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TARI FONTI NORMATIVE Art.1 commi da 641 a 668 Legge di Stabilità 2014 Legge n.147/2013 D.L. 6 marzo 2014, n.16

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TARI

FONTI NORMATIVE

Art.1 commi da 641 a 668

Legge di Stabilità 2014

Legge n.147/2013

D.L. 6 marzo 2014, n.16

TARI

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

Comma 641

“Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

TARI

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

Comma 642

“La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori,essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”.

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ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

Comma 643

“In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,usufrutto,uso,abitazione o superficie”.

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ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO Comma 644 “Nel caso di locali in multiproprietà e di centri

commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori,fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo”.

TARI

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

Componente della IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Presupposto oggettivo

Presupposto soggettivo

TARI

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

E' costituito dall'utilizzazione di superfici “suscettibili di produrre rifiuti urbani”, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi.

La struttura della TARES è basata su parametri presuntivi (superficie, numero occupanti, ecc...) tipici dei prelievi tributari

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Casistiche particolari - La presenza di arredi oppure l’attivazione di uno solo

dei pubblici servizi di erogazione elettrica,idrica,calore,gas,costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti

- Per le utenze non domestiche oltre all’utenze occorre controllare atti assentivi o autorizzativi, da parte degli enti competenti, per l’esercizio di attività nell’immobile o comunicazioni quali es. SCIA o DIA,ovvero da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

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Aree non tassabili - Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di

mobili e suppellettili e sprovviste di contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva,ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici,uffici,biglietterie,punti di ristoro,gradinate e simili;

- I locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici,quali vani ascensore,centrali termiche,cabine elettriche,silos,celle frigorifere

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Aree non tassabili

- Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati,anche in forma tacita,atti abilitativi per restauro,risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;

- Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione,le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

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Aree non tassabili - Le aree ove di regola si formano in via continuativa e nettamente

prevalente,rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi,oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti,al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

- Le superfici adibite all’allevamento animali; - Le superfici agricole produttive di paglia,sfalci e potature,nonché

altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura,quali legnaie,fienili e depositi agricoli;

- Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite,come attestato da certificazione del direttore sanitario,a sale operatorie,stanze di medicazione,laboratori di analisi,di ricerca,di radiologia,di radioterapia,reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

TARI

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO Vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e

coloro che usano in comune i locali e le aree (comma 642 art.1)

Locali multiproprietà e centri commerciali integrati: il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 644 Art.1)

TARI

AREE SCOPERTE

Art.1, comma 641: “Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art.117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

TARI

AREE SCOPERTE

Per aree scoperte si intendono quegli spazi circoscritti, non chiusi o chiudibili, generalmente esterni.

Esempi: parcheggi, discoteche all'aperto, stabilimenti balneari, camping, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, aree adibite ad attività sportive, aree utilizzate per lo svolgimento di pubblici spettacoli (cinema, teatri, ecc...).

TARI

AREE SCOPERTE

Sono tassabili le aree scoperte operative che risultano strumentali allo svolgimento di attività economiche e a tal fine utilizzate (campeggi,stabilimenti balneari,distributori di carburante,depositi esterni).

TARI

AREE SCOPERTE Art.1117 c.c. sono parti comuni dell’edificio - Le parti dell’edificio necessarie all’uso comune

(es. portoni di ingresso,portici e cortili); - Le aree destinate a parcheggio e i locali per i

servizi in comune (es. portineria e alloggio del portiere,la lavanderia, i sottotetti destinati all’uso comune)

- Le opere destinate all’uso comune (es. ascensori,pozzi,impianti idrici e fognari ecc…).

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SCUOLE STATALI

Comma 655

DAL 2008 L'IMPORTO DEL TRIBUTO E' DETERMINATO IN BASE AD UNA SOMMA FORFETTARIA STABILITA DAL MIUR SECONDO UN CRITERIO PROPORZIONALE IN RAGIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

TARI

SCUOLE STATALI

PER L'ANNO 2012 LA RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI E' STATA EFFETTUATA AUMENTANDO LA QUOTA RELATIVA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

QUOTA PARI AL 2% DEL CONTRIBUTO ANNUO DEL MIUR AI COMUNI CHE HANNO RAGGIUNTO NEL 2009 UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA PARI ALLA PERCENTUALE MINIMA DEL 50%

TARI

SCUOLE STATALI

NOVITA' 2013: IL COSTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE SCUOLE, DEVE ESSERE SOTTRATTO DAL COSTO TOTALE DA COPRIRE CON IL TRIBUTO TARES

IL COSTO DEL SERVIZIO DEVE GRAVARE SULLA FISCALITA' GENERALE E NON SULLA TARES

TARI

SCUOLE STATALI

SOLUZIONE CONTRARIA E' OFFERTA NELLE LINEE GUIDA DI REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

VA DEDOTTO DAI COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)

LA QUOTA PARTE NON COPERTA DAL CONTRIBUTO STATALE E A CARICO DEGLI UTENTI TARES

TARI

Confronto con la TARES

I presupposti sono identici della TARI

Manca nella TARI la definizione di soggetto attivo;

Manca la specifica, nella TARI, che gli immobili devono insistere sul territorio del comune ovvero dei casi in cui lo stesso non sia interamente ubicato nello stesso

TARI

BASE IMPONIBILE

Comma 645

“Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647,la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.

TARI

BASE IMPONIBILE Comma 645 - Superficie dei locali e delle aree - Base imponibile provvisoria (superficie

calpestabile) - Interscambio dei dati catastali tra Agenzia del

Territorio e Comune - Per l’applicazione della TARI si considerano le

superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti

TARI

BASE IMPONIBILE Commi 646, 647 e 648 - Procedura di allineamento dati catastali a) Dati catastali unità immobiliari a destinazione

ordinaria; b) Dati relativi alla toponomastica e la numerazione

civica - Tassazione sulla base della superficie pari all’80% di

quella catastale - Criteri del regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998

n.138

TARI

BASE IMPONIBILE - Comunicazione nuova superficie al contribuente, ai sensi

dell’art.6 legge n.212/2000; - Superficie tassabile in via provvisoria, è quella calpestabile; - Superficie tassabile a regime, sarà pari all’80% della

superficie catastale; - Superficie ai fini dell’attività di accertamento, il Comune

può considerare l’80% della superficie catastale - Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione

ordinaria la superficie assoggettabile rimane quella calpetsabile

TARI

BASE IMPONIBILE

Novità

Art.1, comma 1 lettera,d-bis DL n.16/2014 dispone un’integrazione al comma 645 alla fine: “L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”.

TARI

TARES

Art.14,c.9 2° periodo DL 201/2011

Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis,la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati

TARI

Art.1,c.645 legge n.147/2013

Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647,la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647

TARI

TARES

Art.14,c.9 3° periodo DL 201/2011

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu di cui al D.Lgs. n.507/93, o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’art.49 del D.Lgs. n.22/97 o dall’articolo 238 del D.Lgs. N.152/2006

TARI

Art.1,c.646 legge n.147/2013

Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici

dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui

rifiuti

TARI

TARES Art.14,c.9 4°e 5° periodo DL 201/2011 Ai fini dell’attività di accertamento,il

comune,per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano,può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n.138/1998.Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio,sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l’ANCI sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia

TARI Art.1,c.646 legge n.147/2013 Relativamente all’attività di

accertamento,il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano,può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella apri all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR N.138/1998.

TARI

TARES

Art.14,c.9 ultimo periodo periodo DL 201/2011

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile

TARI

Art.1,c.648 legge n.147/2013

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

TARI

TARES

Art.14,c.9 bis periodo DL 201/2011

Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto,vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune,al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n.138/1998.I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000,n.212.

TARI

Art.1,c.647 legge n.147/2013

Le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria,iscritte in catasto e corredate di planimetria,sono quelle stabilite con provvedimento del direttore Dell’Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell’articolo 14,comma 9, del DL n.201/2011,convertito con modificazioni nella legge n.214/2011,e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano le Regole tecniche e le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano,pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto,vengono attivate le procedure per il riallineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune,al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n.138/1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge n.212/2000.

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TARES Art.14,c.10 periodo DL

201/2011 Nella determinazione della

superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali,a condizione che il produttore dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

TARI

Art.1, c.649 legge n.147/2013

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano,in via continuativa e prevalente,rifiuti speciali,al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani,nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.

TARI

BASE IMPONIBILE Comma 649 “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI

non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano,in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali,al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,a condizione che ne dimostrano l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato a recupero”.

TARI

RECUPERO RIFIUTI

Comma 649

Comma 661

Criticità

In quanto il comma 661 prevede l’esenzione

TARI

RECUPERO RIFIUTI - Il comma 649 associa alla produzione di rifiuti speciali

assimilati agli urbani la facoltà,per il comune, di prevedere nel regolamento delle riduzioni della parte variabile della TARI proporzionali alla quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

- Il comma 661 stabilisce invece, in maniera perentoria, che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (quindi un’esenzione come per i rifiuti speciali non assimilati).

TARI

RECUPERO RIFIUTI

Art.2 DL n.16/2014 abolisce l’ultimo periodo del comma 649

In sede di conversione del DL N.16/2012

Art.2, comma 1, lettera e-quater abroga il comma 661

TARI

RECUPERO RIFIUTI Art.2, comma 1, lettera e) dispone il secondo periodo del comma 649 è

sostituito dai seguenti: “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani,nella determinazione

della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento la riduzione della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo,direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive,ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani,di rifiuti speciali non assimilati,in assenza di convenzione con il Comune o con l’ente gestore del servizio,si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256,comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006,n.152”.

TARI

RECUPERO RIFIUTI

Comma 682,lettera A),punto 5

Nel’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati,stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati,si ritiene necessario disciplinare con il regolamento che l’individuazione delle stesse deve essere effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta percentuali di riduzione,distinte per tipologia di attività economiche

TARI

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E I CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI SPECIALI AI

RIFIUTI URBANI Secondo l'origine

- RIFIUTI URBANI

- RIFIUTI SPECIALI

Secondo la pericolosità

- RIFIUTI PERICOLOSI

- RIFIUTI NON PERICOLOSI

TARI

RIFIUTI URBANI

Art.184,comma 2 D.Lgs. 15272006

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati dal Comune ai rifiuti urbani

TARI RIFIUTI URBANI

Art.184,comma 2 D.Lgs. 15272006 c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle

strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali

TARI RIFIUTI URBANI

Art.184,comma 2 D.Lgs. 15272006

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,quali giardini,parchi e aree cimiteriali;

d) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b),c) ed e).

TARI RIFIUTI SPECIALI

Art.184,comma 3 D.Lgs. 15272006

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo

TARI RIFIUTI SPECIALI

Art.184,comma 3 D.Lgs. 15272006

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio

TARI RIFIUTI SPECIALI

Art.184,comma 3 D.Lgs. 15272006

g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

TARI RIFIUTI URBANI

I Comuni hanno la privativa e lo smaltimento ricade nei compiti istituzionali

Il Comune applica il prelievo obbligatorio sui rifiuti

TARI RIFIUTI SPECIALI

Trattamento viene fatto gravare sui produttori dei rifiuti stessi, attraverso di regola rivolgendosi ad imprese specializzate a tale attività

Il Comune non applica il prelievo sulle aree ove si producono tali rifiuti

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- Equiparazione dei rifiuti speciali agli urbani in base alle caratteristiche tecniche individuate dalla Deliberazione Interministeriale del 27/07/1984.

