Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione:...

70
Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile Il ministero: videosorveglianze o sistemi Ztl non bastano a punire chi gira senza revisione o Rc auto. Ma alcuni Comuni superano la norma: «I nostri vigili fanno le verifiche e poi parte l’ingiunzione»di Francesco Romani MANTOVA. Le telecamere per la sicurezza o per l’accesso alle Ztl non possono sanzionare in modo automatico veicoli che risultano sprovvisti di assicurazione o non revisionati. Per farlo è invece necessaria la presenza del vigile accertatore sul posto. A chiarirlo il ministero dei Trasporti rispondendo ad una interpellanza presentata da una ditta mantovana produttrice di sistemi di sicurezza. Il concetto è stato anche ribadito recentemente nel Mantovano dal formatore della polizia locale per la Regione Lombardia, Maurizio Marchi che a Quistello ha parlato ad una platea di 250 agenti di polizia locale. L’esperto ha fugato i dubbi emersi dalla recente legge di Stabilità che ha autorizzato «appositi dispositivi e apparecchiature di rilevamento» a verificare anche il rispetto degli obblighi assicurativi e della revisione. «Al momento ha precisato - in Italia non esiste alcun apparecchio omologato per farlo e occorrerà aspettare almeno un anno per avere il primo». E nel frattempo? Alcuni Comuni, come Casalmoro, si sono attrezzati istituendo il “doppio accertamento” nel senso che la telecamera segnala i veicoli non in regola ed il vigile esegue la seconda verifica in ufficio. Dopodiché invita l’automobilista a dimostrare di essere in regola e, solo se non riceve risposta, scatta la sanzione di 130 euro. Il caos, quando si parla di legislazione in Italia, è sempre in agguato. Così la legge di stabilità 2016 del 28 dicembre scorso ha introdotto la possibilità di accertare la mancata revisione o il mancato pagamento dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli attraverso «dispositivi o apparecchiature di rilevamento». La legge ha solo messo nero su bianco una cosa che già esiste, ovvero i rilevatori di targa che leggono i dati del veicolo e, collegandosi in tempo reale con la banca dati del Ministero, indicano se l’automezzo è rubato, ha la revisione o l’assicurazione scaduta o non valida. Ma da qui a rendere automatica la sanzione, come nel caso degli autovelox omologati, ne passa. «Il problema è complesso spiega Marchi . In Italia le sanzioni per la violazione del codice possono essere fatte solo in due modi: con la presenza dell’accertatore, cioè del vigile, o “in remoto”, attraverso dispositivi ottici e informatici. Questi, per essere validi, devono essere omologati per una specifica funzione. Per esempio gli apparecchi autovelox o i tutor autostradali sono omologati solo per il superamento del limiti di velocità; i rosso stop per le infrazioni semaforiche, i varchi elettronici per le violazioni degli accessi alle Ztl e così via. Così se a un varco Ztl passa un veicolo non autorizzato, ma che contemporaneamente non è in regola con la revisione e lo strumento lo rileva, la polizia locale può elevare contravvenzione solo per il passaggio vietato. Nel caso il vigile sia materialmente presente, allora può contestare anche la mancata revisione. Nel caso delle telecamere di sicurezza, non si possono dare multe automatiche. Serve sempre la presenza del vigile».

Transcript of Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione:...

Page 1: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile Il ministero: videosorveglianze o sistemi Ztl non bastano a punire chi gira senza

revisione o Rc auto. Ma alcuni Comuni superano la norma: «I nostri vigili fanno le

verifiche e poi parte l’ingiunzione»di Francesco Romani

MANTOVA. Le telecamere per la sicurezza o per l’accesso alle Ztl non possono sanzionare in

modo automatico veicoli che risultano sprovvisti di assicurazione o non revisionati. Per farlo è

invece necessaria la presenza del vigile accertatore sul posto.

A chiarirlo il ministero dei Trasporti rispondendo ad una interpellanza presentata da una ditta

mantovana produttrice di sistemi di sicurezza. Il concetto è stato anche ribadito recentemente nel

Mantovano dal formatore della polizia locale per la Regione Lombardia, Maurizio Marchi che

a Quistello ha parlato ad una platea di 250 agenti di polizia locale. L’esperto ha fugato i dubbi

emersi dalla recente legge di Stabilità che ha autorizzato «appositi dispositivi e apparecchiature di

rilevamento» a verificare anche il rispetto degli obblighi assicurativi e della revisione.

«Al momento – ha precisato - in Italia non esiste alcun apparecchio omologato per farlo e

occorrerà aspettare almeno un anno per avere il primo». E nel frattempo? Alcuni Comuni, come

Casalmoro, si sono attrezzati istituendo il “doppio accertamento” nel senso che la telecamera

segnala i veicoli non in regola ed il vigile esegue la seconda verifica in ufficio. Dopodiché invita

l’automobilista a dimostrare di essere in regola e, solo se non riceve risposta, scatta la sanzione di

130 euro.

Il caos, quando si parla di legislazione in Italia, è sempre in agguato. Così la legge di stabilità 2016

del 28 dicembre scorso ha introdotto la possibilità di accertare la mancata revisione o il mancato

pagamento dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli attraverso «dispositivi o apparecchiature di

rilevamento». La legge ha solo messo nero su bianco una cosa che già esiste, ovvero i rilevatori di

targa che leggono i dati del veicolo e, collegandosi in tempo reale con la banca dati del Ministero,

indicano se l’automezzo è rubato, ha la revisione o l’assicurazione scaduta o non valida. Ma da

qui a rendere automatica la sanzione, come nel caso degli autovelox omologati, ne passa.

«Il problema è complesso – spiega Marchi –. In Italia le sanzioni per la violazione del codice

possono essere fatte solo in due modi: con la presenza dell’accertatore, cioè del vigile, o “in

remoto”, attraverso dispositivi ottici e informatici. Questi, per essere validi, devono essere

omologati per una specifica funzione. Per esempio gli apparecchi autovelox o i tutor autostradali

sono omologati solo per il superamento del limiti di velocità; i rosso stop per le infrazioni

semaforiche, i varchi elettronici per le violazioni degli accessi alle Ztl e così via. Così se a un varco

Ztl passa un veicolo non autorizzato, ma che contemporaneamente non è in regola con la

revisione e lo strumento lo rileva, la polizia locale può elevare contravvenzione solo per il

passaggio vietato. Nel caso il vigile sia materialmente presente, allora può contestare anche la

mancata revisione. Nel caso delle telecamere di sicurezza, non si possono dare multe

automatiche. Serve sempre la presenza del vigile».

Page 2: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

«Noi – spiega il sindaco di Casalmoro, 2.300 abitanti e 46 telecamere di sicurezza – da tempo

usiamo le telecamere come indicazione agli uffici per far avviare un procedimento amministrativo.

Le multe non partono in automatico, ma solo dopo il vaglio del vigile. Ricorsi? Pochi, e quasi tutti

vinti. Togliendo dalla strada i mezzi non assicurati e revisionati svolgiamo una funzione sociale

utile. E c’è chi, multato, ci ha anche ringraziato». 26 gennaio 2016

Page 3: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio?

La multa comminata automaticamente per la mancata revisione, grazie alla totale informatizzazione delle pratiche, appare improbabile.

REVISIONI: ARGOMENTO SPINOSO - Da che è stato varato (nel 1992) il codice della strada attualmente in

vigore, il tema delle revisioni dei veicoli è sempre stato tra quelli che hanno dato più da discutere. Ovviamente

anche in conseguenze dei dettami delle normative europee in materia, ma non solo. L’adozione degli strumenti

telematici per lo svolgimento delle revisioni è stata, ed è, una delle vicende molto al centro delle discussioni.

MULTE “VIRTUALI”? - L’ultimo episodio è quello delle mancate revisioni punibili automaticamente senza che il

veicolo in questione sia fermato su strada dagli organi di polizia. Nei giorni scorsi la cosa ha costituito argomento

di numerosi articoli pubblicati da svariati giornali.

EVOLUZIONE (LENTA) IN CORSO - La cosa è derivata dalla fase importante che sta vivendo il processo di

ammodernamento delle modalità di svolgimento delle revisioni, un processo che fu avviato nel lontano1999… In

pratica il ministero dei Trasporti ha precisato che ormai tutta la trafila delle revisioni deve avvenire sulla base di

atti telematici, così che tutto possa essere documentato e verificato, senza spazi per i comportamenti disinvolti

che hanno permesso spesso anomalie e comportamenti non corretti. In conseguenza di questa totale

informatizzazione, attraverso l’archivio delle revisioni il data base del ministero dei Trasporti è in grado di rilevare

automaticamente ai veicoli che “saltano” la revisione.

TUTTO VIA COMPUTER - In base alle procedure previste, la revisione di ogni singolo veicolo deve essere

prima “prenotata” dall’officina-centro di revisione attraverso apposito programma informatico che opera

telematicamente con la sede centrale. Assieme alla prenotazione deve esserci anche la prova dell’avvenuto

pagamento di quanto dovuto per la revisione. Quindi, dopo non più di un’ora dalla conclusione delle operazioni

di ispezioni e verifiche tecniche, le risultanze delle stesse vengono trasmesse all’archivio centrale della

Motorizzazione, che può così dare l’okay per la stampa dell’apposito talloncino da apporre sulla carta di

circolazione a testimonianza del superamento positivo della revisione. Tutto ciò rigorosamente ed

esclusivamente per via telematica.

QUASI BUFALA? - Queste procedure - basate sul protocollo informatico MCTCNet2, che tutti centri di revisione

devono utilizzare - nella diffusione mediatica sono state abbinate alla possibilità che gli intestatari delle vetture

che risultino non presentate alla revisione quando dovuto, vengano raggiunti automaticamente dalla multa

prevista dal codice appunto per chi circola con l’auto non revisionata. Da lì gli innumerevoli titoli: “Salta la

revisione? La multa arriva automaticamente”.

PUNIBILI SE SI CIRCOLA - Il codice della strada, al comma 14 dell’articolo 60 (quello che si occupa delle

revisioni), però recita esplicitamente che è punito chi “circola con un veicolo che non sia stato presentato alla

prescritta revisione…”. Dunque il veicolo deve essere colto mentre circola sulle strade pubbliche. Non è

sufficiente il riscontro amministrativo informatico secondo cui l’automezzo non è stato revisionato al momento

dovuto.

RILEVAMENTO STRUMENTALE NON PER TUTTO - Perché la sanzione possa essere comminata ci deve

essere dunque un rilevamento su strada. Dispositivi tecnici di tipi diversi sono notoriamente utilizzati per

controllare il traffico e rilevare anche le targhe dei veicoli (con tanto di foto degli stessi). Ma questo avviene per

contrastare alcune infrazioni di particolare pericolosità, come l’eccesso di velocità e il sorpasso in luogo e

situazione dove non è consentito. Ma tale ricorso alla tecnologia si basa su una norma introdotta appositamente:

il decreto legislativo 121 del 2002, che all’articolo 4 appunto permette la contestazione delle infrazioni ai limiti di

velocità e alle regole per il sorpasso anche solo in base all’accertamento strumentale. Ma soltanto appunto per

quelle infrazioni particolari.

Page 4: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

RILEVAMENTO STRUMENTALE PER L’ASSICURAZIONE - Un ampliamento di questa possibilità di ricorso

alla tecnologia era compreso nella prima bozza del testo della legge di stabilità 2015 su cui si sta tanto

discutendo. All’articolo 44 era previsto che gli apparati di rilevamento potessero essere impiegati per controllare

se i veicoli rilevati fossero o meno in regola con l’assicurazione Rc auto. L’idea è che l’impianto fotografi le

targhe e le immagini vengano scansionate elettronicamente per rilevare il numero di targa e procedere così al

controllo sull’assicurazione (ovviamente con obbligo delle compagnie di comunicare al “cervellone” del ministero

dei Trasporti ogni polizza sottoscritta).

TUTTO DA RIFARE- Ma a quanto pare l’ipotesi è tornata in alto mare, in quanto stando alle ultime notizie

provenienti da Roma, la misura in questione sarebbe stata cancellata dalla bozza della legge. Ciò per non pochi

dubbi di applicabilità. Comunque il riferimento della legge di stabilità era soltanto per le polizze rc auto e non le

revisioni. Per cui affinché l’automatismo possa essere applicato in caso di “saltata” revisione, dovrebbe esserci

un provvedimenti ad hoc ed esplicito.

QUESTIONI DI BURORAZIA - In conclusione, non si può tacere che il ministero dei Trasporti, con la

Motorizzazione, è un nodo dell’amministrazione che brilla particolarmente per la farraginosità delle norme che

emana. Proprio ieri il Corriere della sera ha pubblicato un articolo di Gian Antonio Stella in cui la Motorizzazione

viene indicata come la sicura vincitrice di un ipotetico campionato di burocrazia. A sostegno della accusa,

l’articolo riporta la produzione di circolari (sono due) per spiegare la norma che impone la registrazione alla

Motorizzazione del nome di chi guida regolarmente un’auto non di sua proprietà. Si tratta di 65 pagine di

circolare per dirimere una norma che è scritta con sei righe. Per la cronaca l’estensore delle circolari è lo stesso

dirigente architetto Maurizio Vitelli che ha emesso il non meno abbondante corredo di circolari a proposito delle

modalità telematiche per le revisioni.

Page 5: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Street Control in Italia per multare la sosta selvaggia di

Dario D'Elia - @dariodelia74

11 Gennaio 2016, 11:52

Fonte: Il Corriere della Sera

245 commenti

A Milano, Palermo, Roma, Firenze, Livorno e Foggia alcune pattuglie dei vigili montano lo Street Control.

Un sistema per sfornare 6 verbali al minuto. inCondividi6

Gli automobilisti malati di sosta selvaggia hanno un nuovo nemico: si chiamaStreet

Control. Da qualche tempo a Milano, Palermo, Roma, Firenze, Livorno e Foggia hanno

iniziato a circolare le prime pattuglie dei vigili dotate di un sistema di telecamere capace

di fotografare (a 20 metri di distanza massima) le targhe dei veicoli e sfornare fino a 6

verbali al minuto. Per altro anche di notte grazie a un sensore a raggi infrarossi.

Il sistema non è completamente automatizzato ma richiede sempre la presenza di un

vigile che tramite tablet accerti le irregolarità. Dopodiché grazie a un collegamento in

remoto alle banche dati della polizia locale, assicurazioni e motorizzazione civile è

possibile controllare anche lo stato assicurativo, eventuali denunce per furto, revisione e il

pagamento del bollo. Insomma, parcheggiare male un'auto potrebbe costare moltissimo.

Il cosiddetto verbale "in differita" è stato impugnato da numerosi automobilisti di fronte ai

giudici di Pace e Prefetti poiché sarebbe contrario al codice della Strada. Dello stesso

avviso i vigili urbani di alcune città, timorosi di rendersi conniventi con l'azione un po'

spregiudicata di molti Comuni – più concentrati a fare cassa che reale prevenzione.

Page 6: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

La questione però è stata definitivamente affrontata e risolta con il parere (4.851/2015)

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'impiego dello Street Control è lecito a

patto che rispetti due condizioni: l'irregolarità deve essere verificata in tempo reale da un

vigile tramite tablet e il conducente non deve essere alla guida o nei paraggi.

"I sindaci non vogliono fare cassa con le multe e ogni città sta vedendo come utilizzare

virtuosamente questo strumento", ha dichiarato Guido Castelli, delegato dell'Associazione

dei Comuni d'Italia per la finanza locale al Corriere della Sera. "Ad esempio a Foggia, sul

sito del Comune, sono indicate le strade visionate dallo Street Control".

Se da una parte la sosta selvaggia in alcune città è quasi un atto di sopravvivenza, per

quanto criticabile, bisognerebbe ricordare che il fenomeno dei veicoli circolanti senza

assicurazione è sempre più preoccupante.

"Stimiamo che siano circa quattro milioni", ha spiegato dice Umberto Guidoni,

responsabile del settore auto dell'Associazione nazionale imprese assicuratrici. "Per

questo abbiamo dato accesso alla nostra banca dati per scoprire più mezzi non assicurati

possibili. Siamo fiduciosi anche per gli altri provvedimenti antifrode come la

dematerializzazione dei contrassegni assicurativi".

Page 7: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Ma funziona davvero? A Palermo nel 2015 solo quattro pattuglie hanno emesso 38 mila

verbali, di cui 33 mila per sosta in doppia fila. Il 50% in più rispetto al 2014.

Page 8: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

StudioMarino.com

MULTE AUTO COME DIFENDERSI Ultimo aggiornamento 07/05/2016

LA CONSULENZA GRATUITA È ESCLUSA PER LE MULTE AUTO

Ogni anno ai poveri contribuenti arrivano multe per autovetture mai notificate, come ci si può difendere? Ormai lo strumento delle multe apparentemente è finalizzato a prevenire incidenti, ma nella realtà è uno strumento per fare soldi e basta! Un’altra tassa occulta nel panorama martoriato dei sudditi contribuenti. Tra l’altro i limiti di velocità passano da 70 a 30, da 50 a 20, che per rispettarli ci vorrebbe un auto futuristica, poi andare a 30 all’ora significa scendere a piedi e spingere la macchina. Autovelox, tutor, vigili elettronici secondo la vostra esperienza a cosa servono veramente? Veniamo ad analizzare i termini e conoscere tutta la normativa per difendersi

Entro quando va notificata una multa?

La prima cosa che bisogna sapere, è che all'atto dell'infrazione stradale l'ente (Vigili Urbani, Carabinieri...) deve notificare il verbale entro 90gg (dalla data dell'accertamento dell’infrazione prima era di 150gg fino al 13/08/2010, dal 14/08/2010 il termine è stato ridotto a 90 dall’articolo 36 della legge n. 120/2010), ex art.201 codice della strada decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 con apposita notifica ai sensi dell'art 140 cpc.

Da quando decorre il termine per la notifica della multa, dalla data dell’infrazione o dalla data dell’accertamento? Da quando è stata commessa l’infrazione

Quando il legislatore ha istituito l’art. 201 del codice della strada (decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285) ha stabilito che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata , deve, entro novanta giorni dall'accertamento. "Le amministrazioni pubbliche interpretano che l'accertamento inizia quando l'operatore verifica l'infrazione". Questo modus operandi mal si concilia con il principio della certezza del diritto, ovvero sul principio che le notifiche debbano avvenire in termini certi, ma si sposa bene con il fare soldi per sanare i bilanci dei comuni; infatti gli agenti possono a questo punto visionare quando vogliono esponendo gli automobilisti a una indeterminata vessazione. Tale questione è al vaglio del parlamento sollevata da pochi giorni dal ministro Lupi, staremo a vedere cosa succederà.

