STUDIO NATILLO

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24 Ottobre 2011 1 Martedì AVVERTENZA: la data in esame è un giorno festivo e, quindi, al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti), ai sensi sia dell’art. 2963 del codice civile, sia del comma 8 dell’art. 6 del dl 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, sia, infine, dell’art. 18 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO- ATTIVAZIONE DELL’OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’ob- bligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’im- posta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Infatti, ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del dpr 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal mese di novembre 2011, se nei precedenti due periodi d’imposta (1° novembre 2007-31 ottobre 2008 e 1° novembre 2008-31 ottobre 2009) l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80. SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO- CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Infatti, ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del dpr 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di novembre 2011, se nei precedenti due periodi d’imposta (1° novembre 2009-31 ottobre 2009 e 1° novembre 2010-31 ottobre 2010) l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispetti- vamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80. 5 Sabato ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO Ai sensi della lettera e) del com- ma 1 dell’art. 74 del decreto Iva e dell’art. 3 del dm 5 maggio 1980, i soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all’emissione e all’annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone. 10 Giovedì ASSISTENZA FISCALE- MODELLO 730 I C.A.F. che prestano assistenza fiscale, ai sensi del dpr 4 settembre 1992, n. 395, dell’art. 16 del dm 31 maggio 1999, n. 16 e del dm 7 mag- gio 2007, n. 63, nonché tenendo in considerazione le puntualizzazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare 14 marzo 2011, n. 14/E, devono procedere a: - consegnare direttamente al dipendente o al pensio- nato del nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 calcolato sulla base del modello 730 integrativo; - consegnare direttamente al sostituto di imposta del nuovo modello 730-4. SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011 a cura di Annamaria Bettagno e Giancarlo Modolo Per eventuali segnalazioni e/o richieste di precisazioni inviare un’email a: [email protected]

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SCADENZARIO NOVEMBRE 2011

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24 Ottobre 2011

1 Martedì

AVVERTENZA: la data in esame è un giorno festivo e, quindi, al r i g u a r d o , s i r i t i e n e u t i l e puntualizzare che gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quel l i che comportano

versamenti), ai sensi sia dell’art. 2963 del codice civile, sia del comma 8 dell’art. 6 del dl 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, sia, infine, dell’art. 18 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL’OBBLIGO DI TENUTA

Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’ob-bligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’im-posta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Infatti, ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del dpr 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal mese di novembre 2011, se nei precedenti due periodi d’imposta (1° novembre 2007-31 ottobre 2008 e 1° novembre 2008-31 ottobre 2009) l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.

SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI TENUTA

Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare

dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Infatti, ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del dpr 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di novembre 2011, se nei precedenti due periodi d’imposta (1° novembre 2009-31 ottobre 2009 e 1° novembre 2010-31 ottobre 2010) l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispetti-vamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.

5 Sabato

ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Ai sensi della lettera e) del com-ma 1 dell’art. 74 del decreto Iva e dell’art. 3 del dm 5 maggio 1980, i soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle

annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all’emissione e all’annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.

10 Giovedì

ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730

I C.A.F. che prestano assistenza fiscale, ai sensi del dpr 4 settembre 1992, n. 395, dell’art. 16 del dm 31 maggio 1999, n. 16 e del dm 7 mag-gio 2007, n. 63, nonché tenendo in

considerazione le puntualizzazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare 14 marzo 2011, n. 14/E, devono procedere a:

- consegnare direttamente al dipendente o al pensio-nato del nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 calcolato sulla base del modello 730 integrativo;

- consegnare direttamente al sostituto di imposta del nuovo modello 730-4.

SCADENZARIODEL MESE DI NOVEMBRE 2011

a cura di Annamaria Bettagno e Giancarlo Modolo

Per eventuali segnalazioni e/o richieste di precisazioni inviare un’email a: [email protected]

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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA-OPERAZIONI DECANALIZZATE

Presentazione all’Uif-Ufficio di informazione finan-ziaria, ai sensi dei ddmm 27 aprile 1990 e 6 maggio 1995, nonché del dpr 31 marzo 1998, n. 148, della comunicazione valutaria statistica relativa alle cosid-dette «operazioni decanalizzate» poste in essere nel corso del mese precedente.

GIORNALISTI-FONDO DI PREVIDENZA Versamento, da parte delle aziende associate alla

Cassa di previdenza dei giornalisti, dei contributi al fondo di previdenza complementare per le retribuzioni di competenza del mese precedente e per inviare la relativa documentazione.

IMPOSTA DI BOLLO - VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI

Pagamento, in modo virtuale, ai sensi dell’art. 10 - tar. 1, del dpr 26 ottobre 1972, n. 642, del D. Dir. 17 dicembre 1998 e del provvedimento dell’Agenzia entrate 14 novembre 200, dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine dello scorso terzo trimestre, da parte delle banche e degli istituti di credito autorizzati ad emettere gli stessi.

15 Martedì

AGRITURISMO-CORRISPETTIVI

Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle impre-se agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel

corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE-REGISTRAZIONI CONTABILI

Le associazioni sportive dilettantistiche (di cui al comma 1 dell’art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133), le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398 devono procedere, entro la data in esame, ad eseguire l’annotazione, anche in unica registrazione, dell’am-montare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale posta in essere nel corso del mese precedente nell’apposito registro di cui al dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.

COMMERCIANTI AL DETTAGLIO-ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI

I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati pos-sono procedere all’annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, gli stessi sono certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.

FATTURAZIONE DIFFERITAAi sensi degli artt. 21 e 23 del decreto Iva e dell’art. 1

del dpr 14 agosto 1996, n. 472, tenendo anche presenti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E e con la risoluzione 15 novembre 2004, n. 135/E e 7 marzo 2002, n. 78/E, le imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad Iva devono, se ne ricorrono le condizioni, procedere all’emissione e all’annotazione nell’apposito registro Iva delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Infatti, i soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti contraenti, hanno la possibilità di procedere all’emissione e alla registrazione delle cosiddette fattu-re differite, con specificazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce. La fattura può essere riepilogativa di tutte le cessioni poste in essere fra i medesimi soggetti.

FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 300,00

Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fat-ture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare infe-riore a 300,00 euro (art. 6 del dpr 9 dicembre 1996, n. 695 e art. 7, comma 2, lettera a), del dl 13 maggio 2011, n. 70).

IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e del comma 4 dell’art. 6 del dpr 9 dicembre 1996, n. 695, nonché delle precisazioni esposte dall’Agenzia delle entrate nella circolare 23 febbraio 2006, n. 8/E, i soggetti che operano nella grande distribuzione e che già hanno la possibilità di adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono procedere all’annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corri-spettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, gli stessi sono certificati dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale.

IVA-CORRISPETTIVI-IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE

Le imprese che operano del settore della grande distribuzione devono procedere all’invio dei corri-spettivi inerenti alle operazioni effettuate nel mese precedente, mediante trasmissione esclusivamente in via telematica che:

- deve risultare, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, in conformità alle spe-cifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle entrate 12 marzo 2009;

- deve riguardare tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative al mese solare di riferimento;

- deve risultare eseguita anche per le giornate in cui sussiste l’assenza di corrispettivi.

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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011

PRODUTTORI AGRICOLI-CESSIONI AL MINUTO A PRIVATI CONSUMATORI

I produttori agricoli, che hanno optato per l’applica-zione del regime normale Iva, hanno la possibilità per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente, a norma dell’art. 6 del dpr 21 dicembre 1996, n. 696, di eseguire un’unica annotazione cumulativa nel registro Iva dei corrispettivi.

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO-DENUNCIA INFORTUNI SETTORE ESTRATTIVO

Trasmissione all’autorità di vigilanza, da parte del «titolare» (ex art. 2, comma 1, lettera B, del dlgs 624/1996), del prospetto riassuntivo, anche se nega-tivo, degli infortuni che si sono verificati nel corso del mese precedente e che hanno comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

14 Lunedì

MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

Comunicazione dei soggetti Ires inerente alle minusvalenze e alle dif-ferenze negative, di entità superiore a euro 50.000,00, derivanti da opera-zioni su azioni o altri titoli negoziati,

anche a seguito di più operazioni, in mercati regola-mentati italiani o esteri, da inviare ai sensi dell’art. 109, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi e del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2007, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative predette sono state realizzate, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato e con avviso di ricevimento alla Direzione regionale compe-tente in relazione al domicilio fiscale e si deve intendere effettuata all’atto della consegna o della spedizione del plico raccomandato, tenendo presente che la comuni-cazione tardiva si deve considerare omessa.

16 Mercoledì

ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO

I soggetti obbligati al versamento delle accise, quali i titolari dei depositi fiscali e, in solido, i soggetti garanti di tale pagamento o i soggetti nei cui con-fronti si concretizzano i presupposti per

l’esigibilità dell’imposta, devono, entro la data in esame, procedere al pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente al netto dell’eventuale residuo credito per l’acconto corrisposto, mediante ver-samento, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Inoltre, si ritiene opportuno che ai sensi dell’art. 56 del dlgs 504/1995, entro la data in esame deve anche essere corrisposta l’accisa sull’energia elettrica in rata d’acconto calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF-SOSTITUTI D’IMPOSTA

Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:- a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno,

delle rate inerenti all’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente;

- in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF-SOSTITUTI D’IMPOSTA-QUOTA ACCONTO

Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta della rata mensile di acconto determinata applicando le aliquote al reddito imponibile del precedente periodo d’imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pen-sionati sulle competenze del mese precedente.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF--SOSTITUTI D’IMPOSTA PUBBLICI

Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Am-ministrazioni centrali dello Stato individuate dal dm 5 ottobre 2007 e dal dm 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensiona-ti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno e/o delle opera-zioni di cessazione del rapporto di lavoro utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche.

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF-SOSTITUTI D’IMPOSTA

Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:- a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno,

della rata inerente all’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente;

- in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF--SOSTITUTI D’IMPOSTA PUBBLICI

Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Am-ministrazioni centrali dello Stato individuate dal dm 5 ottobre 2007 e dal dm 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensiona-ti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno e/o delle opera-zioni di cessazione del rapporto di lavoro utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche.

ARTIGIANI E COMMERCIANTI-CONTRIBUTI INPS DOVUTI SUL MINIMALE

Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercian-ti, della terza rata o quota trimestrale dei contributi Inps dovuti sul minimale ed inerente all’anno in corso.

ARTIGIANI E COMMERCIANTI-RATEIZZAZIONE CONTRIBUZIONE INPS

Pagamento, da parte degli artigiani e dei commer-

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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011

cianti che hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:

- entro il 6 luglio 2011, quali soggetti persone fisiche titolari di partita Iva, compresi i soggetti collettivi inte-ressati agli studi di settore, della sesta e ultima rata o quota dei contributi dovuti all’Inps, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,43%;

- tra il 7 luglio 2011 e il 5 agosto 2011, quali soggetti persone fisiche titolari di partita Iva, compresi i soggetti collettivi interessati agli studi di settore, della quinta ed ultima rata o quota dei contributi dovuti all’Inps, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,11%.

ASSISTENZA FISCALE-DATORI DI LAVORO ED ENTI PENSIONISTICI

Versamento della quota o rata, da parte dei datori di lavoro e/o degli enti pensionistici, dell’Irpef a titolo di saldo per l’anno 2010 e di primo acconto 2011 trattenuta ai lavoratori dipendenti o ai pensionati sulle competenze corrisposte relative al mese di luglio ai la-voratori dipendenti o ai pensionati che hanno richiesto l’assistenza fiscale.

ASSISTENZA FISCALE-DATORI DI LAVORO ED ENTI PENSIONISTICI-REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

Versamento della quota o rata da parte dei datori di lavoro e/o degli enti pensionistici, dell’acconto d’imposta del 20% sui redditi a tassazione separata, trattenuto ai lavoratori dipendenti o ai pensionati sulle competenze corrisposte ai lavoratori dipendenti o ai pensionati che hanno richiesto l’assistenza fiscale.

BANCHE E POSTA-RITENUTE SU BONIFICI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO

Le banche e le Poste italiane, nel momento dell’accre-ditamento dei pagamenti, devono effettuare la ritenuta d’acconto, con obbligo di rivalsa, dell’imposta sul red-dito dovuta dal beneficiario rilasciando al destinatario del bonifico la certificazione delle ritenute eseguite e delle somme erogate.

