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PIANO Preparato per: OMCEO BI Preparato da: IGEA OGNIBENE Data: 24 GENNAIO 2017 Proposta n.:

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P I A N O Preparato per: OMCEO BI Preparato da: IGEA OGNIBENE Data: 24 GENNAIO 2017 Proposta n.:

 

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Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 e

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019

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Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019 Approvati con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del…31/01/2017. Presentazione Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019 (PTTI) che, come previsto dall’art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione. 1

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SEZIONE I Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 2019 1.INTRODUZIONE Il PTPC dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Biella è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). I contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall’Ordine, il cui personale in servizio è tra i destinatari del PTPC e conseguentemente, dell’attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC). Detto PTPC, inoltre è stato emanato seguendo anche le indicazioni della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO). Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 39/2013, legge n. 98/2013), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013) e di ciclo della performance

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(d.lgs. n. 150/2009 come modificato dalle leggi n.n. 135/2012 e 125/2013), facendo sorgere un’esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni. In tal senso, l’Ordine ha inteso elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti sviluppati nel PTPC e nel PTTI, in particolre per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, sviluppati secondo criteri omogenei. La predisposizione del PTPC, che si è articolata in 4 fasi infra descritte, ha avuto inizio con la nomina del RPC in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, individuato nella figura del dr. Stefano Debernardi che, sostituisce il dottor Berto Ilario Mauro, rimosso, poiche’ avente deleghe gestionali essendo Segretario dell’Ordine in seno al Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Biella . Tenendo conto che il RPC non puo’ essere individuato in un soggetto esterno come avviene per l’organismo di vigilanza di cui al d.lgs.231/2001,l’RPC viene individuato in un profilo, non dirigenziale, che garantisce pero’ competenze necessarie. Quest’ultimo, data l’articolazione della struttura dell’Ordine, con delibera 49 del Consiglio Direttivo del 20/12/2016, ha assunto anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza ed ha il compito di sviluppare le azioni di prevenzione e contrasto della corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza. Le quattro fasi che hanno caratterizzato il progetto sono: 1. Pianificazione; 2. Analisi dei rischi di corruzione; 3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio; 4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti. Il PTPC, che entra in vigore successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine, ha una validità triennale e potrà esse re aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, e verrà

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pubblicato, con valore di comunicazione erga omnes, sul sito dell’Ordine (www.ordinemedicibiella.it) alla voce “TRASPARENZA”. L’aggiornamento annuale del PTPC potrà essere determinato dall’eventuale mutamento della normativa o dall'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTCP, anche dovuti a modifiche legislative delle competenze della Ordine. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze sopraggiunte possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione. 1.2.Obiettivi. L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo dell’Ordine di una corretta e trasparente gestione delle attività istituzionalmente svolte, in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. Il PTPC è inoltre finalizzato ad assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ordine e i soggetti che con lo stesso hanno rapporti, a sviluppare la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione, oltre a produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione, determina un danno per l’Ordine ,ente ausiliario dello Stato. 1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della Corruzione. Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all’esigenza di procedere annualmente alla revisione e all’aggiornamento, si provvede a strutturarlo nel modo seguente: A )una parte generale che comprende: 1. L’indicazione del quadro normativo di riferimento 2. L’elenco delle ipotesi di reato 3. La descrizione della metodologia seguita per l’elaborazione del piano 4. L’individuazione delle misure valide per tutti i processi caratterizzanti

l’attività dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella 5. I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, 6. I compiti del Responsabile della Trasparenza. B) Una parte Speciale nella quale si procede a descrivere:

• I processi e le attività a rischio

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• I reati ipotizzabili in via potenziale • Il livello di esposizione al rischio • Le misure di prevenzione con l’individuazione dei tempi per

l’attuazione delle misure. 1.4.Destinatari del piano In base alle indicazioni contenute nella legge n°190/2012 e nel PNA vengono identificati come destinatari del PTPC: 1. Il Presidente dell’Ordine 2. Il Presidente della Commissione Odontoiatri 3. Il personale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella 4. I Componenti del Consiglio Direttivo 5. I Componenti della Commissione Odontoiatri 6. I Revisori dei Conti 7. I Componenti delle Commissioni 8. I Consulenti 9. I titolari di contratti per servizi e forniture. 1.5.Obbligatorietà. E’ fatto obbligo ai soggetti indicati nel paragrafo 1.4. di osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Piano. PARTE A PUNTO 1 QUADRO NORMATIVO. Nel quadro normativo si defiscono il complesso di regole seguite nella stesura del PTPC. Si richiamano: 1. la legge 6 novembre 2012,n°190.”Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata nella GU N 265 DEL 13/11/2012;

