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PROGRAMMA NEGOZIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AZIENDE - MOD. PRO NEG 2 - ED. 12/2010 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG 30 01 Cattoli ca Cattoli ca Assicurazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 E' iscri tta all'albo Imprese ISVAP n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTO.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazi oni Soc. Coop. F90C0008.bmp 42 C:\FORM\INTRAFORM\LOGO\ Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: [email protected] Fax: 045/8372354 Telefono: 045/8391622 42

PROGRAMMA NEGOZIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AZIENDE - MOD. PRO NEG 2 - ED. 12/2010

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INDICE

DEFINIZIONI................................................................................................................................... 5

Definizioni valide solo per la Garanzia Assistenza ................................................................ 10

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ............................................................................ 11

ASSICURAZIONE INCENDIO ....................................................................................................... 13

Estensioni.............................................................................................................................. 13

Garanzie aggiuntive .............................................................................................................. 18

Esclusioni .............................................................................................................................. 21

Limiti di indennizzo per l’assicurazione incendio .................................................................... 21

ASSICURAZIONE FURTO ............................................................................................................ 23

Estensioni ............................................................................................................................. 24

Garanzie aggiuntive .............................................................................................................. 27

Esclusioni .............................................................................................................................. 27

Limiti di indennizzo per l’assicurazione furto .......................................................................... 28

ASSICURAZIONE ELETTRONICA ................................................................................................ 30

Estensioni .............................................................................................................................. 30

Esclusioni .............................................................................................................................. 31

Limiti di indennizzo per l’assicurazione elettronica ................................................................. 33

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE................................................................................ 34

Estensioni .............................................................................................................................. 36

Garanzie aggiuntive ............................................................................................................... 38

Condizioni particolari .............................................................................................................. 38

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Esclusioni .............................................................................................................................. 38

Limiti di risarcimento per l’assicurazione responsabilità civile ................................................ 40

GARANZIA ASSISTENZA .............................................................................................................. 41

Prestazioni diurne .................................................................................................................. 43

Istruzioni per la richiesta di assistenza ................................................................................... 44

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO .................................................................................... 46

Garanzia incendio .................................................................................................................. 46

Garanzia furto ........................................................................................................................ 48

Garanzia elettronica ............................................................................................................... 51

Garanzia responsabilità civile ................................................................................................. 53

RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE E PENALE ............................................................................ 55

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DEFINIZIONI

DEFINIZIONIAlle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito indicato

AddettiI soci, i familiari coadiuvanti, i collaboratori (dipendenti e non) e gli apprendisti.

Apparecchiature elettronicheApparecchi che, a differenza di quelli elettrici, basano il loro funzionamento su circuiti a correntedebole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni, quali, a titoloesemplificativo: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione ericezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali anche al servizio disingole macchine od impianti; personal computer, macchine e impianti di telecomunicazione, sistemielettronici di segnalazione, prevenzione e allarme, registratori di cassa, terminali P.O.S..

ArredamentoComplesso mobiliare, anche d’ufficio, (compresi armadi e cassette di sicurezza, casseforti, esclusi irelativi contenuti) e tutto quanto inerente l’attività dichiarata; arredamento, macchine d’ufficio ingenere, impianti di prevenzione e di allarme, cancelleria, stampati. Sono esclusi gli enti compresi nelledefinizioni Apparecchiature elettroniche, Macchinario e attrezzatura e Cose particolari.

AssicuratoIl soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

AssicurazioneIl contratto di assicurazione.

Banchi e armadi frigoriferiLe attrezzature autonome poste nell’ambito dell’esercizio commerciale adibite alla conservazionedelle merci deperibili destinate alla vendita.

CassaforteMezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:• pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanicitradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;• movimento di chiusura a chiave e/o combinazione;• peso non inferiore a 200 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata inmodo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.

Commercio ambulantePer commercio ambulante si intendono tutte le attività commerciali che, in aggiunta all’attivitàesercitata nei locali indicati in polizza, vengono esercitate in maniera ambulante, come ad esempio,commercianti di mercato, esercenti di punti vendita ambulanti, artigiani ambulanti.

ContenutoGli enti descritti alle definizioni Arredamento, Macchinario e attrezzatura, Merci e Cose particolari,riposti nei fabbricati ove si svolge l’attività descritta in polizza, compresi i beni descritti alla definizioneValori e Oggetti pregiati.

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Sono sempre esclusi: metalli preziosi, oggetti totalmente o parzialmente di metallo prezioso, pietrepreziose, perle naturali o di coltura, pellicce.

CoseSia gli oggetti materiali che gli animali.

Cose particolariArchivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e altri supportiinformatici per apparecchiature elettroniche, modelli, stampi, cliché e simili.

ContraenteIl soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

CristalliLastre piane e curve, fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo ovetro, esistenti nei locali ove si svolge l’attività descritta in polizza e collocate in vetrine, porte, finestre,tavoli, banchi, mensole e simili, comprese le iscrizioni, le lavorazioni e gli specchi. Sono altresìcomprese le insegne, purché stabilmente ancorate al fabbricato ove si trovano le cose assicurate.

DatiInsieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.

Dipendenti dell’AssicuratoPrestatori di lavoro iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.

DipendenzeLocali posti anche in corpi separati, costituenti uffici, autorimesse private, centrali termiche e vanitecnici, aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi aquanto stabilito dalle condizioni generali di assicurazione.

Esercizi commercialiL’attività economica organizzata per:a) il commercio al minuto e/o all’ingrosso;b) la prestazione dei servizi;c) la somministrazione al pubblico di cibi o bevande;d) depositi commerciali.Sono ammesse tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all’attivitàdichiarata.

EsplosioneSviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che siautopropaga con elevata velocità.

EstorsioneAzione intimidatrice mediante la quale la vittima è costretta essa stessa a consegnare la cosa.

FabbricatoL’intera costruzione edile o porzione della stessa, occupata dall’impresa assicurata, compresi gli uffici,le relative quote di proprietà comune nonché le dipendenze, anche se separate (purché realizzate nel

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fabbricato di cui fanno parte i locali dell’esercizio o negli spazi ad esso adiacenti), recinzioni e simili,compresi inoltre infissi, impianti fissi al servizio del fabbricato, e, in particolare, impianti idrici, igienici,elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e/o allarme, dicomunicazione, ascensori, montacarichi, insegne e tende parasole, scale mobili come pure altriimpianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese le tinteggiature.Sono altresì comprese migliorie e opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario.

FranchigiaParte del danno che rimane a carico dell’assicurato, espressa in valore assoluto.

FurtoImpossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profittoper sé o per altri.

Furto con destrezzaÈ il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altrepersone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose chesiano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla suapersona, eludendo l’attenzione di lui, presente e normalmente vigilante.

Impianto di allarmeImpianto volumetrico e/o perimetrale munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esternaautoalimentata, e collegato, a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio, con le Forze dell’ordinee/o Istituto di vigilanza privato.

ImplosioneRepentino dirompere o cedere di contenitori o corpi, per eccesso di pressione esterna e/o carenza dipressione interna di fluidi.

IncendioCombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersie propagarsi.

IncombustibilitàSi considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo amanifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal CentroStudi Esperienze del Ministero dell’Interno.

IndennizzoSomma dovuta dalla società in caso di sinistro.

InfiammabiliSostanze e prodotti non classificabili “esplodenti” – ad eccezione delle soluzioni idroalcooliche digradazione non superiore a 35° centesimali – che ri spondono alle seguenti caratteristiche:• gas combustibili;• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;• sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria,

spontaneamente s’infiammano.

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Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.

Locali dell’esercizioLocale o insieme dei locali fra loro comunicanti ove l’assicurato svolge l’attività commerciale descrittain polizza e nell’ambito dei quali è ubicato l’accesso alla clientela.

Locali separatiLocale o insieme di locali fra loro comunicanti, adibiti a magazzino e/o laboratorio di servizio noncomunicanti con i locali principali dell’esercizio, rispetto ai quali possono avere una diversaubicazione.

Macchinario e attrezzatureMacchine, attrezzature, utensili e relativi ricambi, impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensorie montacarichi), di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A..

MerciProdotti commercializzati e/o in deposito e quant’altro previsto dalla licenza dell’esercizio, scorte emateriali di consumo, imballaggi, anche combustibili e, in quanto esistenti, anche esplodenti,infiammabili e merci speciali (attinenti l’attività dichiarata in polizza), entro i quantitativi di seguitoindicati:• 1 kg di esplodenti;• 500 kg di infiammabili, comunque riposti, sia destinati alla commercializzazione che alla

manutenzione che ad uso degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato. Non siconsiderano in questo ambito gli infiammabili posti nei serbatoi completamente interrati, neiserbatoi di veicoli, nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in fabbricati separatida muro pieno o spazio vuoto nell’ambito dell’esercizio assicurato;

• 300 kg di merci speciali.Il tutto posto nell’ubicazione indicata in polizza, il tutto sottotetto.

Merci specialiSi considerano convenzionalmente merci speciali:• celluloide (grezza ed oggetti di celluloide);• espansite;• schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;• materie plastiche espanse o alveolari;• imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati

quelli racchiusi nella confezione delle merci).Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Oggetti pregiati• Quadri ed oggetti d’arte, mosaici, dipinti di pareti o soffitti e statue di valore artistico, arazzi e

tappeti (se di particolare valore).

PolizzaDocumento che prova l’assicurazione.

PremioCosto della copertura assicurativa.

Primo rischio (Assicurazione a; in breve PRA)

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La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della sommaassicurata, senza applicazione dell’articolo 1907 del codice civile.

RapinaSottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

RisarcimentoLa somma dovuta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro indennizzabile a termini dipolizza.

RischioLa possibilità che si verifichi l’evento dannoso.

Rischio locativoResponsabilità dell’assicurato, a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile.

ScassoAzione di forzamento, rimozione o rottura di serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusuradei locali contenenti le cose assicurate, a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, inprecedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.

ScippoFurto commesso strappando di mano o di dosso alla persona il denaro e/o i valori detenuti.

ScopertoPercentuale del danno che rimane a carico dell’assicurato.

ScoppioRepentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto adesplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

SinistroIl verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SocietàL’impresa assicuratrice.

Spese di soccombenza della causa legaleLe spese legali da pagare all’avversario nel caso di esito negativo della causa legale.

Supporto datiQualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzarepermanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Valore intero (Assicurazione a; in breve VI)La forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a caricodell’assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del codice civile, qualora risulti dalle stime che ilvalore a nuovo o di rimpiazzo delle cose, al momento del sinistro, eccede le somme assicurate.

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Valore a nuovo• per il Fabbricato: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo, al momento del sinistro, con

analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell’area;• per il Contenuto: (escluse le Merci) e per le lastre e le insegne: il costo di rimpiazzo, al momento

del sinistro, con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità ecaratteristiche, prestazioni e rendimento, nonchè le imposte, qualora queste non possonoessere recuperate dall’assicurato.

Valore commercialeValore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali, se dovuti.

Valore nominale o di rimpiazzoLa somma indicata su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

Valori• Carte valori titoli di credito in genere (ivi compresi, a titolo esemplificativo, carte SIM) raccolte e

collezioni;• denaro.

Vetro stratificatoManufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente, con interposto, tra vetro evetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totalemassiccio non inferiore a 6 mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) dispessore non inferiore a 6 mm.

Definizioni valide solo per la Garanzia Assistenza

Centrale OperativaLa struttura di Mapfre Warranty S.p.A. – Strada Trossi, 66 – 13871 Biella, costituita da tecnici eoperatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzionesottoscritta con la società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’assicuratoe organizza ed eroga, con costi a carico della società stessa, le prestazioni di assistenza previste inpolizza.

Esercizio CommercialeI locali sede dell’attività commerciale, situati in territorio italiano, dove l’assicurato svolge la propriaattività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

In viaggioQualunque località ad oltre 50km dal comune di residenza dell’assicurato (o sede dell’attivitàcommerciale).

PrestazioniSono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all’assicurato.

SinistroIl singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina larichiesta di assistenza dell’assicurato.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Garanzie e somme assicurateLe garanzie sono prestate per i beni, le somme assicurate e la forma e tipo di garanzia scelti dalcontraente e come indicati nella scheda di polizza.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze de l rischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato, relative a circostanze che influiscono sullavalutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo,nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codicecivile.

Art. 3 – Forma delle comunicazioniTutte le comunicazioni alle quali l’assicurato, il contraente e la società sono tenuti, devonoessere fatte con lettera raccomandata o con altro m ezzo certo.

Art. 4 – Modifiche dell’assicurazioneLe eventuali modificazioni dell’assicurazione devon o essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischioL’assicurato deve dare comunicazione scritta alla s ocietà di ogni aggravamento del rischio . Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totaleo parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensidell’articolo 1898 del codice civile..

Art. 6 – Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premiosuccessive alla comunicazione dell’assicurato, ai sensi dell’articolo 1897 del codice civile, e rinuncia alrelativo diritto di recesso.

Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della ga ranziaL’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la primarata di premio sono stati pagati; altrimenti ha eff etto dalle ore 24 del giorno del pagamento.Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesadalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello de lla scadenza e riprende vigore dalle ore 24del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile.I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla società.

Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratoriSe sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’assicurato deve darea ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l’assicurato devedarne avviso a tutti gli assicuratori, e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo ilrispettivo contratto autonomamente considerato.Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal c onteggio l’indennizzo dovutodall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare d el danno, la società è tenuta a pagaresoltanto la sua quota proporzionale in ragione dell ’indennizzo calcolato secondo il propriocontratto, esclusa comunque ogni obbligazione solid ale con gli altri assicuratori.

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Art. 9 – Recesso in caso di sinistroDopo ogni sinistro, e fino al sessantesimo giorno d al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, lasocietà puo' recedere dall'assicurazione con preavv iso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15giorni dalla data di efficacia del recesso, rimbors a la parte di premio netto, relativa al periododi rischio non corso.

Art. 10 – Proroga dell’assicurazioneIn mancanza di disdetta, mediante lettera raccomand ata spedita almeno 60 giorni prima dellascadenza dell’assicurazione, quest’ultima è proroga ta per un anno.

