazione annuale è l’eventuale costituzione di comitati, la cui composizione e il cui
funzionamento si deve spiegare. Per il buon funzionamento del consiglio di amministrazione
e con il fine di cercare una maggior efficacia attraverso la partecipazione più attiva di tutti i
suoi membri e come manifestazione concreta della diligenza di tutti i suoi membri, sembra
consigliabile la costituzione di comitati interni con specifici compiti. L’organizzazione di tali
comitati, come determinare la loro composizione, le loro competenze e il loro funzionamento,
deve essere descritto nel dettaglio nel regolamento del consiglio e nei regolamenti dei
comitati. L’esistenza di questi regolamenti si deve riflettere nella relazione annuale. La
circolare 1/2004 segnala che, in primo luogo, si devono elencare tali comitati tra i quali c’è il
comitato esecutivo o delegato e gli altri comitati, qualificandoli come “organi di
amministrazione; per esempio il comitato esecutivo o delegato ha funzioni di appoggio per il
consiglio, senza sostituirsi nell’esercizio delle sue funzioni, quanto coadiuvano il consiglio,
144
per questo ad alcuni186 è inappropriata la loro definizione come “organi delegati”; per esempio
anche il codice Olivencia187 usa il termine “organi delegati” con un senso diverso da quello di
delegazione di poteri che, invece, usa l’articolo 141 della LSA. Tuttavia sembra
consigliabile188 evitare di usare il termine di “delegati” per i comitati in cui si svolge il lavoro
preparatorio all’azione del consiglio. Un caso diverso deve essere considerato per il comitato
esecutivo189 che è effettivamente un comitato delegato, dal momento che in virtù della delega
ricevuta è titolare di determinati poteri che possono essere esercitati senza passare
dall’approvazione del consiglio.
Il codice Olivencia partì dal presupposto che è dovere del consiglio quello di stabilire la
competenza e le funzioni di ciascun comitato, sebbene proponesse una lista di quattro
comitati190: il comitato per il controllo interno, il comitato per le nomine, il comitato per le
retribuzioni e il comitato per il compimento. Dopo poco tale suddivisione era stata ridotta,
oltre al comitato esecutivo (art.15), a due: il comitato per le nomine e le retribuzioni (art.17) e
il comitato per il controllo interno e per il compimento (art.16); raggruppandoli sotto il titolo
di “organi delegati del consiglio di amministrazione” (art.14). Il codice Aldama con alcune
modifiche fa riferimento a tre comitati che evita di chiamare “delegati”, quanto “con funzioni
informative e di proposta al consiglio” che sono: il comitato per il controllo interno, quello
per le nomine e le retribuzioni e quello per le strategie e per gli investimenti; senza
preoccuparsi di crearne altre (par. IV, 5).
La legge 44/2002, del 22 novembre, sulla riforma del sistema finanziario, modifica la LMV,
aggiungendo la disposizione diciannovesima, che ha il compito di regolare “il comitato per il
controllo interno” delle società quotate, volendo dare a questo comitato alcune funzioni e una
responsabilità notevoli191, lasciando la libertà di ampliare tali funzioni nel regolamento del
consiglio. Inoltre l’articolo 98.3 della legge 62/2003, del 30 dicembre, redisse la disposizione
186 Rodriguez Artigas, F., Cosejeros delegados, comisiones ejecutivas y consejos de administracion, Madrid,1971.187 Il Codice Olivencia dice rispetto ai poteri che hanno i comitati: “Non si tratta di sostituire il consiglio nellesue decisioni, quanto di dargli strumenti di giudizio, come informazioni, consulenze e proposte affinché questosvolga con efficacia la sua funzione di supervisione e migliori in questo ambito la qualità delle sueperformance.” (par.II, 3.6)188 Alonso Ureba, A.; Roncero Sanchez, El gobierno de las grandes sociedades (Reforma legal versus codigos deconducta)” in AAVV El gobierno de las sociedades cotizadas (coordinatore G. Esteban Velasco), Madrid, 1999.189 Il codice Olivencia separa il comitato esecutivo (raccom. 7) che è l’unica che chiama delegata, per questopossiamo pensare che le altre non lo siano in senso stretto.190 Tali comitati si menzionano nel codice Olivencia (par. II, 3.6) e si riconfermano nella raccomandazione 8dello stesso.191 Cfr. sul funzionamento del comitato per il controllo interno Sanchez Calero, La sociedad cotizada en Bolsa enla evolucion del Derecho de sociedades, (Lineas generales del regimen del comite de auditoria de las sociedadescotizadas), Madrid, 2001.
145
diciottesima in cui si dichiarava che avrebbero dovuto avere un comitato per il controllo “le
società ammesse a negoziazione in mercati secondari officiali di valori”, tale legge da
l’impressione di voler modificare la disposizione diciannove della LMV.
La circolare 1/2004 fa riferimento a quattro comitati del consiglio: il comitato esecutivo o
delegato, il comitato per ilo controllo interno, il comitato per le nomine e per le retribuzioni e
il comitato per le strategie e per gli investimenti. Sebbene in un altro paragrafo da la
possibilità di costituire altri comitati. Di tutti i comitati viene richiesta l’identità dei consiglieri
che li compongono, il ruolo che svolgono, le funzioni attribuite a ciascun comitato, l’esistenza
di regolamenti dei comitati, il grado di autonomia di cui dispongono e se hanno poteri
delegati. Inoltre nella circolare viene richiesto che si indichi se nel comitato esecutivo
partecipano consiglieri di diverse tipologie (esecutivi o no) e se nel comitato per le nomine e
per le retribuzioni tutti i suoi membri siano esterni.
C. Operazioni vincolate
Nella legge ministeriale ECO/3722/2003 un paragrafo ha il titolo di “operazioni vincolate
e operazioni infragruppo” e queste operazioni si dividono in tre classi. In primo luogo, si fa
riferimento a quelle operazioni rilevanti che presuppongono un trasferimento di risorse tra la
società (o le società del gruppo) e gli azionisti o le partecipazioni più significative della
società. In secondo luogo le operazioni rilevanti realizzate dagli amministratori e dai dirigenti
della società (o delle società del gruppo) con la società. In terzo luogo, si considerano “le
operazioni significative realizzate con altre società appartenenti allo stesso gruppo.”.
La circolare ha alterato questa classificazione facendo riferimento, nelle sue “istruzioni”,
al fatto che “in quanto a definizioni, criteri e tipo di aggregazione rispetto alle persone citate”
nella circolare stessa si farà riferimento a quanto disposto nell’articolo 35 della legge 24/1988,
del 28 luglio, del mercato valori.
Inoltre si devono segnalare i conflitti di interessi nei quali potrebbero trovarsi i consiglieri
della società, secondo quanto previsto nell’articolo 127 ter della LSA. Infine si ricorda che
nella relazione annuale i meccanismi stabiliti per identificare e risolvere i possibili conflitti di
interessi tra la società o il suo gruppo e i suoi consiglieri, dirigenti o azionisti significativi.
D. Sistemi di controllo dei rischi
Questa informazione che deve contenere la relazione annuale “cerca di rendere pubbliche
le disposizioni sul controllo stabilite per valutare, mitigare o ridurre i principali rischi della
società.” La legge ECO/3277/2003 fa uno sforzo per chiarire questo punto, però chiudendosi
in una tautologia, nel momento in cui dice che questo documento deve “segnalare se esistono
146
sistemi di controllo del rischio relazionato con le attività svolte dalla società. La descrizione
dei sistemi di controllo del rischio conterrà, almeno, l’indicazione dei rischi coperti dal
sistema, insieme alla giustificazione dell’adeguamento dei sistemi di controllo dei rischi
adattati al profilo di rischio della società.”
La legge indica che si deve raccogliere nella relazione quanto segnalato nel paragrafo
precedente evidenziando la politica generale dei rischi della società e i sistemi per valutare o
ridurre i principali rischi della società e del suo gruppo, così come altri aspetti che possano
emergere al riguardo.
D’altra parte anche il revisore, che è chiamato a dare un giudizio sulla contabilità, deve
fare delle osservazioni precise su “qualsiasi fatto che avesse comportato un rischio per la
situazione finanziaria della società.” (art. 209 della LSA; art. 4 e 5 del regolamento della
legge sul controllo dei conti.). Ugualmente si deve tenere in conto che il comitato per il
controllo interno delle società quotate deve mantenere contatti con il revisore esterno “per
ricevere informazioni su quelle questioni che possano mettere a rischio la loro indipendenza e
qualsiasi altra questione relazionata con il processo di controllo dei conti192.”
E. L’assemblea degli azionisti
L’informazione che è richiesta nella relazione annuale sull’assemblea degli azionisti è
segnata da una certa sobrietà e sta al margine delle preoccupazioni del codice Aldama e delle
raccomandazioni dei codici sul governo societario in senso lato; infatti, l’assemblea è
considerata “come organo sociale attraverso cui si articola il diritto dell’azionista a intervenire
nel prendere le decisioni essenziali della società, per questo deve rendere possibile nel modo
più facile questa partecipazione, facilitando la rappresentazione dell’azionista che non
partecipa alla stessa e l’espressione dei suoi interessi alla traverso il diritto di voto.”. (Informe
Aldama). La legge ECO/3722/2003 limita la sua informazione minima “all’esistenza e
descrizione del regolamento dell’assemblea; diritti degli azionisti in relazione all’assemblea;
dati di partecipazione alle assemblee precedenti e verbalizzazione degli accordi adottati
dall’assemblea durante l’esercizio.” La circolare della CNMV migliora questo aspetto
esigendo maggiori dettagli sullo svolgimento dell’assemblea, gli accordi, le presenze, etc193.
Su questi punti, la relazione vuole che si descrivano le differenze che, grazie agli statuti o al
regolamento dell’assemblea, esistono in relazione a quanto richiesto della LSA. Si chiede che
si indichino le modifiche che sono state introdotte durante l’esercizio nel regolamento
192 Cfr. Disposizione aggiuntiva diciannovesima della LMV.193 Alonso Ledesma, El papel de la junta general en el gobierno corporativo de las sociedades de capital.”, inAAVV El gobierno de las sociedades cotizadas, (coordinatore G. Esteban Velasco), Madrid, 1999.
147
dell’assemblea e si sollecita che vengano descritte le misure adottate per incentivare la
partecipazione all’assemblea. Tra i punti che dengono richiesti dalla relazione annuale
bisogna indicare se il presidente dell’assemblea è anche presidente del consiglio di
amministrazione, in tal caso si devono aggiungere le misure adottate per garantire
l’indipendenza e il buon funzionamento dell’assemblea. Inoltre bisogna dare informazioni
sulla partecipazione degli azionisti all’assemblea, indicando la percentuale del numero di
azioni di cui erano titolari coloro che sono intervenuti, così come la percentuale del capitale
globale che è intervenuto e la percentuale di coloro che erano rappresentati e se si sono svolte
votazioni a distanza. Viene dato spazio a due punti di particolare interesse. Il primo punto
riguarda le politiche adottate dalla società per quanto riguarda le deleghe di voto
nell’assemblea e la seconda sulla conoscenza che ha la società sulla politica degli investitori
istituzionali di partecipare o no alle decisioni della società, intendendo per investitori
istituzionali le società di raccolta del risparmio, le società finanziarie e gli intermediari
finanziari autorizzati di qualsiasi tipo.
F. Grado di compliance con le raccomandazioni in tema di corporate governance o
spiegazione della mancanza di osservanza delle stesse.
Fin dall’inizio i codici Olivencia e Aldama si sono mostrati particolarmente sensibili a
rendere pubblico il grado di osservanza delle raccomandazioni volontarie sulla corporate
governance da parte delle società. A tale proposito, Wymeersch194 faceva notare che tra tutti
gli stati europei la Spagna è un caso particolare in quanto a preoccuparsi direttamente che le
società pubblichino, oltre ai documenti obbligatori, il grado di osservanza di ciascuna
raccomandazione all’interno della relazione annuale è la commissione di sorveglianza sulla
borsa. In Italia, sebbene le società siano chiamate a pubblicare la relazione sulla gestione, non
lo sono ad indicare il grado di osservanza di ciascun punto del codice di autodisciplina, anche
se all’interno del documento risulti presumibile; in tal senso sono stati realizzati studi da
società di consulenza, prima fra tutte Assonime. Tale problema di rendere pubblico il grado di
osservanza non era sfuggito sin dall’inizio agli studi comparativi sviluppati a livello
europeo195.
194 Wymeersch Eddy, Corporate Governance Codes and their Implementation, Working Paper n. 10, Financiallaw Institute, Universiteit Gent, settembre 2006. “In one jurisdiction (Spain), the securities supervisor is set to beon charge of verifying whether the governance statement conforms with the law, for example whether the legalcriteria for deeming a director independent have effectively been respected.”195 Weil, Gotshal & manges, Comparative Study of corporate governance Code sto the European Union and itsMember States. Final Report, 2002.
148
Per queste ragioni, nella relazione annuale sulla corporate governance, la cui ragione
d’esistere sta in buona parte in questo punto, si deve raccogliere il grado di osservanza delle
raccomandazioni dei codici di condotta in materia di corporate governance. Sembra che sia
rimasto abbastanza chiaro che i codici di condotta spagnola sono d’accordo con il principio
del “Comply or explain”, le cui spiegazioni e osservazioni vengono raccolte in queste
relazioni; tale principio emerge dall’articolo 112.5 della LMV.
Inoltre la legge ECO/3277/2003 aveva stabilito che la CNMV “elabori un documento
unico sulla corporate governance con le raccomandazioni esistenti, con il fine di utilizzarlo
come punto di riferimento per l’adozione delle norme di corporate governance da parte delle
società quotate e per la giustificazione o spiegazione delle norme o pratiche che approvi o
realizzi la società.” Ugualmente si è detto, che la circolare 1/2004 della CNMV dichiarava
che, mentre non fosse stato ultimato tale “documento unico”, che sarebbe poi stato pubblicato
nel 2006 con il titolo di Codigo Unificado, dovranno prendersi come punti di riferimento il
codice Olivencia e Aldama. In quel momento sembrava esserci una certa indeterminazione
per quanto riguardava le raccomandazioni, ritenendo necessario un codice unico valido per
tutta la Spagna196. Si deve valutare positivamente che sia venuto proprio dalla legge sulla
trasparenza, che in principio era stata duramente criticata, l’obbligo di redigere la relazione
annuale sulla corporate governance, sebbene tale obiettivo era già auspicato dalle direttive
comunitarie.
In seguito alla pubblicazione del Codigo Unificado, è stata pubblicata la circolare 4/2007,
del 27 dicembre, che ha modificato la precedente circolare 1/2004 cercando di adattare iol
testo della relazione annuale all’introduzione del nuovo codice, soprattutto nella parte finale
in cui si riferisce esplicitamente al compimento delle raccomandazioni del nuovo codice
unificato; il vantaggio sperato dalla stesura di questo ultimo codice era dare un riferimento più
unitario sulla lista di raccomandazioni a cui le società avrebbero dovuto fare riferimento,
evitando ripetizioni e colmando lacune rispetto alla coesistenza dei due codici precedenti. Il
nuovo codice, che dovrà essere adottato dall’esercizio del 2007, è stato rispecchiato dalla
modifica delle relazioni annuali sul buon governo societario che si è adattato a tale cambio,
sostituendo nell’ultima parte all’osservanza dei punti del codice Olivencia e Aldama quelli del
Codigo Unificado. Nelle altre parti la relazione non è stata sostanzialmente modificata.
196 Fernandez de la Gandara, “Codigos de conducta y administracion de sociedades.” in AAVV, Responsabilidadde consejeros y altos cargos de sociedades de capital. (J & A Garrigues, Abogados), Madrid, 1996.Sanchez Calero, Los administradores en las sociedades de capital, Madrid, 2005.
149
3.1 La responsabilità del consiglio di amministrazione rispetto all’elaborazione della
relazione annuale sulla corporate governance
Infine sembra utile fare un accenno alla responsabilità del consiglio di amministrazione
nell’elaborazione della relazione sulla corporate governance. Infatti è compito del consiglio,
come anche l’elaborazione del bilancio, la redazione della relazione è una funzione in
delegabile del consiglio, sebbene non sia richiesta la sua approvazione da parte dell’assemblea
degli azionisti, ma lo è la sua pubblicazione da parte del consiglio, in ogni caso prima che si
pubblichi la prima convocazione dell’assemblea ordinaria (terzo punto della circolare 1/2004).
L’articolo 116 della LMV impone l’obbligo di redigere e rendere pubblica la relazione
sulla corporate governance tra le società quotate e, soprattutto, inviarne una copia alla
CNMV. La legge ECO/3722/2003 non si occupa particolarmente della responsabilità degli
amministratori per quanto riguarda la sua elaborazione, ma piuttosto per quanto riguarda il
suo contenuto. La circolare 1/2004, al punto terzo, che è intitolato “responsabilità della
relazione sul governo societario e termine per la sua consegna”, afferma che “la responsabilità
dell’elaborazione e del contenuto dell’informazione delle relazioni annuali sulla corporate
governance corrisponde all’organo di amministrazione della società”. L’organo di
amministrazione delle società quotate è il consiglio di amministrazione, dal momento che si
evince chiaramente dall’articolo 115 della LMV che le società quotate non possono avere
altra forma di essere amministrate che attraverso il consiglio di amministrazione; in Spagna,
non possono avere un amministratore unico o vari che si mettono insieme. Un eccezione è
rappresentata dalla società anonima europea197 con sede legale in Spagna di tipo dualistico.
La redazione della relazione sulla corporate governance è una potere e un dovere del
consiglio di amministrazione indelegabile198. Questo punto è contenuto nell’allegato I della
circolare, quando dice che “questa relazione è stata approvata dal consiglio o dall’organo di
amministrazione…” e aggiunge “siano indicati i consiglieri o i membri dell’organo di
amministrazione che abbiano votato contro o si siano astenuti sulla presente relazione”.
La commissione Europea, seguendo il Comitato Winter, diceva che “con il fine di
aumentare la responsabilità degli amministratori, auspicava un regime di responsabilità
congiunta di tutti i membri del consiglio di amministrazione per quanto riguardava le
relazioni finanziarie e non (inclusa quella sulla corporate governance, menzionata al punto
3.1.1), tra le raccomandazioni di diritto societario europee.” nel documento “Modernizzare il
197 Articolo 39 del Regolamento CE n. 2157/2001 del consiglio, dell’8 ottobre 2001, in cui si approva lo statutodelle società anonime europee.198 Art. 141 della LSA, che si riferisce alla indelegabilità della redazione del bilancio di esercizio
150
diritto societario e migliorare la corporate governance nell’Unione Europea. Un piano per
progredire.”
La responsabilità degli amministratori non è solo quella civile (art.133 della LSA) in caso
di inadempimento, quanto quella amministrativa. L’articolo 100 paragrafo b bis della LMV
qualifica come mancanza grave la “mancanza dell’elaborazione o della pubblicazione della
relazione annuale a cui si riferisce l’articolo 116 della LMV, o la presenza al suo interno di
mancanze gravi, di errori volontari o dati ingannevoli.” La mancanza o gli errori volontari in
tale relazione sono visti come mancanza amministrativa dalla LMV e la responsabilità ricade
pertanto sugli amministratori.
3.2 L’Informe Anual de Gobierno Corporativo costituisce già un modello per la Relazione
sulla Corporate Governance Italiana?
La Spagna può considerarsi “pioniera” per quanto riguarda la trasparenza informativa
sulla corporate governance? Un modello che a prima vista sembra così rigido potrebbe essere
introdotto anche per le società italiane con i dovuti aggiustamenti? Questo punto è stato
trattato da Borsa Italiana, che affrontando la questione con la coscienza di chi sa di trovarsi
davanti a un cambiamento che causerebbe una svolta significativa e irreversibile, ha
sottoposto un questionario a 280 società quotate italiane in cui si proponeva un Format del
nuovo modello di relazione sulla corporate governance per vedere come tale variazione
potrebbe essere recepita nel caso in cui si ritenga davvero opportuna una modifica. Il modello
spagnolo di redazione possiamo affermare che, nonostante non sia stato adottato da nessun
altro dei paesi dell’Unione Europea, possa essere considerato un modello valido. Tale
considerazione personale proviene dall’analisi portata avanti sull’Informe Anual de Gobierno
Corporativo. Il Format Italiano si articola in 18 punti:
1. Profilo dell’emittente
2. Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123 bis tuf)
3. Compliance
4. Attivita’ di direzione e coordinamento
5. Consiglio di amministrazione
6. Trattamento delle informazioni societarie
7. Comitati interni al consiglio
8. Comitato per le nomine
9. Comitato per la remunerazione
151
10. Remunerazione degli amministratori
11. Comitato per il controllo interno
12. Sistema di controllo interno
13. Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate
14. Nomina dei sindaci
15. Sindaci
16. Rapporti con gli azionisti
17. Assemblee
18. Cambiamenti dalla chiusura dell’esercizio di riferimento
Seguendo un andamento diverso non solo per quanto riguarda il contenuto, (per esempio il
collegio sindacale in Spagna non esiste), ma anche per l’organizzazione degli argomenti e per
l’impostazione in senso lato. La pubblicazione di tale Format è stata voluta anche in
considerazione dell’entrata in vigore delle nuove norme introdotte della legge 262/2005 che
impone alle società quotate l’obbligo di comunicare al pubblico l’eventuale adesione a codici
di comportamento e attribuisce all’organo di controllo compiti di vigilanza sull’effettiva
applicazione dei codici cui la società abbia dichiarato al pubblico di aderire199. Il presente
format non è in alcun modo imposto dalla Borsa Italiana, non integrando i "criteri" di
redazione della relazione sul governo societario cui fa riferimento l'art. 89-bis del
Regolamento Emittenti CONSOB. L’articolo 89-bis prevede che “le società con azioni
quotate pubblichino annualmente una relazione sull’adesione a codici di comportamento e
sull’osservanza degli impegni a ciò conseguenti” e suddivide in tre punti “le informazioni
specifiche: a) sull’adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento; b) sulle
motivazioni dell’eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento; c)
sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento”.
Infatti secondo Borsa Italiana il nuovo Format, al momento, ha il fine di essere come “un utile
strumento per la verifica della natura e del contenuto delle informazioni da inserire nella
relazione sul governo societario relativa all’esercizio 2007 e/o per i controlli di competenza
del collegio sindacale.” Per ora non si può prevedere con certezza se la relazione sulla
corporate governance italiana seguirà il “modello spagnolo” ossia una struttura standardizzata
da compilare in maniera univoca abbandonando la stesura attuale che lascia ampio spazio alla
libertà organizzativa di chi la redige, nonostante questo si può affermare che il tipo di
relazione impostato dalle società spagnole sembra avere dei punti di forza tra cui: la
199 Art. 124 bis, art. 124 ter e art. 149, 1 c. lettera c bis del D.Lgs. 58/1998.
152
sinteticità, la possibilità di confronto tra le relazioni sia della stessa società negli anni sia con
altre società e forse l’assenza di eccessiva benevolenza della società verso se stessa. In ogni
caso bisogna aspettare di vedere come reagiranno le società italiane, a cui è stato chiesto di
esprimersi, al possibile cambiamento.
153
4. L’osservanza delle raccomandazioni di Corporate Governance
4.1 Il principio del “Comply or Explain”
Le spiegazioni incluse negli IAGC nell’anno 2006 sul grado di osservanza delle
raccomandazioni di corporate governance dei codici di Buon Governo rende evidente, tra gli
altri aspetti, i seguenti:
Il 66% delle società dell’IBEX spiegano in modo dettagliato il grado di osservanza delle
raccomandazioni dei Codici Olivencia e Aldama. Solo 3 società includono solo commenti
generici che possono rendere difficile la valutazione da parte del mercato sul grado di
osservanza delle raccomandazioni in vigore.
Tre società hanno analizzato il grado di osservanza delle raccomandazioni prendendo
come riferimento il nuovo Codice unificato, una di queste ha pure spiegato il livello di
compimento delle raccomandazioni contenute nei Codici Olivencia e Aldama.
Sei società spiegano le loro pratiche di Corporate Governance senza menzionare
espressamente il grado di osservanza delle raccomandazioni dei Codici vigenti.
Alcune società includono spiegazioni generiche al momento di indicare che non seguono
le raccomandazioni dei Codici vigenti. In generale, segnalano che le raccomandazioni non si
adattano alle caratteristiche proprie della società. Questa spiegazione è abbastanza ricorrente
al momento di giustificare che la dimensione del consiglio supera il massimo raccomandato, o
che il peso relativo dei consiglieri dominicales, in relazione alla struttura azionaria, è
superiore a quello degli indipendenti nel Consiglio o nel Comitato Esecutivo.
Le principali mancanze riscontrate al momento di valutare il grado di osservanza delle
società dell’IBEX si trovano nelle seguenti raccomandazioni:
a) La proporzione tra consiglieri indipendenti e dominicales in funzione della distribuzione
del capitale sociale200. La maggioranza delle 11 società, 31,43% dell’IBEX, nelle quali esiste
un chiaro disequilibrio a favore dei dominicales, non riconoscono o non spiegano la mancanza
di osservanza di questa raccomandazione.
b) L’equilibrio tra la composizione del Consiglio di Amministrazione e il Comitato
Esecutivo. Un totale di 10 società (28,6% dell’IBEX) seguono strettamente questa
raccomandazione, altre 8 società (22,9%) segnalano il disequilibrio esistente nella
200 Il Codice Olivencia raccomanda che la proporzione tra consiglieri dominicales e indipendenti si stabiliscatenendo conto della relazione esistente tra il capitale integrato da pacchetti di partecipazioni significative e ilresto. L’Informe Aldama sfuma questa raccomandazione al momento di raccomandare che il Consiglio diAmministrazione tenga una partecipazione significativa di consiglieri indipendenti, tenendo in conto la strutturaazionaria della società e il capitale rappresentato nel Consiglio.
154
composizione di entrambi gli organi e le 17 restanti (48,6%) non spiegano o considerano di
non venire meno a questa regola.
c) La mancanza della suddivisione delle retribuzioni in voci per ciascun consigliere nel
IAGC. Un totale di 26 società (74,3% dell’IBEX) non seguono questa raccomandazione
dell’Informe Aldama, però 8 di queste forniscono informazioni individuali per consigliere,
senza suddividere le diverse tipologie di remunerazioni ricevute.
d) Le remunerazioni che consistono nella consegna di azioni e stock options devono limitarsi
a consiglieri esecutivi o interni. Nessuna delle 4 società che hanno concesso diritti sulle azioni
ai propri consiglieri esterni segnala espressamente che non segue questa raccomandazione
dell’Informe Aldama.
4.2 Valutazione dell’indipendenza dei Consiglieri
Come negli anni precedenti, il decalogo delle raccomandazioni minime che devono essere
compiute dai consiglieri che vogliono qualificarsi come indipendenti è stato realizzato
considerando i criteri stabiliti nei Codici Olivencia e Aldama. Il punto di riferimento
normativo a livello comunitario a cui sono stati paragonati sono i requisiti inclusi nell’allegato
2 della raccomandazione 162/2005/CE relativa al ruolo degli amministratori non esecutivi.
Per l’elaborazione del IAGC dell’esercizio 2007, le società dovranno partire dal Codigo
Unificado, che definisce i consiglieri indipendenti come quelli che, essendo stati scelti con
particolare attenzione alla loro condizione personale e professionale, possono svolgere le
proprie funzioni senza essere condizionati da relazioni con la società, i suoi azionisti
significativi o i suoi dirigenti. Il Codigo Unificado segnala che gli emittenti rispetteranno
questa definizione al momento di dare informazioni sul grado di osservanza delle
raccomandazioni di corporate governance, in modo che un consigliere non potrà essere
qualificato come indipendente quando si esistono qualsiasi delle relazioni che sono incluse in
tale definizione.
Nella revisione degli IAGC dell’esercizio 2006, sono emerse alcune situazioni che
potrebbero mettere in dubbio la condizione di indipendenza di determinati consiglieri
classificati come tali:
a) Ricevere da parte di una società controllata da questa qualsiasi quantità di denaro o
beneficio diverso dalla remunerazione;
155
b) Mantenere, durante l’ultimo anno, una relazione commerciale importante con la società
stessa o con un’altra società del gruppo, sia a nome proprio sia come azionista significativo,
consigliere o alto dirigente che abbia o abbia avuto tale relazione;
c) Essere consigliere esecutivo di una società del gruppo di cui la società è azionista
significativo.
d) Mantenere una relazione di favore con azionisti significativi.
e) Consiglieri che in esercizi precedenti erano stati qualificati come dominicales e in quello
attuale sono stati riclassificati come indipendenti, senza che l’azionista che rappresentano
avesse venduto la totalità delle proprie azioni nella società (questa circostanza è contemplata
solo nell’ultimo Codigo Unificado).
f) Qualificare come indipendente un consigliere che mantenga vincoli con qualche azionista
della società. Per esempio, nel caso di un azionisti significativi di una società che ha stipulato
un patto parasociale tra le cui clausole figura l’accordo tra i firmatari per la nomina dei
consiglieri indipendenti.
Con le informazioni disponibili non si sono trovate situazioni che potrebbero mettere in
discussione la condizione di indipendenza dei nuovi consiglieri nominati nel 2006.
156
5. Concentrazione del capitale e struttura della proprietà
La Spagna, come atri paesi del centro dell’Europa continentale, si caratterizza per
un’elevata concentrazione della proprietà, a cui corrispondono aggregazioni di voto
significative; molto diversa rispetto alla realtà che esiste nel Regno Unito o negli Stati Uniti,
che presentano una proprietà molto dispersa.
Queste differenze tra il modello continentale europeo e il modello anglosassone si
dimostrano in cifre superiori al 50% in mano a due o tre azionisti, rispetto al sistema
anglosassone dove c’è bisogno di cento azionisti per raggiungere queste percentuali. Ci sono
vari specialisti che hanno fatto menzione alla bontà di uno schema di proprietà concentrata
rispetto a uno in cui si presenta una proprietà dispersa, tipica del sistema anglosassone, in cui
il problema dei costi di agenzia diventa più accentuato. Dal momento che i piccoli azionisti
sono scarsi, nella maggior parte dei casi, la soluzione per sorvegliare la direzione e il proprio
consiglio di amministrazione può venire non solo da incentivi, ma meglio da una struttura
proprietaria concentrata nella quale uno o più azionisti importanti esercitano questi incarichi
di supervisione. Questo, portato all’estremo, potrebbe eliminare il problema della separazione
tra la proprietà e il controllo. Nonostante questo, molti altri esperti sostengono che anche
questa proposta ha i suoi limiti, dal momento che si vengono a perdere i benefici della
diversificazione e la liquidità sul mercato dei capitali. In aggiunta, il fatto di possedere un
elevato numero di azioni non sempre porta a una supervisione efficace, poiché tale azionista
può non avere tutti gli incentivi necessari per perseguire gli interessi societari, potendo
esercitare il suo voto in modo abusivo per migliorare la sua situazione personale a scapito
degli interessi generali.