2. Il Piano nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

3. Il DLvo.14/03/2013,n°33,”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle PA;

4. Il D L.vo 08/04/13 n 39 “ Disposizioni in materia in inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli

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enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n°190;

5. Il D.L.vo 30/03/2001,n°165,”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

6. D.P.R.16/aprile 2013,n°62 intitolato”Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165”;

7. Il Decreto legge 18 ottobre 2012,n°179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”convertito con modificazioni dalla legge n°221 del 17/12/2012;

8. Il decreto legge del 31 agosto 2013 n°101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”convertito in legge il 30 ottobre 2013,n°125.

PARTE A PUNTO 2 ELENCO DEI REATI. Il PTPC è redatto per favorire la prevenzione di alcuni reati. 1. Corruzione nell’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.); 3. Corruzione di una persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); 4. Istigazione alla corruzione (art. 322,c.p.); 5. Concussione (art.317c.p.) 6. Indebita induzione a dare o promettere Utilità (art.319-quater c.p.); 7. Peculato (art.316c.p.) 8. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art.316.c.p.); 9. Abuso d’ufficio (art.323 c.p.); 10.Rifiuto di atti d’ufficio, omissione (art.328 c.p.) PARTE A PUNTO 3 METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO. Si articola in 4 fasi : 1. PIANIFICAZIONE 2. ANALISI DEI RISCHI 3. SISTEMA DEL TRATTAMENTO DI RISCHIO 4. STESURA DEL PTPC

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3.1.PIANIFICAZIONE Si procede, in questa fase, ad individuare i settori da coinvolgere nell’attività di predisposizione del PTPC. Si identificano i seguenti soggetti tenuto conto delle attività del nostro Ordine: Segreteria Presidenza Amministrazione. Si e’ provveduto inoltre a definire il quadro dei processi che caratterizzano l’attività dell’Ordine sia quella svolta in base ai compiti ad esso definiti per legge, sia quella di supporto piu’ in generale agli iscritti. 3.2 Analisi dei Rischi. Sono stati considerati i seguenti fattori di rischio: la discrezionalità del processo; la complessità; la tipologia del controllo applicato al processo. Per quanto concerne l’impatto sono stati considerati: l’impatto economico; l’impatto reputazionale; l’impatto organizzativo. 3.3.SISTEMA DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Tale sistema comprende le strategie messe in atto in risposta al rischio e la progettazione di azioni specifiche volte a ridurre le probabilità di corruzione e a limitarne l’impatto. 3.4 STESURA DEL PTPC Tale fase ha riguardato la stesura del Piano e la diffusione dei principi in esso contenuti. PUNTO 4 MONITORAGGIO: Il Monitoraggio avverrà su base annua dal RPC.

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In particolare verificherà: 1. Attuazione dell’attuazione delle misure previste nel piano 2. Svolgimento dei processi a rischio: 3. Analisi delle segnalazioni relative alla commissione dei reati di corruzione

pervenute tramite il meccanismo del WHISTLEBLOWING; 4. La verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal piano sulla base di

segnalazioni avvenuta al RPC da parti di soggetti esterni o interni. 5. Il RPC riferisce al Consiglio direttivo dell’Ordine sull’esito del monitoraggio e

sulle misure adottate. 6. La relazione annuale che il Rpc deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno è

presentata al Consiglio e pubblicata nel Sito Istituzionale. PUNTO 5 Le misure di carattere generale. Le misure di carattere generale si riferiscono a:

• LE MISURE DI TRASPARENZA • Il codice etico e di comportamento; • IL WHISTLEBLOWING • La formazione e la comunicazione del Piano. • LA ROTAZIONE DEL PERSONALE • IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE • ALTRE INIZIATIVE

LE MISURE DI TRASPARENZA La trasparenza deve costituire il principio caratterizzante l’attività dell’Ordine per prevenire la corruzione e più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento. La pubblicazione costante delle informazioni sulle attività permette di svolgere un’azione deterrente per potenziali condotte corruttive, irregolari,o illegali. L’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza,le misure per la trasparenza fanno parte integrante del Piano e vengono pubblicate nel sito istituzionale. IL CODICE ETICO Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenuti regolano il comportamento dei dipendenti ,indirizzandone l’azione amministrativa.