Una volta notificato il verbale entro quanto tempo la multa va iscritta a ruolo? Entro 2 anni

L’art. 1 comma 153 della L. 24/12/2007 n.244 nota come finanziaria 2008, stabilisce semplicemente che, una volta che il comune ha consegnato il ruolo al concessionario (l’esattoria), questi ha 2 anni di tempo per notificarli. Quindi se avete preso una multa nel 2014 e il comune da il ruolo all’esattoria nel 2015 questi deve notificare la cartella entro 2 anni dall’iscrizione a ruolo ossia nel 2017, l’iscrizione a ruolo è rilevabile in cartella sotto la voce ruolo reso esecutivo il…

Si riporta la norma approvata dalla finanziaria L. 24 dicembre 2007, n. 244.Art. 1: c153. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente: «35-bis. A decorrere dal 1º

Page 9: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

Una volta notificato il verbale entro quanto tempo va notificata la cartella? Entro 5 anni

Una volta notificata la multa, l’ art. 28 della L.24.11.1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni (non 2 come erroneamente ritenuto) dal giorno in cui è stato commesso l’illecito . Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale.

A chi va fatto il ricorso avverso il verbale? Entro 60 giorni al prefetto oppure entro 30 al Giudice di Pace

A chi mi conviene fare ricorso al prefetto oppure al Giudice di Pace? Conviene sempre prima il prefetto, prima di tutto per una questione economica, risparmiate il contributo e poi perché il prefetto risponde sempre con un prestampato configurando un omessa motivazione dell’ordinanza e quindi avete una chance in più per vincere al Giudice di pace.

Se faccio ricorso al Giudice di pace e la mia residenza è fuori comune devo eleggere domicilio presso una persona nello stesso comune del Giudice di pace? No

Il Giudice di Pace ha l'obbligo di comunicare la data dell'udienza anche ai ricorrenti residenti fuori comune: La Consulta decide sulla questione di legittimità costituzionale del quarto e del quinto comma dell’art. 22 della Legge 689/81 in relazione agli artt. 3, 24, 113 Cost., sollevata dal Giudice di Pace di Milano con ordinanza di rimessione del 28 ottobre 2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria. Corte Costituzionale sentenza n° 365 del 22/12/2010

I Dispositivi elettronici, autovelox, tutor, photored vanno segnalati? In caso affermativo quanti metri prima? Gli autovelox e tutti i dispositivi elettronici non solo devono essere segnalati almeno 400 metri prima, ma devono essere ben visibili, gli agenti devono fare prevenzione non repressione al fine di incassare soldi. Inoltre l'autovelox la cui omologazione era stata chiesta da Autostrade per l'Italia passa a Autostrade Tech nonostante il divieto di cui all'art. 192 del reg. cds

Il 24 dicembre 2004 l’approvazione del Tutor. Il Sicve viene approvato il 24 dicembre 2004 con decreto dirigenziale n. 3999 del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. La domanda di approvazione era stata presentata un anno prima, il 29 dicembre 2003, da Autostrade per l’Italia, la

Page 10: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

società che aveva sviluppato il tutor che il 26/10/2010 viene sostituita da Autostrade Tech, per riorganizzazione societaria, Autostrade per l’Italia trasmette al Ministero dei Trasporti una nota con la quale comunica che Autostrade Tech, nata nel 2009 è subentrata, a far data dal 01/01/2010 , ad Autostrade per l’Italia nelle attività e in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico e ai sistemi di controllo della velocità Sicve. Alla luce di questa comunicazione, il 9 dicembre 2010 il Ministero dei Trasporti decreta che le omologazioni/approvazioni concesse ad Autostrade per l’Italia “sono trasferite a nome della società Autostrade Tech.

Ma il decreto emesso dal ministero è illegittimo perché ha Violato l’articolo 192 del regolamento Cds. il Giudice di pace di Terni, ritiene, a giusta ragione, che ciò sia avvenuto in violazione dell’articolo 192 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, quello che disciplina “l’omologazione o l’approvazione di segnali, dispositivi, apparecchiature, mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni”. Articolo che, al comma 5, stabilisce: “l’omologazione o l’approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”. Insomma, sentenzia il giudice, “il trasferimento in questione deve ritenersi contra legem”. E a nulla vale il decreto dirigenziale del 2010, non potendo una norma di rango inferiore intervenire su una di rango superiore, cioè il regolamento di esecuzione del Codice. Pertanto, il verbale dev’essere annullato.

Nascondere gli autovelox è una truffa contro gli automobilisti. Rischia infatti una condanna, oltre al sequestro degli apparecchi, la società che li ha in gestione e che si accorda con l'amministrazione per aumentare il numero dei verbali. Lo stop alle imboscate arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009, ha sottolineato come l'uso degli apparecchi debba essere necessariamente corretto e non finalizzato alle esigenze di cassa dei comuni e delle società private che hanno in appalto il servizio di rilevamento della velocità. Insomma, ha messo nero su bianco la seconda sezione penale del Palazzaccio, gli apparecchi devono essere segnalati agli automobilisti "almeno 400 metri prima dal punto della loro collocazione".Non solo. Condividendo le motivazioni del Tribunale di Cosenza, che aveva confermato il sequestro dei apparecchi di una società privata che (secondo l'accusa) si era accordata con quattro piccoli comuni calabresi per aumentare il gettito delle casse dell'ente locale, la Cassazione ha ricordato tutti gli obblighi di trasparenza che il codice della strada prevede sull'installazione degli autovelox. "L'articolo 142 - scrivono gli Ermellini - prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili". Insomma, le postazioni di controllo devono "sempre essere segnalate con adeguato anticipo e in modo da garantire il tempestivo avvistamento". Sulla base di questi motivi la Suprema Corte ha confermato il sequestro di alcuni veicoli e autovelox di una società di Cosenza attiva in alcuni comuni della provincia, Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi senza che gli apparecchi fossero segnalati con chiarezza e in anticipo. Ad avviso dei giudici di Piazza Cavour è corretta la tesi accusatoria della Procura di Cosenza in base alla quale l'attività di rilevamento così svolta «era intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a reprimere incidenti più che a reprimere». Fra l'altro i Supremi giudici hanno ricordato che la circolare del Ministero dell'Interno prescrive «la segnalazione almeno 400 metri prima del punto di collocamento» dell'autovelox. Invece il titolare della società, che riceveva un compenso per ogni multa riscossa, occultava gli apparecchi a bordo di macchine di sua proprietà e così "incastrava" gli automobilisti.

Page 11: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

I Ricorsi al Giudice di Pace non sono più gratuiti dal 01/01/2010 bisogna pagare il contributo unificato, per saperne di più clicca qui

Prescrizione multe 5 o 2 anni tutta la verità clicca qui per gli approfondimenti

La nuova riforma del codice della strada termine notifica del verbale passa da 150 a 90 giorni dal 01/08/2010 e il ricorso al giudice di pace entro 60gg e non più 30 dal 06/10/2011

Dal 06/10/2011 i ricorsi contro i verbali al Giudice di pace vanno proposti entro 30 giorni e non più 60, quindi per tutte le multe accertate dal 06/10/2011 il termine è 30 giorni, per quelle accertate prime, anche se notificate dopo il 06/10/2011 il termine rimane di 60 giorni, Dlgs 150/2011

Se l'autovettura è stata venduta e non è stato fatto il passaggio al pra, niente paura basta allegare copia della dichiarazione di vendita fatta al notaio.

In caso di morte del contravventore, l'erede puo' chiedere l'annullamento in quanto ai sensi dell’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.

Se ricorrono tali presupposti non resta, che fare ricorso, a tal fine è stato predisposto per voi un ricorso ad hoc, da compilare manualmente :

Attenzione, la nuova norma Art.1 comma 153 finanziaria 2008 dei famosi 2 anni, riguarda la notifica dall'iscrizione a ruolo e va comunque coordinata con l'obbligo di notifica che rimane sempre da effettuarsi entro 5 anni ex art. 28 legge 689/81, infine la norma si applica alle infrazioni elevate dal 01/01/2008 e non alle annualità precedenti. L'art. 1 comma 153 stabilisce: Dal 2008 gli agenti di riscossione non possono richiedere il pagamento per violazioni al Codice della strada di spettanza comunale, se la cartella non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo

Come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione, con le sentenze 27 marzo 2001, n. 133; 9 novembre 2000, n. 1172; 10 agosto 2000, n. 562 e 13 luglio 2000, n. 491, e confermato poi dall'art. 29 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo ed è in vigore dal 1° luglio 1999, cioè da data successiva a quella dell'atto introduttivo di questa causa, le azioni "proponibili" da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto all'art. 27, L. n. 689 del 1981 e art. 206 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sono soltanto le seguenti:

a) opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981, n. 689, se con l'atto esattoriale si impugna pure il provvedimento sanzionatorio, del quale sia mancata o invalida la notificazione;

2) opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., relativa a vizi formali della cartella o dell'avviso;

3) opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quando si contesti il diritto a riscuotere la sanzione, eccependosene l'estinzione sopravvenuta.

Page 12: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

1. LE MULTE BUSINESS SOTTO FORMA DI TASSE OCCULTE CON INTERESSI PRIVATI

Le multe rappresentano a tutti gli effetti delle tasse occulte a carico dei cittadini, gli incidenti non diminuiscono in modo significativo e le multe nel periodo 2001-2005 sono aumentate del 52% si calcola che solo nel 2007 le multe porteranno nelle casse delle amministrazioni pubbliche circa 1 miliardo e 500 milioni di €. La realtà è un altra le multe costituiscono un vero e proprio business, gestito da privati. Un esempio, l'amministratore pubblico si rivolge ad una società privata che concede in locazione a costo zero i propri apparecchi elettronici (photored, autovelox, t-red...) l'amministrazione riconosce dal32% al 40% delle multe incassate alla società e poi se l'amministrazione non ce la fa a redigere e notificare le multe affida questo servizio alla stessa società privata riconoscendoci un ulteriore 2% . A questo punto la domanda è lecita, ma non c'è conflitto d'interessi? non c'è il pericolo che queste società per fare soldi generino delle vere e proprie trappole per gli automobilisti. Ad esempio su una strada quante volte vi è capitato di vedere i limiti di velocità che da 70 passano a 90 poi a 50 poi a 70 e poi a 40, per rispettare i limiti ci vorrebbe un pilota di formula uno con un navigatore, beh questo è una delle trappole classiche, per non parlare della mancanza di segnalazione della presenza di questi apparecchi. Inoltre la legge prevede che le multe devono essere rilevate, redatte e notificate da agenti di polizia e non da privati. L'accertamento dell'infrazione richiede la presenza di un agente, in alcuni comuni con un solo vigile sono state rilevate addirittura 36000 multe in un solo giorno, da guiness dei primati. La multa dovrebbe essere uno strumento di prevenzione e non di repressione, dovrebbe cioè essere finalizzata ad evitare la reiterazione dell'illecito, ma questo puo' avvenire solo con la contestazione immediata, cioè fermando il trasgressore, facendogli notare l'infrazione e multandolo, con questi sistemi elettronici questo non avviene. Chi lavora, si trova dopo un mese che è si è recato sul posto di lavoro 30 multe per la stessa infrazione e questa sarebbe prevenzione? un ulteriore prova che le multe costituiscono una tassa occulta è rappresentata dagli gli ausiliari del traffico, nascosti, non visibili che elevano verbali a volontà, si calcola che ogni ausiliare porta al comune circa 5000 € al giorno. La legge inoltre prevede che il 50% delle multe vada destinata alla sicurezza stradale, cioè rifacimento del manto stradale, miglioramento della viabilità, ma secondo voi è cosi'? È più probabile che questi soldi vadano a tappare i buchi di bilancio creati dall'allegra gestione dei nostri ben amati politici, che con la scusa di evitare gli incidenti battono cassa. Si parla tanto di lavoro precario di disoccupazione, ma non sarebbe meglio assumere agenti di polizia, carabinieri e vigili urbani tra i giovani e destinarli ad una più corretta procedura di rilevazione delle multe e nello stesso tempo assicurare la presenza sul territorio delle forze dell'ordine garantendo la sicurezza, che ultimamente tra furti, rapine e violenze lascia molto a desiderare?

2. STRISCE BLU ILLEGITTIME VALIDE SOLO SE CI SONO ALTRETTANTE STRISCE BIANCHE LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Secondo la Cassazione in base all'art.7 comma 8 del codice della strada il comune deve riservare aree a parcheggio libero oltre a quelle a pagamento in sostanza, ogni tot strisce blue ci dovrebbero essere altrettante strisce bianche in tal senso Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 9 gennaio 2007 n. 116 sono nulle quindi le contravvenzioni elevate in violazione del su citato articolo del codice della strada.

Page 13: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Sulla stessa linea la Cassazione con la sentenza m.8282/2016 con cui la Suprema Corte ha fissato alcuni precisi paletti aull'uao indiscriminato delle strisce blue. In primo luogo le multe per chi parcheggia l’auto sullesenza pagare il ticket sono valide solo a condizione che il Comune abbia istituito, nelle vicinanze delle strisce blu, contemporaneamente aree di sosta gratuite (strisce bianche). E' possibile evitarlo solo se la zona sia stata dichiarata, con apposita ordinanza comunale, di valore storico o di particolare pregio ambientale. Soltanto in questo caso sarà possibile istituire solo strisce blue.

Novità della finanziaria 2007: Tutte le multe vengono aumentate del 3,6%

3. AUTOVELOX

Gli autovelox, rilevatori elettronici della velocità devono essere sottoposti annualmente a revisione, da tale operazione deve scaturire un certificato chiamato di taratura Sit, al momento non risultano esistenti società autorizzate a fare queste operazione per cui se l'autovelox ha più di un anno la multa è nulla.

SENTENZA SULL'AUTOVELOX 01/08/2006

download richiedi il modello per il ricorso al giudice di pace o avverso i verbali

4. LE COSE DA SAPERE PRIMA DI FARE RICORSO

1) Il verbale arriva a casa dopo 90 giorni ex art. 201 Dlgs 30/04/1992 n.285 . dall’accertamento dell’infrazione. Si può fare ricorso al Prefetto o al giudice di pace, perché il verbale è andato in prescrizione. Conservare la busta con la data di notifica.

2) Il verbale arriva alla vecchia residenza dell’automobilista, torna indietro con la dizione “destinatario trasferito” e viene notificato alla nuova residenza dopo 90 giorni dall’infrazione. Se l’automobilista ha fatto tempestivamente il cambio di residenza su patente e libretto di circolazione, può fare ricorso per prescrizione.

3) L’automobilista ha già fatto ricorso al prefetto e questi lo rigetta inviando un’ingiunzione di pagamento con una data di oltre 90 giorni successivi a quella dell’invio del ricorso art. 203 - 204 cds - più precisamente il prefetto deve emettere l'ordinanza entro 120 gg e notificare l'ingiunzione entro 150gg previe deduzioni dell'ente che nei 30 gg successivi al termine di 120 deve presentare al prefetto. Si può fare ricorso al giudice di pace, perché l’ingiunzione è andata in prescrizione. Vale però la data riportata sull’ingiunzione.

4) La contestazione dell’infrazione avviene immediatamente e l’agente consegna il verbale nelle mani dell’automobilista: Questi non paga pensando che debba arrivare un altro verbale a casa, poi riceve una cartella esattoriale. Il ricorso è inutile, vale il verbale consegnato nelle mani dell’automobilista (non ne arriva un altro a casa).

Page 14: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

5) L’automobilista riceve il verbale e paga per non far passare i 60 giorni oltre i quali la sanzione raddoppia. Poi fa ricorso al prefetto. Il ricorso è improponibile, perché per farlo occorre non pagare la contravvenzione.

6) L’automobilista non paga la contravvenzione e riceve una cartella esattoriale dopo cinque anni e quattro mesi dalla data di notifica del verbale. Si può fare ricorso al giudice di pace perché la cartella è andata in prescrizione.

7) La cartella esattoriale arriva entro i termini, ma precedentemente l’automobilista non ha mai ricevuto il verbale. Bisogna verificare se il Comando degli agenti è in possesso della ricevuta della raccomandata di spedizione del verbale, se l’indirizzo del destinatario è corretto, se la mancata notifica è avvenuta entro 90 giorni dall’infrazione e se la mancata notifica è stata seguita da una ulteriore raccomandata (almeno a partire dall’ottobre 1998). In assenza i uno di questi elementi si può fare ricorso al prefetto o al giudice di pace.

8) La contravvenzione è stata fatta con Autovelox e l’automobilista non è stato fermato per la contestazione immediata. Non ha importanza. Si può fare ricorso soltanto se il modello dell’Autovelox (riportato nel verbale) è 104/C. Negli altri casi è inutile, tranne quando il verbale non riporta l’avvertenza che “l’apparecchio è stato preventivamente controllato per verificarne la regolarità”. La mancanza di questa avvertenza rende proponibile il ricorso, anche se si tratta di un motivo puramente formale.

Vengono disciplinati i casi in cui è possibile utilizzare gli autovelox e altri dispositivi tecnici di controllo a distanza - per verificare l'eccesso di velocità e il divieto di sorpasso - senza la contestazione immediata dell'infrazione al guidatore da parte di una pattuglia della Polizia Stradale. Tali strumenti possono essere sempre utilizzati su autostrade e strade extraurbane; sulle altre strade, invece, l'utilizzazione è subordinata alla valutazione preventiva e all'identificazione dei luoghi da parte del Prefetto. In ogni caso è necessario informare gli utenti dell'installazione di questo tipo di dispositivi che, se completamente automatici, devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture. (attenzione "è necessario informare gli utenti dell'installazione di questo tipo di dispositivi..." significa che basta qualsiasi tipo di comunicazione, quindi anche solo annunci su radio locali, inserzioni sui quotidiani e compagnia bella... quindi occhio, non ci saranno più cartelli sulla strada o altri segnali simili.)

9) La contravvenzione è stata fatta con il Telelaser.

Si può fare ricorso soltanto se non c’è stata contestazione immediata dell’infrazione, oppure se nel verbale non è riportata una frase che specifichi se il Telelaser era posto su un cavalletto o portato a mano dall’agente e tenuto immobile. - ved. terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza 4010/2000 (3 aprile 2000) - Inoltre La rilevazione della velocità dei veicoli a mezzo di telelaser non appare conforme ai principi stabiliti dall'art. 345 Reg. C.d.S in quanto il modello LTI 20-20 (attualmente usato dalle forze dell'ordine italiane) non ha alcun rilevatore fotografico, che permetta di provare, chiaramente e senza possibilità di errore e/o di contestazioni, l'effettiva velocità di un determinato veicolo, mentre il tipo di autovettura ed il numero di targa sono solo inseriti manualmente dall'agente accertatore, sullo scontrino rilasciato dall'apparecchiatura, dopo la misurazione.(Giudice di pace Rho 24 ottobre 2002 )

Page 15: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

10) L’automobilista è passato con il rosso e non è stato fermato per la contestazione immediata. Per questa e per altre infrazioni è inutile fare ricorso se nel verbale è riportato, sia pure sommariamente, il motivo per cui non è stato fermato.