- Assimilazione ope legis di tutti i rifiuti inclusi nel punto 1.1.1 della deliberazione 27/07/1984 (art.39 L. 146/1994)

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- Abrogazione dell'art.39 L.146/1994 da parte dell'art.17 L. 128/98 con attribuzione ai Comuni della potestà di disciplinare tale assimilazione tramite regolamento

- Art.21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/97 e successivamente dall'art.198 del D.Lgs. 152/2006 di attribuzione ai Comuni della potestà di disciplinare tale assimilazione tramite regolamento

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- L'assimilazione doveva essere operata tramite criteri tecnici stabiliti da un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente (ex art.18,comma 2, lett. d) D.Lgs 22/97 e art.195, comma 2, lett. e) D.Lgs. 152/2006

- Tale decreto non è stato ancora oggi emanato

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- Criteri di assimilazione quali-quantitativi stabiliti dallo Stato con decreto ministeriale

- Limitazioni normative all'assimilabilità dei rifiuti speciali

a) divieto di assimilazione dei rifiuti dalle aree produttive,inclusi i magazzini ed eccetto uffici,mense,spacci,bar,locali al servizio dei lavoratori o aperti al pubblico

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

b) divieto di assimilazione dei rifiuti dalle strutture di vendita con superfici superiori:

- 750mq nei comuni con più di 10.000 abitanti

- 450 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- Art.198 del D.Lgs. 152/2006 afferma che l'assimilazione dei rifiuti deve essere operata con regolamento comunale sulla base dei criteri statali

- Art.198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 dispone che l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani operata dai Comuni sulla base dei criteri statali

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Conclusione

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di assimilazione si applicano i criteri di assimilazione dettati dal D.Lgs. 22/97

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Conclusione

- necessità dei regolamenti comunali di assimilazione;

- riferimento ai criteri tecnici della deliberazione del 27/07/84

- individuazione dei criteri qualitativi da parte del Comune attraverso una scelta della tipologia di rifiuti assimilabili nell'ambito dell'elenco dettato

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- individuazione dei criteri qualitativi da parte del Comune attraverso una scelta della tipologia di rifiuti assimilabili nell'ambito dell'elenco dettato dal Decreto 27/07/84 (effetti dell'ampiezza dell'assimilazione)

-individuazione dei criteri quantitativi da parte del Comune attraverso la fissazione di limiti massimi di produzione di rifiuti speciali da parte dell'operatore economico per potersi considerare assimilati

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Giurisprudenza

- Cassazione sentenza n.17252/2002 la quale afferma che l'assimilazione dei rifiuti deve risultare in modo esplicito dalle delibere comunali, e non può invece ricavarsi implicitamente dalla delibera sulle tariffe del prelievo

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Giurisprudenza

- Cassazione sentenza n.9631/2012 ha stabilito che l'assimilazione regolamentare deve essere sia per tipologia di rifiuti (assimilazione per qualità) sia per quantitativo massimo dei rifiuti conferibili al servizio pubblico (assimilazione per quantità), non essendo sufficiente solo la prima

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Giurisprudenza

- Cassazione sentenza n.9631/2012 ha stabilito che l'assimilazione regolamentare deve essere sia per tipologia di rifiuti (assimilazione per qualità) sia per quantitativo massimo dei rifiuti conferibili al servizio pubblico (assimilazione per quantità), non essendo sufficiente solo la prima.

- Cassazione sentenza n.21342/2008 ha stabilito che il Comune deve individuare i limiti massimi di produzione di rifiuti speciali da parte dell'operatore economico per potersi considerare assimilati

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

RIFIUTI INDUSTRIALI

Problema: la qualificazione dei rifiuti derivanti da attività industriale o di trasformazione.

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

RIFIUTI INDUSTRIALI

- Soggette al tributo se produttive di rifiuti assimilati agli urbani

- Tutti i rifiuti speciali inclusi quelli industriali, ad eccezione di quelli pericolosi, sono suscettibili di assimilazione (Cassazione sentenze 20646/2007- 27057/2007 – 5909/2010)

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

RIFIUTI INDUSTRIALI

- Esclusione solo per le superfici strutturate destinate in maniera ordinaria e prevalente alla formazione dei rifiuti speciali non assimilati (Cassazione 16247/07)

- Soggette alla tassa tutte le altre aree incluse le aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti e delle materie (Cassazione sentenza n.23392/2009)

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

GLI IMBALLAGGI

Art.195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006 dispone: “ per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio al recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione”

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

GLI IMBALLAGGI

1) si applica alla tariffa;

2) non contiene alcun accertamento di specialità degli imballaggi secondari e terziari

3) possibilità di assimilazione ai rifiuti urbani

TARI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

GLI IMBALLAGGI

La Cassazione con le sentenze n.5377/2012 e n.11500/2012 interviene sulla qualificazione dei rifiuti da imballaggio affermando “l'assimilabilità dei rifiuti da imballaggio secondario ove sia attivata la raccolta differenziata. Al contrario, per ciò che concerne i rifiuti da imballaggio terziario.”

Art.226 D.Lgs. 152/2006 divieto di conferire imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani

TARI

PIANO FINANZIARIO

STRUTTURA FINANZIARIA

REGOLAMENTO

TARI

PIANO FINANZIARIO Comma 683 “Il consiglio comunale deve approvare,entro il

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (Art.14, comma 9)

E' conforme al criterio presuntivo previsto dal DPR 158/99

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

La tariffa è composta da una parte:

- FISSA in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti ed ai relativi ammortamenti

- VARIABILE rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

FASI FONDAMENTALI DELLA METODOLOGIA TARIFFARIA

1) Individuazione e classificazione dei costi del servizio

2) suddivisione dei costi fissi e variabili

LE FASI 1) e 2) ATTENGONO AL PIANO FINANZIARIO

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

3) Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche

4) Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo normalizzato

LE FASI 3) e 4) ATTENGONO ALLA DELIBERA TARIFFARIA

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

CONTENUTO

Il Piano Finanziario contiene:

a) il programma degli interventi necessari collegati agli obiettivi da perseguire nell'arco di un periodo in genere triennale (% di raccolta differenziata, proventi derivanti dal Conai, riduzione della produzione dei rifiuti ecc...).

b) il piano finanziario degli investimenti

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

CONTENUTO

Il Piano Finanziario contiene:

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili.

Deve essere effettuata una ricognizione degli impianti esistenti e le modalità di svolgimento del servizio

d) le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei piani di investimento

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

CONTENUTO

Il Piano Finanziario è corredato da una relazione illustrativa nella quale vengono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale organizzativo

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa

c) la ricognizione degli impianti esistenti

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

CONTENUTO

Il Piano Finanziario è corredato da una relazione illustrativa nella quale vengono indicati i seguenti elementi:

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

CONTENUTO

PROFILI TECNICO-GESTIONALI

Deve illustrare il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti delineando il quadro del servizio esistente (rendicontazione e verifica) e l'evoluzione nella gestione del servizio stesso

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

CONTENUTO

PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI

Deve individuare e programmare, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti per la gestione del servizio indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente (Art.14, comma 23)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

E' PROPEDEUTICO ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

IL TERMINE FINALE DI APPROVAZIONE E' QUELLO DI ADOZIONE DELLE DELIBERE TARIFFARIE

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

Principio della COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI di investimento e di esercizio

(Art.2, comma 2 DPR 158/99)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

ART. 3 DPR 158/99

- Il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1)

- Le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al DPR 158/99 (commi 2 e 3)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

- devono essere inseriti nel PEF solamente le voci di costo indicate nel metodo normalizzato

- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può essere escluso

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

- le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo metodo

- non è possibile inserire nel PEF le voci di costo per un valore diverso (aumentandolo o diminuendolo) di quanto previsto nel metodo

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

CLASSIFICAZIONE DEI COSTI PER NATURA

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

COSTI COMUNI (CC)

COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):

- Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)

- Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)

- Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)

- Altri costi (AC)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)

- Costi di trattamento e riciclo (CTR)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

COSTI COMUNI (CC)

- Costi amministrativi (CARC)

- Costi generali di gestione (CGG)

- Costi comuni diversi (CCD)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

- Ammortamenti (Amm.)

- Accantonamenti (Acc)

- Remunerazione del capitale investito (R)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO n-esimo AVVIENE COMPUTANDO:

- I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) E I COSTI COMUNI (CC) DELL'ANNO PRECEDENTE (N-1)

- TALI COSTI DEVONO ESSERE AGGIORNATI CON IL METODO DEL PRICE-CAP, OSSIA IN BASE AL TASSO PROGRAMMATO DI INFLAZIONE (IP) DIMINUITO DI UN COFFICIENTE Xn DI RECUPERO PRODUTTIVITA'

- I COSTI D'USO DEL CAPITALE DELL'ANNO IN CORSO

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

FORMULA

ΣT̎n= (CG + CC)n-1 (1 + Ipn – Xn) + Ckn

ΣT̎n= totale delle entrate di riferimento

CGn-1= costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CCn-1= costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

Ipn= inflazione programmata per l'anno di riferimento

Ckn= costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

CRITICITA'

SE I COSTI PREVISTI CG E CC PER L'ANNO DI RIFERIMENTO DIFFERISCONO RISPETTO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA FORMULA

COSA DEVO FARE?

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

CRITICITA'

SE I COSTI PREVISTI CG E CC PER L'ANNO DI RIFERIMENTO DIFFERISCONO RISPETTO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA FORMULA

RISPOSTA: DEVO INSERIRE I COSTI DI RIFERIMENTO DELL'ANNO SUPERIORI ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE MA DEVO MOTIVARE NELLA RELAZIONE DEL PEF

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

IL COSTO DEVE ESSERE COMPRENSIVO DI IVA?

SI

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

SONO QUELLI CHE, AI SENSI DELL'ART.184 DEL D.LGS. 152/2006, COMPONGONO DIRETTAMENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti “interni” prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia delle utenze domestiche e non domestiche

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico

d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, come giardini, parchi e aree cimiteriali

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

DEVONO FAR RIFERIMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO INDICATE DAL D.LGS. 127/1991 E SONO:

-B6 Costi per materie di consumo e merci

-B7 Costi per servizi

-B8 Costi per godimento di beni di terzi

- B9 Costi del personale

- B11 Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci

-B12 Accantonamenti per rischi

- B13 Altri accantonamenti

- B14 Oneri diversi di gestione

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

DEVONO FAR RIFERIMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO INDICATE DAL D.LGS. 127/1991 E SONO:

- B9 Costi del personale

- B11 Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci

- B12 Accantonamenti per rischi

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

DEVONO FAR RIFERIMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO INDICATE DAL D.LGS. 127/1991 E SONO:

- B13 Altri accantonamenti

- B14 Oneri diversi di gestione

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE COSTI DEL PERSONALE

ADIBITO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, DA DISTINGUERE NELLE VARIE ATTIVITA' DI CUI SI COMPONE LA GESTIONE (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRATTAMENTO, ECC....)