In questo senso sembra logico che, parlare di struttura della proprietà, equivale a parlare
di meccanismi di controllo. Proprietà e controllo conservano una stretta relazione.
Tradizionalmente si consideravano come proprietari della società quelle persone o enti che
potevano esercitare il controllo e disporre dei risultati netti di questa organizzazione. Questa
definizione si allontana dal concetto che viene trasmesso dalla giurisprudenza che vede come
proprietario qualsiasi soggetto che possa disporre di un certo numero di azioni, a prescindere
dal numero e dalla capacità di controllo che queste possano esercitare.
Generalmente, questi due meccanismi, di proprietà e di controllo, si possono esercitare in
modo congiunto, sebbene nei casi di imprese di grandi dimensioni la proprietà si divida tra
numerosi azionisti che, sebbene dispongano di questo diritto a livello teorico, certamente
157
vedono tale controllo di più come formale che come reale, soprattutto quando non vengono
fornite le informazioni che sono considerate rilevanti.
La struttura proprietaria è stata oggetto di numerosi studi teorici ed empirici. Di fatto,
dentro il contesto spagnolo ed esterno comparato, esistono numerose analisi che si sono
concentrate in aspetti concreti come, per esempio, la relazione tra il grado di concentrazione e
i risultati della società ed altri. Tra queste analisi sembra importante citarne alcuni: Galve
Gorriz, C. & Salas Fumas, Crespì Caldera (1998), Salas Fumas (1999), Cuervo Cazurra
(1999), Becht e Barca (2001), Crespi e Garcìa-Cestona (2002), e Aguilera (2003).
Sebbene tradizionalmente, la Spagna si sia collocata in modo chiaro tra i modelli
continentali, alcuni esperti come Crespi e Garcia-Cestona (2002) sostengono, in uno studio
recente sulla struttura della proprietà e sul voto in assemblea, che il modello spagnolo si avvia
sempre più verso una situazione intermedia tra il modello anglosassone e il modello tedesco o
giapponese; visto che si trovano le caratteristiche basiche della proprietà concentrata, ma si
può apprezzare una certa evoluzione nel tempo e una crescente influenza dei meccanismi di
mercato.
5.1 La struttura della proprietà delle società quotate spagnole
L’analisi di seguito corrisponde alla struttura della proprietà delle 35 principali società
quotate spagnole che compongono l’indice IBEX 35, di altre 38 società con un capitale
superiore a 1000 milioni di euro e 100 società con un capitale inferiore a 1000 milioni di euro
alla chiusura dell’esercizio 2006. Le fonti consultate sono state i documenti informativi
annuali sulla corporate governance degli esercizio 2006, 2005 e 2004, le pagine web delle
singole società e l’informazione pubblicata dalla Commissione Nazionale di vigilanza del
Mercato Valori (Comision Nacional del Mercado de Valores). Nonostante gli Informe
seguano uno schema rigido ed uguale per tutte le società, non sono una fonte totalmente
soddisfacente in quanto esiste una limitazione dovuta alla mancanza di informazioni
relativamente alla struttura azionaria. In questo senso sarà utile, come sottolineano Crespi e
Garcia-Cestona (2002)201, per poter ottenere informazioni più dettagliate per quanto riguarda
la struttura proprietaria, soprattutto per quanto riguarda quelle percentuali di proprietà che non
201 Crespi, Garcia-Cestona, Ownership e control: a spanish survey, 2002.
158
sono obbligatorie, così come sull’identità dei proprietari ultimi202, bisogna consultare più
fonti.
5.2 Il capitale sociale
Alla chiusura dell’esercizio 2006, il capitale sociale delle 173 società analizzate saliva a
32.379 milioni di euro, di 3,5% in meno del valore complessivo dell’esercizio precedente.
Durante l’anno, 46 società, di cui 9 dell’IBEX, realizzarono aumenti di capitale per un valore
di 1.164 milioni di euro e 10 società, di cui 3 dell’IBEX, lo ridussero di 404 milioni di euro.
Nella tabella si riportano i valori aggregati del capitale sociale e della capitalizzazione
nella borsa delle società analizzate, comprese quelle dell’IBEX degli ultimi tre anni, dal 2004
al 2006:
Tabella 4: Capitalizzazione delle società dell’IBEX.
Numero società Capitale sociale Capitalizzazione nella borsa
(Importi in milioni dieuro)
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 35 35 35 35 22.760 27.388 27.902 577.376 478.077 415.415
> 1.000 milioni di € 38 26 22 7.105 3.303 3.681 138.773 70.753 48.303
< 1.000 milioni di € 100 115 125 2.515 2.854 3.012 26.988 23.528 23.846
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la Bolsa de Madrid.
La capitalizzazione nella borsa aumentò del 29,8% rispetto alla chiusura dell’esercizio
2005, fino a raggiungere i 743.137 milioni di euro:
Del totale complessivo, il 77,7%, rispetto al 83,5% del 2005, corrisponde a società
dell’IBEX, questo significa che solo le società dell’Ibex superano di molto le altre in quanto a
capitalizzazione. Il 18,3%, rispetto al 12,4% del 2005, corrisponde alle società con più di
1.000 milioni di euro di capitale e al resto delle società con meno di 1.000 milioni.
La rivalutazione delle quotazioni nella borsa negli ultimi due anni ha comportato un forte
aumento nel numero delle società la cui capitalizzazione supera i 1.000 milioni di euro,
passando da 26 nel 2005 a 38 nel 2006.
Suddivise per settore, le banche rappresentano il 28,4% del totale (28,5% nel 2005), il
gruppo delle società dell’energia e dell’acqua il 20,7% (20,2% nel 2005) e i trasporti e le
telecomunicazioni il 14% (14,4% nel 2005, togliendo Telefonica Moviles che era stata
eliminata dall’IBEX nel 2006).
202 L’Informe Al dama propone come parte dell’informazione che devono pubblicare le società include i datirelativi alla struttura proprietaria, attraverso le pagine web e documenti informativi annuali sulla corporategovernance.
159
Per quanto riguarda le sole società dell’IBEX, alla chiusura dell’esercizio del 2006, il
capitale sociale diminuiva a 22.760 milioni di euro, cioè del 30,6% rispetto all’anno
precedente. Questa variazione sorge principalmente da un cambio della composizione
dell’indice stesso. Nel corso dell’anno, otto società dell’IBEX realizzarono aumenti di
capitale per un valore di 220 milioni di euro e tre lo ridussero per un importo globale di 401
milioni di euro. La capitalizzazione nella borsa è aumentata del 20,8% rispetto alla chiusura
del 2005, fino a raggiungere i 577.376 milioni di euro. La maggior capitalizzazione
corrisponde al settore bancario che rappresenta il 35,6% dell’IBEX, quello dell’energia e
dell’acqua il 24,1% e quello dei trasporti e delle comunicazioni il 18,5%.
Grafico 1: Variazione in punti percentuali del capitale flottante delle società dell’IBEX 35 nel 2006rispetto al 2005 e 2004.
Fonte: Elaborazione dati della CNMV.
160
6. La distribuzione del capitale sociale delle società quotate analizzate
La distribuzione del capitale delle società quotate è, in media, la seguente. Il capitale
sociale in mano al Consiglio di Amministrazione è aumentato al 27,5% nel corso
dell’esercizio 2006 rispetto al 26% dell’esercizio 2005. Gli azionisti significativi non
consiglieri possiedono il 33,7% del capitale che è diminuito rispetto al 2005 che era di 38,3%.
Le azioni proprie si mantengono allo 0,5% del capitale. Il capitale flottante si colloca al
38,3% (38,7% nel 2005). Durante l’esercizio 2006, si sono prodotte variazioni significative
nella distribuzione del capitale delle società dell’IBEX. Il seguente grafico mostra
l’evoluzione della distribuzione del capitale nelle società analizzate203:
Grafico 2: Distribuzione del capitale.
Distribuzione del capitale.
14,126,1 31 31,3 31,7
31,1
47,1 47,5 36 32,9 33,2 330,8 0,80,6
0,5 0,40,4 0,4 0,5 0,5
54,4
33,8 37,4 35,7 35,1 34,8
18,418,717,113,7
3331
54,2 49,333,8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
IBEX 2004 IBEX 2005 IBEX 2006 Cap. >
1.000 M €
2004
Cap. >
1.000 M €
2005
Cap. >
1.000 M. €
2006
Cap. <
1.000 M. €
2004
Cap. <
1.000 M. €
2005
Cap. <
1.000 M €
2006
Consiglio di Amministrazione Azionisti significativi Azioni proprie Capitale flottante
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la Bolsa de Madrid.
In 58 società, il 33,1% del totale (32,4% nel 2005), esiste almeno una persona, fisica o
giuridica, che possieda la maggioranza del capitale o che eserciti o possa esercitare il
controllo. All’interno dell’IBEX, il numero di società controllate aumenta a 10 (9 nel 2005).
In altre 70 società (66 nel 2005) la somma delle partecipazioni significative dichiarate,
inclusi i pacchetti azionari in mano dei membri del consiglio di amministrazione, superano il
50% del capitale, non esistendo azionisti che abbiano individualmente il controllo.
203 I dati rappresentano la media aritmetica della distribuzione del capitale delle società quotate, prendendo comebase del calcolo le percentuali corrispondenti, per ciascuna società, alle differenti categorie incluse nel grafico.La percentuale rappresentativa degli azionisti significativi non consiglieri si è ottenuta dopo aver sottratto lapercentuale di azioni nelle mani del consiglio.
161
Per quanto riguarda le società dell’ibex, in 10 società dell’IBEX (9 nel 2005) esiste una
persona, fisica o giuridica, che possiede la maggioranza dei diritti di voto o che esercita o può
esercitare il controllo.
In altre 10 società dell’IBEX (7 nel 2005), la somma delle partecipazioni significative
dichiarate, includendo la parte posseduta dal Consiglio, supera il 50% del capitale sociale,
senza che esista nessun azionista che individualmente eserciti il controllo.
6.1 Grado di concentrazione della proprietà delle società dell’IBEX 35
La prima variabile è il grado di concentrazione della proprietà e si riferisce al numero di
azionisti significativi e alla percentuale di azioni che possiedono. Parlando di azionisti
significativi ci si riferisce alla loro capacità di controllo, ossia ci si riferisce a un concetto più
ampio di quello per cui si dice che si possiede il 5% del capitale sociale. Questa concezione
più ampia si giustifica capendo che ci sono determinate circostanze in cui il potere che
esercita un azionista è superiore alla percentuale di capitale che possiede, per esempio il fatto
di ricoprire incarichi all’interno della società o del consiglio di amministrazione, gli
conferisce maggior potere nonostante la sua partecipazione sia inferiore al 5%.
La società Metrovacesa ha sei azionisti principali che possiedono il 65% del capitale
sociale; di questi la Caja con lo 0,623% e la CAM con il 2,5% hanno entrambi un consigliere
dominicales nel consiglio di amministrazione composto da 18 membri (nel 2006); inoltre, tale
consiglio possiede globalmente il 78,8% del capitale grazie al presidente con il 36,145% e un
altro consigliere dominicales con 39,6%.
All’interno di questo quadro sul grado di concentrazione ci interessa evidenziare il
numero di azionisti significativi non consiglieri che hanno le principali società dell’IBEX 35
con la percentuale che rappresentano. Per questo motivo prendo in considerazione come
misura del grado di concentrazione delle società i primi tre/quattro azionisti e classifico le
società secondo le seguenti categorie:
- le società con un grado di concentrazione alto, cioè gli azionisti significativi possiedono
almeno il 35% delle azioni;
- un grado medio corrisponde, gli azionisti significativi possiedono tra il 15% e 35% delle
azioni;
- un grado di concentrazione basso, gli azionisti significativi possiedono una quota <15%.
162
La tabella mostra che, secondo questa semplice classificazione, mostra che, delle 35
società dell’IBEX, il 57,14% ha un grado di concentrazione alto, il 17,2% ha un grado di
concentrazione medio e il 25,7% delle società ha un grado di concentrazione basso.
Tabella 5: Grado di concentrazione delle società dell’IBEX.
Grado di concentrazione delle società dell’IBEX
Alto (> 35%) Medio (15%-35%) Basso (< 15%) TOTALE
Numero società 20 6 9 35
Totale % (di 35) 57,14% 17,2% 25,7% 100%
Fonte: Elaborazione propria.
In 2 società non ci sono azionisti significativi che non siano allo stesso tempo consiglieri;
infatti nelle società, Sacyr Vallehermoso, S.A. e il Grupo Ferrovial, S.A., il Consiglio di
Amministrazione possiede da solo nel primo caso il 72,59% e nel secondo il 58,8%.
6.2 Peculiarità e evoluzione del contesto spagnolo
Seguendo gli apporti dei citati specialisti, sopra la base di un’analisi del periodo 1990-
1998 a partire da studi realizzati dall’European Corporate Governance Network, il contesto
spagnolo presenta un’evoluzione rapida. Infatti il numero di imprese quotate in borsa e la loro
importanza relativa è aumentata notevolmente negli ultimi anni: nel 1995 erano 606 le
imprese quotate nella borsa, rispetto alle 1869 quotate nel 2000. Questi dati sottolineano il
fatto che ogni volta di più la ricerca di finanziamenti da parte delle imprese passa attraverso i
mercati, rafforzando così il ruolo che i meccanismi di mercato possono esercitare nel
controllo di queste imprese, sensibilizzando il sistema a controlli esterni e al sorgere di OPA
ostili.
Le conclusioni dell’analisi svolta da Crespi e Garcia-Cestona 204(2002), sull’evoluzione
del contesto spagnolo negli anni novanta, si basano sulla “forte crescita delle borse valori, con
nuove incorporazioni di titoli e la crescente importanza relativa alla capitalizzazione borsistica
nell’insieme dell’economia”. Questo è quello che porta a considerare la Spagna come una
situazione intermedia tra i modelli di proprietà concentrata e quelli dispersi. Si può anche
concludere che le imprese non finanziarie svolgono un ruolo importante come azionisti delle
imprese quotate. La concentrazione o la dispersione della proprietà sono espressioni riferite
essenzialmente alla proporzione di azioni nelle mani del primo azionista. Cosicché il numero
di azionisti che esercitano il controllo di una società rispetto alla base è una misura rilevante
nello studio della concentrazione della proprietà. Senza dubbio questo è il fattore che influisce
204 Crespì Caldera, R. & Garcìa Cestona, M. (2002): “Proprietà e controllo: una prospettiva europea.”,Ekonomiaz, vol. 50, pp. 110-137.
163
di più sul comportamento dei meccanismi di controllo di una determinata impresa, dal
momento che non è lo stesso un’impresa con tre grandi azionisti che possiedano più del
cinquanta per cento, che un’impresa con uno o due azionisti che possiedono meno del venti
per ceto del capitale. Di fatto, la proporzione delle azioni nelle mani del principale azionista
può essere una misura indicativa degli incentivi che può avere il titolare di queste azioni per
portare a compimento la supervisione. Senza dubbio bisogna aggiungere altre considerazioni
che possano essere utili per un’analisi empirica delle strutture della proprietà; specialisti come
Galve e Salas propongono diverse variabili e fattori che possano precisare alcuni aspetti
significativi, come la tipologia dei proprietari, il numero di azionisti, il tipo di controllo, etc.
Questi esperti hanno realizzato numerosi studi205 sopra la realtà spagnola che, senza dubbio,
apportano una visione completa della situazione. Seguendo le proposte di Salas Fumas
(1999)206, l’analisi della struttura della proprietà analizzata si riassume in tre variabili:
1. Grado di concentrazione suddivisi secondo il numero di azionisti principali e la
percentuale di azioni che possiedono di ciascuna società;
2. Tipo di controllo al quale è soggetta una società. Tra il tipo di controllo si distinguono
quattro categorie principali: un’impresa si trova sottoposta a controllo assoluto quando un
azionista o vari possiedono l’80% o di più delle azioni della stessa; controllo maggioritario
quando un azionista o vari possiedono tra il 50 e 80% delle azioni della stessa; controllo
minoritario si ha quando un azionista o vari controllano meno del 50% delle azioni; infine,
controllo interno o del gruppo direttivo quando la struttura proprietaria è molto dispersa e non
esiste nessun azionista significativo che possieda più del 5% delle azioni.
3. Suddivisione in gruppi di controllo secondo la tipologia degli azionisti. In quanto
all’identità degli azionisti Salas distingue le seguenti categorie: famiglie, imprese nazionali,
imprese straniere, istituti finanziari, settore pubblico e mercato.
Le analisi empiriche dei citati studi presentano le seguenti cifre negli anni 90, sopra la
base di 311 società quotate nella borsa spagnola207. I dati mostrano che quasi il 60%,
equivalente al 58,8% delle imprese, si trovano sottoposte a controllo assoluto o maggioritario,
equivale a dire che uno o più azionisti possiedono più del 50% delle azioni, di cui un 14,1%,
44 imprese, sono società dove gli azionisti principali possiedono l’80% o di più delle azioni.
205 Galve e Salas, 1992; Salas Fumas, 1999.206 Per osservare con attenzione le cifre e i risultati di queste analisi si rimanda alla bibliografia della sua operacitata.207 Le principali fonti di questa informazione sono El directorio de Accionistas e le comunicazioni della CNMV.
164
Il 41,2% delle società sono sotto controllo minoritario o interno. Di queste, solo sette imprese,
il 2,3% si considerano controllate dalla direzione o dal consiglio di amministrazione.
6.2.1 Il mercato valori spagnolo e la Borsa di Madrid
Il mercato valori spagnolo ha vissuto negli ultimi anni un forte processo di crescita. I
sistemi tecnici, operativi e organizzativi sui quali appoggia oggi il mercato hanno permesso di
elaborare importanti volumi di investimenti e di fornire i mercati di maggior trasparenza,
liquidità e efficacia.
Figura 4: Rappresentazione del Mercato Valori spagnolo.
Fonte: Sito della Bolsa de Madrid.
La Bolsas y Mercados Españoles, BME, è l’insieme delle società che uniscono le società
che dirigono e gestiscono i mercati valori in Spagna. I mercati dei titoli a rendita variabile,
fissa e quello dei derivati sono raggruppati all’interno della unità operativa a livello di
coordinamento. Il gruppo è composto dalla Borsa di Barcellona, dalla Borsa di Bilbao, dalla
Borsa di Madrid, dalla Borsa di Valenzia, dal MF Mercados Financieros, BME Consulting e
IBERCLEAR.
Figura 5: Rappresentazione della società che gestisce le borse e i mercati valori spagnoli, BME.
Fonte: Pagina web di Iberclear.
165
6.3 Struttura azionaria e creazione di valore
Lo studio sulla corporate governance si concentra sull’analisi della concentrazione della
proprietà azionaria e sulla capacità di controllo per due motivi principali. In primo luogo a
causa della mancanza di chiarezza sull’esistenza di consiglieri indipendenti che abbiano la
capacità di controllo della direzione e che quindi incentivino miglioramenti dei risultatati e
che abbiano il potere di cambiare una cattiva gestione; secondariamente a causa
dell’imperfezione dei mercati di controllo societario, del mercato dei beni e dei servizi e dei
mercati della borsa.
La concentrazione della proprietà è stata vista come una soluzione quando l’azionista di
minoranza ha difficoltà ad assicurare il proprio investimento nella società. Senza dubbio
permette una soluzione del problema del cosiddetto “free rider” o del conflitto tra azionisti di
maggioranza e azionisti di minoranza, però non è una soluzione priva di costi e i suoi effetti
sui risultati della società variano da uno studio all’altro. Per questo, dal momento che la
concentrazione azionariale si può vedere come un meccanismo naturale di supervisione, il
dibattito sull’esistenza di una struttura azionariale ottima rimane aperto, poiché i benefici
derivanti da un miglioramento nella gestione direttiva possono vedersi compensati dai derivati
dalla perdita di liquidità, da una minore diversificazione e dai benefici privati incamerati
dall’azionista di maggioranza causando un espropriazione degli interessi degli azionisti di
minoranza. Il maggior o minor grado di concentrazione della proprietà e l’identità
dell’azionista di maggioranza si convertono in fattori significativi per la creazione di valore.
L’effetto indiretto della proprietà sul valore delle azioni può essere legato alla redditività e
alla creazione di valore per gli azionisti delle società spagnole dell’IBEX 35 come mostra il
grafico del periodo compreso tra il 1993 e il 2006. La figura mostra l’evoluzione dell’IBEX e
della sua capitalizzazione.
Grafico 3: Evoluzione dell’IBEX 35 e della sua capitalizzazione. (in milioni di euro)
Fonte: Sociedad de Bolsas.
166
Grafico 4: Evoluzione storica dell’indice IBEX 35, con e senza dividendi.
Fonte: Bolsa. Revista española de Bolsas y mercados españoles. n°161, pag. 17, Febbraio 2007.
167
6.4 Partecipazioni in mano al Consiglio di Amministrazione208
Per quanto riguarda l’insieme delle società analizzate, la media del capitale in mano al
Consiglio di Amministrazione è aumentata di 1,5 punti percentuali lungo il 2006. Gli
incrementi più significativi corrispondono alle società dell’IBEX (3 punti percentuali, cioè
fino a raggiungere, in media, il 17,7% delle azioni in circolazione. Una parte di questo
aumento, circa l’1%, si deve ai cambi prodotti nella composizione dell’IBEX) e alle società la
cui capitalizzazione supera i 1000 milioni di euro (7,7 punti percentuali).
Per tipologie di consiglieri, la partecipazione del capitale in mano al Consiglio (27,5%) si
suddivide nel seguente modo: il 13,2% (11,6% nel 2005) è posseduto da consiglieri esecutivi,
il 13,9% (14% nel 2005) da dominicales e il resto da indipendenti e altri esterni.
Nel seguente grafico si mostra l’evoluzione della distribuzione percentuale del capitale in
mano al consiglio di amministrazione secondo la tipologia dei suoi membri, raggruppando le
società per capitalizzazione:
Grafico 5: Partecipazioni significative in mano al Consiglio di Amministrazione.
Partecipazioni del Consiglio suddivise per tipologia di consiglieri.
4,5 4,6
7,2
9,99
11,8
15,613,8
15,8
9 9,2 9,68,3 9
13,8 14,5
17,115,5
0,2 0,2 0,3 0,6 0,4 0,5 0,9 0,5 0,4
02468
1012141618
IBEX 2004 IBEX 2005 IBEX 2006 Cap. >
1.000 M €
2004
Cap. >
1.000 M €
2005
Cap. >
1.000 M. €
2006
Cap. <
1.000 M. €
2004
Cap. <
1.000 M. €
2005
Cap. <
1.000 M €
2006
Esecutivi Dominicales Indipendenti e altri
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la Bolsa de Madrid.
Il 78,6% dei 254 consiglieri esecutivi totali di tutte le società analizzate possiedono una
partecipazione nel capitale delle società nelle quali esercitano la propria attività. Solamente 47
consiglieri dichiarano partecipazioni superiori al 10%.
Il 60% dei 415 consiglieri dominicales totali di tutte le società analizzate possiedono
partecipazioni nelle società quotate. Il 29% possiede pacchetti azionari inferiori all’1% del
capitale, il 20% tra l’1% e il 10% (in media il 5,1%) e il resto superano il 10% del capitale.
208 Alcuni azionisti significativi non formano parte del consiglio di amministrazione delle società partecipate,però hanno proposto la nomina di determinati consiglieri che si dichiarano dominicales. Le partecipazioni didetti azionisti significativi sono state incluse nel calcolo dei pacchetti azionari nelle mani del consiglio.
168
Il 53,1% dei 271 consiglieri indipendenti totali delle società analizzate possiedono
partecipazioni nelle società quotate. Di questa percentuale, 203 consiglieri hanno una
partecipazione inferiore allo 0,1%, 48 non superano l’1% e i 20 rimanenti possiedono più
dell’1% del capitale.
Per quanto riguarda le sole società dell’IBEX, l’incremento nelle partecipazioni dei
consiglieri corrisponde ai consiglieri esecutivi che passano a rappresentare, in media il 7,8%
del capitale (4,5% nel 2005). Nell’anno 2006, 74 consiglieri esecutivi hanno dichiarato di
possedere partecipazioni nel capitale delle società dove prestano i loro servizi: 63 hanno una
media dello 0,04% del capitale sociale e i restanti 11 pacchetti azionariali superiori al 10%.
Un totale di 88 consiglieri dominicali mantengono partecipazioni nel capitale delle società
dell’IBEX: 4 possiedono pacchetti superiori al 15% e la partecipazione media degli 84
restanti si trova intorno al 2%. Infine, i 97 consiglieri indipendenti hanno dichiarato
partecipazioni nel capitale delle società dell’IBEX: 3 raggiungono percentuali uguali o
superiori all’1% e i 94 restanti hanno una partecipazione media dello 0,03%.
Per categorie, la percentuale media di partecipazione dei consiglieri nel capitale delle
società dell’IBEX si distribuisce come segue: un 7,8% (6,7% nel 2005) corrisponde a persone
fisiche residenti; un 9,3% a persone giuridiche residenti (7,2% nel 2005); e uno 0,4% a non
residenti (0,2% nel 2005).
Per tipologia di investitori rappresentati nel consiglio di amministrazione, la media della
partecipazione nel capitale si suddivide nel seguente modo: il 14,8% (12,6% nel 2005)
corrisponde a persone fisiche residenti, l’11,5% a persone giuridiche residenti (12,4% nel
2005) e l’1,2% a consiglieri non residenti (1% nel 2005).
Raggruppando le società quotate in base alla capitalizzazione, i pacchetti azionari del
Consiglio di Amministrazione, distribuiti per fasce di capitalizzazione, sono:
Tabella 6: Pacchetti azionari posseduti dal consiglio di amministrazione.
Numerodi società
Inferiori al 5% Tra 5% - 25% Tra 25% - 50% Tra il 50% - 75% Superiori al 75%
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 17 21 21 10 6 7 1 3 2 6 5 5 1 - -
> di 1000M di €
13 13 11 10 4 5 6 6 3 6 3 1 3 1 2
< di 1000M di €
27 36 40 27 27 27 15 16 20 20 22 25 11 14 13
TOTALE 57 70 72 47 37 39 22 24 25 32 30 31 15 15 15
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la Bolsa de Madrid.
169
6.5 Azionisti significativi non consiglieri209
In media, il peso relativo degli azionisti significativi non consiglieri nelle società quotate è
diminuito dell’1,1% (33,7% nel 2006 rispetto al 34,8% nel 2005). Senza dubbio, per le società
dell’IBEX questa percentuale aumentò dal 31% del 2005 al 33% del 2006.
Nel grafico si raccoglie la distribuzione degli azionisti significativi non consiglieri
suddivisi per tipologia di investitori di tutte le società analizzate:
Grafico 6: Rappresentazione degli azionisti significativi non consiglieri.
Tipologia di azionisti sgnificativi non consiglieri.
1,0% 0,5% 1,3% 0,7% 2,3%0,5%4,8% 4,1%
18,2%
0,2%0%
5%
10%
15%
20%
Fondi di
investimento
internazionali
Depositi
internazionali
Entità
finanziarie:
Banche, Casse
di risparmio,
assicurazioni.
Persone fisiche Persone
giuridiche
Settore pubblico
Non residenti Residenti
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la Bolsa de Madrid.
La media del capitale in mano agli azionisti significativi non consiglieri si suddivide in
questo modo: il 4,1% è posseduto da persone fisiche residenti (4,6% nel 2005), il 23,8% da
persone giuridiche residenti (22,2% nel 2005) e il rimanente 5,8% da investitori non residenti
(8,1% nel 2005).
Per quanto riguarda le società dell’IBEX, l’aumento più importante corrisponde alle entità
private residenti con un aumento di 4,4 unti percentuali rispetto all’anno precedente. Gli enti
finanziari ridussero la loro partecipazione nel capitale delle società dell’Ibex in media
dell’1,1%.
Le casse di risparmio mantengono una presenza rilevante nell’azionariato delle società
quotate. Nell’anno 2006, 16 casse di risparmio dichiararono partecipazioni nel capitale di 13
società e 4 depositi internazionali di valori dichiararono partecipazioni significative in 8
società, una in meno del 2005.
Inoltre, il 78,8% degli azionisti significativi che non avevano la qualità di consiglieri
hanno proposto le nomine di alcuni amministratori che li rappresentino nel consiglio di
amministrazione. Il 21,2% restante dei pacchetti azionari significativi senza rappresentazione
209 In questo gruppo si includono le partecipazioni significative degli azionisti non consiglieri che raggiungono esuperano, in modo diretto o in modo indiretto, il 5% del capitale sociale. Si raccolgono anche quei pacchettiazionari che, senza arrivare alla percentuale segnalata, permettono di esercitare una influenza notevole.
170
nel consiglio si distribuisce, per tipologia di investitori, come segue: il 2,8% sono fondi di
investimento internazionali, il 6,3% corrispondono a depositi internazionali, il 2,1% sono enti
finanziari, il 7,3% appartengono a enti privati e il 2,7% sono enti che acquistarono le loro
partecipazioni nel 2006.
Nel grafico si raccoglie la distribuzione degli azionisti significativi non consiglieri
suddivisi per tipologia di investitori delle sole società dell’IBEX:
Grafico 7: Rappresentazione degli azionisti significativi non consiglieri delle società dell’IBEX.
Rappresentazione degli azionisti significativi non consiglieri delle società dell'IBEX.
0,8%1,8%
8,8%
15,3%
4,1%
0,3%1,1%
2,5%
9,9%
13,3%
4,1%
0,2%0,9%2,1%
8,8%
3,2%
0,2%
17,8%
0%
5%
10%
15%
20%
Fondi di
investimento
internazionali
Depositi
internazionali
Entità finanziarie:
Banche, Casse di
risparmio,
Assicurazioni.
Enti privati
residenti
Enti privati non
residenti
Settore pubblico
2004 2005 2006
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la Bolsa de Madrid.
La presenza di azionisti significativi non consiglieri distribuiti per fasce di partecipazioni
nel capitale sociale è la seguente:
Tabella 7: Pacchetti azionari posseduti dal consiglio di amministrazione.
Numerodi società
Inferiori al 5% Tra 5% - 25% Tra 25% - 50% Tra il 50% - 75% Superiori al 75%
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 7 6 3 8 10 14 8 10 8 11 8 7 1 1 3
> di 1000M di €
6 3 3 11 4 3 5 4 2 13 11 11 3 4 3
< di 1000M di €
18 26 27 31 32 42 24 26 21 14 14 18 13 17 17
TOTALE 31 35 33 50 46 59 37 40 31 38 33 36 17 22 23
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la Bolsa de Madrid.