Art. 11 – Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’assicurato.

Art. 12 – Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Legge applicabile all’assicurazioneL’assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Art. 14 – Foro competentePer ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto è competente il foro del luogoove il contraente e/o l’assicurato hanno la sede o la residenza o il domicilio effettivo.

Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti dalla pol izzaLe azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente edalla società.L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’assicurato e per eventuali terziproprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa .L’indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesseassicurato.

Art. 16 – IndicizzazioneSe richiamata l’indicizzazione sulla scheda di polizza, i massimali, i limiti di risarcimento e il premio,sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionalegenerale dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” (FOI, già “costo della vita”)elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT ).L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente alladecorrenza contrattuale con quello di cui al sesto mese precedente la successiva scadenza annualedel premio e, ove la percentuale di variazione risultasse inferio re, l’adeguamento minimo saràdel 2%.Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l’indice relativo al sestomese precedente l’ultima scadenza annuale e quello di cui al sesto mese precedente la quietanzaannuale di premio in scadenza.

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ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 17 – Oggetto dell’assicurazioneL’assicurazione è prestata per i beni indicati sulla scheda di polizza e opera sino alla concorrenzadelle somme assicurate scelte dal contraente e indicate sulla medesima scheda.La società pertanto, sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti, le franchigie e/oscoperti indicati nella scheda di polizza e nell’ar t. 53 “Limiti di indennizzo per l’assicurazioneincendio” , indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:Incendio e rischi accessoria) incendio, compresi i guasti provocati allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;b) azione del fulmine;c) implosione, nonché esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;d) caduta di corpi celesti, di aerei, di veicoli spaziali e satelliti artificiali, di loro parti o di cose da

essi trasportate;e) bang sonico, determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;f) urto di veicoli e natanti, non appartenenti né in uso all’assicurato transitanti sulla pubblica via

strada privata o corsi d’acqua, e/o veicoli ferroviari deragliati dalla propria sede;g) sono altresì compresi i danni causati agli enti assicurati per ordine delle Autorità e quelli prodotti

dall’assicurato purché resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocatidagli eventi coperti.

Fumo, gas e vapori• fumo, gas e vapori, che si siano sviluppati a seguito di eventi, indennizzabili ai sensi di polizza,

che abbiano direttamente colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri daesse;

• fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzionedi calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti enti siano collegati mediante adeguatecondutture ad appropriati camini.

Estensioni

Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicatinella scheda di polizza e nell’art. 53 “Limiti di indennizzo per l’assicurazione incendio”.

Art. 18 – Spese di demolizione e sgombero dei resid uati del sinistroL’assicurazione è estesa alle spese necessarie ed effettivamente sostenute per demolire, sgomberaree trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresiquelli eventualmente classificati come tossici o nocivi, nonché per ricollocare il contenuto nondanneggiato.

Art. 19 – Eventi socio-politiciLa società risponde dei danni materiali e diretti indennizzabili ai sensi dell’art. 17 “Oggettodell’assicurazione” derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo esabotaggio, con esclusione dei danni da deturpamento o imbratta mento, dei danni conseguentia furto e rapina e dei danni subiti dai cristalli e dalle tende parasole.Relativamente ai danni conseguenti a terrorismo, so no altresì esclusi quelli causati dasostanze chimiche e biologiche, nonché quelli conse guenti a qualsiasi forma dicontaminazione derivante da radioattività o radiazi one ionizzante che possa essere

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Assicurazione Incendio 13 / 59

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determinata da materiale nucleare .

Art. 20 – Rischio locativoLa società, nei casi di responsabilità dell’assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 delcodice civile, risponde, secondo le norme di polizza e con le norme di liquidazione da esse previste,dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ailocali tenuti in locazione dall’assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.129 “Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero)”, qualora la somma assicurata aquesto titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 21 – Spese di ricostruzione di cose particolar iNel caso di sinistro indennizzabile ai sensi dell’art. 17 “Oggetto dell’assicurazione” la societàrimborserà il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle coseparticolari distrutte o danneggiate, nei limiti della somma assicurata e con l’esclusione di qualsiasidanno indiretto e di ogni valore artistico, scientifico o affettivo.L’indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il terminedi 12 mesi dal sinistro.

Art. 22 – Merci presso terzi, fiere, mostre ed espo sizioniLe garanzie di cui all’art. 17 “Oggetto dell’assicurazione” sono operanti anche se le merci, leattrezzature e le apparecchiature elettroniche garantite con la presente polizza si trovanotemporaneamente presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni in qualunque località entro i confinid’Italia, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, della Confederazione Elvetica e deglialtri Stati membri dell’Unione Europea (EU).La presente estensione è operante purché i suddetti enti siano ricoverati sottotetto a fabbricatiinteramente costruiti e coperti in materiali incombustibili, aventi le caratteristiche costruttive indicate inPolizza.

Art. 23 – Indennità aggiuntiva per riduzione di att ivitàIn caso di sinistro indennizzabile, la società corrisponderà all’assicurato un’ulteriore somma qualerisarcimento supplementare per riduzione di attività. La presente prestazione speciale non èoperante per la partita Ricorso terzi.

Art. 24 – Aumento delle somme assicurate per il per iodo natalizioLimitatamente al periodo dal 30/10 al 10/1 dell’anno successivo, la partita Contenuto si intenderàautomaticamente aumentata del 10%, senza necessità di corrispondere alcun sovrappremio.

Art. 25 – Coesistenza di merciÈ tollerata l’esistenza di merci appartenenti ad una categoria di rischio più elevata di quella dichiaratain polizza per un valore non superiore al 15% della somma assicurata.In caso di sinistro, tale valore costituirà, per dette merci, il limite massimo di indennizzo.

Art. 26 – Trasloco enti assicuratiIn caso di trasloco degli enti assicurati, la garanzia è operante durante il trasloco, sia nell’ubicazionedichiarata che in quella nuova, per dieci giorni successivi alla data di comunicazione di cambiodomicilio. Fermo restando quanto disposto dall’art. 2 “Dichiarazioni relative alle circostanze delrischio”, trascorso il periodo sopra indicato, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nellanuova ubicazione.

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Art. 27 – Commercio ambulantela presente polizza assicura anche l’attività di commercio ambulante che l’assicurato dichiaraespressamente di esercitare e, pertanto, le garanzie prestate sulle cose assicurate alla partitacontenuto, si intendono operanti anche a bordo dell’automezzo col quale viene svolta l’attività:• in sosta e durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;• nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante, con l’esclusione dei danni di cui all’art.49

“Eventi atmosferici (opzione A)”;• all’interno dei locali costituenti relativo deposito se ed in quanto ne sia stata riportata

l’ubicazione nella scheda di polizza.

Art. 28 – Fenomeni elettriciLa società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da correnti,scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l’azione del fulmine ol’elettricità atmosferica.La società non risponde dei danni:• causati da usura o da manomissione;• verificatisi in occasione di montaggi e smontagg i non connessi a lavori di manutenzione

o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;• dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto de lla stipulazione della polizza nonché quelli dei

quali deve rispondere, per legge o contratto, il co struttore o il fornitore.Relativamente alle sole apparecchiature e component i elettroniche, sono altresì esclusi i costidi intervento e di sostituzione di componenti relat ivi a:• controlli di funzionalità;• manutenzione preventiva;• danni e disturbi alle componenti elettriche, ele ttroniche, elettromeccaniche, verificatisi

durante l’esercizio senza concorso di cause esterne .

Art. 29 – GeloLa società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da spargimento di acquaconseguente a rotture di condutture ed impianti, causati da gelo.Sono esclusi i danni:• da spargimento di acqua causato da rottura, anch e accidentale, di condutture ed impianti

installati all’esterno dei fabbricati o interrati;• da gelo ai locali sprovvisti di impianti di risc aldamento, oppure con impianto non in

funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sini stro.Se risulta assicurata la partita Fabbricato, la società, a seguito di danno risarcibile in base allapresente estensione di copertura, rimborsa anche le spese di demolizione e ripristinonecessariamente sostenute per la ricerca e l’eliminazione della rottura.

Art. 30 – Dolo dei dipendentiLa società corrisponderà l’indennizzo liquidabile ai sensi di polizza anche per i sinistri causati da dolodei dipendenti dell’assicurato e delle persone di cui lo stesso deve rispondere a norma di legge, conesclusione dei suoi familiari conviventi.

Art. 31 – Colpa graveLa società corrisponderà l’indennizzo liquidabile ai sensi di polizza anche per i sinistri causati da colpagrave dell’assicurato, dei suoi dipendenti e/o dei suoi familiari conviventi.

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Art. 32 – Valore a nuovo del FabbricatoPer la partita fabbricato è operante l’assicurazione del valore a nuovo, intendendosi per tale il costoper l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il solo valore dell’area.Si conviene pertanto che, in caso di sinistro, l’ammontare del danno deve essere determinato in basea quanto previsto daII’art. 127 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, senzatuttavia l’appIicazione del deprezzamento di cui al suddetto articolo, ma col massimo del doppio delsuo valore allo stato d‘uso stimato al momento del sinistro ai sensi del richiamato art. 127 “Valoredelle cose assicurate e determinazione del danno”.Agli effetti delI’art. 129 “Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero)”, il valore dellapartita fabbricato è quello “a nuovo” sopra descritto.La società corrisponderà l’intero indennizzo, purch é l’assicurato proceda alla riparazione oricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o i n altra località, entro due anni dall’atto diliquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.Nel caso in cui la ricostruzione e/o riparazione no n venisse effettuata entro il terminesopraindicato, I’indennizzo sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro.

Art. 33 – Valore a nuovo per macchinari, attrezzatu re, arredamentoPer macchinari, attrezzature e arredamento e operante I‘assicurazione del valore a nuovo,intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove oppure equivalenti perrendimento economico. Si conviene pertanto che, in caso di sinistro, l’ammontare del danno deveessere determinato in base a quanto previsto dall’art. 127 “Valore delle cose assicurate edeterminazione del danno”, senza tuttavia I’applicazione del deprezzamento di cui al suddetto articolo,ma col massimo del doppio del valore allo stato d’uso stimato al momento del sinistro ai sensi delrichiamato art. 127 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.Agli effetti dell’art. 129 “Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero)”, il valore dellapartita macchinari, attrezzature e arredamento è quello “a nuovo” sopra descritto.Per gli oggetti pregiati si stima il valore commerciale.Per i beni fuori uso o in condizioni dì inservibilità deve essere stimato il valore allo stato d’uso.L’assicurato acquista il diritto alI’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo e/o riparazione deglienti danneggiati nello stesso luogo o in altra località, entro l’anno dall’atto di liquidazione amichevole odal verbale definitivo di perizia.Nel caso in cui il rimpiazzo e/o la riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato,I’indennizzo sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro.

Art. 34 – Valore a nuovo dei CristalliPer la partita Cristalli è operante l’assicurazione del “valore a nuovo”, intendendosi per tale il costo dirimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione.Agli effetti dell’art. 129 “Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero)”, il valore dellapartita Cristalli è quello a nuovo sopra descritto.

Art. 35 – Anticipazione sugli indennizziL’assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto parial 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, acondizione che non siano sorte contestazioni sull’i ndennizzabilità del sinistro stesso e chel’indennizzo complessivo sia preventivabile in un i mporto non inferiore a 50.000,00 euro.L’obbligazione della società verrà in essere dopo 9 0 giorni dalla data di denuncia del sinistro esempre che siano trascorsi almeno 30 giorni. dalla richiesta di anticipo. Nel caso in cuil’assicurazione sia stipulata in base al valore a n uovo, la determinazione dell’acconto di cuisopra dovrà essere effettuata come se tale condizio ne non esistesse.

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Art. 36 – Buona FedeL’omissione della dichiarazione da parte dell’assicurato di una circostanza eventualmente aggravanteil rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presentepolizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre chetali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avven ute in buona fede, con l’intesa chel’assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla s ocietà il maggior premio proporzionale almaggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal m omento in cui la circostanza aggravante siè verificata.

Art. 37 – Deroga alla proporzionaleSi conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all’applicazione della regolaproporzionale di cui all’art. 129 “Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero)”,qualora la somma assicurata alla corrispondente partita risultasse insufficiente in misura nonsuperiore al 20%.Quanto disposto dall’art. 129 “Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero)” rimarràoperativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo restando che il risarcimento non potràsuperare in nessun caso le somme assicurate.Per la partita Fabbricato, il valore stimato è quello di ricostruzione determinato con i criteri di cui all’art.32 “Valore a nuovo del fabbricato”.Per la partita Contenuto il valore stimato è quello di rimpiazzo determinato con i criteri di cui all’art. 33“Valore a nuovo per macchinari, attrezzature, arredamento”.Per la partita Cristalli, il valore stimato è quello di rimpiazzo determinato con i criteri di cui all’art. 34“Valore a nuovo dei cristalli”.

Art. 38 – Merci al prezzo di venditaSe, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultano danneggiate merci vendute inattesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle conequivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le speserisparmiate con la mancata consegna.L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle sc ritture stabilite dalla normativa vigente.

Art. 39 – Rimborso onorari dei PeritiLa società rimborserà, nell’ambito della somma assicurata alle rispettive partite in caso di dannorisarcibile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza del Perito che l’assicurato avràscelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quotaparte di spese e onorari a carico dell’assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/oricostruzione seguenti ai sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ognialtro elemento che l’assicurato sia tenuto a produrre.

Art. 40 – Rinuncia alla rivalsaLa società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa (art. 1916 del codice civile) acondizione che l’assicurato ne faccia richiesta scritta, prima della liquidazione del danno, rinunciandoespressamente lui stesso ad esercitare il suo diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili.La società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti della partecontraente responsabile a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile.

Art. 41 – Beni in leasingL’assicurazione copre i danni materiali e diretti indennizzabili ai sensi di polizza, cagionati amacchinario ed attrezzature oggetto di contratti di leasing. Ciò a condizione che tali beni non siano già

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coperti da apposita assicurazione.

