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Lecce - Piazza L. Ariosto, 30

0832/455433

349/6481920

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Lezione tenuta il 17 maggio 2010 al corso “Il Processo tributario” organizzato dalla Camera tributaria di Lecce.

Lezione tenuta il 17 maggio 2010 al corso “Il Processo tributario” organizzato dalla Camera tributaria di Lecce

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LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIOAi sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992:

“Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato

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LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

… l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio e` un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”.

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LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Diverse accezioni del significato di Parte.

Riferimento al c. p. c., stante l’art. 1, co. 2 del D. Lgs. n.546/1992.

Le eventuali lacune vanno colmate attraverso le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

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LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Secondo un’accezione formale, possono definirsi parti del processo coloro le quali portano la controversia davanti al giudice, quindi da un lato chi chiede in nome proprio il provvedimento e dall’altro colui contro il quale il provvedimento è richiesto.

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LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

La qualità di parte è assunta in senso proprio o formale con la proposizione della domanda, anche ai fini della sola pronuncia di rigetto in rito. Nel processo civile la capacità di essere parte corrisponde alla capacità giuridica sostanziale e spetta, dunque, a tutte le persone fisiche e giuridiche. Altresì, ex art. 75, comma 4 c.p.c. , anche ad enti privi di soggettività sul piano civilistico, quali associazioni, comitati e società di persone.

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LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Posizione processuale delle società che risultano cancellate dal registro delle imprese.

Parte della giurisprudenza: la cancellazione dal registro delle imprese comporta la estinzione. Impossibilità di avanzare pretese nei suoi confronti. Cassazione, sent. n. 92 del 15 ottobre 2008 .

Altra parte riconosce la sopravvivenza della legittimazione in capo alla società cancellata.

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LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

- Impresa dichiarata fallita.

Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Civile, n. 12893 del 01/06/2007 “La dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare”.

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LE PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

IMPRESA FALLITA

Pertanto gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore.  

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IL RICORRENTE

La sussistenza della legittimazione ad agire va verificata sulla base del ricorso.

Da quest’ultimo dovrebbe risultare che:

1) chi propone la domanda, chiede l’annullamento di un atto o contesti l’illegittimità di un comportamento omissivo dell’Amministrazione tributaria;

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IL RICORRENTE

2) che tale atto o comportamento sia impugnabile ai sensi del successivo art. 19; in questo senso sarà sufficiente verificare che il ricorrente qualifichi l’atto in una delle categorie ivi previste , riservando all’esame del merito della causa l’eventuale contestazione di tale qualificazione;

3) il ricorrente sia il destinatario dell’atto impugnato.

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IL RICORRENTE

Si ritiene che i giudizi esperibili davanti alle Commissioni debbano avere, come parte necessaria, a seconda dei casi

• l’Amministrazione finanziaria,

• l’ente locale o

• l’Agente della riscossione.

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IL RICORRENTE

Pertanto, devono ritenersi escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie tra privati, ancorché abbiano ad oggetto questioni relative ai tributi indicati nell’art. 2.

Secondo la prevalente dottrina, ad esempio, non appartiene alla giurisdizione tributaria la lite promossa dal sostituito avverso il sostituto in ordine alla ritenuta subita.

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IL RICORRENTE

La circolare ministeriale n.98/E del 23/04/1996 afferma che “per consolidata giurisprudenza devono ritenersi riconducibili alla giurisdizione delle Commissioni tributarie anche le controversie tra sostituto e sostituto d’imposta in ordine alla legittimità ed alla misura delle ritenute applicate alla fonte”.

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IL RICORRENTE

Soggetto che è attore solo in termini processuali, dovendo egli riguardarsi, invece, come convenuto sotto il profilo sostanziale, con le ripercussioni che ne derivano sull’onere delle prova.

In linea di massima, infatti, è il soggetto che ha emanato l’atto impugnato a dover provare i fatti costitutivi su cui si fonda la pretesa impositiva.

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IL RICORRENTE

Parzialmente diverso è per le azioni di rimborso, in cui è l’attore che deve dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi su cui si fonda il credito restitutorio vantato nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

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IL RESISTENTE

Ufficio del Ministero delle Finanze, un Ente locale e il concessionario del servizio di riscossione.

