TerniGreen S.p.A. - ternienergia.com · Progetto di Fusione e, in particolare, i criteri e le...
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TerniGreen S.p.A.
Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul progetto di fusione per incorporazione di
TerniGreen S.p.A.
in
TerniEnergia S.p.A.
ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c e dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012
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Sommario
1 ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE DI FUSIONE ................................................................ 4 1.1 Illustrazione dell’Operazione ............................................................................................................. 4 1.2 Società partecipanti alla Fusione ....................................................................................................... 5 1.3 Statuto della Società Incorporante.................................................................................................... 8 1.4 Motivazioni dell’operazione .............................................................................................................. 9 1.5 Obiettivi gestionali e relativi programmi ......................................................................................... 12 1.6 Profili giuridici dell’operazione ........................................................................................................ 12
2 SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE ................................................................. 14
3 CRITERI E METODI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO .............................. 15 3.1 Metodi utilizzati ............................................................................................................................... 15 3.2 Le metodologie di valutazione adottate ......................................................................................... 16 3.3 L’applicazione dei criteri di valutazione .......................................................................................... 16 3.4 Sintesi dei risultati derivanti dall’applicazione dei metodi valutativi e simulazioni del Rapporto di Cambio ........................................................................................................................................................ 18 3.5 Difficoltà incontrate nella valutazione ............................................................................................ 19 3.6 Determinazione del Rapporto di Cambio ........................................................................................ 20
4 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL’INCORPORANTE ....................................................... 21
5 DATA DI EFFICACIA DELL’OPERAZIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELL’INCORPORANDA AL BILANCIO DELL’INCORPORANTE ....................................................................................................................... 22
6 DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELL’INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
7 PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL’AZIONARIATO RILEVANTE NONCHE’ SULL’ASSETTO DI CONTROLLO DELL’INCORPORANTE A SEGUITO DELL’OPERAZIONE ED EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI ........ 23
7.1 Previsioni sulla composizione dell’azionariato rilevante nonché sull’assetto di controllo dell’Incorporante a seguito dell’operazione ............................................................................................... 23 7.2 Effetti della Fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF, aventi ad oggetto le azioni della società partecipanti alla Fusione, ove tali effetti siano comunicati agli aderenti ai patti medesimi .................................................................................................................................................... 24
8 RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE .......................................................... 25
9 VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO A FAVORE DEGLI AZIONISTI DELL’INCOPORANDA .............................................................................................................................................. 28
9.1 Valore di liquidazione ...................................................................................................................... 28 9.2 Indicazione dei soggetti legittimati all’esercizio del diritto di recesso, modalità e termini previsti 28
10 TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI – VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE ................................................................................................................................................................. 32
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Signori Azionisti,
Vi abbiamo convocato in assemblea straordinaria per deliberare in merito al progetto di fusione (di seguito
Progetto di Fusione) per incorporazione di TerniGreen S.p.A. - società le cui azioni sono ammesse alla
negoziazione su AIM Italia (AIM Italia), sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di
seguito TerniGreen o la Società Incorporanda) - in TerniEnergia S.p.A. (di seguito TerniEnergia o la Società
Incorporante) - società avente azioni quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito l’Operazione o la Fusione) - quale redatto ai sensi dell’art. 2701-ter
c.c. e delle applicabili disposizioni dettate per gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati
regolamentati.
Sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione che illustra, sotto il profilo giuridico ed economico, il
Progetto di Fusione e, in particolare, i criteri e le metodologie di determinazione dei rapporti di cambio delle
azioni delle società interessate, in conformità a quanto disposto dall’art. 2501-quinquies del codice civile. La
presente relazione è altresì redatta ai fini del’art. 125-bis del D. Lgs. 58/7998.
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1 ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE DI FUSIONE
1.1 Illustrazione dell’Operazione
L’oggetto della presente relazione è rappresentato dall’operazione di fusione per incorporazione di TerniGreen in
TerniEnergia.
Il Progetto di Fusione, unitamente a quanto al medesimo allegato che ne costituisce parte integrante, è stato
approvato rispettivamente dagli organi amministrativi di TerniEnergia e di TerniGreen in data 25 maggio 2012 ed
è stato depositato dalle società partecipanti alla Fusione, ai fini della relativa iscrizione, presso il competente
Registro delle Imprese.
La Fusione sarà effettuata sulla base dei bilanci di esercizio di TerniEnergia e di TerniGreen relativi all’esercizio
sociale chiuso il 31 dicembre 2011 ed approvati dalle rispettive assemblee in data 23 aprile 2012 ed in data 26
aprile 2012. Il Progetto di Fusione inoltre è allegato alla presente relazione sub allegato A. Per una completa
informativa agli azionisti delle società partecipanti alla Fusione saranno messi a disposizione del pubblico i bilanci
pro-forma relativi all’esercizio 2011 di TerniEnergia, predisposti per rappresentare gli effetti della Fusione che
saranno contenuti nel Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 70 del regolamento.
PricewaterhouseCoopers S.p.A. è stata nominata dal Tribunale di Terni quale esperto comune ai si sensi dell’art.
2501-sexies c.c. al fine della predisposizione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio.
Il Progetto di Fusione, unitamente ai bilanci di esercizio di entrambe le società suddette relativi all’esercizio
sociale chiuso il 31 dicembre 2011, sono a disposizione del pubblico presse la sede legale di TerniEnergia e di
TerniGreen, entrambe in Nera Montoro, Comune di Narni (TR), Strada dello Stabilimento, 1, presso Borsa Italiana
S.p.A., nonché sono consultabili sui siti Internet (www.ternienergia.com; www.ternigreen.com) nell’area dedicata
Investor Relations/Fusione. Con le medesime modalità sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge la
relazione sulla congruità del rapporto di cambio di PricewaterhouseCoopers S.p.A.
La Fusione è subordinata al mancato verificarsi entro la data di stipula dell’atto di Fusione e anche nel corso e/o
per effetto dell’esecuzione dell’operazione medesima e/o in concorso con o contestualmente alla stessa di (a)
eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella
situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente
pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie della
società e/o del gruppo ovvero di (ii) atti, fatti circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi
alla data del Progetto di Fusione e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo sostanziale sulle
condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle società o del gruppo
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e/o (c) alla mancata adozione/pubblicazione, entro la data di stipula dell’atto di Fusione, da parte di enti,
istituzioni o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari tali da
precludere, limitare o rendere sostanzialmente più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la
possibilità della società e/o del gruppo di cui la stessa è parte di eseguire la Fusione nei termini ed alle condizioni
ivi descritti.
La Fusione si realizzerà mediante emissione di massime n. 9.792.000 nuove azioni ordinarie prive di valore
nominale di TerniEnergia con aumento di capitale per Euro 2,79 per ogni azione emessa e dunque
complessivamente per un importo nominale massimo di Euro 27.319.680. Al perfezionamento della fusione si
procederà all’annullamento delle azioni proprie eventualmente detenute da TerniGreen.
Per effetto della Fusione, la struttura della Corporate Governance e la composizione del Consiglio di
Amministrazione della Società Incorporante rimarranno invariati.
1.2 Società partecipanti alla Fusione
Le Società partecipanti alla Fusione sono le seguenti:
A. Incorporante
TerniEnergia, con sede legale in Nera Montoro, Comune di Narni (TR), codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al registro delle Imprese di Terni 01339010553, con capitale sociale alla data di approvazione della
Fusione di Euro 23.210.000,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 27.820.000 azioni ordinarie,
prive di valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso il segmento STAR dell’MTA.
Alla data della presente Relazione, sulla base delle informazioni disponibili sul sito Internet della Consob
(www.consob.it) e delle altre comunicazioni disponibili, l’elenco nominativo degli azionisti che partecipano
direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto e
rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
DICHIARANTE AZIONISTA DIRETTO Nr. AZIONI %
Neri Stefano Diretto e indiretto (tramite
Terni Research)*
17.045.952 61,27%
T.E.R.N.I. Research
S.p.A.
Diretto 16.937.500 60,88%
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(*) T.E.R.N.I. Research è controllata da Stefano Neri che ne detiene direttamente lo 1,97% ed il 52,14%
indirettamente, tramite Skill & Trust Holding S.r.l. di cui detiene direttamente il 62,93%.
B. Incorporanda
TerniGreen, con sede legale in Nera Montoro, Comune di Narni (TR), codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al registro delle Imprese di Terni 01326190558 con capitale sociale, interamente sottoscritto e
versato, alla data di approvazione del Progetto di Fusione di Euro 14.400.000,00 suddiviso in n. 28.800.000
azioni ordinarie prive di valore nominale e ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.
Alla data della presente Relazione, in base alle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell’articolo 12
dello Statuto e sulla base di altre informazioni a disposizione, l’elenco nominativo degli azionisti che
partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al tre per cento del capitale sociale
sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
AZIONISTA N. Azioni % del capitale sociale
T.E.R.N.I. Research S.p.A. 11.952.478 41,50%
Nuova TIC S.r.l. 6.328.712 21,97%
Ivano Emili (direttamente e
indirettamente)
1.036.220 3,60%
Royal Club S.r.l. 864.995 3,00%
Si ricorda inoltre che TerniGreen detiene in portafoglio n. 249.078 azioni ordinarie proprie pari allo
0,86% del capitale sociale.
TerniGreen detiene una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di GreenAsm S.r.l., società costituita in
joint venture paritetica con Asm Terni S.p.A. per la gestione di un impianto per la biodigestione anaerobica e
aerobica della matrice organica di rifiuti.
TerniGreen detiene altresì una partecipazione totalitaria nel capitale sociale di iGreen Patrol S.r.l. che si occupa di
attività di videosorveglianza e telecontrollo a distanza di impianti industriali e gestisce la “centrale operativa di
tele vigilanza e monitoraggio tecnologico di siti remoti”.
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Il grafico che segue raffigura la struttura del gruppo alla data della presente Relazione.
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Il grafico che segue raffigura la struttura del gruppo successivamente alla data di perfezionamento della Fusione.
1.3 Statuto della Società Incorporante
Con l’approvazione del Progetto di Fusione, l’Assemblea straordinaria di TerniEnergia sarà chiamata a deliberare
l’adozione del nuovo Statuto sociale dell’Incorporante nel testo allegato al Progetto di Fusione quale Allegato A,
che non subirà alcuna modifica ad eccezione della clausola relativa al capitale sociale (“Articolo 5 – Capitale
Azioni” dello statuto della Società Incorporante) al fine di tenere conto dell’aumento di capitale sociale a servizio
dell’operazione di Fusione e dunque per effetto dell’applicazione del rapporto di cambio di cui al successivo
paragrafo 3 e tenuto conto delle modalità di assegnazione delle azioni TerniEnergia ai soci dell’Incorporanda. Si
precisa che le espressioni numeriche contenute nell’Articolo 5 – Capitale Azioni saranno meglio specificate nel
loro definitivo ammontare, in applicazione dei principi e dei criteri descritti infra ai paragrafi 3 e 4, nell’atto di
Fusione.