COSTI DEL PERSONALE

VA COMPUTATO TRA I COSTI OPERATIVI CGIND (RIFIUTI INDIFFERENZIATI) E CGD (RACCOLTA DIFFERENZIATA) SOLTANTO PER UNA PERCENTUALE NON SUPERIORE AL 50%,MENTRE LA RESTANTE PARTE VA INSERITA NEI COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

COSTI DEL PERSONALE

VA COMPUTATO TRA I COSTI OPERATIVI CGIND (RIFIUTI INDIFFERENZIATI) E CGD (RACCOLTA DIFFERENZIATA) SOLTANTO PER UNA PERCENTUALE NON SUPERIORE AL 50%,MENTRE LA RESTANTE PARTE VA INSERITA NEI COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

COSTI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

TALI COSTI NON RIENTRANO NEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE, NE' IN ALTRA VOCE DI COSTO DEL PEF

ESCLUSI I COSTI RELATIVI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN QUANTO COPERTI DAL CONAI

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

COSTI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

I COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E' SOTTRATTO, PER UN IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO DEL MIUR, DAL COSTO CHE DEVE ESSERE COPERTO CON LA TARES

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

TRIBUTO SPECIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA

E' UNA VOCE DI COSTO DELL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CTS) E COME TALE VA INSERITO NEL PEF, SOTTO LA VOCE SERVIZI (B7)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

IMPIEGO PROMISCUO

NEL CASO DI UNA RISORSA (AD ES. UN DIPENDENTE) SIA IMPIEGATA PER SVOLGERE ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI, IL RELATIVO COSTO DEVE ESSERE INSERITO PRO QUOTA NEL PEF, IN PROPORZIONE ALL'IMPIEGO NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI MATERIALE ED ENERGIA

LE ENTRATE IN QUESTIONE DEVONO ESSERE DETRATTE DAI COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA'

NON DEVE ALTERARE LA QUALIFICAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI SECONDO I PRINCIPI INDIVIDUATI DAL METODO, IN PARTICOLARE IN ORDINE AI COSTI FISSI E VARIABILI

OCCORRE RICHIEDERE AL TERZO LA CORRETTA IMPUTAZIONE DEI COSTI

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

VERDE PUBBLICO

I COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NON RIENTRANO NEL PEF

I COSTI DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, QUALIFICATI COME RIFIUTI URBANI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI, QUALI GIARDINI,PARCHI ED AREE CIMITERIALI RIENTRANO NEL PEF

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ALTRI ACCANTONAMENTI

PASSIVITA' PROBABILI E NON CERTE CORRELATE ALLA GESTONE DEI RIFIUTI

POSSONO RIGUARDARE IL FONDO DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO DI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI E IL FONDO MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI BENI DI AZIENDA CONDOTTA IN AFFITTO, IL FONDO RECUPERO AMBIENTALE

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI

POSSONO RICOMPRENDERE I COSTI DI GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE, I RELATIVI SISTEMI INFORMATIVI, LE AZIONI TESE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (COMPOSTIERE DOMESTICHE), LE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CAMPAGNA INFORMATIVE)

TARI PIANO FINANZIARIO

Art.8 DPR 158/99

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

MUTUI

IL MUTUO STIPULATO PER INVESTIMENTI NON RIENTRA NEI COSTI DA INSERIRE NEL PEF.

GLI INTERESSI PASSIVI RIENTRANO NEI COSTI COMUNI, NONCHE' LE QUOTE DI AMMORTAMENTO, DA QUALIFICARE COME COSTI D'USO DEL CAPITALE

TARI PIANO FINANZIARIO

I COSTI COMUNI

- I COSTI AMMINISTRATIVI relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) Es. i costi del personale,i compensi per consulenze legali e simili

- I COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) che ricomprendono in particolare i costi del personale impiegato nella gestione dei rifiuti per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione

TARI PIANO FINANZIARIO

I COSTI COMUNI

- I COSTI COMUNI DIVERSI (CCD) come ad es. il fondo rischi e crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi

TALI COSTI NON ERANO COMPUTATI NELLA TARSU

TARI PIANO FINANZIARIO

I COSTI COMUNI

CASISTICHE

1) Il costo del personale dell'ufficio tributi (accertamento,riscossione e contenzioso) che si occupa di rifiuti va computato nei pro quota COSTI AMMINISTRATIVI (CARC)

2) Il recupero evasione: le entrate effettivamente riscosse sono da sottrarre ai COSTI COMUNI nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita.

TARI PIANO FINANZIARIO

I COSTI COMUNI

CASISTICHE

3) I crediti esigibili: è possibile inserire un FONDO RISCHI GENERICO nella voce COSTI DIVERSI (CCD). Massimo per un valore del 5% dei crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio

4) I crediti inesigibili: devono essere inseriti nella voce di costo CCD. La copertura va attuata nell'esercizio di competenza, ossia nell'esercizio in cui si manifestano in maniera certa

TARI PIANO FINANZIARIO

I COSTI COMUNI

CASISTICHE

4) I crediti inesigibili: devono essere inseriti nella voce di costo CCD.

La copertura va attuata nell'esercizio di competenza, ossia nell'esercizio in cui si manifestano in maniera certa.

L'ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all'anno successivo

TARI PIANO FINANZIARIO

I COSTI D'USO DEL CAPITALE

Ammortamenti (Amm): Totale degli ammortamenti relativi alle attrezzature utilizzate per il servizio e degli impianti dell'anno di riferimento

Accantonamenti (Acc): Accantonamenti effettuati in base a norme civilistiche e fiscali

Remunerazione del capitale investito (Rn):

Rn= r x (Knn-1 + In + Fn)

TARI PIANO FINANZIARIO

I COSTI D'USO DEL CAPITALE

DA RILEVARE CHE LA VOCE COSTO D'USO DEL CAPITALE SARA' ASSENTE IN CASO DI SERVIZIO IN APPALTO, POICHE' IL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO GIA' TIENE CONTO DI QUESTE VOCI

TARI PIANO FINANZIARIO

I COSTI D'USO DEL CAPITALE

DA RILEVARE CHE LA VOCE COSTO D'USO DEL CAPITALE SARA' ASSENTE IN CASO DI SERVIZIO IN APPALTO, POICHE' IL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO GIA' TIENE CONTO DI QUESTE VOCI

TARI PIANO FINANZIARIO

SUDDIVISIONE IN COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI FISSI sono relativi alle componenti essenziali del servizio

COSTI VARIABILI sono dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti

TARI PIANO FINANZIARIO

SUDDIVISIONE IN COSTI FISSI E VARIABILI

LA SUDDIVISIONE IN COSTI FISSI E VARIABILI E' UN ELEMENTO FONDAMENTALE NELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

IN CASO DI APPALTO DEVE ESSERE RICHIESTA LA SUDDIVISIONE DEL COSTO IN FISSI E VARIABILI

TARI PIANO FINANZIARIO

SUDDIVISIONE IN COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI FISSI

CLS + CARC + CGG + CCD + CK

COSTI VARIABILI

CRT + CTS + CRD + CTR

TARI PIANO FINANZIARIO

COMPETENZA

AUTORITA' D'AMBITO

IN ASSENZA IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE PRIMA DELLA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE

TARI

STRUTTURA TARIFFARIA

1) METODO NORMALIZZATO DPR 27 Aprile 1999,n.158

2) METODO ALTERNATIVO PER INDICI Art.5,comma 1, lettera a) DL n.102/2013 (vedasi art.65,comma 2 D.LGS. n.507/1993)

TARI

TARES

Art.14,c.8 DL n.201/2011

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare,cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria

TARI

Art.1, c.650 legge n.147/2013

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria

TARI

TARES

Art.14,c.9 DL n.201/2011

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte,sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n.158/1999

TARI

Art.1, c.651 legge n.147/2013

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n.158/1999.

TARI

TARES TARI Art.1, c.652 legge n.147/2013 Il comune,in alternativa ai criteri di cui al comma

651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”,sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,relativa ai rifiuti,può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,previsto per l’anno successivo,per uno o più coeffcienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti

TARI

TARES Art.14,c.11 DL n.201/2011 La tariffa è composta da una quota

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti,riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione,in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003,n.36

TARI Art.1, c.654 legge n.147/2013 In ogni caso deve essere assicurata la

copertura integrata dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003,n.36,ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

TARI

TARES TARI

Art.1, c.653 legge n.147/2013

A partire dal 2016,nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard

TARI METODO NORMALIZZATO

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI COME INDICATI NEL PEF TRA UTENZE DOMESTICHE E NON

DOMESTICHE

TARI METODO NORMALIZZATO

LE UTENZE DOMESTICHE SONO DISTINTE IN SEI CATEGORIE IN RELAZIONE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI (ALLEGATO 1, TAB.1a e 2 DEL DPR 158/99)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO DIFFERENZIATE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA (21 O 30 TIPOLOGIE)

ALLEGATO 1, TAB 3a e 3b DEL DPR 158/99

TARI METODO NORMALIZZATO

ART.4 DEL DPR 158/99

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

DEVE AVVENIRE CON CRITERI RAZIONALI

TARI METODO NORMALIZZATO

CRITERI RAZIONALI

1) MANTENIMENTO DELLA PROPORZIONE DEL GETTITO TARSU ATTRIBUIBILE ALLE DUE CATEGORIE DELL'ANNO PRECEDENTE

2) QUANTITA' DEI RIFIUTI IMPUTABILE ALLE DUE CATEGORIE, DETERMINATA ANCHE CON METODI PRESUNTIVI

3) I METRI QUADRATI UTILIZZATI DALLE DUE CATEGORIE DI UTENZA

TARI METODO NORMALIZZATO

ART.4 DEL DPR 158/99

CRITERI RAZIONALI

1) OCCORRE ESPLICITARE IL CRITERIO ADOTTATO

2) RAZIONALE con attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza

3) PLURALITA' DEI SISTEMI DI RIPARTIZIONE individuabile certamente in maniera discrezionale, ma non arbitraria

TARI METODO NORMALIZZATO

ART.4 DEL DPR 158/99

CRITERI RAZIONALI

DEFINISCO LA PRODUZIONE DI RIFIUTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

RIPARTIZIONE TECNICA DEI COSTI VARIABILI E FISSI ATTRAVERSO I RAPPORTI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

TARI METODO NORMALIZZATO

CRITERI GENERALI

LA TARIFFA PER OGNI SINGOLO UTENTE E' DATO DALLA SOMMA DI UNA COMPONENTE FISSA E UNA VARIABILE

T= TF + TV

TF= CSL + CARC + CGG + CCD + AC +CK

TV = CRT + CTS + CRD + CTR

TARI METODO NORMALIZZATO

LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K

UTENZE DOMESTICHE

Ka coefficiente parte fissa

Kb coefficiente per la parte variabile

VALORI DIVERSI PER DIMENSIONE DEL COMUNE O COLLOCAZIONE DELL'ENTE NELLE REGIONI NORD,CENTRO E SUD

TARI METODO NORMALIZZATO

LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K

UTENZE DOMESTICHE

Ka coefficiente parte fissa è determinato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione (tab 1a e 1b)

Kb coefficiente per la parte variabile è proposto in un range delimitati all'interno di valori minimi e massimi (tab. 2a e 2b)

TARI METODO NORMALIZZATO

LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K

UTENZE NON DOMESTICHE

Kc coefficiente parte fissa è proposto in un range delimitati all'interno di valori minimi e massimi (tab 3a e 3b)

Kd coefficiente per la parte variabile è proposto in un range delimitati all'interno di valori minimi e massimi (tab. 4a e 4b)

TARI METODO NORMALIZZATO

LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K

LA PLURALITA' DI POSSIBILI VALORI DI Kb, Kc e Kd INCIDE SUL VALORE DELLA TARIFFA

MOTIVARE LA SCELTA DEI COEFFICIENTI

TARI METODO NORMALIZZATO

LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SEZ.V N.539/2012

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SEZ.VI N.6208/2012

TARI METODO NORMALIZZATO

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA

1) Calcolando il costo unitario per metro quadrato ottenuto

dividendo i costi fissi complessivi attribuibili alle utenze domestiche per i metri quadrati totali occupati dalle famiglie

2) moltiplicando tale costo unitario per la superficie concretamente occupata

3) moltiplicando il risultato così ottenuto per un coefficiente, indicato in tabella, che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare

TARI METODO NORMALIZZATO

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA VARIABILE

1) Parte dalle quantità di rifiuti prodotti dalle abitazioni per unità di superficie

2) moltiplicando tale valore unitario per il coefficiente che tiene conto dei componenti il nucleo familiare

3) moltiplicando il risultato così ottenuto per il costo per chilogrammo imputabile ai costi variabili delle utenze domestiche

TARI METODO NORMALIZZATO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

1) Dal costo unitario per metro quadrato imputabile alle spese fisse relative agli operatori economici

2) moltiplicato per la superficie occupata

3) moltiplicato per un coefficiente che tiene conto della produttività media di rifiuti riferibile all'attività svolta dal soggetto passivo

TARI METODO NORMALIZZATO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA VARIABILE

1) Dal costo unitario per chilogrammo, ottenuto dividendo l'ammontare delle spese variabili delle utenze non domestiche per i chilogrammi complessivi di rifiuti dalle stesse prodotte