Tuttavia, l’elencazione fornita dal legislatore non può più considerarsi esaustiva, a seguito delle innovazioni previste al d.l. n. 300/1999, con il quale sono state istituite le Agenzie Fiscali, enti pubblici dotati di personalità giuridica, competenti a riscuotere le entrate erariali

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IL RESISTENTE

Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, e l’Agenzia delle entrate, ciascuna per i rispettivi ambiti di competenza, che sono indicati agli artt. 62-65 del decreto stesso.

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IL RESISTENTE

Capacità di stare in giudizio dei singoli uffici dell’Amministrazione finanziaria periferica che hanno trattato la pratica controversa. Tale deroga, tuttavia, vale soltanto per le fasi di giudizio che si svolgono davanti ai giudici tributari, dovendosi applicare la disciplina generale qualora si giunga alla Cassazione, come espressamente previsto al’art. 62 del presente decreto.

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IL RESISTENTE

Organo dotato di legittimazione passiva. La norma prescrive che il ricorso sia promosso nei confronti dell’Ufficio che ha la competenza per l’Amministrazione del tributo. Legittimato passivo nel processo di primo e secondo grado davanti alle commissioni tributarie sarà, dunque, l’ufficio locale dell’agenzia che ha emesso l’atto impugnato o non ha emesso l’atto richiesto.

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IL RESISTENTE

Tributi locali: Comuni, Provincie e Regioni.

Sono al contrario privi di legittimazione processuale passiva le articolazioni degli enti locali a livello circoscrizionale, e i loro rappresentanti sono privi di poteri di rappresentanza del comune di cui costituiscono parte.

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IL RESISTENTE

Concessionario (EQUITALIA: 51% A.E. – 49% INPS) per il servizio di riscossione dei tributi.

Distinguo col vecchio rito.

Attribuzioni del concessionario.

Vizi propri cartella- Intimazione di pagamento Ipoteca (crediti inferiori a € 8.000,00) – fermo.

Notifiche.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

L’art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992 nel primo

comma sancisce che “Le parti, diverse dall' ufficio del Ministero

delle finanze o dall' ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

Parti private obbligate a munirsi di difensore tecnico: ricorrente, l’intervenuto e il chiamato in giudizio, in quanto divengono parti del processo.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

 L’esclusione espressa dell’Ufficio del Ministero delle finanze (rectius, Ufficio locale dell’Agenzia fiscale) e dell’ente locale nei cui confronti sia stato proposto il ricorso fa sì che il concessionario del servizio di riscossione (anche quale resistente) e lo stesso ente locale in veste di ricorrente debbano ritenersi assoggettati all’obbligo de quo.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

Il difetto di assistenza tecnica comporta l’inammissibilità del ricorso. E’, però, importante capire se l’inammissibilità scatta immediatamente per il semplice fatto che il ricorso risulti proposto senza l’assistenza tecnica o se invece scatta solo a seguito di ordine ineseguito impartito dalla Commissione di nomina del difensore.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

In proposito vi sono state diverse sentenze, secondo alcune, l’inammissibilità deriva dalla legge e non è condizionata alla mancata osservanza dell’ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica, previsto dall’art. 12, co. 5 del D. Lgs. n. 546/1992 e rimesso alla discrezionalità del giudice solo per le controversie di valore inferiore alla soglia indicata.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

A questa si è contrapposta un’altra sentenza della Corte di Cassazione, n. 8369 del 12/06/2002 con cui si afferma che l’inammissibilità di un ricorso sottoscritto personalmente dalla parte, scatta, non automaticamente, ma soltanto a seguito dell’inesecuzione dell’ordine di munirsi di un difensore tecnico che il giudice tributario può imporre al contribuente ex art. 12, co. 5 del D. Lgs. n. 546/1992.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

Infine, si è messa fine a questa diatriba con la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (sent. n. 22601 del 02/12/2004), con la quale si è ritenuto che il ricorso non sottoscritto da difensore abilitato non debba essere immediatamente dichiarato inammissibile, se non altro perché soluzione contraria condurrebbe inevitabilmente ad una dichiarazione di incostituzionalità.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

Il secondo comma dell’articolo sopracitato elenca tutti coloro i quali sono abilitati all’assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie distinguendo tra difensori con competenza generale e difensori abilitati a conoscere solo alcune limitate tipologie di contestazioni, secondo un criterio di competenza per materia.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

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Il terzo comma dell’art. 12 dice: “Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All’udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale”.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

La norma appare abbastanza chiara, nel processo tributario per il conferimento dell’incarico è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, mentre la procura speciale può essere anche apposta direttamente in calce o a margine di un atto del processo ovvero conferita oralmente dandosene atto a verbale.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

Il quarto comma dell’art. 12 afferma:

“L' ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall' Avvocatura dello Stato.”