Delle 31 società quotate, i cui azionisti non consiglieri possiedono partecipazioni inferiori
al 5%, solo 15 società sono controllate da un azionista di maggioranza che è parte del
Consiglio di Amministrazione. Delle 7 società dell’IBEX i cui azionisti non consiglieri hanno
partecipazioni inferiori al 5%, 3 sono controllate da parte del Consiglio di Amministrazione.
171
Nella seguente tabella si mostrano le partecipazioni incrociate che si creano tra le società
quotate210:
Tabella 8: Partecipazioni incrociate delle società quotate.
Azionisti significativi (AS)Società
partecipate (SP)IBEX > di 1000 M di € < di 1000 M di €
2006 2005 2006 2005 2006 2005
IBEX 10(AS)→14(SP) 10 (AS)→15 (AS) 4 (AS)→5 (SP) 3 (AS)→4(SP) ---- ----
> di 1000 M di € 6 (AS)→6 (SP) 6 (AS)→7 (SP) 2 (AS)→2(SP) 1 (AS)→1 (SP) 2 (AS)→2 (SP) 1 (AS)→1 (SP)
< di 1000 M di € 7(AS)→11(SP) 8 (AS)→3 (SP) 7 (AS)→7 (SP) 9 (AS)→10 (SP) 5 (AS)→7 (SP) 7 (AS)→12 (SP)
TOTALE 23(AS)→31(SP) 24 (AS)→25 (SP) 13(AS)→14(SP) 13(AS)→15(SP) 7 (AS) → 9(SP) 8 (AS)→13 (SP)
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
Così come si vede dal grafico, 43 società quotate (45 nel 2005) sono azionisti significativi in
54 società quotate (53 nel 2005), rilevando la presenza delle banche come azionisti
significativi di 20 società quotate (22 nel 2005).
Un aspetto, a mio parere, affascinante riguarda la rete di proprietà delle società dell’IBEX.
Lo schema sottostante costruito da 2 ricercatori dell’Università di Navarra, Fabrizio Ferraro e
da Erica Salvaj, evidenzia quanto il contesto spagnolo sia caratterizzato da un grado di
concentrazione della proprietà alto.
Figura 6: Rete di proprietà delle società quotate spagnole.
Fonte: Ownership networks and interlocking directorates in Spain. Fabricio Ferraro, Erica Salvaj. IESEUniversità di Navarra.
210 Si tengono in considerazione due dati: 1. il numero di società quotate che sono azioniste di altre societàquotate che sono a loro volta azionisti significativi di altre società quotate e, come secondo dato, il numero disocietà quotate nelle quali hanno partecipazioni le precedenti società.
172
La figura evidenzia, in modo funzionale alla trattazione, cioè rendere evidente l’alto
livello di interconnessione tra le società dell’IBEX, le connessioni che esistono tra le società
con partecipazioni reciproche, senza voler entrare nel dettaglio; le dimensioni dei nodi sono
proporzionali al grado di partecipazione che esprimono. Si nota la notevole presenza di
banche BBVA, Gruppo La Caixa e altre istituzioni finanziarie.
Nell’esercizio 2006 si sottolinea l’importanza delle Casse di Risparmio211 nell’azionariato
delle seguenti società:
30 casse di risparmio (31 nel 2005) dichiarano 72 (78 nel 2005) partecipazioni
significative o rilevanti nel capitale di 42 società (45 nel 2005).
All’interno delle società dell’IBEX, 16 casse di risparmio (19 nel 2005) hanno
partecipazioni significative o rilevanti nel capitale di 13 società (14 nel 2005).
La seguente tabella mostra la partecipazione media delle Casse di Risparmio nelle società
quotate, raggruppate in funzione della loro capitalizzazione:
Tabella 9: Partecipazioni possedute dalle casse di risparmio.
Azionisti significativi (AS)
Numero di Casse dirisparmio checomunicano lepartecipazioni
Partecipazionisignificativecomunicate
Società su cui sicomunica unapartecipazione
Percentuale in media delcapitale delle casse di
risparmio delle societàquotate
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 16 19 18 29 33 32 13 14 13 7,0 5,9 5,7
> di 1000M di €
15 13 8 20 15 8 12 9 6 9,3 10,8 14,3
< di 1000M di €
17 18 22 23 30 38 17 22 27 8,2 10,8 10,4
TOTALE 48 50 48 72 78 78 42 45 46 8,2 8,8 8,9
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
Per quanto riguarda i depositi internazionali, nel esercizio 2006 dichiarano partecipazioni
significative in 12 società rispetto alle 14 società dell’esercizio 2005. all’interno delle società
dell’IBEX, 4 depositi dichiarano di possedere partecipazioni superiori al 5% in 8 società
quotate rispetto alle 9 del 2005.
211 Le Casse di Risparmio (Cajas de Aborro) hanno una particolare importanza nel contesto spagnole a cui ci siriferisce.
173
6.6 Azioni proprie
Alla chiusura dell’esercizio 2006, il 47,4% del totale delle società analizzate nell’anali, 82
società212, dichiarano di avere, in media, azioni proprie equivalenti all’1,1% del capitale
sociale (73 società nel 2005, con una media dell’1,3%). Nelle società dell’IBEX, la media
delle azioni proprie diminuisce fino allo 0,9% ( 1,3% nel 2005).
Nella seguente tabella le società che comunicano le azioni proprie, raggruppate per fasce
di capitale:
Tabella 10: Azioni proprie comunicate.
Numero di società Inferiori al 2% Tra 2% - 3% Tra 3% - 4% Tra il 4% - 5%
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 22 18 19 2 2 - - - 1 1 2 3
> di 1000 M di € 16 12 11 - 1 - 2 - - - - -
< di 1000 M di € 31 28 37 3 4 2 3 1 2 2 5 5
TOTALE 69 58 67 5 7 2 5 1 3 3 7 8
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la Bolsa de Madrid.
Il numero di società che dichiarano risultati positivi derivati da operazioni su azioni
proprie è aumentato rispetto all’anno precedente. Nell’esercizio 2006, 52 società, il 30,1% del
totale, dichiarano di averne avuti benefici, che in media aumentano a 6,4 milioni di euro.
Solamente una società ha accusato perdite per un valore pari a 0,3 milioni di euro.
Per quanto riguarda le sole società dell’IBEX, nell’esercizio 2006, si mantiene il calo
registrato nel 2005 nella percentuale di azioni proprie (0,6% nel 2006, rispetto all’0,8% nel
2005). Alla chiusura dell’esercizio 2006, un totale di 25 società quotate, 71,4% dell’IBEX,
mantengono azioni proprie in portafoglio, rispetto alle 19 dell’anno precedente. Solo 3 società
dichiarano azioni proprie superiori al 2%. I risultati delle operazioni sulle azioni proprie, per
21 società, corrispondenti al 60% dell’IBEX, che realizzarono riacquisti nel 2006,
rappresentano in bilancio alcune plusvalenze in aumento, in media, del 13,8% milioni di euro.
212 In totale sono meno rispetto alle società analizzate nell’analisi, in quanto, molte società non hanno del tuttoazioni proprie.
174
6.7 Capitale flottante
Per l’insieme delle società quotate, la media del capitale flottante è diminuita dello 0,4%
rispetto all’esercizio 2005. Questa diminuzione è stata sopportata per la maggior parte dalle
società dell’IBEX, nelle quali il capitale flottante ha registrato, in media, una diminuzione di
4,9 punti percentuali, situandosi alla chiusura dell’esercizio a 49,3%. Gli aspetti più rilevanti
di questa evoluzione sono i seguenti:
In 13 società dell’Ibex il capitale flottante è aumentato, in media di 2,8 punti percentuali.
In 4 società tale incremento fu superiore a tale percentuale. In 22 società il capitale flottante
diminuì, in media, di 9,5 punti percentuali.
Solo 18 società dell’Ibex (23 nel 2005) hanno un capitale flottante superiore al 40%. Alla
chiusura dell’esercizio 2006, una di quelle tiene un capitale flottante inferiore al 15%.
Si nota che nel 2006 si è accentuata la tendenza, che già si era manifestata nel 2005, del
capitale flottante a perdere peso relativo nelle società dell’Ibex. Facendo un confronto tra i tre
anni del triennio 2004-2006, si osserva che 23 società registrano una diminuzione media di 12
punti percentuali, rispetto a 12 società il cui capitale flottante aumentò, in media, del 4,8%.
Nella seguente tabella si distribuiscono le società quotate dell’analisi, suddivise per fasce
di capitalizzazione, in funzione del loro capitale flottante:
Tabella 11: Pacchetti azionari posseduti dal consiglio di amministrazione.
Numerodi società
Inferiori al 5% Tra 5% - 25% Tra 25% - 50% Tra il 50% - 75% Superiori al 75%
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX - - - 2 1 5 18 15 12 10 11 10 5 8 8
> di 1000M di €
3 1 2 9 7 4 18 15 13 4 3 3 4 - -
< di 1000M di €
13 17 14 26 29 36 37 37 34 15 22 27 9 10 14
TOTALE 16 18 16 37 37 45 73 67 59 29 36 40 18 18 22
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la Bolsa de Madrid.
In 120 società, 69% del totale, il capitale flottante è superiore al 25%, mentre in 16
società, 9,2% del totale, è inferiore al 5%. La maggior concentrazione si ha nella fascia
compresa tra il 25% e il 50% del capitale flottante.
In 18 società dell’IBEX (23 nel 2005) il capitale flottante supera il 40%. Solo 2 società si
collocano sotto il 25% (1 nel 2005 e 5 nel 2004).
175
6.8 Un confronto con il capitalismo italiano
Nelle tabelle sulla concentrazione proprietaria delle società italiane quotate in Borsa,
estratte dal sito della CONSOB italiana, si può notare che esiste una analogia con le società
quotate spagnole. Nella prima colonna della prima tabella si nota che, sebbene in
diminuzione, la percentuale del primo azionista, negli ultimi11 anni, non è inferiore al 27,5%
(nel 2006) ed è in media in tutto il periodo del 37,84%.
Figura 7: Concentrazione proprietaria delle società italiane quotate in Borsa
Fonte: Sito della CONSOB.
Nella seconda tabella si evidenzia il tipo di controllo, di diritto, di fatto o attraverso un
patto, e quelle non controllate.
Nell’ultima tabella si suddividono i soggetti che dichiarano di possedere le azioni per
tipologia, come era già stato fatto per le società spagnole; notando relativamente all’analisi
un’inferiore partecipazione degli enti finanziari e delle persone giuridiche, che sono peculiari
del contesto spagnolo.
176
Figura 8: Modelli di controllo delle società italiane quotate in Borsa.
Figura 9: Partecipazioni significative nelle società italiane quotate in Borsa.
Fonte: Sito della CONSOB.213
213 I grandi gruppi quotati sono rappresentati da un campione “chiuso” di 30 gruppi per i quali è disponibile unaserie completa di bilanci dal 1998 al 2005 e censiti nell’annuario R&S 2006 di Mediobanca. A fine 2005 taligruppi abbracciavano circa 50 società quotate che rappresentavano l’80% circa della capitalizzazionecomplessiva delle società non finanziarie quotate. Si tratta quindi di un’analisi che copre quasi tutto il panoramadel listino di borsa per ciò che riguarda i settori dei servizi e dell’industria. I gruppi considerati sono i seguenti(tra parentesi sono indicate le principali quotate consolidate nel bilancio 2005): Enel (dal 2005 viene considerata
177
6.9 I patti parasociali e azioni concertate
I patti parasociali, secondo la definizione della Legge sulla Trasparenza214, sono quelli
accordi che regolano l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea degli azionisti o che
restringono la libera circolazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili delle società
quotate.
La Legge sulla trasparenza concedeva un tempo transitorio di applicazione di tre anni, che
sarebbe dovuto concludersi in ogni caso il 18 luglio 2006, per la comunicazione, la
pubblicazione e il deposito di quei patti che avrebbero coinvolto più del 5% del capitale o dei
diritti di voto di una società quotata che si prevedeva sarebbero stati modificati o prorogati
prima dell’entrata in vigore di questa legge.
Nell’esercizio 2006, il numero di patti parasociali è aumentato a 31 (22 nel 2005) e
coinvolgeva complessivamente 29 società (19 nel 2005). Rispetto all’esercizio precedente,
sono stati comunicati 17 nuovi patti, mentre altri 8 patti, dichiarati nel 2005, vennero sciolti.
I patti parasociali riguardano, in media, il 39,1% del capitale delle 29 società (46,5% nel
2005). In 12 patti (5 nel 2005) il capitale coinvolto è inferiore a al 20% e in altri 3 (5 nel
2005) è superiore al 70%.
Nel 2006 nelle società dell’IBEX sono in vigore un totale di 13 patti parasociali (9 nel
2005) che riguardano 11 società dell’IBEX (7 nel 2005) con una media di capitale del 34,1%
del capitale(51,7% nel 2005). Il contenuto di questi patti riguarda i sindacati dei diritti di voto
(46%); la libera trasmissibilità delle azioni (27%); e gli accordi per la composizione del
Consiglio di Amministrazione e di altri organi di governo societario (27%).
In generale, la tipologia di patti si possono classificare in 3 grandi categorie, secondo la
natura dell’accordo:
1. Patti parasociali nell’esercizio dei diritti di voto (14);
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi di governo (6);
a parte Terna che non è più consolidata in Enel), Eni (Snam Rete Gas, Saipem), Autostrade, Telecom, Ifi (Ifil,Juventus; dal 2004 viene considerata a parte Fiat che non è più consolidata in Ifi), Edizione Holding (Autogrill,Benetton), Aurelia (Autostrada TO-MI, Sias), Italmobiliare (Italcementi), Luxottica, Alitalia, Aem, Fininvest(Mondatori, Mediaset), Edison-Italenergia, Erg, Acea, Pirelli & C., Cofide (Cir, L’Espresso, Sogefi), BuzziUnicem, Marzotto (Linificio; dal 2005 viene considerata a parte Valentino F.G, nata da una scissione parziale daMarzotto), Tenaris-Dalmine, Impregilo, Gim (Smi), Rcs MediaGroup, Finmeccanica, Caltagirone (Cementir,Vianini industrie, Vianini lavori), Indesit-Merloni, Bulgari, Davide Campari, Snia (dal 2004 viene considerata aparte Sorin, nata da uno scorporo da Snia). Per rendere omogenea la serie storica dei bilanci del gruppo Telecomè stato considerato anche il gruppo Seat Pagine Gialle (prima consolidato in Telecom). In alcuni casi è statopreso in considerazione il bilancio consolidato della holding capogruppo anche se non quotata (in particolare, perFininvest, Edizione Holding e Aurelia).214 Ley de Transparencia de sociedades cotizadas, n°26/2003.
178
3. Fissazione di una politica di dividendi o compromessi di permanenza nel capitale della
società quotata (11).
Le azioni concertate sono accordi che hanno per obiettivo l’esercizio di comune accordo
dei diritti di voto di cui dispongano le parti o l’esercizio di un apolitica comune nella gestione
della società.
Nel 2006, 5 società (2,8% del totale) danno informazioni sull’esistenza di un totale di 10
azioni concertate. In una società esistono 5 azioni concertate e in un’altra 2.
Le azioni concertate riguardano, in media, il 34,8% del capitale delle 5 società, rispetto al
41,6% dell’esercizio precedente, dal momento che 3 società hanno comunicato azioni
concertate.
6.10 I diritti di opzione
In relazioni ai diritti di opzione dichiarati negli IAGC dell’esercizio 2006, conviene
segnalare i seguenti:
Un totale di 23 società, 13,3% del totale, dichiarano che 77 consiglieri possiedono diritti
di opzioni. Di queste società, 14 appartengono all’IBEX, 40% del totale, (13 nel 2005). Le
variazioni rispetto all’anno precedente corrispondono a cambi nella composizione dell’Ibex e
ad altre società che hanno concesso nuovi piani di remunerazioni mediante stock options ai
suoi amministratori.
Un totale di 51 consiglieri dichiarano di essere titolari di diritti di opzioni che
rappresentano, in media, lo 0,02% del capitale della società. Altri 21 consiglieri dispongono,
in media, di opzioni equivalenti allo 0,31% del capitale, e i 5 consiglieri restanti dichiarano di
possedere percentuali superiori all’1%, che in media raggiungono il 2,4% del capitale sociale.
Delle società dell’IBEX, un totale di 39 consiglieri dichiarano di essere titolari di diritti di
opzioni che rappresentano, in media, lo 0,02% del capitale. Altri 11 consiglieri dispongono, in
media, di opzioni equivalenti allo 0,3% del capitale. Un consigliere arriva a possedere opzioni
che rappresentano il 2,3% del capitale sociale. Delle società dell’IBEX il 78,4% dei
consiglieri, che hanno dichiarato di possedere diritti di opzioni, sono esecutivi, l’11,8% sono
dominicales, il 7,8% sono indipendenti e il 2% sono consiglieri esterni. Invece, rispetto
all’analisi di tutte le società il 67,5% dei consiglieri che hanno dichiarato diritti di opzione
hanno la condizione di esecutivi, il 14,3% sono dominicales e il 18,2% sono indipendenti e
altri esterni.
179
Nella seguente tabella si distribuiscono le 23 società quotate, raggruppate in funzione
della loro capitalizzazione, che hanno dichiarato l’esistenza di diritti di opzione a favore dei
membri del Consiglio, il numero dei consiglieri coinvolti e la percentuale media di capitale
sociale che rappresentano queste opzioni:
Tabella 12: Distribuzione dei diritti di opzione tra i consiglieri delle società analizzate.
Numero disocietà
Società Consiglieri % Media di capitale
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 14 13 12 51 41 41 0,1 0,3 0,4
> di 1000 M di € 3 - 3 6 - 5 0,9 - 0,2
< di 1000 M di € 6 5 4 20 19 11 0,4 1,1 0,5
TOTALE 13 18 19 77 60 57 0,3 0,5 0,4
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
I sistemi di retribuzioni basati su azioni (piani di opzioni, etc.) concessi ai dirigenti delle
società quotate devono essere comunicati alla CNMV e pubblicati come questioni rilevanti.
Ugualmente, devono essere fornite le informazioni negli IAGC in maniera aggregata
sull’importo percepito dall’alta direzione come retribuzioni in azioni.
180
7. La struttura del Consiglio di Amministrazione
Il diritto societario spagnolo215 attribuisce al Consiglio di Amministrazione la totalità delle
competenze di direzione e gestione della società. A prescindere dal modello di organizzazione
che ciascuna società abbia scelto, le raccomandazioni di corporate governance considerano
che il Consiglio dovrebbe concentrare la propria attività nel disegnare la strategia generale
della società, nello sviluppo di un’attività di supervisione sviluppata dai consiglieri esecutivi
della società e nell’impegno da fare da tramite con gli azionisti della società.
Per raggiungere gli obiettivi ricordati, la dimensione e la composizione del Consiglio
devono essere coerenti con le necessità di ogni società. La sua composizione dovrebbe
riflettere la diversità di conoscenze, di attitudini e di esperienze maturate per svolgere le
proprie funzioni con efficacia, obiettività e indipendenza.
Il Codigo Unificado insiste, in linea con i precedenti codici, affinché tutti i consiglieri, in
modo indipendente rispetto alla propria condizione, debbano svolgere le proprie funzioni con
unità di intenti, difendendo sempre “l’interesse sociale”, inteso come l’interesse comune di
tutti gli azionisti, e che presuppone lo sviluppo di una politica orientata alla massimizzazione
del valore economico del capitale azionario, rispettando gli interessi degli altri gruppi
coinvolti nella società, compresi quelli della comunità dove essa si trova.
Alla luce delle raccomandazioni dei codici di governo societario, del codice Olivencia e
Aldama prima e del Codigo Unificado poi, metto in luce alcune caratteristiche del consiglio di
Amministrazione che vengono raccomandate esplicitamente relativamente a:
1.1. la dimensione del Consiglio: raccomandazione 9;
2.1 la tipologia dei consiglieri
2.1.1 la struttura funzionale del Consigli: raccomandazione 10 e 11;
2.1.2 la proporzione tra dominicales ed indipendenti: raccomandazione 12;
2.1.3 numero sufficiente di consiglieri indipendenti: raccomandazione 13;
2.1.4 spiegazione delle caratteristiche di ogni consigliere (in particolare degli indipendenti
e dei dominicales) all’assemblea: raccomandazione 14;
2.1.5 Numero minimo di consigliere: raccomandazione 15;
7.1 Dimensioni del Consiglio di Amministrazione
Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è un fattore che tocca
direttamente l’efficienza delle riunioni e la qualità delle sue decisioni. Il numero minimo di
215 Cfr. Ley de Sociedades Anonimas.
181
partecipanti gli da la capacità per deliberare e una più ampia ricchezza di punti di vista. Però
un numero eccessivo di consiglieri può ostacolare o addirittura danneggiare il buon
funzionamento, in quanto rende più difficile il momento del voto per la mancanza di coesione.
Il Codigo Unificado de Buen Gobierno216 raccomanda al punto 9 che “il Consiglio abbia
una dimensione equilibrata per raggiungere un funzionamento efficace e partecipativo; per
questo sembra consigliabile che la sua dimensione non sia inferiore a 5 ne superiore a 15
membri”. L’Informe Olivencia ugualmente consigliava che la dimensione del consiglio fosse
compresa tra 5 e 15; mentre l’Informe Aldama raccomandava che il Consiglio avesse un
numero ragionevole per assicurare la sua operatività e il lavoro di ciascun consigliere e poter
avere tutti i mezzi necessari per il miglior e più efficace esercizio delle proprie funzioni,
inclusa la comunicazione con i responsabili delle diverse aree commerciali e di servizi e, nel
caso, l’assistenza di professionisti e esperti esterni.
Le ragioni che sono portate per bocciare un consiglio eccessivamente numeroso fanno
leva sulle difficoltà pratiche esistenti per organizzare e sviluppare i mandati con un numero
eccessivo di membri, inoltre si aggiunge che tale consiglio potrebbe essere più facilmente
controllato da parte dei consiglieri esecutivi che, nei casi estremi, si sostituirebbero di fatto a
questo. Sebbene un maggior numero di consiglieri favorisce la presenza di consiglieri esterni
è certo che la loro presenza eleva notevolmente i rischi che si creino “dissapori” all’interno
del consiglio. A favore della tesi del “Consiglio numeroso” il segretario della società Union
Fenosa, Mr. Ramón Novo Cabrera, afferma che nel consiglio di Union Fenosa, che è
composto da ben 20 membri, è proporzionato alle condizioni e alla struttura del suo capitale;
tale dimensione permette che nello stesso sia rappresentata la maggior percentuale di capitale
possibile e che esista la collaborazione di questi per raggiungere il buon funzionamento e
l’efficacia di tale organo; un ulteriore considerazione è che esso da solo possiede il 37,235%
delle azioni in modo diretto.
Nonostante quest’attenzione non è certo il problema della dimensione quello che occupa il
primo posto della gerarchia delle priorità. Il Combined Code non prevede raccomandazioni da
questo punto di vista, se non che sul numero di consiglieri indipendenti e sul fatto che la metà
debbono essere non esecutivi che invece nel CUGC ci sono altre 2 punti separati, cioè il 10 e
il 13. Il “NYSE Corporate Governance Rules” del 4 novembre 2003 raccomanda che il
numero dei consiglieri sia compreso tra 8 e 12. Il Codice di autodisciplina italiano non da
indicazioni precise sul numero in valore assoluto dei consiglieri.
216 Nel seguito si indicherà con CUGC.
182
Nel 2006, il totale globale dei consiglieri che compongono gli organi di amministrazione
delle società quotate analizzate aumentano fino a raggiungere il valore di 1712, dei quali 505
corrispondono alle società dell’IBEX.
Come si osserva nel seguente grafico, la dimensione media dei Consigli di
Amministrazione delle società quotate analizzate non ha subito variazioni significative.
Grafico 8: Dimensione media del Consiglio di Amministrazione.
Dimensione media del Consiglio di Amministrazione
15
11,3
7,99,7
14,511,9
7,69,6
14,4
11,6
7,79,9
0
5
10
15
20
IBEX Cap. > 1.000 M € Cap. < 1.000 M € TOTALE
2004
2005
2006
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
La media per società si trova a 9,9 consiglieri, leggermente superiore a quella dei due
esercizi precedenti. Per le società dell’IBEX, la dimensione del Consiglio di Amministrazione
è in media di 14,4 consiglieri, molto simile alla media dell’esercizio 2005, che era di 14,5. La
moda statistica dell’IBEX si trova a 12 membri nel 2006 (11 nel 2005) e si ripete in 5
consigli; mentre nel resto delle società la moda si riduce a 9 membri (6 nel 2005) e si ripete in
19 società. Nelle società dell’IBEX, un totale di 16 società hanno modificato le dimensioni
del consiglio di amministrazione.
Nella seguente tabella vengono evidenziate le società dell’IBEX che hanno modificato le
loro dimensioni per adeguarsi alla raccomandazione del nuovo codice:
Tabella 13: Variazione della dimensioni del Consiglio di Amministrazione delle società dell’IBEX.
Numero deiconsiglieri
TotaleNumero di società chehanno aumentato la
dimensione del consiglio.
Numero di società chehanno diminuito la
dimensione del consiglio.
Numero di società che nonhanno modificato la
dimensione del consiglio.
<8 0 - - -
Tra 8 e 15 18 3 5 10
>15 17 4 4 9
Totale 35 7 9 19
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Delle 15 società che superano, nel 2005, la dimensione massima del consiglio di
amministrazione raccomandata dal codice Olivencia che sarebbe di 15 membri, solo una
società ha ridotto le dimensione per conformarsi a questa raccomandazione; cosicché
diventano 14 le società che nel 2006 non osservanti, cioè il 40% delle società dell’IBEX. Le
183
restanti 21 nel 2006 si adeguano alla raccomandazione. Inoltre, altre società hanno diminuito
leggermente il numero dei membri del consiglio, rispetto a quattro che lo hanno aumentato.
Nelle altre società non ci sono stati cambiamenti significativi, nessuna delle società che nel
2005 superavano i 15 membri hanno ridotto la dimensione del Consiglio e solo una società
che aveva meno di 5 amministratori ha aumentato il numero di consiglieri per compiere
questa raccomandazione.
Nella seguente tabella si raggruppano le società quotate secondo la dimensione del
Consiglio di Amministrazione217:
Tabella 14: Numero di membri del Consiglio di Amministrazione suddivisi per fasce.
Numerodi società
Meno di 5 membri Tra 5 e 10 membri Tra 10 e 15 membri Più di 15 membri
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX - - - 5 3 4 16 17 16 14 15 15
> di 1000M di €
- - - 17 6 9 16 17 11 5 3 2
< di 1000M di €
14 15 15 70 71 83 14 26 24 2 3 3
TOTALE 14 15 15 92 80 96 46 60 51 21 21 20
% 8,1% 8,5% 8,2% 53,2% 45,5% 52,8% 26,6% 34,1% 28,0% 12,1% 11,9% 11,0%
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
7.2 Tipologie di consiglieri
Il Codigo Unificado mantiene la distinzione tra consiglieri interni (esecutivi) e esterni
(dominicales e indipendenti), definisce in modo preciso ciascuna tipologia e sottolinea che,
quando un consigliere esterno non possa essere considerato dominicales o indipendente, la
società deve spiegare tale circostanza. Raccomanda anche che il Consiglio spieghi
all’assemblea degli azionisti il carattere assunto da ciascun consigliere e le motivazioni.
Il Consiglio di Amministrazione deve riflettere la diversità di conoscenze e di esperienze
per svolgere il proprio ruolo con efficacia, obiettività ed indipendenza. In questo contesto,
riscuote particolare rilevanza la distinzione tra i consiglieri per origine dei consiglieri interni,
chiamati anche esecutivi, ed esterni, sia dominicales che indipendenti.
In funzione della loro provenienza i consiglieri possono avere sensibilità, interessi e
incentivi diversi. La coesione e l’unità di orientamento del Consiglio restano fattori decisivi
per raggiungere un adeguato sistema di corporate governance.
Nella tabella seguente si includono le percentuali medie di ciascuna tipologia di
consiglieri delle società quotate:
217 I codici Olivencia e Aldama raccomandano che la dimensione dell’organo di amministrazione sia compresatra 5 e 15 membri.
184
Tabella 15: Tipologia di consiglieri.
Tipologia di consiglieri
Esecutivi Dominicales Indipendenti Altri esterni
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 19,8% 17,9% 17,3% 37,8% 37,1% 39,2% 38,2% 40,7% 39,2% 4,2% 4,3% 4,2%
> di 1000 M di € 17,7% 18,1% 17,7% 51,7% 50,6% 51,2% 26,4% 27,1% 26,2% 4,3% 4,2% 4,8%
< di 1000 M di € 22,3% 21,3% 23,1% 45,4% 48,1% 43,8% 27,4% 26,8% 29,1% 4,8% 3,8% 4%
TOTALE 20,4% 19,7% 20,6% 44,8% 45,2% 43,5% 30,3% 31,1% 31,7% 4,5% 4,0% 4,2%
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
La percentuale di consiglieri esterni delle società dell’IBEX si trova a 80,2% (82,1% nel
2005 e 82,7% nel 2004), mentre nel resto delle società analizzate si mantiene al 79,3%
(79,5% nel 2005 e 2004).
La raccomandazione 10 chiede che i consiglieri esterni dominicales e indipendenti
costituiscano un’ampia maggioranza del consiglio e che il numero dei consiglieri esecutivi sia
il minimo indispensabile, tenendo in conto la complessità del gruppo societario e la
percentuale di partecipazione dei consiglieri esecutivi nel capitale della società. In tutte le
società dell’IBEX i consiglieri esterni sono la maggioranza nel Consiglio. Nel 2006, le 505
cariche di consiglieri delle società dell’IBEX erano occupate da 440 persone. Quindi, 60
amministratori (13,6% del totale) appartenevano al consiglio di più di una società, dei quali
55 occupavano l’incarico in 2 società e i restanti 5 sono membri di 3 consigli. Per il resto
delle società analizzate il grado di compimento di questa raccomandazione non raggiunge il
100%, dal momento che i 15 società (18 nel 2005), tutte con capitalizzazione inferiore a 1000
milioni di euro, la presenza di consiglieri esterni non è la maggioranza. Le variazioni rispetto
all’anno precedente sono poco significative.
Si può osservare che i consiglieri esterni, dominicales, indipendenti e altri rappresentano
un’ampia maggioranza rispetto agli esecutivi:
Grafico 9: Composizione del Consiglio di Amministrazione per tipologia di consiglieri.