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Il testo dello Statuto sociale dell’Incorporante post Fusione con le modifiche sopra illustrate in evidenza è allegato
alla presente Relazione come Allegato B.
1.4 Motivazioni dell’operazione
TerniEnergia, costituita nel mese di settembre del 2005 e parte del Gruppo Terni Research, opera nel settore
delle energie da fonti rinnovabili ed è attiva nel fotovoltaico e nell’efficienza energetica. TerniEnergia opera come
system integrator, con un’offerta chiavi in mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia
in proprio, prevalentemente tramite le joint venture con EDF EN Italia S.p.A. e altri primari operatori nazionali. La
Società intende, inoltre, rafforzare l’attività di vendita dell’energia prodotta da fonte solare. TerniEnergia,
attraverso la controllata Lucos Alternative Energies S.p.A., opera nello sviluppo di progetti di efficienza energetica
e nei relativi interventi, sia in EPC sia , quale ESCO, in FTT (Finanziamento Tramite Terzi). TerniEnergia persegue
gli obiettivi di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, di efficienza energetica e di riduzione
delle emissioni dettati dalla politica ambientale europea. Le azioni di TerniEnergia sono quotate sul segmento
STAR di Borsa Italiana S.p.A..
TerniGreen, le cui azioni ordinarie sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM
Italia, parte del gruppo T.E.R.N.I. Research, opera nel settore ambientale, del recupero di materia ed energia,
dello sviluppo e produzione di tecnologie, con esclusione del settore fotovoltaico, idroelettrico ed eolico. In
particolare, la Società è attiva nel recupero di pneumatici fuori uso, nel trattamento di rifiuti biodegradabili
attraverso l’implementazione di biodigestori, nella gestione di impianti di depurazione biologica; nel
decommissioning di impianti industriali, nel recupero di metalli da demolizione e nelle bonifiche di siti industriali;
nello sviluppo e produzione di apparati tecnologici.
Le due società, accomunate dall’appartenenza allo stesso Gruppo, attraverso l’Operazione potranno portare a
termine un progetto strategico volto alla concentrazione delle loro strutture societarie, in parte coincidenti in
termini di management, al fine della gestione unitaria dei business ad esse facenti capo.
Il progetto di integrazione, fortemente condiviso dalle società partecipanti, è teso alla valorizzazione degli
investimenti attualmente detenuti in portafoglio dalle stesse, nonché alla progressiva diversificazione del
business dell’Incorporante, pur sempre nel settore dell’energia e dell’ambiente. Ciò con l’obiettivo di divenire un
operatore in grado di integrare le diverse tecnologie presenti sul mercato, attivo non solo nella produzione di
energia, ma anche nel settore del waste management e nel settore del recupero di materia, nonché per lo
sviluppo di nuove tecnologie.
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Nel contesto della prospettata operazione di Fusione, TerniEnergia e TerniGreen sono accomunate dalla volontà
di ricercare dimensioni tali da consentire loro di fronteggiare la sfida competitiva che i mercati di riferimento
propongono nel presente momento storico.
L’operazione, infatti, accrescerà l’efficienza operativa e aumenterà le possibilità di accesso a condizioni
vantaggiose al mercato dei capitali e, in particolare, al finanziamento da parte degli istituti di credito,
accrescendo anche le possibilità di effettuare nuovi investimenti.
Dal punto di vista operativo, il progetto consentirà l’integrazione di due importanti realtà nel settore della green
industry e il conseguente rafforzamento della posizione del nuovo gruppo originato dalla fusione nel panorama
nazionale.
Sarà, inoltre, portata a termine una diversificazione tecnologica e geografica del portafoglio di progetti che
saranno detenuti dal Gruppo a seguito dell’integrazione, che consentirà di cogliere al meglio le opportunità di
business.
Dall’integrazione, infine, si prevede anche una crescita importante derivante da progetti in fase di sviluppo nel
settore del recupero di materia ed energia da biomasse e rifiuti, la cui realizzazione dovrebbe avvenire nell’arco
temporale coperto dal nuovo piano industriale.
Il percorso dell’integrazione societaria ed industriale tra TerniEnergia e TerniGreen è stata prescelta dal
management di entrambe le società – dopo avere attentamente valutate anche altre ipotesi alternative – quale
soluzione ideale attraverso la quale rispondere alle nuove sfide del mercato e della corrente situazione
economica e finanziaria.
Il progetto di integrazione è finalizzato alla realizzazione di un progetto strategico volto alla concentrazione delle
due società al fine di raggiungere una gestione unitaria dell’attività aziendale in un’ottica di valorizzazione. In tal
modo si verificheranno oltre a risparmi di costi (tra i quali il risparmio di costi legati al fatto che entrambe le
società hanno azioni quotate) anche i presupposti per una unicità di direzione strategica e la compresenza di
esperienze e competenze specifiche delle diverse attività gestite.
A supporto dell'attività futura, anche al fine di reperire sul mercato dei capitali le risorse necessarie per lo
sviluppo dell'attività, si prevede che verrà approntato un business plan operativo del Gruppo che si verrà a
formare in seguito alla fusione.
Si ritiene che l’implementazione del futuro business plan e le prospettive di creazione di valore allo stato
ipotizzate potranno attirare l'interesse di investitori finanziari, istituzionali e privati, e quello di operatori
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industriali che potrebbero supportare maggiormente le attività dì sviluppo delle iniziative in corso e di quelle allo
studio.
In particolare, per effetto della Fusione, si sarebbe in grado di ottimizzare immediatamente il coordinamento
delle attività relative alla gestione degli impianti fotovoltaici in esercizio ed alla loro manutenzione. Tale attività è
attualmente curata da strutture organizzative delle due società che partecipano alla Fusione. Ciò comporterà
anche significative economie; analogamente, tecnici e maestranze della TerniEnergia potranno essere utilizzati
direttamente per la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti e per l’utilizzo di biomasse nei cantieri avviati
e da avviarsi di TerniGreen, evitando l’assunzione da parte di quest’ultima di ulteriore personale e mantenendo
invariati i livelli occupazionali di TerniEnergia, anche in caso di riduzione dei volumi del mercato fotovoltaico
nazionale.
L’ottimizzazione gestionale per effetto della Fusione riguarderebbe anche l’utilizzazione dei beni strumentali, la
cui proprietà è attualmente ripartita tra le due società.
In aggiunta a considerazioni di natura organizzativa, è possibile individuare delle positività ulteriori derivanti dalla
Fusione.
TerniEnergia ha seguito un eccellente percorso che l’ha portata a divenire la principale società EPC quotata del
settore fotovoltaico e la maggiore per capitalizzazione in Europa (fonte: Intermonte in Studio commissionato
datato 23 maggio 2012).
Per effetto della Fusione è facilitata una stabilizzazione del settore dell’esercizio e manutenzione nonché del
telecontrollo degli impianti di produzione energetica.
TerniGreen, che ha dimensioni ancora ridotte, presenta prospettive di crescita connesse al mercato ambientale,
attualmente molto frammentato e in formazione. Dalla Fusione può derivare il primo operatore “puro” della
green economy quotato in Italia che potrà attrarre l’attenzione degli investitori interessati in questo settore ad
alta crescita. In particolare, l’aggregazione delle attività genererà un soggetto che unisce una componente
“utility” rappresentata dagli impianti in esercizio ora di proprietà di TerniEnergia ed una componente di sviluppo
nel settore ambientale, che, in Italia, presenta prospettive di crescita rapida
Il processo di internazionalizzazione recentemente avviato da TerniEnergia per il settore fotovoltaico potrà
riguardare anche lo sviluppo dei progetti TerniGreen, velocizzandoli e con ovvie economie.
Il nuovo soggetto risultante dalla Fusione può divenire un polo aggregante in un settore ambientale frammentato
facilitato dalla maggiore dimensione e dal consolidamento dell’equilibrio finanziario.
Va tenuto conto della possibilità di utilizzazione delle linee di credito, attualmente sotto utilizzate, di
TerniEnergia, per finanziare progetti di sviluppo nel settore ambientale in Italia.
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La complementarietà nella formazione tecnica del personale delle due società può essere valorizzata dalla
diversificazione delle attività nel settore della green economy (EPC, produzione di energia nel fotovoltaico e
biomasse, ambiente ed efficienza energetica) che presentano comunque un elevato grado di complementarietà.
I possibili mutamenti del quadro regolatorio italiano nei settori delle fonti rinnovabili, ed in particolare del
fotovoltaico, comporterebbero la necessità di repentini cambiamenti se non venissero adeguatamente previsti. In
questo senso la Fusione consente di prevenire i possibili effetti negativi che potrebbero derivare da scelte
regolatorie penalizzanti.
I piani industriali sia pur definiti e pubblicati recentemente dovranno pertanto essere riformulati alla luce delle
emanande normative del settore fotovoltaico; proprio al fine di poter definire in tempi brevi un nuovo piano
industriale orientato fortemente alla crescita, si ritiene che la Fusione delle due società costituisca un
presupposto importante, in quanto con essa si dà vita ad un soggetto di maggiori dimensioni configurabile come
il primo operatore leader nel nascente settore della green economy, aggiungendo a business in Italia più maturi
attività con più interessanti prospettive di crescita.
1.5 Obiettivi gestionali e relativi programmi
Come indicato nel precedente paragrafo 1.4, la Fusione comporterà la concentrazione delle attività condotte da
TerniEnergia e TerniGreen e una nuova gestione strategica unitaria dei business ad essi facenti capo.
TerniEnergia, successivamente al perfezionamento della Fusione, verrebbe a configurarsi come una pure
company nel settore della green economy.
La Fusione comporterà da una parte una diminuzione dei costi gestionali e dall’altra la semplificazione
dell’assetto del gruppo societario integrandone i processi decisionali in un’ottica di unitarietà.
1.6 Profili giuridici dell’operazione
La Fusione per incorporazione di TerniGreen in TerniEnergia avverrà ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501 e
ss del codice civile. Si rinvia ai successivi paragrafi 3 e 4 per i criteri di determinazione del rapporto di cambio e
per le modalità di assegnazione delle azioni dell’Incorporante.