2) moltiplicato per la superficie occupata

3) moltiplicato per un coefficiente che stima la produttività (in kg) di rifiuti per metro quadrato, riferibile alla specifica attività

TARI METODO NORMALIZZATO

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI COME INDICATI NEL PEF TRA UTENZE DOMESTICHE E NON

DOMESTICHE

TARI METODO NORMALIZZATO

- LE UTENZE DOMESTICHE SONO DISTINTE IN SEI CATEGORIE IN RELAZIONE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI (ALLEGATO 1, TAB.1a e 2 DEL DPR 158/99)

- LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO DIFFERENZIATE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA (21 O 30 TIPOLOGIE)

ALLEGATO 1, TAB 3a e 3b DEL DPR 158/99

TARI METODO NORMALIZZATO

ART.4 DEL DPR 158/99

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

DEVE AVVENIRE CON CRITERI RAZIONALI

TARI METODO NORMALIZZATO

CRITERI RAZIONALI

1) MANTENIMENTO DELLA PROPORZIONE DEL GETTITO TARSU ATTRIBUIBILE ALLE DUE CATEGORIE DELL'ANNO PRECEDENTE

2) QUANTITA' DEI RIFIUTI IMPUTABILE ALLE DUE CATEGORIE, DETERMINATA ANCHE CON METODI PRESUNTIVI

3) I METRI QUADRATI UTILIZZATI DALLE DUE CATEGORIE DI UTENZA

TARI METODO NORMALIZZATO

ART.4 DEL DPR 158/99

CRITERI RAZIONALI

1) OCCORRE ESPLICITARE IL CRITERIO ADOTTATO

2) RAZIONALE con attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza

3) PLURALITA' DEI SISTEMI DI RIPARTIZIONE individuabile certamente in maniera discrezionale, ma non arbitraria

TARI METODO NORMALIZZATO

ART.4 DEL DPR 158/99

CRITERI RAZIONALI

DEFINISCO LA PRODUZIONE DI RIFIUTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

RIPARTIZIONE TECNICA DEI COSTI VARIABILI E FISSI ATTRAVERSO I RAPPORTI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

TARI METODO NORMALIZZATO

CRITERI GENERALI

LA TARIFFA PER OGNI SINGOLO UTENTE E' DATO DALLA SOMMA DI UNA COMPONENTE FISSA E UNA VARIABILE

T= TF + TV

TF= CSL + CARC + CGG + CCD + AC +CK

TV = CRT + CTS + CRD + CTR

TARI METODO NORMALIZZATO

LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K

UTENZE DOMESTICHE

Ka coefficiente parte fissa

Kb coefficiente per la parte variabile

VALORI DIVERSI PER DIMENSIONE DEL COMUNE O COLLOCAZIONE DELL'ENTE NELLE REGIONI NORD,CENTRO E SUD

TARI METODO NORMALIZZATO

LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K

UTENZE DOMESTICHE

Ka coefficiente parte fissa è determinato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione (tab 1a e 1b)

Kb coefficiente per la parte variabile è proposto in un range delimitati all'interno di valori minimi e massimi (tab. 2a e 2b)

TARI METODO NORMALIZZATO

LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K

UTENZE NON DOMESTICHE

Kc coefficiente parte fissa è proposto in un range delimitati all'interno di valori minimi e massimi (tab 3a e 3b)

Kd coefficiente per la parte variabile è proposto in un range delimitati all'interno di valori minimi e massimi (tab. 4a e 4b)

TARI METODO NORMALIZZATO

LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K

LA PLURALITA' DI POSSIBILI VALORI DI Kb, Kc e Kd INCIDE SUL VALORE DELLA TARIFFA

MOTIVARE LA SCELTA DEI COEFFICIENTI

TARI METODO NORMALIZZATO

LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SEZ.V N.539/2012

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SEZ.VI N.6208/2012

TARI METODO NORMALIZZATO

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA

1) Calcolando il costo unitario per metro quadrato ottenuto dividendo i costi fissi complessivi attribuibili alle utenze domestiche per i metri quadrati totali occupati dalle famiglie

2) moltiplicando tale costo unitario per la superficie concretamente occupata

3) moltiplicando il risultato così ottenuto per un coefficiente, indicato in tabella, che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare

TARI METODO NORMALIZZATO

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA VARIABILE

1) Parte dalle quantità di rifiuti prodotti dalle abitazioni per unità di superficie

2) moltiplicando tale valore unitario per il coefficiente che tiene conto dei componenti il nucleo familiare

3) moltiplicando il risultato così ottenuto per il costo per chilogrammo imputabile ai costi variabili delle utenze domestiche

TARI METODO NORMALIZZATO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

1) Dal costo unitario per metro quadrato imputabile alle spese fisse relative agli operatori economici

2) moltiplicato per la superficie occupata

3) moltiplicato per un coefficiente che tiene conto della produttività media di rifiuti riferibile all'attività svolta dal soggetto passivo

TARI METODO NORMALIZZATO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA VARIABILE

1) Dal costo unitario per chilogrammo, ottenuto dividendo l'ammontare delle spese variabili delle utenze non domestiche per i chilogrammi complessivi di rifiuti dalle stesse prodotte

2) moltiplicato per la superficie occupata

3) moltiplicato per un coefficiente che stima la produttività (in kg) di rifiuti per metro quadrato, riferibile alla specifica attività

TARI

METODO NORMALIZZATO NOVITA’

Art.2, lettera e-bis DL n.16/2014 aggiunge al comma 652:

“Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n.158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3a,3b,4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n.158/1999,inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”

TARI

METODO NORMALIZZATO NOVITA’

1. è possibile discostarsi anche del 50 per cento dai parametri tariffari del metodo normalizzato Dpr 158/199 e precisamente dalla: • Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche • Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche • Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche • Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche • Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

TARI

METODO NORMALIZZATO NOVITA’

2.ovvero di ignorarli completamente per quel che riguarda la quota fissa destinata alle abitazioni domestiche e precisamente indicati nella:

• Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche - Comuni con popolazione

> 5.000 abitanti; • Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche - Comuni con popolazione

< 5.000 abitanti.

TARI

METODO ALTERNATIVO PER INDICI

Art.5, comma 1, lettera a) DL n.102/2013

Art.65, comma 2 D.Lgs. n.507/1993

Circolari ministeriali

- n.25/E del 17/02/2000

- N.95/E del 25/05/1994

TARI

METODO ALTERNATIVO PER INDICI - Rispetto del principio “chi inquina paga” - Commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti

- Le tariffe per ogni categoria omogenea possono essere determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti

- Maggiore struttura motivazionale della delibera di approvazione delle tariffe

TARI

METODO ALTERNATIVO PER INDICI

TS = Cmg x Ips x Iqs

TS = valore della tassa per la singola categoria o sottocategoria di contribuenza

Cmg = Costo medio generale del servizio per unità di superficie

Cmg = Costo totale del servizio per anno di competenza/superficie totale soggetta a tassazione

TARI

METODO ALTERNATIVO PER INDICI

Ips = Indice produttività specifica della categoria

Ips = produttività qualitativa specifica x unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione (qs)/ produzione media generale per unità di superficie (qm)

Iqs = Indice qualità specifica della classe = Costo di smaltimento x unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata/costo medio generale per unità di peso dei rifiuti

TARI

METODO ALTERNATIVO PER INDICI

- Sterilizzazione dell’incidenza della composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche UD;

- Possibilità di correttivi sui componenti del nucleo familiare

TARI

ENTRAMBI I METODI DEVONO

- ASSICURARE LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO

- COMPRENDERE ANCHE I COSTI DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE DISCARICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DEL D.LGS. N.36/2003

- ESCLUDERE I COSTI RELATIVI AI RIFIUTI SPECIALI AL CUI SMALTIMENTO PROVVEDONO A PROPRIE SPESE I RELATIVI PRODUTTORI

TARI

REGOLAMENTO

Potestà regolamentare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/97

Organo competente: Consiglio Comunale

Decorrenza: Dal 1 gennaio dell'anno di adozione entro il termine di approvazione del bilancio

TARI

REGOLAMENTO Comma 682 1) Criteri di determinazione delle tariffe; 2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea

potenzialità di produzione rifiuti; 3) La disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano

conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta

TARI REGOLAMENTO

SUGGERIMENTI

Inserire nel regolamento anche:

1) l'utilizzabilità dei locali (es. allaccio di uno solo dei servizi pubblici)

2) stabilire la decorrenza dell'obbligazione tributaria (es.mensile,bimestrale); si consiglia di mantenere la decorrenza bimestrale come la TARSU

TARI REGOLAMENTO

SUGGERIMENTI

Inserire nel regolamento anche:

3) occorre precisare anche quando cessa l'obbligazione tributaria e a quali condizioni

TARI REGOLAMENTO

SUGGERIMENTI

Inserire nel regolamento anche:

4) Disciplinare l'obbligo dichiarativo: il contenuto, indicazione dei componenti del nucleo familiare

TARI REGOLAMENTO

SUGGERIMENTI

Inserire nel regolamento anche:

5) la determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche:

Far partire le risultanze anagrafiche da una data certa (sin consiglia il 1 gennaio)

TARI REGOLAMENTO

SUGGERIMENTI

Inserire nel regolamento anche:

6) la determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche (soggetti non residenti):

Per le utenze non stabilmente attive prevedere l'indicazione dei componenti nella dichiarazione oppure utilizzare un criterio presuntivo correlato alla superficie

TARI REGOLAMENTO

SUGGERIMENTI

Inserire nel regolamento anche:

7) l'efficacia delle riduzioni tariffarie:

- indicare la decorrenza (si consiglia dal 1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione)

- indicare le condizioni per poter usufruire delle attenuazioni tariffarie

TARI REGOLAMENTO

SUGGERIMENTI

Inserire nel regolamento anche:

8) la disciplina del tributo giornaliero e la misura della maggiorazione fino al massimo del 100%

9) individuare la forma della riscossione:

- autoliquidazione

- liquidazione d'ufficio (suggerimento Mef)

TARI REGOLAMENTO

SUGGERIMENTI

Inserire nel regolamento anche:

9) la determinazione dell'importo minimo per il versamento.

TARI

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Commi da 656 a 661

TARI

TARES Art.14, c.15 DL n. 201/2011 Il Comune con regolamento può prevedere

riduzioni tariffarie,nella misura massima del 30%,nel caso di:

a) Abitazioni con unico occupante; b) Abitazioni tenute a disposizione per

uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) Locali,diversi dalle abitazioni,ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,ma ricorrente;

d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,per più di sei mesi all’anno, all’estero

e) Fabbricati rurali ad uso abitativo

TARI Art.1, c.659 legge n.147/2013 Il Comune con regolamento di cui all’art.52

del D.Lgs. n.446/97 può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni,nel caso di:

a) Abitazioni con unico occupante; b) Abitazioni tenute a disposizione per

uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) Locali,diversi dalle abitazioni,ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,ma ricorrente;

d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,per più di sei mesi all’anno, all’estero

e) Fabbricati rurali ad uso abitativo

TARI

TARES

Art.14, c.16 DL n. 201/2011

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta,il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare,anche in maniera graduale,in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita

TARI

Art.1, c.657 legge n.147/2013

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta,la TARI è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare,anche in maniera graduale,in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita

TARI

TARES

Art.14, c.17 DL n. 201/2011

Nelle modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

TARI

Art.1, c.658 legge n.147/2013

Nelle modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

TARI

TARES

Art.14, c.18 DL n. 201/2011

Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

TARI

Art.1, c.661 legge n.147/2013

È ABROGATO

TARI

TARES Art.14, c.19 DL n. 201/2011 Il consiglio comunale può

deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti,ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

TARI Art.1, c.660 legge n.147/2013

modificato dall’art.1,c.1 lettera e-ter DL n.16/2014

Il Comune può deliberare,con regolamento,di cui all’articolo 52 del citato decreto n.446 del 1997,ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a ) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune

TARI

TARES Art.14, c.2 DL n. 201/2011 Il tributo è dovuto nella misura

massima del 20% della tariffa,in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente

TARI Art.1, c.656 legge n.147/2013 Il tributo è dovuto nella misura

massima del 20% della tariffa,in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente

TARI

VERSAMENTO Comma 688 modificato dall’art.1,c.1 lettera b) DL n.16/2014 Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi

667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno

TARI

VERSAMENTO Comma 691 modificato dall’art.1,c.1 lettera c) DL n.16/2014 I comuni pos-sono, in deroga all’articolo 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

Art.13,comma 1 DL n.201/2011 modificato dall’art.1,comma 707,lettera b),punto 1 legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014)

- DEFINITIVA ESCLUSIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- RIMANE LA TASSAZIONE PER QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1,A/8 e A/9

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l’immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

– Problemi:

• Definizione di nucleo familiare: mancanza definizione univoca

– Nucleo anagrafico (è la tesi preferibile)

– Nucleo fiscale

– Nucleo ISEE ecc.