Art. 42 – Lavorazioni complementari all’attivitàLa società corrisponderà l’indennizzo liquidabile ai sensi di polizza anche se risulti, nei localidell’esercizio, l’esistenza di piccolo laboratorio ove si effettuano lavorazioni complementari all’attivitàdescritta in polizza, sempre che la superficie occupata dal suddetto laboratorio non superi un terzodell’intera superficie dei locali dell’esercizio.

Art. 43 – Operazioni accessorieSono comprese, se non esplicitamente escluse, tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmenteattinenti e necessarie all’attività esercitata e descritta nella scheda di polizza, nonché le operazioninecessarie di riparazione o adattamento delle merci.

Garanzie aggiuntive

Se risultano assicurate le corrispondenti partite e pagati i relativi premi , sono operanti leseguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di polizza enell’art. 53 “Limiti di indennizzo per l’assicurazione incendio”.

Art. 44 – CristalliLa garanzia è estesa ai danni materiali causati dalla rottura dei cristalli esistenti nei fabbricati ove èsvolta l’attività assicurata.Le scheggiature, le rigature e i guasti alle insegn e non costituiscono rotture indennizzabili atermini di polizza.In ogni caso la garanzia non è operante per i danni :• avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti

del fabbricato, restauro dei locali e/o del fabbrica to di cui i vetri sono parte, operazioni ditrasloco;

• rimozione del mobilio o degli infissi e delle la stre, lavori sulle lastre o relativi supporti,sostegni, cornici, riparazioni e/o lavori estranei all’attività dell’assicurato, svolti nei localidove esistono le lastre garantite;

• determinati da vizio di costruzione o difetto d’ installazione degli oggetti assicurati;• alle lastre aventi speciale valore artistico od affettivo, alle vetrerie e cristallerie portatili,

ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.

Art. 45 – Merci in refrigerazioneLa società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dalle merci in refrigerazione, poste in cellefrigorifere, banchi e/o armadi frigoriferi, a causa di:a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;b) fuoriuscita del fluido frigorigeno.La garanzia si intende operante per gli eventi conseguenti:1) ad incendio, fulmine, scoppio, caduta aerei e agli altri eventi indennizzabili ai sensi

dell’Assicurazione Incendio e altre garanzie;2) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di

controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione odistribuzione dell’energia elettrica.

La garanzia si intende operante anche qualora gli eventi previsti ai punti 1) e 2) di cui sopra sianocausati da persone (dipendenti o non dell’assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi,sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli

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di terrorismo e sabotaggio (ferme le esclusioni di cui all’art. 19 “Eventi soci o-politici”).

Art. 46 – Maggiori speseLa società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale oparziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specificapartita, le spese straordinarie documentate, purchè necessariamente sostenute, per il proseguimentodell’attività.La garanzia si intende prestata per il tempo strett amente necessario per la riparazione o ilrimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e, com unque, limitata alle maggiori spesesostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui s i è verificato il sinistro.La società non indennizza le maggiori spese consegu enti a prolungamento ed estensionedell’inattività causati da:• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Au torità;• difficoltà di reperimento delle merci o delle ma cchine/impianti imputabili a causa di forza

maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri natu rali, scioperi che impediscano orallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’art. 129 “Assicurazione parziale (validasolo per la forma a valore intero)”.

Art. 47 – Ricorso terziLa società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto,delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmenteresponsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistroindennizzabile a termini di polizza, esclusi i sinistri di cui all’art. 51 “Acqua condott a, rigurgito espese di ricerca e riparazione (opzione B)”.L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzodi beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito esino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.L’assicurazione non comprende i danni:1) a cose che l’assicurato abbia in consegna o cus todia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i

veicoli dei dipendenti dell’assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovveroin sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, no nché le cose sugli stessi mezzitrasportate;

2) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.Non sono comunque considerati terzi:• il coniuge e, se con lui conviventi, i genitori, i figli dell’assicurato nonché ogni altro

parente e/o affine;• quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a

responsabilità illimitata, l’Amministratore e le pe rsone che si trovino con loro nei rapportidi cui al precedente alinea;

• le società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una persona fisica, sianoqualificabili come controllanti, controllate o coll egate ai sensi dell’articolo 2359 delcodice civile nel testo di cui alla Legge n° 216 de l 7 giugno 1974, nonché gliamministratori delle medesime.

L’assicurato deve immediatamente informare la socie tà delle procedure civili o penalipromosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avràfacoltà di assumere la direzione della causa e la d ifesa dell’assicurato. L’assicurato deveastenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza ilconsenso della società.

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Quanto alle spese giudiziali, si applica l’articolo 1917 del codice civile.

Art. 48 – Indennità giornaliera per interruzione to tale di attivitàIn caso di sinistro indennizzabile che comporti la chiusura totale dell’attività indicata in Polizza, lasocietà corrisponderà all’assicurato l’indennità giornaliera pattuita, con specifica partita, per ognigiorno di chiusura, a partire dal secondo giorno e per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi perogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

Art. 49 – Eventi atmosferici (opzione A)La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragani, bufere,tempeste, trombe d’aria, vento e cose da essi trascinate, grandine, quando la violenza checaratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti nella zona circostante il fabbricatoassicurato. I danni da bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato assicurato sonocompresi solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce olesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza dei fenomeni atmosfericisopraindicati. Sono altresì compresi i danni derivanti da crollo o sfondamento del tetto provocatodall’azione immediata e diretta della neve.La società non risponde dei danni causati da:• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specc hi d’acqua naturali o artificiali;• mareggiata e penetrazione di acqua marina;• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqu a, rottura o rigurgito dei sistemi di

scarico;• cedimento, franamento o smottamento del terreno;• gelo, valanghe e slavine o spostamenti d’aria da queste provocati; ancorché verificatisi a

seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.La società non risponde dei danni subiti da:• enti mobili posti all’aperto;• fabbricati o tettoie (e quanto in essi contenuto ), aperti da uno o più lati o incompleti nei

serramenti;• pannelli solari, recinti, cancelli e tende paras ole;• cristalli, serramenti, vetrate, lucernari in gen ere, lastre in cemento amianto e manufatti in

materia plastica, se provocati dalla grandine.La società non risponde dei danni causati da umidit à e stillicidio .

Art. 50 – Atti vandalici e dolosi (opzione A)La società indennizza i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosidi terzi, compresi i danni conseguenti a furto e rapina e quelli causati da ordigni esplosivi, conesclusione dei danni da deturpamento o imbrattament o, e dei danni subiti da cristalli e tendeparasole .

Art. 51 – Acqua condotta, rigurgito e spese di rice rca e riparazione (opzione B)La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita d’acqua condotta aseguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento posti alservizio del fabbricato.Sono altresì compresi i danni causati da rigurgito e/o traboccamento di fognature.La garanzia non comprende i danni derivanti da gelo , da umidità, da stillicidio.Se risulta assicurata la partita fabbricato, la società, a seguito di danno risarcibile in base allapresente estensione di copertura, rimborsa anche le spese di demolizione e ripristinonecessariamente sostenute per la ricerca e l’eliminazione della rottura.

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Esclusioni

Art. 52 – EsclusioniSono esclusi i danni:a) verificatisi in occasione di atti di guerra, dic hiarata o non, guerra civile, di insurrezione, dioccupazione militare, di invasione e simili, salvo che l’assicurato provi che il sinistro non ebbealcun rapporto con tali eventi;b) verificatisi in occasione di esplosione o di ema nazione di calore o di radiazioni provenientida trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure i n occasione di radiazioni provocatedall’accelerazione artificiale di particelle atomic he, salvo che l’assicurato provi che il sinistronon ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono altre sì esclusi eventuali danni, perdite, costi ospese – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da,o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva,indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomi tante o meno, che possa aver contribuitoa provocare il sinistro;c) causati con dolo dell’assicurato o dei familiari conviventi;d) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulc aniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per iquali è prestata l’assicurazione;f) da semplici bruciature non accompagnate da svilu ppo di fiamma, salvo quanto previstodall’art. 28 “Fenomeni elettrici”;g) indiretti, quali cambiamento di costruzione o qu alsiasi altro danno che non riguardi lamaterialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste dall’art. 23 “Indennitàaggiuntiva per riduzione attività” e, se operanti l e relative Condizioni Aggiuntive, dall’art. 46“Maggiori spese” e dall’art. 48 “Indennità giornali era per interruzione totale di attività”;h) a dati software, in particolare qualsiasi modifi ca penalizzante di dati, software o programmiper computer, a seguito di cancellazione, manipolaz ione o sconvolgimento della strutturaoriginaria e conseguenti danni da interruzione di e sercizio. Tali danni a dati o software sonoinvece coperti se causati direttamente da danno mat eriale intrinseco coperto dalla polizza.Sono altresì esclusi i danni causati da malfunziona mento, indisponibilità, impossibilità diusare o accedere a dati, software, programmi per co mputer ed i conseguenti danni dainterruzione di esercizio;i) verificatisi in occasione di tumulti popolari, s cioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o disabotaggio, atti vandalici o dolosi, salvo quanto p revisto dall’art. 19 “Eventi socio-politici” e,se operante la relativa garanzia, dall’art. 50 “Att i vandalici e dolosi (opzione A)”;j) materiali e diretti a linee aeree di trasmission e e distribuzione di energia elettrica, telefonia,segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni aud io o visuali, incluse le relative struttureportanti, posizionate a distanza superiore a 250 m. dagli enti assicurati, e dei conseguentidanni indiretti (inclusi i costi supplementari) per interruzione di attività di terzi (utenti).

Limiti di indennizzo per l’assicurazione incendio

Art. 53 – Limiti di indennizzo per l’assicurazione incendioL’indennizzo di evento risarcibile per l’assicurazione incendio verrà definito tenendo conto dei limiti,franchigie e/o scoperti riportati nella tabella che segue.Qualora, a seguito di unico evento risarcibile, concorrano prestazioni contrattuali che prevedano piùfranchigie, si applicherà la franchigia più elevata prevista dalle prestazioni interessate.

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GARANZIA SCOPERTO/FRANCHIGIAPER OGNI SINISTRO

LIMITE DI INDENNIZZO (*)

Art. 18 “Spese di demolizione esgombero dei residuati del sinistro” =

20% DELL’AMMONTAREDELL’INDENNIZZO LIQUIDABILE

Art. 21 “Spese di ricostruzione dicose particolari” =

10% DELLA SOMMA ASSICURATAALLA PARTITA CONTENUTO CONIL MASSIMO DI € 2.000,00

PER SINISTROArt. 23 “Indennità aggiuntiva per

riduzione di attività” =15% DELL’AMMONTARE

DELL’INDENNIZZO LIQUIDABILEArt. 22 “Merci presso terzi, fiere,

mostre ed esposizioni” =10% DEL CAPITA LE

ASSICURATOALLA PARTITA CONTENUTO

Art. 19 “Eventi socio-politici” SCOPERTO DEL 10% CONIL MINIMO DI € 250,00 =

Art. 49 “Eventi atmosferici” SCOPERTO DEL 10% CONIL MINIMO DI € 250,00 =

Art. 50 “Atti vandalici e dolosi” SCOPERTO DEL 10% CONIL MINIMO DI € 250,00 =

Art. 51 “Acqua condotta, rigurgito espese di ricerca e riparazione”

SCOPERTO DEL 10% CONIL MINIMO DI € 200,00

€ 2.000,00 PER SINISTRO E ANNOASSICURATIVO PER LA

GARANZIA SPESE DI RICERCA ERIPARAZIONE GUASTI DA ACQUA

CONDOTTAArt 47. “Ricorso terzi”

=

10% DEL MASSIMALEASSICURATO RELATIVA MENTE

A DANNI A TERZI PERINTERRUZIONI O SOSPENSIONEDI ATTIVITÀ O UTILIZZO DI BENI

Art. 45 “Merci in refrigerazione” SCOPERTO DEL 10% CONIL MINIMO DI € 200,00

€ 6.000,00 PER SINISTROE ANNO ASSICURATIVO

Art. 44 “Cristalli” PER LE SOLE INSEGNE ALNEON SCOPERTO DEL 5%CON IL MINIMO DI € 100,00

€ 2.000,00 PER LASTRA

Art 28 “Fenomeni elettrici” SCOPERTO 10% CON ILMINIMO DI € 250,00 =

Art. 29 “Gelo” SCOPERTO 10% CON ILMINIMO DI € 250,00

€ 5.000,00 PER SINISTROE PER ANNO ASSICURATIVO

Art. 39 “Rimborso onorari dei periti”=

5% DELL’AMMONTAREDELL’INDENNIZZO CON

IL MASSIMO DI € 5.000,00

BENI ASSICURATI SCOPERTO PER OGNISINISTRO

LIMITE DI INDENNIZZO (*)

QUADRI ED OGGETTI D’ARTE ,STATUE DI VA LORE ARTISTICO ,

ARAZZI, TA PPETI=

€ 2.600,00PER SINGOLO OGGETTO

CARTE VALORI, TITOLI DICREDITO, RACCOLTE ECOLLEZIONI DENARO

=20% DELLA SOMMA ASSICURATA

PER IL CONTENUTO CONIL MASSIMO DI € 2.100,00

(*) Quando non indicato, per limite di indennizzo s’intende la somma o il massimale assicurati

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ASSICURAZIONE FURTO

Art. 54 – Oggetto dell’assicurazioneL’assicurazione è prestata per i beni indicati sulla scheda di polizza e opera sino alla concorrenzadelle somme assicurate scelte dal contraente e indicate sulla medesima scheda.La società pertanto, sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie e/oscoperti indicati nella scheda di polizza e nell’ar t. 79 “Limiti di indennizzo per l’assicurazionefurto” , fermo restando quanto previsto all’art. 55 “Condizi oni di operatività”, indennizza i dannimateriali e diretti ai beni assicurati causati da:FurtoFurto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o

di arnesi simili;b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante

impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, lasocietà è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modisopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto iguasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.Rapina ed estorsioneRapina ed estorsione, a condizione che le stesse siano avvenute nei locali contenenti le coseassicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevatedall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 55 – Condizioni di operatività della garanziaL’assicurazione è prestata alle condizioni di seguito riportate:a) Locali contenenti le cose assicurate

I locali ove viene svolta l’attività descritta in p olizza siano tra loro comunicanti, abbianopareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cott o, calcestruzzo, vetrocemento armato,vetro stratificato, cemento armato o no, e facciano parte di un fabbricato avente linea digronda del tetto situata in linea verticale ad alte zza non inferiore a 4 metri dal suolo o dasuperfici acquee o da ripiani accessibili e pratica bili per via ordinaria dall’esterno,oppure con linea di gronda posta ad altezza inferio re purché il tetto sia costruito incemento armato o laterizio armato senza lucernari o in vetrocemento armato totalmentefisso;

b) Mezzi di chiusura dei localiOgni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metridal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessi bili e praticabili per via ordinaria, siadifesa, per tutta la sua estensione, da robusti ser ramenti in legno, materia plastica rigida,vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso o chiuso con serrature,lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclu sivamente dall’interno, oppure siaprotetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate nel muro.Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni nonconsentano l’accesso ai locali contenenti le cose a ssicurate senza effrazione dellerelative strutture.Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti qua ndo, per qualsiasi motivo, nonesistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati;

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c) Impianto di allarme antifurtoQualora venga indicata in polizza l’esistenza di un impianto di allarme antifurto rispondente allecaratteristiche di cui alla definizione di polizza, l’assicurazione è prestata alla condizione,essenziale per l’efficacia del contratto, che detto impianto sia messo in funzione ogniqualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Estensioni

Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicatinella scheda di polizza e nell’art. 79 “Limiti di indennizzo per l’assicurazione furto”.