BANCHE, POSTE E/O ISTITUTI DI CREDITO-SALDO RITENUTE

Pagamento del saldo delle ritenute sugli interessi corrisposti per i depositi e i conti correnti da parte delle aziende, degli istituti di credito con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare e, quindi, che hanno chiuso il periodo d’imposta nel corso dello scorso mese di settembre.

CANONE RAI--SOSTITUTI D’IMPOSTA Per i contribuenti titolari di reddito da pensione

per un ammontare complessivo annuo di entità non superiore a euro 18.000,00, che hanno presentato la prevista richiesta, gli enti pensionistici devono proce-dere al pagamento della rata inerente al canone Rai 2011 trattenuta sull’erogazione effettuata nel corso del mese precedente.

CANONE RAI--SOSTITUTI D’IMPOSTA PUBBLICI

Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Am-ministrazioni centrali dello Stato individuate dal dm 5 ottobre 2007 e dal dm 22 ottobre 2008 che corri-spondono redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del Tuir, di entità non superiore a euro 18.000,00 annui, devono procedere, se ne ricorrono le condizioni, al pagamento della rata inerente al canone Rai, mediante versamento utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche.

CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI

Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giorna-listi, dei contributi inerenti al mese precedente.

CONCORSI E OPERAZIONI A PREMIOPagamento dell’imposta unica dovuta per ogni

giornata nella quale hanno trovato svolgimento gli avvenimenti e gli eventi oggetto delle cosiddette «scom-messe al totalizzatore» e/o «a quota fissa» e/o per ogni concorso pronostico che hanno trovato svolgimento nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24.

Gli estremi del versamento devono necessariamente essere rilevati su uno dei prospetti o fogli al riguardo previsti.

CONDOMINI-CONTRATTI DI APPALTOPagamento, da parte dei condomini, delle ritenute

alla fonte operate sui corrispettivi corrisposti nel corso del mese precedente per prestazioni inerenti a contratti di appalto di opere o servizi eseguiti nell’esercizio di impresa, utilizzando il modello F24.

CONSOLIDATO FISCALE-OPZIONELe società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1 lett.

a), b) e d), con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e che, quindi, hanno chiuso l’esercizio sociale alla fine dello scorso mese di maggio e che intendono optare per la tassazione consolidata (ai sensi degli artt. 117-129 del Testo unico delle imposte sui redditi) devono procedere ad inoltrare la prevista comunicazione dell’intervenuta opzione con l’apposito modello all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediario.

CONTRIBUENTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO-SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE

Pagamento, da parte dei contribuenti:• persone fisiche e contribuenti titolari di partita Iva,

compresi i soggetti collettivi interessati dagli studi di settore:

- della sesta ed ultima rata o quota delle somme dovute revenienti dall’adempimento dichiarativo modello Unico 2011 con l’applicazione della maggiorazione degli inte-ressi di dilazione nella misura dell’1,43%, se il pagamento della prima rata è avvenuto entro il 6 luglio 2011:

o:- della quinta ed ultima rata o quota delle somme do-

vute revenienti dall’adempimento dichiarativo model-lo Unico 2011 con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,11%, se il pagamento della prima rata è avvenuto, con

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l’aumento dello 0,40%, nel periodo dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011;

• soggetti collettivi titolari di partita Iva estranei agli studi di settore (società di persone e soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare):

- della sesta ed ultima rata o quota delle somme dovu-te revenienti dall’adempimento dichiarativo modello Unico 2011 con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,65%, se il pagamento della prima rata è avvenuto entro il 6 luglio 2011;

o:- della quinta ed ultima rata o quota delle somme do-

vute revenienti dall’adempimento dichiarativo model-lo Unico 2011 con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,30%, se il pagamento della prima rata è avvenuto, con l’au-mento dello 0,40%, nel periodo dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011; mediante versamento esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24.

CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATAPagamento, da parte dei datori di lavoro e/o dai

committenti, della contribuzione dovuta alla Gestio-ne separata Inps lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel corso del mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi della L. 335/1995 e, cioè, tra l’altro a:

- rapporti di collaborazioni a progetto, di cui all’art. 61 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276;

- prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è di entità superiore a euro 5.000,00 - art. 44 del dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);

- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è di entità superiore a euro 5.000,00 - circolare Inps 6 luglio 2004, n. 103 in relazione all’art. 44 del dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPSPagamento, da parte dei datori di lavoro, della con-

tribuzione dovuta all’Inps sulle retribuzioni di lavoro dipendente di competenza del mese precedente.

CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI

I curatori fallimentari e i commissari liquidatori hanno assunto la qualifica di sostituti d’imposta e, come tali, entro la data in esame devono procedere al versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente.

ENPALS-VERSAMENTO CONTRIBUTI Pagamento, da parte delle aziende dei settori dello

spettacolo e dello sport, della contribuzione dovuta all’Enpals per il mese precedente.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTIPagamento, da parte dei soggetti che pongono in

essere attività di intrattenimento e/o altre attività in-dicate nella Tariffa allegata al dpr 640/1972 in modo continuativo dell’imposta dovuta sugli intrattenimenti per le attività svolte con carattere di continuità nel corso

del mese precedente, mediante versamento esclusiva-mente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24.

IMPOSTE DOVUTE IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO-SOSTITUTI D’IMPOSTA PUBBLICI-RATEIZZAZIONE

Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Ammi-nistrazioni centrali dello Stato individuate dal dm 5 ottobre 2007 e dal dm 22 ottobre 2008 che corrispon-dono redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del Tuir, di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, devono procedere, se ne ricorrono le condizioni, al pagamento della rata inerente alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, mediante versamento utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche.

INAIL-RATEIZZAZIONE CONTRIBUZIONEI datori di lavoro che si sono avvalsi dell’opportunità

di corrispondere in maniera dilazionata la contribuzio-ne dovuta per l’anno in corso, ai sensi del comma 19 dell’art. 59 della L. 449/1997, così come modificato dall’art. 55, comma 5, della L. 144/1999, devono procedere al versamento della quarta rata di premio anticipato (con la dovuta maggiorazione per interessi di dilazione nella misura espressamente prevista) risul-tante dall’operazione di autoliquidazione ed inerente all’eventuale saldo dovuto per l’anno precedente e all’acconto per l’anno in corso.

INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, INNOVAZIONE ED EFFICIENZA LEGATI ALL’ANDAMENTO ECONOMICO DELLE IMPRESE

Pagamento dell’imposta sostitutiva sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti nel corso del mese precedente, ai sensi dell’art. 5 del dl 185/2008 e dell’art. 53 del dl 78/2010, in relazione agli incre-menti di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese.

INPGI-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti gior-nalisti devono procedere sia al pagamento dei contri-buti previdenziali inerenti alle retribuzioni corrisposte nel corso del mese precedente, sia alla presentazione del mod. DASM esclusivamente in via telematica attra-verso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate (Entratel e Fisconline).

IRAP-ACCONTO MENSILE-SOSTITUTI D’IMPOSTA PUBBLICI

Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Am-ministrazioni centrali dello Stato individuate dal dm 5 ottobre 2007 e dal dm 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell’acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente.

IVA-DICHIARAZIONI D’INTENTOPresentazione, da parte dei fornitori di esportatori

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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011

abituali che intendono effettuare acquisti o importa-zioni senza applicazione dell’Iva che hanno ricevuto, nel corso del mese precedente, dichiarazioni d’intento rilasciate dagli stessi, della comunicazione dei dati contenuti nelle predette dichiarazioni, mediante invio, esclusivamente in via telematica.

IVA DOVUTA-ASSOCIAZIONI SPORTIVE, DENTISTI E ODONTOTECNICI

Ai fini dell’applicazione delle particolari regole procedurali di natura contabile fiscale:

- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno effettuato l’opzione per il particolare regime previsto dalla L. 398/1991;

- i dentisti e gli odontotecnici che pongono in essere solamente operazioni esenti (di cui al comma 1, numero 18, dell’art. 10 del decreto Iva) e hanno deciso di operare la liquidazione trimestrale dell’imposta, anche in assenza della specifica opzione, in quanto facoltativa, di cui al dpr 442/1997);

deve essere eseguito, entro la data in esame, la liquidazione e il pagamento, senza interessi, dell’Iva-imposta sul valore aggiunto per il trimestre solare precedente.

IVA DOVUTA-ENTI ED ORGANISMI PUBBLICIGli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Am-

ministrazioni centrali dello Stato individuate dal dm 5 ottobre 2007 e dal dm 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere alla liquidazione e al pagamento dell’am-montare dovuto per il mese precedente e/o della rata o quota del saldo Iva annuale per i contribuenti che op-tato per la rateazione con la maggiorazione dell’0,33% mensile, utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche.

IVA DOVUTA-PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE-RATEIZZAZIONE DEBITO D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE

Pagamento, da parte dei contribuenti Iva che hanno optato per il pagamento rateale dell’imposta dovuta a saldo per l’anno solare precedente, della nona ed ultima rata o quota inerente all’importo a debito risultante dalla dichiarazione annuale Iva con la maggiorazione per interessi a decorrere dal 16 marzo scorso, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

IVA DOVUTA-PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE-RATEIZZAZIONE DOPO MAGGIORAZIONI PREVISTE DAL 17 MARZO 2011

Pagamento, da parte dei contribuenti titolari di par-tita Iva che hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:

- entro il 6 luglio 2011, quali soggetti persone fisiche titolari di partita Iva, compresi i soggetti collettivi inte-ressati agli studi di settore, della sesta ed ultima rata o quota dei contributi dovuti all’Inps, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,43%;

- tra il 7 luglio 2011 e il 5 agosto 2011, quali soggetti persone fisiche titolari di partita Iva, compresi i soggetti

collettivi interessati agli studi di settore, della quinta ed ultima rata o quota dei contributi dovuti all’Inps, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,11%.

IVA DOVUTA-REGIME CONTRIBUENTI MINIMI

Pagamento, da parte dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell’art. 1 della legge finanziaria 2008, dell’ammontare dell’Iva dovuta, ai sensi del com-ma 100 dell’art. 1 citato, conseguente all’integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre iniziative economiche di cui risultano debitori di imposta, come, a titolo meramente indicativo, nelle ipotesi di operazioni soggette al regime dell’inversione contabile (reverse charge), mediante versamento uti-lizzando il modello F24.

IVA DOVUTA-SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

I soggetti titolari di concessione, autorizzazione o licenza individuale dei servizi di telecomunicazione devono porre in essere la liquidazione e il pagamento dell’Iva dovuta per lo scorso trimestre solare, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

IVA DOVUTA-SOGGETTI IRES-PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE-RATEIZZAZIONE DOPO MAGGIORAZIONI PREVISTE DAL 17 MARZO 2011

Pagamento, da parte dei soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi mod. Unico e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e che hanno eseguito il primo versamento:

• se estranei agli studi di settore, che hanno eseguito il primo versamento:

- entro il 16 giugno 2011, della sesta ed ultima rata o quota dell’Iva dovuta con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,65%;

- tra il 17 giugno e il 16-18 luglio 2011, con aumento dello 0,40%,della quinta ed ultima rata o quota dell’Iva dovuta con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,30%;

• se interessati agli studi di settore, che hanno ese-guito il primo versamento:

- entro il 6 luglio 2011, della sesta ed ultima rata o quota dell’Iva dovuta con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,43%;

- tra il 7 luglio e il 5 agosto 2011, con aumento dello 0,40%, della quinta ed ultima rata o quota dell’Iva dovuta con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,11%;

mediante versamento esclusivamente in via telema-tica direttamente, utilizzando il modello telematico F24.

IVA DOVUTA-SOGGETTI MENSILIDevono effettuare la liquidazione con obbligo men-

sile i contribuenti che:- nell’anno solare precedente;

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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011

o:- nella dichiarazione di inizio attività presentata nel

corso dell’esercizio in corso;hanno indicato un volume d’affari superiore ai

seguenti limiti:- euro 309.874,14, se si tratta di imprese che pre-

stano servizi;- euro 309.874,14, se si tratta di esercenti arti o

professioni;- euro 516.456,90, se si tratta di soggetti diversi

dai precedenti;e se, ovviamente, pur non superando tali limiti, non

hanno optato per il regime trimestrale.