11) Le multe vanno impugnate dinanzi al prefetto o al giudice di pace, entro 60 giorni per i verbali 30 giorni per la cartella di pagamento

La Corte di Cassazione, con sentenze 15.7.2004 n. 13127; 14.5.2003 n. 7398; 24.9.2002 n. 13872, ha affermato che il termine per impugnare una multa in sede giurisdizionale, quando non è specificato dal codice della strada, è uguale a quello riconosciuto per presentare ricorso al prefetto. Secondo la Suprema corte, infatti, il termine più breve di 30 giorni, sebbene sia stato previsto dal decreto legge n. 270/1996 (non convertito in legge), sarebbe incoerente sia con i termini relativi al ricorso amministrativo, che con il termine previsto per il pagamento della sanzione, entrambi di 60 giorni. Contro la Cartella esattoriale il termine è invece di 30 giorni a norma dell'art. 205 Dlgs 30-4-1992 n. 285 e art. 22 della L. 24-11-1981 n. 689

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l'opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada" la cartella relativa ad un verbale al cds è opponibile ex art. 204 bis C.d.S., con termine di 60 giorni, e non entro il termine di giorni 30, che è invece applicabile nei casi in cui vi sia stata l'emissione di ordinanza ingiunzione (L. n. 689 del 1981, art. 22, e art. 205 C.d.S.).Corte di Cassazione Sez. II, sentenza n. 9900 del 27/04/2009

12. La Sospensione dei termini feriali non opera per le multe: I termini prescritti ai fini della regolare e tempestiva notifica delle contravvenzioni stradali da parte degli agenti di polizia non sono in alcun modo interessati dalla l. 14 luglio 1965, n. 818 (sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) Sentenza Corte di Cass. pen. 17 novembre 1981 ovviamente se si fa ricorso al Prefetto, se invece si fa ricorso al Giudice di pace Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. art 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742

Page 16: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

13. AUSILIARI DEL TRAFFICO: possono procedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia di sosta, ai sensi dell'art. 17 comma 132 l. n. 127 del 1997, sia all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi, sia nelle aree immediatamente limitrofe, sebbene, in questo ultimo caso, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre atte a garantire la concreta funzione del parcheggio in concessione. Trib. Roma 28-08-2000 - Un verbale redatto (prima dell'entrata in vigore della l. 15 maggio 1997 n. 127) dagli. ausiliari del traffico nel quale è rilevata una violazione al divieto di sosta delle autovetture non ha valore di atto pubblico; pertanto, le sue risultanze possono essere contestate con ogni mezzo di prova. (Cass. civ. Sez.III 25 ottobre 1999, n. 11949 )

14. LA DECURTAZIONE DEI PUNTI SULLA PATENTE RICHIEDE LA IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE: Lo ha stabilito La Corte Costituzionalecon la sentenza n. 27 del 12/01/2005 I punti della patente possono essere tolti solo a chi è stato identificato nel commettere l'infrazione. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittima in parte le nuove norme del codice della strada che hanno introdotto la patente a punti. La Consulta, in particolare, ha dichiarato illegittimo l'art. 126 bis comma 2 del codice della strada nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi guidava in quel momento l'auto. La Corte Costituzionale ha stabilito infatti che se non vi è l'identificazione del guidatore, resta l' obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione, ma se cio' non avviene a carico del proprietario dell'auto scatta solo la sanzione pecuniaria, e non quella accessoria della decurtazione dei punti. L' illegittimità dell'art. 126 bis, comma 2, del decreto legislativo 285 del '92 (nuovo codice della strada) introdotto dalle norme sulla patente a punti (le ultime modifiche risalgono all' agosto 2003, con la legge 214), è stata decisa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 depositata in cancelleria. A sollevare la questione di legittimità della norma, sotto diversi profili, sono stati numerosi giudici di pace. La Consulta, ha ritenuto ''fondate le censure di violazione dell'art. 3 sotto il profilo dell'irragionevolezza della disposizione , nel senso che - si legge nella sentenza scritta dal giudice costituzionale Alfonso Quaranta - essa dà vita a una sanzione assolutamente sui generis'', in quanto la sanzione, ''pur essendo di natura personale, non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradalè'. In altre parole, se a violare il codice della strada è stata un'altra persona diversa dal proprietario dell'auto, per la Corte è irragionevole che quest'ultimo rischi di vedersi togliere i punti dalla patente. Si tratta - spiega la Consulta - di ''una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personalè', che ''viene direttamente ad incidere sull'autorizzazione alla guidà''. Per la Consulta, infatti, è ''una ipotesi di illecito amministrativo che, per più aspetti, appare assimilabile a quella della sospensione della patentè'. ''È, in effetti, proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-bis, al pari della sospensione della patente incidente anch'essa sulla 'legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo'', che - afferma la Corte Costituzionale - fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradalè'. Stabilito che al proprietario dell' auto non possono essere tolti i punti della patente se l' infrazione è stata commessa da un'altra persona alla guida del mezzo, la Corte Costituzionale precisa che la sanzione pecuniaria resta: ''Nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente e del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del codice della stradà'. ''In tal modo - specifica la Corte - viene anche fugato il dubbio'' riguardo a ''una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari dei veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla alla circostanza meramente accidentale, che le stesse siano munite o meno di patentè'. A fare ricorso alla Consulta erano stati i giudici di pace di Voltri, Mestre,

Page 17: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Ficarolo, Bra, Montefiascone, Lanciano, Carrara e di Casale Monferrato: di numerose questioni di legittimità sollevate dai giudici di pace in fatto di norme sulla patente a punti, la Corte ha ritenuto fondata solo questa. (fonte notize Ansa)

15. NON È PIÙ NECESSARIO VERSARE LA CAUZIONE SE SI RICORRE AL GIUDICE DI PACE: Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 114 del 10/03/2004 depositata l'8/4/2004 ritenendo illegittimo l'art. 204bis del cds introdotto dalla Legge 214/2003 per violazione del diritto alla difesa.

Attenzione: Le modifiche effettuate quest'estate del 2003( Decreto Legge n.151/2003, convertito nella Legge 01 agosto 2003 n.214, pubblicata nel supplemento ordinario n.133/L alla G.U. Serie Generale n.186 del 12.08.2003)al codice della strada determina una nuova disciplina delle opposizioni avverso le sanzioni amministrative irrogate a seguito delle violazioni al codice medesimo.

Il ricorso al Prefetto da una prima interpretazione inibisce il ricorso successivo al Giudice di Pace, Il ricorso contro la certella esattoriale esige il pagamento di una cauzione. su tali modifiche gravano fondati sospetti di incostituzionalità per limitazione al diritto ala difesa, a poter ricorrere al giudice,principio di uguaglianza,principio del contraddittorio, principio della parità delle parti,principio del giusto processo e della sua rapidità , la prima avvisaglia è pervenuta dal giudice di pace di Roma.

il ricorso al Prefetto, esige una ordinanza di accoglimento o di rigetto entro 120 gg e notifica entro 150gg, Il ricorso deve essere inviato entro e non oltre 60 gg. (e non due mesi) dal giorno della consegna o della notifica del verbale di contestazione della violazione e deve contenere l’esplicita richiesta di emissione, da parte del prefetto, dell’ordinanza di archiviazione, così come previsto dall’art. 204 CdS. Al ricorso va allegata una copia del verbale, mai l’originale. È preferibile richiedere, nelle conclusioni del ricorso, di essere personalmente sentiti dal Prefetto, sia perché un colloquio con l’autorità adita può agevolare la comprensione delle proprie motivazioni, sia perché l’eventuale omesso interpello da parte del Prefetto è motivo per impugnare successivamente l’ordinanza ingiunzione dello stesso Prefetto avanti al Giudice di Pace. Il Prefetto, entro 120 giorni da quando ha ricevuto il ricorso dalla polizia stradale, pena decadenza, dovrà emettere un ordinanza di archiviazione del verbale o di ingiunzione pari al doppio della sanzione iniziale. A questo termine (120 giorni) dovrà essere aggiunto quello massimo di 30 giorni concesso alla polizia per trasmettere al prefetto il ricorso con le proprie deduzioni.

16) Casi di impossibilità della contestazione immediata - (ad es. il caso della multa per il casco)

Ogni verbale deve essere elevato fermando il contravvenzionato (c.d. contestazione immediata) e consegnando immediatamente la contravvenzione.Eccezionalmente questo si puo' evitare ma i casi sono espressamente previsti dall'art 201 del cds. Molte volte nei verbali viene genericamente indicato dagli operatori la causa di impossibilità di contestare il verbale immediatamente scrivendo genericamente "impossibilità di raggiungere l'utente per motivi di traffico", questo è il caso ad esempio della multa per il casco, tale dicitura non è conforme alla legge e non costituisce causa di impossibilità. I casi sono i seguenti come previsto dall'art. 201 del codice della strada : - impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità da parte degli agenti;

Page 18: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

- attraversamento di un incrocio col semaforo rosso; - sorpasso in curva; - accertamento di una violazione da parte dell'agente a bordo di mezzo pubblico; - accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo o dopo che il veicolo sia a distanza del posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile; - accertamento della violazione in assenza del proprietario o trasgressore. Il pagamento della sanzione, non è possibile se il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi o quando il conducente del veicolo a motore, si è rifiutato di esibire i documenti (es. patente, carta di circolazione etc.). In questi casi, il verbale viene trasmesso al Prefetto da parte dell'ufficio per le applicazioni delle sanzioni in merito.

17) Divieto di sosta.

Obbligo da parte dei comuni di inserire sotto il cartello del divieto di sosta o sul retro, il numero e la data dell'ordinanza sindacale che ha stabilito il divieti, in mancanza è nullo. (articolo 77, comma 7, del regolamento del codice della strada).

Inoltre la generica indicazione della strada senza numero civico dove è stato commessa l'infrazione per divieto di sosta invalida il verbale,

18) Al ricorso bisogna accompagnare il versamento della cauzione - ma le cancelleria sono obbligate ad accettare lo stesso i ricorsi anche senza il versamento cauzionale, che puo' anche essere tra l'altro anche effettuato con libretto postale vincolato con dicitura vincolo per cauzione ai sensi dell'art. 204 bis della legge n. 214 del 01/08/2003, la cui fotocopia deve essere allegata al ricorso nota del Ministero della Giustizia del 31/10/03 ufficio I - Non è più necessario versare la cauzione la norma è illegittima Corte Costituzionale sentenza n. 114 del 10/03/2004 depositata l'8/4/2004

19) Il fermo amministrativo dell'autovettura è illegittimo per le multe auto .

La nuova legge ha introdotto dal 2003 la possibilità per le esattorie di disporre il fermo dell'autovetture, se ci si mette al volante 1.000 € di multa più il sequestro È ammessa la rateizzazione, ma il fermo auto rimane fine al pagamento dell'ultimo cent del debito esattoriale.

Il fermo amministrativo pero' in base alle sentenze giurisprudenziali, sarebbe nullo in mancanza di un regolamento di attuazione, costituisce uno strumento da intraprendere solo in casi estremi, cioè quando con azioni alternative l'esattore non abbia incassato (e non ricorrendone direttamente), e adottabile solo per i debiti erariali sono escluse quindi le multe comunali, i contributi inps e inail.

in merito si vedano le seguenti sentenze:

Trib. Brindisi (sent. 43/2002): Il fermo amministrativo è lecito quando non sia possibile per l’esattoria riscuotere con altri mezzi, è illegittimo il ricorso diretto al fermo amministrativo senza aver tentato altre azioni alternative.

Trib. Parma (sent.151/2003): È nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione.

Page 19: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Tar Puglia (sent. 1764/2003): La competenza a decidere in materia di fermo è del giudice amministrativo.

Trib. Bari (decr. 17/3/2003): È nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione. È possibile l'inibitoria ex art. 700 cpc.

Trib. Milano (ord. 9/4/2003): La sproporzione fra valore veicolo e ammontare del debito configura eccesso di potere dell'esattoria. È possibile inibitoria ex art. 700 cpc.

Trib. Catanzaro (sent. 18/2/2003): La mancanza di norma di attuazione non blocca l'attività dei concessionari (esiste normativa del 1998). È possibile inibitoria ex art. 700 cpc se manca il "periculum in mora".

Trib. Novara (sent.12/5/2003): Il fermo amministrativo è leggittimo solo per i crediti esattoriali di natura fiscale, sono escluse multe, contributi inps e inail

IL FERMO AMMINISTRATIVO È STATO BLOCCATO IN TUTTA ITALIA

La quarta sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3259/2004, ha bloccato tutti i fermi amministrativi per mancanza di proporzionalità tra importo dovuto e danno cagionato al contribuente, l'ordinanza è stata recepita dall'Amministrazione Finanziaria che con la Risoluzione 22 luglio 2004, n. 92/E ha disposto il blocco dei fermi amministrativi

20) Verificare la corrispondenza del modello dell'autovettura o motociclo e il numero di targa: la generica indicazione della parola autovettura o motociclo, non permette di controllare la perfetta corrispondenza tra tipo, modello e relativo numero di targa. L’art. 383 al co. N. 1 del Dpr 16/12/92 n. 495(reg. att. C.d.S.) stabilisce infatti, in modo inequivocabile la necessità che il verbale debba contenere a pena di nullità, l’indicazione del tipo di veicolo e della targa. L’omessa indicazione del tipo di veicolo sul verbale incide in modo decisivo sull’efficacia probatoria dello stesso e rende alquanto incerta l’identificazione del veicolo a mezzo del quale la violazione si assume commessa (Cass. Civile sez.I 14/02/94 n. 1445)

21. LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE: Fate molta attenzione alla comunicazione, la mancata comunicazione è sanzionata con 250€ (prima 357€) di multa, la comunicazione va fatta entro 60 giorni (prima 30) DL.184/05.Se non siete in grado di comunicare i dati, perchè non ricordate a che avete prestato la vostra autovettura o il vostro motociclo, la comunicazione va mandata lo stesso, spiegando che non siete in grado di indicare i dati del conducente perchè è trascorso un notevole lasso ti tempo dall'infrazione e perchè il vostro veicolo è usato da parenti e amici, l'art.126 bis del DL184/05 sembra aver inserito"il giustificato e documentato motivo" che poi sarà vagliato dalle forze dell'ordine senza stabilire i criteri unici di valutazione. Tale articolo poco chiaro sembra porre le basi per un nuovo contenzioso. La comunicazione è obbligatoria anche se si fa il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace

LA COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE, CHE NON RIPORTA I DATI CHI FOSSE ALLA GUIDA DELL’AUTOVETTURA NON È SANZIONABILE. La sanzione pecuniaria suppletiva ex art. 126 bis comma 2 del Dlgs 30/04/1992 n.285 CDS, fa riferimento alla violazione di cui al comma 8 art. 180 del cds in virtu’ del quale la mancata comunicazione è sanzionata, non la mancata indicazione dei dati di chi fosse alla guida, considerato il fatto, che spesso trascorre un notevole lasso di tempo, tra la data dell’infrazione e la comunicazione del verbale. Per cui non è applicabile la sanzione se il proprietario comunica di non essere in grado di fornire tali informazioni, essendo sufficiente la risposta all’invito

Page 20: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

delle autorità. GIUDICE DI PACE DI ARCIDOSSO – SENTENZA DEL 8-21/10/2005 N. 80 – GIUDICE GIRALDI

22. IL TACHIGRAFO DIGITALE : Tutte le imprese di trasporto, individuali o societari, compresi i padroncini da dicembre 2005 dovranno installare il tachigrafo, una sorta di scatola nera, l'omissione costerà da 68,25 a 2754,15€ di multa regolamento 3820-3821/85 cee.

23. LA CONFISCA DEL MOTORINO: dal mese di Agosto 2005 chi viaggia su motoveicoli senza casco, con casco slacciato, in più persone rispetto al consentito o trasportando animali è soggetto alla confisca del mezzo. Il Dl 184/05 ha sostituito la confisca con il fermo amministrativo per 60 giorni

24. IL SILENZIO ACCOGLIMENTO DEL RICORSO AL PREFETTO:

se il ricorso viene presentato direttamente al Prefetto (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale) i tempi dalla presentazione alla notificazione sono così suddivisi:

30gg Presentazione al Prefetto (trasmissione)

60gg Organo Accertatore (istruttoria)

120gg Prefetto (determinazione)

150gg Notificazione

Totale 360gg

Se il ricorso è presentato al Prefetto tramite l'organo accertatore (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale) i tempi dalla presentazione alla notificazione sono così suddivisi:

60gg Organo accertatore (istruttoria)

120gg Prefetto (determinazione)

150gg Notificazione

Totale 330gg

Conviene sempre fare ricorso tramite l'ente che ha emesso il verbale, non chiedere mai di essere sentiti.

Se si chiede udienza, i termini vengono sospesi fino alla data di espletamento dell'audizione.

I termini sono stati allungati dalla legge 214 del 01/08/2003

25. QUANDO È POSSIBILE DIFENDERSI SENZA AVVOCATO

Page 21: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

ART.82 CPC - PATROCINIO - DAVANTI AL GIUDICE DI PACE LE PARTI POSSONO STARE IN GIUDIZIO PERSONALMENTE NELLE CAUSE IL CUI VALORE NON ECCEDE EURO 516,46 (LIRE UN MILIONE)

5. GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

La materia è disciplinata dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 127/97 e dall'articolo 68 della relativa legge interpretativa 488/99. In forza di questa normativa, i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione e a quelle immediatamente limitrofe alle stesse ed interessate alle manovre di utilizzo delle prime. Le stesse funzioni sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 142/90 (ora Dlgs 267/2000). A questo personale sono, inoltre, conferite, con le stesse modalità, le funzioni di prevenzione e di accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) del Codice della strada. Il conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale), dello stesso Codice, i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia privilegiata di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice civile, nel senso che esso fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il verbalizzante attesta di essere avvenuti in sua presenza. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione di accertamento sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dei citati commi 132 e 133. Al personale de quo può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti rispettivamente dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del Codice della strada (ad es.divieto di fermata e di sosta dei veicoli sui dossi, nelle curve, lungo le corsie di canalizzazione,).

I requisiti soggettivi dell'Ausiliario del traffico

Dal 1' gennaio 2000 i requisiti soggettivi per la nomina degli ausiliari dovrà essere preceduta dall'accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali. Da cio' l'obbligo per il sindaco di acquisire preventivamente il certificato penale e quello dei carichi pendenti. Disposizione più che comprensibile, dato il fatto che tali soggetti rivestono, una volta avvenuta la nomina, la qualifica di pubblici ufficiali, a norma dell'articolo 357 del codice penale, Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

La rimozione forzata: agli ausiliari la funzione di disporre la rimozione forzata dei veicoli nei seguenti casi:

1) qualora venga impedito di accedere a un altro veicolo in sosta regolare;

2) qualora venga impedito lo spostamento di veicoli in sosta;

3) in seconda fila, con l'eccezione dei veicoli a due ruote;

4) negli spazi riservati allo stazionamento degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove non esista delimitazione, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri, nonchè negli spazi riservati ai veicoli in servizio di piazza.