Art. 56 – Coesistenza di merciÈ tollerata l’esistenza di merci appartenenti ad una categoria di rischio più elevata di quella dichiaratain polizza per un valore non superiore al 15% della somma assicurata.In caso di sinistro, tale valore costituirà, per dette merci, il limite massimo di indennizzo.

Art. 57 – Guasti cagionati dai ladriL’assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentatie indennizzabili ai sensi di polizza, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le coseassicurate e agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, ivicomprese casseforti, camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte eimpianto d’allarme.

Art. 58 – Scippo, rapina, estorsione e furto con de strezza all’esterno dei locali contenenti lecose assicurateL’assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti derivanti da scippo, rapina, estorsione e furto condestrezza di denaro e titoli di credito durante il loro trasporto effettuato dall’assicurato, dai suoifamiliari conviventi o dai suoi dipendenti, fra i locali contenenti le cose assicurate, le banche e ildomicilio dell’assicurato.

Art. 59 – Furto in occasione di infortunio o maloreL’assicurazione è estesa alla sottrazione di denaro e titoli di credito avvenuta in occasione diinfortunio o improvviso malore dell’assicurato, dei familiari con lui conviventi o dei suoi dipendenti,durante il trasporto fra i locali contenenti le cose assicurate, le banche e il domicilio dell’assicurato.

Art. 60 – Furto commesso con spaccata di vetrineL’assicurazione è estesa ai furti commessi:a) attraverso luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;b) con rottura di vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio.

Art. 61 – Furto durante la chiusura diurna e serale con esposizioneL’assicurazione è estesa ai furti commessi violando le difese esterne dei locali nei quali sonocontenute le cose assicurate, durante i periodi di chiusura diurna e serale fra le ore 8.00 e le ore24.00 e non oltre, quando gli accessi e le aperture – purché efficacemente chiusi – rimangono protettida solo vetro fisso.

Art. 62 – Furto commesso dai dipendenti dell’assicu ratoA parziale deroga dell’art. 78 “Esclusioni” punto b), la società presta la garanzia contro i furti avvenutinei modi previsti dall’art. 54 “Oggetto dell’assicurazione” alla voce “furto” anche nel caso in cui l’autore

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del furto sia un dipendente dell’assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:a) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei

particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, così come la sorveglianza interna deilocali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendenteadempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.

Art. 63 – Beni in LeasingL’assicurazione copre i danni materiali e diretti indennizzabili ai sensi di polizza, cagionati amacchinario ed attrezzature oggetto di contratti di leasing. Ciò a condizione che tali beni non siano giàcoperti da apposita assicurazione.

Art. 64 – Partecipazione a fiere, mostre ed esposiz ioniLa garanzia di cui all’art. 54 “Oggetto dell’assicurazione” alla voce “furto” è operante anche se lemerci, le attrezzature e le apparecchiature elettroniche garantite con la presente polizza si trovinotemporaneamente presso fiere, mostre ed esposizioni in qualunque località, entro i confini d’Italia,della Repubblica di San Marino, della Città del Vat icano, della Confederazione Elvetica e deglialtri stati membri dell’Unione Europea (EU).La presente estensione è operante purché i suddetti enti siano ricoverati sottotetto a fabbricatiaventi caratteristiche costruttive e mezzi di prote zione e chiusura conformi al disposto dell’art.55 “Condizioni di operatività della garanzia” punti a) e b).

Art. 65 – Rifacimento di archivi, documenti e regis triLa società risponde del costo delle operazioni manuali e meccaniche (compresi i bolli, i diritti e lespese necessarie di trasporto) per il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm,foto-color e, in genere, di qualsiasi supporto contenente dati nel caso che tali beni vengano sottratti odanneggiati da uno o più degli eventi indennizzabili.L’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro iltermine di dodici mesi dal sinistro, escluso il ris arcimento di qualsiasi danno indiretto e diogni valore artistico, scientifico o affettivo.

Art. 66 – Rimborso onorari dei PeritiLa società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà le spese e gli onorari dicompetenza dei Periti che il contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delleCondizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del contraente aseguito di nomina del terzo Perito.Sono inoltre compresi gli oneri sopportati dall’assicurato per produrre prove, informazioni e ogni altroelemento che l’assicurato sia tenuto a fornire.

Art. 67 – Aumento delle somme assicurate per il per iodo natalizioLimitatamente al periodo dal 30/10 al 10/1 dell’anno successivo, la partita Contenuto si intenderàautomaticamente aumentata del 10%, senza necessità di corrispondere alcun sovrappremio.

Art. 68 – Indennità aggiuntivaIn caso di sinistro indennizzabile, la società corrisponderà all’assicurato un’ulteriore somma, qualerisarcimento supplementare per riduzione di attività, fermo il limite della somma assicurata.

Art. 69 – Merci al prezzo di venditaSe, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultano danneggiate merci vendute inattesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con

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equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le speserisparmiate con la mancata consegna.L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

Art. 70 – Valore a nuovo per Arredamento, Macchinar io e attrezzaturaPer Arredamento, Macchinario e attrezzatura è operante l’assicurazione del valore a nuovo,intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove oppure equivalenti perrendimento economico. Si conviene pertanto che, in caso di sinistro, l’ammontare del danno debbaessere determinato in base a quanto previsto dall’art. 137 “Determinazione dell’ammontare deldanno”, senza tuttavia l’applicazione del deprezzamento di cui al suddetto articolo, ma col massimodel doppio del valore allo stato d’uso, stimato al momento del sinistro, ai sensi del richiamatoart. 137 “Determinazione dell’ammontare del danno”.Per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pel licce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli oggetti diantiquariato, le sculture e simili oggetti d’arte, si stima il valore commerciale.Per i beni fuori uso o in condizioni di inservibili tà, deve essere stimato il valore allo statod’uso.L’assicurato acquista il diritto all’intero indenni zzo, purché proceda al rimpiazzo e/oriparazione degli enti danneggiati nello stesso luo go o in altra località, entro due anni dall’attodi liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.Nel caso in cui il rimpiazzo e/o la riparazione non venissero effettuati entro il termine sopraindicato,l’indennizzo sarà limitato al valore che le cose av evano al momento del sinistro.

Art. 71 – Anticipazione sugli indennizziL’assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto parial 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere corrisposto in base alle risultanze acquisite, acondizione che non siano sorte contestazioni sull’i ndennizzabilità del sinistro stesso e chel’indennizzo complessivo sia preventivabile in un i mporto non inferiore ad euro 50.000,00.L’obbligazione della società verrà in essere dopo 9 0 giorni dalla data di denuncia del sinistro,sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla r ichiesta dell’anticipo.

Art. 72 – Forma dell’assicurazioneL’assicurazione è prestata a Primo rischio, e cioè senza applicare alcuna riduzione proporzionale neicasi previsti dall’art. 1907 del Codice Civile.

Art. 73 – Sospensione dell’assicurazione per i loca li inoccupatiSe i locali contenenti le cose assicurate rimangono inoccupati per più di 35 giorni consecutivi (15giorni per titoli di credito, carte valori e denaro), l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore24.00 del trentacinquesimo giorno (quindicesimo gio rno per titoli di credito, carte valori edenaro).

Art. 74 – Riduzione delle somme assicurateIn caso di sinistro, la somma assicurata e i relati vi limiti di indennizzo si intendono ridotti, coneffetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo ugualea quello del danno rispettivamente indennizzabile a l netto di eventuali franchigie o scoperti,senza corrispondente restituzione di premio. Qualor a, a seguito del sinistro stesso, la societàdecidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto nongoduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

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Art. 75 – Reintegro delle somme assicurateSu richiesta dell’assicurato/contraente, la somma assicurata potrà essere reintegrata, previoconsenso della società, di un importo pari a quello ridotto in applicazione dell’art. 74 “Riduzione dellesomme assicurate”.Il contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con ilpagamento dell’indennizzo.L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà del la società di recedere dal contratto, ai sensidell’art. 9 “Recesso in caso di sinistro” delle Con dizioni Generali di Assicurazione.

Garanzie aggiuntive

Se risultano assicurate le corrispondenti partite e pagati i relativi premi , sono operanti leseguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di polizza enell’art. 79 “Limiti di indennizzo per l’assicurazione furto”.

Art. 76 – Valori e denaro in cassaforteL’assicurazione è estesa ai danni da furto e rapina dei valori e denaro riposti all’interno di cassafortesituata nei locali assicurati.In caso di rapina, la società corrisponderà all’ass icurato l’80% dell’importo indennizzabile atermini di polizza, restando il rimanente 20% a car ico dell’assicurato stesso.Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinatoai sensi dell’art. 2 “Dichiarazioni relative alle c ircostanze del rischio” delle Condizioni Generalidi Assicurazione, senza tener conto della riduzione dell’indennizzo che verrà detrattosuccessivamente dall’importo così calcolato.

Art. 77 – Commercio ambulanteLa presente polizza assicura anche l’attività di commercio ambulante che l’assicurato dichiaraespressamente di esercitare e, pertanto, le garanzie prestate sulle cose assicurate alla partitacontenuto, si intendono operanti anche per il contenuto dell’automezzo col quale viene svolta l’attività,purchè chiuso a chiave e sempre che il fatto venga perpetrato mediante effrazione dell’automezzo:• in eventuali soste verso il luogo di vendita e viceversa;• nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante;• all’interno dei locali costituenti relativo deposito se ed in quanto ne sia stata riportata

l’ubicazione nella scheda di polizza.

Esclusioni

Art. 78 – EsclusioniSono esclusi dall’assicurazione i danni:a) verificatisi in occasione di incendi, esplosion i anche nucleari, scoppi, contaminazioni

radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, mar emoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,alluvioni, allagamenti e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile,invasione e simili, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra),terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insur rezione, esercizio di potere usurpato,scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, re quisizioni, distruzioni odanneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Au torità di fatto o di diritto, a menoche l’assicurato provi che il sinistro non abbia av uto alcun rapporto con tali eventi;

b) agevolati dall’assicurato con dolo o colpa grav e, nonché i danni commessi o agevolaticon dolo o colpa grave:• da persone che abitano con l’assicurato o presta no la loro attività nei locali

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contenenti le cose assicurate o locali con questi c omunicanti;• da persone del fatto delle quali l’assicurato de bba rispondere;• da persone legate all’assicurato o ai familiari conviventi da vincoli di parentela o

affinità che rientrino nella previsione dell’artico lo 649 del codice penale (n. 1, 2, 3),anche se non coabitanti;

c) causati alle cose assicurate da incendi, esplos ioni o scoppi provocati dall’autore delsinistro;

d) da rottura dei cristalli.

Limiti di indennizzo per l’assicurazione furto

Art. 79 – Limiti di indennizzo per l’assicurazione furtoL’indennizzo di evento risarcibile per l’assicurazione furto verrà definito tenendo conto dei limiti,franchigie e/o scoperti riportati nella tabella che segue.

GARANZIA SCOPERTO PER OGNI SINISTRO

LIMITE DI INDENNIZZO (*)

Art. 57 “Guasti cagionati dai ladri”=

20% DELLA SOMMA ASSICURATAPER IL CONTENUTO CON IL

MASSIMO DI € 2.100,00Art. 58 “Scippo, rapina, estorsione

e furto con destrezza all’esterno deilocali contenenti le cose assicurate”

=20% DELLA SOMMA ASSICURATA

PER IL CONTENUTO CON ILMASSIMO DI € 2.100,00

Art. 59 “Furto in occasione diinfortunio o malore” =

20% DELLA SOMMA ASSICURATAPER IL CONTENUTO CON IL

MASSIMO DI € 2.100,00Art. 68 “Indennità aggiuntiva”

=10% DELL’INDENNIZZOLIQUIDABILE A TERMINI

DI POLIZZAArt. 64 “Partecipazione a fiere,

mostre ed esposizioni” =20% DEL CAPITA LE

ASSICURATOALLA PARTITA CONTENUTO

Art. 65 “Rifacimento di archivi,documenti e registri” =

20% DELLA SOMMA ASSICURATAPER IL CONTENUTO CON IL

MASSIMO DI € 2.100,00Art. 66 “Rimborso onorari dei periti”

=5% DELL’AMMONTARE

DELL’INDENNIZZO CON ILMASSIMO DI € 5.000,00

Art. 76 “Valori e denaro incassaforte”

IN CASO DI RAPINA,SCOPERTO DEL 20% =

Art. 77 “Commercio ambulante” SCOPERTO DEL 20% 30% DEL CAPITA LEASSICURATO ALLA PARTITA

CONTENUTOArt. 135 “Veicoli ricoverati nei locali

o nell’area in uso all’assicurato”SCOPERTO DEL 20%

=Art. 136 “Scoperto impianto di

allarme antifurto”SCOPERTO DEL 20%

=

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BENI ASSICURATI SCOPERTO PER OGNISINISTRO

LIMITE DI INDENNIZZO (*)

CONTENUTO DEGLI EVENTUALILOCALI SEPARATI INDICATI

IN POLIZZA=

50% DEL CAPITA LEASSICURATO

ALLA PARTITA CONTENUTOQUADRI ED OGGETTI D’ARTE ,STATUE DI VA LORE ARTISTICO ,

ARAZZI, TA PPETI=

€ 2.600,00PER SINGOLO OGGETTO

CARTE VALORI, TITOLI DICREDITO, RACCOLTE ECOLLEZIONI DENARO

=20% DELLA SOMMA ASSICURATA

PER IL CONTENUTO CON ILMASSIMO DI € 2.100,00

(*) Quando non indicato, per limite di indennizzo s’intende la somma assicurata

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ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Art. 80 – Oggetto dell’assicurazioneLa società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, sino alla concorrenza della somma assicuratae con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di polizza e nell’art. 90 ”Limiti diindennizzo per l’assicurazione elettronica”, indennizza i danni materiali e diretti causati alle macchine,ad impianti e apparecchiature elettroniche (escluse le apparecchiature portatili), anche se di proprietàdi terzi, collaudate, installate e pronte per l’uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentalenon espressamente escluso.