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Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui art.1,comma 2 del D.Lgs n°165 del 2001. Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza di principi di comportamento. Il Codice prevede l’estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell’amministrazione, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione. L’art 4,comma 5,del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. L’art 8 prevede espressamente l’obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPC e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione. Con una chiara disposizione rispetto al passato la legge n 190 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione comporta una responsabilità disciplinare. Il codice incoraggia l’emersione dei valori positivi all’interno e all’esterno dell’amministrazione. Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata presso il responsabile della prevenzione della corruzione,attraverso comunicazione scritta. IL WHISTLEBLOWING Il whistleblowing è un meccanismo per l’individuazione di irregolarità e reati,di cui l’Ordine si avvale per rafforzare la sua azione preventiva della corruzione. L’art 1, comma 51,della legge n°190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, l’inlicienziabilità o la sottoposizione a misure discriminatorie, dirette o indirette. La segnalazione di fenomeni corruttivi o illeciti potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei segnalanti. Tutti coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

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La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazione di sanzioni salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE. La formazione del personale costituisce un cardine del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite la formazione l’Ordine intende assicurare la corretta conoscenza delle regole e dei principi contemplate dal Piano. Si prevede di erogare mediante 4 ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti obiettivi:

1. Contratti e gestione degli appalti; 2. Normativa anticorruzione e analisi dei rischi; 3. Codice di comportamento.

Per quanto riguarda la comunicazione interna, al fine di agevolare la conoscenza del Piano e dei suoi contenuti ,sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell’Ordine, agli esperti e ai consulenti affinché prendano visione del PTPC. Per quanto concerne la comunicazione esterna il PTPC verrà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione TRASPARENZA. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE. Non e’ possibile, considerate le dimensioni del nostro Ordine, la sua struttura e i due dipendenti pensare alla rotazione ,nonostante i ruoli degli stessi non siano stretti e stabiliti ,ma intercambiabili. Il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni personalistiche che possano fare aumentare l’incidenza dei reati connessi alla corruzione. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Il RPC è una figura centrale e a tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento consente di rafforzare il sistema di controllo preventivo.

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L’Ordine ha provveduto ad identificare nella figura del dott. Stefano Debernardi non avendo egli incarichi di responsabilità gestionale e decisionale nelle aree di rischio . Le funzioni e i compiti sono disciplinati dall’art.1,commi 8-10 della legge 190 del 2012 e dal d.lgs.n.39/2013. ALTRE INIZIATIVE: INCONFERIBILITA’,INCOMPATIBILITA’ CONTROLLO SUI PROCEDIMENTI PENALI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI:

• Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e che ne assicurino la rotazione.

I riferimenti normativi statali per il ricorso all’arbitrato sono i seguenti: artt.4,241,242,243 del decreto legislativo 12 aprile 2006,n°163,recante “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI,FORNITURE. Commi 21,22,23,24,25 dell’art.1 della Legge n°190/2012. L’Ordine considerata la propria organizzazione si impegna a limitare il ricorso all’arbitrato a tal fine indicherà,nel sito istituzionale la figura incaricata nominata come arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l’ordine stesso.

• Direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità.

Il D.Lgs n°39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art.1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 190 disciplina:

Le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali in relazione all’attività svolta in precedenza. volte a favorire l’accreditamento di determinati soggetti; Situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali Ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L’Ente e’ tenuto a verificare la sussistenza di condizioni ostative in capo ai dipendenti e ai dirigenti mediante autocertificazione dell’interessato mediante i termini e alle condizioni dell’art.46 del D.P.R N° 445 / 2000 PUBBLICATA SUL SITO DELL’ENTE (art 20 d.lds.n°39/2013. La dichiarazione costituisce sussistenza per l’efficacia dell’incarico.