La società risultante dalla Fusione manterrà lo Statuto sociale di TerniEnergia, il cui testo rimarrà invariato, ad
eccezione di quanto specificato nel precedente paragrafo 1.3.
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Il testo dello Statuto sociale dell’Incorporante è depositato in allegato al Progetto di Fusione in conformità a
quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 2501-ter e seguenti c.c., nonché allegato alla presente Relazione
come Allegato B.
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2 SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE
Quali situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione, TerniEnergia e TerniGreen utilizzano i rispettivi bilanci
d’esercizio al 31 dicembre 2011, assoggettati a revisione legale, in conformità a quanto disposto dall’art. 2501-
quater c.c. I bilanci di esercizio sono stati approvati dalle rispettive Assemblee di TerniEnergia e TerniGreen
rispettivamente in data 23 aprile 2012 e 26 aprile 2012.
Per una più completa informazione degli Azionisti delle società partecipanti alla Fusione, sarà messa a
disposizione del pubblico anche una situazione patrimoniale pro-forma di TerniEnergia al 31 dicembre 2011,
assoggettata ad esame da parte della società di revisione, predisposta al fine di rappresentare gli effetti della
Fusione. Tale situazione contabile pro-forma sarà contenuta nel Documento Informativo redatto e pubblicato ai
sensi dell’art. 70, comma 4, del Regolamento Emittenti.
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3 CRITERI E METODI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO
3.1 Metodi utilizzati
TerniEnergia e TerniGreen hanno dato mandato congiunto a EnVent S.p.A., advisor finanziario indipendente, per
assistere i propri Consigli di Amministrazione nelle attività valutative finalizzate alla determinazione del Rapporto
di Cambio, come di seguito definito.
I Consigli di Amministrazione di TerniEnergia e di TerniGreen, esaminata la relazione di EnVent S.p.A., hanno
approvato il Rapporto di Cambio tra azioni TerniGreen e azioni TerniEnergia in base al quale si procederà alla
assegnazione delle azioni della Società Incorporante.
Ai fini della determinazione del suddetto rapporto di cambio sono state utilizzate metodologie di valutazione in
linea con quelle usualmente considerate per operazioni similari.
L’analisi valutativa è stata condotta nella prospettiva della Fusione, cioè con l’obiettivo di misurare in via
comparativa il valore del capitale economico delle singole società, Incorporante e Incorporanda, così
determinando il reciproco contributo alla nuova organizzazione unificata, vale a dire alla società risultante dalla
Fusione. In altri termini, la finalità delle valutazioni non è stata la stima in termini assoluti del valore del capitale
economico di TerniEnergia e di TerniGreen, quanto, invece, l’ottenimento di valori confrontabili in fase di
determinazione del rapporto di cambio (Relatività delle stime).
Le valutazioni sono state eseguite in ipotesi di continuità gestionale delle società e alla luce di elementi di
previsione ragionevolmente ipotizzabili. Inoltre, le valutazioni sono state eseguite in un’ottica “stand alone”,
sulla base dell’attuale configurazione delle società, non tenendo conto delle possibili sinergie strategiche,
operative e finanziarie derivanti dall’integrazione.
Le valutazioni sono state eseguite ricorrendo a più metodi di valutazione (Pluralità di Criteri) al fine di
determinare un intervallo di ragionevolezza in cui collocare il valore delle società oggetto di fusione e, quindi,
identificare successivamente i limiti minimi e massimi da utilizzare per la stima del Rapporto di Cambio. I criteri di
valutazione adottati sono stati scelti sulla base di criteri di omogeneità e coerenza.
La data di riferimento del lavoro svolto ai fini di determinazione del rapporto di cambio è convenzionalmente
fissata al 31 dicembre 2011, data di chiusura dell’esercizio sociale di entrambi le società partecipanti alla Fusione,
tenendo adeguatamente conto anche degli eventi successivi rilevanti. Si precisa che i bilanci relativi all’esercizio
chiuso il 31 dicembre 2011 di entrambe le società sono stati sottoposti a revisione legale dei conti.
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3.2 Le metodologie di valutazione adottate
L’individuazione delle metodologie nel processo di valutazione viene effettuata in funzione delle caratteristiche
delle società e delle attività coinvolte nell’operazione e degli obiettivi della valutazione stessa. In linea generale il
principio base delle valutazioni ai fini della determinazione dei rapporti di cambio consiste nell’omogeneità dei
criteri di analisi e di stima per le società coinvolte nella fusione. Ciò comporta la selezione di criteri e metodi che
rispondano ad una medesima logica valutativa e che risultino più appropriati per le società oggetto di
valutazione, tenuto comunque conto delle diversità che le caratterizzano, al fine di proporre valori confrontabili
per la determinazione dei rapporti di cambio.
Nel caso di operazioni tra società quotate sui mercati regolamentati, previa verifica di talune condizioni (es.
significatività del flottante e degli scambi), i prezzi di Borsa costituiscono di regola un criterio valutativo;
l’orizzonte temporale per la rilevazione dei prezzi di Borsa deve essere determinato in maniera sufficientemente
ampia al fine di neutralizzare gli andamenti anomali delle quotazioni.
Nel caso di specie, alla luce dell’operatività delle società e della prassi valutativa relativa ad operazioni similari in
Italia ed all’estero, i Consigli di Amministrazione, con il supporto dei propri consulenti, hanno fatto riferimento
alle seguenti metodologie di valutazione:
metodi analitici (Discounted Cash Flow)
metodi di mercato (quotazioni di Borsa)
Si tratta di metodologie comunemente riconosciute dalla prassi professionale per operazioni di questa natura e
società operanti nei settori riferimento.
Peraltro, è parso opportuno utilizzare come metodo principale il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa. In
particolare, si evidenzia come il range di valori determinato mediante l’applicazione del DCF, metodo principale di
valutazione, risulti coerente con il range determinato mediante l’applicazione del metodo di controllo dei prezzi
di borsa.
3.3 L’applicazione dei criteri di valutazione
a) Metodi analitici: Discounted Cash Flow
Al fine di determinare il valore del capitale economico di TerniEnergia e di quello di TerniGreen si è fatto
riferimento ai flussi di cassa risultanti dai piani economico-finanziari stand alone delle due società.
Nello specifico di TerniEnergia, in considerazione del fatto che la stessa conduce business diversificati
(produzione di energia da fonti rinnovabili, System Integrator e sviluppo di impianti di efficienza energetica), si è
fatto riferimento ai flussi di cassa di competenza, determinando un Wacc ed un Terminal Value specifico per ogni
business.
Nel dettaglio e partendo dall’aggiornamento del Business Plan consolidato 2011 – 2013 di Gruppo di TerniEnergia
approvato dal CdA e presentato ufficialmente al mercato in data 27 settembre 2011:
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in relazione al business della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata sviluppata una
stima di valore per singolo impianto sulla base dei flussi prospettici puntuali su un orizzonte temporale
pari alla vita utile residua dei singoli impianti.
in relazione al business del System Integration nel settore fotovoltaico è stata sviluppata una stima di
valore basata sui flussi da piano previsti per tale attività. Le modifiche normative in corso e la persistente
incertezza sul contesto competitivo di riferimento che risulterà dall’approvazione definitiva del decreto
sull’energia da fonti rinnovabili (ad oggi ancora non chiara nei tempi) hanno reso necessario lo sviluppo
di assunzioni in termini di marginalità e prospettive di crescita tali da recepire il probabile
peggioramento dello scenario di riferimento in linea con quanto già accaduto anche su altri mercati
come Germania e Spagna che hanno nella sostanza già assorbito il ridimensionamento conseguente ad
una sensibile riduzione del sistema di incentivazione alle fonti fotovoltaiche.
in relazione al business dell’Efficienza energetica è stata sviluppata una stima di valore sulla base dei flussi
prospettici relativi agli interventi di efficienza energetica previsti da piano.
In relazione a TerniGreen è stata sviluppata una stima di valore sulla base del Business Plan 2012 - 2014
approvato dal CdA e comunicato al mercato il 22 febbraio 2012.
Sulla base dell’applicazione della metodologia sopra descritta ed applicando delle sensitivity analysis sul Terminal
Value, sui valori dei WACC e del tasso di crescita g l’applicazione della metodologia DCF alle due società consente
di stimare i seguenti valori delle società ai fini della determinazione del rapporto di cambio:
Valore Assoluto Valore per azione Rapporto di cambio
TerniGreen TerniEnergia TerniGreen TerniEnergia TG / TE TE / TG
Euro mln Euro
Metodi Analitici
DCF Min 22,3 58,1 0,78 2,09 0,37 2,68
DCF - Centrale 26,3 76,4 0,92 2,74 0,34 2,98
DCF - Max 31,2 97,4 1,09 3,50 0,31 3,21
b) Metodi di Mercato: Quotazioni di Borsa
Dal momento che le azioni di TerniEnergia e TerniGreen sono quotate, rispettivamente sul segmento Star del
Mercato Telematico Azionario (MTA) DI Borsa Italiana e su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione,
organizzato e gestito da Borsa Italiana, come richiesto dalla prassi professionale, ai fini dell’analisi si è osservato
l’andamento delle quotazioni di Borsa con riferimento a diversi periodi temporali (media semplice e ponderata
dei prezzi ufficiali a 90, 120 gg. e 136 gg. trading – data di quotazione di TerniGreen), tenendo conto che
TerniGreen è stata quotata nel mese di novembre 2011 e privilegiando il ricorso a medie delle quotazioni. Ciò
premesso, si riportano le seguenti considerazioni:
Al fine di comprendere la rappresentatività delle quotazioni, è stata effettuata un’analisi sulla liquidità dei
titoli tenendo in considerazione il turnover ratio e lo spread bid-ask. Tali analisi pur confermando
l’allineamento delle risultanze rispetto ai parametri dei principali indici di riferimento, evidenziano per
18
entrambi le aziende scambi contenuti e limitata liquidità, a conferma che i prezzi che si formano
quotidianamente sul mercato non possono essere ritenuti totalmente espressivi del valore economico
delle società. Questo aspetto è particolarmente accentuato per TerniGreen società quotata su Aim Italia.
Aim Italia è un sistema multilaterale di negoziazioni gestito ed organizzato da Borsa Italiana, dedicato
principalmente alle piccole e medie imprese. Nel mercato AIM Italia non è possibile escludere il rischio
che non si formi o non si mantenga un mercato attivo per le Azioni quotate, che, pertanto, potrebbero
presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall’andamento della
società quotata, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive
contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.