Art. 81 – Operatività della garanziaL’assicurazione è prestata alla condizione – essenz iale per l’efficacia del contratto – che glienti assicurati siano conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionaliin relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione;essi non devono mai essere adibiti a funzioni diver se da quelle per cui sono costruiti, nésottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegatiad impianti non in accordo alle specifiche richiest e dal costruttore.

Estensioni

Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicatinella scheda di polizza e nell’art. 90 ”Limiti di indennizzo per l’assicurazione elettronica”.

Art. 82 – Eventi socio-politiciLa società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di polizza,causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o disabotaggio.Relativamente ai danni conseguenti a terrorismo, so no comunque esclusi quelli causati dasostanze chimiche e biologiche, nonché quelli conse guenti a qualsiasi forma dicontaminazione derivante da radioattività o radiazi one ionizzante che possa esseredeterminata da materiale nucleare.

Art. 83 – Colpa graveLa società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali èprestata la garanzia, anche se determinati da colpa grave dell’assicurato o del contraente e dellepersone di cui deve rispondere a norma di legge; se l’assicurato o il contraente è una personagiuridica, la società risponde dei danni materiali e diretti determinati dai soci a responsabilità illimitatae dagli amministratori.

Art. 84 – Supporti datiLa società si obbliga a indennizzare le spese, in caso di sinistro indennizzabile a termini dell’art. 80“Oggetto dell’assicurazione”, necessariamente sostenute dall’assicurato per la sostituzione deisupporti dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati suisupporti stessi, riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri.

Art. 85 – Spese di demolizione e sgomberoLa società si obbliga a indennizzare le spese di demolizione, sgombero, trasporto e scarico, al piùvicino luogo di raccolta, dei residuati del sinistro indennizzabile a termini dell’art. 80 “Oggetto

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dell’assicurazione”.

Art. 86 – Maggiori costiLa società si obbliga a indennizzare le spese supplementari per la continuazione dell’attività, in casodi danno agli enti assicurati indennizzabile a termini di polizza, e costituite da:• spese di utilizzazione di un’altra macchina elettronica, in sostituzione di quella parzialmente o

totalmente danneggiata;• spese di personale per l’utilizzazione di detta macchina sostitutiva;• spese di trasporto della macchina;Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo a l momento in cui insorgono le maggiorispese assicurate .

Art. 87 – Indennità aggiuntivaIn caso di sinistro indennizzabile, la società corrisponderà all’assicurato un’ulteriore somma qualerisarcimento supplementare per riduzione di attività, fermo il limite della somma assicurata .

Art. 88 – Rimborso onorari dei PeritiLa società, nell’ambito della somma assicurata, in caso di sinistro indennizzabile, rimborserà le spesee gli onorari di competenza dei Periti che il contraente avrà scelto e nominato conformemente aldisposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico delcontraente a seguito di nomina del terzo Perito.Sono inoltre compresi gli oneri sopportati dall’assicurato per produrre prove, informazioni e ogni altroelemento che l’assicurato sia tenuto a fornire.

Esclusioni

Art. 89 – EsclusioniSono esclusi dall’assicurazione:a) i danni da deperimento, logoramento, corrosione , ossidazione che siano conseguenza

naturale dell’uso o funzionamento, anche se causati dagli effetti graduali degli agentiatmosferici;

b) i danni determinati da dolo dell’assicurato o d el contraente, dei soci a responsabilitàillimitata o degli amministratori;

c) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore oil locatore delle cose assicurate;

d) i danni puramente estetici tali da non comprome ttere la funzionalità degli apparecchiassicurati;

e) le spese direttamente o indirettamente risalent i o derivanti da: errata programmazione,errata perforazione, errata iscrizione, errato inse rimento, interruzione di corrente,cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati causatidall’azione di campi magnetici o da inattività degl i apparecchi;

f) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori dipulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti etrasferimenti e relative operazioni di carico e sca rico al di fuori dell’ubicazione indicata;

g) i danni per smarrimenti od ammanchi constatati in sede d’inventario;h) i danni dovuti all’inosservanza delle prescrizi oni per la manutenzione e l’esercizio

indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti a ssicurati;i) i danni indiretti, salvo quanto previsto dagli articoli 86 “Maggiori costi” e 87 “Indennità

aggiuntiva” Sono altresì esclusi i danni da interru zione di attività, perdita di profitti eritardo;

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j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di chiarata o non, guerra civile, sommosse(anche civili), invasione e simili, atti di forze n emiche straniere, insurrezione,ammutinamento, occupazione militare, tumulti popolar i, atti di terrorismo o disabotaggio, atti vandalici o dolosi, ribellioni, in surrezioni e in caso di ostilità diqualunque tipo, scioperi, occupazioni di fabbrica e d edifici in genere, sequestri oesercizio di potere usurpato, fatte salve le previs ioni dell’art. 82 “Eventi socio-politici” ela possibilità, per il contraente o l’assicurato, d i dimostrare che il sinistro non ebbe alcunrapporto con tali eventi;

k) i danni provocati da confisca, requisizione, na zionalizzazione, pignoramento, limitazione,detenzione, appropriazione, distruzione o danni all a proprietà per ordine di qualsiasigoverno di diritto o di fatto o per ordine di un’au torità pubblica locale;

l) i danni causati da terremoti, maremoti, eruzion i vulcaniche, inondazioni, alluvioni,allagamenti;

m) verificatisi in occasione di esplosione o di em anazione di calore o di radiazioniprovenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioniprovocate dall’accelerazione artificiale di partice lle atomiche, salvo che il contraente ol’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun r apporto con tali eventi;

n) direttamente o indirettamente connessi a qualsi asi tipo di virus informatico;o) salvo quanto previsto dall’art. 84 “Supporti da ti”, sono esclusi i danni a dati software, in

particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati , software o programmi per computer aseguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgi mento della struttura originaria econseguenti danni da interruzione di esercizio. Tal i danni a dati o software sono invececoperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza.Sono altresì esclusi i danni causati da malfunziona mento, indisponibilità, impossibilità diusare o accedere a dati, software, programmi per co mputer ed i conseguenti danni dainterruzione di esercizio;

p) di qualsiasi natura e comunque occasionati, dir ettamente o indirettamente, derivanti, sepure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra so stanza contenente, in qualunque forma omisura, asbesto;

q) i danni da contaminazione e inquinamento;r) i danni subiti da macchinario di età superiore ai 20 anni;s) i danni da eventi previsti per le garanzie Ince ndio, Furto e garanzie aggiuntive, se

risultino prestate le relative coperture .

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Limiti di indennizzo per l’assicurazione elettronic a

Art. 90 – Limiti di indennizzo per l’assicurazione elettronicaL’indennizzo di evento risarcibile per l’assicurazione elettronica verrà definito tenendo conto dei limiti,franchigie e/o scoperti riportati nella tabella che segue.

GARANZIA FRANCHIGIA PER OGNISINISTRO

LIMITE DI INDENNIZZO (*)

PER QUALSIASI DANNO € 100,00 =Art. 86 “Maggiori costi” Franchigia di 2 giorni € 2.600,00 PER SINISTRO E PER

ANNO ASSICURATIVOArt. 84 “Supporti dati” € 100,00 € 2.600,00 PER SINISTRO E PER

ANNO ASSICURATIVOArt. 82 “Eventi socio-politici” € 200,00 70% DELLA SOMMA ASSICURATAArt. 87 “Indennità aggiuntiva” = 10% DELL’INDENNIZZO

LIQUIDABILE A TERMINI DIPOLIZZA

Art. 88 “Rimborso onorari dei periti” = 5% DELL’AMMONTAREDELL’INDENNIZZO CON IL

MASSIMO DI € 5.000,00

(*) Quando non indicato, per limite d’indennizzo s’intende la somma assicurata

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Assicurazione Elettronica 33 / 59

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ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 91 – Oggetto dell’assicurazioneLa società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, fino a concorrenza del massimale convenuto, coni limiti, le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di polizza e nell’art. 111 “Limiti dirisarcimento per l’assicurazione responsabilità civ ile” di quanto questi sia tenuto a pagare, atitolo di risarcimento (capitale, interessi e spese):a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

1) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danniinvolontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti acose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali èstipulata l’assicurazione.L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato dalfatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavor o (R.C.O.)1) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno

1965 e dell’art. 13 del D. lgs. n° 38 del 23 febbra io 2000 per gli infortuni sofferti daiseguenti soggetti:• prestatori di lavoro dipendenti del contraente;• lavoratori parasubordinati del contraente;• lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30 del 14 febbraio 2003 (c.d. “Legge

Biagi”) e relativo D. lgs. di attuazione n° 276 del 10 settembre 2003 addetti alleattività per le quali è prestata l’assicurazione;

2) quale civilmente responsabile ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni nonrientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e del D. lgs. n° 38 del 23febbraio 2000 cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesionipersonali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente.

Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni dirivalsa esperite dalI’INPS ai sensi dell’art. 14 de lla Legge n° 222 del 12 giugno 1984.Rimangono comunque escluse le malattie professional i.

Art. 92 – Operatività della garanzia1) Esclusione dal novero dei terzi; Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con luiconvivente;

b) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio aresponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti dicui al punto a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno inoccasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloroche, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il dannoin conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferiscel’assicurazione.

2) Estensione territoriale;L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvenga no in tutti i Paesi Europei.L’assicurazione R.C.O. vale per i danni che avvengo no in tutto il mondo.L’assicurazione R.C.T. è tuttavia estesa a tutto il mondo, limitatamente ai viaggi pertrattative di affari ed alla partecipazioni a conve gni, fiere, mostre ed esposizioni.

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3) Validità della garanziaL’ assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicuratonel corso del periodo di validità dell’assicurazione, relative a comportamenti colposi posti inessere nello stesso periodo.

4) Validità della garanzia R.C.O.L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione c he, al momento del sinistro,l’assicurato sia in regola con gli obblighi assicur ativi di legge.

Art. 93 – Rischi assicuratiL’assicurazione R.C.T. comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche la responsabilitàcivile derivante all’assicurato:a) dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato nel quale si svolge l’attività descritta in polizza,

compresi gli impianti di servizio, ascensori, montacarichi ed antenne radiotelevisive. Sonocompresi i danni da fuoriuscita di acqua condotta, purché verificatisi a seguito di rotturaaccidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento. Sono altresì compresi i danni di cuil’assicurato debba rispondere in quota quale condomino;

b) dall’esistenza di impianti ed attrezzature interni ed esterni in genere, come, a titoloesemplificativo e non limitativo, scaffalature, biliardi, biliardini, giochi elettronici, juke box,vetrine, tavoli e tavolini, giochi per bimbi, antenne radio TV, insegne e cartelli pubblicitariovunque installati, parco-giochi, esclusi comunque automodelli per bambini mossi da motore;

c) dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi allestimento, il montaggio elo smontaggio degli stand, o dei banchi ed attrezzature complementari;

d) per fatti accidentali verificatisi in occasione di operazioni di prelievo e rifornimento delle merci.Sono compresi i danni derivanti dall’uso di velocipedi e di ciclofurgoni non azionatì da motore;

e) per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzionedelle anzidette operazioni;

f) per danni provocati durante la consegna delle cose vendute a dornicilio, compresi i danni ailocali ove si esegue la consegna ed alle cose ivi trovantisi;

g) per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validitàdell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originariodei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria e per i prodotti galenici diproduzione propria, venduti al dettaglio e consegnati direttamente all’acquirente stesso conpersonale proprio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;

h) dalla proprietà ed uso di macchinari, impianti nonché di veicoli non a motore e di imbarcazioni aremi;

i) dalla proprietà o possesso di cani da guardia, tenuti all’interno dei fabbricati nei quali si svolgel’attività e relative recinzioni;

j) dall’esistenza di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli; sono compresi i danni a veicolidi dipendenti e/o terzi parcheggiati;

k) dalla proprietà, detenzione e uso di armi, anche da fuoco, con la normale dotazione di esplosivi,solo nell’arnbito dell’esercizio indicato in polizza e sempre che siano state denunciateregolarmente alla Pubblica Autorità;

l) ai sensi dell’art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazionealla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od inusufrutto all’assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia valeanche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. è fatto salvo, in ogni caso, ildiritto di surrogazione della società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida acondizione che, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da un dipendentedell’assicurato munito di regolare patente d’abilit azione.

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L’assicurazione comprende altresì i danni:m) dovuti a spargimento di acqua e rigurgiti di fogne;n) derivanti dallo svolgimento di attività promozionali, anche di terzi, nell’ambito dell’esercizio

assicurato.L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fattodoloso di persone delle quali debba rispondere.

Estensioni

Sono comprese le seguenti ulteriori garanzie che integrano, ove necessario, le garanzie di polizza eprevalgono, se in contrasto, sulle esclusioni di cui all’art 110 “Esclusioni”.