Page 22: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione gli ausiliari possono fare multe solo per le strisce blue.

Autovelox fissi presenti sul territorio nazionale mappa (solo polizia stradale)

Autovelox mobili presenti sul territorio nazionale mappa

Page 23: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Leggi Oggi.it

Autovelox. Obblighi informativi e doveri di riservatezza della pubblica amministrazione da Antonio Arseni A) Premessa introduttiva.

Viviamo tempi difficili soprattutto in campo economico e vi è una certa tendenza, da parte della Pubblica Amministrazione, a praticare quella che viene definita “Finanza Creativa”,

locuzione, di recente coniazione, che sta ad indicare, sovente anche con una certa ironia, un insieme di manovre finanziarie non proprio adamantine utilizzate per fare cassa

rapidamente. Sembra che lo stesso scopo, quello di fare quadrare i bilanci comunali, esangui per i tagli

da parte del Governo centrale, sia perseguito da qualche Comune Italiano, attraverso forme surrettizie di autofinanziamento, come con gli autovelox, tanto è vero (come

vedremo) che più volte è intervenuta la Cassazione per affermare principi di civiltà giuridica ed esprimere il proprio monito riguardo una pratica non proprio ispirata a ragioni di sicurezza stradale ma piuttosto a fare cassa.

Lo stesso legislatore è intervenuto, dopo una levata di scudi contro tale consuetudine, con la L. 120/2010 che ha introdotto due innovativi principi, sulla obbligatorietà degli enti

locali di rendicontare i proventi di tutte le multe ed il loro impiego e sulla divisione a metà tra l’Ente proprietario delle strade e l’Ente locale accertatore delle sanzioni derivanti dallo

eccesso di velocità (v. artt. 141 co 12 bis – 12 ter – 12 quater CDS). In tale contesto non senza rilievo appaiono le notizie, che sempre più si leggono nei

media, circa la installazione di autovelox irregolari, che hanno indotto la Autorità Giudiziaria ad intervenire. Come qualche anno fa in Calabria, più particolarmente in alcuni

Comuni della provincia di Catanzaro, dove erano stati utilizzati degli autovelox montati in maniera tale da trarre in inganno l’automobilista, in contrasto con lo spirito della

normativa in materia, diretta a prevenire incidenti più che a reprimerli. Una vicenda, questa, che è approdata in Cassazione la quale come vedremo ha dettato alcuni principi

cui le P.A. dovrebbero adeguarsi. Così ancora, navigando su internet, si scopre sempre di più di condanne, di aperture di indagini penali in relazione alla installazione nelle strade di irregolari autovelox, ivi posti

non proprio per assicurare la sicurezza stradale. Come è successo in Sardegna, dove un funzionario responsabile di un Comune del Medio Campidano è stato condannato dal

Tribunale di Cagliari per abuso di ufficio, per l’affidamento della gara di appalto ad una società privata e per falso nel sistema di contestazione delle infrazioni al Codice della

Strada, relativamente alla installazione di un autovelox che era stato lo spauracchio degli automobilisti della zona, tanto che in pochi mesi erano stati multati più di sedicimila

automobilisti per aver superato i 50 kmh (v. Unione Sarda di mercoledi 01/04/2015). E come anche è successo in Emilia, dove sono indagate cinque persone tra dirigenti e

funzionari della Polizia Municipale del comprensorio Terre d’Acqua, che opera in diversi comuni Bolognesi, per falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici e

abuso d’ufficio nell’ inchiesta Fast and Furious su autovelox irregolari (v. TgCom24 della Mediaset del 26/09/2014).

Quanto sopra per riferirci ad alcuni esempi accaduti di recente. Tali evidenze (ed altre potremmo citarle) impongono una attenta riflessione su metodi

appartenenti a logiche ingannevoli che nulla hanno a che fare con la sicurezza stradale, nei cui confronti il cittadino ha tutto il diritto di difendersi, pur avendo l’assoluto dovere di conformare la propria condotta alle norme del Codice della Strada e di non commettere

violazioni. È apparso, quindi, opportuno redigere il presente approfondimento su un tema sensibile

per i cittadini, i quali certamente hanno torto quando passano con il rosso o quando superano i limiti di velocità prescritti, ma hanno ragione a pretendere che anche la

Autorità Pubblica conformi la propria condotta in modo che sia assicurato il buon

Page 24: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

andamento e l’imparzialità nella Amministrazione, principi cardine del nostro ordinamento.

Nulla di nuovo diciamo allorché ricordiamo che l’esemplarità di chi deve far rispettare le leggi ha una indubbia funzione educativa nei confronti di chi quelle stesse leggi deve

rispettare. Ciò posto, nel presente articolo è stata elaborata una sorte di decalogo su quanto può

fare il cittadino allorché la Pubblica Amministrazione non adempia ai propri doveri che in materia si risolvono principalmente in OBBLIGHI INFORMATIVI E DI RISERVATEZZA la cui

violazione rende la sanzione irrogata, per violazione al CDS, annullabile da parte della Autorità competente (Prefetto o Giudice di Pace).

Non senza considerare il diritto ad una corretta ricezione dell’atto da parte del presunto trasgressore, posto a presidio del principio della certezza dei rapporti giuridici, che sarà

oggetto di apposito capitolo.

B) Sugli obblighi informativi

Orbene, come è noto il decreto legge n. 117, del 3 agosto 2007, convertito in legge 2

ottobre 2007, n. 160, ha apportato una importante modifica all’articolo 142, codice della

strada, in materia di superamento dei limiti di velocità e rilevamento delle relative

violazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche: il nuovo comma 6 bis prevede che le

postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere

preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi

di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel Regolamento di

esecuzione del Codice della Strada. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del

Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno.

In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell’Interno ha emanato il decreto

ministeriale 15 agosto 2007, recante “Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b) del

decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice

della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”.

L’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce: “Le postazioni di controllo

per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:

– con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti;

– con segnali stradali luminosi a messaggio variabile;

– con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicolo”.

Da ultimo, il Ministero dell’Interno ha emanato, in data 14 agosto 2009, la Direttiva per

garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle

strade”, il cui Allegato 1, “Istruzioni operative per la attività di prevenzione del fenomeno

infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità”, costituisce il testo

fondamentale da rispettare da parte degli operatori di Polizia stradale nell’espletamento

del servizio di controllo dei limiti di velocità con apparecchiature elettroniche.

Tale testo disciplina, al punto 7, nel rispetto delle succitate norme, la segnalazione delle

postazioni di controllo, ribadendo che le caratteristiche e le modalità di impiego dei

segnali sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 15 agosto 2007.

In particolare viene stabilito che:

Page 25: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

“L’informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile deve

essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a

messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad

adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del

decreto ministeriale 15 agosto 2007”.

Dalle succitate disposizioni normative e ministeriali, si evince come le postazioni di

controllo della velocità debbano essere obbligatoriamente segnalate in maniera adeguata,

con apposita segnaletica stradale: il fatto che tale segnaletica sia MOBILE o FISSA,

dipende ovviamente dalle modalità organizzative dell’organo di polizia stradale che

procede al servizio di controllo della velocità.

L’importante è che “I segnali stradali e i dispositivi, di segnalazione luminosi devono

essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento

della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla

velocità locale predominante (articolo 2, decreto ministeriale 15 agosto 2007)”, non

importa se si tratta di segnaletica temporanea/provvisoria/mobile ovvero definitiva/fissa.

Ma quale deve essere la distanza tra l’autovelox e il cartello che ne segnala

preventivamente la presenza?

Una sentenza della Cassazione Penale del 13.03.2009 n. 11131, richiamando la prima

circolare del Ministero dell’Interno 03.08.2007, successiva alla pubblicazione del D.L.

117/2007, che come ricordato, aveva introdotto l’obbligo della apposizione del cartello di

segnalazione della postazione autovelox (che deve essere ben visibile), ha stabilito, come

indicato da detta circolare, che la distanza minima tra la postazione elettronica della

velocità e il cartello di preavviso non debba essere inferiore a 400 metri, idonea a

segnalare con adeguato anticipo la postazione di controllo in modo da garantirne

l’avvistamento tempestivo e permettere così all’automobilista di conformare la propria

condotta di guida alla velocità prescritta, in un tratto di strada dove debbono essere

assicurate le ragioni di sicurezza poste alla base del decreto Prefettizio che autorizza l’uso

della apparecchiatura senza obbligo di contestazione.

Detti obblighi informativi sono stati confermati dai provvedimenti amministrativi

successivi, come il Decreto del Ministero dei Trasporti 15.08.2007 e la circolare

ministeriale 08.10.2007.

È bene sottolineare sul punto che l’obbligo di una adeguata informazione non ha efficacia

solo nell’ambito dei rapporti organizzativi interni della Pubblica Amministrazione ma è

finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di

controllo, onde orientarne la condotta di giuda e preavvertirli del possibile accertamento

di violazioni con metodiche elettroniche, di talché la violazione di detta norma, di garanzia

dell’automobilista, non è priva di effetto, ma cagione di nullità della sanzione (Cass.

31.05.2007 n. 12833; Cass. 26.03.2009 n. 7419). Tale conclusione è conforme alla ratio

della previsione della preventiva informazione, che risiede nell’obbligo di civile

Page 26: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

trasparenza gravante sulla P.A. il cui potere sanzionatorio (N.B.) non è ispirato

dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica

patrimoniale captatoria, quanto piuttosto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e

di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare,

nonché di fluidità della circolazione anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie (Cass.

17.11.2006 n. 24526).

Ritornando alla circolare del 03.08.2007, da cui ha preso spunto la Cassazione per

individuare la distanza predetta di 400 metri tra l’autovelox ed il cartello della preventiva

segnalazione, vi è da dire che detta distanza è stata stabilita “nelle more della completa

attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione”.

Purtuttavia nel successivo decreto ministeriale, che avrebbe dovuto fissare la distanza,

non vi è traccia di tale precisazione, cui ha sopperito la circolare del 20/08/2007 del

Ministero dell’Interno n° 300/A/1/26352/101/3/319, confermata nella c.d. circolare

Maroni del 14/08/2009 (già citata), che ha suggerito di fare riferimento all’art. 79 del

Regolamento di esecuzione del CDS ossia: 80 mt sulle strade con velocità massima di 50

Kmh, 150 mt su quelle extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento per finire a 250

mt previsti per autostrade e extraurbane principali.

Quale distanza, dunque, 400 o quelle previste all’art. 79 citato, considerato che la

soluzione non è stata fornita dal Ministero competente come indicato dalla circolare del

03/08/2007?

Il vaglio della Cassazione penale fa propendere per la prima soluzione.

La distanza massima è invece di Km 4.

Per i telelaser la distanza minima è quella intercorrente tra il cartello stradale ed il punto

in cui viene effettuato il rilevamento a prescindere da dove è collocata la strumentazione.

In caso di intersezione stradale tra la segnalazione e la postazione, il cartello della prima

deve essere ripetuto. Per Cassazione 15/11/2013 n° 25769 occorre pur sempre fare

riferimento alla regola che impone, per la installazione delle segnalazioni di preavviso

dell’autovelox, che essa debba essere apposta con adeguato anticipo in modo da

garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.

Detta distanza deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi e, quindi, in tale

ottica andrebbe valutata, caso per caso, la necessità di ripetere la segnalazione in caso di

intersezioni stradali.

Va ricordato che la L. 29/07/2010 n° 120 (art. 25) stabilisce che fuori dei centri abitati gli

autovelox non possono comunque essere utilizzati o istallati ad una distanza inferiore ad

un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

Il tema della distanza della segnaletica (che deve essere adeguata) di preavviso della

presenza di una postazione di rilevamento elettronico della velocità è di fondamentale

importanza perché l’automobilista deve essere posto in grado di conformare

tempestivamente la propria condotta di guida in quel tratto di strada ritenuto pericoloso

Page 27: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

per il tasso di incidentalità dal decreto Prefettizio di autorizzazione alla installazione

dell’autovelox senza l’obbligo della contestazione immediata della eventuale infrazione al

Codice della Strada.

E, ciò, al pari della visibilità dello strumento elettronico.

La legge, come visto, prescrive che l’autovelox deve essere ben visibile facendo intendere

che la presenza del rilevatore debba essere chiaramente e nettamente percepibile dal

conducente di un auto impegnato nelle manovre di guida, non ricorrendo tale condizione

allorché esso appaia seminascosto per la presenza, ad esempio, di alberi o lampioni della

illuminazione pubblica o, peggio ancora, quando è posto in curva. Così in una sentenza

del Giudice di Pace di Terni 762/2012 che di conseguenza ha annullato il verbale di

accertamento della infrazione.

Da quanto sopra si evince anche che è illegale istallare gli apparecchi elettronici su auto

civette nascoste tra i cespugli, dietro le curve o su auto non di proprietà delle Forze

dell’Ordine. Inoltre quando l’autovelox sia collocato all’interno di una autovettura di dette

Forze e se il rilevamento avviene di notte, questa non può avere le luci lampeggianti

spente in quanto la renderebbe poco visibile.

Va anche ribadito, ai fini della validità del verbale di contestazione della

infrazione, che il principio della obbligatorietà della informazione attraverso l’istallazione

di cartelli di preavviso a distanza adeguata è valido sia per i dispositivi fissi ed automatici,

sia per la postazione mobile utilizzata all’occorrenza dagli Agenti della Polizia ed essi

devono riportare la dicitura “controllo elettronico della velocità” per gli autovelox, mentre

per i c.d. tutor il messaggio agli automobilisti deve specificare che il rilevamento viene

effettuato attraverso uno strumento che consente di constatare la velocità con una

telecamera posta all’inizio e l’altra alla fine di un tracciato prestabilito. Le caratteristiche

dei cartelli di preavviso sono indicate dall’art. 77 del Regolamento di Esecuzione ed in

particolare devono essere di forma rettangolare e di colore corrispondente al tipo della

strada, indicanti, come detto, la dicitura “controllo elettronico della velocità”,

eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia che attua

il controllo stesso. Tra le altre indicazioni sono prescritte quella, da apporre nel retro di

colore opaco, relativa all’Ente o Amministrazione proprietaria della strada, il marchio della

ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero della

autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, l’ordinanza di apposizione.

La mancanza di tali indicazioni renderebbe nullo il verbale secondo una sentenza del

Giudice di Pace di Roma del 26/04/2004: di opposto parere è la Cassazione segnalandosi

le decisioni 18/05/2000 n° 6474 e 29/03/2006 n° 7125; Cass. 15/11/2013 n° 25769.

Risulta invece interferente sulla validità della contestazione la mancata indicazione, nel

relativo verbale, dei suddetti cartelli di preavviso che renderebbe del tutto illegittima la

sanzione irrogata (in tal senso Tribunale di Piacenza 08/06/2013).

Importante è inoltre la recente ordinanza della Cassazione 14/03/2014 n° 5997, sul tema

Page 28: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

in esame, la quale ha innanzitutto evidenziato “come per costante giurisprudenza, ai

sensi dell’art. 4 della L. 168/2002 l’Amministrazione proprietaria della strada è tenuta a

dare idonea informazione della istallazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi

di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del

relativo verbale di contestazione. Tale disposizione normativa, si legge sulla ordinanza

suddetta, è stata interpretata come una norma completa e dotata di una propria

precettività , per cui dalla violazione di tale disposizione discende la illegittimità della

sanzione eventualmente elevata”. Coerentemente a tale premessa va evidenziato, a

conclusione dell’articolato percorso motivazionale, che nel verbale di accertamento deve

necessariamente essere indicato, pena in difetto la illegittimità della sanzione, anche il

carattere temporaneo o permanente della contestazione di controllo per il rilevamento

elettronico della velocità”.

Tra gli obblighi di informazione rientrerebbe anche quello di indicare nel verbale di

contestazione il tipo di autovelox o telelaser utilizzati per la rilevazione, la relativa

matricola e la omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Mette conto di rilevare, al tal riguardo, che però non sarebbe proprio indispensabile la

indicazione nel verbale del numero di matricola dell’apparecchio utilizzato per il

rilevamento della velocità, non essendo previsto dal Codice quale contenuto necessario

del verbale, con la conseguenza che la mancanza non potrebbe essere eretta a motivo di

nullità della contestazione (v. Cass. 04/07/2011 n° 14564).

Viceversa deve essere ritenuta indispensabile la indicazione della omologazione, peraltro

riferita non al singolo apparato ma al modello di cui sarebbe necessario riportare nel

documento l’attestazione della funzionalità da parte del Ministero dei Trasporti. La

questione è connessa con il sistema nazionale della periodica taratura di cui alla L.

273/1991 che non si applica però, in quanto attiene alla materia metrologica, alle

apparecchiature per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità fissati dal CDS

(Cass. 24/04/2010 n° 9846; Cass. 13/06/2011 n° 12924; Cass. 004/07/2011 n° 14564;

Cass. 07/07/2011 n° 15042; Tribunale di Bari 05/11/2012 n° 3449). Per un contrario

orientamento vedasi alcune sentenze precedenti dei Giudici di Pace di Recco

(07/06/2006), Torino (19/05/2006), Ortona (03/02/2006), Foggia (24/06/2008).

Tuttavia, le multe elevate per infrazioni al codice della strada e rilevate tramite autovelox

potrebbero essere nulle qualora la Corte Costituzionale, investita direttamente dalla

Cassazione (v. ord. 07.08.2014 n. 17766), dovesse dichiarare la incostituzionalità della

norma di cui all’art. 45 del D.Lgs 285/92 Codice della Strada), in riferimento al principio

di uguaglianza previsto dall’art. 3 della Cost. nella parte in cui non prevede che le

apparecchiature rilevanti le violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a

periodiche verifiche.

Nel verbale deve essere anche indicato il decreto del Prefetto competente dove sono

Page 29: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

indicate le strade sulle quali può essere effettuata la rilevazione della velocità senza

procedere al fermo degli autoveicoli circolanti.

È bene precisare che in mancanza del decreto Prefettizio nulla vieta che possa essere

utilizzata la strumentazione elettronica, di cui si discute, ma l’accertamento non può

essere differito in un momento successivo essendo obbligatoria la contestazione

immediata salvo le eccezioni previste dall’art. 201 CDS.

Inoltre, non sempre il decreto Prefettizio può costituire, per alcune strade nello stesso

individuate, una deroga all’obbligo della contestazione immediata delle violazioni, potendo

il Giudice disapplicare il decreto laddove adottato con riferimento a quelle strade che non

presentino tutti i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere inserite nell’elenco

di quelle arterie in cui è possibile la rilevazione elettronica della velocità senza

contestazione immediata. In questo senso essa sarebbe possibile, ad esempio, per

quanto riguarda le strade urbane, solo in relazione a quelle di scorrimento (Cass.

