Super ammortamento al 140 %

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Delta Phi SIGLA s.r.l. Allegato alla circolare 574/16 15 febbraio 2016 1 Legge di Stabilità 2016 ammortamento al 140% Riferimenti normativi La Legge di Stabilità 2016 prevede come agevolazione fiscale il maxi ammortamento del 140% del valore del bene. Legge 208/2018 o http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg o http://www.governo.it/approfondimento/legge-di-stabilit-2016-il-ddl-e-la-relazione- illustrativa/2683 Aspetti principali della nuova agevolazione Ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese e i soggetti esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili. In pratica se il costo d’acquisto di un bene strumentale nuovo è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140: questo maggior ammor tamento costituisce un bonus fiscale. Si osserva che l’incremento del costo del bene è un'agevolazione che ha rilevanza esclusivamente fiscale. Lo stesso, pertanto, avendo natura extracontabile, non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio. Qualora il bene sia venduto prima della conclusione del processo di ammortamento il calcolo della plusvalenza/minusvalenza non dovrà tenere conto della maggiorazione del 40% (in pratica non si deve tenere conto dellagevolazione fiscale). Esempio Ipotizziamo di acquistare un bene del valore di 10.000, soggetto al 20% di aliquota d’ammortamento con dimezzamento al primo esercizio di ammortamento. Dal punto di vista della contabilità non cambia nulla: il bene sarà iscritto nell’ Attivo al costo di 10.000, sarà registrata una quota d’ammortamento pari a 1.000€ ed il Fondo ammortamento sarà pari a 1000€. Solo in sede di dichiarazione dei redditi sarà effettuata una variazione in diminuzione (superammortamento) pari al 40% di 1.000, cioè 400, in deroga al principio della previa imputazione a c/economico. In totale sarà fiscalmente dedotta una quota d’ammortamento pari a 1.400.

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Delta Phi SIGLA s.r.l. Allegato alla circolare 574/16

15 febbraio 2016 1

Legge di Stabilità 2016 – ammortamento al 140%

Riferimenti normativi

La Legge di Stabilità 2016 prevede come agevolazione fiscale il maxi ammortamento del 140% del

valore del bene.

Legge 208/2018

o http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg

o http://www.governo.it/approfondimento/legge-di-stabilit-2016-il-ddl-e-la-relazione-

illustrativa/2683

Aspetti principali della nuova agevolazione

Ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese e i soggetti esercenti arti e professioni che, dal 15

ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il

costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle

quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

In pratica se il costo d’acquisto di un bene strumentale nuovo è pari a 100, il costo deducibile ai fini

dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140: questo maggior ammortamento costituisce un bonus

fiscale.

Si osserva che l’incremento del costo del bene è un'agevolazione che ha rilevanza esclusivamente

fiscale. Lo stesso, pertanto, avendo natura extracontabile, non ha alcun effetto sulla redazione del

bilancio.

Qualora il bene sia venduto prima della conclusione del processo di ammortamento il calcolo della

plusvalenza/minusvalenza non dovrà tenere conto della maggiorazione del 40% (in pratica non si

deve tenere conto dell’agevolazione fiscale).

Esempio

Ipotizziamo di acquistare un bene del valore di 10.000€, soggetto al 20% di aliquota

d’ammortamento con dimezzamento al primo esercizio di ammortamento.

Dal punto di vista della contabilità non cambia nulla: il bene sarà iscritto nell’Attivo al costo di

10.000€, sarà registrata una quota d’ammortamento pari a 1.000€ ed il Fondo ammortamento sarà

pari a 1000€.

Solo in sede di dichiarazione dei redditi sarà effettuata una variazione in diminuzione

(superammortamento) pari al 40% di 1.000, cioè 400€, in deroga al principio della previa

imputazione a c/economico.

In totale sarà fiscalmente dedotta una quota d’ammortamento pari a 1.400€.

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Per gli esercizi successivi la quota di ammortamento fiscalmente dedotta in sede di dichiarazione

dei redditi sarà pari a 2.000€, incrementata di ulteriori 800€ sotto forma di variazione in

diminuzione, per un totale di 2.800€ fino al termine del processo di ammortamento.