In seguito all’attuale forte instabilità ed illiquidità dei mercati finanziari conseguente alla crisi economica e
finanziaria globale, le quotazioni di Borsa potrebbero essere penalizzanti per le Società.
I titoli emessi da TerniEnergia e TerniGreen presentano una scarsa o nulla copertura da parte degli analisti
finanziari
Le analisi presentate di seguito evidenziano i Rapporti di Cambio tra le azioni TerniGreen e TerniEnergia sulla base
delle rispettive quotazioni.
Valore Assoluto Valore per azione Rapporto di cambio
TerniGreen TerniEnergia TerniGreen TerniEnergia TG / TE TE / TG
Euro mln Euro
Prezzi ufficiali di Borsa - medie semplici
Media a 90 gg 22,0 68,8 0,77 2,47 0,31 3,22
Media a 120 gg 22,3 68,6 0,78 2,47 0,31 3,15
Media da IPO TerniGreen (138 gg trading) 22,9 68,7 0,80 2,47 0,32 3,08
Prezzi ufficiali di Borsa - medie ponderate
Media a 90 gg 24,3 70,4 0,85 2,53 0,33 2,97
Media a 120 gg 24,2 70,0 0,85 2,52 0,33 2,96
Media da IPO TerniGreen (138 gg trading) 25,2 70,0 0,88 2,52 0,35 2,85
Metodi Analitici
DCF Min 22,3 58,1 0,78 2,09 0,37 2,68
DCF - Centrale 26,3 76,4 0,92 2,74 0,34 2,98
DCF - Max 31,2 97,4 1,09 3,50 0,31 3,21
3.4 Sintesi dei risultati derivanti dall’applicazione dei metodi valutativi e simulazioni
del Rapporto di Cambio
Sulla base delle metodologie di valutazione individuate e delle sensitivity sui principali parametri sviluppate, di
seguito si riepilogano i range di rapporti di cambio individuati dalle diverse metodologie applicate:
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Metodo di RiferimentoRapporto di cambio
TerniGreen/TerniEnergia
Rapporto di cambio
TerniEnergia/TerniGreen
Discounted Cash Flow Min. 0,31 - Max. 0,37 Min. 2,68 - Max 3,21
Quotazioni di Borsa Min. 0,31 - Max. 0,35 Min. 2,85 - Max. 3,22
In considerazione di quanto sopra si evidenzia che il Rapporto di Cambio tra TerniGreen e TerniEnergia sulla base
dei valori risultanti dall’applicazione della metodologia analitica del DCF, sono allineati ai rapporti delle
quotazioni di Borsa.
3.5 Difficoltà incontrate nella valutazione
Le principali difficoltà incontrate dai rispettivi Consigli di Amministrazione nella valutazione delle Società
coinvolte nella prospettata Fusione sono sinteticamente le seguenti:
a) Limitata comparabilità delle società oggetto di analisi e difficoltà di applicazione di metodologie
omogenee.
b) Le valutazioni sono state effettuate utilizzando dati economico-finanziari previsionali derivanti dai piani
industriali delle società. Tali dati presentano per loro natura profili di incertezza; inoltre, essi ipotizzano
la continuità dell’attuale quadro legislativo e regolamentare e non tengono in considerazione eventi di
natura straordinaria attualmente non prevedibili, quali il modificarsi delle condizioni economico-
finanziarie, politiche o di mercato. Pertanto eventuali evoluzioni delle sopracitate condizioni potrebbero
avere un impatto anche significativo sui risultati attesi. Nello specifico nel mese di aprile 2012 è stata
presentata la bozza del decreto legislativo sull’energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento definisce i
principi sui quali con successivi decreti attuativi saranno applicate le regole e gli incentivi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili. La bozza del decreto, delinea un contesto competitivo in forte
evoluzione e cambiamento rispetto a quanto previsto dal precedente Quarto Conto Energia sulla cui
base sono stati redatti i Business Plan delle Società. La conferma di quanto previsto dalla recente bozza
del decreto legislativo potrebbe quindi avere un impatto significativo sui Business Plan utilizzati ai fini
delle valutazioni effettuate.
c) Nel caso particolare di TerniGreen vi è la difficoltà di apprezzare i rischi specifici di società ancora all’inizio
del proprio ciclo di vita (start up), con elevati livelli di investimenti ed alla quale è attribuito un elevato
potenziale di sviluppo.
d) Le valutazioni basate sul metodo delle Quotazioni di Borsa, ancorché mitigate dal riferimento non
esclusivamente a dati puntuali, ma a medie semplici e ponderate relative ad archi temporali di diversa
ampiezza, sono influenzate in maniera sostanziale dalla volatilità dei mercati finanziari, dal livello di
liquidità dei titoli oggetto di analisi, dalla tipologia di mercato Aim Italia (per TerniGreen) e dal grado di
20
copertura da parte delle ricerche degli analisti delle banche d’affari. Relativamente alla copertura da
parte di analisti finanziari di banche d’affari, tale da contribuire alla diffusione di informazioni utili
affinché i prezzi di mercato riflettano correttamente le previsioni economiche ed i profili di rischio della
società, si sottolinea che sul titolo TerniGreen non è disponibile alcuna ricerca da parte di analisti
finanziari.
Le predette oggettive difficoltà di valutazione sono state oggetto di attenta considerazione nello svolgimento
delle analisi e ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.
3.6 Determinazione del Rapporto di Cambio
I Consigli di Amministrazione di TerniEnergia e TerniGreen, premesso quanto descritto, esaminato il lavoro svolto
dall’advisor indipendente EnVent S.p.A. condividendone l’impostazione metodologica, i criteri adottati e le
conclusioni, alla luce degli intervalli di valore individuati pur nei limiti indicati da ciascuna metodologia, hanno
ritenuto di adottare quali valori economici aziendali i valori medi derivanti dall’applicazione della metodologia del
DCF e cioè:
per TerniGreen, Euro 0,94
per TerniEnergia, Euro 2,79
Di conseguenza i Consigli di Amministrazione di TerniEnergia e TerniGreen hanno deciso di adottare il seguente
Rapporto di Cambio: num. 0,34 azioni ordinarie di TerniEnergia senza valore nominale ogni 1 azione ordinaria di
TerniGreen senza valore nominale.
Non sono previsti conguagli in denaro.
21
4 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL’INCORPORANTE
Il rapporto di cambio verrà soddisfatto mediante emissione di massime n.9.792.000 nuove azioni ordinarie
TerniEnergia con aumento di capitale per Euro 2,79 per ogni azione emessa, per un importo massimo di Euro
27.319.680.
Al perfezionamento della Fusione, si procederà all’annullamento di tutte le azioni ordinarie TerniGreen
rappresentanti l’intero capitale sociale della Società Incorporanda.
Nessun onere sarà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.
Le azioni di TerniEnergia a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di TerniGreen,
secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo
giorno successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, ai sensi del successivo paragrafo 5.
Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, nel
suindicato avviso.
22
5 DATA DI EFFICACIA DELL’OPERAZIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI
DELL’INCORPORANDA AL BILANCIO DELL’INCORPORANTE
Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell’atto di Fusione, che potrà anche essere successiva a
quella dell’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2504-bis c.c.
Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali della Fusione.
6 DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELL’INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO
PARTECIPANO AGLI UTILI
Le azioni attribuite dall’Incorporante in concambio delle azioni di TerniGreen avranno tutte godimento regolare.
Le azioni TerniEnergia di nuova emissione attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni
TerniGreen in circolazione al momento della loro emissione.
23
7 PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL’AZIONARIATO RILEVANTE NONCHE’
SULL’ASSETTO DI CONTROLLO DELL’INCORPORANTE A SEGUITO DELL’OPERAZIONE ED
EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI
7.1 Previsioni sulla composizione dell’azionariato rilevante nonché sull’assetto di
controllo dell’Incorporante a seguito dell’operazione
Le azioni necessarie per soddisfare il Rapporto di Cambio riverranno da un aumento di capitale di TerniEnergia a
servizio della Fusione: verranno, dunque, emesse nuove azioni TerniEnergia da assegnare agli azionisti di
TerniGreen in modo che i medesimi ottengano, ad esito delle descritte procedure di assegnazione, n. 0,34 azioni
TerniEnergia ogni n. 1 azione TerniGreen.
Più precisamente, è previsto che TerniEnergia emetta al servizio della Fusione fino ad un massimo di n. 9.792.000
nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare.
Contestualmente al perfezionamento della Fusione si procederà allora:
- all’annullamento di tutte le azioni ordinarie di TerniGreen;
- all’assegnazione di complessive massime n. 9.792.000 azioni ordinarie TerniEnergia senza valore nominale agli
azionisti di TerniGreen in base al Rapporto di Cambio, più precisamente all’assegnazione a ciascun azionista
TerniGreen di n. 0,34 azioni ordinarie TerniEnergia per ogni azione ordinaria TerniGreen posseduta.
Le azioni della Società Incorporante da attribuire in concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di
TerniGreen secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate.
Nell’ambito delle modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante sarà messo a disposizione degli
azionisti di TerniGreen, per il tramite degli intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare
all’unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni di nuova emissione spettanti in applicazione
del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In ogni caso nessun
onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.
Assumendo che (i) il concambio delle azioni nell’ambito della Fusione sia effettuato sulla base del rapporto sopra
indicato, (ii) l’attuale assetto proprietario di TerniEnergia e TerniGreen rimanga invariato e (iii) gli azionisti di
TerniGreen non esercitino il proprio diritto di recesso ex art. 2437 del codice civile, ad esito della Fusione, ad
esito della Fusione, T.E.R.N.I. Research manterrà una partecipazione di controllo pari al 55,84% del capitale
sociale rappresentato da azioni ordinarie dell’Incorporante. Nuova TIC s.r.l. deterrà il 5,72% del capitale sociale.
La partecipazione di controllo, diretto e indiretto, attraverso Nuova TIC S.r.l, della T.E.R.N.I. Research ammonterà
al 61,56%.
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7.2 Effetti della Fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF,
aventi ad oggetto le azioni della società partecipanti alla Fusione, ove tali
effetti siano comunicati agli aderenti ai patti medesimi
Alla data della presente Relazione, per quanto a conoscenza delle società partecipanti alla Fusione, non esistono
patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF, aventi ad oggetto le azioni delle stesse società.