15.02.2011 n. 3701; Cass. 06.04.2011 n. 7872 ed in senso conforme v. ex multis GdP

Firenze 26.03.12 n. 2155; GdP Chieri 24.03.14 n. 98).

C) Sugli obblighi di riservatezza.

Nell’ambito degli accertamenti della velocità autoveicolare con sistemi di rilevamento

elettronico, una certa importanza ha assunto ultimamente l’esigenza del rispetto del c.d.

codice della privacy di cui al D. Lgs 196/2003 la cui violazione comporterebbe la nullità

della multa.

È quanto deciso dal Giudice di Pace di Venezia con sentenza 834/2013 in un caso in cui il

superamento dei limiti di velocità era stato assicurato non da un semplice autovelox ma

da una apparecchiatura denominata ARGOS, in pratica uno strumento di

videosorveglianza.

Così il garante della privacy ha stabilito, nel provvedimento 408 del 13.12.2012, che nella

trasmissione delle foto non devono essere visualizzati terzi estranei al procedimento

amministrativo, precisando che le risultanze fotografiche o le riprese video possono

individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la

predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (tipo veicolo, giorno, ora e

luogo).

Una riproduzione di immagini attestanti la violazione dei limiti di velocità ma anche di

persone estranee ad esso ridondano in violazione dell’accertamento stesso che diventa

illegittimo.

Sotto altro profilo, il diritto alla riservatezza viene al pari violato, con conseguente nullità

del verbale di accertamento relativo al superamento dei limiti di velocità (ma anche, ad

avviso di chi scrive, relativamente al mancato rispetto del segnale rosso che prescrive

l’arresto ad un incrocio), nella ipotesi in cui l’Ente pubblico affida alla società noleggiatrice

dell’impianto compiti e funzioni che possono essere svolti solo ad esclusivamente da

Page 30: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Pubblici Ufficiali, come l’identificazione del proprietario del veicolo, la notifica del verbale,

la comunicazione alla Prefettura della decurtazione dei punti, la effettuazione di altre

ricerche.

Ciò è quanto emerge dalla condivisibile sentenza del Giudice di Pace di Pavia del

25/10/2013 n° 1333 che giustamente ha annullato il verbale di contestazione.

A tutela della riservatezza è stato anche deciso (Cass. 28/02/2013 n° 5023) che il

Comune è responsabile dei danni arrecati all’automobilista fotografato mentre infrange i

limiti di velocità con a bordo della autovettura una donna estranea al nucleo familiare ed

il verbale è notificato al coniuge del trasgressore presso la abitazione. Ciò costituirebbe,

secondo la Cassazione, “una turbativa della pace domestica”, meritevole di tutela

risarcitoria.

Il tema appena accennato è legato all’altro, di notevole rilevanza ai fini della validità del

verbale, della gestione degli autovelox che, anche indipendentemente dalla ricordata

violazione della privacy, comporta comunque la illegittimità della multa laddove viene

affidata a privati contrariamente alle disposizioni del Codice della Strada (art. 11 e 12) e

del relativo regolamento di esecuzione (art. 345) che riservano ai pubblici ufficiali lo

svolgimento delle operazioni di accertamento e connesse (tra cui la notifica) riportate nel

verbale, che deve essere firmato dal Pubblico Ufficiale a meno che non si tratti di modulo

meccanografico in cui però deve essere indicato il nome del responsabile.

In questo senso, abbastanza eloquente appare la ordinanza della Cassazione 05/04/2011

n° 7785 che ha confermato la decisione di accoglimento di una opposizione ad una multa

annullata in quanto non era emerso in giudizio che l’espletamento delle attività di

elaborazione del rilevamento fossero state, nella specie, compiute dal Pubblico Ufficiale.

D) Sulla notifica del verbale

Ed a proposito delle notifiche del verbale di accertamento, il relativo procedimento per

portare a conoscenza del trasgressore la violazione commessa, spesso presenta delle

criticità che costituiscono una delle più importanti cause di annullamento delle multe e,

quindi, è opportuno verificarne i connotati.

Come già accennato, alla notifica del verbale devono provvedere i Pubblici Ufficiali indicati

dal Codice della Strada. In particolare l’art. 201, nel testo attualmente in vigore del

Codice della Strada, prevede espressamente al n° 3 che “alla notificazione si provvede a

mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario

dell’amministrazione che ha accertato la violazione.

I soggetti indicati nell’art. 12 sono la Polizia Stradale della Polizia di Stato, la Polizia di

Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale e

Municipale nell’ambito del territorio di competenza, la Polizia Penitenziaria e Forestale in

relazione ai compiti di Istituto, i funzionari del Ministero dell’Interno addetti al servizio di

Polizia Stradale.

Page 31: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Ai sensi dell’art. 201 n° 3 CDS alla notificazione si provvede con le modalità previste dal

Codice di procedura civile ovvero a mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a

mezzo del servizio postale. Con la conseguenza che il verbale, in caso contrario, ossia

quando notificato da soggetti non abilitati ex art. 12 del CDS deve considerarsi del tutto

nullo.

A tal ultimo proposito, si rammenta che il procedimento notificatorio è disciplinato dalle

rigide formalità descritte in funzione della certezza nei rapporti giuridici, la cui violazione

comporta, ex art. 14 L. 689/81, l’estinzione della obbligazione del pagamento della

somma indicata nella sanzione imposta.

In altro senso, una notifica non rispettosa delle prescrizioni di legge equivale ad omessa

notifica con conseguente nullità dei verbali di contestazione, a nulla rilevando il c.d.

principio del raggiungimento dello scopo (avvenuta conoscenza della contestazione) non

essendo sanabile un atto che sia carente di un elemento necessario per l’efficacia dell’atto

stesso.

A tal riguardo si richiama l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui “la

notificazione è giuridicamente inesistente quando esorbiti completamente dallo schema

legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano gli elementi caratteristici del

modello delineato dalla legge (così Cass. 25.03.2003 n. 4319 che richiama un indirizzo in

tal senso consolidato espresso nelle precedenti sentenze della stessa Corte 1195/1999,

2195/1999, 11360/1999, 4753/2000, 12717/2000, 10276/2011). E come è noto

l’inesistenza è concetto che si ricollega ad un vizio che si presenta assolutamente

insanabile.

È appena il caso di osservare che nella relazione di notifica deve comparire non solo il

nome del destinatario, data e luogo di spedizione e l’ufficio Postale trasmittente in caso di

notifica per posta, utilizzata nello stragrande numero di casi, ma anche l’agente

notificatore proprio in ossequio al principio della competenza a questi riservati per la

notifica stessa.

Quindi occorrerà verificare caso per caso, in ipotesi di affidamento ai privati della attività

notificatoria, quali siano i compiti loro concretamente assegnati. Nulla quaestio, ad

esempio, nel caso in cui la società privata sia stata incaricata di imbustare i verbali e

portarli all’Ufficio postale per la notifica la cui relata in ogni caso deve essere stata

predisposta dall’Ufficiale Pubblico responsabile.

Altra questione importante, perché ha diviso dottrina e giurisprudenza, riguarda il

momento da cui decorrono e si consumano i 90 giorni per la notifica del verbale, pena in

difetto la estinzione della multa.

Se da un lato appare pacifico, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, che il dies ad

quem ossia il momento in cui l’atto si intende notificato coincide con la consegna dello

stesso all’Ufficiale Giudiziario o all’Ufficio Postale che provvede poi a spedirlo al

destinatario, non altrettanto certo è invece il momento da cui si calcola il suddetto

Page 32: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

termine di 90 giorni.

Secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale (nella sentenza 198/1996) i termini

partono dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di individuare

l’infrazione e non da quella in cui lo fa materialmente.

Una interpretazione estensiva fa decorrere i termini dal momento dell’accertamento di un

operatore a ciò deputato, ossia all’esito dell’esame (visione) delle evidenze fotografiche

effettuato di norma a distanza di tempo dalla infrazione, che però potrebbe essere

dilatato dalla Pubblica Amministrazione per non incorrere in decadenze.

Il Ministero dei Trasporti opinerebbe per la decorrenza dei termini di notifica dalla data

della infrazione con il correttivo però (secondo altra opinione), laddove la Pubblica

Amministrazione non fosse in grado di adempiere alla notifica tempestiva per fatto alla

stessa non imputabile (es. quando non è in grado di risalire al soggetto destinatario del

verbale), i 90 giorni utili decorrerebbero dal momento in cui la PA è posta in grado di

provvedere alla identificazione del trasgressore.

È escluso comunque che il verbale possa essere notificato oltre i 90 giorni dalla data in

cui è commessa l’infrazione quando il ritardo sia causato da inefficienze o cause

organizzative degli uffici preposti.

Una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano 09.02.2015 n. 1189 ha aderito a

quest’ultimo orientamento, senza dubbio il più logico giuridicamente, stabilendo “che la

data di accertamento coincide con quella della infrazione nei casi in cui avviene mediante

dispositivi elettronici che consentono all’Amministrazione di accertare immediatamente il

responsabile dell’illecito con una semplice visura al PRA cui l’Amministrazione ha accesso

immediato”. In questo senso i 90 giorni per la notifica del verbale al trasgressore

decorreranno dalla data della infrazione e non dal momento in cui gli organi accertatori lo

hanno identificato. Gli unici casi in cui il termine dei 90 giorni può essere derogato, ricorre

quando vi siano fattori esterni che intervengono a ritardare l’identificazione del

trasgressore come nell’ipotesi in cui il mezzo sia a noleggio ovvero in leasing e quindi sia

necessaria una dichiarazione del proprietario circa il nominativo dell’utilizzatore: in questi

casi i 90 giorni per la notifica decorrono dal giorno in cui l’Amministrazione è posta nella

condizione di provvedere alla identificazione ma la qualcosa deve essere provata dalla

Amministrazione stessa.

Detta interpretazione è avallata dal Ministero degli Interni (nota 0016968 del 07.11.2014)

E) Considerazioni conclusive

In conclusione, non può non rilevarsi come la materia in questione sia molto articolata e

complessa e necessita di un costante aggiornamento a causa della emanazione

sistematica e continua di norme che si sovrappongono o si sostituiscono alle precedenti

per una più efficace disciplina giuridica al passo con i tempi.

Ed , invero, sovente si assiste al fatto che la soluzione di una problematica valida fino a

Page 33: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

“ieri” per così dire, non è più utilizzabile “oggi” e quella attuale potrebbe essere superata

“domani” da altre regole.

In tale contesto, un ruolo importante gioca la giurisprudenza nel formulare le coordinate

esegetiche necessarie a risolvere la fattispecie concreta.

Pur assistendosi non di rado, a mutamenti di indirizzo, sempre possibili nel nostro

ordinamento in cui non vale la regola dello “stare decisis” ossia dell’efficacia vincolante

del precedente (tipica dei paesi del common law) ma quella dell’efficacia meramente

persuasiva in quanto il Giudice è soggetto solo alla legge.

Tenendo conto di quanto sopra e prestando particolare attenzione alla disciplina

attualmente vigeente ecco quello che dovrebbe fare l’automobilista raggiunto da un

verbale di contestazione per eccesso di velocità.

1)In primo luogo vanno controllati bene i dati riportati nel verbale, data, ora e luogo

dell’infrazione, il nome chiaramente identificabile dell’accertatore, la firma dello stesso,

non necessaria in caso di modulo meccanografico e la norma di legge asseritamente

violata, con la dettagliata descrizione del comportamento posto in essere dal conducente

dell’auto, fotografata con autovelox o telelaser, della sua direzione di marcia, la velocità

contestata con lo scarto consentito del 5%, considerando peraltro che il superamento del

limite di velocità di appena 1 Kmh potrebbe (il condizionale è d’obbligo perché la qual

cosa non è certa) condurre il Giudice di Pace od il Prefetto, presso cui il verbale è

impugnato, ad annullare la multa perché quando lo scarto è così minimo e, quindi, la

violazione di lieve entità, la sanzione sarebbe sproporzionata (il nuovo principio si trova

affermato nella sentenza del GDP di Gallarate 267/2014).

2)In secondo luogo va controllato se sul verbale appare il decreto del prefetto che in

deroga all’obbligo della contestazione immediata autorizza, nel tratto di strada ove è

posta la apparecchiatura elettronica che ha fotografato l’auto per il rilevamento

automatico della velocità senza necessità di presenza dell’Agente di fermo dell’autoveicolo

(art. 201 co 1 ter CDS) esaminando il decreto prefettizio stesso (ricavabile sul sito

internet della Prefettura di competenza) per accertare se si tratta di strada che presenta

tutti i requisiti minimi previsti dalla legge (art. 2 CDS) per poter essere inserita

nell’elenco delle arterie per cui è possibile le rilevazione elettronica senza l’obbligo di

contestazione immediata.

In caso contrario e qualora l’eccesso di velocità fosse stato accertato da una postazione

mobile, che parimenti deve apparire sul verbale, occorre esaminare se in detto

documento è riportata la specifica motivazione (ex art. 201, co. 1 bis e suo Regolamento)

per cui gli agenti non abbiano potuto procedere al fermo (es. impossibilità di raggiungere

il veicolo perché lanciato ad eccessiva velocità).

Si segnala al riguardo che la Polizia Municipale può sanzionare violazioni anche su strade

statali al di fuori del centro abitato e nel territorio comunale (così Cass. 19/03/2014 n°

6432).

Page 34: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

3)Va poi certamente verificato il modello di autovelox o telelaser impiegato per la

rilevazione confrontandolo, con il decreto di omologazione che deve apparire sul verbale

ed il cui testo è scaricabile sul sito internet del Ministero dei Trasporti e se è stato fatto

l’iniziale controllo di perfetta funzionalità che deve essere attestato nel verbale stesso.

4)Accertamento di notevole importanza, per quanto sopra detto, è quello relativo alla

presenza di cartelli di preavviso della postazione elettronica di rilevamento automatico

della velocità che se esistenti in loco, devono essere posti ad una distanza adeguata dalla

apparecchiatura secondo le indicazioni sopra descritte.

I 400 metri indicati dalla Cassazione penale nella sentenza 11131/2009 appaiono quelli

più adeguati spazialmente per garantire la conformazione della condotta di giuda

dell’automobilista ed evitare ogni inganno per lo stesso a motivo di esclusione di quella

logica captatoria patrimoniale cui qualche Comune si ispira per fare cassa. Non vi devono

essere intersezioni stradali. Ovviamente va verificato se la postazione autovelox sia BEN

VISIBILE (ad esempio perché non coperta da alberi o posta dopo una curva o vicino

lampioni della pubblica illuminazione con i quali potrebbe confondersi).

5)Altra verifica di rilevante importanza per le conseguenze sulla validità del verbale è

quella relativa alla verifica che sullo stesso appaiono le indicazioni del tipo (fisso o mobile)

della postazione che ha rilevato l’eccesso di velocità e della esistenza di segnalazioni di

preavviso.

6)La possibilità che possa essere stata violata la privacy dell’automobilista ma anche la

circostanza che gli accertamenti delle violazioni in questione per legge devono essere fatti

da un pubblico ufficiale, pena la nullità del verbale di contestazione, suggerisce che debba

essere compiutamente verificato, anche attraverso il necessario accesso presso gli uffici

della Polizia che l’ha compiuto l’accertamento della violazione: a) la foto che ritrae la

macchina nel momento in cui supera la velocità consentita che non deve essere affiancata

da altra auto e che non deve ritrarre soggetti estranei al fatto; b)la gestione dell’impianto

elettronico se affidata a società privata (nel sito internet del Comune appaiono

normalmente le delibere della Giunta Municipale all’uopo rese necessarie dalle leggi in

materia) ed in che misura, dato che i compiti di accertamento e connessi (es. notifica del

verbale) sono riservati, a pena di nullità, ai Pubblici Ufficiali di cui sopra si è fornito

elenco.

7)Infine va attentamente controllata la notifica del verbale stesso la cui relata deve

apparire nel documento, comprensiva della indicazione del soggetto (Pubblico Ufficiale)

che l’ha redatta e richiesta alle Poste Italiane o al messo comunale per il recapito di

persona, con indicazione della relativa data (necessaria quest’ultima peraltro per

verificare il rispetto dei termini di 90 giorni per la consegna al destinatario della multa).

In tale contesto va anche controllato se nella notifica siano state rispettate le norme di

legge prescritte (ad esempio per la notifica avvenuta per posta del verbale, la consegna

ad un familiare convivente per assenza del destinatario impone che di ciò debba essere

Page 35: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

data notizia al destinatario stesso attraverso ulteriore comunicazione).

8)Ultimo o meglio primo controllo (preliminare che si voglia), essendo dirimente ai fini

della validità del verbale, è quello relativo al rispetto della notifica dello stesso nei 90

giorni prescritti con l’avvertenza che detto termine dovrà essere ricompreso tra il giorno

dell’accertamento secondo l’interpretazione del Giudice di Pace sopraricordata e consegna

dell’atto per la notifica all’ufficio postale o al messo notificatore.

Fatte le ricordate verifiche laddove si scoprisse l’esistenza di una evidenza che possa

condurre all’annullamento del verbale, secondo quanto sopra prospettato, allora si

potrebbe fare opposizione al Prefetto (entro 60 giorni) o al Giudice di Pace che ha la

competenza sul territorio ove è stata rilevata l’infrazione (entro 30 giorni). I suddetti

termini decorrono dal giorno in cui il verbale è stato consegnato al destinatario (Artt. 203

e 204 bis CDS).

Avanti il Giudice di Pace il ricorso deve essere accompagnato dal versamento di un

contributo unificato che varia in base alla misura della multa (minimo € 43,00) e con lo

stesso ricorso possono essere impugnati più verbali (v. Cassazione 23881/2011) purché

entro i suddetti termini di decadenza. Il rito applicabile è quello delle controversie di

lavoro (art. 7 D.Lvo 150/2011).

Se viene accolto, il verbale è annullato. Se rigettato l’opponente può anche essere

condannato alle spese processuali sostenute dalla controparte, determinando il Giudice

l’importo della sanzione tra minimo e massimo edittale stabilito dalla legge per la

violazione accertata, oltre le sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti dalla patente.

In caso di ricorso al Prefetto, che si può spedire con raccomandata a.r. o inoltrare

attraverso la Polizia Locale che ha accertato la violazione, questi ha a disposizione 120

gg. per rispondere. Detto termine decorre, ex art. 204 CDS, dalla ricezione degli atti da

parte dell’Ufficio accertatore.

La previsione della cumulabilità dei termini di cui agli art. 203 e 204 CDS comporta che

per la formazione del c.d. silenzio accoglimento del ricorso devono decorrere, per

l’appunto, 180 giorni , decorrenti dal suddetto incombente (Cass. 21.04.09 n. 9420; Cass

09.06.2009 n. 13303; GdP Torino 08.04.10 in Altalex 06.08.10). Se il ricorso viene

rigettato, il ricorrente può essere condannato a pagare il doppio della sanzione irrogata

(l’ordinanza è opponibile avanti l’Autorità Giudiziaria ordinaria, ex art. 6. L. 150/2011,

entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.).