Tipologia dei consiglieri nell'esercizio 2006
19,8 17,7 22,3 20,4
37,8 51,7 45,4
26,4 27,4 30,3
4,2 4,3 4 4,2
44,8
38,2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
IBEX 2006 Cap. > 1.000 M €
2006
Cap. < 1.000 M €
2006
TOTALE
Altri esterni
Indipendenti
Dominicales
Esecutivi
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
185
Rispetto all’IBEX si può osservare che, in 5 società, che sarebbero tutte quelle con
azionisti di controllo, i consiglieri esecutivi rappresentano più del 30% del consiglio. I
consiglieri dominicali sono la maggior parte in 9 società e quelli indipendenti in altre 7, una in
meno rispetto all’anno passato. Nella seguente tabella sono raccolte solo le società dell’IBEX:
Grafico 10: Composizione del Consiglio di Amministrazione per tipologia di consiglieri delle sole societàdell’IBEX.
Composizione del Consiglio di Amministrazione per tipologia di consiglieri.
17,3
39,2 39,2
4,2
17,9
37,0140,75
4,33
19,8
37,82 38,22
4,16
0
10
20
30
40
50
% consiglieri
esecutivi
% consiglieri
dominicales
% consiglieri
indipendenti
% consiglieri esterni
2004
2005
2006
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Il codice Olivencia raccomanda che la relazione tra dominicales e indipendenti sia
stabilita tenendo in conto la proporzione che esiste tra il capitale che includa pacchetti
azionari significativi e il resto. Le pratiche di corporate governance raccomandano che la
proporzione tra consiglieri dominicales e indipendenti sia stabilita tenendo in conto la
relazione esistente tra il capitale integrato dai pacchetti azionari significativi e il resto del
capitale. Nel seguente grafico si mostra il grado di adeguamento a questa raccomandazione da
parte delle società quotate:
Grafico 11: Proporzione tra amministratori dominicales e indipendenti.
Proporzioni tra amministratori dominicales e indipendenti
11 11 4 11 15 20 13 9 11
6140 46
4660
61
40 41 37
0102030405060708090
Prop.
favorevole ai
dominicales
2004
Prop.
favorevole ai
dominicales
2005
Prop.
favorevole ai
dominicales
2006
Equilibrio 2004 Equilibrio 2005 Equilibrio 2006 Prop.
Favorevole agli
indipendenti
2004
Prop.
favorevole agli
indipendenti
2005
Prop. favorevoli
agli indipendenti
2006
N°
di
so
cie
tà
IBEX Resto delle società
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
Il 73,9% delle società totali analizzate (71% nel 2005) mantengono l’equilibrio nel
Consiglio o presentano una proporzione favorevole agli amministratori indipendenti.
Per quanto riguarda le società dell’IBEX, in 11 società (9 nel 2005) il numero di
dominicales per ciascun consigliere indipendente è di più del doppio di quello che
186
corrisponderebbe alla relazione esistente tra capitale flottante e i pacchetti significativi;
mentre in solo 4 società questo rapporto è favorevole ai consiglieri indipendenti.
Nel grafico vengono riportate le proporzioni tra Dominicales ed indipendenti delle società
dell’IBEX:
Grafico 12: Relazione tra dominicales e indipendenti e la struttura del capitale delle società dell’IBEX.
Rapporto tra consiglieri indipendenti e dominicales.
1311 11
9
15
1111
20
4
0
5
10
15
20
25
Proporzione favorevole ai
Dominicales
Società con un rapporto tra
dominicales e indipendenti
raccomandato
Proporzione favorevole agli
Indipendenti
2004
2005
2006
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
Delle società dell’IBEX, nell’esercizio 2006, è stato aumentato il numero di società che
mantiene la posizione di equilibrio che raccomanda il Codice Olivencia, pero è diminuito il
numero di società nelle quali tale proporzione è favorevole ai Dominicales. Un totale di 28
consiglieri indipendenti partecipano a più consigli di amministrazione, dichiarandosi
indipendenti. La percentuale di società dell’IBEX che compie questa raccomandazione
nell’esercizio 2006 si colloca al 68,6%, rispetto al 74,3% dell’anno precedente.
Grafico 13: Numero di membri del Consiglio e percentuale di indipendenti nel Consiglio IBEX. Anno 2006.
Fonte: Elaborazione dati della CNMV.
187
Grafico 14: Numero di membri del Consiglio e % di indipendenti nel Consiglio IBEX 35. Anno 2006, 2005, 2004.
Fonte: Elaborazione dati della CNMV.
188
7.3 Presenza dei consiglieri indipendenti
Si considerano consiglieri indipendenti coloro che possano svolgere le proprie funzioni
senza essere condizionati da relazioni con la società, i suoi azionisti significativi o i suoi
dirigenti. Il Codigo Unificado raccomanda che il numero complessivo dei consiglieri
indipendenti sia almeno un terzo del totale degli amministratori.
Il seguente grafico riflette l’evoluzione dei principali parametri indicativi della presenza di
consiglieri indipendenti negli organi di governo delle società quotate:
Grafico 15: Distribuzione dei consiglieri indipendenti nel consiglio e nei comitati interni.
Distribuzione dei consiglieri indipendenti negli organi di governo
21,2%25,0%
43,1%46,0%
53,2%48,1%
83,9%
31,0% 22,1% 24,6% 42,6% 46,0% 53,4% 51,4% 83,3%21,1% 22,8%
44,9% 47,9%56,9% 57,0%
83,9%
31,7%
30,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
% Indip. nel
Consiglio
% Consigliere
Indipendenti
% Indip. nel
Comitato
Esecutivo
% Indip. nel
Comitato per il
Controllo Interno
% Indip. nel
Comitato per le
Nomine e per le
Remunerazioni
% Pres. Indip.
Nel Comitato per
il Controllo
% Presid. Indip.
Nel Comitato per
le Nomine
% Indip. in carica
da nel Consiglio
da < di 12 anni
2004
2005
2006
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Si osserva una riduzione del peso dei consiglieri indipendenti nel Consiglio di
Amministrazione e nel Comitato Esecutivo, così come nella percentuale di consigliere,
sebbene per il resto dei parametri analizzati si è prodotto un aumento favorevole nel peso
relativo che rappresentano gli indipendenti negli organi di governo.
La seguente tabella mostra la distribuzione degli indipendenti delle società quotate in
funzione del peso relativo dei consiglieri indipendenti nel Consiglio:
Tabella 16: Distribuzione in funzione del peso relativo degli indipendenti.
Numero di societàMeno di ⅓ dei membri del consiglio sono indipendenti
Tra ⅓ e 50% dei membri del consiglio sono indipendenti
Più del 50% dei membri delconsiglio sono indipendenti
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 12 11 13 16 14 14 7 10 8
> di 1000 M di € 26 15 12 8 7 9 4 4 1
< di 1000 M di € 60 66 67 26 32 37 14 17 21
TOTALE 98 92 92 50 53 60 25 31 30
% 56,6% 52,3% 50,5% 29,4% 30,1% 33,0% 14,7% 17,6% 16,5%
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
189
I consiglieri indipendenti rappresentano, in media, il 30,3% dei membri del Consiglio di
Amministrazione (31,3% nel 2005). Questa cifra aumenta a 38,2% per le società dell’IBEX
(40,7% nel 2005). Durante l’esercizio 2006, furono nominati 87 consiglieri indipendenti e
hanno dato le dimissioni 105.
La percentuale delle società con una porzione di indipendenti nel Consiglio di
Amministrazione inferiore a ⅓ dei suoi membri è aumentata nell’ultimo anno, ciò significa
una certa retrocessione nell’osservanza delle pratiche di corporate governance a livello
complessivo.
I consiglieri indipendenti rappresentano la maggioranza del Consiglio nel 14,7% delle
società analizzate (17,6% nel 2005 e 16,5% nel 2004). In quattro società appartenenti a questo
gruppo esiste un azionista di controllo.
Nella tabella è riportata la presenza dei consiglieri indipendenti rispetto al totale del
numero dei consiglieri nelle società dell’IBEX raggruppate per categoria:
Tabella 17: Presenza dei consiglieri indipendenti nel Consiglio di Amministrazione.
Numero di società dell’IBEX
% consiglieri indipendentinel consiglio
2006 2005 2004Dimensioni del Consiglio >
15
< ⅓ 12 11 13 7
Tra ⅓ e 50% 16 14 14 6
> 50% 7 10 8 1
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
In media, la presenza di consiglieri indipendenti nelle società dell’IBEX si è ridotta
rispetto all’anno precedente, ora rappresentano una percentuale del 38,2% mentre nel 2005
erano il 40,7%. Inoltre, analizzando l’evoluzione degli ultimi tre anni218 si osserva una perdita
del peso relativo dei consiglieri indipendenti nelle società con un maggior numero di
consiglieri indipendenti. Il 65,7% delle società dell’IBEX (68,6% nel 2005) possiede almeno
un ⅓ di consiglieri indipendenti nel consiglio, come viene detto nella raccomandazione 12 del
Codigo Unificado.
Nel 2006, il numero di società dell’IBEX con la prevalenza di consiglieri indipendenti
era del 20%, (28,6% nel 2005). Nonostante solo una delle 14 società la cui dimensione del
consiglio è superiore a 15 membri ha la maggior parte di consiglieri indipendenti. In 8 delle 9
società che ridussero la percentuale di indipendenti nel 2006, si è riscontrata pure una
diminuzione del capitale flottante. In 5 di queste società, 14% dell’IBEX, la diminuzione
degli indipendenti rispetto al 2005 è stata superiore al 10%. Invece, 9 società hanno
aumentato il peso relativo degli indipendenti nell’esercizio 2006, delle quali: 2 hanno
218 Cfr. tabelle allegate.
190
aumentato di più di 10 punti percentuali, la presenza di consiglieri indipendenti e in altre 2
hanno superato di ⅓ i membri del consiglio. Un totale di 29 consiglieri indipendenti di 15
società (42,9% del totale) restano in carica per un periodo superiore a 12 anni.
Grafico 16: Capitale flottante e percentuale di consiglieri indipendenti nel Consiglio delle società del IBEX.
Fonte: Elaborazione dati della CNMV.
191
I Codici di Buon Governo mettono in guardia dai rischi che esistono quando la
composizione del Consiglio e quella del Comitato Esecutivo sono disomogenee; in entrambi
gli organi, infatti, la proporzione di amministratori indipendenti rispetto a quelli dominicales
dovrebbe essere analoga per evitare discrepanza di opinioni.
Grafico 17: Proporzione tra consiglieri dominicales e consiglieri indipendenti in funzione della relazioneesistente tra il capitale integrato da pacchetti azionari significativi e il resto. Società IBEX. Anno 2006.
Fonte: Elaborazione dati della CNMV.
La presenza di indipendenti nel Comitato Esecutivo delle società dell’IBEX, si colloca
mediamente a 26,5% dei membri del Consiglio (31% nel 2005). In 10 società la proporzione
degli indipendenti è similare a quella del Consiglio e n altre 8 società nessun consigliere
indipendente forma parte della Commissione Esecutiva. Come mostra il grafico, i Comitati
Esecutivi del 37,9% di tutte le società dell’IBEX hanno almeno ⅓ di amministratori
indipendenti, mentre nei Consigli di Amministrazione questa percentuale arriva fino al 65,7%.
Grafico 18: Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo delle società dell’IBEX.
Proporzione di Amministratori Indipendenti nel Consiglio di
Amministrazione e nel Comitato Esecutivo delle società dell'IBEX
1216
4 3
18
64
1
0
5
10
15
20
<⅓ >⅓ e <½ >½ e <⅔ > ⅔
% di Consiglieri Indipendenti
N°
So
cie
tà
Consiglio
ComitatoEsecutivo
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
192
È possibile evidenziare una relazione crescente tra percentuale di indipendenti nel
consiglio e nel comitato esecutivo delle società dell’IBEX:
Grafico 19: Percentuale di indipendenti nel consiglio e nel comitato esecutivo delle società dell’IBEX.
Fonte: Elaborazione dati della CNMV.
193
La presenza di consiglieri indipendenti nel Comitato esecutivo in pochi casi non è simile
a quella nel Consiglio di Amministrazione, come mostra il grafico:
Grafico 20: Percentuale di consiglieri indipendenti all’interno del Consiglio e del Comitato Esecutivo.
Percentuale di consiglieri indipendenti nel Consiglio e nel Comitato Esecutivo.
189
3
45
155 1
36
0
20
40
60
< ⅓ > ⅓ e < ½ > ½ e < ⅔ > ⅔
% Consiglieri Indipendnti
N°
dis
oc
ietà
Consiglio
ComitatoEsecutivo
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Il numero delle società con una presenza di consiglieri indipendenti nel Comitato
Esecutivo inferiore a ⅓ dei suoi membri, è superiore al numero di società che hanno una
proporzione di indipendenti nel Consiglio inferiore a ⅓.
La presenza di indipendenti nel Comitato per il Controllo Interno e per le Nomine e le
Remunerazioni ha aumentato il suo peso relativo, rispetto al 2005, di 5,5 e 8,9 punti
percentuali rispettivamente.
Un totale di 21 società (29 nel 2005 e 19 nel 2004) hanno limitato il mandato dei
consiglieri indipendenti, nella maggioranza dei casi a 5 anni. In 15 società la permanenza in
carica dei consiglieri indipendenti oscilla tra 10 e 12 anni e nelle altre 47 società supera i 12
anni.
7.3.1 Evoluzione del concetto di indipendenza e dei suoi requisiti
Ugualmente ad anni passati, la revisione delle condizioni minime, che devono essere
compiute da parte di un consigliere per essere qualificato indipendente, si è realizzata
considerando i criteri stabiliti nei Codici Olivencia e Aldama. Inoltre si sono presi come
riferimento i requisiti inclusi nella raccomandazione 162/2005/CE, relativa al ruolo degli
amministratori non esecutivi e a quello dei Comitati del consiglio di Amministrazione.
Nella revisione degli IAGC dell’esercizio 2006, si sono riscontrate alcune situazioni
puntuali che sono state considerate dubbie in quanto potrebbero mettere in discussione la
condizione di determinati consiglieri:
1. essere stato consigliere esecutivo della società senza che sano trascorsi 5 anni dalla fine
dell’incarico;
2. ricevere da una società controllata alla società qualsiasi quantità di denaro o beneficio
diverso dalla rimunerazione di consigliere;
194
3. mantenere, durante l’ultimo anno, una relazione importante di affari con la società o con
un’altra entità del gruppo, sia a nome proprio sia come azionista significativo, consigliere
o alto dirigente di una società che abbia o abbia avuto tale relazione.
4. mantenere una relazione di accordo con azionisti significativi;
5. qualificare come indipendente un consigliere che mantenga legami con qualsiasi azionista
della società.
6. avere una partecipazione azionaria superiore a quella considerata come significativa dalla
normativa interna della società.
Per quanto riguarda l’attività dei consiglieri indipendenti nei diversi organi di governo
delle società quotate, è necessario segnalare:
- nel 2006, il 23,3% dei consiglieri indipendenti delle società analizzate non formavano
parte di nessuna delle comitato delegato del consiglio (comitato esecutivo, di controllo interno
e per le nomine e per le retribuzioni);
- il 27,4% non erano membri dei Comitati di supervisione e controllo (Comitato per il
controllo interno e comitato per le Nomine e retribuzioni);
Nel seguente grafico sono incluse le società che, nel 2006, non seguono le
raccomandazioni contenute nel Codice Olivencia e Aldama (o alla Raccomandazione
162/2005/CE) relative alla rappresentazione dei consiglieri nei diversi Comitati del Consiglio.
Grafico 21: Amministratori indipendenti e Comitati Esecutivi.
Amministratori Indipendenti & Comitati Esecutivi
3022
4126
18
9
23
15
0
10
20
30
40
50
60
70
Società senza il
100%di esterni
nel Comitato per
il Controllo
Interno
Società senza
100% esterni nel
Comitato per le
Nomine e le
Retribuzioni
Società senza la
maggioranza di
Indipendenti nel
Comitato per le
Nomine e le
Retribuzioni
Società con una
% di consiglieri
Indipendeti
inferiore nel
Comitato
Esecutivo che
nel Consiglio
N°
so
cie
tà
N° di società nelle quali tutti iconsiglieri indipendenti sono membridi qualche comitato
N° di società nelle quali un consigliereindipendente non è membro dinessuna comitato
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Come si osserva, nella maggior parte delle società che non seguono queste
raccomandazioni, esistono consiglieri indipendenti che non occupano nessun incarico nei
relativi comitati delegati.
195
Grafico 22: Percentuale indipendenti nel consiglio e nel Comitato Esecutivo IBEX. Anno 2006.
Fonte: Elaborazione dati della CNMV.
7.4 Percentuale di Consigliere - donna nel Consiglio di Amministrazione
Il Codigo Unificado considera che raggiungere un’adeguata percentuale di donne
all’interno del Consiglio di Amministrazione non costituisce solo una sfida sul piano etico,
ma anche su quello dell’efficienza dal momento che rappresentano il 51%, circa la metà, della
popolazione spagnola. Durante il 2006, la presenza di donne all’interno del Consiglio di
Amministrazione delle società quotate ha registrato un incremento apprezzabile, passando da
95 consigliere nel 2005 a 118 nel 2006.
La seguente tabella mostra il numero di posti nei Consigli che erano occupati da donne e il
numero di società che contavano su rappresentanza femminile negli anni 2004, 2005 e 2006:
Tabella 38: Presenza di consigliere – donna nei Consigli di Amministrazione.
Presenza di consigliere – donna nei Consigli di Amministrazione
Consigliere % Società %
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 26 17 18 5,1 3,3 3,4 19 12 11 54,3 34,3 31,4
> di 1000 M di € 33 20 12 7,5 6,5 4,8 17 12 9 44,7 46,2 40,9
< di 1000 M di € 59 58 74 7,7 6,6 7,5 46 41 53 46,0 35,7 42,4
TOTALE 118 95 104 6,9 5,6 5,9 82 65 73 47,4 36,9 40,1
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
Nel 2006, il numero di società che vantavano nel consiglio la presenza di consigliere è
passato da 65 a 82, aumentando del 26,1%, e il numero delle consigliere è passato da 95 a
196
118, aumentando del 24,2% il numero totale delle consigliere, rispetto all’esercizio
precedente.
Per quanto riguarda le società dell’IBEX, è interessante sottolineare, a scopo descrittivo,
la percentuale che rappresentano e la tipologia di funzione che svolgono le donne nei Consigli
di Amministrazione:
Tabella 19: Presenza di Consigliere nelle società dell’IBEX.
Tipologia consiglierePresenza didonne
neiConsigli
Consigliere % Società %Dominicales Esecutivi Indipendenti
Altriesterni
2006 26 5,1 19 54,3 15,4% 42,3% 42,3% 0%
2005 17 3,3 12 34,3 11,8% 47,1% 41,1% 0%
2004 18 3,4 11 31,4 22,2% 50% 27,8% 0%
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
I Consigli di Amministrazione di 19 società, 54,3% dell’IBEX totale, si appoggiano sulla
presenza di donne, una cifra chiaramente superiore alle 12 società dell’anno precedente. I
principali cambi registrati, rispetto alla situazione del 2005, sono i seguenti:
Sei società che nel 2005 non avevano nel proprio consiglio nessuna donna hanno
nominato ciascuno una consigliera delle quali 4 sono indipendenti e 2 dominicales.
Una società ha aumentato da 1 a 2 il numero di donne al proprio interno.
Infine, due delle società che sono state aggiunte all’Ibex già avevano nell’esercizio 2005
alcune donne all’interno del Consiglio di Amministrazione.
La media di donne nei Consigli di Amministrazione dell’Ibex è di 5,1%, rispetto al 3,3%
dell’anno precedente. Il peso delle consigliere dominicales e indipendenti è uguale.
Come si osserva nella seguente tabella, durante il 2006 è stato incrementato il peso
relativo delle consigliere esecutive, diminuendo la percentuale di dominicales ed
indipendenti:
Tabella 20: Tipologia di consigliere – donna.
Tipologia di consigliere - donna
Esecutive Dominicales Indipendenti Altre
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 15,4% 11,8% 22,2% 42,3% 47,1% 50,0% 42,3% 41,1% 27,8% - - -> di 1000
M di €6,1% 15,0% 8,3% 75,8% 55,0% 66,7% 18,2% 30,0% 25,0% - - -
< di 1000M di €
25,4% 19,0% 20,3% 54,2% 63,8% 58,1% 13,6% 13,8% 18,9% 6,8% 3,4% 2,7%
TOTALE 17,8% 16,8% 19,2% 57,6% 58,9% 57,7% 21,2% 22,1% 21,1% 3,4% 2,1% 1,9%
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
Un totale di 26 società hanno nominato nel 2006 30 consigliere, delle quali il 20% sono
esecutive, il 26,7% indipendenti, il 50% dominicales e il 3,3% sono altre esterne. In 7 società
197
(9 nel 2005) si è ridotta o eliminata la presenza di Consigliere. Alla fine del 2006, il 52,6%
delle società non avevano nessuna Consigliera, rispetto al 63% del 2005; per le società
dell’IBEX queste percentuali si trovano al 45,7% e al 65,7%.
7.5 Partecipazione in diversi Consigli di Amministrazione
Nel seguente grafico si evidenzia la percentuale di persone, su un totale di 400 per le
società dell’IBEX e 1046 per le restanti società, che nel 2006 occuparono incarichi di
amministratori in più di un consiglio:
Grafico 23: Partecipazioni multiple dei consiglieri.
Partecipazioni multiple dei consiglieri
17,5%
4,3%
0,5% 0,8%
7,6%
1,6% 0,9% 0,1%
10,3%
2,4%0,8% 0,3%
0%
5%
10%
15%
20%
2 Società 3 Società 4 Società 5 Società
IBEX
Restantisocietà
Totale
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Nel 2006, un totale di 1446 persone fisiche occupano i 1712 incarichi di consiglieri delle
società quotate. L’86,3% (1248 persone fisiche) partecipano a un solo consiglio di
amministrazione, percentuale invariata rispetto a quella registrata nel 2005 che era del 86,8%.
Non si osservano neppure variazioni significative nella percentuale di persone che occupano
incarichi in più di un solo Consiglio di Amministrazione. Il 10,3% (9,3% nel 2005)
partecipano nei consigli di due società, il 2,4% (3,1% nel 2005) in 3 società e l’1,1% in
quattro o più consigli (0,4% nel 2004). Nel Consiglio di Amministrazione di 98 società
quotate, il 56,7% del totale (69,3% nel 2005), alcuni dei suoi membri partecipano in due o più
consigli. Quindi, il 43,4% delle società (30,7% nel 2005) i cui consiglieri non partecipano
negli organi di amministrazione di nessuna altra società quotata. Dei 1248 amministratori
totali che partecipano in un solo Consiglio: il 22,6% sono esecutivi, il 42,7% dominicales, il
30% indipendenti e il 4,6% sono stati considerati come esterni.
198
7.6 Rotazione e dimissioni dei consiglieri
L’articolo 126 della LSA stabilisce che gli amministratori esercitino i loro mandati
durante il periodo che indicano gli Statuti, che non potrà superare i 6 anni, potendo essere
rieletti una o più volte per periodi di uguale durata massima. Le pratiche di buon governo
corporativo raccomandano che i consiglieri compiano integralmente la durata statutaria per la
quale erano stati nominati e che il consiglio non proponga le proprie dimissioni in tempi
anticipati, eccetto che per cause eccezionali e giustificate, avendone dato informazione al
Comitato per le Nomine e per le Remunerazioni. La maggior parte degli statuti o dei
Regolamenti del consiglio raccolgono diverse cause di dimissioni dei consiglieri, tra le quali
si trovano: sospetti di incompatibilità, venir meno delle ragioni che giustificavano
inizialmente la loro nomina, rischi per gli interessi della società o non osservanza delle
obbligazioni dell’incarico di consigliere. Il Codigo Unificado a questo proposito chiarisce
alcune delle posizioni sopra accennate. Per esempio, per garantire la stabilità dei consiglieri
indipendenti, raccomanda che il consiglio non proponga le sue dimissioni, salvo che non
osservi i doveri inerenti al proprio incarico o i requisiti che definiscono un consigliere come
indipendente, in ogni caso rimane necessario informare il Comitato per le Nomine. Per
migliorare il livello di trasparenza, il Codice raccomanda che se qualcuno dei consiglieri si
dimette, allorché il consiglio avesse adottato alcun accordo in materia di consiglieri
dimissionari avrebbe dovuto esprimere serie riserve, che avrebbe dovuto spiegare attraverso
una lettera giustificatrici delle dimissioni.
Nella seguente tabella si mostra la media della permanenza degli amministratori nei
consigli delle società quotate, classificati per gruppi di capitalizzazione:
Tabella 41: Anni di carica per tipologia di consigliere.
Anni di carica per tipologia di consigliereMedia
Esecutivi Dominicales Indipendenti
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 6,7 6,4 6,5 8,9 8,0 8,7 5,5 5,1 5,7 6,8 6,7 6,4
> 1000 ML € 7,9 8,3 7,3 9,4 10,0 9,1 7,8 8,1 7,0 6,6 7,2 6,5
< 1000 ML € 7,7 8,3 8,3 9,1 9,4 9,4 7,3 8,0 7,9 6,4 6,8 7,3
TOTALE 7,5 7,6 7,4 9,1 9,2 9,0 7,0 7,1 7,0 6,6 7,1 6,7
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
Il numero medio di anni di permanenza degli amministratori nei consigli delle società
quotate si mantiene praticamente stabile, rispetto all’anno precedente. Nel 39,9% delle società
quotate, la permanenza media dei suoi consiglieri è superiore agli 8 anni, nel 24,9% si colloca
tra 5 e 8 anni e nel 35,2% restante la permanenza è inferiore ai 5 anni. Per le società
dell’IBEX queste percentuali sono, rispettivamente, il 17,4% 62,9% e 19,9%. Durante
199
l’esercizio 2006, ci sono state 271 nomine di nuovi consiglieri (222 nel 2005) e 227
dimissioni (230 nel 2005), per un totale di 93 e 80 società, rispettivamente. La rielezione dei
consiglieri aumentò a 264 (352 nel 2005). Nel 2006, un totale di 37 società (11 dell’IBEX)
hanno modificato la funzione di 56 consiglieri rispetto all’anno precedente:
Tabella 22: Variazioni delle tipologie di consiglieri tra l’esercizio 2005 e 2006.
Tipologia nel 2006(Numero di consiglieri)
Esecutivi Dominicales Indipendenti Altri esterniTotale
generale
Esecutivi - 5 2 5 12
Dominicales 12 - 7 10 29
Indipendenti 1 4 - 6 11
Altri esterni - 1 3 - 4Tip
olo
gia
nel
20
05
Totale generale 13 10 12 21 56
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
In 53 società, 30,6% del totale (34,1% nel 2005), gli Statuti o i Regolamenti del Consiglio
di Amministrazione fissano un limite di età per i consiglieri, normalmente di 70 anni.
Nonostante questo esistono limiti di età specifici per il Presidente e il Consigliere delegato,
che di solito sono inferiori a quelli del resto dei consiglieri.
La rotazione dei membri dei Consigli di Amministrazione delle società dell’IBEX,
registrata nell’anno 2006, è stata inferiore all’esercizio precedente. Ci sono state 54 nomine,
rispetto alle 60 del 2005, di nuovi consiglieri, 10,7% del totale, e 57 congedi (63 nel 2005) in
28 società. Inoltre, le assemblee degli azionisti approvarono la rielezione di 87 consiglieri
(101 nel 2005), il 17,2% del totale. In 7 società si è mantenuta la stessa composizione del
consiglio rispetto all’anno precedente. Nell’esercizio 2006, 2 società dell’IBEX hanno
limitato il mandato dei propri consiglieri indipendenti e altre 2 già lo avevano limitato
nell’esercizio precedente. In 3 di queste società si è stabilito il limite massimo di 8 anni per la
carica e nell’altra si è fissato a 12 anni. Il 54,2% delle società dell’IBEX hanno stabilito nello
statuto o nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione, un limite di età per i consiglieri,
normalmente di 70 anni. Invece, in 8 società è stato fissato a 65 anni per il Presidente e il
Consigliere Delegato. Un totale di 11 società dell’IBEX hanno modificato la tipologia di 19
dei consiglieri:
Tabella 23: Rotazione e dimissioni dei consiglieri per tipologia.
Tipologia consiglieri (esercizio 2006)Tipologia consiglieri(esercizio 2005) Dominicales Esecutivi Indipendenti Altri esterni
Dominicales 11 - 5 1 5
Esecutivi 3 2 - - 1
Indipendenti 4 2 - - 2
Altri esterni 1 - - 1 -
Totale 19 4 5 2 8
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
200
8. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
8.1 Presidente e vicepresidente del consiglio (Presidente - CEO)
Il Presidente gioca un ruolo fondamentale nel giusto funzionamento del Consiglio. Tra le
sue funzioni si trova la facoltà di convocare le assemblee, di formulare l’ordine del giorno e di
dirigere le sue riunioni; inoltre deve preoccuparsi che l’informazione giunga opportunamente
ai consiglieri e si occupa di incoraggiare la partecipazione attiva dei membri nella formazione
della volontà del Consiglio.
Il Codigo Unificado contiene due raccomandazioni relative al Presidente: la
raccomandazione 16 ribadisce il ruolo che deve assumere il presidente e la raccomandazione
17 sottolinea la possibilità in cui la sua carica sia doppia assumendo anche la funzione di
CEO, primo esecutivo. Raccomandazione 16 prevede che “il Presidente, come responsabile
dell’efficace funzionamento del consiglio, assicuri che i consiglieri ricevano le informazioni
sufficienti con anticipo; stimoli il dibattito e la partecipazione attiva dei consiglieri durante le
sessioni del consiglio, salvaguardando la loro libera presa di posizione e espressione
d’opinione; infine, organizzi e coordini con i presidenti dei Comitati la valutazione periodica
del Consiglio, così come, quella del consigliere delegato o del CEO.” La raccomandazione
17219 prevede che “quando il Presidente del Consiglio fosse allo stesso il tempo il CEO della
società, si dia l’autorizzazione a uno dei consiglieri indipendenti a sollecitare la convocazione
del consiglio o l’aggiunta di nuovi punti all’interno dell’ordine del giorno, per coordinare e
dare voce alle questioni sollevate dai consiglieri esterni e per dirigere la valutazione da parte
del consiglio del suo Presidente.”
La seguente tabella include un riassunto delle principali caratteristiche qualitative dei
Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle società quotate, raggruppati in funzione
della capitalizzazione:
Tabella 24: Presidente e vicepresidente del consiglio.