25
8 RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
Premesso che la suddetta operazione di fusione coinvolge una società incorporante che, essendo quotata in
Borsa Italiana, adotta i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) ai fini della redazione del bilancio di esercizio ed
una società incorporata che, seppur quotata nel mercato ristretto (AIM) , adotta ai fini della redazione del
bilancio di esercizio i Principi Contabili Italiani, Per entrambe le società l’articolo di riferimento disciplinante la
fusione ai fini fiscali è l’articolo 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917 e successive modifiche (“TUIR”), coordinato per i soggetti IAS adopter dalle norme del Decreto
Ministeriale emanato il 1° aprile 2009, n. 48 (di seguito D.M. 2009 o Decreto IAS), che ha confermato per le
suddette operazioni straordinarie il principio generale della neutralità fiscale.
Di conseguenza non avranno riconoscimento fiscale sia eventuali plusvalori (c.d. disavanzo) che minusvalori (c.d.
avanzo).
L’art. 172, comma 2 del TUIR stabilisce che il disavanzo (o avanzo) iscritto nel bilancio della società incorporante
non concorre a formare il reddito di quest’ultima.
Il secondo periodo della disposizione in commento, stabilisce che i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto
dell’eventuale imputazione del disavanzo non assumono rilevanza fiscale. Pertanto, i beni su cui sono stati
trasferiti i predetti maggiori valori mantengono l’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi che
avevano prima della fusione, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi (quadro RV) le eventuali differenze tra i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
Ai sensi dell’art. 172, comma 10-bis del TUIR, è possibile affrancare i maggiori valori derivanti da operazioni di
fusioni mediante pagamento di un imposta sostitutiva.
Si fa presente che vi sono alcune preclusioni ad effettuare l’affrancamento di siffatti disavanzi emergenti da
operazioni fusione tra società appartenenti allo stesso gruppo e coinvolgenti società che adottano i principi
contabili Internazionali (Risoluzione Ministeriale 124/E del 6 dicembre 2010).
Per quanto riguarda la definizione di “avanzo”, la dottrina maggioritaria ritiene applicabile la previsione di cui al
comma 2, lett. b) dell'art. 4 del D.M. 2009. In base a tale previsione, le disposizioni che fanno riferimento
all’avanzo “si applicano con riferimento all’aumento del patrimonio netto della società acquirente”.
Le riserve in sospensione d’imposta (art. 172, comma 5 del TUIR)
Il comma 2, lett. b), dell'art. 4 del citato Decreto prevede, per i soggetti Ias compliant, che “le
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disposizioni di cui all’art. 172, commi 5 (…), del testo unico si applicano con riferimento all’aumento di patrimonio
netto della società acquirente”.
L’art. 172 comma 5 prevede che le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell’ultimo bilancio della società
incorporata, concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano state
ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo da fusione.
Tale disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione, le quali devono essere
ricostituite nel patrimonio della società incorporante solo e nel limite dell’avanzo di fusione o aumento di capitale
per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione, al netto delle quote
del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre. In questo caso, le riserve concorrono a
formare il reddito della società incorporante solo in caso di successiva distribuzione dell’avanzo o di riduzione del
capitale per esuberanza. Le riserve già imputate al capitale della società incorporata si intendono trasferite nel
capitale della incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
Il riporto delle perdite (art. 172, comma 7 del TUIR)
Ai sensi della disposizione in commento “le perdite fiscali delle società che partecipano alla fusione, compresa la
società Incorporante, possono essere riportate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale
risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del codice civile
(…)”. Il patrimonio di netto deve essere depurato dei conferimenti e versamenti, eccetto i contributi erogati a
norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici, effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si
riferisce l’ultimo bilancio o la situazione patrimoniale di fusione.
Inoltre, deve essere anche soddisfatto il c.d. Test di vitalità dal conto economico della società cui le perdite si
riferiscono, relativo all’esercizio recedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, deve risultare un
ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi superiori al 40% di quello risultante dalla media dei due ultimi esercizi anteriori.
In merito alla locuzione ‘ultimo bilancio’, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “debba essere correttamente
intesa quale bilancio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale
data” (Risoluzione n. 57/E del 9 maggio 2011).
In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, dell’art. 172, del TUIR, le
limitazioni sopra descritte si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie,
che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al
periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della
fusione.
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Le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo – test di vitalità e limite del patrimonio netto – in commento si
applicano altresì agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’art. 96 del TUIR.
Per quanto riguarda le società coinvolte nell’operazione di fusione, si fa presente che entrambe non hanno alla
data del 31.12.2011 perdite fiscali pregresse e/o interessi passivi indeducibili riportabili.
Decorrenza degli effetti della fusione (art. 172, commi 8 del TUIR)
Il comma 8 del suddetto articolo disciplina le modalità di determinazione del reddito delle società fuse o
incorporate tra l’inizio del periodo di imposta e la data di effetto della fusione (cioè la data in cui è stata eseguita
l’ultima iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2504-bis del c.c.).
A tal fine, le società dovranno predisporre un apposito conto economico, determinando il reddito applicando le
disposizioni fiscali vigenti per il tipo di società.
Con riferimento agli obblighi di dichiarazione, l’art. 5-bis del D.p.r. 322/1998 stabilisce che, in caso di fusione, la
società risultante dalla fusione o incorporazione deve presentare la dichiarazione relativa al periodo di esercizio
della società fusa o incorporata compresa tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione
entro il nono mese successivo a tale data.
Fusione e Consolidato fiscale (artt. 117 e seguenti del TUIR)
(i) Prosecuzione del Consolidato fiscale
Dal punto di vista del consolidato fiscale di Terni Research (società consolidante) la fusione tra società
consolidate non interrompe la tassazione di gruppo; infatti il Decreto Ministeriale del 09/06/2004 all’art. 11,
comma 3, prevede che “la fusione tra società consolidate non interrompe la tassazione di gruppo il vincolo di
permanenza temporale nel consolidato delle società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante
dalla fusione che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo”.
Imposte indirette
La fusione costituisce un’operazione esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera
f), del D.P.R. 633/72. Secondo tale norma non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in
dipendenza di fusioni di società. Ai fini dell’imposta di registro, l’atto di Fusione è soggetto ad imposta fissa nella
misura di Euro 168,00, così come previsto dall’art. 4 della tariffa allegata al DPR 131/1986.
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9 VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO A FAVORE DEGLI
AZIONISTI DELL’INCOPORANDA
Agli azionisti dell’Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del
Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 e seguenti c.c., in quanto l’adozione dello
Statuto sociale dell’Incorporante implicherà per gli azionisti di TerniGreen un cambiamento significativo
dell’attività della società cui partecipano per effetto della Fusione; ricorrono pertanto i presupposti di cui all’art.
2437, comma 1, lett. a) c.c.
Gli azionisti ordinari di TerniGreen che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del
Progetto di Fusione avranno facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-bis c.c. nei limiti e con
le modalità di seguito indicati.
Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall’art. 127-bis, comma 2, TUF colui a favore del quale sia
effettuata, successivamente alla data di cui all’art. 83-sexies, comma 2, TUF (record date) e prima dell’apertura
dei lavori dell’Assemblea straordinaria di TerniGreen chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, la
registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all’approvazione delle deliberazioni assunte
nella predetta Assemblea.
Posto che l’evento previsto dall’art. 2437, comma 1, lett. a c.c. che legittima l’esercizio del diritto di recesso, ossia
il cambiamento significativo dell’attività della società, si verificherà solo in caso di perfezionamento della Fusione,
l’efficacia del recesso è subordinata all’efficacia della Fusione, fermi restando i termini previsti dall’art. 2437-bis,
comma 1, c.c., per l’esercizio del recesso.
I criteri di determinazione del valore delle azioni ordinarie TerniGreen in sede di recesso ed il relativo
procedimento di liquidazione sono quelli previsti dagli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c. come infra precisato.
9.1 Valore di liquidazione
Ai sensi dell’art. 2437-ter c.c., il valore di liquidazione delle azioni ordinarie TerniGreen ai fini del recesso viene
determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Incorporanda, sentito il parere del Collegio Sindacale e del
soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue
prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.
Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, il valore di liquidazione delle azioni
ordinarie TerniGreen ai fini del recesso verrà comunicato da TerniGreen mediante avviso pubblicato su un
quotidiano a diffusione nazionale nei termini di legge.
9.2 Indicazione dei soggetti legittimati all’esercizio del diritto di recesso, modalità e
termini previsti
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A) Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti di TerniGreen a ciò legittimati, per tutte o parte delle
azioni detenute, ai sensi dell’art. 2437-bis c.c., mediante lettera raccomandata (la “Comunicazione di Recesso”)
da spedire a TerniGreen entro quindici giorni di calendario dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera
assembleare di approvazione del Progetto di Fusione. Si ricorda che l’efficacia del recesso è subordinata
all’efficacia della Fusione.
La comunicazione di recesso dovrà essere inviata a:
“TerniGreen S.p.A. – Strada dello Stabilimento, 1 – 05035 Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR)”.
A mezzo raccomandata a.r.
Ove possibile la comunicazione di recesso potrà essere anticipata via fax (al n. 0744 758205) o via posta
elettronica certificata (all’indirizzo email: [email protected]), ferma restando la necessità, ai sensi ed agli
effetti di legge, dell’invio della Comunicazione di Recesso mediante lettera raccomandata.
La comunicazione di recesso deve contenere le seguenti indicazioni:
I dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (ed ove possibile un recapito telefonico), per le comunicazioni
inerenti al diritto di recesso;
Il numero delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
Gli estremi e le coordinate del numero di conto corrente dell’azionista recedente su cui dovrà essere
accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
L’indicazione dell’intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali
viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.
B) Fermo restando quanto indicato nel precedente punto A), si ricorda che, ai sensi dell’art. 23 del
Provvedimento di Banca d’Italia-Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (“Regolamento
recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione”, il Provvedimento Banca d’Italia-Consob), la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso
ai sensi dell’art. 2437 c.c. è attestata da una comunicazione dell’intermediario all’emittente. Gli azionisti di
TerniGreen che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti pertanto a richiedere l’invio di tale
comunicazione a TerniGreen da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo
quanto previsto dall’art. 21 del Provvedimento Banca d’Italia-Consob. Tale comunicazione dovrà attestare:
la proprietà ininterrotta, in capo all’azionista recedente, delle azioni TerniGreen in relazione alle
quali è esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell’Assemblea straordinaria che
dovesse approvare il Progetto di Fusione fino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto
conto di quanto prescritto dall’art. 127-bis, comma 2, TUF;
l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni TerniGreen in relazione alle quali è esercitato il diritto
di recesso; in caso contrario, l’azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a TerniGreen,
quale condizione per l’ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal
creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con
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la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni
oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.
