Tecnologia e Diritto nella Sharing Economy (avv. Maggipinto)
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Tecnologia e Diritto
nella Sharing Economy
Avv. Andrea Maggipinto (www.maggipinto.eu)
Ing. Igor Serraino (www.serraino.it)
Agenda
Fenomenologia
Zone grigie: casi e cause
Questioni legali
Economia della condivisione
Nuovo paradigma economico che presenta una serie di importanti
implicazioni sul piano sociale, giuridico e politico.
Tratti salienti:
(i) l'obiettivo economico non è più possedere o acquistare
qualcosa, piuttosto accedere a servizi per soddisfare esigenze
(anche solo, e forse soprattutto, temporanee);
(ii) le relazioni e la fiducia costruite all'interno di una comunità
diventano uno dei principali motori economici dell’iniziativa;
(iii) uso intensivo delle tecnologie digitali
Problemi definitori
Sharing economy
On-demand economy
Knowledge-based economy
Gig-economy: l’economia dei « lavoretti »
Economia della condivisione o economia della collaborazione?
Molteplici modelli di produzione partecipativa e collaborativa
New Economy: quando?
1. Consumo (bisogni)
Da un’economia basata sulla «proprietà» a un’economia
dell’accesso
2. Produzione (lavoro e capitali)
Il lavoro come tradizionalmente inteso non sarà l’unico modo per
creare valore. Altre forme di produttività.
3. Scambio (non solo denaro)
Nuove e diverse modalità di soddisfare le nostre esigenze.
New Economy: come?
Attraverso «piattaforme» in cui ciascuno di noi ha un ruolo
essenziale.
Quattro livelli di attività:
costruire relazioni
costruire accordi
costruire organizzazioni/enti
costruire infrastrutture
Questioni giuridiche. Ruolo (non marginale) del diritto.
In principio fu..
1999 - Sean Parker e Shawn Fanning danno vita a «Napster»
Luglio 2000 - l’Associazione Americana dell’industria Discografica
ottenne la chiusura di Napster
Luglio 2001 - Un giudice ordinò ai server Napster di chiudere l’attività e
il 24 settembre 2001 la sentenza fu parzialmente eseguita
Compensation Servizio da gratuito a pagamento Chapter 11
Diamo i numeri
Fonte: «collaboriamo.org» (2014)
Diamo i numeri
Fonte: «collaboriamo.org» (2014)
Uber
Gli NCC devono iniziare e terminare la corsa nella loro rimessa, e non
da una piazza o dalla pubblica via.
Comune di Milano, Determinazione Dirigenziale del 30 luglio 2013:
fissa le modalità e i limiti operativi per il servizio di autonoleggio da
rimessa con conducente nel territorio comunale.
Si fissano tre punti:
1. le prenotazioni devono arrivare in sede (o presso la rimessa)
2. il costo della corsa deve essere stabilito
3. le auto in attesa di una chiamata non possono sostare per strada o
essere costantemente in giro
Anche «Uber Pop» finisce in Tribunale Ricorrenti
Servizio del tutto equiparabile a quello di un radio taxi (abusivo)
Concorrenza sleale ex art. 2598 comma 1 n. 3 Cod. Civ.
Inibitoria (fumus e periculum)
Resistenti
Servizio di « trasporto condiviso »
Carattere privato del trasporto
Contratto atipico, non concorrenza sleale
Interprestazione dell’art. 2598 c.c. libertà di iniziativa economica
Tribunale di Milano (ordinanza 25 maggio 2015)
Sussistenza del rapporto concorrenziale (interferenza)
Impossibilità di un servizio analogo a quello svolto dai taxi
Norme pubblicistiche: pubblici interessi / autonomia del Legislatore nazionale
Vero e proprio corrispettivo: veicoli adibiti a « uso di terzi » (art. 82 CdS)
UberPop non è una forma di condivisione del trasporto privato, ma vero e
proprio «servizio di piazza» di trasporto per conto terzi
UBER non è mero intermediario.
Un passaggio dell’Ordinanza
«UBER POP consente in tutta evidenza un incremento
nemmeno lontanamente paragonabile al numero di
soggetti privi di licenza che si dedicano all’attività analoga
a quella di un taxi e parallelamente un’analoga maggiore
possibilità di contatto con la potenziale utenza, così
determinando un vero e proprio salto di qualità
nell’incrementare e sviluppare il fenomeno
dell’abusivismo».
Fuori Uber, dentro Letzgo
« Carpooling urbano istantaneo »
Scegli punto di partenza e punto di arrivo
Individua profilo e rating di una persona della community
Puoi interrompere il viaggio in ogni momento
Al termine del viaggio puoi dare il tuo rating e riconoscere un
rimborso a chi ti ha dato il passaggio.