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DIFENSORE TRIBUTARIO

Il legislatore del 1992 ha ritenuto che per l’ufficio del Ministero delle finanze non sussista la necessità della difesa tecnica, salva l’opportunità della stessa nel solo giudizio di secondo grado, dove il patrocinio può essere esercitato dall’Avvocatura (distrettuale) dello Stato, in conformità a quanto stabilito dal r.d. 30/10/1933, n. 1611.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

Dalla lettura della norma sembrerebbe che l’ufficio finanziario ha la possibilità di scegliere se farsi assistere dall’Avvocatura dello Stato, possibilità che gli viene totalmente preclusa nel giudizio di primo grado, in cui è legittimato a stare in giudizio autonomamente.

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DIFENSORE TRIBUTARIO

Il quinto e sesto comma dell’art. 12 disciplina i casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza tecnica, ovvero senza l’assistenza di altri difensori.

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GRATUITO PATROCINIO

L’art. 13 del D. Lgs. N. 546/92 (abrogato dall’art. 299 del D.P.R. n. 115/02) prevedeva che un’apposita commissione verificasse se sussistessero o meno i presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio. Il nuovo D.P.R. ha introdotto una serie di articolate disposizioni da applicare ad ogni processo.

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GRATUITO PATROCINIO

L’art. 74, comma 2, assicura il patrocinio a spese dello Stato anche nel processo tributario per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

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GRATUITO PATROCINIO

Presso ogni commissione tributaria è istituita un’apposita commissione del patrocinio a spese dello Stato la quale si pronuncia in unico grado sulle domande di ammissione presentate. La parte che intenda ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve presentare istanza in carta libera alla competente commissione ivi esponendo i fatti, le ragioni e i mezzi di prova sui quali intende fondare la propria domanda o la propria difesa, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione.

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GRATUITO PATROCINIO

L’istanza deve contenere:

La richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

Le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali;

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GRATUITO PATROCINIO

Una dichiarazione sostitutiva dicertificazione da parte dell’interessato,attestante la sussistenza delle condizioni direddito previste per l’ammissione;

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GRATUITO PATROCINIO

L’impegno a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della precedente comunicazione di variazione;

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GRATUITO PATROCINIO

Le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della domanda nonché le prove di cui intende valersi a tal fine.

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GRATUITO PATROCINIO

Limite reddito per l’ammissibilità:

€ 10.628,16 elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

La comunicazione e la notificazione sono gli strumenti con i quali si provvede a dare notizia di un atto o di un fatto ad uno o più soggetti determinati.Le fonti normative sono rinvenibili negli artt. 16 e 17 D. Lgs. 546/1992 che prevedono anche un rinvio alla normativa sulle notificazioni recata dal c.p.c. (artt. 137 e ss. come modificati dal D. Lgs. 196/2003).

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

La comunicazione è lo strumento informativo tipico della segreteria della commissione tributaria; la comunicazione è posta in essere mediante avviso della segreteria della commissione tributaria.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Trasmissione dell’avviso:con consegna diretta alle parti, che ne rilasciano

immediatamente ricevuta con l’indicazione della data del ricevimento;

tramite l’utilizzo del servizio postale, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso;

con consegna all’ufficiale giudiziario o al messo comunale, affinché procedano alla notificazione dell’atto o del documento.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

In materia tributaria la notificazione deve assolvere la funzione di portare gli atti emessi dagli enti impositori a conoscenza dei destinatari stabiliti in atti, al fine di permettere loro l’esercizio del diritto di difesa.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Modalità di notifica:

consegna diretta all’impiegato addetto dell’ufficio finanziario o dell’ente locale, che ne rilascia ricevuta sulla copia o altrimenti, provvede al rilascio di apposita ricevuta di deposito.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Spedizione a mezzo del servizio postale, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (sul quale non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso), all’ente impositore che ha emanato l’atto (si rinvia agli artt. 7, 8 e 9 della L. 890/82 per gli adempimenti a carico dell’agente postale).