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Se all’esito di una verifica risultassero la sussistenza di una o piu’ cause ostative l’ENTE dovra’ astenersi dal conferire l’incarico . Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono da considerarsi nulli. A differenza dell’inconferibilità, la causa di incompatibilità puo’ essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi giudicati incompatibili. Qualora si riscontrasse una causa di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni, in caso contrario la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato instaurato. Se la situazione di incompatibilità emerge nel momento dell’incarico la stessa deve essere rimossa prima del conferimento dello stesso. Anche per l’incompatibilità l’accertamento avviene mediante autocertificazione pubblicata nel sito istituzionale. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità. La verifica per l’attribuzione degli incarichi avviene per tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione.

DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SU PROCEDIMENTI PENALI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI. L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante acquisizione di autocertificazione resa dagli interessati. Se all’esito della verifica risultano a carico degli interessati precedenti penali per delitti per delitti contro la pubblica amministrazione l’amministrazione provvede a

• Astenersi dal conferimento dell’incarico; • Applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs.n°39 del 2013, • provvede ad assegnare l’incarico ad un altro soggetto.

L’amministrazione tramite il responsabile della prevenzione provvede a effettuare i controlli sui precedenti penali e le determinazioni conseguenti in caso affermativo Inserire nei bandi per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative di riferimento Adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle Commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso.

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Qualora la situazione di inconferibilità si palesasse nel corso del rapporto i RPC effettuerà contestazione nei confronti dell’interessato, il quale dovrà essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.

• Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti. In merito ai rapporti tra l’Ordine e i soggetti che con esso stipulano contratti si richiama la condotta da tenere nell’espletamento dei compiti di ufficio senza operare scelte contrarie all’Ente e invece dirette a conseguire l’utilità di terzi.

• Iniziative nell’ambito di erogazione di sussidi, sovvenzioni,contributi, ovvero attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Tali iniziative verranno affrontate nella parte speciale :mappatura e analisi dei processi.

PARTE SPECIALE: MAPPATURA,ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI. Nell’analizzare i processi istituzionali l’attenzione e’ stata rivolta alle aree di rischio obbligatorie previste nel PNA. Da un’analisi delle funzioni svolte dall’Ordine e’ stato possibile individuare tre macro aree di rischio specifiche. Si procede all’elencazione delle attività a piu’ elevato rischio di corruzione nonché gli eventi rischiosi e le misure preventive. Si riporta quindi una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche dell’Ordine:

v FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTIINUA v RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITA’ (Attività svolta in seguito

all’abrogazione delle tariffe professionali) v INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI

SPECIFICI.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Possibili eventi rischiosi:

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• alterazioni documentali volte a favorire l’accreditamento di determinati soggetti;

• mancata valutazione con carenza o inadeguatezza dei controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;

• impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; • mancata o inefficienza nella vigilanza sugli enti terzi autorizzati

all’erogazione della formazione; • inefficiente organizzazione nello svolgimento delle attivita’ formative da

parte dell’Ordine. Misure suggerite: controlli sull’attribuzione dei crediti ai professionisti successivi all’evento formativo svolto in maniera residenziale: presenze partecipazione, test per superamento del corso , introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza

Controlli a campione sull’attribuzione dei crediti conseguiti con verifiche periodiche sulla posizione complessiva degli iscritti.

ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITA’ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI Il parere di congruità si rende necessario al professionista che intenda attivare lo strumento monitorio della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente ,nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi ai sensi dell’art.2233 c.c. Il parere di congruità è riconducibile nell’alveo dei provvedimenti di natura amministrativa. Pertanto nello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dell’Ordine possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive: POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI : effettuazione di un’istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l’interessato professionista. Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documento a corredo dell’istanza e necessari per la corretta valutazione dell’attività professionale. POSSIBILI MISURE : necessità di un regolamento interno in coerenza con la legge 214/90 ove non già adottato in base all’autonomia dell’ente che disciplini :

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a)Commissioni da istituire per i pareri di congruità b)specifici requisiti richiesti ai componenti della Commissione c)modalità di funzionamento delle Commissioni d)rotazione dei soggetti che istruiscono le domande e)Organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione,sulle richieste dei pareri di congruità rilasciati al fine di disporre parametri di confronto.

INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

L’area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui l’Ordine è chiamato alla nomina, a vario titolo di professionisti, ai quali conferire incarichi. POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI : Gli eventi rischiosi possono riguardare la violazione dei principi di terzietà, ovvero equidistanza di colui che giudica gli interessi in gioco, imparzialità e concorrenza. Tale violazione puo’ concretizzarsi, ad esempio, nella nomina dei professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell’Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti/destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti idoneo allo svolgimento dell’incarico. POSSIBILI MISURE. Le misure preventive possono essere individuate:

nell’emanazione di bandi tra i soggetti in possesso dei requisiti; garantendo la massima trasparenza e pubblicità delle procedure ricorrendo dunque a procedure di selezione pubbliche con pubblicazione degli esiti di bando e motivazione delle scelte operate. Valutazione delle offerte, e dei requisiti di aggiudicazione, verifica di offerte anomale

1. Al bando deve essere garantita la massima diffusione per consentire diffusa partecipazione dei soggetti

2. indicato l’oggetto del bando e o fornitura richiesta 3. titoli richiesti, 4. criteri di aggiudicazione. 5. Dichiarazione in capo ai Commissari di concorso di insussistenza di

situazione di incompatibilità tra essi e i con correnti Dichiarazione

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espressa, all’interno dell’atto di approvazione della graduatoria, da parte dei commissari, in merito all’assenza di conflitti di interesse ex art.6 bis L.241/90

Per creare un contesto sfavorevole alla corruzione si suggerisce la distinzione tra il responsabile del Procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti.

Qualora si procedesse a nomine fuori dalle normali procedure ad evidenza pubblica (incarico di modica spesa procedura in economia, diretta)sono auspicabili le seguenti misure:

1. Utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento 2. Rotazione dei soggetti da incaricare 3. Valutazione preferibilmente collegiale delle designazioni dirette da

parte del Presidente solo in casi d’urgenza 4. Se la designazione avviene da parte del Presidente, con atto motivato,

prevede la successiva ratifica da parte del Consiglio; 5. Verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto

d’interesse nei confronti del soggetto che nomina il soggetto a cui affidare l’incarico richiesto.

PROVVEDIMENTI A DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO: Processo interessato : Concessione di Patrocinio : è l’adesione simbolica dell’Ordine dei Medici ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la professione medica e il territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l’Ordine. Richiesta di patrocinio Rischio: procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio del destinatario. Misura suggerita: puntuale valutazione collegiale delle richieste.

Concessione di Contributo: l’erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali

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Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonche’ attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere: Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento Rispetto del Regolamento Contributi dell’Ente Responsabilità in capo al consiglio Direttivo. Pubblicazione nei siti istituzionali delle iniziative prese. REGOLAMENTO: SOGGETTI BENEFICIARI DI PATROCINIO E CONTRIBUTI. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio: a) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001; b) le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro che si occupano di professione medica c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l’attività prevista dallo statuto I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini. CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione a seguito di valutazione specifica che tenga conto dei seguenti criteri:

1. Coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Ordine e pertanto destinata all’aggiornamento e al progresso culturale degli iscritti OMCEO BI nel rispetto del Codice Deontologico.

2. rilevanza qualitativa dell’iniziativa per la categoria medica

3. Presenza nel programma di argomenti di interesse medico-odontoiatrico. 4. Assenza di scopi di lucro

RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione. Ogni anno, L’Ordine individua e pubblicizza, attraverso appositi avvisi pubblicati sul proprio sito internet che fissano modalità e

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termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l’anno successivo E’ fatta salva la facoltà per l’Ordine, in casi straordinarie di particolare rilevanza, di prendere in considerazione domande di contributo presentate fuori dai termini fissati dall’avviso pubblicato sul sito internet e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. Il contributo è concesso con deliberazione del Consiglio Direttivo del su istruttoria e proposta motivata del Tesoriere . La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato: a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento; b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell’iniziativa rispetto alle finalità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. DOMANDA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI Le domande di vantaggio economico devono essere formulate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. Il vantaggio economico è concesso con delibera del Consiglio Direttivo previo assenso scritto del Tesoriere La delibera deve evidenziare: a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento; b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell’iniziativa rispetto alle finalità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella c) il valore del vantaggio economico concesso. RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO Le domande di patrocinio devono essere formulate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato

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esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda. Il patrocinio è concesso con lettera del Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo su istruttoria del Tesoriere L’istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l’iniziativa per la quale le medesime sono state concesse mantenendo indenne l Ordine da qualunque responsabilità in relazione all’utilizzo del denaro o dell’utilità ricevuta PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno dell’Ordine in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il patrocinio del OMCEO BIELLA” o “con il contributo del OMCEO BI Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso all’Ordine per la preventiva visione e approvazione. RENDICONTAZIONE : Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell’iniziativa corredata dalla documentazione giustificativa e in particolare: a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 120 giorni dalla conclusione dell’iniziativa: a) documentazione attestante l’avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza. ab) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti . Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

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b) in caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell’attività: 1. )rendiconto economico finanziario dell’iniziativa con indicazione delle voci di

entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

2. )nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell’avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. d) in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell’attività:)relazione illustrativa dell’attività svolta; rendiconto economico dell’attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’attività per la quale è concesso il contributo. CONTROLLI L’Ordine dei Medici di Biella si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa. Qualora il Patrocinio, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. ELENCO DEI BENEFICIARI Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal l’Ordine dei Medici di Biella con cadenza annuale verrà pubblicato sul sito Istituzionale l’elenco dei soggetti beneficiari . ALTRE AREE DI RISCHIO: Iscrizione cancellazione Albi Professionali: Rischio: Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio del destinatario con danno dell’Ente. Misura suggerita: verifica tempestiva e puntuale delle autocertificazioni rese dagli interessati. Verifica a campione dei titoli dei professionisti Pratiche Previdenziali Enpam:

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Rischio Mancato rispetto disciplinare o errato svolgimento del processo per procurare vantaggi non dovuti: Misura suggerita: Applicazione puntuale dei regolamenti e controllo a campione delle pratiche svolte. Gestione del PERSONALE Rischi: Reclutamento Misura suggerita : espletamento di procedure concorsuali ,assunzione tramite centro per l’Impiego (livelli A) Mobilità tra Enti, Dichiarazione in capo ai commissari di concorso di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, rotazione dei Membri della Commissione di Concorso, obbligo di adeguata istruttoria, rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. AGGIORNAMENTO SEZIONE II PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2017/2019

Trasparenza La trasparenza è una misura di prevenzione della corruzione e un asse portante della polita anticorruzione impostata dalla legge 190/2012 Con il programma triennale l’Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse,i propri obiettivi di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione in coerenza con i principi disciplinati dalla legge 190/2012. FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ORDINE : Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti attribuzioni:

• Albi professionali degli iscritti (con delega di compilazione ai dipendenti) • Vigilare alla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine dei

Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni; enti ed organizzazioni ;

• promuovere le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; • dare il proprio contributo di esperienza e conoscenza alle autorità per lo studio

e la soluzione di problemi sanitari provinciali e locali;

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• Esercitare potere disciplinare nei confronti dei Sanitari iscritti all’albo dei medici Chirurghi ed all’Albo degli Odontoiatri ,rispettivamente dalla commissione di disciplina Medica e degli Odontoiatri:

• Procurare la conciliazione nelle controversie tra sanitari o tra medici e persone od enti per le quali il medico abbia prestato attività professionale in relazione agli onorari;