1) condivisione del percorso dal punto di partenza al punto di arrivo;
2) rimborso facoltativo.
Real-time tracking: « In ogni viaggio, attraverso l’app, puoi segnalare in
tempo reale la tua posizione via Facebook, sms o e-mail. »
Ride sharing
Altro es.: Blablacar. Almeno in Italia, perché in Francia prevede un
sistema di pagamento/commissioni on line.
Tripda – «a true ride-sharing community for long-distance travel. We
are a marketplace connecting drivers and passengers in a simple,
fun and convenient way!»
Modo (1997 - Vancouver): «Why own a car when you can share
400?» « As a member-owned, not-for-profit co-operative, we
continue to be driven by people, not profits».
RelayRides - servizio peer-to-peer per il noleggio auto, che a New
York è stato costretto a chiudere perché non in regola con la
normativa statale sulle assicurazioni
Airbnb
Nata nel 2008 a San Francisco, evoluzione di idee
preesistenti.
Nuove forme di «intermediazione»
Problemi legati alla concorrenza e al fisco:
Procuratore di NY: richieste informazioni su 15.000 utenti
Problemi con la sublocazione: vietata o soggetta a permesso del
proprietario
A Berlino nel 2014 è stato vietato, salvo autorizzazione/registrazione
Amsterdam ha «regolarizzato» Airbnb (max 2 mesi/anno)
Milano
Comune e Fimaa-Confcommercio hanno siglato un protocollo d’intesa
che permette ai proprietari di immobili di affittarli per brevi periodi per
finalità turistiche, così come avviene nelle località di villeggiatura
(libertà di definire questo tipo di «locazioni temporanee sperimentali»)
Per gestire un appartamento in locazione turistica temporanea non
occorre presentare alcuna Dia (dichiarazione di inizio attività) all’ente
locale, ma bisogna rispettare le norme di pubblica sicurezza relative
alle locazioni circa i cittadini extra Ue e apolidi e registrare il contratto
di locazione se superiore ai 30 giorni di soggiorno. Nessuna necessità
di registrazione del contratto per durate inferiori.
Questioni fiscali: imposta di soggiorno, AdE
Regione Lombardia
Legge regionale 1 ottobre 2015 - n. 27 («Politiche regionali in materia di
turismo e attrattività del territorio lombardo»)
Art. 26 (Definizione e caratteristiche funzionali di case e appartamenti per
vacanze)
comma 2:
«Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un
massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale».
comma 3:
«Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica
residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti
per i locali di civile abitazione».
Regione Lombardia
Legge regionale 1 ottobre 2015 - n. 27 («Politiche regionali in materia di
turismo e attrattività del territorio lombardo»)
Art. 38 c. 8: «Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi
gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti
normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici
secondo le indicazioni regionali e all’adempimento della denuncia degli ospiti in
base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza».
Art. 40 c. 9: «Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché
il proprietario dell’alloggio o della porzione di alloggio data in locazione per
finalità turistiche ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di
omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici ai sensi dell’articolo 38,
comma 8».
Competenza della Città metropolitana di Milano
Diritti dei consumatori
presenza di potenziali clausole vessatorie in contrasto con gli
articoli 18 e ss. Cod. Cons.
limitazioni di responsabilità
deroghe al foro competente
limiti all’esercizio di azioni in caso di inadempimenti
PROSUMER
comunicazioni ingannevoli sul controllo della sicurezza e delle
garanzie fornite dalla piattaforma nella prestazione dei servizi
suscettibili di condizionare e alterare il comportamento
economico dei consumatori
Ruolo del gestore (per AGCM)
Questioni giuslavoristiche
Elementi costitutivi dei rapporti contrattuali
Modalità di reclutamento
Controlli effettuati sui collaboratori
Calcolo del compenso
Valutazione della prestazione
Lavoratori autonomi o dipendenti?
Deregulation e casualizzazione del mercato del lavoro
Lavoratori «on demand»
Legami più flessibili
Salari bassi
Tutele decrescenti
Ripensare la Sharing Economy
assunti alcuni fattorini come lavoratori
part time per rendere il servizio migliore si favorisce la
vera occupazione
piattaforma per reclutare «turkers»
« We give businesses and developers access to an on-
demand, scalable workforce. Workers select from
thousands of tasks and work whenever it's convenient».
Commissione Europea: indagine sui fondamenti legali della
sharing economy e i confini col lavoro nero (the « Shadow
Economy »)
Si Può Fare (?)