IVA DOVUTA-SOGGETTI MENSILI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed optato per il previsto regime, devono effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al secondo mese precedente a quello in corso, mediante versamento esclusivamente in via telematica.

IVA DOVUTA-SOGGETTI TRIMESTRALIPagamento, da parte:- dei contribuenti in regime di liquidazione Iva tri-

mestrale soggetti al regime di cui all’art. 74, commi 4 e 4-bis del decreto Iva (categorie speciali), del tributo dovuto per il trimestre precedente a quello in corso (senza maggiorazione dell’1%);

- dei contribuenti Iva trimestrali ordinari, del tributo dovuto per il trimestre precedente a quello in corso (con la maggiorazione dell’1%);

mediante versamento esclusivamente in via tele-matica.

LAVORATORI AUTONOMI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-RATEIZZAZIONE

Pagamento, da parte dei lavoratori autonomi tito-lari di reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell’art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla gestione separata Inps e cioè i professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e i professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica, nonché di aliquota assistenziale e titolari di partita Iva che hanno di deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:

- entro il 6 luglio 2011, della sesta ed ultima rata o quota dei contributi dovuti all’Inps, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,43%;

- tra il 7 luglio 2011 e il 5 agosto 2011, con la mag-giorazione dello 0,40%, della quinta ed ultima rata o quota dei contributi dovuti all’Inps, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,11%;

mediante versamento, esclusivamente in via tele-matica.

LAVORATORI SETTORE AGRICOLOPagamento, da parte dei lavoratori autonomi agri-

coli e dei concedenti per i piccoli coloni, nonché per i compartecipanti familiari, della terza quota o rata contributiva Inps dovuta per l’anno in corso.

LIBRO UNICO DEL LAVOROI datori di lavoro, i committenti e i soggetti interme-

diari tenutari devono procedere alla stampa del libro unico del lavoro o, nell’ipotesi di soggetti gestori, devo-no consegnare la copia dello stesso al soggetto obbligato alla tenuta, riferita al periodo di paga precedente.

RATERIZZAZIONE CONGUAGLI PENSIONI DI ENTITÀ NON SUPERIORI A EURO 18.000,00

Per i contribuenti titolari di reddito da pensione per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 18.000,00, gli enti pensionistici, nel rispetto del disposto dell’art. 38, comma 7, dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, devono procedere al pagamento della rata inerente all’operazione di conguaglio Irpef trattenuta sull’erogazione effettuata nel corso del mese precedente.

RAVVEDIMENTO VERSAMENTO UNITARIO-SOSTITUTI D’IMPOSTA

(scadenza di riferimento: 30 giorni dal 17/10/2011)I contribuenti tenuti a porre in essere i versamenti

unitari hanno la possibilità di procedere alla regola-rizzazione per ravvedimento breve dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.

RAVVEDIMENTO VERSAMENTO UNITARIO-SOSTITUTI D’IMPOSTA PUBBLICI

(scadenza di riferimento: 30 giorni dal 17/10/ 2011)Regolarizzazione dei versamenti di imposte e/o di

ritenute non eseguiti o posti in essere in misura insuf-ficiente da parte degli enti pubblici, degli organismi pubblici e delle Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal dm 5 ottobre 2007 e dal dm 22 otto-bre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, mediante versamento delle somme dovute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% , utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche.

REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATOLe Sim-società di intermediazione mobiliare, le

banche, le società fiduciarie, le società di gestione del risparmio e gli altri intermediari autorizzati devono procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva ap-plicata sulle plusvalenze nel corso del secondo mese precedente a quello in corso (regime del risparmio amministrato).

REGIME DEL RISPARMIO GESTITOLe Sim-società di intermediazione mobiliare, le

banche, le società fiduciarie. le società di gestione del risparmio e gli altri intermediari autorizzati devono procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva ap-plicata sul risultato maturato nell’ipotesi di revoca del mandato di gestione nel corso del secondo mese precedente a quello in corso (regime del risparmio gestito).

RITENUTE ALLA FONTEPagamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle

ritenute alla fonte su:- indennità di cessazione del rapporto di agenzia;- indennità di cessazione del rapporto di collabora-

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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011

zione a progetto;- indennità per la perdita dell’avviamento com-

merciale);- redditi derivanti da riscatti di polizze vita;- redditi derivanti dalla perdita di avviamento

commerciale;- rendite Avs;- corrispettivi dovuti dal condominio per contratti

di appalto di opere e di servizi;- indennità di esproprio, di occupazione e similari;- indennità, compensi e rimborsi correlati all’eserci-

zio dell’attività sportiva dilettantistica;- interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui de-

positi;- obbligazioni e titoli similari;- operate nel corso del mese precedente, mediante

versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo.

- plusvalenze realizzate tramite cessioni a termine di valute estere;

- premi corrisposti dal fise; - premi delle lotterie, tombole, pesche e banchi di

beneficenza, nonché su altre vincite e premi;- premi e contributi corrisposti dall’unire;- premi per giochi di abilità in spettacoli radiotele-

visivi e competizione sportive;- proventi da cessioni a termine di obbligazioni e

titoli similari;- proventi derivanti da depositi a garanzia di finan-

ziamenti;- proventi derivanti dalla partecipazione ad associa-

zioni in partecipazione;- proventi indicati su cambiali finanziarie e su cam-

biali accettate da aziende ed istituti di credito emesse da imprenditori con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi cambiali finanziarie (art. 6, n. 4, tariffa dpr 642/1972);

- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;

- redditi derivanti da utilizzazioni di marchi ed opere dell’ingegno;

- redditi di capitale diversi dai dividendi;- redditi di lavoro autonomo;- redditi di lavoro dipendente, compresi gli incre-

menti di produttività;- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;operate nel corso del mese precedente, mediante

versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo.