Nucleo anagrafico: agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune

• Individuazione di quali componenti possono avere residenze/dimore separate

• Problema delle residenze/dimore separate di componenti del nucleo familiare ubicate in comuni diversi

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

Definizione (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

“Per pertinenze dell’abitazione principale si

intendono esclusivamente quelle classificate

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

misura massima di un’unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate,

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità

ad uso abitativo”

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE Pertinenze

• Limite alla categoria catastale di appartenenza: solo C/6

(garage), C/2 (fondi, soffitte) e C/7 (tettoie)

• Limite numerico: solo 1 per ogni categoria (max 3)

– Anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

ASSIMILAZIONE

Possibilità del Comune con regolamento

Facoltà non obbligo

Art.1,comma 707, lettera b),punto 3

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

ASSIMILAZIONE

1) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

ASSIMILAZIONE

2) L’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

ABITAZIONE PRINCIPALE

ASSIMILAZIONE

CITTADINI ALL’ESTERO NOVITA’ ART.9-Bis DL N.47/2014 convertito in LEGGE

N.80/2014

DAL 2015 è direttamente abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

ASSIMILAZIONE

CITTADINI ALL’ESTERO

NOVITA’ ART.9-Bis DL N.47/2014 convertito in LEGGE N.80/2014

FATTISPECIE DI ASSIMILAZIONE OBBLIGATORIA

TARI e TASI si applicano in misura ridotta di 2/3 a partire dal 2015

ABITAZIONE PRINCIPALE

ASSIMILAZIONE

CITTADINI ALL’ESTERO

NOVITA’ ART.9-Bis DL N.47/2014 convertito in LEGGE N.80/2014

PROBLEMA: Abrogazione del 7° periodo del comma 2 dell’art.13 del DL n.201/2011 che riguarda il potere di assimilazione per gli AIRE

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE ASSIMILAZIONE

3) L’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

Esenti ex lege

1) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

- E’ dovuta la prima rata Acconto 2013 e l’eventuale Mini Imu

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

Esenti ex lege

2) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle apposite norme secondarie (decreto del Ministro delle infrastrutture,di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008)

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

Esenti ex lege

ALLOGGI SOCIALI

- E’ dovuta la prima rata Acconto 2013 e l’eventuale Mini Imu

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008

-

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE Esenti ex lege

ALLOGGI SOCIALI Art1 definizione

L’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale,nella salvaguardia della coesione sociale,di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati,che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

Esenti ex lege

ALLOGGI SOCIALI

Art.2 Caratteristiche e requisiti

1. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali,definiscono i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale.

2. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 2, e' definito dalle regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione

• alle diverse capacità economiche degli aventi diritto,

• alla composizione del nucleo familiare

• e alle caratteristiche dell'alloggio.

• L'ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresi', della funzione sociale dell'alloggio.

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE Esenti ex lege

ALLOGGI SOCIALI Art.2 Caratteristiche e requisiti

3. non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero,qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n.350, e puo' essere articolato in relazione alla diversa capacita' economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE Esenti ex lege

ALLOGGI SOCIALI Art.10,comma 3 DL n.47 del 28/03/2014 Si considera alloggio sociale l'unita‘ immobiliare: • adibita ad uso residenziale, • realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati,nonché

dall'ente gestore comunque denominato, • da concedere in locazione, • per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione

di alloggi alle condizioni di mercato

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE Esenti ex lege

ALLOGGI SOCIALI Si considera altresì alloggio sociale l'unita' abitativa destinata alla locazione: • con vincolo di destinazione d'uso, comunque non

inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata

• oppure alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni.

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE Esenti ex lege

ALLOGGI SOCIALI Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già stipulate:

• i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale; • i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e

massimi di locazione, di cui al Dm in attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

• e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita.

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE Esenti ex lege

3) L’unico immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,posseduto,e non concesso in locazione,dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

Esenti ex lege

- Eccezione per le abitazioni in categoria A/1,A/8 e A/9

- Necessità di denuncia

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

Esenti ex lege

4) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE Esenti ex lege

Assegnazione casa coniugale Circolare n.3 del 2011 • Il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che ai soli fini

dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.

• Tale norma introduce una novità nel panorama dell’IMU, poiché prevedendo che l’assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere in ogni caso un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva. E’, quindi, solo all’ex coniuge, in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l’aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni, in relazione alle quali si dovranno seguire le regole generali. In particolare, si precisa che l’IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale sia dell’intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il riconoscimento da parte del legislatore della titolarità del diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario dell’immobile destinato ad ex casa coniugale, comporta che sul relativo importo non viene computata la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE Esenti ex lege

Assegnazione casa coniugale Ris. n. 5/Df 28/03/2013 ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE <<L’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 aprile 2012, n. 44. stabilisce che “ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Dal tenore letterale della norma appena citata emerge che il diritto di abitazione dovrebbe prevalere in tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con i citati provvedimenti giudiziali e ciò deriva dalla considerazione che il legislatore ha esplicitamente utilizzato l’espressione “in ogni caso”. Al riguardo, si deve, però, osservare che tale locuzione deve essere circoscritta a ogni caso in cui il legislatore non abbia disciplinato espressamente la fattispecie come è avvenuto, invece, con l’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale prevede che “in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo”. In questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l’immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto, invece, dall’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n. 16 del 2012. Tali considerazioni portano alla conclusione che quest’ultima disposizione opera solo nei casi in cui l’immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello di locazione.

IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE Esenti ex lege

Assegnazione casa coniugale IFEL

anche in caso di comodato il giudice della separazione nell’assegnare l’abitazione, ai sensi dell’articolo 155-quater del c.c., non attribuisce un diritto reale di abitazione, ma un diritto personale di godimento atipico, attraverso il quale si legittima la continuazione a residenza famigliare dell’abitazione, prevedendo, al pari del contratto di locazione, una successione ex lege del coniuge assegnatario nell’originario rapporto di comodato (nota Ifel del 10 maggio 2013)

IMU

Fabbricati rurali strumentali

Art.1,comma 708 della legge n.147/2013

A decorrere dall’anno 2014,non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo dell’articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011

IMU

Fabbricati rurali strumentali (art. 9, comma 3bis, DL 557/93)

“Sono fabbricati rurali strumentali quelli necessari allo svolgimento dell’attivitàagricola di cui all’art. 2135 del codice civile ed in particolare destinati”:

– alla protezione delle piante;

– alla conservazione dei prodotti agricoli;

– alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la

coltivazione e l’allevamento;

– all’allevamento ed al ricovero degli animali;

– all’agriturismo;

– all’abitazione dei dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette all’alpeggio nelle zone di montagna;

– ad uso ufficio dell’azienda agricola;

– alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/2001;

– all’esercizio dell’attività agricola di maso chiuso.

IMU

Fabbricati rurali strumentali – Orientamento della Corte di Cassazione

• Iscrizione in catasto condizione necessaria e sufficiente per l’applicazione dell’ICI: irrilevanza criteri di ruralità

– Norma interpretativa: Esclusione dall’imposta

– Orientamento della Corte di Cassazione

• Non soggetti ad ICI solo i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/6-D/10

– Orientamento contrario dell’Agenzia del Territorio

• Tutti i fabbricati possono essere rurali a prescindere dall’accatastamento

– Il recepimento normativo della tesi della Cassazione

• Art. 7, comma 2bis, DL 70/2011

IMU

Fabbricati rurali strumentali • Recepimento normativo dell’orientamento della Cassazione

Art. 7, commi 2bis e 2 ter del DL 70/2011

Ai fini del riconoscimento della ruralità degli

immobili ai sensi dell’art. 9 del DL 557/93…i

soggetti interessati possono presentareall’agenzia

del territorio una domanda di variazione della

categoria catastale per l’attribuzione all’immobile

della categoria A6 per gli Immobili rurali a uso

abitativo o della categoria D10 per gli immobili

rurali ad uso strumentale.

IMU

Fabbricati rurali strumentali • Recepimento normativo dell’orientamento della Cassazione Art. 7, commi 2bis e 2 ter del DL 70/2011 • Il riconoscimento della ruralità fiscale ex art. 9 DL 557/93 spetta

all’Agenzia del Territorio • Riconoscimento della definizione catastale dei fabbricati rurali

• Sono fabbricati rurali solo quelli iscritti nelle categorie

catastali D/10 e A/6

IMU

Fabbricati rurali strumentali Per ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità catastale di fabbricati NON iscritti in categoria D/10 o A/6 il contribuente deve: • Presentare apposita istanza all’Agenzia del Territorio entro il

30/09/2011 con allegata autocertificazione di cui al DPR 445/2000 dove il contribuente dichiara che:

• L’immobile possiede in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda i requisiti di ruralità

• Nel caso di fabbricati entrati in possesso del dichiarante da meno di cinque anni, possibile integrazione con ulteriore autocertificazione dei precedenti titolari o degli eredi attestante la sussistenza della ruralità anche per il periodo anteriore (circ. Ag Territorio 6/2011

IMU

Fabbricati rurali strumentali Fabbricati rurali strumentali

• L’Agenzia del Territorio:

• Verifica la sussistenza dei requisiti di ruralità

• Convalida entro il 20/11/2011 la certificazione

• Riconosce l’attribuzione della categoria

catastale richiesta

• Casistiche possibili entro il 20/11/2011

• CONVALIDA FORMALE DELLA CERTIFICAZIONE:

riconoscimento delle categorie A/6 e D/10

• DINIEGO ESPRESSO DELL’ATTRIBUZIONE: immobili rimangono soggetti ad ICI

• MANCATA RISPOSTA : Il contribuente assume in via provvisoria per ulteriori 12 mesi l’avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta

IMU

Fabbricati rurali strumentali • Casistiche possibili entro il 20/11/2012

• CONVALIDA FORMALE: attribuzione delle categorie

A/6 o D/10 con effetto retroattivo

• DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO:

mancato riconoscimento della ruralità

• Il richiedente deve pagare:

• Tutte le imposte non versate;

• Gli interessi

• Le sanzioni determinate in misura DOPPIA

rispetto alla vigente normativa

• MANCATA RISPOSTA: ?

IMU

Fabbricati rurali strumentali Osservazioni • Non si tiene conto dei criteri tecnici per l’attribuzione delle

categorie catastali • Superata la tesi che riteneva i criteri di ruralità del tutto

indipendenti dalla categoria catastale

• Obbligo di dichiarare il possesso IN VIA CONTINUATIVA dei requisiti di ruralità nel quinquennio: possibile perdita in alcuni anni

intermedi • Mancanza di previsioni per i periodi antecedenti in quinquennio e

sul contenzioso in corso

IMU

Fabbricati rurali strumentali • Modalità di presentazione della richiesta e delle verifiche ai fini della convalida della certificazione

(Decreto MEF 14/09/2011 – Circolare Agenzia Territorio n.