C) Come previsto dall’art. 2437-bis c.c. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della
comunicazione di cui all’art. 23 del Provvedimento Banca d’Italia – Consob (e quindi le azioni per le quali è
esercitato il diritto di recesso dall’avente diritto) sono rese disponibili, ad opera dell’intermediario medesimo,
sino alla data della loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data (coincidente con la data di efficacia della
Fusione) l’azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.
D) Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà
secondo quanto previsto dall’art. 2437-quater c.c., come infra illustrato.
D.1.) Gli azionisti di TerniGreen offriranno le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione
agli altri azionisti di TerniGreen diversi da coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso (gli “Altri Azionisti”),
in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi (l’ “Offerta in Opzione”). Per l’esercizio del
diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell’Offerta in Opzione
presso il Registro delle Imprese di Terni. I diritti di opzione in acquisto relativi alle azioni non saranno negoziabili
su AIM Italia. I soci di TerniGreen che eserciteranno il diritto di opzione nell’ambito dell’Offerta in Opzione,
purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano
rimaste inoptate (la “Prelazione”); qualora il numero delle azioni di TerniGreen per le quali sia esercitata la
Prelazione sia superiore al quantitativo di azioni TerniGreen rimaste inoptate ad esito dell’Offerta in Opzione, si
procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero
azioni dopo l’assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue saranno assegnate con il criterio del
maggior resto (il “Riparto”).
Le azioni TerniGreen dell’Offerta in Opzione (ed i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e
non saranno registrate negli Stati Uniti d’America ai sensi dell’United States Securities Act del 1933 e non
potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America in assenza di un’esenzione. L’Offerta in Opzione
non costituirà un’offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l’Offerta in Opzione non sia
consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga
alla stessa. Si consiglia pertanto agli azionisti non residenti in Italia di richiedere specifici pareri prima di
intraprendere qualsiasi azione.
TerniGreen comunicherà in tempo utile tutte le informazioni necessarie in merito all’Offerta in Opzione mediante
pubblicazione di appositi avvisi anche su un quotidiano a diffusione nazionale. TerniGreen, inoltre, comunicherà
le modalità di adesione all’Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell’avviso che
sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Terni ai sensi dell’artt. 2437-quater , comma, 1 c.c.
D.2) Qualora gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di
recesso, gli amministratori di TerniGreen potranno collocarle presso terzi mediante offerta nel sistema
multilaterale di negoziazione AIM Italia (art. 2437-quater, comma 1, c.c.).
31
E) Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista TerniGreen che abbia esercitato il diritto
di recesso così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell’ambito della predetta
Offerta in Opzione ovvero del collocamento presso terzi mediante offerta nel mercato, saranno effettuati con
valuta alla data di efficacia della Fusione e subordinatamente all’efficacia della Fusione medesima.
In particolare, sempre a far tempo dalla data di efficacia della Fusione, e subordinatamente all’efficacia della
medesima, coloro che avranno acquistato le azioni dell’Incorporanda nell’ambito della procedura di recesso
avranno diritto di ricevere, in concambio delle azioni acquistate, azioni dell’Incorporante, prive di valore
nominale, espresso secondo il rapporto di cambio stabilito nel Progetto di Fusione.
Le azioni dell’Incorporanda per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che non siano state già collocate
nell’ambito della procedura di cui all’art. 2437-quater c.c. saranno anch’esse concambiate con azioni
dell’Incorporante, prive di valore nominale espresso, secondo il Rapporto di Cambio stabilito nel Progetto di
Fusione e verranno quindi rimborsate agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2437-quater comma 5 c.c. mediante
acquisto da parte dell’Incorporante attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga ai limiti
quantitativi previsti dal terzo comma dell’art. 2357 c.c.
32
10 TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI
TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI – VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI
AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
Non esistono categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Fusione.
Pertanto non è previsto alcun trattamento specifico a favore di particolari categorie di soci o possessori di titoli
diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Fusione.
Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.
Allegati della presente Relazione:
Allegato A Progetto di Fusione
Allegato B Testo integrale dello Statuto sociale dell’Incorporante post Fusione
Tutto ciò premesso, se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente
deliberazione:
“L’Assemblea straordinaria,
- vista ed approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2501-
quinquies c.c. ed i relativi allegati (la Relazione);
- vista la relazione ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c.;
- preso atto del bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011;
delibera
1) di approvare il Progetto di Fusione in TerniEnergia S.p.A. di TerniGreen S.p.A. quale iscritto presso i
competenti uffici del Registro delle Imprese di Terni (il Progetto), secondo le condizioni e modalità
tutti di cui al Progetto e quindi tra l’altro:
a. con annullamento con concambio delle azioni ordinarie rappresentanti l’intero capitale
sociale di TerniGreen ed attribuzione ai rispettivi titolari di azioni TerniEnergia S.p.A. di
nuova emissione, secondo il rapporto di cambio di cui al Progetto secondo il rapporto di
cambio di 1 azione TerniGreen per 0,34 azioni TerniEnergia;
2) di conferire, con facoltà di sub-delega, a Stefano Neri in qualità di legale rappresentante pro-
tempore in carica ogni e più ampio potere per eseguire le delibere di cui sopra, ed in particolare per:
a. stipulare, ferme le condizioni contenute nel Progetto, l’atto di Fusione, determinandone le
clausole ed il contenuto, ivi inclusa la data di efficacia, secondo quanto previsto nel
Progetto, nonché sottoscrivere eventuali atti integrativi e/o modificativi, il tutto nel rispetto
del Progetto; confermando altresì il mandato, già contemplato nel Progetto, alla puntuale
determinazione numerica del rapporto di cambio delle azioni dell’Incorporanda;
33
b. acconsentire al trasferimento di intestazione e alla voltura a favore di TerniEnergia S.p.A. di
ogni e qualsiasi attività o bene della Società Incorporanda;
c. provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione
delle delibere di cui sopra anche a mezzo di procuratori speciali dai medesimi designati, con
facoltà di apportare alle deliberazioni sopra assunte eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, anche per l’iscrizione al Registro
delle Imprese”.
Terni, 25 maggio 2012
p. il Consiglio di Amministrazione
f.to il Presidente
ALLEGATO A
Progetto di fusione per incorporazione di TerniGreen S.p.A. in TerniEnergia S.p.A.
Redatto ai sensi dell’art. 2501-ter codice civile
Introduzione
A norma dell’art. 2501-ter, gli organi amministrativi di TerniEnergia S.p.A. (di seguito anche
TerniEnergia o l’Incorporante) e di TerniGreen S.p.A. (di seguito anche TerniGreen o
l’Incorporanda) in data 25 maggio 2012 hanno approvato il seguente progetto di fusione (il
Progetto di Fusione) per l’incorporazione di TerniGreen in TerniEnergia,
Le suddette società, accomunate dall’appartenenza allo stesso gruppo societario, attraverso
l’operazione di fusione si propongono di portare a termine un progetto strategico volto alla
concentrazione delle loro strutture societarie, in parte coincidenti in termini di management, al fine
della gestione unitaria dei business ad esse facenti capo. La prospettata operazione di fusione è tesa
alla valorizzazione degli investimenti attualmente detenuti in portafoglio dalle stesse società,
nonché alla progressiva diversificazione del business dell’Incorporante, pur sempre nel settore
dell’energia e dell’ambiente. Ciò con l’obiettivo per entrambe le sociatà di costituire un unico
operatore in grado di integrare le diverse tecnologie presenti sul mercato, attivo non solo nella
produzione di energia, ma anche nel settore del waste management e nel settore del recupero di
materia, nonché per lo sviluppo di nuove tecnologie.
.
1. Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla fusione
1.1. Società incorporante:
1.1.1. Denominazione sociale: TerniEnergia S.p.A.
1.1.2. Tipo: società per azioni;
1.1.3. Sede legale: Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro – Narni
(TR)
1.1.4. Capitale sociale: Euro 23.210.000,00 suddiviso in n. 27.820.000 azioni
ordinarie prive di valore nominale
1.1.5. Data di costituzione: 21 settembre 2005
1.1.6. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Terni n.
01339010553
1.1.7. Data di quotazione: 8 luglio 2008, data di ammissione alla quotazione sul
Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana, successivamente
soppresso. Passaggio sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario
in data 28 dicembre 2010, dove le azioni TerniEnergia sono quotate alla data
del presente Progetto di Fusione.
1.1 Società incorporata
1.1.1 Denominazione sociale: TerniGreen S.p.A.
1.1.2 Tipo: società per azioni;
1.1.3 Sede legale; Strada dello Stabilimento, 1 Frazione Nera Montoro – Narni
(TR)
1.1.4 Capitale sociale: Euro 14.400.000,00 suddiviso in n. 28.800.000 azioni
ordinarie prive di valore nominale
1.1.5 Data di costituzione: 3 marzo 2005
1.1.6 Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Terni n.
01326190558
1.1.7 Data di quotazione: 8 novembre 2011, data di ammissione delle azioni
TerniGreen alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia
organizzato e gestito da Borsa Italiana.
2 Statuto della incorporante con le eventuali modifiche statutarie derivanti dalla fusione
2.1 Lo statuto di TerniEnergia S.p.A. non è modificato per effetto della Fusione, ad
eccezione dell’art. 5 (Capitale – Azioni), al fine di tenere conto dell’aumento di capitale
sociale a servizio dell’operazione di Fusione.
2.2 In dipendenza della Fusione e con riferimento allo statuto di TerniEnergia S.p.A. si precisa,
infatti, che la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi
nominali Euro 27.319.680, mediante emissione di massime n. 9.792.000 azioni ordinarie
prive di valore nominale, con aumento di capitale di Euro 2,79 per ogni azione emessa in
applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai
successivi punti 3 e 4, salvo eventuale esercizio del diritto di recesso da parte di azionisti
assenti o dissenzienti di TerniGreen.
2.3 Il testo completo dello statuto della Società Incorporante, comprensivo delle modifiche
all’art. 5 derivanti dalla Fusione, è riportato in allegato al presente progetto, fatta avvertenza
che le espressioni numeriche contenute in detto articolo saranno indicate nel loro definitivo
ammontare nell’atto di fusione, in applicazione dei principi e dei criteri descritti infra ai
punti 3 e 4.
3 Rapporto di cambio
3.1 Il rapporto di cambio delle azioni è stato così fissato: n 0,34 azioni ordinarie prive di
valore nominale di TerniEnergia contro n 1 azione di TerniGreen S.p.A., prive di
valore nominale.