SOGGETTI IRES ESTRANEI AGLI STUDI DI SETTORE-RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE REVENIENTI DALL’ADEMPIMENTO DICHIARATIVO

Pagamento, da parte dei soggetti Ires estranei agli studi di settore, titolari di partita Iva e con esercizio coincidente con l’anno solare estranei agli studi di settore, che hanno eseguito il primo versamento:

- entro il 16 giugno 2011, della sesta ed ultima rata o quota delle imposte Ires e Irap a titolo di saldo e di pri-mo acconto risultanti dall’adempimento dichiarativo, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,65%;

- tra il 17 giugno e il 16-18 luglio 2011, della quinta

ed ultima rata o quota delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dall’adempimento dichiarativo, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,30%.

SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO UNICO SC

Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (modello Unico SC), se ne ricorrono le con-dizioni, da parte dei soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) con esercizio sociale o periodo d’imposta:

- non coincidente con l’anno solare e che, quindi, si è chiuso alla fine del scorso mese di maggio (senza maggiorazioni);

- non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di aprile (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%);

mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

TFR-VERSAMENTO A FONDINPSPagamento, utilizzando il modello F24, delle quote

di Tfr di competenza del mese precedente.Per il versamento delle quote di Tfr al Fondinps,

i datori di lavoro hanno la possibilità di utilizzare il mod. F24.

21 Lunedì

AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE

Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l’impiego competente, tramite il modello Unifi-catoSomm, tutti i rapporti con i lavo-

ratori somministrati che nel corso del mese precedente risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.

AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI

Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l’invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.

CONTRIBUTO AMBIENTALEDICHIARAZIONI CONAI

I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono, entro la data in esa-me, procedere a presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente, utilizzando l’apposita modulistica, con il dettaglio evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali e a liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme.

ENASARCO-VERSAMENTO CONTRIBUTIPagamento, da parte delle case mandanti, dei

contributi dovuti per gli agenti e per i rappresentanti

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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011

alla fondazione Enasarco con riferimento al trimestre precedente, mediante utilizzo del sistema on line, che prevede la compilazione via web/internet della distinta di versamento e l’addebito automatico delle somme dovute su c/c bancario.

22 Martedì

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO-CANONE DI CONCESSIONE

I concessionari della rete telema-tica devono procedere al pagamento del canone di concessione sugli ap-parecchi di intrattenimento inerente

al quinto periodo contabile dell’anno in corso (mesi di settembre e ottobre), mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24-accise.

PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTOGli esercenti attività di intrattenimento, ai quali

l’Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della quarta rata del quarto periodo contabile (mesi di settembre e ottobre), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate, mediante ver-samento utilizzando, esclusivamente in via telematica, il modello F24.

25 Venerdì

ADDIZIONALE BOLLO AUTO AUTOVETTURE DI POTENZA SUPERIORE A 225 KW

Pagamento, ai sensi del DM 7 otto-bre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in attuazione alla disposizione contenuta nell’art.

23, comma 21, del dl 98/2011 convertito nella L. 111/2011 (cosiddetta «manovra correttiva»), dell’ad-dizionale erariale del bollo auto per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 cv) nella misura pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225, da parte di coloro che, al 6 luglio 2011, sulla base del Pra-Pubblico registro automobilistico risultavano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli con le accennate caratteristiche, mediante versamento utiliz-zando il modello «F24 elementi identificativi».

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI-RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Le aziende industriali interessate alla procedura di integrazione devono procedere alla presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente.

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICAPresentazione all’Uif-Ufficio di informazione finan-

ziaria della comunicazione valutaria statistica relativa alle cosiddette «operazioni canalizzate» poste in essere nel corso del mese precedente e di quelle «decanalizza-te» eventualmente ricevute dagli operatori.

ENPAIALe aziende agricole devono procedere alla denun-

cia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestualmente eseguire il versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

ENPALS-DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE UNIFICATA

Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport devono procedere alla presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate rela-tive al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi.

OPERATORI INTRACOMUNITARI-TRASMISSIONE MODELLI INTRASTAT

Presentazione, tramite:- invio all’Agenzia delle dogane mediante il Ser-

vizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange);

oppure:- spedizione telematica all’Agenzia delle entrate;degli elenchi riepilogativi:- degli acquisti e/o delle cessioni intracomunitarie; e:- delle prestazioni di servizi intracomunitari;posti in essere nel corso del mese precedente (soggetti

mensili).

29 Martedì

INDIRIZZO PEC DELLE SOCIETÀ

Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del dl 29 novembre 2008, n. 185, le società devono, entro la data odierna, salvo proroga, comunicare al registro imprese, il loro indirizzo di Posta

Elettronica Certificata.

PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessio-nario di rete) ai quali l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931 (Tulps), devono procedere al pagamento della prima rata del sesto periodo contabile (mesi di novembre e dicembre), pari al 25% del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).

30 Mercoledì

ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE

Per i contribuenti persone giuridi-che (società di capitali, associazioni non riconosciute, consorzi, società e enti di ogni tipo non residenti,

enti non commerciali, ecc.) aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese di dicembre (e, di conseguenza, il mese in corso è l’un-

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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011

dicesimo dell’esercizio o periodo d’imposta), scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (se-conda e/o unica rata) ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap-imposta regionale sulle attività produttive.

ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE FISICHE E SOCIETÀ PERSONALI

Termine ultimo, per i contribuenti:- persone fisiche, per procedere al pagamento degli

acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell’Irpef-im-posta sul reddito delle persone fisiche e, se ne ricorrono le condizioni, dell’Irap-imposta regionale sulle attività produttive;

- società personali (e soggetti equiparati), per pro-cedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell’Irap-imposta regionale sulle attività produttive;

mediante versamento utilizzando il modello F24.

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (ADEMPIMENTI DI NATURA CONTABILE AI FINI IVA)

Termine utile per le agenzie di viaggio e turismo, ai fini sia del dm 30 luglio 1999, n. 340, sia dei disposti normativi vigenti ai fini dell’Iva-imposta sul valore aggiunto, per porre in essere alcuni specifici adempi-menti periodici di natura contabile.

ARTIGIANI E COMMERCIANTI-CONTRIBUZIONE SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Pagamento, da parte dei contribuenti esercenti at-tività commerciale o artigiana che hanno presentato la dichiarazione dei redditi mod. Unico 2011, della seconda quota o rata di acconto della contribuzione dovuta all’Inps per l’anno in corso sul reddito eccedente il minimale.