Presidente - CEOVoto di preferenza del
presidente
Requisiti specifici peressere nominato
presidente(Numero di società)
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 24 21 22 19 16 16 4 4 4
> 1000 ML € 24 14 12 25 16 14 3 3 2
< 1000 ML € 42 49 52 56 67 75 6 10 12
TOTALE 90 84 86 100 99 105 13 17 18
% 52,6% 48,0% 47,2% 58,5% 56,6% 57,7% 7,6% 9,7% 9,9%
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
219 Cfr. Raccomandazione della Commissione Europea del 15 febbraio 2005.
201
I Presidenti di 90 società (52,6%) assumono anche l’incarico di CEO (68,6% nelle società
dell’IBEX). In 58 delle quali, il Presidente ha il voto determinante e in 9 esistano requisiti
specifici per essere nominati.
Nell’ultimo anno è stato incrementato il numero di società nelle quali il Presidente del
consiglio assume funzioni di CEO passando a 90 società.
Grafico 24: Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
908486
585558
9109
0
20
40
60
80
100
2004 2005 2006
N°
di
so
cie
tà
N° di società conpresidente-CEO
Presidente-CEO +voto privilegiato
Presidente-CEO +requisiti specificiper essere nominati
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
Durante il 2006, un totale di 18 società hanno nominato nuovi Presidenti del Consiglio e
in 8 società è diventato CEO, 3 delle quali erano dell’IBEX. La situazione contraria si è
generata in 4 società. I Presidenti di 8 delle 11 società che sono entrate nell’analisi del 2006
assumono la funzione di esecutivi, mentre tra quelle che sono state escluse da tale analisi solo
6 avevano questa funzione duplice.
In 100 società, 58,5% del totale (56,3% nel 2005), il Presidente ha il voto privilegiato nel
caso in cui si produca una situazione di parità nelle votazioni.
In 13 società esistono dei requisiti specifici per la Nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione (17 nell’anno precedente). I requisiti più consueti continuano ad essere
l’appartenenza nel periodo precedente al Consiglio e una età inferiore a un limite determinato.
Le principali precauzioni adottate per ridurre il rischio di concentrazione dei poteri nei
Presidenti - CEO sono le seguenti: controllo dell’attività del Presidente da parte del Consiglio
e del Comitato per il Controllo Interno, esistenza di un Comitato Esecutivo, approvazione
nell’assemblea degli azionisti dei principali accordi e decisioni adottate da parte degli organi
di governo, presenza significativa di amministratori indipendenti.
Nel 2006 un totale di 92 società (il 7% in più del 2005) fanno affidamento su un totale di
133 Vicepresidenti (il 10% in più del 2005). Il 58% di queste società ha un Presidente – CEO.
Interessante mostrare la presenza e la tipologia, in percentuale, dei Vicepresidenti dei
consigli di Amministrazione delle società quotate, raggruppate per capitalizzazione:
202
Tabella 25: Ruolo del vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
% Vicepresidenti -CEO
% Vicepresidenti -dominicales
% Vicepresidenti –indipendenti
% Vicepresidenti –altri esterni
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 28,3 18,9 20,5 39,1 45,9 46,2 30,4 27,1 25,6 2,2 8,1 7,7
> 1000 ML € 12,5 22,2 23,8 62,5 51,9 52,4 20,0 25,9 19 5,0 0,0 4,8
< 1000 ML € 27,7 21 26,5 44,7 54,4 45,6 23,4 19,3 23,5 4,3 5,3 4,4
TOTALE 23,3 20,7 24,2 48,1 51,2 46,9 24,8 23,1 23,4 3,8 5,0 5,5
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Per quanto riguarda le sole società dell’IBEX, i Presidenti di 24 società (21 nel 2005)
assumono le funzioni di CEO, primo consigliere esecutivo.
In generale, le società segnalano che l’esistenza di organi collegiali (Consigli di
Amministrazione e Commissioni di controllo) riescono a equilibrare i poteri nelle mani del
Presidente esecutivo. Le principali misure adottate per limitare i rischi di questa
concentrazione sono: esistenza di una Commissione Delegata con funzioni esecutive,
ratificazione da parte dell’Assemblea degli azionisti dei principali accordi e decisioni adottate
dagli organi di governo, attribuzione della responsabilità della gestione ordinaria a un organo
diverso dal Presidente, normalmente un Consigliere Delegato, delegazioni delle funzioni a
diverse Commissioni, a cui partecipino un numero significativo di Consiglieri indipendenti. In
alcune società un vicepresidente o un consigliere indipendente assumono le funzioni di
coordinazione che il Codigo Unificado raccomanda e delimitazione degli incarichi del
Presidente nel Regolamento del Consiglio. Infine è stata introdotta dal Codigo Unificado
come novità rispetto all’anno precedente, la figura del “consigliere coordinatore
indipendente”220.
Infine 4 società, 11,4% dell’IBEX, esigono requisiti in più per l’incarico di Presidente del
Consiglio, tra cui aver partecipato all’organo di amministrazione della società durante un
determinato numero di anni.
Tabella 26: Presenza di vicepresidenti nel Consiglio.
Vicepresidenti del ConsiglioNumero di societàcon vicepresidente Totale Dominicales Esecutivi Indipendenti Altri esterni
2006 25 47 14 18 14 1
2005 19 37 7 17 10 3
2004 20 39 8 18 10 3
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
Alla chiusura dell’esercizio 2006, il 71,4% delle società dell’IBEX avevano adottato la
figura del Vicepresidente, rispetto al 54,3% dell’anno precedente. Nell’esercizio 2006, 5
società hanno nominato 8 nuovi Vicepresidenti (5 esecutivi e 3 indipendenti).
220 Raccomandazione 17 del Codigo Unificado.
203
8.2 Il Segretario del consiglio
Il segretario del consiglio, senza mettere in discussione la posizione generale in cui si
trovano tutti gli altri consiglieri, deve vigilare affinché le azioni del consiglio siano conformi
alla Legge, agli Statuti e ai Regolamenti Interni della società e vigilare sull’osservanza delle
raccomandazioni sulla corporate governance.
Tra le funzioni del suo incarico si trovano: facilitare il buon sviluppo delle sessioni,
prestare la consulenza e l’informazione necessaria ai consiglieri, custodire la documentazione
necessaria, annotare nei libri previsti lo sviluppo delle sessioni e garantire la validità delle
deliberazioni.
Il Codigo Unificado non si pronuncia sulla convenienza per cui il Segretario sia membro
del Consiglio, però raccomanda che, per salvaguardare la sua indipendenza, imparzialità e
professionalità nello svolgimento delle sue funzioni, della sua nomina e dimissione siano
informati dal comitato per le Nomine e approvati dall’intero Consiglio. In 49 società, 28,3%
del totale (32,4% nel 2005), il Segretario è membro del Consiglio. I segretari del consiglio di
8 società dell’IBEX, 22,9% nel 2006 (25,7% nel 2005), hanno la condizioni di amministratori.
Nell’anno 2006, 10 società (9 nel 2005) hanno modificato la condizione del segretario; in 4
società è diventato consigliere e nelle altre 6 ha smesso di esserlo.
Le principali misure adottate per rafforzare la figura del segretario sono le seguenti:
Che possieda i requisiti professionali richiesti;
Che l’esercizio delle proprie funzioni non dipenda dalla direzione esecutiva;
Che esista la figura del vicesegretario che possa assisterlo o sostituirlo;
Che assuma l’incarico di segretario generale della società e dei diversi comitati creati;
Che metta in opera sopra le misure per garantire la legalità degli accordi adottati dagli
organi di governo di cui forma parte.
8.3 Informazione fornita ai Consiglieri
Per permettere che i consiglieri possano compiere con efficacia le loro funzioni è
necessario che dispongano di un’informazione completa e veritiera sulla situazione della
società. Il Codigo Unificado aggiunge che sarebbe auspicabile aggiungere l’opportunità di
sviluppare programmi di orientamento per i nuovi consiglieri e di aggiornamento per gli altri.
I meccanismi sviluppati dalle società quotate per mettere a disposizione dei consiglieri
l’informazione che si ritiene utile raccogliere secondo gli Statuti o i Regolamenti interni,
stabilendo come interlocutori abituali il Presidente o il Segretario del Consiglio. Nella
204
seguente tabella si includono le società che hanno introdotto procedimenti specifici per
assicurare che i consiglieri dispongano, con anticipo sufficiente, dell’informazione per
preparare le sessioni del consiglio e per la consulenza esterna:
Tabella 27: Consulenza esterna per i consiglieri.
Consulenza esterna per i consiglieri Tempo sufficiente per preparare le riunioni
2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 31 30 31 35 34 34
> 1000 ML € 31 21 17 35 26 21
< 1000 ML € 65 73 76 89 102 107
TOTALE 127 124 124 159 162 162
% 73,4% 70,5% 68,1% 91,9% 92% 89%
Fonte: Elaborazione reperiti presso la CNMV.
Solo l’8,1% delle società dichiarano che non hanno ancora sviluppato procedure
specifiche per fornire le informazioni ai propri consiglieri. Durante l’esercizio 2006, 3 società
(1 dell’IBEX) hanno introdotto nella loro normativa interna procedimenti specifici al
riguardo. Il 26,6% delle società analizzate (29,5% nel 2005) non dispone di procedure
specifiche per fornire una consulenza esterna ai propri consiglieri. Nell’esercizio 2006, 4
società hanno sviluppato per la prima volta questo tipo di procedura.
Per quanto riguarda le società dell’IBEX, tutte hanno sviluppato procedure per facilitare ai
propri consiglieri l’accesso alle informazioni sopra gli argomenti da dibattere nelle riunioni
del Consiglio in tempo sufficiente perché potessero prepararsi per le riunioni. L’88,6% delle
società dell’IBEX segnalano che i propri Regolamenti interni prevedono meccanismi specifici
per garantire la consultazione esterna dei propri consiglieri. Ci sono 4 società che dichiarano
di non avere sviluppato tali meccanismi.
8.4 Numero di riunioni e processo di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
I Consigli di Amministrazione devono riunirsi con la frequenza richiesta necessaria per il
compimento della loro missione. Il Codigo Unificado sottolinea che la mancanza alle riunioni
si deve ridurre ai casi indispensabili e raccomanda che si quantifichino le assenze negli IAGC.
Il seguente grafico mostra, la media per anno, del numero delle riunioni tenete dal
consiglio di amministrazione delle società quotate, raggruppate per capitalizzazione:
205
Grafico 25: Numero di riunioni del consiglio.
Numero di riunioni annuali del Consiglio di Amministrazione
10,2
8,37,5
8,2
11,2
7,87,2
8
10,9
9,7
7,4
8,6
0
2
4
6
8
10
12
IBEX > 1000 ML di € < 1000 ML di € TOTALE
Organi di governo societario
Nu
me
rod
iri
un
ion
i
2004
2005
2006
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Nell’esercizio 2006, il 57,8% (82,9% delle società dell’IBEX) delle società analizzate
hanno tenute almeno 8 riunioni del Consiglio di Amministrazione, rispetto al 48,9% che lo
fecero nel 2005.
Altra caratteristica relativa allo sviluppo delle sessioni del Consiglio è che in 37 società,
10 dell’IBEX, vengono richieste maggioranze rafforzate, diverse da quelle legali, per
stringere accordi rilevanti. In determinate società esiste un processo formale di delegazione
del voto per i consiglieri che non possano assistere alle riunioni. Perché la delegazioni si
possa considerare valida si richiede che sia realizzata mediante una richiesta formale fatta per
scritto diretta al Presidente del Consiglio e che il voto si deleghi in modo specifico per
ciascuna sessione del Consiglio.
Alcune società impongono certi limiti al numero delle delegazioni che possa assumere un
consigliere allo stesso tempo.
8.5 Regolamenti interni: regolamento del consiglio, regolamento dell’assemblea e
regolamento interno di condotta
La Legge sulla trasparenza introdusse, per tutte le società con azioni ammesse alla
negoziazione in un mercato secondario ufficiale, l’obbligo di fare riferimento a un
Regolamento dell’Assemblea degli azionisti e un Regolamento del Consiglio di
Amministrazione. Inoltre, queste società sono obbligate a disporre di un Regolamento di
Condotta Interno.
Fino a settembre del 2007, un totale di 93 società, 53,8% delle società analizzate,
sottoposero alla CNMV modifiche della propria normativa interna. Nella maggior parte dei
206
casi, hanno per oggetto trasferire le raccomandazioni del Codigo Unificado nella
regolamentazione interna.
Nella seguente tabella si fornisce l’informazione sulle società quotate che hanno
modificato o aggiornato qualcuno dei propri Regolamenti Interni:
Tabella 28: Cambiamenti nella normativa interna.
Cambiamenti nella normativa interna: numero di società diverse che hanno modificato i propriRegolamenti Interni
Data di approvazione delle modifiche nei Regolamenti
Dal 1/1/06 al22/5/06
Dal 23/5/06 al31/12/06
Dal 1/1/07 al30/9/07
TOTALE
Regolamento del Consiglio diAmministrazione
19 13 41 73
Regolamento dell’Assemblea degliAzionisti
21 19 39 79
Regolamento Interno di Condotta 13 15 18 46
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Le modifiche più significative nei Regolamenti del Consiglio di Amministrazione sono
state le seguenti:
Un totale di 22 società hanno incluso nel proprio Regolamento del Consiglio di
Amministrazione le definizioni vincolanti raccolte nel Codigo Unificado per le differenti
categorie di consiglieri.
Invece 35 società hanno deciso che il loro Comitato per il Controllo Interno deve essere
composto unicamente da consiglieri esterni e, tra queste, 25 società hanno stabilito che il
presidente sia un consigliere indipendente.
Rispetto alla composizione del Comitato per le Nomine e per le Retribuzioni: 36 società
hanno stabilito la necessità che i loro comitati siano formati unicamente da consiglieri
esterni; in 24 società il loro Presidente avrebbe dovuto essere un consigliere esterno e in
17 deve esserci una maggioranza di consiglieri indipendenti.
Un totale di 16 società hanno incluso la raccomandazione che fissa a un terzo, almeno, il
numero dei consiglieri indipendenti nel Consiglio.
In 34 società è stato stabilito un meccanismo formale per il quale il Consiglio valuti,
almeno annualmente, la qualità e l’efficienza del proprio funzionamento.
Per quanto riguarda i Regolamenti dell’assemblea degli azionisti le modifiche più rilevanti
sono le seguenti:
In 66 società è stato prevista la possibilità di emettere il voto per mezzo di apparati
elettronici, quando i sistemi tecnologici disponibili lo permettano. Quasi tutte quelle
207
società registrano a posteriori sviluppi normativi interni o benefici per le assemblee degli
azionisti per il maggior ricorso a questo diritto dell’azionista.
Infine, tra 79 società che hanno modificato il proprio Regolamento dell’assemblea, 7
continuano a mantenere alcun tipo di limitazioni statutarie all’esercizio dei diritti di voto,
sebbene 2 di quelle sono società per le quali questi limiti hanno origine da qualche legge
che è stata incorporata nei loro Statuti e/o Regolamenti.
208
9. Comitati del Consiglio di Amministrazione
9.1 Comitato Esecutivo
L’adeguato esercizio della funzione fondamentale di supervisione e controllo richiede che
il Consiglio di Amministrazione disponga di certi organi di appoggio in materie specialmente
rilevanti per la vita della società. Il Codigo Unificado da nuovamente impulso alle
raccomandazioni formulate dagli Informe Olivencia e Aldama in relazione con i Comitati
delegati e i Comitati per la supervisione e il controllo, però viene tralasciata il Comitato per la
Strategia e per gli Investimenti che era stato sostenuto dall’Informe Aldama per sottolineare la
sua importanza.
L’esistenza di Comitati delegati con funzioni esecutive è una pratica abituale in società
con una elevata capitalizzazione nella borsa. I modelli di corporate governance raccomandano
la massima trasparenza nelle relazioni tra il Consiglio di Amministrazione e il Comitato
Esecutivo, così come suggeriscono che la sua composizione rifletta quella del Consiglio,
evitando così che le sue funzioni possano essere esercitate con prospettive diverse.
Nella seguente tabella si raccolgono i principali dati quantitative dei Comitati Esecutivi
delle società analizzate raccolte per capitalizzazione:
Tabella 29: Comitati Esecutive e tipologia di consiglieri.
Tipologia di consigliereSOCIETA’
Esecutivi Dominicales Indipendenti Altri esterni
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 29 28 29 37,0% 32,1% 32,4% 32% 33,2% 36,3% 26,5% 31,1% 28,9% 4,5% 3,6% 2,4%
< 1000ML €
18 15 10 26,2% 33,3% 32,7% 50,5% 43,2% 47,3% 20,6% 19,8% 18,2% 2,8% 3,7% 1,8%
> 1000ML €
19 23 30 32,4% 37,4% 41,8% 47,3% 41,8% 32,6% 16,2% 15,4% 21,7% 4,1% 5,5% 3,9%
TOTALE 66 66 69 33,1% 33,7% 35,6% 40,2% 37,5% 36,6% 22,8% 24,7% 25% 3,9% 4,1% 2,8%
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
Un totale di 66 società, 38,2% del totale, hanno un Commissione delegata con funzioni
esecutive. L’82,9% delle società dell’IBEX si appoggiano a questi Comitati, mentre tra le
società con una capitalizzazione superiore a 1000 milioni di euro questa percentuale si riduce
al 47,3% e nelle rimanenti società, con una capitalizzazione inferiore a 1000 milioni di euro,
si riduce ulteriormente al 19%.
Il Comitato Esecutivo è composto, in media, da 5,8 membri, che rappresentano in media il
58,6% (57,2% nel 2005) della dimensione del Consiglio. La moda statistica è di 7 membri (5
nel 2005).
209
Le raccomandazioni di corporate governance suggeriscono che la composizione del
Comitato Esecutivo rifletta lo stesso equilibrio che mantiene il Consiglio tra le diverse classi
di consiglieri. Solo in 23 società (21 nel 2005) esiste equilibrio tra la composizione del
Consiglio e quella del Comitato Esecutivo.
Nel seguente grafico si osserva che, negli ultimi tre esercizi, il peso relativo dei consiglieri
esecutivi in questo Comitato sta al centro di quello che ha nel Consiglio, mentre nel resto
delle tipologie di consiglieri sta più in basso.
Grafico 26: Composizione del Consiglio e del Comitato Esecutivo.
Composizione del Consiglio e Composizione del Comitato Esecutivo
20,6 19,7 20,4
43,5 45,2 44,8
31,7 31,1 30,3
4,2 4 4,5
35,6 33,7 33,136,6 37,5 40,2
25 24,7 22,8
2,8 4,1 3,9
0
10
20
30
40
50
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
% Esecutivi % Dominicales % Indipendenti % Altri esterni
Valo
riin
%
Consiglio
Comitato Esecutivo
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
Rispetto ai due esercizi precedenti, la variazione accumulata dalle diverse tipologie di
consiglieri nel Comitato Esecutivo segue la stesse tendenza che nel Consiglio, con una
maggior rappresentazione di dominicales a scapito degli esecutivi e degli indipendenti.
Senza dubbio, il tasso di variazione delle diverse tipologie di consiglieri è maggiore nel
Comitato Esecutivo che nel Consiglio221. Questi dati indicano che si sta allargando il
disequilibrio esistente tra entrambi gli organi in quanto alla rappresentazione degli
indipendenti, mentre si riduce il divario delle altre tipologie di consiglieri.
9.2 Comitato per il Controllo Interno
Il Codigo Unificado raccomanda che il Comitato per il Controllo Interno vigili sulla
veridicità dell’informazione finanziaria, sull’integrità del controllo contabile e dei sistemi di
controllo interno, e mantenga le relazioni con il revisore esterno. Si raccomanda che i membri
del Comitato per il Controllo Interno abbiano le conoscenze e l’esperienza professionale
221 Nel periodo 2004-2006, i tassi di variazione delle diverse tipologie di consiglieri nel Comitato Esecutivo e nelConsiglio sono le seguenti: diminuzione del 2,5% per gli esecutivi; aumento del 3,6% per i dominicales;diminuzione del 2,2% per gli indipendenti e aumento dell’1,1% negli altri.
210
necessarie nell’ambito contabile, finanziario e di gestione che esigono gli incarichi in questo
Comitato.
La seguente tabella mostra i principali dati relativi alla composizione dei Comitati per il
Controllo Interno delle società analizzate suddivise per capitalizzazione:
Tabella 30: Comitati per il Controllo Interno e tipologia di consiglieri.
Tipologia di consigliereComitati per ilcontrollointerno
Esecutivi Dominicales Indipendenti Altri esterni
IBEX 2,9% 1,5% 2,2% 35,8% 35,8% 40,0% 56,9% 59,0% 53,3% 4,4% 3,7% 4,4%
< 1000 ML € 6,9% 6,5% 8,0% 48,1% 50,5% 45,3% 40,5% 38,7% 41,3% 4,6% 4,3% 5,3%
> 1000 ML € 13,0% 13,8% 14,3% 40,4% 44,5% 41,1% 41,1% 37,5% 39,8% 5,2% 4,2% 4,7%
TOTALE 9,2% 9,8% 10,8% 41,0% 43,5% 41,4% 41,4% 42,6% 43,1% 4,9% 4,1% 4,7%
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
I Comitati per il Controllo Interno delle società quotate sono formati, in media, da 3,4
membri; 3 è la moda statistica. La dimensione media del Comitato per il Controllo Interno
delle Società dell’IBEX si colloca a 3,9 membri (3,8 nel 2005) e la moda statistica a 4 membri
(3 nel 2005) e si ripete in 17 società. La dimensione dei Comitati per il Controllo Interno
delle società dell’IBEX rappresenta il 27,1% della media del Consiglio di Amministrazione
(26,2% nel 2005) e durante l’esercizio 2006 si è registrata una rotazione del 16,1% dei propri
membri.
Rispetto al 2005, si osserva un aumento nella presenza dei consiglieri indipendenti e altri
esterni, così come un minor peso relativo delle restanti tipologie. In questo senso spicca
l’aumento di 2,3 punti percentuali nella rappresentazione degli indipendenti. Inoltre, è stata
modificata la tendenza dell’anno precedente all’aumento della presenza dei dominicales a
scapito delle altre tipologie.
In generale, i Comitati per il Controllo Interno sono formati da una amplia maggioranza di
consiglieri esterni e in 67 società, 17 appartengono all’IBEX, gli indipendenti rappresentano
più del 50% dei suoi membri.
In questo gruppo, ci sono 19 società (7 dell’IBEX) il cui Comitato per il Controllo Interno
è formato esclusivamente da consiglieri indipendenti.
211
Grafico 27: Composizione del Comitato per il Controllo Interno.
Composizione del Comitato per il Controllo Interno
33 33 32
17 18 1728 26 29
16 1729
7 9 13 12 1320
72 7562
4536 37
59 55 53
0
20
40
60
80
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
100% Consiglieri esterni Maggioranza di Indipendneti Presidente Indipendente
Nu
mero
di
so
cie
tà
IBEX > 1000 ML €
< 1000 ML €
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Ci sono 37 società (1 dell’IBEX) il cui Comitato per il Controllo Interno non ha tra i suoi
membri nessun consigliere indipendente. In 101 società, 58,4% del totale (53,4% nel 2005), il
Presidente del Comitato è indipendente, dei quali 29 appartengono all’IBEX (26 nel 2005).
Durante il 2006, si è prodotta una rotazione del 18% dei membri del Comitato per il
Controllo Interno; tra i quali 575 consiglieri (582 nel 2005) che formano parte del Comitato
104 non lo erano nell’esercizio precedente.
Infine, è rilevante segnalare che 34 società, 17 dell’IBEX, hanno pubblicato attraverso la
pagina web della società un documento informativo annuale sullo sviluppo delle attività dei
comitati per il Controllo Interno. In generale, questi documenti descrivono le norme di
funzionamento interno, la composizione, il numero di riunioni e le principali questioni trattate
da questo Comitato.
Per quanto riguarda la composizione dei Comitati per il Controllo Interno delle sole
società dell’IBEX si deve sottolineare che:
I consiglieri indipendenti sono la maggior parte nei Comitati di 17 società dell’Ibex e in 7
di quelle rappresentano il 100% dei propri membri. In una società gli indipendenti hanno
smesso di essere la maggior parte nel 2006 e in altre 2 si è verificata la situazione
contraria.
In 9 società (8 nel 2005) la maggior parte dei membri del Comitato di Controllo Interno
sono consiglieri dominicales.
Infine, 3 società hanno alcuni consiglieri esecutivi tra i membri del Comitato per il
Controllo Interno.
I presidenti dei Comitati per il Controllo Interno del 82,9% (74,3% nel 2005) delle sole
società dell’IBEX sono consiglieri indipendenti; in 6 società il Presidente non è indipendente.
212
Il grafico raccoglie le società dell’IBEX in funzione della composizione e della tipologia
dei membri del Comitato per il Controllo Interno:
Grafico 28: Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo Interno.
Composizione del Comitato per il Controllo Interno nelle società dell'IBEX
33 35
5
17
2
11
2833 35
7
18
1
8
26
3235
7
17
1
9
29
0
10
20
30
40
100% Consiglieri
esterni
Maggior parte di
Consiglieri
esterni
100%
Indipendenti
maggior parte di
indipendenti
100%
Dominicales
maggior parte di
dominicales
Presidente
indipendente
2004 2005 2006
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Alla chiusura dell’esercizio 2006 un totale di 26 società (74,3% dell’IBEX) compivano le
raccomandazioni222 del Codigo Unificado relative alla composizione del Comitato per il
controllo interno, di queste 7 società hanno fatto molto di più componendo il loro Comitato
solo con consiglieri indipendenti.
Per quanto riguarda le altre società:
Il comitato per il controllo interno di 6 società ha un presidente che è consigliere non
indipendente.
In altre 3 società non tutti i membri del Comitato sono consiglieri esterni.
9.3 Comitato per le Nomine e per le Retribuzioni
La missione principale del Comitato per le Nomine e per le Remunerazioni è vigilare
sull’integrità del processo di selezione dei consiglieri e alti dirigenti, controllare che le
candidature si aggiustino alle necessità dei posti vaganti e aiutare il consiglio nella
determinazione delle remunerazioni.
Il Codigo Unificado raccomanda che questo Comitato sia composto solo da consiglieri
esterni, in maggioranza indipendenti e che anche il Presidente del comitato sia indipendente.
Inoltre consiglia che la nomina o la rielezione dei candidati a consiglieri indipendenti siano
222 Tali raccomandazioni prevedono che i Comitati siano composti esclusivamente da consiglieri esterni, con unminimo di tre, e che il loro presidente sia un consigliere indipendente.
213
approvati dal Consiglio su proposta del Comitato per le Nomine, e avendone informato
precedentemente il resto dei consiglieri.
Nella seguente tabella si riassumono i principali dati aggregati sulla composizione del
Comitato per le Nomine e per le Retribuzioni delle società quotate, raggruppati in funzione
della loro capitalizzazione:
Tabella 31: Comitati per le Nomine e le Retribuzioni.
Tipologia di consigliereSocietà
Esecutivi Dominicales Indipendenti Altri esterni
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 34 34 35 6,8% 5,3% 3,6% 32,3% 33,1% 37,0% 56,4% 57,9% 56,5% 4,5% 3,8% 2,9%
< 1000ML €
32 22 18 8,8% 10,0% 10,8% 42,1% 43,8% 46,2% 43,9% 41,3% 36,9% 5,3% 5,0% 6,2%
> 1000ML €
48 49 55 9,8% 14,0% 16,6% 40,9% 40,9% 36,8% 43,9% 39,2% 41,5% 5,5% 5,8% 5,1%
TOTALE 114 105 108 8,5% 10,2% 11,1% 38,4% 38,8% 38,4% 47,9% 46,1% 46,0% 5,1% 4,9% 4,5%
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Un totale di 114 società, 65,9% del totale (59,6% nel 2005), hanno costituito il comitato
per le Nomine e per le Remunerazioni, che è formato, in media, da 3,6 consiglieri. Durante
l’anno 2006, 7 società hanno costituito per la prima volta questo Comitato.
Tutte le società dell’IBEX hanno il Comitato per le Nomine e per le Retribuzioni, eccetto
una che ha il Comitato per le Operazioni con parti correlate che si incarica di elaborare le
proposte dei consiglieri indipendenti, però che è carente in materia di remunerazioni degli
amministratori e dei dirigenti.
La presenza dei consiglieri esecutivi in questo Comitato è diminuita a favore degli
amministratori indipendenti che, negli ultimi anni, sono aumentati del 1,9%.
In generale, i consiglieri esterni rappresentano una amplia maggioranza sugli esecutivi in
questo Comitato, però in 31 società (6 dell’IBEX) non si osserva la raccomandazione del
Codice Olivencia che richiederebbe che tutti i suoi siano esterni. Il 57% (51,4% nel 2005) dei
Comitati creati sono presieduti da consiglieri indipendenti.
Questo grafico riflette il grado di compimento delle raccomandazioni di corporate
governance relative alla composizione di questo comitato:
214
Grafico 29: Composizione del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni.
Composizione del Comitato per le Nomine e per le Remunerazioni
30 28 2819 18 16
24 25 23
11 1422
38 12
510
18
32 29 3324 20 22 23 19
24
0
20
40
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
100% Consiglieri esterni Maggioranza di Indipendneti Presidente
Indipendente
Nu
mero
di
so
cie
tà
IBEX > 1000 ML €
< 1000 ML €
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Nel 2006, si è verificata una rotazione del 22,1% nei membri del Comitato per le Nomine
e per le Retribuzioni. Dei quali 411 consiglieri (384 nel 2005), che formano parte di questo
comitato, 91 sono di nuova nomina.
Dei 264 consiglieri rieletti nel 2006, il 45,8% (58,5% nel 2005) era suggerito dal
Comitato, di questi 40,8% dominicales, 52% esecutivi, 50% indipendenti e il 44,4% altri
esterni.
La tabella mostra i principali dati relativi al Comitato per le Nomine e per le Retribuzioni
delle sole società dell’IBEX, i membri sono suddivisi per tipologia di consiglieri:
Tabella 32: Comitati per le Nomine e le retribuzioni e tipologia di consiglieri.
Tipologia di consigliereCommissione per leNomine e
RetribuzioniSocietà
Media deimembri Esecutivi Dominicales Indipendenti
Altriesterni
2006 34 3,9 6,8% 32,3% 56,4% 4,5%
2005 34 3,9 5,3% 33,1% 57,9% 3,7%
2004 34 3,9 3,6% 37,0% 56,5% 2,9%
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Tutte le società dell’IBEX hanno un Comitato per le Nomine e le Retribuzioni eccetto una
società che ha costituito un comitato per le operazioni vincolate che si incarica di elaborare le
proposte per le nomine dei consiglieri indipendenti, ma non delle remunerazioni degli
amministratori e degli direttivi.