6/2011)

• Inserimento nelle categorie:

• A/6 nuova classe R: fabbricati rurali ad uso abitativo

anche se strumentali all’attività agricola

• Eccetto fabbricati cat A/1 e A/8 e fabbricati di

lusso (Dm LLPP 02/08/1969)

• D/10: fabbricati strumentali all’attività agricola

• Domanda di variazione del classamento

• può essere presentata solo per le u.i. già iscritte in catasto (anche se in A/6, per l’attribuzione della

classe R) in categoria diversa da D/10

IMU

Fabbricati rurali strumentali • Modalità di presentazione della richiesta e delle verifiche ai fini della convalida della certificazione

• I fabbricati di nuova costruzione o oggetto di

interventi edilizi aventi i requisiti di ruralità devono

essere dichiarati con docfa

• Permane l’obbligo di dichiarazione per le u.i. che

perdono i requisiti

• Domande di variazione disponibili sul portale dei

comuni (art. 4, c. 3, dm 14/09/2011)

• Classamento

• A/6 classe R: senza rendita

• D/10 a seguito domanda di variazione:

mantenimento della rendita originaria

• D/10 a seguito di nuovo accatastamento: stima

diretta della rendita

IMU

Fabbricati rurali strumentali • L’eliminazione della procedura

• Disposizioni dei commi 2bis, 2 ter e 2 quater del D.L. 70/2011 abrogate dall’art. 13, comma 14, lettera d bis), del D.L. 201/2011

• Fatti salvi gli effetti prodotti dalle domande presentate dopo il 30/09/2011 e fino al 30/06/2012 (art. 13, comma 14bis, D.L. 201/2011 e art. 29, comma 8, D.L. 216/2011)

• Ai fini del riconoscimento della ruralità

• Resta però fermo il classamento degli immobili rurali

abitativi

• Apposito DM Economia stabilirà le modalità per

l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del

requisito di ruralità.

IMU

Fabbricati rurali strumentali • L’accatastamento dei fabbricati rurali

• Obbligo di iscrizione al catasto edilizio urbano di tutti i fabbricati iscritti nel catasto terreni (art. 14, commi 14-ter e 14 quater, del D.L. 201/2011)

• Entro il 30/11/2012

• Eccetto quelli che non sono oggetto di inventariazione (art.3, c. 3, Dm 28/1998)

• Manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq

• Serre adibite alla coltivazioni sul suolo naturale

• Vasche per acquacoltura o di accumulo di acqua per l’irrigazione

• Manufatti isolati di copertura

• Tettoie, porcili, casotti, ecc

• Manufatti precari non stabilmente infissi al suolo

• Anche se persistenti i requisiti di ruralità

IMU

Fabbricati rurali strumentali • L’accatastamento dei fabbricati rurali

• In pendenza del termine imposta corrisposta sulla base di:

• una rendita presunta

• a titolo di acconto e salvo conguaglio

• Conguaglio effettuato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al DM 701/94

(modalità superata dal criterio dettato dall’art. 13, comma 8, del DL 201/2011 per l’anno 2012 – art.4, c. 5, lett. d, DL 16/2012)

• In caso di inadempimento

• Applicazione della procedura dei commi 336-337 dell’art. 1 della L. 311/2004 da parte dei comuni

• Irrogazione delle sanzioni per violazione dell’obbligo di accatastamento (artt. 20 e 28 del RDL 62/1939)

IMU

Fabbricati rurali strumentali • L’accatastamento dei fabbricati rurali

• In pendenza del termine imposta corrisposta sulla base di:

• una rendita presunta

• a titolo di acconto e salvo conguaglio

• Conguaglio effettuato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al DM 701/94

(modalità superata dal criterio dettato dall’art. 13,comma del DL 201/2011 per l’anno 2012 – art.4, c. 5, lett. d, DL 16/2012)

• In caso di inadempimento

• Applicazione della procedura dei commi 336-337 dell’art. 1 della L. 311/2004 da parte dei comuni

• Irrogazione delle sanzioni per violazione dell’obbligo di accatastamento (artt. 20 e 28 del RDL 62/1939)

IMU

Fabbricati rurali strumentali

Sono fabbricati rurali ad uso strumentale,quelli di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 con categoria catastale attribuita D/10 ovvero se in altra categoria catastale con annotazione di ruralità in catasto

IMU

Terreni agricoli Base imponibile = per i terreni agricoli il valore è

costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente il 1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della L.662/1996 un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

IMU

Terreni agricoli

Art.1, comma 707,lettera c),punto 3)

- Modifica il moltiplicatore per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati,posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola

- Il moltiplicatore passa da 110 a 75

IMU

Terreni agricoli

Riduzioni

1. La riduzione del moltiplicatore (da 135 a 75)

• Riservata

- Ai coltivatori diretti ed agli IAP (non c’è riferimento all’art. 1 D.Lgs 99/04)

- Iscritti nella previdenza agricola

- Per i terreni agricoli (e incolti) dagli stessi posseduti e condotti

IMU

Terreni agricoli Riduzioni

Circolare n.3/DF del 18/05/2012 la riduzione si applica: - Alle società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap)

che si ottiene se un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali abbia la qualifica di Iap e sia iscritto nella gestione previdenziale agricola. Deve avere la dicitura “società agricola” e deve avere oggetto sociale esclusivo l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c.

- Ai terreni posseduti da persone fisiche in possesso delle predette qualifiche ancorchè siano coltivati da società di persone di cui i proprietari siano soci.

- Alle aree fabbricabili qualora siano destinate all’attività agricola e siano possedute da coltivatori diretti o Iap iscritti nella previdenza agricola.

- Il terreno è considerato agricolo anche per i comproprietari non in possesso delle qualifiche professionali (Cassazione sentenza n.15566 del 30/06/2010)

- Qualora un terreno sia posseduto da più persone e solo alcune di esse sono coltivatori diretti o Iap,il minore coefficiente 75 si applica sulla quota del terreno di proprietà dei soggetti aventi diritto all’agevolazione

IMU

Terreni agricoli Riduzioni

Riduzione dell’imposta: - Riservata • Ai coltivatori diretti ed agli IAP di cui all’art. 1 del D.Lgs 99/2004 • Iscritti nella previdenza agricola • Per i terreni agricoli dagli stessi posseduti e condotti - Riduzione del valore imponibile • Fino a € 6.000: non soggetti ad imposta • > € 6000 fino a € 15.500: imposta ridotta del 70% • > € 15.500 fino a € 25.500: imposta ridotta del 50% • > € 25.500 fino a € 32.000: imposta ridotta del 25% • > € 32.000: nessuna riduzione

IMU

TERRENI AGRICOLI

ULTIME NOVITA’

DL N.66/2014

ACCONTO ed ESENZIONE TERRENI MONTANI

L’art.22 prevede un decreto attuativo di individuazione dei Comuni, che a decorrere dal 2014, si applica l’esenzione.

IMU

TERRENI AGRICOLI

ULTIME NOVITA’

DL N.66/2014

ACCONTO ed ESENZIONE TERRENI MONTANI

- Altitudine riportata nell’elenco ISTAT

- IL DECRETO NON E’ STATO ANCORA EMANATO

IMU

TERRENI AGRICOLI

ULTIME NOVITA’

DL N.66/2014

ACCONTO ed ESENZIONE TERRENI MONTANI

Problema dei rimborsi

Far pagare a saldo

IMU

La presunzione di non edificabilità dei terreni nell’ICI - Art. 2, c. 1, let b, D.Lgs 504/92 Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni POSSEDUTI E CONDOTTI dai SOGGETTI INDICATI NELL’ART. 9, COMMA 1, sui quali persiste L’UTILIZZAZIONE AGRO-SILVOPASTORALE mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. - Art. 9, comma 1, del D.Lgs 504/92 I terreni agricoli POSSEDUTI E CONDOTTI da COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI che

esplicano la loro attività A TITOLO PRINCIPALE sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte eccedente € 25.822,44)

- Art. 58, comma 1, D.Lgs 446/97 Agli effetti dell’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs 504/92,.., si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della L. 9/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo

IMU

1. PERSONA FISICA 2. COLTIVATORE DIRETTO – Colui che esercita un’attività professionale organizzata con il lavoro

prevalentemente proprio o della propria famiglia, con un apporto lavorativo NON INFERIORE a 1/3 del fabbisogno lavorativo dell’azienda e il lavoro apportato dal coltivatore non deve essere inferiore alle 104 giornate annue

3. IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE SOSTITUITO DALL’IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) – D.LGS 99/2004

- Soggetto in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate - Che dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 cc direttamente o

come socio di società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo

IMU

Che ricava almeno il 50% del suo reddito globale da lavoro dall’attività agricola

Tutte le agevolazioni previste dalla leggi vigenti per gli imprenditori agricoli a titolo principale si riferiscono agli IAP

L’IAP persona fisica che volesse godere delle agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizia deve essere iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura

Verifica della qualifica di IAP:

- Compete alle regioni o ai soggetti individuati dalle leggi regionali (es: Lombardia la provincia, in Piemonte i comuni)

- Onere della prova ricadente sul soggetto che vuol beneficiare dell’agevolazione (es: certificazione rilasciata dall’organo competente)

Requisiti:

- PROFESSIONALITA’: aver esercitato l’attività agricola come titolare, coadiuvante

familiare o lavoratore agricolo o possesso di idoneo titolo di studio

- TEMPO DEDICATO ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA: sulla base del monte ore ricavato dalle tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera

- REDDITO: verifica del reddito derivante dall’attività agricola rispetto a quello complessivo da lavoro (dipendente, assimilato, impresa, autonomo, diversi)

IMU

4. ISCRIZIONE NEGLI APPOSITI ELENCHI COMUNALI DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 9/63

5. SOGGETTO ALL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER INVALIDITA’ VECCHIAIA E MALATTIA

• Obbligo di presentazione di denuncia all’INPS • Modello CD1 per coltivatori diretti • Modello IAP per imprenditori agricoli

professionali • Nei modelli vengono riportati tutti i terreni

coltivati

IMU

ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEL PENSIONATO AGRICOLO Corte Costituzionale (ordinanza n. 336/2003 – ordinanza n. 87/2005): il legislatore vuole agevolare l’attività agricola, strettamente connessa al razionale sfruttamento del suolo. Non è irragionevole escludere dal beneficio coloro che non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito, per il fatto di godere di trattamenti pensionistici Corte Cassazione, sentenza n.

15516/2010 L’agevolazione non compete al pensionato Le norme richiedono che il soggetto sia iscritto negli elenchi comunali,

sia soggetto all’obbligo dei contributi e che conduca il fondo – nel pensionato manca questo requisito (salvo prova a suo carico)

IMU

– I terreni posseduti da società • Il beneficio spetta solo alle persone fisiche • L’art. 58 del D.Lgs 446/97 è norma speciale che non può essere derogata dalla norma che introduce le società agricole • Principio generale dettato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11434 del 12/05/2010 (seppure riferita alle società di capitali) • L’agevolazione spetta solo alle persone fisiche e non anche agli imprenditori agricoli societari per il carattere tassativo e di stretta interpretazione dell’art. 58.

IMU

IN PARTICOLARE: I TERRENI DELLE SOCIETA’ AGRICOLE Si propende per la non spettanza perché: • Non applicabile l’art. 2, comma 4, del D.Lgs 99/2004 “Alle società agricole

qualificate come IAP sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia stabilite dalla legislazione vigente in favore delle persone fisiche in possesso della

qualifica di coltivatore diretto” • L’ICI è un’imposta diretta sul patrimonio (Corte Costituzionale, sentenza n.