ARTIGIANI E COMMERCIANTI-RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI IVS

Pagamento, da parte degli artigiani e dei commer-cianti non titolari di partita Iva che, per la contribu-zione Ivs a saldo dell’anno 2010 e del primo acconto per l’anno 2011, hanno di deciso di optare per la rateizzazione, della inerente quota dovuta mediante versamento utilizzando il modello F24.

ASSICURAZIONI-VERSAMENTO DELL’IMPOSTA INERENTE AI PREMI E AGLI ACCESSORI

Determinazione e pagamento da parte degli assi-curatori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso mese di ottobre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di settembre, mediante versamento utilizzando il mo-dello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

ASSICURAZIONI-VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA

Pagamento, da parte delle imprese di assicurazione, ai sensi dell’art. 9 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216 e del dl 29 novembre 2004, n. 282, dell’acconto, pari al 12,5% dell’imposta sulle assicurazioni liquidata per l’anno precedente al netto di quella relativa alle assi-

curazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. mediante versamento utilizzando il modello F24, tenendo presente che nella base di calcolo deve essere incluso il contributo per l’alimentazione del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730I sostituti d’imposta devono procedere ad effettuare

le operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) dell’importo in acconto (seconda o ultima rata). Ai fini operativi, il datore di lavoro deve aggiun-ge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef, tenendo presente che se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte deve trattenere la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.

CONTRIBUENTI MINIMI-SECONDO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

Pagamento, da parte dei contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno applicato il regime dei contribuenti minimi del secondo acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Irap e dell’Iva, mediante versamento utilizzando il modello F24.

CONTRIBUENTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO-SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE

Pagamento, da parte dei contribuenti:• persone fisiche non titolari di partita Iva, comprese

quelle interessate da studi di settore o dall’imposta sostitutiva denominata «cedolare secca»:

- della sesta ed ultima rata o quota delle somme dovu-te revenienti dall’adempimento dichiarativo modello Unico 2011 con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,59%, se il pagamento della prima rata è avvenuto entro il 6 luglio 2011;

o:- della quinta ed ultima rata o quota delle somme

dovute revenienti dall’adempimento dichiarativo mo-dello Unico 2011 con l’applicazione della maggiorazio-ne degli interessi di dilazione nella misura dell’1,27%, se il pagamento della prima rata è avvenuto, con l’aumento dello 0,40%, nel periodo dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011;

• soggetti collettivi non titolari di partita Iva estranei agli studi di settore (società di persone e soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare):

- della settima ed ultima rata o quota delle somme dovute revenienti dall’adempimento dichiarativo mo-dello Unico 2011 con l’applicazione della maggiorazio-ne degli interessi di dilazione nella misura dell’1,81%, se il pagamento della prima rata è avvenuto entro il 6 luglio 2011;

o:- della sesta ed ultima rata o quota delle somme dovu-

te revenienti dall’adempimento dichiarativo modello Unico 2011 con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dell’1,45%, se il pagamento della prima rata è avvenuto, con l’aumento dello 0,40%, nel periodo dal 7 luglio 2011

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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011

al 5 agosto 2011.

DENUNCIA TELEMATICA INPSI datori di lavoro e i consulenti intermediari devono

procedere, tenendo presente quanto puntualizzato dall’Inps nel messaggio 25 maggio 2009, n. 11903, alla presentazione del flusso Uniemens individuale in via telematica costituente l’aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO UNICO-SC-PRESENTAZIONE

(Scadenza di riferimento: ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio)

I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d’imposta alla fine dello scorso mese di febbraio, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (mo-dello Unico SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.

DIRIGENTI INDUSTRIALI-FASIVersamento dei contributi inerenti al trimestre

solare in corso, compresi i ratei mensili dovuti per le nuove assunzioni e per le nuove promozioni, al fondo di assistenza sanitaria integrativa per i diri-genti industriali (Fasi-Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa-Roma).

EDITORI-ADEMPIMENTI AI FINI IVAAnnotazione delle movimentazioni editoriali, da

parte degli editori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del dm 29 dicembre 1989, all’annotazione, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell’art. 39 del decreto Iva, distintamente per ciascuna testata o titolo e per ciascun giorno.

ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI-ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva, gli agricoltori esonerati, gli enti non commerciali soggetti passivi Iva limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali, devono procedere alla presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione inerente agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a regi-strazione nel mese di maggio (modello Intra-12) con la specificazione dell’Iva dovuta, nonché alla liquidazione e al versamento dell’Iva relativa agli acquisti intraco-munitari registrati nel corso del mese precedente.

FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARETermine utile, in relazione a giustificate esigenze

e previa autorizzazione ministeriale, per procedere all’emissione delle fatture differite inerenti alle opera-zioni cosiddette «triangolari» (cessioni di beni effet-tuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente) poste in essere nel corso del mese precedente e alla conseguente annotazione sull’apposito registro Iva, in modo da pervenire alla liquidazione del tributo in relazione al mese di fatturazione (e, quindi, non in relazione al mese di consegna).

GAS NATURALE-VERSAMENTO RATA DI ACCONTO DELL’ACCISE

Termine per procedere al pagamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai con-sumi rilevati nel corso dell’anno precedente mediante versamento utilizzando il modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

IMPOSTA DI BOLLO-ACCONTOPagamento dell’acconto, pari al 70% nella misura

provvisoriamente liquidata, mediante versamento utilizzando il modello F23.

INTERMEDIARI FINANZIARI-SEGNALAZIONE

Gli operatori finanziari devono procedere ad eseguire la comunicazione all’Anagrafe tributaria, esclusiva-mente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria ed, in particolare, si riferisce ai nuovi rap-porti, alle modifiche e alle cessazioni relative al mese precedente.

LIBRO CESPITI-REDAZIONEPer i contribuenti titolari di reddito d’impresa, con

esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che, entro la data in esame, sono tenuti a porre in essere la presentazione del modello Unico, scade il termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

LOCAZIONI-IMPOSTA DI REGISTRO(pro-memoria: scadenza di riferimento: 30 giorni

dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza del rinnovo)

I titolari dei contratti di locazione e di affitto ri-guardanti beni immobili, che non applicano l’imposta sostitutiva denominata «cedolare secca», devono pro-cedere ad eseguire:

- la registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento dell’imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili stipulati nel termine mas-simo dei trenta giorni precedenti (indipendentemente dall’ammontare del canone);

nonché il pagamento dell’imposta di registro dovuta per:

- le annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (successive alla prima) aventi inizio dal giorno 1 del mese in corso;

- le risoluzioni, le cessioni e le proroghe anche tacite aventi decorrenza dall’inizio del mese in corso;

mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello F23.