3.2 Non è previsto il conguaglio in denaro. Trovano applicazione le disposizioni del
successivo paragrafo 4.3.
4 Modalità di assegnazioni delle azioni della Società Incorporante
4.1 Al perfezionamento dell’operazione di fusione, la Società Incorporante procederà al
cambio delle n. 28.800.000 azioni ordinarie prive di valore nominale di TerniGreen S.p.A.
detenute dagli azionisti di TerniGreen dedotte le azioni proprie detenute da TerniGreen alla
data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, sulla base del rapporto di cambio
sopra indicato, mediante l’emissione complessiva di massime n. 9.792.000 azioni
dell’Incorporante, prive di valore nominale, con conseguente aumento del capitale sociale
della Società Incorporante di massimi Euro 27.319.680, fatti salvi gli effetti dell’eventuale
diritto di recesso degli azionisti di TerniGreen S.p.A.
Le azioni proprie eventualmente possedute da Ternigreen S.p.A. alla Data di Efficacia
verranno annullate.
TerniEnergia non possiede azioni proprie né azioni TerniGreen S.p.A.
TerniGreen S.p.A. non possiede azioni TerniEnergia S.p.A.
4.2 Le azioni TerniEnergia saranno assegnate ai possessori di azioni di TerniGreen
accentrate presso Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo
successivo alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.
4.3 Nell’ambito delle modalità di assegnazione delle azioni della Società
Incorporante sarà messo a disposizione degli azionisti di TerniGreen, per il tramite
degli intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all’unità
immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni di nuova emissione
spettanti in applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza
aggravio di spese, bolli o commissioni. In ogni caso nessun onere verrà posto a
carico degli azionisti per le operazioni di concambio.
5 Data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili
Le azioni TerniEnergia di nuova emissione attribuite agli azionisti TerniGreen in concambio delle
azioni TerniGreen estinte per effetto della fusione avranno il medesimo godimento delle azioni
TerniEnergia in circolazione alla Data di Efficacia e attribuiranno ai possessori diritti ed obblighi .
6 Data di decorrenza degli effetti della fusione
Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, nel rispetto dell’art. 2504-bis c.c., dall’ultima delle
iscrizioni nel Registro delle Imprese (la Data di Efficacia).
Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio di TerniEnergia a decorrere
dalla Data di Efficacia.
Da tale data TerniEnergia assumerà tutto il patrimonio, tutti i diritti e gli obblighi di TerniGreen
come previsto dall’art. 2504-bis primo comma del codice civile.
7 Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci
Non esistono categorie particolari di soci cui sia riservato un trattamento particolare né sono
attualmente in circolazione azioni diverse da quelle ordinarie, né titoli recanti diritti di acquisto ,
sottoscrizione o conversione in azioni dell’Incorporante o dell’Incorporanda.
8 Vantaggi eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione
delle società partecipanti alla Fusione
Nessun particolare vantaggio è previsto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla
fusione.
9 Diritto di recesso
E’ fatta salva per gli azionisti di TerniGreen, assenti o dissenzienti, la facoltà di esercitare il diritto
di recesso ai sensi dell’art. 2437, lett. a) c.c. (i.e. cambiamento significativo dell’attività della
società).
Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.
Il prezzo di rimborso delle azioni di TerniGreen in caso di recesso sarà determinato dal Consiglio di
Amministrazione di TerniGreen S.p.A. e comunicato ai soci ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 5,
c.c.
10 Condizioni al perfezionamento della Fusione
Si precisa che il perfezionamento dell’atto di fusione sarà subordinato all’approvazione dei
competenti organi deliberativi delle società partecipanti alla fusione, alle eventuali
autorizzazioni di legge e regolamentari delle autorità governative e di vigilanza, nonché al
mancato verificarsi entro la data di stipula dell’atto di fusione e anche nel corso e/o per effetto
dell’esecuzione dell’operazione medesima e/o in concorso con o contestualmente alla stessa di
(a) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi
mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano
effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni
patrimoniali, economiche e/o finanziarie della società e/o del gruppo ovvero di (ii) atti, fatti
circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data del Progetto di
Fusione e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo sostanziale sulle condizioni
delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle società o de
gruppo e/o (c) alla mancata adozione/pubblicazione, entro la data di stipula dell’atto di fusione,
da parte di enti, istituzioni o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi,
amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere sostanzialmente più onerosa, in
tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità della società e/o del gruppo di cui la
stessa è parte di eseguire la Fusione nei termini ed alle condizioni ivi descritti.
Sono salve rettifiche del presente progetto di fusione e dell’allegato statuto di TerniEnergia richieste
ai fini dell’iscrizione del presente progetto di fusione nel registro delle Imprese di Terni e da ogni
competente autorità in materia.
Allegati
Statuto
Data 28 maggio 2012
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di TerniGreen S.p.A.
ALLEGATO B
"TerniEnergia S.p.A."
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA
Art. 1 – Denominazione
I. E' costituita una Società per azioni con la denominazione sociale di
"TerniEnergia S.p.A.".
Art. 2 - Sede Legale
I. La società ha sede legale nel Comune di Narni.
II. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e
all'estero, filiali, uffici amministrativi, unità produttive, succursali,
agenzie o unità locali comunque denominate.
III. L'organo amministrativo potrà inoltre trasferire la sede sociale
nell'ambito del territorio nazionale.
IV. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è
quello risultante dal libro dei soci.
Art. 3 – Durata
I. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere
prorogata o sciolta anticipatamente per deliberazione dell’Assemblea osservate
le norme di legge e del presente statuto.
Art. 4 – Oggetto sociale
La società ha per oggetto le seguenti attività:
a) l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti di
partecipazione, di attività nel campo della ricerca in qualunque settore nonché
produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione,
acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi
logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale promuovendo
anche le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio,
perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la
conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche
mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni. La
società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge in particolare di
operare anche in veste di E.S.Co.. (Energy Saving Company) secondo i canoni e le
filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici,
promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del
T.P.F. (Third Party Financing) e del P.F. (Project Financing) per ottenere la
compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti
con investimenti nulli per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di
formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel
settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali nel
settore a favore preferibilmente di piccole e medie imprese, aziende artigiane,
cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola e
comunque ad impresa sotto qualsiasi forma costituite.
b) l'acquisto e la gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in altre
Società italiane ed estere;
c) l'acquisto e il possesso di obbligazioni, anche convertibili in azioni, o con
diritto di sottoscrivere o acquistare azioni di Società italiane e straniere;
d) l'acquisto e il possesso di titoli di stato italiani ed esteri;
e) l'acquisto e il possesso di altri titoli a scopo di investimento.
La società potrà, con carattere di mera strumentalità e non di prevalenza,
attuare quanto altro necessario, utile od opportuno per il conseguimento del
proprio oggetto ed in particolare compiere qualsiasi operazione mobiliare,
immobiliare, commerciale, industriale o finanziaria, compresa l’acquisizione di
aziende o rami di esse.
E’ in ogni caso vietata alla società la raccolta del risparmio sotto qualsiasi
forma e, altresì, ogni attività di intermediazione riservata a società di
intermediazione mobiliare ai sensi delle vigenti leggi in materia.
TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI
Art. 5 - Capitale - Azioni
I. Il capitale sociale è di euro 23.210.000 (ventitremilioniduecentodiecimila)
ed è diviso in numero 27.820.000 (ventisettemilioniottocentoventimila) azioni
ordinarie prive di valore nominale.
In data .... è stato deliberato dall'Assemblea dei soci un aumento di
capitale sociale a servizio della fusione per incorporazione della società
TerniGreen SpA, con sede legale in Narni Frazione Nera Montoro Strada dello
Stabilimento n.1 per
massimi nominali Euro 27.319.680,00, mediante emissione di massime n.
9.792.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. In detta delibera si è
dato mandato al Consiglio di Amministrazione di fissare l'esatto ammontare
del capitale sociale in esito all'atto di fusione.
II. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante emissione di
azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse che potranno
essere liberate anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti. In
caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso o
limitato nei casi previsti dalla legge, nonchè nei limiti del dieci per cento
del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma del
Codice Civile.
Art. 6 - Azioni
I. Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e
liberamente trasferibili.
II. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
III. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.
IV. I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicate dalla legge e dal
presente statuto.
V. Possono essere emesse, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni
fornite di diritti speciali nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 7 - Obbligazioni
I. La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può emettere
obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
II. La competenza all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni di nuova
emissione spetta, salva la facoltà di delega ex art. 2420-ter del Codice Civile,
all'assemblea straordinaria.
TITOLO III - RECESSO
Art. 8 - Recesso del socio
I. Il diritto di recesso è esercitabile dai soci che non hanno concorso alle
deliberazioni che lo determinano solo nei limiti e secondo le disposizioni
dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di
proroga del termine di durata della Società. Il diritto di recesso è esercitato
mediante invio di lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società
entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera
che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle
azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto
che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro
trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
TITOLO IV - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9 - Assemblea e Convocazione
I. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese
in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché
dissenzienti e/o non intervenuti.
II. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dal
Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dal Consiglio stesso, o da
chi è legittimato ai sensi di legge.
III. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata nei
termini di legge entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o
comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della società.
L'assemblea è inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione
lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge, con le modalità
ed i termini di volta in volta previsti.
IV. L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste
dalla disciplina pro - tempore vigente che deve essere pubblicato entro il
trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea o diverso termine prescritto
dalla normativa pro - tempore vigente, sul sito Internet della Società, e ove
necessario per inderogabile disposizione di legge sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ovvero su uno dei seguenti quotidiani: Il Messaggero, Il
Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, nonchè con le altre modalità previste dalla
Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113 ter comma 3 del D.Lgs.
n. 58 del 24/02/1998.
V. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e,
per le assemblee straordinarie, per la terza convocazione.
VI. L'assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede,
purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.
Art. 10 - Diritto di intervento
I. Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro
legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le
comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni
dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro
il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con
regolamento, o entro diverso termine indicato dalla normativa pro - tempore
vigente.
II. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi
rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di
quanto disposto dalla legge, che dovrà essere notificata alla società in via
elettronica mediante invio di un messaggio alla casella di posta elettronica
certificata della società ed indicato nell'avviso di convocazione. Spetta al
Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il
diritto di intervento.
III. La società, avvalendosi della facoltà prevista per legge, non designa il
rappresentante di cui all'articolo 135 - undecies del D. Lgs. 58/1998 per alcuna
assemblea dei soci della società.