I Comitati per le Nomine e per le Retribuzioni hanno una dimensione media di 3,9
membri e una moda statistica di 4 consiglieri, che si ripete per 16 volte. La dimensione di
questa commissione rappresenta il 26,8% dei membri del Consiglio (25,7% nel 2005).
Durante l’esercizio 2006, si è prodotta una rotazione del 12% dei propri membri.
Per quanto riguarda la tipologia dei membri che compongono il Comitato per le Nomine e le
Retribuzioni delle società dell’IBEX, si deve osservare che:
215
I consiglieri indipendenti sono la maggior parte in 16 società dell’Ibex (2 in meno rispetto
al 2005, grazie ai cambiamenti nella composizione dell’indice) e in 10 di queste, 2 in più
rispetto al 2005, rappresentano il 100% dei loro membri.
In 7 società c’è qualche consigliere esecutivo tra i membri, così come accadeva
nell’esercizio precedente.
In 23 società, 65,7% dell’Ibex, i Presidenti di questo Comitato sono indipendenti.
Nell’anno 2006, due società cambiarono il presidente per un altro con una diversa condizione.
Il grafico mostra la composizione del Comitato per le Nomine e per le Retribuzioni
raggruppando le società dell’IBEX per la tipologia di consiglieri:
Grafico 30: Consiglio di Amministrazione e Comitato per le Nomine e le Retribuzioni.
Comitato per le Nomine e per le Retribuzioni delle società dell'IBEX
30
35
9
19
1
10
24
29
35
8
18
0
9
2528
35
10
16
1
8
23
0
10
20
30
100% Consiglieri
esterni
Maggior parte di
Consiglieri esterni
100% Indipendenti maggior parte di
indipendenti
100% Dominicales maggior parte di
dominicales
Presidente
indipendente
N°
so
cie
tà.
2004 2005 2006
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Nell’esercizio 2006, solo 15 società, 42,9% dell’IBEX, compiono le raccomandazioni223
del Codigo Unificado, relative alla composizione del Comitato per le Nomine e per le
Remunerazioni, tra queste 10 società hanno un comitato formata interamente da indipendenti.
Per quanto riguarda il resto delle società si nota che:
Il Comitato di 7 società non è composta integralmente da consiglieri esterni.
In altre 19 società, 54,3% dell’IBEX, i consiglieri indipendenti non costituiscono la
maggior parte dei membri di questo Comitato.
In 12 società, 34,2% dell’IBEX, i Presidenti di questa Comitato non sono consiglieri
indipendenti.
Solo 11 società diffondono attraverso una pagina web informazioni sulle attività
sviluppate dal Comitato per le Nomine e per le Retribuzioni. Durante l’anno 2006, si
223 Le raccomandazioni prevedono che la commissione sia formata da consiglieri esterni, come minimo tremembri, e che la maggior parte siano indipendenti; il Presidente deve essere eletto tra gli indipendenti.
216
registrarono 54 nomine di nuovi consiglieri dei quali il 77,8% (86,7% nel 2005) furono
proposti per questo Comitato:
Il 100% dei 18 nuovi consiglieri indipendenti furono nominati su proposta di questo
Comitato, compiendo il requisito contenuto nel Codigo Unificado rispetto al
procedimento da seguire.
Dei 36 consiglieri che non hanno la condizione di indipendenti 12, di cui 11 dominicales e
1 esecutivo, non furono nominati su proposta del Comitato per le Nomine. Inoltre, si sono
rieletti 87 consiglieri delle società dell’Ibex rispetto a 101 en 2005. I 29 consiglieri
indipendenti furono nominati su proposta di questo Comitato.
9.4 Comitato per le strategie e gli investimenti
Così come mostra la tabella si osserva che 16 società, 9,3% del totale (10,2% nel 2005),
hanno costituto il Comitato per la stragia e gli Investimenti, di cui 3 formano parte dell’IBEX:
Tabella 33: Comitati per le Strategie e per gli Investimenti.
Tipologia di consigliereSocietàEsecutivi Dominicales Indipendenti Altri esterni
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
IBEX 3 3 3 0,0% 0,0% 20,0% 78,6% 71,4% 26,7% 21,4% 28,6% 53,3% 0,0% 0,0% 0,0%
< 1000ML €
3 4 1 14,3% 11,8% 25,0% 57,1% 52,9% 0,0% 28,6% 35,3% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0%
> 1000ML €
10 11 11 29,3% 26,0% 18,0% 34,1% 40,0% 44,0% 24,4% 26,0% 30,0% 12,0% 8,0% 8,0%
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Rispetto all’anno precedente, 2 società hanno costituito il Comitato per le Strategie e per
gli Investimenti, mentre un'altra società ha smesso di nominarlo. La media di membri è di 4,3,
leggermente inferiore all’anno precedente, in cui era di 4,5.
Per quanto riguarda la loro composizione, si è verificato un aumento della presenza dei
consiglieri esecutivi e degli altri esterni, a scapito dei consiglieri dominicales e indipendenti.
217
9.5 Numero di riunioni dei comitati
Nel seguente grafico si riporta il numero di riunioni che sono state tenute dai diversi
Comitati del Consiglio, nel triennio dal 2004 al 2006:
Grafico 31: Riunioni annuali dei Comitati Delegati.
Riunioni annuali dei Comitati Delegati
15 14 14
8 8 86 6 6
3 4 4
10
13
10
5 6 64 4 4
1 2 3
8 912
4 4 4 3 3 36
4 4
0
5
10
15
20
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Esecutivo Controllo Interno Nomine e Remunerazioni Strategie e Investimenti
Nu
mero
di
riu
nio
ni
IBEX > 1000 ML €
< 1000 ML €
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Secondo l’informazione contenuta nelle relazioni annuali sulla corporate governance,
IAGC, il Comitato Esecutivo di 8 società non ha tenuto alcuna riunione durante l’anno 2006.
Il Comitato per il Controllo Interno di 5 società neppure si è riunito e in altre 5 società non è
stato convocato, rispettivamente, il Comitato per le Nomine e per le Retribuzioni e il
Comitato per le Strategie e gli Investimenti.
218
10. Remunerazioni del Consiglio e dell’alta direzione
La letteratura economica ha messo in luce un complesso di incentivi per indirizzare la
condotta degli amministratori o dei manager verso il corretto assolvimento della delega
ricevuta dagli azionisti per il più efficiente utilizzo delle risorse. La politica retributiva deve
riuscire quindi a trovare un giusto bilanciamento tra la componente fissa e quella variabile
della retribuzione, ad esempio pagamenti in azioni o legati alla performance della società, in
modo da allineare gli interessi. Nonostante ciò, tecniche di remunerazione variabili, tipo stock
options, hanno fatto sorgere altri tipi di interrogativi a partire dai dissesti aziendali fino
all’imparzialità degli amministratori; infatti la politica delle retribuzioni del consiglio e
dell’alta direzione dovrebbe essere allineata con la strategia organizzativa e permettere di
motivare i propri membri nello svolgimento delle proprie funzioni. La trasparenza deve
raggiungere tutte le poste delle retribuzioni, incluso le indennità pattuite in caso di fine
rapporto.
Sin dalla stesura della prima edizione del codice di autodisciplina spagnolo si è dato
ampio spazio a tale questione considerandola fondamentale:
1. Il Codigo Olivencia segnala che la politica retributiva deve orientarsi per mezzo
dell’andamento del mercato, essere presieduta dalle regole della modernizzazione e vincolata
ai rendimenti individuali delle società, offrendo incentivi all’impegno dei consiglieri, senza
compromettere la loro indipendenza. Inoltre, l’informazione sulle retribuzioni dovrebbe
ispirarsi al principio della massima trasparenza.
2. Il Codigo Unificado sottolinea il principio della massima trasparenza delle retribuzioni,
introducendo nelle raccomandazioni da 35 a 41 le motivazioni di un così lungo soffermarsi su
tale materia: rafforzare la credibilità degli amministratori indipendenti nei consigli di
amministrazione e incentivare un miglioramento nella gestione, in modo da avere a
disposizione uno strumento per incentivare una maggior performance della direzione e
dell’amministrazione. La trasparenza dovrebbe raggiungere tutti i componenti delle
retribuzioni, incluse le indennità pattuite in caso di dimissioni, elencando le remunerazioni
individuali percepite da ciascun amministratore. Vengono stabiliti alcuni criteri di fondo, tra
cui si sottolineano i tre seguenti:
1. il principio generale che si identifica vuole che “la remunerazione dei consiglieri esterni sia
in misura proporzionale da retribuire la dedicazione, la qualifica e la responsabilità che
l’incarico esige; però non così elevata da poter compromettere la loro indipendenza.”
(raccomandazione 37).
219
2. I sistemi di retribuzione basati sulle azioni, quelle che vengono chiamate stock options, le
retribuzioni variabili legate al rendimento della società e i sistemi di retribuzioni basate su
previsioni, si limiteranno ai consiglieri esecutivi (raccomandazione 36), lasciando esclusi da
questo tipo di retribuzioni sia gli indipendenti sia i dominicales.
3. Nel caso delle retribuzioni variabili, se sono relazionate con i risultati, bisogna prendere in
considerazione le eccezioni della relazione sulla revisione che lo mettano in luce
(raccomandazione 38). In ogni caso, includeranno precauzioni tecniche in modo accertarsi che
“conservino una relazione con l’impegno professionale dei suoi beneficiari e non derivino
semplicemente dall’evoluzione generale dei mercati o del settore di attività della società o di
altre circostanze similari.” (raccomandazione 39).
Il Codigo Unificado, seguendo le raccomandazioni degli altri due codici precedenti
Aldama e Olivencia, che già stabilivano raccomandazioni di fondo sul contenuto delle
retribuzioni, segue sulla stessa via stabilendo “criteri orientativi”, discostandosi dalla
raccomandazione comunitaria, che rinuncia a dare apporti in questo campo224.
Inoltre si raccomanda che l’assemblea assuma un ruolo più attivo nella politica delle
retribuzioni dei consiglieri e acconsenta a sottometterla a votazione, sebbene con carattere
solo consultivo.
Le raccomandazioni del codice Olivencia e Aldama raccomandavano:
- Che la politica delle retribuzioni, la cui proposta, valutazione e revisione deve attribuirsi al
Comitato per le Nomine e per le Retribuzioni, si aggiusti a criteri di modernizzazione, in
relazione con i rendimenti della società e apporti un’informazione dettagliata e individuale.
-Che le retribuzioni consistano nella consegna di azioni e opzioni della società o delle società
del gruppo senza limite ai consiglieri esecutivi.
-Che la retribuzione e il costo totale dell’alta direzione, insieme al numero e
all’identificazione degli incarichi che lo compongono, sia incluso contemporaneamente nella
relazione sulla corporate governance annuale.
Le raccomandazioni del Codigo Unificado:
- Approvazione e trasparenza delle retribuzioni (raccomandazione 35): Si raccomanda che
la politica sulle retribuzioni approvata dal consiglio si pronunci almeno sulle seguenti
questioni:
224 Montero, Garcia, Noblejas, Proyecto de recomandaciòn de la Comision Europea para la puesta en practica deun regimen adecuado de retribucion de los administradores de las sociedades cotizadas.” Rivista de Sociedades,n° 23, 2004, pag. 376.
220
a) Importi delle componenti fisse, con indicazione separata delle indennità per la
partecipazione alle riunioni del consiglio e dei comitati, e una indicazione delle
retribuzioni fisse totali che ne derivano;
b) Indicazione delle retribuzioni di carattere variabile indicando in particolare:
I. Le classi di consiglieri a cui si applicano, così come la spiegazione del peso
relativo della categoria delle retribuzioni variabili rispetto a quelle fisse;
II. I criteri di valutazione su cui si basa qualsiasi tipo di diritto a una retribuzione in
azioni, stock options o qualsiasi componente variabile;
III. Parametri fondamentali e cardini di qualsiasi sistema di bonus annuali o di
benefici non soddisfatti in contanti;
IV. Una stima dell’importo in valore assoluto delle retribuzioni variabili alle quali darà
origine il piano retributivo proposto, in funzione del grado di osservanza delle
ipotesi e obiettivi che vengano presi come riferimento;
c) Principali caratteristiche dei sistemi prospettici (per esempio: pensioni complementari,
assicurazioni sulla vita e similari), con la precisazione dell’importo o costo annuale
equivalente;
d) Condizioni che dovranno essere rispettate da coloro che esercitano funzioni di alta
direzione come consiglieri esecutivi, tra le quali si indicherà:
I. La durata;
II. Termini di preavviso;
III. Qualsiasi altra clausola relativa a bonus contrattuali, così come indennità o
blindaggi per risoluzione anticipata o cessazione della relazione contrattuale tra la
società e il consigliere esecutivo.
- Criteri orientativi (raccomandazione 36): Si raccomanda che le retribuzioni mediante la
consegna di azioni della società o di società del gruppo, di stock options o di strumenti
relazionati con il valore delle azioni, di retribuzioni variabili legate al rendimento della società
o con sistemi prospettici siano limitate ai consiglieri esecutivi. Questa raccomandazione non
comporterà la consegna di azioni, quando sia condizionata dal fatto che i consiglieri le
mantengano fino alle loro dimissioni come consiglieri.
- Retribuzioni dei consiglieri esterni (raccomandazioni 37): Si raccomanda che la
retribuzione dei consiglieri esterni siano adeguate alla dedizione, alla qualifica professionale e
alla responsabilità che l’incarico esige; però non così elevate da compromettere la loro
indipendenza.
221
- Raccomandazione 38: Si raccomanda che le retribuzioni relazionate con i risultati della
società prendano in conto le eventuali eccezioni che si trovino nella relazione del revisore
esterno e diminuiscano tali risultati.
- Raccomandazione 39: Si raccomanda che in caso di retribuzioni variabili, le politiche
retributive incorporino le precauzioni tecniche richieste per assicurare che tali retribuzioni
conservino una relazione con la professionalità dei loro beneficiari e non derivino
semplicemente dall’evoluzione generale dei mercati o del settore di attività della società o di
altre circostanze simili.
- Raccomandazione 40: Si raccomanda che il Consiglio sottometta a votazione dell’assemblea
degli azionisti, come punto separato dell’ordine del giorno, e con carattere consultivo, un
documento sulle politiche retributive dei consiglieri. Inoltre tale documento dovrà essere
accessibile agli azionisti (…).Che il Consiglio dia informazioni dal ruolo svolto dal comitato
per le retribuzioni nell’elaborazione della politica sulle retribuzioni e, nel caso in cui si fosse
servito di una consulenza esterna, dell’identità dei consulenti esterni da cui avesse ricevuto
aiuto.
Quest’ultima raccomandazione si riferisce all’intervento dell’assemblea degli azionisti
nell’ambito delle retribuzioni degli amministratori, conferendogli la facoltà di revisione, di
tipo non vincolante. L’accordo con l’assemblea ha per obiettivo di informare gli azionisti, ,
tali informazioni sono in accordo con la raccomandazione numero 35; l’informazione si
concentreranno soprattutto “sulla politica delle retribuzioni approvata dal consiglio per
l’esercizio in corso”; inoltre è richiesto che venga incluso un quadro sintetico delle
retribuzioni dell’anno precedente.
10.1 Remunerazioni del Consiglio di Amministrazione
La politica delle retribuzioni, eccetto per ciò che si riferisce a piani di stock options,
pagamenti in azioni e altre retribuzioni basate sulla quotazione delle azioni, non si sottomette
all’approvazione dell’assemblea nemmeno con carattere consultivo, aldilà delle linee generali
stabilite negli statuti.
Non è neppure una pratica generalmente diffusa per le società quotate quella di indicare,
nel bilancio d’esercizio, gli importi delle retribuzioni individuali che ricevono i consiglieri.
Nel 2006, solo 28 società quotate, 9 dell’IBEX, pubblicarono la retribuzione individuale di
ciascun consigliere, indicando separatamente gli importi relativi alle diverse componenti delle
retribuzioni.
222
Nella tabella si include l’evoluzione, in cifre aggregate225, delle retribuzioni ricevute dal
Consiglio delle società analizzate durante gli ultimi anni:
Tabella 34: Retribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
IBEX < 1000 ML € > 1000 ML € TOTALE
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
RETRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Numero di società)
Fino a 1ML di€
0 0 1 7 2 4 82 96 99 89 98 104
Tra 1 e 3 MLdi €
8 11 11 20 14 10 18 16 21 46 41 42
Tra 3 e 6 MLdi €
13 14 13 6 9 7 0 3 5 19 26 25
Più di 6 ML di€
14 10 10 5 1 1 0 - - 19 11 11
IMPORTO DELLE RETRIBUZIONI (MILIONI DI €)
RetribuzioneMedia perConsiglio
7245 5637 5240 3126 3086 2543 605 584 767 2502 1958 1984
RetribuzioneMedia perConsigliere
502 388 349 269 294 226 79 74 93 253 203 195
- ConsiglieriEsecutivi
1911 1465 1371 963 898 696 224 186 213 872 654 578
- ConsiglieriEsterni
154 149 159 114 193 122 37 40 40 92 88 84
Media delleretribuzionisugli utili (in
%)
1,3% 1,2% 1,3% 3,6% 3,6% 2,2% 4,8% 4,5% 8,2% 3,8% 3,7% 4,8%
DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA DI RETRIBUZIONE (%/TOTALE)
Retribuzionefissa
35% 42,1% 45,5% 24,3% 29,1% 32,6% 46,6% 39,2% 41% 33,7% 38,5% 41,9%
Retribuzionevariabile
31% 25,1% 25,6% 18,9% 15,4% 19,6% 13,2% 10,3% 12,2% 25% 20% 21,1%
Indennità 8% 9,3% 8,7% 9,5% 9,8% 12,6% 14,3% 20,4% 16,9% 9% 11,6% 10,8%
Altreretribuzioni
26% 23,4% 20,3% 47,3% 45,7% 35,2% 26% 30% 29,9% 32,3% 29,9% 26,2%
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
La retribuzione media per Consiglio (2,50 milioni di €) è stata aumentata del 27,7%
rispetto all’esercizio 2005 e la media per consigliere (2,5 milioni di €) del 24,6%.
Per le società dell’IBEX la retribuzione media per Consiglio (7,24 milioni di €) è cresciuta
del 28,5%, rispetto all’anno precedente, rispetto all’1,3% nelle società con una
capitalizzazione nella borsa superiore a 1000 milioni di euro e al 3,6% in quelle con una
capitalizzazione inferiore a 1000 milioni di euro.
225 Si sono tenuti in conto solo i dati che figurano negli IAGC nella casella retribuzioni, che include sia leretribuzioni percepite dalla propria società sia quelle percepite dalle altre società del gruppo. Non si sonoconsiderate le voci indicate sotto l’etichetta altri benefici, perché non in tutti i casi si possono valutarecorrettamente.
223
Malgrado l’incremento delle retribuzioni del Consiglio, non si è prodotto un aumento
apprezzabile nella percentuale che rappresentano sui risultati delle società quotate. In media le
retribuzioni del Consiglio hanno rappresentato, rispetto ai risultati delle società quotate, il
3,8% (3,7% nel 2005 e 4,8% nel 2004), essendo la percentuale delle società dell’IBEX
nettamente inferiore rispetto al resto (1,3%).
La media delle retribuzioni percepite dai consiglieri esecutivi è stata incrementata del
33,3% rispetto al 2005, quella dei consiglieri esterni del 4,5%. Nel 2006, la retribuzione
media per consigliere esecutivo si colloca a 872000 euro annuali, sebbene in 10 società, 7
dell’IBEX, ha superato i 3000 milioni di euro, principalmente per l’esercizio dei diritti di
opzione e delle retribuzioni variabili legate ad obiettivi.
Come mostra il grafico, negli ultimi tre esercizi si è prodotto un aumento significativo
della percentuale media che rappresentano le retribuzioni dei consiglieri esecutivi
sull’importo totale maturato dai membri del consiglio:
Grafico 32: Suddivisione delle retribuzioni per tipologia di consiglieri.
Suddivisione delle retribuzioni per consiglieri
65,5
20,211,5
2,8
64,6
18,812,4
4,3
70,7
15,310,3
3,7
0
20
40
60
80
Esecutivi Dominicales Indipendenti altri esterni
2004
2005
2006
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Questa evoluzione consiste nel fatto che l’aumento delle retribuzioni del consiglio,
registrato negli ultimi tre esercizi, segue in buona misura all’aumento dei pagamenti
relazionati con l’esercizio dei diritti di opzione e altre tipologie retributive di carattere
variabile, che sono destinate alla remunerazione di consiglieri che esercitano funzioni
direttive.
Nel grafico seguente si può osservare che, eccetto le indennità che sono diminuite del
2,7% rispetto all’esercizio precedente, il resto delle componenti delle retribuzioni hanno
subito un incremento, in modo significativo le retribuzioni variabili e altre componenti delle
retribuzioni, che includono gli incentivi e l’esercizio dei diritti di opzione:
224
Grafico 33: Tasso di variazione delle retribuzioni per categorie.
Tasso di variazione delle retribuzioni per categorie
1,3
14,8
32,2
9,8
57,3
35,6
-1,9 -2,7
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Retribuzioni Fisse Retribuzioni variabili Indennità Altre
Tasso divariazione 2004-2005
Tasso divariazione 2005-2006
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
In 36 società (30 nel 2005) le componenti fisse superano il 75% delle retribuzioni totali
del consiglio. In altre 30 società, gli importi ricevuti attraverso altre componenti retributive
(piani di opzioni, patti statutari, etc.) pesano per più della metà del totale. In 28 società (11
dell’IBEX) la retribuzione variabile è superiore a quella fissa.
Secondo la propria origine, le retribuzioni distribuite nella propria società, rispetto alle altre
società dello stesso gruppo, rappresentano il 92% del totale (91% nel 2005) e quelle che
provengono da altre imprese del gruppo il restante 8% (9% nel 2005). Questa distribuzione
percentuale è abbastanza omogenea nelle società dell’IBEX e nel resto delle società quotate.
10.2 Remunerazioni dell’Alta Direzione
Nella seguente tabella si riassumono le retribuzioni percepite dai membri dell’Alta
Direzione delle società analizzate, secondo la suddivisione per gruppi di capitalizzazione.
Tabella 35: Distribuzione delle retribuzioni percepite dall’Alta Direzione.
Fonte: Elaborazione dati reperiti presso la CNMV.
IBEX > 1000 ML € < 1000 ML € TOTALE2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
N° Altidirigenti
(media persocietà)
13,8 13,5 13,2 8,0 7,8 7,5 6,3 6,0 6,5 8,8 8,5 8,4
Media dellaRetribuzione
(in €)640.025 530.731 511.700 283.733 293.804 225.600 148.090 135.623 135.600 389.174 346.216 262.900
DISTRIBUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PERCEPITE DALL’ALTA DIREZIONE (Numero società)
Fino a200.000 €
1 0 2 12 5 6 45 53 54 58 58 62
Tra 200.000e 500.000 €
16 26 21 20 10 13 10 10 10 46 46 44
Tra 500.000e 1.000.000 €
14 6 8 1 4 2 3 - - 18 10 10
Più di1.000.000 €
3 3 2 1 1 - 0 - - 4 4 2
Media sugliUtili (In %)
1,3% 1,2% 1,6% 3% 2,6% 1,4% 6,8% 5,3% 7,9% 4,1% 3,6% 3,8%
225
Nel 2006, il numero di dirigenti delle società quotate saliva a 1108, l’8,63% in più rispetto
all’anno precedente, essendo 8,8 la media (13,8 dell’IBEX) la media dei membri dell’Alta
Direzione di cui si avevano informazioni negli IAGC.
La retribuzione media dei membri dell’Alta Direzione (389 migliaia) è del 55% inferiore
rispetto alla media della retribuzione ricevuta dai consiglieri esecutivi. I maggior incrementi
delle retribuzioni ricevute dall’Alta Direzione corrispondono alle società dell’IBEX (20,6%) e
alle società con una capitalizzazione inferiore a 1000 milioni di euro (9%). Le retribuzioni dei
dirigenti delle società con una capitalizzazione superiore ai 1000 milioni di euro si
mantengono su livelli analoghi all’esercizio precedente. Le società quotate devono informare
negli IAGC sull’esistenza di clausole di garanzia o blindaggio stabilite a favore dei membri
dell’alta direzione e dei consiglieri esecutivi. Inoltre, devono fornire dettagli se tali clausole
sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall’assemblea degli azionisti o, se
almeno hanno informato l’assemblea.
La tabella evidenzia le retribuzioni delle società dell’IBEX:
Tabella 36: Retribuzione del Consiglio di Amministrazione delle società dell’IBEX.
Retribuzioni del Consiglio di Amministrazione delle società dell’IBEX.
2006 2005 2004
Retribuzioni (numero di società)
Fino a 1 milione € - - 1
Tra 1 e 3 milioni € 8 - -
Tra 3 e 6 milioni € 13 14 13
Più di 6 milioni € 14 10 10
Importo della Retribuzione (Migliaia di €)
Medio per CdA 7.245 € 5.637 € 5.240 €
Medio perconsigliere:
502 € 388 € 349 €
1. Consiglieriesecutivi
1.911 € 1.465 € 1.371 €
2. Consiglieri esterni 154 € 132 € 159 €
Media sugli utili (in%)
1,3% 1,3% 1,3%
Retribuzioni per tipologia (percentuali /totale)
Retribuzione Fissa 35% 41% 46%
Retribuzionevariabile
31% 25% 25%
Indennità 8% 9% 9%
Altre retribuzioni 26% 25% 20%
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Rispetto all’esercizio precedente, è diminuito il numero delle società dell’IBEX e delle
società con capitalizzazione superiore a 1000 milioni di euro che abbiano sottoscritto clausole
di blindaggio o garanzia, producendosi l’effetto contrario nelle società di minore
capitalizzazione. Inoltre è diminuito il numero dei dirigenti beneficiario di queste clausole
nelle società dell’IBEX, aumentando nel resto delle società quotate. Nel 2006, nessuna società
226
ha sottoposto all’assemblea degli azionisti l’approvazione di queste clausole. Nonostante
questo fatto, un totale di 14 società (11 dell’IBEX, due in più rispetto all’anno passato)
segnalano nei propri IAGC che hanno informato della sua esistenza l’assemblea.
Nell’esercizio 2006, l’importo totale aggregato delle remunerazioni maturate per i membri del
Consiglio di Amministrazione delle società dell’IBEX aumentò fino a 253,6 milioni di
euro226, il 27% in più rispetto all’anno precedente. La retribuzione media per consigliere si
colloca a 502.000 euro annui, che suppone un aumento un aumento del 29,4% rispetto al
2005. In 9 società la retribuzione del Consiglio diminuì rispetto al 2005. In 3 società la
riduzione è stata superiore del 20%. Al contrario 26 società aumentano le retribuzioni del
consiglio rispetto al 2005, in particolare 3 società con incrementi superiori al 100%. Tutti gli
incrementi significativi hanno la loro causa nelle retribuzioni variabili dei consiglieri esecutivi
originati dall’esercizio di opzioni, dal versamento di incentivi o indennità.
Nel grafico si evidenziano gli incrementi annuali delle diverse tipologie di retribuzioni
registrate:
Grafico 34: Tasso di variazione delle retribuzioni.
Tasso di variazione delle retribuzioni.
-1,4
8,72,1
32,9
85,4
52,9
5,6
45,9
27
-20
0
20
40
60
Retrib. Fissa Retrib. Variabile Indennità Altro Totale
Va
lori
in%
Tasso divariazione 2004-2005
Tasso divariazione 2005-2006
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Le retribuzioni fisse, che rappresentano il 35% del totale delle retribuzioni, sono
aumentati del 5,4% rispetto all’anno precedente.
Le retribuzioni variabili rappresentano il 31% del totale e sono aumentate del 52,9%
rispetto a quelle distribuite nel 2005. Le indennità sono aumentate del 5,6% dal 2005 al 2006.
Infine altri tipi di retribuzioni, che comprendono incentivi, esercizi di opzioni e altro,
rappresentano il 26% del totale e sono aumentati del 45,9% rispetto all’anno precedente. Per
tipologia di consigliere: l’importo aggregato delle retribuzioni percepite dai consiglieri
esecutivi è aumentato del 37%; quelle degli indipendenti dell’8%; e quelle degli altri
consiglieri esterni del 15%. I dominicales sono stati gli unici che hanno subito una riduzione
della propria remunerazione del 4% rispetto all’esercizio precedente. La retribuzione media
226 Deriva dalla retribuzione media per CdA moltiplicata per 35 che sarebbe 253.575 milioni.
227
dei consiglieri esecutivi raggiunse 1,9 milioni di euro. In 4 società la retribuzione media
supera i 5 milioni di euro, come conseguenza dell’esercizio dei diritti di opzione e delle
retribuzioni variabili legate agli obiettivi. Le pratiche di buon governo raccomandano la piena
trasparenza delle retribuzioni nel documento che riporta la contabilità annuale, mediante
un’annotazione individuale per ciascun consigliere di tutte le tipologie di retribuzioni
ricevute:
- Nel 2006, 8 società danno informazione della retribuzione ricevuta da ciascun consigliere,
per ciascuna delle tipologie di retribuzione.
- Altre 4 società danno informazione della retribuzione individuale di ciascun consigliere in
ciascun organo di governo societario in cui viene percepita, però non si fa distinzione per
tipologia di retribuzioni.
- Infine altre 4 società forniscono dati individuali sopra le retribuzioni dei propri consiglieri
divise tra quelle stabilite dallo statuto e le indennità, però non tra le restanti tipologie.
- La retribuzione dei Consigli rappresenta in media l’1,3% degli utili dell’esercizio 2006
attribuiti alla società capogruppo, ugualmente a quanto registrato nei due esercizi precedenti;
nonostante 6 società superi il 2%.
Grafico 35: Importo della remunerazione del Consiglio e % che rappresenta rispetto ai benefici dellesocietà dell’IBEX. Anno 2006.
Fonte: Elaborazione dati della CNMV.
Nella tabella si riassumono le remunerazioni ricevute dai membri dell’alta direzione delle
società dell’IBEX. Vengono inclusi i dati aggregati relativi alle clausole di garanzia o
228
blindaggio. Nell’esercizio 2006, il numero di alti dirigenti delle società dell’IBEX era di 468,
mentre era di 464 nel 2005. la retribuzione media dei membri dell’Alta Direzione si collocava
a 640000 euro, che rappresenta un aumento del 18,5% rispetto all’anno precedente.