Art. 94 – Infortuni dei dipendenti non soggetti all ’INAILL’assicurazione R.C. è valida, in deroga a quanto previsto dall’art. 92 “Operatività della garanzia”,anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato per gli infortuni, escluse le malattieprofessionali , subiti dai dipendenti per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione all’INAIL, purchél’infortunio non sia avvenuto durante la partecipazione dei dipendenti medesimi a lavori per la cuiesecuzione sia richiesta l’assicurazione obbligatoria di legge.

Art. 95 – Infortuni dei collaboratori non dipendent i e prestatori d’operaL’assicurazione R.C.T è valida, in deroga a quanto previsto dall’art. 92 “Operatività della garanzia”,anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato per la morte o per le lesioni personali gravi ogravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale, delle persone non dipendenti, cheabbiano un rapporto di collaborazione con l’assicurato nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 96 – Infortuni dei familiari coadiuvanti e dei soci dell’assicuratoAgli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i familiari coadiuvanti e i socidell’assicurato sono equiparati ai dipendenti.

Art. 97 – Infortuni del personale di ditte fornitri ci, clienti e di trasportoL’assicurazione R.C.T. è valida, in deroga a quanto previsto dall’art. 92 “Operatività della garanzia”,anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato per gli infortuni subiti dai titolari e daidipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possonopartecipare a lavori di carico e scarico. La garanzia è operante sempre che dall’evento derivino lamorte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dail’art. 583 deI codice penale,conseguenti ad atti costituenti reato colposo commessi dall’assicurato o da un suo dipendente del cuioperato debba rispondere a norma dell’art. 2049 del codice civile.

Art. 98 – Ricorso terzi da incendioL’assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da incendio di cosedell’assicurato e/o da lui detenute.Nei casi in cui la copertura sia prevista anche nell’ambito della garanzia Ricorso Terzidell’assicurazione Incendio, la presente garanzia viene prestata per l’eccedenza rispetto alla sommaivi prevista.

Art. 99 – Responsabilità civile per fatto dei famil iari coadiuvanti, dei dipendenti, deicollaboratori non dipendenti, e dei prestatori d’op eraIn ordine ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione R.C.T., quest’ultirna si intende estesa allaresponsabilità civile derivante all`assicurato per il fatto sia dei familiari coadiuvanti che dei dipendentidello stesso, nonché delle persone non dipendenfi che prestano collaborazioni occasionali.

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Art. 100 – Lavori di installazione e posa in opera presso terziCon riferimento all’attività svolta e indicata in polizza, si conviene che la garanzia vale altresi durantel’esecuzione, da parte dell’assicurafo o dei suoi dipendenli, dei lavori di installazione e posa in operapresso terzi, dei prodotti venduti dall’assicurato stesso nel proprio negozio.Per l’esecuzione di tali Iavori, Ia garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i Iavori e allecose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Art. 101 – Committenza lavori di manutenzione del f abbricatoL’assicurazione R.C.T è valida anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella suaqualita di committente dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato ove si svolgel`attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori emontacarichi. Se trattasi di fabbricato in condominio, tale estensione è limitata alla quota diresponsabilità facente capo all’assicurato, quale condomino.

Art. 102 – Tolleranza del numero di addetti per il periodo natalizioDal 30/10 al 10/01 dell’anno successivo e, senza necessità di darne comunicazione alla società, né dicorrispondere alcun sovrappremio, il numero degli addetti potrà superare quello indicato in polizza inmisura non superiore alle due unità.

Art. 103 – Responsabilità civile connessa alla sicu rezza sul posto di lavoro (D.lgs. n° 626 del 19settembre 1994)L’assicurazione comprende:a) la responsabilità civile personale dei dipendenti, inclusi i dirigenti, derivante dallo svolgimento

delle mansioni di responsabile, addetti o incaricati della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensidel D.lgs. n° 626 del 19 settembre 1994 e successiv e modificazioni e/o integrazioni, per danniinvolontariamente cagionati:• alle persone considerate “terzi” in base alle condizioni di polizza entro il limite del

massimale pattuito per la R.C.T.;• agli altri dipendenti dell’assicurato, limitatamente alle ipotesi di morte o di lesioni

personali gravi o gravissime, escluse le malattie p rofessionali), così come definitedall’articolo 583 del codice penale, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. ;

b) la responsabilità civile che, a qualunque titolo, ricada sull’assicurato per i danni cagionati daiconsulenti esterni ai quali l’assicurato stesso abbia affidato l’organizzazione del servizio diprevenzione e protezione, fermo restando il diritto di surrogazione della società di cui all’articolo1916 del codice civile nei confronti dei suddetti consulenti.

Restano comunque esclusi i danni di natura patrimon iale, intendendosi per tali quelli nonconseguenti a morte, lesioni personali o danneggiam enti a cose, nonché il pagamento dimulte, ammende e sanzioni in genere.

Art. 104 – Interruzione di esercizioL’assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a terminidell’assicurazione responsabilità civile.

Art. 105 – Responsabilità personale di tutti i dipe ndentiL’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’assicurato, perdanni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’assicurato stesso, nello svolgimento delle loromansioni.Agli effetti della presente estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendentidell’assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o

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gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale.

Art. 106 – Servizio di guardaroba nell’esercizio as sicuratoSe nell’esercizio assicurato esiste servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende i danniconseguenti a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell’esercizio da terzi econsegnate all’asicurato per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell’art. 1784 del codicecivile, ferma l’esclusione per i danni alle cose non conseg nate.

Art. 107 – Pluralità di assicuratiQualora la garanzia venga prestata per una pluralit à di assicurati, il massimale stabilito inpolizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unicoanche nel caso di corresponsabilità di più assicura ti tra loro.

Garanzie aggiuntive

Se risultano assicurate le corrispondenti partite e pagati i relativi premi , sono operanti leseguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di polizza enell’art. 111 “Limiti di risarcimento per l’assicurazione responsabilità civile”.Le seguenti garanzie integrano, ove necessario, le precedenti e prevalgono, se in contrasto, sulleesclusioni di cui all’art. 110 “Esclusioni”.

Art. 108 – Inquinamento accidentaleLa garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo,congiuntamente o disgiuntamente provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunquefuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Condizioni particolari

Operanti solamente se risultano espressamente richiamate nella scheda di polizza, con applicazionedei relativi sconti.

Art. 109 – Esclusione R.C.O. e danni subiti da coll aboratori e coadiuvantiQualora la presente Condizione particolare sia richiamata in polizza, l’assicurazione non è operanteper quanto previsto dagli artt.. 91 “Oggetto dell’assicurazione” al punto b) “Responsabilità civile versoprestatori di lavoro (R.C.O.), 94 “Infortuni dei dipendenti non soggetti all’INAIL”, 95 “Infortuni deicollaboratori non dipendenti e prestatori d’opera” e 96 “Infortuni dei familiari coadiuvanti e dei socidell’assicurato”.

Esclusioni

Art. 110 – EsclusioniL’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:a) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali,

artigianali, agricole o di servizio;b) a cose che l’assicurato detenga a qualsiasi tit olo, e a quelle trasportate, rimorchiate,

sollevate, caricate, scaricate o comunque movimenta te; alle cose trovantisi nell’ambito diesecuzione dei lavori; alle cose trasportate sui me zzi di trasporto sotto carico o scarico,ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazi oni;

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c) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli amotore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; daimpiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati dapersona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbiacompiuto il 16° anno di età;

d) da furto;e) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;f) alle opere o cose in costruzione e a quelle sul le quali si eseguono i lavori;g) cagionati da opere o installazioni in genere do po l’ultimazione dei lavori o, qualora si

tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenutidurante l’esecuzione dei lavori;

h) conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili in genere;i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad

assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni de l terreno, da qualsiasi causadeterminati;

j) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione sessuale o religiosa;k) provocati da persone non in rapporto di dipende nza con l’assicurato e della cui opera

questi si avvalga nell’esercizio della propria atti vità;l) derivanti dalle attività previste ai sensi del D.Lgs. n° 494 del 14 agosto 1996 e successive

modifiche e/o integrazioni;m) a cose altrui derivanti da incendio di cose del l’assicurato o da lui detenute;n) derivanti dalle attività previste ai sensi del D.lgs. n° 626 del 19 settembre 1994 e

successive modifiche e/o integrazioni;o) di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi d egli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del

codice civile;p) da fuoriuscita di acqua condotta e spargimento di acqua, dovuta a mancata o

intempestiva manutenzione.L’assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i dan ni:q) conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari,

atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi a ssimilabili a quelli suddetti, nonché gliincidenti dovuti a ordigni di guerra;

r) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo,naturali o provocati artificialmente (fissione e fu sione nucleare, isotopi radioattivi,macchine acceleratrici;

s) conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqu a o del suolo; ad interruzione,impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’ac qua, alterazioni o impoverimento difalde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile disfruttamento in genere;

t) alla salute, causati da tabacco, nonché qualsia si altro danno provocato, direttamente oindirettamente, da funghi, batteri, organismi genet icamente modificati e campielettromagnetici;

u) di qualsiasi natura e comunque occasionati, dir ettamente o indirettamente derivanti,seppure in parte, dall’asbesto o da una qualsiasi a ltra sostanza contenente in qualunqueforma o misura asbesto ;

v) derivanti da richieste di risarcimento, a segui to di malattia già manifestatasi o chepotrebbe manifestarsi, in relazione all’encefalopat ia spongiforme (TSE), come, a titoloesemplificativo, l’encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattiaCreutzfeldt-Jacob;

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w) derivanti da abuso di alcool e/o sotto l’influe nza di sostanze stupefacenti o psicotrope;x) a dati software, in particolare qualsiasi modif ica penalizzante di dati, software o

programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimentodella struttura originaria, ed i conseguenti danni d a interruzione di esercizio;

y) causati da malfunzionamento, indisponibilità, i mpossibilità di usare o accedere a dati,software o programmi per computer, ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;

z) derivanti, direttamente o indirettamente, da op erazioni di modificazione, test,acquisizione, produzione, trattamento, applicazione o qualsiasi tipo di utilizzo di quantocostituisca oggetto di trapianto, organi umani, sang ue, cellule, secrezioni di qualsiasitipo e relativi derivati, inclusi prodotti biosinte tici o meno a sostituire organi trapiantati,sangue o cellule;

aa) da detenzione o impiego di esplosivi.

Limiti di risarcimento per l’assicurazione responsa bilità civile

Art. 111 – Limiti di risarcimento per l’assicurazio ne responsabilità civileL’indennizzo di evento risarcibile per l’assicurazione responsabilità civile verrà definito tenendo contodei limiti, franchigie e/o scoperti riportati nella tabella che segue.

GARANZIA SCOPERTO O FRANCHIGIAPER OGNI SINISTRO

LIMITE DI INDENNIZZO (*)

Per qualsiasi danno a cose o animali FRANCHIGIA DI € 100,00 =Art. 91 “Oggetto dell’assicurazione”

punto b) “Responsabilità civileverso prestatori di lavoro (R.C.O.)”,

per il solo danno biologico

FRANCHIGIA DI€ 1.500,00 PER PERSONA

INFORTUNATA=

Art. 95 “Infortuni dei collaboratorinon dipendenti e prestatori d’opera”

FRANCHIGIA DI€ 1.500,00 PER PERSONA

INFORTUNATA=

Art. 98 “Ricorso terzi da incendio” = MASSIMALE PER DANNI A COSECON IL MASSIMO DI € 100.000,00

PER SINISTRO E PER ANNOASSICURATIVO

Art. 100 “Lavori di installazione eposa in opera presso terzi”

FRANCHIGIA DI € 250,00PER OGNI SINISTRO

€ 60.000,00 PER SINISTRO EPER ANNO ASSICURATIVO

Art. 108 “Inquinamento accidentale” SCOPERTO DEL 10% PEROGNI SINISTRO CON IL

MINIMO DI € 500,00

€ 100.000,00 PER SINISTRO EPER ANNO ASSICURATIVO

Art. 104 “Interruzione di esercizio” SCOPERTO 10% CONIL MINIMO DI € 500,00 PER

OGNI SINISTRO

€ 60.000,00 PER SINISTRO EPER ANNO ASSICURATIVO

Art. 106 “Servizio guardarobanell’esercizio assicurato”

FRANCHIGIA DI € 100,00PER OGNI DANNEGGIATO

€ 60.000,00 PER SINISTRO EPER ANNO ASSICURATIVO EFINO A € 1.000,00 PER OGNI

DANNEGGIATO(*) Quando non indicato, per limite d’indennizzo s’intende il massimale assicurato

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GARANZIA ASSISTENZA

Art. 112 – Oggetto dell’assicurazioneSe sono stati pagati i relativi premi la società garantisce, attraverso la centrale operativa con lemodalità specificate in appresso, le prestazioni che seguono:

Art. 113 – Invio di un idraulico per interventi di emergenzaQualora l’assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d’emergenza presso il proprio esercizio,la centrale operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la società a proprio carico l’uscita e lamanodopera fino ad un massimo di 300 euro per sinistro.La prestazione è operante per i seguenti casi:1) I mpianto idraulico:

a) allagamento nei locali dell’esercizio provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto ditubature fisse dell’impianto idraulico dell’esercizio stesso;

b) mancanza d’acqua nei locali dell’esercizio provocata da una rottura, un’otturazione, unguasto di tubature fisse dell’impianto idraulico dell’esercizio stesso;

c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei localidell’esercizio provocato da un’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impiantoidraulico dell’esercizio stesso.

la prestazione non è dovuta:• per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovu ti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di

tubature mobili collegati o meno a qualsiasi appare cchiatura dell’esercizio; sinistri dovutia negligenza dell’assicurato; interruzione di forni tura da parte dell’ente erogatore orottura delle tubature esterne dell’esercizio;

• per il caso c) relativamente a danni di tracimaz ione dovuta a rigurgito di fogna ootturazione delle tubature mobili dei servizi igien ico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

2) I mpianto di riscaldamento:a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di

valvole, oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamentonei locali dell’esercizio;

b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamentodell’esercizio.