La sostanziale differenza tra il ricorso in via giudiziaria e quello presentato al Prefetto sta

nel fatto che solo il primo garantisce un contraddittorio pieno e paritario, con il rispetto di

tutti i diritti processuali e la possibilità di una fase istruttoria in cui vengono valutate le

prove offerte.

Il Giudice di Pace assicura valutazioni più accurate poiché è un organo terzo ed

imparziale. Il suo intervento è consigliabile quanto l’ammontare della multa è elevato e/o

quando la questione da risolvere è di difficile soluzione.

Page 36: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

In generale, dunque, la scelta della via da seguire dipende dalla complessità degli

accertamenti richiesti e dal valore della contravvenzione.

Preferibile quello al Prefetto quando la causa è documentale e non occorrono particolari

indagini.

Page 37: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

SANZIONI RILEVATE AUTOMATICAMENTE PER OMESSA REVISIONE E ASSICURAZIONE. l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un parere in data 03/06/2016

Leggendo il parere del MIT prot. 3311 del 03/06/2016, si evince che i controlli automatici, svolti

delle forze di polizia stradale, per l’omessa revisione periodica del veicolo e quella relativa alla

mancata copertura assicurativa non sono attualmente omologati per dette rilevazioni in

automatico.

Analizzando il documento lo stesso analizza dapprima quanto dettato dal codice della strada

all’art. 200 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni, comma1, che si riporta. “Fuori dei casi di

cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata

tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”e il

successivo art. 201 Notificazione delle violazioni, comma 1 “Qualora la violazione non possa essere

immediatamente contestata”

Il successivo comma 1bis recita. “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la

contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei

termini di cui al comma 1… omissis

lett. g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e

214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.”

Il comma 1-quater, così enuncia:”In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis,

lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga

mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in

modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia

stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo

sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati

tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico”.

Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative di cui sopra appare evidente che

l’eventuale infrazione di cui all’art. 80, comma 14, del Codice della Strada, “Ad esclusione dei casi

previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla

prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a

euro 679,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle

cadenze previste dalle disposizioni vigenti….” possa essere accertata in modalità automatica con la

possibilità della contestazione differita, solamente previo l’utilizzo di un dispositivo omologato

ovvero approvato da questo Ministero.

Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionate in modalità

automatica per l’accertamento della omessa revisione del veicolo circolante.

Page 38: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l’adozione della procedura

adottata ai sensi dell’art. 180 codice della strada, che al comma 8 prevede: “Chiunque senza

giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito

medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle

violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall’art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla

violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende

l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza

dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti” ,

in quanto, proprio per l’assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è

possibile accertare la violazione di cui all’art. 80 comma 14, solo ed esclusivamente attuando la

procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a

seconda delle situazioni, applicare l’iter dell’art. 180 comma 8 sopracitato.

Nell’ipotesi di accertamento della circolazione del veicolo non regolarmente assicurato, di cui

all’art. 193 del codice della strada, “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.

Comma 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere

posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge

sulla responsabilità civile verso terzi.

Comma 2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00”, si ricorda, così ha scritto il Direttore

generale del MIT, che ai sensi del provvedimento del 08 aprile 2010 del Garante per la protezione

dei dati personali, vige l’obbligo di rendere noto agli utenti la circostanza di impiego di impianti

elettronici di rilevamento automatico delle infrazioni, esentando da tale informativa solo i casi, che

sono già noti agli interessati degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione

strdale, quali Zone a traffico limitato. L’obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto

anche quando il titolare del trattamento, pur mancando di una previsione normativa che obblighi

specificatamente a segnalare la rilevazione automatica, la segnali comunque utilizzando avvisi

analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.

* Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta

Page 39: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Studio Cataldi Autovelox: addio alle multe per chi è senza assicurazione Nel parere n. 3311/2016 si chiarisce che servono comunque gli agenti.

di Marina Crisafi - Autovelox e tutor non possono elevare multe per chi viene beccato senza assicurazione o revisione del veicolo. Ad affermarlo è il Ministero dei Trasporti con il parere n. 3311/2016 (qui sotto allegata), chiarendo che non esistono tuttora dispositivi specificamente omologati per questa funzione. E che una volta che lo saranno, in ogni caso, dovranno essere resi noti agli utenti ai sensi del codice della privacy. I controlli automatici della mancata revisione periodica del veicolo e della carenza di copertura assicurativa sono stati sdoganati dalle recenti ripetute modifiche del codice stradale, ma senza pattuglia occorrono strumenti appositamente omologati.

L'art. 201 del codice stradale sancisce, infatti, che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata" mentre il successivo comma 1-bis recita: "fermo restando quanto indicato nel comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1". Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis) riporta "accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchi di rilevamento" e il comma 1-quater precisa che: "in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico". Dalla lettura del combinato disposto delle norme, appare evidente prosegue il dicastero che "l'eventuale infrazione di cui all'art. 80, comma 14, del codice della strada possa essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previo utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato da questo Ministero". Allo stato attuale, rincara dunque il ministero "non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante". E neanche della mancata copertura assicurativa. Ne consegue che, non essendo

Page 40: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

possibile il controllo in modalità completamente automatica, non si può invitare il conducente ad esibire documenti e fornire informazioni in un ufficio di polizia. Quanto alla privacy, infine, una volta attivati i "vigili elettronici" occorrerà fornire adeguata informazione agli utenti sul trattamento dei loro dati personali. Ministero Trasporti, parere n. 3311/2016 Vedi anche: - Autovelox: difendersi dalle contravvenzioni illegittime - Autovelox - raccolta di articoli e sentenze

Fonte: Autovelox: addio alle multe per chi è senza assicurazione (www.StudioCataldi.it)

Page 41: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

http://sosonline.aduc.it/

SOS Online ADUC

MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA

Scheda Pratica di Rita Sabelli

3 dicembre 2007 0:00

Ultimo aggiornamento 16/8/2010 con riforma 2010 codice della strada

Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92, si e' soggetti ad una

sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e'

disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43).

Abbiamo gia' visto, sulla scheda MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: LE

SANZIONI E IL PAGAMENTO (si veda tra i link in fondo alla scheda) quali sono le sanzioni

applicabili e le modalita' di pagamento.

Qui vogliamo invece approfondire le modalita' di contestazione e notificazione dei verbali, nonche'

le caratteristiche salienti degli stessi.

Corrediamo le varie disposizioni di legge con alcune importanti ed autorevoli sentenze.

Indice scheda

ORGANI RILEVATORI

LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E IL VERBALE

I vizi del verbale

La notifica del verbale

Il conteggio dei 90 giorni utili per la notifica

Il mancato fermo e le sue motivazioni

NOTE PARTICOLARI

Il preavviso di contestazione

La comunicazione dei dati del conducente

La notifica a persona diversa dall'obbligato

La notifica per giacenza

La notifica in caso di cambio indirizzo

La notifica a conducente di auto con targa straniera

La notifica al proprietario che ha venduto l'auto prima dell'infrazione

Quando le violazioni sono piu' di una - cumulo giuridico

LINK UTILI

ORGANI RILEVATORI

I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della notifica delle sanzioni relative

ad infrazioni stradali sono:

- in via principale la polizia stradale;

- la polizia di stato;

- l'arma dei carabinieri;

- la guardia di finanza;

- la polizia provinciale nel suo ambito;

- la polizia municipale (vigili urbani) nel suo ambito;

- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

- la polizia penitenziaria e il corpo forestale dello stato in relazione ai propri compiti;

Page 42: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Fonte normativa (anche per approfondimenti): codice della strada art.12

Nota sugli ausiliari del traffico

In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “ausiliari del traffico”, per i quali

valgono le competenze assegnate dal singolo Comune tramite ordinanze.

Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127/97 art.17 commi 132/133, le cui

disposizioni sono state chiarite e puntualizzate da varie sentenze di Cassazione, la n.18186/2006,

la n.16777/2007 e la n.5621/2009.

In pratica i Comuni possono assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono -in

concessione- aree adibite alla sosta funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse

(comma 132 detto sopra) nonche' assegnare ai dipendenti delle societa' di trasporto pubblico

funzioni di accertamento di divieto di sosta o circolazione nelle corsie riservate al servizio stesso

(comma 133 detto sopra).

I casi sono diversi ed e' fondamentale distinguere il classico ausiliare -dipendente del comune o

della societa' di parcheggio- dal dipendente/ispettore delle societa' di trasporto. Cio' puo' essere

fatto sia riferendosi al comma dell'art.17 della legge 127/97 citato sul verbale, sia consultando la

specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.

E' bene sapere, infine, che gli ausiliari possono anche eseguire contestazioni immediate e redigere

verbali, e gli puo' essere conferita -dal Comune- competenza a disporre la rimozione dei veicoli

(legge 488/99 art.68).

LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E IL VERBALE

Gli articoli 200 e 201 del codice della strada definiscono le modalita' di contestazione e

notificazione delle sanzioni.

La prima regola generale e' che, quando sia possibile, la violazione dev'essere immediatamente

contestata tanto al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento.

La contestazione immediata implica la consegna di un verbale di accertamento, che

deve contenere

* data (anno, mese, giorno), ora e localita' nei quali la violazione e' avvenuta;

* generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, se

immediatamente identificato;

* indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato

immediatamente identificato il trasgressore;

* tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento;

* citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;

* eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione;

* somma da pagare, termini e modalita' di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso puo'

essere fatto e numero di conto corrente bancario o postale che puo' eventualmente essere usato

(solitamente, per praticita', viene allegato un bollettino);

* le eventuali sanzioni accessorie previste per l'infrazione;

* gli eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione,

etc.) ai sensi dell'art.180 c.d.s;

* le autorita' competenti per il ricorso (prefetto o giudice di pace);

* firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

* nominativo e firma degli agenti accertatori.

L'ufficio emittente conserva copia del verbale e lo annota in un apposito registro dove sono

riportati tutti gli elementi salienti dello stesso.

Page 43: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Il verbale e' un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico

ufficiale vi riporta (si veda l'art.2700 del codice civile). Dal punto di vista giuridico, quindi, stante

l'obbligo di firma dell'agente accertatore (con esclusione dei verbali redatti con sistemi

meccanizzati, vedi sotto), e' ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il

verbale. In ogni caso tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.

Con lo stesso verbale si possono contestare piu' violazioni, con l'obbligo che sia indicato per

ognuna la somma dovuta.

Il verbale dev'essere redatto anche in caso di fermo di soggetto minorenne, ma in questo

caso la contestazione, o comunque la successiva notifica del verbale da effettuarsi nei confronti

delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitino la patria potesta', deve considerare ed

identificare come effettivi trasgressori proprio tali soggetti (i genitori, tipicamente). Il minorenne

deve semmai essere citato nella parte narrativa del verbale, dove viene anche descritto il fatto e

dove va specificato il rapporto intercorrente tra il conducente minore e colui al quale viene

contestato il verbale.

Cio' per quanto sancito dal'art.2 della legge 689/81, dalla sentenza di Cassazione n. 4286/02 e

dalla nota del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26/5/05.

Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati (al computer, tipicamente) la

firma autografa dell'agente accertatore non e' necessaria, basta l'indicazione a stampa del

nominativo con eventuale numero di matricola.

Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell'ufficio dell'organo

accertatore oppure, in sua vece, dal soggetto responsabile ai sensi del d.lgs.39/93 art.3 (in molti

casi questi e' il responsabile dell'immissione dati nel sistema informatico).

In questo caso, frequente quando la contestazione non e' immediata e il verbale viene quindi

notificato successivamente all'infrazione, la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli

agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore,

disponibile per essere visionata su richiesta.

In tal senso si e' piu' volte espressa la corte di cassazione con le sentenze 1923/99, 4567/99,

6065/05, 21045/06 e 22088/07, nonche' il Ministero dell'interno con circolare del 25/8/2000.

VIZI DEL VERBALE

Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e' illegittimo e puo' essere annullato, tramite

apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera

come mai emanato.

I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:

- l'erronea indicazione delle generalita' del conducente;

- l'omessa od errata indicazione della data e dell'ora nella quale e' avvenuta l'infrazione (quando

da cio' risulti pregiudicata l'esatta identificazione del fatto);

- L'erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con

certezza in altro modo;

- mancata esposizione dei fatti;

- mancata o erronea indicazione dell'autorita' competente per il ricorso;

- mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu'

avanti, nella sezione “notifica”);

- mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all'obbligo di comunicare i dati del

conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al

proprietario, si veda piu' avanti, nella sezione "comunicazione dati conducente");

- errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e' applicabile la sanzione ridotta essa

dev'essere riportata);

Page 44: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Attenzione, pero'. La mancanza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne

determina automaticamente la nullita', a meno che non siano compromessi i diritti del

contravventore. Per fare degli esempi, se c'e' un errore sulla data di nascita del

trasgressore ma questi e' correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome

cognome e indirizzo esatti) l'errore stesso e' irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente

determinare la semplice riemissione del verbale corretto. Stessa cosa nel caso in cui non sia

indicato -o sia errato- il modello dell'auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa.

L'errore su questo elemento (o la sua mancanza) puo' invece aiutare se vi fossero anche altri vizi

che mettessero in dubbio l'infrazione.

Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa potrebbe rendere

annullabile il verbale solo se pregiudicasse l'individuazione del luogo ove l'infrazione e' avvenuta e

quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga,

dove quel tipo di infrazione puo' avvenire in piu' punti perche' -per esempio- vi sono molti

semafori o divieti di sosta posti in punti diversi). Nel caso di divieto di sosta sono interessanti

alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che e' priva di fondamento la doglianza

riguardo la mancanza del numero civico quando non sia presentata anche la prova che l'infrazione

NON e' stata commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o piazza- non c'era

(Cassazione n.8939/2005 e 5447/2007).

LA NOTIFICA DEL VERBALE

Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle

mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

Per le violazioni commesse dal 13/8/2010 a tale contestazione immediata deve seguire la notifica

di copia del verbale, entro 100 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente responsabili, se esistenti

(puo' esserlo quando non coincidente col trasgressore, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario,

l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di leasing).

Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo' legittimamente

non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev'essere notificato in un momento successivo.

Come regola generale, in questi casi il verbale dev'essere notificato all'effettivo trasgressore -se

conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in

genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.

La notifica (ovvero, come vedremo piu' avanti, l'invio del verbale) dev'essere fatta -per

le violazioni commesse dal 13/8/2010- entro 90 giorni da quando l'amministrazione e'

“posta in grado di provvedere all' identificazione” di tali soggetti considerando cio' che risulta al

PRA o all'archivio nazionale dei veicoli, ovvero, normalmente, dal giorno dell'infrazione.

In casi particolari, come per esempio il cambio di residenza o il noleggio, il momento da cui

partono i 90 giorni puo' differire dal giorno dell'infrazione, a seconda del caso specifico (vedi piu'

avanti, sezioni "Conteggio dei 90 giorni" e "Notifica in caso di cambio indirizzo").

Il caso di residenti all'estero il verbale dev'essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento,

calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.

La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che puo'

essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida,

dall'archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex

Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall'anagrafe tributaria.

In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti

dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene

inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del

responsabile dello stesso ufficio o comando.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che

Page 45: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari

dell'organo accertatore secondo le modalita' previste dal codice di procedura civile o -in

alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.

Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri

privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie

filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.

Le modalita' di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell'atto

nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un

soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell'atto presso la posta o la cassa

comunale. Piu' avanti analizziamo queste ultime due vie che, per dirsi regolarmente attuate

devono sottostare a determinate regole.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della

sanzione amministrativa pecuniaria.

Fonte normativa: C.d.s. art.201, cosi' come modificato, in ultimo, dalla legge 120/2010, art.36. Si

veda anche sentenza Corte Costituzionale n.198/1996. Il termine di 90 giorni per la notifica

differita dei verbali vale per le infrazioni commesse a partire dal 13/8/2010. In precedenza il

termine era di 150 giorni.

CONTEGGIO DEI 90 GIORNI UTILI PER LA NOTIFICA

Come gia' detto il verbale, quando non puo' essere consegnato nelle mani dell'effettivo

trasgressore, dev'essere notificato al proprietario del mezzo o ad uno degli altri soggetti

solidalmente responsabili entro 90 giorni dall'infrazione, salvo casi particolari.

Il conteggio parte dal giorno dell'infrazione per la prima notifica del verbale, che qualora non sia

stato subito identificato il conducente viene notificato al proprietario del mezzo. Questi e'

obbligato, per legge, a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni, come visto sopra.

In molti casi segue l'invio di un secondo verbale, per il quale deve essere riconteggiato il termine

di 90 giorni. Cio' tipicamente in tutti i casi in cui il primo destinatario del verbale, il proprietario del

mezzo, non si identifica come conducente ma comunica i dati di un'altra persona. In questi casi il

conteggio riparte dalla ricezione della comunicazione da parte dei vigili.

Se invece il proprietario si identifica come conducente, o comunque firma la dichiarazione

contestualmente alla persona che si dichiara tale (per esempio l'azienda che firma la dichiarazione

insieme al dipendente/conducente), il secondo verbale non viene inviato.

Ricordiamo che la comunicazione dei dati del conducente riguarda l'applicazione delle sanzioni

accessorie (decurtazione punti, sospensione patente, etc.). I due soggetti, proprietario e

conducente, rimangono in ogni caso responsabili solidalmente per quanto riguarda la sanzione

principale, quella pecuniaria.

Fonte normativa: C.d.s. Art.201, sentenza corte costituzionale n.198/1996 e circolare

Min.Trasporti n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14/9/2004 (sulla notifica del secondo verbale).

E' altresi' fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di

consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale,

alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio postale. Tale data viene

normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per

l'ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona -ai fini del conteggio dei 60

giorni utili per pagare o ricorrere- al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per

giacenza postale (vedi sotto).

Fonte normativa: Art. 149 c.3 Codice procedura civile - Legge 890/82 (notifica postale) -

Sentenze corte costituzionale n.477/2002, 28/2004 e 97/2004 - Circolare Ministero Interno

n.300/A/1/26466/127/9 del 20/8/07

Page 46: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

IL MANCATO FERMO E LE SUE MOTIVAZIONI

Nei casi di mancata contestazione immediata, quindi quando il verbale viene inviato a casa, su di

esso dev'essere specificata la motivazione che ha reso impossibile il fermo.

Se si tratta di un caso specifico previsto dal codice della strada all'art.201 comma 1 bis (vedi qui

sotto) puo' bastare una “citazione” dell'articolo di legge stesso, altrimenti occorre una motivazione

specifica riportata in modo chiaro.