Tabella 37: Retribuzioni dell’Alta Direzione delle società dell’IBEX.
Alta Direzione
2006 2005 2004
Alti dirigenti (media per impresa) 13,4 13,5 13,2
Media delle retribuzioni (in migliaia di €) 640 539,9 511,7
Distribuzione della media (numero società)
Fino a 200.000 € 1 - 2
Tra 200.000 e 500.000 € 16 26 21
Tra 500.001 e 1.000.000 € 14 26 21
Più di 1.000.000 € 14 6 8
Media rispetto ai risultati in % 1,3% 1,4% 1,6%
Clausola di Blindaggio
Numero di Società 28 29 29
Numero di Dirigenti 301 312 307
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Nell’esercizio 2006, il numero di dirigenti delle società dell’IBEX era di 468, 464 nel
2005. La retribuzione media dei membri dell’alta direzione era di 640.000 euro, che significa
un incremento del 18,5% rispetto all’anno precedente. Inoltre 3 società dichiarano che ogni
dirigente riceve una retribuzione media superiore a 1 milione di euro. Tre società hanno
operato un aumento delle retribuzioni pagate ai dirigenti superiore al 95% dovuto ai piani di
incentivi e alle liquidazioni. La media delle retribuzioni dell’alta dirigenza rappresenta l’1,3%
dei risultati dell’esercizio, percentuale leggermente inferiore a quella registrata nei due anni
precedenti. L’80% delle società dell’Ibex ha stabilito clausole di garanzia o blindaggio a
favore di 301 membri dell’alta direzione, senza l’approvazione dell’assemblea degli azionisti.
10.3 Linee guida a livello europeo per quanto riguarda le retribuzioni
In Europa, nonostante il fenomeno non abbia raggiunto le dimensioni degli Stati Uniti,
risulta crescente il ricorso a forme di remunerazione variabile nei confronti dei componenti
dell’Alta amministrazione, in particolare degli amministratori che svolgono funzioni delegate.
Tale prassi è incoraggiata da più parti all’interno dell’Unione Europea, per esempio in Italia il
codice di autodisciplina afferma, nel commento al punto 7, che “il Comitato ritiene che
l’adeguata strutturazione della remunerazione complessiva degli amministratori delegati
costituisca uno dei principali strumenti per consentire l’allineamento dei relativi interessi con
quelli degli azionisti e che l’utilizzo di sistemi di remunerazione variabile, legata ai risultati,
229
fra cui anche le stock-option, faciliti l’incentivazione e la fidelizzazione di tutta l’alta
dirigenza.” Anche i codici di disciplina che regolamentano le società quotate sul London
Stock Exchange e le società tedesche suggeriscono l’adozione di sistemi di remunerazione
legati alla performance della società. Nel 2002 era stato fatto il “Rapporto degli esperti di
diritto societario” redatto da un gruppo di accademici della Commissione Europea con
l’incarico di definire le priorità nell’ambito del processo di armonizzazione del diritto
societario europeo. Il rapporto riconosce l’importanza di forme di remunerazione legate alla
performance dell’impresa per ridurre il conflitto d’interessi fra amministratori e azionisti, ma
richiama l’attenzione sull’incentivo ad alterazioni contabili e a politiche di breve termine che
tale pratica può comportare e propone a tal riguardo l’adozione di una serie di presidi
regolamentari. Dei quattro punti227 in cui si articola la proposta, si può in generale osservare
che i primi tre sono coerenti con una politica di disclosure228 che sembra raccogliere generali
consensi e che nella prassi societaria internazionale ha portato miglioramenti decisivi.
Nonostante tutte le considerazioni fatte rimane difficile dare un giudizio sul fatto che le
remunerazioni degli amministratori delegati possano essere in parte legate alla performance
societaria. Diversi rapporti sulla corporate governance redatti dagli stati membri dell’Unione
Europea si esprimono negativamente sul punto, dicendo che tali forme di remunerazione
possono introdurre condizionamenti impropri nella funzione di supervisione, specie quando la
performance sia misurata prendendo a riferimento il valore di mercato della società. Il
suddetto studio “Rapporto degli esperti di diritto societario”, secondo il quale le forme di
remunerazione in esame non dovrebbero essere precluse agli amministratori non-executive o
supervisory director, ma dovrebbero essere sicuramente incompatibili con la qualifica di
“amministratore indipendente”. A riguardo il Rapporto Higgs promosso dal governo inglese,
afferma sul ruolo e sulle caratteristiche degli amministratori non-executive nel sistema di
corporate governance inglese. Il rapporto prospetta l’adozione di regole che comportino un
maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione degli amministratori non esecutivi nel
governo delle società e coerentemente sottolinea la necessità di una remunerazione adeguata
al maggior impegno e alle capacità specifiche richieste per lo svolgimento di tale funzione.
227 La proposta suggerisce l’adozione di norme dirette a garantire che: 1. la politica remunerativa della società siaannualmente sottoposta all’assemblea degli azionisti, a prescindere dalla necessità di un’esplicita delibera diapprovazione; 2. i conti annuali forniscano una rappresentazione disaggregata del pacchetto remunerativo diciascun amministratore; 3. i piani di stock options o altre forme di remunerazione legate alla quotazione delleazioni siano sottoposti all’approvazione dell’assemblea degli azionisti sulla base di un parere redatto dalcomitato per le remunerazioni; 4. le stock options e gli altri incentivi azionari siano imputati come costi, in baseal loro valore di mercato, nel bilancio annuale.228 Ferrarini G., Valore per gli azionisti e governo societario., in Rivista delle società, 2002.
230
Per quanto concerne forme di retribuzione collegate al valore di mercato della società, il
rapporto distingue tra l’attribuzione di azioni e l’attribuzione di stock options. Mentre la
prima ipotesi viene ritenuta ammissibile nei limiti in cui la partecipazione azionaria
costituisca una porzione esigua del complessivo patrimonio finanziario dell’amministratore;
rispetto alla seconda vengono espressi giudizi più negativi, infatti vengono sottoposte al
preventivo consenso dell’assemblea degli azionisti e all’obbligo di conservazione delle azioni
ottenute tramite le opzioni per almeno un anno dalla cessazione della carica, obbligo che
comporta un maggior onere per i manager sia sul piano finanziario sia per quanto concerne il
rischio d’impresa, che dipenderà nel futuro dai nuovi manager; sarà quindi necessario
incrementare il numero di stock options concesse, incrementando però anche il relativo costo.
Un recente studio empirico spagnolo229, analizzando la relazione tra la struttura della
corporate governance di un campione di società quotate nella borsa di Madrid, ha messo in
luce come un sistema di corporate governance più debole è associato a contratti di
remunerazioni che danno maggior peso alla misurazione delle performance basata
sull’accounting piuttosto che sull’andamento delle azioni; infatti in strutture con corporate
governance più debole gli amministratori preferiranno misurare le performance attraverso
strumenti che siano in grado di controllare meglio. Quindi la relazione che è stata analizzata
in questo studio, tra corporate governance e variazioni nelle remunerazioni, ha portato a
concludere che un sistema di corporate governance debole è associato a più alte variazioni
nelle remunerazioni. Un altro studio empirico230 intitolato “La soluzione al problema
retributivo nelle società quotate”, affronta la questione attraverso un punto di vista giuridico
sottolineando il fatto che, dal momento che non sono state stabilite a livello normativo delle
regole chiara per quanto riguarda le retribuzioni degli amministratori, deve essere richiesta al
consiglio di amministrazione una maggiore trasparenza nella determinazione delle
retribuzioni di ciascun consigliere e darla a conoscere all’assemblea.
229 Davila A., Peñalva F., Corporate Governance and the weighting of performance measures in CEOcompensations., Working Paper 556, may 2004, CIIF, Navarra University, IESE Business School.230 Juan Sánchez-Calero Guilarte, La solución del problema retributivo en las Sociedades cotizadas., Publicadoen: Revista Observatorio Contable y Financiero nº 4 (octubre 2006), pp. 48-56.
231
11. Assemblea degli azionisti
Le raccomandazioni di corporate governance cercano di rafforzare il carattere deliberativo
dell’assemblea, eliminando le barriere statutarie che possano limitare l’esercizio dei diritti di
voto degli azionisti e i blindaggi che rendano difficoltosa la presa di controllo della società.
Il Codigo Unifcado raccomanda che le questioni societarie di maggior importanza,
fusioni, cambio dell’oggetto sociale, scissioni e operazioni straordinarie, cioè le
“modificazioni strutturali” in senso lato, siano sottoposte all’approvazione dell’assemblea,
sebbene le norme di diritto commerciale non lo richieda in modo esplicito. Inoltre
raccomanda che determinati accordi del Consiglio, come per esempio la politica delle
retribuzioni degli amministratori e dell’alta direzione, siano sottoposte, almeno con fine
consultivo, all’approvazione dell’assemblea.
Per ottenere che l’assemblea assuma un ruolo più attivo come organo di controllo e di
decisione della società, è necessario che le società adottino misure che favoriscano la
partecipazione del maggior numero di azionisti possibile, diffondano con sufficiente anticipo
le proposte che vengono sottoposte alla votazione, prevedano la votazione separata delle
questioni, sviluppino sistemi effettivi di voto e rappresentanza a distanza, etc. si richiede la
partecipazione attiva di tutti i gruppi di azionisti in particolar modo degli investitori
istituzionali.
Raccomandazioni del Codigo Unificado relative all’assemblea:
- Competenze dell’assemblea (raccomandazione 3)
- Informazione previa su proposte di deliberazioni (raccomandazione 4)
- Votazione separata di questioni (raccomandazione 5)
- Diritto di frazionare il voto (raccomandazione 6)
11.1 Competenze dell’assemblea degli azionisti
La raccomandazione 3 è quella che concerne in modo maggiormente diretto le questioni
legate alle competenze dell’assemblea come organo di decisione e controllo, per quanto
riguarda ciò che proporrebbe l’ampliamento delle sue competenze, per attribuirgliene altre
che sono di maggior importanza per la società.
232
11.2 Partecipazione all’assemblea degli azionisti
Nel grafico sono rappresentate le partecipazioni medie degli azionisti all’assemblea tenute
tra il 2004 e il 2006 delle sole società dell’IBEX, differenziando le percentuali di capitale che
corrispondono a ciascun azionista presente, rappresentato e che vota a distanza:
Grafico 36: Partecipazione alle assemblee.
% Partecipazione all'Assemblea delle società dell'IBEX
29,3
35,9
0
24,3
37,7
1,1
26,7
37,7
1,6
0
10
20
30
40
Presenza fisica Rappresentanza Voto a distanza
Valo
riin
% 2004
2005
2006
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Il seguente grafico mostra la partecipazione media degli azionisti nelle assemblee degli
azionisti di tutte le società quotate analizzate, tenutesi nel triennio tra il 2004 e il 2006,
differenziando le percentuali di capitale degli azionisti presenti e rappresentati per ciascun
gruppo di capitalizzazione nella borsa:
Grafico 37: Percentuali di partecipazione all’assemblea attraverso presenza fisica e rappresentanza.
Percentuali di partecipazione all'assemblea attraverso presenza fisica e
rappresentanza.
26,746,3 49,3 45,4 44,3 46 47,9 41,8 42,2 47,9
35,9 37,7
31,1 24,2 33 28 27,3 26,1 29,9 28,9 26,1
25,529,3
37,7
0
20
40
60
80
100
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
IBEX > 1000 ML di Euro < 1000 ML di Euro Totale
Valo
riin
%
Rappresentanza
Presenzafisica
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
La media della partecipazione alle assemblee degli azionisti tenutesi nell’anno 2006 è
stata del 73,4% del capitale, (71,3% nel 2005). Sia le società dell’IBEX come le restanti
società hanno aumentato la partecipazione di circa due punti percentuali.
Nella tabella viene riportato il numero di società dell’IBEX che hanno aumentato,
diminuito o mantenuto invariato il livello delle partecipazioni all’assemblea degli azionisti
rispetto all’anno precedente:
233
Tabella 38: Partecipazione degli azionisti alle assemblee.
Numero di societàPresenza
nell’assemblea degliazionisti
Numero di società chehanno aumentato la
partecipazione nel 2006
Numero di società chehanno diminuito la
partecipazione nel 2006
Numero di società che nonhanno variato la loro
partecipazione nel 2006
Fisica 15 16 4
Rappresentanza 15 18 2
Voto a distanza 5 8 22
Totale 20 14 1
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
La Best Practice pone speciale enfasi sull’adozione da parte delle società di misure che
favoriscano la partecipazione degli azionisti di minoranza all’assemblea degli azionisti. Senza
dubbio se paragoniamo il livello di presenza all’assemblea degli azionisti con la struttura
proprietaria delle società dell’IBEX si osserva che l’esistenza di un maggior capitale flottante
non implica che aumenti la partecipazione degli azionisti di maggioranza alle assemblee, per
esempio:
Nelle 4 società che registrano una partecipazione all’assemblea degli azionisti superiore
dell’80% rispetto alla percentuale del capitale flottante che si trova sotto il 35%.
Le 6 società che hanno avuto una partecipazione nell’assemblea degli azionisti inferiore al
50% hanno un capitale flottante superiore al 50%.
Si può anche osservare grazie all’analisi dei dati inclusi all’interno dei documenti
informativi (IAGC), la possibilità dell’esistenza di una relazione inversa tra la percentuale di
partecipazione all’assemblea degli azionisti e il capitale flottante. Peraltro sembrerebbe
ragionevole che quanto maggiore è il capitale flottante renda inferiore la partecipazione alle
assemblee. Pertanto risulta necessario che le società continuino ad adottare misure che
fomentino la partecipazione degli azionisti all’assemblea, potenziando quelle che facilitano il
voto a distanza.
Nelle società dell’IBEX, come negli esercizi precedenti, la percentuale del capitale degli
azionisti che parteciparono all’assemblea fu inferiore di quello che partecipava per
rappresentanza. Per il resto delle società quotate globalmente considerate, la partecipazione
media degli azionisti che assistettero alle assemblee fu molto superiore al capitale
rappresentato. In sei società la presenza fisica degli azionisti all’assemblea superò il 99% del
capitale. Invece, in una società gli azionisti rappresentati superavano il 99% del capitale.
La seguente tabella mostra la partecipazione degli azionisti all’assemblea delle società
quotate, raggruppate per capitalizzazione nella borsa:
234
Tabella 39: Partecipazioni all’assemblea degli azionisti.
Totale IBEX > 1000 Ml € < 1000 Ml €Numero di società
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
Partecipazione < al50%
19 23 32 6 6 7 2 1 1 11 16 24
Partecipazione tra50% e 75%
66 71 59 20 19 17 12 15 7 34 37 35
Partecipazione > al75%
87 81 90 9 9 10 23 11 14 55 62 66
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Nella maggior parte delle società dell’IBEX la partecipazione degli azionisti all’assemblea
è compresa tra il 50% e il 75% del capitale, mentre per il resto delle società analizzate alla
maggior parte delle riunioni ha assistito più del 75% del capitale.
Il 74% delle società che registrano una partecipazione all’assemblea inferiore al 50%
hanno un capitale flottante superiore al 50%. Questo dato evidenzia una relazione inversa tra
partecipazione alle riunione e dispersione dell’azionariato; tanto maggiore sarà la dispersione
delle azioni, tanto more risulta essere la partecipazione alle assemblee. Anche bisogna
considerare che il 31,8% delle società (38% nel 2005) che registrano una partecipazione
all’assemblea tra il 50% e il 75%, hanno un capitale flottante superiore al 50%.
Il seguente grafico evidenzia la relazione tra le presenze medie alle riunioni e il capitale
flottante per ciascuno dei gruppi di società analizzate:
Grafico 38: Relazione tra presenze medie alle assemblee e il capitale flottante.
Relazione tra presenze medie alle assemblee e capitale flottante
62,30%
47,10%
25,80%33,10%
65,20%
88,40%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
> 50% Tra il > 50% e il 75% > del 75%
Società raggruppate secondo la partecipazione alle assemblee
Media in % di CapitaleFlottante
Media in % di Capitaleche assisteall'assemblea
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Così come si riflette nel grafico, quanto maggiore è la partecipazione all’assemblea tanto
minore è la media del capitale flottante; questo dato suggerisce la necessità di adottare misure
che favoriscano la partecipazione degli azionisti di minoranza.
235
Tale grafico è stato riproposto per le società dell’IBEX ed evidenzia una relazione negativa
tra percentuale di capitale flottante e percentuale di presenza alle assemblee:
Grafico 39: Percentuale di capitale flottante e percentuale di capitale che assiste all’assemblea ordinariadelle società dell’IBEX. Anno 2004, 2005, 2006.
Fonte: Elaborazione dati della CNMV.
236
Tale grafico si può riproporre mettendo in relazione la percentuale di capitale flottante e
percentuale del capitale che assiste all’assemblea sempre per le società dell’IBEX:
Grafico 40: Percentuale di capitale flottante e percentuale di capitale che assiste all’assemblea ordinariadelle società dell’IBEX. Anno 2006.
Fonte: Elaborazione dati della CNMV.
11.3 Limitazione dei diritti di voto e requisiti per assistere e votare alle assemblee
Un totale di 20 società hanno stabilito nei propri statuti limiti all’esercizio dei diritti di
voto nell’assemblea:
1. Dodici società (9 dell’IBEX) stabiliscono un limite del 10%.
2. Tre società hanno stabilito un limite del 25%.
3. Due società stabiliscono un limite del 15%.
4. Una società dell’IBEX limita il diritto di voto al 5%.
5. Infine, altre due società limitano a un massimo del 30%, e 2%, rispettivamente, l’esercizio
del diritto di voto.
Nel 2006, due società hanno eliminato il limite all’esercizio del diritto di voto che avevano
stabilito precedentemente nello Statuto.
Il 63% delle società quotate (60,2% nel 2005) hanno stabilito requisiti sul numero minimo di
azioni per poter assistere all’assemblea:
1. In 8 società (9 nel 2005), delle quali 1 è dell’IBEX, si stato fissato come limite minimo
l’1‰ del capitale.
237
2. In 12 società (13 nel 2005), delle quali 5 appartenenti all’IBEX, il limite minimo si
colloca tra 500 e 10000 azioni.
3. In 88 società (84 nel 2005), delle quali 22 sono dell’IBEX, il numero minimo per assistere
all’assemblea è inferiore a 500 azioni.
4. Nelle 66 società restanti, di cui 7 dell’IBEX, non esiste nessuna restrizione.
Grafico 41: Limiti al diritto ad assistere alle assemblee.
Limiti al diritto ad assistere alle assemblee
8 12
88
66
1 5
22
7
0
20
40
60
80
100
1‰ del capitale Tra 500 e 10000 < a 500 azioni Nessuna restrizione
Totale delle societàanalizzate
IBEX
Fonte: Elaborazione dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle societàdepositate presso la CNMV.
Nel 2006, tre società (2 dell’IBEX) hanno eliminato il requisito che avevano stabilito, una
società che non avevano nessun limite lo ha fissato e altre 2 hanno aumentato il numero di
azioni necessarie per poter assistere alle assemblee. Invece, 4 selle 11 società che sono state
ammesse a quotazione nel 2006, hanno stabilito un numero minimo di azioni per assistere
all’assemblea.
Infine, bisogna segnalare che un totale di 39 società hanno stabilito nei propri statuti
requisiti ulteriori rispetto alle norme generali delle società quotate per deliberare
nell’assemblea ordinaria o straordinaria in prima o seconda convocazione.
11.4 Voto a distanza attraverso mezzi elettronici
Una delle principali misure per favorire la partecipazione alle assemblee degli azionisti di
minoranza e di quelli non residenti è lo sviluppo di tecniche di voto a distanza.
Nel 2006, il numero di società che hanno creato un sistema di voto elettronico nelle
proprie assemblee è aumentato in modo significativo, però tale utilizzo continua ad essere
poco rilevante. In alcune società questo sistema non è stato utilizzato da nessun azionista e
negli altri casi non ha raggiunto lo 0,5% del capitale:
- Il 65,7% delle società dell’IBEX hanno sviluppato procedure che permettano l’esercizio
del voto elettronico nell’assemblea, rispetto al 57,2% del 2005e al 14,3% del 2004. Per
quanto riguarda le altre società questa percentuale è nel 2006 a 15,9%.
238
- Nelle assemblee tenutesi nel 2006, un totale di 43 società (23 dell’IBEX) collaudarono un
sistema di voto elettronico. Gli azionisti utilizzarono questo sistema in 33 società.
- Il voto elettronico non ha costituito in nessuna società dell’IBEX più del 0,4% del capitale
sociale. In nessuna delle restanti società è stato utilizzato questo sistema da più dello 0,2%
del capitale.
- Nel 2006, l’84% delle società analizzate (97% dell’IBEX) ha previsto il sistema del voto
elettronico nel proprio statuto.
239
Conclusioni
Il presente scritto è partito da un’analisi dello sviluppo della letteratura economica sulla
corporate governance, partendo da Berle e Means (1932) e Jensen e Meckling (1976),
fornendo quindi un quadro sintetico della filosofia dello shareholder value e della teoria
dell’agency. Tale panorama ha permesso di focalizzare l’obiettivo sul modo in cui tali studi
sono stati percepiti dall’autoregolamentazione a livello europeo e sui riflessi che hanno avuto
sullo sviluppo dei codici di autodisciplina. È ripercorso lo sviluppo dei codici per la corporate
governance in Spagna e confrontarli con quelli italiani e inglesi.
Il centro dell’analisi è la corporate governance spagnola e in particolare il livello di
attuazione del codice di “gobierno corporativo” da parte di un campione di società quotate
nella borsa di Madrid, attraverso i dati riportati dalle relazioni sulla corporate governance,
chiamate Informe Anual de Gobierno Corporativo, pubblicate annualmente e relative al
triennio 2004-2006. L’analisi di queste relazioni ha permesso di mettere in luce i tratti
caratterizzanti del “modello spagnolo”, e confrontarli con i loro corrispettivi italiani.
Inoltre il fatto di essermi recata personalmente a Madrid e di aver svolto il lavoro di
ricerca e di stesura presso il dipartimento di Direccíon Financiera dell’Universidad
Complutense de Madrid ha permesso di dare valore aggiunto alla trattazione poiché è stata
basata sia su dati indiscutibilmente raccolti “sul campo” sia su documentazione e contributi di
esperti altrimenti difficilmente reperibili.
Una prima riflessione, che si può considerare ancora come una premessa, riguarda il ruolo
dell’autodisciplina che, come “accertamento delle migliori pratiche”, è sempre maggiormente
presente nel diritto societario. I codici di best practice forniscono ai consigli di
amministrazione criteri di comportamento che non sono vincolanti e, quindi, possono essere
disattesi, purché sia offerta adeguata informazione sulle ragioni. La trasparenza è l’unico
elemento imperativo, derivante dall’autoregolazione di borsa. Per il resto, il regime è di
libertà e sono i mercati finanziari a giudicare, in ultima istanza, il funzionamento dei consigli
di amministrazione ed i risultati sociali, incorporando nei prezzi delle azioni la qualità della
governance. I codici di buon governo possono offrire agli investitori istituzionali una guida
alle migliori pratiche dei paesi in cui essi investono; alcuni di tali investitori hanno propri
codici come modelli da applicare nella scelta delle società emittenti. L’accettazione del
principio dello shareholder value da parte degli amministratori è richiesta, in misura
crescente, dagli investitori istituzionali e non basta che i managers rendano a questo principio
240
un omaggio formale, dovendone, invece, provare l’attuazione, ad es. attraverso piani di stock
options ed analoghe misure di incentivo. In definitiva, una “disciplina di mercato” va
affermandosi anche in Europa, come complemento essenziale del diritto societario, e i codici
di autodisciplina giocano un ruolo importante per tal proposito. La Spagna relativamente ai
codici ha avuto un rapido sviluppo partendo dal primo codice Olivencia, completato dal
successivo Codice Aldama, fino al recente Codigo Unificado, pubblicato nel 2006, che nelle
sue 58 raccomandazioni ha voluto raccogliere in modo sistematico e aggiornato tutti i punti
centrali della corporate governance.
L’analisi delle determinanti della corporate governance è stata sviluppata attraverso lo
studio delle relazioni annuali della Corporate Governance pubblicate annualmente che per le
loro peculiarità di sinteticità e strutturazione sono state considerate un modello “pionieristico”
anche per le società italiane, tanto che Borsa Italiana ha recentemente proposto un format
sperimentale che ha notevoli punti di contatto con la relazione annuali spagnole sulla
corporate governance sia strutturalmente sia per lo sviluppo dei punti richiesti.
In concreto il fulcro di tutta l’analisi si è concentrato sul Consiglio di Amministrazione
che è l’organo attraverso cui si cerca di raggiungere l’allineamento degli interessi degli
azionisti e l’unità delle decisioni indispensabile per sviluppare la strategia societaria in modo
coerente ed efficace e non l’assemblea degli azionisti come a volte si pensa.
La società deve essere gestita da professionisti, ma il consiglio non deve essere un altro
organo diretto o controllato dagli stessi esecutivi, come a volte succede, convertendo il
consiglio in una riunione meramente simbolica. Il consiglio deve funzionare come
rappresentanza della proprietà, come un organo nel quale i consiglieri dominicales, aiutati da
consiglieri professionisti esterni, controllino l’attività della società e adottino le decisioni di
loro competenza su proposta dei consiglieri esecutivi. Infatti è possibile che per raggiungere
questo obiettivo sia necessaria, a medio termine, una riforma approfondita del sistema di
amministrazione societario, anche se per ora sembra essere sufficiente collocare i consiglieri
dominicales nel ruolo di “protagonisti” della corporate governance, trasformare il regime di
nomina di rappresentanza proporzionale nel diritto alla nomina dei consiglieri da parte degli
azionisti qualificati della società quotata, rivedendo i sistemi di frazionamento del voto.
Infine penso che la figura dei consiglieri dominicales dovrebbe non solo essere riconosciuta
come un punto di forza del sistema societario spagnolo in quanto strumento di particolare
efficacia, ma anche, dove questo sia possibile, perseguire le finalità ultime del buon governo
241
societario, cioè la creazione di valore, il controllo degli esecutivi e la prevenzione degli abusi
di potere.
Penso che un risultato interessante sul sistema di corporate governance spagnolo riguardi
la figura degli amministratori dominicales. Si afferma comunemente che la figura del
consigliere “dominicale” è una creazione dei codici di buon governo spagnolo (Olivencia,
Aldama e Conthe), in quanto inesistenti in altri ordinamenti, tranne che in quello messicano in
cui si parla di “patrimoniales”, però, tale originalità ha provocato, talvolta come tecnica di
compensazione verso i consiglieri indipendenti in senso stretto, una configurazione del
consigliere “dominicale” relativamente restrittiva: non si permette che un consigliere sia
titolare o rappresentante del 3% capitale sociale sia qualificato come consigliere indipendente
e si continua richiedendo ai consiglieri indipendenti un margine di indipendenza superiore. Il
codice Unificato del 2006 cerca di superare tale incongruenza dicendo che il numero dei
consiglieri indipendenti, escluso quello dei dominicales, debba rappresentare almeno un terzo
del totale dei consiglieri. Tale proiezione dei consiglieri dominicales, tipica del codice di
governo societario spagnolo, si distacca dalla linea delle raccomandazioni internazionali più
recenti che proponendo il principio di “maggioranza di consiglieri non esecutivi”, non
distingue tra indipendenti e dominicales. Un consigliere dominicale può essere indipendente,
sebbene non sempre lo sia. I consiglieri indipendenti e quelli dominicales vengono considerati
entrambi come “consiglieri non esecutivi” tanto che nello stesso codice Conthe a volte si fa
riferimento a questa categoria per comprenderli entrambi. Per quanto riguarda invece gli
amministratori indipendenti, la raccomandazione della commissione europea del 15 febbraio
2005 si esprime in modo molto più moderato: l’articolo 13.1 qualifica l’amministratore
indipendente come colui che non è vincolato da nessuna relazione commerciale, familiare o di
altro tipo con la società, l’azionista di maggioranza o l’alta direzione che “possa creare un
conflitto di interessi che sia di ostacolo alla sua capacità di giudizio.” L’articolo 13.2 invece
segnala che “dovrebbe spettare fondamentalmente allo stesso consiglio d'amministrazione o di
sorveglianza stabilire come si determini l'indipendenza.” La società dovrebbe rendere note le
ragioni per le quali “ritiene invece che tale amministratore sia indipendente. (13.3.1)” , cosa
che dovrebbe fare quando durante un anno tale amministratore abbia compiuto in modo
dubbio tali requisiti di indipendenza. In altre parole la questione che si pone è: un consigliere
dominicales può essere qualificato come indipendente se non è vincolato a nessun azionista di
maggioranza o di controllo solo perché così lo ha deciso il consiglio (art. 13.2 e 13.3)? Altra
requisito su cui la stragrande maggioranza dei codici dibatte è la compatibilità tra
242
indipendenza e collegamento con quote d’investimento minoritarie o diffuse nel mercato. Ed
infatti nella maggior parte dei codici europei l’indipendenza sembra preclusa solo dal
collegamento tra l’amministratore e gli azionisti potenzialmente in grado di esercitare una
influenza notevole sulla gestione dell’impresa. Solo il codice Olivencia e dopo sulla stessa
linea il Codice Conthe, si esprimono chiaramente sul punto mettendo espressamente in
connessione la funzione degli indipendenti e le quote d’investimento diffuse sul mercato. La
maggior parte dei codici contiene generici riferimenti al fatto che gli amministratori debbano
tenere in conto gli interessi di tutti gli azionisti e rispettare il principio di parità di trattamento.
Il codice spagnolo inoltre fa un ulteriore passo avanti dal momento che mette in relazione il
numero di indipendenti che dovrebbe riflettere la proporzione tra quote di investimento
proprietarie e flottante. Per quanto riguarda invece la presenza degli indipendenti nel comitato
per il controllo interno, il diritto spagnolo, cioè norme con forza di legge, stabilisce che la
maggior parte dei consiglieri siano obbligatoriamente non esecutivi o esterni all’interno di tale
comitato delle società quotate231.
È possibile dare un giudizio sui dati raccolti sulla corporate governance delle società
spagnole? Quali sono le conclusioni che si possono trarre dall’analisi svolta? Il “modello
spagnolo” funziona davvero? Quali prospettive si affacciano sul futuro?
I dati che sono stati raccolti sulla falsa riga delle relazioni annuali della corporate governance
presentano al loro interno una chiarezza e coerenza degna di osservazione. La critica che si
può muovere e che solleva un certo scetticismo di fronte a tanto rigore, è se essi veramente
riflettono le pratiche reali delle società incidendo sul governo societario o piuttosto non sia un
risultato di facciata232 dal momento che tutte le raccomandazioni assumono lo stesso peso.