La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a g uasti o cattivo funzionamento della caldaia edel bruciatore.

Art. 114 – Interventi di emergenza per danni da acq uaQualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento diemergenza per il salvataggio o il risanamento dell’esercizio e del relativo contenuto, la centraleoperativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la società aproprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di 500 euro per sinistro.La prestazione è dovuta per i seguenti casi:a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell’esercizio, provocato da una rottura,

un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico dell’esercizio stesso;b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’esercizio, provocato da

un’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico dell’esercizio stesso;c) allagamento successiva ad un intervento dei vigili del fuoco per spegnimento di un incendio.La prestazione non è dovuta:• per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature

mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatur a dell’esercizio, a sinistri dovuti a

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Garanzia Assistenza 41 / 59

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rottura delle tubature esterne dell’esercizio e a s inistri dovuti a negligenzadell’assicurato;

• per il caso b), relativamente a danni di tracima zione dovuta a rigurgito di fogna ootturazione delle tubature mobili dei servizi igien ico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

Art. 115 – Invio di un elettricista per interventi di emergenzaQualora l’assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i localidell’esercizio, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alleprese di corrente, la centrale operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la società a propriocarico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di 300 euro per sinistro.La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:• corto circuito provocato da imperizia o negligen za o dolo dell’assicurato;• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;• guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’ esercizio a monte del contatore.

Art. 116 – Invio di un fabbro per interventi di eme rgenzaQualora l’assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso il proprio esercizio,la centrale operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la società a proprio carico l’uscita e lamanodopera fino ad un massimo di 150 euro per sinistro.La prestazione è dovuta per i seguenti casi:• furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell’esercizio

che ne rendano impossibile l’accesso;• quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell’esercizio, in modo

tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione,scoppio, allagamento.

Art. 117 – Invio di un serrandista per interventi d i emergenzaQualora l’assicurato necessiti di un serrandista per un intervento di emergenza presso il proprioesercizio, la centrale operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la società a proprio caricol’uscita e la manodopera fino ad un massimo di 150 euro per sinistro.La prestazione è operante per i seguenti casi:• smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che

rendano impossibile l’accesso all’esercizio;• quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche

dell’esercizio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto,incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

Art. 118 – Invio di un frigorista per interventi di emergenzaQualora l’assicurato necessiti di un frigorista per un intervento di emergenza presso il proprioesercizio, la centrale operativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la società a proprio caricol’uscita e la manodopera fino ad un massimo di 150 euro per sinistro.La prestazione è dovuta nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impiantoelettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto direfrigerazione.

Art. 119 – Invio di un artigiano per interventi ord inariQualora l’assicurato necessiti di un artigiano presso il proprio esercizio, per un intervento diriparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la centrale operativaprovvede all’invio dello stesso.

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Resta a totale carico dell’assicurato il relativo c osto (uscita, manodopera, materiali, equant’altro relativo all’intervento di riparazione o manutenzione).

Art. 120 – Rientro anticipatoQualora l’assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri per i quali siaprevisto un intervento di emergenza tra quelli sopra menzionati, oppure in conseguenza di furto,tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamentepresso il proprio esercizio, la centrale operativa fornirà all’assicurato stesso un biglietto aereo (classeeconomica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la società a proprio carico le relativespese, fino ad un massimo complessivo di 300 euro per sinistro.Nei casi in cui l’assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, lacentrale operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente ilveicolo stesso, tenendo la società a proprio carico la relativa spesa.La prestazione non è operante se l’assicurato non p resenta alla centrale operativaun’adeguata documentazione sui sinistri che danno l uogo alle prestazioni.

Art. 121 – Invio di un sorveglianteQualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, furtotentato furto che abbiano colpito l’esercizio dell’assicurato, la sicurezza dello stesso siacompromessa, la centrale operativa provvederà, dietro richiesta dell’assicurato, a contattare unasocietà di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’esercizio stesso.La società terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 250 euro per sinistro.

Prestazioni diurne

Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornit e dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alleore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:

Art. 122 – Informazioni fiscaliQualora l’assicurato desideri avere informazioni relativamente a:• emissione di scontrini e ricevute fiscali;• contabilità ai fini IVA ;• termini di registrazione dei documenti;• adempimenti degli esportatori abituali e dei loro fornitori;• limiti alla detraibilità dell’IVA in acquisto;• scadenze dei versamenti e della dichiarazione;• opzione e modalità di versamento per i contribuenti trimestrali;• conto fiscale;• imposte dirette:

– IR PEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro relativo ai beni immobili delModello UNICO;

– ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili;• imposte di registro,telefonando alla centrale operativa, potrà ricevere le informazioni richieste.Saranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni casospecifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, le informazioni saranno fornitesolo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

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Art. 123 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza1) Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assic urato per un massimo di tre volte per tipo

per ogni anno di validità della polizza;2) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinist ri provocati o dipendenti da:

a) guerra, terremoti, maremoti, fenomeni atmosferi ci aventi caratteristiche di calamitànaturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo del l’atomo, radiazioni provocatedall’accelerazione artificiale di particelle atomic he;

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti pop olari, saccheggi, atti di terrorismoe di vandalismo;

c) dolo dell’assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonchè dall’u so non terapeutico di stupefacenti e

allucinogeni;3) Sono a carico dell’assicurato tutte le spese ne cessarie al ripristino di parti dell’esercizio

interessate dall’intervento di assistenza;4) Qualora l’assicurato non usufruisca di una o pi ù prestazioni, la società non è tenuta a

fornire indennizzi o prestazioni alternative di alc un genere a titolo di compensazione;5) La società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del

paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguen ti ad ogni altra circostanza fortuita edimprevedibile;

6) Ogni diritto nei confronti della società si pre scrive entro il termine di un anno dalla datadel sinistro che ha dato origine al diritto alla pr estazione in conformità con quantoprevisto all’art. 2952 del codice civile;

7) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1 910 del codice civile, all’assicurato chegodesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, inforza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di darecomunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicu ratrice e specificatamente allasocietà nel termine di tre giorni a pena di decaden za. Nel caso in cui attivasse altraimpresa, le presenti prestazioni di assistenza saran no operanti, nei limiti ed allecondizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’assicurato degli eventualimaggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicu ratrice che ha erogato la prestazione diassistenza;

8) Per tutto quanto non è qui espressamente discip linato si applicano le disposizioni dilegge;

9) Il diritto alle assistenze fornite dalla societ à decade qualora l’assicurato non abbia presocontatto con la centrale operativa al verificarsi d el sinistro;

10) La polizza è regolata dalla legge italiana. Tu tte le controversie relative alla polizza sonosoggette alla giurisdizione italiana.

Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’assicurato potrà telefonare alla centrale operativa infunzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800 – 176088oppure al numero di Biella 015 255 9581, con il prefisso 0039 per le chiamate dall’estero.Se impossibilitato a telefonare, l’assicurato può inviare un telegramma al seguente indirizzo:

MAPFRE WARRANTY S.p.A.Strada Trossi, 66 – 13871 BIELLA (BI)

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In ogni caso dovrà comunicare con precisione:1) il tipo di assistenza di cui necessita;2) Nome e Cognome;3) numero di polizza preceduto dalla sigla DUNE;4) indirizzo del luogo in cui si trova;5) il recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamare nel corso

dell’assistenza.Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della centrale operativa. Lacentrale perativa potrà richiedere all’assicurato, e Io stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogniulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso ènecessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute dellespese.L’intervento dovrà comunque essere richiesto alla centrale operativa che interverrà direttamente o nedovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 124 – Limite massimo dell’indennizzoSalvo il caso previsto dall’articolo 1914 del codice civile (Obbligo di salvataggio), per nessun titolo lasocietà potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 125 – Esagerazione dolosa del dannoL’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare de l danno, dichiara distrutte o rubate coseche non esistevano al momento del sinistro, occulta , sottrae o manomette cose salvate o nonrubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteradolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perdecompletamente il diritto all’indennizzo.

Garanzia incendio

Art. 126 – Obblighi dell’assicurato in caso di sini stroIn caso di sinistro, l’assicurato deve:• fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico

della società secondo quanto previsto dalla legge a i sensi dell’articolo 1914 codice civile;• darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società, entro

cinque giorni, da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del codicecivile.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comport are la perdita totale o parziale del dirittoall’indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del cod ice civile.L’assicurato deve altresì:• fare, nei tre giorni successivi, dichiarazione scri tta all’Autorità giudiziaria o di Polizia del

luogo, precisando, in particolare, il momento dell’ inizio del sinistro, la causa presunta delsinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve esseretrasmessa alla società;

• conservare le tracce e i residui del sinistro fi no alla liquidazione del danno senza avere,per questo, diritto ad indennità alcuna;

• predisporre un elenco dettagliato dei danni subi ti con riferimento alla qualità, quantità evalore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiatodelle altre cose assicurate esistenti al momento de l sinistro con indicazione delrispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture oqualsiasi documento che possa essere richiesto dall a società o dai periti ai fini delle loroindagini e verifiche.

Art. 127 – Valore delle cose assicurate e determina zione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partitadella polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte –avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:a) Fabbricato: si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto l’immobile

assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito inrelazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione,alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

b) A rredamento, macchinario e attrezzatura, cristalli: si stima il costo di rimpiazzo delle coseassicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un

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deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato dimanutenzione e ogni altra circostanza concomitante;

c) Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale,compresi gli oneri fiscali.L’ammontare del danno si determina:

d) Fabbricato: applicando il deprezzamento di cui al punto a) del presente articolo alla spesanecessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate ededucendo da tale risultato il valore dei residui;

e) A rredamento, macchinario e attrezzatura, cristalli e Merci (punti b) e c) del presente articolo):deducendo dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese e il valore ricavabile dellecose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere separate dallestime di cui sopra in quanto, per esse, non è operante il disposto dell’art. 129 “Assicurazioneparziale (valida solo per la forma a valore intero)”.

Art. 128 – Carte valori, titoli di credito e denaroPer le carte valori, i titoli di credito e il denaro si terrà conto del loro valore nominale. Per quantoriguarda i titoli di credito, resta inteso che:• la società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle

rispettive scadenze, se previste;• l’assicurato deve restituire alla società l’inden nizzo per essi percepito non appena, per

effetto della procedura di ammortamento (se consent ita), i titoli di credito siano divenutiinefficaci;

• il loro valore è dato dalla somma da essi portata .Per quanto riguarda, in particolare, gli effetti ca mbiari, rimane inoltre stabilito chel’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azionecambiaria.

Art. 129 – Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero)Se dalle stime fatte con le norme degli articoli precedenti risulta che i valori di una o più partite, preseciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicuratecon le partite stesse, l’assicurato sopporta la parte proporzionale di dann o per ciascuna partitarelativamente alla quale è risultata l’eccedenza, e sclusa ogni compensazione con sommeassicurate riguardanti altre partite .

Art. 130 – Procedura per la valutazione del dannoL’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure può, a richiesta di una di esse,essere concordato mediante Periti nominati uno dalla società e uno dall’assicurato, con apposito attounico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi un disaccordo fra loro e anche primasu richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni suipunti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvareda altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun votodeliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina anche su istanza di unasola delle Parti é demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartitea metà.

Art. 131 – Mandato dei peritiI Periti devono:a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell’evento di danno,

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nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e

accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischioe non fossero state comunicate;

c) verificare che l’assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi in caso di sinistro;d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le

cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri previsti per la garanziaincendio;

e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno subito dall’assicurato, comprese le spese disalvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero e, comunque, sempre secondo lecondizioni previste per la garanzia incendio.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso diperizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), daredigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono vincolanti per leParti, le quali rinunciano, fin d’ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,violenza nonché di violazione dei patti contrattual i, impregiudicata in ogni caso qualsivogliaazione od eccezione inerente all’indennizzabilità d el danno. La perizia collegiale è valida anchese un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbaledefinitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

Art. 132 – Pagamento dell’indennizzoValutato il danno, concordato l’indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la società deveprovvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla c ausa del sinistro, il pagamento sarà fattosolo quando non ricorra il caso di cui all’art. 52 “Esclusioni” punto b).

Garanzia furto

Art. 133 – Obblighi dell’assicurato in caso di sini stroIn caso di sinistro l’assicurato deve:a) darne avviso alla società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando

le circostanze del sinistro e l’importo approssimat ivo del danno, nonché farne denunciaall’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, in dicando la società, l’Agenzia e il numero dipolizza;

b) fornire alla società, entro i 15 giorni successi vi, una distinta particolareggiata delle coserubate o danneggiate, con l’indicazione del rispett ivo valore, nonché una copia delladenuncia fatta all’Autorità;

c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazion e di titoli di credito anche al debitore,nonché esperire – se la legge lo consente – la proc edura di ammortamento;

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace , per il recupero delle cose rubate eper la conservazione e la custodia di quelle rimast e, anche se danneggiate.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comport are la perdita totale o parziale del dirittoall’indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del cod ice civile.Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di c ui alle lettere c) e d) sono a carico dellasocietà, in proporzione del valore assicurato, risp etto a quello che le cose avevano almomento del sinistro, anche se l’ammontare delle sp ese stesse, unitamente a quello deldanno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la

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società provi che le spese sono state fatte inconsi deratamente.L’assicurato deve altresì:e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del da nno, tanto le cose non rubate quanto le

tracce e gli indizi materiali del reato, senza aver e, per tale titolo, diritto ad indennizzo;f) dare la dimostrazione della qualità, della quant ità e del valore delle cose preesistenti al

momento del sinistro, oltre che della realtà e dell ’entità del danno, tenendo adisposizione della società e dei periti ogni docume nto e ogni altro elemento di prova,nonché facilitare le indagini e gli accertamenti ch e la società e i Periti ritenesseronecessario esperire presso terzi;

g) presentare, a richiesta della società, tutti i d ocumenti che sia possibile otteneredall’Autorità competente in relazione al sinistro.