LOCAZIONI-SOGGETTI CHE HANNO ESERCITATO L’OPZIONE PER IL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA

Tenendo presente sia che per l’anno d’imposta 2011, l’acconto è stato previsto nella misura dell’85% dell’importo della cedolare secca che risulta dovuta per tale anno, sia che su tratta del primo anno di applicazione del particolare sistema di tassazione, l’acconto deve essere determinato esclusivamente con il metodo previsionale, non potendo applicarsi il metodo storico che normalmente si applica in materia di acconti Irpef.

Ai fini procedurali trovano applicazione le regole

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SCADENZARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011

ordinarie per quanto concerne l’obbligo di versamento dell’acconto che, pertanto, risulta dovuto in unica rata entro il 30 novembre 2011, se di importo inferiore ad euro 257,52 e in due rate, se di importo pari o supe-riore ad euro 257,52: in tal caso, la prima rata, pari al 40% dell’acconto, doveva essere versata entro il 6 luglio 2011 o entro il 5 agosto 2011 con la maggio-razione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, tenendo in considerazione, inoltre, che la prima rata dell’acconto della cedolare secca può anche essere corrisposta ratealmente e sugli importi rateizzati si rendono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; la seconda, pari al 60% dell’importo dovuto, entro il 30 novembre 2011.

OPERAZIONI CON OPERATORI UBICATI IN TERRITORI BLACK LIST

I soggetti passivi Iva che pongono in essere opera-zioni nei riguardi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi cosiddetti «black list») indi-viduati dal dm 4 maggio 1999 e dal dm 21 novembre 2001, come modificati dal dm 27 luglio 2010, devono procedere alla presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abili-tati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, della comunicazione mensile inerente agli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e/o ricevute, regi-strate o soggette a registrazione, nei riguardi dei predetti operatori.

RATEIZZAZIONE CANONE RAI INERENTI A PENSIONI DI ENTITÀ NON SUPERIORI A EURO 18.000,00

Segnalazione all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, da parte degli enti pensionistici-sostituti d’imposta che erogano trattamenti pensionistici di entità non superiore ad euro 18.000,00 annui, dei dati inerenti ai soggetti-percipienti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione e specificamente:

- l’ammontare del canone Rai trattenuto;- l’importo residuo del canone Rai dovuto; e:- le cause dell’intervenuta cessazione.

RISPARMIO AMMINISTRATO (REGIME DEL -)Le aziende e gli istituti di credito (banche), le

Sim-società di intermediazione mobiliare e gli altri intermediari autorizzati, che, per conto del soggetto-risparmiatore-investitore (contribuente) eseguono il versamento dell’imposta sostitutiva secondo il cosiddetto «regime amministrato», scade il termine per procedere al rilascio dell’attestazione inerente al versamento di tributo posto in essere nel corso del mese precedente.

RISPARMIO GESTITO (REGIME DEL -)Le aziende e gli istituti di credito (banche), le

Sim-società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie che, per conto dei soggetti-risparmiatori-investitori (contribuenti), con riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi inerenti alle gestioni indi-

viduali di portafoglio dei medesimi che hanno optato per l’applicazione del cosiddetto «regime del risparmio gestito» e, quindi, dell’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato maturato, sono tenute, in caso di avvenuta revoca del mandato di gestione, a procedere al versa-mento dell’imposta sostitutiva, secondo le modalità di cui al dm 6 agosto 1998.

SANATORIA CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI AL 1° MAGGIO 2011

Ai sensi dell’art. 39, comma 12, del dl 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 16 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 13 settembre 2011, nonché della risoluzione dell’Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, n. 82/E, i contribuenti che hanno in corso liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che intendono aderire alla sanatoria, devono, entro e non oltre la data in esame, procedere al versamento delle somme dovute per la definizione delle liti pen-denti alla data dell’1 maggio 2011, mediante separato versamento utilizzando un modello F24, con elementi identificativi .

SCHEDA CARBURANTI-RILEVAZIONE CHILOMETRI

Il soggetto intestatario del mezzo di trasporto utiliz-zato nell’esercizio di impresa, a norma dell’art. 4 del dpr 23 dicembre 1997, n. 444, deve procedere:

- alla rilevazione dei chilometri dall’apposito dispo-sitivo esistente nel veicolo;

e:- all’annotazione sulla scheda carburanti (mensile

o trimestrale);tenendo presente, in ogni caso, che l’annotazione dei

chilometri deve avvenire prima dell’annotazione della scheda carburanti nel registro Iva degli acquisti (di cui all’art. 25 del decreto Iva).

Al riguardo, si ritiene utile precisare che la scheda carburante deve essere istituita mensilmente o tri-mestralmente per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio di impresa, arte o professione.N.B.: si ritiene opportuno segnalare che con la lettera

l) del dl 13 maggio 2011, n. 70, è stata dispo-sta l’abolizione della compilazione della scheda carburante nell’ipotesi di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.

SEDI SECONDARIE E OPERAZIONI A MEZZO PERSONALE FUORI SEDE

Termine ultimo, ai sensi del dm 18 novembre 1976 e successive modifiche intervenute con dm 6 giugno 1979, per procedere alla fatturazione, alla registrazio-ne e all’annotazione dei corrispettivi delle operazioni poste in essere nel corso del mese solare precedente da parte delle sedi secondarie o delle altre dipendenze che non provvedono direttamente all’emissione delle fatture o all’annotazione dei corrispettivi, nonché delle operazioni eseguite dall’impresa, fuori dalla sua sede, per il tramite di propri dipendenti o di ausiliari o di intermediari (agenti, rappresentanti ecc.). In partico-lare, si ritengono rientranti nell’ambito in argomento le cosiddette operazioni di «tentata vendita», nonché la riscossione di acconti a fronte di ordini assunti presso la clientela.

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