333/2001) • Non applicabile l’art. 1, c. 5-quater, D.Lgs 99/2004: Qualunque riferimento nella

legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

• Non si riferisce alle norme tributarie: in materia tributaria le norme agevolative non possono desumersi da una disciplina generale

• La legge delega faceva riferimento solo all’armonizzazione delle norme tributarie statali

IMU

IN PARTICOLARE: I TERRENI DELLE SOCIETA’ AGRICOLE • Si propende per la non spettanza perché: – Non applicabile l’art. 9, comma 1, del D.Lgs 99/2004: “Ai

soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso

della qualifica di coltivatore diretto o di IAP , continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso dei predette qualifiche “

• Specialità dell’art. 58 del D.Lgs 446/1997 • Mancano i requisiti congiunti del possesso e dell’esercizio dell’attività agricola in capo allo stesso soggetto.

IMU

CONDUZIONE DIRETTA DEL FONDO • La dizione “posseduti e condotti” non consente di considerare

inedificabile un terreno concesso in affitto o comodato (cassazione,sentenza n. 19750/2004)

• Il soggetto deve provvedere direttamente alla conduzione del fondo • La conduzione diretta del fondo va provata dal richiedente • L’iscrizione agli elenchi non è condizione sufficiente alla dimostrazione della conduzione diretta • In caso di mancata conduzione diretta l’agevolazione non compete (cassazione, sentenza n. 24595/09) • MODALITA’ DI VERIFICA DEI TERRENI CONDOTTI • Obbligo di inserimento dei terreni coltivati nel modello CD1 o IAP inviato all’INPS • Denunce pac per contributi comunitari

IMU

TERRENI A PROPRIETA’ INDIVISA • TESI SOGGETTIVA: L’agevolazione spetta solamente al soggetto

che conduce il fondo, e non al comproprietario non conduttore – Cassazione, sentenza n. 18834/2004

• Una diversa soluzione lascerebbe spazio a comportamenti elusivi • Art. 59, comma 1, let. a), D.Lgs 446/97: possibilità per gli enti di fissare con regolamento ulteriori condizioni anche con riferimento

alla quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola - rafforza il carattere soggettivo dell’agevolazione

• Natura soggettiva dell’agevolazione e non oggettiva (in senso contrario CTP Ravenna, sentenza n. 30 del 30/10/2003) – Cassazione, sentenza n. 18384/2004

IMU

• Esempio Terreno posseduto in comproprietà da 2 fratelli al 50%, di cui solo il primo

conduce il fondo Soggetto conduttore Terreno agricolo Soggetto non conduttore Area fabbricabile TESI OGGETTIVA: Natura oggettiva dell’agevolazione che spetta anche se uno solo

dei comproprietari ha i requisiti - L’agevolazione si estende a tutti i comproprietari - La destinazione agricola del fondo rende impossibile lo sfruttamento edificatorio

del fondo per tutti i comproprietari - La tesi soggettiva confonde la norma dell’art. 2, c. 1, lettera b) che qualifica l’area

ai fini della determinazione della base imponibile con quella dell’art. 9 che introduce agevolazioni soggettive per il calcolo dell’imposta

- E’ impossibile qualificare un bene agricolo per un comproprietario ed edificabile per l’altro. Cassazione, sentenza n. 15566/2010 CTP Ravenna,

sentenza n. 30 del 30/10/2003

IMU

LA PRESUNZIONE DI NON EDIFICABILITA’ - Art. 2, c. 1, lett. b, D.Lgs 504/92: Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni POSSEDUTI E CONDOTTI dai SOGGETTI INDICATI

NELL’ART. 9, COMMA 1, sui quali persiste L’UTILIZZAZIONE AGRO-SILVO-PASTORALE mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

- Art. 13, c. 2, D.L. 201/2011 – art. 4, c. 5, let a, D.L. 16/2012: I soggetti richiamati dall’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs 504/92

sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs 99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

IMU

- Requisito soggettivo - Terreno posseduto da - Coltivatori diretti - Imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 D.Lgs 99/2004 - Persone fisiche: soggetto in possesso di conoscenze e competenze professionali che dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 cc direttamente o in qualità di socio di società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito complessivo globale da lavoro. (ridotti al 25% nelle zone svantaggiate) - Società di persone, cooperative e di capitali nelle quali - lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 cc; - Almeno un socio sia IAP (nelle società di persone) - Almeno un amministratore sia IAP (nelle società di capitali) - Almeno un amministratore-socio sia IAP

IMU

Requisito soggettivo - Iscritti nella previdenza agricola - Persone fisiche obbligate all’iscrizione nella previdenza agricola - Art. 1, c. 5bis, D.Lgs 99/2004: L’IAP persone fisica o socio di società di persone o cooperative o amministratore di società di capitali deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura - Per le società, gli amministratori o i soci IAP devono iscriversi

alla previdenza agricola - La società deve iscriversi se ha dipendenti (previdenza

agricola?)

IMU

Requisito oggettivo

- Terreno condotto dal medesimo possessore

- Terreni a proprietà indivisa: stessa situazione dell’ICI

IMU ENTI NON COMMERCIALI

RIFERIMENTI

RISOLUZIONE DEL MEF N.3/DF DEL 04/03/2013

RISOLUZIONE DEL MEF N.4/DF DEL 04/03/2013

IMU ENTI NON COMMERCIALI

ART. 7 DEL REGOLAMENTO N.200/2012

MODIFICA DEGLI STATUTI ENTRO IL TERMINE DEL 31/12/2012

NUOVE CONDIZIONI RICHIESTE PER L'ESENZIONE

IMU ENTI NON COMMERCIALI

LO STATUTO DEVE PREVEDERE

1) Il divieto di distribuire,anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, ameno che la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente o specificatamente previste dalla normativa vigente;

IMU ENTI NON COMMERCIALI

LO STATUTO DEVE PREVDERE

2) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività istituzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

3) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa,ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

IMU ENTI NON COMMERCIALI

LO STATUTO

IL MEF SOSTIENE CHE IL 31 DICEMBRE 2012 NON E' UN TERMINE PERENTORIO PER MODIFICARE LO STATUTO

NON SONO PREVISTE SANZIONI PER IL MANCATO ADEMPIMENTO

IMU ENTI NON COMMERCIALI

LO STATUTO DEVE PREVEDERE

TESI DEL MEF NON CONDIVISIBILE

UN ENTE NON POTREBBE MAI EFFETTUARE LA VARIAZIONE SE NON ALL'OCCORRENZA

IMU ENTI NON COMMERCIALI

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

PROBLEMA: non è dato comprendere a quale norma si riferisca il legislatore quando pone come eccezione la distribuzione a favore di enti che fanno parte della medesima e unitaria struttura e che svolgono “altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente”.

RISPOSTA: il MEF afferma che la norma di riferimento deve essere alle medesime attività elencate dall'art.7, comma 1, lett.i) del D.Lgs. 504/92

IMU ENTI NON COMMERCIALI

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

IN CONCLUSIONE: se l'ente distribuisce utili o avanzo ad un altro ente della stessa struttura avente pure finalità non profit ma non rientrante in una delle casistiche dell'art.7, comma 1, lett.i) del D.Lgs. 504/92, l'esenzione IMU non spetta.

IMU ENTI NON COMMERCIALI

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La tesi ministeriale è più restrittiva, in quanto richiede che si tratti di un'attività affine o omogenea o di sostegno all'attività istituzionale svolta dall'ente in scioglimento

Esempi:

-attività di promozione della cultura e attività didattica SI ESENZIONE

- attività assistenziale sanitaria e attività di promozione dello sport NO ESENZIONE

IMU

ENTI NON COMMERCIALI

La risoluzione n.4/DF precisa che l’esenzione IMU spetta anche nell’ipotesi di immobile:

- Posseduto da un ente non commerciale che venga concesso in comodato ad un altro ente per lo svolgimento delle attività meritevoli di cui all’art.7,comma 1,lettera i), del D.Lgs. N.504/1992;

- Concesso in comodato ad un altro ente non commerciale,appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente,sempre per lo svolgimento di un’attività meritevole ai sensi della richiamata lettera i)

IMU ENTI NON COMMERCIALI

IMMOBILI IN COMODATO

NON E' NECESSARIO LA COINCIDENZA TRA POSSESSORE E UTILIZZATORE QUALORA IL SECONDO SVOLGA UN'ATTIVITA' SENZA FINE DI LUCRO (TESI MINISTERO E CASSAZIONE Sentenza n.11427/2005)

TESI NON CONDIVISIBILE (Cassazione sentenze n.3843/2013 e n.2139/2008)

IMU

ENTI NON COMMERCIALI

L’art.91,comma 3,primo periodo del DL n.1/2012,qualora,in caso di utilizzazione mista,non sia possibile identificare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente all’attività di natura commerciale,ai sensi dei commi 41,42 e 44 dell’art.2 del DL n.262/2006,convertito con modificazioni in legge n.286/2006,occorre applicare l’esenzione in misura proporzionale all’utilizzazione non commerciale dell’immobile,come risulta da apposita dichiarazione,con le modalità e le procedure che sono state disciplinate dal regolamento approvato con il Dm n.200/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013

IMU

ENTI NON COMMERCIALI NOVITA’

Art.1,comma 719 legge n.147/2013 dispone:

“Ai fini dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del DL n.201/2011,convertito,con modificazioni,dalla legge n.214/2011,nonchè dall’articolo 91-bis del DL n.1/2012,convertito,con modificazioni dalla legge n.27/2012,gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica,secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2013.

IMU

ENTI NON COMMERCIALI NOVITA’

Art.1,comma 721 legge n.147/2013 dispone:

“il versamento dell’IMU è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. N.241/1997,in tre rate di cui le prime due,di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente,devono essere versate nei termini di cui all’articolo 9,comma 3,del D.Lgs. n.23/2011,e l’ultima,a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta,deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti,nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito,risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

IMU

ENTI NON COMMERCIALI

NOVITA’

Il comma 719 disciplina gli obblighi dichiarativi

Il comma 721 disciplina il versamento

IMU

ENTI NON COMMERCIALI

NOVITA’

Obblighi dichiarativi

- Esclusivamente per via telematica

- Decreto del Mef

- Presentazione della dichiarazione per l’anno 2012 con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013

IMU

ENTI NON COMMERCIALI NOVITA’

Versamento

- Esclusivamente tramite F24 - Versato in tre rate: - le prime due,di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta

complessivamente corrisposta per l’anno precedente,devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre

- l’ultima,a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta,deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

- Compensazione dei crediti nei confronti dello stesso comune

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

Articolo 1 commi da 722 a 727

Circolare Agenzia delle entrate n.27/E del 2013

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

Versamento IMU effettuato a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta

Commi 722 e 723

- A decorrere dal 2012, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento,anche a seguito di comunicazione del contribuente,deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

Versamento IMU effettuato a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta

Commi 722 e 723 - Se è il contribuente a comunicare l’errato

versamento,nella comunicazione deve indicare gli estremi del versamento,l’importo versato,i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento,il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

Versamento IMU effettuato a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta

Commi 722 e 723 - Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013

e seguenti,gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’Interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni,per i comuni delle regioni a statuto ordinario,in sede di Fondo di solidarietà

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

Versamento IMU effettuato a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta

Commi 722 e 723 - Il comune che ha ricevuto l’erroneo versamento deve

riversarlo al comune “corretto” già a decorrere dagli errati versamenti avvenuti dal 2012;

- La comunicazione al Ministero dell’economia e dell’Interno al fine della regolazione del dato inerente il Fondo di solidarietà comunale,invece,decorre per gli errati versamenti che si possono verificare a decorrere dal 2013

- Nel 2012 non è possibile ottenere una rettifica del Fondo di solidarietà

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

Versamento in misura superiore al dovuto Comma 724

A decorrere dall’anno di imposta 2012, l’istanza di rimborso va presentata al Comune che,all’esito dell’istruttoria:

- Provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza; - Segnala al Ministero dell’Economia e delle finanze e al Ministero

dell’interno l’importo totale,la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso ai sensi dell’art.68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007

- Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune,si applic la procedura prevista di cui al comma 725

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

Versamento allo Stato di una quota IMU spettante al Comune

Comma 725

- A decorrere dall’anno d’imposta 2012,il comune, anche su comunicazione del contribuente,dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

Versamento allo Stato di una quota IMU spettante al Comune

Comma 725

- Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi,le predette regolazioni sono effettuate,per i comuni delle regioni a statuto ordinario,in sede di Fondo di solidarietà comunale

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

Versamento errato allo Stato di una quota IMU spettante al Comune e regolarizzato con un

versamento allo stesso

Comma 726

- A decorrere dall’anno di imposta 2012, il contribuente ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata applica quanto previsto dal comma 724.