Art. 134 – Tolleranze mezzi di chiusuraSarà ammesso ad indennizzo, previa detrazione dello scoperto indicato nella sched a di polizza,il furto avvenuto con violazione dei mezzi di chiusura dei locali conformi a quanto previsto all’art 55“Condizioni di operatività della garanzia” punto b), anche se venga accertato che altre aperture deilocali erano protette in modo difforme da quanto previsto dal richiamato articolo.

Art. 135 – Veicoli ricoverati nei locali o nell’are a in uso all’AssicuratoQualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate,veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’assicurato, la societàcorrisponderà la somma liquidata a termini di poliz za, sotto detrazione dello scoperto indicatonella scheda di polizza, che rimarrà a carico dell’ assicurato stesso, senza che egli possa, sottopena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, f arlo assicurare da altri.Detto scoperto, se operante in concomitanza con alt ro scoperto eventualmente previsto dallapolizza, viene elevato nella misura complessiva del 30%.

Art. 136 – Scoperto impianto di allarme antifurtoIn caso di inosservanza degli obblighi di cui dell’ art. 55 “Condizioni di operatività dellagaranzia” punto c) da parte dell’assicurato o di ch i per esso, l’indennizzo da corrispondere incaso di sinistro verrà liquidato previa deduzione d ello scoperto indicato nella scheda dipolizza.Detto scoperto, se operante in concomitanza con alt ro scoperto eventualmente previsto dallapolizza, viene elevato nella misura complessiva del 30%.

Art. 137 – Determinazione dell’ammontare del dannoL’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano almomento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profittisperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 138 – Carte valori, titoli di credito e denaroPer le carte valori, i titoli di credito e il denar o, si terrà conto del loro valore nominale. Perquanto riguarda i titoli di credito, resta inteso c he:a) la società, salvo diversa pattuizione, non paghe rà l’importo per essi liquidato prima delle

rispettive scadenze, se previste;b) l’assicurato deve restituire alla società l’inde nnizzo per essi percepito non appena, per

effetto della procedura di ammortamento (se consent ita), i titoli di credito siano divenutiinefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi riport ata.

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Per quanto riguarda in particolare gli effetti camb iari, rimane inoltre stabilito chel’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azionecambiaria.

Art. 139 – Recupero delle cose rubateSe le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’assicurato deve darne avviso allasocietà appena ne ha avuto notizia.Le cose recuperate divengono di proprietà della società, se questa ha risarcito integralmente il danno,salvo che l’assicurato rimborsi alla società l’intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cosemedesime. Se invece la società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetteràall’assicurato fino a concorrenza della parte di danno scoperta da assicurazione; il resto spetterà allasocietà. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima chesiano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la società è obbligata soltanto per i dannisubiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistr o.L’assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla società le cose recuperate che siano d’usopersonale o domestico, salvo il diritto della società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzodovuto.

Art. 140 – Procedura per la valutazione del dannoL’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure può, a richiesta di una di esse,essere concordato mediante Periti nominati uno dalla società e uno dall’assicurato, con apposito attounico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi un disaccordo fra loro e anche primasu richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni suipunti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvareda altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun votodeliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina anche su istanza di unasola delle Parti é demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartitea metà.

Art. 141 – Mandato dei peritiI Periti devono:a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell’evento di danno,

nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e

accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischioe non fossero state comunicate;

c) verificare che l’assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi in caso di sinistro;d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le

cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri previsti per la garanzia furto;e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno subito dall’assicurato, comprese le spese di

salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero e, comunque, sempre secondo lecondizioni previste per la garanzia furto.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso diperizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), daredigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono vincolanti per leParti, le quali rinunciano, fin d’ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,violenza nonché di violazione dei patti contrattual i, impregiudicata in ogni caso qualsivogliaazione od eccezione inerente all’indennizzabilità d el danno. La perizia collegiale è valida anche

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se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbaledefinitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

Art. 142 – Pagamento dell’indennizzoValutato il danno, concordato l’indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la società deveprovvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla c ausa del sinistro, il pagamento sarà fattosolo quando non ricorra il caso di cui all art. 78 “esclusioni” punto b).

Garanzia elettronica

Art. 143 – Obblighi dell’assicurato in caso di sini stroIn caso di sinistro il contraente o l’assicurato de ve:a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminu ire il danno, ottemperando alle

disposizioni della società prima della riparazione; le relative spese sono a carico dellasocietà ai sensi dell’articolo 1914 del codice civi le;

b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando neha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 de l codice civile.L’inadempimento di uno di tali obblighi può comport are la perdita totale o parziale deldiritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 codice civile.Il contraente o l’assicurato deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina, o di sinistr o presumibilmente doloso, fare, nei cinquegiorni successivi, dichiarazione scritta all’Autori tà Giudiziaria o di Polizia, indicando ilmomento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia ditale dichiarazione deve essere trasmessa alla socie tà;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro f ino a liquidazione del danno, senza avere,per questo, diritto a indennità alcuna. La società si riserva la facoltà di ritirare i residuidelle parti sostituite. Non ottemperando alla richi esta della società, l’assicurato decadedal diritto all’indennizzo;

e) fornire dimostrazione del valore delle cose dann eggiate, dei materiali e delle speseoccorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi dicui al punto a) di questo articolo.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b.; lo statodelle cose non può tuttavia essere modificato, prim a dell’ispezione da parte di un incaricatodella società, che nella misura strettamente necess aria per la continuazione dell’attività; setale ispezione, per motivi indipendenti dal contrae nte o dall’assicurato, non avviene entro ottogiorni dall’avviso di cui al punto b), questi può p rendere tutte le misure necessarie.Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa , per la cosa danneggiata, limitatamente aidanni di natura elettrica o meccanica, fino alla ri parazione definitiva che ne garantisca ilregolare funzionamento.

Art. 144 – Valore assicurabilePer valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiatureelettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con unacosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente percaratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio ecollaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’assicurato (scontie prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

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Art. 145 – Determinazione dell’ammontare del dannoLa determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:a) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento delsinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato, nello statofunzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto A) punto 1), defalcatodell’importo stimato come al punto A) punto 2).b) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, dell’impianto o apparecchiocolpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dai residui.L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto B) punto 1), defalcatodell’importo stimato come al punto B) punto 2).Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi i n funzione ed è valida a condizione che:a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti ent ro i tempi tecnici necessari;c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazion e dell’impianto o dell’apparecchio

danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora d isponibile o siano disponibili i pezzidi ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni delpunto c), si applicano le norme che seguono:3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto

della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;4) si stima il valore ricavabile dai residui.L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto B) punto 3), defalcatodell’importo stimato come al punto B) punto 4).Un danno si considera non suscettibile di riparazione, quando le spese di riparazione, calcolate comeal punto A, eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come al punto B)(stima B)1) – B)2), oppure B)3) – B)4), a seconda del caso).La società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionaledell’impianto o dell’apparecchio o al suo rimpiazzo , con altro uguale o equivalente percaratteristiche, prestazioni e rendimento.Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, anche provvisoria,per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese pe r ore straordinarie di lavoro e per trasportiaerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normal e.Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le fra nchigie pattuite in polizza .

Art. 146 – Forma di garanziaL’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”, senza applicazione della regola proporzionale dicui all’art. 1907 del Codice Civile.

Art. 147 – Procedura per la valutazione del dannoL’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure può, a richiesta di una di esse,essere concordato mediante Periti nominati uno dalla società e uno dall’assicurato, con apposito attounico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi un disaccordo fra loro e anche primasu richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni suipunti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare

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da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun votodeliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina anche su istanza di unasola delle Parti é demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartitea metà.

Art. 148 – Mandato dei peritiI Periti devono:a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell’evento di danno,

nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e

accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischioe non fossero state comunicate;

c) verificare che l’assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi in caso di sinistro;d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le

cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri previsti per la garanziaelettronica;

e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno subito dall’assicurato, comprese le spese disalvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero e, comunque, sempre secondo lecondizioni previste per la garanzia elettronica.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso diperizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), daredigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono vincolanti per leParti, le quali rinunciano, fin d’ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,violenza nonché di violazione dei patti contrattual i, impregiudicata in ogni caso qualsivogliaazione od eccezione inerente all’indennizzabilità d el danno. La perizia collegiale è valida anchese un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbaledefinitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

Art. 149 – Pagamento dell’indennizzoValutato il danno, concordato l’indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la società deveprovvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla c ausa del sinistro, il pagamento sarà fattosolo quando non ricorra il caso di cui all’art. 89 “Esclusioni” punto b).

Garanzia responsabilità civile

Art. 150 – Obblighi dell’assicurato in caso di sini stroIn caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata lapolizza oppure alla società entro tre giorni da qua ndo ne ha avuto conoscenza (art. 1913 delcodice civile). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale deldiritto all’indennizzo (art. 1915 del codice civile ).

Art. 151 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legaliLa società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sedestragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra,legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. Sono a carico

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della società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limitedi un importo pari al quarto del massimale stabilit o in polizza per il danno cui si riferisce ladomanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato sup eri detto massimale, le spese vengonoripartite fra società ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.La società non riconosce spese incontrate dall’assi curato per i legali o tecnici che non sianoda essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE

Art. 1588 cod. civ. – Perdita e deterioramento dell a cosa locataIl conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso dellalocazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui nonimputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti). È pure responsabile della perdita e del deterioramentocagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento dellacosa.

Art. 1589 cod. civ. – Incendio di cosa assicurataSe la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo(1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzocorrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata el’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore inconfronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le normeconcernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore (1916).

Art. 1784 cod. civ. – Responsabilità per le cose co nsegnate e obblighi dell’albergatoreLa responsabilità dell’albergatore è illimitata: quando le cose gli sono state consegnate in custodia;quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare. L’albergatore hal’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi diriceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizionidi gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L’albergatore può esigereche la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1892 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reti cenze con dolo o colpa graveLe dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore nonavrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesseconosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente haagito con dolo o con colpa grave.L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui haconosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voleresercitare l’impugnazione.L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui hadomandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro siverifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare lasomma assicurata.Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o perquelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reti cenze senza dolo o colpa graveSe il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sonocausa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediantedichiarazioni da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza delladichiarazione o la reticenza.Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciutadall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta èridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato sesi fosse conosciuto il vero stato delle cose.

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Art. 1894 cod. civ. – Assicurazione in nome o per c onto di terziNelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delledichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizionidegli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).

Art. 1896 cod. civ. – cessazione del rischio durant e l’assicurazioneIl contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, mal’Assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicatao non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso almomento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusionedel contratto e il rischio cessi nelll’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 cod. civ. – Diminuzione del rischioSe il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio taleche, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato allastipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata dipremio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà direcedere dal contratto entro due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. Ladichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. 187).

Art. 1898 cod. civ. – Aggravamento del rischioIl contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano ilrischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciutodall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentitol’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato (1926). L’assicuratore può recederedal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cuiha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell’aggravamento del rischio. Ilrecesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore nonavrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è taleche per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premirelativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione direcesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e perl’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che eglinon avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento delcontratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nelcontratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contrattostesso (1932; att. 187).

Art. 1901 cod. civ. – Mancato pagamento del premioSe il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazioneresta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesadalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scade nza.Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, neltermine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione;l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corsoe al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

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Art. 1907 cod. civ. – Assicurazione parzialeSe l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro,l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non siadiversamente convenuto.

Art. 1908 cod. civ. – Valore della cosa assicurataNell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quelloche avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempodella conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stimala dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodottiavrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Art. 1910 cod. civ. – Assicurazione presso diversi assicuratoriSe per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori,l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagarel’indennità.Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913,indicando a ciascuno il nome degli altri. l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennitàdovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superinol’ammontare del danno.

Art. 1913 cod. civ. – Avviso all’assicuratore in ca so di sinistroL’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere ilcontratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avutoconoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione delcontratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere datoentro 24 ore.

Art. 1914 cod. civ. – Obbligo di salvataggioL’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valoreassicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare,unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo,salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezziadoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzisono stati adoperati inconsideratamente.L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione nonpregiudica i suoi diritti.L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese oconcorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 cod. civ. – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggioL’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il dirittoall’indennità.Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurrel’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

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Art. 1916 cod. civ. – Diritto di surrogazione dell’ assicuratoreL’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa,nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagliascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro econtro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 cod. civ. – Assicurazione della responsab ilità civileNell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore e obbligato a tenere indenne l’assicurato diquanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare aun terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danniderivanti da fatti dolosi (2767). L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, dipagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto sel’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicuratosono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che siadovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartisconotra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto daldanneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196).

Art. 1918 cod. civ. – Alienazione delle cose assicu rateL’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza delcontratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla datadell’alienazione. I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notiziadell’esistenza del contratto di assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del primo premiosuccessivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intendesubentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo diassicurazione in corso. L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenutaalienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anchemediante raccomandata. Se è stata emessa una polizza all’ordine (2008) o al portatore (2003, 1889),nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo comel’acquirente non possono recedere dal contratto.

Art. 2048 cod. civ. – Responsbilità dei genitori, d ei tutori, dei precettori e dei maestri d’arteIl padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minorinon emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione siapplica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili deldanno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la lorovigilanza.Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano dinon aver potuto impedire il fatto.

Art. 2049 cod. civ. – Responsabilità dei padroni e dei committentiI padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici ecommessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

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Art. 2359 cod. civ. – Società controllate e società collegateSono considerate società controllate:1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea

ordinaria;2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante

nell’assemblea ordinaria;3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli

contrattuali con essa.Ai fini dell’applicazione dei nn. 1 e 2 del l° comm a si computano anche i voti spettanti a societàcontrollate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto diterzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto deivoti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Art. 2952 cod. civ. – Prescrizione in materia di as sicurazioneIl diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dalcontratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto ilrisarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questoproposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquidoed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore peril pagamento delle indennità.

Art. 583 cod. pen. – Circostanze aggravantiLa lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una

malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore aiquaranta giorni;

2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto (1).La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;2) la perdita di un senso;3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di

un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;5) l’aborto della persona offesa (1).

________________________________________________(1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124.

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