Bisogna tenere in conto che è difficile giudicare la situazione attuale anche perché è
indubbiamente un momento di svolta dati per esempio le riforme subite dal diritto societario,
l’introduzione di un nuovo codice e la stessa introduzione di una nuova versione sulla
relazione sulla corporate governance per le società quotate. Sembra quindi un cambiamento
forte formalmente, ma il pericolo che in pratica le cose rimangano immutate resta vivo.
Mi pare che le società abbiano acquisito l’adozione del codice di autodisciplina per il governo
societario come un fatto necessario, anche per le pressioni del mercato e degli investitori; ciò
che fortemente ci si può augurare è che questa scelta diventi effettiva e non rimanga un
“compliance”. Nonostante questa diagnosi possa sembrare eccessivamente pessimistica, non
231 Art.6 Real Decreto 1066/2007, del 27 luglio, sul regime delle offerte pubbliche di acquisizione.232 J. M. Lopez de Detona, Luces y sombras en el gobierno de las empresas., Madrid 2003, pagg. 12-13.
243
bisogna dimenticare che quando esplose il caso Parmalat, questa società aveva dichiarato di
aver aderito formalmente le raccomandazioni del codice di autodisciplina.
Nonostante tutto, penso che il modello di corporate governance spagnolo sia indubbiamente
positivo e che, come è stato delineato, segni una tappa importante nella presa di coscienza
dell’importanza dell’adozione di mezzi di autodisciplina e pratiche di best practice sulla
corporate governance sia per il contesto spagnolo sia per quello europeo come di un
investimento ad alto rendimento. Sul punto numerosi sono gli esempi233 che si sono fatti e che
si potrebbero fare per sostenere con dati empirici che davvero il “buon governo societario”
possa creare valore per gli azionisti sia come fiducia del mercato valori sia come reputazione,
considerata come un assets. Molte delle società spagnole si sono fortemente impegnate per
quanto riguarda la corporate governance, tra cui BBVA, Endesa, Union Fenosa, e sono state
premiate dal mercato, basti pensare alla trasparenza sulle retribuzioni degli amministratori, il
cumulo di cariche tra CEO e presidente, la trasparenza nei sistemi di voto nelle assemblee o
l’eliminazione di blindaggi statutari.
Tutte le osservazioni fatte, considerando l’evoluzione delle pratiche della corporate
governance spagnola degli ultimi 20 anni all’interno dello sviluppo del contesto europeo, mi
portano a pensare che il giudizio che si possa dare in conclusione, nonostante ci siano ancora
possibili miglioramenti, sia ampiamente positivo.
233 Union Fenosa, il giorno nel quale il consiglio rese pubblica la decisione di adattare lo statuto alleraccomandazioni elencate dal codice di autodisciplina e eliminare le clausole anti-OPA, registrò un aumento del2,8% della quotazione in borsa.
244
Allegato 1
Raccomandazioni del Código de Buen Gobierno (del Código Olivencia.)
Riporto di seguito le 23 raccomandazioni provenienti dal Código Olivencia che sono state
seguite dalle società fino all’esercizio 2006 insieme a quelli del Código Aldama e che
verranno abbandonate per seguire quelle che sono state approvate nel 2007 nel Codigo
Unificado de Buen Gobierno, tali raccomandazioni sono non solo più numerose ma anche più
impegnative.
1. FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Si raccomanda che il Consiglio di Amministrazione assuma espressamente come centro della
propria missione la funzione generale di supervisione, eserciti in modo non delegabile le
responsabilità che comporta e stabilisca una lista formale delle materie riservate alla propria
conoscenza.
2. CONSIGLIERI INDIPENDENTI.
Si raccomanda che si integri nel Consiglio di Amministrazione un numero ragionevole di
consiglieri indipendenti, il cui profilo corrisponda a persone qualificate professionalmente
senza legami con il comitato esecutivo e con gli azionisti significativi.
3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Si raccomanda che nella composizione del Consiglio di Amministrazione i consiglieri esterni
(dominicales e indipendenti) costituiscano un’ampia maggioranza rispetto agli amministratori
esecutivi e che la proporzione tra dominicales e indipendenti sia stabilita tenendo in conto la
relazione esistente tra il capitale integrato dai pacchetti azionari significativi e il resto.
4. NUMERO DI CONSIGLIERI.
Si raccomanda che il Consiglio di Amministrazione aggiusti la propria dimensione per
raggiungere un funzionamento più efficace e partecipativo. Si consiglia che la dimensione
vari tra 5 e 15 consiglieri.
5. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Si raccomanda che, nel caso in cui il Consiglio decida di riunire nella figura del Presidente
anche quella di CEO (primo esecutivo) della società, adotti le precauzioni necessarie per
ridurre i rischi derivanti dalla concentrazione del potere in una sola persona.
245
6. SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Si raccomanda che si dia maggior importanza alla figura del Segretario del Consiglio,
rafforzando la sua indipendenza e stabilità e sollevandolo dall’incarico di vigilare sulla
legalità formale e sostanziale delle attività del Consiglio.
7. COMMISSIONE ESECUTIVO.
Si raccomanda che la composizione della Commissione Esecutiva, quando questa esista,
rifletta lo stesso equilibrio che è mantenuto all’interno del Consiglio di Amministrazione tra
le diverse tipologie di consiglieri e che le relazioni tra i due organi si ispirino al principio
della trasparenza, in modo che il Consiglio abbia conoscenza completa delle questioni trattate
e delle decisioni prese da parte della Commissione Esecutiva.
8. COMMISSIONI DELEGATE.
Si raccomanda che il Consiglio di Amministrazione costituisca al suo interno Commissioni
delegate di controllo, composte esclusivamente da consiglieri esterni, in materia di
informazione e controllo contabile (Controllo Auditing); selezione dei consiglieri e alti
dirigenti (Nomine); determinazione e revisione della politica di Retribuzioni (Retribuzioni); e
valutazione del sistema di governo corporativo (Compimento delle raccomandazioni dei
codici per la corporate governance).
9. INFORMATIVA FORNITA AI CONSIGLIERI.
Si raccomanda che si adottino le misure necessarie per assicurare che i consiglieri dispongano
con un’anticipazione stabilita dell’informazione sufficiente, specificamente elaborata e
orientata, per la preparazione delle riunioni del Consiglio, senza che possa venir meno, salvo
in circostanze eccezionali, l’importanza o la natura riservata dell’informazione.
10. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Si raccomanda che, per assicurare l’adeguato funzionamento del Consiglio, le sue riunioni si
svolgano con la frequenza necessaria per il compimento della propria missione; si fomenti da
parte del Presidente l’intervento e la presa di posizione in modo libero di tutti i consiglieri; si
tenga particolare attenzione alla redazione degli atti e si valuti, almeno annualmente, la qualità
e l’efficacia dei lavori svolti.
11. NOMINA E RIELEZIONE DEI CONSIGLIERI.
Si raccomanda che l’intervento del Consiglio nella nomina e rielezione dei suoi membri si
attenga a un processo formale e trasparente, a seguito di una proposta ragionata della
Commissione per le Nomine.
246
12. DIMISSIONE DEI CONSIGLIERI.
Si raccomanda che le società includano nella propria normativa l’obbligo per i propri
consiglieri di dimettersi nel caso in cui si vengano a trovare in situazioni che possano
condizionare negativamente il funzionamento del Consiglio o il credito e la reputazione della
società.
13. ETÀ DEI CONSIGLIERI.
Si raccomanda che si stabilisca un’età limite per esercitare la carica di consigliere, che
potrebbe oscillare tra i 65 e i 70 anni per i Consiglieri Esecutivi e il Presidente, e essere più
flessibile per il resto dei membri.
14. DIRITTO ALL’INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO.
Si raccomanda che venga riconosciuto formalmente il diritto di tutti i consiglieri a richiedere e
ottenere l’informazioni e la consulenza necessari per il compimento dei proprie funzioni di
supervisione, e si stabiliscano programmi adeguati per l’esercizio di questo diritto, incluso il
ricorso a esperti esterni in circostanze speciali.
15. REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI.
Si raccomanda che la politica di remunerazione dei consiglieri, la cui proposta, valutazione e
revisione deve considerarsi compito della Commissione per le Remunerazioni, segua il
criterio della prudenza, in modo conseguente con i risultati della società e con l’informazione
dettagliata e individuale sul lavoro svolto da ciascun consigliere.
16. DOVERI GENERALI DEI CONSIGLIERI E CONFLITTI DI INTERESSI.
Si raccomanda che la normativa interna della società elenchi in modo dettagliato le
obbligazioni che provengono dai doveri generali di diligenza e lealtà dei consiglieri,
considerando in modo particolare il caso di conflitti di interessi, il dovere di riservatezza, lo
sfruttamento di opportunità di affari e l’uso delle risorse della società.
17. OPERAZIONI CON AZIONISTI SIGNIFICATIVI.
Si raccomanda che il Consiglio di Amministrazione promuova l’adozione di misure
opportune per estendere i doveri di lealtà agli azionisti significativi, stabilendo in modo
speciale precauzioni per le operazioni che si realizzano tra questi e la società.
18. COMUNICAZIONE CON GLI AZIONISTI.
Si raccomanda che si stabiliscano misure guida per rendere più trasparente il meccanismo di
delegazione dei voti e per potenziare la comunicazione della società con i propri azionisti, in
modo particolare con gli investitori istituzionali.
247
19. TRASPARENZA.
Si raccomanda che il Consiglio di Amministrazione, oltre alle richieste imposte dalla
normativa in vigore, si incarichi di fornire ai mercati un’informazione tempestiva, precisa e
veritiera in modo speciale quando si riferisce alla struttura dell’azionariato, a modifiche
sostanziali per quanto riguarda le regole di corporate governance, a operazioni vincolate di
particolare importanza o operazioni su azioni proprie.
20. INFORMAZIONE FINANZIARIA.
Si raccomanda che tutta l’informazione finanziaria periodica, oltre quella annuale di bilancio,
sia offerta ai mercati elaborata in modo conforme agli stessi principi e alle stesse pratiche
professionali seguite per i conti annuali e, prima di essere diffusa, sia verificata dalla
Comitato per il Controllo Interno.
21. CONTROLLI ESTERNI
Si raccomanda che il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo Interno
vigilino sulle situazioni che possano supporre rischi per l’indipendenza dei revisori esterni
alla società e, in modo particolare, che verifichino la percentuale che rappresentano le parcelle
onorate per tutti i servizi rispetto al totale delle entrate della società di revisione e che si dia
informazione pubblica delle parcelle corrispondenti a sevizi professionali di natura diversa da
quelli di revisione.
22. ECCEZIONI SULLA RELAZIONE DI REVISIONE
Si raccomanda che il Consiglio di Amministrazione cerchi di evitare che i conti da questo
esposti vengano presentati all’assemblea degli azionisti con eccezioni e restrizioni nella
relazione di revisione e che, quando ciò non sia possibile, sia il Consiglio sia i revisori
spieghino con chiarezza agli azionisti e ai mercati il contenuto e la ragione delle discordanze.
23. INFORMAZIONE SUL GOVERNO CORPORATIVO.
Si raccomanda che il Consiglio di Amministrazione includa nel suo rendiconto annuale
pubblico informazioni sulle regole per la Corporate Governance, spiegando quelle che non si
adattano alle raccomandazioni di questo codice.
248
Allegato 2
Intervista a Vicente Salas Fumás, membro della commissione Conthe
Ho avuto la possibilità di intervistare personalmente il Professor Vicente Salas Fumás,
consigliere esecutivo del Banco de España ed esperto in materia di Corporate Governance,
che ho ritenuto particolarmente significativo in quanto partecipò alla redazione del Codigo
Unificado de Buen Gobierno nella commissione Conthe come rappresentante del settore
privato. Riporto di seguito alcune delle domande e la parte delle risposte che mi è sembrata
più significativa ai fini della trattazione:
1. Mi potrebbe parlare del processo di stesura del Codigo Unificado de Buen Gobierno e
del suo ruolo nella Commissione Conthe come rappresentante del settore privato.
Il lavoro della Commissione Conthe si svolse per tappe successive, ogni sessione si poneva un
insieme di temi all’ordine del giorno e si trattava di arrivare ad una formulazione della
raccomandazione che corrispondeva a questo tema; prima si iniziò a fare raccomandazioni e
poi si cercò un testo complementare che giustificava o spiegava la raccomandazione.
Come prima cosa si pensò alla lista delle raccomandazioni e poi si cercò un testo
complementare. Si lavorò sempre per consenso, ognuno dei partecipanti apportava la loro
opinione ogni giorno e si raccoglieva in un testo il lavoro realizzato in modo che ciascuno
potesse revisionare il testo della raccomandazione per fare commenti o dare suggerimenti per
migliorare il testo aposteriori. Questo era un processo iterativo nel senso che ciascuna
settimana si realizzava una parte e si revisionava la parte della settimana precedente; ogni
settimana c’era una riunione. Quando si arrivò a una prima stesura, questo testo fu reso
pubblico in modo che chi lo desiderava poteva fare commenti e dare suggerimenti. Si rese
disponibile nella pagina web della CNMV e si ricevettero le osservazioni e le critiche che in
un primo momento furono molte, grazie a queste si inizio correggere la prima bozza che era
stata fatta. Si raccolsero i commenti, si revisionò; alcune critiche furono accolte, altre furono
respinte. Si stese il documento definitivo. Il mio compito nella commissione fu il medesimo di
tutti gli altri membri, nel senso che non apportavo conoscenze specifiche al lavoro; inoltre
tutti i membri lavorarono collegialmente; non si crearono gruppi di lavoro specifici divisi per
temi, ma tutta la commissione affrontò tutte le questioni unita. Non ci furono sessioni che
rimasero chiuse, tutto rimase aperto per poter raccogliere sempre nuove idee e suggerimenti.
Questa fu la dinamico con cui operò la Commissione.
249
2. Mi potrebbe fare alcune osservazioni su alcune raccomandazioni. Partendo dalla prima
raccomandazione che tratta dei blindaggi contenuti statutari in caso di OPA, potrebbe fare
riferimento al caso di Endesa.
Il CUGC non si manifesta a favore delle OPA, ma raccomanda che le società non pongano
difficoltà “artificiali” all’acquisizione del controllo nelle altre società. Il CUGC si basa sul
principio “comply or explain”, da questo punto di vista il CUGC cerca di fare
raccomandazione con il minor numero di sfumature possibili; in questo modo esprime
chiaramente la raccomandazione e obbliga le società che non la seguono a spiegare i motivi di
tale scelta. Il CUGC di fronte a posizioni alternative del tipo: i blindaggi sono buoni oppure
cattivi, prende una posizione chiara rispondendo che i blindaggi non sono buoni per gli
azionisti; se però una società in qualche momento vuole mettere clausole di blindaggio può
perché si saranno create delle circostanze che lo richiedono, ma deve spiegarlo. Si sarebbe
potuto fare il contrario affermare che i blindaggi sono buoni, l’impresa che non li adotti che lo
spieghi, ma non fu così. Si opto per la prima soluzione.
Una secondo punto che si deve sottolineare è che il CUGC non da raccomandazioni su quale
deve essere il procedimento che si deve seguire in un’OPA. Nello spirito del CUGC gli organi
di corporate governance e in particolare il Consiglio di Amministrazione se trovasse alcun
modo di agire per migliorare il prezzo delle azioni sarebbe legittimo. Questo significa dire che
per esempio nel caso di Endesa non ci sono stati conflitti tra le raccomandazioni del CUGC e
il comportamento del Consiglio di Amministrazione perché questo non pone ostacoli
insalvabili all’operazione; si può discutere se dovevano favorire una o l’altra azionista o l’uno
o l’altra operazione di presa controllo o all’altra. Però il Consiglio di Amministrazione non
mette in alcun caso difficoltà perché la OPA si materializzi, quello che fa il Consiglio di
Amministrazione è cercare un secondo bidder che sia interessato alla OPA che gli permetta di
alzare il prezzo delle azioni. Quindi si può dire che questo modo di agire resta in linea con le
raccomandazioni del CUGC che come obiettivo cerca l’aumento del valore di mercato delle
azioni.
Un’altra questione che si potrebbe sottolineare è il fatto che all’interno di Endesa ci sono
limiti di voto che hanno posto impedimenti alla OPA permettendo di alzare il prezzo delle
azioni ulteriormente. C’è gente che pensa che i blindaggi permettano di alzare il prezzo delle
azioni, quindi si potrebbe dire a posteriori che il prezzo delle azioni è stato aumentato grazie a
questi blindaggi di cui gli azionisti sono stati beneficiati. Il CUGC stabilisce raccomandazioni
generali per cui dice in generale dice che è meglio per gli azionisti che non ci siano
250
limitazioni all’acquisizione di controllo. Questo è un tema che sarebbe quasi potuto essere
lasciato fuori.
3. La struttura proprietaria delle società spagnole è per lo più fissa in quanto c’è sempre o
quasi sempre un azionista di controllo, soprattutto se si pensa a realtà come quella del regno
Unito; questa raccomandazione sembra appoggiare il principio per cui si favoriscono le
acquisizioni e attraverso di essa si cerca una maggior apertura del mercato del controllo
societario e della compagine societaria. Come si conciliano questi due fatti?
A un certo punto si pianificò incluso che, affinché una società potesse essere quotata in borsa,
dovesse avere una parte significativa del capitale che fosse flottante in modo da raccomandare
che non ci fosse nessun azionista che potesse avere la forza per bloccare un’OPA. Certo un
modo per bloccare un’OPA è avere una percentuale significativa del capitale che permetta che
non venga approvata, cioè tenere il capitale concentrato. Alla fine non vennero esplicitate
raccomandazioni che disapprovassero la concentrazione del capitale.
Alla fine il CUGC voleva essere realista e si volevano togliere ostacoli per cui una società che
avesse voluto tenere un certo controllo non si sentisse scoraggiata a quotarsi in borsa, come
accade per le imprese familiari. Infatti tra i membri della Commissione che hanno redatto il
CUGC c’era l’idea chiara che il fatto che le società si quotassero in borsa fosse una cosa
buona, che significa dire più trasparenza, più visibilità, infatti può essere un bene non solo per
l’impresa, ma anche per la società nel suo insieme, per tutti perché una società che si quota
deve dare più informazioni. Tali benefici legati alla quotazione in borsa erano maggiori degli
svantaggi a cui si andava incontro con un azionista unico di maggioranza.
4. Le raccomandazioni del CUGC saranno in grado di creare maggior valore per gli
azionisti e per tutti gli stakeholders?
Io credo che i Codici di buon governo societario aiutano soprattutto gli azionisti o le imprese
che cercano di quotarsi in borsa; si pensa in generale che i codici debbano tutelare
principalmente i piccoli azionisti. Io credo che i codici di buon governo societario invece
debbano aiutare gli azionisti di controllo perché se io, azionista, scelgo di quotare la mia
società, dove nel consiglio di amministrazione ci sono solo amici e famigliari, se il mercato
che è razionale nessuno dovrebbe comprare queste azioni o dovrebbero comprarmele un
buono sconto, perché si potrebbe prevedere una possibile espropriazione di rendita nel futuro.
Quello che si propone questo codice per le società che intendono quotarsi è indicare uno
standard che possa generare fiducia nei piccoli azionisti, tanto da ottenere un prezzo di
quotazione più alto. Questo significa invertire i termini della questione, poiché si pensa che il
251
piccolo azionista cerca di anticipare il futuro. Proprio per questo, credo che per le società
dell’IBEX, le raccomandazioni del Codice di governo societario comportino solo piccole
modifiche, non credo che abbia nessuna conseguenza importante. Personalmente credo che il
codice di governo societario va ad essere utile soprattutto alle piccole società che vogliono
quotarsi in quanto cererebbe maggiore fiducia nei piccoli azionisti, come per esempio al
momento di quotare le società famigliari. In generale credo che i codici di buon governo
societario sono un buon punto di riferimento per giudicare quello che fanno le società, però
nel contesto dei grandi fondi d’investimento istituzionali, la pressione di tali soggetti è molto
più forte, cioè hanno capacità di influenzare il comportamento delle società.
5. Mi potrebbe commentare la raccomandazione sugli amministratori indipendenti che
richiede che almeno un terzo dei consiglieri abbiano questa qualifica all’interno del
consiglio?
Ci furono diverse opinioni al momento di redigere il codice, però una fu l’argomentazione su
cui si discusse maggiormente: come valutare l’esistenza di azionisti significativi che però non
fossero considerati di controllo, cioè azionisti con il 7% delle azioni; quale ruolo avrebbero
dovuto assumere? Mentre invece sembra chiaro che un azionista che possiede il 35% del
capitale possa considerarsi come un azionista di controllo, come pure sembra chiaro che un
soggetto che non possiede azioni è indipendente; dove si colloca un’azionista che possiede il
7% del capitale, sta più vicino all’indipendente o più vicino all’azionista di controllo? Il
codice volle vedere l’azionista che possiede il 7% del capitale più vicino a un azionista
indipendente che a un azionista di controllo. Quindi la raccomandazione che vuole un terzo di
indipendenti bisogna considerarli sotto questo concetto, per cui tra essi ci saranno azionisti
anche con il 7%. (…) nelle società dell’IBEX ci sono azionisti importanti oltre quello di
controllo che il codice assimila a quelli indipendenti. Si tratta di una questione di
compromesso. (…) Questo aveva come ratio lasciare spazio a questi azionisti intermedi tra
quelli indipendenti e quelli di controllo. (…) Sebbene tale raccomandazione prenda le mosse
dal modello anglosassone, in Spagna non si poteva raccomandare un consiglio formato
totalmente da indipendenti. (…) la percentuale di un terzo fu posta contando che ci dovevano
essere indipendenti, ma altrettanti che rappresentassero sia gli azionisti di controllo sia quelli
che avevano una percentuale di capitale intermedia.
6. Cosa pensa sopra il numero ideale dei consiglieri?
Il numero raccomandato è di 15, nonostante questo non la vedo come la questione centrale
infatti non ci sono studi empirici che leghino direttamente l’efficienza al numero di
252
consiglieri. Comunque mi sembra buono dare un numero indicativo, in modo che le imprese o
si adeguino o spieghino le ragioni della loro scelta, come per esempio di 20.
7. Mi potrebbe parlare della responsabilità sociale d’impresa?
Il Codice di governo societario come norma generale proponeva che la società creasse valore
per i propri azionisti, tranne che gli azionisti stessi decidano alcuni elementi addizionali da
tenere in conto, la società deve compierli. (…) Se dopo volontariamente gli azionisti si
propongono altri obiettivi la società deve compierli; il codice non dice che la società debba
creare valore per la società, quanto creare valore per gli azionisti. (…) Diversamente è
desiderabile parlare di responsabilità sociale nei contesti in cui l’impresa ha molto potere,
come un’impresa multinazionale che si espande in un paese sottosviluppato in cui lo stato è
debole, a tale impresa gli si potrà chiedere che autolimiti nell’uso della forza che tiene. Tale
meccanismo non si crea in paesi come l’Italia o la Spagna, in cui, quando pensiamo che si stia
abusando dei lavoratori, abbiamo la possibilità di porre una legge che stabilisce salario
minimo, orario di lavoro, tutela dei minori, etc. , come nel caso posizioni di monopolio di cui
si abusa a danno della concorrenza. Tali situazioni devono essere risolte dallo stato e dal
mercato, dove non è possibile sempre possibile chiedere alle società che si autolimitino. Per
evitare abusi di ogni tipo (…).
8. Mi potrebbe parlare dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione?
Nella riforma sulla corporate governance che c’è stata negli ultimi anni nel mondo si è cercato
che i consigli di amministrazione siano più organi di controllo che di gestione. Il Combined
Code234 insiste che il consiglio di amministrazione sia un organo capace di controllare il
lavoro dell’alta direzione; per questo non si configura come un organo di gestione, quanto di
controllo. Per lo stesso motivo il Combined Code raccomanda che il consiglio sia presieduto
da qualcuno non sia amico del direttore generale perché altrimenti questa funzione di
controllo, per quanto sia un buon professionista, viene a mancare. Cosa succede in Spagna o
in Italia nel Consiglio di Amministrazione? Succede che dato che ci sono azionisti di
maggioranza, la questione sul controllo è più difficile perché l’azionista di maggioranza
influisce fortemente sul consiglio e si deve cercare che non abusi di questa posizione di forza;
infatti la questione è cercare che l’azionista di maggioranza non abusi della propria posizione
non tanto controllare l’alta direzione che comunque è abbastanza controllata, in alcuni casi
l’azionista di maggioranza può essere anche il direttore generale. Quindi l’obiettivo di
ottenere che il consiglio svolga il ruolo di controllo si coordina attraverso la creazione di
234 Codice sulla corporate governance pubblicato nel Regno Unito nel 2006.
253
comitati interni al consiglio; evitando che i comitati siano nominati dall’azionista di controllo.
Il comitato per le nomine dovrebbe essere per la maggioranza diversa da membri influenzati
dall’azionista di controllo. Il comitato per il controllo interno dovrebbe essere per la maggior
parte indipendente. Attraverso i comitati interni si cerca che il consiglio sia davvero un
organo di controllo, poiché il consiglio nel suo insieme non può esserlo poiché è dominato
dall’azionista di controllo che lo nomina. (…) Attraverso i comitati si cerca che sia effettiva
l’idea che il consiglio agisca come un organo di controllo. (…) In Germania, per esempio, in
cui è stato adottato il sistema duale in cui c’è un consiglio di gestione e un consiglio di
sorveglianza. In Spagna, in cambio il consiglio è un organo unico, quindi bisogna cercare la
soluzione dentro questo contesto, pertanto credo che i comitati siano la soluzione adeguata.
Attraverso i comitati e regolando tali organi si cerca in modo effettivo il controllo. (…) Le
questioni sorte al riguardo furono numerose come per esempio, si è dibattuto molto sul
cumulo di cariche CEO- presidente. (…)
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265
Ringraziamenti
Il primo e più sentito ringraziamento va ai miei genitori che hanno accompagnato e
sostenuto in questi anni di studi universitari e di crescita umana e professionale.
Voglio ringraziare il Professore Massimo Belcredi, ordinario di Finanza Aziendale
presso l’Università Cattolica di Milano, per i suoi preziosi insegnamenti, per il tempo che mi
ha dedicato e per la passione per la corporate governance e per la finanza aziendale che mi ha
trasmesso in questi mesi di ricerca.
Voglio ringraziare anche le persone che hanno collaborato con me nel periodo di tesi in
cui sono stata a Madrid:
- il Professore Juan Antonio Maroto Acin, Catedrático de Economía y Administración
Financiera de la Empresa dell’ Universidad Complutense di Madrid, per avermi accolto con
assoluta disponibilità nel dipartimento di Economía financiera y contabilidad, per le preziose
indicazioni che mi hanno introdotto a comprendere la corporate governance spagnola e per
avermi coinvolto come parte attiva alle lezioni del suo corso di Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Social de Empresa, è stato davvero illuminante il confronto che
quotidianamente si è creato attraverso questa collaborazione.
- il Professor Vincente Salas Fumás, consigliere esecutivo del Banco de España,
professore dell’Università di Zaragoza, per l’intervista che mi ha concesso nel suo studio: è
stata una bella esperienza entrare nel Banco de España e mi ha chiarito molti punti sulla
stesura del Código Unificado.
- il Professor Aldo Olcese, Professore di Economia Applicata dell’Università di Navarra,
Presidente de la Fundación de Estudios Financieros e autore del libro “Teoria y practica de
Buen Gobierno Corporativo”, per i commenti e per le osservazioni di gobierno corporativo
che sono stati un punto di riferimento e per avermi procurato la pubblicazione dell’Informe de
Pratica de Gobierno Corporativo de la Fundacion de Estudios Financieros.
- il dott. Ramón Novo Cabrera, segretario del consiglio di amministrazione della società
Union Fenosa, per avermi parlato del funzionamento del consiglio di amministrazione
mettendo in luce questioni pratiche relative alla corporate governance delle società quotate.
- il Professor Jorge Otero Rodríguez, professore del Departamiento de financiacíon
dell’Università Autonoma de Madrid, per alcuni consigli metodologici sulla consultazione dei
databases e sull’utilizzo dei programmi statistici e per alcuni riferimenti bibliografici
importanti della letteratura spagnola.
266
- il Professor Campa, Professore dello IESE centro di ricerca dell’Università di Navarra,
per avermi fornito suoi appunti inediti e avermi commentato alcuni punti della sua recente
ricerca Practicas de Gobierno Corporativo pubblicata poi in collaborazione con la KPMG.
- il Professor Alejandro Fernandez de Araoz, Professore di Diritto Commerciale presso
l’Universidad Complutense di Madrid per i riferimenti normativi alla legislazione societaria
spagnola che mi ha dato e che mi hanno permesso di comprendere sin da subito il
funzionamento delle società spagnole.
Inoltre voglio ringraziare la direttrice del Colegio Mayor Somosierra di Madrid, Dott.sa
Mónica Pérez, tutte le sue collaboratrici e tutte le studentesse residenti che sono state delle
amiche insostituibili che mi hanno fatto sentire come a casa creando un clima famigliare e di
studio.
267
Appendice: Dati relativi alle società dell’IBEX 35 dell’anno 2005 e 2006:
Tabella 1: Capitale e struttura proprietaria delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2005.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV e dalla Borsa di Madrid.
268
Tabella 2: Capitale e struttura proprietaria delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2006.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV e della Borsa di Madrid.
269
Tabella 3: Struttura del Consiglio di Amministrazione e amministratori indipendenti delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2005.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV.
270
Tabella 4: Struttura del Consiglio di Amministrazione e amministratori indipendenti delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2006.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV.
271
Tabella 5: Ruolo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2005.
272
Tabella 6: Ruolo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2006.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV.
273
Tabella 7: Nomina degli amministratori e comitato per le nomine delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2005.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV.
274
Tabella 8: Nomina degli amministratori e comitato per le nomine delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2006.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV.
275
Tabella 9: Remunerazione degli amministratori e comitato per le remunerazioni delle società dell’IBEX. Esercizio 2005.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV.
276
Tabella 10: Remunerazione degli amministratori e comitato per le remunerazioni delle società dell’IBEX. Esercizio 2006.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV.
277
Tabella 11: Comitato per il controllo interno delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2005.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV.
278
Tabella 12: Comitato per il controllo interno delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2006.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV.
279
Tabella 13: Assemblea degli azionisti delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2005.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV
280
Tabella 14: Assemblea degli azionisti delle società dell’IBEX 35. Esercizio 2006.Fonte: Dati estrapolati dalle relazioni annuali sulla corporate governance delle società depositate presso la CNMV.