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, detta anche notifica indiretta. Il dichiarante consegna il documento all’ufficiale giudiziario stesso, cui affida il compito di effettuare l’ulteriore consegna al soggetto da lui indicato, comprovando l’avvenuta ricezione nella relazione di notificazione. In tal caso il notificante, ricevendo dall’ufficiale una copia del documento conforme all’originale, si procura la certezza sia dell’operazione di consegna dell’atto al destinatario, sia dell’identità dell’atto a lui consegnato.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Ciò che contraddistingue la notificazione a mezzo posta è proprio la necessaria intermediazione dell’agente della notificazione. La legge, infatti stabilisce quali organi devono effettuare la notificazione in via esclusiva con la conseguenza che, se vi provvede un soggetto diverso, l’attività di notifica si definisce inesistente.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

L’ufficiale giudiziario per la notificazione degli atti deve rispettare le seguenti fasi:

compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto - art.149 del c.p.c. e art. 3 della legge n. 890/1982;

apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica – art. 148 del c.p.c.;

inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione – art. 3 L. 890/1982

compilazione dell’avviso di ricevimento – art. 2 della L. 890/1982

consegna della busta all’ufficio postale

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

La mancanza di tali dati genera una situazione giuridica di inesistenza dell’atto che “non può essere sanata in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.”. Sentenza della CTP di Lecce sez. 5

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Quanto alla notifica (a mezzo posta) e alla data di perfezionamento della stessa è intervenuto anche il Decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248).

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

La lettera f) del comma 27 dell’art. 37

del D.L. 223/2006 ha aggiunto, all’art. 60 del D.P.R. 600/73, l’ultimo comma che, espressamente, sancisce che “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Riguardo questa fattispecie, era già intervenuta la Corte Costituzionale nel 2002, dichiarando la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto dell' art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, co. 3, L. 20/11/1982, n. 890.

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  COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

VIZI

La notificazione si dice inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbia attinenza alcuna con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

La notifica è invece nulla se eseguita in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma che tuttavia possa avere qualche riferimento con il destinatario.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

La nullità al contrario dell’inesistenza è suscettibile di sanatoria grazie al c.d. “raggiungimento dello scopo”: ad esempio, il fatto che il contribuente produca tempestivamente ricorso per contestare l’atto tributario evidenzia l’avvenuta conoscenza dell’atto stesso da parte del destinatario e perciò, gli eventuali vizi della notifica si ritengono sanati poiché il diritto di difesa non ha subito concretamente lesioni.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sentenza della Cassazione civile, n. 2816 del 05/02/2009 che ribadisce il concetto di sanatoria tant’è che afferma “la nullità della notificazione del ricorso, in quanto effettuata presso l'Avvocatura dello Stato anzichè presso la sede dell'Agenzia dell'entrate (Cass. Sez. un., n. 22641 del 2007), è stata sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell'Agenzia medesima, rappresentata dall'Avvocatura Generale”.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Quanto all’inesistenza della notifica è rilevante porre l’attenzione su una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Sez. 12, n. 125 del 12/06/2008 con relativo commento pubblicato su GT Rivista di Giurisprudenza Tributaria

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

L’art. 17 del D. Lgs. N. 546/92 dispone che Le comunicazioni e le notificazioni devono essere effettuate nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte nell’atto di costituzione in giudizio (nella sede legale se persona giuridica).

L’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio, in mancanza di variazioni, hanno effetto anche per i successivi gradi del processo (Cass. 1° Agosto 2000, n. 10055).

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Ad ogni modo occorre considerare come tra il sistema processuale civile e quello tributario, sussista in tema, un rapporto di specialità in cui l’art. 17 assume il ruolo di norma speciale. Ed invero, l’assenza di lacune ritraibili dal combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto escludono a priori ogni possibilità di integrazioni con il quadro normativo civilistico.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

A parte l’ipotesi della notifica a mani proprie (del destinatario), negli altri casi, la disposizione individua in via subordinata, secondo uno schema di rigida graduazione, il luogo delle comunicazioni e notificazioni.

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COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Qualora la parte non abbia eletto domicilio, la notifica deve avvenire nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. La riprova che la norma configuri un sistema compiuto ed alternativo rispetto alla disposizione di cui all’art. 330 c.p.c., è fornita dall’espressa statuizione del terzo comma dello stesso art. 17, ove è puntualizzato che, in mancanza ovvero assoluta incertezza di elezione di domicilio o di dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, gli atti devono essere comunicati o notificati presso la segreteria della Commissione.

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