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

Versamento al Comune di una quota di IMU spettante allo Stato

Comma 727 - A decorrere dall’anno di imposta 2012: a) Il contribuente presenta al comune stesso una

comunicazione nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire;

b) L’ente locale impositore,all’esito dell’istruttoria,determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’erario

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

Versamento al Comune di una quota di IMU spettante allo Stato

Comma 727 Per le somme concernenti gli anni d’imposta 2013 e

successivi,il comune: - Dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero

dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’Interno al fine di successive regolazioni,per i comuni delle regioni a statuto ordinario,in sede di Fondo di solidarietà

IMU

LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI ED ERRATI VERSAMENTI

NOVITA’

L’art.1, comma 4, DL n.16/2014

- La procedura prevista nei commi da 722 a 727 dell’articolo 1 della legge n.147/2013 viene esteso a tutti i tributi locali.

- Rinvio ad un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministero dell’Interno,sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali,per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni in argomento

TASI

Natura del prelievo

Finanziamento dei servizi indivisibili Logica della service tax Trattasi di imposta Articoli da 669 a 681 della legge n.147/2013 aggiornato dalle

modifiche del DL n.16/2014 Disciplina di compromesso tra quella IMU e quella della TARI

TASI

Art.1 comma 639 della legge n.147/2013 E’ istituita l’imposta comunale unica (IUC). Essa si basa su due

presupposti impositivi,uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU),di natura patrimoniale,dovuta dal possessore di immobili,escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,che si articola nel tributo dei servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore

TASI

Art.1 comma 639 della legge n.147/2013

- Servizi indivisibili sono quelli erogati alla collettività,esclusi quelli soggetti a tariffazione (servizi a domanda individuale e servizi pubblici locali) es. la manutenzione delle strade, la sicurezza, il verde pubblico, la protezione civile, la pubblica illuminazione,i servizi culturali ecc…

- Non sussiste un obbligo di copertura integrale

TASI

Art.1 comma 669 della legge n.147/2013

Presupposto impositivo

- Possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:

a) fabbricati,ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU;

b) Aree edificabili

c) Esclusi i terreni agricoli

TASI

SOGGETTI PASSIVI

Art.1 comma 671 della legge n.147/2013

“La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”.

TASI

SOGGETTI PASSIVI

Art.1 comma 672 della legge n.147/2013

“In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore,comprovata dal verbale di consegna.”

TASI

SOGGETTI PASSIVI

Art.1 comma 673 della legge n.147/2013

“In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare,la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,usufrutto,uso,abitazione e superficie”.

TASI

SOGGETTI PASSIVI Art.1 comma 674 della legge n.147/2013

“Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori,fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo”.

TASI

SOGGETTI PASSIVI Art.1 comma 681 della legge n.147/2013

“Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al comma 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”.

TASI

SOGGETTI PASSIVI

- Possessore o detentore a qualsiasi titolo

- Pluralità di possessori o detentori

- Locazione finanziaria

- Detenzione temporanea (come TARI c.643)

- Locali in multiproprietà e centri commerciali (come TARI c.644)

- Unità immobiliare occupata dal soggetto diverso dal titolare del diritto reale

TASI

SOGGETTI PASSIVI

- Obbligazione solidale tra più possessori o detentori

- Unica obbligazione tributaria

- Identica disposizione comma 642 TARI

- Il novero dei soggetti passivi è più ampio dell’IMU

TASI

SOGGETTI PASSIVI Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso

dal titolare del diritto reale: - Occupante e il titolare di diritto reale sono titolari di

un’autonoma obbligazione tributaria; - L’occupante verserà la TASI nella misura,da stabilire nel

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo

- Il titolare del diritto reale verserà la restante parte. - Non è previsto il pagamento in ragione della quota di

possesso

TASI

SOGGETTI PASSIVI

Criticità

1) Destinazioni diverse del fabbricato per i vari comproprietari (uno residente altro no);

2) Ex casa coniugale in comproprietà tra gli ex coniugi assegnata;

3) Assenza del periodo di riferimento (computo a giorni,vedasi TARI,o a mesi,vedasi IMU) da specificare nel regolamento comunale

TASI

BASE IMPONIBILE

Art.1 comma 675 della legge n.147/2013

“La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011,n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n.214”.

TASI

BASE IMPONIBILE

Art.1 comma 675 della legge n.147/2013

- La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile

- Sono applicabili le riduzioni alla base imponibile previste per l’IMU per i fabbricati inagibili e per quelli d’interesse storico/artistico

TASI

ALIQUOTE Art.1 comma 675 della legge n.147/2013

“Il consiglio comunale deve approvare,entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, … omissis ….., e le aliquote della TASI,in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),numero 2),del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”

TASI

ALIQUOTE

Art.1 comma 675 della legge n.147/2013

- Competenza del Consiglio comunale

- Termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio

- Differenziazione in ragione del settore di attività e della tipologia e della destinazione degli immobili

TASI

ALIQUOTE

Art.1 comma 640 della legge n.147/2013

“L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU,come stabilito dal comma 677”.

TASI

ALIQUOTE

Art.1 comma 676 della legge n.147/2013

“L’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale,adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre fino all’azzeramento”.

TASI

ALIQUOTE Art.1 comma 677 della legge n.147/2013

“Il comune,con la medesima deliberazione di cui al comma 676,può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013,fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote,in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014,nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo,per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13,comma 2, del DL n.201/2011 convertito,con modificazioni, dalla legge n.214/2011,detrazioni d’imposta o altre misure,tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato DL n.201/2011”.

TASI

ALIQUOTE

Aliquota base pari all’1 per mille può essere:

- Ridotta FINO ALL’AZZERAMENTO

- INNALZATA

TASI

ALIQUOTE

RISPETTO DEI VINCOLI QUANTITATIVI quali:

- Per il 2014,l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- Per i fabbricati strumentali ad uso rurale,l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille

TASI

ALIQUOTE

VINCOLO GENERALE

La somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata:

- Al 10,6 per mille per altri immobili

- Al 6 per mille abitazioni principali (A/1,A/8 e A/9)

TASI

ALIQUOTE

Eccezione per il solo anno 2014

- Possibilità di incrementare le aliquote TASI complessivamente per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille

a) Aumento dell’aliquota TASI sull’abitazione principale fino al 3,3 per mille (2,5+0,8);

b) Aumento della somma tra aliquote IMU e TASI sugli altri immobili fino all’11,4 per mille (10,6+0,8)

c) Applicare un mix tra tali manovre

TASI

ALIQUOTE

VINCOLO

Le risorse derivanti dagli incrementi di aliquota sono vincolate al finanziamento di detrazioni (o altre misure) che consentano di far sì che il carico tributario subito dal contribuente relativamente alla TASI sia equivalente a quello che si applicava al contribuente stesso relativamente all’IMU

Tale beneficio riguarda l’abitazione principale e le unità immobiliari assimilate

TASI

ALIQUOTE

Delibere a TASI zero

Conviene deliberare aliquote a TASI zero e pubblicarle entro il 23 maggio sul sito ministeriale al fine di evitare problematiche gestionali (rimborsi)

TASI

POTESTA’ REGOLAMENTARE Art.1 comma 679 della legge n.147/2013

Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n.446 del 1997 può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) Abitazioni con unico occupante; b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od

altro uso limitato e discontinuo; c) Locali,diversi dalle abitazioni,ed aree scoperte adibiti ad

uso stagionale o ad uso non continuativo,ma ricorrente; d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la

dimora,per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) Fabbricati rurali ad uso abitativo.

TASI

POTESTA’ REGOLAMENTARE Art.1 comma 682 della legge n.147/2013

Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs n.446 del 1997,il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

b) Per quanto riguarda la TASI: 1) La disciplina delle riduzioni,che tengano conto altresì

della capacità contributiva della famiglia,anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

2) L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TASI

MODALITA’ DI VERSAMENTO

L’art.1,comma 688 prevede il versamento mediante:

- Conto corrente postale;

- F24,

- Altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali

TASI

MODALITA’ DI VERSAMENTO

SCADENZE

- Il versamento avviene il 16 giugno e 16 dicembre;

- Facoltà di versare in unica soluzione entro il 16 giugno.

TASI

MODALITA’ DI VERSAMENTO DL 9 giugno 2014, n.88

Al comma 688 sono sostituiti gli ultimi tre periodi disponendo: A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n.360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014.

TASI

MODALITA’ DI VERSAMENTO DL 9 giugno 2014, n.88

Al comma 688 sono sostituiti gli ultimi tre periodi disponendo: Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n.360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

TASI MODALITA’ DI VERSAMENTO

DL 9 giugno 2014, n.88

Al comma 688 sono sostituiti gli ultimi tre periodi disponendo:

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

TASI

MODALITA’ DI VERSAMENTO DL 9 giugno 2014, n.88

Al comma 688 sono sostituiti gli ultimi tre periodi disponendo: La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato conferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

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MODALITA’ DI VERSAMENTO DL 9 giugno 2014, n.88

Al comma 688 sono sostituiti gli ultimi tre periodi disponendo: nel caso di mancato invio invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni, il Ministero dell’Interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale corrispondente al 50% del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Mef, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell’Interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

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MODALITA’ DI VERSAMENTO DL 9 giugno 2014, n.88

1) Nei comuni che hanno già fissato aliquote e detrazioni e i cui provvedimenti sono stati pubblicati sul portale del Mef entro il 23 maggio 2014, l’acconto dovrà essere erogato entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre;

2) Nel caso di mancata deliberazione, la scadenza per il versamento della prima rata slitta al 16 ottobre, sempre che le aliquote e detrazioni siano pubblicate sul portale entro il 18 settembre 2014;

3) In caso contrario, il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota base dell’1 per mille.

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MODALITA’ DI VERSAMENTO

DAL 2015 OBBLIGO DEI COMUNI DI INVIARE I BOLLETTINI PRECOMPILATI

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MODALITA’ DI VERSAMENTO BOLLETTINO UNICO

DECRETO DEL 23 MAGGIO 2014 DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE ADOTTATO DI CONCERTO CON IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE; NUMERO DI CONTO 1017381649 valido per tutti i comuni del territorio nazionale NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE BONIFICI SU TALE CONTO E’ OBBLIGATORIAMENTE INTESTATO A «PAGAMENTO TASI»

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MODALITA’ DI VERSAMENTO

BOLLETTINO UNICO

MOLTO SIMILE AL BOLLETTINO IMU

MANCA LA CASELLA TERRENI IN QUANTO ESENTI

MANCA L’INDICAZIONE SE PROPRIETARIO O OCCUPANTE

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MODALITA’ DI VERSAMENTO BOLLETTINO UNICO

ART.3 disciplina il riversamento delle somme riscosse e la trasmissione dei dati di versamento; I dati trasmessi devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili, le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili Poste Italiane conserva le immagini dei bollettini di versamento e provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, con disponibilità gratuita presso gli uffici postali

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MODALITA’ DI VERSAMENTO

NON SI APPLICANO SANZIONI NEL CASO DI VERSAMENTO AL COMUNE SBAGLIATO

ART.1, COMMA 722 DELLA LEGGE N.147/2013 PER L’IMU

ESTESA A TUTTI I TRIBUTI LOCALI DALL’ART.1, COMMA 4 DEL DL N.16/2014

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