Esercizio Ammortamento Superamm.to

2016 1.000,00 400,00

2017 2.000,00 800,00

2018 2.000,00 800,00

2019 2.000,00 800,00

2020 2.000,00 800,00

2021 1.000,00 400,00

10.000,00 4.000,00

Aspetti operativi con SIGLA/START

Metodo 1: gestione civilistica+fiscale non attiva

Se l’opzione di configurazione Abilita gestione civilistica+fiscale non è attiva non è, purtroppo,

possibile utilizzare alcun automatismo per facilitare la gestione del superammortamento.

La soluzione migliore in questo caso è quella di utilizzare un foglio di calcolo di MS

Excel/LibreOffice Calc in modo da avere a disposizione un prospetto che permetta di seguire,

esercizio per esercizio, questo superammortamento.

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Peraltro, questo foglio di calcolo è utilizzabile anche come elemento integrativo del Registro dei

Beni ammortizzabili in quanto in quest’ultimo non apparirà il superammortamento (in Anagrafica

Cespiti, infatti, il bene sarà inserito per il suo valore senza la maggiorazione del 40%).

In ogni caso, è opportuno osservare che per il momento non si hanno evidenze, nella Legge di

Stabilità o nei commenti della stampa specializzata, circa la necessità o meno di indicare tale

superammortamento nel Registro dei Beni.

Metodo 2: gestione civilistica+fiscale attiva

La modalità operativa suggerita, prevede, successivamente all’inserimento del cespite al momento

dell’acquisto, la creazione di un cespite figlio il cui costo storico (valore rilevante ai fini civilistici)

sarà pari a zero e la base ammortizzabile (valore rilevante ai fini fiscali) sarà pari al 40% del valore

di acquisto del cespite padre.

Al momento, non è conosciuto l’intento dell’amministrazione finanziaria in merito ad eventuali

informazioni e/o registrazioni da riportare nel Registro dei Cespiti, ma con questa soluzione il

superammortamento è evidenziato nella stampa.

La creazione del cespite padre segue la normale procedura ed il suo valore sarà pari al costo

d’acquisto con le eventuali limitazioni fiscali per la base ammortizzabile se previste dalla tipologia

del bene.

Per l’inserimento del cespite figlio, che dovrà avere le medesime caratteristiche del cespite padre,

occorre operare direttamente dall’anagrafica cespiti e tutti i valori civilistici dovranno essere lasciati

a zero. Il cespite figlio avrà rilevanza esclusivamente fiscale e la base ammortizzabile dovrà essere

posta uguale al 40% del costo storico del bene principale.

Si può operare in due modi:

1. Con movimento di incremento di valore

a. inserire in anagrafica il cespite figlio con le stesse caratteristiche del cespite padre

ma con tutti i valori sia civilistici che fiscali pari a zero e interamente ammortizzato

dal punto di vista civilistico (campo Interam. Ammort. Civ.);

b. inserire da immissione movimenti il movimento di incremento (alla stessa data del

movimento di acquisto del bene padre) con importo civilistico (campo Importo) pari

a zero e importo fiscale (campo Imp. Base amm.) pari al 40% del valore del bene (è

consigliabile inserire nelle note il riferimento all’agevolazione fiscale);

2. Senza movimento di incremento di valore

a. inserire in anagrafica il cespite figlio con le stesse caratteristiche del cespite padre

ma con tutti i valori sia civilistici pari a zero, interamente ammortizzato dal punto di

vista civilistico (campo Interam. Ammort. Civ.) e con valore fiscale (campo Base

ammortizzabile) pari al 40% del valore del bene (è consigliabile inserire nelle note il

riferimento all’agevolazione fiscale).

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In caso di alienazione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento si deve

alienare il cespite padre, attraverso l’opportuno movimento di alienazione. Il cespite figlio invece

dovrà semplicemente essere marcato in anagrafica come alienato e interamente ammortizzato (sia

dal punto di vista fiscale che civilistico) senza immettere alcun movimento di alienazione.

Avvertenze

Questo documento illustra le soluzioni operative proposte per gestire l’agevolazione fiscale

introdotta dalla Legge di stabilità 2016.

Suggeriamo vivamente di analizzare bene le soluzioni proposte, anche con l’ausilio del proprio

consulente fiscale, prima di scegliere quella da adottare.

Al momento non sono previste modifiche alle nostre procedure, qualora dovessero pervenire

successivi chiarimenti sulla normativa in oggetto, sarà nostra cura analizzarli ed eventualmente

implementare le modifiche dovessero rendersi necessarie.