LA STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO : DOTT. ENRICO MODINA -PRESIDENTE DOTT. FRANCO FERRERO -VICE PRESIDENTE DOTT. BERTO ILARIO MAURO- SEGRETARIO DOTT. MASI FABIO- TESORIERE DOTT. ENRICO BUSCAGLIA -CONSIGLIERE DOTT. STEFANO DEBERNARDI- CONSIGLIERE DOTT. CERUTTI ANDREA -CONSIGLIERE DOTT. DI NUBILA CLAUDIO -CONSIGLIERE DOTT. GABRIELE JON -CONSIGLIERE ODONTOIATRA DOTT. MOTTA GIANCARLO -CONSIGLIERE ODONTOIATRA COMMISSIONE ODONTOIATRI DOTT.GABRIELE- JON PRESIDENTE DOTT. MOTTA GIANCARLO- CONSIGLIERE DOTT.ELLENA FRANCA-CONSIGLIERE DOTT. MAFFEI CARLO -CONSIGLIERE COLLEGIO DEI REVISORI: DOTT.SSA PAOLA FERRARI PRESIDENTE DOTT.SSA ZAVALLONE ANNALISA Revisore DOTT.SSA DI PERNA VALENTINA Revisore DOTT.SSA RUGGIERI MARIA Revisore

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RIFERIMENTI NORMATIVI Il D.Lgs n33/13 chiamato “Decreto Trasparenza” contiene il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, uniformando gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le Amministrazioni pubbliche. Il D.Lgs. n.33/13 ART. 11 ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina anche agli ordini in quanto amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1,COMMA 2,DEL d.lgc.165/01. La legge 125/13 ha inoltre previsto che negli Ordini e nei Collegi professionali non debba essere istituito l’Organismo indipendente di valutazione dunque ‘Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)riveste un ruolo strategico nell’ambito del ciclo di gestione della performance e nella realizzazione dei piani triennali della trasparenza. Pertanto questo PTTI non contiene il Piano della Performance previsto dal D.Lgs.150/09. L’Ordine dei Medici di Biella garantisce comunque un meccanismo di valutazione volto ad assicurare uno standard qualitativo ed economico del servizio . La Fnomceo ha individuato i responsabili e il complesso delle misure volte ad assicurare l’applicazione delle regole di cui alla Legge 190/12 e del D.Lgs.33/13 con le seguenti comunicazioni Comunicazione 1 del 10/01/13 Comunicazione 21 del 10/04/2013 Comunicazione 24 del 19 aprile 2013 Comunicazione 32 del 08/05/2013 Comunicazione 13 del 31/01/2014 UFFICIO E PERSONALE COINVOLTI NEL PROGRAMMA. Il responsabile della Trasparenza lo aggiorna ogni anno entro il 31 gennaio di ogni anno. Il responsabile della Trasparenza è stato individuato nella figura di dott.Stefano Debernardi __________________ Con delibera del _31/01/2017______________________ I compiti del Responsabile della Trasparenza sono: promuovere e coordinare l’elaborazione e l’aggiornamento del Piano triennale della Trasparenza: curare il coinvolgimento delle unità organizzative dell’Ente: sovrintendere agli obblighi di pubblicazione;

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ricevere le richieste di accesso civico dei cittadini. Il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnala all’ANAC i casi di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione.(art 43 comma 1). Il responsabile della Trasparenza illustra ai membri del Consiglio Direttivo dell’Ordine in uno specifico incontro i contenuti del Piano.

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ordine, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse ad esso assegnate. 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio Essa integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Limiti alla trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 2. La pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine di dati relativi ai componenti del Consiglio e ai responsabili titolari degli uffici dell’ENTE è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 3. L’Ordine può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l’obbligo di pubblicare ai sensi del

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presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo, per quanto ritenuto necessario, alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. 4. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, l’Ordine provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati, sul sito istituzionale dell’Ordine, tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell’atto. 2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale. 3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dall’Ordine con apposita delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione. Tali periodi decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente o dalla delibera dell’Autorità di cui al presente comma. 4. Non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente Regolamento le notizie, i dati, le informazioni e i documenti riservati e tutelati ai sensi delle leggi speciali, nonché i procedimenti ad essi relativi.

3. . Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale dell’ENTE è collocata un’apposita sezione denominata «AMMINISTRAZIONE Trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. L’ENTE può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Autorità Trasparente» relativamente ai dati personali, anche contenuti in documenti.

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2. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 7, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono cancellati dal sito e conservati in appositi archivi.

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione dell’ENTE

1. L’Autorità pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi a:

a. componenti del Consiglio; b. articolazione degli uffici, competenze di ciascun ufficio dirigenziale, nomi dei

relativi responsabili; c. illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e

comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’Autorità, mediante l’organigramma;

d. elenco dei numeri di telefono nonché caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali dell’Autorità.