Casi, citati dalla legge a titolo esemplificativo, in cui il fermo non e' necessario:

- impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';

- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (rilevato dagli agenti o da

un apparecchio a rilevazione automatica come il photored e il t-red);

- sorpasso in curva o comunque vietato;

- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (esempio

tipico, il divieto di sosta);

- accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di

pubblico trasporto;

- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente

gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione

dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di

accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi

regolamentari (esempio tipico i telelaser);

- accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 della legge 168/02, ovvero i mezzi

tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di

comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del c.d.s. installati su autostrade o strade

extraurbane principali (esempio tipico gli autovelox).

- rilevamento degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici e alle zone a traffico limitato

nonche' della circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi a rilevazione automatica

previsti dalla legge 127/97 art.17 comma 133 bis. (esempi tipici: le cosiddette “porte telematiche”

installate intorno alle z.t.l o presso le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico).

- accertamenti fatti con dispositivi o apparecchi di rilevamento, anche automatici, di vari tipi di

violazioni (eccesso di velocita', circolazione contromano, violazione della segnaletica stradale,

trasporto oggetti e passeggeri sui motorini, uso del casco, circolazione con mezzo sequestrato o

sottoposto a fermo amministrativo).

Fonte normativa: codice della strada art.201 comma 1 bis e suo regolamento, come modificati in

ultimo dalla legge 120/2010

In caso di rilevamento con apparecchio omologato per il funzionamento automatico (vedi i casi

contemplati sopra) l'art.201 cds specifica in modo chiaro che non c'e' bisogno della presenza degli

agenti (art. 201 comma 1 ter).

Ricordiamo che gli apparecchi per il rilevamento automatico sottostanno a regole precise di

omologazione ed installazione. Nel caso vengano posti su strade strade extraurbane secondarie od

urbane di scorrimento occorre l'individuazione da parte del Prefetto delle stesse tra quelle ove non

vige obbligo di fermo. In tal caso sul verbale solitamente appare, oltre al riferimento di legge, il

numero del decreto prefettizio.

Fonte normativa: oltre all'art.201 c.d.s., art. 4 del d.l. 121/2002, convertito nella legge 168/2002

Qui approfondimenti sulle regole d'uso di AUTOVELOX e PHOTORED.

Page 47: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Tra le motivazioni di mancato fermo piu' comuni troviamo inoltre:

- accertamento indiretto a seguito di incidente stradale sulla base della successiva ricostruzione

della dinamica;

- accertatore in borghese e fuori dal servizio;

- accertatore impegnato in altre contestazioni;

- infrazione commessa da minore o incapace di intendere e volere in assenza del genitore o tutore

responsabile;

- caso di ubriachezza o temporanea incapacita' di intendere e di volere del trasgressore;

- impossibilita' di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perche'

impegnato nella regolamentazione della circolazione (tipicamente per infrazioni rilevate da agenti

impegnati a dirigere il traffico);

- impossibilita' di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito

sulla corsia (tipica nel caso di passaggio su corsia preferenziale rilevata da un

ausiliario/dipendente della societa' di trasporto pubblico);

Attenzione! In caso di rilevamento automatico di passaggio col rosso ad un incrocio, del

superamento dei limiti di velocita' o del transito nella ztl o su una corsia preferenziale, il c.d.s

specifica che non c'e' bisogno della presenza degli agenti (art. 201 comma 1 ter).

Per motivi di privacy, al verbale non va allegata l'eventuale fotografia scattata dall'autovelox.

Essa deve essere resa disponibile dall'ufficio accertatore su richiesta, dietro pagamento di spese di

invio.

NOTE PARTICOLARI

IL PREAVVISO DI CONTESTAZIONE

Il foglietto che troviamo sul parabrezza del nostro veicolo non e' il verbale vero e proprio ma un

semplice preavviso. Esso, che solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto

pubblico non sostituisce infatti il verbale, l'atto formale vero e proprio con il quale il trasgressore

viene messo al corrente della multa. Tale preavviso potra' quindi contenere un numero inferiore di

dati rispetto al verbale senza obbligo di sottoscrizione da parte dell'agente accertatore.

E' un atto informale, non obbligatorio, che permette “semplicemente” di pagare la multa senza

l'aggiunta dei costi di notifica del vero e proprio verbale.

Il ricorso avverso tale atto non e' ammesso, proprio a causa del suo carattere informale. Se si

notano imprecisioni o comunque si intende opporre ricorso, si dovra' pertanto attendere l'arrivo

del vero e proprio verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla base di

quest'ultimo.

La sentenza della corte di Cassazione n.5447/2007 ha ribadito il concetto, confermando che

nessuna legge impone il rilascio del preavviso la cui mancanza non ostacola in alcun modo il

diritto di difesa.

LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE

Come gia' detto, le sanzioni accessorie non possono essere applicate in mancanza di

identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di mancato fermo.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia, il discorso e' particolare in

quanto la legge prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a

cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del

verbale. Questa comunicazione, obbligatoria in tutti i casi (anche quando si ha un valido motivo

per giustificare l'impossibilità di dare un nome o quando si fa ricorso contro il verbale, vedi note),

consente all'ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all'effettivo responsabile

Page 48: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

dell'infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva

variabile da € 286 a € 1.142 (dal 1/1/2015).

Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra

con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori

forniscono, allegato al verbale, un modulo già pronto.

Fonte normativa: C.d.s. art.126 bis e sentenza corte costituzionale n.27/2005

Note:

- l'interpretazione del “valido motivo” , non specificato in alcun modo dalla legge, sarebbe

teoricamente libera, pur potendosi dire escluso il classico “non me lo ricordo”. Una recente

sentenza di Cassazione, tuttavia, sembra aver ristretto notevolmente il campo cassando un caso

dove il motivo c'era e appariva sensato, quello di un proprietario (un'azienda) che si era

giustificato sostenendo di non tener nota, non essendovi obbligato, dell'utilizzo dei propri mezzi da

parte dei vari dipendenti. Il principio enunciato dai giudici e' che “il proprietario del veicolo, in

quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni

non meno che dei terzi, e' tenuto sempre a conoscere l'identita' dei soggetti ai quali ne affida la

conduzione, onde dell’eventuale incapacita' d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde,

nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente

osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al

dovere di comunicare l'identita' del conducente” (Cassazione, 13748 del 12/6/07). Il concetto e'

ulteriormente ribadito dalla sentenza di Cassazione n.10786 del 24/4/2008 che sancisce un

lapidario principio: l'obbligo di comunicazione NON si assolve semplicemente dichiarando di non

essere in grado di indicare i dati del conducente ma soltanto con la comunicazione completa delle

informazioni richieste. Il proprietario in pratica non puo' giustificare la mancata identificazione con

problemi organizzativi, e la regola vale sia per le persone giuridiche (ditte, scuole guida, etc,) sia

per quelle fisiche. Si potrebbe quindi desumerne che i “validi motivi” siano in verità rari -se non

inesistenti- limitati a casi eclatanti, come per esempio il furto del veicolo. Il campo e' aperto,

quindi, e fare un ricorso su questo punto implica inevitabilmente affidarsi all'interpretazione

soggettiva del giudice al quale ci si rivolge.

- la comunicazione dei dati del conducente va effettuata anche se si presenta ricorso avverso il

verbale. Si tratta infatti di un'adempimento separato dagli altri collegati alla multa (come il

pagamento, che invece in caso di ricorso NON deve essere eseguito). Il concetto è stato ribadito

più volte dalla Corte di Cassazione, l'ultima con sentenza 15542/2015.

Ricordiamo, inoltre, che la Corte Costituzionale ha piu' volte sancito la legittimita' costituzionale

dell'art.126 bis (ordinanze 244/2006 e 165/2008).

LA NOTIFICA A SOGGETTO DIVERSO DALL'OBBLIGATO

La notifica si considera regolarmente compiuta anche se avviene nelle mani di un soggetto terzo,

diverso dall'obbligato. Sono soggetti terzi:

- persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;

- gli addetti alla casa (o all'ufficio e all'azienda) , purche' non minori di 14 anni o palesemente

incapaci;

- il portiere dello stabile;

- i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata,

riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od

indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Page 49: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa il soggetto che accetta la consegna deve firmare

una ricevuta e il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.

Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali

giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale. Fino ad oggi infatti non era in alcun caso

previsto l'invio dell'avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima raccomandata

nelle mani di terzi, mentre dal 1/3/2008, per effetto della legge 31/2008 (di conversione del

decreto "milleproroghe"), tale obbligo c'e' e vige in TUTTI i casi in cui l'atto non venga consegnato

personalmente al destinatario.

Fonte normativa: art.139 codice di procedura civile - art.7 legge 890/82 modificato dalla legge

31/2008 art.36 commi 2 quater e quinquies

E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007 (confermata dalla

sentenza 19417/2010) con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a

condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle

vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto. La relata di notifica, in sostanza, deve

attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre

l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi

in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio” , sia necessario l'invio di un

avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la

nullita' della notifica.

Attenzione: In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a

persona diversa dal destinatario) non puo' invece essere messa in dubbio la validita' della notifica,

ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio

all'immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la

risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

LA NOTIFICA PER GIACENZA

Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o incapacita' o rifiuto de

destinatario o dei terzi di cui sopra, l'ufficiale giudiziario o l'addetto delle poste deposita l'atto -

rispettivamente- nelle casse del comune o presso l'ufficio postale. Il destinatario dev'essere messo

al corrente di detto deposito con avviso affisso alla porta dell'abitazione e con raccomandata a/r.

Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica si da' per avvenuta

(perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale (vedi nota*).

Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda

nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa

(escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno

successivo a quello di affissione.

Nel caso di notifica a mezzo posta la cosa cambia un po'; la legge prevede che oltre al primo

avviso (inerente il primo tentativo di notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell'ufficio

postale (inerente la giacenza), da lasciare nella cassetta postale o affiggere sulla porta. In questo

caso la notifica si da' per eseguita decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto, e lo stesso

deve comunque rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodiche' ritorna al

mittente).

Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l'amministrazione puo' dimostrare il

regolare invio (e/o affissione) degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il

Page 50: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

destinatario e' stato messo in grado di conoscere l'esistenza dell'atto e della sua notifica. Questo

e' un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare

una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l'ente emittente e l'ufficio

postale.

(*) Nota importante

Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i due tipi di notifica prevedendo

che la notifica per giacenza effettuata dal messo comunale o ufficiale giudiziario si da' per

perfezionata decorsi 10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque dall'invio

della stessa. Questa decisione. spiegano i giudici, allo scopo di assimilare questa notifica con

quella postale, dove gia' i 10 giorni vengono conteggiati.

Fonte normativa: Codice procedura civile artt.140 e 149 - art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di

pagamento) - Legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005 -

Sentenza corte costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare

la notifica per giacenza).

LA NOTIFICA IN CASO DI CAMBIO INDIRIZZO

Sul punto -molto controverso anche in giurisprudenza- e' intervenuta la Corte di Cassazione in

sezioni unite civili. Il termine da cui conteggiare i 90gg (ancora 150 nel caso oggetto della

sentenza) utili per la notifica del verbale, qualora il destinatario abbia cambiato residenza

provvedendo a presentare regolare denuncia in Comune (ufficio anagrafe) evidenziando i veicoli

posseduti, corrisponde alla data di annotazione della variazione negli atti dello Stato Civile. Non

hanno rilevanza, e non possono quindi gravare sul destinatario, gli eventuali ritardi nel passaggio

di atti tra il Comune e il PRA.

In altre parole, se la notifica avviene quando sono decorsi piu' di 90 gg dalla variazione anagrafica

essa puo' dirsi non tempestiva, anche se il suddetto termine risultasse rispettato conteggiando

dalla data di iscrizione della variazione nel PRA o nell'archivio nazionale veicoli.

Non conta, infine, nemmeno il fatto che il cittadino/destinatario non abbia comunicato la

variazione anagrafica alla Motorizzazione ma solo all'ufficio comunale.

Diverso il caso, ovviamente, del cittadino/destinatario che NON ha comunicato la variazione

anagrafica all'anagrafe. In tal caso vale la notifica fatta al precedente indirizzo.

Fonte: Sentenza Cassazione sezione unite civili n.24851/2010:

NOTIFICA AL PROPRIETARIO CHE HA VENDUTO L'AUTO PRIMA DELL'INFRAZIONE

Qualora il soggetto a cui viene notificato il verbale (tipicamente in caso di mancato fermo), possa

dimostrare che alla data dell'infrazione non era piu' proprietario ne' obbligato solidale puo'

comunicare la cosa all'ufficio accertatore, compilando una dichiarazione che contenga gli estremi

dell'atto di cessione o vendita del mezzo.

L'ufficio accertatore, se verifica l'esattezza delle dichiarazioni, puo' rinnovare la notifica all'effettivo

proprietario. In questo caso tale seconda notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla data in cui

l'ufficio riceve detta comunicazione, nel rispetto comunque del termine di prescrizione.

Stessa cosa se sia dimostrabile l'errore di trascrizione del numero di targa o di lettura dei registri

del PRA. In questo caso l'ufficio puo' procedere anche di propria iniziativa, oltre che su istanza del

soggetto multato. In questo caso l'ufficio accertatore puo' trasmettere gli atti al Prefetto (per

l'archiviazione) oppure, se possibile, provvedere alla corretta notifica entro i termini suddetti.

Page 51: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Fonte normativa: Regolamento dell' art.201 del codice della strada

Attenzione: le procedure di cui sopra costituiscono una sorta di “autotutela”, ovvero di tentativo

stragiudiziale di ottenere l'annullamento di un verbale palesemente errato. E' bene presentare

l'istanza il prima possibile e stare attenti che non decorra il termine di 60 giorni utili per il classico

ricorso, presentando lo stesso qualora non si riesca a risolvere “amichevolmente”.

Puo' essere utile al riguardo la lettura della scheda VENDITA AUTO, MANCATA TRASCRIZIONE AL

PRA: COSA FARE: clicca qui

NOTIFICA A CONDUCENTE DI AUTO CON TARGA STRANIERA

In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso un'infrazione al codice

della strada il conducente puo' effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, se

ammesso, ma in questo caso non potra' successivamente proporre ricorso.

In alternativa potra' pagare una “cauzione” pari allo stesso importo della sanzione minima qualora

il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell'UE (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio

economico europeo”), oppure pari alla meta' della sanzione massima negli altri casi. Il pagamento

della cauzione non pregiudica la possibilita' di ricorrere, quindi e' bene specificarlo sul verbale,

nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.

Se non viene effettuato ne' il pagamento in misura ridotta ne' il versamento della cauzione, al

veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del

contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.

Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano

guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell'UE, e che non abbiano

un rapporto stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di assunzione presso

un'impresa o una società italiana, dalla busta paga, etc.).

In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale viene effettuata al proprietario

del mezzo entro 360 giorni.

Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e' possibile poi procedere all'esazione coattiva nei

confronti del soggetto residente all'estero.

Fonte normativa: Sito dell'ACI e codice della strada art.207

QUANDO LE VIOLAZIONI SONO PIU' DI UNA

Il codice della strada dispone che quando con un'azione od omissione si violano diverse

disposizioni o si commettono piu' violazioni della stessa disposizione si puo' subire la sola sanzione

prevista per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo. Trattasi dell'istituto della

continuazione, previsto anche all'art. 81 del codice penale e applicabile non solo alle multe per il

codice della strada, ma a tutte le sanzioni amministrative in base all'art. 8bis della l. 689/1981,

norma dalla quale si ricava anche il principi secondo cui: "le sanzioni amministrative successive

alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati

e riconducibili ad una programmazione unitaria". Ad esempio: se ricevo 'a raffica' molte multe

relative ad uno stesso autovelox sollevate quotidianamente nello stesso mese sulla strada per

andare a lavorare, è plausibile che non mi sia accorto della presenza di quell'autovelox. Pertanto,

trattandosi di una violazione commessa in lasso di tempo ristretto, posso chiedere al giudice che

consideri quelle violazioni come una unica violazione e così pagarne soltanto una, quella più

grave, moltiplicata per tré.

Page 52: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Questa regola, comunque, non riguarda le violazioni compiute nell'ambito delle aree pedonali

urbane e nelle zone a traffico limitato (Ztl), specificatamente i divieti di accesso (rilevati dalle

cosiddette “porte telematiche”) e gli altri divieti ed obblighi. In questi casi sono quindi applicabili

le sanzioni previste per ogni singola violazione. Tuttavia, nella pratica, si sono registrati alcuni

temperamenti a questa eccezione diretti a evitare un'applicazione di una massa di sanzioni a

carico di un utente che non si accorge, se non quando riceve la prima sanzione, di avere un

permesso scaduto oppure di entrare in una zona a traffico limitato. Vedi: ordinanza della Corte

Costituzionale 26 gennaio 2007 n.14 sull'unicità della condotta; sentenze del Giudice di pace di

Livorno n.778/2008 e del Giudice di pace di Pisa n. 3398/2007, che prevedono la nullità delle

multe plurime successive alla prima anche in Ztl, se non immediatamente contestate.

Attenzione: non spetta al vigile rilevatore cumulare le sanzioni, bensi' questi deve elevare una

multa per ogni infrazione commessa. Solo il Prefetto o il Giudice di pace, dietro specifica istanza,

potra' poi eventualmente concedere l'applicazione di questa norma, ovvero della sanzione prevista

per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo.

Fonte normativa: codice della strada, art.198

Un discorso a parte merita il classico divieto di sosta, per il quale la legge prevede che la sanzione

puo' essere applicata solo per OGNI periodo di 24 ore (ad eccezione delle soste per le quali e'

previsto un tempo limite ben preciso, per le quali ovviamente vale detto periodo).

Fonte normativa: codice della strada, artt.6 e 7 ed art.158 comma 7

SERVIZIO "SCRIVIMI UN RICORSO". Per chi è interessato, l'Aduc offre il servizio

a contributo minimo di redazione di ricorsi. Per informazioni e preventivo, scrivi

[email protected] allegando la scannerizzazione del verbale e indicando i motivi per

cui si intende ricorrere.

LINK UTILI

- Scheda pratica MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: LE SANZIONI E IL

PAGAMENTO: clicca qui

- Scheda pratica MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL RICORSO: clicca qui

Ha collaborato Katia Moscano

Page 53: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

http://www.dirittoegiustizia.it/

CIRCOLAZIONE STRADALE | 22 GIUGNO 2016 Senza strumenti omologati, al bando le multe seriali per revisione e rc auto di Stefano Manzelli Non sono ancora legittimi i controlli automatici della mancata revisione periodica del veicolo e della copertura assicurativa. Mancano infatti dispositivi specificamente omologati per questo impiego che in ogni caso poi dovranno essere resi noti agli utenti ai sensi del codice privacy.

o ha chiarito il Ministero dei Trasporti con il parere n. 3311 del 3 giugno 2016.