Art. 11 - Presidenza dell'assemblea
I. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,
ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente più anziano
di età. In mancanza dei Vice-Presidenti, l'assemblea sarà presieduta
dall'Amministratore Delegato più anziano di età ovvero, in mancanza, da
altra persona designata dall'Assemblea.
II. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio,
nominato dall'Assemblea stessa su designazione del Presidente. Lo stesso
Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina uno o più scrutatori scegliendoli
tra gli azionisti o tra i Sindaci. Nei casi di legge o
quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio
scelto dal Presidente.
III. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei
presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il
suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione,
ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve
essere dato conto nel verbale.
IV. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario e redatto ai sensi di legge.
Art. 12 - Quorum costitutivi e deliberativi
I. La costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la validità delle
deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale cui si applicano gli artt.
13 e 21 del presente statuto sociale.
TITOLO V - AMMINISTRAZIONE
Art. 13 - Amministrazione della società
La Società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre)
a 11 (undici) membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito
nell’atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.
Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Essi
decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge
e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente
al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di
indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.
Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell’amministratore ai sensi
dell'art. 147 ter ultimo comma D.Lgs 58/1998.
L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la durata e il
numero dei componenti il Consiglio.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte dell'assemblea sulla
base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle
quali dovrà essere contenuta l'indicazione di un numero di candidati pari a 11
(undici), elencati mediante un numero progressivo.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno
essere depositate presso la sede della Società, entro il venticinquesimo giorno
precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e saranno messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le
altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima
della data dell'assemblea.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art.
122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle
soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non
possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste
diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non
saranno attribuiti ad alcuna lista.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad
altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto
nell’Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima
eventualmente consentita da disposizioni di legge o regolamentari.
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno
depositarsi:
(i) l’indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le liste, la
percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta e
l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di
legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla
presentazione delle liste;
(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti
prescritti per le rispettive cariche;
(iii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali
di ciascun candidato con l’eventuale indicazione dell’idoneità dello stesso a
qualificarsi come indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs.
58/1998.
Le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei
requisiti di indipendenza.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono
considerate come non presentate.
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito
precisato:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli
azionisti vengono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati
nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno);
b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia
collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla
precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di
cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero
di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle
liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà
di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del
presente articolo.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata
la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs.
58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero
complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come
ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di
voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo
candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’ordine
progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo
l’ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da
ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il
Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998
pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non
assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera
assunta dall’Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti in
possesso dei citati requisiti.
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, o nel caso in cui non venga
presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto
liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati
con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall’art. 144 -quinquies del
regolamento Consob 11971/99, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge,
senza osservare il procedimento sopra previsto fermo restando l'obbligo della
nomina, a cura dell'Assemblea in un numero di amministratori indipendenti ex
art. 147 ter D.Lgs 58/1998, pari al numero stabilito dalla legge.
Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili
norme di legge o regolamentari.
Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti
ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre,
e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere.
I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di
ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.
I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in
un'unica graduatoria decrescente.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà
eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore
o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore
ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di
tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior
numero di voti.
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà
a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato
che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché
la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea,
si provvederà ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto
appresso indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli
appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e
l’Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso
criterio;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza
ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi
ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il
Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come
successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di
lista.
In ogni caso il Consiglio e l’Assemblea procederanno alla nomina in modo da
assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo
minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.
Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli amministratori
nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso gli
amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la
nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l’Assemblea ne avrà deliberato
il rinnovo.
Art. 14 - Compensi degli amministratori
I. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono
stabiliti dall'assemblea che potrà anche determinare un importo complessivo per
la remunerazione di tutti gli amministratori.
II. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del
loro ufficio.
III. La remunerazione degli amministratori delegati nonché di quelli investiti
di cariche o ruoli particolari e/o specifici è stabilita dal consiglio di
amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.
Art. 15 - Cariche sociali
I. Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea,
elegge tra i propri membri un presidente.
II. Il consiglio può anche eleggere, ove lo ritenga opportuno, uno o più vice
presidenti con il compito di sostituire il presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
III. Il presidente ed i vicepresidenti sono rieleggibili.
IV. Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al
riguardo, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori
Delegati determinando i limiti della delega, con esclusione delle attribuzione
riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ed i poteri di
firma e di rappresentanza, il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare
direttori generali e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti,
determinandone i poteri.
V. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può
a) istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare proprie
attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla
propria competenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di
funzionamento;
b) istituire comitati, determinandone la composizione ed i compiti.
VI. Il consiglio è presieduto dal presidente, o in caso di sua assenza od
impedimento, dal vice presidente più anziano oppure, in mancanza od impedimento
di questi ultimi, dall'amministratore delegato più anziano di età, o infine, nel
caso di assenza anche di questi, dal consigliere più anziano
di età.
VII. Il consiglio può nominare un segretario, anche all'infuori dei suoi membri,
che durerà in carica fino
alla cessazione dell'intero consiglio che ha provveduto alla nomina.
Art. 16 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione
I. Il consiglio di amministrazione si raduna nella sede sociale o altrove,
purché nell'ambito del territorio
nazionale, tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga
opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno (due)
amministratori o da almeno un sindaco.
II. Le convocazioni sono effettuate dal presidente con avviso da inviarsi almeno
5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di
amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e nei casi di urgenza, almeno 24
(ventiquattro) ore prima.
III. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e
può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la
prova dell'avvenuto ricevuto (compresi il telefax e la posta elettronica).
IV. Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche al di fuori della
sede sociale purché in
Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.
V. Il consiglio di amministrazione è validamente riunito, anche in mancanza di
formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i
sindaci effettivi.
VI. E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione
si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione.
VII. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure
trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la
sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.
Art. 17 - Quorum costitutivo e deliberativo del consiglio di amministrazione
I. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della
maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
II. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e
dal segretario nominato dal consiglio di amministrazione.
Art. 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo
I. Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la
gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e
particolarmente sono ad esso riconosciute, per il raggiungimento dei fini
sociali, tutte le facoltà che non siano dalla legge tassativamente riservate
all'assemblea dei soci.
II. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita ai sensi dell'art. 2365
del Codice Civile la competenza, non delegabile ma che potrà comunque essere
rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:
- la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso di Soci;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio
nazionale.
III. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio
sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne
determina il compenso, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti
dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza
in materia amministrativo e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte
del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso
esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo
periodo di tempo.
Art. 19 - Rappresentanza della società
I. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma
sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di
sua assenza o impedimento ai Vice Presidenti. La rappresentanza della società
spetta altresì agli amministratori muniti di delega entro i limiti della delega
conferita.
II. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega, hanno la firma
sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi limitatamente
all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui
siano specificatamente incaricati.
III. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può
essere conferita a dipendenti
e/o terzi dalle persone legittimate alla rappresentanza legale.
Art. 20 - Informativa
I. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per il tramite del
Presidente o degli amministratori cui sono delegati specifici poteri, sono
tempestivamente informati sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società
controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui abbiano un
interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale
soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.
II. L'informativa viene normalmente resa durante le riunioni del Consiglio e
comunque con periodicità almeno trimestrale mediante altre forme di
comunicazione, purché idonee.
TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO
Art. 21 - Il Collegio sindacale
L'Assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due
supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i
doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.
I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche
regolamentare.
La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli
Azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare
alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.
Le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di
uno o più candidati, indicano se la singola candidatura viene presentata per la
carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da
eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad
altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto
rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con
diritto di voto nell’Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale
massima eventualmente consentita o richiamata da disposizioni di legge o
regolamentari.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art.
122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle
soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla
presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di
una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti
espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate
presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità
previsti dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data
dell'assemblea, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme
eventuali ulteriori forme di pubblicità e fermi ulteriori e diversi termini
prescritti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Al fine di
comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero
delle azioni necessarie alla presentazione medesima, i soci devono
contestualmente presentare presso la sede sociale, fermo restando il rispetto di
ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare
vigente:
(i) informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste,
con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta
e di una certificazione emessa dagli intermediari autorizzati, in conformità
alle leggi ed ai regolamenti vigenti dalla quale risulti la titolarità di tale
partecipazione;
(ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali
di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la
carica di sindaco e l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
eventualmente ricoperti in altre società;
(iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,
attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’articolo 144-
quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.
Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà
ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà
risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti.
Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista
che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della
lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che
precede.
In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i
candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista che sarà
risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi
che precedono.
Qualora venga proposta un’unica lista ovvero nessuna lista ovvero nel caso in
cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di
soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall’art. 144 -
quinquies del regolamento Consob 11971/99, risulteranno eletti Sindaci effettivi
e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli
votati dall’Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei
voti espressi in Assemblea.
In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentra il supplente
appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti,
il Sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla
medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del
sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima
lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato
della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.
Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco
di minoranza.
Quando l’Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei
supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio Sindacale si procede come
segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella
lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa
senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella
lista di minoranza, l’Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa,
scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco
da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo
maggior numero di voti.
Qualora l’applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione,
la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l’Assemblea provvederà
con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell’accertamento dei risultati
di quest’ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo
le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche
indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto
parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del D..Lgs. 58/1998, la maggioranza
relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano,
sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi ovvero
ancora dei soci in rapporto di collegamento con i soci che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai
sensi dell’art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99.
I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza
o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi
requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove
deve essere presente almeno un sindaco.
Le materie strettamente attinenti all’attività sociale, ai sensi del Decreto
Ministeriale 162/2000, sono: diritto dei mercati finanziari, diritto
commerciale, architettura, ingegneria..
Art. 22 - Revisione Legale dei Conti
I. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione
iscritta nell'apposito registro, nominata e funzionante ai sensi di legge.
TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
Art. 23 - Esercizi sociali
I. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 24 - Utili
I. Gli utili risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge,
saranno destinati secondo le delibere dell'assemblea ordinaria.
II. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti
dall'organo amministrativo.
III. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della società, dopo 5
(cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili.
Art. 25 - Acconti sui dividendi
I.Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti
sui dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e
nelle forme da queste stabiliti.
TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art 26 - Scioglimento e liquidazione
I. La Società si scioglie nelle ipotesi previste dalla legge.
II. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità
di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27 - Disposizioni finali
I. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si applicano le norme di
legge e/o regolamentari vigenti.
II. Le modifiche degli artt. 9.3 e 10.4 approvate dall'Assemblea del 6 agosto
2010 si applicano alle Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato
dopo la data indicata nell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio
2010, n. 27.