Con riferimento ai componenti del Consiglio, l’Ordine pubblica i seguenti documenti e informazioni:

4. l’atto di nomina o gli estremi identificativi dell’atto di nomina, con l’indicazione della durata dell’incarico;

5. il curriculum vitae; 6. il compenso spettante (ove previsto)

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. L’Ordine pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza con facoltà di pubblicare in forma aggregata le informazioni relative alle posizioni di minore rilievo:

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a. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b. il curriculum vitae; c. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza

o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L’Ente pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L’Ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale

1. L’Ente pubblica ed aggiorna annualmente i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato e del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione. 2. L’Ente pubblica gli accordi negoziali e le modifiche regolamentari concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale. 3. L’Ente pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

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Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e all’attribuzione di premi al personale

1. L’ENTE pubblica i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti. 2. L’ENTE pubblica i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

1. L’ENTE pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

1. L’Autorità pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici

1. L’Autorità pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento e il dati per la fatturazione elettronica 2. Gli operatori economici che effettuano il pagamento del contributo obbligatorio per il tramite del servizio di riscossione.

ACCESSO CIVICO Viene regolamentato l’istituto dell’accesso civico inteso come diritto di chiunque di accedere alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente; La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile

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della Trasparenza, ”disponibile all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’accesso civico, non deve dunque essere confuso con il diritto di accesso agli atti perché per effettuare l’accesso civico non c’è bisogno di provare alcune interesse nei confronti dell’informazione richiesta; nel diritto di accesso disciplinato dalla Legge n. 241/1990, invece, è prevista la verifica di una situazione legittimante in capo al soggetto che fa la richiesta, nel senso che quest’ultimo deve avere un interesse diretto, concreto ed attuale nei confronti del documento che richiede. In sostanza, è necessario distinguere tra quanto è oggetto di pubblicazione per legge, per cui vale la disciplina dell’accesso civico e il resto, per cui si dovrà fare riferimento ancora alla disciplina del diritto di accesso agli atti di cui alla legge del ’90 su richiamata.

QUALI DATI DEVONO ESSERE PUBBLICATI DALLA P.A.

I dati che le PA sono tenute a pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali possono essere, in sintesi, così raggruppati:

1) obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle PA:

• organigramma dell’ente con struttura degli uffici e relative funzioni; • dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico (es. atto di

nomina, la durata dell’incarico, il CV, i compensi percepiti, i costi di viaggi e trasferte, altre cariche ricoperte ecc.);

• dati relativi ai dirigenti, ai consulenti ed ai collaboratori; • dati relativi alla dotazione organica e al costo del personale; • dati relativi agli incarichi conferiti e autorizzati ai pubblici dipendenti; • i bandi di concorso; • dati relativi alla distribuzione dei premi e al sistema di valutazione; • dati sulla contrattazione collettiva (cioè gli accordi stipulati con le

organizzazioni sindacali); • dati relativi alla struttura, al personale e ai costi degli enti controllati o

partecipati; • le autorizzazioni, le concessioni ed altri provvedimenti relativi alla scelta

dei contraenti nei contratti pubblici, appalti ecc.;

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• gli atti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi o altri vantaggi economici ad altri enti pubblici o privati;

2) obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche:

• i bilanci preventivi e consuntivi; • i beni immobili e la gestione del patrimonio;

3) obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati:

• i dati relativi ai servizi erogati (la qualità, i costi sostenuti per erogarli, i tempi di erogazione ecc.);

• i tempi di pagamento; • i dati relativi ai procedimenti amministrativi (le unità e i soggetti

responsabili di ogni procedimento, i termini e le modalità);

4) obblighi di pubblicazione in settori speciali:

• le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

• i dati relativi alla pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche;

• gli strumenti urbanistici e i piani territoriali; • informazioni ambientali; • dati relativi ai conferimenti di incarichi nel servizio sanitario nazionale.

Qualora la PA ometta la pubblicazione di questi documenti, dati o informazioni

• chiunque può richiedere che il dato mancante venga pubblicato attraverso una richiesta di accesso civico.