Servono strumenti omologati. Il controllo automatico della mancata revisione periodica e della carenza di copertura assicurativa è stato sdoganato dalle recenti ripetute modifiche del codice stradale ma servono

strumenti omologati per attivare questo tipo di controlli senza pattuglia. L'art. 201 del codice stradale specifica infatti «che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata e il successivo comma 1-bis recita: – fermo restando quanto indicato nel comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 –. Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis) riporta – accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchi di rilevamento». In questa circostanza non è necessaria la presenza degli agenti di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati per il funzionamento in modo completamente automatico. Dalla lettura del combinato disposto, prosegue il parere centrale, «appare evidente che l'eventuale infrazione di cui all'art. 80, comma 14, del codice della strada possa essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previo utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato da questo Ministero. Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa

revisione del veicolo circolante». E neppure della mancata copertura assicurativa.

Contestazione differita? In realtà però la possibilità di contestazione differita risulta ammessa dal codice per esempio con il veicolo in sosta, senza la presenza del conducente a bordo. Oppure se l'infrazione risulta accertata dai vigili contestualmente al passaggio del mezzo davanti alla pattuglia dotata di strumento elettronico di analisi, anche se non omologato. In buona sostanza tutti i moderni strumenti di controllo del traffico hanno la possibilità di comunicare in tempo reale alla pattuglia la regolarità della revisione e della copertura assicurativa del veicolo in

Page 54: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

transito, anche se non approvati dal ministero. Dunque nessun problema per i controlli seriali semi automatici con la presenza dell'agente. Non essendo ancora possibile attivare alcun controllo dell'art 80 cds in modalità completamente automatica, per mancata approvazione dei dispositivi, non è neppure possibile invitare il conducente ad esibire documenti e fornire informazioni in un ufficio di polizia, conclude la nota. Attenzione infine al codice privacy. Quando saranno finalmente attivati questi nuovi vigili elettronici andrà anche fornita una adeguata informazione agli utenti sul trattamento dei dati personali.

Page 55: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

http://www.gdc.ancitel.it/

La revisione il sovrappeso e l’assicurazione tra le infrazioni stradali con rilevazione automatica

9 gennaio 2016, di Alessandro Mancini Come è noto, l’articolo 201 dispone al comma 1 la notifica dei verbali entro il termine di novanta giorni quando non sia stata possibile la contestazione immediata al trasgressore.

Il comma 597 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2016 reca modifiche all’articolo 201 del

Codice della strada (D.Lgs n.285/1992) ampliando i casi nei quali sia possibile procedere alla

notifica dei verbali ai trasgressori senza necessità della contestazione immediata.

Si tratta in particolare della rilevazione delle infrazioni mediante appositi dispositivi od

apparecchiature e riguardanti la mancata revisione di cui all’art. 80 del Codice della Strada, il

mancato rispetto del peso a pieno carico dei veicoli di cui all’art. 167 e l’obbligo di assicurazione

r.c. di cui all’art. 193.

Come è noto, l’articolo 201 dispone al comma 1 la notifica dei verbali entro il termine di novanta

giorni quando non sia stata possibile la contestazione immediata al trasgressore.

Il comma 1 bis dello stesso articolo elenca i casi nei quali non è necessaria la contestazione

immediata e nella lettera g-bis) figurano le violazioni rilevate per mezzo di apparecchiature

elettroniche, con l’aggiunta ora delle infrazioni riguardanti, appunto, la mancata revisione, il

sovraccarico e la mancata assicurazione.

Si rammenta che le altre situazioni contemplate nel comma 1 bis per le quali non sussiste la

necessità della contestazione immediata riguardano:

a) Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità:

b) Attraversamento di un incrocio con semaforo a luce rossa;

c) Sorpasso vietato;

d) Accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) Accertamento della violazione con apposite apparecchiature gestite dagli organi di Polizia

stradale che consentono di determinare l’illecito anche in tempi successivi;

f) Accertamento con i dispositivi disciplinati dall’art, 4 del D.L. n.121/2003 collocati sulle autostrade

e sulle strade extraurbane od in altre strade individuate con apposito decreto;

g) Rilevazione degli accessi dei veicoli nei Centri Storici interdetti (ZTL) ;

g bis) Infrazioni rilevate con apparecchiature e dispositivi speciali relative agli articoli 141, 143,

146, 170, 171, 213 e 214, oltre quelle indicate sopra che sono state inserite dal comma 597 della

Legge di stabilità.

Page 56: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Decreto Legislativo N. 285/1992 – Codice Della Strada – Articolo 201

Page 57: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

WWW.INVESTIREOGGI.IT

RICORSO MULTE, MULTE AUTOVELOX

Revisione e assicurazione auto scaduta? multa nulla

Revisione e assicurazione auto scaduta, la multa è nulla, è quanto

chiarisce in una recente nota il Ministero dei Trasporti.

Angelina Tortora

29 Giugno 2016, ore 06:23

Omessa revisione e assicurazione auto scaduta o inesistente, per il Ministero dei

Trasporli le multe con le telecamere di tutor e autovelox non sono ancora valide per

mancata omologazione.

Revisione e assicurazione auto: chiarimenti dal Ministero dei Trasporti

Il Ministero dei trasporti ha chiarito con una recente nota n. 3311 del 3.06.2016, che

sebbene la legge di Stabilità 2016 ha dichiarato la possibilità di utilizzare le telecamere di

tutor e autovelox per elevare le multe da mancata copertura assicurativa e da

omessa revisione dell’auto, le eventuali multe accertate in tale modo sono ancora nulle. Ciò

perché detti strumenti di controllo elettronico della velocità non sono stati ancora

omologati per questo tipo di controlli.

Quindi per le contravvenzioni, relative alla mancata revisione periodica o al rinnovo della

polizza assicurativa auto ci vuole la pattuglia di polizia o dei Carabinieri, che dovranno

fermare l’auto prima di procedere al controllo mediante collegamento ai terminali.

Multe per revisione e assicurazione auto

In base al codice della strada (art. 201), nell’impossibilita di notificare all’automobilista il

verbale deve essergli notificato a casa e, in esso, vanno indicati i motivi che hanno reso

impossibile la contestazione al momento stesso dell’infrazione.

Questa tipo di contestazione immediata non necessità degli agenti di polizia stradale,

qualora l’accertamento venga fatto mediante dispositivi o apparecchiature omologati per

il funzionamento in modo completamente automatico. In definitiva, l’eventuale infrazione

può essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione

differita, solamente previo utilizzo di un dispositivo omologato oppure approvato dal

Ministero.

Page 58: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Attualmente non risulta approvato o omologato alcun dispositivo funzionante in modalità

automatica per l’accertamento della omessa revisione dell’auto o per l’assenza di

copertura assicurativa. Dunque le multe non possono essere effettuate tramite i

dispositivi i tutor e autovelox, che, oggi sono utilizzabili solo per le multe da eccesso di

velocità.

Page 59: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

http://www.laleggepertutti.it/

Multe per revisione auto e assicurazione nulle: ci vuole la polizia

RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO

Mancata copertura assicurativa per la RC-auto e omessa revisione periodica

dell’auto: per il Ministero dei Trasporti le multe con le telecamere di tutor e

autovelox non sono ancora valide per mancata omologazione.

Benché la legge di Stabilità 2016 [1] abbia sdoganato la possibilità di utilizzare le

telecamere di tutor e autovelox per elevare le multe damancata copertura

assicurativa (rc auto) e da omessa revisione dell’auto, le eventuali multe accertate

in tale modo sono ancora nulle. Ciò perché detti strumenti di controllo elettronico della

velocità non sono stati ancora omologati per questo tipo di controlli. È quanto chiarito

dal Ministero dei Trasporti con una recente nota [2].

Per le contravvenzioni, dunque, relative alla mancata revisione periodica del mezzo o

al rinnovo della polizza ci vuole ancora la pattuglia di polizia o dei Carabinieri, che

dovranno fermare l’auto prima di procedere al controllo mediante collegamento ai

terminali. In attesa che le telecamere oggi in uso per sanzionare gli eccessi di velocità

vengano omologate per il nuovo tipo di impiego – impiego che, comunque, dovrà

essere reso noto agli automobilisti – i controlli automatici restano ancora vietati.

In base al codice della strada [3], tutte le volte in cui l’automobilista non può essere

fermato dalla pattuglia, il verbale deve essergli notificato a casa e, in esso, vanno

indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione al momento stesso

dell’infrazione. Tale contestazione immediata non è necessaria – e quindi non c’è

bisogno della presenza degli agenti di polizia stradale – qualora l’accertamento

avvenga mediante dispositivi o apparecchiature omologati per il funzionamento in

modo completamente automatico. In definitiva, l’eventuale infrazione può essere

accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita,

solamente previo utilizzo di un dispositivo omologato oppure approvato dal Ministero.

Allo stato attuale, però, non risulta approvato o omologato alcun dispositivo funzionante

in modalità automatica per l’accertamento della omessa revisione dell’auto o per

l’assenza di copertura assicurativa. Dunque le multe non possono essere effettuate

Page 60: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

tramite i dispositivi automatici (tutor e autovelox) che, oggi, restano quindi utilizzabili

solo per le multe da eccesso di velocità.

Se invece c’è la polizia? In realtà però la possibilità di contestazione differita risulta

ammessa dal codice nel caso, ad esempio, di veicolo lasciato parcheggiato, senza

quindi la presenza del conducente a bordo. Oppure se l’infrazione risulta accertata dai

vigili contestualmente al passaggio del mezzo davanti alla pattuglia dotata di strumento

elettronico di analisi, anche se non omologato. In buona sostanza la pattuglia deve

sempre essere presente e i moderni strumenti di controllo del traffico hanno la

possibilità di comunicare, in tempo reale, alla pattuglia medesima la regolarità della

revisione e della copertura assicurativa del veicolo in transito, anche se non approvati

dal ministero. Dunque nessun problema per i controlli seriali semi automatici con la

presenza dell’agente. Non essendo ancora possibile attivare alcun controllo in

modalità completamente automatica, per mancata approvazione dei dispositivi, non è

neppure possibile invitare il conducente ad esibire documenti e fornire informazioni in

un ufficio di polizia, conclude la nota.

[1] L. 208/2015.

[2] Min. Trasporti Ministero, parere n. 3311 del 3.06.2016.

[3] Art. 201 cod. str.

Page 61: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Multe per omessa revisione periodica del veicolo o circolazione senza copertura assicurativa rc auto – serve la contestazione immediata

Come noto, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato

alla prescrittarevisione periodica e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro 168 a euro 674. All’accertamento della violazione di cui al periodo

precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativodel

veicolo per novanta giorni.

Anche chi circola senza la copertura dell’assicurazione e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma compresa da euro 841 a euro 3.287.

Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative vigenti, l’eventuale infrazione di

omessa revisione periodica del veicolo o di circolazione senza copertura assicurativa per

la responsabilita' civile auto, puo' essere accertata in modalita' automatica con la

possibilita' della contestazione differita, solamente con l’utilizzo di un dispositivo

omologato ovvero approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tuttavia, allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo

funzionante in. modalita' automatica per l’ accertamento della omessa revisione o per

l’assenza di copertura assicurativa per la responsabilita' civile auto sul veicolo circolante.

Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l’adozione della

procedura secondo la quale chiunque sia ritenuto responsabile dell’omessa revisione

periodica del veicolo, o di circolazione senza copertura assicurativa per la responsabilita'

civile auto, venga invitato a presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad

uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento

della violazione.

Infatti, proprio per l’assenza di dispositivi automatici approvati, e' possibile accertare la

violazione sull’omessa revisione periodica del veicolo, o per la circolazione senza

copertura assicurativa per la responsabilita' civile auto, solo ed esclusivamente attuando

la procedura di accertamento con contestazione immediata. Procedura, questa,

necessaria per poi, a seconda delle situazioni, invitare il trasgressore a presentarsi agli

uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento

della violazione.

Si tratta dei contenuti con i quali si articola il parere del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti fornito in data 3 giugno 2016 (protocollo 3311).

Page 62: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Contestazione immediata delle multe: sentenza della Cassazione e novità Senato

Gli organi d'informazione, nei giorni scorsi, hanno dato ampio risalto alla sentenza n. 11656, della seconda sezione della Corte di Cassazione civile, depositata 13 maggio scorso...

Obbligatorietà e discrezionalità della contestazione immediata degli illeciti al Codice della Strada - Presente e futuro (Approfondimento alla sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 11656 del 13/05/2010). Di Alberto Gardina curatore del portale www.semaforoverde.it

Il fatto.

Gli organi d'informazione, nei giorni scorsi, hanno dato ampio risalto alla sentenza n.11656, della seconda sezione della Corte di Cassazione civile, depositata 13 maggio scorso. Oggetto della pronuncia è la validità dei verbali di accertamento al codice della strada (C.d.S.) non contestati immediatamente al trasgressore e la corretta interpretazione degli articoli 200 e 201 del decreto legislativo 285/1992. In parole povere la Suprema Corte di Cassazione non ha stabilito niente di nuovo, essendosi limitata e ribadire quanto già noto da tempo: non sempre le multe devono essere contestate immediatamente, e l'automobilista non sempre deve essere fermato. A conferma di tale orientamento, la Suprema Corte si è già espressa, ultimamente, con le seguenti sentenze che, a vario titolo ed in frangenti diversi, si è occupata dell'argomento:n. 532 del 15/01/2010; n. 14513 del 19/06/2009 e 13803 del 12/06/2009. Ad esempio, in quest'ambito ricade l'accertamento di organi di polizia che non hanno potuto contestare immediatamente ad un motociclista il mancato utilizzo del casco protettivo, perché già impegnati in altra contestazione. La Corte di Cassazione ha precisato che nel caso trattato, gli agenti dovevano essere considerati "esonerati" dal fermare il motociclista, essendo loro sufficiente dimostrare di essere stati nel frattempo impegnati in un'altra contestazione. L'articolo 200 del C.d.S., infatti, prescrive che la violazione una volta accertata deve essere contesta immediatamente, ma rileva che questo deve avvenire "quando è possibile".

Page 63: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

Non esiste dunque un obbligo rigido ed assoluto di contestare immediatamente le violazioni a codice della strada. I casi in cui la mancata contestazione immediata di una violazione al C.d.S. è consentita, sono quelli elencati dall'articolo 201 comma 1 bis dello stesso codice della strada: si tratta di situazioni in cui le violazioni sono accertate con apparecchi omologati (autovelox, fotored, telelaser) operanti senza vigili o agenti della polizia stradale. Vedasi, a puro titolo esemplificativo, le seguenti sentenze della Suprema Corte: n. 447 del 13/01/2010; n. 27414 del 28/12/2009 e n. 24248 del 17/11/2009. L'articolo 384 del regolamento fa altri esempi, in cui può essere consentito non fermare l'automobilista ma, è utile sottolinearlo, si trattano solo di esempi che possono anche essere superati. Tra questi i divieti sosta accertati in assenza del conducente o le infrazioni rilevate da agenti su mezzi pubblici. Oltre a questi esempi possono essere ritenuti validi anche altre fattispecie in cui l'operatore di polizia può dimostrare di essere stato nell'impossibilità di contestare immediatamente l'infrazione (si pensi ad esempio a condizioni di scarsa sicurezza o visibilità), lasciando la valutazione - volta per volta - al preposto organo giudicante, così come enunciato dalla Cassazione civile con la sentenza n. 445 del 13/01/2010.

La futura normativa.

La riforma del C.d.S. che il Parlamento si appresta a varare in questi giorni, per certi aspetti è ancora più penalizzante per i trasgressori. Vengono mantenute in vita le solite violazioni per le quali non è necessaria la contestazione immediata: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

Page 64: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Ad esse, poi, si aggiungeranno ai sensi del nuovo articolo 201 del C.d.S., le violazioni previste ai seguenti articoli, purché rilevate con strumenti o macchine omologate o approvate: 141: velocità non adeguata vicino a passaggi pedonali, scuole, ed in relazione alle caratteristiche della strada; 143: commi 11 e 12: circolazione contromano anche in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, o percorrenza della carreggiata contromano quando la strada è divisa in più carreggiate separate; 146: violazione della segnaletica stradale (semaforo rosso) 170: guida dei veicoli a motore a due ruote senza uso di braccia, in posizione non corretta, con la ruota anteriore sollevata, trasporto di altre persone ove non consentito, traino attivo e passivo; 171: mancato uso del casco protettivo alla guida di veicoli a due ruote; 213: guida con veicolo già sottoposto sequestro amministrativo; 214: guida con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo del veicolo. Inoltre, altre novità in tema di contestazione e notificazione degli illeciti sono in arrivo: 1. La riduzione da centocinquanta a 60 giorni, del termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione della violazione al codice della strada; 2. L'obbligatorietà di un'ulteriore notificazione (ai soli obbligati in solido) quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, prevedendo in questo caso un termine di 90 giorni; 3. Obbligo per organi di polizia stradale, di gestire direttamente strumenti di rilevazione; 4. Ulteriore aggiunta ai casi in cui la contestazione immediata della infrazioni non è obbligatoria: - accesso ai centri storici ed alle aree pedonali - violazioni in materia di eccesso di velocità, circolazione contromano, violazione della segnaletica stradale, espletamento dei servizi di polizia stradale, trasporto di persone e cose sui veicoli a due ruote, uso del caso sui medesimi veicoli, sequestro e confisca dei veicoli, fermo amministrativo dei veicoli; In parole, povere sarà molto più difficile invocare in futuro la mancata contestazione immediata delle infrazioni. Ed a questo aspetto, gli automobilisti dovranno porre molta più attenzione di oggi, nonostante qualcuno inviti al ricorso facile, magari solo per fare soldi.

Page 65: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

COME CAMBIERANNO GLI ARTICOLI CHE REGOLANO LA MATERIA

*

in grassetto le novità CODICE DELLA STRADA

Testo del C.d.S. in vigore Testo del C.d.S. all'esame della Camera per l'approvazione finale

Art 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.

Art 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.

1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. 2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello. 3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. 4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201,

comma 1- bis,

la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. 2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere

redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del

veicolo con cui è stata commessa la

violazione. Nel regolamento sono determinati i

contenuti del verbale.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. 4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Articolo 201 Notificazione delle violazioni

Articolo 201 Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con

Page 66: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entrocentocinquanta giorni

dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della

gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entrosessanta giorni

dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' ssere effettuata agli stessi entro sessanta

giornidalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la

violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro novanta giorni dall'accertamento della violazione. 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

Page 67: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli non

autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. g-bis)accertamento

delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1- bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante

Page 68: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. 2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. 2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria. 3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi

rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il

funzionamento in modo completamente

automatico. Tali strumenti devono essere

gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 1-quater. In occasione della rilevazione delle

violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli

organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e devono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. 2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto, e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. 2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altrisoggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria. 3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di

Page 69: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. 4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto. 5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto

revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. 4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto. 5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre1981, n. 689. In caso di

Page 70: Telecamere con poteri ridotti. Niente multe se non c’è il vigile · Multe per mancata revisione: l’ennesimo pasticcio? La multa comminata automaticamente per la mancata revisione,

intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

sussistenza dell'esclusione della responsabilità', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.